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Codice di comportamento dei dipendenti I principi e le disposizioni del presente Codice di Comportamento (di seguito “Codice”) costituiscono specificazione degli obblighi generali di diligenza, onestà, trasparenza, correttezza e imparzialità che qualificano l’esercizio di pubbliche funzioni di responsabilità da parte dei dipendenti del Comune di Busto Arsizio. Ai fini del presente Codice il termine “dipendente” individua le figure professionali del personale dell’Area del Comparto Enti Locali e le figure dirigenziali dell’Area della Dirigenza in servizio presso l’Ente sia a tempo determinato che indeterminato. Le norme del Codice si applicano anche a tutti coloro che, con il solo limite della compatibilità, a qualsiasi titolo (dipendenti dei soggetti controllati o partecipati dal Comune di Busto Arsizio, personale somministrato, tirocinanti, frequentatori, consulenti e collaboratori occasionali, fornitori di beni/servizi/lavori) svolgono attività per l’Ente. A tal fine, i dirigenti dovranno fornire semestralmente al responsabile dell'anticorruzione l'elenco dei soggetti sopracitati. Le presenti disposizioni integrative assumono eguale natura e valenza; sono, altresì, redatte in conformità a quanto previsto nelle apposite linee guida adottate dalla CiVITANAC Art. 1. Principi generali I dipendenti conformano la propria condotta ai doveri connessi alle funzioni istituzionali dell’Ente, con diligenza, rettitudine e trasparenza, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Costituzione) nonché dei principi di fedeltà ed osservanza della Costituzione previsti dall’art. 54 della medesima. A tal fine i dipendenti si impegnano a svolgere la propria attività nel rispetto della legge perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione e del potere di cui sono titolari, evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della Pubblica Amministrazione. Le disposizioni contenute nel presente Codice costituiscono integrazione e specificazione del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001“ con il quale sono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti sono tenuti ad osservare. Art. 2. Regali, compensi ed altre utilità Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità. Indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o aver compiuto un atto del proprio ufficio, da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali od altre utilità. Analogamente il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali od altre utilità ad un proprio sovraordinato. Potranno essere ammessi, coerentemente con la normativa nazionale di riferimento, regali ed utilità di modico valore, ovvero non superiore in via orientativa a 120,00 euro, anche 1 sotto forma di sconto, effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. Non rientrano nel divieto di cui al periodo precedente i buoni sconto o assimilati diretti alla generalità dei dipendenti, indirizzati e gestiti dai comitati ricreativi dei lavoratori. Nell’arco dell’anno il valore complessivo dei regali, compensi o utilità non potrà superare la cifra di euro 150,00. I regali e le altre utilità di modico valore comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo sono immediatamente messi a disposizione dell’Ente, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali secondo la specifica caratteristica degli stessi: prodotti tecnologici, oggetti da scrivania – da impiegare nell’ambito delle dotazioni strumentali dell’Ente (da parte dei competenti uffici, informatica ed economato); gastronomia – da devolvere a mense cittadine dei poveri (da parte del settore sociale) libri e musica – da attribuire al patrimonio della Biblioteca comunale; abbigliamento, accessori in genere compresi i prodotti di bellezza, oggettistica varia da devolvere a associazioni di volontariato per l’aiuto a famiglie bisognose(da parte del settore sociale) Sono vietati regali in denaro contante o assimilati Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’Ufficio di appartenenza. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’Ente, il Dirigente dell’Ufficio cui è assegnato il dipendente vigila sulla corretta applicazione del presente articolo, il Segretario Generale vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte dei dirigenti. Ai sensi dell’art. 16 comma 2 del D.P.R. n. 62/2013, nei casi di particolare gravità, qualora concorrano la non modicità della regalia o di altra utilità e l’immediata correlazione di queste ultime con il compimento di un atto o di un’attività tipici dell’ufficio, l’Ente potrà procedere ad irrogare al dipendente la sanzione espulsiva del licenziamento alla definizione del procedimento sanzionatorio. Art. 3. Partecipazione ad Associazioni e Organizzazioni Fatta salva l’adesione a partiti politici e organizzazioni sindacali, per i quali non deve essere fornita alcuna comunicazione, i dipendenti comunicano tempestivamente per iscritto al Dirigente dell’Ufficio di appartenenza e al Dirigente dell’Amministrazione del personale la propria adesione od appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio, con particolare riferimento ai servizi che erogano contributi o rilasciano autorizzazioni o concessioni. Il dirigente mantiene la riservatezza circa le comunicazioni di appartenenza ad associazioni od organizzazioni da parte dei propri dipendenti. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. Art. 4. Interessi finanziari e conflitti di interesse Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il Dirigente dell’Ufficio di appartenenza e il Dirigente dell’Amministrazione del personale di tutti i rapporti, diretti o 2 indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: - se in prima persona, o i suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; - se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. Fermo restando l’obbligo del dirigente di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, nel caso di comunicazione di informazioni rilevanti connesse all’attività o alle decisioni inerenti all’ufficio, il medesimo, eventualmente d’intesa con Dirigente dell’Amministrazione del personale, procede ad informare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per le valutazioni di competenza. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Ai fini del presente articolo, per privati si intendono tutti i soggetti che operano nel settore di competenza del servizio di appartenenza o nei confronti dei quali l’attività anche provvedimentale del Settore di appartenenza è destinata a produrre effetti anche indiretti. Art. 5. Obbligo di astensione Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o all’esecuzione di attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di Enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Nei casi suddetti il dipendente è tenuto a comunicare per iscritto al Dirigente dell’Ufficio di appartenenza la sua astensione e le relative motivazioni. Sull’astensione decide il Dirigente, che potrà, in casi particolari, avvalersi del parere del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. Dell’astensione viene trasmessa comunicazione anche all’Ufficio Amministrazione del personale. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Tutti i casi di astensione verranno conservati in apposito sottofascicolo contenuto all’interno del fascicolo personale di ciascun dipendente. Verrà altresì redatto specifico fascicolo contenente tutti i casi di astensione verificatisi presso l’Amministrazione. Art. 6. Prevenzione della corruzione. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione, approvato con atti formali dell’Ente e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in apposita Sezione dedicata all’”Anticorruzione”, presta la sua collaborazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore 3 gerarchico, ed al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. Chiunque riceva le segnalazioni in argomento è tenuto all’obbligo di massima riservatezza. Il superiore gerarchico potrà riferire solo al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. Le segnalazioni che potrebbero configurare eventuali rischi probabili di corruzione, saranno trattate ai sensi della vigente normativa sulla privacy. Ogni violazione del predetto obbligo di riservatezza costituisce illecito disciplinare per violazione di doveri d’ufficio. Le segnalazioni possono pervenire in via anonima con allegate le prove o da soggetti identificati o identificabili. I Dirigenti di settore che ricevono segnalazioni anonime valuteranno, nel caso concreto, l’opportunità di trasmettere le segnalazioni medesime al Responsabile della prevenzione della Corruzione. Al fine di pervenire ad un ottimale sistema di invio delle segnalazioni che garantisca la identificabilità del segnalante solo nei casi strettamente indispensabili, l’Amministrazione metterà a disposizione una procedura informatizzata, volta alla migliore tutela della privacy del segnalante. Nella attesa della implementazione di tale sistema, le segnalazioni possono essere formulate e trasmesse con qualsiasi mezzo; la conservazione della relativa documentazione avverrà secondo le misure di sicurezza previste per i dati sensibili. Tutto il personale viene sensibilizzato sulla importanza della divulgazione delle azioni illecite, e periodicamente aggiornato circa i propri diritti ad essere tutelati in caso di denuncia, in occasione delle iniziative formative legate alla Prevenzione della corruzione nonché con apposita informazione sul sito WEB dell’ente. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. Tale ultima circostanza può emergere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. L’ente garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del dipendente che segnala un illecito nell’ente. A tale fine, il soggetto il cui comportamento è oggetto di segnalazione non può irrogare personalmente sanzioni disciplinari né può disporre (salva richiesta dell’interessato oppure disposizione del proprio superiore gerarchico) il trasferimento ad altre mansioni o ad altro ufficio nei confronti del soggetto segnalante, né ridurre le responsabilità precedentemente assegnate. Art. 7. Trasparenza e tracciabilità Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 9 del codice generale. Il dipendente osserva tutte le misure previste nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. In ogni caso, il dipendente – per le mansioni affidate in base alle direttive impartite dal Dirigente o in caso di sua assenza il Responsabile della struttura di appartenenza che si conformano a quelle del Responsabile della trasparenza (individuato ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013) – assicura tutte le attività necessarie per dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. I dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, a fini di trasparenza, devono essere messi a disposizione in modo tempestivo, preciso e completo e nei tempi richiesti dal Dirigente/Responsabile della struttura di appartenenza e/o dal Responsabile della trasparenza. 4 I Dirigenti o in caso di loro assenza il Responsabili di struttura sono i diretti referenti del Responsabile della trasparenza per tutti gli adempimenti e gli obblighi in materia; con quest’ultimo collaborano fattivamente, attenendosi alle metodologie e determinazioni organizzative ed operative da questi decise. Il dipendente deve aver cura di inserire nel fascicolo di ogni pratica trattata tutta la documentazione ad essa afferente, al fine di consentire la tracciabilità del processo decisionale. Art. 8. Comportamento nei rapporti privati Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell’Ente per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’Ente. Il dipendente pertanto è obbligato a tenere, nei rapporti privati, comportamenti consoni a principi generali di diligenza, onestà, correttezza ed imparzialità nei confronti della propria Amministrazione. Tale ultima indicazione comportamentale si ritiene valida anche nell’ambito di contesti sociali virtuali (social network, forum e simili ) partecipati dal dipendente anche mediante il ricorso a pseudonimi o identità fittizie. In particolare, nei rapporti privati con altri enti pubblici, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente: - non promette facilitazioni per pratiche d’ufficio in cambio di una agevolazione per le proprie; - non chiede di parlare con i superiori gerarchici dell’impiegato o funzionario che segue la questione privata del dipendente, facendo leva sulla propria posizione gerarchica all’interno del Comune; - non diffonde informazioni e non fa commenti, nel rispetto e nei limiti della libertà di espressione, volutamente atti a ledere l’immagine o l’onorabilità di colleghi, di superiori gerarchici, di amministratori, o dell’ente in generale. Nei rapporti privati con altri enti o soggetti privati, con esclusione dei rapporti professionali e di confronto informale con colleghi di altri enti pubblici, il dipendente: - non anticipa, al fine di avvantaggiare alcuno, i contenuti specifici di procedimenti di gara, di concorso, o di altri procedimenti che prevedano una selezione pubblica comparativa ai fini dell’ottenimento di contratti di lavoro, di prestazione di servizi o di fornitura, di facilitazioni, e benefici in generale; - non diffonde i risultati di procedimenti, prima che siano conclusi, che possano interessare il soggetto con cui si è in contatto in quel momento o di soggetti terzi. Art. 9. Comportamento in servizio Fermo restando quanto contenuto nell’articolo 11 del D.P.R. n. 62/2013, il Dirigente dell’Ufficio di appartenenza è tenuto a rilevare, e tenere conto, di eventuali deviazioni dall’equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza dei dipendenti. Il Dirigente è tenuto inoltre a verificare che l’uso dei permessi di astensione avvenga con le modalità e con i limiti previsti dalla vigente normativa, segnalando altresì i gravi comportamenti all’Ufficio Procedimenti Disciplinari. E’ tenuto altresì a verificare la corretta osservanza delle regole sulla timbratura delle presenze dei propri dipendenti. Il dipendente dovrà infine utilizzare adeguatamente i materiali, le attrezzature, i servizi e, più in generale, le risorse strumentali di cui dispone per ragioni d’ufficio secondo le modalità stabilite dall’Ente. 5 Il dipendente non abbandona il proprio posto di lavoro anche per periodi brevi, fatte salve ragioni imprescindibili, qualora il proprio allontanamento provochi l’assenza completa di custodia di uffici o aree in quel momento accessibili da parte degli utenti, il dipendente è comunque tenuto ad informare i propri responsabili della necessità di abbandono temporaneo del posto di lavoro. Il dipendente, durante l’attività lavorativa, salvo casi motivati ed autorizzati, non lascia l’edificio in cui presta servizio (anche per rifocillarsi). Il dipendente ha cura degli spazi dedicati e del materiale e della strumentazione in dotazione e li utilizza con modalità improntate al buon mantenimento e alla riduzione delle spese, anche energetiche, e all’uso esclusivamente pubblico delle risorse. Il dipendente non utilizza per scopi personali il materiale di consumo disponibile (carta, penne, buste, ecc.) e i servizi di Posta elettronica e di Internet per i quali è abilitato all’accesso per ragioni d’ufficio, se non in misura estremamente ridotta e per motivi imprescindibili. Il dipendente assicura, in caso di assenza dal servizio per malattia o altre cause autorizzate dal contratto, leggi e regolamenti, la tempestiva - e dove possibile preventiva comunicazione ai propri responsabili, in tempi congrui a garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi, secondo le disposizioni contenute nei regolamenti dell’ente e nelle indicazioni del servizio incaricato della gestione del Personale. Il dipendente è tenuto all’osservanza della timbratura della presenza in modo corretto e qualora nel corso dell’anno accumuli n. 10 episodi (con riferimento alle giornate) di dimenticanza del badge incorrerà in responsabilità disciplinare. L’utilizzo del cellulare di proprietà del dipendente è consentito esclusivamente in casi e tempi strettamente necessari. Sarà cura del Dirigente del Settore di appartenenza vigilare sul rispetto della disposizione. Il dipendente in servizio è tenuto a indossare abbigliamento consono al luogo di lavoro ed a osservare le elementari norme di igiene personale. Durante lo svolgimento di attività di servizio esterne alla sede lavorativa è vietato accedere, per interessi personali e/o privati, ad esercizi commerciali, pubblici esercizi, uffici, altri luoghi. I dipendenti che sono dotati di divise o indumenti da lavoro non possono utilizzare tali beni al di fuori dell’orario di lavoro e del tragitto tra la sede di lavoro e l’abitazione. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda nè adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. Art. 10. Rapporti con il pubblico Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del badge o altro supporto identificativo messo a disposizione dall’amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti. Il dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile utilizzando, ove possibile, lo stesso mezzo. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l’interessato al funzionario o ufficio competente dell’ amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall’Amministrazione, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con 6 motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’Amministrazione. Il dipendente non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste da disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell’Ente. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati da segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all’ufficio competente dell’Ente. Il comportamento degli operatori addetti all’URP e agli sportelli di front office deve essere cortese. Gli operatori hanno cura di non prolungare l’attesa degli utenti, fornendo indicazioni chiare e si astengono dal dare indicazioni che possano favorire alcuni operatori economici a sfavore di altri. Art.11. Disposizioni particolari per i Dirigenti Fermi restando gli obblighi contenuti nell’art. 13 del D.P.R. n. 62/2013 i dipendenti segnalano al proprio diretto superiore e al dirigente sovraordinato eventuali disparità nella ripartizione dei carichi di lavoro. Il dirigente, al fine di evitare pratiche illecite di “doppio lavoro” osserva e vigila, anche con la collaborazione del Dirigente dell’ Amministrazione del personale sul rispetto delle regole di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri collaboratori. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’Ufficio Amministrazione del Personale, in forma scritta le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. Art. 12. Attività ad alto rischio di corruzione Con particolare riferimento alle attività individuate nel Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Busto Arsizio, il dipendente ha l’obbligo di osservare le disposizioni legislative regolamentari e contrattuali nei settori specifici di attività informando la propria condotta ai principi di diligenza, correttezza, lealtà ed imparzialità nella Pubblica Amministrazione. Oltre ai casi disciplinati dall’art. 5 del presente codice, il dipendente deve astenersi dal compiere qualsiasi atto da cui possa derivargli potenzialmente un vantaggio personale diretto od indiretto, o che assicuri un indebito vantaggio diretto od indiretto a organizzazioni, persone o a gruppi di persone. Nelle ipotesi sopra delineate il dipendente è tenuto ad avvisare il proprio Responsabile che, esaminato il caso, potrà valutare ragioni di convenienza all’astensione del dipendente dal compimento di atti di competenza. Nella conclusione di accordi o negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’Amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non 7 ricorre a mediazione di terzi. Il dipendente non conclude, per conto dell’Amministrazione, contrati di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulati contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, fatti salvi quelli conclusi mediante moduli o formulari (art. 1342 del codice civile). Nel caso in cui l’Amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, per conto dell’Amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell’ufficio. Se nelle situazioni di cui ai precedenti commi si trova il dirigente, questi informa per iscritto il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l’Amministrazione, rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente per iscritto il proprio superiore gerarchico o funzionale. In casi di particolare gravità il dirigente informa immediatamente il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. 12.1. Attività di Stazione appaltante. Contratti ed altri atti negoziali Nel quadro delle proprie finalità istituzionali e nello svolgimento dell’attività di Stazione appaltante, si individuano tra le peculiari attività da monitorare, al fine della prevenzione della corruzione e agli scopi particolari del presente codice ed in coerenza con quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, le seguenti: 1. Scelta del contraente nell’ambito degli appalti e di gare pubbliche; 2. Scelta dei componenti dei collegi tecnici e delle Commissioni giudicatrici; 3. Gestione dei contratti in essere e del rapporto con i fornitori; 4. Liquidazione e pagamento di lavori, servizi e forniture; Le attività sopra descritte coinvolgono i dipendenti dei Settori competenti. Nell’ambito delle attività sopra delineate i dipendenti dovranno, nel rispetto della normativa vigente, assumere comportamenti imparziali, corretti e diligenti sia nei rapporti con i professionisti aziendali che nei riguardi degli operatori economici concorrenti nelle procedure ad evidenza pubblica. Nei suddetti casi il dipendente dovrà porre particolare attenzione a fenomeni ed episodi che costituiscano violazione dei canoni di correttezza, trasparenza, tutela della concorrenza, imparzialità verso i fornitori che, a titolo esemplificativo, si riferiscono a: intimidazioni o pressioni indebite esterne o interne; presenza di cause di incompatibilità di membri di collegi e commissioni giudicatrici, presenza di conflitti di interesse tra i titolari di incarichi – RUP, DEC, RES, Membri tecnici di Commissioni e Collegi – e le ditte partecipanti/aggiudicatarie, sia nelle fasi propedeutiche che nel corso del procedimento di aggiudicazione; anomalie nella gestione del rapporto contrattuale; anomalie nella gestione delle penali, dei tempi e modalità di verifica di conformità delle prestazioni; nella corretta tenuta della contabilità contrattuale da parte dei Responsabili della esecuzione dei contratti; nei tempi e modi di liquidazione dei corrispettivi. In tali casi il dipendente, oltre che avvalersi degli strumenti di cui all’art. 6, potrà riferirsi al RUP di gara, al responsabile della esecuzione del contratto, al direttore della esecuzione del contratto o al Dirigente Responsabile della Procedura che riferiranno direttamente ed 8 immediatamente al Responsabile Responsabile per la Prevenzione della Corruzione riportando compiutamente il contesto procedurale in cui i fenomeni si sono verificati. 12.2. Comportamenti con i terzi con i quali siano instaurati rapporti contrattuali I rapporti contrattuali con i terzi sono avviati solo a seguito dell’effettuazione di verifiche sulle informazioni disponibili relative alla loro rispettabilità e alla legittimità della loro attività, al fine di evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, ed agendo nel pieno rispetto delle procedure interne di controllo e della normativa antiriciclaggio. I dipendenti preposti ai procedimenti preordinati alla stipula di contratti di qualsiasi natura o al conferimento di incarichi professionali per conto del Comune di Busto Arsizio improntano i procedimenti negoziali alla ricerca del massimo vantaggio per l’ente, alla luce dei principi e dei criteri posti a garanzia della scelta del contraente, ed uniformano il proprio agire ai principi di trasparenza ed imparzialità. Gli stessi agiscono nell’esclusivo interesse del Comune astenendosi dal porre in essere condotte nelle quali possa, anche solo potenzialmente, essere ravvisata una situazione di conflitto di interessi con quello del Comune, ovvero configurarsi ipotesi di reato od altri illeciti. Nello svolgimento delle procedure negoziali ed in particolare nelle pattuizioni delle condizioni contrattuali, i dipendenti preposti a tale attività ispirano il proprio operato ai principi di correttezza, professionalità e buona fede, prevedendo strumenti contrattuali idonei a garantire il soddisfacimento delle esigenze aziendali in termini di qualità, logistica e tempistica di consegna o di realizzazione. I dipendenti non possono svolgere pratiche di favore ad utilità dei terzi atte a costituire disparità di trattamento o posizioni di privilegio nelle procedure di acquisto di beni e servizi, nonché per la realizzazione di opere. Si considerano forme particolari di beneficio e regalie ricevibili dai Destinatari e/o dal Comune, in contrasto con i principi di cui ai punti precedenti quelli di seguito riportati: - le eccedenze di fornitura conseguenti ad acquisti non previsti dai contratti o da accordi che l'ente conclude; - la consegna di campioni gratuiti di beni in quantità superiore a quanto previsto normativamente o da specifiche procedure aziendali; - il conferimento di bonus in denaro o altra utilità in qualunque forma condizionati alla fornitura. I singoli fornitori/appaltatori, in sede contrattuale, dichiarano di condividere i principi enunciati dal presente Codice e si impegnano a rispettarli. La violazione dei principi in esso stabiliti costituisce grave inadempimento giuridicamente rilevabile ai sensi di legge. La violazione del Codice da parte del terzo comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto del Comune di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della Sua immagine ed onorabilità. 12.3. Attività delle società partecipate Nel quadro delle attività relative alle funzioni trasferite si individuano quali peculiari attività da monitorare, al fine della prevenzione della corruzione e agli scopi particolari del presente codice ed in coerenza con quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, le seguenti: 1. Gestione degli interventi di manutenzione e di appalto di opere; 2. Approvvigionamento di forniture e/o servizi; 9 3. Scelta dei componenti delle Commissioni per la selezione del personale e delle commissioni di gara. Le attività sopra descritte coinvolgono i dipendenti delle società partecipate per i medesimi aspetti che coinvolgono i dipendenti del Comune. Nell’ambito delle attività di cui sopra i dipendenti dovranno, nel rispetto della normativa vigente, assumere comportamenti imparziali, corretti e diligenti sia nei rapporti con i professionisti aziendali che nei riguardi dei soggetti terzi quali partecipanti alle procedure concorsuali. Nei suddetti casi il dipendente dovrà porre particolare attenzione a fenomeni ed episodi che costituiscano violazione dei canoni di correttezza, trasparenza, imparzialità che, a titolo esemplificativo, si riferiscono a: intimidazioni o pressioni indebite esterne o interne; presenza di cause di incompatibilità di membri delle commissioni esaminatrici, presenza di conflitti di interesse tra i titolari dei procedimenti, sia nelle fasi propedeutiche che nel corso dei procedimenti; anomalie nella gestione delle richieste che possono provenire dalle aziende; anomalie nella gestione dei rapporti con i candidati alle procedure concorsuali. Nel caso di procedure concorsuali il dipendente, oltre che avvalersi degli strumenti di cui all’art. 6, potrà riferirsi al Responsabile del procedimento o al Dirigente Responsabile, che riferiranno direttamente ed immediatamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione riportando compiutamente il contesto procedurale in cui i fenomeni si sono verificati. Art. 13. Vigilanza, monitoraggio ed attività formative Ai sensi dell’art. 54, comma 6, del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura vigilano sull’applicazione del D.P.R. N. 62/2013 nonché sull’osservanza delle norme contenute nel presente Codice. Ai fini dell’attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l’Ente si avvale dell’Ufficio procedimenti disciplinari di cui al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. L’Ufficio Procedimenti Disciplinari, oltre alle funzioni di competenza, cura l’aggiornamento del Codice di Comportamento, l’esame delle segnalazioni delle violazioni, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione provvederà alla diffusione della conoscenza del Codice di Comportamento ed al monitoraggio annuale sulla sua attuazione, alla pubblicazione sul sito istituzionale e alla comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. L’Ufficio Procedimenti Disciplinari, ai fini delle suddette attività, opererà in raccordo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Il personale dell’Ente è destinatario di attività formative in materia di trasparenza ed integrità al fine di ottenere piena conoscenza delle disposizioni contenute nel codice di comportamento. Art. 14. Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice La violazione degli obblighi previsti dal presente codice costituisce inosservanza dei doveri d’ufficio. Tale inosservanza, fatta salva la specifica responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile, è fonte di responsabilità disciplinare, accertata all’esito del procedimento disciplinare nel rispetto dei fondamentali criteri di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 10 Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivato al decoro o al prestigio dell’Ente di appartenenza. Le sanzioni disciplinari applicabili sono quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, previsti dall’articolo 16, co 2 “Responsabilità conseguente alla violazione del codice” di cui al DPR. 62/2013. Art 15. Disposizioni transitorie e di adeguamento Il codice di comportamento è uno degli strumenti essenziali di attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione; pertanto, i suoi contenuti potranno essere integrati e modificati a seguito dell’approvazione del citato piano, con il quale manterrà il costante ed idoneo collegamento. In coerenza e conformità con quanto sarà previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, il presente codice verrà integrato con ulteriori disposizioni specifiche per i dipendenti che operano nelle aree individuate particolarmente a rischio, siano esse già previste nel Piano Nazionale Anticorruzione che aggiuntive e, quindi, ivi specificate in relazione alla realtà dell’ente. Allo stesso modo si procederà per le categorie di dipendenti che svolgono particolari attività, previste nelle linee guida approvate con delibera n. 75/2013 della CiVIT-ANAC. Art. 16. Disposizioni finali Il presente codice sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella rete Intranet, e trasmesso, tramite mail, a tutti i dipendenti dell’Ente, nonché ai titolari di contratti di consulenza e collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale. L’Ente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente codice di comportamento, nonché inserire e far sottoscrivere – nel contratto, atto di incarico o altro documento avente natura negoziale e regolativa – apposita clausola che sancisca la risoluzione o la decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi comportamentali. Inoltre l’Ente dovrà mettere a disposizione, preferibilmente con modalità telematiche, dell’impresa contraente il presente codice ed il codice generale, affinché questa li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell’ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. Inoltre, in ogni contratto o altro documento avente natura negoziale e regolativa, si dovrà inserire e far sottoscrivere all’impresa contraente apposita clausola che sancisca la risoluzione o la decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi comportamentali de quo. 11