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PROCURA DELLA REPUBBLICA
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TORINO
n. 29854/12 RGNR
n.5004/14 +5005/14 RG Tribunale
Alla cancelleria III sezione penale
Tribunale sede
Dichiarazione di appello
del pubblico ministero
art. 570 c.p.p.
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Letti gli atti del procedimento penale a carico di
J
1) GIOVINE Michele, nato a Torino il 18.02.73
elet .dom. in Torino c/o lo studio delTaw.to Cappelletto
difeso di fiducia dall'aw. Giovanni MIGRA del Foro di.Torino
2) DE MAGISTRIS Roberto, nato Verbania il 17.06.53
elet. dom, c/o dif. di fiducia avy.ti G. Lageard e Giuntelli
difeso di fiducia dall'aw. Giovanni LAGEARD e dall'aw. Chiara GIUNTELLI del Foro di
Torino
3) GIORDANO Massimo, nato a Novara il 16.09.69
elet. dom. Torino, c/o dif. fid. Aw.to Cassini
difeso di fiducia aw.ti Piero Paolo CASSINI e Mauro ANETRINI
4) GREGORIO Federico, nato Bra (CN) il 27.02.71
elet. dom. Torino c/o dif. fid. Aw.to Enrichens
difeso di fiducia aw.ti Vincenzo ENRICHENS del foro di Torino e Stefano CAMPANELLO del
Foro di Alba
5) MOLINARI Riccardo, nato ad Alessandria il 29.07.83
elet. dom. c/o dif. fid. aw.to Gastini
difeso di fiducia dall'Aw. Luca GASTINI del foro di Alessandria
6) TIRAMANI Paolo, nato Borgosesia (VC) il 25.04.83
elet. dom. Parma c/o dif. fid. Aw.to Loro
difeso di fiducia dall'Aw. Katia LORO del Foro di Parma
1
7)DELL'UTRI Michele, nato a Torino il 27.03.71
elet. dom, Torino, c/o dif. Fid. Aw.to T. Servetto
difeso di fiducia dagli aw.ti Toiumaso SERVETTO e Roberta MAGGIA del foro di Torino
8)BURZI Angelo Emilio Filippo, nato a Torino il 23 08 48
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elet. dom. Torino, c/o_i fid. aw.ti G.Lageard e M,Lageard
difeso di fiducia dagli aw. Giovanni e Marta LAGEARD del foro di Torino
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9)GOFFI Alberto, nato Mathi(TO)il 25.05.70
elet. dom, Torino, c/o dif, fid. aw.to P. F. Bertolino
difeso di fiducia dagli aw.Pierfranco BERTOLINO e Erica GILARDINO del Foro di Torino
10) NEGRO Giovanni,nato a Monteu Roero(CN)il 26 02 49
elet. dom. Torino, c/o dif. fid. aw.to Bertolino
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^E^^TOLINO del foro di Torino ed Enrico GOLLIDA' del
11)LUPI Maurizio, nato Torino il 18.01.61
elet. dom. Torino, c/o il fid. aw.to Michela
difeso di fiducia dall'aw. Cristiano MICHELA del foro di Torino
12) CORTOPASSI Alberto, nato Novara il 01,11.63
elet. dom. Vercelli, c/o dif. fid. aw.to Mussato
ifeso di fiducia dall'aw. Massimo MUSSATO del foro di Vercelli
13)COSTA Rosa Anna, nata Langosco(PV)il 14.06.51
elet. dom. Torino, c/o dif. fid. aw.to Cavigliene
difeso di fiducia dall'aw. Alfredo CAVIGLIONE del Foro di Torino,
14)LA ROCCA Girolamo, nato Partanna(TP)il 02 05 56
Elet. dom. Novara, c/o dif. fid. aw.to Inghilleri
difeso di fiducia dalI'Aw. Renzo INGHILLERI del Foro di Novara
15)LEARDI Lorenzo, nato Vercelli il 07.06.65
elet. dom. Asti, c/o,dif. fid. aw.to Mirate
difeso di fiducia dagli aw.Aldo MIRATE e Pieimario MORRA dei Foro di Asti
16)IV^STRULLO Angiolino, nato Bisaccia(AV)il 22 09 49
elet. dom. Tonno,c/o dif. fid. aw.to A. Galasso
difeso di fiducia dagli aw.Andrea GALASSO e Michele GALASSO del Foro di Torino
17) MONTARGLI Augusta, nata Torino il 14.09.83
elet. dom. Milano, c/o dif. fid. aw. Guido ALLEVA
difeso di fiducia dagli aw.ti Guido ALLEVA e Francesca GHETTI del foro di Milano
18) MOTTA Massimiliano, nato a Torino il 28 06 65
elet. dom. Torino, c/o dif. fid. aw.to Passero
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difeso di fiducia dalfavv. Giovanni PASSERO del foro di Torino
19)TENTONI Alfredo Roberto, nato Torino il 07.06.56
elet. dom. Torino, c/o aw.to S. Bersano
difeso di fiducia dalTaw. Stefano BONAUDO del foro di Torino
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20)VALLE Rosanna, nata a Torino il 09.04.54
elet. dom. Torino, c/o dif. fìd. aw. G. Lageard
difeso di fiducia dagli aw.ti Giovanni LAGEARD e Marta LAGEARD del foro di Torino
21)LUPI Sara nata a Torino V 11.10.1988
el. dom. c/o dif. fid. aw. Cristiano MICHELA
difesa di fiducia dall' aw. Cristiano MICHELA del Foro di Torino
22)CANTORE Daniele nato a Torino il 12.1.1954
ei. dom. c/o dif. fid. aw. Alfredo CAVIGLIONE
difeso di fiducia dall' aw.Alfredo CAVIGLIONE del foro di Torino
23)STARA Andrea, nato a Torino il 24.9.1972
el. dom. c/o dif. fid. aw. Antonio ROSSOMANDO
:eso di fiducia dagli aw.ti Antonio ROSSOMANDO e Giacomo TELMON del Foro di Torino
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Roberto, nato Novara il 13.7.1968
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Domenico AIELLO
Domenico AIELLO e Guido Carlo ALLEVA del Foro di Milano
IMPUTATI
GIOVINE Michele
1) del reato di cui agli artt. 81, 314 c.p. perché quale consigliere regionale della Regione
Piemonte e eapogruppo del gruppo consiliare "Pensionati con GOTA" e perciò pubblico
ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avendo la
disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 lesse
erogati dal consiglio regionale e versati sul conto corrente
IT62Z0690601015000000000952, se ne appropriava utilizzandoli per finalità personali e
comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:
il pagamento di contravvenzioni al codice della strada per complessivi € 3 081 38*
ricariche telefoniche a persone estranee al gruppo consiliare se non addirittura'scònosciute e
Spese tax utenza privata Franchino per complessivi € 3.417,20;
acquisto di generi alimentari presso supermercati per complessivi € 5 355 28-
acqmsto di capi di abbigliamento e beni per la cura della persona per complessivi €
acquisto di biglietti relativi a spettacoli e partita di calcio per complessivi € 2.565,25*
spese presso bar, ristoranti, night club ed acquisto di cibo per complessivi € 19.294,35;
trasferte a Roma per finalità personali con persone estranee al gruppo consiliare, nonché
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soggiorno in Roma ed ancora trasferte in Torino ed altre località di persone non
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identificate/estranee al gruppo consiliare per complessivi € 2776,59;
acquisto carburante per complessivi € 65.503,98;
spese per manutenzione dell'autovettura per complessivi € 2.481,39;
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spese varie (tabacchi, ferramenta, fiori, alcolici, articoli per bambino ed articoli per la casa,prodotti farmaceutici, centri estetici, spese all'estero)per complessivi €10.434,33;
biglietti ferroviari per tratte inteme ed esteme alla Regione per complessivi € 2.067,32;
V, -
acquisto di buoni pasto per complessivi € 16.149,57;
t. I
spese carta di credito collegata al c/c intestato al gmppo consiliare (periodo aprile —
settembre 2012)non rientranti nella documentazione esibita: € 2.764,42;
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e cosi complessivamente si appropriava di € 144.026,55.
In Torino dal giugno 2010 al settembre 2012
DE MAGISTRIS Roberto (in concorso con CAROSSA Mario giudicato separatamente)
10) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gmppo consiliare "LEGA NORD-BOSSI" e perciò
pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo (^f
funzionamento per i gmppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionalé!^^--
versati sul conto corrente 1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi /otto |H
elencati, DB MAGISTRIS Roberto, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,
beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di E
MAGISTRIS Roberto e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, generi alimentari per complessivi 9.345,56;
V -
spese per pernottamenti in alberghi per complessivi € 1.004,50;
rimborso spese per acquisto carburante per complessivi € 10.336,27;
rimborso spese per fatture telepass intestate a "Music Club S.r.l." per complessivi £
1.614,46;
rimborso per spese varie (fiori, carica batterie per cellulari e custodie per smartphone
e tablet) per complessivi € 1.469,24;
rimborso spese per mezzi di trasporto e per fatture telepass a lui intestato per
complessivi € 4.070,49;
e così complessivamente si appropriavano di € 27.840,52.
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
(
GIORDANO Massimo (in concorso con CAROSSA Mario giudicato separatamente)
11) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA NORD-BOSSI" e perciò
pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e
versati sul conto corrente 1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi sotto
elencati, GIORDANO Massimo, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,
beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di GIORDANO
Massimo e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare;
rimborsi spese per ristoranti , consumazioni bar e similari per complessivi €
17.169,16;
spese per pernottamenti in alberghi per complessivi € 1.649,41;
rimborso spese per acquisto carburante per complessivi € 1.772,01;
rimborso spese per pagamento contravvenzioni al Codice della Strada per
complessivi € 629,92;
ricariche telefoniche effettuate nei confronti di persone non identificate/estranee al
gruppo per complessivi € 720;
rimborso per spese varie (fiori, giocattoli, articoli sportivi, ed musicali e complementi
d'arredo) per complessivi € 3.408,68;
rimborso spese per mezzi di trasporto (servizio motoscafo, noleggio traghetto,
biglietti treno e fatture telepass generiche per complessivi € 841,09;
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e così complessivamente si appropriavano di € 26.190,27;
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
GREGORIO Federico (in concorso con CAROSSA Mario giudicato separatamente)
12) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA NORD-BOSSI" e perciò
pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e
versati sul conto corrente 1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi sotto
elencati, GREGORIO Federico, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,
beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di GREGORIO
Federico e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti , consumazioni al bar e similari per complessivi €
18.516,91;
spese per pernottamenti in alberghi per complessivi € 846,60;
rimborso per spese varie (stampe, comici, accessori telefono, ricariche telefoniche)
per complessivi € 349,89;
rimborso spese per pagamento servizio catering di gelato e stampa volantini per festa
della LEGA nord a Moriglione per complessivi € 1.982,40;
e così complessivamente si appropriavano di € 21.695,80
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
MOLINARI Riccardo (in concorso con CAROSSA Mario giudicato separatamente)
15) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale
della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA NORD-BOSSI" e
perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e
versati sul conto corrente IT33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi sotto
elencati, MOLINARI Riccardo Paolo, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, ,
beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si'
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di MOLINARI
Riccardo e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti in relazione a eonsumazioni individuali, per più persone
e spese per consumazioni al bar e similari per complessivi € 4.415,50;
spese per pernottamenti in alberghi e trasferte per complessivi € 1.628,40;
rimborso spese per spese varie (carburante, trasporto, apparati elettronici, sigarette, ed
musicali) per complessivi euro 497,54;
oramai decaduto dalla carica riceveva euro 2.500 senza alcun documento
giustificativo
e così complessivamente si appropriavano di € 9.041,44
In Torino dal giugno 2010 a gennaio 2012
TIRAMANI Paolo (in concorso con CAROSSA Mario giudicato separatamente)
19) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale d^lìa
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA NORD-BOSSI" e percià
pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e
versati sul conto corrente 1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi sotto
elencati, TIRAMANI Paolo, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,
beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di TIRAMANI
Paolo e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti in relazione a consumazioni individuali e spese per
consumazioni al bar e similari per complessivi €25.607,60;
spese per pernottamenti in alberghi per complessivi € 1.552,50;
rimborso spese per spese varie ( abbigliamento, profumerie, generi alimentari,
prodotti di elettronica, manutenzione autovettura privata, fiori, contravvenzione al CdS,
giocattoli, ricariche telefoniche persone estranee al gruppo tra cui la moglie) per complessivi
euro 1.991,22;
rimborso spese per acquisto carburante e per rimborso mezzi di trasporto per
complessivi € 4.293,60;
e così complessivamente si appropriavano di € 34.444,96
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
t.
DELL'UTRI Michele
20) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. (agendo in concorso ex art. 110 c.p. con
MORETTI Gabriele in riferimento ai pagamenti a vantaggio di VOICE CARE S.r.l.)
perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e quale consigliere
regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "MODERATI" e
perciò pubblico ufficiale, avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consìglio Regionale e
versati sul conto corrente IT48A0306901110100000103207, se ne appropriava utilizzandoli
per finalità personali e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi euro € 9.488,18;
rimborso per acquisti di stampe e comici per complessivi € 2.183,50;
rimborsi per acquisto abbonamento a LA STAMPA con invio al domicilio privato avendo
già il gruppo personale un abbonamento in sede per € 871,00;
ricariche telefoniche effettuate nei confronti di persone non identificate per complessivi €
1.060,00
e così complessivamente si appropriava di € 13.602,68
In Torino dal giugno 2010 a dicembre 2012
%
21) del reato di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18 novembre 1981 n.
659 quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gmppo consiliare
"MODERATI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal
Contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio
y ^Regionale autorizzando il pagamento delle fatture sotto indicate, destinava fondi del
contributo di funzionamento per i gruppi al finanziamento di iniziative politiche del partito
Moderati, mediante il pagamento di fatture relative a lavori di tipografia resi e prestazioni di
servizi a favore del partito medesimo.
In particolare effettuava il pagamento di:
fattura n. 62 del 31.5.2011 emessa da "T.D.P. DI LO SCIUTO ANTONINO" per
l'importo di € 1.740, avente ad oggetto "400 stampa manifesti su carta blue back formato
140x200 - consegna", e relativa alla stampa di manifesti elettorali di ringraziamento agli
elettori per il risultato raggiunto dalla formazione politica "Moderati" in occasione delle
elezioni comunali di Torino 2011;
fattura n. 3 del 16.3.2011 emessa da "DAIMON Eventi e Spettacoli" per l'importo dì
€ 4.170, avente ad oggetto "Organizzazione e gestione eventi e corsi formativi", e relativa
all'organizzazione di una manifestazione del partito "Moderati" tenuta presso il Teatro
Colosseo di Torino
e così complessivamente erogava € 5.910.
In Torino 19 maggio 2011 e 9 giugno 2011
DELL'UTRI Michele (in concorso con MORETTI Gabriele giudicato separatamente)
22) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 314 c.p. . perché in concorso tra loro, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - DELL'UTRI quale consigliere
regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "MODERATI" e
7
perciò pubblico ufficiale, nella
disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e
versati sul conto corrente IT48A0306901110100000103207 - si appropriavano,
utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla previsione normativa,
dell'importo di € 191.190,00, cui ammontano le fatture effettivamente pagate dal Gruppo
consiliare Moderati a Voice Care s.r.I. società facente capo a MORETTI Gabriele, per
prestazioni in realtà in tutto o in parte inesistenti o comunque rese da una diversa società
rispetto a quella che ha emesso le fatture, quindi soggettivamente false e comunque non
inerenti e non congrue al funzionamento del gruppo;
In Torino dal dicembre 2010 a dicembre 2012
BURZI Angelo (in concorso con PBDRALE Luca giudicato separatamente)
23) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro , con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale
della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ"
e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e
versati sul conto corrente 1T50J020080 1046000100992713, autorizzando i rimborsi sotto
elencati,
BURZI Angelo, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiario della
indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli importi
di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di BURZI Angelo e comunque estranee alla
previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti per complessivi € 10.161,08;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 432,13;
e così complessivamente si appropriavano di € 10.593,21
In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012
\ 5
24) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18 novembre
1981 n. 659 perché, in concorso tra loro, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e
perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale
autorizzando il pagamento della fattura sotto indicata, BURZI Angelo, quale consigliere
regionale della Regione Piemonte che richiedeva il pagamento della fattura sotto indicata
con il contributo per il funzionamento dei gruppi, destinavano fondi del contributo di
funzionamento per i gruppi al finanziamento della campagna elettorale dello stesso BURZI
attraverso la realizzazione di video di propaganda elettorale in occasione delle elezioni
regionali 2010.
In particolare veniva effettuato il pagamento di:
fattura n. 172 del 07/10/2010, dell' importo di € 3.600, emessa dalla società "MAVERICK
MULTIMEDIA Srl" di Milano, viale Argonne, n. 24
In Torino 14 ottobre 2010
BURZI Angelo
25) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. perché in con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,
capogruppo del gruppo consiliare "PROGETT'AZIONE" e perciò pubblico ufficiale, con
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avendo la disponibilità dei fondi
derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati
dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente 1T64B020080 1046000102092447, se
ne appropriava utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla previsione
normativa.
In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi € 2.623;
rimborsi per acquisto di fiori per complessivi € 260;
Autorizzava, inoltre, in qualità di capogruppo, il sostenimento delle spese di seguito
elencate,
imputandole genericamente al bilancio del gruppo consiliare:
spese ristorante per due o più persone per € 1.400;
e così complessivamente si appropriava di € 4.283,50
In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012
GOFFI Alberto-NEGRO Giovanni
26) Del reato di cui agli artt, 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, NEGRO quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "UNIONE DI CENTRO' e perciò
lubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
^bnzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e
i^rsati sul conto corrente IT35I0853001000000260104213, autorizzando i rimborsi sotto
^5^'^5^1encati, GOFFI Alberto, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiario
della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta e comunque titolato ad
avere accesso diretto al conto, si appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per
finalità personali di GOFFI Alberto e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar, acquisti presso supermercati per complessivi € 17.490,18;
rimborso spese per acquisti carburante e presso aree di servizio per complessivi € 5.346,59;
rimborso spese per alberghi per complessivi € 3.504,50;
rimborso per spese varie (farmacia ed acquisti presso Juventus store) per complessivi €
115,96;
e così complessivamente si appropriavano di € 26.457,23
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
NEGRO Giovanni
27) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. perché quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "UNIONE DI CENTRO" e perciò
pubblico ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avendo la
disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge
regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT35I0853001000000260104213, se ne appropriava utilizzandoli per finalità personali e
comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi € 50.790,37
rimborso per acquisto di buoni carburante per complessivi € 10.007,24;
rimborsi spese per alberghi per complessivi € 2.315,40;
rimborso per spese varie (acquisto abbonamenti volley) per complessivi € 1.500;
*
e così complessivamente si appropriava di € 64.613,01
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
^
28) del reato di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18 novembre 1981 n.
659 quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"IMONE DI CENTRO" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi
derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati
dal Consiglio Regionale autorizzando il pagamento delle fatture sotto indicate, destinava
fondi del contributo di funzionamento per i gruppi al finanziamento della campagna
elettorale di soggetti politici delPUDC in occasione delle elezioni regionali 2010 e comunali
2011, mediante il pagamento di fatture per lavori di ideazione e tipografia resi a favore dei
medesimi.
In particolare effettuava il pagamento di:
fattura n. 36 del 31.8.2010 emessa da "STUDIO MONTALDO"Snc di MONTALDO
Giancarlo per 1 importo di € 2.000, avente ad oggetto "consulenza organizzativa per attività—^ r
di comunicazione e promozione", e relativa all'ideazione e correzione dei testi e materi^e^
promozionale relativo alla campagna elettorale di NEGRO Giovanni per le elezioni regionali
l-f ■
2010;
fattura n. 157 del 30.04.2011 emessa da "Edify" per l'importo di € 1.074, avektesad
oggetto "grafica per manifesti, locandine e flyer, depliant e prove di stampa", e relativèàllà^-^
stampa di materiale di propaganda del candidato SCANDEREBECH alle elezioni comunal^srC
di Torino 2011
e cosi complessivamente erogava € 3.074
In Torino 6 ottobre 2010 e 11 aprile 2012
BUR21 Angelo (in concorso con BONIPERTI Roberto giudicato separatamente)
32) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, BURZl quale consigliere regionale ■
della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "PROGETT'AZIONE" e perciò
pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e
versati sul conto corrente 1T64B020080 1046000102092447, autorizzando i rimborsi sotto
elencati, BONIPERTI Roberto, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,
beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di BONIPERTI
Roberto e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
10
rimborsi spese per ristoranti, bar e generi alimentari per complessivi € 5.712,99;
rimborso spese per acquisto materiale da giardino e fiori per complessivi € 325,50;
e così complessivamente si appropriavano di € 6.038,49
In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012
l
«
CORTOPASSI Alberto (in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente)
38)Del reato di cui agli artt. 110,81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e
perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e
versati sul conto corrente IT50J020080I046000100992713, autorizzando i rimborsi sotto
elencati, CORTOPASSI Alberto, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,
beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di CORTOPASSI
Alberto e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar e similari, per cibi da asporto, generi alimentari per
complessivi € 49.445,97;
rimborso spese per manutenzione autovettura per complessivi € 3.075,66;
rimborso spese per alberghi per complessivi € 668,50;
rimborso spese varie (abbigliamento, gioielleria e ed musicale) per complessivi €
'2.000,99;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 1.347,12;
e così complessivamente si appropriavano di € 56.538,24
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
COSTA Rosa Anna(in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente)
39) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e
perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e
versati sul conto corrente IT50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi sotto
elencati, COSTA Rosa Anna, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,
beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilÌ2:zandoli per finalità personali di COSTA Rosa
Anna e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari, cibi da asporto per complessivi €
19.017,77
rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento per complessivi € 2.968,70;
rimborso per acquisti articoli per la casa, presso profumerie, presso gioiellerie, acquisto
pneumatici ed articoli di pelletteria per complessivi € 9.565,79;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 1.347,12;
11
rimborso spese per alberghi per complessivi € 125,00
e così complessivamente si appropriavano di € 33.024,38
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
LA ROCCA Girolamo (in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente)
40) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
J
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e
perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di ^ ?
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e
versati sul conto corrente 1T50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi sotto
elencati, LA ROCCA Girolamo, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,
beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di LA ROCCA
Girolamo e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborso spese per consumazioni al bar. ristoranti per complessivi € 6.809,80;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 14.849,12
e così complessivamente si appropriavano di € 21.658,92
In Torino dal giugno 2010 a ottobre 2010
'-
41) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18 noveinbr^
1981 n. 659 perché, in concorso tra loro, PEDRALE quale consigliere regionale ,détìd^2
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERxkf e'-^
perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contribiÌtq'idi<l|
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regic^àle!^'^
autorizzando il pagamento della fattura sotto indicata, LA ROCCA Girolamo, quii^
consigliere regionale della Regione Piemonte, che richiedeva il pagamento della fattura sotto
indicata, con fondi del gruppo consiliare, destinavano fondi del contributo di funzionamento
per i gmppi al finanziamento della campagna elettorale e di iniziative politiche a favore di
soggetti politici del PDL in occasione delle elezioni regionali 2010, mediante il pagamento
di fatture per lavori di tipografia resi a favore dei medesimi.
In particolare veniva effettuato il pagamento di:
fattura n. 2292 del 30/6/2010, per un importo pari ad € 2.000, emessa dalla società
"ITALGRAFICA" S.r.l con sede in Novara Veveri, via Verbano, n. 146, a favore del
Gruppo consiliare PDL relativa alla fornitura di manifesti e volantini elettorali ("difendi il
tuo voto consigliere LA ROCCA";"manifesti f.to. 70x100 fiaccolata per COTA";"volantini
fiaccolata per Gota")
In Torino 16 luglio 2010
LEARDI Lorenzo (in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente)
42) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e
perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
12
,
funzionamento per 1 gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e
versati sul conto corrente 1T50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi sotto
elencati, LEARDI Lorenzo, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,
beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di LEARDI
Lorenzo e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, per cibi da asporto, generi alimentari per complessivi €
24.961,62;
rimborso per acquisti articoli in pelle, fiori, acquisti in gioielleria ,articoli per la casa
,cesti natalizi per complessivi € 1.241,71;
rimborso spese per manutenzione autovettura per complessivi € 973,66;
rimborso spese per alberghi per complessivi € 2.383;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 1.631,95;
e così complessivamente si appropriavano di € 31.191,94
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
MASTRULLO Angiolino (in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente)
43)Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv,314 c.p. perché, in concorso tra loro con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso ,PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e
perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
■^^nzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e
iersati sul conto corrente 1T50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi sotto
Jencati, MASTRULLO Angiolino, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,
/^beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di MASTRULLO
Angiolino e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per cibi da asporto per complessivi €
39.019,22
rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento per complessivi € 3.796,82;
rimborsi per acquisto presso profumerie, gioiellerie, articoli per la casa, televisore e cuffie
marca Bose per complessivi € 2.516,28 ;
rimborso spese per manutenzione autovettura per complessivi € 2.853,10;
rimborso per acquisti spese varie (centro benessere, fiori, articoli per animali, occhiali,
biglietti partite di calcio, valige ed articoli in pelle) per complessivi € 6.128,93;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 1.347,12;
rimborso spese per trasferta congresso PDL — Roma 30 giugno/2 luglio 2011 (non avvenuta)
per complessivi € 13.300;
rimborso spese per alberghi per complessivi € 546
e cosi complessivamente si appropriavano di € 69.507,47
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
MONTARULI Augusta (in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente)
13
44) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro ed in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare'"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e
perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e
versati sul conto corrente IT50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi sotto
elencati, MONTARULI Augusta, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,
beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di MONTARULI Augusta e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar, cibi da asporto per complessivi € 20.003,76
rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento, gioiellerie, articoli per la casa,
spese varie ( apparecchio microtouch, spese per autovettura, fiori) per complessivi €
1-007,40;
rimborso spese per alberghi per complessivi € 2.011,66;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 530,02;
spese per corso uso social network per complessivi € 4.800;
spese per creazione database (società Media Buyer s.r.l.) per complessivi € 7.200;
spese per monitoraggio reputazione on - line per complessivi € 6.000
e così complessivamente si appropriavano di € 41.552,84
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
MOTTA Massimiliano (in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente)
45) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro,l£on'^.
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere r^^onàlc,^^della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBÈltó?;;^
e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo^T
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e
versati sul conto corrente IT50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi sotto
elencati, MOTTA Massimiliano, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,
beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di MOTTA
Massimiliano e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar, per cibi da asporto, per generi alimentari per complessivi
€ 14.549,59;
rimborso per acquisti di articoli in pelle, fiori, profumerie, acquisti vari (bigiotteria,
carburante e acquisto gazebo)per complessivi € 1.039,33;
rimborso spese per manutenzione autovettura per complessivi € 1.082;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 9.386.56
rimborso spese per alberghi per complessivi € 243,00
e così complessivamente si appropriavano di € 26.300,48
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
14
TENTONI Roberto (in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente)
49)Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e
perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e
versati sul conto corrente IT50J020080I046000I00992713, autorizzando i rimborsi sotto
elencati, TENTONI Roberto, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,
beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di TENTONI
Roberto e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per complessivi € 19.704,24;
rimborso per spese manutenzione autovettura per complessivi € 1.789,66;
rimborso per acquisti spese varie (fiori, acquisti presso negozio di trofei, generatore di
corrente, articoli per la casa) per complessivi € 1.464,83;
rimborso spese per acquisto telecamera di videosorveglianza per € 2.040;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 932,13;
e così complessivamente si appropriavano di € 25.930,86
In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012
TENTONI Roberto - BURZI Angelo
50) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più'
_ ^ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, BURZI quale consigliere regionale
M della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "PROGETT'AZIONE" e perciò
^-pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
-funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e
versati sul conto corrente IT64B0200801046000102092447, autorizzando i rimborsi sotto
elencati, TENTONI Roberto, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,
beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di TENTONI
Roberto e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per complessivi € 3.764,59;
e così complessivamente si appropriavano di € 3.764,59
In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012
VALLE Rosanna (in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente)
52)Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv,314 c.p. perché, in concorso tra loro con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e
perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e
versati sul conto corrente IT50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi sotto
elencati, VALLE Rosanna quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiaria
15
della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descrìtta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di VALLE Rosanna e comunque
estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare;
rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per complessivi € 21.787,32;
rimborso per spese manutenzione autovettura per complessivi € 321,36;
rimborso per acquisti spese varie (gioiellerie, articoli di pelletteria, profumeria) per
complessivi € 1.511,00
spese per patrocinio legale per complessivi € 432,93;
rimborso spese per alberghi per complessivi € 128,50
e così complessivamente si appropriavano di € 24.181,11
In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012
VALLE Rosanna -BURZI Angelo
!
54) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con pi'
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, BURZI quale consigliere regionale
della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "PROGETT'AZIONE" e perciò
pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e,
versati sul conto corrente IT64B0200801046000102092447, autorizzando Ì rimborsi sotto ^
elencati, VALLE Rosanna, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiat^^^
della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano.degl^^j'
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di VALLE Rosanna e comhn^u^-'
estranee alla previsione normativa.
'
^
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi € 3.475,30;
e così complessivamente si appropriavano di € 3.475,30
In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012
(proc. 687/14 R.G.N,R. riunito)
LUPI Sara -LUPI Maurizio
a)Del reato di cui agli artt. 81 cpv.,110, 640 comma 2,61 n.9 c.p., perché in concorso tra
loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, LUPI Maurizio
quale
consigliere della Regione Piemonte, componente unico- capogruppo del gruppo consigliare
VERDI VERDI 1' ambientalista per GOTA", LUPI Sara quale concorrente beneficiaria
della retribuzione indebitamente percepita,
inducendo in errore il personale degli uffici
della Regione Piemonte, addetto al trattamento economico dei dipendenti dei gruppi
consigliari, con artifìci e raggiri, consistiti nell'assumere LUPI Maurizio alle dipendenze
del gruppo consigliare la figlia LUPI Sara, che di fatto era impegnata a completare gli studi
prima a Milano e poi a Parigi e comunque nell'omettere di comunicare, nel corso del
rapporto di lavoro solo formalmente instaurato che la stessa di fatto non aveva reso
prestazione alcuna si procuravano l'ingiusto profitto di complessivi € 75.274,09 pari alla
retribuzione lorda complessivamente erogata a LUPI Sara dalla Regione Piemonte, con pari
danno in capo a tale ente.
16
In Torino dal 1° giugno 2010 al 12 giugno 2013
CANTORE Daniele(in concorso con PBDRALE Luca giudicato separatamente)
b) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché,'in concorso tra loro con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e
^
perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e
versati sul conto corrente IT50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi sotto
elencati, CANTORE Daniele, quale consigliere regionale della Regione Piemonte,
beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di CANTORE
Daniele e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, cibi da asporto, consumazioni al bar e similari per
complessivi € 12.353,57;
rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento (tra cui "Olympic" di Torino e
"Marinella" di Napoli), fiori, gioiellerie prodotti di valigeria e penne di pregio, vino per
complessivi € 6.848;
'
C
rimborso spese per acquisto materiale elettorale sig. QUARATINO Antonio per complessivi
€7.176;
\ rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 1.030,92;
^Aimborso per ricariche telefoniche effettuate a famigliari propri e dei collaboratori per 1'
eimporto di € 1.455
/^é così complessivamente si appropriavano di € 28.863,49
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
(proc. 996/14 riunito)
STARA Andrea
a) dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 314 c.p., perché quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "Insieme per Bresso" e perciò
pubblico ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avendo la
disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge
regionale 12/72) erogati dal consiglio regionale e versati sul conto corrente
IT25L0853001000000260104221, se ne appropriava utilizzandoli per finalità personali e
comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utili2:zava il contributo predetto per effettuare:
il pagamento di contravvenzioni al codice della strada per complessivi € 121,60;
ricariche telefoniche a persone estranee al gruppo consiliare per complessivi € 104,40;
materiale da ferramenta e arredi (tagliaerba, sega circolare, vasi, tubi) per complessivi €
3934,10
prodotti informatici (ed musicali, amplificatore, cornice digitale, accessori per il cellulare)
per complessivi € 1.543,63;
acquisto di generi alimentari presso supermercati ed altri negozi per complessivi € 5.243,52;
17
spese presso bar, ristoranti ed acquisto di cibo da asporto per complessivi € 14.827,76;
acquisto carburante per complessivi € 15.368,69;
spese varie (vino, prodotti farmaceutici, abbigliamento, giocattoli, affitto sala presso DAR
AL HIKMA di via Fiochetto 15 per finalità estranee al gruppo, attrezzatura sportiva) per
complessivi € 4.119,74;
biglietti ferroviari per tratte inteme ed esteme alla Regione per complessivi € 217,80;
spese albergo^ed 8l breakfast e biglietti aerei per complessivi € 739,35;
ricariche postepay e paypal a dipendenti del gruppo consiliare per complessivi € 749,90;
e così complessivamente si appropriava di € 56.970,49.
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
b) del reato di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659
perché quale capogruppo del gruppo consiliare "INSIEME PER BRESSO" della Regione
Piemonte destinava fondi del contributo di funzionamento per i gmppi (art. 4 legge
regionale 12/72) al finanziamento della campagna elettorale e di iniziative politiche a favore "
di soggetti politici locali, mediante il pagamento di fatture per lavori di tipografia resi a
favore dei medesimi.
In particolare effettuava il pagamento di;
fattura n. 506 del 31.5.2011 emessa da "VINCENZO BONA spa" per l'importo di € 4.980,
avente ad oggetto "studio grafica e stampa", di fatto relativa alla stampa di volantini^TSc
manifesti elettorali relativi ai candidati politici Stefano LO RUSSO (candidato consigfier^
comunale per il Comune di Torino), Valentino MAGAZZU',Deborah GIAMBALVO,Sar^p
VENDITTI e Lorenzo D'AGOSTINO (candidati consiglieri circoscrizionali del Comun'p di-^
Torino) commissionati dal comitato per Stefano LORUSSO;
/\
fattura n. 150 del 31.3.2012 emessa da "AGIT MARIOGROS industrie grafiche srU^p^^J^
l'importo di € 387,20, avente ad oggetto "manifesti stampati quattro colori", di fatto relath^^
alla stampa di n. 300 manifesti pubblicitari per un convegno organizzato dal Partito
Democratico in data 29.3.2012 dal titolo " II futuro passa dalla zona nord -sviluppo
urbanistico ed infrastrutture sociali nella prospettiva della variante 200";
fatture n. 42 del 21/02/2011 e n. 62 del 24/03/2011 emesse da "MILLE E UNA FESTA DI
DIGIORGIO FRANCESCA" per un ammontare complessivo di € 10.045,20, aventi ad
oggetto, rispettivamente, "Stampa e affissione di vs/manifesti misure 70x100, 100x140 e
140 X 200 (soggetto Sicurezza e Legge 194-Protocollo) e "Stampa e affissione di
vs/manifesti misure 70x100 e 100x140(soggetto Sicurezza e Legge 194-ProtocoIlo), di fatto
relative, per circa metà dell'importo a pubblicazioni realizzate per conto del gruppo
consiliare "INSIEME PER BRESSO", mentre per la restante parte riferite ad altri soggetti '
politici di area di centro-sinistra. Pertanto l'importo destinato al finanziamento di soggetti
politi locali viene quantificato in € 5.022,60;
e così complessivamente erogava € 10.389,80.
In Torino dal febbraio 2011 ad agosto 2012
COTA Roberto:
(in concorso con CAROSSA Mario giudicato separatamente)
Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della
18
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA NORD-BOSSI" e perciò
pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e
versati su! conto corrente 1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi sotto
elencati, GOTA Roberto, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiario
della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di GOTA Roberto e comunque
estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per € 21.112.48;
spese per pernottamenti in alberghi e missioni per complessivi € 645,00;
rimborso per spese varie(tra cui abbigliamento articoli regalo, regalo di nozze per
l'assessore COPPOLA,Articoli di pelletteria e valigeria, sigarette, effetti personali, dvd Fair
Game, regali di nozze, cravatte, libro antico di GEROLAMO Boccardo ); orologeria, regalo
per nozze spose PEDRINI e MAGLIANO, argenteria, custodia per i-pad per complessivi €
3.653,18;
e così complessivamente si appropriavano di € 25.410,66.
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
c/.
DICHIARA
interporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino in Composizione
Collegiale, pronunciata in data 7.10.2016 depositata il 5.1.2017 che dichiarava :
^GIOVINE Michele, responsabile del reato continuato a lui ascritto, limitatamente alla
^somma complessiva di euro 14.053,05, e Io condannava alla pena di anni tre e mesi dieci di
reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non sussiste;
- STARA Andrea, responsabile del reato continuato a lui ascritto sub A), limitatamente alla
somma di euro 19.652,43, nonché del reato a lui ascritto sub B), limitatamente alla somma
di euro 10.282,00, e, unificati i suddetti reati dal vincolo della continuazione, riconosciute le
attenuanti generiche, lo condannava alla pena di aimi tre e mesi quattro di reclusione,
assolvendo l'imputato da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non sussiste.
- MASTRULLO Angiolino responsabile del reato continuato a lui ascritto, limitatamente
alla somma di euro 9398,10 e - riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis c.p. — lo condannava
alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i restanti
addebiti perchè il fatto non sussiste;
- TENTONI Alfredo Roberto responsabile dei reati a lui ascritti, limitatamente alla somma
di euro 3760,00, e - valutata la continuazione, riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis c.p. —
lo condannava alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione, assolvendo l'imputato da
tutti i restanti addebiti perchè il fatto non sussiste;
- COSTA Rosa Anna responsabile del reato continuato a lei ascritto, limitatamente alla
somma di 4917,42 euro, e - riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis - la condannava alla
pena di anni due e mesi uno di reclusione, assolvendo l'imputata da tutti i restanti addebiti
perchè il fatto non sussiste;
19
- CANTORE Daniele responsabile del reato sub e), nonché del reato sub b), limitatamente
alla spesa di cui al 26.2.11 (doc. n. 31, fattura n. 60290/11) e - unificati i due reati dal
vincolo della continuazione, riconosciute le attenuanti ex art. 323 bis c.p. e 62 bis c.p.- lo
condannava alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i
restanti addebiti ricompresi nel capo b) perchè il fatto non sussiste e, con riferimento ai
rimborsi spese per acquisto di materiale elettorale, perchè il fatto non costituisce reato;
- CORTOPASSI Alberto responsabile del reato continuato a lui ascritto, limitatamente alla ^
somma di euro ^841,00, e lo condannava - riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis - alla pena
di anni due e mesi uno di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i restanti addebiti perchè =
il fatto non sussiste;
- NEGRO Giovanni responsabile del reato a lui ascritto al capo 27, limitatamente alla spesa
di cui al 22.10.10 per euro 1250,00, e - riconosciute le attenuanti ex artt. 62 bis e 323 bis
c.p. - lo condannava alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, assolvendo l'imputato
da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non sussiste;
- MONTARULI Augusta responsabile del reato a lei ascritto, limitatamente alla spesa di cui
al 28 aprile 2011 (doc. fise. n. 16), riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 7 legge 2 maggio
1974 n. 195 e 4 legge 18.11.81 n. 659, e - riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis c.p. - la
condannava alla pena di mesi quattro di reclusione e duecento euro di multa, assolvendo
l'imputata da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non sussiste;
e mandava assolti:
-TIRAMANI Paolo, DE MAGISTRIS Roberto, GREGORIO Federico, MOLIN:i^I
Riccardo, GOTA Roberto, GIORDANO Massimo, GOFFI Alberto, VALLE Rpsàng^.
LEARDI Lorenzo, MOTTA Massimiliano, LA ROCCA Girolamo, LUPI Sara^ Lllglf^
Maurizio e DELL'UTRI Michele da tutti i reati loro rispettivamente ascritti perchè,il Talì^®
non sussiste;
BURZI Angelo da tutti i reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste, salvo, per quantt^^
attiene alla spesa di-cui al 19 luglio 2012(documento fiscale n. 365) di cui al capo 50 e alle
spese indicate nel capo 32, perché il fatto non costituisce reato.
A sostegno dell'interposto appello, presenta i seguenti:
MOTIVI
riformarsi la sentenza impugnata, dovendosi affermare la penale responsabilità di
tutti gli imputati per tutti i reati loro contestati (tranne che per LA ROCCA per il
quale si impugna il capo 40 e non invece il capo 41, NEGRO per cui si impugnano i ;
capi 26 e 27 e non invece il capo 28 , per CANTORE non si impugna in 1' episodio,
interno al capo b) indicato nel capo di imputazione quale "rimborso spese per acquisto
materiale elettorale QUARATINO Antonio per complessivi e 7.176,00, per BURZI si
impugnano ì capi 23,25 32,50,54 e non il capo 24 con conseguente condanna alle pene
di legge
La sentenza impugnata ha riconosciuto la rilevanza penale di una porzione ridotta di alcune
delle condotte contestate agli imputati GIOVINE Michele, STARA Andrea, MASTRULLO
Angiolino, TENTONI Alfredo Roberto, COSTA Rosa Anna, CANTORE Daniele,
20
CORTOPASSI Alberto, NEGRO Giovanni e MONTARGLI Augusta ed ha invece assolto in
riferimento ad ogni addebito TIRAMANI Paolo, DE MAGISTRIS Roberto, GREGORIO
Federico, MOLINARI Riccardo, GOTA Roberto, GIORDANO Massimo, GOFFI Alberto,
VALLE Rosanna, LEARDI Lorenzo, MOTTA Massimiliano, LA ROCCA Girolamo, LUPI
Sara, LUPI Maurizio e DELL'UTRI Michele e BURZI Angelo.
Per una più facile comprensione degli argomenti a sostegno del presente appello si
affronteranno nell'ordine i seguenti punti:
- la natura dei gruppi consiliari, la normativa della Regione Piemonte in ordine al
contributo di funzionamento ai gruppi stessi;
- l'ambito di sindacato del giudice penale, le diverse tipologia di spesa più
comunemente portate a rimborso e l'onere della prova in ordine alla loro inerenza al
funzionamento del gruppo;
- l'esame delle posizioni individuali alla luce degli specifici episodi accertati;
1)La natura dei gruppi consiliari, la normativa della Regione
Piemonte in ordine al contributo di funzionamento ai gruppi
stessi
Lo Statuto della Regione Piemonte, approvato con legge statutaria del 4.3.2005, in
Rigore all'epoca dei fatti in esame, individuava, quale organi del Consiglio Regionale: il
<5
Presidente, l'Ufficio di Presidenza, I Gruppi Consiliari, le Giunte e le Commissioni
Consiliari (art. 21)
L'Art. 24 dello statuto, espressamente intitolato "Gruppi Consiliari", stabiliva la
necessaria appartenenza dei consiglieri regionali ad un gruppo, nonché la direzione
dell'attività del gruppo a cura del rispettivo presidente e l'assegnazione a ciascun gruppo di
contributi a carico del bilancio del consiglio regionale, oltre che la dotazione di strutture e
personale^ rinviando al Regolamento del Consiglio Regionale per le norme di dettaglio.
A sua volta il Regolamento del Consiglio Regionale, adottato con delibera 24.7.2009,
rimasto inalterato, stabiliva e stabilisce tuttora le modalità di costituzione dei gruppi
consiliari nei seguenti termini:
"7, I Gruppi consiliari sono composti dai Consiglieri eletti nella stessa lista,qualunque
sia il numero, purché siano stati eletti in una lista presentata con il medesimo
'"1."Tutti i Consiglieri regionali devono appartenere ad un gruppo consiliare, secondo le norme del Regolamento.
Ogni Gruppo elegge un Presidente che ne dirige l'attività al fine dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno
all'assemblea, fatta comunque salva la libertà organizzativa per lo svolgimento dell'attività politica di pertinenza del
Gruppo Stesso, così come disciplinata dalle leggi regionali.
2. Il Consiglio Regionale assicura ai singoli Gruppi la disponibilità di strutture e personale e assegna loro contributi a
carico del proprio bilancio".
21
contrassegno, in non meno della metà delle province della Regione, fra cui quella
comprendente il capoluogo, con arrotondamento all'unità superiore,
2, I Gruppi consiliari sono altresì composti dai Consiglieri eletti nella medesima lista
qualunque ne sia il numero purché trovino corrispondenza in Gruppi esistenti presso il
Parlamento nazionale(Camera o Senato),
3,1 Gruppi che si costituiscono successivamente devono essereformati:
a) da almeno tre Consiglieri;
b) da almeno due Consiglieri, nel caso trovino corrispondenza in Gruppi costituiti presso
il Parlamento nazionale(Camera o Senato);
c) da almeno due Consiglieri nel caso di aggregazione tra Gruppi consiliari costituiti ai
sensi del comma 1,
4,1 Consiglieri che nonfanno parte di alcuno dei Gruppi costituiti ai sensi dei commi 1,2
e 3, appartengono al Gruppo Misto, 5,1 Consiglieri appartenenti al Gruppo Misto hanno
diritto difar parte, ove nefacciano richiesta, della Conferenza dei Presidenti e di tutti gli
organi e organismi consiliari in cui sia prevista la presenza di una rappresentanza per
ogni Gruppo consiliare.
(omissis)
Una volta costituitisi nei brevi termini temporali sopra specificati, i gruppi consiliacL
diventano il riferimento indispensabile per la formazione, in termini rappresentativi
componenti di maggioranza ed opposizione, di ulteriori organismi intemi al
regionale, quali la Giunta per le Elezioni, la Giunta per il Regolamento e la Comrìiissiòp|
consultiva per le nomine, nonché delle Commissioni permanenti ove si svolge
legislativo a partire dall'esame dei progetti di legge. Il Regolamento del Consiglio richia^P
in più punti i gruppi consiliari al fine di sancire, ad esempio, obblighi di comunicaziggiea^
ovvero poteri di iniziativa e controllo, così come allo scopo di disciplinare lo svolgimento
dei lavori consiliari, le modalità delle votazioni e, in generale, di organizzare l'esercizio
dell'attività legislativa.
Un'attenzione particolare è dovuta alla disciplina specificamente attinente alla carica di
Presidente del Gruppo consiliare, figura che non è meramente eventuale, ma rappresenta, al
contrario, un ruolo necessario ed essenziale all'intemo dell'organizzazione del Consiglio
regionale, come dimostrato dal fatto che la statuizione di principio contenuta nell'art. 23
dello Statuto secondo cui
Gruppo elegge un Presidente che ne dirige Vattività,P si
accompagna ad una puntuale disciplina dei termini assai ristretti entro i quali l'elezione del
Presidente deve avere luogo e degli accorgimenti volti ad assicurare la continuità
nell'esercizio delle funzioni direttive riservate a tale figura al punto di predisporre, quale '
estremo rimedio, la designazione nominativa del c.d. capogmppo a cura del Presidente del
Consiglio regionale.
s
Si veda il testo dell art, 15, commi 6,7 e 8 del Regolamento consiliare:
6. Entro 4 giorni dalla prima seduta, i Gruppi si convocano e procedono alla costituzione
deipropri organi, nominando un Presidente ed eventualmente uno o due Vicepresidenti e
un Segretario secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti interni, ove esistenti. Il
Gruppo Misto, per le sole funzioni previste dal presente Regolamento, procede alla
costituzione dei propri organi tenendo conto delle diverse componenti politiche in esso
22
costituite. Qualora uno o più Gruppi non abbia costituito i propri organi nei termini
stabiliti, si applica quanto previsto al comma 8,secondo periodo,
7, Dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Consiglio entro due
giorni,
8. Qualora nel corso della legislatura il Presidente non goda più della fiducia della
maggioranza dei componenti del Gruppo o cessi dalla carica per qualsiasi altra causa, il
Gruppo procede alla nomina del nuovo Presidente, secondo quanto stabilito dal proprio
regolamento interno, ove esistente. Qualora il Gruppo non sia in grado di indicare per la
suddetta carica un altro componente, il Presidente del Consiglio regionale, presone atto,
provvede entro i successivi 5 giorni a convocare il Gruppo consiliare e, se la situazione
persiste, attribuisce la funzione di Presidente del Gruppo al componente più anziano di
età,"
Già da questo primo approccio si può concludere, non solo che il Presidente del
Gruppo Consiliare rivesta senza alcun dubbio la qualità di pubblico ufficiale in ragione della
sua qualificata partecipazione alla funzione legislativa nei diversi momenti in cui essa si
svolge, profilo sul quale la sentenza del Tribunale concorda, ma soprattutto che
dall'impianto normativo risulta la connotazione spiccatamente pubblicistica dei gruppi
consiliari, dei quali la legge regola le modalità di costituzione, l'obbligo di appartenenza,
l'obbligo di avere un presidente e le finizioni svolte dal gruppo e dal presidente all'interno
él Consiglio regionale e dei suoi organismi.
A fianco di questa connòtazione spiccatamente pubblicistica convive un aspetto
privatistico associativo del gruppo, che, oltre a svolgere un ruolo istituzionale in seno al
Consiglio Regionale ed ai suoi organismi, si presenta come associazione che collega i
partiti con le assemblee legislative e svolge attività politica sul territorio.
La legislazione regionale all'epoca dei fatti non aveva messo nero su bianco la
coesistenza di queste due nature dei gruppi consigliari. Solo la L.R. 28.12.2012 n. 18
modificando la L. 12/1972, badato una più completa definizione di gruppo consigliare:
art. 21:
"Prima dell'art, 1 della legge regionale 10 novembre 1972 n, 12 (funzionamento dei
gruppi consigliari) è inserito il seguente:
Art. 1 Gruppi Consiliari
i Gruppi consiliari, ai sensi di quanto previsto dallo statuto della Regione Piemonte, sono
articolazioni organizzative del Consiglio regionale ai fini dell'espletamento dell'attività
istituzionale in seno all'assemblea legislativa, connotato unicamente per lo svolgimento di
tale attività come organi del consiglio regionale.
Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma I i gruppi
consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e pertanto tali attività sono
svolte in regime privatistico anche secondo quanto previsto dalla presente legge così come
modificata dalla L. R. 27.12.2012 n. 16
Lo statuto regionale è stato sul punto quindi modificato con una più precisa definizione
dei gruppi consigliari, che, da organi del consiglio, sono oggi qualificati "articolazioni
organizzative" dello stesso.
23
La doppia natura dei gruppi consiliari pare quindi essere un dato assodato: lo era al
momento del fatto, lo è ancor di più oggi, dopo che il legislatore regionale lo ha
definitivamente chiarito con gli interventi normativi sopra richiamati.
Per quanto concerne il versante economico bisogna innanzi tutto distinguere il
trattamento economico riservato al singolo consigliere, che ha trovato la propria
fondamentale regolamentazione nella L.R. lG/1972
(con successive modifiche ed
integrazioni) dalla disciplina in materia di contributi destinati ai gruppi consiliari, che era'
regolata, ali epoca dei fatti, dalla L.R. 12/1972 e successive modifiche.
Con la L.R. 13.10.1972 n°10, approvata soltanto il mese precedente alla legge
appena citata, venivano determinate le indennità spettanti ai consiglieri regionali con
riguardo all'indennità di carica in senso stretto (art.l), al rimborso delle spese connesse
ali espletamento del mandato (art.2) ed al trattamento di missione comprensivo sia
dell'indennità di missione che del rimborso delle spese di viaggio (art.3).
Per quanto concerne invece il contributo di ftinzionamento dei gruppi consigliari era
vigente ali epoca dei fatti, la L.R. 12/1972, artt. 3 e 4 sino alle modifiche poi adottate dalla
L.R. 12/2012:
dft, 3
,
j*'
•*
*
1, Per ilfunzionamento dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi del Regolamémo interni
del Consiglio regionale, sono previsti, a carico del bilancio del Consiglio\ggionalé,r
contributi annuali, erogati a quote mensili e costituiti da;
a) una quota fissa per ciascun gruppo in relazione alla consistenza numerica~^
definita:
- tire 100,000,000per i Gruppi costituiti da un Consigliere
- lire 150,000,000per i Gruppi costituiti da2 a 6 Consiglieri
- lire 200,000,000per i Gruppi costituiti da 6a 15 Consiglieri
- lire 250,000,000per i Gruppi costituiti da più di 15 Consiglieri
b) una quota variabile di lire 30,000,000per consigliere appartenente algruppo,
2, Per il funzionamento del Gruppo Misto, viene erogato per ogni componente il
contributo di cui alla lettera a) del comma precedente nella misura di lire 75.000,000 oltre
al contributo di cui alla lettera b), È pertanto abrogato P articolo 3 della legge regionale
21 dicembre 1994, n, 65 (Norme relative alfunzionamento e al personale del Gruppo
Misto - Modificazioni alla Ir, 14 gennaio 1992, n, 2 e alla l.r, 10 novembre 1972, n, 12 e
successive modifiche),
3, Le risorsefinanziarie definite ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 possono essere
altresì utilizzate, nella misura massima del 50per cento,per ilfinanziamento dei contratti
di cui al comma 4, delVarticolo 1 della l,r, 20/1981 come modificata dalle leggi regionali
33/1998 e 26/1999, e dalla presente legge.
Art, 4
Ogni Gruppo provvede autonomamente in base ad apposito regolamento interno ed a
cura deipropri organi direttivi alle spese inerenti alpropriofunzionamento.
24
A talfine ciascun Gruppo consiliare individua le iniziative da porre in essere e con propri
atti interni provvede alla gestione delfondo costituito con i contributi di cui all'art, 3 In
particolare sono a carico di dettofondo:
- le spese per l'acquisto di libri e riviste
- Le spese per le attività svolte dai gruppifunzionalmente collegate ai lavori del Consiglio
ed alle iniziative dei Gruppi stessi
- le spese per eventuali consulenze qualificate o collaborazioni professionali di esperti
necessariper lo svolgimento dellefunzioni istituzionali delgruppo;
Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi Consiliari presentano all'Ufficio
di Presidenza del Consiglio Regionale una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei
fondi loro erogati nell'anno precedente articolata per categoria e per voci, L'Ufficio di
Presidenza allega tali notizie alla fendicontazione prevista dall'art 5 della L. 6 dicembre
1973 n. 853.
Il legislatore regionale ha quindi ritenuto di tenere distinti i due temi:
'.
1) quello relativo al trattamento economico, riservato al singolo consigliere
regionale, in ragione del mandato conferitogli dagli elettori, per fronteggiare le
spese sostenute per mantenere il necessario rapporto con il territorio e per
partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni
2) la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei gruppi consigliari
formatisi all'interno del consiglio regionale e definiti quali "organi" o
. . "articolazioni organizzative" del consiglio stesso, anche mediante la dotazione di
risorse economiche, volte a garantire la continuità e l'efficacia dell'attività dei
gruppi stessi.
Sul punto si veda la Sentenza Gup Torino del 14.7.2014:" La circostanza che in epoca
coeva all'emanazione della prima disciplina in tema di contributi per ilfunzionamento dei
gruppi consiliari, il legislatore regionale abbia provveduto a regolamentare parallelamente
il trattamento economico dei membri del consiglio regionale^ non è senza significato sotto
un profilo interpretativo sistematico. Deve sottolinearsi, al contrario, il fatto che,
nonostante le molteplici modificazioni che nel tempo hanno interessato la normativa in tema
di indennità dei consiglieri regionali, il legislatore piemontese ha sempre mantenuto in vita
una netta distinzione tra la disciplina del trattamento economico riservato al singolo
consigliere, anche in materia di rimborsi spese — trattamento che ha sempre trovato la
propria fondamentale regolamentazione nella Ir. 10/1972 e successive modifiche ed
integrazioni - e la normativa in materia di contributi destinati ai gruppi consiliari che ha
continuato nel tempo a ruotare intorno al testo della Ir. 12/1972 pur a fronte delle
numerose novelle di seguito menzionate.
In questo senso, l'esistenza di duefonti normative a carattere generale (la Ir. 10/1972 e la
Ir. 12/1972) appare essa stessa indicativa di una doverosa separazione tra, da una parte,
2
Con la l.r. 30.10.1972 n®ll veniva inoltre istituito il fondo di previdenza e solidarietà per i Consiglieri
Regionali ad ulteriore dimostrazione che, nel periodo in questione, collocato nella prima legislatura del Consiglio
regionale avviata a seguito delle elezioni del 1970, il legislatore aveva inteso affrontare e disciplinare in maniera
esaustiva tutti gli aspetti economici legati all'espletamento del mandato consiliare.
25
gh aspetti legati al trattamento economico riservato al consigliere regionale in ragione del
mandato conferitogli dagli elettori e, dall'altra, le esigenze di assicurare il regolare
funzionamento dei gruppi consiliari formati all'interno dell'organo legislativo regionale
anche mediante la dotazione di risorse economiche volte a garantire la continuità e
l'efficacia dell'attività intrapresa dai gruppi stessi: entrambi i temi sono infatti oggetto di
specifica ed autonoma attenzione del legislatore senza alcuna sovrapposizione tra di essi."
Si ritiene che il Tribunale, nella sentenza impugnata, non solo non abbia tenuto distinti i due
diversi versanti economici (indennità e rimborsi al singolo consigliere regionale per lo'
svolgimento del mandato/ contributo di funzionamento al gruppo consiliare), ma abbia fin
equivocato sul meccanismo di contribuzione della Regione a vantaggio dei grunni
consiliari.
^
Se si tiene presente il testo degli artt. 3 e 4 della L.R 12/1972 si evince infatti che uno degli
equivoci in cui caduto il Tribunale, deriva proprio dalla confusione del gruppo con i
singoli consiglieri, che del gruppo fanno parte. Si legge infatti a pag. 42 della sentenza
impugnata che 1 art. 3 prevedeva
quotafissa in base alla composizione numerica del
gruppo unitamente ad una quota variabile, destinata ad ogni singolo consigliere per.fd^\
fronte alle spese riconducibili alle finalità indicate nella stesse elegge istitutivd'\j^^f€
errato perché la legge non prevede affatto una quota destinata al singolo consigliaci"
parte variabile non individuava nel consigliere il destinatario del contributo, maji^egMS
I importo del contributo riconosciuto al gruppo, unico beneficiario del flusso di denàìcfe^ì ■
numero effettivo dei consiglieri.
II fatto che nella prassi i gruppi, avendo ricevuto il contributo di funzionamento da ^ir^
della regione, abbiano effettuato rimborsi ai singoli consiglieri che assumevano di aver
anticipato del denaro personale per costi che afferivano al funzionamento stesso, non
consente di affermare che i consiglieri fossero, in quanto tali, destinatari del contributo, ma
solo richiedenti un rimborso.
Si è visto sopra, come il legislatore regionale abbia precisato solo con la L. R. 28.12.2012
n. 18 la doppia natura del gruppo consiliare, quale articolazione organizzativa del consiglio
ed al tempo stesso, associazione di tipo privatistico.
Congiuntamente, la L.R. 16/2012 ha modificato il sistema dei contributi erogati ai gruppi,
riducendone gli importi e statuendo che il contributo fosse riconosciuto solo in riferimento
all'attività istituzionale svolta dai gruppi, riformulando l'art. 3 della legge 12 del 1972
prescrivendo che:
Art, 14
1.L'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12(Funzionamento dei Gruppi
consiliari) è sostituito dalseguente:
"Art, 3,
1. Al gruppi consiliari^ compreso il gruppo misto e fermo restando quanto previsto dal
comma 5, è attribuito un contributo annuale pari a 5,000,00 euro per ciascun consigliere
assegnato al gruppo stesso, al netto delle risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del
personale, da erogare in quote mensili.
26
2. L'importo di cui al comma 1 è integrato di una somma pari a 0,05 euro per abitante
residente nella Regione Piemonte, sulla base dei dati dell'Istituto nazionale di statistica
relativi all'ultimo censimento ufficiale. Tale importo è ripartito in funzione del numero
dei consiglieri assegnati a ciascun gruppo,fermo restando quanto previsto dal comma 5.
3.1 contributi di cui ai commi I e 2 sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali
riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e
comunicazione, secondo quanto previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
relativa alla nota di rendicontazione di cui all'articolo 17,
4,È esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimentipolitici.
5, Il contributo di cui ai commi 1 e 2 non è corrisposto ai gruppi costituiti da un solo
consigliere,salvo i casi in cui risultano così composti all'esito delle elezioni.
6, Rimangono a carico del Consiglio regionale le dotazioni strumentali e logistiche a uso
dei gruppi consiliari, secondo i limiti e ie modalità previste dall'Ufficio di Presidenza,",
Con l'art, 21 della légge in discorso si provvedeva, inoltre, ad abrogare l'art, 4 della legge
12 del 1972, considerato che era stata introdotta la "nota di rendicontazione", prevista
dall'art, 17 della legge 16 del 2012,
Dal quadro normativo sopra sinteticamente descritto, chiarito come i gruppi consigliari
no connotati da una duplice natura (associazioni di diritto privato/ articolazioni
jànizzative dell'assemblea legislativa aventi un rilievo pubblicistico) si ritiene doversi
are che:
La Regione in forza di questo rilievo pubblicistico dei gruppi e solo in ragione dello
stesso ha statuito di erogare un contributo al funzionamento e tale contributo è
quindi destinato a quel fronte di spese che possa essere ricondotto allo svolgimento
delle funzioni istituzionali dei gruppi.
2) Non era previsto, all'epoca dei fatti, in seno alla Regione Piemonte una fase di
vaglio e di controllo delle rendicontazioni che i Presidenti dei Gruppi consigliari
inviavano all'Ufficio di Presidenza
- Sulla riferibilità del contributo a quel fronte di spese che possa essere
ricondotto allo svolgimento delle funzioni istituzionali dei gruppi.
Si ritiene di rilevare come le norme citate facciano continuo riferimento all'attività del
gruppo in seno all'assemblea legislativa e non anche a quelle altre spese che possano essere
ricondotte alla natura di associazione privata del gruppo, quale espressione di un partito
politico. In questo senso le affermazioni contenute in sentenza secondo le quali il legislatore
regionale non avrebbe fornito indicazioni "in merito alla natura, finalità e specifiche
funzioni dei gruppi, limitandosi a dare un inquadramento estremamente generale degli
stessi"(pag. 54) e che , pur essendo pacifico che le spese debbano essere destinate solo ed
esclusivamente al funzionamento dei gruppi, non vi sarebbero "indicazioni normative che
specifichino cosa debba intendersi per funzionamento del gruppo in questione" (pag. 55)
non paiono giustificate.
27
Come rilevato nella sentenza Gup Tribunale Torino del 14.7.2014 'Telencazione
nominativa delle spese contenuta nel terzo comma dell'art 4 Ir. 12/1972 sopra riportato,
pur non apparendo interpretabile in termini di tassatività, fornisce un importante criterio
interpretativo rispetto alla delimitazione delle spese legittimamente rimborsabili a mezzo
dei contributi mediante la ripetuta sottolineatura (rispettivamente ai punti quarto e quinto
della disposizione richiamata oltre che al già menzionato punto terzo) della necessaria
riconducibilità al gruppo consiliare delle spese di stampa così come delle spese per
consulenze e collaborazioni professionali, dovendo in particolare queste ultime essere non .
solo imputabili ai gruppi ma, in senso ancor più restrittivo, necessarie "per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali dei Gruppi"— '"^Un'ulteriore caratterizzazione delle spese
nominativamente attribuite ai sensi dell'art. 4, 3° comma, secondo punto. Ir. 12/1972 a
carico delfondo costituito con i contributi destinati alfunzionamento dei Gruppi consiliari
è poi dato dalla necessità che le attività svolte dai Gruppi cui si riferiscono le spese siano,
come indica la norma, "funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative di
Gruppi stessi".
Non qualsiasi attività intrapresa può pertanto costituire la fonte di una spesa legittima ai
sensi della normativa in questione, ma solo un'attività che abbia un preciso nesso
funzionale, in primo luogo, con i lavori del Consiglio ovvero, in seconda battuta, rispetto
alle iniziative assunte dai Gruppi anche al difuori dell'attività strettamente consiliaret^^^
La specificazione in merito al legame richiesto con i lavori consiliari Écki^a '
evidentemente il ruolo essenziale che il Gruppo è chiamato a svolgere àMnÈ0É
dell'organo legislativo regionale nei termini che si sono già esposti illustrando ladisci^Èr^'
regolamentare ed implica perciò la necessità che le attività in questione abbianò\òarat^^
strumentale rispetto all'utile ed efficace assolvimento dei compiti attribuiti
consiliari con riguardo, innanzitutto, alla contribuzione degli stessi alla prodimSnS^
normativa che costituisce lafunzione primaria attribuita al Consiglio regionale
Oltre a quanto finora scritto, si deve rilevare come il quadro normativo si completi alla luce
della legge penale nazionale, il cui ambito di applicazione non può risentire
dell'interferenza del legislatore regionale, ed in particolare dell'art. 7 L. 195/1974, che vieta
e sanziona il finanziamento da parte di enti pubblici ai
- partiti politici,
- alle loro articolazionipolitiche organizzative
- aigruppiparlamentari,
essendo pacificamente riconosciuto che, con la previsione della potestà legislativa delle '
regioni, per "gruppi parlamentari" si debbano intendere anche ì gruppi dei consigli
regionali.
=
Quindi i gruppi consiliari non possono in via generale essere destinatari di finanziamenti.
Che le due discipline (quella statale di rango penale e quella regionale) debbano
coordinarsi è confermato anche dalla nuova formulazione della L. R. 12/72 ad opera
dell'art. 14 della L. 16/2012, ove dopo essersi affermato al punto 3:"I contributi di cui ai
commi 1 e 2 sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del
28
Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, secondo quanto
previsto dalla deliberazione delVUfficio di Presidenza relativa alla nota di rendicontazione
di cui all'articolo 17"si precisa al punto 4 come debba essere ''esclusa in ogni caso la
contribuzione per partiti i movimentipolitici".
Se così è, bisogna dare atto che il finanziamento da parte della Regione, per non essere in
contrasto con la normativa penale statale, debba essere rivolto al gruppo nei limiti
dell'attività dallo stesso svolta come organo o articolazione organizzativa dell'assemblea
legislativa e non come associazione di tipo privatistico politicamente impegnata sul
territorio. Secondo l'impostazione dell'accusa potranno allora rientrare nel novero delle
spese oggetto di rendicontazione solo quelle relative alle iniziative politiche del gruppo che
possano esser ricondotte in termini di ragionevolezza all'attività svolta dal gruppo in seno al
consiglio. E evidente che un conto è la spesa di un convegno, di un dibattito o di un
sondaggio (se esistente) su temi di interesse regionale, altro è l'allestimento di un banco di
beneficenza o la festa per la nomina del componente di un partito ad una alta carica
nazionale.
La norma di cui all'art. 4 demanda all'autonomia politica dei gruppi il compito di
individuare con regolamento interno, quali attività rientrino nel funzionamento ed elenca
^ alcune spese che già il legislatore ritiene siano coperte dal contributo regionale:
\ le spese per Vacquisto di libri e riviste - le spese per le attività svolte dai gi'uppi
ai lavori del Consiglio ed alle iniziative dei Gruppi stessi
spese per eventuali consulenze qualificate o collaborazioni professionali di esperti
_ Necessariper lo svolgimento dellefunzioni istituzionali del gruppo".
Dal dibattimento è emerso che i gruppi non hanno redatto alcun regolamento volto ad
individuare le attività considerate inerenti al funzionamento, al più sono stati compilati degli
elenchi. Si veda ad esempio il caso del Gruppo Consiliare del P.D.L., che ha redatto un
foglio contenente la previsione dei costi ritenuti rimborsabili (carburante, ristoranti,
ricariche telefoniche ecc.) ovvero il regolamento della Lega Nord( del 21.9.2010) che è
comparso per la prima volta in una produzione di DE MAGISTRIS. Per quanto riguarda il
regolamento PDL si deve rilevare come consista in due elenchi di spese, predisposti nel
2012(il primo del 17.4.2012 ed il secondo del 19.9.2012) dopo che il caso "Fiorito" era
già esploso.
Sul punto la sentenza Gup Tribunale Torino 14.7.2014 svolgeva le seguenti considerazioni"
In assenza di alcuna regolamentazione da parte del Gruppo, la sfera di autonomia della
Jormazione consiliare può agevolmente sfociare nell'arbitrio e, pertanto, non appare
infondata una prospettazione secondo la quale la possibilità di impiegare ifondi in oggetto
per soddisfare costi diversi da quelli specificamente indicati al terzo comma dell'art. 4 Ir.
/1972^ sia^ subordinata all'esistenza di un regolamento interno ed alla positiva (e
preventiva) individuazione delle iniziative che il Gruppo intenda assumere e finanziare a
mezzo dei contributi in questione. La scelta, operata con l'art. 3 Ir. 9.12.1980, di indicare
espressamente alcune voci di spesa a priori ritenute legittime, pure in assenza di qualsiasi
regolamentazione da parte del Gruppo, trova in questo senso un'agevole spiegazione nella
consapevolezza del legislatore regionale del fatto che, nella prassi, non tutti i Gruppi
29
consiliari provvedevano a predisporre formalmente alcun tipo di disciplina in merito
all'utilizzo deifondi e, in questo senso, fornisce un'indiretta conferma della tesi che si va
sostenendo: appare infatti evidente la volontà del legislatore di salvaguardare comunque la
possibilità di finanziare, in particolare, le"spese per l'attività svolta dai Gruppi
funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative dei Gruppi stessi"
stabilendo che tali costi siano senz'altro a carico deifondi costituiti a mezzo dei contributi
regionali anche qualora il Gruppo consiliare non abbia assunto alcuna determinazione in
ordine all'impiego di detti contributi".
Se così è la mancanza di regolamento di ulteriori attività inerenti al funzionamento
escluderebbe la possibilità di allargare l'ambito di utilizzo del fondo di funzionamento al di.
là delle voci espressamente elencate dalla legge.
Nella sentenza impugnata si trascura questo profilo ed anzi si opera una sorta di
omologazione tra qualsiasi attività politica del Gruppo e l'attività istituzionale. Tale
impostazione non pare condivisibile, dovendosi quanto meno richiedere che l'attività
politica, per essere oggetto di un contributo pubblico, sia riconducibile alla funzione svolta
dal gruppo in seno al Consiglio regionale.
La sentenza impugnata cita a sostegno della propria impostazione la giurisprudeim-^Mlax '
Cassazione ed in particolare la c.d. sentenza Tretter(Cass. Sez. VI n. 33069 del 2003)
principi sono stati ribaditi anche dalla sentenza "Fiorito"(Cass. Sez. VI n ■ 49976"^dàÌ
3.12.2012)
''-x#
X
In realtà la sentenza Tretter, relativa all'utilizzo di contributi di funzionamento'"dis'pòsffe^
dalla Provincia di Trento per i gruppi consiliari, ritiene non si possa condividere la tesi
secondo la quale "/ contributi in esame siano destinati esclusivamente a sostenere le spese
inerenti alfunzionamento del gruppo consigliare, inteso come articolazione interna del
Consiglio e quindi come organo di supporto in vista dell'esercizio dei poteri istituzionali di
legislazione e di amministrazione", perché vi sarebbe un dato testuale della legge specifica
della provincia di Trento, che imporrebbe "'un'interpretazione assai ampia delle attività
inerenti ai compiti dei gruppi che vengono sovvenzionate con i contributi in esame" ,
Sarebbe dirimente "// dato letterale della disposizione che concerne i contributi ai gruppi
consiliari della provincia di Trento" e cioè il punto 5 del regolamento n. 5 del 1981" tale
punto da un lato reca la rubrica "sovvenzioni per ilfunzionamento dei gruppi" e dall'altro
al suo comma 2 testualmente finalizza i contributi in esame alle esplicazione dei compiti
dei gruppi".
Questo dato letterale non si rinviene nella normativa delle Regione Piemonte. Invero
la sentenza impugnata afferma che il termine "iniziative" (cui fa riferimento l'art. 4)sia un
sinonimo di "compiti", quando invece è evidente dalla lettura della norma che sia le attività
che le iniziative siano state intese dal legislatore in riferimento comunque alla funzione
istituzionale svolta in consiglio e non si riferiscano a due ambiti diversi: attività in consiglio
ed iniziative all'esterno. Anche le "iniziative", pur demandate all'autonomia dei gruppi
devono, per essere meritevoli di un contributo pubblico, afferire al funzionamento del
30
gruppo che non può che essere inteso, se non nel senso dell'esercizio delle funzioni del
gruppo all'interno del consiglio regionale.
Quindi la legge regionale piemontese non pone le iniziative a fianco ed in aggiunta
alle spese di funzionamento, come invece il regolamento della provincia di Trento fa in
riferimento ai "compiti", ma si limita a riconoscere che l'elenco di cui all'art. 4 non è
tassativo e che i gruppi possono, nella loro autonomia, individuare, nell'ambito però del
eapitolo "funzionamento del gruppo" e quindi dell' esercizio da parte del gruppo delle
funzioni in consiglio, ulteriori categorie di intervento.
Tra l'altro il regolamento del Consiglio Provinciale di Trento (6 febbraio 1991 n. 3)
all'art. 28 già dal titolo:" trattamento economico dei Consiglieri ed interventi afavore dei
gruppi consiliarf dimostra di intendere in modo molto più lasco e vago il perimetro del
contributo a vantaggio dei gruppi consiliari. Anche il testo di tale articolo" Il trattamento
economico dei consiglieri e gli interventi a favore dei gruppi sono disciplinati da un
apposito regolamento approvato dal Consiglio, su proposta deiruffìcio di presidenza. Sul
progetto di regolamento e sulla sue modificazioni viene acquisito il parere della
conferenza deipresidenti dei gruppi^ non consente analogie con il caso del Piemonte.
Se si studiano i diversi regolamenti sul punto della Provincia di Trento succedutisi nel
tempo ci si avvede come fino al 1990 non fosse previsto altro che un contributo per il
funzionamento del gruppo. Cosi il punto 5 della deliberazione n. 9 del Consiglio
Provineiale di Trento del 27.7.2979 prevedeva un '''concorso spese perfunzionamento dei
gruppC, analogo punto 5 della deliberazione 1.4.1981 n. 5 parlava di "sovvenzioni per il
funzionamento dei gruppf e prevedeva che"ai gruppi.... È assegnato un concorso spese
per gli onerififunzionamento degli uffici... e dell'attività politico consiliare con particolare
riferimento all'esigenza di ulteriori collaborazioni e consulenze" e solo con deliberazione
del 21.3.1990 n. 2 punto 5, dal titolo "sovvenzioni per il funzionamento dei gruppC si
parlava per la prima volta di "compite per la cui "esplicazione i gruppi possono ottenere", a
loro riehiesta"la concessione di contributi a carico del bilancio del Consiglio provinciale".
In tutti i provvedimenti comunque si precisa che le spese sono naturalmente a carieo dei
singoli gruppi e che il bilancio pubblico partecipa alle stesse con un contributo.
In epoca successiva alla sentenza Tretter, nel 2004, il legislatore provinciale di Trento
ha nuovamente modificato la legislazione
con delibera del 15.10.2004 n. 17, che
introduceva dei limiti più rigorosi, eliminando il riferimento ai "compiti" ed esplicitando un
richiamo alla normativa sul divieto di finanziamento ai partiti. Si legge infatti all'art. 10
"contributi per i gruppi" ai gruppi sono erogati contributi a carico del bilancio del
consiglio provinciale. I contributi sono destinati globalmente alfinanziamento dell attività
che ciascun gruppo individua autonomamente, stabilendo le iniziative da svolgere e
provvedendo alle relative spese... ai contributi si applicano i divieti stabiliti doli art. 7 L.
195/1974 e art. 4 L. 659/81"
Questo per dire che il dato lessicale, ritenuto dirimente dalla Corte di Cassazione e
cioè il riferimento ai "compiti", presente nella legislazione trentina è un unicum, tanto che
31
Io stesso consiglio provinciale di Trento ha ritenuto di modificarlo, introducendo una
normativa più analitica.
Si deve poi escludere ogni analogia tra la legislazione della provincia di Trento con
quella regionale piemontese, anche alla luce del differente grado di dettaglio della due
discipline in ordine ai rimborsi ed alle indennità previste i singoli consiglieri, essendo la
legislazione provinciale trentina molto più scarna, almeno fino al 2004, prevedendo solo un "
gettone di presenza e la possibilità di rimborsi chilometrici documentati.
Sul punto e nello stesso senso si veda la sentenza Gup Tribunale Torino 14.7.2014:
''L'autonomìa nella gestione dei contributi destinati alfunzionamento dei Gruppi consiliari
trova, in conclusione, una delimitazione piuttosto netta nei vincoli che il legislatore
regionale piemontese ha posto rispetto alle spese espressamente indicate quali
legittimamente sostenibili con l'impiego di dettifondi, in coerenza con il principio generale
della necessaria finalizzazione di siffatte spese all'utile perseguimento delle finalità
istituzionali delle formazioni consiliari, principio che e alla base delle disposizioni sin qui
commentate.
La scelta normativa operata nell'ambito della Regione Piemonte si differenzia in questo
senso rispetto ad altre impostazioni più elastiche quale, segnatamente, quella adottata
nell ambito della Provincia Autonoma di Trento che, mediante il Regolamento consiliarc^^'
adottato con la deliberazione 1.4.1981 n° 5 e successive modificazioni, ha disciplt^ìào^
l'attribuzione difinanziamenti ai gruppi consiliari in termini più ampi e tali da autorizzà^:'% -
l'utilizzo dei contributi di provenienza pubblica per il sostenimento di spese anche sQlp^'\
latamente riconducibili ai compiti dei gruppi non meglio definiti. La sigrìificàtivà^^l
divergenza esistente in partenza tra le più rigide opzioni adottate dal legislatore regipriàief^
piemontese e la più liberale regolamentazione trentina non consente quindi di estendereàlìlB^
vicenda in esame le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza di legittimità laddove, con la
nota sentenza Cass. 12.5.2003 n° 33069, imp. Tretter, è giunta ad escludere dall'ambito del
peculato l'utilizzo dei contributi destinati ad un gruppo consiliare per il sostenimento, tra gli
altri, di costi per l'organizzazione di pranzi o rinfreschi consumati in occasione della
campagna elettorale. La decisione cui è giunta la Suprema Corte appare infatti strettamente
condizionata dallo specifico dato normativo espresso dal legislatore della Provincia di
Trento che, nell'esercizio della propria autonomia, si è ispirato ad una logica dì maggiore
apertura rispetto al versante politico dell'attività del gruppo consiliare ed alle connesse
esigenze di natura promozionale: tale logica non trova corrispondenza nelle regole stabilite
dal legislatore piemontese con la conseguenza che la soluzione espressa dalla citata
pronuncia di legittimità non può trovare alcuna applicazione nel caso di specie"
- Sulla mancanza di controllo in seno alla Regione.
La Regione Piemonte non ha mai svolto una qualche attività di vaglio delle spese al cui
rimborso sono stati destinati i contributi ai gruppi regionali perché non era nelle condizioni
di poterlo fare. Infatti alla Regione non venivano inviate le pezze giustificative. Queste
erano presentate dai singoli consiglieri all'amministrazione del gruppo ed in definitiva al
32
p
Presidente del Gruppo, per ottenere il rimborso di spese che i singoli consiglieri asserivano
aver anticipato.
Ma tali "scontrini" non venivano riversati agli uffici regionali, ai quali perveniva solo una
nota riepilogativa (" prospetto di rendicontazione delle risorse gestite dai gruppi consiliari"
del Manuela delle Procedure Contabili) che riportava le somme incolonnate in tre
macrocategorie di spese; "spese di funzionamento", "attività istituzionale dei gruppi" "oneri
non ripartibili". Un maggiore dettaglio, di compilazione facoltativa, elencava più
specificamente alcune categorie di spesa: cancelleria, informazione, convegni,
rappresentanza ed altro".
Non ha quindi nessun fondamento il commento più volte ripetuto in sentenza che la
Regione non abbia avuto "nulla da ridire" in ordine ad alcune tipologia di spesa. Si
rinviene tale affermazione ad esempio in riferimento alle posizioni di DE MAGISTRIS,
GREGORIO. Si pensi ad esempio alle spese legali affrontate in seno al P.D.L. in ordine alle
quali si legge in sentenza:" è emerso che i capigruppo, recependo indicazioni in tal senso
degli uffici regionali, avevano ritenuto di poter porre a carico dell'anzidetto Fondo,
seguendo un'accezione lata di f' unzionamento', sia le spese legali riguardanti ricorsi del o
contro il gruppo sia concernenti ricorsi per incompatibilità o ineleggibilità individuali. Ciò
detto emerge ancor più chiaramente con riferimento ai consiglieri appartenenti al gruppo
"Popolo della Libertà", tutti i quali ponevano a rimborso tale tipologia di spesa: infatti,
dalle emergenze processuali è risultato chiaro che il rimborso della spesa in questione
\niva effettuato su precisa indicazione del capogruppo - considerato che in alcuni casi le
spese venivano imputate 'prò quota' ai singoli consiglieri per l'attività che il legale
Éolgeva in favore del gruppo - come confermato dichiarato dalla teste Monica Ferrando,
. economa del gruppo P.d.L., la quale affermava che per le spese legali: "si potevafare in
due modi, o venivano anticipate direttamente dal consiglieri e poi chiesto rimborso, oppure
magari in uno step successivo ad esempio era capitato che si anticipasse e poi si andasse a
scaricare dopo, però sì, le spese legali era una cosa contemplata [le spese legali sì, che io
ricordi sì, erano ammissibili in quel momento, sì, sì "( cfr. pag. 72)
Sul punto non si può che affermare che nessun ufficio regionale risulta aver mai dato le
indicazioni citate e che Monica FERRANDO è impiegata del gruppo consigliare del PDL,
assunta dal gruppo e dipendente dallo stesso, non era in allora in una posizione di controllo
e non è in questo processo in una posizione tale da poter esprimere un parere prò veritate
sull'applicazione della legge.
2)L'ambito di sindacato del giudice penale, le diverse tipologia di
spesa più comunemente portate a rimborso e l'onere della prova in
ordine alla loro inerenza al funzionamento del gruppo
La sentenza impugnata distingue tra le spese ontologicamente incompatibili con le finalità di
interesse pubblico, in quanto prive di collegamento funzionale con l'attività del consigliere,
e le spese c.d. "ambivalenti" che potrebbero riferirsi sia al funzionamento del gruppo, che
alla sfera privata del singolo consigliere.
33
Da questa bipartizione deriverebbe una diversa ripartizione dell'onere della prova. Per le
spese ontologicamente incompatibili competerebbe alla difesa dimostrare il contrario e cioè
la loro riconducibilità all' attività politica. Sarebbe quindi sufficiente, per una declaratoria di
responsabilità, la prova, offerta dall'accusa, dell'effettuazione di tale spesa, mancando la
prova da parte della difesa della sua riferibilità all'attività politica: "'dovrà essere l'imputato
afornire puntuale prova che la spesa siafunzionale alla vita del gruppo consigliare^ pag. '
65 sentenza)
Quando invece la spesa sia ambivalente", "alfine di dare prova del commesso reato non
sarà sufficiente dimostrarne soltanto l'effettuazione, ma si dovrà, altresi, fornire prova
positiva circa la finalità privata della spesa stessa, senza che rilevi la mancata
giustificazione dell'interessato'''(pag. 66 sentenza)
Tra le spese ambivalenti il Tribunale annovera, oltre a quelle di ristorazione, quelle relative
all'acquisto di capi di abbigliamento, oggetti di valore non eclatante (gioielli, penne ecc,)
ed infine ricariche telefoniche, pernottamenti presso strutture alberghiere, manutenzione
autovettura, contravvenzioni codice della strada, dotazioni dell'ufficio di modico valore.
Tra l'altro per queste ultime tre tipologie di spesa, il Tribunale afferma che
riconoscimento sia "specificamente ammesso dalla legge" (pag. 67) quando/n^Sré^ta'
nessuna legge contiene questa previsione.
//
Più avanti discuteremo di come queste spese siano o già rimborsate nel tra^a^ehfó ■
economico del singolo consigliere o non possano ritenersi comunque rimborsabili;' '
Invero la distinzione tra spesa ontologicamente incompatibile e spesa ambivalente non*
pare di facile demarcazione e la diversa ripartizione dell'onere probatorio appare priva di
fondamento giuridico. L'onere della prova è sempre in capo all'accusa e nessuna spesa, per
come si vede anche dal presente processo, è priva dei connotati dell'ambivalenza. Anche le
spese elencate dalla stessa legge come ammissibili, potrebbero in concreto non risultare
inerenti ed altre che prima facie appaiono eccentriche potrebbero essere giustificate. Sul
punto si vedano gli esempi fatti dalla sentenza Gup Tribunale Torino del 14.7.2014:" Pur
tenendo doverosamente conto della sfera di autonomia che il legislatore regionale ha
attribuito ad ogni singolo gruppo consiliare nel regolamentare in concreto la gestione dei
fondi percepiti, non può infatti dubitarsi che, ad esempio, non potrebbe senz'altro ritenersi
giustificato l'impiego dei contributi in questione per l'acquisto di una preziosa collezione di
libri antichi ovvero di una pregiata raccolta di fumetti - pur trattandosi di categorie ^
merceologiche astrattamente rientranti tra quelle espressamente indicate come ammissibili
— per la palese assenza di una qualche correlazione in termini di utilità tra il ^
perfezionamento di simili acquisti e lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Gruppo
consiliare a nulla rilevando, evidentemente, l'eventuale soddisfacimento di un interesse
personale del consigliere regionale appassionato di tali letture, così come l'indiretta
derivazione di un qualche beneficio intellettuale eh morale limitato alla persona del
34
consigliere stesso a seguito della disponibilità dei libri e delle riviste in tal modo
acquistate}^^
In realtà il processo penale tutto si fonda sulla possibile ambivalenza di ogni
elemento portato all'attenzione del giudice. Il nostro sistema non prevede che vi possano
essere elementi di prova il cui contenuto non possa essere messo in discussione.
L'approccio al tema del riparto dell'onere della prova sembra radicalmente errato.
Secondo la Cassazione il principio da applicare ai casi in questione è quello della "vicinanza
della prova" (si veda sul punto Cass. Sez. II 7484/2014 secondo la quale; "m punto di
diritto, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, va rammentato che, se è vero che
spetta alla pubblica accusa la prova del reato è anche vero che il giudice deve fondare il
proprio giudizio sull'esito complessivo del dibattimento ed, in particolare, deve tener conto
della tesi difensiva dell'imputato nonché delle sue allegazioni ex art. 546 c.pp., lett. e). Va,
tuttavia, osservato che ove l'imputato, deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui
provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementifattuali, le suddette eccezioni
perché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova",
può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il
fondamento della tesi difensiva. Una volta che l'istruttoria si sia conclusa con l'acquisizione
Melle prove di accusa e della difesa, spetta al giudice valutare l'intero compendio probatorio
\^stabilire se abbia maggiore pregnanza quellofornito dall'accusa o quello della difesa".
La massima in questione è stata formulata in riferimento all'addebito di
'appropriazione indebita in capo ad un amministratore di una società in ordine ad ammanchi
di cassa. La Cassazione ha ritenuto che, provato l'ammanco da parte dell'Accusa,
competesse alla difesa dimostrare che il denaro fosse stato utilizzato a vantaggio della
società stessa o che fosse solo mancata adeguata registrazione contabile.
Come si vede si tratta di un'fatto gemello rispetto a quelli in esame nel presente
processo, con la sola differenza dell'essere ambientato il reato in una società privata e non in
un ente pubblico. Nel nostro caso vi sono dei pagamenti dal Gruppo consiliare ai singoli
consiglieri regionali e compete a questi ultimi dimostrare che essi siano avvenuti a rimborso
di costi relativi al funzionamento del gruppo. Lo stesso principio è generalmente applicato
in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione. L'accusa deve dimostrare l'esistenza di un
^ Cosi prosegue la sentenza." Analoghe osservazioni possono svolgersi con riferimento all'utilizzo dei contributi in
esame per il pagamento di consulenze o collaborazioni professionali relative a materie del tutto avulse da quelle
almeno potenzialmente interessate dalla produzione legislativa regionale che i gruppi contribuiscono aformare ed
anzi, in questo caso, il legislatore ha espressamente sottolineato il requisito della necessità degli apporti di natura
professionale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle quali si è già tracciato il perimetro esaminando il
regolamento del Consiglio regionale.
Procedendo anche qui ad una semplice esemplificazione, la linea di discrimine tracciata dal legislatore implica
senz'altro, in ipotesi, la legittima sostenibilità, a mezzo dei contributi in oggetto, della spesa derivante da una
consulenza in materia idrogeologica resa afavore del Gruppo X che si sia reso promotore di un disegno di legge in
tale ambito ed interessante il territorio regionale mentre, per assurdo, lo studio di un esperto di biologia marina
eventualmente incaricato di procedere ad una ricerca sullafauna ittica presente nelle acque del canale di Sicilia non
potrebbe certamente essere finanziato con i contributi destinati al funzionamento del Gruppo consiliare Y
appartenente al consesso piemontese."
35
certo bene o di una somma di denaro in seno alla società fallita, non più rinvenuto dal
curatore fallimentare, ma sarà a carico dell'amministratore dimostrare che tale ricchezza è
stata utilizzata a vantaggio della società. (Cfr. Sez. 5, Sentenza n. 8260 del 22/09/2015 Ud.
(dep. 29/02/2016)Rv.267710 che parla di sola apparente inversione dell'onere della prova)
Se dubbi vi sono in ordine alla possibile analogia tra questi casi (appropriazione
indebita o distrazione ai danni di una società privata/ peculato ai danni di ente pubblico)
sono nel senso che la prova della destinazione del denaro pubblico, per via dei principi
costituzionali di trasparenza e di buon andamento della P.A., risponde a criteri di maggior
rigore e
certo non viceversa. Se quindi compete all'amministratore di una società
dimostrare, ad esempio, che i pagamenti effettuati con la carta di credito aziendale per
acquisti di vestiario ed oggetti gioielleria siano stati effettuati nell'interesse della società,
nello stesso modo grava sul pubblico ufficiale la prova che le stesse spese (vestiario,
ristoranti, gioielleria) delle quali si è chiesto rimborso al gruppo consiliare siano stati
relativi al funzionamento dello stesso.
Se infatti nell'ambito aziendalistico l'interesse della società può essere valutato in modo
molto lasco, in ordine all'utilizzo del denaro pubblico non si può non pretendere un
maggior rigore.
Questo tipo di approccio in ordine all'onere della prova, informato al principio-déna^ .
"vicinanza della prova", vale quindi sia per le spese evidentemente illogiche, siaper qùeilè^|'
che invece potrebbero di primo acchito trovare una giustificazione: l'accusa potrà sempre.:e É
solo provare l'esistenza della spesa.
Sarebbe introdurre una probatio diabolica pretendere che l'accusa provi degli elementi che si--è
pongono all'interno dell'esclusivo raggio di azione dell'imputato. L'accusa potrà provare
che si è sostenuto il costo di una cena a due al ristorante, ma non chi fosse il convitato e
quali gli argomenti trattati durante il desinare.
Toccherà alla difesa ribattere provando l'inerenza della spesa stessa. La prova potrà
essere più o meno ardua a seconda del tipo di spesa, ma il sistema di riparto dell'onere è
uguale per tutti i casi. Per questo la giurisprudenza relativa alle condotte distrattive di
bancarotta parla di "solo apparente inversione dell'onere della prova"
Si deve poi avere riguardo alla circostanza che gran parte delle spese, definite
"ambivalenti", siano state rendicontate come "spese di rappresentanza".
Il Tribunale ha affrontato il tema della definizione delle spese di rappresentanza, alla
luce dei testi normativi ed in particolare del Regolamento per l'autonomia funzionale e
contabile del Consiglio Regionale piemontese ^ ed ha concluso che due sono gli ''elementi
^ "Art. 21
Spese di rappresentanza
1. Le spese di rappresentanza sono iscritte nell'unità previsionale di base "Ufficio diPresidenza", tra ie previsioni di
competenza e di cassa delle spese correnti, in apposita suddivisione denominata "Oneri comuni" e riguardano gii
oneri per spese di ospitalità, per l'organizzazione e l'accoglienza di delegazioni in visita, quelle relative al
cerimoniale, a mostre, rassegne, iniziative, manifestazioni di carattere sociale e culturale, promozione di convegni
36
■
simposi, tavole rotonde, seminari di studio, nonché acquisto dipubbiicazioni e altro materiale illustrativo e artistico
da offrire a visitatori a documentazione della realtà regionale".
Nel Manuale delle Procedure Contabili viene fornita ulteriore specificazione con riguardo a tali spese e,
segnatamente, Vart. 60 delpredetto manuale prevedeva che:
"Art 60
Spese di rappresentanza
1. Se si manifestano in modo urgente e indifferibile, le spese di rappresentanza di cui all'art. 21 del Regolamento per
l'autonomiafunzionale e contabile del Consiglio Regionale sono liquidate dalla cassa economale se riguardano:
a) acquisti di omaggi per farne dono in occasione di incontri, visite, quali medaglie, diplomi, targhe, libri,
riproduzionifotografiche, oggetti simbolici, ecc...;
b) spese per offerta di consumazioni, pranzi, ed in generale performe di ospitalità ed atti di cortesia a contenuto e
valore prevalentemente simbolico;
c) addobbi, impianti, servizifotografici, conferenze stampa in occasioni di visite oi cerimonie;
d) omaggifloreali, necrologi, telegrammi e messaggi di cordolo;
e)scambio di omaggi in restituzione di ospitalità ricevuta"
Ulteriore dato normativo, sempre in ambito regionale, utile a definire le spese di rappresentanza, è rappresentato
dal "Regolamento regionale di cassa economale"n. 19 del 2009 che, all'art. 11 prevede che:
Art 11.
(Spese di rappresentanza)
Si. Per spese di rappresentanza, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) devono intendersi
ùnicamente quellefondate sulla concreta ed obiettiva esigenza delia Regione Piemonte di
manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei ad essa.
il Tali tipologie di spese hanno io scopo di suscitare sull'attività dell'Ente l'attenzione e l'interesse di ambienti
palificati dell'opinione pubblica in genere e di ottenere vantaggi derivanti da una più approfondita conoscenza
dell'attività istituzionale.
3. Titolare della funzione di rappresentanza è il Presidente della Giunta regionale, le attività di rappresentanza
possono essere esercitate in via ordinaria anche dai componenti della Giunta regionale.
4. Le attività di rappresentanza possono essere delegate dal Presidente al Capo di Gabinetto della Presidenza della
Giunta regionale, designato a rappresentarlo in pubbliche manifestauoni, ove non siano disponibili componenti
della Giunta regionale.
5. In via esemplificativa ma non esaustiva,sono da considerare spese di rappresentanza:
a) quelle riguardantiforme di ospitalità o di ristoro connesse a riunioni, incontri ed altre attività di lavoro; atti di
cortesia e doni di valore simbolico, effettuatiper consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti di
carattere ufficiale tra soggetti aventi veste rappresentativa della Regione Piemonte e soggetti esterni dotati di
analoga rappresentatività o rappresentativi della società civile;
b) quelle connesse ad eventi ed iniziative di carattere istituzionale, alle attività di organismi alle quali la Regione
Piemonte partecipa ed in generale allo svolgimento delle relazioni istituzionali, ivi comprese le spese per l'acquisto di
oggetti simbolici quali: targhe, coppe, medaglie, realizzazioni artistiche, pubblicazioni, nonché le spese per
manifestazioni di saluti, auguri ed altreforme di partecipazione a cerimonie, ricorrenze,festività, commemorazioni
ed altri eventi analoghi.
6. Sono escluse le spese:
a) aventi intenti e connotazione di mera liberalità;
b)a beneficio di soggetti interni all'Ente;
c) erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali afavore di soggetti non rappresentativi degli
organismi di appartenenza;
d)prive difunzioni rappresentative verso l'esterno.
7. Le spese di rappresentanza sono preventivamente richieste alSettore Relazioni esterne e
Cerimoniale che provvede all'emissione del relativo buono d'ordine,
8. Aifini della liquidazione, le spese devono essere rigorosamente giustificate mediante:
a)l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito;
b)la qualificazione delsoggetto destinatario e dell'occasione della spesa;
c)la presentazione di idoneafattura ovvero atto equivalente attestante l'ammontare della spesa.
9. Per le spese di cui ai presente articolo, il limite di utilizzo dei servizio di cassa economale è di euro 3.000,00 o.f.e.,
con riferimento ad ognisingolo atto di rappresentanza".
37
fondamentali che caratterizzano le spese di rappresentanza in relazione ai Gruppi
Consiliari:
1) devono fondarsi sull'esigenza del Gruppo di manifestarsi all'esterno ed intrattenere
rapporti con soggetti estranei al Gruppo quali esponenti di altre istituzioni o della
società civile;
2) devono avere valore simbolico e, quindi, contenuto
In realtà il primo punto è stato del tutto svuotato di contenuto da parte della sentenza
impugnata. Infatti il riferimento a rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi veste'
rappresentativa e soggetti esterni dotati di analoga rappresentatività o rappresentativi
della società civile" non può giungere a far rientrare nel novero delle spese di
rappresentanza qualsiasi contatto con professionisti, operatori economici e commerciali,
imprenditori ed elettori in genere, come nei fatti ritenuto in sentenza. Nel dibattimento si è
assistito ad una lunga processione di testi che hanno dichiarato, di essere medici, di essere
imprenditori, di essere ex sindaci di una certa zona e di aver pranzato con il consigliere
regionale, discutendo con lui rispettivamente di sanità, di impresa, di problemi del territorio.
In molti casi poi la conoscenza con il consigliere era risalente nel tempo, a volte si trattava
di rapporti di consolidata amicizia altre volte di conoscenza nelP ambito della stessa
militanza di partito.
Tutto questo non ha nulla a che vedere con le spese di rappresentanza, perché non bast^^ayer '
un lavoro o averlo avuto per essere "rappresentativi della società civile"
Dalla lettura della norma citata dalla stessa sentenza infatti deriva che non possànò'^sere
considerate spese di rappresentanza quelle relative a rapporti con soggetti che, 6 nò^^spno
stati indicati ed individuati, o, se indicati, non sono dotati di nessun connotato di
rappresentatività di un ente o della società civile. Se la norma ha un significato, questo'de'v^e'.
essere inteso nel senso che per rappresentatività della società civile si deve intendefe,
rappresentare un movimento o una categoria, svolgendo al loro intemo un ruolo dotato di
rilevanza estema. Altrimenti la cena con chi abbia una professione diventa la cena con una
rappresentanza di tale professione e la cena con chi non ce l'abbia diventa la cena con un
rappresentante dei disoccupati.
Tra l'altro si vedrà, esaminando le singole posizioni, come molte frequentazioni risalissero
ad epoche precedenti all'elezione a consigliere regionale e siano proseguite anche dopo il
mancato rinnovo dell'incarico.
Ed anche sotto tale versante l'onere della prova dell' indicazione del soggetto nei
confronti del quale sono state effettuate le spese e del profilo di rappresentatività in forza
del quale queste spese sono state sostenute, per il principio della vicinanza della prova non
può che competere alla difesa.
La norma citata poi precisa in negativo quando non possa parlarsi di spese di
rappresentanza;
*^6. Sono escluse le spese:
a) aventi intenti e connotazione di mera liberalità;
38
b) a beneficio di soggetti interni all'Ente;
e) erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali afavore di soggetti
non rappresentativi degli organismi di appartenenza;
d)prive difunzioni rappresentative verso l'esterno"
Duole doversi riconoscere che la maggior parte delle spese di questo procedimento,
riconosciute come lecite dal Tribunale, rientrino proprio nel novero delle spese che, per la
norma apparentemente utilizzata dallo stesso Tribunale per dirimere la questione, non
possano essere considerate di rappresentanza. Si rimanda al riguardo alle riflessioni svolte
dal Gup Tribunale di Torino sulle voci di ristorazione e di acquisto di doni, e sulla difficoltà
ad inquadrare tali costi tra le spese dì rappresentanza: "Anche tenendo conto delle
indicazioni indirettamente desumibili da disposizioni normative dettate per disciplinare
aspetti, quale quello delle spese di rappresentanza dell'ente regionale, in qualche misura
affini al tema delle spese di ristorazione sostenute dagli appartenenti al Gruppo consiliare,
ci si rende in definitiva conto di come il sostenimento dei costi derivanti dalle occasioni
conviviali di cui si tratta, non possa essere fatto rientrare in tale ambito sotto molteplici
profili quali, tra gli altri, l'assenza di una chiara finalità esponenziale per l'immagine del
Gruppo e non del singolo consigliere , la mancata, o solo parziale, qualificazione dei
soggetti diversi dal consigliere regionale coinvolti nell'occasione conviviale e, assai di
frequente, la circoscrizione dell'evento a soggetti interni allo stesso Gruppo o, comunque, il
^ratiere del tutto ordinario della circostanza allegata quale fonte di spesa di
^ppresentanza. Tale circostanza è infatti costituita, nell'assoluta maggioranza dei casi, dal
s&twlicefatto di pranzare o cenare con i colleghi dello stesso o di altri Gruppi nelle pause
dWivoro ovvero di utilizzare l'occasione dei pasti per incontrare i più diversi interlocutori,
if&he costituisce al più un'abitudine di vita ma non può certamente integrare la nozione
'dell'atto di rappresentanza che si vorrebbe assumere a giustificazione della spesa di
ristorazione.
E, si sottolinea, alla stessa conclusione si deve pervenire anche con riferimento agli acquisti
di altri beni, appartenenti alle più diverse categorie merceologiche, utilizzati dai consiglieri
regionali quali omaggi e/o doni di cortesia destinati ai soggetti più svariati ~ peraltro nei
pochi e minoritari casi in cui tali soggetti siano stati indicati ~ posto che nemmeno in simili
ipotesi si ravvisano mai i connotati tipici della "spesa di rappresentanza"sopra menzionati,
restando perciò in ogni caso esclusa la legittima rimborsabilità dei costi sostenuti per
acquisti di tale natura".
Ovviamente non possono essere ricomprese nelle spese di rappresentanza le spese
effettuate nel proprio esclusivo interesse, pur nell'ambito di un'attività volta ad intessere
rapporti con il territorio. La spesa di uno spuntino all'autogrill sulla via del ritomo a casa o
diretti ad una manifestazione politica non può essere considerata in alcun modo spesa di
rappresentanza.
Sul punto si vedano le osservazioni svolte dalla sentenza Gup Torino 14.7.2014:
''''Ragionando in maniera speculare, alcune tipologie di costo in concreto frequentemente
ricorrenti nella presente vicenda non possono invece rientrare nelle spese ammissibili ai
sensi della disposizione che si sta esaminando perché non sono riconducibili allo
svolgimento di un'attività ovvero perché attengono ad attività svolta dal consigliere uti
39
singulus nell'ottica del mantenimento dei propri rapporti individuali con gli elettori di
riferimento, il territorio diprovenienza ovvero altri soggetti.
Devono in questo senso essere escluse le spese che si risolvono nel mero acquisto di beni
quali, ad esempio, abbigliamento, generi alimentari, articoli di arredamento, ecc..
Il legislatore, con l'elencazione contenuta all'art. 4, 3° comma Ir. 12/1972 ha mostrato di
avere ben chiara la distinzione tra le nozioni, da un lato, di "acquisto" e, dall'altro, di
"attività" che ha utilizzato rispettivamente ai primi due punti dell'elencazione che si sta ,
esaminando e pertanto, già per tale motivo, non può sostenersi che nell'espressione
"attività" vengano ricompresi meri atti di acquisto che si esauriscono di per sé in un
singolo comportamento privo del requisito della connotazionefinalistica necessario perché,
unitamente alla pluralità di azioni, si possa ravvisare lo svolgimento di un'attività in senso
proprio"...."In forza dei medesimi criteri vanno parimenti escluse dalle spese rientranti
nella sfera dell attività svolta dai Gruppi quelle inerenti alla somministrazione di caffè,
bevande e generi alimentari vari di cui il singolo consigliere abbia personalmente usufruito,
a nulla rilevando che in concomitanza con tali consumazioni si siano svolti colloqui inerenti
all'attività consiliare, incontri con rappresentanti di enti territoriali, imprenditori, sindacati
ed altri soggetti con i quali il consigliere regionale si trovi ad interloquire: anche detti
acquisti non integrano infatti lo svolgimento di un'attività in senso proprio, né, tanto meno,
di un'attività imputabile al Gruppo nel suo insieme ma contribuiscono unicamente al
sostentamento e/o al benessere personale di coloro che usufruiscono delle consum^tdi^a
nulla rilevando le eventuali ricadute in termini positivi, rispetto all'azione o l'immdgixié/M
Gruppo consiliare, derivante dal compimento di atti di cortesia da parte del
consigliere nei confronti]dell'interlocutore di turno. Tanto meno le consumazipn^^
questione possono dirsi giustificate allorché le stesse abbiano luogo nel corsÈ^'^^
spostamenti che i consiglieri regionali affrontano nella loro attività (ad esempio dumptefié
soste all'autogrill), evidenziandosi che, oltre alla già menzionata assenza di qualsiasi ne^
funzionale con l'attività del Gruppo che non sia l'indiretto (quanto irrilevante) beneficio
derivante in capo allaformazione consiliare dal soddisfacimento delle ordinarie esigenze di
alimentazione dei singoli componenti, la disciplina del trattamento economico dei
consiglieri regionali contenuta nella diversa Ir. 10/1972 èfinalizzata proprio ad assicurare
la copertura anche delle spese in questione come già menzionato in precedenza. Non vi è
quindi alcuna possibilità di sovrapposizione tra le fonti difinanziamento rispettivamente
previste dalla ir. 10/1972 e dalla Ir. 12/1972 verificandosi, in caso contrario, una palese
violazione della volontà legislativa"
Tra l'altro il rigore formale previsto dalla legge, che richiede per la liquidazione delle spese
di rappresentanza la "rigorosa giustificazione mediante:
a)l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito;
b)la qualificazione delsoggetto destinatario e dell'occasione della spesa;
c) la presentazione di idoneafattura ovvero atto equivalente attestante l'ammontare della
spesa" non è compatibile con un'interpretazione estensiva, se non addirittura disinvolta, di
tale capitolo di spesa.
40
'
Stupisce che, nella lagnanza generale in ordine al silenzio della legge, si obliteri
completamente questo dato positivo, che la legge regionale ha ritenuto di normare nel
dettaglio.
Si legge ancora in sentenza:" in secondo luogo, la normativa regionale prevedeva
che per alcune tipologie di beni e, in particolare, bèni durevoli ed elettronici (p.c., tablet,
stampanti, macchine fotografiche, apparecchiature elettroniche in genere), i consiglieri
regionali, all'esito della legislatura, potessero decidere se restituire tale bene lasciandolo in
dotazione alla regione Piemonte oppure riscattarlo versando una somma di denaro alla
regione."(Pag. 73.).
Anche questa affermazione appare segno dell'equivoco in cui è caduto il Tribunale.
Era la Regione a fornire direttamente al gruppo ed ai consiglieri il materiale informatico ed
elettronico che, a fine mandato, poteva essere ricattato.
Si vedano sul punto le delibere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 41 del
22.2.2010 e la 185 del 3.12.2010, che prevedevano che la Regione provvedesse a fornire
direttamente, secondo le esigenze, ai gruppi, ai consiglieri ed agli uffici di comunicazione
dei gruppi, i pc fissi, portatili, i palmari (a scelta tra i modelli contrattualmente previsti
dall'operatore telefonico che fornisce il servizio) e tutto il materiale elettronico necessario,
rimanendo a carico del consigliere solo le spese dovute all'operatore telefonico e quelle di
jnstallazione, configurazione ed assistenza del C.S.I., spese tutte che venivano addebitate
ir indennità di carica.
■,V(
a tutto questo, è evidente, non ha nulla a che vedere con il fondo di funzionamento del
gruppo e con la possibilità di acquisire con lo stesso beni del tutto svincolati da un
collegamento con l'attività politica. Anzi proprio la previsione di una dotazione diretta da
parte della Regione di tale materiale, da un lato impone di escludere che gli stessi beni
possano essere oggetto di rimborso con il fondo di funzionamento, dall'altro offre un
argomento per ritenere che eventuali ulteriori beni acquistati non si riferissero affatto alla
necessità del gruppo, bensì alle esigenze personali del singolo o di terzi.
Tra l'altro è evidente la scelta della Regione di far sì che i costi relativi al traffico
telefonico, pur degli apparecchi fomiti dalla Regione, rimanesse a carico del consigliere
regionale e fosse quindi trattenuto dalla Regione, che fomiva dei contratti in convenzione,
dalla busta paga.
Certamente il fondo di funzionamento non poteva diventare l'occasione per aggirare ì pochi
vincoli formali che la Regione riteneva di imporre, in relazione alla dotazione a suo carico
di alcuni beni. Tra l'altro nelle delibere citate si prevede la possibilità di ''eventuali altre
richieste di hardware e software... sulla base di reali esigenze" su richiesta presentata dal
presidente del gmppo.
Forse il Tribunale
più che riferirsi alle citate delibere , aveva in mente il
regolamento del PDL del 17.4.2012. Si legge infatti in tale regolamento, che altro non è,
come si è già accennato, che un elenco di voci di spesa asseritamente rimborsabili, che tra le
spese oggetto di rimborso vi sono quelle per "apparecchiature informatiche, telefoniche,
fotografiche ed a tale proposito si ricorda che tali attrezzature a fine mandato dovranno
essere restituite o riscattate ".
41
Si ribadisce che tale regolamento(datato aprile 2012 e quindi circa due anni dopo al
costituzione del gruppo) è un atto intemo al gruppo PDL e non può diventare certo fonte
di normativa regionale.
Si è già visto come, secondo il Tribunale, la legge regionale preveda il rimborso con
il fondi di funzionamento delle spese relative alla manutenzione delle auto, agli arredi ed
alle contravvenzioni del codice della strada e si è già radicalmente contestata tale
affermazione.
Qui si deve aggiungere che, in riferimento agli arredi ed ai locali a disposizione dei gmppi,
ci si deve misurare con la delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
60/2010 del 15.4.2010 che al punto 4 prevede che ad ogni gruppo siano messi a
disposizione locali per almeno 40 metri quadri a consigliere, più gli uffici di segreteria e
che tali locali ''siano provvisti dei necessari arredi d'ufficio, specificamente indicati",
segno quindi che, dal punto di vista funzionale, la dotazione già assicurata da parte della
Regione era completa. I complementi di arredo (piante, comici, quadri) di gusto del
singolo consigliere non hanno a che fare evidentemente con il funzionamento del gmppo né
possono essere posti a carico del medesimo in quanto trattasi spesa di carattere
assolutamente privato . In nessun ufficio pubblico o privato è previsto in rimborso di tali
spese.
Non sembra al riguardo significativa la circostanza che, a fine mandato, dopo la presenC
indagine, i consiglieri abbiano lasciato agli uffici della regione i complementi di arredò^ da'
loro personalmente acquistati.
i./
Tomando alla delibera 60/2010, si rileva come al punto 5 si assicuri ad ogni siìm^^
consigliere la disponibilità di un posto auto, l'assegnazione del pass ZTL Viola
consentiva 1 ingresso nella zona ZTL ma anche la sosta in divieto) per i consiglieri e rosso
per i collaboratori(che consentiva solo 1' accesso in zona ZTL), l'assegnazione di apparati
fotocopiatori ecc.
Se così è, le spese per le contravvenzioni stradali non solo non sono mai state oggetto di
previsione normativa, ma neanche sono in alcun modo giustificabili.
Tra 1 altro che un ente pubblico, che mette nelle condizioni i propri dipendenti di godere di
un posto auto e di un permesso alla circolazione ed alla sosta in zona vietata, debba poi
pagare le contravvenzioni, evidentemente relative ad altre auto o ad un non regolare utilizzo
del permesso, non pare in alcun modo ammissibile. Le sanzioni hanno una efficacia
dissuasiva e non è possibile che un ente pubblico le svuoti di tale contenuto, prevedendo ex
ante il loro pagamento a suo carico.
Al più se la sanzione incide sull'esercizio di una pubblica funzione, potrà , sulla base di
tale elemento, essere fatta oggetto di opposizione o ricorso, come avviene per qualsiasi
dipendente pubblico.
Si è già detto di come il Tribunale abbia ritenuto ammissibili le spese legali relative
controversie elettorali e come abbia dato rilievo inadeguato alla deposizione sul punto
dell'economa del PDL. In queste sede si ribadisce come tali spese non fossero affatto
riconosciute dalla normativa, quali inerenti al funzionamento dei gruppi.
42
Si riferisce infatti a tutt'altra situazione la previsione di cui alla L.R. 21/1989, che all'art. 1
prevede che la Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi
l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di dipendenti o
amministratori per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed
all'adempimento dei compiti d'ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non
sussista conflitto di interessi, ogni onere di rappresentanza o difesa sin dall'apertura del
procedimento facendo assistere o rappresentare il dipendente o l'amministratore da un
legale di comune gradimento.
Infatti altro è manlevare il dipendente o l'amministratore dalle spese legali per azioni
di responsabilità connesse all'espletamento del servizio, altro è consentire che siano
addebitate, al fondo funzionamento, al di fuori di ogni valutazione di eventuali conflitti di
interesse, le spese legali che riguardano controversie elettorali rispetto alle quali la regione
non può che essere indifferente. Opinando diversamente si arriverebbe alla conclusione
assurda, di gruppi in causa tra di loro, che tutti sostengono le spese attraverso i fondi loro
garantiti dalla regione. Non è certo questo l'obiettivo della L.R. 10/1972 che voleva
assicurare il funzionamento del consiglio regionale e non invece il proliferare di
controversie giudiziarie tra i diversi gruppi.
Abbiamo visto come il Tribunale abbia di fatto elevato il regolamento intemo del
gruppo PDL al rango di fonte normativa regionale. Comunque anche a ritenere che il
r^lamento intemo di un gmppo possa avere una qualche efficacia nella valutazione
d^lammissibilità o meno di una spesa, si dovrebbe allora valorizzare la circostanza che il
r^lamento del PDL del 17.4.2012 aveva anche un elenco di spese non rimborsabili:
regali di ogni genere(anche se destinati a beneficenza)
abbigliamento, gioielli,fiori, casalinghi, elettrodomestici, ecc, ecc.
- spese inerenti l'attività politica di ogni genere
- spese sostenutefuori regione e non riconducibili ad attività istituzionali
- spese non contemplate nelprecedente capitolo di spese rimborsabili.
Nella seconda versione del 19.9.2012 questo elenco venne pmdenzialmente eliminato,
ma certo rimane il dato che, anche in seno ai gmppi, certe spese che, secondo il Tribunale
sono ammissibili, non lo fossero affatto.
La sentenza dimostra comunque di non aver adeguatamente distinto
le spese
individuali del singolo consigliere in rapporto con il territorio che rappresentava da quelle
di funzionamento del gruppo, con la conseguenza di sovrapporre i fondi per il
funzionamento con spese per le quali ogni singolo consigliere riceveva già un'indennità.
Al riguardo bisogna tomare ad esaminare la normativa di cui alla L. R. 10/1972 in forza
della quale, a mente degli artt. 1 e 2 ogni consigliere aveva diritto
-
all'indennità di carica(art. 1)
- rimborso spese (art.2): per le spese sostenute in relazione ad ogni giorno di
presenza effettiva ad una o più riunioni istituzionali, ai consiglieri regionali sono
corrisposti una sola indennità di presenza nella misura di L. 200.000(che
indicizzata negli successivi arrivava alla somma di circa 120,00) .... ad un
rimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare ad una sola
43
delle stesse riunioni
per le spese sostenute in relazione ad altre attività connesse
alla espletazione del mandato ai consiglieri regionali è altresì corrisposto un
rimborso forfettario mensile costituito da una quota equivalente alla indennità di
presenza ed al rimborso chilometrico relativo ad 8 giorni di presenza
e da una
quota corrispondente alla percorrenza di 3000 km
Quindi la parte forfettaria, che non doveva essere oggetto di richiesta e di autocertificazione
da parte del singolo consigliere, ammontava ogni mese ad 8 gettoni, 8 giorni di rimborso
chilometrici e 3.000 chilometri( calcolati con tabelle Aci che tengono conto anche dell' ■
usura della vettura e quindi liquidati a costi superiori al prezzo del carburante)
Tra 1 altro, visto che ogni settimana, partecipando al consiglio e/o alle commissioni si
maturavano già 5 rimborsi, con gli ulteriori 8 rimborsi forfettari al mese, i consiglieri
avevano un gettone per ogni giorno del mese, festivi compresi. E' dato leggere in
riferimento ad alcune posizioni individuali che nel caso specifico non era stato richiesto il
rimborso chilometrico. Si tratta in realtà di ulteriori e differenti indennità che erano previste
solo per i consiglieri residenti fuori Torino per la tratta luogo di abitazione-consiglio
regionale o che valevano per le manifestazioni alle quali il consigliere dichiarava con
autocertificazione di aver partecipato, che si aggiungevano comunque a quella qupj^
riconosciuta forfettariamente per 3000 chilometri.
Se così è le spese di ristorazione connesse alla permanenza a Torino ,/di; eVen^M
pernottamento in città , le spese di carburante, le spese di manutenzione dell'àùtovettur^S
di cambio gomme, erano coperte dalle indennità previste per V espletamento deì^niànd^^
trovavano già rimborso in questo tipo di trattamento economico riservato al consigfì^J
non potevano quindi essere di nuovo considerate come oggetto di ulteriore rimborso^cmTu
fondo di funzionamento.
Anzi proprio l'esistenza di questo trattamento economico individuale impone di ritagliare,
da tutte le spese indicate dalla sentenza del Tribunale come ammissibili, quelle già oggetto
di riconoscimento economico da parte della L. 10/72
3) Esame delle posizioni individuali alla luce degli specifici episodi
accertati
GIOVINE Michele
E stato assolto per la stragrande maggioranza dei costi, che gli erano contestati, che il
Tribunale ha fatto rientrare tra le spese definite "ambivalenti", in ordine alle quali ha
ritenuto non esservi ""prova certa che le stesse siano state effettuate a fini esclusivamente
personali e non invece destinate alfunzionamento del gruppo"'(Pag. 87)
Si tratterebbe di:
contravvenzioni del codice della strada (salvo due specifiche eccezioni)
44
ricariche telefoniche per euro;
acquisto di generi alimentari;
acquistipresso bar, ristoranti e acquisti di cibo;
trasferte a Roma;
carburante;-
bigliettiferroviari;
buonipasto".
per l'ammontare complessivo di €129.973,50, contestazioni per le quali si è pronunciata la
formula "che il fatto non sussiste".
Per quanto concerne le contravvenzione al codice della strada, si è già detto nella
parte generale come tale costo non possa essere considerato un costo di funzionamento del
gruppo. Il distinguo effettuato dal Tribunale tra la contravvenzione stessa e le ulteriori
sanzioni per l'omesso pagamento del primo avviso non pare aver nessun fondamento posto
che entrambe le voci di spese afferiscono ad un comportamento irregolare.
In particolare si tratta di contravvenzioni che riguardano 1' ingresso nella zona ZTL in
orario non consentito, parcheggi in sosta vietata e multe prese in altre città. Si richiama al
riguardo quanto già detto in ordine ai pass ZTL che la Regione forniva ai consiglieri ed ai
collaboratori, per ribadire come le spese di cui sopra non possano essere coperte con il fondo
di funzionamento.
Per quanto riguarda le spese di carburante bisogna metterne in rilievo l'esorbitanza,
65.000 circa in meno di due anni e mezzo) e si richiama quanto scritto in ordine al
rimborso chilometrico forfettario per 3000 km al mese di cui godeva ogni consigliere. Le
motivazioni fomite dall'imputato nel suo esame sono assolutamente generiche, e prive di
qualsiasi dettaglio. Si sarebbe trattato di rimborsi ai collaboratori del gmppo, rimborsi per i
quali non vi è nessuna documentazione (schede carburante, indicazione di eventi, forma di
ricevuta del denaro o dei buoni carburante)
Per quanto conceme le spese di manutenzione auto si rimanda, per apprezzame
l'assoluta vaghezza delle giustificazioni e comunque la disinvoltura nell'uso del denaro
pubblico, all'esame dell'imputato (pag. 109 e ss. delle trascrizioni)ove lo stesso riconosce
di essersi fatto rimborsare dal gruppo consiliare spese di riparazione della propria auto, per
un sinistro, pur essendo questo coperto dall'assicurazione KASKO, avendone omesso la
denuncia, e di aver pagato con il fondo del gmppo delle riparazioni su auto di terze
persone. Ad esempio
volta, c'era una cosa da fare, non so se ad Alessandria o ad
Asti, Jessica Molino usà la sua macchina, che è una tutta poverina..,. Ed ha questo
incidente in C.so Massimo d'Azeglio. Non mi ricordo se quella roba lì, quell'incidente che è
stato, l'assicurazione ha riconosciuto il 50 e 50. Gli abbiamo riconosciuto il 50% di quel
bollo, non me lo ricordo, però quello poteva essere un esempio di un tipo di cose che
riconoscevo perché lei stava andando ad Alessandria, perché gliel'abbiamo chiesto noi, non
per ifatti suoi"
Non si riesce a comprendere come il Tribunale abbia potuto ritenere ambivalente la
spesa di autolavaggio(20 € del 15.7.2011) e quale onere della prova l'accusa non avrebbe
45
soddisfatto nel dimostrare l'esistenza di tale costo tra quelli rimborsati. La giustificazione
fornita da GIOVINE (pag. 127 trascrizioni esame): "5/ adesso queste per Vautolavaggio....
Può darsi che mia sorella le abbia inserite come manutenzione, non lo so., adesso questa
roba delVautolavaggio, sinceramente non saprei rispondere.... Se è dentro, rientriamo nella
manutenzione, se no
dimostra come lo stesso imputato non riesca a fare uno sforzo di
fantasia tale da ricollegare tale spesa al funzionamento del gruppo.
In ordine agli acquisti dei generi alimentari si deve notare come GIOVINE avesse messo a
rimborso gli scontrini della normale spesa famigliare al supermercato. Che si trattasse della ■
classica spesa settimanale fatta al supermercato non è messo in discussione neanche da
GIOVINE e dalla sorella, che però hanno sostenuto di aver defalcato da tali scontrini i costi
di acquisto di beni destinati alla famiglia. In realtà di tale operazione non vi è traccia.
Per quanto riguarda i rimborsi di bar e ristoranti vi è una serie imponente di scontrini a
catena . Si vedano ad esempio gli scontri del bar La Torre di Asti, in moltissimi giorni. Ad
esempio 1121.12.2010 vi sono scontrini alle ore 07,37; 07,50; 07,52; 08,53- 08 13-
08,35; 08,44; 09,06; 09,14; 09,30; 09,34; 09,40; 09,42; 09,42; 10,01; 10,11; 10^54;
11,33; 14; 19; 14,35; 14,56; 16,07; 16,10; 16,31; 17,03; 17,03; 17,04; 17,14; 18,01; 23-,27re
poi si passa al 22 ed ai giorni successivi.
.<
"
GIOVINE (pag. 143 e ss. trascrizioni esame) ha sostenuto che tale Salvatore PICCfCUTÒ ^
stava tutto il giorno al bar, non avendo il gruppo una sede ad Asti, organizzando'ancKe
serate di Karaoke "è un modo di avvicinare la gente... capitava che qualcuno ahdasse^a
pagare al bar e la gente con cui lui parlava... e diceva: no, lasciamelo, dammelo, chedì^.
rimborso io"
La stessa successione di scontrini si ripete al bar Trilly di Asti ed al caffè Florean di Asti.
Come queste spese possano rientrare nell'ambito della rappresentanza non è facile intuire ed
il Tribunale non lo spiega.
Sempre in riferimento a spese di acquisto di generi alimentari e spese di bar e di locali
pubblici, si segnala, a titolo di esempio, come in data 30.8.2011 a partire dalle ore 10,00 vi
siano scontrini emessi da bar, supermercati, panifici, gelaterie di Rapallo e Chiavari e come
fino al 4.9.2011 vi siano spese di alimentari nel levante ligure.
L'8.8.2011 vi sono spese di bar all'aeroporto di Gran Canaria.
Anche il 24.9.2011 ed il 16.12.2011 vi sono ulteriori spese di alimentari a Rapallo
(Carrefour di Rapallo)
Queste spese non sono state prese in esame e, genericamente, quali spese di acquisto di
generi alimentari o spese di ristorazione sono state ricondotte alla categoria di "spese
ambivalenti" ed in quanto tali, si è ritenuto che l'accusa non avesse assolto all'onere della
prova, avendo solo dimostrato l'esistenza. L'insostenibilità pratica e non solo l'infondatezza
teorica di tale impostazione è resa chiarissima dagli episodi di cui sopra.
II vero è che anche quando GIOVINE ha reso dichiarazioni autoindizianti, il Tribunale non
ne ha fatto adeguato uso. Si pensi ad esempio alla messa a rimborso di diversi scontrini
del bar intemo al palazzo di giustizia di Torino(2 del 25.5.2011 delle 11,25 e delle 11,34 ed
46
altri di altri giorni ancora). Neiresame il P.M. ha chiesto se tali consumazioni fossero
relative ai giorni in cui GIOVINE era comparso in Tribunale per il processo a suo carico per
le firme false e GIOVINE ha risposto positivamente, dicendo di aver incontrato dei
giornalisti e di aver offerto a loro ed all'avv. Strambi che lo accompagnava, il caffè,(pag.
149 trascrizioni esame).
GIOVINE più in generale ha sostenuto di aver pagato moltissimi caffè ai giornalisti, spesa
che non rientra affatto tra quelle di rappresentanza, vera la definizione cui il Tribunale ha
dichiarato di aderire.
Per quanto riguarda i biglietti ferroviari, si tratta di una spesa elevatissima(€ 2.500,00 circa)
ancor più esorbitante, se sommata alla spesa anomala di carburante già messa in rilievo. In
gran parte si tratta di biglietti del treno non nominativi, per i quali Pimputato non ha saputo
offrire alcuna indicazione.
Ove 1' accertamento sulP utilizzatore del biglietto è stato possibile è stato confermato che si
trattava di spesa di carattere privato. Infatti vi è un biglietto intestato a Graziano CANDEO
(Padova Torino P.N. delP8.5.2011) il quale ha soggiornato presso l'Hotel Crimea (€ 107)
poi vi è un altro biglietto Torino Bologna- Padova( del 9.5.2011 € 109) sempre di
CANDEO.
GIOVINE ha dichiarato che CANDEO, della D.I.A. altri non è che il consulente grafico al
quMè si è appoggiato nella sua vicenda giudiziaria, sia amministrativa, che penale.
Il faggio 2011 vi è un pranzo per 5 persone al Vintage di P.za Solferino per € 258,00. E'
esente che trattasi del pranzo offerto al consulente, presenti verosimilmente i legali e la
fmnzata Sara FRANCHINO.
Anche in riferimento a tali spese la prova è stata pienamente raggiunta ed il Tribunale non
ne ha fatto debito uso.
Nello stesso modo è stato posto a rimborso il soggiorno di 4 persone in due stanze a Roma,
per € 278,00, albergo Tornassi Elpidio, il 29.5.2012, spesa che si riferisce, per ammissione
dell'imputato, ad una trasferta per i processi amministrativi in allora pendenti:" eredo che il
90% delle mie trasferte a Roma siano legate in qualche modo ai processi amministrativi
(pag. 140 trascrizione esame). La sera del 28 maggio, vi è uno scontrino all'autogrill
dell'aeroporto appena arrivati, un bar a Roma,una pasticceria a Roma ed infine una cena per
4 all'Hostaria il Vicolo, per € 99,00.
La lettura congiunta di questi dati offre la prova logica del peculato che si è contestato.
Risultano inoltre pagati i soggiorni di NEGRO Monica e Giorgio STRAMBI, oltre che di
FRANCHINO Sara e dello stesso GIOVINE in Roma il 19.10.2010 all'Hotel Viennese.
STRAMBI e NEGRO erano gli avvocati di GIOVINE e il soggiorno era relativo ad
un'udienza in Roma.
Risulta un pagamento di un albergo al padre di GIOVINE, GIOVINE Carlo, per € 158,00 il
12.5.2011. GIOVINE ha dichiarato che tale scontrino non era entrato nella contabilità del
gruppo ; "di come sia finita al gruppo, non ho la più pallida idea"(pag. 139 trascrizioni)
Lo stesso tribunale in riferimento alle spese eccentriche ha confutato tale impostazione, ma
47
nel caso di specie ha fatto ricadere le spese degli alberghi tra quelle ambivalenti senza
entrare nella valutazione dei singoli elementi emersi.
In ordine ai buoni pasto si deve rilevare come i dipendenti, per come è risultato
dall istruttoria dibattimentale non ne avessero diritto, né quelli assunti a tempo determinato,
né i co.co.eo. GIOVINE ha dichiarato di averli fomiti a tutti i dipendenti del gmppo, nonché
ai collaboratori. Non vi è nessun conteggio intemo che offra una traccia di richieste di buoni'
pasto da parte degli aventi diritto, del loro riconoscimento, delle modalità di distribuzione.
Più in generale si può rilevare come GIOVINE abbia fatto incetta, all'intemo della sua
fainiglia e forse della cerchia di conoscenti, di scontrini e di pezze giustificative, che sono
quindi risultati in gran parte a lui non riferibili(come si evince dalle stesse spese eccentriche
per le quali è stato condannato, si pensi ai farmaci dei famigliari ed alle spese di depilazione
e corsettcria femminile) in modo da trasformare il contributo al funzionamento in un vero e
proprio stipendio, presentando un rendiconto che desse atto del totale utilizzo del contributo
stesso.
Le "spese ontologicamente incompatibili con le finalità pubbliche", per le quafi, il
Tribunale ha affermato la responsabilità di GIOVINE, offrono la prova di questo fenpmeh'o
e devono esser prese in esame, non solo in riferimento agli importi che rappreseptan^,'ma'
come prova delle modalità di gestione del fondo da parte dell'imputato.
DE MAGISTRIS Roberto
'
(- "
if.
ss.-
Era chiamato a rispondere di peculato in relazione a rimborsi spese sostenuti per :
- spese per ristoranti, generi alimentari per complessivi 9.345,56;
spese per pemottamenti in alberghi per complessivi € 1.004,50;
rimborso spese per acquisto carburante per complessivi € 10.336,27;
- rimborso spese per fatture telepass intestate a "Music Club S.r.l." per complessivi £
1.614,46;
rimborso per spese varie (fiori, carica batterie per cellulari e custodie per smartphone e
tablet) per complessivi € 1.469,24;
rimborso spese per mezzi di trasporto e per fatture telepass a lui intestato per complessivi €
4.070,49;
e così complessivamente si appropriavano di € 27.840,52.
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
DE MAGISTRIS è stato assolto dal Tribunale perché il fatto non sussiste, essendosi ritenute
esaustive le spiegazioni da lui fomite nelle dichiarazioni spontanee del 24.4.15 (trascriz. p.
246 ss.) e nella memoria prodotta nel corso delle indagini.
Un terzo circa delle spese in contestazione riguardano ristoranti, bar ed acquisto di generi
alimentari per circa € 9.350,00. II Tribunale ha, come al solito, ritenuto tali spese,
48
"ambivalenti" e, riguardo ad esse, ha affermato che non sarebbero ''stati offerti elementi
che specificamente ne provino la destinazione personale".
L'accusa in realtà aveva dimostrato che gran parte delle spese riguardavano scontrini
all'autogrill (Villarboit, Rondissone e, più raramente Agogna est) ove l'imputato, più o
meno sempre alla stessa ora (tra le 13,30 e le 14,00) quasi tutti i giorni pranzava (una
focaccia Camogli, una bibita media ed un caffè per € 7,10)
Si tratta di una consumazione privata del consigliere e certo non di spese di rappresentanza.
Il Tribunale sul punto scrive;"In specifico, il P.M. ha sottolineato come per la maggior
parte si sia trattato di spese che evidentemente sono collegate, come orari e luoghi, alla
tratta che quotidianamente De Magistris effettuava per recarsi dal Verbano Cusio Ossola,
provincia in cui abita, fino a Torino (spese di autogrill): quindi di spese proprie (non vi
sono nel suo caso ipotesi di c.d. scontrini a catena reperiti nello stesso luogo) che il
consigliere, dalle istruzioni ricevute -e non ricevendo obiezioni ali'atto della presentazione
degli scontrini- riteneva rimborsabili"
Non si riesce a capire come l'economa potesse obiettare qualcosa a DE MAGISTRIS in
ordine a tali scontrini, e come potesse DB MAGISTRIS pensare che tali scontrini fossero
oggetto di rimborso, non potendosi confondere le spese di funzionamento del gruppo con
un'indennità o un benefit riconosciuto al consigliere per l'espletamento del suo mandato,
coperte dalla retribuzione e dal gettone di presenza.
T^ l'altro il regolamento del Gruppo della Lega Nord prodotto da DB MAGISTRIS,
aljigato all'interrogatorio del 8.5.2013, nel quale si era avvalso della facoltà del silenzio,
all'art. 16 non indica le spese di ristorazione in generale ed in particolare le spese dei pasti
del consigliere, non potendo le stesse rientrare nelle "spese di rappresentanza, incontri ed
eventi di carattere rappresentativo, comprensivo di spese di ospitalità ed accoglienza che
prevedono la partecipazione anche di persone esteme al gruppo"
Per quanto conceme le spese di carburante si ribadisce come le stesse, se relative
all'autovettura in uso al consigliere, fossero già coperte dai rimborsi chilometrici previsti
dalla L. 10/72.
, Oltre a questo, risulta che le spese di viaggio siano collegate a ben tre diverse vetture, due
delle quali diesel, che risulterebbero essere una intestata al consigliere, l'altra alla sua ditta
MUSIC CLUB di DB MAGISTRATIS(un negozio di strumenti musicali), entrambe dotate
di telepass. Se si vedono i rifornimenti di gasolio si vede che le auto vengono
costantemente rifomite in contemporanea e non in altemativa.
Inoltre a fine 2010 risultano anche concomitanti rifomimenti di un'auto a benzina. Così
sono emersi dei rifomimenti doppi nella stessa giomata o in un ristretto arco di tempo(il
14.9.2010 a Villarboit vi è un rifomimento diesel per e 44,00 mentre a Feriolo di Baveno,
vi è un rifomimento di carburante per € 50,00 il 15.10.2010 vi sono altri due rifomimenti
(8,07 Agogna ovest diesel, 9,14 rifomimento benzina e 20 all'Eni).
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Lo stesso avviene il 21.10.2010 alle 09,10 rifornimento di benzina per € 20,00 edalle
11,41 Agogna ovest, 50 € di diesel. Il 22 alle 8,49 un nuovo rifornimento ad Agogna Ovest
per €50 di diesel.
Di nuovo seguono rifornimenti, il 25, il 26, il 27 10.2010 di 50, 50 e 70 Euro. Certo si tratta
di pieni non riferibili alla stessa vettura.
Gli intervalli di tempo tra un pieno e l'altro sono talmente ridotti (per rimanere solo
all'ottobre del 2010 a titolo di esempio l'I.10.2010, il 4.10.2010, il 7.10.2010, l'S.10.2010 il
12.10.2010 e così via) da far ritenere che lo stesso abbia sistematicamente provveduto a
farsi rimborsare il carburante di tutto il parco auto a sua disposizione a prescindere dall'uso
dei mezzi per lo svolgimento del mandato. Scorrendo i tabulati di spesa si vede come il
fenomeno sia continuo. L'I 1.1.2012 vi è un rifornimento diesel di 99,01 e due giorni dopo
il 13.1.2012 vi è un rifornimento diesel di e 102,01 e così via.
Si legge in sentenza che i rifornimenti di mezzi a benzina, che effettivamente DE
MAGISTRIS non ha mai dichiarato di aver utilizzato per i suoi spostamenti, sarebbero solo
3 alla fine del 2010 e tali quindi da poter essere oggetto di un errore. Si legge poi in
sentenza che non avrebbe "fruito di rimborsi spese forfait chilometrici", quando invece tali
rimborsi sono riconosciuti in automatico nello statino di ciascun consigliere
Tra l'altro DE MAGISTRIS risiedendo fuori Torino ha certamente goduto del rimborso
relativo alle spese di viaggio andata a ritomo, ad altre spese di viaggio autocertificate oltri^
prima ancora del rimborso forfettario dei 3000 km al mese.
■ "7^
Il regolamento del gruppo Lega Nord prodotto dall'imputato al punto o)prevede il rimborSé
di "missioni, trasferte dei consiglieri e rimborsi forfettari di carburante". La formulaz~ioné
induce a ritenere che le spese di carburante siano riconosciute in misura forfettaria solb-irr,
riferimento a trasferte e missioni. Qui il dato è di spese non forfettarie ma pagate Jàl'
centesimo, relative a più auto contemporaneamente senza che sia neanche allegata la
partecipazione ad una qualche trasferta o ad un qualche missione, ma solo il continuo
pendolarismo tra il Verbano e Torino per l'assolvimento del mandato, profilo già
ampiamente indennizzato dalla Regione.
Vi sono inoltre delle spese risultanti da scontrini emessi a Verbania mentre il cellulare del
consigliere agganciava una cella di Torino. La contestazione riguarda modesti scontrini di
bar di Verbano l'S, il 10 ed il 14.2.2012. Secondo la sentenza"Sul punto egli ha riferito
essere plausibilmente spese sostenute da collaboratori in loco, pur non essendo in grado di
ricordare in specifico gli eventi: ma anche in tal caso ci si trova di fronte a spese - peraltro
molto modeste - c.d. ambivalenti (retro), in ordine alle quali, data la natura, non pare
sufficiente per un'affermazione di responsabilità il mero confronto con le celle alla luce
della possibile, e non smentibile, imputazione delle spese a collaboratori per il gruppo".
In realtà nulla sappiamo della esistenza di collaboratori del gruppo a Verbania, visto che il
gruppo opera a Torino e a che titolo le spese di caffè al bar siano inerenti al funzionamento
del gruppo. La modestia della somma è indicativa della meticolosità con la quale non si è
tralasciato nessuna occasione di rimborso e non è invece giustificativa di un eventuale
errore, che comunque andrebbe ad aggiungersi ad altri rimborsi che, addirittura nella prima
memoria dell'8.5.2013, l'imputato ha dovuto riconoscere come tali.
50
In realtà V evidenza deirerrore del rimborso dell'affitto dell'appartamento del bilocale a
Varigotti del 5 e 6 febbraio 2011 è significativa, perché si tratta di una spesa di altre
persone(CONTINI Maurizio, BELTRAMI Sandro, NICOLINI Roberto, DE GIOVANNINI
Tiziano e SCATA Roberto) e non del consigliere, segno che questi, per avere accesso alla
propria quota del fondo di funzionamento, doveva reperire scontrini anche al di fuori della
propria operatività. Quindi non solo ha caricato i costi del carburante dell'auto aziendale,
bar e ristoranti suoi e di altri, nonché le proprie consumazioni quotidiane al bar, ma, essendo
tali scontrini insufficienti, ne ha reperiti all'esterno.
In data 24.2.2012 l'imputato sostiene la spesa di € 32,00 per due coperti presso impianti
sciistici di Varzo. Trattasi evidentemente di spesa personale relativa ad una giornata sugli
sci in due.
Il costo dei pernottamenti in albergo a Torino ed a Collegno sono personali e a nulla rileva
che gli alberghi avessero fatto una convenzione con la Lega per un trattamento economico
favorevole. Questa spesa non ha nulla a che vedere con il funzionamento del gruppo,
afferendo ai costi che il consigliere deve affirontare per lo svolgimento del suo mandato e per
i quali è riconosciuta l'indennità ed il gettone di presenza.
Tra l'altro il regolamento del gruppo non prevede affatto il rimborso di pernottamenti in
città per il protrarsi dei lavori del consigli.
^pno poi contestati acquisti vari in pasticcerie e panifici, spesso nello stesso giorno (si veda
jm esempio il 13.9.2010 il 14 9 2010 ecc.)
Le spese per i cesti natalizi o per le piante ed i fiori non risultano essere spese di
rappresentanza del gruppo ma spese personali o di public relations dell'attività commerciale.
Nel regolamento della Lega non si parla di cesti natalizi, fiori o omaggi. Quindi anche sotto
il profilo soggettivo non si vede come l'imputato potesse ritenere ammissibili tali spese.
Desta qualche perplessità il fatto che il fatto che, in sentenza, si sia taciuto del rimborso
della spesa di € 42,50 sostenuta in data 28.10.2011 per la tassa del rilascio del passaporto
elettronico e si sia ritenuto giustificato, a fronte di una missione già integralmente spesata,
il rimborso di un ristorante in Cina.
Scrive il Tribunale:" La missione, spiega De Magistris, era istituzionale, e solo quel pasto,
quale pranzo ojferto nella sua funzione di consigliere regionale, è stato da lui portato a
rimborso senza che nulla glifosse stato obiettato in Regione, in ciò confermandosi la sua
idea di avere diritto ad un rimborso per una causale descritta in piena trasparenza e,
quindi, non presentata in Regione come istituzionale tacendo il fatto che in realtà non lo
fosse.
Questa frase dimostra come il Tribunale non avesse chiaro il meccanismo di rimborso. Il
consigliere regionale non inviava nessun documento in regione, ma dava alla segreteria del
suo gruppo lo scontrino e l'economa del gruppo compilava la scheda contabile che riportava
solo dei numeri incasellati nelle diverse categorie di spesa. Solo il capogruppo(CAROSSA)
avrebbe potuto escludere il rimborso di tale spesa e per questo è stato chiamato a rispondere
51
dello stesso addebito (chiedendo l'applicazione della pena ex art. 444 cpp., sentenza ormai
irrevocabile) Quindi in Regione nessuno poteva neanche vedere che la cifra che la Lega
indicava nella casella "spese di rappresentanza" comprendeva al suo intemo un importo
relativo ad una spesa sostenuta da un consigliere nell'ambito di una missione rimborsata
dalla Regione.
GREGORIO Federico
Era chiamato a rispondere di peculato in relazione a rimborsi spese sostenuti per :
per ristoranti, consumazioni al bar e similari per complessivi € 18.516,91;
spese per pernottamenti in alberghi per complessivi € 846,60;
rimborso per spese varie (stampe, comici, accessori telefono, ricariche telefoniche )per
complessivi € 349,89;
-
rimborso spese per pagamento servizio catering di gelato e stampa volantini per festa della
LEGA nord a Moriglione per complessivi € 1.982,40;
e così complessivamente si appropriavano di € 21.695,80
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
Anche GREGORIO è stato assolto da ogni addebito perché il fatto non sussiste. Secondo il
Tribunale tutte le spese eontestatigli
linea generale e astratta non pos^pno^
aprioristicamente definirsi eccentriche rispetto all'attività del gruppo, rientrandd^^^ìa.
categoria delle spese c.d. ambivalenti (retro)'' tranne il eosto relativo alla festa dellfc^g^à
Moriglione. Trattandosi di spese ambivalenti, secondo il Tribunale deve essere
provare non solo la spesa ma la sua destinazione a fini privati. GREGORIO si
della facoltà di non rispondere in sede di indagini ed ha rifiutato l'esame a dlbattihìe^
affidando la propria difesa ad una memoria, invero molto generica, depositata in sfeàeidi^
interrogatorio in data 13.5.2013 e a due memorie più dettagliate depositate alla chiusura dd
dibattimento, quando ormai non era più possibile nessuna verifica probatoria.
In realtà GREGORIO ha portato a rimborso le spese ordinarie della vita quotidiana,
facendosi rimborsare costi che non sono riconducibili né alle spese di rappresentanza, pur
intese in senso Iato, né ai costi della politica (che peraltro non sarebbero riconducibili
all'ambito in esame). Si pensi alle spese del 5.1.2011. giorno in cui alle 10,25 GREGORIO
si sposta da Narzole verso Collegno per andare alTIKEA, ove ci sono i saldi: quel giorno
infatti vi è un menù colazione all'autogrill Rio Colorò Est dell'autostrada Torino Savona e
poi alle ore 13,00 vi è un pranzo per due alTIkea Food per € 13,34.
p modestia degli importi singoli, a eontrario di quanto ripetutamente ribadito dal Tribunale
in più punti della sentenza, è significativa della meticolosità della attività di raccolta,
conservazione e presentazione di ogni scontrino, utile a consentire di godere della propria
quota del fondo.
Frequenti sono le consumazioni all'autogrill, luogo che per definizione non è deputato agli
incontri con personalità rappresentative.
Moltissimi sono i pasti singoli che, per definizione, non possono essere di rappresentanza
e non possono essere interpretati quali gesti di ospitalità, mentre pasti con più coperti
52
risultano essere avvenuti con cittadini che non erano rappresentativi di nulla. Si veda
NOVELLO (sentito come teste all'udienza 14.10.2015) che era un semplice dipendente
della provincia di Cuneo, che conosceva GREGORIO che era stato assessore al Turismo
nella provincia di Cuneo, o VERGESIO, che era un compagno di partito, consigliere
comunale di Bra.
Anche per GREGORIO il Tribunale utilizza l'argomento che la Regione avrebbe recepito le
sue richieste senza obiezioni. Si è già chiarito come i consiglieri regionali non inviassero
alcuna documentazione agli uffici della Regione
Per quanto concerne i pernottamenti in albergo si ribadisce come gli stessi non fossero
inerenti al funzionamento del gruppo , il loro rimborso non fosse previsto dal regolamento
del gruppo Lega Nord e tale costo fosse già ampiamente coperto dalle indennità e dai
gettoni presenza.
Per quanto riguarda i casi in cui l'imputato risultava, dai tabulati telefonici, essere in un
posto diverso da quello in cui è avvenuta la spesa (il 13.12.2010, il 15.12.2010 il
19.12.2010 il 4.1.2011) non si vede come si possa liquidare la questione con il dato della
esiguità del numero degli episodi, essendo tali fatti invece altamente significativi di utilizzo
di scontrini di terze persone.
>i\ibadisce come nessuna delle spese in contestazione paia poter rientrare tra le spese di
ra^resentanza o tra le spese inerenti al funzionamento del gruppo. Per quanto concerne le
si^e delle comici e dei complementi di arredo si richiamano gli argomenti svolti nella
p^messa generale.
Per quanto concerne la spesa relativa al catering della festa di Moriglione il Tribunale ha
concluso per la mancanza dell'elemento soggettivo, pur non rispecchiando la formula di
assoluzione tale conclusione.
Si legge in sentenza che la fattura sarebbe stata pagata dal Gmppo e poi computata nel
budget di GREGORIO in automatico. In realtà la festa è stata organizzata da GREGORIO e
riguardava Gregorio. Sul punto il manifestino riporta il titolo della festa: Il consigliere
regionale Federico Gregorio ringrazia gli elettori" per informazioni oltre al cellulare veniva
indicata la mail [email protected].
Il fomitore che ha emesso la fattura al gmppo consiliare Lega Nord non può certo aver
agito di propria iniziativa e comunque GREGORIO non può certo aver organizzato un
evento, ignorando completamente chi lo avrebbe pagato.
MOLINARI Riccardo
Era chiamato a rispondere di peculato in relazione a rimborsi spese sostenuti per:
-per ristoranti in relazione a consumazioni individuali, per più persone e spese per
consumazioni al bar e similari per complessivi € 4.415,50;
spese per pernottamenti in alberghi e trasferte per complessivi € 1,628,40;
53
-
rimborso spese per spese varie (carburante, trasporto, apparati elettronici, sigarette, ed
musicali) per complessivi euro 497,54;
oramai decaduto dalla carica riceveva euro 2.500 senza alcun documento giustificativo
e cosi complessivamente si appropriavano di € 9.041,44
In Torino dal giugno 2010 a gennaio 2012
È stato assolto perché il fatto non sussiste da tutti gli addebiti.
A MOLINARI erano contestate spese per ristorazioni ed alimentari per circa € 4.500.000.
Il Tribunale ha ritenuto, come per le altre posizioni, che tale voce di spesa fosse da
qualificarsi ambivalente e spettasse quindi all'accusa dimostrarne la non inerenza con le
spese di funzionamento.
MOLINARI si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere e non ha reso l'esame, né ha
reso dichiarazioni spontanee. Il Tribunale ha valorizzato una memoria difensiva depositata
in data 9.6.2016, chiuso ormai il dibattimento, e circa tre mesi dopo la requisitoria del P.M.
sottolineando che l'accusa in sede di requisitoria non l'aveva smentita.
Sono, anche in questo caso, presenti dei rimborsi relativi alle spese della vita quotidiana,
relativi a momenti di svago e di vacanza: dal pagamento di una grappa e di una birra alle
ore 0,27 del 20.9.2010, all'acquisto di un Cd di Guccini all'autogrill di Desenzano il
4.10.2010, ad un pub ad Alessandria il 14.6.2011, un pub a Sanremo il 26.8.2011
un ristorante a Sanremo il 23.8.2011 ed altri numerosi bar la sera anche taf^j,'no^^^
l'acquisto di sigari all'autogrill di Quattordio il 10.11.2011.
A•
Dal 15 al 17.5.2011 fa un viaggio privato in Spagna e porta a rimborso due pernottamenti^^
un albergo di Avila. In agosto, il 7.8.2011 porta a rimborso un ristorante ad Otranto.per^€tW^
Compaiono tra gli seontrini quello relativo a due bottiglie d'acqua al "pulì bar" di Venel^
il 12.9.2010 ed un altro bar a Venezia in pari data ed ancora, sulla via del ritomo, una
consumazione all'autogrill di Desenzano.
II Tribunale ha ritenuto che si sia trattato di errori e che si sia di fi:onte solo a delle
"microspese" ed ha aderito con sincera convinzione alle giustificazioni, anche le più
fantasiose, offerte dall'imputato con la memoria di cui si è detto, depositata in limine litis.
Si legge in sentenza:"La teste Baghero (trascriz. ud 10JLI5,pag. 19 e 23 ss.), sua stretta
collaboratrice, dipendente della Regione Piemonte in allora in aspettativa per lavorare con
Molinari nell ufficio dipresidenza, ha ricordato che il vicegovernatore, nonostante abitasse
ad Alessandria e viaggiasse quotidianamente, non avesse mai richiesto rimborso spese per
ristorazione riferibile alla quotidianità delle sue trasferte ma avesse portato a rimborso
soltanto i pasti cui avevafornito motivazione strettamente istituzionale (tra cui un pasto a
Strasburgo, in missione in forza della sua carica). In altri termini, a differenza di altri
consiglieri ~ ad es., tra le posizioni già trattate. De Magistris che viaggiava da Verbania e
Gregorio che viaggiava da Cuneo - non aveva mai ritenuto di portare a rimborso ciò che
consumava lungo la tratta casa-lavoro, pur se questo tipo di rimborsi venivano autorizzati
(posizioni, tra le altre, di De Magistris e Gregorio, pure del gruppo consiliare della Lega
54
Nord). Ed in effetti, afferma plausibilmente la Baghero, se avesse richiesto rimborsi con i
criteri autorizzati in quanto ritenuti legittimi e in concreto seguiti da altri consiglieri, le
cifre di ristorazione portate a rimborso sarebbero state sensibilmente diverse ('Molinari
mangiava fuori tutti i giorni... era fuori sempre e se avessimo chiesto tutti i rimborsi, di
sarebbero mallopponi di rimborsi... invece c'erano solo ed esclusivamente quelli aditi
[adibiti] all'attività inerente' il ruolo istituzionale in senso stretto, Baghero, t. cit., pag.
24)"
Il Tribunale continua a sostenere che le spese di ristorazione del consigliere durante il
tragitto di lavoro fossero ammesse, quanto meno internamente al gruppo Lega Nord. In
realtà il regolamento intemo prodotto da DE MAGISTRIS non prevede affatto tale tipo di
spesa.
E' poi singolare che DE MAGISTRIS e GREGORIO vengano indicati quali esempi
negativi, visto che sono stati assolti per insussistenza del fatto, pur essendo stati riscontrati
quegli elementi, la cui asserita assenza, in capo a MOLINARI viene data come
significativa.
Per quanto riguarda la spesa per una notte in un appartamento a Bardonecchia ad agosto(il
10.8.2010) nonché la cena a due, ed il pranzo il giorno dopo, la spiegazione offerta(di
essersi recato da una collaboratrice per ritirare un faldone) appare poco verosimile, ma
comunque le spese di pemottamento, quand'anche fossero indirettamente collegate ad
.impegni lavorativi, non paiono coperte dal fondo di funzionamento. Tra l'altro
Bardonecchia è a 45 minuti di auto da Torino e, per prendere un faldone, non pare congruo
prevedere un soggiomo di due giorni a spese della Regione.
La manifestazione di Pian del Re era della Lega e non del gmppo e, come il gelato a
Moriglione, è stata indebitamente posta a carico del fondo di funzionamento. Il Tribunale
che per la manifestazione di Gregorio aveva mostrato di distinguere l'attività politica del
gruppo dall'attività politica dei partiti di riferimento, per il caso di specie ha invece
rinunciato a tale impostazione. Si legge infatti;" Vi è un unico rimborso che non è limitato
in poche decine di euro ma è per 230 euro, e Molinari ne dà spiegazione nella sua memoria
descrivendo l'evento, al quale aveva partecipato in qualità di vicepresidente del Consiglio
regionale e correttamente ascritto la spesa - passandola alla Baghero - alla voce
'rappresentanza', come da linee guida ricevute (fattura agriturismo di Paesana nel
settembre 2010, in occasione di manifestazione della Lega a Pian del Re, elencando i
collaboratori presenti; conf testi Barone e Rolando, suoi collaboratori). La spiegazione
riguarda non solo le spese di ristorazione, ma anche i limitati rimborsiper pernottamenti in
hotel e trasferte, sottolineando di non avere nemmeno mai utilizzato ilfondo, a differenza di
altri colleghi, pur essendo il vicepresidente della Regione e pur potendolo fare, per
'omaggi' (con l'unica eccezione di 28 euro per un mazzo di fiori ad un associazione,
A.B.A., di Alessandria, doc. da fonte aperta prodotto all'udienza 9.6.16), nonché di avere
fatto risparmiare, di fatto, alla Regione Piemonte 5500 euro di rimborso telepass mai
richiesto''''
55
In realtà, se rappresentava la Presidenza del Consiglio, MOLINARI
poteva e doveva
utilizzare il fondo di rappresentanza deirUfficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ma
solo in riferimento al suo pasto o a quello di altre personalità rappresentative.
Per quanto conceme i pernottamenti in hotel si rimanda a quanto già scritto in ordine alle
posizioni già prese in esame.
In ordine a rimborsi ottenuti quando era già decaduto, per € 2500,00 si legge in sentenza:
"Residua l'ultimo profilo di spesa in contestazione, quello relativo alla percezione di 2500 euro a titolo di rimborso, avvenuto in data 9 marzo 2012, quando egli era già cessato dalla
carica di consigliere regionale. La decadenza, si era anticipato, era stata pronunciata dalla
Cassazione rovesciando l'esito liberatorio del Tribunale e della Corte d'Appello,
dichiarando Molinari ineleggibile perché al momento delle elezioni era rappresentante dei
giovani leghisti in EDISU, ancorché con un gettone di presenza di poche decine di euro.
Egli, dimessosi immediatamente da EDISU, aveva svolto il suo mandato consiliare come
vice del governatore Cota in pendenza di ricorso, che gli aveva poi dato torto nel gennaio
2012. Nelfrattempo - ha riferito - aveva sostenuto spese per il gruppo anche anticipando
con denaro proprio, e così era stato per la somma in questione, il cui rimborso non era più
stato richiesto da lui ma per lui dalla segretaria dopo la sua cessazione di mandato: e cìq
perché egli aveva comunque allegato, tra una richiesta di rimborso (l'ultima era stat^^^
novembre 2011) e l'altra, le pezze giustificative da presentare all'economa del
Manfreda. La spesa corrispondente -fatture di Media Italia s.r.l per redazionali m^istfi
per il gruppo consiliare regionale piemontese della Lega Nord - era stata da lui soàéput&\
dicembre 2011, anticipandola e portando, dopo il relativo pagamento, la fattm^Sla
segretaria.
Appare riscontrata la sua spiegazione in relazione alle fatture di cui sopra, nonché la sua
affermazione per cui in realtà il rimborso di 2500 euro riguardava solo una prima tronche
di somme anticipate, posto che la spesa era per una somma superiore ".
Come si è detto la ricostruzione non è stata mai verificata, perché offerta alla fine del
processo. Ma comunque il Tribunale non ha affatto chiarito come un spesa relativa a spazi
televisivi del consigliere possano essere rimborsati con il fondo di funzionamento del
gruppo. Anche in questo caso tale voce di spesa non è contemplata nel regolamento del
gruppo Lega Nord.
TIRAMANI Paolo
Era chiamato a rispondere di peculato in relazione a rimborsi spese sostenuti per :
- ristoranti in relazione a consumazioni individuali e spese per consumazioni al bar e similari per
complessivi €25.607,60;
- spese per pernottamenti in alberghi per complessivi € 1.552,50;
- rimborso spese per spese varie(abbigliamento, profumerie, generi alimentari, prodotti di
elettronica, manutenzione autovettura privata, fiori, contravvenzione al CdS, giocattoli, ricariche
telefoniche persone estranee al gruppo tra cui la moglie) per complessivi euro 1.991,22;
- rimborso spese per acquisto carburante e per rimborso mezzi di trasporto per complessivi €
56
per complessivi euro € 34.444,96
ed è stato assolto da ogni addebito perché il fatto non sussiste.
Il Tribunale ha riconosciuto che, per una parte almeno della spese di ristorazione portate a
rimborso, vi fossero ''alcuni elementi indiziari da cui potrebbe desumersi l'assenza di
collegamento con la funzionalità del Gruppo: segnatamente, si tratta di spese sostenute
durante il fine settimana che, per tipologia, luogo e orario, potrebbero apparire
incompatibili con attività politica o istituzionale".
"Tuttavia - si legge in sentenza-"essendo una tipologia di spesa c.d. "ambivalente"(vedi
supra) e, quindi, non ontologicamente incompatibile con ilfunzionamento del Gruppo (nelle
accezioni già indicate) si deve evidenziare che in atti non vi sono elementi, in aggiunta ai
sopra evidenziati indizi, che consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che
i costi di cui sopra siano stati sostenuti perfinalità esclusivamente personali e non, invece,
per finalità inerenti l'attività del Gruppo come, per esempio, attività di rappresentanza
politica posta in essere dall'imputato e/o da suoi collaboratori, come sostenuto
dall'imputato stesso, peraltro confortato anche da alcuni testimoni."
Secondo la sentenza quindi la qualifica di "ambivalente" prevale su qualsiasi specifica
connotazione che abbia una determinata spesa. Le spese in questione riguardavano ad
esempio bar e pasticcerie la domenica. Così è un viaggio di piacere, quello svolto a
Cagliari il 9 ed il 10 giugno 2012, il cui costo parte dall'autogrill di Linate del 9.6.2010 con
una spremuta ed una tréccia, continua con il pranzo a Cagliari e finisce con un acquisto di
generi alimentari il 10 in partenza dall'aeroporto di Cagliari per € 61,80.
Ci sono delle spese tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, zona ove L'imputato è in
va(pnza tra il 10 ed il 22 agosto 2012. Così un panificio, un ristorante ed una cremeria a
Trieste il 14 agosto.
Interessanti sono poi le spese effettuate durante un week end a Venezia dal 17 al 18
9.2011. L'imputato in una sua memoria ha negato la propria presenza a Venezia ed
effettivamente risulta che a Venezia vi fosse la moglie, RICCA Francesca, avendo ivi
utilizzato la propria utenza n. 3489227978, che dai tabulati risulta appoggiarsi in quei
giorni alle celle di Venezia. Ci si domanda come quello scontrino fosse finito tra i rimborsi
di TIRAMANI. Non è forse altamente plausibile pensare, che la consapevolezza dell'
assenza di possibili controlli, legittimasse la produzione di qualsiasi scontrino, proprio o di
terzi, relativo a spese rientranti in determinate categorie in quanto quello era 1' unico modo
per poter aver accesso alla propria quota di fondo?
Tra l'altro proprio esaminando le spese effettuate a Venezia ci si avvede che vi sono degli
scontrini a catena, cioè in una successione talmente rapida, da far ritenere che l'imputato
(anzi in questo caso la moglie) abbia preso alla cassa, oltre al proprio, anche gli scontrini
che ivi giacevano. Si veda come presso il locale "A E Oche Santa Lucia" di Venezia vi sia
uno scontrino il 17.9.2011 delle 12,49 ed un altro alle 13,23. Nella stessa data vi è un
doppio scontrino anche presso il Caffè Ristorante Pedrocchi, uno € 24,00 e l'altro di €
39,50. Nello stesso giorno vi è anche uno scontrino da € 2,00 presso una gelateria. Il 18
alle ore 15,34 vi è uno scontrino a Venezia all'Hard Rock Cafè di € 82,90, mentre a
Torino vi sono due consumazioni al Break, alle 10,26 ed alle 10,27, per € 7,30 ed € 5,20.
57
II fenomeno delle catene è ancora più chiaro in altri giorni. Si vedano ad esempio il
23.10.2010, con tre scontrini de "Il Cortile Caffè" di Novara , alle 23,11, alle 23,36 ed alle
23,39, il 6.11.2010, presso il bar Le Muse di Novara, 3 scontrini, il primo alle 21,08, il
secondo alle 21,23 il terzo alle 21,26. Lo stesso dicasi per la pizzeria Zeta del 10.1.2011,
ove nsultano tre scontrini in rapida successione delle 22,11; 22,55 e 23,25, come pure al
Vintage Cafè di Borgosesia, r8.1.2011 con due scontrini dello stesso orario; 12,11.
In relazione a molte posizioni, si sono già viste quelle di DE MAGISTRIS e di GREGORIO,
il Tribunale ha ritenuto significativa, in senso positivo per la difesa, l'assenza di questo
fenomeno degli scontrini a catena. Stupisce che laddove tale fenomeno sia
stato
positivamente riscontrato, non se ne sia tenuto alcun conto.
L'imputato ha presentato a rimborso spese delle vita quotidiana, talune delle quali
assolutamente eccentriche, come ad esempio due consumazioni in discoteca (Ryan's di
Novara il 7.11.2010 alle 02,39 e 02,49 per complessivi € 48,50) il bowling a Serravalle
Sesia il 25.2.2012 alle 23,17 ed il 26.2.2012 alle 00,05, spese di profumeria il 7.6.2012 per
e 88,50 (che non pare poter essere un regalo di rappresentanza e che probabilmente era un
dono da portare all'ospite di Cagliari) alimentari comprati in un banchetto al mercato(ad
esempio il 9.11.2010 ed il 12.11.2010) ovvero consegnati a domicilio da una catena di
surgelati (il 3.8.2012), un pasto all'Ikea il 16.7.2011 per € 22,63, un'acquisto di
abbigliamento allo Juventus Store il 22.12.2010, vi sono scontrini di numerosi autogrill
anche a Milano (mentre il consigliere risultava a Torino), spese all'aeroporto, mèntfe-aìS
partendo in vacanza (2.1.2012 Malpensa alle 07,19 TIRAMANI è in partenza'^versoida
Turchia).
/
TIRAMANI ha disconosciuto nella propria memoria del 10.3.2014, lo scontrini Ikea
16.7,2011. Si deve mettere in rilievo come il pranzo all'Ikea di Corsico di quel giorno]^
riferibile alla moglie, RICCA Francesca, per via dei riscontri offerti dai tabulati telefonfèi.'^
Nello stesso modo si deve rilevare come 1' imputato abbia portato frequentemente a
rimborso spese sostenuti in luoghi ove dai tabulati telefonici risultava non esservi. Si
vedano tutti gli scontrini relativi alle colazioni consumate presso il Bar dello Gnomo di
Scopa, in riferimento alle quali risulta praticamente sempre assente. Così le spese sostenute
mentre era in viaggio in Turchia dal 2.1.2012 al 5.1.2012 (scontrini di bar a Vercelli, Biella,
Scopa, Varallo, Romagnano Sesia) ed ancora gli scontrini del bowling a Serravalle Sesia il
25.2.2012 alle 23,17 ed il 26.2.2012 alle 00,05, mentre l'imputato era a casa sua a
Borgosesia.
Durante il viaggio a Cagliari, che già si è visto, il solito ignoto faceva colazione al bar del
Benzinat di Scopa il 9.6.2012 alle ore 10,02 ed il 10.6.2012 alle ore 09,18.
Lo stesso accade durante la vacanza tra il Friuli e la Slovenia nell'agosto del 2012.
Come si possano ritenere queste spese ambivalenti e cosa debba provare in più l'accusa
non e dato intuire. Leggere in sentenza che non vi sono elementi per ritenere che le spese si
riferissero a costi personali lascia perplessi. Anche il dare patente di piena credibilità a
qualsiasi affermazione dell'imputato, resa in dichiarazioni spontanee o in memorie
58
presentate dopo la discussione del P.M., chiuso il dibattimento, solo perché non
scientificamente o documentalmente smentita, appare una forzatura.
LEARDI Lorenzo
E'stato assolto da tutte le contestazioni perché il fatto non sussiste.
Era chiamato a rispondere delle seguenti spese:
rimborsi spese per ristoranti, per cibi da asporto, generi alimentari per complessivi €
24.961,62;
rimborso per acquisti articoli in pelle, fiori, acquisti in gioielleria, articoli per la casa,
cesti natalizi per complessivi € 1.241,71;
rimborso spese per manutenzione autovettura per complessivi € 973,66;
rimborso spese per alberghi per complessivi € 2.383;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 1.631,95;
per una somma complessiva di € 31.191,94
Per quanto già esposto nella parte generale tutte le spese sopraindicate non paiono
ammissibili e nel caso specifico l'elemento soggettivo sarebbe dimostrato:
- dalla sistematica presenza di scontrini a catena, nello stesso luogo per ore
consecutive, prima e dopo il suo sopraggiungere sul posto (percorso ricostruibile
verificando le celle agganciate dal suo telefono cellulare), si vedano i giorni tra gli
altri, del 2.7.2010, 12.11.2010, 3.12.2010, 4.12.2010, il 17.1.2011, il 30.1.2011, il
12.2.2011,14.2.2011, 15.2.2011, 2.3.2011, 7.3.2011, 11.3.2011, 13.8.2011 (due
scontrini vicino alle Molinette, ma solo il secondo è di LEARDI perché al momento
dell'emissione del primo era ancora a Ponderano), 8.10.2011, 16.10.2011,
21.10.2011( due scontrini all'autogrill di Rondissone ma solo il secondo è di
LEARDI perché al momento dell'emissione del primo era ancora all'imbocco
dell'autostrada per Milano in C.so Giulio Cesare) e così fino alla fine del 2011 ed
ancora il 19.1.2012, l'1.2.2012, il 25.2.2012, il 27.2.2012 l'8.3.2012, il 27.3.2012
l'1.4.2012, il 4.4.2012, il 10.4.2012, il 23.4.2012, il 2.5.2012, il 16.5.2012, il
9.6.2012, il 18.6.2012, il 5.7.2012 ed altri ancora
- dalla presenza di scontrini evidentemente relativi alla vita privata (non solo i
biglietti per la partita di basket, ma anche il bar dell'IKEA il 13.11.2011, il bar della
piscina di Biella il 10.11.2010, l'autogrill sull'autostrada del levante ligure il'
9.6.2011 - segue ristorante a Lerici- gli autogrill in viaggio verso il Belgio, alle 5 del
mattino il 27, 28 e 30.11.2011, la pasticceria e le altre spese a Palermo il 9.6.2012)
- dalla presenza di scontrini in posti ove LEARDI era assente, come la spesa al
Gigante a Torino il 18.12.2010, mentre lui è a Ponderano, le doppia spesa a
Carmagnola il 18.12.2010, di alimentari per circa € 300,00 mentre lui è a Ponderano,
di nuovo la spesa dì alimentari a Carmagnola il 10.3.2011 mentre lui è prima a
59
Torino e poi a Biella, idem il 6.12.2011, la consumazione al bar a Biella alle 18 37
del 22.2.2011 mentre LEARDI è a Torino;
dalla sussistenza, di una pluralità di pezze giustificative che non possono non
riguardare che spese proprie e per soddisfazione esigenze personali (in
particolare, i generi alimentari, cibi da asporto, gli articoli in pelle e acquisti di
oggetti sopra indicati).
Il Tribunale ha ritenuto che gran parte dei rimborsi contestati fossero relativi a spese 'c.d.
ambivalenti (ristorazione) e che per altre spese '^'^dejìnibili di per sé eccentriche" la
spiegazione fornita dal consigliere non sia stata confutata (generi alimentari, articoli in
pelle, fiori, acquisti in gioielleria e similari, nonché le spese per alberghi).
Così, a parere di scrive, erroneamente, si è esclusa "la rilevanza penale dei rimborsi spese
per manutenzione autovettura e per patrocinio legale, tipologie, la prima, che veniva
indicata dalla Regione come rimborsabile e, la seconda, che i capigruppo, recependo
indicazioni in tal senso degli uffici regionali, avevano ritenuto di poter porre a carico del
fondo seguendo un'accezione lata di funzionamento', sia se le spese legali riguardavano
ricorsi del o contro il gruppo sia se ricorso per incompatibilità o ineleggibilità individualC\
Per quanto riguarda le spese ambivalenti, secondo il tribunale la mala fede, che il P.M...ha^
sostenuto svelarsi dagli scontrini a catena, non consentirebbe di bollare LEARDI
inaffidabile in genere e quindi ritenere inammissibili tali spese o addirittura inattendibileda'S
loro giustificazione.
- ''
'■-tvv
Si legge in sentenza che, secondo il P.M., vi sarebbe la prova "che quantomeno in pqrtej^
egli ha dolosamente prodotto al capogruppo per il rimborso spese non pertinenti mS^}
scontrini recuperati solo per aumentare, utilizzando impropriamente il fondo di
funzionamento, il proprio plafond di rimborsi. Il ragionamento, di natura logica, può
certamente essere condiviso, ma ciò qualora ci si trovi di fronte ad una inaffidabilità
complessiva delle pezze giustificative o della gestione e della raccolta delle stesse per
ottenere il rimborso, che è situazione verificata in relazione ad altri imputati del
procedimento ma^ che non si attaglia al caso di Leardi. Nel suo caso, gli scontrini c.d a
catena risultano in concreto di tale marginalità da apparire un possibile frutto di errore: e
comunque assolutamente non tali da permettere di inferirne una inaffidabilità totale nelle
richieste di rimborso sulpiano dei giustificativiprodotti al gruppo consiliare.
In requisitoria, in sostanza, viene citato l'esempio di una 'catena' di scontrini, il 13 di
agosto 2011, in bar in zona dell'Ospedale Molinette, dove effettivamente risulta essere stato
ricoverato ilpadre di Leardi in quelperiodo: è evidente, pertanto, che si tratta di scontrini
non riferibili a incontri istituzionale, ma neanche a pranzipolitici o di lavoro. In realtà al
controllo del tabulato risulta non una 'catena '
unicamente due. E'pur vero che vi sono
ulteriori scontrini successivi di bar sempre in zona Molinette, ma si tratta dipoche decine di
euro, anche in momenti in cui non corrisponderebbero le celle da lui agganciate. Ilfatto
pero e talmente isolato, e le cifre talmente risibili, che non pare potersi escludere l'errore
nella successiva presentazione degli scontrini per il rimborso. Dovrebbe ipotizzarsi, per
escludere errore, che egli si sia fatto consegnare da parenti o dal gestore del Ristormatik
60
dell'ospedale altri scontrini, in altro momento, per poi produrli al gruppo per il rimborso,
che è operazione macchinosa in raffronto all'utile modestissimo che ne può derivare."
Il tribunale motiva sul perché ritenga di non poter condividere la tesi del P.M. volta a
screditare le giustificazioni addotte da LEARDI sulla spese c.d. "ambivalenti", ma rimane
del tutto incomprensibile il motivo per il quale non ritiene la responsabilità di LEARDI,
quanto meno per gli scontrini di terzi, che ha raccattato all'autogrill, alcuni dei quali
venivano battuti, mentre lui ancora non era arrivato in quel luogo. La motivazione sopra
richiamata appare non corretta. Infatti riduce a pochissimi casi gli episodi di scontrini a
catena, che come si è visto sono invece numerosissimi. Sono pochi, e non potrebbe essere
altrimenti, i casi in cui si è riusciti a dimostrare che addirittura il primo scontrino della
catena era stato emesso mentre LEARDI era altrove. Questi episodi sono significativi, non
per il loro numero, ma perché svelano la vera natura del fenomeno. La difesa comune di
fronte alle c.d. catene ruota infatti intomo all' eventualità che, pagato un primo scontrino, il
consigliere si fosse accorto del sopraggiungere di persone alle quali abbia offerto una
consumazione. I casi indicati, per quanto poco numerosi, dimostrano l'infondatezza di tale
allegazione difensiva. Il Tribunale non smentisce il fenomeno della catena, ma lo
ridimensiona ai soli casi di conclamata assenza di LEARDI al momento dell'emissione dello
scontrino per concludere che, visto l'importo esiguo, possa trattarsi di errore.
In realtà i casi sono numerosissimi e l'esiguità dei singoli scontrini dimostra la sistematicità
(^irattività di raccolta. E d'altronde, se si raccolgono scontrini nei bar, questi non possono
che essere di importo, uno per uno, molto modesto. Ed ancora non si riesce a comprendere
ct^e sia possibile un errore sistematico che consista, non nel prendere lo scontrino di un
altro al posto del proprio, ma di prendere, oltre al proprio, ulteriori scontrini.
Infatti se si scorrono i tabulati di spesa si vede che in quasi nessuna occasione LEARDI esca
da un bar, ma anche dalle pasticcerie e dai ristoranti con il suo solo scontrino. Quindi, in
riferimento alla posizione LEARDI, non solo si discute a che titolo debba essere rimborsata
sistematicamente la consumazione di LEARDI, ma anche di come possa parlarsi di errore
per quello che è il sistematico raddoppio delle proprie richieste di rimborso. E' quindi
errata in fatto l'affermazione in ordine alla '^''presenza di scontriniplurimi nello tesso luogo
(peraltro in numero limitatissimo)".
Per quanto riguarda gli alberghi, le spese legali, le spese di manutenzione dell'autovettura, il
cambio pneumatici, si richiamano le osservazioni già svolte nella parte generale.
MOTTA Massimiliano
MOTTA è chiamato a rispondere del delitto di peculato in relazione alle seguenti condotte:
-rimborsi spese per ristoranti, bar, per cibi da asporto, per generi alimentari per
complessivi € 14.549,59;
-rimborso per acquisti di articoli in pelle, fiori, profumerie, acquisti vari (bigiotteria,
carburante e acquisto gazebo) per complessivi € 1.039,33;
-rimborso spese per manutenzione autovettura per complessivi € 1.082;
61
-rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 9.386.56
-rimborso spese per alberghi per complessivi € 243,00
-e così complessivamente si appropriava di € 26.300,48
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
Il Tribunale lo ha assolto da tutti gli episodi per insussistenza del fatto ''quanto ad
appropriazione penalmente rilevante, e ciò - come per le altre posizionifin qui trattate per'
le quali sipronuncia assoluzione 'perché ilfatto non sussiste pur in presenza di specifiche
spese - peraltro sostanzialmente esigue - per le quali la formula più appropriata risulta
quella dell insussistenza dell'elemento soggettivo in quanto escluso dall'errore."
Per quanto attiene alle spese di manutenzione autovettura il Tribunale opera il consueto
rimando al regolamento PDL, si rinvia a quanto già esposto in parte generale
Ma nel caso di MOTTA vi è di più' . Addirittura si è fatto rimborsare dal gruppo spese già
coperte dall' assicurazione KASKO della Reale Mutua sottoscritta in convenzione con la
Regione in quanto^"un funzionario del gruppo, SALUTE, gli aveva detto che si trattava di
spese rimborsabili e non era necessario nemmeno fare tutte le procedure ( per 1'
assicurazione ndr) "in sostanza dice MOTTA "era più' comodo chiedere( al gruppo)non
occorreva nemmeno presentare la denuncia" ( pag. 173 trascrizione interrogatorio
MOTTA udienza 25.5.2015).
Tutto CIÒ a riprova del fatto che il ricorrere al fondo del gruppo, che non richiedeva^alSìS^
formalità né giustificazioni, per molti consiglieri costituiva una prassi.
/
Nel caso di specie sono stati rimborsati tagliandi auto,un traino di veieolo da Sa^^^f
CASTIGLIONE Torinese(località di residenza ). MOTTA spiega che 1' assicurazil)#
pagava il tramo fino a sessanta -settanta chilometri dal consiglio regionale e cosIilM
rimanenza di chilometri fino a Castiglione torinese è stata addebitata al gruppo. '
Dovendo giustificare due lavaggi di autovettura MOTTA riferisce che in un' occasione^
doveva aecompagnare l'on. GASPARRI e nell' altra on. LARUSSA e pertanto occorreva
r auto pulita.
Ci SI domanda come si possa ritenere ammissibile questa spesa assolutamente inconferente
al funzionamento del gruppo consiliare.
Quanto ad un rifornimento a TARQUINIA 1' 8.7.2010 per 53 euro di carburante MOTTA
riferisce di essere andato nel Lazio a ringraziare coloro che l'avevano aiutato per la
campagna elettorale. Avendogli il PM fatto notare che la campagna elettorale si è svolta in
Piemonte, MOTTA ha spiegato che " erano soggetti che avevano contattato comunità
laziali, romane e sarde ". La spiegazione appare francamente incredibile , deve ritenersi '
mera versione difensiva a fronte della precisa contestazione di aver effettuato rifornimenti
di carburante nel Lazio.
MOTTA ha posto a rimborso spese legali relative alla causa per la sua ineleggibìilità in
quanto componente del consiglio di amministrazione di una società partecipata dalla
Regione Piemonte. I costi dei legali, a dire di MOTTA,sono stati sostenuti con il fondo di
funzionamento del gruppo in quanto , in caso di sua decadenza , sarebbe subentrato un
consigliere della LEGA NORD.
62
E' di tutta evidenza, nel caso di specie, come si trattasse di spese di carattere assolutamente
personali che non potessero essere in alcun modo sostenute con il fondo di funzionamento
del gruppo di provenienza regionale, posto che la REGIONE deve rimanere super partes di
fronte alla composizione dei gruppi.
Quanto alle spese per bar o ristorazione MOTTA ha dichiarato nell' interrogatorio reso in
udienza( 25.5.2015) che, ad inizio legislatura, aveva chiesto alla dott.ssa FERRANDO
(economa del gruppo ndr.) " quale fosse il criterio per definire quale fosse la spesa
ammessa o no per quanto riguarda la ristorazione e mi è stato detto nelV espletamento del
tuo mandato
" io sono andato oltre .Ho detto cosa intendete per V espletamento del
mandato? Mifa tu già solo il fatto che sei consigliere regionale stai espletando il tuo
mandato ,Ho detto va beh ci dovrebbe essere una regola .Mifa .. le spese di ristorazione
sono quelle assolutamente ammissibili". Prosegue MOTTA "Io ho utilizzato un criterio
di buonafede, di buona gestione che è quello che erano sicuramente momenti in cui offrivo
qualcosa a un elettore o una persona che veniva a parlare con me per vari motivi.."
Il Tribunale lo ha assolto argomentando che si tratta si spese ambivalenti e che 1' imputato
ha ottemperato all' obbligo di allegazione della prova durante V interrogatorio e attraverso
memorie tecniche.
Il fatto di aver ritenuto valida giustificazione 1' aver offerto consumazioni di vario genere
ad elettori, porta a considerare legittima qualsiasi voce di spesa, risultando impossibile
qualsiasi criterio di discernimento. Infatti tra gli elettori vi si possano certamente
ricomprendere ,primi fra tutti amici e familiari oltre ad una cerchia indistinta di persone che
•li possono invitare a pranzo o a cena, si può offrire loro un caffè a spese della Regione
perché si suppone siano stati elettori o lo possano diventare in futuro.
MOTTA spiega che, quando effettuava spese di ristorazione, si riteneva sempre nell'
espletamento del mandato di consigliere e pertanto riteneva tutte le spese rimborsabili.
Si pensi a come MOTTA ha giustificato due scontrini in successione de 1 5.2.2012 al Gran
Bar di Torino ore 10,35(euro 8))e 10 ,40(euro 3).
Queste le parole di MOTTA:"In questo caso c'era il mercato dell' usato dietro la Gran
Madre ed in quel caso sono andato ad incontrare degli espositori, e in quelV occasione ho
incontrato, chiaramente quando si incontrava qualcuno che ti riconosceva o qualche.?'' IL
PM gli chiede conto del doppio scontrino la risposta:"O si è aggiunto qualcuno o abbiamo
preso un'altra consumazione".
Leggendo questo passo si comprende il rischio di giungere, con il criterio offerto da
MOTTA, a legittimare perfino 1' offerta della consumazione al bar ad un passante che
casualmente ti ha riconosciuto.
Anche i testimoni portati dalla difesa Motta non hanno chiarito il criterio da lui utilizzato per
la rimborsabilità delle spese.
Ad esempio Russo Roberto (udienza 29.1.2016), nel periodo 2010-2011 era assessore della
Provincia di Cuneo e incontrava spesso MOTTA presso le sedi istituzionali. Richiesto di
dire se avesse mai avuto "momenti conviviali" con Motta rispondeva: "Ab, essendoci anche
un rapporto di amicizia oltre che istituzionale, sicuramente potevano seguire anche dei
momenti conviviali, ma come può essere l'uscita al bar per la consumazione, per il caffè, o
piuttosto che un pasto veloce dopo la riunione [...] c'era anche un rapporto informale di
63
amicizia e una volta pagava uno una volta pagava l'altro... in Provincia non c'era la
consuetudine del rimborso di quelle consumazioni. Anzi, questa testimonianza, lungi
dall'essere a favore di MOTTA, consente di ritenere che le spese sostenute da MOTTA per
Russo non fossero rimborsabili, rientrando in nell' ambito di normali rapporti di amicizia,
per cui vi è consuetudine pranzare insieme o prendere un caffè dopo un incontro di lavoro.
MOTTA ha giustificato le spese in autogrill asserendo di considerarle una specie di.
rimborso a pie' lista. E così gli scontrini: 4.7.2010 autogrill Villanova d'Asti ore 22,27 euro
7,20; ENI rete oil e non oil Villanova d'Asti 4.7.2010 ore 22,40 euro 1,90 ; autogrill Caselle
Torinese 29.7.2010 ore 20,02 euro 9,20 ; autogrill Novara 10.9.2010 ore 17,24 euro 18,20 ;
autogrill Roma Fiumicino 9.3.2011 euro 17,7 autogrill Nichelino sud 26.2.2012 ore 21,58
10 euro, ENI Villanova d'Asti 20.5.2011 euro 12,42 ed altre. Vi sono molte consumazioni
effettuate in ore serali al DIRTY DICK PUB di Torino( esempio 24.9.2011 ore 20,29,
29.10.2011 ore 19.04 , 29.10.2011 ore 19,04 ( MOTTA è a Castiglione Torinese) ;
21.5.2011 ore 21.53, 31.5.2011 ore 19.13, 4.6.2011 ore 19,49 ; 6.8.2011 ore 20.02 ;
30.8.2011 ore 19.07. MOTTA spiega questi scontrini con il fatto che collaborava con due
giornali della periferia torinese: La nuova periferia e La nuova voce.
Per questo motivo incontrava persone del territorio utilizzando una saletta del comune di ,
Castiglione torinese in cui era consigliere . Ne approfittava per cenare acquistando cibo^
bevande al DIRTY DICKPUB che è di proprietà di un suo amico IVAN CIACCI ./'^T^eìTò
stesso senso sono le spese del 25.10.2011 ore 13.25 in panetteria. MOTTA aveva^pres^)
pizza e farinata per sé ed i suoi collaboratori, in quanto quando tratteneva i collabomtòri;in
ufficio pagava per loro facendosi poi rimborsare dal gruppo quanto speso.
\
Tali spese evidentemente non potevano esser rimborsate non rientrando in nes^unatiìelle
categorie previste dalla legge.
^ ^72::'
Anche MOTTA si procurava regali "preventivi" in spregio ad ogni logica di economia"e
del concetto di rappresentanza . Spiega cosi( e il Tribunale ha ritenuto convincente la
giustificazione) il doppio scontrino del 7,1.2012 presso il negozio di pelletteria FALCO
ANNA di Castelnuovo don Bosco ore 16,20 euro 45, ore 16.21 euro 30
Dice MOTTA "Lì erano degli oggetti artigianali.. del tipo soprammobili per ufficio... lo
scopo era di tenerle in ufficio e nel momento in cui cifosse stata la necessità di darle a
qualcuno che sipresentava da me e non avevo previsto di dover ricambiare V omaggio, di
poter utilizzare . Tanto è vero che non le ho messe a riscatto perché non le avevo più "
Anche MOTTA ha acquistato un trolley da ARBITER a Torino( per la non certo modica
somma di euro 337 ). Il Tribunale ha giustificato la spesa ritenendo attendibile e fondata la
seguente versione di MOTTA:"L'avevo acquistato perché quando ci hanno dato durante la
prima seduta il computer della Regione Piemonte e4 tutta quanta l'attrezzatura, oltre alla
documentazione del Consiglio regionale, ci avevano dato una borsa in pelle, che oltre ad
essersi rotta in tempo reale, praticamente io facendo il consulente informatico, e avendo
fattofuori due computer perché, portandoli o con lo zainetto con la borsa, oltre ad essere
soggetti più a calore si spezzavano le schede madri facilmente, quello che era il mio
computer che portavo giù al Consiglio o che comunque utilizzavo, quando teoricamente mi
muovevo fino alla venuta delVlPad era dentro quel troll.Troll che visto e considerato che
64
era uno di quei beni che c'era la possibilità di riscattare , non ho riscattato, le ho
consegnate alla regione afine mandato
La spiegazione fornita da MOTTA , quindi, è questa: poiché la Regione gli ha regalato una
borsa per contenere il computer, visto che lui fa il consulente informatico questa borsa gli si
è rotta in fretta, ha pensato di poter comprare a spese del gruppo un trolley più solido che
potesse contenere anche i computer che utilizzava per l'attività privata.
MOTTA parla poi della possibilità di riscatto del trolley che non è prevista da alcuna norma
regionale. Contrariamente al Tribunale, si ritiene che, in questo caso, si tratti, invece, di un
acquisto di carattere squisitamente personale destinato a soddisfare un' esigenza particolare
di MOTTA e, come tale, non rimborsabile con i fondi per il funzionamento del Gruppo.
Altra spesa del tutto incongrua è quella del 20.5.2011, ore 19.08, euro 3.50, bar Ristomatik
intemo all'ospedale Molinette, che MOTTA ha cercato di giustificare con un incontro con il
direttore Generale e il responsabile dell'ufficio Relazioni con il Pubblico. MOTTA esclude
di avere offerto qualcosa al Direttore Generale, ma riferisce che quello scontrino può
riferirsi ad un caffè offerto alla responsabile URP o a qualche medico che ha incontrato.
Anche in questo caso, a voler credere alla giustificazione fomita, la tipologia di spesa non
consentiva il rimborso con fondi del gruppo .
La dimostrazione della disinvoltura con cui MOTTA sceglieva gli scontrini da porre a
rimborso è evidenziata dalla spesa effettuata presso l'aeroporto di Caselle l'8.3.2011 (euro
90,80).
L' imputato era in partenza per Roma per un' udienza papale organizzata per tutto il
consiglio regionale e veniva avvertito da casa che si era dimenticato il beauty. MOTTA ha
^ndi pensato pertanto di comprare lo stretto necessario all'aeroporto: il profumo che usava
(Incirca vent'anni (50 euro), un deodorante inodore (17 euro), e infine il gel (in scontrino
'^Omamenti per capelli"). Al ritomo, consapevole della mancanza di controlli, ha portato lo
scontrino a rimborso e,vista la contestazione in sede penale, ha asserito invece essersi
trattato di un errore.
In occasione della trasferta romana viene
richiesto il rimborso del ristorante Alfì:edo
all'Augusteo (79 euro, due pasti), nonché, lo stesso giomo, una consumazione minibar
presso lo Star Hotel Michelangelo di Roma, infine una consumazione all'aeroporto di
Roma,sulla via del ritomo, alle ore 17.07.
Anche in questo caso, MOTTA,trovandosi in missione con gli altri consiglieri, ha spesato al
fondo di fìinzionamento per il Gmppo quanto non veniva rimborsato dalla Regione.
Altra spesa inammissibile è quella richiesta il 31.1.2011 per euro 40 quale quota sostenitore
2011 Andos (Associazione donne operate al seno). MOTTA giustifica il rimborso col fatto
di essere stato inviato ad un convegno della Andos dal Presidente del Consiglio Cattaneo, e
quindi di considerarsi in missione. Sicuramente nell'occasione MOTTA si è fatto
apprezzare per la sottoscrizione di una quota sostenitore, salvo non rendere noto che la quota
sarebbe stata posta a carico del Gmppo Consiliare.
Si registrano molti scontrini riferiti a consumazioni in località sciistiche piemontesi(Cesana,
Sestriere), durante festività o in periodi di vacanza. MOTTA ha dichiarato di essere stato
eletto senza avere un elettorato di riferimento e che quindi stava cercando di crearsi un
serbatoio elettorale. Nel giustificare le sue consumazioni in località sciistiche, spiega, come
in altre occasioni, di averle offerte a chi lo aveva riconosciuto. Infatti il 10 marzo 2012 vi
65
erano due scontrini emessi da locali diversi in orari vicini, uno presso "Raggio di Sole"
località anfiteatro Sestrière, ore 12.23 (euro 19.50), ed un altro alle 12,31 presso Alpette'
località Monte Alpette, Sestrière (euro 27). MOTTA spiega che, in una delle due occasioni'
può aver incontrato qualcuno che Io ha riconosciuto mentre si trovava in coda alla cassa ed
ha detto che pagava anche per lui. quanto alla consumazione sulle piste da sci può aver
incontrato -casualmente - il dottor BRASSO, Presidente della Sestrière S.P.A. ed avergli •
offerto qualche cosa. Ha posto lo scontrino perché''hanno parlato della legge sulla neve".
Si noti bene che nel 2010-20111 MOTTA aveva affittato un alloggio a Cesana Torinesetramite un' amica della moglie e vi si recava nel fine settimana con la famiglia (vedi
testimonianza di SIRACUSA Sonia, udienza 29.1.2016).
MOTTA , inoltre, veniva richiesto di spiegare un altro caso di doppi scontrini (non si tratta
di casi isolati, come sostenuto dal Tribunale): 25 marzo 2012, Pizzagiò, San Mauro, ore
18.09(euro 21,50), ore 18.32(euro 29,50). La spiegazione fornita da Motta(e condivisa dal
Tribunale), è la seguente: "La giustificazione che mi do, adesso non ho guardato proprio il
documento di riconoscimento, la giustificazione che miposso dare è solo che, chi mi stava
aspettando ali incontro, mi ha detto, si è aggiunta qualche persona in più e quindi sono
tornato indietro per prendere altre pizze, perché quello fa solo pizze. E quindi poi mi
recavo, se non c'era mia moglie, a casa mia a fare la riunione, oppure in questo ufficio
adiacente al Consiglio Comunale". Tralasciando la natura della spesa, che, obiettivamèn^^
non è rimborsabile in considerazione di quanto si è già osservato nella parte genera^'del
presente ricorso, è evidente che nemmeno la giustificazione del c.d. doppio scontflS^' sia
attendibile.
'
"
LA ROCCA Girolamo
La ROCCA è stato assolto da ogni addebito perché il fatto non sussiste.
Gli era contestato il peculato delle spese elencate al capo 40, così descritte:
rimborso spese per consumazioni al bar e ristoranti per complessivi € 6.809,80;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 14.849,12;
per complessivi € 21.658,92
In Torino dal giugno 2010 a ottobre 2010
Si legge in sentenza che in riferimento alle spese legali relativi alla sua ineleggibilità:" Sul
punto, pur prendendosi atto della rilevantissima entità della cifra da lui spesa per resistere
al ricorso, non può che adottarsi nei suoi confronti il medesimo metro di giudizio seguito
per i coimputati, avendo-tutti-ricevuto dalla Regione l'indicazione per cui le spese legali
potevano essere poste a rimborso 'comunque e a prescindere'; indicazione recepita, al pari
degli altri gruppi consiliari, anche da quello delPdL e per i motivi già indicati. Si richiama,
da ultimo - oltre al testimoniale già più volte citato - la chiara spiegazione sulpuntofornita
dal collega consigliere Motta, che pure ha posto a rimborso le proprie spese legali
sostenute in procedimento con esito finale diverso. E' dato acquisito nel procedimento,
infatti, che solo una scelta personale per motivi di opportunità poteva indurre il singolo
consigliere a sostenere in proprio le spese di giudizio in caso di ricorsi individuali (in quelli
66
collettivi il rimborso veniva accreditato d'ufficio prò quota sul budget del consigliere),
perché venivano ritenute in linea di principio rimborsabili perché considerate strettamente
correlate con il funzionamento del gruppo. Il caso di La Rocca non fa eccezione ed è
evidente — come da lui stesso dichiarato - che non ha ricevuto contestazioni in ordine ad
abnormità ofinipersonali della spesa, del resto di natura incontrovertibile.''^
Come si è già detto la Regione non ha mai autorizzato spese di questo tipo e tutta
l'impostazione del Tribunale cade, una volta confutata questa premessa. Certo non sono i
coimputati, come è MOTTA,chiamati a rispondere di fatti analoghi, ad erigersi a esegeti del
diritto.
In soli 5 mesi,La Rocca ha portato a rimborso euro 6.800 per spese di ristorazione e bar.
Di nuovo si legge in sentenza che si tratta di spese ambivalenti e che quindi compete
all'accusa dimostrarne la non inerenza.
In realtà dalle dichiarazioni rese dall'imputato risulta che si trattava di pranzi e rifreschi con
l'elettorato della sua zona, spese che in nessun modo possono essere ricondotte a quelle di
rappresentanza, come la stessa decisione del Tribunale sul caso GREGORIO sembra
attestare. Se infatti GREGORIO non avrebbe dovuto pagare con i soldi del fondo di
funzionamento il gelato per ringraziare i propri elettori, tanto che il Tribunale lo ha assolto
ritenendo che ciò sia avvenuto a sua insaputa, non si vede come LA ROCCA potesse invece
offrire ai suoi elettori non solo il gelato, ma l'intero pranzo.
C(^e il tribunale abbia potuto dire che "i? fronte delle allegazioni comunque rese
delSnmputato, secondo il quale le voci 'rinfresco' e 'pranzi' per molte persone si
riferiscono tutte a 'pranzi con elettori', o buffet, o aperitivi, con elettori della sua zona, nel
novarese, ai quali relazionava sul proprio impegno in consiglio regionale mantenendo i
contatti con la sua base sul territorio.... si tratta di spesa espressamente consentita sìa sul
piano normativo dell'epoca, sia nell'accezione comunemente intesa nella giurisprudenza
anche contabile tra le 'spese di rappresentanza'non pare comprensibile .
Induce a riflessione la seguente affermazione, a chiosa della posizione La Rocca." Per
contro, manca nel suo caso proprio quella quotidianità delle piccole spese che può risultare
sintomatica di abuso ", visto che, quando vi sono invece delle piccole spese quotidiane il
Tribunale le ha ritenute irrilevanti proprio per la loro modestia.
Si è del tutto taciuto che LA ROCCA, in sede d' interrogatorio aveva ammesso di aver
effettuato ancora una cena (in realtà ci due scontrini in successione) la sera in cui aveva
saputo di essere decaduto. Si tratta delle somme di € 56,40 e di € 56,20 del ristorante Ciccio
di Novara dell'8.10.2010. Non essendo più in carica non poteva certo più rappresentare il
gruppo.
CORTOPASSI Alberto
CORTOPASSI è chiamato a rispondere di peculato per le seguenti spese;
rimborsi spese per ristoranti, bar e similari, per cibi da asporto, generi alimentari per
complessivi € 49.445,97;
67
rimborso spese per manutenzione autovettura per complessivi € 3.075,66;
rimborso spese per alberghi per complessivi € 668,50;
rimborso spese varie (abbigliamento, gioielleria e ed musicale) per complessivi €
2.000,99;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 1.347,12;
per la somma complessiva di € 56.538,24.
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012.
Il Tribunale ha ritenuto CORTOPASSI " responsabile del reato di peculato a lui
contestato, limitatamente alle spese (sopra) evidenziate (gioielleria per 1700 euro
acquistata in data 14.12.11, ricevuta da 570 euro per il pranzo del 6 maggio 2012 al
'Giardinetto'di Vercelli, ordinativo di Traminer per 582 euro con pezza giustificativa del 6
ottobre 2011)e così complessivamente per la cifra di euro 2841,00 di cui al dispositivo.^
Quanto alle altre spese si legge in sentenza;
Non risulta provata la condotta di peculato a lui contestata con riferimento a tutte le
rimanenti spese indicate nel capo di imputazione, con conseguente assoluzione nei suoi
confronti per insussistenza del fatto appropriativo, formula complessivamente
comprendente anche quelle limitate ipotesi per le quali più corretta sarebbe laformula per
cui ilfatto non costituisce reato per quelle spese che, per i limitati e marginali importi.cKe
le connotano, possano eventualmente ritenersiportate a rimborso per errore!'
Quanto alle spese di manutenzione autovettura, alberghi, spese legali si rimanda alja'parte
generale di questo ricorso.
* K
La gran parte dei rimborsi di CORTOPASSI riguardano spese in bar, ristoranti per circa
50.000 euro in due anni e quattro mesi (da maggio 2010 a settembre 2012); significa che
CORTOPASSI ha speso ogni giorno (sabato, domenica e festività, ferie comprese) circa
euro 58,00.
La maggior parte dei pasti (pranzi e cene spesso anche nella medesima giornata) si è
consumata al ristorante II Giardinetto di Vercelli. Le ricevute fiscali rivenute in atti
risultano, a volte, ripassate a penna nel senso che il numero delle singole voci dei coperti e
delle portate sono corrette da uno a due ,a volte da uno a tre. Si può presumere che si tratti
di pasti singoli e che, per giustificare il rimborso, si facesse apparire che i commensali
fossero più di uno. CORTOPASSI ha sempre dichiarato trattarsi di pasti da lui consumati
sempre con rappresentanti politici, per la maggior parte operanti nel territorio di Vercelli e
Provincia.
Si legge in sentenza;
Nel corso delVesame - dopo avere affermato che i pranzi e le cene istituzionali si
svolgevano prevalentemente (e il tabulato GdF lo riscontra)presso il ristorante di Vercelli
'Il Giardinetto'~ alla specifica ed esplicita domanda del P.M. se nel periodo intorno al
mese di maggio 2012 (posto che risultano messe a rimborso una ricevuta aforfait per 570
5 Ivi COSI
per mero errore di calcolo, perché la somma effettiva delle tre voci porta in realtà al maggior
risultato di 2852,00 euro.
68
euro, emessa nel primo pomeriggio del 6 maggio quindi riferibile ad un pranzo o rinfresco
di metà giornata, nonché, pochi giorni dopo, una ricevuta per una cena ove si indica invece
il numero di persone, dodici, per la somma complessiva di 571 euro) non vifossero eventi
privati dafesteggiare, quali prime comunioni o cresime o comunque ricorrenze strettamente
famigliari, Cortopassi ha espressamente negato, affermando che con ogni probabilità si era
trattato, quanto al 6 maggio 2012, di un 'pranzo con amministratori politici del vercellese'.^
Ricordo ancora più labile ha avuto con riferimento alla cena di pochi giorni dopo ('se l'ho
pagata io è perché c'era qualche amministratore pubblico ')."
Solo dopo r udienza si è pensato di approfondire la circostanza del pranzo del 6.5.2012 per
euro 570. CORTOPASSI si era detto ''sicuro,sicuró" che non si trattasse di un rimborso
privato. Invece è stato smentito, perché, in questo caso, è stato possibile provare il
contrario, in quanto il 6 maggio vi è stata la comunione del figlio Stefano .
Il Tribunale sul punto non ha quindi potuto credere a CORTOPASSI e solo per tale
episodio (tra tutte le spese sostenute in bar e ristoranti) lo ha ritenuto responsabile.
Invece questa circostanza, al di là di costituire un caso isolato, consente di ritenere
CORTOPASSI assolutamente inattendibile
su tutte le spese da lui sostenute. E'
inverosimile che un uomo, sposato, con due figli piccoli non pranzi o ceni mai con la sua
famiglia, infatti, se si scorrono le spese, quasi tutti i giorni vi è richiesta di rimborso di
%anzo e/o cena, tra Paltro vicino a casa ed al suo ufficio (per tale motivo i tabulati telefonici
sono di difficile lettura non consentendo l'accertamento della presenza dell' imputato sui
f^oghi
di
emissione
degli
scontrini).
riprova dell'assoluta inattendibilità di CORTOPASSI vi sono inoltre molteplici elementi.
Ad esempio in data 10.5.2011 risultano due scontrini per il pranzo: uno emesso a Torino
Pizza e pasta alle ore 13.20 per 22 euro ed un altro alle 13.43 a Vercelli II giardinetto per
euro 77 due pasti. La risposta fornita da CORTOPASSI a dibattimento a fronte della
contestazione è stata che la spesa sarà stata sostenuta da un suo collaboratore di cui, peraltro,
non ha saputo indicare il nome.
In data 5.5.2011 vi sono due cene una alle 21.53 PARTENOPE pizzeria Vercelli -5 pasti per
90,80 euro, ed altra alle 23.52 MULLIGANS pub Gattinara 2 pasti per 30,90. Allo stesso
MULLINGANS PUB alle ore 00,00 del 8.5.2011( domenica ed ora inconsueta per una
spesa di rapprsentanza) si sono spesi euro 114,70 per cinque pasti, il 14.5 2011 (domenica)
euro 28 al caffè MARCHESI di Vercelli;
Il 29.10.2010 ore 14.25 al IL GIARDINETTO si consumano tre pasti per euro 116,50, lo
stesso giorno e contestualmente alle ore 14.30 a PIZZA e pasta a Torino si consuma un
pasto per euro 15 ; al bar ARISTON di Vercelli in data 1.3.2011 vi sono due scontrini in
successione 8.10 e 8.16 rispettivamente per euro 4,20 e 5,40. Anche in data 17.2.2012 al
Bar Corner di Torino vi sono due scontrini in successione alle ore 10,44 ed alle ore 10,50.
Quando è a Torino CORTOPASSI si reca a pranzo, a volte da solo, in noto ristorante
torinese di pesce GRASSI,evidentemente nelle pause di consiglio .
6 I testi da lui citati sulla circostanza dell'avere pranzato o cenato con lui al 'Giardinetto' per niotivi
istituzionali hanno confermato il fatto ma senza essere assolutamente in grado di collocare nel tempo il
singolo evento, dato il numero elevato di pasti portati a rimborso da Cortopassi, la relaUva frequenza dei loro
rapporti e quindi il numero di volte in cui ciò può essere accaduto (si veda anche teste Camandona, prod.
verbale indagini difensive ud. 19.2.2016).
69
Si tratta di pranzi costosi che CORTOPASSI non ha in alcun modo giustificato e non si
può' certo parlare di spese di rappresentanza nell' accezione più' volte ribadita in questo
atto.
Si veda ad esempio il pasto singolo al GRASSI per 107 euro in data 14.7.2011 oppure il
pranzo per due al medesimo ristorante il 12 luglio per 200 euro, il 12.4.2011 vi sono 3
pasti per 420 euro, il 20.12.2011 si pagano euro 133 per due pasti. Da ultimo si evidenzia
la cena al MARCO POLO di Torino il 29.12.2011 euro 437 quattro pasti.
Inoltre, come contestato in sede di interrogatorio in udienza, vi sono alcuni casi in cui il
CORTOPASSI non si trovava nel luogo in cui veniva effettuata la spesa.
CORTOPASSI è stato condannato per P acquisto di vini TRAMIN mentre invece è stato
assolto per altri due acquisiti di vini avvenuti il 22.12.2011 per euro 240 e il 9.7.2011 per
euro 360 , il 10.9.2011 per euro 190. Non si comprende la ragione di questa assoluzione
trattandosi di acquisti delle stesso genere e non giustificati
Per concludere, come altri consiglieri, CORTOPPASSI si è procurato e ha posto a rimborso
qualsiasi scontrino relativo a spese di bar e ristorazioni approfittando del fatto che nessun
controllo venisse effettuato sulla causale della spesa .
MASTRULLO Angìolìno
era chiamato a rispondere del delitto di peculato in ordine alle seguenti richieste di rimborsi :
-rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per cibi da asporto per complessivi € 39.019,
'f/'L ■
-rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento per complessivi € 3.796,82;
"
-rimborsi per acquisto presso profumerie, gioiellerie, articoli per la casa, televisore e cuffie màrc&':
Bose per complessivi €2.516,28;
.35;
-rimborso spese per manutenzione autovettura per complessivi € 2.853,10;
-rimborso per acquisti spese varie (centro benessere,fiori, articoli per animali, occhiali, bigliétti^
partite di calcio, valige ed articoli in pelle)per complessivi € 6.128,93;
-rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 1.347,12;
-rimborso spese per trasferta congresso PDL - Roma 30 gìugno/2 luglio 2011 (non avvenuta) per
complessivi € 13.300;
-rimborso spese per alberghi per complessivi € 546;
per la somma complessiva di € 69.507,47.
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012.
Il Tribimale ha condannato MASTRULLO per una serie di spese ritenute eccentriche e non
giustificate per complessivi euro 9.398 in quanto " non possono che ritenersi eccentriche e - in
assenza di spiegazioni a allegazioni che non siano solo 'genericamente istituzionali'per categorie
astratte ma che possono offrire al giudicante un quid minimo di collegamento della funzione
ricoperta con la spesa rimborsata - prive di giustificazione anche lato sensu ricollegabile ad
un attività politica del consigliere le spese che seguono, delle quali risulta evidente la natura di
soddisfazione personale o comunque privata". MASTRULLO è quindi stato condannato per le
seguenti spese :
^
- 600 euro per 2 trolley in data I5.6.20I0
-482 euro per 5 pasti di weekend, 23.6.2010,sul lungomare a Imperia, ristorante Agrodolce
^
Agrodolce sul lungomare a Imperia, il 17.7.2010, weekend
-194,75 di abbigliamento
il 15.9.2010
-220 per scarpe il 4.10.2010
70
-97 di abbigliamento il 5.11.2010
-185 di abbigliamento lo stesso giorno
-71,80 di profumo il 10.11.2010
-244 di abbigliamento il 12.11.2010
-29,98 di abbigliamento lo stesso giorno
-270 di abbigliamento il 19.11.2010
-149 per le cuffie Bose
-115 di pelletteria il 19.11.2010
-715 di pelletteria lo stesso giorno e presso lo stesso esercizio
-98 di gioielleria il 27.11.2010
-77 di abbigliamento 8.12.2010
-60 dì gioielleria in pari data
-62 di abbigliamento il 17.12.2010
-48 di abbigliamento in pari data
-20 di abbigliamento il 5.1.2011
. -123 diprofumi ril.1.2011
-460 di abbigliamento il 15.1.2011
-710 di abbigliamento in pari data
^-292 di abbigliamento il 31.1.2011
-55 di profumi il 9.2.2011
. -538,78 scontrino della Metro contenente TV e champagne il 12.2.2011
-149,50 di ristorazione a Finale Ligure il 24.2.2011
-98 di abbigliamento il 26.2.2011
-2^0 di abbigliamento il 14.6.2011
-8^i profumi r8.7.2011
-1^,60 di articoli per la casa il 10.7.2011
-2^^di ristorazione ad Alassio il 31.7.2011
-85 di alimentari ad Albenga il 5.8.2011
-89,60 di profumi il 12.10.2011
-283 di occhiali l'I 1.11.2011 (negozio di ottica Salmoiraghi Vigano)
-148 di gioielleria in pari data
-330 per 3 biglietti partita Juve/Inter in data 13.2.11
-715 per 7 biglietti partita Juve/Milan in data 5.3.2011
-250 di abbigliamento 1'1.12.2011
-190 per Centro Benessere il 24.12.2011
-121,10 per abbigliamento il 30.12.2011
MASTRULLO non si è mai sottoposto ad interrogatorio depositando una generica memoria all'
esito delle indagini preliminari ed una memoria altrettanto non specifica all' udienza del 23.2.2016.
Leggendo l'elenco di spese per cui MASTRULLO è stato condannato ci si accorge che non si
ritrovano nel prospetto alcune spese dello stesso genere senza che se ne motivi 1' esclusione . Non
se ne comprende il motivo se non a volere ritenere che siano giustificabili in quanto effettuate in
periodo natalizio.
Ad esempio il 23.12.2011 vi sono tre scontrini per spese di abbigliamento: due in successione
presso il negozio IMPERIAL di Torino emessi alle ore 16,40(euro 19)ed alle ore 16,48(euro 45),
un altro presso SNATCH ore 16,38 .Trattasi evidentemente, gli ultimi due, di acquisti effettuati da
persone diverse in quanto gli scontrini sono emessi a pochi minuti di distanza 1' uno dall' altro .
71
Allo stesso modo e Io stesso giorno( 23 .12.2011 )MASTRULLO ha effettuato acquisti di
gioielleria presso T esercizio commerciale GHIGO . Vi sono due scontrini dello stesso negozio
per euro 210(ore 17.52) ed euro 56(ore 56).
Altro acquisto di abbigliamento è stato effettuato presso il negozio GUESS il 20.12.2011 euro 115.
E' di tutta evidenza che non è sufficiente, in mancanza di qualsiasi allegazione difensiva, ritenere
che gli acquisti di abbigliamento effettuati in periodo natalizio siano in qualche modo giustificabili
come omaggi di rappresentanza
Viene giustificato dal Tribunale un' acquisto di fiori per euro 350 da CARLO FIORI a Torino il'
14.2.2011) difficile pensare , in assenza di alcuna giustificazione da parte di MASTRULLO ,che
non si sia trattato di un omaggio in occasione di san Valentino.In questo caso 1'importo non si'
può' certo considerare irrisorio.
Viene invece motivata in sentenza T esclusione di spese sostenute in negozi che vendono articoli
per animali m quanto si può' " in qualche modo ritenere, trattandosi dipiccoli importi, siano stati
inseritiper errore a rimborso
Trattasi di acquisti effettuati il 19.2.2011 ore 11.17 per euro 57 ed il 20.4.2011 ore 19.20 per euro
43,20.5.2011 orel2.51 euro 12,51 .
L' affermazione del tribunale non è condivisibile. MASTRULLO è stato condannato per spese
ritenute eccentriche a dimostrazione del fatto che ha utilizzato il fondo per il funzionamento del
gruppo per fini esclusivamente personali per soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana.
Queste spese , seppure di piccoli importi, non giustificate in alcun modo da MASTRULLO
(nemmeno con un errore di inserimento) sono invece emblematiche dell' utilizzo spregiudici^
disinvolto di MASTRULLO del denaro pubblico.
.
Sulle spese di manutenzione dell' autovettura per euro 2.853,10 il Tribunale scrive Le spese^p
molto corpose, di 'manutenzione autovettura' sono state considerate ammissibili dalla Reé'^^
nelle linee guida, e quindi anche per Mastrullo sotto tale profilo vi è insussistenza delfatì^rilievo penale, come per le altre posizioni giàfin qui trattate."
' ..
Si è già visto in relazione alla posizioni precedenti di come la REGIONE non avesse assolutamente
autorizzato tali spese e si rimanda alle considerazioni già svolte in parte generale
MASTRULLO viene assolto dal Tribunale in relazione ai rimborsi per spese ristoranti e bar per
complessivi euro 39.000 circa.
Questa la giustificazione fornita da MASTRULLO e ripresa dal Tribunale in sentenza :"
Nella citata memoria del 17.5.13 affermava la propria buona fede, alla luce delle istruzioni
ricevute; evidenziava, in linea generale, di essersi avvalso di collaboratori volontari per la sua
attività politica e non di assunti a contratto; che, sempre in linea generale, i collaboratori volontari
venivano 'gratificati una tantum con incontri al bar, al ristorante, non esclusa casa mia: con =
qualche omaggio di natura diversa, che poteva andare da un profumo ad un modesto capo di
abbigliamento, sino ad un biglietto di una partita di calcio '. Riferiva inoltre, quanto alle ipotesi di
mancata corrispondenza tra luogo ove si trovava il suo cellulare e luogo in cui venivano effettuate
le spese, che 'l'articolazione dei vari piccoli gruppi di collaboratori volontari può spiegare la
contemporaneità di molte spese Egli stesso riceveva e inoltrava scontrini e pagava anticipando
direttamente, nella sua veste di vicepresidente del gruppo consiliare del PdL. Sul viaggio a Roma,
dichiarava di aver dovuto pagare per evitare contestazioni e un contenzioso al PdL. Si riservava
ulteriori spiegazioni in ordine alle singole spese dopo l'analisi delle pezze giustificative.''
Occorre precisare che la spiegazione analitica sulle spese di bar di ristorazione non è mai arrivata
72
Eppure il Tribunale pur riconoscendo che vi sono alcune spese difficilmente giustificabili ha
mandato assolto MASTRULLO per 1' intera voce contestata, affermando che." Si è omesso di
inserire tutte le spese, anche non marginali, per pasti e ristorazione in genere a Torino anche
qualora la valenza istituzionale, ancorché spesa 'ambivalente', avrebbe forse potuto essere
dettagliata^ In nota la sentenza indica alcuni scontrini di dubbia valenza
La genericità della giustificazione fornita dal MASTRULLO unita alla lettura analitica dei tabulati
del rimborso spese non lasciano dubbi. Non è possibile ricondurre, nemmeno latamente, tutti i
rimborsi richiesti da MASTRULLO alT attività di funzionamento del gruppo PDL.
Si ritrovano i pranzi all' autogrill di cui si è già detto, pasti singoli, consumazioni al bar di vario
genere, scontrini a catena (ad esempio ristorante GALANTE Torino 1.11.2010, giorno festivo, due
scontrini da 79 e 203 euro, 2.11.2010 due scontrini 117 euro e 280 euro, 3 novembre 72 euro e 117
euro ,9.10.2010 quattro scontrini di euro 311, euro 203, euro 207, euro 99), pranzi o consumazioni
al bar quando MASTRULLO è in un diverso luogo.
Vi sono pranzi del gruppo PDL il cui costo viene ripartito tra i singoli consiglieri sicuramente non
ammissibili in quanto non possono esser certo ricompresi fra le spese di rappresentanza (si veda ad
esempio ristorante Golden palace 16.4.2012 e ristorante GALANTE 21.4.2012)
Innumerevoli poi sono le consumazioni al bar CORNER di corso Vittorio Emanuele, bar vicino a
casa di MASTRULLO che abita in largo Vittorio Emanuele, consumazioni sia personali che di
terze persone, quando il consigliere si trova altrove .
—
■
Infine ci si deve soffermare su un episodio particolare per cui MASTRULLO è stato assolto. Si
'tratta di un rimborso spese per complessivi euro 13.300 per trasferta congresso PDL Roma 30
giugno 2 luglio 2011 :
, Si legge in sentenza : "5"/ tratta di un pagamento che su indicazione di MASTRULLO è stato
■.y:vWfettuato direttamente dal gruppo del PdL), evidenziato dall'accusa e in ordine al quale sono stati
: sentiti testimoni, è quello relativo allafattura n. 354, comprensiva di noleggio pullman per Roma e
albergo per varie persone, viaggio organizzato a spese del gruppo consiliare del PdL per motivi
legati all'attività del gruppo e poi non effettuato — perché in concreto all'ultimo non si erano
presentati partecipanti o un numero minimo di partecipanti, per cui il viaggio era stato annullato ma pagato per intero, sia pure per prestazione non effettuata. Lo stesso teste De Marchi, titolare
dell'agenzia che ha organizzato il viaggio e noleggiato il pullman, esaminato a dibattimento ha
sottolineato di essersi stupito che MASTRULLO , suo referente, non avesse nemmeno intavolato
alcuna trattativa né richiesto quantomeno una riduzione del prezzo, pagato integralmente e nella
misura concordata di 13 mila 300 euro. Sul punto va rilevato che - pur in evidente presenza di
mala gestio del denaro pubblico con correlativa responsabilità da valutarsi sul piano della
giustizia contabile - MASTRULLO (e con lui il gruppo) si è trovato comunque a doverfarfronte
ad un contratto da onorare, per cui sotto tale profilo non sussistono gli estrèmi del peculato (non è
dato conoscere sefosse, per il caso che poi si è verificato, prevista com 'è verosimile una penale e
se sì se l'annullamentofosse tardivo per evitare un pagamento integrale delprezzo pattuito)."
Le premesse da cui muove il Tribunale non sono condivisibili. Si ritiene che questa spesa non sia
ammissibile in quanto non si tratta di un viaggio organizzato dal gruppo per motivi legati alla sua
attività bensì di un viaggio organizzato da MASTRULLO che sperava di poter portare alcuni
cittadini (non si sa nemmeno se iscritti al PDL o meno in quanto non si è presentato nessuno) come
supporter a Roma in occasione di un congresso di partito. Tale finalità e' evidentemente del tutto
estranea al funzionamento del gruppo e la spesa al più poteva giovare al PDL che avrebbe potuto
avere pubblico al proprio congresso.
73
MASTRHU
'P"'" ^
8^"PP°' piuttosto che il fatto che
COSTA Rosa Anna
E^ chiamata a rispondere di spese relative a rimborsi per:
ristoranti, bar, generi alimentari, cibi da asporto per complessivi € 19.017 77
-acquisti presso negozi di abbigliamento per complessivi € 2 968 70anicoli drneiif'di pelletteria per complessivi € 9.565,79;
Sii
presso gioiellerie, acquisto pneumatiei ed-
-patrocinio legale per complessivi € 1.347,12;'
-alberghi per complessivi € 125,00
e cosi complessivamente per spese per euro 33024,38
STattL'i'"""
P^-- perserie
di spesespese
asseritamente
sostenute per oenericenza
beneficenza
In
particolare
viene
condannata
le
seguenti
:
doc.2 del 2.9.2010 abbigliamento bambino 115 00
doc.9 del 10.9.2010 biancheria 97,00
doc. 21 del 24.9.2010 articoli bambino 75,60
doc. 13374/10 del 18.12.2010 alimentari 1.215,77
doc. lE+07 del 3.4.2011 alimentari 349,59 euro
'V.
doc. 11 del 4.6.2011 abbigliamento bambino 290,00
doc. 5 del 7.6.2011 abbigliamento bambino 127 00
^.•L' r«
doc. 8 del 19.6.2011 asporto, 39,40
doc. 3 del 23.9.2011 abbigliamento bambino 260,00
doc. 3 del 13.10.2011 abbigliamento bambino 34,50
doc. 31 del 25.11.2011 asporto 24,30
doc.4 del 21.12.2011 abbigliamento bambino,230 00
doc. 49 del 5.2.2012 asporto 13,00
doc. 61 del 12.2.2012 asporto 16,45
doc. 5 del 14.3.2012 abbigliamento bambino 249,00
doc. s.n. del 23.3.2012 alimentari 488,61
doc. 22 del 22.4.2012 asporto 13,40
Inoltre viene condannata per
r acquisto di un piumone del 27.7.2011 euro 215
di capi di abbigliamento del 6.11.2010 euro 723,50
articoli di abbigliamento del 5.10.2010 euro 270
articoli di gioielleria del 28.10.2010 euro 38
'■«
per complessivi euro 4917,42
rdazlVa:
e'-"
P^^ -sussistenza del fatto appropriativo in
74
acquisti presso bar, ristoranti;
acquisiti di articoli di pelletteria, articoli per la casa e presso profumerie, etcc...
manutenzione autovettura;
che sono considerate spese "ambivalenti" per le quali, in atti, non vi è prova certa che le stesse
siano state effettuate afini esclusivamente personali e non, invece, destinate alfunzionamento del
gruppo.
Si legge in sentenza che "In particolare, per quanto riguarda le spese di ristorazione, si deve
evidenziare che essendo, come già anticipato, una tipologia di spesa c.d. "ambivalente" (vedi
supra) e, quindi, non ontologicamente incompatibili con il funzionamento del Gruppo (nelle
accezioni già indicate) in atti non vi sono elementi che consentano di ritenere, al di là di ogni
ragionevole dubbio, che i costi di cui sopra siano stati sostenuti per finalità esclusivamente
personali e non, invece, per finalità inerenti l'attività del Gruppo come, per esempio, attività di
rappresentanza politica posta in essere dall'imputata e/o da suoi collaboratori, come sostenuto
dall'imputato stessa, peraltro confortata anche da alcuni testimoni, con particolare riferimento alle
spese effettuatefuori Torino "
Per confutare questa motivazione sarebbe sufficiente esaminare le spese sostenute da COSTA nella
giornata di domenica. In particolare il 19.6.2011 COSTA alle ore 9.07 si reca in pasticcerìa vicino
a casa in via Saluzzo ed effettua acquisti per 9,50 quindi alle ore 10.18 vi è un acquisto presso
MARIA & Maria di via Madama Cristina per euro 13,52 di generi alimentari quindi alle 10.34 si
reca al girarrosto di via Nizza ove compra per euro 39,40. Nel pomeriggio si reca a Moncalvo dove
^nsuma al bar per euro 8,50.
!^che il 22.11.2011(domenica) COSTA si reca in pasticceria ed al girarrosto SANTARITA di via
mzza. Cosi pure nei giorni infrasettimanali si reca al Girarrosto 8.11.2011, IL 25.11.2011, IL
fc012,il 12.2.2012
COSTA è stata condannata per gli acquisti al girarrosto SANTA RITA del 19.6.2011, 25.11.2011,
5,2,2012 ,12.2.2012 e 22.4.2012 nonostante nell' interrogatorio (udienza 10.6.2015) avesse
dichiarato che si trattava di acquisti fatti per beneficenza
Non si comprende perché non si siano ritenuti i concomitanti acquisti in panetteria e pasticceria
nonché le spese di carne(13.10.2010 euro 335) altrettanto illegittimi.
Cosi' pure non si comprende come possano esser considerate rimborsabili le spese sostenute in bar
e pasticcerie di LA LOGGIA dalla figlia della COSTA dipendente del gruppo consiliare PDL(si
veda ad esempio spese del 29.7.2010 ore 19.52, 31.10.2010 ore 5.51,17.11.2010 ore
19,45,9.10.2011 ore 12,14( domenica) ,12.5.2012 ore 11.52, 26.5.2012 ore 21.41; 11.6.2012 ore
17.15; 13.12.2011 ore 12,22.
Riferisce la COSTA in proposito nel suo interrogatorio reso in udienza che si tratta di spese da
asporto da consumare in Regione in quanto capitava di fermarsi in ufficio per pranzo e consumare
qualche pizza o salatino.
Sicuramente alla luce dei criteri più volte citati in questo atto, anche a voler credere all'
inverosimile versione fornita(si noti che vi sono acquisti nel tardo pomeriggio, di sera, di mattina
presto, di domenica )si tratterebbe comunque di consumazioni di pasti personali e perciò non
rimborsabili.
Sono state ritenuti legittimi rimborsi del ristorante di IKEA Collegno per due pranzi del 5.6.2011
e del 10.8.2011 . La versione del consigliere è che si trattava di pranzi di lavoro in quanto si stava
7 Cfr. pp. 10 e ss. trascrizioni udienza 10.6.2015 - imputata COSTA; cfr. trascrizioni udienza 25.11.2015, pp.
55 e ss. - testi Silvestri, Astegiano, Broglio, Bressan, Mancin, Macario; cfr. pp. 125 e ss. trascrizioni udienza
19.2.2016.
75
recando ad una manifestazione a MATHI ed un' altra volta in un centro sociale a San Martino
Canavese ed era comodo fermarsi all' IKEA per un pranzo veloce,
AI di là che i rimborsi per pasti personali non sono consentiti da nessuna norma di legge, è
altamente inverosimile che si scelga IKEA ,luogo notoriamente assai frequentato, per un pranzo
veloce e non, ad esempio, un qualsiasi bar sulla strada verso la destinazione che si deve
raggiungere.
Vi sono poi acquisti in località di villeggiatura in agosto che sono stati riconosciuti come legittimi
contrariamente a quanto accaduto per MASTRULLO.
Ad esempio; 11.8.2010 a TR01A( Foggia) acquisto di pasticcini ore 20.06 asseritamente "
consegnati al sindaco di Troia in occasione di un invito a cena
Il 18 e 20 agosto 2010 sono stati pagati due ristoranti in Sicilia uno ad AGI TREZZA ed uno
AGITALE. GOSTA ha ammesso di esser in vacanza ma di aver incontrato altre persone anche
loro in vacanza come il sindaco di TAORMINA a cui ha offerto un pranzo perché hanno "parlato di
politica"( pagg. 34-35 trascrizioni udienza del 10.6.2015).Non servono ulteriori commenti alla
parole del consigliere. Non si trattava di spese di rappresentanza e pertanto non potevano esser
messe a rimborso
Anche le due consumazioni all' UGI GINEMA LINGOTTO del 22.1.2012(domenica)ore 20.03(
euro 11,30) e 20.05(euro 16,60) (scontrini doppi) devono essere considerate spese di carattere
personale e non spese destinate al funzionamento del gruppo . Lo stesso dicasi per la spesa del 23
gennaio 2012 di euro 19.00 sostenuta presso il TEXAS RANGER PUB alle 4,32 .
In conclusione si ritiene che GOSTA che non abbia dimostrato in alcun modo la finali^®'
rappresentanza delle spese di bar e ristoranti essendosi anzi dimostrato, per lo meno in alcuni'Ssir assoluto contrario.
L
• .
i'
■
Gon riferimento alle altre spese(per la casa., profumi, articoli di pelletteria) si legge in sentenz^^
''Sempre in relazione a ulteriori spese c.d. "ambivalenti", con specifico riferimento a quìlìe
inerenti articoli per la casa, profumi, articoli di pelletteria, in sede di esame^ l'imputata sosteneva
che si trattasse di spese di rappresentanza (in particolare lo scontrino n. 5 del 16.10.2010presso
Bellapo per l importo di euro 30,00) o di spese relative a prodotti per l'Ufficio (come, ad
esempio, deodorantiper ufficio - cfr. p. 49 trascrizioni udienza 10.6.2015)
Le suddette giustificazioni appaiono attendibili: invero, in atti non vi sono elementi che consentano
di smentire tali affermazioni e, inoltre, la tipologia dei prodotti acquistati, la sporadicità di tali
acquisti, nonché il loro costo modesto, li rende assolutamente riconducibili a categorie di spesa
finalizzate alfunzionamento del Gruppo
Vi sono, poi, numerosi acquisti presso gioiellerie per importi di non modico valore^ che,
apparentemente, risultano rientrare nella categoria delle c.d. "spese abnormi" (nell'accezione in
8 Cfr. pp. 10 e ss. trascrizioni udienza 10.6.2015).
® doc. n. 1 del 3.9.2010 presso Maccario per 240,00 euro;
doc. n. 12 del 26.11.2010 presso Maccario per 1.286,00 euro;
doc. n. 5 del 7.12.2010 presso Valobra per 560,00 euro;
doc. n. 27 del 22.12.2010 presso Maccario per 210,00 euro;
doc. n. 7 del 23.12.2010 presso Valobra per 350,00 euro;
doc. n. 10 del 30.12.2010 presso Valobra per 630,00 euro;
doc. n. 15 del 30.12.2010 presso Valobra per 880,00 euro;
doc. n. 12 del 31.12.2010 presso Valobra per 695,00 euro;
doc. n. 1 del 24.9.2011 presso Valobra per 689,00 euro;
doc. n. 13 del 16.12.2011 presso Valobra per 121,00 euro;
doc. n. 14 del 20.12.2011 presso Valobra per 645,00 euro;
doc. n. 3 del 21.12.2011 presso Maccario per 430,00 euro;
76
precedenza indicata) ma per le quali la COSTA hafornito puntuale giustiflcazione, sostenendo che
tali acquisti rientravano nell'ambito delle spese di rappresentanza, attenendo a piccoli oggetti
(acquistati in grande quantità) da distribuire come omaggi a persone estranee al Gruppo in
occasione di manifestazioni - con particolare riferimento alle celebrazioni inerenti l'anniversario
dei 150 anni dell'unità d'Italia - e di ricorrenze."
In particolare, sul punto, la COSTA dichiarava che: "sono tutti oggetti, per esempio questi erano
oggetti per i 150' anni dell'unità d'Italia che io ho fatto fare per i rappresentanti del circolo
Ufficiali degli enti locali, che erano portachiavi e braccialetti. Siccome io mi muovevo molto, l'ho
fatto in questo caso e poi anche per un convegno nazionale per cui Cattaneo mi aveva delegato. Ho
acquistato sempre in gioielleria, quindi quantitativi ingenti, quando c'è stato il convegno della
sanità militare sempre nell'ambito dei 150 anni dell'unità d'Italia. Per cui l'Ufficio di presidenza
della Regione aveva comunque degli omaggi, però erano omaggi molto particolari e costosi, allora
facevamo... Almeno io ho ritenuto di comprare degli omaggi meno costosi che poi ho ovviamente
dato ai rappresentanti di questo convegno sulla... Questo per quanto riguarda gli acquisiti...Molti
acquisti del 2011 sono stati per oggettistica, anche spille, per l'unità d'Italia [...Altri] sono
acquisiti per omaggi natalizi. Devo dire Maccario è anche citato come teste, per cui io compravo
moltissimi oggettini che potevano costare dai 5 ai 15 euro perché anche le persone chefacendo io
molti appuntamenti anche in ufficio, non solo muovendomi il sabato e la domenica fuori... che
venivano in ufficio durante il periodo natalizio [...] anche qualcuno ti portava qualcosa, o i
cioccolatini, o... [...]rendevo sicuramente l'omaggio^^".
Le suddette dichiarazioni risultano confermate dai testi citati e, segnatamente, dalla teste Rasello, la
qiiale riferiva che: "c'erano spese di oggettistica varia, piccoli omaggi, presenti, che la consigliera
in^cune occasioni era solita donare alle istituzioni. Posso fare un esempio perfarmi capire, la
fism dei troiani, che vienefatta tutti gli anni, la consigliera era sempre andata in via Livorno, nei
pr&i di marzo, e lì vengono molti rappresentanti, assessori di Troia, piuttosto che dei consiglieri o
sindaci dei comuni limitrofi, e lì la consigliera era sempre pronta a dare un omaggio, un presente
[...] Sono stata presente però molte volte quando la consigliera li acquistava. Quindi posso
dire che erano spille, porta blocchi per la scrivania, tagliacarte, oggettistica varia, non di valore,
non erano oggetti che costavano cari^^" e, ancor più nel dettaglio, dal teste Maccario, il quale
esponeva che: "la dottoressa[COSTA]la conosco, acquistava doni una volta o due all'anno, non
di più, sempre gli stessi articoli. Noi li chiamiamo gli argentini. Praticamente erano dei piccoli
cadeau che sifacevano, diciamo pure orrendi, che erano destinati ai suoi lavori istituzionali'^".
Alla luce delle sopra esposte risultanze processuali appare plausibile che le spese effettuate presso
le gioiellerie Maccario e Valobra abbiano riguardato acquisiti di oggetti destinati ad omaggi per
persone estranee al Gruppo e, pertanto, debbano legittimamente considerarsi spese di
rappresentanza."
Le argomentazioni del Tribunale non possono essere condivise . Ci si riporta al concetto di spese
di rappresentanza descritto nella parte generale di quest' atto così come ben descritto dalla
legislazione regionale.
Nel caso di specie la COSTA si procurava una serie di piccoli, inutili oggetti da regalare a chiunque
avesse modo di incontrare senza porsi minimante il problema della rappresentatività della figura che
doc. n. 13 del 22.12.2011 presso Valobra per 690,00 euro;
10 Cfr. pp. 48 e 49 trascrizioni udienza 10.6.2015.
11 Cfr. p. 130 trascrizioni udienza 19.2.2016.
12 Cfr. p. 75 e 76 trascrizioni udienza 25.1.2015.
77
si trovava di fronte in quanto il consigliere era sempre pronte a dare un omaggio, un presente a
chiunque la andasse a trovare. Si tratta di prodigalità espressamente vietata dal regolamento di
contabilità regionale.
Nessuna attinenza con le spese di funzionamento del gruppo hanno i fiori finti ed i deodoranti per V
ufficio . Se il consigliere vuole rendere più gradevole il proprio ufficio si deve fare carico del
relativo costo . Non era certo questa la tipologia di spesa pensata dal legislatore regionale quando ha
istituito il fondo più volte citato .
COSTA ha anunesso( pag- 46 -47 udienza 10.6.2015) di non sapere nemmeno quali scontrini
venissero posti a rimborso perché poteva trattarsi di spese sostenute dai figli che erano anche i suoi'
collaboratori . Infatti vi sono spese per autogrill che la COSTA dichiara di non avere mai sostenuto
e così dicasi per T acquisto di sigarette del 14.11.2010 ore 13.42 e per un elenco di spese
giustificate come errore di inserimento
A parere di questo PM non si tratta di errore ma di inserimenti consapevoli, al pari di altri, per spese
private ed estranee alla finalità prevista dalla legge.
Per quanto riguarda, infine, le spese legali sostenute dalTimputata ci si richiama a quanto già
sostenuto nella parte generale e pertanto non si ritengono ammissibili.
VALLE Rosanna
Ji
^ VALLE Rosanna sono stati contestati i seguenti rimborsi ;
al capo 52, le spese i cui rimborsi sono stati autorizzati da Pedrale (fase Popolo della Libertà):
rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per complessivi € 21.787,32;
rimborso per spese manutenzione autovettura per complessivi € 321,36;
nmborso per acquisti spese varie (gioiellerie, articoli di pelletteria, profumeria) per complessivi €
1.511,00
spese per patrocinio legale per complessivi € 432,93;
rimborso spese per alberghi per complessivi € 128,50
per una somma complessiva di € 24.181,11
In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012
Al capo 54,le spese i cui rimborsi sono stati autorizzati da Burzi (fase Progett'Azione)
rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi € 3.475,30;
per la suddetta somma complessiva.
In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012
VALLE è stata assolta da tutti gii addebiti in quanto :
in mancanza di smentita da parte del PM. sulla presenza di un raccordo delle spese di
ristorazione e similari con l'attività politica e istituzionale, sia pure ad ampia interpretazione
soggettiva, e stante l'allegazione, plausibile e riscontrata dal testimoniale, circa la natura di
omaggi istituzionali della c.d. spese eccentriche, anche la Valle deve essere assolta dagli addebiti
dipeculati "
VALLE si è sottoposta ad interrogatorio nel dibattimento( udienza del 10.6.2015): è sufficiente
leggerlo per comprendere come tutte le spese ( per la maggior parte bar, ristorazione ed omaggi)
78
non possano farsi rientrare nel novero delle spese di rappresentanza sostenute per il jfunzionamento
del gruppo nell' accezione descritta nella parte generale di quest' atto
Le giustificazioni che ha fornito sono quanto mai generiche e non sono tali da consentire una
verifica da parte del Pubblico Ministero . Ha riferito di incontrare colleghi, assessori, rappresentanti
del PDL del suo territorio(Asti e Provincia) senza fornire alcuna indicazione precisa sul punto.
Si legge nelP interrogatorio che era consuetudine dei consiglieri del PDL e poi di Progett'azione
recarsi tutti insieme al ristorante per consumare il pranzo a volte anche in ristoranti di pregio(
VINTAGE e Solferino).
Si ricorda che la Regione aveva messo a disposizione di ciascun gruppo uffici e sale riunioni. Ogni
consigliere aveva un proprio ufficio in cui ricevere eventuali ospiti. E' di tutta evidenza che i pranzi
quotidiani tra consiglieri regionali, sia pure per parlare di lavoro, non possano farsi rientrare nelle
spese di rappresentanza e , per questo motivo, non ne era ammissibile il rimborso con il fondo di
funzionamento. Allo stesso modo dicasi di caffè o pranzi offerti a cittadini che non siano dotati di
potere di rappresentanza.
VALLE, a proposito, ha dichiarato di recarsi spesso ad Asti per incontri politici :"incontravo un
collega, un consigliere del PDL ed offrivo un caffè
" mentre aspettavamo che arrivassero tutti
... ci saranno stati dei bar anche a San Damiano ... mentre aspettavamo"
Il termine "offrire" è evidentemente improprio in quanto si trattava di caffè solo apparentemente
offerto dal consigliere in quanto ne veniva chiesto il rimborso .
Insomma in tutti casi , per espressa ammissione della VALLE, si trattava di incontri, sia pure di
carattere politico anche se il termine è assai generico, cui seguiva come momento conviviale un
pranzo, una cena o consumazioni al bar. Alla fine era sempre il consigliere VALLE a pagare
L evidentemente anche quando,e sarà capitato pure qualche volta, veniva invitata.
J'Numerosissimi poi sono i pranzi e le cene consumati al ristorante il POZZO di San Paolo Solbrito
•/•'anche in giorni festivi, ad agosto ,a volte anche pranzo e cena nello stesso giorno .
Si legge in sentenza:" VALLE ha riferito che :Il ristorante 'Il Pozzo'era divenuto l'equivalente del
mio ufficio per gli incontri in zona: sia con i dirigenti ASL per la commissione sanità, sia per altre
attività nelle altre commissioni regionali. Da ciò la presenza, tra i rimborsi, difrequenti pasti a due
0 atre sempre con persone diverse e per motivi istituzionali, soprattutto nel weekendperché erano i
giorni nei quali si trovava a Torino (dove i pranzi vicino alla regione venivano posti a carico del
gruppo direttamente dal capogruppo)."
Il Tribunale riconosce la legittimità di tali rimborsi e conclude :"/« mancanza di smentita da parte
del P.M. sulla presenza di un raccordo delle spese di ristorazione e similari con l'attività politica e
istituzionale, sia pure ad ampia interpretazione soggettiva,..la VALLE deve essere assolta dagli
addebiti di peculato ".
E' sufficiente rileggere V interrogatorio della VALLE per rendersi conto che è stato lo stesso
consigliere con le sue dichiarazioni a non consentire di considerare rimborsabili le spese di
ristorazione sostenute a IL POZZO in quanto trattasi di spese sostenute per finalità personali e non
certamente collegate al funzionamento del gruppo consiliare.
Riferisce la VALLE ; "/7 POZZO è un ristorante a 2 chilometri e mezzo da casa mia , molto
comodo , abbastanza riservato. Proprio non avendo nessun ufficio in asti e stando a Torino
pressoché tutto il giorno, cioè il giorno del consiglio tutto , gli altri giorni rientravo alle 18,19 ,io
non sono sposata, non ho figli, , a casa mia ho una colf al mattino...non so il sindaco di
DOSINO..." Voglio parlarti " Troviamoci" mangiamo una pizza "... offrivo io il consigliere
19
regionale ha V emolumento. Diversi incontri, tantissimi incontri li ho fatti con la dirigenza ASL
A2,A3oA4".
' ^
E' evidente che V esempio fatto dalla VALLE per giustificare V ipotetico pranzo al POZZO con il
sindaco di DUSINO si riferisca ad uno di quei pranzi che non sono di rappresentanza ma
occasionali, a margine di incontri e che quindi non possono essere rimborsati con il fondo per il
fimzionamento del gruppo consiliare.
Il consigliere VALLE non è costretta a pranzi a casa da impegni famigliari, ha molto tempo libero,
inconfra ambici o conoscenti che appartengono alla stessa aerea politica, pranza o cena con loro
perché è un' occasione di compagnia ma non è la qualifica soggettiva del commensale a trasformare
r incontro in una occasione di rappresentanza
Si legga ad esempio la testimonianza a difesa di DEMETRIO Domenica- consigliere comunale di
Asti(ud.20.10.2015 pag 62 trascrizioni) commensale della VALLE e destinataria di-omaggi anche
natalizi.
La stessa cosa si può' dire per le altre spese di ristorazione e bar.
A titolo esemplificativo sulla spesa del 20.6.2011 ore 17.43° San Damiano d'Asti locale crema e
cioccolato spesa di 4 euro per gelati. Cosi' la VALLE a domanda del PM(pag. 144 trascrizioni ud.
10.6.2015):Ero andata in comune e poi abbiamofinito la riunione ed avrò detto al consigliere, al
sindaco, a chi c'era:"Andiamo a prendere un gelato e gliel'ho offerto"
Con riferimento ai pranzi suoi e della sua assistente la VALLE cosi' si esprime;" Magari lei
andava al bar, miprendeva un panino o cosa ed ovviamente lo offrivo anche a lei". A richiesta del -,
PM se offrisse o mettesse a rimborso VALLE rispondeva;"Qualche volta l'avrò messo a rimborso^ j' c:
qualche volta l avrò pagato con i miei soldi" Non sa spiegare quando metteva a rimborso/^'quando papva con denaro suo a riprova dell' assoluta trascuratezza e disinvoltura nell' utilizz(?del fondo per il funzionamento del gruppo.
A
U
■
Anche
per VALLE vi sono scontnm doppi. Ad esempio IL POZZO 27.11.2011 ore ventuno
5lc:
euro, nella stessa data ore21.45 euro 44.
La spiegazione del consigliere e' stata :Potrebbero essere... magari io avevo invitato una persona,
ne sono arrivate altre due , avevamo già...Di solito li' al pozzo facevano e continuano a fare ,
quando unofa l'ordinazione scrivono al tavolo tale questo ..poi se si aggiunge qualcun altro .. ed'è
successo altre volte che si siano aggiunte altre persone ...hanno compilato un' altra scheda dell'
ordinazione e poi hannofatto due scontrini separati
Altri doppi scontrini al bar: F&F: 5.4.2011 ore 11,26 e 11,31; 14.10.2011 ore 12,26 e 12 2829.3.2012 ore 11.44 e 11,45, Old fashion 5.3.2012 ore 16,56 e 16,58
Scontrini doppi anche per acquisiti al supermercato GULLIVER di Villafranca d' Asti il 23.4.2011(
sabato di pasqua)ore 16 e 16,15.
E una circostanza a dir poco curiosa in questo processo che in moltissimi casi e per quasi tutti gli
imputati siano stati posti a rimborso scontrini dello stesso locale emessi a poco tempo di distanza
Quanto alle spese varie per acquisti in gioielleria, pelletteria profumeria etc. Il Tribunale riconosce
la legittimità dei rimborsi in quanto in occasione della cene: " le capitava anche di effettuare
omaggi istituzionali a persone terze, giornalisti o persone di rilievo politico pubblico esterno, ivi
organizzava cene, ad es. anche con i giornalisti, nelle quali effettuava conferenze stampa e
diramava anche più volte a settimana comunicati stampa sulla mia attività in regione (con il
collaboratore del gruppo PdL che lefaceva da ufficio stampa, Zuccaro, sentito come teste) Per
quanto riguarda gli oggetti, ha spiegato - quanto alla macrovoce 'gioielleria' come luogo di
acquisto - non trattarsi di beni a consumo proprio o estraneo allafunzione, trattandosi in realtà di
un rilevante numero di orologini in plastica e di cornici destinato, sotto Natale, a figure
80
-*L'
istituzionali (ad es., il presidente della Provincia e suoi collaboratori); altri, sporadici (ad es. per
il battesimo dellafiglia del Prefetto, ovvero al rappresentante del comune Jrancese nel corso di un
gemellaggio), mentre le voci per 'generi alimentari', oltre a cioccolatini omaggio consistono,
sempre in prossimità difestività, in panettoni omaggio e colombe per le case di riposo. La voce, in
scontrino unico, di euro 480 per 'gioielli' corrisponde a spesa per plurimi portachiavi e due
portafogli, tutti omaggi a collaboratori esterni occasionali che l'avevano coadiuvata dall esterno
come tecnici, con o senza specifici contratti di collaborazione, con riferimento a singole attività, in
specie - V. pag. 157 del suo esame - dipendenti della provincia, imprenditori, geometri,
capireparto, essendo egli in commissione opere pubbliche.
Non si può concordare con il Tribunale che ritiene questi omaggi rientranti in spese di
rappresentanza per tutti i motivi già espressi nella parte generale di quest' atto. In particolare la
VALLE dimostrava assoluta prodigalità negli acquisti . E' lei stessa a dire che"era cliente di un
negozio, una volta ho comprato dei portachiavi da un negozio che stava per chiudere ..tutti ben
inscatolati, ho detto li prendo, a volte non so vado ad unafiera del tartufo, vado ad una cosa della
PRO loco... per aver un piccolo omaggio." E continua "... la classica occasione
Si tratta di acquisti preventivi, destinati ad una cerchia indiscriminata di persone non si sa se dotate
di potere di rappresentanza estema. L' esempio fomito da VALLE circa i destinatari dei doni "wno
di questi portachiavi e' stato destinato a ZUCCARO Ercole addetto stampa " dimostra anzi il
contrario.
er
le spese legali e spese di manutenzione dell' autovettura, ritenute non ammissibili, si rimanda a
ito esposto nella parte generale .
»
:NT0NI Alfredo Roberto
ov
TENTONI è stato ritenuto responsabile del reato di peculato a lui contestato, limitatamente
alle spese di cui al 16.2.12 (doc. n. 315), 22.3.12 (doc. n. 1), 19.7.12 (doc. n. 365), essendo
queste state messe a rimborso ancorché mai sostenute, nonché al pagamento in capo al
Gruppo della fattura 57 del 10.12.10 (le telecamere, utilizzate per scopi privati): e quindi per
la somma complessiva di € 3.760,00.
Gli erano contestate ulteriori indebiti rimborsi per l'importo di € 22.170,86 per i quali il
Tribunale ha ritenuto mancassero ''elementi diprova nel senso dell'utilizzo privato deifondi
per quanto attiene alle c.d. spese ambivalenti ed avendo eglifornito una allegazione non
smentibile per quanto attiene a quelle c.d. eccentriche".
Le condotte contestate a TENTONI presentano pressoché totalmente l'intero campionario
emerso nel processo, dai rimborsi alTautogrill nel tragitto da e verso Torino (abitava a San
Giorgio C.se), agli scontrini a catena, alle spese relative alla manutenzione dell'auto,
compreso l'autolavaggio, all'acquisto di alimentari al supermercato Crai di San Giorgio
vicino a casa, quello di fiori, di articoli per la casa nonché il rimborso delle spese legali,
fino ad alcuni casi di spese effettuate in sua assenza e quindi non da lui.
Vi era inoltre la richiesta di rimborso di un generatore di corrente per l'importo di € 990,00
(scontrino Hobby Garden Cuorgnè del 20.4.2012).
81
Secondo TENTONI l'acquisto si
sarebbe riferito ad una manifestazione del 14.4.2012 a Sparone dal titolo "un futuro per gli
alpeggi piemontesi" che in un primo momento si sarebbe dovuta svolgere all'aperto.
Solo che il convegno avvenne invece in un salone, allacciato alla rete elettrica ed il
generatore non servì a nulla. Le date inoltre non coinciderebbero perché il generatore
sarebbe stato acquistato sei giorni dopo il convegno.
Quanto alle spese di manutenzione dell'autovettura ed alle spese legali si ribadisce quanto
già scritto in riferimento ad altre posizioni, dovendosi escludere che vi fossero, come invece*
affermato in sentenza, linee guida degli uffici regionali, recepite dai gruppi consiliari che
prevedessero la possibilità ^''di porre a rimborso sia le spese legali per ricorsi sia
individuali che collettivi, nonché le spese per manutenzione dell'autovettura".
In ordine alla varia casistica di spese portate a rimborso, si citano qui alcuni esempi:
- In data 14.5.2012 vi sono due scontrini delle ore 09,40 e delle ore 11,46 in un bar di via
Verdi a Torino, quando TENTONI alle ore 09,50 è ancora a San Giorgio ed alle 11
aggancia la cella di via Mercantini a Torino (quella che copra l'area di via Alfieri ove è il
Consiglio Regionale).
In data 15.5.2012 vi sono alle ore 10,28 ed alle ore 14,20 due scontrini presso un bar dL_.:
Orbassano, mentre in quelle stesse ore TENTONI era a Rivarolo prima ed a Torino,,P'.'za'rJ
Palazzo di Città poi. Nel pomeriggio abbiamo scontrini a catena alle 15,36 e 15,40 m'^un ":
bar di via Alfieri.
f '*
Ulteriori catene (per stare al 2012 al periodo di Progett'Azione, ma altrettante vi sonò nel ■
2010 e nel 2011) si riscontrano in data 8.3.2012, 14.3.2012, 16.3.2012, 18.3^:2012,
20.3.2012,21.3.2012,24.3.2012,28.3.2012, 2.4.2012,6.4.2012, 24.5.2012, il 29.5.2¥l2,' ■
il 9.6.2012, il 16.6.2012, il 18.6.2012, il 19.6.2012, il 25.6.2012, il 26.6.2012, il
30.6.2012, il 7.7.2012, il 10.7.2012, il 13.7.2012 (dove al bar "Tanto non la bevo di
Collegno", denominazione che suona ironica nel caso di specie, vi sono tre scontrini tra le
13,15 e le 13,45 ed altri due tra le 16,05 e le 16,26) il 16.7.2012(ove alla pizzeria E1 Cit
di Rivarolo vi sono 8 scontrini in successione tra le 19,50 e le 21,36) il 17.7.2012, il
18.7.2012, il 19.7.2012, il 24.7.2012, il 31.7.2012 l'S.8.2012, il 14.8.2012(4 scontrini a
Caluso in successione dalle 13,09 alle 13,52)
- L'acquisto per € 62,40 in data 7.5.2011 di uno zerbino in cocco su misura in un negozio
di Candia (il Canapè) evidentemente per la sua casa o il suo ufficio
- Vi è un acquisto Foriano Fantin Argenti di Mirano (Venezia) per 223 € del 22/6/2011
con allegata una scheda del 17.6.2011 ove compare scritto. "Attenzione, consegna Boux
Elisabetta V.le Europa 16 Caluso" mentre la fatturazione è al Gruppo P.D.L. Consigliere
Roberto Tentoni.
- In data 30.5.2011 vi è una fattura di € 620,00 per l'acquisto di due televisori Sony Lcd 40
pollici
Si legge in sentenza:
"In ordine ad altre contestazioni del P.M. in ordine a presunte spese personali, la difesa di
Tentoni ha sviluppato, sulla scorta delle dichiarazioni spontanee da lui rese nel
dibattimento, allegazioni per le quali non vi è prova non siano plausibili. Sintomatico, ma
nulla più, data l'ambivalenza della spese e le giustificazioni allegate, di una mancanza di
82
precisa e puntuale selezione delle spese da portare a rimborso è la presenza di scontrini c.d.
a catena, peraltro non in numero elevato. Mentre molto elevato è il numero di cene al
ristorante per due sole persone, ma data la natura della spesa — richiamandosi alle
considerazioni generali svolte al paragrafo 4 — non vi è prova difinalità diversa da quella
istituzionale, nell'ampia accezione che si fonda sulla natura del gruppo consiliare. In
ordine ad alcune spese eccentriche è stata fornita una spiegazione o quantomeno
un'allegazione in dettaglio ".
Si è di fronte ad una grave sottovalutazione del materiale probatorio acquisito che rendeva
evidente come il prevenuto avesse sistematicamente utilizzato gli scontrini della vita di ogni
giorno e gli scontrini raccattati sui banconi dei bar e dei ristoranti frequentati, per godere
della sua quota del fondo di funzionamento. Tra l'altro la fraudolenza dimostrata nelle
vicende per le quali è stata ritenuta la responsabilità dell'imputata (questione telecamere e
cene da lui non pagate) non consente di avere dubbi sul significato dell'operatività
complessiva.
AT
BURZI Angelo
E' chiamato a rispondere di peculato in relazione alle seguenti condotte:
in concorso, per spese proprie quale consigliere PDL in concorso , con il capogruppo
0^
Pedrale (capo 23):
- rimborsi spese per ristoranti per complessivi € 10.161,08;
- rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 432,13;
per complessivi € 10.593,21.
In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012;
come capogruppo di Progett'Azione (autorizzazione rimborso per spese proprie, capo 25):
- rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi € 2.623;
- rimborsi per acquisto di fiori per complessivi € 260;
- spese ristorante per due o più persone per € 1.400;
per complessivi € 4.283,50.
In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012;
come capogruppo di Progett'Azione (autorizzazione rimborso per spese del cons. Boniperti,
capo 32):
- rimborsi spese per ristoranti, bar e generi alimentari per complessivi € 5.712,99;
- rimborso spese per acquisto materiale da giardino e fiori per complessivi € 325,50;
per complessivi € 6.038,49.
In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012;
come capogruppo di Progett'Azione (autorizzazione rimborso per spese del cons. Tentoni,
capo 50):
- rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per complessivi € 3.764,59,
83
per complessivi € 3.764,59.
In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012;
come capogruppo di Progett'Azione (autorizzazione rimborso per spese della cons. Valle,
capo 54):
rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi € 3.475,30;
per complessivi € 3.475,30;
In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012.
In ordine alle spese autorizzate a VALLE , BURZI è stato assolto, in analogia con la
VALLE, con la perché il fatto non sussiste ("ivi assorbite", viene precisato in sentenza "
anche le ipotesi, eventuali e marginali, in cui vi siano stati rimborsi per scontrini prodotti
per errore, tale da escludere il dolo e quindi per le quali più correttamente l'assoluzione
dovrebbe pronunciarsiperché ilfatto non costituisce reato").
Analogamente BURZI viene assolto perché il fatto non sussiste in ordine alle spese
autorizzate a TENTONI, salvo in ordine alla spesa relativa alla cena del 19 luglio 2012, per
la quale Tentoni è stato condannato: BURZI viene assolto anche in ordine a questa spesa,
ma perché il fatto non costituisce reato.
^
L assoluzione è motivata dalla circostanza che BURZI fosse capogruppo da breve tempo^^^"'^^^^
dalle modalità fraudolente usate da TENTONI e dalla natura ambivalente della spesa (chfe^'^JSd
'"consentono di dubitare"" della consapevolezza di contribuire alla condotta di peculato),
dairinverosimiglianza dell'ipotesi che TENTONI avesse rivelato al neo-capogruppo Burzi.
di avere messo a rimborso una spesa non rimborsabile.
Si rimanda alla trattazione della posizione dei singoli consiglieri di TENTONI e VALLE in
particolare, posto che le caratteristiche dell'azione loro contestata non poteva sfuggire al
capogruppo che aveva 1' obbligo di controllare che le spese sostenute fossero in linea con
le finalità per cui il fondi di funzionamento era stato istituito. Si vedano per esempio per
TENTONI e per VALLE le raccolte di scontrini a catena (periodo 8.6.2012-31.8.2012)
che non potevano sfuggire nemmeno ad un controllo superficiale.
Con riferimento alle spese autorizzate a BONIPERTI, BURZI è stato assolto perché il fatto
non costituisce reato, BONIPERTI essendo stato giudicato separatamente e condannato con
sentenza di primo grado all'esito di giudizio abbreviato (sentenza GUP Torino del
14.7.2014) L'assoluzione è motivata dalla natura ambivalente delle spese e dall'importo
modesto dell'unica spesa di per sé non riconducibile alle categorie rimborsabili che non
consentirebbe di escludere l'errore del BURZI
Non si può' concordare con il Tribunale.
BONIPERTI non ha mai giustificato le proprie spese.
E' sufficiente scorrere il prospetto dei rimborsi di BONIPERTI per il periodo 15.4.2012
19.6.2012 per rendersi conto di come le spese sostenute non fossero affatto ambivalenti ma
di carattere tipicamente personale.
Si cita ad esempio pastificio il granaio Torino 17.4.2012 ore 13.41- alimentari'al
fruttivendolo Carpignano Sesia 15.5.2012 euro 24; fruttivendolo-zanzotteria sas
84
ortofloricultura Magenta(Mi) 16.5.2012 ore 10,39 euro 7, presso lo stesso esercizio pochi
minuti dopo ore 10,44 euro 25,59; al fhittetto Carpignano Sesia 29.5.2012euro 24.40 fruttivendolo; Al Forno Novara alle 0,15 euro sette di panetteria, presso lo stesso esercizio
pochi minuti dopo ore 0,21 euro 5; alimentari Mandello Vitta 5.5.2012 ore 17,20 euro 4.17;
al frutteto 8.6.2012 ore 8.34 euro 19,80, presso lo stesso esercizio si trovano spese effettuate
il 19.6.2012,20.6.2012,1125.6.2012,
Si trova una spesa per bar all' ipercoop di Galliate 12.5.2012 euro 4 luogo in cui è difficile
pensare ad un incontro di rappresentanza
Vi sono le solite raccolte di scontrini: 26.5.2012 ristorante Pellicano Trecate due scontrini
ore 22.05 un coperto, ore 22.07 un coperto ; presso lo stesso ristorante 1.6.2012 ore 22.45
22,40 un coperto e ore 22.52 un coperto; ALEGAR 2.6.2012 ore 18.25 euro 9, ore 20.10
euro 21, ore 20,48 èuro 25 ; compass bar 3.6.2012 ore 9.57 euro 3,60, 12.15 euro 8.90,12,30
euro 0,80,gocce di caffè 3.6.2012ore 17 euro 13,50 ore 17,13 euro 4,70 .ALEGAR- BAR
22.6.2012 ORE 22.34,22,58,23.03,23.39,23.05,23.39; 7.7.2012 ore 18.13 e 18.32 sempre
presso lo stesso bar il 30.6.2012 si trovano scontrini alle ore 22,38;22,41;22.59;23,12; bar
Cristal 3.7.2012 ore 22.45,22.48,22,48 e cosi' per altri bar.
Non si tratta certo né di una coincidenza, né tantomeno di errore. Emerge chiaramente la
precisa volontà di BONIPERTI o chi per lui di raccogliere scontrini di varia natura per
poter richiedere il contributo del fondo di funzionamento nella consapevolezza che ne la
segreteria né il capogruppo (su cui gravava il dovere di controllo specifico) avrebbero avuto
ulla da obiettare.
'•STii
URZI pertanto deve rispondere in concorso con BONIPERTI per avere autorizzato il
imborso delle spese che non si possono certo considerare ambivalenti bensì "visivamente
abnormi (per usare un espressione del Tribunale) e chiaramente incompatibili con la
finalità del funzionamento del gruppo consiliare .
Venendo alle spese contestate personalmente a BURZI sia come consigliere PDL che come
capogruppo di Progett'azione ed in particolare alle spese di ristorazione, il Tribunale lo ha
assolto in quanto BURZI avrebbe dimostrato, attraverso un' articolata memoria tecnica, di
averle sostenute per finalità istituzionali.
Quanto alle spese legali si rimanda alla parte generale di questo ricorso.
Occorre a questo punto ribadire alcuni concetti già ampiamente evidenziati nella parte
introduttiva circa le spese di rappresentanza, così come delineate dalle leggi e regolamenti
regionali ed in particolare cosa non possa esser ritenuta spesa di rappresentanza secondo 1'
art. 11 punto 6 :"50/io escluse le spese aventi intenti e connotazione di mera liberalità, a
beneficio di soggetti interni all' ente, erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti
istituzionale afavore di soggetti non rappresentativi degli organismi di appartenenza, prive
difunzioni rappresentative verso '
l esterno
L' art. 60 del manuale delle procedure contabili fa riferimento alle spese di rappresentanza
descrivendole come "offerta di consumazioni, pranzi ed in generale performe di ospitalità
ed atti di cortesia a contenuto e valore prevalentemente simbolico".
Scorrendo i rimborsi di BURZI ci si accorgeva che vi erano spese singole effettuate presso il
ristorante VINTAGE di Torino per oltre mille euro. Spiegherà BURZI che in realtà vi era
85
una convenzione con questo ristorante (per la non certo modica somma di euro 40
a
pranzo)che sommava più' pasti e rilasciava un' unica ricevuta}.] controllare
Nella dettagliata memoria prodotta già in fase di indagini preliminari veniva riferita T
occasione del pranzo e la qualifica dei commensali.
Si noti che molto spesso si tratta di collaboratori del gruppo se non addirittura di
componenti del gruppo stesso. Ad esempio (fattura del 4.8.2010 euro 1200 si riferisce a
colazione di lavoro con tre collaboratori del 26.4.2010, lo stesso dicasi oppure per il pranzo *
dell'
1.6.2010,
così
pure
per
i
pranzi
o
cene
dell'
11112011-
25.1.20113,3,2011,18.11.2011 ed altri).
I pranzi del 21.6.2011 al ristorante Solferino, del 30.6.2011 rist. Ottavio Roma;4.10.2011 al
Vintage;15.11.2011 al Vintage; aperitivo il 20.2.2012 al Golden palace, 14.4.2012 rist. Al
sole;8.5.2012 al Costello;10.5.2012 OSTO del Borg Veji; 14.5.2012 Costello:,2.7.2012
Norman; 1.6.2012, 29.9.2010 caffè HUNGARIA Roma- aperitivo (con assessore CIRIO) ;
29.9.2010 Taverna Rossini Roma (con assessore CIRIO): sono tutti pasti consumati con
colleghi o con persone della Regione Piemonte e come tali non possono essere considerati
pranzi di rappresentanza.
Lo stesso dicasi per tutti gli altri pranzi (ad esempio con il direttore de LO Spiffero
BARANDO 17.4.2012 -ristorante al sole Torino, 17.5.2012 al TIME bar Golden palace
,23.6.2012 Apifoglio Torino, 14.8.2012 Agrifoglio ; 28.8.2012 AGRIFOGLIO)
commensali indicate non sono dotati di nessun connotato di rappresentatività di un,e^&-0^
della società civile.
'"/"f^' 4%
Anche le cene con ROBERTO GIANNI primario di psichiatria ed amico personale di,lunga,^vi
data di BURZI (6.6.2012 Porta di Po - 2 coperti) 18.7.2012(2 coperti) OINOS ristorahfe-V4
5-8 2012 madama della Rocca (2 coperti) non possono esser considerate cèiie^di ^
rappresentanza. Va da sé che se la cena con un amico non possa essere rimborsata^cori -denaro pubblico anche se, in ipotesi, si è parlato di politica .
Quanto alla cena al Cambio del 7.10.2011 (euro 150) BURZI non è in grado di ricordare I'
occasione in quanto sarebbe un ristorante da lui frequentato poche volte.
Dice BURZI (udienza 11.5.2015 pag. 148 trascrizioni): "Esprimo un'opinione soggettiva,
non si mangiava bene, quindi se ci sono andato ed uso il se, perché non so dirle,
sicuramente ci sono andato con qualcuno che mi ha richiesto andiamo li"''
Vale la pena di notare che il suo telefono quella sera agganciava la cella di corso Vittorio
14 Torino (nei pressi della sua abitazione in via della Rocca) e non quelle del ristorante il
Cambio e quindi si ha motivo di dubitare che BURZI, che di quella cena non ricorda nulla,
abbia effettivamente sostenuto quel costo, che però ha presentato a rimborso.
Lo stesso dicasi per il ristorante TOBIKO di via Alfieri il 13.9.2011 (pasto singolo per € 38)
ore 14.15 mentre il suo telefono agganciava alle ore 14.07 la cella di Cso Einaudi 43.
Vi sono due spese per pizza da asporto il 28.6.2012 ed il 6.8.2012 in un locale di via della
Rocca ove BURZI viveva. BURZI si è giustificato dicendo che stava lavorando a casa
probabilmente con un collaboratore di nome PETAZZI e che, in una pausa, hanno
consumato una pizza. Anche a voler credere alla versione fornita da BURZI,ci si domanda
come tale costo possa farsi rientrare far le spese di rappresentanza
86
MONTARULI Augusta
E' stata ritenuta responsabile solo in riferimento ad un evento organizzato per suo marito
Maurizio MARRONE, in occasione di una campagna elettorale, previa derubricazione del
fatto, quale violazione della legge che sanziona il finanziamento illecito ai partiti. E' stata
assolta dagli altri addebiti di peculato perché il fatto non sussiste.
Le erano contestati:
ristoranti, bar, cibi da asporto per complessivi € 20.003,76;
acquisti presso negozi di abbigliamento, gioiellerie, articoli per la casa, spese varie
(apparecchio micro touch, spese per autovettura, fiori) per complessivi € 1.007,40;
alberghi per complessivi € 2.011,66;
patrocinio legale per complessivi € 530,02;
corso uso social network per complessivi € 4.800;
creazione database (società Media Buyer s.r.l.) per complessivi € 7.200;
monitoraggio reputazione on line per complessivi € 6.000
Si legge nella sentenza impugnata che vi sarebbe una serie ''di spese defluite "ambivalenti"
per le quali, in atti, non vi è prova certa che le stesse siano state effettuate a flini
esclusivamente personali e non, invece, destinate alfunzionamento del gruppo e, cioè:
acquistipresso bar, ristoranti e di generi alimentari;
manutenzione autovettura;
articoli per la casa eflori;
alberghi.
In particolare, per quanto riguarda le spese di ristorazione, si deve evidenziare che, per una
parte di esse, sussistono alcuni elementi indiziari da cui potrebbe desumersi Vassenza di
collegamento con la funzionalità del Gruppo: segnatamente, si tratta di spese sostenute
soprattutto durante ilfine settimana che, per tipologia, luogo e orario, potrebbero apparire
incompatibili con attività politica o istituzionale.
Tuttavia, come già anticipato, essendo una tipologia di spesa c.d. "ambivalente" (vedi
supra) e, quindi, non ontologicamente incompatibile con ilfunzionamento del Gruppo (nelle
accezioni già indicate), si deve sottolineare òhe in atti non vi sono elementi, in aggiunta ai
sopra evidenziati indizi, che consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che
i costi di cui sopra siano stati sostenuti perfinalità esclusivamente personali e non, invece,
per finalità inerenti l'attività del Gruppo come, per esempio, attività di rappresentanza
politica posta in essere dalTimputata e/o da suoi collaboratori, come sostenuto
dall'imputato stessa, peraltro confortata anche da alcuni testimoni.
Si deve dire che proprio nel caso di MONTARULI si ha occasione di ribadire come la
categoria della c.d. "ambivalenza" valga per qualsiasi elemento e quindi non abbia nessuna
efficacia distintiva e classificatoria.
Si è visto come tra gli acquisti previsti ed autorizzati ex ante dalla legge regionale 12/1972
vi fossero i libri. Sulla base di ciò la Guardia di Finanza non ha esaminato tale genere di
acquisto. Agli atti però vi è uno scontrino che riguarda l'acquisto presso Feltrinelli il
5.10.2011 di due libri che difficilmente possono essere funzionali alla formazione ed
all'aggiornamento di un gruppo consiliare: "Mia suocera beve" e "Sexsploration . Il fatto
87
non è stato contestato, perché trattavasi dell'acquisto di libri, ma il richiamarlo non è
ultroneo, perché dimostra come siano ambivalenti sia le spese riconosciute dalla legge, sia
quelle che potrebbero, se spiegate, inerire alla funzione svolta, sia quelle eccentriche e
quindi come tutta la impostazione seguita dal tribunale, che dalla ambivalenza ha tratto
delle conclusioni sull'onere della prova, sia infondata.
La casistica che viene offerta dalla lettura dei tabulati degli scontrini messi a rimborso da
MONTARULI non è stata adeguatamente esaminata. Si presentano numerosi casi di ;
- Spese effettuate in luoghi diversi da quelli in cui era presente la consigliera. Tra le'
altre: ^ il 26.12.2010 è in Giamaica, ma vi è un rimborso di un bar a Ceretta di San
Maurizio, 3.1.2011 è ancora sul volo di rientro dalla Giamaica, ma vi è uno scontrino
alle ore 09,34 a Torino; r8.3.2'011 alle ore 22,14 vi è una pizzeria a Bra per un pasto
mentre MONTARULI è partita per Roma alle 18,05; il 7.9.2011 alle 20,43 c'è un
ristorante a Torino per due persone, mentre MONTARGLI è a Roma dalle 15,56; il
21.9.2011 uno scontrino a Torino alle 13,47, mentre MONTARGLI è a Roma dal giorno
prima ed alle 18,05 ed alle 18,45 vi sono due scontrini a Fiumicino (toma da Roma alle
19,44) e cosi via in molti altri casi
Scontrini a catena: tra gli altri il 12.9.2010 (autogrill vicino a Roma, 2 scontrini, uno^»^
relativo a sigari, alle 18,33 altri due scontrini all'autogrill di Modena) il 13.9.2010^^&20.9.2010, il 3.10.2010, il 9.10.2010,il 14.10.2010, il 16.10.2010, il 22.10.20lÓViL#-
30.10.2010, il 31.10.2010, il 5.11.2010, il 19.11.2010, il 22.11.2010, il 3.12.2010/4^
6.1.2011,11 10.1.2011, 11 5.2.2011,11 10.2.2011 ove vi sono in successione tre scontnnh^^
una pizzeria di Torino, l'I 1.2.2011 ove vi sono altri tre scontrini della stessa pizzerm^'"'''^
111.3.2011, il 31.3.2011, il 22.4.2011, il 27.5.2011, all'Aeroporto di Fiumicino, TIl,29.5.2011 due scontrini in successione a Torino in un pub, mentre MONTARGLI è a ^
Celle ligure, l'11.6.2011, il 23.7.2011; il 30.9.2011, il 14-15.10.2011 (due scontrini allo
stesso bar subito prima e subito dopo la mezzanotte)e via di seguito.
Scontrini all'autogrill mentre si è in viaggio di piacere, come tra gli altri il 5.2.2011
due scontrini in concomitanza a Brugnato ed altri due scontrini a Sesto Fiorentino mentre
è in viaggio verso Firenze: il 28.3.2011, due scontrini a Prato e a Magra Est di ritomo da
Prato, il 24.6.2011 uno scontrino a Sestri Levante sulla via di Siena,
Risulta evidènte che MONTARGLI ha riversato, chiedendone il rimborso, tutti gli scontrini
relativi alle spese che ogni giomi chiunque affronta, nonché quelli che trovava sui banconi,
B significativo che quasi tutte gli scontrini ai bar, negli autogrill e nelle pizzerie siano
doppi, se non tripli.
,
Si legge inoltre in sentenza:
Sempre in relazione a ulteriori spese c.d. "ambivalenti", con specifico riferimento a quelle
inerenti articoliper la casa, acquisiti di cioccolatini,fiori, etcc.., in sede di interrogatorio e
di spontanee dichiarazioni l'imputata sosteneva che si trattasse di spese di rappresentanza
(acquisto di cioccolatini nelle date 22 e 23 dicembre 2010, presso "Gobino", docc. 219 e
131 ~ acquisto di uno Swatch in favore di Diletta Gallone, Presidente della Consulta
Giovani in data L12.2011, doc. n. 65 ~ acquisto di una pianta in favore dell'aw. Roberta •
Cucinotta, in occasione dell'inaugurazione dello studio di quest'ultima, doc. n. 29 del
88
23.9.2010)o di spese utili per l'attività politica, come la costruzione di striscioni (con
particolare riferimento alle spese presso ferramenta del 4.1.2011, doc. 7 e presso 'GS
Scampoli' del 3.1.2011, doc. 12) o la preparazione di mostre (in specifico per quanto
riguarda l'acquisto di cornici - doc. n. 2879 del 7.9.2010presso Carrefour).
Le giustificazioni fornite appaiono attendibili: invero, in atti non vi sono elementi che
consentano di smentire tali affermazioni le quali, invece, trovano conferma nelle
dichiarazioni dei testi Cucinotta e Boffa e, inoltre, la tipologia dei prodotti acquistati, la
sporadicità di tali acquisti, nonché il loro costo modesto, li rende assolutamente
riconducibili a categorie di spesafinalizzate alfunzionamento del Gruppo.
Peraltro, le suddette cornici risultano essere state restituite come indicato nella missiva del
25.6.2014, unitamente al materiale ivi descritto .
Se il Tribunale avesse applicato gli enunciati sulla spese di rappresentanza, svolti in
premessa, le conclusioni sarebbero dovute essere diverse. Non si riesce a capire come
l'inaugurazione di uno studio professionale di un avvocato abbia a che fare con l'attività di
un gruppo di un'assemblea legislativa e come la pianta regalata sia un dono di
rappresentanza.
Sn
Per quanto concerne i pernottamenti in albergo in Italia ed all'estero nonché le spese di
anutenzione dell'auto si richiama quanto già chiarito.
W
o>
er quanto concerne le spese sostenute per le consulenze:
1) sull'uso dei social network (fattura 'Sobrio' n. 23 del 2011 per 4.800,00 euro prodotta nel fascicolo personale dell'imputata), che, secondo l'imputata consisteva
in una serie di lezioni sull'utilizzo dei social network, finalizzate a migliorare la
comunicazione in relazione alle sue iniziative istituzionali.
2) la creazione di un data base (fattura 'Media Buyer' n. 12 del 2011 per 7.200,00 euro prodotta nel fascicolo personale dell'imputata)
3) il monitoraggio della reputazione on line della consigliera (fattura 'Media Buyer' n.
63 del 2011 per 6.000,00 euro - prodotta nel fascicolo personale dell'imputata).
l'Accusa sostiene in via alternativa:
- che la prestazione non sia mai stata resa,
- che sia stata resa a vantaggio di altri e che comunque aveva a che fare con l'attività
politica personale di MONTARULI e non con il funzionamento del gruppo.
In ordine al primo dei due profili si è messo in rilievo come nulla rimanga di tale attività (in
particolare l'attività di creazione di una data base poteva essere documentata con la
produzione della chiavetta usb sulla quale si dice essere stata effettuata), se non un
modestissimo report di Media Buyer, come non vi sia un contratto scritto e non vi sia
nessuna possibilità di riscontro.
Il Tribunale ha ritenuto effettive tale consulenze, ma non ha spiegato come le abbia potuto
ritenere inerenti al funzionamento del gruppo. Si pensi come proprio in riferimento alla
consulenze la L. R. 12/1972 all'art. 4 preveda:" le spese per eventuali consulenze
89
qualificate o collaborazioni professionali di esperti necessari per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali del gruppo" essendo chiaro come proprio il settore delle consulenze
si presti, se non si individua il vincolo funzionale con l'attività istituzionale, a legittimare
qualsiasi pagamento.
In ordine all'acquisto di abbigliamento di OLYMPIC IL 18.12.2011, di gioielli Swaroski
(1 11.12.2011 ed il 20.12.2011) una borsa di Borbonese (€ 195) un mese prima di Natale
è evidente che si tratta di regali natalizi che non hanno nulla a che vedere con i modesti
omaggi simbolici delle spese di rappresentanza. Anche la tesi del banco di beneficenza con
in premio la borsetta di Borbonese è allo stesso tempo inverosimile e stucchevole. La stesso
Tribunale ha mostrato una certa riluttanza a digerirla parlando di una ''giustificazione
tollerabile''^ offerta dall'imputata.
Anche le conclusioni in ordine al microtouch (fattura n. 564 del 12.6.2011 per 17,40 presso
1 Autogrill di Fiorenzuola d'Arda) non sono condividibili; non si vede infatti come possa
essere verosimile un errore. Che non risulta esser stato riscontrato positivamente dal
personale di AUTOGRILL, mentre si deve dire che anche il caricabatteria in questione
non vi è motivo di porlo a carico del gruppo.
Per quanto riguarda, infine, le spese legali sostenute dall'imputata si richiama quantp
<b.
lamentato nelle parti precedenti.
GOFFI Alberto
E' chiamato a rispondere di peculato in relazione alle seguenti spese:
rimborsi spese per-ristoranti, bar, acquisti presso supermercati per complessivi
€ 17.490,18 ;
rimborso spese per acquisti carburante e presso aree di servizio per complessivi
€ 5.346,59;
rimborso spese per alberghi per complessivi € 3.504,50;
rimborso per spese vane (farmacia ed acquisti presso Juventus store) per
complessivi € 115,96;
e così complessivamente si appropriavano di € 26.457,23
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
E' stato assolto da ogni contestazione con la formula,"perché il fatto non sussiste"
Le spese che gli erano contestate sono dal punto di vista quantitativo nella media di quelle
contestate agh altri imputati. Si tratta di bar, ristoranti, acquisti ai supermercati, carburante,
90
alberghi ed acquisti vari (un frigo, una maglia della Juve, cioccolatini, spese in farmacia
ecc.)
La differenza, rispetto alle altre posizioni, nel caso di GOFFI, risiede nelle sue
giustificazioni, avendo egli documentato, in riferimento soprattutto alle spese di carburante,
alle consumazioni presso le aree di servizio, ai ristoranti sparsi per l'Italia, un'attività
particolare, in riferimento alla quale queste spese sarebbero state funzionali: la battaglia
contro EQUITALIA, che non è una iniziativa del gruppo Udc (cfr esame GOFFI: "io e
NEGRO - Il Presidente del Gruppo n.d.r.- non condividevamo gli obiettivi udienza
19.5.2015 pag. 9 trascrizioni) ma è una campagna tutta sua e della sua associazione "E'
QUI L'ITALIA",svolta non solo in Piemonte, ma in tutta Italia.
Questa campagna ha fatto di GOFFI un leader nazionale degli oppositori dell'ente di
riscossione, che ha partecipato alle puntate di "Report" il programma giornalistico
televisivo, finendo fin sulla copertina di un numero de "L'Espresso".
Simbolo di questa campagna: un Land Rover Defender, addobbato come un mezzo di
soccorso della protezione civile, in modo da trasmettere all'esterno l'idea di portare sollievo
e salveziza a chi fosse in pericolo, il cui unico legame con l'attività di consigliere regionale
era una decalcomania sul copriruota, con la scritta "consigliere a domicilio"." Tra l'altro
dalla fotografia riportata nel libro "E' qui l'Italia"(allegato 8 produzioni Goffi) risulta che
'auto in questione aveva un altro copriruota con sopra scritto STOP EQUITALIA TOUR"
pn questo mezzo, il cui carburante è stato sistematicamente spesato dai fondi di
zionamento, GOFFI andava trovare, su appuntamento, imprenditori in difficoltà e si
ava nei luoghi ove veniva presentato il suo libro "E' qui l'Italia".
Il Tribunale ha ritenuto che l'attività politica di GOFFI non fosse sindacabile e che le spese
relative al carburante ed ai viaggi fossero quindi ammissibili. In realtà non si chiede affatto
di sindacare l'attività politica, quanto di prendere atto che la campagna contro EQUITALIA
non è attività politica del gruppo e che comunque non è tale da giustificare qualsiasi spesa:
ad esempio, lo si è già visto, le spese di carburante erano già riconosciute nel trattamento
economico di ogni singolo consigliere, in forza di autocertificazione in riferimento ad ogni
singola manifestazione e per ulteriori 3000 km,riconosciuti forfettariamente ogni mese. Si
pensi che GOFFI si è fatto rimborsare anche l'assicurazione di questa macchina (targata
ZA438WV) per€ 833,00, il 24.1.2011, spesa che nessun altro consigliere a Torino si è mai
fatto rimborsare, nonché il bollo (14.7.2011 per € 235,07)
Si deve poi tener presente come anche per GOFFI vi siano numerosi casi di:
1. scontrini a catena (il 15.3.2011, il 24.3.2011, 22.6.2011 3 scontrini in successione
immediata il 1025, il 1026, il 1027 ,il 22.6,.2011, il 29.6.2011, il 1.8.2011 quando
vi sono 6 scontrini nello stesso bar tra le 12,53 e le 12,54, il 3.8.2011,1'1.12.2010,
2. spese non sue: il 27.4.2011 è a Treviso, ma vi è uno scontrino di una pizzeria di
Moncalieri, le spese dell'8 e dell'11.8.2011 a Ciriè ed a Moncalieri mentre GOFFI è
in Sicilia, il 27.1.2012(tre pasti a Moncalieri alle 12,59 mentre GOFFI è in via XX
Settembre,
91
3. Spese relative a viaggi di piacere: si vedano le spese effettuate a Cagliari il
19.7.2011, in Sicilia ove soggiorna dal 7 al 17 agosto 2011 ed affronta una cena il
7.8.2011 per sei persone e 216,00, il 9 e 10 marzo 2011 è a Laigueglia ed il 9, sulla
strada d'andata fa il pieno di € 100 in un'area di servizio di Andora, il ponte
dell immacolata del 2010 a Treviso, il 6 .5.2011 ove alle 20,34 vi sono due pasti a
Moncalieri mentre Goffi è a Torino in via Della Consolata
Vi è poi la spesa di € 3000,00 relativa ad un rinfresco all'Antica Zecca di Caselle, del -■
27.9.2010, per festeggiare la nomina dell'On.le Michele VIETTI alla V. Presidenza del
C.S.M. (fattura 2139 del 27.9.2010 pagata a saldo il 24.4.2011). GOFFI nel suo esame ha
dichiarato che si trattava della nomina della sesta carica dello Stato che dava ''molto lustro
all'UDC (cfr esame pag. 15 trascrizioni) e che l'evento era stato organizzato dal gruppo. Si
tratta certamente di un evento politico, che interesse il gruppo come associazione politica,
ma non come articolazione organica del Consiglio Regionale, non avendo nulla a che fare
con l'attività politica svolta in seno all'assemblea legislativa regionale. Si richiamano al
riguardo le considerazioni svolte in premessa in riferimento alla doppia natura dei gruppi ed
alla conseguente distinzione, in tema di destinazione del fondo di funzionamento erogato
dalla regione, stante il generale divieto, sanzionato penalmente, di finanziamento pubblico
al gruppi.
Lo stesso dicasi per le spese relative al soggiorno e ad un pranzo a Chianciano, perllaTesta'^
nazionale dell'Udc il 9.9.2011.
V'V
NEGRO Giovanni
E' chiamato a rispondere di peculato in relazione alle seguenti condotte:
rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi € 50.790,37
rimborso per acquisto di buoni carburante per complessivi € 10.007,24;
rimborsi spese per alberghi per complessivi € 2.315,40;
rimborso per spese varie (acquisto abbonamenti volley) per complessivi € 1.500;
per una somma complessiva di € 64.613,01
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
Inoltre Giovanni Negro nella sua qualità di capogruppo UDC in Consiglio regionale (gruppo
che nella IX legislatura era costituito soltanto da egli stesso e da Alberto Goffi) - delle spese
di Goffi delle quali ha autorizzato il rimborso, in concorso con questi, e contestate al capo
26.
' stato assolto dal capo 26 e condannato per il capo 27 solo per la spesa del 22.10.2010 per
E
uro 1250 (abbonamenti per la stagione di volley)
euro
Si chiede per tanto la condanna di NEGRO anche per il capo 26 in quanto capo^ppo UDC
per le spese sostenute da GOFFI. Si rimanda per le motivazioni alla posizione di GOFFI.
92
Quanto al capo 27 il Tribunale ha assolto NEGRO in quanto ''si tratta di spese rimborsabili
come spese di rappresentanza, di natura c.d. ambivalente e di conseguenza è onere
dell'accusa provare che non sia trattato di occasioni istituzionali/politiche nell'ampio senso
in cui la categoria veniva interpretata. In questo caso vi sono certamente elementi di natura
logica che possono indurre al sospetto che il legame con l'attività istituzionale e politica
possa essere stato interpretato in termini forse più ampi del dovuto, sia alla luce
dell'attività imprenditoriale di Negro sia della indubbia sporporzione delle spese per
ristorazione portate a rimborso, anche a confronto con altri consiglieri fortemente
rappresentativi sul territorio che sotto questo profilo hanno accollato al fondo di
funzionamento dei rispettivi gruppi consiliari spese decisamente minori nello stesso arco di
tempo. La prova specifica di un'estraneità delle singole spese alle ragioni che ne
legittimavano il rimborso è però in concreto, all'esito del dibattimento, assente."
Si è più volte ribadito nel presento atto il concetto di spese di rappresentanza. Secondo la
normativa regionale le spese di rappresentanza devono intendersi unicamente quelle fondate
sulla concreta ed obbiettiva esigenza della Regione Piemonte di manifestarsi all' estemo e di
intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad essa"(art 11 regolamento regionale di cassa
economale n. 19 del 2009 ). L'art. 6 inoltre precisa anche che cosa non debba esser
riconosciuto come spese di rappresentanza ed in particolare:" sono escluse le spese aventi
intenti e connotazione di mera liberalità, a benefìcio di soggetti interni all' ente erogate in
occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionale a favore di soggetti non
rappresentativi degli organismi di appartenenza, prive difunzioni rappresentative verso l
esterno.
L' art . 60 del manuale delle procedure contabili in relazioni alle spese per " offerta di
consumazioni, pranzi ed in generale per forme di ospitalità ed atti di cortesia a contenuto e
valore prevalentemente simbolico.
E' evidente pertanto che i numerosi pranzi offerti dal consigliere NEGRO non avessero
queste caratteristiche.
E' lo stesso consigliere nel suo interrogatorio al PM del 17.5.2013 a spiegare che:" in
genere si trattava di incontrifìssati nel tardo pomeriggio che si protraevano fino a tarda
ora serale. Quindi ho ritenuto opportuno organizzare cene, rinfreschi e simili per un
momento di convivialità neW ambito deipredetti incontri" Peraltro di regola le persone che
si fermavano a tali cene ed incontri erano rappresentanti delle istituzioni locali,
parlamentari, rappresentanti di entipubblici."
Quindi, per esplicita ammissione di NEGRO, le cene a lui contestate si svolgevano a
margine degli incontri per pura convivialità, per il piacere di trascorrere una serata insieme.
Non si comprende come a tale situazione si possa ricondurre anche latamente al concetto di
rappresentanza cosi come delineato dalla leggi regionali, ancor meno si comprende come
tali cene fossero collegate al funzionamento del gruppo.
Si noti inoltre che molte di queste cene non sono affatto di valore simbolico anzi si tratta di
cene consumate in ristoranti di lusso a costi elevati.
Si veda ad esempio Ristorante al centro di Priocca d' Alba 15.11.2010 500 euro cinque
pasti, presso lo stesso ristorante il 4.12.2010 quattro pasti con tartufo 480 euro, anche il
93
pranzo al CAVAL'd bronz a Torino il 2.2.2011 3 pasti 320 euro , ristorante ENOTECA
Canale 8.2.2011 4 pasti 440 euro ,ristorante il GIARDINO di Monforte d' Alba il 18.3.2011
2 pasti 170 euro; Le ciau del Tomavento 22.8.2011 euro 572 per cinque pasti, ristorante
COVONE del 18.10.2011 160 euro due pasti, lo stesso giorno due pasti al VINTAGE 132
euro , 24.1.2012 e 25.1.2012 in entrambe le occasioni il pranzo è presso V ENOTECA
REGIONALE ROERO a Canale. NEGRO spende in ciascuna occasione 1.930 euro per 15
PASTI e cosi molti altri di seguito.
Come esempio di cena di rappresentanza NEGRO ha citato e documentato, anche ^
attraverso testimoni, una cena avvenuta il 16.2.2012 presso un ristorante a CASTAGNITO.
Vi partecipavano 27 persone la maggior parte ex sindaci del territorio cuneese . La spesa è
stata di 1480 euro. Non si comprende quali rappresentatività potessero avere gli ex sindaci e
in che modo tali spese possano giustificarsi in relazione alle attività istituzionali del gruppo
consiliare.
Inoltre vi sono moltissimi ristoranti in ora pranzo Torino quando NEGRO era in città per
attività di consiglio o commissioni . Spiega NEGRO che approfittava degli spazi di tempo
nei lavori del consiglio e delle commissioni regionali per incontrare rappresentanti tra cui
amministratori comunali per parlare di attività rientranti nei miei compiti di consigliere
regionale".
Anche in questo caso le dichiarazioni sono generiche e non consentono di individuare. If^,
occasione del pranzo ed i commensali
,
'
1 testimoni sentiti a difesa ( es. CAPOROSSI Manrico udienza del 23.6.2015) parlano di '
generici incontri a Canale per un impianto sportivo oppure ad una riunione per la caccia. ■
Vi sono poi pranzi all' aeroporto e all' autogrill che in alcun modo si possono giustificare . Si veda ad esempio ristorante dei Frescobaldi-aeroporto Leonardo da Vinci del 22.5.2010,
2 pasti per 62 euro. Spiega NEGRO nel suo interrogatorio che qualcuno ha partecipato ad un
convegno a Todi 1' ha accompagnato all' aeroporto di Roma ed ha pagato loro il pranzo.
Ricorda forse di essersi fermato una volta a mangiare con GOFFI.
Oppure : autogrill Trebbia nord Piacenza del 19.11.2011 euro 74,90, autogrill Mychef ADS
Crocetta nord 5.4.212 20,65
Vi sono spese in ristoranti liguri il 10.9.2010(euro 180 per quattro pasti), ristorante TRE
MORI Alassio il 9.12.2011 per euro 137,50. Neppure per questi pasti NEGRO è stato
condannato contrariamente a quanto avvenuto per MASTRULLO^^
NEGRO ha prodotto un' agenda in cui sono segnati gli impegni d' ufficio :
In corrispondenza delle date delle cene presso il lussuoso ristorante le CIAU DEL
TORNAVENTO di trovano segnati i seguenti impegni:
28.8.2011 350 euro 5 pasti- sagra del fagiolo di Vottignasco
2.9.2011 euro 1650 18 pasti-incontro su flavescenza dorata(malattia della vite)
4.9.2011 euro 659,93 11 pasti-assemblea soci terre del barolo
Queste spese dimostrano che debba ritenersi infondata 1' affermazione del Tribunale che
ritiene non provata la commistione tra spese " politiche " di NEGRO e spese personali
ricollegate alla sua attività di produttore di vini.
MASTRULLO infatti è stato condannato, tra l'altro, per spese di ristoranti ed acquisti in località di mare
94
Quest' Ufficio ritiene che NEGRO abbia posto indistintamente a rimborso tutte le spese di
ristorazione che si sia trovato ad affrontare nella sua vita privata o pubblica senza nemmeno
porsi il problema se le stesse fossero collegate al funzionamento del gruppo.
Per quanto riguarda i pernottamenti in alberghi e spese di carburante ci si riporta a quanto
già meglio precisato nella parte generale .
Non si ritiene invece di proporre appello in riferimento al capo 28
CANTORE Daniele
CANTORE Daniele, del Gruppo consiliare "Popolo della Libertà", è chiamato a rispondere
delle seguenti spese (capo B)
ristoranti, cibi da asporto, consumazioni al bar e similari per complessivi € 12.353,57;
acquisti presso negozi di abbigliamento (tra cui "Olympic" di Torino e'Marinella di
Napoli), fiori, gioiellerie prodotti di valigeria e penne di pregio, vino per complessivi €
6.848;
acquisto di materiale elettorale relativo al sig. QUARATINO Antonio per complessivi €
t.T--
*o
7.176;
spese patrocinio legale per complessivi € 1.030,92;
ricariche telefoniche effettuate in favore di famigliari propri e di collaboratori per V importo
di € 1.455
\.
Cantore è stato assolto dall'imputazione di cui al capo sub b) con la seguente motivazione:
"per quanto riguarda le spese di ristorazione, si deve evidenziare che essendo, come già
anticipato, una tipologia di spesa c.d. "ambivalente" (vedi supra) e, quindi, non
ontologicamente incompatibile con il funzionamento del Gruppo (nelle accezioni già
indicate) in atti non vi sono elementi che consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevole
dubbio, che i costi di cui sopra siano stati sostenuti perfinalità esclusivamente personali e
non, invece, per finalità inerenti l'attività del Gruppo come, per esempio, attività di
rappresentanza politica posta in essere dall'imputato e/o da suoi collaboratori, come
sostenuto dall'imputato stesso, peraltro confortato anche da alcuni testimoni.
Cantore veniva condannato, per quanto riguarda il capo sub b), solo per la spesa di cui al
26/2/2011 (borsa acquistata presso l'esercizio commerciale "San Carlo" di Torino), e per il
capo sub c), per il reato di cui all'art. 640 cpv. c.p.
Giova evidenziare subito che vi sono due spese relative ad acquisto di valigie in pieno
periodo estivo a distanza di un giorno l'una dall'altra. Si tratta dell'acquisto del 29/7/2010
presso "Cerminara" di Torino (euro 209, trolley), e presso PiQuadro del 30/7/2010 (euro
580, valigie). A proposito di questa spesa il Tribunale scrive: "Per quanto riguarda beni
riscattabili (vedi) acquistati dal cantore (valigeria), si deve rilevare come sia verosimile che
il predetto abbia proceduto al riscatto degli stessi, considerato che non sono emerse
anomalie sul punto
95
Questa affennazione del Tribunale lascia perplessi in quanto non risulta che le valigie
rientrino tra i beni di cui sia possibile il riscatto a fine legislatura. Questi acquisti di cui non
è stata giustificata la destinazione non possono sicuramente farsi rientrare nelle spese di
rappresentanza per il funzionamento del Gruppo.
CANTORE è stato assolto anche per gli acquisti di articoli di gioielleria sussumibili in
astratto, secondo la classificazione del Tribunale, nella categoria delle spese "abnormi", in
particolare per i seguenti acquisti:
doc. s.n. del 10.11.2010 per 50,00 euro presso gioielleria Baldi;
doc. s.n. del 16.11.2010 per 35,00 euro presso gioielleria Baldi;
doc. 248 del 15.12.2010 per 360,00 euro presso Musso Stilografiche;
doc. n. 18 del 24.12.2010 per 360,00 euro presso Gorra Dario & C. s.a.s.;
doc. n. 54 del 24.12.2010 per 1.320,00 euro presso Lazzari Gioielli s.n.c.;
doc. n. 9 del 30.4.2011 per 195,00 euro presso gioielleria Maccario;
doc. n. 153 del 3.5.2011 per 1.400,00 euro presso Compagna Italiana del lusso;
doc. n.6 del 25.5.2011 per 380,00 euro presso gioielleria Maccario;
doc, n. 26 del 18.6.2011 per 210,00 euro presso Musso Stilografiche;
doc. n. 93 del 6.4.2011 per 125,00 euro presso New Stage (acquisto di penne).
In relazione a tutte le spese elencate il Tribunale motiva l'assoluzione ritenendo'^^^r
CANTORE abbia dato "puntuale giustificazione". Tuttavia, tali conclusioni no^%én&
condivisibili.
' [ .i;.:
A proposito dell'acquisto del 24 dicembre 2010(per 1.320,00 euro, acquisto presso Lazzari
Gioielli s.n.c), va evidenziato che non risulta il dettaglio della spesa nello scontrino.
Ali udienza del 23 febbraio 2016, CANTORE dichiara che si è trattato di quattro orologi
(per un valore unitario, in ipotesi, di euro 330), cosi spiegando la destinazione: "omaggio 4
orologi a rappresentanti istituzionali[...] un orologio a testa [...]già sindaco di Trofarello
ed oggi vice sindaco, Maurizio Tomeo, il Preside della scuola Nigra. Poi un secondo l'ho
dato al membro della commissione igienico-edilizia di Chiusa San Michele, se vuole le dico
anche il nome e il cognome, si chiama Corrado Boldin; poi ci sono due sacerdoti, uno non
vorrei citarlo perché purtroppo è mancato, che aveva un ruolo molto importante, con il
quale abbiamofatto molte cose in Valle di Susa, della Diocesi di Susa, per l'attivitàfatta".
Si evidenzia che, nella stessa data CANTORE aveva speso 595 euro per acquisto di
argenteria presso GORRA DARIO, Galleria San Federico. In proposito CANTORE
dichiarava trattarsi di omaggi recapitati all'Onorevole Boniver ed alla dott.ssa Sale, capo
della segreteria di quest'ultima
L'importo elevato degli acquisti, un uno con gli altri acquisti di gioielleria sopra citati, non
consente di farli rientrare nelle spese di rappresentanza così come definite dalla legislazione
di carattere regionale. Infatti non si possono certamente ritenere doni di valore simbolico e
non è stata in alcun modo provata la correlazione di tali omaggi con T esigenza del gruppo
consiliare di manifestarsi all' estemo con persone dotate dell' analogo potere di
rappresentanza
Trattasi di doni natalizi di CANTORE a persone con cui intratteneva rapporti sia pure di
natura politica.
96
Circa le spese di bar, ristoranti e generi alimentari, ancora una volta si dissente da quanto
scritto in sentenza.
Si ritrova la solita raccolta scontrini :
3.2.2011 Bar tazza d' oro 3.2.2011 ore 15,26 e ore 15,36 ; ristorante GUSTI d' Oriente
4.2.2011 il 4.2.2011 ore 14.50,14,56,15,15;MDF Moncalieri 26.3.2011 sigarette ore 9.23 ,
ore 9,24 bar se ritrovano due scontrini persino di un negozio di fiori 8.5.2011 ore 11,44 eli
49;bar tazza d' oro 14.2.2011 ore 11.06 e ore 11.07:
Il 14.2.2011 vi è un acquisto di fiori da DINA Fiori. Si può ritenere che anche in questo
caso si tratti di una spesa di rappresentanza e non invece di un omaggio floreale per il giorno
di San Valentino? La stessa identica spesa (40 euro) la si ritrova F anno successivo il
14.2.2012. A questo punto è lecito non credere alle giustificazioni fomite da CANTORE
circa gli altri acquisiti di fiori per importi maggiori (oltre cento euro)
E' 1' ennesima riprova del metodo di selezione di scontrini da parte del consigliere e della
giustificazione che a posteriori si può sempre trovare.
CANTORE poneva a rimborso tutti gli scontrini appartenenti a generi che gli parevano
rientrare nell'elenco delle spese consentite (bar, ristoranti, fiori, accessori)
indipendentemente dall' occasione in cui la somma si era spesa, nella certezza che nessun
controllo sarebbe mai stato effettuato.
u
^
N
In questo contesto è impossibile distinguere spese private, da spese pubbliche, spese
sostenute per finalità personali o in occasioni istituzionali.
Resta da dire che i pasti singoli, le consumazioni dei singoli caffè, la spesa al supermercato
(20.4.2011) non sono ontologicamente spese di rappresentanza
Vi sono acquisti di vino per somme importanti (19.7.2011 per euro 239, il 20.12.2011 per
euro 610, il 20.12.2011 euro 480) .CANTORE è stato assolto anche da questi acquisti
nonostante CORTOPASSI per un acquisto di vino da € 530 sia stato condannato.
Non si comprende la distinzione in quanto nemmeno CANTORE ha saputo riferire a chi
fossero destinate le bottiglie e la somma spesa risulta fin maggiore.
Anche le spese di beneficenza (per definizione dovrebbero essere spese di carattere
personale) 6.4.2011 euro 150 per donazione ONLUS a New stage, acquisto di sacchi a pelo
il 28.12.2010 (durante le vacanze natalizie) da DECATHLON asseritamente destinati ad
una campagna per i profughi organizzata da Torino) sono state senza esitazione inserite tra
le spese di rappresentanza del gruppo consiliare PDL .
Il Tribunale, che pure ha accertato che CANTORE chiedeva rimborsi chilometrici attestando
falsamente di risiedere a Chiusa San Michele anziché a Torino, tuttavia gli attribuisce piena
credibilità quando parla degli altri rimborsi.
Anche sulle ricariche telefoniche fatte a favore dei figli il Tribunale cosi' scrive: " in
relazione alle ricariche telefoniche effettuate in favore dei collaboratori del Gruppo e dei
propri figli: invero, anche con riferimento alle ricariche in ultimo citate, non vi sono
elementi che consentano di smentire le dichiarazioni del CANTORE, il quale sosteneva che
97
/everte ricariche venivano effettuate per attività inerenti ilfunzionamento del Gruppo al
CUI svolgimento partecipavano anche ifigli dello stesso imputato"
Le ricariche telefoniche a famigliari ammontano a circa 1 400 euro
■" ""™'° "
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Tratlasi di attività assolutamenCe indeterminata e non provata. Inoltre, come ribadito nella
rontsrr;Te:riVito7
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COTA Roberto.
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-ristoranti, bar, generi alimentariper€21.112.48;;
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-pernottamenti in alberghi e missioni per complessivi € 645 00-
COPPOLA,^
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98
I
Credo risulti evidente V assurdo di ipotizzare che il presidente della giunta regionale in
trentadue mesi abbia spese di rappresentanza per meno di euro 6.000."
CAROSSA, capogruppo Lega nord, confermava la circostanza asserendo che;"(GOTA)
aveva un fondo come presidente, con le relazioni esterne. So che abbiamo attinto
pochissimo. Era solamente per le alte cariche istituzionali, da quello che mi era stato detto
. Mi sembra chefosse stato utilizzato per qualche pranzo che è stato organizzato in ufficio
non so dirle quando. So che non lo utilizzavamo molto perché V obiettivo era quello di non
incidere in modo consistente, di non utilizzarlo.''''
Come si vede 1' argomento è decisivo ,costituisce uno dei punti centrali della difesa GOTA.
Quindi il tema non è irrilevante e va affrontato.
Il Presidente della giunta ha a disposizione un fondo per le spese di rappresentanza presso la
direzione gabinetto della presidenza della giunta regionale -settore relazione esteme e
cerimoniale(cap 134545).
La difesa di parte civile GODAGONS ha prodotto in due udienze dell' aprile 2015 tutte le
determinazioni relative a quel fondo . E' emerso che, contrariamente a quanto sostenuto da
GOTA e GAROSSA, il fondo è stato ampiamente utilizzato per ristorazione, caffè ed
omaggi vari.
GOTA ha speso per rappresentanza, per 1' anno 2010 € 30.588; per 1' anno 2011 €
43.867,20; per il 2012 € 41.619,02(peraltro la somma stanziata per il 2012 era di 35.000 in
^, ;^quanto parte degli oggetti promozionali erano costituiti da riserve di magazzino). Infatti la
-?
^ Regione acquista oggetti, personalizzati e non, da destinare ad omaggi di rappresentanza.
atti vi sono gli elenchi depositati dalla parte civile GODAGONS relativi agli acquisti e
A-^^nche ai nominativi dei destinatari dei doni di carattere istituzionale (si ritrovano foulard,
penne, comici,stampe).
Quindi la versione difensiva di GOTA di aver utilizzato raramente il fondo per le spese di
rappresentanza del presidente della giunta è smentita per tabulas.
Se si leggono poi le determinazioni del settore relazioni esteme ci si avvede
immediatamente di quali siano le regole per sostenere spese di rappresentanza e soprattutto
come ci si deve rapportare con il settore per giustificare la richiesta
Ad esempio: in relazione alla liquidazione n.2011/431 del 12.7.2011 relativa alla richiesta
della segreteria di presidenza della fomitura di 200 cialde caffè Lavazza più 50 cialde tea
più 50 cialde latte il dirigente del settore in data 18.5.2011 nell' effettuare la consegna di
quanto richiesto precisa in grassetto che '''dovrà essere tenuto opportuno rendiconto da
trasmettere a questo ufficio per regolarità della spesa"
In chiusura si ribadiva che "non si possono utilizzare le spese di rappresentanza in
occasione di incontri e riunioni di lavoro ma esclusivamente per incontri con personalità
che ricoprono cariche istituzionali"
Allo stesso modo le regole erano rigidissime per le prenotazioni di un ristorante.
Ad esempio in relazione alla liquidazione n. 2011/365 del 31.5.2011, relativa alla richiesta
della segreteria del Presidente di prenotazione di un tavolo per quattro persone al ristorante
Vintage, si indicavano i nominativi delle persone presenti e la loro qualifica. Si specificava
che sarebbero stati presenti quattro persone della scorta che avrebbero provveduto al
pagamento a loro carico. Gon nota successiva si precisava che all' incontro era stata presente
una persona in più.
99
Numerose poi sono le spese al Bar Francia (bar sotto 1' ufficio di presidenza) giustificate
analiticamente con T indicazione dell' evento, del numero di partecipanti e relative
consumazioni.
Queste regole erano evidentemente ben note a GOTA ed alla sua segreteria, tant' è che,
contrariamente a quanto da lui sostenuto, ricorreva alle spese per il fiinzionamento del
gruppo quando si trattava di spese non giustificabili come spese di rappresentanza e che mai
sarebbero state spesate dai funzionari regionali.
Infatti tra le spese rimborsate con il fondo del gruppo si ritrovano le spese personali
sostenute in autogrill: ad esempio AUTOGRILL MILANO Linate 18.6.2010 ore 13.52 un
coperto per € 12,75; CHEF EXPRESS aeroporto Fiumicino 25.6.2010 ore 13.01, € 26,65;
autogrill VILLARBOIT SUD 26.6.2010 ore 13.52 tre coperti per € 42,70; Airport service
Caselle Torinese 29.7.2010 ore 13.49 ,4 coperti € 54,10; autogrill Montealto Nord 1.8.2010
ore 12.55 tre coperti € 43,60; chef express aeroporto Fiumicino 2.9.210 ore 12.15 un pasto
per € 9,10 ; autogrill VILLARBOI sud 6.12.2010 per 14.50 un pasto per € 11,50 ; ADS
Montebaldo nord Sommacampagna 21.8.2010 ore 14.33 € 41,00; ChefEXPRESS aeroporto
Fiumicino 2.12.2010 ore 12,26 Lasagne e aequa € 7,10; Airport service Caselle 22.12.2010-"'
ore 14.01 due coperti € 20,60 ; chef express Cavaion veronese 27.12.2010 ore 12,49"due>-,^
pasti per € 28.60; airport service Caselle 11.1.2011 ore 14.49 tre coperti € 37,90; aufe^ill.'
spa di Torino Caselle in data 26.1.2011 ore 14.13 un pasto € 6,80; chef express aeroporto
Fiumicino in data 12.2 2011 ore 14.31 caffè, spremuta e ponente € 7,95; Autogrill briariza
sud Caponago 8.3.2011 ore 21.07 tre coperti € 57,20; autogrill Villarboit sud 11.3.2011 ore
14.22 un coperto € 8,60; autogrill Rio ghidone Ovest-Fossano 11.3.2011 ore 20,34(bibita,
ciste, gatorade, taralli, M&M's , arachidi) per € 10,60 ;autogrill San Rocco Rondissone in
data 15.4.2011 ore 22.26 ristorazione € 38,90; chef express aeroporto Fiumicino 20.4.2011
ore 14.17 un pasto per € 9.95; AIREST Roma Fiumicino 20.3.2011 ore 14.15 un pasto per €
9.30; autogrill Villarboit sud in data 2.6.2011 ore 20.45 tre coperti per € 42,25 , autogrill
Villarboit sud 13.6.2011 ore 13.30 ristorazione per euro 24,25, autogrill aeroporto Fiumicino
15.6.2011 ore 19.35 deodorante, spazzolino,dentifricio e Marlboro)per euro 17 ,50 GEAL
sas 6.3.2011 euro uno( acqua)e molti altri ancora
Trattasi evidentemente di spese di carattere assolutamente personale sostenute da GOTA
mentre si trovava in viaggio o per recarsi presso la propria abitazione (viveva a Milano )
ovvero in altre località.
La riprova che venissero inseriti gli scontrini in funzione della categoria di appartenenza e
non dell' occasione della spesa la si ritrova nell'acquisto del 15.6.2011 (spazzolino e
dentifricio, deodorante) giustificato da GOTA con il fatto che si trovasse a Roma privo del
necessario per la cura personale. Lo stesso dicasi per lo scontrino del 16.9.2011 presso MY '
CHEF rist. Beinasco nord, euro 4,00, per comprare un pacchetto di sigarette marca Pai
Mal, oppure il 10.3.2012 autogrill Villarboit nord ore 14.44 (due caffè, air action classico,
Marlboro gold) euro 6,60; così il 13.3.2011, VIVOCAFFE a Mondovi sull' autostrada
(spremuta e pai mal)euro 6,50; il 17.6.2011 autogrill Villarboit sud, PAL mal e muffin
euro 6.
Gli scontrini sono stati conservati e posti a rimborso con il pretesto che trattavasi di spese
sostenute in autogrill.
100
Non si tratta quindi di spese "ambivalenti", come sostenuto dal Tribunale, ma di spese che,
ontologicamente, non possono essere considerate spese di rappresentanza e tantomeno
funzionali all' attività del gruppo consiliare .
Sicuramente si trattava di spese che il fondo di rappresentanza della Presidenza non avrebbe
mai liquidato.
Vi sono poi numerose spese sostenute presso il bar Francia. Si è visto che molte
consumazioni presso lo stesso bar sono state liquidate dal fondo spese rappresentanza dell'
ufficio di presidenza, ma, si ribadisce, dovevano esser giustificate nel dettaglio .
Vi sono, come in molti altri casi in questo processo, scontrini in successione: ad esempio
Bar Francia 29.9.2010 ore 13.44, per 26 euro, ore 13,49 per euro 67,50, ore 13,49 per
euro 12; caffè san Carlo Torino il 7.10.2010 ore 14.46 per euro 61,90, ore 15.22 per euro
50 ; 14.1.2011, Bar Francia ore 9,36 per un euro, ore 9,36 per euro 6,30; Bar Francia
14.2.2011, ore 10.33, euro 2,60 e ore 10,33 euro 4; il 28.2.2011, ore 9,49 euro 6,60, ore
9.52 euro 1,30; 5.3.2011 bar IPPOPOTAMO Torino ore 10,40 euro 1,80; ore 10,46 euro
1,80; Bar Francia, 14.4.2011 ore 12,56 euro 13, ore 13.02 euro uno; bar. Francia 28.4.2011
ore 12,45 euro 8, ore 12,45 euro 6; Bar Francia 5.5.2011 ore 14,00, euro 46,50 ore 14,12
euro 7; 21.3.2011 Bar Francia ore 13,47, euro 30, ore 13,50 euro 26; 13.6.2011 ore 13,26
puro 7 ore 13,26 euro 4 e così altri,
a circostanza non può esser casuale o frutto di errore. Si tratta di scontrini relativi a
agamenti effettuati in tempi diversi o anche nella stessa occasione da persone differenti
che presumibilmente GOTA o chi per luì si procurava per porli a rimborso.
Altre spese di carattere assolutamente personale sono quelle relative a pagamenti per
miinibar e time bar in occasione di pernottamenti in hotel: ad esempio il 26.1.2011 al
Golden palace per euro 28,00 per minibar e time bar; Hotel Quirinale a Roma il 23.2.2011
euro 8 per frigo bar; NH Jolly ambasciatori 28.1.2011 euro 9,20 per caffè toast.
GOTA nel suo interrogatorio del 16.4.2013 aveva prodotto une memoria con indicate
alcune spese inserite per errore e non riconosciute per euro 757,56, nonché un elenco di
spese da lui sostenute, ma inserite per errore dalla segreteria ed infine un terzo elenco di
spese che genericamente giustificava, riportando gli appunti della sua agenda giornaliera.
Neil' interrogatorio GOTA affermava che tutti gli scontrini si riferissero a spese da lui
sostenute e che poteva essere capitato che nei rimborsi vi fossero scontrini per costi da lui
sostenuti, ma a vantaggio di collaboratori o personale della scorta.
E' stato invece accertato tramite le celle telefoniche che , su un totale di 592 report, in 115
casi non vi è corrispondenza tra spesa sostenuta e presenza di GOTA, in 191 casi vi è
corrispondenza mentre per i restanti 286 non è stato possibile l'accertamento per
insufficienza di dati.
Vi sono inoltre delle spese pagate con ticket restaurant (es. 18.3.2011 Sfashion caffè) che
pure sono finiti tra i rimborsi di GOTA
Quanto al personale della scorta GOTA ha precisato di aver offerto loro qualche volta il
caffè. Se il gesto è sicuramente apprezzabile, ci si domanda perché tale costo debba
rientrare tra quelli per il funzionamento del gruppo.
101
Si è già visto, in riferimento alla spese di rappresentanza del Presidente della Regione, che
nel caso del pagamento del ristorante VINTAGE a carico del fondo per le spese di
rappresentanza della presidenza sì precisava come il pranzo della scorta fosse a carico della
stessa (evidentemente pagato dalla forza di polizia di appartenenza)
Quanto agli scontrini asseritamente finiti per errore nei rimborsi, GOTA fornisce una
spiegazione nelPinterrogatorio: "La segreteria faceva due tipi di vagli incrociando
l'agenda, vedendo se quello era un regalo di rappresentanza. Sull'agenda non veniva scritta
la spesa di rappresentanza, ma la segretaria verificava se in concomitanza con tale
scontrino vifosse stata un occasione che giustificasse la spesa. Gli errori sono pochissimi:
mille e rotti euro in 30 mesi"
Occorre precisare che Gota aveva una segretaria presso l'ufficio di presidenza, Michela
GAR.OSSA (figlia del capogruppo della LEGA) che, per quanto riguarda il fondo per il
funzionamento del gruppo, faceva riferimento all'economa Renata Manffeda.
GOTA riferisce che consegnava gli scontrini alla GAROSSA che, dopo la verifica della sua
agenda, decideva se porre o meno a rimborso la spesa attraverso il fondo del funzionamento
del Gruppo.
E' di tutta evidenza che la segretaria non poteva essere assolutamente in grado di distinguere
le spese di carattere personale da quelle di rappresentanza. Si pensi a tutte le spese di
ristoranti e pizzerie sostenute a Milano(molto spesso nei pressi della sua abitazione), città'in
cui Gota vive. Potrebbe trattarsi di spese sostenute per motivi familiari oppure per motivi di
carattere istituzionale. Lo stesso dicasi delle spese sostenute a Novara .
Tra le spese inserite per errore vi sono alcuni ristoranti in località San Lorenzo al Mare
oppure spese varie in località marine (Alassio, Spotomo). Gota ha riferito trattarsi di spese
della segretaria GAROSSA, che ha una casa a San Lorenzo al Mare, senza tuttavia chiarire
come mai gli scontrini della segretaria siano finiti nei suoi rimborsi, a meno di voler ritenere
che la segretaria si sia impossessata di parte dei rimborsi di Gota.
Non risultano denunce in tal senso.
Il denaro proveniente dai rimborsi, inoltre, era utilizzato anche per pagamenti personali di
GOTA. E' in atti un appunto manoscritto intestato "per Michela" (si riferisce a Michela
Garossa), in cui si trova scritto ''totale rimborsi euro 2.099,89, meno anticipo dato in
contanti per pagamento bollettini postali, euro 315, meno pagamento MAV Calzolari
Rosanna (ci si riferisce alla moglie di Gota), 1235, differenza, consegnata in contanti, euro
549,89". In calce la dicitura "Firmerà rimborso spese alla prima occasione".
Da questo appunto si ricava che il beneficiario esclusivo dei rimborsi non può essere altri
che GOTA.Poiché anche gli scontrini non riconosciuti come suoi in questo processo sono
andati a incrementare le somme a lui rimborsate, nessun altro poteva avere interesse a
inserirli, tanto meno la segretaria.
Anche con riferimento alle spese non riconosciute e addebitate ad errori di segreteria in
almeno due occasioni, il 17.6.2011 (autogrill Villarboit), e r8.7.2011 (Autogrill Domo), le
celle telefoniche confermano la presenza di Gota in quei luoghi.
Venendo poi agli acquisti definiti di rappresentanza è lo stesso Gota nel suo interrogatorio a
riferire circostanze che escludono tale natura. Gosì Gota: "non erano regali a miei amici
102
privati. Erano regali che facevo come politico. Ad esempi il tale ti invita afare il padrino
del battesimo delfiglio. Tu non puoi andare e glifai un presente. Oppure quando sono in
visita a qualche istituto". Vi sono poi i regali per politici anche regionali: il regalo per
l'assessore Coppola oppure per gli sposi Pedrini-Magliano (Magliano è vice presidente del
Consiglio Comunale dell'epoca), o il libro antico acquistato il 17.9.2011 (per la somma di
euro 200) donato a TREMONTI o a GHIGO che anche per il valore, non certo modico, non
può' considerarsi compatibile con una spesa di rappresentanza .
GOTA inoltre spiega così uno scontrino di Buosi del 18.11.2011: "5/ riferisce
probabilmente a un regalo di battesimo a vantaggio di un bambino di Domodossola. Mi
venne chiesto se potevofargli da padrino, io dissi in un primo tempo di sì. Mi viene chiesto
che cosa ci sia di politico in tale rapporto. Io dichiaro che non conoscevo il bambino. Anche
se mi riservo di ricostruire per quale tipo di battesimo io abbia fatto il dono. Forse era il
figlio di un amministratore locale
Anche l'acquisto di comici viene spiegato in questo modo:"Per quanto concerne le cornici
una l'ho messa nell'ufficio a Torino nell'ufficio del Presidente della regione (dentro vi ho
messo unafotografia politica)".
Acquisto a dir poco singolare è quello avvenuto il 16.5.2011 presso Fungo Cami, castello
'Annone (AT). Si tratta di came per euro 190,38. Non si tratta d acquisto effettuato
^ersonalmente da Cota, che quel giomo si trovava a Milano. Viene così giustificato in
interrogatorio: ^''dichiaro che si riferisce a un'iniziativa svolta presso il Ministero
^bell'economia ove venne organizzata una cena a cura di un cuoco dell'astigiano che prestò
-
la sua attività gratuitamente. Il tema della cena era la presentazione diprodottipiemontesi.
Il costo si riferiva alla materia prima. Si trattava di un evento promozionale per il
Piemonte. Credo che i generi alimentari siano stati acquistati in Piemonte e portati a
Roma". Tale giustificazione è inverosimile. Anzitutto risulta acquistata solo came, quando
si sarebbe trattato di una cena a base di prodotti piemontesi. Il trasporto di came, inoltre, da
Asti a Roma (a metà maggio!), è estremamente sconsigliabile a causa della facile
deperibilità dell'alimento. Indubbiamente si sarebbe potuto pensare ad altro prodotto
piemontese più facilmente trasportabile. Soprattutto non si comprende il perché il giomo
successivo al primo acquisto, il 17.5.2011, alle ore 9,36, si ritrovi tra gli scontrini posto a
rimborso un altro acquisto presso la medesima macelleria per soli euro 49,31.
Che cosa ci si era dimenticati di così importante da rendere necessario tornare presso il
negozio di Castello d'Annone? Inoltre, per esperienza comune, si sa che la somma di euro
200 è insufficiente per l'acquisto di came per una cena di rappresentanza, dovendosi
ipotizzare un numero idoneo di partecipanti da renderla effettivamente tale.
Se si richiama la stringente normativa del Fondo dell'Ufficio di Presidenza si intuisce
perché la tipologia di spese sopra menzionate venisse effettuata con il fondo per il
funzionamento del gruppo.
Quanto alle spese di abbigliamento per euro 530, Cota riferisce in interrogatorio che si tratta
di foulard regalati a portavoce per Pasqua o per il compleanno ai collaboratori. Lo stesso
dicasi per gli acquisti cravatte che
per i suoi collaboratori o per gli autisti"
(lo si ricava dalla tabella allegata all' interrogatorio) per 1' acquisto di fiori in occasione dell'
8.3.2012 ASINARI Fiori - otto euro, mimose impiegate ufficio.
103
Anche queste spese sono state giustificate dal tribunale (che cita peraltro il solo acquisto per
il foulard della portavoce) nonostante in casi analoghi (es. COSTA) sia pervenuto a
conclusioni differenti in quanto trattavasi di spese effettuate per persone dello stesso ente.
Nello stesso modo sono ingiustificati i costi sostenuti a Boston in occasione di un viaggio
privato il 6.8.2011 (un bar, un ristorante, e l'acquisto di un capo d'abbigliamento personale)
Per quanto riguarda le spese sostenute da GOTA per soggiornare in alberghi o per l'acquisto ,
di materiale elettronico si rimanda a quanto già esposto nella parte generale e si ritengono
anche queste spese non ammissibili
GIORDANO Massimo
E chiamato a rispondere di peculato in relazione alle seguenti condotte:
ristoranti, consumazioni bar e similari per complessivi € 17.169,16;
pernottamenti in alberghi per complessivi € 1.649,41;
ricariche telefoniche effettuate nei confronti di persone non identificate/estranee al gruppo
per complessivi € 720,00;
^
spese varie (fiori, giocattoli, articoli sportivi, ed musicali e complementi d'arreda)'
complessivi € 3.408,68;
j-'
er
spese per mezzi di trasporto (servizio motoscafo, noleggio traghetto, biglietti treno e fatUire
telepass generiche per complessivi € 841,09;
GIORDANO Massimo è stato assolto da tutti gli episodi di peculato, in quanto il fatto non
sussiste. E scritto in sentenza che " quasi tutte le spese per le quali risulta imputato
rientrano nella categoria di spese definite "ambivalenti"per le quali, in atti, non vi è prova
certa che le stesse siano state effettuate a fini esclusivamente personali e non, invece,
destinate alfunzionamento del gruppo... In atti non vi sono elementi che consentano di
ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i costi di cui sopra siano stati sostenutiper
finalità esclusivamente personali e non, invece, per finalità inerenti l'attività del Gruppo
come, per esempio, attività di rappresentanza politica posta in essere dall'imputato e/o da
suoi collaboratori, come sostenuto dalla difesa dell'imputato, peraltro confortata anche da
alcuni testimoni, con particolare riferimento alle spese effettuate anche al di fuori del
territorio Nazionale"
Va subito^ detto, come già esposto in parte generale, che nessuna norma consentiva il
rimborso in relazione alle contravvenzioni previste dal codice della strada (si noti che si
tratta di contravvenzioni
per infrazioni al codice della strada elevate dalla Polizia
municipale di Novara)
Lo stesso dicasi per i rimborsi carburante in quanto GIORDANO già usufruiva dei rimborsi
chilometrici forfettari oltre a quelli previsti per la tratta residenza(Novara)e Torino.
Nella parte generale si sono formulati i motivi per cui non si possano ritenere rimborsabili
gli acquisti di complementi d' arredo sia pure per gli uffici regionali e le apparecchiature
elettroniche
104
Quanto alle spese di ristorazione si ritiene invece che non sia stato in alcun modo provato in
dibattimento che tali costi siano stati sostenuti per le finalità del gruppo consiliare di
appartenenza. Si rimanda al concetto di rappresentanza come più' volte esplicitato in
quest'atto. Scorrendo 1' elenco delle spese ci si avvede che frequentemente vi sono
ristoranti in cui si è consumato un solo pasto.
Ad esempio il 27.9.2010 ore 13.32 Eataly Torino per euro 19 ; 27.9.2010 ristorante
Marechiaro Torino euro 14,00; 10.12.2010 ristorante osteria FORETTI una cena ore 22.16
25 euro; 24.11.210 ristorante lago Maggiore Novara ore 14,26 euro 55; 20.12.2010
ristorante RONDO Novara, euro 30; 14.1.2011 ristorante Trattoria da PEPP Novara euro
53; BREAK Torino 2.8.2012 ore 13 ,28 un pasto; Bar dresti Claudio Santa Maria Maggiore
20.8.2011 ore 10,26 un euro bar ;
La spesa del 7.1.2012 Pan per focaccia a Serravalle Scrivia -un pranzo- è ulteriormente
emblematica delle modalità di raccolta e selezione di scontrini operata dal GIORDANO.
Trattasi di esercizio commerciale posto all' intemo del noto outlet di Serravalle. Si era
sicuramente in periodo di saldi invemali.
Vi sono scontrini emessi a distanza ravvicinata, come è accaduto sistematicamente in
questo processo(e non può dirsi certo una casualità o ritenersi che si sia trattato di errore)
i-d esempio 17.1.2011 Bar Francia Torino, 12,21 euro sei, 12.35 euro 1, 12,35 euro 3;
1 ftrattoria FORETTI Novara 1.4.2011 ore 14.30 e 14.32 un pasto per 12 euro ciascuno;
^^14.10.2011 ristorante II Mago Bicocca ore 21,45 150 euro(6 menu) ore 21.46 euro 200(8
menu) 10.2.2012 I cortile caffè Novara ore 13,34, un altro alle stessa ora e 13,35; ALEGAR
di Novara 19.7.2012 ore 19.20 euro 10 due coktail, 19.48 euro 22 varie bar , 20,36 9 euro
varie bar;
Vi sono le spese in autogrill: autogrill MALPENSA AEROPORTO 27.4.2011 euro 6,15
panino acqua caffè; 2 pasti alla stazione di Torino il 13.6.2012 con conseguenti caffè ;
autogrill 3.9.2012 a Rondissone ore 23.45 bibita , acqua gelati e caffè: tali spese
non
possono dirsi certo di rappresentanza al pari della altre
La riprova che le spese sostenute da GIORDANO siano di carattere personale la si ricava
inoltre dalla spesa del 25.9.2011 (minibar per 40 euro). GIORDANO era in missione per
la Regione a KIEV. Soggiomava presso V hotel Premier palace, evidentemente spesato
dalla Regione. Nessun rimborso spese prevede la possibilità di addebitare all' ente di
appartenenza le spese del minibar, in quanto trattasi di spese voluttuarie e pertanto non
rimborsabile.
Eppure il consigliere GIORDANO le ha poste a rimborso, addebitandole alle spese per il
funzionamento del gmppo.
Lo stesso dicasi per tutti i pernottamenti (come si è già detto nella parte generale non
ammissibili) in cui GIORDANO ha regolarmente spesato anche il minibar a volte anche la
payTV.(es. 13.4.2011 Golden palace, 3.5.2011 Golden palace.; 5.10.2011 Town house 70
Torino)
105
Il Tribunale rilevava che "residua, infine, una pezza giustificativa (doc. n. 31 del 2.3.2015
per 42,89 euro presso Fnac Torino) per la quale, anche in assenza di una specifica
allegazione da parte dell'imputato, appare ictu oculi Terrore da parte di quest'ultimo,
considerato che si tratta di un solo scontrino per poco più di complessivi 40,00 euro e
tenuto conto delfatto che il GIORDANO non effettuava alcun tipo di spesa apparentemente
inconferente con l'attività del Gruppo.'"
Per i motivi sopra esposti non si ritiene di dover condividere quesf impostazioni in quanto
anche altre spese, come si è detto sopra, sono inconferenti con 1' attività del gruppo e'
sopra^tto con le spese di rappresentanza sostenute per il funzionamento del gruppo.
Si evidenzia che vi è un' altro acquisto di CD di Mario Biondi il 29.9.2011 presso autogrill
RONDISSONE, a riprova che GIORDANO inseriva a rimborso, senza distinzioni quegli
sconfini che rientravano nella macrocategorie, cibi, bevande, alimentazione in genere ed
acquisti effettuati presso autogrill. Si veda l'inserimento dello scontrino 15.3.2012 ore
11.35- SCAMALDO Sergio acquisto di frutta e verdura euro 2,50 . Senza dubbio si tratta di
un acquisto non conferente con qualsiasi attività istituzionale .
A OroRDANO sono state rimborsate alcune spese sostenute mentre si trovava in missione-—
negli Stati Uniti dal 23.7 2011 da li' si è recato in Messico fino al 16.8.2011. In
periodo sono state effettuate spese in Italia di cui si è chiesto il rimborso.
Alcuni moduli di rimborso sono stati sottoscritti da FORTUNATA DATTRINO - segretaria •'•
della LEGA NORD di Novara, che in fase di indagini preliminari il 5.2.2013 aveva
dichiarato alla GDF Che"le spese di richiesta di rimborsi con i moduli da me compilati e
firmati sono riferibili esclusivamente al consigliere regionale Massimo GIORDANO. Sono
spese da lui sostenute di cui richiedere il rimborso... in sostanza mi limito a raccogliere le
varie pezze giustificative e a dividerle per categorie di spesa come da modulo di
rimborso
GIORDANO, che non si è mai sottoposto ad interrogatorio, affidando la sua difesa a
memorie, ha sostenuto fin dalle indagini preliminari che alcuni rimborsi (quelli sottoscritti
da DATTRINO) non sono a lui riferibili, affermando di non esseme stato nemmeno a
conoscenza, avendo avuto pessimi rapporti con la DATTRINO .
Un teste a difesa (ALESSANDRO CANELLI) riferiva in fase di conclusioni indagini
preliminari che i rapporti tra GIORDANO e DATTRINO si eranofortemente deteriorati a
partire dalla seconda metà del 2010, a dire del GIORDANO( verbale del 17.12.2013
acquisito all' udienza del 10.6.2015).
Si noti che la DATTRINO ha firmato per il ritiro rimborsi dal 29 luglio 2011 al 31.7.2012 .
Difficile pensare che lo abbia fatto ad insaputa di GIORDANO anche perché la teste
MANFREDA (economa del gmppo Lega nord) il 4.3.2015, in udienza dichiarava che in
genere consegnava il denaro dei rimborsi al consigliere che firmava per ricevuta oppure
consegnava ad una persona incaricata del ritiro dei contanti fin dall' inizio della legislatura.
A proposito di GIORDANO riferiva che in genere consegnava ad una tale LORENZINA
(PRETTI ndr).
Dichiarazioni utilizzate per le contestazioni durante l'esame di DATTRINO Fortunata
106
Una solo volta ricordava di avere consegnato ad una tale ANNA, ma di aver telefonato per
essere autorizzata alla consegna del denaro .
Al di là che V economa non ricorda di aver consegnato denaro alla DATTRINO, è
importante il dato che non consegnava denaro a terzi senza autorizzazione del consigliere.
Inoltre vi sono due rimborsi (tra quelli richiesti da DATTRINO) per spese relativa alla
LEGA NORD: spese ENEL fornitura elettrica banchetti LEGA NORD euro 589,39 il
5.5.2011 , noleggio traghetto Castelletto sopra Ticino 26.6.2011 per euro 300 che
sicuramente vennero
concordati con GIORDANO, in quanto è impensabile che una
segretaria decida autonomamente di far pagare al gruppo regionale spese sostenute dal
partito.
D' altra parte è inverosimile che una segretaria si trattenga ingenti somme di denaro senza
venire per ciò denunciata. Anzi tuttora la DATTRINO è dipendente della Lega Nord di
Milano, segno che la fiducia nei suoi confronti non è venuta meno
DATTRINO
^0
in dibattimento ha ritrattato la sua originaria versione affermando di aver
anticipato di tasca propria alcuni costi e di aver quindi chiesto ed ottenuto direttamente,
senza passare per il tramite del GIORDANO, al fondo del gruppo, il rimborso di quanto
anticipato. La nuova versione è, anche per ammissione del Tribunale, confusa,
.'ì
contradditoria ed assolutamente inverosimile.
La teste ha comunque negato di aver agito all' insaputa del consigliere GIORDANO.
Il Tribunale ha trasmesso gli atti per procedere per il delitto di falsa testimonianza nei
confronti della DATTRINO.
Occorre evidenziare tuttavia che, effettivamente, tra i rimborsi vi si trovano
alcune
ricariche telefoniche effettuate in favore di familiari della DATTRINO (la madre Gilardino
Sassone Annamaria e il marito Ruggeri Luciano), oppure acquisti in esercizi commerciali
ubicati nei pressi del luogo di abitazione della madre della predetta a Santa Maria Maggiore,
località ove venivano effettuate altre spese, tra cui quella relativa all'acquisto di giocattoli.
Tuttavia non è una novità di questo processo che alcune spese di terze persone venissero
poste a rimborso dai consiglieri, proprio perché il procurarsi pezze giustificative di
determinate categorie merceologiche, era 1' unica condizione per potere ottenere il rimborso
(si è vista ad esempio la posizione GOTA: anche in quel caso sono stati posti a rimborso
spese delle segretaria, lo stesso si dirà per STARA)
In conclusione si ritiene che tutte le spese oggetto di contestazione siano da attribuire al
GIORDANO che, vistosi nell' impossibilità di giustificarle compiutamente, in particolare
quelle sostenute quando si trovava all' estero, ha scaricato la responsabilità sulla segretaria.
107
DELL'UTRI Michele
E' stato assolto da ogni addebito perché il fatto non sussiste. Le imputazioni a suo carico
riguardavano due versanti diversi:
^
1) li primo, relativo alle consuete spese afferenti la vita privata e non il gruppo ed in
particolare:
spese per ristoranti, bar per complessivi euro 9.488,18 euro;
acquisti di stampe e comici per complessivi € 2.183,50 euro;
ricariche telefoniche effettuate nei confronti di persone non identificate per
complessivi € 1.060,00;
acquisto abbonamento a LA STAMPA con invio al domicilio privato avendo già il
gruppo personale un abbonamento in sede per € 871,00;
2) il secondo, relativo ai costi di una prestazione di attività di sondaggio e di ricerca che,
secondo l'accusa, non sarebbe mai stata effettivamente svolta, almeno nella forma e
nei modi descritti in fattura. Sono stati rimborsati infatti pagamenti alla Voice Care
s.r.l., società facente capo a Gabriele MORETTI (giudicato separatamente
condaimato dal Gup del Tribunale di Torino con sentenza del 14.7.2014) compa^S^f
di partito di Michele DELL'UTRI,per la somma di 191.190,00 euro
'
'v!
Complessivamente quindi a DELL'UTRI, unico componente del Gruppo MODERATI j
è contestato un peculato di complessivi € 204.782,68, somma superiore a qu'éìla^
contestata a qualsiasi altro imputato.
Per quanto concerne il primo versante, bisogna mettere in rilievo come siano stati presentati
a rimborso moltissimi scontrini relativi alla vita privata di DELL'UTRI e certo non inerenti
al funzionamento del suo gruppo. Si pensi ad esempio alle consumazioni effettuate presso
il bar Melania, intemo al Carrefour di C.so Montecucco ove l'imputato o qualcuno della sua
famiglia andava a fare la spesa (si vedano ad esempio le date del 21.5.2010, rL7.20I0 il
26.7.2010, il 28.1.2011). DELL'UTRI ha dichiarato in riferimento a questo ed agli altri
numerosissimi scontrini in bar vari, di aver incontrato nei momenti più vari della giomata,
molti "cittadini qualunque" (cfr esame pag. 29 trascrizioni) "vecchiettr che aveva avuto
modo di conoscere come assessore al Comune di Torino, quando aveva intrapreso
l'iniziativa di organizzare una cerimonia per festeggiare le nozze d'oro. Con questi anziani
si sarebbe instaurato un legame, tale che gli stessi avrebbero fatto riferimento a DELL'UTRI
per risolvere dei loro problemi, (cfr esame DELL'UTRI dell'I 1.5.2015 pag.-21 ove lo
stesso avrebbe riferito, senza neanche coglierne la scorrettezza, di essersi attivato, tramite la
segretaria FILIPPETTO, per far saltare la lista d'attesa per degli esami per un anziano che
doveva sottoporsi ad una rivalutazione della Commissione dell'lNPS per l'aggravamento
dell'invalidità).
La stucchevole spiegazione non pare possa far rientrare tali spese in
quelle di rappresentanza e non è eerto richiamabile per il pagamento, ad esempio di un
autogrill a Villarboit alle 4,24 del mattino il 28.12.2011, quando il consigliere,'per le
vacanze di Natale, stava recandosi in Belgio.
Cosi SI segnala uno scontrino al guardaroba del museo egizio il 13.5.2010, una cena a
Baldissero il 6.5.2011, mentre DELL'UTRI è a Torino, un autogrill il 25.11.2011 mentre è
108
in viaggio verso San Bartolomeo al Mare, una colazione a Caselle TS.11.22011 mentre sta
partendo per la Spagna
La circostanza che si sia chiesto il rimborso per spese personali è bene attestato dalla
esistenza di due abbonamenti al quotidiano la Stampa, con previsione di consegna l'uno a
casa, l'altro nell'ufficio del gruppo, dato significativo perché DELL'UTRI era a capo di un
c.d. "monogruppo" cioè era l'unico componente del gruppo Moderati al Consiglio Regionale
del Piemonte. Il Tribunale rileva che la legge non fa riferimento al numero di giornali che
possono essere acquistati con il fondo di funzionamento, ma questo non esime dal valutare
in concreto se l'acquisto fosse o meno riconducibile al funzionamento del gruppo.
In riferimento poi alle spese relative alle comici si richiama quanto già esposto in premessa
in ordine ai complementi di arredo.
In ordine al rapporto con Voice Care si deve mettere in rilievo come siano state pagate dal
Gruppo MODERATI fatture per € 191.190,00. Le fatture di marzo, aprile, maggio 2011
(rispettivamente di € 36.000,00 12.000,00 e 12.000,00) descrivono la prestazione
effettuata da Voice Care come '"'^Rilevazione del panel statistico del gradimento delle attività
del gruppo consiliare regionale dei Moderati". Segue la fattura del 31.7.2011 dell'importo
^
'\complessivo di € 252.000,00, da pagarsi in 36 rate mensili di € 7.000,00 con la seguente
1.X \ s^escrizione:''r/i/e^«/zzo«e della metodologia e del panel statistico attraverso la
/realizzazione di almeno 25.000,00 interviste sul territorio piemontese". Dal 30 settembre
riprendono ulteriori fatture mensili di € 3630,00
con la stessa descrizione delle prime
fatture,
E' stata poi acquisita copia del contratto, sottoscritto in data 20.12.2010 tra la Voice Care
s.r.l. (rappresentata del presidente Mascarello) ed il Gmppo Consiliare dei Moderati (in
persona di DELL'UTRI Michele) con il quale la Voice Care si impegnava ad effettuare la
'"'rilevazione su panel statistico dell'attività del Gruppo Consiliare Regionale dei Moderate,
attività consistente principalmente nell'effettuazione di interviste telefoniche, programmata
sino al dicembre 2014, per un corrispettivo complessivamente determinato in euro 456.000.
L'accusa ha sostenuto che tutta l'operazione fosse fittizia, sulla base di questi indizi, che si
ritengono gravi, precisi e concordanti:
1) L'incongruenza economica dell'operazione: i Moderati avrebbero speso l'intero
loro budget di funzionamento per effettuare sondaggi per individuare quali
argomenti stessero più a cuore ai cittadini piemontesi, ed avrebbero così esaurito tutto
il denaro che sarebbe servito per prendere delle iniziative e per fare delle campagne
in ordine ai temi segnalati dai cittadini. Si interpellano ad esempio i cittadini sul
nucleare e per farlo non si hanno più i soldi per fare un convegno o anche solo un
manifesto o uno studio sul nucleare. Si noti come l'ufficio dei moderati, quando la
FILIPPETTO andò in matemità, venne chiuso perché non vi era denaro per tenerlo
aperto. Il tema dell'incongruenza economica non riguarda una valutazione di
opportunità o meno della scelta relativa alla destinazione del fondo, ma invece bolla
in termini di assoluta inverosimiglianza la esistenza effettiva dell'intera operazione.
La stessa Corte dei Conti che non ha potuto contestare la veridicità della spesa.
Tutti gli importi sono comprensivi di Iva)
109
esercitando un controllo meramente documentale, ha scritto" la Sezione non può
esimersi dal rilevare che la spesa in questione si caratterizza per importi
assolutamente abnormi, addirittura superiori aifondi nella disponibilità del gruppo
e tali da sollevare evidenti dubbi sulla ragionevolezza della stessa'' Cfr relazione sul
rendiconto 1/1 - 31.12.2013 Gruppo Consiliare Moderati allegato 2 alle produzioni
documentali Dell'Utri
2) L'operazione si svolge con un'azienda che fa capo ad un compagno dello sfesso ^
movimento politico, MORETTI, il quale è consigliere comunale a Torino del
Gruppo Moderati.. Questo affievolimento di alterità tra le due parti contrattuali è
certamente un possibile indice di criticità dell'intera operazione.
3) E' pacifico che le fatture siano soggettivamente false: e' infatti emerso in una
seconda fase di indagine, che VOICE CARE non ha mai effettuato le prestazioni
indicate in fattura. Solo dopo che emersa questa verità è stata offerta una seconda
versione, e cioè che le prestazioni vennero rese da CONTACTA,per motivi intemi al
gruppo. Si noti però che, se si trattasse solo di falsità soggettiva, e cioè di una^^
interposizione fittizia di VOICE CARE tra il cliente, Gmppo dei Moderati, ed il reali^
fomitore della prestazione, CONTACTA, dovremmo poi registrare un qualche flusso
di denaro, in uscita da VOICE CARE, verso CONTACTA, la quale deve essere
remunerata per la prestazione resa. Invece nel caso in esame non vi sono flussi tra ■
VOICE CARE e CONTACTA, che siano riconducibili in alcun modo a questo^
fenomeno. Si noti ancora che VOICE CARE non è partecipata al 100% da
CONTACTA, ma solo al 50%, essendo il restante 50% di MASCARELLO Luciano .
Dell'arricchimento senza causa di VOICE CARE quindi CONTACTA godrebbe
solo al 50%, con conseguente depauperamento di CONTACTA ad opera del suo
amministratore.
L'incongruenza quindi è incolmabile: I MODERATI pagano VOICE CARE per una
prestazione che non ha svolto e CONTACTA avrebbe effettuato a favore dei
MODERATI un'operazione per la quale non riceve alcun pagamento.
4) Vi sono gravissime contraddizioni sulla tipologia di prestazione: infatti il contratto
(che nonostante gli importi elevati non è preceduto da nessuna trattativa) tra il
Gmppo MODERATI e VOICE CARE, nonché l'ulteriore documentazione acquisita,
in particolare uno script che fungeva da istmzione per l'operatore, ed infine la
brochure cartacea relativa ai sondaggi asseritamente effettuati, si riferiscono in
maniera inequivoca a sondaggi effettuati tramite conversazioni telefoniche da parte ^
di persone fisiche, mentre CONTACTA non fa sondaggi con operatori in carne ed
ossa, ma solo con un operatore automatico che, con voce di sintesi, interpella
l'interlocutore, invitandolo a digitare 1,2 ecc.
Nel^^cóntratto di appalto si legge infatti: art. 5 punto IL" l'appaltatore dovrà
adeguatamente e preventivamente istruire il personale addetto all'esecuzione del
contratto efornirlo delle procedure e delle istruzioni relative all'esecuzione a regola
d'arte dei servizi appaltati. All'art. 6 , dal titolo ''Personale" al punto 6.2 si legge:
110
'
''l'appaltatore si obbliga ad adibire, per l'esecuzione del servizio personale in
numero sufficiente a garantire lo svolgimento dei servizi"
Le istruzioni di cui al punto dell'art. 5 sopra citate sono e state tradotto nel
vademecum preparato il personale. In particolare si segnala lo "SCRIPT
CAMPAGNA GRUPPO REGIONALE MODERATI PER IL PIEMONTE APRILE
2011" che offre il testo di un' intervista modello, con domande aperte (non si può
rispondere 1,2,3 ecc. scegliendo tra le risposte proposte, e con suggerimenti
all'operatore: punto 4 " inserire genere presunto dell'intervistato/a, se nel dubbio
chiedere lei è uomo, oppure donna?, punto 5: secondo lei qual è il problema più
urgente che deve essere affrontato dalla Regione Piemonte (NON SUGGERIRE
SUBITO LE PROBLEMATICHE MAATTENDERE LA RISPOSTA SPONTANEA
DELL'INTERVISTATO/A. SE L'INTERVISTATO/A RISPONDE NON SAPREI,
OPPURE ESITA, CONTINUARE CON: tra le seguenti tematiche qual è quella che
lei ritiene sia la più urgente!
Anche i sondaggi dei quali è stata presentata una brochure cartacea riportano le
domande, le cui risposte sono oggetto di studio e valutazione, di un tenore e
contenuto assolutamente incompatibile con le domande in automatico. Questo il testo
di uno dei quesiti proposti:
JZA
4,
"Il Gruppo Consiliare dei Moderati per il Piemonte è stato firmatario di una
proposta di legge regionale (la 110 presentata il 30 dicembre 2010) su Interventi a
sostegno della realizzazione di servizi di access Wi-Fi gratuiti. In particolare
l'intento è quello di promuovere la diffùsone di servizi di accesso Wi-Fi (Wirelesse
Fidelity) gratuito al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché di rimuovere gli ostacoli
che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale,
economico e culturale. Quale è il suo giudizio riguardo questa propostaT^
Ancora più complessa è la formulazione del seguente interrogativo in tema di
rimborsi Iva presente all'interno di un sondaggio del settembre 2012:
"Il Gruppo Consiliare dei Moderati per il Piemonte è stato firmatario di un ordine
del giorno (n°84 del 12 settembre 2012) con il quale si richiede l'impegno della
Giunta ad attivarsi con urgenza nei confronti del Governo nazionale, affinchè si
acceleri il pagamento dei mancati rimborsi IVA e, soprattutto, si pervenga ad una
soluzione strutturale che impedisca, in futuro, il ripetersi di così gravi ritardi, che
pregiudicano fortemente l'equilibrio economico-finanziario delle aziende, già messe
a dura prova dalla crisi economica e dalla carenza di liquidità dovuta alla stretta
creditizia. Quale è il suo giudizio riguardo quest'ordine del giornoT^
E così ad aprile 2012:" Il Gruppo consiliare dei Moderati per il Piemonte sta
portando avanti una campagna di iniziative al fine di sensibilizzare l'opinione
pubblica sul tema dell'utilizzo dell'energia nucleare. Irecenti avvenimenti occorsi in
Giappone dopo il terremoto ed i danni alla centrale nucleare di Fukushima hanno
evidenziato i rischi comunque imprevedibili che l'utilizzo di tale tecnologia
comportano sulla popolazione. Riteniamo che in questo momento dove da più voci si
sente parlare della volontà del governo di reintrodurre il nucleare in Italia sia
111
fondamentale ricordare il risultato del referendum abrogativo e dire con fermezza
No al nucleare. Qual è il suo giudizio riguardo questa presa diposizione!
5) NON VI E' NESSUNA TRACCIA CERTA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA:
i dati relativi al panel che sarebbe stato ridefinito e quelli relativi alle telefonate
effettuate sono stati asseritamente cancellati. La stessa voce delle interviste
automatiche sarebbe di MORETTI. Non si è coinvolto quindi nessun dipendente in
quest' attività e nessuno quindi può testimoniarla. Sono state prodotte brochure
cartacee dei sondaggi svolti e registrazioni trascritte dell' intervista fatta
dall'operatore automatico. Vi sono, si dice, le serie numeriche delle risposte, ma,
come ha dovuto ammettere lo stesso CT di parte OCCHETTI, potrebbero riferirsi a
qualsiasi altro sondaggio automatico effettuato da CONTACTA con 10 domande.
Tra l'altro le diverse relazioni presentate dal CT di parte OCCHETTI non sembrano
attendibili: nella prima versione infatti si parla di un esame dei "sistemi server
VOICE CARE , di un "servizio reso da VOICE CARE^ e solo dopo che era emerso^
che VOICE CARE non aveva reso la prestazione si presentava nel 2013 una seconda'^i^
memoria ove si parlava di server CONTACTA e dove VOICE CARE non era più
nominata.
, '
^
Sembra inoltre molto singolare, tanto da apparire inverosimile, che si sia proceduto
alla cancellazione del panel statistico ridefmito attraverso l'effettuazione di 35.000
interviste. II senso della prestazione di cui alla fattura 31.7.2011 dell'importo'^
complessivo di € 252.000,00 ridefinizione della metodologia e del panel statistico
attraverso la realizzazione di almeno 35.000,00 interviste sul territorio piemontese'^
era quello di definire una platea di soggetti preselezionati, in modo da avere una
certa campionatura della popolazione e da poter effettuare in epoca successiva un
numero minore di interviste su di un campione significativo. Si vede infatti che dal
settembre 2011 il numero delle interviste mensile (secondo noi solo apparentemente)
diminuisce e così anche l'importo delle fatture. Se così è, distruggere il panel è
distruggere il contenuto di una prestazione, che pochi mesi prima è stata fatturata €
252.000,00.
Se è la legge ad imporre la distruzione del panel, come opinato dalla difesa, diventa
assurdo aver effettuato tale investimento.
Anche in questo caso non si chiede alla Corte di dare una valutazione di opportunità
di una scelta di un soggetto politico, ma di desumere da un quadro di
inverosimiglianza la prova logica della insussistenza della prestazione asseritamente
svolta.
6) LE BROCHURE CARTACEE DEI SONDAGGI SVOLTI, RIPORTANO
DELLE DOMANDE DIVERSE RISPETTO A QUELLE DELLA
REGISTRAZIONE DELL'OPERATORE AUTOMATICO.
112
Si è già visto come il testo su carta delle ricerche effettuate riportino domande molto
complesse incompatibili con l'operatore automatico. Si è appena detto che la difesa
ha fornito le registrazioni e le trascrizioni del testo delle domande dell'operatore
automatico. Ebbene non vi è corrispondenza tra i testi:
Quindi la questione del WIFI passa da
"// Gruppo Consiliare dei Moderati per il Piemonte è stato firmatario di una
proposta di legge regionale (la 110 presentata il 30 dicembre 2010) su Interventi a
sostegno della realizzazione di servizi di access Wi-Fi gratuiti. In particolare
l'intento è quello di promuovere la dijfiisone di servizi di accesso Wi-Fi (Wirelesse
Fidelity) gratuito al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché di rimuovere gli ostacoli
che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale,
economico e culturale. Quale è il suo giudizio riguardo questa proposta!" riportato
nel volume dato al committente, alla seguente sintetica domanda:
IL GRUPPO CONSILIARE DEI MODERATI PER IL PIEMONTE HA FIRMATO
UNA PROPOSTA DI LEGGE PER REALIZZARE SERVIZI DI ACCESSO WIFI
GRATUITI. QUAL E'IL SUO GIUDIZIO IN MERITO?
Pfft
PREMA
S OS
1) SE E' SODDISFATTO,
2)SE E' SUFFICIENTE,
3)NON SODDISFATTO,
4)NON SAPREI
La domanda sul nucleare
" Il Gruppo consiliare dei Moderati per il Piemonte sta portando avanti una
campagna di iniziative al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema
dell'utilizzo dell'energia nucleare. 1 recenti avvenimenti occorsi in Giappone dopo il
terremoto ed i danni alla centrale nucleare di Fukushima hanno evidenziato i rischi
comunque imprevedibili che l'utilizzo di tale tecnologia comportano sulla
popolazione. Riteniamo che in questo momento dove da più voci si sente parlare
della volontà del governo di reintrodurre il nucleare in Italia sia fondamentale
ricordare il risultato del referendum abrogativo e dire confermezza No al nucleare.
Qual è il suo giudizio riguardo questa presa diposizione!
viene così sintetizzata: IL GRUPPO CONSILIARE DEI MODERATI PER IL
PIEMONTE STA PORTANDO AVANTI UNA FORTE CAMPAGNA CONTRO IL
NUCLEARE
QUAL E' IL SUO GIUDIZIO RIGUARDO QUESTA PRESA DI
POSIZIONE CONTRO IL NUCLEARE
!
PREMA
1)SE E'SODDISFATTO.
2)SE E'SUFFICINETE,
3)NON SODDISFATTO.
4)NON SAPREI
Si rileva che queste differenze non sono possibili in un sondaggio, che impone una
esegesi del significato delle risposte, sulla base di un attento esame del tipo di
113
domanda. La domanda sul nucleare passa da una formulazione molto suggestiva che
evoca catastrofi e che ricorda l'esito di un referendum ad un'altra che è del tutto
neutra. Il committente, leggendo il volume cartaceo, ha motivo di ritenere che certe
risposte abbiano fatto seguito ad un tipo di domanda, che invece era diverso da quella
effettivamente svolta.
Si legge in sentenza: '''"Peraltro, talifile audio risultano coerenti anche con le bozze di
domande (script)formulate da DELL'UTRl e, poi, consegnate a Moretti (produzioni ^
documentali difesa DELL'UTRl nell'udienza del 14A.2015, a titolo di esempio - gli ^
altri script si trovano nel Dossier Produzioni vicenda Voice Care s.r.L Imputazione
20, DELL'UTRl nei docc. 2- 4)" e sì richiamano le deposizioni di MASTROBUONO,
tuttora dipendente di CONTACTA e di FILIPPETTO, la quale ha riferito solo che
nell'ufficio dei moderati erano arrivate delle telefonate di persone che riferivano di
essere state intervistate per affermare che la prestazione è stata effettivamente resa.
Non pare che il quadro indiziario sopra presentato sia stato valutato adeguatamente e
nel suo complesso.
Chiedendosi alla Corte di rivalutare le testimonianze
responsabile di sistemi CONTACTA Spa,
dibattimento ex art. 603 I comma cpp.
di MASTROBUONO,'}^
si fa istanza di rinnovazione 'del
^
Era contestato a DELL'UTRI anche un episodio di finanziamento illecito .in
riferimento al pagamento della fattura n. 62 del 31.5.2011, emessa da "T.D.P. DI LO
SCIUTO ANTONINO", e n. 3 del 16.3.2011, emessa da "DAJMON Eventi e
Spettacoli".
Per quanto concerne la fattura n. 62 del 2011 è necessario sottolineare che la stessa
riguardava la stampa di 400 manifesti riportanti il simbolo dei "Moderati" e la scritta
"Torino 9% Grazie non vi dimenticheremo - la coerenza paga"
Secondo il Tribunale " Tale costo., pare rientrare nella categoria delle spese di
funzionamento del Gruppo, nell'accezione lato sensu politica indicata nella parte
generale, considerato che non si trattava di fondi erogati per il pagamento della
campagna elettorale propria o altrui, per cui è evidente l'assenza di connessione con
l'attività del Gruppo, ma di costi relativi alla stampa di un manifesto avente finalità
politica, connessa all'attività del Gruppo stesso" In realtà la conclusione è
contraddittoria. Se è evidente, come è, e come il Tribunale riconosce, l'assenza di
connessione con l'attività del gruppo nell'ambito dell'assemblea legislativa, l'utilizzo
del fondo per tale spesa è finanziamento pubblico al gruppo consiliare non quale
articolazione del consiglio, ma quale movimento politico, finanziamento quindi '
vietato dalla legge.
Per quanto riguarda la fattura n. 3 del 16.3.2011 emessa da "DAIMON Eventi e
Spettacoli" occorre evidenziare che tale fattura venne emessa in relazione ad una
manifestazione pubblica organizzata per il 5.5.2011 presso il teatro Colosseo, in
prossimità delle elezioni comunali di Torino. In relazione a tale manifestazione il
114
r
teatro Colosseo aveva fatto una fattura con iva agevolata al 4% indirizzata non al
gruppo consiliare regionale, ma al partito dei moderati, via XX Settembre,
agevolazione iva prevista dalla legge perché relativa alla campagna elettorale.
La fattura n. 3 del 2011 emessa da Daimon Eventi, indirizzata invece al gruppo
regionale, presentava TI.V.A al 20% , ma tale elemento è solo in apparente
contraddizione con quello offerto dalla fattura con iva al 4%, perché l'iva agevolata
nella campagna elettorale, si riferisce ad un novero tassativo di prestazioni, tra le quali
è compreso l'affitto dei locali, ma non l'attività di animazione. Si ritiene pertanto che
la manifestazione in questione fosse una manifestazione elettorale per il comune e che,
ove è stato possibile, si è applicata l'iva agevolata.
Che la festa della mamma, la settimana prima delle elezioni comunali, sia solo il
pretesto di un momento di campagna elettorale, che rimane l'unico fine della
manifestazione, appare assolutamente verosimile. A parte che, se così non fosse,
bisognerebbe chiedersi a che titolo avrebbe inerenza con il funzionamento di un
gruppo consiliare organizzare una festa della mamma pura e semplice, e dovrebbe
quindi riqualificarsi il fatto, ex art. 527 cpp, come un ulteriore episodio di peculato.
LUPI Sara - LUPI Maurizio
LUPI Maurizio era presidente ed unico componente del Gruppo Consiliare "VERDI
VERDI AMBIENTALISTI PER COTA". In ordine alla gestione del fondo di
funzionamento ha patteggiato all'udienza preliminare. E' invece andato a giudizio,
insieme alla figlia Sara, in riferimento alla contestazione di truffa aggravata per
l'assunzione della figlia, quale Co.Co.Co. con mansioni di "addetta alla segreteria",
essendo risultato che è sempre stata lontana da Torino. Prima, fino al luglio del 2010,
frequentava l'università a Milano, poi, dal novembre 2010, effettuava uno stage
presso l'Oreal a Milano, ed infine dal settembre 2011 trasferiva a Parigi, lavorando
all'Università, facendo poi uno stage retribuito in azienda ed venendo quindi
definitivamente assunta presso la SANOFI.
LUPI Maurizio aveva già diversi collaboratori, tutti famigliari: i fratelli LUPI
Alessandro (coordinatore di segreteria) LUPI Alberto (supporto alle attività
istituzionali), che però lavorava in un negozio di pellicce (sintetiche), la cognata
PANZER A Cristina, convivente di LUPI Alberto, la compagna, BRESSA Lorena
(addetta alla segreteria e tematiche legislative), impiegata part time di NORAUTO.
Che in questo quadro di impressionante familismo, alla luce anche della modestissima
attività di LUPI, in consiglio regionale per come si è documentato, che risultasse
assunta e prendesse un regolare stipendio anche la figlia che stava prima a Milano e
poi a Parigi è apparso davvero scandaloso.
La tesi della difesa, accolta dal Tribunale ruota su due versanti:
115
1) La natura della prestazione lavorativa di LUPI Sara, che, da un lato quale
Co.Co.Co., non sarebbe stata tenuta ad un orario e ad un vincolo di presenza sul
luogo di lavoro, e che dall'altro sarebbe stata indicata quale "addetta alla
segreteria", non in riferimento alle tipiche mansioni di segretaria (tenere aperto
l'ufficio, risponder al telefono, ricevere il pubblico, tenere l'agenda degli
appuntamenti ecc.) ma quale componente della segreteria politica. In dibattimento
si è fin evocato il ruolo del Segretario di Stato americano, per dire che il termine
"segretaria" può avere un significato diverso da quello di impiegato di segreteria. ,
2) La dimostrazione di una qualche prestazione resa da LUPI Sara, che avrebbe fatto
delle ricerche su temi cari all'ambientalismo e le avrebbe trasmesse al papà che
ne avrebbe fatto uso per la sua attività politica in consiglio.
In ordine al primo punto è agevole rispondere che un conto sono i vincoli di orario, un conto
è l'ontologica incompatibilità di svolgere la mansione di "addetta alla segreteria", che è
comunque cosa diversa da "membro della segreteria politica", "consigliere politico" o
"addetto ad approfondimenti tematici", stando in un'altra città o all'estero.
_
Il Co.Co.Co non avrà vincoli di orario, ma una qualche prestazione deve pur renderla.
obietta che una segretaria andrebbe assunta a tempo determinato e non come Co.Co.Co, tié '
si è visto come in realtà in molti gruppi le segretarie fossero Co.Co.Co. Si pensilà,
GIOVINAZZO ed a PELLI del Gruppo "UNITI per BRESSO" ed a tutti gli altri c%
lavoravano per il gruppi di LUPI, assunti come Co.Co.Co. Qualcuno di loro avrà pur fatto^^
da impiegato di segreteria. Tra l'altro sul punto è stata fatta una domanda al teste PANTE'
della Regione Piemonte, il quale ha riferito che ''^poteva succedere"che si assumesse come
Co.Co.Co. un impiegato di segreteria.
In ordine al secondo punto, la documentazione presentata è assolutamente inattendibile,
consistendo nella raccolta di una serie di manoscritti, privi di data certa.
Che una giovane in carriera, residente a Parigi dialoghi con il padre, consigliere regionale,
sui temi dell'ambientalismo, avendo effettuato delle ricerche su intemet, senza scrivere una
riga al computer e senza mandare delle mail (attività che avrebbe reso databile la
prestazione), ma scrivendo a mano su quinterni di carta, appare assolutamente incredibile.
Questa documentazione in realtà o è stata fatta dopo ad hoc e costituisce un vero e proprio
inquinamento probatorio, o risale al tempo in cui LUPI Sara era ancora a casa
Si pensi poi a come queste ricerche sarebbero arrivate in Italia. Le avrebbe portate
fisicamente la madre BRESSA, anch'ella come si è visto assunta dal gruppo, che ogni tanto
andava a trovare la figlia a Parigi.
A ciò si deve aggiungere:
1) Nessuno ha saputo indicare nessuna iniziativa in seno al consiglio che possa
connettersi con il lavoro di LUPI Sara (cfr esame BRESSA.- domanda del P.M: "una
proposta di legge, ''diretta ricaduta del lavoro di Sara? Non saprei" (pag. 14
trascrizioni); cfr esame LUPI Alberto, pag. 47, che non sa fare un esempio di
un'iniziativa che si basi sugli studi di LUPI Sara.
116
i S
2) LUPI Sara ha parlato di un impegno di 5-6 ore giornaliero, incompatibile con un
orario di lavoro a Parigi di 7 ore al giorno, cui si deve aggiungere almeno un'ora per
gli spostamenti (cfr. esame LUPI Sara pag. 16)
La sentenza della Corte Dei Conti
che ha esaminato la stessa documentazione ha
concluso ritenendo
provato lo svolgimento da parte di LUPI Sara di attività
lavorativa, regolarmente retribuita per la somma di e 74.483,83... in quanto è
dell'avviso che... a fronte dell'inequivoco impianto accusatorio difetti, allo stato un
adeguato riscontro probatorio dell'effettività e dell'esistenza di un'opera e di un
servizio prestati dall'interessata in corrispettivo del compenso mensilmente ricevuto"
Il Tribunale di fronte a questi indizi, gravi, precisi e concordanti ha invece parlato di
''perplessità sollevate dall'accusa", così riducendo il processo penale ad un confronto di
impressioni e non al luogo ove si valuta con rigore la prova, anche quella logica.
Si legge infatti in sentenza: "le perplessità sollevate dall'accusa, anche se in parte
condivisibili, non consentono, tuttavia, di escludere oltre ogni ragionevole dubbio
(quindi in sede penale e con le regole probatorie che le sono proprie) l'effettività della
collaborazione da parte di Sara LUPI con il Gruppo "Verdi-Verdi-L'Ambientalista per
Qota"considerato che:
la LUPI, secondo quanto indicato nel menzionato contratto non aveva vincoli "di
C
•%
-
subordinazione, di orario, di modalità di esecuzione e di luogo
- non è del tutto implausibile che la predetta svolgesse le mansioni di "addetta alla
segreteria"nelle modalità sopra indicate, cioè attività di ricerca e supporto politico;
- alla luce delle dichiarazioni testimoniali, della perizia svolta e del fatto che il
materiale oggetto di contestazione veniva esibito alla G.d.F. già in sede di primo
accesso, non può ritenersi assolutamente inveritiero che la prestazione sia stata
effettivamente svolta nel biennio in questione, anche mentre la LUPI si trovava fuori
Torino, considerato che non sono emerse assolute incompatibilità tra le menzionate
attività svolte per il Gruppo e gli orari di lavoro"
Insomma la testimonianza dei parenti, loro stessi Co.Co.Co. è bastata per il Tribunale, in
una con una perizia grafica che ha confermato che la scrittura di documenti dei quali non
era certa la data era comunque riferibile a LUPI Sara. Tutte le incongruenze sopra
enunciate non sono state in alcun modo spiegate, ma come si è visto, ridotte al rango di
motivi di perplessità.
Chiedendosi alla Corte di rivalutare le testimonianze di BRESSA Lorella, LUPI Alberto,
PANZERA Cristina, LUPI Alessandro, si fa istanza di rinnovazione del dibattimento ex
art. 603 I comma cpp.
STARA Andrea
117
All'imputato, capogruppo del Gruppo Mono-consiliare "Insieme per Bresso", sono state
contestate condotte appropriative per la somma complessiva di € 56.970,49 in relazione alle
seguenti tipologie di spesa:
contravvenzioni al codice della strada per complessivi 121,60 euro;
acquisto di materiale da ferramenta e arredi (tagliaerba, sega circolare, vasi tubO oer
complessivi 3.934,10 euro;
'
ricariche telefoniche a persone estranee al gruppo consiliare per complessivi 104 40 '
euro;
acquisto di prodotti informatici(ed musicali, amplificatore, cornice digitale, accessori
^
per il cellulare) per complessivi € 1.543,63;
spese presso bar, ristoranti ed acquisto di cibo da asporto per complessivi 14 827 76
euro;
' '
acquisto di carburante per complessivi 15.368,69 euro;
acquisti vari (vino, prodotti farmaceutici, abbigliamento, giocattoli, affitto sala presso
DAR AL HIKMA di via Fiocchetto 15 per finalità estranee al gruppo, attrezzatura sportiva)
per complessivi 4.119,74 euro;
acquisto di biglietti ferroviari per tratte inteme ed esteme alla Regione peiv—
complessivi 217,80 euro;
■
spese per albergo/bed & breakfast e biglietti aerei per complessivi 739,35 euro;
spese per ricariche postepay e paypal a dipendenti del gruppo consiliare^. per ^
complessivi 749,90 euro;
L- '
V .1. \-,
E stato riconosciuto responsabile di peculato in riferimento alla somma complessiva di ^
19.652,43, avendo il Tribunale ritenuto che tale importo fosse rappresentato da scontrini
tappabuchi ovvero funzionali a giustificare pagamenti che erano privi di pezza
giustificativa.
In realtà alcuni scontrini sono stati considerati talmente eccentrici, da non essere neanche
ritenuti ''tappabuchi", ma degli errori. Ci si riferisce alla sega circolare ed al tosaerba.
L Accusa ritiene che, se di errori si tratta, sono errori che riguardano la cemita di scontrini
tappabuchi e quindi indifferenti alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato. Sono
serviti per coprire delle spese non documentate e quindi oggetto di appropriazione e l'errore
e consistito nella mancanza di attenzione alla specifica voce di spesa che documentavano.
II Tribunale poi riconosce l'inerenza di una serie di costi, che invece, come si è già ribadito
posizioni, non sono ammissibili: si pensi agli acquisiti relativi ad accessori per
1 ufficio, le spese di ferramenta e materiale simile che secondo il Tribunale sarebbe
finalizzato alla costruzione di oggetti legati ad iniziative lato sensu politiche del Gmppo
cosi^ come per alcune attrezzatture quali, ad esempio, un megafono, acquisti presso
pasticcerie, acquisiti di vino e fiori, accessori di elettronica, spese per il pagamento delle
contravvenzioni del Codice della Strada e per la manutenzione della vettura, l'acquisto della
grande maggioranza del carburante, nonché di alcune ricariche telefoniche e pavpal e
postepay.
^
118
- c
Per quanto concerne l'affitto spese di una sala presso DAR AL HIKMA è documentato,
dallo scambio di mail, che la sala venne affittata non per un evento del gruppo, ma per un
incontro organizzato dalla RABESCHI relativo ad un programma teatrale del quale la
figlia GUBERNATI Giulia era scenografa. Un fatto quindi di vita privata della
RABESCHI che nulla a che fare con l'attività del gruppo.
Così l'acquisto dei biglietti aerei in favore di Hemandez Ibalada e Arco Fuster Domenec,
nonché di ulteriori biglietti, nonché i pagamenti dei canoni relativi alla locazione dei locali
del Comitato "officina dei diritti" di via Monte Novegno lO/a che nulla hanno a che vedere
con il Gruppo.
Si chiede quindi la riforma della sentenza impugnata ,in riferimento alle voci di spesa che il
Tribimale ha ritenuto di ammettere.
iSs
Andrea STARA era inoltre imputato anche del reato di cui agli artt. 7 della legge 2 maggio
1974 n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659 per il pagamento di iniziative elettorali
o, comunque, riferibili al partito, in relazione al pagamento delle fatture n. 506 del 31.5.2011
emessa da "VINCENZO BONA spa", n. 150 del 31.3.2012 emessa da "AGIT
MARIOGROS industrie grafiche s.r.L", nonché n. 42 del 21.2.2011 e n. 62 del 24.3.2011
emesse da "MILLE E UNA FESTA DI DIGIORGIO FRANCESCA".
Per la fattura emessa da "Agit Mariogros Industrie Grafiche s.r.l." che riguardava la stampa
di manifesti relativi ad un convegno dal titolo "il futuro passa dalla zona nord - sviluppo
urbanistico ed infrastrutture sociali nella prospettiva della variante 2000" organizzato, tra gli
altri dal P.D. - con cui il Partito di STARA avrebbe dovuto fondersi di lì a poco - nel quale
intervenivano come relatori numerosi collaboratori dell'odierno imputato, il Tribunale ha
ritenuto che "ro/e costo" potesse '"'"rientrare nella categoria delle spese difunzionamento
del Gruppo, nell'accezione lato sensu politica indicata nella parte generale, considerato
che non si trattava difondi erogati per il pagamento della campagna elettorale propria o
altrui, per cui è evidente l'assenza di connessione con l'attività del Gruppo, ma di costi
relativi ad un convegno aventefinalità politica connessa all'attività del Gruppo stesso". Si
tratta invece di una forma di finanziamento illecito a favore del PD, a nulla rilevando che
non fosse relativo alla campagna elettorale.
P.Q.M.
Si chiede la riforma della sentenza impugnata e l'affermazione di responsabilità di
GIOVINE
Michele, DE MÀGISTRIS Roberto, GIORDANO Massimo, GREGORIO
Federico, MOLINARI Riccardo, TIRAMANI Paolo, DELL' UTRI Michele, BURZI
Angelo Emilio Filippo(ad eccezione del capo 24) , GOFFI Alberto, NEGRO Giovanni,(
ad eccezione del capo 28) LUPI Maurizio, CORTOPASSI Alberto, COSTA Rosa Anna,LA
ROCCA Girolamo ( ad accezione del capo 41), LEARDI Lorenzo, MASTRULLO
Angiolino, MONTARGLI Augusta, MOTTA Massimiliano, TENTONI Alfredo Roberto,
VALLE Rosanna, LUPI Sara, CANTORE Daniele (ad eccezione dell'episodio indicato nel
capo di imputazione quale "rimborso spese per acquisto materiale elettorale QUARATINO
119
Antonio per complessivi e 7.176,00"), STARA Andrea, GOTA Roberto in ordine a tutti i
reati contestati e la conseguente condanna alle pene di legge.
Torino, lì 16.2.2017
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