citta` degli ipogei - Comune di Presicce
Transcript
citta` degli ipogei - Comune di Presicce
COMUNE DI PRESICCE "CITTA' DEGLI IPOGEI" PROVINCIA DI LECCE Prot._____________ Data____________________ COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Atto n. Oggetto: Partecipazione trasmissione televisiva "Mezzogiorno in Famiglia". 52 Concessione contributo Del 15/10/2014 L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno QUINDICI, del mese di OTTOBRE, alle ore 13.00 in seguito a convocazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nella persone dei Signori: In ottemperanza all'Art. 49, del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri: Procedutosi all'appello nominale, risultano: Pres. REGOLARITA' CONTABILE PARERE PARERE FAVOREVOLE DATA 15/10/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Rag. MARZO VINCENZO S. RICCARDO MONSELLATO ANTONIO RAONE MARISA STIVALA ANASTASIA COSI FRANCESCO CANTORO S S S S S REGOLARITA' TECNICA PARERE PARERE FAVOREVOLE DATA 15/10/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to AVV. ROMANO SILVIA Presenti n. 5 Partecipa il Segretario Comunale: Assenti n. 0 DOTT. ROBERTO ORLANDO Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Dott. S. RICCARDO MONSELLATO aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 52 del 15/10/2014 - Pagina 1 di 5 assume la presidenza e dichiara LA GIUNTA COMUNALE Premesso: - che con nota prot.n. 7928 del 14 ottobre 2014, con la quale il Sig. Loris Pizzolante, nella sua qualità di Presidente p.t. della Pro Loco di Presicce, ha avanzato richiesta di concessione di un contributo a sostegno delle spese di viaggio, vitto e alloggio occorrenti per la partecipazione di una squadra rappresentativa di Presicce, formata da circa dodici persone, alla trasmissione “Mezzogiorno in Famiglia”; - che la spesa necessaria per consentire la partecipazione della squadra di Presicce alla sopracitata trasmissione è stata approssimativamente stimata in € 4.500,00; Preso atto del Regolamento della trasmissione che spiega il meccanismo del programma e prevede la partecipazione di una squadra formata da dieci persone del Comune che sfideranno la squadra avversaria negli studi televisivi RAI di Roma. Tutti questi partecipanti saranno chiamati a prendere parte ai giochi e a raccontare qualcosa del luogo in cui vivono, con le sue bellezze e le sue curiosità; Dato atto che nel corso della trasmissione saranno, inoltre, previsti dalle due piazze principali dei comuni in competizione altri giochi e diversi collegamenti in diretta con gli studi televisivi, nel corso dei quali verrà evidenziato il folklore del luogo attraverso balli tipici, artigiani al lavoro ecc.; Rilevato che il programma “Mezzogiorno in famiglia” va in onda su Rai Due tutti i sabati e le domeniche dalle 11.30 alle 13.00, raggiungendo milioni di italiani; Considerato che questa Amministrazione Comunale ritiene particolarmente utile la realizzazione della suddetta iniziativa in quanto occasione eccezionale per la promozione turistica di Presicce e del suo territorio; Evidenziato, in relazione al divieto di spese di sponsorizzazione posto dell' articolo 6, comma 9, del decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.07.2010 n. 122: - che la magistratura contabile ha chiarito che ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione; - che non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell' interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 Cost; - l' attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell' ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di comuni e province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell' immagine dell' amministrazione (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 1075/2010;Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, parere n. 371/2011); Verificato che con altra pronuncia la Corte dei Conti così si è espressa: “sono tuttora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività” (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 52 del 15/10/2014 - Pagina 2 di 5 per la Liguria, parere n. 11/2011); Preso atto dell' articolo 4, comma 6, del decreto legge 06.07.2012, n. 95, convertito dalla legge 07.08.2012 n. 135, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2013 “Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali” Rilevato: - che, tra le funzioni istituzionali dell' Ente è compresa la promozione e valorizzazione del territorio, delle componenti naturali, sociali, economiche e culturali, nonché delle attività e servizi turistico-ricettivi (art. 5, comma 6 dello Statuto); - che, in tale senso, la la partecipazione ad un programma televisivo che richiama l' attenzione sulla città e sull' offerta turistica e culturale, riveste funzione di valorizzazione del territorio; Evidenziata la preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo, la valorizzazione delle attività ed opportunità commerciali offerte ai cittadini, nonché la positiva cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell'ente, quali la Pro Loco, nell'erogazione alternativa del servizio; Dato atto che, in tale senso, il sostegno, oggetto del presente provvedimento, va inteso quale contributo pubblico corrisposto al fine di favorire attività svolte da soggetti diversi dall' ente, ma rientranti nei compiti generali e nell' interesse generale della sua collettività; Ritenuta congrua una quantificazione del contributo da concedere pari ad € 4.500,00 che sarà ridotto in caso di minori spese, sulla base della successiva rendicontazione; Visto il vigente Regolamento Comunale per la determinazione dei criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi a favore di persone o Enti, approvato con Deliberazione di C.C. n.14/2003; Ritenuto che l' eccezionalità e straordinarietà dell' evento, per le ragioni innanzi illustrate, giustifica la deroga alle vigenti norme regolamentari in materia di concessione di contributi, consentendo l' anticipazione dell' erogazione del contributo a favore della Pro-Loco di Presicce; Ritenuto, pertanto, di aderire alla richiesta avanzata dalla Pro Loco di Presicce, e per essa dal suo Presidente p.t. Sig. Loris Pizzolante; Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei settori competenti ai sensi dell' art. 49 TUEL; DELIBERA 1. fare proprie ed approvare le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritte; 2. Accogliere la richiesta avanzata dalla Pro Loco di Presicce, e per essa dal suo Presidente p.t. Sig. Loris Pizzolante, con nota prot.n. 7928 del 14.10.2014; 3. Garantire il sostegno dell' Amministrazione Comunale alla partecipazione della squadra rappresentativa di Presicce al programma televisivo di Rai Due “Mezzogiorno in Famiglia” mediante GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 52 del 15/10/2014 - Pagina 3 di 5 la concessione di un contributo economico di € 4.500,00, che sarà ridotto in caso di minori spese sulla base della successiva rendicontazione; 4. Dare atto che l' eccezionalità e straordinarietà dell' evento, per le ragioni innanzi illustrate, giustifica la deroga alle vigenti norme regolamentari in materia di concessione di contributi, consentendo l' anticipazione dell' erogazione del contributo; 5. Trasmettere all' Associazione Pro Loco, copia della presente Deliberazione; 6. Proporre l' immediata eseguibilità; LA GIUNTA COMUNALE vista la proposta di deliberazione di cui sopra; ritenuta la stessa meritevole di approvazione; acquisiti i pareri ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 267/2000 DELIBERA approvare la su estesa proposta di deliberazione; dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 52 del 15/10/2014 - Pagina 4 di 5 Atto Num. 52 Del 15/10/2014 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to PROF. S. RICCARDO MONSELLATO F.to DOTT. ROBERTO ORLANDO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il ______________________________ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e pe gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000 Presicce, li L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO IL MESSO COMUNALE F.to Maria Tonina COLETTA F.to Salvatore BRIGANTE IL SEGRETARIO COMUNALE F.toDOTT. ROBERTO ORLANDO LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA E' stata comunicata con lettera prot. n. _____________ del ___________________ ai Capigruppo Consiliari ( art. 125 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 su iniziativa della Giunta (art. 127, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267) decorsi dieci girni dall'inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134, comma 3°, T.U. n. 267/2000) perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. Avendo il CO.RE.CO. comunicato di on aver riscontrato vizi di illegittimità (art. 134 comma 1° T.U. 267/2000 provv. N.___________ del_________________ prot.______________ sez.__________ Presicce li IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT. ROBERTO ORLANDO La presente copia è conforme all'orginale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio Presicce li IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ROBERTO ORLANDO GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 52 del 15/10/2014 - Pagina 5 di 5