Il processo telematico

Transcript

Il processo telematico
A Giorgio Rognetta, grande ispirazione per tutti noi
IL PROCESSO TELEMATICO
di Maurizio Reale e Sabrina Salmeri
Sommario
Giorgio Rognetta nel ricordo di Sabrina Salmeri ………………………………………………………………….. 3
Prefazione:
Capitolo I Capitolo II Capitolo III Capitolo IV –
Capitolo V Capitolo VI –
Capitolo VII –
Le origini del PCT …….…………………….…………………………………………………………………………………….. 5
Lo stato dell’arte ……..…………………….………………………………………………………………………..…………...8
L’utilizzo del PCT.……………………………………………………………………………………………………………..…. 10
L’alba del PCT: la sperimentazione e il valore legale del processo telematico.…….………….….. 12
Le regole tecniche del processo telematico prima e dopo il D.M. 44/2011 ………..………………. 14
Il sistema cloud computing …………………………………………………………………………………………..….… 23
L’avvocato nell’Era Digitale ………………….………………………………………………………….… ………….…. 32
La normativa e l’obbligatorietà dei depositi telematici prima del DL 90/14, della L. 114/14,
del DL 132/14, la legge 162/14, il DL 83/15 e la legge 132/15 ………………………….… ………….…. 47
Capitolo VIII – La normativa e l’obbligatorietà dei depositi telematici dopo il DL 90/14, la L. 114/14,
il DL 132/14, la legge 162/14, il DL 83/15 e la legge 132/15 …………………………….… ……………. 53
Capitolo IX – Il decreto 28 dicembre 2015: le modifiche all’art. 19 delle specifiche tecniche del PCT .……. 88
Capitolo X – Deposito telematico: le regole, gli eventi successivi e le problematiche irrisolte ……… …-……. 92
Capitolo XI - Processo Telematico e procedure concorsuali …………………………………………………………………. 115
Capitolo XII - Il pagamento telematico delle spese di giustizia….……………………………………………………………...119
Capitolo XIII - Revisione Geografia Giudiziaria e Processo Telematico ………………………………………………………121
Capitolo XIV - Il Processo Amministrativo Telematico ……………………………………………….…………………………….124
Capitolo XV - Il Processo Tributario Telematico ……………………………………………………….….…………………..……. 141
Capitolo XVI - Le notifiche telematiche degli avvocati tramite PEC………………………….…….………………………. 149
Capitolo XVII - I poteri di autentica dei difensori nel processo civile telematico ….….……….…………………….. 167
Capitolo XVIII - I Vademecum del Processo Telematico…….…………….………………….……..…….…………………….. 176
Capitolo XIX - Sette consigli per il professionista telematico………………………………………….…..…………………… 199
Capitolo XX - La giurisprudenza del PCT ……………………………….…………………………………….………………..……….. 203
Capitolo XXI - Conclusioni e ringraziamenti …….……………………………………………………………………………………… 324
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Giorgio Rognetta nel ricordo di Sabrina Salmeri
Conobbi Giorgio Rognetta nel lontano 1998, quando stava nascendo la redazione di Zaleuco,
rivista giuridica telematica. Aveva affisso nei locali della vecchia Pretura dei volantini dove si
richiedeva aiuto per qualcosa che aveva a fare con il diritto e internet. Erano i tempi del fastidioso
modem 56K e noi, appassionati della rete, eravamo là per studiarne i risvolti giuridici, oltre che
ludici.
Ci incontrammo nel suo vecchio studio per discutere di quella che era il suo lavoro, la sua vita: lo
studio dell’informatica giuridica e, in particolare, la libera fruibilità delle leggi su internet. Ma
Giorgio era anche appassionato di altro: sempre in quegli anni costituì un’associazione culturale
che si occupava dello studio dei libri di Hermann Hesse. In rete si trova ancora uno scambio di
battute con alcuni colleghi proprio riguardo quest’altra sua passione.
L’esperienza con Zaleuco fu breve a causa degli impegni, sempre pressanti della nostra
professione. Io cominciai la mia avventura professionale lasciando da parte per qualche anno lo
studio della “sua” materia. Ci ritrovammo nel 2008 nella Commissione informatica del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria. Ricordo perfettamente che in quell’occasione nel
presentarlo come mio Maestro molti dei colleghi presenti sgranarono gli occhi perché non
avevano mai sentito parlare di lui. Giorgio era la modestia fatta persona e mi diceva sempre che
ero esagerata nel presentarlo come il “Maestro“ ai colleghi che, essendo fuori dal circuito
“telematico”, non ne conoscevano la preparazione in questa materia.
Nel 1998, insieme a Francesco Brugaletta – magistrato del TAR Catania – e Luca Ramacci –
Sostituto Procuratore della Repubblica di Venezia – fonda il Circolo dei Giuristi Telematici. Il
Circolo è tutt’ora un solido punto di riferimento per tutti gli studiosi di informatica applicata al
diritto. Nel 1999 scrisse un libro ancora attualissimo, per via delle definizioni di concetti che
all’epoca sembravano lontanissimi dalla professione forense: La firma digitale e il documento
informatico (Edizioni Simone). A quest’ultimo seguono Il commercio elettronico (Edizioni Simone)
e L’archiviazione ottica dei documenti (Giuffrè Editore). Ci sono infine diverse pubblicazioni in
materia che contengono suoi approfondimenti come ad esempio Il diritto nel cyberspazio (Edizioni
Simone), Internet (Giuffrè Editore), Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’internet (Ed.
Ipsoa) e molti ancora.
Cultore di informatica giuridica presso l’Università di Catanzaro e docente presso l’Università di
Cosenza, Giorgio ha avuto modo di insegnare agli studenti calabresi le basi dell’informatica
giuridica con la semplicità e la passione che lo contraddistinguevano.
Il 21 gennaio 2009, lo ricordo ancora con terrore, ci fu il mio battesimo come relatrice ad un
convegno. Eravamo per la prima volta insieme sul palco: il Mastro e l’allieva. L’emozione per
l’evento aveva iniziato ad angosciarmi già due settimane prima della fatidica data e lui con molta
naturalezza mi disse <non temere non è niente di che, vedrai che da quel giorno in poi sarà una
passeggiata>. Facile per lui che oltre alla preparazione, aveva la dote innata di comunicare con
termine semplici concetti altamente tecnici! Ci sedemmo vicini, e il convegno iniziò. Ricordo
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
3
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
perfettamente che durante la mia relazione i fogli che avevo preparato si mescolarono tra loro e fu
allora che guardai Giorgio intimorita per avere un qualche aiuto. Lui sorrise e basta.
Alla fine del convegno venne da me per dirmi che nessuno si era accorto della mia défaillance e
che tutto era andato bene.
Ci ritrovammo diverse volte in Commissione informatica a discutere di ciò che di lì a breve sarebbe
stata realtà finalmente: il primo passo verso il processo telematico, l’avvio del Polisweb a Reggio
Calabria.
Ricordo ancora l’emozione di tutti noi quando ricevemmo le nostre firme digitali e lo sguardo
divertito di Giorgio mentre tirava fuori una quantità infinita di dispositivi di firma che
evidentemente aveva già da anni. Le domande fioccavano a ritmo serrato: <e quindi Giorgio si può
avere più di un dispositivo?>, <Giorgio ma come si fa con la PEC?>, <pensi che la classe forense è
pronta per questa svolta?>. La sua risposta a domande del genere era sempre preceduta da un
sorriso, un benevolente sorriso come a dire <state tranquilli ora rispondo a tutte le vostre
domande>.
Giorgio divenne in breve tempo il punto di riferimento di tutto il Foro reggino per quanto riguarda
il processo telematico: credo che ricevesse quintalate di email e telefonate al giorno. Continuò a
scrivere arguti commenti alla normativa in materia che iniziò a cambiare di anno in anno, e poi di
mese in mese. Poi all’improvviso i suoi scritti diminuirono e allora capii che c’era qualcosa che non
andava.
Gli scrissi per sapere se andava tutto bene, dicendogli che mi mancavano i suoi spunti critici
sull’argomento. Lui mi rispose solo che era fuori per un problema che stava cercando di risolvere.
Non approfondii per discrezione, ma capii subito che si trattava di una cosa grave.
Nell’ultimo anno ci sentimmo sporadicamente e solo allora mi disse della malattia, senza scendere
in particolari. Non voleva che si sapesse che stava male, per la sua grande dignità anche in un
momento così drammatico.
Perdere Giorgio Rognetta non è stata una perdita da poco. Abbiamo perso non solo un acuto
giurista, ma abbiamo perso soprattutto una grande persona, ricca dentro, colma di un’umiltà rara
e di grande amore per il suo lavoro, la sua famiglia ed i suoi amici.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
4
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Prefazione: le origini del PCT
Il processo civile telematico (PCT) nasce dalla esigenza di combinare le nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione con l’organizzazione giudiziaria e la norma processuale1.
È possibile far risalire l’origine del processo telematico alle disposizioni della L. n. 59/1997 che, con
l’articolo 15, attribuisce ai documenti informatici, agli atti ed ai dati della Pubblica
Amministrazione, formati sui supporti informatici o trasmessi per via telematica, valore e rilevanza
ad ogni effetto di legge; con il DPR n. 513/1997 viene poi introdotta nel nostro ordinamento la
firma digitale2.
Il primo vero intervento normativo del legislatore è però del 13 febbraio 2001 con il D.P.R. n. 123
dalla cui lettura è possibile desumere come, con l’utilizzo del mezzo informatico nel processo, si sia
cercato di facilitare il risparmio di energie materiali e personali e la funzionalità dell’intero sistema
processuale il tutto nel tentativo di rendere più facile il lavoro non solo per il personale della
Pubblica Amministrazione ma anche, e soprattutto, per gli avvocati e per tutti i cittadini.
Il P.C.T. doveva superare una fase di sperimentazione fissata inizialmente per settembre 2004, poi
rimandata a settembre 2005 ed infine svolta nel 2006.
I Tribunali di Genova e Milano sono stati i primi a passare dalla fase teorica a quella pratica
dell’utilizzo del P.C.T. e ciò avveniva nel corso dell’anno 2006; in particolare l’11 dicembre 2006 la
sperimentazione veniva conclusa e il Tribunale di Milano poteva così beneficiare dell’attivazione
del decreto ingiuntivo telematico ove, inizialmente erano coinvolti circa 300 avvocati, 30
magistrati e 15 cancellieri mentre, alla data del 30 maggio 2007, erano circa 1.300 i decreti
ingiuntivi telematici gestiti con una media quindi di 15-20 depositi giornalieri3.
Torniamo al secondo comma dell’art. 15 della L. 15.3.1997 n. 59:
“Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti
informatici o telematici e finanche i contratti stipulati nelle medesime forme, sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge”.
La citata disposizione può essere considerata la “pietra angolare” del sistema normativo che, nel
nostro Paese, ha poi reso possibile il processo civile telematico.
Da quel lontano 1997 di anni ne sono passati e, nel corso degli stessi, numerose sono state le
norme che hanno disciplinato (o tentato di disciplinare) il processo telematico:
il DPR 123/2001, il Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 07 marzo 2005 n. 82),
le regole tecniche del luglio 2008, quelle del febbraio 2011 (Decreto Ministeriale n. 44/11), le
specifiche tecniche del 18 luglio 2011, le modifiche apportate al DM 44/11 dal DM 209/12, il
Decreto Legge 179/12, la Legge 221/12 che ha disposto, a decorrere dal 30 giugno 2014,
l’obbligatorietà per il deposito di alcuni atti e documenti in luogo del tradizionale deposito
cartaceo e … tutte le altre che dal 2014, con sequenza semestrale, sino ad oggi, hanno apportato
modifiche e integrazioni alle predette.
E’ indiscutibile che il DL 179/12 sia, tra le norme citate, quella che rappresenta la più grande delle
novità nel panorama normativo del processo telematico se è vero come è vero che, in precedenza,
il deposito di atti e documenti, attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici, era caratterizzato
dalla facoltà del suo utilizzo e non dall’obbligo.
1
S. BRESCIA P. LICCARDO, Enciclopedia Giuridica, voce Processo telematico, Volume aggiornamento XIV, 2006 Istituto della
Enciclopedia Italiana Treccani spa.
2
GIANNI BUONOMO, Il processo telematico nella degenerazione delle tecniche legislative, in www.interlex.it il, 31 maggio 2005.
3
Il decreto ingiuntivo telematico: innovazione tecnologica, normativa, sociale organizzativa. L’esperienza del Tribunale di Milano –
nota della dott.ssa Amelia Torrice, resp. Ufficio Sistemi Informativi Automatizzati per la giustizia civile e il processo civile telematico
della D.G.S.I.A.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
5
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Come sopra anticipato dal 2014 il legislatore ha proseguito con gli interventi normativi e, alcuni,
hanno inciso profondamente sulla normativa del processo telematico.
Nell’aprile 2014 sono state pubblicate le nuove specifiche tecniche richiamate e volute dall’art. 34
del DM 44/11 che hanno, quindi, sostituito quelle del 18 luglio 2011 e, il 24 giugno è stato
pubblicato il Decreto Legge n. 90 (convertito con la L. 114/14) che, se da una parte ha “limitato” e
rimodulato l’obbligatorietà (nei Tribunali) del deposito telematico al solo ricorso per decreto
ingiuntivo e ai soli atti endoprocessuali (leggasi: obbligo di deposito telematico a decorrere dal
deposito dalle memorie ex art. 183 c.p.c. e non anche per l’atto introduttivo e la comparsa di
costituzione) rimandandola, per i procedimenti già pendenti al 30 giugno 2014 al 31 dicembre
2014, dall’altra ha sicuramente confermato che ormai, dal percorso intrapreso, non si torna più
indietro tant’è che ha disposto l’obbligatorietà del deposito degli atti endoprocessuali, a decorrere
dal 30 giugno 2015, anche nelle Corti d’Appello.
Altra fondamentale modifica normativa è quella apportata dal decreto legge n. 132 del 12
settembre 2014 (misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione
dell'arretrato in materia di processo civile) che, con il quarto comma dell’articolo 18, ha disposto
l’ennesima modifica dell'articolo 16 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 per cui, a decorrere dal 31 marzo 2015,
l’obbligatorietà del deposito telematico è estesa a tutti gli atti (compresi quelli introduttivi) relativi
ai procedimenti di espropriazione forzata (artt. 518, 543 e 557 c.p.c.).
E nel 2015 potevano mancare ulteriori modifiche normative? Certo che no, essendo intervenuto il
DL 83/15 e la rispettiva legge di conversione approvata il 5 agosto 2015 che ha comportato
1) l’introduzione di un esteso regime di facoltatività del deposito telematico degli atti, svincolato
dai limiti dell’art. 35 del DM n. 44/2011, così da superare le incertezze determinate dal comma 1 di
tale norma, che, come noto, ha portato a numerose pronunce di inammissibilità di depositi
effettuati con modalità telematiche, ma, anche, di depositi tradizionali;
2) l’ampliamento del potere di autentica conferito agli avvocati;
3) la modifica delle modalità di attestazione della conformità delle copie informatiche,
svincolandole da quelle previste dal DPCM 13.11.2014 e, in particolare, dall’esigenza di indicazione
dell’impronta del file contente la copia informatica (anche per immagine).
A dire il vero, la modifica delle modalità di attestazione della conformità delle copie informatiche
si è avuta solo nel 2016, quando in Gazzetta Ufficiale è stato modificato il decreto ministeriale 28
dicembre 2015 con il quale venivano modificate le specifiche tecniche del PCT dell’aprile 2014 che,
con l’introduzione dell’art. 19 ter, stabiliva ed indicava le modalità con le quali si doveva attestare
la conformità di una copia informatica su documento informatico separato, in ossequio di quanto
richiesto dall’articolo 16 undecies del decreto n. 179/12 introdotto con la legge di conversione del
decreto legge n. 83/15.
In considerazione di quanto sopra evidenziato non c’è dubbio che gli anni dal 2012 ad oggi, per il
“mondo” giustizia, vengano ricordati come gli anni del processo telematico non solo civile, ma
anche tributario, amministrativo e contabile.
Ma i professionisti, davanti a questa vera e propria rivoluzione digitale, come hanno reagito?
Scrivevo, nella prefazione delle precedenti edizioni, che nel mondo giuridico ed in particolare in
quello forense, il significato delle più elementari nozioni dell’informatica giuridica quali, ad
esempio, il significato delle parole PEC, CPECPT, P.D.A., erano quasi sempre confuse dalla maggior
parte di coloro che, oramai, con il processo telematico avrebbero dovuto interagire volendo
continuare ad esercitare la professione legale.
Negli ultimi mesi qualcosa è cambiato ma sono ancora molti, troppi, tanti i colleghi disorientati e
non in grado di comprendere, ad es. le differenze esistenti tra i diversi tipi di documenti
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
6
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
informatici e quindi tra un PDF testo e un PDF immagine, tra copia informatica e duplicato
informatico.
E se è vero che fino al 2014 pochi erano i colleghi che approfondivano e divulgavano le conoscenze
sul processo telematico adesso, soprattutto negli ultimi mesi, in molti si improvvisano esperti di
PCT e nuove tecnologie, pur non avendone le competenze, contribuendo così alla diffusione di
informazioni che non sempre sono coerenti con le norme e le regole del PCT.
Ai Colleghi, io e Sabrina, raccomandiamo soprattutto una cosa, scontata ma non troppo: leggere la
legge, le norme, tutte le disposizioni in tema di processo telematico in quanto anche queste ormai
devono necessariamente far parte del bagaglio culturale di chi voglia esercitare la professione di
avvocato senza incorrere, in responsabilità di natura professionale e deontologica.
Obiettivo del presente lavoro è quindi quello di avvicinare i colleghi ad una conoscenza di base del
processo telematico che possa facilitarne la conoscenza e l’utilizzo anche e soprattutto per essere
pronti ad affrontare, con serenità, con meno paure e con maggiori competenze il nuovo modo di
essere avvocato oggi.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
7
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Capitolo I
Lo stato dell’arte.
Sommario: 1.1. Le statistiche del PCT – giugno 2016 - 1.1.1 Le statistiche del PCT - giugno 2016: il
deposito di atti e documenti telematici a valore legale - 1.1.2 Le statistiche del PCT - giugno
2016: le comunicazioni telematiche a valore legale
1.1. Le statistiche del PCT (rilevazione giugno 2016)
Le statistiche ufficiali del Ministero della Giustizia così come pubblicate sul sito dedicato al
processo civile telematico4 sono indicative di come si siano registrati indiscutibili progressi
nell’avanzamento del programma di informatizzazione della giustizia civile italiana.
Il sistema SIECIC per le esecuzioni civili individuali e concorsuali è attivo in tutti i 26 Distretti e,
conseguentemente, funzionante in 165 su 165 Tribunali italiani.
Il sistema SICID per la cognizione civile (comprensivo del lavoro e della volontaria giurisdizione) è
attivo in tutte le Corti d’Appello ed in tutti i Tribunali.
Con l’installazione dei registri sopra citati è stato possibile attivare i servizi telematici che
consentono di mettere a disposizione dell’avvocatura, i dati contenuti nei registri di cancelleria del
processo di cognizione e di esecuzione (cd. Polisweb / SICID e Polisweb / SIECIC). In particolare:
per il processo di cognizione il servizio risulta attivato in 174 uffici giudiziari e più precisamente in
28 Corti d’Appello e in 165 Tribunali; per il processo esecutivo il servizio è attivo in 165 Tribunali su
165. Tale sistema consente agli avvocati di consultare online il fascicolo digitale che raccoglie gli
atti ed i documenti del processo; ciò significa che il professionista potrà consultare, memorizzare
sul proprio pc ogni singolo atto senza doversi recare fisicamente allo sportello della cancelleria; di
atti e provvedimenti poi, naturalmente, potrà stampare e attestarne la conformità anche ai fini
della notifica tradizionale tramite UNEP o in proprio (L. 53/94) tramite ufficio postale.
Inoltre risulta già istituito su tutto il territorio nazionale il sistema per la consultazione online dei
procedimenti trattati dagli uffici dei Giudici di Pace.
1.1.1 Le statistiche del P.C.T. – giugno 2016: il deposito di atti e documenti telematici a valore
legale
La vera e propria svolta però si è avuta con la possibilità di depositare atti e documenti telematici
firmati digitalmente, cosa questa che consente il deposito telematico di documenti informatici a
valore legale, firmati digitalmente e trasmessi (su canali sicuri autenticati e criptati) tramite punto
d’accesso al Gestore Centrale e da questi alla Cancelleria competente tramite il Gestore Locale.
Ciò significa che l’avvocato per il deposito del proprio atto (memoria, nota spese, comparsa
conclusionale, comparsa di costituzione e risposta ecc. ecc.) non dovrà più recarsi fisicamente in
Cancelleria per effettuare manualmente il deposito ma potrà farlo telematicamente dal proprio
studio inviando l’atto, firmato digitalmente, dal proprio p.c. sfruttando il collegamento internet.
Gli atti inviati dagli avvocati vengono quindi inseriti nel fascicolo informatico e, alimentando
automaticamente i registri di cancelleria, consentono numerosi risparmi anche all’amministrazione:
- riduzione degli oneri di accesso agli uffici giudiziari
4
http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/PCT_Stato_arte_sintetico_30_06_2016_v1.pdf
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
8
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
- riduzione dei costi inerenti la gestione cartacea dei procedimenti
- riduzione dei tempi di lavoro all’interno degli uffici giudiziari
- possibilità di recuperare personale amministrativo da dedicare ad altre attività di ufficio.
Il deposito telematico è attualmente attivo a valore legale in tutte le Corti d’Appello e in tutti i
Tribunali.
Negli ultimi 12 mesi, al 30 giugno 2016, sono stati ricevuti dagli Uffici giudiziari 7.466.112 atti, dei
quali:
– 424.534 ricorsi per decreto ingiuntivo
– 5.892.917 atti endoprocessuali
– 1.148.661 atti introduttivi.
Considerando i dati del mese di giugno 2016 e confrontandoli con lo stesso mese del 2015, si
riscontrano 152.792 atti depositati in più (+28%)5.
1.1.2. Le statistiche del P.C.T. – giugno 2016: le comunicazioni telematiche a valore legale
Il servizio consiste nella automatica esecuzione delle comunicazioni di cancelleria agli avvocati in
coincidenza con il verificarsi di alcuni eventi processualmente previsti e con l’aggiornamento del
registro da parte della cancelleria, e prevede altresì l'inserimento automatico della ricevuta
elettronica nel fascicolo informatico all'interno del quale è conservata a valore legale.
Dal 18 febbraio 2013 in tutti i Tribunali e Corti d’Appello vige il principio della esclusività della
comunicazione telematica e ciò a seguito del decreto legge 179/2012 e della legge 228/2012.
Dal 15 febbraio 2016 il principio della esclusività della comunicazione telematica vige anche per i
procedimenti civili della Corte di Cassazione6.
Negli ultimi 12 mesi, al 30.06.16, sono state consegnate 17.797.467 comunicazioni, pari ad una
spedizione mensile dagli UUGG di circa 1.700.000 comunicazioni al mese e ad un risparmio
annuale stimato pari ad € 60.000.000,007.
5
6
7
http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/PCT_Stato_arte_sintetico_30_06_2016_v1.pdf
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/2016_DecretoNotificheCivili.pdf
http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/PCT_Stato_arte_sintetico_30_06_2016_v1.pdf
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
9
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Capitolo II
L’utilizzo del P.C.T.
Sommario: 2.1. Cosa è possibile fare con il P.C.T. - 2.2. Gli strumenti necessari per l’utilizzo del
P.C.T. - 2.3. Chi può utilizzare il P.C.T.
2.1. Cosa è possibile fare con il P.C.T.
L’utilizzo del PCT, oltre ad essere obbligatorio per il deposito di alcuni tipi di atti, cosa questa che
ancora non viene metabolizzata da una parte dell’avvocatura, offre una serie di opportunità che,
senza dubbio, contribuiscono ad agevolare lo svolgimento della professione forense.
Di seguito vengono indicate solo alcune delle attività che oggi possono essere effettuate mediante
l’utilizzo del mezzo informatico e che prima richiedevano l’accesso “fisico” nell’ufficio giudiziario:
- consultare tramite il PDA pubblico o quelli privati i propri fascicoli così come presenti nelle
cancellerie di Giudici di Pace, Tribunali, Corti d’Appello e Corte di Cassazione tramite il
POLISWEB;
- redigere e firmare tutti gli atti di parte;
- depositare gli atti di parte;
- ricevere tutte le comunicazioni da parte dell’Ufficio Giudiziario;
- richiedere il rilascio di copie di atti;
- richiedere agli Uffici del Ruolo della Procura della Repubblica le informazioni ostensibili ex
art. 335 c.p.p.;
- ricevere l’avviso ex art 415 bis c.p.p., richiedere e ricevere telematicamente (in alcuni uffici
giudiziari) la copia del fascicolo;
- richiedere e ricevere telematicamente le trascrizioni dei verbali delle udienze penali;
- pagare le spese di giustizia (contributo unificato e diritti di copia) attraverso i pagamenti
telematici.
2.2. Gli strumenti necessari per l’utilizzo del P.C.T.
Per l’uso telematico del processo civile è necessario essere dotati di:
- computer con sistema operativo: Windows 98, 2000, XP, Vista, Seven, 8, Mac OS X v. 10.4 o
successiva, GNU/Linux Ubuntu;
- collegamento a internet (preferibilmente a banda larga);
- browser internet: Microsoft Internet Explorer (versione 10 o superiore), Mozilla Firefox (per
tutti i sistemi operativi), Google Chrome (solo per Windows), Apple Safari (per Mac e
Windows);
- software antivirus, antispam e firewall (sia a protezione della PEC che dell’intero sistema
informatico);
- firma digitale: consigliata su business key (chiavetta USB) o, in alternativa smart card con
lettore idoneo. La firma digitale ha la funzione di consentire la interazione online con i siti
web che richiedono all’utente di identificarsi in maniera certa e conforme alle normative
vigenti affinché lo stesso possa essere riconosciuto dal “sistema Giustizia” come soggetto
abilitato al processo telematico; è uno degli strumenti indispensabili per il PCT e proprio per
tale motivo consiglio ai colleghi di dotarsi di almeno due dispositivi di firma digitale in
quanto, il mancato funzionamento del dispositivo di firma (per problemi strutturali o per la
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
10
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
scadenza dei certificati non rinnovati prima della stessa) impedirebbe qualsiasi forma di
interazione con il PCT non ultima quella di impedire la sottoscrizione digitale dei propri atti
da depositare telematicamente.
- P.E.C. (posta elettronica certificata) con la quale l’utente può legalmente depositare e
ricevere gli atti del processo e che a seguito del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 è diventata il
mezzo di comunicazione ufficiale nel PCT;
- P.D.A. (punto di accesso al sistema Giustizia) che, a seguito delle nuove regole tecniche
dettate dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, può essere privato (messo a disposizione da privati
autorizzati dal Ministero della Giustizia) o pubblico (per il tramite del Portale dei Servizi
Telematici del dominio Giustizia).
Il P.D.A. (pubblico o privato) ha come funzione quella di riconoscere con certezza coloro che
vogliono accedere al processo telematico controllando quindi la loro identità, il ruolo (avvocato o
praticante abilitato), la possibilità di esercitare il loro ruolo verificando che il soggetto non sia
sospeso, radiato, cancellato.
Prima dell’entrata in vigore del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 l’avvocato poteva essere iscritto ad
un solo P.D.A.; con le nuove regole tecniche invece è possibile che lo stesso sia iscritto a più
P.D.A. contemporaneamente.
2.3. Chi può utilizzare il P.C.T.
L’utilizzo del PCT è rivolto a :
- avvocati e praticanti abilitati al patrocinio iscritti all’Ordine.
- altri soggetti esterni che per la loro qualifica hanno titolo ad interagire con il PCT (C.T.U.
ecc.).
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
11
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Capitolo III
L’alba del PCT: la sperimentazione e il valore legale del processo telematico
Sommario: Premessa - 3.1. La sperimentazione del P.C.T. – 3.2. Il valore legale del P.C.T.
Premessa
Prima del 30 giugno 2014, affinché ad un Tribunale potesse essere riconosciuto il valore legale per
il deposito telematico di atti e/o documenti, era necessario porre in essere una serie di passaggi
obbligatori.
Nella prima fase, la normativa richiedeva determinati adempimenti a carico sia dell’Ufficio
Giudiziario sia del Consiglio dell’Ordine.
L’Ufficio Giudiziario, nello specifico, doveva curare sia l’aspetto relativo all’hardware e al software,
sia quello della formazione del personale di cancelleria all’utilizzo della nuova tecnologia.
Il Consiglio dell’Ordine aveva e continua ad avere invece, a mio avviso, il maggior numero di oneri
da assolvere in quanto:
- dovrà dotarsi di P.D.A. se vorrà garantire migliori servizi e migliori condizioni economiche agli
iscritti per l’accesso e l’utilizzo del P.C.T;
- dovrà nominare un delegato per la firma digitale del documento di censimento da inviare a
D.G.S.I.A., così come richiesto dalle nuove regole tecniche, il quale delegato dovrà curare poi
l’invio dell’Albo telematico (firmato digitalmente) in formato XML al Ministero della Giustizia
affinché i dati degli iscritti possano essere inseriti nel Registro Generale degli Indirizzi
Elettronici (Re.G.Ind.E.);
- dovrà obbligatoriamente comunicare l’avvenuta cancellazione, radiazione, sospensione o
modifica di uno dei dati presenti nell’anagrafica dell’iscritto entro le 72 ore successive dal
verificarsi di uno degli eventi appena citati8.
3.1. La sperimentazione del P.C.T.
La sperimentazione era quella fase nella quale il Ministero della Giustizia doveva accertare e
testare l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche presso l’Ufficio Giudiziario
unitamente alla perfetta funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
Qui i protagonisti erano soprattutto gli avvocati sperimentatori i quali dovevano inviare telematicamente gli atti.
In questa fase (aperta anche ai non sperimentatori ufficiali) vigeva il principio del doppio binario:
l’avvocato doveva depositare il proprio atto prima in via telematica poi, affinché il deposito avesse
valore legale, il giorno dopo il medesimo atto doveva depositarlo in cancelleria in forma cartacea.
Attenzione: solo il deposito del cartaceo, in regime del doppio binario, conferiva il valore legale
all’attività dell’avvocato.
3.2. Il valore legale del processo telematico
Accertato da parte del Ministero della Giustizia sia l’esito positivo della fase di sperimentazione sia
l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche presso il Tribunale (unitamente alla
8
http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/PCT-Specifiche%20invio%20albi%20avvocati%20v1.4.pdf
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
12
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici), il Ministero emanava un
decreto nel quale dichiarava l’attivazione del processo civile telematico presso l’Ufficio Giudiziario
a norma dell’art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
13
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Capitolo IV
Le regole tecniche del processo telematico prima e dopo il D.M. 44/2011
Sommario: Premessa - 4.1. Il passaggio dalla C.P.E.C.P.T. alla P.E.C. - 4.1.1 La C.P.E.C.P.T. - 4.1.2
La PEC - 4.2. La natura e la funzione del P.D.A. prima e dopo il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 - Il
Portale dei Servizi Telematici - 4.2.1. Funzioni del P.D.A. - 4.2.2. Impossibilità, per professionisti e
Ordini, di essere iscritti a più P.D.A. contemporaneamente - 4.2.3. Il P.D.A. dopo il D.M. 21
febbraio 2011, n. 44 - 4.2.4. Il momento del passaggio dal vecchio al nuovo P.D.A. e dalla CPECPT
alla PEC - 4.2.5. Il Portale dei Servizi Telematici e l’utilità del P.D.A. dopo il D.M. 21 febbraio
2011, n. 44. - 4.2.5. Nuove regole tecniche e adempimenti del C.O.A. - 4.2.6. Processo
Telematico e Cloud Computing
Premessa
A distanza di dieci anni dal primo provvedimento normativo specifico (D.P.R. n. 123/2001)
vengono emanate, il 22 febbraio 2011, con il D.M. n. 44 le nuove regole tecniche del processo
telematico e, il 18 luglio 2011 le specifiche tecniche previste dall’art. 34 del citato decreto.
È possibile affermare che le modiche apportate rappresentano (come già detto in premessa) una
vera e propria rivoluzione avendo introdotto procedure diverse sia per le modalità di accesso al
P.C.T. sia per il nuovo sistema di comunicazione tra l’avvocato e il Gestore Centrale per lo scambio
di informazioni e documenti.
4.1. Il passaggio dalla C.P.E.C.P.T. alla P.E.C.
Con la comunicazione resa nota da D.G.S.I.A. in data 17 ottobre 2011 veniva data attuazione alle
nuove regole tecniche contenute nel D.M. n. 44/2011; infatti, dal 19 novembre 2011, tutte le
trasmissioni telematiche in ingresso ed in uscita (quindi sia depositi che comunicazioni) sarebbero
avvenute unicamente attraverso il sistema della posta elettronica certificata e ciò nel rispetto delle
specifiche tecniche emesse il 18 luglio 2011 da D.G.S.I.A.
Si specificava altresì che il “canale P.E.C.” sarebbe stato attivato dal 7 novembre 2011 almeno per
le sedi in cui erano attivi i servizi di trasmissione telematica.
Strano ma vero … la data indicata veniva incredibilmente rispettata!
Il modo migliore per spiegare in cosa sia consistito tale passaggio è quello di porre a confronto i
due sistemi di comunicazione.
Cominciamo col dire che C.P.E.C.P.T. altro non è che l’acronimo di Casella di Posta Elettronica
Certificata per il Processo Telematico così come P.E.C. lo è di Posta Elettronica Certificata.
Fino a qui, a parte il nome, nessuna differenza tra C.P.E.C.P.T. e P.E.C. in quanto, l’una e l’altra
sono, così come facilmente intuibile, caselle di posta elettronica certificata.
Vediamo allora di evidenziare le differenze esistenti non sul piano formale ma su quello
sostanziale.
4.1.1. La C.P.E.C.P.T.
- era collocata all’interno del punto d’accesso al P.C.T. e accessibile solo ed esclusivamente
tramite C.N.S. (Carta Nazionale dei Servizi) a seguito di controllo sulla identità del richiedente
l’accesso tramite firma digitale;
- era consultabile in ambiente protetto all’interno del P.D.A. e quindi all’interno del Dominio
Giustizia;
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
14
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
- veniva rilasciata dopo severi controlli sulla identità ed i requisiti del richiedente dal gestore
del P.D.A. a seguito della richiesta di iscrizione del professionista al P.D.A. medesimo;
- il professionista non poteva incorrere in nessuna responsabilità quanto al suo
funzionamento considerando che la stessa non poteva essere gestita dal titolare il quale ne
disconosceva anche le credenziali non dovendo (potendo) quindi provvedere alla sua
manutenzione;
- non poteva essere oggetto di SPAM, essendo di fatto segreta e accessibile, solo tramite
P.D.A., all’interno del Dominio Giustizia;
- non poteva essere oggetto di virus normalmente contenuti negli allegati ai messaggi di posta
elettronica.
4.1.2. La P.E.C.
- viene rilasciata da un gestore privato;
- agisce all’esterno del P.D.A. e del Dominio Giustizia e può essere utilizzata per altri scopi ma,
una volta noto l’indirizzo a terzi, potrà essere utilizzata da quest’ultimi anche per l’invio di
messaggi che nulla abbiano a che fare con il P.C.T e quindi da ciò la concreta possibilità sia di
ricevere spam sia virus tramite gli allegati ai messaggi di posta elettronica;
- la manutenzione ordinaria dovrà essere effettuata dal suo titolare il quale risponderà
conseguentemente di eventuali malfunzionamenti;
- il titolare dovrà dotare tutti i terminali informatici, tramite i quali opererà con il P.C.T., di
software idoneo a verificare l’assenza di virus per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di
software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica
indesiderati;
- il titolare dovrà conservare “con ogni mezzo idoneo” le ricevute di avvenuta consegna dei
messaggi trasmessi al dominio giustizia;
- il titolare dovrà dotarsi di servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della
propria P.E.C. e, altresì, dovrà verificare l’effettiva disponibilità dello spazio disco a
disposizione (almeno un giga).
All’esito del confronto è possibile affermare che:
1) la C.P.E.C.P.T. era senza dubbio più idonea, sicura e funzionale allo scambio di informazioni
nel P.C.T avendo, di fatto, diminuito la sicurezza relativamente alle informazioni che
vengono scambiate con il professionista nell’utilizzo del P.C.T.
2) con il passaggio dalla C.P.E.C.P.T. (casella di posta elettronica certificata del processo
telematico) alla P.E.C. (posta elettronica certificata) come sistema di comunicazione
nell’ambito del processo civile telematico (P.C.T.), definitivamente sancito dal D.M. 21
febbraio 2011, n. 44 e le successive regole tecniche pubblicate nel luglio 2011, si verifica
anche il passaggio di importanti e pesanti responsabilità a carico del singolo professionista;
a ciò si aggiunga che, con tale nuova forma di comunicazione il legislatore. Da ultimo
evidenzio l’assoluta insufficienza e inadeguatezza dell’espressione “con ogni mezzo
idoneo” contenuta nel n. 3 dell’art. 20, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e più sopra richiamata
essendo chiaro come tale disposizione nulla in realtà disponga sulle tecniche da adottare
per la conservazione delle ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio
giustizia, lasciando quindi il professionista da solo e libero di scegliere le misure da adottare
che, invece, il legislatore avrebbe dovuto indicare tassativamente sotto il profilo tecnico in
considerazione dell’importanza dell’argomento oggetto della citata disposizione. Chi infatti
potrà essere certo di aver ottemperato al precetto indicato dalla norma se la stessa nulla
dice circa gli accorgimenti da adottare?
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
15
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
4.2. La natura e la funzione del P.D.A. prima e dopo il D.M. 21.02.2011 n. 44 - Il Portale dei
Servizi Telematici
Il P.D.A., prima del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, altro non era che il punto di passaggio
obbligatorio sotto forma di sito web attraverso il quale si doveva transitare (accedere) affinché
fosse possibile utilizzare il processo telematico.
Poteva tecnicamente essere definito come la struttura tecnico-organizzativa che forniva ai soggetti
abilitati esterni (avvocati, ausiliari del giudice, C.T.U., ecc.), secondo quanto previsto dalle regole
tecnico operative emanate dal Ministro della Giustizia, l'accesso (mediante business key o smart
card) ai servizi di consultazione e di trasmissione telematica degli atti previsti dal processo civile
telematico.
4.2.1. Funzioni del P.D.A.
Tramite P.D.A. quindi:
•
•
•
•
si garantiva l'autenticazione dei soggetti abilitati all'accesso;
consentiva la consultazione dei registri di cancelleria (accesso al sistema Polisweb sincrono);
consentiva il deposito degli atti telematici;
consentiva la richiesta delle copie elettroniche e di quelle cartacee da ritirare presso le
cancellerie;
• forniva la C.P.E.C.P.T. agli avvocati, esclusivamente dedicata alla ricezione delle
comunicazioni telematiche da parte degli uffici giudiziari come previsto dal P.C.T.
In particolare il P.D.A. era in grado non solo di svolgere la fase della autenticazione dell’avvocato
ma anche il ruolo (avvocato, praticante abilitato) nonché eventuali situazioni soggettive che
impedissero all’avvocato di accedere al processo telematico (sospensione, revoca, cancellazione o
radiazione o altro impedimento come tale riconosciuto dal locale Consiglio dell’Ordine).
4.2.2. Impossibilità, per professionisti e Ordini, di essere iscritti a più P.D.A. contemporaneamente
Ogni avvocato poteva quindi essere iscritto ad un solo P.D.A.; volendo cambiare avrebbe dovuto
prima cancellare l’iscrizione al vecchio P.D.A. per poi richiedere l’iscrizione al nuovo.
Anche i Consigli degli Ordini potevano essere iscritti ad un solo P.D.A. in quanto:
dall’analisi del comma 1 dell’art. 17 del D.M. 17 luglio 20089 (comunicazioni dei Consigli dell’Ordine
degli Avvocati e del C.N.F) si desumeva che “Al fine dell’inserimento nei registri degli indirizzi
elettronici, i consigli dell’ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale forense comunicano al
Ministero della giustizia ed ai punti di accesso di riferimento le informazioni e le loro variazioni, per
via telematica, relative ai difensori”.
Il comma 5 dell’art. 17 del D.M. 17.07.08 prevedeva inoltre che “La comunicazione di cui al comma 1 è
inviata da una casella di posta elettronica certificata, UNIVOCA per ciascun consiglio dell’ordine degli
avvocati, aderente alle specifiche tecniche riportate nell’allegato A, indicata con atto sottoscritto
dal Presidente del Consiglio dell’Ordine”.
9
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp;jsessionid=34BD79444356C97C62038FA76CE17432.ajpAL01?facetNode_1=3_1_
5&previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC84528.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
16
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Successivamente al D.M. 17 luglio 2008 venivano rilasciate dal Ministero della Giustizia le
SPECIFICHE PER L’INVIO DELL’ALBO AVVOCATI.
Il punto 1.2 di tali specifiche (Accesso al Processo Civile Telematico: C.P.E.C.P.T. del C.D.O.)
prevedeva che:
“Per la funzionalità di invio dell’albo, ogni Consiglio dell’Ordine […] deve disporre di una Casella di
Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico (C.P.E.C.P.T.) per scambiare messaggi con il
GC (Gestore Centrale)”; inoltre, “Il Rappresentante dell’Ordine o un suo delegato […] ha il compito
di firmare l’albo in formato elettronico ed inviarlo al GC tramite la CPECPT predisposta per questa
funzione”. “L’accesso alla CPECPT è riservato al Rappresentante del CDO o ad un suo delegato,
oppure ad un responsabile della struttura tecnica che gestisce il P.D.A. delegato dal CDO all’invio
dell’albo. “Qualora il CDO non possegga un proprio P.D.A., può delegare un altro P.D.A. all’invio
dell’albo… Il P.D.A. delegato all’invio dell’albo provvederà a creare la CPECPT e a darne
comunicazione al CDO”. “L’albo firmato dal Rappresentante del CDO (o da un suo delegato) sarà
quindi trasmesso al GC tramite la CPECPT predisposta a tale funzione”.
Dall’analisi di quanto sopra è palese che, quando un C.O.A. non possedeva un proprio P.D.A.
delegava altro P.D.A. (esterno) all’invio dell’albo; il P.D.A. delegato doveva creare la CPEPCT
attraverso la quale poi avrebbe inviato l’albo telematico al Ministero.
Ma, come sopra riportato, la CPECPT prevista dal comma 5 dell’art. 17 del D.M. 17.07.08 DOVEVA
ESSERE UNIVOCA per ciascun Consiglio dell’Ordine.
Dall’univocità della CPEPCT si evince che un Consiglio dell’Ordine, non disponendo di un proprio
P.D.A., potesse delegare solo un P.D.A. (e quindi essere iscritto ad un solo P.D.A.) in quanto se per
l’Ordine fosse stato possibile delegare più P.D.A. l’invio dell’albo telematico, ogni P.D.A. si sarebbe
dovuto munire di apposita CPECPT ma considerando che la CPECPT prevista dal comma 5 dell’art.
17 del D.M. 17.07.08 DOVEVA ESSERE UNIVOCA per ciascun Consiglio dell’Ordine, ciò non era
possibile.
4.2.3. Il P.D.A. dopo il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44
Con l’emanazione del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 - Pubblicato nella G.U. n. 89 del 18-04-2011 e
delle successive specifiche tecniche riferite all’art. 34 del citato D.M. (provvedimento 18 luglio
2011 pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29-7-2011 e in forma integrale sul
sito internet istituzionale del Ministero della giustizia) per accedere al processo telematico la
“chiave” non era più solo quella del P.D.A., ma anche il Portale dei Servizi Telematici del Ministero
della Giustizia (D.M. art.6 D.M. 21.02.2011 n. 44).
L'avvocato veniva riconosciuto dal portale dei Servizi Telematici attraverso identificazione informatica mediante carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi (cfr. art. 6 delle
specifiche tecniche del 18 luglio 2011 e art. 64 e segg. del codice dell'amministrazione digitale).
Veniva meno, quindi, la funzione esclusiva e primaria del punto di accesso (P.D.A.) il quale, da quel
momento, avrebbe offrire solo i servizi correlati al Consiglio dell’Ordine (come l'invio degli albi o le
gestioni accentrate) e agli avvocati come la "consolle" o “redattore atti” che dir si voglia, per
predisporre ed inviare gli atti.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
17
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
4.2.4. Il momento del passaggio dal vecchio al nuovo P.D.A. e dalla CPECPT alla PEC.
La comunicazione inviata da D.G.S.I.A. il 17 ottobre 201110 segnava inoltre il passaggio, dal 19
novembre 2011, dalla C.P.E.C.P.T. alla PEC come mezzo di invio di tutte le trasmissioni telematiche
(sia depositi che comunicazioni) e, di conseguenza anche il passaggio dal “vecchio” significato del
P.D.A. al nuovo. Il professionista da tale data non era più obbligato ad accedere al processo
telematico attraverso il tradizionale P.D.A. esterno ma poteva farlo, come sopra anticipato,
utilizzando il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (art. 6 del D.M. 21 febbraio
2011 n. 44 e art. 5 delle specifiche tecniche del 18 luglio 2011) considerando che il P.D.A. non
doveva più rilasciare la C.P.E.C.P.T. che prima del 19 novembre 2011 era l’unico mezzo utilizzato
con valore legale per le trasmissioni telematiche.
4.2.5. Il Portale dei Servizi Telematici e l’utilità del P.D.A. dopo il D.M. 21.02.2011 n. 44
Dalla comunicazione e dalle normative richiamate poteva sembrare non più utile o necessario, per
il professionista o un Consiglio dell’Ordine, essere “iscritto” ad un P.D.A. e ciò in considerazione
del fatto che il Ministero della Giustizia aveva realizzato, per accedere al PCT, il Portale dei Servizi
Telematici fruibile da tutti gli aventi diritto.
Attenzione però, in quanto il portale dei servizi telematici poteva e può solo:
- consentire l’accesso da parte dell’utente privato alle informazioni e ai provvedimenti
giudiziari (art. 6, n. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44);
- mettere a disposizione dei soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34 (art. 6, n. 3, D.M. 21 febbraio 2011, n.
44);
- mettere a disposizione i servizi di pagamento telematico (art. 6, n. 4, D.M. 21 febbraio 2011,
n. 44);
- mettere a disposizione i documenti che contengono dati sensibili oppure che eccedono le
dimensioni del messaggio di posta elettronica certificata (art. 6, n. 5, D.M. 21 febbraio 2011,
n. 44);
- consentire l’accesso senza l’impiego di apposite credenziali, sistemi di identificazione e
requisiti di legittimazione, alle informazioni ed alla documentazione sui servizi telematici del
dominio giustizia, alle raccolte giurisprudenziali e alle informazioni essenziali sullo stato dei
procedimenti pendenti, che vengono rese disponibili in forma anonima (art. 6, n. 6, D.M. 21
febbraio 2011 n. 44).
Come si vede nessun riferimento veniva e viene fatto circa l’esistenza, all’interno del Portale dei
Servizi Telematici, di utilità o software attraverso cui fosse possibile preparare “la busta
telematica” operazione questa necessaria e senza la quale non sarebbe possibile spedire
telematicamente atti o documenti al Gestore dei Servizi Telematici e, da questo, al Gestore locale
(Ufficio Giudiziario competente a ricevere l’atto o il documento).
A ciò doveva aggiungersi che il passaggio dalla CPECPT alla PEC, come mezzo trasmissione
telematico sia per i depositi che per le comunicazioni, aveva sicuramente complicato le cose per gli
addetti ai lavori in quanto soprattutto (ma non solo) la gestione delle quattro ricevute che si
ottenevano per ogni deposito telematico effettuato risultava difficile, anche a causa della
10
http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/index.jsp?sid=3&nid=157&y=2011&m=9&d=21
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
18
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
necessità per il professionista di dover provvedere da solo alla corretta configurazione di tutti i
programmi di posta elettronica installati sui vari dispositivi in uso, al fine di non perdere il
controllo dei dati e, soprattutto, le ricevute elettroniche costituendo queste ultime l’unico mezzo
di prova idoneo a dimostrare sia l’avvenuto deposito telematico di un determinato atto o
documento sia di dare la prova dell’avvenuta notifica tramite PEC ex L. 53/94 da quando la stessa
è consentita a seguito delle modifiche normative introdotte.
E’ possibile affermare che tale Portale sia ieri che oggi sia idoneo solo per la CONSULTAZIONE di
atti e/o documenti ma non anche a quella preparatoria, propedeutica e successiva al deposito
telematico degli stessi.
La logica conseguenza è che i P.D.A. esterni continueranno a svolgere (come fino ad ora hanno
svolto) una funzione importantissima soprattutto se consentiranno al professionista di utilizzare,
con maggiore facilità, tutte le attività legate all’utilizzo del processo telematico tramite software
che consenta, ad esempio, di poter disporre di sistemi attraverso cui:
- acquisire automaticamente da Polisweb le udienze e le scadenze relative, permettendo
inoltre di annotare autonomamente gli appuntamenti, le udienze, le attività e le scadenze,
collegandole anche al fascicolo a cui si riferiscono;
- permettere agli avvocati di utilizzare la propria casella di posta elettronica certificata
arricchita di funzioni specifiche per il Processo Civile Telematico in grado di semplificare la
comunicazione con il gestore PEC del Ministero rendendo possibile, ad esempio, effettuare
un deposito di un atto attraverso una semplice procedura che provvederà ad archiviare in
modo razionale le varie e-mail di risposta (ricevute);
- operare senza l’utilizzo di software residenti sul proprio PC ma con web application che
consentano al professionista l’utilizzo delle funzioni del PCT a prescindere dal fatto che
disponga o meno del proprio computer o che si trovi o meno nel suo studio.
4.2.5. Nuove regole tecniche e adempimenti del C.O.A.
Con l’introduzione delle nuove regole e specifiche tecniche, più volte citate, anche gli Ordini degli
Avvocati (ma non solo) hanno dovuto eseguire determinati per consentire al professionista la
consultazione del Polisweb e operare con il processo telematico.
A tal proposito il Ministero della Giustizia diramava il giorno 21 ottobre 2011, mediante
pubblicazione sul sito dedicato al processo telematico, avviso con il quale “Si informa che l’invio
degli albi e degli elenchi contenenti l’indirizzo di posta elettronica certificata, che alimenta il
Registro Generale degli Indirizzi elettronici, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del provvedimento 18
luglio 2011 (“specifiche tecniche”), è possibile a partire dal giorno 25 ottobre 2011 e comunque
soltanto dopo aver effettuato il censimento di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo e aver
quindi ricevuto la risposta di cui al comma 3”.
L’Ordine ha dovuto quindi effettuare il censimento previsto dall’art. 8 comma 3 delle specifiche
tecniche del 18 luglio 2011 utilizzando il modulo di censimento messo a disposizione per il
download dal Ministero.
Il modello da compilare prevedeva (e prevede) i seguenti campi:
1. Dati identificativi
a) Codice Ente : Il codice ente è formato dal prefisso “C.O.A.” al quale va aggiunto il codice
ISTAT del comune di riferimento per il CdO. La lista dei codici è consultabile dal sito web
dell’Istituto Nazionale di Statistica www.istat.it.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
19
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
b) Descrizione : Il campo Descrizione è precompilato, si dovrà aggiungere soltanto il comune di
riferimento per il CdO.
c) Codice fiscale : è il codice fiscale del Consiglio dell’Ordine
2. Dati del delegato alla firma ed all’invio dell’albo
Il CdO delega ad un rappresentante le funzioni di firma digitale e di inoltro dell’albo e dei suoi
aggiornamenti. Il delegato dovrà quindi essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido
e avere accesso alla casella di posta elettronica certificata che verrà utilizzata per l’inoltro dell’albo
e dei suoi aggiornamenti.
a) Nominativo: completare il campo inserendo nome e cognome del delegato alla firma ed
all’invio dell’albo e dei suoi aggiornamenti
b) Codice fiscale: inserire il codice fiscale del delegato
È possibile delegare più soggetti alla firma/invio dell’albo, basterà duplicare i campi previsti per il
censimento e compilarli indicando i dati degli altri soggetti da censire.
3. Dati relativi all’invio
a) Indirizzo della casella di posta elettronica certificata : Indicare l’indirizzo della casella di posta
certificata che il delegato all’invio utilizzerà per l’inoltro dell’albo e dei suoi aggiornamenti. A tale
scopo è consigliabile utilizzare una casella certificata a disposizione del CdO o crearne una nuova
che verrà dedicata all’inoltro degli albi.
Il documento di censimento deve essere sottoscritto dal Presidente del CdO ed inviato unicamente
per via telematica all’indirizzo di posta certificata che la D.G.S.I.A. rende disponibile a tale scopo.
Il Presidente del CdO dovrà sottoscrivere il documento con firma autografa, quindi scannerizzare il
modello in formato pdf ed eseguire l’inoltro per via telematica al seguente indirizzo di posta
certificata: [email protected].
Terminate le operazioni di censimento l’Ordine riceve una risposta dalla D.G.S.I.A., in caso di esito
positivo si dovrà procedere all’invio dell’albo e dei relativi indirizzi di posta certificata degli iscritti,
in formato xml e nel rispetto della normativa che disciplina le nuove regole tecniche per il
Processo Civile Telematico- La struttura, il contenuto ed il formato del file
(ComunicazioniSoggetti.xlm) contenente l’elenco degli iscritti e dei relativi indirizzi di posta
certificata sono regolati dal provvedimento del 18 luglio 2011, art. 7 e 8.
L’indirizzo al quale inviare il file così predisposto (tramite la casella di posta elettronica certificata
indicata nel documento di censimento) è [email protected].
Allo stesso modo e sempre seguendo la struttura ed il formato previsti dalle regole tecniche,
andranno predisposti ed inoltrati gli aggiornamenti periodici delle anagrafiche e dei relativi
indirizzi di posta certificata.
Il file dovrà contenere i seguenti campi:
- codice fiscale
- operazione (può valere: - A (inserimento) - C (cancellazione) - M (modifica). Nel caso di invio
dell'intero albo il campo è ignorato e tutti i record sono considerati come da inserire. Il
campo è preso in considerazione SOLO in caso di invio albo integrativo).
- cognome
- nome
- stato avvocato (A=attivo;S=sospeso;R=radiato)
- Casella PEC
- Ruolo
- indirizzo residenza
- CAP residenza
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
20
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
-
comune residenza
provincia residenza
data di nascita
comune di nascita
provincia di nascita
indirizzo domicilio legale 1
CAP domicilio legale 1
comune domicilio legale 1
provincia domicilio legale 1
E’ importante che tutti i campi sopra riportati siano privi di anomalie in quanto il Ministero
prevede una validazione (controllo) non per singolo dato di avvocato inserito ma sull’intero file
XML.
Ciò significa che anche un solo nominativo con dati non conformi alle specifiche ministeriali avrà
come conseguenza il rifiuto dell’intero albo.
A ogni invio corrisponde una risposta tramite PEC; il messaggio ha come oggetto la medesima
descrizione del messaggio originale con il suffisso “– Esito” e riporta in allegato l’esito della
elaborazione del messaggio con le eventuali eccezioni;
L’esito si riferisce sia ad errori presenti sui dati, quindi riconducibili alle informazioni dei singoli
soggetti (come ad esempio codice fiscale inesistente), sia ad errori legati a vincoli e prerequisiti
che presuppongono la validità dell’invio di un albo (ad esempio: censimento dell’ente richiedente
e dei soggetti abilitati all’invio dell’albo).
Ad ogni nuovo indirizzo di PEC registrato nelle anagrafiche a seguito dell’inserimento di un nuovo
soggetto o di modifica di uno esistente, viene inviato un messaggio di cortesia.
D.G.S.I.A., in caso di errore, invierà il seguente messaggio:
il file Comunicazioni Soggetti non è conforme allo schema XSD
CODICE ERRORE: F003
DESCRIZIONE: Errore file non conforme allo schema.
La cosa più grave è che non verrà indicato quali siano i nominativi con i dati non conformi e,
conseguentemente, neanche quali siano i dati non conformi.
Ad oggi pare che incontrino il rifiuto dell’albo per mancanza di conformità alle specifiche
ministeriali i record che abbiano:
- il campo provincia vuoto o che presenti caratteri numerici;
- indirizzo di studio o residenza privi di indicazione della via;
- i numeri telefoni con il prefisso + .
Solo l’invio (validato in ricezione dal Ministero) dell’albo digitale consentirà agli iscritti dell’Ordine
di poter accedere, dal 19 novembre 2011, al POLISWEB e poter usufruire del PCT; è auspicabile
che, per alcuni giorni seguenti al 19 novembre 2011 il Ministero, pur in mancanza della ricezione
del detto albo digitale, consenta almeno la consultazione del Polisweb.
4.2.6. Processo Telematico e Cloud Computing
Si parlava prima dell’utilità che avrebbero continuato ad avere i P.D.A. esterni o privati e
soprattutto ove proposti unitamente ad applicazioni (software) finalizzate alla predisposizione
della “busta telematica”; a tal proposito, a nostra opinione, la scelta dovrà orientarsi verso i P.D.A.
che consentiranno di effettuare consultazioni e depositi telematici tramite la fruibilità di servizi
online e non tramite software installati e residenti sul pc; così facendo l’avvocato avrà la possibilità
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
21
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
di accedere e interagire con il processo telematico da qualsiasi computer e da qualsiasi parte del
mondo si trovi avendo cura, naturalmente, di avere con se la “chiave di accesso” (firma digitale); in
questo modo non sarà necessario installare in tutti i computer dello studio i software tramite i
quale accedere al processo telematico cosa questa che,
1) consentirà di economizzare i costi considerando che, come avviene per altri software, ad
ogni ulteriore installazione su diverso computer corrisponde un costo ulteriore da
sostenere e,
2) in caso di problemi o malfunzionamenti del computer ove il software è installato, eviterà di
rimanere inoperativi potendo utilizzare un qualsiasi altro computer, finanche quello dei c.d.
“internet caffè”.
Ormai, sempre più, si parla di CLOUD COMPUTING, ossia l’insieme di tecnologie che
permettono, tipicamente sotto forma di un servizio offerto al cliente, di
memorizzare/archiviare e/o elaborare dati grazie all'utilizzo di risorse distribuite e
accessibili in rete.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
22
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Capitolo V
Il sistema cloud computing.
Sommario: 1. Premessa - 2. Che cosa è il cloud computing - 3. Esternalizzare i dati nelle cloud
pubbliche – 4. I diversi modelli di servizio – 5. Innovare governando i rischi – 6. Indicazioni per
l’utilizzo consapevole dei servizi
Alla fine del precedente capitolo abbiamo, genericamente, descritto l’importanza di poter
utilizzare in cloud computing gli strumenti necessari per interagire con il processo telematico.
A tal proposito crediamo sia utile far conoscere al lettore, riportandolo integralmente, il
documento elaborato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali che sin dal 2011 spiegava
come utilizzare consapevolmente i servizi offerti in cloud computing.
Garante per la protezione dei dati personali
“Cloud computing: indicazioni per l’utilizzo consapevoli dei servizi”11
1. Premessa
L’Autorità nell’ottica di promuovere un utilizzo corretto delle nuove modalità di erogazione dei
servizi informatici, specie per quelli erogati tramite cloud pubbliche (public cloud), che
comportano l’esternalizzazione di dati e documenti, ritiene opportuna e doverosa un’opera di
informazione orientata a tutelare l’importante patrimonio informativo costituito dai dati
personali.
Tali indicazioni si propongono, quindi, di offrire un primo insieme di indicazioni utili a tutti gli
utenti di dimensioni contenute e di limitate risorse economiche (singoli, piccole o medie imprese,
amministrazioni locali quali i piccoli comuni, ecc.) destinatari della crescente offerta di servizi di
cloud computing (pubbliche o ibride), con l’obiettivo di favorire l'adozione consapevole e
responsabile di tale tipologia di servizi.
Le avvertenze di seguito enucleate costituiscono un primo quadro di cautele che favoriscono il
corretto trattamento dei dati personali attraverso l’utilizzo dei predetti servizi virtuali e, pertanto,
si indirizzano anche ai fornitori, i quali possono fare riferimento a tali indicazioni nella
predisposizione dei loro servizi, con l’accortezza di informare opportunamente gli utenti in ordine
alla loro adozione.
L’Autorità - nella consapevolezza che l’utilizzo dei servizi di cloud computing prefigura problematiche ben difficilmente risolvibili a livello nazionale che richiedono, invece, una riflessione
condivisa a livello sia europeo sia internazionale, e in considerazione di tutte le sue implicazioni in
relazione al trattamento dei dati personali – intende in ogni caso continuare a seguire l’evoluzione
del fenomeno, anche partecipando con altri decisori istituzionali a specifici tavoli di lavoro aperti in
materia, in particolare con DigitPA per quanto attiene all’adozione di modelli orientati alle cloud in
ambito pubblico. L’Autorità, inoltre, si riserva, laddove ne rilevasse la necessità, di adottare in
futuro specifiche e dettagliate prescrizioni indirizzate a utenti e fornitori, specie sotto il profilo
delle misure di sicurezza.
11
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1819933
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
23
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
2. Che cosa è il cloud computing?
L’evoluzione delle tecnologie informatiche e dei mezzi di comunicazione è inarrestabile e ogni
giorno vengono messi a disposizione dei cittadini nuovi strumenti e soluzioni sempre più
sofisticate e integrate con la rete Internet, che consentono di soddisfare crescenti esigenze di
informatizzazione e di comunicazione.
In tale quadro, il cloud computing è un insieme di modelli di servizio che più di altri si sta
diffondendo con grande rapidità tra imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini perché
incoraggia un utilizzo flessibile delle proprie risorse (infrastrutture e applicazioni) o di quelle messe
a disposizione da un fornitore di servizi specializzato.
L’innovazione e il successo delle cloud (le nuvole informatiche) risiede nel fatto che, grazie alla
raggiunta maturità delle tecnologie che ne costituiscono la base, tali risorse sono facilmente
configurabili e accessibili via rete, e sono caratterizzate da particolare agilità di fruizione che, da
una parte semplifica significativamente il dimensionamento iniziale dei sistemi e delle applicazioni
mentre, dall’altra, permette di sostenere gradualmente lo sforzo di investimento richiesto per gli
opportuni adeguamenti tecno-logici e l’erogazione di nuovi servizi.
Nell’ambito del cloud computing è ormai prassi consolidata distinguere tra private cloud e public
cloud.
Una private cloud (o nuvola privata) è un’infrastruttura informatica per lo più dedicata alle
esigenze di una singola organizzazione, ubicata nei suoi locali o affidata in gestione ad un terzo
(nella tradizionale forma dell’hosting dei server) nei confronti del quale il titolare dei dati può
spesso esercitare un controllo puntuale. Le private cloud possono essere paragonate ai tradizionali
“data center” nei quali, però, sono usati degli accorgimenti tecnologici che permettono di
ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili e di potenziarle attraverso investimenti contenuti e
attuati progressivamente nel tempo.
Nel caso delle public cloud, invece, l’infrastruttura è di proprietà di un fornitore specializzato
nell’erogazione di servizi che mette a disposizione di utenti, aziende o amministrazioni - e quindi
condivide tra di essi - i propri sistemi attraverso l’erogazione via web di applicazioni informatiche,
di capacità elaborativa e di stoccaggio. La fruizione di tali servizi avviene tramite la rete Internet e
implica il trasferimento dell’elaborazione o dei soli dati presso i sistemi del fornitore del servizio, il
quale assume un ruolo importate in ordine all’efficacia delle misure adottate per garantire la
protezione dei dati che gli sono stati affidati. In questo caso l’utente insieme ai dati, infatti, cede
una parte importante del controllo esercitabile su di essi. Ad esempio, la complessità delle
infrastrutture, e la loro eventuale dislocazione su siti al di fuori dei confini nazionali potrebbe
determinare l’impossibilità sia di conoscere con esattezza l’ubicazione dei propri dati nella nuvola,
sia di sapere se e quando i dati vengono spostati da un luogo all'altro per esigenze organizzative,
tecniche o economiche difficilmente determinabili e gestibili a priori. Inoltre, la dimensione del
fornitore potrebbe condizionare la forza contrattuale dei fruitori del servizio e la loro possibilità di
esercitare un controllo diretto, seppur concordato, sui siti e sulle infrastrutture utilizzate per
ospitarne i dati.
Acquisire servizi cloud significa acquistare presso un fornitore di servizio risorse (ad esempio
server virtuali o spazio disco) oppure applicazioni (ad esempio posta elettronica e strumenti per
l’ufficio).
• I dati non risiedono più su server “fisici” dell’utente, ma sono allocati sui sistemi del fornitore
(a meno di copie in locale)
• L’infrastruttura del fornitore del servizio è condivisa tra molti utenti per cui sono
fondamentali adeguati livelli di sicurezza
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
24
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
• L’utilizzo del servizio avviene via web tramite la rete Internet che assume dunque un ruolo
centrale in merito alla qualità dei servizi fruiti ed erogati
• I servizi acquisibili presso il fornitore del servizio sono a consumo e in genere è facile far
fronte ad eventuali esigenze aggiuntive (ad esempio più spazio disco o più potenza
elaborativa)
• Esternalizzare i dati in remoto non equivale ad averli sui propri sistemi: oltre ai vantaggi, ci
sono delle controindicazioni che bisogna conoscere.
Accanto alle private e public cloud si annoverano nuvole “intermedie” quali le cloud ibride (o
hybrid cloud), caratterizzate da soluzioni che prevedono l’utilizzo di servizi erogati da
infrastrutture private accanto a servizi acquisiti da cloud pubbliche, e le community cloud in cui
l'infrastruttura è condivisa da diverse organizzazioni a beneficio di una specifica comunità di
utenti.
I potenziali vantaggi del cloud computing certamente possono promuovere la sistematizzazione
delle infrastrutture, la riorganizzazione dei flussi informativi, la razionalizzazione dei costi e quindi
in generale favorire nel caso sia del mondo imprenditoriale, sia della pubblica amministrazione
servizi più moderni, efficienti e funzionali in linea con le esigenze di crescita di un moderno
Sistema Paese.
È d’altra parte assodato che il cloud computing non è un fenomeno temporaneo o una moda, ma il
passo successivo dell'evoluzione nel modo in cui si utilizza la Rete Internet, che da strumento per
la sola condivisione documentale (la pagina web resa disponibile dal sito web remoto) diviene la
porta d'accesso alle risorse elaborative di un provider di servizi (l'applicazione resa disponibile in
modalità web).
Questa trasformazione sta determinando una “modifica dei costumi” che è già in atto ed è più
evidente nell'utenza individuale che più frequentemente, ma non sempre con completa
consapevolezza anche dei possibili rischi derivanti dalle nuove tecnologie utilizzate, si avvale di
servizi erogati da fornitori terzi (public cloud ) per far fronte alle sue esigenze informative: l'utente
consumer, infatti, utilizza i social network sui quali trasferisce abitualmente foto, informazioni,
idee e opinioni, usa strumenti di elaborazione documentale via web, impiega gli hard-disk remoti
per poter sempre disporre dei propri documenti da qualunque dispositivo e in qualunque luogo si
trovi, si avvale delle applicazioni per i moderni smartphone sempre connessi ad Internet che
tramite l’associazione delle informazioni di geolocalizzazione all’utente hanno aperto la strada a
innovative funzionalità, anche in ambito sociale.
Risulta d’altra parte evidente come l’offerta degli operatori economici stia incalzando il mercato
delle imprese e della Pubblica Amministrazione con soluzioni che incoraggiano l’acquisizione di
servizi esternalizzati, utilizzando come volano verso i nuovi investimenti la prospettiva di risparmi
legati alla sostituzione o all’affianca-mento degli asset per il trattamento delle informazioni
tradizionalmente nel diretto possesso dell’utente, con soluzioni acquisite a consumo presso terzi.
È tuttavia opportuno evidenziare come il ricorso a quelle modalità che intrinsecamente
promuovono l’utilizzo di servizi esternalizzati comportino anche la migrazione dei dati dai sistemi
locali sotto il diretto controllo dell'utente, impresa o amministrazione ai sistemi remoti del
provider di servizi.
3. Esternalizzare i dati nelle cloud pubbliche
Come sopra delineato, le public cloud (o nuvole informatiche pubbliche) sono infrastrutture
controllate da organizzazioni che le rendono disponibili a terzi attraverso la vendita di servizi a
consumo. Lo spazio virtuale e la capacità di elaborazione della “nuvola” sono condivisi tra molti
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
25
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
utenti, singoli o appartenenti a imprese o enti diversi che accedono a tali risorse dell’infrastruttura
tramite l’utilizzo della rete Internet.
Più precisamente, con il termine cloud computing o semplicemente cloud nell’ambito di questo
documento ci si riferisce a un insieme di tecnologie e di modelli di servizio che:
• favoriscono la fruizione e l'erogazione di applicazioni informatiche, di capacità elaborativa e
di stoccaggio via web;
• promuovono a seconda dei casi il trasferimento dell’elaborazione o della sola conservazione
dei dati dai computer degli utenti ai sistemi del fornitore dei servizi.
La flessibilità e la semplicità con cui è possibile configurare i sistemi in cloud ne rende possibile un
dimensionamento “elastico", attuato cioè secondo logiche di adattabilità alle contestuali esigenze
e di fruizione a consumo. Gli utenti non devono curarsi della gestione dei sistemi informatici che,
essendo utilizzati secondo la logica dell’esternalizzazione (outsourcing), sono completamente
gestiti dai soggetti terzi nella cui nuvola sono conservati i dati. Generalmente, nel caso frequente
di fornitori di grosse dimensioni dotati di infrastrutture complesse, la nuvola può estendersi
geograficamente su siti distinti e l’utente potrebbe ignorare dove vengono effettivamente
conservati i propri dati.
I servizi offerti dai fornitori di soluzioni di cloud computing sono molto diversificati, in costante e
significativo aumento e spaziano da sistemi elaborativi virtuali, che sostituiscono o si affiancano ai
tradizionali elaboratori ubicati nei locali propri dell’organizzazione, a servizi di supporto allo
sviluppo e per l’hosting evoluto delle applicazioni, sino a soluzioni software rese disponibili in
modalità web che sono sostitutive delle tradizionali applicazioni installate sui computer di utenti,
imprese e di amministrazioni, quali ad esempio applicazioni per l’elaborazione dei testi, per la
gestione di agende e calendari, eventualmente condivisi, cartelle per l’archiviazione dei documenti
on-line, e persino soluzioni esternalizzate di posta elettronica. I dati trasferiti e archiviati per
mezzo di questi servizi web presso il service provider possono essere trattati dagli utenti in remoto
attraverso la rete Internet spesso senza la necessità di installare specifici programmi sui propri
sistemi e senza l’esigenza di dover effettuare gli aggiornamenti software e tutte le altre attività
correlate alla manutenzione e alla gestione delle infrastrutture informatiche.
4. I diversi modelli di servizio
Sul mercato, a seconda delle esigenze dell’utente, sono disponibili varie soluzioni di cloud
computing erogate secondo modalità che ricadono in linea di massima in tre categorie, dette
“modelli di servizio”. Comunemente tali modelli di servizio sono riferiti sia a soluzioni di private
cloud che di public cloud, ma vengono qui illustrati in un’ottica maggiormente aderente a
quest’ultima tipologia di servizi, che prevede l’utilizzo condiviso da parte di utenti, imprese e
soggetti pubblici dei sistemi di provider di servizi terzi.
• Nel caso di servizi IaaS (Cloud Infrastructure as a Service – infrastruttura cloud resa
disponibile come servizio), il fornitore noleggia un’infrastruttura tecnologica, cioè server
virtuali remoti che l'utente finale può utilizzare con tecniche e modalità che ne rendono
semplice, efficace e produttiva la sostituzione o l'affiancamento ai sistemi già presenti nei
locali dell'azienda. Tali fornitori sono in genere operatori di mercato specializzati che
realmente dispongono di un'infrastruttura fisica, complessa e spesso distribuita in aree
geografiche diverse.
• Negli SaaS (Cloud Software as a Service - software erogato come servizio della cloud ), il
fornitore eroga via web una serie di servizi applicativi ponendoli a disposizione degli utenti
finali. Tali servizi sono spesso offerti in sostituzione delle tradizionali applicazioni installate
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
26
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
localmente dall'utente sui propri sistemi, che è quindi spinto ad “esternalizzare” i suoi dati
affidandoli al fornitore. Si pensi, ad esempio, ad applicazioni tipiche per l’ufficio erogate in
modalità web quali fogli di calcolo, elaborazione dei testi, applicazioni per il protocollo
informatico, la rubrica dei contatti e i calendari condivisi, ma anche alle moderne offerte di
posta elettronica cloud.
• Infine, nei PaaS (Cloud platform as a service - piattaforme software fornite via web come
servizio), il fornitore offre soluzioni per lo sviluppo e l’hosting evoluto di applicazioni. In
genere questo tipo di servizi è rivolto a operatori di mercato che li utilizzano per sviluppare e
ospitare soluzioni applicative proprie, allo scopo di assolvere a esigenze interne oppure per
fornire a loro volta servizi a terzi. Anche nel caso dei PaaS il servizio erogato dal fornitore
elimina la necessità per il fruitore di doversi dotare internamente di strumenti hardware o
software specifici o aggiuntivi.
5. Innovare, governando i rischi
L’utilizzo di servizi di cloud computing è un fenomeno in forte ascesa e determina un cambio di
mentalità nelle modalità di utilizzo della rete Internet che, da strumento di condivisione
documentale, diviene la porta di accesso alle risorse elaborative e di stoccaggio di fornitori di
servizi remoti.
Tale tipologia di servizi comporta la migrazione di dati dai sistemi locali sotto il diretto controllo
dell’utente ai sistemi remoti del fornitore, che assume un ruolo centrale in ordine alla sicurezza dei
dati e, quindi, all’adozione delle misure necessarie a garantirla. Tuttavia, è bene evidenziare come
l’adozione di servizi esternalizzati non esime le imprese e le amministrazioni pubbliche che se ne
avvalgono per la gestione del proprio patrimonio informativo dalle responsabilità che vengono
loro attribuite, in particolare, dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
I trattamenti di dati personali richiedono, infatti, sempre un’attenta ponderazione dei rischi legati
alla sicurezza e alla fruibilità delle informazioni, indipendentemente dalle modalità di trattamento.
Pertanto, vanno tenute in debito conto le particolari caratteristiche delle nuove tecnologie, allo
scopo di governare i potenziali pericoli che possono derivare da utilizzi scarsamente consapevoli e
da modelli innovativi adottati con metodi, prassi e processi non ancora sufficientemente
consolidati e in grado di mitigare le eventuali criticità. È quindi opportuno, anche nel caso del
cloud computing, razionalizzarne le peculiarità al fine di individuare i potenziali rischi insiti in tali
servizi e quindi poter adottare efficaci e specifiche misure di prevenzione.
Nel caso del cloud computing, il trasferimento dei dati dai computer locali, nella fisica disponibilità
e nel diretto controllo esercitabile dal titolare, verso sistemi remoti di proprietà di un terzo
fornitore del servizio, presenta, accanto a potenziali utilità, anche i seguenti aspetti che
necessitano di specifica attenzione:
• l’utente, affidando i dati ai sistemi di un fornitore remoto, ne perde il controllo diretto ed
esclusivo; la riservatezza e la disponibilità delle informazioni allocate sulla nuvola certamente
dipendono anche dai meccanismi di sicurezza adottati dal service provider ;
• il servizio prescelto potrebbe essere il risultato finale di una catena di trasformazione di
servizi acquisiti presso altri service provider, diversi dal fornitore con cui l’utente stipula il
contratto di servizio; l’utente a fronte di filiere di responsabilità complesse potrebbe non
sempre essere messo in grado di sapere chi, dei vari gestori dei servizi intermedi, può
accedere a determinati dati;
• il servizio virtuale, in assenza di adeguate garanzie in merito alla qualità della connettività di
rete, potrebbe occasionalmente risultare degradato in presenza di elevati picchi di traffico o
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
27
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
addirittura indisponibile laddove si verifichino eventi anomali quali, ad esempio, guasti,
impedendo l’accessibilità temporanea ai dati in esso conservati;
• le cloud sono sistemi e infrastrutture condivise basate sul concetto di risorse noleggiate a
un’utenza multipla e mutevole; i fornitori, infatti, custodiscono dati di singoli e di
organizzazioni diverse che potrebbero avere interessi ed esigenze differenti o persino
obiettivi contrastanti e in concorrenza;
• la conservazione dei dati in luoghi geografici differenti ha riflessi immediati sia sulla
normativa applicabile in caso di contenzioso tra l’utente e il fornitore, sia in relazione alle
disposizioni nazionali che disciplinano il trattamento, l’archiviazione e la sicurezza dei dati;
• l’adozione da parte del fornitore del servizio di tecnologie proprie può, in taluni casi, rendere
complessa per l’utente la transizione di dati e documenti da un sistema cloud ad un altro o lo
scambio di informazioni con soggetti che utilizzino servizi cloud di fornitori differenti,
ponendone quindi a rischio la portabilità o l’interoperabilità dei dati.
Il fornitore, in base alla tipologia dei servizi offerti, assume la responsabilità di preservare la
riservatezza, l'integrità o la disponibilità dei dati; pertanto, l’utente al momento della stipula dei
contratti di servizio dovrà tenere in debito conto gli accorgimenti previsti per garantire il corretto
trattamento dei dati immessi nella cloud.
Prima di adottare un sistema basato nel cloud computing è necessario, quindi, valutare
attentamente il rapporto tra rischi e benefici derivante dall’utilizzo del predetto servizio virtuale,
minimizzando i primi attraverso una attenta verifica dell’affidabilità del fornitore di servizi al quale
ci si intende affidare.
6. Indicazioni per l’utilizzo consapevole dei servizi cloud
• Ponderare prioritariamente rischi e benefici dei servizi offerti
Prima di optare per l'adozione di servizi di cloud computing, è opportuno che l'utente verifichi la
quantità e la tipologia di dati che intende esternalizzare (es. dati personali identificativi o meno,
dati sensibili oppure particolarmente delicati come quelli genetici o biometrici, dati critici per la
propria attività come ad esempio progetti riservati). E’ necessario innanzitutto valutare gli
eventuali rischi e le possibili conseguenze derivanti da tale scelta sotto il profilo della riservatezza
e della loro rilevanza nel normale svolgimento della propria attività. Tale analisi valutativa dovrà
evidenziare l’opportunità o meno di ricorrere a servizi cloud (limitandone l’uso ad esempio a
determinati tipi di dati), nonché l'impatto sull'utente in termini economici e organizzativi,
l’indisponibilità, pur se parziale o per periodi limitati, dei dati esternalizzati o, peggio, la loro
perdita o cancellazione.
• Effettuare una verifica in ordine all’affidabilità del fornitore
Gli utenti dovrebbero ragionevolmente accertare l'affidabilità del fornitore prima di migrare sui
sistemi virtuali i propri dati più importanti, tenendo in considerazione le proprie esigenze
istituzionali o imprenditoriali, la quantità e la tipologia delle informazioni che intendono allocare
nella cloud, i rischi e le misure di sicurezza. In funzione della tipologia di servizio che necessitano,
oltre che della criticità dei dati, è opportuno che valutino la stabilità societaria del fornitore, le
referenze, le garanzie offerte in ordine alla confidenzialità dei dati e alle misure adottate per
garantire la continuità operativa a fronte di eventuali e imprevisti malfunzionamenti.
Gli utenti dovrebbero valutare, inoltre, le caratteristiche qualitative dei servizi di connettività di cui
si avvale il fornitore in termini di capacità e affidabilità. Ulteriori criteri in base ai quali è possibile
valutare l’affidabilità di un fornitore emergono dall’impiego di personale qualificato,
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
28
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
dall’adeguatezza delle infrastrutture informatiche e di comunicazione, dalla disponibilità ad
assumersi responsabilità, esplicitamente previste dal contratto di servizio, derivanti da eventuali
falle nel sistema di sicurezza o a seguito di interruzioni di servizio.
• Privilegiare i servizi che favoriscono la portabilità dei dati
E’ consigliabile ricorrere a servizi di cloud computing nelle modalità SaaS, PaaS o IaaS in un'ottica
lungimirante, vale a dire privilegiando servizi basati su formati e standard aperti, che facilitino la
transizione da un sistema cloud ad un altro, anche se gestiti da fornitori diversi. Ciò al fine di
scongiurare il rischio che eventuali modifiche unilaterali dei contratti di servizio da parte di uno
qualunque degli operatori che intervengono nella catena di fornitura si traducano in condizioni
peggiorative vincolanti o, comunque, per facilitare eventuali successivi passaggi da un fornitore
all’altro.
• Assicurarsi la disponibilità dei dati in caso di necessità
Nell'utilizzo dei servizi di cloud computing, in assenza di stringenti vincoli sulla qualità formalizzati
attraverso il contratto con il fornitore, si raccomanda di mantenere una copia di quei dati (anche
se non personali) dalla cui perdita o indisponibilità potrebbero conseguire danni economici, per
l’immagine o in generale relativi alla missione e alle finalità perseguite dall’utente. Ciò specie
quando ci si affidi a servizi gratuiti o a basso costo quali, ad esempio, a servizi di hard-disk remoto,
mail, soluzione per la conservazione documentale e così via, che potrebbero non presentare
adeguate garanzie di disponibilità e prestazioni tipiche, invece, dei servizi professionali.
Certamente, nel caso in cui i dati trattati non siano i propri, come avviene per aziende e pubbliche
amministrazioni che raccolgono e detengono informazioni di terzi, l’adozione di servizi che non
offrono adeguate garanzie di riservatezza e di continuità operativa può avere rilevanti
ripercussioni nel patrimonio informativo dei soggetti cui i dati si riferiscono. In tal senso, il titolare
del trattamento dei dati a fronte del contenimento di costi dovrà comunque provvedere al
salvataggio (backup) dei dati allocati nella cloud, ad esempio creandone una copia locale
(eventualmente sotto forma di archivio compresso), allo scopo di gestire gli eventuali rischi insiti
nell’acquisizione di servizi che, pur con i vantaggi dell’economicità, potrebbero tuttavia non offrire
sufficienti garanzie di affidabilità e di disponibilità.
• Selezionare i dati da inserire nella cloud
Alcune informazioni che si intende inserire sui sistemi del fornitore di servizio, per loro intrinseca
natura, quali ad esempio i dati sanitari, genetici, reddituali, biometrici o quelli coperti da segreto
industriale, possono esigere particolari misure di sicurezza. In tali casi, poiché dal relativo
inserimento nella cloud consegue comunque una attenuazione, seppur parziale, della capacità di
controllo esercitabile dall’utente, ed una esposizione di tali informazioni a rischi non sempre
prevedibili di potenziale perdita o di accesso non consentito, l’utente medesimo dovrebbe
valutare con responsabile attenzione se ricorrere al servizio di cloud computing oppure mantenere
in house il trattamento di tali tipi di dati.
• Non perdere di vista i dati
E’ sempre opportuno che l'utente valuti accuratamente il tipo di servizio offerto anche verificando
se i dati rimarranno nella disponibilità fisica dell'operatore proponente, oppure se questi svolga un
ruolo di intermediario, ovvero offra un servizio progettato sulla base delle tecnologie messe a
disposizione da un operatore terzo. Si pensi ad esempio a un applicativo in modalità cloud nel
quale il fornitore del servizio finale (Software as a Service) offerto all’utente si avvalga di un
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
29
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
servizio di stoccaggio dati acquisito da un terzo. In tal caso, saranno i sistemi fisici di quest’ultimo
operatore che concretamente ospiteranno i dati immessi nella cloud dall’utente.
• Informarsi su dove risiederanno, concretamente, i dati
Sapere in quale Stato risiedono fisicamente i server sui quali vengono allocati i dati, è determinate
per stabilire la giurisdizione e la legge applicabile nel caso di controversie tra l’utente e il fornitore
del servizio. La presenza fisica dei server in uno Stato comporterà per l'autorità giudiziaria
nazionale, infatti, la possibilità di dare esecuzione ad ordini di esibizione, di accesso o di sequestro,
ove sussistano i presupposti giuridici in base al singolo ordinamento nazionale. Non è, quindi,
indifferente per l’utente sapere se i propri dati si trovino in un server in Italia, in Europa o in un
imprecisato Paese extraeuropeo. In ogni caso, l’utente, prima di inserire i dati nella nuvola
informatica, dovrebbe assicurarsi che il trasferimento tra i diversi paesi in cui risiedono le cloud
avvenga nel rispetto delle cautele previste a livello di Unione europea in materia di protezione dei
dati personali, che esigono particolari garanzie in ordine all’adeguatezza del livello di tutela
previsto dagli ordinamenti nazionali per tale tipo di informazioni.
• Attenzione alle clausole contrattuali
Una corretta e oculata gestione contrattuale può supportare sia l’utente, sia il fornitore nella
definizione delle modalità operative e dei parametri di valutazione del servizio, oltre a individuare i
parametri di sicurezza necessari per la tipologia di attività gestita. In ogni caso, è importante
valutare l’idoneità delle condizioni contrattuali per l’erogazione del servizio di cloud con
riferimento ad obblighi e responsabilità in caso di perdita, smarrimento dei dati custoditi nella
nuvola e di conseguenze in caso di decisione di passaggio ad altro fornitore. Costituiscono
elementi
da privilegiare la previsione di garanzie di qualità chiare, corredate da penali che pongano a carico
del fornitore eventuali inadempienze o le conseguenze di determinati eventi (es. accesso non
consentito, perdita dei dati, indisponibilità per malfunzionamenti, ecc.). Si suggerisce, inoltre, di
verificare eventuali soggetti terzi delegati alla fornitura di servizi intermedi e che concorrono
all’erogazione del servizio finale rivolto all’utente, ovvero la preventiva identificazione dei diversi
fornitori successivamente coinvolti nel trattamento. Si raccomanda, infine, di accertare quale sia la
quantità di traffico dati prevista dal contratto oltre la quale vengono addebitati oneri economici
supplementari.
• Verificare le politiche di persistenza dei dati legate alla loro conservazione
In fase di acquisizione del servizio cloud è opportuno approfondire le politiche adottate dal
fornitore, che si dovrebbero poter evincere dal contratto, relative ai tempi di persistenza dei dati
nella nuvola. Da una parte l’utente dovrebbe accertare il termine ultimo, successivo alla scadenza
del contratto, oltre il quale il fornitore cancella definitivamente i dati che gli sono stati affidati.
Dall’altra, il fornitore dovrà presentare adeguate garanzie, assicurando che i dati non saranno
conservati oltre i suddetti termini o comunque al di fuori di quanto esplicitamente stabilito con
l’utente stesso. In ogni caso, i dati dovranno essere sempre conservati nel rispetto delle finalità e
delle modalità concordate, escludendo duplicazioni e comunicazioni a terzi.
• Esigere e adottare opportune cautele per tutelare la confidenzialità dei dati
Nell'ottica di proteggere la confidenzialità dei propri dati, l'utente dovrebbe valutare anche le
misure di sicurezza utilizzate dal fornitore per consentire l’allocazione dei dati nella cloud. In
generale si raccomanda di privilegiare i fornitori che utilizzano a tal fine tecniche di trasmissione
sicure, tramite connessioni cifrate (specie quando i dati trattati sono informazioni personali o
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
30
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
comunque dati che devono restare riservati), coadiuvate da meccanismi di identificazione dei
soggetti autorizzati all'accesso, la cui complessità sia commisurata alla criticità dei dati stessi. Nella
maggior parte dei casi risulta adeguato l'utilizzo di semplici meccanismi di identificazione, basati su
username e password, purché le password non siano banali e vengano scelte di lunghezza
adeguata. Nell’ipotesi in cui il trattamento riguardi particolari tipologie di dati - quali quelli
sanitari, genetici, reddituali e biometrici o, più in generale, dati la cui riservatezza possa
considerarsi “critica” - si raccomanda oltre all'utilizzo di protocolli sicuri nella fase di trasmissione,
anche la conservazione in forma cifrata sui sistemi del fornitore di servizio.
• Formare adeguatamente il personale
Il personale preposto al trattamento di dati attraverso i servizi di cloud computing dovrebbe
essere sottoposto a specifici interventi formativi, che evidenzino adeguatamente le modalità più
idonee per l’acquisizione e l’inserimento dei dati nella cloud, la consultazione e in generale
l’utilizzo dei nuovi servizi esternalizzati e delle indicazioni sin qui illustrate, allo scopo di mitigare
rischi per la protezione dei dati derivanti non solo da eventuali comportamenti sleali o fraudolenti,
ma anche causati da errori materiali, leggerezza o negligenza: circostanze queste che potrebbero
dare luogo ad accessi illeciti, perdita di dati o, più in generale, trattamenti non consentiti.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
31
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Capitolo VI
L’avvocato nell’Era Digitale
Sommario: Prefazione - Premessa - 6.1. La sicurezza dei sistemi informatici. – 6.2. Strumenti di
difesa dei computer. – 6.3. Il fattore umano. – 6.4. Stato dell’arte e prospettive per il futuro. –
6.5 Conclusioni.
Prefazione
Quando il Collega e amico Maurizio Reale mi ha chiesto di aggiungere al suo notissimo eBook, sul
Processo Telematico, una parte relativa alla Sicurezza informatica e alla Privacy, oltre ad esserne
onorata, mi son chiesta quale potesse essere il modo corretto per trattare questo argomento in
modo agevole ed esaustivo. La risposta che mi son data è questa: non esiste un modo agevole né
esaustivo per parlare di tali argomenti.
Il tema della sicurezza informatica soprattutto - e la connessa normativa sulla privacy - è come una
specie di blob, viscido e sfuggente, in continuo movimento, un po’ come la normativa sul processo
telematico.
L’approccio ai temi che mi accingo a trattare sarà alquanto schietto perché la sicurezza è una cosa
seria, specialmente per noi professionisti. In questi ultimi anni ho sentito tanti, troppi colleghi che
a causa di varie circostanze (furti, incendi, virus, rottura di hard disk, ecc.) hanno perso anni di
lavoro per la superficialità con cui gestivano i loro computer. E, dunque, considerato che
nell’ultimo decennio il lavoro dell’avvocato si svolge prevalentemente al computer, abbiamo
l’onere di fare tutto ciò che è in nostro potere per scongiurare disastri di varia natura.
Sono stata abbastanza brutale?
Sabrina Salmeri
Premessa
«Il Diritto è la nostra ascia: è stato uno strumento utile, importante e potente. Si tratta di un
cimelio di famiglia, un elemento che ci sta a cuore e del quale siamo orgogliosi. E' anche
estremamente diverso da quello di una volta, anche se abbiamo difficoltà a capire come sia
cambiato adesso. Ciò che noi chiamiamo Diritto non è più quello che i nostri antenati avevano in
mente quando usavano questo termine (…)».
Attraverso queste parole, Ethan Katsh12, professore della Università del Massachusetts,
rappresentava ai suoi studenti l’evoluzione del diritto nell’era moderna. L’avvento delle nuove
tecnologie, e la loro applicazione al lavoro quotidiano dell’avvocato, rende necessario il loro
adeguamento al nostro Diritto. Operazione non sempre facile, specialmente quando norme
speciali incontrano l’antica voce dei nostri Codici.
In Italia tale evoluzione coincide con l’obbligatorietà dell’invio telematico degli atti giudiziari
disposta dalla L. 221/2012. Com’è ormai noto, infatti, dal 30 giugno 2014, gli avvocati hanno
iniziato a fare i conti con dispositivi (token, scanner, digital key) e applicazioni (convertitori di file,
12
Ethan Katsh è professore di studi giuridici presso l'Università del Massachusetts, ad Amherst e condirettore del Centro per
l'Informatica e la risoluzione delle controversie. E’ autore di Law in a Digital World (1995) e The Electronic Media and the
Transformation of Law (1989).
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
32
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
software per leggere file firmati digitalmente, redattori e gestionali) che fino ad allora
disconoscevano, o quasi.
L’evoluzione della professione forense però non ha riguardato solo l’Italia.
In America, ad esempio, alla fine degli anni ’90, sono nate le prime scuole di formazione per gli
avvocati digitali. Proprio seguendo gli studi del professor Katsh, per capire a fondo quali siano le
implicazioni di questa transizione nel mondo digitale, alcuni ricercatori 13 hanno affrontato il
fenomeno dividendo la storia in tre grandi epoche di comunicazione: orale, stampata e digitale. Gli
avvocati digitali, secondo Katsh, dovranno avere una prospettiva che non riguarda semplicemente
cosa fanno le nuove tecnologie, ma le modalità con cui lo fanno.
Quest’ultimo assunto non vuol certo far intendere che gli avvocati dovranno diventare informatici
per capire tutta una serie di processi alquanto lontani da loro, sia per tipologia di percorso di
studio che per attitudine personale. E’ certo però che si sta andando verso una concezione di
avvocato molto diversa da ciò che siamo stati abituati a vedere fino ad una decina di anni fa.
In Italia poche università prendono sul serio lo studio dell’informatica giuridica come
insegnamento fondamentale nel corso di laurea in giurisprudenza. Oggi, infatti, non si può essere
un professionista senza la conoscenza - almeno dei concetti base - della IT (information
technology). Ecco perché si parla, da qualche anno ormai, di alfabetizzazione informatica nella
professione forense.
I computer e la Rete ci hanno costretto a trovare un nuovo modo di organizzare le nostre vite e il
nostro lavoro. La tecnologia è diventata onnipresente e accelera in modo impressionante. Allo
stesso tempo, anche il modo in cui è amministrata la giustizia sta cambiando. L’avvento del
processo telematico ha imposto un nuovo tipo di struttura dello studio legale: la gestione e
conservazione dei documenti informatici, il trattamento dei dati personali e la sicurezza
informatica sono concetti con cui l’avvocato deve quotidianamente avere a che fare.
L’avvocato 2.0 è dotato di smartphone, sempre connesso ad internet, per ricevere in tempo reale
le comunicazioni di cancelleria e quelle dei colleghi (magari anche attraverso app), consulta
banche dati online per essere operativo in qualunque località si trovi. Ha un minimo di conoscenze
informatiche, tali da risolvere problemi pratici relativi ai device di uso quotidiano o quanto meno
ha un informatico di fiducia a cui rivolgersi tempestivamente per risolvere ogni problema tecnico
riscontrato per esempio durante l’invio dell’atto telematico.
Questa interconnessione ci porta però ad essere un facile bersaglio di delinquenti.
Le domande a cui proveremo a dare risposta sono le seguenti:
- perché è importante la sicurezza informatica in uno studio legale?
- quali sono le conseguenze di avere dati non sicuri?
- cosa si può fare per colmare eventuali falle nella sicurezza dei nostri pc?
- gli avvocati hanno obblighi di legge in questo settore?
E’ accertato che i dati all’interno degli studi legali non sono sufficientemente protetti e, intanto, i
clienti sono sempre più consapevoli di questo e, contemporaneamente, sono informati sui diritti
connessi alla protezione dei dati personali: quali sono i protocolli di sicurezza dello studio legale? Il
13
Robert C. Clark, The Interdisciplinary Study of Legal Evolution, 90 YALE LAW JOURNAL (1980).
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
33
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
mio avvocato usa la crittografia o ha una polizza assicurativa che copra anche un’eventuale
violazione dei miei dati personali?
Le conseguenze di un furto di dati all’interno di uno studio potrebbero essere la perdita, spesso
permanente, di dati personali o sensibili (anche dei clienti), l’interruzione dell’attività, perdite
finanziarie legate al tentativo di ripristinare i sistemi, il danno all’immagine dello studio, il dover
pagare salatissime sanzioni amministrative o addirittura subire condanne penali.
Cosa può fare quindi un avvocato?
Il primo passo è capire come la tecnologia sia ormai un elemento integrato nel rapporto con il
cliente e non un semplice ausilio al nostro lavoro; assumere un ruolo da protagonista nello
sviluppo di una policy di sicurezza dei dati all’interno del nostro studio, lavorando gomito a gomito
con il responsabile IT, con i colleghi e le segretarie; comunicare ai clienti di aver preso tutte le
cautele per evitare il rischio di attacchi informatici.
Partendo dalla sicurezza dei sistemi informatici quindi si parlerà degli obblighi imposti dal Codice
Privacy (D.lgs. 196/2003) e daremo una prima lettura alle novità introdotte dal nuovo
Regolamento Europeo in materia di dati personali e a ciò che comporterà la sua entrata in vigore a
maggio del 2018.
6.1. La sicurezza dei sistemi informatici
Il tema della sicurezza dei sistemi informatici è strettamente legato al nuovo modo di essere
avvocato.
La massiccia diffusione di Internet, a metà degli anni ’90, ha accentuato il rischio di furto e/o
perdita dei dati contenuti nei nostri computer.
Internet è il più grande spazio pubblico che l’umanità abbia conosciuto14: in questo grande spazio
vi sono anche sconosciuti con cattive intenzioni. Nella Rete risiede un numero indeterminato di
utenti che potrebbero avere interesse ad accedere ai nostri dati personali, documenti riservati o
semplicemente usare il nostro account di posta elettronica per veicolare spam15 o virus.
In un suo recente intervento16 Mikko Hypponen, uno dei più grandi esperti al mondo di sicurezza
informatica, parlò dell’evoluzione del crimine informatico: negli anni ’80 chi programmava virus
era il ragazzino nerd che lo faceva solo per divertimento. Oggi non è più così: il “nemico” è
cambiato. Se vogliamo proteggere i nostri computer dobbiamo capire chi sono gli hacker di oggi: ci
sono gli attivisti (movimenti come Anonymous) che non cercano benefici per loro stessi, non
agiscono per soldi, ma agiscono per protesta o per motivi politici. E poi ci sono i criminali veri e
propri, persone che compiono attacchi informatici per fare soldi.
Il crimine informatico produce un business di milioni di dollari al giorno e bisognerebbe sfatare lo
stereotipo secondo il quale gli hacker hanno come unico bersaglio le grandi aziende, le pubbliche
amministrazioni o i governi. Secondo Inc.com17 il 71% dei data breach (violazione dei dati) sono
stati commessi in danno di piccole aziende con meno di 100 dipendenti.
14
Stefano Rodotà, Il mondo nella rete: Quali diritti, quali vincoli, Ed. Laterza, 2014.
Lo spamming consiste nell’invio di messaggi pubblicitari di posta elettronica che non siano stati in alcun modo sollecitati, V.S.
Desisto, G. Dezzani, C. Santoriello, Il diritto penale delle nuove tecnologie, Ed. Cedam, 2007.
16
Il filmato è ancora reperibile in rete www.speaking.com/speakers/mikko-hypponen. Hypponen è Chief Research Officer per la FSecure in Finlandia dove ha dedicato gli ultimi 25 anni a combattere le più devastanti minacce informatiche come Stuxnet, Sasser e
Storm Worm. E’ stato uno dei primi a documentare le minacce alla sicurezza degli smartphone. Il suo discorso sulla sicurezza online
per TED dal 2011 è il più visto in rete (un milione e mezzo di visualizzazioni ed è stato tradotto in 40 lingue).
17
http://www.inc.com/will-yakowicz/big-business-of-hacking-small-businesses.html.
15
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
34
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Il cyber crime può far guadagnare oltre il 1000% dell’investimento iniziale18. Il business del
criminale informatico inizia con l’acquisto sul Dark Web19 di un trojan (ransomware) che costa
circa tremila dollari per arrivare a guadagnarne circa novantamila per un attacco della durata di 30
giorni20.
Negli ultimi due anni abbiamo letto su numerose testate giornalistiche, nazionali e internazionali,
dell’attacco del famigerato virus Cryptolocker (v. fig. sotto), un terribile ransomware21 che tiene in
ostaggio i dati del computer, fino a quando l’utente non si piega alla richiesta di pagamento di un
determinato importo in denaro, allo scopo di ricevere dal criminale istruzioni specifiche per
sbloccarlo.
Questo virus, come tanti altri in passato, si diffonde tramite un allegato di posta elettronica, in un
file .zip, che a sua volta contiene un file eseguibile (.exe o .cab) ma che i pc vedono come file .pdf,
o .jpeg, inducendo, quindi, le ignare vittime ad aprirlo. Una volta installatosi nel pc, il virus cifra
tutti i file rendendoli inaccessibili al proprietario.
E’ necessario avvertire che il pagamento del riscatto non garantisce il ripristino dei file. Il
pagamento avrà il solo effetto di alimentare l’attività criminale22.
Il problema delle intrusioni nei nostri sistemi informatici è solo la punta dell’iceberg del tema
sicurezza informatica.
Ma vi è di più.
Per tenere al sicuro le informazioni contenute nei nostri terminali occorre un vero e proprio piano
strategico sulla sicurezza delle nostre reti. Un piano che tenga conto non solo del pericolo esterno
degli hacker, ma anche di eventuali pericoli interni, causati da distrazioni o leggerezze
dell’operatore.
18
Fonte: Trustwave Global Security Report 2015.
Il Dark Web è la parte più oscura del Deep Web: il primo è una specie di supermercato online dove è possibile comprare e vendere
di tutto, quasi sempre di illegale o poco legale (droga, armi, materiale pornografico, soldi falsi, identità rubate, ecc.). Fonte: Andrea
Aparo Von Flue, fisico e docente universitario.
20
Fonte: www.formiche.net/2015/06/22/business-cybercrime.
21
E’ un tipo di malware (un software) creato allo scopo di introdursi in un computer senza autorizzazioni, per trafugarne i dati o
causare danni al sistema informatico su cui viene eseguito (www.certnazionale.it/glossario/malware).
22
Linee guida – Ransomware: rischi e azioni di prevenzione (fonte www.certnazionale.it).
19
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
35
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Leggendo il rapporto Clusit23 2015 ci si rende conto che in questa fase storica la superficie di
attacco complessivamente esposta dalla nostra civiltà digitale cresce più velocemente della nostra
capacità di proteggerla.
L’utente non è certo tenuto a verificare personalmente l’evoluzione e lo stato dell’arte degli
strumenti offerti dalla tecnica per predisporre le dovute cautele di fronte alle potenzialità delle
tecnologie, ma dovrà semplicemente adottare dei comportamenti consapevoli, anche nel dotarsi
di strumenti facilmente reperibili sul mercato, talvolta avvalendosi dell’ausilio di personale
specializzato e qualificato nel predisporre determinati apparati di sicurezza24.
Il concetto di sicurezza informatica è collegato a un complesso di accorgimenti logici, tecnici e
organizzativi finalizzati alla protezione della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità delle
informazioni, evitando la commissione di reati informatici e prevenendo eventi (anche fortuiti) o
aggressioni in grado di danneggiare gli impianti25.
Per andare sul tecnico, e per chi volesse approfondire questo tema, segnalo lo Standard ISO/IEC
27001:200526: si tratta di una normativa internazionale che qualifica quali siano i requisiti
essenziali per la gestione e l’impostazione di un sistema di controllo della sicurezza delle
informazioni (ISMS).
6.2. Strumenti di difesa dei computer
Un noto motto tra gli esperti di sicurezza informatica dice che “un computer sicuro è il computer
spento e inabissato in fondo all'oceano”. In uno studio condotto nel corso del 2014 sono state
monitorate su scala globale 1.600 aziende appartenenti a 20 diversi settori merceologici, ed è
stato osservato che nel periodo considerato, in media, la percentuale di organizzazioni
compromesse è stata superiore al 90%, con alcuni particolari settori (Legal, Healthcare e Pharma,
Retail) che hanno avuto un tasso di compromissione del 100%.
Ciò sta a significare che non esiste la sicurezza al 100%, ma indubbiamente solo l’uso di tutte le
strategie in nostro possesso per avvicinarci a quella percentuale può rendere improbabile un
disastro informatico e/o un accesso abusivo ai nostri computer.
Lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche e telematiche ed il loro impatto sulla società
moderna rendono indispensabile una specifica regolamentazione. E’ necessario dunque
individuare adeguate norme che consentano allo Stato e alla società civile di difendersi da
comportamenti che rappresentano un gravissimo pericolo per la collettività27.
Diverse aziende informatiche, tra cui anche Microsoft, hanno iniziato una vera e propria campagna
di sensibilizzazione per gli utenti e per l’uso consapevole del computer. Symantec28 - nota azienda
23
Clusit.it è l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.
Ing. Andrea Gelpi, Processo telematico di Alessandra Villecco, Ed. Wolters Kluwer Italia, Milano, 2013.
25
Fonte: Nannibassetti.com.
26
Qualsiasi organizzazione deve poter garantire la sicurezza dei propri dati, soprattutto in un mercato in cui i rischi informatici
derivanti da violazioni dei sistemi di sicurezza sono in continuo aumentano. L'obiettivo di ISO 27001 sta proprio nel proteggere i
dati e le informazioni da minacce di ogni tipo, assicurandone l'integrità, e la disponibilità ai soli e riservati utenti “addetti”. E’
possibile applicare la norma ISO 27001 a tutte le aziende che svolgono attività nei settori governativi o nel campo di: finanza,
telecomunicazioni, trasporti, assicurazioni e servizi.
27
Relazione di accompagnamento al DDL 2773/1993.
28
Fonte: Symantec.com
24
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
36
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
produttrice del famoso antivirus Norton - e Kaspersky hanno stilato una sorta di decalogo da
seguire per evitare il rischio di contagio da virus e perdita di dati sui nostri terminali.
Ispirandoci alle regole suggerite dalle grandi software house si possono qui enucleare alcuni
accorgimenti fondamentali per evitare danni ai nostri elaboratori elettronici.
6.2.1 L’antivirus
Il primo strumento in difesa dei nostri computer è certamente l’antivirus. Ci sono centinaia di
nuovi virus che ogni giorno vengono creati a ritmo serrato. Alcuni sono relativamente innocui, ma
la maggior parte di essi sono progettati per eliminare i file, compromettere le informazioni
riservate, o danneggiare il sistema operativo (es.: Cryptolocker, TeslaCrypt, Locki, ecc.). Per
fermarli, è fondamentale installare un antivirus affidabile e soprattutto aggiornarlo regolarmente.
Non si tratta solo di un consiglio, ma di un obbligo disposto dall’Allegato B al Codice Privacy: “16. I
dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art.
615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da
aggiornare con cadenza almeno semestrale.”29 Come potrete immaginare, visto il ritmo con il
quale vengono immessi in Rete i virus, è consigliabile programmare un update automatico ogni
volta che il computer si collega ad internet.
Attenzione: aggiornare l’antivirus non è sufficiente per essere immuni da attacchi. Molti virus,
infatti, sfruttando errori nel sistema operativo (bug) sono in grado di trovare una back door e
penetrare all’interno del nostro pc. Ecco perché anche il sistema operativo deve essere
costantemente aggiornato (con le c.d. patch), così come dovranno essere aggiornati tutti i
software installati sulla nostra macchina.
N.B. Ogni volta che l’antivirus viene aggiornato potrebbero insorgere problemi di compatibilità con
device o programmi già installati. E’ accaduto, ad esempio, che con l’aggiornamento di un noto
antivirus freeware non venisse più riconosciuta la digital key. In tali casi, occorrerà entrare nelle
impostazioni dell’antivirus per inserire come eccezione il software della digital key o addirittura la
porta USB usata per il dispositivo.
29
Vedi in Appendice il testo integrale dell’Allegato B al D.lgs 196/2003.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
37
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
6.2.2 Il firewall
Il firewall - letteralmente “muro tagliafuoco” - permette di dividere nettamente l’ambiente
esterno dalla rete interna. In altri termini, esso chiude le porte dall’esterno verso l’interno e lascia
aprire all’utente quelle dall’interno verso l’esterno. E’ la difesa più efficace contro le intrusioni
informatiche. Anche il firewall è uno dei requisiti essenziali per la sicurezza informatica elencati nel
Codice Privacy. Esistono diversi tipi di firewall: i firewall hardware e i firewall software.
I primi sono macchine che vengono installate tra la nostra rete (LAN) e la rete Internet. I secondi
invece sono sistemi utili per essere installati su un computer, e analizzano le connessioni in
ingresso sulla macchina stessa.
N.B. Come per l’antivirus, anche per il firewall, occorre creare delle eccezioni per i programmi che
normalmente usiamo per lavorare, ad esempio per la cartella contenente il database del redattore
atti o del gestionale, e/o per l’eseguibile (programma.exe) del programma stesso.
6.2.3 La password
La password è tra le prime linee di difesa dei nostri computer: si tratta anche di una delle misure
minime di sicurezza richieste dall’art. 34 D.Lgs. 196/2003. E’ altamente sconsigliato usare le parole
più probabili, facilmente individuabili dai malintenzionati (es. nome, cognome, data di nascita,
nome dei figli, dei compagni, o di animali domestici, ecc.). Purtroppo, anche per la facilità di
accesso ai nostri computer e la immane quantità di password che fanno ormai parte della nostra
vita, siamo portati a scegliere sempre la via più facile. Si deve però tenere presente che attraverso
appositi software, che tentano tutte le combinazioni di caratteri utilizzabili sulla tastiera, è
possibile scoprire quella da noi scelta, impiegandoci, molto spesso, solo pochi minuti.
La password ideale è una combinazione di lettere, numeri e simboli e contiene un minimo di otto
caratteri: esempio s@8r1n@. E’ consigliabile cambiare le password ogni tre mesi. Anche la
password, come si è detto, è tra i requisiti minimi dell’Allegato B del Codice Privacy, il quale
dispone al punto “5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta
da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un
numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente
riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente,
almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è
modificata almeno ogni tre mesi.”
N.B. Sarebbe da sconsiderati lasciare la password a disposizione di altri utenti (es. lasciare un post
it sullo schermo del computer…). Non usate mai la stessa password per tutti i siti che consultate
abitualmente e cambiate la password del vostro router/modem non appena ve lo installano,
soprattutto in studio.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
38
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
6.2.4 Backup!
Un modo indiscutibilmente efficace per mantenere i nostri preziosi dati al sicuro è quello di farne
una copia di backup (art. 34 D.Lgs. 196/2003).
Il backup è un salvataggio di sicurezza dei dati prodotti dall’utente. Può essere incrementale o
differenziale: il primo salva i dati relativi all’ultima modifica del file, il secondo salva tutte le
versioni modificate del file. Per effettuare la valutazione di quale sia la scelta più opportuna per il
nostro lavoro occorrerebbe rivolgersi ad un consulente informatico che individuerà le esigenze
soggettive di ciascuno studio legale.
Per un backup efficace non basta copiare i file e le cartelle dei documenti, ma bisogna eseguire
una copia esatta del nostro hard-disk, contenente anche le applicazioni e i software installati, in
modo da poter effettuare il noto disaster recovery (All. B n. 23, D.lgs. 196/2003) nei tempi
prescritti dalla legge30.
N.B. Potrebbe essere anche utile servirsi di un drive di rete31 che ci permetta di evitare di portare
in giro dispositivi (pennette usb, cd-rom, dvd-rom, hard-disk) che possono essere facilmente
smarriti o rubati. E’ comunque raccomandato mantenere le copie di backup offline al fine di
evitare che la propagazione dell’infezione in rete, o su dispositivi condivisi con l’unità colpita,
possa compromettere anche la copia di riserva.
Ci sono anche sistemi di backup automatico che operano in background, senza che l’utente si
accorga di nulla, che possono essere programmati per creare copie dell’intero pc e/o di cartelle
selezionate e/o di unità esterne. Questo tipo di struttura è comodo perché, operando
automaticamente, eviterà di dimenticare la cosa più importante: IL BACKUP!
6.2.5 La posta elettronica
Molti di noi ricevono decine, se non centinaia, di email non richieste. Alcune, anche quelle di amici
o colleghi di lavoro, possono veicolare virus, worm o trojan, che possono distruggere il computer e
i dati in esso contenuti. Nella migliore delle ipotesi, invece, potremmo ritrovarci la casella di posta
elettronica traboccante di spam (posta spazzatura).
30
Allegato B D.lgs 196/2003: 18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con
frequenza almeno settimanale.
31
E’ un hard disk su porta ethernet, connesso alla rete interna (LAN).
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
39
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
La regola generale è: se ricevete una email da qualcuno che non conoscete o se la riga nel campo
dell’oggetto vi sembra discutibile, non apritela. Attualmente, molti gestori locali di posta
elettronica (client quali: Outlook, Thunderbird, Mail) utilizzano un sistema di filtraggio dei
messaggi indesiderati, indirizzandoli in una directory (cartella) creata all’occorrenza.
Eliminate immediatamente l’email e gli eventuali allegati.
N.B. Come avrete certamente notato, anche la posta elettronica certificata è spesso veicolo di
spam e potenzialmente anche di virus. Quindi tali regole valgono a maggior ragione per la nostra
casella PEC.
L’ultima frontiera degli hacker è l’invio di una email, avente come falso mittente "Procura della
Repubblica presso il Tribunale", nella quale viene notificato l’avviso di un procedimento penale a
carico del destinatario per una serie di illeciti commessi. Nel messaggio in questione il destinatario
è invitato a seguire un link per scaricare un documento informativo, relativo al procedimento in
oggetto.
6.2.6 Download da Internet
Parte del divertimento nella navigazione in Internet consiste nello scaricare musica, film, giochi,
applicazioni e software, ma essi potrebbero rivelarsi fonte di virus (malware32). Selezionate,
quindi, accuratamente ciò che intendete scaricare - e soprattutto il sito che usate per il download
- aggiornate ed eseguite l’antivirus regolarmente.
N.B. I più noti antivurs installano dei comandi azionabili tramite il mouse. E’ possibile in tal modo
fare un’ulteriore scansione del file appena scaricato, cliccando sopra di esso con il tasto destro del
mouse per verificarne l’affidabilità.
6.2.7 Il browser
32
Malware è l'abbreviazione di "malicious software", software dannoso. Malware è un qualsiasi tipo di software indesiderato che
viene installato senza espresso consenso dell’utente. Virus, worm e cavalli di Troia sono esempi di software dannoso che sono
spesso raggruppati e denominati malware (Fonte: Microsoft.com).
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
40
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Avrete notato che il browser Web che utilizzate (Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari,
ecc.) ogni tanto vi chiede se volete ricordare le password frequentemente usate e magari anche i
numeri delle vostre carte di credito. Anche se può sembrare più semplice e veloce per fare
shopping online, è consigliabile declinare sempre questo tipo di offerta. Avere tali dati
memorizzati sul vostro computer significa che tali dati potrebbero essere accessibili anche agli
hacker.
N.B. Questo comportamento è assolutamente indispensabile, soprattutto quando si condivide il
computer con un collega di studio e/o praticante.
Sarebbe opportuno, per quanto su esposto, non utilizzare i computer dedicati al lavoro per uso
privato: social network, acquisti online, condivisione di supporti di memorizzazione non certificati,
connessioni a reti non conosciute.
6.2.8 Manteniamo la nostra vita privata privata
Anche se la Rete offre la possibilità di sviluppare amicizie online, bisogna essere consapevoli del
fatto che le persone con cui si sta comunicando potrebbero non essere chi dicono di essere. Non
fornite mai informazioni personali attraverso forum online, e-mail, moduli web, servizi di
messaggistica online (Facebook Messenger, Yahoo Messenger, Whatsapp, Telegram).
Attenzione, ad esempio, alle app dei social network che vi inducono a collegare i vostri account per
accedere a giochini o a sondaggi: attenzione anche alle app che richiedono accesso alla rubrica e/o
alla vostra posizione geografica.
Da questa non esaustiva elencazione, si può notare come diversi suggerimenti sono strettamente
collegati a prescrizioni di legge contenute nel D.lgs 196/2003 (c.d. Codice Privacy), del quale
parleremo più avanti.
6.3 Il fattore umano
Se vi doveste trovare a parlare con un esperto di sicurezza informatica, vi direbbe che prima di
procedere allo sconvolgimento tecnologico in studio, bisognerebbe “educare” gli utenti. Avvocati,
praticanti, segretarie, dipendenti dello studio legale, devono prendere coscienza di ciò che
significa Sicurezza.
Uno dei più noti hacker al mondo, Kevin D. Mitnick, afferma che le tecnologie di sicurezza
informatica possono rendere più difficili gli attacchi informatici semplicemente sottraendo il
potere decisionale alle persone. Sembra una provocazione, ma - continua Mitnick - l’unica maniera
efficace per ridurre la minaccia sarebbe l’uso delle tecnologie assieme a procedure che impongano
delle regole base di comportamento del personale e una preparazione adeguata degli operatori33.
33
Kevin D. Mitnick “L’arte dell’inganno” Feltrinelli 2002.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
41
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Un paio di anni fa, l’Università di Pittsburgh, in Pennsylvania, ha eseguito una ricerca per
dimostrare come la maggior parte dei “buchi” (bug) nella sicurezza informatica è spesso
determinato dal cosiddetto human factor - il fattore umano - l’anello più debole della sicurezza34.
L’utente medio si affida incautamente a ciò che legge in rete e scarica di tutto sul proprio
computer. I ricercatori dell’Università, per consolidare tale assunto, hanno diffuso in rete un
programma che, a seguito di una ricompensa in denaro, invitavano a scaricare. Per la irrisoria cifra
di un dollaro ben il 42% degli utenti ha scaricato il file “esca” da internet.
Questo dato è davvero inquietante perché dimostra ciò che da anni ormai gli studiosi della materia
affermano: gli attacchi informatici si concentrano maggiormente sullo sfruttamento della scarsa
consapevolezza degli utenti piuttosto che sulle falle dei sistemi.
Tutti gli ultimi attacchi di cui abbiamo letto sulle varie testate giornalistiche si basano sulla
ingenuità dell’utente nel gestire il proprio computer. Come disse Bruce Schneier35 la sicurezza non
è un prodotto, ma un processo. Inoltre non è un problema di tecnologia, bensì di persone e
gestione di entrambe. A tal proposito, mi preme segnalare una lodevole (ma alquanto sconosciuta)
iniziativa della Polizia di Stato36 che informa gli utenti delle minacce in atto sulla Rete. Sul sito della
Polizia di Stato ci sono anche le indicazioni su come denunciare l’attacco subìto e una serie di
approfondimenti su tutti i vari tipi di rischi che si corrono senza un’adeguata informazione.
Quali sono quindi i passi per evitare questi rischi?
Tornando a quanto rilevato da Mitnick (chi meglio di un hacker ci può spiegare come evitare un
attacco informatico?!) bisognerà predisporre un programma completo di sicurezza delle
informazioni, iniziando dalla valutazione del rischio:
-
Quante e quali sono le informazioni da proteggere?
Quali sono le minacce specifiche per i miei dati?
Quale danno posso subire nel caso di furto di dati e/o informazioni?
Il primo passo è, come già detto, la consapevolezza che il rischio è molto alto. Non sottovalutate il
rischio (“ah ma io che dati ho in fondo…”, “vabbè io ho l’antivirus, che vuoi che passi nel mio pc”,
“anche se mi rubano i dati io ho il backup su Dropbox!”) e non abbandonate le best practices –
acquisite magari dopo un mirato corso di formazione – solo perché troppo laboriose e/o
dispendiose. Negli ultimi anni si è sviluppato un mercato globale di compravendita di dati, per i fini
più disparati, che inducono gli hacker ad attaccare un target indefinito.
E voi potreste essere tra questi.
Le regole per evitare che il fattore umano sia la rovina del nostro studio possono così essere
elencate:
a)
b)
c)
d)
consapevolezza del rischio di attacco, mai abbassare la guardia;
educazione dell’utente all’uso del pc (alfabetizzazione informatica);
uso di antivirus e firewall con aggiornamento automatico programmato quotidianamente;
uso di password ad autenticazione forte (alfanumerica e con caratteri speciali): è
consigliabile cambiare la password ogni tre mesi;
34
K. D. Mitnick (cit.)
Bruce Schneier è un crittografo americano, specializzato in sicurezza informatica e privacy, ed è anche scrittore. E’ autore di
diversi libri sulla sicurezza in generale, sulla sicurezza informatica e sulla crittografia.
36
http://www.commissariatodips.it
35
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
42
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
e) se si usa un gestionale, che gestisce dati personali di clienti, usare una ulteriore password
che autentichi solo l’utente responsabile del trattamento dati;
f) impostazione del blocco schermo nel pc della segretaria, in modo che quando sia costretta
ad allontanarsi dalla scrivania, non consenta, a chi si trovi nelle vicinanze, di vedere ciò che
si trova in quel momento sul monitor;
g) per evitare le tecniche di social engineering i dipendenti, le segretarie e i partner di studio
dovrebbero annotare telefonate sospette e riferirle a chi si occupa della sicurezza delle
reti;
h) chiudete a chiave il server in un cabinet apposito e consegnate le chiavi solo a persone
fidate;
i) effettuate backup periodici – almeno ogni settimana – su dispositivi delocalizzati rispetto al
computer di studio o su hard disk che provvederete a rimuovere e portare in luogo sicuro
ogni sera, alla fine della giornata lavorativa.
Se tutte queste prescrizioni vi sgomentano sappiate che lo spavento maggiore sarebbe quello di
non trovare più i vostri dati sul pc. Se non vi sentite in grado di ottemperare a queste semplici
regole, il mio consiglio è quello di rivolgervi ad un consulente informatico, il quale predisporrà un
piano strategico personalizzato per le vostre esigenze e ne curerà l’osservanza.
6.4 Stato dell’arte e prospettive per il futuro
Come dicevo in premessa, questa sezione non ha alcuna pretesa di essere esaustiva. Ha il solo
scopo di informare quali siano i principali rischi di una superficiale gestione del problema della
sicurezza informatica nei nostri studi e offrire pratiche soluzioni per prevenire eventuali danni ai
nostri computer.
Nel panorama internazionale, e nazionale, vi sono delle organizzazioni - governative e non – che si
occupano di cyber security in riferimento a molte altre tipologie di attacco, prime tra tutte la
Cyber War.
Il Cyber Security National Lab37 ha pubblicato l’anno scorso un libro bianco per raccontare le
principali sfide che il nostro Paese dovrà affrontare nei prossimi cinque anni. L’ufficializzazione di
un lavoro che ha coinvolto diversi esperti in materia e che evidenzia tante lacune e preoccupazioni
che, se affiancato al già citato rapporto Clusit, ci da una panoramica sconcertante sul c.d. stato
dell’arte in materia.
Dello stesso tenore sono state le conclusioni tratte alla fine dell’incontro tenutosi alla Camera dei
Deputati38 il 9 giugno scorso, tra rappresentanti del governo ed esperti di sicurezza informatica.
L’Onorevole Antonio Palmieri – cofondatore dell’Intergruppo parlamentare per l’Innovazione - ha
aperto i lavori affermando che la cyber security è un tema che nel nostro Paese è ancora
sottovalutato e non ha la necessaria visibilità ed attenzione, soprattutto in termini di
consapevolezza diffusa tra i cittadini, i media e, purtroppo, anche delle istituzioni.
Constatazione pesante, considerato che l’Italia sta faticosamente mettendo in piedi il processo di
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Pensare che una volta digitalizzato tutto si corre il
rischio di falle nel sistema di conservazione e tutela di quel patrimonio fa di certo riflettere se non
sia il caso di costruire prima la pentola piuttosto che il coperchio.
37
38
Laboratorio Nazionale di Cyber Security del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica).
Il convegno è andato in diretta, ma lo si può visionare all’indirizzo http://webtv.camera.it/evento/9591.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
43
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
L’intervento più sconcertante però è stato quello del professore Umberto Gori – dell’Università di
Firenze – il quale ha evidenziato le scarse conoscenze del nostro nemico, riferendosi ai terroristi.
“Conosciamo il nostro nemico? No, ma lui conosce benissimo noi.”
Il CSNL si augura che, data l’ubiquità del cyberspazio e la interconnessione delle varie
infrastrutture critiche a livello internazionale, gli Stati si impegnino a combattere le minacce che
provengono dallo spazio cibernetico e che producono effetti “reali”; si auspica la costituzione di
strutture di alert che ricevano le notifiche di attacchi informatici nei confronti di soggetti pubblici e
privati per garantire al meglio la resilienza dell’intero sistema Internet-based.
Altro aspetto inquietante, legato allo sviluppo delle nuove tecnologie, è la c.d. Internet delle Cose
(Internet Of Things39 - IOT): io la chiamerei piuttosto Internet in ogni cosa.
Marco Calamari40, ingegnere nucleare, all’ultima edizione del Festival Internazionale del
Giornalismo, tenutosi a Perugia lo scorso aprile, ha esposto i rischi di questa computerizzazione
pervasiva. L'Internet delle cose è la materializzazione di quello che una volta era chiamato
"Ubiquitous Computing" (il calcolo da ogni parte) e poi "Pervasive Computing" (il computer
pervasivo), entrambi visti in passato come aspetti positivi della tecnologia. Oggi la nuda verità,
dichiara Calamari, è che tutti i dispositivi di elettronica di consumo sono ben al di là del pieno
controllo dei loro proprietari. Inoltre le familiari cose "analogiche" del passato, come le automobili
e i televisori, sono adesso dispositivi di elaborazione specializzata, facendo molto di più che
trasportare passeggeri o mostrare film e notizie, perché sono pieni di funzioni nascoste. I televisori
di ultima generazione, le c.d. smart tv, ci ascoltano, ci guardano e riferiscono al loro produttore ciò
che hanno acquisito. Gli apparecchi del prossimo futuro quindi potrebbero, oltre che ascoltare e
vedere, agire di propria iniziativa, senza bisogno di alcun comando, anticipare i nostri desideri: ma
li vorremmo in casa? Stesso discorso, a maggior ragione, vale anche per i nostri smartphone,
tablet, computer, ma anche lavatrici e ferri da stiro. Le cose sono costruite con milioni di righe di
codice all'interno, e tutto questo software si suppone che sia privo di bug e non controllato da
soggetti diversi dal proprietario. Si suppone per l’appunto, o meglio, lo si spera.
A proposito dell’invadenza dei dispositivi smart nelle nostre vite, Calamari simpaticamente
sostiene che il 99% di persone non conosceva, fino a pochi anni fa, nemmeno il concetto di privacy,
quello di dato personale e della crittografia: quella stessa percentuale è passata
dall’indifferenza/ignoranza al salto consapevole sul carro del “nemico”. Perché nessuno rinuncia a
Facebook, anche i cosiddetti addetti al settore (informatico).
Come è evidente l’argomento dell’Internet delle Cose è strettamente legato al concetto di privacy,
di cui parleremo nel prossimo capitolo.
La gestione dei nostri dispositivi smart diventa quindi fondamentale per la nostra sicurezza e la
nostra privacy, perché in ogni momento della nostra vita saremo sempre più circondati da questo
tipo di dispositivi, potenzialmente vulnerabili e dai quali sempre più dipenderemo.
39
Il concetto della IOT è stato introdotto da Kevin Ashton, cofondatore e direttore esecutivo di Auto-ID Center (consorzio di ricerca
con sede al MIT). I principali domini applicativi ed ambiti operativi interessati dallo sviluppo della IOT sono la domotica, la robotica,
l’avionica, l’industria automobilistica e biomedicale.
40
Marco Calamari lavora in una multinazionale come archeologo di sorgenti legacy. Appassionato di privacy e crittografia, ha
contribuito ai progetti FOSS Freenet, Mixmaster, Mixminion, Tor e GlobalLeaks. Fondatore del Progetto Winston
Smith (http://pws.winstonsmith.org) e cofondatore del Centro Hermes, scrive su Punto Informatico la rubrica Cassandra crossing.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
44
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Il pericolo reale è relativo ad attacchi che tenderanno a rendere inutilizzabili i nostri smartphone,
televisori, frigoriferi oltre che le nostre auto41 che potremo riutilizzare solo a seguito di pagamento
di un riscatto.
Si accennava precedentemente alla crittografia: è uno degli strumenti fondamentali per la
sicurezza dei sistemi e delle reti, che permette di trasformare i dati in modo che siano accessibili
solo se si conosce una chiave segreta.
Questa tecnica consente di cifrare un messaggio o un testo, rendendolo incomprensibile a tutti
fuorché al suo destinatario. I due processi che vengono applicati in crittografia si dividono in
cifratura e codifica. La cifratura lavora sulle lettere individuali di un alfabeto, mentre una codifica
lavora ad un livello semantico più elevato (una parola o una frase). I sistemi di cifratura possono
lavorare per trasposizione (mescolando i caratteri di un messaggio in ordine diverso) o per
sostituzione (scambiando un carattere con un altro, seguendo una regola precisa) o una
combinazione di entrambi.
Ogni sistema di crittografia ha due parti essenziali: un algoritmo (per codificare e decifrare) e una
chiave (informazione che, combinata con il testo in chiaro passato attraverso l’algoritmo, darà poi
il testo codificato).
Ogni sistema connesso ad una rete accessibile in chiaro, o senza un adeguato sistema crittografico,
può essere vittima di un attacco con il quale intercettare tutte le informazioni scambiate, incluse
password e numeri di carte di credito.
La crittografia, oltre a proteggere la confidenzialità dei dati (è infatti richiesta dal Codice Privacy
specificamente nei casi di trattamento dei dati c.d. ultrasensibili), permette di realizzare
meccanismi di identificazione forte, non basati su password. Tantissimi oggetti di uso comune
sono, di fatto, dispositivi crittografici: bancomat, carte di credito, smartcard, SIM di telefoni,
generatori di password usati dalle banche, ecc.
6.5 Conclusioni
La velocità con cui gli attacchi informatici si propagano richiede un forte coordinamento tra
rilevazione della minaccia e risposta delle Autorità. Gli studiosi del Cyber Security National Lab
pongono l’attenzione sulla necessità di una revisione del piano strategico allo scopo di
centralizzare competenze e responsabilità relative alla sicurezza cibernetica. Uno dei compiti
fondamentali di un ente centrale per la sicurezza dovrebbe essere quello di delineare obiettivi
strategici che permettano all’Italia di entrare nel gruppo dei Paesi sicuri, di diventare cioè un Paese
in cui il rischio di furto di informazioni digitali sia minimo e la sicurezza nelle transazioni on-line sia
massima.
Garantire luoghi sicuri dove mantenere e scambiare informazioni è condizione necessaria per
assicurare la prosperità economica di un Paese e la sicurezza fisica dei suoi abitanti.
La messa in sicurezza del cyber space nazionale è quindi un obiettivo strategico.
Ovviamente si tratta di un piano ambizioso, perché la sicurezza costa: ma essa va vista come un
investimento e come precondizione indispensabile per garantire la competitività del nostro
sistema produttivo.
41
L’anno scorso degli hacker, nel corso di un esperimento organizzato da Wired US, hanno preso il controllo di un’automobile
smart riuscendo a manovrarne il climatizzatore, l’impianto stereo e il pannello touch, ma anche il tergicristalli, la trasmissione, i
freni e lo sterzo.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
45
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Per le particolari caratteristiche del settore della sicurezza cibernetica, che può richiedere
riservatezza - se non addirittura segretezza – nel trattamento delle informazioni, ampiezza di
conoscenze e dati, personale di altissima qualificazione, infrastrutture hardware e software, le
relazioni tra accademia, pubblico e privato dovrebbero evolvere in qualcosa di più articolato
rispetto alle discontinue relazioni presenti al momento sul territorio. Sarebbe necessaria, dunque,
una struttura leggera, centralizzata e multidisciplinare, in parte governativa, in parte privata e in
parte legata al mondo della ricerca.
All’estero esistono tali alleanze42 che hanno tuttavia finalità diverse da quelle che propongono i
ricercatori perché si muovono in un contesto dove già esistono organi governativi che si occupano
di sicurezza informatica.43
Il punto centrale del tema – a parere del CSNL - è la formazione di ogni settore della società per
capire il cambiamento storico avvenuto con lo sviluppo di Internet, che ha aggiunto una nuova
dimensione al nostro modo di vivere.
Ogni singolo lavoratore deve comprendere che, come vittima di attacchi, può facilitare accessi ai
sistemi informatici della sua organizzazione, senza che le tecnologie preposte siano in grado di
rilevarli.
Per raggiungere tale obiettivo è necessario potenziare l’educazione specialistica, innalzando la
sicurezza a obiettivo strategico.
In ultimo, ma non sicuramente perché meno importante, va rilevata la necessità di rendere tutti i
cittadini consapevoli dei rischi relativi ai furti di identità, violazione della privacy, intercettazioni,
operazioni bancarie, ai quali essi sono esposti quando utilizzano strumenti informatici, dallo
smartphone alle rete wifi (in casa o, peggio ancora, fuori da ambienti conosciuti), dal tablet al
computer in ufficio.
Questa consapevolezza dovrebbe essere promossa attraverso opportune campagne di
informazione e di formazione sia sui media tradizionali, sia sui social network.
42
43
Segnatamente l’iniziativa NCSA (National Cyber Security Alliance) americana o l’alleanza security made in Germany.
NSA, NIST, DHS negli Stati Uniti e BSI in Germania.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
46
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Capitolo VII
La normativa e l’obbligatorietà dei depositi telematici PRIMA del DL 90/14, della L. 114/14 del
DL 132/14, della L. 162/14 del DL 83/15 e della L. 132/15.
Sommario: Premessa - 7.1. Art. 16 bis decreto legge 18.10.12 n. 179, introdotto dalla Legge di
Stabilità 2013. – 7.2. Obbligo per l’avvocato di deposito telematico di atti di terzi. – 7.3. Il
momento perfezionativo del deposito di atti telematici. – 7.4. Le comunicazioni telematiche di
cancelleria nel civile e nel penale dopo il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179.
Premessa.
Tutto ciò che troverete in questo capitolo è relativo alla normativa del PCT precedente alle
numerose e significative modifiche apportate dal DL 90/14, dalla L. 114/14, dal DL 132/14, dal
DL 83/15 e dalla L. 132/15 affinchè il lettore possa avere piena cognizione, da un punto di vista
“storico” dell’evoluzione delle norme, che fino al giugno del 2014, hanno regolato la materia.
Nel capitolo successivo verrà invece descritta, analiticamente, la normativa ad oggi
vigente.
7.1. - Art. 16 bis decreto legge 18.10.12 n. 179, introdotto dalla Legge di Stabilità 2013.
Abbiamo visto, nel capitolo III, come il decreto del Ministero della Giustizia che riconosceva, in un
determinato Ufficio Giudiziario, il VALORE LEGALE del deposito telematico dell’atto o del
documento, consentiva al professionista di depositare telematicamente il proprio atto o
documento nel rispetto del c.p.c. senza la necessità di depositare anche il documento cartaceo.
Fino al 29 giugno 2014, anche in presenza del riconoscimento del valore legale del deposito
telematico, era sempre possibile effettuare il deposito dell’atto nella forma tradizionale e quindi
mediante il solo deposito cartaceo in Cancelleria ma l’art. 16 bis del decreto legge del 18 ottobre
2012 n. 179, introdotto dalla Legge di Stabilità 201344, come sappiamo ha previsto che dal 30
giugno 2014, l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti e dei documenti "da parte dei
difensori delle parti precedentemente costituite … allo stesso modo si procede per il deposito
degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le
44
http://www.altalex.com/index.php?idnot=19440
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
47
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti
provenienti dai soggetti da esse nominati".
Il medesimo articolo prevedeva inoltre l’obbligatorietà del deposito telematico anche per il
procedimento d’ingiunzione, escluso però (in quanto atto introduttivo) il giudizio di opposizione.
Dal 30 giugno 2014, in tutti i Tribunali, la regola doveva essere quella del deposito telematico di
atti e documenti nei seguenti procedimenti:
- procedimenti civili, contenziosi, volontaria giurisdizione
- processi esecutivi
- procedure concorsuali *
- procedimento di ingiunzione
A riguardo delle procedure concorsuali, l’art. 16 bis del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179,
introdotto dalla Legge di Stabilità 2013, disponeva l'obbligatorietà del deposito telematico degli
atti e dei documenti solo "da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del
commissario liquidatore e del commissario straordinario”.
Il citato articolo altresì prevedeva, al numero 6, che “negli uffici giudiziari diversi dai Tribunali
(Giudice di Pace, Corte d’Appello, Corte di Cassazione) l’obbligo del deposito telematico decorre
dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dei decreti adottati ai sensi dell’art. 16-bis comma V, d.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012.
Senza esagerare riteniamo che l’art. 16 bis abbia rappresentato una vera e propria rivoluzione per
il processo telematico in quanto, per la prima volta, il legislatore poneva un vero e proprio divieto
normativo per il deposito di atti e documenti con la forma tradizionale, quella cartacea.
Era facile però notare come la norma, pur obbligando le parti al deposito telematico di atti e
documenti, non fosse esente da “imperfezioni” tali da compromettere realmente i vantaggi di un
simile sistema di deposito telematico degli atti.
Infatti, dall’attenta lettura dell’art. 16 bis si evinceva che l’obbligo del deposito telematico
avrebbe riguardato solo ed esclusivamente gli atti e documenti depositati dalle parti
precedentemente costituite.
Rimaneva quindi sempre possibile depositare il cartaceo non solo per la parte che doveva
instaurare il giudizio con atto di citazione o ricorso ma anche per la parte che, in un giudizio
incardinato, doveva costituirsi per conto del proprio assistito.
Sul punto bisogna dire che, all’epoca della sua emanazione, la norma poteva apparire coerente per
l’esclusione del deposito telematico dell’atto di citazione (e quindi dell’iscrizione a ruolo
telematica) in quanto tale deposito era stato sperimentato solo in qualche Tribunale anche se il
Ministero della Giustizia aveva però ben regolamentato tale tipo di deposito45; discorso a parte
bisognava fare per la comparsa di costituzione e risposta che, al contrario, non solo era anch’essa
riconosciuta dal Ministero della Giustizia e DGSIA come tipologia di atto depositabile
telematicamente46 ma era presente (quale tipologia di atto depositabile) in tutti i Tribunali nei
quali, in quegli anni, era possibile depositare a valore legale atti e documenti.
Aggiungiamo che, a nostro sommesso avviso, la “quadratura del cerchio” e la piena convenienza
dell’avvocato nell’utilizzo del PCT era ed è proprio individuabile nel deposito telematico di questi
due atti: citazione e ricorso e comparsa di costituzione in giudizio in quanto ciò consentirebbe sia
45
46
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_12&contentId=SPR377
http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/Elenco%20atti%20PCT%20cognizione%2020-10-2010.pdf
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
48
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
di prendere visione sia di fare il download sul proprio computer di tutti i documenti depositati
dall’altra parte.
E’ anche vero che era ed è (o meglio, dovrebbe essere) DOVERE DELLA CANCELLERIA inserire nel
fascicolo informatico le copie informatiche di atti e documenti quando questi siano stati depositati
su supporto cartaceo (art. 11 specifiche tecniche del 18 LUGLIO 2011 – fascicolo informatico – così
come previste dall’art. 34 del D.M. 44/2011 che, a sua volta, prevede per la cancelleria il
medesimo adempimento all’art. 9) ma onestamente riteniamo alquanto improbabile che,
tempestivamente, la cancelleria riesca a scansionare tutti gli atti e documenti cartacei depositati
dalla parte al momento dell’iscrizione a ruolo della causa o della costituzione in giudizio.
7.2. – Obbligo per l’avvocato di deposito telematico di atti di terzi.
L’art. 16 bis prevedeva inoltre che “…le parti provvedono, con le modalità di cui al presente
comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati".
Ciò significa che era obbligo dell’avvocato depositare telematicamente non solo gli atti di sua
produzione ma anche quelli, ad esempio, dei C.T.P. (consulenti tecnici di parte) i quali, nominati
dal proprio assistito nel corso del procedimento con il compito di affiancare il Consulente
nominato dal Giudice, dovevano e devono tutt’ora “consegnare” al professionista il loro elaborato
affinché possa essere depositato telematicamente da quest’ultimo.
7.3. – Il momento perfezionativo del deposito di atti telematici.
E’ fondamentale per il professionista, al fine di non incorrere in decadenze, conoscere quale sia il
momento in cui si perfezioni il deposito telematico dell’atto o del documento.
L’Art. 16 ter n. 7 D.L. 179/12, stabilisce che “Il deposito si ha per avvenuto nel momento in cui
viene generata (e ricevuta dal professionista) la ricevuta di avvenuta consegna da parte del
gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”.
La lettura di tale articolo sembrerebbe autorizzare l’avvocato al deposito del proprio atto in
qualsiasi ora del giorno della scadenza dello stesso, ponendo come unica condizione che la
ricevuta di consegna, rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della
Giustizia, arrivi entro e non oltre le 23.59.
Così in effetti è adesso e ciò a seguito del decreto legge 90/14 di cui si dirà successivamente ma,
fino al giugno 2014, tale norma deve essere letta e raccordata con quella prevista dall’art. 13 del
D.M. 21.02.2011 n. 44 la quale se è vero che al numero 2 prevede la stessa ipotesi prevista dall’art.
16 ter n. 7 D.L. 179/12, al n. 3 prevede che “Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il
deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.
Per tale motivo era possibile affermare che, purtroppo, qualora il professionista avesse atteso
l’ultimo giorno utile per effettuare il deposito telematico dell’atto o del documento avrebbe
comunque dovuto eseguirlo, fino al giugno 2014, avendo cura di rispettare l’orario delle ore 14.00
nel senso che entro tale ora doveva giungere la ricevuta di consegna rilasciata dal gestore di posta
certificata del Ministero della Giustizia affinchè quel deposito potesse considerarsi tempestivo in
quanto, ove il deposito fosse avvenuto alle 13,58 dell’ultimo giorno utile per effettuarlo e la
ricevuta di consegna fosse giunta alle 14.01 il deposito sarebbe stato effettuato fuori termine in
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
49
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
quanto lo stesso verrebbe si considerato depositato ma nel giorno feriale immediatamente
successivo.
A nostro avviso è palese come, con la formulazione del n. 7 dell’art. 16 ter D.L. 179/12, il
legislatore avesse già nelle sue intenzioni, quella di eliminare la previsione indicata nel n. 3 dell’art.
13 del D.M. 21.02.2011 n. 44 ma, non avendo disposto l’abrogazione di quest’ultima, ha fallito nel
suo intento.
Consigliamo quindi ai colleghi di depositare i loro atti telematicamente o nel pomeriggio del giorno
precedente alla scadenza dello stesso o con congruo anticipo sull’orario ultimo di deposito
(ricevuta di consegna pervenuta, sino al 24 giugno 2014, entro le ore 14.00 e, dal 25 giugno 2014
entro le ore 23.59 del giorno della scadenza).
L’avvocato dovrà quindi evitare di depositare telematicamente in prossimità dell’orario di
scadenza dell’ultimo giorno utile per il deposito in quanto, ove la ricevuta di consegna giungesse
oltre l’orario fissato dalla legge ben difficilmente potrebbe ottenere dal Giudice la rimessione in
termini.
Al contrario, ove depositasse telematicamente con congruo anticipo (rispetto al giorno o all’ora di
scadenza) e ove, ciò nonostante, la ricevuta di consegna venisse consegnata dopo l’orario ultimo
dettato dalla norma potrebbe sicuramente rivolgersi al Giudice formulando istanza ex art. 153
secondo comma c.p.c. il quale dispone che “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze
per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”.
7.4. – Le comunicazioni telematiche di cancelleria nel civile e nel penale.
Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n.
221, ha innovato profondamente anche a riguardo delle comunicazioni (biglietti) telematiche di
cancelleria sia nei procedimenti civili che penali.
Prima di tale norma, la materia era regolata dall’ art. 51 D.L. 112/2008, modificato dalla Legge
22.02.2010 n. 24 e dall’ art. 35 D.M. 44/2011 e 136 c.p.c. così come modificato dalla L. 183/11 in
vigore dal 01.02.2012.
Analizziamo le disposizioni più importanti introdotte dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221.
Art.16 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
(Biglietti di cancelleria, notificazioni e comunicazioni per via telematica)
4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate
esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici
elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici.
Nei procedimenti civili quindi si attesta come mezzo ufficiale e primario per la comunicazione ai
difensori dei biglietti di cancelleria quello della posta elettronica certificata.
Sul punto segnalo massima attenzione in quanto molti colleghi sono convinti che l’indirizzo per
ricevere le comunicazioni a mezzo PEC dalla cancelleria sia quello inserito nell’atto; ma così non è
in quanto la norma sul punto è chiara nell’affermare che l’indirizzo PEC al quale la cancelleria
inoltrerà le comunicazioni a mezzo PEC è quello risultante da PUBBLICI ELENCHI e quindi, per i
professionisti, quello risultante dal REGINDE (Registro Generale Indirizzi Elettronici) gestito e
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
50
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
tenuto dal Ministero della Giustizia ed alimentato o singolarmente dai professionisti iscritti in albi
o dagli Ordini professionali con la procedura come meglio descritta nel capitolo 4.2.5.
Affinchè l’Ordine professionale possa procedere è naturalmente necessario che allo stesso il
professionista abbia cura di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Art. 16 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
(Biglietti di cancelleria, notificazioni e comunicazioni per via telematica)
6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un
indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il
predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse
modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica
certificata per cause imputabili al destinatario.
Tale disposizione ricalca, nei suoi effetti pratici, quanto già previsto dall’art. 51 D.L. 112/2008,
modificato dalla Legge 22.02.2010 n. 24 prevedendo IL DEPOSITO IN CANCELLERIA della
comunicazione ove il professionista non abbia provveduto ad istituire o comunicare l’indirizzo di
posta elettronica certificata; in altri termini, il professionista inadempiente, rischierà di non
conoscere mai il contenuto di quella comunicazione o di conoscerla quando, ormai ad esempio,
sarà spirato il termine entro il quale avrebbe dovuto eseguire un determinato adempimento.
Ma le stesse conseguenze si avranno anche nel caso in cui la cancelleria, dopo aver inviato la
comunicazione telematica alla PEC del professionista, riscontri la mancata consegna dello stesso
messaggio PER CAUSE IMPUTABILI AL DESTINATARIO.
Sul punto è opportuno evidenziare quali siano i casi in cui, pur avendo il professionista un valido
indirizzo di posta elettronica certificata, possa verificarsi una mancata consegna del messaggio
inviato dalla cancelleria per causa allo stesso imputabile.
Ciò potrebbe verificarsi nei seguenti casi:
- il professionista è dotato di PEC ma non ha comunicato al proprio Ordine il relativo indirizzo;
- il professionista è dotato di PEC, ha comunicato al proprio Ordine il relativo indirizzo ma non ha
mai attivato e resa operativa la PEC;
- il professionista è dotato di PEC, ha comunicato al proprio Ordine il relativo indirizzo ma, nella
comunicazione ha inserito in maniera imprecisa l’indirizzo della PEC;
- il professionista è dotato di PEC, ha comunicato al proprio Ordine il relativo indirizzo ma ha
successivamente attivato altro indirizzo PEC senza comunicare la variazione al proprio Ordine;
- il professionista è dotato di PEC, ha comunicato al proprio Ordine il relativo indirizzo ma la sua
casella PEC ha raggiunto il limite massimo di messaggi ricevibili;
- il professionista è dotato di PEC, ha comunicato al proprio Ordine il relativo indirizzo ma l’Ordine,
nel predisporre l’invio del file xml al Ministero della Giustizia per l’alimentazione del REGINDE ha
inserito nello stesso in modo impreciso l’indirizzo PEC del professionista.
In tutti i casi sopra elencati, fatta eccezione per l’ultimo, il professionista incorrerebbe nella
previsione prevista dalla norma e quindi la mancata ricezione si avrebbe per una causa imputabile
allo stesso.
Nell’ultima ipotesi, a nostro avviso, essendo la mancata ricezione imputabile all’Ordine e non al
professionista quest’ultimo potrebbe avanzare istanza ex art. 153 secondo comma c.p.c. il quale
dispone che “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non
imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
51
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Art. 16 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)
Dal 15/10/2013: le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria anche a destinatari
diversi dai difensori (CTU, parti) si eseguono esclusivamente in via telematica ove rinvenuto
l’indirizzo PEC del destinatario in pubblici elenchi.
Art. 16 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)
Nei procedimenti penali dinanzi ai tribunali e alle corti di appello le notificazioni a persona
diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice
di procedura penale sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta
elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche
amministrazioni … a decorrere dal 15 dicembre 2014.
La norma sopra trascritta prevede anche per i procedimenti penali, relativamente alle
comunicazioni da parte della cancelleria, la stessa situazione più sopra analizzata e descritta per i
procedimenti civili ma ciò solo dal 15 dicembre 2014.
Art. 16 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)
8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al
destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e
seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148
eseguenti del codice di procedura penale.
La norma prevede l’ipotesi in cui la comunicazione di cancelleria non possa essere inviata
telematicamente per causa non imputabile al destinatario e quindi causa un problema tecnico dei
sistemi informatici della cancelleria o del Gestore Centrale dei sistemi informativi del Ministero
della Giustizia.
In questi casi si tornerà al vecchio sistema e quindi alla notifica cartacea per il tramite dell’ufficiale
giudiziario o a mezzo fax.
Art. 16 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)
14. All’articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il
comma 1 -bis è aggiunto, in fine, il seguente: «1 - ter. L’importo del diritto di copia, aumentato di
dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la
comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui
imputabile.».
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
52
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
La norma in questione si applica nel caso in cui il professionista, non raggiunto dalla
comunicazione telematica di cancelleria per causa allo stesso imputabile, richiederà ottenere copia
della comunicazione cartacea depositata in cancelleria; potrà farlo a condizione che paghi il diritto
di copia aumentato di dieci volte.
Capitolo VIII
La normativa e l’obbligatorietà dei depositi telematici DOPO il DL 90/14, il L. 114/14, il DL
132/14, il L. 162/14 il DL 83/15 e la L. 132/15.
Sommario: Premessa – 8.1. Le specifiche tecniche del 16 aprile 2014 - 8.2. Decreto legge
24.06.90 n. 90. – 8.3. Le modifiche apportate al D.L. 24.06.2014 n. 90 dalla legge di conversione
11 agosto 2014 n. 114. – 8.4. Le modifiche apportate alla normativa del PCT dal D.L. 132/14 e
dalla legge di conversione del 10 novembre 2014 n. 162 (procedimenti espropriazione forzata) –
8.5. Il DPCM del 13.11.2014 – 8.6 Il D.L. 83/15 e la legge di conversione 132/15 – 8.7. Sono
ammissibili e validi i depositi telematici di atti diversi da quelli endoprocessuali così come
indicati dall’art. 16 bis del DL. 179/12, in assenza del “valore legale” del decreto ex art. 35 del
DM 44/11 rilasciato dal Ministero della Giustizia?
Premessa.
Nel capitolo precedente è stata illustrata la situazione normativa del PCT prima delle numerose
e significative modifiche apportate dal DL 90/14, dalla L. 114/14, dal DL 132/14, dalla L. 162/14,
dal DL 83/15 dalla L. 132/15.
Nel presente capitolo verrà invece descritta, analiticamente, la normativa ad oggi
vigente.
8.1. – Le specifiche tecniche del 16 aprile 2014.
Il 30 aprile 2014 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove specifiche tecniche previste
dall’art. 34 del DM. 44/2011 che hanno sostituito, dal 15 maggio 2014 (data di entrata in vigore).
quelle emanate il 18 luglio 2001.
Di seguito si evidenziano le novità più importanti delle nuove specifiche tecniche.
NUOVE MODALITA’ DI AUTENTICAZIONE
Articoli 2 e 6:
è stata introdotta una nuova modalità di autenticazione (autenticazione a due fattori) che si
basa sull’utilizzo congiunto di due metodi di autenticazione individuale, ossia che combina
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
53
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
un’informazione nota (ad esempio un nome utente e una password) con un oggetto a disposizione
(ad esempio, una carta di credito, token o telefono cellulare).
Ai sensi e per gli effetti del nuovo articolo 6, l’identificazione informatica per i soggetti abilitati
esterni e gli utenti privati può adesso avvenire:
- sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (PST), nelle stesse modalità
previste dall’art. 6 delle specifiche tecniche del 18 luglio 2011 e quindi tramite TOKEN, CIE (carta
d’identità elettronica) e CNS (carta nazionale servizi) mentre,
- sul PDA (punto di accesso) tramite TOKEN crittografico (smart card, chiavetta USB o altro
dispositivo sicuro) in conformità all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 o, così
come previsto dal contenuto del nuovo articolo 6 delle specifiche tecniche pubblicate il 30 aprile
2014, mediante autenticazione a due fattori come sopra indicata.
INDIRIZZI PEC DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Articolo 9 bis:
introdotto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 16 comma 12 del D.L. 179/2012, convertito
nella L. 17.12.2012 n. 221, stabilisce che la PA deve comunicare il proprio indirizzo PEC per la
ricezione delle comunicazioni e notificazioni inserendo tale indirizzo sul portale dei servizi
telematici del Ministero della Giustizia, avendo cura di inviare a DGSIA un documento contenente
l’indicazione del soggetto incarico di inserire e modificare gli indirizzi PEC della PA, la descrizione il
codice fiscale, i recapiti del soggetto incaricato, il nominativo, il codice fiscale e l’indirizzo PEC di
eventuali dipendenti tramite i quali la PA sta in giudizio personalmente; tali soggetti alimentano il
Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.
Tale elenco è consultabile dagli uffici NEP attraverso i sistemi informatici a disposizione dei
soggetti abilitati esterni e dagli avvocati sul ReGIndE.
Si osserva che l’art. 30 n. 4 delle nuove specifiche tecniche dispone che le pubbliche
amministrazioni dovranno comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il
novantesimo giorno dalla pubblicazione delle nuove specifiche tecniche sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ma le stesse potranno comunicare detto indirizzo anche successivamente
alla scadenza del citato termine; il medesimo articolo prevede che l'indirizzo sarà reso consultabile
dagli uffici giudiziari a partire dal 91° giorno dalla pubblicazione delle nuove specifiche tecniche
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
FORMATI DI FIRMA
Articolo 12 n. 2:
viene introdotta una nuova modalità di firma denominata PAdES-BES oltre a quella già prevista
dalle precedenti specifiche tecniche del 2011, CAdES-BES per la quale però è ora fatto divieto di
inserire nella busta crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del destinatario;
tale divieto è stato introdotto per limitare, alleggerire, le dimensioni della busta che, come noto,
non possono superare i 30 MB.
Si conferma la possibilità che uno o più soggetti firmino, ognuno con il proprio dispositivo, lo
stesso documento (o contenuto della busta).
FORMATI DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI
Articolo 13:
alla busta telematica se da una parte non è più possibile allegare file in formato .odf dall’altro è
ora possibile inserire i formati .eml e .msg .
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
54
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
I due nuovi formati (.eml e .msg) consentono quindi di poter allegare alla busta telematica i files
necessari per poter depositare telematicamente l’atto notificato direttamente dall’avvocato
tramite PEC ex L. 53/94 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 n. 1 della citata legge.
COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI PER VIA TELEMATICA
Articolo 17:
l’articolo 17 delle specifiche tecniche del 2011 prevedeva che il gestore dei servizi telematici
inviasse le comunicazioni o le notificazioni per via telematica provenienti dall’ufficio giudiziario,
alla casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno destinatario, recuperando
il relativo indirizzo sul ReGIndE; il nuovo articolo 17 prevede adesso che il gestore dei servizi
telematici provvede ad inviare le citate comunicazioni o le notificazioni per via telematica
recuperando il relativo indirizzo dai pubblici elenchi ai sensi dell'art 16-ter del decreto legge del 30
ottobre 2012, n. 179 oppure ai sensi dell'art 16 comma 7 del medesimo decreto.
NOTIFICAZIONI PER VIA TELEMATICA ESEGUITE DAGLI AVVOCATI
Articolo 19 bis:
viene precisato che l’atto da notificarsi tramite PEC dovrà avere, come unico formato consentito, il
formato PDF e ciò sia per l’atto predisposto come documento originale informatico ottenuto dalla
trasformazione di un documento testuale senza scansione e per il quale si precisa che non è
ammessa la scansione di immagini, sia per le copie informatiche, anche per immagine, di
documenti analogici.
Il documento informatico da notificarsi potrà essere sottoscritto o con firma PAdES-BES o con
firma CAdES-BES avendo cura di osservare quanto previsto all’art. 12 comma 2 (ad es. divieto di
inserire nella busta crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del
destinatario).
Si precisa che la trasmissione (deposito) in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute
previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia
dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo
l'atto notificato (o la nota di deposito) all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come
allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario
della notificazione.
La ricevuta di avvenuta consegna dovrà essere quella completa, così come disposto dall’art. 18 del
DM 44/11.
REQUISITI DI SICUREZZA
Articolo 24:
il comma 10 di tale articolo prevede ora che il P.D.A. possa consentire l'accesso a soggetti
delegati da un utente registrato (soggetto delegante), con le stesse modalità di cui ai commi 7, 8 e
9, purché il soggetto delegante abbia predisposto un atto di delega, sottoscritto con firma digitale,
che il punto di accesso conserva per cinque anni unitamente alla tracciatura di ogni accesso
effettuato su delega; le informazioni e gli atti di cui sopra sono forniti su richiesta al Ministero
della Giustizia.
Il punto di accesso dovrà fornire al Ministero della giustizia, su richiesta, i dati di censimento sul
ReGlndE di cui articolo 8 comma 1 per i casi di iscrizione dei professionisti non iscritti in albi di cui
articolo 9 comma 1 e dovrà verificare l'effettiva funzionalità e adeguatezza del sistema di sicurezza
almeno una volta l'anno e provvedere ad inviare l'esito delle stesse, unitamente ad eventuali
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
55
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
variazioni nei contenuti del piano, all'indirizzo di posta elettronica certificata del responsabile per i
sistemi informativi automatizzati: [email protected].
8.2. - Decreto legge 24.06.2014 n. 90.
Nella tarda serata del 24 giugno 2014 veniva pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge n.
90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli
uffici giudiziari”.
Le norme contenute nel titolo IV del citato decreto hanno apportato significative modifiche alla
normativa del processo civile telematico rimodulando anche l’obbligatorietà del deposito
telematico di alcuni atti che, in mancanza di tale decreto, sarebbe entrata in vigore il 30 giugno
2014.
La maggior parte delle modifiche introdotte dal decreto sono state proposte, per il Consiglio
Nazionale Forense, dal gruppo di lavoro della FIIF (la Fondazione del CNF per l’innovazione
forense) nel corso dell’evento svoltosi a Roma il 24 maggio 2014, “I FORI FANNO RETE - Sviluppo
digitale e Processo civile telematico - I nodi da sciogliere per una giustizia più moderna”.
Vediamo quindi come cambiava la normativa del processo civile telematico dopo il Decreto Legge
24 giugno 2014 n.90 (in vigore dal 25 giugno 2014):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Entrata in vigore obbligatorietà deposito telematico
Momento del perfezionamento del deposito telematico
Deposito telematico e limite 30 MB
Sottoscrizione del verbale di udienza
Copie informatiche e poteri di autentica
Pubblicazione e comunicazione della sentenza
Notifiche L. 53/94 tramite PEC: autorizzazione COA
Notifiche L. 53/94 tramite PEC: pagamento diritti
Domicilio digitale
1. Entrata in vigore obbligatorietà deposito telematico (art. 44, D.L. n. 90/2014)
Abbiamo premesso che il decreto legge 90/14 ha rimodulato l’obbligatorietà del deposito
telematico fissata, in origine, con il D.L. 179/2012 disponendo quindi:
- dal 30 giugno 2014, nei Tribunali, l’obbligo deposito telematico per:
A) Ricorso per decreto ingiuntivo
B) Atti dei procedimenti indicati dall’art. 16-bis, co. 4 D.L. n. 179/2012 (atti processuali e
documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite) iscritti a ruolo dal 30
giugno 2014. L’obbligo del deposito telematico riguarda, quindi, gli atti processuali e i documenti
da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (es.: atto di citazione e comparsa di
costituzione e risposta restano escluse dall’obbligo del deposito telematico per cui l’obbligo è
relativo al deposito delle memorie 183 c.p.c.).
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
56
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
- Dal 31 dicembre 2014 obbligo di deposito telematico, nei tribunali, degli atti relativi ai
procedimenti gia’ pendenti alla data del 30 giugno 2014 e indicati dall’art. 16-bis, co. 4 D.L.
n. 179/2012.
L’obbligo del deposito telematico rimaneva escluso per i dipendenti di cui si avvalgono le
pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente e ciò a seguito di quanto indicato
nel co. 2 dell’art. 44 del D.L. citato.
- Dal 30 giugno 2015 obbligo deposito telematico nelle Corti d’appello degli atti processuali e dei
documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite. Allo stesso modo si
procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati
dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità telematiche, a depositare gli atti e i
documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
Dal 30 giugno 2014, facoltà di deposito telematico per gli atti relativi ai procedimenti già pendenti
alla data del 30 giugno 2014 e indicati dall’art. 16-bis, co. 4 D.L. n. 179/2012 e per gli ulteriori atti
(diversi da quelli indicati dall’art. 16-bis, co. 4 D.L. n. 179/12) per i quali sia stato rilasciato,
all’ufficio giudiziario, il valore legale da parte di DGSIA.
2. Momento del perfezionamento del deposito telematico (art. 51, D.L. n. 90/2014)
L’art. 51 del decreto legge da una parte confermava come momento di perfezionamento del
deposito degli atti telematici quello indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC
generata dal gestore PEC del Ministero della Giustizia ma con la modifica apportata (finalmente) si
prevedeva che il deposito dovesse considerarsi tempestivamente eseguito ove la ricevuta di
avvenuta consegna fosse arrivata entro la fine del giorno di scadenza applicandosi le disposizioni
di cui all'articolo 155, co. 4 e 5 c.p.c.. Veniva quindi meno quanto disposto delle regole tecniche
del processo telematico all’art. 13 del D.M. n. 44/11 co. 3 il quale prevedeva che «Quando la
ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale
immediatamente successivo».
3. Deposito telematico e limite 30 MB (art. 51, D.L. n. 90/2014)
L’art. 51 D.L. cit. stabiliva che, nel caso in cui “la busta” da depositare telematicamente eccedesse
il limite di capacità (30 MB) previsto dalle regole tecniche, doveva procedersi al successivo invio di
ulteriori “buste”; le stesse da considerarsi tutte tempestive se depositate (tutte) entro il termine
(ore 23:59) del giorno di scadenza.
A questo proposito è opportuno distinguere due ipotesi:
a) deposito del decreto ingiuntivo con numero di allegati la cui dimensione supera i 30 mb:
in questo caso bisognerà inviare una prima busta contenente il ricorso (alcuni protocolli
suggeriscono di indicare, in testa al ricorso, l’invio di successiva/e busta/e contenente gli altri
documenti), la procura alle liti, la nota di iscrizione a ruolo, l’avvenuto versamento del contributo
unificato, i documenti che la busta può contenere e il relativo indice.
Bisognerà attendere che la cancelleria “lavori” il deposito e comunichi il numero di R.G.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
57
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Non appena noto il numero di R.G. sarà possibile procedere all’invio di successiva/e busta/e
contenente gli altri documenti e l’indice degli stessi.
In questo caso quindi non sarà possibile inviare, in sequenza, le buste ma bisognerà attendere il
numero di R.G. consentendo così al cancelliere di conoscere a quale fascicolo dovrà essere
associato l’ulteriore deposito.
b) deposito di atto endoprocessuale:
in questo caso, essendo già noto il numero di R.G., sarà possibile inviare in sequenza successiva
tutte le buste necessarie a completare il deposito senza attendere l’accettazione della prima busta
da parte della cancelleria.
4. Sottoscrizione del verbale di udienza (art. 45, D.L. n. 90/2014)
L’art. 45, co. 1, lett. a) del decreto legge 90/14, modificando l’art. 126, co. 2 c.p.c. e l’art. 207, co.
2 c.p.c., ha eliminato l’obbligo di sottoscrizione del verbale di udienza da parte dei terzi (ad es.,
testi, C.T.U.) prevedendo che lo stesso possa essere firmato digitalmente dal cancelliere il quale,
nel caso di altri “intervenuti” all’udienza, darà ai medesimi lettura del processo verbale.
Il fatto che la norma preveda, come in passato, la sottoscrizione del verbale da parte del
cancelliere non significa che lo stesso verbale non possa essere sottoscritto (digitalmente) solo dal
Giudice, in quanto solo il difetto assoluto di sottoscrizione, ovvero di contemporanea mancanza
della firma del cancelliere e del giudice, rende nullo o inesistente il processo verbale.
Diversamente, la mancanza della sola sottoscrizione del cancelliere non determina la nullità del
processo verbale quando lo stesso è chiamato solamente a concorrere con la propria attività di
documentazione a quella del giudice. Invero, con la sottoscrizione del giudice si è comunque
raggiunto lo scopo di dare pubblica fede a quanto documentato e riportato nel verbale di udienza,
principio questo costante nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.
5. Copie informatiche e poteri di autentica (art. 52, D.L. n. 90/2014)
L’art. 52 del decreto legge ha stabilito che «il difensore, il consulente tecnico, il professionista
delegato, il curatore ed il commissario giudiziale» possono estrarre con modalità
telematiche, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti ed attestare «la
conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» con
totale esenzione del pagamento dei diritti di copia.
Attenzione però, perché le disposizioni di cui all’art. 52, D.L. n. 90/2014 «non si applicano agli
atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di
denaro vincolate all’ordine del giudice».
6. Pubblicazione e comunicazione della sentenza (art. 45, D.L. n. 90/2014)
L’art. 45, co. 1, lettera b) del decreto legge, modificando l’art. 133, co. 2 c.p.c., ha disposto che la
comunicazione di cancelleria (inviata tramite PEC) avente ad oggetto la sentenza, non deve
limitarsi a contenere il solo dispositivo ma alla versione integrale della sentenza stessa.
7. Notifiche ex L. n. 53/94 tramite PEC: autorizzazione COA (art. 46, D.L. n. 90/2014)
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
58
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
L’art. 46, co. 1, lett. a) del decreto legge, modificando l’art. 1 della Legge n. 53/1994, non prevede
più la richiesta dell’avvocato e il rilascio dell’autorizzazione del COA di appartenenza per
poter effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC.
Viene, conseguentemente, meno anche l’obbligo di indicare nella relata di notifica telematica
l’autorizzazione del COA di appartenenza.
8. Notifiche ex L. n. 53/94 tramite PEC: pagamento diritti (art. 46, D.L. n. 90/2014)
L’art. 46, co. 1, lett. d) del decreto legge, modificando l’art. 10 della Legge n. 53/1994,elimina
l’obbligo di pagamento dei diritti per le notifiche telematiche in proprio.
9. Domicilio digitale (art. 52, D.L. n. 90/2014)
L’art. 52 del decreto legge aggiunge l’art. 16-sexies al D.L. n. 179/12 per cui, salvo quanto previsto
dall’art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notifiche di atti in materia civile al difensore
siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notifica in
cancelleria può procedersi quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la
notifica presso l’indirizzo PEC, risultante da INIPEC e REGINDE.
8.3. – Le modifiche apportate al D.L. 24.06.2014 n. 90 dalla legge di conversione 11 agosto 2014
n. 114.
Il 18 agosto 2014 veniva poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 11 agosto 2014, n. 114 che
convertiva, con modificazioni, il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90.
Vediamo quindi come cambia nuovamente, a distanza di meno di due mesi, la normativa del
processo telematico a seguito della conversione in legge del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90,
le cui novità possono essere così riepilogate:
1) Pubblicazione e comunicazione della sentenza
2) Contenuto atti parte e indirizzo PEC
3) Produzioni cartacee delle comparse (art. 111 disp. att. c.p.c.) e delle copie del ricorso e del
controricorso (art. 137 disp. att. c.p.c.)
4) Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
5) Notifiche in proprio tramite PEC e prova della notificazione
6) Notifiche in proprio tramite PEC e art. 147 c.p.c.
7) Processo amministrativo “telematico”:
7.1) Obbligo di sottoscrizione con firma digitale di atti e provvedimenti processuali a decorrere dal
1 gennaio 2015
7.2) Comunicazioni telematiche nel processo amministrativo: modifica art. 136 del codice del
processo amministrativo
1) Pubblicazione e comunicazione della sentenza
L'art. 45 comma 1 lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, modificando l’art. 133
comma 2 c.p.c., disponeva che la comunicazione di cancelleria (inviata tramite PEC) avente ad
oggetto la sentenza, non doveva limitarsi all’invio del solo dispositivo ma alla versione integrale
della stessa.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
59
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
La Legge 11 agosto 2014, n. 114, con la quale è stato convertito il D.L. 90/14, all’art. 45 del citato
decreto ha aggiunto e precisato che la comunicazione (della sentenza) non è idonea a far
decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., con ciò togliendo qualsiasi dubbio,
circa la decorrenza del termine a seguito della comunicazione di cancelleria inviata tramite PEC
sorto, soprattutto, dopo l’emanazione della circolare del Ministero della Giustizia del 27 giugno
2014 nella quale, al punto sub 10, si evidenziava che l’invio del biglietto telematico di cancelleria
contenente copia integrale del provvedimento, era idoneo far decorrere i termini per
l’impugnazione.
2) Contenuto atti parte e indirizzo PEC
L'art. 45 bis introdotto nel Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 dalla legge di conversione dell’11
agosto 2014 n. 114, ha modificato sia il primo comma dell’art. 125 del codice di procedura civile
sia l’art. 13 comma 3 bis del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni; a seguito di tali modifiche
viene meno, da una parte, l’obbligo per il difensore di indicare, nei propri atti, l’indirizzo di posta
elettronica certificata comunicato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e, dall’altra, il pagamento
del contributo unificato aumentato dalla metà così come prima previsto in caso di mancata
indicazione; rimane l’obbligo di indicare il numero di fax.
3) Produzioni cartacee delle comparse (art. 111 disp. att. c.p.c.) e delle copie del ricorso e del
controricorso (art. 137 disp. att. c.p.c.)
All'art. 45 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, la legge di conversione dell’11 agosto 2014, n.
114 ha aggiunto il comma 1 bis il quale ha apportato modifiche agli artt. 111 e 137 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile a seguito delle quali, ove l’atto venga
depositato telematicamente non è più previsto né il deposito di ulteriori copie cartacee (art. 111
disp. att. c.p.c.) né, nei procedimenti dinanzi la Corte di Cassazione, il deposito cartaceo di almeno
tre copie del ricorso e del controricorso (art. 137 disp. att. c.p.c.) in quest’ultima ipotesi,
naturalmente, solo quando sarà possibile depositare telematicamente gli atti dinanzi alla Suprema
Corte.
4) Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
L'art. 52 del D.L. 90/2014 è stato modificato dalla legge di conversione n. 114/2014; a seguito di
tale modifica viene, da una parte, precisato che “il duplicato informatico di un documento
informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento
informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la
stessa sequenza di bit del documento informatico di origine” e, dall’altra, viene eliminato,
sempre relativamente al duplicato informatico, il riferimento all’art. 23 bis comma 1 del codice
dell’amministrazione digitale.
5) Notifiche in proprio tramite PEC e prova della notificazione
Il comma 1 lettera “c-bis” introdotto nel Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 dalla legge di
conversione dell’11 agosto 2014 n. 114, prevede adesso, in generale, che in tutti i casi in cui
l’avvocato debba fornire la prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
60
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
telematiche, dovrà procede ai sensi del comma 1-bis della L. 53/94 introdotto dal D.L. 90/2014 e
quindi dovrà estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata,
dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e attestarne la
conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6) Notifiche in proprio tramite PEC e art. 147 c.p.c.
L'art. 45 bis introdotto nel Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 dalla legge di conversione dell’11
agosto 2014 n. 114, ha ulteriormente modificato il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introducendo l’art. 16 septies;
a seguito di tale modifica è ora previsto, dal comma 1 dell’art. 16 septies, che la disposizione
dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notifiche in proprio ex L. 53/94 eseguite dagli avvocati
tramite PEC con la conseguenza che, quando la ricevuta di consegna giunge dopo le ore 21, la
notifica si considera perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo.
7) Processo amministrativo “telematico”.
7.1) Obbligo di sottoscrizione con firma digitale di atti e provvedimenti processuali a decorrere
dal 1° gennaio 2015*
Con il decreto legislativo n. 160 del 14 settembre 2012 veniva introdotta, con il comma 2 bis
dell’art. 136 del codice del processo amministrativo, la possibilità di sottoscrivere con firma
digitale tutti gli atti di parte e le sentenze e ciò nonostante la mancanza delle regole tecniche del
processo amministrativo telematico previste dall’art. 13 dell’allegato 2, del D.Lgs. n. 104/2010.
L'art. 38 del D.L. 90/2014 è stato integrato dalla legge di conversione dell'11 agosto 2014, n. 114,
con gli articoli 1-bis e 2-bis, le cui disposizioni prevedono che, dal 1° gennaio 2015 tutti gli atti e i
provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti
dovranno essere sottoscritti con firma digitale; si passa quindi dalla facoltà di sottoscrizione con
firma digitale degli atti del processo ad un vero e proprio obbligo di legge.
Relativamente alla mancanza delle regole tecniche del processo amministrativo
telematico previste dall’art. 13 dell’allegato 2, del D.Lgs. n. 104/2010, le stesse, così come
disposto dall’art. 38 comma 1 del D.L. 90/2014 (articolo questo non modificato dalla legge di
conversione), dovranno essere adottate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del D.L. 90/2014,
quindi entro e non oltre il 17 ottobre 2014.
*Le regole tecniche però, al 31.12.2014, non erano state emanate ragion per cui, il “decreto
milleproroghe” 2014 (D.L. 31.12.2014 n. 192) all’art. 2 ha disposto il differimento dell’obbligo di
sottoscrizione con firma digitale di atti e provvedimenti processuali al 1 luglio 2015; stessa
situazione alla fine del giungo 2015 con ulteriore rinvio prima al 1 gennaio 2016 e poi al 1 luglio
2016. Finalmente il regolamento e le specifiche tecniche del PAT venivano pubblicate alla fine del
marzo 2016 ma, con un decreto legge (117/16) pubblicato in Gazzetta Ufficiale alle 23.04 del 30
giugno 2016, veniva ancora una volta differita l’entrata in vigore al 1 gennaio 2017!
7.2) Comunicazioni telematiche nel processo amministrativo: modifica art. 136 del codice del
processo amministrativo
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
61
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
L'art. 45 bis introdotto nel Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 dalla legge di conversione dell’11
agosto 2014 n. 114, ulteriormente modificava il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introducendo l’art. 16 septies il quale, al
comma 2, apportava modifiche al codice del processo amministrativo; l'art. 136 del codice del
processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e
successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere
anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita
esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta
elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema
informatico della giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e
alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax».
Ciò significava che la PEC, per legge, diventava, con tale nroma, anche nel processo
amministrativo, per i difensori, l’unico mezzo per la ricezione delle comunicazioni da parte della
cancelleria in quanto quest’ultima potrà inviarla tramite fax solo ove non sia possibile inoltrarla
all’indirizzo PEC del domiciliatario, risultante da pubblici elenchi (o a quello del difensore ove
quest’ultimo abbia dichiarato con atto depositato in segreteria di voler ricevere le comunicazioni
al proprio indirizzo PEC, così come disposto dalla Circolare 23 aprile 2014 a firma del Segretario
Generale della Giustizia Amministrativa) per mancato funzionamento del sistema informatico
della giustizia amministrativa.
8.4. – Le modifiche apportate alla normativa del PCT dal D.L. 132/14 e dalla legge di conversione
10 novembre 2014 n. 162 (procedimenti espropriazione forzata).
La penultima modifica normativa del 2014 (entrata in vigore il giorno 11 dicembre 2014) per il
processo telematico si è avuta con la pubblicazione del decreto legge n. 132 del 12 settembre
2014 e dalla relativa conversione avvenuta con la legge del 10 novembre 2014 n. 162 ed ha
interessato i procedimenti di espropriazione forzata (pignoramento mobiliare, immobiliare e
presso terzi) non solo sotto il profilo procedurale ma anche i riferimento all’obbligo del deposito
telematico.
Ricordo che per le procedure esecutive di cui al libro III c.p.c., l’art. 16 bis comma 2 del DL 179/12
disponeva che, dal 30 giugno 2014, vi era l’obbligo del deposito telematico successivamente al
deposito dell'atto con cui iniziava l'esecuzione. Ciò significava che, richiesto il pignoramento,
eseguito dall’ufficiale giudiziario e depositato da quest’ultimo nella cancelleria del Tribunale, tutte
le successive attività del difensore dovevano effettuarsi tramite deposito telematico e tra queste,
naturalmente, anche il deposito della nota di iscrizione a ruolo.
Con la nuova normativa invece, per i procedimenti di espropriazione forzata, iniziati dal giorno 11
dicembre 2014, (entrata in vigore dell’art. 18 del DL 132/14 convertito con modificazioni con la L.
10.11.14 n. 162), fino al 30 marzo 2015 il difensore potrà depositare in cartaceo le relative note di
iscrizione a ruolo e ciò si evince coordinando tra di loro l’art. 16 bis comma 2 del DL 179/12 e l’art.
18 del Dl 132/14.
Si evince quindi che, per le procedure iniziate dal giorno 11.12.2014, non essendo più l’ufficiale
giudiziario a depositare in cancelleria l’atto di pignoramento ma essendo il difensore a dover
adempiere a tale deposito, fino al 30 marzo 2015 l’iscrizione a ruolo nei procedimenti di
espropriazione forzata potrà essere effettuata nella maniera tradizionale (cartacea) e solo per i
successivi depositi dovrà procedersi obbligatoriamente in via telematica mentre, dal 31 marzo
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
62
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
2015, così come disposto dall’art. 18 comma 4 del DL 132/14, sarà obbligo del difensore il deposito
telematico della nota di iscrizione a ruolo.
E’ possibile affermare che dal 31 marzo 2015 i procedimenti di espropriazione forzata saranno
interamente telematici.
Per meglio agevolare e “metabolizzare” il contenuto delle nuove disposizioni, ritengo opportuno
trascrivere i passaggi essenziali dell’art. 18 citato.
Art. 18 comma 1 lettera a) L. 162/14
(pubbl. in G.U. il 10.11.14)
1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 518, sesto comma, e' sostituito dal seguente:
«Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo
verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al
periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata
dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito
forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del
processo verbale è
conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al
primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla
consegna al creditore.»;
Art. 18 comma 1 lettera b) L. 162/14
b) l'articolo 543, quarto comma, e' sostituito dal seguente:
«Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore
l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione,
del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è
attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del
deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di
iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di
trenta giorni dalla consegna al creditore.»;
Art. 18 comma 1 lettera c) L. 162/14
c) l'articolo 557 e' sostituito dal seguente:
«Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento). - Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione
restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota
di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di
pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di
pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la
nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
63
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di
iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono
depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.».
Art. 18 comma 2 L. 162/14
2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 159 e' inserito il
seguente:
«Art. 159-bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione).
La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere
l'indicazione delle parti, nonchè le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che
iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro
della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da
inserire nella nota di iscrizione a ruolo.»
Art. 18 comma 2 bis L. 162/14
«2-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 164- bis
introdotto dall'articolo 19, comma 2, lett. b), inserire il seguente:
Art. 164-ter. (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo).
Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a
ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa
dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo
del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei
termini di legge.
La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente
ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il
pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel
termine stabilito.».
Art. 18 comma 4 L. 162/14
4. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota
di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime
modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e
557, secondo comma, del c.p.c. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle
copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9 bis.».
8.5. – Il DPCM del 13 novembre 2014.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
64
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Il D.P.C.M. del 13 novembre 2014, pubblicato in GU il 12.1.2015 ed in vigore dal giorno 11 febbraio
2015, ha dettato le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia,
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche' di
formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi
degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
In particolare, gli articoli 4 (Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici) e
6 (Copie e estratti informatici di documenti informatici) dispongono nuove tecniche e regole per la
connessa attestazione di conformità e ciò di cui attualmente più si discute è se, tali disposizioni
saranno, dalla loro entrata in vigore (dal giorno 11 febbraio 2015), applicabili anche, ad esempio,
alle notifiche degli avvocati tramite PEC ex L. 53/94, ai poteri di autentica dei difensori e quidi
all’art. 52 del D.L. 90/14, convertito con modifiche dalla Legge 11/08/2014 n. 114 e, più in
generale, al PCT nella predisposizione, ad esempio, della procura alle liti o all’attestazione di
conformità prevista dall’art. 18 della L. 162/14 (cfr. capitolo 7 paragrafo 4).
E’ doveroso evidenziare che a seguito dell’entrata in vigore della L. 132/15 e del decreto 28
dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2016, al processo civile
telematico e alle notifiche PEC effettuate nei procedimenti civili, non si applica più il contenuto
del DPCM del 13 novembre 2015, così come meglio si dirà nel capitolo VIII.
8.5.1 - Gli articoli 4 e 6 del DPCM 13/11/2014 e le notifiche PEC ex L. 53/94.
Al fine di valutare l’applicabilità dell’art. 4 DPCM 13/11/2014 (Copie per immagine su supporto
informatico di documenti analogici) alle notifiche degli avvocati anche effettuate tramite la posta
elettronica certificata così come previste dalla L. 53/94 è opportuno iniziare l’analisi dal contenuto
dell’art. 18 del DM 44/11 (regole tecniche del processo telematico):
Art. 18
Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati
1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis
della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti
informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi
attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi
dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione e' effettuata
mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite
accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto
analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice
dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella
relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n.
53.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
65
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata su
documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il
quale l'atto e' notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la
procura alle liti e' rilasciata su foglio separato del quale e' estratta copia informatica, anche per
immagine.
6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio
1994, n. 53 e' quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.».
Dal trascritto articolo, ed in particolare dal comma 4, si evince che l’asseverazione prevista dall’art.
22, comma 2 CAD deve effettuarsi inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella
relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
La formulazione dell’attuale art. 18 DM 44/11 è riveniente dalle modifiche apportate dal decreto
del Ministero della Giustizia del 03 aprile 2013 n. 48 a sua volta previsto dall’art. 16 bis quater
comma 2 del DL 179/12.
Nel caso di specie appare, quindi, evidente come all’avvocato sia stata prescritta una particolare e
specifica procedura da seguire per compiere l’asseverazione prevista dall’art. 22 comma 2 del
CAD; detta procedura quindi, introdotta dalla legge, potrebbe considerarsi speciale rispetto a
quella contenuta nell’art. 4 del DPCM 13/11/14 e, proprio per tale specialità, il citato articolo 4,
potrebbe non essere applicabile alla L. 53/94.
A sostegno di tale inapplicabilità si evidenzia poi come il DM 48/13 avrebbe potuto limitare
l’utilizzo della procedura dettata solo fino all’emanazione delle regole tecniche stabilite dall’art. 71
CAD ma, l’assenza di ogni specifico riferimento in tal senso è, sul punto, derimente così come,
d’altra parte, nel DPCM 13/11/14, manca qualsiasi riferimento specifico che imponga l’utilizzo
della nuova procedura anche per la Legge 53/94 in deroga a quanto stabilito dalle norma sopra
richiamate.
A conferma di ciò non sfugga da ultimo che il comma 3 dell’art. 4 del DPCM 13/11/14 afferma che
“l’attestazione di conformità … PUO’ ESSERE INSERITA NEL DOCUMENTO INFORMATICO
CONTENENTE LA COPIA PER IMMAGINE…” e non afferma invece che la stessa DEVE essere inserita
nel documento informatico contenente la copia per immagine, con ciò si potrebbe, quindi,
affermare che non viene a togliersi efficacia, rimanendo vigente ed utilizzabile, per le notifiche ex
L. 53/94, la modalità di attestazione della conformità nella relata di notifica prevista dal DM 48/13
che ha modificato in tal senso l’art. 18 DM 44/11.
In dottrina, pervenendo a simili conclusioni, si sono precedentemente espressi gli autorevoli
Colleghi Roberto Arcella, Fabio Salomone, Luca Sileni e Fabrizio Testa.
8.5.2 - L’applicabilità dell’art. 6 del DPCM 13/11/2014 all’art. 16 bis comma 9 bis del D.L. 179/12
introdotto dall’art. 52 del D.L. 90/14.
L’art. 52 del DL 90/14, prima della sua conversione in legge, aggiungeva all’art. 16 bis D.L. 179/12,
il comma 9 bis il quale, per i duplicati informatici, faceva espressamente riferimento, all'art. 23 bis
comma 1 del Codice dell’amministrazione digitale, il quale a sua volta richiamava l'art. 71 e le
regole tecniche del DPCM del 13/11/2014; in fase di conversione però, l’art. 52 del DL 90/14
estrometteva, dal comma 9 bis, per i duplicati informatici, il riferimento all'art. 23 bis comma 1 del
Codice dell’amministrazione digitale prevedendo per gli stessi, che "Il duplicato informatico di un
documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il
documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
66
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.". Tale disposizione viene
ripresa integralmente e riproposta dal DPCM del 13/11/2014 all’art. 5.
Analizziamo adesso il contenuto dell’art. 6, primo e terzo comma, del DPCM del 13/11/2014.
L’art. 6 comma 1 del DPCM del 13/11/2014 prevede che: “La copia e gli estratti informatici di un
documento informatico di cui all'art. 23-bis, comma 2, del Codice (dell’amministrazione digitale)
sono prodotti attraverso l'utilizzo di uno dei formati idonei di cui all'allegato 2 al presente decreto,
mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o
dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto
dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in
grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.”
L’art. 6 comma 3 del DPCM del 13/11/2014 prevede che: “Laddove richiesta dalla natura
dell'attivita', l'attestazione di conformità delle copie o dell'estratto informatico di un documento
informatico di cui al comma 1, puo' essere inserita nel documento informatico contenente la copia
o l'estratto. Il documento informatico cosi' formato e' sottoscritto con firma digitale del notaio o
con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
L'attestazione di conformita' delle copie o dell'estratto informatico di uno o piu' documenti
informatici puo' essere altresi' prodotta come documento informatico separato contenente un
riferimento temporale e l'impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento informatico
cosi' prodotto e' sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica
qualificata del pubblico ufficiale a cio' autorizzato.”
Le trascritte disposizioni si applicano anche alle attestazioni di conformità che devono essere
effettuate dal difensore, dal consulente tecnico, dal professionista delegato, dal curatore o dal
commissario giudiziale quando estraggono, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/12, dal
fascicolo informatico (visualizzabile tramite il sistema Polisweb), con modalita' telematiche,
duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti processuali di parte e degli auslliari del giudice
nonchè dei provvedimenti di quest’ultimo?
A sostegno della tesi volta ad escluderne l’applicabilità si potrebbe dedurre che:
1) l’art. 6 comma 1 del DPCM del 13/11/2014, in riferimento alle copie e/o estratti informatici,
richiama l’art. 23 bis comma 2 del Codice dell’amministrazione digitale;
2) l’art. 23 bis comma 2 del Codice dell’amministrazione digitale prevede che, in generale, le copie
e gli estratti informatici del documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria
dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è
attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente
disconosciuta, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all' articolo 71
disciplinate adesso dall’art. 6 del DPCM del 13/11/2014;
3) l’art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/12, introdotto dall’art. 52 del D.L. 90/14, non contiene
riferimento alcuno all’art. 23 bis comma 2 del Codice dell’amministrazione digitale;
4) il potere di attestazione di conformità all’originale, riveniente dall’art. 16 bis, comma 9 bis, D.L.
179/12, introdotto dall’art. 52 del D.L. 90/14 è riferito, solo ed esclusivamente, a determinati
soggetti (difensore, consulente tecnico, professionista delegato, curatore e commissario
giudiziale) e solo nella specifica ipotesi per la quale (tali soggetti) estraggono, ai dal fascicolo
informatico, con modalità telematiche, duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti
processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonchè dei provvedimenti di quest’ultimo;
5) l’art. 4 della L. 22 febbraio 2010 n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema
giudiziario) ha delegato al Ministro della Giustizia l’emanazione di uno o più decreti volti ad
individuare le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
67
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), e successive
modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi
fino alla data di entrata in vigore dei decreti.
Il provvedimento del 13/11/2014 è, invece, stato emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
in ossequio all’art. 71 del Codice dell’amministrazione digitale ma lo stesso, anche per quanto
disposto dall’art. 110 della Costituzione, non può incidere e non può applicarsi al processo civile in
quanto, stante la vigenza dell’art. 4 della L. 22/02/2010 n. 24, è solo il Ministro della Giustizia ad
avere il potere di individuare, con proprio decreto, le regole tecniche per l’adozione, nel processo
civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in
attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale).
Per quanto sopra dedotto si potrebbe, in via generale, escludersi l’applicabilità del DPCM
13/11/2014 al processo civile non essendo state emanate, le regole tecniche contenute in tale
decreto, dal Ministro della Giustizia così come disposto dall’art. 4 della L. 22 febbraio 2010 n. 24 e
dall’art. 110 della Costituzione e, in particolare, potrebbe comunque escludersi l’applicabilità
dell’art. 6 del DPCM 13/11/2014 all’art. 52 del D.L. 90/14 e quindi all’art. 16 bis, comma 9 bis, D.L.
179/12 essendo, tali disposizioni, comunque speciali e riferibili solo ed esclusivamente alle copie
analogiche ed informatiche, anche per immagine, a condizione che siano state estratte, dagli
aventi titolo, dal fascicolo informatico e, in quanto tali, non soggette all’osservanza di quanto
disposto dal citato art. 6 del DPCM 13/11/2014, specialità riconosciuta (tacitamente) dal
legislatore che, nella conversione dell’art. 52 D.L. 90/14, ha espunto qualsiasi riferimento al Codice
dell’amministrazione digitale, altresì considerando che l'art. 6 DPCM 13/11/2014, emanato dopo
la legge di conversione del D.L. 90/14, nulla dispone, nello specifico, per le copie e gli estratti
informatici indicati dall'art. 52 D.L. 90/14.
8.5.3 - Il DPCM del 13/11/2014 e l’intervento del Consiglio Nazionale Forense.
Sul DPCM del 13/11/2014 è intervenuto il Consiglio Nazionale Forense, il quale, con nota del 30
gennaio 2015 inviata al Ministro della Giusitizia, al Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della
Giustizia e al Direttore Generale per i Sistemi Informatici Automatizzati del Ministero della
Giustizia, “ha avanzato formale richiesta al Ministero della Giustizia volta ad escludere – con un
intervento normativo ad hoc – l’applicazione al Processo Telematico e alle notifiche a mezzo PEC
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/11/2014 (G.U. 12/1/2015 in vigore
dall’11/2/2015), adottato ex art. 71 CAD (Codice Amministrazione digitale) in quanto i nuovi
formalismi digitali richiesti per la produzione del documento informatico, delle copie informatiche
e nella loro attestazione di conformità non si coniugano con le esigenze di semplicità, speditezza,
agevole comprensibilità, che sarebbero auspicabili nel PCT, compromettendone l'efficace
applicazione da tutti auspicata.
Il Consiglio Nazionale Forense, anche attraverso la FIIF e il gruppo di lavoro appositamente
costituito, continuerà a seguire gli sviluppi del PCT e gli interventi normativi, verificando che questi
non si traducano in ulteriori aggravi non giustificati nell'attività professionale degli Avvocati”.
Si spera che, da parte degli interessati, sollecita sia tanto la risposta quanto l’adozione degli
interventi auspicati.
8.5.4 - Quali adempimenti per l’avvocato a seguito dell’emanazione del DPCM del 13/11/2014?
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
68
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Quali adempimenti dovrebbero porre in essere i Colleghi per adeguarsi alle nuove modalità
stabilite per attestare la conformità di copie informatiche ed estratti informatici?
Tre sono le strade (tra loro alternative) indicate dagli articoli 4 e 6 del DPCM del 13/11/2014:
1) estrarre dal fascicolo informatico la copia informatica o ottenere, a seguito di scansione, la
copia per immagine su supporto informatico (file PDF) del documento analogico (cartaceo) e, dopo
aver salvato sul proprio computer il file ottenuto, sottoscriverlo con firma digitale (art. 4 comma 2
e 6 comma 2 DPCM 13/11/2014);
2) estrarre dal fascicolo informatico la copia informatica o ottenere, a seguito di scansione, la
copia per immagine su supporto informatico (file PDF) del documento analogico (cartaceo) e, dopo
aver salvato sul proprio computer il file ottenuto, bisognerà apporre, al suo interno, l’attestazione
di conformità; da ultimo, il file così ottenuto dovrà essere sottoscritto con firma digitale (art. 4
comma 3 e 6 comma 3 DPCM 13/11/2014);
3) estrarre dal fascicolo informatico la copia informatica o ottenere, a seguito di scansione, la
copia per immagine su supporto informatico (file PDF) del documento analogico (cartaceo) e, dopo
aver salvato sul proprio computer il file ottenuto, redigere, con il proprio software di video
scrittura, l’attestazione di conformità trasformandola in PDF testo (quindi, senza scansione)
inserendo, prima della trasformazione in PDF testo, un riferimento temporale e l’impronta di ogni
copia informatica o di ogni copia per immagine su supporto informatico (art. 4 comma 3 e 6
comma 3 DPCM 13/11/2014).
Analizziamo, nello specifico, le tre modalità:
1) estrarre dal fascicolo informatico la copia informatica o ottenere, a seguito di scansione, la
copia per immagine su supporto informatico (file PDF) del documento analogico (cartaceo) e, dopo
aver salvato sul proprio computer il file ottenuto, sottoscriverlo con firma digitale (art. 4 comma 2
e 6 comma 2 DPCM 13/11/2014):
è sicuramente la procedura più facile da seguire in quanto differirebbe da quella precedente
all’entrata in vigore del citato DPCM, solo per il dover sottoscrivere con firma digitale la copia
informatica o l’estratto informatico prelevato dal fascicolo informatico (art. 6 comma 2 DPCM
13/11/2014) o la copia per immagine di un documento analogico (art. 4 comma 2 DPCM
13/11/2014) avendo naturalmente sempre cura di predisporre prima e allegare poi alla PEC, la
relata di notifica così come prevista dall’art. 3 bis della L. 53/94 e nella quale dovrà essere inserita
l’attestazione di conformità e ciò nel rispetto di quanto richiesto dall’art. 16 bis comma 9 bis del
D.L. 179/12.
In questo caso l’ostacolo (o per meglio dire, il pericolo) è rappresentato dal fatto che, per le ipotesi
previste dagli artt. 4 comma 2 e 6 comma 2 DPCM 13/11/2014 “La copia o l'estratto di uno o più
documenti informatici … se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi
effettua la copia, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, salvo che la conformità allo
stesso non sia espressamente disconosciuta.
Il pericolo è quindi costituito dal fatto che la conformità potrebbe, ad esempio, essere
espressamente disconosciuta da controparte, con tutte le conseguenze facilmente immaginabili
prima fra tutte quella di allungare i tempi dei processi all’interno dei quali avverrebbe il predetto
disconoscimento; ma ciò, a mio sommesso avviso, potrebbe o dovrebbe avvenire solo in quelle
circostanze nelle quali il disconoscimento possa essere effettuato sulla base di motivi e
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
69
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
presupposti chiari, circonstanziati espliciti e tempestivi così come precisato dalla Suprema Corte di
Cassazione in un recente sentenza (Sez. VI Civ. ord. 23 aprile - 1 luglio 2014 n. 14893). Ove quindi
l’azione fosse meramente strumentale, il proponente non potrebbe sicuramente evitare una
condanna per lite temeraria oltre, naturalmente, al rigetto dell’azione di disconoscimento.
2) estrarre dal fascicolo informatico la copia informatica o ottenere, a seguito di scansione, la
copia per immagine su supporto informatico (file PDF) del documento analogico (cartaceo) e, dopo
aver salvato sul proprio computer il file ottenuto, apporre, al suo interno, l’attestazione di
conformità; da ultimo, il file dovrà essere sottoscritto con firma digitale (art. 4 comma 3 e 6
comma 3 DPCM 13/11/2014):
volendo avvalersi di questa modalità il professionista dovrà quindi inserire, all’interno del file PDF,
l’attestazione di conformità; a tale scopo potrà utilizzare il software gratuito ADOBE READER il
quale, dalla versione 11, consente di aggiungere all’interno del PDF, un testo.
Rimando, sul punto, alle slide che seguono nelle quali viene rappresentato il procedimento da
seguire, all’esito del quale e salvato il file sul proprio PC, lo stesso dovrà essere sottoscritto
mediante firma digitale e allegato al messaggio PEC avendo naturalmente sempre cura di
predisporre prima e allegare poi alla PEC, anche la relata di notifica, così come prevista dall’art. 3
bis della L. 53/94.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
70
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
71
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
72
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
73
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
74
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
3) estrarre dal fascicolo informatico la copia informatica o ottenere, a seguito di scansione, la
copia per immagine su supporto informatico (file PDF) del documento analogico (cartaceo) e, dopo
aver salvato sul proprio computer il file ottenuto, redigere, con il proprio software di video
scrittura, l’attestazione di conformità trasformandola in PDF testo (quindi, senza scansione)
inserendo, prima della trasformazione in PDF testo, un riferimento temporale e l’impronta (HASH)
di ogni copia informatica o di ogni copia per immagine su supporto informatico (art. 4 comma 3 e
6 comma 3 DPCM 13/11/2014).
Come potremo realizzare in modo agevole un'attestazione di conformità che contenga gli elementi
richiesti dalla normativa in commento? Molto semplicemente affidandoci all'ottima applicazione
già realizzata dal Collega Claudio De Stasio e reperibile sul sito "Diritto Pratico" al seguente
indirizzo: http://apps.dirittopratico.it/notifica.html .
L'applicazione, inserendo i dati richiesti, creerà una relata di notificazione completa di attestazione
di conformità, riferimenti temporali ed impronta della copia digitale.
Ove il Collega voglia utilizzare un suo modello di relata di notifica potrà comunque servirsi della
citata applicazione al fine di ricavare il riferimento temporale e l’impronta digitale che, con il
classico “copia e incolla”, avrà cura di inserire nella relata di notifica da predisporre sempre nel
rispetto dell’art. 3 bis della L. 53/94.
N.B.: come già anticipato ad inizio di paragrafo, la modalità adesso descritta non può essere più
utilizzata nel processo civile telematico a seguito dell’entrata in vigore della legge 132/15 che ha
convertito in legge il D.L. 83/15; pertanto, dal 21 agosto 2015 (entrata in vigore della L. 132/15)
non è più possibile attestare su documento informatico separato la conformità di una copia
informatica inserendo HASH e RIFERIMENTO TEMPORALE in quanto adesso la stessa deve
effettuarsi ai sensi dell’art. 19 ter delle specifiche tecniche, entrato in vigore il 9 gennaio 2016,
così come disposto dall’art. 16 undecies comma 3 D.L. 179/12 introdotto dalla L. 132/15 di cui
meglio si dirà nel prossimo paragrafo e soprattutto nel capitolo VIII.
Tale modalità, invece, dovrà essere utilizzata nel processo amministrativo telematico in quanto
le regole e le specifiche tecniche pubblicate nel marzo 2016, ne prevedono obbligatoriamente
l’adozione ove debba essere allegata, ad esempio ad un notifica tramite PEC eseguita dal
difensore ai sensi e per gli effetti della L. 53/94, una copia informatica; ma, sul punto, si rimanda
il lettore a quanto riportato nel capitolo IX dedicato al processo amministrativo telematico.
8.6. – Le modifiche apportate alla normativa del PCT dal D.L. 83/15 e dalla legge di conversione 6
agosto 2015 n. 132.
Il 27 giugno 2015 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 83/15 “Misure urgenti
in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria.”.
Alcune delle norma contenute nel decreto hanno interessato anche il processo telematico ed in tal
senso è opportuno ricordare quali fossero le finalità di tali norme:
1) l’introduzione di un esteso regime di facoltatività del deposito telematico degli atti, svincolato
dai limiti dell’art. 35 del DM n. 44/2011, così da superare le incertezze determinate dal comma 1 di
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
75
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
tale norma, che, come noto, ha portato a numerose pronunce di inammissibilità di depositi
effettuati con modalità telematiche, ma, anche, di depositi tradizionali;
2) l’ampliamento del potere di autentica conferito agli avvocati, con estensione dello stesso anche
agli atti notificati che debbano essere depositati in una forma diversa rispetto a quella per mezzo
della quale si è perfezionata la notifica;
3) la semplificazione e la razionalizzazione delle modalità di attestazione della conformità delle
copie informatiche, svincolandole da quelle previste dal DPCM 13.11.2014 e, in particolare,
dall’esigenza di indicazione dell’impronta del file contente la copia informatica (anche per
immagine).
Le indicate finalità, assolutamente condivisibili, erano però rimaste, di fatto, irrealizzate a causa
della forma scelta per la loro formulazione.
I suggerimenti dell’Avvocatura, portati all’attenzione del legislatore nell’immediatezza della
pubblicazione del decreto legge n. 83/2015 e volti a migliorarne il contenuto, sono stati ascoltati
solo in minima parte.
La legge di conversione del decreto legge n. 83/2015, approvata il 5 agosto 2015, ha:
MODIFICATO
- gli artt. 16 bis (comma 1, comma 9, comma 9 bis, comma 9 octies) 16 decies e 16 undecies del DL
179/12;
- l’art. 3 bis comma 2 legge 53/94
- l’art. 58 comma 2 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82
- l’art. 71 comma 1 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82
- l’art. 129 comma 4, Allegato 1 decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (a decorrere dall’entrata in
vigore del processo amministrativo telematico: 1 gennaio 2016)
- l’art. 136 comma 2, Allegato 1 decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (a decorrere dall’entrata in
vigore del processo amministrativo telematico: 1 gennaio 2016)
- l’art. 5 comma 3, Allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (a decorrere dall’entrata
in vigore del processo amministrativo telematico: 1 gennaio 2016)
- l’articolo 43, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
INTRODOTTO
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
76
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
- il comma 1 bis all’art. 13 dell’Allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (a decorrere
dall’entrata in vigore del processo amministrativo telematico: 1 gennaio 2016)
ABROGATO
- l’art. 2 comma 5, Allegato 2 decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (a decorrere dall’entrata in
vigore del processo amministrativo telematico: 1 gennaio 2017
- l’art. 5 comma 2, Allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (a decorrere dall’entrata
in vigore del processo amministrativo telematico: 1 gennaio 2017
Analizziamo le modifiche più significative introdotte dalla legge di conversione del DL 83/15 al
decreto legge 179/2012, alla legge 53/1994, al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, al decreto
legislativo 2 luglio 2010 n. 104, al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, confrontandole con quelle previgenti:
Art. 16 bis comma 1 del decreto legge 179/12
Vecchio testo
Nuovo testo
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a
decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti
civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione,
innanzi al tribunale, il deposito degli atti
processuali e dei documenti da parte dei
difensori
delle
parti
precedentemente
costituite ha luogo esclusivamente con
modalità telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Allo stesso modo si
procede per il deposito degli atti e dei
documenti da parte dei soggetti nominati o
delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti
provvedono, con le modalità di cui al presente
comma, a depositare gli atti e i documenti
provenienti dai soggetti da esse nominati. Per
difensori non si intendono i dipendenti di cui si
avvalgono le pubbliche amministrazioni per
stare in giudizio personalmente.
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a
decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti
civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione,
innanzi al tribunale, il deposito degli atti
processuali e dei documenti da parte dei
difensori
delle
parti
precedentemente
costituite ha luogo esclusivamente con
modalità telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Allo stesso modo si
procede per il deposito degli atti e dei
documenti da parte dei soggetti nominati o
delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti
provvedono, con le modalità di cui al presente
comma, a depositare gli atti e i documenti
provenienti dai soggetti da esse nominati. Per
difensori non si intendono i dipendenti di cui si
avvalgono le pubbliche amministrazioni per
stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i
medesimi dipendenti possono depositare, con
le modalità previste dal presente comma, gli
atti e i documenti di cui al medesimo comma.
Con la modifica apportata al comma 1 dell’art. 16 bis DL 179/12 viene adesso espressamente
consentita dal legislatore ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
77
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
in giudizio personalmente, la facoltà (non obbligo) di depositare telematicamente atti e
documenti.
Art. 16 bis comma 1 bis del decreto legge 179/12
Vecchio testo
Nuovo testo
1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili,
contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi
ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015,
innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso
il deposito telematico dell'atto introduttivo o
del primo atto difensivo e dei documenti che si
offrono in comunicazione, da parte del
difensore o del dipendente di cui si avvale la
pubblica amministrazione per stare in giudizio
personalmente, nel rispetto della normativa
anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. In tal caso il deposito si
perfeziona esclusivamente con tali modalità.
2) al comma 9-bis, dopo la parola "difensore"
sono inserite le seguenti: "il dipendente di cui si
avvale la pubblica amministrazione per stare in
giudizio personalmente"
1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili,
contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi
ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015,
innanzi alle Corti di Appello è sempre ammesso
il deposito telematico di ogni atto diverso da
quelli previsti dal comma 1 e dei documenti
che si offrono in comunicazione, da parte del
difensore o del dipendente di cui si avvale la
pubblica amministrazione per stare in giudizio
personalmente, con le modalità previste dalla
normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione la ricezione dei
documenti informatici. In tal caso il deposito si
perfeziona esclusivamente con tali modalità.
L’art. 19 del decreto legge 83/2015 aggiungeva al decreto legge 179/12 art. 16 bis, il comma 1 bis il
quale prevedeva la facoltà per il difensore di depositare telematicamente, a decorrere dal 30
giugno 2015, nei Tribunali e nelle Corti d’Appello, l’atto introduttivo o il primo atto difensivo e i
documenti che si offrono in comunicazione.
Con la norma citata veniva superato il problema relativo alla possibilità per il difensore di
depositare telematicamente atti introduttivi nei Tribunali privi del “valore legale” ex art. 35 DM
44/11 rilasciato dalla DGSIA che aveva dato origine non solo a decisioni giurisprudenziali discutibili
ma soprattutto pericolose per i colleghi in termini di responsabilità deontologica e professionale.
Tuttavia la forma utilizzata ed in particolar modo il richiamo al “…rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici…” e quindi anche all’art. 35 del DM 44/11, mal si conciliava con la situazione esistente
in alcuni uffici giudiziari nei quali, ad esempio, mai è stata rilasciata da DGSIA, autorizzazione
attestante “…l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla
funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio” con ciò
potendosi sostenere che il richiamo alla normativa regolamentare contenuto nel comma 1-bis
aggiunto dal D.L. 83/15 subordinasse, comunque, l’ammissibilità del deposito telematico per
l’ufficio giudiziario di destinazione, all’esistenza del decreto dirigenziale previsto dall’art. 35 DM
44/11.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
78
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Anche grazie all’intervento dell’Avvocatura, in fase di conversione, l’art. 1-bis è stato
opportunamente modificato ed il richiamo alla normativa regolamentare è ora riferito alle sole
modalità di deposito; la modifica ha altresì esteso esplicitamente ad ogni atto la facoltà di
deposito telematico essendo adesso “…sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto
diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione…” frase
questa che sostituisce quella originariamente inserita dal legislatore “è sempre ammesso il
deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si
offrono in comunicazione…”.
Art. 16 bis comma 9 del decreto legge 179/12
Vecchio testo
Nuovo testo
9. Il giudice può ordinare il deposito di copia 9. Il giudice può ordinare il deposito di copia
cartacea di singoli atti e documenti per ragioni cartacea di singoli atti e documenti per ragioni
specifiche.
specifiche. Fatto salvo quanto previsto dal
periodo precedente, con decreto non avente
natura regolamentare il Ministro della
giustizia stabilisce misure organizzative per
l’acquisizione anche di copia cartacea degli
atti depositati con modalità telematiche
nonché per la riproduzione su supporto
analogico degli atti depositati con le predette
modalità, nonché per la gestione e la
conservazione delle predette cartacee. Con il
medesimo decreto sono altresì stabilite le
misure organizzative per la gestione e la
conservazione degli atti depositati su supporto
cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai
sensi del periodo precedente.
Il comma 9 dell’art. 16 bis del DL 179/12 consente al giudice di ordinare, per ragioni specifiche, il
deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti; non è quindi consentito al giudicante
emettere ordinanze di portata generale di deposito di copia cartacea, riferite a tutti gli atti e
documenti depositati dalle parti nel processo e in assenza di dichiarate ragioni specifiche.
Nella realtà, purtroppo, assistiamo ad un uso distorto di tale norma se è vero come è vero che la
maggior parte di tali provvedimenti si traduce, di fatto, nell’obbligo per l’avvocato di far seguire,
ad ogni deposito telematico, il relativo deposito di copia cartacea addirittura senza indicazione
alcuna e in mancanza delle ragioni poste a fondamento del provvedimento che, in qualche caso, è
inesistente essendo il giudice, di propria iniziativa, ad “invitare informalmente” le parti, nel corso
dell’udienza, o tramite avviso affisso in bacheca, al deposito di copie cartacee di “cortesia” oppure
utilizzando la specifica previsione prevista in molti dei protocolli “PCT” sottoscritti da COA e uffici
giudiziari.
E’ quindi fuori di dubbio che ad oggi il deposito (per ordine del giudice, formale o sostanziale, o per
“cortesia” spontanea o forzata) di copie cartacee sia, per certi versi, già norma e prassi esistente.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
79
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Il citato comma risulta, però, ora integrato da ulteriori periodi dai quali si viene a conoscenza della
futura emanazione, da parte del Ministro della Giustizia, di un DECRETO NON AVENTE NATURA
REGOLAMENTARE che dovrà stabilire sia le “… misure organizzative per l’acquisizione anche di
copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su
supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la
conservazione delle predette cartacee…” sia “…le misure organizzative per la gestione e la
conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai
sensi del periodo precedente”.
Da una prima lettura del periodo aggiunto sembrava manifestarsi e concretizzarsi lo spettro di
istituzionalizzare, oltre al deposito telematico, anche quello di copia cartacea dei medesimi atti e
documenti depositati con lo strumento informatico.
Ho sempre sostenuto, al contrario, che l’emanando decreto non mirasse ad introdurre l’obbligo
del deposito cartaceo di tutto ciò che telematicamente veniva depositato dalle parti ma solo a
disciplinare come dovesse essere gestita dalla cancelleria tale modalità e quindi:
1) l’acquisizione delle copie cartacee depositate dai difensori su ordine del giudice o in
applicazione di prassi concordate tra COA e uffici giudiziari (l’acquisizione anche di copia cartacea
degli atti depositati con modalità telematiche), in quest’ultimo caso prevedendo anche le ipotesi
in cui è ammissibile l’acquisizione della copia di cortesia, nonché quelle che la cancelleria stampa
su richiesta del giudice (riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette
modalità);
2) la conservazione degli atti e documenti cartacei di cui sopra nonché di quelli depositati in
analogico a seguito di autorizzazione del Presidente del Tribunale o del giudice rilasciata in caso di
non funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, così come stabilito dai commi 4 e
8 dell’art. 16 bis DL. 179/12 (la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma
dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente).
Confermava, altresì, tale interpretazione anche il tipo di atto con il quale il Ministro della Giustizia
doveva stabilire le citate “misure organizzative”: un decreto non avente natura regolamentare
che, per sua natura, appartiene alla tipologia di atti generali non normativi privi, quindi, di valore
normativo ed inidonei ad innovare l’ordinamento giuridico, così come più volte e ripetutamente
chiarito dalla Cassazione per la quale tali decreti possono solo specificare le modalità tecniche
operative di preesistenti norme impositive di obblighi in capo ai destinatari e non anche, quindi,
nuovi o diversi obblighi.
Ciò posto, premessa l’inesistenza di una norma che già disponesse l’obbligo di depositare copia
cartacea di tutto ciò che veniva depositato in telematico ne consegue, da un punto di vista logico
giuridico che, con tale decreto, il Ministro non potesse assolutamente introdurre nuovi o diversi
obblighi.
Ovvio che tale norma, letta e interpretata invece come mezzo di formale introduzione dell’obbligo
di deposito cartaceo, abbia allarmato e suscitato le ire dell’Avvocatura se è vero che,
immediatamente, AIGA e ANF hanno, con comunicati stampa, aspramente criticato l’ipotizzata
scelta qualificandola, quest’ultima, non solo “incomprensibile” ma, giustamente, ritenendola
anche un “passo indietro del Governo sull’informatizzazione della giustizia civile in Italia” con la
quale “si vanificherebbero gli sforzi degli operatori della giustizia, in primo luogo gli avvocati, per
avere un sistema più rapido ed efficiente”.
A sua volta però, il Ministero della Giustizia, con comunicato stampa del 23 luglio 2015, assicurava
che non ci sarebbe stato “nessun ritorno alla carta” essendo il PCT “scelta telematica irreversibile”
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
80
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
precisando che “l’emendamento … non introduce in alcun modo un doppio binario telematico e
cartaceo ma ha invece l’obiettivo di stabilire rigorosamente - in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale al contrario di quanto accaduto finora - i casi tassativi in cui è ammissibile l’acquisizione
di copia di cortesia, ripartendo i relativi oneri tra uffici giudiziari e avvocatura. L’obiettivo del
provvedimento è dunque proprio quello di porre fine alle prassi distorte di un eccessivo ricorso alla
copia di cortesia, come la stessa avvocatura ha denunciato più volte.”.
L’Unione Nazionale delle Camere Civili, ritenendo che il comunicato diffuso dal Ministero della
Giustizia non avesse fatto la dovuta chiarezza, invitava il Ministro della Giustizia Andrea Orlando a
chiarire che “le copie cartacee e l'eventuale riproduzione analogica, non debbano essere comunque
un onere dell'Avvocatura ma esclusivamente delle cancellerie” in quanto, ove così non fosse non
solo si “aggraverebbe il lavoro a carico degli avvocati” ma si annullerebbero “i vantaggi acquisiti
con l'introduzione del processo telematico, vanificando i benefici e gli scopi perseguiti dal Ministero
e condivisi dall'Avvocatura”.
L’OUA pur confidando nei chiarimenti pervenuti da via Arenula, che manifestavano “l'intenzione
del Ministro Orlando di abbandonare progressivamente, ma definitivamente, la copia cartacea,
nonostante la resistenza di parte della magistratura restia al cambiamento” ribadiva che non
dovevano essere posti “ulteriori oneri a carico dell’avvocatura, che ha già dimostrato una fattiva
collaborazione al successo del Pct.”.
Il CNF, letto il comunicato stampa del Ministro, “condivide l’obiettivo di porre fine alle prassi
distorte che hanno comportato un eccessivo ricorso alle copie di cortesia ed un inaccettabile
aggravio di adempimenti a carico degli Avvocati … si ritiene che la scelta di percorrere sino in
fondo la strada dell’innovazione tecnologica possa essere meglio perseguita se l’elencazione
tassativa dei casi di cui all’emanando regolamento riguarderà esclusivamente quelli di cui all’art.
16 bis comma 9, prima parte, del DL 179/12 …”.
Con nuovo comunicato stampa del 4 agosto, il Ministero della Giustizia ulteriormente chiariva e
precisava che “Il regolamento … avrà il principale obiettivo di una più corretta gestione delle copie
cartacee che negli uffici giudiziari ad oggi vengono prodotte, indipendentemente, ed anzi a
prescindere, dall’esistenza di protocolli di prassi sulle copie di cortesia … ed indicherà in maniera
esplicita che le copie di cortesia oggetto dei vari protocolli non saranno più gestite e accettate dalle
cancellerie.”.
Art. 16 bis comma 9 bis del decreto legge 179/12
Vecchio testo
Nuovo testo
9-bis. Le copie informatiche, anche per
immagine, di atti processuali di parte e degli
ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti
di quest'ultimo, presenti nei fascicoli
informatici o dei procedimenti indicati nel
presente articolo, equivalgono all'originale
anche se prive della firma digitale del
cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il
professionista delegato, il curatore ed il
9-bis. Le copie informatiche, anche per
immagine, di atti processuali di parte e degli
ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti
di quest'ultimo, presenti nei fascicoli
informatici o trasmessi in allegato alle
comunicazioni telematiche dei procedimenti
indicati nel presente articolo, equivalgono
all'originale anche se prive della firma digitale
del cancelliere di attestazione di conformità
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
81
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
commissario giudiziale possono estrarre con
modalità
telematiche
duplicati,
copie
analogiche o informatiche degli atti e dei
provvedimenti di cui al periodo precedente ed
attestare la conformità delle copie estratte ai
corrispondenti atti contenuti nel fascicolo
informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal
fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente
comma, equivalgono all'originale. Il duplicato
informatico di un documento informatico deve
essere prodotto mediante processi e strumenti
che assicurino che il documento informatico
ottenuto
sullo
stesso
sistema
di
memorizzazione o su un sistema diverso
contenga la stessa sequenza di bit del
documento informatico di origine. Le
disposizioni di cui al presente comma non si
applicano agli atti processuali che contengono
provvedimenti giudiziali che autorizzano il
prelievo di somme di denaro vincolate
all'ordine del giudice.
all’originale. Il difensore, il dipendente di cui si
avvale la pubblica amministrazione per stare
in giudizio personalmente, il consulente
tecnico, il professionista delegato, il curatore
ed il commissario giudiziale possono estrarre
con modalità telematiche duplicati, copie
analogiche o informatiche degli atti e dei
provvedimenti di cui al periodo precedente ed
attestare la conformità delle copie estratte ai
corrispondenti atti contenuti nel fascicolo
informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal
fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente
comma, equivalgono all'originale. Il duplicato
informatico di un documento informatico deve
essere prodotto mediante processi e strumenti
che assicurino che il documento informatico
ottenuto
sullo
stesso
sistema
di
memorizzazione o su un sistema diverso
contenga la stessa sequenza di bit del
documento informatico di origine. Le
disposizioni di cui al presente comma non si
applicano agli atti processuali che contengono
provvedimenti giudiziali che autorizzano il
prelievo di somme di denaro vincolate
all'ordine del giudice.
L’art. 52 del DL. 90/14, inserendo il comma 9 bis al DL. 179/12, conferiva ai difensori e ad altri
soggetti indicati, la possibilità di attestare la conformità delle copie informatiche, anche per
immagine, di atti di parte e provvedimenti del giudice a condizione che gli stessi fossero presenti
nel fascicolo informatico precisando la loro equivalenza all’originale pur in assenza della firma
digitale del cancelliere.
Con la modifica apportata a tale articolo dalla legge di conversione del DL 83/15, il legislatore
sembrerebbe ora consentire ai difensori (così come richiesto dall’Avvocatura), nonché agli altri
soggetti indicati, la possibilità di attestare la conformità di copie informatiche, anche per
immagine, di atti di parte e provvedimenti del giudice non solo di quelli presenti nel fascicolo
informatico ma anche di quelli che, alla PEC, vengono dalle cancellerie “trasmessi in allegato alle
comunicazioni telematiche”; si consentirebbe di poter procedere, ad esempio, alla conformità
anche nei casi in cui (purtroppo ancora frequenti) sia impossibile (per malfunzionamenti o
interventi di manutenzione del portale dei servizi telematici del ministero della giustizia) prelevare
la copia informatica dal fascicolo informatico estraendola, quindi, dalla PEC pervenuta dalla
cancelleria evitando così finanche l’insorgere sia di questioni processuali, che potrebbero risolversi
solo con istanze di remissioni in termini (e conseguente prolungamento della durata del processo),
sia di ulteriori attività per l’Amministrazione alla quale verrebbero richieste le attestazioni di non
funzionamento del sistema.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
82
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Purtroppo però rilevo, anche in questo caso, come l’ennesimo buon intento del legislatore sia
stato dal medesimo vanificato dal modo in cui, formalmente, viene tradotto in norma; infatti non
essendo stata modificata anche l’ultima parte del comma 9 bis, si evince che i soggetti indicati
“possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e
dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai
corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico” ma non anche di quelli “trasmessi in
allegato alle comunicazioni telematiche” .
In mancanza di tale ulteriore modifica, prudentemente, i difensori non potranno quindi che
continuare ad attestare la conformità delle copie informatiche, anche per immagine, di atti di
parte e provvedimenti del giudice presenti nel fascicolo informatico ed estratte da quest’ultimo
ma non anche di quelle che le cancellerie, tramite PEC, trasmettono in allegato alle comunicazioni
telematiche pur essendo, ora, anche quest’ultime, da considerarsi equivalenti “all’originale anche
se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”.
Segnalo altresì che non è stata recepita dal legislatore la modifica richiesta dall’Avvocatura volta
ad estendere il potere di attestazione anche ai documenti presenti nel fascicolo informatico.
Art. 16 bis comma 9 octies del decreto legge 179/12
Vecchio testo
Nuovo testo
9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del
giudice depositati con modalità telematiche
sono redatti in maniera sintetica.
Viene proposta dal legislatore, anche nel processo civile, la regola già prevista nel processo
amministrativo dall’art. 3 comma 2 del codice “Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera
chiara e sintetica.” cui ha fatto seguito, il 25 maggio 2015, il decreto del Presidente del Consiglio
di Stato emanato in ottemperanza a quanto indicato dall’art. 40 della legge 11 agosto 2014 n. 114.
A differenza però di quanto accade nel processo amministrativo nel quale, a seconda della
tipologia dell’atto, è stabilito un limite di pagine ed “Il giudice è tenuto a esaminare tutte le
questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti” (così come disposto dall’art. 40 L.
11.08.2014 n. 114, che ha modificato l’art. 120 dell’allegato 1 del decreto legislativo 02 luglio 2010
n. 104), nel processo civile, con l’articolo introdotto, non sono stati fissati i criteri con i quali poter
determinare, con assoluta certezza, se l’atto rispetti o meno il requisito della sinteticità.
Appare poi lecito domandarsi se, dal mancato rispetto della sinteticità dell’atto, possano o meno
derivare conseguenze, ammesso e non concesso che possa rispettarsi una norma priva di
specifiche indicazioni in merito a quanto dalla stessa disposto.
E’ facile, purtroppo, ipotizzare una interpretazione assolutamente soggettiva della norma da parte
dei giudici che, a totale discrezione, potrebbero, non solo valutare e qualificare se un determinato
atto sia stato redatto in “maniera chiara e sintetica” ma anche, in caso di valutazione negativa,
applicare sanzioni.
Art. 16 decies del decreto legge 179/12
Vecchio testo
Nuovo testo
1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
83
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
pubblica amministrazione per stare in giudizio
personalmente, il consulente tecnico, il
professionista delegato, il curatore ed il
commissario giudiziale, quando depositano con
modalità telematiche la copia informatica,
anche per immagine, di un atto formato su
supporto analogico e notificato, con modalità
non telematiche, dall'ufficiale giudiziario
ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n.
53, attestano la conformità della copia al
predetto atto. La copia munita dell'attestazione
di conformità equivale all'originale dell'atto
notificato. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche all'atto consegnato
all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la
notificazione.
pubblica amministrazione per stare in giudizio
personalmente il consulente tecnico, il
professionista delegato, il curatore ed il
commissario giudiziale, quando depositano con
modalità telematiche la copia informatica,
anche per immagine, di un atto processuale di
parte o di un provvedimento del giudice
formato su supporto analogico e detenuto in
originale o in copia conforme attestano la
conformità della copia al predetto atto. La
copia munita dell'attestazione di conformità
equivale all'originale o alla copia conforme
dell'atto o del provvedimento.
L’art. 19 del decreto legge 83/2015 aggiungeva all’art. 16 bis del decreto legge 179/12, l’art. 16
decies il quale attribuiva espressamente il potere (anzi, l’obbligo) di certificazione di conformità
delle copie degli atti notificati tramite l’ufficiale giudiziario o in proprio tramite ufficio postale
quando di tali atti doveva essere effettuato il deposito telematico colmando così un vuoto
normativo e consentendo al difensore il potere di autenticare le copie informatiche di originali
cartacei utilizzati ai fini della notifica.
In particolare la norma prevedeva che quando il difensore, il dipendente di cui si avvale la PA per
stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il
commissario giudiziale, depositavano telematicamente la copia informatica, anche per immagine
(scansione), di un atto formato su supporto analogico (cartaceo) rilasciato, ad esempio, dalla
cancelleria e notificato nella maniera tradizionale e quindi o tramite ufficiale giudiziario o in
proprio tramite ufficio postale, attestavano la conformità della copia al detto atto e, a seguito
dell’attestazione di conformità, la copia depositata telematicamente, equivaleva all’originale atto
(cartaceo) notificato.
Con le modifiche apportate in sede di conversione all’art. 16 decies, pur non cambiando, nella
sostanza, la portata della norma si evidenzia come nello stesso da una parte vengano formalmente
meno gli specifici riferimenti alla notifica, all’ufficiale giudiziario e alla legge 53/94 e, dall’altra si
precisi, nell’ultimo capoverso, che “La copia munita dell'attestazione di conformità equivale
all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.”.
Il potere di autentica viene quindi esteso a tutti gli atti e provvedimenti (notificati e non), da
depositarsi telematicamente.
Art. 16 undecies del decreto legge 179/12
Vecchio testo
Nuovo testo
1. Quando l'attestazione di conformità prevista
dalle disposizioni della presente sezione, dal
codice di procedura civile e dall'articolo 3-bis,
comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si
1. Quando l'attestazione di conformità prevista
dalle disposizioni della presente sezione, dal
codice di procedura civile e dalla legge 21
gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
84
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
riferisce ad una copia analogica, l'attestazione
stessa è apposta in calce o a margine della
copia o su foglio separato, che sia però
congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l'attestazione di conformità si
riferisce
ad
una
copia
informatica,
l'attestazione stessa è apposta nel medesimo
documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione
di conformità può alternativamente essere
apposta su un documento informatico separato
e contenente l'indicazione dei dati essenziali
per individuare univocamente la copia a cui si
riferisce; il predetto documento è allegato al
messaggio di posta elettronica certificata
mediante il quale la copia stessa è depositata
telematicamente. Se la copia informatica è
destinata alla notifica, l'attestazione di
conformità è inserita nella relazione di
notificazione.».
analogica, l'attestazione stessa è apposta in
calce o a margine della copia o su foglio
separato,
che
sia
però
congiunto
materialmente alla medesima.
2. Quando l'attestazione di conformità si
riferisce
ad
una
copia
informatica,
l'attestazione stessa è apposta nel medesimo
documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione
di conformità può alternativamente essere
apposta su un documento informatico separato
e l'individuazione della copia cui si riferisce ha
luogo esclusivamente secondo le modalità
stabilite nelle specifiche tecniche del
responsabile dei servizi telematici del
ministero della giustizia; se la copia
informatica è destinata alla notifica,
l'attestazione di conformità è inserita nella
relazione di notificazione.
3 bis I soggetti di cui all'articolo 16-decies,
comma 1, che compiono le attestazioni di
conformità previste dalle disposizioni della
presente sezione, dal codice di procedura civile
e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono
considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.
L’art. 16 undecies, introdotto dall’art. 19 del DL 83/15, indicava le modalità con le quali doveva
essere apposta l’attestazione di conformità, prevedendo ipotesi diverse a seconda che la
medesima si riferisse ad una COPIA ANALOGICA (cartacea) o ad una COPIA INFORMATICA.
Posto e scontato il tentativo del legislatore di semplificare e rendere non applicabili nel PCT e nelle
notifiche tramite PEC, agli avvocati, le modalità di attestazione dettate dagli artt. 4 e 6 del DPCM
del 13.11.2014, era però altrettanto evidente come la formulazione della norma, richiamando
espressamente “… l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si
riferisce…” non fosse idonea al raggiungimento dello scopo in quanto non consentiva di fugare
ogni dubbio in merito alla “disapplicazione” del citato DPCM considerato che solo l’impronta del
file (hash) e il riferimento temporale sono idonei ad individuare univocamente un documento
informatico.
Sembrava, quindi, scontato che, con la conversione del DL 83/15, il legislatore tornasse
sull’argomento apportando le opportune modifiche al comma 3 dell’art. 16 undecies magari
facendo proprie quelle proposte dall’Avvocatura per le quali la conformità delle copie
informatiche e degli estratti informatici di atti e provvedimenti, sia nel PCT che nelle notifiche
tramite PEC L. 53/94, poteva ritenersi assolta mediante apposizione, sulla copia o sull'estratto,
della sola firma digitale, ovvero apponendo la sola firma digitale nella attestazione di conformità,
inserita su documento informatico separato, da depositarsi contestualmente, o all’interno della
relazione di notificazione.
Il comma 3 dell’art. 16 undecies, in effetti, è stato modificato dal legislatore ma con una
“soluzione” che rimanda “…l'individuazione della copia cui si riferisce… esclusivamente secondo
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
85
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero
della giustizia”.
Premesso che spettava al responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia,
modificando le specifiche tecniche del 16 aprile 2014, dettare le modalità (esclusive) di
attestazione delle copie informatiche quando vengono apposte su un documento informatico
separato, indicare quali elementi dovessero contenere affinchè potesse essere individuata la copia
a cui, l’attestazione, si riferiva, appariva corretto, causa la presenza, nella norma, dell’avverbio
“esclusivamente” desumere che,
fino a quando non sarebbero state pubblicate ed entrate in vigore le citate modifiche alle
specifiche tecniche del PCT, i difensori:
1) non potevano attestare la conformità delle copie informatiche su documento separato
(comma 3 art. 16 undecies);
2) non potevano notificare tramite PEC atti/provvedimenti in origine formati su supporto
analogico (ad esempio: copie esecutive) in quanto l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 16
undecies prevede che “se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità
è inserita nella relazione di notificazione” (relata di notificazione = atto separato) con ciò quindi
non essendo possibile, ai fini dell’attestazione di conformità, utilizzare quanto disposto dal comma
2 dell’art. 16 undecies apponendo l’attestazione all’interno del medesimo documento informatico;
anticipo che la legge di conversione ha modificato anche l’art. 3 bis della L. 53/94 (notifiche in
proprio tramite PEC) il quale adesso, per le attestazioni di conformità, rimanda alle modalità
indicate dall’art. 16 undecies.
3) potevano notificare tramite PEC, solo duplicati informatici che, in quanto tali, non
richiedevano attestazione di conformità alcuna;
4) potevano effettuare le attestazioni di conformità, previste dagli artt. 518, 543 e 557 c.p.c.
(procedure esecutive), inserendo l’attestazione di conformità esclusivamente all’interno della
copia informatica utilizzando quanto disposto dal comma 2 dell’art. 16 undecies
5) potevano effettuare le attestazioni dettate dall'art. 16 decies (introdotte dal dl 83/15) solo con
le modalità previste dal comma 2 art. 16 undecies e quindi, anche in questo caso, inserendo
l’attestazione di conformità esclusivamente all’interno della copia informatica.
Da ultimo segnaliamo l’introduzione del comma 3 bis con il quale si disponeva che: “I soggetti di
cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle
disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994,
n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.
Art. 3 bis comma 2 Legge n. 53/1994
Vecchio testo
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste
in un documento informatico, l'avvocato
Nuovo testo
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in
un
documento
informatico,
l'avvocato
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
86
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
provvede ad estrarre copia informatica
dell'atto formato su supporto analogico,
attestandone la conformità all'originale a
norma dell'articolo 22, comma 2, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La
notifica si esegue mediante allegazione
dell'atto da notificarsi al messaggio di
posta elettronica certificata.
provvede ad estrarre copia informatica dell'atto
formato su supporto analogico, attestandone
la conformità con le modalità previste dall’art.
16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012 n. 221. La notifica si
esegue mediante allegazione dell'atto da
notificarsi al messaggio di posta elettronica
certificata.
La modifica apportata a tale articolo è conseguente a quella introdotta, dalla legge di conversione,
all’art. 16 undecies e rimanda a quest’ultima disposizione in tutte le ipotesi in cui si debba allegare
alla PEC una copia informatica ottenuta dalla scansione di un atto originariamente cartaceo.
Le modifiche apportate alle due norme (16 undecies e 3 bis comma 2 L. 53/94) dalla legge di
conversione fanno si che non sia possibile, come sopra anticipato, notificare tramite PEC
atti/provvedimenti in origine formati su supporto analogico fino a quando non verranno
pubblicate ed entreranno in vigore le modifiche alle specifiche tecniche del PCT.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
87
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Capitolo IX
Il decreto 28 dicembre 2015: le modifiche all’art. 19 delle specifiche tecniche del PCT
Sommario: Premessa - 9.1. Le nuove modalità di attestazione di conformità della copia
informatica su documento informatico separato.
Premessa.
Come abbiamo visto nel precedente capitolo, l’articolo 16 undecies del decreto legge n. 179/12,
introdotto dall’articolo 19 del decreto legge 83/15, indicava le modalità con le quali doveva essere
apposta l’attestazione di conformità, prevedendo ipotesi diverse a seconda che la medesima si
riferisse ad una COPIA ANALOGICA (cartacea) o ad una COPIA INFORMATICA.
Posto e scontato il tentativo del legislatore di semplificare e rendere non applicabili nel PCT e nelle
notifiche tramite PEC, agli avvocati, le modalità di attestazione dettate dagli artt. 4 e 6 del DPCM
del 13.11.2014, era però altrettanto evidente come la formulazione della norma, richiamando
espressamente “… l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si
riferisce…” non fosse idonea al raggiungimento dello scopo in quanto non consentiva di fugare
ogni dubbio in merito alla “disapplicazione” del citato DPCM considerato che solo l’impronta del
file (hash) e il riferimento temporale potevano essere considerati idonei ad individuare
univocamente un documento informatico.
Sembrava, quindi, logico che, con la conversione del decreto legge n. 83/15, il legislatore tornasse
sull’argomento apportando le opportune modifiche al comma 3 dell’articolo 16 undecies magari
facendo proprie quelle proposte dall’Avvocatura con le quali la conformità delle copie
informatiche e degli estratti informatici di atti e provvedimenti, sia nel PCT che nelle notifiche
tramite PEC ex legge n. 53/94, poteva ritenersi assolta mediante apposizione, sulla copia o
sull'estratto, della sola firma digitale, ovvero apponendo la sola firma digitale nella attestazione di
conformità, inserita su documento informatico separato, da depositarsi contestualmente, o
all’interno della relazione di notificazione.
Il comma 3 dell’articolo 16 undecies, in effetti, con la legge di conversione, veniva modificato dal
legislatore ma con una “soluzione” che rimandava “…l'individuazione della copia cui si riferisce…
esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi
telematici del ministero della giustizia”.
Il legislatore affidava quindi al responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia, il
compito di modificare le specifiche tecniche del 16 aprile 2014 dettando le modalità (esclusive) di
attestazione delle copie informatiche da apporsi su un documento informatico separato, indicando
quali elementi dovessero contenere affinchè potesse essere individuata la copia a cui,
l’attestazione, si riferiva.
Veniva altresì modificato l’articolo 3 bis comma 2 della legge n. 53/94 a seguito del quale “Quando
l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
88
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le
modalità previste dall’art. 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione
dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
La modifica apportata a tale articolo era conseguente a quella introdotta, dalla legge di
conversione, all’art. 16 undecies e rimandava a quest’ultima disposizione in tutte le ipotesi in cui si
dovesse allegare alla PEC una copia informatica ottenuta dalla scansione di un atto
originariamente cartaceo.
9.1 - Le nuove modalità di attestazione di conformità della copia informatica su documento
informatico separato.
Il 7 gennaio 2016, dopo tanta attesa, veniva finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4, il
decreto 28 dicembre 2015 contenente le modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo
34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole
tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decretolegge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, così come richieste
dal comma 3 dell’articolo 16 undecies del decreto n. 179/12 introdotto con la legge di conversione
del decreto legge n. 83/15.
L’articolo 19 ter, aggiunto, dalle citate modifiche, alle specifiche tecniche del PCT del 16 aprile
2014, stabilisce ed indica le modalità con le quali si dovranno attestare la conformità di una copia
informatica (es. documento informatico ottenuto dalla scansione di un documento cartaceo)
apposta su un documento informatico separato:
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
89
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Art. 19-ter
Modalità dell’attestazione di conformità
apposta su un documento informatico separato
1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per
immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione è inserita
in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento
di cui si sta attestando la conformità nonchè il relativo nome del file. Il documento informatico
contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale
o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2.
2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste
dall’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge
22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l’attestazione è inserito come
allegato nella “busta telematica” di cui all’art. 14; i dati identificativi del documento informatico
contenente l’attestazione, nonchè del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file
DatiAtto.xml di cui all’art. 12, comma 1, lettera e.
3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell’art. 3-bis della legge 21
gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di
notificazione.
4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa
tramite posta elettronica certificata, l’attestazione di cui al primo comma è inserita come
allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
5. In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in
formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento
informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all’art. 4
comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. Il documento
informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con
firma digitale o firma elettronica qualificata. L’impronta del documento può essere omessa in
tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformità è inserito,
unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a
garantire l’immodificabilità del suo contenuto.
6. L’attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti
informatici.».
Dalla lettura dell’articolo 19 ter si evince che per i destinatari della norma si applichino le
disposizioni dettate dal DPCM del 13 novembre 2014 solo nell’ipotesi, residuale, dettata dal
comma 5 e come, conseguentemente, sia nei depositi telematici, sia nelle notifiche in proprio
tramite PEC ex L. 53/94, sia nelle comunicazioni effettuate tramite PEC, l’attestazione di
conformità di una copia informatica apposta su un documento informatico separato non debba
più contenere hash e riferimento temporale, essendo adesso sufficiente che l’attestazione
contenga:
1) la sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità
2) il relativo nome del file
3) la sottoscrizione digitale dopo averla trasformata in PDF TESTO (senza scansione).
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
90
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Se la copia informatica è destinata al deposito (telematico) il documento informatico
contenente l’attestazione di conformità dovrà essere inserito come allegato nella “busta
telematica” (art. 19 ter comma 2), se invece è destinata alla notifica in proprio tramite PEC, gli
elementi più sopra indicati ai numeri 1), 2) e 3) dovranno essere inseriti nella relata di notifica
(art. 19 ter comma 3).
Da non sottovalutare il contenuto del comma 6 dell’art. 19 ter, nel quale si precisa che
l’attestazione di conformità può anche riferirsi a più documenti informatici; ciò significa che, ad
esempio, per le attestazioni di conformità, previste dagli artt. 518, 543 e 557 c.p.c. (procedure
esecutive) ai fini dell’iscrizione a ruolo (obbligatoriamente telematica) dei rispettivi procedimenti,
nel medesimo documento informatico potrà essere attestata la conformità del titolo, del precetto
e del pignoramento.
Le modifiche apportate alle specifiche tecniche acquisteranno efficacia il giorno successivo alla
loro pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi telematici, così come disposto
dall’articolo 2.
Vediamo, in pratica, come procedere per attestare la conformità di una copia informatica in un
documento informatico separato sia per un deposito telematico sia per una notifica tramite PEC
A) attestare la conformità di una copia informatica in un documento informatico separato per
un deposito telematico:
1) con il software di videoscrittura, predisporre l’attestazione di conformità:
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto Avv. _______________ attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16
decies e 16 undecies comma 3 del DL. 179/12, che la copia informatica [NOME FILE] è conforme
all’originale analogico (o alla copia conforme analogica) del [es. decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo N. RGNR _____ emesso dal Tribunale di ___________ in data
________ ] dal quale è estratta.
[Luogo e data]
Avv. ____________________
2) ad attestazione ultimata, salvarla direttamente in formato PDF (senza scansione);
3) sottoscrivere digitalmente il file PDF TESTO dell’attestazione;
4) inserire il file PDF dell’attestazione di conformità e il file PDF della copia informatica nella
busta telematica.
B) attestare la conformità di una copia informatica in un documento informatico separato per
una notifica PEC:
1) con il software di videoscrittura, predisporre la relata di notifica nella quale, oltre
naturalmente agli elementi richiesti dall’articolo 3 bis L. 53/94, inserirete anche l’attestazione di
conformità della copia informatica da allegare:
Il sottoscritto Avv. _______________ attesta da ultimo, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 16 decies e 16 undecies comma 3 del DL. 179/12, che la copia informatica [NOME
FILE] allegata è conforme all’originale analogico (o alla copia conforme analogica) del [ es.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
91
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo N. RGNR _____ emesso dal Tribunale di
___________ in data ________ ] dal quale è estratta.
2) ultimata la relata di notificata, salvarla direttamente in formato PDF (senza scansione)
3) sottoscrivere digitalmente il file PDF della relata di notifica
4) allegare alla PEC la copia informatica da notificare e la relata di notifica
CAPITOLO X
Deposito telematico: le regole, gli eventi successivi e le problematiche irrisolte.
Sommario: Premessa - 10.1. Il formato dell’atto e dei documenti da depositare
telematicamente. – 10.2. Gli eventi successivi al deposito telematico. – 10.2.1 La ricevuta di
accettazione. – 10.2.2 La ricevuta di avvenuta consegna. - 10.2.3 La ricevuta esiti controlli
automatici. - 10.2.4 La ricevuta di acquisizione, da parte del cancelliere, dell’atto e/o
documento. - 10.3. Mandato congiunto, cancellerie e deposito telematico. - 10.4. Comparsa di
costituzione e deposito telematico. - 10.5. Comparsa di costituzione, mandato congiunto e
deposito telematico. - 10.6. Altra problematica irrisolta. – 10.6.1. Modalità del deposito del
fascicolo di parte telematico di primo grado nel giudizio d’appello.
Premessa.
In questo capitolo spiegheremo da una parte, le regole da seguire per effettuare telematicamente
il deposito di atti e documenti e, dall’altra, gli eventi riscontrabili dopo il deposito.
10.1. – Il formato dell’atto e dei documenti da depositare telematicamente.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
92
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Le regole tecniche vigenti impongono al professionista di osservare, scrupolosamente, quanto
dalle stesse dettato affinché l’atto o il documento da depositare telematicamente venga accettato
dalla struttura informatica del Ministero della Giustizia.
A tale scopo dobbiamo distinguere tra deposito dell’atto predisposto dal professionista e deposito
del documento.
Quanto al primo, il professionista potrà redigerlo con il tradizionale programma di video scrittura
utilizzato; una volta così predisposto l’atto, dovrà trasformarlo nel formato PDF TESTO senza
utilizzare lo scanner.
Chi usa Open Office, può creare il file pdf cliccando sul tasto “pdf” presente nella barra degli
strumenti; chi usa Word 2010 può salvare l’atto in formato PDF utilizzando la funzione presente in
“salva con nome”, chi invece usa altri programmi che non consentono quanto sopra indicato può
“trasformarla in pdf” con stampante virtuale usando, ad esempio, il programma gratuito “PDF
CREATOR” o “PDF24” o similari; è necessario, naturalmente, verificare di aver installato sul
proprio computer una stampante virtuale PDF (“PDF CREATOR” o “PDF24” o similari). Dal menu
FILE > STAMPA > selezionare la stampante PDF > OK > salvare il file PDF in qualsiasi cartella del
computer.
Una volta trasformato l’atto in PDF TESTO lo stesso dovrà essere FIRMATO DIGITALMENTE dal
professionista. Sul punto segnalo che i software ad oggi a disposizione per depositare
telematicamente atti e documenti consentono l’apposizione della firma digitale anche nella fase
successiva e comunque prima dell’invio della “busta telematica” nella quale l’atto viene inserito.
Una domanda che spesso ricorre è la seguente: quali sono gli atti da firmare digitalmente?
Suggerisco al professionista di apporre la firma digitale su ogni atto nel quale avrebbe apposto la
firma autografa.
I documenti cartacei da depositare telematicamente dovranno essere trasformati, mediante
scanner, in file PDF IMMAGINE (ad ogni documento dovrà corrispondere un file PDF avente
quale nome quello del documento; la denominazione del file non dovrà contenere caratteri
speciali come lettere accentate, apostrofo oppure altri simboli quali “!$£%&()?”).
Non è necessario sottoscrivere i documenti con firma digitale a meno che ciò non sia richiesto
dalla tipologia del documento.
Considerando che le regole tecniche prevedono che la “busta telematica” non possa avere un peso
superiore a 30 MB, ove vole rpovare ad evitare il deposito di buste successive, suggerisco di
scansionare i documenti IN BIANCO E NERO e a BASSA RISOLUZIONE (100 dpi ritengo posso
essere una risoluzione ottimale).
Non vado oltre nella spiegazione in quanto, una volta predisposti come descritto i file’s contenenti
l’atto e i documenti da depositare, i passaggi successivi sono diversi a seconda del software
utilizzato (tecnicamente chiamato redattore atti) per la creazione della “busta telematica”
(secondo le specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011) all’interno della
quale verranno inseriti l’atto e/o i documenti da depositare telematicamente prima che la stessa
venga trasmessa tramite PEC alla PEC dell’Ufficio Giudiziario.
10.2. – Gli eventi successivi al deposito telematico.
Successivamente alla trasmissione telematica del proprio atto e/o documento il professionista
dovrà controllare la propria casella di posta elettronica certificata in quanto, per ogni trasmissione
telematica gli verranno inviate (ove la procedura sia stata effettuata correttamente) nel seguente
ordine, quattro ricevute:
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
93
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
10.2.1 – La ricevuta di accettazione.
E’ la ricevuta rilasciata dal gestore della PEC del professionista ed attesta la spedizione di quanto
inviato alla PEC dell’Ufficio Giudiziario a cui l’atto e/o il documento è stato inviato ai fini del
deposito telematico.
10.2.2 – La ricevuta di avvenuta consegna.
E’ la ricevuta rilasciata dal gestore della PEC dell’Ufficio Giudiziario ed attesta l’avvenuta consegna
di quanto inviato dalla PEC del professionista ai fini del deposito telematico.
Tale ricevuta attesta il momento perfezionativo del deposito telematico e ciò ai sensi e per gli
effetti dell’art. 16 ter n. 7 decreto legge 18.10.12 n. 179, introdotto dalla Legge di Stabilità 2013 il
quale, come abbiamo visto nel precedente capitolo, stabilisce che “Il deposito si ha per avvenuto
nel momento in cui viene generata (e ricevuta dal professionista) la ricevuta di avvenuta
consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”.
Contiene in allegato il messaggio inviato dal professionista oltre alla data e ora del deposito e un
codice univoco di identificazione del messaggio inviato.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
94
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Inutile sottolineare come tale ricevuta debba essere conservata scrupolosamente in formato
informatico dal professionista in quanto, ove si renda necessario, costituisce il modo per fornire la
prova dell'avvenuto deposito.
10.2.3 – La ricevuta esiti controlli automatici.
E’ la ricevuta proveniente dal computer (server) della cancelleria alla quale l’atto e/o il documento
è stato spedito all’interno della busta telematica; il software del Ministero della Giustizia, presente
nel server della cancelleria, procede all’esame della busta telematica effettuando i seguenti
controlli: tipologia dei file’s relativi all’atto e/o ai documenti depositati, verifica dell’esistenza in
quell’ufficio giudiziario di un fascicolo con lo stesso numero di ruolo indicato dal professionista;
verifica che il detto fascicolo sia riconducibile al professionista che ha effettuato il deposito
attraverso la corrispondenza del codice fiscale.
Attenzione: non sempre la ricezione di esito negativo dei controlli automatici equivale ad un invio
telematico errato o non conforme alle regole tecniche; ad esempio, nel deposito telematico di una
comparsa di costituzione e risposta (atto con il quale la parte si costituisce in giudizio) pur avendo
seguito la corretta procedura e quindi il rispetto delle regole tecniche, la relativa ricevuta dei
controlli automatici potrebbe contenere esito negativo in quanto il software ministeriale, nel
verificare se il codice fiscale dell’avvocato che ha effettuato il deposito sia presente nel fascicolo in
cui il deposito deve essere effettuato, non trovando rispondenza tra il codice fiscale dell’avvocato
e quello presente nel fascicolo, potrà generare l’esito negativo dei controlli.
In questo caso sarà possibile leggere, aprendo l’allegato “postacert.eml”, oltre al tipo di errore
rilevato dal sistema, anche il seguente avviso: “sono necessarie verifiche da parte della
cancelleria”.
Si raccomanda quindi ai Colleghi di aprire l’allegato “postacert.eml” (FIG. 01 e 02) in quanto solo
la lettura del suo contenuto potrà far capire se nella compilazione della busta telematica
propedeutica al deposito sia stato, ad esempio, inserito un numero di ruolo errato o indicato un
Tribunale diverso da quello nel quale il deposito doveva confluire.
FIG. 01
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
95
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
FIG. 02
10.2.4 – La ricevuta di acquisizione, da parte del cancelliere, dell’atto e/o documento.
Le prime tre ricevute vengono inviate automaticamente, senza necessità di intervento manuale; la
quarta ricevuta viene invece inoltrata “manualmente” dal cancelliere e attesta l’accettazione
definitiva di quanto inviato telematicamente dal professionista. E’ in questa fase che il cancelliere
deve occuparsi di effettuare verifiche ove i controlli automatici abbiano dato esito negativo.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
96
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Nell’esempio descritto al punto precedente il cancelliere potrà visualizzare l’atto (comparsa di
costituzione) e la procura alle liti al fine di verificare se l’avvocato abbia titolo per accedere a quel
fascicolo; se la verifica è positiva il deposito telematico verrà definitivamente accettato mentre, in
caso di esito negativo, verrà definitivamente respinto.
Anche per tale ricevuta si suggerisce al collega di aprire l’allegato “postacert.eml” (FIG. 03) in
quanto solo così potrà conoscere con sicurezza se l’accettazione è avvenuta con successo (FIG.
04) considerando che tutte le ricevute di accettazione, anche quelle negative e per le quali il
deposito quindi non è andato a buon fine, recheranno nell’oggetto l’indicazione “accettazione
deposito” cosa questa che potrebbe trarre in inganno il collega sicuro che, con un simile oggetto,
il deposito sia avvenuto con successo.
FIG. 03
FIG. 04
10.3 - Mandato congiunto, cancellerie e deposito telematico.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
97
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Nel caso di mandato congiunto i dati di entrambi i difensori devono essere inseriti nel SICID
affinché gli stessi possano, ad esempio, relativamente a quel procedimento, ricevere le
comunicazioni telematiche di cancelleria o depositare telematicamente atti.
L’esperienza maturata mi porta a rilevare che in diversi casi l’impiegato della cancelleria,
nell’inserire i dati delle parti presenti nella nota iscrizione a ruolo, omette di inserire entrambi i
nomi dei difensori limitandosi ad associare al fascicolo il solo nominativo di uno di loro
(solitamente il primo).
Ciò comporta che l’avvocato escluso dall’inserimento, ove effettui un deposito telematico, otterrà
(a seguito dei controlli automatici del software ministeriale) la ricevuta relativa ai detti controlli
recante ESITO NEGATIVO nella quale si leggerà il seguente testo:
CODICE ESITO : -1
DESCRIZIONE ESITO: -Numero di ruolo non valido: Il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da
parte della cancelleria (FIG.01).
FIG.05:
E’ vero che il cancelliere, solitamente, dinanzi a tale ESITO NEGATIVO, consultato il fascicolo
cartaceo e verificato che in effetti l’avvocato risulta regolarmente difensore, accetta il deposito
telematico dopo aver aggiunto, all’anagrafica SICID, i dati del predetto ma è altrettanto vero che
ciò crea sicuramente PANICO nel professionista che incorre per la prima volta in una simile
situazione.
10.4 - Comparsa di costituzione e processo telematico.
In riferimento a quanto riportato sia al precedente punto sia a proposito di quando scritto nel
paragrafo 7.2.3, ove l’avvocato invierà telematicamente l’atto per la costituzione in giudizio,
otterrà (a seguito dei controlli automatici effettuati dal software ministeriale) la ricevuta relativa
ai detti controlli recante ESITO NEGATIVO nella quale si leggerà lo stesso testo di quello più sopra
trascritto:
CODICE ESITO : -1
DESCRIZIONE ESITO: -Numero di ruolo non valido: Il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie verifiche da
parte della cancelleria (FIG.06).
FIG.06:
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
98
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
In questi casi il Cancelliere, dinanzi a tale ESITO NEGATIVO, esaminati i documenti allegati ed in
particolare la procura alle liti e verificato che in effetti l’avvocato difende la parte convenuta,
accetta il deposito telematico dopo aver aggiunto, all’anagrafica SICID, i dati del predetto,
associandolo quale difensore del convenuto.
10.5 - Comparsa di costituzione, mandato congiunto e processo telematico.
E’ naturale che la parte possa conferire il mandato di rappresentanza a due professionisti.
Qualsiasi redattore atti PCT consente di indicare, nella creazione del fascicolo telematico, anche il
nominativo del secondo difensore.
In questo caso però, inviato telematicamente l’atto di costituzione l’avvocato otterrà (a seguito
dei controlli automatici effettuati dal software ministeriale) la ricevuta relativa ai detti controlli
recante ESITO NEGATIVO nella quale si leggerà il seguente testo:
CODICE ESITO : -1
DESCRIZIONE ESITO: -Non si può costituire più di un avvocato in un deposito; sono necessarie verifiche da parte della
cancelleria ricevente (FIG.07).
FIG.07:
In questo caso il Cancelliere, dinanzi a tale ESITO NEGATIVO, esaminati i documenti allegati ed in
particolare la procura alle liti e verificato che in effetti sono due gli avvocati nominati difensori
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
99
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
dalla parte convenuta, accetterà il deposito telematico e aggiungerà, all’anagrafica SICID, i dati dei
difensori; a volte è invece accaduto che il Cancelliere inserisca nell’anagrafica SICID solo i dati del
primo difensore indicato e non anche quelli del secondo; così facendo l’avvocato escluso non
potrà quindi accedere alle informazioni del fascicolo tramite il POLISWEB e non riceverà le
comunicazioni telematiche di cancelleria a mezzo PEC fino a quando non avrà provveduto a far
associare i suoi dati presenti nell’anagrafica SICID al fascicolo.
10.6 – Altra problematica (ad oggi) irrisolta.
Oltre a quelle sopra evidenziate altra problematica, ad oggi irrisolta, che “affligge” il protagonista
del processo telematico, soprattutto nella fase successiva al deposito di atti e documenti, è quella
relativa alla modalità di deposito del fascicolo telematico di parte di primo grado nel giudizio
d’appello.
10.6.1 – Modalità del deposito del fascicolo di parte telematico di primo grado nel giudizio
d’appello.
In sede di trasmissione del fascicolo d’ufficio (cartaceo e telematico) ex art. 347 comma 3 c.p.c. si
ottiene l’invio, da parte dei Tribunali, e l’acquisizione, da parte delle Corti d’Appello, dei soli atti
costituenti il fascicolo d’ufficio (artt. 168 e 347 c.p.c.; 36 e 73 disp. att. c.p.c.).
Non vengono dunque trasmessi i documenti delle parti, che – come è noto – sono contenuti nei
fascicoli di parte (art. 74 disp. att. c.p.c.) e che è onere delle parti depositare nel successivo grado
di giudizio (Cassazione Civile, S.U., n. 24898/2005 e 3033/2013).
Come depositare, quindi, il fascicolo di parte del primo grado del giudizio nel grado di appello, in
caso di costituzione tradizionale o telematica posto che la cancelleria dell’ufficio giudiziario del
primo grado del giudizio, provvederà a depositare, alla cancelleria del grado di appello, solo il
fascicolo d’ufficio ma non anche quello di parte?
E’ possibile distinguere tre ipotesi:
1) deposito telematico del fascicolo di parte di primo grado interamente digitale (se la
costituzione nel giudizio di primo grado è avvenuta in forma telematica
e PUO’ ESSERE UTILIZZATO, in caso di costituzione telematica, anche al fine di depositare il
fascicolo di parte del procedimento monitorio nel giudizio di opposizione)
2) deposito telematico del fascicolo di parte di primo grado “ibrido” (ossia cartaceo e digitale, se
la costituzione nel giudizio di primo grado è avvenuta in forma tradizionale cartacea)
3) deposito cartaceo del fascicolo di parte di primo grado, completo anche degli atti e documenti
depositati telematicamente dopo la costituzione in giudizio (PUO’ ESSERE UTILIZZATO, in caso di
costituzione tradizionale cartacea, anche al fine di depositare il fascicolo di parte del
procedimento monitorio nel giudizio di opposizione e, DEVE ESSERE UTILIZZATO, per depositare
il fascicolo di parte nei giudizi dinanzi la Corte di Cassazione).
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
100
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
1) prima ipotesi:
deposito telematico del fascicolo di parte di primo grado interamente digitale (se la costituzione
nel giudizio di primo grado è avvenuta in forma telematica).
In tale ipotesi, suggerisco di creare sul desktop del computer una nuova cartella, che
chiameremo, ad esempio, “fascicolo parte 1 grado giudizio” (FIG.01).
Creata la cartella, entriamo nel sistema POLISWEB e da qui nel fascicolo informatico del
procedimento del primo grado di giudizio; al suo interno, è noto, troveremo tutti gli atti e i
documenti che abbiamo depositato telematicamente in quel giudizio (FIG.02).
Procediamo quindi ad estrarre (download) dal fascicolo informatico:
– i DUPLICATI INFORMATICI degli atti da noi depositati (citazione o ricorso o comparsa di
costituzione, memorie 183, comparsa conclusionale e replica e/o qualsiasi altro atto di nostra
produzione che in quel giudizio abbiamo depositato telematicamente); tali DUPLICATI
INFORMATICI avremo cura di “salvarli” nella cartella creata in precedenza sul desktop “fascicolo
parte 1 grado giudizio”;
– i file dei DOCUMENTI che abbiamo depositato a sostegno delle ragioni del nostro assistito;
“salveremo” anche i detti file nella cartella creata in precedenza sul desktop “fascicolo parte 1
grado giudizio”.
– è opportuno creare un indice specifico dei singoli atti/documenti estratti dal fascicolo
informatico, indicando specificamente, per i documenti, nel nome del file l’oggetto che lo
costituisce (ad esempio procura speciale, conteggi, perizia del dott. XXXX, ecc); “salveremo”
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
101
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
anche il detto indice nella cartella creata in precedenza sul desktop “fascicolo parte 1 grado
giudizio”.
– attestare la conformità dei soli atti (probabilmente la sola citazione o la comparsa) ove gli
stessi vengano allegati avendoli estratti non come duplicati informatici ma come copie
informatiche.
Così facendo avremo nella cartella “fascicolo parte 1 grado giudizio” tutti i nostri atti e
documenti depositati nel corso del giudizio di primo grado (FIG.03).
N.B.: PER GLI ATTI E I DOCUMENTI ESTRATTI DAL FASCICOLO INFORMATICO (POLISWEB) NON
DOVREMO ATTESTARE NESSUNA CONFORMITA’ CONSIDERANDO CHE, DEI PRIMI, ALLEGHIAMO I
DUPLICATI INFORMATICI E, I SECONDI, ESSENDO DOCUMENTI, NON RICHIEDONO ATTESTAZIONE
DI CONFORMITA’.
Adesso dobbiamo allegare la cartella così formata nella “busta telematica” con la quale ci
costituiremo telematicamente nel grado successivo del giudizio ma, prima di fare ciò, sarà
necessario“comprimere” “zippare” la cartella “fascicolo parte 1 grado giudizio” in quanto, solo
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
102
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
se resa in formato compresso, sarà possibile allegarla nella busta telematica al pari degli altri
file.
Per “comprimere”, “zippare” la cartella, procediamo così:
visualizzata sul nostro computer la cartella “fascicolo parte 1 grado giudizio”, clicchiamo sulla
stessa con il tasto destro del mouse; così facendo comparirà, a fianco della stessa, un menu nel
quale troveremo una serie di comandi/voci (FIG.04).
Dobbiamo cliccare sul comando/voce “INVIA A” (FIG.05); si aprirà un nuovo menù con altri
comandi/voci e cliccheremo sul comando/voce “CARTELLA COMPRESSA” (FIG.06).
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
103
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
104
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Ciò fatto sul desktop del nostro computer avremo una cartella con la classica icona
contraddistinta però da una “cerniera” “ZIP”, logo questo che identifica la cartella come
“compressa” (FIG. 7-8).
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
105
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
A questo punto potremo effettuare l’allegazione della cartella compressa “fascicolo parte 1
grado giudizio” nella “busta telematica” tramite il software con il quale depositiamo
telematicamente avendo cura di inserirla, come “TIPO ATTO”, quale “ALLEGATO GENERICO”.
Naturalmente, nella medesima “BUSTA TELEMATICA”, allegheremo anche l’atto introduttivo (se
iscriviamo a ruolo il procedimento nel grado successivo) o l’atto successivo (se ci costituiremo
telematicamente nel giudizio iscritto a ruolo dalla controparte) e gli eventuali ulteriori
documenti.
Il procedimento sopra descritto può essere utilizzato, in caso di costituzione telematica, anche al
fine di depositare il fascicolo di parte del procedimento monitorio nel giudizio di opposizione.
2) seconda ipotesi:
deposito telematico del fascicolo di parte di primo grado “ibrido” (ossia cartaceo e digitale, se la
costituzione nel giudizio di primo grado è avvenuta in forma tradizionale cartacea).
In questo caso, nel primo grado del giudizio, la costituzione è avvenuta mediante il deposito
tradizionale (cartaceo) in cancelleria dell’iscrizione a ruolo del procedimento o della comparsa di
costituzione; siamo, nel frattempo, diventati “avvocati telematici” e vogliamo, pertanto,
telematicamente, iscrivere a ruolo o costituirci nel secondo grado del giudizio.
Dobbiamo necessariamente:
– acquisire il fascicolo di parte cartaceo del primo grado del giudizio, ritirandolo dalla cancelleria
(FIG.01);
– creare sul desktop del computer una nuova cartella, che chiameremo “fascicolo parte 1 grado
giudizio” (FIG.01);
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
106
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
– scansionare tutto il contenuto del fascicolo di parte cartaceo (atti e documenti) (FIG.02); è
opportuno creare un indice specifico dei singoli atti/documenti e procedere alla scansione
separata di ciascuno, creando un file .pdf per ognuno, indicando specificamente nel nome del
file l’oggetto che lo costituisce (ad esempio procura speciale, conteggi, perizia del dott. XXXX,
ecc);
– attestare la conformità dei soli atti (probabilmente la sola citazione o la comparsa di
costituzione e risposta) seguendo le disposizioni degli articoli 16 decies e undecies comma 2 o 3
del DL. 179/12 e quindi, o inserendo l’attestazione di conformità all’interno del PDF immagine
dell’atto ottenuto dalla scansione (FIG.02) (cliccando qui troverai “video guida” che spiega passo
passo come procedere) o predisponendo l’attestazione di conformità su documento informatico
separato, creato con word e trasformato in PDF senza scansione, semplicemente INSERENDO I
NOMI DEI FILE E DESCRIVENDO, nell’attestazione, I TIPI DI ATTI DI CUI SI ATTESTA LA
CONFORMITA’, ricordando che l’attestazione può riferirsi a più documenti;
– inserire nella cartella creata “fascicolo parte 1 grado giudizio” l’atto/gli atti in PDF immagine
scansionati contenenti l’attestazione di conformità, i documenti in PDF immagine scansionati
(FIG.03) l’attestazione di conformità (se effettuata ai sensi del comma 3 dell’art. 16 undecies del
DL 179/12) e l’indice specifico dei singoli atti/documenti allegati.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
107
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Così facendo abbiamo “trasformato” in digitale il contenuto del fascicolo di parte cartaceo
ritirato dalla cancelleria; ma tale fascicolo di parte informatico è ancora incompleto, mancando
gli ulteriori atti e documenti depositati telematicamente successivamente alla costituzione in
giudizio.
Per completare il nostro fascicolo di parte, entriamo nel sistema POLISWEB e da qui nel fascicolo
informatico del procedimento del primo grado di giudizio; al suo interno troveremo tutti gli atti
e i documenti che abbiamo depositato telematicamente in quel giudizio (FIG.04).
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
108
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Procediamo quindi ad estrarre (download) dal fascicolo informatico:
– i DUPLICATI INFORMATICI degli atti da noi depositati (memorie 183, comparsa conclusionale e
replica e/o qualsiasi altro atto di nostra produzione che in quel giudizio abbiamo depositato
telematicamente); tali DUPLICATI INFORMATICI avremo cura di “salvarli” nella cartella creata in
precedenza sul desktop “fascicolo parte 1 grado giudizio”;
– i file dei DOCUMENTI che abbiamo depositato a sostegno delle ragioni del nostro
assistito;“salveremo” anche i detti file nella cartella creata in precedenza sul desktop “fascicolo
parte 1 grado giudizio”.
Così facendo avremo nella cartella “fascicolo parte 1 grado giudizio” tutti i nostri atti e
documenti depositati nel corso del giudizio di primo grado, sia quelli presenti nel fascicolo di
parte cartaceo sia quelli presenti nel fascicolo informatico (FIG.05).
N.B.: PER GLI ATTI E I DOCUMENTI ESTRATTI DAL FASCICOLO INFORMATICO (POLISWEB) NON
DOVREMO ATTESTARE NESSUNA CONFORMITA’ CONSIDERANDO CHE, DEI PRIMI, ALLEGHIAMO I
DUPLICATI INFORMATICI E, I SECONDI, ESSENDO DOCUMENTI, NON RICHIEDONO ATTESTAZIONE
DI CONFORMITA’.
Adesso dobbiamo allegare la cartella così formata nella “busta telematica” con la quale ci
costituiremo telematicamente nel grado successivo del giudizio ma, prima di fare ciò, sarà
necessario“comprimere” “zippare” la cartella “fascicolo parte 1 grado giudizio” in quanto, solo
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
109
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
se resa in formato compresso, sarà possibile allegarla nella busta telematica al pari degli altri
file.
Per “comprimere”, “zippare” la cartella, procediamo così:
– visualizzata sul nostro computer la cartella “fascicolo parte 1 grado giudizio”
(FIG.06), clicchiamo sulla stessa con il tasto destro del mouse; così facendo comparirà, a fianco
della stessa, un menu nel quale troveremo una serie di comandi/voci (FIG.07).
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
110
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Dobbiamo cliccare sul comando/voce “INVIA A” (FIG.08); si aprirà un nuovo menù con altri
comandi/voci e cliccheremo sul comando/voce “CARTELLA COMPRESSA” (FIG.09).
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
111
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Ciò fatto sul desktop del nostro computer avremo una cartella con la classica icona
contraddistinta però da una “cerniera” “ZIP”, logo questo che identifica la cartella come
“compressa” (FIG. 10).
A questo punto potremo effettuare l’allegazione della cartella compressa “fascicolo parte 1
grado giudizio” nella “busta telematica” tramite il software con il quale depositiamo
telematicamente avendo cura di inserirla, come “TIPO ATTO”, quale “ALLEGATO GENERICO”
(FIG.11).
Naturalmente, nella medesima “BUSTA TELEMATICA”, allegheremo anche l’atto introduttivo (se
iscriviamo a ruolo il procedimento nel grado successivo) o l’atto successivo (se ci costituiremo
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
112
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
telematicamente nel giudizio iscritto a ruolo dalla controparte) e gli eventuali ulteriori
documenti.
Suggerisco, da ultimo, di depositare nella cancelleria dell’ufficio giudiziario ove si svolgerà il
secondo grado del giudizio, anche il fascicolo di parte cartaceo del primo grado del giudizio, così
come ritirato dalla cancelleria.
3) terza ipotesi:
deposito cartaceo del fascicolo di parte di primo grado, completo anche degli atti e documenti
depositati telematicamente dopo la costituzione in giudizio.
Il telematico non riusciamo proprio a digerirlo … motivo per cui la costituzione nel giudizio di
secondo grado vogliamo comunque farla mediante deposito tradizionale cartaceo in cancelleria.
Dobbiamo necessariamente:
–
acquisire il fascicolo di parte cartaceo del primo grado del giudizio, ritirandolo dalla
cancelleria (FIG.01);
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
113
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
– entrare nel sistema POLISWEB e da qui nel fascicolo informatico del procedimento del primo
grado di giudizio; al suo interno troveremo tutti gli atti e i documenti che abbiamo depositato
telematicamente in quel giudizio (FIG.02).
Procediamo quindi ad ESTRARRE (download) DAL FASCICOLO INFORMATICO E STAMPARE
(FIG.02):
– i DUPLICATI INFORMATICI O LE COPIE INFORMATICHE degli atti da noi depositati (memorie
183, comparsa conclusionale e replica e/o qualsiasi altro atto di nostra produzione che in quel
giudizio abbiamo depositato telematicamente); a stampa effettuata, avremo ottenuto le copie
analogiche degli atti presenti nel fascicolo informatico e, per tale motivo, dovendo rispettare
quanto disposto dall’articolo 16 undecies comma 1 del DL 179/12, dovremo attestare la
conformità delle copie analogiche agli atti presenti nel fascicolo informatico; l’attestazione
dovrà essere apposta o a margine, o in calce dell’atto stampato o su foglio separato che però sia
congiunto materialmente all’atto stampato (FIG.02).
– i file dei DOCUMENTI che abbiamo depositato a sostegno delle ragioni del nostro assistito.
N.B.: PER I DOCUMENTI ESTRATTI E STAMPATI DAL FASCICOLO INFORMATICO (POLISWEB) NON
DOVREMO ATTESTARE NESSUNA CONFORMITA’.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
114
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Alleghiamo gli atti e i documenti stampati al fascicolo di parte cartaceo del primo grado del
giudizio, così come ritirato dalla cancelleria, ricordandoci di aggiornare il relativo indice (FIG.03).
Così facendo avremo un fascicolo di parte del primo grado di giudizio interamente cartaceo,
pronto per il deposito, completo anche dei nostri atti e documenti depositati telematicamente.
Il procedimento sopra descritto PUO’ ESSERE UTILIZZATO, in caso di costituzione tradizionale
cartacea, anche al fine di depositare il fascicolo di parte del procedimento monitorio nel giudizio
di opposizione e, DEVE ESSERE UTILIZZATO, per depositare il fascicolo di parte nei giudizi dinanzi
la Corte di Cassazione.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
115
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
CAPITOLO XI
Processo Telematico e procedure concorsuali.
Sommario: Premessa - 11.1. Come cambia la procedura fallimentare – 11.2. Come cambia la
procedura di concordato preventivo – 11.3. Come cambia la procedura di amministrazione
straordinaria – 11.4. Come cambia la procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Premessa.
Con l’entrata in vigore della Legge 17 dicembre 2012 n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre
2012 n. 179 successivamente integrata dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità
2013), sono state introdotte significative modifiche alla disciplina delle comunicazioni degli atti
nelle procedure concorsuali ponendo nuovi immediati adempimenti a carico dei curatori, dei
commissari giudiziali e dei liquidatori nei concordati preventivi nonché dei commissari delle
amministrazioni straordinarie e delle liquidazioni coatte amministrative, anche con riguardo a
procedure concorsuali già pendenti a quella data.
Le nuove disposizioni si sono applicate, quindi, dal 19 dicembre 2012 non solo a tutte le nuove
procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ed
amministrazione straordinaria attivate dopo il 19 dicembre 2012 ma anche a quelle già pendenti a
tale data a condizione che non fosse stata ancora inviata ai creditori, alla data del 19 dicembre
2012, l’avviso previsto dagli articoli 92, 171, 207 Legge Fallimentare e dall’art. 22 D.Lgs. n. 270/99.
Per tutte le procedure sopra richiamate e per le quali, alla data del 19 dicembre 2012, il citato
avviso sia stato già effettuato, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013.
Il Tribunale di Milano, con la comunicazione di servizio n. 40/201247, ha predisposto indicazioni
operative per l’applicazione della nuova disciplina.
11.1. - Come cambia la procedura fallimentare.
La nuova normativa prevede che:
1) entro 10 giorni dalla nomina, il curatore fallimentare deve comunicare al Registro delle Imprese,
ai fini dell’iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
2) il curatore deve inviare l’avviso ex art. 92 Legge Fallimentare all’indirizzo PEC dei creditori o dei
titolari di diritti sui beni risultante dal Registro delle Imprese e/o dall’Indice Nazionale degli
indirizzi di Posta elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti, mentre deve continuare
ad inviarlo tramite raccomandata o fax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore a
coloro i quali siano sforniti di tale indirizzo PEC o il cui indirizzo PEC non risulti reperibile nel
Registro delle Imprese o nell’Indice Nazionale degli indirizzi di Posta elettronica Certificata delle
Imprese e dei Professionisti;
3) in ogni caso il Curatore, con l’avviso ex art. 92 Legge Fallimentare, deve comunicare ai
destinatari il proprio indirizzo PEC, avvisandoli:
a) che le domande di ammissione al passivo o di rivendica o restituzione dei beni possono essere
presentate, unitamente ai relativi documenti, unicamente mediante trasmissione a tale indirizzo
(PEC);
b) che nella domanda il ricorrente deve indicare l’indirizzo PEC al quale intende ricevere le
successive comunicazioni;
47
https://www.tribunale.milano.it/files/fallimenti/Circolari/comunicazione_27122012.pdf
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
116
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
c) che, in caso di omessa indicazione dell’indirizzo PEC, tutte le comunicazioni verranno effettuate
esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
4) la spedizione delle domande (tempestive o tardive) all’indirizzo PEC del curatore, sia
digitalmente sottoscritte, sia con sottoscrizione apposta sull’originale del documento (cartaceo)
successivamente oggetto di scansione digitale, deve essere effettuata da un indirizzo PEC, anche
non di appartenenza del ricorrente (ad es. un professionista, o un’associazione sindacale o di
categoria);
5) gli unici documenti che il ricorrente deve e può depositare in cancelleria in originale cartaceo
sono i titoli di credito;
6) il curatore, almeno 15 giorni prima dell’udienza di verifica, deve trasmettere il progetto di stato
passivo e le domande alla cancelleria e deve contestualmente comunicare il progetto di stato
passivo agli indirizzi PEC indicati dai ricorrenti;
7) le eventuali osservazioni al progetto di stato passivo possono essere presentate, entro il
termine di cinque giorni prima dell’udienza di verifica, esclusivamente mediante il loro invio
all’indirizzo PEC del curatore;
8) in ossequio alla regola generale introdotta con il nuovo art. 31-bis Legge Fallimentare, tutte le
successive comunicazioni che la legge o il Giudice pone a carico del curatore sono da quest’ultimo
effettuate agli indirizzi PEC indicati dai creditori e dai titolari di diritti sui beni, mentre, nel caso di
omessa indicazione o di impossibilità di consegna del messaggio di posta elettronica certificata per
cause imputabili al destinatario, le comunicazioni verranno fatte esclusivamente mediante
deposito in cancelleria;
9) la PEC dovrà essere utilizzata, oltre che per la comunicazione del progetto di stato passivo,
anche per la comunicazione dei seguenti e ulteriori atti: lo stato passivo; le relazioni semestrali ex
art. 33 Legge Fallimentare, i progetti di riparto parziali, il rendiconto, il progetto di riparto finale, la
proposta di concordato fallimentare (ed i relativi pareri), il decreto con cui il Tribunale, ai sensi
dell’art. 102 Legge Fallimentare, dispone di non farsi luogo all’accertamento del passivo e, da
ultimo, il ricorso per esdebitazione;
10) è fatto obbligo al curatore di conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti a mezzo PEC sia in
pendenza di procedura sia fino a due anni successivi alla chiusura del fallimento.
Come già anticipato, per i fallimenti nei quali l’avviso ex art. 92 Legge Fallimentare risulti essere
già inviato alla data del 19 dicembre 2012, la nuova disciplina si è applicata a partire dal 31
ottobre 2013 e il curatore, in queste procedure, avrà assolto l’obbligo di comunicare a tutti i
creditori ammessi e ai titolari di diritti su beni, entro il 30 giugno 2013, il suo indirizzo PEC,
richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi.
11.2. - Come cambia la procedura di concordato preventivo.
La nuova normativa prevede che:
a) il Commissario Giudiziale entro dieci giorni dalla nomina deve comunicare al Registro delle
Imprese, ai fini dell’iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e, dopo la nomina
deve comunicare all’indirizzo PEC dei creditori, se risultante dal Registro delle Imprese e/o
dall’Indice Nazionale degli indirizzi di Posta elettronica Certificata delle Imprese e dei
Professionisti, o altrimenti raccomandata o fax, l’avviso contenente il suo indirizzo PEC, la data
stabilita per la convocazione dei creditori, la proposta di concordato, il decreto di ammissione,
l’invito ai creditori di comunicare entro giorni quindici gli indirizzi PEC ai quali intendono ricevere
le successive comunicazioni con l’avvertimento che, nell’ipotesi di omessa indicazione, le stesse
saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
117
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
b) tutte le successive comunicazioni del Commissario Giudiziale ai creditori sono effettuate
all’indirizzo PEC da essi indicato e, in caso di mancata indicazione o di impossibilità di consegna del
messaggio con tale modalità per cause imputabili al destinatario, le stesse verranno fatte
esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
c) è fatto obbligo al Commissario Giudiziale di conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti a mezzo
PEC sia in pendenza di procedura sia fino a due anni successivi alla chiusura della stessa;
d) tra gli atti che il Commissario Giudiziale deve comunicare all’indirizzo PEC dei creditori sono
espressamente previsti la relazione ex art. 172 Legge Fallimentare, per la quale adesso è fissato il
termine di giorni dieci prima dell’adunanza, e il decreto di apertura del procedimento di revoca del
concordato ex art. 173 Legge Fallimentare;
e) nell’ipotesi di omologa di concordato preventivo che preveda la cessione dei beni ai creditori, il
liquidatore giudiziale deve, semestralmente, redigere un rapporto sull’andamento della
liquidazione, inviandone copia al comitato dei creditori, unitamente alla documentazione
bancaria, per le eventuali osservazioni, ed una copia al Commissario Giudiziale che, a sua volta,
provvede a comunicarla a tutti i creditori ai rispettivi indirizzi PEC o, se non indicati, mediante
deposito in cancelleria.
La nuova disciplina si è applicata ai nuovi concordati preventivi introdotti a partire dal 19
dicembre 2012 nonché a quelli già aperti nei quali non fosse stata ancora effettuata, alla data
del 19 dicembre 2012, la comunicazione della data di adunanza.
Per i concordati già aperti al 19 dicembre 2012 la nuova disciplina si applica invece a partire dal
31 ottobre 2013. In queste procedure il Commissario Giudiziale avrà dovuto comunicare a tutti i
creditori, entro il 30 giugno 2013, il suo indirizzo PEC, richiedendo ai destinatari di comunicare il
proprio entro tre mesi.
11.3. - Come cambia la procedura di amministrazione straordinaria.
La nuova normativa prevede che:
a) il Commissario entro dieci giorni dalla nomina deve comunicare al Registro delle Imprese, ai fini
dell’iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e deve altresì comunicare tale
indirizzo PEC ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni ai relativi indirizzi PEC se risultanti dal
Registro delle Imprese e/o dall’Indice Nazionale degli indirizzi di Posta elettronica Certificata delle
Imprese e dei Professionisti, o altrimenti a mezzo raccomandata o fax;
b) tra gli atti che il Commissario deve comunicare agli indirizzi PEC dei creditori ed ai terzi titolari di
diritti sui beni, o mediante deposito in cancelleria in caso di mancata indicazione degli stessi, la
legge espressamente prevede: la relazione del commissario sulle cause dello stato d’insolvenza e
sulla sussistenza delle condizioni ai fini dell’ammissione dell’impresa alla procedura di
amministrazione straordinaria , il programma autorizzato, le relazioni trimestrali sull’esecuzione
del programma, la relazione finale e il bilancio finale con il conto della gestione.
La nuova disciplina si è applicata alle nuove procedure di amministrazione straordinaria
introdotte dopo il 19 dicembre 2012 nonché a quelle già aperte nelle quali non fosse stato
ancora effettuato, alla data del 19 dicembre 2012, l’invio ai creditori dell’avviso per
l’accertamento del passivo di cui all’art. 22 D.Lgs. 270/1999.
Per le procedure già aperte e nelle quali l’avviso invece sia stato inviato prima del 19 dicembre
2012, la nuova disciplina si applica invece a partire dal 31 ottobre 2013. In queste procedure il
Commissario avrà dovuto comunicare a tutti i creditori, entro il 30 giugno 2013, il suo indirizzo
PEC, richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
118
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
11.4. - Come cambia la procedura di liquidazione coatta amministrativa.
La nuova normativa prevede che:
fatte salve alcune deroghe previste per le forme soggette a rito speciale valgono, per tale
procedura, regole analoghe a quelle dettae per le amministrazioni straordinarie, salvo le varianti
dovute al diverso iter di formazione del progetto di stato passivo.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
119
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
CAPITOLO XII
Il pagamento telematico delle spese di giustizia.
Sommario: Premessa - 12.1. Pagamenti telematici delle spese di giustizia: applicazione e
utilizzazione.
Premessa.
E' possibile eseguire in modalità telematica anche i pagamenti relativi a spese di giustizia, diritti e
contributo unificato così come previsto dalla normativa vigente, dal Codice dell'Amministrazione
Digitale (D. Lgs 235/2010 art. 5) e dal D.M. 44 del 12 febbraio 2011.
12.1 - Pagamenti telematici: applicazione e utilizzazione.
I pagamenti telematici si applicano agli ambiti processuali civile e penale, per servizi presso tutti
gli uffici giudiziari: tribunali, procure, giudici di pace, cassazione e sono attivabili
indipendentemente dal livello di informatizzazione degli uffici giudiziari.
I pagamenti telematici possono essere utilizzati per pagamento del contributo unificato e dei diritti
di cancelleria mentre, per il pagamento dei diritti di copia, lo stesso è previsto in via sperimentale
presso i seguenti otto tribunali:
Milano, Genova, Bologna, Napoli, Padova, Modena, Verona e Rimini48.
L'attestazione dell'avvenuto pagamento è un documento informatico rilasciato dal soggetto
autorizzato ad erogare servizi di pagamento e da questi firmato digitalmente. Il documento
informatico ha valore “liberatorio” per il soggetto a nome del quale è stato eseguito il pagamento.
Il pagamento su canale telematico dei diritti e delle spese di giustizia è eseguito secondo le regole
tecniche di cui al DM 44/2011 e le relative specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18
luglio 2011.
Tale servizio permette, quindi, all’avvocato di pagare on-line le spese di giustizia ed i diritti.
Il pagamento telematico può essere eseguito attraverso i canali indicati dal Punto di Accesso
privato o dal Portale dei servizi Telematici del Ministero della Giustizia.
Le informazioni necessarie per poter procedere al pagamento telematico sono:
- l’indicazione dell’ufficio giudiziario;
- la causale del pagamento: contributo unificato, diritti di cancelleria, diritto di copia; sul punto
preciso che Il contributo unificato e i diritti di cancelleria necessari per l’iscrizione a ruolo possono
essere versati con una unica operazione;
- l’importo da versare;
- l’indicazione del soggetto pagatore (colui che esegue materialmente in versamento - titolare
dello strumento di pagamento);
48
http://www.giustiziacampania.it/opencms/export/sites/default/giustiziacampana/napoli_cisia/menu/Documenti/pagamenti_tel
ematici.pdf
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
120
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
- l’indicazione del soggetto versante (soggetto debitore nei confronti della pubblica
amministrazione).
A fronte di una operazione di pagamento, il sistema restituisce una ricevuta di avvenuto
versamento (ricevuta telematica, indicata con l’acronimo RT), nella forma di documento
informatico firmato digitalmente dal soggetto scelto come erogatore del servizio di
pagamento (prestatore di servizio di pagamento), e contenente, tra le altre, le seguenti
informazioni:
- l’identificativo univoco di pagamento – permette di individuare un pagamento, nei confronti del
Ministero della Giustizia, in maniera univoca e certa;
- l’esito del pagamento. Nel caso in cui con una unica operazione sia stato eseguito il versamento
per contributo unificato e diritti di cancelleria, sarà dettagliato anche l’esito di ogni singolo
pagamento;
- la causale di ogni singolo versamento;
- l’istituto attestante l’avvenuto pagamento.
La ricevuta così ottenuta può essere utilizzata sia nell’ambito di un flusso telematico “salvando”
sul computer la ricevuta elettronica e allegandola nella busta telematica creata per il deposito
telematico (a norma del DM 44/2011) sia in modalità tradizionale, consegnando all'ufficio
giudiziario la stampa della ricevuta come attestazione dell'avvenuto pagamento.
Ad oggi i pagamenti telematici delle spese di giustizia sono attivi in tutti i Tribunali e in tutte le
Corti d’Appello.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
121
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Capitolo XIII
Revisione Geografia Giudiziaria e Processo Civile Telematico.
Sommario: Premessa - 13.1. Soppressione Uffici Giudiziari, SICID e Processo Telematico - 13.2.
Soppressione Sezioni Distaccate di Tribunale e Processo Telematico - 13.3. Soppressione dei
Tribunali Circondariali e Processo Telematico – 13.4. Comunicazioni telematiche. - 13.5.
Considerazioni critiche.
Premessa.
L’attuazione del Decreto legislativo 07.09.2012 n° 155, G.U. 12.09.2012, meglio conosciuto come
“revisione della Geografia Giudiziaria” ha comportato innovazioni anche a riguardo del processo
telematico che, a mio avviso, sia per scarsa informativa sia per la tardività delle stesse, ha creato
non pochi problemi e disagi “agli operatori del settore giustizia”.
13.1 - Soppressione Uffici Giudiziari, SICID e Processo Telematico.
il 14 settembre 2013, in esecuzione del Decreto legislativo 07.09.2012 n° 155, G.U. 12.09.2012,
sono stati soppressi 30 Tribunali e 220 sezioni con accorpamento degli Uffici Giudiziari soppressi a
quelli rimanenti.
Prima di tale accorpamento le sedi centrali di Tribunale e le Sezioni distaccate catalogavano nel
SICID (registro informatico per la cognizione civile) i vari fascicoli in registri informatici (SICID)
separati: per cui era naturale avere il fascicolo 1/2013 della sede centrale del Tribunale e il
fascicolo 1/2013 della relativa Sezione distaccata.
Premesso ciò mi chiedevo, in generale, come da settembre sarebbero stati gestiti, nel SICID della
sede centrale del Tribunale, i dati dei Tribunali accorpati e quelli delle sezioni distaccate (ciò,
soprattutto, per i depositi da effettuarsi tramite PCT per i procedimenti pendenti alla data del 14
settembre 2013 essendo impossibile la coesistenza, nel medesimo registro SICID, di fascicoli con la
stessa numerazione) e, in particolare se DGSIA avesse comunicato agli Uffici Giudiziari come
gestire tale problematica e come, conseguentemente, gli avvocati si sarebbero dovuti comportare
per i depositi telematici.
La risposta al quesito arrivava da DGSIA, tutt’altro che tempestivamente, con la comunicazione
apparsa il giorno 11 settembre 2013 sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia49
con la quale venivano definite le modalità di trattamento dei dati gestiti dai sistemi informatici in
uso presso le cancellerie civili degli uffici giudiziari.
La comunicazione distingue due ipotesi diverse: la prima relativa alla soppressione delle Sezioni
Distaccate di Tribunale e la seconda inerente la soppressione dei Tribunali Circondariali.
13.2 - Soppressione Sezioni Distaccate di Tribunale e Processo Telematico.
Sul punto DGSIA ha previsto che i procedimenti pendenti, alla data di soppressione dell'ufficio,
venissero trasferiti presso la sede del tribunale di circondario ove avrebbero proseguito il loro iter
nell'ufficio accorpante assumendo un nuovo numero di ruolo (prefisso numerico fisso associato
alla sezione distaccata soppressa) risultando definiti “per trasferimento ad altra sede” nell'archivio
informatico dell'ufficio soppresso.
49
http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Accorpamento_UUGG_istruzioni_servizi_telematici_v52.pdf
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
122
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
L'iscrizione di un nuovo procedimento dal 14 settembre 2013, potrà essere effettuata unicamente
presso l'ufficio accorpante (tribunale circondariale) con conseguente dismissione dell'indirizzo PEC
della sezione distaccata.
In conseguenza di ciò aggiungeva che Il deposito telematico degli atti in corso di causa riguardanti
procedimenti pendenti (alla data di soppressione della sezione distaccata) doveva eseguirsi
esclusivamente utilizzando la casella di PEC dell'ufficio accorpante, avendo cura di individuare il
procedimento attraverso il nuovo numero di ruolo assunto nell'ambito dell'ufficio accorpante.
13.3 - Soppressione dei Tribunali Circondariali e Processo Telematico.
DGSIA ha previsto che, da un punto di vista informatico, i procedimenti pendenti negli uffici
soppressi rimanessero associati all’ufficio soppresso fino alla loro definizione, mantenendo
inalterata la numerazione; agli operatori di cancelleria e ai magistrati il compito di gestire tali
procedimenti accedendo (di volta in volta) ai registri di cancelleria dell'ufficio soppresso.
L'iscrizione di un nuovo procedimento dal 14 settembre 2013 potrà essere effettuata unicamente
presso l'ufficio accorpante ma, in questa ipotesi e a differenza della prima, l'indirizzo PEC
dell'ufficio giudiziario soppresso verrà mantenuto invariato per consentire il deposito telematico
dei soli atti dei procedimenti in corso di causa.
Specificava altresì che Il deposito telematico degli atti in corso di causa riguardanti procedimenti
pendenti (alla data di soppressione dell'ufficio giudiziario) doveva eseguirsi utilizzando comunque
la casella PEC dell’ufficio soppresso mentre i depositi inerenti l'iscrizione a ruolo di nuovi
procedimenti dovevano essere indirizzati alle caselle di PEC relative ad uffici non soppressi,
secondo la competenza.
A decorrere dalla data di soppressione di un ufficio giudiziario, il valore legale relativo ai depositi
telematici è conferito dal decreto ministeriale (ai sensi dell’art. 35 comma 1 del D.M. 44/2011)
emesso per l’ufficio accorpante.
13.4 - Comunicazioni e notificazioni telematiche.
La comunicazione più sopra citata ha disposto anche in merito alle comunicazioni e notificazioni
telematiche sia relativamente alle sezioni distaccate soppresse, sia per la soppressione dell’ufficio
giudiziario.
Nel primo caso: le comunicazioni e le notificazioni relative ai procedimenti pendenti (alla data di
soppressione della sezione distaccata) saranno inviate dall'indirizzo di PEC dell'ufficio accorpante
mentre,
nel secondo caso: le comunicazioni e le notificazioni relative a procedimenti pendenti (alla data di
soppressione dell’ufficio giudiziario) continueranno ad essere inviate dall’indirizzo di PEC associato
all’ufficio soppresso. Il testo della comunicazione o della notificazione recherà la nuova
denominazione associata all’ufficio soppresso.
13.5 - Considerazioni critiche.
In relazione a quanto sopra descritto, mi siano consentite alcune considerazioni critiche:
1) la comunicazione di DGSIA viene resa nota appena tre giorni prima dell’entrata in vigore e piena
operatività del Decreto legislativo 07.09.2012 n° 155: è assurdo che decisioni così importanti
vengano assunte e “comunicate” agli Uffici Giudiziari e all’avvocatura senza un doveroso e
congruo anticipo.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
123
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
2) la comunicazione di DGSIA viene resa nota con la pubblicazione della stessa sul Portale dei
Servizi Telematici del Ministero della Giustizia: indubbiamente il detto Portale rappresenta il
mezzo informativo ufficiale delle comunicazioni del Ministero della Giustizia aventi ad oggetto il
processo telematico ma, considerando sia il ritardo con le quali le stesse sono state pubblicate (11
settembre 2013) rispetto all’entrata in vigore del D.Lgs. 155/2012 (14 settembre 2013) sia la
delicatezza e importanza del contenuto delle informazioni, sarebbe stato opportuno che tale
comunicazione DGSIA oltre che pubblicarle sul Portale di riferimento l’avesse inviata a Ciascun
Consiglio dell’Ordine il quale avrebbe provveduto a sua volta a comunicarla, con ogni mezzo, ai
propri iscritti molti dei quali, ad oggi, non ne hanno conoscenza proprio per tale difetto di
comunicazione.
3) Nella prima ipotesi prevista dalla comunicazione, si fa riferimento ad un prefisso numerico fisso
associato al numero di ruolo del procedimento esistente nella sezione distaccata soppressa.
Sul punto osservo che ad oggi (fine ottobre 2013) NON ESISTE ELENCO UFFICIALE dal quale poter
evincere quali siano i prefissi numerici scelti dagli Uffici Giudiziari ed abbinati al numero di ruolo
del procedimento esistente nella sezione distaccata soppressa!
Qualcuno potrebbe dire, a tal proposito, che gli uffici giudiziari accorpanti, inserendo nel SICID il
procedimento acquisito dalla sede distaccata accorpata, inoltrano automaticamente all’avvocato
un biglietto di cancelleria tramite PEC nel quale si evince (per la verità in maniera poco chiara in
quanto nessun riferimento viene fatto al motivo per cui la PEC viene inoltrata) il nuovo numero di
ruolo contenente il famigerato prefisso numerico così come comunicato da DGSIA, in maniera
altrettanto INTEMPESTIVA, il giorno 23 settembre 201350; a tale “eccezione” rispondo affermando
che sono moltissimi i procedimenti “dimenticati” nelle Sezioni Distaccate soppresse, non trasferiti
al SICID dell’Ufficio Giudiziario accorpante e per i quali, quindi, non è stato inoltrato nessun
biglietto di cancelleria tramite PEC con la conseguenza che, da una parte il professionista rimane
assolutamente ignaro circa il prefisso numerico aggiunto all’esistente numero di ruolo e, dall’altra,
causa la mancanza del “trasferimento informatico” dal SICID della Sezione Distaccata soppressa a
quello del Tribunale accorpante E’ IMPOSSIBILITATO A DEPOSITARE TELEMATICAMENTE ATTI E/O
DOCUMENTI!
Quanto ai procedimenti “dimenticati” posso affermare, per esperienza personale, che la maggior
parte è relativa a procedimenti processualmente interrotti o a procedimenti assunti in decisione
ma per i quali ancora non sono decorsi i termini per il deposito di comparse conclusionali e/o
repliche.
In questi casi all’avvocato altro non rimane da fare che recarsi personalmente in cancelleria e
segnalare la disfunzione; le cose naturalmente si complicano ove il professionista riscontri un tale
disservizio in un Tribunale diverso da quello in cui opera prevalentemente.
A conferma delle problematiche e dei disagi derivanti da tale “soluzione” segnalo il decreto n.
10851 a firma del Dott. Michele Galluccio, Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il
quale, il 17 ottobre 2013, invita “…i Sigg. Avvocati a non procedere, sino a nuova disposizione, al
deposito telematico degli atti relativi a procedimenti già di competenza delle soppresse Sezioni
distaccate di Lipari e Milazzo…”.
50
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=pst_3&contentId=NEW806
51
http://www.ordineavvocatibarcellonapg.it/UserFiles//File/decreti_Tribunale/Decreto_del_Presidente_del_Tribunale_di_Barcello
na_P.G._n._108_del_17.10.2013.pdf
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
124
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
CAPITOLO XIV
Il Processo Amministrativo Telematico.
Sommario: Premessa - 14.1. Il S.I.G.A.: Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa – 14.2.
Il fascicolo informatico – 14.3. I provvedimenti del giudice – 14.4. La procura alle liti (telematica)
– 14.5. Atti delle parti, i formati consentiti e le modalità di deposito – 14.6. Notificazioni per via
telematica – 14.7. Il decreto legge 117/2016 - 14.8. L’articolo 7 del decreto legge 168/2016
Premessa.
Il 21 marzo 2016, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67, il decreto 16 febbraio 2016 del
Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente le regole e specifiche tecniche per l’attuazione
del processo amministrativo telematico (PAT).
Il DPCM è entato in vigore il 5 aprile 2016 ma, l’articolo 21 primo comma, prevede che la maggior
parte delle disposizioni contenute (tra queste anche quelle relative alle notifiche degli avvocati
tramite PEC ex L. 53/94) si applicheranno dal 1 gennaio 2017 data in cui partirà, dopo l’ennesimo
e, si spera, ultimo rinvio del 30 giugno 2016, il processo amministrativo telematico.
Possiamo affermare che il processo amministrativo telematico sarà un processo interamente
telematico nel quale tutti i protagonisti, anche le parti private, dovranno depositare i loro atti
telematicamente, atti che dovranno essere sottoscritti digitalmente esclusivamente tramite firma
“PAdES” (firma che si appone dentro il file .pdf) e non anche, come invece consentito per il
processo civile telematico, con firma “CAdES” che aggiunge al file l’estensione .p7m.
Per il deposito telematico degli atti, a differenza di quanto ormai abituati a fare nel processo civile
telematico, non si utilizzeranno i “redattori” ossia i software tramite i quali “confezioniamo” ed
inviamo le “buste” telematiche e ciò in quanto le regole tecniche e le specifiche tecniche del PAT,
prevedono che atti e documenti dovranno essere inviati dalla PEC del professionista alla PEC della
sede giudiziaria adita pubblicata sul sito istituzionale; solo ove il deposito non possa effettuarsi
tramite PEC (per ragioni tecniche o per la particolare dimensione del documento) sarà consentito
procedersi mediante “UPLOAD” attraverso il sito istituzionale.
Analizziamo gli aspetti più importanti e rilevanti contenuti nelle regole e specifiche tecniche
anticipando che, nell’ultimo paragrafo, tratteremo anche delle modifiche apportate al processo
amministrativo telematico dal decreto legge 117/2016 e dall’articolo 7 del decreto legge
168/2016.
1) il SIGA: Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa
2) il fascicolo informatico
3) Provvedimenti del giudice
4) Procura alle liti
5) Atti delle parti, i formati consentiti e le modalità di deposito
6) Notificazioni per via telematica
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
125
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
14.1 - Il S.I.G.A.: Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa.
(artt. 3-4 regole tecniche – art. 2 specifiche tecniche)
L’interfaccia che, quali difensori, dovremo utilizzare per il PAT è il “Portale dell’Avvocato” situato
in una apposita sezione del sito istituzionale attraverso il quale accederemo al SIGA (Sistema
Informativo della giustizia amministrativa).
Il SIGA può essere definito come il vero e proprio “motore” del processo amministrativo
telematico in quanto, suo tramite, verranno gestite, con modalità informatiche, in ogni grado del
giudizio la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento, la tenuta dei
registri, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l’estrazione di copie degli atti del
fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali, le comunicazioni di segreteria, la
trasmissione dei fascicoli ed ogni altra attività inerente al processo amministrativo telematico.
Il SIGA assicurerà la conservazione dei dati e dei documenti, garantendone le caratteristiche di
autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, in attuazione di quanto previsto dal CAD,
e nel rispetto delle misure di sicurezza dal Codice dei dati personali e indicate nel manuale di
conservazione di cui all’art. 8 del DPCM 3 dicembre 2013.
14.2 - Il fascicolo informatico
(art. 5 regole tecniche – art. 3 specifiche tecniche)
L’art. 5 comma 1 delle regole tecniche specifica che il fascicolo processuale è tenuto sotto forma di
fascicolo informatico e lo stesso sarà il “contenitore” di tutti gli atti, gli allegati, i documenti e i
provvedimenti del processo amministrativo in forma di documento informatico, ovvero le copie
per immagine su supporto informatico dei medesimi atti. Tale precisazione è importantissima e
segna veramente una svolta epocale considerando che non si farà più riferimento al tradizione
fascicolo d’ufficio cartaceo.
Il fascicolo informatico costituirà il fascicolo di ufficio e sarà formato in modo da garantire la facile
reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al
contenuto ed alle finalità dei singoli documenti. Gli accessi al fascicolo informatico da parte dei
soggetti abilitati saranno registrati e conservati (in un apposito file di log) con caratteristiche di
inalterabilità ed integrità, per 5 anni dalla definitività del provvedimento che concluderà il
procedimento. Quanto agli accessi dei soggetti abilitati esterni (difensori, esperti e gli ausiliari del
giudice, le parti pubbliche e private) il file di log conterrà le seguenti informazioni: a) il codice
fiscale del soggetto che ha effettuato l’accesso; b) il riferimento al documento informatico
prelevato o consultato identificativo di registrazione del documento informatico nell’ambito del
Sistema documentale; c) la data e l’ora dell’accesso; quanto agli accessi dei soggetti abilitati
interni il file di log contiene i dati identificativi del soggetto che accede e i dati di cui alle lettere b)
e c), nonchè le informazioni relative alle eventuali modifiche apportate durante l’accesso.
14.3 - I provvedimenti del giudice
(art. 7 regole tecniche – art. 5 specifiche tecniche)
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
126
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Come già abbiamo detto in premessa, il PAT obbligherà tutti i protagonisti del processo ad
effettuare il deposito esclusivamente nella modalità telematica e, quindi, anche i magistrati,
dovranno redigere e depositare i loro atti sotto forma di documento informatico sottoscritto con
firma digitale, a differenza di quanto ad oggi previsto nel processo civile telematico dove il
magistrato è tenuto a redigere e depositare obbligatoriamente in modalità telematica solo il
decreto a seguito del ricorso per decreto ingiuntivo; i provvedimenti collegiali saranno redatti
dall’estensore, da questi sottoscritti e trasmessi telematicamente al presidente del collegio, che li
sottoscriverà e li trasmetterà telematicamente alla segreteria per il deposito.
Il comma 3 dell’art. 7 delle regole tecniche prevede poi che il deposito del documento redatto su
supporto cartaceo e sottoscritto con firma autografa sarà consentito esclusivamente quando il
Responsabile del SIGA attesterà che il sistema informatico non è in grado di ricevere il deposito
telematico degli atti. In tal caso, il Segretario di sezione provvederà ad estrarre copia informatica
(scansione), anche per immagine, dei provvedimenti depositati e, dopo averne attestata la
conformità all’originale con firma digitale, la inserirà nel fascicolo informatico; analogo obbligo
(esteso però a tutti gli atti e documenti depositati in cartaceo) è disposto anche dalle regole
tecniche e specifiche tecniche del processo civile telematico ma, come ben sappiamo, trattasi di
adempimento che la quasi totalità degli uffici giudiziari, putroppo, disattende.
I magistrati utilizzeranno per la redazione e il deposito dei provvedimenti giurisdizionali in formato
digitale il sistema denominato “Scrivania del magistrato”, consistente in un’applicazione software
inserita su supporto rimovibile e protetto, ed i provvedimenti saranno redatti quali documenti
informatici, in formato PDF (“testo”), ottenuto dalla trasformazione di documento testuale,
sottoscritto con firma digitale in formato “PAdES”.
14.4 - La procura alle liti
(art. 8 regole tecniche)
L’articolo 8 delle regole tecniche dispone che, nei casi in cui la procura venga conferita su supporto
cartaceo, il difensore procederà al deposito telematico della copia per immagine su supporto
informatico (ottenuta dalla scansione della procura cartacea firmata dal cliente e firmata per
autentica dal difensore), compiendo l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del CAD
con l’inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento
sottoscritto con firma digitale.
Le regole tecniche del PAT, quindi, ignorano e comunque disapplicano la più logica procedura
prevista dall’art. 83 c.p.c. per attestare la conformità della copia informatica della procura alle liti
al suo originale cartaceo consistente, semplicemente, nel sottoscrivere digitalmente la copia
informatica della procura, imponendo invece che l’attestazione venga effettuata con la modalità
prevista dall’articolo 22, comma 2, del CAD il quale dispone che “Le copie per immagine su
supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la
stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento
informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 7.”.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
127
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Ma le regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71 CAD sono quelle dettate dall’art. 4 comma 3 del
DPCM del 13.11.2014 per cui, se l’attestazione di conformità è inserita in un documento
informatico separato, la stesso dovrà contenere un riferimento temporale e l’impronta della copia
informatica e, in ultimo, dovrà essere sottoscritto digitalmente; si, avete compreso bene:
ritornano l’impronta (HASH) e il riferimento temporale.
Non sarebbe stato più logico (e semplice) applicare, come per il PCT anche al PAT, quanto previsto
dall’art. 83 c.p.c. e consentire, quindi, di autenticare la copia informatica della procura alle liti
mediante apposizione della firma digitale? Quale il motivo o la logica di diversificare la modalità di
attestazione?
Il comma 3 dell’art. 8 delle regole tecniche prevede poi che la procura alle liti si considera apposta
in calce all’atto cui si riferisce:
a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche
unitamente all’atto a cui si riferisce;
b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per
immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce.
Da ultimo, il comma 4 dispone che in caso di ricorso collettivo, ove le procure siano conferite su
supporti cartacei, il difensore inserirà in un unico file copia per immagine di tutte le procure.
14.5 - Gli atti delle parti
(art. 9 regole tecniche – artt. 6,7,8 e 9 specifiche tecniche)
Il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del
processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, devono essere redatti in formato di
documento informatico sottoscritto con firma digitale; il deposito è effettuato mediante posta
elettronica certificata ed è tempestivo quando, entro le ore 24 del giorno di scadenza, è generata
la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon
fine.
Gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari utilizzabili per il deposito di cui al presente articolo sono
pubblicati sul portale Internet della giustizia amministrativa.
A differenza del processo civile telematico, dove la tempestività del deposito è attestata dalla
ricevuta di avvenuta consegna, nel processo amministrativo telematico è la ricevuta di
accettazione ad attestarne la tempestività a condizione, naturalmente, che poi il deposito sia
andato a buon fine.
Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la
trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito effettuato con modalità
telematiche deve avvenire entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
128
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima gestibile dalla
casella del mittente, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante l’invio di
più messaggi di posta elettronica certificata. In tal caso il deposito, ove andato a buon fine, si
perfezionerà con la generazione dell’ultima ricevuta di accettazione.
Se al mittente perverrà un messaggio di mancata consegna della PEC di deposito, l’attività di
deposito dovrà essere ripetuta con il medesimo contenuto e ai fini della rimessione in termini da
parte del Giudice, ove la mancata consegna sia dipesa da cause non imputabili al mittente, dovrà
essere allegato il messaggio di mancata consegna unitamente alla ricevuta di avvenuta
accettazione generata tempestivamente.
Solo nei casi di oggettiva impossibilità di funzionamento del SIGA, attestata dal Responsabile del
SIGA, gli atti e documenti depositati in formato cartaceo saranno acquisiti dalla Segreteria
dell’Ufficio Giudiziario che provvederà ad effettuarne copia informatica ed inserirla nel fascicolo
informatico, apponendo la firma digitale, ai sensi dell’articolo 22 del CAD.
Nel caso in cui, per ragioni tecniche o per la particolare dimensione del documento, non sarà
possibile effettuare il deposito mediante PEC ad esso potrà procedersi mediante upload attraverso
il sito istituzionale. In tal caso, ai fini del rispetto dei termini, il deposito si considererà
perfezionato all’atto della registrazione dell’invio da parte del SIGA.
L’atto del processo in forma di documento informatico potrà essere depositato esclusivamente
nei seguenti formati:
a) PDF – PDF/A ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le
operazioni di selezione e copia parti. Non è ammessa la scansione di copia per immagine.
b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);
c) testo formattato (estensione RTF);
d) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR (estensione rar), nei formati di cui alle
lettere precedenti.
I documenti allegati e la procura alle liti potranno essere depositati esclusivamente nei seguenti
formati:
a) PDF ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di
selezione e copia parti;
b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);
c) Extended Markup Language (estensione xml);
d) Immagini (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff, tif);
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
129
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
e) messaggi di posta (estensioni: eml, msg), purché contenenti file nei formati di cui alle lettere
precedenti;
f) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR (estensione rar), nei formati di cui alle
lettere da a) a f).
Il deposito di documenti in formato Immagini e di documenti PDF ottenuti da copia per
immagini di originali cartacei sarà ammesso esclusivamente nel caso in cui i documenti originali
siano disponibili solo in versione cartacea.
La struttura del documento con firma digitale è PAdES-BES.
La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo “firme
multiple” e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso
documento. Il sistema consente anche l’apposizione di una firma singola.
Come si depositano, nel PAT, gli atti introduttivi, successivi e gli allegati?
Abbiamo già specificato che i difensori, per operare nel processo amministrativo telematico,
dovranno utilizzare il “Portale dell’Avvocato” ossia una apposita area web situata in una sezione
del sito istituzionale.
Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati, sarà effettuato utilizzando il modulo
denominato ModuloDepositoRicorso, scaricabile dal “Portale dell’Avvocato” e da compilare
secondo le indicazioni ivi rese disponibili.
Il deposito degli atti successivi al ricorso introduttivo e dei relativi allegati, sarà effettuato
utilizzando l’apposito modulo, denominato ModuloDepositoAtto, anch’esso scaricabile dal
“Portale dell’Avvocato, in cui dovrà essere indicato il numero di ricorso generale attribuito dal
S.I.G.A. al momento del deposito telematico del ricorso introduttivo.
Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono in formato PDF, e dovranno essere
sottoscritti con firma digitale PAdES.
I documenti digitali da allegare ai moduli citati, compreso il ricorso, saranno inseriti in un unico
contenitore. La firma digitale PAdES, si intenderà estesa a tutti i documenti in essi contenuti.
Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto saranno inseriti nel sistema informatico che
tratta in forma automatica i dati in essi contenuti. Il S.I.G.A. prevede funzionalità per la verifica e
l’integrazione delle informazioni da parte del personale di Segreteria.
Il deposito dell’atto introduttivo, dei relativi allegati e degli altri atti di parte si dovrà effettuare,
come già anticipato, tramite PEC.
L’invio tramite PEC dell’atto introduttivo, dei relativi allegati e degli altri atti di parte dovrà essere
effettuato dalla casella PEC del difensore alla casella PEC della sede giudiziaria adita pubblicata sul
Sito Istituzionale.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
130
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Il difensore dovrà selezionare, quale tipo di ricevuta, la “ricevuta completa” sulla propria casella
PEC prima di inviare il ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto.
Effettuato l’invio, il difensore riceverà automaticamente:
a) dal proprio gestore, un messaggio PEC di avvenuta accettazione della PEC di deposito, con
indicazione delladata e dell’ora di accettazione;
b) successivamente, dal gestore dell’Amministrazione, un messaggio di avvenuta consegna della
PEC di deposito.
Il S.I.G.A. invierà all’avvocato, entro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione
della PEC di avvenuta consegna, un ulteriore messaggio PEC, denominato “registrazione di
deposito”, nel quale sarà indicato il numero progressivo di protocollo assegnato e l’elenco di tutti
gli atti e documenti trasmessi con il ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto.
Ai fini del rispetto dei termini processuali, una volta ricevuto il messaggio dal SIGA “registrazione
di deposito”, il deposito si considera effettuato nel momento in cui è stata generata la ricevuta
di accettazione della PEC in quanto è opportuno ribadire che, a differenza del processo civile
telematico, dove la tempestività del deposito è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna,
nel processo amministrativo telematico è la ricevuta di accettazione ad attestarne la
tempestività a condizione, naturalmente, che poi il deposito sia andato a buon fine.
Il messaggio di “registrazione di deposito” contiene le indicazioni sulle eventuali anomalie di
carattere tecnico riscontrate nel deposito.
Se il deposito non può essere elaborato dal S.I.G.A. a causa del mancato rispetto delle
caratteristiche tecniche, il mittente riceve a mezzo PEC, nello stesso termine di cui al comma 4, un
messaggio di “mancato deposito”, attestante il mancato perfezionamento del deposito.
L’avvenuta registrazione del deposito può essere verificata anche attraverso l’apposita funzione
del Portale dell’Avvocato.
Nel caso di messaggi eccedenti il limite di capacità della casella di posta certificata del mittente, il
S.I.G.A. consente il frazionamento del deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati. In tal
caso, nel primo modulo inviato, deve essere inserito l’indice di tutti i documenti in corso di
deposito, mentre nei successivi invii deve farsi riferimento al primo modulo inviato.
Nel caso in cui non sia possibile, per comprovate ragioni tecniche, il deposito con PEC, come
attestato dal messaggio di cui all’articolo 7, comma 7, o nel caso in cui la dimensione del
documento da depositare superi i 30 MB, è consentito il caricamento diretto attraverso il Sito
Istituzionale (UPLOAD), e ciò anche qualora il deposito del ricorso introduttivo sia stato effettuato
a mezzo PEC.
14.6 - Le notificazioni per via telematica
(artt. 8 e 14 regole tecniche – art. 14 specifiche tecniche)
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
131
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Con la pubblicazione delle regole e specifiche tecniche del processo amministrativo telematico, dal
1 gennaio 2017 (data di entrata in vigore), verrà meno qualsiasi dubbio sulla possibilità, per i
difensori, di procedere alla notifica del ricorso in proprio tramite PEC; nel corso degli ultimi anni,
infatti, la giurisprudenza amministrativa aveva a volte ammesso e altre volte negato l’utilizzo di
tale mezzo di notifica. Il Consiglio di Stato, sezione terza, con la decisione del 20 gennaio 2016 n.
189, aveva persino sostenuto l’inesistenza della notifica PEC nel processo amministrativo proprio
in mancanza delle regole tecniche e specifiche tecniche del PAT ritenendo che nel processo
amministrativo non potessero applicarsi le regole tecniche e specifiche tecniche del processo civile
telematico.
L’articolo 14 delle regole tecniche del PAT dispone che, anche dinanzi la giustizia amministrativa, i
difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell’articolo 3-bis della legge 21
gennaio 1994, n. 53.
I difensori dovranno effettuare le notifiche PEC utilizzando, esclusivamente, l’indirizzo PEC
risultante dai pubblici elenchi, ove l’indirizzo PEC del destinatario risulti dai medesimi pubblici
elenchi; la disposizione è analoga a quella in essere per le notifiche PEC nel processo civile.
Le notificazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio sono
effettuate esclusivamente avvalendosi degli indirizzi PEC del Registro delle P.P. AA., fermo
restando quanto previsto, anche in ordine alla domiciliazione delle stesse, dal regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.
Il difensore procederà al deposito della copia per immagine della procura conferita su supporto
cartaceo e ne attesterà, come precedentemente anticipato, la conformità all’originale, ai sensi
dell’articolo 22 del CAD, mediante sottoscrizione con firma digitale e, in presenza di più procure,
sarà possibile allegare all’atto notificato uno o più documenti contenenti la scansione per
immagini di una o più procure; il deposito della documentazione riguardante la notificazione dovrà
essere effettuato con modalità telematiche.
Qualora l’atto di parte sia stato notificato con modalità cartacea, il relativo deposito in
giudizio dovrà essere comunque effettuato con modalità telematiche, nel rispetto dei formati
consentiti dalle specifiche tecniche.
Quando la notifica abbia riguardato la copia analogica di un atto in originale informatico, la
prova della medesima sarà data mediante deposito di copia informatica della relativa
documentazione, dichiarata conforme a quanto notificato con le modalità di cui all’articolo 14,
comma 5, del Regolamento, nel rispetto dei formati previsti per i documenti.
Qualora l’atto notificato con modalità cartacea consista, nei casi consentiti, in un atto nativo
analogico, la prova della notifica sarà data mediante il deposito di copia informatica della relativa
documentazione analogica, dichiarata conforme a quanto notificato con le modalità di cui
all’articolo 14, comma 5, del Regolamento, nel rispetto dei formati previsti per i documenti. Nel
ricorso elettorale, di cui all’articolo 129, comma 3, lettera a) del CPA, il ricorrente in possesso di
firma digitale e di un proprio indirizzo PEC potrà effettuare la notifica del ricorso a mezzo PEC nei
confronti dei destinatari con indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi; la segreteria dell’ufficio
giudiziario adito, ricevuto il deposito del ricorso elettorale con modalità telematiche, provvederà
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
132
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
alla sua immediata pubblicazione sul Sito istituzionale, nell’area “Ricorsi elettorali” accessibile a
tutti, senza necessità di previa autenticazione.
Ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo PEC, le ricevute di avvenuta consegna
contengono anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato,
secondo quanto previsto nell’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68.
Le ricevute di cui all’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la relazione di
notificazione e la procura alle liti dovranno essere depositate, unitamente al ricorso, agli altri atti e
documenti processuali, esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalità
telematiche stabilite dalle specifiche tecniche.
Qualora la notificazione non sia eseguita con modalità telematiche, la copia informatica degli
atti relativi alla notificazione dovrà essere depositata nel fascicolo informatico secondo quanto
previsto dalle specifiche tecniche. In tale caso l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2,
del CAD è operata con inserimento della dichiarazione di conformità all’originale nel medesimo
o in un documento informatico separato.
Se la notifica è effettuata tramite PEC, la prova della notificazione dovrà essere fornita sempre con
modalità telematiche a meno che ciò non sia possibile per effetto della oggettiva indisponibilità
del SIGA, resa nota ai difensori con le modalità definite dal Responsabile del SIGA anche attraverso
il sito web della giustizia amministrativa e il difensore, solo in questo caso, procederà ai sensi
dell’articolo 9, comma 1-bis, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, estraendo copia su supporto
analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di
accettazione e di avvenuta consegna e ne attesterà la conformità ai documenti informatici da cui
sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
In tal caso, la Segreteria dell’ufficio giudiziario presso cui l’atto notificato è depositato procede
tempestivamente ad estrarre copia informatica degli atti depositati ai fini dell’inserimento nel
fascicolo informatico.
14.7 – Il decreto legge 117/2016
A 56 minuti dall’entrata in vigore dell’obbligo del deposito telematico di tutti gli atti e i documenti
dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato prevista per il 1 luglio 2016, la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto legge n. 117/216, avvenuta alle ore 23.04 del 30 giugno 2016, differiva il
citato obbligo al 1 gennaio 2017.
Tale differimento ha sorpreso, e non poco, soprattutto considerando che si attendeva da alcuni
giorni non una nuova proroga (per l’esattezza la quarta dal 2014) ma la pubblicazione di un
decreto contenente modifiche normative sia al codice del processo amministrativo sia al
regolamento e alle specifiche tecniche del PAT; rimaneva infatti, tra le altre questioni, da chiarire
se, ad esempio, l’obbligo del deposito telematico avrebbe riguardato anche gli atti e i documenti
da depositare nei procedimenti già pendenti alla data del 1 luglio o se, per tali procedimenti, i
depositi sarebbero proseguiti nella modalità tradizionale cartacea.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
133
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Quale il motivo della proroga?
Sicuramente non quello indicato dall’articolo 1 del citato decreto, nel quale viene dichiarata “la
straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini di prossima scadenza in
materia di avvio a regime del processo amministrativo telematico al fine di garantire il regolare
svolgimento del processo amministrativo”.
Sicuramente non quello di una richiesta dell’Avvocatura che, ancora una volta, così come già
dimostrato in occasione dell’entrata in vigore dell’obbligo dei depositi telematici nel processo
civile, ha nuovamente dato prova di grande professionalità facendosi trovare pronta
all’appuntamento fissato dal legislatore il quale però, all’ultimo istante, ha deciso di sottrarsi
all’impegno assunto; questo è l’aspetto che più mi offende come avvocato e, quindi, come una
delle componenti essenziali del processo amministrativo come tale meritevole di avere,
nell’esercizio della giurisdizione, pari dignità ed importanza dei magistrati e dei cancellieri.
E al di la di quali siano stati i motivi che hanno spinto all’ulteriore rinvio, ciò che appare grave è
che la maggior parte dei Colleghi avrà avuto conoscenza del contenuto di tale decreto solo
quando, convinti di poter depositare telematicamente un ricorso comodamente dal proprio studio
in un TAR distante centinaia e centinaia di chilometri, saranno entrati, il 1 luglio 2016, nel sito della
giustizia amministrativa apprendendo, così, del rinvio; ma se quello, per il Collega fosse stato
magari l’ultimo giorno utile per il deposito del ricorso, non potendolo effettuare telematicamente,
come avrà fatto a far pervenire in tempo utile ad un domiciliatario il ricorso e i documenti allegati?
Non dimentichiamo infatti che, fino al 31 dicembre 2016, nulla cambierà e, quindi, il solo deposito
valido ai fini giuridici sarà quello cartaceo.
Il 23 agosto 2016 veniva pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 196, la legge 161/2016 che
convertiva in legge il decreto legge n. 117/16 e con essa veniva introdotto anche il cosiddetto
“doppio binario”: infatti, dal 1 gennaio 2017 al 31 marzo 2017 tutte le parti del processo, sia al Tar
che al Consiglio di Stato, avrebbero avuto la facoltà (non obbligo, ma semplice facoltà) di
depositare, a valore legale, ogni atto del processo mentre il vero e proprio obbligo di deposito
telematico sarebbe decorso solo dal 1 aprile 2017 salvo, naturalmente, ulteriore proroga.
Ma mai norma ebbe così poca vita, se è vero come è vero che, il 31 agosto 2016, veniva abrogata
dall’articolo 7 comma 8 del decreto legge 168/2016 come meglio vedremo nel successivo
paragrafo.
14.8 – L’articolo 7 del decreto legge 168/2016
Alle 22.55 del 31 agosto 2016 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 203, il decreto legge n.
168/2016 contenente “Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di
cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonchè per la giustizia amministrativa.” entrato
in vigore in pari data.
Gli articoli 7,8,9 e 10 presenti nel Capo II del citato decreto, contengono “Misure urgenti per la
Giustizia amministrativa” anche se le modifiche normative al processo amministrativo telematico
sono tutte ricomprese nell’articolo 7 (Disposizioni sul processo amministrativo telematico).
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
134
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Da un primo esame, pur prendendo atto dell’introduzione di alcune delle modifiche auspicate
dopo la pubblicazione del regolamento e delle specifiche tecniche del processo amministrativo
telematico del marzo 2016, mi sembra di poter affermare che qualcosa in più poteva e doveva
essere fatto; è auspicabile che interventi correttivi e migliorativi possano essere introdotti con la
legge di conversione del decreto.
Vediamo, quindi, come cambia la normativa del processo amministrativo telematico dopo il
decreto legge n. 168 del 31 agosto 2016 le cui novità possono essere così riepilogate:
1) DOMICILIO DIGITALE
2) DISPENSA DALL’OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E DEPOSITO TELEMATICO DELL’ATTO
3) POTERE CONFERITO AL DIFENSORE DI ATTESTARE LA CONFORMITA’ DELLE COPIE
INFORMATICHE
4) TEMPESTIVITA’ DEL DEPOSITO TELEMATICO
5) MISURE TRANSITORIE PER L’UNIFORME APPLICAZIONE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
TELEMATICO
6) OBBLIGO DEPOSITO TELEMATICO E GIUDIZI PENDENTI AL 31.12.2016
7) DEPOSITO DI COPIA CARTACEA DEL RICORSO E DEGLI SCRITTI DIFENSIVI
8) DEPOSITI EFFETTUATI DAI DOMICILIATARI
1) DOMICILIO DIGITALE:
il comma 1 lettera a dell’articolo 7 decreto legge n. 168/16, dal 1 gennaio 2017 aggiunge,
all’articolo 25 del codice del processo amministrativo, i commi 1 bis e 1 ter:
«1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16
sexies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti al
processo amministrativo telematico.»;
il comma 1 bis introduce anche nel PAT, in quanto compatibile, il c.d. “domicilio digitale”, così
come disciplinato dall’articolo 16 sexies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
Articolo 16-sexies
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
“1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge
prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza
di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette
modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al
destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli
elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonchè dal
registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.”.
Il comma 1-ter prevede invece che, dal 1 gennaio 2018, il comma 1 dell’articolo 25 del codice del
processo amministrativo non si applicherà più per i ricorsi soggetti al processo amministrativo
telematico:
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
135
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Codice del processo amministrativo
Art. 25.
Domicilio
“1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136,
comma 1:
a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio
nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove
pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale
amministrativo regionale o della sezione staccata;
b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si
intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato”.
Il comma 1 lettera b) dell’articolo 7 del decreto legge n. 168/16, dal 1 gennaio 2017 contiene
l’opportuna modifica (sostituzione) all’art. 136 comma 2 del processo amministrativo il quale, in
precedenza, sembrava disporre l’obbligo del deposito telematico degli atti e documenti solo per i
difensori già costituiti nel processo con ciò lasciando intendere che la costituzione in giudizio
potesse avvenire sempre nella modalità tradizionale cartacea anche vigendo le norme del PAT.
Dal 1 gennaio 2017 sarà questo il nuovo testo dell’articolo 136 del codice del processo
amministrativo:
Codice del processo amministrativo
Art. 136
1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che puo' essere
anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax e' eseguita
esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta
elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema
informatico della giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e
alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax.
2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice
depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, anche in
considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle
parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il
presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in
udienza possono dispensare dall’impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al
comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione
dell’impiego di modalità telematiche previsti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 1, delle
norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti.
2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2 tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari,
del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.
2-ter. Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per
immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento
formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità
della copia al predetto atto mediante l’asseverazione di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale
all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento
dell’attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la
veste di pubblici ufficiali.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
136
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
2-quater. Il presidente della sezione o il collegio se la questione sorge in udienza possono
autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito
di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositare mediante upload attraverso il sito
istituzionale.
2) DISPENSA DALL’OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E DEPOSITO TELEMATICO DELL’ATTO:
nel comma 2 dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo viene adesso specificato che
“In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di
riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del
tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il
collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare dall'impiego delle modalità di
sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in
tali casi e negli altri casi di esclusione dell'impiego di modalità telematiche previsti dal decreto
di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla
conservazione degli atti e dei documenti.”.
La modifica apportata prevede quindi la possibilità di dispensare dall’obbligo del deposito
telematico anche per ipotesi diverse da quelle previste dall’art. 13 comma 1 delle norme di
attuazione del codice del processo amministrativo ma non vengono indicati, ad esempio, quali
siano le controversie per le quali possa essere concessa la dispensa; così disponendo in maniera
generica, la norma si presta ad essere interpretata in maniera diversa e ciò potrebbe comportare
che alcuni TAR ritengano sussistere ed altri no, relativamente ad una medesima controversia,
ragioni di riservatezza tali da dispensare le modalità di deposito telematico.
Sarebbe quindi opportuno che in fase di conversione del decreto legge vengano stabili criteri
oggettivi a cui poter fare riferimento.
3) POTERE CONFERITO AL DIFENSORE DI ATTESTARE LA CONFORMITA’ DELLE COPIE
INFORMATICHE:
all’articolo 136 del codice del processo amministrativo vengono altresì aggiunti i commi 2-ter e
2-quater:
«2-ter. Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per
immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento
formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la
conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia munita dell'attestazione di
conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel
compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni
effetto la veste di pubblici ufficiali.
2-quater. Il presidente della sezione o il collegio se la questione sorge in udienza possono
autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito
di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositare mediante upload attraverso il sito
istituzionale.».
Con il comma 2-ter dell’articolo 136, anche nel processo amministrativo telematico come nel civile
telematico, viene conferito al difensore il potere/dovere di attestare la conformità delle copie
informatiche quando le stesse sono destinate al deposito telematico e, per l’asseverazione, la
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
137
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
norma da seguire è quella dettata dall’articolo 22 comma 2 del Codice dell’Amministrazione
Digitale.
Sul punto, però, il legislatore poteva e doveva fare di più, estendendo il potere di attestazione del
difensore anche per gli atti e/o provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, così come
previsto nel processo civile sin dal 2014 a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n.
90/2014, esonerando altresì tale attività dal pagamento dei connessi diritti di copia.
Non dimentichiamo infatti che nel processo amministrativo telematico non è al momento possibile
pagare telematicamente il contributo unificato; ciò comporta che, non avendo il difensore il
potere di attestazione anche per gli atti e/o provvedimenti presenti ed estratti dal fascicolo
informatico, una volta effettuata, ad esempio, la richiesta di rilascio di copia informatica dovrà
comunque recarsi in cancelleria, per consegnare l’originale della “marca lottomatica” già inviata
tramite scansione al momento della richiesta.
4) TEMPESTIVITA’ DEL DEPOSITO TELEMATICO:
già l’articolo 9, commi 3 e 4, del regolamento del PAT, introdotto con il DPCM n. 40/2016
pubblicato in G.U. il 21 marzo 2016, disponeva in merito alla tempestività del deposito
prevedendo al comma 3 che “Il deposito degli atti e dei documenti … è tempestivo quando entro
le ore 24 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito
risulti, anche successivamente, andato a buon fine secondo quanto previsto dalle specifiche
tecniche di cui all'articolo 19 …” e al comma 4 che “Nei casi in cui il codice prevede il deposito
di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di
consiglio, il deposito effettuato con modalità telematiche deve avvenire entro le ore 12.00
dell'ultimo giorno consentito.”.
Il decreto legge 168/16 non fa altro che replicare (quasi integralmente), all’articolo 7 comma 2
lettera b) quanto già sopra riportato ed estratto dall’articolo 9, commi 3 e 4, del DPCM n. 40/2016,
sostituendo il comma 4 dell’articolo 4 delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 del codice
del processo amministrativo con il seguente:
«4. E' assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino
alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del
giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche
successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle
udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre
le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.»
5) MISURE TRANSITORIE PER L’UNIFORME APPLICAZIONE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
TELEMATICO.
Dopo l’articolo 13 delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 del codice del processo
amministrativo e inserito il seguente:
«13-bis. Misure transitorie per l'uniforme applicazione del processo amministrativo
telematico.
1. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, il collegio di primo grado cui è
assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame e vertente
sull'interpretazione e l'applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico
ha già dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di altri
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
138
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul
diritto di difesa di una parte, con ordinanza emanata su richiesta di parte o d'ufficio e
pubblicata in udienza, può chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale o della
sezione staccata di appartenenza di sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di
rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la
trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in
cui è pubblicata l'ordinanza. Il presidente del tribunale o della sezione staccata provvede entro
venti giorni dalla richiesta; il silenzio equivale a rigetto. Il presidente del Consiglio di Stato
comunica l'accoglimento della richiesta entro trenta giorni dal ricevimento, e in tal caso
nell'udienza davanti al tribunale il processo è sospeso fino all'esito della decisione della plenaria.
La mancata risposta del presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta equivale a rigetto. L'adunanza plenaria è calendarizzata non oltre tre mesi dalla
richiesta, e decide la sola questione di diritto relativa al processo amministrativo telematico.».
Riteniamo che la norma sopra trascritta possa dimostrare come il legislatore, con il PAT, abbia
perso una grande occasione: quella di giovarsi e fare tesoro dell’esperienza del processo civile
telematico al fine di evitare il ripetersi di errori che hanno caratterizzato, purtroppo, il PCT a causa
di alcune disposizioni capaci non di facilitarne e renderne fluido l’impianto normativo ma, di
renderlo complicato e, cosa ancora più grave e pericolosa, suscettibile di diverse interpretazioni da
parte dei magistrati dalle quali, a volte, spesso, sono scaturite decisioni nefaste per il difensore e la
parte rappresentata.
Anche nel PAT, purtroppo, la cui struttura normativa è caratterizzata da disposizioni contenute nel
codice del processo amministrativo, nel CAD, e nel regolamento e specifiche tecniche, disposizioni
quindi emanate in periodi diversi e spesso in contrasto tra loro, è possibile che l’attuale assetto
normativo possa dar luogo a significativi contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni già emesse
da altri TAR o dal Consiglio di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una
parte, così come del resto si è già verificato relativamente alla possibilità di utilizzare le notifiche
PEC nel processo amministrativo con le diverse decisioni provenienti non solo dai diversi TAR ma
anche dal Consiglio di Stato che, nell’estate/autunno del 2015, con diverse decisioni, aveva
dichiarato ammissibili le notifiche PEC nel processo amministrativo per poi far, inspiegabilmente,
marcia indietro, nell’inverno del 2016.
A ciò deve aggiungersi che, nelle ipotesi previste dalla norma in commento, si avrà con certezza un
prolungamento dei tempi di definizione del processo.
6) OBBLIGO DEPOSITO TELEMATICO E GIUDIZI PENDENTI AL 01.01.2017:
il decreto legge 168/2016 ha finalmente chiarito cosa accadrà per i procedimenti già pendenti alla
data del 1 gennaio 2017 dalla quale, in mancanza di ulteriore rinvio, decorrerà l’obbligo di
deposito telematico e quindi se anche per i procedimenti incardinati prima di quella data
bisognerà effettuare i depositi in telematico o si potrà proseguire con i depositi cartacei; sempre
l’articolo 7, prevede infatti che:
“Le modifiche introdotte dal presente articolo, nonchè quelle disposte dall'articolo 38, comma
1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114 (processo amministrativo digitale), e dall'articolo 20, comma 1-bis, del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
139
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
2015, n. 132 (misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo), hanno efficacia
con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far
data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad
applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e
comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Quindi, deposito telematico solo per i procedimenti incardinati dal giorno 1 gennaio 2017
mentre, per quelli già in essere a tale data, si proseguirà, fino all’esaurimento del grado di
giudizio e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, con i depositi cartacei.
7) DEPOSITO DI COPIA CARTACEA DEL RICORSO E DEGLI SCRITTI DIFENSIVI:
il comma 8 dell’articolo 7 del decreto legge 168/2016 ha abrogato il comma 1-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016,
n. 161 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 agosto 2016, con il quale, dal 1 gennaio 2017 e fino al
31 marzo 2017, il legislatore aveva introdotto il così detto “doppio binario” ossia la facoltà, non
obbligo, di deposito telematico.
Non appena scampato il pericolo del “doppio binario” che, se non abrogato, avrebbe comportato
problemi anche per la corretta tenuta del fascicolo processuale che, dal 1 gennaio 2017 e stante la
vigenza del DPCM 40/2016, non potrà che essere digitale, ecco che si materializza, con Il comma 4
dell’articolo 7 del decreto legge in commento, lo spettro del deposito delle copie cartacee degli
atti di parte:
“4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi
depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata
almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di
conformità al relativo deposito telematico.”.
Quindi, obbligo di deposito di almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, copia
che dovrà essere munita di attestazione di conformità al relativo deposito telematico.
Vero è che tale obbligo viene fissato fino al 1 gennaio 2018 ma, mi chiedo, è possibile che non si
possa fare a meno della carta? Sempre più si parla, soprattutto nella pubblica amministrazione, di
dematerializzazione, di digitale, di conservazione del documento informatico ma, nonostante
tutto, la carta continua ad avere un “fascino” particolarmente irresistibile.
Ciò significa: lavoro raddoppiato per il professionista che non solo dovrà obbligatoriamente
depositare in telematico ma che poi dovrà comunque recarsi presso il TAR o il Consiglio di Stato e
depositare il cartaceo del ricorso e degli scritti difensivi.
In effetti, sentivamo la mancanza di una ulteriore e diversa attestazione di conformità!
8) DEPOSITI EFFETTUATI DAI DOMICILIATARI
all’articolo 13 delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 del codice del processo
amministrativo è altresì stato inserito il seguente:
«1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della
documentazione devono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
140
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati. Le
comunicazioni di segreteria sono fatte alla PEC del domiciliatario».
Sarò sincero, ma non sono riuscito a cogliere, sicuramente per mia mancanza, il senso di tale
norma la quale sembrerebbe disporre che, fino al 31 dicembre 2017, solo i domiciliatari (che
peraltro potrebbero anche non essere iscritti all’Albo degli avvocati) avranno la possibilità di
effettuare i depositi tramite PEC o, nei casi previsti, tramite upload e non anche, quindi, i difensori.
Molto probabilmente nel comma 1-quater dell’art. 13 delle norme di attuazione, di cui all'allegato
2 del codice del processo amministrativo, causa refuso, è stata inserita la parola “devono” al posto
di “possono”.
Nonostante tutto vogliamo essere ottimisti e fiduciosi e sperare, quindi, che l’articolo 7 del
decreto legge 169/2015 possa essere migliorato in fase di conversione.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
141
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
CAPITOLO XV
Il Processo Tributario Telematico.
Sommario: Premessa - 15.1. Le attività telematiche nel processo tributario – 15.2. L’utilizzo della
PEC nel processo tributario – 15.3. Il regolamento della disciplina dell’uso di strumenti
informatici e telematici nel processo tributario telematico – 15.4. Le specifiche tecniche del
processo tributario telematico.
Premessa.
Il 23 dicembre 2009 veniva siglato il protocollo di intesa52 tra il Dipartimento delle Finanze del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria,
l’Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
che avviava formalmente la sperimentazione del Processo Tributario telematico e, nel febbraio
2010 la sperimentazione iniziava presso la Commissione tributaria provinciale e quella regionale
del Lazio; il 1 giugno 2010 il citato protocollo d’intesa veniva esteso anche al Consiglio Nazionale
Forense.
Il 25 luglio 2013, il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole, con alcuni rilievi, allo schema di
regolamento recante la disciplina sull’uso di strumenti informativi e telematici nell’ambito del
processo tributario (Parere Consiglio di Stato 25/07/2013, n. 3451) 53; parere favorevole era stato
già rilasciato il giorno 08 novembre 2012 dal Garante per la protezione dei dati personali al MEF54
ed è attesa, entro il 2013, la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La rivoluzione (innovazione) digitale che ha già interessato il processo civile e che, dal 1 gennaio
2017 coinvolgerà, (salvo nuovi rinvii) anche il processo amministrativo, dal 1 dicembre 2015 ha
interessato anche il processo tributario anche se, inizialmente, limitatamente a due regioni,
l’Umbria e la Toscana e ciò in quanto le disposizioni indicate nel decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, pubblicate in Gazzetta Ufficiale, il 10 agosto 2015 si sarebbero
potute applicare solo agli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal 1 dicembre 2015
ma solo ed esclusivamente per quelli da depositarsi presso le Commissioni Tributarie Provinciali e
Regionali delle regioni più sopra citata, così come disposto dall’art. 16 delle specifiche;
nel corso della seconda giornata del “Forum PA 2016”, così come riportato in articolo a firma del
Collega Luca Sileni, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Luigi Casero, ha annunciato che
la sperimentazione proseguirà con l’Abruzzo e Molise a partire dal mese di ottobre, con il
Piemonte e Liguria da novembre e con l’Emilia Romagna e il Veneto da dicembre.
15.1. – Le attività telematiche nel processo tributario
La sperimentazione dell’applicazione informatica, che permette l’interazione telematica delle
procedure del contenzioso tributario, si basa sull’uso della posta elettronica certificata (PEC) e
della firma digitale e, consentirà, tra l’altro:
52
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/archivio+comunicati/cs+20
10/cs+gennaio+2010/cs+130110+processo+tributario+telematico/PROCESSO+TRIBUTARIO+TELEMATICO.pdf
53
54
http://fiscopiu.it/sites/default/files/Consiglio%20di%20Stato%20Parere%2025%20luglio%202013%20n.%203451.pdf
http://www.privacy.it/garanteprovv201211082.html
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
142
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
- il deposito telematico presso le Commissioni tributarie dei ricorsi e degli altri atti processuali;
- la comunicazione del dispositivo delle sentenze alle parti;
- l’accesso telematico delle parti al fascicolo informatico del processo.
Il Processo Tributario telematico ridurrà in modo significativo tempi e costi del contenzioso, nel
rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa.
Attualmente l’accesso al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.GI.T.) è consentito
esclusivamente agli utenti autorizzati che hanno aderito al progetto di sperimentazione.
Il regolamento si applicherà a tutti gli atti e provvedimenti del processo tributario, compresi quelli
relativi al procedimento attivato con il reclamo e la mediazione il quale è obbligatorio per
impugnare le contestazioni del Fisco emesse dalle Entrate per un valore fino a 20mila euro. In
pratica, i documenti saranno firmati digitalmente e “viaggeranno” tramite S.i.g.i.t. (Sistema
informativo della giustizia tributaria). Chi ha utilizzato in primo grado le modalità telematiche sarà
tenuto a impiegare sempre le stesse per tutto il percorso giudiziale e anche in appello. Unica
eccezione è rappresentata dalla sostituzione del difensore55.
15.2. – L’utilizzo della PEC nel processo tributario
Dal 15 maggio 2012, a seguito del decreto 26 aprile 2012, n. 7425 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2012, anche nel processo tributario è stata introdotta la PEC per le le
notificazioni e le comunicazioni di cui all'articolo 16, comma I-bis, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, da inviare da parte degli Uffici di segreteria delle CTP e CTR relativamente
ai ricorsi notificati a decorrere dal 7 luglio 2011 anche se ciò, inizialmente, limitatamente in due
sole Regioni (Friuli e Umbria) per poi estendersi a tutte le Commissioni Tributarie a seguito della
emanazione del regolamento attuativo sul processo telematico56 che, dovrebbe vedere la sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il 2013.
15.3. – Il regolamento della disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo
tributario telematico
Il 14 febbraio 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 37, il decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 163/2013 con il quale, il prossimo 1 marzo, entrerà in
vigore il regolamento della disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo
tributario telematico; viene così data attuazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 8, d.l. n.
98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011.
E’ opportuno precisare che, in realtà, con il citato decreto è stato solo emanato il regolamento
mentre, per il vero e proprio avvio del processo tributario telematico, bisognerà attendere
l’emanazione di uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze volti
all’individuazione delle regole tecnico-operative per le operazioni relative all'abilitazione al
S.I.Gi.T., alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione,
alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all'assegnazione dei ricorsi e
all'accesso dei soggetti nonché alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle
ordinanze (cfr. art. 3, n. 3); sempre con gli stessi decreti verranno individuate le Commissioni
Tributarie con le quali sarà possibile procedere telematicamente mentre, con successivi decreti del
Ministero dell'economia e delle finanze saranno individuate le ulteriori Commissioni tributarie per
55
56
http://iusletter.com/il-processo-tributario-fara-il-pieno-di-atti-online/
http://www.altalex.com/index.php?idnot=18130
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
143
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
le quali troveranno gradualmente applicazione le disposizioni del regolamento emanato con il
decreto 163/13.
Inoltre non sfugga che, stante il disposto dell’art. 20 del decreto, le disposizioni dell’emanato
regolamento si applicheranno ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al
decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo
decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e depositati presso le Commissioni tributarie individuate con
il medesimo decreto.
Vediamo, dall’analisi del regolamento, come dovrebbe strutturarsi il futuro processo tributario
telematico.
Sommario
 Ambito di applicazione
 Atti e provvedimenti (documenti) informatici: firma digitale
 S.I.Gi.T.
 Il fascicolo informatico
 Posta elettronica certificata
 Notificazione non telematiche
 Notificazione e deposito di atti
 La costituzione in giudizio e il deposito degli atti successivi
 Atti e documenti depositati in formato cartaceo
 Il verbale di udienza
 Redazione e deposito dei provvedimenti
 Pagamenti telematici
Ambito di applicazione
Non è prevista l’obbligatorietà dell’utilizzo della modalità telematica a condizione che la parte non
abbia, spontaneamente, utilizzato nel primo grado di giudizio, tale modalità; in questa ipotesi, la
stessa parte sarà obbligata ad utilizzare la medesima modalità per l’intero grado del giudizio
nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore (art. 2, n. 3); viene così impedito che la parte
possa utilizzare sia modalità telematiche sia tradizionali.
Ritengo corretta questa impostazione al fine di evitare il verificarsi di ciò che accade nel processo
civile telematico ove le parti, fino al 30 giugno 2014, negli Uffici Giudiziari a valore legale per il
deposito telematico, hanno la possibilità di depositare atti e documenti scegliendo ora il deposito
telematico e, volendo, successivamente il tradizionale deposito cartaceo.
Sinceramente avrei auspicato, per il processo tributario, una totale obbligatorietà dell’utilizzo
telematico senza, quindi, lasciare la scelta della modalità di utilizzo alla parte.
Atti e provvedimenti (documenti) informatici: firma digitale
Ove gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento
attivato con l'istanza di reclamo e mediazione siano formati come documenti informatici dovranno
essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
S.I.Gi.T.
Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria è il fulcro del processo tributario telematico ed è
costituito dall’insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene trattato in via
informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di
procedura, relativo all'amministrazione della giustizia tributaria.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
144
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Al S.I.Gi.T. potranno accedere soltanto i seguenti soggetti:
i giudici tributari, le parti, i procuratori e i difensori di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, il personale abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie, i
consulenti tecnici e gli altri soggetti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546. Le parti, i loro procuratori e difensori, nonché i consulenti e gli organi tecnici potranno
accedere alle sole informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono costituiti o
svolgono attività di consulenza.
Le modalità di accesso, come anticipato, verranno individuate attraverso la futura emanazione dei
decreti del Ministero dell’economia e delle finanze previsti dall’art. 3, comma 3 del decreto
163/13.
In particolare il S.I.Gi.T. assicurerà (art. 3 comma 1):
a) l'individuazione della Commissione tributaria adita;
b) l'individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato;
c) l'individuazione del soggetto abilitato;
d) la trasmissione degli atti e documenti alla Commissione tributaria competente;
e) la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione tributaria competente;
f) il rilascio delle attestazioni concernenti le attività di cui alle precedenti lettere d) ed e);
g) la formazione del fascicolo informatico.
Il fascicolo informatico
E’ formato dalla segreteria della Commissione tributaria con le modalità tecnico-operative che
verranno individuate attraverso la futura emanazione dei decreti del Ministero dell’economia e
delle finanze previsti dall’art. 3, comma 3 del decreto 163/13; al suo interno si troveranno:
le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni altro atto e documento informatico acquisito dal
SI.Gi.T. nonché le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti dalla
segreteria.
Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d'ufficio a condizione che contenga anche tutti gli atti
e documenti cartacei prodotti e acquisiti dalla segreteria.
Il fascicolo informatico consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al SI.Gi.T. ed
esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto
cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione.
Nel caso di richiesta delle parti di ottenere copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo
informatico, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, previo pagamento delle spese,
provvede all'invio della copia stessa tramite PEC.
La procura alle liti
La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa conferiti, congiuntamente all'atto cui si
riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale
dal ricorrente, sono trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai difensori attraverso la posta
elettronica certificata.
La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa redatta come sopra deve essere autenticata,
dal difensore mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale.
Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti,
i procuratori e i difensori trasmettono congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per
immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme
all'originale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante
sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
145
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Posta elettronica certificata
L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata contenuta nel ricorso introduttivo o
nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio
digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche; eventuali variazioni di tale indirizzo,
da effettuarsi con le modalità tecnico-operative che verranno stabilite una volta emanati i decreti
di cui all’art. 3, comma 3, produrranno effetti dal decimo giorno successivo a quello in cui siano
state notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1 e 2, per i professionisti iscritti in albi e elenchi,
l’indirizzo PEC indicato nel primo atto difensivo deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi
ordini o collegi e pubblicato, a cura di questi ultimi, nel registro pubblico INI-PEC.
E’ importante evidenziare quanto disposto dall’art. 7, comma 6 il quale prevede che, in caso di
errata indicazione dell'indirizzo di PEC negli atti difensivi, potrà comunque essere utilizzato il
registro pubblico INI-PEC.
Pec e decorrenza dei termini processuali
Qualunque comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC, si considera
effettuata, ai fini della decorrenza dei termini processuali per il mittente, al momento dell'invio al
proprio gestore attestato dalla relativa ricevuta di accettazione e, per il destinatario, al momento
in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informatici e' resa disponibile nella casella di
posta elettronica certificata (tale momento coincide con la ricevuta di avvenuta consegna) mentre
il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della Commissione tributaria si intende
eseguito al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.
Notificazione non telematiche
Nel caso di notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e ss. del
codice di procedura civile, gli atti da notificare vanno trasmessi all'indirizzo di posta elettronica
certificata dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) pubblicato sull'indice degli indirizzi
delle pubbliche amministrazioni (IPA).
Notificazione e deposito di atti
Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonche' quelli relativi al procedimento attivato con
l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito
dall'articolo 5 del decreto 163/13 mentre il deposito presso la segreteria della Commissione
tributaria dei medesimi atti, unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente
mediante il S.I.Gi.T. così come, con la stessa modalità, devono essere depositati le controdeduzioni
e gli altri atti del processo tributario.
La costituzione in giudizio e il deposito degli atti successivi
La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso tramite PEC, avviene con il
deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad
esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di
trasmissione.
Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresì, il numero di
iscrizione del ricorso nel registro generale.
Il resistente si costituisce in giudizio depositando atti e documenti con le stesse modalità previste
per la costituzione del ricorrente.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
146
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Per la costituzione nel giudizio di appello valgono le modalità sopra descritte.
Atti e documenti depositati in formato cartaceo
Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria della
Commissione tributaria che provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo
informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi dell'articolo 22, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Le modalità di acquisizione di copia informatica degli atti e documenti cartacei fornita dalle parti
processuali o dagli altri soggetti autorizzati verranno individuate attraverso la futura l’emanazione
dei decreti del Ministero dell’economia e delle finanze previsti dall’art. 3, comma 3 del decreto
163/13.
Il verbale di udienza
Il verbale di udienza, viene redatto come documento informatico, ed e' sottoscritto con firma
elettronica qualificata o firma digitale da chi presiede l'udienza e dal segretario.
Nei casi in cui e' richiesto, le parti procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del processo
verbale apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale.
Qualora non sia possibile procedere alla sottoscrizione digitale il verbale viene redatto su supporto
cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e acquisito al fascicolo informatico dalla segreteria della
commissione tributaria.
Redazione e deposito dei provvedimenti
Ai fini della formazione delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze, redatti come documenti
informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale la trasmissione dei
documenti tra i componenti del collegio giudicante avviene tramite il S.I.Gi.T. ed il segretario di
sezione sottoscrive, apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale, i citati
provvedimenti trasmessi tramite il S.I.Gi.T. e provvede al deposito della sentenza.
Pagamenti telematici
Per il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese in via telematica bisognerà
attendere l’emanazione sia del regolamento previsto dal comma 1 dell’art. 19 sia del decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze previsti dall’art. 3 comma 3 del decreto 163/13.
La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di pagamento di cui ai commi
precedenti e' tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per
l'appello, salvo sostituzione del difensore.
15.4. - Le specifiche tecniche del processo tributario telematico
il 10 agosto 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 il Decreto 4 agosto 2015 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, contenente le specifiche tecniche del processo tributario
telematico; sotto forma di FAQ, vediamo quali sono alcune delle caratteristiche del processo
tributario telematico desumibili dalla lettura delle già esaminate regole tecniche e delle specifiche
tecniche dell’agosto 2015.
Deposito telematico facoltativo o obbligatorio?
Cerchiamo di fare la dovuta chiarezza; la lettura congiunta e coordinata delle regole e specifiche
tecniche, consente di poter affermare la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
147
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
telematiche è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonchè per
l'appello, salvo sostituzione del difensore.
La procura alle liti: come dovrà essere attestata la conformità della copia per immagine su
supporto informatico all’originale cartaceo?
Se la procura alle liti viene conferita su supporto cartaceo, la copia per immagine su supporto
informatico della procura dovrà essere attestata come conforme all'originale ai sensi dell'articolo
22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma elettronica
qualificata o firma digitale del difensore.
Anche nel processo tributario telematico, quanto alla procura alle liti, si applica quindi la modalità
di attestazione già prevista, nel processo civile, dall’art. 83 c.p.c.
Se la procura viene conferita su supporto informatico sia il ricorrente, ai fini del conferimento del
mandato, sia il difensore, ai fini dell’autenticazione, provvederanno a sottoscrivere mediante
apposizione di firma digitale o firma elettronica qualificata.
Come avverrà la costituzione in giudizio?
Se il ricorrente notificherà il ricorso avvalendosi della posta elettronica certificata, dovrà costituirsi
in giudizio depositando, tramite il S.I.Gi.T, il ricorso, la nota d'iscrizione a ruolo, gli atti e documenti
ad esso allegati, le ricevute PEC della notifica effettuata e la documentazione comprovante il
pagamento del contributo unificato tributario; successivamente il S.I.Gi.T. rilascerà ricevuta di
accettazione del deposito recante la data di trasmissione.
Quanto alla prova dell’avvenuta notifica del ricorso tramite PEC, si segnala che l’art. 9 comma 2
delle regole tecniche prevede il deposito delle ricevute PEC (accettazione e consegna) mentre l’art.
7 comma 1 delle specifiche tecniche prevede il deposito della sola ricevuta di consegna.
Se la notifica del ricorso verrà effettuata nella modalità tradizionale cartacea, il ricorrente avrà
cura di depositare gli atti e documenti presso la Segreteria della Commissione tributaria che
provvederà ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la
firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi dell'articolo 22, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
Come potrò provvedere al versamento del contributo unificato tributario?
Il pagamento del contributo unificato tributario potrà essere effettuato nella maniera tradizionale
e la prova dell’avvenuto pagamento sarà costituita dalla copia informatica dell’originale analogico,
ottenuta da scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale; potrà essere
effettuato con modalità telematiche a decorrere dalla data che verrà pubblicata sul Portale della
Giustizia Tributaria ed effettuato con le modalità previste dall’art. 5 del codice
dell’amministrazione digitale e dell’art. 1, comma 599 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di pagamento è tenuta ad
utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonchè per l'appello, salvo
sostituzione del difensore.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
148
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Come verrà redatto il verbale di udienza?
Il verbale dell'udienza, sarà redatto come documento informatico e, successivamente, sottoscritto
con firma elettronica qualificata o firma digitale da chi presiede l'udienza e dal segretario. Nei casi
in cui è richiesto, le parti procederanno alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del processo
verbale apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale.
Solo ove possibile procedere alla sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale, il
verbale sarà redatto su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e acquisito al fascicolo
informatico dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvederà ad effettuarne copia
informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o
firma digitale ai sensi dell'articolo 22, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Il domicilio digitale è previsto anche nel processo tributario telematico?
L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata contenuta nel ricorso introduttivo o
nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio
digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche.
Le variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata sono effettuate con le modalità tecnicooperative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ed hanno effetto dal decimo giorno
successivo a quello in cui siano state notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle
parti costituite ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 3. Le
disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei successivi gradi del processo, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Come verranno effettuate le comunicazioni e le notificazioni da parte della cancelleria?
Le notificazioni e le comunicazioni telematiche saranno eseguite mediante la trasmissione dei
documenti informatici all'indirizzo di PEC del professionista il quale dovrà indicarlo nel ricorso o
nel primo atto difensivo e riportarlo nella nota di iscrizione a ruolo; tale indirizzo PEC dovrà
coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, ai sensi dell'articolo 16, comma 7,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
pubblicato nell'INI-PEC.
Qualunque comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC, si considera
effettuata, ai fini della decorrenza dei termini processuali per il mittente, al momento dell'invio al
proprio gestore attestato dalla relativa ricevuta di accettazione e, per il destinatario, al momento
in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informatici è resa disponibile nella casella di
posta elettronica certificata.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
149
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
CAPITOLO XVI
Le notifiche telematiche degli avvocati tramite PEC nel processo civile.
Sommario: Premessa - 16.1. Le modifiche apportate alla L. 53/94 dalla L. 24.12.12 n. 228, dal
DM 48/2013, dal DL 90/14, dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, dalla L. 132/15 – 16.2. Il
procedimento da seguire per la notifica tramite PEC – 16.3. I pubblici elenchi per le notifiche PEC
- 16.4. Facsimile relate di notifica tramite PEC L. 53/94.
Premessa.
La legge 21 gennaio 1994 n. 53 che aveva già conferito agli avvocati la possibilità di effettuare
notifiche in proprio è stata, come noto, integrata con la legge 183/2011 con la quale si prevedeva
che tali notifiche potessero effettuarsi anche tramite utilizzo di posta elettronica certificata.
La normativa è ancor di più cambiata a seguito dell’entrata in vigore:
a) della legge 17 dicembre 2012 n. 221
b) della pubblicazione del decreto ministeriale 48/2013
c) del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014 n. 114
d) del DPCM 13.11.2014 entrato in vigore il giorno 11 febbraio 2015 (non applicabile alle notifiche
effettuate nel processo civile a seguito dell’entrata in vigore della L. 132/15)
e) dalla legge 132/2015 entrata in vigore il giorno 21 agosto 2015
f) dell’articolo 1 comma 3, decreto 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7
gennaio 2016 contenente le modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1
del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per
l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009,
n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.
16.1. Le modifiche apportate alla L. 53/94 dalla L. 24.12.12 n. 228 e dal DM 48/2013, dal DL
90/14, dalla L. 11 agosto 2014 n. 114 e dalla L. 132/15.
Le novità più importanti:
A) “Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati”
1) il titolo del nuovo art. 18 del DM 44/2011 “Notificazioni per via telematica eseguite dagli
avvocati” che sostituisce il precedente “Notificazione per via telematica tra avvocati” e,
2) il richiamo esplicito, al comma 1 del nuovo art. 18, all’art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994 n.
53.
Tali modifiche meritano rilievo in quanto si evince che la PEC, come mezzo per le notifiche degli
avvocati, potrà essere utilizzata non solo quando destinatario della notifica sia altro avvocato
ma anche quando destinatario sia persona diversa dall’avvocato a condizione, naturalmente,
che l’indirizzo PEC del destinatario risulti da pubblici elenchi (art. 3 bis n. 1 legge 21 gennaio
1994 n. 53.).
B) L’Avvocato è considerato pubblico ufficiale.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
150
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
L’art. 18 nuova formulazione con il comma 4 conferma e ribadisce quanto già indicato all’art. 6
della L. 53/94 e quindi che l’avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge
quando compila la relazione o le attestazioni di cui agli artt. 3, 3 bis e 9 della legge 21 gennaio
1994 n. 53.
L’avvocato quindi potrà procedere alla notifica non solo di atti di sua produzione ma anche di
quelli prodotti da soggetti diversi; in questo secondo caso, se l’atto o il provvedimento da
notificare non è presente nel fascicolo informatico del procedimento, estrae copia informatica
per immagine dell’atto in origine formato su supporto analogico (cartaceo) e compie
l’asseverazione prevista dall’art. 22 comma 2 del codice dell’amministrazione digitale, avendo
cura di inserire la dichiarazione di conformità all’originale (cartaceo) nella relazione di
notificazione così come previsto dall’art. 3 bis comma 5 della legge 21 gennaio 1994 n. 53; ove
invece l’atto o il provvedimento da noticare sia presente nel fascicolo informatico del
procedimento è possibile seguire la procedura indicata al successivo punto “H”.
C) La procura alle liti.
L’art. 18 del DM 44/2011 ora prevede altresì, al comma 5, che la procura alle liti si considera
apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato
allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. Tale
disposizione inoltre si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del
quale è estratta copia informatica, anche per immagine. Ciò significa che l’avvocato potrà, ad
esempio, notificare ad un soggetto il cui indirizzo PEC risulti da pubblici elenchi l’atto di citazione
avendo cura di allegare al messaggio PEC da inviare ai fini della notifica sia l’atto di citazione sia
la procura alle liti rilasciata dal cliente.
D) Ricevuta PEC avvenuta consegna.
Il comma 6 dell’art. 18 del DM 44/2011 dispone ora che la ricevuta di avvenuta consegna del
messaggio PEC con il quale l’atto viene notificato dovrà essere quella COMPLETA.
E) Notifiche tramite PEC e autorizzazione COA.
L’art. 46 co. 1 lett. a) del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, modificando l’art. 1 della Legge n. 53/1994, elimina il prerequisito dell’autorizzazione del COA di appartenenza per poter effettuare notifiche in proprio a
mezzo PEC. Viene anche abolito l’obbligo di indicare nella relata di notifica telematica
l’autorizzazione del COA di appartenenza.
Ciò significa che tutti sono, ex lege, autorizzati a notificare in proprio tramite PEC senza dover
richiedere autorizzazione al COA di appartenenza.
Attenzione: se la notifica in proprio deve essere effettuata nella maniera tradizionale (cartacea)
il Collega dovrà essere autorizzato dal COA.
F) Notifiche tramite PEC e pagamento diritti.
L’art. 46 co. 1 lett. a) del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, modificando l’art. 1 della Legge n. 53/1994, dispone la totale
esenzione del pagamento dei diritti per le notifiche telematiche in proprio.
G) Alle notifiche tramite PEC si applica l’art. 147 C.P.C.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
151
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
L’art. 45 bis introdotto, nel decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, dalla legge di conversione dell’11
agosto 2014 n. 114, ha ulteriormente modificato il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introducendo l’art. 16
septies; a seguito di tale modifica la disposizione dell’art. 147 c.p.c. si applica anche alle
notifiche in proprio ex L. 53/94 eseguite dagli avvocati tramite PEC con la conseguenza
che, quando la ricevuta di consegna giunge dopo le ore 21, la notifica si considera perfezionata
alle ore 7.00 del giorno successivo.
H) Notifiche di copie informatiche, poteri di autentica e esenzione pagamento diritti di copia.
L’art. 52 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con la legge 11 agosto 2014 n. 114
stabilisce che «il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il
commissario giudiziale» possano estrarre con modalità telematiche, copie analogiche o
informatiche degli atti e dei provvedimenti ed attestare «la conformità delle copie estratte ai
corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» con totale esenzione del pagamento dei
diritti di copia.
Ciò significa che l’avvocato, accedendo tramite il sistema POLISWEB al proprio fascicolo
informatico, potrà estrarre copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti
contenuti nel detto fascicolo ed attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti
atti contenuti nel fascicolo informatico» con totale esenzione del pagamento dei diritti di copia.
Se viene estratto il duplicato informatico dell’atto o provvedimento ai fini della notifica in
proprio tramite PEC non sarà necessario attestarne la conformità.
Se viene estratta copia informatica dell’atto o del provvedimento ai fini della notifica in proprio
tramite PEC l’attestazione di conformità dovrà essere inserita nella relata di notifica da allegare
al messaggio PEC.
Se viene estratta copia analogica dell’atto o del provvedimento ai fini della notifica in proprio
non tramite PEC ma da eseguirsi nella maniera tradizionale (cartacea) tramite Ufficio Postale,
l’attestazione di conformità dovrà essere inserita in calce o a margine della copia o su foglio
separato che sia però congiunto materialmente alla medesima.
Si raccomanda di effettuare l’estrazione della copia informatica o analogica solo dal fascicolo
informatico e di non utilizzare quindi, ai fini delle notifiche in proprio, l’atto o il provvedimento
allegato al messaggio PEC inviato dalla cancelleria.
I) Il procedimento da seguire per la notifica in proprio tramite PEC.
Vediamo ora cosa materialmente e nel concreto dovrà fare l’avvocato affinché possa eseguire la
notifica a mezzo PEC senza correre il rischio di andare incontro ad eventuali eccezioni.
1) essere in possesso di casella PEC comunicata all’Ordine di appartenenza e di firma digitale.
2) l’indirizzo PEC del mittente e del destinatario della notifica tramite PEC dovranno essere
presenti nei pubblici registri.
3) Il comma 4 bis dell’articolo 8 della L. 53/94 dispone ora che l’avvocato che voglia notificare
telematicamente a mezzo PEC non abbia più l’obbligo di osservare quanto indicato nei
precedenti punti 1, 2, 3 e 4 del citato articolo venendo meno l’obbligo di annotare nel registro
cronologico le notificazioni eseguite.
4) Il campo “OGGETTO” della PEC dovrà obbligatoriamente indicare, così come previsto dall’art.
3 bis comma 4 della L. 53/94, la seguente frase: notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994.
5) L’art. 3 bis comma 5 della L. 53/94 dispone che la PEC debba contenere i seguenti allegati
generati su documento informatico separato:
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
152
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
5.1) la RELATA DI NOTIFICAZIONE (creata con word, open office ecc. trasformata, senza
scansione, direttamente in PDF testo e firmata digitalmente) nella quale dovranno essere
inseriti i seguenti dati:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;
b) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte
che ha conferito la procura alle liti;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
d) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;
e) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
f) l’attestazione di conformità (eventuale) di cui al comma 2 dell’art. 3 bis L. 53/94.
g) per le notificazioni effettuate in corso di procedimento dovrà, inoltre, essere indicato l’ufficio
giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo (art. 3 bis comma 6 della L. 53/94).
h) l’attestazione di conformità delle copie informatiche e degli estratti informatici dei file
allegati alla PEC nel rispetto delle modalità indicate dal comma 3 dell’art. 16 undecies del DL.
179/12 entrato in vigore il giorno 21 agosto 2015 a seguito della pubblicazione della L. 132/15
che ha convertito in legge, con modificazioni, il DL. 83/15 e dell’articolo 1 comma 3 del decreto
28 dicembre 2015.
i) una volta ultimata, la relata di notificazione, trasformata in PDF testuale senza scansione,
prima di essere allegata alla PEC, deve essere “firmata” con FIRMA DIGITALE.
5.2) L’ATTO CHE L’AVVOCATO DEVE NOTIFICARE:
ipotizzeremo la notifica di atto introduttivo (ad es. citazione).
Nel caso di ATTO PROPRIO sarà necessario allegare:
a) l’atto firmato digitalmente dall’avvocato (creato precedentemente con word e direttamente
trasformato in file PDF).
b) la procura alle liti, rilasciata all’avvocato su foglio separato del quale è estratta copia
informatica, anche per immagine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così
come modificato dal DM 48/2013. L’avvocato, in siffatta ipotesi, redige tramite software (word,
open office ecc.) la procura alle liti, la stampa, la fa sottoscrivere al cliente, la sottoscrive egli
stesso, scansiona successivamente il documento così formato estraendone copia informatica per
immagine (PDF) e, prima di allegarla al messaggio PEC, la sottoscrive con firma digitale.
c) la relata di notificazione (per la quale rimando a quanto indicato al precedente punto 5.1).
6) Prima di inoltrare la PEC l’avvocato dovrà accertarsi di aver selezionato, nella PEC, quale TIPO
DIRICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA, quella COMPLETA, così come previsto dal comma 6
dell’art. 18 del DM 44/11 così come modificato dal DM 48/2013.
7) Il perfezionamento della notifica.
La notifica via PEC può dirsi perfezionata per il soggetto notificante, nel momento in cui viene
generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene
generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (art. 3 bis comma 3 della L. 53/94).
Ricordo che non esistono, per l’avvocato notificatore, le stesse limitazioni territoriali relative agli
Ufficiali Giudiziari: la notifica di una citazione avanti il Tribunale di Teramo, da eseguirsi nei
confronti di un destinatario residente a Caltanissetta, potrà essere eseguita da un avvocato con
studio in Bari.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
153
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
8) Prova dell’avvenuta notifica.
Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta
notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell’articolo 645 del codice di
procedura civile e dell’articolo 123 delle disposizioni per l’attuazione, transitorie e di
coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla
notifica, a depositare copia dell’atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha
pronunciato il provvedimento.
Nel caso di notifica telematica, la prova dell’avvenuta notifica, mediante deposito telematico
negli atti di causa, è costituita dal deposito telematico della copia dell’atto notificato, della
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, così
come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell’art. 19 bis
comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014:
Provvedimento 16 aprile 2014 – Specifiche tecniche previste dall’art. 34, c1 del d.m. 21 febbraio
2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo
civile e penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Art. 19 bis Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati
[omissis]
5) La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute previste dall’articolo 3bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto notificato ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l’atto notificato
all’interno della busta telematica di cui all’art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e
la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati
identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma
1, lettera e.
Ciò, naturalmente, solo se esiste un fascicolo telematico del procedimento; a tal fine è
necessario salvare sul proprio computer la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta
consegna e poi allegare i file salvati, oltre all’atto notificato, tramite il redattore atti utilizzato
per effettuare i depositi telematici.
Quando invece non esiste un fascicolo telematico, non è possibile procedere al deposito con
modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’art. 3 bis L. 53/94; l’art. 9 comma 1 bis
della
L.
53/94,
introdotto
dalla
Legge
228/2012,
però
dispone
che
“… l’avvocato estrae copia su supportoanalogico del messaggio di posta elettronica certificata, d
ei suoi allegati e della ricevuta di accettazionee di avvenuta consegna e ne attesta la conformità
ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’art. 23 , comma 1, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82″.
Segnaliamo altresì che il comma 1 lettera “c-bis” introdotto nel decreto legge 24 giugno 2014 n.
90 dalla legge di conversione dell’11 agosto 2014 n. 114, prevede adesso, in generale, che in tutti
i casi in cui l’avvocato debba fornire la prova della notificazione e non sia possibile fornirla con
modalità telematiche, dovrà procedere ai sensi dell’art. 9 comma 1-bis della L. 53/94 introdotto
dal D.L. 90/2014 e quindi dovrà estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta
elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
154
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23,
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
L’avvocato notificatore, pertanto, potrà stampare su carta l’intero messaggio PEC relativo alla
notifica, con i suoi allegati e con le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, ed attestare
la conformità di tale copia ai documenti informatici originali.
Riteniamo doveroso ed opportuno ricordare, da ultimo, che l’avvocato che compila la relazione
o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo 5 della L. 53/94 o
l’attestazione di conformità ai sensi dell’art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 179/2012 (convertito con L.
n. 221/2012), introdotto dall’art. 52 del Decreto Legge n. 90/2014 convertico con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto e che il
compimento di irregolarità o abusi nell’esercizio delle facoltà previste dalla legge 53/94
costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre
norme (art. 6 L. 53/94).
16.3. I pubblici elenchi per le notifiche tramite PEC.
L’articolo 3 bis della L. 53/94 prevede che l’avvocato possa procedere alla notifica in proprio
tramite la posta elettronica certificata a condizione che l’indirizzo di posta elettronica certificata
del destinatario della notifica risulti da pubblici elenchi.
Prevede altresì che anche l’indirizzo di posta elettronica certificata del mittente risulti da pubblici
elenchi.
Ma quali sono i pubblici elenchi previsti dalla legge attraverso i quali l’avvocato potrà verificare,
prima di procedere alla notifica in proprio, se l’indirizzo PEC del destinario è, in effetti, in essi
presente?
Bisognerà fare riferimento all’art. 16 ter della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come a sua volta modificato dall’art.
45 bis, comma 2, del decreto legge n. 90 del 2014 convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114
pubblicata in G.U. il 18 agosto 2014 ed in vigore dal 19 agosto 2014:
Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese).
Art. 16-ter. Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni
A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia
civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli
articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli
indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.
(comma così modificato dall'art. 45-bis, comma 2, decreto legge n. 90 del 2014 convertito con
la Legge 11 agosto 2014 n. 114 pubblicata in G.U. il 18 agosto 2014 ed in vigore dal 19 agosto
2014.).
Dalla lettura della norma si evince che, ad oggi, i pubblici elenchi richiamati dall’art. 3 bis della L.
53/94, sono i seguenti:
1) IL DOMICILIO DIGITALE DEL CITTADINO
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
155
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
(previsto dall’art. 4 Legge 17 dicembre 2012, n. 221 conversione, con modificazioni, del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179).
Tale elenco non è ancora stato istituito ma è ragionevole pensare che includerà tutti gli indirizzi
PEC comunicati dai cittadini alla Pubblica Amministrazione.
Tali indirizzi poi dovrebbero essere inseriti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente
(ANPR) e resi disponibili per la consultazione.
Anche l'ANPR, istituita dall'art. 2 del decreto legge 179/2012 che ha disposto l'accorpamento in
un'unica anagrafe del sistema anagrafico precedentemente strutturato in quattro partizioni
(Indice nazionale delle anagrafi-INA, anagrafe comunale, AIRE centrale e AIRE comunale), non è
ancora di fatto entrata a regime.
Sul punto segnalo che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2014
n. 19457 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 08 gennaio 2015 e vigente dal 23 gennaio 2015, è
stato emanato il regolamento recante le modalità di attuazione e di funzionamento
dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il
graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente.
2) REGISTRO PP.AA
Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai
sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 - consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli
uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.
Il completamento di tale elenco è fissato per il 30 novembre 2014, termine questo stabilito
dall’art. 47 n. 1 del decreto legge n. 90 del 2014 convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114
pubblicata in G.U. il 18 agosto 2014 ed in vigore dal 19 agosto 2014.
Tale registro non è liberamente consultabile, essendo necessaria l'identificazione c.d. "forte"
tramite token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB,...) contenente un certificato di
autenticazione.
E’ possibile consultare l’elenco tramite l’area riservata del Portale dei Servizi Telematici del
Ministero della Giustizia.
3) REGISTRO IMPRESE
(previsto dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).
E’ possibile consultare liberamente l’elenco cliccando qui.
4) INDICE NAZIONALE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INIPEC)
(previsto dall’art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
E’ possibile consultare liberamente l’elenco cliccando qui.
5) ReGIndE
il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia,
contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti
abilitati esterni, ovverossia:
1) appartenenti ad un ente pubblico
2) professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
57
http://www.altalex.com/index.php?idnot=69991
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
156
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
3) ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad
ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia (questo
non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l’invio dell’albo deve
essere sempre fatto dall’Ordine di appartenenza o dall’ente che si difende).
Tale registro non è liberamente consultabile, essendo necessaria l'identificazione c.d. "forte"
tramite token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB,...) contenente un certificato di
autenticazione.
Ciò premesso è possibile consultare il ReGIndE sia tramite funzionalità disponibili nei Punti di
Accesso (PDA) privati sia tramite l’area riservata del Portale dei Servizi Telematici del Ministero
della Giustizia.
16.4. Facsimile relate di notifica tramite PEC L. 53/94.
Per aiutare i Colleghi nella redazione della relata di notifica da allegare alla PEC nel rispetto della L.
53/94 si offrono, a seguire, alcuni facsimile aggiornati alla normativa vigente al settembre 2016
comprensivi del procedimento da seguire.
01) RELATA DI NOTIFICA DI ATTO PROPRIO IN PROCEDIMENTO DA INIZIARE
(DA UTILIZZARE PER NOTIFICARE TRAMITE PEC ATTI DI CITAZIONE, RICORSI, ECC. CREATI
TRAMITE SOFTWARE DI VIDEOSCRITTURA E TRASFORMATI DIRETTAMENTE IN PDF SENZA
SCANSIONE, AD ESEMPIO L’ATTO DI PRECETTO)
IL PROCEDIMENTO DA SEGUIRE:
Con il software di videoscrittura prepara l’atto di citazione o il ricorso o qualsiasi altro atto che
vuoi notificare tramite PEC.
Predisposto l’atto, dovrai trasformarlo direttamente in PDF senza scansione; la maggior parte dei
programmi di videoscrittura consente di “salvare” l’atto anche in formato .PDF. Se il tuo
programma di videoscrittura non lo consente, potrai installare sul tuo computer un software che
aggiungerà, a quelle già presenti nel tuo computer, una “stampante virtuale” che selezionerai
dopo aver “chiesto” al programma di videoscrittura di stampare il tuo atto. Così facendo, la
“stampante virtuale” produrrà del tuo atto un formato .PDF che salverai sul desktop del computer
o in altra “cartella” da te scelta. Il programma che utilizzo io come “stampante virtuale” è PDF24
Creator, che puoi scaricare gratuitamente ed installare sul computer cliccando qui.
Ottenuto il tuo atto in formato .PDF, ricordati che dovrai sottoscriverlo, mediante il dispositivo
di firma digitale, prima di allegarlo alla PEC da inviare per la notifica.
Trattandosi di atto introduttivo, dovrai predisporre con il tuo programma di videoscrittura
la procura alle liti che dovrà contenere tutti i dati necessari affinchè possa evincersi che la
procura sia stata a te rilasciata per quel determinato atto; la stamperai, la farai sottoscrivere al
cliente e la sottoscriverai anche tu, per autentica, nella maniera tradizionale. Apposte le firme
autografe, procederai alla scansione della procura cartacea, ottenendo così la stessa in formato
.PDF.
Ottenuta la procura in formato .PDF, ricordati che dovrai sottoscriverla, mediante il dispositivo
di firma digitale, prima di allegarla alla PEC da inviare per la notifica in quanto, con la
sottoscrizione digitale avrai attestato la conformità della copia informatica della procura alle liti
all’originale analogico (cartaceo) in tuo possesso, così come richiesto dall’articolo 83 c.p.c.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
157
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
A questo punto, dovrai predisporre, utilizzando il programma di videoscrittura, la relata di
notifica avendo cura di inserire tutti gli elementi indicati dalla L. 53/94 nell’art. 3 bis; il facsimile
della relata di notifica è quello che trovi in questa pagina.
Predisposta la relata di notifica, dovrai trasformarla direttamente in PDF senza scansione
seguendo il procedimento sopra descritto per la trasformazione in PDF della tua citazione e/o
ricorso.
Ottenuta la relata di notifica in formato .PDF, ricordati che dovrai sottoscriverla, mediante il
dispositivo di firma digitale, prima di allegarla alla PEC da inviare per la notifica.
A questo punto avrai predisposto tutti i file da allegare alla PEC per la notifica.
Aperto il programma con il quale invii e ricevi le PEC, componi un nuovo messaggio-PEC,
ricordandoti:
1) che la casella PEC dalla quale deve “partire” la tua notifica deve essere quella da te
comunicata al tuo Ordine di appartenenza e presente, quindi, sia nel REGINDE che nell’INIPEC
2) che l’indirizzo PEC del destinatario della notifica deve essere quello estratto da uno
deipubblici elenchi così come previsto dalla L. 53/94 e quindi lo stesso che avrai indicato nella
relata di notifica
3) che in caso di più destinatari, dovrai inserire i relativi indirizzi PEC nel medesimo campo e
quindi non dovrai mai utilizzare il campo “CC”
4) di inserire nell’oggetto esattamente questa frase: notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994
5) di allegare alla PEC l’atto di citazione, la procura alle liti e al relata di notifica.
6) di verificare, prima di inviare la PEC, che la ricevuta di consegna selezionata sia quella
COMPLETA.
A questo punto puoi inviare la PEC ed attendere la ricezione delle ricevute di accettazione e
consegna le quali, ti ricordo, DEVONO ESSERE CONSERVATE COSI’ COME RICEVUTE: IN DIGITALE.
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Io sottoscritto Avvocato Maurizio Reale, con studio in Giulianova (Te) alla Via Turati n. 123,
CF:RLEMRZ63C11F205Q, P.IVA: 00990880676 nella mia qualità di difensore e domiciliatario
del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, (C.F. TZZCCIO44FFF205T – P.IVA0000000001),
giusta procura alle liti che si allega ai sensi dell’art. 83 comma 3 c.p.c., ho
NOTIFICATO
ad ogni effetto di legge l’allegato atto (DESCRIZIONE DELL’ATTO), firmato digitalmente, prodotto
a favore del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, (C.F. TZZCCIO44FFF205T –
P.IVA0000000001) e contro ALFABETAGAMMA SPA, nell’instaurando giudizio civile dinanzi
al Tribunale diTeramo, nonché procura alle liti a me rilasciata dal Sig. Tizio Caio originariamente
su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica, sottoscritta digitalmente, in
conformità di quanto previsto dall’art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM
48/2013 a:
1)
ALFABETAGAMMA
SPA,
con
sede
in Milano alla Via
Bianchi
n.
6, CF: 000000000002,P.IVA: 000000000002, in persona del legale rapp.te pro tempore,
trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
PEC (INSERIRE INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO)estratto dal seguente PUBBLICO
ELENCO (INSERIRE IL NOMINATIVO DEL PUBBLICO ELENCO DAL QUALE E’ STATO RILEVATO
L’INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO).
Luogo __________________ data _______________
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
158
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Avv. Maurizio Reale
02) RELATA DI NOTIFICA DI ATTO PROPRIO IN PROCEDIMENTO GIA’ INIZIATO
(DA UTILIZZARE PER NOTIFICARE TRAMITE PEC ATTI CREATI TRAMITE SOFTWARE DI
VIDEOSCRITTURA TRASFORMATI DIRETTAMENTE IN PDF SENZA SCANSIONE, AD ESEMPIO
L’ATTO DI PRECETTO)
IL PROCEDIMENTO DA SEGUIRE:
Con il software di videoscrittura prepara l’atto che vuoi notificare tramite PEC.
Predisposto l’atto, dovrai trasformarlo direttamente in PDF senza scansione; la maggior parte
dei programmi di videoscrittura consente di “salvare” l’atto anche in formato .PDF. Se il tuo
programma di videoscrittura non lo consente, potrai installare sul tuo computer un software che
aggiungerà, a quelle già presenti nel tuo computer, una “stampante virtuale” che selezionerai
dopo aver “chiesto” al programma di videoscrittura di stampare il tuo atto. Così facendo, la
“stampante virtuale” produrrà del tuo atto un formato .PDF che salverai sul desktop del
computer o in altra “cartella” da te scelta. Il programma che utilizzo io come “stampante
virtuale” è PDF24 Creator, che puoi scaricare gratuitamente ed installare sul computer cliccando
qui.
Ottenuto il tuo atto in formato .PDF, ricordati che dovrai sottoscriverlo, mediante il dispositivo
di firma digitale, prima di allegarlo alla PEC da inviare per la notifica.
Trattandosi di atto da notificare in un giudizio già iniziato, non dovresti aver bisogno di
predisporre e allegare la procura alle liti, ove però così non fosse, per la predisposizione della
stessa puoi utilizzare i suggerimenti presenti qui.
A questo punto, dovrai predisporre, utilizzando il programma di videoscrittura, la relata di
notifica avendo cura di inserire tutti gli elementi indicati dalla L. 53/94 nell’art. 3 bis; il facsimile
della relata di notifica è quello che trovi in questa pagina.
Predisposta la relata di notifica, dovrai trasformarla direttamente in PDF senza
scansione seguendo il procedimento sopra descritto per la trasformazione in PDF del tuo atto.
Ottenuta la relata di notifica in formato .PDF, ricordati che dovrai sottoscriverla, mediante il
dispositivo di firma digitale, prima di allegarla alla PEC da inviare per la notifica.
A questo punto avrai predisposto tutti i file da allegare alla PEC per la notifica.
Aperto il programma con il quale invii e ricevi le PEC, componi un nuovo messaggio-PEC,
ricordandoti:
1) che la casella PEC dalla quale deve “partire” la tua notifica deve essere quella da te
comunicata al tuo Ordine di appartenenza e presente, quindi, sia nel REGINDE che nell’INIPEC
2) che l’indirizzo PEC del destinatario della notifica deve essere quello estratto da uno
dei pubblici elenchi così come previsto dalla L. 53/94 e quindi lo stesso che avrai indicato nella
relata di notifica
3) che in caso di più destinatari, dovrai inserire i relativi indirizzi PEC nel medesimo campo e
quindi non dovrai mai utilizzare il campo “CC”
4) di inserire nell’oggetto esattamente questa frase: notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994
5) di allegare alla PEC l’atto di tua produzione e al relata di notifica.
6) di verificare, prima di inviare la PEC, che la ricevuta di consegna selezionata sia quella
COMPLETA.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
159
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
A questo punto puoi inviare la PEC ed attendere la ricezione delle ricevute di accettazione e
consegna le quali, ti ricordo, DEVONO ESSERE CONSERVATE COSI’ COME RICEVUTE: IN DIGITALE.
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Io sottoscritto Avvocato Maurizio Reale, con studio in Giulianova (Te) alla Via Turati n. 123,
CF:RLEMRZ63C11F205Q, P.IVA: 00990880676 nella mia qualità di difensore e domiciliatario
del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla ViaRossi n. 4, C.F.TZZCCIO44FFF205T – P.IVA0000000001),
giusta procura alle liti già in atti allegata, ho
NOTIFICATO
ad ogni effetto di legge l’allegato atto (DESCRIZIONE DELL’ATTO), firmato digitalmente, prodotto
a favore del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, C.F. TZZCCIO44FFF205T – P.IVA
0000000001) e contro ALFABETAGAMMA SPA, nel giudizio civile dinanzi al (INSERIRE AUTORITA’
GIUDIZIARIA E SEDE), a:
1)
ALFABETAGAMMA
SPA,
con
sede
in Milano alla Via
Bianchi
n.
6, CF: 000000000002, P.IVA:000000000002, in persona del legale rapp.te pro tempore,
trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
PEC (INSERIRE INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO) estratto dal seguente PUBBLICO
ELENCO(INSERIRE IL NOMINATIVO DEL PUBBLICO ELENCO DAL QUALE E’ STATO RILEVATO
L’INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO) e,
DICHIARO
che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti (INSERIRE
L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA) di (SEDE AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE PENDE IL
PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE – RG DEL PROCEDIMENTO
E ANNO).
Luogo __________________ data _______________
Avv. Maurizio Reale
03) RELATA DI NOTIFICA ATTO / PROVVEDIMENTO DI TERZI IN PROCEDIMENTO GIA’ INIZIATO –
CONFORMITA’ ATTO / PROVVEDIMENTO RILASCIATA DALLA CANCELLERIA.
(DA UTILIZZARE PER NOTIFICARE TRAMITE PEC ATTI E/O PROVVEDIMENTI RILASCIATI DALLA
CANCELLERIA IN CARTACEO CON CONFORMITA’ E TRASFORMATI TRAMITE SCANSIONE DAL
DIFENSORE (=COPIE
INFORMATICHE) QUALI,
AD
ESEMPIO,
DECRETI
INGIUNTIVI
PROVVISORIAMENTE ESECUTIVI O DECRETI INGIUNTIVI EMESSI DAL GIUDICE DI PACE)
IL PROCEDIMENTO DA SEGUIRE:
Hai ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o dal Giudice di
Pace un decreto ingiuntivo o qualsiasi altro atto e vuoi notificarlo tramite PEC.
Puoi farlo.
Alla cancelleria competente chiederai il rilascio di una copia conforme del decreto ingiuntivo.
Ritirata la copia conforme, dovrai con lo scanner, trasformarla in PDF.
E la procura alle liti? Giurisprudenza consolidata ritiene che non sia necessario allegarla.
A questo punto, dovrai predisporre, utilizzando il programma di videoscrittura, la relata di
notifica avendo cura di inserire tutti gli elementi indicati dalla L. 53/94 nell’art. 3 bis; il facsimile
della relata di notifica è quello che trovi in questa pagina ed è già completo anche
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
160
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
dell’attestazione di conformità ex art. 19 ter delle specifiche tecniche del PCT, considerando che
notifichi non un originale informatico ma una copia informatica (decreto ingiuntivo) ottenuta
dalla scansione della copia conforme cartacea del decreto ingiuntivo ritirata dalla cancelleria.
Predisposta la relata di notifica, dovrai trasformarla direttamente in PDF senza scansione.
Ottenuta la relata di notifica in formato .PDF, ricordati che dovrai sottoscriverla, mediante il
dispositivo di firma digitale, prima di allegarla alla PEC da inviare per la notifica.
A questo punto avrai predisposto tutti i file da allegare alla PEC per la notifica.
Aperto il programma con il quale invii e ricevi le PEC, componi un nuovo messaggio-PEC,
ricordandoti:
1) che la casella PEC dalla quale deve “partire” la tua notifica deve essere quella da te
comunicata al tuo Ordine di appartenenza e presente, quindi, sia nel REGINDE che nell’INIPEC
2) che l’indirizzo PEC del destinatario della notifica deve essere quello estratto da uno
dei pubblici elenchi così come previsto dalla L. 53/94 e quindi lo stesso che avrai indicato nella
relata di notifica
3) che in caso di più destinatari, dovrai inserire i relativi indirizzi PEC nel medesimo campo e
quindi non dovrai mai utilizzare il campo “CC”
4) di inserire nell’oggetto esattamente questa frase: notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994
5) di allegare alla PEC la copia informatica del decreto ingiuntivo ottenuta dalla scansione e al
relata di notifica.
6) di verificare, prima di inviare la PEC, la ricevuta di consegna selezionata sia quella COMPLETA.
A questo punto puoi inviare la PEC ed attendere la ricezione delle ricevute di accettazione e
consegna le quali, ti ricordo, DEVONO ESSERE CONSERVATE COSI’ COME RICEVUTE: IN DIGITALE.
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Io sottoscritto Avvocato Maurizio Reale, con studio in Giulianova (Te) alla Via Turati n. 123,
CF:RLEMRZ63C11F205Q, P.IVA: 00990880676 nella mia qualità di difensore e domiciliatario
del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, C.F. TZZCCIO44FFF205T – P.IVA 0000000001),
giusta procura alle liti già in atti allegata, ho
NOTIFICATO
ad ogni effetto di legge l’allegato atto / provvedimento (DESCRIZIONE DELL’ATTO /
PROVVEDIMENTO), prodotto a favore del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n.
4, C.F.TZZCCIO44FFF205T – P.IVA 0000000001) e contro ALFABETAGAMMA SPA, nel giudizio
civile dinanzi al(INSERIRE AUTORITA’ GIUDIZIARIA E SEDE), a:
1)
ALFABETAGAMMA
SPA,
con
sede
in Milano alla Via
Bianchi
n.
6, CF: 0000000002, P.IVA:0000000002, in persona del legale rapp.te pro tempore,
trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo (INSERIRE
INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO) estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (INSERIRE IL
NOMINATIVO DEL PUBBLICO ELENCO DAL QUALE E’ STATO RILEVATO L’INDIRIZZO PEC DEL
DESTINATARIO).
DICHIARO
che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti (INSERIRE
L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA) di (SEDE AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE PENDE IL
PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE – RG DEL PROCEDIMENTO
E ANNO) e,
ATTESTO
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
161
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2, L. 53/94 e 16 undecies comma 3 del
DL. 179/12, che la copia informatica allegata [NOME FILE] [es. ricorso per decreto ingiuntivo
richiesto provvisoriamente esecutivo a favore di __________ e contro _________ e pedissequo
decreto ingiuntivo N. _____ emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di ___________ in
data ________ ] è conforme alla copia conforme analogica dalla quale è estratta.
Luogo __________________ data _______________
Avv. Maurizio Reale
04) RELATA DI NOTIFICA RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO E DECRETO DEL MAGISTRATO
ESTRATTI DAL POLISWEB QUALI COPIE INFORMATICHE – CONFORMITA’ ATTESTATA
DALL’AVVOCATO.
(DA UTILIZZARE PER NOTIFICARE TRAMITE PEC ANCHE QUALSIASI ALTRO ATTO E/O
PROVVEDIMENTO ESTRATTO QUALE COPIA INFORMATICA DAL POLISWEB)
IL PROCEDIMENTO DA SEGUIRE:
Hai ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo e vuoi notificarlo tramite PEC.
Puoi farlo, estraendo tramite Polisweb, dal fascicolo informatico o le copie informatiche o i
duplicati informatici del ricorso, del decreto e della procura alle liti (per
quest’ultima giurisprudenza consolidata ritiene che non sia necessario allegarla).
In questo esempio viene descritto il procedimento da seguire per notificare le copie
informatiche del ricorso, del decreto e della procura alle liti; se vuoi procedere con la notifica dei
duplicati informatici (procedimento che suggerisco in quanto degli stessi in relata non dovrà
essere attestata conformità alcuna) puoi cliccare qui.
Attraverso il Polisweb devi entrare nel fascicolo informatico del procedimento monitorio.
Al suo interno troverai il ricorso da Te depositato e il decreto emesso dal Giudice.
Scarica, salva sul tuo computer (sul desktop o in una cartella di tua preferenza) le COPIE
INFORMATICHE del ricorso, del decreto e della procura alle liti.
A questo punto, dovrai predisporre, utilizzando il programma di videoscrittura, la relata di
notifica avendo cura di inserire tutti gli elementi indicati dalla L. 53/94 nell’art. 3 bis; il facsimile
della relata di notifica è quello che trovi in questa pagina ed è già completo anche
dell’attestazione di conformità ex art. 19 ter delle specifiche tecniche del PCT, considerando che
notifichi non originali informatici o duplicati informatici ma copie informatiche (del ricorso, del
decreto e della procura alle liti) estratte dal fascicolo informatico del procedimento monitorio.
Predisposta la relata di notifica, dovrai trasformarla direttamente in PDF senza scansione.
Ottenuta la relata di notifica in formato .PDF, ricordati che dovrai sottoscriverla, mediante il
dispositivo di firma digitale, prima di allegarla alla PEC da inviare per la notifica.
A questo punto avrai predisposto tutti i file da allegare alla PEC per la notifica.
Aperto il programma con il quale invii e ricevi le PEC, componi un nuovo messaggio-PEC,
ricordandoti:
1) che la casella PEC dalla quale deve “partire” la tua notifica deve essere quella da te
comunicata al tuo Ordine di appartenenza e presente, quindi, sia nel REGINDE che nell’INIPEC
2) che l’indirizzo PEC del destinatario della notifica deve essere quello estratto da uno
dei pubblici elenchi così come previsto dalla L. 53/94 e quindi lo stesso che avrai indicato nella
relata di notifica
3) che in caso di più destinatari, dovrai inserire i relativi indirizzi PEC nel medesimo campo e
quindi non dovrai mai utilizzare il campo “CC”
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
162
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
4) di inserire nell’oggetto esattamente questa frase: notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994
5) di allegare alla PEC la copia informatica del ricorso per decreto ingiuntivo, la copia informatica
del decreto emesso dal Giudice e la copia informatica della procura alle liti così come
precedentemente estratte, tramite Polisweb, dal fascicolo informatico del procedimento
monitorio.
6) di verificare, prima di inviare la PEC, la ricevuta di consegna selezionata sia quella COMPLETA.
A questo punto puoi inviare la PEC ed attendere la ricezione delle ricevute di accettazione e
consegna le quali, ti ricordo, DEVONO ESSERE CONSERVATE COSI’ COME RICEVUTE: IN DIGITALE.
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Io sottoscritto Avvocato Maurizio Reale, con studio in Giulianova (Te) alla Via Turati n. 123,
CF:RLEMRZ63C11F205Q, P.IVA: 00990880676 nella mia qualità di difensore e domiciliatario
del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, C.F. TZZCCIO44FFF205T – P.IVA 0000000001),
giusta procura alle liti già in atti allegata, ho
NOTIFICATO
ad ogni effetto di legge l’allegato atto / provvedimento (DESCRIZIONE DELL’ATTO /
PROVVEDIMENTO), prodotto a favore del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n.
4, C.F.TZZCCIO44FFF205T – P.IVA 0000000001) e contro ALFABETAGAMMA SPA, nel giudizio
civile dinanzi al(INSERIRE AUTORITA’ GIUDIZIARIA E SEDE), a:
1)
ALFABETAGAMMA
SPA,
con
sede
in
Milano
alla
Via
Bianchi
n.
6, CF: 00000000002, P.IVA:00000000002, in persona del legale rapp.te pro tempore,
trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
PEC (INSERIRE INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO) estratto dal seguente PUBBLICO
ELENCO (INSERIRE IL NOMINATIVO DEL PUBBLICO ELENCO DAL QUALE E’ STATO RILEVATO
L’INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO).
DICHIARO
che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti (INSERIRE
L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA) di (SEDE AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE PENDE IL
PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE – RG DEL PROCEDIMENTO
E ANNO) e,
ATTESTO
ai sensi del combinato disposto degli art. 16 bis, co. 9 bis e 16 undecies comma 3 del DL. 179/12,
che le allegate copie informatiche [NOME FILE] [es. ricorso per decreto ingiuntivo richiesto a
favore di ___________ e contro _________ depositato in data ________ ] e [NOME FILE] [es.
decreto ingiuntivo N. _____ emesso dal Tribunale di ___________ in data ________
] sono conformi alle copie informatiche presenti nel fascicolo informatico del relativo
procedimento dal quale sono estratte.
Luogo __________________ data _______________
Avv. Maurizio Reale
05) RELATA DI NOTIFICA RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO E DECRETO DEL MAGISTRATO
ESTRATTI DAL POLISWEB QUALI DUPLICATI INFORMATICI.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
163
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
(DA UTILIZZARE PER NOTIFICARE TRAMITE PEC ANCHE QUALSIASI ALTRO ATTO E/O
PROVVEDIMENTO ESTRATTO QUALE DUPLICATO INFORMATICO DAL POLISWEB, AD ESEMPIO LA
SENTENZA)
IL PROCEDIMENTO DA SEGUIRE:
Hai ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo e vuoi notificarlo tramite PEC.
Puoi farlo, estraendo tramite Polisweb, dal fascicolo informatico o i duplicati informatici o le
copie informatiche del ricorso, del decreto e della procura alle liti (per
quest’ultima giurisprudenza consolidata ritiene che non sia necessario allegarla).
In questo esempio viene descritto il procedimento da seguire per notificare i duplicati
informatici del ricorso e del decreto; se vuoi procedere con la notifica delle copie informatiche
(procedimento che non ti suggerisco in quanto degli stessi in relata dovrai attestare la
conformità) puoi cliccare qui.
Attraverso il Polisweb devi entrare nel fascicolo informatico del procedimento monitorio.
Al suo interno troverai il ricorso da Te depositato e il decreto emesso dal Giudice.
Scarica, salva sul tuo computer (sul desktop o in una cartella di tua preferenza) i DUPLICATI
INFORMATICI del ricorso, del decreto e della procura alle liti.
A questo punto, dovrai predisporre, utilizzando il programma di videoscrittura, la relata di
notifica avendo cura di inserire tutti gli elementi indicati dalla L. 53/94 nell’art. 3 bis; il facsimile
della relata di notifica è quello che trovi in questa pagina.
Predisposta la relata di notifica, dovrai trasformarla direttamente in PDF senza scansione.
Ottenuta la relata di notifica in formato .PDF, ricordati che dovrai sottoscriverla, mediante il
dispositivo di firma digitale, prima di allegarla alla PEC da inviare per la notifica.
A questo punto avrai predisposto tutti i file da allegare alla PEC per la notifica.
Aperto il programma con il quale invii e ricevi le PEC, componi un nuovo messaggio-PEC,
ricordandoti:
1) che la casella PEC dalla quale deve “partire” la tua notifica deve essere quella da te
comunicata al tuo Ordine di appartenenza e presente, quindi, sia nel REGINDE che nell’INIPEC
2) che l’indirizzo PEC del destinatario della notifica deve essere quello estratto da uno
dei pubblici elenchi così come previsto dalla L. 53/94 e quindi lo stesso che avrai indicato nella
relata di notifica
3) che in caso di più destinatari, dovrai inserire i relativi indirizzi PEC nel medesimo campo e
quindi non dovrai mai utilizzare il campo “CC”
4) di inserire nell’oggetto esattamente questa frase: notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994
5) di allegare alla PEC il duplicato informatico del ricorso per decreto ingiuntivo, il duplicato
informatico del decreto emesso dal Giudice e il duplicato informatico della procura alle liti così
come precedentemente estratti, tramite Polisweb, dal fascicolo informatico del procedimento
monitorio.
6) di verificare, prima di inviare la PEC, la ricevuta di consegna selezionata sia quella COMPLETA.
A questo punto puoi inviare la PEC ed attendere la ricezione delle ricevute di accettazione e
consegna le quali, ti ricordo, DEVONO ESSERE CONSERVATE COSI’ COME RICEVUTE: IN DIGITALE.
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Io sottoscritto Avvocato Maurizio Reale, con studio in Giulianova (Te) alla Via Turati n. 123,
CF:RLEMRZ63C11F205Q, P.IVA: 00990880676 nella mia qualità di difensore e domiciliatario
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
164
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla ViaRossi n. 4, C.F.TZZCCIO44FFF205T – P.IVA0000000001),
giusta procura alle liti già in atti allegata, ho
NOTIFICATO
ad ogni effetto di legge gli allegati atti / provvedimenti (DESCRIZIONE DELL’ATTO E/O
PROVVEDIMENTO), estratti quali duplicati informatici dal fascicolo informatico n. del Tribunale
di _____________, a favore del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, C.F.
TZZCCIO44FFF205T – P.IVA 0000000001) e contro ALFABETAGAMMA SPA, nel giudizio civile
dinanzi al (INSERIRE AUTORITA’ GIUDIZIARIA E SEDE), a:
1)
ALFABETAGAMMA
SPA,
con
sede
in Milano alla Via
Bianchi
n.
6, CF: 000000000002, P.IVA:000000000002, in persona del legale rapp.te pro tempore,
trasmettendone duplicati informatici a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
PEC (INSERIRE INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO) estratto dal seguente PUBBLICO
ELENCO(INSERIRE IL NOMINATIVO DEL PUBBLICO ELENCO DAL QUALE E’ STATO RILEVATO
L’INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO) e,
DICHIARO
che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti (INSERIRE
L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA) di (SEDE AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE PENDE IL
PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE – NUMERO DEL
PROCEDIMENTO E ANNO).
Luogo __________________ data _______________
Avv. Maurizio Reale
06) RELATA DI NOTIFICA DI ATTO DI PRECETTO + DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE
ESECUTIVO
(DECRETO INGIUNTIVO OTTENUTO IN COPIA CONFORME CARTACEA DALLA CANCELLERIA)
IL PROCEDIMENTO DA SEGUIRE:
Hai ottenuto dal Tribunale o dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo e vuoi effettuarne la notifica tramite PEC unitamente all’atto di precetto.
Puoi farlo.
Alla cancelleria competente chiederai il rilascio di una copia conforme del decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo.
Ritirata la copia conforme, dovrai con lo scanner, trasformarla in PDF; ricorda che, trattandosi di
copia informatica ottenuta dalla scansione dell’originale cartaceo, dovrai attestarne, nella relata
di notifica, la conformità; l’attestazione di conformità la troverai nel facsimile della relata
predisposta e ubicata alla fine di questa guida.
Con il software di videoscrittura prepara l’atto di precetto che vuoi notificare tramite PEC.
Predisposto il precetto, dovrai trasformarlo direttamente in PDF senza scansione; la maggior
parte dei programmi di videoscrittura consente di “salvare” l’atto anche in formato .PDF. Se il
tuo programma di videoscrittura non lo consente, potrai installare sul tuo computer un software
che aggiungerà, a quelle già presenti nel tuo computer, una “stampante virtuale” che
selezionerai dopo aver “chiesto” al programma di videoscrittura di stampare il tuo atto. Così
facendo, la “stampante virtuale” produrrà del tuo atto un formato .PDF che salverai sul desktop
del computer o in altra “cartella” da te scelta. Il programma che utilizzo io come “stampante
virtuale” è PDF24 Creator, che puoi scaricare gratuitamente ed installare sul computer cliccando
qui.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
165
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Ottenuto il tuo atto di precetto in formato .PDF, ricordati che dovrai sottoscriverlo, mediante il
dispositivo di firma digitale, prima di allegarlo alla PEC da inviare per la notifica.
Ove la procura ti sia stata rilasciata anche per i successivi gradi del giudizio, compresa la fase
esecutiva, non sarà necessario allegarla alla PEC per la notifica; caso contrario, dovrai
predisporre con il tuo programma di videoscrittura la procura alle liti che dovrà contenere tutti i
dati necessari affinchè possa evincersi che la procura sia stata a te rilasciata per quel
determinato atto; la stamperai, la farai sottoscrivere al cliente e la sottoscriverai anche tu, per
autentica, nella maniera tradizionale. Apposte le firme autografe, procederai alla scansione
della procura cartacea, ottenendo così la stessa in formato .PDF.
Ottenuta la procura in formato .PDF, ricordati che dovrai sottoscriverla, mediante il dispositivo
di firma digitale, prima di allegarla alla PEC da inviare per la notifica in quanto, con la
sottoscrizione digitale avrai attestato la conformità della copia informatica della procura alle liti
all’originale analogico (cartaceo) in tuo possesso, così come richiesto dall’articolo 83 c.p.c.
A questo punto, dovrai predisporre, utilizzando il programma di videoscrittura, la relata di
notifica avendo cura di inserire tutti gli elementi indicati dalla L. 53/94 nell’art. 3 bis; il facsimile
della relata di notifica è quello che trovi in questa pagina.
Predisposta la relata di notifica, dovrai trasformarla direttamente in PDF senza
scansione seguendo il procedimento sopra descritto per la trasformazione in PDF della tua
citazione e/o ricorso.
Ottenuta la relata di notifica in formato .PDF, ricordati che dovrai sottoscriverla, mediante il
dispositivo di firma digitale, prima di allegarla alla PEC da inviare per la notifica.
A questo punto avrai predisposto tutti i file da allegare alla PEC per la notifica.
Aperto il programma con il quale invii e ricevi le PEC, componi un nuovo messaggio-PEC,
ricordandoti:
1) che la casella PEC dalla quale deve “partire” la tua notifica deve essere quella da te
comunicata al tuo Ordine di appartenenza e presente, quindi, sia nel REGINDE che nell’INIPEC
2) che l’indirizzo PEC del destinatario della notifica deve essere quello estratto da uno
dei pubblici elenchi così come previsto dalla L. 53/94 e quindi lo stesso che avrai indicato nella
relata di notifica
3) che in caso di più destinatari, dovrai inserire i relativi indirizzi PEC nel medesimo campo e
quindi non dovrai mai utilizzare il campo “CC”
4) di inserire nell’oggetto esattamente questa frase: notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994
5) di allegare alla PEC il decreto ingiuntivo scansionato, la procura alle liti (se necessaria), il l’atto
di precetto e la relata di notifica.
6) di verificare, prima di inviare la PEC, che la ricevuta di consegna selezionata sia quella
COMPLETA.
A questo punto puoi inviare la PEC ed attendere la ricezione delle ricevute di accettazione e
consegna le quali, ti ricordo, DEVONO ESSERE CONSERVATE COSI’ COME RICEVUTE: IN DIGITALE.
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Io sottoscritto Avvocato Maurizio Reale, con studio in Giulianova (Te) alla Via Turati n. 123,
CF:RLEMRZ63C11F205Q, P.IVA: 00990880676 nella mia qualità di difensore e domiciliatario
del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, (C.F. TZZCCIO44FFF205T – P.IVA0000000001),
giusta procura alle liti che si allega ai sensi dell’art. 83 comma 3 c.p.c., ho
NOTIFICATO
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
166
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
ad ogni effetto di legge gli allegati atti (DESCRIZIONE DEGLI ATTI ALLEGATI), prodotti a favore
del Sig. Tizio Caio, res. in Roma alla Via Rossi n. 4, (C.F. TZZCCIO44FFF205T – P.IVA 0000000001) e
contro ALFABETAGAMMA SPA a:
1)
ALFABETAGAMMA
SPA,
con
sede
in Milano alla Via
Bianchi
n.
6, CF: 000000000002, P.IVA: 000000000002, in persona del legale rapp.te pro tempore,
trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
PEC (INSERIRE INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO) estratto dal seguente PUBBLICO
ELENCO (INSERIRE IL NOMINATIVO DEL PUBBLICO ELENCO DAL QUALE E’ STATO RILEVATO
L’INDIRIZZO PEC DEL DESTINATARIO).
DICHIARO
che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti (INSERIRE
L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA) di (SEDE AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE PENDE IL
PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE – RG DEL PROCEDIMENTO
E ANNO) e,
ATTESTO
ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2, L. 53/94 e 16 undecies comma 3 del
DL. 179/12, che la copia informatica allegata [NOME FILE] [es. ricorso per decreto ingiuntivo
richiesto provvisoriamente esecutivo a favore di __________ e contro _________ e pedissequo
decreto ingiuntivo N. _____ emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di ___________ in
data ________ ] è conforme alla copia conforme analogica dalla quale è estratta.
Luogo __________________ data _______________
Avv. Maurizio Reale
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
167
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
CAPITOLO XVII
I poteri di autentica dei difensori nel processo civile telematico.
Sommario: Premessa - 17.1. La normativa di riferimento – 17.2. Modelli di attestazione di
conformità.
Premessa.
Dalle norme di seguito elencate e trascritte, si evince che, dal 25 giugno 2014, ai soggetti indicati
e, tra questi, gli avvocati, viene attribuito il potere di autentica per gli atti e i provvedimenti
esistenti nel fascicolo informatico di un determinato procedimento e, dall’agosto del 2015 con la
Legge n. 183/15 tale potere (o meglio, dovere) è esteso anche alle copie informatiche (scansioni)
di atti di parte e provvedimenti del giudice quando le stesse sono finalizzate al deposito
telematico; il Collega quindi, nel primo caso, visionando il fascicolo informatico attraverso il
Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia o tramite il servizio POLISWEB, potrà
“salvare” (download) sul proprio computer l’atto o il provvedimento da utilizzare, ad. es., per una
notifica, potendo egli stesso attestarne la conformità ai sensi della norma citata con l’ulteriore
vantaggio di non dover pagare i diritti mentre, nella seconda ipotesi, dovendo depositare
telematicamente in un giudizio l’atto di parte o il provvedimento del giudice dovrà ottenerne
copia informatica (ottenuta dalla scansione del cartaceo) e poi, di tale copia informatica dovrà
attestarne la conformità o all’interno della copia informatica creata o in un documento
informatico separato.
Rimane sempre vigente la disposizione per la quale, nella prima ipotesi, viene meno la possibilità
di attestare la conformità per i provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di
denaro vincolate all’ordine del giudice.
17.1 – La normativa di riferimento.
1) articolo 16 bis comma 9 bis DL 179/12 introdotto dall’art. 52 del decreto legge 24 giugno 2014
n. 90 convertito con la legge 11 agosto 2014 n. 114 e modificato dalla legge
132/2015 (attestazione conformità per atti e provvedimenti estratti dal fascicolo informatico).
2) articolo 18 decreto legge 132/14 (attestazioni conformità richieste nelle procedure esecutive
mobiliari, immobiliari e presso terzi).
3) articolo 19 legge 6 agosto 2015 n. 132 (attestazione conformità della copia informatica
ottenuta dalla scansione dell’originale cartaceo di notifica cartacea ai fini del deposito
telematico).
4) articolo 19 ter specifiche tecniche PCT introdotto dall’articolo 1 comma 3, decreto 28
dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016 contenente
le modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio
2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo
civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in
attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
168
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
1) art. 16 bis comma 9 bis DL 179/12 introdotto dall’art. 52 del decreto legge 24 giugno 2014 n.
90 convertito con la legge 11 agosto 2014 n. 114 e modificato dalla legge 132/2015.
Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90
Art. 52
Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all’articolo 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente;
« 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del
giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in
allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo,
equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di
conformità all’originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per
stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il
commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o
informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità
delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche
ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione
di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Il duplicato informatico di un
documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il
documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso
contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che
autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.»;
[omissis]
1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall’articolo 16-bis, comma
9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.»;
[omissis]
2) art. 18 decreto legge 132/14 (attestazioni conformità richieste nelle procedure esecutive
mobiliari, immobiliari e presso terzi)
Decreto Legge n. 132/14
Art. 18
Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione
1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente:
«Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo
verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del
tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di
cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
169
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento
del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497
copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore.
Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti
di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla
consegna al creditore.»;
b) l'articolo 543, quarto comma, e' sostituito dal seguente:
«Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore
l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione,
del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è
attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del
deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di
iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di
trenta giorni dalla consegna al creditore.»;
c) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:
«Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento). - Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione
restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di
iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di
pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di
pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la
nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la
nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del
precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.».
[omissis]
3) art. 19 legge 6 agosto 2015 n. 132
Legge 6 agosto 2015 n. 132
Art. 19
(Disposizioni in materia di processo civile telematico)
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) dopo l’articolo 16 novies, introdotto dall’art. 14, comma 2, del presente decreto, sono aggiunti i
seguenti:
Art. 16-decies
(Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti)
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
170
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio
personalmente il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario
giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine,
di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e
detenuto in originale o in copia conforme attestano la conformità della copia al predetto atto. La
copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o
del provvedimento.
Art. 16-undecies
(Modalità dell’attestazione di conformità)
1. Quando l’attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice
di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia
analogica, l’attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che
sia però congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa è
apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformità può alternativamente essere
apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha
luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei
servizi telematici del ministero della giustizia; se la copia informatica è destinata alla notifica,
l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.
3 bis I soggetti di cui all’articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità
previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21
gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.
4) articolo 19 ter specifiche tecniche PCT introdotto dall’articolo 1 comma 3 decreto 28 dicembre
2015 (modalità per attestare la copia informatica in un documento informatico separato)
Art. 19-ter
Modalità dell’attestazione di conformità
apposta su un documento informatico separato
1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per
immagine, ai sensi del terzo comma dell’art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione è inserita in
un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di
cui si sta attestando la conformità nonchè il relativo nome del file. Il documento informatico
contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o
firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2.
2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste
dall’art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22
febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l’attestazione e’ inserito come allegato
nella “busta telematica” di cui all’art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente
l’attestazione, nonchè del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml
di cui all’art. 12, comma 1, lettera e.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
171
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell’art. 3-bis della legge 21
gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di
notificazione.
4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa
tramite posta elettronica certificata, l’attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato
al messaggio di posta elettronica certificata.
5. In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in
formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento
informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all’art. 4 comma
3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014. Il documento informatico
contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o
firma elettronica qualificata. L’impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui
il documento informatico contenente l’attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia
informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilità del
suo contenuto.
6. L’attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti
informatici.».
17.2 – Modelli di attestazione di conformità.
1) Attestazione di conformità di copia analogica (cartacea) di atto o provvedimento estratto dal
Polisweb da notificarsi tramite UNEP o servizio postale.
N.B.: l’attestazione di conformità in calce trascritta dovrà essere apposta o a margine, o in calce
o su foglio separato congiunto alla copia analogica (cartacea) da notificare, così come disposto
dall’art. 16 undecies comma 1 del DL 179/12.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
172
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto Avv. _____________ attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis
comma 9 bis e 16 undecies comma 1 del DL 179/12, che la presente copia analogica è conforme
alla copia informatica (o al duplicato informatico) dalla quale è estratta, presente nel fascicolo
informatico n. ____ del Tribunale di _________ .
Luogo, data ___________________
Avv. ______________________
2) Attestazione di conformità di copia informatica di atto o provvedimento scansionato
dall’originale cartaceo per deposito telematico da inserire all’interno del PDF.
Da utilizzare, ad esempio, per effettuare le attestazioni di conformità, previste dagli artt. 518,
543 e 557 c.p.c. (procedure esecutive) o per il deposito telematico di atti e provvedimenti
notificati tramite UNEP o ufficio postale.
Nei soli depositi telematici, tale attestazione può essere utilizzata, a scelta del Collega, in
alternativa a quella da inserire in un documento informatico separato, il cui facsimile si trova nel
successivo modello 3 .
N.B.: l’attestazione di conformità in calce trascritta dovrà essere apposta dopo la scansione
dell’originale cartaceo all’interno del PDF, così come disposto dall’art. 16 undecies comma 2 del
DL 179/12.
UNA VOLTA INSERITA L’ATTESTAZIONE NEL FILE PDF, SOTTOSCRIVERLO DIGITALMENTE e
procedere al deposito telematico utilizzando il relativo software.
Cliccando qui verrà visualizzata “video guida“ a cura di IusLaw nella quale viene spiegata, passo
passo, la procedura per inserire l’attestazione di conformità in un file PDF utilizzando il software
gratuito Adobe Acrobat Reader.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
173
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto Avv. _____________ attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e
16 undecies comma 2 del DL 179/12, che la presente copia informatica è conforme all’originale
analogico dal quale è estratta.
Luogo, data ___________________
Avv. ______________________
(sottoscrizione tramite firma digitale)
3) Attestazione di conformità di copia informatica di atto o provvedimento scansionato dalla
copia conforme cartacea (o dall’originale cartaceo) per deposito telematico da inserire in un
documento informatico separato.
Nei soli depositi telematici, tale attestazione può essere utilizzata, a scelta del Collega, in
alternativa a quella da inserire all’interno del PDF, il cui facsimile si trova nel precedente
modello 2.
Come indicato nella slide, potremo procedere ad attestare la conformità di una copia
informatica in un documento informatico separato (PDF), semplicemente INSERENDO IL NOME
DEL FILE E DESCRIVENDO, nell’attestazione, IL DOCUMENTO DI CUI SI ATTESTA LA CONFORMITA’
(tipologia del documento [es. decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo], numero di RG,
Tribunale ecc. ecc.).
Una volta ultimata l’attestazione di conformità, la stessa dovrà essere trasformata in PDF TESTO
(senza scansione) e firmata digitalmente prima di procedere al deposito telematico;
l’attestazione dovrà essere inserita nella busta telematica qualificandola, come TIPO ATTO,
“ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ “. Fino a quando il redattore utilizzato non sarà aggiornato
con il nuovo TIPO ATTO denominato “ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ ” potrai allegarla come
“ALLEGATO GENERICO”.
In caso di più copie informatiche da inserire nel medesimo deposito, l’attestazione può riferirsi a
più documenti.
TRIBUNALE DI ________
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto Avv. _____________ attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e
16 undecies comma 3 del DL 179/12, che la copia informatica allegata [NOME FILE] [es. ricorso
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
174
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
per decreto ingiuntivo richiesto provvisoriamente esecutivo a favore di __________ e contro
_________ e pedissequo decreto ingiuntivo N. _____ emesso dal Tribunale di ___________ in
data ________ ] è conforme alla copia conforme analogica* (o all’originale analogico*) dalla/dal
quale è estratta.
Luogo, data ___________________
Avv. ______________________
(sottoscrizione tramite firma digitale)
*N.B.: inserire “all’originale analogico” al posto di “alla copia conforme analogica” se è stato
scansionato l’originale cartaceo in nostro possesso (es. titolo, precetto e pignoramento ai fini
dell’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive).
4) Attestazione di conformità di copia informatica di atto o provvedimento scansionato dalla
copia conforme cartacea da utilizzare per notifica tramite PEC e da inserire nella relata di
notifica.
Come indicato nella slide, potremo procedere ad attestare la conformità di una copia
informatica destinata alla notifica tramite PEC inserendo nella relata di notifica IL NOME DEL
FILE DA NOTIFICARE E DESCRIVENDO BREVEMENTE IL DOCUMENTO DI CUI SI ATTESTA LA
CONFORMITA’ (tipologia del documento [es. decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo],
numero di RG, Tribunale ecc. ecc.) .
Una volta ultimata la relata di notifica, la stessa dovrà essere trasformata in PDF TESTO (senza
scansione) e firmata digitalmente prima di allegarla alla PEC per la notifica.
In caso di più copie informatiche da inserire nella medesima notifica tramite PEC, l’attestazione
può riferirsi a più documenti.
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
(DA INSERIRE NELLA RELATA DI NOTIFICA)
Il sottoscritto Avv. _____________ attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 bis
comma 2 L. 53/94 e 16 undecies comma 3 del DL 179/12, che la copia informatica [NOME FILE]
[es. ricorso per decreto ingiuntivo richiesto provvisoriamente esecutivo a favore di _________ e
contro ________ e pedissequo decreto ingiuntivo N. ____ emesso provvisoriamente esecutivo
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
175
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
dal Tribunale di __________ in data] è conforme alla copia conforme analogica dalla quale è
estratta.
5) Attestazione di conformità di copia informatica di atto o provvedimento estratto dal
Polisweb da utilizzare per notifica tramite PEC e da inserire nella relata di notifica.
Come indicato nella slide, potremo procedere ad attestare la conformità di una copia
informatica estratta dal fascicolo informatico e destinata alla notifica tramite PEC inserendo
nella relata di notifica IL NOME DEL FILE DA NOTIFICARE E DESCRIVENDO BREVEMENTE IL
DOCUMENTO DI CUI SI ATTESTA LA CONFORMITA’ (tipologia del documento [es. decreto
ingiuntivo], numero di RG, Tribunale ecc. ecc.) .
Una volta ultimata la relata di notifica, la stessa dovrà essere trasformata in PDF TESTO (senza
scansione) e firmata digitalmente prima di allegarla alla PEC per la notifica.
In caso di più copie informatiche da inserire nella medesima notifica tramite PEC, l’attestazione
può riferirsi a più documenti.
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
(DA INSERIRE NELLA RELATA DI NOTIFICA)
Il sottoscritto Avv. _____________ attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis
comma 9 bis e 16 undecies comma 3 del DL 179/12, che le copie informatiche [NOME FILE] [es.
ricorso per decreto ingiuntivo richiesto a favore di _________ e contro _________ depositato in
data _______] e [NOME FILE] [es. decreto ingiuntivo n. ______ emesso dal Tribunale di
_________ in data ______ sono conformi alle copie informatiche presenti nel fascicolo
informatico del relativo procedimento dal quale sono estratte.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
176
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
CAPITOLO XVIII
I Vademecum del Processo Telematico.
Sommario: Premessa - 18.1. Vademecum per il deposito telematico del ricorso per decreto
ingiuntivo – 18.2. Vademecum per iscrivere a ruolo telematicamente l’atto di citazione - 18.3.
Vademecum per il deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta – 18.4.
Vademecum per il deposito telematico delle memorie ex art. 183 n. 6 c.p.c. telematico. – 18.5.
Vademecum per il deposito telematico della comparsa conclusionale – 18.6. Vademecum per
l’iscrizione a ruolo telematica dei pignoramenti. - 18.7. Vademecum per la predisposizione e il
deposito telematico dell’istanza di visibilità fascicolo. - 18.8. Vademecum per la predisposizione
il deposito telematico dell’ dell’istanza di ammissione al passivo fallimentare. – 18.9.
Vademecum per comunicare in cancelleria l’opposizione a decreto ingiuntivo e l’impugnazione
notificata tramite PEC.
Premessa.
sperando di fare cosa utile e gradita abbiamo predisposto, sulla base delle prassi in uso nei diversi
Uffici Giudiziari, brevi vademecum relativi al deposito telematico dei seguenti atti:
ricorso per decreto ingiuntivo, comparsa di costituzione e risposta, memorie ex art. 183 n. 6 c.p.c.,
comparsa conclusionale e replica e istanza di ammissione al passivo fallimentare.
Le espressioni utilizzate sono volutamente poco tecniche affinchè il contenuto possa essere
compreso anche da chi non ha confidenza con lo strumento informatico.
Non possiamo escludere che, in alcuni Uffici Giudiziari siano adottate procedure parzialmente
difformi dal quelle qui indicate; per tale motivo consigliamo al professionista di verificare, presso
l’Ufficio Giudiziario competente a ricevere il deposito telematico, l’esistenza di modalità diverse. A
tal proposito segnalo che sul blog della FIIF è possibile consultare i “protocolli PCT” ad oggi
esistenti nei diversi uffici giudiziari.
Decliniamo, da ultimo, ogni responsabilità per errori e/o danni che possano verificarsi per aver
fatto affidamento sulle informazioni contenute nei vademecum.
18.1 - Vademecum per il deposito telematico del ricorso per decreto ingiuntivo.
Il ricorso per decreto ingiuntivo telematico deve essere redatto con il software tradizionalmente
utilizzato dall’avvocato (Word, Open Office, ecc.) e trasformato nel formato “PDF TESTO” senza
scansione; chi usa Open Office, può creare il file “pdf testo” cliccando sul tasto “pdf” presente
nella barra degli strumenti; chi usa Word 2010 o versioni più recenti può salvare il documento in
formato PDF utilizzando la funzione presente in “salva con nome”, chi invece usa altri programmi
che non consentono quanto sopra indicato può “stamparlo in pdf” con stampante virtuale
usando, ad esempio, il programma gratuito “PDF CREATOR” o “PDF24” o similari; è necessario,
naturalmente, verificare di aver installato sul proprio computer una stampante virtuale PDF (“PDF
CREATOR” o “PDF24” o similari). Dal menu FILE > STAMPA > selezionare la stampante PDF > OK >
salvare il file PDF in qualsiasi cartella del computer. Questo è il file da allegare come “atto
introduttivo” nella fase di creazione della busta.
La denominazione del file non dovrà contenere caratteri speciali (lettere accentate, apostrofo
oppure altri simboli quali “!$£%&()?”).
Una volta ottenuto il file PDF, l’avvocato dovrà sottoscriverlo tramite firma digitale; la firma
digitale potrà essere apposta anche successivamente avvalendosi della procedura solitamente
presente nel software “REDATTORE ATTI” che consente di creare la “busta” telematica.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
177
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Il ricorso deve contenere, naturalmente, i nomi delle parti, il codice fiscale dell’avvocato ed il suo
indirizzo di posta elettronica certificata nonché il codice fiscale o la partita iva del cliente. Le
imprese devono essere individuate tramite la relativa ragione sociale e le espressioni “Ditta” e/o
“Società” devono essere premesse solo nell’ipotesi in cui siano comprese nella ragione sociale. Le
abbreviazioni (ad esempio: spa, snc, ecc.) devono essere inserite senza puntini tra le singole
lettere.
Nel predisporre il ricorso non deve essere redatto ed inoltrato il provvedimento di ingiunzione
del giudice in quanto questo sarà redatto dal magistrato utilizzando il software messo a sua
disposizione dal Ministero.
La PROCURA ALLE LITI può essere rilasciata a margine del ricorso o con atto separato:
PROCURA A MARGINE DEL RICORSO: l’avvocato dovrà stampare la prima pagina del ricorso e,
successivamente, la stessa dovrà essere sottoscritta dal cliente per il conferimento del mandato e
sottoscritta con firma autografa dall’avvocato. La procura poi, dovrà essere trasformata in file
“PDF immagine” tramite scanner e, successivamente il file PDF ottenuto dovrà essere firmato
tramite firma digitale; la firma digitale potrà essere apposta anche successivamente avvalendosi
della procedura solitamente presente nel software “REDATTORE ATTI” che consente di creare la
“busta” telematica.
La denominazione del file non dovrà contenere caratteri speciali (lettere accentate, apostrofo
oppure altri simboli quali “!$£%&()?”).
PROCURA RILASCIATA CON ATTO SEPARATO: la stessa deve contenere tutti gli elementi affinchè
si possa evincere per quale tipo di atto è conferita (ad esempio: ricorso per decreto ingiuntivo a
favore di Caio contro Sempronio per il pagamento di Euro 20.000,00 da depositarsi presso il
Tribunale di XXXXXXXXX); dopo averla stampata deve essere sottoscritta dal cliente per il
conferimento del mandato e sottoscritta con firma autografa dall’avvocato.
La procura poi, dovrà essere trasformata in file “PDF immagine” tramite scanner ed il file PDF
ottenuto dovrà essere firmato con firma digitale; la firma digitale potrà essere apposta anche
successivamente avvalendosi della procedura solitamente presente nel software “REDATTORE
ATTI” che consente di creare la “busta” telematica.
Attenzione:
Sull’applicabilità del DPCM del 13 novembre 2014 alle modalità di predisposizione della procura
alle liti rimando a quanto argomentato nel capitolo 8.
I DOCUMENTI cartacei da allegare al ricorso dovranno essere trasformati, mediante scanner, in
file “PDF immagine” (suggerisco che ad ogni documento cartaceo corrisponda un file PDF avente
quale nome quello del documento); non è necessario sottoscrivere i documenti con firma digitale
a meno che ciò non sia richiesto dalla tipologia del documento. I documenti vanno scansionati IN
BIANCO E NERO e a BASSA RISOLUZIONE (suggerisco 100 dpi). Eventuali fotografie in formato
digitale .jpeg o .bmp devono essere trasformate in PDF aprendo il relativo file e “stampandole” in
pdf seguendo la procedura di cui sopra.
La denominazione del file non dovrà contenere caratteri speciali (lettere accentate, apostrofo
oppure altri simboli quali “!$£%&()?”).
La NOTA SPESE deve essere redatta con il software tradizionalmente utilizzato dall’avvocato
(word, open office ecc. ecc.) e trasformata in “PDF testo” senza scansione utilizzando la stessa
procedura indicata per la redazione del ricorso; una volta ottenuto il file PDF l’avvocato dovrà
sottoscriverlo con firma digitale; la firma digitale potrà essere apposta anche successivamente
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
178
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
avvalendosi della procedura solitamente presente nel software “REDATTORE ATTI” che consente
di creare la “busta” telematica.
La denominazione del file non dovrà contenere caratteri speciali (lettere accentate, apostrofo
oppure altri simboli quali “!$£%&()?”).
Dovrà, in ultimo, essere predisposto l’INDICE DEI DOCUMENTI allegati al ricorso; il detto indice
deve essere redatto con il software tradizionalmente utilizzato dall’avvocato (word, open office
ecc.) e trasformato in “PDF TESTO” senza scansione utilizzando la stessa procedura indicata per la
redazione del ricorso; una volta ottenuto il file PDF l’avvocato dovrà sottoscriverlo con firma
digitale; la firma digitale potrà essere apposta anche successivamente avvalendosi della procedura
solitamente presente nel software “REDATTORE ATTI” che consente di creare la “busta”
telematica.
La denominazione del file non dovrà contenere caratteri speciali (lettere accentate, apostrofo
oppure altri simboli quali “!$£%&()?”).
Se il CLIENTE E’ ASSISTITO DA DUE AVVOCATI, l’avvocato che redige il ricorso dovrà inserire il
nominativo del collega sia nel ricorso sia in sede di compilazione della “BUSTA” mediante il
“REDATTORE DI ATTI PCT PRESENTE NEL PDA” e apporrà la sua firma digitale (è possibile apporre
all’atto anche più di una sottoscrizione digitale ma, a tal proposito, per esperienza diretta, posso
affermare che, qualora l’atto venga sottoscritto digitalmente da due avvocati, il sistema genera un
errore all’esito dei controlli automatici; lo stesso successivamente, viene però accettato dalla
cancelleria). Così procedendo la cancelleria potrà consentire ai predetti avvocati sia la ricezione
delle comunicazioni telematiche sia la consultazione del fascicolo con “POLISWEB PCT”.
LA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO:
solitamente la maggior parte dei “REDATTORI DI ATTI PCT PRESENTI NEI PDA” consentono di
crearla automaticamente utilizzando i dati inseriti dall’avvocato per la creazione del fascicolo; è
comunque sempre possibile redigerla con il software tradizionalmente utilizzato dall’avvocato,
scansionarla in PDF, sottoscriverla digitalmente e allegarla al ricorso nella fase di creazione della
BUSTA specificando come tipo di allegato: NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO.
La denominazione del file non dovrà contenere caratteri speciali (lettere accentate, apostrofo
oppure altri simboli quali “!$£%&()?”).
CONTRIBUTO UNIFICATO:
se il pagamento viene effettuato con i metodi tradizionali il contributo unificato va acquisito
tramite scanner e allegato al ricorso dando come nome al file “CONTRIBUTO UNIFICATO”. Nel
caso di pagamento effettuato tramite Lottomatica va scansionata la marca apposta sull’apposito
modulo già in uso.
Nel caso di pagamento effettuato tramite F23 va scansionato il modulo relativo.
A tal proposito si segnala che la maggior parte degli Uffici Giudiziari prevede che, ove il
pagamento del contributo unificato avvenga nei modi tradizionali, lo stesso debba essere versato
unicamente tramite F23.
E’ però consigliabile effettuare il pagamento del contributo unificato telematicamente ottenendo
in tempo reale la ricevuta telematica di pagamento (RT) stamparla o scaricarla sul proprio
computer in formato elettronico, PDF o XML, in base alla modalità attivata dal Ministero della
Giustizia presso l’Ufficio Giudiziario.
La RT (ricevuta telematica) in PDF deve essere inserita come allegato nella busta telematica
relativa al deposito da effettuare mediante l’apposita funzione presente nel PDA.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
179
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
La RT (ricevuta telematica) in formato XML dovrà essere inserita come allegato nella busta
telematica relativa al deposito da effettuare mediante l’apposita funzione presente nel PDA.
Ultimata la BUSTA (contenente il ricorso e tutti gli allegati sopra citati e che, si ricorda, non dovrà
superare i 30 MB) la stessa dovrà essere inviata mediante PDA tramite PEC all’Ufficio Giudiziario
competente; successivamente all’avvocato verranno inviate, nella propria casella di posta
elettronica certificata, quattro ricevute:
RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
RICEVUTA DI CONSEGNA
RICEVUTA ESITI CONTROLLI AUTOMATICI
RICEVUTA DI DEFINITIVA ACQUISIZIONE, DA PARTE DEL CANCELLIERE, DEL RICORSO E DEGLI
ALLEGATI.
18.2 - Vademecum per iscrivere telematicamente a ruolo l’atto di citazione.
L’art. 16 bis comma 1 bis del DL 179/12, introdotto dal DL 83/15, convertito con la legge 6 agosto
2015 n. 132, consente all’avvocato, facoltativamente, di poter depositare telematicamente anche
atti diversi da quelli che obbligatoriamente devono essere depositati in telematico.
Il caso specifico qui trattato, è quello del deposito telematico dell’atto introduttivo del giudizio.
Bisogna distinguere due ipotesi:
1) iscrizione a ruolo telematica di atto introduttivo notificato nella maniera tradizionale
cartacea, tramite UNEP o in proprio (L. 53/94) tramite ufficio postale
2) iscrizione a ruolo telematica di atto introduttivo notificato tramite posta elettronica
certificata (L. 53/94)
Vediamo qual è il procedimento corretto da seguire per ambedue le ipotesi.
1) iscrizione a ruolo telematica di atto introduttivo notificato nella maniera tradizionale
cartacea, tramite UNEP o in proprio (L. 53/94) tramite ufficio postale.
– ti suggeriamo di creare sul desktop del computer una cartella che chiamerai, ad esempio
“iscrizione a ruolo”;
– dopo avere redatto l’atto di citazione con il software di videoscrittura, lo stamperai per
notificarlo in cartaceo tramite UNEP o, in proprio (L. 53/94), tramite ufficio postale;
– il medesimo atto avrai cura, poi, di trasformarlo direttamente in PDF senza scansione e di
salvarlo nella cartella precedentemente creata (“iscrizione a ruolo”) con il nome file, ad. es “atto di
citazione”; la maggior parte dei programmi di videoscrittura consente di “salvare” l’atto anche in
formato .PDF. Se il tuo programma di videoscrittura non lo consente, potrai installare sul tuo
computer un software che aggiungerà, a quelle già presenti nel tuo computer, una “stampante
virtuale” che selezionerai dopo aver “chiesto” al programma di videoscrittura di stampare il tuo
atto. Così facendo, la “stampante virtuale” produrrà del tuo atto un formato .PDF che salverai sul
desktop del computer o in altra “cartella” da te scelta. Il programma che utilizzo io come
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
180
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
“stampante virtuale” è PDF24 Creator, che puoi scaricare gratuitamente ed installare sul
computer cliccando qui.
– notificato l’atto di citazione nella maniera tradizionale cartacea avrai la disponibilità
dell’originale di notifica dal quale risulta che lo stesso è stato correttamente notificato alla
controparte;di tale atto dovrai effettuare l’integrale scansione (anche delle cartoline di ritorno
comprovanti la notifica) e salvare il PDF così ottenuto nella cartella precedentemente creata
“iscrizione a ruolo”. con il nome file, ad es., “atto citazione notificato”.
Essendo il PDF ottenuto, a seguito di scansione, una COPIA INFORMATICA, dovrai attestarne la
conformità all’originale di notifica cartaceo, così come disposto dall’art. 19 ter delle specifiche
tecniche del PCT, introdotto dal decreto 28 dicembre 2015, in vigore dal 9 gennaio 2016. La
conformità potrà essere attestata, a Tua insindacabile scelta, trattandosi di attestazione
finalizzata al deposito telematico, o all’interno del PDF “atto citazione notificato” o su un
documento informatico separato.
Se sceglierai la prima soluzione (attestazione di conformità inserita all’interno del PDF “atto
citazione notificato”) il procedimento da seguire è quello qui descritto. Ad attestazione di
conformità inserita salverai il file PDF nella cartella precedentemente creata “iscrizione a ruolo”
con il nome file, ad es., “atto citazione notificato con attestazione”.
Avrai quindi, nella cartella “iscrizione a ruolo” il file “atto citazione notificato con attestazione”
completo dell’attestazione di conformità.
Se, invece, hai scelto la seconda soluzione (attestazione di conformità inserita in un documento
informatico separato) il procedimento da seguire è quello qui descritto. Ad attestazione di
conformità effettuata salverai il PDF ottenuto nella cartella precedentemente creata “iscrizione a
ruolo”) con il nome file, ad es., “attestazione atto citazione”;
– scansiona poi la procura alle liti e salva il PDF ottenuto nella cartella precedentemente creata
“iscrizione a ruolo”) con il nome file, ad es., “procura alle liti”; la copia informatica ottenuta, ex art.
83 c.p.c., si considera conforme all’originale cartaceo dal quale è estratta se la stessa è firmata
digitalmente.
– scansiona singolarmente tutti i documenti da allegare a supporto delle ragioni del Tuo
rappresentato, avendo cura di salvarli con numerazione progressiva, ad es: “001 contratto di
mutuo”; delle copie informatiche ottenute non dovrà essere attestata la conformità.
A riguardo della prova dell’avvenuto versamento del contributo notificato e per la predisposizione
della nota di iscrizione a ruolo, procederai come per il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Prima di passare alla fase successiva, quella del deposito telematico, se avrai seguito i passaggi
sopra indicati, la cartella “iscrizione a ruolo” dovrebbe contenere i seguenti file:
– “atto di citazione” (pdf testo ottenuto senza scansione)
– “atto citazione notificato con attestazione” (pdf ottenuto dalla scansione dell’originale di notifica
dell’atto di citazione che, al suo interno, conterrà anche la conformità se avrai scelto, per
attestarla, la prima soluzione sopra prospettata)
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
181
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
– “attestazione atto citazione” (pdf ottenuto senza scansione. N.B.: avrai questo file solo se per
attestare la conformità dell’originale di notifica cartaceo dell’atto di citazione avrai scelto la
seconda soluzione sopra prospettata, ossia l’attestazione di conformità su documento informatico
separato)
– “procura alle liti” (pdf ottenuto dalla scansione della procura alle liti cartacea)
– “001 contratto di mutuo” (pdf ottenuto dalla scansione del contratto di mutuo cartaceo)
A questo punto, con il “redattore atti” da te utilizzato predisponi la “busta telematica” ed inserisci
tutti i dati richiesti (dati generali, dati delle parti ecc. ecc.)
Nella “busta telematica” dovrai inserire i file presenti nella cartella “iscrizione a ruolo” associando
ad ogni file la tipologia di atto specifica richiesta dagli schemi xsd:
– “atto di citazione”: tale file dovrai inserirlo
INTRODUTTIVO”; deve essere firmato digitalmente
come “TIPO
ATTO” quale “ATTO
– “atto citazione notificato con attestazione”: (pdf ottenuto dalla scansione dell’originale di
notifica dell’atto di citazione che, al suo interno, conterrà anche la conformità se avrai scelto, per
attestarla, la prima soluzione sopra prospettata) tale file dovrai inserirlo come “TIPO
ATTO” quale “ALLEGATO GENERICO”; deve essere firmato digitalmente.
– “attestazione atto citazione” (pdf ottenuto senza scansione. N.B. avrai questo file solo se per
attestare la conformità dell’originale di notifica cartaceo dell’atto di citazione avrai scelto la
seconda soluzione sopra prospettata, ossia l’attestazione di conformità su documento informatico
separato). Tale file dovrai inserirlo come “TIPO ATTO” quale “ATTESTAZIONE DI
CONFORMITA” così come indicato negli schemi xsd rilasciati il giorno 11 gennaio 2016; se il Tuo
redattore non risulta ancora aggiornato con tale tipo di atto, potrai allegare il file
come “ALLEGATO GENERICO”; deve essere firmato digitalmente
– “procura alle liti” (pdf ottenuto dalla scansione della procura alle liti cartacea) tale file dovrai
inserirlo come “TIPO ATTO” quale “PROCURA ALLE LITI”; deve essere firmato digitalmente
– “001 contratto di mutuo” (pdf ottenuto dalla scansione del contratto di mutuo cartaceo) tale file
dovrai inserirlo come “TIPO ATTO” quale “PROVA DOCUMENTALE”
Prima dell’inoltro della busta telematica, il redattore atti Ti chiederà di firmare digitalmente anche
la nota di iscrizione a ruolo e il file datiatto.xml.
2) iscrizione a ruolo telematica di atto introduttivo notificato tramite posta elettronica
certificata (L. 53/94)
– ti suggeriamo di creare sul desktop del computer una cartella che chiamerai, ad esempio
“iscrizione a ruolo”;
– volendo notificare l’atto di citazione tramite PEC, dovrai predisporre l’atto di citazione, la
procura alle liti e la relata di notifica; in questa pagina troverai le spiegazioni per predisporre
correttamente tutti i file da allegare alla PEC per la notifica
– effettuata la notifica tramite PEC, riceverai la ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna;
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
182
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
– devi salvare, nella cartella precedentemente creata sul Tuo computer (“iscrizione a ruolo”), la
ricevuta di accettazione e la ricevuta di consegna, ambedue in digitale (no stampa e scansione) in
formato .eml o .msg dando come nome ai file, ad esempio, “ricevuta accettazione notifica pec” e
“ricevuta consegna notifica pec”;
– apri adesso, cliccando due volte sul file, la “ricevuta consegna notifica pec”; troverai gli allegati
che hai inviato al destinatario della notifica. Salva, nella cartella precedentemente creata sul Tuo
computer (“iscrizione a ruolo”), i file della citazione e della procura alle liti notificata e che, tra
poco, inserirai rispettivamente come “atto introduttivo” e come “procura alle liti” nella busta
telematica che dovrai predisporre per iscrivere telematicamente la causa a ruolo.
– scansiona singolarmente tutti i documenti da allegare a supporto delle ragioni del Tuo
rappresentato, avendo cura di salvarli con numerazione progressiva, ad es: “001 contratto di
mutuo”; delle copie informatiche ottenute non dovrà essere attestata la conformità.
A riguardo della prova dell’avvenuto versamento del contributo notificato e per la predisposizione
della nota di iscrizione a ruolo, procederai come per il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Prima di passare alla fase successiva, quella del deposito telematico, se avrai seguito i passaggi
sopra indicati, la cartella “iscrizione a ruolo” dovrebbe contenere i seguenti file:
– “atto di citazione” (estratto dalla ricevuta di consegna)
– “procura alle liti” (estratto dalla ricevuta di consegna)
– “ricevuta accettazione notifica pec”
– “ricevuta consegna notifica pec”
– “001 contratto di mutuo” (pdf ottenuto dalla scansione del contratto di mutuo cartaceo)
A questo punto, con il “redattore atti” da te utilizzato, predisponi la “busta telematica” ed inserisci
tutti i dati richiesti (dati generali, dati delle parti ecc. ecc.)
Nella “busta telematica” dovrai inserire i file presenti nella cartella “iscrizione a ruolo” associando
ad ogni file la tipologia di atto specifica richiesta dagli schemi xsd:
– “atto di citazione”: tale file dovrai inserirlo come “TIPO ATTO” quale “ATTO
INTRODUTTIVO”;risulterà già firmato digitalmente in quanto così estratto dalla ricevuta di
consegna.
– “procura alle liti”: tale file dovrai inserirlo come “TIPO ATTO” quale “PROCURA ALLE LITI”;
risulterà già firmato digitalmente in quanto così estratto dalla ricevuta di consegna.
– “ricevuta accettazione notifica pec”: tale file
ATTO” quale “RICEVUTA ACCETTAZIONE NOTIFICA PEC”
dovrai
inserirlo
come “TIPO
– “ricevuta consegna notifica pec” : tale file dovrai inserirlo come “TIPO ATTO” quale “RICEVUTA
CONSEGNA NOTIFICA PEC”
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
183
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
– “001 contratto di mutuo” (pdf ottenuto dalla scansione del contratto di mutuo cartaceo) tale file
dovrai inserirlo come “TIPO ATTO” quale “PROVA DOCUMENTALE”
Prima dell’inoltro della busta telematica, il redattore atti Ti chiederà di firmare digitalmente anche
la nota di iscrizione a ruolo e il file datiatto.xml.
18.3 - Vademecum per il deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta.
Per depositare telematicamente la COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA la stessa deve
essere redatta con il software tradizionalmente utilizzato dall’avvocato (Word, Open Office, ecc.) e
trasformata in “PDF TESTO” senza scansione; chi usa Open Office, può creare il file pdf cliccando
sul tasto “pdf” presente nella barra degli strumenti; chi usa Word 2010 può salvare la comparsa in
formato PDF utilizzando la funzione presente in “salva con nome”, chi invece usa altri programmi
che non consentono quanto sopra indicato può “stamparla in pdf” con stampante virtuale
usando, ad esempio, il programma gratuito “PDF CREATOR” o “PDF24” o similari; è necessario,
naturalmente, verificare di aver installato sul proprio computer una stampante virtuale PDF (“PDF
CREATOR” o “PDF24” o similari). Dal menu FILE > STAMPA > selezionare la stampante PDF > OK >
salvare il file PDF in qualsiasi cartella del computer. Questo è il file da allegare come “atto
successivo” nella fase di creazione della busta.
La denominazione del file non dovrà contenere caratteri speciali (lettere accentate, apostrofo
oppure altri simboli quali “!$£%&()?”).
Una volta ottenuto il file PDF l’avvocato dovrà sottoscriverlo tramite firma digitale; la firma digitale
potrà essere apposta anche successivamente avvalendosi della procedura solitamente presente
nel software “REDATTORE ATTI” che consente di creare la “busta” telematica.
Se il CLIENTE E’ ASSISTITO DA DUE AVVOCATI, l’avvocato che redige la comparsa di costituzione
dovrà inserire il nominativo del collega sia nella comparsa sia in sede di compilazione della
“BUSTA” mediante il “REDATTORE DI ATTI PCT PRESENTE NEL PDA” e apporrà la sua firma digitale
(è possibile apporre all’atto anche più di una sottoscrizione digitale ma, a tal proposito, per
esperienza diretta, posso affermare che, qualora l’atto venga sottoscritto digitalmente da due
avvocati, il sistema genera un errore all’esito dei controlli automatici; lo stesso successivamente,
viene però accettato dalla cancelleria). Così procedendo la cancelleria potrà consentire ai predetti
avvocati sia la ricezione delle comunicazioni telematiche sia la consultazione del fascicolo con
“POLISWEB PCT”.
La comparsa di costituzione deve contenere, naturalmente, i nomi delle parti, il codice fiscale
dell’avvocato ed il suo indirizzo di posta elettronica certificata nonché il codice fiscale o la partita
iva del cliente. Le imprese devono essere individuate tramite la relativa ragione sociale e le
espressioni “Ditta” e/o “Società” devono essere premesse solo nell’ipotesi in cui siano comprese
nella ragione sociale. Le abbreviazioni (ad esempio: spa, snc, ecc.) devono essere inserite senza
puntini tra le singole lettere.
La PROCURA ALLE LITI può essere rilasciata a margine della comparsa di costituzione o con atto
separato:
PROCURA A MARGINE DELLA COMPARSA: l’avvocato dovrà stampare la prima pagina della
comparsa e, successivamente, la stessa dovrà essere sottoscritta dal cliente per il conferimento
del mandato e sottoscritta con firma autografa dall’avvocato. La procura poi, dovrà essere
trasformata in file “PDF immagine” tramite scanner e, successivamente il file PDF ottenuto dovrà
essere firmato tramite firma digitale; la firma digitale potrà essere apposta anche successivamente
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
184
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
avvalendosi della procedura solitamente presente nel software “REDATTORE ATTI” che consente
di creare la “busta” telematica.
La denominazione del file non dovrà contenere caratteri speciali (lettere accentate, apostrofo
oppure altri simboli quali “!$£%&()?”).
PROCURA RILASCIATA CON ATTO SEPARATO: la stessa deve contenere tutti gli elementi affinchè
si possa evincere per quale tipo di atto è conferita (ad esempio: comparsa di costituzuine e
risposta a favore di Caio contro Sempronio nel procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale
di XXXXXXXX iscritto al nr. ______); dopo averla stampata deve essere sottoscritta dal cliente per il
conferimento del mandato e sottoscritta con firma autografa dall’avvocato.
La procura poi, dovrà essere trasformata in file “PDF immagine” tramite scanner e,
successivamente il file PDF ottenuto dovrà essere firmato tramite firma digitale; la firma digitale
potrà essere apposta anche successivamente avvalendosi della procedura solitamente presente
nel software “REDATTORE ATTI” che consente di creare la “busta” telematica.
Attenzione:
Sull’applicabilità del DPCM del 13 novembre 2014 alle modalità di predisposizione della procura
alle liti rimando a quanto argomentato nel capitolo 8.
I DOCUMENTI cartacei da allegare alla comparsa dovranno essere trasformati, mediante scanner,
in file “PDF immagine” (suggerisco che ad ogni documento corrisponda un file PDF avente quale
nome quello del documento); non è necessario sottoscrivere i documenti con firma digitale a
meno che ciò non sia richiesto dalla tipologia del documento. I documenti vanno scansionati IN
BIANCO E NERO e a BASSA RISOLUZIONE (suggerisco 100 dpi). Eventuali fotografie in formato
digitale .jpeg o .bmp possono essere così allegate o trasformate in pdf aprendo il relativo file e
“stampandole virtualmente” seguendo la procedura sopra descritta.
La denominazione del file non dovrà contenere caratteri speciali (lettere accentate, apostrofo
oppure altri simboli quali “!$£%&()?”).
La DICHIARAZIONE DI VALORE:
in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sul contributo unificato, insieme agli altri
documenti deve essere redatta e depositata la dichiarazione di valore.
Tale dichiarazione deve essere redatta con il software tradizionalmente utilizzato dall’avvocato
(word, open office ecc.) e trasformato in “PDF TESTO” senza scansione utilizzando la stessa
procedura indicata per la redazione della comparsa; una volta ottenuto il file PDF l’avvocato dovrà
sottoscriverlo tramite firma digitale; la firma digitale potrà essere apposta anche successivamente
avvalendosi della procedura solitamente presente nel software “REDATTORE ATTI” che consente
di creare la “busta” telematica.
La denominazione del file non dovrà contenere caratteri speciali (lettere accentate, apostrofo
oppure altri simboli quali “!$£%&()?”).
Dovrà, in ultimo, essere predisposto l’INDICE DEI DOCUMENTI allegati alla comparsa di
costituzione e risposta; il detto indice deve essere redatto con il software tradizionalmente
utilizzato dall’avvocato (word, open office ecc.) e trasformato in PDF senza scansione utilizzando la
stessa procedura indicata per la redazione della comparsa; una volta ottenuto il file PDF l’avvocato
dovrà sottoscriverlo tramite firma digitale; la firma digitale potrà essere apposta anche
successivamente avvalendosi della procedura solitamente presente nel software “REDATTORE
ATTI” che consente di creare la “busta” telematica.
La denominazione del file non dovrà contenere caratteri speciali (lettere accentate, apostrofo
oppure altri simboli quali “!$£%&()?”
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
185
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Se il CLIENTE E’ ASSISTITO DA DUE AVVOCATI, l’avvocato che redige la comparsa dovrà inserire il
nominativo del collega sia nella comparsa sia in sede di compilazione della “BUSTA” mediante il
“REDATTORE DI ATTI PCT PRESENTE NEL PDA” e apporrà la sua firma digitale (il sistema non
consente l'apposizione di più di una firma); a tal proposito, per esperienza diretta, posso affermare
che, qualora l’atto venga sottoscritto digitalmente da due avvocati, pur generando il sistema un
errore all’esito dei controlli automatici, lo stesso verrà accettato dalla cancelleria). Così
procedendo la cancelleria potrà consentire ai predetti avvocati sia la ricezione delle comunicazioni
tramite PEC sia la consultazione del fascicolo con “POLISWEB PCT”.
CONTRIBUTO UNIFICATO:
ove il contenuto della comparsa di costituzione e risposta sia tale da comportare l’integrazione del
contributo unificato già versato da parte attrice, se il pagamento dell’integrazione viene effettuato
con i metodi tradizionali il contributo unificato va acquisito tramite scanner e allegato al ricorso
dando come nome al file “CONTRIBUTO UNIFICATO”. Nel caso di pagamento tramite Lottomatica
va scansionata la marca apposta sull’apposito modulo già in uso. Nel caso di pagamento tramite
F23 va scansionato il modulo relativo.
A tal proposito si segnala che la maggior parte degli Uffici Giudiziari prevede che, ove il
pagamento del contributo unificato avvenga nei modi tradizionali, lo stesso debba essere versato
unicamente tramite F23.
Negli Uffici Giudiziari abilitati è possibile effettuare il pagamento del contributo unificato
telematicamente ottenendo in tempo reale la ricevuta telematica di pagamento (RT) stamparla o
scaricarla sul proprio computer in formato elettronico, PDF o XML, in base alla modalità attivata
dal Ministero della Giustizia presso l’Ufficio Giudiziario.
La RT (ricevuta telematica) in PDF deve essere inserita come allegato nella busta telematica
relativa al deposito da effettuare mediante l’apposita funzione presente nel PDA.
La RT (ricevuta telematica) in formato XML dovrà essere inserita come allegato nella busta
telematica relativa al deposito da effettuare mediante l’apposita funzione presente nel PDA.
Ultimata la BUSTA (contenente il ricorso e tutti gli allegati sopra citati e che, si ricorda, non dovrà
superare i 30 MB) la stessa dovrà essere inviata mediante PDA tramite PEC all’Ufficio Giudiziario
competente; successivamente all’avvocato verranno inviate, nella propria casella di posta
elettronica certificata, quattro ricevute:
RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
RICEVUTA DI CONSEGNA
RICEVUTA ESITI CONTROLLI AUTOMATICI
RICEVUTA DI DEFINITIVA ACQUISIZIONE, DA PARTE DEL CANCELLIERE, DELLA COMPARSA DI
COSTITUZIONE E RISPOSTA E DEGLI ALLEGATI.
18.4 - Vademecum per il deposito telematico delle memorie ex art.183 c.p.c. 6° comma.
Le MEMORIE EX ART. 183 C.P.C. 6° COMMA devono essere redatte con il software
tradizionalmente utilizzato dall’avvocato (Word, Open Office, ecc.) e trasformate in “PDF TESTO”
senza scansione; chi usa Open Office, può creare il file pdf cliccando sul tasto “pdf” presente nella
barra degli strumenti; chi usa Word 2010 può salvare la memoria in formato PDF utilizzando la
funzione presente in “salva con nome”, chi invece usa altri programmi che non consentono
quanto sopra indicato può “stamparlo in pdf” con stampante virtuale usando, ad esempio, il
programma gratuito “PDF CREATOR” o “PDF24” o similari; è necessario, naturalmente, verificare
di aver installato sul proprio computer una stampante virtuale PDF (“PDF CREATOR” o “PDF24” o
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
186
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
similari). Dal menu FILE > STAMPA > selezionare la stampante PDF > OK > salvare il file PDF in
qualsiasi cartella del computer. Questo è il file da allegare come “ATTO SUCCESSIVO” nella fase
di creazione della busta.
La denominazione del file non dovrà contenere caratteri speciali (lettere accentate, apostrofo
oppure altri simboli quali “!$£%&()?”).
Una volta ottenuto il file PDF l’avvocato dovrà sottoscriverlo tramite firma digitale; la firma digitale
potrà essere apposta anche successivamente avvalendosi della procedura solitamente presente
nel software “REDATTORE ATTI” che consente di creare la “busta” telematica.
Gli eventuali DOCUMENTI cartacei da allegare alla memoria dovranno essere trasformati,
mediante scanner, in file “PDF immagine” (suggerisco che ad ogni documento corrisponda un file
PDF avente quale nome quello del documento); non è necessario sottoscrivere i documenti con
firma digitale a meno che ciò non sia richiesto dalla tipologia del documento. I documenti vanno
scansionati IN BIANCO E NERO e a BASSA RISOLUZIONE (suggerisco 100 dpi). Eventuali fotografie
in formato digitale jpeg o bmp devono essere trasformate in pdf aprendo il relativo file e
“stampandole virtualmente” in pdf seguendo la procedura di cui sopra.
La denominazione del file non dovrà contenere caratteri speciali (lettere accentate, apostrofo
oppure altri simboli quali “!$£%&()?”).
Se la memoria prevede il deposito di documenti dovrà, in ultimo, essere predisposto l’INDICE DEI
DOCUMENTI allegati; il detto indice deve essere redatto con il software tradizionalmente utilizzato
dall’avvocato (word, open office ecc.) e trasformato in PDF senza scansione utilizzando la stessa
procedura indicata per la redazione della memoria; una volta ottenuto il file PDF l’avvocato dovrà
sottoscriverlo tramite firma digitale; la firma digitale potrà essere apposta anche avvalendosi
dell’apposita opzione proposta dal software di realizzazione della “busta” telematica.
La denominazione del file non dovrà contenere caratteri speciali (lettere accentate, apostrofo
oppure altri simboli quali “!$£%&()?”).
Se il CLIENTE E’ ASSISTITO DA DUE AVVOCATI, l’avvocato che redige la memoria dovrà inserire il
nominativo del collega sia nella memoria sia in sede di compilazione della “BUSTA” mediante il
“REDATTORE DI ATTI PCT PRESENTE NEL PDA” e apporrà la sua firma digitale (è possibile apporre
all’atto anche più di una sottoscrizione digitale ma, a tal proposito, per esperienza diretta, posso
affermare che, qualora l’atto venga sottoscritto digitalmente da due avvocati, il sistema genera un
errore all’esito dei controlli automatici; lo stesso successivamente, viene però accettato dalla
cancelleria).
Ultimata la BUSTA (contenente la memoria e tutti gli allegati sopra citati e che, si ricorda, non
dovrà superare i 30 MB) la stessa dovrà essere inviata mediante PDA tramite PEC all’Ufficio
Giudiziario competente; successivamente all’avvocato verranno inviate, nella propria casella di
posta elettronica certificata, quattro ricevute:
RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
RICEVUTA DI CONSEGNA
RICEVUTA ESITI CONTROLLI AUTOMATICI
RICEVUTA DI DEFINITIVA ACQUISIZIONE, DA PARTE DEL CANCELLIERE, DELLA MEMORIA E DEGLI
ALLEGATI.
18.5 - Vademecum per il deposito telematico della comparsa conclusionale.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
187
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Per depositare telematicamente la COMPARSA CONCLUSIONALE la stessa deve essere redatta con
il software tradizionalmente utilizzato dall’avvocato (Word, Open Office, ecc.) e trasformata in file
“PDF TESTO” senza scansione; chi usa Open Office, può creare il file pdf cliccando sul tasto “pdf”
presente nella barra degli strumenti; chi usa Word 2010 può salvare il documento in formato PDF
utilizzando la funzione presente in “salva con nome”, chi invece usa altri programmi che non
consentono quanto sopra indicato può “stamparlo in pdf” con stampante virtuale usando, ad
esempio, il programma gratuito “PDF CREATOR” o “PDF24” o similari; è necessario, naturalmente,
verificare di aver installato sul proprio computer una stampante virtuale PDF (“PDF CREATOR” o
“PDF24” o similari). Dal menu FILE > STAMPA > selezionare la stampante PDF > OK > salvare il file
PDF in qualsiasi cartella del computer. Questo è il file da allegare come “atto successivo” nella
fase di creazione della busta telematica.
La denominazione del file non dovrà contenere caratteri speciali (lettere accentate, apostrofo
oppure altri simboli quali “!$£%&()?”).
Una volta ottenuto il file PDF l’avvocato dovrà sottoscriverlo tramite firma digitale; la firma digitale
potrà essere apposta anche successivamente avvalendosi della procedura solitamente presente
nel software “REDATTORE ATTI” che consente di creare la “busta” telematica.
La NOTA SPESE deve essere redatta con il software tradizionalmente utilizzato dall’avvocato
(word, open office ecc. ecc.) e trasformata in PDF senza scansione utilizzando la stessa procedura
indicata per la redazione del ricorso; una volta ottenuto il file PDF l’avvocato dovrà sottoscriverlo
tramite firma digitale; la firma digitale potrà essere apposta anche successivamente avvalendosi
della procedura solitamente presente nel software “REDATTORE ATTI” che consente di creare la
“busta” telematica.
La denominazione del file non dovrà contenere caratteri speciali (lettere accentate, apostrofo
oppure altri simboli quali “!$£%&()?”).
Se il CLIENTE E’ ASSISTITO DA DUE AVVOCATI, l’avvocato che redige la comparsa conclusionale
dovrà inserire il nominativo del collega sia nella comparsa sia in sede di compilazione della
“BUSTA” mediante il “REDATTORE DI ATTI PCT PRESENTE NEL PDA” e apporrà la sua firma digitale
(è possibile apporre all’atto anche più di una sottoscrizione digitale ma, a tal proposito, per
esperienza diretta, posso affermare che, qualora l’atto venga sottoscritto digitalmente da due
avvocati, il sistema genera un errore all’esito dei controlli automatici; lo stesso successivamente,
viene però accettato dalla cancelleria).
Ultimata la BUSTA (contenente la comparsa conclusionale e la nota spese e che, si ricorda, non
dovrà superare i 30 MB) la stessa dovrà essere inviata mediante PDA tramite PEC all’Ufficio
Giudiziario competente; successivamente all’avvocato verranno inviate, nella propria casella di
posta elettronica certificata, quattro ricevute:
RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
RICEVUTA DI CONSEGNA
RICEVUTA ESITI CONTROLLI AUTOMATICI
RICEVUTA DI DEFINITIVA ACQUISIZIONE, DA PARTE DEL CANCELLIERE, DELLA COMPARSA
CONCLUSIONALE E DEGLI ALLEGATI.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
188
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
18.6 - Vademecum per l’iscrizione a ruolo telematica dei pignoramenti.
L’articolo 18 del decreto legge 132/14, convertito nella legge 10 novembre 2014 n. 162, ha
modificato gli articoli 518, 543 e 557 del codice di procedura civile che disciplinano
rispettivamente il pignoramento mobiliare, il pignoramento presso terzi e il pignoramento
immobiliare.
E’ noto che, a seguito di tali modifiche, dal 31 marzo 2015 sussiste l’obbligo per il difensore di
iscrivere a ruolo telematicamente i procedimenti esecutivi sopra indicati e ciò dovrà fare, a pena
di decadenza, entro i seguenti termini che decorrono dal giorno della riconsegna al difensore, da
parte dell’ufficiale giudiziario, del titolo, del precetto e del pignoramento:
15 giorni pignoramento mobiliare
30 giorni pignoramento presso terzi
15 giorni pignoramento immobiliare
L’iscrizione a ruolo è, come già detto, obbligatoriamente telematica e, dovremo inserire quale
ATTO PRINCIPALE (ATTO INTRODUTTIVO) nella fase di compilazione della “busta telematica”, la
NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO; nell’anticipare che tutti i redattori consentono di generarla
automaticamente, è opportuno evidenziare come la stessa debba essere generata solo dopo aver
inserito tutte le informazioni richieste (parti, beni pignorati, ecc. ecc.).
Attenzione: trattandosi di ATTO PRINCIPALE, la nota di iscrizione a ruolo NON DOVRA’ MAI ESSERE
STAMPATA, SCANSIONATA E ALLEGATA ALLA BUSTA in quanto la stessa dovrà essere un PDF
TESTO; come già scritto, i redattori consentono di generarla automaticamente nel formato
richiesto.
Ma, oltre alla NOTA DI ISCRIZIONE, dovremo allegare alla “busta telematica” le copie informatiche
(ossia copie ottenute dalla scansione di documenti cartacei) del:
titolo
precetto
pignoramento
Dobbiamo quindi, una volta restituiti dall’ufficiale giudiziario, effettuare la scansione del:
titolo
precetto
pignoramento
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
189
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
e, solo in ipotesi di pignoramento immobiliare, avremo cura di ritirare dalla Conservatoria dei
Registri Immobiliari e scansionare anche la NOTA DI TRASCRIZIONE la quale ovviamente potrà
essere depositata anche dopo l’iscrizione a ruolo con successivo deposito telematico ove non
fosse disponibile entro il termine da osservare per l’iscrizione.
Per ciascuno degli atti sopra indicati, dovrà ottenersi un file; gli stessi poi dovranno essere
inseriti nella busta associandoli alla esatta tipologia di atto:
Per il pignoramento presso terzi:
titolo = titolo
precetto = precetto
citazione = atto di pignoramento presso terzi
Per il pignoramento mobiliare:
titolo = titolo
precetto = precetto
verbale di pignoramento mobiliare = verbale di pignoramento mobiliare
Per il pignoramento immobiliare:
titolo = titolo
precetto = precetto
atto di pignoramento immobiliare = atto di pignoramento immobiliare
nota di trascrizione = nota di trascrizione
Le norme sopra richiamate prevedono che le copie informatiche ottenute dalla scansioni degli
originali del titolo, del precetto, del pignoramento e della nota di trascrizione debbano essere
allegate, ai fini di una corretta iscrizione a ruolo, in copia conforme; dovremo quindi, una volta
ottenute le copie informatiche del titolo, del precetto, del pignoramento e della nota di
trascrizione attestarne la conformità.
Per attestare la conformità potremo avvalerci, a nostra insindacabile scelta, di una delle seguenti
modalità:
A) attestazione di conformità inserita all’interno del PDF ottenuto dopo la scansione del
documento:
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
190
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
l’attestazione di conformità dovrà essere apposta dopo la scansione dell’originale cartaceo
all’interno del PDF, così come disposto dall’art. 16 undecies comma 2 del DL 179/12.
UNA VOLTA INSERITA L’ATTESTAZIONE NEL FILE PDF, BISOGNERA’ SALVARE IL FILE E POI IL FILE
DOVRA’ ESSERE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE prima di procedere al suo deposito
telematico utilizzando il relativo software.
Cliccando qui trovi la guida esplicativa (anche in video) per inserire all’interno del PDF, ottenuto
dopo la scansione dell’originale cartaceo, l’attestazione di conformità.
B) attestazione di conformità inserita in un documento informatico separato:
l’ufficiale giudiziario ha restituito gli originali del TITOLO, del PRECETTO e del PIGNORAMENTO.
A questo punto dobbiamo scansionare, separatamente il TITOLO, il PRECETTO e il
PIGNORAMENTO.
Otteniamo così tre file che, avremo salvato (ad esempio) con i seguenti nomi:
TITOLO.PDF – PRECETTO.PDF – PIGNORAMENTO.PDF
Se l’iscrizione è relativa al pignoramento immobiliare potremmo essere già in possesso anche della
NOTA DI TRASCRIZIONE consegnataci dal conservatore dei registri immobiliari; in questo caso
procediamo alla scansione anche della NOTA DI TRASCRIZIONE che salveremo con il nome: NOTA
TRASCRIZIONE.PDF (come già detto, ove non disponessimo ancora della nota di trascrizione,
possiamo procedere alla iscrizione a ruolo in quanto la stessa potrà essere depositata
successivamente, avendo naturalmente cura di attestare, anche per essa, la conformità.
Potremo procedere ad attestare la conformità dei file ottenuti dalla scansione in un documento
informatico separato (PDF) semplicemente INSERENDO IL NOME DEL FILE E DESCRIVENDO,
nell’attestazione, IL DOCUMENTO DI CUI SI ATTESTA LA CONFORMITA’.
Predisponiamo con il nostro software di video scrittura l’attestazione di conformità:
TRIBUNALE DI __________________
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto Avvocato ____________________
ATTESTA
che i seguenti file:
- TITOLO.PDF – SENTENZA N. 1234/2014 del Tribunale di _____________ depositata il
______________;
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
191
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
- PRECETTO.PDF – ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL _____________ A _______________ A
FAVORE DI ____________________ PER L’IMPORTO DI EURO _______________;
- PIGNORAMENTO.PDF – ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE NOTIFICATO
________________ A _______________ SU RICHIESTA DI ___________________
IL
- NOTA TRASCRIZIONE.PDF – NOTA DI TRASCRIZIONE DELLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI
IMMOBILIARI DI ____________ N. _________ DEL ____________
allegati al presente deposito, sono conformi agli originali analogici in mio possesso.
LUOGO_________, DATA______________
AVV. __________________________
Una volta ultimata l’attestazione di conformità, la stessa dovrà essere trasformata in PDF TESTO
(senza scansione) e firmata digitalmente prima di procedere al deposito telematico;
l’attestazione dovrà essere inserita nella busta telematica qualificandola, come TIPO ATTO,
“ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ “. Fino a quando il redattore utilizzato non sarà aggiornato
con il nuovo TIPO ATTO denominato “ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ ” potrai allegarla come
“ALLEGATO GENERICO”.
N.B. se utilizzi questo metodo per attestare la conformità, i file allegati TITOLO.PDF –
PRECETTO.PDF – PIGNORAMENTO.PDF – NOTA TRASCRIZIONE.PDF NON DEVONO ESSERE
FIRMATI DIGITALMENTE.
18.7 - Vademecum per la predisposizione e il deposito telematico dell’istanza di visibilità
fascicolo.
L’ipotesi è la seguente: al nostro assistito è stato notificato un decreto ingiuntivo, o un atto di
citazione o qualsiasi altro atto introduttivo del giudizio iscritto a ruolo dall’attore/ricorrente in
modalità telematica.
Per visionare il contenuto del relativo fascicolo è inutile recarsi in cancelleria in quanto dello
stesso, in cartaceo, risulterebbe solo l’atto introduttivo ma non i documenti allegati.
E’ indispensabile, quindi, non essendo ancora costituiti nel procedimento, visionare il fascicolo
telematico al fine di conoscere il contenuto dello stesso quanto ai documenti in esso presenti.
Dobbiamo predisporre e depositare telematicamente l’istanza per ottenere la visibilità del
fascicolo.
Dobbiamo distinguere due ipotesi:
A) atto/ricorso notificato al Tuo cliente nella maniera tradizionale cartacea
B) atto/ricorso notificato al Tuo cliente tramite PEC ai sensi della L. 53/94
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
192
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Vediamo, per ambedue le ipotesi, qual è il procedimento da seguire.
A) atto/ricorso notificato al Tuo cliente nella maniera tradizionale cartacea
1) ti suggerisco di creare sul desktop del computer una cartella che chiamerai, ad esempio “istanza
visibilità fascicolo”;
2) dovrai adesso redigere, con il software di videoscrittura, l’istanza da depositare
telematicamente all’ufficio giudiziario (se vuoi, puoi crearla automaticamente cliccando qui)
3) redatta l’istanza avrai cura, poi, di trasformarla direttamente in PDF senza scansione e di
salvarla nella cartella precedentemente creata (“istanza visibilità fascicolo”) con il nome file, ad.
es., “istanza visibilità fascicolo”; la maggior parte dei programmi di videoscrittura consente di
“salvare” l’atto anche in formato .PDF. Se il tuo programma di videoscrittura non lo consente,
potrai installare sul tuo computer un software che aggiungerà, a quelle già presenti nel tuo
computer, una “stampante virtuale” che selezionerai dopo aver “chiesto” al programma di
videoscrittura di stampare il tuo atto. Così facendo, la “stampante virtuale” produrrà del tuo atto
un formato .PDF che salverai sul desktop del computer o in altra “cartella” da te scelta. Il
programma che utilizzo io come “stampante virtuale” è PDF24 Creator, che puoi scaricare
gratuitamente ed installare sul computer cliccando qui;
4) predisponi la procura alle liti, stampala, falla firmare al cliente e firmala anche tu;
5) scansiona poi la procura alle liti e salva il PDF ottenuto nella cartella precedentemente creata
“istanza visibilità fascicolo”) con il nome file, ad es., “procura alle liti”. Ricorda che la copia
informatica della procura alle liti ottenuta, ex art. 83 c.p.c., si considera conforme all’originale
cartaceo dal quale è estratta se la stessa è da Te firmata digitalmente;
6) se al Tuo assistito l’atto o il ricorso è stato notificato nella tradizionale modalità cartacea, di tale
atto dovrai effettuare l’integrale scansione e salvare il PDF così ottenuto nella cartella
precedentemente creata “istanza visibilità fascicolo”. con il nome file, ad es., “citazione
notificata”.
Prima di passare alla fase successiva, quella del deposito telematico, se avrai seguito i passaggi
sopra indicati, la cartella “istanza visibilità fascicolo” dovrebbe contenere i seguenti file:
– “istanza visibilità fascicolo” (pdf testo ottenuto senza scansione);
– “citazione (ricorso) notificata/o” (pdf ottenuto dalla scansione dell’originale di notifica dell’atto
di citazione notificato al Tuo cliente che, al suo interno, conterrà anche la conformità se avrai
scelto, per attestarla, la prima soluzione sopra prospettata);
– “procura alle liti” (pdf ottenuto dalla scansione della procura alle liti cartacea)
A questo punto, con il “redattore atti” da te utilizzato predisponi la “busta telematica”.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
193
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Il tipo di “busta” da selezionare è: ISTANZA VISIBILITA’ FASCICOLO.
Inserisci tutti i dati richiesti (dati generali, dati delle parti ecc. ecc.); nei dati generali dovrai,
naturalmente, indicare il numero di ruolo in maniera tale che il Tuo deposito, possa confluire nel
giusto fascicolo.
Nella “busta telematica” dovrai inserire i file presenti nella cartella “istanza visibilità fascicolo”
associando ad ogni file la tipologia di atto specifica richiesta dagli schemi xsd:
– “istanza visibilità fascicolo”: tale file dovrai inserirlo come “TIPO ATTO” quale “ATTO
SUCCESSIVO”; deve essere firmato digitalmente
– “citazione (ricorso) notificata/o”: (pdf ottenuto dalla scansione dell’originale di notifica dell’atto
di citazione notificato al Tuo cliente) tale file dovrai inserirlo come “TIPO ATTO” quale “ALLEGATO
GENERICO”;
– “procura alle liti” (pdf ottenuto dalla scansione della procura alle liti cartacea) tale file dovrai
inserirlo come “TIPO ATTO” quale “PROCURA ALLE LITI”; deve essere firmato digitalmente
Prima dell’inoltro della busta telematica, il redattore atti Ti chiederà di firmare digitalmente anche
la nota di iscrizione a ruolo e il file datiatto.xml.
B) atto/ricorso notificato al Tuo cliente tramite PEC ai sensi della L. 53/94
1) ti suggerisco di creare sul desktop del computer una cartella che chiamerai, ad esempio “istanza
visibilità fascicolo”;
2) dovrai adesso redigere, con il software di videoscrittura, l’istanza da depositare
telematicamente all’ufficio giudiziario (se vuoi, puoi crearla automaticamente cliccando qui)
3) redatta l’istanza avrai cura, poi, di trasformarla direttamente in PDF senza scansione e di
salvarla nella cartella precedentemente creata (“istanza visibilità fascicolo”) con il nome file, ad.
es., “istanza visibilità fascicolo”; la maggior parte dei programmi di videoscrittura consente di
“salvare” l’atto anche in formato .PDF. Se il tuo programma di videoscrittura non lo consente,
potrai installare sul tuo computer un software che aggiungerà, a quelle già presenti nel tuo
computer, una “stampante virtuale” che selezionerai dopo aver “chiesto” al programma di
videoscrittura di stampare il tuo atto. Così facendo, la “stampante virtuale” produrrà del tuo atto
un formato .PDF che salverai sul desktop del computer o in altra “cartella” da te scelta. Il
programma che utilizzo io come “stampante virtuale” è PDF24 Creator, che puoi scaricare
gratuitamente ed installare sul computer cliccando qui;
4) predisponi la procura alle liti, stampala, falla firmare al cliente e firmala anche tu;
5) scansiona poi la procura alle liti e salva il PDF ottenuto nella cartella precedentemente creata
“istanza visibilità fascicolo”) con il nome file, ad es., “procura alle liti”. Ricorda che la copia
informatica della procura alle liti ottenuta, ex art. 83 c.p.c., si considera conforme all’originale
cartaceo dal quale è estratta se la stessa è da Te firmata digitalmente;
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
194
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
6) se al Tuo assistito l’atto o il ricorso è stato notificato tramite PEC ai sensi della L. 53/94 avrai
cura di chiedere al Tuo assistito di inoltrarti la PEC da lui ricevuta; aprirai la PEC ricevuta dal Tuo
cliente e salverai l’atto/ricorso allegato nella cartella precedentemente creata (“istanza visibilità
fascicolo”).
Prima di passare alla fase successiva, quella del deposito telematico, se avrai seguito i passaggi
sopra indicati, la cartella “istanza visibilità fascicolo” dovrebbe contenere i seguenti file:
– “istanza visibilità fascicolo” (pdf testo ottenuto senza scansione)
– “atto/ricorso” (ossia il/i file da Te salvati così come indicato al punto 6)
– “procura alle liti” (pdf ottenuto dalla scansione della procura alle liti cartacea)
A questo punto, con il “redattore atti” da te utilizzato predisponi la “busta telematica”.
Il tipo di “busta” da selezionare è: ISTANZA VISIBILITA’ FASCICOLO.
Inserisci tutti i dati richiesti (dati generali, dati delle parti ecc. ecc.); nei dati generali dovrai,
naturalmente, indicare il numero di ruolo in maniera tale che il Tuo deposito, possa confluire nel
giusto fascicolo.
Nella “busta telematica” dovrai inserire i file presenti nella cartella “istanza visibilità fascicolo”
associando ad ogni file la tipologia di atto specifica richiesta dagli schemi xsd:
– “istanza visibilità fascicolo”: tale file dovrai inserirlo come “TIPO ATTO” quale “ATTO
SUCCESSIVO”; deve essere firmato digitalmente
– “atto/ricorso”: (ossia il/i file da Te salvati così come indicato al punto 6) tale/i file dovrai
inserirlo/i come “TIPO ATTO” quale/i “ALLEGATO GENERICO”.
– “procura alle liti” (pdf ottenuto dalla scansione della procura alle liti cartacea) tale file dovrai
inserirlo come “TIPO ATTO” quale “PROCURA ALLE LITI”; deve essere firmato digitalmente.
Prima dell’inoltro della busta telematica, il redattore atti Ti chiederà di firmare digitalmente anche
la nota di iscrizione a ruolo e il file datiatto.xml.
18.8 - Vademecum per il deposito telematico dell’istanza di ammissione al passivo fallimentare.
L’istanza per l’ammissione al passivo fallimentare da depositare telematicamente, deve essere
redatta con il metodo tradizionale (word, open office ecc. ecc.) e trasformata in “PDF testo” senza
scansione; una volta ottenuto il file PDF l’avvocato dovrà sottoscriverlo tramite firma digitale.
La PROCURA ALLE LITI (allegato 01) deve essere rilasciata su foglio separato dall’istanza; dopo
averla stampata deve essere sottoscritta dal cliente per il conferimento del mandato e sottoscritta
con firma autografa dall’avvocato.
La procura poi, una volta così sottoscritta, dovrà essere trasformata in file “PDF immagine” tramite
scanner e, successivamente il file PDF ottenuto dovrà essere firmato tramite firma digitale.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
195
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Attenzione:
Sull’applicabilità del DPCM del 13 novembre 2014 alle modalità di predisposizione della procura
alle liti rimando a quanto argomentato nel capitolo 8.
I DOCUMENTI cartacei da allegare all’istanza dovranno essere trasformati, mediante scanner, in
file PDF. Non è assolutamente necessario sottoscrivere i documenti con firma digitale.
Dovrà essere predisposta una AUTOCERTIFICAZIONE (allegato 02) con la quale l’avvocato attesta
di essere in possesso di tutta la documentazione allegata, in formato PDF, alla domanda di
ammissione allo stato passivo del Fallimento. La detta autocertificazione deve essere redatta con il
metodo tradizionale (word, open office ecc. ecc.) e trasformata in “PDF testo” senza scansione;
una volta ottenuto il file PDF l’avvocato dovrà sottoscriverlo tramite firma digitale.
Dovrà, in ultimo, essere predisposto l’INDICE DEI DOCUMENTI allegati all’istanza; il detto indice
deve essere redatto con il metodo tradizionale (word, open office ecc. ecc.) e trasformata in “PDF
testo” senza scansione; una volta ottenuto il file PDF l’avvocato dovrà sottoscriverlo tramite firma
digitale.
Da ultimo, l’istanza di ammissione al passivo, la procura alle liti, l’autocertificazione, i documenti e
l’indice dei documenti dovranno essere inviati, quali allegati, dalla PEC dell’avvocato alla PEC
indicata dal Curatore nella comunicazione ex art. 92 L.F.
ALLEGATO 01)
Procura ad litem
Io sottoscritta ____________________, nata a ________________ il ______________ e residente
in __________________ C.F.: __________________, delego a rappresentarmi e difendermi, in
ogni stato e grado della procedura avente ad oggetto istanza di ammissione al passivo fallimentare
__________________ con tutti i poteri di cui all' art. 84 c.p.c., eventuali giudizi di garanzia, relativi
procedimenti esecutivi con le facoltà inerenti al mandato alle liti, l’Avvocato ________________
del foro di __________, eleggendo domicilio presso il suo studio, sito in ____________________
(__), alla Via ____________________.
Dichiaro altresì di essere stata debitamente informata dei diritti a me spettanti ed autorizzo, in
base al D.Lvo n. 196/2003 il trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili.
__________________, lì _________ ottobre 2013
_____________________ (firma autografa della parte):
E’ autentica la firma che precede
Avv. __________________________: (firma autografa avvocato)
Atto firmato digitalmente dall’Avv. ___________________.
ALLEGATO 02)
AUTOCERTIFICAZIONE
(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto Avv. _______________, nato a __________ il giorno _______________, residente in
___________ (___), alla Via _______________, con studio in _______________ (__) alla Via
________________, C.F. ___________________, quale difensore del___________________, nato
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
196
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
a ____________ il ______________ e residente in __________________ C.F.: ________________
giusta procura rilasciata in data ____________________ con atto separato, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
di essere in possesso di tutta la documentazione in originale evidenziata ed allegata alla domanda
di ammissione allo stato passivo del Fallimento _________________ (Reg. Fall. n. ____________)
del ________________ - Giudice delegato: _______________ - Curatore: Dott. _____________ la
cui udienza per l’adunanza di approvazione dello stato passivo è fissata per il giorno
____________________ e di essere disponibile a esibirla dietro semplice richiesta degli organi di
procedura.
_____________ _____ ottobre _______
Avv. _________________:
Atto firmato digitalmente dall’Avv. ________________________.
18.9. Vademecum per comunicare in cancelleria l’opposizione a decreto ingiuntivo e
l’impugnazione notificata tramite PEC
L’articolo 9 comma 1 e comma 1 bis della legge 53/94 prevede che:
“1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento
dell’avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell’articolo
645 del codice di procedura civile e dell’articolo 123 delle disposizioni per l’attuazione,
transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede,
contestualmente alla notifica, a depositare copia dell’atto notificato presso il cancelliere del
giudice che ha pronunciato il provvedimento.“
“1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato
a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta
elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e
ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23,
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”
Le norme richiamate si applicano anche per la notifica dell’opposizione o dell’impugnazione
notificata tramite PEC;
ciò significa che, dopo la notifica e a seguito della ricezione delle ricevute di accettazione e
consegna, il difensore dovrà provvedere al deposito telematico (o cartaceo, ad esempio, dinanzi al
GdP dove non è attivo il processo telematico) dell’atto notificato presso la cancelleria del giudice
che ha pronunciato il provvedimento opposto o impugnato e quindi nell’esistente fascicolo
telematico del decreto ingiuntivo o del procedimento relativo al provvedimento impugnato.
Dobbiamo, quindi, distinguere due ipotesi:
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
197
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
A) deposito telematico dell’avviso di opposizione o impugnazione
B) deposito cartaceo dell’avviso di opposizione o impugnazione
A) DEPOSITO TELEMATICO DELL’AVVISO DI OPPOSIZIONE O IMPUGNAZIONE
Il procedimento da seguire.
Per far ciò, il difensore dovrà preliminarmente:
a) salvare in digitale sul proprio computer (in formato .eml o .msg) le ricevute di accettazione e
di consegna della notifica effettuata tramite PEC;
b) redigere apposito atto (redatto con software di video scrittura trasformato poi in PDF TESTO)
nel quale spiegherà che il deposito è relativo al formale avviso di opposizione o impugnazione
del provvedimento emesso dal giudice ai sensi dell’art. 645 c.p.c. o 123 delle disposizioni di
attuazione del c.p.c.; l’atto quindi dovrà contenere: nome, cognome o denominazione della
parte assistita, data notifica dell’atto di opposizione o impugnazione, numero di ruolo generale
del procedimento monitorio o di quello relativo al procedimento nel quale è stato emesso il
provvedimento impugnato, numero del decreto opposto o del provvedimento impugnato, data
di emissione del decreto opposto o del provvedimento impugnato.
Segnaliamo, per la redazione automatica dell’avviso di opposizione a decreto
ingiuntivo, l’applicazione gratuita del Collega Claudio De Stasio.
Fatto questo, con il software utilizzato per depositare telematicamente gli atti, il difensore dovrà
predisporre “busta telematica”, da depositarsi nel fascicolo telematico del decreto ingiuntivo
opposto o del procedimento relativo al provvedimento emesso ed impugnato, contenente:
– nei dati generali l’esatta indicazione dell’ufficio giudiziario, del REGISTRO, del RUOLO,
del N.R.G. (tali dati potrebbero essere già presenti ove il difensore abbia precedentemente
depositato telematicamente, nel fascicolo del procedimento monitorio, l’istanza di visibilità o
fosse parte del procedimento nel quale il giudice ha emesso il provvedimento impugnato;
– come tipo di deposito (busta) PCT: “istanza generica”:
– l’atto, in formato PDF testo, indicato al precedente punto b) da qualificarsi come “atto
successivo”denominato, ad es, “avviso di opposizione.pdf” o “avviso di impugnazione.pdf”;
– le ricevute di accettazione e di consegna della notifica effettuata tramite PEC precedentemente
salvate sul proprio computer (in formato .eml o .msg), avendo cura di associarle alle seguenti
tipologie:
– “ricevuta di accettazione a seguito di notifica PEC”
– “ricevuta di consegna a seguito di notifica PEC”
– o entrambe come “allegato generico” qualora, il redattore utilizzato non preveda le precedenti
tipologie.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
198
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Effettuato il deposito e dopo la sua accettazione da parte del cancelliere, nel fascicolo telematico
comparirà il nuovo evento “consegna avviso opposizione”.
B) DEPOSITO CARTACEO DELL’AVVISO DI OPPOSIZIONE O IMPUGNAZIONE
Ove non sia possibile dare la prova dell’avvenuta notifica dell’opposizione o dell’impugnazione
mediante deposito telematico (ad esempio: Giudice di Pace) l’art. 9 comma 1 bis della L. 53/94,
introdotto dalla Legge 228/2012, però dispone che “… l’avvocato estrae copia su supporto
analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di
accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui
sono tratte ai sensi dell’art. 23 , comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82″.
L’avvocato notificatore, pertanto, potrà stampare su carta l’intero messaggio PEC relativo alla
notifica, con i suoi allegati e con le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, ed attestare la
conformità di tale copia ai documenti informatici originali.
Il procedimento da seguire:
1) devi redigere e stampare su carta apposito il formale avviso di opposizione o impugnazione
del provvedimento emesso dal giudice ai sensi dell’art. 645 c.p.c. o 123 delle disposizioni di
attuazione del c.p.c.; l’atto quindi dovrà contenere: nome, cognome o denominazione della parte
assistita, data notifica dell’atto di opposizione o impugnazione, numero di ruolo generale del
procedimento monitorio o di quello relativo al procedimento nel quale è stato emesso il
provvedimento impugnato, numero del decreto opposto o del provvedimento impugnato, data di
emissione del decreto opposto o del provvedimento impugnato
2) devi stampare al fine di ottenere la copia analogica (cartacea):
3) il messaggio PEC di invio
4) la ricevuta di accettazione
5) la ricevuta completa di avvenuta consegna
6) tutti gli atti/provvedimenti/relata di notifica/procura alle liti, allegati al messaggio PEC inviati
al destinatario della notifica
Dopo aver stampato quanto indicato nei precedenti punti da 1 a 6, dovrai predisporre la relativa
attestazione di conformità:
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto Avvocato ______ _______ del foro di ________________
ATTESTA
ai sensi per egli effetti della vigente normativa ed in virtù dei relativi poteri conferiti, che le
allegate copie analogiche:
– messaggio PEC di invio
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
199
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
– ricevuta di accettazione
– ricevuta completa di avvenuta consegna
– atto/provvedimento/procura alle liti/relata di notifica (specificare se quanto allegato alla PEC
per la notifica è stato firmato digitalmente)
sono conformi ai documenti informatici da cui sono tratte e presenti nella PEC inviata il _______
dall’indirizzo PEC ________________ al seguente indirizzo PEC ___________________.
Luogo, data
Avv. _________________
Stampa anche l’attestazione di conformità, firmala e congiungila, spillandola, al fascicolo
ottenuto dalla stampa di quanto indicato ai punti da 1) a 6) e, da ultimo, metti tra le pagine, il
timbro di congiunzione.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
200
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
CAPITOLO XIX
Sette consigli per il professionista telematico.
Sommario: Premessa – 19.1. Controllare la validità dei certificati di Firma Digitale – 19.2.
Controllare la scadenza del servizio di Posta Elettronica Certificata – 19.3. Segnalare l’eventuale
variazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata. – 19.4. Controllare la capienza della
posta elettronica certificata – 19.5. Effettuare la manutenzione della casella di Posta Elettronica
Certificata. – 19.6. Effettuare settimanalmente il backup. – 19.7. Controllare la presenza di
eventuali avvisi sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.
Premessa.
L’esperienza maturata mi porta a suggerire, soprattutto a coloro che non hanno mai avuto un
buon rapporto con il mezzo informatico, alcuni consigli attraverso i quali sarà possibile evitare il
verificarsi di situazioni critiche che potrebbero avere riflessi negativi nell’esercizio dell’attività
professionale.
Per tale motivo consiglio al professionista telematico di non dimenticare mai di …
19.1 - Controllare la validità dei certificati di Firma Digitale.
All’interno del dispositivo di firma digitale risiedono due certificati:
- il certificato di identificazione;
- il certificato di sottoscrizione;
Il primo è quello che, ad es., ci consente di utilizzare il Polisweb mentre il secondo è quello che
consente di apporre la firma digitale in un documento informatico (file).
Tali certificati hanno validità limitata; conseguentemente il professionista dovrà curare il rinnovo
degli stessi prima della loro scadenza in quanto, i certificati già scaduti non sono rinnovabili cosa
questa che comporterebbe l’acquisto di un nuovo dispositivo di firma digitale con costi di gran
lunga superiori a quelli del semplice rinnovo dei certificati oltre a non consentire, fino al rilascio
del nuovo dispositivo, la possibilità di accedere al Polisweb e di firmare digitalmente i propri atti.
La verifica della validità dei certificati presenti nella Smart Card o Business Key è effettuabile
utilizzando la funzione solitamente messa a disposizione dal software rilasciato dalla società dalla
quale il dispositivo è stato acquistato; con tale funzione è possibile conoscere la data di inizio e
fine validità dei certificati.
Verificate quindi le date di scadenza dei certificati e rinnovate gli stessi prima della loro scadenza.
19.2 - Controllare la scadenza del servizio di Posta Elettronica Certificata.
Anche il servizio di posta elettronica certificata è soggetto a scadenza per cui l’avvocato dovrà
avere cura di rinnovare tempestivamente l’erogazione di tale servizio; caso contrario non potrà
ricevere e inviare comunicazioni tramite la PEC.
19.3 - Segnalare l’eventuale variazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
Ove l’avvocato cambi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata dovrà avere cura di
comunicare immediatamente al proprio Consiglio dell’Ordine tale variazione affinché l’Ordine
possa provvedere a comunicare al REGINDE il nuovo indirizzo; ove ciò non avvenga le
comunicazioni telematiche dalle cancellerie continueranno a giungere all’indirizzo PEC indicato in
precedenza dal professionista.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
201
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
A tal proposito aggiungo e ricordo che le cancellerie, a prescindere dall’indirizzo di posta
elettronica certificata indicato nell’atto depositato, utilizzano per le relative comunicazioni e
inoltro di biglietti solo ed esclusivamente quello risultante dal REGINDE.
19.4 - Controllare la capienza della Posta Elettronica Certificata.
la Posta Elettronica Certificata non ha capienza illimitata; raggiunto il limite di capienza la stessa
non sarà più in grado di ricevere messaggi. Il verificarsi di ciò non consentirebbe la ricezione della
comunicazioni telematiche dalle cancellerie e le stesse, senza ulteriore avviso, sarebbero
depositate in cancelleria.
19.5 - Effettuare la manutenzione della casella di Posta Elettronica Certificata.
Ai sensi dell’art. 20 del DM 44/2011 l’avvocato dovrà:
- effettuare la manutenzione ordinaria in quanto sarà il titolare della PEC a rispondere di eventuali
malfunzionamenti;
- dotare tutti i terminali informatici, tramite i quali opererà con il PCT, di software idoneo a
verificare l’assenza di virus per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam
idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;
- conservare “con ogni mezzo idoneo” le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al
dominio giustizia; sul punto evidenzio che il significato della frase “conservare con ogni mezzo
idoneo” è riferito alla conservazione digitale di tali ricevute e non anche a quella cartacea in
quanto solo la prima potrà provare quanto nella stessa contenuto a meno che non si adotti la
procedura prevista dall’art. 23 del codice dell’amministrazione digitale il quale dispone che “Le
copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica
avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono
tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico
ufficiale a ciò autorizzato”;
- dotarsi di servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria PEC e
altresì dovrà verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione (almeno un giga).
19.6 - Effettuare settimanalmente il backup.
Il codice in materia di protezione dei dati personali58 prevede che il professionista, a riguardo dei
dati sensibili e giudiziari, effettui il backup, dal proprio computer, di tali dati almeno ogni sette
giorni solari; ben si comprende come tale obbligo riguardi anche e soprattutto i dati inseriti nei
software residenti sul computer al fine di poter depositare telematicamente atti giudiziari.
19.7 – Controllare la presenza di eventuali avvisi sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero
della Giustizia.
Al fine di non aver brutte sorprese al momento del deposito telematicamente del proprio atto,
consiglio al collega di avere cura, anche, di controllare periodicamente, il Portale dei Servizi
Telematici del Ministero della Giustizia59; in tale portale, solitamente con alcuni giorni di anticipo,
vengono inseriti avvisi relativi a:
problemi e/o disservizi di consultazione dei sistemi informatici che consentono il collegamento con
le cancellerie degli uffici giudiziari;
impossibilità di effettuare i pagamenti telematici;
58
59
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248
http://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
202
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
impossibilità di effettuare i depositi telematici;
impossibilità di consultare il REGINDE.
Analoghi messaggi vengono solitamente inseriti anche nei PDA privati.
Per meglio rendere l’idea, trascrivo l’avviso apparso sul Portale dei Servizi Telematici il giorno 4
ottobre 2013:
Interruzione servizi Portale dei Servizi Telematici 18/10/201360
04/10/13
Si comunica che a causa di improrogabili interventi di manutenzione, il sito web del Portale dei
Servizi Telematici non sarà disponibile in data 18 ottobre 2013, dalle ore 14 alle ore 18 circa.
Si precisa che saranno indisponibili i servizi di consultazione registri e pagamenti telematici.
Inoltre, saranno indisponibili i servizi di registrazione e consultazione del Registro Generale degli
Indirizzi Elettronici (ReGIndE).
Tali servizi saranno indisponibili anche attraverso i Punti di Accesso o software specifici.
Sarà opportuno che il collega, ove il disservizio riguardi in particolare le funzionalità del deposito
telematico, eviti di depositare telematicamente il proprio atto fino al ripristino delle funzionalità,
anticipando o posticipando il deposito dello stesso.
60
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=pst_3&contentId=NEW813
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
203
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Capitolo XX
La giurisprudenza del PCT
Sommario: 20.1 Tribunale Milano - Sezione Lavoro - 08 febbraio 2013 Costituzione in giudizio,
iscrizione a ruolo, ricorso telematico, nullità.
20.2 Trib. Milano, Sez. X, ordinanza 10/04/2013 - art. 51 comma 3 del DL 112/2008 convertito in
L. 133/2008 e successive modifiche.
20.3 Cassazione Civile, Sez. VI - 2, 28/11/2013, n. 26696 – Domicilio avvocato – PEC.
20.4 Tribunale Perugia, ordinanza del 17/01/2014 - deposito telematico non previsto da decreto
ex art. 35 DM 44/2011 – rimessione in termini.
20.5 Tribunale Milano, Sezione IX Civile, 05/03/2014, n. 3115 - ricevuta di consegna rilasciata /
pervenuta dopo le ore 14.00.
20.6 Tribunale di Foggia - 10 aprile 2014 - inammissibilità deposito telematico.
20.7 Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 07/05/2014, n. 9876 - domicilio avvocato - PEC - notifica.
20.8 Tribunale di Mantova - sentenza del 03 giugno 2014 - notifica decreto ingiuntivo tramite PEC
- decorrenza termini impugnazione - mancata conoscenza applicativi per lettura file firmati
digitalmente.
20.9 Tribunale di Roma, decreto del 09 giugno 2014 - Inammissibile il decreto ingiuntivo
telematico depositato in formato PDF immagine.
20.10 Tribunale di Reggio Emilia - 1 luglio 2014 - deposito cartaceo decreto ingiuntivo inammissibilità.
20.11 Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 02 luglio 2014, n. 15070 - notifica cancelleria a PEC
comunicata ma non attivata.
20.12 Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, 15 luglio 2014 - verbale di udienza telematico.
20.13 Tribunale di Torino - 15 luglio 2014 - deposito telematico ricorso ex art. 702 c.p.c. inammissibilità.
20.14 Tribunale di Bologna – 16 luglio 2014 – ordinanza - deposito telematico comparsa di
costituzione - ammissibilità.
20.15 Tribunale di Pavia, 22 luglio 2014 - ordinanza - deposito telematico comparsa di
costituzione - inammissibilità.
20.16 Tribunale di Vercelli, 04 agosto 2014 - ordinanza - deposito telematico atto introduttivo –
mera irregolarità.
20.17 Tribunale di Padova, 28 agosto 2014 - ordinanza - deposito telematico comparsa di
costituzione - inammissibilità.
20.18 Tribunale di Brescia, 07 ottobre 2014 – ordinanza – deposito telematico comparsa di
costituzione – ammissibilità.
20.19 Tribunale di Milano, 07 ottobre 2014 - ordinanza – deposito telematico comparsa di
costituzione – ammissibilità.
20.20 Cassazione Civile, 09 luglio 2015 n. 14368 - ordinanza – notifica PEC eseguita prima
dell’entrata in vigore del provvedimento 16 aprile 2014 – nullità
20.21 Cassazione Civile, 10 novembre 2015 n. 22871 - sentenza – deposito telematico –
inesistenza – esclusione – firma digitale - validità
20.22 Cassazione Civile, 22 novembre 2015 n. 22871 – notifica ex art. 15 L.F. – ricevuta di
avvenuta consegna – perfezionamento – annotazioni del cancelliere – irrilevanza
20.23 Cassazione Civile Sezioni Unite, 18 aprile 2016 (23 febbraio 2016) n. 7665 – sentenza notifica PEC L. 53/94 – nullità – raggiungimento dello scopo – art. 156 c.p.c.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
204
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
20.24 Tribunale di Milano, 23 aprile 2016 – ordinanza – Processo civile telematico – deposito
telematico tempestivo – esito positivo dei controlli automatici – rifiuto deposito telematico da
parte della cancelleria – deposito ritenuto tempestivo
20.25 Tribunale di Bari, 4 maggio 2016 – ordinanza – Processo civile telematico – attestazione di
conformità nel processo esecutivo – deposito oltre il termine – conseguenze processuali –
inefficacia del pignoramento – Esclusione
20.26 Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8886 del 4 maggio 2016 – sentenza – Notifica
tramite PEC L. 53/94 – La scissione della notifica tramite PEC non si applica se eseguita dopo le ore
21.00
20.27 Corte di Cassazione Sezione Seconda civile, 19 maggio 2016 – il deposito telematico degli
atti introduttivi è ammesso anche in assenza di autorizzazione
20.28 Tribunale di Bari – Sez. Civile, 8 giugno 2016 – ordinanza – processo telematico – deposito
costituzione – inerzia della cancelleria – mancata accettazione e/o rifiuto – validità deposito
determinata dalla ricevuta di avvenuta consegna – costituzione valida – invito a secondo invio per
regolarizzazione
20.29 Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, n. 13817 del 6 luglio 2016 – sentenza – Valido
l’avviso dell’udienza prefallimentare comunicato tramite PEC anche se il destinatario non l’ha
aperta
20.30 Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, n. 14827 del 20 luglio 2016 – sentenza – Valida la
comunicazione telematica di cancelleria contenente file .zip – no errore scusabile la mancata
adozione di idoneo software da parte del difensore
20.31 Corte di Cassazione, Sezione I Civile, n. 15035 del 21 luglio 2016 – sentenza – Notifiche PEC
L. 53/94– Ricevuta avvenuta consegna fa fede fino a prova contraria
20.1 Tribunale Milano - Sezione Lavoro - 08 febbraio 2013 Costituzione in giudizio, iscrizione a
ruolo, ricorso telematico, nullità.
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro
Sentenza 8 febbraio 2013
Giudice Giorgio Mariani
Svolgimento del processo
Con ricorso telematico inviato in data 18 settembre 2012, N. M. R. ricorreva al Tribunale di Milano,
in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti
di SIMESA s.p.a.
Rilevava il ricorrente di essere stato dipendente di SIMESA s.p.a. con la qualifica di Impiegato B/1
CCNL Industria Chimico Farmaceutica 30 novembre 2007.
A seguito di cessione di ramo d’azienda, a SIMESA s.p.a. era subentrata MARVECSPHARMA.
Con tale contratto MARVECS aveva acquisito da SIMESA S.p.A. i lavoratori dipendenti tra
Informatori Scientifici del Farmaco (ISF), Area Manager (AM) e Specialist.
A norma di contratto, la cessionaria s’era impegnata a non dichiarare lo stato di crisi e a non
avviare procedure di licenziamento nei tre anni successivi alla sua sottoscrizione. Tuttavia, dai
bilanci della MARVECS PHARMA sin dal 2004/2005 si poteva facilmente inferire un indebitamento
che era cresciuto dai 53 milioni di euro del 2004 ai 105 milioni del 2005 mentre dal bilancio
allegato del 2007 primo trimestre 2008 si legge un indebitamento (nonostante il passaggio di
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
205
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
liquidità con i TFR dei ceduti) al 31 marzo 2007 di 145 milioni di euro crescente da tale data al
momento del bilancio breve del 2008.
Dunque, in alcun modo MARVECS PHARMA poteva assorbire, a tutela della occupazione, centinaia
di ISF salvo che per acquisire i TFR e, pertanto, acquisire liquidità.
Nel dicembre 2007, dopo che nell’ottobre 2007 aveva proceduto all’acquisizione del ramo
d’azienda dalla SIMESA S.p.a. (con il trasferimento alle sue dipendenze di altri 108 lavoratori tra
ISF ed AM), MARVECS aveva preannunziato l’avvio delle procedure ex art. 24 L. 223/91, dapprima
denunziando un esubero di 200 unità, poi elevato, nei mesi successivi, ad altre 250.
Nel marzo 2008 era stato concordato il ricorso alla CIGS (inizialmente escluso) addivenendo ad
un’intesa secondo la quale i lavoratori interessati sarebbero stati individuati “secondo criteri di
efficienza organizzativa in coerenza con i necessari interventi sulla ridefinizione delle zone e delle
aree operative, in relazione alla dismissione delle linee di ISF, nonché con le competenze delle
linee di informazione scientifica attive tenendo conto di particolari casi sociali riconducibili a
carichi di famiglia”.
Pertanto, N. M. R. riferiva che vi fossero dubbi sulla diligenza con cui SIMESA s.p.a. aveva valutato,
ai fini dell’alternativa al licenziamento collettivo, la cessione degli annunciati esuberi a MARVECS
PHARMA stante la situazione finanziaria di quest’ultima.
L’11 gennaio 2008, con una prima comunicazione inviata alla ASSOLOMBARDA ed alle R.S.U.,
MARVECS aveva avviato le procedure di riduzione del personale (nel numero di 200 Informatori
Scientifici del Farmaco, ISF) ex artt. 24 e 4 L. 223/91. Con una seconda nota del 25 febbraio 2008, a
distanza di un mese e mezzo dalla prima, MARVECSPHARMA, adducendo un repentino
aggravamento della sua situazione economica, dovuto ad uno squilibrato rapporto costi-ricavi,
aveva comunicato l’allargamento ad ulteriori 250 unità della platea di personale da sottoporre a
procedura di mobilità (per un totale così di 450 unità).
La situazione di MARVECS PHARMA si era delineata come insolvenza, atteso che, nonostante il
ricorso agli ammortizzatori sociali, aveva condotto, in data 14 gennaio 2011, al fallimento.
A parere del ricorrente, la situazione finanziaria ed industriale di MARVECS appariva fortemente
inadeguata già al momento della stipula del contratto di cessione di azienda con Pfizer atteso che
degli allegati bilanci si può evincere che a fine 2005 la Marvecs metteva a bilancio un
indebitamento complessivo di 130.000.000 di Euro.
Pertanto, a prescindere dalle conseguenza di tipo biologico sul quadro psicologico del ricorrente, il
licenziamento collettivo era il frutto di aperte violazioni degli accordi garantiti dal contratto di
cessione.
N. M. R. rimarcava problemi di accesso al credito e di disagio economico della famiglia. Il danno
patrimoniale era rappresentato dal peggioramento della stabilità lavorativa che
avevacompromesso il livello di vita complessivo, con la conseguente domanda di cui al petitum.
Si costituiva SIMESA s.p.a., eccependo la sottoscrizione, presso l'Assolombarda di Milano, di un
verbale di conciliazione in sede sindacale, definitivo ed inimpugnabile ex artt. 2113 c.c.e 411 c.p.c.
Riferiva anche la convenuta, quanto alla procedura telematica, di un vizio del contraddittorio
poiché la difesa della società non aveva potuto esaminare alcuno dei documenti avversari prodotti
insieme al ricorso telematico.
All’udienza dell’8 febbraio 2013, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione
con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1. La costituzione in giudizio del ricorrente va dichiarata nulla.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
206
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
SIMESA s.p.a. rileva infatti che al suo Difensore, pur tempestivamente munito di procura alle liti,
non era stato possibile accedere ai documenti elencati nell'atto introduttivo telematico del
giudizio e prodotti (pure telematicamente) da N.M. R.
Non era stato infatti possibile da parte della Cancelleria, né da parte del giudice designato, inviare
a detto Difensore i documenti nel formato telematico.
Cosicché "la scrivente difesa non ha potuto esaminare alcuno dei documenti avversari” (pag. 4
della memoria SIMESA s.p.a.). La circostanza è stata confermata davanti al giudice, nel corso
dell’udienza di discussione.
2. Come è noto, la parte non ancora costituita in giudizio ed il difensore munito di procura
possono consultare sia il fascicolo d'ufficio che quello delle altre parti, potendo anche farsi
rilasciare copia di ciascuno di tali fascicoli dal cancelliere (art. 76 disp.att. c.p.c.).
Tale disposizione costituisce una species della norma di cui all’art. 744 c.p.c. che dispone che “I
cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a
spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti (..)”.
L’art. 76 cit. illustra la funzione dei fascicoli d'ufficio e di parte e si pone al centro dell'effettiva
realizzazione del principio del contraddittorio.
Infatti, la parte non ancora costituita ed il suo difensore devono poter essere posti nella
condizione di avere un'adeguata conoscenza dei documenti prodotti dalla controparte, al fine di
decidere se costituirsi a propria volta in giudizio (oppure no) ed al fine di decidere come
approntare le proprie difese, intese anche come corredo documentale di risposta.
Nel caso di iscrizione della causa a ruolo per via telematica, dunque, la Cancelleria deve poter
provvedere non solo alla formazione del fascicolo informatico, ma deve anche poter avere lo
strumento per renderlo consultabile per via telematica, e ciò anche nel caso in cui il Difensore
della parte non sia ancora costituito.
Tale difetto, nella specie, determina una patente violazione del principio del contraddittorio,
addebitabile ad un vizio del sistema informatico.
Va quindi dichiarata la nullità della costituzione in giudizio del ricorrente (i documenti - e quindi il
fascicolo di parte - sono consustanziali a questa attività processuale: art. 165 c.p.c.) e di ogni altro
successivo atto del presente procedimento.
La nullità della costituzione in giudizio del ricorrente comporta di conseguenza la sanzione
dell'improcedibilità dell’azione, conseguendo a detta nullità una lesione dei diritti della
controparte.
3. Ricorrono eccezionali ragioni (legate alla novità ed ai problemi del rito telematico) per
compensare integralmente fra le parti delle spese del giudizio, ex art. 92, 2° comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni
contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara la nullità della costituzione in giudizio del ricorrente e di conseguenza
l'improcedibilità dell’azione;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
20.2 Trib. Milano, Sez. X, ordinanza 10/04/2013 - art. 51 comma 3 del DL 112/2008 convertito in
L. 133/2008 e successive modifiche.
Trib. Milano, Sez. X, ordinanza 10/04/2013
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
207
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Oggi 10 aprile 2013, alle ore 9.30, innanzi al dott. A.S.. sono comparsi:
- omissis La difesa dell'attrice fa presente che l'avv. XXX procuratore della parte aveva comunicato in
citazione al momento della costituzione la sua pec comunicata all'ordine degli avvocati di
Agrigento al quale appartiene per le comunicazioni e nonostante ciò l'ordinanza riservata del 15
dicembre 2012 è stata fatta in cancelleria ex art. 51 co 3 DL 112/2008, l'avv. XXX non essendo
stato avvisato della data del rinvio non ha partecipato all'udienza del 7.3.2013 omettendo di citare
i suoi testimoni; chiede di essere rimessa in termini per l'assunzione dei testimoni e che il processo
sia riportato all'attività fissata per l'udienza del 7.3.2013.
La difesa della convenuta si oppone alla richiesta di rimessione in termini essendo la
comunicazione di cancelleria eseguita correttamente e insiste per la discussione.
Il Giudice
Rilevato:
che con ordinanza riservata 15.12.2012 venivano ammesse alcune delle prove dedotte dalla difesa
dell'attrice e fissata l'udienza del 7.3.2013 per la loro assunzione;
che l'ordinanza veniva comunicata in data 17.12.2012 dalla cancelleria all'avv. XXX presso il punto
informativo del tribunale ai sensi dell'art. 51 comma 3 del DL 112/2008 convertito in L. 133/2008 e
successive modifiche;
che all'udienza del 7.3.2013 nessuno compariva per l'attrice e, anche su eccezione della difesa di
parte convenuta, veniva dichiarata la decadenza della parte dalle prove ammesse e la causa
rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies
c.p.c;
che all'odierna udienza la difesa dell'attrice ha chiesto la revoca dell'ordinanza 7.3.2013 con
fissazione di nuova udienza per l'assunzione delle prove orali ammesse, deducendo (così va
qualificata la richiesta della difesa di cui al verbale che precede) l'invalidità della comunicazione di
cancelleria dell'ordinanza 15.12.2012 in quanto eseguita in cancelleria per la domiciliataria avv.
YYY priva di pec e non a legale della parte avv. XXX presso la sua pec comunicata all'ordine degli
avvocati di Agrigento al quale risulta iscritto, osservando che nell'atto di citazione l'avvocato XXX
aveva espressamente dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex art. 176 c.p.c.
al suo indirizzo pec espressamente indicato;
che da informazioni assunte presso la cancelleria risulta che l'avv. XXX non è stato inserito, al
momento dell'iscrizione a ruolo della causa, nell'anagrafica degli avvocati, essendo stato inserito
solo il nominativo dell'avv. YYY domiciliataria, non telematica e priva di pec;
che il combinato disposto degli artt 125 co 1, 136 co 2, 170 e 176 co 2 c.p.c. e dell'art. 51 co 1 e 2
DL 112/2008 conv. in L. 133/2008 e succ modifiche, nonché DM 26.5.2009 n. 57 per quanto
riguarda il Tribunale di Milano dall' 1.6.2009, stabiliscono che le comunicazioni di cancelleria delle
ordinanze pronunciate fuori udienza si fanno al procuratore costituito a mezzo di posta elettronica
certificata comunicata al proprio ordine;
che l'art. 136 co 2 c.p.c, in particolare, individua come modalità di esecuzione della comunicazione
di cancelleria la consegna a mani del biglietto al destinatario ovvero la trasmissione a mezzo di
posta elettronica certificata; che l'avvocato domiciliatario non è il procuratore costituito per la
parte processuale, ma è solo il legale presso il quale il procuratore della parte ha eletto domicilio
ex art. 82 RD n. 37/1934;
Il Giudice
Ritenuto:
che la comunicazione di cancelleria all'avvocato domiciliatario che sia privo di posta elettronica
certificata e quindi in cancelleria (al punto informativo), ai sensi dell'art. 51 co 3 DL 112/2008
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
208
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
convertito in L. 133/2008 e succ modifiche, non sia valida nei casi, come quello in esame, in cui la
parte si sia costituita con procuratore che abbia comunicato la sua pec ai sensi dell'art. 125 co 1
c.p.c. in quanto devono ritenersi prevalenti le disposizioni del codice di rito e del DL 112/2008, che
stabiliscono che le comunicazioni si effettuano al procuratore della parte tramite posta elettronica
certificata, rispetto anche alla disposizione dell'art. 82 del RD n. 37/1934 la cui originaria ratio,
stabilendo un collegamento territoriale tra ufficio giudiziario e procuratore della parte costituita,
di un più immediato ed agevole espletamento delle formalità delle notificazioni e comunicazioni
risulta, con l'introduzione delle notificazioni a mezzo di posta elettronica certificata, del tutto
superata, divenendo centrale nell'attuale sistema la comunicazione al procuratore costituito o al
suo domiciliatario all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine; che ciò
trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 7 della L. 247/2012;
che in tal senso si è espressa anche la Corte di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza
10143/2012 secondo la quale "L'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - secondo cui gli avvocati, i
quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale
al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio
nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in
caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità
giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del
circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine
professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e
l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione
ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima.
Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc.
civ., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica
e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto
normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla
quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il
difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e
dall'art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato
l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine. "
Ritenuto, pertanto, che la comunicazione di cancelleria dell'ordinanza 15.12.2012, effettuata ex
art. 51 co 3 DL 112/2008 presso la cancelleria non sia valida, essendosi la parte costituita con
procuratore che ha comunicato di voler ricevere le notificazioni al suo indirizzo di posta elettronica
certificata comunicato al proprio ordine professionale e che l'istanza di revoca dell'ordinanza
7.3.2013 vada accolta con rimessione in istruttoria della causa,
P.Q.M
revoca l'ordinanza 7.3.2013 e fissa l'udienza del 20.6.2013 alle ore 10,00 per assumere tutte le
prove orali ammesse.
Fissa ex art. 81 disp att. cpc le successive udienze del 9.7.2013 ore 12,45 per eventuale incarico di
consulenza medico legale. Del 29.1.2014, ore 11,00 per la precisazione delle conclusioni.
20.3 Cassazione Civile, Sez. VI - 2, 28/11/2013, n. 26696 – Domicilio avvocato – PEC.
Cass. Civ., Sez. VI-2, 28/11/2013, n. 26696 – Rel. Cons. Dott. A. Giusti
Svolgimento del processo
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
209
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
che la Corte d'appello di Messina, con decreto pubblicato in data 15 maggio 2012, in parziale
accoglimento del ricorso in data 27 gennaio 2010, ha condannato il Ministero dell'economia e
delle finanze a corrispondere alla ricorrente V.G. l'importo di Euro 4.900, oltre interessi legali e
spese, a titolo di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, per l'irragionevole durata
di un giudizio amministrativo svoltosi dinanzi al TAR Sicilia, sezione distaccata di Catania, nei
confronti della AUSL n. (OMISSIS) per ottenere la corresponsione dell'indennità di fine servizio per
il periodo lavorativo non di ruolo, processo iniziato nel gennaio 1996 e definito con decreto di
perenzione del 22 febbraio 2012;
che la Corte territoriale, premesso che nel giudizio presupposto non è mai stata presentata
l'istanza di prelievo, ha rilevato che l'eccedenza rispetto al termine ragionevole di tre anni,
maturata fino alla data della pronuncia del decreto di perenzione, sarebbe di tredici anni;
che tuttavia, nella specie, la Corte d'appello, essendo stata dichiarata la perenzione del ricorso, ha
escluso la sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del ricorso, sicché ha
circoscritto l'equa riparazione entro i dieci anni dal deposito del ricorso e detratto i tre anni di
durata ragionevole;
che, in punto di quantum, la Corte d'appello ha riconosciuto "un danno valutato in Euro 1.000 per
il primo anno e a scalare di 100 Euro per ogni anno successivo";
che per la cassazione del decreto della Corte d'appello la V. ha proposto ricorso, con atto
notificato il 4 gennaio 2013, sulla base di un motivo, illustrato con memoria;
che il Ministero intimato ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Considerato in diritto che il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione in forma
semplificata;
Considerato che deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del
controricorso, formulata dalla difesa della ricorrente con la memoria illustrativa e ribadita in sede
di discussione orale, sul rilievo che la notificazione dell'atto è stata effettuata presso la cancelleria
di questa Corte, e ciò nonostante che nel ricorso fosse indicato l'indirizzo di posta elettronica
certificata;
che l'eccezione è fondata;
che, ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ., "la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende
contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto
entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso" (comma 1) e "al
controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366, in quanto è possibile" (comma 2);
che, ai sensi dell'art. 366 cod. proc. civ., comma 2 (nel testo introdotto dalla L. n. 183 del 2011,
applicabile ratione temporis trattandosi di ricorso notificato il 4 gennaio 2013), "se il ricorrente
non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata
comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di
Cassazione";
che in relazione a tale disposizione deve evidenziarsi come la possibilità della notificazione di atti
presso la cancelleria della Corte di Cassazione sia subordinata alla duplice condizione della
mancata elezione di domicilio in Roma da parte del ricorrente e della mancata indicazione, sempre
da parte del ricorrente, dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
che, ove questo secondo requisito sussista, si deve ritenere che invece il destinatario della
notificazione del ricorso che intenda a sua volta notificare il controricorso non possa avvalersi della
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
210
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
notificazione presso la cancelleria della Corte, essendo egli tenuto ad eseguire la notificazione in
forma telematica;
che del resto, le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire la perdurante operatività del R.D. n. 37
del 1934, art. 82 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si
svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della
costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria
presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto
onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - hanno tuttavia precisato
che "a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ.,
apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, esigenze di coerenza sistematica e
d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto
normativo, la domiciliazione ex lega presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale
è in corso il giudizio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, consegue soltanto ove il difensore,
non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 cod. proc. civ., per gli atti di parte e dall'art.
366 cod. proc. civ., specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di
posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine" (Cass., S.U., n. 10143 del 2012);
che, dunque, il controricorso, notificato presso la cancelleria di questa Corte sull'erroneo
presupposto della sussistenza dei concorrenti requisiti della mancanza di elezione di domicilio e
della omessa indicazione della posta elettronica certificata da parte della ricorrente, va dichiarato
inammissibile;
che, passando al merito, con il motivo (violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell'art. 6, par. 1,
della CEDU) ci si duole dell'erronea individuazione della porzione indennizzabile del segmento
temporale di irragionevole durata per il quale si era complessivamente protratto il giudizio
amministrativo presupposto;
che il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati;
che - premesso che nella specie (a differenza di quanto opinato dalla Corte d'appello) l'istanza di
prelievo è stata in effetti ritualmente presentata dall'interessata in data 14 settembre 2009
unitamente alla reiterazione della domanda di fissazione dell'udienza di discussione - occorre
rilevare che nella specie ha errato la Corte a computare soltanto il primo decennio di durata del
giudizio presupposto: infatti, la perenzione del giudizio amministrativo è stata disposta (senza
essere preceduta dall'avviso di perenzione di cui alla L. n. 205 del 2000, art. 9) ai sensi del D.Lgs. 2
luglio 2010, n. 104, art. 1, allegato 3, in tema di definizione dei ricorsi pendenti da più di cinque
anni alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo;
che il decreto impugnato è cassato in relazione alla censura accolta;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito;
che nel caso di specie, infatti, dallo stesso provvedimento impugnato emerge che la durata
complessiva del giudizio amministrativo, fino alla data di introduzione del giudizio di equa
riparazione è stata (dal gennaio 1996 al gennaio 2010) di circa quattordici anni;
detratto il termine ragionevole, stimato in tre anni, la durata non ragionevole risulta essere stata
di circa undici anni;
che alla luce dell'accertata irragionevole durata del giudizio, alla V. spetta un indennizzo che va
liquidato sulla base di Euro 700 per anno di ritardo (importo che questa Corte ritiene adeguato in
relazione alla posta in gioco del giudizio presupposto e, comunque, alla sopraggiunta definizione di
esso con decreto di perenzione) e quindi in complessivi Euro 7.700;
che le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che le spese vanno distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosene antistatario.
P.Q.M
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
211
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo
nel merito, condanna il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento, in favore di V. G.,
della somma di Euro 7.700, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condanna il Ministero alla
rifusione delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 1.300 (di cui Euro 640 per
diritti ed Euro 620 per onorario), oltre a spese generali e ad accessori di legge, e di legittimità,
liquidate in Euro 606,25, di cui Euro 506,25 per compensi, oltre ad accessori di legge. Ordina la
distrazione delle spese di entrambi i gradi in favore dell'Avv. (OMISSIS), dichiaratosene
antistatario.
Così deciso il 12/11/2013
Depositata il 28/11/2013
20.4 Tribunale Perugia, ordinanza del 17/01/2014 - deposito telematico non previsto da decreto
ex art. 35 DM 44/2011 – rimessione in termini.
Trib. Perugia, ord. 17/01/2014
Un avvocato del foro di Teramo, agli inizi del gennaio 2014, deposita telematicamente la propria
comparsa conclusionale in un procedimento civile dinanzi al Tribunale di Perugia e riceve le PEC
rispettivamente contenenti la ricevuta di accettazione dell’invio, la ricevuta di consegna dell’invio,
l’esito positivo dei controlli automatici e resta in attesa di ricevere la quarta PEC dell’accettazione
definitiva del deposito.
Ritiene di aver effettuato l’adempimento, ma, dopo molti giorni e comunque successivamente allo
spirare del termine per il deposito della comparsa conclusionale, riceve la quarta PEC con la quale
apprende il rifiuto del deposito in questione e, da ulteriori accertamenti viene a conoscenza del
fatto che il deposito è stato rifiutato considerando che il Tribunale di Perugia non era abilitato ex
art. 35 DM. 44/11, alla ricezione telematica delle comparse conclusionali.
L’avvocato deposita al Giudice istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., sostenendo da
una parte il proprio affidamento incolpevole sui tre messaggi di conferma ricevuti e dall’altra che
se il rifiuto fosse avvenuto subito dopo il deposito telematico dell’atto e non dopo diversi giorni e
quindi a termine scaduto, avrebbe potuto comunque tempestivamente depositare la propria
comparsa nella forma tradizionale.
Il Giudice, su tale istanza, ha così provveduto:
Il giudice
letta l’istanza che precede;
ritenuto che l’equivoco generato dalla dizione “accettazione deposito” apposta sulla mail del
9/1/2014 ore 9.41 era obiettivamente idoneo a trarre in errore, scusabile, il destinatario della
stessa in ordine al deposito dell’atto inviato il precedente 2 gennaio;
ritenuto, pertanto, di poter rimettere in termini la parte al fine del deposito – cartaceo – della
comparsa conclusionale
rimette
in termini l’istante ai fini del deposito della comparsa conclusionale assegnando allo stesso il
termine di giorni 7 dalla comunicazione del presente provvedimento termine congruo dovendosi
provvedere al solo adempimento “materiale” in relazione alla stessa comparsa già trasmessa in
formato elettronico;
dispone
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
212
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
che, conseguentemente, il termine per il deposito delle memorie di replica – nella misura di gg. 20
– decorra dall’ottavo giorno successivo al termine prorogato, Si comunichi all’istante e alla
controparte.
Depositato, 17/01/2014.
20.5 Tribunale Milano, Sezione IX Civile, 05/03/2014, n. 3115 - ricevuta di consegna rilasciata /
pervenuta dopo le ore 14.00.
Trib. Milano, Sez. IX Civ., 05/03/2014, n. 3115
Fatto e diritto
- omissis Devono essere in via preliminare esaminate le eccezioni di tardività del deposito della comparsa
conclusionale e del fascicolo di parte attrice, sollevate da parte convenuta nella memoria di replica
e in relazione alle quali parte attrice ha esposto le proprie difese nella sua memoria di replica.
Quanto alla prima questione osserva il Tribunale che i termini per il deposito della comparsa
conclusionale e della memoria di replica sono, per espressa previsione dell’art. 190 c.p.c, perentori
e che quanto al loro computo e alla relativa scadenza deve trovare applicazione la disciplina
generale di cui all’art. 155 c.p.c. secondo cui la scadenza del termine a giorni coincide con lo
spirare dell’ultimo giorno utile che, nel caso di specie, era il 20.1.2014.
Deve poi considerarsi che parte attrice ha provveduto al deposito della comparsa conclusionale
per via telematica, modalità che per la parte attualmente costituisce una facoltà, destinata a breve
verosimilmente a diventare obbligatoria, avendo l’art. 16bis della legge 221/2012 di conversione
del DL 179/2012, introdotto dalla legge 228/2012 in vigore dal 1.1.2013 espressamente previsto
che “a decorrere dal 30.6.2014 nei procedimenti civili contenziosi o di volontaria giurisdizione,
innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle
parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”.
Tale norma di legge al comma 7 recita poi “Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 (cioè il deposito per
via telematica degli atti e dei documenti) si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la
ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della
Giustizia”.
La norma, quindi, distingue tra il momento in cui l’atto si ritiene depositato per il depositante e il
momento in cui viene poi effettivamente ricevuto dall’Ufficio Giudiziario per il tramite
dell’accettazione della c.d. “busta” da parte dell’operatore di cancelleria in tal modo preservando
il depositante dalle esigenze e tempistiche organizzative dell’Ufficio Giudiziario ricevente, in linea
peraltro con consolidati principi giurisprudenziali poi recepiti dal legislatore ad esempio in materia
di notificazione degli atti giudiziari.
Tale norma primaria, infine, non prevede alcun riferimento orario in relazione al momento in cui
viene rilasciata la ricevuta di avvenuta consegna, c.d RAC, riferimento che risulta invece presente
nell’art. 13 comma 3 del DM 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal DM 15 ottobre 20 12 n.
209, secondo cui “quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato
il giorno feriale immediatamente successivo”.
Ritiene il Collegio che la norma di legge di cui all’art. 16 bis comma 7 debba ritenersi in ogni caso
prevalente rispetto alla norma tecnica regolamentare perché è una fonte primaria rispetto a
quella tecnica che ha natura secondaria, è in ogni caso temporalmente successiva a quella
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
213
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
regolamentare che prevede un limite temporale non autorizzato né previsto da una fonte primaria
ed in contrasto con la norma codicistica di carattere generale sopra richiamata che in nessun caso
può ritenersi possa essere superata in forza di una norma avente rango inferiore.
Ed, infine, la previsione di un limite orario in relazione alla generazione della ricevuta di avvenuta
consegna rispetto ad un termine da computarsi a giorni appare anche poco compatibile con la
ratio stessa del sistema di deposito telematico degli atti e con i vantaggi che dal sistema stesso
dovrebbero derivarne in termini di efficienza e miglior organizzazione del lavoro da parte di tutti
gli “utenti” del sistema giustizia.
Applicando, quindi, le argomentazioni generali sopra esposte al caso di specie, deve ritenersi che
la comparsa conclusionale di parte attrice sia stata tempestivamente depositata.
Risulta, infatti, che l’atto sia stato inoltrato dal difensore di parte attrice in data 20.1.2014 ore
14.27 (vedi estratto del sistema consolle dell’avvocato allegato alla memoria di replica) e che in
data 20.1.2014 ore 17.39 il sistema dell’ufficio giudiziario ricevente aveva già ricevuto la c.d. busta
(vedi estratto del sistema SICID certificato dalla cancelleria).
Ciò significa che sicuramente il gestore di posta certificata del Ministero della Giustizia aveva
generato per parte depositante la ricevuta di avvenuta consegna dell’atto, sufficiente a ritenere
per lo stesso ritualmente eseguito il deposito, ancorché poi la busta sia stata accettata dalla
cancelleria in data 21.1.2014 ore 9.24, come risulta dallo stesso estratto sicid e dalla visura storica
del fascicolo.
Anche l’altra eccezione sollevata da parte convenuta è, ad avviso del Collegio, infondata.
Osserva il Tribunale che il termine previsto dall’art. 169 comma 2 c.c. non è perentorio sicché dalla
sua inosservanza non conseguono preclusioni all’esame dei documenti ivi inseriti che il giudice ben
può esaminare qualora la controparte non sollevi eccezioni specifiche relative alla lesione del suo
diritto di difesa e il giudice ritenga in ogni caso di autorizzare il deposito tardivo (confr. Cass. Sez.
III 15.7.2011 n. 15672).
Nel caso di specie il fascicolo di parte attrice, contrariamente a quanto scrive parte convenuta
nella propria memoria di replica, risulta essere stato depositato in data 7.2.2014, come si desume
chiaramente dal timbro apposto dal cancelliere sulla copertina del fascicolo di parte attrice in pari
data al deposito, questa volta cartaceo, della memoria di replica, avvenuto in data 7.2.2014.
L’eccezione sollevata da parte convenuta appare poi del tutto generica tanto più che tutti i
documenti contenuti nel fascicolo di parte attrice costituiscono materiale probatorio di cui parte
convenuta era perfettamente a conoscenza, essendo stati ritualmente prodotti nei termini
processuali di legge e rispetto ai quali ha avuto modo di esercitare nel corso di tutto giudizio il
proprio diritto di difesa.
Nessuna lesione in concreto appare, quindi, possa derivare a parte convenuta dal deposito solo in
data 7.2.2014 del fascicolo di parte attrice i cui documenti il Tribunale ritiene di poter considerare
ai fini di un’utile decisione anche nel superiore interesse di economia processuale, ancor più se si
considera che in ogni caso tali documenti parte attrice potrebbe comunque ripresentarli in sede di
appello (Cass. Sez. III 15.3.2006 n. 5681).
Passando ora al merito della causa premette il Collegio che solo parte convenuta ha reiterato le
proprie istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, sicché quelle di parte attrice
devono intendersi di per sé rinunciate.
Ritiene poi il Tribunale che il materiale probatorio acquisito è idoneo e sufficiente a decidere tutte
le domande svolte dalle parti, dovendosi confermare le determinazioni assunte dal Giudice
Istruttore e sopra integralmente richiamate.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
214
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Ciò premesso, la domanda principale di divorzio che è stata ritualmente proposta solo da parte
attrice, in quanto parte convenuta non ha in alcun modo formulato istanze in punto di status, è
fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario in Milano il omissis, si sono separati,
dopo essere comparsi avanti al Presidente del Tribunale in data 6.3.2007, con sentenza n.
14057/2008 del Tribunale di Milano, pronunciata il 5.11.2008, pubblicata il 26.11.2008.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso
è stato depositato il 3.2.2012), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed
avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi
previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale
tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Deve, poi, il Collegio confermare le determinazioni già assunte in sede presidenziale circa la casa
coniugale.
Non può, infatti, il Tribunale statuire in relazione alla assegnazione dell’immobile che parte
convenuta ancora chiede in sede di precisazione delle conclusioni in mancanza dei presupposti di
legge, essendo i figli della coppia pacificamente maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Preme evidenziare come la Suprema Corte sia ormai consolidata sul punto e anche da ultimo abbia
ribadito che in tema di separazione e divorzio, l'assegnazione della casa coniugale non può
costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula
l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti,
mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione
sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il
giudizio di cognizione ordinaria (Cass. Sez. I 1.8.2013 n. 18440, Cass. Sez. I 18.9.2013 n. 21334).
Quanto, infine, all’assegno divorzile chiesto dalla convenuta, ritiene il Collegio che sussistano i
presupposti di legge per il suo riconoscimento a favore della signora D.
Ritiene, infatti, il Tribunale che la stessa non abbia mezzi adeguati per provvedere a sé né possa
comunque procurarseli posto che è pacifico che in costanza della lunga vita matrimoniale non
abbia mai svolto attività lavorativa e che attualmente non lavori né è ragionevole pensare che,
data l’età (anni 57) e la mancanza di qualunque professionalità, possa reperire un’attività
lavorativa che le garantisca un proprio reddito.
La stessa, peraltro, ha documentato mediante certificazioni dell’Agenzia dell’Entrate, depositate,
in ottemperanza dell’ordine del Giudice, in data 5.11.2013 e in data 20.11.2013, di non percepire
alcun reddito ed è altresì incontestato che non abbia proprietà immobiliari.
Quanto alla misura dell’assegno ritiene il Tribunale possa essere confermata quella in essere di €
200 mensili come rivalutato a decorrere dall’aprile 2012 in quanto da ritenersi ancora
proporzionato alla capacità reddituale del signor C, come già evidenziato nell’ordinanza
presidenziale.
Del resto le allegazioni di parte attrice circa la sua incapacità lavorativa in ragione della sua
patologia diabetica e circa il suo perdurante stato di disoccupazione sono smentite dalla sua stessa
produzione documentale, posto che risulta che nell’anno 2012 ha lavorato percependo un reddito
complessivo di € 5.767 (CUD 2013 allegato alla nota di deposito del 5.11.2013).
Né la documentazione medica prodotta, peraltro in gran parte molto risalente, documenta una
situazione di inidoneità al lavoro che invece il signor C ha sempre svolto provvedendo al
mantenimento dell’intero suo nucleo familiare.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
215
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Infine, è pacifico che abbia acquistato una casa a omissis in comproprietà sia pure per una quota
minima del 5% con la compagna che risulta proprietaria del restante 95% (doc. 4 e 5 parte
convenuta).
In tale immobile nel quale certamente risiedeva anche anagraficamente sino all’agosto 2011 (doc.
4 parte attrice) deve ragionevolmente ritenersi continui a vivere, considerato che dalle
certificazioni mediche allegate e datate 2012 il domicilio indicato continua ad
essere omissis (confr. verbale di dimissione del 5.9.2012 e lettera di dimissione
Ospedale omissis del 11.9.2012 doc. 8), unitamente alla compagna con la quale quindi continua a
poter dividere le spese di casa e di mantenimento.
Quanto, infine, alle spese di lite ritiene il Tribunale possano essere compensate, attesa la natura
necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e considerata la soccombenza reciproca
in relazione alle altre domande ed eccezioni.
P.Q.M
il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed
ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il omissis tra omissis.
2. respinge la domanda di assegnazione a sé della casa coniugale, sita in omissis, pone a carico
di omissis l’obbligo di corrispondere a favore di omissis, ex art. 5 legge n. 898/1970 e successive
modificazioni, l’assegno mensile di € 200,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni
mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione aprile 2012;
3. pone a carico di C l’obbligo di corrispondere a favore di D, ex art. 5 legge n. 898/1970 e
successive modificazioni, l’assegno mensile di € 200,00, da versarsi in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione aprile
2012;
4. compensa tra le parti le spese di lite;
5. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al
passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di omissis perché
provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Deciso il 19/02/2014
Pubblicata il 05/03/2014
20.6 Tribunale di Foggia - 10 aprile 2014 - inammissibilità deposito telematico.
Trib. Foggia, 10/04/2014
Il giudice
evidenziato che il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato in forma telematica;
rammentato che il decreto del Ministero della Giustizia che ha autorizzato il deposito di atti
telematici con valore legale da parte di soggetti esterni al Tribunale di Foggia a far data dal 15
gennaio 2014 ha espressamente individuato tra di essi i soli atti endoprocessuali - in linea con la
precisione dell'art. 16 bis d.l. 179/2012 che menziona atti processuali e documenti dei difensori
delle parti precedentemente costituite - tra cui, per certo, non rientra l'atto di citazione o il
ricorso introduttivo del giudizio;
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
216
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
ritenuto, perciò, che l'istanza perché pervenuta in forma diversa da quelle previste deve essere
dichiarata inammissibile:
dichiara
il ricorso inammissibile manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Foggia, 10 aprile 2014
20.7 Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 07/05/2014, n. 9876 - domicilio avvocato - PEC - notifica.
Cass. Civ., Sez. Lav, 07/05/2014, n. 9876– Rel. Cons. Dott. P. Ghinoy
Fatto e diritto
1. Con sentenza del 3.6.2005 il Tribunale di Firenze respingeva la domanda proposta da K.H.H. al
fine di ottenere la condanna del Ministero della Difesa o dell'Azienda USL “X” di F. al risarcimento
del danno determinato da inadempimento dell'accordo precontrattuale avente ad oggetto la
costituzione di un rapporto di convenzione in qualità di medico specialista.
2. La Corte d'Appello di Firenze respingeva l'appello e K.H. H. proponeva ricorso per la cassazione
della relativa sentenza.
3. Le controparti non si costituivano nel giudizio.
4. All'udienza del 16.11.2010 questa Corte disponeva il rinnovo della notifica del ricorso al
Ministero della Difesa presso l'Avvocatura Generale dello Stato ai sensi dell'art. 291 c.p.c., comma
1; con successiva ordinanza datata 12.7.2011 assegnava per tale incombente il termine di 60 gg.
dalla comunicazione del provvedimento.
5. La comunicazione dell'ordinanza al difensore veniva effettuata in data 28.7.2011, presso la
cancelleria di questa Corte di cassazione.
6. Alla data del 31.1.2012 non era stato ancora depositato l'atto di rinnovazione della notifica
(come attestato nel biglietto di cancelleria in atti), né risulta che ciò sia stato fatto
successivamente.
7. All'udienza pubblica del 27.2.2014 nessuno è comparso.
8. La comunicazione dell'ordinanza che ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso è stata
correttamente effettuata in data 28.7.2011 al difensore costituito del ricorrente presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione: non avendo egli eletto domicilio in Roma, la domiciliazione
ex lege presso la cancelleria di questa Corte discendeva in generale dal R.D. 22 gennaio 1934, n.
37, art. 82, e specificamente per il giudizio di legittimità dall'art. 366 c.p.c., comma 2, nella
formulazione allora vigente, anteriore all'entrata in vigore della L. n. 183 del 2011, che disponeva
che "Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la
cancelleria della Corte di cassazione".
9. E' vero che il difensore del ricorrente nel ricorso introduttivo aveva indicato l'indirizzo di posta
certificata, in conformità con le disposizioni introdotte dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in L. 14
maggio 2005, n. 80, nell'art. 133 c.p.c., e art. 134 c.p.c., u.c., art. 176 c.p.c., comma 2, e art. 183
c.p.c., u.c., (tutte soppresse dalla L. n. 183 del 2011, art. 25) secondo le quali "(..) il difensore indica
nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara
di voler ricevere gli atti".
10. Le norme richiamate prevedevano tuttavia la possibilità, e non l'obbligo, di effettuare gli avvisi
a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica, come risulta dalle espressioni utilizzate (art. 133, e
art. 134, u.c.: "..l'avviso...può essere effettuato.."; art. 176. comma 2, e art. 183, u.c. ".. anche a
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
217
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica..") potendo l'amministrazione procedere in tal modo
a fini di semplificazione e sempre che fossero state predisposte le dotazioni tecniche necessarie.
11. Analogamente, per il giudizio di cassazione l'art. 366 c.p.c., prevedeva all'ultimo comma (nel
testo introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) che le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni
tra i difensori di cui agli artt. 372 e 390, potessero essere fatte al numero di fax o all'indirizzo di
posta elettronica indicato in ricorso dal difensore.
12. Il sistema è profondamente mutato per effetto della L. 183/2011, che, per quel che qui rileva
in tema di domiciliazione "ex lege", ha modificato l'art. 366 c.p.c., comma 2, che ora dispone che
"Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta
elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la
cancelleria della Corte di cassazione". In parallelo, la stessa legge ha introdotto all'art. 125 c.p.c.,
comma 1, l'obbligo di indicare negli atti di parte "l'indirizzo di posta elettronica certificata
comunicato al proprio ordine".
13. Ciò peraltro è avvenuto di pari passo con il progredire della digitalizzazione del processo
attuata ad opera del Regolamento adottato con il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le
regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, emanato in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82, e succ. mod., ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2,
conv. in L. 22 ottobre 2010, n. 24.
14. Il processo ha conseguito così di recente il traguardo, espressamente stabilito dal D.L. 18
ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221, che nei procedimenti
civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria devono essere effettuate
esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata, con le decorrenze
previste dal successivo comma 9, come modificato dalla L. n. 228 del 2012. La norma aggiunge al
comma 6 che "Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di
munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o
comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta
elettronica certificata per cause imputabili al destinatario". Dall'entrata "a regime" del sistema la
domiciliazione ex lege presso la cancelleria opera quindi di diritto (solo) nei casi indicati in cui la
comunicazione a mezzo posta certificata non sia possibile.
15. Ne consegue che per il periodo precedente all'entrata in vigore della L. n. 183 del 2011
(avvenuta il 01/01/2012, come disposto dall'art. 36, comma 1) l'utilizzazione dell'indirizzo di posta
elettronica comunicato dal difensore per le comunicazioni della cancelleria era facoltativo ed
operava ai fini del processo di cassazione la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria del
difensore che non avesse eletto domicilio in Roma; successivamente essa opera solo ove il
difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto in generale dall'art. 125 c.p.c., comma 1, e
dall'art. 366 c.p.c., comma 2, specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato
l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, nonché nell'ipotesi di
mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al
destinatario (v. in tal senso Cass. S.U. n. 10143 del 20.6.2012, sez. 6, Ord. interloc. n. 6752 del
2013).
16. Pur in presenza di comunicazione dell'ordinanza che disponeva la rinnovazione della notifica
che per i motivi esposti deve ritenersi rituale, la parte ricorrente non risulta avere provveduto al
disposto incombente. Al mancato deposito del ricorso con la nuova notifica consegue nei confronti
del notificando Ministero l'improcedibilità del ricorso, posto che, nel giudizio di legittimità, l'art.
371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
218
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, si
riferisce non solo all'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del
contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza
notificato, ma deve essere, con interpretazione estensiva, riferito anche all'ipotesi in cui la Corte di
cassazione abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notificazione del
ricorso (in tal senso v. Cass. Sez. L, n. 26141/2013, Cass. sez. un. n. 11003/06, Cass. sez. un. n.
464/05).
17. Il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile nei confronti dell'Azienda USL “X” di F.
per difetto di interesse a resistere, considerato che lo stesso ricorrente riferisce che nessuna
domanda è stata formulata neppure in grado d'appello nei suoi confronti.
18. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo svolto le parti
intimate attività processuale.
P.Q.M
La Corte dichiara il ricorso improcedibile nei confronti del Ministero della Difesa e inammissibile
nei confronti della Azienda USL “X” di F.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2014
20.8 Tribunale di Mantova - sentenza del 03 giugno 2014 - notifica decreto ingiuntivo tramite
PEC - decorrenza termini impugnazione - mancata conoscenza applicativi per lettura file firmati
digitalmente.
Procedimento Nr. 276/14 R.G.
REPUBBLICAITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Mantova
nella persona del dott. Simona Gerola, in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in
epigrafe, all’udienza del 3.6.2014
visto l’art. 429 c.p.c.
ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
SENTENZA
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con domanda depositata in data
7.4.2014
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
219
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
da
P.M., con l’avv. A. P.
- opponente CONTRO
Z. P. con l’avv. M. M.
- opposto Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 7.4.2014 P.M. proponeva opposizione avverso il d.i n 46/14 con il
quale il Tribunale di Mantova lo aveva condannato al pagamento della somma di euro 8.869,91 in
favore di Z. P. a titolo di TFR e rivalutazione monetaria.
Il procuratore dell’opponente esponeva :
che il signor P. M. è artigiano coltivatore diretto che, come previsto dalla normativa, ha aperto
propria casella pec per le comunicazioni di legge, ma nessuno gli aveva comunicato che avrebbe
dovuto installare file e /o programmi ad hoc per scaricare determinati documenti o notifiche che
avrebbe potuto ricevere;
che il ricorrente in data 26.02.2014 rinveniva nel suo account delle email provenienti dall'Avv. M.
contenenti allegati che non riusciva ad aprire; subito inviava allo stesso richiesta di chiarimenti e,
non ricevendo risposta , in data 27 marzo 2014 faceva intervenire un tecnico e scopriva, con
somma sorpresa, la notifica di un D.I;
che pertanto è da tale data che devono farsi decorrere i 40 giorni concessi per l'eventuale
opposizione;
che la notifica in proprio del legale, seppur ormai consolidata a mezzo posta, non è ancora entrata
pienamente in vigore a mezzo internet in quanto solo pochi studi e privati sono già attrezzati per
la predisposizione del PCT che entra in vigore a tutti gli effetti a far data dal prossimo 1 giugno;
che siffatta notifica è un capestro per un piccolo imprenditore che ancora non sia entrato nel
sistema e non abbia provveduto ad installare gli adeguati programmi per la ricezione di atti;
che il signor Z. si è licenziato dall'impresa del signor P. data 10 novembre 2012 e in data 15
gennaio 2013 veniva consegnato all'ex dipendente il prospetto individuale del trattamento di fine
rapporto e dallo stesso veniva sottoscritto e, infine, in data 26 giugno 2013 l’ingiungente
sottoscriveva una lettera con cui dichiarava che l'importo a titolo di TFR di sua spettanza era pari
ad € 5.934.57 che durante l’incontro del 26.6.2013, conscio anche delle difficoltà dell'impresa P., il
lavoratore aveva accettato di ricevere ii trattamento di fine rapporto in acconti, il primo dei quali
da ritirare entro la fine del mese di dicembre e a seguire acconti mensili sino alla concorrenza del
credito vantato;
che le parti si erano accordate affinchè il signor Z. si presentasse presso la sede della ditta P. in
dicembre e , al contrario, quest’ultimo non si presentava a ritirare l'assegno nonostante i solleciti e
gli inviti telefonici che dopo aver ricevuto il decreto ingiuntivo sono continuate le trattative tra le
parti che, tuttavia, non sono andate a buon fine In punto di diritto, eccepiva l’illegittimità
costituzionale della disposizione di cui all'art. 6 c.2 del DPR 68/2005 nella parte in cui prevede che
la notifica si ha per eseguita (per il destinatario) nel momento in cui viene generata dal server la
ricevuta di ricezione e consegna perché si pone in contrasto con ii disposto dell'art 3 e art. 24 della
Cost. laddove non prevede la certezza, che li destinatario dell'atto notificato abbia avuto piena e
completa conoscenza dell'atto stesso e contrasta con tutte quelle tutele che la Corte
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
220
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Costituzionale nel corso degli anni aveva fatto predisporre per addivenire ad un trattamento
paritario delle parti nella conoscenza reale di eventuali atti giudiziari.
Nel merito osservava che il sig. Z. era ben conscio che la cifra richiesta nel DI fosse superiore alle
sue spettanze e inconsistenti risultano le giustificazioni fomite in base alle quali il conteggio
realizzato dal consulente fosse basato sulle buste paghe.
Concludeva chiedendo in via preliminare di dichiarare la tempestività dell'opposizione al decreto
ingiuntivo notificato a mezzo pec essendo il ricorrente venuto a conoscenza dell'atto solo nella
giornata del 27.03.2014 momento in cui, è riuscito ad aprire gli allegati al messaggio pec; nel
merito di revocare ii Decreto ingiuntivo n. 46/14 in quanto del tutto erroneo nel suo ammontare e
infine, in via subordinata di accertare e dichiarare , previa revoca del il Decreto 46/14, come
dovuta la minor somma di euro 5936,29.
Si costituiva ritualmente il sig. Z.P., eccependo in via preliminare, la tardività dell'opposizione al
decreto ingiuntivo rilevando che esso è stato regolarmente notificato dal proprio difensore in
proprio (in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Mantova in data 28 ottobre 2008,
in atti ), in data 17 febbraio 2014 alle ore 16:07, a mezzo pec, all'indirizzo di pasta elettronica
certificata pm@pecit, estratto dal Registro delle Imprese di Mantova.
A conferma di quanto sopra affermato produceva le stampe del messaggio di PEC di invio delta
notificazione , gli atti allegati , ricevuta di accettazione, ricevuta completa di avvenuta consegna e
visura camerale dell'impresa P.M. in data 5 febbraio 2014.
Evidenziava che contrariamente a quanta vorrebbe sostenere la difesa di controparte tale forma di
notificazione è ammessa, ormai dal giorno 24 maggio 2013, data di entrata in vigore delle
modifiche introdotte dall'art. 16 quater del D.L. 18.10.2012 n. 179 alla L. 53/1994 sulla facolta’ di
notificazione da parte degli avvocati.
Chiedeva, quindi, in via principale di dichiarare inammissibile la opposizione, stigmatizzando le
argomentazioni di parte ricorrente, contrastanti con il brocardo ignorantia legis non excusat ,
nonché erronee in quanto tese a accomunare norme applicabili a procedure diverse tra loro (una
cosa e la procedura di notifica a mezzo pec, altra e diversa cosa è il processo civile Telematico
(PCT).
In via subordinata osservava che nel merito l’opposizione è infondata e che il lavoratore ha
azionato il credito al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali poiché il datore di lavoro non ha
fornito la prova di aver pagato i contributi e aggiungeva che il modello F24 prodotto da
controparte non e’ certo la dimostrazione del versamento della somma di Euro 2.935,34 spettante
al lavoratore.
Concludeva chiedendo in via preliminare una dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione in
quanto tardiva, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto del ricorso.
All’odierna udienza , l’opponente consegnava all’opposto la somma di euro 5.934,57 mediante
assegno bancario e quest’ultimo accettava il titolo di credito quale acconto sulla maggior somma
dovuta , fatto salvo il buon fine dell’assegno ; l’opponente faceva, altresì, presente di aver assolto
gli obblighi contributivi e fiscali richiamando la documentazione in atti.
Esperito vanamente il tentativo di conciliazione , la causa veniva discussa e decisa.
L’opposizione è inammissibile in quanto tardiva.
Il ricorso ingiuntivo opposto è stato ritualmente notificato in data 17 febbraio 2014 mentre il
ricorso in opposizione è stato depositato in data 7 aprile 2014, quindi oltre i 40 gg. previsti a pena
di decadenza dall’art. 641 c.p.c.
Ai sensi degli artt. 1 e ss della legge 53/1994 testo vigente (modificata da ultimo dall'art. 16 quater
del D.L. 18.10.2012 n. 179 alla L. 53/1994):
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
221
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
“L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di
procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma
dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile,
amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla
legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che
l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente...La notificazione con
modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da
pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,
la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita
esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da
pubblici elenchi. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato
provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la
conformità all'originale a norma dell' articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta
elettronica certificata. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui
viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall' articolo 6, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui
viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 “.
Non è contestato che il procuratore dell’ingiungente abbia rispettato in toto le diposizioni
normative e, pertanto , non resta che dichiarare inammissibile l’opposizione perché proposta oltre
il termine di legge.
Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell’opposizione sono analoghe a quelle
previste nei giudizi di impugnazione, derivandone l’inammissibilità dell’opposizione ed il passaggio
in giudicato del decreto ingiuntivo.
Nonostante l’art. 647 c.p.c. non lo preveda espressamente, l’intenzione del legislatore di attribuire
al decreto ingiuntivo non opposto (od opposto con giudizio poi estinto o dichiarato inammissibile
o improcedibile) l’efficacia propria del giudicato si desume dall’art. 650 c.p.c. che, nel disciplinare
l’opposizione tardiva, indica alcune limitazioni che non avrebbero senso se il decreto ingiuntivo
opposto non fosse incontrovertibile, nonché dall’art. 656 c.p.c. che prevede l’impugnazione del
decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a norma dell’art. 647 unicamente per revocazione
straordinaria (ossia nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell’art. 395) e con opposizione di terzo
revocatoria (ossia nei casi previsti nell’art. 404 comma 2).
E’ appena il caso di dire che non ricorre la forza maggiore nella mancata conoscenza del decreto
ingiuntivo (ed è quindi inammissibile l'opposizione tardiva allo stesso) qualora tale mancata
conoscenza sia riconducibile ad un comportamento volontario e "lato sensu" colposo dell'ingiunto,
come nel caso di specie.
L’inammissibilità del ricorso precluderebbe ogni valutazione del merito del ricorso, ma ad
abundantiam si osserva che l’opponente ha riconosciuto di dover all’ingiungente la somma netta
azionata , tanto è vero che ha adempiuto all’obbligazione in data odierna.
L’ingiungente ha richiesto , come ogni lavoratore che non sa e non può sapere se e quando il
datore di lavoro ha ottemperato agli obblighi di legge in qualità di sostituto d’imposta e obbligato
al pagamento dei contributi previdenziali, il pagamento di una somma al lordo delle ritenute di
legge e pertanto il decreto ingiuntivo è stato legittimamente richiesto e pronunciato.
La giurisprudenza è assolutamente consolidata nel ritenere che l'accertamento e la liquidazione
del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia
delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
222
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute
previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo
(ai sensi dell'art. 19 l. 4 aprile 1952 n. 218).
Quanto sopra toglie ogni e qualsiasi rilevanza alla questione di illegittimità costituzionale posta
dall’opponente , a prescindere dalla sua manifesta infondatezza.
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
- dichiara inammissibile l’opposizione proposta da P.M. in quanto tardiva e , per l’effetto conferma
il decreto ingiuntivo n. 46/14;
condanna l’opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte opposta che liquida in
complessivi euro 2.100,00 , oltre contr. forf. 15% , Iva e CPA di legge.
Così deciso in Mantova, il 3.6.14.
Il giudice
dott. Simona Gerola
20.9 Tribunale di Roma, decreto del 09 giugno 2014 - Inammissibile il decreto ingiuntivo
telematico depositato in formato PDF immagine.
Trib. Roma, decreto 09/06/2014
- omissis Il ricorso per decreto ingiuntivo depositato nell`ambito del presente processo telematico è la
scansione di un’immagine e non consente operazioni di selezione e copia di parti, anziché
derivare, come prescritto, dalla trasformazione in documento *pdf di un documento testuale. Si
tratta in sostanza una copia, sebbene firmata digitalmente.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Con Decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 recante «Regolamento
concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24» sono state
introdotte le regole tecniche destinate a governare il processo telematico per la cui funzionalità
risulta imprescindibile l’adozione di standard ai quali tutti gli operatori del processo devono
adeguarsi nella redazione degli atti di rispettiva competenza.
Non è un caso che il predetto Regolamento fosse imposto dall’articolo 4, comma 1, del decretolegge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24, recante «Interventi
urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario» (art. 1 del Regolamento).
Secondo l'art. 11, L'atto del processo in forma di documento informativo è privo di elementi attivi
ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’art. 34; le informazioni
strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’art. 34,
pubblicate sul portale dei servizi telematici.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
223
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
L’art. 34 assegna il compito di fissare le specifiche tecniche al responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia, assicurandone la generale ed agevole conoscibilità
anche mediante pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi telematici.
Proprio in attuazione di tale compito, il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia con provvedimento del 18 luglio 2011 ha posto le «Specifiche tecniche
previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011
n. 44...»
Per quel che qui maggiormente interessa, l’art. 12 ha stabilito i requisiti di “formato” dell’atto del
processo in forma di documento informatico prevedendo, al primo comma:
1. L' atto del processo in forma di documento informatico rispetta i seguenti requisiti:
a) è in formato PDF;
b) è privo di elementi attivi;
c) è ottenuto da una.trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di
selezione e copia di parti; non pertanto ammessa la scansione di immagini;
costatata la difformità del ricorso per decreto ingiuntivo che è il frutto della scansione di altro
documento cartaceo e non già la trasformazione in formato .pdf di un documento testuale si tratta
di individuare le conseguenze giuridiche di detta difformità.
L’indagine non può che muovere dall’art. 121 c.p.c. secondo cui Gli atti de! processo, per i quali la
legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al
raggiungimento del loro scopo.
Com'è a tutti evidente la norma, che assurge al rango di “principio” del diritto processuale civile, è
nata in un contesto storico al quale era estranea la dimensione “digitale” degli atti e dei
documenti. Ciò nondimeno nella stessa affermazione della regola della libertà delle forme sono
dettati anche i suoi limiti, potendo la legge richiedere “forme determinate”. A ben vedere, quando
ciò avvenga, non è consentito affidarsi al criterio del raggiungimento dello scopo per sancire la
validità di un atto compiuto senza il rispetto delle forme stabilite.
I regolamenti, di natura delegata, che pongono le regole tecniche indispensabili per assicurare la
funzionalità del processo civile telematico costituiscono integrazione della normativa di livello
primario.
Risulta d`immediata percezione che il processo civile telematico implica l’adesione degli operatori
agli standard tecnici stabiliti, a pena della sua stessa praticabilità e ragionevole durata (art. 111
Cost.).
L’unicità dello standard costituisce lo strumento senza il quale non e neppure concepibile lo
svolgimento di un processo in forma telematica.
In tale prospettiva per “scopo” dell`atto processuale non deve intendersi soltanto quello di
significare alle altre parti del processo ed al giudice i propri intendimenti o rappresentazioni,
nessuno potendo ragionevolmente ipotizzare, ad esempio, che con un sms o con un messaggio di
posta elettronica possa darsi validamente corso ad una procedura telematica.
Lo “scopo” de1l`atto processuale telematico diviene, prima d`ogni altro, quello di inserirsi
efficacemente in una sequenza intrinsecamente assoggettata alle regole tecniche che impongono
l’adozione di particolari formati in luogo di altri.
Integra una mera casualità che un atto espresso in un formato non ammesso sia stato di fatto
acquisito al sistema del processo civile telematico; tanto e vero che l’ultimo aggiornamento del
sistema SICID per il contenzioso civile - nella versione 3.12.0 - prevede opportuni accorgimenti
tecnici in grade di sbarrare l’accesso al file “intruso" perché non corrispondente al formato
richiesto per il tipo di atto.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
224
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Del resto ulteriori dati normativi confermano che il documento informatico – anche al di fuori del
diritto processuale - non può intrinsecamente essere a forma libera: l’art. 20 del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) impone per la sua
formazione “caratteristiche tecniche" la cui specificazione l’art. 71 dello stesso corpo normativo
demanda ad interventi di rango subordinato coll`espressa indicazione (comma l-ter)
dell`adeguamento al processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle
normative dell’Unione europea.
In tale prospettiva ed in relazione ad un ricorso per decreto ingiuntivo risulta predicabile la sua
inammissibilità perché l'atto introduttivo manca dei requisiti genetici indispensabili per dar valido
corso ad un procedimento telematico.
Né - in mancanza di specifica disposizione di legge - avrebbe senso ipotizzarne la rinnovazione
nell'ambito del medesime procedimento malamente introdotto (art. 162 cpc) a fronte della
riproponibilità senza limitazioni del ricorso per decreto ingiuntivo (art. 640 u.c., c.p.c.).
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. XXX/XXXX nei confronti di
XXXXXX
Roma, 9 giugno 2014
20.10 Tribunale di Reggio Emilia - 1 luglio 2014 - deposito cartaceo decreto ingiuntivo inammissibilità.
Tribunale di Reggio Emilia
Il Giudice
esaminato il ricorso per decreto ingiuntivo depositato da:
COSPET SRL (C.F. 00662560358),
rilevato che “A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al
libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito
dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici” (art. 16-bis d.l. 18.10.2012, n. 179);
rilevato che il ricorso e la relativa documentazione sono stati depositati “in cartaceo” presso la
Cancelleria;
ritenuto che l’impiegata modalità di proposizione della domanda monitoria, difforme dalla
succitata prescrizione normativa, comporti l’inammissibilità del ricorso
dichiara inammissibile
il ricorso iscritto al n. r.g. 4575/2014.
REGGIO EMILIA, 1 luglio 2014
Il Giudice
dott. Giovanni Fanticini
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
225
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
20.11 Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 02 luglio 2014, n. 15070 - notifica cancelleria a PEC
comunicata ma non attivata.
Cass. Civ., Sez. Lav, 02/07/2014, n. 15070– Rel. Cons. Dott. L. Tria
Svolgimento del processo
1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il giorno 1 marzo 2013) dichiara improcedibile
l'appello proposto, con ricorso depositato il 4 dicembre 2012, da I.A.S. avverso la sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria n. 1604/2012 del 6 giugno 2012, di rigetto della domanda dello I.
avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla B. s.p.a. (d'ora
in poi: B.).
La Corte d'appello di Reggio Calabria, per quel che qui interessa, precisa che:
a) all'udienza di prima comparizione - fissata con decreto regolarmente comunicato al procuratore
della parte appellante a mezzo del sistema di posta elettronica certificata (PEC), secondo le
indicazioni fornite dallo stesso procuratore nell'atto di appello e in base all'art. 136, secondo
comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 25 della legge n. 183 del 2011 - è comparso il
suddetto procuratore dell'appellante che ha fatto presente di non avere ricevuto alcuna
comunicazione ed ha, pertanto, chiesto un nuovo termine per provvedere alla prescritta notifica;
b) premesso che l'assunto relativo all'omessa comunicazione è destituito di fondamento,
l'appellante, pur avendo ricevuto notizia del decreto di fissazione della prima udienza di
comparizione (dell'8 febbraio 2013) in data 4 dicembre 2012, non ha provveduto ad effettuare la
notifica alla controparte dell'atto di appello e del pedissequo decreto di comparizione entro il
termine minimo di venticinque giorni prima della data della predetta udienza di cui all'art. 435,
terzo comma, cod. proc. civ.;
c) ne consegue che in applicazione al recente orientamento espresso dalle Sezioni unite della
Corte di cassazione nella sentenza n. 20606 del 30 luglio 2008, l'appello, anche se proposto
tempestivamente, è da considerare improcedibile perché la notificazione del ricorso depositato e
del decreto di fissazione dell'udienza non è stata effettuata e - alla stregua di un'interpretazione
costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata del processo, di cui
all'art. 111, secondo comma, Cost. - non è consentito al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc.
civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.
291 cod. proc. civ., tranne che nell'ipotesi in cui venga presentata un'istanza di proroga prima della
scadenza del termine per la notifica in oggetto;
d) tale ultima ipotesi non ricorre nella specie, in quanto la parte appellante ha presentato la
suddetta istanza nel corso della stessa udienza di prima comparizione.
2.- Il ricorso di I.A.S. domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo; resiste, con
controricorso, illustrato da memoria, la B., la quale, fra l'altro, eccepisce la invalidità della notifica
del ricorso per cassazione, soprattutto perché avvenuta (il 6 settembre 2013) dopo la scadenza del
termine semestrale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla modifica
introdotta dall'ari 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile nella specie ratione
temporis, ai sensi dell'art. 58 della stessa legge n. 69 del 2009.
Motivi della decisione
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
226
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
I - Profili preliminari.
1.— Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione di invalidità della notifica della notifica
del presente ricorso proposta dalla controricorrente, sull'assunto della pretesa tardività della
stessa perché effettuata il 6 settembre e quindi dopo la scadenza del termine di sei mesi dal
deposito della sentenza (avvenuto il giorno 1 marzo 2013), previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.
Tale eccezione è infondata in quanto, sull'originale del ricorso risulta apposto un timbro leggibile
dell'ufficiale giudiziario che attesta che la relativa consegna dell'atto per la notifica è stata
effettuata in data 27 agosto 2013, sicché, la notifica stessa si deve considerare tempestiva, in
applicazione del noto principio della scissione soggettiva del momento di perfezionamento delle
notificazioni.
II - Sintesi delle censure.
1.- Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 136, 152,
159, 291, 421, 435 cod. proc. civ. e dell'art. 111 della Costituzione.
Il ricorrente sottolinea che:
1) il procuratore dell'appellante, presente all'udienza del giorno 8 febbraio 2013 per trattare altre
cause, ha chiesto la concessione di un termine per le notifiche dichiarando che non era a
conoscenza dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, comunicatagli esclusivamente
tramite PEC;
2) infatti il procuratore stesso non era ancora in possesso della password di accesso alla PEC,
benché quest'ultima gli fosse stata rilasciata qualche giorno prima del deposito in cancelleria
dell'atto di appello (ove era stata indicata);
3) pertanto la comunicazione effettuata dalla Corte d'appello per mezzo della PEC non sarebbe
valida, in quanto esclusiva e non accompagnata da comunicazione cartacea a mezzo di ufficiale
giudiziario ovvero a mezzo fax.
Comunque, la concessione del termine richiesto ad avviso del ricorrente era compatibile con l'art.
111 Cost. e, in ogni caso, l'appello non avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile, visto che
era stato correttamente depositato.
Infine, al caso di mancata notifica in oggetto avrebbe dovuto applicarsi estensivamente la norma
di cui all'art. 291 cod. proc. civ..
III - Esame delle censure.
2.- Il ricorso non è da accogliere per le ragioni di seguito esposte.
3.- Deve essere, in primo luogo, precisato che l'art. 125, primo comma, cod. proc. civ. nel testo
attuale, vigente dal giorno 1 dicembre 2011, stabilisce che tra le indicazioni che devono
obbligatoriamente essere presenti nella citazione, nel ricorso, nella comparsa, nel controricorso e
nel precetto vi deve essere quella dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore
"comunicato al proprio ordine" nonché del proprio numero di fax.
Il successivo art. 136, secondo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 25 della legge 12
novembre 2011, n. 183, abilita i cancellieri ad effettuare le comunicazioni alle parti che sono
prescritte dalla legge e a dare notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge una
forma abbreviata di comunicazione, trasmettendo le comunicazioni stesse" a mezzo posta
elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".
Mentre il terzo comma dello stesso art. 136 stabilisce che "salvo che la legge disponga
diversamente", si può utilizzare la trasmissione a mezzo telefax ovvero la notifica a mezzo
dell'ufficiale giudiziario solo "se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede".
Le modalità attuative di tale disposizione si rinvengono nel decreto del Ministro della Giustizia 21
febbraio 2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
227
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in
attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24), vigente dal 18 maggio 2011 e poi modificato dal
d.m. n. 209 del 2012 (vedi, al riguardo: Cass. 7 maggio 2014, n. 9876).
4.- Dal complesso di tale disciplina si desume, per quel che riguarda la presente fattispecie, che
una volta ottenuta da parte dell'ufficio giudiziario interessato la prescritta abilitazione, ogni
avvocato, dopo la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia attraverso
il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria PEC, nel
senso che se non la apre ne risente le conseguenze.
La Corte d'appello di Reggio Calabria è stata abilitata all'utilizzazione di tale sistema dall'inizio del
2012 e di conseguenza da quel momento le cancellerie hanno potuto trasmettere le prescritte
comunicazioni ai difensori per mezzo della PEC da essi indicata.
Ciò è avvenuto, nella specie, con riguardo alla comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza
di prima comparizione del giudizio di appello.
D'altra parte, come risulta dalla sentenza impugnata, e non viene contestato dal ricorrente, la
suddetta trasmissione è risultata effettuata regolarmente - in data 4 dicembre 2012, alle ore
12:27:57 - al procuratore della parte appellante a mezzo del sistema di posta elettronica certificata
(PEC), secondo le indicazioni fornite dallo stesso procuratore nell'atto di appello e in base all'art.
136, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 25 della legge n. 183 del 2011.
Ne consegue che del tutto correttamente la Corte d'appello ha considerato valida a tutti gli effetti
tale comunicazione e, conseguentemente, improcedibile l'appello non avendo l'appellante
provveduto ad effettuare la notifica alla controparte dell'atto di appello e del pedissequo decreto
di comparizione entro il termine minimo di venticinque giorni prima della data della predetta
udienza di cui all'art. 435, terzo comma, cod. proc. civ..
5.- Nella descritta situazione, non solo non poteva trovare applicazione l'art. 291 cod. proc. civ.
che riguarda tutt'altra situazione, ma neppure si sarebbe potuta lamentare la mancata
utilizzazione della trasmissione a mezzo telefax ovvero della notifica a mezzo dell'ufficiale
giudiziario, perché, come si è detto, in base all'art. 136, terzo comma, cod. proc. civ., a tali forme
di trasmissione può ricorrersi soltanto quando non è possibile procedere a mezzo PEC, mentre,
nella specie, non solo è stato possibile utilizzare la PEC ma la relativa trasmissione è andata a buon
fine (come certificato), sicché l'inconveniente lamentato è dipeso esclusivamente da problemi di
gestione della PEC da parte del relativo titolare (destinatario della comunicazione), come tali del
tutto ininfluenti sulla validità della comunicazione stessa.
IV – Conclusioni.
6.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto, per le suindicate ragioni. Le spese del presente
giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza,
dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, Euro 3000,00 (tremila/00) per
compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Si da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
228
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
20.12 Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, 15 luglio 2014 - verbale di udienza telematico.
Trib. Milano, Sez. IX Civ., 15/07/2014 – Est. Dott. G. Buffone
omissis
Il Presidente dà atto che le parti entrano in udienza insieme, unitamente ai rispettivi Avvocati. I
difensori fanno presente che le parti hanno raggiunto un accordo e quindi chiedono la conversione
del rito in consensuale; le condizioni sono quelle oggi allegate in udienza in formato cartaceo.
Sono presenti le parti personalmente e dichiarano di accettare le condizioni.
Il Presidente f.f. osserva
L’art. 45 Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 ha rimosso, dagli artt. 126 e 207 c.p.c., l’obbligo delle
parti intervenute nel processo di “sottoscrivere” le loro dichiarazioni raccolte nel verbale di
udienza, anche se acquisite in sede di escussione testimoniale. L’esonero della sottoscrizione,
tuttavia, non opera là dove si tratti di raccogliere un “accordo” delle parti che abbia natura
transattiva (es. nel verbale ex art. 185 c.p.c.: v., correttamente, sul punto, Min. Giustizia, cric. 27
giugno 2014) o, come nel caso, conciliativa. In questi casi «il giudice provvederà a stampare su
carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione» (v. circolare succitata che offre
una metodologia applicabile anche in questo caso).
P.Q.M.
Dispone acquisirsi la sottoscrizione delle parti, su stampa cartacea dell’odierno verbale.
IL PRES. F.F.
presso atto dell’accordo delle parti con cui si chiede la conversione del rito in consensuale,
allegando le condizioni sottoscritte dai coniugi, con cui questi sono pervenuti ad una
regolamentazione condivisa;
atteso che le clausole non contrastano con l’interesse della prole,
dovendosi convertire il rito,
P.Q.M.
letto ed applicato l’art. 711 c.p.c.
Dispone la conversione del rito da giudiziale a consensuale, per effetto dell’intervenuto accordo
delle parti, come da verbale di udienza che precede; per l’effetto,
Fissa l’udienza ex art. 711 c.p.c. dinanzi al Presidente del Tribunale f.f., in persona di questo
giudice, a seguire.
Manda alla Cancelleria per i provvedimenti consequenziali e per la regolarizzazione del contributo
fiscale, invitando le parti a provvedervi senza indugio.
Manda alla cancelleria perché si comunichi al Pubblico Ministero, per il suo parere in vista della
omologazione.
Milano, lì 15/07/2014
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
229
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Il Presidente del Tribunale f.f.
20.13 Tribunale di Torino - 15 luglio 2014 - deposito telematico ricorso ex art. 702 c.p.c. inammissibilità.
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Il giudice,
visto il ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato telematicamente in cancelleria dalla s.r.l. Fallimento
Officine Componenti in data 8.7.14 ed assegnato al giudice in data 15.7.14;
rilevato che, ex art. 16 bis L. 17.12.12 n.221, a decorrere dal 30.6.14 nei procedimenti civili dinanzi
al tribunale il deposito degli atti processuali con modalità telematiche riguarda solo le parti
precedentemente costituite, non essendo contemplato il deposito telematico degli atti introduttivi
del giudizio;
considerato che il Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia in data 30.4.2013 riguardante il
tribunale di Torino, emesso ai sensi dell’art. 35 D.M. 21.2.2011 n. 44, prevede l’attivazione del
processo civile telematico (trasmissione dei documenti informatici) solo relativamente agli atti del
giudizio che presuppongono la già avvenuta costituzione delle parti, con esclusione degli atti
introduttivi del giudizio civile;
rilevato, quindi, che alcuna norma dell’ordinamento processuale consente il deposito in forma
telematica dell’atto introduttivo del giudizio, con la conseguenza che il relativo ricorso dev’essere
dichiarato inammissibile, posizione che trova già precedente riscontro nella giurisprudenza di
merito (Trib. Foggia 10.4.2014);
P.Q.M.
Il giudice,
dichiara il ricorso inammissibile.
Torino, 15.7.14.
PROVVEDIMENTO DEPOSITATO IN DATA 15.7.14.
GIUDICE: FRANCESCO EUGENIO RIZZI.
20.14 Tribunale di Bologna, 16 luglio 2014 - ordinanza - deposito telematico comparsa di
costituzione - ammissibilità.
Omissis
Il Giudice dott. Maria Luisa Pugliese,
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 9.7.2014, nel procedimento ex art. 1 comma 48 L.
n. 92/2012 osserva:
l’Impresa .. s.a.s. ha eccepito la nullità, inesistenza, inammissibilità e improponibilità del ricorso
introduttivo proposto al Tribunale del Lavoro di Bologna da .., datato 18.4.2014, essendo stato
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
230
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
trasmesso soltanto per via telematica e non anche in forma cartacea, in assenza della specifica
autorizzazione ministeriale che attribuisca valore legale al deposito avvenuto per via telematica ai
ricorsi introduttivi dei giudizi assegnati alla sezione lavoro del Tribunale di Bologna, sostenendo
che la decretazione ministeriale attribuisce valore legale esclusivamente agli atti e ai
provvedimenti espressamente individuati nel relativo provvedimento specifico per il Tribunale di
Bologna; pertanto, non sussistendo all'epoca del deposito del ricorso alcuna autorizzazione idonea
a conferire valore legale al deposito telematico in materia di lavoro, fa discendere l'inesistenza del
ricorso introduttivo, non essendo equiparabile il deposito del ricorso in via telematica al deposito
cartaceo.
Giova premettere che l'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, come innovato dal DL. n. 193/2009,
convertito nella l. n. 24/2010), ha previsto che "Con uno o più decreti aventi natura non
regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il
Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della
giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici
giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1." L'art. 35 del D.M. 21
febbraio 2011, n. 44 (contenente le Regole Tecniche del PCT) dispone che "L'attivazione della
trasmissione dei documenti informatici (da parte dei soggetti abilitati esterni) è preceduta da un
decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità' delle attrezzature informatiche,
unitamente alla funzionalità' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo
ufficio".
E' stato quindi emesso da parte della DGSIA un decreto dirigenziale in cui sono stati nello specifico
indicati gli atti e i provvedimenti per i quali era ammesso il deposito telematico.
Il decreto ministeriale del 14.6.2012, concernente il Tribunale di Bologna, ha autorizzato il
deposito telematico dei seguenti atti e documenti di parte: comparsa di risposta, comparsa di
intervento, comparsa conclusionale e memoria di replica, elaborati CTU, memorie autorizzate del
giudice, scambio delle memorie ex art. 183 comma 5 c.p.c., iscrizione a ruolo delle cause civili.
La parte convenuta rileva che nel suddetto decreto autorizzatorio non è compreso il ricorso
introduttivo delle controversie in materia di lavoro e di previdenza, diversamente da altri decreti
autorizzatori tra cui quello relativo al Tribunale di Catania che espressamente include fra gli atti
depositati telematicamente anche i ricorsi (doc. n. 17 conv.) e al Tribunale di Ancona in cui fra i
procedimenti inclusi vengono indicati “contenzioso lavoro e prefallimenti (doc. n. 18 conv.).
Ciò premesso, a fronte dell'eccezione della resistente, occorre pronunciarsi sulla legittimità del
deposito telematico di atti e provvedimenti non espressamente contemplati dal suddetto decreto
autorizzatorio. A tal fine deve farsi riferimento, in primo luogo, ai principi generali regolanti il
processo civile ed anche a quelli contenuti nel Codice dell'Amministrazione Digitale, dovendosi
distinguere tra validità dell’atto processuale e validità del deposito, posto che nessuna
disposizione menziona l’espressione “valore legale”, tipicamente utilizzata per indicare la
possibilità o meno di depositare telematicamente l’atto.
In relazione alla validità dell'atto processuale telematico, secondo il principio generale contenuto
nell'art. 121 c.p.c. gli atti del processo, per cui la legge non richiede forme determinate, possono
essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Ciò comporta che, in
forza di questo principio, le forme devono essere rispettate solo e nei limiti in cui sono necessarie
per conseguire lo scopo obiettivo cui sono destinate ossia per assolvere alla loro funzione di
garanzia e obiettività.
L'art. 125 c.p.c. indica la forma-contenuto degli atti di parte e ha la funzione di individuare quale
sia il contenuto minimo degli atti scritti di parte nel processo. Tutti gli atti suddetti devono essere
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
231
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
sottoscritti dalla parte, se sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore. Pertanto, è
indubbio che anche l'atto telematico debba rivestire forma scritta, come prevede espressamente
l'art. 21, comma 2, del "Codice dell'Amministrazione Digitale" Dlgs. 7.5.2005 n. 82, come
modificato dal Dlgs. 30.12.2010 n. 235 -cui il difensore appone la firma digitalmente- richiamato
dall’articolo 20, comma 1bis, del CAD, secondo cui “l’idoneità del documento informatico a
soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in
giudizio, […] fermo restando quanto disposto dall’articolo 21” medesimo.
Ne deriva, secondo il giudicante, la piena validità dell'atto processuale informatico, se redatto in
conformità alle norme citate, alle Regole Tecniche contenute nel DM 44/2011 ed alle Specifiche
Tecniche del PCT .
Resta fermo, in ogni caso, il principio generale di cui all’art.156 c.p.c. per il quale l’atto
eventualmente invalido, se ha raggiunto lo scopo cui è destinato, come è pacificamente avvenuto
nel caso in esame, non può essere dichiarato nullo, mentre qualora lo scopo non fosse stato
raggiunto, sarebbe stata disposta la rinnovazione della notifica, con salvezza dell'atto.
Quanto alle modalità di deposito, non si ritiene condivisibile la tesi dell’inammissibilità, posto che
la suddetta categoria giuridica è prevista dal nostro ordinamento processuale nei casi
tassativamente previsti e solo in due ipotesi (opposizione di terzo, e revocazione) per gli atti
introduttivi.
Giova ricordare, al riguardo, che l’inammissibilità del deposito telematico non è espressamente
contemplata dalle Regole Tecniche le quali, in ogni modo, essendo fonte subordinata alla legge,
non possono prevalere sul codice di rito ( cfr. Tribunale di Milano, sez. IX sentenza n. 3115 del
19.2.2014).
Non si ritiene, infine, fondata altresì l'eccezione d'inesistenza, essendo il ricorso formatosi
validamente nel rispetto della normativa applicabile. Alla luce di quanto premesso, viene ritenuta
infondata l'eccezione d'inesistenza/inammissibilità/nullità del ricorso depositato telematicamente
da .. Viene disposta l’audizione di due informatori, uno per parte, e fissata per tale adempimento
l’udienza del 4.9.2014 alle ore 11,00.
Si comunichi.
Bologna, 16 luglio 2014
Il Giudice
dott. Maria Luisa Pugliese
20.15 Tribunale di Pavia, 22 luglio 2014 - ordinanza - deposito telematico comparsa di
costituzione - inammissibilità.
Omissis
ORDINANZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2052/2014 R.G.
A scioglimento della riserva espressa in data 16.7.2014
visti gli atti e documenti di causa
IL GIUDICE
RILEVATO che ai sensi dell’art. 16bis l. 17.12.2012 n. 221 la comparsa di costituzione depositata in
cancelleria per via telematica deve essere dichiarata inammissibile, in quanto nessuna norma
dell’ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell’atto di costituzione in
giudizio.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
232
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
L’articolo 16 bis della legge 17 dicembre 2012, n. 221 (obbligatorietà del deposito telematico degli
atti processuali) prevede, infatti, che “Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30
giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il
deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente
costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei
soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al
presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.”
(comma così modificato dall'art. 44, comma 2, decreto-legge n. 90 del 2014).
Ergo, il deposito con modalità telematica è previsto esclusivamente per gli atti processuali delle
parti già costituite (analogamente si veda Tribunale Torino 15 luglio 2014 - - Est. Rizzi.).
P.T.M.
dichiara inammissibile la comparsa di costituzione depositata in cancelleria per via telematica e
invita la convenuta a costituirsi nuovamente con deposito cartaceo della comparsa e del fascicolo
di parte, dichiarandola sin d’ora decaduta da tutte le eccezioni di rito e di merito non rilevabili
d’ufficio;
In ordine alla richiesta di cui all’art. 210 c.p.c. relativa alla produzione in giudizio del contratto di
apertura del conto corrente, si ritiene la fondatezza della medesima alla luce della preventiva
richiesta della parte alla convenuta.
Pertanto
ORDINA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 210 cpc, alla convenuta la produzione in giudizio del contratto
di apertura del conto corrente meglio descritto nel ricorso da depositare in cancelleria entro il
30.9.2014, manda al ricorrente per la notifica della presente ordinanza alla convenuta
non costituita;
In ordine alla CTU richiesta in sede di prima udienza, ritenuta la stessa ammissibile e rilevante
NOMINA CTU
la dott.ssa I.N., nota all’ufficio;
rinvia la causa per il giuramento del CTU al 8.10.2014 ore 9.40, riservando a quella sede la lettura
del quesito.
MANDA
alla cancelleria affinché la presente ordinanza sia comunicata alle parti e al CTU nominato.
20.16 Tribunale di Vercelli, 04 agosto 2014 - ordinanza - deposito telematico atto introduttivo –
mera irregolarità.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI
Sezione Civile
*******
in persona dei signori magistrati:
Dott. ********
PRESIDENTE
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
233
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Dott. ********
Dott. ********
GIUDICE REL.
GIUDICE
sciogliendo la riserva che precede, assunta all’esito dell’udienza in Camera di Consiglio in data
31.07.2014 nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al n. *****/14 RG/R;
avente ad oggetto: Reclamo ex art 669 terdecies avverso Ordinanza di accoglimento di ricorso
per denuncia di danno temuto;
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Occorre preliminarmente trattare della ritualità del deposito e della forma del ricorso introduttivo,
questione sottoposta alle parti all’udienza del 31.07.2014.
Il reclamo appare depositato in via telematica, come emerge dalla firma digitale sui lati del
documento. L’apposizione in calce all’atto di un timbro di cancelleria con indicazione del numero
di ruolo, non esclude il deposito in forma telematica. Infatti il timbro riportato è diverso da quello
con cui la cancelleria normalmente attesta l’avvenuto deposto, con indicazione dell’espressione
“depositato”.
Ciò posto, in base all’art. 16 bis D.L. 179/12, possono depositarsi in via telematica gli atti delle parti
costituite, in altri termini possono depositarsi in via telematica solo gli atti endoprocessuali,
essendo esclusi quelli introduttivi.
La stessa norma tuttavia non prevede alcuna sanzione in caso di deposito di un atto introduttivo in
via telematica.
Il reclamo ha natura di atto di introduttivo del relativo giudizio. Il deposito del reclamo ha la
funzione di instaurare il giudizio, di consentire alla parte reclamante di costituirsi nel predetto
giudizio, di chiedere la fissazione della prima udienza e di notificare il reclamo e il decreto di
fissazione dell’udienza alle controparti.
Nel caso in cui si ritenga di qualificare il deposito in via telematica di un atto introduttivo come una
ipotesi di nullità, e non di mera irregolarità, non può prescindersi dall’applicazione della normativa
prevista dal codice di procedura civile, in particolare dall’art. 156 u.c. cpc, che preclude la
possibilità di dichiarare la nullità di un atto nel caso in cui questo abbia
raggiunto il suo scopo.
Nel caso concreto, anche ipotizzando che il deposito del reclamo in via telematica sia nullo, lo
stesso ha comunque raggiunto la sua funzione tipica. Infatti, a seguito del deposito in via
telematica del reclamo, è stata fissata la prima udienza, sono stati notificati il reclamo e il
provvedimento di fissazione dell’udienza alle controparti ed è stato instaurato il giudizio, nel
rispetto del principio del contradditorio. D’altronde il deposito di un atto attraverso uno
strumento non consentito o non previsto, era già stato affrontato dalla giurisprudenza di
legittimità con riguardo al deposito in un atto effettuato a mezzo di raccomandata cartacea. La
corte di Cassazione con sentenza n. 5160 del 2009 aveva ritenuto che tale deposito integrasse una
irregolarità, al più una nullità, sanabile per l’evidente raggiungimento dello scopo.
Per quanto concerne la forma del reclamo, deve osservarsi che l’art. 16 bis del D.L. 179/12 impone
il rispetto della normativa anche regolamentare relativa alla sottoscrizione, trasmissione e
ricezione degli atti. L’art. 11 D.M. 44/11 stabilisce che “l’atto del processo in forma di documento
informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
234
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
cui all’art. 34 (..)”. L’art. 34 dello stesso DM attribuisce al Direttore Generale SIA del Ministero
della Giustizia di stabilire tali specifiche tecniche.
Con provvedimento del 16.4.2014 il DGSIA ha stabilito i parametri che deve rispettare il
documento informatico, in particolare ha disposto che esso deve essere in formato PDF, deve
essere privo di elementi attivi e deve essere ottenuto attraverso una trasformazione di un
documento testuale. Non è pertanto ammessa la scansione di immagini (cd PDF immagine).
Dall’analisi del reclamo emerge chiaramente che lo stesso è in formato PDF immagine (cioè
stampato e scansionato), attesa la presenza di rigature nere sui bordi del documento e la
sottoscrizione a mano del difensore al fondo dell’atto.
Sul punto occorre osservare che l’art. 1561 comma cpc stabilisce che la nullità dell’atto per difetto
di requisiti di forma deve essere prevista da una legge. L’art. 16 bis D.L. 179/12, che ha certamente
natura di fonte primaria, non commina alcuna sanzione di nullità in caso di difetto di forme con
riguardo ai documenti inviati in via telematica. Né è possibile far discendere la nullità dalle
specifiche tecniche disposte dal DGSIA, non aventi certo natura di fonte primaria. Di conseguenza
deve ritenersi che l’invio dell’atto in formato PDF immagine costituisca una mera irregolarità.
[OMISSIS…]
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Vercelli, in data 31.7.2014.
Si comunichi alle parti.
IL PRESIDENTE
IL GIUDICE ESTENSORE
Depositato nella Cancelleria del
Tribunale di Vercelli il 4/8/14
20.17 Tribunale di Padova, 28 agosto 2014 - ordinanza - deposito telematico comparsa di
costituzione - inammissibilità.
Tribunale di Padova
Ordinanza 28 agosto 2014
OMISSIS
Il Giudice Istruttore a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 28/08/2014, rilevato che
preliminarmente vada affrontata la questione relativa all’ammissibilità della costituzione della
convenuta avvenuta solo telematicamente in data 20/08/2014 mediante invio a mezzo PEC
direttamente nel sistema P.C.T. con la Consolle dell’avvocato.
La questione appare particolarmente complessa per l’assoluta novità del thema decidendum,
perlomeno per questo ufficio giudiziario, sicché appare opportuna una approfondita disamina
della questione.
Va in primo luogo osservato che il presente procedimento è stato iscritto a ruolo in data
posteriore al 30/06/2014 sicché allo stesso si applicano pienamente le novità introdotte dal DL
90/2014 convertito nella legge 114/2014 con la quale si è disciplinato l’obbligo nel deposito di
alcuni atti processuali che può avvenire solo in via telematica.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
235
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Va subito osservato che tra gli atti che l’art. 16 bis del D.L. 179/2012 impone di depositare
esclusivamente in via telematica non vi sono gli atti introduttivi del giudizio visto che gli unici atti
per cui è obbligatorio l’invio telematico sono quelli endoprocedimentali.
Un tanto è espressamente previsto dal comma 1 poiché l’art. 16 bis utilizza la frase “il deposito
degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite
ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”.
Sulla base di tale dettato normativo, i tribunali di Torino e Foggia hanno già dichiarato
inammissibili due costituzioni in giudizio che avevano visto la parte ricorrente/attrice inviare l’atto
introduttivo solo in modalità telematiche senza il deposito cartaceo.
Quelle decisioni appaiono corrette.
Va in primo luogo osservato che l’art. 16 bis del D.L. 179/2012, peraltro non interessato dalle
recenti modifiche del D.L. 90/2014, nel suo primo comma si occupa solo di sancire l’obbligo
dell’invio con modalità telematiche degli atti endoprocedimentali, ma nulla prevede sugli atti
introduttivi di attore e convenuto lasciando quindi un vuoto normativo nel processo civile
telematico perché sancire l’obbligo dell’invio telematico di alcuni atti non significa vietare di
utilizzare quel medesimo canale comunicativo anche per altri atti, significa solo statuire che alcuni
atti, nei procedimenti iniziati dopo il 30/06/2014, devono essere inviati secondo particolari
modalità tecniche che prima non esistevano.
Poiché nel nostro sistema processuale vige il principio della libertà delle forme, laddove non
diversamente stabilito, l’obbligo di utilizzare un certo strumento di trasmissione non può
equivalere, nel silenzio della legge, a statuire il divieto di utilizzo di quel medesimo strumento per
gli atti introduttivi, laddove invece per gli atti endoprocedimentali è addirittura obbligatorio.
Se l’invio telematico è addirittura obbligatorio per gli atti endoprocedimentali ciò comporta
innanzitutto che quella tipologia di strumento di invio è reputato idoneo dal legislatore a
raggiungere lo scopo perseguito dalla norma, ovvero consentire alla parte di depositare l’atto
processuale nel rispetto del principio del contraddittorio.
Nel silenzio della legge, un primo elemento di valutazione per decidere se l’invio degli atti
introduttivi possa avvenire per via telematica, potrebbe allora essere rappresentato dal decreto ex
art. 35 di cui è destinatario questo ufficio giudiziario e che è reperibile anche sul sito pst.giustizia.it
a cui qualunque cittadino, avvocato del convenuto compreso, possono accedere per prendere
cognizione di quale sia il contenuto del decreto di cui all’art. 35 di cui è destinatario questo ufficio
così come è possibile vedere i decreti rivolti a tutti gli uffici giudiziari d’Italia siano essi Tribunali o
Corti d’Appello.
Il decreto autorizzativo ex art. 35 comma 1 del D.M. 44/2011 è quel particolare atto
amministrativo autorizzativo adottato dal Direttore del DGSIA con cui il Direttore, in seguito alla
sperimentazione ed all’analisi della dotazione informatica del Tribunale di Padova, ha decretato
che questo ufficio giudiziario sia autorizzato a ricevere gli atti e solo quelli con valore legale,
indicati in quell’atto autorizzativo.
Il decreto ex art. 35 di cui è stato destinatario il Tribunale di Padova datato 3 giugno 2014 prevede
l’attivazione dei servizi telematici relativamente alle comparse conclusionali e alle memorie di
replica, alle memorie autorizzate dal Giudice e le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. per i
procedimenti contenziosi civili e del lavoro.
Questo elemento di valutazione porta inevitabilmente a ritenere non legittimo l’invio telematico
della comparsa di costituzione poiché avvenuto mediante uno strumento di comunicazione privo
di valore legale con conseguente declaratoria di inammissibilità della comparsa di costituzione per
non essere questo specifico atto processuale ricompreso nel decreto di cui all’art. 35 pur se
tecnicamente possibile.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
236
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
A tale conclusione si giunge da un lato osservando che la comparsa di costituzione non è un atto
che possa essere inviato telematicamente con valore legale mancando tale atto nell’autorizzazione
citata e dall’altro osservando che se l’atto inviato telematicamente non trova una specifica
copertura normativa speciale esso deve essere considerato alla stregua di un atto cartaceo di
costituzione inviato a mezzo posta essendo la mail certificata, così come la raccomandata, due
mezzi di comunicazione.
Se così è dobbiamo applicare la disciplina generale sulla costituzione delle parti e rifarci quindi agli
artt. 166 e 167 c.p.c. che disciplinano la costituzione dell’attore e del convenuto nel giudizio
ordinario di cognizione senza prevedere alcun riferimento al Processo Civile Telematico.
Quei due articoli prevedono che l’atto di citazione e la comparsa di costituzione debbano essere
“depositati” in cancelleria.
Il fatto che le due norme in questione utilizzino il verbo depositare fa ritenere che qualcuno
fisicamente si rechi in cancelleria a consegnare al Cancelliere l’atto sul quale apporre il timbro di
depositato.
Un tanto è anche l’orientamento conforme della Cassazione da ultimo ribadito anche da Cass. Sez.
3 n. 12391 del 21/05/2013 la quale ha statuito che “La disciplina risultante dall'art. 165 cod. proc.
civ. (e dagli artt. 72, 73 e 74 disp. att. cod. proc. civ.), nel richiedere alla parte attrice - a mezzo del
proprio procuratore o personalmente nei casi consentiti dalla legge - il deposito in cancelleria della
nota di iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente l'originale della citazione, la procura e
i documenti offerti in comunicazione, è finalizzata a consentire alla cancelleria il controllo
dell'esistenza dei documenti prodotti ed alla parte convenuta di contestarne, eventualmente, sia
la genuinità che l'attinenza rispetto alla questione da trattare. Di conseguenza essa -mirando a
soddisfare esigenze sia di correttezza che di certezza in ordine all'instaurazione del rapporto
processuale - non si pone in contrasto né con gli artt. 24 e 111 Cost., né con il diritto dell'Unione
europea, in particolare quello emergente dalle sentenze della Corte di giustizia in tema di libera
circolazione delle persone, secondo cui l'osservanza della normativa processuale interna non
restringe alcuno spazio di giustizia, che va pur sempre realizzato nel rispetto dei diritti
fondamentali e delle differenze degli ordinamenti e delle tradizioni giuridiche degli stati membri”.
Non deve sviare l’attenzione il fatto che il presente procedimento sia un procedimento
possessorio, che è quindi processualmente sottoposto alle forme di cui all’art. 669 bis c.p.c., in
quanto compatibili, in luogo delle normali regole sulla costituzione di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.,
perché la questione della regolare costituzione delle parti non è questione riconducibile alla
“omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio” come recita la norma sul procedimento
cautelare uniforme, ma è proprio una questione di regolarità del contraddittorio in assenza della
quale non può darsi corso al procedimento essendo il contraddittorio direttamente tutelato dal
secondo comma dell’art. 111 Cost.
Gli unici casi in cui la Corte Costituzionale ha ammesso la costituzione anche a mezzo di spedizione
postale riguardano il processo tributario, e l’opposizione all’ordinanza ingiunzione che segue il rito
lavoro in virtù di richiamo.
Proprio a composizione di un contrasto emerso nella sezione Lavoro le Sezioni Unite nel 2009
avevano affermato il principio, rimasto peraltro totalmente isolato, che anche la comparsa di
costituzione può essere inviata a mezzo raccomandata (Cass. SSUU n. 5160 del 04/03/2009 aveva
affermato il seguente principio di diritto: “L'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato
alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda
riconvenzionale) -al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio
tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione- realizza un deposito dell'atto
irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
237
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore,
potendo essere realizzata anche da un "nuncius", può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con
conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.; in tal caso, la sanatoria si
produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali,
ed in nessun caso da quella di spedizione”).
Quel principio di diritto appare essere rimasto isolato e per vero forse anche limitato ai giudizi
soggetti al rito del lavoro, in ogni caso è stato pacificamente travolto dalla decisione della
medesima Cassazione del 2013 più sopra richiamata.
In questo procedimento gli unici appigli per valutare la legittimità della costituzione appaiono
essere le ordinarie regole disciplinate dagli artt. 166 e 167 c.p.c.
Alla luce delle superiori considerazioni va dichiarata non regolarmente costituita la resistente R.
S.r.l. di cui va pertanto dichiarata la contumacia e si può ora passare al merito del ricorso
possessorio.
Con ricorso depositato in data 16/07/2014 le ricorrenti hanno chiesto la tutela possessoria del
fondo di proprietà occupato da una gru ivi collocata dalla resistente -Società S.r.l.- in forza di
apposito accordo tra la -Società S.r.l.- e la -Società1 S.r.l.- con la quale ultima le ricorrenti avevano
stipulato un accordo per la messa in disponibilità del terreno per la durata di mesi dodici a fronte
di un corrispettivo.
Terminati i lavori a cui la gru era adibita la stessa non veniva rimossa dal fondo nonostante le
diffide intercorse.
Le ricorrenti, con comunicazione del 20/11/2013, diffidavano le controparti alla rimozione della
gru e per tutta risposta, in data 17/02/2014, la -Società 1 S.r.l.- comunicava la già intervenuta fine
dei lavori ma soprattutto che la gru non era ancora stata rimossa per una controversia sorta tra la Società 1 S.r.l.- e la -Società S.r.l.- in ragione della quale la -Società S.r.l.- aveva diffidato la -Società
1 S.r.l.- dal rimuovere la gru dal fondo di proprietà delle ricorrenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va in primo luogo rilevata la tempestività del ricorso possessorio dovendosi qualificare lo spoglio
ai sensi dell’art. 1170 c.c. così come deciso da Cass. Sez. 2 n. 13417 del 29/05/2013 in cui si è
affermato che “La lesione possessoria consistente nel rifiuto della restituzione di un fondo
opposto dal detentore qualificato al possessore mediato, accompagnato dall'opposizione fatta
contro quest'ultimo e perciò dalla manifestazione dell'avvenuta interversione, configura uno
spoglio semplice, riconducibile alla previsione di cui all'art. 1170, terzo comma, cod. civ., il quale
disciplina la cosiddetta azione di manutenzione recuperatoria, idoneamente esperibile in presenza
delle condizioni soggettive e temporali contemplate dal comma precedente”.
Le ricorrenti, pur concedendo in locazione il terreno al fine di collocarvi la gru, mai hanno perso il
possesso dovendosi qualificare le altre parti al più come detentrici qualificate sicché ricorrono le
condizioni soggettive e temporali del secondo comma dell’art. 1170 c.c..
Nel testo della motivazione della sentenza citata si rinviene esattamente la situazione di fatto
oggetto del presente giudizio.
In particolare va condivisa l’osservazione della citata sentenza laddove ha ritenuto di ricordare che
l’atto temporalmente rilevante è quello che nasce da un atto esteriore con cui il debitore manifesti
la volontà di mutare il proprio rapporto giuridico con il bene ponendo in essere una interversione
del possesso.
Alla luce della documentazione prodotta, in particolare il doc. 3 che è la risposta alla diffida inviata
dalle ricorrenti ad entrambe le controparti, si evince la chiara volontà della-Società S.r.l.- di
rifiutare la riconsegna del terreno avuto a disposizione per collocarvi la propria gru arrivando
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
238
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
addirittura a diffidare la -Società 1 S.r.l.- dal provvedere a propria cura e spese dal rimuovere la gru
dal fondo.
Tale comunicazione ha sicuramente rappresentato per le ricorrenti una chiara manifestazione di
volontà della -Società S.r.l.-, unita al suo ennesimo silenzio qualificato non essendosi nemmeno
premurata di rispondere alla diffida inviata dalle proprietarie del fondo, e pertanto da tale data
vanno fatti decorrere gli effetti temporali del 1170 c.c..
A fronte del rifiuto nella riconsegna del fondo, pur a fronte della ampia scadenza del termine
concesso, il ricorso deve essere accolto e la resistente va condannata a reintegrare il possesso (art.
1170 c. 3 c.c.) del fondo spogliato così come descritto in narrativa.
Il risarcimento del danno va invece riservato all’introducenda fase del merito possessorio a fronte
della struttura bifasica della tutela possessoria delineata dall’art. 703 c.p.c.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo
procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell’art. 28 del suddetto
regolamento, così come stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012,
evidenziando in particolare che nella presente causa tutti i valori medi per le fasi effettivamente
tenutesi devono essere ridotti della metà in ragione della speditezza del procedimento e delle
questioni introdotte dalle ricorrenti.
P.Q.M.
letto l’art. 703 c.p.c. e 1170 c. 3 c.c.
Ordina
1) a -Società S.r.l.-, in persona del legale rappresentante pro tempore, di ripristinare T., C. e M.
nel possesso del fondo sito in -Comune-.
2) Condanna -Società S.r.l.-, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a T.,
C. e M. le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 357,24 per esborsi,
euro 1.822,50 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. ed al rimborso delle spese forfettarie pari
al 15% sul compenso ex DM 55/2014;
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.
Padova li 28/08/2014.
IL GIUDICE DESIGNATO
Dott. Giorgio Bertola
20.18 Tribunale di Brescia, 07 ottobre 2014 - ordinanza - deposito telematico comparsa di
costituzione - ammissibilità.
Tribunale di Brescia
Ordinanza 07 ottobre 2014
OMISSIS
Oggi 7 OTTOBRE 2014 innanzi al GdL dott.ssa Maria Grazia Cassia, sono comparsi:
Per … l’avv. …, in sostituzione dell’avv.to .., la quale insiste nelle domande tutte di cui al ricorso,
incluse quelle istruttorie, ed eccepisce l’inammissibilità della comparsa di costituzione in giudizio
della parte convenuta INAIL in quanto trasmessa telematicamente. Cita in proposito la
giurisprudenza di merito già pronunciatasi sul punto ed in particolare l’ordinanza Tribunale di
Pavia 22 luglio 2014.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
239
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Per …. l’avv. …, che insiste perché venga decisa l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione
ovvero incompetenza del giudice adito, previa eventuale separazione del giudizio.
Per … l’avv. … il quale osserva che l’eccezione di incompetenza sollevata dall’Avvocatura dello
Stato andrebbe decisa in via preliminare ed insiste comunque come da comparsa di costituzione e
Il Giudice
in merito all’eccezione preliminare di parte ricorrente osserva quanto segue:
1) non risultano pertinenti al caso di specie i precedenti giurisprudenziali che si fondano sul rilievo
della mancata menzione dell’atto oggetto di contestazione nei decreti adottati dal Direttore della
DGSIA ex art. 35, co. 1 D.M.G 44/2011 (vedi ad esempio Tribunale Foggia, decreto 10.4.2014 e
Tribunale di Padova, ordinanza 1.9.2014), posto che nel caso di specie, come prontamente
osservato dall’INAIL, il decreto ministeriale ex art. 35 cit. relativo al Tribunale di Brescia include la
comparsa di risposta tra i documenti informatici relativamente ai quali è stata decretata
“l’attivazione, a decorrere dal giorno 1 marzo 2014, della trasmissione”;
2) il presente giudizio è stato introdotto anteriormente al 30 giugno 2014 e conseguentemente, ex
art. 44 co.1 del D.L. 90/2014, l’obbligo del deposito telematico degli atti e documenti di cui ai primi
quattro commi dell’art. 16 bis della l.n.221/2012 è stato fissato a partire dal 31.12.2014, mentre
prima di tale data il deposito telematico dei medesimi atti deve ritenersi facoltativo, a prescindere
dall’esistenza e dal contenuto di decreto ministeriale ex art 35 co 1 D.M.G. n. 44 del 2011; per i
procedimenti introdotti successivamente al 30 giugno 2014 è per contro stabilito l’obbligo del
deposito telematico degli atti e documenti di cui ai primi quattro commi dell’art. 16 bis l.n.
221/2012;
3) tanto chiarito, occorre verificare se sia possibile una soluzione unica della questione
dell’ammissibilità del deposito degli atti introduttivi del giudizio per i procedimenti instaurati tanto
prima che dopo il 30 giugno, in quanto comunque esclusi dal novero di quelli indicati nei primi
quattro commi dell’art. 16 bis cit., e rispetto ai quali i precedenti di Tribunale Pavia, ordinanza
22/7/2014, che richiama Tribunale Torino ordinanza 15 luglio 2014 (in cui viene citata Tribunale di
Foggia, decreto 10.4.2014) indifferentemente giungono alla conclusione dell’inammissibilità del
deposito telematico dell’atto introduttivo del giudizio, sul rilievo che non esisterebbe alcuna
norma processuale che lo consente, mentre l’art. 16 bis L.n. 221/2012 lo imporrebbe solo per gli
atti processuali “delle parti già costituite”;
4) vagliando una ipotesi di deposito irrituale, in quanto avvenuto con modalità non previste dalla
legge (ossia a mezzo posta), le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che la deviazione
dallo schema legale deve essere valutata come una mera irregolarità, in quanto non è prevista
dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo di vizio; hanno quindi concluso nel senso che
l'attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e il loro inserimento nel fascicolo
processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio
giudiziario;
5) la questione sopra posta può essere pertanto risolta in modo univoco osservando che ciò che
non è previsto non può ritenersi per ciò solo vietato, stante il principio di libertà di forme (art. 121
c.p.c.), ed avendosi riguardo al divieto di pronunciare la nullità di un atto del processo se la nullità
non è comminata dalla legge, e comunque mai ove risulti accertato che l’atto ha raggiunto lo
scopo a cui è destinato (art. 156 c.p.c.);
6) lo scopo essenziale del deposito di un atto giudiziario, come evidenziato dalla Suprema Corte, è
la presa di contatto fra la parte e l’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la trattazione di
qualcosa che la riguarda; il deposito dell’atto giudiziario è altresì espressione della difesa della
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
240
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
parte, nonchè realizzazione del rapporto processuale con la controparte, e nel caso di specie detti
scopi devono ritenersi raggiunti, stante l’accettazione dell’atto da parte del cancelliere e
l’acquisizione agli atti del fascicolo di parte, visibile per le controparti ed il giudice;
7) una volta che l’atto risulta accettato dal cancelliere ed inserito nel fascicolo di parte, detto
scopo deve peraltro ritenersi raggiunto ex lege a fronte di disposizioni che sanciscono l’obbligo del
deposito con modalità telematica, sia pure limitatamente a determinati atti cd. endoprocessuali,
ed in difetto dei presupposti per l’operare della “clausola di salvaguardia” che consente comunque
al giudice di autorizzare il deposito cartaceo “quando i sistemi informatici del dominio giustizia non
sono funzionanti (cfr. art. 16 bis co. 8 L.n. 221/2012);
8) la circolare del Ministero della Giustizia 27 giugno 2014 sugli adempimenti di cancelleria
suggerisce una soluzione del problema in esame che subordina l’ammissibilità del deposito
telematico degli atti introduttivi del giudizio all’esistenza di “un provvedimento ministeriale per
l’abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio”; ciò peraltro sulla
base di valutazioni non convincenti, posto che da un lato riconosce la permanenza della facoltà del
deposito degli atti introduttivi del giudizio presso quei Tribunali “già abilitati a ricevere tali atti
processuali ai sensi dell’art 35 D.M. 44/11”, affermando che per gli altri Tribunali detta facoltà
risulterebbe condizionata all’acquisizione dell’”abilitazione” al deposito (la cui emissione parrebbe
peraltro subordinata alla mera “richiesta”) - per tal modo riconoscendo alla DGSIA un potere
(quello di attribuire una facoltà processuale) che non ha, visto che l’art. 35 citato si limita ad
attribuirle il potere di decretare “l’attivazione” di un servizio, ossia della “trasmissione dei
documenti informatici” da parte dei soggetti esterni (previa verifica dell’idoneità delle attrezzature
e della funzionalità dei servizi); dall’altro lato, la circolare risulta contraddittoria nella misura in cui
dispone che anche nei Tribunali sprovvisti di “abilitazione” le cancellerie non potranno comunque
rifiutare il deposito degli atti introduttivi del giudizio, con ciò implicitamente riconoscendo che il
servizio di trasmissione risulta attivato presso tutti gli uffici giudiziari, e peraltro esplicitamente
affermando che la decisione sulla validità del deposito involge questioni di natura processuale e
non già di natura tecnica;
9) la scelta legislativa di differire nel tempo l’integrale attuazione del processo civile telematico, e
dunque di procedere per passaggi graduali, ha la sua ratio nella necessità di consentire ad un
sistema complesso quale la macchina giudiziaria, ed ai suoi protagonisti, di adattarsi alle molteplici
conseguenze del PCT, ma tale ratio non confligge, ed è anzi compatibile, con la coesistenza di un
doppio regime di accesso al processo con modalità telematiche (facoltativo/obbligatorio), posto
che ammettere la facoltatività di ciò che non è imposto equivale a consentire alle realtà più
virtuose di raggiungere l’obiettivo dell’integrale informatizzazione del processo prima del termine
stabilito, senza alcuna compromissione dei diritti di difesa e dei principi fondamentali del
processo;
10) non evidenziandosi ostacoli né di natura tecnica né di natura processuale all’ammissibilità del
deposito telematico della comparsa di costituzione, occorre infine considerare che, diversamente
concludendo, si arriverebbe alla conseguenza illogica di ritenere precluso in seguito all’avvio del
processo civile telematico (ed a fronte di disposizioni normative invariate) ciò che presso il
Tribunale di Brescia era invece ritenuto precedentemente possibile in forza del decreto del
Dirigente DGSIA.
Confermata per i motivi di cui sopra la ritualità della costituzione in giudizio dell’INAIL, il Giudice
invita le parti alla discussione sull’eccezione preliminare sollevata dalla Direzione Territoriale del
Lavoro di Brescia.
L’avv.to … insiste nell’eccezione come articolata in memoria.
L’avv.to … si rimette.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
241
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
All’esito il Giudice dispone la separazione delle controversie instaurate dal ricorrente nei confronti
di Inail ed Inps da quella instaurata dal ricorrente nei confronti della Direzione Territoriale del
Lavoro di Brescia, essendo quest’ultima matura per la decisione.
Il Giudice invita quindi parte ricorrente e le resistenti INPS ed INAIL alla discussione sulle istanze
istruttorie. Le parti insistono per l’ammissione delle rispettive istanze come dedotte.
Il Giudice ammette la prova per testi richiesta dalla parte attrice sui capitoli da 1 a 12 con i testi
indicati. Ammette la prova per testi richiesta dall’INAIL sui capitoli da 1 a 16 con i testi indicati.
Ammette altresì la prova contraria dedotta dall’INPS con i testi indicati.
Fissa per l’escussione dei testi l’udienza del 30 gennaio 2015 h. 11.00.
Indica sin da ora alle parti l’udienza di discussione della causa per il giorno 20 febbraio 2015 h.
11.15 con termine per note difensive sino al 13 febbraio 2015
Il Giudice
Maria Grazia Cassia
20.19 Tribunale di Milano, 07 ottobre 2014 - ordinanza - deposito telematico comparsa di
costituzione - ammissibilità.
Tribunale di Milano
Ordinanza 07 ottobre 2014
Omissis
1) Occorre preliminarmente affrontare l’eccezione di irrituale costituzione della resistente
formulata da parte ricorrente, sul presupposto che la normativa attualmente vigente
consentirebbe esclusivamente alla parte già costituita il deposito di atti telematici.
In pratica, parte ricorrente pare aderire all’orientamento di alcuni Tribunali secondo cui gli unici
atti che possono essere depositati in via telematica sono quelli “endoprocessuali” ed individuati
dalla Direzione Generale dei Servizi Informatici.
Con la conseguenza che la parte convenuta-resistente che si costituisca con comparsa di risposta
depositata esclusivamente in via telematica, deve essere, secondo tale indirizzo, considerata mai
costituita e quindi sostanzialmente contumace e soggetta a tutte le decadenze previste dal codice
di rito.
Ebbene, lo scrivente ritiene che tale orientamento non possa essere affatto condiviso.
1).1 In via preliminare occorre dare atto della moltitudine di interventi normativi inerenti il c.d.
Processo Civile Telematico (PCT) che possono così sintetizzarsi: a) Decreto Legge 25 giugno 2008 n.
112; b) Decreto Legge 28 Dicembre 2009 n. 193; c) D.M. 44/2011, concernente le regole tecniche
del PCT; d) Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179; e) provvedimento del Ministero della Giustizia
del 16 aprile 2014 concernente le specifiche tecniche del PCT; f) Decreto Legge 24 giugno 2014 n.
90 recentemente convertito nella legge 114/2014.
In particolare, l’art. 51 comma 2 del Decreto Legge 112/2008, convertito con modificazioni, dalla
Legge 6 agosto 2008 n. 133 prevedeva (attualmente lo prevede l’art. 4, comma 2 del Decreto
Legge 193/2009) che “Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il
1° settembre 2010, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio Nazionale forense ed i
consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la
funzionalità dei servizi di comunicazione individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 1”.
Ancora più importante è sicuramente l’art. 35 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 il quale dispone che
“l’attivazione della trasmissione dei documenti informatici è preceduta da un decreto dirigenziale
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
242
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche unitamente alla funzionalità
dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio”.
Deve in primo luogo osservarsi come tale disposizione è stata interpretata dal alcuni Tribunali nel
senso di conferire al direttore del DGSIA il potere di individuare la tipologia di atti che possono
essere depositati in via telematica in un determinato ufficio.
Pertanto, sempre secondo tale orientamento, se l’atto non rientra tra quelli individuati dal
suddetto decreto, esso dovrà essere considerato come mai depositato, con la conseguenza che il
ricorso o la comparsa di risposta depositati telematicamente dovranno essere dichiarati
inammissibili (Cfr. Tribunale di Foggia 10/4/2014; Tribunale di Padova ordinanza 1/9/2014).
Ora, sul punto occorre innanzitutto notare come nel Tribunale di Milano, il decreto dirigenziale del
22 aprile 2010 abbia individuato anche la comparsa di risposta tra gli atti che possono essere
depositati telematicamente.
Ma, occorre chiedersi se la validità di un deposito di un atto processuale possa essere fatta
dipendere da un provvedimento amministrativo (come risulta essere il decreto del direttore del
DGSIA) o se invece occorre procedere alla applicazione del codice di rito per verificare se possa
essere sanzionato il deposito di atti in via telematica pur in assenza di una disposizione di legge
che conferisca tale potere.
Ebbene, ritiene lo scrivente che anche a prescindere dalla esistenza del decreto dirigenziale, la
comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente deve essere in ogni caso
considerata rituale e quindi pienamente efficace.
Deve essere preliminarmente rilevato come nessuna norma né legislativa né regolamentare abbia
conferito alla DGSIA il potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente
oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di deposito digitale.
Invero, l’art. 35 del DM 44/11 si limita a prevedere che alla DGSIA spetti esclusivamente il potere
di accertare e dichiarare “l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente
alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio”.
Pertanto, non può essere demandato alla DGSIA la individuazione di quali atti possano o meno
essere depositati in via telematica, ma occorre esclusivamente verificare se l’atto depositato
telematicamente sia idoneo allo scopo per cui è destinato e se esiste nel nostro ordinamento una
sanzione di carattere processuale per il deposito degli atti introduttivi e di costituzione nel
giudizio.
1).2 Il codice di procedura civile prevede due principi generali unanimemente riconosciuti dalla
giurisprudenza e dalla dottrina:
a) il primo, denominato principio della libertà di forme, lo si trova sotto l’art. 121 del codice di rito,
secondo cui “gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono
essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo”;
b) il secondo, denominato principio del raggiungimento dello scopo, è specificato nell’art. 156
c.p.c.. Tale fondamentale articolo prevede innanzitutto che “non può essere pronunciata la nullità
per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge”. Il
secondo comma aggiunge che “ può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti
formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo”. L’ultimo, e più rilevante, comma sancisce
infine che “la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è
destinato”.
Appare evidente come tali principi debbano essere verificati alla luce della normativa prevista in
materia di atti informatici, e in particolare sulla base del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82
ossia del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale, ove è previsto che:
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
243
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
- il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale che
rispetti le regole tecniche ha la stessa efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. (cfr. artt. 20 e 21);
- i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo
telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza soddisfano il requisito della
forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale
(art. 45).
Ora, appare evidente come il difensore che si costituisca in giudizio telematicamente soddisfi tutti
i requisiti di forma sanciti dal codice di procedura civile in quanto:
a) sottoscrive la comparsa con firma digitale;
b) effettua il deposito utilizzando le regole tecniche e le specifiche previste dalla normativa
regolamentare del PCT;
c) supera il controllo della cancelleria la quale certifica il deposito della comparsa e dei documenti
allegati;
d) l’atto e i documenti sono messi a disposizione del Giudice e delle altre parti processuali, che
possono evitare l’accesso in cancelleria potendo visionare la comparsa e i documenti depositati
direttamente tramite la consolle dell’avvocato (risultato che, oltretutto, è uno degli obiettivi del
legislatore, ossia quello di diminuire gli accessi nelle cancellerie).
1).3 In conclusione, in alcun modo può essere sanzionata la parte che si costituisca in via
telematica.
Oltretutto, nel nostro ordinamento le sanzioni processuali debbono essere previste
specificamente dal legislatore.
La sanzione dell’inammissibilità, ad esempio, è prevista nel nostro ordinamento in maniera
tassativa, ma nessuna norma sanziona con tale istituto il deposito degli atti introduttivi in via
telematica.
Né appaiono cogliere nel segno coloro che fanno derivare tale sanzione dal fatto che il legislatore,
con l’art. 16 bis del decreto legge 179 del 2012, poi modificato dal Decreto Legge 90/2014, abbia
fatto riferimento espresso ai soli atti endoprocessuali
Innanzitutto si nota come l’impianto normativo sia finalizzato alla individuazione degli atti che dal
30 giugno 2014 per i procedimenti iniziati dopo tale data e dal 31 dicembre 2014 per i processi già
pendenti alla data del 30 giugno 2014, dovranno essere depositati esclusivamente per via
telematica.
In secondo luogo, non si è considerato che gli atti endoprocessuali potevano essere depositati per
via telematica già prima di tale intervento normativo, nei Tribunali, come quello di Milano, che
avevano ricevuto il provvedimento di idoneità alla ricezione degli atti telematici, e nessuno aveva
mai sollevato alcun dubbio sulla piena validità di tali depositi.
In terzo luogo, la normativa non prevede alcun espresso divieto né alcuna espressa sanzione per le
parti che scelgono di depositare gli atti introduttivi per via telematica.
Inoltre, tale interpretazione è stata avallata anche dal Ministero della Giustizia, che con la
Circolare del 27 giugno 2014, tra le altre cose, ha espressamente affermato che “si ritiene che
l’entrata in vigore delle norme di cui all’art. 16 bis d.l. cit non innovi in alcun modo la disciplina
previgente in ordine alla necessità di un provvedimento ministeriale per l’abilitazione alla ricezione
degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio. Dunque, nei tribunali già abilitati a ricevere tali
atti processuali ai sensi dell’art. 35 DM 44/11, continuerà a costituire facoltà (e non obbligo) delle
parti, quella di inviare anche gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio mediante deposito
telematico. Laddove, invece, tale abilitazione non sussista, essa dovrà essere richiesta. Nelle
ipotesi in cui le parti procedano al deposito telematico dell’atto introduttivo o di costituzione in
giudizio in assenza della predetta abilitazione, la valutazione circa la legittimità di tali depositi,
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
244
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
involgendo profili prettamente processuali, sarà di esclusiva competenza del giudice. Di
conseguenza, non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi
(e/o di costituzione in giudizio) inviate dalle parti, anche presso quelle sedi che non abbiano
ottenuto l’abilitazione ex art. 35 DM n. 44711”.
Anche la circolare pertanto conferma come l’eventuale assenza di abilitazione non comporti
automaticamente una sanzione processuale di inammissibilità del deposito dell’atto introduttivo o
di costituzione in via telematica, ma occorrerà che il Giudice, sulla base della normativa
costituzionale, processuale e telematica, verifichi la idoneità del suddetto deposito al
raggiungimento dello scopo cui è deputato.
Né appaiono insuperabili le doglianze relative alla compatibilità della costituzione del convenuto in
via telematica con le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, e in particolare gli
artt. 73 e 74.
Invero, non può non rilevarsi che col deposito telematico tutte le altre parti del processo e il
Giudice dal momento dell’accettazione della costituzione da parte della cancelleria hanno modo di
esaminare l’atto e i documenti allegati, e pertanto, come già sottolineato nella circolare citata, il
Cancelliere non può rifiutare la costituzione in via telematica.
Infine, la prova che il legislatore abbia già considerato possibile il deposito telematico degli atti
introduttivi e di costituzione in giudizio risulta dall’art. 83 c.p.c. in tema di procura alle liti.
Il comma 3 di tale articolo prevede testualmente che “Se la procura alle liti è stata conferita su
supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la
copia informatica autenticata con firma digitale…”.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la costituzione della società resistente deve essere
considerata rituale e pertanto, considerato che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione
non sommaria
P.Q.M.
visto l’art. 702 ter c.p.c.
fissa nuova udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c. per il 6 novembre 2014 ore 12,45.
Si comunichi.
Milano, 7 ottobre 2014
Il Giudice
Dott. Nicola Fascilla
20.20 Cassazione Civile, 09 luglio 2015 n. 14368 - ordinanza – notifica PEC eseguita prima
dell’entrata in vigore del provvedimento 16 aprile 2014 – nullità (in realtà ha errato la
Cassazione).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
SENTENZA N. 14368 DEL 09 LUGLIO 2016
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
245
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza nn/aaaa proposto da:
***, nella qualità di titolare della omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato *** giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
*** SRL;
– intimata –
e sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha chiesto visto
l’articolo 380 ter c.p.c., l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza;
avverso la sentenza n. nn/aaaa del TRIBUNALE di TERNI, depositata il ***;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/03/2015 dal Consigliere
Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto quanto segue:
p.1. IV, nella qualità di titolare della ditta omonima, ha proposto ricorso per regolamento di
competenza contro la s.r.l. CT, avverso la sentenza del 14 aprile 2014, con cui il Tribunale di Terni,
investito da detta società dell’opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da esso
ricorrente per il pagamento del corrispettivo di un contratto di appalto, ha declinato la
competenza dell’a.g.o. a beneficio di quella degli arbitri, in forza di una clausola compromissoria
prevista dall’articolo 23 del contratto di appalto, dichiarando la nullità dell’opposto decreto e
fissando termine per la riassunzione davanti al “collegio arbitrale”.
p.2. L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
246
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
p.3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento ai sensi dell’articolo 380 ter c.p.c.,
è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed
all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione all’avvocato del ricorrente unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Considerato quanto segue:
p.1. Il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, adducendo
che nella specie la clausola arbitrale sarebbe irrituale e che dunque non sarebbe ammissibile il
regolamento di competenza: ciò alla stregua di Cass. n. 21689 del 2012.
p.2. Il Collegio in via preliminare ritiene necessario domandarsi se l’istanza di regolamento di
competenza sia stata notificata ritualmente dalla parte ricorrente alla parte intimata.
p.2.1. Detta notificazione, infatti, è stata fatta ai sensi della Legge 21 gennaio 1994, n. 53, articolo
3 bis, comma 2, direttamente dal difensore del ricorrente, Avvocato CF tramite posta elettronica
certificata.
Il testo della relata di notificazione dà conto dell’autorizzazione rilasciata al detto legale dal
Consiglio dell’ordine di Santa Maria Capua Vetere a procedere alle notifiche ai sensi di detta legge
e in esso si dichiara di notificare “ad ogni effetto di legge copia informatica di cui” il predetto
Avvocato attesta “la conformità all’originale cartaceo ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo
2005, n. 82, articolo 22, nonché procura alle liti a me rilasciata dal sig. IV apposta originariamente
su ricorso per decreto ingiuntivo n. nn/aaaa rilasciato dal Tribunale di Terni il ***, in conformità d
quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 18, n. 5, così come modificato dal
Decreto Ministeriale n. 48 del 2013”.
Gli atti notificati sono stati, peraltro, due, indirizzati, come risulta dai due atti depositati, a
ciascuno dei difensori della CT s.r.l. presso l’indirizzo di p.e.c..
Le notificazioni risultano perfezionate nei confronti della destinataria ai sensi dell’articolo 3 bis,
comma 3, citato, tanto risultando dalle ricevute di avvenuta consegna telematica, corredate della
prescritta indicazione specifica del contenuto della trasmissione, identificato nel ricorso per
regolamento e nella relata di notificazione.
Si rileva, poi, che le notificazioni sono state eseguite il 14 maggio 2014, cioè quando era già stato
emanato il Provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi
automatizzati della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, recante le
“Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in
data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione,
nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 4,
commi 1 e 2, convertito nella Legge 22 febbraio 2010, n. 24”.
p.2.2. Tuttavia, il detto provvedimento – di natura regolamentare secondaria in quanto emesso ai
sensi del Decreto Ministeriale Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, articolo 34, (a sua volta
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
247
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
costituente il Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel
processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei
principi previsti dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del
Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 4, commi 1 e 2, convertito nella Legge 22
febbraio 2010, n. 24, regolamento attuativo del Decreto Legislativo n. 82 del 2005, e successive
modifiche) – è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2014, ma è entrato in vigore il
15 maggio 2014, giusta il disposto del suo articolo 31.
Ne consegue che le notificazioni di cui si discorre, in quanto avvenute il 14 maggio del 2014, non
sono state effettuate sotto il suo vigore.
Se lo fossero state, sarebbero state pienamente conformi alle specifiche tecniche indicate
dall’articolo 19 bis, del detto provvedimento del 16 aprile 2014.
Norma che espressamente risulta attuativa del citato Decreto Ministeriale Giustizia n. 44 del 2011,
articolo 18, il quale, sotto la rubrica “Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati”, così
disponeva: “L’avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi della Legge
21 gennaio 1994, n. 53, articolo 3 bis, allega al messaggio di posta elettronica certificata
documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di
elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 34.
2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi
dell’articolo 170 c.p.c., comma 4, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o
della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite
accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
4. L’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico,
compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione
digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione, a
norma della Legge 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 3 bis, comma 5.
5. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su
documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il
quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la
procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per
immagine. 6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 53,
articolo 3 bis, comma 3, è quella completa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, articolo 6, comma 4”.
p.2.3. Come emerge dal comma 1 nella norma si rinviava, però, alle specifiche tecniche di cui
all’articolo 34.
Tale norma, a sua volta, affidava la loro determinazione al responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA. E, nel terzo comma, prevedeva che fino
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
248
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
all’emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto
compatibili, le disposizioni anteriormente vigenti.
Ora, le specifiche tecniche vennero effettivamente emanate con un provvedimento di analoga
fonte rispetto a quello del 2014, cioè emesso dal mentovato responsabile per i sistemi informativi
automatizzati della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati e tale provvedimento
venne pubblicato sulla G.U. del 29 luglio 2011, ma in esso, a proposito delle notificazioni in via
telematica da farsi dagli avvocati ai sensi del Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 18, nulla
si previde.
Vennero, invece, dettate norme tecniche oltre che per le notificazioni da eseguirsi dagli uffici
(come per le comunicazioni), per quelle di soggetti esterni agli uffici, ma con previsione di doversi
avvalere dell’UNEP: si veda l’articolo 19, che si dichiara attuativo dell’articolo 17 del regolamento
n. 44 del 2011.
p.2.4. D’altro canto, va ricordato che la Legge n. 53 del 1994, all’epoca di emanazione del Decreto
Ministeriale n. 44 del 2011 e, quindi, delle norme tecniche di cui al provvedimento del luglio 2011,
disciplinava i poteri dell’avvocato di utilizzazione della p.e.c. con l’articolo 3, comma 3 bis, siccome
sostituito dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 25, comma 3, il quale prevedeva la
possibilità di notificazione a mezzo p.e.c. da parte dell’avvocato se il destinatario risultasse
indicato negli appositi pubblici elenchi, ma lo obbligava a procedere avvalendosi dell’opera
dell’ufficiale giudiziario ai sensi dell’articolo 149 bis c.p.c.. Non diversamente dallo stesso articolo
149 bis, la previsione del detto comma 3 bis, era – come si era sottolineato in dottrina – di più che
dubbia operatività, atteso che il quarto comma della prima alludeva ad un decreto ministeriale di
cui mancava l’emanazione.
p.2.5. Sopravvenuta invece l’introduzione del nuovo e già riferito Legge n. 53 del 1994, articolo 3
bis, (e soppresso correlativamente il poco prima ricordato articolo 3, comma 3 bis), la concreta
possibilità dell’effettivo decollo della nuova disciplina o almeno di un decollo applicativo
formalmente legittimo, venne a dipendere sempre da quella che il comma primo dell’articolo 3-bis
chiama normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici. E ciò, si badi, anche per l’ipotesi regolata dal comma 2, atteso
che pure nel suo caso rileva la sottoscrizione, trasmissione e ricezione, cui allude il comma 1, dato
che la norma si occupa del modo di estrazione del documento informatico da un documento
cartaceo. Il comma 2, infatti, disciplina solo il modo in cui l’atto da notificarsi che non sia di per sé
un documento informatico può divenire copia informatica in funzione della successiva
notificazione.
Poiché, una volta intervenuto l’articolo 3 bis, la normativa regolamentare continuò ad essere
quella del provvedimento del luglio del 2011 di cui s’è detto, era palese che, non riferendosi essa
in alcun modo all’ipotesi della notificazione eseguita dall’avvocato, la situazione era, dunque, di
mancanza di normativa regolamentare disciplinatrice.
Tale situazione implicava che, fino a quando non fosse avvenuta l’emanazione della normativa
regolamentare, l’articolo 3 bis, risultava in realtà una norma inapplicabile per la mancanza della
normativa regolamentare, in quanto il Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 18, pur nel
testo risultante dalla sostituzione operata dal Decreto Ministeriale Giustizia 3 aprile 2013, n. 48,
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
249
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
articolo 1, comma 1, continuava a rinviare alle norme tecniche di cui all’articolo 34 che ancora non
c’erano.
In effetti, il momento della concreta applicabilità dell’articolo 3 bis, deve, in conseguenza, farsi
risalire soltanto alla sopravvenienza del provvedimento del 16 aprile 2014 entrato in vigore il 15
maggio successivo.
È da quel momento che l’articolo 3 bis, può ritenersi sia stato legittimamente applicabile. S’è già
detto, d’altro canto, che prima non vi erano norme regolamentari di attuazione relative alle
notificazioni eseguite dagli avvocati.
p.2.6. Poiché la notificazione dell’istanza di regolamento di competenza è avvenuta, come s’è
detto, prima della entrata in vigore del provvedimento del 16 aprile 2014, si deve, dunque,
reputare che si è trattato di una notificazione non legittimata dall’articolo 3-bis e, quindi, non
corrispondente al modello legale di cui a detta norma. Non è possibile ipotizzare che in mancanza
delle norme regolamentari tecniche che si dovevano emanare ai sensi del Decreto Ministeriale n.
44 del 2011, articolo 18, il potere dell’avvocato di notificare validamente sussistesse comunque,
perché questo avrebbe significato applicare la norma sopprimendo il chiaro valore della
prescrizione circa l’osservanza delle norme regolamentari non ancora emanate, la quale
sottintendeva proprio la volontà del legislatore di subordinarne l’efficacia alla loro emanazione.
Peraltro, nella situazione di mancanza di applicabilità della disciplina della Legge n. 53 del 1994,
articolo 3 bis, fino al 15 maggio 2014, data in cui entrarono in vigore le norme tecniche cui allude il
Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 18, nel testo vigente, una notificazione eseguita come
quella in esame, pur non avendo avuto il legale che l’ha eseguita il potere di effettuarla
legittimamente, mancando tale potere solo per l’assenza di una normativa regolamentare e tra
l’altro tecnica, non può considerarsi affetta da un tale scostamento dal modello legale da essere
affetta da inesistenza, ma va considerata solo nulla e ciò anche perché l’avvocato abilitato ai sensi
della Legge n. 53 del 1994, era comunque soggetto legittimato al compimento di attività
notificatoria secondo detta legge e, dunque, provvisto di una funzione in tal senso.
Sussisterebbero, dunque, non essendosi costituito l’intimato (cosa che avrebbe determinato
sanatoria della nullità) le condizioni per ordinare il rinnovo della notificazione dell’istanza di
regolamento, previo rilievo della nullità della notificazione o meglio delle due notificazioni
eseguite alla stregua del seguente principio di diritto: “La concreta applicabilità ed utilizzabilità
della norma della Legge n. 53 del 1994, articolo 3 bis, (introdotta dal Decreto Legge n. 169 del
2012, articolo 16 quater, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 221 del 2012, ed introdotto
nel detto Decreto Legge dalla Legge n. 228 del 201, articolo 1, comma 19) si è verificata soltanto a
far tempo dal 15 maggio 2014, data di efficacia delle norme regolamentari cui allude il comma 1
della norma (norme introdotte con il provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi
informativi automatizzati della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, recante
le Specifiche tecniche previste dal Decreto Ministeriale giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, articolo
34, comma 1, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo
civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in
attuazione dei principi previsti dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi del Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 4, commi 1 e 2,
convertito nella Legge 22 febbraio 2010, n. 24). Una notificazione eseguita dall’avvocato ai sensi
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
250
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
dell’articolo 3 bis, anteriormente alla data del 15 maggio 2014 si doveva, dunque, reputare nulla e
tale da giustificare, in mancanza di costituzione del convenuto, un ordine di rinnovo della
notificazione”.
p.3. Il Collegio, tuttavia, non ritiene di ordinare il rinnovo della notificazione perché il ricorso è
affetto da una causa di inammissibilità che non è quella indicata dal Pubblico Ministero, la cui
verifica non è possibile.
Essa discende dall’inosservanza dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, e la sua sussistenza rende superfluo
ordinare il rinnovo della notificazione del ricorso (Cass. sez. un. n. 6826 del 2010).
Queste le ragioni.
Invero, nel ricorso si evoca la clausola compromissoria e la si riproduce in parte fino ad
un’interruzione con puntini sospensivi. La si dice, inoltre contenuta nel “contratto prodotto da
controparte”.
Senonché, in disparte la riproduzione monca della clausola, che non consente una completa
percezione del suo tenore, non si indica se e dove sia stato prodotto e sia esaminabile in questa
sede il contratto che reca la clausola stessa, al fine di poterla esaminare.
Sia l’indicazione dell’intero contenuto della clausola, sia l’indicazione della detta sede erano
necessarie per il rispetto dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, norma applicabile anche al regolamento di
competenza: si veda Cass. (ord.) n. 20535 del 2009, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione,
a seguito della riforma ad opera del Decreto Legislativo n. 40 del 2006, la nuova previsione
dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, oltre a richiedere la specifica indicazione degli atti e
documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il
documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale puntuale indicazione, quando riguardi
un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di
merito, e, in ragione dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di
legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile” seguita da numerose conformi: Cass. (ord.) n. 16007 del 2011;
(ord.) n. 16295 del 2011; (ord.) n. 10593 del 2012; (ord.) n. 23003 del 20136; (ord.) n. 8992 del
2014, per un caso in cui la norma era stata rispettata).
Ora, il Collegio rileva che, avendo la sentenza declinato la competenza con rimessione delle parti
davanti agli arbitri ed avendo affermato espressamente la natura rituale dell’arbitrato (si veda il
terzultimo rigo della pagina 4 del provvedimento impugnato), la prospettazione del Pubblico
Ministero che nella specie si trattasse di un arbitrato irrituale è contraddetta da tale rimessione e
dunque lo scrutinio della clausola si presentava sommamente necessario per chiarire in via
preliminare proprio se la decisione era o meno impugnabile con l’istanza di regolamento e, quindi,
nell’eventuale caso positivo procedere allo scrutinio delle questioni poste dall’istanza di
regolamento.
A maggior ragione l’esame della clausola sarebbe stato necessario per valutare la prospettazione
espressa dal ricorrente nelle dette questioni, una volta risolta la problematica della natura
dell’arbitrato previsto a favore della sua natura rituale anziché irrituale.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
251
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
p.3. L’istanza è, dunque, dichiarata inammissibile.
p.4. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater,
si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del
citato articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di regolamento. Ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1 quater, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13,
comma 1 bis.
20.21 Cassazione Civile, 10 novembre 2015 n. 22871 - sentenza - deposito telematico inesistenza - esclusione – firma digitale - validità
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
N. 22871 DEL 10 NOVEMBRE 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE SALME'
- Presidente -
Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI
- Consigliere -
Dott. FRANCO DE STEFANO
- Consigliere -
Dott. LINA RUBINO
- Consigliere -
Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA
- Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
252
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
sul ricorso nn-aaaa proposto da:
MP, considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difesa dall'avvocato AO giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente contro
SSDEC SAS , in persona del legale rappresentante p.t. sig. EC, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ***, presso lo studio dell'avvocato RG, rappresentata e difesa dall'avvocato GC giusta procura
a margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. nn/aaaa del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 23/01/2013 R.G.N.
nn/aaaa; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2015 dal Consigliere
Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l'Avvocato GC;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che
ha concluso per la richiesta di informazioni presso la cancelleria del giudice di merito per avere
ragguagli sulla copia depositata della sentenza impugnata, in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con la decisione ora impugnata, resa all'udienza del 23 gennaio 2013, ai sensi dell'art. 281
sexies cod. proc. civ., il Tribunale di Napoli, pronunciando sull'appello avanzato dalla SSDEC SAS
nei confronti di PM contro la sentenza del Giudice di Pace di Napoli del 23 settembre 2011, ha
accolto parzialmente l'appello ed ha dichiarato inefficace l'atto di precetto opposto limitatamente
all'importo di € 195,85.
La sentenza ha deciso un'opposizione all'esecuzione proposta da PM avverso l'atto di precetto
intimatogli dalla società odierna resistente per il pagamento della somma complessiva di €
2.065,61, oltre interessi e spese, della quale l'opponente contestava alcune delle voci per i diritti
autoliquidati dal procuratore della creditrice. Il Giudice di Pace aveva ritenuta fondata
l'opposizione limitatamente all'importo complessivo di € 292,85, ed il Tribunale l'ha ridotto come
sopra; ha compensato le spese del primo grado di giudizio ed ha condannato l'appellato al
pagamento delle spese del secondo grado, liquidandole, in favore dell'appellante, nell'importo
complessivo di € 1.050,00, oltre accessori.
2.- Avverso la sentenza PM propone ricorso affidato ad undici motivi.
SSDEC SAS (d'ora innanzi "S") resiste con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
253
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
1. - Col primo motivo si deduce inesistenza giuridica della sentenza ai sensi dell'art. 132, comma
secondo, n. 5 cod. proc. civ.. Secondo il ricorrente, poiché la sentenza contiene soltanto la firma
digitale e non la sottoscrizione del giudice, non sarebbe possibile l'identificazione del suo autore;
la normativa che ha introdotto nell'ordinamento la firma digitale non sarebbe applicabile alle
sentenze, in quanto presupporrebbe uno scambio telematico di atti (che, per le sentenze, non è
previsto); per di più, trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., non
vi sarebbero nemmeno la certificazione ed il deposito in cancelleria.
Il ricorrente conclude osservando che, nell'attuale sistema normativo, la sentenza recante la firma
digitale sarebbe mancante di sottoscrizione ai sensi dell'art. 132 n. 5 cod. proc. civ., e perciò
sarebbe inesistente.
1.1.- Il motivo è infondato.
L'art. 132, comma secondo, n. 5 cod. proc. civ. prescrive che la sentenza debba contenere «la
sottoscrizione del giudice» e l'art. 161, comma secondo, cod. proc. civ. stabilisce che la regola di
cui al primo comma (per la quale la nullità delle sentenze appellabili e ricorribili per cassazione può
essere fatta valere soltanto nei limiti di queste impugnazioni) invece "non si applica quando la
sentenza manca della sottoscrizione del giudice".
Notevole è l'elaborazione giurisprudenziale concernente due distinti profili interpretativi di
quest'ultima disposizione.
L'uno attiene ai rimedi per ovviare al vizio della sentenza mancante di sottoscrizione; l'altro, alla
natura di questo vizio.
Quanto a quest'ultimo (che qui rileva), la giurisprudenza di legittimità è nel senso che la
sottoscrizione della sentenza da parte del giudice costituisce un requisito essenziale della giuridica
esistenza del provvedimento, la cui mancanza ne determina la nullità assoluta e insanabile
(equiparabile all'inesistenza giuridica), rilevabile anche d'ufficio e anche in esito al giudizio di
cassazione (così, tra le altre, Cass. n. 15424/00, n. 11739/04, n. 21193/05, n. 21049/06, n.
12167/09, ord. n. 22705/10).
1.2.- Il principio è stato ridimensionato dalla recente sentenza a Sezioni Unite n. 11021/14, che,
superando il contrario orientamento giurisprudenziale prevalente, ha ritenuto affetta da nullità
sanabile ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., la sentenza emessa dal giudice in
composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del
relatore). In particolare, ha escluso l'equiparabilità della situazione a quella di mancanza assoluta
di sottoscrizione, poiché, nel caso di sottoscrizione parziale (o insufficiente, secondo la
qualificazione data dalle Sezioni Unite), non è in dubbio la provenienza della sentenza dal collegio
che vi appare come organo giurisdizionale decidente.
Il rigore del principio generale risulta altresì attenuato dall'interpretazione che, da tempo, questa
Corte ha dato all'art. 132, comma secondo, n. 5 cod. proc. civ. in caso di firma illeggibile. Si trova
ripetuta l'affermazione per la quale non costituisce motivo di nullità della sentenza l'illeggibilità
della firma del giudice, a meno che essa non consista in un segno informe privo di qualsiasi
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
254
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
identità, al punto da risolversi in una vera e propria mancanza di sottoscrizione (così già Cass. n.
2040/78, n. 6292/83), cui si aggiunge che l'illeggibilità del tratto grafico non è equiparabile al
difetto di sottoscrizione, se il nome ed il cognome del giudice siano ricavabili da altre parti del
documento (così Cass. n. 5635/90; cfr., nello stesso senso, anche Cass. n. 7634/94, n. 943/95).
Entrambe le affermazioni vengono a specificarsi nel seguente principio di diritto: «la sottoscrizione
della sentenza da parte del giudice, costituente requisito della sua esistenza giuridica a norma
dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., deve essere costituita da un segno grafico che abbia
caratteristiche di specificità sufficienti e possa quindi svolgere funzioni identitarie e di riferibilità
soggettiva, pur nella sua eventuale illeggibilità (la quale non inficia la idoneità della sottoscrizione
se sussistono adeguati elementi per il collegamento del segno grafico con un'indicazione
nominativa contenuta nell'atto)» (Cass. n. 7928/00, n. 7713/02, n. 11471/03, n. 28281/11).
Si desume da quest'ultimo indirizzo, ma anche dal revirement segnato dalle Sezioni Unite nel
2014, che la sottoscrizione della sentenza è elemento essenziale perché la sentenza sia
riconoscibile come tale e ne sia resa palese la provenienza dal giudice che l'ha deliberata.
Quest'ultimo è lo scopo per il quale l'art. 132, comma secondo, n. 5 cod. proc. civ. prescrive il
requisito della sottoscrizione. La mancanza di sottoscrizione invalida la sentenza perché impedisce,
non tanto (e non solo) la completa formazione di un documento, quanto il perfezionamento di un
atto processuale (costituito dal provvedimento del giudice qualificabile come "sentenza" ai sensi
degli artt. 131 e seg. cod. proc. civ.): il vizio sussiste quando è impossibile la riconducibilità del
provvedimento che è espressione dell'attività giurisdizionale al giudice che ne è l'autore. Per
contro, non è affetta da nullità la sentenza recante un segno grafico che consenta la riconducibilità
al giudice sia dell'atto del processo che, quindi, della decisione.
Non è certo questa la sede per intrattenersi sulla distinzione tra sentenza come giudizio e sentenza
come provvedimento destinato a documentare o a rappresentare il giudizio.
E' sufficiente osservare, quanto al profilo formale del provvedimento, che già il codice di rito
consente che il giudice non sia l'autore materiale dell'attività di scritturazione, per come si desume
dalla norma (oramai desueta) dell'art. 119 disp. att. cod. proc. civ., e comunque che la
scritturazione sia attività da compiersi, pur sempre per iscritto, ma anche con mezzi meccanici.
Invece, l'attività di sottoscrizione è attività che il codice ascrive personalmente al giudice.
I richiami giurisprudenziali di cui sopra dimostrano che lo scopo dell'art. 132, comma secondo, n. 5
cod. proc. civ. è stato ritenuto raggiunto anche in caso di sottoscrizione, in sé, non riconoscibile, né
leggibile, e nemmeno completa, purché composta di segni che consentano di collegarla con chi
risulti autore della sentenza da altri elementi contenuti nello stesso provvedimento. Nel sistema
del codice, la sottoscrizione è intesa come segno grafico materialmente proveniente dal giudice.
La sottoscrizione deve essere apposta di pugno dal soggetto che si appropria, per il tramite di essa,
della paternità del provvedimento e perciò è legata alla sua persona, quindi necessariamente
autografa.
1.3.- Occorre allora delibare, per un verso, se la firma digitale consente di individuare con certezza
l'autore del provvedimento e, per altro verso, se, pur non essendo autografa, sia idonea a
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
255
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
perfezionare l'atto processuale, cioè a determinare l'esistenza della sentenza come
provvedimento del giudice.
La sentenza impugnata è stata allegata al verbale dell'udienza del 23 gennaio 2013, ai sensi
dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.; è stata redatta dal giudice in formato elettronico, è stata
sottoscritta con firma digitale ed è stata depositata telematicamente nel fascicolo informatico.
Sulla copia cartacea della sentenza (ottenuta mediante il software in dotazione agli uffici giudiziari
denominato "Consolle del Magistrato") non figura alcuna firma autografa del giudice (ma sul
margine destro di ciascuna delle quattro pagine di cui è composta vi sono una coccarda e la
dicitura "Firmato Da: ...omissis..." seguita dal cognome e dal nome del giudice in caratteri
stampatello e dall'ulteriore dicitura: "Emesso da: POSTECOM CA2 Serial#:7b365").
La copia autentica (cartacea) prodotta unitamente al ricorso ai fini della sua procedibilità, ai sensi
dell'art. 369, comma secondo, n. 2 cod. proc. civ., reca un'ultima pagina, contenente in alto il
numero della sentenza (n. 1073/13), il sigillo della Repubblica Italiana e quindi l'attestazione di
conformità all'originale con data e sottoscrizione autografa del cancelliere.
1.3.1.- La sentenza è stata redatta con gli strumenti di cui all'art. 16 del Provvedimento 18 luglio
2011 contenente le "Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma l del decreto del Ministro
della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche
per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto legge 29 dicembre 2009,
n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24", pubblicato sulla G.U. n. 175 del 29 luglio
2011 (attualmente, sostituito dal Provvedimento 16 aprile 2014).
L'art. 4 del decreto legge n. 193 del 2009, convertito nella legge n. 24 del 2010, intitolato "misure
urgenti per la digitalizzazione della giustizia" ha esteso al processo civile i principi previsti dal
decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni (codice dell'amministrazione
digitale: C.A.D.). Perciò, quest'ultimo costituisce, attualmente, l'apparato legislativo di riferimento
qualora gli atti processuali di cui agli artt. 121 e seg. cod. proc. civ., ed in specie i provvedimenti
del giudice, siano contenuti in documenti informatici. Quest'ultima eventualità è consentita,
appunto, dal testo del menzionato art. 4 laddove presuppone "l'adozione nel processo civile [...]
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione del principi previsti dal
decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni". Quindi i principi generali del
C.A.D. sono applicabili anche in ambito processuale e le relative disposizioni costituiscono le
norme con valore di legge ordinaria che, per il tramite dell'art. 4 del d.l. n. 193 del 29 dicembre
2009, convertito nella legge n. 24 del 22 febbraio 2010, disciplinano gli atti del processo civile
redatti in forma di documento informatico (cfr. art. 1 lett. p e art. 20 C.A.D.) e sottoscritti con
firma digitale (cfr. art. 1 lett. s e art. 21 C.A.D.).
Le disposizioni del Regolamento di cui al D.M. n. 44 del 2011, emanato in attuazione dei principi
previsti dal C.A.D., ed in particolare gli artt. 11 ("formato dell'atto del processo in forma di
documento informatico") e 15 ("deposito dell'atto del processo da parte del soggetti abilitati
interni"), coordinati con le norme tecniche del Provvedimento 18 luglio 2011 (oggi del
Provvedimento 16 aprile 2014), rendono possibile che il magistrato («soggetto abilitato interno»
secondo la definizione contenuta nell'art. 2, comma primo, lett. m, n.1, dello stesso Regolamento)
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
256
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
rediga la sentenza in formato elettronico e la sottoscriva con firma digitale. In particolare, ai sensi
del primo comma dell'appena citato art. 15, nella formulazione risultante dalla sostituzione
operata dall'art. 2, comma l, lett. a), del D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, «l'atto del processo, redatto
in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, è
depositato telematicamente nel fascicolo informatico».
1.3.2.- La firma digitale è definita dall'art. 1 lett. s) C.A.D. come «un particolare tipo di firma
elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche,
una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici».
Per tali sue caratteristiche, la firma digitale, per un verso, manca di autografia, per altro verso, non
è nemmeno riproducibile su un supporto analogico.
Essa non è costituita, a differenza della firma convenzionale, da un segno grafico vergato sul
documento di pugno dell'autore, ma da una serie di informazioni digitali unite al documento, ed è
apposta dal giudice mediante l'inserimento della sua personale "smart-card" e digitazione del
"pin" (codice alfanumerico personale).
L'apposizione della firma digitale ad opera del giudice è desumibile grazie alla coccarda ed alla
stringa grafica che compaiono su ciascuna delle pagine del file di copia della sentenza (il cui
originale è archiviato all'interno del sistema). La coccarda e la stringa sono automaticamente
inserite nella copia del documento informatico dal software in dotazione all'ufficio giudiziario al
fine di dare la rappresentazione dell'apposizione della firma digitale.
Dalle specifiche tecniche di cui sopra si desume, inoltre, che l'atto del processo redatto in formato
elettronico dal magistrato in tanto può essere depositato telematicamente nel fascicolo
informatico in quanto sia stato previamente «sottoscritto con firma digitale». In caso di mancanza
di firma digitale, il sistema informatico impedisce il deposito telematico del documento e
comunque non potrebbe generare la copia recante i segni grafici attestanti la presenza di una
firma digitale (coccarda e stringa).
A quanto fin qui detto si aggiunga che la conformità della copia (analogica) all'originale
(informatico), da cui è tratta, è attestata dal cancelliere, ai sensi dell'art. 23, comma primo, C.A.D.,
in tutte le sue componenti (compresa quindi la firma) e l'attestazione del cancelliere completa la
rappresentazione "esterna" dell'apposizione della firma digitale, garantendo che il documento
informatico ne sia munito in originale. Pertanto, a meno che non si contesti siffatta attestazione,
non rileva che gli operatori "soggetti abilitati esterni privati" (art. 2, comma primo, lett. m, n. 3,
dello stesso Regolamento) non avessero (come sostenuto nella memoria del ricorrente) la
possibilità di accedere all'originale digitale per poterne riscontrare direttamente l'integrità e la
corrispondenza alla copia (possibilità, peraltro, garantita, a far data dall'agosto 2014 dall'art. 52
del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014, che ha modificato l'art.
16 bis del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con la legge n. 221 del 2012).
La firma digitale, in sé considerata, garantisce, tra l'altro, l'identificabilità del suo autore, quando il
documento sia formato nel rispetto delle regole tecniche in materia di firma elettronica avanzata
(cfr. art. 21, comma secondo, C.A.D., che rinvia all'art. 20, comma terzo, C.A.D.).
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
257
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Ed invero col D.P.C.M. 30 marzo 2009 pubblicato sulla G.U. 6 giugno 2009 n. 129 (oggi sostituito
dal D.P.C.M. 22 febbraio 2013 pubblicato sulla G.U. 21 maggio 2013 n. 117) sono state dettate le
«Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione
temporale dei documenti informatici», ai sensi del già citato art. 20, comma terzo, C.A.D. In base a
tali regole, come in vigore già alla data della sentenza impugnata, la procedura di rilascio del
dispositivo di firma ("smart card") presuppone l'identificazione certa del titolare (che
materialmente lo prende in consegna) ed il dispositivo stesso è fatto in modo che la chiave privata
(che non è altro che un file) non possa essere estratta e che il suo sblocco (attraverso il "pin")
avvenga all'interno del dispositivo, proprio per garantire che il file della chiave privata non sia
utilizzabile se non col dispositivo stesso (sicché l'unico rischio è l'utilizzazione di questo da parte di
soggetto diverso dal titolare: eventualità, nemmeno ipotizzata nel caso di specie).
Ne segue che la firma digitale, quando si trova in calce alla sentenza, soddisfa lo scopo per il quale
ne è prescritta la sottoscrizione, vale a dire quello della riconducibilità del provvedimento al
giudice che risulta averlo emesso e che è l'unico titolare della firma digitale (intesa come
combinazione di chiavi crittografiche, pubblica e privata).
1.3.3.- Detto ciò, va precisato che il ricorrente non ha mai posto in dubbio che la sentenza qui
impugnata sia stata effettivamente munita di firma digitale dal magistrato del Tribunale di Napoli
che l'ha redatta in formato elettronico.
Quindi, non sono pertinenti i rilievi della parte resistente circa la necessità della presentazione
della querela di falso per contestare l'attestazione di conformità all'originale effettuata, nel caso di
specie, dal cancelliere, sulla copia cartacea della sentenza prodotta unitamente al ricorso.
Piuttosto, il ricorrente, oltre ad aver contestato che la firma digitale consentisse, di per sé,
l'identificabilità del giudice autore della sentenza, ha contestato che la normativa sulla firma
digitale fosse applicabile alla sentenza, in quanto l'art. 132, comma secondo, n. 5 cod. proc. civ.
non è stato né abrogato né modificato ed esso presupporrebbe la «sottoscrizione» da intendersi
come segno grafico apposto di pugno dal giudice in calce alla sentenza.
Superate con le argomentazioni di cui sopra le censure concernenti l'idoneità della firma digitale a
consentire l'identificabilità del suo autore, quanto a quest'ultima censura (con la quale
sostanzialmente si contesta che, ai sensi della normativa vigente, la «sottoscrizione» della
sentenza debba essere autografa), si osserva quanto segue.
E' innegabile che siano ontologicamente diverse la natura della sottoscrizione, intesa come atto
consistente nell'apposizione, di pugno dall'autore del documento, del proprio nome e cognome, e
quella della firma digitale, composta invece da una duplice sequenza crittografica di byte volta a
costituire il segno personale di chi la appone.
Il Collegio ritiene che l'equiparazione dell'una all'altra, ai fini della validità della sentenza, sia
possibile non per via interpretativa, ma soltanto per via legislativa. Ritiene peraltro che questa
equiparazione sia stata attuata dalle norme di legge concernenti il processo civile telematico sopra
richiamate. Infatti -contrariamente a quanto si assume col ricorso- queste norme sono applicabili
alla sentenza, malgrado il legislatore non sia intervenuto ad adeguare direttamente l'art. 132,
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
258
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
comma secondo, n. 5 cod. proc. civ., così come peraltro non è intervenuto a prevedere,
modificando le relative disposizioni del codice di rito, che il requisito della forma scritta dei
provvedimenti del giudice di cui agli artt. 131 e seg. cod. proc. civ. sia soddisfatto qualora si tratti
di documento informatico, il cui contenuto originale è redigibile ed attingibile soltanto per il
tramite della fruizione di programmi software.
Con i già menzionati artt. 11 e 15 del D.M. n. 44 del 2011 si sono previsti rispettivamente il
formato dell'atto del processo in forma di documento informatico ed il suo deposito, quando
redatto in formato elettronico dal giudice (quale soggetto abilitato interno).
Le norme secondarie sono attuazione di quanto disposto dal già menzionato art. 4 del d.l. n. 193
del 2009 convertito nella legge n. 24 del 2010. Questo, a sua volta, richiama, estendendoli al
processo civile, i principi previsti dal "Codice dell'amministrazione digitale" portato dal D. Lgs. 7
marzo 2005, n. 82, entrato in vigore il primo gennaio 2006, successivamente modificato dal D.Lgs.
4 aprile 2006, n.159, dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 nonchè dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. Quest'ultima legge contiene una
sezione VI intitolata «giustizia digitale», su cui il legislatore è ulteriormente intervenuto con la
legge 24 dicembre 2012 n. 228, in modo da regolare le comunicazioni e le notificazioni ed il
deposito degli atti processuali per via telematica.
Le linee guida dell'intero corpo normativo così sinteticamente richiamato risultano ispirate ad una
piena equiparazione tra documento informatico e documento cartaceo (definito anche come
"analogico"), nonché tra sottoscrizione autografa e -per quanto qui rileva- firma digitale.
L'estensione di queste linee guida anche agli atti processuali si evince da quanto già esposto al
precedente punto 1.3.1.
Il processo normativo di equiparazione si è completato con gli interventi del legislatore successivi
alla data di pubblicazione della sentenza qui impugnata (quindi, non applicabili), ma comunque
utili a comprendere la portata della normativa sulla quale sono venuti ad incidere.
Così col già citato art. 52 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con la legge n. 114
dell'11 agosto 2014, si è modificato l'art. 16 bis del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con la
legge n. 221 del 2012 (a sua volta introdotto dall'art. 1, comma 19 n. 2 della legge 24 dicembre
2012 n. 228), introducendo il comma 9 bis. Questa disposizione di legge – pur essendo destinata
ad equiparare all'originale le copie informatiche ed analogiche (anche) dei provvedimenti del
giudice presenti nei fascicoli informatici estratte da soggetti diversi dal cancelliere e muniti di
attestato di conformità da questi soggetti, tra cui il difensore – conferma le conclusioni raggiunte
circa l'estensione dei principi del C.A.D. anche agli atti del processo, specificamente ai
provvedimenti del giudice. Essa, infatti, presuppone che il fascicolo informatico contenga la
sentenza redatta in forma di documento informatico e "sottoscritta" con firma digitale.
Ulteriore, definitiva, conferma della previsione per legge della redazione della sentenza come
documento informatico si rinviene nell'art. 16 bis, coma 9 octies, del d.l. n. 179 del 2012
convertito nella legge n. 221 del 2012, introdotto dal decreto legge 27 giugno 2015 n. 83
convertito nella legge 6 agosto 2015 n. 132, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti
del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
259
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Tra le norme di legge fin qui richiamate va comunque posta in particolare risalto quella dell'art. 21,
comma secondo, C.A.D., come sostituito dall'art. 14, comma l, lett. b) del decreto legislativo 30
dicembre 2010 n. 235, che consente di equiparare la firma elettronica avanzata, qualificata o
digitale, formata nel rispetto delle regole tecniche, alla firma apposta di pugno dal soggetto autore
del documento, per di più munita della presunzione di autenticità di cui all'ultimo inciso.
Alla stregua dell'impianto normativo risultante dalle norme già in vigore alla data di emanazione
della sentenza impugnata -23 gennaio 2013- va perciò affermato che la sentenza redatta in
formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 del
D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, non è affetta da nullità per mancanza di sottoscrizione, sia perché
sono garantite l'identificabilità dell'autore, l'integrità del documento e l'immodificabilità del
provvedimento (se non dal suo autore), sia perché la firma digitale è equiparata, quanto agli
effetti, alla sottoscrizione autografa in forza dei principi contenuti nel decreto legislativo 7 marzo
2005 n. 82 e succ. mod., applicabili anche al processo civile, per quanto disposto dall'art. 4 del d.l.
29 dicembre 2009 n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.
1.4.- Quanto detto consente di superare anche l'ultima delle censure poste col primo motivo di
ricorso, concernente la mancanza dell'attestazione di deposito della sentenza in cancelleria.
Tenuto conto del fatto che la sentenza impugnata risulta allegata al verbale di udienza, va ribadito
il principio, già affermato in riferimento alle norme del codice di rito, per il quale «la sentenza
pronunciata al sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., integralmente letta in udienza e sottoscritta
dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata e non può
essere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e
non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza. Invero, la previsione
normativa dell'immediato deposito in cancelleria del provvedimento è finalizzata a consentire, da
un lato, al cancelliere il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione
del relativo numero identificativo, e, dall'altro, alle parti di chiederne il rilascio di copia
(eventualmente, in forma esecutiva)» (così Cass. n. 11176/15).
Il principio non subisce deroghe dalle previsioni che regolano il processo civile telematico.
Intanto, va detto che, a seguito dell'adozione delle regole tecniche sopra richiamate, l'attività di
deposito telematico nel fascicolo informatico delle sentenze redatte in formato elettronico (anche
quando non pronunciate ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.) è soltanto avviata dal giudice.
E' infatti sempre indispensabile l'intervento del cancelliere.
A seguito della modifica dell'art. 15 del Regolamento di cui al D.M. n. 44 del 2011, effettuata con
l'art. 2, comma l, lett. a) e b), del D.M. n. 209 del 2012, il magistrato che ha redatto la sentenza in
formato elettronico, dopo avervi apposto la propria firma digitale, non effettua personalmente il
deposito, ma la norma va intesa nel senso che egli trasmette telematicamente in cancelleria il
documento -corrispondente, in sostanza, alla "minuta" di cui è detto nel(l'oramai desueto) art. 119
disp. att. cod. proc. civ.- perché il cancelliere («accettando» il documento) possa provvedere al
deposito (dapprima, eventualmente, in minuta) e quindi alla pubblicazione (evento, quest'ultimo,
che rende definitivo il testo della sentenza, e ne impedisce la modificazione anche da parte del
giudice che ne è stato autore).
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
260
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Quando la sentenza non è "contestuale" ex art. 281 sexies cod. proc. civ., ma depositata ai sensi
dell'art. 281 quinquies cod. proc. civ. e dell'art. 15, comma primo, del D.M. n. 44 del 2011, è
riservata al cancelliere l'attività di pubblicazione ai sensi dell'art. 133, comma primo e secondo,
cod. proc. civ., che comporta anche l'inserimento della sentenza nel registro relativo, con
l'attribuzione del numero identificativo (art. 13 del d.m. 27 marzo 2000, n. 264 "Regolamento
recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari" e legge 2 dicembre 1991, n. 399
"Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici
giudiziari e l'amministrazione penitenziaria"). A seguito dell'adozione dei registri informatizzati,
l'attività risulta regolata dal D.M. 27 aprile 2009 «Nuove regole procedurali relative alla tenuta del
registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia», pubblicato nella G.U. 11 maggio 2009,
n. 107. Con l'unico adempimento della "pubblicazione" riservato al cancelliere, il sistema provvede
all'attribuzione alla sentenza del numero identificativo e della data di pubblicazione ai sensi e per
gli effetti degli artt. 133, comma secondo, e 327, comma primo, cod. proc. civ. (e consente inoltre
l'estrazione di copia, cartacea o informatica, da attestarsi conforme da parte dei soggetti abilitaticompresi i difensori a far data dall'agosto 2014).
Quando invece la sentenza è inserita nel verbale di udienza od a questo allegata ai sensi dell'art.
281 sexies cod. proc. civ., l'attività del cancelliere è pur sempre necessaria per l'attribuzione alla
sentenza del numero identificativo e per consentirne l'estrazione di copia, ma non anche ai fini
della sua pubblicazione. Ed invero, come detto, la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies
cod. proc. civ. è da intendersi pubblicata con la sua lettura in udienza da parte del magistrato che
ne è l'autore (cfr. Cass. n. 11176/15, anche per ulteriori riferimenti).
1.4.1.- Nel caso di specie trattasi, appunto, di sentenza inserita nel verbale di udienza; pubblicata
con la sua lettura in udienza da parte del magistrato che l'ha redatta; munita del numero
identificativo.
Non è fondata la censura del ricorrente secondo cui la sentenza non risulterebbe "depositata" in
cancelleria.
Il cancelliere ha certificato la conformità della copia cartacea all'originale (informatico) e
l'attribuzione del numero 1073/13, con un'attestazione recante la sua firma autografa ed allegata
in originale al ricorso per cassazione.
Quanto attestato presuppone compiuta dal cancelliere l'attività di deposito prevista dall'ultimo
inciso dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. (a seguito dell'"accettazione" – secondo le regole tecniche
del processo civile telematico – di un documento informatico costituito dal verbale di udienza
contenente la sentenza).
In conclusione il primo motivo di ricorso va rigettato.
2. - Col secondo motivo si deduce nullità od inesistenza della sentenza ai sensi dell'art. 132,
secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. perché vi è detto che decide sull'appello avverso la sentenza
del Giudice di Pace di Napoli n. 8682 del 23 settembre 2011, mentre la vicenda processuale è stata
regolata dalla sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 35137/11. Secondo il ricorrente,
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
261
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
quest'ultima sentenza sarebbe passata in giudicato, mentre la sentenza impugnata andrebbe
annullata perché riferita ad una sentenza del Giudice di Pace di Napoli pronunciata tra altre parti.
2.1.- Il motivo è infondato.
L'erronea indicazione nella sentenza di appello del numero cronologico della sentenza di primo
grado oggetto di impugnazione non è altro che un errore materiale, del tutto irrilevante ai fini
della decisione, laddove la sentenza impugnata risulti individuata senza alcuna possibilità di
equivoci, quanto al giudice che l'ha emessa, alle parti del processo, alla vicenda processuale ed al
contenuto della decisione.
Nel caso di specie, sebbene sia errata l'indicazione, nel corpo della sentenza del Tribunale (sia in
motivazione che nel dispositivo), del numero della sentenza del Giudice di Pace appellata, nessun
dubbio vi è stato, per il giudice del gravame e per le parti, in merito al provvedimento del Giudice
di Pace fatto oggetto di impugnazione.
Né la sentenza del Tribunale sarebbe «inutilizzabile ed in definitiva priva di valore», come si
sostiene nella memoria del ricorrente, in quanto inficiata dall'errore materiale di cui sopra.
Poiché la decisione sull'opposizione all'esecuzione è di accertamento della misura del credito per il
quale la società S ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di PM (quantificato
chiaramente in sentenza nella somma indicata nel precetto intimato in data 8 ottobre 2010,
ridotta dell'importo di € 195,85), l'errore materiale è del tutto irrilevante ai fini della
comprensione, quindi dell'idoneità al giudicato, di questo accertamento.
Ma v'è di più. Si tratta di un errore materiale che non necessita nemmeno di correzione.
Ed invero, va emendato con il procedimento di correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 287
e seg. cod. proc. civ. soltanto quell'errore che si sia estrinsecato nell'erronea manifestazione di
volontà -di tipo ostativo, in quanto comportante la fortuita divergenza tra il giudizio e la sua
espressione letterale- dell'organo giudicante. Quando, come nel caso di specie, l'errore materiale
attenga ad una parte della sentenza che non sia espressione di tale manifestazione di volontà,
esso è del tutto irrilevante, sia ai fini della validità della decisione, che ai fini della sua emendabilità
con la procedura di correzione dell'errore materiale.
Il secondo motivo va perciò rigettato.
3. - Col terzo motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento ex artt. 281 sexies e 350
cod. proc. civ. , in relazione alla violazione del diritto alla difesa ex art. 24 Cost., ai sensi dell'art.
360 n. 4 cod. proc. civ., perché il giudice ha deciso la causa all'udienza del 23 gennaio 2013, fissata
a seguito di rinvio. Il ricorrente lamenta che il rinvio non era stato disposto per la precisazione
delle conclusioni, ma per acquisire atti del giudizio di primo grado; che, in questa situazione, l'art.
281 sexies cod. proc. civ. avrebbe imposto di fissare un'altra udienza per effettuare gli
adempimenti previsti dalla norma; che, invece, la decisione assunta all'udienza che era stata
fissata per gli adempimenti ex art. 350 cod. proc. civ., avendo impedito ad una delle parti l'esame
del fascicolo ricostruito e non avendo differito, anche d'ufficio, la causa «come da autorevole
dottrina sostenuto ... omissis ... e come dalla stessa normativa previsto quale misura di garanzia
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
262
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
non valutabile discrezionalmente dal giudice», avrebbe costituito una violazione dei diritti di difesa
dell'appellato.
3.1.- Il motivo è infondato.
La rimessione della causa in decisione non è condizionata dalla fissazione di un'apposita udienza
destinata preventivamente alla precisazione delle conclusioni.
Sono chiare in tal senso le norme sia dell'art. 189 cod. proc. civ. (relativa alla rimessione della
causa al collegio) sia dell'art. 281 quinquies cod. proc. civ. (relativa alla decisione a seguito di
trattazione scritta o mista davanti al tribunale in composizione monocratica), come sostituiti dalla
legge 26 novembre 1990 n. 353. Questa legge, d'altronde, ha abrogato l'art. 110 disp. att. cod.
proc. civ. che imponeva al giudice istruttore di fissare un'apposita udienza di trattazione dopo la
dichiarazione di chiusura dell'assunzione della prova per esaurimento di essa o per decadenza
delle parti. Ha invece mantenuto l'art. 80 disp. att. cod. proc. civ., per il quale la rimessione al
collegio, a norma dell'art. 187 del codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche
nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti.
Quindi, la regola posta dal codice di rito, con le norme su richiamate, è quella per la quale il
giudice istruttore, esaurita l'attività di trattazione e di (eventuale) istruzione probatoria, invita le
parti a precisare davanti a lui le conclusioni, senza necessità di fissare, allo scopo, un'udienza «di
precisazione delle conclusioni». Pertanto, considerati i poteri di direzione del procedimento
attribuiti al giudice istruttore dall'art. 175 cod. proc. civ. e tenuto conto dei termini eventualmente
fissati nel calendario del processo di cui all'art. 81 bis disp. att. cod. proc. civ., il giudice istruttore
può disporre, sin dalla prima udienza, e comunque in ogni momento del processo, di rimettere la
causa in decisione, invitando le parti a precisare le conclusioni dinanzi a lui alla stessa udienza.
Questa regola non è derogata nemmeno quando la decisione sia adottata dal giudice a seguito di
trattazione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
La norma consente al giudice istruttore, che non disponga la trattazione scritta o mista, di fare
precisare le conclusione dinanzi a lui in qualunque momento del processo, senza necessità di
fissare apposita udienza. Piuttosto, essa impone al giudice, quando una delle parti lo richieda, di
fissare un'udienza successiva per la discussione orale e la pronuncia della sentenza al termine della
discussione.
3.2.- Le regole di cui si è fin qui detto valgono anche per il procedimento d'appello.
Come nota la parte resistente, l'art. 352 cod. proc. civ. consente al giudice d'appello, esaurita
l'attività prevista negli artt. 350 e 351, ove non provveda all'ammissione ed all'assunzione di prove,
di invitare le parti a precisare le conclusioni, senza necessità di fissare allo scopo altra udienza.
Riconosciuta al giudice d'appello la possibilità di decidere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cod.
proc. civ. (per via giurisprudenziale anche prima dell'introduzione dell'ultimo comma dell'art. 352
cod. proc. civ. con l'art. 27 della legge n. 183 del 2011, ed, a maggior ragione, dopo tale modifica),
il rito è quello stesso previsto dall'art. 281 sexies cod. proc. civ., anche in forza del rinvio di cui
all'art. 359 cod. proc. civ.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
263
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Vi è peraltro una deroga che questa Corte -prima della modifica normativa apportata dalla legge n.
183 del 2011 (modifica che è applicabile al caso di specie, trattandosi di sentenza pronunciata il 23
gennaio 2013)- ha ritenuto di desumere dal quinto comma dell'art. 352 cod. proc. civ., quando ha
affermato che «nel procedimento d'appello davanti al tribunale, in composizione monocratica,
non può procedersi alla discussione orale della causa cui segua la lettura del dispositivo ex art. 281
sexies cod. proc. civ., se una delle parti richieda, all'udienza di discussione, di disporre lo scambio
delle conclusionali ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ, essendo tenuto il giudice, per espressa
previsione dell'art. 352, ultimo comma, cod. proc. civ., a provvedere a tale adempimento e a
fissare una nuova udienza di discussione nel termine previsto dalla norma, a pena di nullità della
sentenza per violazione del diritto di difesa» (così Cass. n. 6205/09 e n. 3980/12).
Si tratta di una deroga la cui permanente operatività, dopo la modifica dell'art. 352 cod. proc. civ.
con l'inserimento dell'ultimo comma, sarebbe meritevole di ripensamento. Da questo tuttavia si
può prescindere ai fini della decisione del presente ricorso, dal momento che detta deroga non ha
alcuna incidenza sui tempi e sulle modalità di precisazione delle conclusioni.
Per di più, nella specie, risulta che il procuratore dell'appellato, pur essendo informato
dell'udienza del 23 gennaio 2013 (cui il processo era stato rinviato per la ricostruzione del fascicolo
ed alla quale vennero poi precisate le conclusioni), non vi prese parte, senza alcun giustificato
motivo, né chiese che fosse fissata altra udienza per la discussione orale della causa (ovvero che la
decisione fosse assunta a seguito di trattazione mista).
Va affermato che è corretto e non viola gli artt. 281 sexies e 350-352 cod. proc. civ., l'operato del
giudice d'appello che, intendendo decidere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., in
forza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 352 cod. proc. civ. (aggiunto dall'art. 27, comma l,
lett. d, della legge 12 novembre 2011 n. 183), esaurita l'attività prevista nell'art. 350, non dovendo
provvedere a norma dell'articolo 356, all'udienza fissata per la trattazione dell'appello invita
l'unica parte presente -essendo l'altra assente non giustificata- a precisare le conclusioni, senza
fissare un'altra udienza allo scopo ed, in mancanza di istanza di parte di rinvio della . discussione
orale ad un'udienza successiva, ordina la discussione orale nella stessa udienza e pronuncia
sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il terzo motivo va perciò rigettato.
4.- Col quarto motivo si deduce violazione dell'art. 342, comma primo, cod. proc. civ. perché
l'appello sarebbe stato inammissibile in quanto mancante di motivi specifici, nonché omesso
esame di questione controversa perché l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata
dall'appellato con riferimento a detta norma, non sarebbe stata esaminata dal giudice (che invece
ha motivato in merito all'ammissibilità dell'appello con riferimento all'art. 113 cod. proc. civ.).
4.1.- Il motivo è inammissibile.
In proposito, è sufficiente ribadire che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio
di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo,
presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
264
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla
sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore
denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il
principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di
inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel
ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente
specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare
all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la
pretesa specificità (così Cass. n. 20405/06, nonché Cass. n. 86/12).
Analogamente, la parte ricorrente, già appellata, che lamenti che il giudice d'appello non abbia
dichiarato l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi avanzati dalla
controparte, già appellante, ha l'onere di specificare nel ricorso le ragioni per cui ritiene non
sufficientemente specifici i motivi di gravame sottoposti a quel giudice, e non può limitarsi a
rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad
evidenziarne la pretesa mancanza di specificità.
Nell'illustrare il quarto motivo di ricorso, il ricorrente PM si limita a rinviare ad alcune pagine
dell'atto di appello della società S, così contravvenendo al principio appena enunciato e violando il
disposto dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del motivo.
5.- Prima di trattare il quinto, sesto, settimo ed undicesimo motivo, attinenti tutti al regolamento
delle spese, è opportuno dire dei motivi dall'ottavo al decimo.
Con l'ottavo motivo si deduce violazione dell'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. ed omesso
esame della questione sull'inammissibilità di eccezioni nuove in appello, ai sensi dell'art. 360 n. 4 e
n. 5 cod. proc. civ.
Il ricorrente sostiene che il motivo d'appello concernente la non debenza dei diritti per la voce
«esame testo integrale sentenza» sarebbe stato inammissibile perché l'appellante non avrebbe
«mai proposto tale eccezione e argomentazione in I grado nelle proprie difese», come si
desumerebbe dalla lettura della comparsa di risposta e della conclusionale della S in primo grado.
5.1. - Il motivo, oltre a presentare un evidente profilo di inammissibilità per la mancata
riproposizione, anche in sintesi, del contenuto di tali atti processuali, su cui è basato (cfr. art. 366
n. 6 cod. proc. civ.), è anche manifestamente infondato.
Considerato che la voce per i diritti di procuratore di che trattasi è una di quelle auto-liquidate nel
precetto rispetto a cui è stata proposta l'opposizione da parte del PM, la relativa contestazione è
entrata nel thema decidendum del giudizio di opposizione già per il tramite dell'atto introduttivo
di questo giudizio. Pertanto, non si vede come avrebbe potuto costituire oggetto di un'eccezione
in senso proprio riservata alla parte opposta. Quest'ultima avrebbe potuto, tutt'al, più ribattere,
sostenendo la debenza della somma indicata in precetto, con argomenti costituenti mere difese.
A queste non è applicabile il regime preclusivo dell'invocato art. 345 cod. proc. civ., riguardante le
eccezioni c.d. in senso stretto (cfr., tra le altre, Cass. n. 18096/05, nonché, da ultimo, n. 350/13).
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
265
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
L'ottavo motivo va perciò rigettato.
6.- Col nono motivo si deduce violazione e falsa applicazione della normativa forense sui punti 74,
46 tabella B parte II e 16 parte I del tariffario, perché il Tribunale ha ritenuto che la voce indicata in
precetto come «esame testo integrale sentenza» facesse riferimento alla voce n. 46 della tariffa
forense («disamina titolo esecutivo») e fosse perciò dovuta. Secondo il ricorrente, invece, la
società creditrice, nell'intimare il precetto, avrebbe preteso i diritti del procuratore per la voce di
cui al n. 16 tabella B parte I del tariffario relativa al processo di cognizione, per come sarebbe
dimostrato dal differente importo previsto per le due voci e dal fatto che nel precetto sarebbe
stato indicato proprio l'importo stabilito per la voce «esame testo integrale sentenza» (€ 19) e non
quello previsto per la «disamina titolo esecutivo» (€ 10).
6.1.- Il motivo è inammissibile.
Esso involge l'apprezzamento di fatto del giudice di merito nell'attività di interpretazione degli atti
processuali allo stesso riservata. Nel caso di specie, si è trattato di interpretare una delle voci dei
diritti richiesti dal procuratore legale con l'atto di precetto.
Il Tribunale non ha affermato che col precetto possano essere pretesi i diritti per «esame testo
integrale della sentenza» - affermazione, che sarebbe stata in contrasto con le norme delle quali è
denunciata la violazione ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ.
Piuttosto, ha affermato che, pur avendo usato detta espressione, la società creditrice ebbe, di
fatto («indipendentemente dalla sua formulazione letterale»), a pretendere i diritti per la
«disamina titolo esecutivo», dal momento che, nel caso di specie, il titolo esecutivo era costituito
da una sentenza.
Dato questo accertamento in fatto, è corretta, in diritto, la conclusione, tratta dal Tribunale, circa
la debenza dei diritti per disamina titolo esecutivo (non contestati nel loro ammontare, che
differisce soltanto per 9 -nove- euro), poiché essi sono dovuti in caso di intimazione di atto di
precetto.
Il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione, tutt'al più, facendo ricorso al disposto del n. 5
dell'art. 360 cod. proc. civ. In mancanza, il motivo -col quale con la denuncia della violazione di
legge si finisce per censurare l'attività interpretativa riservata al giudice del merito- è, come detto,
inammissibile.
7.- Col decimo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della normativa forense sui punti
74, 21 e 22 tabella B parte I tariffario, perché, secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe
errato nel riconoscere come dovute le voci «consultazione cliente» e «corrispondenza
informativa», che riguardano il processo di cognizione, ma non riguarderebbero il processo
esecutivo.
7.1.- Il motivo è infondato.
Va integralmente richiamata la motivazione della sentenza di questa Corte -della quale peraltro è
detto anche nella sentenza impugnata- pronunciata il 20 giugno 2011 n. 13482, con cui si è
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
266
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
definitivamente superato l'orientamento espresso dalla sentenza di questa Corte -richiamata
invece in ricorso- pronunciata il 20 agosto 2002 n. 12270.
Va quindi ribadito che, in tema di liquidazione delle spese per l'atto di precetto, gli onorari e i
diritti di procuratore per le voci tariffarie «consultazioni con il cliente» e «corrispondenza
informativa con il cliente» sono ripetibili nei confronti della parte soccombente in sede di precetto
intimato dalla parte vittoriosa anche successivamente ed in riferimento alla sentenza definitiva, ai
sensi dell'art. 74, in relazione alla tabella B, parte II, della tariffa forense recata dal D.M. 8 aprile
2004 n. 127.
Si tratta di attività difensive che, di norma, si presumono, fatta salva la contestazione specifica del
loro effettivo espletamento in concreto.
Il Tribunale di Napoli, in mancanza di tale specifica contestazione, ha applicato il principio sopra
richiamato.
Il decimo motivo di ricorso va perciò rigettato.
8.- Col quinto motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento in riferimento all'art. 92,
secondo comma, cod. proc. civ. ed omesso esame di questione controversa (ai sensi dell'art. 360
n. 4 e n. 5 cod. proc. civ.) perché il giudice d'appello avrebbe compensato le spese del primo grado
di giudizio (che invece il Giudice di pace aveva posto a carico della società opposta) per « giusti
motivi», mentre il testo della norma applicabile è quello riformato con la legge n. 69 del 2009, che
consente la compensazione soltanto per « gravi ed eccezionali ragioni».
Pertanto, il primo motivo di appello, col quale era criticata la condanna della società appellante al
pagamento delle spese, sarebbe stato da rigettare e non da accogliere, con la conseguenza che vi
sarebbe stata una soccombenza reciproca nel secondo grado di giudizio e quindi un possibile
diverso regime delle spese di tale secondo grado.
8.1.- Col sesto motivo si deduce nullità della sentenza e del procedimento ai sensi degli artt. 346 e
329, secondo comma, cod. proc. civ. per violazione del giudicato interno e del principio
dell'acquiescenza, perché il giudice d'appello avrebbe ritenuto erroneamente la soccombenza
parziale del PM, mentre vi sarebbe stata la soccombenza integrale della S, già in primo grado. Su
questa soccombenza integrale si sarebbe formato il giudicato perché l'appellante non avrebbe
impugnato la sentenza di primo grado laddove, a seguito dell'accoglimento della domanda,
proposta in via "gradata", di inefficacia parziale del precetto, avrebbe statuito sulla soccombenza
integrale della società. Vi sarebbe stato un comportamento dell'appellante di acquiescenza alla
sentenza di primo grado.
8.2.- Col settimo motivo si deduce violazione dell'art. 91, primo comma, cod. proc. civ., quanto al
principio di soccombenza, e dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. quanto al principio di
soccombenza reciproca, perché il PM è stato condannato al pagamento delle spese del secondo
grado di giudizio, con compensazione di quelle del primo grado, malgrado sia stata accolta la sua
domanda subordinata di dichiarazione di inefficacia parziale del precetto, a nulla rilevando che la
domanda principale non sia stata accolta.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
267
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
8.3.- Con l'undicesimo motivo si deduce violazione del principio di diritto della liquidazione delle
spese di giudizio secondo il decisum, perché la materia del contendere in grado di appello era di €
97,00, mentre l'ammontare delle spese liquidate è stato di € 1.050,00: secondo il ricorrente, si
tratterebbe di un importo sproporzionato e non conforme a diritto, oltre che iniquo rispetto
all'esito finale della lite.
9.- I motivi appena riassunti vanno esaminati congiuntamente perché attengono tutti al
regolamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Logicamente preliminare appare il settimo. Esso è fondato ed il suo accoglimento comporta
l'assorbimento degli altri.
La sentenza non è conforme a diritto perché ha regolato le spese disattendo il principio, più volte
ribadito da questa Corte in tema di liquidazione delle spese nella fase di gravame, del c.d. "esito
complessivo della lite", in base al quale "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la
sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito
adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito
tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, al
fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio
di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di
giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. n. 6259/2014; in senso conforme: Cass.
n.23226/2013, n.18837/2010, n. 15483/2008).
Il PM va considerato come parte vincitrice, sia pure parzialmente, all'esito complessivo della lite.
Egli contestò alcune delle voci dei diritti auto-liquidati col precetto opposto e chiese, in via
principale, la dichiarazione di inefficacia di questo per l'intero suo ammontare; in subordine, la
dichiarazione di inefficacia parziale, con riduzione dell'ammontare della somma precettata, in
relazione alle voci oggetto di specifica contestazione. Questa domanda subordinata, alla fine dei
due gradi di giudizio, risulta accolta parzialmente (vale a dire, soltanto per alcune delle voci
contestate, e non per altre).
L'opponente, essendo stata accolta l'opposizione, anche se soltanto in parte, non avrebbe potuto
essere condannato a rimborsare le spese di lite, nemmeno per la parte relativa al solo grado di
appello, in favore della parte opposta (che a quella opposizione ha resistito in toto in primo
grado), poi appellante. Ed invero corollario del principio di diritto di cui sopra è quello per il quale
in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che
la parte interamente vittoriosa (ancorché sia stata accolta la domanda formulata solo in via
subordinata) non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle
spese stesse; e il suddetto criterio della soccombenza non può essere frazionato secondo l'esito
delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi
che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei
favorevole (Cass. n. 4201/02, n. 406/08, n. 13229/11; che anche Cass. ord. n. 20894/14).
Ne consegue che la parte che abbia proposto un'opposizione all'esecuzione, contestando, in via
subordinata, alcune delle voci dei diritti di procuratore auto-liquidati nell'atto di precetto, e che,
all'esito dei due gradi di giudizio, abbia conseguito un accoglimento soltanto parziale della propria
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
268
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
domanda subordinata non può essere condannata a rimborsare le spese, nemmeno pro-quota o
relativamente ad uno soltanto dei gradi del giudizio, in favore della parte opposta che vi abbia
infondatamente resistito e che, alla fine, sia risultata, pur se parzialmente, soccombente.
Quindi, il settimo motivo di ricorso va accolto.
Va cassato il capo della sentenza d'appello col quale sono state liquidate separatamente le spese
del primo e del secondo grado di giudizio.
9.1.- Questa cassazione comporta l'assorbimento dei motivi quinto e sesto, in quanto volti a
censurare la decisione di compensazione delle spese del primo grado, ed undicesimo, in quanto
volto a censurare la liquidazione delle spese del secondo grado.
Giova precisare che, contrariamente a quanto si assume col sesto motivo, la decisione di cui sopra
non comporta la formazione di alcun giudicato sulla statuizione del primo giudice di condanna e
della parte opposta al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore della
parte opponente.
Infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve
procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo
regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito, come già detto, tenendo
presente l'esito complessivo della lite (così, da ultimo, Cass. ord. n. 6259/14).
Quindi, in caso di riforma della sentenza di primo grado, non è configurabile alcun giudicato
interno sulla regolamentazione delle spese disposta dal primo giudice, a differenza di quanto
accade invece quando la sentenza di primo grado sia confermata (cfr. Cass. n. 18837/10).
9.2. - Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, il Collegio ritiene di poter
procedere alla ridefinizione complessiva delle spese dei due gradi di merito, ai sensi dell'art. 384,
comma secondo, cod. proc. civ..
Il relativo regolamento va adottato tenendo presente il principio di diritto per il quale la nozione di
soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese
processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende anche in relazione al principio di
causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in
cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica
domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni
e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e
riguardi una domanda articolata in un unico capo (così Cass. ord. n. 22381/09 e n. 21684/13).
Poiché la domanda subordinata dell'opponente PM è stata accolta soltanto in parte, nella specie
per l'importo di e 192,85, in luogo della maggiore misura richiesta con l'atto introduttivo della lite,
va disposta la compensazione totale delle spese dei due gradi di merito.
La novità della questione posta col primo motivo di ricorso, per un verso, e l'accoglimento del
settimo motivo di ricorso (con assorbimento del quinto, sesto ed undicesimo), per altro verso,
consentono di compensare anche le spese del giudizio di cassazione.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
269
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Per questi motivi
La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso (sub g), assorbiti il quinto, il sesto e l'undicesimo e
rigettati i restanti. Cassa la sentenza impugnata nei limiti specificati in motivazione e, decidendo
nel merito, compensa le spese del primo e del secondo grado.
Compensa tra le parti anche le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2015.
20.22 Cassazione Civile, 22 novembre 2015 n. 22871 – notifica ex art. 15 L.F. – ricevuta di
avvenuta consegna - perfezionamento – annotazione del cancelliere - irrilevanza
Corte di Cassazione
Sezione I
22 novembre 2015 n. 22352
(omissis)
La curatela del Fallimento H.I. s.r.l. impugna la sentenza App. Napoli 29.7.2014, n. 138/2014 con
cui, accogliendo il reclamo della società H.I. s.r.l., veniva revocato il fallimento di questa, già
dichiarato dal Trib. Napoli Nord con sentenza 12/2014 del 17.3.2014.
Ritenne la corte d'appello che poteva accogliersi la dedotta eccezione di nullità del procedimento
prefallimentare, svoltosi avanti al tribunale ma senza la costituzione della società debitrice, posto
che quest'ultima, nella sua impugnazione, aveva contestato in via preliminare la mancata prova
dell'esito della notifica, esperita a mezzo PEC, del ricorso per fallimento e del decreto di fissazione
dell'udienza avanti al giudice. L'art.15 l.f. sarebbe stato così violato, facendo difetto la ricevuta
telematica attestante l'avvenuta consegna del messaggio ed aggiungendosi l'invalidità altresì
dell'ulteriore notifica, effettuata dal ricorrente a mezzo posta ma presso la vecchia sede,
risultando alla correlativa data la medesima già trasferita da Castel di Sangro in Aversa, come da
annotamento presso la camera di commercio.
Spiegò invero la sentenza impugnata che la ricevuta telematica formata all'esito del procedimento
notificatorio attivato dal cancelliere indicava sì una data di avvenuta consegna al debitoredestinatario, ma accompagnando la nota con l'avviso della "mancata certezza della notifica al
debitore", così invitandosi l'avvocato alla richiesta di copie per provvedere in proprio al medesimo
adempimento. A tale circostanza era in effetti seguito - ai sensi della previsione subordinata di cui
all'art.15 co.3 l.f. - un secondo tentativo di notifica, questa volta a cura della parte ma mezzo del
servizio postale, dunque con l'ulteriore limite dell'omesso rispetto della notifica esclusivamente
personale, imposta dall'art.107 co.1 d.P.R. n.1229/ 1959.
Il ricorso è affidato a quattro motivi e ad esso resiste la società con controricorso; il ricorrente ha
depositato memoria finale.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
270
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi degli artt. 6 d.P.R. n.68/2005 e
45 d.lgs. n.82/2005, 6 D.M. 2.11.2005, 15 l.f. oltre che omissione di esame di punto decisivo della
controversia, avendo erroneamente la corte d'appello ravvisato il vizio di notifica nonostante il
sistema adibito a tale adempimento avesse tempestivamente generato una attestazione di
avvenuta consegna, né essendo previste causali di rifiuto se non fornite dallo stesso sistema.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, oltre al vizio di motivazione per omesso esame di
punto decisivo, la violazione di legge quanto agli artt. 136, 137 cod.proc.civ., 45 disp.att.
cod.proc.civ., 6 d.P.R. n.68/2005, avendo la sentenza trascurato l'irrilevanza della nota del
cancelliere, privo sul punto di competenza, posto che non spetta a tale organo redigere in modo
diretto una relata di notifica telematica, bensì al SIECIC e tanto più che l'impropria annotazione
risulterebbe formata prima della ricevuta di avvenuta consegna.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi degli artt. 15 l.f. e 2697 cod.civ.,
posto che la necessità di ricorrere alla notifica di persona deriverebbe dal riscontro, da dimostrare
tuttavia dal reclamante, della impossibilità della notifica ovvero del suo mancato esito positivo,
circostanze non provate.
Con il quarto motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione (per omissione ovvero illogicità
della stessa), accanto alla violazione di legge in punto degli artt.15 l.f., 6 d.P.R. n.68/2005 e 149bis
e 160 cod.proc.civ., non avendo la sentenza espressamente qualificato siccome nulla la notifica
telematica del cancelliere ma solo tacciandola di mancata prova ed invero nemmeno potendola
giudicare nulla, in contraddizione con la tassatività dei relativi casi.
1. Osserva il Collegio l'infondatezza, per assoluta genericità della critica, dell'eccezione di
inammissibilità del ricorso, quale formulata dal controricorrente, poiché proprio la novità della
questione (in punto di validità della notifica telematica nella fase prefallimentare) e la mancata
deduzione della sua inerenza ai principi ispiratori del giusto processo (non altrimenti chiarita, né in
relazione evidente con l'esito decisorio) non permettono alcun giudizio ai sensi dell'invocato
art.360bis cod.proc.civ.
2. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare preliminarmente stante la pregiudizialità con cui
essi consentono di inquadrare la modalità espositiva della vicenda di causa, sono fondati,
conseguendo a tale giudizio l'assorbimento dei restanti. Ritiene invero il Collegio che la fattispecie
della notifica telematica, effettuata a cura della cancelleria, secondo il primo passaggio
organizzativo di cui al novellato art.15 co.3 l.f. e per come riportata per esteso dal ricorrente (oltre
che parimenti riprodotta dalla difesa del controricorrente e coincidente, per la circostanza
d'interesse, all'accertamento della sentenza qui impugnata), mostra una sequenza nella quale con
chiarezza si sono determinati entrambi gli elementi - ricevuta telematica e ricevuta di avvenuta
consegna - alla stregua dei quali gli artt.6 d.P.R. 11/02/2005, n. 68 (Regolamento recante
disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della l. 16
gennaio 2003, n. 3), 45 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e 6 d.P.C.M.
2/11/2005 (Dip. per l'innovazione e le tecn., sulle Regole tecniche per la formazione, la
trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata) fissano i
presupposti del rispettivo perfezionamento: dal lato del mittente, la fornitura dal gestore di posta
elettronica certificata utilizzato della ricevuta di accettazione (nella quale sono contenuti i dati di
certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
271
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
elettronica certificata); dal lato del destinatario, la fornitura della ricevuta di avvenuta consegna,
che a sua volta dà al mittente la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è
effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento
della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. Proprio
il co.5 dell'art.6 da ultimo cit. chiude il sistema, ove precisa che La ricevuta di avvenuta consegna è
rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella
di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente
dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. Si tratta di un assetto normativo già
maturato con il progredire della digitalizzazione del processo attuata ad esempio ad opera del
Regolamento adottato con il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le regole tecniche per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, emanato in attuazione dei principi previsti dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e succ.
mod., ai sensi del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2 (conv. in l. 22 ottobre 2010, n.
24), laddove anche questo giudice di legittimità ha preso atto che il processo ha conseguito il
traguardo, espressamente stabilito dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, (conv. in 1.
17 dicembre 2012, n. 221), che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura
della cancelleria devono essere effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta
elettronica certificata, con le decorrenze previste dal successivo comma 9, come modificato dalla I.
n. 228 del 2012 (Cass. 9876/2014, 13622/2015).
3. Nella vicenda, la circostanza valorizzata dal giudice di merito è consistita in un'annotazione di
rilievo critico interposta dal cancelliere, di propria iniziativa, ove tale ufficio, incaricato ex lege e
salvo diversa disposizione del presidente del tribunale (ipotesi estranea al presente
procedimento), di procedere senza indugio alla notifica al debitore - di cui sia stato chiesto il
fallimento - di un atto comprensivo sia della relativa istanza sia del decreto di fissazione d'udienza,
ha redatto ovvero interpolato sulla notifica telematica un avviso in cui riscontrava, sua sponte e
nonostante la sicurezza della ricevuta telematica (cioè della corretta spedizione) ma prima della
ricevuta di avvenuta consegna (vale a dire dell'essere l'atto pervenuto nella sfera di conoscenza
congegnata dalla disciplina informatica per il destinatario e come visto), un assunto di non
certezza della notifica stessa, così esplicitamente indirizzando i procuratori delle parti, cioè i
creditori istanti ("si pregano gli avvocati di provvedere alla richiesta di copie presso la cancelleria"),
ad attivare il meccanismo notificatorio sostitutivo, imperniato sulla loro iniziativa, quale ipotizzata
in seconda battuta dallo stesso art.15 co.3 l.f. ma per la diversa ipotesi di notificazione non
risultata possibile ovvero con esito non positivo. La corte d'appello ha conferito valore integrante
tale presupposto alla predetta annotazione di cancelleria, in sé considerata, rinvenendo altresì
nello sviluppo dell'iniziativa notificatoria assunta dalle parti la conferma, cioè la concomitante
ulteriore prova, che le stesse avrebbero adottato una condotta incompatibile con la validità della
notifica telematica.
4. La riportata qualificazione come non perfezionata o nulla, almeno per tale parte, della notifica
del cancelliere, nei termini decisivamente assunti dalla corte d'appello, non è condivisibile. Osta a
simile conclusione il carattere chiuso e predefinito della sequenza delle varie fasi della notifica
telematica, come prevista nel sistema regolamentato per gli atti processuali e divenuta regola
primaria anche per il completamento della costituzione del rapporto processuale nella materia del
procedimento per la dichiarazione di fallimento, nel quale la generazione di un rapporto
informatico di avvenuta consegna dell'atto presso la PEC del debitore si applica ai procedimenti
introdotti, come nella specie, dopo il 31 dicembre 2013 e a seguito dell'art. 17, co. 1, lett. a) e co.3,
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
272
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. dalla 1. 17 dicembre 2012, n. 221). In questo senso, sussiste
un'evidente tipicità delle caratteristiche dei messaggi gestiti dai sistemi di posta elettronica
certificata, così come di quelli che eventualmente significhino anomalie, non accettazione,
mancata consegna, virus. E tale configurazione, improntata ad una logica di certezza e fidefacienza
direttamente poggiante su norma primaria o di specificazione regolamentare o delegata (come
per l'art.6 cit. d.P.C.M. 2/11/2005), non può tuttavia subire alcuna degradazione di efficacia sulla
base di elementi annotativi che esprimano un qualsivoglia assunto valutativo e soggettivo di
contraddittorietà, tanto più se, come nella vicenda di causa e messo in evidenza anche con la
censura del ricorrente, il predetto commento del cancelliere sia intervenuto ad un orario (le ore
10:43 del 24/01/2014) posteriore al riscontro della ricevuta telematica, ma anteriore a quello, di
poco successivo (ore 10:45:23, stesso giorno), della ricevuta di avvenuta consegna. Tale ultima
formula, 'restituita' attraverso il SIECIC dal gestore di posta elettronica alla stessa cancelleria e di
nuovo 'restituita' al mittente-istante (i creditori) dal mittente-notificante (il cancelliere), può anche
aver costituito un'indicazione prudenziale, così da indirizzare le parti - come avvenuto - a
ponderare una propria iniziativa notificatoria, ma tale valenza, eminentemente pratica e agilmente
collocabile - ai fini della sua mera registrazione storica - nella prima fase applicativa della riforma
alla materia dell'azione fallimentare, non è in grado, per la sua intima connotazione informale ed
extralegale, di rappresentare alcun limite d'istituto all'esame della correttezza del principio del
rispetto del contraddittorio, per come riservato in via esclusiva al giudice e da esercitarsi sulle
modalità tipiche della notifica stessa, senza dunque che la piena realizzazione anche tecnica degli
eventi informatici previsti dalle norme consentisse alcuna prassi sperimentale, sia di supplenza che
di integrazione dell'attività notificatoria stessa.
5. Né poi e conseguentemente il ricorso in concreto al modulo notificatorio di parte (censurato per
omesso rispetto della regola di attingimento della persona, di cui all'art.107 co.1 d.P.R. n.
1229/1959) integra alcun requisito confermativo, come superficialmente ipotizzato dal giudice di
merito, del riconoscimento, anche per la parte, della invalidità o imperfezione della notifica: sia
per la menzionata doverosità di una disamina riservata al giudice della completezza in sé della
notifica del cancelliere per come iniziata e compiuta, mancando in tema la possibilità che la
condotta della parte sia apprezzabile all'altezza di una valutazione espressa sul profilo della secca
alternativa tra perfezionamento o non perfezionamento di una fattispecie formale e relativa ad
un'attività cedente a carico dell'ufficio pubblico; sia per l'arbitrario conferimento giudiziale di un
significato precettivo extra ordinem alla nota d'incompletezza della notifica, esplicitata dal
cancelliere, ma senz'altra attività di accertamento concreto circa il presupposto della iniziativa
notificatoria della parte, strettamente dipendente (secondo il co.3 seconda parte dell'art. 15 l.f.) o
dall'insuccesso di quella esperita dal cancelliere o dall'impossibilità altrimenti dell'attività in sé,
circostanze negative su cui la sentenza impugnata si è limitata ad esprimere mera recezione
diretta ed assorbente del solo rilievo del cancelliere, senza alcun esame proprio ed in primo luogo
dei riscontri telematici nel frattempo e ciononostante acquisiti agli atti. Per questa ragione, come
premesso, diviene irrilevante la questione della correttezza o meno della notifica che la parte
privata avrebbe dovuto esperire ai sensi del cit. art.107 co.1, posta la censurabile sbrigatività con
cui il giudice di merito ha statuito sulla sussistenza del presupposto per darvi corso.
L'accoglimento del ricorso determina la cassazione della sentenza, con rinvio al giudice di merito,
anche per la liquidazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
273
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa e rinvia alla Corte
d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente
procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2015.
il consigliere estensore
il Presidente
dott. Massimo Ferro
dott. Fabrizio Forte
20.23 Cassazione Civile Sezioni Unite, 18 aprile 2016 (23 febbraio 2016) n. 7665 – sentenza –
notifica PEC L. 53/94 – nullità – raggiungimento dello scopo – art. 156 c.p.c.
CASSAZIONE CIVILE
SEZIONI UNITE
N. 7665/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - Primo Presidente f.f. Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente di Sez. Dott. DI CERBO Vincenzo - Presidente di Sez. Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere Dott. CURZIO Pietro - Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere Dott. CIRILLO Ettore - rel. Consigliere Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
274
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16881-2014 proposto da:
U.R., CODACONS - COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI ED UTENTI - SEDE
DI LECCE, Adusbef Puglia in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, ADOC PROVINCIALE DI
LECCE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato PIERO
MONGELLI, per delega a margine del ricorso;
- ricorrenti contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA
DELLE ENTRATE, quale successore ex lege all'AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti contro
COMUNE DI LECCE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA SCROFA 64, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BALDASSARRE, che lo rappresenta e
difende per delega a margine dell'atto di intervento ad adiuvandum;
- resistente avverso la sentenza n. 1903/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 16/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2016 dal Consigliere Dott.
ETTORE CIRILLO;
uditi gli avvocati Piero MONGELLI in proprio e per delega dell'avvocato Francesco Baldassarre ed
Anna Lidia CAPUTI IAMBRENGHI dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso (giurisdizione del giudice amministrativo).
Svolgimento del processo
1. U.R., Codacons - sede di Lecce, Adusbef Puglia e Adoc provinciale di Lecce hanno adito il TARPuglia, sez. Lecce, per l'annullamento del provvedimento, di contenuto e data non conosciuti, di
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
275
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
suddivisione del territorio del Comune di Lecce in micro-zone catastali ai sensi del D.P.R. 23 marzo
1998, n. 138, art. 2; della delibera della Giunta Comunale di Lecce n. 639 del 29.7.2012 avente ad
oggetto "Richiesta di revisione del classamento delle unità immobiliari ricadenti nelle microzone 1
e 2 del Comune di Lecce, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335"; della delibera della
Giunta comunale di Lecce n. 746 del 11.10.2012 avente ad oggetto "Richiesta di Revisione del
classamento delle unità immobiliari ricadenti nelle microzone 1 e 2 del Comune di Lecce, ai sensi
della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, Parziale modifica dell'allegato alla D.G.M. n. 639 del 29
luglio 2010"; nonchè ove occorra della Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del
29.11.2010 avente ad oggetto "Revisione del classamento dell'unità immobiliari urbane, site nel
Comune di Lecce, ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335" e dell'Avviso n.
(OMISSIS) di accertamento catastale per revisione del classamento e della rendita notificato in
data 21.12.2012; nonchè di tutti gli atti presupposti connessi o consequenziali, ancorchè non
conosciuti, nonchè, della nota prot.
56995/98 del 18.06.1999 del Comune di Lecce contenente la proposta di suddivisione del
territorio del Comune di Lecce in microzone catastali ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art.
2; della nota del Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio - UTE - prot. 11773 del
24.06.1999 con cui si esprime parere favorevole alla delimitazione delle microzone da parte del
Comune di Lecce;
della nota del Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio - UTE - prot. 11909 del
25.06.1999 con cui si trasmettono gli atti relativi alla microzonizzazione del Comune di Lecce, in
surroga dell'Amministrazione Comunale; della delibera della Giunta Comunale di Lecce n. 639 del
29.07.2012 avente ad oggetto "Richiesta di Revisione del classamento delle unità immobiliari
ricadenti nelle microzone 1 e 2 del Comune di Lecce, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1,
comma 335"; della nota 24.09.2010 dell'Agenzia del Territorio di Lecce con cui si attesta la
sussistenza dei presupposti per la revisione di detto classamento; della delibera della Giunta
Comunale di Lecce n. 746 dell'11.10.2012 avente ad oggetto "Richiesta di Revisione del
classamento delle unità immobiliari ricadenti nelle microzone 1 e 2 del Comune di Lecce, ai sensi
della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, - Parziale modifica dell'allegato alla D.G.M. n. 639 del
29 luglio 2010"; della nota 13.10.2010 dell'Agenzia del Territorio di Lecce con cui si attesta la
sussistenza dei presupposti per la revisione di detto classamento; della Relazione illustrativa del
19.11.2012 redatta dall'Agenzia del Territorio di Lecce e dell'Avviso di n. (OMISSIS) di
accertamento catastale per revisione del classamento e della rendita notificato in data 21.12.2012;
nonchè di tutti gli atti presupposti connessi o consequenziali, ancorchè non conosciuti.
2. In sintesi, dinanzi al giudice amministrativo sono stati impugnati da parte di un contribuente e
da associazioni di categoria gli atti di suddivisione del territorio del Comune di Lecce in microzone
catastali ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 2, l'atto con il quale la Giunta Comunale di Lecce
ha attivato la procedura L. n. 311 del 2004, ex art. 1 e la conclusione della stessa, per una serie
motivi fatti valere con il ricorso introduttivo e con memoria aggiunta:
a) illegittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in relazione agli artt. 3 e
53 Cost.;
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
276
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
b) violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 2 - Eccesso di potere per
sviamento - violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione eccesso di potere per erroneità dei presupposti;
c) violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, anche in combinato
disposto con la determinazione dell'Agenzia del territorio del 16.2.2005 - violazione dell'articolo 7
dello Statuto del contribuente anche in combinato disposto con la L. n. 241 del 1990, art. 3
carenza di motivazione - motivazione apparente;
d) violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 662 del 1939, art. 9 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art.
61;
e) eccesso di potere per sviamento - illogicità manifesta - erroneità dei presupposti sotto altro
profilo;
f) violazione della L. n. 241 del 1990, art. 7 e dell'art. 10 dello Statuto del contribuente: mancata
comunicazione dell'avvio del procedimento di revisione catastale;
g) incompetenza della giunta comunale a formulare la richiesta di revisione del classamento.
h) carenza di istruttoria - eccesso di potere per erroneità dei presupposti - carenza di motivazione violazione e/o falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335;
i) illegittimità dell'individuazione delle microzone secondo altro profilo - eccesso di potere per
erroneità dei presupposti;
j) violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 2 - eccesso di potere per
sviamento - violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione eccesso di potere per erroneità dei presupposti.
3. L'Avvocatura dello Stato ha resistito eccependo il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo, nonchè l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso sotto diversi profili. Il Comune
di Lecce, invece, ha sostenuto la posizione dei ricorrenti nei confronti dell'amministrazione e ha
contestato le censure mosse al Comune.
4. Il TAR ha accolto il ricorso (TAR-Puglia, sez. Lecce, 11 luglio 2013, n. 1621).
In particolare, in punto di giurisdizione, ha ritenuto che dal combinato disposto delle norme
processuali tributarie si evince che gli atti regolamentari e gli atti amministrativi generali in
materia fiscale possono essere disapplicati dalla C.t.p. e dalla C.t.r., ma non sono impugnabili
davanti alle stesse. Ha condiviso, inoltre, il principio di diritto (Cons. Stato, sez. 5, 30 settembre
2004 n. 6353) secondo cui la giurisdizione tributaria è delimitata dall'impugnazione degli atti tipici
previsti dall'art. 19 proc. trib. (D.Lgs. n. 546 del 1992) e, in ogni caso, dal fatto che l'atto impugnato
concerna aspetti di carattere esecutivo. Ha osservato che, viceversa, nell'esercizio di un potere
discrezionale, per di più a carattere generale, trattandosi di atti a contenuto normativo destinati
ad incidere su una pluralità indifferenziata di soggetti, nei confronti degli stessi non vi era
giurisdizione del giudice tributario ma di quello amministrativo. Pertanto, al di fuori dell'area delle
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
277
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
controversie riservate alla giurisdizione del giudice tributario, erano impugnabili davanti al giudice
amministrativo i regolamenti governativi, ministeriali o di enti locali che istituiscono o disciplinano
tributi di qualsiasi genere, in quanto concernenti interessi legittimi (Cons. Stato, sez. 4, 15 febbraio
2001, n. 735; Cons. Stato, sez. 4, 15 febbraio 2001, n. 732). Ha aggiunto che la giurisdizione del
giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura fiscale del rapporto, con
la conseguenza che l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi tale natura
comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali posto dall'art. 102 Cost.,
comma 2, (Corte cost., sentenze n. 141 del 2009, n. 130 e n. 64 del 2008). Inoltre, l'art. 7 dello
Statuto del contribuente secondo cui la natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli
organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti, comporta, salvo espresse
previsioni di legge, una naturale competenza del giudice amministrativo sull'impugnazione di atti
amministrativi a contenuto generale o normativa, come i regolamenti e le delibere tariffarie, atti
(aventi natura provvedimentale) che costituiscano un presupposto dell'esercizio della potestà
impositiva e in relazione ai quali esiste un generale potere di disapplicazione del giudice cui è
attribuita la giurisdizione sul rapporto tributario (Cass. 13 luglio 2005, n. 14692). Ha concluso
affermando che, nella specie, la questione controversa non attiene all'atto finale impositivo, bensì
ai presupposti atti amministrativi, di carattere generale, riguardanti il procedimento di revisione
del classamento degli immobili e l'intera attività di microzonizzazione del territorio leccese, nei
confronti dei quali le posizioni dei contribuenti erano d'interesse legittimo.
5. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l'Avvocatura dello Stato invocando, tra
l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Consiglio di Stato ha accolto tale tesi ritenendo la vertenza devoluta al giudice tributario (Cons.
Stato, sez. 4, 16 aprile 2014, n. 1903).
Il giudice d'appello ha rilevato che l' U. aveva impugnato gli atti amministrativi sopra indicati solo
dopo la notificazione dell'avviso di accertamento catastale per revisione e classamento della
rendita e quindi dinanzi a un giudice non più fornito di giurisdizione a norma della L. n. 342 del
2000, art. 74. Ha ritenuto, infatti, che tale norma realizzerebbe due diversi effetti: (a) quello di
rendere efficace, lesivo e impugnabile il provvedimento e (b) quello di attribuire la giurisdizione
sull'atto in via principale, e non più incidentale, al giudice tributario, togliendola al giudice
amministrativo essendo consentito d'impugnare immediatamente, visto l'obbligo di rispettare il
termine decadenziale, il provvedimento lesivo, proponendo il ricorso di cui all'art. 2, comma 3,
proc. trib., ossia facendo riferimento alla disposizione che consente al giudice tributario di
risolvere "in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti
nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo
stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio". Il che significherebbe,
per il Consiglio di Stato, che il ricorso di cui all'art. 2, comma 3, proc. trib., proposto a norma
dell'art. 74 cit., non sarebbe più di mera pregiudizialità, ma aggredirebbe direttamente l'atto
presupposto, ossia quello generale di pianificazione in tema di attribuzione o modificazione delle
rendite catastali per terreni e fabbricati, senza attendere la mediazione dell'atto impositivo, atteso
che non risulta compatibile con il breve termine decadenziale.
6. U.R., Codacons, Adusbef Puglia, Adoc Provinciale di Lecce propongono ricorso ex art. 360 c.p.c.,
n. 1 e art. 110 cod. proc. amm. chiedendo che sia affermata la giurisdizione del giudice
amministrativo. Osservano che l'art. 2, comma 3, proc. trib. consente una delibazione meramente
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
278
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
incidentale da parte del giudice tributario di atti amministrativi generali, ovverosia di atti
costituenti presupposto dell'atto impositivo, per risolvere la vertenza sottoposta alla sua
attenzione e relativa al singolo rapporto impositivo tra Stato e contribuente, senza alcuna
possibilità di allargamento del potere del giudice tributario di annullamento di atti generali e
cogenti, con conseguente violazione del divieto costituzionale di creazione di giudici speciali.
7. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze resistono con controricorso.
L'intimato Comune di Lecce si difende aderendo alle tesi dei ricorrenti. I ricorrenti e l'ente locale si
difendono anche con memorie.
Motivi della decisione
1. I ricorrenti, nella memoria difensiva, eccepiscono preliminarmente la nullità del controricorso
erariale per vizi formali della sua notificazione effettuata con PEC, in ragione della asserita
violazione delle regole dettate dalla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 4) - 5), e dall'art. 19-bis del
provvedimento ministeriale del 16 aprile 2014.
L'eccezione non è fondata. Opera, infatti, nella fattispecle l'insegnamento, condiviso e consolidato
nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "il principio, sancito in via generale dall'art. 156
c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è
destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto la nullità non può
essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a
conoscenza del destinatario" (Cass., sez. lav., n. 13857 del 2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e
n. 1548 del 2002). Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna
telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine
indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il
raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella
specie i ricorrenti non adducono nè alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, nè
l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo
del formato.pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla
pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma
garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza
della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014).
Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale,
senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale
abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro
pregiudizio per la decisione finale della Corte.
2. L'intimato Comune di Lecce, nella memoria difensiva, si sofferma sulla propria nel giudizio di
legittimità. Sul punto non possono esserci dubbi sul fatto che la sua costituzione, pur effettuata
mediante "atto d'intervento ad adiuvandum", altro non sia che un controricorso in adesione alle
tesi dei ricorrenti. Infatti, quando il litisconsorte processuale si limita ad aderire alla richiesta della
parte ricorrente senza formulare una propria diversa domanda di annullamento totale o parziale
della decisione, si è in presenza di una costituzione in giudizio processualmente valida, anche se
subordinata alla sorte dell'impugnazione diretta. Nè al riguardo è necessaria la proposizione di un
ricorso incidentale, atteso che la facoltà di contraddire da parte di chi abbia ricevuto la notifica del
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
279
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
ricorso non implica necessariamente l'assunzione di una posizione antitetica a quella del
ricorrente, ma comprende anche l'ipotesi di adesione, parziale o totale, alle relative richieste in
sintonia con il principio dell'art. 24 Cost. che garantisce l'esercizio della facoltà di difesa in ogni
stato e grado del giudizio. Altrimenti, si negherebbe alla parte portatrice di un interesse
convergente o analogo a quello dell'impugnante, che non abbia a sua volta ritenuto di proporre
una propria impugnazione, di costituirsi nel giudizio di legittimità e rendere note le proprie
posizioni: esigenza, questa, cui è finalizzato il combinato disposto di cui agli artt. 331 e 370 cod.
proc. civ. (Cass., sez. 2, n. 7564 del 2006).
3. Il ricorso è fondato.
Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel definire all'art. 2 l'oggetto della giurisdizione tributaria,
prima elencava al comma 1 i tributi di riferimento, poi al comma 2 stabiliva che "Sono inoltre
soggette alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti le sovraimposte e le imposte
addizionali nonchè le sanzioni amministrative, gli interessi ed altri accessori nelle materie di cui al
comma 1", infine al comma 3 prevedeva che "Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le
controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura,
l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di
promiscuità di una stessa particella nonchè le controversie concernenti la consistenza, il
classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale".
Il successivo L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 37, si limitava a modificare il solo comma
1, mentre la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 3, comma 37, sostituiva l'intero testo dell'articolo 2,
che al comma 1 ridisegnava l'oggetto generale della giurisdizione tributaria, inserendo anche "le
controversie aventi ad oggetto... le sovrimposte addizionali, le sanzioni amministrative,..., gli
interessi e ogni altro accessorio", con disposizione analoga a quella del vecchio testo del comma 2;
riscriveva, inoltre, il comma 2 con la previsione che "Appartengono altresì alla giurisdizione
tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la
delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i
compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonchè le controversie concernenti
la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita
catastale", con disposizione analoga al vecchio testo del comma 3; riscriveva, infine, il comma 3
nel senso che "Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la
decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni
in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di
stare in giudizio".
I commi 1 e 2 erano modificati dall'art. 3-bis, comma 1, lett. a) - b), D.L. 30 settembre 2005, n. 203,
lasciando inalterate le parti che qui vengono in riguardo. Lo stesso dicasi per il D.Lgs. 24 settembre
2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. a), n. 2), (a decorrere dal 1 gennaio 2016).
4. Sul comma 1 è intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza 5 maggio 2008, n. 130, ne
ha dichiarato l'illegittimità, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie
relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla
violazione di disposizioni non aventi natura tributaria.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
280
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Sul comma 2 è ancora intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza 10 marzo 2008, n. 64,
ne ha dichiarato l'illegittimità riguardo al secondo periodo, nella parte in cui stabilisce che
appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, con sentenza 8 febbraio 2010, n. 39, ha dichiarato
l'illegittimità del comma 2, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le
controversie relative alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue.
3. Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel definire all'art. 7 i poteri dei giudici tributari, al comma 5
stabiliva e stabilisce tuttora che "Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un
regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione
all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente".
Il medesimo decreto legislativo, nel definire all'art. 19 gli atti impugnabili, stabiliva tra l'altro che "Il
ricorso può essere proposto avverso:... f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2,
comma 3" che all'epoca prevedeva che "Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le
controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura,
l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di
promiscuità di una stessa particella nonchè le controversie concernenti la consistenza, il
classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale".
Il testo dell'art. 19, lett. f) non è stato aggiornato per molti anni nonostante il sopravvenuto L. 28
dicembre 2001, n. 448, art. 3, comma 37, che portava al comma 2 dell'art. 2 l'originaria previsione
del comma 3 e riscriveva quest'ultimo nel senso che "Il giudice tributario risolve in via incidentale
ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione,
fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle
persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio".
Solo di recente la lett. f) dell'art. 19 è stata adeguata dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 12, comma
3, lett. a), nel senso che "Il ricorso può essere proposto avverso:...f) gli atti relativi alle operazioni
catastali indicate nell'art. 2, comma 2".
5. La L. 21 novembre 2000, n. 342, nel regolare all'art. 74 l'attribuzione e la modificazione delle
rendite catastali, stabilisce che "Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il
ricorso di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3, e successive modificazioni".
All'epoca dell'entrata In vigore della suddetta disposizione il richiamato comma 3 dell'art. 2 proc.
trib. prevedeva che "Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai
singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento
dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa
particella nonchè le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità
immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale".
Il testo dell'art. 74 non è stato mai aggiornato nonostante la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 3,
comma 37, che portava al comma 2 dell'art. 2 l'originaria previsione del comma 3 e riscriveva
quest'ultimo nel senso che "Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui
dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
281
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla
capacità di stare in giudizio".
6. Il senso del perdurante rinvio "al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3, e successive
modificazioni" non è quello di richiamare nella L. 21 novembre 2000, n. 342, all'art. 74,
qualsivoglia testo del ridetto del comma 3, anche il più eterogeneo, ma quello di rinviare a tutte
modificazioni del processo tributario riguardanti "le controversie promosse dai singoli possessori
concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la
ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonchè
le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e
l'attribuzione della rendita catastale".
Trattasi di materia che - dopo la L. 28 dicembre 2001, n. 448 è stata portata dal comma 3 al
comma 2, così come ha chiarito anche l'intervento sull'art. 19, lett. f) fatto dal D.L. 2 marzo 2012,
n. 16.
Dunque, laddove la L. 21 novembre 2000, n. 342, all'art. 74 stabilisce che "Dall'avvenuta
notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all'art. 2, comma 3, D.Lgs. 31
dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni", si deve leggere ed intendere "comma 2" per
effetto indotto dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 3, comma 37, così raccordandosi anche con
l'intervento sul D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, lett. f) fatto dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
7. Del resto il nuovo testo del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3, appare del tutto
eccentrico laddove afferma che "Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui
dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le
questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla
capacità di stare in giudizio" con disposizione che si correla all'art. 7 laddove al comma 5 stabilisce
che "Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale
rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva
l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente".
Dunque, quello che si viene qui a delineare è un sistema coerente che collega l'attribuzione e la
modificazione delle rendite catastali (art. 74 cit.) alla specifica norma processuale tributaria di
riferimento (art. 2, nuovo comma 2, cit.) e la disapplicazione di un regolamento o un atto generale
(art. 7, comma 5, cit.) con la generale cognizione incidentale del giudice tributario (art. 2, nuovo
comma 3, cit.), in piena coerenza logica e giuridica.
Ne emerge chiara la distinzione tra le cd. operazioni catastali individuali - devolute alle
commissioni tributarie dagli art. 2, comma 2 (già 3), e art. 19, lett. f), proc. trib. - e gli atti generali
di qualificazione, classificazione etc. - devoluti al giudice amministrativo in sede d'impugnazione
diretta e al giudice tributario solo in via di mera disapplicazione.
8. Nessuna disposizione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 attribuisce alle commissioni tributarie
un potere direttamente incisivo degli atti generali in deroga alla tipica giurisdizione di legittimità
costituzionalmente riservata agli organi della giustizia amministrativa. Non vi è spazio - sia nel
vecchio contenzioso fiscale di cui al D.P.R. n. 636 del 1972 sia nel processo tributario di cui al
D.Lgs. n. 546 del 1992 - per l'impugnazione di atti che possono coinvolgere un numero
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
282
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
indeterminato di soggetti con pronuncia avente efficacia nei confronti della generalità dei
contribuenti (Cass., sez. un., n. 3030 del 2002), atteso che l'azione del contribuente dinanzi alla
commissioni tributarie viene ad essere esercitata - ai sensi dell'art. 19 del menzionato D.Lgs. mediante l'impugnazione di specifici atti impositivi o di riscossione o di determinati atti di rifiuto
(Cass., sez. un., 13793 del 2004).
Sicchè, senza la "mediazione" rappresentata dall'impugnativa dell'atto impositivo, di riscossione o
di diniego, il giudice tributario non può giudicare della legittimità degli atti amministrativi generali,
dei quali può conoscere solo incidenter tantum e unicamente ai fini della disapplicazione nella
singola fattispecie dell'atto amministrativo presupposto dell'atto impugnato (Cass., sez. un., n.
6224 del 2006).
La controversia sugli atti amministrativi generali esula pertanto dalla giurisdizione delle
commissioni tributarie, il cui potere di annullamento riguarda soltanto gli atti indicati dall'art. 19
del precitato D.Lgs. o a questi assimilabili, e non si estende agli atti amministrativi generali, dei
quali l'art. 7 dello stesso D.Lgs. consente soltanto la disapplicazione, ferma restando
l'impugnabilità degli stessi dinanzi al giudice amministrativo.
9. Nè è sostenibile che, per quanto riguarda gli atti generali di formazione, aggiornamento e
adeguamento del catasto la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 voglia derogare al normale
riparto della giurisdizione tra giudice tributario e amministrativo. Una volontà di tale genere non
ha certamente espresso tale disposizione laddove, per un verso, richiama l'art. 2, comma 3 (ora 2),
del ridetto D.Lgs., atteso che la disposizione richiamata resta nell'ambito dell'ordinaria
impugnazione degli esiti fiscalmente rilevanti delle cd. operazioni catastali individuali; per un altro,
il nuovo testo del comma 3, regola la risoluzione in via incidentale di ogni questione da cui dipende
la decisione delle controversie rientranti nella giurisdizione delle commissioni tributarie, da cui
non è ricavabile una giurisdizione tributaria di legittimità sugli atti amministrativi generali con
pronuncia avente efficacia nei confronti della generalità dei contribuenti pur se territorialmente
stabiliti.
Dunque, sul piano della giurisdizione, il fatto che al contribuente U. fosse stato già notificato un
atto individuale impugnabile autonomamente in forza della L. 21 novembre 2000, n. 342 (art. 74) e
del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (artt. 2 e 19) non implica che si fosse di per sè stessa
consumata, riguardo agli atti dell'amministrazione sulle cd. microzone del territorio comunale di
Lecce, quella giurisdizione generale di legittimità che è costituzionalmente e unicamente riservata
agli organi della giustizia amministrativa.
10. Ogni questione sull'interesse ad agire dell' U., di cui pare dubitare la difesa erariale, resta al di
fuori dalla delibazione sulla giurisdizione, che è legata invece al petitum sostanziale fatto valere in
giudizio e alle regole del processo sulla devoluzione ai vari comparti giurisdizionali. Peraltro, ogni
dubbio sul legittimo innesco del giudizio dinanzi al giudice amministrativo è ancor più infondato
ove si ponga mente al ruolo rivestito dai soggetti co- ricorrenti, e cioè le articolazioni locali di
organizzazioni di tutela radicate sul piano nazionale, cioè Adusbef, Aduc e Codacons. Infatti, ampia
giurisprudenza civile, penale e amministrativa ha accertato che il Codacons, per statuto, promuove
azioni giudiziarie a tutela degli interessi degli utenti, dei consumatori, dei risparmiatori e dei
contribuenti (ex multis Cons. Stato, sez. 3, n. 5043 del 2015, 2.3); analogamente l'Aduc e l'Adusbef
operano nell'ambito della difesa dei diritti dei cittadini in quanto utenti e consumatori. Trattandosi
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
283
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
di soggetti esponenziali d'interessi diffusi (v. decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), le
suddette associazioni mai potrebbero attivare un ricorso dinanzi alla giustizia tributaria, non
essendo destinatari di alcun provvedimento rilevante ai fini dell'impugnazione ex L. 21 novembre
2000, n. 342 (art. 74) ed ex D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (artt. 2 e 19). Le suddette, invece,
agiscono quali associazioni a tutela d'interessi collettivi e, dunque, la loro domanda di
annullamento erga omnes degli atti della P.A. relativi alle microzone del territorio comunale di
Lecce non potrebbe che essere diretta al giudice amministrativo, invocandosi proprio quella
giurisdizione generale di legittimità che è costituzionalmente riservata al monopolio del comparto
costituito dal Tribunale amministrativo regionale e dal Consiglio di Stato.
11. Orbene, quando si procede all'attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un'unità
immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia competente deve specificare se il mutamento è
dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l'unità
immobiliare e, nel caso, indicare l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi
alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (ex multis
Cass., sez. trib., n. 9629 del 2012), trattandosi di uno dei possibili presupposti del riclassamento (ex
multis Cass., sez. trib., n. 11370 del 2012).
In particolare quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del
classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. 30
dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non è la mera evoluzione del
mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l'accertamento di una modifica nel
valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo
comma 339 ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005 (G.U. n. 40 del 18
febbraio 2005) cui sono allegate linee guida definite con il concorso delle autonomie locali.
Nello specifico, l'intervento è possibile nelle microzone "perle quali il rapporto tra il valore medio
di mercato... e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall'analogo
rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali" (comma 335). Per il D.P.R. 23 marzo 1998,
n. 138, art. 2, comma 1, la microzona è una porzione del territorio comunale, spesso coincidente
con l'intero Comune, che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storicoambientali, socioeconomici, nonchè nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane; in ciascuna
microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione
e destinazione prevalenti.
Questo insieme di disposizioni ribadisce e presuppone che il singolo classamento debba avvenire
mediante l'utilizzo e la modifica del reticolo di microzone, avente portata generale in ambito
comunale. Si tratta di atti amministrativi, non dissimili da altri di valenza urbanistica e di natura
pianificatoria o programmatoria per la P.A., essendo volti a risolvere specifici problemi tecnicoestimativi posti in astratto dall'ordinamento fiscale e destinati ad operare nei confronti di una
generalità indeterminata di destinatari, individuabili solo ex post.
12. Sul piano processuale, dalla natura generale, unitaria e inscindibile del contenuto e degli effetti
degli atti amministrativi generali discende sia la mancanza di esigenza di notifica ad almeno uno
dei destinatari (non individuabili a priori), sia che il loro annullamento in sede giudiziale determina
il venire meno degli effetti nei confronti di tutti i destinatari, compresi quelli rimasti estranei alla
controversia (ex multis Cons. Stato, sez. 6, n. 6153 del 2014). La giurisprudenza amministrativa ha
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
284
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
più volte posto in rilievo sia che il dovere generale di riconoscere la rimozione per annullamento di
un atto generale o presupposto, con conseguente ripristino ex tunc della situazione giuridica
preesistente, prescinde dall'estensione del giudicato ai soggetti che non hanno assunto la qualità
di parti nel giudizio (es. Cons. Stato, sez. 5, n. 1068 del 2005), sia che il giudicato di annullamento
di atti generali o indivisibili si estende a tutti i soggetti interessati, pur non aventi qualità di parte
(es. Cons. Stato, sez. 6, n. 211 del 1981 e n. 224 del 1998).
E', inoltre, principio consolidato quello secondo cui in tema di prestazioni patrimoniali imposte
aventi natura tributaria, ai fini del riparto della giurisdizione occorre distinguere tra l'impugnativa
di atti generali (o a contenuto normativo), che fissano i criteri per la determinazione delle
prestazioni pecuniarie, e l'impugnazione di concreti provvedimenti con i quali l'amministrazione
determina l'ammontare della prestazione e/o ne impone l'esecuzione, atteso che nel primo caso
gli atti costituiscono espressione di potestà discrezionale e incidono su posizioni di interesse
legittimo tutelabili dinanzi al giudice amministrativo (ex multis Cons. Stato, sez. 6, n. 6353 del
2004), laddove s'impugnino le operazioni dell'amministrazione per denunciarne i vizi tipici previsti
dalla L. n. 1034 del 1971, artt. 2 e segg. (Cass., sez. un., n. 675 del 2010) e ora dall'art. 7 del codice
del processo amministrativo.
Di contro si è ripetutamente affermato che la giurisdizione tributaria ha per oggetto sia l'an che il
quantum della pretesa tributaria e comprende anche l'individuazione del soggetto tenuto al
versamento dell'imposta o dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato, ma non ricorre
allorquando non è in discussione l'obbligazione tributaria e neppure il potere impositivo
sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario; non tutte le
controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie
devolute alle relative commissioni (Cass., sez. un., n. 7256 del 2013).
Nè rileva la tendenza all'allargamento della giurisdizione tributaria che, iniziato con la L. 28
dicembre 2001, n. 448, è proseguito con leggi successive e con l'evolversi della giurisprudenza di
legittimità. Vale, Infatti, il richiamo della Corte costituzionale ai limiti intrinseci a tale giurisdizione
non ampliabili ad libitum (sent. n. 64 e n.130 del 2008, n.39 del 2010).
Mentre è stata riconosciuta sì la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti
adottati dal fisco, ma solo a condizione che si prospetti una ben individuata pretesa e/o uno
specifico pregiudizio rilevante per il contribuente (Cass., sez. trib., n. 17010 del 2012, in tema
d'interpello) o collegato all'interesse fiscale diretto e immediato di un ente territoriale (Cass., sez.
un., n. 15201 del 2015).
13. In conclusione, la circostanza che il 21 dicembre 2012 sia stato notificato all' U. l'avviso di
accertamento catastale per revisione del classamento e della rendita non può incidere sulla
perdurante giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a conoscere dell'impugnazione
diversamente diretta all'annullamento degli atti amministrativi generali (che hanno accertato la
modifica del valore degli immobili presenti nelle microzone comunali, attraverso le procedure
previste dai ridetti commi 335-339 e dalla menzionata determinazione direttoriale del 16 febbraio
2005) e proposta anche da associazioni di categoria dei consumatori e degli utenti per l'interesse
collettivo a contestare l'introduzione di un aggravio aggiuntivo alle necessità del vivere e correlato
a diritti fondamentali tutelati e riconosciuti dall'ordinamento (cfr. art. 2, comma 2, cod. cons.) in
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
285
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
favore dei consumatori e degli utenti medesimi, fra i quali assoluta preminenza è da riconoscersi ai
diritti economici relativi alle necessità del vivere, quali la casa.
Dunque resta fuori dal perimetro della giurisdizione amministrativa solo il segmento del ricorso
introduttivo riguardante la contestuale impugnazione dell'avviso di accertamento catastale per
revisione del classamento e della rendita che è devoluta alle commissioni tributarie quale
cognizione riguardo alla mera operazione catastale individuale.
Sul punto si rammenta che il principio di autonomia delle singole giurisdizioni in materia di verifica
della validità degli atti amministrativi non esclude che il giudice tributario, dinanzi al quale sia stata
prospettata l'illegittimità di un atto costituente presupposto di quello impositivo, possa disporre la
sospensione del processo, nel caso in cui la medesima questione formi oggetto di uno specifico
giudizio pendente dinanzi al giudice amministrativo (Cass., sez. trib., n. 16937 e n. 18992 del 2007;
v. Cass., sez. un., n. 6265 del 2006). Qualora poi, indipendentemente dalla sospensione, sia
intervenuta al riguardo una pronuncia del giudice amministrativo, la stessa, soprattutto se passata
in giudicato, non può non svolgere effetto vincolante nel processo tributario, non ostandovi il
dovere- potere del giudice tributario, non fornito di giurisdizione in via principale, di verificare in
via incidentale la validità degli atti presupposti e di procedere alla loro disapplicazione (ult. cit.),
fermo restando che il giudicato di annullamento di atti generali comporta il ripristino ex tunc della
situazione giuridica preesistente e si estende a tutti i soggetti interessati (conf. sopra 12).
14. Pertanto, accolto il ricorso nei sensi sopra indicati e cassata l'impugnata sentenza nei limiti ivi
precisati, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso introduttivo,
ad eccezione dell'impugnazione dell'avviso di accertamento notificato all' U. il 21 dicembre 2012;
consequenzialmente le parti devono essere rimesse dinanzi al Consiglio di Stato per la riassunzione
del giudizio nei termini di legge.
La novità della questione di giurisdizione e il complesso evolversi della legislazione in materia
costituiscono giustificati motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata, dichiara la
giurisdizione del giudice amministrativo nei sensi indicati in motivazione, rimette le parti dinanzi al
Consiglio di Stato per la riassunzione del giudizio nei termini di legge, compensa le spese del
presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2016
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
286
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
20.24 Tribunale di Milano, 23 aprile 2016 – ordinanza – Processo civile telematico – deposito
telematico tempestivo – esito positivo dei controlli automatici – rifiuto deposito telematico da
parte della cancelleria – deposito ritenuto tempestivo
Tribunale di Milano –
Ordinanza 23 aprile 2016
R.G. 2014/60157
omissis
ORDINANZA
Occorre preliminarmente svolgere alcune osservazioni sul piano normativo e applicativo dei
depositi telematici.
Il deposito telematico è in realtà costituito da una serie di passaggi logicamente e temporalmente
susseguenti che, partendo dall'invio effettuato dal procuratore di una parte, si esaurisce con
l'ultimo atto compiuto dalla cancelleria di accettazione dell'atto.
Come è noto, la fonte principale per i depositi telematici è il DM 44/2011, che all'art. 1
testualmente afferma come "Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per l'adozione nel
processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge
22 febbraio 2010 n. 24, recante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema
giudiziario" ed in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni."
Alla suddetta fonte normativa devono essere aggiunte le specifiche tecniche emanate con
provvedimento del Direttore Generale SIA; detto provvedimento individua anche i soggetti esterni
abilitati al deposito.
Per comprendere i termini del problema che lo scrivente deve affrontare, occorre però evidenziare
i singoli passaggi che ogni difensore deve verificare al fine del completo e positivo deposito degli
atti e quindi:
a) Il depositante predispone l'atto e gli allegati, tipicamente utilizzando un apposito software
applicativo;
b) Il software applicativo produce la busta telematica;
c) Il depositante predispone il messaggio di PEC (eventualmente attraverso lo stesso software
utilizzato per la predisposizione della busta telematica), con destinatario l'indirizzo di PEC
dell'ufficio giudiziario o dell'UNEP destinatario;
d) Il messaggio viene inviato al gestore di PEC del depositante stesso;
e) Il gestore di PEC del depositante restituisce la Ricevuta di Accettazione (RdA), che viene resa
disponibile nella casella di PEC del depositante;
f) Il gestore di PEC del depositante invia il messaggio al gestore di PEC del Ministero della giustizia;
g) Il gestore di PEC del Ministero della giustizia restituisce la Ricevuta di Avvenuta Consegna
(RdAC); la busta si intende ricevuta nel momento in cui viene generata la RdAC;
h) La RdAC viene resa disponibile nella casella di PEC del depositante;
i) Il gestore dei servizi telematici effettua gli opportuni controlli automatici (formali) sulla busta
telematica;
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
287
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
l) L'esito dei suddetti controlli è inviato con un messaggio di PEC al depositante, mediante un
collegamento con il gestore di PEC del Ministero della giustizia;
m) Il gestore di PEC del depositante provvede a rendere disponibile l'esito dei controlli automatici
nella casella di PEC del depositante;
n) Il gestore di PEC del depositante invia al gestore di PEC del Ministero la Ricevuta di Avvenuta
Consegna (RdAC);
o) L'operatore di cancelleria o dell'ufficio NEP, attraverso il sistema di gestione dei registri, accetta
l'atto, che viene così inserito nel fascicolo informatico.
Ora, la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere tempestivo il deposito nel momento in cui
la parte riceve le prime due notifiche PEC, ossia le ricevute di accettazione e consegna. Nel senso
che, se le ulteriori due ricevute dovessero arrivare successivamente alla scadenza del termine
previsto, comunque il deposito verrà ritenuto tempestivo.
Ma, allo stesso tempo, sta emergendo un ulteriore orientamento secondo cui la tempestività e la
ritualità del deposito telematico è sospensivamente condizionato dall'esito positivo dell'intera
procedura.
Ad esempio, il Tribunale di Milano ha statuito come non sia sufficiente, ai fini della verifica della
tempestività del deposito, la produzione in giudizio delle prime due ricevute, essendo invece
necessaria la produzione anche delle "ulteriori due ricevute previste dal comma 7 dell'art. 13 del
D.M. 44/2011, ovvero quelle che il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente e nelle quali
viene dato atto dell'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia, nonché dagli operatori della
cancelleria o della segreteria. Può verificarsi, infatti, che il file trasmesso in via telematica non
venga accettato dalla cancelleria perché non firmato, o perché, ad esempio, affetto da errore
verificatosi nella compilazione del file DatiAtto in formato XML che deve corredare l'atto da
depositare e che deve contenere "le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della
nota di iscrizione a ruolo" (art. 12 delle Specifiche tecniche emanate dal Ministero della Giustizia
con decreto 16.4.2014), ivi compresi dunque numero di ruolo generale e parti."
Lo scrivente ritiene di condividere il suddetto orientamento, occorrendo tuttavia approfondire la
tematica.
Invero, nel caso sottoposto allo scrivente, i passaggi cronologici possono essere così riassunti:
- in data 22 settembre 2015 vi è stata l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c.;
- in data 15 dicembre 2015 risultano generate le ricevute di accettazione e consegna, con quindi
tempestività del deposito del ricorso in riassunzione;
- in data 15 dicembre 2015 viene generata la terza ricevuta, con esito positivo;
- in data 25 gennaio 2016, l'atto viene rifiutato dalla cancelleria. Come motivazione viene riportata
la seguente dicitura: "Altro. Inviare collegando a numero rg e sezione della relativa causa
interrotta. Atti rifiutati il 25/01/2016".
Con la conseguenza che il procuratore di parte ricorrente ha ridepositato il ricorso in data 26
gennaio 2016 e quindi, astrattamente, in ritardo, con consequenziale richiesta della parte
convenuta di estinzione del giudizio. Tuttavia, il Tribunale non può non osservare che:
- la decisione in merito a tardività, nullità e irregolarità degli atti e dei relativi depositi, una volta
superati i controlli automatici previsti dal Ministero, debbono essere riservati all'autorità
giudiziaria;
- invero, nel caso di rifiuto dell'atto da parte del cancelliere, il Giudice è nella totale impossibilità di
verificare la correttezza della decisione del cancelliere, pregiudicando totalmente la parte nel
proprio diritto costituzionale alla difesa, in quanto la decisione del cancelliere diventa,
sostanzialmente, irrevocabile;
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
288
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
- la assenza del numero di r.g. collegato alla busta poteva essere semplicemente superato
dall'apertura del file contenente il ricorso, ove sono evidenziati la sezione, il Giudice e il numero di
r.g.;
- il notevole ritardo (in questo caso 40 giorni) tra la data di deposito dell'atto e la ricezione della
quarta ricevuta appare compromettere qualsivoglia possibilità di rimediare ad ogni tipologia di
errore commesso, anche non grave. Inoltre, non appare inutile evidenziare che la circolare del
Ministero del 28 ottobre 2014 ha statuito che:
- art. 5: "Dall'esclusività, o anche dalla mera facoltà del deposito telematico deriva l'esigenza,
assolutamente prioritaria, di garantire la tempestiva accettazione degli atti e documenti depositati
dalle parti. L'urgenza di provvedere a tale incombente è massima, poiché solo con l'accettazione
del deposito da parte del cancelliere l'atto entra nel fascicolo processuale e diviene visibile dalla
controparte e dal giudice. Laddove, poi, i termini per il deposito di atti siano scaglionati (per
disposizione o per scelta del giudice), in maniera tale che alla scadenza di un primo termine si
ricolleghi la decorrenza del secondo (è il caso dei termini di cui agli artt. 183 e 190 cpc) é evidente
come il ritardo nell'accettazione del deposito eseguito nel primo termine comporti un'automatica
decurtazione del secondo termine, a detrimento dei diritti di difesa (ferma restando la salvezza del
termine per la parte che abbia visto generata la ricevuta di avvenuta consegna prima della
scadenza). É, dunque, assolutamente da escludersi che possano trascorrere diversi giorni tra la
data della ricezione di atti o documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della
Cancelleria.
Si ritiene, pertanto, consigliabile che l'accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai
soggetti abilitati all'invio telematico sia eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da
parte dei sistemi del dominio giustizia. A tale scopo gli Uffici giudiziari dovranno adottare ogni
soluzione organizzativa idonea a garantire in via prioritaria la tempestività della lavorazione degli
atti processuali ricevuti, se del caso anche ricorrendo ad una riorganizzazione del lavoro, tale da
privilegiare le attività di "back office" rispetto a quelle di "front office", in modo da consentire una
tempestiva accettazione del deposito di atti e documenti telematici. In tale contesto si colloca la
modifica dell'art. 162 primo comma, della legge 23 ottobre 1960 n. 1196, ad opera dell'art. 51 D.l.
n. 90/2014. Per effetto della modifica da ultimo introdotta, infatti, l'orario di apertura giornaliera
delle cancellerie può essere ridotto da 5 a 3 ore. La riduzione dell'orario di apertura al pubblico - a
cui i dirigenti avranno cura di ricorrere esclusivamente laddove ciò non determini disservizi per
l'utenza - consentirà alle cancellerie di riservare una parte rilevante del proprio lavoro alla
ricezione degli atti inviati telematicamente. In particolare, laddove venga in concreto attuata la
riduzione dell'orario di apertura al pubblico, sarebbe opportuno che le cancellerie, in via
tendenziale, incrementassero la quantità di tempo dedicata all'accettazione degli atti telematici in
misura almeno pari a quella della riduzione dell'orario di apertura."; - art. 7: Anomalie del deposito
eseguito mediante invio telematico.
"L'art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche tecniche di cui
all'art. 34 DM 44/2011) prevede che, all'esito della trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto
o documento processuale, il gestore dei servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli
formali sulla c.d. Busta ricevuta dal sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a
tre categorie: WARN, ERROR e FATAL.
Errori appartenenti alle prime due categorie consentono alla cancelleria di forzare l'accettazione
del deposito. Errori appartenenti alla terza categoria, viceversa, inibiscono materialmente
l'accettazione, e, dunque, l'entrata dell'atto/documento nel fascicolo processuale. Le cancellerie,
in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno sempre accettare il deposito, avendo
cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
289
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
A tal fine è fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria
concordino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibile efficaci e complete."
Ora, nel caso di specie, nessuna anomalia di sistema era stata rilevata, in quanto la terza ricevuta
aveva avuto esito positivo.
Ma anche nel caso di errori denominati Warn o Error (tra cui rientra peraltro proprio l'eventuale
omissione del n. di r.g.) il Ministero ha disposto che le Cancellerie accettino il deposito, forzando
l'errore e segnalando al Giudice, unico soggetto che dovrà decidere in merito alla tempestività e
ritualità del deposito, l'eventuale problema riscontrato.
Soltanto in presenza di errori c.d. FATAL (concernenti ad esempio la impossibilità di elaborazione
delle buste, la totale assenza dell'atto nella busta ecc.) allora la Cancelleria è facoltizzata a rifiutare
il deposito.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, lo scrivente ritiene che, pur essendo corretto
l'orientamento in merito alla necessità, ai fini della tempestività del deposito, di ottenere tutte e
quattro le ricevute, soltanto la terza ricevuta, ossia gli esiti di controllo automatici, possano essere
valutati come causa di non tempestivo deposito. Una volta, invece, che sia positivo l'esito dei
controlli automatici, si ritiene che la Cancelleria non possa rifiutare l'atto, se non nei casi più gravi
di errori c.d. FATAL.
Pertanto, il Tribunale ritenuta la non legittimità del rifiuto del deposito avvenuto in data 25
gennaio 2016 da parte della cancelleria; ritenuta pertanto la tempestività del deposito del ricorso
in riassunzione;
P.Q.M.
dispone la prosecuzione del giudizio fissando nuova udienza per il 19 maggio 2016 ore 11,15. Si
comunichi.
Così deciso in Milano, il 23 aprile 2016.
Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2016.
20.25 Tribunale di Bari, 4 maggio 2016 – ordinanza – Processo civile telematico – attestazione di
conformità nel processo esecutivo – deposito oltre il termine – conseguenze processuali –
inefficacia del pignoramento – Esclusione
Tribunale di Bari
Ordinanza 4 maggio 2016
RITENUTO IN FATTO
ritenuto, in riferimento alla prima eccezione, che sotto il profilo testuale la disposizione di cui
all'art. 543 co. 4 terzo periodo c.p.c., distingue la problematica dell'attestazione di conformità
delle copie degli atti in questione da quella dell'inefficacia del pignoramento per tardivo deposito
delle stesse e ricollega la tardività/inefficacia unicamente al mancato deposito della nota
d'iscrizione e delle copie autentiche degli atti «di cui al secondo periodo» (dunque non al terzo)
del citato 4° co. dell'art. 543 c.p.c., e non richiamando, invece, tra gli atti da depositare a pena di
inammissibilità nel termine prescritto, anche l'attestazione di conformità. Ne consegue che
l'eventuale deposito oltre il termine deve rimanere irrilevante;
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
290
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
rilevato, in riferimento alla seconda eccezione, che il termine dilatorio di dieci giorni indicato
nell'art. 501 c.p.c. deve ritenersi rispettato in quanto il verbale di pignoramento è stato redatto il
4.3.2016 mentre l'istanza di assegnazione è stata depositata il 14.3.2016; ritenuto, invece, che le
eccezioni riguardanti l'esistenza del credito sono oggetto di diverso giudizio, opposizione a decreto
ingiuntivo, e che quindi attengono a questioni di carattere di merito nella quali il G.E. non può
entrare; ritenuto, allo stato, valido ed efficace il titolo esecutivo azionato è di conseguenza gli atti
esecutivi fin ora posti in essere dai creditori;
P.T.M
1. letto l'art. 624 c.p.c. rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione;
2. assegna le somme con separata ordinanza;
3. assegna il termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di opposizione
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito
all'autorità giudiziaria competente, tenuto conto della materia e del valore oggetto di merito,
previa l'iscrizione a ruolo della causa a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire
di cui all'art. 168 bis c.p.c. o altri se previsti, ridotti della metà ex art. 616 c.p.c.
La Cancelleria comunichi alle parti.
20.26 Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8886 del 4 maggio 2016 – sentenza – Notifica
tramite PEC L. 53/94 – La scissione della notifica tramite PEC non si applica se eseguita dopo le
ore 21.00
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
4 MAGGIO 2016 N. 8886
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
291
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Dott. LEO Giuseppina - Consigliere Dott. SPENA Francesca - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27153-2014 proposto da:
B.A.M., VEDOVA M. C.f. (OMISSIS), M.I. C.f. (OMISSIS), M.F. C.F. (OMISSIS), M.E.S. C.E. (OMISSIS),
tutti nella qualità di eredi di M.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GRICGORIO VI 174, (n/o
studio Autolitano Canturi), rappresentati e difesi dall'avvocato DOMENICO ARIZZI, giusta delega io
atti;
- ricorrenti contro
ASSESSORATO alla SANITA' DELLA REGIONE SICILIA, C.F. (OMISSIS), in persona dell'Assessore pro
tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici
domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;
- AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. (OMISSIS), p.I. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso io
studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa dall'avvocato GRANOZZI GAETANO,
giusta delega in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza 1736/2013 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 25/10/2013
R.G.N. 671/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2016 dal Consigliere Dott.
FRANCESCA SPENA;
udito l'Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale Avvocato GRANOZZI GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha
concluso inammissibilià in sub. Per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato davanti al Tribunale di Messina in data 29.10.2001 M. ROMANO agiva nel
confronti della A.U.S.L. nr. (OMISSIS) per ottenere il ricovero in forma Indiretta, ai sensi delle L.R.
n. 66 del 1977 - L.R. n. 20 del 1986 - L.R. n. 202 del 1979 e L.R. n. 3 del 1991, presso il Centro
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
292
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Europeo di Oncologia- casa di cura privata srl in (OMISSIS) e per il rimborso delle spese Ivi
sostenute per cure medico chirurgiche, nell'importo di Euro 47.255.171 oltre alle spese per il
viaggio e l'accompagnatore.
Il M. decedeva in corso di causa.
Il Tribunale di Messina, autorizzata la estensione del contraddittorio nei confronti dell'assessorato
alla sanità della Regione Sicilia, accoglieva la domanda con sentenza del 14.1.2009 (nr. 23/2009) in
favore degli eredi del M., signori B. A.M., M.I., M.F. e M.E. S..
Con ricorso dell'8.4.2009 proponeva appello l'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia
chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., non essendo stata
formulata domanda nei suoi confronti; nel merito eccepiva il proprio difetto di legittimazione
passiva e contestava la esistenza dei presupposti del diritto al rimborso.
La Corte d'Appello di Messina con sentenza dell'8.10- 25.10.2013 (nr. 1736), in riforma della
sentenza dl primo grado, respinta la preliminare questione di ultrapetizione, rigettava la domanda
originaria del M. ritenendo non fornita la prova della sussistenza dei presupposti di legge per la
assistenza indiretta.
La Corte territoriale in particolare riteneva carente la prova della urgenza del ricovero presso un
istituto di alta specializzazione, tale da non consentire l'attesa richiesta dalle strutture pubbliche o
accreditate.
Evidenziava che Il M. già a seguito di un esame radiografico del 27 maggio 1997 era a conoscenza
della presenza di opacità di origine sospetta in sede apicale destra e si era rivolto per accertamenti
diagnostici In data 23 giugno 1997 direttamente all'Istituto Europeo di Milano senza
preliminarmente attivarsi per reperire una struttura pubblica o accreditata per l'intervento
chirurgico, che era stato effettuato dopo circa dieci giorni dagli accertamenti.
Ricorrono per la Cassazione della sentenza i signori B. A.M., M.I., M.F. e M.E. S., articolando due
motivi.
Resistono con controricorso la Azienda Sanitaria Provinciale nr. (OMISSIS) - subentrata alla ex AUSL
nr (OMISSIS) nel corso del giudizio di appello - e l'assessorato Regionale alla Sanità della Regione
Sicilia.
La Azienda Sanitaria Provinciale ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve esaminarsi la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal
controricorrente assessorato regionale alla sanità e dalla ASP nr. (OMISSIS) sotto il profilo della sua
tardività.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
293
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Nella fattispecie li termine dl Impugnazione della sentenza scadeva in data 27.11.2014, termine
così posticipato rispetto alla scadenza annuale ex art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 in quanto cadente
nella giornata di sabato (25.11.2014).
La eccezione è fondata.
La notifica del ricorso è stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata.
Ai termini del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 quater, comma 3:
"3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la
ricevuta di accettazione prevista del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 1, e, per il
destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, ART. 6, comma 2".
La notifica del ricorso in esame si è perfezionata, a tenore della norma citata, alle ore 23.31 del
giorno 27 novembre 2014 nei confronti dell'Assessorato regionale alla Sanità della Regione Sicilia
ed alle ore 23.35 del 27 novembre 2014 nei confronti della ASP (OMISSIS), corna risulta dalle
rispettive ricevute di accettazione.
Ai sensi del citato D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies (Tempo delle notificazioni con modalità
telematiche):
"La disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità
telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7
del giorno successivo".
Il richiamato art. 147 c.p.c. (Tempo delle notificazioni) nella vigente formulazione applicabile
ratione temporis - dispone che le notificazioni dal 1 ottobre al 31 marzo non possono farsi prima
delle ore 7 e dopo le ore 19 (prima delle ore 6 e dopo le ore 20 dal 1 aprile al 30 settembre).
Sicchè la notifica del ricorso in cassazione a norma del combinato disposto del D.L. n. 179 del 2012,
art. 16 septies e art. 147 c.p.c. si considera ex lege perfezionata il 28 novembre 2014, a termine
decorso.
La norma del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies non consente una diversa
interpretazione per il chiaro tenore letterale;
essa infatti non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il
notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario espressamente
disposta, invece, ad altri fini dal precedente art. 16 quater.
Le spese si compensano per la assoluta novità della questione trattata.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per
dare atto - al sensi L. n. 228 del 2012, art. 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115
del 2002, art. 13) - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
294
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la Impugnazione
integralmente rigettata.
P.Q.M.
Dichiara la inammissibilità del ricorso.
Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2016
20.27 Corte di Cassazione Sezione Seconda civile, 19 maggio 2016 – il deposito telematico degli
atti introduttivi è ammesso anche in assenza di autorizzazione
CORTE DI CASSAZIONE
SENTENZA
N. 9772/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore - Presidente Dott. PETITTI Stefano - Consigliere Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere Dott. SCARPA Antonio - Consigliere Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere ha pronunciato la seguente:
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
295
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXX s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in
forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con domicilio
eletto nello studio dello stesso in Roma, via XXXXXX, n. XXX;
- ricorrente contro
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata avverso il decreto del Tribunale di Bergamo in data 20 gennaio 2015;
Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 15 aprile 2016 dal Consigliere
relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice,
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
In data 5 novembre 2014 è stato notificato ad XXXXXXXXXXXX., da parte di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s.r.l. in liquidazione, il decreto n. 5929/14, emesso dal Tribunale di
Bergamo in data 22 ottobre 2014, con il quale veniva ingiunto alla stessa di pagare, entro quaranta
giorni dalla notifica dell'atto, la somma di Euro 19.869,58, oltre interessi moratori. Il ricorso per
decreto ingiuntivo è stato depositato in forma telematica, ed in forma telematica è stato
notificato, insieme al decreto di emissione, ad Ortopiazzolla.
Avverso detto decreto XXXXXXXXXXXXXXXXX ha proposto formale opposizione, provvedendo in
data 12 dicembre 2014 alla notifica presso il procuratore domiciliatario all'indicato indirizzo di
posta elettronica certificata. Successivamente, in data 22 dicembre 2014, è stato formato il
fascicolo telematico, rubricato al RG 15449/14.2. - Con decreto in data 20 gennaio 2015, il giudice
del Tribunale di Bergamo ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di citazione in opposizione a
decreto ingiuntivo proposto in via telematica da XXXXXXXXXXXXX.
2.1. - Il decreto di inammissibilità è così motivato: "preso atto dell'indirizzo ricostruttivo ormai
consolidato presso questo Tribunale di applicazione rigorosa della norma di cui al D.L. 18 ottobre
2012, n. 179, art. 16-bis, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221; considerato in particolare che
tale norma prevede il deposito telematico di atti dei difensori delle parti già costituite (comma 1);
preso atto che nei confronti del Tribunale di Bergamo, in quanto in possesso di tutti i requisiti
tecnici e informatici necessari, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, ha attivato con
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
296
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
anticipo l'entrata in vigore del processo civile telematico espressamente richiamando la comparsa
di risposta ed altri atti endoprocessuali; ritenuto in conclusione che in questa fase non appare
sussistente una disciplina giuridica ammissiva del deposito telematico degli atti introduttivi del
procedimento (...)".Per la cassazione del decreto del Tribunale, Ortopiazzolla ha proposto ricorso
straordinario, ai sensi dell'art. 111 Cost., sulla base di quattro motivi.
L'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
1. - Con il primo motivo (errata interpretazione dell'art. 35 del decreto ministeriale 21 febbraio
2011, n. 44, recante il regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo
civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) si deduce che nessuna norma, nè
legislativa nè regolamentare, ha conferito alla Direzione generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia il potere di individuare il novero degli atti depositabili
telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di
deposito digitale. Alla detta Direzione generale spetterebbe esclusivamente il potere di accertare e
dichiarare l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità
dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. Ad avviso della
ricorrente, l'opposizione a decreto ingiuntivo il cui fascicolo viene depositato telematicamente
deve essere in ogni caso considerata rituale e quindi pienamente efficace. Con il secondo motivo si
denuncia violazione del codice dell'amministrazione digitale, approvato con il D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82, e degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ.. Secondo la ricorrente, la validità di un deposito di un
atto processuale non può essere fatta dipendere da un provvedimento amministrativo quale il
decreto della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, non potendo essere
sanzionato il deposito di atti in via telematica in difetto di una disposizione di legge che conferisca
tale potere. A sostegno di tale assunto, la ricorrente richiama il principio di libertà delle forme e
quello del raggiungimento dello scopo e deduce che nel caso di specie gli scopi essenziali del
deposito di un atto giudiziario devono ritenersi raggiunti, stante l'accettazione dell'atto da parte
del cancelliere e l'acquisizione agli atti del fascicolo di parte, visibile per le controparti ed il giudice.
Il terzo mezzo denuncia l'errata interpretazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla L. 17
dicembre 2012, n. 221, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19, n. 2,
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità
2013), poi modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni,
dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, posto che detta norma non comminerebbe alcuna sanzione di
nullità in caso di difetto di forme con riguardo ai documenti inviati in via telematica.
Il quarto motivo (violazione degli artt. 165 e 171 cod. proc. civ.) lamenta che il Tribunale non abbia
neppure atteso la prima udienza prima di provvedere, ma abbia emesso inaudita altera parte un
decreto di inammissibilità.
Il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 111 Cost.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
297
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
avverso il decreto del Tribunale che ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione a decreto
ingiuntivo in difetto di rituale costituzione dell'opponente, per essere l'atto introduttivo del
procedimento stato depositato in via telematica anzichè con modalità cartacee, è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, 15 dicembre 1982, n. 6908), infatti, il
provvedimento dichiarativo della inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per difetto
di costituzione dell'opponente o per ritardata costituzione del medesimo non è direttamente
impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., essendo esso soggetto a gravame
secondo i normali criteri del giudizio di cognizione. Invero, nell'opposizione a decreto ingiuntivo,
che introduce un ordinario giudizio di cognizione, il decreto di inammissibilità dell'opposizione,
adottato per il riscontrato difetto di rituale costituzione dell'opponente, assume valore sostanziale
di sentenza ed è pertanto suscettibile di impugnazione mediante appello, con tale mezzo
realizzandosi, attraverso la normale garanzia giurisdizionale e nel contraddittorio delle parti
interessate, un controllo circa la sussistenza dei presupposti legittimanti la dichiarata
inammissibilità.
3. - Nondimeno, la particolare importanza del thema decidendum induce il Collegio, stante la
ravvisata inammissibilità del ricorso perchè proposto avverso un provvedimento impugnabile
mediante appello, a ritenere sussistenti le condizioni per una pronuncia d'ufficio ai sensi dell'art.
363 c.p.c., comma 3, con l'enunciazione - nell'esercizio della funzione nomofilattica assegnata a
questa Corte dalla citata disposizione del codice di rito - del principio di diritto nell'interesse della
legge sulla questione che il ricorso inammissibile propone.
La questione è se, nei procedimenti iniziati dinanzi ai tribunali a decorrere dal 30 giugno 2014, sia
ammissibile - nella disciplina del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, inserito dalla L. n. 228 del 2012,
art. 1, comma 19, n. 2), nel testo anteriore al D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (che, con l'art. 19, comma 1, lett. a, n. 1, vi ha
aggiunto il comma 1-bis) - il deposito con modalità telematiche dell'atto di opposizione a decreto
ingiuntivo.
Essa assume una connotazione di particolare importanza, trattandosi di questione nuova nella
giurisprudenza di questa Corte ed in ordine alla quale si sono registrate, tra i giudici di merito,
diversità nelle interpretazioni e nelle soluzioni offerte.
4. - Occorre muovere dal dato normativo.
Il comma 4 del citato art. 16-bis, nel prevedere che, a decorrere dal 30 giugno 2014, per il
procedimento d'ingiunzione davanti al tribunale, "il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte
e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa
anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici", esclude, espressamente, che questa regola valga per il giudizio di opposizione.
Per il giudizio di opposizione si applica la disciplina generale dettata, dal comma 1 dello stesso art.
16-bis (come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 44, comma 2, lett. a), per i procedimenti civili,
contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale: "il deposito degli atti processuali e
dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
298
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".
5. - Il comma 1 dell'art. 16-bis del decreto-legge, riferendosi al deposito degli atti processuali da
parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, pone la regola dell'obbligatorietà del
deposito telematico dei soli atti endoprocessuali.
Si tratta di stabilire se sia possibile depositare telematicamente atti diversi rispetto a quelli per i
quali l'art. 16-bis impone di utilizzare quel canale comunicativo: se, cioè, ferma l'obbligatorietà del
processo civile telematico per i soli atti endoprocessuali, il deposito per via telematica dell'atto
introduttivo del giudizio (a) rientri, pur in difetto di apposita autorizzazione ex art. 35 del decreto
ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, tra le facoltà del difensore che intenda in tal modo costituirsi
in giudizio, oppure (b) sia inammissibile.
Tale questione, oramai, ha una rilevanza esclusivamente intertemporale, giacchè, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2015, che ha inserito il D.L. n. 179 del 2012, art. 16bis, comma 1-bis, "è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti
dal comma 1" dello stesso art. 16-bis: sicchè, a partire da tale data, per l'atto introduttivo del
giudizio o per il primo atto difensivo, il regime della modalità di deposito è telematico o cartaceo a
scelta della parte e, in caso di deposito telematico, questo è l'unico a perfezionarsi.
6. - Ad avviso del Collegio, dal comma 1 del citato art. 16-bis non si ricava la regola, inversa, del
divieto di utilizzare il canale comunicativo dell'invio telematico per gli atti introduttivi del processo.
In mancanza di una sanzione espressa di nullità del deposito degli atti introduttivi in via
telematica, la questione va risolta considerando che, secondo il principio cardine di strumentalità
delle forme desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ. (cfr. Sez. Un., 3
novembre 2011, n. 22726; Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665), le forme degli atti del processo non
sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sè o per il perseguimento di un fine
proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un
certo risultato, il quale si pone come l'obiettivo che la norma disciplinante la forma dell'atto
intende conseguire. Il tessuto normativo del codice di rito, ispirato ad un principio di economia
conservativa, mostra di ritenere la nullità come un sistema di limiti e di rimedi. Considerando
irrilevante l'eventuale inosservanza della prescrizione formale se l'atto viziato ha egualmente
raggiunto lo scopo cui è destinato, l'ordinamento decrementa le volte che il processo civile si
conclude con una pronuncia di carattere meramente processuale, incapace di definire il merito
della lite con una distribuzione del torto e della ragione tra le parti.
Muovendosi in tale prospettiva, ed esaminando una ipotesi di deposito irrituale, avvenuto
attraverso l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria al di fuori delle
ipotesi speciali in cui tale modalità è consentita, questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza 4
marzo 2009, n. 5160, ha già chiarito che la deviazione dallo schema legale deve essere valutata
come una mera irregolarità, in quanto non è prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale
tipo di vizio, giungendo alla conclusione che l'attestazione da parte del cancelliere del ricevimento
degli atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo
della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario, e che, in tal caso, la sanatoria si produce
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
299
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da
quello di spedizione (così anche Sez. 1, 17 giugno 2015, n. 12509).
6.1. - Applicando tale principio, va esclusa una valutazione di radicale difformità del deposito per
via telematica, da parte del difensore, dell'atto introduttivo del giudizio rispetto a quello, tipico,
che si realizza con modalità cartacee secondo le forme supposte dall'art. 165 cod. proc. civ. e dalle
pertinenti disposizioni di attuazione.
Il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio è una eventualità considerata possibile
dallo stesso codice di procedura civile, il quale, all'art. 83, comma 3, nel testo modificato dalla L.
18 giugno 2009, n. 69, prevede che "se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il
difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica
autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via
telematica "In questo contesto, poichè lo scopo del deposito di un atto processuale consiste nella
presa di contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata e
nella messa a disposizione delle altre parti processuali, il deposito per via telematica, anzichè con
modalità cartacee, dell'atto introduttivo del processo di cognizione si risolve in una mera
irregolarità: una imperfezione non viziante la costituzione in giudizio dell'attore e non idonea ad
impedire al deposito stesso di produrre i suoi effetti tipici tutte le volte che l'atto sia stato inserito
nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta
consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, D.L. n.
179 del 2012, ex art. 16-bis, comma 7.
6.2. - Questa conclusione non è ostacolata dalla mancanza di un provvedimento ministeriale
autorizzativo, riferito al singolo tribunale in cui si svolge la controversia, che specificamente
comprenda l'atto introduttivo del giudizio tra quelli per i quali opera l'abilitazione al deposito
telematico.
Infatti, il citato art. 35 del decreto ministeriale n. 44 del 2011, in vista dell'attivazione della
trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni, si limita a conferire al
decreto dirigenziale del Ministero il compito di accertare l'installazione e l'idoneità delle
attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti
informatici nel singolo ufficio. Non rientra, pertanto, in quest'ambito di potere accertativo di
funzionalità tecniche l'individuazione, altresì, del novero degli atti depositabili telematicamente, la
quale discende dalla normativa primaria.
Conclusivamente, deve essere pronunciato il seguente principio di diritto nell'interesse della legge:
"In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal
30 giugno 2014, nella disciplina del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 19, n. 2), anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2015 (che,
con l'art. 19, comma 1, lett. a, n. 1), vi ha aggiunto il comma 1-bis), il deposito per via telematica,
anzichè con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in
opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad
una mera irregolarità, sicchè ogniqualvolta l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati
dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore
di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
300
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a
disposizione delle altre parti".
8. - Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l'intimata svolto attività difensiva in questa
sede.
9. - Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato
inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e pronuncia nell'interesse della legge il principio di diritto
di cui al punto 7 del Considerato in diritto.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di
Cassazione, il 15 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2016
In tempi non sospetti (2014) avevo sostenuto quanto statuito dalla Suprema Corte nella
sentenza sopra trascritta, al punto che sarebbe lecito pensare che le motivazioni in essa
contenute siano state “riprese” dall’articolo scritto per Altalex e pubblicato il 28 ottobre 2014
nel quale affrontavo il problema se fossero o meno ammissibili e validi i depositi telematici di
atti diversi da quelli endoprocessuali così come indicati dall’art. 16 bis del DL. 179/12, in assenza
del “valore legale” del decreto ex art. 35 del DM 44/11 rilasciato dal Ministero della Giustizia:
“Le ordinanze dei Tribunali di Milano (7 ottobre 2014), Brescia (07 ottobre 2014), Vercelli (04
agosto 2014), Udine (28 luglio 2014) e Bologna (16 luglio 2014) mutano completamente
l’orientamento giurispudenziale pressochè univoco e che ormai sembrava consolidarsi, relativo
all’ammissibilità e validità del deposito telematico di atti diversi da quelli endoprocessuali così
come indicati dall’art. 16 bis del DL. 179/12, in assenza del “valore legale” del decreto ex art. 35
del DM 44/11 rilasciato dal Ministero della Giustizia.
Nelle citate ordinanze ed in particolar modo in quelle di Milano, Brescia e Bologna, viene adesso
accolto il principio per il quale non possa essere sanzionata la parte che depositi telematicamente
atti diversi da quelli endoprocessuali indicati dall’art. 16 bis del DL. 179/12, in assenza del “valore
legale” del decreto ex art. 35 del DM 44/11 rilasciato dal Ministero della Giustizia.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
301
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Sul punto avevo già avuto modo di esprimermi, unitamente ai colleghi Adriana Augenti, Patrizio
Galeotti, Nicola Gargano, Francesco Minazzi e Fabrizio Sigillò, commentando sia l’ordinanza del
Tribunale di Foggia del 10 aprile 2014, sia l’ordinanza del Tribunale di Padova del 1 settembre
2014 sostenendo in tempi non sospetti, in punto di diritto, argomentazioni e conclusioni del tutto
diverse da quelle indicate nei predetti provvedimenti, fermamente convinto che il deposito
telematico di atti non potesse riguardare solo ed esclusivamente quelli endoprocessuali indicati
dall’art. 16 bis DL 179/12, ma anche gli altri (introduttivi o di costituzione) pur in assenza del
“valore legale” del decreto ex art. 35 del DM 44/11 rilasciato dal Ministero della Giustizia
evidenziando che, nel nostro ordinamento non fosse esistente norma alcuna che conferisse a
DGSIA (nell’emanare il decreto ex art. 35 DM 44/11) da un lato il potere di indicare quali fossero
gli atti da depositarsi telematicamente e, dall’altro, che prevedesse e riconoscesse giuridicamente
quello che, impropriamente, veniva e viene definito “valore legale”, senza dimenticare che, pur
non volendo aderire a tale interpretazione, il Giudicante avrebbe dovuto comunque applicare due
principi: il principio della libertà di forme (art. 121 c.p.c.) “gli atti del processo, per i quali la legge
non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al
raggiungimento del loro scopo” e il principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) il
quale prevede che “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto
del processo se la nullità non è comminata dalla legge” e che “la nullità non può mai essere
pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Ciò che più colpisce nelle decisioni assunte dai magistrati dei Tribunali di Milano e Brescia, oltre al
coraggio di andare in controtendenza e, quindi, smentire quelle dei colleghi di Padova, Foggia,
Pavia, Roma e Torino, è che avrebbero potuto risolvere e decidere le questioni processuali ai
medesimi prospettate facendo solo presente che, in quegli Uffici Giudiziari, già sussisteva il cd.
“valore legale” ex art. 35 DM 44/11 per il deposito telematico degli atti oggetto di contestazione
(comparsa di costituzione telematica); ciò nonostante hanno voluto approfondire la tematica e
“chiedersi quindi se la validità di un deposito di un atto processuale possa essere fatta dipendere
da un provvedimento amministrativo (come risulta essere il decreto del direttore del DGSIA) o se
invece occorre procedere alla applicazione del codice di rito per verificare se possa essere
sanzionato il deposito di atti in via telematica pur in assenza di una disposizione di legge che
conferisca tale potere. Ebbene … anche a prescindere dalla esistenza del decreto dirigenziale, la
comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente deve essere in ogni caso
considerata rituale e quindi pienamente efficace.
Deve essere preliminarmente rilevato come nessuna norma né legislativa né regolamentare
abbia conferito alla DGSIA il potere di individuare il novero degli atti depositabili
telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di
deposito digitale.
Invero, l’art. 35 del DM 44/11 si limita a prevedere che alla DGSIA spetti esclusivamente il potere
di accertare e dichiarare “l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente
alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio”.
Pertanto, non può essere demandato alla DGSIA la individuazione di quali atti possano o meno
essere depositati in via telematica, ma occorre esclusivamente verificare se l’atto depositato
telematicamente sia idoneo allo scopo per cui è destinato e se esiste nel nostro ordinamento una
sanzione di carattere processuale per il deposito degli atti introduttivi e di costituzione nel
giudizio.
Il codice di procedura civile prevede due principi generali unanimemente riconosciuti dalla
giurisprudenza e dalla dottrina:
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
302
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
a) il primo, denominato principio della libertà di forme, lo si trova sotto l’art. 121 del codice di rito,
secondo cui “gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono
essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo”;
b) il secondo, denominato principio del raggiungimento dello scopo, è specificato nell’art. 156
c.p.c.. Tale fondamentale articolo prevede innanzitutto che “non può essere pronunciata la nullità
per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge”. Il
secondo comma aggiunge che “ può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti
formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo”. L’ultimo, e più rilevante, comma sancisce
infine che “la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è
destinato”.
Appare evidente come tali principi debbano essere verificati alla luce della normativa prevista in
materia di atti informatici, e in particolare sulla base del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82
ossia del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale, ove è previsto che:
- il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale che
rispetti le regole tecniche ha la stessa efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. (cfr. artt. 20 e 21);
- i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo
telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza soddisfano il requisito della
forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale (art.
45).
Ora, appare evidente come il difensore che si costituisca in giudizio telematicamente soddisfi tutti i
requisiti di forma sanciti dal codice di procedura civile in quanto:
a) sottoscrive la comparsa con firma digitale;
b) effettua il deposito utilizzando le regole tecniche e le specifiche previste dalla normativa
regolamentare del PCT;
c) supera il controllo della cancelleria la quale certifica il deposito della comparsa e dei documenti
allegati;
d) l’atto e i documenti sono messi a disposizione del Giudice e delle altre parti processuali, che
possono evitare l’accesso in cancelleria potendo visionare la comparsa e i documenti depositati
direttamente tramite la consolle dell’avvocato (risultato che, oltretutto, è uno degli obiettivi del
legislatore, ossia quello di diminuire gli accessi nelle cancellerie).
In conclusione, in alcun modo può essere sanzionata la parte che si costituisca in via telematica.
Oltretutto, nel nostro ordinamento le sanzioni processuali debbono essere previste specificamente
dal legislatore.
La sanzione dell’inammissibilità, ad esempio, è prevista nel nostro ordinamento in maniera
tassativa, ma nessuna norma sanziona con tale istituto il deposito degli atti introduttivi in via
telematica.
Infine, la prova che il legislatore abbia già considerato possibile il deposito telematico degli atti
introduttivi e di costituzione in giudizio risulta dall’art. 83 c.p.c. in tema di procura alle liti.
Il comma 3 di tale articolo prevede testualmente che “Se la procura alle liti è stata conferita su
supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la
copia informatica autenticata con firma digitale….” (Tribunale Ordinario di Milano, quarta
sezione civile, 7 ottobre 2014).
Alle stesse conclusioni, con gli stessi rilievi e argomentazioni, giunge anche il Tribunale Ordinario di
Brescia, Sezione Lavoro con l’ordinanza del 7 ottobre 2014.
Situazione diversa su Bologna nel quale Tribunale invero, come rilevato dal Giudicante, non
esisteva per la tipologia di atto (ricorso introduttivo in materia di lavoro) depositato
telematicamente in giudizio il decreto ex art. 35 DM 44/11; nel caso di specie il Giudicante deve
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
303
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
quindi pronunciarsi in merito alla eccezione sollevata dalla parte resistente: “…A tal fine deve farsi
riferimento, in primo luogo, ai principi generali regolanti il processo civile ed anche a quelli
contenuti nel Codice dell'Amministrazione Digitale, dovendosi distinguere tra validità dell’atto
processuale e validità del deposito, posto che nessuna disposizione menziona l’espressione “valore
legale”, tipicamente utilizzata per indicare la possibilità o meno di depositare telematicamente
l’atto.
In relazione alla validità dell'atto processuale telematico, secondo il principio generale contenuto
nell'art. 121 c.p.c. gli atti del processo, per cui la legge non richiede forme determinate, possono
essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Ciò comporta che, in
forza di questo principio, le forme devono essere rispettate solo e nei limiti in cui sono necessarie
per conseguire lo scopo obiettivo cui sono destinate ossia per assolvere alla loro funzione di
garanzia e obiettività.
L'art. 125 c.p.c. indica la forma-contenuto degli atti di parte e ha la funzione di individuare quale
sia il contenuto minimo degli atti scritti di parte nel processo. Tutti gli atti suddetti devono essere
sottoscritti dalla parte, se sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore. Pertanto, è indubbio
che anche l'atto telematico debba rivestire forma scritta, come prevede espressamente l'art. 21,
comma 2, del "Codice dell'Amministrazione Digitale" Dlgs. 7.5.2005 n. 82, come modificato dal
Dlgs. 30.12.2010 n. 235 -cui il difensore appone la firma digitalmente- richiamato dall’articolo 20,
comma 1bis, del CAD, secondo cui “l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito
della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, […] fermo
restando quanto disposto dall’articolo 21” medesimo.
Ne deriva, secondo il giudicante, la piena validità dell'atto processuale informatico, se redatto in
conformità alle norme citate, alle Regole Tecniche contenute nel DM 44/2011 ed alle Specifiche
Tecniche del PCT . Resta fermo, in ogni caso, il principio generale di cui all’art.156 c.p.c. per il quale
l’atto eventualmente invalido, se ha raggiunto lo scopo cui è destinato, come è pacificamente
avvenuto nel caso in esame, non può essere dichiarato nullo, mentre qualora lo scopo non fosse
stato raggiunto, sarebbe stata disposta la rinnovazione della notifica, con salvezza dell'atto.
Quanto alle modalità di deposito, non si ritiene condivisibile la tesi dell’inammissibilità, posto che la
suddetta categoria giuridica è prevista dal nostro ordinamento processuale nei casi tassativamente
previsti e solo in due ipotesi (opposizione di terzo, e revocazione) per gli atti introduttivi.
Giova ricordare, al riguardo, che l’inammissibilità del deposito telematico non è espressamente
contemplata dalle Regole Tecniche le quali, in ogni modo, essendo fonte subordinata alla legge,
non possono prevalere sul codice di rito ( cfr. Tribunale di Milano, sez. IX sentenza n. 3115 del
19.2.2014).
Non si ritiene, infine, fondata altresì l'eccezione d'inesistenza, essendo il ricorso formatosi
validamente nel rispetto della normativa applicabile.
Alla luce di quanto premesso, viene ritenuta infondata l'eccezione d'inesistenza/
inammissibilità/nullità del ricorso depositato telematicamente…”(Tribunale Ordinario di
Bologna, Sezione Lavoro, ordinanza del 16 luglio 2014).
La decisione del Tribunale di Udine del 28 luglio 2014 è relativa ad altra questione già oggetto di
precedenti (e negative) pronuncie da parte dei Tribunali di Roma e Livorno, i quali non hanno
esitato a dichiarare nullo, ai sensi del comma secondo dell’art. 156 c.p.c., il ricorso per decreto
ingiuntivo depositato telematicamente in formato PDF immagine e non in PDF testo, come
previsto dall’art. 11 comma 1 del DM 44/11 e dal correlato art. 12 comma 1 delle specifiche
tecniche del 16 aprile 2014.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
304
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Il Tribunale di Udine decide in maniera diversa la medesima questione non dichiarando la nullità ai
sensi del secondo comma dell’art. 156 c.p.c. ma, correttamente, invitando parte ricorrente a
regolarizzare il deposito.
Da ultimo segnalo altresì l’ordinanza del Giudice del Tribunale di Roma Antonella Dell’Orfano che,
in data 24 gennaio 2015 (nel procedimento R.G. n. 80750/2014), ha ulteriormente ribadito e
precisato che "anche a prescindere dall'esistenza del decreto dirigenziale previsto dalla
normativa vigente in materia di PCT, la comparsa di costituzione e risposta depositata
telematicamente deve essere in ogni caso considerata ammissibile atteso che la DGSIA è priva,
per legge o regolamento, del potere di individuare il novero degli atti depositabili
telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di
deposito digitale, ed in secondo luogo, non è prevista da alcuna norma la sanzione processuale
di inammissibilità del deposito dell'atto introduttivo o di costituzione in via telematica, e dunque
spetta al Giudice, sulla base della normativa costituzionale, processuale e telematica, verificare
l'idoneità del suddetto deposito al raggiungimento dello scopo cui è deputato (cfr. Tribunale
Milano, ord. 7.10.2014)"dovendosi pertanto “ritenersi quindi ammissibile il deposito telematico
di atti e provvedimenti non espressamente contemplati dal decreto autorizzatorio secondo il
principio generale contenuto nell'art. 121 c.p.c. per il quale gli atti del processo, per cui la legge
non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al
raggiungimento del loro scopo ed inoltre, trova applicazione il principio generale di cui all'art.
156 c.p.c. per il quale l'atto eventualmente invalido, se ha raggiunto lo scopo cui è destinato,
come nel caso di specie, a seguito dell'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, con
immediata visibilità per il Giudice e per tutte le altri parti del processo, non può essere dichiarato
nullo (cfr. Tribunale Bologna, ord. 16.7.2014)".
In conclusione se da una parte è possibile affermare che, fortunatamente, qualcosa è cambiato nel
panorama giurisprudenziale inerente i depositi telematici effettuati in formato diverso da quello
consentito o aventi ad oggetto atti non previsti dall’art. 16 bis del DL 179/12 non “assistiti” dal
decreto ex art. 35 DM 44/11 dall’altra, pur auspicando che in presenza di analoghe situazioni
prevalga, per il futuro, questa nuova giurisprudenza su quella precedente, è altrettanto auspicabile
l’intervento del legislatore affinchè con norma stabilisca che, al di la di quanto disposto dall’art. 16
bis del DL 179/12, l’avvocato abbia la facoltà di depositare telematicamente ogni atto del
processo; così facendo si raggiungerebbe un duplice scopo: il primo quello di scongiurare,
definitivamente, l’adozione di provvedimenti privi di qualsiasi fondamento giuridico e dalle
conseguenze pericolosissime sia per i colleghi (responsabilità professionale e deontologica) sia per
la tutela dei diritti dei cittadini e, il secondo, quello di consentire che progressivamente il fascicolo
processuale sia sempre più telematico e sempre meno cartaceo considerando altresì che ad oggi,
nella maggior parte degli Uffici Giudiziari, non viene rispettato quanto previsto dall’art. 14 del DM
44/11 e dall’art. 15 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 ossia l’obbligo, per le cancellerie, di
trasformare in digitale tutto ciò che viene depositato in cartaceo.”.
20.28 Tribunale di Bari – Sez. Civile, 8 giugno 2016 – ordinanza – processo telematico – deposito
costituzione – inerzia della cancelleria – mancata accettazione e/o rifiuto – validità deposito
determinata dalla ricevuta di avvenuta consegna – costituzione valida – invito a secondo invio
per regolarizzazione
Tribunale di Bari
Sez. II Civile
ordinanza 8 giugno 2016
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
305
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Giudice Cavallo
Il Giudice dott.ssa M.C.,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza dell’8.6.2016;
verificato che dagli atti risulta che la comparsa di costituzione della società convenuta non è stata
ritualmente depositata nonostante il procuratore sia comparso all’udienza del 14.10.2015
dichiarando l’avvenuta costituzione in via telematica e svolgendo le sue difese e deduzioni;
rilevato che dagli atti emerge che al momento del deposito della comparsa è stata inviata una
terza comunicazione (successiva alla ricevuta di avvenuta consegna e di accettazione) in cui si
indicava “numero di ruolo non valido: il mittente non ha accesso al fascicolo. Sono necessarie
verifiche da parte della cancelleria” a cui non ha fatto seguito alcuna verifica; considerato che in
base all’art. 14 comma 7° delle specifiche tecniche previste dall’art. 34 DM Giustizia 44/2011
l’indicazione da parte del depositante di un numero di ruolo errato è configurato come errore di
tipo “ERROR”, dunque come anomalia bloccante che lascia alla determinazione dell’ufficio
ricevente la scelta fra intervenire forzando l’accettazione ovvero rifiutare il deposito trattandosi di
errori diversi da quelli fatali che impediscono di ricevere l’atto;
considerato che la Circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015 prevede all’art. 7 che
le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno dunque, ove possibile,
accettare il deposito, con la conseguenza che la mancata accettazione, da cui consegue il mancato
inserimento nel fascicolo telematico non può condizionare la validità del deposito poiché in base
all’art. 16-bis comma 7 d.l. 179/2012 “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al
momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta
elettronica certificata del Ministero della giustizia” (in questo senso Trib. Torino 13.5.2016);
ritenuto pertanto che alcuna contestazione possa essere mossa in ordine alla validità della
costituzione della parte convenuta che, allo stato, tuttavia necessita di essere regolarizzata;
ritenuto che l’adempimento possa essere posto in essere dalla parte mediante l’ausilio della
Cancelleria che dovrà provvedere alla risoluzione del problema verificatosi o, solo in caso di
impossibilità di accettare l’atto per il quale era stato segnalato l’errore, a regolarizzare il deposito
mediante nuovo invio dello stesso atto e degli allegati;
P.Q.M.
dispone la regolarizzazione della costituzione della parte convenuta secondo le modalità indicate.
Rinvia per il prosieguo e la verifica della regolarizzazione all’udienza del 28.9.2016. Si comunichi.
20.29 Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, n. 13817 del 6 luglio 2016 – sentenza – Valido
l’avviso dell’udienza prefallimentare comunicato tramite PEC anche se il destinatario non l’ha
aperta
CORTE DI CASSAZIONE
ORDINANZA
6 LUGLIO 2016 N. 13817
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
306
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio - Presidente Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4060-2015 proposto da:
INDUSTRIE CONGLOMERATI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall'avvocato NICOLA PILUSO giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente contro
CURATELA DEL FALLIMENTO INDUSTRIE CONGLOMERATI SRL, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO CESARE 71, presso lo studio
dell'avvocato ALOISIA BONSIGNORE che la rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso;
- controricorrente contro
COMED 86 SRL;
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
307
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
- intimata avverso la sentenza n. 1761/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO del 17/11/2014,
depositata il 03/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2016 dal Consigliere
Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito l'Avvocato NICOLA PILUSO, difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti e insiste
nell'accoglimento;
udito l'Avvocato ALOISIA BONSIGNORE, difensore del controricorrente, che si riporta agli scritti e
insiste per il rigetto.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:
"Con sentenza in data 3 dicembre 2014, la Corte d'appello di Catanzaro, ha respinto il reclamo
proposto dalla Industrie Conglomerati srl, avverso la propria dichiarazione di fallimento data dal
Tribunale di Paola, in quanto: a) la rinuncia dell'unico creditore procedente, depositata nel corso
del procedimento di reclamo, non poteva avere effetto in ragione della presenza di una massa di
creditori rappresentati dalla Curatela; b) la mancata apertura della e-mail, regolarmente inviata
dall'Ufficio per la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, a mezzo PEC, imputet sibi; c)
l'ammontare delle debitorie rilevanti ai sensi dell'art. 15 L.Fall. non riguarderebbe solo la posizione
del creditore procedente ma l'insieme di quelle emerse, anche con atti di protesto, nel corso della
fase prefallimentare.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso Industrie Conglomerati srl, con atto
notificato il 28 gennaio 2015, sulla base di tre motivi con i quali lamenta la violazione del R.D. n.
267 del 1942, art. 15, commi 3 e 6 (oltre che l'art. 24 Cost. e l'omesso esame di un fatto decisivo
controverso).
La Curatela (ma non il creditore procedente) resiste con controricorso.
Il ricorso appare manifestamente infondato, giacchè:
a) Con riguardo al primo motivo ed alla questione dell'avviso dell'udienza di comparizione delle
parti, in sede prefallimentare, data a mezzo di invio telematico, il ragionamento svolto dal giudice
distrettuale è conforme a quanto già affermato da questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22352
del 2015), a proposito della notificazione del ricorso di fallimento, ossia che "In tema di
procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del perfezionamento della notifica
telematica del ricorso, prevista dall'art. 15, comma 3, L.Fall. - nel testo successivo alle modifiche
apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17 convertito nella L. n. 221 del 2012 - occorre aver
riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
308
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta
elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a
sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all'indirizzo
elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell'avvenuta consegna tramite un
testo leggibile dal mittente"; che, tale principio, giustificato dal valore cardine di celerità del
processo, non è neppure immune dalle garanzie di ricezione, date dalle specifiche tecniche
elaborate da appositi comitati in sede ministeriale e collaudate da un lungo periodo di
sperimentazione; che ad esse, non possono opporsi, come fa la ricorrente, esigenze di sostanziale
migliore comodità, per la debitrice, della ricezione della notifica in via tradizionale (e cioè a mezzo
dell'ufficiale giudiziario o a mezzo della posta) in quanto è onere della parte che eserciti l'attività
d'impresa, normativamente obbligata D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6 convertito
nella L. 28 gennaio 2009, n. 2; L. 28 gennaio 2009, n. 2; D.L. n. 179 del 2012, art. 5 convertito nella
L. n. 221 del 2012 a munirsi di un indirizzo PEC, assicurarsi del corretto funzionamento della
propria casella postale certificata, se del caso delegando tale controllo, manutenzione o assistenza
a persone esperte del ramo, e senza che tali problematiche possano integrare materia rilevante ai
fini di un sospetto di illegittimità costituzionale della relativa disciplina;
b) che in ordine al mancato apprezzamento in termini favorevoli alla società in bonis (e cioè in
termini tali da far escludere il presupposto per la dichiarazione di fallimento) dell'allegazione e
deposito, solo in sede di procedimento di reclamo, della "rinuncia/desistenza" questa Corte (Sez.
1, Sentenza n. 21478 del 2013 ha già fissato i termini in cui, proprio in sede di impugnazione,
quella circostanza favorevole può essere apprezzata, con l'enunciazione del principio di diritto,
secondo cui "In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del
perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dall'art. 15, comma 3, l.fall. nel
testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17 convertito nella L. n. 221
del 2012 - occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e,
quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l'avvenuta spedizione di un
messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta
consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è
pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell'avvenuta
consegna tramite un testo leggibile dal mittente, mentre non ha rilievo l'annotazione con la quale
il cancelliere, prima ancora della ricevuta di avvenuta consegna, abbia invitato il creditore istante
ad attivare il meccanismo sostitutivo previsto dal citato art. 15"; che, nel caso di specie, la
doglianza deve essere respinta avendo la ricorrente allegato (a p. 5 del ricorso) che la data del
rilascio della dichiarazione di "rinuncia/desistenza" da parte dell'unico creditore procedente è
stata quella dell'8 novembre 2014 (mentre la dichiarazione di fallimento, come si evince dalla
sentenza impugnata, è del 4 agosto 2014);
c) che ogni altra doglianza appare finalizzata all'inammissibile riesame del merito della decisione.
In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c.,
n. 5".
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui
sopra, alla quale sono state mosse osservazioni critiche in sede di discussione;
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
309
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
che tali critiche, imperniate tutte sulla ritenuta indispensabilità della notifica dell'istanza di
fallimento e del pedissequo decreto di convocazione in camera di consiglio al debitore, con le
modalità alternative a quelle dell'invio alla casella PEC, sono manifestamente infondate ove non
ricorrono (come nella specie, in cui lo stesso difensore ha affermato che la casella di posta della
società in bonis non era stata aperta, per diversi mesi) le particolari circostanze indicate nell'art.
15, comma 3, L.Fall., novellato (ossia, quando "per qualsiasi ragione la notificazione non risulta
possibile o no ha esito positivo";
che, perciò, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto, in applicazione dei
richiamati ed enunciati principi di diritto;
che, alla reiezione del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali di questa fase, che si liquidano come da dispositivo, e il raddoppio del contributo
unificato.
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio,
che liquida in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed
agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17 dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1 sezione civile della Corte di cassazione, dai
magistrati sopra indicati, il 13 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016
20.30 Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, n. 14827 del 20 luglio 2016 – sentenza – Valida la
comunicazione telematica di cancelleria contenente file .zip – no errore scusabile la mancata
adozione di idoneo software da parte del difensore
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
SENTENZA N. 14827
20 LUGLIO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
310
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Presidente Dott. SESTINI Danilo - Consigliere Dott. RUBINO Lina - Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria - rel. Consigliere Dott. ESPOSITO Antonio Francesco - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13195/2014 proposto da:
B.F., (OMISSIS) non in proprio ma nella qualità di amministratore di sostegno, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLE CELIDONIE 25, presso lo studio dell'avvocato MARCO COSTANTINI,
che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CRISTIANA OLIVIERI giusta procura speciale
in calce al ricorso;
- ricorrenti contro
G.I. (OMISSIS), G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 18,
presso lo studio dell'avvocato FIORENZO CROLLINO, rappresentati e difesi dall'avvocato RITA
PANNACCI giusta procura speciale a margine del controricorso;
B.F. (OMISSIS) non in proprio ma nella qualità di amministratore di sostegno di BA.SA.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE CELIDONE 25, presso lo studio dell'avvocato
MARCO COSTANTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CRISTIANA OLIVIERI
giusta procura speciale in calce al ricorso principale;
- controricorrenti e contro
EDIL C. SRL (OMISSIS);
- intimati nonchè da:
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
311
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
EDIL C. SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore C.F., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SIMON BOCCANEGRA 8, presso lo studio dell'avvocato FABIO GIULIANI,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale contro
G.I. (OMISSIS), G.G. (OMISSIS), B.F. (OMISSIS);
- intimati avverso la sentenza n. 625/2013 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 16/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2016 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l'Avvocato MARCO COSTANTINI;
udito l'Avvocato RITA PANNACCI;
udito l'Avvocato FABIO GIULIANI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso
per l'accoglimento del 1 motivo di ricorso principale, l'inammissibilità del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
1. Ba.Sa. convenne in giudizio la s.r.l. Edil C. davanti al Tribunale di Perugia, Sezione distaccata di
Gubbio, chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto di riscatto agrario, in qualità di proprietario
coltivatore diretto di un fondo confinante, in relazione ad un terreno che G.G. ed I. avevano
venduto alla società convenuta asseritamente in violazione del diritto di prelazione dell'attrice.
Rimasta contumace la società convenuta, il Tribunale, espletata l'istruttoria, accolse la domanda e
dichiarò la Ba. proprietaria del fondo riscattato a condizione che ne versasse il prezzo entro i tre
mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. La sentenza è stata appellata dalla s.r.l. Edil C. la quale ha rilevato preliminarmente la nullità
dell'atto di citazione di primo grado e, di conseguenza, dell'intero giudizio di primo grado,
contestualmente chiedendo di poter chiamare in causa i venditori G., i quali si sono costituiti
chiedendo il rigetto della domanda di riscatto.
2.1. La Corte d'appello di Perugia ha pronunciato due sentenze.
Con la prima, non definitiva, del 10 maggio 2011, ha accolto l'eccezione di nullità dell'atto di
citazione introduttivo del giudizio di primo grado sollevata dalla società appellata, per violazione
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
312
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
dell'art. 163 c.p.c., n. 7) e, rilevata la non riconducibilità del caso ad una delle ipotesi di cui all'art.
354 c.p.c., ha disposto il rinnovo dell'intero giudizio, compresa l'istruttoria svolta in primo grado,
per violazione del principio del contraddittorio. A seguito di tale decisione, è stata fissata
un'udienza per l'esame dei testi ammessi, i quali però non sono stati regolarmente citati per
quell'udienza a causa, secondo la difesa della Ba., di un errore nella notifica a mezzo di posta
elettronica certificata. Dopo di che la Corte, revocando l'ordinanza del consigliere istruttore che
aveva ammesso l'espletamento successivo della prova, ha dichiarato l'appellata Ba. decaduta dalla
prova stessa.
2.2. Con la seconda sentenza, definitiva, del 16 dicembre 2013, la Corte d'appello ha accolto il
gravame e, in totale riforma della decisione del Tribunale, ha dichiarato la Ba. decaduta dal diritto
di riscatto in conseguenza del tardivo esercizio dello stesso, condannandola al pagamento delle
spese dei due gradi di giudizio.
La Corte territoriale con la seconda sentenza ha innanzitutto confermato la propria ordinanza di
decadenza dell'appellata dalla prova, rilevando che la mancata visualizzazione del file allegato al
messaggio di posta elettronica certificata contenente la comunicazione dell'ordinanza ammissiva
della prova era dipesa da un'errata configurazione del computer in uso al difensore, circostanza
che non poteva certamente ritenersi come un errore scusabile.
Ha quindi osservato la Corte che - dovendosi dare per rinunciate, siccome non riproposte in sede
di precisazione delle conclusioni, le eccezioni di incompetenza - la lettera raccomandata del 6
ottobre 2000 con la quale la Ba. aveva comunicato la sua volontà di riscatto risultava sottoscritta
dal solo difensore della stessa, per cui non era valida ai fini dell'esercizio del diritto. Poteva
viceversa valere, a quel fine, il successivo atto di citazione notificato a mezzo posta il 14 maggio
2001, dotato delle caratteristiche idonee a qualificarlo anche come riscatto e da ritenere
tempestivo - a norma della L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 4 - poichè la trascrizione dell'atto di
vendita compiuto in violazione del diritto di prelazione era avvenuta il 24 maggio 2000 o in data
anteriore, ma comunque era stata richiesta il 16 maggio 2000 (mentre l'atto era stato stipulato il
precedente 10 maggio 2000).
Tanto premesso, la Corte perugina ha però rilevato che l'atto di citazione - siccome dichiarato
nullo con la sentenza non definitiva, non impugnata e perciò passata in giudicato - non poteva
essere considerato valido agli effetti sostanziali, "consistenti nella sua idoneità a determinare il
valido esercizio del diritto di riscatto nel termine annuale dalla trascrizione dell'atto di vendita
impugnato". Richiamando la giurisprudenza di questa Corte sul punto, la Corte di merito ha
osservato che la sanatoria della nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo
grado, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, per effetto dalla proposizione dell'atto di appello deve
ritenersi come sanatoria ex nunc, perchè altrimenti si sarebbe determinata una grave lesione del
principio del contraddittorio. Di conseguenza, la dichiarazione della Ba. valida ai fini del riscatto
doveva essere considerata solo quella intervenuta con la proposizione dell'atto di appello e
decorrente, quindi, dal 2008, in epoca ben successiva rispetto al termine annuale fissato dalla
legge per l'esercizio del diritto di riscatto agrario dal quale l'appellata era, pertanto, da ritenere
decaduta.
3. Avverso la sentenza definitiva della Corte d'appello di Perugia ha proposto ricorso principale
B.F., nella qualità di amministratore di sostegno di Ba.Sa., con atto affidato a quattro motivi.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
313
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Resistono la Edil C. s.r.l. con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato a
quattro motivi, nonchè G.G. ed I. con unico separato controricorso.
Il ricorrente principale resiste con controricorso al ricorso incidentale condizionato.
Il ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Ricorso principale. 1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art.
360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8,
della L. 8 gennaio 1979, n. 2, art. unico, nonchè degli artt. 2966 e 2967 c.c..
Osserva il ricorrente che il riscatto è, per pacifica giurisprudenza, un atto recettizio, che la legge
prevede possa essere compiuto entro un anno dalla trascrizione dell'atto lesivo del diritto di
prelazione. Nella specie, la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che, dichiarata la nullità
dell'atto di citazione di primo grado per vizi di natura processuale, lo stesso non potesse valere da
un punto di vista sostanziale, cioè come valido esercizio del diritto di riscatto. Infatti, le decadenze
che si determinano in conseguenza dell'efficacia ex nunc della sanatoria dell'atto di citazione per
effetto della proposizione dell'appello "sono soltanto quelle strettamente connesse all'atto di
citazione, ovvero al suo aspetto endoprocessuale in senso stretto". Nel caso del riscatto agrario,
invece, la dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale avrebbe "piena autonomia
rispetto all'atto di citazione che la contiene" ed avrebbe raggiunto il suo scopo una volta
pervenuta a conoscenza del soggetto riscattato. La giurisprudenza, del resto, riconosce che la
notifica dell'atto di citazione ha effetti non solo processuali, ma anche sostanziali. La Corte di
merito, quindi, non avrebbe dovuto dichiarare la Ba. decaduta dal diritto di riscatto.
2. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma
1, n. 4), violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 164, 156 e 159 c.p.c..
La censura è articolata in due parti. Con la prima, si lamenta che la Corte d'appello avrebbe
erroneamente affermato che la sanatoria conseguente alla proposizione dell'atto di appello abbia
effetti ex nunc anzichè ex tunc. La nullità dell'atto introduttivo del giudizio, com'è avvenuto nella
specie, per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 c.p.c., n. 7), "non ha certo determinato la
mancata conoscenza della parte sostanziale della domanda", ma ha avuto soltanto effetti negativi
di carattere processuale; ciò comporta, secondo il ricorrente, che la Corte d'appello avrebbe
dovuto applicare l'art. 164 c.p.c., somma 2, con sanatoria retroattiva della nullità. Con la seconda
parte della censura si osserva che l'affermazione della sentenza definitiva circa la natura non
retroattiva della sanatoria non avrebbe, nella specie, efficacia di giudicato, in quanto risulta solo
dalla motivazione e non dal dispositivo.
3. Ragioni di economia processuale consigliano di esaminare insieme i primi due motivi del ricorso
principale limitando l'esame alla prima questione, da sola idonea a risolvere la causa.
3.1. A tal fine è bene ricapitolare i passaggi salienti della vicenda processuale all'esame di questa
Corte, nei termini seguenti: 1) il diritto di riscatto agrario può essere esercitato, sussistendone i
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
314
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
requisiti formali e sostanziali, anche tramite l'atto di citazione e, nel caso di specie, la sentenza
definitiva della Corte d'appello ha affermato, con accertamento non contestato, che tali requisiti
sussistevano, per cui è ormai indiscutibile che la Ba. avesse in tal modo esercitato il riscatto. 2)
L'originario atto di citazione del giudizio di primo grado è stato dichiarato nullo con la sentenza
non definitiva della Corte d'appello per assenza dell'avvertimento di cui all'art. 163 c.p.c., n. 7),
con conseguente nullità dell'intero giudizio di primo grado e rinnovazione dello stesso in grado di
appello; la sentenza non definitiva non è stata impugnata. 3) Dalla nullità dell'originario atto di
citazione la Corte perugina ha tratto la conseguenza che, essendo ormai passata in giudicato la
sentenza non definitiva, quell'atto di citazione non poteva avere alcun valore neppure ai fini
sostanziali, per cui il diritto di riscatto doveva ritenersi validamente esercitato solo con l'atto di
appello, notificato ben oltre il termine annuale fissato dalla legge.
Tanto premesso in punto di fatto, la questione giuridica sulla quale questa Corte è chiamata a
pronunciarsi consiste nello stabilire se, una volta esercitato il diritto di riscatto agrario con l'atto di
citazione in giudizio, tale atto mantenga o meno i suoi effetti sostanziali anche in caso di
dichiarazione di nullità dello stesso (e di nullità derivata dell'intero giudizio di primo grado).
In altri termini, si tratta di decidere se la nullità dell'atto di citazione di primo grado per vizi di
natura processuale - nella specie, come si è detto, per l'omesso avvertimento di cui all'art. 163
c.p.c., n. 7) - determini un'invalidità dello stesso anche ai fini sostanziali.
A tale domanda la Corte d'appello ha dato risposta nel senso estensivo, ritenendo che l'atto di
citazione dichiarato nullo non potesse più valere nemmeno come atto di esercizio del riscatto.
3.2. La tesi della Corte d'appello non può essere condivisa.
Ed invero è pacifica la giurisprudenza di questa Corte che, in materia di atti sostanziali recettizi
(estranea a quella dei contratti agrari), riconosce all'atto di citazione, sebbene viziato a fini
processuali, l'attitudine ad esplicare ugualmente effetti giuridici sostanziali (si pensi alla
costituzione in mora e, in genere, all'interruzione della prescrizione, mediante atto giudiziale, sulle
quali v., tra le altre, le sentenze 7 agosto 1989, n. 3616, e 14 giugno 2007, n. 13966).
D'altro canto, proprio nella materia dei contratti agrari questa Corte ha già riconosciuto che,
essendo il diritto di riscatto un diritto potestativo che si esercita tramite una dichiarazione
unilaterale recettizia di contenuto negoziale (v. le sentenze 27 novembre 2006, n. 25130, e 3
gennaio 2014, n. 40), ove tale esercizio avvenga con la domanda giudiziale, la successiva estinzione
del processo non toglie efficacia alla dichiarazione e non comporta la decadenza dal diritto di
riscatto, in quanto il suo pervenire nella sfera giuridica del destinatario (retrattato) determina ex
lege l'acquisto della proprietà del fondo in capo al retraente (v. le sentenze 11 febbraio 1989, n.
863, 16 giugno 1990, n. 6058, 18 luglio 1991, n. 7969, e, da ultimo, la sentenza 24 ottobre 2011, n.
21977).
Questa giurisprudenza deve essere applicata anche in relazione al caso in esame, perchè la logica è
la medesima: una volta che la dichiarazione recettizia di riscatto agrario è giunta a conoscenza del
destinatario, il diritto potestativo è stato esercitato e l'effetto sostanziale raggiunto, con la
conseguenza che la nullità dell'atto di citazione per motivi di carattere processuale non può
eliminare quegli effetti. Ciò comporta l'irrilevanza della irrevocabilità che consegue, nel caso
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
315
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
specifico, alla mancata impugnazione della sentenza non definitiva che ha dichiarato la nullità
dell'atto di citazione (art. 361 c.p.c.), giacchè l'effetto sostanziale che è in discussione rimane
comunque fermo.
3.3. Dal complesso delle argomentazioni svolte fin qui deriva che la seconda parte del primo
motivo del ricorso principale è fondata, con conseguente assorbimento del secondo motivo.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione alla censura accolta,
enunciandosi il seguente principio di diritto:
"Il diritto potestativo di riscatto agrario di cui della L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, comma 5, per
il cui esercizio è necessaria una dichiarazione (unilaterale) recettizia di carattere negoziale, può
essere esercitato anche mediante la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo
grado; tale manifestazione di volontà, una volta giunta a conoscenza del destinatario, mantiene i
suoi effetti sostanziali anche in caso di nullità dell'atto di citazione per vizi di carattere
processuale".
4. Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 4), nullità della sentenza e del procedimento in riferimento all'art. 153 c.p.c., comma 2 e art.
208 c.p.c..
La doglianza riguarda la parte della sentenza definitiva con la quale la Corte d'appello ha dichiarato
la Ba. decaduta dalla prova anzichè riconoscere la scusabilità dell'errore. Con una complessa
ricostruzione in fatto della vicenda, il motivo in esame pone in evidenza che l'avviso da parte della
cancelleria della Corte d'appello, tramite PEC, della fissazione di un'udienza per l'audizione dei
testi conteneva vari allegati, alcuni dei quali non furono aperti per un'irregolarità del loro formato
elettronico (file pdf.zip) che non riportava l'icona identificativa del documento da leggere. Tale
circostanza era stata dimostrata, secondo il,ricorrente, da apposita c.t. di parte prodotta davanti
alla Corte d'appello. La valutazione sulla scusabilità dell'errore sarebbe, pertanto, errata.
5. Con il quarto motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 4), nullità della sentenza e del procedimento in riferimento all'art. 136 c.p.c., comma 2, del D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, artt. 12 e 34, nonchè dell'art. 16, comma 3 e art. 17, commi 1 e 2, del
regolamento 18 luglio 2011 del Ministero della giustizia.
La violazione lamentata dal ricorrente deriva dalla presunta violazione dei formati elettronici con i
quali possono essere compiute le comunicazioni di cancelleria. Dopo aver ribadito che l'ordinanza
della Corte d'appello di decadenza dalla prova avrebbe erroneamente richiamato l'art. 149-bis
c.p.c., anzichè l'art. 136 c.p.c., attinente le comunicazioni di cancelleria, il motivo in esame
lamenta che la mancata apertura del file contenente l'ordinanza istruttoria sarebbe dovuta al
formato elettronico pdf.zip assunto nella comunicazione tramite PEC, mentre le norme suindicate
ammettono solo la trasmissione del file nel formato PDF. 6. I due motivi, da trattare
congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono entrambi privi di fondamento.
La Corte d'appello, nel confermare la decadenza della Ba. dall'assunzione dei mezzi istruttori già
decisa con ordinanza, nella sentenza definitiva in esame ha ribadito che la mancata visualizzazione
del file allegato era dipesa da un'errata configurazione del computer in uso al difensore. Tale
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
316
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
accertamento in fatto, non più discutibile in questa sede, contiene anche una valutazione sulla
scusabilità dell'errore, ritenuto nella specie inescusabile; e simile valutazione appartiene
tipicamente al giudice di merito, il cui giudizio non è sindacabile in questa sede a meno che non sia
del tutto immotivato o privo di una logica motivazione.
Nel caso di specie, poi, la parte ricorrente ammette di aver ricevuto l'avviso e costruisce la propria
censura essenzialmente dolendosi del fatto che il formato utilizzato per la comunicazione (pdf.zip)
non sarebbe previsto dalla normativa vigente in materia di comunicazioni telematiche.
I richiami normativi, però, non giovano alla parte ricorrente.
E' noto, infatti, che il formato zip non muta il contenuto del documento, ma serve soltanto al fine
di comprimere il file in sede di trasmissione, in modo che occupi uno spazio minore; non è, in
questo senso, un formato diverso. Ne consegue che, alla luce delle "Specifiche tecniche" di cui del
D.M. n. 44 del 2011, art. 34, richiamato nel motivo in esame - tanto nel testo vigente all'epoca dei
fatti di causa (decreto del 18 luglio 2011) quanto in quello attualmente vigente (provvedimenti del
16 aprile 2014 e 28 dicembre 2015) - risulta infondata la doglianza sulla scusabilità dell'errore,
potendosi esigere dal difensore l'utilizzo di un'idonea configurazione del computer tale da
consentire l'accesso al formato compresso.
E' appena il caso di aggiungere, infine, che il semplice onere di diligenza che grava sul difensore
avrebbe dovuto consigliare, in caso di dubbio, di rivolgersi alla cancelleria del giudice per risolvere
il problema, eventualmente chiedendo una nuova trasmissione, tanto più che si era in una fase
ancora iniziale delle comunicazioni telematiche (non risulta che ciò sia in alcun modo avvenuto).
Il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, pertanto, devono essere respinti.
Ricorso incidentale condizionato.
7. L'accoglimento, sia pure parziale, del ricorso principale impone di prendere in esame anche il
ricorso incidentale condizionato.
Riguardo a questo, sono innanzitutto da respingere le eccezioni di inammissibilità sollevate dal
ricorrente principale nel proprio controricorso, sotto entrambi i profili proposti.
E' infondata l'eccezione di carenza della procura speciale, poichè è evidente che la stessa,
sottoscritta in calce all'atto contenente il ricorso incidentale, forma un corpo unico con esso e
contiene sicuri riferimenti alla sentenza oggetto di impugnazione, sicchè risponde pienamente ai
requisiti di specialità richiesti dall'art. 365 c.p.c..
Altrettanto infondata è l'eccezione di presunta carenza dell'interesse all'impugnazione, perchè tale
interesse deve ritenersi insorto per il semplice fatto che sia stato accolto il primo motivo del
ricorso principale, venendo messa in discussione la decisione della Corte d'appello che vedeva
vincitrice la società Edil C., oggi ricorrente incidentale.
8. Tanto premesso, si rileva che i primi tre motivi del ricorso incidentale condizionato lamentano in relazione a vizi di violazione di norme processuali (primo motivo), ad un presunto vizio di
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
317
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
omesso esame di un fatto decisivo (secondo motivo) e ad una mancanza di motivazione che si
tradurrebbe in violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), (terzo motivo) - il fatto che la Ba.
avrebbe prodotto solo tardivamente, cioè in comparsa conclusionale, l'atto di compravendita
oggetto di riscatto con l'annessa nota di trascrizione. In altre parole, solo tardivamente la
riscattante avrebbe dato la prova di una circostanza essenziale, e cioè che il riscatto fosse stato
esercitato entro l'anno dalla data di trascrizione della vendita compiuta in violazione del diritto di
prelazione.
La ricorrente incidentale aggiunge di avere tempestivamente eccepito tale tardività nella sua
comparsa conclusionale e rileva che la Corte d'appello non avrebbe dovuto tenere conto di tale
documentazione tardiva. Tale rilievo sarebbe decisivo e la motivazione sul punto sarebbe del tutto
assente.
8.1. Osserva il Collegio che i primi tre motivi di ricorso sono inammissibili.
Dalla lettura della sentenza impugnata non si trae alcun elemento idoneo ad affermare che le
questioni poste in questa sede siano state tempestivamente sottoposte alla Corte d'appello,
giacchè la sentenza nulla dice su questo punto, limitandosi a dare atto che l'atto di citazione era
stato notificato in data 14 maggio 2001 e che la trascrizione dell'atto di compravendita oggetto di
riscatto era stata richiesta il 16 maggio 2000 ed effettuata il 24 maggio 2000, o in data ancora
antecedente.
Rileva il Collegio che dal testo del controricorso della società Edil C., del resto (v. p. 4), risulta che
la stessa, soccombente in primo grado, aveva chiesto alla Corte d'appello di dichiarare la nullità
dell'atto di citazione di primo grado, di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Perugia, Sezione
distaccata di Gubbio, di consentire la chiamata in causa dei terzi venditori e di "dichiarare la
decadenza dell'azione proposta in primo grado dalla signora Ba. e comunque rigettare le domande
tutte avanzate dalla Ba. perchè infondate".
Ora, la generica indicazione "dichiarare la decadenza" non è sufficiente, in questa sede, a
dimostrare che le ragioni di cui ai motivi in esame, ed in particolare la decadenza di cui della L. n.
590 del 1965, art. 8, comma 5, fossero identiche a quelle poste alla Corte d'appello; il ricorso, cioè,
risulta formulato in modo non osservante dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), giacchè questa Corte
non è messa in condizioni di valutare se le questioni poste in questa sede non siano,
eventualmente, nuove, in tutto o in parte, tanto più che la Corte d'appello ha effettivamente
dichiarato la Ba. decaduta dall'esercizio del riscatto, ma per ragioni del tutto diverse (e dichiarate
erronee).
Da tanto consegue che i primi tre motivi del ricorso incidentale condizionato sono inammissibili.
9. Con il quarto motivo di ricorso incidentale si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 4), violazione degli artt. 112 e 189 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel
considerare abbandonate le eccezioni di incompetenza per territorio del Tribunale di Perugia in
favore di quello di Roma e l'inosservanza delle regole di riparto della competenza fra sede centrale
e sezioni distaccate (nella specie, Gubbio). Sul punto vi sarebbe omissione di pronuncia.
9.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
318
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Ed invero, la questione sulla competenza era stata effettivamente posta alla Corte d'appello con
l'atto di impugnazione, ma la sentenza impugnata non l'ha affrontata, nè risulta che abbia detto
alcunchè su tale problema. Tuttavia, trattandosi del riparto di competenza tra la sede centrale del
Tribunale di Perugia e la Sezione distaccata di Gubbio del medesimo Tribunale - giacchè dallo
stesso ricorso incidentale (v. p. 4) risulta che solo questa era stata l'eccezione proposta - è
evidente che il giudizio di appello si sarebbe comunque dovuto incardinare davanti alla Corte
d'appello di Perugia, il che rende priva di rilievo in questa sede l'omissione contenuta nella
sentenza qui impugnata.
Conclusioni. 10. In conclusione, è accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento
del secondo; sono rigettati il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale ed è dichiarato
inammissibile il ricorso incidentale condizionato.
La sentenza impugnata è cassata in relazione e il giudizio è rinviato alla Corte d'appello di Perugia,
in diversa composizione personale, la quale deciderà attenendosi al principio di diritto sopra
enunciato.
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, rigetta il terzo ed il
quarto motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato;
cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d'appello di Perugia, in diversa
composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016
20.31 Corte di Cassazione, Sezione I Civile, n. 15035 del 21 luglio 2016 – sentenza – Notifiche PEC
L. 53/94– Ricevuta avvenuta consegna fa fede fino a prova contraria
Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 21 luglio 2016, n. 15035
PRESIDENTE ED ESTENSORE: NAPPI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pietro D.L., titolare della omonima impresa individuale, propose reclamo avverso la sentenza del
Tribunale di Pordenone che ne aveva dichiarato il fallimento.
Dedusse di non avere avuto alcuna notizia dell'istanza di fallimento e della fissazione della udienza
prefallimentare, evidenziando come il medesimo indirizzo PEC cui la notifica risultava inviata dalla
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
319
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
cancelleria fosse stato attribuito a due diverse imprese commerciali, quella individuale dichiarata
fallita e quella della società D.L. s.r.l.; all'udienza di discussione del reclamo, inoltre, D.L. produsse
documentazione tesa a dimostrare la mancata ricezione di qualsiasi mail nel giorno indicato dalla
ricevuta di avvenuta consegna emessa dal gestore della posta elettronica certificata.
Con sentenza depositata il 2 febbraio 2015, la Corte d'appello di Trieste respinse il reclamo,
rilevando, quanto alla corrispondenza dell'indirizzo PEC a due soggetti distinti, che non ricorreva
l'ipotesi di una comunicazione inoltrata ad un indirizzo elettronico non accessibile al reclamante
perché utilizzato da un terzo, essendo stato lo stesso D.L. a comunicare il medesimo indirizzo PEC
per le due imprese, individuale e societaria, da lui gestite.
Quanto alla mancata ricezione del messaggio all'indirizzo PEC dell'imprenditore, la corte
distrettuale, premessa l'inidoneità probatoria del documento depositato in udienza in difetto di un
soggetto cui riferirlo con certezza, evidenziò che l'allegazione circa la difformità dal vero della
ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC, necessitava di proposizione di querela di falso
onde porre nel nulla detta attestazione.
Avverso tale sentenza Pietro D.L. propone ricorso a questa Corte affidato a tre motivi.
L'intimata Curatela del fallimento, al pari del creditore istante e di altro creditore intervenuto, non
hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 15 l. fall., in relazione all'art. 17
d.l. n. 179 del 2012, all'art. 6, comma 2 e 3, d.P.R. n. 68 del 2005 e all'art. 16, comma 3, d.m. n. 44
del 2011 e all'art. 48 d.lgs. n. 82 del 2005, avendo la corte di merito erroneamente ritenuto
superabile la fidefacienza discendente dalla ricevuta di avvenuta consegna soltanto attraverso una
querela di falso.
Con il secondo motivo censura la violazione dell'art. 15 l. fall., in relazione all'art. 17 d.l. n. 179 del
2012, all'art. 6, comma 2 e 3, d.P.R. n. 68 del 2005, all'art. 16, comma 3, d.m. n. 44 del 2011 e
all'art. 48 d.lgs. n. 82 del 2005, nonché vizio di motivazione, ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.,
per avere il giudice di merito ritenuto irrilevante che il medesimo indirizzo PEC fosse intestato a
soggetti diversi (l'impresa individuale e una società a responsabilità limitata), circostanza questa
idonea a recidere il vincolo presuntivo di conoscenza in capo al destinatario.
Con il terzo motivo il ricorrente dichiara di formulare querela di falso avverso la ricevuta di
avvenuta consegna, generata in occasione della notifica tramite PEC del ricorso per la
dichiarazione di fallimento.
2. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione, vanno
parimenti respinti, dovendosi tuttavia apportare, ex art. 384, ultimo comma, c.p.c., talune
correzioni alla motivazione della sentenza impugnata.
Com'è noto, nell'ambito dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento introdotti dopo il 31
dicembre 2013 - è il caso sottoposto all'esame di questa Corte -, ai sensi dell'art. 15, terzo comma,
l. fall., come sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. a), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 - Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n.
221, la cancelleria procede direttamente alla notifica al debitore del ricorso e del decreto di
fissazione dell'udienza, mediante trasmissione di tali atti in formato digitale all'indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) del destinatario risultante dal registro delle imprese, ovvero dall'indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Solo nel caso in cui ciò risulti impossibile, o
se la notifica abbia avuto esito negativo, della stessa viene onerato il creditore istante che dovrà
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
320
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
procedervi a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la
sede legale del debitore con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia lì
reperito.
Su un piano processuale più generale, poi, l'art. 16, comma 4, del cennato d.l. n. 179 del 2012, ha
stabilito che - al termine di un articolato periodo transitorio oggi concluso (art. 16, comma 9, d.l. n.
179 del 2012) - in tutti i procedimenti civili presso i tribunali e le corti d'appello, "le comunicazioni
e le notificazioni a cura della cancelleria" sono effettuate esclusivamente per via telematica
all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili
alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
E proprio l'art. 16 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 - Regolamento concernente le regole tecniche
per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, stabilisce che le comunicazioni e le notificazioni telematiche su iniziativa del
cancelliere, si intendono perfezionate "nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta
consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario", rinviando poi per i
relativi effetti giuridici senz'altro agli artt. 45 e 48 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice
dell'amministrazione digitale.
In forza del detto rinvio, allora, deve ritenersi che il documento informatico trasmesso per via
telematica "si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da
questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal
gestore" (art. 45, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005) e che la trasmissione telematica del documento,
salvo che la legge disponga diversamente, equivale "alla notificazione per mezzo della posta" (art.
48, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005), mentre la data, l'ora di trasmissione e quella di ricezione del
documento informatico trasmesso via PEC "sono opponibili ai terzi", quando la notifica sia
avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 - Regolamento
recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, alle relative regole tecniche
(art. 48, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005).
A sua volta, l'art. 6 del richiamato d.P.R. n. 68 del 2005 prevede che il gestore di posta elettronica
certificata utilizzato dal destinatario, deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la
cd. "ricevuta di avvenuta consegna" (RAC), soggiungendo che questa ricevuta "fornisce al mittente
prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo
elettronico dichiarato dal destinatario".
3. Orbene, alla luce del descritto complesso quadro normativo, ritiene il Collegio che in tema di
notifiche telematiche nell'ambito dei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la
ricevuta di avvenuta consegna (RAC) rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del
destinatario, costituisca documento idoneo ai dimostrare, fino a prova del contrario, che il
messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza
tuttavia assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso.
E ciò in quanto, per un verso, gli atti dotati di siffatta speciale efficacia di pubblica fede devono
ritenersi in numero chiuso e insuscettibili di estensione analogica, essendo per natura idonei ad
incidere, comprimendole, sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata e, per altro verso, il
tenore della richiamata disciplina secondaria (ove si discute in termini di "opponibilità" ai terzi,
ovvero di semplice "prova" dell'avvenuta consegna del messaggio), induce ad escludere che la
legge abbia inteso espressamente riconoscere una qualsivoglia certezza pubblica alle attestazioni
rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
321
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
4. È vero poi che l'art. 48, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, equipara la PEC alla notifica a mezzo
posta, ma siffatta assimilazione appare riferita esclusivamente all'efficacia giuridica di questa
forma di trasmissione dei documenti elettronici, ma non vale a rendere senz'altro applicabile
l'intera disciplina prevista dalla l. 20 novembre 1982, n. 890, in tema di notifiche tramite il sistema
postale, dovendosi sul punto sottolineare che il gestore di posta elettronica certificata, ancorché
tenuto all'iscrizione presso un pubblico elenco e sottoposto alla vigilanza dell'Amministrazione
(art. 14 d.P.R. n. 68 del 2005), salvo che sia gestito direttamente da una pubblica amministrazione,
rimane comunque un soggetto privato, sempre costituito in forma di società di capitali e, quindi,
naturalmente privo del potere di "attribuire pubblica fede", ai sensi dell'art. 2699 c.c., ai propri
atti.
Vero è che in tema di notifiche a mezzo del servizio postale, questa Corte in plurime occasioni ha
ritenuto che l'attestazione apposta sull'avviso di ricevimento, con la quale l'agente postale dichiara
di avere eseguito la notificazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 890 del 1982, fa fede fino a
querela di falso e non già sino a prova contraria. Il descritto orientamento del Giudice di
legittimità, tuttavia, si fonda sulla circostanza che tale notificazione costituisce un'attività
direttamente delegata all'agente postale dall'ufficiale giudiziario, che in forza dell'art. 1 della citata
l. n. 890 del 1982 è autorizzato, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria o della parte, ad
avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria della cui esecuzione ha ricevuto l'incarico
(Cass. 31 luglio 2015, n. 16289; Cass. 4 febbraio 2014, n. 2421; Cass. 23 luglio 2003, n. 11452; Cass.
1° marzo 2003, n. 3065).
Nel caso in esame, invece, la notifica telematica è avvenuta senza alcuna cooperazione da parte di
un pubblico ufficiale e, soprattutto, si è conclusa - nel rispetto delle specifiche tecniche fissate
dalla normativa secondaria (il d.m. n. 44 del 2011), che non prevedono attestazioni espresse da
una persona fisica - con l'emissione automatica di una ricevuta (la RAC), che viene poi sottoscritta
digitalmente da un privato (il gestore del servizio di posta elettronica del destinatario), a differenza
di quanto previsto ancora oggi per le notifiche telematiche che siano state eseguite dall'ufficiale
giudiziario, il quale è tenuto a formare una "relazione di notificazione sottoscritta mediante firma
digitale" (art. 16, comma 5, d.m. n. 44 del 2011), naturalmente dotata di fede privilegiata.
5. Dunque, erroneamente la corte d'appello ha ritenuto che per superare l'attestazione contenuta
nella RAC fosse sempre necessario proporre querela di falso, dovendo invece applicarsi il principio
a tenore del quale nelle notifiche telematiche a mezzo della posta elettronica certificata, richieste
dal cancelliere dell'ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 15, comma terzo, l. fall., la ricevuta di
avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema informatico del gestore di posta
elettronica certificata del destinatario costituisce prova dell'avvenuta consegna del messaggio
nella sua casella, pure suscettibile di prova contraria a carico della parte che intende contestarne il
contenuto, senza necessità di proporre querela di falso.
6. Chiarito che per contestare le risultanze della RAC non era necessario proporre la querela di
falso, i motivi in esame devono tuttavia andare egualmente respinti, in quanto la corte d'appello
ha correttamente rilevato che il documento prodotto dal fallito all'udienza di discussione del
reclamo, trattandosi di scrittura priva di sicura riferibilità al gestore della sua casella di PEC, non
costituiva elemento di prova idoneo a superare la richiamata presunzione di avvenuta consegna
dell'atto telematico, discendente dalla precedente emissione della RAC.
7. Del tutto irrilevante, poi, si mostra la circostanza che D.L. avesse comunicato al registro delle
imprese il medesimo indirizzo PEC, sia per l'impresa individuale poi fallita che per altra società di
capitali di cui era comunque amministratore, dovendo ribadirsi che, in difetto della prova del
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
322
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
contrario di cui è onerato il destinatario, la notifica telematica si ritiene perfezionata nei confronti
del titolare dell'indirizzo di PEC - ancorché lo stesso sia contemporaneamente riferibile a più
soggetti - nel momento in cui risulta emessa la RAC da parte del suo gestore di posta elettronica
certificata.
8. Il terzo motivo resta assorbito per difetto di interesse, non essendo necessaria, come visto in
precedenza, alcuna querela di falso per contestare le risultanze della RAC emessa dal gestore della
PEC.
9. Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Nulla sulle spese.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
323
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
324
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Capitolo XXI
Conclusioni e ringraziamenti.
Il principale obiettivo dell’ebook, sin dalla sua prima stesura, era quello di avvicinare il lettore ad
una conoscenza di base del processo telematico al fine di facilitarne l'utilizzo cercando di spiegare,
con termini semplici ma pertinenti, il significato di molte sigle e incomprensibili acronimi e di
guidarlo nell'intricata selva di norme che costellano il processo telematico.
Speriamo che, anche con la nuova edizione, l’intento sia stato raggiunto e che la lettura delle
pagine sia risultata utile per fugare qualche dubbio o rafforzare qualche certezza.
La prima stesura dell’eBook sul PCT, pubblicato da Altalex nel gennaio 2012, si concludeva con
questa considerazione:
“Sono passati più di dieci anni da quando, per la prima volta, abbiamo sentito parlare di processo
telematico ma, nonostante il tempo trascorso, per molti Uffici Giudiziari, tale modo di interpretare
il processo è ancora sconosciuto.
Proprio per questo il legislatore, a mio avviso, dovrà decidere (e presto) se dare VERO impulso al
processo telematico inserendo, ad esempio, una norma (simile a quella, citata nel presente lavoro,
dell’art 4 della L. 24/2010) la quale preveda, a seguito del riconoscimento del valore legale di
qualsiasi attività del PCT, un congruo termine (12/18 mesi) decorso il quale l’unica forma di
processo sia quella telematica o se, in assenza di un simile provvedimento normativo,
accontentarsi di avere un processo telematico IBRIDO essendo tale quello in cui, pur con le
difficoltà evidenziate, si debba far affidamento al documento cartaceo, cosa questa a dir poco
inverosimile soprattutto se si consideri che sempre più la pubblica amministrazione parla di
DEMATERIALIZZAZIONE.
Pur avendo, nel mio elaborato, criticato alcune scelte e strategie, desumibili dalla lettura degli
ultimi interventi normativi (D.M. 21.02.2011 e specifiche tecniche del 18 luglio 2011) non posso
però negare la voglia e gli sforzi profusi dal legislatore nel corso del corrente anno volti a
confermare e ribadire l’importanza dello strumento informatico nel processo. Ma questo non
basta e non deve essere un punto d’arrivo.
Sono fermamente convinto che alcune decisioni, quelle più importanti e che consentirebbero la
definitiva consacrazione del processo telematico in termini di diffusione negli Uffici Giudiziari, non
vengano prese per motivi “politici” ossia per non creare il malcontento tra i molti, moltissimi,
troppi operatori del mondo giustizia che, nonostante gli evidenti vantaggi, forse per un personale
rifiuto ad acquisire minime competenze informatiche, ostacolano e quindi non favoriscono
l’espandersi di tale innovazione che, dati alla mano, consentirebbe un sicuro risparmio sia di tempi
che di risorse economiche.
E allora, se è vero che alcune regole del PCT devono trovare opportune modifiche al pari di quelle
del codice di procedura civile che ne devono consentire un più fluido utilizzo è altrettanto vero che
dovrà esserci anche un cambio di mentalità da parte di tutti coloro che, del mondo giustizia, sono i
protagonisti.
Bisogna avere il coraggio di affrontare l’innovazione tecnologica, anche e soprattutto nel campo
giuridico, al fine di trarre dalla stessa tutto quanto di positivo sia possibile trarre.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
325
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
L’inizio della mia attività forense è coinciso con il momento in cui negli studi legali la macchina da
scrivere elettronica, il cui utilizzo consentiva di visualizzare su un piccolo display il testo appena
battuto e quindi di apportare eventuali correzioni prima di stamparlo, cominciava a lasciare il
posto ai primi personal computer, costosissimi ed ingombranti ma che consentivano all’avvocato di
dimezzare i tempi di elaborazione di un qualsiasi atto, di memorizzarlo con un nome e di
richiamarlo per un suo uso successivo.
Ricordo l’emozione provata nell’utilizzare il mio primo computer, Apple, il “IIe”, senza hard disk
(disco rigido), con un drive nel quale, alternativamente, dovevano trovare collocazione giganteschi
floppy (quelli da 5¼ pollici) nei quali erano contenuti sia i programmi che i dati, con un monitor a
fosfori verdi e una stampante a 12 aghi il cui rumore, pur essendo fastidiosissimo, era (almeno per
me) altrettanto affascinante.
Una delle prime cose da me realizzate… la carta intestata dello Studio che stampavo insieme al
testo mentre la maggior parte dei colleghi utilizzava quella stampata in tipografia (sicuramente più
professionale ma anche più costosa).
Insomma, siamo passati dal pennino e calamaio alla penna stilografica, dalla stampante ad aghi a
quella a getto d’inchiostro, a quella laser per arrivare, oggi, ad avere fotocopiatrici a colori in grado
di essere collegate ad un computer e utilizzate come stampanti, scanner e fax.
Abbiamo accettato e utilizzato a nostro vantaggio la tecnologia e il progresso ma adesso sembra
che qualcosa impedisca di continuare a percorrere questa strada, proprio adesso che sta per
condurci ad un traguardo importante: evitare il più possibile di recarsi nei Tribunali e di svolgere
quasi tutte le attività di cancelleria rimanendo comodamente nel nostro Studio o di potersi trovare
in altra nazione ed avere comunque la possibilità di ricevere notifiche in tempo reale e depositare i
propri atti e tutto ciò disponendo di un computer e di un dispositivo di firma digitale.
Quale avvocato, avrebbe mai pensato, anni fa, di svolgere la professione telematicamente?
Nell'era della comunicazione elettronica, l'informatizzazione di una procedura complessa e gravosa
come quella che caratterizza la Giustizia, deve senz'altro costituire un punto fermo per il
Legislatore, al fine di abbattere i costi, facilitare il dialogo tra gli attori della scena processuale, e
soprattutto ridurre i tempi della giustizia. L’informatizzazione del processo è una riforma
necessaria, a patto che non si creino parallele, eccessive documentazioni cartacee.
L'opportunità del PCT è per gli avvocati una grande occasione ma al tempo stesso un grande
cambiamento operativo nell'esercizio della professione. Le difficoltà iniziali dovranno essere
superate tramite corsi formativi nei quali i protagonisti dovranno essere i Consigli dell’Ordine e
tutti gli organismi dell’avvocatura.
L'esperienza e l’utilizzo del Polisweb non deve costituire un punto d’arrivo ma un punto da cui
partire consapevoli che ciò consentirà di ridurre le file agli uffici depositi, agli uffici copie, nonché
l’afflusso dell’utenza presso le cancellerie con vantaggi sia per il Tribunale, il quale potrà destinare
ad altri impieghi le risorse umane ed economiche, sia per gli avvocati che potranno evitare file e
perdite di tempo connesse al deposito o alla consultazione del fascicolo in cancelleria.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
326
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
Nulla ad oggi si dice a proposito del processo verbale, relativamente alle modalità attraverso le
quali poter arrivare al suo inserimento nel fascicolo informatico e che, nell’ottica del processo
telematico, dovrebbero essere quelle di una redazione del verbale in maniera informatica,
sottoscritto poi, con firma digitale; ciò consentirebbe di trovare nel fascicolo informatico anche il
verbale di udienza consentendo quindi di estendere i vantaggi sopra evidenziati.
In mancanza di una modifica decisa delle norme che regolano il processo telematico non posso
non concludere questa considerazione con una certezza: nel processo telematico sarà ancora
elevato (prevalente) l’utilizzo del supporto cartaceo e fin quando la realtà sarà questa non potremo
dire di avere un VERO PROCESSO TELEMATICO!
Concludo trascrivendo le parole pronunciate, nel 2005, ai neolaureati di Stanford dall’uomo che più
di ogni altro ha sfidato e vinto il futuro e la tecnologia: Steve Jobs.
“Il vostro tempo è limitato, per cui non lo sprecate vivendo la vita di qualcun altro. Non fatevi
intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non
lasciate che il rumore delle opinioni altrui offuschi la vostra voce interiore. E, cosa più importante di
tutte, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione. In qualche modo loro
sanno che cosa volete realmente diventare. Tutto il resto è secondario.”
"Stay Hungry. Stay Foolish."
(Siate Affamati. Siate Folli.)
Steve Jobs
(1955-2011)
Quanto auspicato nelle considerazioni sopra trascritte è, oggi, in parte, diventato realtà se è vero
come è vero che nei Tribunali, dal 31 dicembre 2014 vige l’obbligo del deposito telematico di tutti
gli atti endoprocessuali e che, lentamente ma inesorabilmente, anche le altre giurisdizioni
diventano telematiche: il processo tributario telematico è ormai realtà, anche se il suo raggio di
azione al momento è limitato solo ad alcune sedi mentre il processo amministrativo, salvo ulteriori
rinvii, sarà interamente telematico dal 1 gennaio 2017.
Ma altre sfide devono essere ancora vinte : uno fra tutte è quella di far capire al legislatore che le
norme esistenti non possono essere adattate al telematico attraverso l’emanazione di altre
norme; da tempo l’Avvocatura chiede, ad esempio, un testo unico, un codice del processo civile
telematico nel quale sia facile per il professionista, per il magistrato comprendere il senso ed il
significato delle norme presenti; norme nuove, di nuova elaborazione che possano sostituire
quelle “adattate” ed anche per tale motivo imperfette.
Vincere anche questa sfida significherebbe aver colto una grande occasione: innovare una
professione rendendola più fluida, agevole e con risparmio di tempo e di costi per tutti i
protagonisti coinvolti.
Come diceva Steve Jobs … “Tutto il resto è secondario”.
Concludo ringraziando:
- le Colleghe e i Colleghi di tutti i Fori italiani che, unitamente ai rispettivi COA, mi hanno
meravigliosamente accolto in occasione della mia partecipazione a convegni, manifestandomi
amicizia e affetto che mai avrei immaginato di poter ricevere e per i quali sarò sempre grato;
- la Collega e Amica Sabrina Salmeri sia per aver accettato di partecipare alla stesura di questo
ebook impreziosendolo di contenuti importanti ed attuali di pari se non superiore importanza per
l’Avvocatura, sia per aver dato al blog “Il Processo Telematico” un nuovo “volto” ma, soprattutto,
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
327
IL PROCESSO TELEMATICO
Maurizio Reale – Sabrina Salmeri
per avermi fatto dono della sua preziosa amicizia, delle sue conoscenze giuridiche e informatiche
e, più in generale, del suo sapere che ha arricchito e alimentato il mio;
- la Collega e Amica Rossella Tafanelli che nel corso degli anni, oltre ad avermi dato preziosi
suggerimenti sui contenuti da inserire nel blog “Il Processo Telematico” grazie alla sua esperienza
frutto del contatto quotidiano con l’Avvocatura, in particolare quella pugliese, altresì mi ha
regalato momenti di alta formazione ogni qual volta ho avuto la fortuna di poterla ascoltare nel
corso di convegni ai quali ha partecipato come relatrice;
- il Consiglio Nazionale Forense per aver dato fiducia alla F.I.I.F. (Fondazione Italiana per
l’Innovazione Forense) consentendole di svolgere, dal febbraio 2014, sull’intero territorio
nazionale, attività di formazione sul processo telematico;
- i Colleghi che hanno fanno parte del primo Gruppo di Lavoro della F.I.I.F. Lucio Del Paggio
(Coordinatore FIIF e Consigliere CNF), Carla Broccardo (Consigliere CNF), Carlo Allorio (Consigliere
CNF), Valentina Carollo, Daniela Dondi, Mauro Ferrando, Paolo Lessio, Francesco Paolo Micozzi,
Alessio Pellegrino, Fabrizio Pettoello, Andrea Pontecorvo, Giovanni Rocchi, Juri Rudi e quelli che
oggi lo compongono Lucio Del Paggio (Coordinatore FIIF e Consigliere CNF), Carla Secchieri
(Consigliere CNF e coordinatrice del GdL FIIF), Roberto Arcella, Massimo Brazzi, Fernanda Faini,
Nicola Fabiano, Francesco Paolo Micozzi, Alessio Pellegrino, Monica Ricci, Giovanni Rocchi,
Giuseppe Vitrani
- last but not leaste, le Colleghe e i Colleghi che, attraverso l’utilizzo dei social network, si sono
prodigati, in favore dell’Avvocatura tutta, con competenza e passione alla divulgazione del
processo telematico e grazie ai quali io stesso ho potuto accrescere le mie (modeste) competenze:
Roberto Arcella, Adriana Augenti, Stefano Bogini, Pietro Calorio, Claudio De Stasio, Patrizio
Galeotti, Nicola Gargano, Stefania Giordano, Bianca Kwey, Francesco Minazzi, Vito Pasciolla,
Francesco Posati, Sabrina Salmeri, Fabio Salomone, Fabrizio Sigillò, Luca Sileni, Fabrizio Testa,
Giuseppe Vitrani.
- i componenti delle cancellerie del Tribunale di Teramo con i quali, quotidianamente, ho avuto la
possibilità di confrontarmi nel tentativo di proporre soluzioni alle problematiche inerenti il PCT; a
tal proposito un particolare ringraziamento va a Patrizia Di Livio, Giuseppina Di Rinaldo, Filippa La
Rosa, Rita Tommarelli e Natascia Uccello.
Altalex eBook | Collana Informatica Giuridica
328