compensazioni crediti iva

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compensazioni crediti iva
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Vasto
Circoscrizione del Tribunale di Vasto
Corso Mazzini 226 – 66054 Vasto (CH)
Tel./Fax: 0873-36.84.02 – e-mail: [email protected]
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Quaderno di studio
materie trattate:
- Compensazione dei crediti Iva
-Compensazione dei crediti ed iscrizioni a ruolo
A cura di:
Dott.sa Lorella Di Filippo
Dott. Stefano Ronzitti
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Versione del 07/03/2011
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Compensazione crediti Iva
Le disposizioni introdotte dall’art. 10 del D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 102/2009 hanno riguardato le tipologie di
compensazione che rendono necessaria la presentazione del mod. F24,
ossia:
- la compensazione orizzontale (tra crediti e debiti di natura diversa);
- la compensazione verticale solo allorquando il debito che si vuole compensare
è maturato in un periodo precedente a quello del credito che si intende
utilizzare. Esempio: debito Iva di Gennaio 2011 da compensare con credito
Iva del I trimestre 2011 (Circ. n.29/E del 03/06/2010)
Lo scopo della normativa è di contrastare il fenomeno del ricorso alla
compensazione di crediti Iva che non emergono dalla dichiarazione annuale o
da istanze trimestrali.
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Compensazione del credito Iva
annuale
Limiti alla compensazione
orizzontale
o verticale con F24 obbligatorio:
Per utilizzi fino a 10.000
Nessuno
Per utilizzi superiori a 10.000
e fino a 15.000
Per utilizzi superiori a 15.000
Si può compensare a partire dal 16
del mese successivo alla
presentazione della dichiarazione
Iva annuale
Si può compensare a partire dal 16
del mese successivo alla
dichiarazione Iva annuale
con visto di conformità
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Compensazione del credito Iva
annuale
Riassumendo:
-
il credito Iva annuale potrà essere utilizzato fino a 10.000 euro in compensazione orizzontale
senza la preventiva presentazione della dichiarazione Iva annuale;
-
ogni ulteriore utilizzo potrà avvenire a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello
di presentazione della dichiarazione annuale Iva. La dichiarazione potrà essere presentata in
forma autonoma a partire dal 1° febbraio e fino al 30 settembre di ciascun anno;
-
se il contribuente intende destinare a compensazione somme superiori ad € 15.000 dovrà
richiedere l’apposizione del visto di conformità. L’apposizione del visto di conformità potrà essere
effettuata anche in via successiva mediante la presentazione di dichiarazione Iva annuale
correttiva e/o integrativa.
-
qualora il contribuente presenti dichiarazioni correttive e/o integrative, il plafond di riferimento sarà
quello che emerge dall’ultima dichiarazione presentata.
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Compensazione dei crediti Iva
trimestrali
Limiti alla compensazione
orizzontale
o verticale con F24 obbligatorio:
Per utilizzi fino a 10.000
Nessuno
Per utilizzi superiori a 10.000
e fino a 15.000
Per utilizzi superiori a 15.000
Si può compensare a partire dal 16
del mese successivo
alla presentazione
dell’istanza infrannuale
Si può compensare a partire dal 16
del mese successivo alla
presentazione della
istanza infrannuale
e senza visto di conformità
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Compensazione dei crediti Iva
trimestrali
Riguardo a suddetta tipologia di crediti, occorre fare la sommatoria degli utilizzi degli stessi al fine
dell’effettuazione corretta degli adempimenti.
Esempio:
-
credito Iva I trimestre 5.000,00
-
credito Iva II trimestre 7.000,00
Il credito Iva del I trimestre è utilizzabile interamente a partire dal 1° maggio, successivo alla
presentazione dell’istanza infrannuale; (con istanza presentata il 30 Aprile)
Il credito Iva del II trimestre è utilizzabile fino a 5.000,00 a partire dal 1° agosto (con istanza presentata
il 31 luglio) e per l’utilizzo dei restanti 2.000,00 occorre attendere il 16 agosto.
I crediti Iva infrannuali potranno essere utilizzati da coloro che sono in possesso dei requisiti indicati al
secondo comma dell’art. 38 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 per la richiesta dei rimborsi
dell’imposta relativa ai periodi inferiori all’anno. Pertanto, ferma restando la necessità della
presentazione dell’istanza infrannuale con modello Iva TR, per procedere all’utilizzo in
compensazione di importi superiori ai 10.000 euro il contribuente dovrà anche attendere il 16 del
mese successivo alla presentazione stessa.
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Compensazione dei crediti Iva
altri chiarimenti
- Il limite di utilizzo del credito superiore a 10.000 euro va riferito all’anno di maturazione e non all’anno
solare in cui sono effettuate le compensazioni ed in modo distinto tra il credito Iva annuale e la
sommatoria dei crediti Iva trimestrali. Ciò sta a significare che il contribuente potrebbe disporre,
nello stesso anno solare, di crediti Iva annuali nonché di crediti Iva trimestrali. Ad ognuno di essi,
si applicherà il plafond dei 10.000 euro. (circ. n. 1/E del 15 gennaio 2010)
Il credito Iva annuale sarà disponibile per effetto della chiusura dell’esercizio di maturazione e, se
necessario, previa presentazione della dichiarazione annuale Iva; il credito Iva trimestrale sarà
utilizzabile a seguito della presentazione dell’istanza infrannuale attendendo, se richiesto, i diversi
limiti temporali.
Esempio:
-
Credito Iva anno 2010 € 9.500
-
Credito Iva I trimestre 2011 € 5.000
Supponiamo che il contribuente debba versare contributi Inps per dipendenti pari ad € 12.500 alla
scadenza del 16 aprile 2011 e voglia ricorrere alla compensazione del credito Iva.
Egli potrà utilizzare interamente il credito Iva annuale per € 9.500 e senza previa presentazione della
dichiarazione Iva annuale, nonché il credito Iva del I trimestre 2011 per € 3.000 previa
presentazione dell’istanza infrannuale ma senza dover attendere il termine del 16 maggio 2011.
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Modalità di compensazione dei crediti
Iva
Modalità di compensazione dei crediti Iva
annuali o trimestrali
per importi inferiori o pari ad euro 10.000
per importi superiori ad euro 10.000
Il mod. F24 si trasmette mediante i canali:
-Home banking
-remote banking
-Entratel
- fisconline
Il mod. F24 si trasmette mediante i canali:
-Entratel
- Fisconline
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Compensazione dei crediti Iva
mediante mod. F24
L’invio telematico del mod. F24, con esposizione di crediti Iva in compensazione che superano
l’importo annuo dei 10.000 euro, potrà essere effettuato non prima che siano decorsi dieci giorni
dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza infrannuale. La data esposta nel mod. F24
non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione
dell’istanza o della dichiarazione.
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Compensazione dei crediti ed
iscrizione a ruolo
Il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per
imposte erariali ed accessori di importo superiore a 1.500 per i quali sia scaduto il termine di
pagamento, è stato introdotto dall’art. 31 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in L. n. 122 del
30.07.2010.
Il relativo provvedimento attuativo è stato introdotto dal D.m. 10.02.2011 pubblicato sulla G.U. n. 40
del 18.2.2011 con conseguente operatività delle disposizioni normative.
La volontà sottesa al provvedimento è quella di impedire che il contribuente, titolare di crediti erariali,
possa utilizzare tali crediti per estinguere nuove obbligazioni tributarie, senza aver prima onorato
le pendenze scadute da tempo e che gli agenti della riscossione non riescono a recuperare, ad
esempio, per insufficienza del patrimonio.
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Compensazione dei crediti ed
iscrizione a ruolo
La disciplina attiene ai crediti e ai debiti relativi alle imposte erariali.
Secondo la circolare n. 4/E del 15.02.2011, “i tributi cui fare riferimento, devono intendersi, ad
esempio, le imposte dirette, l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, con
esclusione, quindi, dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura.”
Ad essi si aggiungono, quali tributi oggetto di compensazione, l’imposta Irap e le addizionali alle
imposte dirette.
Ad oggi non è chiaro se oggetto della presente disciplina siano anche l’addizionale comunale e
l’imposta di registro.
Sono esclusi quindi:
-
Contributi Inps, Ici, Tarsu, Tosap, Inail ecc.
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Compensazione dei crediti ed
iscrizione a ruolo
chiarimenti
Il ruolo è un elenco dei debitori e delle relative somme da riscuotere che compete all’Ente creditore e
che viene poi trasmesso all’agente per la riscossione.
Il debitore viene portato a conoscenza dell’iscrizione a ruolo delle somme da pagare mediante la
cartella di pagamento notificata dall’agente per la riscossione.
Saranno oggetto di compensazione anche gli avvisi di accertamento relativi ad imposte sui redditi, iva
e relative sanzioni, emessi dall’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° luglio 2011. Essi
diventeranno titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica al contribuente.
In assenza di contestazione giudiziale o amministrativa e decorso il termine dei 60 giorni dalla notifica
della cartella senza che sia avvenuto il pagamento, il ruolo si intende scaduto.
Anche nel caso di dilazione con regolare pagamento delle rate, il ruolo non dovrebbe essere
considerato scaduto e definitivo ed il contribuente non ritenersi inadempiente. Tuttavia si
attendono chiarimenti in merito.
In presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali e di ammontare superiore ai 1.500 euro, opera il
divieto della compensazione libera dei crediti erariali esistenti in capo allo stesso soggetto
debitore.
Il limite dei 1.500 euro deve intendersi riferito al totale dei debiti iscritti a ruolo e non pagati; quindi si
deve prescindere dal totale di ogni singola cartella.
In esso sono ricompresi non solo il tributo ma anche le sanzioni, gli interessi, gli aggi e le altre spese
sostenute dall’agente per la riscossione.
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Compensazione dei crediti ed
iscrizione a ruolo
Il divieto di compensazione opera dal 1.2.2011. Fino al 17.2.2011, ossia fino alla data di pubblicazione
del D.M. del 10.02.2011, era in vigore un regime transitorio.
Il divieto di compensazione opera anche in presenza di ruoli già notificati nel 2010 e, comunque, per
tutte le cartelle il cui termine di pagamento sia scaduto anteriormente al 1 gennaio 2011. (circ. n.
4/E del 15/02/2011).
Il D.M. 10.2.2011 consente la compensazione di debiti non ancora scaduti. In tal caso l’importo da
compensare coincide con il totale esposto in cartella.
Nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il debitore dovrà effettuare
una preventiva comunicazione delle posizioni debitorie da estinguere all’agente per la riscossione.
In assenza della stessa, il concessionario opererà secondo le disposizioni del D.P.R. 602/73.
Al riguardo si ritiene che, l’agente per la riscossione, in assenza della comunicazione di cui sopra,
potrebbe procedere ad estinguere debiti non erariali che, in quanto tali, non impedirebbero la
libera compensazione dei crediti.
Il contribuente, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori ai 1.500 euro, deve provvedere
alla preventiva estinzione degli stessi mediante compensazione di crediti erariali.
Suddetta compensazione avverrà mediante presentazione del mod. F24 accise con la seguente
modalità di compilazione:
I
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Esempio di compilazione F24
SEZIONE ERARIO
codice tributo
IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI
codice ufficio
rateazione/regione
/prov./mese rif.
6099
anno di
riferimento
Importi a debito
versati
2010
0101
Importi a credito
compensati
12.000,00
codice atto
TOTALE
12.000,00 -
12.000,00
SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE
ente prov.
R
CH
codice tributo
Codice identificativo
mese
anno di riferimento
importi a debito versati
12.000,00
RUOL
TOTALE
12.000,00
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Compensazione dei crediti ed
iscrizione a ruolo
Procedura da seguire in vista delle scadenze:
1)
Il contribuente dovrà conoscere l’ammontare e la tipologia del credito disponibile, rimuovendo
gli eventuali ostacoli al suo utilizzo (ad es. credito IVA);
2)
egli dovrà recarsi presso l’Agente per la Riscossione per accertare la tipologia del debito
nonché la sua reale consistenza alla data in cui intende compensarlo, al fine della verifica del
superamento della soglia minima;
3)
nel caso in cui intenda estinguere solo parzialmente il debito, dovrà preventivamente
comunicare all’Agente di Riscossione le posizioni debitorie da saldare;
4)
egli dovrà procedere alla rimozione dei debiti iscritti a ruolo e scaduti e, in via successiva,
potrà utilizzare liberamente l’eventuale credito residuo.
La circolare n. 4/E del 15/02/2011 sostiene che “ al contribuente titolare di crediti di importo
superiore a quello iscritto a ruolo, non è consentito effettuare alcuna compensazione se non
assolve, preventivamente, l’intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento,
unitamente con i relativi accessori”. Ci si chiede se non si possa configurare disparità di
trattamento tra:
-
il debitore che, per procedere alla libera compensazione, debba preventivamente usare il suo
credito per azzerare l’intero importo a ruolo, superiore ai 1.500 euro
-
e il debitore che si trovi al di sotto della soglia dei 1.500 euro e che già può liberamente
compensare altro.
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Ruolo scaduto
in sintesi:
E’ necessario conoscere l’esatto ammontare del debito, comprensivo di interessi di
mora, spese e aggi dovuti al concessionario.
La possibilità di inviare l’F24 tramite Equitalia o Agenzia delle Entrate consentirà l’esatta
quantificazione del debito.
L’estinzione potrà essere:
Totale
Il credito verso l’Erario supera
l’importo del ruolo.
In questo caso, si procederà
all’azzeramento degli importi iscritti a
ruolo, comprese le somme
accessorie.
Parziale
Il credito verso l’Erario è inferiore
al ruolo
È possibile scegliere le partite debitorie
che si intende compensare.
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Ravvedimento operoso nel caso di compensazione in presenza
di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro e scaduti
Dal 1° febbraio 2011
• Breve 5% (1/10 del 50%)
• Lungo 6,25% (1/8 del 50%)
Oltre al tributo e alla sanzione, sono dovuti anche gli interessi dell’1,5% conteggiati a partire dal
giorno successivo alla scadenza del pagamento e fino al ravvedimento.
Occorre ancora stabilire se la sanzione possa essere oggetto di ravvedimento
operoso.
Secondo quanto affermato nella circolare n. 4/E del 15/02/2011, “L’indebita compensazione è
punita con una sanzione pari al 50% degli importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento e non può, comunque, superare il
limite del 50% dell’ammontare indebitamente compensato.”
Fino al 18 febbraio 2011, data di pubblicazione del provvedimento, l’Agenzia delle
Entrate aveva sospeso il blocco delle compensazioni a condizione che il credito
residuo coprisse l’importo del debito iscritto a ruolo e scaduto.
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