DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/ 685 DELLA COMMISSIONE

Transcript

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/ 685 DELLA COMMISSIONE
L 117/32
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
3.5.2016
DECISIONI
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/685 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2016
che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione
frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES.
[notificata con il numero C(2016) 2511]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili
negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del
mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli
veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive
89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e
l'articolo 6, paragrafo 5,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei
controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare
l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti
in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.
(2)
In seguito alle comunicazioni della Francia, è opportuno modificare le voci relative ai posti d'ispezione frontalieri
presso l'aeroporto di Bordeaux e il porto di Dunkerque, in Francia, nell'elenco di cui all'allegato I della decisione
2009/821/CE.
(3)
In seguito alla cancellazione dall'elenco della categoria O per il posto d'ispezione frontaliero presso l'aeroporto di
Marsiglia, le autorità francesi hanno modernizzato tale posto d'ispezione frontaliero e comunicato che la
modernizzazione è conclusa e che tale posto d'ispezione frontaliero è adatto per la categoria O con nota (14),
specificamente per invertebrati, animali acquatici ornamentali, anfibi e roditori. È pertanto possibile aggiungere la
categoria O con nota (14) per detto posto d'ispezione frontaliero nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
(4)
In seguito alle comunicazioni della Spagna e dell'Italia, sono stati sospesi il riconoscimento per parte delle
categorie di prodotti dei posti d'ispezione frontalieri presso il porto di Huelva e l'aeroporto di Madrid e il ricono­
scimento di un centro d'ispezione presso il posto d'ispezione frontaliero al porto di Livorno-Pisa. Occorre
pertanto modificare le voci relative a tali posti d'ispezione frontalieri nell'elenco di cui all'allegato I della decisione
2009/821/CE per la Spagna e l'Italia.
(1)
(2)
(3)
(4)
GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti,
fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema
TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).
3.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 117/33
(5)
In seguito all'esito soddisfacente di un audit effettuato dal servizio di audit della Commissione, il nuovo posto
d'ispezione frontaliero presso il porto di Liepaja in Lettonia può essere riconosciuto per la categoria «altri
prodotti imballati a temperatura ambiente». È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci
relative alla Lettonia di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
(6)
I Paesi Bassi e la Polonia hanno comunicato l'aggiunta di un centro d'ispezione ai posti d'ispezione frontalieri
rispettivamente presso i porti di Rotterdam e di Danzica per talune categorie di prodotti di origine animale. È
quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a Paesi Bassi e Polonia di cui all'allegato I
della decisione 2009/821/CE.
(7)
L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema
informatico veterinario integrato (TRACES).
(8)
In seguito alle comunicazioni della Danimarca e dell'Italia, è opportuno modificare diverse unità locali nell'elenco
delle unità centrali e locali del sistema TRACES per la Danimarca e l'Italia di cui all'allegato II della decisione
2009/821/CE.
(9)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.
(10)
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli
animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
L 117/34
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
3.5.2016
ALLEGATO
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:
1) l'allegato I è così modificato:
a) la parte relativa alla Spagna è così modificata:
i) la voce relativa al porto di Huelva è sostituita dalla seguente:
«Huelva
ES HUV 1
P
HC-T(2), NHC-NT(2)(*)»
ii) la voce relativa all'aeroporto di Madrid è sostituita dalla seguente:
«Madrid
ES MAD 4
A
Iberia
HC-T(FR)(2)(*), HC-NT(2)(*),
NHC(2)
U, E, O
Swissport
HC(2), NHC(2)
O
PER4
HC-T(CH)(2)
WFS: World Wide
Flight Services
HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT
O»
b) la parte relativa alla Francia è così modificata:
i)
la voce relativa all'aeroporto di Bordeaux è sostituita dalla seguente:
«Bordeaux
FR BOD 4
A
HC-T(CH)(1), HC-NT(1), NHCT(CH), NHC-NT»
ii) la voce relativa al porto di Dunkerque è sostituita dalla seguente:
«Dunkerque
FR DKK 1
P
Route des Amériques
HC(1)(2), NHC(2)»
iii) la voce relativa all'aeroporto di Marsiglia è sostituita dalla seguente:
«Marseille Aé­ FR MRS 4
roport
A
HC-T(1)(2), HC-NT(2)
c) nella parte relativa all'Italia, la voce riguardante il porto di Livorno-Pisa è sostituita dalla seguente:
«Livorno-Pisa
IT LIV 1
P
Porto commerciale (*)
HC-T(FR)(*), NHC-NT(*)
Sintemar (*)
HC(*), NHC(*)
Lorenzini
HC, NHC-NT
Terminal Darsena Toscana
HC, NHC»;
O(14)»
3.5.2016
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
L 117/35
d) nella parte relativa alla Lettonia, dopo la voce per Grebneva è inserita la seguente voce riguardante il porto di
Liepaja:
«Liepaja
(port)
LV LPX 1
P
NHC-NT(2)(4)»
e) nella parte relativa ai Paesi Bassi, la voce riguardante il porto di Rotterdam è sostituita dalla seguente:
«Rotterdam
NL RTM 1
P
Eurofrigo Karimatastraat
HC, NHC-T(FR), NHC-NT
Eurofrigo, Abel Tasman­
straat
HC
Frigocare Rotterdam B.V.
HC(2)
Coldstore Wibaco B.V
HC-T(FR)(2), HC-NT(2)
Kloosterboer Delta Termi­
nal
HC(2)
Maastank B.V.
NHC-NT(6)»
f) nella parte relativa alla Polonia, la voce riguardante il porto di Danzica è sostituita dalla seguente:
«GdaƄsk
PL GDN 1
P
IC 1
HC(2), NHC
IC 2
HC(2), NHC(2)
IC 3
HC-T(FR)(2)»
2) L'allegato II è così modificato:
a) nella parte relativa alla Danimarca, la voce riguardante l'unità locale «DK00100 RINGSTED» è sostituita dalla
seguente:
«DK00400
KORSØR»
b) la parte relativa all'Italia è così modificata:
i)
le seguenti voci relative all'unità regionale «IT00012 LAZIO» sono soppresse:
«IT00312
ROMA C
IT00512
ROMA E»
ii) le voci relative a «ROMA A, B, D, F, G, H» di cui all'unità regionale «IT00012 LAZIO» sono sostituite dalle
seguenti:
«IT00112
ROMA 1
IT00212
ROMA 2
L 117/36
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT00412
ROMA 3
IT00612
ROMA 4
IT00712
ROMA 5
IT00812
ROMA 6»
iii) le seguenti voci relative all'unità regionale «IT00003 LOMBARDIA» sono soppresse:
«IT00503
COMO
IT02303
CREMONA
IT00703
LECCO
IT02503
LODI
IT03503
MILANO 1
IT02603
MILANO 2
IT01503
VALLECAMONICA SEBINO»
iv) le voci relative all'unità regionale «IT00003 LOMBARDIA» sono sostituite dalle seguenti:
«IT02903
ATS DELLA BRIANZA
IT03603
ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
IT00103
ATS DELL'INSUBRIA
IT00903
ATS DELLA MONTAGNA
IT02103
ATS DELLA VAL PADANA
IT01203
ATS DI BERGAMO
IT01803
ATS DI BRESCIA
IT03703
ATS DI PAVIA»
v) le seguenti voci relative all'unità regionale «IT00009 TOSCANA» sono soppresse:
«IT01109
EMPOLI
IT00909
GROSSETO
IT00609
LIVORNO
IT00209
LUCCA
IT00109
MASSA CARRARA
3.5.2016
3.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT00309
PISTOIA
IT00409
PRATO
IT00709
SIENA
IT01209
VERSILIA»
vi) le voci relative all'unità regionale «IT00009 TOSCANA» sono sostituite dalle seguenti:
«IT01009
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
IT00509
AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST
IT00809
AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST»
L 117/37