Pubblicazione DIA
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Pubblicazione DIA
LUCI ED OMBRE SULL’IGIENE DEGLI ALIMENTI : L’ESPERIENZA DI UN ANNO DI “DIA” IN DUE COMUNI DEL LITORALE LAZIALE Luca Pastore*, Paola Abetti**, Agostino Messineo*** * T.d.P. SIAN ASLRMH ** Dirigente Medico SIAN ASL RMH *** Direttore Dipartimento di Prevenzione ASL RMH INTRODUZIONE Dal 1 gennaio 2006 sono divenuti operativi i Regolamenti CE, ovvero il cosiddetto “Pacchetto Igiene” che i diversi Paesi Comunitari dovevano recepire con norme specifiche. Tra questi, il Regolamento CE n° 852/04 è quello che ha modificato in maniera sostanziale le procedure amministrative di tutte le attività alimentari. In sostanza il regime autorizzativo in materia igienico-sanitaria già regolato dall’articolo 2 della Legge 283/1962 è stato sostituito dalla nuova procedura di “registrazione” delle attività alimentari e di “riconoscimento” per gli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale. Con l’entrata in vigore del D.lgs. 193/2007 dal 24.11.2007 è stato poi definitivamente abrogato l’art.2 della legge 283/1962, e da questa data cessa il regime “autorizzativo” in materia igienico sanitaria, venendo sostituito dal sistema caratterizzato dalla Denuncia di Inizio di Attività denominata “D.I.A.” per la registrazione o, dalla domanda, per i soli casi di riconoscimento, stabiliti quest’ultimi dai Reg. Ce 853/04 e 854/04. L’Italia con l’Accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni il 9 febbraio 2006 (repertorio n. 2470) ha demandato alle singole Regioni l’attuazione del Regolamento n. 852/04 e la Regione Lazio, è stata la prima Regione in Italia che ha recepito le normative europee del cosiddetto pacchetto igiene prevedendo , in luogo dell’autorizzazione, la denuncia di inizio attività (D.I.A semplice per tutte le tipologie alimentari, ad esclusione di tre categorie che dovranno attenersi alla DIA differita). Con la DIA semplice è previsto che l’utente possa iniziare l’attività il giorno successivo alla presentazione della domanda ai Comuni, salvo gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 114/98 La DIA differita, secondo la DGR Lazio 275/06, applicata è per contro esclusivamente ai centri di cottura di pasti destinati alla somministrazione in sede diversa da quella di preparazione, alle attività di ristorazione collettiva che somministrano più di 300 pasti per turno pomeridiano o serale e ai laboratori di produzione di preparazioni gastronomiche non soggette a riconoscimento e/o di prodotti di origine vegetale (conserve, IV e V gamma, ecc) quando non fornite direttamente al consumatore finale. Con la DIA differita l’utente potrà aprire l’attività dopo quarantacinque giorni. E’ del tutto innovativa inoltre la procedura di DIA per le attività di produzione primaria, ovvero per l’agricoltore e l’allevatore. Nella normativa di più recente emanazione vi sono termini indefiniti come "ove necessario", "ove opportuno", "adeguato" e "sufficiente" e tali aggettivi hanno causato inizialmente difficoltà interpretative nell’utenza, ritenendo la medesima che il giudizio ufficiale dell’Organo di Vigilanza fosse in tali casi propedeuticamente indispensabile ai fini dell’attivazione del lavoro.In realtà, la valutazione spetta in primo luogo all'operatore del settore alimentare (OSA),ed è in prima battuta il medesimo che deve stabilire se una prescrizione è necessaria, opportuna, adeguata o sufficiente per raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) 852/2004. L’organo di vigilanza potrà (successivamente) non essere d’accordo con l’OSA e in questo caso ai sensi dell’art. 54 del Regolamento Ce 882/04 gli prescriverà un tempo adeguato per 2 mettersi a norma. Ovviamente il personale ASL dovrà motivare per iscritto il suo dissenso rispetto alla prescrizione riportato dall’OSA sul piano di autocontrollo. Una delle difficoltà alle quali si è dovuto far fronte nel rapporto con l’utenza è stata quindi quella di convincere gli OSA che nel determinare se una prescrizione è necessaria, opportuna, adeguata o sufficiente per raggiungere gli obiettivi del Regolamento, occorre tenere conto della natura del prodotto alimentare e dell’uso cui è destinato. E’ prevista la verifica delle DIA da parte del competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione della ASL (Servizio Igiene Alimenti o Servizio Veterinario Area B per le imprese che trattano alimenti di origine animale) entro 60 giorni dalla data di registrazione, al fine di poter elaborare una specifica valutazione e categorizzazione del rischio. Agli uffici Comunali è demandata l’incombenza della verifica di quanto dichiarato dall’esercente soprattutto in merito a tematiche edilizie ed ambientali ovvero di tutto ciò che non siano aspetti prettamente sanitari, al fine di evitare lunghe ed onerose contestazioni o discussioni con gli utenti anche per il mancato rispetto dei termini di legge. MATERIALI E METODI E’ stata condotta una indagine in due cittadine marine nel territorio della ASL RMH ; la città di Anzio si trova a 58 chilometri da Roma (3 mt sul livello del mare, ha una superficie di circa 47 chilometri quadrati, e conta circa 50.000 abitanti, essendo posta alla base di un promontorio calcareo, il Capo d'Anzio, che digrada alla volta del Porto Innocenziano. Le attività alimentaristiche sono circa 500, distribuite tra bar, ristoranti, alimentari, pizzerie, supermercati, mense scolastiche, ecc… 3 Grazie alla notevole vicinanza con la capitale, è tutt'oggi un'affermata località balneare, possiede un porto esteso su un'area di 18.500 metri quadrati con oltre 1000 metri di moli e banchine, che nel corso degli anni, ha subito alcuni mutamenti fino ad acquisire l'attuale ruolo di approdo turistico e capolinea dei traghetti per le Isole Pontine. La seconda città oggetto di disamina è Nettuno, che si trova a circa 65 chilometri da Roma, conta circa 47.000 abitanti ed ha circa 500 attività alimentaristiche distribuite tra bar, ristoranti, alimentari, pizzerie, supermercati, mense scolastiche tutte con annesse attività alimentaristiche bar o ristoranti a carattere stagionale per la quasi totalità, prima soggette ad autorizzazione sanitaria ora a D.I.A. semplice alimentare. Sono stati quindi confrontati i dati degli anni passati (dal 2004 al primo semestre 2006), con quelli afferenti alla nuova normativa (dal secondo semestre 2006 al 2007) e sono stati intervistati gli operatori del settore alimentare, titolari di attività ed imprese sia piccole che grandi. RISULTATI I risultati ottenuti, messi a confronto con i dati dei precedenti anni, non sono incoraggianti anche se, come per tutti i cambiamenti, è necessario attendere un sufficiente periodo di tempo per affinare le nuove procedure che le direttive europee e le successive indicazioni regionali hanno portato sia per gli operatori del settore alimentare che per il personale del SIAN. Nel grafico 1 è raffrontato il numero di attività alimentaristiche autorizzate negli anni precedenti (ex art. 2 L. 283/62 Autorizzazione Sanitaria), con il numero delle attività aperte con la semplice presentazione del modello di D.I.A. La “liberalizzazione” del regime autorizzativo ha determinato anzitutto un aumento di lavoro, in quanto è necessario effettuare 4 più sopralluoghi in una singola attività, e le verifiche DIA non riescono temporalmente a rispettare il termine di 60 giorni previsto dalla Delibera Regionale. Grafico1: 5 Totale D.I.A. pervenute 2006 / 2007 3 5 0 3 0 0 2 5 0 d ia 2 0 0 1 5 0 a u t . S a n . 1 0 0 5 0 0 '0 4 '0 5 '0 6 '0 7 “Esplosione” di comunicazioni di aperture e/o modifiche di attività alimentaristiche con l’avvento della nuova normativa. Nel 2007 sono pervenute al Dipartimento per il Distretto H 6 di Anzio e Nettuno, 320 D.I.A. e di queste solo il 28% di esse (100), sono state verificate e sono state quasi tutte oggetto di contestazioni e prescrizioni impegnando il personale ispettivo almeno per due o tre sopralluoghi successivi per la verifica delle prescrizioni (con un correlato aumento di costo ed lavoro aggiuntivo). Solo per il 3% (10) è stato necessario un solo sopralluogo da parte del personale ispettivo del SIAN. Nel grafico n. 2 si riportano le DIA verificate nell’anno 2007. Uno dei problemi importanti correlati al finanziamento di questa specifica attività, è che la Regione Lazio non ha ancora pubblicato il tariffario previsto da applicare ad ogni sopralluogo di accertamento a seguito di DIA ed 6 essendo iniziata l’attività ormai da due anni sarà difficile recuperare ipotetici crediti per di più da Osa esercenti attività temporanee magari già cessate. Grafico 2: D.I.A. verificate nell’anno 2007 28% con prescrizioni regolari 3% non verificate 69% Su 320 D.I.A. registrate dal Dipartimento, solo 100 sono state verificate e solamente 10 di esse sono risultate regolari. 14 L’aumento considerevole delle prescrizioni emanate ai titolari delle attività, ha portato a comminare inevitabilmente sanzioni elevate in quanto al momento della verifica le attività risultavano aperte ed in funzione ormai da diversi mesi. Nel Grafico 3 sono riportate il numero delle prescrizioni impartite ai titolari delle attività, tramite richiesta di provvedimenti (sia che si tratti di diffida, di Ordinanza Comunale o Diffida ai sensi dell’art. 54 del Reg. Ce 882/04. E’ necessario precisare che ad oggi il Direttore SIAN, in virtù dei Regolamenti comunitari è la massima Autorità Sanitaria in tema di igiene 7 alimentare, pertanto può decidere di chiudere un’attività alimentare senza chiedere al Sindaco di emettere un’ordinanza sindacale. Grafico 3: Prescrizioni richieste anni 2004 - 2007 100 80 60 40 20 0 prec. norm. nuova norm. '04 '05 '06 '07 In blu – le prescrizioni richieste ai sensi dell’art. 54 Reg. Ce 882/04. In verde – le richieste di emissione di Diffide o Ordinanze Nel grafico 4, abbiamo inserito il numero dei verbali di contravvenzione elevati nell’anno 2007 ai sensi del D.P.R. 327/80 (requisiti richiesti) e del D. lgs 109/92 (etichettatura dei prodotti alimentari), principali norme di riferimento, maggiormente applicate in sede di vigilanza dal Personale Ispettivo, messe a confronto con quelle elevate negli anni 2004 e 2005. 8 Grafico 4: Totale verbali anni 2004/2007 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 3 2 7 /8 0 3 0 1 0 9 /9 2 2 0 1 0 0 '0 4 '0 5 '0 6 '0 7 Evidente crescita delle sanzioni elevate negli anni 2006 e 2007 rispetto agli anni di riferimento Da ultimo si rappresenta in questo diagramma , il risultato riepilogativo di una piccola ma indicativa intervista, effettuata su 100 titolari di attività alimentaristiche in sede fissa, e dopo il primo sopralluogo di verifica della loro D.I.A ai quali è stato chiesto di dichiarare il grado di soddisfacimento che la nuova normativa aveva portato, nei confronti della loro personale esperienza lavorativa. La domanda, prevedeva quattro risposte chiuse ovvero: assolutamente no, no, si, assolutamente si. 9 Grafico 5: Soddisfatti o rimborsati? 13% 0% 7% ass. no no si ass. si 80% Gruppo formato da 100 titolari di attività ristorative, (Ristoranti, tavole calde, Pizzeria al taglio, Paninoteche) cui è stato chiesto (nel 2007), dopo aver eseguito il sopralluogo di verifica della loro DIA, se erano soddisfatti della nuova normativa. 14 I risultati , quasi sicuramente troppo condizionati dall’andamento dell’ispezione, hanno fatto evidenziare come solo 7 su 100 si dichiarassero pienamente soddisfatti, (è doveroso precisare che erano gli esercenti con i requisiti conformi al sopralluogo di verifica). E’ indicativa la risposta dell’80% degli intervistati che ha risposto assolutamente no. Il dato, assai suggestivo, ha promosso la ripetizione l’intervista ad altri 100 titolari di attività già autorizzate, quindi già in essere e non durante la fase di verifica DIA. I risultati sono molto simili, se non sovrapponibili rispetto al campione precedente di intervistati. 10 Grafico 6: Di nuovo Soddisfatti o rimborsati? 8% 2% 15% ass. si si no 75% ass. no Gruppo formato da 100 titolari di attività ristorative, (Ristoranti, tavole calde, Pizzeria al taglio, Paninoteche) cui è stato chiesto (nel 2007), se erano soddisfatti della nuova normativa. 14 Il risultato finale è che, sia che fossero o meno coinvolti direttamente, nessuno dei due campioni, a cui é stato posto il quesito circa il grado, di soddisfazione, ha accolto favorevolmente le novità apportate dalla nuova normativa. E’ presumibile che tale situazione possa essere stata determinata soprattutto dalla inadeguata formazione degli OSA da parte delle istituzioni preposte; per tale motivo la nuova normativa, ancorchè “liberalizzatrice” sembrerebbe offrire agli OSA minori garanzie rispetto al rilascio dell’autorizzazione sanitaria che era subordinata alle indicazioni dirette del personale di vigilanza oggi con incombenze non più consulenziali ma unicamente di vigilanza . 11 . CONCLUSIONI La prima riflessione che emerge dall’analisi effettuata è che dovrebbero essere attivati in tutti i Comuni gli uffici del SUAP, con personale che sia in grado di dare le giuste indicazioni all’utenza: ovvero un filtro, efficace sia a limitare le perdite di tempo che ad evitare di incorrere in sanzioni penali successive, permettendo così la corretta e completa compilazione delle DIA. Non dovranno essere più accettate da parte del SUAP e trasmesse al Dipartimento di Prevenzione, DIA incomplete (destinate inevitabilmente ad una restituzione all’interessato). E’ assolutamente utile la verifica e relativa attestazione da parte dei competenti Uffici tecnici Comunali della congruità edilizia ed ambientale (canne fumarie, scarichi acque reflue) dei locali dichiarati nelle DIA. Il campione degli intervistati, se pur esiguo, indica che gli OSA preferivano la procedura della vecchia autorizzazione sanitaria, anche perché con ogni probabilità in precedenza , in via preliminare, non venivano effettuate sanzioni al primo sopralluogo di verifica, in quanto l’attività non era in essere. Ancora, le organizzazioni di categoria non sembrano aver del tutto ancora supportato, specie nelle piccole e medie aziende, i necessari interventi formativi in ordine alle nuove normative Infine, poiché la nuova procedura di registrazione, rispetto alla vecchia autorizzazione sanitaria, ha aumentato notevolmente il carico di lavoro ai Servizi IAN, che hanno un numero esiguo di risorse umane sarebbe del tutto giustificato un incremento delle risorse umane da adibire all’attivita’ di vigilanza. BIBLIOGRAFIA 12 1. Legge n° 283 del 30.04.1962 2. D.P.R. del 26/03/1980, n° 327 3. D.lgs 6/11/2007, n° 193. 4. Regolamento (Ce) n. 852/2004 5. Regolamento (Ce) n. 882/2004 6. Commissione Europea Direzione Generale Salute e Tutela dei Consumatori Bruxelles, 21 dicembre 2005 . 7. D.G.R. Lazio n° 275 del 16 maggio 2006. 13