Regolamento per la fornitura divise e vestiario al personale
Transcript
Regolamento per la fornitura divise e vestiario al personale
REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DIVISE E VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE Art.1: - L’Amministrazione Comunale provvede, a propria cura e spese, alla fornitura delle divise e del vestiario ai dipendenti compresi di cui alle tabelle di competenze di vestiario, successivamente approvate dai rispettivi Responsabili di Servizio con apposita determinazione. A tale effetto si comprende nelle categorie che accedono a tale diritto sia il personale di ruolo che quello non di ruolo, a condizione che svolga in modo continuativo le funzioni inerenti alla categoria di appartenenza. Gli effetti di vestiario costituenti la dotazione normale sono espressamente specificati nelle suddette tabelle. Art. 2: - LA durata minima di ogni capo di vestiario, nonché la quantità e la qualità di ciascuno di essi, sono indicate nelle tabelle citate. Al dipendente non viene rinnovata la fornitura del vestiario, quando allo stesso siano rimasti non più di sei mesi per la cessazione del servizio o il cambio di mansione, a meno che il vestiario fornito non abbia precisa valenza antinfortunistica e sia prescritto da Norma di Legge. Alla relativa sostituzione provvede l’amministrazione Comunale, in un momento successivo al periodo minimo di durata previsto, oppure nei casi in cui il deterioramento e l’inservibilità siano da ascriversi a comprovate cause di servizio o di forza maggiore. Art. 3: - Il parere sulle divise o sul vestiario da adottare, la procedura per l’acquisto e il relativo impegno di spesa sono espressi mediante determinazione dei Responsabili di Servizio a cui il personale interessato al cambio di vestiario appartiene. Ciascun Responsabile, a seguito del relativo verbale di consegna del vestiario agli interessati, curerà la regolare tenuta di una scheda individuale con indicazione degli effetti di corredo assegnati in questione, con le indicazioni dei medesimi, nonché della quantità, caratteristiche e delle date di consegna e riconsegna. 1 Art. 4: - Alla manutenzione e pulizia del vestiario e degli altri oggetti di corredo forniti deve provvedere ogni interessato. Nel caso in cui si renda necessario provvedere alla anticipata sostituzione di divise o alti capi di vestiario per cause imputabili al dipendente, l’acquisto verrà effettuato dal Responsabile di Servizio interessato con addebito del relativo costo al dipendente stesso, applicando una riduzione in proporzione al periodo d’uso non superiore ai due terzi del valore. I dipendenti sono passibili di sanzioni disciplinari qualora danneggino, sottraggano, rivendano o non conservino pulito e decente l’abbigliamento ad essi fornito. Art. 5: - Durante il servizio i dipendenti devono indossare la divisa prescritta salvo particolari deroghe, da concedersi di volta in volta e per validi motivi, dal rispettivo Responsabile di Servizio. È vietato l’uso della divisa nei periodi di ferie, aspettativa, malattia, nei periodi in cui il personale non è in servizio e comunque in luoghi, circostanze, lavori ed incombenze non consoni al decoro della divisa medesima. La scadenza del rinnovo del capo di vestiario verrà prorogata allorchè il dipendente, per ragioni di servizio, di durata superiore a un mese, sia tenuto ad indossare abiti civili. Art. 6: - La divisa invernale sarà indossata nel periodo primo ottobre – 15 maggio, fatte salve modifiche cronologiche autorizzate dal responsabile di servizio per motivi climatici. Art. 7: - Ciascun servizio obbligato, con successiva determinazione del Responsabile di Servizio, provvederà a definire la tabella delle competenze di vestiario per il proprio personale dipendente. Tale tabella dovrà contenere la descrizione dei capi di vestiario da fornire ai dipendenti, la loro quantità, la durata minima in anni e mesi. Tale tabella potrà essere aggiornata, con ulteriore determinazione del Responsabile di Servizio, qualora ciò necessiti per sopraggiunte disposizioni di legge o per evidenti necessità di modifica. Art. 8: - Il presente regolamento entrerà in vigore non appena esecutivo il presente atto. 2