BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
11.3.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 2 marzo 2009, n. 136 Periodi di apertura degli stabilimenti balneari. LA GIUNTA REGIONALE Visto il documento preliminare alla proposta di legge regionale in materia di demanio marittimo approvato con proprio atto del 16 luglio 2007 e - ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto della Regione Toscana - dalle competenti Commissioni consiliari 1A e 6A il 22 novembre 2007 in seduta comune; Considerato come tale documento faccia riferimento in particolare all’esercizio delle funzioni amministrative concernenti la gestione del demanio marittimo con fe rite alle regioni dal D.Lvo 31.03.1998, n. 112 e successive modifiche e preveda di disciplinare la ripartizione di competenze tra la Regione e gli enti locali con l’attribuzione alla Regione tra l’altro di direttive volte ad assicurare l’uniformità e il coordinamento dell’esercizio delle suddette funzioni amministrative; Vista l’urgenza di intervenire essendo la stagione turistica ormai prossima e comunque ritenuto necessario anticiparne ove possibile l’inizio dando la possibilità agli impianti balneari di potere esercitare la propria attività anche a ridosso della stagione stessa in linea con l’esigenza di ricercare una maggiore destagionalizzazione come previsto nel PRSE - Piano regionale sviluppo economico 2007-2010 approvato con deliberazioni del Consiglio regionale del 10 luglio 2007, n. 66; 63 quelli di salvataggio, bagnini e pattini, sono obbligatori durante il periodo di apertura degli stabilimenti, tranne nel periodo in cui lo stabilimento è aperto ma l’attività di balneazione è esclusa e risulta da idonei cartelli apposti agli ingressi e nell’area di concessione in cui si avvisa che non è garantita la presenza dei previsti bagnini e pattini di salvataggio; - dal 1° maggio al 14 giugno, anche se è esclusa l’attività di balneazione, i servizi di salvataggio sono obbligatori durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica. Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sul BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 lettera c) della LR 23/2007. Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Valerio Pelini DELIBERAZIONE 2 marzo 2009, n. 137 Art. 28 del DPR 6/6/2001 n. 380, costruzione della “variante di valico” nel Comune di Barberino del Mugello. Autostrade per l’Italia spa. Difformità nell’esecuzione dei lavori in territorio del Comune di Barberino del Mugello. Ditta esecutrice Toto Costruzioni Spa. Progetto ripristino dello stato dei luoghi. LA GIUNTA REGIONALE Vista la propria deliberazione n. 329 del 28 aprile 2008 con la quale si stabilisce il periodo minimo di apertura degli stabilimenti balneari con riferimento all’anno 2008; Vista l’esigenza di stabilire, fino a nuova diversa disposizione, il periodo minimo di apertura degli stabilimenti balneari; A voti unanimi DELIBERA 1. di stabilire che il periodo minimo di apertura degli stabilimenti balneari è fissato dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, nel rispetto delle seguenti pre scrizioni: - prima e/o dopo tale periodo il titolare della struttura ha facoltà di tenere aperto l’impianto apponendo agli ingressi idonea cartellonistica nella quale sono indicate le attività esercitate; - i servizi collegati alla balneazione ed in particolare Premesso che: - Il Comune di Barberino di Mugello con nota n. 7621 del 11 aprile 2008 ha trasmesso ai sensi dell’art. 130 della L.R. 1/2005, al Presidente della Giunta Regionale Toscana ed al Ministero delle Infrastrutture, per l’adozione dei provvedimenti di competenza, il verbale della Polizia Municipale con il quale veniva accertato illecito edilizio consistente in opere realizzate nell’ambito della costruzione della Variante di Valico; - Il Comune di Barberino di Mugello, a seguito della precedente comunicazione, con nota n. 10969 del 29 maggio 2008 ha trasmesso al Presidente della Giunta Regionale Toscana e al Ministero delle Infrastrutture il parere della Amministrazione Provinciale di Firenze; - Il Comune di Barberino di Mugello con nota n. 11188 del 3 giugno 2008 ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture - Divisione Abusivismo, vista la lettera ARPAT del 18 aprile 2008 allegata alla nota stessa, chiarimenti in merito alle competenze per l’attivazione del procedimento previsto ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.; 64 11.3.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Divisione 6 Abusivismo edilizio, Osservatorio e Contenzioso con nota prot. n. 5/2/4/0 del 18 giugno 2008 in risposta alla nota di cui sopra segnala che “la materia, disciplinata anche dal predetto art. 192 D.lgs. 156/2006, è di competenza dell’autorità locale”; - La Regione Toscana Area di Coordinamento Pianificazione del territorio e Politiche Abitative con nota prot. 019282470.50 del 15 luglio 2008 si è resa disponibile ad un incontro presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per “definire il percorso da intraprendere in base alle disposizioni di cui all’art. 28 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 ed all’art. 130 della L.R.T. 1/2005; - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota 6752 del 30 luglio 2008 ha convocato una riunione in data 9 settembre 2008 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un esame congiunto delle difformità rilevate nell’esecuzione dei lavori in territorio del comune di Barberino del Mugello dalla Ditta Toto Costruzioni S.p.A per la costruzione, per conto di Autostrade per l’Italia S.p.A. della “variante di valico” dell’Autostrada A1; Visti: - Il D.P.R. 06/06/2001 n. 380 artt. 27 e 28; - Il D.P.R. 24.07.1977 n. 616 artt. 81, 82, 83 e 69; - Il D.P.R. 18.04.1994 n. 383 artt. 2 e 3 e successive modifiche; - Il D.L. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009; - La Legge 17.08.1942 n. 1150, artt. 29 e 31 e le successive modificazioni ed integrazioni di cui alla Legge 28.01.1977 n. 10 art. 9; - L.R.1/2005; Vista la nota n.1737 del 09 febbraio 2009 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per le Politiche Abitative Divisione 6 Abusivismo Edilizio, Osservatorio e Contenzioso ha trasmesso il progetto definitivo di “costruzione della “Variante di Valico” nel Comune di Barberino del Mugello. Autostrade per l’Italia S.p.A.. Difformità nell’esecuzione dei lavori in territorio del Comune di Barberino del Mugello “Toto Costruzioni S.p.A.”. Progetto ripristino dello stato dei luoghi, per il rilascio della autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 380/72001; Preso Atto che il progetto di sanatoria delle opere provvisorie relative all’area di parcheggio località “Cigli Grossi” e individuazione dell’area di caratterizzazione dello smarino consiste in: 1. area identificata come A1 parcheggio pavimentato oggetto di sanatoria; 2. area identificata come A2 scarpata realizzata con smarino a sostegno del parcheggio A1 oggetto di sanatoria; 3. area identificata come A3 area di caratterizzazione dello smarino, ampliamento, di cui si richiede rilascio di autorizzazione; Considerato che tali opere hanno prodotto l’effetto di rendere più sicura l’area di cantiere destinata alla movimentazione ed al parcheggio di automezzi, mezzi e macchine operatrici con maggior sicurezza dei lavoratori; Visto il progetto di sanatoria per la realizzazione di una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia provenienti dall’area di rimodellamento denominata Fienile; Preso atto che tali opere consistono in una modifica dimensionale della vasca dovute al fatto che attualmente essa dista dalla sagoma del fosso circa 8,00 mt, e le autorità competenti hanno chiesto il rispetto di una fascia di 10,00 mt dall’argine del Fosso Gora; Visto che tutte le opere sopra indicate sono da considerarsi provvisorie e che verranno rimosse al termine delle attività di cantiere così come redatto nel progetto di ripristino, che prevede la rinaturalizzazione di questi spazi tal quale come si presentavano ante operam; Visto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Politiche Abitative Divisione 6 Abusivismo Edilizio, Osservatorio e Contenzioso con la nota di cui sopra ha convocato la Conferenza di servizi in Via Nomentana 2 per il giorno 5 marzo 2009, relativa alle opere in oggetto; Dato atto che, come stabilito dall’art. 21 quarto comma della L.R. n. 76/96, per la partecipazione alle Conferenze di Servizi promosse da altre Amministrazioni Pubbliche, la Regione è rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione degli organi istituzionali competenti ed acquisizione delle valutazioni dei dirigenti in ordine agli atti di propria competenza; A voti unanimi DELIBERA - di esprimere parere di ammissibilità, per quanto di propria competenza, sul progetto definitivo di “costruzione della “Variante di Valico” nel Comune di Barberino del Mugello. Autostrade per l’Italia S.p.A.. Difformità nell’esecuzione dei lavori in territorio del Comune di Barberino del Mugello “Toto Costruzioni S.p.A.”. Progetto ripristino dello stato dei luoghi, così come risulta dagli elaborati trasmessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per le Politiche Abitative con la nota sopra citata, ai sensi degli art. 28 del DPR 380/2001; 11.3.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 - di impegnarsi, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L.R. 1/2005, a conformarsi, nel corso della Conferenza di Servizi, ai pareri che verranno espressi dalla Provincia di Firenze e dal Comune di Barberino di Mugello trattandosi di casi di esclusiva rilevanza locale relativi alla cantierizzazione di opere autostradali; - di fare salvo il rilascio di ogni altro ulteriore parere autorizzazione o nulla osta previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale; - di richiamare il Comune di Barberino di Mugello all’esercizio dell’attività di controllo sulla conformità dei lavori rispetto agli elaborati progettuali approvati, nel corso della realizzazione degli interventi, ai sensi dell’art. 28 del DPR 380/01; - di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, a rappresentare la Regione Toscana alla Conferenza di Servizi convocata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il giorno 05 marzo 2009, in conformità alle determinazioni sopra esposte. Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera a) della L.R. n. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale. Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Valerio Pelini DELIBERAZIONE 2 marzo 2009, n. 139 Revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Lucca. 65 Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 438 del 09/06/2008 con la quale sono state istituite n. 4 proiezioni di cui due nel Comune di Coreglia Antelminelli, (sedi n. 1 e 2), una nel Comune di Barga (sede 3) e una nel Comune di Borgo a Mozzano (sede 2); Ritenuto di dover provvedere alla revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Lucca sulla base: - della rilevazione della popolazione residente certificata dall’ufficio anagrafe del Comune alla data di inizio del procedimento di revisione - delle procedure di cui all’articolo 16 L.R. 16/2000 - di quanto stabilito dal Regio Decreto n. 1265 del 27/07/1934 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e dalle Leggi n. 475 del 02/04/1968 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e n. 362 dell’08 novembre1991 (Norme di riordino del settore farmaceutico); Vista la nota prot. n. AOO-GRT/117801/Q.90.10 del 24/04/2008 con la quale è stato avviato il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Lucca; Atteso che per i Comuni di Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Forte dei Marmi, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Sillano, Stazzema, Vagli di Sotto, Vergemoli, Viareggio, Villa Basilica e Villa Collemandina non ricorrono i presupposti per la revisione della pianta organica per cui la previsione nel presente provvedimento conferma l’attuale pianta organica; LA GIUNTA REGIONALE Atteso che il Comune di Altopascio ha richiesto l’istituzione di una nuova sede farmaceutica ai sensi dell’art. 1 della L. 475 del 02/04/1968; Vista legge regionale n. 16 del 25 Febbraio 2000 (Riordino in materia d’igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), e successive modifiche; Atteso che il numero degli abitanti, al 24/04/2008 (data di inizio del procedimento di revisione della pianta organica), nel comune di Altopascio, è pari a 14.034 e che le sedi esistenti sono 3; Visto l’art. 13 della legge regionale suddetta che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza in materia di formazione e revisione della pianta organica delle farmacie; Considerato che il rapporto farmacia/popolazione prevede una farmacia ogni 4000 abitanti, nei comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti e, che si procede all’istituzione di una nuova sede quando l’eccedenza, rispetto al parametro richiesto, è pari ad almeno il 50%; Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2007 con la quale è stata effettuata la revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della Provincia di Lucca; Rilevato che l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Lucca ha espresso parere favorevole all’istituzione della nuova sede farmaceutica;