esposizione dei prezzi in farmacia

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esposizione dei prezzi in farmacia
ESPOSIZIONE DEI PREZZI IN FARMACIA
Secondo il principio generale di cui all’art. 14 del D.Lgs. 31/3/98 n. 114, “i prodotti
esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle
immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque
collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al
pubblico”; il contravventore è punito, per l’art. 22 dello stesso provvedimento, con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 ad Euro 3.098,74.
Quindi, anche la merce esposta in farmacia (parafarmaco, erboristeria, dietetici, OTC,
ecc., ma escluse naturalmente le confezioni relative ai farmaci c.d. etici ed ai SOP, per i
quali, infatti, vige sostanzialmente un divieto di esposizione) deve essere singolarmente
prezzata, precisa la citata disposizione, “mediante l'uso di un cartello o con altre
modalità idonee allo scopo”, anche se, aggiunge ancora l’art. 14, “quando siano esposti
insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello.”
Il prezzo può pertanto essere stampigliato sulla confezione, come pure indicato con un
cartellino, un’etichetta, una targhetta, ecc., e però, considerata la generica formulazione
della norma (“…con altre modalità idonee allo scopo…”), può senz’altro essere anche
installato – in un’area del locale accessibile al pubblico – un monitor interattivo
agevolmente consultabile dal cliente, così da permettergli la lettura del codice a barre
dei singoli prodotti e dunque la visualizzazione del prezzo corrispondente.
Inoltre, per gli OTC, e questa volta l’obbligo vale anche per i SOP, la farmacia è altresì
tenuta a rendere rilevabili dal pubblico i prezzi praticati per tutti i farmaci trattati,
ricorrendo al monitor di cui si è detto, ovvero ad un listino da “posizionare” sempre in un
punto del locale consultabile dalla clientela.
Quanto, infine, all’indicazione del prezzo anche per unità di misura, il D.Lgs. 6/9/05, n.
206 (Codice del Consumo) la prescrive in principio (vedere art. 14) per tutti i prodotti
“offerti dai commercianti ai consumatori”, salvo poi contemplare una miriade di esenzioni,
tra le quali i “prodotti non alimentari che possono essere venduti unitamente al pezzo o al
collo” (art. 16, lett. h), ma anche certi prodotti alimentari.
Perciò, l’obbligo per la farmacia di indicare, oltre al “prezzo di vendita”, anche quello
espresso in chilogrammi o in litri (o per “singola unità di quantità diversa”) può riguardare
in pratica soltanto i prodotti alimentari, e neppure tutti; inoltre, considerata l’ampiezza
della previsione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 114/98 (“…con altre modalità idonee allo
scopo…”), espressamente richiamato dall’art. 15 del D.Lgs. 206/05, l’obbligo può essere
assolto probabilmente anche nel modo, non certo scandaloso, da Lei prescelto (quello,
cioè, di “un elenco alfabetico ben visibile in una colonna a fianco allo scaffale”).