Aspetti fiscali del fondo patrimoniale 2
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Aspetti fiscali del fondo patrimoniale 2
Aspetti fiscali del fondo patrimoniale GLI ASPETTI FISCALI DEL FONDO PATRIMONIALE IMPOSTA DI DONAZIONE E REGISTRO IPOTECARIE E CATASTALI IMPOSIZIONE DIRETTA Come concetto generale à FONDO PATRIMONIALE è uno strumento di protezione del patrimonio con il quale si istituisce un patrimonio separato. I chiarimenti sull’imposizione indiretta C.M. n. 221/E/2000 C.M. n. 3/E/2008 Richiamando le disposizioni di cui all’art. 20 DPR 131/1986 l’Agenzia afferma che gli effetti traslativi o non del fondo patrimoniale determinano l’applicazione dell’imposizione indiretta C.M. n. 221/E/2000 L’analisi a) fondo costituito con beni di proprietà di entrambi i coniugi; b) fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che se ne riserva la proprietà; c) fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che non se ne riserva la proprietà; d) fondo costituito con beni di un terzo che non se ne riserva la proprietà; e) fondo costituito con beni di un terzo che se ne riserva la proprietà. A) Fondo costituito con beni di proprietà di entrambi i coniugi; C.M. n. 221/E/2000 L’analisi NON C’E’ VOLONTA’ TRASLATIVA à NON TROVA APPLICAZIONE L’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI NON VI E’ NEMMENO NATURA DICHIARATIVA à APPLICAZIONE DELL’ART. 11 DEL DPR 131/1986 à IMPOSTA FISSA EURO 200 IMPOSTA DI SUCCESSIONE / DONAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO NO IN MISURA FISSA € 200 B) Fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che se ne riserva la proprietà; C.M. n. 221/E/2000 L’analisi NON C’E’ VOLONTA’ TRASLATIVA à NON TROVA APPLICAZIONE L’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI NON VI E’ NEMMENO NATURA DICHIARATIVA à APPLICAZIONE DELL’ART. 11 DEL DPR 131/1986 à IMPOSTA FISSA EURO 200 IMPOSTA DI SUCCESSIONE / DONAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO NO IN MISURA FISSA € 200 C) Fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che non se ne riserva la proprietà; C.M. n. 221/E/2000 L’analisi C’E’ VOLONTA’ TRASLATIVA à LA CIRCOLARE DISTINGUE A SECONDA DEL CASO CHE VI SIA O MENO ACCETTAZIONE DA PARTE DELL’ALTRO CONIUGE a) -) -) MANCATA ACCETTAZIONE à NON C’E’ EFFETTO TRASLATIVO, CIO’ COMPORTA: NO IMPOSTA DI SUCCESSIONE DONAZIONE; SI IMPOSTA DI REGISTRO FISSA b) CON ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CONIUGE CHE NON CONFERISCE I BENI à C’E’ L’EFFETTO TRASLATIVO PER IL 50% DEI BENI DESTINATI AL FONDO à IMPOSTA DI DONAZIONE/SUCCESSIONE 4% SUL VALORE ECCEDENTE € 1.000.000 DI FRANCHIGIA D) fondo costituito con beni di un terzo che non se ne riserva la proprietà C.M. n. 221/E/2000 L’analisi C’E’ L’EFFETTO TRASLATIVO DELLA PROPRIETA’ L’ATTO E’ PERTANTO SOGGETTO AD IMPOSTA DI DONAZIONE SE E NELLA MISURA IN CUI VI SIA STATA ACCETTAZIONE DA PARTE DEI CONIUGI. à BASE IMPONIBILE: 100% DEL VALORE DEI BENI TRASFERITI CON ALIQUOTA VARIABILE IN FUNZIONE DEL BENE E DEL RAPPORTO FRA TERZO E CIASCUNO DEI DUE CONIUGI E) fondo costituito con beni di un terzo che se ne riserva la proprietà C.M. n. 221/E/2000 L’analisi L’atto deve essere assoggettato al trattamento impositivo previsto per gli atti di trasferimento a titolo gratuito ossia all’imposta di donazione. IPOTECARIE E CATASTALI IL FONDO PATRIMONAILE E’ LA COSTITUZIONE DI UN VINCOLO à OBBLIGO DI TRASCRIZIONE IN BASE ALL’ART. 2647 DEL C.C. CORTE DI CASSAZIONE CON SENTENZA 27.11.1987 N. 8824 HA ATTRIBUITO LA FUNZIONE DI PUBBLICITA’/NOTIZIA ALLA TRASCRIZIONE. FONDO SENZA TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ IPOTECARIA IN MISURA FISSA FONDO CON TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ IPOTECARIA CATASTALE IN MISURA PROPORZIONALE (3%) IMPOSIZIONE DIRETTA La fiscalità diretta del fondo patrimoniale è disciplinata dall’art. 4, comma 1, lett. b) del Tuir. Il citato articolo stabilisce che “i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell’articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo”. In sostanza, i redditi vengono imputati in capo ai coniugi al 50%. Il fondo non ha soggettività passiva IMPOSIZIONE DIRETTA C.M. n.20/2012: fondo patrimoniale e cedolare secca Il caso: Un contribuente fa presente di aver costituito, in data 16 marzo 1999, insieme al coniuge, un fondo patrimoniale destinando allo specifico scopo alcune unità immobiliari di esclusiva proprietà del coniuge (civili abitazioni e pertinenze), attualmente in parte locate. L’amministrazione dei beni è regolata conformemente all’art. 180 del codice civile. 12 IMPOSIZIONE DIRETTA C.M. n.20/2012: fondo patrimoniale e cedolare secca Chiede di conoscere se il coniuge non proprietario possa optare per il regime fiscale della cedolare secca per la metà dei canoni di locazione che gli vengono attribuiti, derivanti dagli immobili conferiti nel fondo patrimoniale. Il contribuente non possiede i requisiti soggettivi previsti dal comma 1 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, ossia non è proprietario o titolare di alcun diritto reale di godimento sull'immobile locato, conferito a suo tempo nel fondo patrimoniale. 13 IMPOSIZIONE DIRETTA C.M. n.20/2012: fondo patrimoniale e cedolare secca L’Agenzia delle Entrate precisa che “per la gestione dei beni facenti parte del fondo patrimoniale e per l’imputazione dei relativi frutti, è prevista una disciplina specifica di imputazione dei redditi dei beni oggetto del fondo patrimoniale: in luogo della imputazione secondo le regole ordinarie, è previsto che il reddito sia attribuito ex lege in misura pari ad entrambi i coniugi, indipendentemente dalla circostanza che la costituzione del fondo sia avvenuta con il trasferimento del diritto di proprietà ovvero con la riserva di proprietà in capo all'originario proprietario, e quindi a prescindere dalla circostanza che ciascun coniuge sia titolare o meno di un diritto reale sul bene e dalla misura cui spetta detto diritto”. 14 Detta disposizione, per il suo carattere generale, è applicabile anche per l'imputazione dei redditi derivanti dalla locazione degli immobili. IMPOSIZIONE DIRETTA C.M. n.20/2012: fondo patrimoniale e cedolare secca Stante le particolari disposizioni del codice civile in tema di fondo patrimoniale, si ritiene che il principio di imputazione del reddito disposto in via generale dall’art. 4 del Tuir possa valere anche in sede di applicazione della cedolare secca, in considerazione del comune presupposto impositivo e del carattere alternativo della cedolare secca rispetto all’IRPEF. Conseguentemente, si ritiene che il coniuge non proprietario possa optare autonomamente per l'applicazione del regime della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo. 15