RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO PAESE

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RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO PAESE
RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO PAESE
DALLA VALUTAZIONE ALLA GESTIONE:
GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE
(PARTE II)
di Giampietro Garioni, Franco Portento, Federica Brazzoduro e Silvia Sardena
Estero > Commercio Internazionale
PARTE II - IL RISCHIO DI CREDITO E LE PMI
di Franco Portento
L'importanza di valutare e mitigare il rischio di credito nelle operazioni internazionali è andata crescendo
dagli anni '70 in poi, estendendosi progressivamente anche alle Pmi in ragione della loro progressiva
crescita. Da ultimo, infatti, con la Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 1422, destinata ad entrare in vigore il
1° gennaio 2005, la Commissione Europea ha ridefinito i parametri per la definizione delle Pmi
precedentemente dettati dalla Raccomandazione 96/280/Ce. Appare significativo il fatto che nella nuova
Raccomandazione rimangano inalterati i parametri relativi al numero di dipendenti, mentre subiscono un
notevole aumento i parametri relativi al fatturato ed al bilancio, a conferma della crescente efficienza e del
costante aumento del volume di affari.
Le Pmi, dunque, crescono e crescere significa, sempre più spesso, confrontarsi anche con il mercato
internazionale.
Le forma di questo confronto possono essere molteplici ma si riassumono, sostanzialmente, in due gruppi:
l'export e l'investimento.
Sebbene si stiano diffondendo anche tra le Pmi varie forme di investimenti all'estero quali delocalizzazione
della produzione e costituzione di società partecipate, che fino a pochi anni fa erano sostanzialmente
riservati alle grandi imprese, la forma più tipica di internazionalizzazione della Pmi è senz'altro ancora
l'export, ovvero la vendita sui mercati di altri paesi dei propri prodotti realizzati in Italia.
Peraltro, anche l'export ha subito profonde trasformazioni: gli imprenditori italiani, infatti, devono fronteggiare
la concorrenza sempre più agguerrita di operatori di paesi emergenti e la competizione, che si sposta
sempre più sul terreno finanziario, impone agli esportatori di adottare un atteggiamento più morbido verso gli
acquirenti, ad esempio concedendo dilazioni di pagamento e rinunciando alle garanzie bancarie a prima
richiesta.
L'obiettivo di fondo è quindi raccordare due esigenze contrapposte: da una parte quella di concedere al
cliente un pagamento dilazionato nel tempo; dall'altra quella di ottenere lo smobilizzo del credito relativo,
senza peraltro accollarsi il rischio di credito insito nella dilazione.
Da ciò discende la necessità per la Pmi di attrezzarsi per affrontare lo specifico rischio di credito insito nelle
operazioni internazionali, cui corrisponde la recente evoluzione degli strumenti di valutazione e mitigazione
del rischio, nel senso di avvicinarsi alle esigenze delle Pmi alle quali è oggi offerto un apparato di rimedi più
articolato e completo.
Lo scarso utilizzo degli strumenti di gestione del rischio, infatti, non si traduce solamente in una minore
competitività sui mercati internazionali, ma anche in un'attività d'impresa più pericolosa, ciò che è
particolarmente grave per le Pmi, più esposte di altri soggetti ai contraccolpi delle insolvenze.
Le peculiarità del sistema italiano di assicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione, così come si
è sviluppato dalla legge Ossola (n. 227/77) in poi, hanno indotto le nostre aziende a rispondere a tale
esigenza principalmente con l'utilizzo dello strumento del credito acquirente (aziende di maggiori
dimensioni, in particolare quelle impiantistiche) ovvero del credito fornitore utilizzando come tipica forma di
smobilizzo il forfaiting (aziende di dimensioni più contenute, ma pur sempre consistenti). Per le Pmi tuttavia
le operazioni di crediti acquirente risultavano decisamente troppo complesse ed onerose, mentre la
crescente competitività sui mercati internazionali, che rafforza la posizione delle aziende acquirenti sempre
meno disposte a rilasciare garanzie bancarie, limita le possibilità di ricorso al forfaiting imponendo alle Pmi il
ricorso a strumenti alternativi di copertura: le assicurazioni dei crediti (già molto diffuse in Francia e
Germania e destinate ad un forte sviluppo in Italia).
Tuttavia, l'assicurazione del credito operando come rimedio risarcitorio mitiga il rischio di credito
(indennizzando il danno che dovesse verificarsi) ma non consente all'impresa lo smobilizzo del proprio
credito: è per soddisfare anche questa ulteriore esigenza che si è sviluppata una diversa operazione, lo
sconto pro soluto con voltura della polizza assicurativa, che, combinando l'assicurazione del credito con la
cessione dello stesso, consente di conciliare le esigenze contrapposte sopra evidenziate, anche in
riferimento ad operazioni medie, del tipo, insomma, realizzato dalle Pmi.
Esaminiamo di seguito gli strumenti menzionati.
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IL FORFAITING
Smobilizzare un credito significa trasformare un credito a scadenza in un credito a vista.
Il forfaiting consiste in un'operazione di sconto di portafoglio che consente all'esportatore di smobilizzare i
crediti incorporati in titoli espressi in valuta estera con scadenza nel medio termine relativi a forniture di beni
di consumo durevoli (dilazioni da 2 fino a 8/10 anni, ma di fatto le agevolazioni finanziarie della Simest
limitano tale operatività a 5 anni).
L'operazione si concretizza nell'acquisto di titoli da parte di un intermediario finanziario detto forfaiter che ne
anticipa il netto ricavo, calcolato detraendo dal valore facciale dei titoli gli interessi, le commissioni e le
spese.
In quanto tecnica di finanziamento, il forfaiting presuppone l'esistenza di un'operazione di esportazione da
finanziare (contratto principale).
Rispetto al contratto principale il contratto di forfaiting si pone in posizione accessoria, svolgendo il ruolo di
contemperare l'interesse dell'esportatore ad incassare subito il proprio credito e quello dell'importatore
bisognoso di una rateazione del debito.
Per fare ciò l'esportatore, tramite la propria banca, comunica al forfaiter i caratteri del contratto principale
(quando questo non è ancora stato concluso) chiedendo la formulazione di un'offerta. Il forfaiter, considerati
gli elementi essenziali dell'affare quali l'importo complessivo, la valuta, il periodo di dilazione, le
caratteristiche dei titoli, l'identità ed affidabilità dei contraenti, la garanzia prestata, la banca garante, ecc.,
formula la propria proposta.
La proposta del forfaiter indica le condizioni del futuro, eventuale, sconto pro soluto: costo dell'operazione,
autorizzazioni necessarie, normativa di riferimento, termine di validità della proposta e tassi d'interesse.
I titoli, mancanti delle date di emissione e scadenza e della prova dell'invio delle merci, vengono depositati
presso un istituto di comune gradimento che provvede appunto, dopo la ricezione dei documenti attestanti
l'invio delle merci da parte dell'esportatore, al completamento dei titoli ed alla loro consegna al forfaiter, il
quale li acquista versando all'esportatore l'importo pattuito.
In questa prospettiva la contrattazione del contratto principale dev'essere finalizzata anche al recepimento
delle indicazioni del forfaiter atte a rendere smobilizzabile il credito dell'esportatore.
Ciò normalmente avviene stabilendo che l'importatore, contestualmente alla stipula del contratto principale,
versi il 15% dell'importo (soglia minima imposta dall'accordo di Consensus), ed attuando la rateazione del
rimanente 85% del debito mediante l'emissione di una serie di titoli di credito, normalmente cambiali tratte o
pagherò cambiari.
Tale forma di rateazione presenta importanti vantaggi ai fini della fattibilità del forfaiting: in primo luogo,
grazie all'uniformità internazionale della disciplina, introdotta dall'International Convention for Commercial
Bills di Ginevra del 1930; in secondo luogo per la natura astratta del titolo, caratteristica essenziale ai fini del
forfaiting; infine per la semplicità della rateazione che avviene mediante l'emissione di titoli corrispondenti,
per importo e scadenza, alle singole rate.
I vantaggi del forfaiting, oltre alla semplicità e alla velocità dell'operazione, stanno nel contemporaneo
finanziamento dell'operazione e nella completa eliminazione del rischio di credito.
IL FACTORING
Altra figura negoziale atipica sulla quale è opportuno soffermarsi è quella del factoring.
Anche dopo la legge 52/1991 sulla cessione dei crediti di impresa, il contratto di factoring rimane un
contratto atipico, in cui l'elemento costante è la gestione dei crediti di un'impresa, attuata mediante lo
strumento formale della cessione dei crediti, con due possibili varianti costituite dal finanziamento in favore
dell'impresa e dall'assunzione del rischio dell'insolvenza del debitore, a seconda che i crediti vengano ceduti
al factor pro solvendo ovvero pro soluto.
A differenza del forfaiting che ha per oggetto la cessione dei crediti derivanti da una singola fornitura, il
factoring spesso riguarda la cessione in blocco di molteplici crediti, anche futuri ed eventuali.
Il factoring si configura quindi come un contratto caratterizzato da una funzione di finanziamento all'impresa
e di "assicurazione", quando il factor assuma il rischio dell'insolvenza del debitore.
Essendo il factoring un mandato alla gestione della massa dei crediti, e non un acquisto di singoli titoli di
credito, anche in caso di cessione pro soluto il trasferimento del rischio di mancata riscossione dei crediti nel
factoring non copre sé l'intero rischio di credito, dato dal rischio controparte e dal rischio paese, ma solo il
rischio controparte.
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L'ASSICURAZIONE DEI CREDITI
Accanto alle operazioni volte a coniugare lo smobilizzo del credito con la mitigazione del rischio esiste il
rimedio dell'assicurazione dei crediti, che al pari di ogni assicurazione, è un rimedio risarcitorio che opera
prevedendo un indennizzo in seguito al verificarsi del sinistro, che nel caso di specie è dato dal mancato
pagamento dei crediti.
La semplice copertura assicurativa del credito fornitore tuttavia, se risolve l'esigenza di eliminare il rischio di
credito sull'acquirente e sul garante, non risolve quella di finanziare la commessa. Il credito, ancorché
assicurato, rimane nel portafoglio dell'esportatore (e nell'attivo del suo bilancio) sino a scadenza.
Tipicamente, il contratto di assicurazione del credito si articola in tre fasi:
•
•
•
stipulazione di uno schema tipo di polizza, contenente le pattuizioni generali regolanti l'assunzione di
una garanzia futura;
formazione dell'elenco dei clienti (acquirenti) dell'assicurato, il cui potenziale inadempimento
rappresenta il limite massimo generico del rischio;
assunzione della garanzia concreta e specifica, con riferimento alle singole operazioni di vendita ai
singoli clienti da parte dell'assicurato.
Il principio di base delle polizze è la globalità, per cui l'assicurato dovrà dichiarare all'assicuratore l'intero
volume d'affari, senza poter selezionare i rischi da sottoporre a copertura; tale principio può essere derogato
concordando con la compagnia l'esclusione di determinate categorie di crediti già assistiti da diversa
garanzia.
Dopo la stipulazione della polizza ed il pagamento del minimo di premio in essa stabilito, è necessario
provvedere alla formazione dell'elenco dei clienti (imprenditori residenti nei paesi previsti in polizza, con cui
l'assicurato opera a credito) in quanto per usufruire della copertura assicurativa l'assicurato dovrà ottenerne
l'approvazione.
In alternativa alla polizza globale esiste la polizza individuale, c.d. polizza singola, che copre solo un singolo
paese (il funzionamento è comunque analogo a quello della polizza globale avendo comunque ad oggetto
tutti i crediti verso clienti di quel determinato paese).
Una volta attivato il rapporto, a scadenze periodiche, di norma mensili, l'assicurato dovrà inoltre notificare
alla Compagnia le operazioni realizzate (a mezzo relative fatture), sulle quali la compagnia provvede a
calcolare il relativo premio.
Il credito assicurato sarà quindi solo quello derivante dalle operazioni rientranti nelle categorie indicate in
polizza, compiute con clienti approvati dalla compagnia (e quindi garantiti), per le quali l'assicurato abbia
adempiuto agli obblighi di notifica della fattura alla compagnia ed alla successiva integrazione del premio.
La copertura è la misura, calcolata in percentuale, applicata alla perdita garantita (e quindi indennizzabile)
per determinare l'importo dell'indennizzo. Tale valore non corrisponde mai al 100% dell'importo fatturato in
quanto la compagnia non può coprire il mancato guadagno (lucro cessante) ma solo la perdita stessa
(danno emergente) derivante dall'insolvenza; la percentuale di copertura si attesta pertanto, mediamente, tra
l'80 e l'85%.
Il fido è il limite di credito entro cui la compagnia accorda la garanzia per ciascun cliente sottopostole
dall'assicurato (e approvato dalla compagnia stessa).
La copertura assicurativa può riguardare sia il rischio commerciale che quello politico.
Verificatosi il sinistro, il contratto di assicurazione prevede normalmente che l'assicurato incarichi la
compagnia, o altro soggetto da questa indicato, del recupero del credito.
Solo dopo l'infruttuoso, o parzialmente infruttuoso, recupero del credito (comunque contenuto entro il termine
temporale del periodo prestabilito per la costituzione del sinistro), la compagnia pagherà l'indennizzo
all'assicurato e verrà surrogata nei diritti dell'assicurato potendo quindi agire “in proprio” per il recupero del
credito dal cliente debitore.
Tra le molteplici polizze esistenti appare degna di nota la “polizza multiexport”, recentemente introdotta
dalla Sace, particolarmente adatta alle esigenze delle Pmi.
Si tratta di una polizza globale che consente di assicurare le esportazioni di merce di origine italiana, merce
di origine Ue (entro i limiti della Decisione del Consiglio Ue, 82/854), merce di origine extra Ue (per un
importo non superiore al 20% del contratto), e merce di origine Ue e extra Ue in presenza congiunta
(complessivamente nei limiti previsti per Merci Ue).
La copertura assicurativa può riferirsi ai clienti ovvero ai paesi.
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Nel primo caso dovrà procedersi alla formazione dell'elenco clienti e la copertura assicurativa riguarderà solo
le esportazioni verso i clienti inseriti nell'elenco accettato dall'istituto; nel secondo, al contrario, l'istituto si
impegna a coprire tutte le esportazioni verso acquirenti aventi la sede nei paesi oggetto di copertura
assicurativa.
La polizza può avere ad oggetto la copertura abbinata dei rischi politici e commerciali oppure dei soli
rischi politici entro il c.d. massimale (esposizione ammessa in garanzia), per ogni acquirente o paese
coperto, avente carattere “rotativo”.
Nel caso di copertura isolata dei rischi politici il massimale viene accordato per ogni paese e rappresenta il
limite di esposizione nei riguardi del paese medesimo, indipendentemente dal fatturato realizzato verso
ciascun debitore.
L'esportatore può scegliere tra due modalità di gestione della polizza: con o senza notifiche.
Nella polizza senza notifiche, la copertura opera nei limiti di massimale pattuiti nei riguardi di ogni debitore
o di ciascun paese (nel caso di copertura dei soli rischi politici) indipendentemente dal fatturato, sicché il
premio assicurativo viene determinato all'inizio e non è soggetto a conguaglio.
Nella polizza con notifiche, l'assicurato ha l'obbligo di notificare, entro il mese successivo e con modalità
stabilite da Sace, tutte le fatturazioni effettuate verso ciascun acquirente estero nel corso di ciascun bimestre
solare. La notifica delle fatturazioni costituisce condizione di efficacia della polizza, il cui premio è oggetto di
conguaglio alla scadenza dell'anno assicurativo, sulla base delle esportazioni effettivamente realizzate e
segnalate all'istituto.
In caso di ritardo nella notifica ogni aggravamento del rischio sarà escluso dall'Assicurazione, mentre in caso
di omissione Sace si riserva il diritto di risolvere l'assicurazione e dichiarare la decadenza da ogni diritto
all'indennizzo.
LO SCONTO PRO SOLUTO CON VOLTURA DI POLIZZA SACE
Il passo logico successivo è la combinazione dell'assicurazione del credito e del suo smobilizzo pro-soluto: è
questa l'operatività dello sconto pro-soluto con voltura di polizza Sace.
L'esportatore in un primo tempo assicura il suo futuro credito con il committente estero e successivamente lo
smobilizza, trasferendo non solo il rischio di insolvenza connesso, ma anche la polizza assicurativa che ne
deriva.
In pratica l'esportatore, ottenuta dalla Sace la copertura assicurativa e venuto in possesso dei titoli di credito,
può, dopo aver spedito la merce o aver completato l'impianto, rivolgersi ad una banca interessata a
smobilizzare il suo credito pro soluto. In caso di risposta affermativa l'esportatore e la banca, chiedono alla
Sace di emettere un'appendice di voltura a favore di quest'ultima e, dopo il rilascio della stessa, scontano i
titoli.
Nel complesso, l'operazione può suddividersi in molteplici rapporti:
• rapporto di assicurazione (Sace/esportatore);
• rapporto contrattuale commerciale (esportatore/acquirente);
• rapporto di sconto (istituto scontante/scontatario);
• voltura della polizza (Sace/istituto scontante).
Nel rapporto di assicurazione la premessa essenziale, è, ovviamente, l'esistenza di un contratto di
assicurazione pienamente valido ed efficace, stipulato tra l'esportatore e la Sace.
Per quanto riguarda il rapporto contrattuale il contratto commerciale da cui deriva il credito assicurato deve
contenere necessariamente alcuni elementi (clausola compromissoria; termini di resa delle merci; modalità
di liberazione degli effetti cambiari) che rispondono ad evidenti esigenze di certezza giuridica internazionale;
stante l'ineliminabile connessione tra il rapporto assicurativo ed il contratto commerciale sottostante, questo
dovrà contenere una disciplina certa delle principali obbligazioni contrattuali.
In caso di rapporto di sconto la cessione dei crediti pro soluto dall'esportatore ad un istituto scontante,
avviene mediante un normale contratto di smobilizzo pro soluto, previa positiva valutazione del cessionario
da parte di Sace.
Lo sconto pro-soluto deve avere ad oggetto l'intero credito oggetto della polizza, che sarà volturata a favore
dell'istituto scontante; le operazioni di sconto potranno essere effettuate anche per “tranche”, man mano che
i titoli rappresentativi del credito siano disponibili.
Si noti che intero credito oggetto della polizza non significa intero importo del contratto: la cessione del
rapporto assicurativo originario in capo alla banca scontante ha ad oggetto solo la quota di credito
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assicurata, mentre resta escluso la quota di scoperto (obbligatorio o meno) a carico dell'esportatore, salvo
che la banca sia disposta a farsi carico anche di tale quota (a fronte di uno spread più elevato).
Con lo sconto dell'intero credito e la voltura della polizza nel suo complesso, l'istituto scontante subentra in
tutti gli obblighi, oneri e diritti derivanti dalla polizza.
A tal fine l'istituto scontante rilascia una dichiarazione di voler succedere negli obblighi e negli oneri derivanti
dalla polizza, e di farsi carico di ogni inadempienza dello scontatario esportatore e si impegna a non
riscontare i titoli di credito acquistati senza l'approvazione di Sace.
L'efficacia della polizza è subordinata all'adempimento di una serie di obbligazioni sicché la Sace richiede
l'impegno dell'esportatore a collaborare con la banca scontante per l'adempimento di tutti gli obblighi ed
oneri previsti dalla polizza, mentre ritiene assolti gli obblighi contrattuali dell'esportatore in presenza di
determinati requisiti che provino l'astrattezza del credito (titoli cambiari, Convenzione di Ginevra) e
l'accettazione delle merci da parte del committente (Certificato di Collaudo).
L'esportatore può smobilizzare titoli garantiti già al momento della spedizione: in attesa del verbale di
accettazione e positivo collaudo, infatti, la Sace rilascia comunque l'appendice di voltura contro il rilascio di
una lettera di manleva da parte dell'esportatore.
La complessità dell'operazione deriva, in primo luogo, dal fatto che il contratto di assicurazione ha ad
oggetto l'intero corrispettivo dedotto l'anticipo e la quota di scoperto obbligatorio mentre lo sconto ha ad
oggetto uno o più titoli cambiari: tra assicurazione e sconto vi è dunque una discrasia per superare la quale
si è stabilito che, per potersi avere la voltura della polizza, lo sconto debba avere ad oggetto l'intero credito e
che la banca scontante debba impegnarsi a non riscontare i titoli di credito senza l'approvazione della Sace.
In secondo luogo è rilevante il fatto che la garanzia assicurativa di Sace, originariamente condizionata nei
confronti dell'esportatore, è invece incondizionata nei confronti della banca, che deve garantire a Sace
anche l'adempimento di una serie di obbligazioni dell'esportatore relative al periodo pre-appendice di voltura.
Tutto ciò comporta per la banca una sorta di affidamento dell'esportatore che viene garantito con il rilascio di
una serie di lettere di manleva da parte dell'esportatore a favore della banca. Tuttavia questa particolarità,
che ha certamente frenato nella prima fase la diffusione di questa forma di smobilizzo, verrà probabilmente
risolta con la stretta collaborazione di Sace con le banche e gli esportatori.
PARTE III - LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO : GLI STRUMENTI ASSICURATIVI DI SACE
di Federica Brazzoduro
GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE: POLIZZA INDIVIDUALE
Prima dell'esecuzione di un contratto le imprese possono richiedere la copertura assicurativa di Sace
attraverso la polizza individuale o "credito fornitore", lo strumento che consente di garantirsi contro uno o più
rischi possibili nell'esportazione:
• rischio di produzione: il fornitore viene rimborsato dei costi sostenuti nell'esecuzione della commessa
in caso di sospensione, del mancato ritiro delle merci da parte dell'acquirente estero, per eventi sia di
natura politica sia di natura commerciale (l'impresa fornitrice può chiedere di ammettere in garanzia un
importo determinato sulla base di una valutazione propria della curva di rischio oppure coprire l'intero
valore del contratto);
• rischio del credito: il fornitore è garantito in caso di mancata riscossione dei pagamenti previsti
contrattualmente, nelle diverse modalità di regolamento (contestuali o dilazionati, breve o medio/lungo
termine) derivante da eventi di natura politica e commerciale. Se il credito è costituito da una promissory
note o da una bill of exchange, il fornitore può cedere contestualmente i diritti di polizza all'istituto
scontante con la formula "pro - solvendo", oppure può volturare "pro - soluto" la polizza all'Istituto
scontante, che subentra e diventa assicurato a tutti gli effetti;
• rischio di escussione di fideiussioni: il fornitore si copre dall'escussione indebita da parte
dell'acquirente di fideiussioni "a prima richiesta" che è tenuta a prestare per la partecipazione ad aste o
appalti (bid bond) o in relazione ai termini contrattuali a fronte di anticipi ricevuti (advance payment
bond), per la buona esecuzione del contratto (performance bond) o in sostituzione di trattenute a
garanzia (retention money bond);
• rischio di mancata restituzione di cauzioni, depositi e anticipazioni: il fornitore è garantito contro la
mancata restituzione di somme versate a termini di contratto per le causali sopra indicate;
• rischio di distruzione, requisizione, confisca: il fornitore è garantito per quanto riguarda i beni
esportati temporaneamente per la tentata vendita o i beni strumentali per l'esecuzione di una commessa.
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Polizza investimenti
Sace offre copertura assicurativa contro il rischio politico connesso agli investimenti all'estero realizzati dagli
operatori del mercato, nella fattispecie:
• apporti di capitali, beni strumentali, tecnologie, licenze, brevetti, di servizi di progettazione, di direzione
lavori, di assistenza, gestione e commercializzazione;
• finanziamenti con carattere di partecipazione;
• garanzie sui finanziamenti di cui al punto precedente.
Sace può assicurare investimenti diretti alla costituzione di una nuova impresa, ovvero destinati all'acquisto
o allo sviluppo di un'impresa esistente privata o in corso di privatizzazione, anche quando l'investimento
venga realizzato attraverso società costituite all'estero, purché esse siano controllate dall'impresa nazionale.
La polizza copre i seguenti rischi, nella misura in cui sono generati da atti di espropriazione e imperio,
restrizioni valutarie, eventi di forza maggiore e disordini civili ovvero comportamenti o decisioni del
governo o di un ente pubblico equiparato del paese ospitante lesivi nei confronti dell'impresa stessa o
dell'impresa costituita, posseduta o partecipata all'estero:
• perdite del capitale investito all'estero causato da perdite patrimoniali dell'impresa estera o dalla
definitiva impossibilità di proseguire la sua attività;
• perdite relative a somme spettanti all'operatore o impresa in relazione all'investimento estero (compreso
il reddito e le somme ricavate dalla cessione dell'investimento).
Polizza leasing
Questa polizza è stata concepita per favorire lo sviluppo delle vendite all'estero di macchinari, attrezzature e
mezzi di trasporto. Con la polizza leasing ci si può coprire contro il rischio del credito e il rischio politico
connessi ad operazioni di Cross Border Leasing, nonché il rischio di distruzione, danneggiamento e confisca
dei beni oggetto del contratto di leasing.
Per il rilascio della polizza leasing, Sace e la società di leasing richiedente danno esecuzione di un accordo
tra le stesse. Tale accordo ha lo scopo di definire le condizioni dell'assicurazione e delle operazioni per le
quali è richiesta la copertura assicurativa.
Tramite questo accordo le parti determinano l'impegno alla reciproca collaborazione, al fine di conseguire le
migliori opportunità di mitigazione del rischio insito in tali operazioni.
In particolare l'accordo prevede che la società di leasing esegua un monitoraggio costante della situazione
economico – finanziaria dell'utilizzatore e del fornitore; mentre Sace si impegna a comunicare alla
controparte tutte le informazioni che riguardano i soggetti coinvolti nell'operazione e relative al paese
dell'utilizzatore.
La polizza leasing individua inoltre i paesi verso i quali vengono realizzate le operazioni di Cross Border
Leasing e determina il "Plafond assicurativo", cioè il limite massimo degli impegni che l'Istituto assumerà in
relazione a tali operazioni.
Alle operazioni di Cross Border Leasing si applica il tasso di premio ed il metodo di calcolo previsto per il
credito fornitore.
STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLE BANCHE: CREDITO ACQUIRENTE
Per credito acquirente si intende un'operazione in cui un intermediario finanziario si impegna, per
l'operazione stessa, a pagare in contanti, per conto degli acquirenti o mutuatari i fornitori; gli acquirenti o
mutuatari invece assumono l'impegno di rimborsare l'intermediario finanziario con formule di pagamento
dilazionate.
La polizza “credito acquirente” consente di assicurare crediti a breve e a medio - lungo termine, (concessi da
istituti bancari a Stati e banche centrali esteri, nei confronti di banche, enti o imprese pubblici o privati di
Paesi esteri) destinati al pagamento di:
• esportazioni italiane o attività ad esse collegate;
• prestazioni di servizi;
• esecuzione di lavori, studi e progettazioni all'estero.
Con questo tipo di polizza sono assicurabili:
• i crediti finanziari diretti al finanziamento di una particolare operazione (tied);
• i crediti diretti da nominare agli esportatori (linee di credito open o multitied);
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•
le operazioni triangolari, che coinvolgono cioè tre soggetti che risiedono in paesi diversi (ad esempio
l'esportatore italiano, il finanziatore estero e il debitore estero).
Il rischio in garanzia è quello relativo al credito e la richiesta di copertura deve avvenire prima dell'inizio delle
erogazioni.
Conferma credito
Si tratta di una polizza riservata alle banche che permette di assicurare:
• le singole conferme di credito documentario (il rischio assicurabile è quello relativo al credito);
• le linee di credito "interne", ossia per conferme di crediti documentari. La linea di credito "interna" è
largamente utilizzata dalle banche poiché non deriva da una specifica convenzione finanziaria; si tratta
infatti di un massimale sul quale la banca intende imputare crediti documentari confermati, disposti da
banche estere. Il rischio assicurabile è quello relativo al credito.
La copertura assicurativa può essere concessa sia per i soli eventi generatori di sinistro di natura politica (in
questo caso non viene richiesta una preventiva specifica dei nominativi delle banche estere) sia per gli
eventi generatori di sinistro di natura commerciale (in questo caso viene richiesta una specifica dei
nominativi delle banche estere per procedere alla valutazione delle stesse).
CONVENZIONI QUADRO
Le Convenzioni assicurative quadro nascono dalla collaborazione tra gli istituti bancari e Sace.
Si tratta di un validissimo strumento operativo di penetrazione commerciale sui mercati esteri, che consente
un accesso più agevole da parte degli esportatori nazionali alla copertura da rischi.
Molte sono le banche convenzionate con Sace (ad esempio Intesa, Bnl, Mps, Banca di Roma, S. Paolo Imi,
Bayerische Hypo- und Vereinsbank Ag, Efibanca, Banco Popolare di Verona e Novara).
Le Convenzioni quadro assicurano:
• operazioni con caratteristiche prestabilite;
• verso paesi e debitori predeterminati;
• a condizioni assicurative prestabilite;
• nell'ambito di plafonds concordati.
Tutto ciò permette di inserire autonomamente le operazioni con le caratteristiche previste, senza necessità di
chiedere a Sace specifiche autorizzazioni, riducendo così i tempi di risposta alle imprese che ne vogliono
beneficiare.
Le operazioni assicurabili all'interno delle Convenzioni sono:
• conferme di crediti documentari;
• crediti acquirenti.
Le operazioni inserite nelle Convenzioni quadro sono assicurate contro:
• eventi di natura politica e commerciale in caso di debitori non "sovrani";
• eventi di natura politica in caso di debitori "sovrani".
GLI STRUMENTI PER LE PMI
Le imprese possono scegliere di avere una copertura assicurativa grazie a strumenti assicurativi posti in
essere da Sace, oppure di utilizzare strumenti mediati da banche o altre Società assicurative private.
Nella prima ipotesi, le "polizze globali", sono state pensate per quelle società che hanno rapporti commerciali
continuativi con diversi debitori esteri.
Nella seconda ipotesi, al fine di favorire lo sviluppo di queste Imprese, sono stati studiati dei prodotti
assicurativi che rispondono in modo adeguato alle esigenze più svariate; tali strumenti non solo limitano al
minimo i tempi di risposta per gli esportatori, ma consentono loro di beneficiare altresì degli effetti
dell'intervento assicurativo, rivolgendosi direttamente alle banche o alle altre società assicurative private
garantite da Sace.
Strumenti diretti per le Pmi: la polizza Multiexport
Oltre alla polizza individuale della quale abbiamo sopra parlato, uno degli strumenti pensati per le Pmi è la
polizza multiexport.
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Si tratta di un pacchetto assicurativo dedicato alle imprese che effettuano ripetute transazioni verso uno o
più acquirenti esteri. Possono essere assicurate le esportazioni di merci e servizi con dilazioni di pagamento
fino a 12 mesi. L'esportatore può chiedere la copertura abbinata dei rischi politici e commerciali o la
copertura isolata dei soli rischi politici.
Nel caso di copertura abbinata dei rischi politici e commerciali per ogni debitore viene accordato con Sace
un massimale limite di esposizione che ha carattere di rotatività. Ciò significa che tale massimale si reintegra
automaticamente sulla base dei pagamenti ricevuti dal debitore medesimo.
Nel caso di copertura isolata dei rischi politici per ogni paese viene accordato un massimale senza necessità
di conoscere, al momento della domanda, i singoli nominativi esteri.
Tale massimale rappresenta il limite di esposizione accettato da Sace nei riguardi del paese medesimo,
indipendentemente dal fatturato realizzato verso ciascun debitore. Anche in questo caso il massimale è
utilizzabile in forma rotativa, ossia lo stesso si reintegra sulla base dei pagamenti ricevuti.
È acquirente/debitore il soggetto estero che ha stipulato il contratto con l'assicurato per l'acquisto di beni e
servizi e che, a seguito dell'avvenuta esecuzione del contratto medesimo, assume la veste di debitore (veste
che, in presenza di un credito documentario, è assunta dalla banca emittente estera che ha emesso la
relativa lettera di credito).
È assicurato l'impresa italiana esportatrice titolare del contratto di fornitura.
Tra il debitore e l'assicurato intercorre un rapporto di natura contrattuale riguardante l'operazione assicurata.
Il credito è costituito da qualsiasi somma dovuta dal debitore all'assicurato, in forza del contratto, ammessa
in garanzia e assicurata.
Strumenti indiretti a favore delle Pmi: accordi di riassicurazione e coassicurazione
Oltre alle Convenzioni assicurative quadro di cui abbiamo già parlato, sempre con l'obiettivo di soddisfare le
esigenze delle imprese (in particolare delle Pmi), Sace agisce anche in qualità di assicuratore indiretto di
rischi del credito all'esportazione assunti da altre compagnie di assicurazione private.
I rapporti tra Sace e le altre compagnie di assicurazione sono regolati dagli accordi di riassicurazione che
coprono in quasi tutti i casi, per operazioni con dilazione di pagamento, sia il rischio del credito sia il rischio
di produzione (contro gli eventi di natura politica e commerciale) ed il rischio di indebita escussione di
fidejussioni.
Gli accordi di coassicurazione (1) invece riflettono la necessità di promuovere la cooperazione tra gli enti
assicuratori all'interno dell'Ue, attraverso dei provvedimenti che permettono un funzionamento del sistema
efficace e veloce.
Le "garanzie congiunte di un contratto che comporta una o più sub forniture in uno o più Stati membri" sono
regolate dalle disposizioni della direttiva 84/568.
Sono disciplinate le obbligazioni reciproche degli enti assicuratori nel caso di sub forniture dove il contraente
principale si impegna a versare al sub committente parte della quota ad esso spettante, nel caso in cui
venga pagato dall'acquirente (clausola contrattuale del if and when).
La direttiva consente al sub fornitore di ottenere dall'assicuratore nazionale, in questo caso il co assicuratore, la copertura della propria quota di contratto.
La gestione delle polizze rilasciate sia al contraente principale dall'assicuratore principale che al sub
committente dal coassicuratore viene portata avanti congiuntamente, cioè attraverso lo scambio di
informazioni e la consultazione in ogni evenienza che possa modificare l'esecuzione del contratto, la natura
del rischio o che possa portare ad un sinistro.
GARANZIA ASSICURATIVA ON LINE PER CONFERME DI CREDITO DOCUMENTARIO
La polizza si rivolge all'istituto bancario italiano o estero che confermi un'apertura di credito documentario
disposta da una banca estera residente in un paese diverso da quello della banca confermante.
Le finalità di questo strumento assicurativo sono determinate dalla necessità di rilasciare garanzia
assicurativa in tempo reale, sulla base delle dichiarazioni rese dall'utente alla banca per permettere alle
banche stesse di offrire un servizio più rapido alle aziende che lo richiedano.
La garanzia viene rilasciata sulla base delle dichiarazioni rese dalla banca confermante.
Il credito documentario e le relative modifiche devono essere conformi alle Nuu 500 (o edizione successiva)
espressamente richiamate. Nel testo del credito deve essere espressamente prevista la richiesta di
1
Direttiva europea n. 84/568 - Assicurazione congiunta
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conferma da parte della banca emittente. La data di conferma del credito documentario non deve essere
precedente alla data di rilascio della copertura assicurativa.
L'acquirente è l'operatore estero che ha stipulato il contratto.
L'assicurato è l'istituto bancario italiano o straniero creditore nell'ambito dell'operazione assicurata.
L'assicurazione è costituita dal contratto di assicurazione attestato dalla polizza.
L'apertura di credito documentario è disposta da una banca estera residente in un paese diverso da quello
della banca assicurata, relativa all'operazione assicurata (conforme alle Nuu 500 o edizione successiva).
L'operazione assicurata è costituita da:
• conferma di apertura di credito (o altro impegno caratterizzato da autonomia e irrevocabilità);
• linea di credito interna con massimale di esposizione verso una o più banche estere di uno o più paesi
beneficiari, utilizzabile per conferme di aperture di crediti (o altro impegno autonomo e irrevocabile) per
esportazioni o attività collegate, prestazione di servizi, esecuzione di lavori, studi e progettazioni
all'estero da parte di imprese nazionali.
Il contratto è un contratto commerciale di fornitura di merci, servizi, lavori stipulato tra l'acquirente e
l'esportatore.
Il credito è la somma spettante all'assicurato in forza della conferma di apertura di credito (o impegno
autonomo e irrevocabile) nonché dell'eventuale finanziamento derivante dall'utilizzo del credito
documentario oggetto della conferma e coperta da assicurazione.
La banca emittente è la banca estera che ha emesso l'apertura di credito documentario.
L'esportatore è l'impresa che esporta merci, fornisce servizi, esegue lavori che sono pagati mediante
l'utilizzo dell'apertura di credito.
CONCLUSIONI
Gestione semplificata e tempi ridotti anche per operazioni di piccolo importo.
Una nuova strategia, rivolta soprattutto alle Pmi e conti in attivo.
Queste in sostanza le istanze degli imprenditori e dei soggetti che ogni giorno operano nel mercato
internazionale dei crediti e delle esportazioni come le banche ed enti come Sace, Finest e Simest.
Queste parole rispecchiano gli obiettivi raggiunti da Sace, l'assicurazione pubblica coinvolta nella
promozione del sistema paese all'estero, che in base alla legge 326 del 24 novembre 2003 si è trasformata
dal 1 gennaio 2004 in una società per azioni.
Circa il 50% delle Pmi esporta in paesi che sono coperti da Sace. Si tratta di un flusso di 46,5 miliardi di
euro; volume consistente ma parcellizzato.
La crescita per le Pmi significa confrontarsi con il mercato internazionale sul piano dell'export e degli
investimenti.
Un sempre maggiore utilizzo degli strumenti assicurativi da parte degli esportatori genera una maggiore
competitività sui mercati internazionali ed una drastica riduzione dei rischi legati all'attività d'impresa.
Alla luce di ciò la disponibilità di un apparato di rimedi adatti alla Pmi articolato e completo è un dato che, se
per un verso risponde alla crescente internazionalizzazione delle Pmi, per altro verso è destinato a divenire
un elemento di selezione.
I nuovi strumenti, insomma, costituiscono una nuova opportunità, che, come tale, distingue chi sa coglierla
da chi ne è incapace: sarà essenziale, ancora una volta, per poter superare il gap di risorse tra le Pmi e le
grandi società, la disponibilità di soggetti qualificati, capaci di operare al fianco delle imprese e delle loro
associazioni.
PARTE IV - RISCHIO DI CREDITO E CREDIT DERIVATIVES
di Silvia Sardena
I CREDIT DERIVATIVES: DEFINIZIONE E GENERALITÀ
I contratti derivati su crediti perseguono la finalità di trasferire il rischio di credito sottostante a una
determinata attività (“reference obligation”) dal soggetto che acquista protezione (“protection buyer”) al
soggetto che vende protezione (“protection seller”), senza la necessità di negoziare il credito, cui il rischio si
riferisce.
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In tali operazioni l'oggetto della transazione è rappresentato dal rischio di credito in capo ad un soggetto che
fa ricorso al credito (“reference entity”). La peculiarità dei derivati creditizi risiede, quindi, nella separazione
del rischio di credito dalle altre componenti di rischio caratterizzanti un'attività e nella possibilità di effettuare
un trasferimento di tale rischio sul mercato, rendendolo un bene negoziabile. In tal modo, diviene possibile
separare il rischio di insolvenza del debitore e trasferire il rischio di credito senza trasferire il credito stesso.
Esemplificando, se la banca A entra in un contratto derivato sul credito con la banca B relativamente ad un
portafoglio detenuto dalla prima, la banca B sopporta il rischio, chiaramente dietro la corresponsione di un
prezzo, mentre la banca A continua a detenere il portafoglio.
Si tratta di strumenti finanziari scambiati in mercati non regolamentati (identificati come mercati over the
counter) che consentono, in prima approssimazione, di isolare, “prezzare” e trasferire il rischio di credito
senza cedere la posizione sottostante: il rischio di credito è gestito come una vero e proprio bene oggetto di
scambio.
I contratti derivati su credito sono individuati da tre specifici elementi: il sottostante, il credit event e il
settlement.
Il sottostante, riferendosi al merito creditizio del prenditore di fondi, rappresenta la capacità di adempiere ad
una determinata obbligazione di pagamento da parte del reference entity.
Il credit event può essere identificato con l'inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del
reference entity ossia con tutti gli eventi che danno origine all'insolvenza parziale o totale.
Infine, il settlement costituisce il perfezionamento del contratto in caso di insolvenza. Esso è regolamentato
dalle due parti contraenti: comunemente, il "protection seller" si impegna, nel caso che si verifichi il credit
event, a consegnare al "protection buyer" un altro strumento finanziario equivalente (Physichal Settlement,)
o il corrispettivo derivante dall'obbligazione stessa (Cash Settlement,) o un ammontare fisso predeterminato
( Binary Payout).
DIFFERENZE RISPETTO AD ASSICURAZIONI E FIDEIUSSIONI
Sebbene i derivati su crediti assolvano anche la funzione di assicurare il protection buyer dal rischio di
insolvenza, non possono essere assimilati né ad una polizza assicurativa né ad un rapporto fideiussorio.
Una garanzia o un'assicurazione sul credito richiedono l'esistenza di un sottostante interesse, ossia detto
contratto è nullo se, nel momento in cui viene stipulato il contratto di assicurazione, non esiste un interesse
dell'assicurato al risarcimento del danno in caso di sinistro, mentre i derivati sui crediti prescindono
dall'esistenza o meno di un interesse assicurabile. Questo crea di fatto la possibilità di vendita allo
scoperto o di utilizzo dei derivati su credito solamente ad uso speculativo.
Inoltre la diminuzione o il peggioramento del rischio assicurato determinano mutamenti nel premio
assicurativo ed, in alcuni casi, possono determinare anche il recesso dal contratto di assicurazione. Le
obbligazioni delle parti contraenti, nel contratto derivato su credito, non risentono invece delle variazioni del
grado di rischio.
Altre differenze sono invece riconducibili alla documentazione e alla pratica di perfezionamento del contratto
stesso: in base ad un derivato sul credito il pagamento è dovuto al momento della constatata insolvenza,
mentre i sottoscrittori di un contratto di assicurazione vedranno indagata la sussistenza del loro diritto al
risarcimento prima di ricevere il pagamento del premio.
I contratti derivati sui crediti non possono neppure essere assimilati ad una fideiussione: l'obbligazione del
fideiussore garantisce un'obbligazione principale, rispetto alla quale risulta accessoria. L'obbligazione
principale del protection seller nel contratto derivato sul credito è invece autonoma rispetto all'obbligazione
contenuta nel reference entity. Da questa osservazione si evincono una serie di conseguenze, che è utile
sottolineare: la fideiussione presuppone la validità dell'obbligazione principale, mentre nel contratto derivato
su credito è irrilevante la validità dell'obbligazione contenuta nel titolo di riferimento; il fideiussore può
opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, il protection's seller non può opporre
eccezioni relative al titolo di riferimento; il fideiussore, dopo aver pagato, vanta il diritto di regresso contro il
debitore principale, a differenza del protection's seller, il quale non ha nessun diritto di regresso nei confronti
del reference entity; infine come sottolineato precedentemente il pagamento del protection's seller risulta
automatico al verificarsi del credit event, mentre il fideiussore può essere escusso solamente dopo
l'inadempimento dell'obbligato principale.
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I CREDIT DERIVATIVES E LO SVILUPPO DEL SISTEMA BANCARIO
Tali caratteristiche e peculiarità rendono questi derivati di nuova generazione particolarmente attraenti per
enti creditizi minori localizzati in aree geografiche limitate e con alta concentrazione del portafoglio –
impieghi, quali sono gli intermediari italiani. A tale proposito è opportuno valutare, in due passi successivi, le
prospettive di sviluppo di questi strumenti finanziari nel mercato internazionale e in quello italiano.
In un ambito internazionale, è plausibile attendersi che le banche divengano i principali agenti. Questo
potrebbe apparentemente sorprendere se ci si sofferma al valutare solamente la loro attuale quota di
mercato, che seppur dominante è limitata, o al fatto che le transazioni attualmente effettuate da banche
sono per ora principalmente concentrate su poche grandi istituzioni, ma è ragionevole attendersi che altri
istituti di credito divengano sempre più attivi in questo mercato, esercitando un insieme di transazioni a cui
sono naturalmente deputati.
In particolare essi potranno mitigare i rischi derivanti da un portafoglio, che presenta un alto grado di
concentrazione industriale, geografica, di rating o di emittente; inoltre potranno facilitare il rispetto degli
obblighi prudenziali, impliciti nella attuale normativa internazionale e negli accordi di Basilea.
I criteri di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale di una banca (secondo cui il patrimonio di un istituto
di credito deve essere commisurato ai rischi assunti) implicano una considerevole rigidità delle valutazioni
prudenziali, con evidente impatto sull'operatività corrente e sui bilanci delle banche stesse: ad esempio, un
prestito bancario concesso ad un impresa-cliente commerciale, pur detentrice di un alto rating, è
attualmente estremamente inefficiente e poco redditizio per l'istituto bancario in quanto richiede un
accantonamento con peso pari al 100%, rendendo necessaria per l'istituto di credito l'immobilizzazione di
una forte quota del proprio patrimonio. Il mantenimento e l'estensione di questi prestiti sono evidentemente
importanti in termini di relazioni per la banca con la propria clientela ma riducono la redditività dell'istituto
creditizio stesso, riducendo la sua operatività, che trarrebbe profitto dal poter acquisire altri tipi di prestiti
maggiormente redditizi.
I derivati su credito offrono un sollievo da tale vincolo prudenziale: le banche, acquistando una protezione
che compensi un equivalente esposizione di credito, ottengono uno sgravio rispetto ai vincoli di adeguatezza
patrimoniale imposti dalla normativa di settore. Non ultimo, i derivati su credito si presentano quali strumenti
per generare profitto: in un mercato, come quello delle obbligazioni societarie, dominato da spread (sui
corrispondenti titoli di stato) molto ristretti e quindi bassi margini di profitto esiste per le banche un incentivo
a vendere protezione quando il prezzo presente nel mercato è particolarmente attraente.
In ambito italiano, invece, gli intermediari sono interessanti al fenomeno ancora in modo marginale:
principalmente svolgono attività di intermediazione tra la propria clientela, che richiede questi strumenti
finanziari, e gli operatori finanziari esteri, che li emettono. I credit derivatives, come per altri strumenti
finanziari, sembrano essere penetrati in Italia attraverso il canale delle filiali estere, a più diretto contatto con
gli intermediari stranieri più attivi. La presenza delle banche italiane all'interno del mercato in esame si pone
oggi come un'importante opportunità per il sistema bancario stesso, opportunità che, se non raccolta, rischia
di divenire un ostacolo per la sua crescita, spingendo le imprese italiane di media e grande dimensione a
rivolgersi ad operatori stranieri. Lo sviluppo sarà sempre più capillare non appena le banche italiane
riusciranno a ridurre la componente di rischio operativo e legale connesso all'utilizzo di formule contrattuali
non sufficientemente standardizzate nonché a superare le incertezze circa i corretti modelli di pricing dei
derivati.
Un forte impulso allo sviluppo di questi strumenti finanziari verrà dal nuovo accordo di Basilea:
• il trattato riconosce esplicitamente ai derivati creditizi la loro capacità di riduzione del rischio e
consente, laddove permesso dalla legislazione fallimentare locale, la compensazione operativa fra
prestiti e depositi in bilancio;
• anche le imprese, non solo le istituzioni finanziarie, potranno agire come garanti riconosciuti ai fini della
mitigazione del rischio: potenzialmente le stesse imprese sono ammesse a divenire protection's
sellers;
• il trattato introduce il principio secondo cui i derivati su credito rappresentano un'istanza diretta e non
condizionata nei confronti del garante e sono strumenti irrevocabili, esplicitamente riferiti a specifiche
esposizioni, con una copertura chiaramente definita. Solo i credit default swaps e i total return swaps,
che forniscono una protezione equivalente alle garanzie personali, possiedono le caratteristiche per
essere riconosciuti come meccanismi di riduzione del rischio secondo il nuovo accordo e vedranno
pertanto il maggior sviluppo.
Le caratteristiche più attraenti dei contratti derivati su credito con riguardo al loro potenziale sviluppo in Italia
vanno lette alla luce della peculiare struttura del portafoglio impieghi delle principali banche commerciali
italiane.
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La maggior parte di esse sono radicate nel territorio regionale in modo capillare ed esclusivo presentando
un portafoglio impieghi concentrato a livello geografico e/o settoriale risultando, così, esposte ad un
unico tipo di rischio geografico/settoriale: l'insolvenza delle imprese affidate è spesso determinata non tanto
da variazioni dei fattori macroeconomici comuni a tutti i settori su campo nazionale quanto da specifici fattori
del settore e area geografica a cui è maggiormente esposta. I derivati su credito si possono quindi rivelare
un utile strumento per il trasferimento del rischio di credito, consentendo una gestione più efficiente del
portafoglio impieghi. Il ricorso ai credit derivatives consentirà ad una banca italiana di stabilizzare il tasso di
sofferenza media del proprio portafoglio impieghi in misura tanto maggiore quanto più concentrato
settorialmente e geograficamente è lo stesso portafoglio, mantenendo e consolidando contestualmente il
rapporto peculiare con la controparte-impresa: la banca potrà continuare a gestire la relazione di clientela e
finanziare i clienti migliori e i settori per i quali vanta una maggior conoscenza ed esperienza, senza doversi
preoccupare del limite di concentrazione delle varie esposizioni. Consentendo una più efficiente gestione dei
vincoli prudenziali di adeguatezza patrimoniale della banca stessa, i derivati su credito permettono alle
banche di innalzare il proprio limite individuale di fido, aumentandone l'operatività ed i margini di profitto
stesso. Verrebbe così a cadere una delle principali cause che ha spinto le medie–piccole imprese italiane ad
operare in regime di pluriaffidamento bancario, aumentando i costi del ricorso al credito delle imprese
stesse. I contratti derivati su credito, indirettamente, quindi possono diventare uno strumento per rendere più
efficiente e produttivo il sistema industriale stesso.
I CREDIT DERIVATIVES COME FONTE DI INFORMAZIONE
Infine una più capillare diffusione dei contratti derivati su credito, all'interno del sistema finanziario italiano
agevolerà la diffusione di informazioni sul merito creditizio, rendendo il mercato del credito più efficiente e
completo.
Come tutti gli strumenti finanziari, anche i contratti derivati su credito svolgono all'interno del proprio mercato
deputato una funzione informativa: informano sul rischio di credito della controparte e permettono di
inferire la qualità del credito detenuto dalla banca stessa. Quando i contratti derivati sono scambiati sul
mercato il loro prezzo fornisce un'indicazione del rischio relativo e le fluttuazioni del loro prezzo
rappresentano un'approssimazione delle fluttuazioni della percezione del rischio di credito da parte degli
operatori.
CONCLUSIONI
Da queste considerazioni emerge che i credit derivatives sono, e rimarranno, uno strumento diffuso
all'interno del mondo bancario e difficilmente accessibile per le aziende.
Tuttavia, all'interno di un processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, i contratti derivati sul
credito possono svolgere due funzioni importanti: da una parte rendere il mercato del credito maggiormente
efficiente, facilitando il compito degli intermediari; dall'altra portare un contenuto di informazione sul rischio di
credito di paesi e contropartite estere, agevolandone la copertura.
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GLOSSARIO
Project financing
È una tecnica di progettazione economica-finanziaria utilizzata per progetti ad alta intesità
di capitale, di elevato ammontare, spesso di carattere internazionale. Infatti, è spesso
utilizzato per investimenti di grandi dimensioni, caratterizzati da lunghi tempi di rientro, nel
settore elettronico, della produzione d'energia, delle telecomunicazioni, del trattamento di
rifiuti, dei trasporti.
Volatilità
È un particolare indicatore che misura la variazione del prezzo sul mercato.
Generalmente viene definito come "volatile" un mercato particolarmente attivo,
caratterizzato da movimenti di prezzo molto accentuati. Mercati molto volatili sono, per
esempio, quelli dei beni (commodities) o di particolari strumenti derivati (Futures).
La volatilità utilizza in primo luogo il concetto di "Range" inteso come distanza tra prezzo
massimo e minimo in un certo periodo di tempo.
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Documento reperibile, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito http://www.sanpaoloimprese.com/
Documento pubblicato su licenza di Ipsoa Editore S.r.l. – Copyright Ipsoa Editore S.r.l.
Fonte: Commercio Internazionale-Quindicinale di diritto e pratica degli scambi con l'estero, Ipsoa Editore
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