QUI - A.O.S.G.Moscati

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QUI - A.O.S.G.Moscati
DOVE METTERE
LE MANI
Guida pratica
ai diritti del
paziente
oncologico:
cosa faccio,
come faccio,
dove vado.
U.O. S.C. Oncologia Medica - A. O. “S. G. Moscati” - Avellino
DOVE METTERE LE MANI
Guida pratica ai miei diritti:
cosa faccio, come faccio, dove
vado.
Realizzato da:
Luigia CIMMINO Psicologa
Paola DEI MEDICI Psicologa
Emanuela VECCHIONE Psicologa
Coordinato da:
Sara Serrao Psicologa Psicoterapeuta
Annalisa Stanco Psicologa
2
Dove mettere le mani
La guida “Dove mettere le mani” nasce per rispondere
alle esigenze pratiche di chi si trova ad affrontare la
patologia oncologica.
Si è cercato di sintetizzare le indicazioni relative alle varie
opportunità di assistenza e supporto, completandole con
informazioni di carattere pratico relative al lavoro, alle
agevolazioni fiscali e ad altri benefici.
L’intento è quello di offrire uno strumento semplice e di
utilità immediata che agevoli il percorso di cura, e di
assicurare un’assistenza costante rispetto a questioni di
carattere pratico/informativo.
Continueremo ad aggiornare questo documento in
funzione delle necessità che individueremo e con le
informazioni che ci perverranno.
Ringraziamo tutte le persone che con la loro pazienza e
disponibilità hanno consentito la realizzazione di questa
guida.
Dott. Cesare Gridelli
Direttore Dipartimento di Onco-Ematologia
Direttore U.O.S.C. di Oncologia Medica A.O.R.N. “S.G. Moscati” - Avellino
L’applicazione delle informazioni contenute in questa guida deve essere verificata di volta in
volta con gli organi competenti in funzione dello specifico caso. Non si assumono
responsabilità per modifiche o variazioni successive alla data di pubblicazione della presente
guida.
I Edizione Settembre 2012
3
INDICE
ASSISTENZA
6
Riconoscimento dell’invalidità civile e dell’handicap
7
Indennità di accompagnamento
9
Invalidità civile
10
Assegno di invalidità
12
Richiesta di aggravamento
13
Esenzioni ticket
14
PREVIDENZA
17
Pensione di inabilità
17
LAVORO
19
Scelta della sede di lavoro e trasferimento
20
Permessi lavorativi retribuiti
20
Congedi lavorativi
21
Giorni di assenza per terapie salvavita
22
Cicli di cura
23
Lavoro notturno
23
Rapporti di lavoro a tempo parziale
24
Mansioni lavorative compatibili con il proprio stato di
salute
24
Pensionamento anticipato
24
CARTELLE CLINICHE
25
Ritiro delle cartelle cliniche
25
4
Consegna cartelle cliniche e documentazione
sanitaria
domicilio
ALTRIaBENEFICI
26
Contrassegno libera circolazione
27
Assistenza domiciliare
29
Protesi, presidi, ausili personalizzati
30
Stranieri comunitari in Italia
31
Stranieri extracomunitari in Italia
31
Agevolazioni fiscali
32
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
34
CONTATTI UTILI
36
SITOGRAFIA
39
27
5
ASSISTENZA
Il SSN (Servizio Sanitario Nazionale) attraverso leggi specifiche
sostiene i malati oncologici, tutelando le condizioni di:
INVALIDITÀ: Riduzione permanente della capacità lavorativa o
difficoltà a svolgere i compiti in funzione della propria età;
INABILITÀ: Assoluta e permanente impossibilità a svolgere
qualsiasi attività lavorativa;
HANDICAP: Minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di
relazione e di integrazione lavorativa, che determina uno
svantaggio sociale o una emarginazione.
Per tutti i malati oncologici è importante ottenere il
riconoscimento dell’invalidità civile che è il presupposto
indispensabile per poter accedere ai benefici economici,
assistenziali, e previdenziali.
6
RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE E DELL’ HANDICAP
Il primo passo per il riconoscimento dell’invalidità civile è recarsi
dal medico di famiglia, il quale invierà telematicamente all’INPS
un certificato medico digitale, che accerti le vostre condizioni di
salute. Una copia di questo certificato vi verrà consegnata,
insieme ad un codice PIN da conservare, che sarà utile per la
compilazione effettiva della domanda all’INPS.
Nello specifico:
Il cittadino si reca dal medico certificatore. La “certificazione
medica” può essere compilata dal medico solo on line, sul sito
internet dell’istituto www.inps.it. Il medico, dopo l’invio
telematico del certificato, consegna al cittadino la stampa
firmata, che dovrà essere esibita all’atto della visita, e la ricevuta
di trasmissione con il numero di certificato.
Il cittadino, in possesso del PIN, compila la “domanda”
esclusivamente on line collegandosi sul sito internet dell’INPS
www.inps.it e abbina il numero di certificato indicato sulla
ricevuta di trasmissione rilasciata dal medico certificatore entro il
termine massimo di trenta giorni.
La domanda e il certificato abbinato sono trasmessi all’INPS
telematicamente. L’avvenuta ricezione della domanda è
attestata dalla ricevuta rilasciata dalla stessa procedura. L’Inps
trasmette telematicamente la domanda alla ASL.
E’ possibile compilare la domanda secondo due modalità diverse:
• DA CASA
Collegarsi al sito dell’INPS (www.inps.it).
7
Andare alla sezione:
http://www.inps.it/portale/default.aspx?imenu=2&SERVAction=el
encoTipoAccesso&ServID=127
Per compilare la domanda è necessario disporre del PIN fornito al
momento della certificazione del medico di famiglia.
Al termine della compilazione il sistema rilascerà una ricevuta che
attesta l’avvenuta consegna elettronica.
• PRESSO UN PATRONATO O UN CAF
Di seguito sono elencati alcuni dei patronati e CAF presenti in Avellino:
UIL - Via Tagliamento 91, 83100 Avellino
Tel. 0825792012, E- mail: [email protected]
Indirizzo web: http://www.italuil.it/
CGIL – Via Padre P. Manna, 25 - 83100 Avellino, Tel. 082532242 –
0825780184, Fax 0825780253, E- mail: [email protected]
CISL - Via Circunvallazione 42 (Piazza Kennedy) – 83100 Avellino, Tel
/ Fax : 0825.36143,
UGL – Via Bellabona 11a - 83100 Avellino, Tel 082523399, Fax
082532617,
E- mail: [email protected], [email protected]
Indirizzo web: http://www.uglavellino.it/enas.php
Patronato ACLI – Via S. De Renzi 22 – 83100 Avellino
http://www.acliavellino.it/
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È importante ricordarsi di portare con sé un documento d’identità, il
codice fiscale e la copia del certificato rilasciata dal medico.
Nella domanda avete la facoltà di indicare i giorni in cui, dovendo
effettuare terapie o esami, non potete essere sottoposti a visita. Potete
inoltre comunicare se volete essere assistiti da un vostro medico di fiducia
(medico di parte) durante la visita medico legale, in modo che possa
illustrare adeguatamente alla commissione medica la documentazione
sanitaria, le caratteristiche della malattia, del piano terapeutico e delle
disabilità connesse e conseguenti.
TEMPI E ITER
Il malato oncologico ha diritto ad una via preferenziale rispetto alle altre
patologie, per cui secondo la legge 80/2006 deve essere chiamato a visita
entro 15 GIORNI dalla presentazione della domanda.
Nel caso in cui, a pochi giorni dall’appuntamento, un evento imprevisto vi
impedisca di recarvi alla visita prefissata, dovete comunicarlo all’ente
presso cui siete stati convocati.
E’ importante ricordare di portare con sé al momento della visita la
documentazione medica in possesso (cartella clinica, referti
diagnostici/istologici, piano terapeutico). Poiché la commissione medica
potrebbe trattenere la documentazione, è bene che ne portiate con voi
una copia (che la commissione può autenticare contestualmente su
richiesta) per evitare di rimanere sprovvisti degli originali.
DOPO LA VISITA
Vi sarà inviata una comunicazione con l’esito della visita. Potete scegliere
di ricevere la comunicazione a mezzo posta o telematicamente (e-mail).
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Nei casi in cui la malattia vi comporti anche problemi di deambulazione o
limiti la vostra autonomia nello svolgimento delle normali attività
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quotidiane (alimentazione, igiene personale, vestizione) potete richiedere
l’indennità di accompagnamento.
Le condizioni previste per la richiesta dell’indennità di accompagnamento
sono:
• Non viene erogata in base all'età;
• Essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino
extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo;
• Avere il riconoscimento di un'invalidità totale, non essere in grado
di deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un
accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani
della vita;
• Non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico
dello Stato (o di Ente pubblico);
Se non sono presenti le suddette condizioni, il solo fatto di essere in
trattamento chemioterapico o radioterapico non dà diritto all’indennità di
accompagnamento (come invece era possibile in passato).
La domanda va presentata direttamente all’INPS per via telematica
secondo le stesse modalità previste per la domanda di invalidità, così
come riportato sopra (alla pag. ..).
L’assegno di accompagnamento spetta dal mese successivo alla
presentazione della domanda all’ASL e prevede per l’anno 2012
l’erogazione per 12 mensilità di € 492,97.
Entro il 31 Marzo di ogni anno sarete tenuti a dichiarare sotto la vostra
responsabilità la persistenza dei requisiti previsti dalla legge. La
dichiarazione dovrà essere presentata su modulo prestampato che vi sarà
inviato a casa e che dovrete rispedire all’ente indicato.
INVALIDITÀ CIVILE
Il requisito minimo per il riconoscimento dell’invalidità civile è essere
affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche che riducono la
10
capacità lavorativa della persona in misura non inferiore ad un terzo
(superiore al 33%).
Ecco i benefici a seconda della percentuale di invalidità:
GRADO DI INVALIDITÀ
BENEFICI
MENO DEL 33%
NON INVALIDO
DAL 34%
Ausili e protesi previsti
dalla legislatura1
Collocamento mirato
Dal 46%
Dal 51%
Dal 67%
Dal 75%
100%
1
Congedo
straordinario
per cure, se previsto dal
CCNL
Esenzione dalla spesa
sanitaria
(esclusa la
quota fissa). Tessera
regionale
di
libera
circolazione, con tariffa
agevolata, con limite ISEE
pari o inferiore a 16.000
euro.
ASSEGNO
MENSILE,
concesso alle persone di
età compresa tra i 18 e i
65 anni prive d’impiego,
nel rispetto dei limiti di
reddito. È incompatibile
con
altri
redditi
pensionistici. Per chi
supera i 65 anni
è
previsto l’assegno sociale
dell’INPS.
Fornitura gratuita ausili e
protesi previsti dalla
legge.
Vedi paragrafo “Protesi, presidi e ausili personalizzati” pag. 30
11
Collocamento
obbligatorio se presente
capacità
lavorativa
residua.
Esenzione dalla spesa
sanitaria
(esclusa la
quota fissa).
Tessera
di
libera
circolazione gratuita.
PENSIONE DI INABILITA'
per le persone di età
compresa tra 18 e 65
anni, nei rispetti dei limiti
reddituali.
ASSEGNO DI INVALIDITÀ
Se siete in età lavorativa (18-65 anni) e avete ottenuto il riconoscimento di
un’invalidità civile pari o superiore al 74%, e a condizione che vi iscriviate
alle liste speciali del collocamento obbligatorio, avrete diritto all’assegno
di invalidità. L’assegno di invalidità viene erogato per 13 mensilità e per
l’anno 2012 è pari a 267,57 euro con un reddito annuo personale non
superiore a euro 4596,02.
Condizioni:
• età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
• essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino
extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo;
• avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
• disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro
4.596,02;
• non svolgere attività lavorativa
Si ricorda che l'iscrizione alle liste di collocamento è possibile anche se
l'attività lavorativa è minima e non comporta il superamento di un reddito
personale annuo pari a 7500 euro, per lavoro dipendente, o 4500 euro per
12
lavoro autonomo (salvo maggiorazioni regionali). Tuttavia, nel caso di
superamento del limite di reddito previsto per l'assegno, pur in presenza
di iscrizione alle liste di collocamento, non si ha diritto all'assegno.
L'assegno viene concesso, in assenza di iscrizione alle liste di
collocamento, nel caso l'interessato sia stato dichiarato non collocabile al
lavoro, oppure dimostri la frequenza scolastica.
L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità
erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E' inoltre incompatibile
con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene
trasformata in assegno sociale.
Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di assegno mensile di assistenza
devono inviare all’INPS una dichiarazione di responsabilità relativa alla
sussistenza dei requisiti di legge. LA DOMANDA può essere inoltrata
presso le sedi Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato
riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero
inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso le sedi Inps o
gli enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it corredato da
certificazione medica (mod. SS3).
RICHIESTA DI AGGRAVAMENTO
Quando le condizioni di salute del cittadino peggiorano rispetto al
momento in cui è stata riconosciuta l’invalidità civile è possibile
presentare domanda di aggravamento, secondo le stesse modalità
previste per il riconoscimento dell’invalidità civile e dell’handicap descritte
a pag. 5 di questa guida.
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ESENZIONI TICKET
Per ottenere che le prestazioni sanitarie siano poste totalmente a carico
del SSN il malato deve fare richiesta di esenzione dal contributo (ticket)
presso la ASL di appartenenza allegando documentazione medica,
specialistica od ospedaliera, che certifichi la malattia. È necessario un
certificato attestante la diagnosi e il codice 048 (soggetti affetti da
patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamenti incerto)
rilasciato dallo specialista della struttura ospedaliera.
La ASL, conseguentemente, rilascerà un tesserino personale con
l'indicazione del codice 048 presentando il quale il malato potrà usufruire
gratuitamente delle prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio
delle patologie di cui è affetto e delle loro complicanze, per la
riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
L'esenzione ovviamente è valida per i farmaci e per le prestazioni sanitarie
erogate dal SSN presso strutture pubbliche o convenzionate.
Se l’esenzione non è permanente, la scadenza, determinata dal medico
specialista, viene indicata nella tessera sanitaria. Per il rinnovo vale la
stessa procedura sopradescritta.
In caso di trattamento radioterapico il paziente ha diritto all’esenzione dal
ticket per le pomate specifiche prescritte con ricetta medica dallo specialista (radioterapista, oncologo, dermatologo).
Gli invalidi civili con un’invalidità superiore ai 2/3 hanno diritto all’esenzione totale dal ticket indipendentemente dalla patologia (esente ticket
per invalidità).
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
Il cittadino richiede il riconoscimento del diritto per questo tipo di
esenzione alla propria ASL di residenza presentando una specifica
certificazione sanitaria, su cui è riportata la diagnosi. Dopo aver firmato
l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili ai fini previsti dalla legge
il cittadino, riceverà il cartellino di esenzione.
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Quali i certificati sanitari idonei per ottenere l’esenzione
(da febbraio 2011 è partita la nuova procedura di rinnovo per il 97% delle
esenzioni. Per alcune esenzioni, invece, sono ancora validi i documenti
elencati qui sotto)
1. certificato sanitario rilasciato da un medico specialista operante in una
Struttura Sanitaria Pubblica (Azienda Ospedaliera pubblica) su specifico
modello (indicante il codice 048), dopo accertamento clinico;
2. certificato sanitario da un medico dell’ASL di residenza appositamente
delegato (ciascun Distretto ha almeno un medico delegato a svolgere tale
compito) su specifico modello,previa presentazione da parte del cittadino
di uno dei seguenti documenti: cartella clinica rilasciata da Strutture
Ospedaliere Pubbliche o Private Accreditate, Verbale di invalidità,
certificato del medico specialista della struttura pubblica.
Per gli ACCERTAMENTI clinici e la/e visita/e specialistiche necessari per
ottenere la certificazione sanitaria di esenzione bisogna pagare il TICKET.
A che cosa si ha diritto il titolare della esenzione
1. Prestazioni specialistici ambulatoriali e di diagnostica strumentale
Chi è esente per patologia cronica invalidante ha diritto all’esenzione del
ticket tutte le volte che usufruisce di prestazioni specialistiche
ambulatoriali e di esami diagnostici riferiti alla malattia per la quale ha
ottenuto il diritto all’esenzione.
2. assistenza farmaceutica
Esenzione dal pagamento del ticket per confezione di farmaco usato per la
cura della malattia per la quale ha ottenuto l’esenzione se appartiene ad
un nucleo familiare il cui reddito complessivo, riferito all’anno precedente,
non supera i 46.600 € (incrementato in funzione della composizione del
15
nucleo famigliare – tab2 Decreto Legislativo 109/98 (.pdf
66,4951171875Kb);
- pagamento di una quota ridotta del ticket per confezione di farmaco
usato per la cura della malattia per la quale ha ottenuto l’esenzione se
appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo, riferito
all’anno precedente, supera i € 46.600 - incrementato in funzione della
composizione del nucleo famigliare – tab2 Decreto Legislativo 109/98 (.pdf
66,4951171875Kb). Il ticket dovuto dall’assistito è di € 1 per confezione
sino
ad
un
massimo
di
€
3
per
ricetta.
- multiprescrizione : prescrizione in una stessa ricetta di un numero
massimo di tre confezioni di farmaci anziché di due.
La multiprescrizione riguarda i farmaci che a valutazione del medico
curante sono di largo impiego da parte dell’assistito nella cura della
malattia per la quale è esente.
16
PREVIDENZA
La tutela previdenziale viene fornita da enti previdenziali (es. INPS,
INPDAP, …) a favore dei lavoratori iscritti a forme di previdenza
obbligatoria e che abbiano maturato i requisiti contributivi necessari.
Portiamo ad esempio i requisiti e l’iter procedurale previsti dall’INPS. È
opportuno, comunque, verificare la propria specifica situazione presso il
proprio ente o cassa di previdenza.
PENSIONE DI INABILITÀ
Se avete un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e ottenete il riconoscimento
di un’invalidità civile del 100%, avrete diritto alla pensione di inabilità e
all’esenzione dal ticket per farmaci e prestazioni sanitarie per quanto
concerne la patologia invalidante.
La pensione di Inabilità è soggetta a revisioni mediche e, quindi, al
verificarsi di un miglioramento delle condizioni di salute potrebbe essere
revocata. Normalmente in caso di revoca viene sostituita dall’Assegno di
Invalidità (Invalidità parziale).
La pensione di inabilità viene erogata per 13 mensilità ed è pari a € 267,57
per l’anno 2012 con limite di reddito annuo personale non superiore a €
15.627,22.
A CHI SPETTA
Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:
• dipendenti;
• autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e
mezzadri);
• iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’Assicurazione
Generale Obbligatoria.
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REQUISITI
• assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività
lavorativa a causa della patologia invalidante;
• almeno 260 settimane di contributi (cinque anni di contribuzione e
assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione)
nel quinquennio precedente la data di presentazione della
domanda.
È, inoltre, richiesta:
• la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
• la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
• la cancellazione dagli albi professionali;
• la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o
integrativo della retribuzione.
LA DOMANDA
Può essere presentata presso le sedi Inps, direttamente o tramite uno
degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente
i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento.
Deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso le sedi Inps o
gli Enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it e corredata da
certificazione medica (mod. SS3), certificati anagrafici e dichiarazioni
sostitutive richieste.
18
LAVORO
I benefici concessi in ambito lavorativo sono legati a:
• accertamento di una certa percentuale di invalidità
• accertamento dello stato di “handicap in situazione di gravità” (L.
104/19922)
• accertamento della disabilità ai sensi della L. 68/1999
Per evitare di sottoporvi più volte alla visita medico-legale, è consigliabile
che presentiate alla ASL domanda sia per il riconoscimento dello stato di
invalidità sia per quello di “handicap grave” sia per l’accertamento della
disabilità.
BENEFICI
Se non avete ancora un lavoro, con un’invalidità almeno del 46% potete
iscrivervi alle liste speciali del collocamento obbligatorio. Le imprese e gli
enti pubblici hanno infatti l’obbligo di assumere, in base alle dimensioni
della stessa azienda o ente, gli individui con un’invalidità dal 46% al 100%
(art. 3 L.68/1999)
Se lavorate presso enti pubblici, con un’invalidità superiore al 67%, avete
la priorità nella scelta della sede più vicina al vostro domicilio tra quelle
disponibili.
Con il riconoscimento dello stato di handicap “grave”, anche se non siete
dipendenti pubblici, avrete diritto al trasferimento presso la sede più
vicina al vostro domicilio e non potete essere trasferiti senza il vostro
consenso. In questo caso, grazie alla L. 104/1992, anche il familiare che vi
assiste godrà degli stessi diritti.
2
La L. 104/1992 regola i permessi lavorativi connessi al riconoscimento dello stato di invalidità e di
handicap grave.
19
SCELTA DELLA SEDE DI LAVORO E TRASFERIMENTO
Nel caso di assunzione in un ente pubblico per concorso, le persone con
un’invalidità riconosciuta superiore al 66% hanno diritto alla priorità nella
scelta della sede più vicina al proprio domicilio tra quelle disponibili e alla
precedenza nella scelta della sede nel caso di richiesta di trasferimento
(legge 104/92 art. 21).
Anche il familiare che assiste un ammalato può usufruire degli stessi
benefici, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro (legge
104/92 art. 21).
PERMESSI LAVORATIVI RETRIBUITI (legge 104/92)
Ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap in situazioni di gravità
(legge 104/92 art.3 comma3), è possibile usufruire di permessi lavorativi
retribuiti per le cure. Anche il familiare che assiste il malato potrà
usufruire di tali permessi. L’articolo 33 della predetta legge fissa i limiti di
permesso retribuito come segue:
• Per il lavoratore con disabilità:
- 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili a scelta,
• Per il familiare:
- 3 giorni mensili a condizione che la persona da assistere non sia
ricoverata a tempo pieno.
Nel caso di lavori part time i permessi sono ridotti in proporzione al lavoro
prestato. I permessi non utilizzati nel mese di competenza non possono
essere fruiti in tempi successivi.
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
In presenza del certificato medico di invalidità o del riconoscimento dello
stato di handicap grave:
20
presentare una domanda in duplice copia all’INPS per il
riconoscimento della legge 104. Gli stampati sono disponibili allo
sportello INPS oppure si possono scaricare dal sito internet
www.inps.it cliccando sulla voce “modulistica” e poi sulla voce
“prestazioni a sostegno del reddito”.
l’INPS tratterrà una copia della domanda e restituirà l’altra copia al
lavoratore dopo aver assegnato un numero di protocollo
la copia protoccolata è il documento necessario per ottenere dal
proprio datore di lavoro i permessi lavorativi retribuiti
l’INPS invierà al lavoratore e al datore di lavoro il provvedimento di
concessione o il diniego dei permessi.
Tale agevolazione ha inizio dalla data di presentazione della domanda
all’INPS.
CONGEDI LAVORATIVI
Il malato oncologico ed il familiare che lo assiste hanno diritto ad
usufruire di periodi di congedo dal lavoro e precisamente:
Congedo retribuito di 30 giorni all’anno per cure
Congedo straordinario biennale retribuito
Congedo biennale non retribuito
CONGEDO RETRIBUITO DI 30 GIORNI ALL’ANNO PER CURE
In presenza di un’invalidità riconosciuta superiore al 50%, l’ammalato ha
diritto ad un congedo di 30 giorni all’anno (anche non continuativi) per
cure mediche connesse allo stato di invalidità (legge 118/1971 art. 26 e
art.10 D. lgs. 509/1988). I giorni di congedo straordinario per cure si
sommano ai giorni di malattia previsti dal CCNL e pertanto non vanno
computati ai fini del periodo di comporto.
21
CONGEDO STRAORDINARIO BIENNALE RETRIBUITO
Il genitore lavoratore, anche adottivo, di un portatore di handicap in
situazione di gravità, ha diritto ad un periodo di congedo straordinario
retribuito, continuato o frazionato, per un massimo di due anni. Lo
stesso diritto viene concesso al fratello e alla sorella conviventi con il
malato in caso di decesso o di impossibilità di entrambi i genitori (art. 42
D. lgs 151/2001).
La legge prevede la sospensione del congedo nei periodi in cui il bambino
è ricoverato a tempo pieno. Se la presenza del genitore è necessaria
anche durante il ricovero, per rendere il congedo continuativo, farsi
rilasciare dal Primario dello specifico reparto una dichiarazione che
attesti tale necessità e presentarla all’INPS.
CONGEDO BIENNALE NON RETRIBUITO
Al lavoratore dipendente (sia pubblico che privato) viene riconosciuto il
diritto ad un congedo non retribuito fino ad un massimo di 2 anni per
gravi e documentati motivi familiari. Il periodo può essere frazionato o
continuativo e al lavoratore viene garantito il diritto alla conservazione
del posto di lavoro pur vietando lo svolgimento di qualsiasi attività
lavorativa (legge 53/2000).
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
Fare richiesta al datore di lavoro e/o all’ente di previdenza cui si versano
i contributi per i diversi tipi di congedo.
GIORNI DI ASSENZA PER TERAPIE SALVAVITA
A tutela dei malati oncologici alcuni CCNL nel settore del pubblico
impiego prevedono che per patologie gravi che richiedono terapie
22
salvavita, quali la chemioterapia o la radioterapia, i giorni di ricovero
ospedaliero o il trattamento in day hospital nonché i giorni di assenza per
sottoporsi alle cure siano esclusi dal computo del periodo normalmente
previsto di assenza per malattia e siano retribuiti interamente. Ciò
prolunga indirettamente il periodo di comporto (periodo di conservazione del posto per il lavoratore malato), evita in taluni casi il
licenziamento e garantisce al lavoratore il mantenimento dello stipendio
che altrimenti potrebbe essere ridotto o azzerato. Per usufruire dei
giorni di assenza per terapie salvavita è necessario specificare il motivo
dell’assenza ed il datore di lavoro potrà chiedere di documentarle con
idonea certificazione medica che verrà rilasciata dagli uffici sanitari
provinciali.
CICLI DI CURA RICORRENTI
Nel caso di cure ricorrenti è possibile applicare i criteri della ricaduta ove
ne ricorrono i presupposti (trattamento eseguito entro 30 giorni dal
precedente).
È sufficiente un’unica certificazione del medico di famiglia che attesti la
necessità di trattamenti ricorrenti comportanti incapacità lavorativa e
che li qualifichi l’uno ricaduta dell’altro. Gli interessati dovranno inviare
tale certificazione all’INPS prima dell’inizio della terapia, fornendo anche
l’indicazione dei giorni previsti per l’esecuzione. A tale certificazione
dovranno far seguito, sempre a cura degli interessati, periodiche (ad
esempio mensili) dichiarazioni della struttura sanitaria, riportanti il
calendario delle prestazioni effettivamente eseguite, le sole che danno
titolo all’indennità.
LAVORO NOTTURNO
Il lavoratore che abbia a proprio carico una persona disabile in stato di
handicap grave ha diritto all’esonero dal lavoro notturno (D. lsg
151/2001 art. 53).
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RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Le persone con patologie oncologiche in grado di lavorare, che
preferiscono ridurre l’orario di lavoro senza rinunciare all’impiego, hanno
il diritto di chiedere ed ottenere dal datore di lavoro la trasformazione
del rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale o orizzontale,
con riduzione proporzionale dello stipendio. L’organizzazione del tempo
di lavoro dovrà in ogni caso essere pianificata tenendo prioritariamente
in considerazione le esigenze individuali specifiche dei lavoratori.
Conservano il diritto al posto di lavoro e a ritornare a orario e stipendio
pieni, al miglioramento delle condizioni di salute (D. lsg 276/ 2003 art. 46
comma 1 lett. t e legge 61/2000 art.12 bis).
MANSIONI LAVORATIVE COMPATIBILI CON IL PROPRIO STATO
DI SALUTE
Il paziente oncologico può chiedere al proprio datore di lavoro di essere
assegnato a mansioni compatibili con il proprio stato di salute.
PENSIONAMENTO ANTICIPATO
I lavoratori dichiarati invalidi civili, con invalidità superiore al 74%, hanno
diritto, per il calcolo degli anni di servizio ai fini pensionistici, al beneficio
di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio
effettivamente prestato come invalido. Questo diritto matura a partire
dal giorno in cui al lavoratore viene riconosciuta un’invalidità superiore al
74% (legge 388/2000 art. 80 comma 3).
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
Presentare richiesta alla propria sede INPS.
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CARTELLE CLINICHE
RITIRO DELLE CARTELLE CLINICHE c/o A.O. MOSCATI
Le tariffe per il rilascio di documentazioni cliniche sono le seguenti:
• copia cartella clinica: euro 10,00
• copia cartellina prestazione pronto soccorso: € 5,00
Le modalità di pagamento sono le stesse previste per il pagamento del
ticket.
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
I pazienti già dimessi devono presentare la richiesta all'Ufficio Cartelle
cliniche dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 12.00:
• di persona. In caso di richiesta presentata direttamente presso
l'Ufficio Cartelle cliniche non è necessaria la compilazione di alcun
modulo in quanto i dati verranno registrati direttamente dal
Personale addetto.
• con delega. Qualora il richiedente sia persona delegata
dall'Intestatario della cartella clinica, è necessario presentare una
delega firmata dall'intestatario e il documento di riconoscimento
del richiedente. Per i pazienti minorenni o per pazienti dichiarati
incapaci di intendere e di volere, la documentazione può essere
rilasciata ai genitori esercenti la potestà genitoriale (o loro
delegati), o al tutore legale, che ne diano documentata
dimostrazione (autocertificazione e fotocopia del documento
d'identità del dichiarante). In caso di decesso dell'intestatario, la
documentazione può essere rilasciata agli eredi legittimi che ne
diano documentata dimostrazione (atto sostitutivo di notorietà
corredato di fotocopia del documento in corso di validità del
dichiarante).
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• tramite fax al numero 0825 203335. In tal caso, deve essere
compilato l'apposito modulo di richiesta cartella clinica
(disponibile in Appendice) da parte dell'Intestatario della cartella
clinica al quale dovrà essere allegata: copia di un documento
d'identità in corso di validità; copia del pagamento della tariffa già
effettuato agli sportelli o copia del versamento della tariffa
effettuato tramite versamento su c/c 13454830 intestato a: A.O.
Moscati di Avellino (causale: rilascio documentazione sanitaria).
CONSEGNA CARTELLE CLINICHE
SANITARIA A DOMICILIO
E
DOCUMENTAZIONE
E' possibile richiedere la consegna di copia della cartella clinica e della
documentazione sanitaria a domicilio. La consegna avviene, su tutto il
territorio nazionale, tramite corriere incaricato dall'Azienda, su espressa
richiesta dell'intestatario e con un costo aggiuntivo al pagamento della
tariffa di euro 8.00 per le spese postali. Gli interessati devono inviare,
tramite un fax al numero 0825 203335:
• l'apposito modulo di richiesta cartella clinica* (in Appendice)
• copia di un documento d'identità in corso di validità
• copia del pagamento della tariffa già effettuato agli sportelli o copia
del versamento della tariffa effettuato tramite versamento su c/c
13454830 intestato a: A.O. Moscati di Avellino (causale: rilascio
documentazione sanitaria)
• copia del versamento di euro 8,00 su c/c 13454830 intestato a: A.O.
Moscati di Avellino per le spese postali.
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ALTRI BENEFICI
CONTRASSEGNO LIBERA CIRCOLAZIONE
Il contrassegno di libera circolazione e sosta è un permesso rilasciato dal
Comune di residenza. E’ valido su tutto il territorio nazionale e
dell’Unione Europea.
CHI NE HA DIRITTO
I cittadini riconosciuti
sensibilmente ridotta.
invalidi
che
hanno
una
deambulazione
CHE COSA CONSENTE
• Il transito: nelle zone a traffico limitato (dette “ZTL”), nelle aree
pedonali e nelle corsie preferenziali il cui accesso è permesso anche
ai taxi.
• La sosta gratuita: negli spazi riservati alle persone disabili delimitati
con le strisce gialle ed il simbolo dell'accessibilità (anche quando
collocati nelle aree di parcheggio custodite).
• Non è possibile sostare invece nei parcheggi riservati personalizzati.
ATTENZIONE! Il contrassegno può essere utilizzato soltanto quando l'auto
è al servizio del disabile intestatario del contrassegno.
In caso di utilizzo improprio sono previsti una sanzione e l'immediato ritiro
del contrassegno.
E' possibile intraprendere un'azione di ricorso qualora, con il disabile a
bordo, si riceva una contravvenzione trovandosi in una delle suddette
situazioni di circolazione o di sosta.
E' VIETATO l'uso del contrassegno da parte di persone diverse
dall'interessato.
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COME, DOVE, QUANDO RICHIEDERLO
Dove rivolgersi
Distretti Sanitari di appartenenza
Documentazione da presentare:
Bisogna presentare la richiesta al Distretto Sanitario di appartenenza, se si
è in possesso di un verbale di invalidità e della legge 104/92 è preferibile
portarli. Successivamente il Distretto convoca l'interessato per la visita
medica presso l’Unità Operativa di Medicina Legale. Alla visita è necessaria
la presenza dell’interessato, non è possibile infatti una visita domiciliare:
non sarebbe giustificata la necessità del contrassegno se la persona non
può uscire di casa.
In caso di accoglimento la pratica viene trasmessa al Comune che rilascerà
il tesserino. A fine percorso potrebbe arrivare una fattura a casa, ma è
importante sapere che, essendo una fattura, riguarda spese già sostenute.
VALIDITA’ DEL CONTRASSEGNO: cinque anni, salvo i rari casi in cui il
Comune di residenza rilascia un contrassegno provvisorio a persone con
riduzione temporanea delle capacità motoria.
CAMBIO DI INDIRIZZO
Il contrassegno è rilasciato dal Comune di residenza che indica sullo stesso
una numerazione propria, pertanto, ad ogni cambio di residenza
(trasferimento in un Comune differente), la persona intestataria del
permesso di libera circolazione e sosta deve presentare una domanda per
ottenerne uno nuovo e deve consegnare quello vecchio al Comune che lo
ha rilasciato.
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ASSISTENZA DOMICILIARE
Il cittadino temporaneamente o gravemente non autosufficiente, può
ottenere prestazioni di assistenza domiciliare infermieristica e/o socio-assistenziale:
• ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMIERISTICA
Offre prestazioni infermieristiche (medicazioni, prelievi, ciclo di
iniezioni, ecc.) erogate dal Distretto Sanitario di appartenenza.
Come procedere:
o Se il servizio è attivato dallo specialista:
Consegnare al medico di famiglia (MMG) la richiesta dello specialista con
la descrizione delle terapie necessarie e attestante la necessità di
assistenza domiciliare
Consegnare al Distretto sanitario di appartenenza la prescrizione rilasciata
dal medico di base secondo le indicazioni dello specialista
o Se il servizio è attivato dal medico di base:
Consegnare al Distretto sanitario di appartenenza la prescrizione
• ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE
Offre prestazioni socio-assistenziali (igiene personale e ambientale,
consegna dei pasti, servizio di lavanderia e stireria, ecc. ) erogate dal
Comune di appartenenza.
Come procedere:
Presentare domanda al Settore Politiche Sociali del Comune di
appartenenza, previo appuntamento con l’assistente sociale.
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PROTESI, PRESIDI E AUSILI PERSONALIZZATI (es: carrozzine,
comode, letti attrezzati, stampelle, deambulatori, ecc…)
Il Servizio Sanitario Nazionale fornisce gratuitamente ausili, ortosi e
protesi a:
- persone con invalidità superiore al 33%
- tutti i beneficiari previsti dal D.M. sanità 332/1999 (es: donne mastectomizzate, stomizzati, laringectomizzati, minori che necessitano di interventi
di prevenzione, persone che sono in attesa del riconoscimento di
invalidità).
COME PROCEDERE PER RICHIEDERE LE PROTESI
Il cittadino, anche su indicazione del medico di famiglia, si rivolge ad un
medico specialista pubblico, di norma dell’azienda ASL di residenza. In
alternativa sarà la stessa struttura presso cui si è ricoverati a provvedere
all’avvio della procedura.
Lo specialista individua il dispositivo protesico da utilizzare nel caso
specifico.
Il dispositivo protesico viene prescritto dal medico specialista.
È necessario poi recarsi all’ASL di riferimento per:
• Consegnare all’Ufficio protesico della propria ASL di appartenenza la
richiesta di protesi rilasciata dallo specialista;
• Individuare e segnalare nell’apposita domanda il fornitore (negozio
di articoli sanitari) dal quale si intende acquistare la protesi;
A fronte dell’autorizzazione rilasciata dall’ASL, il fornitore provvederà alla
consegna gratuita della protesi necessaria.
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COME PROCEDERE PER RICHIEDERE I PRESIDI E AUSILI PERSONALIZZATI
(es: carrozzine, comode, letti attrezzati, stampelle, deambulatori, ecc...):
- Consegnare all’Ufficio protesico della propria ASL di appartenenza la
richiesta di visita fisioterapica rilasciata dallo specialista o dal medico di
base;
- La visita fisioterapica valuterà i bisogni per accedere ai tipi di ausilio
necessari allo specifico caso.
COME PROCEDERE PER RICHIEDERE AUSILI PER L’INCONTINENZA
Consegnare all’Ufficio protesico della propria ASL di appartenenza la
richiesta del medico di base attestante l’incontinenza permanente.
STRANIERI COMUNITARI IN ITALIA
Per le cure a cittadini stranieri comunitari residenti all’estero, ma che vogliono curarsi in Italia, valgono le norme del Servizio Sanitario Nazionale
del proprio paese di origine e la normativa comunitaria. Per maggiori
indicazioni si possono rivolgere all’Ufficio Stranieri o ad Enti di Patronato.
STRANIERI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA
I cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno in Italia
hanno diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
I cittadini extracomunitari non in regola con le normative relative all’ingresso e al soggiorno in Italia, possono usufruire di cure essenziali ospedaliere e ambulatoriali urgenti. Se non sono in grado di pagare le cure viene
attivato il Codice Straniero Temporaneamente Presente che li esonera dal
pagamento delle spese.
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AGEVOLAZIONI FISCALI
Prestazioni di tipo sanitario che possono essere detratte dal reddito
complessivo:
ACQUISTO DI MEDICINALI, INCLUSI I MEDICINALI DA BANCO: è necessario
che sullo scontrino fiscale siano descritti i prodotti e riportato il codice
fiscale del destinatario dei farmaci. È consentito dedurre le spese per
medicinali di famigliari dichiarati invalidi e non fiscalmente a carico.
PANNOLONI PER INCONTINENTI: sono necessari la prescrizione del
medico o in alternativa una dichiarazione sostitutiva del contribuente in
cui si attesti la necessità della spesa. Lo scontrino fiscale deve contenere la
descrizione del prodotto acquistato.
SPESE PER ANALISI, ESAMI E TERAPIE: è possibile fruire della detrazione
d’imposta purché prescritti da un medico. Si può detrarre l’ammontare del
ticket/fattura per specifica prestazione a carico dell’assistito per
prestazioni mediche e di laboratorio, diagnostica strumentale, rese nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale presso ambulatori pubblici o
convenzionati.
CURE TERMALI: per detrarre le spese (documentate) è necessaria la prescrizione medica.
ACQUISTO O AFFITTO DI PROTESI SANITARIE: purché la spesa sia opportunamente documentata (scontrino fiscale/fattura) con la descrizione del
bene acquistato.
ACQUISTO DELLA PARRUCCA: la parrucca può rientrare tra le spese
sanitarie detraibili se serve a rimediare al danno estetico provocato da una
patologia e ad alleviare una condizione di grave disagio psicologico nelle
relazioni della vita quotidiana (Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 9/E 16
febbraio 2010). In questa ipotesi, infatti, la parrucca svolge una funzione
sanitaria a tutti gli effetti e può essere considerata a pieno titolo come un
qualsiasi dispositivo medico destinato dal produttore a essere usato per
attenuare malattie o lesioni umane e messo in commercio con queste
finalità. In particolare, nel caso concreto preso in esame dal documento di
prassi, la parrucca viene inclusa tra gli oneri sanitari detraibili perché
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utilizzata da una paziente per superare le difficoltà psicologiche legate alla
caduta dei capelli causata dai trattamenti chemioterapici.
ACQUISTO DI MATERASSI SANITARI ANTIDECUBITO (D.M. N 332/1999): è
necessaria la prescrizione medica oppure un’autocertificazione del contribuente attestante la necessità per la quale è stato richiesto l’ausilio.
ACQUISTO O AFFITTO DI ATTREZZATURE SANITARIE: macchine per aerosol
e per la misurazione della pressione sanguigna (C.M. n. 122/E /1999), siringhe e relativi aghi (C.M. n. 95/2000), purché la spesa sia opportunamente
documentata (scontrino fiscale/fattura) con la descrizione del bene
acquistato.
PRESTAZIONI SANITARIE GENERICHE O SPECIALISTICHE: opportunamente
documentate.
CURE ODONTOIATRICHE: certificate da un medico dentista e opportunamente documentate (Legge n. 409/85).
PRESTAZIONI RESE DA DIETISTI E CHIROPRATICI: solo se prescritte da un
medico, rese da personale abilitato dalle autorità sanitarie e opportunamente documentate (C.M. n. 17/E/2006).
SPESE DI ASSISTENZA SPECIFICA: sono detraibili anche le spese sostenute
per gli addetti all’assistenza infermieristica e riabilitativa e all’assistenza
personale (badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana documentata da un certificato medico.
Per la quantità e complessità dei casi previsti in questo capitolo, maggiori
chiarimenti ed ulteriori informazioni potranno essere richieste ad un
patronato oppure al proprio commercialista.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 118/1971
Consente, anche agli ammalati oncologici, di accedere ai benefici
economici e di supporto che lo Stato prevede per i cittadini che subiscono
la riduzione parziale o totale della capacità lavorativa, o se minori,
l’incapacità a svolgere compiti e funzioni propri della loro età.
Legge 104/1992
Garantisce, anche agli ammalati oncologici, il pieno rispetto della dignità
umana. Dà la possibilità di chiedere e ottenere:
• riduzione di 2 ore giornaliere di lavoro
• permessi retribuiti per cure e controlli
• precedenza in una eventuale scelta della sede lavorativa (per
l’ammalato o per i parenti/conviventi)
• un permesso fino a 3 giorni mensili per i parenti fino al 3° grado e
per i conviventi
• eventuale congedo straordinario retribuito per lavoratori
dipendenti, genitori di un minore ammalato (verificare presso il
proprio Ente Previdenziale).
Legge 68/1999
Prevede la possibilità di essere assunti in imprese ed enti pubblici in base
ai posti riservati ai disabili. Offre inoltre:
- la possibilità di effettuare visite mediche senza utilizzare ferie o permessi
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- il diritto di passare ad una mansione lavorativa più adatta al proprio stato
fisico
- la possibilità di ottenere un periodo, anche lungo, di aspettativa non
retribuita.
Legge 276/2003
L’art. 46 riconosce ai lavoratori malati oncologici che siano in grado di
lavorare, la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale fino a quando il miglioramento delle condizione di salute
non consentirà loro di riprendere il normale orario di lavoro.
Alcuni contratti collettivi di lavoro applicano particolari agevolazioni a
tutela dei malati con patologie oncologiche. Si consiglia di verificare quali
agevolazioni prevede il proprio Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.
Es: esclusione dal computo del periodo di assenza per malattia dei giorni
relativi al ricovero ospedaliero, day hospital e chemioterapia debitamente
certificati. In questi giorni il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera
retribuzione;
Es: agevolare le particolare esigenze collegate a terapie o visite specialistiche favorendo un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti degli interessati.
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CONTATTI UTILI
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ASL AVELLINO
U.O. Medicina Legale
Tel. 0825 - 292812
Centralino Tel. 0825-291111
Direzione Generale
Via degli Imbimbo, 10/12 – 83100 – Avellino
Segreteria Tel. 0825 – 292202 – 292071 – 292040
Ufficio Relazioni con il Pubblico Tel. 0825 292043
ASL NAPOLI
U.O. Medicina Legale e Invalidi Civili
Distretto 24
Via Chiatamone, 33 - Napoli
Tel. 081 254 - 7045 - 7043 – 7044
Distretto 25
Via Caravaglios, 26 – Napoli
Tel. 081 254 8184
Distretto 27
Sede: via S. Domenico, 17
Tel. 081 254 9777-9778;
Distretto 29
Sede: Calata Capodichino, 230 – Napoli
Tel. 081 254 6110-6109;
Distretto 34
Sede:
via
Libertà,
316
Tel. 081 254 1422-1441-1440
–
Portici
–
Napoli
Ufficio relazioni con il Pubblico NAPOLI 1
Tel. 0812544414
Ufficio relazioni con il Pubblico NAPOLI2 NORD Tel. 081 8891781
ASL SALERNO 1
Ufficio Medicina Legale – Invalidi Civili
Tel. 089-695813
37
38
SITOGRAFIA
www.aimac.it
www.oncologiatoracica.it
www.aosgmoscati.av.it
www.associazionioncologichepn.it
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