Percolato su strada pubblica
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Percolato su strada pubblica
Percolato su strada pubblica – violazione del codice della strada ( solo sanzione amministrativa – o codice penale ( getto pericoloso di cose ) - o testo unico ambientale ( abbandono di rifiuti su suolo pubblico - ) . di Avv. Rosa Bertuzzi Il problema relativo alla perdita di percolato dai veicoli in movimento, su strada pubblica, quando tale perdita è pericolosa, oltre che per la viabilità stradale, anche per la salute umana, sembra irrisoria l’applicazione della sanzione dell’art. 15 del codice della Strada. Il 14 febbraio 2014 si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione la quale, con sentenza n. 7237 del 14 febbraio 2014, ha stabilito che nei confronti di tali azioni è applicabile l’art. 674 del codice penale, il quale punisce la condotta di chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, senza che sia necessario ad integrare l'illecito la circostanza che il rigetto o il versamento siano effettuati in violazione della normativa ambientale. Sempre la stessa Corte ha anche stabilito che sussiste anche l’illecito di abbandono di rifiuti ex art. 256 del TU Ambientale. Addirittura violazione penale non oblazionabile qualora tale riversamento riguardi sostanze pericolose. Il fatto prende le mosse quando il Tribunale di Benevento ha - per quanto qui rileva - condannato l'imputato odierno ricorrente alla pena dell'ammenda, per i reati di cui all'art. 81 c.p., comma 2, art. 674 c.p., e il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, a lui contestati perchè, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, quale autista di un'autocompattatore con semirimorchio, non si adoperava ad evitare "lo spargimento e l'imbrattamento di percolato fuoriuscito" dal semirimorchio stesso, che transitava lungo la strada pubblica. La Suprema Corte, a seguito il ricorso promosso dal trasgressore , ha voluto affrontare, nel dettaglio, la portata normativa dell'art. 674 c.p., e la motivazione della sentenza impugnata circa la prova della responsabilità penale. Quanto al primo profilo, deve rilevarsi che la prospettazione difensiva secondo cui, per la sussistenza del reato, sarebbe necessaria la violazione della normativa ambientale è manifestamente infondata. Oggetto di contestazione nel caso di specie è, infatti, la prima delle due fattispecie punita dalla disposizione, che si riferisce alla condotta di chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, senza che sia necessario ad integrare l'illecito la circostanza che il rigetto o il versamento siano effettuati in violazione della normativa ambientale. E ciò, a differenza della seconda fattispecie punita dalla richiamata disposizione, nella quale si fa espresso riferimento ad emissioni di gas, vapori o fumo atti a offendere o imbrattare un molestare persone ed effettuate nei casi non consentiti dalla legge e, cioè, in violazione delle normative di tutela dell'ambiente. Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto sussistente nel caso di specie il reato contestato indipendentemente dall'accertamento di violazioni ambientali. Quanto al secondo profilo, l'intera prospettazione difensiva - articolata in più motivi – risulta inammissibile, perchè evidentemente diretta ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del quadro probatorio, allo scopo di verificare, non la completezza, la logicità e la coerenza interna della motivazione della sentenza impugnata, ma la praticabilità di ricostruzioni alternative dei fatti. Deve del resto rilevarsi che il Tribunale ha svolto argomentazioni pienamente logiche e coerenti, oltre che analitiche, perchè ha evidenziato che l'automezzo era stato visto spandere del percolato lungo la pubblica via durante il suo percorso. Tale circostanza era stata accertata dai due carabinieri che avevano proceduto all'accertamento, i quali avevano fornito un'analoga versione dei fatti, evidenziando che il percolato fuoriusciva da vari punti, probabilmente in corrispondenza delle fessure causate dallo stato di usura dei sistemi di protezione del mezzo e che lo stesso percolato era un liquido maleodorante. Le deposizioni dei testi dell'accusa sono state poste correttamente a confronto con quelle dei testi della difesa, i quali avevano evidenziato che nel giorno dell'accertamento vi era una pioggia battente e che il mezzo era stato verificato, sotto il profilo della tenuta stagna, circa 20 giorni prima dei fatti. Sono stati presi in considerazione anche i documenti prodotti dalla difesa, dai quali risulterebbe che l'autocarro era stato preso a noleggio in buono stato funzionale. Tale essendo il complesso delle risultanze istruttorie, il Tribunale ne ha dedotto - con valutazione logica e coerente e, dunque, insindacabile in questa sede - che l'autista del camion avrebbe dovuto essere a conoscenza dello stato di cattivo funzionamento del camion stesso, perchè questo era reso evidente dalla fuoriuscita del percolato che lasciava una scia lungo la strada; scia percepita con evidenza dai carabinieri che avevano proceduto all'accertamento e, dunque, facilmente percepibile anche dall'autista del mezzo. E ciò, indipendentemente dal riscontro del buon funzionamento del mezzo effettuato giorni prima. Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.