Relazione - Consiglio Nazionale Forense

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Relazione - Consiglio Nazionale Forense
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Osservatorio Nazionale Permanente sull’esercizio della Giurisdizione
Monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. d.l. n. 132/2014,
convertito con modificazioni in legge n. 162/2014.
Prima analisi dei dati∗
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Il metodo di raccolta. 3. I dati pervenuti.
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 11, comma 2 del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni in legge n. 162/2014,
codesto Consiglio «con cadenza annuale provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita
e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia». Al fine di ottemperare alla previsione legislativa, il Consiglio
nazionale forense in data 15 ottobre 2015, con la circolare C-11-2015, ha inoltrato ai Consigli dell’Ordine
degli Avvocati una richiesta di raccolta dei dati relativi all’applicazione dell’istituto dal settembre 2014 fino al
31 dicembre 2015, corredata da due questionari volti ad individuarne i principali risvolti applicativi. Per
iniziare tempestivamente la raccolta ha invitato i Consigli dell’Ordine ad inoltrare al più presto i risultati
parziali del monitoraggio. Successivi solleciti sono stati inoltrati fino all’inizio di quest’anno.
Già in precedenza, in adesione ad una richiesta dell’On. Ministro della Giustizia, per il tramite
dell’Ufficio Statistica del Ministero della Giustizia, il Consiglio nazionale forense ha trasmesso a dieci Consigli
distrettuali dell’Ordine degli Avvocati (Bari – Bergamo – Brescia – Campobasso – Firenze – Napoli –
Palermo – Reggio Calabria – Roma – Torino) individuati dallo stesso Ufficio statistica, una richiesta di
raccolta dei primi dati applicativi.
Sotto altro profilo, in collaborazione con l’Istat, la Direzione Statistica del Ministero della Giustizia e il
Ministero degli interni, il Consiglio Nazionale Forense ha predisposto e diffuso nel marzo 2015 materiali volti
a facilitare il compito degli Avvocati nei casi di negoziazione assistita per separazione e divorzio, oltre al fine
di agevolare il monitoraggio a fini statistici di tali procedure (disponibili sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale forense all’indirizzo internet: http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/naviga-per-temi/inevidenza/articolo9058.html)1.
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Scheda Ufficio studi n. 4/2016 redatta da Silvia Izzo.
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Il primo modello, in particolare, agevola gli Avvocati nell'obbligo di trasmissione dell'accordo di separazione
o di divorzio all'Ufficiale di stato civile prescritto dall’art. 6, comma 3 del d.l. n. 132/2014 citato. Altri due formulari
sono finalizzati al censimento statistico delle procedure concluse ex articolo 6 (Convenzione di negoziazione assistita da
uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di
scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) ed ex articolo 12 (separazione
consensuale davanti all’Ufficiale di Stato civile) del medesimo d.l.
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Osservatorio Nazionale Permanente sull’esercizio della Giurisdizione
2. Il metodo di raccolta
Con la citata circolare n. 11-C-2015 il Consiglio nazionale ha inoltrato ai Consigli dell’Ordine degli
Avvocati due distinti documenti.
In primo luogo un modello di trasmissione dell’accordo di negoziazione concluso che, a norma
dell’art.11, comma 1, deve essere depositato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di iscrizione
dell’avvocato o degli avvocati che assistono le parti. Il modello è comprensivo di un questionario dal quale
possono evincersi la tipologia (facoltativa, obbligatoria), la materia per la quale la negoziazione è stata
intrapresa (diritti disponibili, crisi coniugale), il valore della controversia, le modalità attraverso le quali si è
giunti alla stipulazione della convenzione di negoziazione (invito o accordo contestuale).
In secondo luogo un questionario volto a verificare l’impatto applicativo dell’istituto dal settembre
2014 che, pertanto, comprende anche i dati relativi alle procedure di negoziazione fallite, ovvero non
conclusesi con un accordo di risoluzione della lite. In questo secondo questionario si richiede, altresì, di
documentare lo svolgimento della procedura (durata delle trattative, difficoltà incontrate) nonché di
esprimere un sintetico giudizio sui punti di forza e di debolezza dell’istituto.
Più snelle le informazioni richieste in forza della modulistica prodotta dall’Ufficio statistica del
Ministero della giustizia. In base ai questionari trasmessi nel marzo u.s., difatti, si chiedeva ai Consigli
dell’Ordine degli Avvocati di indicare il numero delle negoziazioni svolte, l’esito, la materia e il valore della
controversia.
E’ bene specificare che la previsione del citato art. 11, comma 1 presenta due problemi preliminari in
riferimento alla raccolta dei dati. In primo luogo pur stabilendo che “i difensori che sottoscrivono l'accordo
raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine
circondariale del luogo ove l'accordo e' stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto
uno degli avvocati” non pone nessuna misura a presidio della prescrizione con l’effetto di affidare soltanto
allo spirito collaborativo dei singoli avvocati l’adempimento. In secondo luogo la circostanza per cui l’accordo
possa essere depositato presso due distinti Consigli (di conclusione dell’accordo ovvero di iscrizione di uno
dei due avvocati) può determinare duplicazione nella considerazione di un medesimo accordo.
3. I dati pervenuti.
Risultano segnalati al Consiglio nazionale forense 3835 accordi conclusi.
I dati pervenuti provengono da circa il 50% degli Ordini degli avvocati (79 su 139); mancano, tra
l’altro, all’appello Consigli di dimensioni grandi o medie come per esempio, Napoli, Firenze, Reggio Calabria.
In altri casi (Bologna, Terni tra gli altri) il Coa si è limitato a trasmettere i questionari compilati dai singoli
iscritti. Inoltre non tutti gli Ordini hanno fornito dati relativi all’intero periodo considerato (Brescia e Palermo,
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tra gli altri, hanno inviato soltanto i dati relativi al 2015). Molto spesso i Consigli hanno fornito esclusivamente
il numero complessivo degli accordi depositati senza specificare la materia. Va infine rilevato che in due casi
si è potuta verificare una discrepanza tra gli accordi in materia familiare depositati presso l’Ordine e quelli,
ben più numerosi, depositati, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 132, cit., presso la procura della Repubblica
(Pordenone, Monza).
In definitiva si tratta di dati parziali e incompleti che rendono difficoltosa l’analisi la quale, in ogni
caso, non può che risultare affetta dei medesimi profili di incompletezza. Tanto premesso può essere rilevato
che:
a) la stragrande maggioranza delle procedure sono state svolte nella materia della crisi coniugale
(3009 accordi raggiunti): in particolare risultano raggiunti 1603 accordi in materia di separazione personale
dei coniugi, 1350 in materia di divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 56 relativi a modifiche
delle condizioni di separazione o divorzio.
b) Pari a 499, sono gli accordi conclusi nelle materie per cui la negoziazione assistita è prevista a
pena di improcedibilità della domanda. Nel dettaglio si rilevano:
1) 79 accordi relativi a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e
natanti;
2) 420 relativi pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (al di fuori
dei casi in cui è previsto obbligatoriamente il ricorso alla mediazione). Frequente, in questo settore, il ricorso
all’istituto per il pagamento del credito professionale dell’avvocato.
3) nessuno relativamente alle controversie in materia di trasporto e subtrasporto per le quali il ricorso
alla procedura di negoziazione è stato reso obbligatorio ex l. n. 190/2014.
In riferimento all’ambito di applicazione della negoziazione obbligatoria, sia pur sulla base del ridotto
campione numerico, non può che rilevarsi il sostanziale fallimento applicativo dell’istituto in relazione alle
controversie in materia di circolazione: bassissimi o addirittura nulli i numeri degli accordi raggiunti. La
circostanza ripete quanto già verificato in sede di applicazione del d.lgs. n. 28/2010 che, nella versione
originaria, assoggettava la materia del risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti alla
mediazione obbligatoria.
4) Gli ulteriori 192 accordi dei quali risulta specificata la materia (genericamente indicati come «altro
contenzioso») riguardano in parte pagamenti di somme di valore superiore a € 50.000 (25 casi), in qualche
caso materie per le quali è obbligatorio il ricorso alla mediazione (scioglimento della comunione, controversie
rientranti nel novero delle azioni relative a diritti reali di cui all’art. 5, d.lgs. n. 28/2010), in altre ipotesi
controversie relative all’esecuzione di contratti anche nell’ambito della crisi di impresa.
Si segnala la conclusione di accordi relativi al contenzioso del lavoro in forza dell’originaria
previsione del d.l. n. 132/2014 poi espunta in sede di conversione in legge del decreto. Si rileva la
conclusione di un accordo nella materia familiare in ipotesi non contemplata dall’art. 6 in quanto relativo ai
rapporti patrimoniali e al mantenimento del figlio non autosufficiente di coppia non coniugata.
Poco significativo il dato relativo alle procedure non conclusesi con un accordo di risoluzione della
controversia atteso che la previsione legislativa attiene al deposito dell’accordo raggiunto. Difatti, i soli
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Consigli di Brescia e di Roma documentano ciascuno una negoziazione fallita rispettivamente su 23
procedure andate a buon fine da febbraio ad aprile 2015 e 339 procedure andate a buon fine da settembre
2014 al 4 novembre 2015.
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