esposizione dei prezzi in farmacia
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esposizione dei prezzi in farmacia
ESPOSIZIONE DEI PREZZI IN FARMACIA Secondo il principio generale di cui all’art. 14 del D.Lgs. 31/3/98 n. 114, “i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico”; il contravventore è punito, per l’art. 22 dello stesso provvedimento, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 ad Euro 3.098,74. Quindi, anche la merce esposta in farmacia (parafarmaco, erboristeria, dietetici, OTC, ecc., ma escluse naturalmente le confezioni relative ai farmaci c.d. etici ed ai SOP, per i quali, infatti, vige sostanzialmente un divieto di esposizione) deve essere singolarmente prezzata, precisa la citata disposizione, “mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo”, anche se, aggiunge ancora l’art. 14, “quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello.” Il prezzo può pertanto essere stampigliato sulla confezione, come pure indicato con un cartellino, un’etichetta, una targhetta, ecc., e però, considerata la generica formulazione della norma (“…con altre modalità idonee allo scopo…”), può senz’altro essere anche installato – in un’area del locale accessibile al pubblico – un monitor interattivo agevolmente consultabile dal cliente, così da permettergli la lettura del codice a barre dei singoli prodotti e dunque la visualizzazione del prezzo corrispondente. Inoltre, per gli OTC, e questa volta l’obbligo vale anche per i SOP, la farmacia è altresì tenuta a rendere rilevabili dal pubblico i prezzi praticati per tutti i farmaci trattati, ricorrendo al monitor di cui si è detto, ovvero ad un listino da “posizionare” sempre in un punto del locale consultabile dalla clientela. Quanto, infine, all’indicazione del prezzo anche per unità di misura, il D.Lgs. 6/9/05, n. 206 (Codice del Consumo) la prescrive in principio (vedere art. 14) per tutti i prodotti “offerti dai commercianti ai consumatori”, salvo poi contemplare una miriade di esenzioni, tra le quali i “prodotti non alimentari che possono essere venduti unitamente al pezzo o al collo” (art. 16, lett. h), ma anche certi prodotti alimentari. Perciò, l’obbligo per la farmacia di indicare, oltre al “prezzo di vendita”, anche quello espresso in chilogrammi o in litri (o per “singola unità di quantità diversa”) può riguardare in pratica soltanto i prodotti alimentari, e neppure tutti; inoltre, considerata l’ampiezza della previsione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 114/98 (“…con altre modalità idonee allo scopo…”), espressamente richiamato dall’art. 15 del D.Lgs. 206/05, l’obbligo può essere assolto probabilmente anche nel modo, non certo scandaloso, da Lei prescelto (quello, cioè, di “un elenco alfabetico ben visibile in una colonna a fianco allo scaffale”).