ccnl lavoro domestico
Transcript
ccnl lavoro domestico
Finanze & Lavoro Gruppo Editoriale Esselibri-Simone Appendice di aggiornamento al volume FL 18 C.C.N.L. LAVORO DOMESTICO Edizione Aprile 2003 Questa appendice è scaricabile gratuitamente dal sito internet: www.finanzelavoro.com Nell’ordine: Il Rapporto di Lavoro domestico 2004 (Fonte: INPS) ............. Pag 2 Tabelle dei minimi retributivi dal 1° gennaio 2003 ................. » 9 Tabelle dei minimi retributivi dal 1° gennaio 2004 ................. » 11 Contributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 ............ » 12 Contributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 ............ » 14 Trattamento di fine rapporto – Tassi di rivalutazione – Aggiornamento dall’aprile 2002 al dicembre 2003 (per i precedenti vedasi pagina 93) ........................................................................ » 14 Trattamento di fine rapporto – Indice ISTAT dei prezzi al consumo – Aggiornamento dall’aprile 2002 al dicembre 2003 (per i precedenti vedasi pagina 95) .................................................... » 15 *** IL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO 2004 (Fonte: INPS) Lavoratori domestici Sono lavoratori domestici coloro che prestano la loro opera esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro (tuttofare, camerieri, cuochi, bambinaie, governanti ecc.). Colf italiana o dell’unione europea Il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore domestico, dopo aver concordato gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.). Il lavoratore può essere assunto anche se non è iscritto nelle liste del collocamento. Colf extracomunitaria Va distinto il caso in cui il lavoratore si trovi già sul territorio italiano, con regolare permesso di soggiorno, da quello in cui lo stesso si trovi ancora nel suo paese. Se il lavoratore si trova in Italia L’assunzione avviene con le modalità previste per i lavoratori domestici italiani e comunitari. Se il lavoratore si trova all’estero PRIMA DI VENIRE IN ITALIA 3 Il datore di lavoro deve presentare una domanda in carta legale all’Ufficio Provinciale del Lavoro per ottenere il rilascio dell’autorizzazione al lavoro per il lavoratore. Nella domanda il datore di lavoro deve: — assicurare una retribuzione mensile non inferiore a 439 euro, con condizioni normative e retributive uguali a quelle stabilite per i lavoratori italiani; — dimostrare di possedere un reddito familiare annuo non inferiore a quanto stabilito dalla legge per l’anno in corso; — assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato; — impegnarsi a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro entro cinque giorni; — con l’entrata in vigore del Regolamento di attuazione, inoltre, il datore di lavoro dovrà garantire le spese di viaggio per il rientro del lavoratore al Paese di origine. Verificata l’esistenza dei requisiti reddituali e delle condizioni contrattuali, l’Ufficio del Lavoro rilascia l’autorizzazione. Una volta ottenuta l’autorizzazione, il datore di lavoro deve chiedere un nulla osta alla Questura. L’autorizzazione, completa del nulla osta apposto dalla Questura, deve essere spedita al lavoratore nel Paese di residenza, in modo che egli possa esibirla alle Autorità diplomatiche o consolari italiane del posto per ottenere il visto di ingresso in Italia. L’autorizzazione è revocata se non viene utilizzata entro sei mesi dalla data del rilascio. DOPO L’ARRIVO IN ITALIA Il lavoratore, entro otto giorni dall’arrivo, deve chiedere alla Questura il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Dovrà anche chiedere all’Ufficio delle imposte il rilascio del codice fiscale, necessario a tutti gli adempimenti relativi all’iscrizione all’INPS. Il datore di lavoro deve provvedere quanto prima alla denuncia di assunzione all’INPS di zona. In particolare In tutti i casi di assunzione di lavoratori stranieri, il datore di 4 lavoro deve comunicarne notizia, entro 48 ore, all’autorità di Pubblica Sicurezza. Se il lavoratore è convivente, la segnalazione deve essere effettuata entro 24 ore dall’inizio effettivo del rapporto del rapporto. La denuncia di assunzione all’inps È obbligatorio assicurare le colf: — qualunque sia la durata del lavoro; — anche se il lavoro è saltuario o discontinuo; — anche se già assicurate presso un altro datore di lavoro; — anche se già assicurate per un’altra attività; — anche se di nazionalità straniera; — anche se titolari di pensione. La denuncia di assunzione va presentata su un apposito modulo (modello LD09) a disposizione presso tutte le Sedi INPS. il modello può essere scaricato dal sito dell’Istituto www.inps.it, tramite il quale la denuncia può anche essere presentata attraverso Internet. Inoltre, l’iscrizione può essere fatta chiamando InpsInforma al numero 16464. I termini di legge (per l’anno 1994) per inoltrare la denuncia sono: — 10 aprile 2004: per le assunzioni avvenute dal 1° gennaio al 31 marzo 2004; — 10 luglio 2004: per le assunzioni avvenute dal 1° aprile al 30 giugno 2004; — 11 ottobre 2004: per le assunzioni avvenute dal 1° luglio al 30 settembre 2004; — 10 gennaio 2005: per le assunzioni avvenute dal 1° ottobre al 31 dicembre 2004. In particolare Se la denuncia è presentata oltre i termini, l’INPS applica una multa. Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione dell’assunzione all’INAIL entro 24 ore dall’inizio del rapporto di lavoro. 5 LA DENUNCIA DI ASSUNZIONE ALL’INPS Per tutte le colf — carta di identità o altro documento analogo ed eventuali diplomi o attestazioni professionali; — tessera sanitaria aggiornata rilasciata gratuitamente dalla ASL di residenza; — codice fiscale, da comunicare all’INPS per il versamento dei contributi. Per i minorenni In aggiunta agli altri documenti per l’assunzione sono necessari: — la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che la colf viva presso la famiglia del datore di lavoro; — il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dopo la visita medica dell’Ufficiale sanitario. Extracomunitari In aggiunta agli altri documenti è necessario presentare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rilasciato dalla Questura. I documenti per le domande presentate direttamente allo sportello Esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto, tessera postale, patente ecc.) del datore di lavoro e del lavora-tore. Per le colf extracomunitarie, il datore di lavoro insieme alla denuncia (modello LD09) deve presentare il permesso di soggiorno in corso di validità. I documenti per le domande spedite per posta Tutta la documentazione deve essere allegata in copia fotostatica. I contributi Il contributo che deve essere versato dal datore di lavoro, si calcola in base a: — la retribuzione oraria concordata tra le parti; — la tredicesima mensilità calcolata in misura oraria; — il valore convenzionale del vitto e dell’alloggio, calcolato in misura oraria. 6 I contributi si versano ogni tre mesi (entro il 10 aprile, il 10 luglio, il 10 ottobre ed il 10 gennaio), per tutti i giorni comunque retribuiti, per cui alle ore effettivamente lavorate nel trimestre solare si sommano quelle pagate per i periodi di momentanea assenza dal servizio (per malattia, ferie, festività infra-settimanali, congedo ecc.), nei quali il datore di lavoro continua a corrispondere una retribuzione intera o ridotta, sia di propria iniziativa, sia per accordo col lavoratore, sia per legge. Per il periodo di assenza si considera un numero di ore uguale a quello di un corrispondente periodo di lavoro. I contributi versati dal datore di lavoro vengono utilizzati dall’INPS e dall’INAIL per la liquidazione della pensione, della indennità di maternità, degli assegni familiari, della indennità di disoccupazione, della indennità antitubercolare, delle cure termali e delle rendite da infortunio sul lavoro e da malattie professionali. Quanto si paga Nella seguente tabella sono riportati gli importi dei contributi dovuti per il 2004 IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO RETRIBUZIONE EFFETTIVA ORARIA con quota assegni familiari senza quota assegni familiari** Lavoro inferiore alle 24 ore settimanali: Fino a € 6,46 € 1,24 (0,27) * € 1,09 (0,27)** Oltre € 6,46 e fino a € 7,88 € 1,40 (0,30) * € 1,23 (0,30)** Oltre € 7,88 € 1,71 (0,37) * € 1,50 (0,37)** Lavoro superiore alle 24 ore settimanali *** € 0,90 (0,20) * € 0,80 (0,20)** * La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. ** Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro. *** Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribu-zione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana. 7 I contributi per l’anno 2004 si pagano alle seguenti scadenze: Periodo Scadenza dal 1° al 10 aprile 2004 versamento per il 1° trimestre dal 1° al 10 luglio 2004 versamento per il 2° trimestre dal 1° all’11 ottobre 2004 versamento per il 3° trimestre dal 1° al 10 gennaio 2005 versamento per il 4° trimestre Quando cessa il rapporto di lavoro, il versamento va fatto entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni.Il versamento dei contributi non può essere effet-tuato né prima né dopo i termini sopraindicati. Il ritardo nel pagamento comporta l’applicazione di multe da parte dell’INPS. Il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi mediante bollettini di conto corrente postale inviati dall’INPS al proprio domicilio.Il bollettino è unico per ogni trimestre. Se però le settimane che cadono nel trimestre non risultano lavorate tutte per almeno 25 ore, si devono compilare due distinti bollettini di versamento: — con un bollettino si versano i contributi relativi alla citata quarta fascia; — con un secondo bollettino si pagano i contributi, corrispondenti ad una delle prime tre fasce, per le settimane lavorate per meno di 25 ore. Come si versa Il versamento deve essere effettuato con bollettini di conto corrente postale inviati dall’INPS a domicilio del datore di lavoro. Nel caso non si fosse in possesso dei bollettini di conto corrente, prima delle scadenze di pagamento, è possibile richiederli chiamando INPSInforma al numero 16464; collegandosi al sito Internet www.inps.it e cliccando su servizi on line oppure rivolgendosi agli uffici INPS di zona. 8 Si consiglia comunque di farne richiesta prima di utilizzare l’ultimo bollettino del carnet. L’iscrizione Può essere effettuata presso la sede INPS di zona, per via telematica collegandosi al sito Internet www.inps.it e cliccando su servizi on line oppure chiamando INPSInforma al numero 16464. Si consiglia comunque di farne richiesta prima di utilizzare l’ultimo bollettino del carnet. REGISTRAZIONE DEI CONTRIBUTI Almeno 24 ore settimanali In favore del lavoratore l’INPS registra tanti contributi settimanali quante sono le settimane retribuite, purché per ciascun trimestre risultino versate, in media, alme-no 24 ore a settimana. Per i contributi settimanali versati per meno di 24 ore, invece, si applica una riduzione proporzionale delle settimane accreditate. Le 24 ore settimanali possono essere raggiunte anche prestando attività lavorativa presso più datori di lavoro. Le prestazioni In base ai contributi versati all’INPS, spettano le seguenti prestazioni: a carico dell’INPS: — pensione di vecchiaia; — pensione di anzianità; — pensione di inabilità; — assegno di invalidità; — pensione ai superstiti o di reversibilità; — indennità di disoccupazione; — indennità di maternità; — assegno per il nucleo familiare; — assegni familiari; — indennità antitubercolari; — cure termali. 9 Alle colf non spetta l’indennità economica di malattia. a carico dell’INAIL: — rendite per infortunio sul lavoro o per malattie professionali. a carico del Servizio Sanitario Nazionale: — assistenza sanitaria (medica, farmaceutica, ospedaliera, ambulatoriale, specia-listica ecc.). TABELLE DEI MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° GENNAIO 2003 (Verbale di accordo del 4 febbraio 2003 Variazione indice ISTAT 2,4% Vedasi Circolare INPS n. 57 del 21 marzo 2003) TABELLA A – CONVIVENTI A TEMPO PIENO Categoria Retribuzione mensile al 31 dicembre 2002 in euro Incremento Nuova retribuzione in euro dal 1° gennaio 2003 1ª Super 726,429 15,721 742,150 1ª 647,730 14,020 661,750 2ª 526,659 11,391 538,050 3ª 405,594 8,806 414,400 TABELLA A – CONVIVENTI A TEMPO PARZIALE (25 ore settimanali) 10 Categoria Retribuzione mensile al 31 dicembre 2002 in euro Incremento Nuova retribuzione in euro dal 1° gennaio 2003 1ª Super 417,700 9,050 426,750 1ª 387,428 8,372 395,800 2ª 332,951 7,199 340,150 3ª 272,413 5,887 278,300 TABELLA B – NON CONVIVENTI Categoria Retribuzione mensile al 31 dicembre 2002 in euro Incremento Nuova retribuzione in euro dal 1° gennaio 2003 1ª Super 5,488 0,112 5,600 1ª 4,997 0,103 5,100 2ª 4,157 0,093 4,250 3ª 3,030 0,070 3,100 TABELLA C – ASSISTENZA NOTTURNA FASCIA ORARIA 20-8 Categoria Retribuzione mensile al 31 dicembre 2002 in euro Incremento Nuova retribuzione in euro dal 1° gennaio 2003 1ª Super 835,394 18,056 853,450 1ª 756,695 16,355 773,050 2ª 605,353 13,077 618,430 TABELLA D – PRESENZA NOTTURNA FASCIA ORARIA 21-8 Categoria Retribuzione mensile al 31 dicembre 2002 in euro Incremento Nuova retribuzione in euro dal 1° gennaio 2003 Unica 484,288 10,462 494,750 11 TABELLA E – INDENNITÀ Indennità per Retribuzione mensile al 31 dicembre 2002 in euro Incremento Nuova retribuzione in euro dal 1° gennaio 2003 Pranzo e/o colazione 1,431 0,039 1,470 Cena 1,431 0,039 1,470 Alloggio 1,239 0,033 1,272 TABELLE DEI MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° GENNAIO 2004 (Verbale di accordo del 20 gennaio 2004 Variazione indice ISTAT 1,92%) Tabella A conviventi a tempo pieno Categoria Retribuzione mensile al 31 dicembre 2003 Incremento Nuova retribuzione dal 1° gennaio 2004 1ª Super 1ª 2ª 3ª 742,150 661,750 538,050 414,400 14,249 12,706 10,331 7,956 756,399 674,456 548,381 422,356 Tabella A conviventi a tempo parziale (25 ore settimanali) Categoria Retribuzione mensile al 31 dicembre 2003 Incremento Nuova retribuzione dal 1° gennaio 2004 1ª Super 1ª 2ª 3ª 426,750 395,800 340,150 278,300 8,194 7,599 6,531 5,343 434,944 403,399 346,681 283,643 Tabella B non conviventi Categoria Retribuzione mensile al 31 dicembre 2003 Incremento Nuova retribuzione dal 1° gennaio 2004 1ª Super 1ª 2ª 3ª 5,600 5,100 4,250 3,100 0,108 0,098 0,082 0,060 5,708 5,198 4,332 3,160 12 Tabella C assistenza notturna fascia oraria 20-8 Categoria Retribuzione mensile al 31 dicembre 2003 Incremento Nuova retribuzione dal 1° gennaio 2004 1ª Super 1ª 2ª 853,450 773,050 618,430 16,386 14,843 11,874 869,836 787,893 630,304 Tabella D presenza notturna fascia oraria 21-8 Categoria Unica Retribuzione mensile al 31 dicembre 2003 Incremento Nuova retribuzione dal 1° gennaio 2004 494,750 95,00 504,250 Retribuzione mensile al 31 dicembre 2003 Incremento Nuova retribuzione dal 1° gennaio 2004 1,470 1,470 1,272 0,035 0,035 0,031 1,505 1,505 1,303 TABELLA E INDENNITÀ Categoria Pranzo e/o colazione Cena Alloggio CONTRIBUTI DOVUTI DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2003 Sono stati stabiliti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con Circolare n. 57 del 21 marzo 2003, qui di seguito trascritta: OGGETTO: Importi dei contributi dovuti per l’anno 2003 per i lavoratori domestici. L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2001 - dicembre 2001 ed il periodo gennaio 2002 - dicembre 2002 è risultata del 2,4%. 13 Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzioni su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2003 per i lavoratori domestici. Si fa presente, inoltre, che l’aliquota contributiva per i lavoratori domestici non soggetti al contributo CUAF, è aumentata di 0,50 punti percentuali come previsto dall’art. 27, comma 2-bis, della Legge n. 30 del 28 febbraio 1997. DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2003 AL 31 DICEMBRE 2003 LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI RETRIBUZIONE ORARIA Effettiva Convenzionale quota CUAF IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO Comprensivo Senza quota CUAF (1) Fino a € 6,30 € 5,59 € 1,21 (0,26) (2) € 1,07 (0,26) (2) Oltre € 6,30 a € 7,69 € 6,30 € 1,37 (0,30) (2) € 1,20 (0,30) (2) Oltre € 7,69 € 7,69 € 1,67 (0,36) (2) € 1,47 (0,36) (2) Orario lavoro superiore a 24 ore settimanali € 4,07 € 0,88 (0,19) (2) € 0,78 (0,19) (2) (1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. 14 CONTRIBUTI DOVUTI DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2004 IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO RETRIBUZIONE EFFETTIVA ORARIA con quota assegni familiari Lavoro inferiore alle 24 ore settimanali: - Fino a € 6,46 - Oltre € 6,46 e fino a € 7,88 - Oltre € 7,88 Lavoro superiore alle 24 ore settimanali *** senza quota assegni familiari** € 1,24 (0,27) * € 1,40 (0,30) * € 1,71 (0,37) * € 1,09 (0,27)** € 1,23 (0,30)** € 1,50 (0,37)** € 0,90 (0,20) * € 0,80 (0,20)** * La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. ** Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro. *** Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribu-zione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana. Trattamento di Fine Rapporto (TFR) Tassi di rivalutazione (prosieguo di pagina 93): aggiornamento dall’aprile 2002 al dicembre 2003 aprile 2002 ................. maggio 2002 .............. giugno 2002 ............... luglio 2002 ................. agosto 2002 ............... settembre 2002 .......... ottobre 2002 .............. novembre 2002 .......... dicembre 2002 ........... gennaio 2003 ............. febbraio 2003 ............ 1,470 1,724 1,978 2,168 2,422 2,677 2,996 3,315 3,504 0,440 0,691 marzo 2003 ................ aprile 2003 ................. maggio 2003 .............. giugno 2003 ............... luglio 2003 ................. agosto 2003 ............... settembre 2003 .......... ottobre 2003 .............. novembre 2003.......... dicembre 2003........... 1,068 1,319 1,507 1,695 2,009 2,259 2,573 2,761 3,075 3,200 15 Trattamento di Fine Rapporto (TFR) – indice ISTAT dei prezzi al consumo (prosieguo di pagina 95): aggiornamento dall’aprile 2002 al dicembre 2003 aprile 2002 ................. maggio 2002 .............. giugno 2002 ............... luglio 2002 ................. agosto 2002 ............... settembre 2002 .......... ottobre 2002 .............. novembre 2002 .......... dicembre 2002 ........... gennaio 2003 ............. febbraio 2003 ............ 16 117,5 117,7 117,9 118,0 118,2 118,4 118,7 119,0 119,1 119,6 119,8 marzo 2003 ................ aprile 2003 ................. maggio 2003 .............. giugno 2003 ............... luglio 2003 ................. agosto 2003 ............... settembre 2003 .......... ottobre 2003 .............. novembre 2003.......... dicembre 2003........... 120,2 120,4 120,5 120,6 120,9 121,1 121,4 121,5 121,8 121,8