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Numero 8/2015
Storia:…………………………….………… Il Primo Volo di Alitalia
Diritto:….……………………..…………… Il Trasporto di Persone
Human Performance:………………….……Fatica ed Alcol
Famiglia:……………….…Chiarimenti sui Congedi Parentali
Normativa:………………….…introduciamo il D.L. 81/2008
Da Internet:……………………………………...Link Interessanti
Sindacato:……………………………………...……La nostra Agenda
Il Primo Volo di Alitalia
Il 16 settembre del 1946 viene fondata a Roma con
vengono trasportati un milione di passeggeri. La base
capitali privati la Alitalia-
d'armamento viene trasferita
Aerolinee
Internazionali
presso l'aeroporto di Roma-
Italiane, che adotta come
Fiumicino, aperto ufficialmente
simbolo una "freccia alata".
l'11 gennaio del 1961, e
L'avvio
vengono inaugurati anche il
dell'operatività
"Centro
avviene il 5 maggio del 1947
Personale Navigante" e la
con un trimotore Fiat G.12
"Città del Volo”.
"Alcione", pilotato da Virgilio
Il 3 giugno 1964 nasce a
Reinero, con un volo da
Torino a Roma e poi a Catania. Il 6 luglio dello
stesso anno, il Savoia-Marchetti S.M.95 "Marco
Polo"
effettua
il
primo
collegamento
internazionale, da Roma a Oslo con a bordo 38
marinai norvegesi. A marzo dell’anno successivo
Napoli l'ATI Aero Trasporti Italiani, filiale di Alitalia,
per operare sulla rete nazionale. Nel 1965, la
compagnia supera i tre milioni di passeggeri
trasportati ed entrano in flotta i DC-9/30, a bordo
dei quali per la prima volta vengono serviti pasti
caldi. Nel 1967, Alitalia
(1948), con un Lancastrian
abbandona
viene inaugurata la prima
grattacielo dell'EUR.
Roma, Dakar, Natal, Rio de
Nel 1969, l'Alitalia è la
Janeiro, San Paolo, Buenos
prima compagnia aerea
Aires.
la flotta viene
completamente rinnovata: con quattro Douglas
DC-4, acquistati dalla Pan Am. Nel 1950, entrano
in servizio le prime hostess, che indossano delle
divise create dalle sorelle Fontana. Il 31 ottobre
1957, l'IRI impone la fusione tra 'Alitalia e la LAI Linee Aeree Italiane, altra
compagnia
di
europea a volare con una
flotta di soli velivoli a reazione, e contestualmente
decide di rinnovare la propria identità visiva: in
questi anni, gli arei della flotta presentano una
livrea bianca e grigia, con una fascia composta da
cinque linee azzurre e due nere che corre
all'altezza dei finestrini. Gli impennaggi sono
pellicolati coi colori della
proprietà
bandiera italiana e la dicitura
statale, nasce così l'Alitalia-
Alitalia (scritta in caratteri
Linee Aeree Italiane, la nuova
compagnia diventa
sede
Pilsudski e si trasferisce al
volo di 36 ore: Milano,
1949,
la
"storica" di via Maresciallo
tratta intercontinentale, un
Verso la fine del
Addestramento
maiuscoli) è apposta al centro
quindi
della fusoliera, al di sopra
l'unica compagnia aerea di
della fascia dei finestrini.
bandiera italiana, la base
L'incarico
d'armamento è all'aeroporto
compagnia, che diventa anche il vettore ufficiale
rinnovare
l'immagine della compagnia
di Roma-Ciampino. Il 1960 è
un anno che segna la definitiva affermazione della
di
viene affidato allo studio
grafico Landor & Associates di San Francisco, il cui
delle Olimpiadi di Roma. Sempre nello stesso anno,
lavoro è destinato ad avere una lunga fortuna: il
entrano in flotta i primi aerei a reazione (Douglas DC-
vecchio logo della freccia alata viene sostituito
8 e Sud Aviation Caravelle) e per la prima volta
dalla
lettera
A,
modellata
a
somiglianza
dell'impennaggio di un aereo, e colorata nelle
tinte della bandiera italiana. Le fusoliere degli
(NCD) alla Magliana. Nel dicembre dello stesso anno
aerei vengono ridipinte di
entrano in flotta i McDonnell
bianco, con una larga fascia
Douglas MD-11 e nel 1994 gli
verde (in gergo cheatline)
Airbus A321, per lo sviluppo
all'altezza dei finestrini, che si
del medio raggio. In questi
allunga dallo stabilizzatore di
anni la compagnia raggiunge i
coda fino al muso.
20
Il 5 giugno 1970 entra in
trasportati.
milioni
di
passeggeri
Nel 1995 ha trasportato il
servizio il primo Boeing 747,
chiamato "Neil Armstrong", che viene impiegato
sulla tratta Roma-New York. Nel 1973, entrano in
servizio i trimotori McDonnell Douglas DC-10 per
le tratte intercontinentali. Sempre nello stesso
anno, la compagnia inizia a volare verso l'Estremo
50% di tutti gli italiani che
hanno preso un aereo; Nel 1996, viene creata la
società operativa Alitalia Team per la gestione di
collegamenti a medio e lungo raggio a basso costo.
Sempre nel 1996, nasce il primo sito web di Alitalia.
Nel 1997 viene creata Alitalia Express, per sviluppare
Oriente, aprendo una rotta verso Tokyo. Nel 1980
il trasporto regionale. Una delle cause che ha
nasce la scuola di volo di Alghero. Nel 1982,
prodotto la crisi di Alitalia, manifestatasi già a partire
l'Alitalia trasporta 10 milioni di passeggeri. Negli
da metà anni 1990, si può ricercare nell'apertura del
stessi anni entrano in flotta i McDonnell Douglas
mercato, specie quello nazionale, alla concorrenza di
MD-80 e gli Airbus A300/B4; nel 1993 trasporta il
nuovi vettori, in particolare low cost, alla riduzione
38.7% dei passeggeri di voli internazionali ed è la
delle tratte intercontinentali operate ed all'assenza
terza compagnia aerea europea dopo Lufthansa e
di investimenti per adeguare la propria offerta alla
British Airways. Nel giugno del 1991, la sede
domanda crescente.
dell'Alitalia si trasferisce al Nuovo Centro Direzionale
Una curiosità ……. avete idea di come era il CBC negli anni ’60?
Eccolo qui…
Questa è una delle poche foto rimaste che, peraltro, risulta essere stata venduta su eBay al prezzo di 89
Euro.
Bibliografia
-
Alitalia – La Cronistoria
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A cura di Samantha Bioli
IL TRASPORTO DI PERSONE
Il contratto di trasporto di persone o contratto
di passaggio è definito come un contratto
consensuale, caratterizzato dall'obbligo del
vettore di trasferire una persona
da un luogo all'altro. Si tratta di un
contratto differente da quello di
trasporto di cose, per la diversità
dell'oggetto
trasportato,
che
influenza notevolmente l'insieme
degli obblighi che il vettore ha
sicuramente nei confronti delle
persone stesse. Compito del
vettore è quello di fornire al
passeggero uno spazio idoneo a
bordo, di uso esclusivo o comune
ad altri passeggeri. Spetta così al
passeggero un certo onere di
collaborazione nei confronti del vettore, non
solo all'inizio e alla fine del viaggio ma in modo
continuativo nel corso del medesimo. Inoltre, si
deve sottolineare come il passeggero sia in
grado di controllare la prestazione del vettore.
Profonde, in definitiva, sono le differenze fra il
contratto di trasporto di persone e il contratto
di trasporto di cose: oltre alla natura
dell'oggetto trasportato, facciamo riferimento,
nel trasporto di cose, all'obbligo del vettore di
custodire le cose trasportate e nel trasporto di
persone, all'obbligo del vettore di vigilare
sull'incolumità dei passeggeri.
FORMA DI CONTRATTO
Il contratto di trasporto di persone per acque
deve essere provato per iscritto, tranne che si
tratti di trasporto su navi di stazza inferiore.
Pertanto, l'assenza di una forma scritta non
pregiudica la validità del contratto ma ne rende
semplicemente più difficoltosa la prova in
giudizio.
Nel trasporto aereo, invece, la prova scritta non
è richiesta neanche per la prova in giudizio. Il
vettore deve semplicemente avvisare per
iscritto il passeggero che le sue responsabilità si
riconducono a quanto scritto nella Convenzione
di Montreal. Inoltre, resta l'obbligo, per i vettori,
anche per quelli non comunitari, di informare i
passeggeri presso i punti vendita dei biglietti, su
quelle che sono le proprie responsabilità. La
mancata
informazione
ai
passeggeri sulle responsabilità non
pregiudica la validità del contratto
ma causa una grave sanzione
amministrativa nei confronti del
vettore stesso, a cui può essere
posto eventualmente il divieto di
atterrare e decollare nei territori
nazionali. La conclusione del
contratto si verifica con il rilascio
del biglietto al passeggero; biglietto
che
non
necessita
della
sottoscrizione delle parti. Va poi
sottolineato come la conclusione
del contratto possa essere preceduta da una
prenotazione.
IL BIGLIETTO DI PASSAGGIO
Nel trasporto marittimo, il biglietto di passaggio
deve indicare il luogo e la data di emissione, il
luogo di partenza e di destinazione, la classe e il
prezzo del passaggio, il nome e il domicilio del
vettore. Di tutti questi elementi, sicuramente
risultano essere essenziali quelli relativi al
vettore e al luogo di partenza e di arrivo.
Normalmente, inoltre, il biglietto contiene
anche quelle che sono le condizioni generali di
trasporto del vettore.
Nel trasporto aereo, invece, il biglietto deve
contenere l'indicazione dei punti di partenza e
di destinazione la presenza di eventuali scali. Al
passeggero, inoltre, deve essere consegnato per
iscritto un avviso in cui si specifica che le
responsabilità del vettore si rifanno alla
Convenzione di Montreal. Ciascun vettore aereo
può proporre ai passeggeri delle proprie
condizioni di trasporto, che risultano essere
standardizzate e si uniformano a quelle
raccomandate dall' IATA. Spesso ci si domanda
se il biglietto sia uno strumento di
legittimazione, cioè un documento che serve ad
identificare l'avente diritto alla prestazione o sia
un titolo improprio ovvero un atto idoneo a
consentire il trasferimento del diritto senza
osservare le forme della cessione. Nel caso di un
biglietto nominativo è legittimo parlare di uno
strumento di legittimazione, mentre nel caso di
un biglietto privo di nome del passeggero
sarebbe più corretto parlare di un titolo
improprio. L'identificazione del biglietto, in
questo caso, non è importante perché in ogni
caso, il passeggero è legittimato ad ottenere la
prestazione, dietro presentazione del biglietto
che se nominativo, obbliga il passeggero a
dimostrare la propria identità dietro
presentazione di un documento d'identità. Il
vettore aereo può anche emettere un titolo di
trasporto collettivo, per una pluralità di
viaggiatori. Allo scopo di contenere i costi, sta
prendendo sempre più piede un sistema di
biglietteria elettronica. Nei trasporti aerei, può
accadere che il nome del vettore indicato nel
biglietto non corrisponda al vettore che
effettuerà il trasporto, come nel caso in cui
esista un contratto di noleggio. Resta comunque
l'obbligo per il vettore di informare il
passeggero, al momento dell'emissione del
biglietto o, in caso di prenotazione, al momento
della conferma della prenotazione. In caso di
mancata prenotazione, il passeggero può
richiedere la risoluzione del contratto, il
rimborso del biglietto e il risarcimento di
eventuali danni.
LA CESSIONE DEL BIGLIETTO
Il diritto al trasporto può essere ceduto soltanto
sotto consenso del vettore, nel caso in cui il
biglietto indichi il nome del passeggero. Molti
ritengono che la cessione del biglietto non sia
una vera e propria cessione ma una forma di
risoluzione del contratto con successiva
stipulazione di un nuovo contratto, avente lo
stesso oggetto e lo stesso cessionario. Questa
tesi sarebbe convalidata dal necessario
intervento del vettore e dalla sostituzione del
primo biglietto con un altro intestato al nuovo
passeggero, che paga il prezzo del biglietto non
al precedente passeggero ma direttamente al
vettore.
OBBLIGHI ACCESSORI DEL VETTORE
Il vettore che trasporta persone sicuramente è
tenuto ad un complesso di prestazioni
accessorie. Per l'attuazione del viaggio, esso è
tenuto a mettere a disposizione la nave o
l'aeromobile in stato di navigabilità e provvisti
dei requisiti necessari per il trasporto dei
passeggeri, nel rispetto delle norme sanitarie e
amministrative. Il vettore, inoltre, è tenuto al
trasporto del bagaglio. Un'altra prestazione
accessoria, normale nei viaggi di una certa
durata, è la fornitura di vitto e la messa a
disposizione di uno spazio a bordo; spazio che
può essere a usi esclusivo ( quindi cabina,
cuccetta, poltrona) o comune ad altri passeggeri
( saloni, toilettes, bar).Fra le altre prestazioni
accessorie, sembrerebbero rientrare anche le
operazioni di imbarco e sbarco; operazioni a cui
il vettore, in assenza di un apposito servizio
portuale, è tenuto a provvedere, con diritto ad
essere rimborsato dal passeggero, quando i
costi non sono compresi nel prezzo di passaggio.
Eguali condizioni soni riscontrabili nel
trasporto aereo.
Bibliografia
-
Disciplina della Navigazione, De Vincentiis
A cura di Alberto Mazzei
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Fatica, Alcol ed impatto sulle “Human
Performance”
La riduzione del sonno, nonché la qualità del
sonno stesso, risulta essere una delle cause
importanti negli incidenti che involgono
Personale
Navale
ed
Aeronavigante. Una scarsa
qualità di sonno, nonché un
periodo
di
riposo
insufficiente, si traduce
infatti in una drastica
diminuzione dei livelli di
attenzione
così
come
evidenziato in molti test
psicomotori
cognitivi;
nonostante ciò gli incidenti causati dalla fatica
non sono ancora oggi ben quantificabili.
In uno studio scientifico recentemente
effettuato, si è voluto paragonare l’impatto che
ha un prolungato stato di veglia sulle “Human
Perfomance” a quello che ha l’intossicazione da
alcol. Lo studio effettuato, in collaborazione con
la University of South Australia, mostra infatti
come moderati livelli di fatica, producano un
impatto psicomotorio assai più “grave” di una
moderata intossicazione da alcol. Gli studi
effettuati hanno preso a campione 40 soggetti;
di questi, 20 sono stati tenuti svegli per 28 ore
(dalle 8:00 alle 12:00 del giorno seguente) ed
agli altri 20 è stato invece richiesto di assumere
(sempre dalle 8:00 di mattina in poi) 10-15 gr.
Di alcool ad intervalli di 30 minuti fintantoché la
concentrazione alcolica nel sangue non avesse
raggiunto una concentrazione pari allo 0,10%.
Allo stesso tempo ogni 30 minuti venivano
eseguiti test psicomotori e di coordinazione su
tutti i soggetti.
I test hanno evidenziato un deterioramento
delle
perfomance
dalla
decima
alla
ventiseiesima ora di veglia, con un rateo di
deterioramento pari allo 0,74% ad ora. Per
quanto riguarda invece l’intossicazione da
alcool, si è rilevato che 0,01% di concentrazione
alcoolica nel sangue, le performance
degradavano dell’1,16% fino a giungere ad un
decremento
complessivo
delle
performance
pari
all’11,6%
quando
la
concentrazione alcoolica nel
sangue raggiunge il valore
dello 0,10%.
Andando ad inserire i
parametri all’interno di un
grafico, è immediata la
comparazione tra le due
curve (intossicazione da alcool e stress da stato
di veglia prolungato). Si evince pertanto che
dopo una veglia prolungata di 17 ore, le “Human
Perfomance” sono le stesse che ha una persona
con una concentrazione alcoolica nel sangue
pari allo 0,05%; dopo 24 ore di veglia
prolungata si è invece equiparati ad una
persona che ha una concentrazione alcolica nel
sangue pari allo 0,10%.
Passiamo ora ad alcune considerazioni; in Italia
il valore limite al quale ci viene tolta la patente
per guida in stato di ebbrezza è proprio pari alla
concentrazione sanguigna di alcol dello 0,05%
(= 0,5 gr./litro di sangue). Allo stesso tempo,
come ben sappiamo, a causa dei limiti di
impiego che NON hanno un limite nei tempi di
servizio (bensì solamente sui Tempi di Servizio
di Volo o PSV). Non è poi così infrequente
sviluppare stati di veglia continuata anche oltre
le 17 ore. Di qui una profonda riflessione
sull’importanza di un adeguato riposo prima di
iniziare un periodo di servizio, ma anche e
soprattutto quando al termine del nostro turno
risaliamo in macchina per tornare a caso. Dagli
studi appena esaminati, infatti, il nostro stata
psicofisico è compromesso tanto quello di una
persona che sta guidando in stato di ebrezza!
A titolo di curiosità, andiamo a “trasformare” una nostra giornata di lavoro in “bicchieri
bevuti”…
Considerando che OMS (Organizzazione mondiale della sanità) considera un Bicchiere standard o
Unità di alcol, cioè contenente circa la stessa quantità di alcool ovvero 10 gr di alcool puro:
Un Bicchiere standard (BS)
= 250 ml di birra a 5° alcolici
= 100 ml di vino o spumante a 12° alcolici
= 60 ml di vino liquoroso a 20° alcolici
= 30 ml di liquori a 40° alcolici
= 20 ml di acquavite a 45° alcolici
Si può stimare il tasso di alcolemia (g/l) dalla seguente tabella:
Peso
Femmine
Uomini
1BS
2BS
3BS
4BS
5BS
1BS
2BS
3BS
4BS 5BS
45 kg
0,2
0,5
0,8
1,0
1,3
50 kg
0,2
0,5
0,7
0,9
1,2
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
60 kg
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
0,1
0,3
0,5
0,7
0,9
70 kg
0,1
0,3
0,5
0,7
0,9
0,1
0,3
0,5
0,6
0,8
80 kg
0,1
0,3
0,5
0,7
0,8
0,1
0,3
0,4
0,5
0,7
Questi valori sono indicativi. Lo stato di salute, la fatica, ecc.. contribuiscono ad aumentare il tasso
alcolemico.
Se si suppone di aver superato il tasso alcolemico sanguigno non mettersi mai alla guida di un
mezzo a motore e si tenga presente che un soggetto in buono stato di salute elimina da 0,1 a
0,15 g/l d'alcool per ora.
Un tasso alcolico nel sangue (TAS) compreso tra 0,05%-0,08% è considerato non sicuro per la guida ed
il limite consentito dalla legge in numerosi paesi è stato fissato all'interno di questo intervallo.
La legge italiana fissa la quantità di alcol tollerata per i conducenti di automobili a un tasso
alcolico nel sangue inferiore a 0,5 g di alcool per litro di sangue (0,05%) (Legge n° 125 del 3003-2001). Valore fissato anche nella maggior parte dei paesi europei ad eccezione di:
- Irlanda, Lusssemburgo, Malta, Regno Unito e Stati Uniti 0,8 g/l (0,08%);
- Lituania 0,4 g/l (0,04%);
- Norvegia e Svezia: 0,2 g/l (0,02%) ;
- Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Romania, Repubblica Slovacca: 0 g/l.
Se questa concentrazione è superata, il conducente deve attendere almeno tre ore prima di rimettersi
alla guida e comunque deve prima sottoporsi all'esame della concentrazione alcolica nel sangue con il
sistema dell'aria espirata (il cosiddetto "test del palloncino").
Tabella delle quantità (in cm3) delle bevande alcoliche più comuni che determinano, se ingerite
a stomaco vuoto, il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza fissato a
0,5 g/litro.
UOMINI
peso corporeo
tipo di bevanda
birra normale
60
65
70
75
80
85
90
3
gradazione quantità in cm di bevanda che determina il superamento del
alcolica tasso alcolemico di 0,5 g/litro
4%
683
739
796
853
910
967
1024
7%
390
423
455
488
520
553
585
10%
273
296
319
341
364
387
410
vino forte
13%
210
228
245
263
280
298
315
aperitivi
18%
152
164
177
190
202
215
228
liquori
superalcolici
25%
40%
109
68
118
74
127
80
137
85
146
91
155
97
164
102
birra doppio
malto
vino da tavola
peso corporeo
tipo di bevanda
50
DONNE
55
60
65
70
75
80
3
gradazione quantità in cm di bevanda che determina il superamento del
alcolica tasso alcolemico di 0,5 g/litro
birra normale
4%
448
536
585
634
683
731
780
birra doppio
malto
7%
279
306
334
362
390
418
446
vino da tavola
10%
195
215
234
354
373
293
312
vino forte
13%
150
165
180
195
210
225
240
aperitivi
18%
108
119
130
141
152
163
173
liquori
25%
78
86
94
101
109
117
125
superalcolici
40%
49
54
59
63
48
73
78
La tabella esprime i valori teorici determinati tenendo conto del peso corporeo in kg. e del sesso uomo/donna. (Pubblicata dal
Ministero dei Trasporti sul sito www.sicurezzatrasporti.it)
A cura di Alberto Mazzei e Giulio Di Lodovico
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Congedi Parentali
Chiarimenti sul loro utilizzo
Premesso che con le nuove riforme ad oggi è possibile usufruire del Congedo Parentale, fino al 12° anno
di età del bambino, ad oggi, vi è ancora molta confusione nel le modalità del loro utilizzo.
Ciò che desideriamo ribadire da subito, è che la
ripresa lavorativa deve esserci tra un giorno di
congedo ed un altro che, tradotto in termini di
tempo, può avvenire anche a lunga distanza.
Essenzialmente dobbiamo quindi andare a vedere
cosa si dovrà fare attenzione a far ricadere tra 2
giorni di congedo (AFA =Astensione Facoltativa de
Lavoratore).
Se – infatti – tra due giorni di congedo non vi è una
ripresa lavorativo, rischiamo che tutto ciò che si
trova tra due giorni, venga trasformato tutto in
congedo.
Importante sapere, che vi sono giorni che pur non essendo “lavorativi” non vengono comunque
trasformati: questi sono:
- SOD;
- Legge 104;
- Malattia;
- Permesso Sindacale;
- IML
Detto ciò, non ci resta che fare degli esempi concreti andando a creare una tabellina in due conne: nella
colonna di sinistra metteremo quello che noi proponiamo, nella colonna di destra, vedremo come
possono essere trasformati giorni di riposo, ad esempio, in congedo.
Turno che abbiamo creato
Come verrà trasformato
Turno – AFA – SOD – AFA – OFF - AFA
Turno – AFA – SOD – AFA – AFA - AFA
Turno – AFA – OFF – 104 – SOD – OFF - Turno
NON trasfomato
PT – AFA – AFA –SOD – SOD – MAL – MAL - Turno
NON trasfomato
PT – AFA – OFF –OFF – AFA – SOD - PT
PT – AFA – AFA –AFA – AFA – SOD - PT
Turno – MAL – MAL –FEN – FEN – AFA - Turno
NON trasfomato
Turno – AFA – AFA – MAL – MAL – OFF- Turno
NON trasfomato
PT – AFA – AFA – AFA – MAL –PT- OFF – SOD -AFA PT– AFA AFA – AFA –MAL –PT – AFA – SOD - AFA
Turno – FEN – AFA – 104 – SOD – MAL – OFF- PT
NON trasfomato
Turno – OFF – OFF – AFA – AFA – RIS – AFA - PT
NON trasfomato
Ricordiamo che la Malattia interrompe il Congedo il quale può essere spostato al termine della Malattia.
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A cura di Alberto Mazzei
D.L. 81/2008 e Sorveglianza Sanitaria
Dati gli eventi ultimi trascorsi ed i chiarimenti ancora in atto tra OO.SS ed Azienda,
in questi ultimi tempi abbiamo tutti sentito parlare di D.L. 81, ma precisamente
cosa è?
E’ un Decreto Legge la cui applicazione è stata imposta ormai a tutte le Aziende
ed è articolato in ben 702 pagine! In questo piccolo articolo, non si pretende di
spiegarlo, ma quantomeno di introdurlo in grandi linee. In seguito mi riprometto
di entrare in maggior dettagli.
Cos'è la sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs 81/08 come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela
dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio
professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Si può definire come la somma delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle
informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico. In pratica si tratta di un’attività
complessa volta a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire l’insorgenza di malattie professionali.
Essa comprende ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 81/08 (link all’art. 41):
• visita preventiva che ha lo scopo di stabilire se le condizioni di salute del lavoratore gli consentono di
essere esposto ai rischi presenti nella sua mansione e sul suo luogo di lavoro. Essa deve essere effettuata
prima che il lavoratore inizi a lavorare, e deve essere ripetuta nel caso di cambio mansione. Le recenti
modifiche al Testo Unico portate dal D.Lgs 106/2009 (entrate in vigore dallo scorso Agosto) hanno
introdotto la possibilità di effettuare la visita preventiva anche in fase preassuntiva, prima cioè che si
siano concluse le pratiche burocratiche dell’assunzione.
• successive visite periodiche mirate a controllare che l’esposizione a tali rischi non abbia prodotto dei
danni cioè abbia provocato l’insorgenza di malattia e a confermare l’idoneità del lavoratore a svolgere
la sua mansione.
• visita straordinaria richiesta dal lavoratore stesso quando ritiene di avere dei disturbi provocati dal
lavoro, spetta al medico decidere se la richiesta è giustificata o no.
• visita alla cessazione del rapporto di lavoro prevista nel caso che il lavoratore sia stato esposto a
particolari rischi (es. amianto)
• visita al rientro al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia di almeno 60 giorni
La visita, si conclude con l’espressione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica che deve essere
consegnato in forma scritta al lavoratore e al datore di lavoro.
Svolgimento dell’attività di medico competente
Secondo l’art. 39 del d.lgs. 81/08:
1. L’attività di medico competente é svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico
della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con
l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può
prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti
i suoi compiti garantendone l’autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici
Specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
A chi necessita il medico competente
A tutte le organizzazioni di lavoro (aziende, studi professionali, enti, associazioni, ecc.) nelle quali siano
emersi rischi per la salute dalla prevista valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del d.ls. 81/08.
La nomina del medico competente rientra tra gli obblighi posti a carico del datore di lavoro e del
dirigente dall’art. 18 del d.lgs 81/08.
Chi è il medico competente
Il medico competente è un professionista consulente del datore di lavoro che ha l’obbligo di nominarlo
in tutti i casi in cui la valutazione dei rischi abbia evidenziato rischi per la salute dei lavoratori,
indipendentemente dal loro numero (anche un lavoratore).
E’ considerato lavoratore oltre al dipendente anche il lavoratore a contratto, il lavoratore interinale, il
tirocinante, ecc.
Il medico compente si occupa primariamente della sorveglianza sanitaria, cioè delle visite dei lavoratori,
in tutti i casi previsti dalla normativa (visita preventiva, visita periodica, visita su richiesta del
lavoratore, visita dopo assenza superiore a 60 gg, visita alla cessazione del lavoro).
Al termine della visita e degli accertamenti integrativi, formula un giudizio di idoneità alla mansione,
potendo esprimere una idoneità, una idoneità con limitazioni e/o prescrizioni, una inidoneità
temporanea, una inidoneità definitiva.
I suoi compiti prevedono anche una serie di funzioni che spaziano dalla partecipazione alla valutazione
dei rischi, alla organizzazione del primo soccorso aziendale, alla collaborazione per la riduzione dei
rischi, all’informazione e formazione ed alla promozione della salute dei lavoratori.
Per vedere l’elenco esaustivo dei compiti del medico competente, consultare l’art. 25 del d.lgs. 81/08
(sotto forma di link all’art. 25 del d.lgs 81/08).
Valutazione rischi
Destinatari
Tutte le organizzazioni di lavoro nelle quali sia presente almeno un lavoratore, qualunque sia il rapporto
contrattuale con il datore di lavoro.
Servizi
•Visita agli ambienti di lavoro e raccolta dati;
•Valutazione di tutti i rischi, comprese le valutazioni specifiche del rischio stress-lavoro correlato, del
rischio chimico, del rischio incendio, del rischio biologico;
•Redazione e aggiornamento documento di valutazione dei rischi;
•Assunzione incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Sorveglianza sanitaria
Destinatari
Tutte le organizzazioni di lavoro nelle quali siano emersi rischi per la salute dei lavoratori a conclusione
della prevista valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del d.lgs. 81/08.
Servizi
•Gestione incarico annuale medico competente;
•Visite mediche preventive e periodiche;
•Accertamenti integrativi, visite specialistiche ed esami di laboratorio.
Prego tutti i lettori di considerare quanto scritto SOLO come breve guida introduttiva. Per chiunque
fosse interessato alla lettura dell’intero testo in versione integrale, può tranquillamente consultarlo
scaricando il documento al seguente indirizzo:
http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Documents/TU%2081-08%20%20Ed.%20Ottobre%202013.pdf
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A cura di Alberto Mazzei
Dal Mondo di Internet ….
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La nostra Agenda
Ricordiamo a tutti Voi che il nostro prossimo incontro con tutti i nostri Delegati, che saranno a Vostra
completa disposizione, si terrà nel mese di Settembre sempre presso il CRAL AdR, sito in Via dei Fratelli
Wright (Aeroporto di Roma-Fiumicino). Nel prossimo numero Vi comunicheremo la data dell’incontro.
Chi volesse accedere a tutti gli accordi sinora siglati, in
versione originale, può utilizzare il link apposito a lato di
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A cura di Alberto Mazzei