In seguito al conferimento dell`incarico di sostituto del direttore della
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In seguito al conferimento dell`incarico di sostituto del direttore della
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE QUESITO (posto in data 23 agosto 2015) Qualche giorno fa, in seguito al conferimento dell’incarico di sostituto del direttore della struttura complessa di appartenenza ad un dirigente con il quale mi ritengo incompatibile, ho fatto richiesta di trasferimento dalla struttura complessa presso la quale lavoro alla stessa struttura complessa di un altro presidio ospedaliero della stessa ASL situato nella mia città di residenza, adducendo il ricongiungimento familiare (sono padre di un bimbo di 8 mesi). Cosa mi posso aspettare? Esiste l'incompatibilità ambientale tra dirigenti medici? RISPOSTA (inviata in data 2 settembre 2015) La mobilità interna può essere usata dalle amministrazioni pubbliche con totale libertà a seguito delle modifiche introdotte nella disciplina dal comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90: i dipendenti pubblici possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. La ratio di questa disposizione è consentire alle amministrazioni pubbliche la piena ed incondizionata fruibilità della prestazione lavorativa dilatando a dismisura l’ambito di riferimento di questa. Questo per quanto concerne la mobilità interna d’ufficio, disposta dall’amministrazione per soddisfare proprie esigenze organizzative, mobilità per la quale l’unico vincolo che deve essere rispettato è quello dell’area e della disciplina di appartenenza. Maggiori vincoli si pongono per la mobilità interna a domanda, che peraltro non è prevista per motivi familiari come quelli prospettati nel quesito, ma solo per assistere un congiunto affetto da grave disabilità. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 Come rilevato nell’articolo riportato in appendice, tratto da una rivista telematica di diritto del lavoro, il trasferimento per incompatibilità ambientale costituisce una facoltà che le amministrazioni pubbliche possono esercitare laddove la permanenza in una determinata sede comporti un pregiudizio alla funzionalità dell’ufficio. Il trasferimento per incompatibilità ambientale, anche se non assimilabile ad un provvedimento disciplinare, di fatto identifica nel dipendente trasferito la causa dei problemi la cui soluzione ne consiglia il trasferimento. Nella situazione descritta nel quesito occorre verificare se le difficoltà di rapporto che costituiscono la motivazione sostanziale della volontà di essere trasferito discendono da questioni di carattere personale, o se sono ascrivibili a comportamenti del direttore facente funzioni che lo rendano inviso ai dirigenti che operano nella struttura. Se così fosse le iniziative da intraprendere devono essere finalizzate non ad ottenere un trasferimento indebito, ma ad indurre la direzione aziendale ad assumere le misure opportune ed in particolare la revoca dell’incarico di sostituzione attribuito. Se l’incompatibilità della quale si parla nel quesito deriva da fatti e comportamenti riconducibili a specifiche responsabilità del direttore facente funzioni, costituisce un preciso diritto, e per certi versi un preciso dovere, adoperarsi per modificare quei comportamenti, per realizzare quelle condizioni di benessere organizzativo che il comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 165 indica come condizioni ordinarie di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Per ottenere questo risultato possono essere intraprese le seguenti iniziative: 1) affrontare il problema rapportandosi in modo trasparente e leale al dirigente in questione, notificandogli una contestazione puntuale e circostanziata dei comportamenti che si ritengono opinabili, chiedendo che questi comportamenti siano oggetto di chiarimento nell’ambito di un incontro con tutti i dirigenti della struttura; questa iniziativa è opportuna non solo perché espressione di un comportamento in sé corretto, ma anche perché può costituire, laddove sia necessario intraprendere ulteriori iniziative, una prova di aver improntato i propri comportamenti ai principi di correttezza e buona fede sanciti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 2) laddove questa iniziativa non sortisse gli effetti sperati la stessa nota con la quale si sollecita l’eluso chiarimento può essere utilizzata per segnalare i comportamenti ritenuti in contrasto con precisi ed ineludibili doveri connessi con la funzione di direzione, e trasmessa formalmente ai livelli sovraordinati di responsabilità aziendale (direttore del dipartimento al quale la struttura afferisce, direttore sanitario aziendale, direttore generale); 3) una ulteriore iniziativa che potrebbe essere intrapresa è investire della questione il comitato unico di garanzia, organismo che è stato istituito dall’articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e che sostituisce, unificandoli, il comitato per le pari opportunità e quello per il contrasto al fenomeno del mobbing. Compito specifico del comitato unico di garanzia è quello di rimuovere situazioni che non garantiscano ai lavoratori quelle condizioni di benessere organizzativo che sono indispensabili affinché si realizzi il buon andamento dell’azione amministrativa sancito dall’articolo 97 della nostra Costituzione. Nella direttiva emanata dal Dipartimento della funzione pubblica per la concreta attuazione dei comitati unici di garanzia si legge in particolare L'amministrazione pubblica deve essere datore di lavoro esemplare. Un contesto improntato al benessere organizzativo rappresenta elemento imprescindibile per garantire il miglior apporto possibile sia in termini di produttività che di affezione al lavoro. In quelle parole ogni dipendente pubblico deve riconoscere quali sono i suoi doveri ma anche i suoi diritti, e per quei diritti deve essere pronto a battersi nelle sedi e nei modi opportuni, con le cautele necessarie (fondamentale che le iniziative che costituiscono oggetto di queste indicazioni siano intraprese non a livello individuale ma a livello collettivo, siano sottoscritte da tutti i componenti l’équipe, sia per conferire ad esse maggiore efficacia sia per prevenire inique ritorsioni); 4) laddove nessuna delle iniziative indicate dovesse rivelarsi efficace l’ultima opzione resta quella di adire le vie legali, nello spirito e con la consapevolezza che per certi versi ciò costituisce un atto dovuto, non tanto per difendere i propri personali e comunque legittimi interessi, ma anche, se non soprattutto, per realizzare quelle condizioni di equità che sono presupposto indispensabile per far sì che il proprio lavoro sia davvero quel great place to work che Robert Levering delinea nel suo storico saggio e che il comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 indica quale diritto inalienabile di ogni dipendente pubblico. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DI STRUTTURA Il comma 6 dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel delineare il profilo funzionale di un direttore di struttura complessa precisa Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione. L’assunzione dell’incarico di direzione, se pur come sostituto e non come titolare, comporta precisi doveri riconducibili alla responsabilità della gestione efficiente ed efficace delle risorse attribuite, in primis ovviamente le risorse umane, rispetto alle quali il direttore deve farsi carico di attuare quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. L’articolo 28 del CCNL 2002_2005, tra i criteri che devono essere applicati nella valutazione di un dirigente medico da parte del collegio tecnico indica la capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all’uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali. Dalla lettura delle disposizioni sopra riportate si evince che un direttore di struttura complessa esercita un ruolo di guida che comporta intrinsecamente molteplici responsabilità e precisi doveri. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 Laddove un direttore di struttura complessa non adempia a quelli che la normativa vigente indica come precisi doveri, e disattenda quindi precisi diritti di coloro che operano nella struttura da lui diretta, ogni comportamento difforme dai principi che devono informarne l’azione (trasparenza, equità, ragionevolezza, correttezza, buona fede, efficienza, efficacia) deve essere segnalato agli organi che hanno specifiche responsabilità: il direttore del dipartimento al quale afferisce la struttura complessa in questione, il direttore sanitario aziendale, il Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (ex nucleo di valutazione) fino al direttore generale. Ovviamente questa segnalazione avrà una forza tanto maggiore quanto più essa sarà espressione collegiale e non individuale, quanto più essa farà riferimento a circostanze puntuali e documentate. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 IL TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE Il trasferimento per incompatibilità ambientale era esplicitamente previsto dall’articolo 32 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), articolo che è stato abrogato dal comma 5 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Il citato articolo 32, che disciplinava i trasferimenti, disponeva L'Amministrazione dà periodicamente notizia nel proprio bollettino ufficiale delle, sedi vacanti che non abbia ritenuto di ricoprire per esigenze di servizio. I trasferimenti dell'impiegato da una ad altra sede possono essere disposti a domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio. Nel disporre il trasferimento, l'Amministrazione deve tener conto, oltre che delle esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei propri figli, nonché del servizio già prestato in sedi disagiate. Il trasferimento da una ad altra sede può essere disposto anche quando la permanenza dell'impiegato in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio. Un ulteriore riferimento normativo in materia di trasferimento per incompatibilità ambientale è costituito dall’articolo 55 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, che se pur riferito ad uno specifico e peculiare settore dei dipendenti pubblici, precisa dei principi e dei criteri che sono stati recepiti dalla giurisprudenza in materia , e che in sintesi consentono il trasferimento per incompatibilità ambientale quando sia accertato che la permanenza in un determinato ufficio di un dipendente pubblico sia di pregiudizio al clima organizzativo per una palese o latente conflittualità. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 335 Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. articolo 55. Trasferimenti I trasferimenti di sede del personale della polizia di Stato, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 88 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza) possono essere disposti a domanda dell'interessato, ove questi abbia prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per quattro anni. A tal fine l'Amministrazione rende noto semestralmente per ogni sede il numero delle domande presentate dal personale distinte per ruoli e qualifiche, e pubblica annualmente l'elenco delle sedi disagiate, individuate con decreto del Ministro, sentito il Consiglio nazionale di polizia. Il personale che presta servizio nelle sedi disagiate può chiedere il trasferimento dopo due anni di permanenza in sede. Nel disporre il trasferimento d'ufficio l'Amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia e del servizio già prestato in sedi disagiate. Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali. La destinazione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato è disposta dal direttore generale della pubblica sicurezza CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 RIFERIMENTI NORMATIVI la normativa di seguito riportata si riferisce all’istituto della mobilità interna, ovvero al trasferimento di un dirigente da una unità operativa ad un’altra della stessa azienda; specifici e diversi sono i riferimenti normativi relativi alla mobilità esterna, ovvero al trasferimento di un dirigente ad una diversa amministrazione pubblica. CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 16 Mobilità interna 1. mobilità interna e incarichi dirigenziali Nell’attuale sistema degli incarichi dirigenziali, la mobilità all’interno dell’azienda dei dirigenti in servizio può essere conseguenza del conferimento di uno degli incarichi previsti dall’articolo 27 del CCNL 8 giugno 2000 in struttura ubicata anche in località diversa da quella della sede di precedente assegnazione, fermo restando che il trasferimento ad una unità operativa diversa da quella in cui il dirigente è inquadrato modifica uno degli elementi sostanziali del contratto di lavoro con il quale viene perfezionata sia l’assunzione in servizio che il conferimento di un incarico dirigenziale e pertanto in applicazione del comma 12 dell’articolo 13 del CCNL 1998_2001 deve essere preventivamente comunicata al dirigente per il preventivo esplicito assenso e dà luogo ad una integrazione del contratto individuale di lavoro. 2. accoglimento della domanda di trasferimento La mobilità a domanda si configura come richiesta di un nuovo e diverso incarico, anche se alla dotazione organica della sede prescelta ne corrisponda uno di pari livello a quello rivestito dal richiedente con riguardo alla tipologia e alla graduazione delle funzioni. L’accoglimento della domanda segue, pertanto, le procedure di conferimento degli incarichi previste dall’articolo 28 del CCNL 8 giugno 2000. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 16 Mobilità interna 3. mobilità interna d’urgenza e incarichi dirigenziali Prescinde dall’incarico attribuito la mobilità interna di urgenza, che avviene, nell’ambito della disciplina di appartenenza, nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture interessate in presenza di eventi contingenti e non prevedibili, ai quali non si possa far fronte con l’istituto della sostituzione di cui all’articolo 18 del CCNL 8 giugno 2000. 4. disciplina della mobilità interna d’urgenza La mobilità d’ urgenza, ferma restando la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della struttura di provenienza, ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell’anno solare salvo consenso del dirigente, sia per la proroga che per la durata. La mobilità di urgenza ove possibile è effettuata a rotazione tra tutti i dirigenti, qualsiasi sia l’incarico loro conferito. 5. sostituzione temporanea di un direttore di struttura complessa Qualora la necessità di provvedere con urgenza riguardi l’espletamento dell’incarico di direttore di dipartimento o di struttura complessa e sempre nei casi in cui non possa farsi ricorso all’articolo 18, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000, le aziende possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico nella stessa o in disciplina equipollente, ai sensi del citato articolo 18, comma 8. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 16 Mobilità interna 6. mobilità interna a seguito di ristrutturazioni organizzative Nei casi di mobilità interna per effetto di ristrutturazione aziendale, ai fini del mantenimento dell’incarico rivestito o del conferimento di un nuovo incarico si tiene conto dei principi stabiliti dall’ articolo 31, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, e dall’articolo 4, comma 2, lettera F del CCNL 1998_2001, che prevede debbano essere oggetto di contrattazione integrativa le implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti CCNL 1994_1997 articolo 31 accordi di mobilità 1. ricollocazione del personale a seguito di ristrutturazioni aziendali Al fine di evitare le dichiarazioni di eccedenza, le aziende ed enti in tutti i casi di ristrutturazione della dotazione organica, esperiscono ogni utile tentativo per la ricollocazione dei dirigenti, oltre che nell’ambito delle discipline equipollenti a quella di appartenenza secondo le vigenti disposizioni, anche in discipline diverse di cui gli interessati possiedano i requisiti previsti per l’accesso mediante pubblico concorso ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ovvero, infine, mediante il conferimento di incarichi dirigenziali per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione. Questa ultima disposizione si applica anche ai dirigenti di struttura complessa. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1998_2001 articolo 28 affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali Criteri e procedure 1. incarichi conferibili all’atto della prima assunzione Ai dirigenti, all’atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all’articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 502. 2.modalità di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti dall’azienda su proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza decorso il periodo di prova con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale di lavoro. 3. incarichi conferibili dopo cinque anni di attività Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell’articolo 27, comma 1 lettere b) e c). 4.modalità di conferimento degli incarichi di cui al comma 3 Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti dall’azienda, a seguito di valutazione positiva del collegio tecnico, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell’atto aziendale. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1998_2001 articolo 28 affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali Criteri e procedure 5. incarichi e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro Il conferimento o la conferma degli incarichi di struttura semplice o degli incarichi professionali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 27 del CCNL 1998_2001 si perfeziona solo a seguito della la stipulazione del contratto individuale di lavoro, che ferma rimanendo la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato definisce tutti gli altri aspetti connessi all’incarico conferito. Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell’incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale. 6. criteri che devono essere seguiti per il conferimento degli incarichi Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto: a) delle valutazioni del collegio tecnico; b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; c) dell’area e disciplina di appartenenza; d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni del collegio tecnico; f) del criterio della rotazione ove applicabile. g) che data l’equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica l’articolo 2103, comma 1, del codice civile CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 13 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1998_2001 articolo 28 affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali Criteri e procedure 7. valutazione comparativa in caso di più candidati In caso di più candidati all’incarico da conferire, l’azienda procede sulla base di una rosa di idonei selezionati secondo i criteri preventivamente definiti dai direttori di dipartimento o dai responsabili di altre articolazioni interne interessati. 8. criteri e procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali Le aziende - nel rispetto dei principi stabiliti nel comma 6 formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Tali modalità, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali aziendali. 9. durata degli incarichi professionali e di struttura semplice Gli incarichi professionali e di struttura semplice indicati al comma 1 e al comma 3 sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni comunicata all’atto del conferimento con facoltà di rinnovo. La durata degli incarichi è connessa alla loro natura. L’assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali casi la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 14 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 19 Incarichi di funzioni dirigenziali 1. criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 1-bis. trasparenza e pari opportunità nel conferimento degli incarichi L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 15 APPENDICE Il trasferimento per incompatibilità ambientale nel pubblico impiego Articolo pubblicato nel sito on line DL 1. Con riferimento al generale tema del trasferimento del lavoratore nel pubblico impiego privatizzato, la questione che in prima battuta assume rilevanza, anche con riguardo alla particolare forma di trasferimento per incompatibilità ambientale, è quella relativa alla disciplina applicabile al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in seguito all’avvenuta privatizzazione dello stesso. La questione sembra essere stata risolta dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, il quale prevede espressamente che i rapporti di pubblico impiego sono disciplinati “dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel decreto stesso”. A tale risultato si è giunti attraverso il lungo processo di contrattualizzazione del pubblico impiego, che ha trasformato la concezione pubblicistico autoritativa del rapporto di servizio, secondo la quale le logiche dell’organizzazione amministrativa degli uffici prevalgono sugli atti di gestione del personale strettamente contrattuali, in una concezione “paritario negoziale”, che valorizza i profili sinallagmatici del rapporto di lavoro. La disciplina privatistica, pertanto, è ora tendenzialmente applicabile al settore del pubblico impiego, ferme restando le eccezioni tassativamente previste in forma esplicita dal decreto legislativo 165/2001. Tuttavia, proprio con riferimento alla materia del trasferimento sussiste ancora una differenza di disciplina tra il rapporto di lavoro pubblico e privato. Anzitutto, il trasferimento del pubblico dipendente non rileva tanto per una connotazione in senso geografico spaziale, né risulta essere intimamente collegato con il concetto di unità produttiva, come avviene nella disciplina privatistica, ma si inquadra nel più ampio fenomeno della cosiddetta mobilità nell’ambito del pubblico impiego, in un’ottica di razionalizzazione delle risorse umane tra le amministrazioni. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 16 APPENDICE Il trasferimento per incompatibilità ambientale nel pubblico impiego La dottrina sul punto distingue tradizionalmente tra mobilità esterna, verso ente o amministrazione diversi da quelli di appartenenza, e mobilità interna, ossia nell’ambito del medesimo ente o amministrazione. Prima della privatizzazione, per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l’istituto del trasferimento del lavoratore era regolato dall’articolo 32 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato). Dopo l’abrogazione della suddetta norma, in applicazione del comma 5 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, con riferimento alla questione relativa al residuo ambito di applicazione della disciplina di diritto comune anche al trasferimento del pubblico dipendente, la dottrina ha utilizzato la richiamata distinzione tra mobilità interna ed esterna, affermando che solo il trasferimento tra diversi enti o amministrazioni costituisca oggetto della disciplina speciale (trasferimento dei dipendenti “in esubero”, collocati “in disponibilità”, sia in via volontaria che “d’ufficio”, così come prescritto dagli articoli 30 e successivi. del decreto legislativo 165/2001), mentre lo spostamento del lavoratore che avvenga nell’ambito della medesima amministrazione risulta sottoposto alla disciplina codicistica in materia di trasferimento del lavoratore da un’unità organizzativa ad un’altra compresa nello stesso apparato amministrativo. Pertanto, nel caso in cui un dipendente pubblico sia sottoposto ad un atto di mobilità interna, quest’ultimo deve essere considerato quale atto di gestione del rapporto di lavoro, con la conseguente necessità di valutarne la legittimità secondo le categorie proprie del diritto civile, ed in particolare in base ai requisiti formali e sostanziali di cui all’articolo 2103 codice civile. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 17 APPENDICE Il trasferimento per incompatibilità ambientale nel pubblico impiego 2. Parlando nello specifico di trasferimento per incompatibilità ambientale, tale istituto è nato nell’ambito del pubblico impiego, regolato dal quarto comma dell’articolo 32 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) , che ammetteva il trasferimento d’ufficio qualora la permanenza dell’impiegato in una sede potesse nuocere al prestigio dell’ufficio. Con l’abrogazione di tale norma, il contrasto sorto in dottrina e giurisprudenza circa l’ammissibilità di detta fattispecie alla luce dei limiti prescritti dall’articolo 2103 codice civile per il rapporto di lavoro privato assume rilievo anche nel pubblico impiego privatizzato, essendo allo stesso applicabili gli istituti privatistici in tema di trasferimento. La dottrina più risalente, in base al combinato disposto dell’articolo 2103 codice civile e dell’articolo 7, comma 4, legge 300/1970, riteneva che il trasferimento fosse consentito solamente per ragioni oggettive. Considerata, infatti, non solo la formulazione della norma codicistica (“ragioni tecniche, organizzative e produttive”), ma anche il divieto, posto dall’articolo 7, comma 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300 di irrogare sanzioni disciplinari che comportassero mutamenti definitivi del rapporto di lavoro, il trasferimento per motivi soggettivi doveva considerarsi nullo, in quanto contrario a norme imperative di legge. Nella medesima ottica, non si poteva nemmeno sostenere che la condotta del lavoratore, dalla quale derivasse una disorganizzazione dell’unità produttiva o una disfunzione del servizio (situazioni queste configurabili come “incompatibilità ambientale”), potesse giustificare il trasferimento, in quanto si assumeva che tale comportamento rilevasse solo in termini di corretta esecuzione dell’attività dovuta, e quindi potesse comportare solo l’applicazione di sanzioni disciplinari tipiche. Il dibattito sull’ammissibilità o meno del trasferimento disciplinare è rimasto acceso a lungo, soprattutto perché, a parere di molti commentatori, in giurisprudenza è mancata l’elaborazione di soluzioni univoche e costanti. Altra parte della dottrina, in contrapposizione a questa critica, ha ritenuto di intraprendere una serie di doverose precisazioni terminologiche. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 18 APPENDICE Il trasferimento per incompatibilità ambientale nel pubblico impiego Si è sostenuto, pertanto, che l’asserita ambiguità delle decisioni della Suprema Corte, in realtà, sarebbe collegata alla circostanza che, con la medesima espressione, trasferimento disciplinare, vengano qualificate fattispecie giuridiche del tutto distinte, tra cui quella del trasferimento motivato da “esigenze tecniche, organizzative e produttive”, consistenti in situazioni oggettive di disfunzioni aziendali determinate, però, da comportamenti del lavoratore. Sulla base di queste distinzioni tra le varie fattispecie, la giurisprudenza, dunque, sarebbe in realtà approdata, su ciascuna di esse, ad indirizzi uniformi. In particolare, per ciò che riguarda il trasferimento per incompatibilità ambientale, la Cassazione ha affermato che tale fattispecie, per effetto di un’impropria convenzione terminologica, viene configurata come trasferimento disciplinare, mentre è più corretto parlare di trasferimento motivato da comportamenti del lavoratore, il quale è legittimo solo in quanto le suddette situazioni realizzino un’obiettiva esigenza aziendale di modifica del luogo di lavoro e in quanto la situazione di incompatibilità sia lesiva degli stessi interessi tecnico-organizzativi dell’impresa, costituendo causa di disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva. Secondo la richiamata opinione, inoltre, l’articolo 2103 codice civile non distingue, di per sé, tra ragioni determinate da situazioni oggettive e soggettive, né impedisce di prendere in considerazione anche le situazioni soggettive in quanto concretamente condizionanti le obiettive esigenze aziendali. Il dibattito si è riprodotto anche in seno alla Suprema Corte, la quale, da un orientamento teso ad affermare l’illegittimità del trasferimento per motivi disciplinari, perché sanzione atipica, ha progressivamente fatto proprie le distinzioni richiamate dalla più recente dottrina, riconoscendo la legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale, il quale, lungi dall’essere considerato provvedimento disciplinare, può legittimamente conseguire ad un comportamento del dipendente avente conseguenze negative sul normale svolgimento dell’attività d’impresa, in termini di disfunzione del servizio o di disorganizzazione dell’unità produttiva. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 19 APPENDICE Il trasferimento per incompatibilità ambientale nel pubblico impiego Anche per lo specifico settore del pubblico impiego, la giurisprudenza amministrativa si è orientata nel senso di escludere il carattere sanzionatorio o disciplinare del trasferimento per incompatibilità ambientale: la situazione di incompatibilità deve infatti essere riferibile alla condotta tenuta dal dipendente nell’esplicazione del proprio servizio, indipendentemente dalla sua colpevolezza o dalla violazione di doveri d’ufficio. In virtù di un orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, pertanto, le ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all’articolo 2103 codice civile possono essere integrate anche da circostanze soggettive, ove la condotta del lavoratore abbia prodotto conseguenze valutabili alla stregua di un criterio oggettivo, quale è quello dell’incompatibilità creatasi tra un dipendente e i suoi colleghi, che si rifletta sul normale svolgimento dell’attività d’impresa. 3. Sul tema dei requisiti procedurali e formali che devono sussistere affinché il provvedimento di trasferimento possa essere considerato legittimo ai sensi dell’articolo 2103 codice civile, è sorto un dibattito in dottrina e giurisprudenza, ancora attuale. In particolare, l’annosa questione ha preso le mosse proprio dall’aggettivo comprovate che qualifica le ragioni tecniche organizzative e produttive legittimanti il trasferimento. Per una parte minoritaria della dottrina, il predetto termine assume un significato debole, avente una rilevanza meramente processuale, sì da rinviare all’eventuale fase giudiziale la specifica enunciazione delle ragioni giustificative dell’atto. Secondo l’orientamento dottrinale prevalente, invece, l’espressione “comprovate” assume una connotazione forte, dalla quale deriva per il datore di lavoro l’onere di comunicare al lavoratore preventivamente o contestualmente i motivi del trasferimento, dal momento che lo stesso dettato legislativo sembra condizionare la legittimità del provvedimento all’esistenza di “comprovate ragioni”, le quali assumono la natura di elemento costitutivo della fattispecie del trasferimento. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 20 APPENDICE Il trasferimento per incompatibilità ambientale nel pubblico impiego Al contrario, l’orientamento giurisprudenziale prevalente, specie di legittimità, accreditato dalle sezioni unite della Suprema Corte. Gli enunciati principi sono stati ampiamente criticati dalla prevalente dottrina, secondo cui nella fattispecie descritta dall’articolo 2103 codice civile l’atto del datore di lavoro presuppone una valutazione sulla sussistenza delle ragioni necessariamente antecedente o quantomeno contestuale alla decisione sul trasferimento. Secondo alcuni, addirittura, in virtù della “stretta interdipendenza, logica e temporale” tra l’atto di trasferimento e le comprovate ragioni, è possibile configurare “un diritto soggettivo del lavoratore” alla comunicazione immediata dei motivi di trasferimento. La richiamata opinione sembrerebbe avvalorata anche dalla ratio legis, che pare contenere l’indicazione di una volontà di tutelare sia l’esigenza del lavoratore ad un controllo preventivo sulla non arbitrarietà del provvedimento, sia l’interesse dello stesso all’immutabilità delle ragioni addotte dal datore, in vista di un eventuale ricorso giudiziale. Il prevalente orientamento dottrinale viene sostenuto in via minoritaria dalla sola giurisprudenza di merito, secondo cui, per legittimamente disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità organizzativa per incompatibilità ambientale, il datore di lavoro deve allegare e provare che “la condotta del dipendente abbia prodotto o possa produrre effettivamente conseguenze di disorganizzazione, disfunzione o conflitto organizzativo interno all’unità produttiva”. Parimenti, con riferimento alla questione riguardante il contenuto della comunicazione, ad un orientamento prevalente, sia dottrinale che giurisprudenziale, secondo cui il datore di lavoro è tenuto ad enunciare le ragioni legittimanti il trasferimento in modo chiaro, coerente e non generico, seppur sommario, si contrappone un’altra opinione, più rigorosa, ma di minor seguito, secondo cui è necessaria una motivazione specifica, completa e analitica. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 21 APPENDICE Il trasferimento per incompatibilità ambientale nel pubblico impiego Resta comunque ferma l’illegittimità di quei provvedimenti in cui i motivi siano espressi in termini soltanto generici ed indeterminati; infatti, il contenuto della comunicazione consiste in una descrizione compiuta ed univoca delle ragioni giustificative, sì da permettere al destinatario del provvedimento «un ragionevole apprezzamento circa la giustificatezza dello stesso, sia sotto il profilo della identificazione della esigenza organizzativa, sia sotto il profilo della connessione causale tra quest’ultima e il provvedimento adottato». In base a questa impostazione, l’emanazione del provvedimento di trasferimento ad altro incarico presuppone un accertamento specifico e rigoroso delle cause di incompatibilità, che devono essere tali da escludere in modo irreversibile ogni possibilità di permanenza del dipendente nel posto ricoperto in precedenza. Tale onere motivazionale, secondo alcuni interpreti, discende altresì dai generali principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, che regolano il comportamento dei contraenti; ne deriva, quindi che “la pubblica amministrazione deve adeguatamente motivare il trasferimento, adducendo elementi di fatto probanti il nocumento al prestigio dell’amministrazione e alla funzionalità dell’ufficio”. 4. Un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento di trasferimento può derivare dalla contestuale modificazione in pejus delle mansioni precedentemente attribuite al lavoratore, in violazione dell’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 165/2001. Vi è, infatti, una certa interferenza tra la disciplina sul trasferimento e quella in tema di mutamento di mansioni, nel senso che, in caso di trasferimento del lavoratore, l’adibizione dello stesso a mansioni inferiori ha effetto sulla giustificazione del trasferimento stesso. Di conseguenza, si ritiene sufficiente il prodursi di una lesione degli interessi professionali del lavoratore per privare di ogni rilevanza le ragioni tecniche, organizzative e produttive. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 22 APPENDICE Il trasferimento per incompatibilità ambientale nel pubblico impiego Il concetto di equivalenza, intimamente legato a quello di professionalità, è stato oggetto di accesi dibattiti, che hanno visto l’emersione di due principali filoni dottrinali. Vi è chi adotta una nozione rigida di equivalenza, dando rilievo alla salvaguardia della professionalità già acquisita dal lavoratore nella fase pregressa del rapporto di lavoro: in quest’ottica, «l’equivalenza non va intesa in senso esclusivamente oggettivo, ma deve essere riferita alle mansioni in quanto connesse ad una posizione professionale e all’interesse alla conservazione delle stesse» ; per cui, «il rapporto di equivalenza deve essere individuato nell’ambito di una scelta normativa che è diretta al mantenimento del quantum di professio-nalità che è dedotto nel rapporto», essendo quest’ultima tutelata solo in negativo. Per l’altra impostazione, la professionalità è intesa in senso dinamico, sì da valorizzare il bagaglio professionale potenziale del lavoratore, in grado di evolversi in relazione ai cambiamenti strutturali dell’impresa. La giurisprudenza pressoché costante si è mantenuta su una posizione anelastica, richiedendo, per il giudizio sull’equivalenza, la sussistenza contemporanea di due condizioni: una di tipo oggettivo, la quale consiste nella collocazione delle mansioni di destinazione nel medesimo livello di inquadramento contrattuale o nella medesima area professionale di quelle originarie; l’altra, di tipo soggettivo, in virtù della quale deve essere valutata «l’attitudine della nuova posizione a consentire al lavoratore piena utilizzazione o l’arricchimento del patrimonio professionale acquisito dal lavoratore nella fase pregressa del rapporto». Sulla scorta di tali premesse, allora, l’indagine circa l’equivalenza delle nuove mansioni assegnate al lavoratore deve essere svolta in relazione all’attività effettivamente espletata dallo stesso; pertanto, il riferimento all’inquadramento può non essere sufficiente ai fini dell’accertamento dell’equivalenza, la quale presuppone che, in ogni caso, «le nuove mansioni siano tali da consentire l’utilizzazione del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto, permettendone ulteriori affinamenti e sviluppi». CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 23 APPENDICE Il trasferimento per incompatibilità ambientale nel pubblico impiego La giurisprudenza, nel procedere al giudizio sull’equivalenza, sembra, pertanto, attingere ad entrambi i filoni dottrinali sopra richiamati, restando ancorata, però, nel complesso, ad un concetto di professionalità non del tutto flessibile, volto più al passato, che al futuro. Infatti, soprattutto nei contesti organizzativi incalzati dal progresso tecnologico, «il contenuto delle mansioni non costituisce, dal punto di vista fattuale, un qualche cosa di costantemente identico a se stesso, avendo necessariamente carattere dinamico, dal momento che è destinato a variare con il variare della tecnologia e degli assetti organizzativi conformati dai poteri del datore di lavoro»; pertanto, il concetto di equivalenza non può che modificarsi al variare di tali fattori e non può che avere un punto di riferimento nei “dati di tipicità ambientale”, così come interpretati dai soggetti collettivi. Anche con riguardo al pubblico impiego privatizzato, peraltro, il ruolo svolto dalla contrattazione collettiva risulta piuttosto rilevante, posto che l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 165/2001 si riferisce alle “mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi”. Tuttavia, anche i criteri di classificazione adottati dalla attuale contrattazione collettiva – che ha ridotto le aree professionali di inquadramento, determinando raggruppamenti di qualifiche precedentemente posizionate su livelli diversi – rischiano di essere del tutto vaghi al fine della valutazione dell’equivalenza. Onde, «nel verificare il corretto inquadramento del lavoratore, il giudice dovrebbe ritenere in contrasto con i limiti inderogabili dello jus variandi sistemi classificatori che comportino l’indeterminatezza dell’oggetto della prestazione dovuta, per l’ampiezza delle classificazioni o per la prevista rotazione dei lavoratori su mansioni non equivalenti». CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it