REQUISITI PER INGRESSO E SOGGIORNO FINO A TRE MESI

Transcript

REQUISITI PER INGRESSO E SOGGIORNO FINO A TRE MESI
REQUISITI PER INGRESSO E SOGGIORNO INFERIORE A TRE MESI
Art. 77 TFUE
1. L'Unione sviluppa una politica volta a:
…
b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza
efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;
…
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio
adottano le misure riguardanti:
a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di
breve durata;
b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che
attraversano le frontiere esterne;
REQUISITI PER INGRESSO E SOGGIORNO FINO A TRE MESI
Art. 5 regolamento 562/2006 (c.d. codice frontiere)
N.B. non applicabile a Regno Unito e Irlanda
1) essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che
consentano di attraversare la frontiera;
2) essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma della
relativa normativa;
3) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e
disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata
prevista del soggiorno sia per il ritorno nel Paese di origine o per il
transito verso un Paese terzo nel quale l’ammissione è garantita,
ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
4) non essere segnalato nel Sistema Informativo Schengen (c.d.
SIS) ai fini della non ammissione;
5) non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la
sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di
uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di
segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati
nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi.
REQUISITI PER OTTENERE UN VISTO DI CORTA DURATA (fino a tre mesi)
regolamento 539/2001 (c.d. regolamento liste: no UK e IRL)
REQUISITI PER OTTENERE UN VISTO DI CORTA DURATA
(FINO A TRE MESI)
Artt. 13-15 regolamento 810/2009 (c.d. codice visti)
N.B. non applicabile a RU e IRL
1) presentare il passaporto o documento di viaggio
equivalente e una fotografia
2) consentire alla rivelazione digitale delle impronte delle
dieci dita delle mani
3) pagamento di una tassa di 60 euro
4) presentazione di documenti che indichino la finalità del
viaggio, la disponibilità di un alloggio o di mezzi sufficienti
per l’alloggio, la disponibilità di mezzi di sussistenza
sufficienti per il soggiorno e per il viaggio di ritorno
5) dimostrazione della sincerità dell’intenzione di lasciare il
territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto
richiesto
6) possesso di un’adeguata assicurazione sanitaria di viaggio
CONDIZIONI PER INSERIRE UN NOMINATIVO NEL SIS
Art. 96, par. 2 CAAS
Gli Stati membri possono inserire un nominativo nel SIS se
ritengono che la presenza di uno straniero nel territorio
nazionale costituisca una minaccia per l’ordine e la
sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale.
In particolare ciò può verificarsi nel caso:
a) di uno straniero condannato per un reato passibile di
una pena privativa della libertà di almeno un anno;
b) di uno straniero nei cui confronti vi sono seri motivi di
ritenere che abbia commesso fatti punibili gravi, o nei cui
confronti esistano indizi reali che intenda commettere fatti
simili nel territorio di una Parte contraente.
REQUISITI PER INGRESSO E SOGGIORNO SUPERIORE A TRE MESI
Art. 79 TFUE
Par. 1: l’UE “sviluppa una politica comune
dell’immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la
gestione efficace dei flussi migratori...”
Par. 2: L’UE può adottate misure relative alle “condizioni
di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte
degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga
durata, compresi quelli rilasciati a scopo di
ricongiungimento familiare”.
REQUISITI PER INGRESSO E SOGGIORNO SUPERIORE A TRE MESI
Art. 79 TFUE
# il TFUE non contempla il riconoscimento di un diritto
di ingresso e soggiorno negli Stati membri: si tratta di
disposizioni programmatiche, che richiedono l’adozione
di specifici atti, non necessariamente ispirati al
riconoscimento di diritti individuali “forti” in tema di
ingresso e soggiorno
# solo i soggetti interessati da questi atti potranno allora
invocare il diritto UE per vantare un diritto di soggiorno
o altri diritti e garanzie, laddove ricavabili dagli atti
medesimi.
REQUISITI PER INGRESSO E SOGGIORNO SUPERIORE A TRE MESI
Art. 79 TFUE
# ad oggi, l’UE non ha sviluppato una normativa organica in
proposito
# sono stati trattati i seguenti temi:
- il ricongiungimento familiare (dir. 2003/86);
- il soggiorno per studenti, volontari, tirocinanti, lavoratori
alla pari (dir. 2004/114);
- il soggiorno di ricercatori (dir. 2005/71);
- il soggiorno di lavoratori altamente qualificati nell’ambito
di una relazione subordinata già avviata (dir. 2009/50).
REQUISITI PER INGRESSO E SOGGIORNO SUPERIORE A TRE MESI
Art. 79 TFUE
# nel 2014 sono state approvate:
- direttiva 2014/36 sul soggiorno dei lavoratori stagionali;
- la direttiva 2014/66 sulla mobilità di manager e di personale
specializzato all’interno dello stesso gruppo multinazionale;
# è allo studio una proposta di direttiva per aggiornamento
disciplina per ricerca, studenti, volontari, tirocinanti, lavoratori alla
pari (rifusione e aggiornamento delle direttive 2004/114 e
2005/71).
# manca una normativa generale sugli ingressi e soggiorni
finalizzati alla ricerca di un lavoro, oppure allo svolgimento di
un’attività lavorativa salariata o indipendente
REQUISITI PER INGRESSO E SOGGIORNO SUPERIORE A TRE MESI
Art. 79 TFUE , par. 5
«Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati
membri di determinare il volume di ingresso nel loro
territorio dei cittadini di Paesi terzi, provenienti da Paesi
terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o
autonomo»
REQUISITI PER INGRESSO E SOGGIORNO SUPERIORE A TRE MESI
Principio di preferenza dell’Unione
# Risoluzione del Consiglio del 20.6.1994; Trattati di
adesione del 2003, del 2007 e del 2012; Programma de
L’Aja, Patto europeo su immigrazione ed asilo,
Programma di Stoccolma, direttive che disciplinano
l’ingresso e il soggiorno per fini lavorativi
# uno Stato membro può dar precedenza alla
manodopera statale, a quella comunitaria e a quella non
comunitaria già regolarmente stanziata sul proprio
territorio
Direttiva 2009/50 – c.d. Carta Blu
È altamente qualificato il lavoratore che possiede una
competenza specifica e adeguata, suffragata da qualifiche
professionali superiori
• Sono «qualifiche professionali superiori», le qualifiche
attestate da titoli di istruzione superiore o (se previsto dalla
normativa nazionale) attestate da almeno cinque anni di
esperienza professionale di livello paragonabile
• «titolo di istruzione superiore», qualsiasi diploma,
certificato o altro titolo di formale qualificazione rilasciato
da un’autorità competente che attesti il completamento di
un programma di istruzione superiore post-secondaria (di
durata almeno triennale)
Direttiva 2009/50 – c.d. Carta Blu
# la Carta Blu è un titolo di soggiorno di durata
minima di un anno e di durata massima di
quattro anni (a discrezione dello Stato membro
ospite), rinnovabile alle stesse condizioni
previste per il rilascio
# un diritto all’ammissione sorge in virtù del
possesso dei requisiti indicati dalla direttiva e
dell’adozione di una decisione positiva da parte
delle autorità competenti
Direttiva 2009/50 – c.d. Carta Blu
Art.5: requisiti «positivi»
- contratto di lavoro valido o un’offerta vincolante di lavoro per
svolgere un lavoro avente durata di almeno un anno;
- documento attestante il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge
nazionale per l’esercizio della professione regolamentata specificata
nel contratto di lavoro;
- documento di viaggio valido secondo quanto previsto dalla legge
nazionale, la domanda di visto o il visto, se richiesto;
- disporre di un’assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi
contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato
membro interessato, durante i periodi in cui non dispone di
prestazioni corrispondenti connesse al contratto di lavoro o in virtù di
esso;
- non minacciare l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute
pubblica
Direttiva 2009/50 – c.d. Carta Blu
Artt. 6 e 8:
riserva di discrezionalità a favore dello Stato membro ospite
Gli Stati membri possono
- subordinare la decisione positiva alla verifica della
preferenza comunitaria;
- determinare quote di ammissione di cittadini di Stati terzi
per determinati impieghi altamente qualificati;
- rifiutare una domanda per considerazioni etiche collegate
alla prevenzione del brain drain dai paesi terzi di origine o
perché il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni in
virtù della legge nazionale, a causa di lavoro non dichiarato
e/o occupazione illegale.
Direttiva 2009/50 – c.d. Carta Blu
Art. 10: procedura per il rilascio della Carta Blu
# gli Stati membri possono decidere se la richiesta può essere
presentata dal lavoratore e/o dal datore;
# la domanda può essere esaminata quando il lavoratore si trova
nello Stato di origine oppure quando si trova nello Stato membro
ospite in forza di un altro permesso di soggiorno o di visto di lunga
durata (o altro titolo di soggiorno a discrezione dello Stato ospite);
# N.B. gli Stati membri possono prevedere che la domanda possa
essere unicamente presentata dal di fuori del proprio territorio, a
condizione che siffatta limitazione, con riguardo a tutti i cittadini di
paesi terzi ovvero a categorie specifiche di cittadini di paesi terzi,
sia già stabilita dalla legge nazionale vigente al momento
dell’adozione della presente direttiva.
Direttiva 2009/50 – c.d. Carta Blu
Art. 12: Limiti alla mobilità professionale nel mercato
del lavoro dello Stato membro ospite
# per i primi due anni di occupazione legale nello Stato
membro interessato, la persona interessata può accedere al
mercato del lavoro solo per esercitare attività retribuite
conformi alle condizioni di ammissione
# nello stesso periodo i cambiamenti di datore di lavoro, sono
soggetti a un’autorizzazione scritta preliminare delle autorità
competenti dello Stato membro
# viene fatto salvo il principio della preferenza comunitaria
Direttiva 2009/50 – c.d. Carta Blu
Art. 13: effetti della disoccupazione temporanea
la disoccupazione non costituisce di per sé un motivo di
revoca di una Carta blu UE (N.B. ma può costituire motivo per
rifiutare il rinnovo)
a meno che
il periodo di disoccupazione superi i tre mesi consecutivi o si
registri più di un periodo di disoccupazione durante il
periodo di validità di una Carta blu
Direttiva 2009/50 – c.d. Carta Blu
Art. 9: mancato rinnovo o revoca della Carta Blu
Gli Stati membri revocano o rifiutano di rinnovare la Carta blu
UE nei seguenti casi:
1) la Carta blu è stato ottenuta in maniera fraudolenta;
2) il titolare non soddisfaceva o non soddisfa più le
condizioni d’ingresso e di soggiorno previste dalla
presente direttiva;
3) il titolare soggiorna per fini diversi da quello per cui lo
stesso ha ottenuto l’autorizzazione;
4) il titolare non ha rispettato i limiti stabiliti all’art. 12,
paragrafi 1-2, e all’art. 13.
Direttiva 2011/98 (lavoratori subordinati)
- c.d. permesso unico di soggiorno e lavoro
 la direttiva non concerne un permesso per la ricerca di lavoro e
non riguarda i requisiti sostanziali per ottenere il permesso unico,
che sono disciplinati nella legislazione statale o eventualmente
nelle direttive settoriali, già adottate o in corso di esame.
 semplificazione delle procedure negli Stati membri (in cui spesso
per permesso di soggiorno e permesso di lavoro convivono
procedure e regole diverse, complicando la vita a lavoratore e a
datore
 termine ordinario di quattro mesi per la risposta e l'obbligo per
l'autorità statale di motivare e notificare per iscritto la risposta
 diritto a un ricorso giurisdizionale o amministrativo (secondo
quanto disponga la legislazione statale rilevante) in caso di
diniego, revoca o mancato rinnovo
 diritti per il trattamento delle domande, che sia proporzionato e
commisurato sui servizi effettivamente prestati per il trattamento
delle domande e il rilascio dei permessi
Direttiva 2011/98 (lavoratori subordinati)
- norme sul trattamento dei cittadini di Stati terzi,
regolarmente soggiornanti, nei primi 5 anni di residenza
 sono finalizzate a garantire una soglia minima di garanzie,
nell’ottica della parità con i cittadini UE, ma con una certa
prudenza
 Ad esempio, parità per l’istruzione e la formazione professionale
ma gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in
varie forme:
 escludendo le borse di studio e i prestiti concessi a fini di studio
e di mantenimento o altri tipi di borse e prestiti, oppure
 stabilendo requisiti specifici, tra cui il possesso di conoscenze
linguistiche e il pagamento di tasse scolastiche, conformemente
al diritto nazionale, per quanto riguarda l’accesso all’università e
all’istruzione post-secondaria, nonché alla formazione
professionale che non sia direttamente collegata all’attività
lavorativa specifica