Regolamento per l`assegnazione e la gestione degli spazi acquei

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Regolamento per l`assegnazione e la gestione degli spazi acquei
Comune di Desenzano del Garda
PROVINCIA DI BRESCIA
Settore Ecologia
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA
GESTIONE DEGLI SPAZI ACQUEI
NEI PORTI E NEGLI APPRODI
Approvato con deliberazione di C.C. n. …. del ……..
(modificato in seguito alle osservazioni espresse dalla 2^
commissione consigliare nella seduta del 21.10.2009)
DESENZANO DEL GARDA 23.10.2009
INDICE
ART. 1 - OGGETTO
ART. 2 - ESCLUSIONI
ART. 3 - BANDO
ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
ART. 5 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI
ART. 6 - GRADUATORIA E PUBBLICITA’
ART. 7 - RISERVA SUGLI SPAZI ACQUEI DISPONIBILI
ART. 8 - CATEGORIE CON DIRITTO DI PRECEDENZA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI
SPAZI ACQUEI
ART. 9 - DURATA DELLA CONCESSIONE
ART. 10 - ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI
ART. 11 - CANONI DI CONCESSIONE
ART. 12 - NORME GENERALI
ART. 13 - DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO E DOVERI DEGLI
UTENTI
ART. 14 - VIGILANZA
ART. 15 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART. 16 - PIANO DEL PORTO
ART. 17 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE
ART. 18 - SICUREZZA DEGLI SPAZI PORTUALI
ART. 19 - CONTROVERSIE
ART. 20 - NORME DI RINVIO
ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ART. 1 - OGGETTO
1) Il presente regolamento stabilisce, a partire dalla data di approvazione dello stesso, i criteri e le modalità
di assegnazione e di gestione degli spazi acquei per ormeggio nel COMUNE DI DESENZANO DEL
GARDA comprendente i seguenti porti : Pontili, Vecchio, Maratona, Rivoltella e Zattera;
2) Restano in vigore fino al 31.12.2009 le concessioni rilasciate secondo i criteri del precedente
regolamento comunale per la gestione e l’assegnazione degli spazi acquei nei porti e negli approdi approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 13.10.2003.
ART. 2 - ESCLUSIONI
1) Il porto Maratona viene escluso per l’anno 2010, e fino a specifico provvedimento, dall’assegnazione
degli spazi acquei in quanto è fatto oggetto di concessioni minori in atto;
2) Sono esclusi dalla assegnazione degli spazi acquei i natanti definiti “gommoni” nonché moto d’acqua,
acquascooters e mezzi similari per motivi di manovrabilità, sicurezza ed incolumità.
ART. 3 - BANDO
1) Il Comune in quanto autorità demaniale assegna gli spazi acquei per ormeggio previa pubblicazione di
apposito bando .
2) Il bando dovrà prevedere:
a)
Le modalità e i termini di presentazione delle domande;
b)
Il contingente degli spazi acquei disponibili suddiviso per porto;
c)
Le procedure di assegnazione degli spazi acquei e della formazione della graduatoria, con
l’indicazione delle precedenze e delle riserve di spazi acquei;
d)
Le modalità e i termini di pagamento degli oneri connessi all’assegnazione degli spazi acquei;
e)
I casi per i quali viene meno il diritto di assegnazione;
Le norme generali riguardanti i divieti;
f)
g)
Il richiamo al presente regolamento per tutti gli adempimenti, casistiche, norme generali e
quant’altro in riferimento alle assegnazioni dei posti d’ormeggio;
3) Il bando per l’assegnazione degli spazi acquei per ormeggio deve essere pubblicato all’Albo pretorio per
quindici giorni consecutivi precedenti il periodo indicato per la presentazione delle domande.
ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per l’assegnazione di uno spazio acqueo per ormeggio, dovrà essere redatta su apposito
modulo predisposto dall’autorità demaniale (in allegato al presente Regolamento) .
ART. 5 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI
1) Dopo aver definito le riserve e le precedenze di cui ai successivi artt. 6 e 7 nonché la ripartizione degli
spazi acquei in base alle tipologie e dimensioni dell’unità di navigazione come previsto nel PIANO DEL
PORTO richiamato all’art 16 del presente Regolamento, gli spazi acquei verranno assegnati con sorteggio
aperto al pubblico delle domande ammesse in seguito ad istruttoria dell’autorità demaniale;
2) Il sorteggio sarà di tipo informatico sulla base di un criterio probabilistico o con estrazione manuale a
discrezione della Commissione per l’assegnazione degli spazi acquei di cui al successivo art. 8, c. 1 ;
3)
Ai fini dell’assegnazione degli spazi acquei per ormeggio, si procederà ad effettuare un unico sorteggio
delle domande pervenute entro la data di scadenza del bando e ammesse anche con riserva in seguito ad
istruttoria indipendentemente dall’ordine cronologico di presentazione indicato dal protocollo in entrata del
Comune;
4) L’unità di navigazione dovrà avere dimensioni e tipologia conformi alle disposizioni previste nel
PIANO DEL PORTO per il porto di preferenza (come indicato dal richiedente nell’apposito della domanda
di concessione) . A tal fine nel Piano del Porto sarà consentita all’Autorità demaniale la possibilità di
applicare una tolleranza del parametro lunghezza del natante fino a +/- 50 cm e fino a +/- 20 cm per il
parametro larghezza in modo da accogliere le richieste di preferenza per i diversi porti espresse in sede di
domanda di concessione.
5) L’Autorità Demaniale per necessità emerse nella gestione del porto, al momento dell’eventuale rinnovo
dell’assegnazione, secondo le modalità di cui al successivo art.9, ha la facoltà di assegnare un ormeggio
diverso rispetto a quello dell’assegnazione in scadenza . Rimane comunque che il nuovo ormeggio assegnato
d’ufficio dall’Autorità Demaniale dovrà essere compatibile con la dimensione del natante e nello stesso
porto dell’assegnazione in scadenza (se un diverso porto non è espressamente richiesto dall’assegnatario).
6) In caso di esaurimento della graduatoria relativa ad un classe dimensionale si procederà al ripescaggio
nella classe dimensionale immediatamente inferiore per compatibilità dell’imbarcazione secondo la
graduatoria approvata .
7) E’ possibile richiedere per iscritto, entro la fine di novembre per l’anno successivo , la non assegnazione
dello spazio acqueo e il mantenimento della posizione in graduatoria ; in questo caso il posto verrà
assegnato al successivo richiedente in graduatoria ed il posto verrà assegnato negli anni successivi nel caso si
rendano liberi spazi acquei della stessa categoria dimensionale. Tale richiesta dovrà essere formalizzata ogni
anno .
ART. 6 - RISERVA SUGLI SPAZI ACQUEI DISPONIBILI
1) L’autorità demaniale appone una riserva su una quota degli spazi acquei per l’ormeggio per le seguenti
categorie:
1. Un minimo del 3% degli spazi acquei o comunque almeno uno spazio acqueo deve essere riservato
all’ormeggio temporaneo o a “ore”;
2. Un minimo dell’1% e sino al 5% degli spazi acquei disponibili per ormeggio (con il minimo di uno)
è riservato per fronteggiare situazioni di emergenza meteo-marina;
3. Per le unità di navigazione delle forze di vigilanza e soccorso, ove necessario, sono riservati spazi
senza esborso di onere alcuno;
4. In presenza di motivate esigenze può essere riservata una quota, fino al 50% degli spazi acquei
disponibili per l’ ormeggio di unità di navigazione di proprietà di residenti da almeno 5 anni continuativi
nel comune di Desenzano del Garda ;
5. Un minimo del 2% degli spazi acquei, o comunque almeno un posto barca deve essere garantito per
l’ormeggio di unità di navigazione con disabili a bordo. Verranno considerati disabili i soggetti aventi
capacità di deambulazione sensibilmente ridotta attestata da idonea documentazione (contrassegno
arancio per la circolazione e la sosta od idonea documentazione rilasciata dall’ASL, come da DPR
495/92) e comunque con un’invalidità superiore al 65%. La riserva è garantita solamente per le istanze
inoltrate da soggetti disabili utilizzatori diretti dell’unità di navigazione, o da accompagnatori che
garantiscano l’uso dell’imbarcazione solamente in presenza del disabile a bordo (pena la revoca della
concessione di spazio acqueo) . Saranno considerate solamente le istanze pervenute all’interno dei
termini del bando e le domande pervenute successivamente verranno collocate in graduatoria generale o
saranno accolte in caso di rinuncia da parte di un altro disabile. Comunque per soddisfare le richieste di
soggetti aventi invalidità ( in questo caso superiore al 50% da comprovarsi tramite idonea
documentazione a cura del soggetto interessato) saranno definite nel Piano del Porto delle tipologie di
ormeggio temporaneo per le quali tali categorie di richiedenti avranno diritto di precedenza e tariffe
agevolate.
6. una percentuale minimo del 30% del totale degli spazi acquei disponibili dovrà essere riservata alle
imbarcazioni con propulsione a vela. La riserva per residenti di cui al comma 4 ha la priorità rispetto a
quella relativa alla propulsione a vela di cui al presente comma ; in altri termini la graduatoria sarà
formata dando la precedenza ai residenti piuttosto che ai titolari di imbarcazioni con propulsione a vela.
2) L’autorità demaniale può stabilire nel bando altre quote di riserva sugli spazi acquei per ormeggio,
opportunamente valutate sulla base delle istanze presentate da soggetti presenti sul territorio. Per la
definizione di quote di riserva aggiuntive rispetto a quelle elencate al precedente comma 1 dovrà essere data
priorità alle unità di navigazione elencate al successivo art. 7 che esercitano attività professionale o che
operano senza fini di lucro per la promozione sociale della attività nautica. L’autorità demaniale, in seguito a
richiesta da effettuarsi da parte dell’interessato al momento della domanda di occupazione di area demaniale,
potrà comunque, per motivate esigenze tecniche, autorizzare per le categorie con diritto di precedenza di cui
al successivo art. 7, lo spostamento da un porto ad un altro dell’unità di navigazione in modo da
razionalizzare la presenza di tali natanti nei porti comunali .
ART. 7 - CATEGORIE CON DIRITTO DI PRECEDENZA PER L’ASSEGNAZIONE
DEGLI SPAZI ACQUEI
1) Per assegnare gli spazi acquei per ormeggio l’autorità demaniale procede dando la precedenza
nell’ordine sotto indicato alle seguenti unità di navigazione per le quali sia stata presentata regolare
domanda:
1. Unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli enti
pubblici competenti;
2. Unità di navigazione, anche private, necessarie per la mobilità di abitanti di zone raggiungibili solo
via acqua;
3. Unità di navigazione professionali con attività non a scopo di lucro;
4. Unità di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici (unità professionali) se presenti ( vale a dire
con sede legale della ditta nel comune di Desenzano d/Garda) ed operanti in “loco” da almeno due anni
( in altri termini che la ditta intestataria delle unità professionali sia in possesso dell’autorizzazione
rilasciata dall’ufficio di Polizia Locale del comune di Desenzano d/Garda ( o da altro Ente competente)
per l’esercizio dell’attività (di noleggio con o senza conducente, di pesca professionale etc. ..), con un
limite massimo di n. 5 unità di navigazione per ditta e complessivamente in tutti i porti comunali di n.15
unità di navigazione da ormeggiare eventualmente per necessità gestionali anche in un unico porto.
La dotazione di unità di navigazione professionali potrà essere aggiornata ogni anno con la sostituzione
di imbarcazioni o con l’inserimento di nuove imbarcazioni, secondo le modalità di cui al successivo art.
9 comma 3, ma comunque qualsiasi modifica e/o integrazione delle unità professionali dovrà essere
effettuata entro il limite prefissato per ciascuna ditta richiedente di n. 5 unità totali per la durata della
concessione.
A tal fine è fatto divieto ai titolari di natanti professionali, che già sono assegnatari di concessioni
demaniali per ormeggio, di essere in qualità di proprietari o amministratori, presenti all’interno di altre
società richiedenti con diritto di precedenza concessioni di spazio acqueo per unità professionali.
5. Unità di navigazione di proprietà delle società e dei circoli nautici a livello locale adibite ad
appoggio e soccorso nell’attività di scuola limitatamente a n. 1 posto di ormeggio, per porto ed approdo
lacuale, con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture di ormeggio
in concessione; tale esclusione non si applica alle imbarcazioni utilizzate a tempo pieno per corsi di vela
e regate riservate a persone diversamente abili, purché le imbarcazioni siano di proprietà
dell’associazione e non dei singoli soci ”.
6. Unità di navigazione dei cantieri nautici a livello locale, che svolgono attività di produzione,
limitatamente a n. 1 posto d’ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per
esposizione o prova ad uso clienti, con esclusione delle ditte che già possiedono proprie strutture di
ormeggio in concessione;
7. Unità di navigazione di proprietà delle scuole nautiche a livello locale che rilasciano patenti nautiche
limitatamente a n. 1 posto d’ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per
attività di esercitazioni nautiche.
ART. 8 - GRADUATORIA E PUBBLICITA’
1) Ai fini dell’assegnazione dovrà essere costituita una Commissione per l’assegnazione degli spazi acquei
con il compito di espletare le operazioni di sorteggio e di formulare la graduatoria definitiva;
2) Dopo l’esperimento delle procedure inerenti l’assegnazione degli spazi acquei per ormeggio, l’autorità
demaniale , tramite la Commissione di cui al comma precedente redige una graduatoria delle domande e
delle assegnazioni, suddivisa per porto in base alle dimensioni degli spazi acquei, per poi procedere, con
proprio provvedimento (deliberazione di Giunta Comunale) all’approvazione della graduatoria ed al rilascio
per ogni assegnatario della concessione del posto di ormeggio. Nella redazione della graduatoria l’autorità
demaniale, compatibilmente con la disponibilità di spazi acquei nei diversi porti, soddisferà la preferenza
per il porto indicato dal richiedente;
3) La graduatoria resta aperta fino ad esaurimento dei posti d’ ormeggio disponibili;
4) Le domande pervenute fuori termine potranno essere collocate, in ordine cronologico di registrazione, in
una lista d’attesa da utilizzare in caso di esaurimento delle graduatorie. Secondo il verificarsi delle
disponibilità di spazi acquei per ormeggio nei diversi porti, dopo aver comunque esaurito la graduatoria, tali
domande potranno rientrare nelle procedure di assegnazione;
5) Qualora un assegnatario rinunci allo spazio acqueo assegnato, quest’ultimo viene assegnato al primo
richiedente che abbia la precedenza nella graduatoria interessata dalla predetta rinuncia, redatta in base alla
dimensione dello spazio acqueo.
ART. 9 - DURATA DELLA CONCESSIONE
1) La concessione degli spazi acquei per ormeggio ha la durata di un anno (dal 01/01/10 al 31/12/10) ed è
automaticamente rinnovabile, di anno in anno, sino a otto anni sulla base di determinazione dell’autorità
demaniale anche riferita a più assegnatari contestualmente. Restano salve le concessioni in essere fino alla
loro scadenza;
2) Il rinnovo della concessione dovrà essere approvato dall’autorità demaniale (con Deliberazione di
Giunta Comunale) almeno 90 giorni prima della scadenza;
3) per le categorie con diritto di precedenza di cui al precedente art. 7 comma 1 punto 4 (Unità di
navigazione iscritte nei pubblici registri nautici, cosiddette unità professionali, se presenti ed operanti in
“loco”) eventuali richieste di assegnazione di spazio acqueo per nuovi natanti , aggiuntive rispetto a quelle
dell’anno in scadenza, dovranno pervenire con la documentazione tecnica entro il 1 settembre, in modo da
consentire all’ufficio Porti di procedere alla relativa istruttoria. L’ eventuale assegnazione di spazio acqueo
appartenente alla categoria con diritto di precedenza sopra specificato:
-
sarà soddisfatta qualora sia presente un posto d’ormeggio non ancora assegnato; a tale fine in caso di
rinunce o revoche entro tale data, prima di procedere ai ripescaggi delle domande in graduatoria si
soddisferà la richiesta della unità professionale con un limite di n. 1 imbarcazione /anno per ciascuna
ditta ( e fino al raggiungimento del numero totale di 5 imbarcazioni /ditta di cui all’art. 7, c. 4.)
-
nel caso non siano disponibili posti d’ormeggio in graduatoria l’eventuale richiesta di ormeggio per
unità professionali aggiuntive rispetto a quelle dell’anno in scadenza, potranno essere soddisfatte
con il rilascio di una concessione per ormeggio temporaneo, per la quale le unità professionali in
caso di domande concorrenti avranno diritto di precedenza.
ART. 10 - ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI
1) Il contrassegno rilasciato dall’autorità demaniale all’ assegnatario dell’ormeggio deve essere esposto a
bordo (entro 5 giorni dalla consegna) a cura del proprietario dell’unità di navigazione, in modo che sia
visibile anche dal pontile in sede d’attracco. Il concessionario dovrà avere l’avvertenza di non applicarlo su
parti mobili (telo di protezione, motore etc.);
2) L’ assegnatario dell’ ormeggio deve provvedere nel primo anno di assegnazione al pagamento degli
oneri connessi (dal secondo anno in poi la scadenza è al 28 febbraio di ogni anno) entro 20 giorni dalla data
di ricevimento della concessione del posto di ormeggio, facendo pervenire all’autorità demaniale, entro e non
oltre i successivi 20 giorni dall’avvenuto pagamento, la parte denominata “attestazione” del bollettino di
versamento od altra documentazione comprovante l’avvenuto pagamento degli oneri;
3) In caso di mancata osservanza dei termini indicati al comma 2 del presente articolo comporta l’avvio del
procedimento amministrativo per la revoca dell’assegnazione;
4) L’assegnatario dovrà stipulare e consegnare all’autorità demaniale, congiuntamente all’attestazione di
pagamento degli oneri di cui al comma 2, copia di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi
dalla quale risulti evidente l’intestazione della polizza a nome del proprietario dell’unità di navigazione, la
data di stipula ( che deve risultare antecedente la data del ritiro da parte del concessionario del contrassegno
di cui al comma 1 del presente articolo) e i dati del natante (numero libretto motore, matricola motore ecc).
Nel caso l’assicurazione di cui sopra abbia durata limitata e tale da non garantire la copertura per l’intero
anno di assegnazione dell’ormeggio, dovrà essere consegnata all’ufficio, entro 5 giorni dalla scadenza, copia
della polizza integrativa che dovrà garantire la copertura assicurativa con continuità per l’intera durata
della concessione;
5) E’ fatto obbligo all’assegnatario di comunicare all’autorità demaniale tutte le successive variazioni delle
informazioni riportate nella domanda di assegnazione;
6) L’unità di navigazione dovrà essere improrogabilmente messa in acqua entro il 10 maggio di ogni anno.
Eventuali impedimenti alla messa in acqua del natante prima della scadenza di tale termine dovranno essere
giustificati in forma scritta dall’assegnatario ed autorizzati dall’Autorità Demaniale pena la revoca della
assegnazione. Rimane comunque stabilito che l’eventuale proroga all’occupazione del posto d’ormeggio
assegnato non potrà essere concessa oltre il 31 maggio.
ART. 11 - CANONI DI CONCESSIONE
1) Gli spazi acquei compresi in porti e approdi pubblici sono dati in uso per l’ormeggio di unità di
navigazione a fronte del pagamento di oneri commisurati al valore dello spazio occupato dall’unità
medesima secondo il criterio del rettangolo dato dalla lunghezza fuori tutto per la larghezza fuori tutto
dell’imbarcazione.
2) Le tariffe base dei canoni e le modalità di commisurazione sono definite ai sensi delle disposizioni di cui
alla Legge Regionale n. 22/98 e s.m.i. ed alla Legge Regionale n. 61/82 e s.m.i..
3) Il canone di concessione annuo per l’anno 2010 viene fissato in euro 27,18 (con l’eventuale aggiunta
degli aggiornamenti in base ai coefficienti ISTAT annuali) per metro quadrato di unità di navigazione,
calcolato in base al principio di larghezza fuori tutto per lunghezza fuori tutto di cui al comma 1, con un
canone minimo annuo di euro 130 (salvo aggiornamenti);
4) I1 canone viene corrisposto mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di
Desenzano Del Garda e deve essere versato in un'unica soluzione;
5) In caso di rinuncia all’ormeggio da parte del concessionario la revoca della concessione avrà effetto
immediato senza rimborso del canone versato;
6) La decadenza della concessione per le motivazioni indicata al successivo art. 17 o per altri casi previsti
nel presente regolamento non produce effetti sul canone di concessione versato.
7) In caso di rinuncia all’assegnazione dello spazio acqueo ad uso ormeggio, dovrà essere trasmessa
comunicazione all’Autorità demaniale di rinuncia entro il 31 gennaio di ogni anno pena il pagamento
degli oneri di concessione .
ART. 12 - NORME GENERALI
1) Non è consentita la cessione a terzi del posto d’ormeggio assegnato;
1bis) Nel caso il natante sia di proprietà di più soggetti ( debitamente indicati nella domanda di assegnazione
di cui al precedente art. 4 ) il posto di ormeggio potrà essere utilizzato da tutti i soggetti indicati nella
domanda di assegnazione nonostante la concessione sia rilasciata esclusivamente al soggetto richiedente che
si assume gli obblighi derivanti dalla concessione; non è possibile indicare successivamente nuovi
comproprietari del natante;
2) E’ vietato lo scambio dei posti d’ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato dall’autorità
demaniale. L’occupazione anche parziale di un ormeggio non assegnato è considerata occupazione abusiva e
pertanto soggetto alle disposizioni del successivo comma 9.
3) L’assegnatario non può ormeggiare un’unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda;
4) La vendita a terzi dell’unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l’acquirente il
diritto d’occupazione del posto di ormeggio. Tale alienazione comporta, per il concessionario, l’obbligo della
comunicazione (entro 15 giorni dalla perdita di possesso del natante) di rinuncia all’autorità demaniale, la
restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato;
5) La sostituzione dell’unità di navigazione oggetto di concessione deve essere autorizzata dall’Autorità
Demaniale prima della messa in acqua del natante. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla verifica
della nuova unità di navigazione, che deve mantenere le caratteristiche della precedente unità di navigazione
(motoscafo, vela, ecc) e dimensioni compatibili con lo spazio acqueo in concessione. Per dimensioni
compatibili si intende le stesse dimensioni della categoria di appartenenza ( a titolo d’esempio: un’ unità di
navigazione di m. 5.30 x 1.98 appartiene alla categoria m. 5.50 x 2.00; in questo caso è possibile chiedere un
cambio con un natante di lunghezza fino a 5.50 metri).
6) La sostituzione dell’unità di navigazione di cui al comma 5) del presente articolo è consentita solo
successivamente all’assegnazione del posto di ormeggio, una volta pagato il relativo canone ed applicato,
previa verifica da parte dell’Ufficio, il contrassegno sull’unità di navigazione specificata nella domanda di
assegnazione;
7) In caso di morte del concessionario, la concessione demaniale relativa al posto di ormeggio assegnato è
trasferita agli eredi che in forma singola o in comproprietà risultano essere i nuovi proprietari dell’unità di
navigazione. A tale fine dovrà essere inviata all’ autorità demaniale una specifica richiesta di subentro;
7 bis) Per le unità professionali di cui al precedente art. 7, c. 1, punto 4, è consentito il trasferimento della
concessione relativa al posto di ormeggio assegnato nel caso di cessione d’ azienda ( o di cessione di ramo
di azienda) riguardante l’attività portuale, ovvero di trasferimento in toto ( o in parte ) dei natanti iscritti al
R.U.D.L.N. istituito presso la Provincia ad altro soggetto avente i requisiti, vale a dire “ presente e operante
in loco ” ;
8) L’uso di uno spazio da parte di soggetti diversi dell’assegnatario e con il consenso dello stesso,
comporta l’automatica decadenza dell’assegnazione;
9) L’ormeggio abusivo comporta la rimozione, a cura dell’autorità demaniale, dell’unità abusiva. I
proprietari dell’unità abusiva sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata
dell’unità di navigazione di loro proprietà. Trascorsi 30 giorni dalla rimozione l’unità di navigazione sarà
messa all’asta o demolita a discrezione dell’autorità demaniale;
10) Il porto non è custodito e pertanto l’Amministrazione Comunale si solleva da ogni responsabilità in
ordine al furto o danneggiamento di natanti ormeggiati nel porto, sia pure regolarmente autorizzati;
11) L’autorità demaniale non è responsabile per eventuali danni e impedimenti dovuti a cause di forza
maggiore, fenomeni naturali ed eventi eccezionali;
12) Alle unità di navigazione non autorizzate all’ormeggio fisso è consentito l’attracco allo scivolo, ai pontili
e alle scalette solamente per manovre di imbarco e sbarco;
13) L’assegnazione di un posto di ormeggio per l’unità di navigazione oggetto della domanda esclude
l’eventuale assegnazione in un altro comune lacuale, pena la decadenza della concessione .
14) Per far fronte alle esigenze inerenti la sicurezza della navigazione, per unità in difficoltà e per
fronteggiare situazioni di emergenza meteomarina, l’Autorità Demaniale individua all’interno dei porti uno
spazio acqueo adatto a tale emergenza che sarà segnalato mediante il posizionamento di segnaletica verticale
ben visibile. In caso di utilizzo di posti d’ormeggio per emergenza meteomarina dovrà essere inoltrata
all’autorità demaniale, per la necessaria autorizzazione, comunicazione inerente l’occupazione del posto
d’ormeggio per un periodo superiore a giorni 3;
15) Il concessionario dovrà utilizzare stabilmente il posto d’ormeggio assegnato evitando l’ormeggio
saltuario e il ricovero dell’unità di navigazione presso cantieri privati;
16) In caso di mancato utilizzo del posto d’ormeggio per più di 7 giorni, il concessionario deve comunicare
per iscritto entro 3 giorni, all’Autorità Demaniale, il periodo di assenza temporanea della propria unità di
navigazione. L’obbligo di tale comunicazione rimane valido per l’intera durata della concessione , quindi
anche per il periodo invernale di cui al precedente art. 10 comma 6; tale comunicazione consentirà
all’Autorità Demaniale di assegnare l’ormeggio provvisoriamente libero.
ART. 13- DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO E DOVERI DEGLI
UTENTI
1) E’ fatto assoluto divieto di utilizzare in modo permanente come dimora o di svolgere qualsiasi attività
commerciale, professionale o artigianale nell’ambito dell’ormeggio assegnato o dell’approdo, anche a bordo
o tramite unità di navigazione che non rientrino tra quelle autorizzate all’ormeggio o all’approdo o
predisposte dall’Ente;
1 bis) Nelle aree portuali è vietata la posa di impianti pubblicitari di qualsiasi tipo e misura; in tali aree è
consentita esclusivamente la posa di cartelli in formato A3 per indicare le tariffe di noleggio delle unità
professionali di cui al precedente art. 7, c. 1 , punto 4 assegnatarie di concessione per ormeggio.
2) Nell’ambito dell’approdo sono consentite le sole operazioni commerciali connesse con i rifornimenti, il
rimessaggio, le riparazioni di natanti ed il ristoro dei diportisti;
3) E’ vietato ormeggiare imbarcazioni di qualsiasi genere fuori dalla zone destinate a tale scopo, davanti
alle scalette di approdo, ai pontili ed alle banchine;
3 bis) E’ severamente vietato stoccare (anche temporaneamente) liquidi o materiali infiammabili di diverso
genere all’interno dell’area portuale ( sia nelle area a terra che sulle unità di navigazione ormeggiate);
4) E’ vietato usare gli impianti per usi diversi da quelli per i quali sono stati realizzati;
5) E’ vietata la posa di infrastrutture all’interno dei porti (scalette d’accesso, anelli, bitte di ormeggio,
copertoni, paracolpi, ecc.) salvo preventiva autorizzazione dell’ufficio competente. Le attrezzature
eventualmente posate, divengono proprietà dell’autorità demaniale allo scadere della concessione;
5 bis) E’ vietata la posa di tavoli , sedie, ombrelloni o di altra simile attrezzatura mobile sui pontili , sulle
banchine o nelle aree di pertinenza degli alaggi pubblici .
6) In caso di mancato posizionamento del pendino del corpo morto come boa d’ormeggio, sarà di
competenza del concessionario l’installazione dello stesso;
7) L’autorità demaniale garantisce l’uso pubblico degli scivoli riservati all’alaggio;
8) Tutte le manovre eseguite all’interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza di
quanto stabilito nelle norme previste dal Codice di Navigazione, in particolare, la velocità non dovrà essere
superiore ai due nodi;
9) Le imbarcazioni dovranno fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio predisposte dall’Ente,
nel caso di danneggiamento alle attrezzature l’utente dovrà provvedere immediatamente alla loro
sostituzione a proprie spese;
10) E’ fatto obbligo agli utenti di proteggere la propria unità di navigazione con adeguati e sufficienti
parabordi al fine di evitare ogni tipo di danneggiamento alle altre imbarcazione ;
10 bis) Le unità di navigazione dovranno essere dotate di tutte le attrezzature necessarie alla navigazione, sia
riguardanti la sicurezza personale che quella di terzi;
11) Al fine di evitare inconvenienti ai diportisti in transito all’interno dell’area portuale per motivi di
sicurezza e di manovra si fa obbligo ai proprietari dei natanti di lasciare in posizione verticale il motore
fuoribordo;
12) E’ vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto o l’abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, di
oggetti, di liquidi e di detriti o altro nell’ambito dell’ormeggio e dell’approdo, sia in acqua sia sulla banchina,
sui moli o sui pontili;
13) I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dalle loro
unità di navigazione alle attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione;
14) In caso di presenza di unità di navigazione con insufficiente stato di manutenzione, semi abbandonate,
ecc., l’Autorità Demaniale, previo invio di diffida al titolare della concessione di provvedere in merito,
trascorsi 30 giorni, revocherà, con proprio provvedimento la concessione rilasciata;
15) L’autorità demaniale si riserva in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, o per eventi pubblici
approvati dall’Amministrazione Comunale con propria deliberazione o dal Sindaco in qualità di
Responsabile del Porto , di ordinare l’immediata rimozione, anche temporanea, delle unità di navigazione
fino a nuovo provvedimento. Nulla è dovuto ai concessionari a titolo di risarcimento per la sospensione della
concessione in essere. Eventuali unità di navigazione non rimosse saranno sgomberate d’ufficio, addebitando
ogni onere e spesa ai proprietari delle stesse.
ART. 14 - VIGILANZA
Fatti salvi i poteri della forza di polizia operante nei laghi, all’interno dei porti e nelle aree ed acque
direttamente prospicienti il territorio comunale, è affidata al Corpo di Polizia Locale l’opera di sorveglianza
e di prevenzione degli abusi che potrebbero verificarsi all’interno del porto.
ART. 15 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
1) Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, se previste, l’inosservanza delle disposizioni
contenute nel presente Regolamento comporta le seguenti sanzioni amministrative:
1. l’ occupazione di spazi ed aree demaniali lacuali senza la prevista concessione o il perdurare
dell’occupazione una volta scaduti i termini, comporta il pagamento del canone base, degli interessi
legali e una penale pari al 100% del canone dovuto;
2. in caso di accertamento dell’infrazione la penale indicata al comma 1 è raddoppiata; in caso di
mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento la concessione è considerata
decaduta;
3.
coloro che non rispettano gli obblighi riportati nella concessione incorrono nell’applicazione della
sanzione amministrativa da un minimo di Euro 100 ad un massimo di Euro 1.000;
4. l’abbandono e il deposito di unità di navigazione o altri beni mobili sul demanio lacuale al di fuori
degli spazi d’ormeggio assegnati, o senza la prevista concessione comporta l’esecuzione in danno del
proprietario, o in violazione di questa, il pagamento da parte del trasgressore delle spese di rimozione e
ripristino oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50 a Euro 500. Viene fatta salva
l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e 2 del presente articolo;
5. lo svuotamento di acqua di sentina oleose, il getto o l’abbandono di rifiuti di qualsiasi genere, lo
scarico dei residui di combustione di oli lubrificanti, acqua di lavaggio o di ogni altra sostanza oleosa
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di Euro 100 ad un massimo di Euro
1.000;
6. lo scambio dei posti d’ormeggio fra assegnatari se non autorizzato comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500. In questo caso oltre alla sanzione amministrativa, verrà
in caso di necessità, rimossa l’unità di navigazione con spese di rimozione e custodia a carico
dell’assegnatario;
7. l’ormeggio di unità di navigazione diversa da quella specificata nella domanda, se non dichiarata
prima della messa in acqua, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro
500. Rimane fermo il divieto, a pena di revoca immediata della concessione, di sostituire l’unità di
navigazione prima dell’applicazione del contrassegno sull’unità di navigazione specificata nella
domanda di assegnazione e della prevista verifica d’ufficio;
8. l’attracco allo scivolo, ai pontili, alle scalette per unità di navigazione non autorizzate all’ormeggio
fisso per attività diverse dall’imbarco e dallo sbarco (da ritenersi queste limitate temporaneamente ad un
massimo di 20 minuti) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500;
9. la mancata comunicazione all’ Autorità Demaniale inerente il non utilizzo del posto d’ormeggio per
più di 7 giorni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500;
10. l’ormeggio di unità di navigazione di qualsiasi genere fuori dagli spazi acquei destinati allo scopo o
davanti a scalette di approdo, pontili o banchine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da Euro 50 a Euro 500 e la rimozione dell’unità di navigazione con le modalità di cui al punto 4, del
presente articolo;
11. l’utilizzo di impianti per usi diversi da quelli per i quali sono stati realizzati comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500;
12. la posa di infrastrutture all’interno dei porti (scalette d’accesso, scalette, bitte d’ormeggio, copertoni,
paracolpi ecc) senza la preventiva autorizzazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da Euro 50 a Euro 500;
13. In caso di utilizzo di posti d’ormeggio per emergenza meteomarina la mancata comunicazione
inerente l’occupazione del posto d’ormeggio superiore a giorni 3 comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da Euro 50 a Euro 500 ;
14. la violazione delle norme stabilite dal Codice della navigazione in materia di disciplina della
navigazione interna comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500.
ART. 16 - PIANO DEL PORTO
1) L’autorità demaniale, nel rispetto delle Direttive regionali e del presente Regolamento predispone e
aggiorna periodicamente un piano di ripartizione degli ormeggi per porto in base alle tipologie e dimensioni
delle unità di navigazione. Nel Piano del Porto sono definite le aree dedicate ad ormeggi fissi e temporanei e
le aree dedicate a campi boa;
2) Il Piano del Porto viene approvato, prima dell’inizio delle procedure di assegnazione degli spazi acquei,
dalla autorità demaniale (con provvedimento di Giunta Comunale) ;
3) Nel Piano del Porto una parte degli spazi acquei è riservata all’ormeggio temporaneo. L’autorità
demaniale stabilisce allo scopo le tariffe e le modalità di assegnazione per tale tipologia di ormeggio con
proprio provvedimento. Gli spazi acquei dedicati all’ormeggio temporaneo saranno chiaramente identificati e
segnalati mediante l’applicazione di cartelli che indicheranno il luogo, la tariffa oraria e giornaliera stabilita.
3 bis) Gli ormeggi temporanei saranno suddivisi in ormeggi di tipo a) e di tipo b) in relazione alle diverse
tipologie dei richiedenti; più specificatamente rientrano nella :
-
categoria A) :
o
gli ormeggi per unità di navigazione di soggetti disabili di cui all’art. 6 , c1 punto 5, per
unità professionali di cui all’. 7 c. 1, punto 4 ( come meglio specificato nel successivo art. 9
c. 3. ). Il numero massimo consentito di tali ormeggi verrà definito nel Piano del Porto.
o
gli ormeggi richiesti dai titolari di strutture ricettive per l’esercizio dell’attività turistica (
alberghi, campeggi ed altro di similare) presenti nel territorio comunale per unità di
navigazione di proprietà loro e dei propri clienti . Il numero massimo consentito di tali
ormeggi verrà definito nel Piano del Porto.
- categoria B): gli ormeggi per unità di navigazione non ricomprese al punto precedente.
4) Viene inoltre riservata nel Piano del porto una quota di posti di ormeggio per l’attracco momentaneo
(denominati posti liberi).
ART. 17 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE
La decadenza della concessione è prevista, previa diffida, oltre che per i casi di cui al Codice della
navigazione e dal Regolamento di navigazione interna, nei seguenti casi:
1. Cessione a terzi del posto d’ormeggio assegnato;
2. Gravi comportamenti all’interno del porto che provocano danneggiamenti alle infrastrutture portuali
ad ai natanti ormeggiati;
3. L’utilizzo permanente di unità di navigazione come residenza o per l’attività commerciale
professionale o artigianale nell’ambito dell’ormeggio e dell’approdo;
4. Dichiarazioni false atte a certificare il possesso di requisiti al fine di ottenere la concessione;
5. Perdita dei requisiti previsti negli art. 6 e 7 dal presente regolamento per l’assegnazione con titoli
preferenziali (in tale caso la decadenza ha effetto dal 31 dicembre dell’anno solare cui si riferisce la
concessione);
6. Mancato pagamento degli oneri concessori nel termine stabilito;
7.
Inadempimenti agli specifici obblighi derivanti dal provvedimento di rilascio della concessione di
cui all’art. 10;
8. Ogni altro caso di interesse pubblico previsto dalle leggi vigenti.
ART. 18 - SICUREZZA DEGLI SPAZI PORTUALI
1) Per i porti regionali il Responsabile del porto è il Sindaco o suo Delegato;
2) Il Responsabile del porto risponde del mancato rispetto delle norme demaniali e di sicurezza della
navigazione all’interno del porto e decide nel merito dei problemi specificati al successivo comma 3 del
presente articolo;
3) Il Responsabile del porto, nell’ambito della sua competenza, deve garantire:
a)
il rispetto delle norme di sicurezza della navigazione;
b)
l’accesso al porto in caso di condizioni meteomarine avverse;
c)
il rispetto delle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
d)
il rispetto delle disposizioni contro l’inquinamento delle acque;
e)
la manutenzione delle attrezzature antincendio e per lo smaltimento dei rifiuti;
f)
g)
il rispetto degli obblighi accessori e delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente;
la pubblicizzazione delle norme in materia di sicurezza della navigazione;
h) la pubblicizzazione delle disposizioni dell’autorità demaniale e delle autorità preposte alla
sicurezza della navigazione.
ART. 19 - CONTROVERSIE
1) Le contestazioni in ordine all’esclusione dalle procedure di assegnazione di spazio acqueo o di revoca
della concessione di ormeggio dovranno essere inoltrate all’ufficio Protocollo del Comune affinché provveda
a trasmetterle al responsabile del settore;
2) L’ufficio del Difensore Civico può essere interessato dalla controversia ; a tale fine la contestazione di
cui al comma precedente potrà essere inviata per conoscenza al predetto ufficio.
ART. 20 - NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Codice della
navigazione, alle relative norme attuative e alla vigente normativa regionale in materia di demanio lacuale ad
insindacabile giudizio del Difensore civico del Comune.
ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1) I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti Pubblici non
economici è ammessa solo se prevista da norme di legge e di regolamento e se risulta necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali .La comunicazione e la diffusione a privati o ad Enti Pubblici economici
è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
2) Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza.
L:\Ecologia\BANDO ormeggi\DEFINITIVO 21.10.2009\regolamento porto\REGOLAMENTO del Porto.doc