BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA

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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
11.3.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10
DELIBERAZIONE 2 marzo 2009, n. 136
Periodi di apertura degli stabilimenti balneari.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento preliminare alla proposta di legge
regionale in materia di demanio marittimo approvato con
proprio atto del 16 luglio 2007 e - ai sensi dell’articolo
48 dello Statuto della Regione Toscana - dalle competenti
Commissioni consiliari 1A e 6A il 22 novembre 2007 in
seduta comune;
Considerato come tale documento faccia riferimento
in particolare all’esercizio delle funzioni amministrative
concernenti la gestione del demanio marittimo
con fe rite alle regioni dal D.Lvo 31.03.1998, n. 112
e successive modifiche e preveda di disciplinare la
ripartizione di competenze tra la Regione e gli enti locali
con l’attribuzione alla Regione tra l’altro di direttive
volte ad assicurare l’uniformità e il coordinamento
dell’esercizio delle suddette funzioni amministrative;
Vista l’urgenza di intervenire essendo la stagione
turistica ormai prossima e comunque ritenuto necessario anticiparne ove possibile l’inizio dando la possibilità agli impianti balneari di potere esercitare la propria attività anche a ridosso della stagione stessa
in linea con l’esigenza di ricercare una maggiore
destagionalizzazione come previsto nel PRSE - Piano
regionale sviluppo economico 2007-2010 approvato
con deliberazioni del Consiglio regionale del 10 luglio
2007, n. 66;
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quelli di salvataggio, bagnini e pattini, sono obbligatori
durante il periodo di apertura degli stabilimenti, tranne
nel periodo in cui lo stabilimento è aperto ma l’attività
di balneazione è esclusa e risulta da idonei cartelli
apposti agli ingressi e nell’area di concessione in cui
si avvisa che non è garantita la presenza dei previsti
bagnini e pattini di salvataggio;
- dal 1° maggio al 14 giugno, anche se è esclusa
l’attività di balneazione, i servizi di salvataggio sono
obbligatori durante i festivi e nelle giornate di sabato e
domenica.
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere
portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è
pubblicato integralmente sul BURT e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 comma 2 lettera c) della LR 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini
DELIBERAZIONE 2 marzo 2009, n. 137
Art. 28 del DPR 6/6/2001 n. 380, costruzione
della “variante di valico” nel Comune di Barberino
del Mugello. Autostrade per l’Italia spa. Difformità
nell’esecuzione dei lavori in territorio del Comune
di Barberino del Mugello. Ditta esecutrice Toto
Costruzioni Spa. Progetto ripristino dello stato dei
luoghi.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la propria deliberazione n. 329 del 28 aprile
2008 con la quale si stabilisce il periodo minimo di
apertura degli stabilimenti balneari con riferimento
all’anno 2008;
Vista l’esigenza di stabilire, fino a nuova diversa
disposizione, il periodo minimo di apertura degli
stabilimenti balneari;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di stabilire che il periodo minimo di apertura
degli stabilimenti balneari è fissato dal 15 giugno al 15
settembre di ogni anno, nel rispetto delle seguenti
pre scrizioni:
- prima e/o dopo tale periodo il titolare della
struttura ha facoltà di tenere aperto l’impianto apponendo agli ingressi idonea cartellonistica nella quale sono
indicate le attività esercitate;
- i servizi collegati alla balneazione ed in particolare
Premesso che:
- Il Comune di Barberino di Mugello con nota n.
7621 del 11 aprile 2008 ha trasmesso ai sensi dell’art.
130 della L.R. 1/2005, al Presidente della Giunta
Regionale Toscana ed al Ministero delle Infrastrutture,
per l’adozione dei provvedimenti di competenza, il
verbale della Polizia Municipale con il quale veniva
accertato illecito edilizio consistente in opere realizzate
nell’ambito della costruzione della Variante di Valico;
- Il Comune di Barberino di Mugello, a seguito della
precedente comunicazione, con nota n. 10969 del 29
maggio 2008 ha trasmesso al Presidente della Giunta
Regionale Toscana e al Ministero delle Infrastrutture il
parere della Amministrazione Provinciale di Firenze;
- Il Comune di Barberino di Mugello con nota n.
11188 del 3 giugno 2008 ha richiesto al Ministero delle
Infrastrutture - Divisione Abusivismo, vista la lettera
ARPAT del 18 aprile 2008 allegata alla nota stessa,
chiarimenti in merito alle competenze per l’attivazione
del procedimento previsto ai sensi dell’art. 192 del D.lgs
152/2006 e s.m.i.;
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11.3.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Divisione 6 Abusivismo edilizio, Osservatorio e
Contenzioso con nota prot. n. 5/2/4/0 del 18 giugno 2008
in risposta alla nota di cui sopra segnala che “la materia,
disciplinata anche dal predetto art. 192 D.lgs. 156/2006,
è di competenza dell’autorità locale”;
- La Regione Toscana Area di Coordinamento
Pianificazione del territorio e Politiche Abitative con
nota prot. 019282470.50 del 15 luglio 2008 si è resa
disponibile ad un incontro presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per “definire il percorso da
intraprendere in base alle disposizioni di cui all’art. 28
del DPR 6 giugno 2001 n. 380 ed all’art. 130 della L.R.T.
1/2005;
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con
nota 6752 del 30 luglio 2008 ha convocato una riunione
in data 9 settembre 2008 presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per un esame congiunto
delle difformità rilevate nell’esecuzione dei lavori in
territorio del comune di Barberino del Mugello dalla
Ditta Toto Costruzioni S.p.A per la costruzione, per conto
di Autostrade per l’Italia S.p.A. della “variante di valico”
dell’Autostrada A1;
Visti:
- Il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 artt. 27 e 28;
- Il D.P.R. 24.07.1977 n. 616 artt. 81, 82, 83 e 69;
- Il D.P.R. 18.04.1994 n. 383 artt. 2 e 3 e successive
modifiche;
- Il D.L. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009;
- La Legge 17.08.1942 n. 1150, artt. 29 e 31 e le
successive modificazioni ed integrazioni di cui alla Legge
28.01.1977 n. 10 art. 9;
- L.R.1/2005;
Vista la nota n.1737 del 09 febbraio 2009 con la
quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per le Politiche Abitative Divisione
6 Abusivismo Edilizio, Osservatorio e Contenzioso ha
trasmesso il progetto definitivo di “costruzione della
“Variante di Valico” nel Comune di Barberino del Mugello.
Autostrade per l’Italia S.p.A.. Difformità nell’esecuzione
dei lavori in territorio del Comune di Barberino del
Mugello “Toto Costruzioni S.p.A.”. Progetto ripristino
dello stato dei luoghi, per il rilascio della autorizzazione
ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 380/72001;
Preso Atto che il progetto di sanatoria delle opere
provvisorie relative all’area di parcheggio località “Cigli
Grossi” e individuazione dell’area di caratterizzazione
dello smarino consiste in:
1. area identificata come A1 parcheggio pavimentato
oggetto di sanatoria;
2. area identificata come A2 scarpata realizzata
con smarino a sostegno del parcheggio A1 oggetto di
sanatoria;
3. area identificata come A3 area di caratterizzazione
dello smarino, ampliamento, di cui si richiede rilascio di
autorizzazione;
Considerato che tali opere hanno prodotto l’effetto
di rendere più sicura l’area di cantiere destinata alla movimentazione ed al parcheggio di automezzi, mezzi e
macchine operatrici con maggior sicurezza dei lavoratori;
Visto il progetto di sanatoria per la realizzazione
di una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia
provenienti dall’area di rimodellamento denominata
Fienile;
Preso atto che tali opere consistono in una modifica
dimensionale della vasca dovute al fatto che attualmente
essa dista dalla sagoma del fosso circa 8,00 mt, e le
autorità competenti hanno chiesto il rispetto di una fascia
di 10,00 mt dall’argine del Fosso Gora;
Visto che tutte le opere sopra indicate sono da
considerarsi provvisorie e che verranno rimosse al
termine delle attività di cantiere così come redatto nel
progetto di ripristino, che prevede la rinaturalizzazione di
questi spazi tal quale come si presentavano ante operam;
Visto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Direzione Generale per le Politiche Abitative Divisione
6 Abusivismo Edilizio, Osservatorio e Contenzioso con
la nota di cui sopra ha convocato la Conferenza di servizi
in Via Nomentana 2 per il giorno 5 marzo 2009, relativa
alle opere in oggetto;
Dato atto che, come stabilito dall’art. 21 quarto comma
della L.R. n. 76/96, per la partecipazione alle Conferenze
di Servizi promosse da altre Amministrazioni Pubbliche,
la Regione è rappresentata dal Presidente della Giunta
Regionale, previa deliberazione degli organi istituzionali
competenti ed acquisizione delle valutazioni dei dirigenti
in ordine agli atti di propria competenza;
A voti unanimi
DELIBERA
- di esprimere parere di ammissibilità, per quanto
di propria competenza, sul progetto definitivo di
“costruzione della “Variante di Valico” nel Comune di
Barberino del Mugello. Autostrade per l’Italia S.p.A..
Difformità nell’esecuzione dei lavori in territorio del
Comune di Barberino del Mugello “Toto Costruzioni
S.p.A.”. Progetto ripristino dello stato dei luoghi, così
come risulta dagli elaborati trasmessi dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per le
Politiche Abitative con la nota sopra citata, ai sensi degli
art. 28 del DPR 380/2001;
11.3.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10
- di impegnarsi, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della
L.R. 1/2005, a conformarsi, nel corso della Conferenza
di Servizi, ai pareri che verranno espressi dalla Provincia
di Firenze e dal Comune di Barberino di Mugello
trattandosi di casi di esclusiva rilevanza locale relativi
alla cantierizzazione di opere autostradali;
- di fare salvo il rilascio di ogni altro ulteriore
parere autorizzazione o nulla osta previsto dalla vigente
legislazione nazionale e regionale;
- di richiamare il Comune di Barberino di Mugello
all’esercizio dell’attività di controllo sulla conformità
dei lavori rispetto agli elaborati progettuali approvati,
nel corso della realizzazione degli interventi, ai sensi
dell’art. 28 del DPR 380/01;
- di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale
o suo delegato, a rappresentare la Regione Toscana alla
Conferenza di Servizi convocata dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per il giorno 05 marzo 2009,
in conformità alle determinazioni sopra esposte.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione
ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera a) della L.R. n.
23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini
DELIBERAZIONE 2 marzo 2009, n. 139
Revisione della pianta organica delle farmacie dei
comuni della provincia di Lucca.
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Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
438 del 09/06/2008 con la quale sono state istituite n. 4
proiezioni di cui due nel Comune di Coreglia Antelminelli,
(sedi n. 1 e 2), una nel Comune di Barga (sede 3) e una
nel Comune di Borgo a Mozzano (sede 2);
Ritenuto di dover provvedere alla revisione della
pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia
di Lucca sulla base:
- della rilevazione della popolazione residente
certificata dall’ufficio anagrafe del Comune alla data di
inizio del procedimento di revisione
- delle procedure di cui all’articolo 16 L.R. 16/2000
- di quanto stabilito dal Regio Decreto n. 1265 del
27/07/1934 (Approvazione del testo unico delle leggi
sanitarie) e dalle Leggi n. 475 del 02/04/1968 (Norme
concernenti il servizio farmaceutico) e n. 362 dell’08
novembre1991 (Norme di riordino del settore farmaceutico);
Vista la nota prot. n. AOO-GRT/117801/Q.90.10 del
24/04/2008 con la quale è stato avviato il procedimento
di revisione della pianta organica delle farmacie dei
Comuni della provincia di Lucca;
Atteso che per i Comuni di Bagni di Lucca, Borgo
a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico,
Forte dei Marmi, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano,
Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza
al Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Porcari, San
Romano in Garfagnana, Seravezza, Sillano, Stazzema,
Vagli di Sotto, Vergemoli, Viareggio, Villa Basilica e
Villa Collemandina non ricorrono i presupposti per
la revisione della pianta organica per cui la previsione
nel presente provvedimento conferma l’attuale pianta
organica;
LA GIUNTA REGIONALE
Atteso che il Comune di Altopascio ha richiesto
l’istituzione di una nuova sede farmaceutica ai sensi
dell’art. 1 della L. 475 del 02/04/1968;
Vista legge regionale n. 16 del 25 Febbraio 2000
(Riordino in materia d’igiene e sanità pubblica, veterinaria,
igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), e
successive modifiche;
Atteso che il numero degli abitanti, al 24/04/2008
(data di inizio del procedimento di revisione della pianta
organica), nel comune di Altopascio, è pari a 14.034 e
che le sedi esistenti sono 3;
Visto l’art. 13 della legge regionale suddetta che
attribuisce alla Giunta Regionale la competenza in materia di formazione e revisione della pianta organica delle
farmacie;
Considerato che il rapporto farmacia/popolazione
prevede una farmacia ogni 4000 abitanti, nei comuni con
popolazione superiore a 12.500 abitanti e, che si procede
all’istituzione di una nuova sede quando l’eccedenza,
rispetto al parametro richiesto, è pari ad almeno il 50%;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n.
37 del 27 marzo 2007 con la quale è stata effettuata la
revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni
della Provincia di Lucca;
Rilevato che l’Ordine dei Farmacisti della provincia
di Lucca ha espresso parere favorevole all’istituzione
della nuova sede farmaceutica;