Cassa Depositi e Prestiti SpA RC AMMINISTRATORI PRIMARY

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Cassa Depositi e Prestiti SpA RC AMMINISTRATORI PRIMARY
Cassa Depositi e Prestiti SpA
RC AMMINISTRATORI PRIMARY
LOTTO 1
CAPITOLATO TECNICO
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
D&O e RC AMMINISTRATORI PRIMARY
DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
Effetto:
dalle ore 24.00 del 30/11/2015
Cessazione:
alle ore 24.00 del 30/11/2016
Lotto 1 Edizione 28 settembre 2015
Cassa Depositi e Prestiti SpA
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POLIZZA NUMERO:
CONTRAENTE: CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
Avvertenze Importanti:
La presente copertura assicurativa è prestata nella forma "claims made". Le Garanzie coprono
soltanto le Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta da terzi durante il periodo
di validità della polizza (o durante l’eventuale Periodo di osservazione).
Nei termini ed alle condizioni di cui alla presente polizza, l’Assicuratore anticiperà le Spese di
difesa relative a qualsiasi Richiesta di risarcimento prima della sua definizione. Il
Massimale costituisce l’importo massimo che l’Assicuratore sarà tenuto a pagare in forza
della presente polizza per capitale, interessi e spese, salvo quanto disposto dall'art. 1917 del
codice civile.
La Sezione 4 della polizza contiene esclusioni che delimitano il rischio oggetto della presente
garanzia.
I seguenti documenti e dichiarazioni sono posti a base della stipulazione del presente contratto
di assicurazione anche ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del codice civile:
(a) la Proposta (compreso qualsiasi questionario, informazione, dichiarazione, attestazione
ivi contenuta, nonché qualsiasi allegato, appendice o riferimento esterno);
(b) qualsiasi altra informazione scritta fornita dal Contraente all’Assicuratore; e
(c) qualsiasi altra dichiarazione rilevante fatta dal Contraente prima della data di
decorrenza o di stipulazione della presente polizza.
Una dichiarazione è considerata rilevante se può influire sulla valutazione del rischio.
I termini in grassetto rivestono specifici significati convenzionali per i quali si rinvia al
Frontespizio ed alla Sezione 3. Definizioni, con l’esclusione di ogni altra e diversa
interpretazione.
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Frontespizio
1.Contraente:
Cassa Depositi e Prestiti SpA
Via Goito, 4 - 00185 Roma
2. Periodo di validità:
Da: 30/11/2015
a: 30/11/2016
ore 24:00 del luogo in cui ha sede il Contraente.
3.A Massimale:
1) Massimale aggregato per tutte le Perdite pecuniarie di tutti
gli Assicurati e congiuntamente per tutte le Garanzie e le
Estensioni durante l’intero Periodo di validità della polizza:
Euro 20.000.000,00
2) Massimale per il dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari:
Euro 2.500.0000 in eccesso al punto 3A1
3.B Spese di difesa:
EUR 5.000.000,00 in eccesso al Massimale di polizza di cui al
punto 3.A1 con il sottolimite di EUR 500.000,00 per Spese di
Emergenza e senza sottolimite per le spese legali di consulenza
4. Sottolimiti:
I seguenti sottolimiti aggregati sono parte del Massimale
aggregato di cui sopra e non in aggiunta ad esso (a meno che
diversamente indicato):
4.1. Spese di difesa in sede cautelare o d’urgenza
EUR 2.500.000,00
4.2. Spese per mitigare il danno alla reputazione
EUR 2.500.000,00
5. Premio:
Premio netto:
Imposte (%):
Premio lordo:
6. Data di continuità:
31.01.2005
EUR
EUR
EUR
7. Periodo di
osservazione:
In caso di mancato rinnovo della presente polizza, l’Assicurato
potrà acquistare un Periodo di osservazione a fronte del
pagamento del seguente premio addizionale non rimborsabile:
30 giorni:
1 (uno) anno:
2 (due) anni:
3 (tre) anni:
4 (quattro) anni:
5 (cinque) anni:
6 (sei)anni:
8. Territorialità:
10. Data di retroattività :
Gratuiti
50%del premio annuo
100% del premio annuo
150% del premio annuo
175% del premio annuo
200% del premio annuo
225% del premio annuo
Mondo Intero
31.12.2003
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SOMMARIO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
pagina
1. GARANZIE ...................................................................................................... 5
2. ESTENSIONI ................................................................................................... 5
3. DEFINIZIONI .................................................................................................. 7
4. ESCLUSIONI ................................................................................................. 16
5. RICHIESTE DI RISARCIMENTO, DIFESA E GESTIONE DELLE CONTROVERSIE 20
6. DISPOSIZIONI GENERALI ............................................................................ 22
7. CONDIZIONI PARTICOLARI……………………………………………………………………28
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1. Garanzie
Tutte le Garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a Richieste di risarcimento
avanzate per la prima volta da terzi durante il Periodo di validità della polizza e
tempestivamente comunicate per iscritto all’Assicuratore nei termini previsti dalla presente
polizza (formula claims made). In corrispettivo del premio convenuto e sulla base delle
dichiarazioni, dei documenti e delle informazioni tutti contenuti nella Proposta o ad essa
allegati o comunque forniti dal Contraente all’Assicuratore e formanti parte integrante della
presente polizza, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne:
1.1
Responsabilità
degli
Amministratori
(i)
la Persona assicurata da qualsiasi Perdita pecuniaria
che questa sia obbligata a pagare a terzi, quale civilmente
responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento
presentata nei confronti di tale Persona assicurata per qualsiasi
Atto illecito compiuto dalle Persone assicurate individualmente o
collegialmente durante il Periodo di Assicurazione o successivamente
alla Data di Retroattività fatta eccezione per quella parte della
Perdita in relazione alla quale sia applicabile la garanzia di cui al
punto seguente.
(ii)
la Società da qualsiasi Perdita pecuniaria che questa sia
obbligata a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di
una Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di una
Persona assicurata per qualsiasi Atto illecito compiuto dalle
Persone assicurate individualmente o collegialmente durante il
Periodo di Assicurazione o successivamente alla Data di Retroattività.
(iii)
l’Amministratore di Ente esterno da qualsiasi Perdita
pecuniaria che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale
civilmente responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento
presentata nei confronti di tale Amministratore di Ente esterno
per qualsiasi Atto illecito.
2. Estensioni
2.1
Spese di difesa
in sede
cautelare o
d’urgenza
Nella misura in cui ciò è consentito dalla legge e comunque con un
sottolimite pari a quello indicato al punto 4.1. del frontespizio,
l’Assicuratore terrà indenne la Persona assicurata dalle spese
legali che questa dovrà sostenere, previa comunicazione all’
Assicuratore, al fine di ottenere la revoca di un provvedimento
giudiziale emesso durante il Periodo di validità della polizza il
quale abbia disposto in via cautelare o d’urgenza:
(a)
il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili
della Persona assicurata;
(b)
l'interdizione della Persona assicurata dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
(c)
la restrizione della libertà personale della Persona
assicurata;
(d)
l’espulsione della Persona assicurata a seguito di
revoca di un valido permesso di soggiorno (o altro titolo
legittimante la permanenza) per ragioni diverse
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dall’aver commesso un reato.
Alle medesime condizioni, sono altresì comprese le spese legali per
resistere all’azione proposta da terzi durante il Periodo di validità
della polizza al fine di ottenere in via cautelare o d’urgenza i
suddetti provvedimenti.
2.2
Spese per
mitigare il
danno alla
reputazione
2.3
Periodo di
osservazione
Con un sottolimite pari a quello indicato al punto 4.2. del
frontespizio e previa verifica di congruità, l’Assicuratore terrà
indenne la Persona assicurata dalle Spese per mitigare il
danno alla reputazione.
In caso di mancato rinnovo, il Contraente avrà diritto ad un Periodo
di Osservazione automatico e gratuito di 30 (trenta) giorni e potrà
altresì avvalersi, previo pagamento del relativo premio addizionale
non rimborsabile, dei Periodi di Osservazione indicati al punto 7. del
frontespizio.
Se l’Assicuratore decide di non rinnovare la presente polizza e per
conseguenza il Contraente non è in grado di sostituirla con altra
polizza per il medesimo rischio, il Contraente avrà diritto ad un
Periodo di osservazione automatico e gratuito di 30 (trenta) giorni
e potrà altresì avvalersi, previo pagamento del relativo premio
addizionale non rimborsabile, dei Periodi di osservazione indicati al
punto 7. del Frontespizio.
Il Contraente non avrà diritto ad alcun Periodo di osservazione
qualora abbia luogo un’Operazione, né qualora la presente polizza
abbia cessato di produrre effetti, anche temporaneamente, a causa
del mancato pagamento del premio, né qualora la Contraente stipuli
con altro assicuratore un’altra polizza per il medesimo rischio.
In caso di mancato rinnovo o sostituzione della presente polizza con
altra che offra analoga copertura della responsabilità manageriale,
ciascuna Persona assicurata cessata dalla carica avrà diritto ad
un Periodo di osservazione automatico e gratuito di 6 (sei) anni.
2.4
Spese di
emergenza
Se in considerazione dell’urgenza non risulti possibile ottenere il
previo consenso scritto dell’Assicuratore con riguardo alle Spese di
difesa riferite a qualsiasi Richiesta di risarcimento in garanzia,
l’Assicuratore dotrà approvare retroattivamente tali Spese di
difesa, fino ad un ammontare pari a quanto indicato al punto 3.B del
frontespizio, quanto dovuto a tale titolo in forza dell’Articolo 1917 del
codice civile (25% del Massimale del punto 3.A).
2.5
Spese legali di
consulenza Diritto federale
USA
Il termine Spese di difesa comprende altresì gli onorari, i diritti e le
spese legali sostenuti dalla Persona assicurata residente al di fuori
degli Stati Uniti d’America per la consulenza legale resa da un
avvocato della propria giurisdizione al fine di interpretare ed applicare
il parere legale ricevuto da un avvocato americano in risposta ad una
Richiesta di risarcimento che affermi la violazione del SarbanesOxley o di altra norma di legge federale USA in materia di strumenti
finanziari.
2.6
Spese per
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Persona assicurata
dalle Spese per cauzione sostenute da parte della Persona
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cauzione
assicurata nel corso del Periodo di validità della polizza in
conseguenza di una Richiesta di risarcimento in garanzia.
2.7
Spese per
estradizione
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Persona assicurata
dalle Spese per estradizione derivanti da o conseguenti a qualsiasi
procedimento instaurato nei confronti della Persona assicurata
durante il Periodo di validità della polizza ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia di estradizione.
3. Definizioni
I termini in appresso hanno il seguente significato convenzionale, esclusa ogni altra e diversa
interpretazione:
3.1
Agente Inquinante
Qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, biologica,
radiologica o proprietà termica, irritante o contaminante,
compreso fumo, vapore, polvere, fibre, muffa, spore, funghi,
germi, fuliggine, esalazioni, sostanze acide o alcaline, sostanze
chimiche, amianto, materiale nucleare o radioattivo di
qualsiasi tipo e rifiuti. Per “rifiuti” si intendono a titolo
esemplificativo ma non limitativo anche i materiali da riciclare,
ricondizionare o recuperare.
3.2
Amministratore o
Dirigente
Qualsiasi persona fisica che ricopra nella Società il ruolo di:
Membro degli organi di gestione e/o controllo (ivi compresi:
Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Consiglio di
Gestione, Consiglio di Sorveglianza, Comitato per il Controllo
sulla Gestione)
Membro dell’organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
Direttore generale ex art. 2396 c.c.
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e
societari ex L. 262/2005 e art. 154-bis D.Lgs. 58/1998
Compliance officer
Datore di lavoro
Un Dirigente
Amministratori non esecutivi
Sono altresì compresi nella definizione di Amministratore i
soggetti che ricoprono nella Società analogo ruolo secondo le
leggi di qualsiasi giurisdizione (c.d. D&O), nonché gli
amministratori di fatto.
3.3
Amministratore di
Ente esterno
Qualsiasi persona fisica che sia stata, sia o durante il Periodo
di validità della polizza diverrà, su specifica richiesta della
Società, un Amministratore, trustee, o carica equivalente di
un Ente esterno.
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Si precisa che ai sensi della presente polizza si intendono
garantiti i membri di comitati tecnici e consultivi per le
responsabilità manageriale e di supervisione.
3.4
Assicurato
3.5
Atto illecito
Ciascuna Società e ciascuna Persona assicurata.
I. con riferimento alle Persone assicurate (Garanzia 1.1):
(a) qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od
omissione compiuto da una Persona assicurata nell’esercizio
delle funzioni indicate nella definizione di Persona
assicurata; qualsiasi contestazione nei confronti di una
Persona assicurata in ragione del proprio operato in detta
qualità.
(b) la presente definizione di Atto illecito comprende
qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od
omissione che costituisca violazione di o sia comunque
connesso alla violazione del Sarbanes-Oxley in qualunque
parte del mondo; ivi comprese le violazioni connesse:
- al comitato di controllo interno;
- ai requisiti di certificazione e comunicazione previsti dal
Sarbanes-Oxley;
- alla riconciliazione con i principi contabili GAAP;
- ai divieti ed alle prescrizioni in tema di conflitti di interesse
previsti dal Sarbanes-Oxley;
- alle procedure di denuncia delle irregolarità (c.d. whistleblowing).
(c) la definizione di Atto illecito comprende qualsiasi Atto
illecito relativo al rapporto di lavoro.
II. con riferimento alle Società:
qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od
omissione compiuto da una Società, ma esclusivamente in
relazione ad una Richiesta di risarcimento relativa a
strumenti finanziari.
3.6
Atto illecito relativo
al rapporto di
lavoro
(i) qualsiasi effettivo o contestato licenziamento ingiustificato,
illegittimo, discriminatorio o ingiurioso; illegittima mancata
assunzione o promozione; illegittima privazione di opportunità
di
carriera;
illegittimo
demansionamento;
illegittima
imposizione di sanzioni o provvedimenti disciplinari; rifiuto di
fornire accurate referenze lavorative; negligente valutazione
del dipendente; molestia sessuale, razziale, o relativa ad una
condizione di disabilità, ivi compresa la pretesa violazione da
parte del datore di lavoro dell’obbligo di tutelare la personalità
morale dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 2087 del codice civile; atto discriminatorio,
ivi compresa ogni discriminazione fondata su: età, sesso,
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razza, colore, lingua, religione, nazionalità di origine, attività
sindacale, stato di gravidanza, orientamenti e/o preferenze
sessuali, condizione di handicap e/o disabilità del dipendente;
atto di ritorsione o rappresaglia; mancata predisposizione di
procedure per la prevenzione e repressione delle predette
condotte; o
(ii) qualsiasi altra condotta che possa legittimare una
Richiesta di risarcimento fondata sulla pretesa violazione
della normativa posta a tutela del lavoratore, ivi comprese le
condotte considerate dalle Direttive Europee 2000/78/CE (che
stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro) e 2000/43/CE
(che attua il principio della parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica)
A condizione che tali condotte si riferiscano a rapporti di lavoro
con una Società.
3.7
Controllata
Qualsiasi ente del quale il Contraente, direttamente o
indirettamente tramite uno o più altri enti, alla data o prima
della decorrenza della presente polizza:
(i) abbia il controllo
gestione; oppure
della
composizione
dell’organo
di
(ii) abbia il controllo di più della metà dei voti in assemblea;
oppure
(iii) detenga più della metà del capitale azionario sottoscritto.
Si precisa che le seguenti Società: Fondo Strategico
Italiano Spa, Sace Spa, Simest Spa, Fintecna Spa, CDP
Investimenti SGR Spa, Fincantieri SpA non rientreranno
ai fini della presente polizza nella definizione di
Controllata.
3.8
Data di continuità
La data antecedente alla quale le controversie pendenti o
circostanze note sono escluse dalla Polizza.
3.9
Ente esterno
Qualsiasi ente che:
non sia registrato, non abbia sede legale e non abbia alcuno
strumento finanziario quotato in un mercato regolamentato
all’interno degli Stati Uniti d’America; non sia soggetto, né
abbia emesso strumenti finanziari soggetti, alla registrazione o
dichiarazione presso la SEC (US Securities and Exchange
Commission); non sia tenuto alla presentazione di rendiconti
finanziari o relazioni alla medesima autorità ai sensi della
Section 13 del US Securities Exchange Act del 1934;
non sia un istituto di credito o finanziario, una compagnia di
assicurazioni, una banca, un asset manager, un fondo comune
di investimento, un organismo di investimento collettivo del
risparmio (OICR), un fondo di private equity, una società di
consulenza o di gestione degli investimenti, né un
intermediario finanziario o similare.
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Resta inteso che saranno anche considerati Enti esterni gli
enti appositamente elencati come tali nella proposta compilata
dalla Società.
3.10
Evento critico nei
rapporti con
l’autorità di
vigilanza
(i) un’ispezione, anche a sorpresa, presso gli uffici della
Società avviata durante il Periodo di validità della polizza
da un’autorità di vigilanza (quali Consob o Banca d’Italia) che
comporti la produzione, la copia, l’esame o la confisca di
documenti o l’audizione di Persone assicurate;
(ii) la pubblica notizia di quanto sopra;
(iii) il ricevimento da parte dell’Assicurato, durante il
Periodo di validità della polizza di una formale richiesta da
parte di un’autorità di vigilanza che comporti l’obbligo per
l’Assicurato di produrre documenti, di rispondere a domande
o di partecipare ad una audizione presso tale autorità di
vigilanza.
3.11
Investigazione
Qualsiasi indagine ufficiale, esame, Investigazione o altro
procedimento amministrativo relativo all’attività di una
Società o di una Persona assicurata nella sua qualità di
Persona assicurata di una Società:
(i) promosso da una autorità di vigilanza, fatta eccezione per
la U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), dal
momento in cui una Persona assicurata:
(a) ha l’obbligo giuridico di partecipare in ragione del proprio
ruolo;
(b) è identificata per iscritto come il soggetto passivo di tale
indagine, esame o Investigazione.
(ii) promosso dalla SEC, dal momento in cui una Persona
assicurata riceve la notifica di un subpoena.
Un’Investigazione si considera avviata nel momento in cui la
Persona assicurata viene per la prima volta identificata, o
riceve una notifica, o viene formalmente invitata a partecipare.
3.12
Nuove Controllate
Qualsiasi
Controllata che il Contraente acquisisca
successivamente alla data di decorrenza della presente
polizza, sia direttamente che indirettamente per mezzo di una
o più Controllate, a condizione che tale nuova Controllata al
momento in cui diviene tale:
non sia un istituto di credito o finanziario, una compagnia di
assicurazioni, una banca, un asset manager, un fondo comune
di investimento, un organismo di investimento collettivo del
risparmio (OICR), un fondo di private equity, una società di
consulenza o di gestione degli investimenti, né un
intermediario finanziario o similare;
non
abbia un totale attivo superiore al 5% del totale
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dell’attivo riportato nel bilancio consolidato della Contraente,
col il limite massimo di € 500.000.000,00.
Salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore, rimangono
espressamente in ogni caso escluse dalla presente definizione
le persone giuridiche:

Costituite o domiciliate negli Stati Uniti d’America, suoi
territori o possedimenti e/o Canada o che abbiano titoli
negoziati nei predetti paesi;

che operino come “venture capital” companies.
In ogni caso, le società di nuova acquisizione saranno
automaticamente e gratuitamente considerate Assicurate ai
sensi della presente polizza per un periodo di 60 giorni dalla
data di acquisizione o costituzione per permettere al
contraente di fornire tutta la documentazione utile per l’analisi
da parte dell’assicuratore dell’eventuale aggravio del rischio e
inclusione in copertura.
Resta inteso che la copertura si intenderà valida per ogni
Richiesta di risarcimento relativa ad Atti Dannosi commessi
successivamente alla data in cui il bilancio della Società
Controllata è stato incluso nel bilancio consolidato della
Contraente o alla data in cui la società diviene Controllata
della Contraente ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.
Alle condizioni di cui sopra, la definizione di Controllata ai fini
delle Garanzie e delle Estensioni di cui alla presente polizza si
intende comprensiva delle Nuove Controllate.
3.13
Operazione
Uno qualunque tra i seguenti eventi:
(i) il Contraente si fonde con, viene incorporato da o vende
tutti o la maggioranza dei propri beni a qualsiasi altra persona
o ente o gruppo di persone e/o enti agenti in concerto tra loro;
oppure
(ii) qualsiasi persona fisica o ente (diverso da una
Controllata), individualmente o insieme con qualsiasi altra
persona fisica o ente, acquisisce la titolarità dell’esercizio di
più del 50% (cinquanta percento) dei diritti di voto
nell’assemblea del Contraente o altrimenti acquisisce il
controllo della nomina della maggioranza dei membri
dell’organo di gestione del Contraente; oppure
(iii) il Contraente viene messo in liquidazione non volontaria,
fallisce, viene dichiarato insolvente o viene ammesso a
qualsiasi procedura concorsuale o di amministrazione
controllata.
3.14
Perdite pecuniarie
I danni patrimoniali e le spese legali che qualsiasi Assicurato
sia condannato a pagare a terzi in conseguenza di una
sentenza, nonché le somme concordate, a titolo di
risarcimento, in una transazione raggiunta con il previo
accordo scritto dell’Assicuratore, in relazione ad una
Richiesta di risarcimento coperta dalla presente polizza.
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La definizione di “Perdita pecuniaria” comprende quanto
indennizzato dall’Assicuratore in forza delle Estensioni 2.1,
2.2 e 2.5.
Con riferimento alla Garanzia 1.1, la definizione di “Perdita
pecuniaria” inoltre comprende le Spese di investigazione.
In ogni caso, la definizione di “Perdita pecuniaria” non
comprende:
- la retribuzione o i benefits relativi al rapporto di lavoro di
qualsiasi Assicurato;
- le multe, le ammende, i danni punitivi, aggravati o
esemplari;
- le imposte, le tasse e gli altri obblighi fiscali o contributivi
imposti da enti pubblici aventi potestà normativa;
- qualsiasi rimborso della Società imposto dalla Section 304
del Sarbanes-Oxley e qualsiasi altra voce non assicurabile in
base alla legge applicabile;
Con riferimento alle Richieste di risarcimento che affermano
l’inadeguatezza del corrispettivo pagato per l’acquisizione di
tutte (o sostanzialmente tutte) le partecipazioni in un ente,
ovvero per l’acquisto di tutti (o sostanzialmente tutti) i beni di
tale ente, la definizione di “Perdita pecuniaria” non
comprende quella parte di condanna o transazione che
rappresenta l’incremento di tale corrispettivo.
3.15
Periodo di
osservazione
Il periodo immediatamente successivo alla scadenza del
Periodo di validità della polizza nel quale può essere
notificata all’Assicuratore una Richiesta di risarcimento
avanzata per la prima volta durante tale periodo o durante il
Periodo di validità della polizza, per un Atto illecito
occorso prima della scadenza del Periodo di validità della
polizza,
purché
il
premio
addizionale
richiesto
dall’Assicuratore sia integralmente corrisposto entro 30
(trenta) giorni dalla data di scadenza della polizza.
3.16
Persona assicurata
Qualsiasi persona fisica che è stata, è o durante il Periodo di
validità della polizza diverrà:
(i) un Amministratore, o un Dirigente, ma non un revisore
esterno, né un curatore, né un liquidatore non volontario, né
un commissario, né un Amministratore giudiziario o
straordinario;
(ii) un dipendente della Società:
(a) ove svolga funzioni di gestione o di supervisione nella
Società;
(b) con riguardo ad una Richiesta di risarcimento che
adduca un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro; oppure
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(c) ove sia convenuto in giudizio
Amministratore di una Società in
Richiesta di risarcimento nella quale
dipendente ha concorso nella commissione
oppure
insieme con un
relazione ad una
si afferma che il
di un Atto illecito;
(d) nel caso sia stato designato quale responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 10 del d. lgs 163/2006
(iii) Risk Manager;
(iv) Investor Relator Manager
(v) responsabile della sicurezza e le altre figure previste ai
sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o
integrazioni;
(vi) responsabile della privacy ai sensi del d.lgs 196/2003 e
successive modifiche e/o integrazioni;
(vii) un Amministratore di Ente esterno;
(viii) il coniuge o il convivente legalmente riconosciuto di una
Persona
assicurata
per
qualsiasi
Richiesta
di
risarcimento relativa ad un Atto illecito di detta Persona
assicurata;
(ix) gli eredi, il tutore o il curatore di una Persona assicurata
deceduta, interdetta, inabilitata, insolvente o fallita, per
qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa ad un Atto
illecito di detta Persona assicurata.
La definizione di Persona assicurata comprende altresì
qualsiasi
persona
fisica
nominata
quale
futuro
Amministratore nei requisiti di quotazione o in qualsiasi
prospetto informativo pubblicato da una Società.
3.17
Persona assicurata
cessata dalla carica
Qualsiasi Amministratore, Dirigente o dipendente della
Società che, per qualsiasi ragione diversa da un’Operazione,
rinuncia volontariamente o per pensionamento al proprio
incarico in tale Società durante il Periodo di validità della
polizza e successivamente non assume alcun altro incarico
quale Amministratore, Dirigente o dipendente in alcuna
Società.
3.18
Proposta
L’ultimo formulario attraverso il quale l’Assicuratore prende
conoscenza di tutte le notizie per la valutazione del rischio,
fermo l’obbligo della Società di comunicare tutte le altre
informazioni a lui note che potrebbero influenzare la
valutazione
e
l'accettazione
del
rischio
da
parte
dell’Assicuratore anche ai sensi degli artt. 1892-1893-1894
del Codice Civile.
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3.19
Richiesta di
risarcimento
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(i) Qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, ivi compresi gli atti
introduttivi
di
un
procedimento
giudiziario
civile,
amministrativo o arbitrale, diretta ad ottenere un risarcimento
o altro rimedio nei confronti di un Assicurato per uno
specifico Atto illecito.
(ii) Qualsiasi procedimento penale o Investigazione
promossa nei confronti di una Persona assicurata per
qualsiasi Atto illecito specificamente contestato a tale
Persona assicurata.
3.20
Richiesta di
risarcimento
relativa a strumenti
finanziari
La definizione di Richiesta di risarcimento comprende altresì le
Richieste di risarcimento relative a strumenti finanziari nonché
le richieste di risarcimento presentate nei confronti di una
Persona assicurata da parte della Società oppure da parte di
un azionista della Società - sia per conto proprio, sia per
conto della Società - le quali affermino che la violazione di un
dovere incombente su tale Persona assicurata ha cagionato
un danno alla Società o ai suoi azionisti.
Qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, fatta eccezione per i
procedimenti amministrativi e per le Investigazioni di una
Società, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio
nei confronti di un Assicurato e fondata sulla pretesa
violazione di norme di legge o regolamentari che disciplinano
gli strumenti finanziari emessi da una Società, l’acquisto, la
vendita, l’offerta di tali strumenti finanziari, ovvero la relativa
attività di sollecitazione, a condizione che sia stata promossa:
(a) da qualsiasi persona o ente in relazione all’acquisto, la
vendita, l’offerta di strumenti finanziari emessi da una Società
o alla relativa attività di sollecitazione; oppure
(b) dal titolare di strumenti finanziari emessi da una Società
in relazione a questioni attinenti a detta titolarità;
(c) dal titolare di strumenti finanziari emessi da una Società
per conto di tale Società.
3.21
Richiesta di
risarcimento
relativa a Titoli
La presente definizione di Richiesta di risarcimento relativa
a strumenti finanziari non comprende le Richieste di
risarcimento fondate sulla responsabilità da prospetto
informativo né le Richieste di risarcimento avanzate da un
dipendente o da un Amministratore di una Società basate
sulla perdita o sul mancato ottenimento di vantaggi o benefici
relativi a qualsiasi strumento finanziario, ivi compresi warrants
e opzioni.
L’assicuratore indennizzerà le perdite subite da ciascuna
Società che abbiano origine da una Richiesta di
Risarcimento relativa a Titoli avanzata per la prima volta
nei confronti di una Società durante il periodo di polizza e
debitamente notificata all’Assicuratore.
La presente garanzia opera con una franchigia per sinistro pari
a Euro 50.000,00 (cinquantamila)
3.22
Qualsiasi Richiesta di risarcimento promossa o continuata
14
Cassa Depositi e Prestiti SpA
RC AMMINISTRATORI PRIMARY
Richiesta di
risarcimento USA
nelle giurisdizioni degli Stati Uniti, dei suoi stati, province,
località, territori o possedimenti (ivi compreso Porto Rico),
nonché di qualsiasi Richiesta di risarcimento che sia basata
sulle leggi degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località,
territori o possedimenti (ivi compreso Porto Rico), ovunque
promossa.
3.23
Sarbanes-Oxley
Il Sarbanes-Oxley Act del 2002 (USA), la Legge 28 dicembre
2005, n. 262 e successive modifiche (Italia), nonché ogni
equivalente normativa in tema di tutela del risparmio e
disciplina dei mercati finanziari.
3.24
Società
il Contraente e qualsiasi Controllata.
3.25
Spese di difesa
Le spese, i diritti e gli onorari legali sostenuti, previa
comunicazione all’Assicuratore, per indagini, transazioni,
difese ed appelli connessi a qualsiasi Richiesta di
risarcimento in garanzia, purché non incorsi in tempo
antecedente rispetto alla Richiesta di risarcimento.
La definizione di Spese di difesa comprende altresì le spese
sostenute, su richiesta del difensore nominato e previo
consenso scritto dell’Assicuratore, per lo svolgimento di
perizie nel corso dell’istruttoria relativa ad una Richiesta di
risarcimento in garanzia.
3.26
Spese per la
partecipazione
all’Investigazione
Spese, diritti ed onorari (fatta eccezione per la remunerazione
delle Persone assicurate, per il costo del loro tempo, nonché
per qualsiasi costo interno alle Società), sostenuti con il
previo consenso scritto dell’Assicuratore da parte o per conto
di una Persona assicurata in relazione alla preparazione per
la partecipazione ad un’Investigazione.
3.27
Spese per mitigare
il danno alla
reputazione
Le spese sostenute per la consulenza di un professionista
esterno che presti supporto alla Persona assicurata, in caso
di Richiesta di risarcimento in garanzia, al fine di ristabilirne
la reputazione o alleviare l’impatto negativo di tale Richiesta
di risarcimento su di essa.
3.28
Spese per Cauzione
il premio necessario per ottenere la cauzione, o altro
equivalente, con riferimento alle sanzioni detentive, o simili,
irrogate da un’Autorità giudiziaria in sede penale a carico
della
Persona
assicurata,
ovvero
altre
cauzioni
eventualmente richieste in sede civile, e derivanti da una
Richiesta di risarcimento coperta dalle garanzie di cui alla
presente polizza
3.29
Spese per
estradizione
le spese, i diritti e gli onorari sostenuti con il preventivo
consenso dell’Assicuratore da parte della Persona
assicurata per consulenze legali, difese o appelli, inclusi
eventuali ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo,
esperiti al fine di contrastare la decisione adottata
dall’Autorità di concedere l’estradizione della Persona
assicurata dall’Italia o da qualsiasi altro Stato.
3.30
Titoli
tutte le categorie di valori negoziati nel mercato dei capitali, ivi
15
Cassa Depositi e Prestiti SpA
RC AMMINISTRATORI PRIMARY
compresi azioni (o altri titoli equivalenti) e certificati di
deposito azionario; obbligazioni e altri titoli di debito, inclusi i
certificati di deposito relativi a tali titoli; qualsiasi altro titolo
normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere
i predetti valori mobiliari.
4. Esclusioni
L’Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia né ad effettuare alcun
pagamento in forza di alcuna Garanzia o Estensione per qualsiasi Perdita pecuniaria che sia
derivante da, basata su o attribuibile a qualsiasi:
4.1
Condotte dolose
(i) Guadagno, profitto o vantaggio al quale un Assicurato non
abbia diritto ai sensi di legge; oppure
(ii) condotta penalmente rilevante, disonesta, fraudolenta o
premeditata o altra condotta in violazione consapevole e
intenzionale della legge, dei regolamenti o di altre fonti
normative.
La presente esclusione troverà applicazione soltanto qualora
tali circostanze siano state accertate in esito a qualsiasi
procedimento civile, penale, amministrativo, arbitrale o
disciplinare o indagine ufficiale, a seguito di sentenza passata
in giudicato o a seguito di confessione scritta da parte
dell’Assicurato ed in qualsiasi sede, sia essa giudiziale o
stragiudiziale.
4.2
Danno alla persona
/ danno a cose
(i) Lesione all’integrità psicofisica, infortunio, malattia, stress
emotivo o mentale, infermità o morte di qualsiasi persona;
nonché
(ii) perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene
materiale dovuto a qualsiasi causa, ivi compresa la sua perdita
d'uso.
La presente esclusione non si applica alle Richieste di
risarcimento per danno da stress emotivo dovuto ad un Atto
illecito relativo al rapporto di lavoro.
4.3
Conoscenza
pregressa e
scoperta
(i) Richiesta di risarcimento o circostanza della quale sia
già stato dato avviso, anche in via meramente cautelativa,
nella vigenza di un’altra polizza di cui la presente polizza
costituisca rinnovo o sostituzione o a cui la presente polizza
abbia comunque fatto seguito nel tempo;
(ii) controversia pendente e antecedente alla Data di
continuità, nonché qualsiasi controversia che concerna o
derivi dai medesimi fatti, o da fatti sostanzialmente analoghi a
quelli che avrebbero potuto essere dedotti in una controversia
pendente e antecedente alla Data di continuità. Ai fini della
presente Esclusione, per controversia si intendono, a titolo
esemplificativo, i procedimenti civili, penali, arbitrali ed
amministrativi, le investigazioni, le indagini e le ispezioni
ufficiali, nonché ogni altro analogo procedimento.
16
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4.4
Inquinamento
RC AMMINISTRATORI PRIMARY
Reale, presunta, imminente o minacciata emissione,
dispersione, infiltrazione, rilascio o fuoriuscita di Agenti
inquinanti o qualsiasi ordine o richiesta di analisi per
monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare,
depurare o neutralizzare Agenti inquinanti.
La presente Esclusione non opera in relazione:
(i) alle Spese di difesa sostenute per qualsiasi Persona
assicurata;
(ii) alle Richiesta di risarcimento presentate nei confronti di
una Persona assicurata da parte della Società oppure da
parte di un azionista della Società - sia per conto proprio, sia
per conto della Società - le quali affermino che la violazione di
un dovere incombente su tale Persona assicurata ha
cagionato un danno alla Società o ai suoi azionisti.
4.5
Responsabilità del
trustee
Responsabilità, obbligo o dovere dell’Assicurato nei confronti
di qualsiasi fondo pensione, cassa o fondo di assistenza (anche
sanitaria) o previdenza, piano di partecipazione agli utili, piano
di stock option, programma di indennità per i dipendenti,
fondazione o altro ente senza scopo di lucro, ivi compresa a
titolo esemplificativo la effettiva o contestata violazione di
doveri fiduciari.
4.6
Richiesta di
risarcimento USA
presentata da un
Assicurato
Richiesta di risarcimento USA presentata da o per conto:
- della Società
- di un Ente esterno nel quale tale Assicurato svolge o ha
svolto il ruolo di Amministratore di Ente esterno
- di una Persona assicurata di tale Società o Ente esterno.
La presente Esclusione non opera in relazione a:
(i) qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata
confronti di una Persona assicurata e promossa:
nei
- dagli azionisti per conto della Società o dell’Ente esterno a
condizione che non sia ravvisabile alcuna iniziativa o volontaria
partecipazione di alcun Amministratore, né di alcuna
Società, né di alcun Ente esterno;
- da un’altra Persona assicurata, con esclusivo riguardo ad
un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro;
- da un’altra Persona assicurata a titolo di rivalsa o
manleva, a condizione che tale Richiesta di risarcimento sia
diretta conseguenza di un’altra Richiesta di risarcimento
altrimenti coperta dalla presente polizza;
- da un Amministratore cessato dalla carica o da un ex
dipendente di una Società o di un Ente esterno; o
17
Cassa Depositi e Prestiti SpA
RC AMMINISTRATORI PRIMARY
- da un liquidatore, un curatore, un commissario straordinario
(o altra analoga figura) di una Società o di un Ente esterno,
sia per conto proprio, sia per conto di tale Società o Ente
esterno;
(ii) le Spese di difesa sostenute da qualsiasi Persona
assicurata.
4.7
Vantaggi personali
Richiesta di risarcimento originata, connessa o conseguente
alla circostanza che le Persone Assicurate abbiano
intenzionalmente ottenuto profitti o vantaggi personali o
ricevuto compensi ai quali le stesse non avevano legalmente
diritto.
4.8
Titoli
Richieste di risarcimento originate, connesse o conseguenti,
direttamente od indirettamente, alla registrazione o vendita di
ogni titolo, privato o pubblico emesso dalla Società quando
della registrazione o vendita di titoli non sia stato dato avviso
dal Contraente all'Assicuratore nella Proposta o non sia
stato consegnato il relativo “prospetto informativo” per
l’adeguata valutazione del rischio con eccezione di tutte le
emissioni relative a titoli di risparmio postale. L'Assicuratore
può tuttavia convenire di cancellare la suddetta esclusione
dopo aver acquisito tutte le informazioni ritenute da loro
necessarie al fine di valutare l’aggravamento di rischio. Una
clausola aggiuntiva dovrà esser prevista al fine di regolare tale
esposizione ed anche un premio addizionale potrà essere
richiesto.
4.9
RC Professionale di
istituzioni
finanziarie
L’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per Perdite
Pecuniarie inerenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento
avanzata nei confronti dell’Assicurato che risulti da, nasca da,
sia basata su o attribuibile La fornitura o la mancata fornitura
di prodotti o servizi da parte degli Assicurati o della Società,
oppure lo svolgimento, la prestazione o la mancata
prestazione di qualsiasi attività professionale, di consulenza o
di servizi, da parte degli Assicurati o della Società, ivi
compresi l’andamento e il risultato delle operazioni, degli
investimenti, dei crediti, dei finanziamenti o di qualsiasi altro
servizio svolto o intrapreso da parte degli Assicurati o della
Società per conto proprio o per conto o nei confronti di terzi.
Tuttavia, questa esclusione, fatta eccezione per le attività di
investment banking, non si applica:
(i) alle Richieste di Risarcimento relative a strumenti
finanziari a condizione che tali Richieste di Risarcimento
relative a strumenti finanziari non siano sollecitate o avanzate
con l'intervento, l'assistenza o la partecipazione volontaria (o
richiesta dalla legge) di qualsiasi Assicurato
(ii) alle richieste di risarcimento avanzate da un'azionista o
socio della Società (incluso ma non limitato alle richieste di
risarcimento avanzate in base agli art. 2394, 2395 cc) che
denuncino la mancata supervisione e controllo da parte degli
Assicurati su coloro che hanno provveduto a fornire o che
hanno mancato nella fornitura di attività professionali, di
18
Cassa Depositi e Prestiti SpA
RC AMMINISTRATORI PRIMARY
consulenza o servizi a condizione che tali richieste di
risarcimento siano promosse senza la sollecitazione,
l’assistenza, la partecipazione attiva o l’intervento di un
Amministratore
4.10
Rinuncia alla
rivalsa per atti
illeciti derivanti da
responsabilità
amministrativa e/o
amministrativacontabile
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 59 della Legge 24
Dicembre
2007,
n.244
(Legge
Finanziaria
2008),
l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la
richiesta o le richieste di risarcimento avanzate contro gli
Assicurati derivino, da una Richiesta di risarcimento
conseguente all'espletamento dei compiti istituzionali da cui
consegue
una
responsabilità
amministrativa
ed/o
amministrativo - contabile
4.11
Multe ed ammende
Se originate, connesse o conseguenti, direttamente od
indirettamente, a multe, ammende o sanzioni, omesso o
ritardato versamento di imposte, tasse, contributi sociali o
contributi a schemi pensionistici, danni punitivi o esemplari o
multipli.
19
Cassa Depositi e Prestiti SpA
RC AMMINISTRATORI PRIMARY
5. Richieste di risarcimento, difesa e gestione delle controversie
5.1
Comunicazione
delle Richieste di
risarcimento
Quale condizione essenziale del diritto all’indennizzo dovrà
essere data comunicazione scritta all’Assicuratore di qualsiasi
Richiesta di risarcimento non appena possibile durante il
Periodo di validità della polizza ed in ogni caso non oltre
sessanta (60) giorni dalla scadenza del Periodo di validità
della polizza o del Periodo di osservazione.
5.2
Modalità di
comunicazione
Tutte le notifiche e comunicazioni delle Richieste di
risarcimento ed alle circostanze (ai sensi del successivo
Articolo 5.3) dovranno essere inviate dall’Assicurato per
iscritto a mezzo posta raccomandata, via fax o via e-mail
all’Assicuratore ai seguenti recapiti:
5.3
Circostanze che
possono dare
origine ad una
Richiesta di
risarcimento
…………………………….
Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza,
l’Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che
possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà
darne
comunicazione
scritta
all’Assicuratore.
Tale
comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in
ordine cronologico e contenere almeno le seguenti
informazioni:
(a) il contestato, supposto o potenziale Atto illecito;
(b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale
Atto illecito;
(c) l’identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre
persone o enti che potrebbero essere coinvolti;
(d) una stima della Perdita pecuniaria potenziale.
5.4
Richieste di
risarcimento
collegate
Qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata per la prima
volta dopo la data di scadenza del Periodo di validità della
polizza (o del Periodo di osservazione) che tragga origine
da o sia basata su qualsiasi fatto dedotto o Atto illecito
lamentato in una:
(i)
Richiesta di risarcimento presentata per la prima
volta durante il Periodo di validità della polizza (o il
Periodo di osservazione);
(ii)
circostanza che possa dare origine ad una Richiesta di
risarcimento;
tempestivamente e debitamente comunicate all’Assicuratore
in base ai termini ed alle condizioni della presente polizza, sarà
considerata come presentata nello stesso momento in cui è
stata presentata la prima Richiesta di risarcimento o è stata
data comunicazione scritta all’Assicuratore della circostanza
(ai sensi del precedente Articolo 5.3).
Inoltre, tutte le Richieste di risarcimento traenti origine da,
20
Cassa Depositi e Prestiti SpA
RC AMMINISTRATORI PRIMARY
basate su o attribuibili ad Atti illeciti correlati o in rapporto di
continuità tra loro, saranno considerate come una singola
Richiesta di risarcimento ai sensi della presente polizza e
soggette ad un unico Massimale.
5.5
Conduzione della
difesa
L’Assicurato
è
obbligato
a
prestare
assistenza
all’Assicuratore ed a cooperare nella conduzione della difesa.
L’Assicurato ha il diritto di difendersi in proprio da qualsiasi
Richiesta di risarcimento contro di lui promossa salvo che
l’Assicuratore, a sua discrezione, decida di assumere
direttamente il controllo della difesa. Anche qualora
l’Assicuratore non decida di assumere il controllo, avrà
comunque il diritto, ma non l’obbligo, di partecipare sino a
quando ne ha interesse alla difesa di qualsiasi Richiesta di
risarcimento,
nonché
alla
negoziazione
di
qualsiasi
transazione che coinvolga o che abbia ragionevoli probabilità di
coinvolgere l'Assicuratore.
Se la Società presenta una Richiesta di risarcimento nei
confronti di una Persona assicurata, l’Assicuratore non avrà
alcun obbligo di comunicare con alcuna altra Persona
assicurata, né con la Società, in relazione a tale Richiesta di
risarcimento.
Con riguardo a qualsiasi Richiesta di risarcimento diversa da
una Richiesta di risarcimento USA presentata nei confronti
di una Persona assicurata da o per conto:
- della Società;
- di un Ente esterno nel quale tale l’Assicurato svolge o ha
svolto il ruolo di Amministratore di Ente esterno;
l’Assicuratore ha il diritto di difendere la Persona
assicurata. La Persona assicurata potrà comunque scegliere
il
nominativo
del
difensore
previa
comunicazione
all’Assicuratore.
5.6
Pagamento delle
Spese di difesa
L’Assicuratore si obbliga a pagare, previa verifica di
congruità, le Spese di difesa dietro presentazione di parcelle
analitiche nelle quali siano dettagliatamente identificate tutte le
attività svolte dal difensore.
Il Contraente si obbliga a rimborsare all’Assicuratore
qualsiasi somma che questi abbia pagato in forza della
presente polizza e che poi dovesse invece risultare non dovuta.
5.7
Consenso
dell’Assicuratore
Pena la perdita del diritto all’indennizzo, l’Assicurato non
dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare
alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione senza la
preventiva autorizzazione scritta dell’Assicuratore.
Soltanto le Richieste di risarcimento in relazione alle quali la
difesa è stata condotta in ossequio alle previsioni della
presente polizza potranno essere accolte in garanzia.
21
Cassa Depositi e Prestiti SpA
RC AMMINISTRATORI PRIMARY
6. Disposizioni generali
6.1
Periodo di
osservazione
Il Contraente, a pena di decadenza, deve fare richiesta scritta
di attivazione del Periodo di osservazione entro 30 (trenta)
giorni dalla scadenza del Periodo di validità della polizza.
Non è ammesso il recesso dal Periodo di osservazione.
6.2
Imputabilità delle
dichiarazioni
Con riferimento alla Proposta ed ai fini dell’applicazione
dell’Esclusione 4.1.:
- nessuna dichiarazione, informazione, conoscenza o condotta
propria di una Persona assicurata potrà essere imputata ad
altra Persona assicurata;
- soltanto le dichiarazioni e le conoscenze proprie di qualsiasi
presidente, Amministratore delegato, direttore generale,
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, direttore degli affari legali (o altra carica equivalente)
di una Società saranno imputate a tale Società e le
conoscenze proprie di tali soggetti in carica presso il
Contraente saranno imputate a tutte le Società.
6.3
Massimale
Il Massimale indicato al punto 3a del frontespizio ,costituisce
la massima somma pagabile dall'Assicuratore per capitale
interessi e spese in forza della presente polizza per tutte le
Garanzie e le Estensioni durante l’intero Periodo di validità
della polizza, a prescindere dal numero di Richieste di
Risarcimento.
Le Richieste di risarcimento collegate si considerano
avanzate durante il medesimo Periodo di validità della
polizza o durante il medesimo Periodo di osservazione e
sono pertanto soggette ad un unico Massimale.
Ai sensi dell’articolo 1917 del codice civile italiano, le spese
sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro
l'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del 25%
del Massimale.
Tuttavia l'Assicurato può riservarsi la facoltà di utilizzare, fino
ad esaurimento, il massimale per perdite pecuniarie per
sostenere quelle spese di difesa che superino il limite del
quarto del massimale. In tal caso il massimale per perdite
pecuniarie sarà ridotto di pari importo.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto
massimale, le spese verranno ripartite tra Assicuratore e
Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Il Massimale per il Periodo di osservazione è parte del
Massimale aggregato per il Periodo di validità della polizza
e non in aggiunta ad esso.
22
Cassa Depositi e Prestiti SpA
RC AMMINISTRATORI PRIMARY
6.4
Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di risarcimento
coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non
coperte (o qualora le somme richieste eccedano il massimale o
i sottolimiti), le Spese di difesa, i risarcimenti di danni ed i
costi e le spese comunque connessi a pronunce di condanna
e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e
corretto fra Assicurati ed l’Assicuratore, in proporzione ai
rispettivi interessi.
6.5
La presente polizza e qualsiasi diritto in essa dedotto o dalla
stessa derivante non possono essere ceduti senza il previo
consenso scritto dell’Assicuratore. Ogni modifica o variazione
al presente contratto dovrà essere concordata dalle parti per
iscritto, pena la nullità.
6.6
OPERAZIONE: Se durante il Periodo di validità della polizza
ha luogo un’Operazione, le Garanzie e le Estensioni di cui alla
presente polizza si applicheranno esclusivamente agli Atti
illeciti occorsi prima della data di effetto dell’Operazione.
Ripartizione del
danno
Cessione della
polizza. Forma
delle modifiche.
Variazione del
rischio durante il
Periodo di validità
della polizza
6.7
Surrogazione e
cooperazione
OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI USA: Se durante il Periodo di
validità della polizza una Società, a seguito di una o più
offerte di strumenti finanziari, aumenta la propria
capitalizzazione sul mercato statunitense, l’Assicuratore non
sarà obbligato ad effettuare alcun pagamento in forza delle
Garanzie e delle Estensioni di cui alla presente polizza con
riguardo ad Atti illeciti di tale Società e delle relative
Persone assicurate occorsi successivamente al superamento
di detta percentuale e comunque connessi agli strumenti
finanziari offerti. Subordinatamente alla ricezione ed
accettazione di tutte le informazioni necessarie atte a valutare
tale variazione del rischio, entro 90 giorni dalla data di
annuncio di tale offerta di strumenti finanziari, l’Assicuratore
potrà decidere di coprire tale variazione del rischio con premio
addizionale.
Nel momento in cui l’Assicuratore effettuerà un qualsiasi
pagamento ai sensi della presente polizza, si intenderà
immediatamente surrogato in tutti i diritti dell’Assicurato nei
confronti di eventuali terzi responsabili ai sensi dell’articolo
1916 del codice civile ed avrà il diritto di far valere ed
esercitare
tali
diritti
in
nome
dell’Assicurato,
indipendentemente dal fatto che l’Assicurato sia stato o meno
interamente tenuto indenne.
Il diritto di surrogazione nei confronti delle Persone
assicurate è limitato ai soli casi in cui tali soggetti siano stati
dichiarati in via definitiva responsabili di un atto doloso o
penalmente rilevante da qualsiasi autorità giudiziaria o
amministrativa o abbiano confessato oralmente o per iscritto
la propria responsabilità per tale atto
.
L’Assicurato dovrà fornire la sua piena assistenza e
collaborazione
all’Assicuratore, facendo tutto
quanto
necessario al fine di consentire
l’esercizio dei diritti di
surrogazione e rivalsa – ivi compresa la firma di documenti
che consentano all’Assicuratore di agire in nome
23
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RC AMMINISTRATORI PRIMARY
dell’Assicurato – ed astenendosi da qualsiasi condotta che
possa pregiudicare tali diritti.
6.8
Altra assicurazione
Salvo diversa disposizione di legge, qualsiasi garanzia fornita
ai sensi della presente polizza opererà soltanto in eccesso
(ossia “a secondo rischio”) specifico rispetto ai massimali di
qualsiasi altra assicurazione o diritto d’indennizzo validi ed
esigibili indipendentemente dall’ammontare di detti massimali
ed a prescindere dal fatto che le altre garanzie siano state
stipulate direttamente dall’Assicurato ovvero da terzi per suo
conto o in suo favore.
Con riferimento agli Atti illeciti commessi in seno ad un Ente
esterno, la presente polizza opererà in favore delle Persone
assicurate soltanto ove l’Ente esterno non sia in grado di
tenere indenni tali Persone assicurate.
6.9
I servizi offerti da terzi in connessione con la presente polizza
saranno forniti direttamente all’Assicurato da tali terzi e non
comportano
alcun
coinvolgimento
o
supervisione
dell’Assicuratore. Per conseguenza, l’Assicuratore non
presta alcuna garanzia in relazione alla fornitura o alla
mancata fornitura di tali servizi e non sarà in alcun modo
responsabile per azioni, errori od omissioni di qualsiasi terzo
fornitore né in ogni caso per i danni cagionati dalla fruizione o
mancata fruizione di detti servizi.
6.10
Il Contraente agisce ed ha agito in nome e per conto di tutti
gli Assicurati – essendone all’uopo debitamente autorizzato –
nella gestione di ogni fase della stipulazione e dell’esecuzione
del presente contratto di assicurazione.
6.11
L’Assicuratore non potrà recedere dal presente contratto se
non in caso di mancato pagamento del premio, salvo quanto
disposto dall’articolo 1901 del codice civile in merito alla
sospensione della garanzia.
6.12
Eventuali reclami possono comunque essere inoltrati per
iscritto al seguente indirizzo:
__________________________________
6.13
Il presente contratto è soggetto alla legge italiana, alla quale si
fa rinvio per tutto quanto non espressamente disciplinato in
via negoziale.
6.14
La risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente
contratto di assicurazione, nessuna esclusa, è devoluta alla
giurisdizione italiana e competente in via esclusiva è il Foro di
Roma.
Servizi forniti da
terzi
Atti compiuti dal
Contraente per
conto degli
Assicurati
Recesso
Reclami
Legge applicabile
Giurisdizione e
foro competente
24
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RC AMMINISTRATORI PRIMARY
6.15
Pagamento dei
premi
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in
polizza.
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’Assicurazione
stabilito nella polizza, con applicazione, anche in caso di
rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni.
I Premi potranno essere pagati all’Assicuratore anche per il
tramite del broker.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il
decorso delle eventuali verifiche effettuata
dal Contraente ai
sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il
periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del
Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente
all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi
dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai
fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti
dell’Assicuratore stesso
6.16
Conflitti
L’Assicurato, suoi eredi, rappresentanti legali, o qualsiasi
persona avente diritto potrà richiedere informazioni riguardo
l’Assicuratore e sporgere reclami che riguardino i loro interessi
e diritti legalmente riconosciuti, presso ……………………………………..
6.17
Disciplina
dell’appalto
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
polizza tutti i documenti di gara relativi all’aggiudicazione del
presente appalto, ancorché non allegati.
6.18
Coassicurazione e
delega
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra
Società assicuratrici ai sensi dell’art. 1911 del c.c. le stesse
devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza.
La
Spettabile
………………………..........,
all’uopo
designata
Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato
dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome
e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere
e
inviare
ogni
comunicazione
relativa
all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici con
applicazione di un’obbligazione solidale in deroga all’art. 1911
c.c. anche relativamente al pagamento dell’indennizzo.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le
norme di legge.
6.19
Obbligo di fornire
dati
sull’andamento del
rischio
L’Assicuratore:
1. entro 60 giorni successivi al termine di ciascuna annualità
assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto si
impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft
Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei
sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così
articolato:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
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d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
L’Assicuratore espressamente riconosce che le previsioni tutte
contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo
un’accurata ed aggiornata informativa per
tutta la durata
della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla
cessazione della stessa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate
essenziali per la stipulazione ed esecuzione del
presente
contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere
tempestivamente ed efficacemente
edotto
il
Contraente
circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto
contrattuale con l’Assicuratore.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al
Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso
dell’Assicuratore, un aggiornamento in date diverse da quelle
indicate.
In caso di inadempienza da parte dell’Assicuratore, il Contraente
provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno (ovvero tramite posta
elettronica certificata) assegnando all’Assicuratore non oltre 10
giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre
controdeduzioni.
Laddove
l’Assicuratore
persista
nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero
pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute
idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a
valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno
di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal
Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
CONTRAENTE
(Timbro e Firma)
Assicuratore
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara,
anche in nome e per conto di tutti gli Assicurati, essendo all’uopo debitamente autorizzato, di
approvare specificamente le seguenti clausole della presente polizza:
1. Garanzie (formula assicurativa claims made)
3. Definizioni - in particolare le definizioni di: Amministratore; Assicurato; Atto Illecito;
Ente Esterno; Perdite pecuniarie; Persona assicurata; Proposta; Richiesta di
risarcimento; Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari.
4. Esclusioni - in particolare:
4.1 Condotte dolose;
4.3 Conoscenza pregressa e scoperta;
4.5 Responsabilità del trustee;
4.6 Richiesta di risarcimento USA presentata da un Assicurato.
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6. Disposizioni generali - in particolare:
6.1 Periodo di osservazione;
6.5 Cessione della polizza;
6.6 Variazione del rischio durante il Periodo di validità della Polizza;
6.7 Surrogazione e cooperazione;
6.8 Altra assicurazione;
6.9 Servizi forniti da terzi;
6.13 Legge applicabile;
6.14 Giurisdizione e foro competente.
IL CONTRAENTE
___________________
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7.CONDIZIONI PARTICOLARI
Dichiarazioni rese nel questionario e responsabilità individuale
L’Assicuratore ha fatto affidamento alle informazioni contenute nella proposta/questionario,
tuttavia l’’Assicuratore prende atto che la proposta/questionario viene compilato, per
conto degli Assicurati, a cura dei preposti uffici della Contraente. Di conseguenza, non potrà
essere opposto come evento noto (e pertanto escluso dalla presente polizza) l’evento del
quale, all’atto della compilazione e sottoscrizione del questionario, la Contraente non era a
conoscenza in quanto non ancora comunicato da parte dell’Assicurato ai predetti uffici
preposti.
Estensione dipendente responsabile della sicurezza
D’accordo fra le parti, la definizione di Assicurato si intende estesa anche al Dipendente
designato quale responsabile della sicurezza come indicato dal D.Lgs. 81/2008, qualora l’Atto
Illecito a lui riferibile riguardi l’esercizio di funzioni manageriali e di supervisione.
Estensione dipendente responsabile del trattamento dei dati personali (Legge sulla
privacy)
D’accordo fra le parti, la definizione di Assicurato si intende estesa anche al Dipendente
designato quale responsabile del trattamento dei dati personali (in Italia Decreto Legislativo
196 del 30/06/2003 e normative equivalenti vigenti in altri ordinamenti), qualora l’Atto
Illecito a lui riferibile riguardi l’esercizio di funzioni manageriali e di supervisione.
Estensione dipendente responsabile dell’attività di contrasto e prevenzione del
riciclaggio
D’accordo fra le parti, la definizione di Assicurato si intende estesa anche al Dipendente
designato quale responsabile della segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo di cui all’art. 41 D. Lgs. 231/2007.
Periodo di proroga
L’Assicuratore, qualora richiesto entro 30 giorni dalla data di scadenza della polizza,
concederà una proroga di 180 giorni, al premio pro rata temporis, al fine di consentire alla
Contraente di espletare le formalità di gara per l’individuazione di un nuovo assicuratore.
Clausola broker
Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e
di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di
Marsh SpA con sede operativa in Roma – Piazza Guglielmo Marconi, 25 -Tel. 06/54516.1 Fax:
06/5919718, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara
saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.
La remunerazione del broker è posta a carico della Società aggiudicataria del contratto, nella
misura del 6% (seipercento). Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla
Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare
un costo aggiuntivo per l’Amministrazione appaltante.
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il
tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto
del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la
Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto
liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in
buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
CONTRAENTE
(Timbro e Firma)
Assicuratore
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