Det. 17-2014 - Comune di Sorbolo

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Det. 17-2014 - Comune di Sorbolo
COMUNE DI SORBOLO
(PROVINCIA DI PARMA)
Sede Legale Piazza Libertà, 1 - 43058 Sorbolo (PR)
Sede Amministrativa Via del Donatore, 2 - 43058 Sorbolo (PR)
Tel. 0521/669611 - Fax 0521/669669
E-mail: info.sorbolo.pr.it
Http://www.comune.sorbolo.pr.it
Partita IVA 00455610345
COPIA
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI
Numero
Data
17
05-02-2014
OGGETTO:
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 04.02.2014 AD
OGGETTO: "ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI PARMA AD
ISTANZA DEL SIG. F. DAL SOLE. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE
IN GIUDIZIO. NOMINA DEL DIFENSORE" ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l’art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale, ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo
all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, gli enti locali possono effettuare, per ciascun
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente
approvato;
VISTO l’art. 151, comma 1, del citato testo unico, ai sensi del quale gli enti locali deliberano entro il 31
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, con termine che può essere differito con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 19 dicembre 2013 recante il differimento al 28 febbraio
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dell’11 febbraio 2013, esecutiva, con cui sono
stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, nonché la relazione previsionale
e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 34 del 22.07.2013, esecutiva, con la quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2013;
VISTO il decreto sindacale nr. 2 del 21.06.2012 con cui sono stati confermati gli incarichi di
responsabili dei servizi, ivi compreso quello afferente il servizio assetto e uso del territorio-sviluppo
economico;
VISTO l’atto di citazione formulato il 20.06.2013 e notificato a questo Comune il 18 settembre 2013,
promosso avanti al Tribunale di Parma dal Sig. Franco Dal Sole, residente in Parma, rappresentato e
difeso dall’avv. Umberto Serra e dall’Avv. Simona Brianti del Foro di Parma, per l’accertamento della
responsabilità di questo Ente nel sinistro asseritamente occorso all’attore in data 10 luglio 2010 in
Strada della Croce di Casaltone in Sorbolo, in cui si procurava una grave lesione inciampando in una
buca presente sul marciapiede della predetta via, in prossimità del civico n. 15;
VISTA la deliberazione della giunta comunale nr. 6 in data 04.02.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge avente ad oggetto: “atto di citazione dinanzi al Tribunale di Parma ad
istanza del sig. F. Dal Sole. Autorizzazione alla costituzione in giudizio. Nomina del difensore”;
ATTESO CHE a tal fine, l’organo esecutivo ha deliberato di conferire incarico di patrocinio legale
congiunto e disgiunto agli avvocati Elena Pontiroli e Carlo Masi dello Studio Legale Associato Cugurra
– Pontiroli – Molinari - Masi con sede in via Mistrali, 4 Parma (P. IVA 02060940349) demandando al
Sindaco pro-tempore la sottoscrizione della procura alla lite ed ogni altro atto occorrente ed al
Responsabile del Servizio competente l’assunzione del relativo impegno di spesa per presunti euro
5.000,00, oltre oneri accessori;
VISTO il T.U. sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche approvato
con D.Lgs. 30/03/2001 nr 165 e successive modificazioni ed in particolare i commi 6 e seguenti
dell’articolo 7;
VISTA la legge 24/12/2007 nr. 244 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 3, commi da 54 a
57 e 79;
VISTO l’art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005 nr. 266;
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione riunite in sede di controllo, 14 marzo 2008 nr.
6 recante le “linee di indirizzo e criteri interpretativi dell’art.3 commi 54 e 57 della L 244/2007, in
materia di regolamenti degli enti locali per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e
consulenza”, che annovera tra i casi esclusi dalla suddetta disciplina, tra gli altri, gli “incarichi conferiti
ai liberi professionisti, avvocati esterni all’amministrazione, per la rappresentanza ed il patrocinio
giudiziale”;
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, con
particolare riguardo all’art. 15, commi 1 e 2, in ordine agli obblighi di pubblicità per il conferimento di
incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione;
RICHIAMATE le indicazioni in ordine alla pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di patrocinio
legale fornite dalla CIVIT nella sezione F.A.Q. in materia di trasparenza;
VISTO il vigente regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 30/11/1999, come da ultimo modificato con
deliberazione n. 29 del 20.06.2013, esecutive ai sensi di legge, con riferimento alla sezione
disciplinante il conferimento di incarichi di collaborazione;
VISTO l’articolo 86, comma 10, lett. b)-1), del succitato regolamento che, nell’estromettere dal suo
campo di applicazione gli incarichi conferiti a liberi professionisti e relativi alla rappresentanza ed al
patrocinio giudiziale, rinviano per la relativa disciplina alle norme in materia di attività contrattuale
dell’ente e, nella specie, all’articolo 38, comma 2, del vigente regolamento dei contratti;
RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11.05.2012 n 2730;
VISTE le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78,
convertito con modificazioni nella legge 102 del 3 agosto 2009, che introduce a carico dei funzionari
che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa l’obbligo di accertare preventivamente
che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica, si da atto che a seguito di verifica preventiva il programma dei
pagamenti risulta compatibile;
VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012,
n. 213;
VISTO il decreto legge del 12 novembre 2010, n.187, recante modifica ed integrazione dell’art. 3 della
legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, in particolare gli artt. 6 e 7;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
RICHIAMATO il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 recante: Modifiche al decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11
novembre 2011, n. 180;
RICHIAMATA la determinazione 7 luglio 2011, n. 4 (par. 4.3) dell'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dedicata alla tracciabilità dei flussi finanziari in
applicazione dell'articolo 3 della legge 136/2010, nella parte in cui afferma che «il patrocinio legale,
cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia
inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il
servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, “un quid pluris per prestazione o
modalità organizzativa”;
CHE sulla base di quanto affermato dall’”Autorità” la fattispecie in parola si sottrae alle norme
regolanti i servizi e conseguentemente alla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto non si rende
necessario acquisire il Codice identificativo gara (Cig) per affidare l'incarico in parola;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 19/2009/PAR resa dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di
controllo per la Basilicata, in ordine alla qualificazione giuridica degli incarichi di patrocinio legale;
VISTI gli artt. 2230 e s.s. del Codice Civile;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 11.02.2013, esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stato approvato il regolamento dei controlli interni ai sensi dell'art. 147 T.U.E.L. come
modificato dalla legge 213/2012;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
DATO ATTO che la spesa scaturente dal presente atto non è suscettibile di frazionamento in
dodicesimi;
VISTI gli artt. 107, 109, 183, 184 e 191 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
di far constare, per le motivazioni esposte in premessa, che l’Amministrazione Comunale, con atto
della giunta n. 6/2014, citato in premessa, ha deliberato di costituirsi avanti al Tribunale di Parma nel
giudizio di cui in oggetto, promosso F. Dal Sole residente in Parma, a tutela dell’interesse del Comune,
conferendo incarico di patrocinio legale congiunto e disgiunto agli avvocati Elena Pontiroli e Carlo
Masi dello Studio Legale Associato Cugurra – Pontiroli – Molinari - Masi, con studio in Parma, via
Mistrali n. 4 (p. iva 02060940349), demandando l’assunzione del relativo impegno di spesa al
responsabile del Servizio competente;
di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa presunto di euro 6.344,00 lordi a favore dello
Studio Legale dianzi menzionato con imputazione alla missione 1 programma 2 cap. 21100/1 quanto ad
euro 5.000,00 ed al cap. 19000/3 per i restanti euro 1.344,00 del bilancio di previsione armonizzato e
del PEG per l’esercizio finanziario 2014, in corso di formazione;
di dare atto che la suddetta spesa non soggiace alle limitazioni imposte dalla disciplina legislativa e
regolamentare vigente in materia di incarichi di collaborazione parimenti richiamata in premessa;
di dare atto che la spesa di che trattasi non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
di trasmettere il presente atto al Servizio economico-finanziario per il seguito di competenza;
il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi ed in applicazione dell’art. 15,
commi 1 e 2 del d. lgs. 14 marzo 2013, nr. 33.
Il Responsabile del Servizio Assetto e Uso
del Territorio-Sviluppo Economico
f.to Ing. Valter Bertozzi
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento
delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del
servizio economico finanziario appone il visto di regolarità contabile del presente impegno
di spesa.
Lì, 05-02-2014
CAPITOLO 21100/1 EURO 5.000,00 IMP 173/2014 CAPITOLO 19000/3 EURO 1.344,00 IMP
174/2014 STUDIO ASSOC CUGURRA-PONTIROLI-MOLINARI-MASI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to dott.ssa BOTTOLI MONICA