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PROCURA DELLA REPUBBLICA * ìK ' i TORINO n. 29854/12 RGNR n.5004/14 +5005/14 RG Tribunale Alla cancelleria III sezione penale Tribunale sede Dichiarazione di appello del pubblico ministero art. 570 c.p.p. ^ f ■t Letti gli atti del procedimento penale a carico di J 1) GIOVINE Michele, nato a Torino il 18.02.73 elet .dom. in Torino c/o lo studio delTaw.to Cappelletto difeso di fiducia dall'aw. Giovanni MIGRA del Foro di.Torino 2) DE MAGISTRIS Roberto, nato Verbania il 17.06.53 elet. dom, c/o dif. di fiducia avy.ti G. Lageard e Giuntelli difeso di fiducia dall'aw. Giovanni LAGEARD e dall'aw. Chiara GIUNTELLI del Foro di Torino 3) GIORDANO Massimo, nato a Novara il 16.09.69 elet. dom. Torino, c/o dif. fid. Aw.to Cassini difeso di fiducia aw.ti Piero Paolo CASSINI e Mauro ANETRINI 4) GREGORIO Federico, nato Bra (CN) il 27.02.71 elet. dom. Torino c/o dif. fid. Aw.to Enrichens difeso di fiducia aw.ti Vincenzo ENRICHENS del foro di Torino e Stefano CAMPANELLO del Foro di Alba 5) MOLINARI Riccardo, nato ad Alessandria il 29.07.83 elet. dom. c/o dif. fid. aw.to Gastini difeso di fiducia dall'Aw. Luca GASTINI del foro di Alessandria 6) TIRAMANI Paolo, nato Borgosesia (VC) il 25.04.83 elet. dom. Parma c/o dif. fid. Aw.to Loro difeso di fiducia dall'Aw. Katia LORO del Foro di Parma 1 7)DELL'UTRI Michele, nato a Torino il 27.03.71 elet. dom, Torino, c/o dif. Fid. Aw.to T. Servetto difeso di fiducia dagli aw.ti Toiumaso SERVETTO e Roberta MAGGIA del foro di Torino 8)BURZI Angelo Emilio Filippo, nato a Torino il 23 08 48 ^ elet. dom. Torino, c/o_i fid. aw.ti G.Lageard e M,Lageard difeso di fiducia dagli aw. Giovanni e Marta LAGEARD del foro di Torino ' ; > r f 9)GOFFI Alberto, nato Mathi(TO)il 25.05.70 elet. dom, Torino, c/o dif, fid. aw.to P. F. Bertolino difeso di fiducia dagli aw.Pierfranco BERTOLINO e Erica GILARDINO del Foro di Torino 10) NEGRO Giovanni,nato a Monteu Roero(CN)il 26 02 49 elet. dom. Torino, c/o dif. fid. aw.to Bertolino dVcun'eo"' ^E^^TOLINO del foro di Torino ed Enrico GOLLIDA' del 11)LUPI Maurizio, nato Torino il 18.01.61 elet. dom. Torino, c/o il fid. aw.to Michela difeso di fiducia dall'aw. Cristiano MICHELA del foro di Torino 12) CORTOPASSI Alberto, nato Novara il 01,11.63 elet. dom. Vercelli, c/o dif. fid. aw.to Mussato ifeso di fiducia dall'aw. Massimo MUSSATO del foro di Vercelli 13)COSTA Rosa Anna, nata Langosco(PV)il 14.06.51 elet. dom. Torino, c/o dif. fid. aw.to Cavigliene difeso di fiducia dall'aw. Alfredo CAVIGLIONE del Foro di Torino, 14)LA ROCCA Girolamo, nato Partanna(TP)il 02 05 56 Elet. dom. Novara, c/o dif. fid. aw.to Inghilleri difeso di fiducia dalI'Aw. Renzo INGHILLERI del Foro di Novara 15)LEARDI Lorenzo, nato Vercelli il 07.06.65 elet. dom. Asti, c/o,dif. fid. aw.to Mirate difeso di fiducia dagli aw.Aldo MIRATE e Pieimario MORRA dei Foro di Asti 16)IV^STRULLO Angiolino, nato Bisaccia(AV)il 22 09 49 elet. dom. Tonno,c/o dif. fid. aw.to A. Galasso difeso di fiducia dagli aw.Andrea GALASSO e Michele GALASSO del Foro di Torino 17) MONTARGLI Augusta, nata Torino il 14.09.83 elet. dom. Milano, c/o dif. fid. aw. Guido ALLEVA difeso di fiducia dagli aw.ti Guido ALLEVA e Francesca GHETTI del foro di Milano 18) MOTTA Massimiliano, nato a Torino il 28 06 65 elet. dom. Torino, c/o dif. fid. aw.to Passero '' M' '*^1 a ytl. V* difeso di fiducia dalfavv. Giovanni PASSERO del foro di Torino 19)TENTONI Alfredo Roberto, nato Torino il 07.06.56 elet. dom. Torino, c/o aw.to S. Bersano difeso di fiducia dalTaw. Stefano BONAUDO del foro di Torino J 20)VALLE Rosanna, nata a Torino il 09.04.54 elet. dom. Torino, c/o dif. fìd. aw. G. Lageard difeso di fiducia dagli aw.ti Giovanni LAGEARD e Marta LAGEARD del foro di Torino 21)LUPI Sara nata a Torino V 11.10.1988 el. dom. c/o dif. fid. aw. Cristiano MICHELA difesa di fiducia dall' aw. Cristiano MICHELA del Foro di Torino 22)CANTORE Daniele nato a Torino il 12.1.1954 ei. dom. c/o dif. fid. aw. Alfredo CAVIGLIONE difeso di fiducia dall' aw.Alfredo CAVIGLIONE del foro di Torino 23)STARA Andrea, nato a Torino il 24.9.1972 el. dom. c/o dif. fid. aw. Antonio ROSSOMANDO :eso di fiducia dagli aw.ti Antonio ROSSOMANDO e Giacomo TELMON del Foro di Torino •ii Roberto, nato Novara il 13.7.1968 "vW.® Domenico AIELLO Domenico AIELLO e Guido Carlo ALLEVA del Foro di Milano IMPUTATI GIOVINE Michele 1) del reato di cui agli artt. 81, 314 c.p. perché quale consigliere regionale della Regione Piemonte e eapogruppo del gruppo consiliare "Pensionati con GOTA" e perciò pubblico ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 lesse erogati dal consiglio regionale e versati sul conto corrente IT62Z0690601015000000000952, se ne appropriava utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla previsione normativa. In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare: il pagamento di contravvenzioni al codice della strada per complessivi € 3 081 38* ricariche telefoniche a persone estranee al gruppo consiliare se non addirittura'scònosciute e Spese tax utenza privata Franchino per complessivi € 3.417,20; acquisto di generi alimentari presso supermercati per complessivi € 5 355 28- acqmsto di capi di abbigliamento e beni per la cura della persona per complessivi € acquisto di biglietti relativi a spettacoli e partita di calcio per complessivi € 2.565,25* spese presso bar, ristoranti, night club ed acquisto di cibo per complessivi € 19.294,35; trasferte a Roma per finalità personali con persone estranee al gruppo consiliare, nonché j soggiorno in Roma ed ancora trasferte in Torino ed altre località di persone non | identificate/estranee al gruppo consiliare per complessivi € 2776,59; acquisto carburante per complessivi € 65.503,98; spese per manutenzione dell'autovettura per complessivi € 2.481,39; ì spese varie (tabacchi, ferramenta, fiori, alcolici, articoli per bambino ed articoli per la casa,prodotti farmaceutici, centri estetici, spese all'estero)per complessivi €10.434,33; biglietti ferroviari per tratte inteme ed esteme alla Regione per complessivi € 2.067,32; V, - acquisto di buoni pasto per complessivi € 16.149,57; t. I spese carta di credito collegata al c/c intestato al gmppo consiliare (periodo aprile — settembre 2012)non rientranti nella documentazione esibita: € 2.764,42; jI e cosi complessivamente si appropriava di € 144.026,55. In Torino dal giugno 2010 al settembre 2012 DE MAGISTRIS Roberto (in concorso con CAROSSA Mario giudicato separatamente) 10) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gmppo consiliare "LEGA NORD-BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo (^f funzionamento per i gmppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionalé!^^-- versati sul conto corrente 1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi /otto |H elencati, DB MAGISTRIS Roberto, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di E MAGISTRIS Roberto e comunque estranee alla previsione normativa. In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare: rimborsi spese per ristoranti, generi alimentari per complessivi 9.345,56; V - spese per pernottamenti in alberghi per complessivi € 1.004,50; rimborso spese per acquisto carburante per complessivi € 10.336,27; rimborso spese per fatture telepass intestate a "Music Club S.r.l." per complessivi £ 1.614,46; rimborso per spese varie (fiori, carica batterie per cellulari e custodie per smartphone e tablet) per complessivi € 1.469,24; rimborso spese per mezzi di trasporto e per fatture telepass a lui intestato per complessivi € 4.070,49; e così complessivamente si appropriavano di € 27.840,52. In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012 ( GIORDANO Massimo (in concorso con CAROSSA Mario giudicato separatamente) 11) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA NORD-BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente 1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi sotto elencati, GIORDANO Massimo, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di GIORDANO Massimo e comunque estranee alla previsione normativa. In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare; rimborsi spese per ristoranti , consumazioni bar e similari per complessivi € 17.169,16; spese per pernottamenti in alberghi per complessivi € 1.649,41; rimborso spese per acquisto carburante per complessivi € 1.772,01; rimborso spese per pagamento contravvenzioni al Codice della Strada per complessivi € 629,92; ricariche telefoniche effettuate nei confronti di persone non identificate/estranee al gruppo per complessivi € 720; rimborso per spese varie (fiori, giocattoli, articoli sportivi, ed musicali e complementi d'arredo) per complessivi € 3.408,68; rimborso spese per mezzi di trasporto (servizio motoscafo, noleggio traghetto, biglietti treno e fatture telepass generiche per complessivi € 841,09; «£3 e così complessivamente si appropriavano di € 26.190,27; In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012 GREGORIO Federico (in concorso con CAROSSA Mario giudicato separatamente) 12) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA NORD-BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente 1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi sotto elencati, GREGORIO Federico, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di GREGORIO Federico e comunque estranee alla previsione normativa. In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare: rimborsi spese per ristoranti , consumazioni al bar e similari per complessivi € 18.516,91; spese per pernottamenti in alberghi per complessivi € 846,60; rimborso per spese varie (stampe, comici, accessori telefono, ricariche telefoniche) per complessivi € 349,89; rimborso spese per pagamento servizio catering di gelato e stampa volantini per festa della LEGA nord a Moriglione per complessivi € 1.982,40; e così complessivamente si appropriavano di € 21.695,80 In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012 MOLINARI Riccardo (in concorso con CAROSSA Mario giudicato separatamente) 15) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA NORD-BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente IT33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi sotto elencati, MOLINARI Riccardo Paolo, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, , beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si' appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di MOLINARI Riccardo e comunque estranee alla previsione normativa. In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare: rimborsi spese per ristoranti in relazione a eonsumazioni individuali, per più persone e spese per consumazioni al bar e similari per complessivi € 4.415,50; spese per pernottamenti in alberghi e trasferte per complessivi € 1.628,40; rimborso spese per spese varie (carburante, trasporto, apparati elettronici, sigarette, ed musicali) per complessivi euro 497,54; oramai decaduto dalla carica riceveva euro 2.500 senza alcun documento giustificativo e così complessivamente si appropriavano di € 9.041,44 In Torino dal giugno 2010 a gennaio 2012 TIRAMANI Paolo (in concorso con CAROSSA Mario giudicato separatamente) 19) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale d^lìa Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA NORD-BOSSI" e percià pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente 1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi sotto elencati, TIRAMANI Paolo, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di TIRAMANI Paolo e comunque estranee alla previsione normativa. In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare: rimborsi spese per ristoranti in relazione a consumazioni individuali e spese per consumazioni al bar e similari per complessivi €25.607,60; spese per pernottamenti in alberghi per complessivi € 1.552,50; rimborso spese per spese varie ( abbigliamento, profumerie, generi alimentari, prodotti di elettronica, manutenzione autovettura privata, fiori, contravvenzione al CdS, giocattoli, ricariche telefoniche persone estranee al gruppo tra cui la moglie) per complessivi euro 1.991,22; rimborso spese per acquisto carburante e per rimborso mezzi di trasporto per complessivi € 4.293,60; e così complessivamente si appropriavano di € 34.444,96 In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012 t. DELL'UTRI Michele 20) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. (agendo in concorso ex art. 110 c.p. con MORETTI Gabriele in riferimento ai pagamenti a vantaggio di VOICE CARE S.r.l.) perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "MODERATI" e perciò pubblico ufficiale, avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consìglio Regionale e versati sul conto corrente IT48A0306901110100000103207, se ne appropriava utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla previsione normativa. In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare: rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi euro € 9.488,18; rimborso per acquisti di stampe e comici per complessivi € 2.183,50; rimborsi per acquisto abbonamento a LA STAMPA con invio al domicilio privato avendo già il gruppo personale un abbonamento in sede per € 871,00; ricariche telefoniche effettuate nei confronti di persone non identificate per complessivi € 1.060,00 e così complessivamente si appropriava di € 13.602,68 In Torino dal giugno 2010 a dicembre 2012 % 21) del reato di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gmppo consiliare "MODERATI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal Contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio y ^Regionale autorizzando il pagamento delle fatture sotto indicate, destinava fondi del contributo di funzionamento per i gruppi al finanziamento di iniziative politiche del partito Moderati, mediante il pagamento di fatture relative a lavori di tipografia resi e prestazioni di servizi a favore del partito medesimo. In particolare effettuava il pagamento di: fattura n. 62 del 31.5.2011 emessa da "T.D.P. DI LO SCIUTO ANTONINO" per l'importo di € 1.740, avente ad oggetto "400 stampa manifesti su carta blue back formato 140x200 - consegna", e relativa alla stampa di manifesti elettorali di ringraziamento agli elettori per il risultato raggiunto dalla formazione politica "Moderati" in occasione delle elezioni comunali di Torino 2011; fattura n. 3 del 16.3.2011 emessa da "DAIMON Eventi e Spettacoli" per l'importo dì € 4.170, avente ad oggetto "Organizzazione e gestione eventi e corsi formativi", e relativa all'organizzazione di una manifestazione del partito "Moderati" tenuta presso il Teatro Colosseo di Torino e così complessivamente erogava € 5.910. In Torino 19 maggio 2011 e 9 giugno 2011 DELL'UTRI Michele (in concorso con MORETTI Gabriele giudicato separatamente) 22) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 314 c.p. . perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - DELL'UTRI quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "MODERATI" e 7 perciò pubblico ufficiale, nella disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente IT48A0306901110100000103207 - si appropriavano, utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla previsione normativa, dell'importo di € 191.190,00, cui ammontano le fatture effettivamente pagate dal Gruppo consiliare Moderati a Voice Care s.r.I. società facente capo a MORETTI Gabriele, per prestazioni in realtà in tutto o in parte inesistenti o comunque rese da una diversa società rispetto a quella che ha emesso le fatture, quindi soggettivamente false e comunque non inerenti e non congrue al funzionamento del gruppo; In Torino dal dicembre 2010 a dicembre 2012 BURZI Angelo (in concorso con PBDRALE Luca giudicato separatamente) 23) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro , con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente 1T50J020080 1046000100992713, autorizzando i rimborsi sotto elencati, BURZI Angelo, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di BURZI Angelo e comunque estranee alla previsione normativa. In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare: rimborsi spese per ristoranti per complessivi € 10.161,08; rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 432,13; e così complessivamente si appropriavano di € 10.593,21 In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012 \ 5 24) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perché, in concorso tra loro, PEDRALE quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale autorizzando il pagamento della fattura sotto indicata, BURZI Angelo, quale consigliere regionale della Regione Piemonte che richiedeva il pagamento della fattura sotto indicata con il contributo per il funzionamento dei gruppi, destinavano fondi del contributo di funzionamento per i gruppi al finanziamento della campagna elettorale dello stesso BURZI attraverso la realizzazione di video di propaganda elettorale in occasione delle elezioni regionali 2010. In particolare veniva effettuato il pagamento di: fattura n. 172 del 07/10/2010, dell' importo di € 3.600, emessa dalla società "MAVERICK MULTIMEDIA Srl" di Milano, viale Argonne, n. 24 In Torino 14 ottobre 2010 BURZI Angelo 25) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. perché in con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, capogruppo del gruppo consiliare "PROGETT'AZIONE" e perciò pubblico ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente 1T64B020080 1046000102092447, se ne appropriava utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla previsione normativa. In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare: rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi € 2.623; rimborsi per acquisto di fiori per complessivi € 260; Autorizzava, inoltre, in qualità di capogruppo, il sostenimento delle spese di seguito elencate, imputandole genericamente al bilancio del gruppo consiliare: spese ristorante per due o più persone per € 1.400; e così complessivamente si appropriava di € 4.283,50 In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012 GOFFI Alberto-NEGRO Giovanni 26) Del reato di cui agli artt, 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, NEGRO quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "UNIONE DI CENTRO' e perciò lubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di ^bnzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e i^rsati sul conto corrente IT35I0853001000000260104213, autorizzando i rimborsi sotto ^5^'^5^1encati, GOFFI Alberto, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta e comunque titolato ad avere accesso diretto al conto, si appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di GOFFI Alberto e comunque estranee alla previsione normativa. In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare: rimborsi spese per ristoranti, bar, acquisti presso supermercati per complessivi € 17.490,18; rimborso spese per acquisti carburante e presso aree di servizio per complessivi € 5.346,59; rimborso spese per alberghi per complessivi € 3.504,50; rimborso per spese varie (farmacia ed acquisti presso Juventus store) per complessivi € 115,96; e così complessivamente si appropriavano di € 26.457,23 In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012 NEGRO Giovanni 27) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. perché quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "UNIONE DI CENTRO" e perciò pubblico ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente IT35I0853001000000260104213, se ne appropriava utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla previsione normativa. In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare: rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi € 50.790,37 rimborso per acquisto di buoni carburante per complessivi € 10.007,24; rimborsi spese per alberghi per complessivi € 2.315,40; rimborso per spese varie (acquisto abbonamenti volley) per complessivi € 1.500; * e così complessivamente si appropriava di € 64.613,01 In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012 ^ 28) del reato di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "IMONE DI CENTRO" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale autorizzando il pagamento delle fatture sotto indicate, destinava fondi del contributo di funzionamento per i gruppi al finanziamento della campagna elettorale di soggetti politici delPUDC in occasione delle elezioni regionali 2010 e comunali 2011, mediante il pagamento di fatture per lavori di ideazione e tipografia resi a favore dei medesimi. In particolare effettuava il pagamento di: fattura n. 36 del 31.8.2010 emessa da "STUDIO MONTALDO"Snc di MONTALDO Giancarlo per 1 importo di € 2.000, avente ad oggetto "consulenza organizzativa per attività—^ r di comunicazione e promozione", e relativa all'ideazione e correzione dei testi e materi^e^ promozionale relativo alla campagna elettorale di NEGRO Giovanni per le elezioni regionali l-f ■ 2010; fattura n. 157 del 30.04.2011 emessa da "Edify" per l'importo di € 1.074, avektesad oggetto "grafica per manifesti, locandine e flyer, depliant e prove di stampa", e relativèàllà^-^ stampa di materiale di propaganda del candidato SCANDEREBECH alle elezioni comunal^srC di Torino 2011 e cosi complessivamente erogava € 3.074 In Torino 6 ottobre 2010 e 11 aprile 2012 BUR21 Angelo (in concorso con BONIPERTI Roberto giudicato separatamente) 32) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, BURZl quale consigliere regionale ■ della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "PROGETT'AZIONE" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente 1T64B020080 1046000102092447, autorizzando i rimborsi sotto elencati, BONIPERTI Roberto, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di BONIPERTI Roberto e comunque estranee alla previsione normativa. In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare: 10 rimborsi spese per ristoranti, bar e generi alimentari per complessivi € 5.712,99; rimborso spese per acquisto materiale da giardino e fiori per complessivi € 325,50; e così complessivamente si appropriavano di € 6.038,49 In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012 l « CORTOPASSI Alberto (in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente) 38)Del reato di cui agli artt. 110,81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente IT50J020080I046000100992713, autorizzando i rimborsi sotto elencati, CORTOPASSI Alberto, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di CORTOPASSI Alberto e comunque estranee alla previsione normativa. In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare: rimborsi spese per ristoranti, bar e similari, per cibi da asporto, generi alimentari per complessivi € 49.445,97; rimborso spese per manutenzione autovettura per complessivi € 3.075,66; rimborso spese per alberghi per complessivi € 668,50; rimborso spese varie (abbigliamento, gioielleria e ed musicale) per complessivi € '2.000,99; rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 1.347,12; e così complessivamente si appropriavano di € 56.538,24 In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012 COSTA Rosa Anna(in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente) 39) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente IT50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi sotto elencati, COSTA Rosa Anna, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli importi di cui oltre utilÌ2:zandoli per finalità personali di COSTA Rosa Anna e comunque estranee alla previsione normativa. In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare: rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari, cibi da asporto per complessivi € 19.017,77 rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento per complessivi € 2.968,70; rimborso per acquisti articoli per la casa, presso profumerie, presso gioiellerie, acquisto pneumatici ed articoli di pelletteria per complessivi € 9.565,79; rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 1.347,12; 11 rimborso spese per alberghi per complessivi € 125,00 e così complessivamente si appropriavano di € 33.024,38 In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012 LA ROCCA Girolamo (in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente) 40) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della J Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di ^ ? funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente 1T50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi sotto elencati, LA ROCCA Girolamo, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di LA ROCCA Girolamo e comunque estranee alla previsione normativa. In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare: rimborso spese per consumazioni al bar. ristoranti per complessivi € 6.809,80; rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 14.849,12 e così complessivamente si appropriavano di € 21.658,92 In Torino dal giugno 2010 a ottobre 2010 '- 41) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18 noveinbr^ 1981 n. 659 perché, in concorso tra loro, PEDRALE quale consigliere regionale ,détìd^2 Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERxkf e'-^ perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contribiÌtq'idi<l| funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regic^àle!^'^ autorizzando il pagamento della fattura sotto indicata, LA ROCCA Girolamo, quii^ consigliere regionale della Regione Piemonte, che richiedeva il pagamento della fattura sotto indicata, con fondi del gruppo consiliare, destinavano fondi del contributo di funzionamento per i gmppi al finanziamento della campagna elettorale e di iniziative politiche a favore di soggetti politici del PDL in occasione delle elezioni regionali 2010, mediante il pagamento di fatture per lavori di tipografia resi a favore dei medesimi. In particolare veniva effettuato il pagamento di: fattura n. 2292 del 30/6/2010, per un importo pari ad € 2.000, emessa dalla società "ITALGRAFICA" S.r.l con sede in Novara Veveri, via Verbano, n. 146, a favore del Gruppo consiliare PDL relativa alla fornitura di manifesti e volantini elettorali ("difendi il tuo voto consigliere LA ROCCA";"manifesti f.to. 70x100 fiaccolata per COTA";"volantini fiaccolata per Gota") In Torino 16 luglio 2010 LEARDI Lorenzo (in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente) 42) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di 12 , funzionamento per 1 gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente 1T50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi sotto elencati, LEARDI Lorenzo, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di LEARDI Lorenzo e comunque estranee alla previsione normativa. In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare: rimborsi spese per ristoranti, per cibi da asporto, generi alimentari per complessivi € 24.961,62; rimborso per acquisti articoli in pelle, fiori, acquisti in gioielleria ,articoli per la casa ,cesti natalizi per complessivi € 1.241,71; rimborso spese per manutenzione autovettura per complessivi € 973,66; rimborso spese per alberghi per complessivi € 2.383; rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 1.631,95; e così complessivamente si appropriavano di € 31.191,94 In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012 MASTRULLO Angiolino (in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente) 43)Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv,314 c.p. perché, in concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ,PEDRALE quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di ■^^nzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e iersati sul conto corrente 1T50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi sotto Jencati, MASTRULLO Angiolino, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, /^beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di MASTRULLO Angiolino e comunque estranee alla previsione normativa. In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare: rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per cibi da asporto per complessivi € 39.019,22 rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento per complessivi € 3.796,82; rimborsi per acquisto presso profumerie, gioiellerie, articoli per la casa, televisore e cuffie marca Bose per complessivi € 2.516,28 ; rimborso spese per manutenzione autovettura per complessivi € 2.853,10; rimborso per acquisti spese varie (centro benessere, fiori, articoli per animali, occhiali, biglietti partite di calcio, valige ed articoli in pelle) per complessivi € 6.128,93; rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 1.347,12; rimborso spese per trasferta congresso PDL — Roma 30 giugno/2 luglio 2011 (non avvenuta) per complessivi € 13.300; rimborso spese per alberghi per complessivi € 546 e cosi complessivamente si appropriavano di € 69.507,47 In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012 MONTARULI Augusta (in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente) 13 44) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare'"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente IT50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi sotto elencati, MONTARULI Augusta, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di MONTARULI Augusta e comunque estranee alla previsione normativa. In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare: rimborsi spese per ristoranti, bar, cibi da asporto per complessivi € 20.003,76 rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento, gioiellerie, articoli per la casa, spese varie ( apparecchio microtouch, spese per autovettura, fiori) per complessivi € 1-007,40; rimborso spese per alberghi per complessivi € 2.011,66; rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 530,02; spese per corso uso social network per complessivi € 4.800; spese per creazione database (società Media Buyer s.r.l.) per complessivi € 7.200; spese per monitoraggio reputazione on - line per complessivi € 6.000 e così complessivamente si appropriavano di € 41.552,84 In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012 MOTTA Massimiliano (in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente) 45) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro,l£on'^. azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere r^^onàlc,^^della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBÈltó?;;^ e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo^T funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente IT50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi sotto elencati, MOTTA Massimiliano, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di MOTTA Massimiliano e comunque estranee alla previsione normativa. In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare: rimborsi spese per ristoranti, bar, per cibi da asporto, per generi alimentari per complessivi € 14.549,59; rimborso per acquisti di articoli in pelle, fiori, profumerie, acquisti vari (bigiotteria, carburante e acquisto gazebo)per complessivi € 1.039,33; rimborso spese per manutenzione autovettura per complessivi € 1.082; rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 9.386.56 rimborso spese per alberghi per complessivi € 243,00 e così complessivamente si appropriavano di € 26.300,48 In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012 14 TENTONI Roberto (in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente) 49)Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente IT50J020080I046000I00992713, autorizzando i rimborsi sotto elencati, TENTONI Roberto, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di TENTONI Roberto e comunque estranee alla previsione normativa. In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare: rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per complessivi € 19.704,24; rimborso per spese manutenzione autovettura per complessivi € 1.789,66; rimborso per acquisti spese varie (fiori, acquisti presso negozio di trofei, generatore di corrente, articoli per la casa) per complessivi € 1.464,83; rimborso spese per acquisto telecamera di videosorveglianza per € 2.040; rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 932,13; e così complessivamente si appropriavano di € 25.930,86 In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012 TENTONI Roberto - BURZI Angelo 50) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più' _ ^ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, BURZI quale consigliere regionale M della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "PROGETT'AZIONE" e perciò ^-pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di -funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente IT64B0200801046000102092447, autorizzando i rimborsi sotto elencati, TENTONI Roberto, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di TENTONI Roberto e comunque estranee alla previsione normativa. In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare: rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per complessivi € 3.764,59; e così complessivamente si appropriavano di € 3.764,59 In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012 VALLE Rosanna (in concorso con PEDRALE Luca giudicato separatamente) 52)Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv,314 c.p. perché, in concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente IT50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi sotto elencati, VALLE Rosanna quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiaria 15 della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descrìtta, si appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di VALLE Rosanna e comunque estranee alla previsione normativa. In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare; rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per complessivi € 21.787,32; rimborso per spese manutenzione autovettura per complessivi € 321,36; rimborso per acquisti spese varie (gioiellerie, articoli di pelletteria, profumeria) per complessivi € 1.511,00 spese per patrocinio legale per complessivi € 432,93; rimborso spese per alberghi per complessivi € 128,50 e così complessivamente si appropriavano di € 24.181,11 In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012 VALLE Rosanna -BURZI Angelo ! 54) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con pi' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, BURZI quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "PROGETT'AZIONE" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e, versati sul conto corrente IT64B0200801046000102092447, autorizzando Ì rimborsi sotto ^ elencati, VALLE Rosanna, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiat^^^ della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano.degl^^j' importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di VALLE Rosanna e comhn^u^-' estranee alla previsione normativa. ' ^ In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare: rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi € 3.475,30; e così complessivamente si appropriavano di € 3.475,30 In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012 (proc. 687/14 R.G.N,R. riunito) LUPI Sara -LUPI Maurizio a)Del reato di cui agli artt. 81 cpv.,110, 640 comma 2,61 n.9 c.p., perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, LUPI Maurizio quale consigliere della Regione Piemonte, componente unico- capogruppo del gruppo consigliare VERDI VERDI 1' ambientalista per GOTA", LUPI Sara quale concorrente beneficiaria della retribuzione indebitamente percepita, inducendo in errore il personale degli uffici della Regione Piemonte, addetto al trattamento economico dei dipendenti dei gruppi consigliari, con artifìci e raggiri, consistiti nell'assumere LUPI Maurizio alle dipendenze del gruppo consigliare la figlia LUPI Sara, che di fatto era impegnata a completare gli studi prima a Milano e poi a Parigi e comunque nell'omettere di comunicare, nel corso del rapporto di lavoro solo formalmente instaurato che la stessa di fatto non aveva reso prestazione alcuna si procuravano l'ingiusto profitto di complessivi € 75.274,09 pari alla retribuzione lorda complessivamente erogata a LUPI Sara dalla Regione Piemonte, con pari danno in capo a tale ente. 16 In Torino dal 1° giugno 2010 al 12 giugno 2013 CANTORE Daniele(in concorso con PBDRALE Luca giudicato separatamente) b) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché,'in concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA LIBERTÀ" e ^ perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente IT50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi sotto elencati, CANTORE Daniele, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di CANTORE Daniele e comunque estranee alla previsione normativa. In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare: rimborsi spese per ristoranti, cibi da asporto, consumazioni al bar e similari per complessivi € 12.353,57; rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento (tra cui "Olympic" di Torino e "Marinella" di Napoli), fiori, gioiellerie prodotti di valigeria e penne di pregio, vino per complessivi € 6.848; ' C rimborso spese per acquisto materiale elettorale sig. QUARATINO Antonio per complessivi €7.176; \ rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 1.030,92; ^Aimborso per ricariche telefoniche effettuate a famigliari propri e dei collaboratori per 1' eimporto di € 1.455 /^é così complessivamente si appropriavano di € 28.863,49 In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012 (proc. 996/14 riunito) STARA Andrea a) dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 314 c.p., perché quale consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "Insieme per Bresso" e perciò pubblico ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal consiglio regionale e versati sul conto corrente IT25L0853001000000260104221, se ne appropriava utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla previsione normativa. In particolare utili2:zava il contributo predetto per effettuare: il pagamento di contravvenzioni al codice della strada per complessivi € 121,60; ricariche telefoniche a persone estranee al gruppo consiliare per complessivi € 104,40; materiale da ferramenta e arredi (tagliaerba, sega circolare, vasi, tubi) per complessivi € 3934,10 prodotti informatici (ed musicali, amplificatore, cornice digitale, accessori per il cellulare) per complessivi € 1.543,63; acquisto di generi alimentari presso supermercati ed altri negozi per complessivi € 5.243,52; 17 spese presso bar, ristoranti ed acquisto di cibo da asporto per complessivi € 14.827,76; acquisto carburante per complessivi € 15.368,69; spese varie (vino, prodotti farmaceutici, abbigliamento, giocattoli, affitto sala presso DAR AL HIKMA di via Fiochetto 15 per finalità estranee al gruppo, attrezzatura sportiva) per complessivi € 4.119,74; biglietti ferroviari per tratte inteme ed esteme alla Regione per complessivi € 217,80; spese albergo^ed 8l breakfast e biglietti aerei per complessivi € 739,35; ricariche postepay e paypal a dipendenti del gruppo consiliare per complessivi € 749,90; e così complessivamente si appropriava di € 56.970,49. In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012 b) del reato di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perché quale capogruppo del gruppo consiliare "INSIEME PER BRESSO" della Regione Piemonte destinava fondi del contributo di funzionamento per i gmppi (art. 4 legge regionale 12/72) al finanziamento della campagna elettorale e di iniziative politiche a favore " di soggetti politici locali, mediante il pagamento di fatture per lavori di tipografia resi a favore dei medesimi. In particolare effettuava il pagamento di; fattura n. 506 del 31.5.2011 emessa da "VINCENZO BONA spa" per l'importo di € 4.980, avente ad oggetto "studio grafica e stampa", di fatto relativa alla stampa di volantini^TSc manifesti elettorali relativi ai candidati politici Stefano LO RUSSO (candidato consigfier^ comunale per il Comune di Torino), Valentino MAGAZZU',Deborah GIAMBALVO,Sar^p VENDITTI e Lorenzo D'AGOSTINO (candidati consiglieri circoscrizionali del Comun'p di-^ Torino) commissionati dal comitato per Stefano LORUSSO; /\ fattura n. 150 del 31.3.2012 emessa da "AGIT MARIOGROS industrie grafiche srU^p^^J^ l'importo di € 387,20, avente ad oggetto "manifesti stampati quattro colori", di fatto relath^^ alla stampa di n. 300 manifesti pubblicitari per un convegno organizzato dal Partito Democratico in data 29.3.2012 dal titolo " II futuro passa dalla zona nord -sviluppo urbanistico ed infrastrutture sociali nella prospettiva della variante 200"; fatture n. 42 del 21/02/2011 e n. 62 del 24/03/2011 emesse da "MILLE E UNA FESTA DI DIGIORGIO FRANCESCA" per un ammontare complessivo di € 10.045,20, aventi ad oggetto, rispettivamente, "Stampa e affissione di vs/manifesti misure 70x100, 100x140 e 140 X 200 (soggetto Sicurezza e Legge 194-Protocollo) e "Stampa e affissione di vs/manifesti misure 70x100 e 100x140(soggetto Sicurezza e Legge 194-ProtocoIlo), di fatto relative, per circa metà dell'importo a pubblicazioni realizzate per conto del gruppo consiliare "INSIEME PER BRESSO", mentre per la restante parte riferite ad altri soggetti ' politici di area di centro-sinistra. Pertanto l'importo destinato al finanziamento di soggetti politi locali viene quantificato in € 5.022,60; e così complessivamente erogava € 10.389,80. In Torino dal febbraio 2011 ad agosto 2012 COTA Roberto: (in concorso con CAROSSA Mario giudicato separatamente) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della 18 Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA NORD-BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati su! conto corrente 1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi sotto elencati, GOTA Roberto, quale consigliere regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di GOTA Roberto e comunque estranee alla previsione normativa. In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare: rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per € 21.112.48; spese per pernottamenti in alberghi e missioni per complessivi € 645,00; rimborso per spese varie(tra cui abbigliamento articoli regalo, regalo di nozze per l'assessore COPPOLA,Articoli di pelletteria e valigeria, sigarette, effetti personali, dvd Fair Game, regali di nozze, cravatte, libro antico di GEROLAMO Boccardo ); orologeria, regalo per nozze spose PEDRINI e MAGLIANO, argenteria, custodia per i-pad per complessivi € 3.653,18; e così complessivamente si appropriavano di € 25.410,66. In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012 c/. DICHIARA interporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino in Composizione Collegiale, pronunciata in data 7.10.2016 depositata il 5.1.2017 che dichiarava : ^GIOVINE Michele, responsabile del reato continuato a lui ascritto, limitatamente alla ^somma complessiva di euro 14.053,05, e Io condannava alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non sussiste; - STARA Andrea, responsabile del reato continuato a lui ascritto sub A), limitatamente alla somma di euro 19.652,43, nonché del reato a lui ascritto sub B), limitatamente alla somma di euro 10.282,00, e, unificati i suddetti reati dal vincolo della continuazione, riconosciute le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di aimi tre e mesi quattro di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non sussiste. - MASTRULLO Angiolino responsabile del reato continuato a lui ascritto, limitatamente alla somma di euro 9398,10 e - riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis c.p. — lo condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non sussiste; - TENTONI Alfredo Roberto responsabile dei reati a lui ascritti, limitatamente alla somma di euro 3760,00, e - valutata la continuazione, riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis c.p. — lo condannava alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non sussiste; - COSTA Rosa Anna responsabile del reato continuato a lei ascritto, limitatamente alla somma di 4917,42 euro, e - riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis - la condannava alla pena di anni due e mesi uno di reclusione, assolvendo l'imputata da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non sussiste; 19 - CANTORE Daniele responsabile del reato sub e), nonché del reato sub b), limitatamente alla spesa di cui al 26.2.11 (doc. n. 31, fattura n. 60290/11) e - unificati i due reati dal vincolo della continuazione, riconosciute le attenuanti ex art. 323 bis c.p. e 62 bis c.p.- lo condannava alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i restanti addebiti ricompresi nel capo b) perchè il fatto non sussiste e, con riferimento ai rimborsi spese per acquisto di materiale elettorale, perchè il fatto non costituisce reato; - CORTOPASSI Alberto responsabile del reato continuato a lui ascritto, limitatamente alla ^ somma di euro ^841,00, e lo condannava - riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis - alla pena di anni due e mesi uno di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i restanti addebiti perchè = il fatto non sussiste; - NEGRO Giovanni responsabile del reato a lui ascritto al capo 27, limitatamente alla spesa di cui al 22.10.10 per euro 1250,00, e - riconosciute le attenuanti ex artt. 62 bis e 323 bis c.p. - lo condannava alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, assolvendo l'imputato da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non sussiste; - MONTARULI Augusta responsabile del reato a lei ascritto, limitatamente alla spesa di cui al 28 aprile 2011 (doc. fise. n. 16), riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18.11.81 n. 659, e - riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis c.p. - la condannava alla pena di mesi quattro di reclusione e duecento euro di multa, assolvendo l'imputata da tutti i restanti addebiti perchè il fatto non sussiste; e mandava assolti: -TIRAMANI Paolo, DE MAGISTRIS Roberto, GREGORIO Federico, MOLIN:i^I Riccardo, GOTA Roberto, GIORDANO Massimo, GOFFI Alberto, VALLE Rpsàng^. LEARDI Lorenzo, MOTTA Massimiliano, LA ROCCA Girolamo, LUPI Sara^ Lllglf^ Maurizio e DELL'UTRI Michele da tutti i reati loro rispettivamente ascritti perchè,il Talì^® non sussiste; BURZI Angelo da tutti i reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste, salvo, per quantt^^ attiene alla spesa di-cui al 19 luglio 2012(documento fiscale n. 365) di cui al capo 50 e alle spese indicate nel capo 32, perché il fatto non costituisce reato. A sostegno dell'interposto appello, presenta i seguenti: MOTIVI riformarsi la sentenza impugnata, dovendosi affermare la penale responsabilità di tutti gli imputati per tutti i reati loro contestati (tranne che per LA ROCCA per il quale si impugna il capo 40 e non invece il capo 41, NEGRO per cui si impugnano i ; capi 26 e 27 e non invece il capo 28 , per CANTORE non si impugna in 1' episodio, interno al capo b) indicato nel capo di imputazione quale "rimborso spese per acquisto materiale elettorale QUARATINO Antonio per complessivi e 7.176,00, per BURZI si impugnano ì capi 23,25 32,50,54 e non il capo 24 con conseguente condanna alle pene di legge La sentenza impugnata ha riconosciuto la rilevanza penale di una porzione ridotta di alcune delle condotte contestate agli imputati GIOVINE Michele, STARA Andrea, MASTRULLO Angiolino, TENTONI Alfredo Roberto, COSTA Rosa Anna, CANTORE Daniele, 20 CORTOPASSI Alberto, NEGRO Giovanni e MONTARGLI Augusta ed ha invece assolto in riferimento ad ogni addebito TIRAMANI Paolo, DE MAGISTRIS Roberto, GREGORIO Federico, MOLINARI Riccardo, GOTA Roberto, GIORDANO Massimo, GOFFI Alberto, VALLE Rosanna, LEARDI Lorenzo, MOTTA Massimiliano, LA ROCCA Girolamo, LUPI Sara, LUPI Maurizio e DELL'UTRI Michele e BURZI Angelo. Per una più facile comprensione degli argomenti a sostegno del presente appello si affronteranno nell'ordine i seguenti punti: - la natura dei gruppi consiliari, la normativa della Regione Piemonte in ordine al contributo di funzionamento ai gruppi stessi; - l'ambito di sindacato del giudice penale, le diverse tipologia di spesa più comunemente portate a rimborso e l'onere della prova in ordine alla loro inerenza al funzionamento del gruppo; - l'esame delle posizioni individuali alla luce degli specifici episodi accertati; 1)La natura dei gruppi consiliari, la normativa della Regione Piemonte in ordine al contributo di funzionamento ai gruppi stessi Lo Statuto della Regione Piemonte, approvato con legge statutaria del 4.3.2005, in Rigore all'epoca dei fatti in esame, individuava, quale organi del Consiglio Regionale: il <5 Presidente, l'Ufficio di Presidenza, I Gruppi Consiliari, le Giunte e le Commissioni Consiliari (art. 21) L'Art. 24 dello statuto, espressamente intitolato "Gruppi Consiliari", stabiliva la necessaria appartenenza dei consiglieri regionali ad un gruppo, nonché la direzione dell'attività del gruppo a cura del rispettivo presidente e l'assegnazione a ciascun gruppo di contributi a carico del bilancio del consiglio regionale, oltre che la dotazione di strutture e personale^ rinviando al Regolamento del Consiglio Regionale per le norme di dettaglio. A sua volta il Regolamento del Consiglio Regionale, adottato con delibera 24.7.2009, rimasto inalterato, stabiliva e stabilisce tuttora le modalità di costituzione dei gruppi consiliari nei seguenti termini: "7, I Gruppi consiliari sono composti dai Consiglieri eletti nella stessa lista,qualunque sia il numero, purché siano stati eletti in una lista presentata con il medesimo '"1."Tutti i Consiglieri regionali devono appartenere ad un gruppo consiliare, secondo le norme del Regolamento. Ogni Gruppo elegge un Presidente che ne dirige l'attività al fine dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'assemblea, fatta comunque salva la libertà organizzativa per lo svolgimento dell'attività politica di pertinenza del Gruppo Stesso, così come disciplinata dalle leggi regionali. 2. Il Consiglio Regionale assicura ai singoli Gruppi la disponibilità di strutture e personale e assegna loro contributi a carico del proprio bilancio". 21 contrassegno, in non meno della metà delle province della Regione, fra cui quella comprendente il capoluogo, con arrotondamento all'unità superiore, 2, I Gruppi consiliari sono altresì composti dai Consiglieri eletti nella medesima lista qualunque ne sia il numero purché trovino corrispondenza in Gruppi esistenti presso il Parlamento nazionale(Camera o Senato), 3,1 Gruppi che si costituiscono successivamente devono essereformati: a) da almeno tre Consiglieri; b) da almeno due Consiglieri, nel caso trovino corrispondenza in Gruppi costituiti presso il Parlamento nazionale(Camera o Senato); c) da almeno due Consiglieri nel caso di aggregazione tra Gruppi consiliari costituiti ai sensi del comma 1, 4,1 Consiglieri che nonfanno parte di alcuno dei Gruppi costituiti ai sensi dei commi 1,2 e 3, appartengono al Gruppo Misto, 5,1 Consiglieri appartenenti al Gruppo Misto hanno diritto difar parte, ove nefacciano richiesta, della Conferenza dei Presidenti e di tutti gli organi e organismi consiliari in cui sia prevista la presenza di una rappresentanza per ogni Gruppo consiliare. (omissis) Una volta costituitisi nei brevi termini temporali sopra specificati, i gruppi consiliacL diventano il riferimento indispensabile per la formazione, in termini rappresentativi componenti di maggioranza ed opposizione, di ulteriori organismi intemi al regionale, quali la Giunta per le Elezioni, la Giunta per il Regolamento e la Comrìiissiòp| consultiva per le nomine, nonché delle Commissioni permanenti ove si svolge legislativo a partire dall'esame dei progetti di legge. Il Regolamento del Consiglio richia^P in più punti i gruppi consiliari al fine di sancire, ad esempio, obblighi di comunicaziggiea^ ovvero poteri di iniziativa e controllo, così come allo scopo di disciplinare lo svolgimento dei lavori consiliari, le modalità delle votazioni e, in generale, di organizzare l'esercizio dell'attività legislativa. Un'attenzione particolare è dovuta alla disciplina specificamente attinente alla carica di Presidente del Gruppo consiliare, figura che non è meramente eventuale, ma rappresenta, al contrario, un ruolo necessario ed essenziale all'intemo dell'organizzazione del Consiglio regionale, come dimostrato dal fatto che la statuizione di principio contenuta nell'art. 23 dello Statuto secondo cui Gruppo elegge un Presidente che ne dirige Vattività,P si accompagna ad una puntuale disciplina dei termini assai ristretti entro i quali l'elezione del Presidente deve avere luogo e degli accorgimenti volti ad assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni direttive riservate a tale figura al punto di predisporre, quale ' estremo rimedio, la designazione nominativa del c.d. capogmppo a cura del Presidente del Consiglio regionale. s Si veda il testo dell art, 15, commi 6,7 e 8 del Regolamento consiliare: 6. Entro 4 giorni dalla prima seduta, i Gruppi si convocano e procedono alla costituzione deipropri organi, nominando un Presidente ed eventualmente uno o due Vicepresidenti e un Segretario secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti interni, ove esistenti. Il Gruppo Misto, per le sole funzioni previste dal presente Regolamento, procede alla costituzione dei propri organi tenendo conto delle diverse componenti politiche in esso 22 costituite. Qualora uno o più Gruppi non abbia costituito i propri organi nei termini stabiliti, si applica quanto previsto al comma 8,secondo periodo, 7, Dell'avvenuta costituzione è data comunicazione al Presidente del Consiglio entro due giorni, 8. Qualora nel corso della legislatura il Presidente non goda più della fiducia della maggioranza dei componenti del Gruppo o cessi dalla carica per qualsiasi altra causa, il Gruppo procede alla nomina del nuovo Presidente, secondo quanto stabilito dal proprio regolamento interno, ove esistente. Qualora il Gruppo non sia in grado di indicare per la suddetta carica un altro componente, il Presidente del Consiglio regionale, presone atto, provvede entro i successivi 5 giorni a convocare il Gruppo consiliare e, se la situazione persiste, attribuisce la funzione di Presidente del Gruppo al componente più anziano di età," Già da questo primo approccio si può concludere, non solo che il Presidente del Gruppo Consiliare rivesta senza alcun dubbio la qualità di pubblico ufficiale in ragione della sua qualificata partecipazione alla funzione legislativa nei diversi momenti in cui essa si svolge, profilo sul quale la sentenza del Tribunale concorda, ma soprattutto che dall'impianto normativo risulta la connotazione spiccatamente pubblicistica dei gruppi consiliari, dei quali la legge regola le modalità di costituzione, l'obbligo di appartenenza, l'obbligo di avere un presidente e le finizioni svolte dal gruppo e dal presidente all'interno él Consiglio regionale e dei suoi organismi. A fianco di questa connòtazione spiccatamente pubblicistica convive un aspetto privatistico associativo del gruppo, che, oltre a svolgere un ruolo istituzionale in seno al Consiglio Regionale ed ai suoi organismi, si presenta come associazione che collega i partiti con le assemblee legislative e svolge attività politica sul territorio. La legislazione regionale all'epoca dei fatti non aveva messo nero su bianco la coesistenza di queste due nature dei gruppi consigliari. Solo la L.R. 28.12.2012 n. 18 modificando la L. 12/1972, badato una più completa definizione di gruppo consigliare: art. 21: "Prima dell'art, 1 della legge regionale 10 novembre 1972 n, 12 (funzionamento dei gruppi consigliari) è inserito il seguente: Art. 1 Gruppi Consiliari i Gruppi consiliari, ai sensi di quanto previsto dallo statuto della Regione Piemonte, sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale ai fini dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'assemblea legislativa, connotato unicamente per lo svolgimento di tale attività come organi del consiglio regionale. Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma I i gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e pertanto tali attività sono svolte in regime privatistico anche secondo quanto previsto dalla presente legge così come modificata dalla L. R. 27.12.2012 n. 16 Lo statuto regionale è stato sul punto quindi modificato con una più precisa definizione dei gruppi consigliari, che, da organi del consiglio, sono oggi qualificati "articolazioni organizzative" dello stesso. 23 La doppia natura dei gruppi consiliari pare quindi essere un dato assodato: lo era al momento del fatto, lo è ancor di più oggi, dopo che il legislatore regionale lo ha definitivamente chiarito con gli interventi normativi sopra richiamati. Per quanto concerne il versante economico bisogna innanzi tutto distinguere il trattamento economico riservato al singolo consigliere, che ha trovato la propria fondamentale regolamentazione nella L.R. lG/1972 (con successive modifiche ed integrazioni) dalla disciplina in materia di contributi destinati ai gruppi consiliari, che era' regolata, ali epoca dei fatti, dalla L.R. 12/1972 e successive modifiche. Con la L.R. 13.10.1972 n°10, approvata soltanto il mese precedente alla legge appena citata, venivano determinate le indennità spettanti ai consiglieri regionali con riguardo all'indennità di carica in senso stretto (art.l), al rimborso delle spese connesse ali espletamento del mandato (art.2) ed al trattamento di missione comprensivo sia dell'indennità di missione che del rimborso delle spese di viaggio (art.3). Per quanto concerne invece il contributo di ftinzionamento dei gruppi consigliari era vigente ali epoca dei fatti, la L.R. 12/1972, artt. 3 e 4 sino alle modifiche poi adottate dalla L.R. 12/2012: dft, 3 , j*' •* * 1, Per ilfunzionamento dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi del Regolamémo interni del Consiglio regionale, sono previsti, a carico del bilancio del Consiglio\ggionalé,r contributi annuali, erogati a quote mensili e costituiti da; a) una quota fissa per ciascun gruppo in relazione alla consistenza numerica~^ definita: - tire 100,000,000per i Gruppi costituiti da un Consigliere - lire 150,000,000per i Gruppi costituiti da2 a 6 Consiglieri - lire 200,000,000per i Gruppi costituiti da 6a 15 Consiglieri - lire 250,000,000per i Gruppi costituiti da più di 15 Consiglieri b) una quota variabile di lire 30,000,000per consigliere appartenente algruppo, 2, Per il funzionamento del Gruppo Misto, viene erogato per ogni componente il contributo di cui alla lettera a) del comma precedente nella misura di lire 75.000,000 oltre al contributo di cui alla lettera b), È pertanto abrogato P articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 1994, n, 65 (Norme relative alfunzionamento e al personale del Gruppo Misto - Modificazioni alla Ir, 14 gennaio 1992, n, 2 e alla l.r, 10 novembre 1972, n, 12 e successive modifiche), 3, Le risorsefinanziarie definite ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 possono essere altresì utilizzate, nella misura massima del 50per cento,per ilfinanziamento dei contratti di cui al comma 4, delVarticolo 1 della l,r, 20/1981 come modificata dalle leggi regionali 33/1998 e 26/1999, e dalla presente legge. Art, 4 Ogni Gruppo provvede autonomamente in base ad apposito regolamento interno ed a cura deipropri organi direttivi alle spese inerenti alpropriofunzionamento. 24 A talfine ciascun Gruppo consiliare individua le iniziative da porre in essere e con propri atti interni provvede alla gestione delfondo costituito con i contributi di cui all'art, 3 In particolare sono a carico di dettofondo: - le spese per l'acquisto di libri e riviste - Le spese per le attività svolte dai gruppifunzionalmente collegate ai lavori del Consiglio ed alle iniziative dei Gruppi stessi - le spese per eventuali consulenze qualificate o collaborazioni professionali di esperti necessariper lo svolgimento dellefunzioni istituzionali delgruppo; Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi Consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno precedente articolata per categoria e per voci, L'Ufficio di Presidenza allega tali notizie alla fendicontazione prevista dall'art 5 della L. 6 dicembre 1973 n. 853. Il legislatore regionale ha quindi ritenuto di tenere distinti i due temi: '. 1) quello relativo al trattamento economico, riservato al singolo consigliere regionale, in ragione del mandato conferitogli dagli elettori, per fronteggiare le spese sostenute per mantenere il necessario rapporto con il territorio e per partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni 2) la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei gruppi consigliari formatisi all'interno del consiglio regionale e definiti quali "organi" o . . "articolazioni organizzative" del consiglio stesso, anche mediante la dotazione di risorse economiche, volte a garantire la continuità e l'efficacia dell'attività dei gruppi stessi. Sul punto si veda la Sentenza Gup Torino del 14.7.2014:" La circostanza che in epoca coeva all'emanazione della prima disciplina in tema di contributi per ilfunzionamento dei gruppi consiliari, il legislatore regionale abbia provveduto a regolamentare parallelamente il trattamento economico dei membri del consiglio regionale^ non è senza significato sotto un profilo interpretativo sistematico. Deve sottolinearsi, al contrario, il fatto che, nonostante le molteplici modificazioni che nel tempo hanno interessato la normativa in tema di indennità dei consiglieri regionali, il legislatore piemontese ha sempre mantenuto in vita una netta distinzione tra la disciplina del trattamento economico riservato al singolo consigliere, anche in materia di rimborsi spese — trattamento che ha sempre trovato la propria fondamentale regolamentazione nella Ir. 10/1972 e successive modifiche ed integrazioni - e la normativa in materia di contributi destinati ai gruppi consiliari che ha continuato nel tempo a ruotare intorno al testo della Ir. 12/1972 pur a fronte delle numerose novelle di seguito menzionate. In questo senso, l'esistenza di duefonti normative a carattere generale (la Ir. 10/1972 e la Ir. 12/1972) appare essa stessa indicativa di una doverosa separazione tra, da una parte, 2 Con la l.r. 30.10.1972 n®ll veniva inoltre istituito il fondo di previdenza e solidarietà per i Consiglieri Regionali ad ulteriore dimostrazione che, nel periodo in questione, collocato nella prima legislatura del Consiglio regionale avviata a seguito delle elezioni del 1970, il legislatore aveva inteso affrontare e disciplinare in maniera esaustiva tutti gli aspetti economici legati all'espletamento del mandato consiliare. 25 gh aspetti legati al trattamento economico riservato al consigliere regionale in ragione del mandato conferitogli dagli elettori e, dall'altra, le esigenze di assicurare il regolare funzionamento dei gruppi consiliari formati all'interno dell'organo legislativo regionale anche mediante la dotazione di risorse economiche volte a garantire la continuità e l'efficacia dell'attività intrapresa dai gruppi stessi: entrambi i temi sono infatti oggetto di specifica ed autonoma attenzione del legislatore senza alcuna sovrapposizione tra di essi." Si ritiene che il Tribunale, nella sentenza impugnata, non solo non abbia tenuto distinti i due diversi versanti economici (indennità e rimborsi al singolo consigliere regionale per lo' svolgimento del mandato/ contributo di funzionamento al gruppo consiliare), ma abbia fin equivocato sul meccanismo di contribuzione della Regione a vantaggio dei grunni consiliari. ^ Se si tiene presente il testo degli artt. 3 e 4 della L.R 12/1972 si evince infatti che uno degli equivoci in cui caduto il Tribunale, deriva proprio dalla confusione del gruppo con i singoli consiglieri, che del gruppo fanno parte. Si legge infatti a pag. 42 della sentenza impugnata che 1 art. 3 prevedeva quotafissa in base alla composizione numerica del gruppo unitamente ad una quota variabile, destinata ad ogni singolo consigliere per.fd^\ fronte alle spese riconducibili alle finalità indicate nella stesse elegge istitutivd'\j^^f€ errato perché la legge non prevede affatto una quota destinata al singolo consigliaci" parte variabile non individuava nel consigliere il destinatario del contributo, maji^egMS I importo del contributo riconosciuto al gruppo, unico beneficiario del flusso di denàìcfe^ì ■ numero effettivo dei consiglieri. II fatto che nella prassi i gruppi, avendo ricevuto il contributo di funzionamento da ^ir^ della regione, abbiano effettuato rimborsi ai singoli consiglieri che assumevano di aver anticipato del denaro personale per costi che afferivano al funzionamento stesso, non consente di affermare che i consiglieri fossero, in quanto tali, destinatari del contributo, ma solo richiedenti un rimborso. Si è visto sopra, come il legislatore regionale abbia precisato solo con la L. R. 28.12.2012 n. 18 la doppia natura del gruppo consiliare, quale articolazione organizzativa del consiglio ed al tempo stesso, associazione di tipo privatistico. Congiuntamente, la L.R. 16/2012 ha modificato il sistema dei contributi erogati ai gruppi, riducendone gli importi e statuendo che il contributo fosse riconosciuto solo in riferimento all'attività istituzionale svolta dai gruppi, riformulando l'art. 3 della legge 12 del 1972 prescrivendo che: Art, 14 1.L'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12(Funzionamento dei Gruppi consiliari) è sostituito dalseguente: "Art, 3, 1. Al gruppi consiliari^ compreso il gruppo misto e fermo restando quanto previsto dal comma 5, è attribuito un contributo annuale pari a 5,000,00 euro per ciascun consigliere assegnato al gruppo stesso, al netto delle risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale, da erogare in quote mensili. 26 2. L'importo di cui al comma 1 è integrato di una somma pari a 0,05 euro per abitante residente nella Regione Piemonte, sulla base dei dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale. Tale importo è ripartito in funzione del numero dei consiglieri assegnati a ciascun gruppo,fermo restando quanto previsto dal comma 5. 3.1 contributi di cui ai commi I e 2 sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, secondo quanto previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza relativa alla nota di rendicontazione di cui all'articolo 17, 4,È esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimentipolitici. 5, Il contributo di cui ai commi 1 e 2 non è corrisposto ai gruppi costituiti da un solo consigliere,salvo i casi in cui risultano così composti all'esito delle elezioni. 6, Rimangono a carico del Consiglio regionale le dotazioni strumentali e logistiche a uso dei gruppi consiliari, secondo i limiti e ie modalità previste dall'Ufficio di Presidenza,", Con l'art, 21 della légge in discorso si provvedeva, inoltre, ad abrogare l'art, 4 della legge 12 del 1972, considerato che era stata introdotta la "nota di rendicontazione", prevista dall'art, 17 della legge 16 del 2012, Dal quadro normativo sopra sinteticamente descritto, chiarito come i gruppi consigliari no connotati da una duplice natura (associazioni di diritto privato/ articolazioni jànizzative dell'assemblea legislativa aventi un rilievo pubblicistico) si ritiene doversi are che: La Regione in forza di questo rilievo pubblicistico dei gruppi e solo in ragione dello stesso ha statuito di erogare un contributo al funzionamento e tale contributo è quindi destinato a quel fronte di spese che possa essere ricondotto allo svolgimento delle funzioni istituzionali dei gruppi. 2) Non era previsto, all'epoca dei fatti, in seno alla Regione Piemonte una fase di vaglio e di controllo delle rendicontazioni che i Presidenti dei Gruppi consigliari inviavano all'Ufficio di Presidenza - Sulla riferibilità del contributo a quel fronte di spese che possa essere ricondotto allo svolgimento delle funzioni istituzionali dei gruppi. Si ritiene di rilevare come le norme citate facciano continuo riferimento all'attività del gruppo in seno all'assemblea legislativa e non anche a quelle altre spese che possano essere ricondotte alla natura di associazione privata del gruppo, quale espressione di un partito politico. In questo senso le affermazioni contenute in sentenza secondo le quali il legislatore regionale non avrebbe fornito indicazioni "in merito alla natura, finalità e specifiche funzioni dei gruppi, limitandosi a dare un inquadramento estremamente generale degli stessi"(pag. 54) e che , pur essendo pacifico che le spese debbano essere destinate solo ed esclusivamente al funzionamento dei gruppi, non vi sarebbero "indicazioni normative che specifichino cosa debba intendersi per funzionamento del gruppo in questione" (pag. 55) non paiono giustificate. 27 Come rilevato nella sentenza Gup Tribunale Torino del 14.7.2014 'Telencazione nominativa delle spese contenuta nel terzo comma dell'art 4 Ir. 12/1972 sopra riportato, pur non apparendo interpretabile in termini di tassatività, fornisce un importante criterio interpretativo rispetto alla delimitazione delle spese legittimamente rimborsabili a mezzo dei contributi mediante la ripetuta sottolineatura (rispettivamente ai punti quarto e quinto della disposizione richiamata oltre che al già menzionato punto terzo) della necessaria riconducibilità al gruppo consiliare delle spese di stampa così come delle spese per consulenze e collaborazioni professionali, dovendo in particolare queste ultime essere non . solo imputabili ai gruppi ma, in senso ancor più restrittivo, necessarie "per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei Gruppi"— '"^Un'ulteriore caratterizzazione delle spese nominativamente attribuite ai sensi dell'art. 4, 3° comma, secondo punto. Ir. 12/1972 a carico delfondo costituito con i contributi destinati alfunzionamento dei Gruppi consiliari è poi dato dalla necessità che le attività svolte dai Gruppi cui si riferiscono le spese siano, come indica la norma, "funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative di Gruppi stessi". Non qualsiasi attività intrapresa può pertanto costituire la fonte di una spesa legittima ai sensi della normativa in questione, ma solo un'attività che abbia un preciso nesso funzionale, in primo luogo, con i lavori del Consiglio ovvero, in seconda battuta, rispetto alle iniziative assunte dai Gruppi anche al difuori dell'attività strettamente consiliaret^^^ La specificazione in merito al legame richiesto con i lavori consiliari Écki^a ' evidentemente il ruolo essenziale che il Gruppo è chiamato a svolgere àMnÈ0É dell'organo legislativo regionale nei termini che si sono già esposti illustrando ladisci^Èr^' regolamentare ed implica perciò la necessità che le attività in questione abbianò\òarat^^ strumentale rispetto all'utile ed efficace assolvimento dei compiti attribuiti consiliari con riguardo, innanzitutto, alla contribuzione degli stessi alla prodimSnS^ normativa che costituisce lafunzione primaria attribuita al Consiglio regionale Oltre a quanto finora scritto, si deve rilevare come il quadro normativo si completi alla luce della legge penale nazionale, il cui ambito di applicazione non può risentire dell'interferenza del legislatore regionale, ed in particolare dell'art. 7 L. 195/1974, che vieta e sanziona il finanziamento da parte di enti pubblici ai - partiti politici, - alle loro articolazionipolitiche organizzative - aigruppiparlamentari, essendo pacificamente riconosciuto che, con la previsione della potestà legislativa delle ' regioni, per "gruppi parlamentari" si debbano intendere anche ì gruppi dei consigli regionali. = Quindi i gruppi consiliari non possono in via generale essere destinatari di finanziamenti. Che le due discipline (quella statale di rango penale e quella regionale) debbano coordinarsi è confermato anche dalla nuova formulazione della L. R. 12/72 ad opera dell'art. 14 della L. 16/2012, ove dopo essersi affermato al punto 3:"I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del 28 Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, secondo quanto previsto dalla deliberazione delVUfficio di Presidenza relativa alla nota di rendicontazione di cui all'articolo 17"si precisa al punto 4 come debba essere ''esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti i movimentipolitici". Se così è, bisogna dare atto che il finanziamento da parte della Regione, per non essere in contrasto con la normativa penale statale, debba essere rivolto al gruppo nei limiti dell'attività dallo stesso svolta come organo o articolazione organizzativa dell'assemblea legislativa e non come associazione di tipo privatistico politicamente impegnata sul territorio. Secondo l'impostazione dell'accusa potranno allora rientrare nel novero delle spese oggetto di rendicontazione solo quelle relative alle iniziative politiche del gruppo che possano esser ricondotte in termini di ragionevolezza all'attività svolta dal gruppo in seno al consiglio. E evidente che un conto è la spesa di un convegno, di un dibattito o di un sondaggio (se esistente) su temi di interesse regionale, altro è l'allestimento di un banco di beneficenza o la festa per la nomina del componente di un partito ad una alta carica nazionale. La norma di cui all'art. 4 demanda all'autonomia politica dei gruppi il compito di individuare con regolamento interno, quali attività rientrino nel funzionamento ed elenca ^ alcune spese che già il legislatore ritiene siano coperte dal contributo regionale: \ le spese per Vacquisto di libri e riviste - le spese per le attività svolte dai gi'uppi ai lavori del Consiglio ed alle iniziative dei Gruppi stessi spese per eventuali consulenze qualificate o collaborazioni professionali di esperti _ Necessariper lo svolgimento dellefunzioni istituzionali del gruppo". Dal dibattimento è emerso che i gruppi non hanno redatto alcun regolamento volto ad individuare le attività considerate inerenti al funzionamento, al più sono stati compilati degli elenchi. Si veda ad esempio il caso del Gruppo Consiliare del P.D.L., che ha redatto un foglio contenente la previsione dei costi ritenuti rimborsabili (carburante, ristoranti, ricariche telefoniche ecc.) ovvero il regolamento della Lega Nord( del 21.9.2010) che è comparso per la prima volta in una produzione di DE MAGISTRIS. Per quanto riguarda il regolamento PDL si deve rilevare come consista in due elenchi di spese, predisposti nel 2012(il primo del 17.4.2012 ed il secondo del 19.9.2012) dopo che il caso "Fiorito" era già esploso. Sul punto la sentenza Gup Tribunale Torino 14.7.2014 svolgeva le seguenti considerazioni" In assenza di alcuna regolamentazione da parte del Gruppo, la sfera di autonomia della Jormazione consiliare può agevolmente sfociare nell'arbitrio e, pertanto, non appare infondata una prospettazione secondo la quale la possibilità di impiegare ifondi in oggetto per soddisfare costi diversi da quelli specificamente indicati al terzo comma dell'art. 4 Ir. /1972^ sia^ subordinata all'esistenza di un regolamento interno ed alla positiva (e preventiva) individuazione delle iniziative che il Gruppo intenda assumere e finanziare a mezzo dei contributi in questione. La scelta, operata con l'art. 3 Ir. 9.12.1980, di indicare espressamente alcune voci di spesa a priori ritenute legittime, pure in assenza di qualsiasi regolamentazione da parte del Gruppo, trova in questo senso un'agevole spiegazione nella consapevolezza del legislatore regionale del fatto che, nella prassi, non tutti i Gruppi 29 consiliari provvedevano a predisporre formalmente alcun tipo di disciplina in merito all'utilizzo deifondi e, in questo senso, fornisce un'indiretta conferma della tesi che si va sostenendo: appare infatti evidente la volontà del legislatore di salvaguardare comunque la possibilità di finanziare, in particolare, le"spese per l'attività svolta dai Gruppi funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio e alle iniziative dei Gruppi stessi" stabilendo che tali costi siano senz'altro a carico deifondi costituiti a mezzo dei contributi regionali anche qualora il Gruppo consiliare non abbia assunto alcuna determinazione in ordine all'impiego di detti contributi". Se così è la mancanza di regolamento di ulteriori attività inerenti al funzionamento escluderebbe la possibilità di allargare l'ambito di utilizzo del fondo di funzionamento al di. là delle voci espressamente elencate dalla legge. Nella sentenza impugnata si trascura questo profilo ed anzi si opera una sorta di omologazione tra qualsiasi attività politica del Gruppo e l'attività istituzionale. Tale impostazione non pare condivisibile, dovendosi quanto meno richiedere che l'attività politica, per essere oggetto di un contributo pubblico, sia riconducibile alla funzione svolta dal gruppo in seno al Consiglio regionale. La sentenza impugnata cita a sostegno della propria impostazione la giurisprudeim-^Mlax ' Cassazione ed in particolare la c.d. sentenza Tretter(Cass. Sez. VI n. 33069 del 2003) principi sono stati ribaditi anche dalla sentenza "Fiorito"(Cass. Sez. VI n ■ 49976"^dàÌ 3.12.2012) ''-x# X In realtà la sentenza Tretter, relativa all'utilizzo di contributi di funzionamento'"dis'pòsffe^ dalla Provincia di Trento per i gruppi consiliari, ritiene non si possa condividere la tesi secondo la quale "/ contributi in esame siano destinati esclusivamente a sostenere le spese inerenti alfunzionamento del gruppo consigliare, inteso come articolazione interna del Consiglio e quindi come organo di supporto in vista dell'esercizio dei poteri istituzionali di legislazione e di amministrazione", perché vi sarebbe un dato testuale della legge specifica della provincia di Trento, che imporrebbe "'un'interpretazione assai ampia delle attività inerenti ai compiti dei gruppi che vengono sovvenzionate con i contributi in esame" , Sarebbe dirimente "// dato letterale della disposizione che concerne i contributi ai gruppi consiliari della provincia di Trento" e cioè il punto 5 del regolamento n. 5 del 1981" tale punto da un lato reca la rubrica "sovvenzioni per ilfunzionamento dei gruppi" e dall'altro al suo comma 2 testualmente finalizza i contributi in esame alle esplicazione dei compiti dei gruppi". Questo dato letterale non si rinviene nella normativa delle Regione Piemonte. Invero la sentenza impugnata afferma che il termine "iniziative" (cui fa riferimento l'art. 4)sia un sinonimo di "compiti", quando invece è evidente dalla lettura della norma che sia le attività che le iniziative siano state intese dal legislatore in riferimento comunque alla funzione istituzionale svolta in consiglio e non si riferiscano a due ambiti diversi: attività in consiglio ed iniziative all'esterno. Anche le "iniziative", pur demandate all'autonomia dei gruppi devono, per essere meritevoli di un contributo pubblico, afferire al funzionamento del 30 gruppo che non può che essere inteso, se non nel senso dell'esercizio delle funzioni del gruppo all'interno del consiglio regionale. Quindi la legge regionale piemontese non pone le iniziative a fianco ed in aggiunta alle spese di funzionamento, come invece il regolamento della provincia di Trento fa in riferimento ai "compiti", ma si limita a riconoscere che l'elenco di cui all'art. 4 non è tassativo e che i gruppi possono, nella loro autonomia, individuare, nell'ambito però del eapitolo "funzionamento del gruppo" e quindi dell' esercizio da parte del gruppo delle funzioni in consiglio, ulteriori categorie di intervento. Tra l'altro il regolamento del Consiglio Provinciale di Trento (6 febbraio 1991 n. 3) all'art. 28 già dal titolo:" trattamento economico dei Consiglieri ed interventi afavore dei gruppi consiliarf dimostra di intendere in modo molto più lasco e vago il perimetro del contributo a vantaggio dei gruppi consiliari. Anche il testo di tale articolo" Il trattamento economico dei consiglieri e gli interventi a favore dei gruppi sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio, su proposta deiruffìcio di presidenza. Sul progetto di regolamento e sulla sue modificazioni viene acquisito il parere della conferenza deipresidenti dei gruppi^ non consente analogie con il caso del Piemonte. Se si studiano i diversi regolamenti sul punto della Provincia di Trento succedutisi nel tempo ci si avvede come fino al 1990 non fosse previsto altro che un contributo per il funzionamento del gruppo. Cosi il punto 5 della deliberazione n. 9 del Consiglio Provineiale di Trento del 27.7.2979 prevedeva un '''concorso spese perfunzionamento dei gruppC, analogo punto 5 della deliberazione 1.4.1981 n. 5 parlava di "sovvenzioni per il funzionamento dei gruppf e prevedeva che"ai gruppi.... È assegnato un concorso spese per gli onerififunzionamento degli uffici... e dell'attività politico consiliare con particolare riferimento all'esigenza di ulteriori collaborazioni e consulenze" e solo con deliberazione del 21.3.1990 n. 2 punto 5, dal titolo "sovvenzioni per il funzionamento dei gruppC si parlava per la prima volta di "compite per la cui "esplicazione i gruppi possono ottenere", a loro riehiesta"la concessione di contributi a carico del bilancio del Consiglio provinciale". In tutti i provvedimenti comunque si precisa che le spese sono naturalmente a carieo dei singoli gruppi e che il bilancio pubblico partecipa alle stesse con un contributo. In epoca successiva alla sentenza Tretter, nel 2004, il legislatore provinciale di Trento ha nuovamente modificato la legislazione con delibera del 15.10.2004 n. 17, che introduceva dei limiti più rigorosi, eliminando il riferimento ai "compiti" ed esplicitando un richiamo alla normativa sul divieto di finanziamento ai partiti. Si legge infatti all'art. 10 "contributi per i gruppi" ai gruppi sono erogati contributi a carico del bilancio del consiglio provinciale. I contributi sono destinati globalmente alfinanziamento dell attività che ciascun gruppo individua autonomamente, stabilendo le iniziative da svolgere e provvedendo alle relative spese... ai contributi si applicano i divieti stabiliti doli art. 7 L. 195/1974 e art. 4 L. 659/81" Questo per dire che il dato lessicale, ritenuto dirimente dalla Corte di Cassazione e cioè il riferimento ai "compiti", presente nella legislazione trentina è un unicum, tanto che 31 Io stesso consiglio provinciale di Trento ha ritenuto di modificarlo, introducendo una normativa più analitica. Si deve poi escludere ogni analogia tra la legislazione della provincia di Trento con quella regionale piemontese, anche alla luce del differente grado di dettaglio della due discipline in ordine ai rimborsi ed alle indennità previste i singoli consiglieri, essendo la legislazione provinciale trentina molto più scarna, almeno fino al 2004, prevedendo solo un " gettone di presenza e la possibilità di rimborsi chilometrici documentati. Sul punto e nello stesso senso si veda la sentenza Gup Tribunale Torino 14.7.2014: ''L'autonomìa nella gestione dei contributi destinati alfunzionamento dei Gruppi consiliari trova, in conclusione, una delimitazione piuttosto netta nei vincoli che il legislatore regionale piemontese ha posto rispetto alle spese espressamente indicate quali legittimamente sostenibili con l'impiego di dettifondi, in coerenza con il principio generale della necessaria finalizzazione di siffatte spese all'utile perseguimento delle finalità istituzionali delle formazioni consiliari, principio che e alla base delle disposizioni sin qui commentate. La scelta normativa operata nell'ambito della Regione Piemonte si differenzia in questo senso rispetto ad altre impostazioni più elastiche quale, segnatamente, quella adottata nell ambito della Provincia Autonoma di Trento che, mediante il Regolamento consiliarc^^' adottato con la deliberazione 1.4.1981 n° 5 e successive modificazioni, ha disciplt^ìào^ l'attribuzione difinanziamenti ai gruppi consiliari in termini più ampi e tali da autorizzà^:'% - l'utilizzo dei contributi di provenienza pubblica per il sostenimento di spese anche sQlp^'\ latamente riconducibili ai compiti dei gruppi non meglio definiti. La sigrìificàtivà^^l divergenza esistente in partenza tra le più rigide opzioni adottate dal legislatore regipriàief^ piemontese e la più liberale regolamentazione trentina non consente quindi di estendereàlìlB^ vicenda in esame le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza di legittimità laddove, con la nota sentenza Cass. 12.5.2003 n° 33069, imp. Tretter, è giunta ad escludere dall'ambito del peculato l'utilizzo dei contributi destinati ad un gruppo consiliare per il sostenimento, tra gli altri, di costi per l'organizzazione di pranzi o rinfreschi consumati in occasione della campagna elettorale. La decisione cui è giunta la Suprema Corte appare infatti strettamente condizionata dallo specifico dato normativo espresso dal legislatore della Provincia di Trento che, nell'esercizio della propria autonomia, si è ispirato ad una logica dì maggiore apertura rispetto al versante politico dell'attività del gruppo consiliare ed alle connesse esigenze di natura promozionale: tale logica non trova corrispondenza nelle regole stabilite dal legislatore piemontese con la conseguenza che la soluzione espressa dalla citata pronuncia di legittimità non può trovare alcuna applicazione nel caso di specie" - Sulla mancanza di controllo in seno alla Regione. La Regione Piemonte non ha mai svolto una qualche attività di vaglio delle spese al cui rimborso sono stati destinati i contributi ai gruppi regionali perché non era nelle condizioni di poterlo fare. Infatti alla Regione non venivano inviate le pezze giustificative. Queste erano presentate dai singoli consiglieri all'amministrazione del gruppo ed in definitiva al 32 p Presidente del Gruppo, per ottenere il rimborso di spese che i singoli consiglieri asserivano aver anticipato. Ma tali "scontrini" non venivano riversati agli uffici regionali, ai quali perveniva solo una nota riepilogativa (" prospetto di rendicontazione delle risorse gestite dai gruppi consiliari" del Manuela delle Procedure Contabili) che riportava le somme incolonnate in tre macrocategorie di spese; "spese di funzionamento", "attività istituzionale dei gruppi" "oneri non ripartibili". Un maggiore dettaglio, di compilazione facoltativa, elencava più specificamente alcune categorie di spesa: cancelleria, informazione, convegni, rappresentanza ed altro". Non ha quindi nessun fondamento il commento più volte ripetuto in sentenza che la Regione non abbia avuto "nulla da ridire" in ordine ad alcune tipologia di spesa. Si rinviene tale affermazione ad esempio in riferimento alle posizioni di DE MAGISTRIS, GREGORIO. Si pensi ad esempio alle spese legali affrontate in seno al P.D.L. in ordine alle quali si legge in sentenza:" è emerso che i capigruppo, recependo indicazioni in tal senso degli uffici regionali, avevano ritenuto di poter porre a carico dell'anzidetto Fondo, seguendo un'accezione lata di f' unzionamento', sia le spese legali riguardanti ricorsi del o contro il gruppo sia concernenti ricorsi per incompatibilità o ineleggibilità individuali. Ciò detto emerge ancor più chiaramente con riferimento ai consiglieri appartenenti al gruppo "Popolo della Libertà", tutti i quali ponevano a rimborso tale tipologia di spesa: infatti, dalle emergenze processuali è risultato chiaro che il rimborso della spesa in questione \niva effettuato su precisa indicazione del capogruppo - considerato che in alcuni casi le spese venivano imputate 'prò quota' ai singoli consiglieri per l'attività che il legale Éolgeva in favore del gruppo - come confermato dichiarato dalla teste Monica Ferrando, . economa del gruppo P.d.L., la quale affermava che per le spese legali: "si potevafare in due modi, o venivano anticipate direttamente dal consiglieri e poi chiesto rimborso, oppure magari in uno step successivo ad esempio era capitato che si anticipasse e poi si andasse a scaricare dopo, però sì, le spese legali era una cosa contemplata [le spese legali sì, che io ricordi sì, erano ammissibili in quel momento, sì, sì "( cfr. pag. 72) Sul punto non si può che affermare che nessun ufficio regionale risulta aver mai dato le indicazioni citate e che Monica FERRANDO è impiegata del gruppo consigliare del PDL, assunta dal gruppo e dipendente dallo stesso, non era in allora in una posizione di controllo e non è in questo processo in una posizione tale da poter esprimere un parere prò veritate sull'applicazione della legge. 2)L'ambito di sindacato del giudice penale, le diverse tipologia di spesa più comunemente portate a rimborso e l'onere della prova in ordine alla loro inerenza al funzionamento del gruppo La sentenza impugnata distingue tra le spese ontologicamente incompatibili con le finalità di interesse pubblico, in quanto prive di collegamento funzionale con l'attività del consigliere, e le spese c.d. "ambivalenti" che potrebbero riferirsi sia al funzionamento del gruppo, che alla sfera privata del singolo consigliere. 33 Da questa bipartizione deriverebbe una diversa ripartizione dell'onere della prova. Per le spese ontologicamente incompatibili competerebbe alla difesa dimostrare il contrario e cioè la loro riconducibilità all' attività politica. Sarebbe quindi sufficiente, per una declaratoria di responsabilità, la prova, offerta dall'accusa, dell'effettuazione di tale spesa, mancando la prova da parte della difesa della sua riferibilità all'attività politica: "'dovrà essere l'imputato afornire puntuale prova che la spesa siafunzionale alla vita del gruppo consigliare^ pag. ' 65 sentenza) Quando invece la spesa sia ambivalente", "alfine di dare prova del commesso reato non sarà sufficiente dimostrarne soltanto l'effettuazione, ma si dovrà, altresi, fornire prova positiva circa la finalità privata della spesa stessa, senza che rilevi la mancata giustificazione dell'interessato'''(pag. 66 sentenza) Tra le spese ambivalenti il Tribunale annovera, oltre a quelle di ristorazione, quelle relative all'acquisto di capi di abbigliamento, oggetti di valore non eclatante (gioielli, penne ecc,) ed infine ricariche telefoniche, pernottamenti presso strutture alberghiere, manutenzione autovettura, contravvenzioni codice della strada, dotazioni dell'ufficio di modico valore. Tra l'altro per queste ultime tre tipologie di spesa, il Tribunale afferma che riconoscimento sia "specificamente ammesso dalla legge" (pag. 67) quando/n^Sré^ta' nessuna legge contiene questa previsione. // Più avanti discuteremo di come queste spese siano o già rimborsate nel tra^a^ehfó ■ economico del singolo consigliere o non possano ritenersi comunque rimborsabili;' ' Invero la distinzione tra spesa ontologicamente incompatibile e spesa ambivalente non* pare di facile demarcazione e la diversa ripartizione dell'onere probatorio appare priva di fondamento giuridico. L'onere della prova è sempre in capo all'accusa e nessuna spesa, per come si vede anche dal presente processo, è priva dei connotati dell'ambivalenza. Anche le spese elencate dalla stessa legge come ammissibili, potrebbero in concreto non risultare inerenti ed altre che prima facie appaiono eccentriche potrebbero essere giustificate. Sul punto si vedano gli esempi fatti dalla sentenza Gup Tribunale Torino del 14.7.2014:" Pur tenendo doverosamente conto della sfera di autonomia che il legislatore regionale ha attribuito ad ogni singolo gruppo consiliare nel regolamentare in concreto la gestione dei fondi percepiti, non può infatti dubitarsi che, ad esempio, non potrebbe senz'altro ritenersi giustificato l'impiego dei contributi in questione per l'acquisto di una preziosa collezione di libri antichi ovvero di una pregiata raccolta di fumetti - pur trattandosi di categorie ^ merceologiche astrattamente rientranti tra quelle espressamente indicate come ammissibili — per la palese assenza di una qualche correlazione in termini di utilità tra il ^ perfezionamento di simili acquisti e lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Gruppo consiliare a nulla rilevando, evidentemente, l'eventuale soddisfacimento di un interesse personale del consigliere regionale appassionato di tali letture, così come l'indiretta derivazione di un qualche beneficio intellettuale eh morale limitato alla persona del 34 consigliere stesso a seguito della disponibilità dei libri e delle riviste in tal modo acquistate}^^ In realtà il processo penale tutto si fonda sulla possibile ambivalenza di ogni elemento portato all'attenzione del giudice. Il nostro sistema non prevede che vi possano essere elementi di prova il cui contenuto non possa essere messo in discussione. L'approccio al tema del riparto dell'onere della prova sembra radicalmente errato. Secondo la Cassazione il principio da applicare ai casi in questione è quello della "vicinanza della prova" (si veda sul punto Cass. Sez. II 7484/2014 secondo la quale; "m punto di diritto, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, va rammentato che, se è vero che spetta alla pubblica accusa la prova del reato è anche vero che il giudice deve fondare il proprio giudizio sull'esito complessivo del dibattimento ed, in particolare, deve tener conto della tesi difensiva dell'imputato nonché delle sue allegazioni ex art. 546 c.pp., lett. e). Va, tuttavia, osservato che ove l'imputato, deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementifattuali, le suddette eccezioni perché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva. Una volta che l'istruttoria si sia conclusa con l'acquisizione Melle prove di accusa e della difesa, spetta al giudice valutare l'intero compendio probatorio \^stabilire se abbia maggiore pregnanza quellofornito dall'accusa o quello della difesa". La massima in questione è stata formulata in riferimento all'addebito di 'appropriazione indebita in capo ad un amministratore di una società in ordine ad ammanchi di cassa. La Cassazione ha ritenuto che, provato l'ammanco da parte dell'Accusa, competesse alla difesa dimostrare che il denaro fosse stato utilizzato a vantaggio della società stessa o che fosse solo mancata adeguata registrazione contabile. Come si vede si tratta di un'fatto gemello rispetto a quelli in esame nel presente processo, con la sola differenza dell'essere ambientato il reato in una società privata e non in un ente pubblico. Nel nostro caso vi sono dei pagamenti dal Gruppo consiliare ai singoli consiglieri regionali e compete a questi ultimi dimostrare che essi siano avvenuti a rimborso di costi relativi al funzionamento del gruppo. Lo stesso principio è generalmente applicato in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione. L'accusa deve dimostrare l'esistenza di un ^ Cosi prosegue la sentenza." Analoghe osservazioni possono svolgersi con riferimento all'utilizzo dei contributi in esame per il pagamento di consulenze o collaborazioni professionali relative a materie del tutto avulse da quelle almeno potenzialmente interessate dalla produzione legislativa regionale che i gruppi contribuiscono aformare ed anzi, in questo caso, il legislatore ha espressamente sottolineato il requisito della necessità degli apporti di natura professionale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle quali si è già tracciato il perimetro esaminando il regolamento del Consiglio regionale. Procedendo anche qui ad una semplice esemplificazione, la linea di discrimine tracciata dal legislatore implica senz'altro, in ipotesi, la legittima sostenibilità, a mezzo dei contributi in oggetto, della spesa derivante da una consulenza in materia idrogeologica resa afavore del Gruppo X che si sia reso promotore di un disegno di legge in tale ambito ed interessante il territorio regionale mentre, per assurdo, lo studio di un esperto di biologia marina eventualmente incaricato di procedere ad una ricerca sullafauna ittica presente nelle acque del canale di Sicilia non potrebbe certamente essere finanziato con i contributi destinati al funzionamento del Gruppo consiliare Y appartenente al consesso piemontese." 35 certo bene o di una somma di denaro in seno alla società fallita, non più rinvenuto dal curatore fallimentare, ma sarà a carico dell'amministratore dimostrare che tale ricchezza è stata utilizzata a vantaggio della società. (Cfr. Sez. 5, Sentenza n. 8260 del 22/09/2015 Ud. (dep. 29/02/2016)Rv.267710 che parla di sola apparente inversione dell'onere della prova) Se dubbi vi sono in ordine alla possibile analogia tra questi casi (appropriazione indebita o distrazione ai danni di una società privata/ peculato ai danni di ente pubblico) sono nel senso che la prova della destinazione del denaro pubblico, per via dei principi costituzionali di trasparenza e di buon andamento della P.A., risponde a criteri di maggior rigore e certo non viceversa. Se quindi compete all'amministratore di una società dimostrare, ad esempio, che i pagamenti effettuati con la carta di credito aziendale per acquisti di vestiario ed oggetti gioielleria siano stati effettuati nell'interesse della società, nello stesso modo grava sul pubblico ufficiale la prova che le stesse spese (vestiario, ristoranti, gioielleria) delle quali si è chiesto rimborso al gruppo consiliare siano stati relativi al funzionamento dello stesso. Se infatti nell'ambito aziendalistico l'interesse della società può essere valutato in modo molto lasco, in ordine all'utilizzo del denaro pubblico non si può non pretendere un maggior rigore. Questo tipo di approccio in ordine all'onere della prova, informato al principio-déna^ . "vicinanza della prova", vale quindi sia per le spese evidentemente illogiche, siaper qùeilè^|' che invece potrebbero di primo acchito trovare una giustificazione: l'accusa potrà sempre.:e É solo provare l'esistenza della spesa. Sarebbe introdurre una probatio diabolica pretendere che l'accusa provi degli elementi che si--è pongono all'interno dell'esclusivo raggio di azione dell'imputato. L'accusa potrà provare che si è sostenuto il costo di una cena a due al ristorante, ma non chi fosse il convitato e quali gli argomenti trattati durante il desinare. Toccherà alla difesa ribattere provando l'inerenza della spesa stessa. La prova potrà essere più o meno ardua a seconda del tipo di spesa, ma il sistema di riparto dell'onere è uguale per tutti i casi. Per questo la giurisprudenza relativa alle condotte distrattive di bancarotta parla di "solo apparente inversione dell'onere della prova" Si deve poi avere riguardo alla circostanza che gran parte delle spese, definite "ambivalenti", siano state rendicontate come "spese di rappresentanza". Il Tribunale ha affrontato il tema della definizione delle spese di rappresentanza, alla luce dei testi normativi ed in particolare del Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio Regionale piemontese ^ ed ha concluso che due sono gli ''elementi ^ "Art. 21 Spese di rappresentanza 1. Le spese di rappresentanza sono iscritte nell'unità previsionale di base "Ufficio diPresidenza", tra ie previsioni di competenza e di cassa delle spese correnti, in apposita suddivisione denominata "Oneri comuni" e riguardano gii oneri per spese di ospitalità, per l'organizzazione e l'accoglienza di delegazioni in visita, quelle relative al cerimoniale, a mostre, rassegne, iniziative, manifestazioni di carattere sociale e culturale, promozione di convegni 36 ■ simposi, tavole rotonde, seminari di studio, nonché acquisto dipubbiicazioni e altro materiale illustrativo e artistico da offrire a visitatori a documentazione della realtà regionale". Nel Manuale delle Procedure Contabili viene fornita ulteriore specificazione con riguardo a tali spese e, segnatamente, Vart. 60 delpredetto manuale prevedeva che: "Art 60 Spese di rappresentanza 1. Se si manifestano in modo urgente e indifferibile, le spese di rappresentanza di cui all'art. 21 del Regolamento per l'autonomiafunzionale e contabile del Consiglio Regionale sono liquidate dalla cassa economale se riguardano: a) acquisti di omaggi per farne dono in occasione di incontri, visite, quali medaglie, diplomi, targhe, libri, riproduzionifotografiche, oggetti simbolici, ecc...; b) spese per offerta di consumazioni, pranzi, ed in generale performe di ospitalità ed atti di cortesia a contenuto e valore prevalentemente simbolico; c) addobbi, impianti, servizifotografici, conferenze stampa in occasioni di visite oi cerimonie; d) omaggifloreali, necrologi, telegrammi e messaggi di cordolo; e)scambio di omaggi in restituzione di ospitalità ricevuta" Ulteriore dato normativo, sempre in ambito regionale, utile a definire le spese di rappresentanza, è rappresentato dal "Regolamento regionale di cassa economale"n. 19 del 2009 che, all'art. 11 prevede che: Art 11. (Spese di rappresentanza) Si. Per spese di rappresentanza, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) devono intendersi ùnicamente quellefondate sulla concreta ed obiettiva esigenza delia Regione Piemonte di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei ad essa. il Tali tipologie di spese hanno io scopo di suscitare sull'attività dell'Ente l'attenzione e l'interesse di ambienti palificati dell'opinione pubblica in genere e di ottenere vantaggi derivanti da una più approfondita conoscenza dell'attività istituzionale. 3. Titolare della funzione di rappresentanza è il Presidente della Giunta regionale, le attività di rappresentanza possono essere esercitate in via ordinaria anche dai componenti della Giunta regionale. 4. Le attività di rappresentanza possono essere delegate dal Presidente al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, designato a rappresentarlo in pubbliche manifestauoni, ove non siano disponibili componenti della Giunta regionale. 5. In via esemplificativa ma non esaustiva,sono da considerare spese di rappresentanza: a) quelle riguardantiforme di ospitalità o di ristoro connesse a riunioni, incontri ed altre attività di lavoro; atti di cortesia e doni di valore simbolico, effettuatiper consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi veste rappresentativa della Regione Piemonte e soggetti esterni dotati di analoga rappresentatività o rappresentativi della società civile; b) quelle connesse ad eventi ed iniziative di carattere istituzionale, alle attività di organismi alle quali la Regione Piemonte partecipa ed in generale allo svolgimento delle relazioni istituzionali, ivi comprese le spese per l'acquisto di oggetti simbolici quali: targhe, coppe, medaglie, realizzazioni artistiche, pubblicazioni, nonché le spese per manifestazioni di saluti, auguri ed altreforme di partecipazione a cerimonie, ricorrenze,festività, commemorazioni ed altri eventi analoghi. 6. Sono escluse le spese: a) aventi intenti e connotazione di mera liberalità; b)a beneficio di soggetti interni all'Ente; c) erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali afavore di soggetti non rappresentativi degli organismi di appartenenza; d)prive difunzioni rappresentative verso l'esterno. 7. Le spese di rappresentanza sono preventivamente richieste alSettore Relazioni esterne e Cerimoniale che provvede all'emissione del relativo buono d'ordine, 8. Aifini della liquidazione, le spese devono essere rigorosamente giustificate mediante: a)l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito; b)la qualificazione delsoggetto destinatario e dell'occasione della spesa; c)la presentazione di idoneafattura ovvero atto equivalente attestante l'ammontare della spesa. 9. Per le spese di cui ai presente articolo, il limite di utilizzo dei servizio di cassa economale è di euro 3.000,00 o.f.e., con riferimento ad ognisingolo atto di rappresentanza". 37 fondamentali che caratterizzano le spese di rappresentanza in relazione ai Gruppi Consiliari: 1) devono fondarsi sull'esigenza del Gruppo di manifestarsi all'esterno ed intrattenere rapporti con soggetti estranei al Gruppo quali esponenti di altre istituzioni o della società civile; 2) devono avere valore simbolico e, quindi, contenuto In realtà il primo punto è stato del tutto svuotato di contenuto da parte della sentenza impugnata. Infatti il riferimento a rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi veste' rappresentativa e soggetti esterni dotati di analoga rappresentatività o rappresentativi della società civile" non può giungere a far rientrare nel novero delle spese di rappresentanza qualsiasi contatto con professionisti, operatori economici e commerciali, imprenditori ed elettori in genere, come nei fatti ritenuto in sentenza. Nel dibattimento si è assistito ad una lunga processione di testi che hanno dichiarato, di essere medici, di essere imprenditori, di essere ex sindaci di una certa zona e di aver pranzato con il consigliere regionale, discutendo con lui rispettivamente di sanità, di impresa, di problemi del territorio. In molti casi poi la conoscenza con il consigliere era risalente nel tempo, a volte si trattava di rapporti di consolidata amicizia altre volte di conoscenza nelP ambito della stessa militanza di partito. Tutto questo non ha nulla a che vedere con le spese di rappresentanza, perché non bast^^ayer ' un lavoro o averlo avuto per essere "rappresentativi della società civile" Dalla lettura della norma citata dalla stessa sentenza infatti deriva che non possànò'^sere considerate spese di rappresentanza quelle relative a rapporti con soggetti che, 6 nò^^spno stati indicati ed individuati, o, se indicati, non sono dotati di nessun connotato di rappresentatività di un ente o della società civile. Se la norma ha un significato, questo'de'v^e'. essere inteso nel senso che per rappresentatività della società civile si deve intendefe, rappresentare un movimento o una categoria, svolgendo al loro intemo un ruolo dotato di rilevanza estema. Altrimenti la cena con chi abbia una professione diventa la cena con una rappresentanza di tale professione e la cena con chi non ce l'abbia diventa la cena con un rappresentante dei disoccupati. Tra l'altro si vedrà, esaminando le singole posizioni, come molte frequentazioni risalissero ad epoche precedenti all'elezione a consigliere regionale e siano proseguite anche dopo il mancato rinnovo dell'incarico. Ed anche sotto tale versante l'onere della prova dell' indicazione del soggetto nei confronti del quale sono state effettuate le spese e del profilo di rappresentatività in forza del quale queste spese sono state sostenute, per il principio della vicinanza della prova non può che competere alla difesa. La norma citata poi precisa in negativo quando non possa parlarsi di spese di rappresentanza; *^6. Sono escluse le spese: a) aventi intenti e connotazione di mera liberalità; 38 b) a beneficio di soggetti interni all'Ente; e) erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali afavore di soggetti non rappresentativi degli organismi di appartenenza; d)prive difunzioni rappresentative verso l'esterno" Duole doversi riconoscere che la maggior parte delle spese di questo procedimento, riconosciute come lecite dal Tribunale, rientrino proprio nel novero delle spese che, per la norma apparentemente utilizzata dallo stesso Tribunale per dirimere la questione, non possano essere considerate di rappresentanza. Si rimanda al riguardo alle riflessioni svolte dal Gup Tribunale di Torino sulle voci di ristorazione e di acquisto di doni, e sulla difficoltà ad inquadrare tali costi tra le spese dì rappresentanza: "Anche tenendo conto delle indicazioni indirettamente desumibili da disposizioni normative dettate per disciplinare aspetti, quale quello delle spese di rappresentanza dell'ente regionale, in qualche misura affini al tema delle spese di ristorazione sostenute dagli appartenenti al Gruppo consiliare, ci si rende in definitiva conto di come il sostenimento dei costi derivanti dalle occasioni conviviali di cui si tratta, non possa essere fatto rientrare in tale ambito sotto molteplici profili quali, tra gli altri, l'assenza di una chiara finalità esponenziale per l'immagine del Gruppo e non del singolo consigliere , la mancata, o solo parziale, qualificazione dei soggetti diversi dal consigliere regionale coinvolti nell'occasione conviviale e, assai di frequente, la circoscrizione dell'evento a soggetti interni allo stesso Gruppo o, comunque, il ^ratiere del tutto ordinario della circostanza allegata quale fonte di spesa di ^ppresentanza. Tale circostanza è infatti costituita, nell'assoluta maggioranza dei casi, dal s&twlicefatto di pranzare o cenare con i colleghi dello stesso o di altri Gruppi nelle pause dWivoro ovvero di utilizzare l'occasione dei pasti per incontrare i più diversi interlocutori, if&he costituisce al più un'abitudine di vita ma non può certamente integrare la nozione 'dell'atto di rappresentanza che si vorrebbe assumere a giustificazione della spesa di ristorazione. E, si sottolinea, alla stessa conclusione si deve pervenire anche con riferimento agli acquisti di altri beni, appartenenti alle più diverse categorie merceologiche, utilizzati dai consiglieri regionali quali omaggi e/o doni di cortesia destinati ai soggetti più svariati ~ peraltro nei pochi e minoritari casi in cui tali soggetti siano stati indicati ~ posto che nemmeno in simili ipotesi si ravvisano mai i connotati tipici della "spesa di rappresentanza"sopra menzionati, restando perciò in ogni caso esclusa la legittima rimborsabilità dei costi sostenuti per acquisti di tale natura". Ovviamente non possono essere ricomprese nelle spese di rappresentanza le spese effettuate nel proprio esclusivo interesse, pur nell'ambito di un'attività volta ad intessere rapporti con il territorio. La spesa di uno spuntino all'autogrill sulla via del ritomo a casa o diretti ad una manifestazione politica non può essere considerata in alcun modo spesa di rappresentanza. Sul punto si vedano le osservazioni svolte dalla sentenza Gup Torino 14.7.2014: ''''Ragionando in maniera speculare, alcune tipologie di costo in concreto frequentemente ricorrenti nella presente vicenda non possono invece rientrare nelle spese ammissibili ai sensi della disposizione che si sta esaminando perché non sono riconducibili allo svolgimento di un'attività ovvero perché attengono ad attività svolta dal consigliere uti 39 singulus nell'ottica del mantenimento dei propri rapporti individuali con gli elettori di riferimento, il territorio diprovenienza ovvero altri soggetti. Devono in questo senso essere escluse le spese che si risolvono nel mero acquisto di beni quali, ad esempio, abbigliamento, generi alimentari, articoli di arredamento, ecc.. Il legislatore, con l'elencazione contenuta all'art. 4, 3° comma Ir. 12/1972 ha mostrato di avere ben chiara la distinzione tra le nozioni, da un lato, di "acquisto" e, dall'altro, di "attività" che ha utilizzato rispettivamente ai primi due punti dell'elencazione che si sta , esaminando e pertanto, già per tale motivo, non può sostenersi che nell'espressione "attività" vengano ricompresi meri atti di acquisto che si esauriscono di per sé in un singolo comportamento privo del requisito della connotazionefinalistica necessario perché, unitamente alla pluralità di azioni, si possa ravvisare lo svolgimento di un'attività in senso proprio"...."In forza dei medesimi criteri vanno parimenti escluse dalle spese rientranti nella sfera dell attività svolta dai Gruppi quelle inerenti alla somministrazione di caffè, bevande e generi alimentari vari di cui il singolo consigliere abbia personalmente usufruito, a nulla rilevando che in concomitanza con tali consumazioni si siano svolti colloqui inerenti all'attività consiliare, incontri con rappresentanti di enti territoriali, imprenditori, sindacati ed altri soggetti con i quali il consigliere regionale si trovi ad interloquire: anche detti acquisti non integrano infatti lo svolgimento di un'attività in senso proprio, né, tanto meno, di un'attività imputabile al Gruppo nel suo insieme ma contribuiscono unicamente al sostentamento e/o al benessere personale di coloro che usufruiscono delle consum^tdi^a nulla rilevando le eventuali ricadute in termini positivi, rispetto all'azione o l'immdgixié/M Gruppo consiliare, derivante dal compimento di atti di cortesia da parte del consigliere nei confronti]dell'interlocutore di turno. Tanto meno le consumazipn^^ questione possono dirsi giustificate allorché le stesse abbiano luogo nel corsÈ^'^^ spostamenti che i consiglieri regionali affrontano nella loro attività (ad esempio dumptefié soste all'autogrill), evidenziandosi che, oltre alla già menzionata assenza di qualsiasi ne^ funzionale con l'attività del Gruppo che non sia l'indiretto (quanto irrilevante) beneficio derivante in capo allaformazione consiliare dal soddisfacimento delle ordinarie esigenze di alimentazione dei singoli componenti, la disciplina del trattamento economico dei consiglieri regionali contenuta nella diversa Ir. 10/1972 èfinalizzata proprio ad assicurare la copertura anche delle spese in questione come già menzionato in precedenza. Non vi è quindi alcuna possibilità di sovrapposizione tra le fonti difinanziamento rispettivamente previste dalla ir. 10/1972 e dalla Ir. 12/1972 verificandosi, in caso contrario, una palese violazione della volontà legislativa" Tra l'altro il rigore formale previsto dalla legge, che richiede per la liquidazione delle spese di rappresentanza la "rigorosa giustificazione mediante: a)l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito; b)la qualificazione delsoggetto destinatario e dell'occasione della spesa; c) la presentazione di idoneafattura ovvero atto equivalente attestante l'ammontare della spesa" non è compatibile con un'interpretazione estensiva, se non addirittura disinvolta, di tale capitolo di spesa. 40 ' Stupisce che, nella lagnanza generale in ordine al silenzio della legge, si obliteri completamente questo dato positivo, che la legge regionale ha ritenuto di normare nel dettaglio. Si legge ancora in sentenza:" in secondo luogo, la normativa regionale prevedeva che per alcune tipologie di beni e, in particolare, bèni durevoli ed elettronici (p.c., tablet, stampanti, macchine fotografiche, apparecchiature elettroniche in genere), i consiglieri regionali, all'esito della legislatura, potessero decidere se restituire tale bene lasciandolo in dotazione alla regione Piemonte oppure riscattarlo versando una somma di denaro alla regione."(Pag. 73.). Anche questa affermazione appare segno dell'equivoco in cui è caduto il Tribunale. Era la Regione a fornire direttamente al gruppo ed ai consiglieri il materiale informatico ed elettronico che, a fine mandato, poteva essere ricattato. Si vedano sul punto le delibere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 41 del 22.2.2010 e la 185 del 3.12.2010, che prevedevano che la Regione provvedesse a fornire direttamente, secondo le esigenze, ai gruppi, ai consiglieri ed agli uffici di comunicazione dei gruppi, i pc fissi, portatili, i palmari (a scelta tra i modelli contrattualmente previsti dall'operatore telefonico che fornisce il servizio) e tutto il materiale elettronico necessario, rimanendo a carico del consigliere solo le spese dovute all'operatore telefonico e quelle di jnstallazione, configurazione ed assistenza del C.S.I., spese tutte che venivano addebitate ir indennità di carica. ■,V( a tutto questo, è evidente, non ha nulla a che vedere con il fondo di funzionamento del gruppo e con la possibilità di acquisire con lo stesso beni del tutto svincolati da un collegamento con l'attività politica. Anzi proprio la previsione di una dotazione diretta da parte della Regione di tale materiale, da un lato impone di escludere che gli stessi beni possano essere oggetto di rimborso con il fondo di funzionamento, dall'altro offre un argomento per ritenere che eventuali ulteriori beni acquistati non si riferissero affatto alla necessità del gruppo, bensì alle esigenze personali del singolo o di terzi. Tra l'altro è evidente la scelta della Regione di far sì che i costi relativi al traffico telefonico, pur degli apparecchi fomiti dalla Regione, rimanesse a carico del consigliere regionale e fosse quindi trattenuto dalla Regione, che fomiva dei contratti in convenzione, dalla busta paga. Certamente il fondo di funzionamento non poteva diventare l'occasione per aggirare ì pochi vincoli formali che la Regione riteneva di imporre, in relazione alla dotazione a suo carico di alcuni beni. Tra l'altro nelle delibere citate si prevede la possibilità di ''eventuali altre richieste di hardware e software... sulla base di reali esigenze" su richiesta presentata dal presidente del gmppo. Forse il Tribunale più che riferirsi alle citate delibere , aveva in mente il regolamento del PDL del 17.4.2012. Si legge infatti in tale regolamento, che altro non è, come si è già accennato, che un elenco di voci di spesa asseritamente rimborsabili, che tra le spese oggetto di rimborso vi sono quelle per "apparecchiature informatiche, telefoniche, fotografiche ed a tale proposito si ricorda che tali attrezzature a fine mandato dovranno essere restituite o riscattate ". 41 Si ribadisce che tale regolamento(datato aprile 2012 e quindi circa due anni dopo al costituzione del gruppo) è un atto intemo al gruppo PDL e non può diventare certo fonte di normativa regionale. Si è già visto come, secondo il Tribunale, la legge regionale preveda il rimborso con il fondi di funzionamento delle spese relative alla manutenzione delle auto, agli arredi ed alle contravvenzioni del codice della strada e si è già radicalmente contestata tale affermazione. Qui si deve aggiungere che, in riferimento agli arredi ed ai locali a disposizione dei gmppi, ci si deve misurare con la delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 60/2010 del 15.4.2010 che al punto 4 prevede che ad ogni gruppo siano messi a disposizione locali per almeno 40 metri quadri a consigliere, più gli uffici di segreteria e che tali locali ''siano provvisti dei necessari arredi d'ufficio, specificamente indicati", segno quindi che, dal punto di vista funzionale, la dotazione già assicurata da parte della Regione era completa. I complementi di arredo (piante, comici, quadri) di gusto del singolo consigliere non hanno a che fare evidentemente con il funzionamento del gmppo né possono essere posti a carico del medesimo in quanto trattasi spesa di carattere assolutamente privato . In nessun ufficio pubblico o privato è previsto in rimborso di tali spese. Non sembra al riguardo significativa la circostanza che, a fine mandato, dopo la presenC indagine, i consiglieri abbiano lasciato agli uffici della regione i complementi di arredò^ da' loro personalmente acquistati. i./ Tomando alla delibera 60/2010, si rileva come al punto 5 si assicuri ad ogni siìm^^ consigliere la disponibilità di un posto auto, l'assegnazione del pass ZTL Viola consentiva 1 ingresso nella zona ZTL ma anche la sosta in divieto) per i consiglieri e rosso per i collaboratori(che consentiva solo 1' accesso in zona ZTL), l'assegnazione di apparati fotocopiatori ecc. Se così è, le spese per le contravvenzioni stradali non solo non sono mai state oggetto di previsione normativa, ma neanche sono in alcun modo giustificabili. Tra 1 altro che un ente pubblico, che mette nelle condizioni i propri dipendenti di godere di un posto auto e di un permesso alla circolazione ed alla sosta in zona vietata, debba poi pagare le contravvenzioni, evidentemente relative ad altre auto o ad un non regolare utilizzo del permesso, non pare in alcun modo ammissibile. Le sanzioni hanno una efficacia dissuasiva e non è possibile che un ente pubblico le svuoti di tale contenuto, prevedendo ex ante il loro pagamento a suo carico. Al più se la sanzione incide sull'esercizio di una pubblica funzione, potrà , sulla base di tale elemento, essere fatta oggetto di opposizione o ricorso, come avviene per qualsiasi dipendente pubblico. Si è già detto di come il Tribunale abbia ritenuto ammissibili le spese legali relative controversie elettorali e come abbia dato rilievo inadeguato alla deposizione sul punto dell'economa del PDL. In queste sede si ribadisce come tali spese non fossero affatto riconosciute dalla normativa, quali inerenti al funzionamento dei gruppi. 42 Si riferisce infatti a tutt'altra situazione la previsione di cui alla L.R. 21/1989, che all'art. 1 prevede che la Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di dipendenti o amministratori per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di rappresentanza o difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere o rappresentare il dipendente o l'amministratore da un legale di comune gradimento. Infatti altro è manlevare il dipendente o l'amministratore dalle spese legali per azioni di responsabilità connesse all'espletamento del servizio, altro è consentire che siano addebitate, al fondo funzionamento, al di fuori di ogni valutazione di eventuali conflitti di interesse, le spese legali che riguardano controversie elettorali rispetto alle quali la regione non può che essere indifferente. Opinando diversamente si arriverebbe alla conclusione assurda, di gruppi in causa tra di loro, che tutti sostengono le spese attraverso i fondi loro garantiti dalla regione. Non è certo questo l'obiettivo della L.R. 10/1972 che voleva assicurare il funzionamento del consiglio regionale e non invece il proliferare di controversie giudiziarie tra i diversi gruppi. Abbiamo visto come il Tribunale abbia di fatto elevato il regolamento intemo del gruppo PDL al rango di fonte normativa regionale. Comunque anche a ritenere che il r^lamento intemo di un gmppo possa avere una qualche efficacia nella valutazione d^lammissibilità o meno di una spesa, si dovrebbe allora valorizzare la circostanza che il r^lamento del PDL del 17.4.2012 aveva anche un elenco di spese non rimborsabili: regali di ogni genere(anche se destinati a beneficenza) abbigliamento, gioielli,fiori, casalinghi, elettrodomestici, ecc, ecc. - spese inerenti l'attività politica di ogni genere - spese sostenutefuori regione e non riconducibili ad attività istituzionali - spese non contemplate nelprecedente capitolo di spese rimborsabili. Nella seconda versione del 19.9.2012 questo elenco venne pmdenzialmente eliminato, ma certo rimane il dato che, anche in seno ai gmppi, certe spese che, secondo il Tribunale sono ammissibili, non lo fossero affatto. La sentenza dimostra comunque di non aver adeguatamente distinto le spese individuali del singolo consigliere in rapporto con il territorio che rappresentava da quelle di funzionamento del gruppo, con la conseguenza di sovrapporre i fondi per il funzionamento con spese per le quali ogni singolo consigliere riceveva già un'indennità. Al riguardo bisogna tomare ad esaminare la normativa di cui alla L. R. 10/1972 in forza della quale, a mente degli artt. 1 e 2 ogni consigliere aveva diritto - all'indennità di carica(art. 1) - rimborso spese (art.2): per le spese sostenute in relazione ad ogni giorno di presenza effettiva ad una o più riunioni istituzionali, ai consiglieri regionali sono corrisposti una sola indennità di presenza nella misura di L. 200.000(che indicizzata negli successivi arrivava alla somma di circa 120,00) .... ad un rimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare ad una sola 43 delle stesse riunioni per le spese sostenute in relazione ad altre attività connesse alla espletazione del mandato ai consiglieri regionali è altresì corrisposto un rimborso forfettario mensile costituito da una quota equivalente alla indennità di presenza ed al rimborso chilometrico relativo ad 8 giorni di presenza e da una quota corrispondente alla percorrenza di 3000 km Quindi la parte forfettaria, che non doveva essere oggetto di richiesta e di autocertificazione da parte del singolo consigliere, ammontava ogni mese ad 8 gettoni, 8 giorni di rimborso chilometrici e 3.000 chilometri( calcolati con tabelle Aci che tengono conto anche dell' ■ usura della vettura e quindi liquidati a costi superiori al prezzo del carburante) Tra 1 altro, visto che ogni settimana, partecipando al consiglio e/o alle commissioni si maturavano già 5 rimborsi, con gli ulteriori 8 rimborsi forfettari al mese, i consiglieri avevano un gettone per ogni giorno del mese, festivi compresi. E' dato leggere in riferimento ad alcune posizioni individuali che nel caso specifico non era stato richiesto il rimborso chilometrico. Si tratta in realtà di ulteriori e differenti indennità che erano previste solo per i consiglieri residenti fuori Torino per la tratta luogo di abitazione-consiglio regionale o che valevano per le manifestazioni alle quali il consigliere dichiarava con autocertificazione di aver partecipato, che si aggiungevano comunque a quella qupj^ riconosciuta forfettariamente per 3000 chilometri. Se così è le spese di ristorazione connesse alla permanenza a Torino ,/di; eVen^M pernottamento in città , le spese di carburante, le spese di manutenzione dell'àùtovettur^S di cambio gomme, erano coperte dalle indennità previste per V espletamento deì^niànd^^ trovavano già rimborso in questo tipo di trattamento economico riservato al consigfì^J non potevano quindi essere di nuovo considerate come oggetto di ulteriore rimborso^cmTu fondo di funzionamento. Anzi proprio l'esistenza di questo trattamento economico individuale impone di ritagliare, da tutte le spese indicate dalla sentenza del Tribunale come ammissibili, quelle già oggetto di riconoscimento economico da parte della L. 10/72 3) Esame delle posizioni individuali alla luce degli specifici episodi accertati GIOVINE Michele E stato assolto per la stragrande maggioranza dei costi, che gli erano contestati, che il Tribunale ha fatto rientrare tra le spese definite "ambivalenti", in ordine alle quali ha ritenuto non esservi ""prova certa che le stesse siano state effettuate a fini esclusivamente personali e non invece destinate alfunzionamento del gruppo"'(Pag. 87) Si tratterebbe di: contravvenzioni del codice della strada (salvo due specifiche eccezioni) 44 ricariche telefoniche per euro; acquisto di generi alimentari; acquistipresso bar, ristoranti e acquisti di cibo; trasferte a Roma; carburante;- bigliettiferroviari; buonipasto". per l'ammontare complessivo di €129.973,50, contestazioni per le quali si è pronunciata la formula "che il fatto non sussiste". Per quanto concerne le contravvenzione al codice della strada, si è già detto nella parte generale come tale costo non possa essere considerato un costo di funzionamento del gruppo. Il distinguo effettuato dal Tribunale tra la contravvenzione stessa e le ulteriori sanzioni per l'omesso pagamento del primo avviso non pare aver nessun fondamento posto che entrambe le voci di spese afferiscono ad un comportamento irregolare. In particolare si tratta di contravvenzioni che riguardano 1' ingresso nella zona ZTL in orario non consentito, parcheggi in sosta vietata e multe prese in altre città. Si richiama al riguardo quanto già detto in ordine ai pass ZTL che la Regione forniva ai consiglieri ed ai collaboratori, per ribadire come le spese di cui sopra non possano essere coperte con il fondo di funzionamento. Per quanto riguarda le spese di carburante bisogna metterne in rilievo l'esorbitanza, 65.000 circa in meno di due anni e mezzo) e si richiama quanto scritto in ordine al rimborso chilometrico forfettario per 3000 km al mese di cui godeva ogni consigliere. Le motivazioni fomite dall'imputato nel suo esame sono assolutamente generiche, e prive di qualsiasi dettaglio. Si sarebbe trattato di rimborsi ai collaboratori del gmppo, rimborsi per i quali non vi è nessuna documentazione (schede carburante, indicazione di eventi, forma di ricevuta del denaro o dei buoni carburante) Per quanto conceme le spese di manutenzione auto si rimanda, per apprezzame l'assoluta vaghezza delle giustificazioni e comunque la disinvoltura nell'uso del denaro pubblico, all'esame dell'imputato (pag. 109 e ss. delle trascrizioni)ove lo stesso riconosce di essersi fatto rimborsare dal gruppo consiliare spese di riparazione della propria auto, per un sinistro, pur essendo questo coperto dall'assicurazione KASKO, avendone omesso la denuncia, e di aver pagato con il fondo del gmppo delle riparazioni su auto di terze persone. Ad esempio volta, c'era una cosa da fare, non so se ad Alessandria o ad Asti, Jessica Molino usà la sua macchina, che è una tutta poverina..,. Ed ha questo incidente in C.so Massimo d'Azeglio. Non mi ricordo se quella roba lì, quell'incidente che è stato, l'assicurazione ha riconosciuto il 50 e 50. Gli abbiamo riconosciuto il 50% di quel bollo, non me lo ricordo, però quello poteva essere un esempio di un tipo di cose che riconoscevo perché lei stava andando ad Alessandria, perché gliel'abbiamo chiesto noi, non per ifatti suoi" Non si riesce a comprendere come il Tribunale abbia potuto ritenere ambivalente la spesa di autolavaggio(20 € del 15.7.2011) e quale onere della prova l'accusa non avrebbe 45 soddisfatto nel dimostrare l'esistenza di tale costo tra quelli rimborsati. La giustificazione fornita da GIOVINE (pag. 127 trascrizioni esame): "5/ adesso queste per Vautolavaggio.... Può darsi che mia sorella le abbia inserite come manutenzione, non lo so., adesso questa roba delVautolavaggio, sinceramente non saprei rispondere.... Se è dentro, rientriamo nella manutenzione, se no dimostra come lo stesso imputato non riesca a fare uno sforzo di fantasia tale da ricollegare tale spesa al funzionamento del gruppo. In ordine agli acquisti dei generi alimentari si deve notare come GIOVINE avesse messo a rimborso gli scontrini della normale spesa famigliare al supermercato. Che si trattasse della ■ classica spesa settimanale fatta al supermercato non è messo in discussione neanche da GIOVINE e dalla sorella, che però hanno sostenuto di aver defalcato da tali scontrini i costi di acquisto di beni destinati alla famiglia. In realtà di tale operazione non vi è traccia. Per quanto riguarda i rimborsi di bar e ristoranti vi è una serie imponente di scontrini a catena . Si vedano ad esempio gli scontri del bar La Torre di Asti, in moltissimi giorni. Ad esempio 1121.12.2010 vi sono scontrini alle ore 07,37; 07,50; 07,52; 08,53- 08 13- 08,35; 08,44; 09,06; 09,14; 09,30; 09,34; 09,40; 09,42; 09,42; 10,01; 10,11; 10^54; 11,33; 14; 19; 14,35; 14,56; 16,07; 16,10; 16,31; 17,03; 17,03; 17,04; 17,14; 18,01; 23-,27re poi si passa al 22 ed ai giorni successivi. .< " GIOVINE (pag. 143 e ss. trascrizioni esame) ha sostenuto che tale Salvatore PICCfCUTÒ ^ stava tutto il giorno al bar, non avendo il gruppo una sede ad Asti, organizzando'ancKe serate di Karaoke "è un modo di avvicinare la gente... capitava che qualcuno ahdasse^a pagare al bar e la gente con cui lui parlava... e diceva: no, lasciamelo, dammelo, chedì^. rimborso io" La stessa successione di scontrini si ripete al bar Trilly di Asti ed al caffè Florean di Asti. Come queste spese possano rientrare nell'ambito della rappresentanza non è facile intuire ed il Tribunale non lo spiega. Sempre in riferimento a spese di acquisto di generi alimentari e spese di bar e di locali pubblici, si segnala, a titolo di esempio, come in data 30.8.2011 a partire dalle ore 10,00 vi siano scontrini emessi da bar, supermercati, panifici, gelaterie di Rapallo e Chiavari e come fino al 4.9.2011 vi siano spese di alimentari nel levante ligure. L'8.8.2011 vi sono spese di bar all'aeroporto di Gran Canaria. Anche il 24.9.2011 ed il 16.12.2011 vi sono ulteriori spese di alimentari a Rapallo (Carrefour di Rapallo) Queste spese non sono state prese in esame e, genericamente, quali spese di acquisto di generi alimentari o spese di ristorazione sono state ricondotte alla categoria di "spese ambivalenti" ed in quanto tali, si è ritenuto che l'accusa non avesse assolto all'onere della prova, avendo solo dimostrato l'esistenza. L'insostenibilità pratica e non solo l'infondatezza teorica di tale impostazione è resa chiarissima dagli episodi di cui sopra. II vero è che anche quando GIOVINE ha reso dichiarazioni autoindizianti, il Tribunale non ne ha fatto adeguato uso. Si pensi ad esempio alla messa a rimborso di diversi scontrini del bar intemo al palazzo di giustizia di Torino(2 del 25.5.2011 delle 11,25 e delle 11,34 ed 46 altri di altri giorni ancora). Neiresame il P.M. ha chiesto se tali consumazioni fossero relative ai giorni in cui GIOVINE era comparso in Tribunale per il processo a suo carico per le firme false e GIOVINE ha risposto positivamente, dicendo di aver incontrato dei giornalisti e di aver offerto a loro ed all'avv. Strambi che lo accompagnava, il caffè,(pag. 149 trascrizioni esame). GIOVINE più in generale ha sostenuto di aver pagato moltissimi caffè ai giornalisti, spesa che non rientra affatto tra quelle di rappresentanza, vera la definizione cui il Tribunale ha dichiarato di aderire. Per quanto riguarda i biglietti ferroviari, si tratta di una spesa elevatissima(€ 2.500,00 circa) ancor più esorbitante, se sommata alla spesa anomala di carburante già messa in rilievo. In gran parte si tratta di biglietti del treno non nominativi, per i quali Pimputato non ha saputo offrire alcuna indicazione. Ove 1' accertamento sulP utilizzatore del biglietto è stato possibile è stato confermato che si trattava di spesa di carattere privato. Infatti vi è un biglietto intestato a Graziano CANDEO (Padova Torino P.N. delP8.5.2011) il quale ha soggiornato presso l'Hotel Crimea (€ 107) poi vi è un altro biglietto Torino Bologna- Padova( del 9.5.2011 € 109) sempre di CANDEO. GIOVINE ha dichiarato che CANDEO, della D.I.A. altri non è che il consulente grafico al quMè si è appoggiato nella sua vicenda giudiziaria, sia amministrativa, che penale. Il faggio 2011 vi è un pranzo per 5 persone al Vintage di P.za Solferino per € 258,00. E' esente che trattasi del pranzo offerto al consulente, presenti verosimilmente i legali e la fmnzata Sara FRANCHINO. Anche in riferimento a tali spese la prova è stata pienamente raggiunta ed il Tribunale non ne ha fatto debito uso. Nello stesso modo è stato posto a rimborso il soggiorno di 4 persone in due stanze a Roma, per € 278,00, albergo Tornassi Elpidio, il 29.5.2012, spesa che si riferisce, per ammissione dell'imputato, ad una trasferta per i processi amministrativi in allora pendenti:" eredo che il 90% delle mie trasferte a Roma siano legate in qualche modo ai processi amministrativi (pag. 140 trascrizione esame). La sera del 28 maggio, vi è uno scontrino all'autogrill dell'aeroporto appena arrivati, un bar a Roma,una pasticceria a Roma ed infine una cena per 4 all'Hostaria il Vicolo, per € 99,00. La lettura congiunta di questi dati offre la prova logica del peculato che si è contestato. Risultano inoltre pagati i soggiorni di NEGRO Monica e Giorgio STRAMBI, oltre che di FRANCHINO Sara e dello stesso GIOVINE in Roma il 19.10.2010 all'Hotel Viennese. STRAMBI e NEGRO erano gli avvocati di GIOVINE e il soggiorno era relativo ad un'udienza in Roma. Risulta un pagamento di un albergo al padre di GIOVINE, GIOVINE Carlo, per € 158,00 il 12.5.2011. GIOVINE ha dichiarato che tale scontrino non era entrato nella contabilità del gruppo ; "di come sia finita al gruppo, non ho la più pallida idea"(pag. 139 trascrizioni) Lo stesso tribunale in riferimento alle spese eccentriche ha confutato tale impostazione, ma 47 nel caso di specie ha fatto ricadere le spese degli alberghi tra quelle ambivalenti senza entrare nella valutazione dei singoli elementi emersi. In ordine ai buoni pasto si deve rilevare come i dipendenti, per come è risultato dall istruttoria dibattimentale non ne avessero diritto, né quelli assunti a tempo determinato, né i co.co.eo. GIOVINE ha dichiarato di averli fomiti a tutti i dipendenti del gmppo, nonché ai collaboratori. Non vi è nessun conteggio intemo che offra una traccia di richieste di buoni' pasto da parte degli aventi diritto, del loro riconoscimento, delle modalità di distribuzione. Più in generale si può rilevare come GIOVINE abbia fatto incetta, all'intemo della sua fainiglia e forse della cerchia di conoscenti, di scontrini e di pezze giustificative, che sono quindi risultati in gran parte a lui non riferibili(come si evince dalle stesse spese eccentriche per le quali è stato condannato, si pensi ai farmaci dei famigliari ed alle spese di depilazione e corsettcria femminile) in modo da trasformare il contributo al funzionamento in un vero e proprio stipendio, presentando un rendiconto che desse atto del totale utilizzo del contributo stesso. Le "spese ontologicamente incompatibili con le finalità pubbliche", per le quafi, il Tribunale ha affermato la responsabilità di GIOVINE, offrono la prova di questo fenpmeh'o e devono esser prese in esame, non solo in riferimento agli importi che rappreseptan^,'ma' come prova delle modalità di gestione del fondo da parte dell'imputato. DE MAGISTRIS Roberto ' (- " if. ss.- Era chiamato a rispondere di peculato in relazione a rimborsi spese sostenuti per : - spese per ristoranti, generi alimentari per complessivi 9.345,56; spese per pemottamenti in alberghi per complessivi € 1.004,50; rimborso spese per acquisto carburante per complessivi € 10.336,27; - rimborso spese per fatture telepass intestate a "Music Club S.r.l." per complessivi £ 1.614,46; rimborso per spese varie (fiori, carica batterie per cellulari e custodie per smartphone e tablet) per complessivi € 1.469,24; rimborso spese per mezzi di trasporto e per fatture telepass a lui intestato per complessivi € 4.070,49; e così complessivamente si appropriavano di € 27.840,52. In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012 DE MAGISTRIS è stato assolto dal Tribunale perché il fatto non sussiste, essendosi ritenute esaustive le spiegazioni da lui fomite nelle dichiarazioni spontanee del 24.4.15 (trascriz. p. 246 ss.) e nella memoria prodotta nel corso delle indagini. Un terzo circa delle spese in contestazione riguardano ristoranti, bar ed acquisto di generi alimentari per circa € 9.350,00. II Tribunale ha, come al solito, ritenuto tali spese, 48 "ambivalenti" e, riguardo ad esse, ha affermato che non sarebbero ''stati offerti elementi che specificamente ne provino la destinazione personale". L'accusa in realtà aveva dimostrato che gran parte delle spese riguardavano scontrini all'autogrill (Villarboit, Rondissone e, più raramente Agogna est) ove l'imputato, più o meno sempre alla stessa ora (tra le 13,30 e le 14,00) quasi tutti i giorni pranzava (una focaccia Camogli, una bibita media ed un caffè per € 7,10) Si tratta di una consumazione privata del consigliere e certo non di spese di rappresentanza. Il Tribunale sul punto scrive;"In specifico, il P.M. ha sottolineato come per la maggior parte si sia trattato di spese che evidentemente sono collegate, come orari e luoghi, alla tratta che quotidianamente De Magistris effettuava per recarsi dal Verbano Cusio Ossola, provincia in cui abita, fino a Torino (spese di autogrill): quindi di spese proprie (non vi sono nel suo caso ipotesi di c.d. scontrini a catena reperiti nello stesso luogo) che il consigliere, dalle istruzioni ricevute -e non ricevendo obiezioni ali'atto della presentazione degli scontrini- riteneva rimborsabili" Non si riesce a capire come l'economa potesse obiettare qualcosa a DE MAGISTRIS in ordine a tali scontrini, e come potesse DB MAGISTRIS pensare che tali scontrini fossero oggetto di rimborso, non potendosi confondere le spese di funzionamento del gruppo con un'indennità o un benefit riconosciuto al consigliere per l'espletamento del suo mandato, coperte dalla retribuzione e dal gettone di presenza. T^ l'altro il regolamento del Gruppo della Lega Nord prodotto da DB MAGISTRIS, aljigato all'interrogatorio del 8.5.2013, nel quale si era avvalso della facoltà del silenzio, all'art. 16 non indica le spese di ristorazione in generale ed in particolare le spese dei pasti del consigliere, non potendo le stesse rientrare nelle "spese di rappresentanza, incontri ed eventi di carattere rappresentativo, comprensivo di spese di ospitalità ed accoglienza che prevedono la partecipazione anche di persone esteme al gruppo" Per quanto conceme le spese di carburante si ribadisce come le stesse, se relative all'autovettura in uso al consigliere, fossero già coperte dai rimborsi chilometrici previsti dalla L. 10/72. , Oltre a questo, risulta che le spese di viaggio siano collegate a ben tre diverse vetture, due delle quali diesel, che risulterebbero essere una intestata al consigliere, l'altra alla sua ditta MUSIC CLUB di DB MAGISTRATIS(un negozio di strumenti musicali), entrambe dotate di telepass. Se si vedono i rifornimenti di gasolio si vede che le auto vengono costantemente rifomite in contemporanea e non in altemativa. Inoltre a fine 2010 risultano anche concomitanti rifomimenti di un'auto a benzina. Così sono emersi dei rifomimenti doppi nella stessa giomata o in un ristretto arco di tempo(il 14.9.2010 a Villarboit vi è un rifomimento diesel per e 44,00 mentre a Feriolo di Baveno, vi è un rifomimento di carburante per € 50,00 il 15.10.2010 vi sono altri due rifomimenti (8,07 Agogna ovest diesel, 9,14 rifomimento benzina e 20 all'Eni). 49 Lo stesso avviene il 21.10.2010 alle 09,10 rifornimento di benzina per € 20,00 edalle 11,41 Agogna ovest, 50 € di diesel. Il 22 alle 8,49 un nuovo rifornimento ad Agogna Ovest per €50 di diesel. Di nuovo seguono rifornimenti, il 25, il 26, il 27 10.2010 di 50, 50 e 70 Euro. Certo si tratta di pieni non riferibili alla stessa vettura. Gli intervalli di tempo tra un pieno e l'altro sono talmente ridotti (per rimanere solo all'ottobre del 2010 a titolo di esempio l'I.10.2010, il 4.10.2010, il 7.10.2010, l'S.10.2010 il 12.10.2010 e così via) da far ritenere che lo stesso abbia sistematicamente provveduto a farsi rimborsare il carburante di tutto il parco auto a sua disposizione a prescindere dall'uso dei mezzi per lo svolgimento del mandato. Scorrendo i tabulati di spesa si vede come il fenomeno sia continuo. L'I 1.1.2012 vi è un rifornimento diesel di 99,01 e due giorni dopo il 13.1.2012 vi è un rifornimento diesel di e 102,01 e così via. Si legge in sentenza che i rifornimenti di mezzi a benzina, che effettivamente DE MAGISTRIS non ha mai dichiarato di aver utilizzato per i suoi spostamenti, sarebbero solo 3 alla fine del 2010 e tali quindi da poter essere oggetto di un errore. Si legge poi in sentenza che non avrebbe "fruito di rimborsi spese forfait chilometrici", quando invece tali rimborsi sono riconosciuti in automatico nello statino di ciascun consigliere Tra l'altro DE MAGISTRIS risiedendo fuori Torino ha certamente goduto del rimborso relativo alle spese di viaggio andata a ritomo, ad altre spese di viaggio autocertificate oltri^ prima ancora del rimborso forfettario dei 3000 km al mese. ■ "7^ Il regolamento del gruppo Lega Nord prodotto dall'imputato al punto o)prevede il rimborSé di "missioni, trasferte dei consiglieri e rimborsi forfettari di carburante". La formulaz~ioné induce a ritenere che le spese di carburante siano riconosciute in misura forfettaria solb-irr, riferimento a trasferte e missioni. Qui il dato è di spese non forfettarie ma pagate Jàl' centesimo, relative a più auto contemporaneamente senza che sia neanche allegata la partecipazione ad una qualche trasferta o ad un qualche missione, ma solo il continuo pendolarismo tra il Verbano e Torino per l'assolvimento del mandato, profilo già ampiamente indennizzato dalla Regione. Vi sono inoltre delle spese risultanti da scontrini emessi a Verbania mentre il cellulare del consigliere agganciava una cella di Torino. La contestazione riguarda modesti scontrini di bar di Verbano l'S, il 10 ed il 14.2.2012. Secondo la sentenza"Sul punto egli ha riferito essere plausibilmente spese sostenute da collaboratori in loco, pur non essendo in grado di ricordare in specifico gli eventi: ma anche in tal caso ci si trova di fronte a spese - peraltro molto modeste - c.d. ambivalenti (retro), in ordine alle quali, data la natura, non pare sufficiente per un'affermazione di responsabilità il mero confronto con le celle alla luce della possibile, e non smentibile, imputazione delle spese a collaboratori per il gruppo". In realtà nulla sappiamo della esistenza di collaboratori del gruppo a Verbania, visto che il gruppo opera a Torino e a che titolo le spese di caffè al bar siano inerenti al funzionamento del gruppo. La modestia della somma è indicativa della meticolosità con la quale non si è tralasciato nessuna occasione di rimborso e non è invece giustificativa di un eventuale errore, che comunque andrebbe ad aggiungersi ad altri rimborsi che, addirittura nella prima memoria dell'8.5.2013, l'imputato ha dovuto riconoscere come tali. 50 In realtà V evidenza deirerrore del rimborso dell'affitto dell'appartamento del bilocale a Varigotti del 5 e 6 febbraio 2011 è significativa, perché si tratta di una spesa di altre persone(CONTINI Maurizio, BELTRAMI Sandro, NICOLINI Roberto, DE GIOVANNINI Tiziano e SCATA Roberto) e non del consigliere, segno che questi, per avere accesso alla propria quota del fondo di funzionamento, doveva reperire scontrini anche al di fuori della propria operatività. Quindi non solo ha caricato i costi del carburante dell'auto aziendale, bar e ristoranti suoi e di altri, nonché le proprie consumazioni quotidiane al bar, ma, essendo tali scontrini insufficienti, ne ha reperiti all'esterno. In data 24.2.2012 l'imputato sostiene la spesa di € 32,00 per due coperti presso impianti sciistici di Varzo. Trattasi evidentemente di spesa personale relativa ad una giornata sugli sci in due. Il costo dei pernottamenti in albergo a Torino ed a Collegno sono personali e a nulla rileva che gli alberghi avessero fatto una convenzione con la Lega per un trattamento economico favorevole. Questa spesa non ha nulla a che vedere con il funzionamento del gruppo, afferendo ai costi che il consigliere deve affirontare per lo svolgimento del suo mandato e per i quali è riconosciuta l'indennità ed il gettone di presenza. Tra l'altro il regolamento del gruppo non prevede affatto il rimborso di pernottamenti in città per il protrarsi dei lavori del consigli. ^pno poi contestati acquisti vari in pasticcerie e panifici, spesso nello stesso giorno (si veda jm esempio il 13.9.2010 il 14 9 2010 ecc.) Le spese per i cesti natalizi o per le piante ed i fiori non risultano essere spese di rappresentanza del gruppo ma spese personali o di public relations dell'attività commerciale. Nel regolamento della Lega non si parla di cesti natalizi, fiori o omaggi. Quindi anche sotto il profilo soggettivo non si vede come l'imputato potesse ritenere ammissibili tali spese. Desta qualche perplessità il fatto che il fatto che, in sentenza, si sia taciuto del rimborso della spesa di € 42,50 sostenuta in data 28.10.2011 per la tassa del rilascio del passaporto elettronico e si sia ritenuto giustificato, a fronte di una missione già integralmente spesata, il rimborso di un ristorante in Cina. Scrive il Tribunale:" La missione, spiega De Magistris, era istituzionale, e solo quel pasto, quale pranzo ojferto nella sua funzione di consigliere regionale, è stato da lui portato a rimborso senza che nulla glifosse stato obiettato in Regione, in ciò confermandosi la sua idea di avere diritto ad un rimborso per una causale descritta in piena trasparenza e, quindi, non presentata in Regione come istituzionale tacendo il fatto che in realtà non lo fosse. Questa frase dimostra come il Tribunale non avesse chiaro il meccanismo di rimborso. Il consigliere regionale non inviava nessun documento in regione, ma dava alla segreteria del suo gruppo lo scontrino e l'economa del gruppo compilava la scheda contabile che riportava solo dei numeri incasellati nelle diverse categorie di spesa. Solo il capogruppo(CAROSSA) avrebbe potuto escludere il rimborso di tale spesa e per questo è stato chiamato a rispondere 51 dello stesso addebito (chiedendo l'applicazione della pena ex art. 444 cpp., sentenza ormai irrevocabile) Quindi in Regione nessuno poteva neanche vedere che la cifra che la Lega indicava nella casella "spese di rappresentanza" comprendeva al suo intemo un importo relativo ad una spesa sostenuta da un consigliere nell'ambito di una missione rimborsata dalla Regione. GREGORIO Federico Era chiamato a rispondere di peculato in relazione a rimborsi spese sostenuti per : per ristoranti, consumazioni al bar e similari per complessivi € 18.516,91; spese per pernottamenti in alberghi per complessivi € 846,60; rimborso per spese varie (stampe, comici, accessori telefono, ricariche telefoniche )per complessivi € 349,89; - rimborso spese per pagamento servizio catering di gelato e stampa volantini per festa della LEGA nord a Moriglione per complessivi € 1.982,40; e così complessivamente si appropriavano di € 21.695,80 In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012 Anche GREGORIO è stato assolto da ogni addebito perché il fatto non sussiste. Secondo il Tribunale tutte le spese eontestatigli linea generale e astratta non pos^pno^ aprioristicamente definirsi eccentriche rispetto all'attività del gruppo, rientrandd^^^ìa. categoria delle spese c.d. ambivalenti (retro)'' tranne il eosto relativo alla festa dellfc^g^à Moriglione. Trattandosi di spese ambivalenti, secondo il Tribunale deve essere provare non solo la spesa ma la sua destinazione a fini privati. GREGORIO si della facoltà di non rispondere in sede di indagini ed ha rifiutato l'esame a dlbattihìe^ affidando la propria difesa ad una memoria, invero molto generica, depositata in sfeàeidi^ interrogatorio in data 13.5.2013 e a due memorie più dettagliate depositate alla chiusura dd dibattimento, quando ormai non era più possibile nessuna verifica probatoria. In realtà GREGORIO ha portato a rimborso le spese ordinarie della vita quotidiana, facendosi rimborsare costi che non sono riconducibili né alle spese di rappresentanza, pur intese in senso Iato, né ai costi della politica (che peraltro non sarebbero riconducibili all'ambito in esame). Si pensi alle spese del 5.1.2011. giorno in cui alle 10,25 GREGORIO si sposta da Narzole verso Collegno per andare alTIKEA, ove ci sono i saldi: quel giorno infatti vi è un menù colazione all'autogrill Rio Colorò Est dell'autostrada Torino Savona e poi alle ore 13,00 vi è un pranzo per due alTIkea Food per € 13,34. p modestia degli importi singoli, a eontrario di quanto ripetutamente ribadito dal Tribunale in più punti della sentenza, è significativa della meticolosità della attività di raccolta, conservazione e presentazione di ogni scontrino, utile a consentire di godere della propria quota del fondo. Frequenti sono le consumazioni all'autogrill, luogo che per definizione non è deputato agli incontri con personalità rappresentative. Moltissimi sono i pasti singoli che, per definizione, non possono essere di rappresentanza e non possono essere interpretati quali gesti di ospitalità, mentre pasti con più coperti 52 risultano essere avvenuti con cittadini che non erano rappresentativi di nulla. Si veda NOVELLO (sentito come teste all'udienza 14.10.2015) che era un semplice dipendente della provincia di Cuneo, che conosceva GREGORIO che era stato assessore al Turismo nella provincia di Cuneo, o VERGESIO, che era un compagno di partito, consigliere comunale di Bra. Anche per GREGORIO il Tribunale utilizza l'argomento che la Regione avrebbe recepito le sue richieste senza obiezioni. Si è già chiarito come i consiglieri regionali non inviassero alcuna documentazione agli uffici della Regione Per quanto concerne i pernottamenti in albergo si ribadisce come gli stessi non fossero inerenti al funzionamento del gruppo , il loro rimborso non fosse previsto dal regolamento del gruppo Lega Nord e tale costo fosse già ampiamente coperto dalle indennità e dai gettoni presenza. Per quanto riguarda i casi in cui l'imputato risultava, dai tabulati telefonici, essere in un posto diverso da quello in cui è avvenuta la spesa (il 13.12.2010, il 15.12.2010 il 19.12.2010 il 4.1.2011) non si vede come si possa liquidare la questione con il dato della esiguità del numero degli episodi, essendo tali fatti invece altamente significativi di utilizzo di scontrini di terze persone. >i\ibadisce come nessuna delle spese in contestazione paia poter rientrare tra le spese di ra^resentanza o tra le spese inerenti al funzionamento del gruppo. Per quanto concerne le si^e delle comici e dei complementi di arredo si richiamano gli argomenti svolti nella p^messa generale. Per quanto concerne la spesa relativa al catering della festa di Moriglione il Tribunale ha concluso per la mancanza dell'elemento soggettivo, pur non rispecchiando la formula di assoluzione tale conclusione. Si legge in sentenza che la fattura sarebbe stata pagata dal Gmppo e poi computata nel budget di GREGORIO in automatico. In realtà la festa è stata organizzata da GREGORIO e riguardava Gregorio. Sul punto il manifestino riporta il titolo della festa: Il consigliere regionale Federico Gregorio ringrazia gli elettori" per informazioni oltre al cellulare veniva indicata la mail [email protected]. Il fomitore che ha emesso la fattura al gmppo consiliare Lega Nord non può certo aver agito di propria iniziativa e comunque GREGORIO non può certo aver organizzato un evento, ignorando completamente chi lo avrebbe pagato. MOLINARI Riccardo Era chiamato a rispondere di peculato in relazione a rimborsi spese sostenuti per: -per ristoranti in relazione a consumazioni individuali, per più persone e spese per consumazioni al bar e similari per complessivi € 4.415,50; spese per pernottamenti in alberghi e trasferte per complessivi € 1,628,40; 53 - rimborso spese per spese varie (carburante, trasporto, apparati elettronici, sigarette, ed musicali) per complessivi euro 497,54; oramai decaduto dalla carica riceveva euro 2.500 senza alcun documento giustificativo e cosi complessivamente si appropriavano di € 9.041,44 In Torino dal giugno 2010 a gennaio 2012 È stato assolto perché il fatto non sussiste da tutti gli addebiti. A MOLINARI erano contestate spese per ristorazioni ed alimentari per circa € 4.500.000. Il Tribunale ha ritenuto, come per le altre posizioni, che tale voce di spesa fosse da qualificarsi ambivalente e spettasse quindi all'accusa dimostrarne la non inerenza con le spese di funzionamento. MOLINARI si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere e non ha reso l'esame, né ha reso dichiarazioni spontanee. Il Tribunale ha valorizzato una memoria difensiva depositata in data 9.6.2016, chiuso ormai il dibattimento, e circa tre mesi dopo la requisitoria del P.M. sottolineando che l'accusa in sede di requisitoria non l'aveva smentita. Sono, anche in questo caso, presenti dei rimborsi relativi alle spese della vita quotidiana, relativi a momenti di svago e di vacanza: dal pagamento di una grappa e di una birra alle ore 0,27 del 20.9.2010, all'acquisto di un Cd di Guccini all'autogrill di Desenzano il 4.10.2010, ad un pub ad Alessandria il 14.6.2011, un pub a Sanremo il 26.8.2011 un ristorante a Sanremo il 23.8.2011 ed altri numerosi bar la sera anche taf^j,'no^^^ l'acquisto di sigari all'autogrill di Quattordio il 10.11.2011. A• Dal 15 al 17.5.2011 fa un viaggio privato in Spagna e porta a rimborso due pernottamenti^^ un albergo di Avila. In agosto, il 7.8.2011 porta a rimborso un ristorante ad Otranto.per^€tW^ Compaiono tra gli seontrini quello relativo a due bottiglie d'acqua al "pulì bar" di Venel^ il 12.9.2010 ed un altro bar a Venezia in pari data ed ancora, sulla via del ritomo, una consumazione all'autogrill di Desenzano. II Tribunale ha ritenuto che si sia trattato di errori e che si sia di fi:onte solo a delle "microspese" ed ha aderito con sincera convinzione alle giustificazioni, anche le più fantasiose, offerte dall'imputato con la memoria di cui si è detto, depositata in limine litis. Si legge in sentenza:"La teste Baghero (trascriz. ud 10JLI5,pag. 19 e 23 ss.), sua stretta collaboratrice, dipendente della Regione Piemonte in allora in aspettativa per lavorare con Molinari nell ufficio dipresidenza, ha ricordato che il vicegovernatore, nonostante abitasse ad Alessandria e viaggiasse quotidianamente, non avesse mai richiesto rimborso spese per ristorazione riferibile alla quotidianità delle sue trasferte ma avesse portato a rimborso soltanto i pasti cui avevafornito motivazione strettamente istituzionale (tra cui un pasto a Strasburgo, in missione in forza della sua carica). In altri termini, a differenza di altri consiglieri ~ ad es., tra le posizioni già trattate. De Magistris che viaggiava da Verbania e Gregorio che viaggiava da Cuneo - non aveva mai ritenuto di portare a rimborso ciò che consumava lungo la tratta casa-lavoro, pur se questo tipo di rimborsi venivano autorizzati (posizioni, tra le altre, di De Magistris e Gregorio, pure del gruppo consiliare della Lega 54 Nord). Ed in effetti, afferma plausibilmente la Baghero, se avesse richiesto rimborsi con i criteri autorizzati in quanto ritenuti legittimi e in concreto seguiti da altri consiglieri, le cifre di ristorazione portate a rimborso sarebbero state sensibilmente diverse ('Molinari mangiava fuori tutti i giorni... era fuori sempre e se avessimo chiesto tutti i rimborsi, di sarebbero mallopponi di rimborsi... invece c'erano solo ed esclusivamente quelli aditi [adibiti] all'attività inerente' il ruolo istituzionale in senso stretto, Baghero, t. cit., pag. 24)" Il Tribunale continua a sostenere che le spese di ristorazione del consigliere durante il tragitto di lavoro fossero ammesse, quanto meno internamente al gruppo Lega Nord. In realtà il regolamento intemo prodotto da DE MAGISTRIS non prevede affatto tale tipo di spesa. E' poi singolare che DE MAGISTRIS e GREGORIO vengano indicati quali esempi negativi, visto che sono stati assolti per insussistenza del fatto, pur essendo stati riscontrati quegli elementi, la cui asserita assenza, in capo a MOLINARI viene data come significativa. Per quanto riguarda la spesa per una notte in un appartamento a Bardonecchia ad agosto(il 10.8.2010) nonché la cena a due, ed il pranzo il giorno dopo, la spiegazione offerta(di essersi recato da una collaboratrice per ritirare un faldone) appare poco verosimile, ma comunque le spese di pemottamento, quand'anche fossero indirettamente collegate ad .impegni lavorativi, non paiono coperte dal fondo di funzionamento. Tra l'altro Bardonecchia è a 45 minuti di auto da Torino e, per prendere un faldone, non pare congruo prevedere un soggiomo di due giorni a spese della Regione. La manifestazione di Pian del Re era della Lega e non del gmppo e, come il gelato a Moriglione, è stata indebitamente posta a carico del fondo di funzionamento. Il Tribunale che per la manifestazione di Gregorio aveva mostrato di distinguere l'attività politica del gruppo dall'attività politica dei partiti di riferimento, per il caso di specie ha invece rinunciato a tale impostazione. Si legge infatti;" Vi è un unico rimborso che non è limitato in poche decine di euro ma è per 230 euro, e Molinari ne dà spiegazione nella sua memoria descrivendo l'evento, al quale aveva partecipato in qualità di vicepresidente del Consiglio regionale e correttamente ascritto la spesa - passandola alla Baghero - alla voce 'rappresentanza', come da linee guida ricevute (fattura agriturismo di Paesana nel settembre 2010, in occasione di manifestazione della Lega a Pian del Re, elencando i collaboratori presenti; conf testi Barone e Rolando, suoi collaboratori). La spiegazione riguarda non solo le spese di ristorazione, ma anche i limitati rimborsiper pernottamenti in hotel e trasferte, sottolineando di non avere nemmeno mai utilizzato ilfondo, a differenza di altri colleghi, pur essendo il vicepresidente della Regione e pur potendolo fare, per 'omaggi' (con l'unica eccezione di 28 euro per un mazzo di fiori ad un associazione, A.B.A., di Alessandria, doc. da fonte aperta prodotto all'udienza 9.6.16), nonché di avere fatto risparmiare, di fatto, alla Regione Piemonte 5500 euro di rimborso telepass mai richiesto'''' 55 In realtà, se rappresentava la Presidenza del Consiglio, MOLINARI poteva e doveva utilizzare il fondo di rappresentanza deirUfficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ma solo in riferimento al suo pasto o a quello di altre personalità rappresentative. Per quanto conceme i pernottamenti in hotel si rimanda a quanto già scritto in ordine alle posizioni già prese in esame. In ordine a rimborsi ottenuti quando era già decaduto, per € 2500,00 si legge in sentenza: "Residua l'ultimo profilo di spesa in contestazione, quello relativo alla percezione di 2500 euro a titolo di rimborso, avvenuto in data 9 marzo 2012, quando egli era già cessato dalla carica di consigliere regionale. La decadenza, si era anticipato, era stata pronunciata dalla Cassazione rovesciando l'esito liberatorio del Tribunale e della Corte d'Appello, dichiarando Molinari ineleggibile perché al momento delle elezioni era rappresentante dei giovani leghisti in EDISU, ancorché con un gettone di presenza di poche decine di euro. Egli, dimessosi immediatamente da EDISU, aveva svolto il suo mandato consiliare come vice del governatore Cota in pendenza di ricorso, che gli aveva poi dato torto nel gennaio 2012. Nelfrattempo - ha riferito - aveva sostenuto spese per il gruppo anche anticipando con denaro proprio, e così era stato per la somma in questione, il cui rimborso non era più stato richiesto da lui ma per lui dalla segretaria dopo la sua cessazione di mandato: e cìq perché egli aveva comunque allegato, tra una richiesta di rimborso (l'ultima era stat^^^ novembre 2011) e l'altra, le pezze giustificative da presentare all'economa del Manfreda. La spesa corrispondente -fatture di Media Italia s.r.l per redazionali m^istfi per il gruppo consiliare regionale piemontese della Lega Nord - era stata da lui soàéput&\ dicembre 2011, anticipandola e portando, dopo il relativo pagamento, la fattm^Sla segretaria. Appare riscontrata la sua spiegazione in relazione alle fatture di cui sopra, nonché la sua affermazione per cui in realtà il rimborso di 2500 euro riguardava solo una prima tronche di somme anticipate, posto che la spesa era per una somma superiore ". Come si è detto la ricostruzione non è stata mai verificata, perché offerta alla fine del processo. Ma comunque il Tribunale non ha affatto chiarito come un spesa relativa a spazi televisivi del consigliere possano essere rimborsati con il fondo di funzionamento del gruppo. Anche in questo caso tale voce di spesa non è contemplata nel regolamento del gruppo Lega Nord. TIRAMANI Paolo Era chiamato a rispondere di peculato in relazione a rimborsi spese sostenuti per : - ristoranti in relazione a consumazioni individuali e spese per consumazioni al bar e similari per complessivi €25.607,60; - spese per pernottamenti in alberghi per complessivi € 1.552,50; - rimborso spese per spese varie(abbigliamento, profumerie, generi alimentari, prodotti di elettronica, manutenzione autovettura privata, fiori, contravvenzione al CdS, giocattoli, ricariche telefoniche persone estranee al gruppo tra cui la moglie) per complessivi euro 1.991,22; - rimborso spese per acquisto carburante e per rimborso mezzi di trasporto per complessivi € 56 per complessivi euro € 34.444,96 ed è stato assolto da ogni addebito perché il fatto non sussiste. Il Tribunale ha riconosciuto che, per una parte almeno della spese di ristorazione portate a rimborso, vi fossero ''alcuni elementi indiziari da cui potrebbe desumersi l'assenza di collegamento con la funzionalità del Gruppo: segnatamente, si tratta di spese sostenute durante il fine settimana che, per tipologia, luogo e orario, potrebbero apparire incompatibili con attività politica o istituzionale". "Tuttavia - si legge in sentenza-"essendo una tipologia di spesa c.d. "ambivalente"(vedi supra) e, quindi, non ontologicamente incompatibile con ilfunzionamento del Gruppo (nelle accezioni già indicate) si deve evidenziare che in atti non vi sono elementi, in aggiunta ai sopra evidenziati indizi, che consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i costi di cui sopra siano stati sostenuti perfinalità esclusivamente personali e non, invece, per finalità inerenti l'attività del Gruppo come, per esempio, attività di rappresentanza politica posta in essere dall'imputato e/o da suoi collaboratori, come sostenuto dall'imputato stesso, peraltro confortato anche da alcuni testimoni." Secondo la sentenza quindi la qualifica di "ambivalente" prevale su qualsiasi specifica connotazione che abbia una determinata spesa. Le spese in questione riguardavano ad esempio bar e pasticcerie la domenica. Così è un viaggio di piacere, quello svolto a Cagliari il 9 ed il 10 giugno 2012, il cui costo parte dall'autogrill di Linate del 9.6.2010 con una spremuta ed una tréccia, continua con il pranzo a Cagliari e finisce con un acquisto di generi alimentari il 10 in partenza dall'aeroporto di Cagliari per € 61,80. Ci sono delle spese tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, zona ove L'imputato è in va(pnza tra il 10 ed il 22 agosto 2012. Così un panificio, un ristorante ed una cremeria a Trieste il 14 agosto. Interessanti sono poi le spese effettuate durante un week end a Venezia dal 17 al 18 9.2011. L'imputato in una sua memoria ha negato la propria presenza a Venezia ed effettivamente risulta che a Venezia vi fosse la moglie, RICCA Francesca, avendo ivi utilizzato la propria utenza n. 3489227978, che dai tabulati risulta appoggiarsi in quei giorni alle celle di Venezia. Ci si domanda come quello scontrino fosse finito tra i rimborsi di TIRAMANI. Non è forse altamente plausibile pensare, che la consapevolezza dell' assenza di possibili controlli, legittimasse la produzione di qualsiasi scontrino, proprio o di terzi, relativo a spese rientranti in determinate categorie in quanto quello era 1' unico modo per poter aver accesso alla propria quota di fondo? Tra l'altro proprio esaminando le spese effettuate a Venezia ci si avvede che vi sono degli scontrini a catena, cioè in una successione talmente rapida, da far ritenere che l'imputato (anzi in questo caso la moglie) abbia preso alla cassa, oltre al proprio, anche gli scontrini che ivi giacevano. Si veda come presso il locale "A E Oche Santa Lucia" di Venezia vi sia uno scontrino il 17.9.2011 delle 12,49 ed un altro alle 13,23. Nella stessa data vi è un doppio scontrino anche presso il Caffè Ristorante Pedrocchi, uno € 24,00 e l'altro di € 39,50. Nello stesso giorno vi è anche uno scontrino da € 2,00 presso una gelateria. Il 18 alle ore 15,34 vi è uno scontrino a Venezia all'Hard Rock Cafè di € 82,90, mentre a Torino vi sono due consumazioni al Break, alle 10,26 ed alle 10,27, per € 7,30 ed € 5,20. 57 II fenomeno delle catene è ancora più chiaro in altri giorni. Si vedano ad esempio il 23.10.2010, con tre scontrini de "Il Cortile Caffè" di Novara , alle 23,11, alle 23,36 ed alle 23,39, il 6.11.2010, presso il bar Le Muse di Novara, 3 scontrini, il primo alle 21,08, il secondo alle 21,23 il terzo alle 21,26. Lo stesso dicasi per la pizzeria Zeta del 10.1.2011, ove nsultano tre scontrini in rapida successione delle 22,11; 22,55 e 23,25, come pure al Vintage Cafè di Borgosesia, r8.1.2011 con due scontrini dello stesso orario; 12,11. In relazione a molte posizioni, si sono già viste quelle di DE MAGISTRIS e di GREGORIO, il Tribunale ha ritenuto significativa, in senso positivo per la difesa, l'assenza di questo fenomeno degli scontrini a catena. Stupisce che laddove tale fenomeno sia stato positivamente riscontrato, non se ne sia tenuto alcun conto. L'imputato ha presentato a rimborso spese delle vita quotidiana, talune delle quali assolutamente eccentriche, come ad esempio due consumazioni in discoteca (Ryan's di Novara il 7.11.2010 alle 02,39 e 02,49 per complessivi € 48,50) il bowling a Serravalle Sesia il 25.2.2012 alle 23,17 ed il 26.2.2012 alle 00,05, spese di profumeria il 7.6.2012 per e 88,50 (che non pare poter essere un regalo di rappresentanza e che probabilmente era un dono da portare all'ospite di Cagliari) alimentari comprati in un banchetto al mercato(ad esempio il 9.11.2010 ed il 12.11.2010) ovvero consegnati a domicilio da una catena di surgelati (il 3.8.2012), un pasto all'Ikea il 16.7.2011 per € 22,63, un'acquisto di abbigliamento allo Juventus Store il 22.12.2010, vi sono scontrini di numerosi autogrill anche a Milano (mentre il consigliere risultava a Torino), spese all'aeroporto, mèntfe-aìS partendo in vacanza (2.1.2012 Malpensa alle 07,19 TIRAMANI è in partenza'^versoida Turchia). / TIRAMANI ha disconosciuto nella propria memoria del 10.3.2014, lo scontrini Ikea 16.7,2011. Si deve mettere in rilievo come il pranzo all'Ikea di Corsico di quel giorno]^ riferibile alla moglie, RICCA Francesca, per via dei riscontri offerti dai tabulati telefonfèi.'^ Nello stesso modo si deve rilevare come 1' imputato abbia portato frequentemente a rimborso spese sostenuti in luoghi ove dai tabulati telefonici risultava non esservi. Si vedano tutti gli scontrini relativi alle colazioni consumate presso il Bar dello Gnomo di Scopa, in riferimento alle quali risulta praticamente sempre assente. Così le spese sostenute mentre era in viaggio in Turchia dal 2.1.2012 al 5.1.2012 (scontrini di bar a Vercelli, Biella, Scopa, Varallo, Romagnano Sesia) ed ancora gli scontrini del bowling a Serravalle Sesia il 25.2.2012 alle 23,17 ed il 26.2.2012 alle 00,05, mentre l'imputato era a casa sua a Borgosesia. Durante il viaggio a Cagliari, che già si è visto, il solito ignoto faceva colazione al bar del Benzinat di Scopa il 9.6.2012 alle ore 10,02 ed il 10.6.2012 alle ore 09,18. Lo stesso accade durante la vacanza tra il Friuli e la Slovenia nell'agosto del 2012. Come si possano ritenere queste spese ambivalenti e cosa debba provare in più l'accusa non e dato intuire. Leggere in sentenza che non vi sono elementi per ritenere che le spese si riferissero a costi personali lascia perplessi. Anche il dare patente di piena credibilità a qualsiasi affermazione dell'imputato, resa in dichiarazioni spontanee o in memorie 58 presentate dopo la discussione del P.M., chiuso il dibattimento, solo perché non scientificamente o documentalmente smentita, appare una forzatura. LEARDI Lorenzo E'stato assolto da tutte le contestazioni perché il fatto non sussiste. Era chiamato a rispondere delle seguenti spese: rimborsi spese per ristoranti, per cibi da asporto, generi alimentari per complessivi € 24.961,62; rimborso per acquisti articoli in pelle, fiori, acquisti in gioielleria, articoli per la casa, cesti natalizi per complessivi € 1.241,71; rimborso spese per manutenzione autovettura per complessivi € 973,66; rimborso spese per alberghi per complessivi € 2.383; rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 1.631,95; per una somma complessiva di € 31.191,94 Per quanto già esposto nella parte generale tutte le spese sopraindicate non paiono ammissibili e nel caso specifico l'elemento soggettivo sarebbe dimostrato: - dalla sistematica presenza di scontrini a catena, nello stesso luogo per ore consecutive, prima e dopo il suo sopraggiungere sul posto (percorso ricostruibile verificando le celle agganciate dal suo telefono cellulare), si vedano i giorni tra gli altri, del 2.7.2010, 12.11.2010, 3.12.2010, 4.12.2010, il 17.1.2011, il 30.1.2011, il 12.2.2011,14.2.2011, 15.2.2011, 2.3.2011, 7.3.2011, 11.3.2011, 13.8.2011 (due scontrini vicino alle Molinette, ma solo il secondo è di LEARDI perché al momento dell'emissione del primo era ancora a Ponderano), 8.10.2011, 16.10.2011, 21.10.2011( due scontrini all'autogrill di Rondissone ma solo il secondo è di LEARDI perché al momento dell'emissione del primo era ancora all'imbocco dell'autostrada per Milano in C.so Giulio Cesare) e così fino alla fine del 2011 ed ancora il 19.1.2012, l'1.2.2012, il 25.2.2012, il 27.2.2012 l'8.3.2012, il 27.3.2012 l'1.4.2012, il 4.4.2012, il 10.4.2012, il 23.4.2012, il 2.5.2012, il 16.5.2012, il 9.6.2012, il 18.6.2012, il 5.7.2012 ed altri ancora - dalla presenza di scontrini evidentemente relativi alla vita privata (non solo i biglietti per la partita di basket, ma anche il bar dell'IKEA il 13.11.2011, il bar della piscina di Biella il 10.11.2010, l'autogrill sull'autostrada del levante ligure il' 9.6.2011 - segue ristorante a Lerici- gli autogrill in viaggio verso il Belgio, alle 5 del mattino il 27, 28 e 30.11.2011, la pasticceria e le altre spese a Palermo il 9.6.2012) - dalla presenza di scontrini in posti ove LEARDI era assente, come la spesa al Gigante a Torino il 18.12.2010, mentre lui è a Ponderano, le doppia spesa a Carmagnola il 18.12.2010, di alimentari per circa € 300,00 mentre lui è a Ponderano, di nuovo la spesa dì alimentari a Carmagnola il 10.3.2011 mentre lui è prima a 59 Torino e poi a Biella, idem il 6.12.2011, la consumazione al bar a Biella alle 18 37 del 22.2.2011 mentre LEARDI è a Torino; dalla sussistenza, di una pluralità di pezze giustificative che non possono non riguardare che spese proprie e per soddisfazione esigenze personali (in particolare, i generi alimentari, cibi da asporto, gli articoli in pelle e acquisti di oggetti sopra indicati). Il Tribunale ha ritenuto che gran parte dei rimborsi contestati fossero relativi a spese 'c.d. ambivalenti (ristorazione) e che per altre spese '^'^dejìnibili di per sé eccentriche" la spiegazione fornita dal consigliere non sia stata confutata (generi alimentari, articoli in pelle, fiori, acquisti in gioielleria e similari, nonché le spese per alberghi). Così, a parere di scrive, erroneamente, si è esclusa "la rilevanza penale dei rimborsi spese per manutenzione autovettura e per patrocinio legale, tipologie, la prima, che veniva indicata dalla Regione come rimborsabile e, la seconda, che i capigruppo, recependo indicazioni in tal senso degli uffici regionali, avevano ritenuto di poter porre a carico del fondo seguendo un'accezione lata di funzionamento', sia se le spese legali riguardavano ricorsi del o contro il gruppo sia se ricorso per incompatibilità o ineleggibilità individualC\ Per quanto riguarda le spese ambivalenti, secondo il tribunale la mala fede, che il P.M...ha^ sostenuto svelarsi dagli scontrini a catena, non consentirebbe di bollare LEARDI inaffidabile in genere e quindi ritenere inammissibili tali spese o addirittura inattendibileda'S loro giustificazione. - '' '■-tvv Si legge in sentenza che, secondo il P.M., vi sarebbe la prova "che quantomeno in pqrtej^ egli ha dolosamente prodotto al capogruppo per il rimborso spese non pertinenti mS^} scontrini recuperati solo per aumentare, utilizzando impropriamente il fondo di funzionamento, il proprio plafond di rimborsi. Il ragionamento, di natura logica, può certamente essere condiviso, ma ciò qualora ci si trovi di fronte ad una inaffidabilità complessiva delle pezze giustificative o della gestione e della raccolta delle stesse per ottenere il rimborso, che è situazione verificata in relazione ad altri imputati del procedimento ma^ che non si attaglia al caso di Leardi. Nel suo caso, gli scontrini c.d a catena risultano in concreto di tale marginalità da apparire un possibile frutto di errore: e comunque assolutamente non tali da permettere di inferirne una inaffidabilità totale nelle richieste di rimborso sulpiano dei giustificativiprodotti al gruppo consiliare. In requisitoria, in sostanza, viene citato l'esempio di una 'catena' di scontrini, il 13 di agosto 2011, in bar in zona dell'Ospedale Molinette, dove effettivamente risulta essere stato ricoverato ilpadre di Leardi in quelperiodo: è evidente, pertanto, che si tratta di scontrini non riferibili a incontri istituzionale, ma neanche a pranzipolitici o di lavoro. In realtà al controllo del tabulato risulta non una 'catena ' unicamente due. E'pur vero che vi sono ulteriori scontrini successivi di bar sempre in zona Molinette, ma si tratta dipoche decine di euro, anche in momenti in cui non corrisponderebbero le celle da lui agganciate. Ilfatto pero e talmente isolato, e le cifre talmente risibili, che non pare potersi escludere l'errore nella successiva presentazione degli scontrini per il rimborso. Dovrebbe ipotizzarsi, per escludere errore, che egli si sia fatto consegnare da parenti o dal gestore del Ristormatik 60 dell'ospedale altri scontrini, in altro momento, per poi produrli al gruppo per il rimborso, che è operazione macchinosa in raffronto all'utile modestissimo che ne può derivare." Il tribunale motiva sul perché ritenga di non poter condividere la tesi del P.M. volta a screditare le giustificazioni addotte da LEARDI sulla spese c.d. "ambivalenti", ma rimane del tutto incomprensibile il motivo per il quale non ritiene la responsabilità di LEARDI, quanto meno per gli scontrini di terzi, che ha raccattato all'autogrill, alcuni dei quali venivano battuti, mentre lui ancora non era arrivato in quel luogo. La motivazione sopra richiamata appare non corretta. Infatti riduce a pochissimi casi gli episodi di scontrini a catena, che come si è visto sono invece numerosissimi. Sono pochi, e non potrebbe essere altrimenti, i casi in cui si è riusciti a dimostrare che addirittura il primo scontrino della catena era stato emesso mentre LEARDI era altrove. Questi episodi sono significativi, non per il loro numero, ma perché svelano la vera natura del fenomeno. La difesa comune di fronte alle c.d. catene ruota infatti intomo all' eventualità che, pagato un primo scontrino, il consigliere si fosse accorto del sopraggiungere di persone alle quali abbia offerto una consumazione. I casi indicati, per quanto poco numerosi, dimostrano l'infondatezza di tale allegazione difensiva. Il Tribunale non smentisce il fenomeno della catena, ma lo ridimensiona ai soli casi di conclamata assenza di LEARDI al momento dell'emissione dello scontrino per concludere che, visto l'importo esiguo, possa trattarsi di errore. In realtà i casi sono numerosissimi e l'esiguità dei singoli scontrini dimostra la sistematicità (^irattività di raccolta. E d'altronde, se si raccolgono scontrini nei bar, questi non possono che essere di importo, uno per uno, molto modesto. Ed ancora non si riesce a comprendere ct^e sia possibile un errore sistematico che consista, non nel prendere lo scontrino di un altro al posto del proprio, ma di prendere, oltre al proprio, ulteriori scontrini. Infatti se si scorrono i tabulati di spesa si vede che in quasi nessuna occasione LEARDI esca da un bar, ma anche dalle pasticcerie e dai ristoranti con il suo solo scontrino. Quindi, in riferimento alla posizione LEARDI, non solo si discute a che titolo debba essere rimborsata sistematicamente la consumazione di LEARDI, ma anche di come possa parlarsi di errore per quello che è il sistematico raddoppio delle proprie richieste di rimborso. E' quindi errata in fatto l'affermazione in ordine alla '^''presenza di scontriniplurimi nello tesso luogo (peraltro in numero limitatissimo)". Per quanto riguarda gli alberghi, le spese legali, le spese di manutenzione dell'autovettura, il cambio pneumatici, si richiamano le osservazioni già svolte nella parte generale. MOTTA Massimiliano MOTTA è chiamato a rispondere del delitto di peculato in relazione alle seguenti condotte: -rimborsi spese per ristoranti, bar, per cibi da asporto, per generi alimentari per complessivi € 14.549,59; -rimborso per acquisti di articoli in pelle, fiori, profumerie, acquisti vari (bigiotteria, carburante e acquisto gazebo) per complessivi € 1.039,33; -rimborso spese per manutenzione autovettura per complessivi € 1.082; 61 -rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 9.386.56 -rimborso spese per alberghi per complessivi € 243,00 -e così complessivamente si appropriava di € 26.300,48 In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012 Il Tribunale lo ha assolto da tutti gli episodi per insussistenza del fatto ''quanto ad appropriazione penalmente rilevante, e ciò - come per le altre posizionifin qui trattate per' le quali sipronuncia assoluzione 'perché ilfatto non sussiste pur in presenza di specifiche spese - peraltro sostanzialmente esigue - per le quali la formula più appropriata risulta quella dell insussistenza dell'elemento soggettivo in quanto escluso dall'errore." Per quanto attiene alle spese di manutenzione autovettura il Tribunale opera il consueto rimando al regolamento PDL, si rinvia a quanto già esposto in parte generale Ma nel caso di MOTTA vi è di più' . Addirittura si è fatto rimborsare dal gruppo spese già coperte dall' assicurazione KASKO della Reale Mutua sottoscritta in convenzione con la Regione in quanto^"un funzionario del gruppo, SALUTE, gli aveva detto che si trattava di spese rimborsabili e non era necessario nemmeno fare tutte le procedure ( per 1' assicurazione ndr) "in sostanza dice MOTTA "era più' comodo chiedere( al gruppo)non occorreva nemmeno presentare la denuncia" ( pag. 173 trascrizione interrogatorio MOTTA udienza 25.5.2015). Tutto CIÒ a riprova del fatto che il ricorrere al fondo del gruppo, che non richiedeva^alSìS^ formalità né giustificazioni, per molti consiglieri costituiva una prassi. / Nel caso di specie sono stati rimborsati tagliandi auto,un traino di veieolo da Sa^^^f CASTIGLIONE Torinese(località di residenza ). MOTTA spiega che 1' assicurazil)# pagava il tramo fino a sessanta -settanta chilometri dal consiglio regionale e cosIilM rimanenza di chilometri fino a Castiglione torinese è stata addebitata al gruppo. ' Dovendo giustificare due lavaggi di autovettura MOTTA riferisce che in un' occasione^ doveva aecompagnare l'on. GASPARRI e nell' altra on. LARUSSA e pertanto occorreva r auto pulita. Ci SI domanda come si possa ritenere ammissibile questa spesa assolutamente inconferente al funzionamento del gruppo consiliare. Quanto ad un rifornimento a TARQUINIA 1' 8.7.2010 per 53 euro di carburante MOTTA riferisce di essere andato nel Lazio a ringraziare coloro che l'avevano aiutato per la campagna elettorale. Avendogli il PM fatto notare che la campagna elettorale si è svolta in Piemonte, MOTTA ha spiegato che " erano soggetti che avevano contattato comunità laziali, romane e sarde ". La spiegazione appare francamente incredibile , deve ritenersi ' mera versione difensiva a fronte della precisa contestazione di aver effettuato rifornimenti di carburante nel Lazio. MOTTA ha posto a rimborso spese legali relative alla causa per la sua ineleggibìilità in quanto componente del consiglio di amministrazione di una società partecipata dalla Regione Piemonte. I costi dei legali, a dire di MOTTA,sono stati sostenuti con il fondo di funzionamento del gruppo in quanto , in caso di sua decadenza , sarebbe subentrato un consigliere della LEGA NORD. 62 E' di tutta evidenza, nel caso di specie, come si trattasse di spese di carattere assolutamente personali che non potessero essere in alcun modo sostenute con il fondo di funzionamento del gruppo di provenienza regionale, posto che la REGIONE deve rimanere super partes di fronte alla composizione dei gruppi. Quanto alle spese per bar o ristorazione MOTTA ha dichiarato nell' interrogatorio reso in udienza( 25.5.2015) che, ad inizio legislatura, aveva chiesto alla dott.ssa FERRANDO (economa del gruppo ndr.) " quale fosse il criterio per definire quale fosse la spesa ammessa o no per quanto riguarda la ristorazione e mi è stato detto nelV espletamento del tuo mandato " io sono andato oltre .Ho detto cosa intendete per V espletamento del mandato? Mifa tu già solo il fatto che sei consigliere regionale stai espletando il tuo mandato ,Ho detto va beh ci dovrebbe essere una regola .Mifa .. le spese di ristorazione sono quelle assolutamente ammissibili". Prosegue MOTTA "Io ho utilizzato un criterio di buonafede, di buona gestione che è quello che erano sicuramente momenti in cui offrivo qualcosa a un elettore o una persona che veniva a parlare con me per vari motivi.." Il Tribunale lo ha assolto argomentando che si tratta si spese ambivalenti e che 1' imputato ha ottemperato all' obbligo di allegazione della prova durante V interrogatorio e attraverso memorie tecniche. Il fatto di aver ritenuto valida giustificazione 1' aver offerto consumazioni di vario genere ad elettori, porta a considerare legittima qualsiasi voce di spesa, risultando impossibile qualsiasi criterio di discernimento. Infatti tra gli elettori vi si possano certamente ricomprendere ,primi fra tutti amici e familiari oltre ad una cerchia indistinta di persone che •li possono invitare a pranzo o a cena, si può offrire loro un caffè a spese della Regione perché si suppone siano stati elettori o lo possano diventare in futuro. MOTTA spiega che, quando effettuava spese di ristorazione, si riteneva sempre nell' espletamento del mandato di consigliere e pertanto riteneva tutte le spese rimborsabili. Si pensi a come MOTTA ha giustificato due scontrini in successione de 1 5.2.2012 al Gran Bar di Torino ore 10,35(euro 8))e 10 ,40(euro 3). Queste le parole di MOTTA:"In questo caso c'era il mercato dell' usato dietro la Gran Madre ed in quel caso sono andato ad incontrare degli espositori, e in quelV occasione ho incontrato, chiaramente quando si incontrava qualcuno che ti riconosceva o qualche.?'' IL PM gli chiede conto del doppio scontrino la risposta:"O si è aggiunto qualcuno o abbiamo preso un'altra consumazione". Leggendo questo passo si comprende il rischio di giungere, con il criterio offerto da MOTTA, a legittimare perfino 1' offerta della consumazione al bar ad un passante che casualmente ti ha riconosciuto. Anche i testimoni portati dalla difesa Motta non hanno chiarito il criterio da lui utilizzato per la rimborsabilità delle spese. Ad esempio Russo Roberto (udienza 29.1.2016), nel periodo 2010-2011 era assessore della Provincia di Cuneo e incontrava spesso MOTTA presso le sedi istituzionali. Richiesto di dire se avesse mai avuto "momenti conviviali" con Motta rispondeva: "Ab, essendoci anche un rapporto di amicizia oltre che istituzionale, sicuramente potevano seguire anche dei momenti conviviali, ma come può essere l'uscita al bar per la consumazione, per il caffè, o piuttosto che un pasto veloce dopo la riunione [...] c'era anche un rapporto informale di 63 amicizia e una volta pagava uno una volta pagava l'altro... in Provincia non c'era la consuetudine del rimborso di quelle consumazioni. Anzi, questa testimonianza, lungi dall'essere a favore di MOTTA, consente di ritenere che le spese sostenute da MOTTA per Russo non fossero rimborsabili, rientrando in nell' ambito di normali rapporti di amicizia, per cui vi è consuetudine pranzare insieme o prendere un caffè dopo un incontro di lavoro. MOTTA ha giustificato le spese in autogrill asserendo di considerarle una specie di. rimborso a pie' lista. E così gli scontrini: 4.7.2010 autogrill Villanova d'Asti ore 22,27 euro 7,20; ENI rete oil e non oil Villanova d'Asti 4.7.2010 ore 22,40 euro 1,90 ; autogrill Caselle Torinese 29.7.2010 ore 20,02 euro 9,20 ; autogrill Novara 10.9.2010 ore 17,24 euro 18,20 ; autogrill Roma Fiumicino 9.3.2011 euro 17,7 autogrill Nichelino sud 26.2.2012 ore 21,58 10 euro, ENI Villanova d'Asti 20.5.2011 euro 12,42 ed altre. Vi sono molte consumazioni effettuate in ore serali al DIRTY DICK PUB di Torino( esempio 24.9.2011 ore 20,29, 29.10.2011 ore 19.04 , 29.10.2011 ore 19,04 ( MOTTA è a Castiglione Torinese) ; 21.5.2011 ore 21.53, 31.5.2011 ore 19.13, 4.6.2011 ore 19,49 ; 6.8.2011 ore 20.02 ; 30.8.2011 ore 19.07. MOTTA spiega questi scontrini con il fatto che collaborava con due giornali della periferia torinese: La nuova periferia e La nuova voce. Per questo motivo incontrava persone del territorio utilizzando una saletta del comune di , Castiglione torinese in cui era consigliere . Ne approfittava per cenare acquistando cibo^ bevande al DIRTY DICKPUB che è di proprietà di un suo amico IVAN CIACCI ./'^T^eìTò stesso senso sono le spese del 25.10.2011 ore 13.25 in panetteria. MOTTA aveva^pres^) pizza e farinata per sé ed i suoi collaboratori, in quanto quando tratteneva i collabomtòri;in ufficio pagava per loro facendosi poi rimborsare dal gruppo quanto speso. \ Tali spese evidentemente non potevano esser rimborsate non rientrando in nes^unatiìelle categorie previste dalla legge. ^ ^72::' Anche MOTTA si procurava regali "preventivi" in spregio ad ogni logica di economia"e del concetto di rappresentanza . Spiega cosi( e il Tribunale ha ritenuto convincente la giustificazione) il doppio scontrino del 7,1.2012 presso il negozio di pelletteria FALCO ANNA di Castelnuovo don Bosco ore 16,20 euro 45, ore 16.21 euro 30 Dice MOTTA "Lì erano degli oggetti artigianali.. del tipo soprammobili per ufficio... lo scopo era di tenerle in ufficio e nel momento in cui cifosse stata la necessità di darle a qualcuno che sipresentava da me e non avevo previsto di dover ricambiare V omaggio, di poter utilizzare . Tanto è vero che non le ho messe a riscatto perché non le avevo più " Anche MOTTA ha acquistato un trolley da ARBITER a Torino( per la non certo modica somma di euro 337 ). Il Tribunale ha giustificato la spesa ritenendo attendibile e fondata la seguente versione di MOTTA:"L'avevo acquistato perché quando ci hanno dato durante la prima seduta il computer della Regione Piemonte e4 tutta quanta l'attrezzatura, oltre alla documentazione del Consiglio regionale, ci avevano dato una borsa in pelle, che oltre ad essersi rotta in tempo reale, praticamente io facendo il consulente informatico, e avendo fattofuori due computer perché, portandoli o con lo zainetto con la borsa, oltre ad essere soggetti più a calore si spezzavano le schede madri facilmente, quello che era il mio computer che portavo giù al Consiglio o che comunque utilizzavo, quando teoricamente mi muovevo fino alla venuta delVlPad era dentro quel troll.Troll che visto e considerato che 64 era uno di quei beni che c'era la possibilità di riscattare , non ho riscattato, le ho consegnate alla regione afine mandato La spiegazione fornita da MOTTA , quindi, è questa: poiché la Regione gli ha regalato una borsa per contenere il computer, visto che lui fa il consulente informatico questa borsa gli si è rotta in fretta, ha pensato di poter comprare a spese del gruppo un trolley più solido che potesse contenere anche i computer che utilizzava per l'attività privata. MOTTA parla poi della possibilità di riscatto del trolley che non è prevista da alcuna norma regionale. Contrariamente al Tribunale, si ritiene che, in questo caso, si tratti, invece, di un acquisto di carattere squisitamente personale destinato a soddisfare un' esigenza particolare di MOTTA e, come tale, non rimborsabile con i fondi per il funzionamento del Gruppo. Altra spesa del tutto incongrua è quella del 20.5.2011, ore 19.08, euro 3.50, bar Ristomatik intemo all'ospedale Molinette, che MOTTA ha cercato di giustificare con un incontro con il direttore Generale e il responsabile dell'ufficio Relazioni con il Pubblico. MOTTA esclude di avere offerto qualcosa al Direttore Generale, ma riferisce che quello scontrino può riferirsi ad un caffè offerto alla responsabile URP o a qualche medico che ha incontrato. Anche in questo caso, a voler credere alla giustificazione fomita, la tipologia di spesa non consentiva il rimborso con fondi del gruppo . La dimostrazione della disinvoltura con cui MOTTA sceglieva gli scontrini da porre a rimborso è evidenziata dalla spesa effettuata presso l'aeroporto di Caselle l'8.3.2011 (euro 90,80). L' imputato era in partenza per Roma per un' udienza papale organizzata per tutto il consiglio regionale e veniva avvertito da casa che si era dimenticato il beauty. MOTTA ha ^ndi pensato pertanto di comprare lo stretto necessario all'aeroporto: il profumo che usava (Incirca vent'anni (50 euro), un deodorante inodore (17 euro), e infine il gel (in scontrino '^Omamenti per capelli"). Al ritomo, consapevole della mancanza di controlli, ha portato lo scontrino a rimborso e,vista la contestazione in sede penale, ha asserito invece essersi trattato di un errore. In occasione della trasferta romana viene richiesto il rimborso del ristorante Alfì:edo all'Augusteo (79 euro, due pasti), nonché, lo stesso giomo, una consumazione minibar presso lo Star Hotel Michelangelo di Roma, infine una consumazione all'aeroporto di Roma,sulla via del ritomo, alle ore 17.07. Anche in questo caso, MOTTA,trovandosi in missione con gli altri consiglieri, ha spesato al fondo di fìinzionamento per il Gmppo quanto non veniva rimborsato dalla Regione. Altra spesa inammissibile è quella richiesta il 31.1.2011 per euro 40 quale quota sostenitore 2011 Andos (Associazione donne operate al seno). MOTTA giustifica il rimborso col fatto di essere stato inviato ad un convegno della Andos dal Presidente del Consiglio Cattaneo, e quindi di considerarsi in missione. Sicuramente nell'occasione MOTTA si è fatto apprezzare per la sottoscrizione di una quota sostenitore, salvo non rendere noto che la quota sarebbe stata posta a carico del Gmppo Consiliare. Si registrano molti scontrini riferiti a consumazioni in località sciistiche piemontesi(Cesana, Sestriere), durante festività o in periodi di vacanza. MOTTA ha dichiarato di essere stato eletto senza avere un elettorato di riferimento e che quindi stava cercando di crearsi un serbatoio elettorale. Nel giustificare le sue consumazioni in località sciistiche, spiega, come in altre occasioni, di averle offerte a chi lo aveva riconosciuto. Infatti il 10 marzo 2012 vi 65 erano due scontrini emessi da locali diversi in orari vicini, uno presso "Raggio di Sole" località anfiteatro Sestrière, ore 12.23 (euro 19.50), ed un altro alle 12,31 presso Alpette' località Monte Alpette, Sestrière (euro 27). MOTTA spiega che, in una delle due occasioni' può aver incontrato qualcuno che Io ha riconosciuto mentre si trovava in coda alla cassa ed ha detto che pagava anche per lui. quanto alla consumazione sulle piste da sci può aver incontrato -casualmente - il dottor BRASSO, Presidente della Sestrière S.P.A. ed avergli • offerto qualche cosa. Ha posto lo scontrino perché''hanno parlato della legge sulla neve". Si noti bene che nel 2010-20111 MOTTA aveva affittato un alloggio a Cesana Torinesetramite un' amica della moglie e vi si recava nel fine settimana con la famiglia (vedi testimonianza di SIRACUSA Sonia, udienza 29.1.2016). MOTTA , inoltre, veniva richiesto di spiegare un altro caso di doppi scontrini (non si tratta di casi isolati, come sostenuto dal Tribunale): 25 marzo 2012, Pizzagiò, San Mauro, ore 18.09(euro 21,50), ore 18.32(euro 29,50). La spiegazione fornita da Motta(e condivisa dal Tribunale), è la seguente: "La giustificazione che mi do, adesso non ho guardato proprio il documento di riconoscimento, la giustificazione che miposso dare è solo che, chi mi stava aspettando ali incontro, mi ha detto, si è aggiunta qualche persona in più e quindi sono tornato indietro per prendere altre pizze, perché quello fa solo pizze. E quindi poi mi recavo, se non c'era mia moglie, a casa mia a fare la riunione, oppure in questo ufficio adiacente al Consiglio Comunale". Tralasciando la natura della spesa, che, obiettivamèn^^ non è rimborsabile in considerazione di quanto si è già osservato nella parte genera^'del presente ricorso, è evidente che nemmeno la giustificazione del c.d. doppio scontflS^' sia attendibile. ' " LA ROCCA Girolamo La ROCCA è stato assolto da ogni addebito perché il fatto non sussiste. Gli era contestato il peculato delle spese elencate al capo 40, così descritte: rimborso spese per consumazioni al bar e ristoranti per complessivi € 6.809,80; rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 14.849,12; per complessivi € 21.658,92 In Torino dal giugno 2010 a ottobre 2010 Si legge in sentenza che in riferimento alle spese legali relativi alla sua ineleggibilità:" Sul punto, pur prendendosi atto della rilevantissima entità della cifra da lui spesa per resistere al ricorso, non può che adottarsi nei suoi confronti il medesimo metro di giudizio seguito per i coimputati, avendo-tutti-ricevuto dalla Regione l'indicazione per cui le spese legali potevano essere poste a rimborso 'comunque e a prescindere'; indicazione recepita, al pari degli altri gruppi consiliari, anche da quello delPdL e per i motivi già indicati. Si richiama, da ultimo - oltre al testimoniale già più volte citato - la chiara spiegazione sulpuntofornita dal collega consigliere Motta, che pure ha posto a rimborso le proprie spese legali sostenute in procedimento con esito finale diverso. E' dato acquisito nel procedimento, infatti, che solo una scelta personale per motivi di opportunità poteva indurre il singolo consigliere a sostenere in proprio le spese di giudizio in caso di ricorsi individuali (in quelli 66 collettivi il rimborso veniva accreditato d'ufficio prò quota sul budget del consigliere), perché venivano ritenute in linea di principio rimborsabili perché considerate strettamente correlate con il funzionamento del gruppo. Il caso di La Rocca non fa eccezione ed è evidente — come da lui stesso dichiarato - che non ha ricevuto contestazioni in ordine ad abnormità ofinipersonali della spesa, del resto di natura incontrovertibile.''^ Come si è già detto la Regione non ha mai autorizzato spese di questo tipo e tutta l'impostazione del Tribunale cade, una volta confutata questa premessa. Certo non sono i coimputati, come è MOTTA,chiamati a rispondere di fatti analoghi, ad erigersi a esegeti del diritto. In soli 5 mesi,La Rocca ha portato a rimborso euro 6.800 per spese di ristorazione e bar. Di nuovo si legge in sentenza che si tratta di spese ambivalenti e che quindi compete all'accusa dimostrarne la non inerenza. In realtà dalle dichiarazioni rese dall'imputato risulta che si trattava di pranzi e rifreschi con l'elettorato della sua zona, spese che in nessun modo possono essere ricondotte a quelle di rappresentanza, come la stessa decisione del Tribunale sul caso GREGORIO sembra attestare. Se infatti GREGORIO non avrebbe dovuto pagare con i soldi del fondo di funzionamento il gelato per ringraziare i propri elettori, tanto che il Tribunale lo ha assolto ritenendo che ciò sia avvenuto a sua insaputa, non si vede come LA ROCCA potesse invece offrire ai suoi elettori non solo il gelato, ma l'intero pranzo. C(^e il tribunale abbia potuto dire che "i? fronte delle allegazioni comunque rese delSnmputato, secondo il quale le voci 'rinfresco' e 'pranzi' per molte persone si riferiscono tutte a 'pranzi con elettori', o buffet, o aperitivi, con elettori della sua zona, nel novarese, ai quali relazionava sul proprio impegno in consiglio regionale mantenendo i contatti con la sua base sul territorio.... si tratta di spesa espressamente consentita sìa sul piano normativo dell'epoca, sia nell'accezione comunemente intesa nella giurisprudenza anche contabile tra le 'spese di rappresentanza'non pare comprensibile . Induce a riflessione la seguente affermazione, a chiosa della posizione La Rocca." Per contro, manca nel suo caso proprio quella quotidianità delle piccole spese che può risultare sintomatica di abuso ", visto che, quando vi sono invece delle piccole spese quotidiane il Tribunale le ha ritenute irrilevanti proprio per la loro modestia. Si è del tutto taciuto che LA ROCCA, in sede d' interrogatorio aveva ammesso di aver effettuato ancora una cena (in realtà ci due scontrini in successione) la sera in cui aveva saputo di essere decaduto. Si tratta delle somme di € 56,40 e di € 56,20 del ristorante Ciccio di Novara dell'8.10.2010. Non essendo più in carica non poteva certo più rappresentare il gruppo. CORTOPASSI Alberto CORTOPASSI è chiamato a rispondere di peculato per le seguenti spese; rimborsi spese per ristoranti, bar e similari, per cibi da asporto, generi alimentari per complessivi € 49.445,97; 67 rimborso spese per manutenzione autovettura per complessivi € 3.075,66; rimborso spese per alberghi per complessivi € 668,50; rimborso spese varie (abbigliamento, gioielleria e ed musicale) per complessivi € 2.000,99; rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 1.347,12; per la somma complessiva di € 56.538,24. In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012. Il Tribunale ha ritenuto CORTOPASSI " responsabile del reato di peculato a lui contestato, limitatamente alle spese (sopra) evidenziate (gioielleria per 1700 euro acquistata in data 14.12.11, ricevuta da 570 euro per il pranzo del 6 maggio 2012 al 'Giardinetto'di Vercelli, ordinativo di Traminer per 582 euro con pezza giustificativa del 6 ottobre 2011)e così complessivamente per la cifra di euro 2841,00 di cui al dispositivo.^ Quanto alle altre spese si legge in sentenza; Non risulta provata la condotta di peculato a lui contestata con riferimento a tutte le rimanenti spese indicate nel capo di imputazione, con conseguente assoluzione nei suoi confronti per insussistenza del fatto appropriativo, formula complessivamente comprendente anche quelle limitate ipotesi per le quali più corretta sarebbe laformula per cui ilfatto non costituisce reato per quelle spese che, per i limitati e marginali importi.cKe le connotano, possano eventualmente ritenersiportate a rimborso per errore!' Quanto alle spese di manutenzione autovettura, alberghi, spese legali si rimanda alja'parte generale di questo ricorso. * K La gran parte dei rimborsi di CORTOPASSI riguardano spese in bar, ristoranti per circa 50.000 euro in due anni e quattro mesi (da maggio 2010 a settembre 2012); significa che CORTOPASSI ha speso ogni giorno (sabato, domenica e festività, ferie comprese) circa euro 58,00. La maggior parte dei pasti (pranzi e cene spesso anche nella medesima giornata) si è consumata al ristorante II Giardinetto di Vercelli. Le ricevute fiscali rivenute in atti risultano, a volte, ripassate a penna nel senso che il numero delle singole voci dei coperti e delle portate sono corrette da uno a due ,a volte da uno a tre. Si può presumere che si tratti di pasti singoli e che, per giustificare il rimborso, si facesse apparire che i commensali fossero più di uno. CORTOPASSI ha sempre dichiarato trattarsi di pasti da lui consumati sempre con rappresentanti politici, per la maggior parte operanti nel territorio di Vercelli e Provincia. Si legge in sentenza; Nel corso delVesame - dopo avere affermato che i pranzi e le cene istituzionali si svolgevano prevalentemente (e il tabulato GdF lo riscontra)presso il ristorante di Vercelli 'Il Giardinetto'~ alla specifica ed esplicita domanda del P.M. se nel periodo intorno al mese di maggio 2012 (posto che risultano messe a rimborso una ricevuta aforfait per 570 5 Ivi COSI per mero errore di calcolo, perché la somma effettiva delle tre voci porta in realtà al maggior risultato di 2852,00 euro. 68 euro, emessa nel primo pomeriggio del 6 maggio quindi riferibile ad un pranzo o rinfresco di metà giornata, nonché, pochi giorni dopo, una ricevuta per una cena ove si indica invece il numero di persone, dodici, per la somma complessiva di 571 euro) non vifossero eventi privati dafesteggiare, quali prime comunioni o cresime o comunque ricorrenze strettamente famigliari, Cortopassi ha espressamente negato, affermando che con ogni probabilità si era trattato, quanto al 6 maggio 2012, di un 'pranzo con amministratori politici del vercellese'.^ Ricordo ancora più labile ha avuto con riferimento alla cena di pochi giorni dopo ('se l'ho pagata io è perché c'era qualche amministratore pubblico ')." Solo dopo r udienza si è pensato di approfondire la circostanza del pranzo del 6.5.2012 per euro 570. CORTOPASSI si era detto ''sicuro,sicuró" che non si trattasse di un rimborso privato. Invece è stato smentito, perché, in questo caso, è stato possibile provare il contrario, in quanto il 6 maggio vi è stata la comunione del figlio Stefano . Il Tribunale sul punto non ha quindi potuto credere a CORTOPASSI e solo per tale episodio (tra tutte le spese sostenute in bar e ristoranti) lo ha ritenuto responsabile. Invece questa circostanza, al di là di costituire un caso isolato, consente di ritenere CORTOPASSI assolutamente inattendibile su tutte le spese da lui sostenute. E' inverosimile che un uomo, sposato, con due figli piccoli non pranzi o ceni mai con la sua famiglia, infatti, se si scorrono le spese, quasi tutti i giorni vi è richiesta di rimborso di %anzo e/o cena, tra Paltro vicino a casa ed al suo ufficio (per tale motivo i tabulati telefonici sono di difficile lettura non consentendo l'accertamento della presenza dell' imputato sui f^oghi di emissione degli scontrini). riprova dell'assoluta inattendibilità di CORTOPASSI vi sono inoltre molteplici elementi. Ad esempio in data 10.5.2011 risultano due scontrini per il pranzo: uno emesso a Torino Pizza e pasta alle ore 13.20 per 22 euro ed un altro alle 13.43 a Vercelli II giardinetto per euro 77 due pasti. La risposta fornita da CORTOPASSI a dibattimento a fronte della contestazione è stata che la spesa sarà stata sostenuta da un suo collaboratore di cui, peraltro, non ha saputo indicare il nome. In data 5.5.2011 vi sono due cene una alle 21.53 PARTENOPE pizzeria Vercelli -5 pasti per 90,80 euro, ed altra alle 23.52 MULLIGANS pub Gattinara 2 pasti per 30,90. Allo stesso MULLINGANS PUB alle ore 00,00 del 8.5.2011( domenica ed ora inconsueta per una spesa di rapprsentanza) si sono spesi euro 114,70 per cinque pasti, il 14.5 2011 (domenica) euro 28 al caffè MARCHESI di Vercelli; Il 29.10.2010 ore 14.25 al IL GIARDINETTO si consumano tre pasti per euro 116,50, lo stesso giorno e contestualmente alle ore 14.30 a PIZZA e pasta a Torino si consuma un pasto per euro 15 ; al bar ARISTON di Vercelli in data 1.3.2011 vi sono due scontrini in successione 8.10 e 8.16 rispettivamente per euro 4,20 e 5,40. Anche in data 17.2.2012 al Bar Corner di Torino vi sono due scontrini in successione alle ore 10,44 ed alle ore 10,50. Quando è a Torino CORTOPASSI si reca a pranzo, a volte da solo, in noto ristorante torinese di pesce GRASSI,evidentemente nelle pause di consiglio . 6 I testi da lui citati sulla circostanza dell'avere pranzato o cenato con lui al 'Giardinetto' per niotivi istituzionali hanno confermato il fatto ma senza essere assolutamente in grado di collocare nel tempo il singolo evento, dato il numero elevato di pasti portati a rimborso da Cortopassi, la relaUva frequenza dei loro rapporti e quindi il numero di volte in cui ciò può essere accaduto (si veda anche teste Camandona, prod. verbale indagini difensive ud. 19.2.2016). 69 Si tratta di pranzi costosi che CORTOPASSI non ha in alcun modo giustificato e non si può' certo parlare di spese di rappresentanza nell' accezione più' volte ribadita in questo atto. Si veda ad esempio il pasto singolo al GRASSI per 107 euro in data 14.7.2011 oppure il pranzo per due al medesimo ristorante il 12 luglio per 200 euro, il 12.4.2011 vi sono 3 pasti per 420 euro, il 20.12.2011 si pagano euro 133 per due pasti. Da ultimo si evidenzia la cena al MARCO POLO di Torino il 29.12.2011 euro 437 quattro pasti. Inoltre, come contestato in sede di interrogatorio in udienza, vi sono alcuni casi in cui il CORTOPASSI non si trovava nel luogo in cui veniva effettuata la spesa. CORTOPASSI è stato condannato per P acquisto di vini TRAMIN mentre invece è stato assolto per altri due acquisiti di vini avvenuti il 22.12.2011 per euro 240 e il 9.7.2011 per euro 360 , il 10.9.2011 per euro 190. Non si comprende la ragione di questa assoluzione trattandosi di acquisti delle stesso genere e non giustificati Per concludere, come altri consiglieri, CORTOPPASSI si è procurato e ha posto a rimborso qualsiasi scontrino relativo a spese di bar e ristorazioni approfittando del fatto che nessun controllo venisse effettuato sulla causale della spesa . MASTRULLO Angìolìno era chiamato a rispondere del delitto di peculato in ordine alle seguenti richieste di rimborsi : -rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per cibi da asporto per complessivi € 39.019, 'f/'L ■ -rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento per complessivi € 3.796,82; " -rimborsi per acquisto presso profumerie, gioiellerie, articoli per la casa, televisore e cuffie màrc&': Bose per complessivi €2.516,28; .35; -rimborso spese per manutenzione autovettura per complessivi € 2.853,10; -rimborso per acquisti spese varie (centro benessere,fiori, articoli per animali, occhiali, bigliétti^ partite di calcio, valige ed articoli in pelle)per complessivi € 6.128,93; -rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 1.347,12; -rimborso spese per trasferta congresso PDL - Roma 30 gìugno/2 luglio 2011 (non avvenuta) per complessivi € 13.300; -rimborso spese per alberghi per complessivi € 546; per la somma complessiva di € 69.507,47. In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012. Il Tribimale ha condannato MASTRULLO per una serie di spese ritenute eccentriche e non giustificate per complessivi euro 9.398 in quanto " non possono che ritenersi eccentriche e - in assenza di spiegazioni a allegazioni che non siano solo 'genericamente istituzionali'per categorie astratte ma che possono offrire al giudicante un quid minimo di collegamento della funzione ricoperta con la spesa rimborsata - prive di giustificazione anche lato sensu ricollegabile ad un attività politica del consigliere le spese che seguono, delle quali risulta evidente la natura di soddisfazione personale o comunque privata". MASTRULLO è quindi stato condannato per le seguenti spese : ^ - 600 euro per 2 trolley in data I5.6.20I0 -482 euro per 5 pasti di weekend, 23.6.2010,sul lungomare a Imperia, ristorante Agrodolce ^ Agrodolce sul lungomare a Imperia, il 17.7.2010, weekend -194,75 di abbigliamento il 15.9.2010 -220 per scarpe il 4.10.2010 70 -97 di abbigliamento il 5.11.2010 -185 di abbigliamento lo stesso giorno -71,80 di profumo il 10.11.2010 -244 di abbigliamento il 12.11.2010 -29,98 di abbigliamento lo stesso giorno -270 di abbigliamento il 19.11.2010 -149 per le cuffie Bose -115 di pelletteria il 19.11.2010 -715 di pelletteria lo stesso giorno e presso lo stesso esercizio -98 di gioielleria il 27.11.2010 -77 di abbigliamento 8.12.2010 -60 dì gioielleria in pari data -62 di abbigliamento il 17.12.2010 -48 di abbigliamento in pari data -20 di abbigliamento il 5.1.2011 . -123 diprofumi ril.1.2011 -460 di abbigliamento il 15.1.2011 -710 di abbigliamento in pari data ^-292 di abbigliamento il 31.1.2011 -55 di profumi il 9.2.2011 . -538,78 scontrino della Metro contenente TV e champagne il 12.2.2011 -149,50 di ristorazione a Finale Ligure il 24.2.2011 -98 di abbigliamento il 26.2.2011 -2^0 di abbigliamento il 14.6.2011 -8^i profumi r8.7.2011 -1^,60 di articoli per la casa il 10.7.2011 -2^^di ristorazione ad Alassio il 31.7.2011 -85 di alimentari ad Albenga il 5.8.2011 -89,60 di profumi il 12.10.2011 -283 di occhiali l'I 1.11.2011 (negozio di ottica Salmoiraghi Vigano) -148 di gioielleria in pari data -330 per 3 biglietti partita Juve/Inter in data 13.2.11 -715 per 7 biglietti partita Juve/Milan in data 5.3.2011 -250 di abbigliamento 1'1.12.2011 -190 per Centro Benessere il 24.12.2011 -121,10 per abbigliamento il 30.12.2011 MASTRULLO non si è mai sottoposto ad interrogatorio depositando una generica memoria all' esito delle indagini preliminari ed una memoria altrettanto non specifica all' udienza del 23.2.2016. Leggendo l'elenco di spese per cui MASTRULLO è stato condannato ci si accorge che non si ritrovano nel prospetto alcune spese dello stesso genere senza che se ne motivi 1' esclusione . Non se ne comprende il motivo se non a volere ritenere che siano giustificabili in quanto effettuate in periodo natalizio. Ad esempio il 23.12.2011 vi sono tre scontrini per spese di abbigliamento: due in successione presso il negozio IMPERIAL di Torino emessi alle ore 16,40(euro 19)ed alle ore 16,48(euro 45), un altro presso SNATCH ore 16,38 .Trattasi evidentemente, gli ultimi due, di acquisti effettuati da persone diverse in quanto gli scontrini sono emessi a pochi minuti di distanza 1' uno dall' altro . 71 Allo stesso modo e Io stesso giorno( 23 .12.2011 )MASTRULLO ha effettuato acquisti di gioielleria presso T esercizio commerciale GHIGO . Vi sono due scontrini dello stesso negozio per euro 210(ore 17.52) ed euro 56(ore 56). Altro acquisto di abbigliamento è stato effettuato presso il negozio GUESS il 20.12.2011 euro 115. E' di tutta evidenza che non è sufficiente, in mancanza di qualsiasi allegazione difensiva, ritenere che gli acquisti di abbigliamento effettuati in periodo natalizio siano in qualche modo giustificabili come omaggi di rappresentanza Viene giustificato dal Tribunale un' acquisto di fiori per euro 350 da CARLO FIORI a Torino il' 14.2.2011) difficile pensare , in assenza di alcuna giustificazione da parte di MASTRULLO ,che non si sia trattato di un omaggio in occasione di san Valentino.In questo caso 1'importo non si' può' certo considerare irrisorio. Viene invece motivata in sentenza T esclusione di spese sostenute in negozi che vendono articoli per animali m quanto si può' " in qualche modo ritenere, trattandosi dipiccoli importi, siano stati inseritiper errore a rimborso Trattasi di acquisti effettuati il 19.2.2011 ore 11.17 per euro 57 ed il 20.4.2011 ore 19.20 per euro 43,20.5.2011 orel2.51 euro 12,51 . L' affermazione del tribunale non è condivisibile. MASTRULLO è stato condannato per spese ritenute eccentriche a dimostrazione del fatto che ha utilizzato il fondo per il funzionamento del gruppo per fini esclusivamente personali per soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana. Queste spese , seppure di piccoli importi, non giustificate in alcun modo da MASTRULLO (nemmeno con un errore di inserimento) sono invece emblematiche dell' utilizzo spregiudici^ disinvolto di MASTRULLO del denaro pubblico. . Sulle spese di manutenzione dell' autovettura per euro 2.853,10 il Tribunale scrive Le spese^p molto corpose, di 'manutenzione autovettura' sono state considerate ammissibili dalla Reé'^^ nelle linee guida, e quindi anche per Mastrullo sotto tale profilo vi è insussistenza delfatì^rilievo penale, come per le altre posizioni giàfin qui trattate." ' .. Si è già visto in relazione alla posizioni precedenti di come la REGIONE non avesse assolutamente autorizzato tali spese e si rimanda alle considerazioni già svolte in parte generale MASTRULLO viene assolto dal Tribunale in relazione ai rimborsi per spese ristoranti e bar per complessivi euro 39.000 circa. Questa la giustificazione fornita da MASTRULLO e ripresa dal Tribunale in sentenza :" Nella citata memoria del 17.5.13 affermava la propria buona fede, alla luce delle istruzioni ricevute; evidenziava, in linea generale, di essersi avvalso di collaboratori volontari per la sua attività politica e non di assunti a contratto; che, sempre in linea generale, i collaboratori volontari venivano 'gratificati una tantum con incontri al bar, al ristorante, non esclusa casa mia: con = qualche omaggio di natura diversa, che poteva andare da un profumo ad un modesto capo di abbigliamento, sino ad un biglietto di una partita di calcio '. Riferiva inoltre, quanto alle ipotesi di mancata corrispondenza tra luogo ove si trovava il suo cellulare e luogo in cui venivano effettuate le spese, che 'l'articolazione dei vari piccoli gruppi di collaboratori volontari può spiegare la contemporaneità di molte spese Egli stesso riceveva e inoltrava scontrini e pagava anticipando direttamente, nella sua veste di vicepresidente del gruppo consiliare del PdL. Sul viaggio a Roma, dichiarava di aver dovuto pagare per evitare contestazioni e un contenzioso al PdL. Si riservava ulteriori spiegazioni in ordine alle singole spese dopo l'analisi delle pezze giustificative.'' Occorre precisare che la spiegazione analitica sulle spese di bar di ristorazione non è mai arrivata 72 Eppure il Tribunale pur riconoscendo che vi sono alcune spese difficilmente giustificabili ha mandato assolto MASTRULLO per 1' intera voce contestata, affermando che." Si è omesso di inserire tutte le spese, anche non marginali, per pasti e ristorazione in genere a Torino anche qualora la valenza istituzionale, ancorché spesa 'ambivalente', avrebbe forse potuto essere dettagliata^ In nota la sentenza indica alcuni scontrini di dubbia valenza La genericità della giustificazione fornita dal MASTRULLO unita alla lettura analitica dei tabulati del rimborso spese non lasciano dubbi. Non è possibile ricondurre, nemmeno latamente, tutti i rimborsi richiesti da MASTRULLO alT attività di funzionamento del gruppo PDL. Si ritrovano i pranzi all' autogrill di cui si è già detto, pasti singoli, consumazioni al bar di vario genere, scontrini a catena (ad esempio ristorante GALANTE Torino 1.11.2010, giorno festivo, due scontrini da 79 e 203 euro, 2.11.2010 due scontrini 117 euro e 280 euro, 3 novembre 72 euro e 117 euro ,9.10.2010 quattro scontrini di euro 311, euro 203, euro 207, euro 99), pranzi o consumazioni al bar quando MASTRULLO è in un diverso luogo. Vi sono pranzi del gruppo PDL il cui costo viene ripartito tra i singoli consiglieri sicuramente non ammissibili in quanto non possono esser certo ricompresi fra le spese di rappresentanza (si veda ad esempio ristorante Golden palace 16.4.2012 e ristorante GALANTE 21.4.2012) Innumerevoli poi sono le consumazioni al bar CORNER di corso Vittorio Emanuele, bar vicino a casa di MASTRULLO che abita in largo Vittorio Emanuele, consumazioni sia personali che di terze persone, quando il consigliere si trova altrove . — ■ Infine ci si deve soffermare su un episodio particolare per cui MASTRULLO è stato assolto. Si 'tratta di un rimborso spese per complessivi euro 13.300 per trasferta congresso PDL Roma 30 giugno 2 luglio 2011 : , Si legge in sentenza : "5"/ tratta di un pagamento che su indicazione di MASTRULLO è stato ■.y:vWfettuato direttamente dal gruppo del PdL), evidenziato dall'accusa e in ordine al quale sono stati : sentiti testimoni, è quello relativo allafattura n. 354, comprensiva di noleggio pullman per Roma e albergo per varie persone, viaggio organizzato a spese del gruppo consiliare del PdL per motivi legati all'attività del gruppo e poi non effettuato — perché in concreto all'ultimo non si erano presentati partecipanti o un numero minimo di partecipanti, per cui il viaggio era stato annullato ma pagato per intero, sia pure per prestazione non effettuata. Lo stesso teste De Marchi, titolare dell'agenzia che ha organizzato il viaggio e noleggiato il pullman, esaminato a dibattimento ha sottolineato di essersi stupito che MASTRULLO , suo referente, non avesse nemmeno intavolato alcuna trattativa né richiesto quantomeno una riduzione del prezzo, pagato integralmente e nella misura concordata di 13 mila 300 euro. Sul punto va rilevato che - pur in evidente presenza di mala gestio del denaro pubblico con correlativa responsabilità da valutarsi sul piano della giustizia contabile - MASTRULLO (e con lui il gruppo) si è trovato comunque a doverfarfronte ad un contratto da onorare, per cui sotto tale profilo non sussistono gli estrèmi del peculato (non è dato conoscere sefosse, per il caso che poi si è verificato, prevista com 'è verosimile una penale e se sì se l'annullamentofosse tardivo per evitare un pagamento integrale delprezzo pattuito)." Le premesse da cui muove il Tribunale non sono condivisibili. Si ritiene che questa spesa non sia ammissibile in quanto non si tratta di un viaggio organizzato dal gruppo per motivi legati alla sua attività bensì di un viaggio organizzato da MASTRULLO che sperava di poter portare alcuni cittadini (non si sa nemmeno se iscritti al PDL o meno in quanto non si è presentato nessuno) come supporter a Roma in occasione di un congresso di partito. Tale finalità e' evidentemente del tutto estranea al funzionamento del gruppo e la spesa al più poteva giovare al PDL che avrebbe potuto avere pubblico al proprio congresso. 73 MASTRHU 'P"'" ^ 8^"PP°' piuttosto che il fatto che COSTA Rosa Anna E^ chiamata a rispondere di spese relative a rimborsi per: ristoranti, bar, generi alimentari, cibi da asporto per complessivi € 19.017 77 -acquisti presso negozi di abbigliamento per complessivi € 2 968 70anicoli drneiif'di pelletteria per complessivi € 9.565,79; Sii presso gioiellerie, acquisto pneumatiei ed- -patrocinio legale per complessivi € 1.347,12;' -alberghi per complessivi € 125,00 e cosi complessivamente per spese per euro 33024,38 STattL'i'""" P^-- perserie di spesespese asseritamente sostenute per oenericenza beneficenza In particolare viene condannata le seguenti : doc.2 del 2.9.2010 abbigliamento bambino 115 00 doc.9 del 10.9.2010 biancheria 97,00 doc. 21 del 24.9.2010 articoli bambino 75,60 doc. 13374/10 del 18.12.2010 alimentari 1.215,77 doc. lE+07 del 3.4.2011 alimentari 349,59 euro 'V. doc. 11 del 4.6.2011 abbigliamento bambino 290,00 doc. 5 del 7.6.2011 abbigliamento bambino 127 00 ^.•L' r« doc. 8 del 19.6.2011 asporto, 39,40 doc. 3 del 23.9.2011 abbigliamento bambino 260,00 doc. 3 del 13.10.2011 abbigliamento bambino 34,50 doc. 31 del 25.11.2011 asporto 24,30 doc.4 del 21.12.2011 abbigliamento bambino,230 00 doc. 49 del 5.2.2012 asporto 13,00 doc. 61 del 12.2.2012 asporto 16,45 doc. 5 del 14.3.2012 abbigliamento bambino 249,00 doc. s.n. del 23.3.2012 alimentari 488,61 doc. 22 del 22.4.2012 asporto 13,40 Inoltre viene condannata per r acquisto di un piumone del 27.7.2011 euro 215 di capi di abbigliamento del 6.11.2010 euro 723,50 articoli di abbigliamento del 5.10.2010 euro 270 articoli di gioielleria del 28.10.2010 euro 38 '■« per complessivi euro 4917,42 rdazlVa: e'-" P^^ -sussistenza del fatto appropriativo in 74 acquisti presso bar, ristoranti; acquisiti di articoli di pelletteria, articoli per la casa e presso profumerie, etcc... manutenzione autovettura; che sono considerate spese "ambivalenti" per le quali, in atti, non vi è prova certa che le stesse siano state effettuate afini esclusivamente personali e non, invece, destinate alfunzionamento del gruppo. Si legge in sentenza che "In particolare, per quanto riguarda le spese di ristorazione, si deve evidenziare che essendo, come già anticipato, una tipologia di spesa c.d. "ambivalente" (vedi supra) e, quindi, non ontologicamente incompatibili con il funzionamento del Gruppo (nelle accezioni già indicate) in atti non vi sono elementi che consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i costi di cui sopra siano stati sostenuti per finalità esclusivamente personali e non, invece, per finalità inerenti l'attività del Gruppo come, per esempio, attività di rappresentanza politica posta in essere dall'imputata e/o da suoi collaboratori, come sostenuto dall'imputato stessa, peraltro confortata anche da alcuni testimoni, con particolare riferimento alle spese effettuatefuori Torino " Per confutare questa motivazione sarebbe sufficiente esaminare le spese sostenute da COSTA nella giornata di domenica. In particolare il 19.6.2011 COSTA alle ore 9.07 si reca in pasticcerìa vicino a casa in via Saluzzo ed effettua acquisti per 9,50 quindi alle ore 10.18 vi è un acquisto presso MARIA & Maria di via Madama Cristina per euro 13,52 di generi alimentari quindi alle 10.34 si reca al girarrosto di via Nizza ove compra per euro 39,40. Nel pomeriggio si reca a Moncalvo dove ^nsuma al bar per euro 8,50. !^che il 22.11.2011(domenica) COSTA si reca in pasticceria ed al girarrosto SANTARITA di via mzza. Cosi pure nei giorni infrasettimanali si reca al Girarrosto 8.11.2011, IL 25.11.2011, IL fc012,il 12.2.2012 COSTA è stata condannata per gli acquisti al girarrosto SANTA RITA del 19.6.2011, 25.11.2011, 5,2,2012 ,12.2.2012 e 22.4.2012 nonostante nell' interrogatorio (udienza 10.6.2015) avesse dichiarato che si trattava di acquisti fatti per beneficenza Non si comprende perché non si siano ritenuti i concomitanti acquisti in panetteria e pasticceria nonché le spese di carne(13.10.2010 euro 335) altrettanto illegittimi. Cosi' pure non si comprende come possano esser considerate rimborsabili le spese sostenute in bar e pasticcerie di LA LOGGIA dalla figlia della COSTA dipendente del gruppo consiliare PDL(si veda ad esempio spese del 29.7.2010 ore 19.52, 31.10.2010 ore 5.51,17.11.2010 ore 19,45,9.10.2011 ore 12,14( domenica) ,12.5.2012 ore 11.52, 26.5.2012 ore 21.41; 11.6.2012 ore 17.15; 13.12.2011 ore 12,22. Riferisce la COSTA in proposito nel suo interrogatorio reso in udienza che si tratta di spese da asporto da consumare in Regione in quanto capitava di fermarsi in ufficio per pranzo e consumare qualche pizza o salatino. Sicuramente alla luce dei criteri più volte citati in questo atto, anche a voler credere all' inverosimile versione fornita(si noti che vi sono acquisti nel tardo pomeriggio, di sera, di mattina presto, di domenica )si tratterebbe comunque di consumazioni di pasti personali e perciò non rimborsabili. Sono state ritenuti legittimi rimborsi del ristorante di IKEA Collegno per due pranzi del 5.6.2011 e del 10.8.2011 . La versione del consigliere è che si trattava di pranzi di lavoro in quanto si stava 7 Cfr. pp. 10 e ss. trascrizioni udienza 10.6.2015 - imputata COSTA; cfr. trascrizioni udienza 25.11.2015, pp. 55 e ss. - testi Silvestri, Astegiano, Broglio, Bressan, Mancin, Macario; cfr. pp. 125 e ss. trascrizioni udienza 19.2.2016. 75 recando ad una manifestazione a MATHI ed un' altra volta in un centro sociale a San Martino Canavese ed era comodo fermarsi all' IKEA per un pranzo veloce, AI di là che i rimborsi per pasti personali non sono consentiti da nessuna norma di legge, è altamente inverosimile che si scelga IKEA ,luogo notoriamente assai frequentato, per un pranzo veloce e non, ad esempio, un qualsiasi bar sulla strada verso la destinazione che si deve raggiungere. Vi sono poi acquisti in località di villeggiatura in agosto che sono stati riconosciuti come legittimi contrariamente a quanto accaduto per MASTRULLO. Ad esempio; 11.8.2010 a TR01A( Foggia) acquisto di pasticcini ore 20.06 asseritamente " consegnati al sindaco di Troia in occasione di un invito a cena Il 18 e 20 agosto 2010 sono stati pagati due ristoranti in Sicilia uno ad AGI TREZZA ed uno AGITALE. GOSTA ha ammesso di esser in vacanza ma di aver incontrato altre persone anche loro in vacanza come il sindaco di TAORMINA a cui ha offerto un pranzo perché hanno "parlato di politica"( pagg. 34-35 trascrizioni udienza del 10.6.2015).Non servono ulteriori commenti alla parole del consigliere. Non si trattava di spese di rappresentanza e pertanto non potevano esser messe a rimborso Anche le due consumazioni all' UGI GINEMA LINGOTTO del 22.1.2012(domenica)ore 20.03( euro 11,30) e 20.05(euro 16,60) (scontrini doppi) devono essere considerate spese di carattere personale e non spese destinate al funzionamento del gruppo . Lo stesso dicasi per la spesa del 23 gennaio 2012 di euro 19.00 sostenuta presso il TEXAS RANGER PUB alle 4,32 . In conclusione si ritiene che GOSTA che non abbia dimostrato in alcun modo la finali^®' rappresentanza delle spese di bar e ristoranti essendosi anzi dimostrato, per lo meno in alcuni'Ssir assoluto contrario. L • . i' ■ Gon riferimento alle altre spese(per la casa., profumi, articoli di pelletteria) si legge in sentenz^^ ''Sempre in relazione a ulteriori spese c.d. "ambivalenti", con specifico riferimento a quìlìe inerenti articoli per la casa, profumi, articoli di pelletteria, in sede di esame^ l'imputata sosteneva che si trattasse di spese di rappresentanza (in particolare lo scontrino n. 5 del 16.10.2010presso Bellapo per l importo di euro 30,00) o di spese relative a prodotti per l'Ufficio (come, ad esempio, deodorantiper ufficio - cfr. p. 49 trascrizioni udienza 10.6.2015) Le suddette giustificazioni appaiono attendibili: invero, in atti non vi sono elementi che consentano di smentire tali affermazioni e, inoltre, la tipologia dei prodotti acquistati, la sporadicità di tali acquisti, nonché il loro costo modesto, li rende assolutamente riconducibili a categorie di spesa finalizzate alfunzionamento del Gruppo Vi sono, poi, numerosi acquisti presso gioiellerie per importi di non modico valore^ che, apparentemente, risultano rientrare nella categoria delle c.d. "spese abnormi" (nell'accezione in 8 Cfr. pp. 10 e ss. trascrizioni udienza 10.6.2015). ® doc. n. 1 del 3.9.2010 presso Maccario per 240,00 euro; doc. n. 12 del 26.11.2010 presso Maccario per 1.286,00 euro; doc. n. 5 del 7.12.2010 presso Valobra per 560,00 euro; doc. n. 27 del 22.12.2010 presso Maccario per 210,00 euro; doc. n. 7 del 23.12.2010 presso Valobra per 350,00 euro; doc. n. 10 del 30.12.2010 presso Valobra per 630,00 euro; doc. n. 15 del 30.12.2010 presso Valobra per 880,00 euro; doc. n. 12 del 31.12.2010 presso Valobra per 695,00 euro; doc. n. 1 del 24.9.2011 presso Valobra per 689,00 euro; doc. n. 13 del 16.12.2011 presso Valobra per 121,00 euro; doc. n. 14 del 20.12.2011 presso Valobra per 645,00 euro; doc. n. 3 del 21.12.2011 presso Maccario per 430,00 euro; 76 precedenza indicata) ma per le quali la COSTA hafornito puntuale giustiflcazione, sostenendo che tali acquisti rientravano nell'ambito delle spese di rappresentanza, attenendo a piccoli oggetti (acquistati in grande quantità) da distribuire come omaggi a persone estranee al Gruppo in occasione di manifestazioni - con particolare riferimento alle celebrazioni inerenti l'anniversario dei 150 anni dell'unità d'Italia - e di ricorrenze." In particolare, sul punto, la COSTA dichiarava che: "sono tutti oggetti, per esempio questi erano oggetti per i 150' anni dell'unità d'Italia che io ho fatto fare per i rappresentanti del circolo Ufficiali degli enti locali, che erano portachiavi e braccialetti. Siccome io mi muovevo molto, l'ho fatto in questo caso e poi anche per un convegno nazionale per cui Cattaneo mi aveva delegato. Ho acquistato sempre in gioielleria, quindi quantitativi ingenti, quando c'è stato il convegno della sanità militare sempre nell'ambito dei 150 anni dell'unità d'Italia. Per cui l'Ufficio di presidenza della Regione aveva comunque degli omaggi, però erano omaggi molto particolari e costosi, allora facevamo... Almeno io ho ritenuto di comprare degli omaggi meno costosi che poi ho ovviamente dato ai rappresentanti di questo convegno sulla... Questo per quanto riguarda gli acquisiti...Molti acquisti del 2011 sono stati per oggettistica, anche spille, per l'unità d'Italia [...Altri] sono acquisiti per omaggi natalizi. Devo dire Maccario è anche citato come teste, per cui io compravo moltissimi oggettini che potevano costare dai 5 ai 15 euro perché anche le persone chefacendo io molti appuntamenti anche in ufficio, non solo muovendomi il sabato e la domenica fuori... che venivano in ufficio durante il periodo natalizio [...] anche qualcuno ti portava qualcosa, o i cioccolatini, o... [...]rendevo sicuramente l'omaggio^^". Le suddette dichiarazioni risultano confermate dai testi citati e, segnatamente, dalla teste Rasello, la qiiale riferiva che: "c'erano spese di oggettistica varia, piccoli omaggi, presenti, che la consigliera in^cune occasioni era solita donare alle istituzioni. Posso fare un esempio perfarmi capire, la fism dei troiani, che vienefatta tutti gli anni, la consigliera era sempre andata in via Livorno, nei pr&i di marzo, e lì vengono molti rappresentanti, assessori di Troia, piuttosto che dei consiglieri o sindaci dei comuni limitrofi, e lì la consigliera era sempre pronta a dare un omaggio, un presente [...] Sono stata presente però molte volte quando la consigliera li acquistava. Quindi posso dire che erano spille, porta blocchi per la scrivania, tagliacarte, oggettistica varia, non di valore, non erano oggetti che costavano cari^^" e, ancor più nel dettaglio, dal teste Maccario, il quale esponeva che: "la dottoressa[COSTA]la conosco, acquistava doni una volta o due all'anno, non di più, sempre gli stessi articoli. Noi li chiamiamo gli argentini. Praticamente erano dei piccoli cadeau che sifacevano, diciamo pure orrendi, che erano destinati ai suoi lavori istituzionali'^". Alla luce delle sopra esposte risultanze processuali appare plausibile che le spese effettuate presso le gioiellerie Maccario e Valobra abbiano riguardato acquisiti di oggetti destinati ad omaggi per persone estranee al Gruppo e, pertanto, debbano legittimamente considerarsi spese di rappresentanza." Le argomentazioni del Tribunale non possono essere condivise . Ci si riporta al concetto di spese di rappresentanza descritto nella parte generale di quest' atto così come ben descritto dalla legislazione regionale. Nel caso di specie la COSTA si procurava una serie di piccoli, inutili oggetti da regalare a chiunque avesse modo di incontrare senza porsi minimante il problema della rappresentatività della figura che doc. n. 13 del 22.12.2011 presso Valobra per 690,00 euro; 10 Cfr. pp. 48 e 49 trascrizioni udienza 10.6.2015. 11 Cfr. p. 130 trascrizioni udienza 19.2.2016. 12 Cfr. p. 75 e 76 trascrizioni udienza 25.1.2015. 77 si trovava di fronte in quanto il consigliere era sempre pronte a dare un omaggio, un presente a chiunque la andasse a trovare. Si tratta di prodigalità espressamente vietata dal regolamento di contabilità regionale. Nessuna attinenza con le spese di funzionamento del gruppo hanno i fiori finti ed i deodoranti per V ufficio . Se il consigliere vuole rendere più gradevole il proprio ufficio si deve fare carico del relativo costo . Non era certo questa la tipologia di spesa pensata dal legislatore regionale quando ha istituito il fondo più volte citato . COSTA ha anunesso( pag- 46 -47 udienza 10.6.2015) di non sapere nemmeno quali scontrini venissero posti a rimborso perché poteva trattarsi di spese sostenute dai figli che erano anche i suoi' collaboratori . Infatti vi sono spese per autogrill che la COSTA dichiara di non avere mai sostenuto e così dicasi per T acquisto di sigarette del 14.11.2010 ore 13.42 e per un elenco di spese giustificate come errore di inserimento A parere di questo PM non si tratta di errore ma di inserimenti consapevoli, al pari di altri, per spese private ed estranee alla finalità prevista dalla legge. Per quanto riguarda, infine, le spese legali sostenute dalTimputata ci si richiama a quanto già sostenuto nella parte generale e pertanto non si ritengono ammissibili. VALLE Rosanna Ji ^ VALLE Rosanna sono stati contestati i seguenti rimborsi ; al capo 52, le spese i cui rimborsi sono stati autorizzati da Pedrale (fase Popolo della Libertà): rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per complessivi € 21.787,32; rimborso per spese manutenzione autovettura per complessivi € 321,36; nmborso per acquisti spese varie (gioiellerie, articoli di pelletteria, profumeria) per complessivi € 1.511,00 spese per patrocinio legale per complessivi € 432,93; rimborso spese per alberghi per complessivi € 128,50 per una somma complessiva di € 24.181,11 In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012 Al capo 54,le spese i cui rimborsi sono stati autorizzati da Burzi (fase Progett'Azione) rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi € 3.475,30; per la suddetta somma complessiva. In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012 VALLE è stata assolta da tutti gii addebiti in quanto : in mancanza di smentita da parte del PM. sulla presenza di un raccordo delle spese di ristorazione e similari con l'attività politica e istituzionale, sia pure ad ampia interpretazione soggettiva, e stante l'allegazione, plausibile e riscontrata dal testimoniale, circa la natura di omaggi istituzionali della c.d. spese eccentriche, anche la Valle deve essere assolta dagli addebiti dipeculati " VALLE si è sottoposta ad interrogatorio nel dibattimento( udienza del 10.6.2015): è sufficiente leggerlo per comprendere come tutte le spese ( per la maggior parte bar, ristorazione ed omaggi) 78 non possano farsi rientrare nel novero delle spese di rappresentanza sostenute per il jfunzionamento del gruppo nell' accezione descritta nella parte generale di quest' atto Le giustificazioni che ha fornito sono quanto mai generiche e non sono tali da consentire una verifica da parte del Pubblico Ministero . Ha riferito di incontrare colleghi, assessori, rappresentanti del PDL del suo territorio(Asti e Provincia) senza fornire alcuna indicazione precisa sul punto. Si legge nelP interrogatorio che era consuetudine dei consiglieri del PDL e poi di Progett'azione recarsi tutti insieme al ristorante per consumare il pranzo a volte anche in ristoranti di pregio( VINTAGE e Solferino). Si ricorda che la Regione aveva messo a disposizione di ciascun gruppo uffici e sale riunioni. Ogni consigliere aveva un proprio ufficio in cui ricevere eventuali ospiti. E' di tutta evidenza che i pranzi quotidiani tra consiglieri regionali, sia pure per parlare di lavoro, non possano farsi rientrare nelle spese di rappresentanza e , per questo motivo, non ne era ammissibile il rimborso con il fondo di funzionamento. Allo stesso modo dicasi di caffè o pranzi offerti a cittadini che non siano dotati di potere di rappresentanza. VALLE, a proposito, ha dichiarato di recarsi spesso ad Asti per incontri politici :"incontravo un collega, un consigliere del PDL ed offrivo un caffè " mentre aspettavamo che arrivassero tutti ... ci saranno stati dei bar anche a San Damiano ... mentre aspettavamo" Il termine "offrire" è evidentemente improprio in quanto si trattava di caffè solo apparentemente offerto dal consigliere in quanto ne veniva chiesto il rimborso . Insomma in tutti casi , per espressa ammissione della VALLE, si trattava di incontri, sia pure di carattere politico anche se il termine è assai generico, cui seguiva come momento conviviale un pranzo, una cena o consumazioni al bar. Alla fine era sempre il consigliere VALLE a pagare L evidentemente anche quando,e sarà capitato pure qualche volta, veniva invitata. J'Numerosissimi poi sono i pranzi e le cene consumati al ristorante il POZZO di San Paolo Solbrito •/•'anche in giorni festivi, ad agosto ,a volte anche pranzo e cena nello stesso giorno . Si legge in sentenza:" VALLE ha riferito che :Il ristorante 'Il Pozzo'era divenuto l'equivalente del mio ufficio per gli incontri in zona: sia con i dirigenti ASL per la commissione sanità, sia per altre attività nelle altre commissioni regionali. Da ciò la presenza, tra i rimborsi, difrequenti pasti a due 0 atre sempre con persone diverse e per motivi istituzionali, soprattutto nel weekendperché erano i giorni nei quali si trovava a Torino (dove i pranzi vicino alla regione venivano posti a carico del gruppo direttamente dal capogruppo)." Il Tribunale riconosce la legittimità di tali rimborsi e conclude :"/« mancanza di smentita da parte del P.M. sulla presenza di un raccordo delle spese di ristorazione e similari con l'attività politica e istituzionale, sia pure ad ampia interpretazione soggettiva,..la VALLE deve essere assolta dagli addebiti di peculato ". E' sufficiente rileggere V interrogatorio della VALLE per rendersi conto che è stato lo stesso consigliere con le sue dichiarazioni a non consentire di considerare rimborsabili le spese di ristorazione sostenute a IL POZZO in quanto trattasi di spese sostenute per finalità personali e non certamente collegate al funzionamento del gruppo consiliare. Riferisce la VALLE ; "/7 POZZO è un ristorante a 2 chilometri e mezzo da casa mia , molto comodo , abbastanza riservato. Proprio non avendo nessun ufficio in asti e stando a Torino pressoché tutto il giorno, cioè il giorno del consiglio tutto , gli altri giorni rientravo alle 18,19 ,io non sono sposata, non ho figli, , a casa mia ho una colf al mattino...non so il sindaco di DOSINO..." Voglio parlarti " Troviamoci" mangiamo una pizza "... offrivo io il consigliere 19 regionale ha V emolumento. Diversi incontri, tantissimi incontri li ho fatti con la dirigenza ASL A2,A3oA4". ' ^ E' evidente che V esempio fatto dalla VALLE per giustificare V ipotetico pranzo al POZZO con il sindaco di DUSINO si riferisca ad uno di quei pranzi che non sono di rappresentanza ma occasionali, a margine di incontri e che quindi non possono essere rimborsati con il fondo per il fimzionamento del gruppo consiliare. Il consigliere VALLE non è costretta a pranzi a casa da impegni famigliari, ha molto tempo libero, inconfra ambici o conoscenti che appartengono alla stessa aerea politica, pranza o cena con loro perché è un' occasione di compagnia ma non è la qualifica soggettiva del commensale a trasformare r incontro in una occasione di rappresentanza Si legga ad esempio la testimonianza a difesa di DEMETRIO Domenica- consigliere comunale di Asti(ud.20.10.2015 pag 62 trascrizioni) commensale della VALLE e destinataria di-omaggi anche natalizi. La stessa cosa si può' dire per le altre spese di ristorazione e bar. A titolo esemplificativo sulla spesa del 20.6.2011 ore 17.43° San Damiano d'Asti locale crema e cioccolato spesa di 4 euro per gelati. Cosi' la VALLE a domanda del PM(pag. 144 trascrizioni ud. 10.6.2015):Ero andata in comune e poi abbiamofinito la riunione ed avrò detto al consigliere, al sindaco, a chi c'era:"Andiamo a prendere un gelato e gliel'ho offerto" Con riferimento ai pranzi suoi e della sua assistente la VALLE cosi' si esprime;" Magari lei andava al bar, miprendeva un panino o cosa ed ovviamente lo offrivo anche a lei". A richiesta del -, PM se offrisse o mettesse a rimborso VALLE rispondeva;"Qualche volta l'avrò messo a rimborso^ j' c: qualche volta l avrò pagato con i miei soldi" Non sa spiegare quando metteva a rimborso/^'quando papva con denaro suo a riprova dell' assoluta trascuratezza e disinvoltura nell' utilizz(?del fondo per il funzionamento del gruppo. A U ■ Anche per VALLE vi sono scontnm doppi. Ad esempio IL POZZO 27.11.2011 ore ventuno 5lc: euro, nella stessa data ore21.45 euro 44. La spiegazione del consigliere e' stata :Potrebbero essere... magari io avevo invitato una persona, ne sono arrivate altre due , avevamo già...Di solito li' al pozzo facevano e continuano a fare , quando unofa l'ordinazione scrivono al tavolo tale questo ..poi se si aggiunge qualcun altro .. ed'è successo altre volte che si siano aggiunte altre persone ...hanno compilato un' altra scheda dell' ordinazione e poi hannofatto due scontrini separati Altri doppi scontrini al bar: F&F: 5.4.2011 ore 11,26 e 11,31; 14.10.2011 ore 12,26 e 12 2829.3.2012 ore 11.44 e 11,45, Old fashion 5.3.2012 ore 16,56 e 16,58 Scontrini doppi anche per acquisiti al supermercato GULLIVER di Villafranca d' Asti il 23.4.2011( sabato di pasqua)ore 16 e 16,15. E una circostanza a dir poco curiosa in questo processo che in moltissimi casi e per quasi tutti gli imputati siano stati posti a rimborso scontrini dello stesso locale emessi a poco tempo di distanza Quanto alle spese varie per acquisti in gioielleria, pelletteria profumeria etc. Il Tribunale riconosce la legittimità dei rimborsi in quanto in occasione della cene: " le capitava anche di effettuare omaggi istituzionali a persone terze, giornalisti o persone di rilievo politico pubblico esterno, ivi organizzava cene, ad es. anche con i giornalisti, nelle quali effettuava conferenze stampa e diramava anche più volte a settimana comunicati stampa sulla mia attività in regione (con il collaboratore del gruppo PdL che lefaceva da ufficio stampa, Zuccaro, sentito come teste) Per quanto riguarda gli oggetti, ha spiegato - quanto alla macrovoce 'gioielleria' come luogo di acquisto - non trattarsi di beni a consumo proprio o estraneo allafunzione, trattandosi in realtà di un rilevante numero di orologini in plastica e di cornici destinato, sotto Natale, a figure 80 -*L' istituzionali (ad es., il presidente della Provincia e suoi collaboratori); altri, sporadici (ad es. per il battesimo dellafiglia del Prefetto, ovvero al rappresentante del comune Jrancese nel corso di un gemellaggio), mentre le voci per 'generi alimentari', oltre a cioccolatini omaggio consistono, sempre in prossimità difestività, in panettoni omaggio e colombe per le case di riposo. La voce, in scontrino unico, di euro 480 per 'gioielli' corrisponde a spesa per plurimi portachiavi e due portafogli, tutti omaggi a collaboratori esterni occasionali che l'avevano coadiuvata dall esterno come tecnici, con o senza specifici contratti di collaborazione, con riferimento a singole attività, in specie - V. pag. 157 del suo esame - dipendenti della provincia, imprenditori, geometri, capireparto, essendo egli in commissione opere pubbliche. Non si può concordare con il Tribunale che ritiene questi omaggi rientranti in spese di rappresentanza per tutti i motivi già espressi nella parte generale di quest' atto. In particolare la VALLE dimostrava assoluta prodigalità negli acquisti . E' lei stessa a dire che"era cliente di un negozio, una volta ho comprato dei portachiavi da un negozio che stava per chiudere ..tutti ben inscatolati, ho detto li prendo, a volte non so vado ad unafiera del tartufo, vado ad una cosa della PRO loco... per aver un piccolo omaggio." E continua "... la classica occasione Si tratta di acquisti preventivi, destinati ad una cerchia indiscriminata di persone non si sa se dotate di potere di rappresentanza estema. L' esempio fomito da VALLE circa i destinatari dei doni "wno di questi portachiavi e' stato destinato a ZUCCARO Ercole addetto stampa " dimostra anzi il contrario. er le spese legali e spese di manutenzione dell' autovettura, ritenute non ammissibili, si rimanda a ito esposto nella parte generale . » :NT0NI Alfredo Roberto ov TENTONI è stato ritenuto responsabile del reato di peculato a lui contestato, limitatamente alle spese di cui al 16.2.12 (doc. n. 315), 22.3.12 (doc. n. 1), 19.7.12 (doc. n. 365), essendo queste state messe a rimborso ancorché mai sostenute, nonché al pagamento in capo al Gruppo della fattura 57 del 10.12.10 (le telecamere, utilizzate per scopi privati): e quindi per la somma complessiva di € 3.760,00. Gli erano contestate ulteriori indebiti rimborsi per l'importo di € 22.170,86 per i quali il Tribunale ha ritenuto mancassero ''elementi diprova nel senso dell'utilizzo privato deifondi per quanto attiene alle c.d. spese ambivalenti ed avendo eglifornito una allegazione non smentibile per quanto attiene a quelle c.d. eccentriche". Le condotte contestate a TENTONI presentano pressoché totalmente l'intero campionario emerso nel processo, dai rimborsi alTautogrill nel tragitto da e verso Torino (abitava a San Giorgio C.se), agli scontrini a catena, alle spese relative alla manutenzione dell'auto, compreso l'autolavaggio, all'acquisto di alimentari al supermercato Crai di San Giorgio vicino a casa, quello di fiori, di articoli per la casa nonché il rimborso delle spese legali, fino ad alcuni casi di spese effettuate in sua assenza e quindi non da lui. Vi era inoltre la richiesta di rimborso di un generatore di corrente per l'importo di € 990,00 (scontrino Hobby Garden Cuorgnè del 20.4.2012). 81 Secondo TENTONI l'acquisto si sarebbe riferito ad una manifestazione del 14.4.2012 a Sparone dal titolo "un futuro per gli alpeggi piemontesi" che in un primo momento si sarebbe dovuta svolgere all'aperto. Solo che il convegno avvenne invece in un salone, allacciato alla rete elettrica ed il generatore non servì a nulla. Le date inoltre non coinciderebbero perché il generatore sarebbe stato acquistato sei giorni dopo il convegno. Quanto alle spese di manutenzione dell'autovettura ed alle spese legali si ribadisce quanto già scritto in riferimento ad altre posizioni, dovendosi escludere che vi fossero, come invece* affermato in sentenza, linee guida degli uffici regionali, recepite dai gruppi consiliari che prevedessero la possibilità ^''di porre a rimborso sia le spese legali per ricorsi sia individuali che collettivi, nonché le spese per manutenzione dell'autovettura". In ordine alla varia casistica di spese portate a rimborso, si citano qui alcuni esempi: - In data 14.5.2012 vi sono due scontrini delle ore 09,40 e delle ore 11,46 in un bar di via Verdi a Torino, quando TENTONI alle ore 09,50 è ancora a San Giorgio ed alle 11 aggancia la cella di via Mercantini a Torino (quella che copra l'area di via Alfieri ove è il Consiglio Regionale). In data 15.5.2012 vi sono alle ore 10,28 ed alle ore 14,20 due scontrini presso un bar dL_.: Orbassano, mentre in quelle stesse ore TENTONI era a Rivarolo prima ed a Torino,,P'.'za'rJ Palazzo di Città poi. Nel pomeriggio abbiamo scontrini a catena alle 15,36 e 15,40 m'^un ": bar di via Alfieri. f '* Ulteriori catene (per stare al 2012 al periodo di Progett'Azione, ma altrettante vi sonò nel ■ 2010 e nel 2011) si riscontrano in data 8.3.2012, 14.3.2012, 16.3.2012, 18.3^:2012, 20.3.2012,21.3.2012,24.3.2012,28.3.2012, 2.4.2012,6.4.2012, 24.5.2012, il 29.5.2¥l2,' ■ il 9.6.2012, il 16.6.2012, il 18.6.2012, il 19.6.2012, il 25.6.2012, il 26.6.2012, il 30.6.2012, il 7.7.2012, il 10.7.2012, il 13.7.2012 (dove al bar "Tanto non la bevo di Collegno", denominazione che suona ironica nel caso di specie, vi sono tre scontrini tra le 13,15 e le 13,45 ed altri due tra le 16,05 e le 16,26) il 16.7.2012(ove alla pizzeria E1 Cit di Rivarolo vi sono 8 scontrini in successione tra le 19,50 e le 21,36) il 17.7.2012, il 18.7.2012, il 19.7.2012, il 24.7.2012, il 31.7.2012 l'S.8.2012, il 14.8.2012(4 scontrini a Caluso in successione dalle 13,09 alle 13,52) - L'acquisto per € 62,40 in data 7.5.2011 di uno zerbino in cocco su misura in un negozio di Candia (il Canapè) evidentemente per la sua casa o il suo ufficio - Vi è un acquisto Foriano Fantin Argenti di Mirano (Venezia) per 223 € del 22/6/2011 con allegata una scheda del 17.6.2011 ove compare scritto. "Attenzione, consegna Boux Elisabetta V.le Europa 16 Caluso" mentre la fatturazione è al Gruppo P.D.L. Consigliere Roberto Tentoni. - In data 30.5.2011 vi è una fattura di € 620,00 per l'acquisto di due televisori Sony Lcd 40 pollici Si legge in sentenza: "In ordine ad altre contestazioni del P.M. in ordine a presunte spese personali, la difesa di Tentoni ha sviluppato, sulla scorta delle dichiarazioni spontanee da lui rese nel dibattimento, allegazioni per le quali non vi è prova non siano plausibili. Sintomatico, ma nulla più, data l'ambivalenza della spese e le giustificazioni allegate, di una mancanza di 82 precisa e puntuale selezione delle spese da portare a rimborso è la presenza di scontrini c.d. a catena, peraltro non in numero elevato. Mentre molto elevato è il numero di cene al ristorante per due sole persone, ma data la natura della spesa — richiamandosi alle considerazioni generali svolte al paragrafo 4 — non vi è prova difinalità diversa da quella istituzionale, nell'ampia accezione che si fonda sulla natura del gruppo consiliare. In ordine ad alcune spese eccentriche è stata fornita una spiegazione o quantomeno un'allegazione in dettaglio ". Si è di fronte ad una grave sottovalutazione del materiale probatorio acquisito che rendeva evidente come il prevenuto avesse sistematicamente utilizzato gli scontrini della vita di ogni giorno e gli scontrini raccattati sui banconi dei bar e dei ristoranti frequentati, per godere della sua quota del fondo di funzionamento. Tra l'altro la fraudolenza dimostrata nelle vicende per le quali è stata ritenuta la responsabilità dell'imputata (questione telecamere e cene da lui non pagate) non consente di avere dubbi sul significato dell'operatività complessiva. AT BURZI Angelo E' chiamato a rispondere di peculato in relazione alle seguenti condotte: in concorso, per spese proprie quale consigliere PDL in concorso , con il capogruppo 0^ Pedrale (capo 23): - rimborsi spese per ristoranti per complessivi € 10.161,08; - rimborso spese patrocinio legale per complessivi € 432,13; per complessivi € 10.593,21. In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012; come capogruppo di Progett'Azione (autorizzazione rimborso per spese proprie, capo 25): - rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi € 2.623; - rimborsi per acquisto di fiori per complessivi € 260; - spese ristorante per due o più persone per € 1.400; per complessivi € 4.283,50. In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012; come capogruppo di Progett'Azione (autorizzazione rimborso per spese del cons. Boniperti, capo 32): - rimborsi spese per ristoranti, bar e generi alimentari per complessivi € 5.712,99; - rimborso spese per acquisto materiale da giardino e fiori per complessivi € 325,50; per complessivi € 6.038,49. In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012; come capogruppo di Progett'Azione (autorizzazione rimborso per spese del cons. Tentoni, capo 50): - rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per complessivi € 3.764,59, 83 per complessivi € 3.764,59. In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012; come capogruppo di Progett'Azione (autorizzazione rimborso per spese della cons. Valle, capo 54): rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi € 3.475,30; per complessivi € 3.475,30; In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012. In ordine alle spese autorizzate a VALLE , BURZI è stato assolto, in analogia con la VALLE, con la perché il fatto non sussiste ("ivi assorbite", viene precisato in sentenza " anche le ipotesi, eventuali e marginali, in cui vi siano stati rimborsi per scontrini prodotti per errore, tale da escludere il dolo e quindi per le quali più correttamente l'assoluzione dovrebbe pronunciarsiperché ilfatto non costituisce reato"). Analogamente BURZI viene assolto perché il fatto non sussiste in ordine alle spese autorizzate a TENTONI, salvo in ordine alla spesa relativa alla cena del 19 luglio 2012, per la quale Tentoni è stato condannato: BURZI viene assolto anche in ordine a questa spesa, ma perché il fatto non costituisce reato. ^ L assoluzione è motivata dalla circostanza che BURZI fosse capogruppo da breve tempo^^^"'^^^^ dalle modalità fraudolente usate da TENTONI e dalla natura ambivalente della spesa (chfe^'^JSd '"consentono di dubitare"" della consapevolezza di contribuire alla condotta di peculato), dairinverosimiglianza dell'ipotesi che TENTONI avesse rivelato al neo-capogruppo Burzi. di avere messo a rimborso una spesa non rimborsabile. Si rimanda alla trattazione della posizione dei singoli consiglieri di TENTONI e VALLE in particolare, posto che le caratteristiche dell'azione loro contestata non poteva sfuggire al capogruppo che aveva 1' obbligo di controllare che le spese sostenute fossero in linea con le finalità per cui il fondi di funzionamento era stato istituito. Si vedano per esempio per TENTONI e per VALLE le raccolte di scontrini a catena (periodo 8.6.2012-31.8.2012) che non potevano sfuggire nemmeno ad un controllo superficiale. Con riferimento alle spese autorizzate a BONIPERTI, BURZI è stato assolto perché il fatto non costituisce reato, BONIPERTI essendo stato giudicato separatamente e condannato con sentenza di primo grado all'esito di giudizio abbreviato (sentenza GUP Torino del 14.7.2014) L'assoluzione è motivata dalla natura ambivalente delle spese e dall'importo modesto dell'unica spesa di per sé non riconducibile alle categorie rimborsabili che non consentirebbe di escludere l'errore del BURZI Non si può' concordare con il Tribunale. BONIPERTI non ha mai giustificato le proprie spese. E' sufficiente scorrere il prospetto dei rimborsi di BONIPERTI per il periodo 15.4.2012 19.6.2012 per rendersi conto di come le spese sostenute non fossero affatto ambivalenti ma di carattere tipicamente personale. Si cita ad esempio pastificio il granaio Torino 17.4.2012 ore 13.41- alimentari'al fruttivendolo Carpignano Sesia 15.5.2012 euro 24; fruttivendolo-zanzotteria sas 84 ortofloricultura Magenta(Mi) 16.5.2012 ore 10,39 euro 7, presso lo stesso esercizio pochi minuti dopo ore 10,44 euro 25,59; al fhittetto Carpignano Sesia 29.5.2012euro 24.40 fruttivendolo; Al Forno Novara alle 0,15 euro sette di panetteria, presso lo stesso esercizio pochi minuti dopo ore 0,21 euro 5; alimentari Mandello Vitta 5.5.2012 ore 17,20 euro 4.17; al frutteto 8.6.2012 ore 8.34 euro 19,80, presso lo stesso esercizio si trovano spese effettuate il 19.6.2012,20.6.2012,1125.6.2012, Si trova una spesa per bar all' ipercoop di Galliate 12.5.2012 euro 4 luogo in cui è difficile pensare ad un incontro di rappresentanza Vi sono le solite raccolte di scontrini: 26.5.2012 ristorante Pellicano Trecate due scontrini ore 22.05 un coperto, ore 22.07 un coperto ; presso lo stesso ristorante 1.6.2012 ore 22.45 22,40 un coperto e ore 22.52 un coperto; ALEGAR 2.6.2012 ore 18.25 euro 9, ore 20.10 euro 21, ore 20,48 èuro 25 ; compass bar 3.6.2012 ore 9.57 euro 3,60, 12.15 euro 8.90,12,30 euro 0,80,gocce di caffè 3.6.2012ore 17 euro 13,50 ore 17,13 euro 4,70 .ALEGAR- BAR 22.6.2012 ORE 22.34,22,58,23.03,23.39,23.05,23.39; 7.7.2012 ore 18.13 e 18.32 sempre presso lo stesso bar il 30.6.2012 si trovano scontrini alle ore 22,38;22,41;22.59;23,12; bar Cristal 3.7.2012 ore 22.45,22.48,22,48 e cosi' per altri bar. Non si tratta certo né di una coincidenza, né tantomeno di errore. Emerge chiaramente la precisa volontà di BONIPERTI o chi per lui di raccogliere scontrini di varia natura per poter richiedere il contributo del fondo di funzionamento nella consapevolezza che ne la segreteria né il capogruppo (su cui gravava il dovere di controllo specifico) avrebbero avuto ulla da obiettare. '•STii URZI pertanto deve rispondere in concorso con BONIPERTI per avere autorizzato il imborso delle spese che non si possono certo considerare ambivalenti bensì "visivamente abnormi (per usare un espressione del Tribunale) e chiaramente incompatibili con la finalità del funzionamento del gruppo consiliare . Venendo alle spese contestate personalmente a BURZI sia come consigliere PDL che come capogruppo di Progett'azione ed in particolare alle spese di ristorazione, il Tribunale lo ha assolto in quanto BURZI avrebbe dimostrato, attraverso un' articolata memoria tecnica, di averle sostenute per finalità istituzionali. Quanto alle spese legali si rimanda alla parte generale di questo ricorso. Occorre a questo punto ribadire alcuni concetti già ampiamente evidenziati nella parte introduttiva circa le spese di rappresentanza, così come delineate dalle leggi e regolamenti regionali ed in particolare cosa non possa esser ritenuta spesa di rappresentanza secondo 1' art. 11 punto 6 :"50/io escluse le spese aventi intenti e connotazione di mera liberalità, a beneficio di soggetti interni all' ente, erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionale afavore di soggetti non rappresentativi degli organismi di appartenenza, prive difunzioni rappresentative verso ' l esterno L' art. 60 del manuale delle procedure contabili fa riferimento alle spese di rappresentanza descrivendole come "offerta di consumazioni, pranzi ed in generale performe di ospitalità ed atti di cortesia a contenuto e valore prevalentemente simbolico". Scorrendo i rimborsi di BURZI ci si accorgeva che vi erano spese singole effettuate presso il ristorante VINTAGE di Torino per oltre mille euro. Spiegherà BURZI che in realtà vi era 85 una convenzione con questo ristorante (per la non certo modica somma di euro 40 a pranzo)che sommava più' pasti e rilasciava un' unica ricevuta}.] controllare Nella dettagliata memoria prodotta già in fase di indagini preliminari veniva riferita T occasione del pranzo e la qualifica dei commensali. Si noti che molto spesso si tratta di collaboratori del gruppo se non addirittura di componenti del gruppo stesso. Ad esempio (fattura del 4.8.2010 euro 1200 si riferisce a colazione di lavoro con tre collaboratori del 26.4.2010, lo stesso dicasi oppure per il pranzo * dell' 1.6.2010, così pure per i pranzi o cene dell' 11112011- 25.1.20113,3,2011,18.11.2011 ed altri). I pranzi del 21.6.2011 al ristorante Solferino, del 30.6.2011 rist. Ottavio Roma;4.10.2011 al Vintage;15.11.2011 al Vintage; aperitivo il 20.2.2012 al Golden palace, 14.4.2012 rist. Al sole;8.5.2012 al Costello;10.5.2012 OSTO del Borg Veji; 14.5.2012 Costello:,2.7.2012 Norman; 1.6.2012, 29.9.2010 caffè HUNGARIA Roma- aperitivo (con assessore CIRIO) ; 29.9.2010 Taverna Rossini Roma (con assessore CIRIO): sono tutti pasti consumati con colleghi o con persone della Regione Piemonte e come tali non possono essere considerati pranzi di rappresentanza. Lo stesso dicasi per tutti gli altri pranzi (ad esempio con il direttore de LO Spiffero BARANDO 17.4.2012 -ristorante al sole Torino, 17.5.2012 al TIME bar Golden palace ,23.6.2012 Apifoglio Torino, 14.8.2012 Agrifoglio ; 28.8.2012 AGRIFOGLIO) commensali indicate non sono dotati di nessun connotato di rappresentatività di un,e^&-0^ della società civile. '"/"f^' 4% Anche le cene con ROBERTO GIANNI primario di psichiatria ed amico personale di,lunga,^vi data di BURZI (6.6.2012 Porta di Po - 2 coperti) 18.7.2012(2 coperti) OINOS ristorahfe-V4 5-8 2012 madama della Rocca (2 coperti) non possono esser considerate cèiie^di ^ rappresentanza. Va da sé che se la cena con un amico non possa essere rimborsata^cori -denaro pubblico anche se, in ipotesi, si è parlato di politica . Quanto alla cena al Cambio del 7.10.2011 (euro 150) BURZI non è in grado di ricordare I' occasione in quanto sarebbe un ristorante da lui frequentato poche volte. Dice BURZI (udienza 11.5.2015 pag. 148 trascrizioni): "Esprimo un'opinione soggettiva, non si mangiava bene, quindi se ci sono andato ed uso il se, perché non so dirle, sicuramente ci sono andato con qualcuno che mi ha richiesto andiamo li"'' Vale la pena di notare che il suo telefono quella sera agganciava la cella di corso Vittorio 14 Torino (nei pressi della sua abitazione in via della Rocca) e non quelle del ristorante il Cambio e quindi si ha motivo di dubitare che BURZI, che di quella cena non ricorda nulla, abbia effettivamente sostenuto quel costo, che però ha presentato a rimborso. Lo stesso dicasi per il ristorante TOBIKO di via Alfieri il 13.9.2011 (pasto singolo per € 38) ore 14.15 mentre il suo telefono agganciava alle ore 14.07 la cella di Cso Einaudi 43. Vi sono due spese per pizza da asporto il 28.6.2012 ed il 6.8.2012 in un locale di via della Rocca ove BURZI viveva. BURZI si è giustificato dicendo che stava lavorando a casa probabilmente con un collaboratore di nome PETAZZI e che, in una pausa, hanno consumato una pizza. Anche a voler credere alla versione fornita da BURZI,ci si domanda come tale costo possa farsi rientrare far le spese di rappresentanza 86 MONTARULI Augusta E' stata ritenuta responsabile solo in riferimento ad un evento organizzato per suo marito Maurizio MARRONE, in occasione di una campagna elettorale, previa derubricazione del fatto, quale violazione della legge che sanziona il finanziamento illecito ai partiti. E' stata assolta dagli altri addebiti di peculato perché il fatto non sussiste. Le erano contestati: ristoranti, bar, cibi da asporto per complessivi € 20.003,76; acquisti presso negozi di abbigliamento, gioiellerie, articoli per la casa, spese varie (apparecchio micro touch, spese per autovettura, fiori) per complessivi € 1.007,40; alberghi per complessivi € 2.011,66; patrocinio legale per complessivi € 530,02; corso uso social network per complessivi € 4.800; creazione database (società Media Buyer s.r.l.) per complessivi € 7.200; monitoraggio reputazione on line per complessivi € 6.000 Si legge nella sentenza impugnata che vi sarebbe una serie ''di spese defluite "ambivalenti" per le quali, in atti, non vi è prova certa che le stesse siano state effettuate a flini esclusivamente personali e non, invece, destinate alfunzionamento del gruppo e, cioè: acquistipresso bar, ristoranti e di generi alimentari; manutenzione autovettura; articoli per la casa eflori; alberghi. In particolare, per quanto riguarda le spese di ristorazione, si deve evidenziare che, per una parte di esse, sussistono alcuni elementi indiziari da cui potrebbe desumersi Vassenza di collegamento con la funzionalità del Gruppo: segnatamente, si tratta di spese sostenute soprattutto durante ilfine settimana che, per tipologia, luogo e orario, potrebbero apparire incompatibili con attività politica o istituzionale. Tuttavia, come già anticipato, essendo una tipologia di spesa c.d. "ambivalente" (vedi supra) e, quindi, non ontologicamente incompatibile con ilfunzionamento del Gruppo (nelle accezioni già indicate), si deve sottolineare òhe in atti non vi sono elementi, in aggiunta ai sopra evidenziati indizi, che consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i costi di cui sopra siano stati sostenuti perfinalità esclusivamente personali e non, invece, per finalità inerenti l'attività del Gruppo come, per esempio, attività di rappresentanza politica posta in essere dalTimputata e/o da suoi collaboratori, come sostenuto dall'imputato stessa, peraltro confortata anche da alcuni testimoni. Si deve dire che proprio nel caso di MONTARULI si ha occasione di ribadire come la categoria della c.d. "ambivalenza" valga per qualsiasi elemento e quindi non abbia nessuna efficacia distintiva e classificatoria. Si è visto come tra gli acquisti previsti ed autorizzati ex ante dalla legge regionale 12/1972 vi fossero i libri. Sulla base di ciò la Guardia di Finanza non ha esaminato tale genere di acquisto. Agli atti però vi è uno scontrino che riguarda l'acquisto presso Feltrinelli il 5.10.2011 di due libri che difficilmente possono essere funzionali alla formazione ed all'aggiornamento di un gruppo consiliare: "Mia suocera beve" e "Sexsploration . Il fatto 87 non è stato contestato, perché trattavasi dell'acquisto di libri, ma il richiamarlo non è ultroneo, perché dimostra come siano ambivalenti sia le spese riconosciute dalla legge, sia quelle che potrebbero, se spiegate, inerire alla funzione svolta, sia quelle eccentriche e quindi come tutta la impostazione seguita dal tribunale, che dalla ambivalenza ha tratto delle conclusioni sull'onere della prova, sia infondata. La casistica che viene offerta dalla lettura dei tabulati degli scontrini messi a rimborso da MONTARULI non è stata adeguatamente esaminata. Si presentano numerosi casi di ; - Spese effettuate in luoghi diversi da quelli in cui era presente la consigliera. Tra le' altre: ^ il 26.12.2010 è in Giamaica, ma vi è un rimborso di un bar a Ceretta di San Maurizio, 3.1.2011 è ancora sul volo di rientro dalla Giamaica, ma vi è uno scontrino alle ore 09,34 a Torino; r8.3.2'011 alle ore 22,14 vi è una pizzeria a Bra per un pasto mentre MONTARULI è partita per Roma alle 18,05; il 7.9.2011 alle 20,43 c'è un ristorante a Torino per due persone, mentre MONTARGLI è a Roma dalle 15,56; il 21.9.2011 uno scontrino a Torino alle 13,47, mentre MONTARGLI è a Roma dal giorno prima ed alle 18,05 ed alle 18,45 vi sono due scontrini a Fiumicino (toma da Roma alle 19,44) e cosi via in molti altri casi Scontrini a catena: tra gli altri il 12.9.2010 (autogrill vicino a Roma, 2 scontrini, uno^»^ relativo a sigari, alle 18,33 altri due scontrini all'autogrill di Modena) il 13.9.2010^^&20.9.2010, il 3.10.2010, il 9.10.2010,il 14.10.2010, il 16.10.2010, il 22.10.20lÓViL#- 30.10.2010, il 31.10.2010, il 5.11.2010, il 19.11.2010, il 22.11.2010, il 3.12.2010/4^ 6.1.2011,11 10.1.2011, 11 5.2.2011,11 10.2.2011 ove vi sono in successione tre scontnnh^^ una pizzeria di Torino, l'I 1.2.2011 ove vi sono altri tre scontrini della stessa pizzerm^'"'''^ 111.3.2011, il 31.3.2011, il 22.4.2011, il 27.5.2011, all'Aeroporto di Fiumicino, TIl,29.5.2011 due scontrini in successione a Torino in un pub, mentre MONTARGLI è a ^ Celle ligure, l'11.6.2011, il 23.7.2011; il 30.9.2011, il 14-15.10.2011 (due scontrini allo stesso bar subito prima e subito dopo la mezzanotte)e via di seguito. Scontrini all'autogrill mentre si è in viaggio di piacere, come tra gli altri il 5.2.2011 due scontrini in concomitanza a Brugnato ed altri due scontrini a Sesto Fiorentino mentre è in viaggio verso Firenze: il 28.3.2011, due scontrini a Prato e a Magra Est di ritomo da Prato, il 24.6.2011 uno scontrino a Sestri Levante sulla via di Siena, Risulta evidènte che MONTARGLI ha riversato, chiedendone il rimborso, tutti gli scontrini relativi alle spese che ogni giomi chiunque affronta, nonché quelli che trovava sui banconi, B significativo che quasi tutte gli scontrini ai bar, negli autogrill e nelle pizzerie siano doppi, se non tripli. , Si legge inoltre in sentenza: Sempre in relazione a ulteriori spese c.d. "ambivalenti", con specifico riferimento a quelle inerenti articoliper la casa, acquisiti di cioccolatini,fiori, etcc.., in sede di interrogatorio e di spontanee dichiarazioni l'imputata sosteneva che si trattasse di spese di rappresentanza (acquisto di cioccolatini nelle date 22 e 23 dicembre 2010, presso "Gobino", docc. 219 e 131 ~ acquisto di uno Swatch in favore di Diletta Gallone, Presidente della Consulta Giovani in data L12.2011, doc. n. 65 ~ acquisto di una pianta in favore dell'aw. Roberta • Cucinotta, in occasione dell'inaugurazione dello studio di quest'ultima, doc. n. 29 del 88 23.9.2010)o di spese utili per l'attività politica, come la costruzione di striscioni (con particolare riferimento alle spese presso ferramenta del 4.1.2011, doc. 7 e presso 'GS Scampoli' del 3.1.2011, doc. 12) o la preparazione di mostre (in specifico per quanto riguarda l'acquisto di cornici - doc. n. 2879 del 7.9.2010presso Carrefour). Le giustificazioni fornite appaiono attendibili: invero, in atti non vi sono elementi che consentano di smentire tali affermazioni le quali, invece, trovano conferma nelle dichiarazioni dei testi Cucinotta e Boffa e, inoltre, la tipologia dei prodotti acquistati, la sporadicità di tali acquisti, nonché il loro costo modesto, li rende assolutamente riconducibili a categorie di spesafinalizzate alfunzionamento del Gruppo. Peraltro, le suddette cornici risultano essere state restituite come indicato nella missiva del 25.6.2014, unitamente al materiale ivi descritto . Se il Tribunale avesse applicato gli enunciati sulla spese di rappresentanza, svolti in premessa, le conclusioni sarebbero dovute essere diverse. Non si riesce a capire come l'inaugurazione di uno studio professionale di un avvocato abbia a che fare con l'attività di un gruppo di un'assemblea legislativa e come la pianta regalata sia un dono di rappresentanza. Sn Per quanto concerne i pernottamenti in albergo in Italia ed all'estero nonché le spese di anutenzione dell'auto si richiama quanto già chiarito. W o> er quanto concerne le spese sostenute per le consulenze: 1) sull'uso dei social network (fattura 'Sobrio' n. 23 del 2011 per 4.800,00 euro prodotta nel fascicolo personale dell'imputata), che, secondo l'imputata consisteva in una serie di lezioni sull'utilizzo dei social network, finalizzate a migliorare la comunicazione in relazione alle sue iniziative istituzionali. 2) la creazione di un data base (fattura 'Media Buyer' n. 12 del 2011 per 7.200,00 euro prodotta nel fascicolo personale dell'imputata) 3) il monitoraggio della reputazione on line della consigliera (fattura 'Media Buyer' n. 63 del 2011 per 6.000,00 euro - prodotta nel fascicolo personale dell'imputata). l'Accusa sostiene in via alternativa: - che la prestazione non sia mai stata resa, - che sia stata resa a vantaggio di altri e che comunque aveva a che fare con l'attività politica personale di MONTARULI e non con il funzionamento del gruppo. In ordine al primo dei due profili si è messo in rilievo come nulla rimanga di tale attività (in particolare l'attività di creazione di una data base poteva essere documentata con la produzione della chiavetta usb sulla quale si dice essere stata effettuata), se non un modestissimo report di Media Buyer, come non vi sia un contratto scritto e non vi sia nessuna possibilità di riscontro. Il Tribunale ha ritenuto effettive tale consulenze, ma non ha spiegato come le abbia potuto ritenere inerenti al funzionamento del gruppo. Si pensi come proprio in riferimento alla consulenze la L. R. 12/1972 all'art. 4 preveda:" le spese per eventuali consulenze 89 qualificate o collaborazioni professionali di esperti necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del gruppo" essendo chiaro come proprio il settore delle consulenze si presti, se non si individua il vincolo funzionale con l'attività istituzionale, a legittimare qualsiasi pagamento. In ordine all'acquisto di abbigliamento di OLYMPIC IL 18.12.2011, di gioielli Swaroski (1 11.12.2011 ed il 20.12.2011) una borsa di Borbonese (€ 195) un mese prima di Natale è evidente che si tratta di regali natalizi che non hanno nulla a che vedere con i modesti omaggi simbolici delle spese di rappresentanza. Anche la tesi del banco di beneficenza con in premio la borsetta di Borbonese è allo stesso tempo inverosimile e stucchevole. La stesso Tribunale ha mostrato una certa riluttanza a digerirla parlando di una ''giustificazione tollerabile''^ offerta dall'imputata. Anche le conclusioni in ordine al microtouch (fattura n. 564 del 12.6.2011 per 17,40 presso 1 Autogrill di Fiorenzuola d'Arda) non sono condividibili; non si vede infatti come possa essere verosimile un errore. Che non risulta esser stato riscontrato positivamente dal personale di AUTOGRILL, mentre si deve dire che anche il caricabatteria in questione non vi è motivo di porlo a carico del gruppo. Per quanto riguarda, infine, le spese legali sostenute dall'imputata si richiama quantp <b. lamentato nelle parti precedenti. GOFFI Alberto E' chiamato a rispondere di peculato in relazione alle seguenti spese: rimborsi spese per-ristoranti, bar, acquisti presso supermercati per complessivi € 17.490,18 ; rimborso spese per acquisti carburante e presso aree di servizio per complessivi € 5.346,59; rimborso spese per alberghi per complessivi € 3.504,50; rimborso per spese vane (farmacia ed acquisti presso Juventus store) per complessivi € 115,96; e così complessivamente si appropriavano di € 26.457,23 In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012 E' stato assolto da ogni contestazione con la formula,"perché il fatto non sussiste" Le spese che gli erano contestate sono dal punto di vista quantitativo nella media di quelle contestate agh altri imputati. Si tratta di bar, ristoranti, acquisti ai supermercati, carburante, 90 alberghi ed acquisti vari (un frigo, una maglia della Juve, cioccolatini, spese in farmacia ecc.) La differenza, rispetto alle altre posizioni, nel caso di GOFFI, risiede nelle sue giustificazioni, avendo egli documentato, in riferimento soprattutto alle spese di carburante, alle consumazioni presso le aree di servizio, ai ristoranti sparsi per l'Italia, un'attività particolare, in riferimento alla quale queste spese sarebbero state funzionali: la battaglia contro EQUITALIA, che non è una iniziativa del gruppo Udc (cfr esame GOFFI: "io e NEGRO - Il Presidente del Gruppo n.d.r.- non condividevamo gli obiettivi udienza 19.5.2015 pag. 9 trascrizioni) ma è una campagna tutta sua e della sua associazione "E' QUI L'ITALIA",svolta non solo in Piemonte, ma in tutta Italia. Questa campagna ha fatto di GOFFI un leader nazionale degli oppositori dell'ente di riscossione, che ha partecipato alle puntate di "Report" il programma giornalistico televisivo, finendo fin sulla copertina di un numero de "L'Espresso". Simbolo di questa campagna: un Land Rover Defender, addobbato come un mezzo di soccorso della protezione civile, in modo da trasmettere all'esterno l'idea di portare sollievo e salveziza a chi fosse in pericolo, il cui unico legame con l'attività di consigliere regionale era una decalcomania sul copriruota, con la scritta "consigliere a domicilio"." Tra l'altro dalla fotografia riportata nel libro "E' qui l'Italia"(allegato 8 produzioni Goffi) risulta che 'auto in questione aveva un altro copriruota con sopra scritto STOP EQUITALIA TOUR" pn questo mezzo, il cui carburante è stato sistematicamente spesato dai fondi di zionamento, GOFFI andava trovare, su appuntamento, imprenditori in difficoltà e si ava nei luoghi ove veniva presentato il suo libro "E' qui l'Italia". Il Tribunale ha ritenuto che l'attività politica di GOFFI non fosse sindacabile e che le spese relative al carburante ed ai viaggi fossero quindi ammissibili. In realtà non si chiede affatto di sindacare l'attività politica, quanto di prendere atto che la campagna contro EQUITALIA non è attività politica del gruppo e che comunque non è tale da giustificare qualsiasi spesa: ad esempio, lo si è già visto, le spese di carburante erano già riconosciute nel trattamento economico di ogni singolo consigliere, in forza di autocertificazione in riferimento ad ogni singola manifestazione e per ulteriori 3000 km,riconosciuti forfettariamente ogni mese. Si pensi che GOFFI si è fatto rimborsare anche l'assicurazione di questa macchina (targata ZA438WV) per€ 833,00, il 24.1.2011, spesa che nessun altro consigliere a Torino si è mai fatto rimborsare, nonché il bollo (14.7.2011 per € 235,07) Si deve poi tener presente come anche per GOFFI vi siano numerosi casi di: 1. scontrini a catena (il 15.3.2011, il 24.3.2011, 22.6.2011 3 scontrini in successione immediata il 1025, il 1026, il 1027 ,il 22.6,.2011, il 29.6.2011, il 1.8.2011 quando vi sono 6 scontrini nello stesso bar tra le 12,53 e le 12,54, il 3.8.2011,1'1.12.2010, 2. spese non sue: il 27.4.2011 è a Treviso, ma vi è uno scontrino di una pizzeria di Moncalieri, le spese dell'8 e dell'11.8.2011 a Ciriè ed a Moncalieri mentre GOFFI è in Sicilia, il 27.1.2012(tre pasti a Moncalieri alle 12,59 mentre GOFFI è in via XX Settembre, 91 3. Spese relative a viaggi di piacere: si vedano le spese effettuate a Cagliari il 19.7.2011, in Sicilia ove soggiorna dal 7 al 17 agosto 2011 ed affronta una cena il 7.8.2011 per sei persone e 216,00, il 9 e 10 marzo 2011 è a Laigueglia ed il 9, sulla strada d'andata fa il pieno di € 100 in un'area di servizio di Andora, il ponte dell immacolata del 2010 a Treviso, il 6 .5.2011 ove alle 20,34 vi sono due pasti a Moncalieri mentre Goffi è a Torino in via Della Consolata Vi è poi la spesa di € 3000,00 relativa ad un rinfresco all'Antica Zecca di Caselle, del -■ 27.9.2010, per festeggiare la nomina dell'On.le Michele VIETTI alla V. Presidenza del C.S.M. (fattura 2139 del 27.9.2010 pagata a saldo il 24.4.2011). GOFFI nel suo esame ha dichiarato che si trattava della nomina della sesta carica dello Stato che dava ''molto lustro all'UDC (cfr esame pag. 15 trascrizioni) e che l'evento era stato organizzato dal gruppo. Si tratta certamente di un evento politico, che interesse il gruppo come associazione politica, ma non come articolazione organica del Consiglio Regionale, non avendo nulla a che fare con l'attività politica svolta in seno all'assemblea legislativa regionale. Si richiamano al riguardo le considerazioni svolte in premessa in riferimento alla doppia natura dei gruppi ed alla conseguente distinzione, in tema di destinazione del fondo di funzionamento erogato dalla regione, stante il generale divieto, sanzionato penalmente, di finanziamento pubblico al gruppi. Lo stesso dicasi per le spese relative al soggiorno e ad un pranzo a Chianciano, perllaTesta'^ nazionale dell'Udc il 9.9.2011. V'V NEGRO Giovanni E' chiamato a rispondere di peculato in relazione alle seguenti condotte: rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi € 50.790,37 rimborso per acquisto di buoni carburante per complessivi € 10.007,24; rimborsi spese per alberghi per complessivi € 2.315,40; rimborso per spese varie (acquisto abbonamenti volley) per complessivi € 1.500; per una somma complessiva di € 64.613,01 In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012 Inoltre Giovanni Negro nella sua qualità di capogruppo UDC in Consiglio regionale (gruppo che nella IX legislatura era costituito soltanto da egli stesso e da Alberto Goffi) - delle spese di Goffi delle quali ha autorizzato il rimborso, in concorso con questi, e contestate al capo 26. ' stato assolto dal capo 26 e condannato per il capo 27 solo per la spesa del 22.10.2010 per E uro 1250 (abbonamenti per la stagione di volley) euro Si chiede per tanto la condanna di NEGRO anche per il capo 26 in quanto capo^ppo UDC per le spese sostenute da GOFFI. Si rimanda per le motivazioni alla posizione di GOFFI. 92 Quanto al capo 27 il Tribunale ha assolto NEGRO in quanto ''si tratta di spese rimborsabili come spese di rappresentanza, di natura c.d. ambivalente e di conseguenza è onere dell'accusa provare che non sia trattato di occasioni istituzionali/politiche nell'ampio senso in cui la categoria veniva interpretata. In questo caso vi sono certamente elementi di natura logica che possono indurre al sospetto che il legame con l'attività istituzionale e politica possa essere stato interpretato in termini forse più ampi del dovuto, sia alla luce dell'attività imprenditoriale di Negro sia della indubbia sporporzione delle spese per ristorazione portate a rimborso, anche a confronto con altri consiglieri fortemente rappresentativi sul territorio che sotto questo profilo hanno accollato al fondo di funzionamento dei rispettivi gruppi consiliari spese decisamente minori nello stesso arco di tempo. La prova specifica di un'estraneità delle singole spese alle ragioni che ne legittimavano il rimborso è però in concreto, all'esito del dibattimento, assente." Si è più volte ribadito nel presento atto il concetto di spese di rappresentanza. Secondo la normativa regionale le spese di rappresentanza devono intendersi unicamente quelle fondate sulla concreta ed obbiettiva esigenza della Regione Piemonte di manifestarsi all' estemo e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad essa"(art 11 regolamento regionale di cassa economale n. 19 del 2009 ). L'art. 6 inoltre precisa anche che cosa non debba esser riconosciuto come spese di rappresentanza ed in particolare:" sono escluse le spese aventi intenti e connotazione di mera liberalità, a benefìcio di soggetti interni all' ente erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionale a favore di soggetti non rappresentativi degli organismi di appartenenza, prive difunzioni rappresentative verso l esterno. L' art . 60 del manuale delle procedure contabili in relazioni alle spese per " offerta di consumazioni, pranzi ed in generale per forme di ospitalità ed atti di cortesia a contenuto e valore prevalentemente simbolico. E' evidente pertanto che i numerosi pranzi offerti dal consigliere NEGRO non avessero queste caratteristiche. E' lo stesso consigliere nel suo interrogatorio al PM del 17.5.2013 a spiegare che:" in genere si trattava di incontrifìssati nel tardo pomeriggio che si protraevano fino a tarda ora serale. Quindi ho ritenuto opportuno organizzare cene, rinfreschi e simili per un momento di convivialità neW ambito deipredetti incontri" Peraltro di regola le persone che si fermavano a tali cene ed incontri erano rappresentanti delle istituzioni locali, parlamentari, rappresentanti di entipubblici." Quindi, per esplicita ammissione di NEGRO, le cene a lui contestate si svolgevano a margine degli incontri per pura convivialità, per il piacere di trascorrere una serata insieme. Non si comprende come a tale situazione si possa ricondurre anche latamente al concetto di rappresentanza cosi come delineato dalla leggi regionali, ancor meno si comprende come tali cene fossero collegate al funzionamento del gruppo. Si noti inoltre che molte di queste cene non sono affatto di valore simbolico anzi si tratta di cene consumate in ristoranti di lusso a costi elevati. Si veda ad esempio Ristorante al centro di Priocca d' Alba 15.11.2010 500 euro cinque pasti, presso lo stesso ristorante il 4.12.2010 quattro pasti con tartufo 480 euro, anche il 93 pranzo al CAVAL'd bronz a Torino il 2.2.2011 3 pasti 320 euro , ristorante ENOTECA Canale 8.2.2011 4 pasti 440 euro ,ristorante il GIARDINO di Monforte d' Alba il 18.3.2011 2 pasti 170 euro; Le ciau del Tomavento 22.8.2011 euro 572 per cinque pasti, ristorante COVONE del 18.10.2011 160 euro due pasti, lo stesso giorno due pasti al VINTAGE 132 euro , 24.1.2012 e 25.1.2012 in entrambe le occasioni il pranzo è presso V ENOTECA REGIONALE ROERO a Canale. NEGRO spende in ciascuna occasione 1.930 euro per 15 PASTI e cosi molti altri di seguito. Come esempio di cena di rappresentanza NEGRO ha citato e documentato, anche ^ attraverso testimoni, una cena avvenuta il 16.2.2012 presso un ristorante a CASTAGNITO. Vi partecipavano 27 persone la maggior parte ex sindaci del territorio cuneese . La spesa è stata di 1480 euro. Non si comprende quali rappresentatività potessero avere gli ex sindaci e in che modo tali spese possano giustificarsi in relazione alle attività istituzionali del gruppo consiliare. Inoltre vi sono moltissimi ristoranti in ora pranzo Torino quando NEGRO era in città per attività di consiglio o commissioni . Spiega NEGRO che approfittava degli spazi di tempo nei lavori del consiglio e delle commissioni regionali per incontrare rappresentanti tra cui amministratori comunali per parlare di attività rientranti nei miei compiti di consigliere regionale". Anche in questo caso le dichiarazioni sono generiche e non consentono di individuare. If^, occasione del pranzo ed i commensali , ' 1 testimoni sentiti a difesa ( es. CAPOROSSI Manrico udienza del 23.6.2015) parlano di ' generici incontri a Canale per un impianto sportivo oppure ad una riunione per la caccia. ■ Vi sono poi pranzi all' aeroporto e all' autogrill che in alcun modo si possono giustificare . Si veda ad esempio ristorante dei Frescobaldi-aeroporto Leonardo da Vinci del 22.5.2010, 2 pasti per 62 euro. Spiega NEGRO nel suo interrogatorio che qualcuno ha partecipato ad un convegno a Todi 1' ha accompagnato all' aeroporto di Roma ed ha pagato loro il pranzo. Ricorda forse di essersi fermato una volta a mangiare con GOFFI. Oppure : autogrill Trebbia nord Piacenza del 19.11.2011 euro 74,90, autogrill Mychef ADS Crocetta nord 5.4.212 20,65 Vi sono spese in ristoranti liguri il 10.9.2010(euro 180 per quattro pasti), ristorante TRE MORI Alassio il 9.12.2011 per euro 137,50. Neppure per questi pasti NEGRO è stato condannato contrariamente a quanto avvenuto per MASTRULLO^^ NEGRO ha prodotto un' agenda in cui sono segnati gli impegni d' ufficio : In corrispondenza delle date delle cene presso il lussuoso ristorante le CIAU DEL TORNAVENTO di trovano segnati i seguenti impegni: 28.8.2011 350 euro 5 pasti- sagra del fagiolo di Vottignasco 2.9.2011 euro 1650 18 pasti-incontro su flavescenza dorata(malattia della vite) 4.9.2011 euro 659,93 11 pasti-assemblea soci terre del barolo Queste spese dimostrano che debba ritenersi infondata 1' affermazione del Tribunale che ritiene non provata la commistione tra spese " politiche " di NEGRO e spese personali ricollegate alla sua attività di produttore di vini. MASTRULLO infatti è stato condannato, tra l'altro, per spese di ristoranti ed acquisti in località di mare 94 Quest' Ufficio ritiene che NEGRO abbia posto indistintamente a rimborso tutte le spese di ristorazione che si sia trovato ad affrontare nella sua vita privata o pubblica senza nemmeno porsi il problema se le stesse fossero collegate al funzionamento del gruppo. Per quanto riguarda i pernottamenti in alberghi e spese di carburante ci si riporta a quanto già meglio precisato nella parte generale . Non si ritiene invece di proporre appello in riferimento al capo 28 CANTORE Daniele CANTORE Daniele, del Gruppo consiliare "Popolo della Libertà", è chiamato a rispondere delle seguenti spese (capo B) ristoranti, cibi da asporto, consumazioni al bar e similari per complessivi € 12.353,57; acquisti presso negozi di abbigliamento (tra cui "Olympic" di Torino e'Marinella di Napoli), fiori, gioiellerie prodotti di valigeria e penne di pregio, vino per complessivi € 6.848; acquisto di materiale elettorale relativo al sig. QUARATINO Antonio per complessivi € t.T-- *o 7.176; spese patrocinio legale per complessivi € 1.030,92; ricariche telefoniche effettuate in favore di famigliari propri e di collaboratori per V importo di € 1.455 \. Cantore è stato assolto dall'imputazione di cui al capo sub b) con la seguente motivazione: "per quanto riguarda le spese di ristorazione, si deve evidenziare che essendo, come già anticipato, una tipologia di spesa c.d. "ambivalente" (vedi supra) e, quindi, non ontologicamente incompatibile con il funzionamento del Gruppo (nelle accezioni già indicate) in atti non vi sono elementi che consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i costi di cui sopra siano stati sostenuti perfinalità esclusivamente personali e non, invece, per finalità inerenti l'attività del Gruppo come, per esempio, attività di rappresentanza politica posta in essere dall'imputato e/o da suoi collaboratori, come sostenuto dall'imputato stesso, peraltro confortato anche da alcuni testimoni. Cantore veniva condannato, per quanto riguarda il capo sub b), solo per la spesa di cui al 26/2/2011 (borsa acquistata presso l'esercizio commerciale "San Carlo" di Torino), e per il capo sub c), per il reato di cui all'art. 640 cpv. c.p. Giova evidenziare subito che vi sono due spese relative ad acquisto di valigie in pieno periodo estivo a distanza di un giorno l'una dall'altra. Si tratta dell'acquisto del 29/7/2010 presso "Cerminara" di Torino (euro 209, trolley), e presso PiQuadro del 30/7/2010 (euro 580, valigie). A proposito di questa spesa il Tribunale scrive: "Per quanto riguarda beni riscattabili (vedi) acquistati dal cantore (valigeria), si deve rilevare come sia verosimile che il predetto abbia proceduto al riscatto degli stessi, considerato che non sono emerse anomalie sul punto 95 Questa affennazione del Tribunale lascia perplessi in quanto non risulta che le valigie rientrino tra i beni di cui sia possibile il riscatto a fine legislatura. Questi acquisti di cui non è stata giustificata la destinazione non possono sicuramente farsi rientrare nelle spese di rappresentanza per il funzionamento del Gruppo. CANTORE è stato assolto anche per gli acquisti di articoli di gioielleria sussumibili in astratto, secondo la classificazione del Tribunale, nella categoria delle spese "abnormi", in particolare per i seguenti acquisti: doc. s.n. del 10.11.2010 per 50,00 euro presso gioielleria Baldi; doc. s.n. del 16.11.2010 per 35,00 euro presso gioielleria Baldi; doc. 248 del 15.12.2010 per 360,00 euro presso Musso Stilografiche; doc. n. 18 del 24.12.2010 per 360,00 euro presso Gorra Dario & C. s.a.s.; doc. n. 54 del 24.12.2010 per 1.320,00 euro presso Lazzari Gioielli s.n.c.; doc. n. 9 del 30.4.2011 per 195,00 euro presso gioielleria Maccario; doc. n. 153 del 3.5.2011 per 1.400,00 euro presso Compagna Italiana del lusso; doc. n.6 del 25.5.2011 per 380,00 euro presso gioielleria Maccario; doc, n. 26 del 18.6.2011 per 210,00 euro presso Musso Stilografiche; doc. n. 93 del 6.4.2011 per 125,00 euro presso New Stage (acquisto di penne). In relazione a tutte le spese elencate il Tribunale motiva l'assoluzione ritenendo'^^^r CANTORE abbia dato "puntuale giustificazione". Tuttavia, tali conclusioni no^%én& condivisibili. ' [ .i;.: A proposito dell'acquisto del 24 dicembre 2010(per 1.320,00 euro, acquisto presso Lazzari Gioielli s.n.c), va evidenziato che non risulta il dettaglio della spesa nello scontrino. Ali udienza del 23 febbraio 2016, CANTORE dichiara che si è trattato di quattro orologi (per un valore unitario, in ipotesi, di euro 330), cosi spiegando la destinazione: "omaggio 4 orologi a rappresentanti istituzionali[...] un orologio a testa [...]già sindaco di Trofarello ed oggi vice sindaco, Maurizio Tomeo, il Preside della scuola Nigra. Poi un secondo l'ho dato al membro della commissione igienico-edilizia di Chiusa San Michele, se vuole le dico anche il nome e il cognome, si chiama Corrado Boldin; poi ci sono due sacerdoti, uno non vorrei citarlo perché purtroppo è mancato, che aveva un ruolo molto importante, con il quale abbiamofatto molte cose in Valle di Susa, della Diocesi di Susa, per l'attivitàfatta". Si evidenzia che, nella stessa data CANTORE aveva speso 595 euro per acquisto di argenteria presso GORRA DARIO, Galleria San Federico. In proposito CANTORE dichiarava trattarsi di omaggi recapitati all'Onorevole Boniver ed alla dott.ssa Sale, capo della segreteria di quest'ultima L'importo elevato degli acquisti, un uno con gli altri acquisti di gioielleria sopra citati, non consente di farli rientrare nelle spese di rappresentanza così come definite dalla legislazione di carattere regionale. Infatti non si possono certamente ritenere doni di valore simbolico e non è stata in alcun modo provata la correlazione di tali omaggi con T esigenza del gruppo consiliare di manifestarsi all' estemo con persone dotate dell' analogo potere di rappresentanza Trattasi di doni natalizi di CANTORE a persone con cui intratteneva rapporti sia pure di natura politica. 96 Circa le spese di bar, ristoranti e generi alimentari, ancora una volta si dissente da quanto scritto in sentenza. Si ritrova la solita raccolta scontrini : 3.2.2011 Bar tazza d' oro 3.2.2011 ore 15,26 e ore 15,36 ; ristorante GUSTI d' Oriente 4.2.2011 il 4.2.2011 ore 14.50,14,56,15,15;MDF Moncalieri 26.3.2011 sigarette ore 9.23 , ore 9,24 bar se ritrovano due scontrini persino di un negozio di fiori 8.5.2011 ore 11,44 eli 49;bar tazza d' oro 14.2.2011 ore 11.06 e ore 11.07: Il 14.2.2011 vi è un acquisto di fiori da DINA Fiori. Si può ritenere che anche in questo caso si tratti di una spesa di rappresentanza e non invece di un omaggio floreale per il giorno di San Valentino? La stessa identica spesa (40 euro) la si ritrova F anno successivo il 14.2.2012. A questo punto è lecito non credere alle giustificazioni fomite da CANTORE circa gli altri acquisiti di fiori per importi maggiori (oltre cento euro) E' 1' ennesima riprova del metodo di selezione di scontrini da parte del consigliere e della giustificazione che a posteriori si può sempre trovare. CANTORE poneva a rimborso tutti gli scontrini appartenenti a generi che gli parevano rientrare nell'elenco delle spese consentite (bar, ristoranti, fiori, accessori) indipendentemente dall' occasione in cui la somma si era spesa, nella certezza che nessun controllo sarebbe mai stato effettuato. u ^ N In questo contesto è impossibile distinguere spese private, da spese pubbliche, spese sostenute per finalità personali o in occasioni istituzionali. Resta da dire che i pasti singoli, le consumazioni dei singoli caffè, la spesa al supermercato (20.4.2011) non sono ontologicamente spese di rappresentanza Vi sono acquisti di vino per somme importanti (19.7.2011 per euro 239, il 20.12.2011 per euro 610, il 20.12.2011 euro 480) .CANTORE è stato assolto anche da questi acquisti nonostante CORTOPASSI per un acquisto di vino da € 530 sia stato condannato. Non si comprende la distinzione in quanto nemmeno CANTORE ha saputo riferire a chi fossero destinate le bottiglie e la somma spesa risulta fin maggiore. Anche le spese di beneficenza (per definizione dovrebbero essere spese di carattere personale) 6.4.2011 euro 150 per donazione ONLUS a New stage, acquisto di sacchi a pelo il 28.12.2010 (durante le vacanze natalizie) da DECATHLON asseritamente destinati ad una campagna per i profughi organizzata da Torino) sono state senza esitazione inserite tra le spese di rappresentanza del gruppo consiliare PDL . Il Tribunale, che pure ha accertato che CANTORE chiedeva rimborsi chilometrici attestando falsamente di risiedere a Chiusa San Michele anziché a Torino, tuttavia gli attribuisce piena credibilità quando parla degli altri rimborsi. Anche sulle ricariche telefoniche fatte a favore dei figli il Tribunale cosi' scrive: " in relazione alle ricariche telefoniche effettuate in favore dei collaboratori del Gruppo e dei propri figli: invero, anche con riferimento alle ricariche in ultimo citate, non vi sono elementi che consentano di smentire le dichiarazioni del CANTORE, il quale sosteneva che 97 /everte ricariche venivano effettuate per attività inerenti ilfunzionamento del Gruppo al CUI svolgimento partecipavano anche ifigli dello stesso imputato" Le ricariche telefoniche a famigliari ammontano a circa 1 400 euro ■" ""™'° " <!■ li»»» '» 1— Tratlasi di attività assolutamenCe indeterminata e non provata. Inoltre, come ribadito nella rontsrr;Te:riVito7 —««— COTA Roberto. • / ,..'n * ' -ristoranti, bar, generi alimentariper€21.112.48;; .-i -pernottamenti in alberghi e missioni per complessivi € 645 00- COPPOLA,^ art?coirdi regali di nozze, cravatte,peUettenTrv^^ libro antico dfGERoSS) Boc"' nozze spose PEDRINI e MAGLTANO arrr^ t • 3.653,18 ' f. ' P® ' assessorev- Boccardo, orologeria, regalo per ' rgentena, custodia per i-pad) per complessivi € di specifiche spese assolutamente contenute gTJlilZueJa ^iT in presenza laformulapiù appropriata risulta quella dM'insussistenza ddlZZ^ntTs^^JZ)" P^SSe^^a^egre dell'Ufficio di PresidenzI ^SitR^Sn in quanto di Rappresentanza " i6.4.2013(acquisito '^ mia disposizione quale semplice consieliere rZ' ^ massimo il costo della mia attività " S^ona e proprio nelV ottica di limitare al Mia prMMaa. Par sTLTdUa.lca flfr'f 'f°*" " per che era a •"'""»"> ' »'<« de,„adr, raa « «da:Z.ZZ:"'mZlL''LÌM. 98 I Credo risulti evidente V assurdo di ipotizzare che il presidente della giunta regionale in trentadue mesi abbia spese di rappresentanza per meno di euro 6.000." CAROSSA, capogruppo Lega nord, confermava la circostanza asserendo che;"(GOTA) aveva un fondo come presidente, con le relazioni esterne. So che abbiamo attinto pochissimo. Era solamente per le alte cariche istituzionali, da quello che mi era stato detto . Mi sembra chefosse stato utilizzato per qualche pranzo che è stato organizzato in ufficio non so dirle quando. So che non lo utilizzavamo molto perché V obiettivo era quello di non incidere in modo consistente, di non utilizzarlo.'''' Come si vede 1' argomento è decisivo ,costituisce uno dei punti centrali della difesa GOTA. Quindi il tema non è irrilevante e va affrontato. Il Presidente della giunta ha a disposizione un fondo per le spese di rappresentanza presso la direzione gabinetto della presidenza della giunta regionale -settore relazione esteme e cerimoniale(cap 134545). La difesa di parte civile GODAGONS ha prodotto in due udienze dell' aprile 2015 tutte le determinazioni relative a quel fondo . E' emerso che, contrariamente a quanto sostenuto da GOTA e GAROSSA, il fondo è stato ampiamente utilizzato per ristorazione, caffè ed omaggi vari. GOTA ha speso per rappresentanza, per 1' anno 2010 € 30.588; per 1' anno 2011 € 43.867,20; per il 2012 € 41.619,02(peraltro la somma stanziata per il 2012 era di 35.000 in ^, ;^quanto parte degli oggetti promozionali erano costituiti da riserve di magazzino). Infatti la -? ^ Regione acquista oggetti, personalizzati e non, da destinare ad omaggi di rappresentanza. atti vi sono gli elenchi depositati dalla parte civile GODAGONS relativi agli acquisti e A-^^nche ai nominativi dei destinatari dei doni di carattere istituzionale (si ritrovano foulard, penne, comici,stampe). Quindi la versione difensiva di GOTA di aver utilizzato raramente il fondo per le spese di rappresentanza del presidente della giunta è smentita per tabulas. Se si leggono poi le determinazioni del settore relazioni esteme ci si avvede immediatamente di quali siano le regole per sostenere spese di rappresentanza e soprattutto come ci si deve rapportare con il settore per giustificare la richiesta Ad esempio: in relazione alla liquidazione n.2011/431 del 12.7.2011 relativa alla richiesta della segreteria di presidenza della fomitura di 200 cialde caffè Lavazza più 50 cialde tea più 50 cialde latte il dirigente del settore in data 18.5.2011 nell' effettuare la consegna di quanto richiesto precisa in grassetto che '''dovrà essere tenuto opportuno rendiconto da trasmettere a questo ufficio per regolarità della spesa" In chiusura si ribadiva che "non si possono utilizzare le spese di rappresentanza in occasione di incontri e riunioni di lavoro ma esclusivamente per incontri con personalità che ricoprono cariche istituzionali" Allo stesso modo le regole erano rigidissime per le prenotazioni di un ristorante. Ad esempio in relazione alla liquidazione n. 2011/365 del 31.5.2011, relativa alla richiesta della segreteria del Presidente di prenotazione di un tavolo per quattro persone al ristorante Vintage, si indicavano i nominativi delle persone presenti e la loro qualifica. Si specificava che sarebbero stati presenti quattro persone della scorta che avrebbero provveduto al pagamento a loro carico. Gon nota successiva si precisava che all' incontro era stata presente una persona in più. 99 Numerose poi sono le spese al Bar Francia (bar sotto 1' ufficio di presidenza) giustificate analiticamente con T indicazione dell' evento, del numero di partecipanti e relative consumazioni. Queste regole erano evidentemente ben note a GOTA ed alla sua segreteria, tant' è che, contrariamente a quanto da lui sostenuto, ricorreva alle spese per il fiinzionamento del gruppo quando si trattava di spese non giustificabili come spese di rappresentanza e che mai sarebbero state spesate dai funzionari regionali. Infatti tra le spese rimborsate con il fondo del gruppo si ritrovano le spese personali sostenute in autogrill: ad esempio AUTOGRILL MILANO Linate 18.6.2010 ore 13.52 un coperto per € 12,75; CHEF EXPRESS aeroporto Fiumicino 25.6.2010 ore 13.01, € 26,65; autogrill VILLARBOIT SUD 26.6.2010 ore 13.52 tre coperti per € 42,70; Airport service Caselle Torinese 29.7.2010 ore 13.49 ,4 coperti € 54,10; autogrill Montealto Nord 1.8.2010 ore 12.55 tre coperti € 43,60; chef express aeroporto Fiumicino 2.9.210 ore 12.15 un pasto per € 9,10 ; autogrill VILLARBOI sud 6.12.2010 per 14.50 un pasto per € 11,50 ; ADS Montebaldo nord Sommacampagna 21.8.2010 ore 14.33 € 41,00; ChefEXPRESS aeroporto Fiumicino 2.12.2010 ore 12,26 Lasagne e aequa € 7,10; Airport service Caselle 22.12.2010-"' ore 14.01 due coperti € 20,60 ; chef express Cavaion veronese 27.12.2010 ore 12,49"due>-,^ pasti per € 28.60; airport service Caselle 11.1.2011 ore 14.49 tre coperti € 37,90; aufe^ill.' spa di Torino Caselle in data 26.1.2011 ore 14.13 un pasto € 6,80; chef express aeroporto Fiumicino in data 12.2 2011 ore 14.31 caffè, spremuta e ponente € 7,95; Autogrill briariza sud Caponago 8.3.2011 ore 21.07 tre coperti € 57,20; autogrill Villarboit sud 11.3.2011 ore 14.22 un coperto € 8,60; autogrill Rio ghidone Ovest-Fossano 11.3.2011 ore 20,34(bibita, ciste, gatorade, taralli, M&M's , arachidi) per € 10,60 ;autogrill San Rocco Rondissone in data 15.4.2011 ore 22.26 ristorazione € 38,90; chef express aeroporto Fiumicino 20.4.2011 ore 14.17 un pasto per € 9.95; AIREST Roma Fiumicino 20.3.2011 ore 14.15 un pasto per € 9.30; autogrill Villarboit sud in data 2.6.2011 ore 20.45 tre coperti per € 42,25 , autogrill Villarboit sud 13.6.2011 ore 13.30 ristorazione per euro 24,25, autogrill aeroporto Fiumicino 15.6.2011 ore 19.35 deodorante, spazzolino,dentifricio e Marlboro)per euro 17 ,50 GEAL sas 6.3.2011 euro uno( acqua)e molti altri ancora Trattasi evidentemente di spese di carattere assolutamente personale sostenute da GOTA mentre si trovava in viaggio o per recarsi presso la propria abitazione (viveva a Milano ) ovvero in altre località. La riprova che venissero inseriti gli scontrini in funzione della categoria di appartenenza e non dell' occasione della spesa la si ritrova nell'acquisto del 15.6.2011 (spazzolino e dentifricio, deodorante) giustificato da GOTA con il fatto che si trovasse a Roma privo del necessario per la cura personale. Lo stesso dicasi per lo scontrino del 16.9.2011 presso MY ' CHEF rist. Beinasco nord, euro 4,00, per comprare un pacchetto di sigarette marca Pai Mal, oppure il 10.3.2012 autogrill Villarboit nord ore 14.44 (due caffè, air action classico, Marlboro gold) euro 6,60; così il 13.3.2011, VIVOCAFFE a Mondovi sull' autostrada (spremuta e pai mal)euro 6,50; il 17.6.2011 autogrill Villarboit sud, PAL mal e muffin euro 6. Gli scontrini sono stati conservati e posti a rimborso con il pretesto che trattavasi di spese sostenute in autogrill. 100 Non si tratta quindi di spese "ambivalenti", come sostenuto dal Tribunale, ma di spese che, ontologicamente, non possono essere considerate spese di rappresentanza e tantomeno funzionali all' attività del gruppo consiliare . Sicuramente si trattava di spese che il fondo di rappresentanza della Presidenza non avrebbe mai liquidato. Vi sono poi numerose spese sostenute presso il bar Francia. Si è visto che molte consumazioni presso lo stesso bar sono state liquidate dal fondo spese rappresentanza dell' ufficio di presidenza, ma, si ribadisce, dovevano esser giustificate nel dettaglio . Vi sono, come in molti altri casi in questo processo, scontrini in successione: ad esempio Bar Francia 29.9.2010 ore 13.44, per 26 euro, ore 13,49 per euro 67,50, ore 13,49 per euro 12; caffè san Carlo Torino il 7.10.2010 ore 14.46 per euro 61,90, ore 15.22 per euro 50 ; 14.1.2011, Bar Francia ore 9,36 per un euro, ore 9,36 per euro 6,30; Bar Francia 14.2.2011, ore 10.33, euro 2,60 e ore 10,33 euro 4; il 28.2.2011, ore 9,49 euro 6,60, ore 9.52 euro 1,30; 5.3.2011 bar IPPOPOTAMO Torino ore 10,40 euro 1,80; ore 10,46 euro 1,80; Bar Francia, 14.4.2011 ore 12,56 euro 13, ore 13.02 euro uno; bar. Francia 28.4.2011 ore 12,45 euro 8, ore 12,45 euro 6; Bar Francia 5.5.2011 ore 14,00, euro 46,50 ore 14,12 euro 7; 21.3.2011 Bar Francia ore 13,47, euro 30, ore 13,50 euro 26; 13.6.2011 ore 13,26 puro 7 ore 13,26 euro 4 e così altri, a circostanza non può esser casuale o frutto di errore. Si tratta di scontrini relativi a agamenti effettuati in tempi diversi o anche nella stessa occasione da persone differenti che presumibilmente GOTA o chi per luì si procurava per porli a rimborso. Altre spese di carattere assolutamente personale sono quelle relative a pagamenti per miinibar e time bar in occasione di pernottamenti in hotel: ad esempio il 26.1.2011 al Golden palace per euro 28,00 per minibar e time bar; Hotel Quirinale a Roma il 23.2.2011 euro 8 per frigo bar; NH Jolly ambasciatori 28.1.2011 euro 9,20 per caffè toast. GOTA nel suo interrogatorio del 16.4.2013 aveva prodotto une memoria con indicate alcune spese inserite per errore e non riconosciute per euro 757,56, nonché un elenco di spese da lui sostenute, ma inserite per errore dalla segreteria ed infine un terzo elenco di spese che genericamente giustificava, riportando gli appunti della sua agenda giornaliera. Neil' interrogatorio GOTA affermava che tutti gli scontrini si riferissero a spese da lui sostenute e che poteva essere capitato che nei rimborsi vi fossero scontrini per costi da lui sostenuti, ma a vantaggio di collaboratori o personale della scorta. E' stato invece accertato tramite le celle telefoniche che , su un totale di 592 report, in 115 casi non vi è corrispondenza tra spesa sostenuta e presenza di GOTA, in 191 casi vi è corrispondenza mentre per i restanti 286 non è stato possibile l'accertamento per insufficienza di dati. Vi sono inoltre delle spese pagate con ticket restaurant (es. 18.3.2011 Sfashion caffè) che pure sono finiti tra i rimborsi di GOTA Quanto al personale della scorta GOTA ha precisato di aver offerto loro qualche volta il caffè. Se il gesto è sicuramente apprezzabile, ci si domanda perché tale costo debba rientrare tra quelli per il funzionamento del gruppo. 101 Si è già visto, in riferimento alla spese di rappresentanza del Presidente della Regione, che nel caso del pagamento del ristorante VINTAGE a carico del fondo per le spese di rappresentanza della presidenza sì precisava come il pranzo della scorta fosse a carico della stessa (evidentemente pagato dalla forza di polizia di appartenenza) Quanto agli scontrini asseritamente finiti per errore nei rimborsi, GOTA fornisce una spiegazione nelPinterrogatorio: "La segreteria faceva due tipi di vagli incrociando l'agenda, vedendo se quello era un regalo di rappresentanza. Sull'agenda non veniva scritta la spesa di rappresentanza, ma la segretaria verificava se in concomitanza con tale scontrino vifosse stata un occasione che giustificasse la spesa. Gli errori sono pochissimi: mille e rotti euro in 30 mesi" Occorre precisare che Gota aveva una segretaria presso l'ufficio di presidenza, Michela GAR.OSSA (figlia del capogruppo della LEGA) che, per quanto riguarda il fondo per il funzionamento del gruppo, faceva riferimento all'economa Renata Manffeda. GOTA riferisce che consegnava gli scontrini alla GAROSSA che, dopo la verifica della sua agenda, decideva se porre o meno a rimborso la spesa attraverso il fondo del funzionamento del Gruppo. E' di tutta evidenza che la segretaria non poteva essere assolutamente in grado di distinguere le spese di carattere personale da quelle di rappresentanza. Si pensi a tutte le spese di ristoranti e pizzerie sostenute a Milano(molto spesso nei pressi della sua abitazione), città'in cui Gota vive. Potrebbe trattarsi di spese sostenute per motivi familiari oppure per motivi di carattere istituzionale. Lo stesso dicasi delle spese sostenute a Novara . Tra le spese inserite per errore vi sono alcuni ristoranti in località San Lorenzo al Mare oppure spese varie in località marine (Alassio, Spotomo). Gota ha riferito trattarsi di spese della segretaria GAROSSA, che ha una casa a San Lorenzo al Mare, senza tuttavia chiarire come mai gli scontrini della segretaria siano finiti nei suoi rimborsi, a meno di voler ritenere che la segretaria si sia impossessata di parte dei rimborsi di Gota. Non risultano denunce in tal senso. Il denaro proveniente dai rimborsi, inoltre, era utilizzato anche per pagamenti personali di GOTA. E' in atti un appunto manoscritto intestato "per Michela" (si riferisce a Michela Garossa), in cui si trova scritto ''totale rimborsi euro 2.099,89, meno anticipo dato in contanti per pagamento bollettini postali, euro 315, meno pagamento MAV Calzolari Rosanna (ci si riferisce alla moglie di Gota), 1235, differenza, consegnata in contanti, euro 549,89". In calce la dicitura "Firmerà rimborso spese alla prima occasione". Da questo appunto si ricava che il beneficiario esclusivo dei rimborsi non può essere altri che GOTA.Poiché anche gli scontrini non riconosciuti come suoi in questo processo sono andati a incrementare le somme a lui rimborsate, nessun altro poteva avere interesse a inserirli, tanto meno la segretaria. Anche con riferimento alle spese non riconosciute e addebitate ad errori di segreteria in almeno due occasioni, il 17.6.2011 (autogrill Villarboit), e r8.7.2011 (Autogrill Domo), le celle telefoniche confermano la presenza di Gota in quei luoghi. Venendo poi agli acquisti definiti di rappresentanza è lo stesso Gota nel suo interrogatorio a riferire circostanze che escludono tale natura. Gosì Gota: "non erano regali a miei amici 102 privati. Erano regali che facevo come politico. Ad esempi il tale ti invita afare il padrino del battesimo delfiglio. Tu non puoi andare e glifai un presente. Oppure quando sono in visita a qualche istituto". Vi sono poi i regali per politici anche regionali: il regalo per l'assessore Coppola oppure per gli sposi Pedrini-Magliano (Magliano è vice presidente del Consiglio Comunale dell'epoca), o il libro antico acquistato il 17.9.2011 (per la somma di euro 200) donato a TREMONTI o a GHIGO che anche per il valore, non certo modico, non può' considerarsi compatibile con una spesa di rappresentanza . GOTA inoltre spiega così uno scontrino di Buosi del 18.11.2011: "5/ riferisce probabilmente a un regalo di battesimo a vantaggio di un bambino di Domodossola. Mi venne chiesto se potevofargli da padrino, io dissi in un primo tempo di sì. Mi viene chiesto che cosa ci sia di politico in tale rapporto. Io dichiaro che non conoscevo il bambino. Anche se mi riservo di ricostruire per quale tipo di battesimo io abbia fatto il dono. Forse era il figlio di un amministratore locale Anche l'acquisto di comici viene spiegato in questo modo:"Per quanto concerne le cornici una l'ho messa nell'ufficio a Torino nell'ufficio del Presidente della regione (dentro vi ho messo unafotografia politica)". Acquisto a dir poco singolare è quello avvenuto il 16.5.2011 presso Fungo Cami, castello 'Annone (AT). Si tratta di came per euro 190,38. Non si tratta d acquisto effettuato ^ersonalmente da Cota, che quel giomo si trovava a Milano. Viene così giustificato in interrogatorio: ^''dichiaro che si riferisce a un'iniziativa svolta presso il Ministero ^bell'economia ove venne organizzata una cena a cura di un cuoco dell'astigiano che prestò - la sua attività gratuitamente. Il tema della cena era la presentazione diprodottipiemontesi. Il costo si riferiva alla materia prima. Si trattava di un evento promozionale per il Piemonte. Credo che i generi alimentari siano stati acquistati in Piemonte e portati a Roma". Tale giustificazione è inverosimile. Anzitutto risulta acquistata solo came, quando si sarebbe trattato di una cena a base di prodotti piemontesi. Il trasporto di came, inoltre, da Asti a Roma (a metà maggio!), è estremamente sconsigliabile a causa della facile deperibilità dell'alimento. Indubbiamente si sarebbe potuto pensare ad altro prodotto piemontese più facilmente trasportabile. Soprattutto non si comprende il perché il giomo successivo al primo acquisto, il 17.5.2011, alle ore 9,36, si ritrovi tra gli scontrini posto a rimborso un altro acquisto presso la medesima macelleria per soli euro 49,31. Che cosa ci si era dimenticati di così importante da rendere necessario tornare presso il negozio di Castello d'Annone? Inoltre, per esperienza comune, si sa che la somma di euro 200 è insufficiente per l'acquisto di came per una cena di rappresentanza, dovendosi ipotizzare un numero idoneo di partecipanti da renderla effettivamente tale. Se si richiama la stringente normativa del Fondo dell'Ufficio di Presidenza si intuisce perché la tipologia di spese sopra menzionate venisse effettuata con il fondo per il funzionamento del gruppo. Quanto alle spese di abbigliamento per euro 530, Cota riferisce in interrogatorio che si tratta di foulard regalati a portavoce per Pasqua o per il compleanno ai collaboratori. Lo stesso dicasi per gli acquisti cravatte che per i suoi collaboratori o per gli autisti" (lo si ricava dalla tabella allegata all' interrogatorio) per 1' acquisto di fiori in occasione dell' 8.3.2012 ASINARI Fiori - otto euro, mimose impiegate ufficio. 103 Anche queste spese sono state giustificate dal tribunale (che cita peraltro il solo acquisto per il foulard della portavoce) nonostante in casi analoghi (es. COSTA) sia pervenuto a conclusioni differenti in quanto trattavasi di spese effettuate per persone dello stesso ente. Nello stesso modo sono ingiustificati i costi sostenuti a Boston in occasione di un viaggio privato il 6.8.2011 (un bar, un ristorante, e l'acquisto di un capo d'abbigliamento personale) Per quanto riguarda le spese sostenute da GOTA per soggiornare in alberghi o per l'acquisto , di materiale elettronico si rimanda a quanto già esposto nella parte generale e si ritengono anche queste spese non ammissibili GIORDANO Massimo E chiamato a rispondere di peculato in relazione alle seguenti condotte: ristoranti, consumazioni bar e similari per complessivi € 17.169,16; pernottamenti in alberghi per complessivi € 1.649,41; ricariche telefoniche effettuate nei confronti di persone non identificate/estranee al gruppo per complessivi € 720,00; ^ spese varie (fiori, giocattoli, articoli sportivi, ed musicali e complementi d'arreda)' complessivi € 3.408,68; j-' er spese per mezzi di trasporto (servizio motoscafo, noleggio traghetto, biglietti treno e fatUire telepass generiche per complessivi € 841,09; GIORDANO Massimo è stato assolto da tutti gli episodi di peculato, in quanto il fatto non sussiste. E scritto in sentenza che " quasi tutte le spese per le quali risulta imputato rientrano nella categoria di spese definite "ambivalenti"per le quali, in atti, non vi è prova certa che le stesse siano state effettuate a fini esclusivamente personali e non, invece, destinate alfunzionamento del gruppo... In atti non vi sono elementi che consentano di ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i costi di cui sopra siano stati sostenutiper finalità esclusivamente personali e non, invece, per finalità inerenti l'attività del Gruppo come, per esempio, attività di rappresentanza politica posta in essere dall'imputato e/o da suoi collaboratori, come sostenuto dalla difesa dell'imputato, peraltro confortata anche da alcuni testimoni, con particolare riferimento alle spese effettuate anche al di fuori del territorio Nazionale" Va subito^ detto, come già esposto in parte generale, che nessuna norma consentiva il rimborso in relazione alle contravvenzioni previste dal codice della strada (si noti che si tratta di contravvenzioni per infrazioni al codice della strada elevate dalla Polizia municipale di Novara) Lo stesso dicasi per i rimborsi carburante in quanto GIORDANO già usufruiva dei rimborsi chilometrici forfettari oltre a quelli previsti per la tratta residenza(Novara)e Torino. Nella parte generale si sono formulati i motivi per cui non si possano ritenere rimborsabili gli acquisti di complementi d' arredo sia pure per gli uffici regionali e le apparecchiature elettroniche 104 Quanto alle spese di ristorazione si ritiene invece che non sia stato in alcun modo provato in dibattimento che tali costi siano stati sostenuti per le finalità del gruppo consiliare di appartenenza. Si rimanda al concetto di rappresentanza come più' volte esplicitato in quest'atto. Scorrendo 1' elenco delle spese ci si avvede che frequentemente vi sono ristoranti in cui si è consumato un solo pasto. Ad esempio il 27.9.2010 ore 13.32 Eataly Torino per euro 19 ; 27.9.2010 ristorante Marechiaro Torino euro 14,00; 10.12.2010 ristorante osteria FORETTI una cena ore 22.16 25 euro; 24.11.210 ristorante lago Maggiore Novara ore 14,26 euro 55; 20.12.2010 ristorante RONDO Novara, euro 30; 14.1.2011 ristorante Trattoria da PEPP Novara euro 53; BREAK Torino 2.8.2012 ore 13 ,28 un pasto; Bar dresti Claudio Santa Maria Maggiore 20.8.2011 ore 10,26 un euro bar ; La spesa del 7.1.2012 Pan per focaccia a Serravalle Scrivia -un pranzo- è ulteriormente emblematica delle modalità di raccolta e selezione di scontrini operata dal GIORDANO. Trattasi di esercizio commerciale posto all' intemo del noto outlet di Serravalle. Si era sicuramente in periodo di saldi invemali. Vi sono scontrini emessi a distanza ravvicinata, come è accaduto sistematicamente in questo processo(e non può dirsi certo una casualità o ritenersi che si sia trattato di errore) i-d esempio 17.1.2011 Bar Francia Torino, 12,21 euro sei, 12.35 euro 1, 12,35 euro 3; 1 ftrattoria FORETTI Novara 1.4.2011 ore 14.30 e 14.32 un pasto per 12 euro ciascuno; ^^14.10.2011 ristorante II Mago Bicocca ore 21,45 150 euro(6 menu) ore 21.46 euro 200(8 menu) 10.2.2012 I cortile caffè Novara ore 13,34, un altro alle stessa ora e 13,35; ALEGAR di Novara 19.7.2012 ore 19.20 euro 10 due coktail, 19.48 euro 22 varie bar , 20,36 9 euro varie bar; Vi sono le spese in autogrill: autogrill MALPENSA AEROPORTO 27.4.2011 euro 6,15 panino acqua caffè; 2 pasti alla stazione di Torino il 13.6.2012 con conseguenti caffè ; autogrill 3.9.2012 a Rondissone ore 23.45 bibita , acqua gelati e caffè: tali spese non possono dirsi certo di rappresentanza al pari della altre La riprova che le spese sostenute da GIORDANO siano di carattere personale la si ricava inoltre dalla spesa del 25.9.2011 (minibar per 40 euro). GIORDANO era in missione per la Regione a KIEV. Soggiomava presso V hotel Premier palace, evidentemente spesato dalla Regione. Nessun rimborso spese prevede la possibilità di addebitare all' ente di appartenenza le spese del minibar, in quanto trattasi di spese voluttuarie e pertanto non rimborsabile. Eppure il consigliere GIORDANO le ha poste a rimborso, addebitandole alle spese per il funzionamento del gmppo. Lo stesso dicasi per tutti i pernottamenti (come si è già detto nella parte generale non ammissibili) in cui GIORDANO ha regolarmente spesato anche il minibar a volte anche la payTV.(es. 13.4.2011 Golden palace, 3.5.2011 Golden palace.; 5.10.2011 Town house 70 Torino) 105 Il Tribunale rilevava che "residua, infine, una pezza giustificativa (doc. n. 31 del 2.3.2015 per 42,89 euro presso Fnac Torino) per la quale, anche in assenza di una specifica allegazione da parte dell'imputato, appare ictu oculi Terrore da parte di quest'ultimo, considerato che si tratta di un solo scontrino per poco più di complessivi 40,00 euro e tenuto conto delfatto che il GIORDANO non effettuava alcun tipo di spesa apparentemente inconferente con l'attività del Gruppo.'" Per i motivi sopra esposti non si ritiene di dover condividere quesf impostazioni in quanto anche altre spese, come si è detto sopra, sono inconferenti con 1' attività del gruppo e' sopra^tto con le spese di rappresentanza sostenute per il funzionamento del gruppo. Si evidenzia che vi è un' altro acquisto di CD di Mario Biondi il 29.9.2011 presso autogrill RONDISSONE, a riprova che GIORDANO inseriva a rimborso, senza distinzioni quegli sconfini che rientravano nella macrocategorie, cibi, bevande, alimentazione in genere ed acquisti effettuati presso autogrill. Si veda l'inserimento dello scontrino 15.3.2012 ore 11.35- SCAMALDO Sergio acquisto di frutta e verdura euro 2,50 . Senza dubbio si tratta di un acquisto non conferente con qualsiasi attività istituzionale . A OroRDANO sono state rimborsate alcune spese sostenute mentre si trovava in missione-— negli Stati Uniti dal 23.7 2011 da li' si è recato in Messico fino al 16.8.2011. In periodo sono state effettuate spese in Italia di cui si è chiesto il rimborso. Alcuni moduli di rimborso sono stati sottoscritti da FORTUNATA DATTRINO - segretaria •'• della LEGA NORD di Novara, che in fase di indagini preliminari il 5.2.2013 aveva dichiarato alla GDF Che"le spese di richiesta di rimborsi con i moduli da me compilati e firmati sono riferibili esclusivamente al consigliere regionale Massimo GIORDANO. Sono spese da lui sostenute di cui richiedere il rimborso... in sostanza mi limito a raccogliere le varie pezze giustificative e a dividerle per categorie di spesa come da modulo di rimborso GIORDANO, che non si è mai sottoposto ad interrogatorio, affidando la sua difesa a memorie, ha sostenuto fin dalle indagini preliminari che alcuni rimborsi (quelli sottoscritti da DATTRINO) non sono a lui riferibili, affermando di non esseme stato nemmeno a conoscenza, avendo avuto pessimi rapporti con la DATTRINO . Un teste a difesa (ALESSANDRO CANELLI) riferiva in fase di conclusioni indagini preliminari che i rapporti tra GIORDANO e DATTRINO si eranofortemente deteriorati a partire dalla seconda metà del 2010, a dire del GIORDANO( verbale del 17.12.2013 acquisito all' udienza del 10.6.2015). Si noti che la DATTRINO ha firmato per il ritiro rimborsi dal 29 luglio 2011 al 31.7.2012 . Difficile pensare che lo abbia fatto ad insaputa di GIORDANO anche perché la teste MANFREDA (economa del gmppo Lega nord) il 4.3.2015, in udienza dichiarava che in genere consegnava il denaro dei rimborsi al consigliere che firmava per ricevuta oppure consegnava ad una persona incaricata del ritiro dei contanti fin dall' inizio della legislatura. A proposito di GIORDANO riferiva che in genere consegnava ad una tale LORENZINA (PRETTI ndr). Dichiarazioni utilizzate per le contestazioni durante l'esame di DATTRINO Fortunata 106 Una solo volta ricordava di avere consegnato ad una tale ANNA, ma di aver telefonato per essere autorizzata alla consegna del denaro . Al di là che V economa non ricorda di aver consegnato denaro alla DATTRINO, è importante il dato che non consegnava denaro a terzi senza autorizzazione del consigliere. Inoltre vi sono due rimborsi (tra quelli richiesti da DATTRINO) per spese relativa alla LEGA NORD: spese ENEL fornitura elettrica banchetti LEGA NORD euro 589,39 il 5.5.2011 , noleggio traghetto Castelletto sopra Ticino 26.6.2011 per euro 300 che sicuramente vennero concordati con GIORDANO, in quanto è impensabile che una segretaria decida autonomamente di far pagare al gruppo regionale spese sostenute dal partito. D' altra parte è inverosimile che una segretaria si trattenga ingenti somme di denaro senza venire per ciò denunciata. Anzi tuttora la DATTRINO è dipendente della Lega Nord di Milano, segno che la fiducia nei suoi confronti non è venuta meno DATTRINO ^0 in dibattimento ha ritrattato la sua originaria versione affermando di aver anticipato di tasca propria alcuni costi e di aver quindi chiesto ed ottenuto direttamente, senza passare per il tramite del GIORDANO, al fondo del gruppo, il rimborso di quanto anticipato. La nuova versione è, anche per ammissione del Tribunale, confusa, .'ì contradditoria ed assolutamente inverosimile. La teste ha comunque negato di aver agito all' insaputa del consigliere GIORDANO. Il Tribunale ha trasmesso gli atti per procedere per il delitto di falsa testimonianza nei confronti della DATTRINO. Occorre evidenziare tuttavia che, effettivamente, tra i rimborsi vi si trovano alcune ricariche telefoniche effettuate in favore di familiari della DATTRINO (la madre Gilardino Sassone Annamaria e il marito Ruggeri Luciano), oppure acquisti in esercizi commerciali ubicati nei pressi del luogo di abitazione della madre della predetta a Santa Maria Maggiore, località ove venivano effettuate altre spese, tra cui quella relativa all'acquisto di giocattoli. Tuttavia non è una novità di questo processo che alcune spese di terze persone venissero poste a rimborso dai consiglieri, proprio perché il procurarsi pezze giustificative di determinate categorie merceologiche, era 1' unica condizione per potere ottenere il rimborso (si è vista ad esempio la posizione GOTA: anche in quel caso sono stati posti a rimborso spese delle segretaria, lo stesso si dirà per STARA) In conclusione si ritiene che tutte le spese oggetto di contestazione siano da attribuire al GIORDANO che, vistosi nell' impossibilità di giustificarle compiutamente, in particolare quelle sostenute quando si trovava all' estero, ha scaricato la responsabilità sulla segretaria. 107 DELL'UTRI Michele E' stato assolto da ogni addebito perché il fatto non sussiste. Le imputazioni a suo carico riguardavano due versanti diversi: ^ 1) li primo, relativo alle consuete spese afferenti la vita privata e non il gruppo ed in particolare: spese per ristoranti, bar per complessivi euro 9.488,18 euro; acquisti di stampe e comici per complessivi € 2.183,50 euro; ricariche telefoniche effettuate nei confronti di persone non identificate per complessivi € 1.060,00; acquisto abbonamento a LA STAMPA con invio al domicilio privato avendo già il gruppo personale un abbonamento in sede per € 871,00; 2) il secondo, relativo ai costi di una prestazione di attività di sondaggio e di ricerca che, secondo l'accusa, non sarebbe mai stata effettivamente svolta, almeno nella forma e nei modi descritti in fattura. Sono stati rimborsati infatti pagamenti alla Voice Care s.r.l., società facente capo a Gabriele MORETTI (giudicato separatamente condaimato dal Gup del Tribunale di Torino con sentenza del 14.7.2014) compa^S^f di partito di Michele DELL'UTRI,per la somma di 191.190,00 euro ' 'v! Complessivamente quindi a DELL'UTRI, unico componente del Gruppo MODERATI j è contestato un peculato di complessivi € 204.782,68, somma superiore a qu'éìla^ contestata a qualsiasi altro imputato. Per quanto concerne il primo versante, bisogna mettere in rilievo come siano stati presentati a rimborso moltissimi scontrini relativi alla vita privata di DELL'UTRI e certo non inerenti al funzionamento del suo gruppo. Si pensi ad esempio alle consumazioni effettuate presso il bar Melania, intemo al Carrefour di C.so Montecucco ove l'imputato o qualcuno della sua famiglia andava a fare la spesa (si vedano ad esempio le date del 21.5.2010, rL7.20I0 il 26.7.2010, il 28.1.2011). DELL'UTRI ha dichiarato in riferimento a questo ed agli altri numerosissimi scontrini in bar vari, di aver incontrato nei momenti più vari della giomata, molti "cittadini qualunque" (cfr esame pag. 29 trascrizioni) "vecchiettr che aveva avuto modo di conoscere come assessore al Comune di Torino, quando aveva intrapreso l'iniziativa di organizzare una cerimonia per festeggiare le nozze d'oro. Con questi anziani si sarebbe instaurato un legame, tale che gli stessi avrebbero fatto riferimento a DELL'UTRI per risolvere dei loro problemi, (cfr esame DELL'UTRI dell'I 1.5.2015 pag.-21 ove lo stesso avrebbe riferito, senza neanche coglierne la scorrettezza, di essersi attivato, tramite la segretaria FILIPPETTO, per far saltare la lista d'attesa per degli esami per un anziano che doveva sottoporsi ad una rivalutazione della Commissione dell'lNPS per l'aggravamento dell'invalidità). La stucchevole spiegazione non pare possa far rientrare tali spese in quelle di rappresentanza e non è eerto richiamabile per il pagamento, ad esempio di un autogrill a Villarboit alle 4,24 del mattino il 28.12.2011, quando il consigliere,'per le vacanze di Natale, stava recandosi in Belgio. Cosi SI segnala uno scontrino al guardaroba del museo egizio il 13.5.2010, una cena a Baldissero il 6.5.2011, mentre DELL'UTRI è a Torino, un autogrill il 25.11.2011 mentre è 108 in viaggio verso San Bartolomeo al Mare, una colazione a Caselle TS.11.22011 mentre sta partendo per la Spagna La circostanza che si sia chiesto il rimborso per spese personali è bene attestato dalla esistenza di due abbonamenti al quotidiano la Stampa, con previsione di consegna l'uno a casa, l'altro nell'ufficio del gruppo, dato significativo perché DELL'UTRI era a capo di un c.d. "monogruppo" cioè era l'unico componente del gruppo Moderati al Consiglio Regionale del Piemonte. Il Tribunale rileva che la legge non fa riferimento al numero di giornali che possono essere acquistati con il fondo di funzionamento, ma questo non esime dal valutare in concreto se l'acquisto fosse o meno riconducibile al funzionamento del gruppo. In riferimento poi alle spese relative alle comici si richiama quanto già esposto in premessa in ordine ai complementi di arredo. In ordine al rapporto con Voice Care si deve mettere in rilievo come siano state pagate dal Gruppo MODERATI fatture per € 191.190,00. Le fatture di marzo, aprile, maggio 2011 (rispettivamente di € 36.000,00 12.000,00 e 12.000,00) descrivono la prestazione effettuata da Voice Care come '"'^Rilevazione del panel statistico del gradimento delle attività del gruppo consiliare regionale dei Moderati". Segue la fattura del 31.7.2011 dell'importo ^ '\complessivo di € 252.000,00, da pagarsi in 36 rate mensili di € 7.000,00 con la seguente 1.X \ s^escrizione:''r/i/e^«/zzo«e della metodologia e del panel statistico attraverso la /realizzazione di almeno 25.000,00 interviste sul territorio piemontese". Dal 30 settembre riprendono ulteriori fatture mensili di € 3630,00 con la stessa descrizione delle prime fatture, E' stata poi acquisita copia del contratto, sottoscritto in data 20.12.2010 tra la Voice Care s.r.l. (rappresentata del presidente Mascarello) ed il Gmppo Consiliare dei Moderati (in persona di DELL'UTRI Michele) con il quale la Voice Care si impegnava ad effettuare la '"'rilevazione su panel statistico dell'attività del Gruppo Consiliare Regionale dei Moderate, attività consistente principalmente nell'effettuazione di interviste telefoniche, programmata sino al dicembre 2014, per un corrispettivo complessivamente determinato in euro 456.000. L'accusa ha sostenuto che tutta l'operazione fosse fittizia, sulla base di questi indizi, che si ritengono gravi, precisi e concordanti: 1) L'incongruenza economica dell'operazione: i Moderati avrebbero speso l'intero loro budget di funzionamento per effettuare sondaggi per individuare quali argomenti stessero più a cuore ai cittadini piemontesi, ed avrebbero così esaurito tutto il denaro che sarebbe servito per prendere delle iniziative e per fare delle campagne in ordine ai temi segnalati dai cittadini. Si interpellano ad esempio i cittadini sul nucleare e per farlo non si hanno più i soldi per fare un convegno o anche solo un manifesto o uno studio sul nucleare. Si noti come l'ufficio dei moderati, quando la FILIPPETTO andò in matemità, venne chiuso perché non vi era denaro per tenerlo aperto. Il tema dell'incongruenza economica non riguarda una valutazione di opportunità o meno della scelta relativa alla destinazione del fondo, ma invece bolla in termini di assoluta inverosimiglianza la esistenza effettiva dell'intera operazione. La stessa Corte dei Conti che non ha potuto contestare la veridicità della spesa. Tutti gli importi sono comprensivi di Iva) 109 esercitando un controllo meramente documentale, ha scritto" la Sezione non può esimersi dal rilevare che la spesa in questione si caratterizza per importi assolutamente abnormi, addirittura superiori aifondi nella disponibilità del gruppo e tali da sollevare evidenti dubbi sulla ragionevolezza della stessa'' Cfr relazione sul rendiconto 1/1 - 31.12.2013 Gruppo Consiliare Moderati allegato 2 alle produzioni documentali Dell'Utri 2) L'operazione si svolge con un'azienda che fa capo ad un compagno dello sfesso ^ movimento politico, MORETTI, il quale è consigliere comunale a Torino del Gruppo Moderati.. Questo affievolimento di alterità tra le due parti contrattuali è certamente un possibile indice di criticità dell'intera operazione. 3) E' pacifico che le fatture siano soggettivamente false: e' infatti emerso in una seconda fase di indagine, che VOICE CARE non ha mai effettuato le prestazioni indicate in fattura. Solo dopo che emersa questa verità è stata offerta una seconda versione, e cioè che le prestazioni vennero rese da CONTACTA,per motivi intemi al gruppo. Si noti però che, se si trattasse solo di falsità soggettiva, e cioè di una^^ interposizione fittizia di VOICE CARE tra il cliente, Gmppo dei Moderati, ed il reali^ fomitore della prestazione, CONTACTA, dovremmo poi registrare un qualche flusso di denaro, in uscita da VOICE CARE, verso CONTACTA, la quale deve essere remunerata per la prestazione resa. Invece nel caso in esame non vi sono flussi tra ■ VOICE CARE e CONTACTA, che siano riconducibili in alcun modo a questo^ fenomeno. Si noti ancora che VOICE CARE non è partecipata al 100% da CONTACTA, ma solo al 50%, essendo il restante 50% di MASCARELLO Luciano . Dell'arricchimento senza causa di VOICE CARE quindi CONTACTA godrebbe solo al 50%, con conseguente depauperamento di CONTACTA ad opera del suo amministratore. L'incongruenza quindi è incolmabile: I MODERATI pagano VOICE CARE per una prestazione che non ha svolto e CONTACTA avrebbe effettuato a favore dei MODERATI un'operazione per la quale non riceve alcun pagamento. 4) Vi sono gravissime contraddizioni sulla tipologia di prestazione: infatti il contratto (che nonostante gli importi elevati non è preceduto da nessuna trattativa) tra il Gmppo MODERATI e VOICE CARE, nonché l'ulteriore documentazione acquisita, in particolare uno script che fungeva da istmzione per l'operatore, ed infine la brochure cartacea relativa ai sondaggi asseritamente effettuati, si riferiscono in maniera inequivoca a sondaggi effettuati tramite conversazioni telefoniche da parte ^ di persone fisiche, mentre CONTACTA non fa sondaggi con operatori in carne ed ossa, ma solo con un operatore automatico che, con voce di sintesi, interpella l'interlocutore, invitandolo a digitare 1,2 ecc. Nel^^cóntratto di appalto si legge infatti: art. 5 punto IL" l'appaltatore dovrà adeguatamente e preventivamente istruire il personale addetto all'esecuzione del contratto efornirlo delle procedure e delle istruzioni relative all'esecuzione a regola d'arte dei servizi appaltati. All'art. 6 , dal titolo ''Personale" al punto 6.2 si legge: 110 ' ''l'appaltatore si obbliga ad adibire, per l'esecuzione del servizio personale in numero sufficiente a garantire lo svolgimento dei servizi" Le istruzioni di cui al punto dell'art. 5 sopra citate sono e state tradotto nel vademecum preparato il personale. In particolare si segnala lo "SCRIPT CAMPAGNA GRUPPO REGIONALE MODERATI PER IL PIEMONTE APRILE 2011" che offre il testo di un' intervista modello, con domande aperte (non si può rispondere 1,2,3 ecc. scegliendo tra le risposte proposte, e con suggerimenti all'operatore: punto 4 " inserire genere presunto dell'intervistato/a, se nel dubbio chiedere lei è uomo, oppure donna?, punto 5: secondo lei qual è il problema più urgente che deve essere affrontato dalla Regione Piemonte (NON SUGGERIRE SUBITO LE PROBLEMATICHE MAATTENDERE LA RISPOSTA SPONTANEA DELL'INTERVISTATO/A. SE L'INTERVISTATO/A RISPONDE NON SAPREI, OPPURE ESITA, CONTINUARE CON: tra le seguenti tematiche qual è quella che lei ritiene sia la più urgente! Anche i sondaggi dei quali è stata presentata una brochure cartacea riportano le domande, le cui risposte sono oggetto di studio e valutazione, di un tenore e contenuto assolutamente incompatibile con le domande in automatico. Questo il testo di uno dei quesiti proposti: JZA 4, "Il Gruppo Consiliare dei Moderati per il Piemonte è stato firmatario di una proposta di legge regionale (la 110 presentata il 30 dicembre 2010) su Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di access Wi-Fi gratuiti. In particolare l'intento è quello di promuovere la diffùsone di servizi di accesso Wi-Fi (Wirelesse Fidelity) gratuito al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale. Quale è il suo giudizio riguardo questa propostaT^ Ancora più complessa è la formulazione del seguente interrogativo in tema di rimborsi Iva presente all'interno di un sondaggio del settembre 2012: "Il Gruppo Consiliare dei Moderati per il Piemonte è stato firmatario di un ordine del giorno (n°84 del 12 settembre 2012) con il quale si richiede l'impegno della Giunta ad attivarsi con urgenza nei confronti del Governo nazionale, affinchè si acceleri il pagamento dei mancati rimborsi IVA e, soprattutto, si pervenga ad una soluzione strutturale che impedisca, in futuro, il ripetersi di così gravi ritardi, che pregiudicano fortemente l'equilibrio economico-finanziario delle aziende, già messe a dura prova dalla crisi economica e dalla carenza di liquidità dovuta alla stretta creditizia. Quale è il suo giudizio riguardo quest'ordine del giornoT^ E così ad aprile 2012:" Il Gruppo consiliare dei Moderati per il Piemonte sta portando avanti una campagna di iniziative al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'utilizzo dell'energia nucleare. Irecenti avvenimenti occorsi in Giappone dopo il terremoto ed i danni alla centrale nucleare di Fukushima hanno evidenziato i rischi comunque imprevedibili che l'utilizzo di tale tecnologia comportano sulla popolazione. Riteniamo che in questo momento dove da più voci si sente parlare della volontà del governo di reintrodurre il nucleare in Italia sia 111 fondamentale ricordare il risultato del referendum abrogativo e dire con fermezza No al nucleare. Qual è il suo giudizio riguardo questa presa diposizione! 5) NON VI E' NESSUNA TRACCIA CERTA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA: i dati relativi al panel che sarebbe stato ridefinito e quelli relativi alle telefonate effettuate sono stati asseritamente cancellati. La stessa voce delle interviste automatiche sarebbe di MORETTI. Non si è coinvolto quindi nessun dipendente in quest' attività e nessuno quindi può testimoniarla. Sono state prodotte brochure cartacee dei sondaggi svolti e registrazioni trascritte dell' intervista fatta dall'operatore automatico. Vi sono, si dice, le serie numeriche delle risposte, ma, come ha dovuto ammettere lo stesso CT di parte OCCHETTI, potrebbero riferirsi a qualsiasi altro sondaggio automatico effettuato da CONTACTA con 10 domande. Tra l'altro le diverse relazioni presentate dal CT di parte OCCHETTI non sembrano attendibili: nella prima versione infatti si parla di un esame dei "sistemi server VOICE CARE , di un "servizio reso da VOICE CARE^ e solo dopo che era emerso^ che VOICE CARE non aveva reso la prestazione si presentava nel 2013 una seconda'^i^ memoria ove si parlava di server CONTACTA e dove VOICE CARE non era più nominata. , ' ^ Sembra inoltre molto singolare, tanto da apparire inverosimile, che si sia proceduto alla cancellazione del panel statistico ridefmito attraverso l'effettuazione di 35.000 interviste. II senso della prestazione di cui alla fattura 31.7.2011 dell'importo'^ complessivo di € 252.000,00 ridefinizione della metodologia e del panel statistico attraverso la realizzazione di almeno 35.000,00 interviste sul territorio piemontese'^ era quello di definire una platea di soggetti preselezionati, in modo da avere una certa campionatura della popolazione e da poter effettuare in epoca successiva un numero minore di interviste su di un campione significativo. Si vede infatti che dal settembre 2011 il numero delle interviste mensile (secondo noi solo apparentemente) diminuisce e così anche l'importo delle fatture. Se così è, distruggere il panel è distruggere il contenuto di una prestazione, che pochi mesi prima è stata fatturata € 252.000,00. Se è la legge ad imporre la distruzione del panel, come opinato dalla difesa, diventa assurdo aver effettuato tale investimento. Anche in questo caso non si chiede alla Corte di dare una valutazione di opportunità di una scelta di un soggetto politico, ma di desumere da un quadro di inverosimiglianza la prova logica della insussistenza della prestazione asseritamente svolta. 6) LE BROCHURE CARTACEE DEI SONDAGGI SVOLTI, RIPORTANO DELLE DOMANDE DIVERSE RISPETTO A QUELLE DELLA REGISTRAZIONE DELL'OPERATORE AUTOMATICO. 112 Si è già visto come il testo su carta delle ricerche effettuate riportino domande molto complesse incompatibili con l'operatore automatico. Si è appena detto che la difesa ha fornito le registrazioni e le trascrizioni del testo delle domande dell'operatore automatico. Ebbene non vi è corrispondenza tra i testi: Quindi la questione del WIFI passa da "// Gruppo Consiliare dei Moderati per il Piemonte è stato firmatario di una proposta di legge regionale (la 110 presentata il 30 dicembre 2010) su Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di access Wi-Fi gratuiti. In particolare l'intento è quello di promuovere la dijfiisone di servizi di accesso Wi-Fi (Wirelesse Fidelity) gratuito al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale. Quale è il suo giudizio riguardo questa proposta!" riportato nel volume dato al committente, alla seguente sintetica domanda: IL GRUPPO CONSILIARE DEI MODERATI PER IL PIEMONTE HA FIRMATO UNA PROPOSTA DI LEGGE PER REALIZZARE SERVIZI DI ACCESSO WIFI GRATUITI. QUAL E'IL SUO GIUDIZIO IN MERITO? Pfft PREMA S OS 1) SE E' SODDISFATTO, 2)SE E' SUFFICIENTE, 3)NON SODDISFATTO, 4)NON SAPREI La domanda sul nucleare " Il Gruppo consiliare dei Moderati per il Piemonte sta portando avanti una campagna di iniziative al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'utilizzo dell'energia nucleare. 1 recenti avvenimenti occorsi in Giappone dopo il terremoto ed i danni alla centrale nucleare di Fukushima hanno evidenziato i rischi comunque imprevedibili che l'utilizzo di tale tecnologia comportano sulla popolazione. Riteniamo che in questo momento dove da più voci si sente parlare della volontà del governo di reintrodurre il nucleare in Italia sia fondamentale ricordare il risultato del referendum abrogativo e dire confermezza No al nucleare. Qual è il suo giudizio riguardo questa presa diposizione! viene così sintetizzata: IL GRUPPO CONSILIARE DEI MODERATI PER IL PIEMONTE STA PORTANDO AVANTI UNA FORTE CAMPAGNA CONTRO IL NUCLEARE QUAL E' IL SUO GIUDIZIO RIGUARDO QUESTA PRESA DI POSIZIONE CONTRO IL NUCLEARE ! PREMA 1)SE E'SODDISFATTO. 2)SE E'SUFFICINETE, 3)NON SODDISFATTO. 4)NON SAPREI Si rileva che queste differenze non sono possibili in un sondaggio, che impone una esegesi del significato delle risposte, sulla base di un attento esame del tipo di 113 domanda. La domanda sul nucleare passa da una formulazione molto suggestiva che evoca catastrofi e che ricorda l'esito di un referendum ad un'altra che è del tutto neutra. Il committente, leggendo il volume cartaceo, ha motivo di ritenere che certe risposte abbiano fatto seguito ad un tipo di domanda, che invece era diverso da quella effettivamente svolta. Si legge in sentenza: '''"Peraltro, talifile audio risultano coerenti anche con le bozze di domande (script)formulate da DELL'UTRl e, poi, consegnate a Moretti (produzioni ^ documentali difesa DELL'UTRl nell'udienza del 14A.2015, a titolo di esempio - gli ^ altri script si trovano nel Dossier Produzioni vicenda Voice Care s.r.L Imputazione 20, DELL'UTRl nei docc. 2- 4)" e sì richiamano le deposizioni di MASTROBUONO, tuttora dipendente di CONTACTA e di FILIPPETTO, la quale ha riferito solo che nell'ufficio dei moderati erano arrivate delle telefonate di persone che riferivano di essere state intervistate per affermare che la prestazione è stata effettivamente resa. Non pare che il quadro indiziario sopra presentato sia stato valutato adeguatamente e nel suo complesso. Chiedendosi alla Corte di rivalutare le testimonianze responsabile di sistemi CONTACTA Spa, dibattimento ex art. 603 I comma cpp. di MASTROBUONO,'}^ si fa istanza di rinnovazione 'del ^ Era contestato a DELL'UTRI anche un episodio di finanziamento illecito .in riferimento al pagamento della fattura n. 62 del 31.5.2011, emessa da "T.D.P. DI LO SCIUTO ANTONINO", e n. 3 del 16.3.2011, emessa da "DAJMON Eventi e Spettacoli". Per quanto concerne la fattura n. 62 del 2011 è necessario sottolineare che la stessa riguardava la stampa di 400 manifesti riportanti il simbolo dei "Moderati" e la scritta "Torino 9% Grazie non vi dimenticheremo - la coerenza paga" Secondo il Tribunale " Tale costo., pare rientrare nella categoria delle spese di funzionamento del Gruppo, nell'accezione lato sensu politica indicata nella parte generale, considerato che non si trattava di fondi erogati per il pagamento della campagna elettorale propria o altrui, per cui è evidente l'assenza di connessione con l'attività del Gruppo, ma di costi relativi alla stampa di un manifesto avente finalità politica, connessa all'attività del Gruppo stesso" In realtà la conclusione è contraddittoria. Se è evidente, come è, e come il Tribunale riconosce, l'assenza di connessione con l'attività del gruppo nell'ambito dell'assemblea legislativa, l'utilizzo del fondo per tale spesa è finanziamento pubblico al gruppo consiliare non quale articolazione del consiglio, ma quale movimento politico, finanziamento quindi ' vietato dalla legge. Per quanto riguarda la fattura n. 3 del 16.3.2011 emessa da "DAIMON Eventi e Spettacoli" occorre evidenziare che tale fattura venne emessa in relazione ad una manifestazione pubblica organizzata per il 5.5.2011 presso il teatro Colosseo, in prossimità delle elezioni comunali di Torino. In relazione a tale manifestazione il 114 r teatro Colosseo aveva fatto una fattura con iva agevolata al 4% indirizzata non al gruppo consiliare regionale, ma al partito dei moderati, via XX Settembre, agevolazione iva prevista dalla legge perché relativa alla campagna elettorale. La fattura n. 3 del 2011 emessa da Daimon Eventi, indirizzata invece al gruppo regionale, presentava TI.V.A al 20% , ma tale elemento è solo in apparente contraddizione con quello offerto dalla fattura con iva al 4%, perché l'iva agevolata nella campagna elettorale, si riferisce ad un novero tassativo di prestazioni, tra le quali è compreso l'affitto dei locali, ma non l'attività di animazione. Si ritiene pertanto che la manifestazione in questione fosse una manifestazione elettorale per il comune e che, ove è stato possibile, si è applicata l'iva agevolata. Che la festa della mamma, la settimana prima delle elezioni comunali, sia solo il pretesto di un momento di campagna elettorale, che rimane l'unico fine della manifestazione, appare assolutamente verosimile. A parte che, se così non fosse, bisognerebbe chiedersi a che titolo avrebbe inerenza con il funzionamento di un gruppo consiliare organizzare una festa della mamma pura e semplice, e dovrebbe quindi riqualificarsi il fatto, ex art. 527 cpp, come un ulteriore episodio di peculato. LUPI Sara - LUPI Maurizio LUPI Maurizio era presidente ed unico componente del Gruppo Consiliare "VERDI VERDI AMBIENTALISTI PER COTA". In ordine alla gestione del fondo di funzionamento ha patteggiato all'udienza preliminare. E' invece andato a giudizio, insieme alla figlia Sara, in riferimento alla contestazione di truffa aggravata per l'assunzione della figlia, quale Co.Co.Co. con mansioni di "addetta alla segreteria", essendo risultato che è sempre stata lontana da Torino. Prima, fino al luglio del 2010, frequentava l'università a Milano, poi, dal novembre 2010, effettuava uno stage presso l'Oreal a Milano, ed infine dal settembre 2011 trasferiva a Parigi, lavorando all'Università, facendo poi uno stage retribuito in azienda ed venendo quindi definitivamente assunta presso la SANOFI. LUPI Maurizio aveva già diversi collaboratori, tutti famigliari: i fratelli LUPI Alessandro (coordinatore di segreteria) LUPI Alberto (supporto alle attività istituzionali), che però lavorava in un negozio di pellicce (sintetiche), la cognata PANZER A Cristina, convivente di LUPI Alberto, la compagna, BRESSA Lorena (addetta alla segreteria e tematiche legislative), impiegata part time di NORAUTO. Che in questo quadro di impressionante familismo, alla luce anche della modestissima attività di LUPI, in consiglio regionale per come si è documentato, che risultasse assunta e prendesse un regolare stipendio anche la figlia che stava prima a Milano e poi a Parigi è apparso davvero scandaloso. La tesi della difesa, accolta dal Tribunale ruota su due versanti: 115 1) La natura della prestazione lavorativa di LUPI Sara, che, da un lato quale Co.Co.Co., non sarebbe stata tenuta ad un orario e ad un vincolo di presenza sul luogo di lavoro, e che dall'altro sarebbe stata indicata quale "addetta alla segreteria", non in riferimento alle tipiche mansioni di segretaria (tenere aperto l'ufficio, risponder al telefono, ricevere il pubblico, tenere l'agenda degli appuntamenti ecc.) ma quale componente della segreteria politica. In dibattimento si è fin evocato il ruolo del Segretario di Stato americano, per dire che il termine "segretaria" può avere un significato diverso da quello di impiegato di segreteria. , 2) La dimostrazione di una qualche prestazione resa da LUPI Sara, che avrebbe fatto delle ricerche su temi cari all'ambientalismo e le avrebbe trasmesse al papà che ne avrebbe fatto uso per la sua attività politica in consiglio. In ordine al primo punto è agevole rispondere che un conto sono i vincoli di orario, un conto è l'ontologica incompatibilità di svolgere la mansione di "addetta alla segreteria", che è comunque cosa diversa da "membro della segreteria politica", "consigliere politico" o "addetto ad approfondimenti tematici", stando in un'altra città o all'estero. _ Il Co.Co.Co non avrà vincoli di orario, ma una qualche prestazione deve pur renderla. obietta che una segretaria andrebbe assunta a tempo determinato e non come Co.Co.Co, tié ' si è visto come in realtà in molti gruppi le segretarie fossero Co.Co.Co. Si pensilà, GIOVINAZZO ed a PELLI del Gruppo "UNITI per BRESSO" ed a tutti gli altri c% lavoravano per il gruppi di LUPI, assunti come Co.Co.Co. Qualcuno di loro avrà pur fatto^^ da impiegato di segreteria. Tra l'altro sul punto è stata fatta una domanda al teste PANTE' della Regione Piemonte, il quale ha riferito che ''^poteva succedere"che si assumesse come Co.Co.Co. un impiegato di segreteria. In ordine al secondo punto, la documentazione presentata è assolutamente inattendibile, consistendo nella raccolta di una serie di manoscritti, privi di data certa. Che una giovane in carriera, residente a Parigi dialoghi con il padre, consigliere regionale, sui temi dell'ambientalismo, avendo effettuato delle ricerche su intemet, senza scrivere una riga al computer e senza mandare delle mail (attività che avrebbe reso databile la prestazione), ma scrivendo a mano su quinterni di carta, appare assolutamente incredibile. Questa documentazione in realtà o è stata fatta dopo ad hoc e costituisce un vero e proprio inquinamento probatorio, o risale al tempo in cui LUPI Sara era ancora a casa Si pensi poi a come queste ricerche sarebbero arrivate in Italia. Le avrebbe portate fisicamente la madre BRESSA, anch'ella come si è visto assunta dal gruppo, che ogni tanto andava a trovare la figlia a Parigi. A ciò si deve aggiungere: 1) Nessuno ha saputo indicare nessuna iniziativa in seno al consiglio che possa connettersi con il lavoro di LUPI Sara (cfr esame BRESSA.- domanda del P.M: "una proposta di legge, ''diretta ricaduta del lavoro di Sara? Non saprei" (pag. 14 trascrizioni); cfr esame LUPI Alberto, pag. 47, che non sa fare un esempio di un'iniziativa che si basi sugli studi di LUPI Sara. 116 i S 2) LUPI Sara ha parlato di un impegno di 5-6 ore giornaliero, incompatibile con un orario di lavoro a Parigi di 7 ore al giorno, cui si deve aggiungere almeno un'ora per gli spostamenti (cfr. esame LUPI Sara pag. 16) La sentenza della Corte Dei Conti che ha esaminato la stessa documentazione ha concluso ritenendo provato lo svolgimento da parte di LUPI Sara di attività lavorativa, regolarmente retribuita per la somma di e 74.483,83... in quanto è dell'avviso che... a fronte dell'inequivoco impianto accusatorio difetti, allo stato un adeguato riscontro probatorio dell'effettività e dell'esistenza di un'opera e di un servizio prestati dall'interessata in corrispettivo del compenso mensilmente ricevuto" Il Tribunale di fronte a questi indizi, gravi, precisi e concordanti ha invece parlato di ''perplessità sollevate dall'accusa", così riducendo il processo penale ad un confronto di impressioni e non al luogo ove si valuta con rigore la prova, anche quella logica. Si legge infatti in sentenza: "le perplessità sollevate dall'accusa, anche se in parte condivisibili, non consentono, tuttavia, di escludere oltre ogni ragionevole dubbio (quindi in sede penale e con le regole probatorie che le sono proprie) l'effettività della collaborazione da parte di Sara LUPI con il Gruppo "Verdi-Verdi-L'Ambientalista per Qota"considerato che: la LUPI, secondo quanto indicato nel menzionato contratto non aveva vincoli "di C •% - subordinazione, di orario, di modalità di esecuzione e di luogo - non è del tutto implausibile che la predetta svolgesse le mansioni di "addetta alla segreteria"nelle modalità sopra indicate, cioè attività di ricerca e supporto politico; - alla luce delle dichiarazioni testimoniali, della perizia svolta e del fatto che il materiale oggetto di contestazione veniva esibito alla G.d.F. già in sede di primo accesso, non può ritenersi assolutamente inveritiero che la prestazione sia stata effettivamente svolta nel biennio in questione, anche mentre la LUPI si trovava fuori Torino, considerato che non sono emerse assolute incompatibilità tra le menzionate attività svolte per il Gruppo e gli orari di lavoro" Insomma la testimonianza dei parenti, loro stessi Co.Co.Co. è bastata per il Tribunale, in una con una perizia grafica che ha confermato che la scrittura di documenti dei quali non era certa la data era comunque riferibile a LUPI Sara. Tutte le incongruenze sopra enunciate non sono state in alcun modo spiegate, ma come si è visto, ridotte al rango di motivi di perplessità. Chiedendosi alla Corte di rivalutare le testimonianze di BRESSA Lorella, LUPI Alberto, PANZERA Cristina, LUPI Alessandro, si fa istanza di rinnovazione del dibattimento ex art. 603 I comma cpp. STARA Andrea 117 All'imputato, capogruppo del Gruppo Mono-consiliare "Insieme per Bresso", sono state contestate condotte appropriative per la somma complessiva di € 56.970,49 in relazione alle seguenti tipologie di spesa: contravvenzioni al codice della strada per complessivi 121,60 euro; acquisto di materiale da ferramenta e arredi (tagliaerba, sega circolare, vasi tubO oer complessivi 3.934,10 euro; ' ricariche telefoniche a persone estranee al gruppo consiliare per complessivi 104 40 ' euro; acquisto di prodotti informatici(ed musicali, amplificatore, cornice digitale, accessori ^ per il cellulare) per complessivi € 1.543,63; spese presso bar, ristoranti ed acquisto di cibo da asporto per complessivi 14 827 76 euro; ' ' acquisto di carburante per complessivi 15.368,69 euro; acquisti vari (vino, prodotti farmaceutici, abbigliamento, giocattoli, affitto sala presso DAR AL HIKMA di via Fiocchetto 15 per finalità estranee al gruppo, attrezzatura sportiva) per complessivi 4.119,74 euro; acquisto di biglietti ferroviari per tratte inteme ed esteme alla Regione peiv— complessivi 217,80 euro; ■ spese per albergo/bed & breakfast e biglietti aerei per complessivi 739,35 euro; spese per ricariche postepay e paypal a dipendenti del gruppo consiliare^. per ^ complessivi 749,90 euro; L- ' V .1. \-, E stato riconosciuto responsabile di peculato in riferimento alla somma complessiva di ^ 19.652,43, avendo il Tribunale ritenuto che tale importo fosse rappresentato da scontrini tappabuchi ovvero funzionali a giustificare pagamenti che erano privi di pezza giustificativa. In realtà alcuni scontrini sono stati considerati talmente eccentrici, da non essere neanche ritenuti ''tappabuchi", ma degli errori. Ci si riferisce alla sega circolare ed al tosaerba. L Accusa ritiene che, se di errori si tratta, sono errori che riguardano la cemita di scontrini tappabuchi e quindi indifferenti alla valutazione dell'elemento soggettivo del reato. Sono serviti per coprire delle spese non documentate e quindi oggetto di appropriazione e l'errore e consistito nella mancanza di attenzione alla specifica voce di spesa che documentavano. II Tribunale poi riconosce l'inerenza di una serie di costi, che invece, come si è già ribadito posizioni, non sono ammissibili: si pensi agli acquisiti relativi ad accessori per 1 ufficio, le spese di ferramenta e materiale simile che secondo il Tribunale sarebbe finalizzato alla costruzione di oggetti legati ad iniziative lato sensu politiche del Gmppo cosi^ come per alcune attrezzatture quali, ad esempio, un megafono, acquisti presso pasticcerie, acquisiti di vino e fiori, accessori di elettronica, spese per il pagamento delle contravvenzioni del Codice della Strada e per la manutenzione della vettura, l'acquisto della grande maggioranza del carburante, nonché di alcune ricariche telefoniche e pavpal e postepay. ^ 118 - c Per quanto concerne l'affitto spese di una sala presso DAR AL HIKMA è documentato, dallo scambio di mail, che la sala venne affittata non per un evento del gruppo, ma per un incontro organizzato dalla RABESCHI relativo ad un programma teatrale del quale la figlia GUBERNATI Giulia era scenografa. Un fatto quindi di vita privata della RABESCHI che nulla a che fare con l'attività del gruppo. Così l'acquisto dei biglietti aerei in favore di Hemandez Ibalada e Arco Fuster Domenec, nonché di ulteriori biglietti, nonché i pagamenti dei canoni relativi alla locazione dei locali del Comitato "officina dei diritti" di via Monte Novegno lO/a che nulla hanno a che vedere con il Gruppo. Si chiede quindi la riforma della sentenza impugnata ,in riferimento alle voci di spesa che il Tribimale ha ritenuto di ammettere. iSs Andrea STARA era inoltre imputato anche del reato di cui agli artt. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659 per il pagamento di iniziative elettorali o, comunque, riferibili al partito, in relazione al pagamento delle fatture n. 506 del 31.5.2011 emessa da "VINCENZO BONA spa", n. 150 del 31.3.2012 emessa da "AGIT MARIOGROS industrie grafiche s.r.L", nonché n. 42 del 21.2.2011 e n. 62 del 24.3.2011 emesse da "MILLE E UNA FESTA DI DIGIORGIO FRANCESCA". Per la fattura emessa da "Agit Mariogros Industrie Grafiche s.r.l." che riguardava la stampa di manifesti relativi ad un convegno dal titolo "il futuro passa dalla zona nord - sviluppo urbanistico ed infrastrutture sociali nella prospettiva della variante 2000" organizzato, tra gli altri dal P.D. - con cui il Partito di STARA avrebbe dovuto fondersi di lì a poco - nel quale intervenivano come relatori numerosi collaboratori dell'odierno imputato, il Tribunale ha ritenuto che "ro/e costo" potesse '"'"rientrare nella categoria delle spese difunzionamento del Gruppo, nell'accezione lato sensu politica indicata nella parte generale, considerato che non si trattava difondi erogati per il pagamento della campagna elettorale propria o altrui, per cui è evidente l'assenza di connessione con l'attività del Gruppo, ma di costi relativi ad un convegno aventefinalità politica connessa all'attività del Gruppo stesso". Si tratta invece di una forma di finanziamento illecito a favore del PD, a nulla rilevando che non fosse relativo alla campagna elettorale. P.Q.M. Si chiede la riforma della sentenza impugnata e l'affermazione di responsabilità di GIOVINE Michele, DE MÀGISTRIS Roberto, GIORDANO Massimo, GREGORIO Federico, MOLINARI Riccardo, TIRAMANI Paolo, DELL' UTRI Michele, BURZI Angelo Emilio Filippo(ad eccezione del capo 24) , GOFFI Alberto, NEGRO Giovanni,( ad eccezione del capo 28) LUPI Maurizio, CORTOPASSI Alberto, COSTA Rosa Anna,LA ROCCA Girolamo ( ad accezione del capo 41), LEARDI Lorenzo, MASTRULLO Angiolino, MONTARGLI Augusta, MOTTA Massimiliano, TENTONI Alfredo Roberto, VALLE Rosanna, LUPI Sara, CANTORE Daniele (ad eccezione dell'episodio indicato nel capo di imputazione quale "rimborso spese per acquisto materiale elettorale QUARATINO 119 Antonio per complessivi e 7.176,00"), STARA Andrea, GOTA Roberto in ordine a tutti i reati contestati e la conseguente condanna alle pene di legge. Torino, lì 16.2.2017 IL PROC TO EL PUBBLICA ' E ro Jé.'i.iT- , ^3 lì - 0 I dr. Ans-iasido Sfiatai'® A IL PRO T L O Oori il 120 T OBBLIGA