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Numero 8/2015 Storia:…………………………….………… Il Primo Volo di Alitalia Diritto:….……………………..…………… Il Trasporto di Persone Human Performance:………………….……Fatica ed Alcol Famiglia:……………….…Chiarimenti sui Congedi Parentali Normativa:………………….…introduciamo il D.L. 81/2008 Da Internet:……………………………………...Link Interessanti Sindacato:……………………………………...……La nostra Agenda Il Primo Volo di Alitalia Il 16 settembre del 1946 viene fondata a Roma con vengono trasportati un milione di passeggeri. La base capitali privati la Alitalia- d'armamento viene trasferita Aerolinee Internazionali presso l'aeroporto di Roma- Italiane, che adotta come Fiumicino, aperto ufficialmente simbolo una "freccia alata". l'11 gennaio del 1961, e L'avvio vengono inaugurati anche il dell'operatività "Centro avviene il 5 maggio del 1947 Personale Navigante" e la con un trimotore Fiat G.12 "Città del Volo”. "Alcione", pilotato da Virgilio Il 3 giugno 1964 nasce a Reinero, con un volo da Torino a Roma e poi a Catania. Il 6 luglio dello stesso anno, il Savoia-Marchetti S.M.95 "Marco Polo" effettua il primo collegamento internazionale, da Roma a Oslo con a bordo 38 marinai norvegesi. A marzo dell’anno successivo Napoli l'ATI Aero Trasporti Italiani, filiale di Alitalia, per operare sulla rete nazionale. Nel 1965, la compagnia supera i tre milioni di passeggeri trasportati ed entrano in flotta i DC-9/30, a bordo dei quali per la prima volta vengono serviti pasti caldi. Nel 1967, Alitalia (1948), con un Lancastrian abbandona viene inaugurata la prima grattacielo dell'EUR. Roma, Dakar, Natal, Rio de Nel 1969, l'Alitalia è la Janeiro, San Paolo, Buenos prima compagnia aerea Aires. la flotta viene completamente rinnovata: con quattro Douglas DC-4, acquistati dalla Pan Am. Nel 1950, entrano in servizio le prime hostess, che indossano delle divise create dalle sorelle Fontana. Il 31 ottobre 1957, l'IRI impone la fusione tra 'Alitalia e la LAI Linee Aeree Italiane, altra compagnia di europea a volare con una flotta di soli velivoli a reazione, e contestualmente decide di rinnovare la propria identità visiva: in questi anni, gli arei della flotta presentano una livrea bianca e grigia, con una fascia composta da cinque linee azzurre e due nere che corre all'altezza dei finestrini. Gli impennaggi sono pellicolati coi colori della proprietà bandiera italiana e la dicitura statale, nasce così l'Alitalia- Alitalia (scritta in caratteri Linee Aeree Italiane, la nuova compagnia diventa sede Pilsudski e si trasferisce al volo di 36 ore: Milano, 1949, la "storica" di via Maresciallo tratta intercontinentale, un Verso la fine del Addestramento maiuscoli) è apposta al centro quindi della fusoliera, al di sopra l'unica compagnia aerea di della fascia dei finestrini. bandiera italiana, la base L'incarico d'armamento è all'aeroporto compagnia, che diventa anche il vettore ufficiale rinnovare l'immagine della compagnia di Roma-Ciampino. Il 1960 è un anno che segna la definitiva affermazione della di viene affidato allo studio grafico Landor & Associates di San Francisco, il cui delle Olimpiadi di Roma. Sempre nello stesso anno, lavoro è destinato ad avere una lunga fortuna: il entrano in flotta i primi aerei a reazione (Douglas DC- vecchio logo della freccia alata viene sostituito 8 e Sud Aviation Caravelle) e per la prima volta dalla lettera A, modellata a somiglianza dell'impennaggio di un aereo, e colorata nelle tinte della bandiera italiana. Le fusoliere degli (NCD) alla Magliana. Nel dicembre dello stesso anno aerei vengono ridipinte di entrano in flotta i McDonnell bianco, con una larga fascia Douglas MD-11 e nel 1994 gli verde (in gergo cheatline) Airbus A321, per lo sviluppo all'altezza dei finestrini, che si del medio raggio. In questi allunga dallo stabilizzatore di anni la compagnia raggiunge i coda fino al muso. 20 Il 5 giugno 1970 entra in trasportati. milioni di passeggeri Nel 1995 ha trasportato il servizio il primo Boeing 747, chiamato "Neil Armstrong", che viene impiegato sulla tratta Roma-New York. Nel 1973, entrano in servizio i trimotori McDonnell Douglas DC-10 per le tratte intercontinentali. Sempre nello stesso anno, la compagnia inizia a volare verso l'Estremo 50% di tutti gli italiani che hanno preso un aereo; Nel 1996, viene creata la società operativa Alitalia Team per la gestione di collegamenti a medio e lungo raggio a basso costo. Sempre nel 1996, nasce il primo sito web di Alitalia. Nel 1997 viene creata Alitalia Express, per sviluppare Oriente, aprendo una rotta verso Tokyo. Nel 1980 il trasporto regionale. Una delle cause che ha nasce la scuola di volo di Alghero. Nel 1982, prodotto la crisi di Alitalia, manifestatasi già a partire l'Alitalia trasporta 10 milioni di passeggeri. Negli da metà anni 1990, si può ricercare nell'apertura del stessi anni entrano in flotta i McDonnell Douglas mercato, specie quello nazionale, alla concorrenza di MD-80 e gli Airbus A300/B4; nel 1993 trasporta il nuovi vettori, in particolare low cost, alla riduzione 38.7% dei passeggeri di voli internazionali ed è la delle tratte intercontinentali operate ed all'assenza terza compagnia aerea europea dopo Lufthansa e di investimenti per adeguare la propria offerta alla British Airways. Nel giugno del 1991, la sede domanda crescente. dell'Alitalia si trasferisce al Nuovo Centro Direzionale Una curiosità ……. avete idea di come era il CBC negli anni ’60? Eccolo qui… Questa è una delle poche foto rimaste che, peraltro, risulta essere stata venduta su eBay al prezzo di 89 Euro. Bibliografia - Alitalia – La Cronistoria Torna all’Indice A cura di Samantha Bioli IL TRASPORTO DI PERSONE Il contratto di trasporto di persone o contratto di passaggio è definito come un contratto consensuale, caratterizzato dall'obbligo del vettore di trasferire una persona da un luogo all'altro. Si tratta di un contratto differente da quello di trasporto di cose, per la diversità dell'oggetto trasportato, che influenza notevolmente l'insieme degli obblighi che il vettore ha sicuramente nei confronti delle persone stesse. Compito del vettore è quello di fornire al passeggero uno spazio idoneo a bordo, di uso esclusivo o comune ad altri passeggeri. Spetta così al passeggero un certo onere di collaborazione nei confronti del vettore, non solo all'inizio e alla fine del viaggio ma in modo continuativo nel corso del medesimo. Inoltre, si deve sottolineare come il passeggero sia in grado di controllare la prestazione del vettore. Profonde, in definitiva, sono le differenze fra il contratto di trasporto di persone e il contratto di trasporto di cose: oltre alla natura dell'oggetto trasportato, facciamo riferimento, nel trasporto di cose, all'obbligo del vettore di custodire le cose trasportate e nel trasporto di persone, all'obbligo del vettore di vigilare sull'incolumità dei passeggeri. FORMA DI CONTRATTO Il contratto di trasporto di persone per acque deve essere provato per iscritto, tranne che si tratti di trasporto su navi di stazza inferiore. Pertanto, l'assenza di una forma scritta non pregiudica la validità del contratto ma ne rende semplicemente più difficoltosa la prova in giudizio. Nel trasporto aereo, invece, la prova scritta non è richiesta neanche per la prova in giudizio. Il vettore deve semplicemente avvisare per iscritto il passeggero che le sue responsabilità si riconducono a quanto scritto nella Convenzione di Montreal. Inoltre, resta l'obbligo, per i vettori, anche per quelli non comunitari, di informare i passeggeri presso i punti vendita dei biglietti, su quelle che sono le proprie responsabilità. La mancata informazione ai passeggeri sulle responsabilità non pregiudica la validità del contratto ma causa una grave sanzione amministrativa nei confronti del vettore stesso, a cui può essere posto eventualmente il divieto di atterrare e decollare nei territori nazionali. La conclusione del contratto si verifica con il rilascio del biglietto al passeggero; biglietto che non necessita della sottoscrizione delle parti. Va poi sottolineato come la conclusione del contratto possa essere preceduta da una prenotazione. IL BIGLIETTO DI PASSAGGIO Nel trasporto marittimo, il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la data di emissione, il luogo di partenza e di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il nome e il domicilio del vettore. Di tutti questi elementi, sicuramente risultano essere essenziali quelli relativi al vettore e al luogo di partenza e di arrivo. Normalmente, inoltre, il biglietto contiene anche quelle che sono le condizioni generali di trasporto del vettore. Nel trasporto aereo, invece, il biglietto deve contenere l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione la presenza di eventuali scali. Al passeggero, inoltre, deve essere consegnato per iscritto un avviso in cui si specifica che le responsabilità del vettore si rifanno alla Convenzione di Montreal. Ciascun vettore aereo può proporre ai passeggeri delle proprie condizioni di trasporto, che risultano essere standardizzate e si uniformano a quelle raccomandate dall' IATA. Spesso ci si domanda se il biglietto sia uno strumento di legittimazione, cioè un documento che serve ad identificare l'avente diritto alla prestazione o sia un titolo improprio ovvero un atto idoneo a consentire il trasferimento del diritto senza osservare le forme della cessione. Nel caso di un biglietto nominativo è legittimo parlare di uno strumento di legittimazione, mentre nel caso di un biglietto privo di nome del passeggero sarebbe più corretto parlare di un titolo improprio. L'identificazione del biglietto, in questo caso, non è importante perché in ogni caso, il passeggero è legittimato ad ottenere la prestazione, dietro presentazione del biglietto che se nominativo, obbliga il passeggero a dimostrare la propria identità dietro presentazione di un documento d'identità. Il vettore aereo può anche emettere un titolo di trasporto collettivo, per una pluralità di viaggiatori. Allo scopo di contenere i costi, sta prendendo sempre più piede un sistema di biglietteria elettronica. Nei trasporti aerei, può accadere che il nome del vettore indicato nel biglietto non corrisponda al vettore che effettuerà il trasporto, come nel caso in cui esista un contratto di noleggio. Resta comunque l'obbligo per il vettore di informare il passeggero, al momento dell'emissione del biglietto o, in caso di prenotazione, al momento della conferma della prenotazione. In caso di mancata prenotazione, il passeggero può richiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento di eventuali danni. LA CESSIONE DEL BIGLIETTO Il diritto al trasporto può essere ceduto soltanto sotto consenso del vettore, nel caso in cui il biglietto indichi il nome del passeggero. Molti ritengono che la cessione del biglietto non sia una vera e propria cessione ma una forma di risoluzione del contratto con successiva stipulazione di un nuovo contratto, avente lo stesso oggetto e lo stesso cessionario. Questa tesi sarebbe convalidata dal necessario intervento del vettore e dalla sostituzione del primo biglietto con un altro intestato al nuovo passeggero, che paga il prezzo del biglietto non al precedente passeggero ma direttamente al vettore. OBBLIGHI ACCESSORI DEL VETTORE Il vettore che trasporta persone sicuramente è tenuto ad un complesso di prestazioni accessorie. Per l'attuazione del viaggio, esso è tenuto a mettere a disposizione la nave o l'aeromobile in stato di navigabilità e provvisti dei requisiti necessari per il trasporto dei passeggeri, nel rispetto delle norme sanitarie e amministrative. Il vettore, inoltre, è tenuto al trasporto del bagaglio. Un'altra prestazione accessoria, normale nei viaggi di una certa durata, è la fornitura di vitto e la messa a disposizione di uno spazio a bordo; spazio che può essere a usi esclusivo ( quindi cabina, cuccetta, poltrona) o comune ad altri passeggeri ( saloni, toilettes, bar).Fra le altre prestazioni accessorie, sembrerebbero rientrare anche le operazioni di imbarco e sbarco; operazioni a cui il vettore, in assenza di un apposito servizio portuale, è tenuto a provvedere, con diritto ad essere rimborsato dal passeggero, quando i costi non sono compresi nel prezzo di passaggio. Eguali condizioni soni riscontrabili nel trasporto aereo. Bibliografia - Disciplina della Navigazione, De Vincentiis A cura di Alberto Mazzei Torna all’Indice Fatica, Alcol ed impatto sulle “Human Performance” La riduzione del sonno, nonché la qualità del sonno stesso, risulta essere una delle cause importanti negli incidenti che involgono Personale Navale ed Aeronavigante. Una scarsa qualità di sonno, nonché un periodo di riposo insufficiente, si traduce infatti in una drastica diminuzione dei livelli di attenzione così come evidenziato in molti test psicomotori cognitivi; nonostante ciò gli incidenti causati dalla fatica non sono ancora oggi ben quantificabili. In uno studio scientifico recentemente effettuato, si è voluto paragonare l’impatto che ha un prolungato stato di veglia sulle “Human Perfomance” a quello che ha l’intossicazione da alcol. Lo studio effettuato, in collaborazione con la University of South Australia, mostra infatti come moderati livelli di fatica, producano un impatto psicomotorio assai più “grave” di una moderata intossicazione da alcol. Gli studi effettuati hanno preso a campione 40 soggetti; di questi, 20 sono stati tenuti svegli per 28 ore (dalle 8:00 alle 12:00 del giorno seguente) ed agli altri 20 è stato invece richiesto di assumere (sempre dalle 8:00 di mattina in poi) 10-15 gr. Di alcool ad intervalli di 30 minuti fintantoché la concentrazione alcolica nel sangue non avesse raggiunto una concentrazione pari allo 0,10%. Allo stesso tempo ogni 30 minuti venivano eseguiti test psicomotori e di coordinazione su tutti i soggetti. I test hanno evidenziato un deterioramento delle perfomance dalla decima alla ventiseiesima ora di veglia, con un rateo di deterioramento pari allo 0,74% ad ora. Per quanto riguarda invece l’intossicazione da alcool, si è rilevato che 0,01% di concentrazione alcoolica nel sangue, le performance degradavano dell’1,16% fino a giungere ad un decremento complessivo delle performance pari all’11,6% quando la concentrazione alcoolica nel sangue raggiunge il valore dello 0,10%. Andando ad inserire i parametri all’interno di un grafico, è immediata la comparazione tra le due curve (intossicazione da alcool e stress da stato di veglia prolungato). Si evince pertanto che dopo una veglia prolungata di 17 ore, le “Human Perfomance” sono le stesse che ha una persona con una concentrazione alcoolica nel sangue pari allo 0,05%; dopo 24 ore di veglia prolungata si è invece equiparati ad una persona che ha una concentrazione alcolica nel sangue pari allo 0,10%. Passiamo ora ad alcune considerazioni; in Italia il valore limite al quale ci viene tolta la patente per guida in stato di ebbrezza è proprio pari alla concentrazione sanguigna di alcol dello 0,05% (= 0,5 gr./litro di sangue). Allo stesso tempo, come ben sappiamo, a causa dei limiti di impiego che NON hanno un limite nei tempi di servizio (bensì solamente sui Tempi di Servizio di Volo o PSV). Non è poi così infrequente sviluppare stati di veglia continuata anche oltre le 17 ore. Di qui una profonda riflessione sull’importanza di un adeguato riposo prima di iniziare un periodo di servizio, ma anche e soprattutto quando al termine del nostro turno risaliamo in macchina per tornare a caso. Dagli studi appena esaminati, infatti, il nostro stata psicofisico è compromesso tanto quello di una persona che sta guidando in stato di ebrezza! A titolo di curiosità, andiamo a “trasformare” una nostra giornata di lavoro in “bicchieri bevuti”… Considerando che OMS (Organizzazione mondiale della sanità) considera un Bicchiere standard o Unità di alcol, cioè contenente circa la stessa quantità di alcool ovvero 10 gr di alcool puro: Un Bicchiere standard (BS) = 250 ml di birra a 5° alcolici = 100 ml di vino o spumante a 12° alcolici = 60 ml di vino liquoroso a 20° alcolici = 30 ml di liquori a 40° alcolici = 20 ml di acquavite a 45° alcolici Si può stimare il tasso di alcolemia (g/l) dalla seguente tabella: Peso Femmine Uomini 1BS 2BS 3BS 4BS 5BS 1BS 2BS 3BS 4BS 5BS 45 kg 0,2 0,5 0,8 1,0 1,3 50 kg 0,2 0,5 0,7 0,9 1,2 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 60 kg 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 70 kg 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8 80 kg 0,1 0,3 0,5 0,7 0,8 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 Questi valori sono indicativi. Lo stato di salute, la fatica, ecc.. contribuiscono ad aumentare il tasso alcolemico. Se si suppone di aver superato il tasso alcolemico sanguigno non mettersi mai alla guida di un mezzo a motore e si tenga presente che un soggetto in buono stato di salute elimina da 0,1 a 0,15 g/l d'alcool per ora. Un tasso alcolico nel sangue (TAS) compreso tra 0,05%-0,08% è considerato non sicuro per la guida ed il limite consentito dalla legge in numerosi paesi è stato fissato all'interno di questo intervallo. La legge italiana fissa la quantità di alcol tollerata per i conducenti di automobili a un tasso alcolico nel sangue inferiore a 0,5 g di alcool per litro di sangue (0,05%) (Legge n° 125 del 3003-2001). Valore fissato anche nella maggior parte dei paesi europei ad eccezione di: - Irlanda, Lusssemburgo, Malta, Regno Unito e Stati Uniti 0,8 g/l (0,08%); - Lituania 0,4 g/l (0,04%); - Norvegia e Svezia: 0,2 g/l (0,02%) ; - Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Romania, Repubblica Slovacca: 0 g/l. Se questa concentrazione è superata, il conducente deve attendere almeno tre ore prima di rimettersi alla guida e comunque deve prima sottoporsi all'esame della concentrazione alcolica nel sangue con il sistema dell'aria espirata (il cosiddetto "test del palloncino"). Tabella delle quantità (in cm3) delle bevande alcoliche più comuni che determinano, se ingerite a stomaco vuoto, il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza fissato a 0,5 g/litro. UOMINI peso corporeo tipo di bevanda birra normale 60 65 70 75 80 85 90 3 gradazione quantità in cm di bevanda che determina il superamento del alcolica tasso alcolemico di 0,5 g/litro 4% 683 739 796 853 910 967 1024 7% 390 423 455 488 520 553 585 10% 273 296 319 341 364 387 410 vino forte 13% 210 228 245 263 280 298 315 aperitivi 18% 152 164 177 190 202 215 228 liquori superalcolici 25% 40% 109 68 118 74 127 80 137 85 146 91 155 97 164 102 birra doppio malto vino da tavola peso corporeo tipo di bevanda 50 DONNE 55 60 65 70 75 80 3 gradazione quantità in cm di bevanda che determina il superamento del alcolica tasso alcolemico di 0,5 g/litro birra normale 4% 448 536 585 634 683 731 780 birra doppio malto 7% 279 306 334 362 390 418 446 vino da tavola 10% 195 215 234 354 373 293 312 vino forte 13% 150 165 180 195 210 225 240 aperitivi 18% 108 119 130 141 152 163 173 liquori 25% 78 86 94 101 109 117 125 superalcolici 40% 49 54 59 63 48 73 78 La tabella esprime i valori teorici determinati tenendo conto del peso corporeo in kg. e del sesso uomo/donna. (Pubblicata dal Ministero dei Trasporti sul sito www.sicurezzatrasporti.it) A cura di Alberto Mazzei e Giulio Di Lodovico Torna all’Indice Congedi Parentali Chiarimenti sul loro utilizzo Premesso che con le nuove riforme ad oggi è possibile usufruire del Congedo Parentale, fino al 12° anno di età del bambino, ad oggi, vi è ancora molta confusione nel le modalità del loro utilizzo. Ciò che desideriamo ribadire da subito, è che la ripresa lavorativa deve esserci tra un giorno di congedo ed un altro che, tradotto in termini di tempo, può avvenire anche a lunga distanza. Essenzialmente dobbiamo quindi andare a vedere cosa si dovrà fare attenzione a far ricadere tra 2 giorni di congedo (AFA =Astensione Facoltativa de Lavoratore). Se – infatti – tra due giorni di congedo non vi è una ripresa lavorativo, rischiamo che tutto ciò che si trova tra due giorni, venga trasformato tutto in congedo. Importante sapere, che vi sono giorni che pur non essendo “lavorativi” non vengono comunque trasformati: questi sono: - SOD; - Legge 104; - Malattia; - Permesso Sindacale; - IML Detto ciò, non ci resta che fare degli esempi concreti andando a creare una tabellina in due conne: nella colonna di sinistra metteremo quello che noi proponiamo, nella colonna di destra, vedremo come possono essere trasformati giorni di riposo, ad esempio, in congedo. Turno che abbiamo creato Come verrà trasformato Turno – AFA – SOD – AFA – OFF - AFA Turno – AFA – SOD – AFA – AFA - AFA Turno – AFA – OFF – 104 – SOD – OFF - Turno NON trasfomato PT – AFA – AFA –SOD – SOD – MAL – MAL - Turno NON trasfomato PT – AFA – OFF –OFF – AFA – SOD - PT PT – AFA – AFA –AFA – AFA – SOD - PT Turno – MAL – MAL –FEN – FEN – AFA - Turno NON trasfomato Turno – AFA – AFA – MAL – MAL – OFF- Turno NON trasfomato PT – AFA – AFA – AFA – MAL –PT- OFF – SOD -AFA PT– AFA AFA – AFA –MAL –PT – AFA – SOD - AFA Turno – FEN – AFA – 104 – SOD – MAL – OFF- PT NON trasfomato Turno – OFF – OFF – AFA – AFA – RIS – AFA - PT NON trasfomato Ricordiamo che la Malattia interrompe il Congedo il quale può essere spostato al termine della Malattia. Torna all’Indice A cura di Alberto Mazzei D.L. 81/2008 e Sorveglianza Sanitaria Dati gli eventi ultimi trascorsi ed i chiarimenti ancora in atto tra OO.SS ed Azienda, in questi ultimi tempi abbiamo tutti sentito parlare di D.L. 81, ma precisamente cosa è? E’ un Decreto Legge la cui applicazione è stata imposta ormai a tutte le Aziende ed è articolato in ben 702 pagine! In questo piccolo articolo, non si pretende di spiegarlo, ma quantomeno di introdurlo in grandi linee. In seguito mi riprometto di entrare in maggior dettagli. Cos'è la sorveglianza sanitaria La sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs 81/08 come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Si può definire come la somma delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico. In pratica si tratta di un’attività complessa volta a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire l’insorgenza di malattie professionali. Essa comprende ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 81/08 (link all’art. 41): • visita preventiva che ha lo scopo di stabilire se le condizioni di salute del lavoratore gli consentono di essere esposto ai rischi presenti nella sua mansione e sul suo luogo di lavoro. Essa deve essere effettuata prima che il lavoratore inizi a lavorare, e deve essere ripetuta nel caso di cambio mansione. Le recenti modifiche al Testo Unico portate dal D.Lgs 106/2009 (entrate in vigore dallo scorso Agosto) hanno introdotto la possibilità di effettuare la visita preventiva anche in fase preassuntiva, prima cioè che si siano concluse le pratiche burocratiche dell’assunzione. • successive visite periodiche mirate a controllare che l’esposizione a tali rischi non abbia prodotto dei danni cioè abbia provocato l’insorgenza di malattia e a confermare l’idoneità del lavoratore a svolgere la sua mansione. • visita straordinaria richiesta dal lavoratore stesso quando ritiene di avere dei disturbi provocati dal lavoro, spetta al medico decidere se la richiesta è giustificata o no. • visita alla cessazione del rapporto di lavoro prevista nel caso che il lavoratore sia stato esposto a particolari rischi (es. amianto) • visita al rientro al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia di almeno 60 giorni La visita, si conclude con l’espressione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica che deve essere consegnato in forma scritta al lavoratore e al datore di lavoro. Svolgimento dell’attività di medico competente Secondo l’art. 39 del d.lgs. 81/08: 1. L’attività di medico competente é svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). 2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. 3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente. 4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia. 5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici Specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. A chi necessita il medico competente A tutte le organizzazioni di lavoro (aziende, studi professionali, enti, associazioni, ecc.) nelle quali siano emersi rischi per la salute dalla prevista valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del d.ls. 81/08. La nomina del medico competente rientra tra gli obblighi posti a carico del datore di lavoro e del dirigente dall’art. 18 del d.lgs 81/08. Chi è il medico competente Il medico competente è un professionista consulente del datore di lavoro che ha l’obbligo di nominarlo in tutti i casi in cui la valutazione dei rischi abbia evidenziato rischi per la salute dei lavoratori, indipendentemente dal loro numero (anche un lavoratore). E’ considerato lavoratore oltre al dipendente anche il lavoratore a contratto, il lavoratore interinale, il tirocinante, ecc. Il medico compente si occupa primariamente della sorveglianza sanitaria, cioè delle visite dei lavoratori, in tutti i casi previsti dalla normativa (visita preventiva, visita periodica, visita su richiesta del lavoratore, visita dopo assenza superiore a 60 gg, visita alla cessazione del lavoro). Al termine della visita e degli accertamenti integrativi, formula un giudizio di idoneità alla mansione, potendo esprimere una idoneità, una idoneità con limitazioni e/o prescrizioni, una inidoneità temporanea, una inidoneità definitiva. I suoi compiti prevedono anche una serie di funzioni che spaziano dalla partecipazione alla valutazione dei rischi, alla organizzazione del primo soccorso aziendale, alla collaborazione per la riduzione dei rischi, all’informazione e formazione ed alla promozione della salute dei lavoratori. Per vedere l’elenco esaustivo dei compiti del medico competente, consultare l’art. 25 del d.lgs. 81/08 (sotto forma di link all’art. 25 del d.lgs 81/08). Valutazione rischi Destinatari Tutte le organizzazioni di lavoro nelle quali sia presente almeno un lavoratore, qualunque sia il rapporto contrattuale con il datore di lavoro. Servizi •Visita agli ambienti di lavoro e raccolta dati; •Valutazione di tutti i rischi, comprese le valutazioni specifiche del rischio stress-lavoro correlato, del rischio chimico, del rischio incendio, del rischio biologico; •Redazione e aggiornamento documento di valutazione dei rischi; •Assunzione incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Sorveglianza sanitaria Destinatari Tutte le organizzazioni di lavoro nelle quali siano emersi rischi per la salute dei lavoratori a conclusione della prevista valutazione dei rischi di cui all’art. 17 del d.lgs. 81/08. Servizi •Gestione incarico annuale medico competente; •Visite mediche preventive e periodiche; •Accertamenti integrativi, visite specialistiche ed esami di laboratorio. Prego tutti i lettori di considerare quanto scritto SOLO come breve guida introduttiva. Per chiunque fosse interessato alla lettura dell’intero testo in versione integrale, può tranquillamente consultarlo scaricando il documento al seguente indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Documents/TU%2081-08%20%20Ed.%20Ottobre%202013.pdf Torna all’Indice A cura di Alberto Mazzei Dal Mondo di Internet …. Torna all’Indice La nostra Agenda Ricordiamo a tutti Voi che il nostro prossimo incontro con tutti i nostri Delegati, che saranno a Vostra completa disposizione, si terrà nel mese di Settembre sempre presso il CRAL AdR, sito in Via dei Fratelli Wright (Aeroporto di Roma-Fiumicino). Nel prossimo numero Vi comunicheremo la data dell’incontro. Chi volesse accedere a tutti gli accordi sinora siglati, in versione originale, può utilizzare il link apposito a lato di questa pagina. LISTA DEGLI ACCORDI SIGLATI Torna all’Indice PER ACCEDERE DIRETTAMENTE ALL’ELENCO COMPLETO DEGLI ACCORDI CHE SONO STATI SIGLATI E CONSULTARLI IN VERSIONE ORIGINALE CLICCA QUI FIT CISL Personale Navigante Via Antonio Musa, 4 – 00161 ROMA Tel. 06 44286 354 – fax 06 44286 410 [email protected] A cura di Alberto Mazzei