comunicato autoscuole
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Il Segretario Nazionale Autoscuole COMUNICATO AUTOSCUOLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE E FORMAZIONE PERIODICA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CQC Cari Colleghi, com'è noto, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 115 del 20-5-2014) il D.M. 20 Settembre 2013, in attuazione del decreto lgv n. 286 del 2005, che riscrive integralmente il D.M. 16 Ottobre 2009 in materia di disciplina della Carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi, ed in continuità con i decreti dirigenziali attualmente in vigore (D.D. 22 Ottobre 2010 e D.D. 17 Aprile 2013 modificato dal D.D. 06 Agosto 2013). Era vivamente atteso e reca con sé importanti modifiche al comparto della formazione dei conducenti, che di seguito elenchiamo, tralasciando le ormai note premesse in fatto di diritto comunitario, recepimento normativo e decreti applicativi, oltrechè sulle disposizioni in materia di procedure per il rilascio ed il rinnovo della CQC anche per documentazione (punti da 1 a 5 del presente decreto). SOGGETTI EROGATORI DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALI I corsi di qualificazione iniziali possono essere organizzati da: 1. autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida e tale condizione può essere soddisfatta anche attraverso l'adesione ad un consorzio; 2. centri di istruzione automobilistica, costituiti da consorzi di autoscuole che svolgono, per l'appunto, corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le categorie di patenti; 3. Limitatamente alla tipologia di qualificazione CQC afferente allo specifico settore, enti che abbiano maturato anche direttamente all'interno delle associazioni di categoria, almeno 3 anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto, collegati ad associazioni di categoria dell'autotrasporto di cose, membri del comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle predette associazioni. Le autoscuole e/o i centri di istruzione automobilistica effettuano attività di formazione per lo svolgimento completo dei corsi (sia teorica che pratica), e pertanto richiedono nulla osta alla DGT competente, la quale provvederà al rilascio, una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti. Gli enti di formazione possono richiedere alla competente Direzione Generale per la motorizzazione il rilascio del nulla osta sia allo svolgimento del corso completo (parte teorica e parte pratica), oppure limitatamente allo svolgimento della sola parte teorica del programma indicando, in questi casi, l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica che provvederà all'effettuazione della parte pratica del programma. I veicoli in capo alle autoscuole e/o ai centri di istruzione automobilistica, idonei per l'attività di formazione, muniti di doppi comandi, sono quelli previsti dal decreto legislativo n.59 del 2011 per il conseguimento delle seguenti categorie di patenti: C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D e DE ed i titoli di forza ai quali tali veicoli devono essere in disponibilità sono quelli previsti dalle normative di settore vigenti (proprietà, leasing, locazione a lungo termine e per alcuni casi anche disponibilità resa da un terzo). Le figure professionali di docenza di cui i soggetti devono dimostrare di avvalersi per svolgere i corsi sono. 1. Insegnante di teoria munito di abilitazione; 2. Istruttore di guida in possesso di tutte le categorie di patenti, munito di abilitazione; 3. Medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o igiene e medicina preventiva, od anche medico che abbia svolto per almeno 3 anni negli ultimi 5, attività di docenza nell'ambito di corsi connessi all'attività di autotrasporto; 4. Esperto in materia di organizzazione aziendale. E' espressamente vietata ogni forma di insegnamento nei corsi con la formula e-learning. I corsi, sia di qualificazione iniziale che periodica, si svolgono esclusivamente presso i locali della sede indicata nel nulla osta rilasciato dalla DGT alle autoscuole e/o ai centri di istruzione automobilistica ovvero dalla competente Direzione Generale per la motorizzazione all'ente di formazione e qualora l'aula sia ubicata presso la sede di un'impresa di autotrasporto, ai corsi di qualificazione iniziale possono partecipare solo i dipendenti dell'impresa stessa. I locali pertanto dovranno essere composti da almeno un'aula di superficie non inferiore a mq 25, dotata di una cattedra o un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli allievi, con eventuali ulteriore aule che possono avere anche una superficie inferiore a 25 mq. Per l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale presso un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica, il candidato potrà essere in possesso della sola patente di categoria B. Per poter svolgere la parte pratica di corso relativa alle ore di guida, deve aver sostenuto e superato un esame di teoria e, quindi, aver ottenuto un foglio rosa almeno: della categoria C1 o C1E se l'allievo intende conseguire la predetta abilitazione per il trasporto professionale di cose alla guida di veicoli di tali categorie, a seguito di un corso di qualificazione iniziale accelerato, con requisito anagrafico minimo di 18 anni; della categoria D1 o D1E se l'allievo intende conseguire la predetta abilitazione per il trasporto professionale di persone alla guida di tale categoria, a seguito di un corso di qualificazione iniziale accelerato, con requisito anagrafico minimo di 21 anni; della categoria C o CE se l'allievo intende conseguire la predetta abilitazione per il trasporto professionale di cose alla guida di tali categorie a seguito di un corso di qualificazione iniziale: - ordinario, con requisito anagrafico minimo di 18 anni - accelerato, con requisito anagrafico minimo di 21 anni - della categoria D o DE se l'allievo intende conseguire la predetta abilitazione per il trasportoprofessionale di persone alla guida di veicoli di tali categorie a seguito di un corso di qualificazione iniziale: - ordinario, con requisito anagrafico minimo di 21 anni - accelerato, con requisito anagrafico minimo di 23 anni - accelerato con requisito anagrafico minimo di 21 anni ed in tal caso sarà abilitato fino al compimento dei 23 anni, alla guida di veicoli di categoria D o DE limitatamente a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km. Pertanto, i predetti corsi in deroga ai limiti anagrafici di età , con il solo possesso di patente B per il conseguimento sia dei titoli professionali nonché delle relative patenti superiori, sono prerogativa dei soggetti di cui all'art. 123 del C.d.s. e, pertanto, si possono svolgere solamente presso le autoscuole e/o i centri di istruzione automobilistica e NON presso gli enti di formazione, i quali. diversamente, per lo svolgimento dei corsi iniziali potranno iscrivere allievi che presentano come condizione minima il possesso delle relative patenti di guida superiori. L'intera documentazione comprovante la richiesta da parte dei soggetti che intendono avviare un corso dovrà essere trasmessa agli uffici preposti ai controlli, solo tramite posta elettronica certificata, inderogabilmente entro i tre giorni lavorativi precedenti l'avvio di ogni corso. Allo stesso modo, dovranno essere comunicate le variazioni riguardo sostituzione di docenti, variazione di giorni ed orari dei corsi ecc. CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE Rimangono invariate le durate dei corsi di qualificazione iniziali, i quali possono essere: ordinari, per un numero complessivo di 280 ore, di cui 260 di corso teorico e 20 di corso pratico; accelerati, per un numero complessivo di 140 ore, di cui 130 di corso teorico e 10 di corso pratico; Ogni singolo corso di qualificazione iniziale, sia ordinario che accelerato, si distingue in parte teorica e parte pratica comune ed attengono entrambe ad argomenti ed esercitazioni di guida afferenti sia al trasporto di cose che al trasporto di persone, oltreché parte teorica e parte pratica specialistica, le quali attengono entrambe ad argomenti ed esercitazioni afferenti esclusivamente o al trasporto di cose o al trasporto di persone. Il programma del corso teorico di qualificazione ordinario si articola in 190 ore di parte comune e 70 ore di parte specialistica, mentre per i corsi accelerati il numero di ore della parte comune scende a 95 ore e la parte specialistica necessita di 35 ore. In entrambi i casi, il programma è suddiviso in moduli, assegnati alle previste figure professionali dei docenti formatori. Rispetto al D.M. previgente, il presente decreto ministeriale, pur prevedendo una nuova figura professionale in ambito della competenza del medico, il numero di ore di docenza previsto per quest'ultima, è passata da 75 ore a 45 (per i corsi ordinari) e da 37 a 22 per quelli accelerati con le rispettive eccedenze redistribuite tra l'insegnante di teoria e l'esperto aziendale. Si rammenta, inoltre, che il numero massimo di partecipanti per ogni corso rimane di 25 e che ad effettuare i predetti possono essere anche le aziende di trasporto persone che hanno alle proprie dipendenze personale regolarmente assunto pari ad almeno 80 autisti. Le lezioni teoriche continuano a svolgersi nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 22.00 ed il sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00 ed hanno durata giornaliera complessiva non inferiore a 2 (due) ore e non superiore ad 8 (otto). Per le lezioni pratiche di guida individuali la durata giornaliera complessiva non può essere inferiore a 2 (due) ore e si devono svolgere nei giorni e nelle stesse fasce di orario previste per le lezioni teoriche. NON sono previste ore di assenza per le lezioni pratiche di guida, le quali, se non vengono effettivamente svolte nei giorni indicati, dovranno essere recuperate totalmente, mentre le ore di assenza massime consentite alle lezioni teoriche dovranno necessariamente essere recuperate entro due mesi dalla fine del corso se trattasi di corso iniziale ordinario, ovvero entro un mese se corso accelerato. Durante lo svolgimento dei corsi NON è più necessaria la presenza in sede del responsabile, il quale potrà delegare al personale docente incaricato allo svolgimento del modulo, i compiti per il regolare svolgimento dei corsi, anche se rimane in ogni caso “precettato” e dovrà, quindi, arrivare sul luogo dell'ispezione entro un'ora dall'avvio di eventuali controlli. Altra novità di rilievo riguarda l'obbligo entro e non oltre i cinque minuti successivi allo scadere del tempo utile per ciascun adempimento della rilevazione delle assenze, di comunicare agli uffici ispettivi della MC, tramite posta elettronica, una conferma di inizio o di ripresa delle lezioni e l'indicazione dei nominativi degli allievi assenti. Il presente decreto conferma i contenuti ed apporta poche note non di rilievo presenti già nel previgente D.M. del 16 Ottobre 2009, riguardo la disciplina del programma del corso di qualificazione iniziale di integrazione per titolari di qualificazione professionale di tipo CQC per diversa tipologia di trasporto, nonché il programma del corso di qualificazione iniziale per titolari di attestato di idoneità alla professione di autotrasportatore. CORSI DI QUALIFICAZIONE PERIODICA Come noto, il D.D. del 6 Agosto 2013 ha, di fatto, esteso la durata di validità della CQC ottenuta per documentazione, al 9 settembre 2015 se trattasi di CQC persone e al 9 Settembre 2016 per CQC trasporto di cose. La qualificazione professionale di tipo CQC ha di regola una validità di 5 anni e i corsi per il rinnovo si svolgono periodicamente, preferibilmente entro i termini di validità (in ogni caso entro e non oltre 2 anni dalla data di scadenza assunta nel documento), con durata di 35 ore. I soggetti erogatori dei corsi sono gli stessi previsti per la qualificazione iniziale, così come per le figure professionali del corpo docente, le attrezzature didattiche, i locali. Anche in questi casi, non è obbligatoria la presenza durante i corsi, in aula, del responsabile del corso. L'avvio dei corsi, comunicazioni relative a variazioni del corpo docente, integrazioni, modifiche ai programmi ecc, va come previsto per i corsi iniziali, fatta comunicazione agli uffici ispettivi della MC tramite posta elettronica certificata. Il numero massimo di allievi partecipanti ammessi ad ogni singolo corso NON può superare le 35 unità. I corsi sono suddivisi in 5 moduli da 7 ore cadauno. Il docente incaricato all'insegnamento del modulo, potrà avvalersi di supporti audiovisivi o multimediali fino ad un massimo di 5 ore, riservando almeno 2 ore all'espletamento di lezioni di chiarimento e verifica dell'effettivo apprendimento degli argomenti trattati. Diventa, pertanto, obbligatoria la effettiva presenza in aula del docente durante l'intera durata del modulo, anche se svolto con le formalità suindicate. I corsi possono essere svolti nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 22.00 e viene esteso l'orario fino alle ore 15:00 nella giornata del sabato che diviene, pertanto, dalle ore 08.00 alle ore 15.00, al fine evidente di consentire il completamento di un modulo. Anche per i corsi periodici, è fatto obbligo da parte del responsabile del corso o del docente da lui delegato, allo scadere del tempo utile per ciascun adempimento della rilevazione delle assenze, di comunicare l'inizio o la ripresa dei corsi e dei nominativi degli allievi assenti, agli uffici ispettivi della MC tramite posta elettronica. Altra novità di rilievo riguardano le ore di assenza in numero superiore a 3 (tre), per le quali ora sarà possibile accedere al recupero fino ad un massimo di 10 ore durante l'intero corso. Attenzione però, se il presente decreto conferma l'invarianza della validità del corso frequentato con massimo 3 ore di assenza, l'eccedenza e fino alla 10^ ora di assenza, dovrà essere recuperata per intero, cioè fin dalla prima ora, ed entro un mese dal termine del corso. L'entrata in vigore delle novità introdotte dal presente decreto è il prossimo 4 Giugno 2014, ad eccezione di quelle relative al regime delle assenze nei corsi di formazione periodica, che sono già in vigore a far data da oggi 21 Maggio 2014 , consentendo, quindi, a chi come termine ultimo di fine corsi di qualificazione periodica ricada nella giornata odierna di far recuperare le ore di assenza. I corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica avviati prima dell'entrata in vigore del predetto D.M., continueranno ad essere disciplinati in conformità alle disposizioni del previgente DM 16 Ottobre 2009 e successive modificazioni, fatta eccezione per la disciplina di maggior favore riguardo il regime delle assenze nei corsi di qualificazione periodica (già in vigore per l'appunto). Il DM 16 Ottobre 2009 è abrogato a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente decreto ministeriale, ma già dal prossimo 4 Giugno 2014, i soggetti erogatori possono avvalersi dei nuovi requisiti professionali previsti per i docenti, presentando apposita comunicazione agli uffici deputati, i quali procedono all'aggiornamento dei rispettivi nulla osta o autorizzazione. In ogni caso, in attesa del rilascio dell'aggiornata documentazione, l'attività didattica non è sospesa. Roma, 21 maggio 2014 Ing. Marco Palma