RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO PAESE
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RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO PAESE DALLA VALUTAZIONE ALLA GESTIONE: GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE (PARTE II) di Giampietro Garioni, Franco Portento, Federica Brazzoduro e Silvia Sardena Estero > Commercio Internazionale PARTE II - IL RISCHIO DI CREDITO E LE PMI di Franco Portento L'importanza di valutare e mitigare il rischio di credito nelle operazioni internazionali è andata crescendo dagli anni '70 in poi, estendendosi progressivamente anche alle Pmi in ragione della loro progressiva crescita. Da ultimo, infatti, con la Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 1422, destinata ad entrare in vigore il 1° gennaio 2005, la Commissione Europea ha ridefinito i parametri per la definizione delle Pmi precedentemente dettati dalla Raccomandazione 96/280/Ce. Appare significativo il fatto che nella nuova Raccomandazione rimangano inalterati i parametri relativi al numero di dipendenti, mentre subiscono un notevole aumento i parametri relativi al fatturato ed al bilancio, a conferma della crescente efficienza e del costante aumento del volume di affari. Le Pmi, dunque, crescono e crescere significa, sempre più spesso, confrontarsi anche con il mercato internazionale. Le forma di questo confronto possono essere molteplici ma si riassumono, sostanzialmente, in due gruppi: l'export e l'investimento. Sebbene si stiano diffondendo anche tra le Pmi varie forme di investimenti all'estero quali delocalizzazione della produzione e costituzione di società partecipate, che fino a pochi anni fa erano sostanzialmente riservati alle grandi imprese, la forma più tipica di internazionalizzazione della Pmi è senz'altro ancora l'export, ovvero la vendita sui mercati di altri paesi dei propri prodotti realizzati in Italia. Peraltro, anche l'export ha subito profonde trasformazioni: gli imprenditori italiani, infatti, devono fronteggiare la concorrenza sempre più agguerrita di operatori di paesi emergenti e la competizione, che si sposta sempre più sul terreno finanziario, impone agli esportatori di adottare un atteggiamento più morbido verso gli acquirenti, ad esempio concedendo dilazioni di pagamento e rinunciando alle garanzie bancarie a prima richiesta. L'obiettivo di fondo è quindi raccordare due esigenze contrapposte: da una parte quella di concedere al cliente un pagamento dilazionato nel tempo; dall'altra quella di ottenere lo smobilizzo del credito relativo, senza peraltro accollarsi il rischio di credito insito nella dilazione. Da ciò discende la necessità per la Pmi di attrezzarsi per affrontare lo specifico rischio di credito insito nelle operazioni internazionali, cui corrisponde la recente evoluzione degli strumenti di valutazione e mitigazione del rischio, nel senso di avvicinarsi alle esigenze delle Pmi alle quali è oggi offerto un apparato di rimedi più articolato e completo. Lo scarso utilizzo degli strumenti di gestione del rischio, infatti, non si traduce solamente in una minore competitività sui mercati internazionali, ma anche in un'attività d'impresa più pericolosa, ciò che è particolarmente grave per le Pmi, più esposte di altri soggetti ai contraccolpi delle insolvenze. Le peculiarità del sistema italiano di assicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione, così come si è sviluppato dalla legge Ossola (n. 227/77) in poi, hanno indotto le nostre aziende a rispondere a tale esigenza principalmente con l'utilizzo dello strumento del credito acquirente (aziende di maggiori dimensioni, in particolare quelle impiantistiche) ovvero del credito fornitore utilizzando come tipica forma di smobilizzo il forfaiting (aziende di dimensioni più contenute, ma pur sempre consistenti). Per le Pmi tuttavia le operazioni di crediti acquirente risultavano decisamente troppo complesse ed onerose, mentre la crescente competitività sui mercati internazionali, che rafforza la posizione delle aziende acquirenti sempre meno disposte a rilasciare garanzie bancarie, limita le possibilità di ricorso al forfaiting imponendo alle Pmi il ricorso a strumenti alternativi di copertura: le assicurazioni dei crediti (già molto diffuse in Francia e Germania e destinate ad un forte sviluppo in Italia). Tuttavia, l'assicurazione del credito operando come rimedio risarcitorio mitiga il rischio di credito (indennizzando il danno che dovesse verificarsi) ma non consente all'impresa lo smobilizzo del proprio credito: è per soddisfare anche questa ulteriore esigenza che si è sviluppata una diversa operazione, lo sconto pro soluto con voltura della polizza assicurativa, che, combinando l'assicurazione del credito con la cessione dello stesso, consente di conciliare le esigenze contrapposte sopra evidenziate, anche in riferimento ad operazioni medie, del tipo, insomma, realizzato dalle Pmi. Esaminiamo di seguito gli strumenti menzionati. Pagina 2 di 14 IL FORFAITING Smobilizzare un credito significa trasformare un credito a scadenza in un credito a vista. Il forfaiting consiste in un'operazione di sconto di portafoglio che consente all'esportatore di smobilizzare i crediti incorporati in titoli espressi in valuta estera con scadenza nel medio termine relativi a forniture di beni di consumo durevoli (dilazioni da 2 fino a 8/10 anni, ma di fatto le agevolazioni finanziarie della Simest limitano tale operatività a 5 anni). L'operazione si concretizza nell'acquisto di titoli da parte di un intermediario finanziario detto forfaiter che ne anticipa il netto ricavo, calcolato detraendo dal valore facciale dei titoli gli interessi, le commissioni e le spese. In quanto tecnica di finanziamento, il forfaiting presuppone l'esistenza di un'operazione di esportazione da finanziare (contratto principale). Rispetto al contratto principale il contratto di forfaiting si pone in posizione accessoria, svolgendo il ruolo di contemperare l'interesse dell'esportatore ad incassare subito il proprio credito e quello dell'importatore bisognoso di una rateazione del debito. Per fare ciò l'esportatore, tramite la propria banca, comunica al forfaiter i caratteri del contratto principale (quando questo non è ancora stato concluso) chiedendo la formulazione di un'offerta. Il forfaiter, considerati gli elementi essenziali dell'affare quali l'importo complessivo, la valuta, il periodo di dilazione, le caratteristiche dei titoli, l'identità ed affidabilità dei contraenti, la garanzia prestata, la banca garante, ecc., formula la propria proposta. La proposta del forfaiter indica le condizioni del futuro, eventuale, sconto pro soluto: costo dell'operazione, autorizzazioni necessarie, normativa di riferimento, termine di validità della proposta e tassi d'interesse. I titoli, mancanti delle date di emissione e scadenza e della prova dell'invio delle merci, vengono depositati presso un istituto di comune gradimento che provvede appunto, dopo la ricezione dei documenti attestanti l'invio delle merci da parte dell'esportatore, al completamento dei titoli ed alla loro consegna al forfaiter, il quale li acquista versando all'esportatore l'importo pattuito. In questa prospettiva la contrattazione del contratto principale dev'essere finalizzata anche al recepimento delle indicazioni del forfaiter atte a rendere smobilizzabile il credito dell'esportatore. Ciò normalmente avviene stabilendo che l'importatore, contestualmente alla stipula del contratto principale, versi il 15% dell'importo (soglia minima imposta dall'accordo di Consensus), ed attuando la rateazione del rimanente 85% del debito mediante l'emissione di una serie di titoli di credito, normalmente cambiali tratte o pagherò cambiari. Tale forma di rateazione presenta importanti vantaggi ai fini della fattibilità del forfaiting: in primo luogo, grazie all'uniformità internazionale della disciplina, introdotta dall'International Convention for Commercial Bills di Ginevra del 1930; in secondo luogo per la natura astratta del titolo, caratteristica essenziale ai fini del forfaiting; infine per la semplicità della rateazione che avviene mediante l'emissione di titoli corrispondenti, per importo e scadenza, alle singole rate. I vantaggi del forfaiting, oltre alla semplicità e alla velocità dell'operazione, stanno nel contemporaneo finanziamento dell'operazione e nella completa eliminazione del rischio di credito. IL FACTORING Altra figura negoziale atipica sulla quale è opportuno soffermarsi è quella del factoring. Anche dopo la legge 52/1991 sulla cessione dei crediti di impresa, il contratto di factoring rimane un contratto atipico, in cui l'elemento costante è la gestione dei crediti di un'impresa, attuata mediante lo strumento formale della cessione dei crediti, con due possibili varianti costituite dal finanziamento in favore dell'impresa e dall'assunzione del rischio dell'insolvenza del debitore, a seconda che i crediti vengano ceduti al factor pro solvendo ovvero pro soluto. A differenza del forfaiting che ha per oggetto la cessione dei crediti derivanti da una singola fornitura, il factoring spesso riguarda la cessione in blocco di molteplici crediti, anche futuri ed eventuali. Il factoring si configura quindi come un contratto caratterizzato da una funzione di finanziamento all'impresa e di "assicurazione", quando il factor assuma il rischio dell'insolvenza del debitore. Essendo il factoring un mandato alla gestione della massa dei crediti, e non un acquisto di singoli titoli di credito, anche in caso di cessione pro soluto il trasferimento del rischio di mancata riscossione dei crediti nel factoring non copre sé l'intero rischio di credito, dato dal rischio controparte e dal rischio paese, ma solo il rischio controparte. Pagina 3 di 14 L'ASSICURAZIONE DEI CREDITI Accanto alle operazioni volte a coniugare lo smobilizzo del credito con la mitigazione del rischio esiste il rimedio dell'assicurazione dei crediti, che al pari di ogni assicurazione, è un rimedio risarcitorio che opera prevedendo un indennizzo in seguito al verificarsi del sinistro, che nel caso di specie è dato dal mancato pagamento dei crediti. La semplice copertura assicurativa del credito fornitore tuttavia, se risolve l'esigenza di eliminare il rischio di credito sull'acquirente e sul garante, non risolve quella di finanziare la commessa. Il credito, ancorché assicurato, rimane nel portafoglio dell'esportatore (e nell'attivo del suo bilancio) sino a scadenza. Tipicamente, il contratto di assicurazione del credito si articola in tre fasi: • • • stipulazione di uno schema tipo di polizza, contenente le pattuizioni generali regolanti l'assunzione di una garanzia futura; formazione dell'elenco dei clienti (acquirenti) dell'assicurato, il cui potenziale inadempimento rappresenta il limite massimo generico del rischio; assunzione della garanzia concreta e specifica, con riferimento alle singole operazioni di vendita ai singoli clienti da parte dell'assicurato. Il principio di base delle polizze è la globalità, per cui l'assicurato dovrà dichiarare all'assicuratore l'intero volume d'affari, senza poter selezionare i rischi da sottoporre a copertura; tale principio può essere derogato concordando con la compagnia l'esclusione di determinate categorie di crediti già assistiti da diversa garanzia. Dopo la stipulazione della polizza ed il pagamento del minimo di premio in essa stabilito, è necessario provvedere alla formazione dell'elenco dei clienti (imprenditori residenti nei paesi previsti in polizza, con cui l'assicurato opera a credito) in quanto per usufruire della copertura assicurativa l'assicurato dovrà ottenerne l'approvazione. In alternativa alla polizza globale esiste la polizza individuale, c.d. polizza singola, che copre solo un singolo paese (il funzionamento è comunque analogo a quello della polizza globale avendo comunque ad oggetto tutti i crediti verso clienti di quel determinato paese). Una volta attivato il rapporto, a scadenze periodiche, di norma mensili, l'assicurato dovrà inoltre notificare alla Compagnia le operazioni realizzate (a mezzo relative fatture), sulle quali la compagnia provvede a calcolare il relativo premio. Il credito assicurato sarà quindi solo quello derivante dalle operazioni rientranti nelle categorie indicate in polizza, compiute con clienti approvati dalla compagnia (e quindi garantiti), per le quali l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi di notifica della fattura alla compagnia ed alla successiva integrazione del premio. La copertura è la misura, calcolata in percentuale, applicata alla perdita garantita (e quindi indennizzabile) per determinare l'importo dell'indennizzo. Tale valore non corrisponde mai al 100% dell'importo fatturato in quanto la compagnia non può coprire il mancato guadagno (lucro cessante) ma solo la perdita stessa (danno emergente) derivante dall'insolvenza; la percentuale di copertura si attesta pertanto, mediamente, tra l'80 e l'85%. Il fido è il limite di credito entro cui la compagnia accorda la garanzia per ciascun cliente sottopostole dall'assicurato (e approvato dalla compagnia stessa). La copertura assicurativa può riguardare sia il rischio commerciale che quello politico. Verificatosi il sinistro, il contratto di assicurazione prevede normalmente che l'assicurato incarichi la compagnia, o altro soggetto da questa indicato, del recupero del credito. Solo dopo l'infruttuoso, o parzialmente infruttuoso, recupero del credito (comunque contenuto entro il termine temporale del periodo prestabilito per la costituzione del sinistro), la compagnia pagherà l'indennizzo all'assicurato e verrà surrogata nei diritti dell'assicurato potendo quindi agire “in proprio” per il recupero del credito dal cliente debitore. Tra le molteplici polizze esistenti appare degna di nota la “polizza multiexport”, recentemente introdotta dalla Sace, particolarmente adatta alle esigenze delle Pmi. Si tratta di una polizza globale che consente di assicurare le esportazioni di merce di origine italiana, merce di origine Ue (entro i limiti della Decisione del Consiglio Ue, 82/854), merce di origine extra Ue (per un importo non superiore al 20% del contratto), e merce di origine Ue e extra Ue in presenza congiunta (complessivamente nei limiti previsti per Merci Ue). La copertura assicurativa può riferirsi ai clienti ovvero ai paesi. Pagina 4 di 14 Nel primo caso dovrà procedersi alla formazione dell'elenco clienti e la copertura assicurativa riguarderà solo le esportazioni verso i clienti inseriti nell'elenco accettato dall'istituto; nel secondo, al contrario, l'istituto si impegna a coprire tutte le esportazioni verso acquirenti aventi la sede nei paesi oggetto di copertura assicurativa. La polizza può avere ad oggetto la copertura abbinata dei rischi politici e commerciali oppure dei soli rischi politici entro il c.d. massimale (esposizione ammessa in garanzia), per ogni acquirente o paese coperto, avente carattere “rotativo”. Nel caso di copertura isolata dei rischi politici il massimale viene accordato per ogni paese e rappresenta il limite di esposizione nei riguardi del paese medesimo, indipendentemente dal fatturato realizzato verso ciascun debitore. L'esportatore può scegliere tra due modalità di gestione della polizza: con o senza notifiche. Nella polizza senza notifiche, la copertura opera nei limiti di massimale pattuiti nei riguardi di ogni debitore o di ciascun paese (nel caso di copertura dei soli rischi politici) indipendentemente dal fatturato, sicché il premio assicurativo viene determinato all'inizio e non è soggetto a conguaglio. Nella polizza con notifiche, l'assicurato ha l'obbligo di notificare, entro il mese successivo e con modalità stabilite da Sace, tutte le fatturazioni effettuate verso ciascun acquirente estero nel corso di ciascun bimestre solare. La notifica delle fatturazioni costituisce condizione di efficacia della polizza, il cui premio è oggetto di conguaglio alla scadenza dell'anno assicurativo, sulla base delle esportazioni effettivamente realizzate e segnalate all'istituto. In caso di ritardo nella notifica ogni aggravamento del rischio sarà escluso dall'Assicurazione, mentre in caso di omissione Sace si riserva il diritto di risolvere l'assicurazione e dichiarare la decadenza da ogni diritto all'indennizzo. LO SCONTO PRO SOLUTO CON VOLTURA DI POLIZZA SACE Il passo logico successivo è la combinazione dell'assicurazione del credito e del suo smobilizzo pro-soluto: è questa l'operatività dello sconto pro-soluto con voltura di polizza Sace. L'esportatore in un primo tempo assicura il suo futuro credito con il committente estero e successivamente lo smobilizza, trasferendo non solo il rischio di insolvenza connesso, ma anche la polizza assicurativa che ne deriva. In pratica l'esportatore, ottenuta dalla Sace la copertura assicurativa e venuto in possesso dei titoli di credito, può, dopo aver spedito la merce o aver completato l'impianto, rivolgersi ad una banca interessata a smobilizzare il suo credito pro soluto. In caso di risposta affermativa l'esportatore e la banca, chiedono alla Sace di emettere un'appendice di voltura a favore di quest'ultima e, dopo il rilascio della stessa, scontano i titoli. Nel complesso, l'operazione può suddividersi in molteplici rapporti: • rapporto di assicurazione (Sace/esportatore); • rapporto contrattuale commerciale (esportatore/acquirente); • rapporto di sconto (istituto scontante/scontatario); • voltura della polizza (Sace/istituto scontante). Nel rapporto di assicurazione la premessa essenziale, è, ovviamente, l'esistenza di un contratto di assicurazione pienamente valido ed efficace, stipulato tra l'esportatore e la Sace. Per quanto riguarda il rapporto contrattuale il contratto commerciale da cui deriva il credito assicurato deve contenere necessariamente alcuni elementi (clausola compromissoria; termini di resa delle merci; modalità di liberazione degli effetti cambiari) che rispondono ad evidenti esigenze di certezza giuridica internazionale; stante l'ineliminabile connessione tra il rapporto assicurativo ed il contratto commerciale sottostante, questo dovrà contenere una disciplina certa delle principali obbligazioni contrattuali. In caso di rapporto di sconto la cessione dei crediti pro soluto dall'esportatore ad un istituto scontante, avviene mediante un normale contratto di smobilizzo pro soluto, previa positiva valutazione del cessionario da parte di Sace. Lo sconto pro-soluto deve avere ad oggetto l'intero credito oggetto della polizza, che sarà volturata a favore dell'istituto scontante; le operazioni di sconto potranno essere effettuate anche per “tranche”, man mano che i titoli rappresentativi del credito siano disponibili. Si noti che intero credito oggetto della polizza non significa intero importo del contratto: la cessione del rapporto assicurativo originario in capo alla banca scontante ha ad oggetto solo la quota di credito Pagina 5 di 14 assicurata, mentre resta escluso la quota di scoperto (obbligatorio o meno) a carico dell'esportatore, salvo che la banca sia disposta a farsi carico anche di tale quota (a fronte di uno spread più elevato). Con lo sconto dell'intero credito e la voltura della polizza nel suo complesso, l'istituto scontante subentra in tutti gli obblighi, oneri e diritti derivanti dalla polizza. A tal fine l'istituto scontante rilascia una dichiarazione di voler succedere negli obblighi e negli oneri derivanti dalla polizza, e di farsi carico di ogni inadempienza dello scontatario esportatore e si impegna a non riscontare i titoli di credito acquistati senza l'approvazione di Sace. L'efficacia della polizza è subordinata all'adempimento di una serie di obbligazioni sicché la Sace richiede l'impegno dell'esportatore a collaborare con la banca scontante per l'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri previsti dalla polizza, mentre ritiene assolti gli obblighi contrattuali dell'esportatore in presenza di determinati requisiti che provino l'astrattezza del credito (titoli cambiari, Convenzione di Ginevra) e l'accettazione delle merci da parte del committente (Certificato di Collaudo). L'esportatore può smobilizzare titoli garantiti già al momento della spedizione: in attesa del verbale di accettazione e positivo collaudo, infatti, la Sace rilascia comunque l'appendice di voltura contro il rilascio di una lettera di manleva da parte dell'esportatore. La complessità dell'operazione deriva, in primo luogo, dal fatto che il contratto di assicurazione ha ad oggetto l'intero corrispettivo dedotto l'anticipo e la quota di scoperto obbligatorio mentre lo sconto ha ad oggetto uno o più titoli cambiari: tra assicurazione e sconto vi è dunque una discrasia per superare la quale si è stabilito che, per potersi avere la voltura della polizza, lo sconto debba avere ad oggetto l'intero credito e che la banca scontante debba impegnarsi a non riscontare i titoli di credito senza l'approvazione della Sace. In secondo luogo è rilevante il fatto che la garanzia assicurativa di Sace, originariamente condizionata nei confronti dell'esportatore, è invece incondizionata nei confronti della banca, che deve garantire a Sace anche l'adempimento di una serie di obbligazioni dell'esportatore relative al periodo pre-appendice di voltura. Tutto ciò comporta per la banca una sorta di affidamento dell'esportatore che viene garantito con il rilascio di una serie di lettere di manleva da parte dell'esportatore a favore della banca. Tuttavia questa particolarità, che ha certamente frenato nella prima fase la diffusione di questa forma di smobilizzo, verrà probabilmente risolta con la stretta collaborazione di Sace con le banche e gli esportatori. PARTE III - LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO : GLI STRUMENTI ASSICURATIVI DI SACE di Federica Brazzoduro GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLE AZIENDE: POLIZZA INDIVIDUALE Prima dell'esecuzione di un contratto le imprese possono richiedere la copertura assicurativa di Sace attraverso la polizza individuale o "credito fornitore", lo strumento che consente di garantirsi contro uno o più rischi possibili nell'esportazione: • rischio di produzione: il fornitore viene rimborsato dei costi sostenuti nell'esecuzione della commessa in caso di sospensione, del mancato ritiro delle merci da parte dell'acquirente estero, per eventi sia di natura politica sia di natura commerciale (l'impresa fornitrice può chiedere di ammettere in garanzia un importo determinato sulla base di una valutazione propria della curva di rischio oppure coprire l'intero valore del contratto); • rischio del credito: il fornitore è garantito in caso di mancata riscossione dei pagamenti previsti contrattualmente, nelle diverse modalità di regolamento (contestuali o dilazionati, breve o medio/lungo termine) derivante da eventi di natura politica e commerciale. Se il credito è costituito da una promissory note o da una bill of exchange, il fornitore può cedere contestualmente i diritti di polizza all'istituto scontante con la formula "pro - solvendo", oppure può volturare "pro - soluto" la polizza all'Istituto scontante, che subentra e diventa assicurato a tutti gli effetti; • rischio di escussione di fideiussioni: il fornitore si copre dall'escussione indebita da parte dell'acquirente di fideiussioni "a prima richiesta" che è tenuta a prestare per la partecipazione ad aste o appalti (bid bond) o in relazione ai termini contrattuali a fronte di anticipi ricevuti (advance payment bond), per la buona esecuzione del contratto (performance bond) o in sostituzione di trattenute a garanzia (retention money bond); • rischio di mancata restituzione di cauzioni, depositi e anticipazioni: il fornitore è garantito contro la mancata restituzione di somme versate a termini di contratto per le causali sopra indicate; • rischio di distruzione, requisizione, confisca: il fornitore è garantito per quanto riguarda i beni esportati temporaneamente per la tentata vendita o i beni strumentali per l'esecuzione di una commessa. Pagina 6 di 14 Polizza investimenti Sace offre copertura assicurativa contro il rischio politico connesso agli investimenti all'estero realizzati dagli operatori del mercato, nella fattispecie: • apporti di capitali, beni strumentali, tecnologie, licenze, brevetti, di servizi di progettazione, di direzione lavori, di assistenza, gestione e commercializzazione; • finanziamenti con carattere di partecipazione; • garanzie sui finanziamenti di cui al punto precedente. Sace può assicurare investimenti diretti alla costituzione di una nuova impresa, ovvero destinati all'acquisto o allo sviluppo di un'impresa esistente privata o in corso di privatizzazione, anche quando l'investimento venga realizzato attraverso società costituite all'estero, purché esse siano controllate dall'impresa nazionale. La polizza copre i seguenti rischi, nella misura in cui sono generati da atti di espropriazione e imperio, restrizioni valutarie, eventi di forza maggiore e disordini civili ovvero comportamenti o decisioni del governo o di un ente pubblico equiparato del paese ospitante lesivi nei confronti dell'impresa stessa o dell'impresa costituita, posseduta o partecipata all'estero: • perdite del capitale investito all'estero causato da perdite patrimoniali dell'impresa estera o dalla definitiva impossibilità di proseguire la sua attività; • perdite relative a somme spettanti all'operatore o impresa in relazione all'investimento estero (compreso il reddito e le somme ricavate dalla cessione dell'investimento). Polizza leasing Questa polizza è stata concepita per favorire lo sviluppo delle vendite all'estero di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto. Con la polizza leasing ci si può coprire contro il rischio del credito e il rischio politico connessi ad operazioni di Cross Border Leasing, nonché il rischio di distruzione, danneggiamento e confisca dei beni oggetto del contratto di leasing. Per il rilascio della polizza leasing, Sace e la società di leasing richiedente danno esecuzione di un accordo tra le stesse. Tale accordo ha lo scopo di definire le condizioni dell'assicurazione e delle operazioni per le quali è richiesta la copertura assicurativa. Tramite questo accordo le parti determinano l'impegno alla reciproca collaborazione, al fine di conseguire le migliori opportunità di mitigazione del rischio insito in tali operazioni. In particolare l'accordo prevede che la società di leasing esegua un monitoraggio costante della situazione economico – finanziaria dell'utilizzatore e del fornitore; mentre Sace si impegna a comunicare alla controparte tutte le informazioni che riguardano i soggetti coinvolti nell'operazione e relative al paese dell'utilizzatore. La polizza leasing individua inoltre i paesi verso i quali vengono realizzate le operazioni di Cross Border Leasing e determina il "Plafond assicurativo", cioè il limite massimo degli impegni che l'Istituto assumerà in relazione a tali operazioni. Alle operazioni di Cross Border Leasing si applica il tasso di premio ed il metodo di calcolo previsto per il credito fornitore. STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLE BANCHE: CREDITO ACQUIRENTE Per credito acquirente si intende un'operazione in cui un intermediario finanziario si impegna, per l'operazione stessa, a pagare in contanti, per conto degli acquirenti o mutuatari i fornitori; gli acquirenti o mutuatari invece assumono l'impegno di rimborsare l'intermediario finanziario con formule di pagamento dilazionate. La polizza “credito acquirente” consente di assicurare crediti a breve e a medio - lungo termine, (concessi da istituti bancari a Stati e banche centrali esteri, nei confronti di banche, enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri) destinati al pagamento di: • esportazioni italiane o attività ad esse collegate; • prestazioni di servizi; • esecuzione di lavori, studi e progettazioni all'estero. Con questo tipo di polizza sono assicurabili: • i crediti finanziari diretti al finanziamento di una particolare operazione (tied); • i crediti diretti da nominare agli esportatori (linee di credito open o multitied); Pagina 7 di 14 • le operazioni triangolari, che coinvolgono cioè tre soggetti che risiedono in paesi diversi (ad esempio l'esportatore italiano, il finanziatore estero e il debitore estero). Il rischio in garanzia è quello relativo al credito e la richiesta di copertura deve avvenire prima dell'inizio delle erogazioni. Conferma credito Si tratta di una polizza riservata alle banche che permette di assicurare: • le singole conferme di credito documentario (il rischio assicurabile è quello relativo al credito); • le linee di credito "interne", ossia per conferme di crediti documentari. La linea di credito "interna" è largamente utilizzata dalle banche poiché non deriva da una specifica convenzione finanziaria; si tratta infatti di un massimale sul quale la banca intende imputare crediti documentari confermati, disposti da banche estere. Il rischio assicurabile è quello relativo al credito. La copertura assicurativa può essere concessa sia per i soli eventi generatori di sinistro di natura politica (in questo caso non viene richiesta una preventiva specifica dei nominativi delle banche estere) sia per gli eventi generatori di sinistro di natura commerciale (in questo caso viene richiesta una specifica dei nominativi delle banche estere per procedere alla valutazione delle stesse). CONVENZIONI QUADRO Le Convenzioni assicurative quadro nascono dalla collaborazione tra gli istituti bancari e Sace. Si tratta di un validissimo strumento operativo di penetrazione commerciale sui mercati esteri, che consente un accesso più agevole da parte degli esportatori nazionali alla copertura da rischi. Molte sono le banche convenzionate con Sace (ad esempio Intesa, Bnl, Mps, Banca di Roma, S. Paolo Imi, Bayerische Hypo- und Vereinsbank Ag, Efibanca, Banco Popolare di Verona e Novara). Le Convenzioni quadro assicurano: • operazioni con caratteristiche prestabilite; • verso paesi e debitori predeterminati; • a condizioni assicurative prestabilite; • nell'ambito di plafonds concordati. Tutto ciò permette di inserire autonomamente le operazioni con le caratteristiche previste, senza necessità di chiedere a Sace specifiche autorizzazioni, riducendo così i tempi di risposta alle imprese che ne vogliono beneficiare. Le operazioni assicurabili all'interno delle Convenzioni sono: • conferme di crediti documentari; • crediti acquirenti. Le operazioni inserite nelle Convenzioni quadro sono assicurate contro: • eventi di natura politica e commerciale in caso di debitori non "sovrani"; • eventi di natura politica in caso di debitori "sovrani". GLI STRUMENTI PER LE PMI Le imprese possono scegliere di avere una copertura assicurativa grazie a strumenti assicurativi posti in essere da Sace, oppure di utilizzare strumenti mediati da banche o altre Società assicurative private. Nella prima ipotesi, le "polizze globali", sono state pensate per quelle società che hanno rapporti commerciali continuativi con diversi debitori esteri. Nella seconda ipotesi, al fine di favorire lo sviluppo di queste Imprese, sono stati studiati dei prodotti assicurativi che rispondono in modo adeguato alle esigenze più svariate; tali strumenti non solo limitano al minimo i tempi di risposta per gli esportatori, ma consentono loro di beneficiare altresì degli effetti dell'intervento assicurativo, rivolgendosi direttamente alle banche o alle altre società assicurative private garantite da Sace. Strumenti diretti per le Pmi: la polizza Multiexport Oltre alla polizza individuale della quale abbiamo sopra parlato, uno degli strumenti pensati per le Pmi è la polizza multiexport. Pagina 8 di 14 Si tratta di un pacchetto assicurativo dedicato alle imprese che effettuano ripetute transazioni verso uno o più acquirenti esteri. Possono essere assicurate le esportazioni di merci e servizi con dilazioni di pagamento fino a 12 mesi. L'esportatore può chiedere la copertura abbinata dei rischi politici e commerciali o la copertura isolata dei soli rischi politici. Nel caso di copertura abbinata dei rischi politici e commerciali per ogni debitore viene accordato con Sace un massimale limite di esposizione che ha carattere di rotatività. Ciò significa che tale massimale si reintegra automaticamente sulla base dei pagamenti ricevuti dal debitore medesimo. Nel caso di copertura isolata dei rischi politici per ogni paese viene accordato un massimale senza necessità di conoscere, al momento della domanda, i singoli nominativi esteri. Tale massimale rappresenta il limite di esposizione accettato da Sace nei riguardi del paese medesimo, indipendentemente dal fatturato realizzato verso ciascun debitore. Anche in questo caso il massimale è utilizzabile in forma rotativa, ossia lo stesso si reintegra sulla base dei pagamenti ricevuti. È acquirente/debitore il soggetto estero che ha stipulato il contratto con l'assicurato per l'acquisto di beni e servizi e che, a seguito dell'avvenuta esecuzione del contratto medesimo, assume la veste di debitore (veste che, in presenza di un credito documentario, è assunta dalla banca emittente estera che ha emesso la relativa lettera di credito). È assicurato l'impresa italiana esportatrice titolare del contratto di fornitura. Tra il debitore e l'assicurato intercorre un rapporto di natura contrattuale riguardante l'operazione assicurata. Il credito è costituito da qualsiasi somma dovuta dal debitore all'assicurato, in forza del contratto, ammessa in garanzia e assicurata. Strumenti indiretti a favore delle Pmi: accordi di riassicurazione e coassicurazione Oltre alle Convenzioni assicurative quadro di cui abbiamo già parlato, sempre con l'obiettivo di soddisfare le esigenze delle imprese (in particolare delle Pmi), Sace agisce anche in qualità di assicuratore indiretto di rischi del credito all'esportazione assunti da altre compagnie di assicurazione private. I rapporti tra Sace e le altre compagnie di assicurazione sono regolati dagli accordi di riassicurazione che coprono in quasi tutti i casi, per operazioni con dilazione di pagamento, sia il rischio del credito sia il rischio di produzione (contro gli eventi di natura politica e commerciale) ed il rischio di indebita escussione di fidejussioni. Gli accordi di coassicurazione (1) invece riflettono la necessità di promuovere la cooperazione tra gli enti assicuratori all'interno dell'Ue, attraverso dei provvedimenti che permettono un funzionamento del sistema efficace e veloce. Le "garanzie congiunte di un contratto che comporta una o più sub forniture in uno o più Stati membri" sono regolate dalle disposizioni della direttiva 84/568. Sono disciplinate le obbligazioni reciproche degli enti assicuratori nel caso di sub forniture dove il contraente principale si impegna a versare al sub committente parte della quota ad esso spettante, nel caso in cui venga pagato dall'acquirente (clausola contrattuale del if and when). La direttiva consente al sub fornitore di ottenere dall'assicuratore nazionale, in questo caso il co assicuratore, la copertura della propria quota di contratto. La gestione delle polizze rilasciate sia al contraente principale dall'assicuratore principale che al sub committente dal coassicuratore viene portata avanti congiuntamente, cioè attraverso lo scambio di informazioni e la consultazione in ogni evenienza che possa modificare l'esecuzione del contratto, la natura del rischio o che possa portare ad un sinistro. GARANZIA ASSICURATIVA ON LINE PER CONFERME DI CREDITO DOCUMENTARIO La polizza si rivolge all'istituto bancario italiano o estero che confermi un'apertura di credito documentario disposta da una banca estera residente in un paese diverso da quello della banca confermante. Le finalità di questo strumento assicurativo sono determinate dalla necessità di rilasciare garanzia assicurativa in tempo reale, sulla base delle dichiarazioni rese dall'utente alla banca per permettere alle banche stesse di offrire un servizio più rapido alle aziende che lo richiedano. La garanzia viene rilasciata sulla base delle dichiarazioni rese dalla banca confermante. Il credito documentario e le relative modifiche devono essere conformi alle Nuu 500 (o edizione successiva) espressamente richiamate. Nel testo del credito deve essere espressamente prevista la richiesta di 1 Direttiva europea n. 84/568 - Assicurazione congiunta Pagina 9 di 14 conferma da parte della banca emittente. La data di conferma del credito documentario non deve essere precedente alla data di rilascio della copertura assicurativa. L'acquirente è l'operatore estero che ha stipulato il contratto. L'assicurato è l'istituto bancario italiano o straniero creditore nell'ambito dell'operazione assicurata. L'assicurazione è costituita dal contratto di assicurazione attestato dalla polizza. L'apertura di credito documentario è disposta da una banca estera residente in un paese diverso da quello della banca assicurata, relativa all'operazione assicurata (conforme alle Nuu 500 o edizione successiva). L'operazione assicurata è costituita da: • conferma di apertura di credito (o altro impegno caratterizzato da autonomia e irrevocabilità); • linea di credito interna con massimale di esposizione verso una o più banche estere di uno o più paesi beneficiari, utilizzabile per conferme di aperture di crediti (o altro impegno autonomo e irrevocabile) per esportazioni o attività collegate, prestazione di servizi, esecuzione di lavori, studi e progettazioni all'estero da parte di imprese nazionali. Il contratto è un contratto commerciale di fornitura di merci, servizi, lavori stipulato tra l'acquirente e l'esportatore. Il credito è la somma spettante all'assicurato in forza della conferma di apertura di credito (o impegno autonomo e irrevocabile) nonché dell'eventuale finanziamento derivante dall'utilizzo del credito documentario oggetto della conferma e coperta da assicurazione. La banca emittente è la banca estera che ha emesso l'apertura di credito documentario. L'esportatore è l'impresa che esporta merci, fornisce servizi, esegue lavori che sono pagati mediante l'utilizzo dell'apertura di credito. CONCLUSIONI Gestione semplificata e tempi ridotti anche per operazioni di piccolo importo. Una nuova strategia, rivolta soprattutto alle Pmi e conti in attivo. Queste in sostanza le istanze degli imprenditori e dei soggetti che ogni giorno operano nel mercato internazionale dei crediti e delle esportazioni come le banche ed enti come Sace, Finest e Simest. Queste parole rispecchiano gli obiettivi raggiunti da Sace, l'assicurazione pubblica coinvolta nella promozione del sistema paese all'estero, che in base alla legge 326 del 24 novembre 2003 si è trasformata dal 1 gennaio 2004 in una società per azioni. Circa il 50% delle Pmi esporta in paesi che sono coperti da Sace. Si tratta di un flusso di 46,5 miliardi di euro; volume consistente ma parcellizzato. La crescita per le Pmi significa confrontarsi con il mercato internazionale sul piano dell'export e degli investimenti. Un sempre maggiore utilizzo degli strumenti assicurativi da parte degli esportatori genera una maggiore competitività sui mercati internazionali ed una drastica riduzione dei rischi legati all'attività d'impresa. Alla luce di ciò la disponibilità di un apparato di rimedi adatti alla Pmi articolato e completo è un dato che, se per un verso risponde alla crescente internazionalizzazione delle Pmi, per altro verso è destinato a divenire un elemento di selezione. I nuovi strumenti, insomma, costituiscono una nuova opportunità, che, come tale, distingue chi sa coglierla da chi ne è incapace: sarà essenziale, ancora una volta, per poter superare il gap di risorse tra le Pmi e le grandi società, la disponibilità di soggetti qualificati, capaci di operare al fianco delle imprese e delle loro associazioni. PARTE IV - RISCHIO DI CREDITO E CREDIT DERIVATIVES di Silvia Sardena I CREDIT DERIVATIVES: DEFINIZIONE E GENERALITÀ I contratti derivati su crediti perseguono la finalità di trasferire il rischio di credito sottostante a una determinata attività (“reference obligation”) dal soggetto che acquista protezione (“protection buyer”) al soggetto che vende protezione (“protection seller”), senza la necessità di negoziare il credito, cui il rischio si riferisce. Pagina 10 di 14 In tali operazioni l'oggetto della transazione è rappresentato dal rischio di credito in capo ad un soggetto che fa ricorso al credito (“reference entity”). La peculiarità dei derivati creditizi risiede, quindi, nella separazione del rischio di credito dalle altre componenti di rischio caratterizzanti un'attività e nella possibilità di effettuare un trasferimento di tale rischio sul mercato, rendendolo un bene negoziabile. In tal modo, diviene possibile separare il rischio di insolvenza del debitore e trasferire il rischio di credito senza trasferire il credito stesso. Esemplificando, se la banca A entra in un contratto derivato sul credito con la banca B relativamente ad un portafoglio detenuto dalla prima, la banca B sopporta il rischio, chiaramente dietro la corresponsione di un prezzo, mentre la banca A continua a detenere il portafoglio. Si tratta di strumenti finanziari scambiati in mercati non regolamentati (identificati come mercati over the counter) che consentono, in prima approssimazione, di isolare, “prezzare” e trasferire il rischio di credito senza cedere la posizione sottostante: il rischio di credito è gestito come una vero e proprio bene oggetto di scambio. I contratti derivati su credito sono individuati da tre specifici elementi: il sottostante, il credit event e il settlement. Il sottostante, riferendosi al merito creditizio del prenditore di fondi, rappresenta la capacità di adempiere ad una determinata obbligazione di pagamento da parte del reference entity. Il credit event può essere identificato con l'inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del reference entity ossia con tutti gli eventi che danno origine all'insolvenza parziale o totale. Infine, il settlement costituisce il perfezionamento del contratto in caso di insolvenza. Esso è regolamentato dalle due parti contraenti: comunemente, il "protection seller" si impegna, nel caso che si verifichi il credit event, a consegnare al "protection buyer" un altro strumento finanziario equivalente (Physichal Settlement,) o il corrispettivo derivante dall'obbligazione stessa (Cash Settlement,) o un ammontare fisso predeterminato ( Binary Payout). DIFFERENZE RISPETTO AD ASSICURAZIONI E FIDEIUSSIONI Sebbene i derivati su crediti assolvano anche la funzione di assicurare il protection buyer dal rischio di insolvenza, non possono essere assimilati né ad una polizza assicurativa né ad un rapporto fideiussorio. Una garanzia o un'assicurazione sul credito richiedono l'esistenza di un sottostante interesse, ossia detto contratto è nullo se, nel momento in cui viene stipulato il contratto di assicurazione, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno in caso di sinistro, mentre i derivati sui crediti prescindono dall'esistenza o meno di un interesse assicurabile. Questo crea di fatto la possibilità di vendita allo scoperto o di utilizzo dei derivati su credito solamente ad uso speculativo. Inoltre la diminuzione o il peggioramento del rischio assicurato determinano mutamenti nel premio assicurativo ed, in alcuni casi, possono determinare anche il recesso dal contratto di assicurazione. Le obbligazioni delle parti contraenti, nel contratto derivato su credito, non risentono invece delle variazioni del grado di rischio. Altre differenze sono invece riconducibili alla documentazione e alla pratica di perfezionamento del contratto stesso: in base ad un derivato sul credito il pagamento è dovuto al momento della constatata insolvenza, mentre i sottoscrittori di un contratto di assicurazione vedranno indagata la sussistenza del loro diritto al risarcimento prima di ricevere il pagamento del premio. I contratti derivati sui crediti non possono neppure essere assimilati ad una fideiussione: l'obbligazione del fideiussore garantisce un'obbligazione principale, rispetto alla quale risulta accessoria. L'obbligazione principale del protection seller nel contratto derivato sul credito è invece autonoma rispetto all'obbligazione contenuta nel reference entity. Da questa osservazione si evincono una serie di conseguenze, che è utile sottolineare: la fideiussione presuppone la validità dell'obbligazione principale, mentre nel contratto derivato su credito è irrilevante la validità dell'obbligazione contenuta nel titolo di riferimento; il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, il protection's seller non può opporre eccezioni relative al titolo di riferimento; il fideiussore, dopo aver pagato, vanta il diritto di regresso contro il debitore principale, a differenza del protection's seller, il quale non ha nessun diritto di regresso nei confronti del reference entity; infine come sottolineato precedentemente il pagamento del protection's seller risulta automatico al verificarsi del credit event, mentre il fideiussore può essere escusso solamente dopo l'inadempimento dell'obbligato principale. Pagina 11 di 14 I CREDIT DERIVATIVES E LO SVILUPPO DEL SISTEMA BANCARIO Tali caratteristiche e peculiarità rendono questi derivati di nuova generazione particolarmente attraenti per enti creditizi minori localizzati in aree geografiche limitate e con alta concentrazione del portafoglio – impieghi, quali sono gli intermediari italiani. A tale proposito è opportuno valutare, in due passi successivi, le prospettive di sviluppo di questi strumenti finanziari nel mercato internazionale e in quello italiano. In un ambito internazionale, è plausibile attendersi che le banche divengano i principali agenti. Questo potrebbe apparentemente sorprendere se ci si sofferma al valutare solamente la loro attuale quota di mercato, che seppur dominante è limitata, o al fatto che le transazioni attualmente effettuate da banche sono per ora principalmente concentrate su poche grandi istituzioni, ma è ragionevole attendersi che altri istituti di credito divengano sempre più attivi in questo mercato, esercitando un insieme di transazioni a cui sono naturalmente deputati. In particolare essi potranno mitigare i rischi derivanti da un portafoglio, che presenta un alto grado di concentrazione industriale, geografica, di rating o di emittente; inoltre potranno facilitare il rispetto degli obblighi prudenziali, impliciti nella attuale normativa internazionale e negli accordi di Basilea. I criteri di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale di una banca (secondo cui il patrimonio di un istituto di credito deve essere commisurato ai rischi assunti) implicano una considerevole rigidità delle valutazioni prudenziali, con evidente impatto sull'operatività corrente e sui bilanci delle banche stesse: ad esempio, un prestito bancario concesso ad un impresa-cliente commerciale, pur detentrice di un alto rating, è attualmente estremamente inefficiente e poco redditizio per l'istituto bancario in quanto richiede un accantonamento con peso pari al 100%, rendendo necessaria per l'istituto di credito l'immobilizzazione di una forte quota del proprio patrimonio. Il mantenimento e l'estensione di questi prestiti sono evidentemente importanti in termini di relazioni per la banca con la propria clientela ma riducono la redditività dell'istituto creditizio stesso, riducendo la sua operatività, che trarrebbe profitto dal poter acquisire altri tipi di prestiti maggiormente redditizi. I derivati su credito offrono un sollievo da tale vincolo prudenziale: le banche, acquistando una protezione che compensi un equivalente esposizione di credito, ottengono uno sgravio rispetto ai vincoli di adeguatezza patrimoniale imposti dalla normativa di settore. Non ultimo, i derivati su credito si presentano quali strumenti per generare profitto: in un mercato, come quello delle obbligazioni societarie, dominato da spread (sui corrispondenti titoli di stato) molto ristretti e quindi bassi margini di profitto esiste per le banche un incentivo a vendere protezione quando il prezzo presente nel mercato è particolarmente attraente. In ambito italiano, invece, gli intermediari sono interessanti al fenomeno ancora in modo marginale: principalmente svolgono attività di intermediazione tra la propria clientela, che richiede questi strumenti finanziari, e gli operatori finanziari esteri, che li emettono. I credit derivatives, come per altri strumenti finanziari, sembrano essere penetrati in Italia attraverso il canale delle filiali estere, a più diretto contatto con gli intermediari stranieri più attivi. La presenza delle banche italiane all'interno del mercato in esame si pone oggi come un'importante opportunità per il sistema bancario stesso, opportunità che, se non raccolta, rischia di divenire un ostacolo per la sua crescita, spingendo le imprese italiane di media e grande dimensione a rivolgersi ad operatori stranieri. Lo sviluppo sarà sempre più capillare non appena le banche italiane riusciranno a ridurre la componente di rischio operativo e legale connesso all'utilizzo di formule contrattuali non sufficientemente standardizzate nonché a superare le incertezze circa i corretti modelli di pricing dei derivati. Un forte impulso allo sviluppo di questi strumenti finanziari verrà dal nuovo accordo di Basilea: • il trattato riconosce esplicitamente ai derivati creditizi la loro capacità di riduzione del rischio e consente, laddove permesso dalla legislazione fallimentare locale, la compensazione operativa fra prestiti e depositi in bilancio; • anche le imprese, non solo le istituzioni finanziarie, potranno agire come garanti riconosciuti ai fini della mitigazione del rischio: potenzialmente le stesse imprese sono ammesse a divenire protection's sellers; • il trattato introduce il principio secondo cui i derivati su credito rappresentano un'istanza diretta e non condizionata nei confronti del garante e sono strumenti irrevocabili, esplicitamente riferiti a specifiche esposizioni, con una copertura chiaramente definita. Solo i credit default swaps e i total return swaps, che forniscono una protezione equivalente alle garanzie personali, possiedono le caratteristiche per essere riconosciuti come meccanismi di riduzione del rischio secondo il nuovo accordo e vedranno pertanto il maggior sviluppo. Le caratteristiche più attraenti dei contratti derivati su credito con riguardo al loro potenziale sviluppo in Italia vanno lette alla luce della peculiare struttura del portafoglio impieghi delle principali banche commerciali italiane. Pagina 12 di 14 La maggior parte di esse sono radicate nel territorio regionale in modo capillare ed esclusivo presentando un portafoglio impieghi concentrato a livello geografico e/o settoriale risultando, così, esposte ad un unico tipo di rischio geografico/settoriale: l'insolvenza delle imprese affidate è spesso determinata non tanto da variazioni dei fattori macroeconomici comuni a tutti i settori su campo nazionale quanto da specifici fattori del settore e area geografica a cui è maggiormente esposta. I derivati su credito si possono quindi rivelare un utile strumento per il trasferimento del rischio di credito, consentendo una gestione più efficiente del portafoglio impieghi. Il ricorso ai credit derivatives consentirà ad una banca italiana di stabilizzare il tasso di sofferenza media del proprio portafoglio impieghi in misura tanto maggiore quanto più concentrato settorialmente e geograficamente è lo stesso portafoglio, mantenendo e consolidando contestualmente il rapporto peculiare con la controparte-impresa: la banca potrà continuare a gestire la relazione di clientela e finanziare i clienti migliori e i settori per i quali vanta una maggior conoscenza ed esperienza, senza doversi preoccupare del limite di concentrazione delle varie esposizioni. Consentendo una più efficiente gestione dei vincoli prudenziali di adeguatezza patrimoniale della banca stessa, i derivati su credito permettono alle banche di innalzare il proprio limite individuale di fido, aumentandone l'operatività ed i margini di profitto stesso. Verrebbe così a cadere una delle principali cause che ha spinto le medie–piccole imprese italiane ad operare in regime di pluriaffidamento bancario, aumentando i costi del ricorso al credito delle imprese stesse. I contratti derivati su credito, indirettamente, quindi possono diventare uno strumento per rendere più efficiente e produttivo il sistema industriale stesso. I CREDIT DERIVATIVES COME FONTE DI INFORMAZIONE Infine una più capillare diffusione dei contratti derivati su credito, all'interno del sistema finanziario italiano agevolerà la diffusione di informazioni sul merito creditizio, rendendo il mercato del credito più efficiente e completo. Come tutti gli strumenti finanziari, anche i contratti derivati su credito svolgono all'interno del proprio mercato deputato una funzione informativa: informano sul rischio di credito della controparte e permettono di inferire la qualità del credito detenuto dalla banca stessa. Quando i contratti derivati sono scambiati sul mercato il loro prezzo fornisce un'indicazione del rischio relativo e le fluttuazioni del loro prezzo rappresentano un'approssimazione delle fluttuazioni della percezione del rischio di credito da parte degli operatori. CONCLUSIONI Da queste considerazioni emerge che i credit derivatives sono, e rimarranno, uno strumento diffuso all'interno del mondo bancario e difficilmente accessibile per le aziende. Tuttavia, all'interno di un processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, i contratti derivati sul credito possono svolgere due funzioni importanti: da una parte rendere il mercato del credito maggiormente efficiente, facilitando il compito degli intermediari; dall'altra portare un contenuto di informazione sul rischio di credito di paesi e contropartite estere, agevolandone la copertura. Pagina 13 di 14 GLOSSARIO Project financing È una tecnica di progettazione economica-finanziaria utilizzata per progetti ad alta intesità di capitale, di elevato ammontare, spesso di carattere internazionale. Infatti, è spesso utilizzato per investimenti di grandi dimensioni, caratterizzati da lunghi tempi di rientro, nel settore elettronico, della produzione d'energia, delle telecomunicazioni, del trattamento di rifiuti, dei trasporti. Volatilità È un particolare indicatore che misura la variazione del prezzo sul mercato. Generalmente viene definito come "volatile" un mercato particolarmente attivo, caratterizzato da movimenti di prezzo molto accentuati. Mercati molto volatili sono, per esempio, quelli dei beni (commodities) o di particolari strumenti derivati (Futures). La volatilità utilizza in primo luogo il concetto di "Range" inteso come distanza tra prezzo massimo e minimo in un certo periodo di tempo. . Documento reperibile, assieme ad altre monografie, nella sezione Dossier del sito http://www.sanpaoloimprese.com/ Documento pubblicato su licenza di Ipsoa Editore S.r.l. – Copyright Ipsoa Editore S.r.l. Fonte: Commercio Internazionale-Quindicinale di diritto e pratica degli scambi con l'estero, Ipsoa Editore Pagina 14 di 14