7 corrado limentani la nuova difesa d`ufficio

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7 corrado limentani la nuova difesa d`ufficio
La Rivista del Consiglio
Notizie e commenti
Anno 2015
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CORRADO LIMENTANI
LA NUOVA DIFESA D’UFFICIO
La nuova legge professionale aveva conferito delega al Governo per adottare
un decreto legislativo avente ad oggetto il riordino della disciplina della difesa
d’ufficio. Criteri ispiratori della riforma dovevano essere: creazione di un elenco nazionale dei difensori d’ufficio e indicazione di requisiti tali da assicurare
stabilità e competenza della difesa tecnica d’ufficio.
Il Governo con il d.lgs. 6/2015 ha esercitato la delega e in applicazione dei
criteri sopracitati ha modificato l’art. 97 c.p.p. e l’art. 29 disp. att. fissando i
requisiti necessari per essere inseriti nell’elenco nazionale e per la permanenza
nell’elenco stesso.
La tenuta del nuovo elenco è stata demandata al Consiglio nazionale forense
che il 10 giugno 2015 ha pubblicato un apposito regolamento che dettaglia
tempi e modi per l’attuazione della nuova normativa. L’intera disciplina mira
a garantire livelli di qualità alla difesa d’ufficio che rappresenta, precisa il
CNF, ‘‘la massima espressione della responsabilità sociale degli avvocati’’.
Come ricordato le parole chiave della riforma sono ‘‘competenza’’, cioè preparazione e qualità professionale dell’esercizio della funzione difensiva e ‘‘stabilità’’, e cioè continuità della difesa nell’arco di tutto il processo.
La legge ha previsto una disciplina transitoria: tutti coloro che erano già
iscritti negli elenchi dei difensori di ufficio tenuti dagli Ordini circondariali sono stati automaticamente iscritti nell’elenco unico nazionale.
Per le nuove richieste di inserimento da oggi occorre possedere uno di questi tre requisiti:
a) l’aver partecipato a un corso biennale di formazione ed aggiornamento
professionale in materia penale organizzato dall’Ordine degli avvocati e dalla
Camera Penale della durata di almeno 90 ore con superamento di un esame
finale;
b) essere iscritti all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni e possedere esperienza in materia penale documentalmente comprovata;
c) aver conseguito il titolo di specialista in diritto penale.
Ulteriori requisiti sono poi il non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento ed essere in regola con gli obblighi formativi.
Le istanze di nuova iscrizione devono essere depositate presso la segreteria
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dell’Ordine che, dopo averle esaminate, trasmetterà le domande al CNF con
un parere attestante la sussistenza dei requisiti.
La novità più rilevante della nuova normativa è che ogni anno il difensore
di ufficio, per rimanere iscritto nell’elenco nazionale, dovrà dimostrare l’esercizio continuativo della professione nel settore penale presentando al Consiglio
dell’Ordine, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo all’inserimento nell’elenco nazionale, documentazione attestante la partecipazione ad almeno 10
udienze penali, camerali e dibattimentali, anche quale sostituto processuale
(ma non più di due quale sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p. e non più di
tre innanzi al giudice di pace) con esclusione di quelle di mero rinvio.
Ulteriori condizioni per la permanenza nell’elenco sono anche l’essere in regola con gli obblighi formativi e non aver riportato sanzioni superiori all’avvertimento.
L’Ordine, dopo adeguata verifica, trasmetterà le domande di permanenza al
CNF unitamente ad un parere sulla permanenza dei requisiti.
La mancata presentazione con cadenza annuale della documentazione per la
permanenza nell’elenco nazionale comporterà la cancellazione dell’avvocato
dall’elenco stesso: la prima scadenza entro cui occorrerà depositare la documentazione è fissata per il 31 dicembre 2016.
Veniamo ora all’attuazione della nuova normativa.
Il corso di formazione e aggiornamento della durata di 90 ore è già stato organizzato dall’Ordine e dalla Camera Penale.
Quanto alla procedura di raccolta delle domande di iscrizione e permanenza
all’elenco nazionale, l’Ordine ha creato un’apposita commissione che sta elaborando le linee guida per l’inoltro delle domande, la loro verifica e la trasmissione al CNF. Inoltre si stanno studiando le modalità con cui i difensori dovranno dimostrare la partecipazione alle udienze (copie dei verbali, attestazioni,
ecc.), modalità che verranno prontamente comunicate non appena approvate
dal Consiglio.
La commissione sta anche predisponendo un nuovo ‘‘Regolamento per le difese di ufficio dell’Ordine degli avvocati di Milano’’ che dovrà sostituire quello
esistente ormai superato dalla novella legislativa.
Nulla cambierà, invece, per quanto riguarda le diverse liste oggi esistenti
(imputati liberi, direttissime, minorenni, ecc.) che continueranno ad essere gestite direttamente dagli Ordini circondariali.
Il regolamento per la tenuta dell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio elaborato dl CNF (e reperibile sul sito dell’Ordine) prevede anche una serie di
doveri che incombono sul difensore d’ufficio e su cui ci si soffermerà in un
prossimo numero della rivista.
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