4 - REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

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4 - REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA
REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 16/01/2013
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 19/12/2016
INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Pag.
Articolo 1 - Oggetto …………………………………………………………………………………….................. 6
Articolo 2 - Competenze…………………………………………………………………………………….………. 6
Articolo 3 - Responsabilità …………………………………………………………………………………………. 6
CAPO II – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI
Articolo 4 - Depositi di osservazione ed obitori…………………………………………………………………… 6
CAPO III – FERETRI
Articolo 5 - Deposizione del cadavere nel feretro………………………………………………………………… 7
Articolo 6 - Verifica e chiusura dei feretri………………………………………………………………………….. 7
Articolo 7 - Feretro per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti……………………………………. 7
Articolo 8 - Fornitura gratuita di feretri …………………………………………………………………………….. 8
Articolo 9 - Piastrina di riconoscimento …………………………………………………………………………… 8
CAPO IV – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI IL DECESSO
Articolo 10 – Denuncia di morte – Accertamento di morte ………………………………………………………. 8
Articolo 11 – Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane …………………………………. 9
Articolo 12 – Depositi di osservazione e obitorio …………………………………………………………………. 9
Articolo 13 – Autorizzazione alla chiusura del feretro o permesso di seppellimento ………………………… 9
Articolo 14 – Autopsie e trattamenti conservativi …………………………………………………………………. 9
CAPO V – TRASPORTI FUNEBRI
Articolo 15 – Norme generali per trasporti funebri ………………………………………………………………...10
Articolo 16 – Modalità di trasporto e percorso ……………………………………………………………………. 10
Articolo 17 – Gestione del servizio di trasporto funebre ………………………………………………………… 10
Articolo 18 – Cortei funebri – Orari dei trasporti – Fissazione dell’orario dei funerali ……………………….. 10
Articolo 19 – Riti religiosi e civili ……………………………………………………………………………………. 10
Articolo 20 – Trasporto morti sul suolo pubblico …………………………………………………………………. 10
Articolo 21 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione. …………………………….. 10
Articolo 22 – Trasporto di salme in stati diversi ………………………………………………………………….. 11
Articolo 23 – Trasporto di ceneri e resti …………………………………………………………………………… 11
TITOLO II – CIMITERI
CAPO I – CIMITERI
Articolo 24 – Disposizioni generali – Gestione e vigilanza ……………………………………………………… 11
Articolo 25 – Elenco Cimiteri ……………………………………………………………………………………….. 12
Articolo 26 – Accessibilità e onerosità …………………………………………………………………………….. 12
Articolo 27 – Reparti del Cimitero ………………………………………………………………………………….. 12
Articolo 28 – Reparto speciale destinato agli acattolici e a Comunità straniere ………………………………. 13
CAPO II – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
Articolo 29 – Piano Regolatore Cimiteriale ……………………………………………………………………….. 13
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CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE
Articolo 30 – Inumazione ……………………………………………………………………………………………. 13
Articolo 31 – Tumulazione ………………………………………………………………………………………….. 13
Articolo 32 – Tumulazioni temporanee ……………………………………………………………………………. 14
Articolo 33 – Identificazione ………………………………………………………………………………………… 14
Articolo 34 – Monumenti, lapidi, cippi ……………………………………………………………………………… 14
Articolo 35 – Lapidi per colombari ………………………………………………………………………………….. 15
Articolo 36 – Epigrafi ………………………………………………………………………………………………… 16
Articolo 37 – Rimozione manufatti e ornamenti ………………………………………………………………….. 16
CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Articolo 38 – Esumazioni ordinarie e straordinarie ……………………………………………………………….. 16
Articolo 39 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie ……………………………………………………………..17
Articolo 40 – Oggetti da recuperare o rinvenuti ……………………………………………………………………19
Articolo 41 – Rifiuti …………………………………………………………………………………………………… 19
CAPO V – CREMAZIONI
Articolo 42 – Impianto crematorio ………………………………………………………………………………….. 19
Articolo 43 – Autorizzazione alla cremazione …………………………………………………………………….. 19
Articolo 44 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri ………………………………………….. 20
CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI
Articolo 45 – Orario …………………………………………………………………………………………………... 21
Articolo 46 – Disciplina dell’ingresso ………………………………………………………………………………. 21
Articolo 47 – Divieti speciali …………………………………………………………………………………………. 21
TITOLO III – CONCESSIONI
CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE
Articolo 48 – Concessioni cimiteriali ……………………………………………………………………………….. 22
Articolo 49 – Tipologie di concessioni ………………………………………………………………………………22
Articolo 50 – Durata delle concessioni e loro rinnovo ……………………………………………………………. 22
Articolo 51 – Mancata richiesta di rinnovo concessione …………………………………………………………. 23
Articolo 52 – Concessioni in prevendita …………………………………………………………………………… 23
Articolo 53 – Traslazione di salma …………………………………………………………………………………. 23
Articolo 54 – Doveri manutentivi dei concessionari ………………………………………………………………. 24
Articolo 55 – Rinuncia – revoca – estinzione – decadenza delle concessioni cimiteriali …………………….. 24
Articolo 56 – Diritto d’uso di Tomba di Famiglia e/o Cappella di Famiglia ……………………………………. 25
Articolo 57 – Successione nella concessione di Tomba e/o Cappella di Famiglia ……………………….……26
TITOLO IV – LAVORI PRIVATI INTERNI AI CIMITERI E OBBLIGHI
IMPRESE APPALTATRICI
CAPO I – OPERE INTERNE AI CIMITERI
Articolo 58 – Opere interne ai Cimiteri …………………………………………………………………………….. 27
Articolo 59 – Autorizzazioni per la costruzione di tombe e cappelle di famiglia ………………………………. 27
Articolo 60 – Obblighi imprese appaltatrici ………………………………………………………………………… 28
Articolo 61 – Esecuzione lavori privati ……………………………………………………………………………... 29
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Articolo 62 – Modalità costruttive di cappelle di famiglia ………………………………………………………… 29
Articolo 63 – Criteri di assegnazione di tombe e cappelle di proprietà del Comune ………………………… 30
TITOLO V – ZONE DEI CIMITERI D’INTERESSE STORICO ARTISTICO
CAPO I – MONUMENTI
Articolo 64 – Monumenti o parti di Cimitero d’interesse storico artistico ………………………………………. 30
Articolo 65 - Cautele da adottarsi per monumenti o parti di Cimitero soggette a tutela monumentale …..... 30
TITOLO VI – ILLUMINAZIONE VOTIVA
CAPO I – ILLUMINAZIONE VOTIVA
Articolo 66 – Illuminazione votiva elettrica ………………………………………………………………………… 31
Articolo 67 – Tariffe ………………………………………………………………………………………………….. 31
TITOLO VII – CONTRAVVENZIONI – NORME TRANSITORIE
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I – CONTRAVVENZIONI
Articolo 68 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento ……………………………………………………… 31
Articolo 69 – Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione ………………………………………… 31
Articolo 70 – Tariffe ………………………………………………………………………………………………….. 31
Articolo 71 – Norme finali e di rinvio ……………………………………………………………………………….. 31
Articolo 72 – Entrata in vigore ………………………………………………………………………………………. 32
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PREMESSA
Si ritiene opportuno specificare che, ove, nel Regolamento si richiama la figura del “Responsabile del
Servizio di Polizia Mortuaria”o “Ufficio Cimiteri”, si intende riferirsi non ad un’unica persona fisica, bensì a più
persone, le quali, ognuno per i procedimenti di competenza del proprio Settore, intervengono nel
macroprocedimento della gestione dei “Servizio Cimiteriali”.
Nello specifico:
L’Ufficiale dello Stato Civile – Responsabile dei Servizi Demografici, relativamente alle seguenti
attività:
- Denuncia di morte;
- Autorizzazione al trasporto funebre;
- Autorizzazione al seppellimento;
- Autorizzazione alla cremazione, con eventuale dispersione delle ceneri e/o interramento, e/o
consegna dell’urna ai familiari.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contratti, relativamente alle seguenti attività:
- Assegnazione aree, loculi, ossari;
- Impartire disposizioni per tumulazioni e/o inumazioni e relativi funerali ed eventuali
estumulazioni/esumazioni di resti alla ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali e agli uffici competenti
(Ufficio Tecnico e Polizia Locale);
- Redazione dei contratti di concessione cimiteriale e contratti luce votiva.
Il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente, relativamente alle seguenti attività:
- L’esecuzione delle tumulazioni e/o inumazioni relative ai funerali e estumulazioni/esumazioni di resti;
- Le autorizzazioni relative alla posa di monumenti e ai vari lavori che i concessionari intendano fare
sulle varie sepolture comprendendo il controllo delle stesse;
- I procedimenti inerenti la pianificazione cimiteriale;
- La gestione dei cimiteri.
Il Responsabile del Servizio Polizia Locale, relativamente alla seguente attività’:
- Vigilanza dei cortei funebri.
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Oggetto
1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini
ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funebri, necroscopici,
cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o
parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi,
sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla
costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull’esercizio dell’attività funebre e in genere, su tutte
le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri, in
osservanza quanto disposto dal D.P.R. N. 285 del 10 settembre 1990, delle Leggi Regione Lombardia
n. 22 del 18/11/2003 e n. 6 del 8 febbraio 2005, del Regolamento Regione Lombardia n. 6 del 9
novembre 2004, nonché delle Leggi Sanitarie vigenti in materia.
Articolo 2 – Competenze
1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale
di Governo e Autorità sanitaria Locale.
2. Spettano ai funzionari responsabili dei servizi cimiteriali tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge, lo Statuto e il presente Regolamento
non riservino agli organi di governo del Comune, compresa la stipula degli atti di concessione
cimiteriale ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della
Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell’osservanza del Regolamento stesso.
Articolo 3 – Responsabilità
1. Il Comune cura che all’interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose,
e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per
l’uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo
quanto previsto dal Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.
CAPO II – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI
Articolo 4 – Depositi di osservazione ed obitori
1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all’eventuale obitorio in locali idonei nell’ambito dei
Cimiteri.
2. Quale deposito di osservazione possono funzionare le camere mortuarie di cui i Cimiteri sono dotati.
3. L’ammissione nel deposito di osservazione o nell’obitorio è autorizzata dal Responsabile del Servizio
di polizia mortuaria oppure dalla pubblica autorità che ha richiesto l’intervento del servizio di recupero
e trasporto di salme di persona accidentata o, infine, dall’Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di norma, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione
in locale separato, nel quale è vietato l’accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi
deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni
disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’A.S.L..
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale
con tale funzione.
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CAPO III – FERETRI
Articolo 5 – Deposizione del cadavere nel feretro
1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al
successivo articolo 7.
2. In ogni feretro può essere racchiuso un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti
in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso
feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o
decentemente avvolto in lenzuola
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell’elenco pubblicato dal Ministero della
Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli
indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L.
detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
Articolo 6 – Verifica e chiusura dei feretri
1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l’identificazione
del cadavere, sono attestati dall’incaricato al trasporto, che provvede a norma dell’art. 36 del
Regolamento Regione Lombardia n. 6/2004.
Articolo 7 – Feretro per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica
funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre come segue:
a) per inumazione:
- il feretro deve essere di legno con le caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di
abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a
cm. 3;
- deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.
285;
b) per tumulazione:
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l’una di legno preferibilmente esterna,
l’altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai
requisiti costruttivi e strutturali di cui all’articolo 30 del D.P.R.10 settembre 1990 n. 285;
c) per il trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all’estero o
dall’estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché agli articoli 27, 28 e 29 del
D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285 se il trasporto è per o dall’estero;
d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell’articolo 30,
comma 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
e) per cremazione:
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui
alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui
alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettere b),
in ogni altro caso.
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2. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva – diffusiva vengono effettuati in duplice
cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in
altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare, lo stato di conservazione del feretro e la sua
corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, la sostituzione del feretro o il
rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle
caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel
trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve
essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un’idonea apertura al fine di consentire il
processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l’impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere
autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
6. Sia la cassa in legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna
del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta costruttrice.
7. E’ consentita l’applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal
Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
Articolo 8 – Fornitura gratuita di feretri
1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all’art. 7 lettera a) per cadaveri di persone
appartenenti a famiglie indigenti.
2. Lo stato di indigenza, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico,
è dichiarato dal Responsabile dei Servizi alla Persona e URP previa indagine reddituale della famiglia,
mediante presentazione alla Giunta Comunale di documentazione attestante l’indigenza
Articolo 9 – Piastrina di riconoscimento
1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile,
o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome
della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e
gli eventuali altri dati certi.
CAPO IV – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI IL DECESSO
Articolo 10 – Denuncia di morte – Accertamento di morte
1. La denuncia della causa di morte deve essere effettuata entro 24 ore dall’accertamento del decesso,
su apposita scheda, stabilita dal Ministero della Sanità.
2. La causa di morte deve essere dichiarata dal medico curante, o, in sua assenza, da chi ne assume le
funzioni.
3. L’accertamento della morte, redatto su apposito modulo, è effettuato entro 24 ore dal decesso da uno
dei seguenti soggetti:
• dal medico necroscopo dell’A.S.L. territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione
privata;
• dal Direttore Sanitario, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria,
• dal Direttore o Responsabile Sanitario, in caso di decesso presso altra struttura (socio-sanitaria
e/o assistenziale);
4. Se il decesso avviene in giorni festivi, l’accertamento è effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno
feriale successivo, e comunque non oltre 48 ore.
5. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni
caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all’Ufficio di °Stato Civile.
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6. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un
loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona
comunque informata del decesso.
7. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.
8. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell’ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari
adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell’ufficio di stato civile
incaricato.
9. I decessi avvenuti in ospedali, Residenze Sanitarie Assistite, collettività sono notificati, con l’apposito
modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.
10. In caso di morte violenta è necessaria l’acquisizione del nulla osta al seppellimento rilasciato
dall’Autorità Giudiziaria.
Articolo 11 – Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane
1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il
Sindaco tramite il funzionario dei servizi cimiteriali che, a sua volta,, ne deve dare tempestiva
comunicazione all’Autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all’Azienda sanitaria locale.
Inoltre l’Azienda sanitaria locale deve provvedere per l’esame di quanto rinvenuto da parte del medico
necroscopo, segnalando i risultati all’Autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il
seppellimento.
Articolo 12 – Depositi di osservazione e obitorio
1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all’eventuale obitorio in locali idonei nell’ambito del
Cimitero.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il Cimitero deve essere
dotato.
3. L’ammissione nel deposito di osservazione o nell’obitorio è autorizzata dal Sindaco oppure dalla
pubblica autorità che ha richiesto l’intervento del servizio di recupero e trasporto di salme o, infine,
dall’autorità giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con
tale funzione.
Articolo 13 – Autorizzazione alla chiusura del feretro o permesso di seppellimento
1. La chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla
autorizzazione dell’ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano
trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dal Regolamento per la revisione e
la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile n. 396 del 3 novembre 2000 e dal presente
Regolamento.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di
ossa umane.
3. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i
feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, per i prodotti del
concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane nonché per le parti anatomiche riconoscibili
si fa riferimento all’art. 11 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell’ufficiale di stato civile,
questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.
Articolo 14 – Autopsie e trattamenti conservativi
1. I trattamenti per l’imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco e vengono eseguiti dopo il
periodo di osservazione sotto il controllo del competente servizio della ASL.
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CAPO V – TRASPORTI FUNEBRI
Articolo 15 – Norme generali per i trasporti funebri
1. Il feretro è preso in consegna dall’incaricato del trasporto, accompagnato dai documenti di
autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione, nonché dal verbale di chiusura feretro per
trasporto cadavere. L’incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro, ed i relativi
documenti accompagnatori, al personale incaricato presso il cimitero e/o crematorio.
Articolo 16 – Modalità di trasporto e percorso
1. I criteri generali che regolamentano gli orari, le modalità, ed i percorsi dei trasporti di cadavere, sono
determinati con Ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto funebre comprende di regola: il prelievo della salma o cadavere dal luogo del decesso, dal
deposito di osservazione o dall’obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la
relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino
al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Se il cadavere non si trova nella propria abitazione i familiari possono chiedere che il funerale inizi
dalla porta della casa di abitazione, previo trasferimento del cadavere fino alla casa stessa poco prima
dell’ora fissata per il funerale.
Articolo 17 – Gestione del servizio di trasporto funebre
1. Il servizio trasporto funebre è svolto da ditte individuali, società e altre persone giuridiche in possesso
della relativa autorizzazione del Comune, sede dell’attività commerciale, rilasciata ai sensi dell’art. 32
del Regolamento Regione Lombardia n. 6 del 09/11/2004.
2. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
Articolo 18 – Cortei funebri – Orari dei trasporti – Fissazione dell’orario dei funerali
1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall’abitazione del defunto alla chiesa.
2. L’orario dei trasporti funebri è fissato da apposita ordinanza del Sindaco
3. L’ufficio competente fisserà di norma l’ora dei funerali secondo l’ordine di presentazione delle richieste
di trasporto tenendo conto, se necessario, dell’ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o,
altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l’ordinanza sindacale di
cui al comma 2., sentiti anche i Parroci.
4. I cortei funebri non debbono, di regola, far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da
persone, veicoli od altro.
5. Il Sindaco, di volta in volta, su richiesta degli interessati può autorizzare il luogo e le modalità per la
sosta di cadaveri in transito.
Articolo 19 – Riti religiosi e civili
1. I ministri di culto, sia della Chiesa cattolica, che degli altri culti riconosciuti, di cui all’articolo 8 della
Costituzione, che intervengono all’accompagnamento funebre, devono conformarsi alle disposizioni
relative allo svolgimento dei funerali del presente Regolamento.
2. Il cadavere può sostare in Chiesa, o in altro luogo di culto, per il tempo necessario alla cerimonia
religiosa.
Articolo 20 – Trasporto morti sul suolo pubblico
1. I morti giacenti sul suolo pubblico, in luoghi pubblici e i morti negli stabilimenti, per infortunio o altra
causa, devono essere trasportati al deposito di osservazione del cimitero.
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Articolo 21 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
1. Il trasporto di cadavere in Cimitero di altro Comune è autorizzato dall’Ufficiale dello Stato Civile a
seguito di domanda degli interessati.
2. La pratica di trasporto deve essere corredata dall’autorizzazione al seppellimento rilasciata
dall’Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente
l’indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell’autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene
trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi si debbano
tributare onoranze funebri.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali
onoranze all’interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è
accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui
sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul
cofano.
5. Per i morti di malattie infettive-diffusive, l’autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le
norme di cui all’art. 25, commi 1 e 2 del D.P.R. 285/1990.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al
luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è
avvenuto il decesso.
Articolo 22 – Trasporto di salme in Stati diversi
1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, 10
febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, che prevede il
rilascio del passaporto mortuario si richiamano le norme di cui all’art. 27 del D.P.R. 10/09/1990, n.
285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28
aprile 1938 tra la Santa Sede e l’Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
3. Per l’introduzione e l’estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata
convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del citato D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
Articolo 23 – Trasporto di ceneri e resti
1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere
autorizzato dall’ufficiale di Stato Civile su domanda degli interessati.
2. Il trasporto di cadaveri, resti ossei o ceneri da o per Stato estero, sono autorizzati dall’Ufficiale di Stato
Civile.
3. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa
autorizzazione alla dispersione.
4. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell’affidamento, vale come autorizzazione al trasporto la stessa
dichiarazione di cui all’art. 14, comma 6 del Regolamento Regione Lombardia n. 6/2004.
5. Le misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di
ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilati.
6. Per il trasporto all’estero di ceneri, o resti mortali completamente mineralizzati, non si applica la
Convenzione di Berlino.
TITOLO II - CIMITERI
CAPO I – CIMITERI
Articolo 24 – Disposizioni generali – gestione e vigilanza
11
1. Ciascun Comune, in forma singola o associata, ha almeno un cimitero con un’area a sistema di
inumazione, tale area è determinata ai sensi dell’art. 58 e art 59 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285
e dall’art. 6 del Regolamento Regione Lombardia n. 6 del 9 novembre 2004.
2. Il Comune in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione
del Cimitero o può affidarla a terzi secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, della Legge
Regionale 18 novembre 2003 n. 22 e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali).
3. Il Comune esercita l’ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell’Azienda sanitaria
locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.
4. La vigilanza del Cimitero spetta al Sindaco. Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo
delegato controlla il funzionamento del Cimitero proponendo al Sindaco, se del caso, i provvedimenti
necessari per assicurare un regolare servizio.
5. E’ vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli
articoli 27 e 28 del Regolamento Regione Lombardia n. 6/2004 e dell’art. 9 della Legge Regionale n.
22/2003.
Articolo 25 – Elenco Cimiteri
2. Ai sensi dell’art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli
artt. 3 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004, il comune provvede al servizio del
seppellimento con i seguenti Cimiteri comunali:
• Cimitero di Usmate
• Cimitero di Velate
Articolo 26 – Accessibilità e onerosità
1. Nei Cimiteri comunali sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) I cadaveri delle persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte,
la propria residenza o risultavano iscritte all’AIRE del Comune;
c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad
una sepoltura privata di famiglia, nel Cimitero, come stabilito dall’art. 56 del presente
Regolamento;
d) I nati morti e i prodotti abortivi;
e) I cadaveri delle persone morte non residenti ma native nel territorio comunale o in strutture
sanitarie, i cui genitori, al momento della nascita del defunto, avevano la residenza nel Comune;
f) I cadaveri delle persone che non sono né native ne residenti ma che abbiano il coniuge nativo nel
Comune di Usmate Velate, a condizione che il coniuge superstite, al momento di richiedere la
concessione cimiteriale per il coniuge defunto, richieda anche per sé la concessione di una
sepoltura nelle vicinanze;
g) I resti mortali e/o le ceneri delle persone sopra elencate.
Articolo 27 – Reparti del Cimitero
1. I Cimiteri sono suddivisi nei seguenti reparti:
a) Campi comuni per adulti e per bambini;
b) Loculi e ossari;
c) Aree per sepolture singole o a due posti sovrapposti con relativo tombino in cemento;
d) Aree per costruzione tombe di famiglia, dove esistenti;
e) Aree per costruzione cappelle di famiglia, dove esistenti;
f) Ossario comune (Cimitero Usmate);
g) Area destinata a “Giardino delle Rimembranze”, per lo spargimento delle ceneri, ove esistente;
h) Area destinata all’inumazione dei resti indecomposti, ove esistente;
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i)
j)
Deposito di osservazione salme;
Eventuale obitorio.
Articolo 28 – Reparto speciale destinato agli acattolici e a Comunità straniere
1. Il Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Usmate Velate ha individuato un’area destinata a
sepoltura per Comunità straniere ed acattolici nel cimitero di Usmate. Tale area non è ancora
esistente.
CAPO II – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
Articolo 29 – Piano Regolatore cimiteriale
1. Il Comune a norma dell’art. 6 del Regolamento Regione Lombardia, ha approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n° 31 del 30/11/2011 il Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.), che recepisce le
necessità del servizio nell’arco di almeno vent’anni.
2. Il Piano Regolatore Cimiteriale contiene un elaborato denominato “Norme tecniche attuative” che
detta le tipologie edilizie ammesse per qualunque fabbricato all’interno del Cimitero.
3. Le norme tecniche attuative contengono tutti i dati dimensionali massimi a cui dovrà sottostare la
progettazione di qualunque fabbricato all’interno del cimitero.
4. Il Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) deve essere revisionato ogni 10 anni e comunque ogni
qualvolta si registrano variazione rilevanti di elementi presi in esame dal Piano.
CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE
Articolo 30 – Inumazione
1. Ogni Cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione ubicati in suolo idoneo
per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo
di scheletrizzazione dei cadaveri.
2. Le sepolture a inumazione sono soggette a concessione secondo le modalità previste dal presente
Regolamento.
3. I campi saranno divisi in riquadri e l’utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un’estremità di
ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Le misure,
e le caratteristiche delle fosse sono presenti nel Piano Regolatore Cimiteriale.
4. Le sepolture per inumazione avvengono in campi comuni per una durata massima di 10 anni dal
giorno del seppellimento.
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere racchiuso in cassa di legno ed essere sepolto in
fossa separata dalle altre, soltanto la madre con il neonato, morti nell’atto del parto, possono essere
chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
6. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno.
7. Per le inumazioni non è consentito l’uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Le
casse dovranno essere conformi a quanto stabilito dall’allegato 3 del Regolamento Regione
Lombardia n. 6 del 09/11/2004 e s.m.i..
Articolo 31 – Tumulazione
1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie: loculi ipogei
ed epigei.
2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente
Regolamento.
3. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto,
possono essere chiusi in una stessa cassa.
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4. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla
capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici
trasformativi conservativi.
5. Ogni loculo è realizzato in modo che l’eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa
avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
6. Per un periodo massimo di venti anni dall’entrata in vigore del Regolamento Regione Lombardia n. 6
del 09/11/2004, è consentita la tumulazione, in deroga al comma 4 , in loculi, cripte o tombe in genere
privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le
condizioni di cui all’Art. 3 del Piano Regolatore Cimiteriale approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n° 31 del 30/11/2011.
7. Decorso il termine di venti anni dall’entrata in vigore del Regolamento Regione Lombardia n. 6 del
09/11/2004, nei loculi, nelle cripte o nelle tombe sprovviste di spazio utile per effettuare tumulazione
od estumulazione di un feretro senza che sia movimentato un altro feretro come da comma 4,
possono svolgersi le seguenti operazioni:
a) estumulazioni;
b) tumulazioni di urne cinerarie, di cassettine di resti ossei;
c) nuove tumulazioni di un unico feretro in loculi, cripte o tombe non contenenti altre salme.
Articolo 32 – Tumulazioni temporanee
1. Può essere consentita la tumulazione temporanea di salma secondo le disponibilità cimiteriali quando
il Comune sia sprovvisto di loculi cimiteriali o il richiedente, già concessionario di area per la
costruzione di tomba o cappella di famiglia, non abbia ancora realizzato l’opera.
2. La tumulazione definitiva dovrà comunque avvenire al momento della disponibilità dei loculi comunali
e non oltre 3 anni dalla concessione dell’area per la costruzione della tomba o della cappella.
Articolo 33 – Identificazione
1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto,
costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non
facilmente alterabili, l’indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo
espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal
servizio di accettazione comunale.
Articolo 34 – Monumenti, lapidi, Cippi
1. I campi sono delimitati da cordoli in pietra o in calcestruzzo prefabbricato.
2. Sulle fosse è permesso, a totale carico dei familiari dei defunti, il collocamento di croci o monumenti o
lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo, previa autorizzazione da parte del competente
Ufficio Tecnico comunale, in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
3. Sulle sepolture si possono deporre fiori ma vige il divieto di qualunque tipo di piantumazione fissa sul
monumento e di piantumare o depositare vasi nell’area circostante il monumento.
4. I monumenti funebri di nuova installazione o sostituiti o ricostruiti totalmente o parzialmente dovranno
rispondere alle seguenti indicazioni e caratteristiche:
a) nei campi a tumulazione l’altezza complessiva massima è stabilita dall’Art. 31 delle Norme
Tecniche del Piano Regolatore Cimiteriale.
b) nei campi a tumulazione i copri tomba avranno misure minime necessarie per il completo
rivestimento del manufatto prefabbricato;
c) la costruzione dell’opera deve essere contenuta nei limiti dell’area concessa;
d) epigrafe e fotografie da posizionarsi su lastra orizzontale o stele;
e) croce o altro simbolo in rilievo su lastra orizzontale a stele rilievo massimo cm. 10;
f) foro portafiori dimensioni massime cm. 15 di lato o diametro, cm. 20 di altezza;
g) coperchio copri incasso per luce votiva su lastra orizzontale dim. massime cm. 15 x 10, altezza
cm. 10.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
8.
h) Nei campi comuni per adulti i copri tomba (lastra orizzontale) avranno misure pari a 120 x 80
cm., mentre dovrà essere lasciata scoperta, per favorire l’azione degli agenti atmosferici, la
superficie restante di 0,80 mq.;
i) Nei campi comuni per bambini i copri tomba (lastra orizzontale) avranno misure pari a 90 x 50
cm., mentre dovrà essere lasciata scoperta, per favorire l’azione degli agenti atmosferici, la
superficie restante di 0,30 mq.;
j) Nei campi comuni per salme inconsunte non saranno ammessi i copri tomba (lastra
orizzontale) per favorire l’azione degli agenti atmosferici, la superficie dell’area in concessione
delle dimensioni di 220 x 80 cm. potrà essere delimitata da un cordolo di pietra con altezza e
spessore di 10 cm.
Per la realizzazione dei monumenti i materiali da impiegare sono la pietra, il granito e il marmo, con
esclusione del ceppo, delle arenarie, delle puddinghe, dei calcari teneri, della finta pietra, comunque
devono essere della qualità e misura idonea ai requisiti di durata, di buona manutenzione e comunque
consoni all’ambiente.
Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall’Ufficio Tecnico
comunale. Nell’autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi
comunque a cura e spese degli interessati. L’autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del
personale cimiteriale.
Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l’allineamento con quelle già esistenti, rispetto
le eventuali disposizioni impartite dall’ufficio preposto.
Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati
dall’ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a
dieci giorni.
Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del
Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali
danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzosa. Le lapidi sono tenute a
disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla
demolizione.
L’Ufficio Tecnico Comunale provvederà nel corso o al termine dei lavori a verificare se le opere sono
conformi al progetto approvato e, in caso di difformità, il dirigente competente disporrà l’ordine di
sospensione dei lavori. Conseguentemente il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori le
sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per tali inadempienze, previa emanazione di apposita
ordinanza del Sindaco nei confronti del concessionario per l’esecuzione delle opere necessarie per
rendere la costruzione conforme alle prescrizioni stabilite dalla normativa in materia.
I privati possono eseguire direttamente o fare eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i
lavori di sistemazione ed ornamentazione delle sepolture di loro spettanza.
Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e
l’impiego come portafiori, di barattoli di recupero, se non decorosamente verniciati. Si può autorizzare
il collocamento di fotografia, purchè eseguita a smalto, il collocamento di piantine e sempreverdi,
avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi
contigui.
Articolo 35 – Lapidi per colombari
1. Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti ed accessori vari secondo le modalità di
seguito descritte:
a) gli accessori potranno essere in marmo, bronzo o altro metallo e dovranno essere limitati al
portalampada votiva, portafiori, portaritratti, oltre alla croce e le epigrafi riportanti le date di
nascita e di morte;
b) detti accessori dovranno essere limitati come dimensioni, localizzati agli angoli della lapide e
assolutamente non potranno essere uniti tra di loro con motivi scultorei e non dovranno sporgere
dalle fasce esterne;
15
c) la posa di opere artistiche (bassorilievi, mosaici ecc.) sarà autorizzata dall’Ufficio Tecnico
comunale competente.
Articolo 36 – Epigrafi
1. Sulle sepolture deve essere riportato il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto, tali oneri
saranno a carico del concessionario.
2. Le epigrafi non potranno essere dipinte o verniciate, ma incise o eseguite mediante l’applicazione di
caratteri di bronzo, ottone, alluminio anodizzato o acciaio inox o altro materiale riconosciuto idoneo
dall’Ufficio preposto, esse sono ammesse anche per i feti.
3. Ogni epigrafe approvata dall’ufficio competente deve contenere le sole generalità del defunto, le rituali
espressioni brevi o i simboli ed emblemi consoni al culto dei morti.
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in latino, ebraico e
nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano.
5. Le modifiche ad epigrafi esistenti vanno parimenti autorizzate. Sulla lapide di chiusura dei loculi e
delle cellette è indicato il solo nome, cognome e le date di nascita e morte. Le donne coniugate
possono essere indicate con i due cognomi.
Articolo 37 – Rimozione manufatti e ornamenti
1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all’albo Pretorio del comune e all’albo
cimiteriale per un mese, sono rimossi d’ufficio i monumenti e le lapidi indecorosi o la cui manutenzione
difetti al punto tale da renderle non confacenti o non conformi allo scopo per il quale vennero
collocate. Senza obbligo di nessun avviso sono ritirati o rimossi d’ufficio dalle tombe tutti gli oggetti
che si estendano fuori dagli spazi di competenza o che, in qualunque forma, non si addicano al
decoro del Cimitero.
2. Gli ornamenti di fiori e piante devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere
tolti non appena avvizziti. Il personale cimiteriale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di
negligenza degli interessati.
3. E’ vietato il posizionamento di vasi di fiori sulla pavimentazione dei corridoi dei colombari. Nel
mancato rispetto della disposizione, il personale del cimitero provvederà alla rimozione degli stessi. Il
diritto alla permanenza di un monumento funebre, di una lapide o di una targa sulla sepoltura del
proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione di termine della rotazione ordinaria, se
in campo comune, o con la scadenza per qualsiasi motivo della concessione della sepoltura privata.
Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi,
entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della
concessione, diventano a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del
Comune. Gli oggetti non aventi nessun valore artistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla
demolizione e allo smaltimento. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico sono
depositati in luogo idoneo. Le fotografie e altri ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura,
sono conservati per un periodo di sei mesi entro il quale la famiglia può ritirarli senza alcuna formalità.
4. L’Ufficio può disporre o concedere su richiesta che sia conservato il monumento o la lapide di una
sepoltura privata scaduta se non prelevata dai proprietari. Il nuovo concessionario è impegnato a
conservare dette opere modificando unicamente le iscrizioni e le epigrafi.
CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Articolo 38 – Esumazioni ordinarie e straordinarie
Esumazioni ordinarie
1. Le esumazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione solo comunque non
prima che siano passati almeno 10 anni dalla inumazione.
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2. le esumazioni ordinarie sono regolate dal Comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere
l’ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali
il parere s’intende favorevole.
3. Delle operazioni di esumazione ordinaria allo scadere della concessione, è data preventiva pubblicità
dal Comune, con pubbliche affissioni all’Albo Pretorio e all’ingresso del Cimitero, per almeno sei
mesi, compresa la festività dei morti, degli elenchi delle sepolture in scadenza, un contrassegno o
stampigliatura in modo ben visibile, sulle cappelle, tombe, loculi (colombari) in scadenza.
3a. L’inizio delle attività di cui al comma 3 del presente articolo verranno comunicate a mezzo di
raccomandata AR da spedire all’ultimo indirizzo conosciuto del parente più prossimo in linea retta sino
al secondo grado.
4. Con le pubbliche affissioni di cui al comma precedente viene informata la cittadinanza circa il periodo
di effettuazione delle operazioni cimiteriali, le modalità ed i termini in base ai quali gli aventi titolo
possono esercitare il diritto di rinnovo della concessione, nonché il trattamento prestabilito dei resti.
5. A seguito di esumazione ordinaria le ossa che si rinvengono devono essere raccolte e depositate
nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per
deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le
ossa devono essere raccolte in cassettine di zinco con caratteristiche conformi all’art. 36 comma 2 del
D.P.R. 10 settembre 1990 N. 285. sull’esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome,
data di morte del defunto.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente e dal comma 1 dell’art. 85 del D.P.R. 10
settembre 1990, n. 285, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:
a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere a seguito del rinnovo della
concessione;
b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti ove previsto) in contenitori di materiale
biodegradabile per un minimo di 5 anni;
c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione, Le ossa dovranno essere poste
in un contenitore facilmente combustibile con riportato all’esterno nome, cognome e data di morte
del defunto. Tale contenitore per il trasporto fuori dal cimitero dovrà essere racchiuso in cassetta
di zinco, come prescritto dal comma 10 e dall’art. 36 comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.
285 da rimuoversi prima della cremazione
7. Nei casi a) e b) di cui al precedente punto 6. si possono eseguire sui resti mortali indecomposti da
reinumare, i trattamenti con le modalità e nei limiti stabiliti dalla circolare del ministero della sanità del
31 luglio 1998 n. 10 e dall’art. 20 comma 10 del Regolamento regione Lombardia n. 6 del 09/11/2004
e s.m.i..
Esumazioni straordinarie
1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell’autorità
giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per
trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
Per le esumazioni straordinarie ordinate dall’autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in
sala autoptica con l’osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell’Unità Sanitaria
Locale e dell’incaricato del servizio di custodia.
2. Salvo i casi ordinati dall’autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già
trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita
senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
Articolo 39 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie
1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
17
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a) Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione, comunque
non prima che siano passati almeno 30 anni dalla tumulazione per avere un margine di sicurezza
che si trovino resti completamente scheletrizzati
b) Sono considerate estumulazioni ordinarie anche quelle non inferiori a 20 anni a condizione che
vengono richieste dai parenti per procedere alla cremazione dei resti mortali indecomposti.
Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere
l’ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali
il parere si intende favorevole.
Delle operazioni di estumulazioni ordinarie allo scadere della concessione, è data preventiva
pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all’Albo Pretorio e all’ingresso del Cimitero, per
almeno sei mesi, compresa la festività dei morti, degli elenchi delle sepolture in scadenza, un
contrassegno o stampigliatura in modo ben visibile, sulle cappelle, tombe, loculi (colombari) in
scadenza.
Con le pubbliche affissioni di cui al comma precedente viene informata la cittadinanza circa il periodo
di effettuazione delle operazioni cimiteriali, le modalità ed i termini in base ai quali gli aventi titolo
possono esercitare il diritto di rinnovo della concessione, nonché il trattamento prestabilito dei resti.
A seguito di estumulazione ordinaria, constatata la completa scheletrizzazione si può provvedere
all’immediata raccolta dei resti mortali che verranno depositati nell’ossario comune, a meno che coloro
che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il
recinto del Cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in
cassettine di zinco con caratteristiche conformi all’art. 36 comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.
285. Sull’esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente e come previsto dall’art. 86 D.P.R. 10
settembre 1990, n. 285, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, sussistono diverse
possibilità:
a) inumare in campo indecomposti, dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei
fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di
materiale biodegradabile;
b) ritumulare nella stessa o in altra sepoltura previo rinnovo e stipula di nuova concessione. In tal
caso è d’obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale
dell’A.S.L. che sovrintende le operazioni cimiteriali constati che le condizioni della salma,per
presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto “rifascio”;
c) cremazione, previo assenso degli aventi diritto. I resti mortali dovranno essere posti in un
contenitore facilmente combustibile con riportato all’esterno nome, cognome e data di morte del
defunto. Tale contenitore per il trasporto fuori dal cimitero di esiti di fenomeni trasformativi con
parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l’adozione di misure precauzionali
igienico-sanitarie sono riposti in contenitori idonei alla destinazione, da rimuoversi prima della
cremazione.
Nei casi a) e b) di cui al precedente punto 6. si possono eseguire sui resti mortali indecomposti da
reinumare, i trattamenti con le modalità e nei limiti stabiliti dalla circolare del ministero della sanità del
31 luglio 1998 n. 10 e dall’art. 20 comma 10 del Regolamento regione Lombardia n. 6 del 09/11/2004
e s.m.i..
Estumulazioni straordinarie
1. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
a) Su ordine dell’autorità giudiziaria;
b) A richiesta dei famigliari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai
20 anni.
2. Il Sindaco può autorizzare nel periodo di tempo dal 01 ottobre al 30 aprile l’estumulazione dei feretri
destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il responsabile del
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dipartimento di Prevenzione o suo delegato constati la perfetta tenuta della cassa e dichiari che il
trasferimento del feretro in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute
3. Le traslazioni di salme in altro loculo o altra area, sono autorizzate, da parte del Sindaco, solo
ed esclusivamente per motivi di stretta e giustificata necessità. Non saranno autorizzate, senza
motivata giustificazione, traslazioni di salme solo per il cambio di allocazione all’interno dello
stesso Cimitero.
Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del
gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell’ASL
può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l’adozione di particolari misure precauzionali di
natura igienico-sanitaria
E’ vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di
misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
L’addetto al Cimitero è tenuto a denunciare al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali
possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall’art. 410 del Codice Penale.
Salvo casi ordinati dall’autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni
quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l’ASL dichiari che esse possono essere
eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o
disposte.
Articolo 40 – Oggetti da recuperare o rinvenuti
1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o
ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al personale incaricato presso il Cimitero e al
Funzionario competente al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia
eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto dal
personale incaricato presso il Cimitero processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è
consegnato al reclamante e l’altro conservato tra gli atti d’ufficio.
3. In mancanza di qualsiasi richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in
occasione di esumazioni od estumulazioni sono depositati presso il Comune che li terrà in custodia, a
disposizione degli aventi diritto, per un periodo massimo di dodici mesi. Qualora non venissero
reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà
destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
Articolo 41 – Rifiuti
1. Per i rifiuti da attività cimiteriale si fa riferimento a quanto stabilito dall’Art. 20 del Piano Regolatore
Cimiteriale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del 30/11/2011.
CAPITOLO V – CREMAZIONI
Articolo 42 – Impianto crematorio
1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente, per procedere alla
cremazione, si avvale dell’impianto funzionante più vicino.
Articolo 43 – Autorizzazione alla cremazione
1. L’autorizzazione alla cremazione di cadavere, di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) della legge 30
marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile, previa istanza dei familiari, o di loro
delegato, contestualmente alla presentazione dei documenti di seguito indicati:
a) disposizione testamentaria, dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato.
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b)
c)
d)
e)
f)
Laddove il defunto risultasse iscritto ad associazioni accreditate, aventi tra i propri fini quello della
cremazione dei cadaveri degli associati, sarà sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in
carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno, dalla quale si evinca la
volontà di essere cremato. Tale dichiarazione dovrà essere convalidata dal Presidente
dell’Associazione medesima.
in mancanza di disposizione testamentaria, occorrerà un atto scritto, dal quale risulti la volontà
espressa di cremare il cadavere, da parte del coniuge ed dei parenti più prossimi, individuati
secondo l’art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso
grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all’Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di decesso, o di residenza, del defunto, e/o del dichiarante.
Qualora la volontà sia stata manifestata all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso,
questi inoltrerà immediatamente il relativo processo verbale all’Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è
manifestata dai legali rappresentanti dei medesimi;
copia del certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di reato, nella causa di
morte;
ove ricorra caso di morte improvvisa e sospetta, dovrà essere presentato il nulla osta dell’Autorità
Giudiziaria alla cremazione del cadavere;
dichiarazione dell’A.S.L. che la salma non è portatrice di stimolatore cardiaco o apparecchiature
similari.
eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto, in ordine alla dispersione
delle ceneri, o all’affidamento dell’urna cineraria.
Articolo 44 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri
1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di
materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a
freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le
ceneri di un solo cadavere e portare all’esterno l’indicazione del nome e cognome del defunto, della
data di nascita e di quella di morte
2. A richiesta degli interessati, e in base a concessione, l’urna potrà essere collocata nel cimitero, in
ossario, o colombaro, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.
3. L’affidamento dell’urna cineraria ad un familiare è possibile a seguito di presentazione di una
dichiarazione del familiare stesso, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 3
della Legge n. 130/2001, individuato in vita dal defunto per l’affidamento delle proprie ceneri, alla
quale sia allegata l’espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà
possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà
manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75,
76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza
assoluta degli stessi. Tale affidamento viene disposto dall’Ufficiale di Stato Civile.
4. Nella dichiarazione conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l’urna sigillata e che
sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
b) il luogo di conservazione;
c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e
delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione
dell’urna;
d) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna in cimitero, nel caso di familiare non
intendesse più conservarla.
5. L’Amministrazione comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli
sull’effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l’urna
cineraria.
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6. Il luogo di conservazione è da intendersi quale luogo confinato dove l’urna sia racchiudibile, a vista o
meno, destinato unicamente a questo scopo:
7. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il
decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme stabilite dalla Legge 30 marzo 2001, n.
130.
8. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dall’Art. 3 della Legge 30 marzo 2001,
n. 130.
9. La dispersione delle ceneri può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di
quanto previsto al comma 7.
CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI
Articolo 45 – Orario
1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l’orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. La visita ai Cimiteri fuori orario è subordinata al permesso dell’incaricato dal Responsabile del
servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.
3. L’avviso ci chiusura è dato di regola a mezzo di appositi cartelli all’ingresso dei Cimiteri in modo che la
chiusura avvenga entro l’ora prescritta.
Articolo 46 – Disciplina dell’ingresso
1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E’ vietato l’ingresso:
a) ai cani o ad altri animali, salvo che accompagnino una persona non vedente;
b) alle persone in evidente stato di ubriachezza o di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso
o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
c) a coloro che intendono svolgere all’interno del Cimitero attività di questua;
d) ai bambini di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Di norma non è consentito l’accesso per visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.
4. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati che devono trasportare all’interno del Cimitero materiali da
costruzione, possono accedere, previa autorizzazione, secondo gli orari prestabiliti, a velocità ridotta,
evitando rumori molesti, e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.
Articolo 47 – Divieti speciali
1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del
luogo ed in specie:
a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
c) introdurre oggetti irriverenti;
d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
f) asportare dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l’offerta di servizi e di oggetti, distribuire
indirizzi o volantini pubblicitari;
i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva
autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria Per cortei ed operazioni
cimiteriali occorre anche l’assenso dei familiari interessati;
j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d’uso;
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l)
assistere alla esumazione ed estumulazione di salme, da parte di estranei non accompagnati dai
parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente
adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell’interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto
dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale
addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli
agenti della forza pubblica o deferito all’Autorità giudiziaria.
TITOLO III - CONCESSIONI
CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE
Articolo 48 – Concessioni cimiteriali
1. Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone
giuridiche ai sensi del D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361 o ad Enti morali, l’uso di aree per la
realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività,
senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità previste nel
presente Regolamento e tariffe stabilite dal Comune. Il Comune può altresì costruire tombe o
manufatti da concedere in uso come sepolture.
2. Nel caso in cui il Comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del Cimitero, la facoltà di realizzare
e cedere in uso sepolture private, per la durata dell’affidamento, è estesa al gestore nei termini
consentiti dal contratto di servizio e dal Regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal
Comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini.
3. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel presente
Regolamento e comunque di durata non superiore a 99 anni.
4. Le concessioni in uso di sepolture sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi,
con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente
di primo grado premorto.
Articolo 49 – Tipologie di concessioni
1. Le concessioni vengono rilasciate dall’Amministrazione Comunale a livello nominale, con esclusione
delle tombe di famiglia e delle cappelle private.
2. E’ possibile distinguere le sepolture in comuni e private ed ancora per inumazione e per
tumulazione.
3. Per sepoltura comune si intende la concessione di area a inumazione per sepoltura in nuda terra
in campo comune della durata di 10 anni (e ulteriori 5 anni rinnovabili in caso di salma
indecomposta). Per le sepolture in campo comune non è ammessa la scelta dei posti.
Ogni fossa dei campi comuni è contraddistinta da cippi identificativi uniformi, forniti e messi in opera
dal Comune a seguito immediato della inumazione.
4. Per sepoltura privata si intende la concessione di:
a) aree per tomba di famiglia o cappelle;
b) tombe singole, doppie e loculi (colombari) per tumulazione;
c) ossario per raccolta resti mortali;
d) aree per inumazione;
e) nicchie cinerarie (ossari privati)
f) cinerario comune dove disperdere le ceneri laddove esistente
5. L’assegnazione dovrà avvenire in rigoroso ordine progressivo, tenendo conto del numero di posti
richiesti.
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Articolo 50 – Durata delle concessioni e loro rinnovo
1. I vari tipi di sepoltura consistono nell’uso temporaneo delle stesse come sotto riportato:
a) Anni 40, dalla data di concessione, per aree con loculi interrati a due posti sovrapposti con
vestibolo, rinnovabili per ulteriori 10 anni;
b) Anni 40, dalla data di concessione, per aree con loculi interrati a due posti sovrapposti
senza vestibolo (ciò è consentito solo alle condizioni indicate nella deroga dell’art. 16 del
Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 per sepolture esistenti. La deroga non può
superare i 20 anni dalla emanazione del Regolamento Regionale), vedi Art. 3 del Piano
Regolatore Cimiteriale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del
30/11/2011
c) Anni 40, dalla data di concessione, per aree con loculi interrati singoli, rinnovabili per ulteriori 10
anni;
d) Anni 40, dalla data ci concessione, per loculi (colombari), rinnovabili per ulteriori 10 anni;
e) Anni 30, dalla concessione, per cellette ossario – cinerario, rinnovabili per ulteriori 10 anni;
f) Anni 99, dalla concessione, di area per la costruzione di tomba di famiglia e/o cappella di
famiglia, nel rispetto delle disposizioni degli uffici competenti.
2. Scaduto tale periodo, salvo formale richiesta di conferma da parte degli interessati all’Autorità
Comunale, la sepoltura, il monumento, il colombaro, la tomba o la cappella cadranno nella libera
disponibilità del Comune.
In tal caso la Giunta provvederà ad apposita deliberazione rendendo pubblica, mediante affissione
murale, l’azione intrapresa.
3. Nel caso di domanda di conferma di rinnovo di concessione e di constatata regolarità della
successione per le tombe e/o cappelle di famiglia, il rinnovo della concessione stessa avverrà previo
pagamento della somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
4. Ogni qualvolta venga chiesta la tumulazione in loculo (colombaro), in area con loculo sotterraneo o
l’inumazione di una nuova salma e, come conseguenza, si verifichi l’esigenza di esumare o
estumulare i resti del feretro occupante, il richiedente dovrà procedere alla stipula di un nuovo
contratto per la concessione dell’area o del loculo interessato, previo pagamento del canone e
dei diritti di concessione vigenti al momento della stipula. Sarà comunque possibile collocare i resti
nell’apposito contenitore con il feretro della nuova salma.
Articolo 51 – Mancata richiesta di rinnovo concessione
1. In mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone, il Comune procede
all’estumulazione d’ufficio del cadavere o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei
casi, nell’ossario Comune, nel cinerario Comune (ove previsto) o, all’occorrenza, in campo di
mineralizzazione (ove esistente) o in Campo Comune.
2. Per le concessioni non rinnovate si applica l’articolo 55 comma 5 del presente Regolamento.
3. I costi per le operazioni di estumulazione/esumazione sono posti a carico dei parenti del defunto.
Articolo 52 – Concessioni in prevendita
1. E’ dato modo, ove possibile, di acquisire un loculo o tomba in prevendita nel caso di decesso del
coniuge, a favore del coniuge vivente o di parente di primo grado premorto, in adiacenza a quello
oggetto della concessione.
Nel caso di decesso del coniuge vivente, concessionario del loculo o tomba precedentemente
assegnatagli, qualora il tempo contrattualmente definito non consenta più il rinnovo della concessione
stessa, si procederà alla stipula di una nuova concessione con tariffa ridotta da determinarsi da parte
dell’Amministrazione Comunale.
Articolo 53 – Traslazione di salma
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1. Le traslazioni di salme in altro loculo o altra area, sono autorizzate, da parte del Sindaco, solo ed
esclusivamente per motivi di stretta e giustificata necessità. Non saranno autorizzate, senza motivata
giustificazione, traslazioni di salme solo per il cambio di allocazione all’interno dello stesso cimitero.
2. Lo spostamento della salma dal loculo o dall’area precedentemente assegnato ad altro sito
corrisponde a rinuncia tacita dell’assegnazione stessa, con la decadenza della concessione rilasciata
al momento della stipula del contratto e non sarà corrisposto, da parte dell’Amministrazione
Comunale, alcun rimborso per la rinuncia dell’assegnazione del loculo o dell’area cimiteriale.
3. Per le traslazioni di salme in altro cimitero, al di fuori dell’ambito comunale, corrisponde a rinuncia
tacita della concessione, ai concessionari rinuncianti non spetterà alcun rimborso.
Articolo 54 – Doveri manutentivi dei concessionari
1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione
ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che
l’Amministrazione ritiene indispensabili per ragioni di decoro, sicurezza o igiene, a rimuovere eventuali
abusi, pena di decadenza della concessione, previa diffida del Comune, sulla base di quanto stabilito
dal Regolamento Comunale.
2. Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco può
sospendere la tumulazione di salme, subordinando alla esecuzione dei lavori occorrenti o al
versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nella
esecuzione delle opere stesse, se l’interessato non ha provveduto nel termine prefisso.
3. Il Comune può assumere l’onere della manutenzione perpetua delle opere con versamento da parte
dei titolari della somma che viene fissata, in base ad apposita perizia del tecnico comunale ed alle
condizioni da stabilirsi, con deliberazione, di volta in volta. Apposita iscrizione posta sulla sepoltura
indica tale onere.
Articolo 55 –Rinuncia – revoca – estinzione - decadenza delle concessioni cimiteriali
1. Rinuncia della concessione: Per sopravvenute cause eccezionali, valutate caso per caso,
dall’Amministrazione Comunale, la retrocessione dei concessionari di loculi e/o tombe nuove e mai
utilizzate, comporta un indennizzo pari al 50% dell’importo versato all’atto della stipula della
concessione stessa.
2. Revoca della concessione: Le concessioni cimiteriali a tempo determinato, sia le concessioni
perpetue, rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. n.803/75, come richiamato dall’art.
92 del D.P.R. 285/90, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione
dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza di cimitero rispetto al fabbisogno
del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di un
nuovo cimitero. Possono essere anche revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi
eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di
individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.
La revoca delle concessioni di cui sopra, comporta l’esonero dai costi di esumazione e/o
estumulazione, eventuale cremazione, ecc., delle cui spese si farà carico l’Amministrazione comunale.
I concessionari o i loro successori aventi diritto, diversamente potranno chiedere la riconferma della
sepoltura per un periodo ulteriore massimo di 10 anni, che verrà accordata secondo la disponibilità e
previo il pagamento della tariffa vigente all’atto del rinnovo.
3. Estinzione di concessioni cimiteriali: Le concessioni si estinguono:
a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate,
b) con la soppressione del cimitero;
c) con il decorso di venti anni dalla morte dell’ultimo concessionario avente diritto;
d) per revoca di cui al comma 2.
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4. La decadenza della concessione perpetua e a tempo determinato può essere dichiarata nei
seguenti casi:
a) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
b) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d’uso della sepoltura;
c) Quando, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
d) Quando la sepoltura risulti in evidente stato di abbandono per incuria, o morte degli aventi diritto, o
quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli
aventi titolo, in quanto reperibili.
In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e a quello del
Cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi.
Trascorso infruttuosamente tale termine il Responsabile del servizio emette la decadenza della
concessione e disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune,
ossario comune cinerario comune se esistente.
Il Responsabile dell’Ufficio tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a
seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
5. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune.
6. La richiesta di aggiunta loculi in tombe di famiglia e cappelle a concessione perpetua
comporta il rilascio di nuova concessione con la conseguente perdita della perpetuità.
Articolo 56 – Diritto d’uso di Tomba di Famiglia e/o Cappella di Famiglia
1. Lo jus sepulchri, inteso come diritto di venir sepolti nei sepolcri privati concesse a persone fisiche,
viene individuato dall’art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in termini di riserva cioè di
esclusività, nelle persone dei concessionari e dei loro famigliari, nonché nelle persone che risultino
essere state con loro conviventi o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti degli
stessi.
2. Il diritto d’uso delle sepolture private concesse ad Associazioni od Enti, è riservato alla sepoltura di
persone, le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo
statuto dell’Associazione o Ente e dall’atto di concessione.
3. Il Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 estende il diritto d’uso non solo
ai cadaveri, ma anche:
• ai resti ossei;
• agli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
• alle ceneri.
4. Al fine dell’applicazione del predetto art. 93 del D.P.R. n. 285/1990 commi 1 e 2, nonché dell’art. 24
comma 1 del Regolamento Regionale n. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi
composta da:
a) Coniuge;
b) Parenti in linea retta ascendente fino al 3°:
- 1° genitori
- 2° nonni
- 3° bisnonni
c) Parenti in linea retta discendente fino al 3°:
- 1° figli
- 2° nipoti
- 3° bisnipoti
d) Parenti in linea collaterale fino al 6°:
- 2° fratelli e sorelle
- 3° nipoti (figli di fratelli), zii paterni e materni
- 4° pronipoti (figli di figli di fratelli), cugini, prozii (fratelli dei nonni)
- 5° figli di pronipoti, figli di cugini, cugini dei genitori
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
- 6° figli di figli di cugini, figli dei cugini dei genitori
e) Affini fino al 4° (vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge)
- 1° suocero, genero e nuora
- 2° sorella e fratello della moglie o del marito
- 3° la zia e lo zio della moglie o del marito
- 4° il cugino della moglie o del marito
Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal
fondatore del sepolcro, all’atto dell’ottenimento della concessione.
Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della
concessione con un’apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 da
presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla
osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finchè, il
titolare mantiene tale qualità.
La sepoltura delle persone conviventi con il concessionario nei sepolcri privati dello stesso, può
essere consentita previa valutazione caso per caso, da parte del servizio di Polizia Mortuaria, della
dichiarazione presentata dal concessionario, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445. Il
presupposto per cui l’istanza possa trovare accoglimento consiste nella condizione di convivenza con
il concessionario al momento del decesso, momento in cui si realizza il titolo alla sepoltura. Qualora
ricadano gli estremi il predetto servizio darà il nulla osta. Nel caso in cui le risultanze anagrafiche non
corrispondano alla effettiva situazione di fatto, il concessionario potrà rivolgersi solo al Giudice per
richiedere una sentenza dichiarativa dello stato di convivenza. Solo la sentenza potrà costituire titolo
per l’accoglimento dell’istanza.
I criteri per l’identificazione della condizione di particolare benemerenza nei confronti dei
concessionari sono i seguenti:
Persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria al concessionario in strutture
sanitarie pubbliche o private per almeno un anno risultante da cartelle cliniche o da apposite
attestazioni di servizio rilasciate dalla direzione sanitaria del luogo di cura;
Persone che abbiano prestato assistenza al concessionario per almeno un anno risultante da
fatture regolarmente quietanzate concernenti le prestazioni, assistenziali assicurative;
Persone che abbiano compiuto azioni di soccorso o di salvamento del concessionario, risultanti
da riconoscimenti ufficiali, o in difetto, da attestazione dei corpi ed organizzazioni di soccorso cui
appartenevano i soccorritori, anche all’interno delle organizzazioni di volontariato, o da altri organi
ufficiali (polizia, vigili del fuoco ecc.);
Persone che abbiano compiuto atti particolarmente significativi di solidarietà nei confronti del
concessionario, attestati da chi abbia potere di rappresentanza in organizzazioni di volontariato
debitamente riconosciute o da ONLUS;
Persone che abbiano prestato attività di soccorso nei confronti del concessionario o che abbiano
messo a disposizione dello stesso mezzi di trasporto in occasione di calamità naturale (sisma,
alluvione ecc.), che ha interessato il Comune e che risulti attestante da organi pubblici,
organizzazioni di volontariato, ONLUS ecc.;
Persone che hanno prestato attività di soccorso nel corso di calamità naturale occorsa al
Comune, a beneficio della comunità locale di cui il concessionario faceva parte.
Qualora il concessionario non abbia espressamente indicato nell’atto di concessione una riserva di
posti salma nel sepolcro privato in favore del benemerito, al momento della sepoltura (considerato
come momento di esercizio di tale facoltà da parte del concessionario), si rende necessaria la
presentazione di un’istanza da parte del concessionario, e la conseguente autorizzazione da parte del
servizio interessato.
Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino
legate al titolare della concessione in uno dei modi sovra esposti.
Il concessionario è tenuto a designare all’atto della concessione, fino al completamento della capienza
del sepolcro, i nominativi delle salme da tumulare. Nel caso in cui il concessionario non ritenga di
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specificare detti nominativi, i posti disponibili sono assegnati secondo le previsioni di cui ai commi
precedenti.
12. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto reale
che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile.
13. Ogni atto di disposizione dei sepolcri o diritti su di essi effettuato tra privati risulta soffrire di nullità. La
cessione totale o parziale, il trasferimento del diritto d’uso sui sepolcri e ogni altro istituto, compresa
la donazione o la successione testamentaria, di disponibilità di diritti reali relativo ai sepolcri è nulla di
diritto dal 10/02/1976.
Articolo 57 – Successione nella concessione di Tomba e/o Cappella di Famiglia
1. Il sepolcro familiare cessa di essere tale quando vi è l’esaurimento di tutti i soggetti destinatari, cioè
quando avviene l’estinzione della famiglia (ipotesi che nasce decorso il termine di 20 anni dalla morte
dell’ultimo concessionario avente diritto). In tal caso il sepolcro privato assume il carattere di sepolcro
ereditario rispetto a quello familiare originario. Assunta tale qualificazione la trasmissione dei diritti, dei
doveri e di quant’altro connesso alla concessione o al suo uso ha luogo secondo le comuni regole di
successione.
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all’Ufficio Concessioni cimiteriali,
entro sei mesi dall’accettazione dell’eredità o dal conseguimento del legato, l’avvenuta successione,
designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l’esercizio dei diritti e degli obblighi
inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma precedente si presume che chiunque dei coeredi o
dei lagatari compia un qualunque atto giuridico inerente al deceduto o richieda un servizio inerente al
cadavere agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei colegatari abbia reso noto
al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la
propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle
salme.
4. La qualità di erede o legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento
o dell’eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della Legge 445/2000.
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI INTERNI AI CIMITERI E OBBLIGHI IMPRESE
APPALTATRICI
CAPO I – OPERE INTERNE AI CIMITERI
Articolo 58 – Opere interne ai cimiteri
1. Nessuna opera può essere compiuta nelle sepolture private, da parte dei concessionari, se non
autorizzata dal Sindaco, e nessuna impresa o privato può operare senza dette autorizzazione.
2. I progetti devono garantire caratteristiche di qualità artistica adeguate alla dignità ed al prestigio del
luogo.
3. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal Comune in conformità alle
previsioni del Piano Cimiteriale.
4. Le sepolture dovranno rispettare le caratteristiche prescritte nel Regolamento Regionale 9 novembre
2004, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.
5. L’Ufficio preposto può fornire, pareri sulla sistemazione generale e particolare per quanto riguarda gli
apparati decorativi ed il decoro.
6. Gli interventi in aree sottoposte a tutela o su monumenti cimiteriali sottoposti a tutela, come da art. 36
delle N.T.A. del Piano Regolatore Cimiteriale, sono subordinati al consenso del Comune e degli organi
preposti dalla legge.
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Articolo 59 – Autorizzazioni per la costruzione di tombe e cappelle di famiglia
1. Dalla stipula del contratto di concessione di area per tomba o cappella di famiglia, all’interno del
Cimitero, il privato dispone di un periodo di un anno per espletare le pratiche di richiesta di
autorizzazione per l’edificabilità dell’area stessa, fermo restando quanto disposto per la costruzione a
seguito di regolare autorizzazione edilizia ottenuta.
2. Per quanto riguarda nello specifico le cappelle di famiglia o edicole e le tombe di famiglia
all’interno dei cimiteri:
a) I progetti dovranno essere conformi al Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10 settembre
1990, n. 285 e successive modifiche e integrazioni), al Regolamento in materia di attività funebri
(Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni), al
Regolamento Locale d’Igiene (parere ASL) e a eventuali vincoli urbanistici imposti da normativa
nazionale e regionale;
b) I progetti presentati, pur tenendo conto della proposta dei concessionari e garantendo libertà
architettonica, dovranno essere rispettosi delle presenti norme e della tecnica dell’arte.
I progettisti dovranno curare:
• Che forme, misure e ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze
artistico-spirituali del luogo;
• Che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e buona
manutenzione;
• Che l’opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo
eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità;
c) La costruzione di cappelle di famiglia o edicole all’interno dei cimiteri è soggetta a denuncia di
inizio attività;
Articolo 60 – Obblighi imprese appaltatrici
1. Le ditte e imprese e tutti gli esecutori di lavoro nell’interno del cimitero, per costruzione o riparazione
di monumenti, di cappelle o loculi, devono osservare l’orario di apertura e chiusura del cimitero.
2. E’ in ogni caso vietato eseguire i lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche
riconosciute dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico.
3. Una settimana prima della ricorrenza dei defunti e fino a tutta la settimana successiva, è vietata
l’introduzione e la posa di materiale per opere o anche solo di lapidi o monumenti individuali. Si
dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione
di materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione. Soltanto per i lavori
eseguiti dal Comune e dalle Imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari ed inderogabili di
servizio, sarà consentito di non sospendere in detto periodo i lavori in corso.
4. I titolari delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro
dipendenze, devono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel Regolamento di Polizia
Mortuaria Comunale e nei singoli capitolati d’appalto.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all’interno dei cimiteri deve
tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
6. Durante l’esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né
alla proprietà comunale, né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l’esecutore
dei lavori responsabili in solido dei danni provocati.
7. E’ vietato alle imprese svolgere all’interno dei cimiteri attività commerciali.
8. I materiali occorrenti all’esecuzione delle opere devono essere introdotti il più possibile già lavorati e
devono essere depositati nello spazio autorizzato. E’ vietato attivare sull’area concessa, laboratori di
sgrossamento dei materiali e di costruire baracche. Per esigenze di servizio, pi può ordinare il
trasferimento dei materiali in altro spazio.
9. Nel corso dei lavori si farà in modo che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia
riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, etc..
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10. I materiali di scarto, ad eccezione della terra del Cimitero che deve rimanere in loco, devono di volta in
volta essere trasportati, a cura e spese dell’esecutore di lavori, alle discariche o al luogo indicato
dall’Ufficio Tecnico Comunale secondo l’orario e l’itinerario che verranno prescritti, evitando lo
spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere, l’impresa ha l’obbligo di ripulire e
ripristinare quanto danneggiato.
11. E’ ammessa l’entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purchè questi sostino
all’interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e
scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d’uomo. Lungo i viali non potranno
transitare che veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni,
ai monumenti o lapidi.
12. In caso di violazione delle norme precedentemente indicate e di quelle generali in materia, il Sindaco
può sospendere le imprese dalle loro incombenze presso il Comune, escludendone gli incaricati dai
competenti uffici, per un periodo di tempo da 5 giorni ad un anno, secondo la gravità, per recidiva, può
anche revocare l’esercizio dell’attività.Il sindaco inoltre può chiedere l’allontanamento di determinati
dipendenti delle imprese in oggetto che abbiano dato luogo a rilievi.
13. Alle ditte e imprese e a tutti gli esecutori di lavori nell’interno del cimitero è fatto obbligo all’osservanza
della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Articolo 61 – Esecuzione lavori privati
1. Nelle costruzioni di tombe in campi privati l’esecutore deve recintare a regola d’arte lo spazio
assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori, o personale di servizio. E’ vietato occupare
spazi attigui senza l’autorizzazione dell’ufficio.
2. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall’ufficio.
Nell’autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura
e spese degli interessati. L’autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale
cimiteriale.
3. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l’allineamento con quelle già esistenti,
rispettando le eventuali disposizioni impartire dall’ufficio preposto.
4. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati
dall’ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a
dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso
da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile
degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzosa. Le lapidi sono
tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla
demolizione.
5. L’ufficio competente provvederà nel corso o al termine dei lavori a verificare se le opere sono conformi
al progetto approvato e, in caso di difformità, il dirigente competente disporrà l’ordine di sospensione
dei lavori.
6. In caso di difformità il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalle
vigenti disposizioni per tali inadempienze, previa emanazione di apposita ordinanza del Sindaco nei
confronti del concessionario per l’esecuzione delle opere necessarie per rendere la costruzione
conforme alle prescrizioni stabilite dalla normativa in materia.
Articolo 62 – Modalità costruttive di cappelle di famiglia
1. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell’area concessa sia per le opere sopra
suolo che sotto suolo.
2. Le aree date in concessione hanno dimensioni prestabilite ed invariabili come segue:
a) Cimitero di Usmate di metri 5,74 x 4,90 per una superficie di 28,13 mq.
b) Cimitero di Velate di metri 5,45 x 5,00 per una superficie di 27,25 mq.
c) Cimitero di Velate di metri 5,00 x 4,90 per una superficie di 24,50 ma.
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3. Le costruzioni dovranno essere allineate al filo del viale prospiciente, i due lati dovranno avere
rispettivamente una fascia di rispetto con larghezza di 50 cm., al fine di garantire spazi necessari per
le eventuali manutenzioni e pulizia, mentre il retro della costruzione verrà realizzata in aderenzasovrapposizione del muro di cinta.
4. L’altezza massima consentita è di 4,50 metri misurata dalla quota del piano del viale d’accesso previo
sopralluogo da parte dell’ufficio tecnico.
La profondità massima della parte interrata riferita all’estradosso della platea di fondazione è di 3,50
metri.
5. Le cappelle dovranno essere erette su di una platea di fondazione in calcestruzzo armato di adeguate
dimensioni complete di calcoli strutturali redatti da un professionista abilitato.
6. Le cappelle di famiglia dovranno essere conformi al Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10
settembre 1990, n. 285 e successive modifiche e integrazioni), al Regolamento in materia di attività
funebri (Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni), al
Regolamento Locale d’Igiene (parere ASL) e a eventuali vincoli urbanistici imposti da normativa
nazionale e regionale.
Articolo 63 – Criteri per assegnazione aree di proprietà comunale per realizzazione cappelle di
famiglia.
1. Le aree per la costruzione di cappelle di famiglia vengono assegnate in concessione al miglior
offerente individuato tramite asta pubblica da esperirsi secondo le modalità stabilite dagli art. 66 e 73,
lett. c) e seguenti dell’ex Regio Decreto 23 Maggio 1924 n. 827. La base d’asta per la procedura di
assegnazione di ogni singola tomba o cappella viene determinata con apposita stima redatta dal
competente ufficio tecnico comunale.
TITOLO V – ZONE DEI CIMITERI D’INTERESSE STORICO ARTISTICO
CAPO I – MONUMENTI
Articolo 64 – Monumenti o parti di Cimitero d’interesse storico artistico
1. I Cimiteri sono soggetti alle norme di cui alla parte seconda titolo I del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 –
sui beni culturali – per la parte propria del Comune che sia stata “opera di autore non più vivente e la
cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni”, finchè non sia stata eseguita la verifica di interesse
culturale di cui al comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua le zone che si ritiene posseggano le caratteristiche di bene
da salvaguardare, fermo restando la fruizione degli spazi sepolcrali.
Sulla base di queste indicazioni, l’Amministrazione comunale, dovrà individuare puntualmente i
monumenti funebri di pregio storico-artistico e/o di interesse sociale-culturale, per cui prevedere la
conservazione o il restauro.
3. Le tombe di proprietà di privati concessionari non sono soggette alla disciplina del citato Titolo I se
non vi è stata la Dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13 del citato D.L.gs. 22 gennaio
2004, n. 42.
4. Fino alla definizione puntuale delle tombe salvaguardate vale il criterio che ogni tomba costruita da
almeno 50 anni nei cimiteri debba essere salvaguardata.
Articolo 65 – Cautele da adottarsi per monumenti o parti di Cimitero soggette a tutela monumentale
1. Fino a che la Soprintendenza competente non abbia espresso il proprio parere sulla necessità o meno
di sottoporre a tutela specifiche parti o tombe dei cimiteri, si considerano soggette a tutela le parti
costruite dal Comune da oltre 50 anni o realizzate ad opera di artista già deceduto, e sono soggette a
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particolare attenzione per gli interventi che vi si effettuino, sia che si tratti di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro o di risanamento conservativo.
2. Gli interventi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria di manufatti cimiteriali in aree
soggette a tutela, sono subordinati a denuncia di inizio attività come previsto dagli articoli 26, 27 e 28
delle NTA del Piano Regolatore Cimiteriale comunale, previa richiesta dei pareri e delle autorizzazioni,
eventualmente richiesti dalla legge, rilasciate dalle competenti autorità.
Detti progetti dovranno essere conformi al regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 285/90 e successive
modifiche e integrazioni), al Regolamento in materia di attività funebri (Regolamento Regione
Lombardia n. 6 del 9 novembre 2004 e successive modificazione e integrazioni), al Regolamento
Locale d’Igiene (parere ASL) e a eventuali vincoli urbanistici imposti da normativa nazionale e
regionale.
3. Per interventi di manutenzione ordinaria dei manufatti cimiteriali in aree soggette a tutela è sufficente
la comunicazione all’Ente almeno 30 giorni prima dell’inizio dei relativi lavori, contenente gli estremi
dei pareri e delle autorizzazioni, eventualmente richiesti dalla legge, rilasciate dalle competenti
autorità.
TITOLO VI – ILLUMINAZIONE VOTIVA
CAPO I – ILLUMINAZIONE VOTIVA
Articolo 66 – Illuminazione votiva elettrica
1. Sulle piastre dei loculi individuali (colombari), sulle lapidi, monumenti, nonché sulle cellette ossario è
prevista l’illuminazione votiva elettrica.
2. Il servizio di illuminazione votiva elettrica può essere appaltato a ditta privata.
Articolo 67 – Tariffe
1. La fruizione del servizio di illuminazione votiva elettrica prevede la richiesta di abbonamento e il
versamento annuale della tariffa determinata dall’Amministrazione Comunale in relazione ai costi
dell’energia elettrica, della manodopera, dei materiali impiegati.
2. Per un nuovo abbonamento di illuminazione votiva, oltre al canone annuo, vengono addebitate anche
le spese per l’allacciamento della stessa.
3. Nelle tariffe sopra individuate sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza
e cambio delle lampadine rotte nonché le tasse governative e comunali sul consumo di energia
elettrica.
TITOLO VII – CONTRAVVENZIONI – NORME TRANSITORIE
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I – CONTRAVVENZIONI
Articolo 68 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti
costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di
entrata in vigore del presente.
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Articolo 69 – Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione
1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima
dell’entrata in vigore del presente Regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle
sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.
2. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro
interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti
appartenenti alla famiglia.
3. Qualora i soggetti indicati non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad
estumulazione d’ufficio.
Articolo 70 – Tariffe
1. Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto
dei costi effettivi di servizio sostenuti.
Articolo 71 – Norme finali e di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in
particolare:
al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 (Supp. Ord.
alla G.U. n° 239 del 12/10/1990);
alla Legge 30/03/2001, n° 130 (G.U. n° 91 del 19/04/2001);
alla Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, n° 24 (G.U. n° 158 del 08/07/1993);
alla Circolare del Ministero della Sanità 31/07/1998, n° 10 (G.U. n° 192 del 19/08/1998);
alla normativa Regionale n° 22 del 18/11/2003;
al Regolamento Regionale attuativo n° 6 del 09/11/2004.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate
qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.
Articolo 72 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’esecutività della deliberazione di
approvazione.
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