ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO NELLE SCUOLE PRIMARIE E
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ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO NELLE SCUOLE PRIMARIE E
ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO NELLE SCUOLE PRIMARIE E NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/2006 (C.M. 22.4.2005 N. 46). a cura di Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli, 12/5/2005 L'adozione dei libri di testo rappresenta, come è noto, espressione dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche con la scelta consapevole e mirata di strumenti didattici coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa. La CM n. 46 del 22.4.2005 richiama l'attenzione dei dirigenti scolastic i sulla esigenza che i testi scolastici, che i docenti adottano nell’espressione della libertà di insegnamento, siano coerenti con i nuovi piani di studio introdotti dalle Indicazioni Nazionali, allegate al Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, che sostituiscono i programmi di insegnamento già previsti per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado ( prima e seconda classe). Viene consigliato che nella fase preliminare delle adozioni, siano previste modalità specifiche di valutazione dei contenuti dei testi proposti all'attenzione delle scuole, attraverso momenti collegiali di confronto, di esame e di valutazione che vedano il coinvolgimento di docenti, genitori e, nella scuola secondaria di II grado, anche di alunni. • LA DOTAZIONE LIBRARIA NELLA SCUOLA PRIMARIA. Per quanto riguarda la scuola primaria, la dotazione libraria risulta configurata come per il corrente anno scolastico 2004/2005 e precisamente: I classe Il libro della prima classe Lingua inglese II classe Sussidiario Lingua inglese III classe Sussidiario Lingua inglese IV classe V classe Sussidiario dei linguaggi Sussidiario delle discipline Sussidiario dei linguaggi Lingua inglese Lingua straniera Sussidiario delle discipline I docenti impegnati nel corrente anno scolastico nelle classi quinte della scuola primaria avra nno, di norma, cura di proporre al collegio dei docenti, per l'anno scolastico 2005/2006, la scelta dei testi per le classi I, II e III. (1) I docenti impegnati nel corrente anno scolastico nelle classi terze della scuola primaria, a- vranno, di norma , cura di proporre al collegio dei docenti per l’a.s. 2005/2006, la scelta dei testi per le classi IV e V.(1) (1)Da fuoriregistro Alle elementari non scelgono i docenti delle classi interessate Giallo sui libri di testo. Il ministero dell'istruzione ha emanato la circolare per l'adozione dei testi di studio per il prossimo anno scolastico (nota n. 45/2005, si veda ItaliaOggi di mercoledì scorso). L'editoria scolastica dovrà aggiornare i volumi da adottare adeguandoli ai nuovi ordinamenti legati alla riforma, introdotta dalla legge n. 53/2003, che arriveranno a coprire sette anni su otto della scuola di base. La scelta dei libri deve essere deliberata dal consiglio di classe nella seconda decade del mese di maggio, per la scuola superiore, nella terza decade dello stesso mese per elementari e medie. Ed è proprio alle elementari che la circolare ha creato un piccolo caso. L'adozione dei libri di testo, ricorda la nota, "è espressione dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche". La nota richiama i dirigenti a vigilare sulla coerenza dei volumi adottati dai docenti rispetto alle indicazioni nazionali del ministero. Un controllo che dovrebbe evitare la mancata attuazione sul campo della riforma Moratti. Una tentazione che dovrebbe comunque essere già sventata dalla mancata ristampa dei precedenti volumi. La circolare è finita sotto le critiche di sindacati e operatori della scuola, per quella che poteva sembrare una svista: "I docenti impegnati nel corrente anno nelle classi terminali della scuola primaria ", si legge nella nota, "avranno di norma cura di proporre al collegio dei docenti, per l'anno scolastico 2005/06, la scelta dei testi per le classi I, II, III, me ntre i docenti impegnati nelle classi terze, i testi per le classi IV e V". Una discrasia incompatibile con le competenze didattiche, dicono gli operatori. "Le scuole possono agire diversamente in base all'autonomia didattica", hanno risposto dal Miur. In base a questa indicazione, i docenti di ogni classe potranno adottare i testi adatti alla propria classe. Via libera anche a integrazioni con fascicoli aggiuntivi per i volumi del quinto anno delle elementari. Anche per il prossimo anno 2005/2006, tenuto conto delle difficoltà rappresentate dalle Case Editrici, possono essere utilizzati, per la classe V della scuola primaria, i testi prodotti antec e- dentemente all'introduzione delle Indicazioni Nazionali; le Case Editrici provvederanno tuttavia ad integrare, in tempo utile rispetto all'inizio delle lezioni, i testi predetti con fascicoli riguardanti la storia e la geografia, in modo tale da renderli coerenti con le Indicazioni Nazionali stesse. • I TESTI PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA. Relativamente all'insegnamento della religione cattolica, per il prossimo anno 2005/2006 saranno adottati i nuovi testi scolastici, predisposti sulla base degli obiettivi specifici di appre ndimento, sottoscritti d'intesa tra il Ministro dell'Istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana e approvati dal Consiglio dei Ministri. In particolare, per la scuola primaria i testi IRC risultano configurati come segue: • volume I - per la classe prima e per il primo biennio (classi 1 e 3), composto di 80 pagine; • volume II - per il secondo biennio (classi 4 e 5), composto di 80 pagine. Tuttavia, per il prossimo anno scolastico 2005/2006, le adozioni dei nuovi testi scolastici IRC riguarderanno le classi prime (per il primo volume) e le classi terze (per il secondo volume), nelle quali sarà adottato il testo predisposto per il secondo biennio (classi quarte e quinte). Ciò consentirà la valorizzazione dei testi scolastici già in uso e il graduale allineamento dei nuovi testi, utilizzando in ciascun corso le due cedole previste, una per il primo volume e una per il secondo. Pertanto, con riferimento all'anno scolastico 2005/2006, per l'adozione dei testi di religione cattolica si dovrà procedere come segue: • gli alunni della prima classe adotteranno il volume I, valido per le classi prima, seconda e terza; • gli alunni della seconda classe continueranno ad utilizzare il libro di testo di cui sono già in possesso; • gli alunni della terza classe adotteranno il volume II, previsto per le classi quarta e quinta; • gli alunni delle classi quarta e quinta continueranno ad utilizzare il libro di testo di cui sono già in possesso. Sempre con riferimento all'insegnamento della religione cattolica, per quanto riguarda la terza classe le Case Editrici hanno assicurato la loro disponibilità a mettere gratuitamente a disposizione dei docenti apposite guide pratiche. • TESTI PER LA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRA DO. Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, per i corsi a carattere pluriennale (storia, geografia, ecc.) gli editori hanno facoltà di presentare solo il primo ed il secondo volume, fermo restando che l'adozione dei testi riguarda anche l'anno successivo. Nulla è innovato circa la scelta dei testi scolastici per la classe terza della scuola secondaria di primo grado e per l'intero corso dell'istruzione secondaria di secondo grado. • I TEMPI DELLA DELIBE RA DELLE ADOZIONI DE I LIBRI DI TESTO. Come per il passato, per consentire una migliore informazione editoriale da parte delle associazioni abilitate, è opportuno che le adozioni dei testi scolastici vengano deliberate, rispettivamente, nella seconda decade del mese di maggio per la scuola secondaria superiore e nella terza decade del medesimo mese di maggio per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado. Infine, saranno quanto prima fornite ulteriori istruzioni relativamente alla determinazione del prezzo di copertina dei libri di testo della scuola primaria e del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria per ciascun anno di corso della scuola secondaria di primo grado, nonché per quanto riguarda la trasmissione telematica dei dati riguardanti le adozioni deliberate, ivi compresa la rilevazione della presenza di alunni non vedenti. • VADEMECUM ADOZIONI LIBRI DI TESTO. L’adozione dei libri di testo rappresenta, sulla base delle enunciazioni contenute nel D.P.R. 8.3.1999, n. 275, un momento fra i più significativi di espressione dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche con la scelta e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa. Tale adempimento rie ntra nei compiti attribuiti al Collegio dei docenti, sentiti i Consigli di classe, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, lettera e), del D. L.vo 16.4.1994, n. 297. Pertanto, al fine di operare scelte libere ma anche armonizzanti con i contenuti e le finalità del POF, è opportuno che i docenti effettuino in via preliminare, sia singolarmente sia nel contesto degli organi collegiali in cui sono chiamati ad esprimersi, una puntuale verifica dei testi in uso ed un attento esame delle nuove proposte editoriali. I collegi dei docenti potranno prevedere modalità specifiche di valutazione dei contenuti dei testi (sia in uso sia proposti all’attenzione delle scuole da parte degli operatori accreditati dalle case editrici o dall’ANARPE), mediante la costituzione di comitati misti fra docenti, genitori ed eventualmente alunni o la programmazione di reiterati momenti collegiali di valutazione. Con i Decreti Ministeriali 13.2.2002 sono stati fissati il prezzo dei libri di testo della scuola elementare e il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria per ciascun anno di corso della scuola dell’obbligo. Il vecchio Regio Decreto n. 696/1934 vieta di adottare testi scolastici curati, anche in forme limitate di collaborazione, da funzionari investiti, in relazione alle loro attribuzioni d’ufficio, di una funzione direttiva o ispettiva nelle scuole statali e non statali d’istruzione secondaria. Va citato altresì l’art. 157 del D. Lgs. n. 297/1994 che vieta a docenti, dirigenti scolastici, ispettori tecnici e funzionari preposti a servizi dell’istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo. Va tenuto presente che la vecchia disposizione prevista dall’art. 7 del R.D. n. 2345/1923, che consentiva al docente dissenziente dalla deliberazione collegiale in ordine alla propria materia d’insegnamento di presentare ricorso al Ministro, ha cessato di avere efficacia dall’1.9.2000, considerato che, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999, le decisioni assunte dalla scuola, ivi comprese quelle concernenti l’adozione dei libri di testo, acquistano i caratteri di provvedimenti definitivi, dunque non suscettibili di ricorso gerarchico, ma impugnabili solo in sede giudiziale esterna. All’adozione dei libri di testo si perviene attraverso uno specifico iter procedurale, costituito da atti formali, vuoi di natura propositiva e/o consultiva (iniziativa del singolo insegnante, proposte dei consigli di classe e di interclasse), vuoi di carattere decisionale (delibera del collegio dei docenti). Gli atti del procedimento sono suscettibili di accesso da parte di chiunque vi abbia interesse, secondo le regole stabilite dalla Legge n. 241/1990. Per l’adozione dei libri di testo, ai fini della validità delle determinazioni assunte dal collegio dei docenti sono prescritti i seguenti quorum (art. 37 D. Lgs. 297): per la validità della seduta del Collegio, la metà più uno dei componenti in carica; per la validità della deliberazione, la ma ggioranza assoluta dei voti efficacemente espressi.