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Corso di Formazione I DIPARTIMENTI DI SANITA’ PUBBLICA E L’APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI REACH E CLP: CONTROLLO DELLE SOSTANZE, MISCELE E ARTICOLI Impatto del regolamento CLP su altre normative Cesena, 23 novembre 2010 Paolo Pagliai Dipartimento Sanità Pubblica 1 Impatto del CLP a “valle”…..da subito L’articolo 55 del CLP abroga l’Allegato I della Direttiva 67/548 e lo sostituisce con la tabella 3.2 dell’Allegato VI che però non è una pura traduzione in un nuovo linguaggio… Le classificazioni della tabella 3.2 del CLP, essendo stato abrogato l’Allegato I, sono già vigenti a tutti gli effetti dal 20 gennaio 2009. Nella Tabella 3.2 dell’allegato VI, alcune soglie specifiche di concentrazione per 222 sostanze sono state eliminate: l’effetto è stato quello di cambiare la classificazione delle miscele risultanti. Infatti in assenza di limiti specifici, secondo il DLgs 65/2003 si applicano i limiti generici e si stabilisce la pericolosità della miscela con il metodo convenzionale. In particolare le soluzioni diluite di circa 20 sostanze pericolose sono ora classificate pericolose per l’ambiente a partire da concentrazioni sensibilmente più basse. Il caso dell’ipoclorito di sodio Classificazione in base all’Allegato I della 67/548/CE Index No Chemical Name Notes 017-011-00-1 sodium hypochlorite, solution ... % Cl active B EC No CAS No 231-668-3 7681-52-9 Classification Labelling Concentration Limits C; R34 R31 N; R50 C; N R: 31-34-50 S: (1/2-)28-45-50-61 C ≥ 25 %: C, N; R31-34-50 10 % ≤ C < 25 %: C; R31-34 5 % ≤ C < 10 %: Xi; R31-36/38 Note In base alle regole stabilite dal DLgs 65/2003, fino al 20 gennaio 2009, le soluzioni di ipoclorito di sodio sotto il 25% non erano pericolose per l’ambiente Classificazione in base alla tabella 3.2 del CLP Come si può notare, non abbiamo una semplice trasposizione e, in particolare, il limite di concentrazione specifico riferito alla pericolosità per l’ambiente (N) per le soluzioni di ipoclorito di sodio non c’è più. Pertanto per sapere se una soluzione di ipoclorito di sodio è pericolosa o no per l’ambiente devo consultare le tabelle del DLgs 65/2003 3 Il caso dell’ipoclorito di sodio In base al D.Lgs 65/2003 per determinare le caratteristiche di pericolosità di una miscela per l’ambiente si può usare un metodo convenzionale riportato nell’Allegato II parte B. In particolare per valutare la tossicità acuta di una miscela contenente una sostanza classificata R50 si applica la tabella 2: Come si può notare la classificazione del preparato (miscela) dipende ai valori di LC50 o EC50….. 4 Il caso dell’ipoclorito di sodio Tale valore dovrebbe essere ricavabile dalle SDS dei fornitori alla sezione 12 “Informazioni ecologiche”………. In base ai differenti valori trovati non è possibile stabilire un’univoca classificazione per la pericolosità per l’ambiente acquatico per le soluzioni di ipoclorito di sodio. In attesa degli effetti positivi derivanti dagli obblighi imposti dal REACH per le registrazioni (gli studi di tossicità a breve termine sugli invertebrati devono essere presentati già per l’Allegato VII e quindi per sostanze > 1 ton/anno), in questi casi occorre ricercare riferimenti “autorevoli”, se ci sono… SUMMARY RISK ASSESSMENT REPORT Final Summary, September 2009 5 Il caso dell’ipoclorito di sodio In definitiva, i dati reperiti in letteratura, porterebbero a classificare tutte le soluzioni contenenti ipoclorito di sodio in quantitativi > 0.25% p/p come altamente tossiche per gli organismi acquatici (N, R50). CONSEGUENZA La classificazione N,R50 fa rientrare tali prodotti fra quelli coinvolti nella normativa “Seveso” (D.Lgs. 334/1999 e succ. modifiche). Questo significa che gli stabilimenti e i magazzini che trattano prodotti con tale classificazione sopra le fasce di tonnellaggio previste, devono rispettare quanto previsto da tale norma (individuazione dei rischi di incidente rilevante, redazione dei piani di emergenza interni, informazioni per piani di emergenza esterni, redazione della notifica o del rapporto di sicurezza, ecc.) 6 Impatto del CLP sulle “Downstream Regulations” L’articolo 60 del CLP prevede che a partire dal 1 giugno 2015 siano abrogate la Direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose (DSP) e la Direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi (DPP). Pertanto a partire dal 01 giugno 2015 tutte le normative che si basano o comunque fanno riferimento alle regole di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle direttive DSP e DPP dovranno adeguarsi al CLP. Occorre però tenere presente che, poiché il CLP introduce modifiche anche nei criteri di classificazione e nelle classi e categorie di pericolo, le “downstream legislations” dal 1 giugno 2015 subiranno ripercussioni non solo a livello “formale” o di linguaggio utilizzato. 7 CLP: tempistica di applicazione e disposizioni transitorie Da Checchini 8 CLP: tempistica di applicazione e disposizioni transitorie Da Checchini 9 Impatto del CLP sulle “Downstream Regulations” Sono stati individuati più di 20 filoni di cosiddetta “legislazione a valle” che verrà toccata più o meno direttamente dall’introduzione del CLP; ad esempio: 9 Detergenti (Reg. 648/2004/CE) 9 Biocidi (Dir. 1998/8/CE) 9 Prodotti fitosanitari (Dir. 91/414/CEE) 9 Aerosol (Dir.2008/47/CE) 9 Cosmetici (Dir. 76/768/CE) 9 Sicurezza giocattoli (Dir. 1988/378/CEE) 9 Eco - labelling (Reg. 1980/2000/CE) 9 Import-export sostanze pericolose (Reg. 689/2008/CE) Alcune di queste “downstream regulations” sono state già allineate al CLP, per altre i lavori sono in corso d’opera e le versioni “modificate” potrebbero essere varate ben prima del 2015. Impatto del CLP sulle “Downstream Regulations” A livello UE sono già stati emanati due atti che hanno modificato alcuni filoni di downstream regulations; in particolare: ¾Il Regolamento (CE) n°1336/2008 che ha emendato il regolamento sui detergenti n°648/2004 ¾La Direttiva 2008/112/CE che ha aggiornato al CLP le direttive sui cosmetici, sui giocattoli, sui VOC, sui veicoli fuori uso e sui RAEE. 11 Impatto del CLP sulle “Downstream Regulations” Per altre normative “l’allineamento al CLP” è ancora in corso e in alcuni casi di non facile realizzazione. Tuttavia è probabile che le versioni “modificate” siano varate ben prima del 2015. Di seguito prenderemo in considerazione alcuni impatti su: ¾ Seveso (D.Lgs. 334/99 e s.m.i.) ¾ Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) ¾ Rifiuti (Allegati D e I alla Parte Quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i) Seveso, 10 luglio 1976 Contaminazione ambientale da TCDD 13 Baia Mare, 30 gennaio 2000 Disastro della miniera Aurul Cede la diga utilizzata dalla AURUL per stoccare acque reflue e fanghi ricchi di cianuro utilizzato per l’estrazione dell’oro nella miniera di Baia Mare. Circa 100.000 mc di acque e fanghi contenenti livelli elevatissimi di cianuri eliminano dai fiumi ogni forma di vita (plancton, pesci, uccelli) per centinaia di chilometri; L’inquinamento interessera’ Romania, Ungheria e Serbia e sarà rilevato al delta del Danubio dopo 2000 km e due settimane. 14 Enschede, 13 maggio 2000 Esplosione alla S.E. Fireworks Esplodono 177 tonnellate di fuochi artificiali distruggendo un’area di 40 ettari. BILANCIO: • 22 morti • 947 feriti • circa 400 abitazioni distrutte • circa 1250 senza tetto 15 Tolosa, 21 settembre 2001 Esplosione della AZF Alla fabbrica di materie chimiche AZF trecento tonnellate di nitrato di ammonio esplodono creando un cratere grande 200 metri e profondo quasi 30. Le travi metalliche sono state ritrovate a 3 km di distanza dall’esplosione che viene avvertita a 80 km di distanza. BILANCIO: • 31 morti • più di 10.000 feriti • circa 30.000 abitazioni distrutte • circa 40.000 senza tetto 16 Impatti del CLP sulla Seveso Dopo gli incidenti di Tolosa (Francia), Enschede (Olanda) e Baia Mare (Romania) si è deciso di modificare la Seveso II con la direttiva CEE 105/2003, meglio conosciuta come Seveso III (o "Seveso ter"). Tale direttiva (recepita in Italia con il D.Lgs 238/2005) introduce nuovi limiti per le aziende che detengono nitrato di ammonio, materiale pirotecnico e per le aziende minerarie Inoltre il D.Lgs 238/2005 abbassa le quantità limite per le sostanze pericolose per l’ambiente e aggiunge nuove sostanze all’elenco delle cancerogene da considerare. 17 Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i. 18 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE PER LA TOSSICITA’ ACUTA ORALE AVVERTENZA pericolo Letale pericolo Letale pericolo Letale attenzione Nocivo attenzione Può essere nocivo Nessun pittogramma CLP Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 Building block approach DSP DL50 mg/Kg Molto Tossico T+ R 28 5 Tossico T R 25 25 50 Nocivo Xn R 22 200 300 2000 5000 19 Impatti del CLP sulla Seveso In seguito all’introduzione del CLP, è indubbia la necessità di procedere ad una revisione della Direttiva Seveso. La Commissione Europea ha istituito un apposito gruppo tecnico (TWG on Seveso and GHS) che ha riscontrato notevoli problematiche nel passare dal vecchio al nuovo sistema. Infatti le nuove categorie di pericolo per la tossicità acuta non coincidono con le vecchie e si rischia di allargare o stringere il numero di stabilimenti soggetti alla Seveso per “problemi di traduzione” senza che le caratteristiche intrinseche di pericolosità delle sostanze siano nel frattempo cambiate. 20 Impatti del CLP sulla Seveso Il TWG ha il compito di elaborare un nuovo Allegato I alla Seveso, facendo in modo che: non vi siano riduzioni nel livello di protezione raggiunto attualmente non vi siano inutili (e costose) estensioni del numero di stabilimenti che ricadono nel campo di applicazione della normativa Seveso. A questo scopo sono state elaborate quattro proposte che tentano di legare il campo di applicazione della Seveso alle nuove categorie CLP. 21 Impatti del CLP sulla Seveso In attesa delle decisioni europee ulteriori impatti sulla Seveso potrebbero derivare da eventuali riclassificazioni di sostanze che, in seguito alle nuove conoscenze derivanti dai test eseguiti in ottica REACH, evidenzino nuove caratteristiche di pericolosità pertinenti alla Seveso. 22 Impatti del CLP sulla normativa rifiuti L’elenco dei rifiuti pericolosi e non pericolosi e i criteri per l’assegnazione al rifiuto di una o più caratteristiche di pericolo sono definiti dalla Decisione 2000/532/CE che istituisce il CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti). Anche in questo caso è prevista una revisione della Decisione 200/532/CE che terrà conto dell’entrata in vigore del CLP e della conseguente necessità di armonizzarlo con i criteri per l’assegnazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti che attualmente fanno riferimento alla Direttiva 67/548/CEE. Infatti per i rifiuti con voce a specchio la pericolosità viene decisa in base al contenuto di sostanze classificate pericolose (tossiche, nocive, ecc.) 23 Pericolosità dei rifiuti in funzione della composizione 24 Pericolosità dei rifiuti in funzione della composizione 25 Impatti del CLP sulla normativa rifiuti Fino al 2015 (se non intervengono nel frattempo altre modifiche normative) l’impatto sulla normativa dei rifiuti dal punto di vista formale sarà lieve e non ci saranno particolari problemi a valutare la pericolosità di un rifiuto in quanto: le SDS delle sostanze dal 1 dicembre 2010 fino al 1/6/2015 riporteranno sia la classificazione CLP che la classificazione secondo la Direttiva 67/548/CE le SDS delle miscele riporteranno obbligatoriamente fino al 1/6/2015 la classificazione secondo la Direttiva 1999/45 Resta invece aperta e continuamente da verificare l’ipotesi che le singole sostanze all’interno del sistema della Direttiva 67/548/CEE cambino classificazione in seguito ai risultati dei test chimico-fisici e tossicologici eseguiti in ambito REACH. 26 Impatto sulla normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro La classificazione delle sostanze e delle miscele tocca vari aspetti della normativa; in particolare oltre alle direttive riguardanti gli agenti chimici e cancerogeni negli ambienti di lavoro, non bisogna trascurare le direttive riguardanti i lavoratori giovani (Dir.1999/53/CE), le lavoratrici in gravidanza o allattamento (Dir.1992/85/CE) e i segnali di sicurezza (Dir. 92/58/CE). A causa dei notevoli riflessi sociali che tali normative hanno, a livello europeo specifici gruppi di lavoro stanno formulando proposte per adeguarsi al CLP in modo tale da salvaguardare le impostazioni originali. 27 Impatto sulla normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro I nuovi dati che saranno disponibili in virtù dell’applicazione del REACH (risultati dei test con conseguente modifica della classificazione, misure di gestione del rischio inserite negli scenari di esposizione) avranno impatti direttamente collegati alla Valutazione del Rischio Chimico con necessità di modificare il documento. Anche in questo caso il CLP, in assenza di modifiche legislative sulla normativa a valle, manifesterà i propri effetti in maniera compiuta dal 01/06/2015. Tuttavia occorre tenere presente che dal 01/12/2010 le sostanze devono essere obbligatoriamente etichettate ed imballate secondo le regole del CLP E’ pertanto evidente la necessità: ¾ di formare e informare i lavoratori circa i nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose ¾ di aggiornare la segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal CLP Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i. 29