Profili Giuridici

Transcript

Profili Giuridici
I PROFILI GIURIDICI DELL’ATTIVITA’ DI
ALLENATORE DI PALLAVOLO
In Italia si contano oltre diecimila allenatori abilitati dalla F.I.P.A.V.
Le loro condizioni di lavoro risultano quanto mai variegate.
Una parte percentualmente limitata della categoria esercita l’attività sportiva in via
esclusiva ed in maniera sostanzialmente professionistica, ma la maggior parte degli
allenatori opera in contesti dove la loro professionalità è poco percepita a causa della
natura amicale dei rapporti e della limitatezza dei mezzi organizzativi ed economici a
disposizione dei Clubs.
Nella maggior parte dei casi i rapporti contrattuali sono regolati da semplici accordi
verbali.
Nelle ipotesi di inadempimento – purtroppo sempre più frequenti a causa della crisi
economica che attanaglia il nostro Paese - la forma verbale degli accordi determina spesso
il sorgere di difficoltà di natura probatoria che spesso risultano insormontabili e che
pregiudicano la effettiva tutela dei diritti dell’allenatore.
In un tale scenario appare preliminarmente doveroso sottolineare come, considerata la
qualificazione giuridica attribuita in Italia al lavoro sportivo svolto dagli allenatori di
pallavolo, la tutela dei diritti, come meglio si dirà in seguito, è principalmente affidata al
contenuto dei contratti ed alla possibilità di fornire la prova degli accordi.
Pertanto appare opportuno che le pattuizioni abbiano forma scritta e che contengano
norme idonee a garantire il rispetto delle obbligazioni ed un minimo di stabilità del
rapporto.
Tra le finalità che l’A.I.A.PAV ho voluto porsi riveste un ruolo primario l’assistenza
contrattuale e legale in favore degli allenatori e soprattutto di quella larga parte della
categoria che continua a svolgere la propria attività senza le necessarie tutele e senza
idonee garanzie volte ad assicurare il rispetto della professionalità e dell’impegno profuso.
Nel perseguimento di tale obiettivo appare innanzitutto opportuno inquadrare l’attività
lavorativa dell’allenatore di pallavolo sotto il profilo del diritto vigente.
Il presupposto necessario per la difesa dei diritti è infatti la loro basilare conoscenza.
Con questa prima pubblicazione si vogliono pertanto richiamare sinteticamente, in forma
semplice ed accessibile a tutti, i principi di diritto che devono salvaguardare l’attività degli
allenatori.
1. La natura dilettantistica del lavoro sportivo degli allenatori di pallavolo.
In Italia, come è noto, la pallavolo è considerata ad ogni livello uno sport dilettantistico.
La distinzione tra attività professionistica e non professionistica è stata specificata dal
CONI con la delibera n. 1256 del 23 marzo 2004.
Il Comitato olimpico dopo aver fissato le direttive generali ha riservato alla competenza
delle varie Federazioni la possibilità di stabilire se dotarsi o meno di un settore
professionistico accanto a quello dilettantistico.
La Federazione Italiana Pallavolo ha escluso, nel proprio ambito la possibilità di attività
professionistiche. (cfr art. 2 comma 3 Statuto FIPAV)
A I A P A V
Associazione Italiana Allenatori di Pallavolo
Via Volta, 18
22063 - CANTU' (CO)
Cod. Fiscale 90038280138
[email protected]
Senza entrare in questa sede nel merito di tale scelta, si vogliono evidenziare le ricadute
pratiche che la decisione ha sui rapporti giuridici inerenti la pratica della pallavolo in
Italia.
Deve innanzitutto essere sottolineato che lo Stato Italiano ha disciplinato compiutamente
l’attività sportiva professionistica con una legge organica la n. 91/1981 (comunemente
detta “Legge sul professionismo sportivo”) che sostanzialmente, a determinate condizioni
e su specifici presupposti, equipara lo sportivo professionista al lavoratore subordinato.
Istituti storici della legislazione giuslavorista, da tempo recepiti in ogni ordinamento
statale democratico, prevedono una tutela reale ed obbligatoria dei diritti dei lavoratori
subordinati, garantendo loro, tra l’altro, la stabilità del posto di lavoro, condizioni eque,
trattamento previdenziale ecc..
Non rivestendo la qualifica formale di sportivo professionista, l’allenatore di pallavolo (al
pari del giocatore) non gode di tali tutele ex lege.
Da qui la necessità, già sopra evidenziata, di cercare di ottenere con il contratto privato
quelle garanzie che la legge non prevede, colmando con accordi tra le parti l’assoluto
vuoto di tutela ex lege.
In seguito si entrerà nel dettaglio dei contenuti contrattuali ritenuti necessari.
Se lo sportivo professionista è stato oggetto dell’attenzione del Legislatore Italiano, la
figura del lavoratore sportivo dilettante non è mai stata presa in considerazione da alcuna
disciplina giuridica compiuta.
Completamente ignorata dal diritto del lavoro, l’attività dello sportivo dilettante è stata
regolamentata solo in alcuni aspetti specifici e, in particolare, in quelli tributari.
Al fine di evitare in questa sede eccessive divagazioni si rimanda a successive
pubblicazioni la trattazione delle questioni inerenti gli aspetti fiscali e tributari dell’attività
lavorativa degli allenatori di pallavolo.
Dalle lacune legislative relative alle attività sportive dilettantistiche deriva persino la
difficoltà di individuarne con certezza la categoria.
L’unica definizione rinvenuta nei testi di legge è quella riportata dal D. M. 17 dicembre
2004 che, in materia di tutela assicurativa, definisce in maniera residuale gli sportivi
dilettanti come: “tutti i tesserati che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non
agonistico, amatoriale, ludico motorio o quale impiego del tempo libero, con esclusione di
coloro che vengono definiti professionisti”.
Tale definizione, che accomuna generi e realtà tra loro lontanissime (dal giocatore di serie
A al ragazzino che gioca per la strada) risulta evidentemente ben poco utile
all’individuazione dei diritti della categoria.
Si deve pertanto ribadire che garanzie, diritti ed obblighi inerenti il mondo sportivo
dilettantistico possono trovare solo nei contratti tra le parti la loro genesi e la loro effettiva
realizzazione.
A I A P A V
Associazione Italiana Allenatori di Pallavolo
Via Volta, 18
22063 - CANTU' (CO)
Cod. Fiscale 90038280138
[email protected]
2. La natura giuridica dei rapporti tra allenatori di pallavolo e Clubs
A prescindere dalla formale distinzione tra professionismo e dilettantismo (che in alcuni
casi nella realtà risulta spesso ben poco percepibile) appare indiscutibile che debba essere
considerata “lavorativa” l’attività degli sportivi dilettanti che, al pari dei professionisti, si
obbligano a svolgere in modo continuativo prestazioni in favore di un Club, sottostando a
direttive tecniche ed organizzative.
La natura lavorativa di un rapporto non può certo essere acclarata facendo ricorso agli
astratti (ed opinabili) concetti di professionismo e dilettantismo ma deve essere valutata
con riferimento alla effettiva sostanza delle prestazioni rese ed alle
modalità
contrattualmente previste per la loro effettuazione.
Ciò posto, è necessario qualificare sotto il profilo giuridico i rapporti di lavoro che
scaturiscono dai contratti.
Il D.Lgs n. 276/2003, emanato in attuazione della Legge n. 30/2003 (cosiddetta “Legge
Biagi”), regolamentando il mercato del lavoro e introducendo la figura contrattuale del
lavoro a progetto in sostituzione delle collaborazioni coordinate e continuative, ha fatto
salve le prestazioni rese ed utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e delle
società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali. Il rapporto
contrattuale dello sportivo dilettante deve pertanto essere qualificato come collaborazione
continuativa.
Per il vero alcuni rapporti di lavoro sportivo presentano caratteristiche e modalità di
effettuazione (obbligo di attenersi a direttive e orari prestabiliti, retribuzione periodica
fissa, ecc.) che indurrebbero a far rilevare la natura subordinata del lavoro.
Non pare però opportuno in questa sede affrontare una questione tanto spinosa
richiamando dibattiti e contrasti mai risolti.
Qualora si dovesse acclarare la natura dipendente del lavoro sportivo dilettantistico il
mondo dello sport subirebbe contraccolpi letali che l’attuale organizzazione non sarebbe
in grado di sopportare.
Ci basti pertanto considerare i rapporti giuridici che sorgono dai contratti stipulati tra
allenatori/giocatori dilettanti e clubs come rapporti di prestazioni coordinate e
continuative.
Ciò è sufficiente per collocare tali rapporti nell’alveo del diritto del lavoro.
Giurisprudenza e Dottrina hanno infatti costantemente evidenziato che la continuità del
rapporto, la coordinazione con l’attività altrui ed il carattere prevalentemente personale
dell’opera svolta costituiscono gli elementi comuni e qualificanti dei rapporti di natura
parasubordinata contemplati dall’art. 409 n. 3 C.P.C.
Da tale impostazione, assolutamente pacifica ed univoca, deriva la competenza funzionale
dei Giudici del Lavoro a decidere ogni controversia relativa ai rapporti in questione.
Per inciso va ricordato che il D.L. 19.08.2003 n. 220 convertito nella legge n. 17.10.2003 n.
280 ha finalmente fatto chiarezza sulle materie devolute alla “giustizia sportiva” e sul
coordinamento tra la giurisdizione sportiva e quella ordinaria attribuendo a quest’ultima
la competenza a decidere i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti. (art. 3)
A I A P A V
Associazione Italiana Allenatori di Pallavolo
Via Volta, 18
22063 - CANTU' (CO)
Cod. Fiscale 90038280138
[email protected]
Ai sensi dell’art. 2 della legge sopra richiamata rimangono nella giurisdizione sportiva le
questioni relative all’osservanza ed all’applicazione delle norme regolamentari,
organizzative e statutarie dell’ordinamento, nonché quelle relative ai comportamenti
rilevanti sul piano disciplinare e all’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni. In
tali materie ci si potrà rivolgere al Giudice ordinario (funzionalmente individuato nel
T.A.R. del Lazio) solo dopo aver percorso tutti i gradi della giustizia sportiva.
Deve infine essere evidenziato che le norme regolamentari e lo Statuto della FIPAV, pur
sul presupposto che i praticanti la pallavolo devono essere qualificati come dilettanti,
prevedono esplicitamente che tra le società e/o le associazioni sportive affiliate ed i loro tesserati
possano sussistere accordi economici (ergo contratti).
3. La tutela contrattuale – I contenuti necessari dei contratti
Come già ripetutamente sottolineato, in assenza di una tutela specifica prevista dalla legge
in favore del lavoro sportivo dilettantistico, gli allenatori ed i giocatori di pallavolo devono
garantire i loro diritti stipulando contratti che impongano precise obbligazioni ai Clubs.
A nostro parere i contenuti minimi del contratto idonei a tutelare la nostra attività
lavorativa possono essere individuati in quattro punti:
- garanzia di stabilità del rapporto contro recessi arbitrari.
- garanzia del rispetto delle obbligazioni pecuniarie
- garanzia della conservazione del posto di lavoro in caso di malattia o infortunio
- assistenza medica.
3.1. La garanzia di stabilità del rapporto contro recessi arbitrari.
In termini semplicistici si può affermare che, secondo la legge, nei rapporti di prestazione
coordinata e continuativa il lavoratore ha diritto agli emolumenti solo per l’attività
effettivamente svolta e sino al momento in cui cessa di svolgerla.
Le parti possono legittimamente recedere in ogni momento dal rapporto anche in assenza
di giusta causa o di giustificati motivi.
E’ evidente che tale circostanza risulta inaccettabile per chi ha programmato una stagione
di impegni (e di entrate) investendo il proprio futuro nel rapporto in questione.
Nel mondo dello sport, non solo pallavolistico, l’attività degli allenatori è purtroppo
caratterizzata da un’assoluta precarietà.
In caso di risultati negativi della squadra, l’allenatore è solitamente il primo a farne le
spese.
L’esonero del tecnico è lo strumento più utilizzato per tentare di rimediare alle sconfitte o
di “dare una sferzata all’ambiente” secondo le retoriche motivazioni rese dai dirigenti
delle società.
Troppo spesso l’impostazione mentale dei managers dei clubs non considera che
l’allenatore è un lavoratore che, stipulando un contratto, si obbliga a rendere delle
prestazioni e non certo a conseguire risultati che come è risaputo sono condizionati da
molteplici fattori di natura aleatoria.
I risultati possono essere considerati nei contratti sportivi mediante la pattuizione di premi
aggiuntivi oltre la retribuzione ordinaria ma non possono certo condizionare la
continuazione del rapporto.
A I A P A V
Associazione Italiana Allenatori di Pallavolo
Via Volta, 18
22063 - CANTU' (CO)
Cod. Fiscale 90038280138
[email protected]
Occorre pertanto limitare tale precarietà cercando, in sede contrattuale, di premunirsi a
fronte di possibili recessi privi di giustificazione da parte del Club.
E’ quindi necessario che il contratto preveda la possibilità di essere sciolto per giusta causa
unicamente per poche e tassative ipotesi dettagliatamente indicate e non estensibili per
analogia ad altre circostanze.
Il contratto deve altresì precisare che per ogni diverso motivo di scioglimento, non
riconducibile a giusta causa ma alla volontà del Club, i compensi pattuiti devono essere
interamente corrisposti anche dopo la cessazione del rapporto.
Simili norme contrattuali possono quanto meno garantire un minimo di tranquillità sotto il
profilo economico e possono costituire un deterrente contro possibili scelte impulsive dei
clubs.
Nelle bozze di contratto che saranno in seguito pubblicate sono elencati esempi di motivi
di giusta causa di risoluzione, ritenuti accettabili.
3.2. La garanzia del rispetto delle obbligazioni pecuniarie
La crisi economica contingente ha moltiplicato i casi di inadempienza e di insolvenza da
parte dei Club.
I ritardi endemici nei pagamenti costituiscono ormai la prassi e sono di fatto tollerati dai
regolamenti sportivi che consentono ai Club di continuare l’attività e di essere ammessi ai
campionati anche in caso di parziale morosità.
Per far fronte a questo deprecabile fenomeno appare necessario ottenere garanzie in sede
contrattuale con idonei strumenti.
E’ noto che il patrimonio dei clubs, società o associazioni che siano, è nella grandissima
maggioranza dei casi costituito unicamente dagli introiti delle sponsorizzazioni e da pochi
beni materiali (attrezzature, indumenti sportivi e poco altro).
Tale circostanza spesso determina il fallimento delle azioni esecutive promosse per
ottenere coattivamente il pagamento dei crediti in forza delle sentenze o dei decreti
ingiuntivi emessi dai Giudici del Lavoro.
Per sottrarsi a tali rischi è pertanto necessario che le obbligazioni pecuniarie previste dal
contratto siano garantite da altri soggetti.
Una semplice possibilità è costituita dall’introduzione di clausole che prevedano
l’assunzione delle obbligazioni da parte di persone fisiche, in solido con il Club.
Possono essere inserite semplici pattuizioni del tipo “il presidente del Club “Tanto non ti pago
Volley S.S.D.R.L.”, che sottoscrive il presente accordo, si obbliga personalmente, in solido con il
Sodalizio, al rispetto degli accordi economici previsti dalla presente scrittura.
Sarebbe opportuno anche prevedere che la richiesta di pagamento nei confronti della
persona fisica possa essere avanzata senza la preventiva escussione del Club.
L’assunzione obbligazione da parte di persone fisiche aumenterebbe considerevolmente le
possibilità di effettiva soddisfazione dei crediti permettendo di agire nei confronti di
soggetti personali dotati di maggior stabilità e di minor volatilità rispetto a società e
associazioni che, quasi sempre, al termine della stagione risultano essere “scatole”
assolutamente vuote.
A I A P A V
Associazione Italiana Allenatori di Pallavolo
Via Volta, 18
22063 - CANTU' (CO)
Cod. Fiscale 90038280138
[email protected]
Le persone fisiche sono invece generalmente titolari di beni mobili e immobili, crediti da
lavoro ecc. più facilmente aggredibili.
In merito alla possibilità di ottenere l’obbligazione personale dei dirigenti del Club deve
essere operata una netta distinzione tra i clubs costituiti in forma di Associazione Sportiva
Dilettantistica (quasi tutti sino alla Serie B1 compresa) e quelli costituiti in forma di società
di capitali (Società Sportive Dilettantistiche a responsabilità limitata) così come richiesto ai
fini dell’ammissione ai campionati di serie A.
Nel primo caso (Associazioni Sportive Dilettantistiche) la responsabilità personale della
persona fisica che in nome e per conto dell’Associazione firma il contratto è già prevista
dalla legge.
L’art. 38 C.C. recita infatti” Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse
rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per
conto dell'associazione”.
A tal proposito è opportuno sottolineare che la persona obbligata non è il presidente
dell’associazione ma colui che, a prescindere dalla carica rivestita all’interno dell’ente,
agisce in nome e per conto dello stesso sottoscrivendo il contratto.
Se invece il club è costituito in forma di società di capitali l’assunzione solidale
dell’obbligazione da parte di persone fisiche deve avvenire per mezzo di specifiche
pattuizioni.
Deve però essere evidenziato un orientamento recente e innovativo della giurisprudenza
di merito che ritiene personalmente obbligati i dirigenti di una società sportiva
dilettantistica a responsabilità limitata, che ha cessato di essere affiliata alla FIPAV, per i
debiti contratti dalla Società stessa nei confronti dei propri tesserati.
Tale orientamento fa capo ad una serie di sentenze univoche, tutte confermate in sede
d’Appello, che hanno ritenuto essere norma contrattuale, vigente tra le parti, il disposto
dell’art. 9 dello statuto della FIPAV (privo di forza di legge in quanto norma di un
ordinamento sportivo) che testualmente prevede che “anche in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, in caso di cessazione di appartenenza alla FIPAV della società e associazione
sportiva, i dirigenti sociali in carica al momento sono obbligati in via personale e solidale
all’adempimento delle obbligazioni della società e associazione sportiva verso la Federazione, gli altri
associati o tesserati e verso i terzi; sono altresì soggetti alle procedure esecutive previste dalle
vigenti disposizioni di legge”.
I Giudici del Lavoro, rigettando le eccezioni dei dirigenti del Club che invocavano il
principio dell’autonomia patrimoniale della Società previsto dalle norme codicistiche,
hanno ritenuto che nulla vieta che, accanto alla responsabilità del sodalizio prevista dalla
legge, possa sussistere anche una responsabilità di natura contrattuale dei dirigenti.
La Giurisprudenza in questione ha altresì precisato che debbano essere ritenuti dirigenti
sia coloro che figurano come tali secondo le norme dell’ordinamento sportivo (in pratica
coloro che il Club ha tesserato come propri dirigenti) sia coloro che rivestono cariche
all’interno della società sotto il profilo civilistico. (si vedano le sentenze del Tribunale di
A I A P A V
Associazione Italiana Allenatori di Pallavolo
Via Volta, 18
22063 - CANTU' (CO)
Cod. Fiscale 90038280138
[email protected]
Milano nn. 4735/10, 385/11, 398/11, 945/11, 1622/11, 3019/11 e 4967/11 e le sentenze della
Corte d’Appello di Milano nn. 230/14, 235/14, 247/14 e 391/14.
Il suddetto orientamento sembra avere una portata rivoluzionaria in quanto sgretola le
convinzioni di impunità che i dirigenti dei Clubs costituiti in forma di società di capitali
avevano consolidato nel tempo.
Tali convinzioni avevano portato taluni a realizzare azzardi di ogni genere nella gestione
delle società, con buona pace dei tesserati rimasti creditori che al termine dell’attività della
Società (spesso coincidente con la cessione dei diritti sportivi ad una diversa società
costituita ad hoc) dovevano arrendersi di fronte al suo stato di insolvenza ed
all’impossibilità di agire nei confronti degli amministratori a causa del principio
dell’autonomia patrimoniale dell’ente.
Oltre all’assunzione delle obbligazioni da parte di persone fisiche, una diversa e ancora
migliore forma di garanzia dell’ adempimento del contratto è costituita da fidejussioni di
natura bancaria o assicurativa.
In tali casi la solvibilità del soggetto garante appare pressoché certa.
E’ però necessario verificare le condizioni di garanzia accertando, tra l’altro, che la stessa
venga concessa a prima richiesta senza necessità di escussione del debitore principale.
I costi spesso elevati dei contratti e delle polizze fideiussorie provocano una certa ritrosia
dei Club nel concedere tali forme di garanzia.
Oltre che dal rischio di inadempimento totale, il contratto dovrebbe cautelare anche contro
il ritardo nei pagamenti che spesso pone gli sportivi dilettanti in una situazione di
emergenza economica.
Gli strumenti per contrastare tali ritardi sono costituiti dalla pattuizione di penali (ad es. €
100 per ogni settimana di ritardo) e dalla possibilità di sospendere, o addirittura cessare
definitivamente le prestazioni sportive in caso di morosità prolungata (ovviamente
conservando il diritto di percepire l’intero compenso).
E’ ovvio che l’ottenimento delle garanzie sopra indicate non risulta affatto agevole (il
rifiuto dei Club è già sintomatico delle incertezze relative alla possibilità di conseguire una
puntuale esecuzione del contratto ! ) ma riteniamo che la categoria degli allenatori, in
ossequio alla centralità che le compete, debba farsi portabandiera di una campagna di
moralizzazione della pallavolo e di rispetto dei rapporti su cui si fonda l’attività sportiva.
3.3. La garanzia della conservazione del posto di lavoro in caso di malattia o infortunio.
L’inquadramento del lavoro sportivo dilettantistico nell’ambito delle prestazioni
coordinate continuative esclude l’intervento di assicuratori sociali in caso di infortunio e
malattia.
Per far fronte a tali eventualità, ed impedire che l’impossibilità di rendere le prestazioni
lavorative possa determinare la cessazione improvvisa del rapporto (e degli emolumenti) è
necessario ricorrere ad assicuratori privati e a garanzie contrattuali.
In future pubblicazioni ci occuperemo delle questioni assicurative e previdenziali relative
all’attività degli allenatori.
A I A P A V
Associazione Italiana Allenatori di Pallavolo
Via Volta, 18
22063 - CANTU' (CO)
Cod. Fiscale 90038280138
[email protected]
In questa sede preme però sottolineare che è necessario che le clausole contrattuali
impediscano la risoluzione del contratto nelle ipotesi in cui l’allenatore sia
temporaneamente inabilitato a causa di infortuni o malattie.
Non deve infatti essere dimenticato che il rapporto di lavoro dilettantistico è privo di
qualsiasi garanzia di stabilità di origine legislativa e che nell’ipotesi in cui l’allenatore fosse
inadempiente, sia pure per motivi relativi alla propria salute, il Club potrebbe
legittimamente chiedere la risoluzione del contratto.
E’ pertanto necessario che il contratto preveda espressamente l’obbligo da parte del
Sodalizio della conservazione del posto di lavoro dell’allenatore e della retribuzione;
quanto meno per un ragionevole periodo.
Potrebbe ad esempio essere pattuita la piena retribuzione per un periodo di due mesi
successivo all’infortunio o all’inizio della malattia, la riduzione del 50% degli emolumenti
per un ulteriore periodo di tre mesi e la successiva possibilità di risoluzione solo
nell’ipotesi in cui l’inabilità si riveli irreversibile.
3.4. L’assistenza medica.
Per allenatori e giocatori la perfetta efficienza del proprio corpo è fondamentale ai fini
dell’esecuzione delle prestazioni richieste. E’ pertanto necessario sottolineare l’estrema
importanza dell’assistenza medica e fisioterapica anche nei livelli che per motivi di budget
sono solitamente meno organizzati.
Gli allenatori devono insistere affinchè i Clubs si strutturino per far fronte a tale necessità e
si facciano carico degli oneri ad essa inerenti. Sia per sé che per gli atleti.
A I A P A V
Associazione Italiana Allenatori di Pallavolo
Via Volta, 18
22063 - CANTU' (CO)
Cod. Fiscale 90038280138
[email protected]