DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/ 685 DELLA COMMISSIONE
Transcript
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/ 685 DELLA COMMISSIONE
L 117/32 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 3.5.2016 DECISIONI DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/685 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2016 che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES. [notificata con il numero C(2016) 2511] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3, vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5, vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione. (2) In seguito alle comunicazioni della Francia, è opportuno modificare le voci relative ai posti d'ispezione frontalieri presso l'aeroporto di Bordeaux e il porto di Dunkerque, in Francia, nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE. (3) In seguito alla cancellazione dall'elenco della categoria O per il posto d'ispezione frontaliero presso l'aeroporto di Marsiglia, le autorità francesi hanno modernizzato tale posto d'ispezione frontaliero e comunicato che la modernizzazione è conclusa e che tale posto d'ispezione frontaliero è adatto per la categoria O con nota (14), specificamente per invertebrati, animali acquatici ornamentali, anfibi e roditori. È pertanto possibile aggiungere la categoria O con nota (14) per detto posto d'ispezione frontaliero nell'allegato I della decisione 2009/821/CE. (4) In seguito alle comunicazioni della Spagna e dell'Italia, sono stati sospesi il riconoscimento per parte delle categorie di prodotti dei posti d'ispezione frontalieri presso il porto di Huelva e l'aeroporto di Madrid e il ricono scimento di un centro d'ispezione presso il posto d'ispezione frontaliero al porto di Livorno-Pisa. Occorre pertanto modificare le voci relative a tali posti d'ispezione frontalieri nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE per la Spagna e l'Italia. (1) (2) (3) (4) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1). 3.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 117/33 (5) In seguito all'esito soddisfacente di un audit effettuato dal servizio di audit della Commissione, il nuovo posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Liepaja in Lettonia può essere riconosciuto per la categoria «altri prodotti imballati a temperatura ambiente». È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative alla Lettonia di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE. (6) I Paesi Bassi e la Polonia hanno comunicato l'aggiunta di un centro d'ispezione ai posti d'ispezione frontalieri rispettivamente presso i porti di Rotterdam e di Danzica per talune categorie di prodotti di origine animale. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a Paesi Bassi e Polonia di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE. (7) L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES). (8) In seguito alle comunicazioni della Danimarca e dell'Italia, è opportuno modificare diverse unità locali nell'elenco delle unità centrali e locali del sistema TRACES per la Danimarca e l'Italia di cui all'allegato II della decisione 2009/821/CE. (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE. (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione L 117/34 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 3.5.2016 ALLEGATO Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati: 1) l'allegato I è così modificato: a) la parte relativa alla Spagna è così modificata: i) la voce relativa al porto di Huelva è sostituita dalla seguente: «Huelva ES HUV 1 P HC-T(2), NHC-NT(2)(*)» ii) la voce relativa all'aeroporto di Madrid è sostituita dalla seguente: «Madrid ES MAD 4 A Iberia HC-T(FR)(2)(*), HC-NT(2)(*), NHC(2) U, E, O Swissport HC(2), NHC(2) O PER4 HC-T(CH)(2) WFS: World Wide Flight Services HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT O» b) la parte relativa alla Francia è così modificata: i) la voce relativa all'aeroporto di Bordeaux è sostituita dalla seguente: «Bordeaux FR BOD 4 A HC-T(CH)(1), HC-NT(1), NHCT(CH), NHC-NT» ii) la voce relativa al porto di Dunkerque è sostituita dalla seguente: «Dunkerque FR DKK 1 P Route des Amériques HC(1)(2), NHC(2)» iii) la voce relativa all'aeroporto di Marsiglia è sostituita dalla seguente: «Marseille Aé FR MRS 4 roport A HC-T(1)(2), HC-NT(2) c) nella parte relativa all'Italia, la voce riguardante il porto di Livorno-Pisa è sostituita dalla seguente: «Livorno-Pisa IT LIV 1 P Porto commerciale (*) HC-T(FR)(*), NHC-NT(*) Sintemar (*) HC(*), NHC(*) Lorenzini HC, NHC-NT Terminal Darsena Toscana HC, NHC»; O(14)» 3.5.2016 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 117/35 d) nella parte relativa alla Lettonia, dopo la voce per Grebneva è inserita la seguente voce riguardante il porto di Liepaja: «Liepaja (port) LV LPX 1 P NHC-NT(2)(4)» e) nella parte relativa ai Paesi Bassi, la voce riguardante il porto di Rotterdam è sostituita dalla seguente: «Rotterdam NL RTM 1 P Eurofrigo Karimatastraat HC, NHC-T(FR), NHC-NT Eurofrigo, Abel Tasman straat HC Frigocare Rotterdam B.V. HC(2) Coldstore Wibaco B.V HC-T(FR)(2), HC-NT(2) Kloosterboer Delta Termi nal HC(2) Maastank B.V. NHC-NT(6)» f) nella parte relativa alla Polonia, la voce riguardante il porto di Danzica è sostituita dalla seguente: «GdaĆsk PL GDN 1 P IC 1 HC(2), NHC IC 2 HC(2), NHC(2) IC 3 HC-T(FR)(2)» 2) L'allegato II è così modificato: a) nella parte relativa alla Danimarca, la voce riguardante l'unità locale «DK00100 RINGSTED» è sostituita dalla seguente: «DK00400 KORSØR» b) la parte relativa all'Italia è così modificata: i) le seguenti voci relative all'unità regionale «IT00012 LAZIO» sono soppresse: «IT00312 ROMA C IT00512 ROMA E» ii) le voci relative a «ROMA A, B, D, F, G, H» di cui all'unità regionale «IT00012 LAZIO» sono sostituite dalle seguenti: «IT00112 ROMA 1 IT00212 ROMA 2 L 117/36 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT00412 ROMA 3 IT00612 ROMA 4 IT00712 ROMA 5 IT00812 ROMA 6» iii) le seguenti voci relative all'unità regionale «IT00003 LOMBARDIA» sono soppresse: «IT00503 COMO IT02303 CREMONA IT00703 LECCO IT02503 LODI IT03503 MILANO 1 IT02603 MILANO 2 IT01503 VALLECAMONICA SEBINO» iv) le voci relative all'unità regionale «IT00003 LOMBARDIA» sono sostituite dalle seguenti: «IT02903 ATS DELLA BRIANZA IT03603 ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO IT00103 ATS DELL'INSUBRIA IT00903 ATS DELLA MONTAGNA IT02103 ATS DELLA VAL PADANA IT01203 ATS DI BERGAMO IT01803 ATS DI BRESCIA IT03703 ATS DI PAVIA» v) le seguenti voci relative all'unità regionale «IT00009 TOSCANA» sono soppresse: «IT01109 EMPOLI IT00909 GROSSETO IT00609 LIVORNO IT00209 LUCCA IT00109 MASSA CARRARA 3.5.2016 3.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT00309 PISTOIA IT00409 PRATO IT00709 SIENA IT01209 VERSILIA» vi) le voci relative all'unità regionale «IT00009 TOSCANA» sono sostituite dalle seguenti: «IT01009 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO IT00509 AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST IT00809 AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST» L 117/37