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Codice di comportamento dei dipendenti
I principi e le disposizioni del presente Codice di Comportamento (di seguito “Codice”)
costituiscono specificazione degli obblighi generali di diligenza, onestà, trasparenza,
correttezza e imparzialità che qualificano l’esercizio di pubbliche funzioni di responsabilità
da parte dei dipendenti del Comune di Busto Arsizio.
Ai fini del presente Codice il termine “dipendente” individua le figure professionali del
personale dell’Area del Comparto Enti Locali e le figure dirigenziali dell’Area della
Dirigenza in servizio presso l’Ente sia a tempo determinato che indeterminato.
Le norme del Codice si applicano anche a tutti coloro che, con il solo limite della
compatibilità, a qualsiasi titolo (dipendenti dei soggetti controllati o partecipati dal Comune
di Busto Arsizio, personale somministrato, tirocinanti, frequentatori, consulenti e
collaboratori occasionali, fornitori di beni/servizi/lavori) svolgono attività per l’Ente.
A tal fine, i dirigenti dovranno fornire semestralmente al responsabile dell'anticorruzione
l'elenco dei soggetti sopracitati.
Le presenti disposizioni integrative assumono eguale natura e valenza; sono, altresì,
redatte in conformità a quanto previsto nelle apposite linee guida adottate dalla CiVITANAC
Art. 1. Principi generali
I dipendenti conformano la propria condotta ai doveri connessi alle funzioni istituzionali
dell’Ente, con diligenza, rettitudine e trasparenza, nel rispetto dei principi di buon
andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Costituzione) nonché dei
principi di fedeltà ed osservanza della Costituzione previsti dall’art. 54 della medesima.
A tal fine i dipendenti si impegnano a svolgere la propria attività nel rispetto della legge
perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione e del potere di cui sono
titolari, evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o
all’immagine della Pubblica Amministrazione.
Le disposizioni contenute nel presente Codice costituiscono integrazione e specificazione
del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 “Regolamento recante
il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165
del 30.03.2001“ con il quale sono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e
buona condotta che i dipendenti sono tenuti ad osservare.
Art. 2. Regali, compensi ed altre utilità
Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità. Indipendentemente dalla
circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali
o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o aver
compiuto un atto del proprio ufficio, da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o
attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a
svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto.
Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o
indirettamente, regali od altre utilità. Analogamente il dipendente non offre, direttamente o
indirettamente, regali od altre utilità ad un proprio sovraordinato.
Potranno essere ammessi, coerentemente con la normativa nazionale di riferimento, regali
ed utilità di modico valore, ovvero non superiore in via orientativa a 120,00 euro, anche
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sotto forma di sconto, effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di
cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali.
Non rientrano nel divieto di cui al periodo precedente i buoni sconto o assimilati diretti alla
generalità dei dipendenti, indirizzati e gestiti dai comitati ricreativi dei lavoratori.
Nell’arco dell’anno il valore complessivo dei regali, compensi o utilità non potrà superare la
cifra di euro 150,00.
I regali e le altre utilità di modico valore comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal
presente articolo sono immediatamente messi a disposizione dell’Ente, a cura dello stesso
dipendente cui siano pervenuti, per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali
secondo la specifica caratteristica degli stessi:
 prodotti tecnologici, oggetti da scrivania – da impiegare nell’ambito delle dotazioni
strumentali dell’Ente (da parte dei competenti uffici, informatica ed economato);
 gastronomia – da devolvere a mense cittadine dei poveri (da parte del settore
sociale)
 libri e musica – da attribuire al patrimonio della Biblioteca comunale;
 abbigliamento, accessori in genere compresi i prodotti di bellezza, oggettistica varia
da devolvere a associazioni di volontariato per l’aiuto a famiglie bisognose(da parte
del settore sociale)
Sono vietati regali in denaro contante o assimilati
Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o
abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o
attività inerenti all’Ufficio di appartenenza.
Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’Ente, il Dirigente dell’Ufficio cui è
assegnato il dipendente vigila sulla corretta applicazione del presente articolo, il Segretario
Generale vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte dei dirigenti.
Ai sensi dell’art. 16 comma 2 del D.P.R. n. 62/2013, nei casi di particolare gravità, qualora
concorrano la non modicità della regalia o di altra utilità e l’immediata correlazione di
queste ultime con il compimento di un atto o di un’attività tipici dell’ufficio, l’Ente potrà
procedere ad irrogare al dipendente la sanzione espulsiva del licenziamento alla
definizione del procedimento sanzionatorio.
Art. 3. Partecipazione ad Associazioni e Organizzazioni
Fatta salva l’adesione a partiti politici e organizzazioni sindacali, per i quali non deve
essere fornita alcuna comunicazione, i dipendenti comunicano tempestivamente per
iscritto al Dirigente dell’Ufficio di appartenenza e al Dirigente dell’Amministrazione del
personale la propria adesione od appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui
ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio, con
particolare riferimento ai servizi che erogano contributi o rilasciano autorizzazioni o
concessioni.
Il dirigente mantiene la riservatezza circa le comunicazioni di appartenenza ad
associazioni od organizzazioni da parte dei propri dipendenti.
Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od
organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando
svantaggi di carriera.
Art. 4. Interessi finanziari e conflitti di interesse
Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente
all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il Dirigente dell’Ufficio di
appartenenza e il Dirigente dell’Amministrazione del personale di tutti i rapporti, diretti o
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indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso
abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
- se in prima persona, o i suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il
convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti
rapporti di collaborazione;
- se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività
o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
Fermo restando l’obbligo del dirigente di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in
materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di lavoro da parte dei propri
dipendenti, nel caso di comunicazione di informazioni rilevanti connesse all’attività o alle
decisioni inerenti all’ufficio, il medesimo, eventualmente d’intesa con Dirigente
dell’Amministrazione del personale, procede ad informare il Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione per le valutazioni di competenza.
Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni
in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge,
di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi
di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler
assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
Ai fini del presente articolo, per privati si intendono tutti i soggetti che operano nel settore
di competenza del servizio di appartenenza o nei confronti dei quali l’attività anche
provvedimentale del Settore di appartenenza è destinata a produrre effetti anche indiretti.
Art. 5. Obbligo di astensione
Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o all’esecuzione di attività
che possano coinvolgere interessi propri, ovvero dei suoi parenti, affini entro il secondo
grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di
frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge
abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero
di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di
Enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente.
Nei casi suddetti il dipendente è tenuto a comunicare per iscritto al Dirigente dell’Ufficio di
appartenenza la sua astensione e le relative motivazioni. Sull’astensione decide il
Dirigente, che potrà, in casi particolari, avvalersi del parere del Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione.
Dell’astensione viene trasmessa comunicazione anche all’Ufficio Amministrazione del
personale.
Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Tutti i casi di astensione verranno conservati in apposito sottofascicolo contenuto
all’interno del fascicolo personale di ciascun dipendente.
Verrà altresì redatto specifico fascicolo contenente tutti i casi di astensione verificatisi
presso l’Amministrazione.
Art. 6. Prevenzione della corruzione.
Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti
nell’amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel
piano triennale per la prevenzione della corruzione, approvato con atti formali dell’Ente e
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in apposita Sezione dedicata all’”Anticorruzione”,
presta la sua collaborazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e, fermo
restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore
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gerarchico, ed al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, eventuali situazioni di
illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
Chiunque riceva le segnalazioni in argomento è tenuto all’obbligo di massima riservatezza.
Il superiore gerarchico potrà riferire solo al Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione.
Le segnalazioni che potrebbero configurare eventuali rischi probabili di corruzione,
saranno trattate ai sensi della vigente normativa sulla privacy. Ogni violazione del predetto
obbligo di riservatezza costituisce illecito disciplinare per violazione di doveri d’ufficio.
Le segnalazioni possono pervenire in via anonima con allegate le prove o da soggetti
identificati o identificabili. I Dirigenti di settore che ricevono segnalazioni anonime
valuteranno, nel caso concreto, l’opportunità di trasmettere le segnalazioni medesime al
Responsabile della prevenzione della Corruzione.
Al fine di pervenire ad un ottimale sistema di invio delle segnalazioni che garantisca la
identificabilità del segnalante solo nei casi strettamente indispensabili, l’Amministrazione
metterà a disposizione una procedura informatizzata, volta alla migliore tutela della
privacy del segnalante. Nella attesa della implementazione di tale sistema, le segnalazioni
possono essere formulate e trasmesse con qualsiasi mezzo; la conservazione della
relativa documentazione avverrà secondo le misure di sicurezza previste per i dati
sensibili.
Tutto il personale viene sensibilizzato sulla importanza della divulgazione delle azioni
illecite, e periodicamente aggiornato circa i propri diritti ad essere tutelati in caso di
denuncia, in occasione delle iniziative formative legate alla Prevenzione della corruzione
nonché con apposita informazione sul sito WEB dell’ente.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata,
senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata
su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia
fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua
conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. Tale ultima
circostanza può emergere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle
memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. La denuncia è sottratta
all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i.
L’ente garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del dipendente che segnala un
illecito nell’ente. A tale fine, il soggetto il cui comportamento è oggetto di segnalazione non
può irrogare personalmente sanzioni disciplinari né può disporre (salva richiesta
dell’interessato oppure disposizione del proprio superiore gerarchico) il trasferimento ad
altre mansioni o ad altro ufficio nei confronti del soggetto segnalante, né ridurre le
responsabilità precedentemente assegnate.
Art. 7. Trasparenza e tracciabilità
Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 9 del
codice generale. Il dipendente osserva tutte le misure previste nel Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità.
In ogni caso, il dipendente – per le mansioni affidate in base alle direttive impartite dal
Dirigente o in caso di sua assenza il Responsabile della struttura di appartenenza che si
conformano a quelle del Responsabile della trasparenza (individuato ai sensi dell’art. 43
del d.lgs. 33/2013) – assicura tutte le attività necessarie per dare attuazione agli obblighi di
trasparenza previsti dalla normativa vigente.
I dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, a fini di
trasparenza, devono essere messi a disposizione in modo tempestivo, preciso e completo
e nei tempi richiesti dal Dirigente/Responsabile della struttura di appartenenza e/o dal
Responsabile della trasparenza.
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I Dirigenti o in caso di loro assenza il Responsabili di struttura sono i diretti referenti del
Responsabile della trasparenza per tutti gli adempimenti e gli obblighi in materia; con
quest’ultimo collaborano fattivamente, attenendosi alle metodologie e determinazioni
organizzative ed operative da questi decise.
Il dipendente deve aver cura di inserire nel fascicolo di ogni pratica trattata tutta la
documentazione ad essa afferente, al fine di consentire la tracciabilità del processo
decisionale.
Art. 8. Comportamento nei rapporti privati
Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio
delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre
nell’Ente per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro
comportamento che possa nuocere all’immagine dell’Ente.
Il dipendente pertanto è obbligato a tenere, nei rapporti privati, comportamenti consoni a
principi generali di diligenza, onestà, correttezza ed imparzialità nei confronti della propria
Amministrazione.
Tale ultima indicazione comportamentale si ritiene valida anche nell’ambito di contesti
sociali virtuali (social network, forum e simili ) partecipati dal dipendente anche mediante il
ricorso a pseudonimi o identità fittizie.
In particolare, nei rapporti privati con altri enti pubblici, comprese le relazioni
extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente:
- non promette facilitazioni per pratiche d’ufficio in cambio di una agevolazione
per le proprie;
- non chiede di parlare con i superiori gerarchici dell’impiegato o funzionario che
segue la questione privata del dipendente, facendo leva sulla propria posizione
gerarchica all’interno del Comune;
- non diffonde informazioni e non fa commenti, nel rispetto e nei limiti della libertà
di espressione, volutamente atti a ledere l’immagine o l’onorabilità di colleghi, di
superiori gerarchici, di amministratori, o dell’ente in generale.
Nei rapporti privati con altri enti o soggetti privati, con esclusione dei rapporti professionali
e di confronto informale con colleghi di altri enti pubblici, il dipendente:
- non anticipa, al fine di avvantaggiare alcuno, i contenuti specifici di procedimenti
di gara, di concorso, o di altri procedimenti che prevedano una selezione
pubblica comparativa ai fini dell’ottenimento di contratti di lavoro, di prestazione
di servizi o di fornitura, di facilitazioni, e benefici in generale;
- non diffonde i risultati di procedimenti, prima che siano conclusi, che possano
interessare il soggetto con cui si è in contatto in quel momento o di soggetti
terzi.
Art. 9. Comportamento in servizio
Fermo restando quanto contenuto nell’articolo 11 del D.P.R. n. 62/2013, il Dirigente
dell’Ufficio di appartenenza è tenuto a rilevare, e tenere conto, di eventuali deviazioni
dall’equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza dei
dipendenti.
Il Dirigente è tenuto inoltre a verificare che l’uso dei permessi di astensione avvenga con
le modalità e con i limiti previsti dalla vigente normativa, segnalando altresì i gravi
comportamenti all’Ufficio Procedimenti Disciplinari. E’ tenuto altresì a verificare la corretta
osservanza delle regole sulla timbratura delle presenze dei propri dipendenti.
Il dipendente dovrà infine utilizzare adeguatamente i materiali, le attrezzature, i servizi e,
più in generale, le risorse strumentali di cui dispone per ragioni d’ufficio secondo le
modalità stabilite dall’Ente.
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Il dipendente non abbandona il proprio posto di lavoro anche per periodi brevi, fatte salve
ragioni imprescindibili, qualora il proprio allontanamento provochi l’assenza completa di
custodia di uffici o aree in quel momento accessibili da parte degli utenti, il dipendente è
comunque tenuto ad informare i propri responsabili della necessità di abbandono
temporaneo del posto di lavoro.
Il dipendente, durante l’attività lavorativa, salvo casi motivati ed autorizzati, non lascia
l’edificio in cui presta servizio (anche per rifocillarsi).
Il dipendente ha cura degli spazi dedicati e del materiale e della strumentazione in
dotazione e li utilizza con modalità improntate al buon mantenimento e alla riduzione delle
spese, anche energetiche, e all’uso esclusivamente pubblico delle risorse.
Il dipendente non utilizza per scopi personali il materiale di consumo disponibile (carta,
penne, buste, ecc.) e i servizi di Posta elettronica e di Internet per i quali è abilitato
all’accesso per ragioni d’ufficio, se non in misura estremamente ridotta e per motivi
imprescindibili.
Il dipendente assicura, in caso di assenza dal servizio per malattia o altre cause
autorizzate dal contratto, leggi e regolamenti, la tempestiva - e dove possibile preventiva comunicazione ai propri responsabili, in tempi congrui a garantire il regolare
funzionamento degli uffici e dei servizi, secondo le disposizioni contenute nei regolamenti
dell’ente e nelle indicazioni del servizio incaricato della gestione del Personale.
Il dipendente è tenuto all’osservanza della timbratura della presenza in modo corretto e
qualora nel corso dell’anno accumuli n. 10 episodi (con riferimento alle giornate) di
dimenticanza del badge incorrerà in responsabilità disciplinare.
L’utilizzo del cellulare di proprietà del dipendente è consentito esclusivamente in casi e
tempi strettamente necessari. Sarà cura del Dirigente del Settore di appartenenza vigilare
sul rispetto della disposizione.
Il dipendente in servizio è tenuto a indossare abbigliamento consono al luogo di lavoro ed
a osservare le elementari norme di igiene personale.
Durante lo svolgimento di attività di servizio esterne alla sede lavorativa è vietato
accedere, per interessi personali e/o privati, ad esercizi commerciali, pubblici esercizi,
uffici, altri luoghi.
I dipendenti che sono dotati di divise o indumenti da lavoro non possono utilizzare tali beni
al di fuori dell’orario di lavoro e del tragitto tra la sede di lavoro e l’abitazione.
Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo
giustificato motivo, non ritarda nè adotta comportamenti tali da far ricadere su altri
dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
Art. 10. Rapporti con il pubblico
Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo
visibile del badge o altro supporto identificativo messo a disposizione dall’amministrazione,
salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei
dipendenti.
Il dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel
rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica,
opera nella maniera più completa e accurata possibile utilizzando, ove possibile, lo stesso
mezzo. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza
l’interessato al funzionario o ufficio competente dell’ amministrazione. Il dipendente, fatte
salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine
al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio dei quali ha la responsabilità od il
coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il
dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito
dall’Amministrazione, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con
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motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde
senza ritardo ai loro reclami.
Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali,
il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti
dell’Amministrazione. Il dipendente non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o
azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni
e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi
previste da disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando
sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell’Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le
modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell’Ente. Il
dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei
dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non
accessibili tutelati da segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali,
informa il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta. Qualora non
sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni
interne, che la stessa venga inoltrata all’ufficio competente dell’Ente.
Il comportamento degli operatori addetti all’URP e agli sportelli di front office deve essere
cortese. Gli operatori hanno cura di non prolungare l’attesa degli utenti, fornendo
indicazioni chiare e si astengono dal dare indicazioni che possano favorire alcuni operatori
economici a sfavore di altri.
Art.11. Disposizioni particolari per i Dirigenti
Fermi restando gli obblighi contenuti nell’art. 13 del D.P.R. n. 62/2013 i dipendenti
segnalano al proprio diretto superiore e al dirigente sovraordinato eventuali disparità nella
ripartizione dei carichi di lavoro.
Il dirigente, al fine di evitare pratiche illecite di “doppio lavoro” osserva e vigila, anche con
la collaborazione del Dirigente dell’ Amministrazione del personale sul rispetto delle regole
di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri collaboratori.
Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’Ufficio Amministrazione del
Personale, in forma scritta le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che
possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha
parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che
dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Il
dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni
annuali dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.
Art. 12. Attività ad alto rischio di corruzione
Con particolare riferimento alle attività individuate nel Piano Triennale Anticorruzione del
Comune di Busto Arsizio, il dipendente ha l’obbligo di osservare le disposizioni legislative
regolamentari e contrattuali nei settori specifici di attività informando la propria condotta ai
principi di diligenza, correttezza, lealtà ed imparzialità nella Pubblica Amministrazione.
Oltre ai casi disciplinati dall’art. 5 del presente codice, il dipendente deve astenersi dal
compiere qualsiasi atto da cui possa derivargli potenzialmente un vantaggio personale
diretto od indiretto, o che assicuri un indebito vantaggio diretto od indiretto a
organizzazioni, persone o a gruppi di persone. Nelle ipotesi sopra delineate il dipendente è
tenuto ad avvisare il proprio Responsabile che, esaminato il caso, potrà valutare ragioni di
convenienza all’astensione del dipendente dal compimento di atti di competenza.
Nella conclusione di accordi o negozi e nella stipulazione di contratti per conto
dell’Amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non
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ricorre a mediazione di terzi. Il dipendente non conclude, per conto dell’Amministrazione,
contrati di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le
quali abbia stipulati contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente,
fatti salvi quelli conclusi mediante moduli o formulari (art. 1342 del codice civile). Nel caso
in cui l’Amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo
privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare
all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto, redigendo
verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio.
Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del codice civile, con persone fisiche o
giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, per conto dell’Amministrazione, ne
informa per iscritto il dirigente dell’ufficio.
Se nelle situazioni di cui ai precedenti commi si trova il dirigente, questi informa per iscritto
il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.
Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali
nelle quali sia parte l’Amministrazione, rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o
su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente per iscritto il proprio
superiore gerarchico o funzionale. In casi di particolare gravità il dirigente informa
immediatamente il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.
12.1. Attività di Stazione appaltante. Contratti ed altri atti negoziali
Nel quadro delle proprie finalità istituzionali e nello svolgimento dell’attività di Stazione
appaltante, si individuano tra le peculiari attività da monitorare, al fine della prevenzione
della corruzione e agli scopi particolari del presente codice ed in coerenza con quanto
previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, le seguenti:
1. Scelta del contraente nell’ambito degli appalti e di gare pubbliche;
2. Scelta dei componenti dei collegi tecnici e delle Commissioni giudicatrici;
3. Gestione dei contratti in essere e del rapporto con i fornitori;
4. Liquidazione e pagamento di lavori, servizi e forniture;
Le attività sopra descritte coinvolgono i dipendenti dei Settori competenti.
Nell’ambito delle attività sopra delineate i dipendenti dovranno, nel rispetto della normativa
vigente, assumere comportamenti imparziali, corretti e diligenti sia nei rapporti con i
professionisti aziendali che nei riguardi degli operatori economici concorrenti nelle
procedure ad evidenza pubblica.
Nei suddetti casi il dipendente dovrà porre particolare attenzione a fenomeni ed episodi
che costituiscano violazione dei canoni di correttezza, trasparenza, tutela della
concorrenza, imparzialità verso i fornitori che, a titolo esemplificativo, si riferiscono a:
intimidazioni o pressioni indebite esterne o interne; presenza di cause di incompatibilità di
membri di collegi e commissioni giudicatrici, presenza di conflitti di interesse tra i titolari di
incarichi – RUP, DEC, RES, Membri tecnici di Commissioni e Collegi – e le ditte
partecipanti/aggiudicatarie, sia nelle fasi propedeutiche che nel corso del procedimento di
aggiudicazione; anomalie nella gestione del rapporto contrattuale; anomalie nella gestione
delle penali, dei tempi e modalità di verifica di conformità delle prestazioni; nella corretta
tenuta della contabilità contrattuale da parte dei Responsabili della esecuzione dei
contratti; nei tempi e modi di liquidazione dei corrispettivi.
In tali casi il dipendente, oltre che avvalersi degli strumenti di cui all’art. 6, potrà riferirsi al
RUP di gara, al responsabile della esecuzione del contratto, al direttore della esecuzione
del contratto o al Dirigente Responsabile della Procedura che riferiranno direttamente ed
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immediatamente al Responsabile Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
riportando compiutamente il contesto procedurale in cui i fenomeni si sono verificati.
12.2. Comportamenti con i terzi con i quali siano instaurati rapporti
contrattuali
I rapporti contrattuali con i terzi sono avviati solo a seguito dell’effettuazione di verifiche
sulle informazioni disponibili relative alla loro rispettabilità e alla legittimità della loro
attività, al fine di evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche
potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali,
ed agendo nel pieno rispetto delle procedure interne di controllo e della normativa
antiriciclaggio.
I dipendenti preposti ai procedimenti preordinati alla stipula di contratti di qualsiasi natura o
al conferimento di incarichi professionali per conto del Comune di Busto Arsizio
improntano i procedimenti negoziali alla ricerca del massimo vantaggio per l’ente, alla luce
dei principi e dei criteri posti a garanzia della scelta del contraente, ed uniformano il
proprio agire ai principi di trasparenza ed imparzialità.
Gli stessi agiscono nell’esclusivo interesse del Comune astenendosi dal porre in essere
condotte nelle quali possa, anche solo potenzialmente, essere ravvisata una situazione di
conflitto di interessi con quello del Comune, ovvero configurarsi ipotesi di reato od altri
illeciti.
Nello svolgimento delle procedure negoziali ed in particolare nelle pattuizioni delle
condizioni contrattuali, i dipendenti preposti a tale attività ispirano il proprio operato ai
principi di correttezza, professionalità e buona fede, prevedendo strumenti contrattuali
idonei a garantire il soddisfacimento delle esigenze aziendali in termini di qualità, logistica
e tempistica di consegna o di realizzazione.
I dipendenti non possono svolgere pratiche di favore ad utilità dei terzi atte a costituire
disparità di trattamento o posizioni di privilegio nelle procedure di acquisto di beni e servizi,
nonché per la realizzazione di opere.
Si considerano forme particolari di beneficio e regalie ricevibili dai Destinatari e/o dal
Comune, in contrasto con i principi di cui ai punti precedenti quelli di seguito riportati:
- le eccedenze di fornitura conseguenti ad acquisti non previsti dai contratti o da accordi
che l'ente conclude;
- la consegna di campioni gratuiti di beni in quantità superiore a quanto previsto
normativamente o da specifiche procedure aziendali;
- il conferimento di bonus in denaro o altra utilità in qualunque forma condizionati alla
fornitura.
I singoli fornitori/appaltatori, in sede contrattuale, dichiarano di condividere i principi
enunciati dal presente Codice e si impegnano a rispettarli.
La violazione dei principi in esso stabiliti costituisce grave inadempimento giuridicamente
rilevabile ai sensi di legge.
La violazione del Codice da parte del terzo comporterà la risoluzione di diritto del rapporto
contrattuale in essere, nonché il pieno diritto del Comune di chiedere ed ottenere il
risarcimento dei danni patiti per la lesione della Sua immagine ed onorabilità.
12.3. Attività delle società partecipate
Nel quadro delle attività relative alle funzioni trasferite si individuano quali peculiari attività
da monitorare, al fine della prevenzione della corruzione e agli scopi particolari del
presente codice ed in coerenza con quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione, le seguenti:
1. Gestione degli interventi di manutenzione e di appalto di opere;
2. Approvvigionamento di forniture e/o servizi;
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3. Scelta dei componenti delle Commissioni per la selezione del personale e delle
commissioni di gara.
Le attività sopra descritte coinvolgono i dipendenti delle società partecipate per i medesimi
aspetti che coinvolgono i dipendenti del Comune.
Nell’ambito delle attività di cui sopra i dipendenti dovranno, nel rispetto della normativa
vigente, assumere comportamenti imparziali, corretti e diligenti sia nei rapporti con i
professionisti aziendali che nei riguardi dei soggetti terzi quali partecipanti alle procedure
concorsuali.
Nei suddetti casi il dipendente dovrà porre particolare attenzione a fenomeni ed episodi
che costituiscano violazione dei canoni di correttezza, trasparenza, imparzialità che, a
titolo esemplificativo, si riferiscono a: intimidazioni o pressioni indebite esterne o interne;
presenza di cause di incompatibilità di membri delle commissioni esaminatrici, presenza di
conflitti di interesse tra i titolari dei procedimenti, sia nelle fasi propedeutiche che nel corso
dei procedimenti; anomalie nella gestione delle richieste che possono provenire dalle
aziende; anomalie nella gestione dei rapporti con i candidati alle procedure concorsuali.
Nel caso di procedure concorsuali il dipendente, oltre che avvalersi degli strumenti di cui
all’art. 6, potrà riferirsi al Responsabile del procedimento o al Dirigente Responsabile, che
riferiranno direttamente ed immediatamente al Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione riportando compiutamente il contesto procedurale in cui i fenomeni si sono
verificati.
Art. 13. Vigilanza, monitoraggio ed attività formative
Ai sensi dell’art. 54, comma 6, del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, i dirigenti responsabili di
ciascuna struttura vigilano sull’applicazione del D.P.R. N. 62/2013 nonché sull’osservanza
delle norme contenute nel presente Codice.
Ai fini dell’attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l’Ente si avvale
dell’Ufficio procedimenti disciplinari di cui al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi.
L’Ufficio Procedimenti Disciplinari, oltre alle funzioni di competenza, cura l’aggiornamento
del Codice di Comportamento, l’esame delle segnalazioni delle violazioni, la raccolta delle
condotte illecite accertate e sanzionate.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione provvederà alla diffusione della
conoscenza del Codice di Comportamento ed al monitoraggio annuale sulla sua
attuazione, alla pubblicazione sul sito istituzionale e alla comunicazione all'Autorità
nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n.
190, dei risultati del monitoraggio.
L’Ufficio Procedimenti Disciplinari, ai fini delle suddette attività, opererà in raccordo con il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
Il personale dell’Ente è destinatario di attività formative in materia di trasparenza ed
integrità al fine di ottenere piena conoscenza delle disposizioni contenute nel codice di
comportamento.
Art. 14. Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del
codice
La violazione degli obblighi previsti dal presente codice costituisce inosservanza dei doveri
d’ufficio. Tale inosservanza, fatta salva la specifica responsabilità penale, civile,
amministrativa e contabile, è fonte di responsabilità disciplinare, accertata all’esito del
procedimento disciplinare nel rispetto dei fondamentali criteri di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni.
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Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente
applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del
comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivato al decoro o al prestigio
dell’Ente di appartenenza.
Le sanzioni disciplinari applicabili sono quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi,
incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da
valutare in relazione alla gravità, previsti dall’articolo 16, co 2 “Responsabilità conseguente
alla violazione del codice” di cui al DPR. 62/2013.
Art 15. Disposizioni transitorie e di adeguamento
Il codice di comportamento è uno degli strumenti essenziali di attuazione della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione; pertanto, i
suoi contenuti potranno essere integrati e modificati a seguito dell’approvazione del citato
piano, con il quale manterrà il costante ed idoneo collegamento.
In coerenza e conformità con quanto sarà previsto nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione, il presente codice verrà integrato con ulteriori disposizioni specifiche per i
dipendenti che operano nelle aree individuate particolarmente a rischio, siano esse già
previste nel Piano Nazionale Anticorruzione che aggiuntive e, quindi, ivi specificate in
relazione alla realtà dell’ente. Allo stesso modo si procederà per le categorie di dipendenti
che svolgono particolari attività, previste nelle linee guida approvate con delibera n.
75/2013 della CiVIT-ANAC.
Art. 16. Disposizioni finali
Il presente codice sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella rete Intranet,
e trasmesso, tramite mail, a tutti i dipendenti dell’Ente, nonché ai titolari di contratti di
consulenza e collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale.
L’Ente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, consegna e fa
sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente
codice di comportamento, nonché inserire e far sottoscrivere – nel contratto, atto di
incarico o altro documento avente natura negoziale e regolativa – apposita clausola che
sancisca la risoluzione o la decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi
comportamentali.
Inoltre l’Ente dovrà mettere a disposizione, preferibilmente con modalità telematiche,
dell’impresa contraente il presente codice ed il codice generale, affinché questa li metta, a
sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore
dell’ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti
adeguati. Inoltre, in ogni contratto o altro documento avente natura negoziale e regolativa,
si dovrà inserire e far sottoscrivere all’impresa contraente apposita clausola che sancisca
la risoluzione o la decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi
comportamentali de quo.
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