Aspetti fiscali del fondo patrimoniale 2

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Aspetti fiscali del fondo patrimoniale 2
Aspetti fiscali del fondo
patrimoniale
GLI ASPETTI FISCALI DEL FONDO PATRIMONIALE
IMPOSTA DI
DONAZIONE E
REGISTRO
IPOTECARIE E
CATASTALI
IMPOSIZIONE
DIRETTA
Come concetto generale à FONDO PATRIMONIALE è uno strumento di protezione del
patrimonio con il quale si istituisce un patrimonio separato.
I chiarimenti sull’imposizione indiretta
C.M. n. 221/E/2000
C.M. n. 3/E/2008
Richiamando le disposizioni di cui all’art. 20 DPR 131/1986 l’Agenzia afferma che gli
effetti traslativi o non del fondo patrimoniale determinano l’applicazione
dell’imposizione indiretta
C.M. n. 221/E/2000
L’analisi
a)
fondo costituito con beni di proprietà di entrambi i coniugi;
b) fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che se ne riserva la
proprietà;
c) fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che non se ne riserva la
proprietà;
d) fondo costituito con beni di un terzo che non se ne riserva la proprietà;
e) fondo costituito con beni di un terzo che se ne riserva la proprietà.
A) Fondo costituito con beni di proprietà di entrambi i coniugi;
C.M. n. 221/E/2000
L’analisi
NON C’E’ VOLONTA’ TRASLATIVA à NON TROVA APPLICAZIONE L’IMPOSTA SULLE
SUCCESSIONI E DONAZIONI
NON VI E’ NEMMENO NATURA DICHIARATIVA à APPLICAZIONE DELL’ART. 11 DEL DPR
131/1986 à IMPOSTA FISSA EURO 200
IMPOSTA DI SUCCESSIONE / DONAZIONE
IMPOSTA DI REGISTRO
NO
IN MISURA FISSA € 200
B) Fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che se ne riserva la
proprietà;
C.M. n. 221/E/2000
L’analisi
NON C’E’ VOLONTA’ TRASLATIVA à NON TROVA APPLICAZIONE L’IMPOSTA SULLE
SUCCESSIONI E DONAZIONI
NON VI E’ NEMMENO NATURA DICHIARATIVA à APPLICAZIONE DELL’ART. 11 DEL DPR
131/1986 à IMPOSTA FISSA EURO 200
IMPOSTA DI SUCCESSIONE / DONAZIONE
IMPOSTA DI REGISTRO
NO
IN MISURA FISSA € 200
C) Fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che non se ne riserva la
proprietà;
C.M. n. 221/E/2000
L’analisi
C’E’ VOLONTA’ TRASLATIVA à LA CIRCOLARE DISTINGUE A SECONDA DEL CASO CHE VI
SIA O MENO ACCETTAZIONE DA PARTE DELL’ALTRO CONIUGE
a)
-)
-)
MANCATA ACCETTAZIONE à NON C’E’ EFFETTO TRASLATIVO, CIO’ COMPORTA:
NO IMPOSTA DI SUCCESSIONE DONAZIONE;
SI IMPOSTA DI REGISTRO FISSA
b) CON ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CONIUGE CHE NON CONFERISCE I BENI à C’E’
L’EFFETTO TRASLATIVO PER IL 50% DEI BENI DESTINATI AL FONDO à IMPOSTA DI
DONAZIONE/SUCCESSIONE 4% SUL VALORE ECCEDENTE € 1.000.000 DI FRANCHIGIA
D) fondo costituito con beni di un terzo che non se ne riserva la proprietà
C.M. n. 221/E/2000
L’analisi
C’E’ L’EFFETTO TRASLATIVO DELLA PROPRIETA’ L’ATTO E’ PERTANTO SOGGETTO AD
IMPOSTA DI DONAZIONE SE E NELLA MISURA IN CUI VI SIA STATA ACCETTAZIONE DA
PARTE DEI CONIUGI.
à BASE IMPONIBILE: 100% DEL VALORE DEI BENI TRASFERITI CON ALIQUOTA VARIABILE
IN FUNZIONE DEL BENE E DEL RAPPORTO FRA TERZO E CIASCUNO DEI DUE CONIUGI
E) fondo costituito con beni di un terzo che se ne riserva la proprietà
C.M. n. 221/E/2000
L’analisi
L’atto deve essere assoggettato al trattamento impositivo previsto per gli atti di
trasferimento a titolo gratuito ossia all’imposta di donazione.
IPOTECARIE E CATASTALI
IL FONDO PATRIMONAILE E’ LA COSTITUZIONE DI UN VINCOLO à OBBLIGO DI
TRASCRIZIONE IN BASE ALL’ART. 2647 DEL C.C.
CORTE DI CASSAZIONE CON SENTENZA 27.11.1987 N. 8824 HA ATTRIBUITO LA
FUNZIONE DI PUBBLICITA’/NOTIZIA ALLA TRASCRIZIONE.
FONDO SENZA
TRASFERIMENTO DELLA
PROPRIETA’
IPOTECARIA IN MISURA FISSA
FONDO CON TRASFERIMENTO
DELLA PROPRIETA’
IPOTECARIA CATASTALE IN
MISURA PROPORZIONALE
(3%)
IMPOSIZIONE DIRETTA
La fiscalità diretta del fondo patrimoniale è disciplinata dall’art. 4, comma 1, lett. b) del
Tuir.
Il citato articolo stabilisce che “i redditi dei beni che formano oggetto del fondo
patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà
del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell’articolo 171
del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per
l’intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente
attribuita l'amministrazione del fondo”.
In sostanza, i redditi vengono imputati in capo ai coniugi al 50%.
Il fondo non ha soggettività passiva
IMPOSIZIONE DIRETTA
C.M. n.20/2012: fondo patrimoniale e cedolare secca
Il caso:
Un contribuente fa presente di aver costituito, in data 16 marzo
1999, insieme al coniuge, un fondo patrimoniale destinando allo
specifico scopo alcune unità immobiliari di esclusiva proprietà del
coniuge (civili abitazioni e pertinenze), attualmente in parte locate.
L’amministrazione dei beni è regolata conformemente all’art. 180
del codice civile.
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IMPOSIZIONE DIRETTA
C.M. n.20/2012: fondo patrimoniale e cedolare secca
Chiede di conoscere se il coniuge non proprietario possa optare
per il regime fiscale della cedolare secca per la metà dei canoni di
locazione che gli vengono attribuiti, derivanti dagli immobili
conferiti nel fondo patrimoniale. Il contribuente non possiede i
requisiti soggettivi previsti dal comma 1 dell’art. 3 del decreto
legislativo n. 23 del 2011, ossia non è proprietario o titolare di
alcun diritto reale di godimento sull'immobile locato, conferito a
suo tempo nel fondo patrimoniale.
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IMPOSIZIONE DIRETTA
C.M. n.20/2012: fondo patrimoniale e cedolare secca
L’Agenzia delle Entrate precisa che “per la gestione dei beni facenti parte
del fondo patrimoniale e per l’imputazione dei relativi frutti, è prevista
una disciplina specifica di imputazione dei redditi dei beni oggetto del
fondo patrimoniale: in luogo della imputazione secondo le regole
ordinarie, è previsto che il reddito sia attribuito ex lege in misura pari ad
entrambi i coniugi, indipendentemente dalla circostanza che la
costituzione del fondo sia avvenuta con il trasferimento del diritto di
proprietà ovvero con la riserva di proprietà in capo all'originario
proprietario, e quindi a prescindere dalla circostanza che ciascun coniuge
sia titolare o meno di un diritto reale sul bene e dalla misura cui spetta
detto diritto”.
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Detta disposizione, per il suo carattere generale, è applicabile anche per
l'imputazione dei redditi derivanti dalla locazione degli immobili.
IMPOSIZIONE DIRETTA
C.M. n.20/2012: fondo patrimoniale e cedolare secca
Stante le particolari disposizioni del codice civile in tema di fondo
patrimoniale, si ritiene che il principio di imputazione del reddito
disposto in via generale dall’art. 4 del Tuir possa valere anche in sede di
applicazione della cedolare secca, in considerazione del comune
presupposto impositivo e del carattere alternativo della cedolare secca
rispetto all’IRPEF.
Conseguentemente, si ritiene che il coniuge non proprietario
possa optare autonomamente per l'applicazione del regime
della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad
uso abitativo.
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