squadre cinghiale _ informativa - Provincia di Forlì

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squadre cinghiale _ informativa - Provincia di Forlì
AUTORIZZAZIONE SQUADRE DI CACCIA AL CINGHIALE E GRUPPI DI GIRATA
Normativa di riferimento:
• Legge 11 Febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il suo prelievo”,
• L.R. 15 Febbraio 1994, n.8 e succ. mod. “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica
per l’esercizio all’attività venatoria”,
• Regolamento Regionale 27/05/2008 n. 1 per la gestione degli ungulati in Emilia Romagna;
• Direttive in materia di “Getione faunistico-venatoria degli ungulati negli ambiti territoriali di
caccia e nelle aziende venatorie della Provincia di Forlì-Cesena”, approvate con delibera di
Giunta Provinciale n.65690/300 del 21/06/2011, esecutiva ai sensi di legge;
La caccia in forma collettiva al cinghiale si effettua nella forma della battuta/braccata previa
autorizzazione delle squadre di caccia e nella forma della girata previa autorizzazione dei gruppi di
girata.
La Provincia approva le squadre ed i gruppi di girata che operano negli Ambiti territoriali di caccia
(ATC); nelle aziende faunistico venatorie la squadra o il gruppo di girata sono autorizzati, per
ciascuna azione di caccia, dal titolare della concessione.
Resta inteso che tutti i cacciatori devono essere abilitati ai sensi dell’art.2 del regolamento regionale
n.1/2008, in premessa richiamato.
Il “caposquadra” o il “capogirata” che intenda operare in ATC presenta domanda al Comitato
direttivo. Quest’ultimo, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, le sottopone all'approvazione
della Provincia.
La domanda per la costituzione della squadra deve comprendere il nominativo del caposquadra,
quello di tre suoi sostituti e dei componenti corredato da luogo e data di nascita, residenza o
domicilio, numero e data di rilascio della licenza di caccia e firma di adesione.
Le squadre sono formate da un minimo di 40 cacciatori ed effettuano le braccate o le battute con la
presenza di almeno 15 membri. Ciascun cacciatore può afferire ad una sola squadra in ambito
regionale durante la stessa stagione venatoria. Possono partecipare alla battuta, oltre ai componenti
della squadra, altri cacciatori purché abilitati, sino ad un massimo di 5 invitati designati dal
caposquadra.
La domanda per la costituzione del gruppo di girata deve indicare oltre ai nominativi dei conduttori
di limiere anche quello dei componenti il gruppo corredati da luogo e date di nascita, residenza o
domicilio, numero e data di rilascio della licenza di caccia e firma di adesione. Ciascun cacciatore
può afferire ad un solo gruppo di girata in ambito regionale, durante la stessa stagione venatoria.
Il gruppo di girata è composto da:
a)
1 conduttore di cani limieri, in possesso dei requisiti di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 2,
R.R.1/2008, responsabile del gruppo.
b)
da 4 a 20 cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), f) ed h) del comma 1
dell'art.2, R.R.1/2008.
Ogni singola azione di girata può essere effettuata da un solo conduttore e da un numero variabile
da 4 a 10 cacciatori. Possono partecipare alla girata, oltre ai componenti il gruppo, altri cacciatori in
possesso delle abilitazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), e) f) ed h), sino ad un massimo di 3
invitati designati dal conduttore di limiere. In quest'ultimo caso il gruppo, fermo restando il numero
massimo di 10 cacciatori deve essere composto da almeno 4 cacciatori iscritti al gruppo stesso.
I cani utilizzati nella girata devono essere abilitati dall'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI) in
apposite prove di lavoro.