apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014
RG n. 29720/2011
Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014
Sentenza N.
R.G. N. 29720 /2011
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - SEZ. A
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marina Tavassi
Presidente Relatore
dott. Fernando Ciampi
Giudice
dott. Paola Maria Gandolfi
Giudice
riunito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2014,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto concorrenza sleale interferente, iscritta
al n. R.G. 29720/2011, promossa da:
ANDREINA NOLI (C.F. NLONRN64A71I441U), in persona del legale rappresentante
pro tempore, con il patrocinio dell’avv. VINCENZO MARICONDA e dell’avv. DANIELA
VALENTE, elettivamente domiciliata in VIA CERVA, 8 20122 MILANO presso il
difensore avv. MARICONDA, in forza di procura in atti
ATTRICE
contro
A&S TEAM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
dell’avv. FRANCESCO ADAMI, elettivamente domiciliata in VIA COSIMO DEL
FANTE, 4/6 - 20122 MILANO presso il difensore avv. FRANCESCO ADAMI, in forza di
procura in atti
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014
RG n. 29720/2011
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B2U SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti
MANUELA MOLINARI, ANNE MANUELLLE GAILLET e ELENA ZAVANELLA,
elettivamente domiciliata in VIA VITTOR PISANI, 20 - 20124 MILANO presso il
difensore avv. MANUELA MOLINARI, in forza di procura in atti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienzadel 4 dicembre 2014.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Nell’interesse della
Sig.ra Andreina NOLI, rappresentata e difesa dall’Avv. Daniela Valente e dal Prof. Avv.
Vincenzo Mariconda
- attrice A&S Team S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Adami
- convenuta B2U S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anne Manuelle Gaillet, Manuela Molinari e
Elena Zavanella
- terza chiamata In ossequio al provvedimento in data 10 luglio 2013 reso all’esito dell’istruttoria
intervenuta, la signora Andreina Noli, avuto riguardo alle conclusioni riportate in atto di
citazione in data 23 aprile 2009, nonché in sede di memoria 30 aprile 2010 ex articolo 183,
6° n.1 c.p.c. e da ultimo nella comparsa di riassunzione in data 26 aprile 2011, alla luce
delle risultanze delle precedenti fasi processuali precisa le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- In via preliminare:
- prendere atto dell’avvenuta produzione da parte di A&S Team (doc. 10 delle produzioni
A&S Team) del rendimento del conto relativo alla signora Noli nel periodo dal 18/12/2007
e fino alla revoca dell’incarico, comunicata in data 26/05/2008, dando atto che tale
produzione determina l’assorbimento della conclusione preliminare già assunta dalla
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CONVENUTE
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RG n. 29720/2011
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Signora Noli e volta a ottenere l’ordine di esibizione ex art. 2552, III comma, c.c. ed ex art.
263 c.p.c., conclusione da intendersi per l’effetto rinunciata;
In via principale:
- accertare e dichiarare l’ammontare dei compensi maturati dall’attrice a far data dal
18/12/2007 e fino al 26/05/2008 quali determinati alla luce della lettera d’intenti in data 18
dicembre 2007 (doc.1 delle produzioni Noli) e quantificati nella somma di Euro 106.000,00
favore della signora Noli delle somme che risulteranno dovute e non ancora corrisposte;
In via principale, ma in ordine alla domanda riconvenzionale avversaria:
- respingere tutte le domande formulate da A&S, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, onorari di causa e successive occorrende, oltre IVA e CPA come per
Legge.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
NELL’INTERESSE DI A&S TEAM SRL
***
Richiamate tutte le domande e conclusioni già svolte in atti e dichiarando di non accettare il
contraddittorio su domande nuove eventualmente proposte da controparte, A&S Team Srl,
come sopra rappresentata e difesa rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’eccellentissimo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico Designato, rigettata
ogni contraria azione, eccezione, difesa, domanda e istanza,
[ A ] In via prelimare, per il caso in cui il giudice ritenesse di non poter accogliere le
domande di A&S Team Srl sulla base dei documenti prodotti e delle prove raccolte
in giudizio
a)
ammettere le altre isanze istruttorie formulate da A&S Team Srl con i propri
atti difensivi, ivi compresa la CTU, e rimettere la causa in istruttoria;
[B] Nel merito
b)
ritenere e dichiarare Andreina Noli inadempiente al contratto di assoziazione
in partecipazione con A&S Team Srl, per i motivi indicati negli atti di causa;
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o cifra veriore accertanda e per l’effetto condannare A&S Team S.r.l. al pagamento in
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c)
ritenere e dichiarare che B2U Srl e la Sig.ra Andreina Noli, anche in
concorso tra loro, hanno svolto attività di concorrenza sleale a danno di A&S
Team Srl, per i motivi indicati negli atti di causa;
d)
ritenere e dichiarare che l’attività di concorrenza sleale poste in essere dalla
da B2U Srl ed Andreina Noli e/o il grave inadempimento contrattuale di
quest’ultima hanno arrecato ad A&S Team Srl un danno complessivo
ciacun anno successivi al 2008, fino al terzo, o nella diversa maggiore o
minore somma che il Giudice riterrà di giustizia;
e)
per l’effetto condannare Andreina Noli e B2U Srl, in persona del suo legale
rappresentante pro temore, anche in solido tra loro, a pagare ad A&S Team
Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma complessiva
di Euro 2.830.000,00 o quella diversa maggiore o minore somma che il
Giudice riterrà di giustizia;
[ B ] In via subordinata nel merito, per il denegato e non creduto caso di accoglimento della
domanda di Andreina Noli
f)
ritenere e dichiarare le competenze eventualmente ancora dovuta alla Sig.ra
Andreina Noli in forza del contratto di associazione in partecipazione, nella
misura che sarà accertata dal Giudice e comunque non superiore ad Euro
17.763,00 (come indicato nel rendiconto prodotto sub Doc. 10 e non
contestato da controparte), compensate in tutto con l’importo che sarà
riconosciuto ad A&S Team Srl in accoglimento della domanda di cui alla
lettera d) sopra;
g)
diffidare B2U Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
dall’intrattenere rapporti commerciali con le società Inaz, Alleanza e Philips
Italia, già clienti di A&S Team Srl, per i prossimi tre anni o per il diverso
periodo che il giudice riterrà necessario ad acquisire un avviamento
commerciale nel settore di riferimento.
h)
ordinare la pubblicazione della emittenda sentenza di condanna;
i)
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
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quantificabile in Euro 790.000,00 fino al 2008 e di Euro 680.000,00 per
Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014
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FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
- - - o0o - - Nell’interesse di:
B2U S.r.l., con gli Avv.ti Anne-Manuelle Gaillet e Manuela Molinari;
-convenuta nonché terza chiamata in causaCONTRO
-convenuta nonché chiamante in causaNONCHE’ CONTRO
Sig.ra Andreina Noli, con gli Avv.ti Daniela Valente e Vincenzo Mariconda.
-attrice- - - o0o - - Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contraris reiectis, previe le opportune declaratorie:
Nel merito:
a) respingere tutte le domande formulate da A&S Team S.r.l. in quanto illegittime ed
infondate in fatto e in diritto, per i motivi e le causali esposti da B2U S.r.l. nei
propri atti di causa, con ogni conseguente pronuncia;
In via istruttoria:
b) ammettere la prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che Alleanza Assicurazioni S.p.A., Philips S.p.A., Banca Reale/Reale
Mutua Assicurazioni S.p.A., Intesa Vita S.p.A., Friuladria S.p.A. erano clienti
della Sig.ra Andreina Noli e comunque avevano affidato incarichi per
prestazioni di incentive alla Sig.ra Andreina Noli prima della costituzione di
A&S Team S.r.l. avvenuta in data 7 aprile 2000;
2) Riferisca il teste in merito alle modalità di assegnazione degli incarichi
nell’ambito del settore incentive.
Si indica quale teste sui capitoli 1) e 2) che precedono: Sig. Mario Sciacca, residente in Via
Ippodromo, n. 105 - 20151 Milano;
3) Vero che Philips S.p.A. era cliente della Sig.ra Andreina Noli e comunque aveva
affidato incarichi per prestazioni di incentive alla Sig.ra Andreina Noli prima
della costituzione di A&S Team S.r.l. avvenuta in data 7 aprile 2000;
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A&S Team S.r.l., con l’Avv. Francesco Adami;
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4) Vero che quanto dichiarato nel documento prodotto da questa difesa sub doc. n.
1, che mi si rammostra, corrisponde al vero.
Si indica quale teste sui capitoli 3) e 4) che precedono: Sig.ra Alessandra Rozza,
domiciliata presso Philips S.p.A., via Casati,n. 23 - 20052 Monza (MB);
5) Vero che quanto dichiarato nel documento prodotto da questa difesa sub doc. n.
2 che mi si rammostra corrisponde al vero.
presso Intesa Vita S.p.A., Via Ugo Bassi, n. 8/B – 20159 Milano;
9) Vero che la sua scelta di rassegnare le dimissioni dal rapporto di lavoro che la
legava ad A&S Team S.r.l. è stata motivata da ragioni personali;
10) Vero che, all’epoca del rapporto di lavoro che la legava ad A&S Team S.r.l., la
professionalità da lei acquisita veniva tenuta in scarsa considerazione.
Si indica quale teste sui capitoli 9) - 10) che precedono: Sig.ra Daniela Manca, domiciliata
presso B2U S.r.l., Via San Martino, n. 19 - 20122 Milano;
c) respingere tutte le istanze istruttorie formulate da A&S Team S.r.l. per i motivi
esposti da B2U S.r.l. nei propri atti di causa;
d) nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova per testi
formulati da A&S Team S.r.l., ammettere B2U S.r.l. a fornire la prova contraria con
i testi dalla stessa indicati a prova diretta.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Svolgimento del processo
Il presente giudizio è stato intentato da Andreina Noli (mediante atto di citazione notificato
il 27 aprile 2009) nei confronti di A&S Team S.r.L. (in seguito “A&S”) per sentir accertare
l’ammontare del proprio credito nei confronti di A&S e pronunciare la conseguente
condanna della convenuta al pagamento del dovuto, in forza del contratto di associazione in
partecipazione da ella concluso con A&S Team in data 18 dicembre 2007. In particolare
l'attrice chiedeva che fosse ordinato ad A&S Team S.r.l. ai sensi degli artt. 2552, III
comma, e 263 c.p.c., il rendimento del conto relativo ai compensi maturati dalla signora
Noli a far data dal 18.12.2007 e fino alla revoca dell’incarico professionale, comunicata in
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Si indica quale teste del capitolo 5) che precede: Sig.ra Francesca della Casa, domiciliata
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data 26.05.2008, con conseguente accertamento dell’ammontare dei compensi maturati
dall’attrice a far data dal 18/12/2007 e fino al 26/05/2008.
La causa, in un primo tempo era assegnata ad altra sezione di questo Tribunale (Dott.ssa
Fontanella). Dopo il deposito da parte di A&S della comparsa di costituzione e risposta del
9 luglio 2009, a seguito delle eccezioni e domande da detta parte formulate (chiedeva in via
preliminare di dichiarare il difetto di competenza e di rito in favore del giudice del lavoro e
chiamata in causa di B2U.
A&S Team, pertanto, conveniva in giudizio B2U, con atto di citazione per chiamata in
causa di terzo notificato il 21ottobre 2009, chiedendo tra l’altro, nel merito, la condanna di
B2U, in solido con la Sig.ra Noli, al risarcimento in favore di A&S Team dei danni da
quest’ultima subiti per i presunti atti di concorrenza sleale che B2U avrebbe posto in essere
in concorso con la Sig.ra Noli.
B2U si costituiva ritualmente in giudizio, rilevando in via pregiudiziale il difetto di
competenza per materia a favore della Sezione Specializzata in materia di Proprietà
industriale ed Intellettuale (ora Sezione Impresa)
Parte attrice dichiarava di aderire all’eccezione di mutamento del rito sollevata da A&S,
mentre la terza chiamata in causa B2U insisteva per l’accoglimento dell’eccezione di
incompetenza per materia formulata nel proprio atto introduttivo.
Con ordinanza in data 16 novembre 2010 il G.I. disponeva il mutamento di rito, fissando
udienza ex art. 420 c.p.c. per il giorno 8 febbraio 2011.
In tale udienza il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare
le rispettive conclusioni e alla discussione e rinviava per eventuali repliche al 10 febbraio
2011.
In sede decisoria quindi, il Giudice, con sentenza n. 1987/2011, dichiarava la propria
incompetenza a conoscere del giudizio in favore della Sezione Specializzata in materia di
Proprietà Industriale ed Intellettuale presso il Tribunale di Milano ed assegnava alle parti il
termine perentorio di 120 giorni per la riassunzione dello stesso.
Con atto del 26 aprile 2011 la Sig.ra Noli riassumeva tempestivamente il giudizio e la causa
veniva così radicata al n. R.G. 29720/11.
Si costituivano in giudizio le società convenute, A&S e B2U, richiamando sostanzialmente
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di autorizzare la chiamata in causa di B2U S.r.L. in appresso “B2U”), veniva autorizzata la
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le domande ed eccezioni già formulate nel precedente giudizio.
Alla prima udienza il G.I., rilevato che già era intervenuto il deposito delle memorie di cui
all’art. 183 VI comma c.p.c. nella precedente fase, vista l'esorbitanza delle prove dedotte e
la complessità dell'istruttoria proposta, invitava le parti a depositare note riassuntive entro il
31 ottobre 2011, al fine di individuare le circostanze di fatto non contestate e quelle che
apparivano effettivamente rilevanti ai fini delle rispettive difese. Fissava quindi udienza per
Ammesse parzialmente le prove dedotte dalle parti, ed espletate le lunghe e complesse
prove orali necessarie (compresi gli interrogatori della Sig.ra Noli e del Dott. Orlandi,
legale rappresentante di B2U), veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 4
dicembre 2013.
Assolto detto incombente, il G.I. assegnava alle parti i termini di legge per il deposito delle
comparse conclusionali e delle relative repliche.
2. L'esame delle domande proposte dall'attrice Andreina Noli
Con la presente azione l'attrice ha chiesto che fosse accertato l’ammontare del proprio
credito nei confronti di A&S Team (indicato in €. 106.000) a fronte di compensi che
assumeva le spettassero in relazione all'attività professionale svolta a favore di detta
società.
E' opportuno premettere che A&S è stata presentata come società attiva nel settore
incentive a favore delle aziende, specializzata, in particolare, nell’organizzazione e
nell’allestimento, per conto terzi, sia in Italia che all’estero, di conventions, congressi, fiere,
esposizioni, viaggi, convegni, mostre e manifestazioni in genere, culturali e non. La società
è stata costituita in data 7 aprile 2000 (doc. n. 1 di A&S Team) dalle Sig.re Sara Del
Fedele, Elena Tagliabue ed Andreina Noli, detenendo ciascuna di esse la partecipazione
pari ad 1/3 ed avendo rivestito la Noli la carica di amministratore.
L'attrice nel 2007 aveva ceduto la sua partecipazione nella società alle altre socie ed aveva
stipulato un diverso accordo di collaborazione (indicato ora di associazione in
partecipazione, essendo stato definito "lettera d'intenti" l'accordo del 18.12.2007, doc. 1 di
parte attrice) ai sensi del quale – senza assumere obblighi di esclusiva e/o vincoli di
concorrenza - l’attrice si era impegnata a prestare la propria attività a favore di A&S Team
a fronte di un corrispettivo calcolato in percentuale - in applicazione di una formula definita
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la discussione sull'ammissione delle prove.
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per scaglioni - sugli utili maturati da A&S sulla base delle fatture da quest’ultima emesse a
carico di quei clienti rispetto ai quali la Noli aveva prestato la propria opera. Le parti si
riservavano di formalizzare in seguito il rapporto di collaborazione, ma di fatto non si
perveniva a perfezionare un diverso formale accordo, dandosi pacificamente attuazione alla
lettera d'intenti in parola.
E’ emerso in causa dalle testimonianze rese dai testi Della Casa, Sciacca, Manca e Tonfi
che l’attrice aveva svolto la propria attività professionale sin dal 1984, occupandosi della
programmazione e pianificazione di viaggi c.d. incentive e/o conventions a favore di società
clienti, di fatto da lei acquisite e "fidelizzate" da tempo ben anteriore alla costituzione di
A&S Team ed alla successiva collaborazione "esterna" rispetto a detta società.
Nello svolgere l'attività di cui alla lettera di collaborazione in favore di A&S
(probabilmente definibile come associazione in partecipazione, ma la definizione del
rapporto non è risolutiva) aveva emesso una prima fattura nel febbraio 2008, dell’importo
di € 7.000, a suo avviso riferita ai compensi maturati per i clienti gestiti nel periodo gennaio
– febbraio 2008 (e quindi subito dopo la firma dell’accordo), fattura che veniva
regolarmente pagata dalla convenuta.
In data 26/05/08 A&S revocava l’incarico conferito alla Noli, nell’assunto - sostenuto dalla
convenuta - che la stessa si fosse resa responsabile di comportamenti scorretti in danno
della società.
A seguito della comunicazione della risoluzione e/o della revoca dell’incarico, la società
convenuta - a detta dell'attrice - non provvedeva a corrispondere quanto dovuto alla Noli
per l’attività da questa prestata sino alla data di cessazione del rapporto contrattuale in
essere. La Noli chiedeva quindi inutilmente di ottenere le indicazioni necessarie a calcolare
il compenso dovutole (docc. 3-5 della stessa), cosicché la stessa era di fatto impossibilitata
a quantificare la propria pretesa.
A fronte della richiesta formulata quindi in citazione, A&S ha depositato nel giudizio il
rendiconto dell’attività svolta dalla Noli nel 2008 (doc. n. 10 di A&S).
Va premesso che le modalità di liquidazione del compenso indicate in detto rendiconto
appaiono coerenti con la natura dell'accordo definito di associazione in partecipazione da
parte attrice (definizione non contestata da parte convenuta). Ed invero la giurisprudenza
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(nonché dalle conferme ricevute in sede di interrogatorio formale del dott. Orlandi di B2U),
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della Cassazione (sent. n. 22521 del 28.11.2011 e n. 26806 del 28.11.13) ha indicato che
con il contratto di associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 cod. civ., l'associante
attribuisce all'associato, come corrispettivo di un determinato apporto unitario, una
partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, trattandosi, a differenza del
contratto di società, di un negozio bilaterale, che crea un singolo scambio fra l'apporto e
detta partecipazione.
18.12.2007 è pienamente in linea con tale schema partecipativo.
Quanto al rendiconto, sostiene A&S che parte attrice non ha contestato il rendiconto versato
in atti.
Tale assunto e le conseguenze che se ne vorrebbero trarre meritano di essere esaminate.
Ed invero già nella prima memoria ex art. 183.6 c.p.c., datata 30.4.10, la difesa Noli
ribadiva la domanda relativa alla presentazione del rendiconto (conclusioni di pag. 14) e la
richiesta del calcolo dei compensi dovutile in percentuale sugli utili maturati dalle pratiche
che ad essa erano state affidate (pag. 3 ultima frase).
Ancora in sede di formulazione delle conclusioni della comparsa di riassunzione ribadiva la
domanda preliminare di presentazione del rendiconto e gli argomenti sopra riportati in
relazione al conteggio delle proprie spettanze; istanze tutte ribadite nella memoria
depositata il 26.10.11 davanti a questo giudice. In particolare l'attrice riferiva circa il
riconoscimento da parte di A&S Team del credito in capo alla Noli e la mancata
presentazione del rendiconto e dei documenti giustificativi necessari ai fini del calcolo.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni infine (note a verbale del 4.12.2013)
prendeva atto dell'avvenuto deposito del rendiconto e rinunciava quindi solo alla
conclusione preliminare volta ad ottenere l'ordine di esibizione ex art. 2552, III c. c.c. ed ex
art. 263 c.p.c., insistendo (vedi prima conclusione nel merito) per il calcolo dei compensi
non ancora corrisposti, articolando poi in comparsa conclusionale e in memoria di replica
le domande ed eccezioni inerenti ai criteri di calcolo da applicare secondo le previsioni
pattizie.
Il rendiconto presentato da A&S consentirebbe quindi di assumere le indicazioni in esso
contenute come fonte del calcolo dei compensi dovuti alla Noli in base ad una mera
operazione aritmetica.
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La quantificazione del compenso calcolata sulla base delle indicazioni della scrittura
Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014
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E' vero infatti che il documento in esame (doc. 10 di A&S) è incontrovertibilmente riferito
alla attività della attrice, come risulta dall’intestazione identificativa “A. Noli 2008”.
Tale rilievo è confermato dall’esame delle voci, e cioè dei nominativi dei clienti, che sono
riportati nella scheda in questione. Si tratta di clienti che, alla luce delle conferme
testimoniali raccolte, sin dalla costituzione di A&S erano stati seguiti dall’attrice, in quanto
già riconducibili alla sua pregressa attività professionale e richiamati nella lista elencata
Gli utili realizzati dalla società A&S sono indicati, per i singoli clienti, nella seconda delle
tre colonne in grassetto. E’ condivisibile l’osservazione della difesa di parte attrice secondo
la quale gli importi indicati sono rilevanti (oltre 350.000 €.) e mostrano (confessoriamente,
data la provenienza del documento da A&S) come l’opera di Andreina Noli abbia reso un
consistente beneficio a A&S.
Quest’ultima è poi tenuta a riconoscere alla Noli il compenso tenendo conto dei patti
stipulati con l’accordo inter partes e delle percentuali per scaglioni indicate in detto
accordo come di spettanza della Noli.
Alla luce di tali parametri si può quindi procedere al calcolo con una semplice operazione
aritmetica. Nel contratto, infatti, era stato convenuto che, a seconda della percentuale di
utile realizzato da A&S per ogni pratica (dal 5% al 10%; dal 11% al 12%; dal 13% al 14%;
oltre il 15%), Andreina Noli avrebbe avuto diritto alla propria percentuale. Questa era
calcolata sulla base dell’utile e rapportata rispettivamente alle seguenti percentuali: del
10%, del 15%, del 20% o del 30% a seconda degli scaglioni di utili sopra indicati (cfr. doc.
n. 1 parte attrice).
Dall’applicazione degli elementi indicati, la pretesa creditoria in capo all’attrice risulta così
calcolabile, cliente per cliente:
-
Philips – Dusseldorf, utile della pratica €. 3.191,00, percentuale corrispondente
13,40%, compensi dovuti all’attrice €. 638,20 (percentuale del 20%, cfr. doc. n.1
Noli);
-
Philips Lighting Rexel, utile della pratica €. 9.782,00, percentuale corrispondente
25,17%, compensi dovuti all’attrice €. 2.934,60 (percentuale del 30%, cfr. doc. n. 1
Noli);
-
Philips – Lisbona, utile della pratica €. 17.190,00, percentuale corrispondente
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
nell’accordo contrattuale.
Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014
RG n. 29720/2011
Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014
24,66%, compensi dovuti all’attrice €. 5.157,00 (percentuale del 30%, cfr. doc. n. 1
Noli);
-
Inaz, utile della pratica € 16.224,00, percentuale corrispondente 12,87%, compensi
dovuti all’attrice €. 3.244,80 (percentuale del 20%, cfr. doc. n. 1 Noli);
-
Philips Beauty Farm, utile della pratica €. 42.257,00, percentuale corrispondente
25,38%, compensi dovuti alla Noli €. 12.677,10 (percentuale del 30%, cfr. doc. n. 1
-
Alleanza-Huelva, utile della pratica €. 271.166,00, percentuale corrispondente
19,61%, compensi dovuti all’attrice €. 81.349,80 (percentuale del 30%, cfr. doc. n.
1 Noli).
Il totale quindi, determinato dalla somma delle singole voci sopra indicate, ammonta ad €.
106.001,50.
Ritiene il Collegio che da tale somma debba essere detratto l'importo di €. 7.000 che parte
attrice riconosce di aver percepito per i mesi di gennaio-febbraio 2008 (ed a titolo di
acconto sui maggiori compensi ad essa spettanti). Infatti il rendiconto è unitario per tutto il
2008.
Il residuo importo di €. 99.001,50, arrotondato ad €. 99.000, costituisce l'ammontare dei
compensi ancora dovuti all’attrice da parte della convenuta A&S Team.
Né può sostenersi che la difesa attrice non abbia contestato il calcolo contenuto nel
rendiconto di cui al doc. 10 di A&S Team, dal momento che trattandosi di un rendiconto,
questo può dirsi non contestato in relazione ai nominativi dei clienti ed alle cifre indicate
dalla convenuta quali utili per ciascuno conseguiti, ma non può ritenersi non contestato in
relazione al calcolo del compenso dovuto all’attrice, posto che (fin dalle prime battute e)
con tutti gli atti successivi alla produzione del rendiconto indicato la difesa Noli ha
affermato che la cifra spettante andava calcolata sulla base delle pattuizioni contrattuali
sopra richiamate. Ed è quindi la cifra sopra indicata di €. 99.000, che secondo le pattuizioni
contrattuali la società convenuta dovrà versare all’attrice, oltre agli interessi al tasso legale
dalla scadenza (messa in mora con atto di diffida e costituzione in mora notificato il
21.1.2009, sub doc. 4 dell'attrice).
Fin dalle prime battute e nel corso del giudizio parte attrice ha affermato che il proprio
compenso dovesse essere liquidato sulla base delle previsioni dell’accordo contrattuale. I
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Noli);
Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014
RG n. 29720/2011
Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014
diversi computi eseguiti da A&S, con determinazione unilaterale ed avulsa dai criteri di cui
all’accordo in atti, sono quindi da ritenersi fin ab origine e radicalmente contestati da parte
dell’attrice. Né può dirsi che l’aver rinunciato alla domanda inerente alla presentazione del
ricorso da parte avversa, possa essere inteso quale accettazione e non contestazione delle
conclusioni di calcolo contenute in detto rendiconto. Semplicemente essendo stato
presentato un rendiconto ed essendo calcolabile il compenso dovuto sulla base di questo e
2552 c.c. e 263 c.p.c., pur ribadendo la propria volontà di ottenere il compenso sulla base
dei criteri previsti nella lettera di intenti del 18.12.2007.
3. L’esame delle domande riconvenzionali di A&S Team e delle domande nei
confronti di B2U.
A&S Team s.r.l., nel costituirsi nel giudizio, ha svolto domanda riconvenzionale nei
confronti dell’attrice, chiedendo l’accertamento di pretesi inadempimenti contrattuali e/o
comportamenti asseritamente integranti ipotesi di concorrenza sleale, in concorso con B2U
(dalla stessa convenuta chiamata in giudizio), con conseguente condanna dell’attrice al
risarcimento danni, indicativamente quantificati fino all’anno 2008 in € 790.000,00, e in €
680.000,00 per ciascun anno successivo al 2008 e fino al terzo, nella previsione che
l’accordo avrebbe potuto proseguire per un simile periodo. L’ammontare complessivo dei
danni ammonterebbe così alla somma di €. 2.830.000,00.
Gli inadempimenti imputati attengono, in primo luogo, all’assunto che l’attrice non si
sarebbe adoperata diligentemente e tempestivamente per gestire i rapporti con alcuni
importanti clienti di A&S, rendendosi così inadempiente ai propri obblighi contrattuali.
Secondariamente, la Noli - sia durante la vigenza del contratto che successivamente avrebbe posto in essere numerosi atti integranti ipotesi di concorrenza sleale ai danni di
A&S e pertanto sanzionabili ai sensi dell’art. 2958 c.c..
Più precisamente la Noli (i) avrebbe dolosamente tentato in vario modo di screditare
l’immagine della società agli occhi dei clienti; (ii) avrebbe sottratto e ceduto a concorrenti
(ed in particolare alla neo costituita società B2U) informazioni, documenti ed altri materiali
aziendali tra cui i moduli di adesione dei clienti; (iii) sarebbe responsabile dell’abbandono
di A&S Team da parte di vari clienti; (iv) avrebbe sottratto “dipendenti chiave” di A&S.
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delle pattuizioni contrattuali, la Noli non ha inteso insistere oltre nella richiesta ex artt.
Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014
RG n. 29720/2011
Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014
La domanda risarcitoria è stata estesa da A&S nei confronti di B2U, mediante la chiamata
in causa di detta società, nell'assunto di una compartecipazione della stessa agli atti di
concorrenza sleale posti in essere dalla Noli.
3.1 L’inadempimento contrattuale
Il Collegio ritiene che non vi siano in atti elementi di prova circa il preteso mancato
adempimento da parte di Andreina Noli agli obblighi asseritamente assunti in forza del
In primo luogo non è dato rinvenire nell’accordo contrattuale alcun impegno a carico della
Noli di procacciare nuovi clienti, posto che certo non vale ad integrare un simile obbligo la
semplice indicazione circa eventuali clienti futuri. Più precisamente il testo degli accordi si
limitava ad affidare ad Andreina Noli la gestione di alcune società, espressamente elencate,
“più eventuali nuovi clienti”. Quindi semmai era A&S che avrebbe potuto affidare alla Noli
la gestione anche di altri clienti, senza nulla aggiungersi rispetto a chi avrebbe procacciato
tali clienti.
E’ poi condivisibile il rilievo della difesa attrice secondo cui appare significativo che né in
occasione della cessione della propria quota in A&S (a fine 2007), né al momento della
sottoscrizione del contratto volto a disciplinare la propria collaborazione con la medesima
società, le parti avessero inteso regolare in alcun modo obblighi di (non) concorrenza e/o di
esclusiva. Non vi è infatti alcun cenno, né tantomeno impegno in questo senso. La ragione
di tale scelta è probabilmente da ricercare nella circostanza che la Noli aveva una sua
professionalità risalente ad epoca anteriore alla costituzione della società e contatti
personali con la clientela, che non consentivano di imporle - e da parte sua di essere
disponibile ad accettare - impegni di non concorrenza. Neppure può dirsi che il divieto di
svolgere attività in concorrenza costituisca un dovere giuridico autonomo, a prescindere
dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali, rispondendo ad un generico obbligo di
buona fede. L’assunto non appare convincente ove si osservi che la legge regola in modo
espresso e specifico il patto di non concorrenza, imponendo che lo stesso debba essere
provato per iscritto, debba essere circoscritto ad una determinata zona e ad una determinata
attività, e non possa estendersi oltre i cinque anni (art. 2596 c.c.). Si può così escludere che
un simile patto possa essere un elemento implicito ad un negozio, nella specie un accordo
di collaborazione o di associazione in partecipazione, essendo al contrario un elemento del
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contratto inter partes.
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contratto del tutto eventuale e rimesso alla volontà e all’autonomia contrattuale dei
contraenti, ma sottoposto comunque a precise evidenze e precisi limiti. Simile volontà non
si è formata e non è stata espressa nel caso in esame.
In ogni caso sarebbe “nullo, in quanto contrastante con l'ordine pubblico costituzionale
(artt. 4 e 35 Cost.), il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l'iniziativa
economica privata altrui, ma a precludere in assoluto a una parte la possibilità di impiegare
del 19.12.2001).
Parte convenuta ha poi contestato all’attrice anche l’attività di amministrazione che la
stessa avrebbe svolto a favore di B2U durante la vigenza del contratto di collaborazione con
A&S Team (ed anche successivamente).
A fronte di simile contestazione si deve ribadire quanto già si è detto circa l’assenza di un
obbligo di non concorrenza.
In ogni caso non è risultato documentato in atti che la Noli abbia rivestito o rivesta alcun
compito operativo o di rappresentanza in B2U, essendo soltanto uno dei componenti del
consiglio di amministrazione della società (vedi doc. 6 dell’attrice).
Parimenti non è risultata fondata la contestazione del mancato adempimento da parte della
signora Noli agli impegni assunti nei confronti di A&S, non essendosi diligentemente e
tempestivamente adoperata per gestire i rapporti con alcuni importanti clienti.
In linea generale a tale riguardo deve rilevarsi come, grazie all’attività posta in essere dalla
Noli, A&S abbia comunque conseguito notevoli ricavi, come risulta dal rendiconto
prodotto dalla stessa convenuta (sub doc. n. 10). Non sono poi stati provati in causa
specifici episodi di negligenza durante il periodo di collaborazione a favore di A&S Team.
Si dirà al punto seguente a proposito dell'addebito per la posizione Philips.
3.2. Responsabilità per concorrenza sleale
Quanto alle ipotesi di concorrenza sleale ai danni di A&S, di cui quest’ultima accusa
l’attrice, non è stata raggiunta in causa sufficiente prova dei vari addebiti imputati da A&S
all’attrice.
Innanzitutto, con riferimento all’accusa di aver screditato l’immagine della convenuta,
l’unico episodio emerso dalle prove testimoniali riguarderebbe il ritardo nel pagamento di
una fattura dello Yacht Club di Rapallo per un evento organizzato per la Philips. Dai docc.
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la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento” (Cass. Civ. n. 16026
Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014
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Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014
7 e 8 prodotti dalla Noli, risulta però come al contrario la stessa si sia attivata per
interessare A&S al sollecito pagamento, nonostante a quel punto lei fosse già stata sollevata
da qualsiasi impegno a seguito della risoluzione degli accordi con la stessa società.
Non vi sono elementi che indichino che il ritardo evidenziato dal cliente Philips fosse
dipeso da una condotta intenzionalmente posta in essere dalla Noli o a seguito del non
diligente passaggio di consegne effettuato dalla medesima a seguito della cessazione del
Secondo la convenuta il suo assunto risulterebbe da una e-mail di tale sig. Gadani (key
account manager di Philips), in data 22 luglio 2008.
Si deve in proposito rilevare che il testo di tale mail non è stato prodotto da A&S Team,
posto che sub doc. 8 è prodotta una e-mail del 6 giugno 2008 a firma di certa sig.ra Capra.
La mail del Gadani è stata tuttavia prodotta dalla difesa attrice: da detto documento emerge
(cfr. doc. 7 e altra mail della Noli sub doc. 8) che, a fronte delle rimostranze dello Yacht
Club Rapallo, Philips (e per essa il signor Gadani) riferiva testualmente al proprio referente
interno “Andreina [la Noli] mi riferisce di avere anche lei sollecitato e scritto, ma A&S
Team non le ha ancora risposto (sembra che stia facendo trasloco d’ufficio-anche se basta
una telefonata per fare un bonifico. …Avevamo chiesto di far gestire Rapallo a B2U
(Andreina) ma A&S Team ci aveva comunicato di volere gestire lei l’evento...”. A questi
messaggi, inviati in copia anche alla Noli, replicava A&S Team dando atto che Philips
aveva scelto di mantenere come proprio riferimento Andreina Noli ed affermando di sua
iniziativa che quest’ultima avesse negligentemente operato il passaggio di consegne. Tale
affermazione quindi rimaneva di pura provenienza della odierna convenuta.
Immediatamente la Noli, che aveva ricevuto le mail per conoscenza, replicava (cfr doc. 8
della Noli) sostenendo di aver correttamente e tempestivamente eseguito il passaggio di
consegne e ribadiva la piena correttezza del suo operato.
Il punto è stato oggetto di chiarimento in occasione dell’interrogatorio formale dell’attrice,
avvenuto all’udienza dell’8 maggio 2012. In tale occasione l’attrice ha risposto: “ricordo
che l’evento organizzato presso lo yacht club di Rapallo era nel giugno 2008 per Philips
Lightening” (quindi dopo la risoluzione dell’accordo con A&S). Prosegue: “Io ho
continuato a seguire la vicenda per completare il lavoro per A&S su accordo della socia
Elena Tagliabue essendo questa stata la precisa richiesta del cliente. Nego di aver omesso
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rapporto di collaborazione con A&S.
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di effettuare il passaggio delle consegne e ricordo che vi ho provveduto a mani di Flavia
Capra, responsabile operativa di A&S alla presenza di altre due risorse, Annamaria Sessa e
Balbi” .
Quanto alla tesi che avrebbe dovuto essere la Noli ad attivarsi perché la fattura venisse
tempestivamente pagata, non sono emersi in causa sufficienti elementi per ritenere che vi
fosse un preciso obbligo in tal senso, né risultano omissioni ascrivibili personalmente alla
Né vi sono elementi che inducano a ritenere che da detto episodio sia risultato un discredito
a carico di A&S, così da danneggiare sul mercato l’immagine della società e da
pregiudicare il suo buon nome nei confronti della clientela del settore, tanto da giustificare
l’esorbitante richiesta di danni formulata dalla convenuta.
Si tratterebbe comunque di un episodio isolato, nei confronti di un unico cliente (in cui - si
ripete - non vi è stata alcuna denigrazione né alcun discredito per la convenuta, trattandosi
per altro di un unico supposto fatto specifico, non risultando neppure allegazioni da parte
convenuta circa la diffusione di notizie e apprezzamenti sulla sua attività nell’ambito di una
pluralità di persone, così da integrare la fattispecie di cui all’art. 2598 n. 2 c.c..
Neppure vi sono elementi probatori che possano far ritenere fondato l’addebito di
sottrazione di informazioni e di materiale aziendale di A&S. Non è precisato neppure quali
sarebbero state le informazioni riservate che la Noli avrebbe sottratto, dovendosi sempre
aver presente che dalle testimonianze raccolte è emerso che i clienti seguiti dalla Noli erano
comunque clienti “affezionati” della medesima, cosicché tutte le notizie sensibili che
potevano riguardarli erano già in possesso della Noli fin da epoca ben anteriore alla
costituzione di A&S Team.
Le conoscenze e le esperienze necessarie allo svolgimento della specifica attività
appartenevano già ampiamente al patrimonio professionale della Noli, considerati i lunghi
anni di attività svolta nel settore, ben prima della costituzione di A&S.
Quanto all’addebito di aver ceduto a concorrenti (nello specifico a B2U) informazioni,
documenti e materiali aziendali, in particolare la “scheda di adesione” per l’organizzazione
del viaggio “Philips Madza – Crociera MSC Mediterraneo”, organizzato da B2U, recante il
medesimo testo e la stessa veste grafica della scheda utilizzata da A&S, si può rilevare che
la vicenda - secondo quanto riferito dalla teste Manca - traeva origine da una
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
Noli, e non piuttosto a quel punto all’organizzazione che faceva capo ad A&S.
Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014
RG n. 29720/2011
Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014
comunicazione via e-mail inviata il 26 febbraio 2009 alla Noli, con cui la direzione
marketing di Alleanza richiedeva urgentemente la predisposizione della scheda di adesione
in relazione ad un viaggio, lamentando altresì scarsa soddisfazione per la scheda di
adesione (che allegava alla mail) fornita l’anno precedente da A&S in relazione al viaggio
da questa organizzato a Taormina, in quanto ritenuta poco funzionale (doc. n. 10 Noli).
La Noli, a fronte dell’appunto sopra riferito, asseriva di essersi attivata per elaborare un
Crociera MSC Mediterraneo”. A detta della difesa di A&S tale scheda sarebbe identica a
quello utilizzata da A&S (doc. n. 11 Noli).
Il Collegio ritiene che, mettendo a confronto le due schede, si rilevano significative
diversità, riguardanti sia la veste grafica che il testo, fatta eccezione per quei riferimenti
finalizzati alla raccolta dei dati dei partecipanti, che necessariamente accomunano schede di
questo tipo.
La testimonianza Sciacca e le dichiarazioni del dott. Orlandi hanno indicato che si tratta di
una scheda standardizzata, solitamente utilizzata per l’adesione dei dipendenti dei diversi
clienti ai viaggi proposti.
La convenuta, del resto, non è stata in grado di evidenziare caratteristiche esclusive e
caratterizzanti del proprio testo. Dall'esame della scheda di A&S non emergono
caratteristiche individualizzanti tali da poterla qualificare come un elemento rilevante e/o
riservato del patrimonio aziendale.
D’altra parte, le differenze riscontrabili consentono di escludere che vi possa essere stata
una sovrapposizione fra l’attività dell’una e dell’altra azienda e che possa esservi stato il
rischio di confusione presso la clientela.
Quanto all’episodio relativo all’indicazione del numero di fax di A&S Team su una scheda
di adesione inviata dalla Noli, dopo la cessazione dei rapporti con A&S, si può
effettivamente dire che si è trattato di un incidente occorso per errore materiale commesso
dalla teste Manca, sul quale hanno riferito sia quest’ultima, sia la Noli nel corso del suo
interrogatorio formale. E’ emerso così che si è trattato di una semplice svista peraltro non
commessa dall’attrice, ma dalla Manca, senza che vi fosse alcuna intenzionalità; si trattava
infatti di una svista che peraltro non ingenerava alcun vantaggio per la Noli e/o per B2U.
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nuovo formulario di adesione, in seguito utilizzato anche per il viaggio “Philips Madza –
Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014
RG n. 29720/2011
Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014
3.3 Lo sviamento della clientela
Con riguardo all’addebito di sviamento di clientela, deve ribadirsi quanto già si è detto in
merito alla pregressa conoscenza diretta della Noli da parte di alcuni importanti clienti,
avendo la Noli svolto la propria attività nel settore incentive
e convention
continuativamente fin dal 1984, costruendo la propria professionalità e conquistando la
fiducia dei clienti in un rapporto sicuramente radicatosi ad personam.
esclusione di Inaz Paghe S.r.l., che non è un cliente passato a B2U: vedi pag. 18 comparsa
B2U), ben prima della costituzione di A&S.
Con riferimento ad Inaz deve ricordarsi che anche la teste Scilla Bellanti (ud. del 17.10.12,
indicata da A&S), pur avendo menzionato un episodio in cui la Noli l'avrebbe invitata a
pilotare tale cliente verso un'altra società a lei sconosciuta, non ha confermato che Inaz sia
poi di fatto passata a B"U o alla Noli.
Dalle testimonianze raccolte è emerso che nel settore, i clienti non possono dirsi di
esclusiva appartenenza per nessun operatore, essendo detti clienti liberi di rivolgersi al
prestatore di servizi di propria scelta e fiducia (vedi le comunicazioni e-mail prodotte sub
doc 8 della Noli). Tali circostanze sono state confermate dalla teste Della Casa, dal 1998 al
2003 impiegata in Alleanza Assicurazioni (“Dal 1999 al 2003 ho lavorato con la Noli. Dal
2003 al 2006 ho utilizzato ancora la Noli nella nuova società”); il teste Sciacca, a suo volta
operatore professionale nel settore incentive e convention e conoscente delle ex socie Noli,
Del Fedele e Tagliabue, sue ex collaboratrici nella società Catiturama fino al 2000, sentito
sul capo 4 di parte attrice (cap. 4 di parte attrice: Vero che Alleanza Assicurazioni S.p.A.
era cliente della sig.ra Noli a far tempo dal 1999) ha riferito: “Confermo la circostanza.
Posso dire che la Noli ha portato il cliente Alleanza a Catiturama. Quando l’attrice è andata
via da tale società, Catiturama ha perso Alleanza come cliente. So che Alleanza è stata
cliente della Noli anche successivamente al 2000”.
La stessa teste Scilla Bellantim riferendo di essere una collaboratrice esterna di A&S e
quindi non presente in ufficio, ha potuto riferire del solo episodio riguardante Inaz, dicendo
di non essere in grado di riferire per gli altri clienti e facendo a volte richiamo a detti clienti
come clienti della Noli.
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I clienti elencati nel contratto intercorso fra le parti erano già tutti seguiti dalla Noli (ad
Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014
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Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014
Ancora il dott. Orlandi (interrogatorio reso all'udienza dell’8.05.12) dichiarava: “Conosco
la sig. Noli dal 1989. Già quando lavorava per Catiturama la sig.ra Noli seguiva i
programmi di viaggio per Alleanza e Philips e ciò quantomeno dal 1989, con massima
soddisfazione di queste aziende”. La teste Daniela Manca (udienza del 23.01.13)
aggiungeva: “La Philips cercava la Sig.ra Noli”. Il teste Mario Sciacca ha confermato che
erano clienti della Noli da molti anni (già prima di A&S, quando la Noli lavorava per
che nel settore di cui è causa esiste un connubio tra professionalità e rapporto personale
che incide fortemente nelle scelte prese dai clienti”, ed ancora: “in questo settore, ove vi sia
un soddisfacente rapporto qualitativo e quindi professionale, il cliente continua a scegliere
quell’agenzia dove il professionista presta la propria opera, seguendolo nei suoi eventuali
trasferimenti. All’aspetto professionale si aggiunge quello personale, che è molto
importante”.
Da ultimo anche il teste Tonfi (indicato da A&S), manager della Philips dal 1992 con la
funzione di direttore della comunicazione, significativamente ha affermato: “La figura
dell’account è la Noli e con lei c’è la relazione” .
Le modalità di svolgimento dei contatti e dei rapporti negoziali con i clienti sono stati
chiariti anche dall’interrogatorio formale del dott. Orlandi. Interrogato se fosse vero che,
nella vigenza del rapporto di associazione in partecipazione, la Noli avesse proposto ai
clienti A&S (in particolare Inaz S.r.l., Alleanza Assicurazioni S.p.A., Intesa Vita S.p.A.), in
nome e per conto di B2U, i programmi di viaggio elaborati da A&S, il dott. Orlandi ha
risposto di dover escludere la circostanza, in quanto almeno due di loro (Inaz e Intesa Vita)
non erano clienti con cui B2U avesse contatti. Ha poi anch’egli precisato che nel settore è
impossibile riproporre programmi elaborati per occasioni precedenti, in quanto per ogni
evento le richieste del cliente e l’offerta di gara sono diverse, cosicché i programmi
proposti non possono che essere diversi.
Sembra al Collegio risolutivo il rilievo che i contratti con i clienti si concludano a seguito di
un bando di gara cui le imprese partecipano liberamente e che l’assegnazione avviene
quindi a scelta del cliente in base alla validità delle offerte proposte e probabilmente - ma
non vi è alcun profilo illecito in ciò - in forza dei rapporti personali e delle esperienze
pregresse.
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Catiturama) le società Alleanza, Philips, Intesa Vita, ed ha poi ripetuto: “Faccio presente
Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014
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3.4 Lo storno dei dipendenti
Parimenti da escludere è che vi sia stato nella specie uno storno di dipendenti idoneo a
configurare un comportamento scorretto sotto il profilo concorrenziale.
L'addebito di storno, a fronte dell'iniziale prospettazione della convenuta secondo cui
l'attrice avrebbe sottratto “dipendenti chiave” di A&S, si è sostanziato in un unico
dipendente, ossia la sig.ra Daniela Manca, all’epoca impiegata presso A&S quale
in atto con l’intento di ingenerare confusione tra i clienti ed evitare i costi, ad esempio
quelli relativi alla formazione del personale.
Non risulta sufficientemente dimostrato in causa neppure il profilo del c.d storno di
dipendenti, ossia la sottrazione da parte dell'attrice di taluni collaboratori all’azienda di
parte convenuta per assumerli alla nuova attività intrapresa o nella compagnie di B2U. Si
ritiene infatti che non compia concorrenza sleale l’imprenditore che acquisisca
collaborazioni da parte di dipendenti già della concorrente, eventualmente offrendo
remunerazioni o condizioni di lavoro migliori, posto che in tale attività non fa che ricorrere
ai mezzi che normalmente muovono il libero mercato. La necessità di considerare anche il
diritto dell’imprenditore che subisce lo storno a svolgere la propria attività in un corretto
regime di relazioni industriali ha condotto a ritenere che lo storno di dipendenti debba
essere caratterizzato anche da ulteriori elementi. Si ritiene peraltro e prioritariamente che lo
storno sia illecito solo quando riguardi dipendenti qualificati, indispensabili, che assolvano
a ruoli chiave nella gestione dell’impresa concorrente (vedi: Cass., 20 febbraio 2012, n.
2439). Parimenti si considera illecito lo storno finalizzato all’acquisizione dei segreti del
concorrente o di informazioni utili concernenti la sua organizzazione, laddove tuttavia vi
sia la prova dell'esistenza e del valore di simili aspetti di riservatezza ed organizzativi e
laddove vi sia la prova che i dipendenti stornati ne fossero a conoscenza e siano stati
stornati proprio per carpire gli elementi dell'altrui patrimonio di conoscenze.
Si ritiene infatti che debba essere dimostrato anche l'animus nocendi, cosicché gli effetti
pregiudizievoli per il soggetto passivo della concorrenza sleale assumono specifico rilievo
quando non sono soltanto le conseguenze dell’atto di concorrenza, ma sono altresì
intenzionali e posti in essere con lo specifico intento di danneggiare l'altrui azienda.
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
segretaria. Sul punto A&S sostiene che il passaggio della Manca a B2U sarebbe stato posto
Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014
RG n. 29720/2011
Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014
Con riferimento a tali presupposti e requisiti, la difesa di parte convenuta non ha offerto in
causa alcuno specifico elemento. L'unico dipendente che avrebbe lasciato A&S per seguire
la Noli sarebbe stata Daniela Manca, segretaria di A&S, secondo quest'ultima addetta alla
gestione del cliente Alleanza.
Ma seppure così fosse stato, ciò non è sufficiente a far ritenere che la Manca svolgesse un
ruolo chiave, dal momento che Alleanza non era l'unico cliente di A&S e che, come si è
Manca era nell'ambito di A&S l'unica impiegata adibita all’organizzazione degli eventi di
A&S (vedi quanto dalla teste dichiarato all’udienza del 23.1.13).
Né la convenuta ha precisato (e tanto meno provato) che la Manca fosse depositaria di un
particolare know how o di conoscenze riservate, così da essere, da un lato, difficilmente
sostituibile in azienda e, dall'altro, da portare con sé segreti - non meglio precisati - che
sarebbero stati utilizzati dall'impresa concorrente.
In conclusione anche questo addebito è risultato infondato, cosicché, all'esito dell'istruttoria
svolta e valutati tutti gli elementi acquisiti, si deve escludere che le domande
riconvenzionali formulate da A&S Team nei confronti dell'attrice e nei confronti della terza
chiamata B2U abbiano ricevuto in causa un valido supporto probatorio.
4 - Le conclusioni del Collegio
Conclusivamente può affermarsi che la domanda principale della Noli meriti accoglimento
nei termini sopra indicati e che le riconvenzionali di A&S Team debbano invece essere
rigettate, rimanendo quindi assorbita ogni altra questione concernente l'esistenza e
l'ammontare dei danni pretesi da parte della convenuta. Parimenti assorbite sono anche le
istanze formulate dalla difesa della convenuta tese all'ottenimento di un ordine di esibizione
nei confronti di B2U e di terzi, nonché affinché sia disposta una CTU contabile. Tali
domande, formulate al fine di ricercare gli elementi utili alla quantificazione dei danni, non
trovano fondamento essendo stato deciso in termini negativi l'an della pretesa risarcitoria.
Laddove poi l'ordine di esibizione dovesse ritenersi finalizzato ad acquisire elementi di
prova in ordine ai comportamenti imputati alle avversarie, si deve ritenere che lo stesso
abbia un'inammissibile portata esplorativa, cosicché non possa trovare accoglimento.
In base al principio della soccombenza, le spese processuali di Andreina Noli e della B2U
devono fare carico ad A&S Team. Tali spese vengono liquidate come da dispositivo, in
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
detto, da un bando all'altro di gara, i clienti erano liberi di cambiare operatore. Neppure la
Sentenza n. 6795/2014 pubbl. il 23/05/2014
RG n. 29720/2011
Repert. n. 5879/2014 del 23/05/2014
base al valore della controversia determinato dalle domande (valore della causa attribuito
da A&S pari ad euro 2.830.000,00), ed ai sensi della legge n. 27/12 ed al DM n. 140/12
(vedi artt. 4, 5 e 11), dovendo seguirsi la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n.
18920/12 delle S.U. del 26.9/5.11.2012), secondo la quale l'attività difensiva va liquidata
con riferimento alla nuova regolamentazione laddove la stessa si sia conclusa
successivamente al momento di intervenuta abrogazione delle previgenti tariffe
del marzo 2014, pubblicato sulla G.U. del 2.4.14 n. 77 ed entrato in vigore il successivo 3
aprile. Si deve poi dare atto che, essendo le richieste formulate da parte attrice e dalla terza
chiamata inferiori ai limiti di tariffa, si accolgono le predette richieste.
P.Q.M.
la Sezione Specializzata Impresa "A", definitivamente pronunciando nel giudizio, nel
contraddittorio delle parti,
1) condanna la A&S Team s.r.l. al pagamento in favore di Andreina Noli della somma di €.
99.000, oltre agli interessi al tasso legale dalla messa in mora del 21.1.2009 al saldo;
2) rigetta le domande riconvenzionali proposte da A&S Team nei confronti di Andreina
Noli e di B2U;
3) condanna A&S Team s.r.l. al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in
favore di Andreina Noli in €. 16.025, oltre accessori ed Iva come per legge; in favore di
B2U in €. 11.250 per compensi, come richiesto, oltre accessori ed Iva come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2014
Il Presidente estensore
dott. Marina A. Tavassi
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
professionali. In base a tale principio non trova applicazione la nuova tariffa di cui al DM