ccnl lavoro domestico

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ccnl lavoro domestico
Finanze
& Lavoro
Gruppo Editoriale Esselibri-Simone
Appendice di aggiornamento
al volume FL 18
C.C.N.L. LAVORO DOMESTICO
Edizione Aprile 2003
Questa appendice è scaricabile gratuitamente dal sito internet:
www.finanzelavoro.com
Nell’ordine:
Il Rapporto di Lavoro domestico 2004 (Fonte: INPS) ............. Pag 2
Tabelle dei minimi retributivi dal 1° gennaio 2003 ................. »
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Tabelle dei minimi retributivi dal 1° gennaio 2004 ................. » 11
Contributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 ............ » 12
Contributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 ............ » 14
Trattamento di fine rapporto – Tassi di rivalutazione – Aggiornamento dall’aprile 2002 al dicembre 2003 (per i precedenti
vedasi pagina 93) ........................................................................ » 14
Trattamento di fine rapporto – Indice ISTAT dei prezzi al consumo – Aggiornamento dall’aprile 2002 al dicembre 2003 (per
i precedenti vedasi pagina 95) .................................................... » 15
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IL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO 2004
(Fonte: INPS)
Lavoratori domestici
Sono lavoratori domestici coloro che prestano la loro opera
esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di
lavoro (tuttofare, camerieri, cuochi, bambinaie, governanti ecc.).
Colf italiana o dell’unione europea
Il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore
domestico, dopo aver concordato gli elementi del rapporto di
lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.).
Il lavoratore può essere assunto anche se non è iscritto nelle
liste del collocamento.
Colf extracomunitaria
Va distinto il caso in cui il lavoratore si trovi già sul territorio
italiano, con regolare permesso di soggiorno, da quello in cui lo
stesso si trovi ancora nel suo paese.
Se il lavoratore si trova in Italia
L’assunzione avviene con le modalità previste per i lavoratori
domestici italiani e comunitari.
Se il lavoratore si trova all’estero
PRIMA DI VENIRE IN ITALIA
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Il datore di lavoro deve presentare una domanda in carta legale all’Ufficio Provinciale del Lavoro per ottenere il rilascio dell’autorizzazione al lavoro per il lavoratore.
Nella domanda il datore di lavoro deve:
— assicurare una retribuzione mensile non inferiore a 439 euro,
con condizioni normative e retributive uguali a quelle stabilite per i lavoratori italiani;
— dimostrare di possedere un reddito familiare annuo non inferiore a quanto stabilito dalla legge per l’anno in corso;
— assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato;
— impegnarsi a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro
entro cinque giorni;
— con l’entrata in vigore del Regolamento di attuazione, inoltre,
il datore di lavoro dovrà garantire le spese di viaggio per il
rientro del lavoratore al Paese di origine.
Verificata l’esistenza dei requisiti reddituali e delle condizioni
contrattuali, l’Ufficio del Lavoro rilascia l’autorizzazione. Una
volta ottenuta l’autorizzazione, il datore di lavoro deve chiedere
un nulla osta alla Questura.
L’autorizzazione, completa del nulla osta apposto dalla Questura, deve essere spedita al lavoratore nel Paese di residenza, in
modo che egli possa esibirla alle Autorità diplomatiche o consolari italiane del posto per ottenere il visto di ingresso in Italia.
L’autorizzazione è revocata se non viene utilizzata entro sei mesi
dalla data del rilascio.
DOPO L’ARRIVO IN ITALIA
Il lavoratore, entro otto giorni dall’arrivo, deve chiedere alla
Questura il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Dovrà
anche chiedere all’Ufficio delle imposte il rilascio del codice fiscale, necessario a tutti gli adempimenti relativi all’iscrizione all’INPS.
Il datore di lavoro deve provvedere quanto prima alla denuncia di assunzione all’INPS di zona.
In particolare
In tutti i casi di assunzione di lavoratori stranieri, il datore di
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lavoro deve comunicarne notizia, entro 48 ore, all’autorità di
Pubblica Sicurezza. Se il lavoratore è convivente, la segnalazione deve essere effettuata entro 24 ore dall’inizio effettivo del rapporto del rapporto.
La denuncia di assunzione all’inps
È obbligatorio assicurare le colf:
— qualunque sia la durata del lavoro;
— anche se il lavoro è saltuario o discontinuo;
— anche se già assicurate presso un altro datore di lavoro;
— anche se già assicurate per un’altra attività;
— anche se di nazionalità straniera;
— anche se titolari di pensione.
La denuncia di assunzione va presentata su un apposito modulo (modello LD09) a disposizione presso tutte le Sedi INPS. il
modello può essere scaricato dal sito dell’Istituto www.inps.it,
tramite il quale la denuncia può anche essere presentata attraverso Internet. Inoltre, l’iscrizione può essere fatta chiamando
InpsInforma al numero 16464.
I termini di legge (per l’anno 1994) per inoltrare la denuncia
sono:
— 10 aprile 2004: per le assunzioni avvenute dal 1° gennaio al
31 marzo 2004;
— 10 luglio 2004: per le assunzioni avvenute dal 1° aprile al 30
giugno 2004;
— 11 ottobre 2004: per le assunzioni avvenute dal 1° luglio al
30 settembre 2004;
— 10 gennaio 2005: per le assunzioni avvenute dal 1° ottobre al
31 dicembre 2004.
In particolare
Se la denuncia è presentata oltre i termini, l’INPS applica
una multa. Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione
dell’assunzione all’INAIL entro 24 ore dall’inizio del rapporto
di lavoro.
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LA DENUNCIA DI ASSUNZIONE ALL’INPS
Per tutte le colf
— carta di identità o altro documento analogo ed eventuali diplomi o attestazioni professionali;
— tessera sanitaria aggiornata rilasciata gratuitamente dalla ASL
di residenza;
— codice fiscale, da comunicare all’INPS per il versamento dei
contributi.
Per i minorenni
In aggiunta agli altri documenti per l’assunzione sono necessari:
— la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare,
vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che la colf viva presso la famiglia del datore di lavoro;
— il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dopo la visita
medica dell’Ufficiale sanitario.
Extracomunitari
In aggiunta agli altri documenti è necessario presentare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rilasciato dalla Questura.
I documenti per le domande presentate direttamente allo
sportello
Esibizione di un documento di riconoscimento in corso di
validità (carta di identità, passaporto, tessera postale, patente ecc.)
del datore di lavoro e del lavora-tore. Per le colf extracomunitarie, il datore di lavoro insieme alla denuncia (modello LD09) deve
presentare il permesso di soggiorno in corso di validità.
I documenti per le domande spedite per posta
Tutta la documentazione deve essere allegata in copia fotostatica.
I contributi
Il contributo che deve essere versato dal datore di lavoro, si
calcola in base a:
— la retribuzione oraria concordata tra le parti;
— la tredicesima mensilità calcolata in misura oraria;
— il valore convenzionale del vitto e dell’alloggio, calcolato in
misura oraria.
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I contributi si versano ogni tre mesi (entro il 10 aprile, il 10
luglio, il 10 ottobre ed il 10 gennaio), per tutti i giorni comunque
retribuiti, per cui alle ore effettivamente lavorate nel trimestre
solare si sommano quelle pagate per i periodi di momentanea
assenza dal servizio (per malattia, ferie, festività infra-settimanali, congedo ecc.), nei quali il datore di lavoro continua a corrispondere una retribuzione intera o ridotta, sia di propria iniziativa, sia per accordo col lavoratore, sia per legge.
Per il periodo di assenza si considera un numero di ore uguale a quello di un corrispondente periodo di lavoro.
I contributi versati dal datore di lavoro vengono utilizzati dall’INPS e dall’INAIL per la liquidazione della pensione, della indennità di maternità, degli assegni familiari, della indennità di
disoccupazione, della indennità antitubercolare, delle cure termali
e delle rendite da infortunio sul lavoro e da malattie professionali.
Quanto si paga
Nella seguente tabella sono riportati gli importi dei contributi
dovuti per il 2004
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
RETRIBUZIONE
EFFETTIVA ORARIA
con quota
assegni familiari
senza quota
assegni familiari**
Lavoro inferiore alle
24 ore settimanali:
Fino a € 6,46
€ 1,24 (0,27) *
€ 1,09 (0,27)**
Oltre € 6,46 e fino a € 7,88
€ 1,40 (0,30) *
€ 1,23 (0,30)**
Oltre € 7,88
€ 1,71 (0,37) *
€ 1,50 (0,37)**
Lavoro superiore alle
24 ore settimanali ***
€ 0,90 (0,20) *
€ 0,80 (0,20)**
* La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
** Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è
coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il
datore di lavoro.
*** Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribu-zione
oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di
lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore
lavorate nel corso della settimana.
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I contributi per l’anno 2004 si pagano alle seguenti scadenze:
Periodo
Scadenza
dal 1° al 10 aprile 2004
versamento per il 1° trimestre
dal 1° al 10 luglio 2004
versamento per il 2° trimestre
dal 1° all’11 ottobre 2004
versamento per il 3° trimestre
dal 1° al 10 gennaio 2005
versamento per il 4° trimestre
Quando cessa il rapporto di lavoro, il versamento va fatto entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni.Il versamento
dei contributi non può essere effet-tuato né prima né dopo i termini sopraindicati. Il ritardo nel pagamento comporta l’applicazione di multe da parte dell’INPS. Il datore di lavoro è tenuto a
versare i contributi mediante bollettini di conto corrente postale
inviati dall’INPS al proprio domicilio.Il bollettino è unico per
ogni trimestre. Se però le settimane che cadono nel trimestre
non risultano lavorate tutte per almeno 25 ore, si devono compilare due distinti bollettini di versamento:
— con un bollettino si versano i contributi relativi alla citata quarta fascia;
— con un secondo bollettino si pagano i contributi, corrispondenti ad una delle prime tre fasce, per le settimane lavorate
per meno di 25 ore.
Come si versa
Il versamento deve essere effettuato con bollettini di conto
corrente postale inviati dall’INPS a domicilio del datore di lavoro. Nel caso non si fosse in possesso dei bollettini di conto corrente, prima delle scadenze di pagamento, è possibile richiederli
chiamando INPSInforma al numero 16464; collegandosi al sito
Internet www.inps.it e cliccando su servizi on line oppure rivolgendosi agli uffici INPS di zona.
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Si consiglia comunque di farne richiesta prima di utilizzare
l’ultimo bollettino del carnet.
L’iscrizione
Può essere effettuata presso la sede INPS di zona, per via telematica collegandosi al sito Internet www.inps.it e cliccando su
servizi on line oppure chiamando INPSInforma al numero 16464.
Si consiglia comunque di farne richiesta prima di utilizzare
l’ultimo bollettino del carnet.
REGISTRAZIONE DEI CONTRIBUTI
Almeno 24 ore settimanali
In favore del lavoratore l’INPS registra tanti contributi settimanali quante sono le settimane retribuite, purché per ciascun
trimestre risultino versate, in media, alme-no 24 ore a settimana.
Per i contributi settimanali versati per meno di 24 ore, invece,
si applica una riduzione proporzionale delle settimane accreditate.
Le 24 ore settimanali possono essere raggiunte anche prestando attività lavorativa presso più datori di lavoro.
Le prestazioni
In base ai contributi versati all’INPS, spettano le seguenti prestazioni:
a carico dell’INPS:
— pensione di vecchiaia;
— pensione di anzianità;
— pensione di inabilità;
— assegno di invalidità;
— pensione ai superstiti o di reversibilità;
— indennità di disoccupazione;
— indennità di maternità;
— assegno per il nucleo familiare;
— assegni familiari;
— indennità antitubercolari;
— cure termali.
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Alle colf non spetta l’indennità economica di malattia.
a carico dell’INAIL:
— rendite per infortunio sul lavoro o per malattie professionali.
a carico del Servizio Sanitario Nazionale:
— assistenza sanitaria (medica, farmaceutica, ospedaliera, ambulatoriale, specia-listica ecc.).
TABELLE DEI MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° GENNAIO 2003
(Verbale di accordo del 4 febbraio 2003
Variazione indice ISTAT 2,4% Vedasi Circolare INPS n. 57 del 21 marzo 2003)
TABELLA A – CONVIVENTI A TEMPO PIENO
Categoria
Retribuzione mensile
al 31 dicembre 2002
in euro
Incremento
Nuova retribuzione
in euro dal
1° gennaio 2003
1ª Super
726,429
15,721
742,150
1ª
647,730
14,020
661,750
2ª
526,659
11,391
538,050
3ª
405,594
8,806
414,400
TABELLA A – CONVIVENTI A TEMPO PARZIALE
(25 ore settimanali)
10
Categoria
Retribuzione mensile
al 31 dicembre 2002
in euro
Incremento
Nuova retribuzione
in euro dal
1° gennaio 2003
1ª Super
417,700
9,050
426,750
1ª
387,428
8,372
395,800
2ª
332,951
7,199
340,150
3ª
272,413
5,887
278,300
TABELLA B – NON CONVIVENTI
Categoria
Retribuzione mensile
al 31 dicembre 2002
in euro
Incremento
Nuova retribuzione
in euro dal
1° gennaio 2003
1ª Super
5,488
0,112
5,600
1ª
4,997
0,103
5,100
2ª
4,157
0,093
4,250
3ª
3,030
0,070
3,100
TABELLA C – ASSISTENZA NOTTURNA FASCIA ORARIA 20-8
Categoria
Retribuzione mensile
al 31 dicembre 2002
in euro
Incremento
Nuova retribuzione
in euro dal
1° gennaio 2003
1ª Super
835,394
18,056
853,450
1ª
756,695
16,355
773,050
2ª
605,353
13,077
618,430
TABELLA D – PRESENZA NOTTURNA FASCIA ORARIA 21-8
Categoria
Retribuzione mensile
al 31 dicembre 2002
in euro
Incremento
Nuova retribuzione
in euro dal
1° gennaio 2003
Unica
484,288
10,462
494,750
11
TABELLA E – INDENNITÀ
Indennità per
Retribuzione mensile
al 31 dicembre 2002
in euro
Incremento
Nuova retribuzione
in euro dal
1° gennaio 2003
Pranzo e/o colazione
1,431
0,039
1,470
Cena
1,431
0,039
1,470
Alloggio
1,239
0,033
1,272
TABELLE DEI MINIMI RETRIBUTIVI
DAL 1° GENNAIO 2004
(Verbale di accordo del 20 gennaio 2004
Variazione indice ISTAT 1,92%)
Tabella A conviventi a tempo pieno
Categoria
Retribuzione mensile al
31 dicembre 2003
Incremento
Nuova retribuzione
dal 1° gennaio 2004
1ª Super
1ª
2ª
3ª
742,150
661,750
538,050
414,400
14,249
12,706
10,331
7,956
756,399
674,456
548,381
422,356
Tabella A conviventi a tempo parziale (25 ore settimanali)
Categoria
Retribuzione mensile al
31 dicembre 2003
Incremento
Nuova retribuzione
dal 1° gennaio 2004
1ª Super
1ª
2ª
3ª
426,750
395,800
340,150
278,300
8,194
7,599
6,531
5,343
434,944
403,399
346,681
283,643
Tabella B non conviventi
Categoria
Retribuzione mensile al
31 dicembre 2003
Incremento
Nuova retribuzione
dal 1° gennaio 2004
1ª Super
1ª
2ª
3ª
5,600
5,100
4,250
3,100
0,108
0,098
0,082
0,060
5,708
5,198
4,332
3,160
12
Tabella C assistenza notturna fascia oraria 20-8
Categoria
Retribuzione mensile al
31 dicembre 2003
Incremento
Nuova retribuzione
dal 1° gennaio 2004
1ª Super
1ª
2ª
853,450
773,050
618,430
16,386
14,843
11,874
869,836
787,893
630,304
Tabella D presenza notturna fascia oraria 21-8
Categoria
Unica
Retribuzione mensile al
31 dicembre 2003
Incremento
Nuova retribuzione
dal 1° gennaio 2004
494,750
95,00
504,250
Retribuzione mensile al
31 dicembre 2003
Incremento
Nuova retribuzione
dal 1° gennaio 2004
1,470
1,470
1,272
0,035
0,035
0,031
1,505
1,505
1,303
TABELLA E INDENNITÀ
Categoria
Pranzo e/o
colazione
Cena
Alloggio
CONTRIBUTI DOVUTI
DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2003
Sono stati stabiliti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con Circolare n. 57 del 21 marzo 2003, qui di seguito trascritta:
OGGETTO: Importi dei contributi dovuti per l’anno 2003 per i
lavoratori domestici.
L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2001 - dicembre 2001
ed il periodo gennaio 2002 - dicembre 2002 è risultata del 2,4%.
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Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzioni su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2003 per i
lavoratori domestici.
Si fa presente, inoltre, che l’aliquota contributiva per i lavoratori domestici non soggetti al contributo CUAF, è aumentata di
0,50 punti percentuali come previsto dall’art. 27, comma 2-bis,
della Legge n. 30 del 28 febbraio 1997.
DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2003
AL 31 DICEMBRE 2003
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
RETRIBUZIONE ORARIA
Effettiva
Convenzionale
quota CUAF
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Comprensivo
Senza quota CUAF
(1)
Fino a € 6,30
€ 5,59
€ 1,21
(0,26) (2)
€ 1,07
(0,26) (2)
Oltre € 6,30 a € 7,69
€ 6,30
€ 1,37
(0,30) (2)
€ 1,20
(0,30) (2)
Oltre € 7,69
€ 7,69
€ 1,67
(0,36) (2)
€ 1,47
(0,36) (2)
Orario lavoro superiore
a 24 ore settimanali
€ 4,07
€ 0,88
(0,19) (2)
€ 0,78
(0,19) (2)
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di
rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
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CONTRIBUTI DOVUTI
DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2004
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
RETRIBUZIONE
EFFETTIVA ORARIA
con quota
assegni familiari
Lavoro inferiore alle 24 ore settimanali:
- Fino a € 6,46
- Oltre € 6,46 e fino a € 7,88
- Oltre € 7,88
Lavoro superiore alle 24 ore settimanali ***
senza quota
assegni familiari**
€ 1,24 (0,27) *
€ 1,40 (0,30) *
€ 1,71 (0,37) *
€ 1,09 (0,27)**
€ 1,23 (0,30)**
€ 1,50 (0,37)**
€ 0,90 (0,20) *
€ 0,80 (0,20)**
* La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
** Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è
coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il
datore di lavoro.
*** Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribu-zione
oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di
lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore
lavorate nel corso della settimana.
Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Tassi di rivalutazione (prosieguo di pagina 93):
aggiornamento dall’aprile 2002 al dicembre 2003
aprile 2002 .................
maggio 2002 ..............
giugno 2002 ...............
luglio 2002 .................
agosto 2002 ...............
settembre 2002 ..........
ottobre 2002 ..............
novembre 2002 ..........
dicembre 2002 ...........
gennaio 2003 .............
febbraio 2003 ............
1,470
1,724
1,978
2,168
2,422
2,677
2,996
3,315
3,504
0,440
0,691
marzo 2003 ................
aprile 2003 .................
maggio 2003 ..............
giugno 2003 ...............
luglio 2003 .................
agosto 2003 ...............
settembre 2003 ..........
ottobre 2003 ..............
novembre 2003..........
dicembre 2003...........
1,068
1,319
1,507
1,695
2,009
2,259
2,573
2,761
3,075
3,200
15
Trattamento di Fine Rapporto (TFR) – indice ISTAT
dei prezzi al consumo (prosieguo di pagina 95):
aggiornamento dall’aprile 2002 al dicembre 2003
aprile 2002 .................
maggio 2002 ..............
giugno 2002 ...............
luglio 2002 .................
agosto 2002 ...............
settembre 2002 ..........
ottobre 2002 ..............
novembre 2002 ..........
dicembre 2002 ...........
gennaio 2003 .............
febbraio 2003 ............
16
117,5
117,7
117,9
118,0
118,2
118,4
118,7
119,0
119,1
119,6
119,8
marzo 2003 ................
aprile 2003 .................
maggio 2003 ..............
giugno 2003 ...............
luglio 2003 .................
agosto 2003 ...............
settembre 2003 ..........
ottobre 2003 ..............
novembre 2003..........
dicembre 2003...........
120,2
120,4
120,5
120,6
120,9
121,1
121,4
121,5
121,8
121,8