State-of-the

Transcript

State-of-the
EH-CMap
Advanced Training on Energy Efficiency in Historic Heritage
O1-A1
State-of-the-art Report
IRENA – Istrian Regional Energy Agency
www.irena-istra.hr
[email protected]
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
1. Scope and purpose of this report
This document reports the findings of the first activity of the EH-CMap project. Project partners have been
asked to prepare a short document on the state of the art of the practice of energy retrofitting of historic
buildings, in terms of geographic features, existing regulations, cultural and technological approach, and the
related educational implications. The aim of this activity was to provide a basic document that could be
useful for the following activities, and support teaching staff and students in their exercises.
The specific contents of this report have been agreed by the partners, based on what declared on the
application form, during the kick-off meeting in Labin, Croatia. Indeed, during the meeting, partners have
realised how different the approaches to energy retrofitting of historic buildings are in the involved countries;
for this reason, the contents of this report have been organised in order to provide a short overview of the
complexity of the matter and of the different technical, cultural and administrative issues that can be
encountered when approaching such matter in each different country. Teaching staff and students involved in
the future exercises on conceptual maps will be therefore aware of all the possible issues that have to be
considered when approaching a professional work of energy retrofitting of a historic building.
In order to harmonise partners’ contributions, the following guide was provided by MIEMA prior to the
activity.
Chapter name
Contents
Max number
of characters
Notes
1 Introduction
General introduction on geographic
and climate features of the country
or region where the study cases are
located
5,000
Since climatic characteristics can be very different in the
case of larger countries, please make a very general
description. In case the study cases belong to one region
only, please refer to the region’s geographic and climatic
characteristics.
This chapter might not be very relevant especially in the
case of the larger countries, but it has been added in order
to meet the requirements of what has been written in the
application form.
2 Legislation in force
Description of the legislation in
force on energy efficiency in
buildings, with particular reference
on legislation on energy efficiency
in historic buildings (if applicable)
12,000
Please refer only to the most recent legislation, or in any
case to the legislation currently in force, on energy
efficiency/retrofitting/energy classification of buildings.
Depending on the location of the study cases and the
administrative and legal characteristics of the partner’s
state, the legislation described here could be either the
national or the regional legislation, or even both of them if
national and regional laws are both applicable.
The description should concern the main contents of the
laws and, if applicable, the procedures for the interventions
on historic buildings.
If there is no specific legislation on energy efficiency in
historic buildings, please refer to the legislation on energy
efficiency in buildings in general.
This chapter can also contain a description on
national/regional subsidies for energy efficiency/retrofitting
of buildings.
3 Cultural approach to
restoration of
buildings
Description of the cultural approach
to restoration of buildings in the
partner’s country
12,000
Please describe the cultural approach to restoration of
buildings in your country (or region), with particular
reference, if possible, to the retrofitting of historic buildings.
This approach is often the result of old national traditions
1
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
and practices, but can be also formalised through legislation
and the competences and behaviours of specific authorities
(such as Superintendence offices).
There are some countries such as Spain (see example of
Saint Jerome’s Hospital presented during the meeting)
where the approach to restoration is very free, resulting
often in a juxtaposition of the old building parts with very
new architectural solutions; whereas in other countries such
as Croatia, laws can be very strict and not allow any
modifications in the facades. Other countries such as Italy or
Malta are halfway between these two ends: there might be a
national, long-time discussion between “conservationists”
and “restorers”, where the former intend restoration as the
mere maintenance of the building in its current conditions,
and the latter believe that modifications should be allowed if
supported by accurate philological studies on the building.
4 Technological
approach to
retrofitting of
buildings
Description of the technological
approach to retrofitting of buildings
in the partner’s country
12,000
Please describe what the national and/or regional
legislation, or the subsidies, or even tradition, focus on in
terms of technology. For example, whether passive or active
systems are preferred, whether there is more emphasis on
the technological plants or the building envelope, etc.
5 Offer of education
Description of the educational
curricula offered by the partner (in
case the partner is a university) or
by the universities/institutes of the
region where the partner is located
(in case of other type of partners)
12,000
Especially in the case of the larger countries, a description
of the offer of education provided by all the universities in
the country would be too long. Therefore, if the partner is a
university, he should describe its own offer of courses
related to the theme; if the partner is another type of
institution, he could describe the educational offer of
universities/vocational institutes of his own region, or the
ones considered the most
representative/competitive/renowned in the country.
6 Annexes
Annexes deemed relevant for a
better illustration of what described
in the above chapters
You can annex for example the full texts of the laws
described in chapter 2, or scientific articles illustrating in
more detail what described in chapters 3 and 4.
This material can be useful also for the educational
activities.
Table 1. Contents of the State-of-the-art Report with instructions, as provided by MIEMA to partners.
2
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
2. Brief overview of results
2.1 Geographic and climate features
Even though all partners belong to countries commonly defined as “Mediterranean”, climate characteristics
can be very different in different parts of the same country. In a large region such as Andalusia, for example,
climate conditions vary from typically Mediterranean to semi-desert, including Atlantic influences and
mountain climate; or, in a big city like Rome, the local microclimate can be considerably different from the
surroundings due to the “urban heat island” effect.
Knowing and understanding the specific local climate conditions will be the first important exercise for the
students who will be approaching the conceptual mapping exercises
Figure 1. Different climatic features in partners’ countries, regions, or cities.
2.2 Legislation and subsidies on energy efficiency in (historic) buildings
The first legislative reference for all Member States as regards energy efficiency of buildings is the body of
EU Directives that must be implemented by the States themselves. The most recent and important is
Directive 2010/31/EU, which obliges Member States to:
- adopt a methodology for calculating the energy performance of buildings;
- set minimum energy performance requirements for new and existing buildings (with the possibility
to exempt historic buildings);
- draw up a list of measures and instruments (including financial measures) promoting the objectives
of the Directive;
- establish a system of certification of the energy performance of buildings.
3
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
These requirements are mandatory and have been implemented by each country in different ways, yet
respecting the common general framework provided by the Directive.
There are laws regulating the performance requirements for buildings at both national and regional level.
Some partners have highlighted that their countries have taken advantage of the possibility of exempting
historic/classified buildings from the obligation to comply with these requirements.
As regards subsidies, the matter is more delicate because they are not mandatory per se according to the
Directive, but they may be part of the general “measures and instruments” promoting its objectives; however,
subsidies are very important for achieving the objectives of energy efficiency in the private sector.
According to partners, all their countries/regions have implemented a specific system of subsidies, in
different forms such as the establishment of specific funds providing low-interest lines of credit for energy
retrofit works (Croatia, Portugal); national or municipal tax deductions for certain types of energy retrofit
works (Italy, Portugal); reduced VAT on the sale of certain technological systems or appliances (Portugal);
or “efficiency cheques”, rewarding the most efficient consumers, which must be spent on further energy
efficiency measures (Portugal).
No specific law or regulation concerning the energy performance of historic buildings has been reported by
any of the partners. On the contrary, some of them are concerned by the strictness of the rules imposed by
the laws protecting the cultural heritage, which sometimes make it impossible to apply important measures
for energy efficiency on historic buildings.
2.3 Cultural approach to restoration of buildings
This information has been required to partners in order to provide an overview of the different approaches to
restoration that are rooted in each country’s own tradition. The techniques of restoration of historic buildings
do not pertain to an “exact science”, but derive from decades, sometimes centuries, of professional practice
and cultural debate. It is therefore important that, in their future exercises within the EH-CMap project, the
students consider the cultural environment of the country in which they will operate.
The theories of restoration can be described quite well using the description provided by the Italian partner.
In Italy (but this description can fit quite well the approaches of all European countries), the practices of
restoration are based on three different positions:
- the “Roman school”: it is referred to a “critical” restoration, which implies an “interpretation” of the
building and his historic stratifications; its main criteria are “minimum intervention” and
“noticeability”, and it does not exclude the use of innovative techniques (figure 2);
- “pure conservation”: maintenance of all stratifications and the documentary role of the building; this
position does not allow critical restoration (figure 3);
- “hypermaintenance”: it refers to the practice of completing some of the missing parts of the building,
or transforming some of its features in order to return it to some ideal form having existed (or
thought to have existed) in the past (figure 4).
Of course, these approaches are not always mutually exclusive, and one single work may follow more than
one of them according to the specific situation and the restorer’s point of view.
4
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
Figure 2. Example of “critical restoration”. Florence, Palazzo Vecchio: use of high-tech windows resembling the
original ones (photo: Wikipedia).
Figure 3. Example of “pure conservation”. Restoration and re-use of original wooden trusses (photo: nogapprogetti.com).
5
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
Figure 4. Example of “hypermaintenance”. “La Zisa” palace in Palermo, partially collapsed in 1971, and
reconstructed in its missing parts according to the concept of “restauration à l’identique”: the reconstructed
parts are not recognisable from the original ones (photo: Wikipedia).
In Spain, the philosophy of conservation is stated by a national law: conservation, consolidation,
improvement and rehabilitation actions should avoid attempts at “reconstruction”. If materials or parts that
are essential for stability are added, they must be recognisable in order to avoid mimetic confusion. All
historic stratifications should be maintained. There are also criteria established by the regional law
(Andalusia) on historic heritage: methods and materials should be chosen according to criteria of
reversibility and must be compatible with the specific architectural traditions. According to further criteria by
the Spanish Committee of ICOMOS, the choice between traditional and innovative techniques should be
weighed case by case, giving preference to the least invasive and most compatible techniques; whenever
possible, removal of historic material should be avoided, and deteriorated parts should be repaired.
It is clear, however, that the approach to restoration depends also on how the building is classified/the degree
of its protection status, and on financial considerations (in the case of important monuments, the revenue that
the building can generate from the tourists’ visits is certainly one of the main drivers for the final decision on
the restoration approach). Two Spanish examples illustrate well the results of two very different approaches:
the restoration of the Hospital de San Jerónimo (figure 5), where the above “recognisability” has been
achieved through a contrast between new and old (from a certain point of view, this approach can be
considered a broad interpretation of the “Roman school”); and the restoration of the Alhambra (figure 6),
6
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
where all historic stratifications on the walls have been maintained (such approach is closer to the above
theory of “pure conservation”).
Figure 5. Restoration of Hospital de San Jerónimo in Marchena, Spain: «recognisability» through contrast between
new and old.
Figure 6. Restoration of walls and plasters in the Alhambra: maintenance of all historic stratifications.
7
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
In Malta, the history of restoration practices is poorer and it does not show any particular orientation. Most
interventions on important historic buildings have been accompanied by long debates, and each intervention
has followed a different approach. This lack of a general, consolidated view on the practice of restoration
have resulted in the demolition of many historic – even if minor – buildings and urban environments.
However, one relatively recent approach is headed towards adaptation and re-use: according to this
approach, the building heritage must remain actively used rather than merely preserved.
In Portugal, the XX-century approach, rooted in Viollet-le-Duc’s theories (see example in figure 4), has been
recently replaced with a much more restrictive vision: in the case of works on classified historic buildings,
priority is always given to the preservation of the historical integrity; incorporation of new elements is
accepted only when it does not affect the qualities that led to the classification of the building. On the other
hand, if the historic building is not classified, the competent authorities tend to be more permissive.
In Croatia, local conservation departments are usually very strict when authorising works on historic
buildings; as a result, it is usually very difficult to undertake energy retrofitting works on such buildings.
2.4 Technological approach to restoration of buildings
The technological approach to restoration varies a lot depending on the single works, the degree of protection
of the building concerned, and the cultural environment of the single countries as described in the previous
section.
The Croatian partner reports some of the guidelines by UNESCO:
- improvement of efficiency of existing systems, or their replacement;
- use of modern PVC windows allowing for a good mimetic performance; or installation of internal,
double-glazed windows;
- use of rock wool insulation in the attic;
- hoisting ground floor slabs above the ground;
- adding insulation layer on the external side of walls if possible; if not, working on the internal side
paying attention to condensation matters;
- using high-efficiency lamps for lighting.
The Italian partner has stressed the importance of a detailed analysis of the problems of the single case as an
essential operation prior to any energy retrofitting work. There are many different innovative solutions that
the market can provide, which can perfectly fit the historic appearance of the building, especially if tailormade. One example is the windows of figure 2, whose high-tech properties are able to protect the artworks
inside the building, while at the same time resembling the original windows. Besides windows, there are
many different innovative solutions such as nanotechnologies for protection from pollutants and
waterproofing, or for insulation (e.g. aerogel), phase-change materials for increasing thermal inertia, PV tiles
for production of electricity, etc.
On the other hand, the Spanish partner underlines that many traditional, low-tech solutions can be still used
today with good results and low costs (e.g. use of courts for regulation of temperature, use of blinds/shutters
protecting from solar gain, etc.).
In Malta, MEPA (Malta Environment & Planning Authority) issues a series of guidelines on the restoration
of historic buildings; however, they only concern the restoration of traditional elements (limestone, wooden
balconies, stone ceilings, etc.).
8
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
2.5 Offer of education
An integrated vision including restoration of historic buildings and energy retrofitting is not always available
at higher education level. Where available, the following have been highlighted by the partners.
- Croatia (University of Zagreb):
- Faculty of Architecture: courses focused on restoration of architectural heritage, and energy
retrofitting of historic buildings.
Italy (Sapienza University):
- Master’s Degree in Architecture-Restoration, including curses related to structural and
functional renovation of historic buildings;
- “Master” course in renovation of historic buildings and urban spaces, including issues of
sustainability and energy audit of existing buildings;
- “Master” course in “bio-ecological” architecture and sustainable technologies for the
environment, including issues of energy performance technologies in the renovation of
buildings.
Spain (University of Granada):
- Degree in Architecture, including courses concerning diagnostics applied to conservation of
historic buildings;
- Master’s Degree in structural reinforcement and energy optimisation of buildings.
Portugal (Fernando Pessoa University)
- there are only a few courses providing an integrated training in this field: “rehabilitation of
the built heritage” and “thermal rehabilitation and building acoustics”.
9
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
Annexes
-
i
IRENA – Istrian Regional Energy Agency (Croatia)
Sapienza University (Italy)
Patronato de la Alhambra y Generalife (Spain)
MIEMA – Malta Intelligent Energy Management Agency (Malta)
University of Algarve (Portugal)
IRENA – Istrian Regional Energy Agency
www.irena-istra.hr
[email protected]
EH-CMap
Advanced Training on Energy Efficiency in Historic Heritage
O1-A1
State-of-the-art Report
Partner: IRENA – Istrian Regional Energy Agency
IRENA – Istrian Regional Energy Agency
www.irena-istra.hr
[email protected]
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
IRENA – Istrian Regional Energy Agency
1. Introduction
1.1 Geography of Croatia
Although the land area of Croatia is not large (56,594 km², 19th in size among the countries of the European
Union), it has an extremely varied relief, as it adjoins several large European relief forms. There are three
main types of relief in Croatia: lowland Pannonian, mountainous Dinaric and coastal Adriatic.
The lowlands occupy the largest area, with 53% of the territory under 200 m, while 26% of the country is
hilly, with peaks between 200 and 500 m, and 21% lies over 500 m above sea level. The lowest areas are in
the northeast region, which forms part of the Pannonian Plain, where the alluvial plains of the Sava, Drava
and Danube alternate with the cinder plains of Baranja and Srijem.
Further west, isolated, wooded peaks rise up from the plains to a maximum of 1,000 m. Along the edge of
the Pannonian Plain is the hilly peri-Pannonian area with a large proportion of highland, sometimes
exceeding 1,000 m absolute height. The transition to the mountainous region is formed by the hills and
limestone plateaus of Pokuplje and Kordun. The real mountain region includes Gorski Kotar and Lika, with
part of the Dinaric highland, basically lying NW-SE, with the highest mountains along the edges. In Gorski
Kotar there is a sharp contrast between the highland area and the deeply hewn river valleys of the Čabranka,
Kupa and Dobra. In inland Lika there are extensive karst fields.
The coastal region extends from the mountains. In the north, it includes the Istrian peninsula, while south of
Rijeka the coastal belt is narrow, bordered by high mountain Velebit on one side and islands on the other.
The southern stretch of coastline corresponds to the historically established region of Dalmatia. The main
feature of this area is the dominant karst relief. It is characterised by lengthwise zonality and the division into
islands, the coastal belt and the hilly area of Zagora in the hinterland. The coastal zone is proportionally
narrow, bordered inland by steep mountain slopes. It is widest and lowest in the flysch zones of Ravni Kotari
in the north, in the central Kaštel region, and in the River Neretva delta in the south. In the hinterland is
Dalmatinska Zagora, a hilly region with several broad karst fields.
About half the territory of Croatia is karst land, while part of the wider region is composed of the same
material, Dinaric karst and continues into Slovenia in the northwest and Bosnia and Herzegovina and
Montenegro in the east and southeast.
Rivers arise from powerful sources, and may flow over or underground before emerging again at ground
level in lower lying areas. Submarine sweet water springs known as vrulje are common. The karst land may
be forested or completely bare. Within Europe, Croatia is considered to be one of the classic karst countries.
The karst region includes the largest reserves of underground drinking water, which require special
protection from the dangers of pollution. Since the level of preservation is high, the Croatian karst region is
of exceptional natural value in European terms.
1.2 Climate characteristics in Croatia
Thanks to its position in the moderate climate belt along the 45th parallel, Croatia enjoys a predominantly
moderate climate, with four clearly marked seasons. Local climate differences are determined primarily by
the diversity of the relief and proximity to the Adriatic Sea. The range of the main climate types on the whole
corresponds to the three main relief types.
1
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
IRENA – Istrian Regional Energy Agency
In the Pannonian area, the climate is predominantly warm and humid. Mean January temperatures are
between 0 °C and –2 °C, while mean July temperatures are around 22 °C. Mean annual temperatures and
temperature amplitudes rise from west to east. Precipitation levels fall from west to east, mostly between
800–1000 mm.
The areas north of the River Sava have most precipitation in May and June, with a secondary high in autumn,
while south of the Sava, the maximum precipitation occurs in autumn. Snow stays on the ground for 25–40
days of the year. The highlands also have a continental climate, but with a significantly modified relief:
temperatures are lower (in winter from –2 °C to –4 °C and in summer under 20 °C). Precipitation levels are
higher, and can be as high as 3000 mm in Gorski Kotar, while snow stays on the ground for 50–60 days of
the year.
The coastal area has a Mediterranean climate. The mean January temperature is 6 °C in the north and 8 °C in
the south, while in the hinterland it is 4 °C. Summer temperatures are over 22 °C in all parts. Precipitation is
from 800–1000 mm, lower on the islands, and higher on the approaches to the coastal mountain ranges. Most
precipitation occurs during the cold part of the year, and the driest months are July and August. Throughout
the year, but particularly in winter, weather conditions on the coast are determined by winds, among which
the best known are the jugo (south wind) and the bura (north wind).
2
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
IRENA – Istrian Regional Energy Agency
2. Legislation in force
New EU directives and strategic plans are clearly indicating that by the year 2020 energy consumption needs
to be reduced by 20%. As building sector represents almost 40% of the total energy consumption, legislation
on energy efficiency in buildings is very important tool how to achieve this goal. Major part of governmentowned facilities are protected cultural goods or are located within protected cores, despite of this fact
legislation on energy efficiency in buildings often excludes historic buildings. Reason for this lies in believe
that cultural value of heritage should not be compromised or threatened by new regulations on energy
performance of buildings.
Energy efficient management in historic buildings for Croatia is very important issue, as more than 38% of
government-owned facilities are protected cultural goods or are located within protected cores. Unfortunately
there are no guidelines for renovation which would lead to successful energy efficiency improvements while
respecting conservation requirements and protection of heritage buildings. All energy efficiency measures
cannot be applied in buildings that are characterized as cultural heritage, but with careful planning and
evolving technologies and solutions it is possible to increase the energy efficiency of protected objects.
The Republic of Croatia has three laws that we must consider when we analyse energy efficiency
interventions in historic buildings:
1. Act on the Protection and Preservation of Cultural Heritage (Official Gazette nr. 69/99, 151/03; 157/03,
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13)
2. Act on Energy Efficiency (Official Gazette nr. 127/14)
3. Act on Construction (Official Gazette nr. 153/13)
Added to these basic laws there are a number of regulations and technical provisions. In July 2014 the
Republic of Croatia has adopted Third National Energy Efficiency Action Plan for the period 2014-2016,
which puts emphasis of systematic energy renovation of existing buildings.
2.1 Act on the Protection and Preservation of Cultural Heritage
More than 38% of government-owned facilities are protected cultural goods or are located within protected
cores and therefore renovation measures need to be in line with conservation requirements of the protection
of heritage buildings.
Act on the Protection and Preservation of Cultural Heritage regulates the types of cultural goods
(immovable, movable, immaterial), protection of cultural heritage, obligations and rights of the owner of
cultural property, works necessary for protection and preservation of cultural heritage, administrative and
inspection activities, operation and scope of the Croatian Council for Cultural Heritage, financing and
preservation of cultural heritage.
Major problem for the implementation of energy efficient renovation of buildings are buildings under the
protection as Cultural Property. Buildings under the protection are registered in the Register of Cultural
Property, led by the Ministry of Culture. This law provides measures for their protection and preservation.
The process of reconstruction is necessary to harmonize with requirements of the Conservation Department,
in order to find appropriate technical solution. Interventions need to be in line with conservation foundation.
The most common example of the energy reconstruction is the inability of the building outside thermal
insulation due to the retention of architectural significance. In these cases the thermal insulation is placed on
inner side which is consent with the decision of the local conservation department.
3
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
IRENA – Istrian Regional Energy Agency
Prior to the renovation of the historic building, it is necessary to contact the competent authority (the
Conservation Department), that will issue special protection requirements for the building under protection
of the cultural heritage. Since the renovation of the building is activity that will lead to changes in cultural
property it is necessary to obtain pre-approval for work on cultural property, in accordance with Art. 60 and
62 of the Law on the Protection and Preservation of Cultural Heritage, and inform the competent authority
on the beginning of works.
Special conditions of protection, as opposed to the general conditions of protection, are based on system
protection measures determined for each cultural asset. Through them the competent authority provides a
basic guideline on the basis of which the cultural property is protected.
Obtaining approval for the proposed EE measures depends on the level of protection and on the properties of
cultural property. Obtaining special environmental protection is the tasks of investor.
Application for the issuing of the special conditions must be accompanied with the results of conservation
and restoration research. The mentioned research gathers all the data on the current state, materials and
technology utilized for the construction of the building. Conservation and restoration research represents the
basis for the adoption of special conditions of the Conservation-restoration Institute of the Ministry of
Culture.
After that it is necessary to perform Conservation study which contains a description of the building
significance, information on previous land use, summary of the results of the conservation and restoration
research and guidelines for the implementation of restoration, including proposals of elements of the existing
building which shall be retained and which must be replaced. Prior to the issuance of the building permit,
investor is obligated to seek for the competent authority, the decision on construction conditions. Decision on
construction condition is a form which certificates that the reconstruction of the building is in line with the
spatial plan.
2.2 Act on Energy Efficiency
Act on Energy Efficiency regulates the area of efficient energy use, adoption of plans at the local, regional
and national level for the improvement of the energy efficiency and their implementation, energy efficiency
measures, energy efficiency obligations, obligations of the regulatory body for energy, transmission system
operators, distribution system operators and market operator in connection with the transfer or transport and
distribution of energy, obligations of the energy distributor, supplier of energy and / or water, and in
particular energy service, determines the energy savings and consumer rights in the implementation of
energy efficiency measures.
Energy renovation of the building is defined as implementation of energy efficiency measures in order to
improve energy performance of a building, or its part, as well as the basic building requirement of the energy
management and the heat conservation.
According above definition as energy efficiency measure is considered:
- energy audit and energy certificate of the building for the energy needs restoration,
- preparation of the project documentation for the energy renovation of the building which provides
energy savings,
4
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
IRENA – Istrian Regional Energy Agency
-
increasing the thermal protection of the building envelope,
upgrading of technical building systems which include technical equipment for heating, cooling,
ventilation, air conditioning and hot water, lighting system and system automation,
management of the building or its part, and
the introduction of renewable energy systems.
2.3 Act on Construction
Act on Construction regulates the design, construction, operation and maintenance of buildings, and the
implementation of administrative and other procedures. Act obligates investors that all interventions in
buildings need to result with energy savings. In case the building is registered in the Register of Cultural
Property, with the approval of the component authority derogations are possible if energy renovation would
significantly undermined heritage characteristics.
2.4 Subsidies for energy efficiency retrofitting of buildings
The Croatian Environmental Protection and Energy Efficiency Fund was established by the law in
2003 as an extra-budgetary institution, funded by “polluter pays” principle through collection of various
environmental charges (for emissions of pollutants in atmosphere, motor vehicles, waste). In 2005 first
public invitations were issued. It has become the underlying mechanism for gathering money and
investing it in projects and programmes related to environmental protection, waste management,
renewable energy sources and energy efficiency. Since its establishment, the Fund has co-financed
through subsidies, loans and grants more than 800 energy efficiency projects. EPEEF is the first and the
only extra-budgetary fund for financing projects programmes and measures for the purpose of EP, EE
and the use of RES in Croatia. Till 2012 EPEEF funding was limited to companies, local/regional selfgovernment and other institutions (no subsidies were given to natural persons).
Financing is secured through environmental charges and is allocated to legal and natural persons
through loans, subsidies, financial aid, and grants.
In particular:
- Loans - zero interest rate, repayment period 7 years (grace period 2 years, payback period 5
years), up to €190.000
- Subsidies - up to 2% of the stipulated rate and up to €108.000
- Financial aid - only for units of regional and local self-government up to €190.000
- Grants – for educational, research and development activities, up to €22.000
These resources are allocated following a public announcement inviting applications for allocation. The
resources can be allocated to local and regional self-governments and to legal and natural persons. The
user of the Fund’s financial support is, however, obliged to invest his own financial resources in the
proposed project. The Fund can cover up to 40% of the total investment cost. For regional and local
self-government units in Areas of Special State Concern this amount can be up to 80%, and for
undeveloped areas (islands, mountainous and rural areas with an average per capita income of less than
65% of the Croatian average) up to 60%.
5
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
IRENA – Istrian Regional Energy Agency
The Croatian Law on the Protection and Preservation of Cultural Property is the basic regulatory law
that identifies the types of cultural property as well as the protection thereof, and it also establishes the
financing of cultural property protection and preservation. The funds necessary for cultural property
preservation in Croatia can be drawn from the: Monument annuity, state budget, county budget, city
or municipality budget, donations, deeds, concession allowances, trust funds, and other sources. On
annually basis Ministry of Culture announces a call for funding of public cultural needs in the context
of which programs of conservation, restoration, presentation and maintenance of cultural heritage are
financed. Owners of historic buildings (natural and legal persons) may apply to this call.
An ESCO company provides energy services and thus develops, executes and finances energy
efficiency projects on a commercial basis. It provides a broad range of comprehensive energy solutions
including designs and implementation of energy savings projects, retrofitting, energy conservation,
energy infrastructure outsourcing, power generation and energy supply, and risk management. The aim
of the ESCO project is to reduce energy and maintenance cost by installing energy efficient equipment
and optimizing energy systems, which ensures investment repayment through savings in the preferable
period of 5 or 8 years (up to 14 years), depending on client and energy efficient measures to be
implemented. The risk of savings being achieved can be assumed by an ESCO through giving
guarantees to the client in accordance with the International Protocol for Verification and Measurement
(IPMVP). After the investment is repaid, the ESCO withdraws from the project and passes all achieved
benefits to the client. All projects are tailored specifically to each client so that it is possible to extend
the project to include reconstruction, additions, more comfort and the like by splitting the investment.
6
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
IRENA – Istrian Regional Energy Agency
3. Cultural approach to restoration of buildings
Historical buildings, complexes of buildings, cultural landscapes and historic zone are protected as
immovable cultural property by the Law on the Protection and Conservation of Cultural Property. Historical
buildings under special protection are registered in the Register of Cultural Goods. Record of cultural
heritage can search via a search tool of the Ministry of Culture.
Regardless of the legal status on the historical building protection, before making any kind of documentation
is recommended to contact the local conservation department. In case of a protected cultural monument or
the building location within the area of cultural and historical units, prior to the start of construction work or
repairs that could change the integrity and character of the historic building, investor is obligated to demand
approval of the local conservation department.
In the work planning phase of work on the historic building conservators shall issued special conditions for
the protection of cultural property, on basis of which the designer shall prepare the main renovation project.
Only when conservators provide confirmation of the main project, the work can begin.
Works on the cultural property must be designed and run by a company with permission to work on cultural
goods and persons with adequate vocations in the profession. This provision was included in the law as a
quality assurance work on the cultural heritage and the guarantee of knowledge, skills and equipment
contractors.
7
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
IRENA – Istrian Regional Energy Agency
4. Technological approach to restoration of buildings1
Before starting a refurbishment it is fundamental to carry out an analysis of the actual existing
building’s performance and condition to understand which areas need to be improved. At first it is
important to study the behaviour of the building without considering mechanical and electrical systems
and try to implement the passive strategies to reduce the energy demand of the building.
Passive strategies are referred to the behaviour of the building without considering mechanical and
electrical systems: efficiency of the envelope (insulation, thermal mass, air-tightness), optimisation of
solar gains (use of greenhouse and solar shading), utilisation of day lighting and natural ventilation.
During the design phase, these steps have to be followed: reduce demand (energy and water demand),
maximise efficiency of the existing systems or replace them if it is necessary and install and integrate
renewable energy systems.
The share of PVC windows used in the restoration of old buildings is increasing. Modern PVC systems
by major producers with their manifold profile and equipment programme allow for a restoration in
style in almost all historic and old buildings. All requirements can be met with various crossbar profile
sections, pillars, vertical bars and crossbars as well as decorative profiles. When old buildings need to be
adapted for modern use, using state of the art materials is imperative. Present day PVC profiles are very
different from those manufactured twenty or more years ago. Furthermore, environment-friendly
production has become a standard in most parts of this industry branch. However, depending on the
case, conservers decide whether keeping original materials for windows is necessary or not. In some
cases it is possible to maintain the original shape, materials and single glazed windows on the outside
while installing double glazed windows on the inside.
When roof of cultural monuments is under reconstruction or reconstruction is planned, especially if attic
is not used and visible it is highly recommended to consider use of rock wool insulation (thickness in
accordance with the calculation). This measure is not destructive and will not influence value of cultural
heritage building but it will significantly contribute to thermal comfort and energy savings in the
building.
In older constructions the problem of waterproofing is usually solved by hoisting floors above the
surrounding soil, installing layers with a higher proportion of voids (mound of large stones and gravel)
as well as reduced capillary layers (dense mound of clay), and performing additional floor structures
with cavities above these layers. Depending on the load, heat-insulating panels made of expanded
polystyrene-foam whose thermal conductivity is λ = 0.036 W/(mK) (density 20-30 kg/m3), should be
put on the waterproofing or on the concrete base. Thickness of the insulation should be calculated (but
not less than 6 cm). PE foil should be placed on boards before the application of reinforced concrete.
Thermal insulation of external walls should be carried out by adding a new layer of thermal insulation
on external walls from the outside. However, in most cases this is not applicable to protected buildings
as it changes the building’s visual identity. From the physical standpoint, performance of thermal
insulation of external walls from inside is inappropriate and often more expensive because of the
additional problems of diffusion of water vapour, the more stringent requirements in terms of security
against fire, the lack of usable space, etc. Another reason why the installation of thermal insulation on
the inside walls is not good in the physical sense is because even though insulating values are improved,
1
8
Reference: Energy Efficiency and Energy Management in Cultural Heritage, UNESCO.
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
IRENA – Istrian Regional Energy Agency
heat flows in the walls change significantly causing the main load bearing walls to become colder.
Therefore, special attention should be given to the performance of a vapour barrier in order to prevent
condensation and the appearance of mold. Also, heat should be insulated in partitions that are connected
with the outside wall. Thermal insulation of walls on buildings under monumental protection is usually
done from the inside to avoid changes on the facade of the building because of its architectural value.
It is estimated that up to 75% of buildings have outdated lighting which is not only inefficient in its
energy consumption but it also fails to provide the optimum visual environment which is especially true
for cultural heritage buildings. The high cost of electricity makes lighting a prime candidate for action to
improve energy efficiency. Consumption of electrical energy for lighting can be reduced by: using
energy efficient lamps and light fittings, directing light to where it is needed, controlling the use of
lighting and user behaviour and using daylight as much as possible. The first three of the listed measures
bring immediate results whereas the last one can really only be satisfactorily applied during the initial
lighting design or in the course of major reconstructions. Refurbishment of the lighting system is a very
cost-effective measure with the usual payback period of less than 12 months (in some cases even less
than 6 months) and with energy savings that can reach up to 85% if new lighting systems and methods
are implemented. For example, replacing old fittings with new T5 lamps in a building that uses outdated
T12 fluorescent lighting achieves significant energy reduction. Apart from improving lighting quality in
the space this provides a 50% energy reduction even before the installation of lighting controls.
Various applications can be used when refurbishing heating and power supply system’s because these
systems do not affect a buildings outer appearance.
There is also a possibility for installation of solar water heating panels hidden in roof valleys, invisible
for all intents and purposes.
9
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
IRENA – Istrian Regional Energy Agency
5. Offer of education
In Croatia, continuing training programs focussed on energy efficiency relevant for building sector exist for
university level professionals, mainly architects and civil engineers.
On the University of Zagreb, Faculty of Architecture undergraduate students of architecture and urbanism
have for a main subject “Protection and restoration of the architectural heritage”. In addition numerous
professional seminars are organised on the energy performance of buildings. Students are learning on
harmonisation of energy and thermal properties of existing buildings with the requirements of applicable
regulations, through examples they are gathering different experiences and guidelines for energy renovation
of existing buildings. Learning how to improve the energy performance of buildings from different periods
of construction and how to proceed on energy rehabilitation of buildings under protection.
University of Rijeka Faculty of Civil Engineering began as the College of Civil Engineering in 1969. In 1971
it started its programme in Civil Engineering as a part of the Faculty of Engineering in Rijeka and in 1976 as
an independent Faculty of Civil Engineering. The Faculty provides high-quality education of professionals in
the area of civil engineering and the related disciplines. During its 40 years of history about 1200 students
graduated from the university study programme and 1400 students graduated from the vocational study
programme, while 12 students were awarded the title of Master of Sciences in Civil Engineering. In 2005 the
Faculty commenced the Bachelor and Master degree study programmes in Civil Engineering (University
undergraduate and graduate studies) as well as the Vocational Bachelor and Graduate Specialist (Coastal
Constructions and Infrastructure Systems) study programmes in Civil Engineering. All study programmes
were designed in accordance with the Bologna principles and accredited by the Ministry of Science,
Education and the Sport in 2005.
In Croatia, continuing training programs focussed on energy efficiency relevant for building sector exist, for
now, only for university level professionals (e.g. architects, civil engineers). Exist tendency to develop
education which could upgrade the current knowledge and skills of workers in building and construction
sector in order to be able to adapt new standards and requirements aligned with energy efficiency targets.
This idea is being developed by the project CROSKILL led by University of Zagreb Faculty of Civil
Engineering in collaboration of a numerous representative partners: Ministry of Construction and Physical
Planning; Regional Environmental Centre; Croatian Chamber of Trades and Crafts; School of Building and
Crafts Čakovec; University of Zagreb, Faculty of Architecture; Knauf Insulation Ltd.; United Nations
Development Programme Croatia; Republic of Croatia, Ministry of Economy; Republic of Croatia, Ministry
of Entrepreneurship and Crafts; Republic of Croatia, Ministry of Environment and Nature protection;
Republic of Croatia, Ministry of Science, Education and Sports; Agency for Vocational Education and Adult
Learning (ASOO); Environmental Protection and Energy Efficiency Fund; Croatian Chamber of Commerce,
Industry and Technology Department; City of Zagreb; Croatian Chamber of Civil Engineers (HKIG); Trade
Union of Construction Industry of Croatia (SGH); REGEA – Regional Energy Agency Northwest Croatia;
Building & Construction Technical High School, Zagreb; Rudjer Boskovic Tehnical School in Zagreb; Saint
Gobain Isover Croatia Ltd.; Tehnika Inc.; DOOR – Society for Sustainable Development Design; Croatian
Association of Facade Thermal Insulation Systems (HUPFAS); Croatian Society for Infrared Thermography
(HUICT); Association of PVC Joinery Manufacturers.
10
O1-A1
STATE OF THE ART
Partner: University of Sapienza - Italy
1
1
Introduction
This report looks at the state-of-the-art in Italy as regards the issue of energy efficiency in historic heritage.
Various viewpoints are examined: legislative, cultural, technological and education. The first section
contains information regarding the main law provisions in force, transferring European directives at a
national, regional and municipal level. In the case in point, the Italian situation is analysed by taking a
closer look at the geographical area of Lazio region and the city of Rome that the case studies selected for
O1_A2 are part of. Rome represents an excellent example, both from a climatic viewpoint and with regard
to the cultural tradition of restoration studies developed at the “Eternal City’s” universities. Subsequently,
the focus is placed on the current cultural debate, highlighting the interaction between restoration studies
and the need to take action with regard to existing heritage. The active conservation approach is pointed
out, which aims at improving the performance of historic buildings of significant cultural and documentary
interest, as opposed to a vision of mere compliance with legislation or of exemption from legislation with
the tendency to not take any action. The cultural approach is accompanied by a description of the
technological approach with reference to pilot projects, stressing the importance of technological
innovation as well as of necessary repossession of interpretation of geographical conditions as a
cornerstone for appropriate, measured action. Indeed, the climatic conditions forming the basis of theories
for improving energy and environmental performance in the geographical area of Rome are included in
this introduction by virtue of the importance of said profile. In conclusion there is an overview of
educational courses offered by La Sapienza University and the areas of specialisation of training
programmes sponsored by the Professional Associations of Architects, Planners and Conservators of the
Provinces of Lazio.
Figure 1.
Lazio: Regional Territorial Landscape
2
1.1
Rome’s climate
Figure 2.
The Provinces of Lazio Region: Roma (RM); Viterbo (VT); Rieti (RI); Frosinone (FR); Latina (LT). In yellow, Province of
Rome, in red, City of Rome
Starting from a study of the average monthly maximum temperatures, we can note that these do not
exceed 30° C and the average monthly minimum temperatures do not drop below 3° C. The average
monthly rainfall exceeds 100 mm for a three-month period from October to December (weather station:
Rome Ciampino) and for one month only (November) as regards Rome city (weather station: Monte
Mario). On the whole, the climatic data provide confirmation of the fact that the city of Rome falls into
Climate Zone 4 as defined by Walter et al. (1975), in a Mediterranean type transition zone. Recent climate
studies of cities show some changes with regard to the surrounding areas resulting in a generally warmer
and drier situation (Sucopp & Kowarik, 1988). Moreover, the “heat island” phenomenon also occurs as a
result of the ability of the earth and buildings in urban areas to heat up, with higher temperatures
compared to surrounding rural areas, especially at night and during the winter months (Colacino, 1989).
As regards prevailing winds, we can take a brief look at data provided by the Italian Air Force’s National
Centre of Aeronautical Meteorology and Climatology (C.N.M.C.A.) Said data refer to the weather station
located in Rome Ciampino for the period from 1961 to 1990. For most of the year we can see speeds
between 1 and 10 knots with an increase in both speed and frequency during the winter months compared
to the summer months. Prevailing winds in winter come from the North (North wind) and North-East
(Northeaster) on the coldest, driest days and from the South-East (Scirocco) on the dampest days. An
area of high pressure (Azores High) normally develops over the Tyrrhenian Sea during the summer which
3
results in prevailing winds from a south-westerly direction. Specifically, it must be noted that from June to
August in Rome, movements of masses of air are caused by the different speeds of warming of the earth
produced during the day between the sea and the earth which result in light winds (sea breeze). This is
the so-called “Ponentino” which can be experienced from 12 noon through to the evening and which blows
inland up to a distance of 50 km from the coast. The “ponentino” is a typical environmental element
described and recalled in local culture, in songs and poetry.
Figure 3.
Rome: climatic condition
As regards solar accessibility, it must be noted that the Italian territory is split into six climatic areas, or
climatic brackets, that are identified via the heating degree days and range from letters A to F. Said
classification forms the basis for the algorithm used to calculate the energy performance of building
enclosures provided for in Italian legislation. Based on this classification, Rome falls into climatic bracket D
and is characterised by heating degree days equal to 1415 days and average winter temperatures of 7° C
and average summer temperatures of 24° C. The solar radiation for Rome is equal to 15MJ/m2 per year.
The maximum potential sublight compared to the inclination of the enclosure elements can be described
graphically.
4
Figure 4.
Figure 5.
Rome: prevailing winds
Rome, main parameters for bioclimatic analisys: optimum orientation and annual solar radiation
5
Figure 6.
Rome, main parameters for bioclimatic analisys: solar radiation for different exposure condition
The current general climatic conditions represent a point of departure to be looked at more in depth and
optimised, highlighting how the upgrading and optimisation of the climatic and environmental
characteristics of settlement patterns and historic buildings represents the first step of a project to increase
the efficiency of historic and cultural heritage.
6
2.
Current legislation
In recent years, the legislative framework referring to the energy performance of new and existing
buildings has experienced major changes due to the issue of a series of implementation decrees at a local
level that are regulating the control and assessment procedures required by national laws to apply
European directives. Alongside general regulations to implement energy sustainability targets, work is
currently going ahead to codify calculation procedures, showing in an analytical manner that modelling of
building heritage is not so easy, especially for European cities rich in history and stratifications, with Italy
undoubtedly offering the most representative example of this.
Awareness in Italy of the problem concerning the correct management of energy sources came to light in
1975 when the first National Energy Plan was approved. Law No. 10 of 9 January 1991, “Provisions for
implementation of the National Energy Plan with regard to rational use of energy, energy saving and
development of renewable energy sources” represented an innovative instrument, showing that energy
saving could not be limited solely to improving the building enclosure’s thermal insulation, but had to be
carried out by cutting consumption and greater use of renewable energy sources.
Implementation of Law No. 10/1991 took the form of law provisions in the shape of a ministerial decree,
and technical provisions consisting in UNI standards to define the calculation methods to be adopted.
Therefore, for the first time, architects were obliged to check the efficiency of their designs from an energy
viewpoint, using dedicated law provisions. Law No. 10/1991 was improved on in order to implement and
apply at a national level the community recommendations set forth in Directive 2002/91/EC regarding the
energy performance of buildings which opened the door to a process of legislative innovation still in
progress.
This report offers an overview of European directives at a national level, describing the inclusion of these
in legislative frameworks at a national, regional and municipal level. The geographical area of Lazio will be
studied, with a closer look at the state-of-the-art as regards the implementation of said provisions and
procedures in the Municipality of Rome. The aim of the report is to highlight, with regard to Italy, the ways
in which the move from general logics to local logics has occurred, showing how Italy alone opted for
concurrent state-regions legislation, in other words issuing laws at a national level but delegating the
implementation of these to subordinate authorities (Lucchi et al. 2013). The use of exceptions in local
situations with regard to buildings and urban fabrics forming part of the historic heritage will be pointed
out, and the debate aimed at looking for a new balance between conservation and energy regeneration
will be embarked on.
2.1
Energy efficiency in buildings
The need for specific legislation regarding the efficiency of historic heritage can be considered a natural
progression of the issue of sustainability which has involved that world of architecture at various levels as
from 1997 on. This was the year when the Kyoto Protocol approved the need to promote and improve a
low-energy consumption economy, with the aim of combating climate changes and improving market
competiviveness. Issue of the European directive on the energy efficiency of buildings (EPBD
2002/91/EC) and the more recent directive 2010/31/EU are aimed at increasing the energy efficiency of
buildings, obliging member states to create a suitable legislative framework, suited to their own climatic
and geographical conditions, specific uses, building characteristics and, last but not least, cost efficiency.
7
In order to provide a concise and well thought out overview, a progressive breakdown of the directives in
direct relation to their incorporation into the Italian legislative context can be found below:
x Directive 2002/91/EC and Legislative Decree No. 192/2005 – Legislative Decree No. 311/2006
The directive focuses on 5 key points:
- calculation of energy efficiency of buildings;
- minimum energy efficiency requisites;
- building certification system;
- centralised plants and boiler inspection;
- optimisation of renewable sources
The directive contains a specific innovation regarding existing buildings; specifically, reference is made to
“existing buildings of a large size” –more than 1000 m2 – “subject to major renovation” (Art.1) so that their
efficiency is improved “in order to meet minimum requirements insofar this is technically, functionally and
economically feasible” (Art.6). The directive provides for the possibility for member states not to apply the
set requisites to some categories of buildings, including buildings used as places of worship and for
religious activities or buildings and monuments that are protected as part of a designated environment or
because of their special architectural or historical value, where compliance with requirements would
unacceptably alter their character or appearance (Art.4 subsection 3).
Italy has adopted the European Community provisions through Legislative Decree No. 192/2005
(supplemented and amended by Legislative Decree No. 311/2006), with a view to“improving the energy
performance of buildings so as to promote the development, optimisation and integration of renewable
sources and energy diversification, helping achieve the national targets of reduction of greenhouse gas
emission set by the Kyoto Protocol, and promoting the competitiveness of the more advanced segments
through technological development”(Art.1). The most important points contained in said legislation are:
-
the criteria for checking energy performance
transmittance limits
obligation of energy certification
obligation of solar thermal energy
In keeping with the provisions of the European directive for existing buildings subject to renovation, the
legislation provides for complex application: total or partial renovation, extensions and non-recurring
maintenance. While assets subject to restrictions are excluded from the decree. In Italy, Law Decree No.
42/2004 sets down the laws regarding landscape and environmental issues, otherwise known as the
“Code of cultural assets and landscape”.
x Directive 2006/32/EC and Legislative Decree No. 115/2008
The directive clarifies the priority of action with regard to 3 key points:
- national plan of action for energy efficiency
- targets, schemes and incentives for eliminating barriers to efficient use of energy
- introduction of energy diagnosis of buildings
Italy has adopted the directive through Legislative Decree No. 115/2008 which establishes a series of
measures to improve the efficiency of end uses of energy. The most important points include:
-
volumetric deductions for buildings with thicker walls and floors
obligation to include solar thermal and photovoltaic energy for routine maintenance activities
8
Figure 7.
Climatic classification. The Italian territory is divided into climatic zone. The zoning is made in relation to the heating
period, measured in hours of heating (GG).
S/V
CLIMATE ZONE
A
B
C
D
E
F
600-GG
601-GG
900-GG
901-GG
1400-GG
1401-GG
2100-GG
2101-GG
3000-GG
3001-GG
<0.2
8.5
8.5
12.8
12.8
21.3
21.3
34
34
46.8
46.8
>0.9
36
36
48
48
68
68
88
88
116
116
Table 1.
Limit for specific heat supply (Kwh/mq) in the case of residential buildings. The index is calculated in relation of climate
zone (GG number of heating hours) and the factor form
9
S/V
CLIMATE ZONE
A
B
C
D
E
F
A
600-GG
601-GG
900-GG
901-GG
1400-GG
1401-GG
2100-GG
2101-GG
3000-GG
3001-GG
<0.2
2.0
2.0
3.6
3.6
6
6
9.6
9.6
12.7
12.7
>0.9
8.2
8.2
12.8
12.8
17.3
17.3
22.5
22.5
31
31
Table 2.
Climate Zone
Limit for specific heat supply (Kwh/mc) in the case of non residential buildings.
Vertical opaque components
Horizontal opaque components
Roof
Windows
Floor
A
0.54
0.32
0.60
3,7
B
0.41
0.32
0.46
2,4
C
0.34
0.32
0.40
2,1
D
0,29
0,26
0,34
2,0
E
0.27
0.24
0.30
1,8
F
0.26
0.23
0.28
1,6
Table 3.
U-Limit values for access to incentives
Thermal Lag – S-
Thermal decrement -Fa
Performance
Quality class
S>12
Fa<0.15
VERY GOOD
I
12>S>10
0.15<Fa<0.3
GOOD
II
10>S>8
0.3<Fa<0.4
DISCREET
III
8>S>8
0.4<Fa<0.6
SUFFICIENT
IV
0.6>S
0.6<Fa
MEDIOCRE
V
Table 4.
UNI EN ISO 13786: classes and values for the building energy performance in dynamic analysis
10
x Enforcement of application procedures in Italy:
The legislative decrees are enforced through implementation decrees, specifically:
-
DPR 59/2009 : Presidential Decree No 59/2009 “Regulations for implementation of Article 4,
subsection 1, letters a) and b) of Legislative Decree No. 192 of 19 August 2005 concerning
implementation of Directive 2002/91/EC on energy efficiency of buildings”. This decree, currently
in force, aims to ensure application, in a standardised manner throughout the country, of the
regulations for the energy efficiency of new buildings and buildings subject to renovation, defining
the criteria, minimum requisites and calculation methodologies for the energy performance of
buildings and heating and hot water plants. However, said decree specifies that its provisions are
only applicable in regions that do not already have their own specific regulations in this regard.
-
DM 26/06/2009 : Ministerial Decree of 26/6/2009 issued by the Ministry of Economic
Development “National guidelines for energy certification of buildings” is the national reference
law for energy certification of new and pre-existing buildings and for defining calculation methods.
As from 25 July 2009, regions without regulations regarding the energy certification of buildings
must follow the national guidelines, while regions that have already adopted the European
Community directive 2002/91/EC must maintain their own regulations but update them to comply
with the national ones.
-
Directive 2010/31/EU (Revocation of Directive 2002/91/EC) – Legislative Decree No. 28/2011
This directive finalises the energy efficiency measures undertaken, widens the field of application,
consolidates the validity of some provisions and grants the public sector a leading role. The new
version of the directive maintains the previous distinctions between new and existing buildings,
confirming that religious buildings and protected historic buildings may be considered exempt
from any obligation to comply with the directive should any changes to be made damage their
nature or appearance,
Legislative Decree No. 28/2011 adopts the directive through substantial confirmation of the
previous provisions, and by introducing the obligation for new constructions to meet part of their
electric energy requirements using renewable sources.
x Directive2012/27/EU(RevocationofDirective2006/32/EC)
The European directive on energy efficiency has been in force since December 2012. The directive does
not envisage any obligatory target for member states by 2020 (compared to, for example, the provisions
regarding renewable energy). Indeed, Article 3 of Directive 2012/27/EU establishes that all member states
must set an indicative national target for energy efficiency based on primary or end energy consumption,
on primary or end energy saving or on energy intensity. However, the directive also states that member
states may use alternative measures to guarantee equivalent savings.
Also in this case, the directive states the possibility of exemption from renovation obligations for specific
categories of buildings (historic and military buildings and places of worship). Said exemption would seem
to be confirmed in the draft implementation legislative decree.
x LawDecreeNo.63/2013(LawNo.90/2013)
Conversion of Decree No. 63/2013 into Law No. 90/2013 entailed the amendment and correction of some
of the provisions contained in Legislative Decree No. 192/2005. The Decree eliminated Energy
Certification (ACE) and introduced Energy Performance Certification (APE), in compliance with the new
directive. The new method for calculating energy parameters will be defined by one or more decrees
issued by the Ministry of Economic Development. Specifically, this involves updating of the
aforementioned Presidential Decree No. 59/2009 containing the energy performance calculation methods
11
in accordance with the previous Directive 2002/91/EC. Despite the supplements and amendments, the
exemption remains for buildings falling into the area regulated by the second part and Article 136,
subsection 1, letters b) and c) of Legislative Decree No. 42 of 22 January 2004, containing the code of
cultural assets and landscape, without prejudice to the provisions contained in subsection 3-bis.
x NationalPlan,RegionalProgrammes,MunicipalRegulations
In 2007, Italy approved the first National Plan of Action for Energy Efficiency (P.A.E.E. 2007), in 2011 it
drafted its second and in 2014 its third. Each of these plans identified government policies for achieving
the targets to improve energy efficiency and energy services updated from time to time and organised
according to sector: residential, tertiary, industry, transport. Basically, the plan represented an overview of
energy consumption and forecast savings by working on various fronts. Thematic targets are outlined
through the structural fund planning (2014-2020) in order to achieve the savings set down in the plan.
Energy efficiency represents a thematic target where the first area of action is aimed at improving energy
efficiency and reducing consumption in residential and non-residential, public facilities and buildings
owned by the central public administration.
Under Legislative Decree No. 112/98 “Assignment of the State’s administrative duties and tasks to the
regions and local authorities”, implementing Part 1 of Law No. 59 of 15 March 1997 in which the state
delegates “energy-related administrative tasks to the regions under national coordination” every region is
obliged to perform programming, strategy planning, coordination and control of tasks assigned to local
authorities, and establishes energy saving and renewable source development targets and the relative
methods for meeting them. The region is responsible, inter alia, for approving, adopting and updating the
Regional Energy Plan (PER) and promotes the development of energy efficiency certification and the
diffusion of renewable sources.
At a regional level, in Resolution No. 724 passed by Lazio’s Regional Council on 24 October 2006, the
region provided for the preparation of a document to supplement and complete the 2001 Regional Energy
Plan, assigning the task to ENEA and setting up a Technical Committee to identify the guidelines.
Subsequent to approval of the Regional Energy Plan, Lazio regional authorities must complete their own
regional planning entailing the drafting of an overall development project for the whole energy system in
keeping with the region’s socio-economic and production expansion. As regards energy efficiency issues,
Lazio regional authorities refer to the national legislative framework (DPR 59/2009 and DM 26/06/2009).
Note must be taken of Regional Law No. 6/2008 “Regional provisions regarding sustainable architecture
and bio-construction” which represents a legislative interface to Legislative Decree No.192/205, as
subsequently amended. Said law proposes a vision combining the need to make known sustainable
architecture activities with safeguard of the historical identity of urban areas, promoting the conservation of
typological historiccharacteristics linked to the buildings’ traditions (Art. 2, subsection 1,point b).
At a municipal level, CRESME and Legambiente carried out a preliminary survey on a sample of 1000
municipalities, collecting and classifying 188 building regulations that either order or promote a different
way of building which focuses on environmental sustainability. Nowadays, municipal building regulations
are an all-important lever for promoting and achieving environmental and energy policies. In Resolution
No. 7 passed by the Capitoline Assembly in 2011, the Municipality of Rome introduced a series of
obligations and incentives that apply to new buildings, with the exception of technical restrictions to be
documented, and existing buildings. Also in this case, at a municipal level and by way of precaution,
Article 48-ter/point 6 cites that “exception shall always be made for limits provided for in restrictions related
to cultural, environmental and landscape assets”. Just as, at a regional level, updating of building
regulations represents a key stimulus for applying made-to-measure, passive bioclimatic strategies.
12
2.2.
Actions involving historic buildings
The concise overview of the evolution of Italian legislation provided above shows a series of problems,
due in part to the delay in adopting directives, but also to the complexity of the issue that necessitates total
regeneration of the international, national and local chain of rule. Clearly, the fact that energy performance
has been placed at the heart of assessment systems, requiring states to supplement their own energy and
climatic profiles, is an important step forward for a society that has been indifferent to its own geographic
conditions for too long. The aforementioned exemption regarding energy efficiency activities for historic
buildings, transferred from a European level to a local municipal level, is undoubtedly necessary in such a
chaotic and uncertain scenario. It is also true that the for short-term improvement of the energy
performance of public buildings in contexts such as Rome, for example, generates doubts regarding the
real effectiveness of this type of measure, without, to some extent, involving the historic fabrics and
buildings. Indeed, the cultural and scientific debate is offering new viewpoints on this issue that, while
focusing on the unquestionable priority of safeguarding historic heritage, move towards new horizons of
optimising efficiency through measured and intelligent use of traditional technologies and new
technological horizons. (Davoli, 2010)
Figure 8.
Figure 9.
Lazio Regional Landscape Plan: in red the historic city of Rome.
Lazio Regional Landscape Plan: map of cultural and environmental protection
13
3.
Cultural approach to building restoration
The term restoration is used to refer to any action aimed at conserving works of historical, artistic and
environmental interest, and passing them on to future generations, facilitating their interpretation and
without deleting the signs of the passage of time. Restoration is based on respect for the ancient
substance and genuine documentation forming said works, and also offers itself as a critical act of
interpretation (…) as a critical hypothesis and propostion that can be amended at all times, without the
original undergoing irreversible changes because of this1.
This paper will focus on the current cultural approach developed in Italy with regard to energy efficiency
activities involving architectural heritage. This issue is increasingly acknowledged as fundamental for the
challenge posed by sustainable development. Alongside the increasingly stringent performance requisites
for new buildings, the “historic city”, which includes both the ancient city and consolidated modern city and
stratifications, represents a key cultural and historic resource, as well as an important part of public
heritage. Therefore, upgrading of existing buildings seems to be a priority action, especially in contexts full
of history, that refers to the need for greater sharing and understanding of cultural policies and working
approaches.
Figure 10.
1
Rome, G.B.Nolli 1748
Giovanni Carbonara, in Che cosa è il restauro? Nove studiosi a confronto, Pag.25
14
Actions aimed at energy-environmental upgrading of existing buildings are actions that clash with the need
to safeguard the historic city. The issue is made even more virulent by the fact that said actions offer
elements that qualify the upgrading activities. After all, confirmation of the principle of precaution comes in
a series of illegal changes during the 1900s due to the advent of drastic differences in habits and customs
(electricity, hydraulic systems, lifts, antennae, vehicle access, etc.) that resulted in changes that cannot be
overlooked. On the other hand, the technological goals of the era of information technology,
dematerialisation, and decentralisation in energy production are what projects the debate towards broader
horizons.
Figure 11.
Rome’s Urban fabric: medieval; renaissance; nineteenth-century expansion; twentieth-century expansion
As regards new technological opportunities, the path linking the energetic restoration of historical buildings
takes on a never-seen-before guise that cannot be exhausted in the building’s intrinsic logics, but must be
referred to the vocations of its context, to the logic of connecting and sharing the energy scenario with
buildings with more possibilities of action. This process of creating a “network” of buildings of differing
historic importance, even if easy to understand and up-to-date, refers to the start-up of a phase of fact-
15
finding analysis of relations between territorial-level energy vocation and the historic city’s typomorphological characteristics, the definition of criteria to achieve energy balance through diversification of
actions in relation to the existing buildings’ qualities and characteristics.
In this context, the issue of technological diversification comprises various aspects: undoubtedly from a
performance viewpoint, but also from the viewpoint of the historical and identity-related compatibility of
existing buildings. Consequently, even if the “network” logic represents a significant direction, it cannot
replace the need to consider optimisation of direct action. Also in this case, the introduction of innovative
technologies and materials play a key role in the eco-efficiency of action within a historic context.
The outlined cultural approach refers to the principles of active conservation that have long since paid
attention to the indiscriminate introduction of modern technology in historic buildings. At the same time a
cultural position that tries to surpass national legislation that has exempted historic environments from
technological and plant upgrading, as recommended in European directives. But said exclusion does not
actually resolve a real need for upgrading, especially if the historic building, often publically-owned in the
case in point, continues to be used for residential purposes which the concepts of consumption and
comfort must be referred to. In this sense, the debate is focused on overcoming the lack of legislation in a
context where, instead, it would seem necessary to establish a few, yet infrastructural rules of action.
Figure 12.
Rome’s Urban fabric, typo-morphological characteristics: medieval; renaissance; nineteenth-century expansion; twentiethcentury expansion
The problem of codifying said rules lies mostly in a series of cultural distortions on the issue of a
sustainability that is too often generic, or too seldom gauged on the situation’s real conditions.
Technological opportunities most definitely represent a key vehicle for implementing local sustainability,
but the potential contribution from updating of restoration and conservation procedures is equally
important, which can be measured on various conceptual and working aspects that go to enrich the
cultural approach to the question of energy upgrading of historic heritage:
-
-
Direct and in-depth knowledge of the buildings and history as a source of learning and possible
reference in active thinking on sustainability in architecture, including in new buildings; indeed
detailed analysis and critical comparison of historic heritage and settlements can represent a vast
field of research and be useful for fine-tuning of the concept of sustainability and for more mature
territorial and architectural planning and thinking;
Forward-thinking in restoration, including in the sense of respect and coherence with settlement
principles, construction techniques, material choices made over time in accordance with the rules
of good construction; new contributions and research on investigation techniques, ancient and
modern materials, relations between the old and the new with a view to sustainability in the sense
of antithesis to the dissipation of matter, culture and energy are linked to this;
16
-
The actual contribution of technology in relation to the specific characteristics of historic heritage;
hence the potential that can be expressed from this ever-changing dialogue, within the criteria of
compatability, amid historic matter and technological contribution. In turn, said contribution is to
be looked on as the outcome of specific studies that lead research and production targeted at
energy reduction to tackle the concept of compatability for historic buildings, taking action and
inventing in order to move around within them while showing respect and achieving efficiency (De
Vita, 2012).
Figure 13.
Rome, Municipal Master Plan: guide to the interventions of quality. Type of bearing wall
Some significant aspects of the above points must be highlighted. Firstly, it is clear that the cultural
approach shown contrasts with any form of standardised action protocol. A fact-finding approach that
exalts historic stratification as a natural condition of interpretation. A second aspect concerns the
17
knowledge of geographical, construction, material, technical and technological characteristics found in the
different historical stratifications. As well as the teachings that come to light from interpreting relations
between architectural bodies and climatic control in historic buildings.
The need to pursue interaction between the various technical and scientific skills already forming the
multidisciplinary framework of restoration seems clear. Restoration studies is one of the areas lacking in a
single and univocal definition given its cultural connotation often linked to the passage of time. As regards
the stance adopted in relation to conservation of the original matter, theoretical approaches that currently
form the basis of restoration in Italy comprise three positions (Carbonara, 1997): the “Roman school or
Tout Court”; “pure conservation”; “hypermaintenance – restoration”. The Roman school, which is the mostwidely shared position at the present time, has its roots in the postulates of scientific restoration which
were later supplemented with observations and studies of critical restoration in its most genuine form.
Critical restoration is a methodological approach to restoration formulated by Cesare Brandi (Brandi,
1963), an art historian and director of the Central Restoration Institute (now called the Higher Institute of
Restoration and Conservation) for many years. In this context, restoration is taken as “interpretation” of the
monument, to be conserved in its historical stratification, combining image and matter, in the form in which
it has survived. Therefore, a position which prefigures a wide selection of actions by complying with criteria
regarding minimum intervention and distinguibility, without excluding the legitimacy of innovative actions
aimed at substantial respect of the authentic work.
Pure conservation totally rejects critical restoration, especially as regards the importance it gives to the
building’s aesthetic need. If our point of departure is the premise that in today’s world, aesthetics are a
position in complete crisis, the trend favours the historic need. So, actions committed to maintaining the
work’s legibility and conserving the architecture’s documentary role are the only ones permitted. Strictly
conservative restoration requires the strict conservation of the work in the completeness of its
stratifications, and conservation of the patina as a sign of the matter’s transformation over time. However,
justified removal of some additions that disturb the monument’s visual appearance is allowed, and this
factor narrows the distance between said conceptual approach and critical restoration.
Hypermaintenance – Restoration is a completely opposite theoretical approach that tends to look on
restoration as “reconditioning” so that the works marked by the passing of time can require the freshness
of a new work. This is a trend that focuses more on appearance than on substance. The desire to lend
“change” to the ancient monument is an approach that is inspired by some schools of thought of the 1800s
(for example stylistic restoration) whose foundations lie in past eras and among architects that try to
introduce the culture of design into restoration doctrine. At a highly schematic level, it could be said that it
promotes the completion of some of the missing parts of a monument, or the transformation of some
features in order to give it back an ideal form that existed (or is said to have existed) in the past. One of
the limitations of said school of thought is the subjectiveness of design choices: the iconographic sources
referred to are often relative and imprecise. At an interpretational level, we could say that this approach is
an attempt to wipe out the passing of time and the work’s evolution.
To conclude, the differing interactions of the issue of energy efficiency in relation to the three schools of
thought on urban and architectural restoration can be noted. It is clear that there is no simplified option for
an integrated vision. Knowledge of the local geographical and historical situation and coherent application
of technological systems are the principles drawn on that must cater for contingent needs and the lack of a
legislative framework,regardless of the relevant school of thought. The most important cultural approach is
the one that does away with the formulation of manuals of technical solutions, favouring a logic that
resembles that of a “guide” to the choices to be made in view of upgrading activities and the fundamental
principles for ongoing regeneration of our cultural heritage
18
4.
Technological approach to building restoration
The technological approach to improving the energy efficiency of historic buildings in Italy is in line, for the
most part, with the logic of made-to-measure action, hence far removed from the application of universal
guidelines. Therefore, the central idea is aimed at improving energy performance as a whole, without ever
taking action to force or distort the features of the original building. This type of action is experimental and
does not comply with legislative obligations regarding energy efficiency, but implements key innovations of
the technological approach. Said approach brings with it optimisation of a technological culture in the
sense of an intelligent, measured transformation process, opting to improve immaterial factors prior to any
physical transformation since the former often represent a significant variable in a building’s energy
balance. In addition, measured action makes use of innovative technologies for the diagnosis and for the
building enclosure, as well as for the basic systems to increase a building’s active and passive
performance without putting its image at risk (De Santoli, 2006).
To start, the first point for a cultural and energy optimisation project lies in the innovation of local
knowledge systems. Indeed, a first area of debate is the retrieval of common technical
knowledge,indispensable for appropriate use and conservation as well as useful for defining the most
balanced and sustainable development of urban transformations the user is called upon to take part in.
The heritage of common technical knowledge is probably one of the factors that has suffered most in the
homogenisation culture. Consequently, a technological approach aimed at optimising the immaterial areas
of technical culture represents a fundamental action for creating the cultural landscape that operates in a
dynamic process where the evolution of cultural assessment by a community is ongoing.
The areas of design and production are also fully involved in this process of cultural optimisation, indeed
technical knowledge blends with technical awareness as regards the professional figures involved. Said
option poses the need to innovate the relationship between historic architecture, sustainability and new
technologies, going beyond the traditional, limited approach combining conservation and plant engineering
technology. Indeed, it is interesting to note the reversal of the approach found in “technological
production” whose product innovation process is based on the specific needs of conservation, and not the
contrary. In this sense, the current logics of renewable energy micro-networks represent an interesting
scenario of application, where common technical culture, design and technological production adapted to
local conditions are part of those factors the “active conservation” culture refers to. Said culture has long
since wondered about the introduction of modern technologies, highlighting the dangers and traumas that
can arise from a simple request for performance and the indifference of technology in the fabric and
material of the historic city. The position for which energetic-environmental upgrading referred to existing
buildings, and especially to the historic city, must correspond to the achievement of a positive energy
balance, obtained through differentiated criteria and techniques depending on the characteristics of
existing buildings and in accordance with the principle of compatibility between advanced technologies,
filed material for historical purposes and landscape, is one that is common within the Italian panorama.
The technological approach that refers to the application of “protocols” is less defined or at least more
controversial. On the one hand, the chance to be able to refer to case studies whose action process, from
a methodological-working viewpoint, can be transferred to other circumstances, is appealing. On the other
hand, it is clear that protocols represent a step towards homogenisation of the repeatable procedure which
could encourage solely economic goals if applied without intelligence and critique.
19
We can find the more consolidated material approach alongside the immaterial technological approach,
which refers to the scenarios offered by product and process innovation both during diagnosis and action.
Technological evolution in the field of diagnostics has allowed for anomalous situations to be studied more
closely, with specific identification of the causes and parameters where action must be taken in order to
allow the system to refunction correctly, avoiding wide-range action and consequently the risk of
inappropriate action, as well as considerable financial savings. It is clear that active conservation refers to
the diagnostic approach insofar as it allows for knowledge of the monument and draws on the minimum
action strategy. To this end, the technological innovation approach makes it necessary to introduce a
different fact-finding methodology that can be positioned prior to design and can help detect working
problems as well as expand the development of historical research in the strict sense. In this sense,
careful investigation of masonry, structural components and graphic rendering of the building’s
performance that can be carried out via thermography, make it possible to reconstruct an unprecedented
knowledge framework.
Studies carried out in this sense on Palazzo Vecchio in Florence (first built by Arnolfo di Cambio in 1299)
have accurately shown the series of stratifications formed over time which are fundamental for
documentary historical analysis and for measuring overall thermohy-grometric functioning which cannot be
modelled through a standard typology. Hence the impossibility of transferring it to a catalogue.
An analysis of the Palazzo Vecchio case study makes it possible to obtain other lessons of use in the
process of linking sustainability and conservation. The first step concerns routine and non-reccuring
maintenance activities for the conservation of detailed elements that refersto a technological action
programming and planning strategy; assessment of the restoration and consolidation approaches which,
in the presence of structural changes, require the adoption of non-invasive monitoring strategies aimed at
identifying the solution that fits with the original architecture. Palazzo Vecchio is also emblematic as
regards one of the other key issues for energy efficiency: replacement of fixtures. Once again the historical
building boasts specific features such as large dimensions, more than eight square metres and split into
four parts characterised by a precious,nineteenth-century perpendicular fabric. Said fixtures, however
valuable they may be, offer scant protection against atmospheric agents and the windows are unable to
ensure suitable protection against sunlight for the works on display inside the building. The solution was to
design new, made-to-measure fixtures with a suitable performance level that incorporated the
perpendicular fabric. Therefore, a new fixture was designed with a thicker, multilayer oak wood section
able to contain a sandwich of three layers with the historic window forming the middle layer , an energetic
window on the outside which reflects 39% of lighting and a 7 mm safety window on the inside. Greater
resistance was achieved by introducing argon gas into the air in the layers. And lastly, the strategies
adopted to optimise building lighting and minimise consumption. Said strategies entailed the use of highefficiency light bulbs and automised plant control technologies; use of devices to eliminate ducts in the
historic masonry.
Another important area of the technological approach inside historical buildings concerns the use of
environmental technologies such as nanotechnologies; phase change materials and aerogels. And lastly
the integration of energy production systems from renewable sources, firstly photovoltaic systems.
Studies concerning the use of nanotechnologies have allowed minimum impact actions to safeguard the
wall surfaces increasing durability and resistance to atmospheric agents, as well as reducing maintenance
activities with the advantage of saving financial resources. Said possibility is offered by technological
transfer of the water-repellant effect of Lotus plant leaves. Said innovation in the area of historic buildings
of special architectural and artistic value becomes all-important for limiting the damage caused by
chemical agents resulting from atmospheric pollution.
20
Another area of innovation aimed at increasing the energy performance of historic buildings consists in the
application of phase change materials (PCM). These are thermo-regulating materials that increase the
range of options as regards the management of comforts inside buildings insofar as able to accumulate
and release heat in accordance with set parameters. Said materials work as accumulation masses, similar
to traditionally-used building materials, but with markedly smaller dimensions. At a working level, said
materials are employed through encapsulation in microspheres inside the plasterwork, or contained in stiff
panels made using aluminium structures.
Still in relation to innovative materials, there are solutions with insulation using dehydrated silicon gel,
better known as aerogel. This material offers new insulation options, including for reduced thicknesses
which makes it especially suitable to be used in delicate situations. Indeed, in cases where it would not be
possible to employ traditional insulation materials because of the reduced thicknesses, use of aerogel
would ensure minimum, integrated action.
Another passage is the production of electricity using photovoltaic plants. Also in this case, Italian
legislation does not assign any obligations to historic buildings, limiting the use in historical contexts. The
question of aesthetic compatibility goes hand in hand with an assessment of actual deliverability in highdensity contexts such as historic city centres. Also in this case, product innovation provided made-tomeasure solutions by supplementing the system using tiles or other typical features of historic buildings.
As regards the most recent research horizons and the need to reply to European directives concerning
energy consumption in the immediate future, the node network logic seems to be the best for meeting the
needs of a weighting and distribution of energy production systems, freeing the historical contexts, linking
them in a node exchange network with more options for action.
O1_A2 comprises 5 selected case studies in Rome that describe the technological approaches used,
highlighting some special method and instrument characteristics arising from the building’s and the
context’s historic value. These case studies look at both active and passive technological solutions,
favouring a description of the methods and instruments employed so as to help make known a technical
culture aimed at optimising historic heritage.
Figure 14.
Figure 15.
Rome: palazzo delle esposizioni, glass house, arch. P.Desideri
Rome: Città dell’altra economica, bioclimatic solar study, Arch.L.Cupelloni
21
5.
Education courses
With regard to energetic retrofitting of historical heritage, education course at a national level include
degree, post-graduate and specialist courses. Research is centred on La Sapienza University so as to be
able to describe in more detail the issues dealt with in courses at various levels of education. Moreover, a
survey has been developed as regards the training programmes offered by Lazio’s professional
associations,specifically: the associations of the province of Rome, Latina, Frosinone, Viterbo and Rieti as
a result of the recently-issued regulations regarding obligatory training that implement Article 7 of
Presidential Decree No. 137/2012, the last step in applying European Directive 2005/36/CE
“Acknowledgement of professional qualifications”, adopted in Italy under Law Decree No. 236 of
6/11/2007.
La Sapienza University’s current offer comprises a selection of study courses and university and postuniversity training programmes that deal with issues in keeping with or linked to the EH_Cmap Project.
The university offers two degree courses with specialisation focusing on the issue in question:
x
2nd-Level Degree Course in Architecture-Restoration:
The specific aim of the course is to give special attention to the procedures for action involving existing
environmental and architectural heritage, with special focus on the relations between new and existing
buildings and the historic city. The degree course, which has a two-year duration, entails the consolidation
of specialist know-how regarding : a) historical-critical and historical-technical architectural analysis skills;
b) ability to take action involving new buildings and restore and renovate existing buildings; c) acquisition
of specific scientific knowledge.
Therefore, the 2nd-Level Degree Course in Restoration focuses on issues linked to actions involving the
existing environmental and architectural heritage. So, specific areas are looked at during the course such
as:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Consolidation of historic buildings and plants: the course looks at issues connected with the
inclusion of plants inside buildings of historic importance for the purpose of increasing the
capacity of structural and functional renovation of historical buildings with the aim of conserving
and maintaining existing capacities.
Technological planning for architectural upgrading: the course aim is to provide the theoretical
and methodological instruments needed to organise and develop suitable upgrading activities.
The course looks at issues connected with building maintenance and upgrading, with special
focus on survey of existing building, design and work organisation and executive techniques for
the different phases.
Urban upgrading and cultural asset legislation: the course sets itself the goal of providing the
theoretical-methodological and operating instruments for creating a planning process aimed at
upgrading of the existing city through checking of environmental, morphological, economicfinancial and administrative feasibility.
x
5-year Combined 1st/2nd-Level Degree course in Architecture
The 5-year Combined 1st/2nd-Level Degree Course in Architecture also has educational goals
linked to the renovation of historic buildings. The courses include:
Ͳ Principles of restoration: the course is dedicated to basic knowledge of the main principles and
stylistic and constructive characteristics of architecture throughout its historical development. The
22
Ͳ
course also looks at theoretical issues linked to restoration, in connection with the principles of
protection and safeguard.
Restoration workshop: the aim of the course is to take a closer look at concepts related to the
theory and history of restoration, to apply methods to understand architectural bodies, to provide
instruments for interpreting and diagnosing the phenomena of decline, to define guidelines and
procedures for design activities and to provide information regarding legislative aspects.
The Technology of Architecture and Technical and Environmental Physics courses have the task of
teaching about planning and checking of the environmental and energy performance of new and existing
buildings.
La Sapienza University has introduced several masters courses which, using different disciplinary
approaches, focus on the issue of optimisation of cultural heritage and energy upgrading.
x
2nd-Level Masters
PARES | Progettazione Architettonica per il Recupero dell’Edilizia Storica e degli Spazi Urbani –
Architectural Design for the Renovation of Historical Buildings and Urban Spaces
The masters course focuses on conservation and transformation of heritage with the aim of
optimisation, protection and active involvement in the dynamics of contemporary life.
The goal of the course is the training of qualified professionals able to operate in the process stretching
from design to the performance of actions to renovate historic centres. Given the currentness of the issues
of regeneration and sustainable renovation of buildings and open spaces within the existing city, the
course aims at training a professional figure aware of the cultural and technical problems related to
design, able to combine overall vision with a high level of specialisation.
The areas of study are: architectural and urban planning with reference to the issues of designing and
planning for existing buildings; architectural and urban restoration; architectural and topographical
construction surveying; statics and dynamics of buildings; materials and techniques of historical buildings;
action techniques; sustainability and energy balancing; town planning and financial instruments;
performance and management of actions.
x
Act – Optimisation and management of small historical centres –Environment Culture Territory,
integrated actions
The masters course is aimed at providing training for the purpose of meeting the demand for
technical-scientific higher education and cultural updating from a vast range of businesses and
professional resources linked to the optimisation of smaller historic centres.
The course looks at various areas of study: diagnostics for optimising a territory: dedicated to diagnostics
for organising knowledge and description systems, consulting of territorial players, analysis of
transformations in progress and plans, identification of strong and weak points, preliminary identification of
design elements and cartographic representation; optimisation instruments and practices: this concerns
the instruments for optimising a historic centre and relative practices, in use and tested in Italy and abroad,
and aimed at specific training for an operator able to: combine relative small-scale actions with innovative
processes for the management of natural, cultural and historical resources where the environment serves
as a backdrop for new qualitative life “models” within a territory; start-up cooperation procedures involving
public and private actors that take into account the specific levels of complexity of small town centres;
actively take part in the decision-making process to find a solution; the optimisation programme cycle: this
concerns the process stretching from conception to design, from final checking of feasibility to promotion
of marketing strategies and finally communications.
23
x
Bioecological architecture and sustainable technologies for the environment
The aim of the masters course is in-depth training regarding the issues of environmental design of
architecture and informed and eco-efficient transformation of physical space and building patterns. The
course is aimed at developing know-how in the area of sustainable design and energetic and
environmental retrofitting of buildings through the transfer of knowledge related to bioclimatic architecture
and active and passive strategies for the design of net zero energy buildings, integrated systems and
technologies for energy production from renewable sources and innovative building components and
materials with a low environmental impact. The masters comprises several areas of study: Sustainability
Design: the module introduces and analyses the concept of environmental sustainability, energy use and
consumption in buildings and in urban and rural settlements; Eco-efficiency of settlement patterns: this
looks at the fundamental principles, valuation criteria, goals to be pursued and reference strategies, from
architectural-design and technological viewpoints; Ecological performance analysis, Life cyle and
Environmental certification: this looks more closely at the approach to the project life cycle, identifying the
reference strategy for assessing the ecological performance of building products, buildings and settlement
patterns in Life Cycle Assessment; Bioclimatic architecture, this studies in more depth the issue of the use
of the natural operating principles of a bioclimatic approach to architecture, with the threefold goal of
increasing ecological efficiency, increasing energy efficiency and optimising comfort conditions in
inhabited spaces; Energy simulations and energy certification which deals with the methods for analysing
the energy performance of buildings in terms of assessment of energy requirements for heating/air
conditioning needs in relation to Italy’s current legislative framework; Active plant engineering systems and
renewable energy sources which looks more closely at the integration of energy accumulation production
systems. Lastly, the Upgrading, renovation, reuse module analyses, including through references to
projects carried out, direct site and performance experiences, the relations between technological
characteristics, type of building, environmental performance and bioclimatic functioning of buildings in
renovation and upgrading activities.
x
Training courses promoted by professional associations
As regards the courses developed by professional associations, the census carried out has made it
possible to bring together under a single profile the current regional scenario in Italy, which reflects a
condition that can be transferred within the national territory. In this case, training programmes are heavily
focused on professional practice. The aim of the programmes is to teach and inform professionals about
methods, instruments and legislative updates with the aim of developing technical and cultural skills. To
this end, it has been possible to analyse a sizeable number of programmes focusing on the issues of
energy efficiency in construction, ranging from general programmes outlining the forthcoming development
scenarios, in relation to implementation of European directives, through to programmes to support the
development of technical skills,such as the drafting of Energy Performance Certificates. No programmes
aimed specifically at the energy efficiency of historical buildings were noted. Probably, as already noted
with regard to professional training programmes, said issue is highly specialistic and sectorial. Obviously,
programmes aimed at professional training in the area of restoration are included, where the issue of
environmental and energy sustainability is looked at, but given that it is not recessary to comply with any
law provisions, it is mostly presented as an update of the cultural debate and development of good action
procedures.
24
References
2013, Lucchi E., Pracchi V. (a cura di), Efficienza energetica e patrimonio costruito. La sfida del
miglioramento delle prestazioni nell’edilizia storica, Maggioli Editore, Milano.
2012, De Paoli O., The Historic City, Innovation, Technology and Possible Scenarios, in Historic cities and
sustainability, Firenze University Press
2012, De Vita M., Historic cities and sustainability buildings: an advanced experimentation programme, in
Historic cities and sustainability, Firenze University Press
2012, Mastrodicasa C., Palazzo Vecchio: sustainability in restoration work, in Historic cities and
sustainability, Firenze University Press
2012, Mecca, S., Sustainable development and the innovation of local knowledge systems, in Historic
cities and sustainability, Firenze University Press
2012, Seracini M., Thermographic studies of Palazzo Vecchio masonery: instruments and methodological
suggestions for sustainable interventions measure, in Historic cities and sustainability, Firenze University
Press, 2012
2010, Davoli P., Il restauro energetico ambientale degli edifici storici. Un percorso progettuale tra antichi
saperi, costruzioni tutelate e tecnologie innovative, in “Recupero e conservazione”, 90
2006, De Santoli L., I sistemi impiantistici per il controllo del microclima negli edifici storici, tratto da
Antincendio : la rivista italiana della prevenzione incendi e della protezione civile, 58, Gruppo EPC.
2005, AA.VV, Che cosa è il restauro. Nove studiosi a confronto, (a cura di) P.B. Torsello, Marsilio, Venezia
1997, Carbonara G., Avvicinamento al restauro. Teoria, storia, monumenti, Liguori, Napoli
1989, Colacino M., Problemi di climatologia urbana nel'area di Roma. Sem. studi e analisi: Rischio a
Roma, Facoltà di Scienze Mat. Fis. e Nat. Università di Roma "La Sapienza".
1988, Sukopp H., Kowarik I., Stadt als Lebensraum Für Pflnzen, Tiere und Menschen.Ullstein Sachbuch,
Frankfurt-M.
1975, Walter H., Harnickell E., Müller-Dombois D., Climate-diagram Maps of the Individual Continents and
the Ecological Climatic Regions of the Earth. Supplement to the vegetation monographs, Springer,
Berlino.
1963, Brandi C., Teoria del restauro, Edizioni di Storia e Lettere, Torino.
25
Annexes
-
01_National reports on energy certification of buildings ITALY
02_Legislative Decree No. 192/2005 – Legislative Decree No. 311/2006
03_Legislative Decree No. 115/2008
04_Presidential Decree No. 59/2009
05_Ministerial Decree of 26/06/2009
06_Legislative Decree No. 28/2011
07_Law Decree No. 63/2013 (Law No. 90/2013)
08_Lazio Regional Law No. 6/2008
09_Capitoline Assembly Resolution No. 7 of 2011
26
ANNEX_ 01
National reports on energy certification of buildings ITALY
2YHUYLHZRIQDWLRQDOOHJLVODWLRQIRUWKH(3%'WUDQVSRVLWLRQ
7KH(QHUJ\3HUIRUPDQFHRI%XLOGLQJV'LUHFWLYH(3%'(&ZDVUDWLILHGLQLWLDOO\E\WZRGHFUHHV
Year
2005
2006
Legislative reference
'HFUHWR OHJLVODWLYR Q $WWXD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD &(UHODWLYD
DOUHQGLPHQWRHQHUJHWLFRQHOO
HGLOL]LD
'HFUHWROHJLVODWLYRQ³'LVSRVL]LRQLFRUUHWWLYHHGLQWHJUDWLYHDO'/JV
QUHFDQWHDWWXD]LRQHGHOODGLUHWWLYD&(UHODWLYDDOUHQGLPHQWR
HQHUJHWLFRQHOO
HGLOL]LD
WKH/HJLVODWLYH'HFUHHQRZDVDQDPHQGPHQWRIWKHSUHYLRXVRQH
%RWKHVWDEOLVKHGWKHJHQHUDOIUDPHZRUNIRUWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKH'LUHFWLYHLQWRWKHQDWLRQDOOHJLVODWLRQ DQG
XSGDWHGWKHSHUIRUPDQFHUHTXLUHPHQWVIRUQHZEXLOGLQJV%RWKZHUHVXSSOHPHQWHGE\GLIIHUHQWRWKHUVOHJLVODWLYH
GRFXPHQWV
Year
2008
Legislative reference
'HFUHWR OHJLVODWLYR Q ³$WWXD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD &( UHODWLYD
DOO
HIILFLHQ]D GHJOL XVL ILQDOL GHOO
HQHUJLD H L VHUYL]L HQHUJHWLFL H DEURJD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD
&((
7KH /HJLVODWLYH 'HFUHH QR DSSURYHG E\ WKH 3UHVLGHQW RI WKH ,WDOLDQ 5HSXEOLF KDV
GHILQHG DQG UHSUHVHQWHG WKH WUDQVSRVLWLRQ RI WKH 'LUHFWLYH (& RQ HQHUJ\ HQGXVH
DQG HQHUJ\ VHUYLFH 7KLV ZDV SXEOLVKHG LQ WKH 2IILFLDO *D]HWWH Qƒ RQ DQG
FRQWDLQV RQ WKH $QQH[ ,, WKH XSGDWHG PHWKRGV RI FDOFXODWLRQ DQG WKH UHTXLUHPHQWV IRU WKH
TXDOLILFDWLRQVRIWKHSURIHVVLRQDOVLQYROYHGRQWKH(QHUJ\FHUWLILFDWLRQ
2008
3LDQRGLD]LRQHQD]LRQDOHSHUOHHQHUJLHULQQRYDELOL'LUHWWLYD&('LVSRVL]LRQL
SHU O¶DGHPSLPHQWR GL REEOLJKL GHULYDQWL GDOO¶DSSDUWHQHQ]D GHOO¶,WDOLDDOOH &RPXQLWj HXURSHH
± /HJJH FRPXQLWDULD 7HVWR DSSURYDWR GDO 6HQDWR LO
2009
'HFUHWR 0LQLVWHULDOH ³/LQHH JXLGD QD]LRQDOL SHU OD FHUWLILFD]LRQH
HQHUJHWLFD´
7KH0LQLVWHULDO'HFUHHLVVXHGE\WKH0LQLVWU\IRU(FRQRPLF'HYHORSPHQW KDVHVWDEOLVKHG
WKHQDWLRQDOJXLGHOLQHVIRUWKHHQHUJ\FHUWLILFDWLRQRIEXLOGLQJV7KLV0LQLVWHULDO'HFUHH
KDV GHILQHG WKH FDOFXODWLRQ PHWKRGRORJ\ IRU WKH DVVHVVPHQW RI WKH HQHUJ\ SHUIRUPDQFH RI
EXLOGLQJVLQDFFRUGDQFHZLWKWKHQDWLRQDOVWDQGDUG81,76
2009
'HFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHOOD 5HSXEEOLFD Q ³5HJRODPHQWR GL DWWXD]LRQH
GHOO
DUWLFROR FRPPD OHWWHUH D H E GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR Q
FRQFHUQHQWHDWWXD]LRQHGHOODGLUHWWLYD&(VXOUHQGLPHQWRHQHUJHWLFRLQHGLOL]LD
2011
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
7KH3UHVLGHQWLDO'HFUHHQRKDVGHILQHGWKHWHFKQLFDOVWDQGDUGVWREHXVHGIRUWKH
FDOFXODWLRQV
'HFUHWROHJLVODWLYRQ³$WWXD]LRQHGHOODGLUHWWLYD&(VXOODSURPR]LRQH
GHOO
XVR GHOO
HQHUJLD GD IRQWL ULQQRYDELOL UHFDQWH PRGLILFD H VXFFHVVLYD DEURJD]LRQH GHOOH
GLUHWWLYH&(H&(´
'HFUHWRQRYHPEUH0RGLILFDGHOO
$OOHJDWR$GHO'HFUHWROHJLVODWLYRDJRVWR
Q UHFDQWH DWWXD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD &( UHODWLYD DO UHQGLPHQWR HQHUJHWLFR
QHOO
HGLOL]LD*8QGHO
'HFUHWR QRYHPEUH 0RGLILFD GHO GHFUHWR JLXJQR UHFDQWH ©/LQHH JXLGD
QD]LRQDOL SHU OD FHUWLILFD]LRQH HQHUJHWLFD GHJOL HGLILFLª $ *8 Q GHO
'35DSULOHQ³5HJRODPHQWRUHFDQWHGHILQL]LRQHGHLFULWHULJHQHUDOLLQPDWHULD
GL HVHUFL]LR FRQGX]LRQH FRQWUROOR PDQXWHQ]LRQH H LVSH]LRQH GHJOL LPSLDQWL WHUPLFL SHU OD
FOLPDWL]]D]LRQHLQYHUQDOHHGHVWLYDGHJOLHGLILFLHSHUODSUHSDUD]LRQHGHOO
DFTXDFDOGDSHUXVL
LJLHQLFL VDQLWDUL D QRUPD GHOO
DUWLFROR FRPPD OHWWHUH D H F GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR DJRVWRQ´
'35 DSULOH Q ³5HJRODPHQWR UHFDQWH GLVFLSOLQD GHL FULWHUL GL DFFUHGLWDPHQWR
SHUDVVLFXUDUHODTXDOLILFD]LRQHHO
LQGLSHQGHQ]DGHJOLHVSHUWLHGHJOLRUJDQLVPLDFXLDIILGDUH
OD FHUWLILFD]LRQH HQHUJHWLFD GHJOL HGLILFL D QRUPD GHOO
DUWLFROR FRPPD OHWWHUD F GHO
GHFUHWROHJLVODWLYRDJRVWRQ´
'HFUHWR/HJJHJLXJQRQ'LVSRVL]LRQLXUJHQWLSHULOUHFHSLPHQWRGHOOD'LUHWWLYD
8(GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOPDJJLRVXOODSUHVWD]LRQH
HQHUJHWLFD QHOO
HGLOL]LD SHU OD GHILQL]LRQH GHOOH SURFHGXUH G
LQIUD]LRQH DYYLDWH GDOOD
&RPPLVVLRQHHXURSHDQRQFKpDOWUHGLVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLFRHVLRQHVRFLDOH*
*8QGHO
&LUFRODUH Q GHO JLXJQR ³&KLDULPHQWL LQ PHULWR DOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOH
GLVSRVL]LRQL GL FXL DO GHFUHWR OHJJH JLXJQR Q LQ PDWHULD GL DWWHVWD]LRQH GHOOD
SUHVWD]LRQHHQHUJHWLFDGHJOLHGLILFL´
/HJJHDJRVWRQ&RQYHUVLRQHLQOHJJHFRQPRGLILFD]LRQLGHOGHFUHWROHJJH
JLXJQRQUHFDQWHGLVSRVL]LRQLXUJHQWLSHULOUHFHSLPHQWRGHOOD'LUHWWLYD8(
GHO 3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO PDJJLR VXOOD SUHVWD]LRQH HQHUJHWLFD
QHOO
HGLOL]LD SHU OD GHILQL]LRQH GHOOH SURFHGXUH G
LQIUD]LRQH DYYLDWH GDOOD &RPPLVVLRQH
HXURSHDQRQFKpDOWUHGLVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLFRHVLRQHVRFLDOH**8QGHO
&LUFRODUHGHODJRVWR&KLDULPHQWLLQPHULWRDOO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDO
GHFUHWROHJJHJLXJQRQFRPHFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHDJRVWR
QLQPDWHULDGLDWWHVWD]LRQHGHOODSUHVWD]LRQHHQHUJHWLFDGHJOLHGLILFL
2YHUYLHZRIQDWLRQDOOHJLVODWLRQUHODWHGWRHQHUJ\FHUWLILFDWLRQLQ,WDO\
:LWKUHJDUGVWRWKH7HFKQLFDOVWDQGDUG
6RPH &(1 GRFXPHQWV ZHUH DGRSWHG DV ,WDOLDQ VWDQGDUGV 7KH 81, 76 VHULHV RIWHFKQLFDO
VSHFLILFDWLRQV ZHUH GHYHORSHG WR GHILQH WKH QDWLRQDO FDOFXODWLRQ PHWKRG IRU GHWHUPLQLQJ HQHUJ\
SHUIRUPDQFHRIEXLOGLQJVDQGLVGLYLGHGLQWRIRXUSDUWV
- 'HWHUPLQDWLRQRIWKHWKHUPDOHQHUJ\GHPDQGRIWKHEXLOGLQJLQVXPPHUDQGZLQWHU
'HWHUPLQDWLRQ RI WKH SULPDU\ HQHUJ\ UHTXLUHPHQWV IRU ZLQWHU KHDWLQJ DQG GRPHVWLF KRW ZDWHU
SURGXFWLRQ
'HWHUPLQDWLRQRISULPDU\HQHUJ\UHTXLUHPHQWVIRUVXPPHUDLUFRQGLWLRQLQJ
8VHRIUHQHZDEOHHQHUJLHVDQGDOWHUQDWLYHPHWKRGVRIJHQHUDWLRQIRUVSDFHKHDWLQJDQGGRPHVWLF
KRW ZDWHU SUHSDUDWLRQ 7KH VWDQGDUG DOVR GHILQHV WKUHH GLIIHUHQW PHWKRGV IRU WKH FDOFXODWLRQ RI WKH SULPDU\
HQHUJ\ IRU KHDWLQJ FRROLQJ DQG GRPHVWLF KRW ZDWHU 7KH ILUVW LV D GHWDLOHG PHWKRG DSSOLFDEOH IRU DOO EXLOGLQJ
W\SRORJLHV 7KH VHFRQG LV D VLPSOLILHG PHWKRG IRU WKH FDOFXODWLRQ RI WKH HQHUJ\ SHUIRUPDQFH RI H[LVWLQJ
UHVLGHQWLDOEXLOGLQJVZLWKDQHWDUHDEHORZP7KHWKLUGPHWKRGLVDSSOLFDEOHWRUHVLGHQWLDOEXLOGLQJVZLWKD
QHWDUHDEHORZPXVLQJDVLPSOLILHGPHWKRG
7KHVWDQGDUGSURSRVHVWKUHHGLIIHUHQWW\SHVRIHQHUJ\DVVHVVPHQW
- 'HVLJQ DVVHVVPHQW WKH FDOFXODWLRQ LV SHUIRUPHG RQ WKH EDVLV RI GHVLJQ GDWD ZKLOVW DVVXPLQJ
FRQWLQXRXVRSHUDWLRQRIWKHEXLOGLQJDQGWKHWHFKQLFDOV\VWHPV
6WDQGDUGDVVHVVPHQWWKHFDOFXODWLRQLVSHUIRUPHGRQWKHEDVLVRIWKHDVEXLOWGDWDIRUWKHEXLOGLQJ
DQGWKHSODQWZKLOVWDVVXPLQJFRQWLQXRXVRSHUDWLRQRIWKHEXLOGLQJDQGWKHWHFKQLFDOV\VWHPV
$VVHVVPHQWLQDFWXDOFRQGLWLRQVWKHFDOFXODWLRQLVSHUIRUPHGRQWKHEDVLVRIWKHDVEXLOWGDWDIRU
WKH EXLOGLQJ DQG WKH SODQW ZKLOVW DVVXPLQJ WKH DFWXDO RSHUDWLQJ VFKHGXOHV IRU WKH EXLOGLQJRFFXSDQF\
DQGWHFKQLFDOV\VWHPV
:LWKUHJDUGVWR5(6LQWHJUDWLRQLQWKHEXLOGLQJVHFWRUWUDQVSRVLWLRQRI &(GLUHFWLYHKHUHE\WKHSODQQHG
GHDGOLQHVDQGWDUJHWVLQ,WDO\
5(6LQWHJUDWLRQLQ
WKHEXLOGLQJVHFWRU
6RODU7KHUPDO
0DQGDWRU\WDUJHWV
0LQUHTXLUHPHQW
0LQUHTXLUHPHQW
IRUKRWZDWHU
IRUKRWZDWHU
SURGXFWLRQ
SURGXFWLRQ
KHDWLQJFRROLQJ
)URP-XQH
)URP-DQXDU\
39
0DQGDWRU\WDUJHWV
(OHFWULFSRZHURISODQWVSRZHUHG
E\UHQHZDEOHVRXUFHV
N:HDFKPIRUQHZGZHOOLQJ
N:HDFKPIRUQHZGZHOOLQJ
)URP-DQXDU\
N:HDFKPIRUQHZGZHOOLQJ
3ODQQHGGHDGOLQHVDQGWDUJHWVIRU5(6LQWHJUDWLRQLQWKHEXLOGLQJVHFWRU)RUSXEOLFEXLOGLQJVWDUJHWVIRU5(6
LQWHJUDWLRQVKRXOGEHLQFUHDVHGRI
ANNEX_ 02
Attuazione della
Direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia
Testo Coordinato:
• D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192
(G.U. n. 222 del 23.9.2005 - Suppl. Ord. n.158/L)
In vigore dall’8 ottobre 2005
• D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311
(G.U. n. 26 del 1.2.2007 - Suppl. Ord. n. 26/L)
In vigore dal 2 febbraio 2007
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, e 5 e l'allegato
«A»;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2002, sul rendimento energetico nell'edilizia;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare il titolo II, recante norme per il
contenimento dei consumi di energia negli edifici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di attuazione della
legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 1233
del 19 dicembre 2002, recante revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali
di riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2003;
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, stabilisce che gli
obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua
attuazione, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi esistenti
di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali;
Considerato che le norme concernenti l'efficienza energetica degli edifici integrano esigenze
di diversificazione delle fonti, flessibilità e sicurezza degli approvvigionamenti, sviluppo e
qualificazione dei servizi energetici, concorrenza tra imprese, incolumità delle persone e
delle cose, sicurezza pubblica e tutela dell'ambiente;
Considerato che la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed il decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, attuano, per una parte, la direttiva 2002/91/CE;
Ritenuto di dover procedere, ai fini dell'attuazione della direttiva 2002/91/CE a introdurre
modifiche, integrazioni e aggiornamenti alla disciplina vigente in materia, al fine di evitare
disarmonie con le nuove normative, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27
maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività
produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli
affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1 - Finalità
1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni
energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti
rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di
limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la
competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.
2. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della
certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi
necessari all'orientamento della politica energetica del settore;
2
g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la
sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.
3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di
meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel
rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:
a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;
b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di
informazioni e di dati;
c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze
dei cittadini e dello sviluppo del mercato;
d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la
sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali.
Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno
spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli
impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna
che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno,
il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio
progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di permesso di
costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» è la
quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria
per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la
climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la
ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono
conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e
della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle
strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri
fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;
d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» è il
documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la
prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;
e) «cogenerazione» è la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica
e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri
qualitativi di efficienza energetica;
f) «sistema di condizionamento d'aria» è il complesso di tutti i componenti necessari per
un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere
abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e
della purezza dell'aria;
g) «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che permette di
trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
h) «potenza termica utile di un generatore di calore» è la quantità di calore trasferita
nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
3
i) «pompa di calore» è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente
esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a
temperatura controllata;
l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di
rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di
funzionamento continuo.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell'Allegato A.
Articolo 3 - Ambito di intervento
1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento
dei consumi energetici:
a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi
installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli
edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;
b) all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici,
anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;
c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all’articolo 6.
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi
prestazionali di cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di
intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:
a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici
esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di
superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati;
b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo
stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio
esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e
prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e
ampliamenti volumetrici all’infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b);
2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli
stessi impianti;
3) sostituzione di generatori di calore.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di
impianti:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136,
comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei
beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una
alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri
storici o artistici;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono
riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo
produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se
utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
4
Articolo 4 - Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo
e requisiti della prestazione energetica
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più
decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al
contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,
tenendo conto di quanto riportato nell'Allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici.
Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e
l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per
l'illuminazione artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata,
nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici
esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato
nell'Allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici;
c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli
edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque
anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, acquisita 1'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale
delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di
seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato
CNCU.
Articolo 5 - Meccanismi di cooperazione
1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata,
promuove, senza nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, iniziative di raccordo,
concertazione e cooperazione per l'attuazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, anche con il
supporto dell'ENEA e del CNR, finalizzati a:
a) favorire l'integrazione della questione energetico ambientale nelle diverse politiche di
settore;
b) sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubblica utilità;
c) favorire la realizzazione di un sistema di ispezione degli impianti all'interno degli
edifici, minimizzando l'impatto e i costi di queste attività sugli utenti finali;
d) sviluppare un sistema per un'applicazione integrata ed omogenea su tutto il territorio
nazionale della normativa;
e) predispone progetti mirati, atti a favorire la qualificazione professionale e l'occupazione.
5
Articolo 6 - Certificazione energetica degli edifici
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova
costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della
costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto
secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel campo
di applicazione del comma 1 con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore
o, con riferimento al comma 4, del locatore:
a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1.000 metri
quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1.000 metri quadrati,
nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole
unità immobiliari;
c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a
titolo oneroso.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o
dell’unità immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, è necessario per
accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a
carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni
energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i
diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a
realizzazione o notificate all’amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo
assenso o concessione da parte della medesima.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla
gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura
comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione
dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i
primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa
energetica.
2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione
dell'appartamento interessato:
a) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini dotati di un impianto
termico comune;
b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e
della stessa tipologia.
2-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, l’attestato di qualificazione energetica
può essere predisposto a cura dell’interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione
energetica, come precisato al comma 2 dell’Allegato A.
3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari
già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto
attestato è Allegato all’atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata.
4. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato
di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato è messo a
disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme
all’originale in suo possesso.
5. L'attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una
validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni
intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.
6. L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica
propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai
6
cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è corredato da
suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il
miglioramento della predetta prestazione.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale
supera i 1.000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a
cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.
8. Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all'articolo 13,
comma 2, dei decreti adottati dal Ministero delle attività produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al
rispetto dei commi 5 e 6 e all'affissione dell'attestato di certificazione energetica in luogo facilmente
visibile al pubblico.
9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle
attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di
calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei
commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici,
sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.
Articolo 7 - Esercizio e manutenzione degli impianti termici
per la climatizzazione invernale e estiva
1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne
assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le
operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la
climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa
vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere
un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto
e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al
soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
Articolo 8 - Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
1. La documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.
2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla
relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio
come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di
competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il
committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è
accompagnata da tale documentazione asseverata.
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini
degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della
documentazione anche in forma informatica.
4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti,
definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto,
7
accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori
dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui
al comma 1.
5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente,
dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al
presente comma è posto a carico dei richiedenti.
Articolo 9 - Funzioni delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del
presente decreto.
2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti
locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e
l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al
contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di
climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli
utenti finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno
degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire
il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività, le cui metodologie e
requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo
principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;
d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e
omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle
ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi
previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la
costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi
o maggiori oneri per gli enti interessati. In questo caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i
soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche del
proprio impianto e le successive modifiche significative e per i soggetti di cui all'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le informazioni
relative all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.
3-bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di
sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in
particolare alcuni dei seguenti aspetti:
a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in
collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti
del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 concernenti l’efficienza energetica negli usi
finali;
b) l’attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;
c) l’applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali
del presente decreto legislativo;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più
bassa efficienza;
8
e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo
per eventuali sistemi di incentivazione locali;
f) la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato
destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi
energetiche nell’attestato di certificazione energetica, o in occasione delle attività ispettive di
cui all’Allegato L, comma 16.
3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono
richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire
gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di
climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi
energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo
climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia
elettrica.
3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell’energia
rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le
elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.
3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere utilizzati dalla pubblica
amministrazione esclusivamente ai fini dell’applicazione del presente decreto legislativo.
4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le
autorità competenti effettuano, con le stesse modalità previste al comma 2, ispezioni dell'impianto
termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del
generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono periodicamente alla
Conferenza unificata e ai Ministeri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio
e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto.
5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano,
nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute
nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte
all’uso razionale dell’energia e all’uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in
ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo
sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume
edificabile, le scelte conseguenti.
Articolo 10 - Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa
energetica nazionale e regionale
1. Il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed
anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati, provvedono a
rilevare il grado di attuazione del presente decreto, valutando i risultati conseguiti e proponendo
eventuali interventi di adeguamento normativo.
2. In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
seguenti attività:
a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell'energia
in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio
immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;
b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del
raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;
9
c) valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della legislazione di settore in
termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi;
d) valutazione dell'impatto del presente decreto e della legislazione di settore sul mercato
immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su
quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione;
e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi
gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento degli obiettivi del
presente decreto;
f) studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all'offerta di energia del settore
civile;
g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell'intero processo edilizio,
con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai processi di produzione, trasporto,
smaltimento e demolizione;
h) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della normativa
energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.
3. I risultati delle attività di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero delle attività produttive
ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed
integrarli con i risultati di analoghe attività autonome a livello nazionale, al fine di pervenire ad un
quadro conoscitivo unitario da trasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione della
relazione prevista ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché alla Conferenza
unificata. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio provvedono altresì al monitoraggio della legislazione negli Stati membri dell'Unione
europea, per lo sviluppo di azioni in un contesto di metodologie ed esperienze il più possibile
coordinato, riferendone al Parlamento ed alla Conferenza unificata nell'ambito del quadro
conoscitivo di cui al periodo precedente.
10
Titolo II
NORME TRANSITORIE
Articolo 11 - Requisiti della prestazione energetica degli edifici
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della
prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno
annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal
presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'Allegato I.
1-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici, di cui all’articolo 6, comma 9, l’attestato di certificazione energetica degli
edifici è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi
dell’articolo 8, comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal
comune con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.
1-ter. Trascorsi dodici mesi dall’emanazione delle Linee guida nazionali di cui all’articolo 6,
comma 9, l’attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione
energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis.
Articolo 12 - Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento
dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il
riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni
incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della
Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui
all'Allegato L.
11
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13 - Misure di accompagnamento
1. Il Ministero delle Attività Produttive, predispone programmi, progetti e strumenti di
informazione, educazione e formazione al risparmio energetico.
2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie di competenza e di risorse dei
pertinenti settori delle amministrazioni regionali e possono essere realizzati anche avvalendosi di
accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati. Gli stessi programmi e progetti
hanno come obiettivo:
a) la piena attuazione del presente decreto attraverso nuove e incisive forme di
comunicazione rivolte ai cittadini, e agli operatori del settore tecnico e del mercato
immobiliare;
b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare attenzione alla presa
di coscienza che porti a modifiche dei comportamenti dei cittadini anche attraverso la
diffusione di indicatori che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello individuale e
collettivo. Tra questi indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto comunicativo, si
segnala l'impronta ecologica;
c) l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo
sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio
con particolare attenzione all'efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli
impianti di climatizzazione e illuminazione;
d) la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui affidare il sistema degli
accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche.
3. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono
integrate nel piano nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente
dell'energia realizzato dal Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 1 comma 119, lettera a), della legge
23 agosto 2004, n. 239, limitatamente agli anni 2005 e 2006. Gli strumenti predisposti nell'ambito
di questa attività e i risultati raggiunti sono resi disponibili alle regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
4. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere c) e d) competono
alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che possono provvedervi nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 14 - Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le misure di accompagnamento di cui
all'articolo 13, comma 3, si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a
euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004,
n. 239.
12
Articolo 15 - Sanzioni
1. Il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata senza il
rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di
certificazione o qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui
all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella
calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui
all'articolo 8 o un attestato di certificazione o qualificazione energetica non veritieri, è punito con la
sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa
professionale; in questo caso l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine
o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle
opere e dell’attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente
alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della
parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorità che applica la sanzione deve darne
comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la
asseverazione di cui all’articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza
dell’attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o
alla relazione tecnica di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito
con la sanzione amministrativa di 5.000 euro.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o
l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito
dell'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non
superiore a 3.000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito
all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non
superiore a 6.000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale
della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto è nullo. La
nullità può essere fatta valere solo dall’acquirente.
9. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto è nullo. La
nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.
Articolo 16 - Abrogazioni e disposizioni finali
1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:
a) l’articolo 4, commi 1, 2 e 4; l’articolo 28, commi 3 e 4; l’articolo 29; l’articolo 30;
l’articolo 31, comma 2, l’articolo 33, commi 1 e 2; l’articolo 34, comma 3.
1-bis. Il comma 2 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal seguente:
‘‘2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo
energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso
13
un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico
abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza
semplice delle quote millesimali.’’
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applica, in quanto
compatibile con il presente decreto legislativo, e può essere modificato o abrogato con i decreti di
cui all’articolo 4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme:
a) l’articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l’articolo 7, comma 7; l’articolo 8; l’articolo 11, commi
4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.
3. È abrogato l'articolo 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1994 del Ministro dell'industria,
commercio e artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994, recante
recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto
1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti
termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.
4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono modificati con
decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela
del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata, in conformità alle
modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario a
norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Articolo 17 - Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme
afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del
presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si
applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento
della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata
da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le
province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 19 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi
Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa
Ministro per le politiche comunitarie
Scajola
Ministro delle attività produttive
Fini
Ministro degli affari esteri
Castelli
Ministro della giustizia
Siniscalco
Ministro dell'economia e delle finanze
Matteoli
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Lunardi
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
La Loggia
Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
14
Ulteriori disposizioni contenute nel
D.Lgs 29 dicembre 2006, n.311
[ Omissis ]
Articolo 8 - Modifiche agli allegati tecnici del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. Gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L del decreto legislativo n. 192 del 2005 sono sostituiti con
gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L al presente decreto.
2. L’allegato D del decreto legislativo n. 192 del 2005, è abrogato.
Articolo 9 - Copertura finanziaria
1. All’attuazione del presente decreto si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 10 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 2006
NAPOLITANO
Prodi
Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino
Ministro per le politiche europee
Bersani
Ministro dello sviluppo economico
Lanzillotta
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
D’Alema
Ministro degli affari esteri
Mastella
Ministro della giustizia
Padoa Schioppa
Ministro dell’economia e delle finanze
Pecoraro Scanio
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Di Pietro
Ministro delle infrastrutture
Visto, il Guardasigilli: Mastella
15
ANNEX_ 03
DECRETO LEGISLATIVO N. 115 DEL 30/05/2008
Testo pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 154 del 03/07/2008
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE
Titolo I
FINALITA' E OBIETTIVI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare, l'articolo 1;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente
l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE
del Consiglio;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto quanto disposto, in materia di incremento dell'efficienza energetica, di risparmio energetico e sviluppo
delle fonti rinnovabili, dai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Visto il primo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica trasmesso dal Ministro dello sviluppo
economico alla Commissione europea nel luglio 2007, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva
2006/32/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, reso nella seduta del 20 marzo 2008;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non si e' espressa nel termine
previsto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e
delle finanze, per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle politiche
agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legislativo:
Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento
energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce
un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e
benefici. Per tali finalita', il presente decreto:
a) definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico
necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso
finale dell'energia;
b) crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre
misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.
2. Il presente decreto si applica:
a) ai fornitori di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ai distributori di energia, ai gestori dei
sistemi di distribuzione e alle societa' di vendita di energia al dettaglio;
b) ai clienti finali;
c) alle Forze armate ed alla Guardia di finanza, limitatamente al capo IV del Titolo II e solamente nella
misura in cui l'applicazione del presente decreto legislativo non e' in contrasto con la natura e l'obiettivo
primario delle attivita' delle Forze armate e della Guardia di finanza e ad eccezione dei materiali utilizzati
esclusivamente a fini militari.
3. Il presente decreto non si applica tuttavia alle imprese operanti nelle categorie di attivita' di cui all'allegato I
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un
sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita'.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2007, n.
40, S.O. cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia gia'
scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il
termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma e' ridotto a sei mesi.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di
cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze
finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette
alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi
delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La
procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive:
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005;
2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005;
2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005;
2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005;
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005;
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005;
2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005;
2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati
ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il
recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di
attuazione, il Governo e' autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a
recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11
della legge
4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma
3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della
medesima legge n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione,
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi
addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il
Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro
competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a
sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i
testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.».
- La direttiva 2006/32/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. del 27 aprile 2006, n. L 114.
- La legge 9 gennaio 1991, n. 10, reca: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 reca: «Regolamento recante norme
per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio
1991, n. 10».
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, reca: «testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.».
- La legge 14 novembre 1995, n. 481, reca: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di
pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita».
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, reca: «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica».
- Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, reca: «Attuazione della direttiva 98/30/CE recante
norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999,
n. 144».
- La legge 1° giugno 2002, n. 120, reca: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, reca: «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita».
- La legge 23 agosto 2004, n. 239, reca: «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia».
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, reca: «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia».
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)».
- Il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, reca: «Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla
promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno
dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE».
- La legge 3 agosto 2007, n. 125, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell'energia».
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201 reca: «Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei
prodotti che consumano energia».
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)».
- L'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, cosi' recita:
«Art. 9 (L'attivita' di distribuzione).
1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano
richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche
nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe,
contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le societa' cooperative di produzione e distribuzione
di cui all'art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di
distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono
individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se
necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che
devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra
l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi
quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.».
- L'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, cosi' recita:
«4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnnovabili.
Gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i
principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono individuati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la
Conferenza unificata, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli
obiettivi regionali e le relative modalita' di raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della
remunerazione delle iniziative di cui al comma 4 dell'art. 23, nel cui rispetto operano le imprese di
distribuzione, sono determinati con provvedimenti di pianificazione energetica regionale, sentiti gli
organismi di raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata e' verificata
annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata).
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Statoregioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI
ed il
presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici
sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in
tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli
affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1:
- La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275.
Titolo I
FINALITA' E OBIETTIVI
Art. 2.
Definizioni
1. Esclusivamente ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) «energia»: qualsiasi forma di energia commercialmente disponibile, inclusi elettricita', gas naturale,
compreso il gas naturale liquefatto, gas di petrolio liquefatto, qualsiasi combustibile da riscaldamento o
raffreddamento, compresi il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, carbone e lignite, torba, carburante
per autotrazione, ad esclusione del carburante per l'aviazione e di quello per uso marina, e la biomassa
quale definita nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,
recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
b) «efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da
intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia;
c) «miglioramento dell'efficienza energetica»: un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia,
risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici;
d) «risparmio energetico»: la quantita' di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una
stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o piu' misure di miglioramento dell'efficienza energetica,
assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo
energetico;
e) «servizio energetico»: la prestazione materiale, l'utilita' o il vantaggio derivante dalla combinazione di
energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere
le attivita' di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura
e' effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti
dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
f) «meccanismo di efficienza energetica»: strumento generale adottato dallo Stato o da autorita' pubbliche
per creare un regime di sostegno o di incentivazione agli operatori del mercato ai fini della fornitura e
dell'acquisto di servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
g) «programma di miglioramento dell'efficienza energetica»: attivita' incentrate su gruppi di clienti finali e che
di norma si traducono in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;
h) «misura di miglioramento dell'efficienza energetica»: qualsiasi azione che di norma si traduce in
miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili;
i) «ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento
dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, cio' facendo, accetta un certo margine di
rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento
dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
l) «contratto di rendimento energetico»: accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una
misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta
misura sono effettuati in funzione del livello dimiglioramento dell'efficienza energetica stabilito
contrattualmente;
m) «finanziamento tramite terzi»: accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e
al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura
e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della
misura stessa. Il terzo puo' essere una ESCO;
n) «diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di
consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attivita' o impianto industriale o di servizi pubblici
o privati, ad individuare e quantificare le opportunita' di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e
riferire in merito ai risultati;
o) «strumento finanziario per i risparmi energetici»: qualsiasi strumento finanziario, reso disponibile sul
mercato da organismi pubblici o privati per coprire parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale
per l'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
p) «cliente finale»: persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;
q) «distributore di energia», ovvero «distributore di forme di energia diverse dall'elettricita' e dal gas»:
persona fisica o giuridica responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a
stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali. Da questa definizione sono esclusi i gestori dei
sistemi di distribuzione del gas e dell'elettricita', i
quali rientrano nella definizione di cui alla lettera r);
r) «gestore del sistema di distribuzione» ovvero «impresa di distribuzione»: persona fisica o giuridica
responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione
dell'energia elettrica o del gas naturale in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con
altri sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di
distribuzione di energia elettrica o gas naturale;
s) «societa' di vendita di energia al dettaglio»: persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;
t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza
non superiore a 10 Mwe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in
assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarita' di un soggetto diverso dal cliente finale, e'
direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, all'impianto per il consumo di un solo cliente
finale ed e' realizzato all'interno dell'area di proprieta' o nella piena disponibilita' del medesimo cliente;
u) «certificato bianco»: titolo di efficienza energetica attestante il conseguimento di risparmi di energia grazie
a misure di miglioramento dell'efficienza energetica e utilizzabile ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e all'articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
v) «sistema di gestione dell'energia»: la parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura
organizzativa, la pianificazione, la responsabilita', le procedure, i processi e le risorse per sviluppare,
implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la politica energetica aziendale;
z) «esperto in gestione dell'energia»: soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacita' necessarie
per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente;
aa) «ESPCo»: soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha
come scopo l'offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia;
bb) «fornitore di servizi energetici»: soggetto che fornisce servizi energetici, che puo' essere uno dei soggetti
di cui alle lettere i), q), r), s), z) ed aa);
cc) «Agenzia»: e' la struttura dell'ENEA di cui all'articolo 4, che svolge le funzioni previste dall'articolo 4,
paragrafo 4, della direttiva 2006/32/CE.
2. Continuano a valere, ove applicabili, le definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e al
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
Note all'art. 2:
- La direttiva 2001/77CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283.
- Per il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 si vedano le note alle
premesse.
- Per la direttiva 2006/32/CE si vedano le note alle premesse.
Titolo I
FINALITA' E OBIETTIVI
Art. 3.
Obiettivi di risparmio energetico
1. Gli obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico sono individuati con i Piani di azione sull'efficienza
energetica, PAEE, di cui all'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE, predisposti secondo le modalita' di cui
all'articolo 5, comma 2.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, ai fini della misurazione del contributo delle diverse misure di
risparmio energetico agli obiettivi nazionali di cui al comma 1, si applicano:
a) per la conversione delle unita' di misura, i fattori di cui all'allegato I;
b) per la misurazione e la verifica del risparmio energetico, i metodi approvati con decreti del Ministro dello
sviluppo economico, su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 4, secondo le modalita' di cui all'allegato IV
della direttiva 2006/32/CE. Tali metodi sono aggiornati sulla base delle regole armonizzate che la
Commissione mettera' a disposizione.
Nota all'art. 3:
- Per la direttiva 2006/32/CE si vedano le note alle premesse.
Titolo II
STRUMENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
Capo I
Coordinamento e monitoraggio
Art. 4.
Funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica
1. L'ENEA svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc), tramite una struttura, di seguito
denominata: «Agenzia», senza nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. L'Agenzia, opera secondo un proprio piano di attivita', approvato congiuntamente a quelli di cui all'articolo
16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. L'ENEA provvede alla redazione di tale piano di attivita'
sulla base di specifiche direttive, emanate dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto
disposto dal presente decreto oltreche' ad ulteriori obiettivi e provvedimenti attinenti l'efficienza energetica.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'ENEA e previo parere per i profili di
rispettiva competenza del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' con cui si procede alla riorganizzazione delle
strutture, utilizzando il solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di
consentire l'effettivita' delle funzioni dell'Agenzia.
4. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:
a) supporta il Ministero dello sviluppo economico e le regioni ai fini del controllo generale e della
supervisione dell'attuazione del quadro istituito ai sensi del presente decreto;
b) provvede alla verifica e al monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e
coordinando le informazioni necessarie ai fini delle specifiche attivita' di cui all'articolo 5;
c) predispone, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE, proposte tecniche per la
definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del
conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, da approvarsi secondo quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2. In tale ambito, definisce altresi' metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei
certificati bianchi, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la
quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette;
d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della
predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di
risparmio energetico di cui al presente decreto;
e) assicura, anche in coerenza con i programmi di intervento delle regioni, l'informazione a cittadini, alle
imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico,
nonche' sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione
dell'efficienza energetica, provvedendo inoltre a fornire sistemi di diagnosi energetiche in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 18.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, reca: «Riordino della disciplina
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio
2002, n. 137» cosi' recita:
«Art. 16 (Piani di attivita).
1. L'ENEA opera sulla base di un proprio piano triennale di attivita', formulato e rivisto annualmente. Il
piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le
correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'art. 1, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 204 del 1998 e con gli indirizzi del Ministro delle attivita' produttive. Il piano
comprende la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale.
2. Oltre al piano triennale e' previsto un piano annuale di dettaglio, che pianifica le attivita' da svolgersi
nel corso dell'anno, contenente specifici obiettivi, attivita', risorse da impiegare, sia interne che esterne,
tempi di realizzazione, risultati attesi e indicatori di valutazione.
3. Le proposte di piano triennale e di piano annuale dell'ente sono deliberate dal consiglio di
amministrazione e approvate dal Ministro delle attivita' produttive ai sensi del citato decreto legislativo
n. 204 del 1998, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, previo parere del Ministro per la funzione pubblica e del
Ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.».
- Per la direttiva 2006/32/CE si vedano le note alle premesse.
Titolo II
STRUMENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
Capo I
Coordinamento e monitoraggio
Art. 5.
Strumenti di programmazione e monitoraggio
1. Al fine di provvedere al monitoraggio e al coordinamento degli strumenti di cui al presente decreto
legislativo, entro il 30 maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2009, l'Agenzia provvede alla redazione
del Rapporto annuale per l'efficienza energetica, di seguito denominato: «Rapporto». Il Rapporto contiene:
a) l'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3;
b) l'analisi e il monitoraggio degli strumenti di incentivazione di cui al presente decreto e degli ulteriori
strumenti attivati a livello regionale e locale in conformita' a quanto previsto dall'articolo 6;
c) l'analisi dei risultati conseguiti nell'ambito del quadro regolatorio per la semplificazione delle procedure
autorizzative, per la definizione degli obblighi e degli standard minimi di efficienza energetica, per l'accesso
alla rete dei sistemi efficienti di utenza, individuato dalle disposizioni di cui al presente decreto legislativo;
d) l'analisi dei miglioramenti e dei risultati conseguiti nei diversi settori e per le diverse tecnologie,
comprensiva di valutazioni economiche sulla redditivita' dei diversi investimenti e servizi energetici;
e) l'analisi e la mappatura dei livelli di efficienza energetica presenti nelle diverse aree del territorio nazionale
utilizzando anche i risultati ottenuti dalle azioni messe in atto dalle regioni e dalle province autonome;
f) l'individuazione delle eventuali misure aggiuntive necessarie anche in riferimento a quanto emerso
dall'analisi di cui alla lettera e), ivi inclusi eventuali ulteriori provvedimenti economici e fiscali, per favorire il
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;
g) le ulteriori valutazioni necessarie all'attuazione dei commi 2 e 3;
h) il rapporto riportera' altresi' un'analisi sui consumi e i risparmi ottenuti a livello regionale e sara' messo a
disposizione del pubblico in formato elettronico.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e su proposta dell'Agenzia sulla base dei rapporti di cui al comma 1, approva e
trasmette alla Commissione europea:
a) un secondo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2011;
b) un terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2014.
3. Il secondo e il terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica:
a) includono un'analisi e una valutazione approfondite del precedente Piano d'azione nazionale per
l'efficienza energetica;
b) includono i risultati definitivi riguardo al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui
all'articolo 3;
c) si basano sui dati disponibili, integrati da stime;
d) includono piani relativi a misure addizionali e informazioni sugli effetti previsti dalle stesse intesi ad
ovviare alle carenze constatate o previste rispetto agli obiettivi;
e) prevedono il ricorso ai fattori e ai metodi di cui all'articolo 3;
f) sono predisposti su iniziativa e proposta dell'Agenzia in collaborazione con un gruppo di lavoro istituito ai
sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza nuovi o maggiori oneri,
ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
Nota all'art. 5:
- L'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, cosi' recita:
«2. La Conferenza Stato-regioni puo' istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di
rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni
interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attivita' della
Conferenza stessa».
Titolo II
STRUMENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
Capo I
Coordinamento e monitoraggio
Art. 6.
Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica
1. Con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la ripartizione fra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, degli obiettivi minimi di risparmio energetico necessari per raggiungere gli
obiettivi di cui all'articolo 3, e successivi aggiornamenti, proposti dall'Unione europea.
2. Entro i novanta giorni successivi a quelli di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano adottano i provvedimenti e le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento
dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la
promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o
locali, fatta salva la possibilita' di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna
applicazione, sulla base del costo e dell'equa remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di
appositi rapporti tecnici redatti dall'Agenzia di cui all'articolo 4. Con gli stessi decreti sono stabilite le
modalita' per il controllo dell'adempimento alle disposizioni di cui al presente comma.
5. Congiuntamente a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 169, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il
Ministro delle sviluppo economico verifica ogni due anni, sulla base dei rapporti di cui all'articolo 5, per ogni
regione, le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine
del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e ne da' comunicazione al Parlamento.
6. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento
dell'obiettivo di incremento dell'efficienza energetica nei rispettivi territori.
Nota all'art. 6:
-Si riporta il testo dei commi 167 e 169, dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244:
«167. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia elettrica
prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo
interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.».
«169. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 167 a 172, il Ministro
dello sviluppo economico verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli
autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma
167, e ne da' comunicazione con relazione al Parlamento.».
Capo II
Incentivi e strumenti finanziari
Art. 7.
Certificati bianchi
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa
con la Conferenza unificata:
a) sono stabilite le modalita' con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di cui all'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, si raccordano agli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, tenuto conto di
quanto stabilito dalla lettera b);
b) sono gradualmente introdotti, tenendo conto dello stato di sviluppo del mercato della vendita di energia, in
congruenza con gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, e agli obblighi di cui alla lettera a), obblighi di
risparmio energetico in capo alle societa' di vendita di energia al dettaglio;
c) sono stabilite le modalita' con cui i soggetti di cui alle lettere a) e b) assolvono ai rispettivi obblighi
acquistando in tutto o in parte l'equivalente quota di certificati bianchi;
d) sono approvate le modalita' con cui l'Agenzia provvede a quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, lettera
c);
e) sono aggiornati i requisiti dei soggetti ai quali possono essere rilasciati i certificati bianchi, nonche', in
conformita' a quanto previsto dall'allegato III alla direttiva 2006/32/CE, l'elenco delle tipologie di misure ed
interventi ammissibili ai fini dell'ottenimento dei certificati bianchi.
2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, nonche' dei provvedimenti di cui all'articolo
4, comma 3, si applicano i provvedimenti normativi e regolatori emanati in attuazione dell'articolo 9, comma
1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164.
3. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di cui al presente articolo, il risparmio di forme di energia diverse
dall'elettricita' e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione e equiparato al risparmio di gas
naturale.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla individuazione delle modalita' con cui i costi
sostenuti per la realizzazione dei progetti realizzati secondo le disposizioni del presente articolo, nell'ambito
del meccanismo dei certificati bianchi, trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione
dell'energia elettrica e del gas naturale e approva le
regole di funzionamento del mercato e delle transazioni bilaterali relative ai certificati bianchi, proposte dalla
Societa' Gestore del mercato elettrico, nonche' verifica il rispetto delle regole ed il conseguimento degli
obblighi da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), applicando, salvo che il fatto costituisca
reato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, cosi' recita:
«Art. 6 (Regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento).
1. Al fine di assicurare che il sostegno alla cogenerazione sia basato sulla domanda di calore utile e
simultaneamente sui risparmi di energia primaria, alla cogenerazione ad alto rendimento si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79. La cogenerazione ad alto rendimento accede ai benefici derivanti dall'applicazione
dei provvedimenti attuativi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'art. 16,
comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla cogenerazione abbinata al
teleriscaldamento.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa
con la Conferenza unificata, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabiliti i criteri per l'incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento, nell'ambito dei
provvedimenti di cui al comma 1. Detti criteri tengono conto di:
a) potenza elettrica dell'impianto;
b) rendimento complessivo dell'impianto;
c) calore utile;
d) aspetti innovativi dell'impianto e delle modalita' d'uso del calore utile, in particolare ai fini dell'impiego
in teleriscaldamento e per la trigenerazione;
e) specificita' dell'impiego in agricoltura per il riscaldamento delle serre destinate alla produzione
floricola ed orticola;
f) risparmio energetico conseguito e relativa persistenza nel tempo;
g) tipologia di combustibile impiegato;
h) emissioni inquinanti e climalteranti.
4. Il decreto di cui al comma 3 prevede l'estensione graduale del diritto di accesso ai benefici di cui al
comma 1, secondo periodo, anche a soggetti diversi da quelli previsti dalla vigente disciplina.
5. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 1, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricita'
e dal gas naturale e' equiparato al risparmio di gas naturale.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto
dell'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza nominale
non superiore a 200 kW, tenendo conto della valorizzazione dell'energia elettrica scambiata con il
sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l'accesso alle reti.».
- Per l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 si vedano le note alle premesse.
- Per l'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 si vedano le note alle
premesse.
- Per la direttiva 2006/32/CE si vedano nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 cosi' recita:
«20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorita':
a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attivita';
b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37;
c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso
di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a
quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti
acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni
e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facolta',
qualora cio' non
comprometta la fruibilita' del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attivita' di impresa fino a 6
mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;».
Capo II
Incentivi e strumenti finanziari
Art. 8.
Interventi di mobilita' sostenibile
1. Con accordi volontari con gli operatori di settore, ivi inclusi i soggetti che immettono in consumo benzina e
gasolio, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le regioni, sulla base di priorita' e
di ambiti di intervento segnalati dalle regioni medesime, promuovono iniziative di mobilita' sostenibile,
avvalendosi anche di risorse rinvenenti dagli aggiornamenti della deliberazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica 19 dicembre 2002, n. 123, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22
marzo 2003. In tale ambito, l'Agenzia provvede a definire modalita' per la contabilizzazione dei risparmi
energetici risultanti dalle misure attivate ai fini della contribuzione agli obiettivi indicativi nazionali di cui
all'articolo 3.
Capo II
Incentivi e strumenti finanziari
Art. 9.
Fondo di rotazione per il finanziamento tramite terzi
1. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza
energetica, a valere sulle risorse relative all'anno 2009 previste dall'articolo 1, comma 1113, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' destinata una quota di 25 milioni di euro per gli interventi realizzati tramite lo
strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto da adottare entro
il 31 dicembre 2008, tenuto conto di apposite relazioni tecniche predisposte dall'Agenzia di cui all'articolo 4,
individua i soggetti, le misure e gli interventi finanziabili, nonche' le modalita' con cui le rate di rimborso dei
finanziamenti sono connesse ai risparmi energetici conseguiti e il termine massimo della durata dei
finanziamenti stessi in relazione a ciascuna di tali misure, che non puo' comunque essere superiore a
centoquarantaquattro mesi, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
Nota all'art. 9:
- I commi 1111 e 1113, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 cosi' recitano:
«1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalita'
per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a
soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
e' individuato il tasso di interesse da applicare.».
«1113. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1110 ammontano a 200
milioni di euro all'anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta,
le risorse di cui all'art. 2, comma 3, della legge 1° giugno 2002, n. 120.».
Capo III
Semplificazione e rimozione degli ostacoli normativi
Art. 10.
Disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas definisce le modalita' per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonche' le modalita' e i tempi
per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e
dispacciamento. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nel caso di
inosservanza dei propri provvedimenti, applica l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre
1995, n. 481.
2. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede inoltre
affinche' la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata facendo esclusivo riferimento
all'energia elettrica scambiata con la rete elettrica sul punto di connessione. In tale ambito, l'Autorita'
prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni per lo svolgimento di attivita' nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi postcontatore, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive
modifiche, si applicano anche alla fornitura di servizi energetici.
Note all'art. 10:
- Per l'art. 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 si vedano le note all'art. 7.
- I commi 34 e 34-bis dell'art. 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, cosi' recitano:
«34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunita' di iniziativa economica, le imprese
operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas
naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la
gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere attivita' nel
settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e
manutenzione
nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi di societa' separate,
partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei
medesimi servizi di post-contatore, non possono applicare condizioni ne' concordare pratiche
economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le
imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi post-contatore e rendono accessibili
alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la
disponibilita' in relazione all'attivita' svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.
34-bis. Alle imprese di cui al comma 34 operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale si
applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'art. 8
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
Capo III
Semplificazione e rimozione degli ostacoli normativi
Art. 11.
Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari
1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri
portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari
ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo
decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei
rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di
ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.
Nel rispetto dei predetti limiti e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli
abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto
dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra
edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonche' alle altezze massime degli edifici.
2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori
delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per
cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, e' permesso derogare,
nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai
regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del
nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne,
nonche' alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore
degli elementi di copertura. La deroga puo' essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici
confinanti.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive
modificazioni, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli
generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro,
nonche' di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici
stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia
superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e' sufficiente una comunicazione
preventiva al Comune.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione fino all'emanazione di apposita normativa
regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti.
5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non puo' in ogni caso derogare le prescrizioni
in materia di sicurezza stradale e antisismica.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, finanziabili in riferimento alle dotazioni finanziarie stanziate dall'articolo 1, comma 352, della legge n.
296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio lavori e' da intendersi fissata al 31 dicembre
2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni successivi.
7. La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW,
nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti
stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di
tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro
trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di
cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni.
8. L'autorizzazione di cui al comma 6 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di dissenso, purche' non sia
quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o
del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle
regioni, e' rimessa alla Giunta regionale. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire
l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato
dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per
la conclusione del procedimento di cui al presente comma non puo' comunque essere superiore a
centottanta giorni.
Note all'art. 11:
- Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 reca: «testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia».
- Il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 cosi' recita:
«3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere
b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del
paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del
loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per
esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti
utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in
parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.».
- Il testo dell'art. 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 cosi' recita:
«Art. 26 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti).
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e
ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1 in edifici ed impianti industriali
non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione
straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti
solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di
acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e' considerata estensione
dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.».
- Il testo degli articoli 22 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 citato
cosi' recita:
«Art. 22 (Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita)
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n.
135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149)
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' gli interventi non riconducibili all'elenco di cui
all'art. 10 e all'art. 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi
e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresi', realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' le varianti a permessi di costruire che
non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la
categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute
nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del
rilascio del certificato di agibilita', tali denunce di inizio attivita' costituiscono parte integrante del
procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere
presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani
attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino
approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di
ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde
dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione
tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra
menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali
recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle
disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'art.
44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16. Le
regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attivita', diversi da
quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la
relativa determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistica-ambientale, e' subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela
rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di
costruzione di cui all'art. 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la
violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44
ed e' soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37.».
«Art. 23 (R) (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7)
(Disciplina della denuncia di inizio attivita).
(legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato
dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche
introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669)
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attivita', almeno
trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia,
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e
non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori
ed e' sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non
ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia. L'interessato e' comunque tenuto a
comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche
in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1
decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di
effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato
alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al
comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di
effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data di
ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma
1 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato
di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facolta' di
ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla
conforme
alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va
presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato
con la denuncia di inizio attivita'.
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente
alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del
classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37, comma 5.».
- I commi 351 e 352 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 citata nelle note alle premesse cosi'
recita:
«351. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria
complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine
entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per
metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati
nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' del
fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari
al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di
energia, incluse le maggiori spese di progettazione.
352. Per l'attuazione del comma 351 e' costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalita' per l'accesso e l'erogazione
dell'incentivo, nonche' i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e
l'illuminazione.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 cosi' recita:
«Art. 8 (Semplificazione delle procedure amministrative).
1. Per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica
superiore a 300 MW, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli stessi impianti, si applica la normativa di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli
impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un
procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Col provvedimento di cui all'art. 1, comma 88, della legge 23 agosto 2004, n. 239, ed anche con
riguardo agli aspetti di sicurezza antincendio, di intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite
procedure autorizzative semplificate per l'installazione e l'esercizio di unita' di piccola e di microcogenerazione, tenendo anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 86, della medesima legge n.
239 del 2004.».
- Il testo dell'art. 63, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante: testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O. cosi' recita:
«Art. 63 (Licenze di esercizio e diritti annuali).
(Art. 4 testo unico spiriti, art. 2 testo unico birra, art. 6 testo unico energia elettrica, approvati con
decreto ministeriale 8 luglio 1924 - Art. 2 regio decreto-legge n. 23/1933 - Art. 4 regio decreto-legge n.
334/1939 - articoli 4, 5 e 7, allegato H, del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223 Art. 7 decreto-legge n. 707/1949 [*] - Art. 10 decreto-legge n. 50/1950 [**] - Art. 3 decreto-legge n.
271/1957 - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990)
1. Le licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza,
competente per territorio, prima dell'inizio dell'attivita' degli impianti cui si riferiscono ed hanno validita'
illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando
vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto.
2. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:
a) depositi fiscali (fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di condizionamento): lire 500
mila;
b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra,
depositi): lire 200 mila;
c) depositi per uso commerciale di prodotti petroliferi, gia' assoggettati ad accisa, e di prodotti petroliferi
denaturati: lire 100 mila;
d) impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e di
prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od
esente da accisa: lire 100 mila;
e) esercizi di vendita di prodotti alcolici: lire 65 mila.
Il diritto annuale di cui alla lettera a) e' dovuto anche dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di
consumo disciplinata dall'art. 61. Il diritto annuale di cui alla lettera c) e' dovuto per l'esercizio dei
depositi commerciali dei prodotti assoggettati all'imposizione di cui all'art. 61. La licenza relativa ai
depositi di cui alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che custodiscono i prodotti soggetti
alla disciplina prevista dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1976, n. 786.
3. Nel settore dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al
pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:
a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta
esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od
acquistata ad altri fabbricanti: lire 45 mila;
b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000.
4. Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell'anno che
precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del
rilascio della licenza. L'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito e' punito con
la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto stesso.
5. La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art. 86 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, non puo' essere rilasciata o rinnovata a chi e' stato condannato per fabbricazione
clandestina o per gli altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull'alcole e sulle
bevande alcoliche.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi».
Capo IV
Settore pubblico
Art. 12.
Efficienza energetica nel settore pubblico
1. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di applicare le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
2. La responsabilita' amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'adozione degli obblighi di miglioramento
dell'efficienza energetica nel settore pubblico, di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono assegnati
all'amministrazione pubblica proprietaria o utilizzatrice del bene o servizio di cui ai medesimi articoli, nella
persona del responsabile del procedimento connesso all'attuazione degli obblighi ivi previsti.
3. Ai fini del monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del ruolo e dell'azione della pubblica
amministrazione, i soggetti responsabili di cui al comma 2, trasmettono all'Agenzia di cui all'articolo 4 una
scheda informativa degli interventi e delle azioni di promozione dell'efficienza energetica intraprese.
Capo IV
Settore pubblico
Art. 13.
Edilizia pubblica
1. In relazione agli usi efficienti dell'energia nel settore degli edifici, gli obblighi della pubblica
amministrazione comprendono di norma:
a) il ricorso, anche in presenza di esternalizzazione di competenze, agli strumenti finanziari per il risparmio
energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento
energetico, che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata;
b) le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli
impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il
15 per cento della superficie esterna dell'involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato;
c) la certificazione energetica degli edifici pubblici od ad uso pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale
supera i 1000 metri quadrati, e l'affissione dell'attestato di certificazione in un luogo, dello stesso edificio,
facilmente accessibile al pubblico, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192.
2. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici od ad uso pubblico le amministrazioni
pubbliche si attengono a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni.
Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 cosi' recita:
«7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i
1000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica e' affisso nello stesso edificio a cui si
riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.».
Capo IV
Settore pubblico
Art. 14.
Apparecchiature e impianti per la pubblica amministrazione
1. In relazione all'acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature che consumano energia, gli
obblighi della pubblica amministrazione comprendono l'acquisto di prodotti con ridotto consumo energetico,
in tutte le modalita', nel rispetto, per quanto applicabile, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, e
suoi provvedimenti attuativi.
Nota all'art. 14:
- Per il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201 si vedano le note alle premesse.
Capo IV
Settore pubblico
Art. 15.
Procedure di gara
1. Agli appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali disciplinati dalla parte III del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, ed aventi ad oggetto l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono
unitamente all'effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformita' ai livelli di
progettazione specificati dall'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' la
realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
anche in mancanza di progetto preliminare redatto a cura dell'Amministrazione.
2. Alla individuazione degli operatori economici che possono presentare le offerte nell'ambito degli appalti di
cui al comma 1, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
Note all'art. 15:
- Il testo degli articoli 55, 83 e 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante: «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE», cosi' recita:
«Art. 55 (Procedure aperte e ristrette).
(articoli 3 e 28, direttiva 2004/18; articoli 19, 20, 23, L. n. 109/1994; art. 9, decreto legislativo n.
358/1992; art. 6, decreto legislativo n. 157/1995; art. 76, decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999)
1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell'art. 11, indica se si seguira' una procedura aperta o
una procedura ristretta, come definite all'art. 3.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per
oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa.
3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della
determina a contrarre.
4. Il bando di gara puo' prevedere che non si procedera' ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta
valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non
contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'art. 81, comma 3.
5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle
modalita' e dei termini fissati dal bando di gara.
6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle
modalita' e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle
modalita' e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette, sono invitati tutti i soggetti che
ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando,
salvo quanto previsto dall'art. 62 e dall'art. 177.».
«Art. 83 (Criterio dell'offerta economicamente piu'vantaggiosa).
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 19, decreto
legislativo n. 358/1992; art. 23, decreto legislativo n. 157/1995; art. 24, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Quando il contratto e' affidato con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, il bando di
gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche
del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualita';
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali
dell'opera o del prodotto;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditivita';
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l'assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresi' la durata del contratto, le modalita' di gestione, il livello e i criteri di
aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i
criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante
una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e
quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.
3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni
dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel
bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.
4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria
organizzazione, provvede a nominare uno o piu' esperti con il decreto o la determina a contrarre,
affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno
indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le
offerte, fissa in via
generale i criteri motivazionali cui si atterra' per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il
punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le
stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro
numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento,
distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalita' semplificate per servizi e
forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 marzo
1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, in quanto
compatibili con il presente codice.».
«Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori).
(art. 16, legge n. 109/1994)
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa
prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed
esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle finalita' relative;
b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma
necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase
di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare,
ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a
modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa
delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni
possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita' di
riuso e riciclaggio, della sua fattibilita' amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili
indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonche' in
schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovra' inoltre consentire l'avvio
della procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli
elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una
relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonche' delle caratteristiche dei
materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove
previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere,
e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per
l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla
natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e
degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in
progetto nonche' in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo
geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino
ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del
computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da
consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. In
particolare il progetto e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli
impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal
capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco
dei prezzi unitari. Esso e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e
degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino
necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e
picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresi'
corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le
modalita', i contenuti, i tempi e la gradualita' stabiliti dal regolamento di cui all'art. 5.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle
categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di
manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche' agli
studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di
coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli
elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi
riguardanti
prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli
stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei
bilanci delle stazioni appaltanti.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo
conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai
problemi della accessibilita' e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e'
autorizzato ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.».
Capo V
Definizione di standard
Art. 16.
Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici
1. Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di qualita' e competenza tecnica per i
fornitori di servizi energetici, con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico e' approvata, a
seguito dell'adozione di apposita norma tecnica UNI-CEI, una procedura di certificazione volontaria per le
ESCO di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), e per gli esperti in gestione dell'energia di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera z).
2. Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di obiettivita' e di attendibilita' per le misure
e i sistemi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico e' approvata, a seguito dell'adozione di apposita norma tecnica da parte dell'UNI-CEI,
una procedura di certificazione per il sistema di gestione energia cosi' come definito dall'articolo 2, comma 1,
lettera v), e per le diagnosi energetiche cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera n).
3. Il Ministro dello sviluppo economico aggiorna i decreti di cui ai commi 1 e 2 all'eventuale normativa tecnica
europea emanata in riferimento ai medesimi commi.
4. Fra i contratti che possono essere proposti nell'ambito della fornitura di un servizio energetico rientra il
contratto di servizio energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, rispondente a quanto stabilito dall'allegato II al presente decreto.
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, citato nelle note alle premesse:
«Art. 1 (Definizioni).
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:
a) per "edificio", un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di
volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi
tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio puo'
confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;
b) per "edificio di proprieta' pubblica", un edificio di proprieta' dello Stato, delle regioni, degli enti locali,
nonche' di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attivita' dell'ente, sia
ad altre attivita' o usi, compreso quello di abitazione privata;
c) per "edificio adibito ad uso pubblico", un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attivita'
istituzionale di enti pubblici;
d) per "edificio di nuova costruzione", salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, un edificio per il quale
la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore
del regolamento stesso;
e) per "climatizzazione invernale", l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio
dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del presente regolamento, il benessere degli
occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi
idonei, della umidita', della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
f) per "impianto termico", un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o
senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua
calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione,
distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi
compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati
impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
g) per "impianto termico di nuova installazione», un impianto termico installato in un edificio di nuova
costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedente privo di impianto termico;
h) per "manutenzione ordinaria dell'impianto termico", le operazioni specificamente previste nei libretti
d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con
strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di
attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
i) per "manutenzione straordinaria dell'impianto termico", gli interventi atti a ricondurre il funzionamento
dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in
parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o
sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
j) per "proprietario dell'impianto termico", chi e' proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico;
nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti
diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilita' posti a carico del proprietario del presente
regolamento sono da intendersi riferito agli amministratori;
l) per "ristrutturazione di un impianto termico", gli interventi rivolti a trasformare l'impianto termico
mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di
produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un
impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonche' la risistemazione impiantistica nelle
singole unita' immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale
previo
distacco dall'impianto termico centralizzato;
m) per "sostituzione di un generatore di calore", la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione
di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
n) per "esercizio e manutenzione di un impianto termico", il complesso di operazioni che comporta
l'assunzione di responsabilita' finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione,
manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di
contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
o) per "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", la persona fisica o
giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea
capacita' tecnica, economica, organizzativa, e' delegata dal proprietario ad assumere la responsabilita'
dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi
energetici;
p) per "contratto servizio energia", l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi
necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di
uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al
miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
q) per "valori nominali" delle potenze e dei rendimenti di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e
garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
r) per "potenza termica del focolare" di un generatore di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore
del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unita' di misura utilizzata e' il kW;
s) per "potenza termica convenzionale" di un generatore di calore, la potenza termica del focolare
diminuita della potenza termica persa al camino; l'unita' di misura utilizzata e' il kW;
t) per "potenza termica utile" di un generatore di calore, la quantita' di calore trasferita nell'unita' di
tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza
termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al
camino; l'unita' di misura utilizzata e' il kW;
u) per "rendimento di combustione", sinonimo di "rendimento termico convenzionale" di un generatore
di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
v) per "rendimento termico utile" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la
potenza termica del focolare;
w) per "temperatura dell'aria in un ambiente" la temperatura dell'aria misurata secondo le modalita'
prescritte dalla norma tecnica UNI 5364;
z) per "gradi-giorno" di una localita', la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale
convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura
dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unita' di
misura utilizzata e' il grado-giorno (GG).».
Capo V
Definizione di standard
Art. 17.
Misurazione e fatturazione del consumo energetico
1. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, con uno o piu' provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, individua le modalita' con cui:
a) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia al dettaglio provvedono, nella misura in
cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici
potenziali, affinche' i clienti finali di energia elettrica e gas naturale, ricevano, a condizioni stabilite dalla
stessa Autorita' per l'energia elettrica e il gas, contatori individuali che riflettano con precisione il loro
consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso;
b) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia al dettaglio, al momento di sostituire un
contatore esistente, forniscono contatori individuali, di cui alla lettera a), a condizioni stabilite dalla stessa
Autorita' per l'energia elettrica e il gas e a meno che cio' sia tecnicamente impossibile e antieconomico in
relazione al potenziale risparmio energetico
preventivato a lungo termine o a meno che cio' sia antieconomico in assenza di piani di sostituzione dei
contatori su larga scala. Quando si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono
importanti ristrutturazioni cosi' come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, si forniscono sempre contatori individuali, di cui alla lettera a), fatti salvi i casi in cui i soggetti
di cui sopra abbiano gia' avviato o concluso piani di sostituzione dei contatori su larga scala;
c) le imprese di distribuzione nel dare seguito alle attivita' di cui alle lettere a) e b) e alle condizioni di
fattibilita' ivi previste, provvedono ad individuare modalita' che permettano ai clienti finali di verificare in modo
semplice, chiaro e comprensibile le letture dei propri contatori, sia attraverso appositi display da apporre in
posizioni facilmente raggiungibili e visibili, sia attraverso la fruizione dei medesimi dati attraverso ulteriori
strumenti informatici o elettronici gia' presenti presso il cliente finale;
d) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia al dettaglio provvedono affinche',
laddove opportuno, le fatture emesse si basino sul consumo effettivo di energia, e si presentino in modo
chiaro e comprensibile, e riportino, laddove sia significativo, indicazioni circa l'energia reattiva assorbita
dall'utente. Insieme alla fattura devono essere fornite adeguate informazioni per presentare al cliente finale
un resoconto globale dei costi energetici attuali. Le fatture, basate sul consumo effettivo, sono emesse con
una frequenza tale da permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico;
e) qualora possibile e vantaggioso, le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia al
dettaglio forniscono ai clienti finali le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle loro fatture,
contratti, transazioni o ricevute emesse dalle stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi:
1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno
precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;
3) confronti rispetto ai parametri di riferimento, individuati dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica e i gas,
relativi ad un utente di energia medio o di riferimento della stessa categoria di utente tenendo conto dei
vincoli di cambio fornitore;
4) secondo specifiche fornite dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica e il gas, informazioni sui punti di
contatto per le organizzazioni di consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti
Internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica
disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che
utilizzano energia.
Nota all'art. 17:
- Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si vedano le note alle premesse.
Capo V
Misure di accompagnamento
Art. 18.
Diagnosi energetiche e campagne di informazione
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia definisce le modalita'
con cui assicura la disponibilita' di sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualita' destinati a
individuare eventuali misure di miglioramento dell'efficienza energetica applicate in modo indipendente a tutti
i consumatori finali, prevedendo accordi
volontari con associazioni di soggetti interessati.
2. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, l'Agenzia predispone per i segmenti del mercato aventi costi di
transazione piu' elevati e strutture non complesse altre misure quali i questionari e programmi informatici
disponibili su Internet o inviati per posta, garantendo comunque la disponibilita' delle diagnosi energetiche
per i segmenti di mercato in cui esse non sono commercializzate.
3. La certificazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, si considera equivalente ad una diagnosi energetica che risponda ai requisiti di cui ai commi 1
e 2.
4. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 sono stabilite le modalita' con cui le imprese di distribuzione
concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di garantire la disponibilita' di diagnosi energetiche a tutti clienti
finali.
5. Ai fini di dare piena attuazione alle attivita' di informazione di cui dall'articolo 4, comma 4, lettera e),
l'Agenzia si avvale delle risorse rinvenenti dal fondo di cui all'articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, assegnate con le modalita' previste dal medesimo comma.
6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle
more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto
legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto
legislativo. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui
all'allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad
adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata
in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le province autonome che abbiano gia'
provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il
graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III.
Note all'art. 18:
- Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosi' recita:
«162. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica e' istituto, a decorrere dall'anno 2008,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e
l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo e' finalizzato al finanziamento di
campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare
l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale
sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al
miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli
elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono utilizzati. A decorrere dal 1° gennaio 2010
e' vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori
rispetto alla classe A, nonche' di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati.
Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i
principi e i criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui al presente comma.».
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, cosi' recita:
«Art. 17 (Clausola di cedevolezza).
In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto
previsto dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di
competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti
ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province
autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data
di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma.
Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente
decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.».
- La direttiva 2002/91/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4 gennaio 2003, n. L 1.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19.
Disposizioni finali e copertura finanziaria
1. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, in conformita' alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso
ovvero a quelle introdotte a livello comunitario.
2. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le parole da:
«con modalita' definite con decreto» fino alla fine del comma sono soppresse.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione.
4. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza
pubblica.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, cosi' come modificato dal presente decreto:
«1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla
lettera j) dell'art. 1, comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'art. 1,
comma 1, che se ne assume la responsabilita'.
L'eventuale atto di assunzione di responsabilita' da parte del terzo, che lo espone altresi' alle sanzioni
amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto
in forma scritta e consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non puo' delegare ad
altri le responsabilita' assunte, e puo' ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attivita' di sua
competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990, n. 46, per le attivita' di manutenzione
straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilita' ai sensi degli articoli 1667 e seguenti
del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto e' incompatibile con il ruolo di fornitore di
energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto
servizio energia.».
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Alfano, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
ANNEX_ 04
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009 , n. 59
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e
b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente
attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia. (09G0068)
(GU n. 132 del 10-6-2009; in vigore dal 25-6-2009)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Vista
la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,
del
16
dicembre
2002, sul rendimento energetico
nell'edilizia;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia;
Visto il Titolo I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
e in particolare:
l'articolo 4, comma 1, lettera a), che prevede l'emanazione di uno
o piu' decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i
criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi
finalizzati
al
contenimento
dei
consumi
di
energia e al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto
di quanto riportato nell'allegato B e della destinazione d'uso degli
edifici, in materia di progettazione, installazione, esercizio,
manutenzione
ed
ispezione
degli
impianti
termici
per
la
climatizzazione
invernale
ed
estiva
degli
edifici, per la
preparazione
dell'acqua
calda
per
usi igienici sanitari e,
limitatamente
al
settore terziario, per l'illuminazione degli
edifici;
l'articolo 4, comma 1, lettera b), che prevede l'emanazione di uno
o piu' decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i
criteri
generali
di
prestazione
energetica
per
l'edilizia
sovvenzionata e convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e
privata, anche riguardo la ristrutturazione di edifici esistenti e
sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,
tenendo conto di quanto riportato all'allegato B e alla destinazione
d'uso degli edifici;
l'articolo
9,
comma
1,
che,
fermo restando il rispetto
dell'articolo 17, assegna alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza
energetica contenute nel medesimo decreto legislativo;
Visto l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, che stabilisce che fino alla data di entrata in vigore
dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della
prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale
e' disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata
dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dalle disposizioni
dell'allegato I del medesimo decreto legislativo;
Visto l'articolo 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, che stabilisce che fino alla data di entrata in vigore dei
decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi
di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici
esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e
i requisiti degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse
sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, del decreto del Presidente
della
Repubblica
del
26 agosto 1993, n. 412, e successive
modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Vista
la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione
della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione
della predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6
dell'articolo 18;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e
dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA);
Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti
(CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007;
Considerato che l'emanazione del presente decreto e' funzionale
alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE, e in particolare
dell'articolo 7, e che, in proposito, la Commissione europea gia' il
18 ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei
confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del
Trattato CE, procedura di infrazione n. 2006/2378;
Considerato che, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, fissa in centoventi giorni, decorrenti dal
9
ottobre
2005,
il
termine
per l'emanazione del presente
provvedimento;
Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 20 marzo 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 maggio 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 marzo 2009;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di intervento e finalita'
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, per una applicazione omogenea, coordinata ed
immediatamente operativa delle norme per l'efficienza energetica
degli edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto
definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti
minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti
termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192.
2. I criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti
minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la
climatizzazione
estiva
e,
limitatamente
al
terziario,
per
l'illuminazione artificiale degli edifici, di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, sono integrati con successivi provvedimenti.
3. I criteri generali di cui ai commi 1 e 2 si applicano alla
prestazione energetica per l'edilizia pubblica e privata anche
riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione
competente
per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla
promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei
decreti
del
Presidente
della
Repubblica
e
sulle
pubblicazioni
ufficiali
della
Repubblica
italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
(GUUE)
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a)
della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare: l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi; ».
- La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico
nell'edilizia e' pubblicata nella GUCE del 4 gennaio 2003
L-1-65.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive
modificazioni,
recante
attuazione
della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in
edilizia e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana n. 222 del 23 settembre 2005 Supplemento ordinario n. 158.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettere a) e
b) e dell'art. 9, comma 1, del titolo I del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192:
«Art.
4
(Adozione
di
criteri generali, di una
metodologia
di calcolo e requisiti della prestazione
energetica). - 1. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu'
decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i
requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di
energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.
1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e
della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti
disciplinano
la
progettazione,
l'installazione,
l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario,
per l'illuminazione artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per
l'edilizia
sovvenzionata e convenzionata, nonche' per
l'edilizia
pubblica
e
privata, anche riguardo alla
ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le
metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, tenendo
conto
di quanto riportato nell'allegato «B» e della
destinazione d'uso degli edifici; ».
«Art. 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali). 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono all'attuazione del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192:
«1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di
cui all'art. 4, comma 1, il calcolo della prestazione
energetica degli edifici nella climatizzazione invernale
ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria
e' disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come
modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e
dalle disposizioni di cui all'allegato I.».
Si
riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192:
«Art. 12 (Esercizio, manutenzione e ispezione degli
impianti termici). - 1. Fino alla data di entrata in vigore
dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, il contenimento dei
consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli
impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale,
le
ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli
organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono
disciplinati
dagli articoli 7 e 9, dal decreto del
Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui
all'allegato L.».
- La direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza
degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e
recante
abrogazione
della
direttiva
93/76/CEE
del
Consiglio, e' pubblicata nella GUCE L 114-64. del 27 aprile
2006.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 18 del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione
della predetta direttiva 2006/32/CE:
«6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto
dal
decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive
modificazioni,
in
materia
di
diagnosi
energetiche e certificazione energetica degli edifici,
nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4,
comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto
legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli
stessi decreti, si applica l'allegato III al presente
decreto legislativo. Ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui
all'allegato III si applicano per le regioni e province
autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare
propri
provvedimenti
in applicazione della direttiva
2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore
dei
predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le
regioni e le province autonome che abbiano gia' provveduto
al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure
atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento
dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato
III.».
Nota all'art. 1:
Si
riporta
il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192:
«Art. 1 (Finalita') - 1. Il presente decreto stabilisce
i criteri, le condizioni e le modalita' per migliorare le
prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire
lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti
rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a
conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle
emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di
Kyoto, promuovere la competitivita' dei comparti piu'
avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.
2. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni
energetiche integrate degli edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di
prestazioni energetiche degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica
degli edifici;
d)
le
ispezioni
periodiche
degli
impianti di
climatizzazione;
e)
i
criteri per garantire la qualificazione e
l'indipendenza
degli
esperti
incaricati
della
certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze,
delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento
della politica energetica del settore;
g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli
utenti
finali, la formazione e l'aggiornamento degli
operatori del settore.
3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le
province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e
cooperazione,
predispongono
programmi,
interventi
e
strumenti
volti,
nel
rispetto
dei
principi
di
semplificazione e di coerenza normativa, alla:
a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti
norme;
b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche
attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e
di dati;
c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti
legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e
dello sviluppo del mercato;
d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle
fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e
l'informazione degli utenti finali.».
- Per l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si veda nelle note alle
premesse.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende
il
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e successive
modificazioni, e le ulteriori definizioni di cui ai commi 3, 4 e 5
del presente decreto.
3. Sistemi filtranti, pellicole polimeriche autoadesive applicabili
su vetri, su lato interno o esterno, in grado di modificare uno o
piu'
delle
seguenti caratteristiche della superficie vetrata:
trasmissione
dell'energia
solare,
trasmissione
ultravioletti,
trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile.
4. Trasmittanza termica periodica YIE (W/m2K), e' il parametro che
valuta la capacita' di una parete opaca di sfasare ed attenuare il
flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore, definita e
determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi
aggiornamenti.
5. Coperture a verde, si intendono le coperture continue dotate di
un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e
svilupparsi
nelle
condizioni
ambientali caratteristiche della
copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un
sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale
opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con
minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con
interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo.
Nota all'art. 2:
- Per «decreto legislativo» si intende il decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 di cui al punto 4 delle
note alle premesse.
- Si riportano i commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192:
«1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) «edificio» e' un sistema costituito dalle strutture
edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto
volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici
che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie
esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti o
alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno,
altri edifici; il termine puo' riferirsi a un intero
edificio
ovvero
a
parti
di edificio progettate o
ristrutturate per essere utilizzate come unita' immobiliari
a se' stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» e' un edificio per
il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia
di
inizio
attivita', comunque denominato, sia stata
presentata successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c)
«prestazione
energetica, efficienza energetica
ovvero rendimento di un edificio» e' la quantita' annua di
energia effettivamente consumata o che si prevede possa
essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad
un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione
invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per
usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione.
Tale quantita' viene espressa da uno o piu' descrittori che
tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche
tecniche e di installazione, della progettazione e della
posizione
in
relazione
agli
aspetti
climatici,
dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture
adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione
propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima
degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno
energetico;
d)
«attestato
di certificazione energetica o di
rendimento
energetico
dell'edificio» e' il documento
redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente
decreto,
attestante
la
prestazione
energetica
ed
eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici
dell'edificio;
e)
«cogenerazione» e' la produzione e l'utilizzo
simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia
termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di
determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;
f) «sistema di condizionamento d'aria» e' il complesso
di
tutti
i componenti necessari per un sistema di
trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura
e' controllata o puo' essere abbassata, eventualmente in
combinazione
con
il
controllo
della
ventilazione,
dell'umidita' e della purezza dell'aria;
g) «generatore di calore o caldaia» e' il complesso
bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido
termovettore il calore prodotto dalla combustione;
h) «potenza termica utile di un generatore di calore»
e' la quantita' di calore trasferita nell'unita' di tempo
al fluido termovettore; l'unita' di misura utilizzata e' il
kW;
i) «pompa di calore» e' un dispositivo o un impianto
che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente
di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente
a temperatura controllata;
l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti»
sono i valori di potenza massima e di rendimento di un
apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il
regime di funzionamento continuo.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre,
le definizioni dell'allegato A.».
Art. 3.
Metodologie
di
calcolo della prestazione energetica degli edifici e
degli impianti
1. Ai fini dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo,
per
le metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche degli edifici si adottano le norme tecniche nazionali,
definite nel contesto delle norme EN a supporto della direttiva
2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni.
Di seguito si riportano le norme a oggi disponibili:
a) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per
la climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti
per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda
sanitaria.
2. Ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per
il calcolo della prestazione energetica, sono riportate nelle Linee
guida nazionali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto
legislativo.
-
Per
Nota all'art. 3:
l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del «decreto
legislativo», si veda nelle note alle premesse.
- La direttiva 2002/91/CE e' pubblicata nella GUCE L
1-65 del 4 gennaio 2003.
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 6 del
«decreto legislativo»:
«9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei
trasporti,
d'intesa
con
la
Conferenza
unificata,
avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i
decreti di cui all'art. 4, comma 1, e tenuto conto di
quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici,
sentito
il
CNCU,
prevedendo anche metodi
semplificati che minimizzino gli oneri.».
Art. 4.
Criteri
generali
e
requisiti delle prestazioni energetiche degli
edifici e degli impianti
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto
legislativo,
i criteri generali e i requisiti della
prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la
progettazione ed installazione degli impianti, sono fissati dalla
legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificati dal decreto
legislativo, dall'allegato C al decreto legislativo e dalle ulteriori
disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base
alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di
edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di
edifici esistenti, previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e
b), del decreto legislativo si procede, in sede progettuale alla
determinazione
dell'indice
di
prestazione
energetica per la
climatizzazione invernale (EPi), e alla verifica che lo stesso
risulti
inferiore
ai valori limite che sono riportati nella
pertinente tabella di cui al punto 1 dell'allegato C al decreto
legislativo.
3. Nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di
ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dall'articolo 3,
comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo, si procede in sede
progettuale alla determinazione della prestazione energetica per il
raffrescamento estivo dell'involucro edilizio (Epe, invol), pari al
rapporto
tra
il fabbisogno annuo di energia termica per il
raffrescamento
dell'edificio,
calcolata
tenendo
conto
della
temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/TS 11300 - 1, e
la superficie utile, per gli edifici residenziali, o il volume per
gli edifici con altre destinazioni d'uso, e alla verifica che la
stessa sia non superiore a:
a) per gli edifici residenziali di cui alla classe E1, cosi' come
classificati, in base alla destinazione d'uso, all'articolo 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme, ai seguenti
valori:
1) 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B;
2) 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F;
b) per tutti gli altri edifici ai seguenti valori:
1) 14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B;
2) 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.
4. Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria,
previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1), del decreto
legislativo,
consistenti
in
opere
che
prevedono, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di
intonaci
esterni,
del tetto o dell'impermeabilizzazione delle
coperture, si applica quanto previsto alle lettere seguenti:
a) per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base
alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il valore della
trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte
termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno,
ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve
essere inferiore o uguale a quello riportato nella tabella 2.1 al
punto 2 dell'allegato C al decreto legislativo, in funzione della
fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse
risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio
non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della
trasmittanza
termica
riportati nella tabella 2.1 al punto 2
dell'allegato C al decreto legislativo, devono essere rispettati
dalla trasmittanza termica media, parete corrente piu' ponte termico;
nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste
aree limitate oggetto di riduzione di spessore, sottofinestre e altri
componenti, devono essere rispettati i limiti previsti nella tabella
2.1
al
punto 2 dell'allegato C al decreto legislativo, con
riferimento alla superficie totale di calcolo;
b) per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base
alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione
della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le
strutture opache orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto,
delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso
ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere
inferiore o uguale a quello riportato nelle tabelle 3.1 e 3.2 del
punto 3 dell'allegato C al decreto legislativo, in funzione della
fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse
risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio
non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della
trasmittanza termica riportati nelle tabelle 3.1 e 3.2 del punto 3
dell'allegato C al decreto legislativo, devono essere rispettati
dalla trasmittanza termica media, parete corrente piu' ponte termico.
Nel caso di strutture orizzontali sul suolo i valori di trasmittanza
termica da confrontare con quelli di cui alle tabelle 3.1 e 3.2 del
punto 3 dell'allegato C al decreto legislativo, sono calcolati con
riferimento al sistema struttura-terreno;
c) per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base
alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione
della categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle
chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine
anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le
parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i
limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell'allegato C
al decreto legislativo. Restano esclusi dal rispetto di detti
requisiti gli ingressi pedonali automatizzati, da considerare solo ai
fini dei ricambi di aria in relazione alle dimensioni, tempi e
frequenze di apertura, conformazione e differenze di pressione tra
l'ambiente interno ed esterno.
5. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base
alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova
installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione
di generatori di calore, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera
c), numeri 2) e 3), del decreto legislativo, si procede al calcolo
del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e alla
verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite riportato
al punto 5 dell'allegato C al decreto legislativo. Nel caso di
installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a
100 kW, e' fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo, una diagnosi
energetica dell'edificio e dell'impianto nella quale si individuano
gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi
di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe
dell'edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e
sulla
base
della
quale
sono
state
determinate le scelte
impiantistiche che si vanno a realizzare.
6. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base
alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di mera
sostituzione di generatori di calore, prevista all'articolo 3, comma
2, lettera c), numero 3), del decreto legislativo, si intendono
rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale
dell'energia, incluse quelle di cui al comma 5, qualora coesistano le
seguenti condizioni:
a) i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento
termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100 per cento
della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale al valore
limite calcolato con la formula 90 + 2 log Pn, dove log Pn e' il
logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore,
espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il
limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un
rendimento utile in condizioni nominali, ηu, riferito all'energia
primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula
a 90 + 3 log Pn; dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza
utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica e' fatta
utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed
energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh
elettrici
e
MJ definito con provvedimento dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza
media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi
aggiornamenti;
c) siano presenti, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente
la non fattibilita' tecnica nel caso specifico, almeno una centralina
di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e
dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura
ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro
caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza
degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o
comunque
gratuiti.
Detta
centralina
di
termoregolazione si
differenzia
in
relazione alla tipologia impiantistica e deve
possedere almeno i requisiti gia' previsti all'articolo 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei
casi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici.
In ogni caso detta centralina deve:
1) essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura
interna, supportate eventualmente da una analoga centralina per la
temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione
della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco
delle 24 ore, nel caso di impianti termici centralizzati;
2)
consentire
la
programmazione
e la regolazione della
temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24
ore, nel caso di impianti termici per singole unita' immobiliari;
d) nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale
del focolare maggiore del valore preesistente, l'aumento di potenza
sia
motivato
con
la
verifica dimensionale dell'impianto di
riscaldamento;
e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di
piu' unita' immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del
sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente,
in ogni unita' immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort
e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri
devono
essere
corretti
in
occasione della sostituzione del
generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione
del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola
unita' immobiliare;
f) nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza
nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa
potenza, e' rimessa alle autorita' locali competenti ogni valutazione
sull'obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma
25 e se la medesima puo' essere omessa a fronte dell'obbligo di
presentazione della dichiarazione di conformita' ai sensi della legge
5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni.
7. Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire
la sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni del comma
6, lettera a), in particolare nel caso in cui il sistema fumario per
l'evacuazione dei prodotti della combustione e' al servizio di piu'
utenze ed e' di tipo collettivo ramificato, e qualora sussistano
motivi tecnici o regolamenti locali che impediscano di avvalersi
della deroga prevista all'articolo 2, comma 2, del decreto Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, la semplificazione di cui
al comma 6 puo' applicarsi ugualmente, fermo restando il rispetto
delle altre condizioni previste, a condizione di:
a) installare generatori di calore che abbiano rendimento termico
utile a carico parziale pari al 30 per cento della potenza termica
utile nominale maggiore o uguale a 85 + 3 log Pn; dove log Pn e' il
logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o
dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico,
espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il
limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi
della deroga dalle disposizioni del comma 6, da allegare alla
relazione
tecnica di cui al comma 25, ove prevista, o alla
dichiarazione di conformita', ai sensi della legge 5 marzo 1990, n.
46, e successive modificazioni, correlata all'intervento, qualora le
autorita' locali competenti si avvalgano dell'opzione di cui alle
lettera f) del comma 6.
8. Nei casi previsti al comma 2, per tutte le categorie degli
edifici cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e quando il rapporto tra la superficie trasparente
complessiva dell'edificio e la sua superficie utile e' inferiore a
0,18, il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria puo' essere
omesso, se gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel
rispetto dei limiti fissati al comma 5, lettere a), b) e c), e sono
rispettate le seguenti prescrizioni impiantistiche:
a) siano installati generatori di calore con rendimento termico
utile a carico pari al 100 per cento della potenza termica utile
nominale, maggiore o uguale a X + 2 log Pn; dove log Pn e' il
logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo
generatore, espressa in kW, ed X vale 90 nelle zone climatiche A, B e
C, e vale 93 nelle zone climatiche D, E ed F. Per valori di Pn
maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400
kW;
b) la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza
delle condizioni di progetto sia non superiore a 60 °C;
c) siano installati almeno una centralina di termoregolazione
programmabile in ogni unita' immobiliare e dispositivi modulanti per
la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli
locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed
esposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento
per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni;
d) nel caso di installazione di pompe di calore elettriche o a gas
queste abbiano un rendimento utile in condizioni nominali, ηu,
riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite
calcolato con la formula a 90 + 3 log Pn; dove log Pn e' il logaritmo
in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in
kW; la verifica e' fatta utilizzando come fattore di conversione tra
energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la
conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener
conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e
suoi successivi aggiornamenti. In tale caso, all'edificio o porzione
interessata, si attribuisce il valore del fabbisogno annuo di energia
primaria limite massimo applicabile al caso specifico ai sensi del
comma 2.
9. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unita' abitative
superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di
calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW,
appartenenti alle categorie E1 ed E2, cosi' come classificati in base
alla destinazione d'uso all'articolo 3, del decreto del Presidente
della
Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, e' preferibile il
mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le
cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali
interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici
centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per
singola unita' abitativa devono essere dichiarate nella relazione di
cui al comma 25.
10. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unita'
abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, cosi'
come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in
caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione
dell'impianto
termico
devono essere realizzati gli interventi
necessari
per
permettere,
ove
tecnicamente
possibile,
la
contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unita'
abitativa.
Gli
eventuali
impedimenti di natura tecnica alla
realizzazione dei predetti interventi, ovvero l'adozione di altre
soluzioni impiantistiche equivalenti, devono essere evidenziati nella
relazione tecnica di cui al comma 25.
11. Le apparecchiature installate ai sensi del comma 10 devono
assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo,
inferiore a piu' o meno il 5 per cento, con riferimento alle norme
UNI in vigore. Anche per le modalita' di contabilizzazione si fa
riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI.
12. Ai fini del presente decreto, e in particolare per la
determinazione del fabbisogno di energia primaria dell'edificio, sono
considerati
ricadenti
fra
gli
impianti alimentati da fonte
rinnovabile gli impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatori
di
calore
alimentati a biomasse combustibili che
rispettano i seguenti requisiti:
a) rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui
alla norma Europea UNI EN 303-5;
b) limiti di emissione conformi all'allegato IX alla parte quinta
del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, ovvero i piu' restrittivi limiti fissati da norme
regionali, ove presenti;
c)
utilizzano
biomasse
combustibili
ricadenti fra quelle
ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo
decreto
legislativo
3
aprile
2006,
n.
152, e successive
modificazioni.
13. Per tutte le tipologie di edifici, in cui e' prevista
l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, in sede
progettuale, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione di
edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo 3,
comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle
ristrutturazioni totali, si procede alla verifica che la trasmittanza
termica delle diverse strutture edilizie, opache e trasparenti, che
delimitano l'edificio verso l'esterno o verso vani non riscaldati,
non sia maggiore dei valori definiti nella pertinente tabella di cui
ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato C al decreto legislativo.
14. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base
alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di
edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti,
previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a),
b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel
caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o
sostituzione di generatori di calore, di cui alla lettera c), numeri
2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza
complessiva maggiore o uguale a 350 kW all'articolo 5, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e'
prescritto:
a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in
presenza
di
acqua di alimentazione dell'impianto con durezza
temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi:
1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di
potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza
nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW;
b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni
di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua
di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore di 15
gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa
riferimento alla norma tecnica UNI 8065.
15. In tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di
edifici pubblici o a uso pubblico, cosi' come definiti ai commi 8 e 9
dell'allegato A al decreto legislativo, devono essere rispettate le
seguenti ulteriori disposizioni:
a)
i valori limite gia' previsti ai punti 1, 2, 3 e 4
dell'allegato C al decreto legislativo sono ridotti del 10 per cento;
b) il valore limite del rendimento globale medio stagionale, gia'
previsto al punto 5, dell'allegato C, del decreto legislativo, e'
calcolato con la seguente formula: ηg= (75 + 4 log Pn)%;
c)
i
predetti
edifici
devono essere dotati di impianti
centralizzati per la climatizzazione invernale ed estiva, qualora
quest'ultima fosse prevista.
16. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base
alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione
della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione
di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo
3,
comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), questo ultimo
limitatamente alle ristrutturazioni totali, da realizzarsi in zona
climatica C, D, E ed F, il valore della trasmittanza (U) delle
strutture edilizie di separazione tra edifici o unita' immobiliari
confinanti fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale
n.
297
del
22
dicembre 1997, recante
determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, deve
essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2K, nel caso di pareti divisorie
verticali e orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato
per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate,
che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di
impianto di riscaldamento.
17. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base
alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione
della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione
di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo
3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), si procede alla verifica
dell'assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni
interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantita'
rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente. Qualora
non esista un sistema di controllo della umidita' relativa interna,
per i calcoli necessari, questa verra' assunta pari al 65 per cento
alla temperatura interna di 20 °C.
18. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base
alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione,
esclusivamente per le disposizioni di cui alla lettera b), delle
categorie E.5, E.6, E.7 ed E.8, il progettista, al fine di limitare i
fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la
temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova
costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di
cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), del
decreto
legislativo,
questo
ultimo
limitatamente
alle
ristrutturazioni totali:
a)
valuta puntualmente e documenta l'efficacia dei sistemi
schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da
ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare;
b) esegue, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per
le localita' nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza sul
piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, Im, s, sia
maggiore o uguale a 290 W/m²:
1)
relativamente
a tutte le pareti verticali opache con
l'eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord /
nord-est, almeno una delle seguenti verifiche:
1.1 che il valore della massa superficiale Ms, di cui al comma
22 dell'allegato A, sia superiore a 230 kg/m²;
1.2
che il valore del modulo della trasmittanza termica
periodica (YIE), di cui al comma 4, dell'articolo 2, sia inferiore a
0,12 W/m² °K”;
2)
relativamente a tutte le pareti opache orizzontali ed
inclinate che il valore del modulo della trasmittanza termica
periodica YIE, di cui al comma 4, dell'articolo 2, sia inferiore a
0,20 W/m2 °K”;
c) utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le
caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione
naturale dell'edificio; nel caso che il ricorso a tale ventilazione
non sia efficace, puo' prevedere l'impiego di sistemi di ventilazione
meccanica nel rispetto del comma 13 dell'articolo 5 decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Gli effetti
positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa
superficiale o trasmittanza termica periodica delle pareti opache
previsti alla lettera b), possono essere raggiunti, in alternativa,
con l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, ovvero
coperture a verde, che permettano di contenere le oscillazioni della
temperatura
degli
ambienti
in
funzione
dell'andamento
dell'irraggiamento solare. In tale caso deve essere prodotta una
adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei
materiali che ne attesti l'equivalenza con le predette disposizioni.
19. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base
alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione
delle categorie E.6 ed E.8, al fine di limitare i fabbisogni
energetici
per
la
climatizzazione estiva e di contenere la
temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova
costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di
cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), questo
ultimo
limitatamente alle ristrutturazioni totali, del decreto
legislativo, e' resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti
esterni. Qualora se ne dimostri la non convenienza in termini
tecnico-economici, detti sistemi possono essere omessi in presenza di
superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a
0,5. Tale valutazione deve essere evidenziata nella relazione tecnica
di cui al comma 25.
20. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), del decreto
legislativo,
per
tutte
le categorie di edifici, cosi' come
classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad
eccezione delle categoria E.6 ed E.8, il progettista, al fine di
limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di
contenere la temperatura interna degli ambienti, valuta puntualmente
e documenta l'efficacia dei sistemi filtranti o schermanti delle
superfici
vetrate,
tali
da ridurre l'apporto di calore per
irraggiamento solare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica ed
economica all'utilizzo dei predetti sistemi devono essere evidenziati
nella relazione tecnica di cui al comma 25. La predetta valutazione
puo' essere omessa in presenza di superfici vetrate con fattore
solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5.
21.
Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o
ristrutturati, e' prescritta l'installazione di dispositivi per la
regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali
o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni
uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto
degli
apporti
solari
e
degli
apporti
gratuiti
interni.
L'installazione di detti dispositivi e' aggiuntiva rispetto ai
sistemi di regolazione di cui all'articolo 7, commi 2, 4, 5 e 6, del
decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive
modificazioni,
e deve comunque essere tecnicamente
compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione.
22. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base
alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di
edifici pubblici e privati, e' obbligatorio l'utilizzo di fonti
rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In
particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione
di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione
degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia
termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno
il 50 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta
per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle
predette fonti di energia. Tale limite e' ridotto al 20 per cento per
gli edifici situati nei centri storici.
23. Le modalita' applicative degli obblighi di cui al comma 22, le
prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli
impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l'utilizzo
di fonti rinnovabili, sono precisate, in relazione alle dimensioni e
alle destinazioni d'uso degli edifici, con successivo provvedimento
ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo. Le valutazioni
concernenti il dimensionamento ottimale, o l'eventuale impossibilita'
tecnica
di rispettare le presenti disposizioni, devono essere
dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui al comma
25. In mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione e'
dichiarata irricevibile. Nel caso di edifici di nuova costruzione,
pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente
all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, e'
obbligatoria
l'installazione
di
impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica.
24. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base
alla
destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova
costruzione di edifici pubblici e privati e di ristrutturazione degli
stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo,
e'
obbligatoria
la predisposizione delle opere,
riguardanti l'involucro dell'edificio e gli impianti, necessarie a
favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di
presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1.000
ovvero in presenza di progetti approvati nell'ambito di opportuni
strumenti pianificatori.
25. Il progettista dovra' inserire i calcoli e le verifiche
previste
dal
presente articolo nella relazione attestante la
rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di
energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi
dell'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il
proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare
presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti,
in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori
relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.
Schemi e modalita' di riferimento per la compilazione delle relazioni
tecniche sono riportati nell'allegato E al decreto legislativo. Ai
fini della piu' estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, negli enti soggetti all'obbligo di cui
all'articolo 19 della stessa legge, tale relazione progettuale dovra'
essere
obbligatoriamente
integrata
attraverso attestazione di
verifica sulla applicazione della norma predetta a tale fine redatta
dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
nominato.
26. I calcoli e le verifiche necessari al rispetto del presente
decreto sono eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati
conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a
tale requisito le norme tecniche predisposte dagli organismi deputati
a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio l'UNI e il CEN, o
altri metodi di calcolo recepiti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico.
27. L'utilizzo di altri metodi, procedure e specifiche tecniche
sviluppati da organismi istituzionali nazionali, quali l'ENEA, le
universita' o gli istituti del CNR, e' possibile, motivandone l'uso
nella relazione tecnica di progetto di cui al comma 25, purche' i
risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a
quelli ottenibili con i metodi di calcolo precedentemente detti. Nel
calcolo rigoroso della prestazione energetica dell'edificio occorre
prendere in considerazione i seguenti elementi:
a) lo scambio termico per trasmissione tra l'ambiente climatizzato
e l'ambiente esterno;
b) lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica);
c) lo scambio termico per trasmissione e ventilazione tra zone
adiacenti a temperatura diversa;
d) gli apporti termici interni;
e) gli apporti termici solari;
f) l'accumulo del calore nella massa dell'edificio;
g)
l'eventuale
controllo
dell'umidita'
negli
ambienti
climatizzati;
h) le modalita' di emissione del calore negli impianti termici e
le corrispondenti perdite di energia;
i) le modalita' di distribuzione del calore negli impianti termici
e le corrispondenti perdite di energia;
l) le modalita' di accumulo del calore negli impianti termici e le
corrispondenti perdite di energia;
m) le modalita' di generazione del calore e le corrispondenti
perdite di energia;
n) l'effetto di eventuali sistemi impiantistici per l'utilizzo di
fonti rinnovabili di energia;
o) per gli edifici di nuova costruzione del settore terziario con
volumetria maggiore di 10.000 mc, l'influenza dei fenomeni dinamici,
attraverso l'uso di opportuni modelli di simulazione, salvo che si
possa dimostrare la scarsa rilevanza di tali fenomeni nel caso
specifico.
-
Per
Nota all'art. 4:
l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del «decreto
legislativo», si veda nelle note alle premesse.
- La legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' pubblicata nel
supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16
gennaio 1991, n. 13.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1993, n. 242.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 che reca
«Regolamento
recante
norme
per
la
progettazione,
l'installazione,
l'esercizio
e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10»:
«Art. 3 (Classificazione generale degli edifici per
categorie). - 1. Gli edifici sono classificati in base alla
loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere
continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi,
conventi, case di pena, caserme;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione
saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
E.1
(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed
attivita' similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o
privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite
anche ad attivita' industriali o artigianali, purche' siano
da
tali
costruzioni
scorporabili
agli
effetti
dell'isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura
e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o
cura di minori o anziani nonche' le strutture protette per
l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di
altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4
Edifici
adibiti
ad
attivita'
ricreative,
associative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per
congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di
culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5
Edifici
adibiti
ad attivita' commerciali e
assimilabili:
quali
negozi,
magazzini
di
vendita
all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attivita' sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attivita' sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti i
livelli e assimilabili;
E.8
Edifici
adibiti ad attivita' industriali ed
artigianali e assimilabili.
2.
Qualora
un
edificio sia costituito da parti
individuabili come appartenenti a categorie diverse, le
stesse devono essere considerate separatamente e cioe'
ciascuna nella categoria che le compete.».
- Per il punto 1, dell'allegato «C» del «decreto
legislativo», si veda al punto 4 delle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, lettere a) e
b), del «decreto legislativo»:
«2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e
per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui
all'art.
4,
e' prevista un'applicazione graduale in
relazione al tipo di intervento.
A
tale
fine,
sono
previsti
diversi
gradi di
applicazione:
a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel
caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi
costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie
utile superiore a 1000 metri quadrati;
2)
demolizione
e
ricostruzione in manutenzione
straordinaria di edifici esistenti di superficie utile
superiore a 1000 metri quadrati;
b) una applicazione (integrale, ma) limitata al solo
ampliamento
dell'edificio
nel
caso
che
lo stesso
ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per
cento dell'intero edificio esistente; ».
Per
le tabelle dell'allegato «C» del «decreto
legislativo», vedi decreto legislativo 19 agosto 2005 n.
192 recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993. n. 412:
«Art. 7 (Termoregolazione e contabilizzazione). - 1.
Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia
sia stata rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore
del
presente decreto devono disporre dei sistemi di
regolazione
e
controllo
previsti
dalle
precedenti
normative, le disposizioni contenute nel presente articolo
si applicano agli impianti termici di nuova installazione e
nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.
2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al
riscaldamento ambientale per una pluralita' di utenze,
qualora la potenza nominale del generatore di calore o
quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o
superiore a 35 kW, e' prescritta l'adozione di un gruppo
termoregolatore dotato di programmatore che consenta la
regolazione
della temperatura ambiente almeno su due
livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il
gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda
termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La
temperatura esterna e le temperature di mandata e di
ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con
una incertezza non superiore a + o - 2 (gradi) C.
3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al
servizio
di
edifici
di
nuova costruzione, la cui
concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio
1991, data di entrata in vigore di detto art. 26, devono
essere progettati e realizzati in modo tale da consentire
l'adozione
di
sistemi
di
termoregolazione
e
di
contabilizzazione
del calore per ogni singola unita'
immobiliare.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di
nuova
costruzione,
la
cui concessione edilizia sia
rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del
consumo energetico per ogni singola unita' immobiliare.
4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del
presente articolo puo' essere dotato di un programmatore
che
consenta
la regolazione su un solo livello di
temperatura
ambiente
qualora in ogni singola unita'
immobiliare sia effettivamente installato e funzionante un
sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di
termoregolazione pilotato da una o piu' sonde di misura
della temperatura ambiente dell'unita' immobiliare e dotato
di programmatore che consenta la regolazione di questa
temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in
relazione alla loro destinazione d'uso sono normalmente
soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della
settimana
o del mese devono inoltre disporre di un
programmatore
settimanale
o mensile che consenta lo
spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione o
il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di
riscaldamento nei periodi di non occupazione.
6. Gli impianti termici per singole unita' immobiliari
destinati,
anche
se
non
esclusivamente,
alla
climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di
un sistema di termoregolazione pilotato da una o piu' sonde
di misura della temperatura ambiente con programmatore che
consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due
livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.
7. (Comma abrogato dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192).
8. L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma
7 deve essere giustificata in sede di relazione tecnica di
cui al comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n.
10; in particolare la valutazione degli apporti solari e
degli apporti gratuiti interni deve essere effettuata
utilizzando la metodologia indicata dalle norme tecniche
UNI di cui al comma 3 dell'art. 8.
9. NeI caso di installazione in centrale termica di piu'
generatori di calore, il loro funzionamento deve essere
attivato in maniera automatica in base al carico termico
dell'utenza.».
- La legge 5 marzo 1990, n. 46 recante «Norme per la
sicurezza degli impianti» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551,
recante «Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in
materia
di
progettazione, installazione, esercizio e
manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini
del contenimento dei consumi di energia.».
«2. Al secondo capoverso del comma 9 dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, il periodo da:
“Fatte
salve”
a:
“tetto
dell'edificio”, e' sostituito dal seguente:
“Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi
comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e
loro successive modificazioni, le disposizioni del presente
comma
possono non essere applicate in caso di mera
sostituzione di generatori di calore individuali e nei
seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore
che,
per
i valori di emissioni nei prodotti della
combustione,
appartengano alla classe meno inquinante
prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
singole
ristrutturazioni
di
impianti
termici
individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari,
qualora nella versione iniziale non dispongano gia' di
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti
della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio,
funzionali
ed
idonei
o
comunque
adeguabili
alla
applicazione di apparecchi con combustione asservita da
ventilatore;
nuove installazioni di impianti termici individuali in
edificio
assoggettato
dalla legislazione nazionale o
regionale
vigente a categorie di intervento di tipo
conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di
impianto termico, a condizione che non esista camino, canna
fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo,
o comunque adeguabile allo scopo.”.».
- La legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la
sicurezza degli impianti» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
«Norme in materia amhientale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario
n. 96.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412:
«6. Negli impianti termici di nuova installazione,
nonche'
in
quelli sottoposti a ristrutturazione, la
produzione centralizzata dell'energia termica necessaria
alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per
una pluralita' di utenze, deve essere effettuata con
generatori
di calore separati, fatte salve eventuali
situazioni per le quali si possa dimostrare che l'adozione
di un unico generatore di calore non determini maggiori
consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica
o
economica.
Gli
elementi
tecnico-economici
che
giustificano
la scelta di un unico generatore vanno
riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma
tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento
dell'acqua, e' prescritta, nei limiti e con le specifiche
indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di
nuova installazione con potenza complessiva superiore o
uguale a 350 kW.».
- Per l'allegato A, commi 8 e 9 e l'allegato C del
«decreto legislativo», si veda il decreto legislativo 19
agosto
2005, n. 192, di «Attuazione della direttiva
2002/91/CE
relativa
al
rendimento
energetico
nell'edilizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
settembre 2005, n. 222, S.O.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n.
412:
«13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei
casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per
il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi a
ventilazione
meccanica
controllata,
e'
prescritta
l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore
disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la portata
totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di
funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori
ai valori limite riportati nell'allegato C del presente
decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi 2, 4, 5 e 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412 e successive modificazioni:
«2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al
riscaldamento ambientale per una pluralita' di utenze,
qualora la potenza nominale del generatore di calore o
quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o
superiore a 35 kW, e' prescritta l'adozione di un gruppo
termoregolatore dotato di programmatore che consenta la
regolazione
della temperatura ambiente almeno su due
livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il
gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda
termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La
temperatura esterna e le temperature di mandata e di
ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con
una incertezza non superiore a + o - 2 (gradi) C.
3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al
servizio
di
edifici
di
nuova costruzione, la cui
concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio
1991, data di entrata in vigore di detto art. 26, devono
essere progettati e realizzati in modo tale da consentire
l'adozione
di
sistemi
di
termoregolazione
e
di
contabilizzazione
del calore per ogni singola unita'
immobiliare.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di
nuova
costruzione,
la
cui concessione edilizia sia
rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del
consumo energetico per ogni singola unita' immobiliare.
4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del
presente articolo puo' essere dotato di un programmatore
che
consenta
la regolazione su un solo livello di
temperatura
ambiente
qualora in ogni singola unita'
immobiliare sia effettivamente installato e funzionante un
sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di
termoregolazione pilotato da una o piu' sonde di misura
della temperatura ambiente dell'unita' immobiliare e dotato
di programmatore che consenta la regolazione di questa
temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in
relazione alla loro destinazione d'uso sono normalmente
soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della
settimana
o del mese devono inoltre disporre di un
programmatore
settimanale
o mensile che consenta lo
spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione o
il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di
riscaldamento nei periodi di non occupazione.
6. Gli impianti termici per singole unita' immobiliari
destinati,
anche
se
non
esclusivamente,
alla
climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di
un sistema di termoregolazione pilotato da una o piu' sonde
di misura della temperatura ambiente con programmatore che
consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due
livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.».
Si
riporta il testo dell'art. 4 del «decreto
legislativo»:
«Art.
4
(Adozione
di
criteri generali, di una
metodologia
di calcolo e requisiti della prestazione
energetica). - 1. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu'
decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i
requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di
energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.
1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e
della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti
disciplinano
la
progettazione,
l'installazione,
l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario,
per l'illuminazione artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per
l'edilizia
sovvenzionata e convenzionata, nonche' per
l'edilizia
pubblica
e
privata, anche riguardo alla
ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le
metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, tenendo
conto
di quanto riportato nell'allegato «B» e della
destinazione d'uso degli edifici;
c)
i
requisiti
professionali
e
i criteri di
accreditamento
per
assicurare
la
qualificazione
e
l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici e
l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti
minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in
funzione dei progressi della tecnica.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il
Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato
CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente,
di
seguito
denominato
ENEA, il Consiglio nazionale
consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.».
- Si riporta il testo della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
articoli: 19, 25, 26 e 28, comma 1:
«Art. 19 (Responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia). - 1. Entro il 30 aprile di ogni
anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile,
terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno
avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a
10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore
industriale
ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di
petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione
e l'uso razionale dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1
esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente
legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei
contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i
dati energici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le
procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso
razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di
bilanci
energetici
in
funzione anche dei parametri
economici e degli usi energetici finali, predispongono i
dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite
schede informative di diagnosi energetica e di uso delle
risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi
d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede
sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le
province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare
idonee campagne promozionali sulle finalita' della presente
legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma i e a
realizzare direttamente ed indirettamente programmi di
diagnosi energetica.».
«Art. 25 (Ambito di applicazione). - 1. Sono regolati
dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli
edifici
pubblici
e
privati,
qualunque
ne sia la
destinazione d'uso, nonche' mediante il disposto dell'art.
31, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
2.
Nei
casi di recupero del patrimonio edilizio
esistente, l'applicazione del presente titolo e' graduata
in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia
individuata dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 26 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di
edifici e di impianti). - 1. Ai nuovi impianti, lavori,
opere,
modifiche,
installazioni, relativi alle fonti
rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e
all'uso
razionale
dell'energia,
si
applicano
le
disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo
delle fonti di energia di cui all'articolo 1 in edifici ed
impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione
specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla
manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
L'installazione di impianti solari e di pompe di calore
da parte di installatori qualificati, destinati unicamente
alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici
esistenti
e
negli spazi liberi privati annessi, e'
considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario gia'
in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti
al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi
ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art.
1 ivi compresi quelli di cui all'art. 8, sono valide le
relative
decisioni
prese
a maggioranza delle quote
millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi
associati devono essere progettati e messi in opera in modo
tale da contenere al massimo, in relazione al progresso
della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto
dal comma 1 dell'art. 4, sono regolate, con riguardo ai
momenti
della progettazione, della messa in opera e
dell'esercizio,
le
caratteristiche
energetiche degli
edifici e degli impianti non di processo ad essi associati,
nonche' dei componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per
il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base
al
consumo
effettivamente registrato, l'assemblea di
condominio decide a maggioranza in deroga agli articoli
1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici
di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia
rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente
legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale
da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e
di contabilizzazione del calore per ogni singola unita'
immobiliare.
7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso
pubblico e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno
energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia ((…)) salvo impedimenti di
natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve
prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed
installazione utili alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia.».
Omissis…
«Art.
28
(Relazione
tecnica
sul rispetto delle
prescrizioni). - 1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne
ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia,
insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle
opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere
stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal
progettista
o
dai
proggettisti, che ne attesti la
rispondenza alle prescrizioni della presente legge.».
Art. 5.
Criteri generali e requisiti per l'esercizio, la manutenzione e
l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo, sono confermati i criteri generali ed i requisiti per
l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per
la climatizzazione invernale, fissati dagli articoli 7 e 9 del
decreto legislativo, dal decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, come modificato dal decreto legislativo e dalle
disposizioni dell'allegato L del decreto legislativo.
Nota all'art. 5:
- Per l'art. 4, comma 1, lettera a) del «decreto
legislativo», si veda al punto 5 delle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 9 del «decreto
legislativo»:
«Art. 7 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici
per la climatizzazione invernale e estiva). - 1. Il
proprietario,
il
conduttore,
l'amministratore
di
condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la
responsabilita', mantiene in esercizio gli impianti e
provvede
affinche'
siano
eseguite le operazioni di
controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della
normativa vigente.
2.
L'operatore
incaricato
del controllo e della
manutenzione
degli
impianti
per
la climatizzazione
invernale ed estiva, esegue dette attivita' a regola
d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore,
al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di
redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico
conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente
decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle
tipologie e potenzialita' dell'impianto, da rilasciare al
soggetto di cui al comma i che ne sottoscrive copia per
ricevuta e presa visione.».
«Art. 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali). 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono all'attuazione del presente decreto.
2. Le autorita' competenti realizzano, con cadenza
periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o
anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui
sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli
accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle
norme relative al contenimento dei consumi di energia
nell'esercizio
e
manutenzione
degli
impianti
di
climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi
avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti
finali e l'integrazione di questa attivita' nel sistema
delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici
previsto all'art. 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004,
n. 239, cosi' da garantire il minor onere e il minor
impatto possibile a carico dei cittadini; tali attivita',
le
cui metodologie e requisiti degli operatori sono
previsti dai decreti di cui all'art. 4, comma 1, sono
svolte secondo principi di imparzialita', trasparenza,
pubblicita', omogeneita' territoriale e sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di
emissioni inquinanti;
b)
correggere
le
situazioni
non conformi alle
prescrizioni del presente decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'art. 7;
d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
[3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano,
allo
scopo
di
facilitare e omogeneizzare
territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti
agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli
impianti, nonche' per adempiere in modo piu' efficace agli
obblighi
previsti al comma 2, possono promuovere la
realizzazione di programmi informatici per la costituzione
dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le
autorita' competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli
enti
interessati.
In
questo
caso,
stabilendo
contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'art. 7,
comma
1,
di
comunicare
ai
Comuni
le principali
caratteristiche
del proprio impianto e le successive
modifiche significative e per i soggetti di cui all'art. 17
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre i
999,
n. 551, di comunicare le informazioni relative
all'ubicazione e alla titolarita' degli impianti riforniti
negli ultimi dodici mesi.
3-bis. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli
enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un
programma
di
sensibilizzazione
e
riqualificazione
energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando
in particolare alcuni dei seguenti aspetti:
a) la realizzazione di campagne di informazione e
sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione
con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in
attuazione
dei
decreti del Ministro delle attivita'
produttive
20
luglio
2004
concernenti l'efficienza
energetica negli usi finali;
b) l'attivazione di accordi con le parti sociali
interessate alla materia;
c) l'applicazione di un sistema di certificazione
energetica coerente con i principi generali del presente
decreto legislativo;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire
dagli edifici presumibilmente a piu' bassa efficienza;
e) la definizione di regole coerenti con i principi
generali del presente decreto legislativo per eventuali
sistemi di incentivazione locali;
f) la facolta' di promuovere, con istituti di credito,
di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla
realizzazione degli interventi di miglioramento individuati
con
le
diagnosi
energetiche
nell'attestato
di
certificazione energetica, o in occasione delle attivita'
ispettive di cui all'allegato L, comma 16.
3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di
cui al comma.
3-bis. i comuni possono richiedere ai proprietari e agli
amministratori degli immobili nel territorio di competenza
di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli
previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione
di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema
informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A
titolo esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano:
il
volume
lordo
climatizzato,
la superficie utile
corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di
energia elettrica.
3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le
aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i
dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i
riscontri
e le elaborazioni necessarie alla migliore
costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.
3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater
possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione
esclusivamente
ai fini dell'applicazione del presente
decreto legislativo].
4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di
calore di eta' superiore a quindici anni, le autorita'
competenti effettuano, con le stesse modalita' previste al
comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso
comprendendo
una
valutazione
del
rendimento
medio
stagionale del generatore e una consulenza su interventi
migliorativi che possono essere correlati.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano
riferiscono
periodicamente
alla
Conferenza
unificata
e ai Ministeri delle attivita' produttive,
dell'ambiente
e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione
del presente decreto.
[5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e
negli
strumenti
di pianificazione ed urbanistici di
competenza,
le norme contenute nel presente decreto,
ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e
tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso
di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in
ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici
da
realizzare per massimizzare lo sfruttamento della
radiazione
solare
e
con
particolare cura nel non
penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte
conseguenti.]».
- Per l'allegato L del «decreto legislativo», si veda al
punto 4 delle note alle premesse.
Art. 6.
Funzioni delle regioni e delle province autonome
1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo
restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del presente
decreto si applicano per le regioni e province autonome che non
abbiano
ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in
applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla data di
entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo,
fermo restando il rispetto dell'articolo 17, per promuovere la tutela
degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea
della
predetta
norma
sull'intero
territorio
nazionale, nel
disciplinare la materia le regioni e le province autonome, nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonche'
dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal
decreto legislativo, possono:
a) definire metodologie di calcolo della prestazione energetica
degli edifici, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 ma
che trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento;
b) fissare requisiti minimi di efficienza energetica piu' rigorosi
attraverso la definizione di valori prestazionali e prescrittivi
minimi inferiori a quelli di cui all'articolo 4, tenendo conto delle
valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e
di gestione dell'edificio, delle problematiche ambientali e dei costi
posti a carico dei cittadini con le misure adottate, con particolare
attenzione
alle ristrutturazioni e al contesto socio-economico
territoriale.
3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla
data
di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia'
provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure
atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti,
anche nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico, adottato ai sensi dell' articolo 6, comma 9, del
decreto legislativo. Le regioni e le province autonome provvedono
affinche' sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i
contenuti del presente decreto.
Nota all'art. 6:
Si riporta il testo dell'art. 17 del «decreto
legislativo»:
«Art. 17 (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a
quanto
disposto
dall'art.
117, quinto comma, della
Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 16,
comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme
afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e
province autonome, le norme del presente decreto e dei
decreti
ministeriali
applicativi
nelle
materie
di
legislazione concorrente si applicano per le regioni e
province autonome che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da
ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la
normativa di attuazione le regioni e le province autonome
sono
tenute
al
rispetto
dei
vincoli
derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva
2002/91/CE.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara'
inserito
nella
Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
- Per la direttiva 2002/91/CE, si veda al punto 3 delle
note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 9, comma
1, del «decreto legislativo».
«1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.».
- Per l'art. 6, comma 9, del «decreto legislativo», si
veda alle note all'art. 3.
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui al
comma 1 dell'articolo 3, software commerciali, garantiscono che i
valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso
il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di piu' o meno il 5
per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con
l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La predetta
garanzia e' fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal
Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall'Ente nazionale italiano
di unificazione (UNI).
2. In relazione alle norme tecniche di cui al comma 1 dell'articolo
3, il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui
base fornire la garanzia di cui al comma 1.
3. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la
medesima e' sostituita da autodichiarazione del produttore dello
strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta
di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno
degli organismi citati al comma 1.
Art. 8.
Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 aprile 2009
NAPOLITANO
Berlusconi,
Presidente del
dei Ministri
Consiglio
Scajola,
Ministro dello
economico
sviluppo
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2, foglio n. 279
ANNEX_ 05
Decreto Ministeriale 26/6/2009 – Ministero dello Sviluppo Economico
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
(G.U. 10/7/2009 n. 158 – in vigore dal 25/7/2009)
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento
energetico nell'edilizia;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, recante attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Visto il Titolo I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e in particolare: - l'articolo 4, comma 1, che
prevede che con uno o più decreti sono definiti i criteri generali concernenti le metodologie di calcolo e i
requisiti minimi, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e al raggiungimento degli obiettivi
dell'articolo 1, per la progettazione o la ristrutturazione di edifici ed impianti termici, per l'installazione,
l'esercizio, manutenzione e ispezione dei medesimi impianti nonché i requisiti professionali ed i criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare
la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;
- l'articolo 6, comma 9, che dispone l'emanazione di Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
1
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza
Unificata e sentito il CNCU;
- l'articolo 9, comma 1, che, fermo restando il rispetto dell'articolo 17, assegna alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e Bolzano l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute nel
medesimo decreto legislativo;
- l'articolo 5, comma 1, concernente iniziative di raccordo concertazione e cooperazione, tra lo Stato, le
Regioni e gli enti locali, per l'attuazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, anche con il supporto
dell'ENEA e del CNR, finalizzate a favorire l'integrazione della questione energetica e ambientale nelle
diverse politiche di settore, a sviluppare e qualificare servizi energetici di pubblica utilità, a sviluppare un
sistema per una applicazione integrata ed omogenea della normativa su tutto il territorio nazionale,
minimizzando l'impatto e i costi di queste attività sugli utenti finali e a predisporre progetti mirati;
Visto il comma 4, dell'articolo 16, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente le modalità di modifica degli allegati al medesimo decreto legislativo;
Visto il parere del Consiglio di Stato in merito al decreto attuativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e
b), espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 2008, che rileva la
pertinenza di modifica degli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, attraverso un decreto
ministeriale e suggerisce l'utilizzo del presente atto;
Ritenuto di accogliere le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente
l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE
del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della predetta direttiva 2006/32/CE ed in
particolare il comma 6 dell'articolo 18;
Visti i due decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio 20 luglio 2004 recanti, rispettivamente, "nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per
l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79", e "nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico
e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164", e successive modifiche ed integrazioni;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre
2007;
Considerato che l'emanazione del presente decreto è funzionale alla piena attuazione della direttiva
2002/91/CE, e in particolare dell'articolo 7, e che, in proposito, la Commissione Europea già il 18 ottobre
2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo
226 del Trattato CE (procedura di infrazione 2006/2378);
Considerato che, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, fissa in
180 giorni, decorrenti dal 9 ottobre 2005, il termine per l'emanazione del presente provvedimento;
Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 marzo 2008
DECRETA
2
Art. 1
(Finalità e ambito di intervento)
1. Ai sensi dell' articolo 6, comma 9, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e per le finalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, per una applicazione
omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il
territorio nazionale, il presente decreto definisce:
a) le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto
legislativo e successive modifiche ed integrazioni e l'ulteriore definizione di cui al comma seguente.
3. Singole unità immobiliari, ai fini del presente decreto si intende l'insieme di uno o più locali preordinato
come autonomo appartamento e destinato ad alloggio nell'ambito di un edificio, di qualsiasi tipologia
edilizia, comprendente almeno due unità immobiliari. E' assimilata alla singola unità immobiliare l'unità
commerciale o artigianale o direzionale appartenente ad un edificio con le predette caratteristiche.
Art. 3
(Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
1. Al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurare la
fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità delle certificazioni energetiche sull'intero territorio
nazionale in conformità alla direttiva 2002/91/CE, promuovendo altresì la tutela degli interessi degli
utenti, sono riportate in allegato A le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici,
di seguito Linee guida.
2. Formano parte integrante delle Linee guida gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
3. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 5, le
disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non
abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in
applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti
strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici.
4. Nel disciplinare il sistema di certificazione energetica degli edifici le regioni e le province autonome, nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali desumibili
dal decreto legislativo e dalla direttiva 2002/91/CE, tengono conto degli elementi essenziali di cui
all'articolo 4.
5. Ai fini del comma 1, le regioni e le province autonome che alla data del presente decreto abbiano già
provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale
ravvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle Linee guida.
Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti
con i contenuti dell'articolo 4.
3
Art. 4
(Elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici)
1. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici, desumibili dalle Linee guida
di cui all'allegato A:
a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell'attestato di certificazione energetica, compresi i
dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di
riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione
energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in
merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della
predetta prestazione;
b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
c) le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati
finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto conto delle norme di riferimento.
2. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici i requisiti professionali e i criteri per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli
edifici desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del
decreto legislativo;
3. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici, desumibili dall'articolo 6:
a) la validità temporale massima dell'attestato;
b) le prescrizioni relative all'aggiornamento dell'attestato in relazione ad ogni intervento che migliori la
prestazione energetica dell'edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il degrado della
prestazione medesima, di entità significativa.
Art. 5
( Coordinamento tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano)
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, in merito all'attivazione di tutti i meccanismi di
raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e
Bolzano e gli Enti locali, è istituito un Tavolo di confronto e coordinamento presso il Ministero degli
affari regionali e delle autonomie locali, con la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri dello
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di Regioni, Province e Comuni, con il supporto del CNR, del CTI, dell'ENEA, del CNCU,
dell'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la contabilità ambientale (ITACA) e del
Comitato Ecolabel.
2. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con i Ministeri degli affari
regionali e delle autonomie locali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e la Conferenza unificata sono definite composizione e modalità operative del
Tavolo di confronto e coordinamento di cui al comma 1.
3. Sono obiettivi e compiti del Tavolo di confronto e coordinamento di cui al comma 1:
a) il monitoraggio dell'applicazione della normativa sulla certificazione energetica degli edifici
finalizzato a garantire le più efficaci modalità di trasferimento delle informazioni nei confronti degli
acquirenti e dei conduttori degli immobili e alla massima diffusione e omogeneizzazione delle
procedure sul territorio nazionale;
4
b) il confronto e lo scambio di esperienze a supporto della predisposizione dei programmi di cui al
comma 3bis dell'articolo 9, del decreto legislativo;
c) la formulazione di proposte per la realizzazione di un sistema informativo regionale e nazionale, che
favorisca la raccolta di dati, in materia di certificazione energetica e di controllo per l'efficienza
energetica degli edifici;
d) la formulazione di proposte per l'adeguamento delle disposizioni normative vigenti;
e) la formulazione di proposte per lo sviluppo di iniziative coordinate di informazione dei cittadini
favorendo lo scambio di strumenti e l'ottimizzazione delle risorse disponibili;
f) valutazione dei costi di mercato e delle condizioni di accesso al servizio di certificazione energetica
degli edifici, sentiti i Consigli nazionali dei professionisti;
g) la formulazione di proposte inerenti lo sviluppo di certificazioni e marchi volontari di qualità
energetico-ambientale;
h) le proposte volte ad assicurare la più ampia pubblicità delle condizioni di svolgimento del
servizio di certificazione;
i)
la promozione del ravvicinamento degli strumenti regionali di certificazione energetica degli
edifici alle Linee guida, di cui all'articolo 3, comma 5.
Art. 6
(Disposizioni finali)
1. Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni, ai sensi del comma 5,
dell'articolo 6 del decreto legislativo. Tale validità non viene inficiata dall'emanazione di provvedimenti
di aggiornamento del presente decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi
quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione.
2. La validità massima dell'attestato di certificazione di un edificio, di cui al comma 1, è confermata solo se
sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica,
compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli
edifici, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo. Nel caso di mancato rispetto delle
predette disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in
cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza
energetica.
3. Ai fini del comma 2, i libretti di impianto o di centrale di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di
certificazione energetica.
4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo l'attestato di certificazione energetica è
aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione
energetica dell'edificio nei termini seguenti:
a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione
che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;
b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione
degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono
l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai
sistemi preesistenti;
c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che,
fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio;
d) facoltativo in tutti gli altri casi.
5
5. In relazione al premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia previsti in
attuazione dell'articolo 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l'indice di prestazione
energetica, su cui determinare la riduzione per accedere al premio, si determina esclusivamente con il
metodo di calcolo di progetto di cui al paragrafo 5.1, delle Linee guida di cui all'articolo 3.
6. Le disposizioni di cui al presente decreto e ai suoi allegati sono modificate e integrate con la medesima
procedura.
Art. 7
(Modifica allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed
integrazioni)
1. All' allegato A, del decreto legislativo, sono apportate le seguenti modifiche:
a. nei commi 31 e 32, le parole: "l'equivalenza 9MJ = 1kWhe", sono sostituite con le parole:
"il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con
provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto
dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi
aggiornamenti."
b. nei commi 16 e 17 la parola. "consumo" è sostituita da: "fabbisogno".
2. I contenuti dell'allegato M, al decreto legislativo, sono integralmente sostituiti da quelli dell'allegato B, al
presente decreto.
3. Alla lettera d), del comma 1, dell'allegato H, del decreto legislativo, le parole da: "90+2logPn" a
"espressa in kW", sono sostituite con le seguenti: "X + 2 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10
della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, ed X vale 90 per le caldaie a
condensazione, e vale 88 per tutte le altre tipologie di caldaie."
Art. 8
(Copertura finanziaria)
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
6
ALLEGATI
ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3
ALLEGATO 4
ALLEGATO 5
ALLEGATO 6
Lineeguidanazionaliperlacertificazioneenergeticadegliedifici
Normetecnichediriferimento
Indicazioniperilcalcolodellaprestazioneenergeticadiedificinondotatidiimpiantodiclimatizzazione
invernalee/odiproduzionediacquacaldasanitaria
Schemadiprocedurasemplificataperladeterminazionedell'indicediprestazioneenergeticaperla
climatizzazioneinvernaledell'edificio
Tabellariepilogativasull'utilizzodellemetodologiedicalcolodelleprestazionienergeticheinrelazione
agliedificiinteressatieaiservizienergeticidavalutareaifinidellacertificazioneenergetica.
Sistemadiclassificazionenazionaleconcernentelaclimatizzazioneinvernaledegliedificiela
produzionediacquacaldasanitaria
Attestatodiqualificazioneenergetica(aisensidelcomma2,dell'articolo8,deldecretolegislativo
19agosto2005,n.192esuccessivemm.eii.)
Edificiresidenziali
Attestatodicertificazioneenergetica
Edificiresidenziali
ALLEGATO 7
Attestatodicertificazioneenergetica
Edificinonresidenziali
7
ALLEGATO A
(articolo 3, comma 1)
Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici
Indice del documento
1. Finalità
2. Campo di applicazione
3. Prestazione energetica degli edifici
4. Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici
5. Metodi di calcolo di riferimento nazionale
5.1 Metodo calcolato di progetto
5.2 Metodi di calcolo da rilievo sull’edificio
6. Valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il
fabbisogno per la climatizzazione estiva. Riferimenti nazionali.
6.1 Metodo basato sulla determinazione dell’indice di prestazione termica dell’edificio
per il raffrescamento
6.2 Metodo basato sulla determinazione di parametri qualitativi
7. Metodologia di classificazione degli edifici
7.1 Rappresentazione delle prestazioni, struttura della scala delle classi e soglia di riferimento
legislativo
7.2 Classi energetiche e prestazione energetica globale
7.3 Climatizzazione invernale dell’edificio
7.4 Preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari
7.5 Certificazione di edifici e di singoli appartamenti (climatizzazione invernale)
8. Procedura di certificazione energetica degli edifici
9. Autodichiarazione del proprietario
1. Finalità
Le presenti Linee guida definiscono un sistema di certificazione energetica degli edifici in
grado di:
a. fornire informazioni sulla qualità energetica degli immobili e strumenti di chiara ed
immediata comprensione:
- per la valutazione della convenienza economica a realizzare interventi di
riqualificazione energetica delle abitazioni.
- per acquisti e locazioni di immobili che tengano adeguatamente conto della prestazione
energetica degli edifici;
b. contribuire ad una applicazione omogenea della certificazione energetica degli edifici
coerente con la direttiva 2002/91/CE e con i principi desumibili dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, di seguito nominato decreto legislativo, attraverso la definizione di
una procedura nazionale che comprenda:
- l’indicazione di un sistema di classificazione degli edifici;
- l’individuazione di metodologie di calcolo della prestazione energetica utilizzabili in
modo alternativo in relazione alle caratteristiche dell’edificio e al livello di
approfondimento richiesto;
- la disponibilità di metodi semplificati che minimizzino gli oneri a carico dei cittadini.
Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo le disposizioni contenute nelle Linee
guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora
provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in
applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei
predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici.
Nel disciplinare il sistema di certificazione energetica degli edifici le regioni e le
province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
nonché dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva
2002/91/CE, tengono conto degli elementi essenziali nel seguito indicati:
a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell’attestato di certificazione
energetica, compresi i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, i valori
vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano
ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell’edificio in forma
sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli
interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della
predetta prestazione;
b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e
nazionale;
c) le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi
semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto conto
delle norme di riferimento;
d) i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l’indipendenza dei
soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici;
e) la validità temporale massima dell’attestato;
f) le prescrizioni relative all’aggiornamento dell’attestato in relazione ad ogni
intervento che migliori la prestazione energetica dell’edificio o ad ogni operazione di
controllo che accerti il degrado della prestazione medesima, di entità significativa.
2
Ai fini di una applicazione omogenea della certificazione energetica, come precedentemente
detto, le regioni e le province autonome che alla data del presente decreto abbiano già
provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un
graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione energetica degli
edifici alle presenti Linee guida. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia
assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con gli elementi essenziali di cui alle lettere da
a) a f).
2. Campo di applicazione
Ai sensi del decreto legislativo la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle
categorie di cui all’articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente
od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle
prestazioni.
Si sottolinea che tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggi
multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non
limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili
agli effetti dell’isolamento termico.
Specifiche indicazioni per i calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di
impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono
riportate nell’allegato 1.
Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi
(residenziale ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le
diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso
prevalente in termini di volume riscaldato.
3. Prestazione energetica degli edifici
La prestazione energetica complessiva dell’edificio è espressa attraverso l’indice di
prestazione energetica globale EPgl.
EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPill
dove:
EPi: è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;
EPacs: l’indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria;
Epe: l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva;
EPill: l’indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale.
Nel caso di edifici residenziali tutti gli indici sono espressi in kWh/m2anno.
Nel caso di altri edifici (residenze collettive, terziario, industria) tutti gli indici sono espressi
in kWh/m3anno.
Le modalità di calcolo dell’energia primaria e i contributi delle fonti rinnovabili sono
valutati, nell’ambito delle metodologie di riferimento nazionali di cui al paragrafo 5, con le
modalità disposte ai decreti ministeriali 24 luglio 2004 e successive modifiche ed
integrazioni, in materia di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili”.
L’indice di prestazione energetica globale EPgl tiene conto:
- del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva, per la
produzione di acqua calda sanitaria e per l’illuminazione artificiale;
- dell’energia erogata e dell’energia ausiliaria dei sistemi impiantistici, incluso i sistemi
per l’autoproduzione o l’utilizzo di energia.
3
Si ricorda che la determinazione dell’indice di prestazione energetica per l’illuminazione
degli ambienti è obbligatoria per gli edifici appartenenti alle categorie E. 1, limitatamente a
collegi, conventi, case di pena e caserme, E. 2, E. 3, E. 4, E. 5, E. 6, e E. 7, di cui all’articolo
3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Tuttavia, nella fase di avvio, ai fini della certificazione degli edifici, si considerano nelle
presenti Linee guida solamente gli indici di prestazione di energia primaria per la
climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari.
Inoltre, per la climatizzazione estiva è prevista una valutazione qualitativa delle
caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno energetico per
l’erogazione del predetto servizio come definito al paragrafo 6.
Con uno o più atti successivi, di integrazione al presente provvedimento, si procede ad
estendere la certificazione a tutti i servizi energetici afferenti l’edificio, ed eventualmente ad
integrare, ai metodi di valutazione delle prestazioni energetiche già indicati, i metodi a
consuntivo o le valutazioni di esercizio.
4. Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici
Sulla base delle finalità, dell’esperienza e delle opportunità offerte dalla certificazione
energetica possono essere usate diverse metodologie di riferimento per la determinazione
della prestazione energetica degli edifici, differenti per utilizzo e complessità.
Sono pertanto considerati:
1. “Metodo calcolato di progetto”, che prevede la valutazione della prestazione energetica
a partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell’edificio come costruito e dei
sistemi impiantistici a servizio dell’edificio come realizzati. Questo metodo è di
riferimento per gli edifici di nuova costruzione e per quelli completamente ristrutturati di
cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, per la predisposizione
dell’attestato di qualificazione energetica e della relazione tecnica di rispondenza del
progetto alle prescrizioni per il contenimento dei consumi energetici, previsti ai sensi del
decreto legislativo, fermo restando le relative flessibilità (vedi i decreti di cui all’articolo
4, comma 1, lettere a) e b), e l’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo);
2. “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o standard”, che prevede la valutazione della
prestazione energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte
direttamente sull’edificio esistente. In questo caso le modalità di approccio possono
essere:
i. mediante procedure di rilievo, anche strumentali, sull’edificio e/o sui dispositivi
impiantistici effettuate secondo le normative tecniche di riferimento, previste dagli
organismi normativi nazionali, europei e internazionali, o, in mancanza di tali norme
dalla letteratura tecnico-scientifica;
ii. per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrata da
banche dati o abachi nazionali, regionali o locali;
iii. sulla base dei principali dati climatici, tipologici, geometrici ed impiantistici.
Queste metodologie trovano concreta applicazione nei metodi di calcolo illustrati al
successivo paragrafo.
5. Metodi di calcolo di riferimento nazionale
A partire dall’entrata in vigore del presente provvedimento, i metodi di cui ai paragrafi 5.1 e
5.2, in relazione ai diversi criteri del precedente paragrafo, costituiscono i metodi di
riferimento nazionali per la determinazione della prestazione energetica dell’edificio.
I metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1, utilizzano pienamente le metodologie di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo. Gli altri metodi riportati al
paragrafo 5.2, rispondono ai requisiti di semplificazione, finalizzati a minimizzare gli oneri a
4
carico dei richiedenti, conformemente alla disposizioni del comma 9, dell’articolo 6, del
decreto legislativo.
Gli strumenti di calcolo applicativi dei metodi di riferimento nazionali (software
commerciali) devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati
attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai
corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dei pertinenti riferimenti nazionali.
La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da:
- CTI ed UNI per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.1
e 5.2, punto 1;
- CNR, ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo
5.2, punti 2 e 3.
Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima è sostituita da
autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento
della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno degli
organismi pubblici nazionali citati.
5.1 Metodo calcolato di progetto
Per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione
invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), attuativo del “Metodo
calcolato di progetto o di calcolo standardizzato” di cui al punto 1 del paragrafo 4, si fa
riferimento alle metodologie di calcolo definite ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e
b), del decreto legislativo, e precisamente alle norme della serie UNI/TS 11300 e loro
successive modificazione e integrazioni. Di seguito si riportano le norme a oggi disponibili:
a) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del
fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la
produzione di acqua calda sanitaria;
In particolare:
- la norma tecnica di cui alla lettera a) definisce il metodo di calcolo della prestazione
energetica dell’involucro edilizio per il riscaldamento ed il raffrescamento;
- la norma tecnica di cui alla lettera b), a partire dalla prestazione dell’involucro edilizio,
permette di calcolare la prestazione del sistema edificio-impianti in relazione allo
specifico impianto termico installato. A oggi queste norme permettono il calcolo per il
riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria e non per il
raffrescamento estivo.
Il corrispondente foglio di calcolo, che costituisce il riferimento applicativo delle predette
norme, e significativi esempi numerici, sono reperibili sul sito internet del CTI a partire
dall’entrata in vigore del presente provvedimento.
Questa procedura è applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici nuovi ed esistenti
indipendentemente dalla loro dimensione.
5.2 Metodi di calcolo da rilievo sull’edificio
Per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione
invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), attuativo del “Metodo
di calcolo da rilievo sull’edificio” di cui al punto 2 del paragrafo 4, sono previsti i seguenti
tre livelli di approfondimento.
1. In merito al metodo di cui al punto 2i, per il calcolo degli indici di prestazione energetica
dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda
sanitaria (EPacs), si fa riferimento alle norme tecniche di cui al paragrafo 5.1 e alle
relative semplificazioni previste per gli edifici esistenti. Infatti le predette norme
5
prevedono, per gli edifici esistenti, modalità di determinazione dei dati descrittivi
dell’edificio e degli impianti sotto forma di abachi e tabelle in relazione, ad esempio, alle
tipologie e all’anno di costruzione.
Questa procedura è applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici esistenti
indipendentemente dalla loro dimensione.
2. In merito alla metodologia di cui al punto 2ii del paragrafo 4, per il calcolo degli indici di
prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la
produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), si fa riferimento al metodo di calcolo
DOCET, predisposto da CNR ed ENEA, sulla base delle norme tecniche di cui al
paragrafo 5.1, il cui software applicativo è disponibile sui siti internet del CNR e
dell’ENEA.
Questa procedura è applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a
3000 m2.
3. In merito alla metodologia di cui al punto 2iii del paragrafo 4, per il calcolo dell’indice di
prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) si utilizza
come riferimento il metodo semplificato di cui all’allegato 2, mentre per il calcolo
dell’indice energetico per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs) alle norme
UNI/TS 11300 per la parte semplificata relativa agli edifici esistenti;
Questa procedura è applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a
1000 m2.
Ai fini delle presenti Linee guida sono edifici residenziali gli edifici classificati E1, in base
alla destinazione d’uso, all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, con l’esclusione di collegi, conventi, case di pena e caserme.
Nell’allegato 3 si riporta una tabella riepilogativa sull’utilizzo delle metodologie di calcolo
delle prestazione energetica in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da
valutare.
6. Valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere
il fabbisogno per la climatizzazione estiva. Riferimenti nazionali.
In considerazione della rilevanza crescente dei consumi per il raffrescamento degli edifici e
per non fornire valutazioni fuorvianti circa la qualità energetica dell’edificio nei casi in cui,
anche per le particolari condizioni climatiche, l’esposizione al calore e l’attitudine a
trattenerlo possono determinare condizioni gravose per la prestazione energetica in estate, si
ritiene utile tenere conto di questi aspetti pure nelle more della predisposizione di norme
tecniche consolidate in materia di impianti per la climatizzazione estiva.
A tal fine, a far data dal 1 luglio 2008, per la valutazione della qualità termica estiva
dell’involucro edilizio sono riferimenti nazionali le metodologie di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2,
in relazione alle procedure utilizzate per la determinazione degli indici di prestazione
energetica di cui al paragrafo 4.
L’indicazione della qualità termica estiva dell’involucro edilizio deve essere riportata negli
attestati di qualificazione e certificazione energetica.
In assenza di un quadro di normativa tecnica sperimentato e consolidato, in materia di
climatizzazione estiva degli edifici, che, al momento, rende difficile la definizione di
specifici metodi semplificati e ritenuto che, ancorché qualitativi, i metodi di valutazione
indicati ai successivi paragrafi 6.1 e 6.2 non presentano le condizioni di semplicità e di
minimizzazione degli oneri disposti all’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo, la
valutazione di cui al presente paragrafo è resa in ogni caso facoltativa nella certificazione di
singole unità immobiliari ad uso residenziale di superficie utile inferiore o uguale a 200 m2,
che per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale utilizzino il metodo semplificato di cui al paragrafo 5.2, punto 3.
6
In assenza della predetta valutazione, all’unità immobiliare viene attribuita una qualità
prestazionale corrispondente al livello “V” delle tabelle di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 .
6.1 Metodo basato sulla determinazione dell’indice di prestazione termica dell’edificio
per il raffrescamento (EPe,invol)
Congiuntamente all’applicazione delle metodologie di cui al paragrafo 5.1 e al paragrafo 5.2,
punti 1 e 2, sia in applicazione di disposizioni legislative che per scelta di utilizzo, si procede
alla determinazione dell’indice di prestazione termica dell’edificio per il raffrescamento
(EPe,invol), espresso in kWh/m2anno, pari al rapporto tra il fabbisogno di energia termica
per il raffrescamento dell’edificio (energia richiesta dall’involucro edilizio per mantenere
negli ambienti interni le condizioni di comfort, non tiene conto dei rendimenti dell’impianto
che fornisce il servizio e quindi non è energia primaria) e la superficie calpestabile del
volume climatizzato. Il riferimento nazionale per il calcolo del fabbisogno di energia termica
per il raffrescamento, direttamente o attraverso il metodo DOCET del CNR/ENEA, sono le
norme tecniche di cui al paragrafo 5.1, e, a oggi, per il caso specifico la seguente norma
tecnica e sue successive modificazioni e integrazioni:
UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del
fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
Sulla base dei valori assunti dal parametro EPe,invol, calcolati con la predetta metodologia,
si definisce la seguente classificazione, valida per tutte le destinazioni d’uso:
EPe,invol
(kWh/m2anno)
EPe,invol < 10
10< EPe,invol < 20
20< EPe,invol < 30
30< EPe,invol < 40
EPe,invol > 40
Prestazioni
ottime
buone
medie
sufficienti
mediocri
Qualità
prestazionale
I
II
III
IV
V
6.2 Metodo basato sulla determinazione di parametri qualitativi
Congiuntamente all’applicazione delle metodologie di cui al paragrafo 5.2, punto 3, e con le
limitazioni ivi previste, in alternativa alla metodologia di cui al paragrafo 6.1, si può
procedere alla determinazione di indicatori quali: lo sfasamento (S), espresso in ore, ed il
fattore di attenuazione (fa), coefficiente adimensionale. Il riferimento nazionale per il calcolo
dei predetti indicatori è la norma tecnica UNI EN ISO 13786, dove i predetti parametri
rispondono rispettivamente alle seguenti definizioni:
a) fattore di attenuazione o fattore di decremento è il rapporto tra il modulo della
trasmittanza termica dinamica e la trasmittanza termica in condizioni stazionarie.
b) sfasamento è il ritardo temporale tra il massimo del flusso termico entrante nell’ambiente
interno ed il massimo della temperatura dell’ambiente esterno.
Sulla base dei valori assunti da tali parametri si definisce la seguente classificazione valida
per tutte le destinazioni d’uso:
Sfasamento
(ore)
S> 12
12 >S > 10
10 >S > 8
8 >S > 6
6>S
Attenuazione
Fa<0,15
0,15<fa<0,30
0,30<fa<0,40
0,40<fa<0,60
0,60<fa
Prestazioni
ottime
buone
medie
sufficienti
mediocri
Qualità
prestazionale
I
II
III
IV
V
7
Nei casi in cui le coppie di parametri caratterizzanti l’edificio non rientrano coerentemente
negli intervalli fissati in tabella, per la classificazione prevale il valore dello sfasamento.
7. Metodologia di classificazione degli edifici
L’attestato di certificazione energetica degli edifici, con l’attribuzione di specifiche classi
prestazionali, è strumento di orientamento del mercato verso gli edifici a migliore
rendimento energetico, permette ai cittadini di valutare la prestazione energetica dell’edificio
di interesse e di confrontarla con i valori tecnicamente raggiungibili, in un bilancio
costi/benefici.
Le esperienze in atto a livello internazionale ed europeo, i provvedimenti adottati in
argomento da parte di alcune Regioni e Province Autonome dimostrano che esistono diversi
sistemi di classificazione energetica degli edifici, che possono coprire anche aspetti di
sostenibilità ambientali.
Nel seguito è indicata la metodologia di classificazione che si ritiene più efficace per il
raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva 2002/91/CE in relazione al patrimonio
edilizio nazionale valutato nella sua globalità territoriale.
7.1 Rappresentazione delle prestazioni, struttura della scala delle classi e soglia di
riferimento legislativo
In merito alla rappresentazione delle prestazioni energetiche globali e parziali dell’edificio, si
ritiene opportuno, per la massima efficacia comunicativa, affiancare ad una rappresentazione
grafica diretta delle predette prestazioni, conforme al punto 3 degli allegati 6 e 7
(comprensiva quindi dell’indicazione della prestazione raggiungibile con la realizzazione
degli interventi di riqualificazione raccomandati) un sistema di valutazione basato su classi.
La classe energetica globale dell’edificio è l’etichetta di efficienza energetica attribuita
all’edificio sulla base di un intervallo convenzionale di riferimento all’interno del quale si
colloca la sua prestazione energetica complessiva. La classe energetica è contrassegnata da
una lettera. Possono coesistere delle maggiori specificazioni all’interno della stessa classe (a
titolo esemplificativo classe B, B+).
Le classe energetica globale dell’edificio comprende sottoclassi rappresentative dei singoli
servizi energetici certificati: riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria e
illuminazione.
Per la classificazione della prestazione relativa al servizio di climatizzazione invernale,
tenendo conto dell’evoluzione normativa (che prevede nuovi requisiti minimi concernenti gli
edifici di nuova costruzione a partire dal 1 gennaio 2008 e dal 1 gennaio 2010), è stato posto
il requisito minimo fissato a partire dal 2010 quale limite di separazione tra le classi C e D
(soglia di riferimento legislativo).
In considerazione del livello medio di efficienza del parco immobiliare nazionale e
soprattutto per stimolare interventi di riqualificazione diffusi, che possano concretizzarsi
agevolmente in passaggi di classe, si ritiene opportuno, avere a disposizione un congruo
numero di classi, soprattutto al di sopra della soglia di riferimento legislativo.
A tali esigenze si può rispondere con classi identificate dalle lettere dalla A alla G, nel senso
di efficienza decrescente, con l’introduzione di una classe A+ (relativamente alla
prestazione globale e a quelle concernenti la climatizzazione invernale ed estiva).
7.2 Classi energetiche e prestazione energetica globale
La scelta del sistema di classificazione degli edifici in base alle loro prestazioni energetiche,
pur nella sua inevitabile convenzionalità, rappresenta certamente un aspetto importante per
l’efficacia e la correttezza delle informazioni fornite ai cittadini.
8
A tal fine si ritiene opportuno che il certificato energetico esprima il confronto della
prestazione energetica globale propria dell’edificio:
EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPill
(1)
con “n” classi di riferimento, i cui limiti inferiori sono determinati attraverso la seguente
espressione:
EPgl (CLASSE) n= K1 nEPi L (2010)+ EPacs n + K2 nEPe L + EPill n (2)
dove:
K1n e K2n sono dei parametri adimensionali;
EPi L (2010) è il limite massimo ammissibile dell’indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale in vigore a partire dal 1 gennaio 2010.
I significati degli altri simboli sono riportati al paragrafo 3.
Come già detto al paragrafo 3, si avvia la certificazione energetica limitando la valutazione
dell’indice di prestazione EP ai servizi di climatizzazione invernale e produzione di acqua
calda sanitaria.
In tal caso le precedenti espressioni (1) e (2) diventano rispettivamente:
EPgl= EPi + EPacs
(3)
EPgl (CLASSE) n= K1 nEPi L (2010)+ EPacs n
(4)
Nell’allegato 4 si riportano le scale delle classi energetiche per le prestazioni parziali e
globale, questa ultima, indicata al punto 3 del predetto allegato, definita con l’espressione
(4), con cui confrontare la prestazione energetica globale propria dell’edificio, calcolata con
l’espressione (3).
7.3. Climatizzazione invernale dell’edificio
Il sistema di classificazione nazionale, relativo alla climatizzazione invernale, è definito sulla
base dei limiti massimi ammissibili del corrispondente indice di prestazione energetica in
vigore a partire dal 1 gennaio 2010 (EPiL(2010)), di cui alle tabelle 1.3 e 2.3 dell’allegato C al
decreto legislativo, e quindi parametrato al rapporto di forma dell’edificio e ai gradi giorno
della località dove lo stesso è ubicato.
Un sistema così definito:
- è pienamente coerente con le finalità di cui al paragrafo 1;
- garantisce la stessa classe a tutti gli edifici, anche di diversa tipologia, che rispettano i
limiti del decreto legislativo (EPiL), in pari misura, ponendoli in maniera certa al di sopra
della soglia di riferimento;
- permette una politica energetica degli edifici basata su una corretta comunicazione ai
cittadini, su incentivi e premialità, facilmente integrabili o cumulabili tra loro, a partire
dal rispetto degli obblighi di legge e con l’utilizzo delle classi;
- assicura piena coerenza tra la metodologia di calcolo dell’indice di prestazione energetica
EPi e l’attribuzione della classe energetica.
Al punto 1 dell’allegato 4 si riporta la scala nazionale di classi espressione della prestazione
energetica per la climatizzazione invernale.
Al fine di fornire all’utente tutte le informazioni necessarie per individuare i provvedimenti
atti migliorare le prestazioni energetiche, nell’attestato di certificazione devono essere
riportati, oltre all’indice di prestazione energetica dell’edificio (energia primaria specifica),
9
quelli relativi alle prestazioni parziali, quali il fabbisogno energetico dell’involucro e il
rendimento medio stagionale dell’impianto.
Si richiama l’attenzione sul fatto che nel costruire la scala di confronto, per gli edifici
residenziali gli indici di prestazione sono espressi in kWh/m2 anno, mentre per residenze
collettive o edifici non residenziali, i medesimi indici sono espressi in kWh/m3 anno.
Nell’ambito di quanto disposto all’articolo 4 del presente decreto, nel contesto delle
specifiche realtà regionali possono essere adottati altri sistemi di classificazione in
conformità all’articolo 7 della direttiva 2002/91/CE e dei principi generali fissati dal decreto
legislativo.
Ai fini di tutela degli interessi degli utenti, di cui al comma 1, dell’articolo 3 del presente
decreto, è essenziale assicurare un livello di confrontabilità delle prestazioni degli edifici su
tutto il territorio nazionale. La predetta confrontabilità è garantita dalla rappresentazione
grafica, eventualmente aggiuntiva, di cui ai punti 3 e 4, degli allegati 6 e 7.
7.4.
Preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari
La prestazione energetica, rappresentata dal relativo indice per la preparazione dell’acqua
calda per usi igienici e sanitari (EPacs), in chilowattora per metro quadrato di superficie utile
dell’edificio per anno (kWh/m2 anno), viene messa a confronto con una scala di valori
costituenti le classi energetiche.
Al punto 2 dell’allegato 4 si riporta la scala nazionale delle classi, espressione della
prestazione energetica per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari,
determinata sulla base di considerazioni tecnico-economiche.
7.5.
Certificazione di edifici e di singoli appartamenti (climatizzazione invernale)
Per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento. Nel
caso di una pluralità di unità immobiliari in edifici multipiano, o con una pluralità di unità
immobiliari in linea, si potrà prevedere, in generale, una certificazione originaria comune per
unità immobiliari che presentano caratteristiche di ripetibilità logistica e di esposizione,
(piani intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individuali, in questo ultimo caso
a parità di generatore di calore per tipologia e potenza.
Per i predetti edifici, si può quindi prevedere:
a) in presenza impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, un
certificato per ogni unità immobiliare determinato con l’utilizzo del rapporto di forma
proprio dell’appartamento considerato (Lo stesso che si utilizza per la determinazione
dell’indice di prestazione energetica limite EPLi);
b) in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del
calore, l’indice di prestazione energetica per la certificazione dei singoli alloggi è
ricavabile ripartendo l’indice di prestazione energetica (EPLi) dell’edificio nella sua
interezza in base alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento;
c) in presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che si diversifichino dagli
altri per l’installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di
risparmio energetico, si procede conformemente al punto a). In questo caso per la
determinazione dell’indice di prestazione energetica si utilizzano i parametri di
rendimento dell’impianto comune, quali quelli relativi a produzione, distribuzione,
emissione e regolazione, ove pertinenti.
A tal fine è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire ai condomini le
informazioni e i dati necessari.
8. Procedura di certificazione energetica degli edifici
La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire,
comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, ai Soggetti
10
certificatori riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, con le disposizioni, ivi previste,
per assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei medesimi soggetti nei differenti
casi di edifici nuovi od esistenti.
La procedura di certificazione energetica degli edifici comprende il complesso di operazioni
svolte dai Soggetti certificatori ed in particolare:
1. l’esecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto, finalizzata alla determinazione
della prestazione energetica dell’immobile e all’individuazione degli interventi di
riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti:
a) il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della
località, alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’edificio e alle
specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, in primo luogo
dell’attestato di qualificazione energetica;
b) la determinazione della prestazione energetica mediante applicazione di appropriata
metodologia, secondo quanto indicato ai precedenti paragrafi 4 e 5, relativamente a
tutti gli usi energetici, espressi in base agli indici di prestazione energetica EP totale e
parziali;
c) l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della
prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti
costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
2. la classificazione dell’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica di cui
alla lettera b), del punto 1, e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di
miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
3. il rilascio dell’attestato di certificazione energetica.
Le modalità esecutive della diagnosi di cui al punto 1 possono essere diverse e commisurate
al livello di complessità della metodologia di calcolo utilizzata per la valutazione della
prestazione energetica, come precisato al paragrafo 4.
Il richiedente il servizio di certificazione energetica può, ai sensi dell’articolo 6, comma 2bis,
del decreto legislativo, rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione
energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. Lo stesso può richiedere il rilascio
dell’attestato di certificazione energetica sulla base di:
- un attestato di qualificazione energetica relativo all’edificio o alla unità immobiliare
oggetto di certificazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi
su edifici ed impianti eseguiti successivamente;
- le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità
coerenti con i metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende
procedere.
Il Soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare i documenti sopra indicati (ed i
dati in essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente. L’attestato di
qualificazione e la diagnosi predetti, in considerazione delle competenze e delle
responsabilità assunte dai firmatari degli stessi, sono strumenti che favoriscono e
semplificano l’attività del Soggetto certificatore e riducono l’onere a carico del richiedente.
In particolare l’attestato di qualificazione, di cui al comma 2, dell’articolo 8, del decreto
legislativo, è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi ricadenti
nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo
decreto legislativo, in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali. L’attestato
di qualificazione energetica deve essere predisposto da un tecnico abilitato non
necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio.
L’attestato di qualificazione energetica degli edifici si differenzia da quello di certificazione,
essenzialmente per i soggetti che sono chiamati a redigerlo e per l’assenza dell’attribuzione
11
di una classe di efficienza energetica all’edificio in esame (solamente proposta dal tecnico
che lo redige).
Al di fuori di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo l’attestato di
qualificazione energetica è facoltativo e può essere predisposto dall’interessato al fine di
semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica.
Uno schema di attestato di qualificazione energetica, con i suoi contenuti minimi è riportato
nell’allegato 5.
Entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente dell’attestato di certificazione
energetica, il Soggetto certificatore trasmette copia del certificato alla Regione o Provincia
autonoma competente per territorio.
Nel caso di edifici di nuova costruzione o di interventi ricadenti nell’ambito di applicazione
di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, in questo
ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali, la nomina del Soggetto certificatore
avviene prima dell’inizio dei lavori.
Nei medesimi casi, qualora fossero presenti, a livello regionale o locale, incentivi legati alla
qualità energetica dell’edificio (bonus volumetrici, ecc.), la richiesta dell’attestato di
certificazione energetica può essere resa obbligatoria prima del deposito della richiesta di
autorizzazione edilizia.
In tali ambiti, al fine di consentire controlli in corso d’opera, può essere previsto che il
direttore dei lavori segnali al Soggetto certificatore le varie fasi della costruzione
dell’edificio e degli impianti, rilevanti ai fini delle prestazioni energetiche dell’edificio.
Il Soggetto certificatore, nell’ambito della sua attività di diagnosi, verifica o controllo, può
procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario di
tecniche strumentali.
Le condizioni e le modalità attraverso cui è stata effettuata la valutazione della prestazione
energetica di un edificio o di una unità immobiliare viene indicata esplicitamente nel relativo
attestato, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità.
Schemi di attestato di certificazione energetica, con i suoi contenuti minimi sono riportati
negli allegati 6 ed 7, rispettivamente per edifici residenziali e non residenziali.
9.
Autodichiarazione del proprietario
Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2 e ai soli fini di cui al comma
1bis, dell’articolo 6, del decreto legislativo, mantenendo la garanzia di una corretta
informazione dell’acquirente, il proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualità
energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una
sua dichiarazione in cui afferma che:
- l’edificio è di classe energetica G;
- i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti;
Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette
copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.
12
ALLEGATO 1
(Allegato A, paragrafo 2)
Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non
dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di
acqua calda sanitaria
1. In assenza di impianti termici, come definiti al comma 14, dell’allegato A, al decreto legislativo,
per la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda sanitaria e quindi
nell’impossibilità di poter determinare le conseguenti prestazioni energetiche e l’energia
primaria utilizzata dall’edificio, per tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del
decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si procede con le seguenti modalità.
a) Climatizzazione invernale
i. In presenza di edifici che hanno un indice di prestazione dell’involucro edilizio
maggiore del valore limite riportato nelle seguenti tabelle 1 e 2, in funzione della fascia
climatica, rispettivamente per edifici ad uso residenziale e non residenziale, con
l’esclusione degli edifici industriali (categoria E.8), in considerazione del concetto di
certificazione della prestazione basato sull’ipotesi di utilizzo convenzionale e standard
dell’edificio in esame, si presume che le condizioni di comfort invernale siano raggiunte
grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettrica.
Il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ è definito con apposito
provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto
dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi
aggiornamenti.
ii. In presenza di edifici che hanno un indice di prestazione dell’involucro edilizio non
superiore al valore limite riportato nelle seguenti tabelle 1 e 2, in funzione della fascia
climatica, rispettivamente per edifici ad uso residenziale e non residenziali, con
l’esclusione degli edifici industriali (categoria E.8), si presume un rendimento globale
medio stagionale dell’impianto termico pari al valore calcolato con la formula riportata
al comma 5, dell’allegato C, del decreto legislativo. Per l’applicazione della predetta
formula, in luogo della potenza utile nominale del generatore si utilizza la potenza
richiesta dall’edificio calcolata secondo la norma UNI EN 12831 (carico invernale).
iii. In presenza di edifici industriali (categoria E.8) che non rispettino i pertinenti valori
limite di trasmittanza delle pareti, opache e trasparenti, di cui ai decreti di cui all’articolo
4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, in considerazione del concetto di
certificazione della prestazione basato sull’ipotesi di utilizzo convenzionale e standard
dell’edificio in esame, si presume che le condizioni di comfort invernale siano raggiunte
grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettrica.
Il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ è definito con apposito
provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto
dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi
aggiornamenti.
iv. In presenza di edifici industriali (categoria E.8) che rispettino i pertinenti valori limite di
trasmittanza delle pareti, opache e trasparenti, di cui ai decreti di cui all’articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, si presume un rendimento globale medio
stagionale dell’impianto termico pari al valore calcolato con la formula riportata al
comma 5, dell’allegato C, del decreto legislativo. Per l’applicazione della predetta
formula, in luogo della potenza utile nominale del generatore si utilizza la potenza
richiesta dall’edificio calcolata secondo la norma UNI EN 12831 (carico invernale).
ALLEGATO 1
(Allegato A, paragrafo 2)
b) Produzione di acqua calda sanitaria
In assenza di impianto di produzione di acqua calda sanitaria ed in mancanza di specifiche
indicazioni, sulla base delle considerazioni riportate alla lettera precedente si presume che lo
specifico servizio sia fornito grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettrica.
Il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con apposito
provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto
dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi
aggiornamenti
Tabella 1. Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’involucro edilizio
degli edifici residenziali, espresso in kWh/m2 anno, al di sopra dei quali, in assenza di impianto termico, si applica
quanto previsto al comma 1, lettera a).
A
B
Zona climatica
C
D
5
5
10
10
E
F
20
20
Tabella 2. Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’involucro edilizio
degli edifici NON residenziali, espresso in kWh/m3 anno, al di sopra dei quali, in assenza di impianto termico, si
applica quanto previsto al comma 1, lettera a).
A
B
Zona climatica
C
D
1
1
3
3
E
F
8
8
ALLEGATO 2
(Allegato A, paragrafo 5.2)
Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per
la climatizzazione invernale dell'edificio.
L'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da attribuire all'edificio per la sua
certificazione energetica (EPi) può essere ricavato come:
(Q
/ A pav )
h
ηg
EPi =
[kWh/m2K]
Dove:
Qh = fabbisogno di energia termica dell'edificio, espresso in kWh
Apav = la superficie utile (pavimento) espressa in m2
ηg = rendimento globale medio stagionale
Il fabbisogno di energia termica dell'edificio Qh è dato da:
Q h = 0,024 ⋅ GG ⋅ ( H T + H V ) − f x (Q s + Qi ) (kWh)
Dove:
GG sono i gradi giorno della città nella quale viene ubicato l’edificio in esame, (Kgg);
HT è il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione, corretto per tenere conto della
differenza di temperatura interno-esterno di ciascuna superficie disperdente; (W/K);
HV è il coefficiente globale di scambio termico per ventilazione (W/K);
fx è il coefficiente di utilizzazione degli apporti gratuiti (adimensionale), assunto pari a 0,95
Qs sono gli apporti solari attraverso i componenti di involucro trasparente (MJ);
Qi sono gli apporti gratuiti interni (MJ)
Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione
n
Ht =
∑S
i
⋅U i ⋅ btr ,i
[W/K]
1
Dove:
Si = superfici esterne che racchiudono il volume lordo riscaldato. Non si considerano le superfici verso
altri ambienti riscaldati alla stessa temperatura [m2]
Ui = trasmittanza termica della struttura [W/m2K]
Nell’impossibilità di reperire le stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi
possono essere adottati i valori riportati nella norma UNI – TS 11300-1, rispettivamente nell'appendice
A e nell'appendice C.
btr,i = fattore di correzione dello scambio termico verso ambienti non climatizzati o verso il terreno
(adimensionale)
I valori del coefficiente btr,i si ricavano:
per superfici disperdenti verso ambienti non riscaldati: Prospetto 5 UNI/TS 11300-1
per superfici disperdenti verso il terreno: Prospetto 6 UNI/TS 11300-1
Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione
Hv = 0,34 ⋅ n⋅Vnetto
[W/K]
Dove
n = numero di ricambi d'aria pari a 0,3 vol/h
Vnetto = In assenza di informazioni sul volume netto dell'ambiente climatizzato, si assume pari al 70%
del volume lordo.
Apporti solari attraverso i componenti di involucro trasparente
Qs = 0,2 ⋅
∑I
sol ,i
⋅ S serr ,i
[kWh]
esposiz .
Dove:
0,2 = coefficiente di riduzione che tiene conto del fattore solare degli elementi trasparenti e degli
ombreggiamenti medi
Isol,i = irradianza totale stagionale (nel periodo di riscaldamento) sul piano verticale, per ciascuna
esposizione.
NOTA Il valore si calcola come sommatoria dei valori di irradianza media mensile sul piano verticale
riportati nella UNI 10349, estesa ai mesi della stagione di riscaldamento Per i mesi non completamente
ricompresi nella stagione di riscaldamento (es. ottobre ed aprile per la zona E) si utilizza un valore di
irradianza pari alla quota parte del mese.
Apporti gratuiti interni
Qi = (θ int ⋅ A pav ⋅ h) / 1000
[kWh]
Dove:
Φint = apporti interni gratuiti, valore convenzionale assunto pari a 4 W/m2 per edifici residenziali
h = numero di ore della stagione di riscaldamento
Rendimento globale medio stagionale
Il rendimento globale medio stagionale Șg si determina come:
Șg = Șe x Șrg x Șd x Șgn
dove:
Șe = rendimento di emissione, valori del prospetto 17 della UNI/TS 11300-2
Șrg = rendimento di regolazione, valori del prospetto 20 della UNI/TS 11300-2
Șd = rendimento di regolazione, valori dei prospetti 21 (a,b,c,d,e) della UNI/TS 11300-2
Șgc = rendimento di generazione, valori dei prospetti 23 (a,b,c,d,e,) della UNI/TS 11300-2
ALLEGATO 3
(Allegato A, paragrafo 5.2)
Tabella riepilogativa sull’utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare
ai fini della certificazione energetica.
“Metodo di calcolo di
progetto”
(paragrafo 5.1)
“Metodo di
calcolo da rilievo
sull’edificio”
(paragrafo 5.2
punto 1)
“Metodo di calcolo
da rilievo
sull’edificio”
(paragrafo 5.2
punto 2)
“Metodo di calcolo
da rilievo
sull’edificio”
(paragrafo 5.2
punto 3)
Edifici residenziali
esistenti con
superficie utile
inferiore o uguale a
3000 m2
DOCET
Edifici residenziali
esistenti con
superficie utile
inferiore o uguale a
1000 m2
Metodo
semplificato
(Allegato 2)
Metodo
semplificato
(Allegato 2)
Norme UNI/TS
11300
(esistenti)
Edifici interessati
Tutte le tipologie di
edifici
nuovi ed esistenti
Tutte le tipologie
di edifici
esistenti
Prestazione
invernale
involucro edilizio
Energia primaria
prestazione
invernale
Energia primaria
prestazione acqua
calda sanitaria
Norme UNI/TS
11300
Norme UNI/TS
11300
Norme UNI/TS
11300
Norme UNI/TS
11300
(CNR-ENEA)
Norme UNI/TS
11300
Norme UNI/TS
11300
(CNR-ENEA)
Norme UNI/TS
11300
Norme UNI/TS
11300
(CNR-ENEA)
Prestazione estiva
involucro edilizio
(CNR-ENEA)
DOCET
DOCET
DOCET
Norme UNI/TS
11300 o DOCET o
metodologia
paragrafo 6.2
(*)
(*) La determinazione della prestazione energetica estiva dell’involucro edilizio è facoltativa nella
certificazione di singole unità immobiliari ad uso residenziale di superficie utile inferiore o uguale a
200 m2 per le quali il calcolo dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
avvenga con il metodo semplificato di cui al paragrafo 5.2, punto 3.
In assenza della predetta valutazione, all’edificio viene attribuita una qualità prestazionale
energetica estiva dell’involucro edilizio corrispondente al livello “V” delle tabelle di cui ai
paragrafi 6.1 e 6.2 .
ALLEGATO 4
(Allegato A, paragrafo 7.2)
Sistema di classificazione nazionale concernente la
climatizzazione invernale degli edifici e la produzione di acqua
calda sanitaria
Esempio per un edificio residenziale
1. Si riporta la scala di classi energetiche espressione della prestazione energetica per la
climatizzazione invernale EPi.
Classe Ai
+
< 0,25 EPiL (2010)
0,25 EPiL (2010) ” Classe Ai
< 0,50 EPiL (2010)
0,50 EPiL (2010) ” Classe Bi
< 0,75 EPiL (2010)
0,75 EPiL (2010) ” Classe Ci <
1,00 EPiL (2010)
1,00 EPiL (2010) ” Classe Di <
1,25 EPiL (2010)
1,25 EPiL (2010) ” Classe Ei < 1,75 EPiL (2010)
1,75 EPiL (2010) ” Classe Fi
< 2,50EPiL (2010)
Classe Gi > 2,50 EPiL (2010)
ALLEGATO 4
(Allegato A, paragrafo 7.2)
2. Si riporta la scala delle classi energetiche espressione della prestazione energetica per la
preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari EPacs.
Classe Aacs < 9 kWh/m2 anno
9 kWh/m2 anno ” Classe Bacs < 12kWh/m2 anno
12 kWh/m2 anno ” Classe Cacs < 18 kWh/m2 anno
18 kWh/m2 anno ” Classe Dacs < 21 kWh/m2 anno
21 kWh/m2 anno ” Classe Eacs < 24 kWh/m2 anno
24 kWh/m2 anno ” Classe
Facs
< 30 kWh/m2 anno
Classe Gacs > 30 kWh/m2 anno
3. Si riporta la scala di classi energetiche definita con l’espressione (4) a cui riferirsi per la
valutazione della prestazione energetica globale dell’edificio EPgl. calcolata con
l’espressione (3).
Classe Agl
+<
0.25 EPiL (2010) + 9 kWh/m2 anno
0,25 EPiL (2010) + 9 kWh/m2 anno ”Classe Agl
< 0,50 EPiL (2010) + 9 kWh/m2 anno
0,50 EPiL (2010) + 9 kWh/m2 anno ” Classe Bgl
< 0,75 EPiL (2010) + 12 kWh/m2 anno
0,75 EPiL (2010) + 12 kWh/m2 anno ” Classe Cgl < 1,00 EPiL (2010) + 18 kWh/m2 anno
1,00 EPiL (2010) + 18 kWh/m2 anno ” Classe Dgl
< 1,25 EPiL (2010) + 21 kWh/m2 anno
1,25 EPiL (2010) + 21 kWh/m2 anno ” Classe Egl
< 1,75 EPiL (2010) + 24 kWh/m2 anno
1,75 EPiL (2010) + 24 kWh/m2 anno ” Classe Fgl < 2,50 EPiL (2010) + 30kWh/m2 anno
Classe Ggl > 2,50 EPiL (2010) + 30 kWh/m2 anno
ALLEGATO 5 (Allegato A, paragrafo 8)
$77(67$72',48$/,),&$=,21((1(5*(7,&$
DLVHQVLGHOFRPPD, GHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDJRVWRQHVXFFHVVLYHPPHLL
(GLILFLUHVLGHQ]LDOL
,1)250$=,21,*(1(5$/,
1XRYDFRVWUX]LRQH 3DVVDJJLRGLSURSULHWj 5LTXDOLILFD]LRQHHQHUJHWLFD
5LIHULPHQWLFDWDVWDOL
(',),&,2
,QGLUL]]R
7LSRORJLDHGLOL]LD
7LSRORJLDFRVWUXWWLYD 1XPHURGL
DSSDUWDPHQWL
$QQRGLFRVWUX]LRQH 9ROXPHORUGR
ULVFDOGDWR9P
6XSHUILFLH
GLVSHUGHQWH6P
5DSSRUWR69
)RWRGHOO¶HGLILFLR
QRQREEOLJDWRULD
6XSHUILFLHXWLOHP =RQDFOLPDWLFD** 'HVWLQD]LRQHG¶XVR ,03,$17,
$QQRGLLQVWDOOD]LRQH
5LVFDOGDPHQWR
$FTXDFDOGD
VDQLWDULD
5DIIUHVFDPHQWR
)RQWLULQQRYDELOL
7LSRORJLD
&RPEXVWLELOH
3RWHQ]DQRPLQDOHN:
$QQRGLLQVWDOOD]LRQH
7LSRORJLD
3RWHQ]DQRPLQDOHN:
&RPEXVWLELOH
$QQRGLLQVWDOOD]LRQH
7LSRORJLD
3RWHQ]DQRPLQDOHN:
&RPEXVWLELOH
$QQRGLLQVWDOOD]LRQH
(QHUJLDDQQXDOHSURGRWWD
N:KHN:KW
7LSRORJLD
35235,(7$¶
3URSULHWj
,QGLUL]]R
7HOHIRQRHPDLO
352*(77$=,21(
3URJHWWLVWDLDUFKLWHWWRQLFR
,QGLUL]]R
7HOHIRQRHPDLO
3URJHWWLVWDLLPSLDQWL
,QGLUL]]R
7HOHIRQRHPDLO
&26758=,21(
&RVWUXWWRUH
,QGLUL]]R
7HOHIRQRHPDLO
'LUHWWRUHLODYRUL
,QGLUL]]R
7HOHIRQRHPDLO
ALLEGATO 5 (Allegato A, paragrafo 8)
*5$),&2'(//(35(67$=,21,(1(5*(7,&+(*/2%$/((3$5=,$/,
5$&&20$1'$=,21,
'$7,35(67$=,21,(1(5*(7,&+(3$5=,$/,
5$))5(6&$0(172
,QGLFHHQHUJLDSULPDULD(3H
$&48$&$/'$
6$1,7$5,$
5,6&$/'$0(172
,QGLFHHQHUJLDSULPDULD(3L
,QGLFHHQHUJLDSULPDULDOLPLWHGL
OHJJH
,QGLFHHQHUJLDSULPDULDOLPLWHGL
OHJJHGOJV
,QGLFHLQYROXFUR(3HLQYRO
,QGLFHLQYROXFUR(3LLQYRO
5HQGLPHQWRLPSLDQWR
)RQWLULQQRYDELOL
5HQGLPHQWRPHGLRVWDJLRQDOH
LPSLDQWRηJ
)RQWLULQQRYDELOL
,QGLFHHQHUJLDSULPDULD
(3DFV
)RQWLULQQRYDELOL
5$&&20$1'$=,21,
3UHVWD]LRQH
(QHUJHWLFD&ODVVH
DYDOOHGHOVLQJROR
LQWHUYHQWR
,QWHUYHQWL
Tempo
di ritorno
(anni)
35(67$=,21((1(5*(7,&$5$**,81*,%,/(
&/$66
………….. N:KPDQQR
……… (<10 anni)
ALLEGATO 5 (Allegato A, paragrafo 8)
,),&$=,21(&/$66,),&$=,21(
&/$66,),&$=,21(3523267$
&/$66((1(5*(7,&$3523267$
%
0(72'2/2*,$',&$/&2/2$'277$7$
48$/,7$¶,192/8&523523267$
5$))5(6&$0(172
,
,,
,,,
,9
9
127(
7(&1,&2$%,/,7$72
1RPHHFRJQRPH
'HQRPLQD]LRQH
,QGLUL]]R
7LWROR
7HOHIRQRHPDLO
2UGLQH,VFUL]LRQH
5XRORULVSHWWRDOO¶HGLILFLR
'$7,',,1*5(662
3URJHWWRHQHUJHWLFR
3URYHQLHQ]DHUHVSRQVDELOLWj
5LOLHYRVXOO¶HGLILFLR
62)7:$5(
'HQRPLQD]LRQH
3URGXWWRUH
'LFKLDUD]LRQHGLULVSRQGHQ]DHJDUDQ]LDGLVFRVWDPHQWRPDVVLPRGHLULVXOWDWLFRQVHJXLWLLQIHULRUHDO
ULVSHWWRDLYDORULGHOODPHWRGRORJLDGLFDOFRORGLULIHULPHQWRQD]LRQDOH81,76«
'DWDDVVHYHUD]LRQHGHO7HFQLFRDELOLWDWR«««««««««««««««««««««««««
)LUPDGHO7HFQLFRDELOLWDWR
'DWDDVVHYHUD]LRQHGHO'LUHWWRUHGHLODYRUL««««««««««««««««««««««««««
)LUPDGHO'LUHWWRUHGHLODYRUL
127$3HUJOLHGLILFLQRQUHVLGHQ]LDOLXWLOL]]DUHTXHVWRVFKHPDFRQLWHUPLQLFRQWHQXWLHXQLWjGLPLVXUD
DSSURSULDWLYHGLDOOHJDWR
ALLEGATO 5 (Allegato A, paragrafo 8)
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LEGENDA
(1) Eventuali informazioni aggiuntive nelle note
(2) I dati di potenza relativi agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria sono riferiti alla
potenza termica al focolare
2
(3) “PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE”: energia totale utilizzata dall’edificio per m di superficie utile
(Indice prestazione energetica globale)
2
“PRESTAZIONE RISCALDAMENTO”: energia utilizzata per riscaldare l’edificio per m di superficie utile
(Indice prestazione energetica per la climatizzazione invernale)
2
“PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO”: energia utilizzata per raffrescare l’edificio per m di superficie utile
(Indice prestazione energetica per la climatizzazione estiva)
2
PRESTAZIONE ACQUA CALDA: energia utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria per m di
superficie utile (Indice prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria)
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE: Miglioramento della prestazione energetica conseguente
alla realizzazione degli interventi di riqualificazione riportati nel paragrafo “Raccomandazioni” che
presentano un tempo di ritorno degli investimenti inferiore a 10 anni.
LIMITE DI LEGGE: Requisito minimo previsto per un edificio identico, di nuova costruzione, ubicato nella
stessa località.
EMISSIONI DI CO2: Emissioni clima alteranti derivanti dall’attuale efficienza energetica dell’edificio.
(4) Indicare eventuali allegati descrittivi dell’intervento
(5) La classe energetica complessiva dell’edificio è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 7 delle presenti
Linee guida
(6) La qualità prestazionale dell’involucro ai fini di contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento è determinata
conformemente ai criteri del paragrafo 6 delle presenti Linee guida
$OPRPHQWRQRQRSHUDWLYR
ALLEGATO 6 (Allegato A, paragrafo 8)
$77(67$72',&(57,),&$=,21((1(5*(7,&$
(GLILFLUHVLGHQ]LDOL
,1)250$=,21,*(1(5$/,
&RGLFH&HUWLILFDWR
5LIHULPHQWLFDWDVWDOL
1XRYDFRVWUX]LRQH2
3URSULHWj
,QGLUL]]RHGLILFLR
9DOLGLWj
3DVVDJJLRGLSURSULHWj2 5LTXDOLILFD]LRQHHQHUJHWLFD2
Telefono
,QGLUL]]R
(PDLO
&/$66((1(5*(7,&$*/2%$/('(//¶(',),&,2
7,35( 67$=,21, (1 (5*(7, &+( 3$5=, $/,
Edificio di classe:
B
*5$),&2'(//(35(67$=,21,(1(5*(7,&+(*/2%$/((3$5=,$/,
48$/,7$¶,192/8&525$))5(6&$0(172
,
,,
,,,
,9
9
0HWRGRORJLHGLFDOFRORDGRWWDWH 1
ALLEGATO 6 (Allegato A, paragrafo 8)
5$&&20$1'$=,21,
3UHVWD]LRQH(QHUJHWLFD&ODVVH Tempo
DYDOOHGHOVLQJRORLQWHUYHQWR di ritorno(anni)
,QWHUYHQWL
………….. N:KPDQQR …… (<10 anni)
35(67$=,21((1(5*(7,&$5$**,81*,%,/(
&/$66,),&$=,21((1(5*(7,&$*/2%$/('(//¶(',),&,2
6(59,=,(1(5*(7,&,
,1&/86,1(//$
&/$66,),&$=,21(
2
5LVFDOGDPHQWR
5DIIUHVFDPHQWR2
$FTXDFDOGDVDQLWDULD2
< ……. N:KPDQQR
$
< ……. N:KPDQQR
$
< …….. N:KPDQQR
%
«N:KP DQQR
< …….. N:KPDQQR
&
5LIOHJLVODWLYR ««N:KPDQQR
< ……. N:KPDQQR
'
< …… N:KPDQQR
(
< …… N:KPDQQR
)
> ……. N:KPDQQR
*
'$7,35(67$=,21,(1(5*(7,&+(3$5=,$/,
5$))5(6&$0(172
,QGLFHHQHUJLDSULPDULD(3H
5,6&$/'$0(172
$&48$&$/'$6$1,7$5,$
,QGLFHHQHUJLDSULPDULD(3L
,QGLFHHQHUJLDSULPDULD
(3DFV
)RQWLULQQRYDELOL
,QGLFHHQHUJLDSULPDULDOLPLWHGL
OHJJH
,QGLFHHQSULPDULDOLPLWHGLOHJJH
GOJV
,QGLFHLQYROXFUR(3HLQYRO
,QGLFH
LQYROXFUR(3LLQYRO
5HQGLPHQWRLPSLDQWR
)RQWLULQQRYDELOL
5HQGLPHQWRPHGLRVWDJLRQDOH
LPSLDQWRηJ
)RQWLULQQRYDELOL
2
ALLEGATO 6 (Allegato A, paragrafo 8)
127(
(interventi di manutenzione edile ed impiantistica, energeticamente significativi, realizzati nella vita dell’edificio, sistemi gestionali in essere,…………)
(',),&,2
7LSRORJLDHGLOL]LD
7LSRORJLDFRVWUXWWLYD
$QQRGLFRVWUX]LRQH
1XPHURGL
DSSDUWDPHQWL
9ROXPHORUGR
ULVFDOGDWR9P
6XSHUILFLHGLVSHUGHQWH
6P
5DSSRUWR69
)RWRGHOO¶HGLILFLR
QRQREEOLJDWRULD
6XSHUILFLHXWLOHP =RQDFOLPDWLFD** 'HVWLQD]LRQHG¶XVR ,03,$17,
5LVFDOGDPHQWR
$FTXDFDOGD
VDQLWDULD
5DIIUHVFDPHQWR
$QQRGLLQVWDOOD]LRQH
7LSRORJLD
3RWHQ]DQRPLQDOHN:
&RPEXVWLELOH
$QQRGLLQVWDOOD]LRQH
7LSRORJLD
3RWHQ]DQRPLQDOHN:
&RPEXVWLELOH
$QQRGLLQVWDOOD]LRQH
7LSRORJLD
3RWHQ]DQRPLQDOHN:
&RPEXVWLELOH
$QQRGLLQVWDOOD]LRQH
)RQWLULQQRYDELOL
(QHUJLDDQQXDOHSURGRWWD
N:KHN:KW
7LSRORJLD
352*(77$=,21(
3URJHWWLVWDLDUFKLWHWWRQLFR
,QGLUL]]R
7HOHIRQRHPDLO
3URJHWWLVWDLLPSLDQWL
,QGLUL]]R
7HOHIRQRHPDLO
&26758=,21(
&RVWUXWWRUH
,QGLUL]]R
7HOHIRQRHPDLO
'LUHWWRUHLODYRUL
,QGLUL]]R
7HOHIRQRHPDLO
3
ALLEGATO 6 (Allegato A, paragrafo 8)
62**(772&(57,),&$725(
(QWH2UJDQLVPRSXEEOLFR
7HFQLFRDELOLWDWR
(QHUJ\0DQDJHU
2UJDQLVPR6RFLHWj
1RPHHFRJQRPH
'HQRPLQD]LRQH
,QGLUL]]R
7LWROR
7HOHIRQRHPDLO
2UGLQH,VFUL]LRQH
'LFKLDUD]LRQHGL
LQGLSHQGHQ]D
,QIRUPD]LRQLDJJLXQWLYH
6235$//82*+,
'$7,',,1*5(662
3URJHWWRHQHUJHWLFR2
5LOLHYRVXOO¶HGLILFLR2
3URYHQLHQ]DHUHVSRQVDELOLWj
62)7:$5(
'HQRPLQD]LRQH
3URGXWWRUH
'LFKLDUD]LRQHGLULVSRQGHQ]DHJDUDQ]LDGLVFRVWDPHQWRPDVVLPRGHLULVXOWDWLFRQVHJXLWLLQIHULRUHDO
ULVSHWWRDLYDORULGHOODPHWRGRORJLDGLFDOFRORGLULIHULPHQWRQD]LRQDOH81,76IRUQLWRGD««««««
'DWDHPLVVLRQH««««««««««««««««««««««««««
)LUPDGHOWHFQLFR
4
ALLEGATO 6 (Allegato A, paragrafo 8)
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LEGENDA
(1) Eventuali informazioni aggiuntive nelle note
2
(2) “PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE”: energia totale utilizzata dall’edificio per m di volume
climatizzato (Indice prestazione energetica globale)
2
“PRESTAZIONE RISCALDAMENTO”: energia utilizzata per riscaldare l’edificio per m di volume climatizzato
(Indice prestazione energetica per la climatizzazione invernale)
2
“PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO”: energia utilizzata per raffrescare l’edificio per m di volume
climatizzato (Indice prestazione energetica per la climatizzazione estiva)
2
PRESTAZIONE ACQUA CALDA: energia utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria per m di
volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria)
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE: Miglioramento della prestazione energetica conseguente
alla realizzazione degli interventi di riqualificazione riportati nel paragrafo “Raccomandazioni” che
presentano un tempo di ritorno degli investimenti inferiore a 10 anni.
LIMITE DI LEGGE: Requisito minimo previsto per un edificio identico, di nuova costruzione, ubicato nella
stessa località.
EMISSIONI DI CO2: Emissioni clima alteranti derivanti dall’attuale efficienza energetica dell’edificio.
(3) La qualità prestazionale dell’involucro ai fini di contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento è determinata
conformemente ai criteri del paragrafo 6 delle presenti Linee guida
(4) Metodologie utilizzate per il calcolo delle prestazioni energetiche globali e parziali, di cui al punto 2, e per la
determinazione della qualità dell’involucro di cui al punto 3.
(5) Indicare eventuali allegati descrittivi degli interventi
(6) La classe energetica complessiva dell’edificio è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 7 delle presenti
Linee guida (vedi esempio a pagina 5)
(7) I dati di potenza relativi agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria sono riferiti alla
potenza termica al focolare
(8) Dichiarazione di indipendenza e di imparzialità di giudizio del soggetto certificatore resa ai sensi degli articoli 359 e
481 del C.P..
$OPRPHQWRQRQRSHUDWLYR
5
ALLEGATO 6 (Allegato A, paragrafo 8)
Esempio di classificazione di un edificio nel sistema nazionale
Edificio residenziale esistente sito a XYZ
GG: 2100
Rapporto di forma S/V= 0,60
Indice di prestazione energetica per il riscaldamento invernale dell’edificio:
EPi=46 kWh/m2 anno
Indice di prestazione energetica massimo ammissibile dell’edificio ai sensi della Tabella 1,
dell’allegato C, del decreto legislativo 192/05:
EPLi (2010) = 65 kWh/m2 anno
Classe Ai+ < 16,25 kWh/m2 anno
Classe Ai < 32,50 kWh/m2 anno
EPi = 46 kWh/m2 anno
Classe Bi < 48,75 kWh/m2 anno
Classe Ci < 65.00 kWh/m2 anno
Classe Di < 81,25 kWh/m2 anno
Classe Ei < 113,75 kWh/m2 anno
Classe Fi < 162,50 kWh/m2 anno
Classe Gi >162,5 kWh/m2 anno
6(59,=,,1&/86,
1(//$
&/$66,),&$=,21(
2
5LVFDOGDPHQWR
5DIIUHVFDPHQWR2
$FTXDFDOGDVDQLWDULD2
< 16,25 N:KPDQQR
$L
< 32,50 N:KPDQQR
$ L
< 48,75 N:KPDQQR
% L
N:KP DQQR
< 65,00 N:KPDQQR
& L
< 81,25 N:KPDQQR
' L
5LIOHJLVODWLYR N:KP
< 113,75 N:KPDQQR
( L
) L
< 162,50 N:KPDQQR
* L
> 162,50 N:KPDQQR
Edificio di classe: BL
6
ALLEGATO 7 (Allegato A, paragrafo 8)
$77(67$72',&(57,),&$=,21((1(5*(7,&$
(GLILFLQRQUHVLGHQ]LDOL
,1)250$=,21,*(1(5$/,
&RGLFH&HUWLILFDWR
5LIHULPHQWLFDWDVWDOL
1XRYDFRVWUX]LRQH2
3URSULHWj
,QGLUL]]RHGLILFLR
9DOLGLWj
3DVVDJJLRGLSURSULHWj2 5LTXDOLILFD]LRQHHQHUJHWLFD2
Telefono
,QGLUL]]R
(PDLO
&/$66((1(5*(7,&$*/2%$/('(//¶(',),&,2
7,35( 67$=,21, (1 (5*(7, &+( 3$5=, $/,
Edificio di classe:
B
*5$),&2'(//(35(67$=,21,(1(5*(7,&+(*/2%$/((3$5=,$/,
48$/,7$¶,192/8&525$))5(6&$0(172
,
,,
,,,
,9
9
0HWRGRORJLHGLFDOFRORDGRWWDWH
1
ALLEGATO 7 (Allegato A, paragrafo 8)
5$&&20$1'$=,21,
3UHVWD]LRQH(QHUJHWLFD&ODVVH Tempo
DYDOOHGHOVLQJRORLQWHUYHQWR di ritorno(anni)
,QWHUYHQWL
………….. N:KPDQQR …… (<10 anni)
35(67$=,21((1(5*(7,&$5$**,81*,%,/(
&/$66,),&$=,21((1(5*(7,&$*/2%$/('(//¶(',),&,2
6(59,=,(1(5*(7,&,
,1&/86,1(//$
&/$66,),&$=,21(
5LVFDOGDPHQWR2
5DIIUHVFDPHQWR2
$FTXDFDOGDVDQLWDULD2 ,OOXPLQD]LRQH2
< ……. N:KPDQQR
$
< ……. N:KPDQQR
$
«N:KP DQQR
< …….. N:KPDQQR
%
< …….. N:KPDQQR
&
5LIOHJLVODWLYR ««N:KPDQQR
< ……. N:KP DQQR
'
< …… N:KPDQQR
(
< …… N:KPDQQR
)
*
> ……. N:KPDQQR
'$7,35(67$=,21,(1(5*(7,&+(3$5=,$/,
5$))5(6&$0(172
,QGLFHHQHUJLDSULPDULD
(3H
$&48$&$/'$
6$1,7$5,$
5,6&$/'$0(172
,//80,1$=,21(
,QGLFHHQHUJLDSULPDULD
(3L
,QGLFHHQHUJLDSULPDULD
(3DFV
,QGLFHHQHUJLD
SULPDULD(3LOO
,QGLFHHQSULPDULD
OLPLWHGLOHJJH
,QGLFHHQHUJLDSULPDULD
OLPLWHGLOHJJH
,QGLFHHQSULPDULDOLPLWHGL
OHJJHGOJV
,QGLFHLQYROXFUR(3HLQYRO
,QGLFHLQYROXFUR
(3LLQYRO
5HQGLPHQWRLPSLDQWR
)RQWLULQQRYDELOL
5HQGLPHQWRPHGLR
VWDJLRQDOHLPSLDQWRηJ
)RQWLULQQRYDELOL
)RQWLULQQRYDELOL
)RQWLULQQRYDELOL
2
ALLEGATO 7 (Allegato A, paragrafo 8)
127(
(interventi di manutenzione edile ed impiantistica, energeticamente significativi, realizzati nella vita dell’edificio, sistemi gestionali in essere,…………)
(',),&,2
7LSRORJLDHGLOL]LD
7LSRORJLDFRVWUXWWLYD
$QQRGLFRVWUX]LRQH
1XPHURGL
DSSDUWDPHQWL
9ROXPHORUGR
ULVFDOGDWR9P
6XSHUILFLHGLVSHUGHQWH
6P
5DSSRUWR69
)RWRGHOO¶HGLILFLR
QRQREEOLJDWRULD
6XSHUILFLHXWLOHP =RQDFOLPDWLFD** 'HVWLQD]LRQHG¶XVR ,03,$17,
5LVFDOGDPHQWR
$FTXDFDOGD
VDQLWDULD
5DIIUHVFDPHQWR
,OOXPLQD]LRQH
$QQRGLLQVWDOOD]LRQH
7LSRORJLD
3RWHQ]DQRPLQDOHN:
&RPEXVWLELOH
$QQRGLLQVWDOOD]LRQH
7LSRORJLD
3RWHQ]DQRPLQDOHN:
&RPEXVWLELOH
$QQRGLLQVWDOOD]LRQH
7LSRORJLD
3RWHQ]DQRPLQDOHN:
&RPEXVWLELOH
$QQRGLLQVWDOOD]LRQH
7LSRORJLD
3RWHQ]DQRPLQDOHN:
$QQRGLLQVWDOOD]LRQH
)RQWLULQQRYDELOL
(QHUJLDDQQXDOHSURGRWWD
N:KHN:KW
7LSRORJLD
352*(77$=,21(
3URJHWWLVWDLDUFKLWHWWRQLFR
,QGLUL]]R
3URJHWWLVWDLLPSLDQWL
,QGLUL]]R
7HOHIRQRHPDLO
7HOHIRQRHPDLO
3
ALLEGATO 7 (Allegato A, paragrafo 8)
&26758=,21(
&RVWUXWWRUH
,QGLUL]]R
7HOHIRQRHPDLO
'LUHWWRUHLODYRUL
,QGLUL]]R
7HOHIRQRHPDLO
62**(772&(57,),&$725(
(QWH2UJDQLVPRSXEEOLFR
7HFQLFRDELOLWDWR
(QHUJ\0DQDJHU
2UJDQLVPR6RFLHWj
1RPHHFRJQRPH
'HQRPLQD]LRQH
,QGLUL]]R
7LWROR
7HOHIRQRHPDLO
2UGLQH,VFUL]LRQH
'LFKLDUD]LRQHGL
LQGLSHQGHQ]D
,QIRUPD]LRQLDJJLXQWLYH
6235$//82*+,
'$7,',,1*5(662
3URJHWWRHQHUJHWLFR2
5LOLHYRVXOO¶HGLILFLR2
3URYHQLHQ]DHUHVSRQVDELOLWj
62)7:$5(
'HQRPLQD]LRQH
3URGXWWRUH
'LFKLDUD]LRQHGLULVSRQGHQ]DHJDUDQ]LDGLVFRVWDPHQWRPDVVLPRGHLULVXOWDWLFRQVHJXLWLLQIHULRUHDO
ULVSHWWRDLYDORULGHOODPHWRGRORJLDGLFDOFRORGLULIHULPHQWRQD]LRQDOH81,76IRUQLWRGD««««««
'DWDHPLVVLRQH««««««««««««««««««««««««««
)LUPDGHOWHFQLFR
4
ALLEGATO 7 (Allegato A, paragrafo 8)
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LEGENDA
(1) Eventuali informazioni aggiuntive nelle note
3
(2) “PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE”: energia totale utilizzata dall’edificio per m di volume
climatizzato (Indice prestazione energetica globale)
3
“PRESTAZIONE RISCALDAMENTO”: energia utilizzata per riscaldare l’edificio per m di volume climatizzato
(Indice prestazione energetica per la climatizzazione invernale)
3
“PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO”: energia utilizzata per raffrescare l’edificio per m di volume
climatizzato (Indice prestazione energetica per la climatizzazione estiva)
3
PRESTAZIONE ACQUA CALDA: energia utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria per m di
volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria)
PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE: Miglioramento della prestazione energetica conseguente
alla realizzazione degli interventi di riqualificazione riportati nel paragrafo “Raccomandazioni” che
presentano un tempo di ritorno degli investimenti inferiore a 10 anni.
LIMITE DI LEGGE: Requisito minimo previsto per un edificio identico, di nuova costruzione, ubicato nella
stessa località.
EMISSIONI DI CO2: Emissioni clima alteranti derivanti dall’attuale efficienza energetica dell’edificio.
(3) La qualità prestazionale dell’involucro ai fini di contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento è determinata
conformemente ai criteri del paragrafo 6 delle presenti Linee guida
(4) Metodologie utilizzate per il calcolo delle prestazioni energetiche globali e parziali, di cui al punto 2, e per la
determinazione della qualità dell’involucro di cui al punto 3.
(5) Indicare eventuali allegati descrittivi degli interventi
(6) La classe energetica complessiva dell’edificio è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 7 delle presenti
Linee guida
(7) I dati di potenza relativi agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria sono riferiti alla
potenza termica al focolare
(8) Dichiarazione di indipendenza e di imparzialità di giudizio del soggetto certificatore resa ai sensi degli articoli 359 e
481 del C.P..
$OPRPHQWRQRQRSHUDWLYR
5
ALLEGATO B
(articolo 7, comma 2)
NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
La metodologia di calcolo adottata dovrà garantire risultati conformi alle migliori regole tecniche, a
tale requisito rispondono le normative UNI e CEN vigenti in tale settore.
Gli aggiornamenti delle norme tecniche riportate nel presente allegato o le eventuali norme
sostitutive subentrano direttamente alle corrispondenti norme dell’elenco che segue.
NORME QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE
UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di
energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di
energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua
calda sanitaria;
e successive integrazioni 1
NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEL
SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO
UNI EN ISO 13790 Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il
riscaldamento e il raffrescamento
NORME PER LA CARATTERIZZAZIONE DELL'INVOLUCRO
UNI EN ISO 6946 Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica
– Metodo di calcolo
UNI EN ISO 10077-1 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti – Calcolo della
trasmittanza termica – Parte 1: Generalità
UNI EN ISO 10077-2 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure – Calcolo della trasmittanza
termica – Metodo numerico per i telai
UNI EN ISO 13786 Prestazione termica dei componenti per edilizia – Caratteristiche termiche
dinamiche – Metodi di calcolo
UNI EN ISO 13789 Prestazione termica degli edifici – Coefficienti di trasferimento del calore per
trasmissione e ventilazione – Metodo di calcolo
UNI EN ISO 13370 Prestazione termica degli edifici – Trasferimento di calore attraverso il terreno
– Metodi di calcolo
UNI EN ISO 10211 Ponti termici in edilizia – Flussi termici e temperature superficiali – Calcoli
dettagliati
1
Sono in corso di elaborazione le seguenti parti:
parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva
parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione
acqua calda sanitaria
ALLEGATO B
(articolo 7, comma 2)
UNI EN ISO 14683 Ponti termici in edilizia – Coefficiente di trasmissione termica lineica – Metodi
semplificati e valori di riferimento
UNI EN ISO 13788 Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia Temperatura superficiale interna per evitare l’umidità superficiale critica e condensazione
interstiziale – Metodo di calcolo
UNI EN 13363-1 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della
trasmittanza solare e luminosa - Parte 1: Metodo semplificato
UNI EN 13363-2 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della
trasmittanza solare e luminosa - Parte 2: Metodo di calcolo dettagliato
UNI 11235 Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture
a verde.
NORME PER LA VENTILAZIONE
UNI 10339 Impianti aeraulici a fini di benessere – Generalità, classificazione e requisiti - Regole
per la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura
UNI EN 13779 Ventilazione degli edifici non residenziali – Requisiti di prestazione per i sistemi di
ventilazione e di climatizzazione
UNI EN 15242 Ventilazione degli edifici - Metodi di calcolo per la determinazione delle portate
d'aria negli edifici, comprese le infiltrazioni
BANCHE DATI E NORME DI SUPPORTO
UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici
UNI 10351 Materiali da costruzione – Conduttività termica e permeabilità al vapore
UNI 10355 Murature e solai – Valori di resistenza termica e metodo di calcolo
UNI EN 410 Vetro per edilizia – Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate
UNI EN 673 Vetro per edilizia – Determinazione della trasmittanza termica (valore U) – Metodo di
calcolo
UNI EN ISO 7345 Isolamento termico – Grandezze fisiche e definizioni
UNI 8065 Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile
UNI EN 303-5 Caldaie per riscaldamento - Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione
manuale e automatica, con una potenza termica nominale fino a 300 kW - Parte 5: Terminologia,
requisiti, prove e marcatura
ANNEX_ 06
Supplemento ordinario alla “Gazzetta Uf¿ciale„ n. 71 del 28 marzo 2011 - Serie generale
Spediz. abb. post. 45%
2, comma
20/b
- art.- 1,art.comma
1
23-12-1996,n. n.
- Filiale
Legge 27-02-2004,
46 -662
Filiale
di Romadi Roma
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA R T E P R I M A
Roma - Lunedì, 28 marzo 2011
SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA
AVVISO AL PUBBLICO
Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito
temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma
N. 81/L
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modi¿ca e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
28-3-2011
Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 71
SOMMARIO
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28.
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modi¿ca e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/
CE. (11G0067) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
1
ALLEGATO 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
24
ALLEGATO 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
29
ALLEGATO 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
31
ALLEGATO 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
33
NOTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
36
— III —
28-3-2011
Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 71
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28.
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modi¿ca e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/
CE.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modi¿ca e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE
e 2003/30/CE;
Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modi¿ca la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le speci¿che relative
a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre
le emissioni di gas a effetto serra, modi¿ca la direttiva
99/32/CE per quanto concerne le speci¿che relative al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione
interna ed abroga la direttiva 93/12/CEE;
Vista la Comunicazione n. 2010/C160/01 della Commissione, del 19 giugno 2010, sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilità
per i biocarburanti e i bioliquidi;
Vista la Comunicazione n. 2010/C160/02 della Commissione, del 19 giugno 2010, sull’attuazione pratica del
regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e sulle norme di calcolo per i biocarburanti;
Vista la Decisione della Commissione n. 2010/335/UE,
del 10 giugno 2010 relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai ¿ni dell’allegato
V della direttiva 2009/28/CE [noti¿cata con il numero
C(2010) 3751];
Vista la Relazione della Commissione al Consiglio
e al Parlamento europeo sui criteri di sostenibilità relativamente all’uso di fonti da biomassa solida e gassosa
per l’elettricità, il riscaldamento ed il raffrescamento
- COM(2010);
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, ed in particolare l’articolo 17, comma 1,
con il quale sono dettati criteri direttivi per l’attuazione
della direttiva 2009/28/CE;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modi¿cazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modi¿cazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99;
Visto il Piano d’azione sulle fonti rinnovabili trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea nel mese di luglio 2010, redatto dall’Italia
in attuazione dell’articolo 4 della direttiva 2006/32/CE e
della decisione 30 giugno 2009, n. 2009/548/CE;
Visto il decreto in data 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per
i beni e le attività culturali, pubblicato nella Gazzetta Uf¿ciale n. 219 del 18 settembre 2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza uni¿cata, di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, reso nella seduta del 25 gennaio 2011;
Acquisito i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia
e delle ¿nanze, dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e per la sempli¿cazione
normativa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
FINALITA’ E OBIETTIVI
Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva
2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge
4 giugno 2010 n. 96, de¿nisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, ¿nanziario e
— 1 —
28-3-2011
Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE
giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi
¿no al 2020 in materia di quota complessiva di energia
da fonti rinnovabili sul consumo ¿nale lordo di energia
e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Il
presente decreto inoltre detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni
tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di
origine, alle procedure amministrative, all’informazione
e alla formazione nonché all’accesso alla rete elettrica per
l’energia da fonti rinnovabili e ¿ssa criteri di sostenibilità
per i biocarburanti e i bioliquidi.
Art. 2.
De¿nizioni
1. Ai ¿ni del presente decreto legislativo si applicano
le de¿nizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003. Si applicano
inoltre le seguenti de¿nizioni:
a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas;
b) «energia aerotermica»: energia accumulata
nell’aria ambiente sotto forma di calore;
c) «energia geotermica»: energia immagazzinata
sotto forma di calore nella crosta terrestre;
d) «energia idrotermica»: energia immagazzinata
nelle acque super¿ciali sotto forma di calore;
e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, ri¿uti e residui di origine biologica provenienti
dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potature
provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte
biodegradabile dei ri¿uti industriali e urbani;
f) «consumo ¿nale lordo di energia»: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all’industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici,
all’agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le
perdite di elettricità e di calore con la distribuzione e la
trasmissione;
g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la
distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua
calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione
verso una pluralità di edi¿ci o siti tramite una rete, per il
riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi
di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
h) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l’elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa;
i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i
trasporti ricavati dalla biomassa;
l) «garanzia di origine»: documento elettronico che
serve esclusivamente a provare ad un cliente ¿nale che
una determinata quota o un determinato quantitativo di
energia sono stati prodotti da fonti rinnovabili come pre-
Serie generale - n. 71
visto all’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/
CE e dai provvedimenti attuativi di cui all’articolo 1,
comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 3 agosto 2007,
n. 125;
m) «edi¿cio sottoposto a ristrutturazione rilevante»:
edi¿cio che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edi¿cio esistente avente super¿cie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
ii) edi¿cio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
n) «edi¿cio di nuova costruzione»: edi¿cio per il
quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto;
o) «biometano»: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo
corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale;
p) «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati
membri, inteso a promuovere l’uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a
cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di
obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il
volume acquistato di dette energie. Comprende, non in
via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi ¿scali, le restituzioni d’imposta, i regimi
di sostegno all’obbligo in materia di energie rinnovabili,
compresi quelli che usano certi¿cati verdi, e i regimi di
sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni;
q) «centrali ibride»: centrali che producono energia
elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti
rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione,
vale a dire gli impianti che producono energia elettrica
mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti
rinnovabili.
Art. 3.
Obiettivi nazionali
1. La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo ¿nale lordo di energia da conseguire nel
2020 è pari a 17 per cento.
2. Nell’ambito dell’obiettivo di cui al comma 1, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento
del consumo ¿nale di energia nel settore dei trasporti nel
medesimo anno.
3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti
con una progressione temporale coerente con le indicazioni dei Piani di azione nazionali per le energie rinnovabili predisposti ai sensi dell’articolo 4 della direttiva
2009/28/CE.
4. Le modalità di calcolo degli obiettivi di cui ai commi
1, 2 e 3 sono indicate nell’allegato 1.
— 2 —
28-3-2011
Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 71
di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri
impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili.
TITOLO II
PROCEDURE AMMINISTRATIVE,
REGOLAMENTAZIONI E CODICI
Art. 5.
Autorizzazione Unica
Capo I
AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE
AMMINISTRATIVE
Art. 4.
Principi generali
1. Al ¿ne di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del principio di leale
collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettivi di cui
all’articolo 3, la costruzione e l’esercizio di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative sempli¿cate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle speci¿che caratteristiche di ogni singola applicazione.
2. L’attività di cui al comma 1 è regolata, secondo un
criterio di proporzionalità:
a) dall’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modi¿cato dall’articolo 5 del presente decreto;
b) dalla procedura abilitativa sempli¿cata di cui
all’articolo 6, ovvero
c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all’articolo 6, comma 11.
3. Al ¿ne di evitare l’elusione della normativa di tutela
dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto
dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modi¿cazioni, e, in particolare, dagli
articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all’individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni,
le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in
cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di
impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella
medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell’ambito della valutazione di impatto
ambientale.
4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all’immissione e al ritiro dell’energia
prodotta da una pluralità di impianti non inserite nei preventivi di connessione, richiedono l’autorizzazione con
il procedimento di cui all’articolo 16, salvaguardando
l’obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle
reti e di sviluppo degli impianti di produzione.
5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento
dei ri¿uti, è fatto salvo quanto disposto dall’articolo 182,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modi¿cazioni.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sono stabilite speci¿che procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti sempli¿cati, per i casi di realizzazione di impianti
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la
costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, nonché le modi¿che
sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387 come modi¿cato dal presente
articolo, secondo le modalità procedimentali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del
2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10
del medesimo articolo 12, nonché dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.
2. All’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo
n. 387 del 2003, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista,
della veri¿ca di assoggettabilità sul progetto preliminare,
di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modi¿cazioni, il termine massimo
per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modi¿cazioni, per il provvedimento
di valutazione di impatto ambientale».
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza uni¿cata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modi¿ca
sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell’autorizzazione unica in caso di modi¿che quali¿cate come sostanziali
ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino
all’emanazione del decreto di cui al periodo precedente
non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 6 gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a
prescindere dalla potenza nominale, che non comportano
variazioni delle dimensioni ¿siche degli apparecchi, della
volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano
ferme, laddove previste, le procedure di veri¿ca di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per gli impianti
a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modi¿chino la potenza termica installata e il combustibile
rinnovabile utilizzato.
4. Qualora il procedimento di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia delegato alle Province, queste ultime trasmettono alle Regioni,
secondo modalità stabilite dalle stesse, le informazioni e i
dati sulle autorizzazioni rilasciate.
— 3 —
28-3-2011
Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE
5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 12
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come
modi¿cato dal comma 2 del presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 6.
Procedura abilitativa sempli¿cata e comunicazione per
gli impianti alimentati da energia rinnovabile
1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia
di accisa sull’energia elettrica, per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragra¿ 11 e 12 delle linee guida, adottate
ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa sempli¿cata di cui ai commi seguenti.
2. Il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle
opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo
cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima
dell’effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a ¿rma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali,
che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti
urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la
non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché
il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienicosanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati
tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete.
Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie
di cui al comma 4 dell’articolo 20 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti
dalle norme di settore e si applica il comma 5.
3. Per la procedura abilitativa sempli¿cata si applica,
previa deliberazione del Comune e ¿no alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal comma 11 dell’articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n. 8, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68.
4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2
sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, noti¿ca all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e,
in caso di falsa attestazione del professionista abilitato,
informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di
appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare
la dichiarazione, con le modi¿che o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed
edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo
precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data
di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l’attività
di costruzione deve ritenersi assentita.
5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all’ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione,
il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in
ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo
procedimento ¿ssato ai sensi dell’articolo 2 della legge
Serie generale - n. 71
7 agosto 1990, n. 241, e successive modi¿cazioni. Se
gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui
al periodo precedente, l’interessato può adire i rimedi di
tutela di cui all’articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l’attività di costruzione e di
esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni
diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati
alla dichiarazione, l’amministrazione comunale provvede
ad acquisirli d’uf¿cio ovvero convoca, entro venti giorni
dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza
di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modi¿cazioni. Il
termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso ¿no
alla acquisizione degli atti di assenso ovvero ¿no all’adozione della determinazione motivata di conclusione del
procedimento ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 6-bis,
o all’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto
1990, n. 241.
6. La realizzazione dell’intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa sempli¿cata ai sensi dei commi 4 o 5. La
realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è
subordinata a nuova dichiarazione. L’interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.
7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della
dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della
dichiarazione stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
8. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certi¿cato di collaudo ¿nale, che deve
essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell’avvenuta presentazione della
variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato
modi¿cazioni del classamento catastale.
9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al
comma 1 agli impianti di potenza nominale ¿no ad 1 MW
elettrico, de¿nendo altresì i casi in cui, essendo previste
autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse
sono assoggettate all’autorizzazione unica di cui all’articolo 5. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono
altresì le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni
trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le
informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le
¿nalità di cui all’articolo 16, comma 2. Con le medesime
modalità di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni
di oneri istruttori commisurati alla potenza dell’impianto.
10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla
previgente disciplina, ferma restando per il proponente la
possibilità di optare per la procedura sempli¿cata di cui
al presente articolo.
— 4 —
28-3-2011
Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE
11. La comunicazione relativa alle attività in edilizia
libera, di cui ai paragra¿ 11 e 12 delle linee guida adottate
ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad applicarsi, alle
stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le
Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo
ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con
potenza nominale ¿no a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edi¿ci, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di
impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.
Art. 7.
Regimi di autorizzazione per la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili
1. Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, qualora
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) siano installati impianti aderenti o integrati nei
tetti di edi¿ci esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modi¿cano la sagoma degli edi¿ci stessi;
b) la super¿cie dell’impianto non sia superiore a
quella del tetto su cui viene realizzato;
c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modi¿cazioni.
2. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a), e dell’articolo 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, gli interventi di installazione di impianti solari
termici sono realizzati previa comunicazione secondo le
modalità di cui al medesimo articolo 6, qualora ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli impianti siano realizzati su edi¿ci esistenti o
su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti
verticali esterne agli edi¿ci;
b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona
A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444.
3. All’articolo 6, comma 2, lettera d), del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 380 del 2001, sono soppresse le parole: «e termici, senza serbatoio di accumulo esterno».
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da adottare, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza uni¿cata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata
Serie generale - n. 71
in vigore del presente decreto, sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di
calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche,
destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edi¿ci, e sono individuati i casi in cui si applica la procedura
abilitativa sempli¿cata di cui all’articolo 6.
5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a), e
dell’articolo 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 gli interventi di installazione di impianti di
produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi
da quelli di cui ai commi da 1 a 4, realizzati negli edi¿ci esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati
unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per
l’utilizzo nei medesimi edi¿ci, sono soggetti alla previa
comunicazione secondo le modalità di cui al medesimo
articolo 6.
6. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalla previgente
disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità
di optare per la procedura sempli¿cata di cui al presente
articolo.
7. L’installazione di pompe di calore da parte di installatori quali¿cati, destinate unicamente alla produzione di
acqua calda e di aria negli edi¿ci esistenti e negli spazi
liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera.
Art. 8.
Disposizioni per la promozione dell’utilizzo del
biometano
1. Al ¿ne di favorire l’utilizzo del biometano nei trasporti, le regioni prevedono speci¿che sempli¿cazioni
per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione
di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai ¿ni della distribuzione del
metano.
2. Al ¿ne di incentivare l’utilizzo del biometano nei
trasporti, gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente
dei metanodotti sonodichiarati opere di pubblica utilità e
rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.
Art. 9.
Disposizioni speci¿che in materia di energia geotermica
1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono
apportate le seguenti modi¿cazioni:
a) all’articolo 1:
1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis.
Al ¿ne di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove
centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale
di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, sono altresì di interesse nazionale i Àuidi
geotermici a media ed alta entalpia ¿nalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti
pilota con reiniezione del Àuido geotermico nelle stesse
— 5 —
28-3-2011
Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE
formazioni di provenienza, e comunque con emissioni
nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5
MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo
autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere autorizzati più di
tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore
a 5 MW”;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Fatto salvo quanto disposto ai comma 3, 3-bis e 5, sono di
interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa
entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all’insieme
degli impianti nell’ambito del titolo di legittimazione, di
potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal solo Àuido geotermico alla temperatura convenzionale dei reÀui di 15
gradi centigradi.”;
b) all’articolo 3 sono apportate le seguenti
modi¿cazioni:
1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui
all’articolo 1, comma 3-bis, l’autorità competente è il
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che acquisiscono l’intesa con la regione interessata; all’atto del rilascio del permesso di ricerca, l’autorità
competente stabilisce le condizioni e le modalità con le
quali è fatto obbligo al concessionario di procedere alla
coltivazione dei Àuidi geotermici in caso di esito della
ricerca conforme a quanto indicato nella richiesta di permesso di ricerca.”;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Sono
considerate concorrenti le domande, riferite esclusivamente alla medesima area della prima domanda, fatte salve le domande relative agli impianti sperimentali di potenza nominale non superiore a 5 MW, pervenute all’autorità
competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione
della prima domanda nel Bollettino uf¿ciale regionale o
in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla
Regione stessa o, in caso di competenza del Ministero
dello sviluppo economico, nel Bollettino uf¿ciale degli
idrocarburi, di cui all’articolo 43 della legge 11 gennaio
1957, n. 6, e successive modi¿cazione. Alla denominazione del Bollettino uf¿ciale degli idrocarburi sono aggiunte in ¿ne le parole «e delle georisorse» (BUIG).”;
c) all’articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti
pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, l’autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che acquisiscono l’intesa con la Regione interessata.”;
d) all’articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione può essere richiesta, in concorrenza, da altri operatori
con l’esclusione di quelli relativi agli impianti sperimentali di cui all’articolo 1, comma 3-bis. Sono considerate
concorrenti le domande, riferite esclusivamente alla medesima area della prima domanda, pervenute all’autorità
competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione
della prima domanda nel Bollettino uf¿ciale regionale o
Serie generale - n. 71
in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello
sviluppo economico, nel Bollettino uf¿ciale degli idrocarburi e delle georisorse.”;
e) all’articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. La concessione rilasciata per l’utilizzazione di risorse geotermiche può essere revocata qualora risulti inattiva da almeno due anni e sia richiesto il subentro
nella concessione di coltivazione per la realizzazione di
impianti sperimentali di cui all’articolo 1, comma 3-bis,
con esclusione dei soggetti che direttamente abbiano realizzato o stiano realizzando altre centrali geotermoelettriche, anche di tipo convenzionale, con potenza nominale
installata superiore ai 5 MW. Il subentrante sarà tenuto
al pagamento, in unica soluzione, di un indennizzo equivalente al doppio del canone annuo di cui al comma 2
dell’articolo 16.”;
f) all’articolo 16, dopo il comma 5, è aggiunto il
seguente: “5-bis. Limitatamente alla sperimentazione di
impianti pilota a ridotto impatto ambientale, di cui all’articolo 1, comma 3-bis, non sono dovuti i contributi di cui
al precedente comma 4 per la produzione di energia elettrica sino a 5 MW per ciascun impianto”.
Capo II
REGOLAMENTAZIONE TECNICA
Art. 10.
Requisiti e speci¿che tecniche
1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi statali a condizione che rispettino i requisiti e le speci¿che tecniche di cui all’allegato 2. Sono fatte salve le diverse decorrenze indicate nel
medesimo allegato 2.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, UNI e CEI trasmettono al Ministero dello
sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare una rassegna della vigente normativa tecnica europea, tra cui i marchi di qualità
ecologica, le etichette energetiche e gli altri sistemi di riferimento tecnico creati da organismi europei di normalizzazione, applicabili ai componenti, agli impianti e ai
sistemi che utilizzano fonti rinnovabili. La rassegna include informazioni sulle norme tecniche in elaborazione.
3. Sulla base della documentazione di cui al comma 2,
l’allegato 2 è periodicamente aggiornato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare. La decorrenza dell’ef¿cacia del decreto è stabilita
tenendo conto dei tempi necessari all’adeguamento alle
norme tecniche con riguardo alle diverse taglie di impianto e non può essere ¿ssata prima di un anno dalla sua
pubblicazione.
— 6 —
28-3-2011
Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a
terra in aree agricole, l’accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti
dall’allegato 2:
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia
superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al
medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una
distanza non inferiore a 2 chilometri;
b) non sia destinato all’installazione degli impianti
più del 10 per cento della super¿cie del terreno agricolo
nella disponibilità del proponente.
5. I limiti di cui al comma 4 non si applicano ai terreni
abbandonati da almeno cinque anni.
6. Il comma 4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che
hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata
presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro
il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Serie generale - n. 71
5. Sono abrogati:
a) l’articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) l’articolo 4, commi 22 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.
6. Nei piani di qualità dell’aria previsti dalla vigente
normativa, le regioni e le province autonome possono
prevedere che i valori di cui all’allegato 3 debbano essere
assicurati, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle
fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo
di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità
dell’aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM 2,5)
e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o
comunali sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine,
si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 12.
Misure di sempli¿cazione
Art. 11.
Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli
edi¿ci di nuova costruzione e negli edi¿ci esistenti
sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
1. I progetti di edi¿ci di nuova costruzione ed i progetti
di ristrutturazioni rilevanti degli edi¿ci esistenti prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei
consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento
secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze
di cui all’allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie
percentuali di cui all’Allegato 3 sono ridotte del 50 per
cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei
valori di cui all’allegato 3.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edi¿ci di cui alla Parte seconda e all’articolo 136,
comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modi¿cazioni, e a quelli speci¿camente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni
implica un’alterazione incompatibile con il loro carattere
o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e
artistici.
3. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
4. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati
ai ¿ni dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali
previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il
rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti
resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e
di rotazione.
1. I progetti di edi¿ci di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edi¿ci esistenti che assicurino una
copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento
rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all’allegato 3,
bene¿ciano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edi¿ci
e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei
casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal
decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444. I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia
eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. I soggetti pubblici possono concedere a terzi super¿ci di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai siti militari e alle aree militari in conformità con quanto previsto dall’articolo 355 del codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
3. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
e con il Ministro della sempli¿cazione, previa intesa con
la Conferenza uni¿cata, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al riordino
degli oneri economici e ¿nanziari e delle diverse forme di
— 7 —
28-3-2011
Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE
garanzia richiesti per l’autorizzazione, la connessione, la
costruzione, l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili
e il rilascio degli incentivi ai medesimi impianti. Il riordino è effettuato sulla base dei seguenti criteri:
a) coordinare ed uni¿care, laddove possibile, i diversi oneri e garanzie al ¿ne di evitare duplicazioni o
sovrapposizioni;
b) rendere proporzionato e razionale il sistema complessivo di oneri e garanzie;
c) rendere ef¿ciente l’intero processo amministrativo ed accelerare la realizzazione degli impianti, corrispondendo agli obiettivi di cui all’articolo 3 e, al contempo, contrastando attività speculative nelle diverse fasi di
autorizzazione, connessione, costruzione, esercizio degli
impianti e rilascio degli incentivi;
d) prevedere la possibilità di diversi¿care gli oneri e
le garanzie per fonti e per fasce di potenza, tenendo conto
dell’effetto scala;
e) coordinare gli oneri previsti dall’articolo 24, comma 4, lettera b), per l’assegnazione degli incentivi, quelli
previsti dall’articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modi¿cazioni, dalla
legge 13 agosto 2010, n. 129, ai ¿ni dell’autorizzazione, e
quelli a garanzia della connessione degli impianti disposti
anche in attuazione dell’articolo 1-septies, comma 2, del
medesimo decreto-legge n. 105 del 2010;
f) per gli oneri e le garanzie a favore di Regioni o
di enti locali, prevedere principi minimi generali che restano validi ¿no all’emanazione di un’apposita normativa
regionale;
g) de¿nire i casi in cui l’acquisizione del nulla osta
minerario, previsto dall’articolo 120 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici,
di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, può
essere sostituito da dichiarazione del progettista circa
l’insussistenza di interferenze con le attività minerarie,
prevedendo la pubblicazione delle informazioni necessarie a tal ¿ne da parte dalla competente autorità di vigilanza mineraria ed eventualmente coinvolgendo le Regioni
interessate;
h) de¿nire, con riferimento all’obbligo di rimessa in
pristino del sito di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 le modalità e le garanzie da
rispettare per assicurare il corretto smaltimento dei componenti dell’impianto.
Art. 13.
Certi¿cazione energetica degli edi¿ci
1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono
apportate le seguenti modi¿cazioni:
a) all’articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita
dalla seguente:
«c) i criteri generali per la certi¿cazione energetica degli edi¿ci e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione; »
b) all’articolo 6, comma 1-bis, sono soppresse le parole: “con riferimento al comma 4”;
Serie generale - n. 71
c) all’articolo 6, dopo il comma 2-bis, sono inseriti
i seguenti:
«2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edi¿ci o di singole unità immobiliari è inserita
apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore
danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certi¿cazione energetica degli edi¿ci. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo
agli edi¿ci e alle unità immobiliari già dotate di attestato
di certi¿cazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis,
1-ter e 1-quater.
2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edi¿ci o di singole unità immobiliari, a
decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di
vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certi¿cazione energetica.».
TITOLO III
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Art. 14.
Disposizioni in materia di informazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici (GSE) realizza, aggiornandolo sulla base dell’evoluzione normativa, in collaborazione con l’ENEA per quanto riguarda le
informazioni relative all’ef¿cienza energetica, un portale
informatico recante:
a) informazioni dettagliate sugli incentivi nazionali
per le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, calore e freddo e sulle relative condizioni e modalità
di accesso;
b) informazioni sui bene¿ci netti, sui costi e sull’ef¿cienza energetica delle apparecchiature e dei sistemi per
l’uso di calore, freddo ed elettricità da fonti energetiche
rinnovabili;
c) orientamenti che consentano a tutti i soggetti interessati, in particolare agli urbanisti e agli architetti, di
considerare adeguatamente la combinazione ottimale di
fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta ef¿cienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento
in sede di piani¿cazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali;
d) informazioni riguardanti le buone pratiche adottate nelle regioni, nelle provincie autonome e nelle province per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per promuovere il risparmio e l’ef¿cienza energetica;
e) informazioni di sintesi in merito ai procedimenti
autorizzativi adottati nelle regioni, nelle province autonome e nelle province per l’installazione degli impianti a
fonti rinnovabili, anche a seguito di quanto previsto nelle
linee guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
2. Il GSE, con le modalità di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, può stipulare accordi con le autorità locali e regionali per elaborare programmi d’informazione, sensibilizzazione, orientamento
— 8 —
28-3-2011
Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 71
o formazione, al ¿ne di informare i cittadini sui bene¿ci e
sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell’impiego di energia da fonti rinnovabili. I programmi sono coordinati con
quelli svolti in attuazione del comma 1 e riportati nel portale informatico di cui al medesimo comma 1.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
sono stabilite le condizioni e le modalità con le quali i
fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabili
abilitati alle attività di cui all’articolo 15, commi 4 e 6,
rendono disponibili agli utenti ¿nali informazioni sui costi e sulle prestazioni dei medesimi impianti.
6. Il riconoscimento della quali¿cazione rilasciata da
un altro Stato membro è effettuato sulla base di principi e
dei criteri di cui al decreto legislativo 7 novembre 2007,
n. 206, nel rispetto dell’allegato 4.
7. I titoli di quali¿cazione di cui ai precedenti commi sono resi accessibili al pubblico per via informatica, a
cura del soggetto che li rilascia.
Art. 15.
Capo I
RETE ELETTRICA
TITOLO IV
RETI ENERGETICHE
Sistemi di quali¿cazione degli installatori
1. La quali¿ca professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e
termici sugli edi¿ci, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei
requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle
lettere a), b) o c) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008,
n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.
2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico
professionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati
quando:
a) il titolo di formazione professionale è rilasciato
nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei
criteri di cui all’allegato 4 e attesta la quali¿cazione degli
installatori;
b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell’allegato 4.
3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province
autonome, nel rispetto dell’allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a
fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui
all’allegato 4 e l’omogeneità a livello nazionale, ovvero
nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non
provvedano entro il 31 dicembre 2012, l’ENEA mette
a disposizione programmi di formazione per il rilascio
dell’attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresì stipulare accordi con l’ENEA e
con la scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui all’articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio
1992, n. 157, e successive modi¿cazioni, per il supporto
nello svolgimento delle attività di cui al comma 3.
5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la ¿nanza
pubblica derivanti dalle attività di formazione di cui ai
commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti
alle medesime attività.
Art. 16.
Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti
elettriche
1. La costruzione e l’esercizio delle opere di cui all’articolo 4, comma 4, sono autorizzati dalla Regione competente su istanza del gestore di rete, nella quale sono indicati anche i tempi previsti per l’entrata in esercizio delle
medesime opere. L’autorizzazione è rilasciata a seguito di
un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi
di sempli¿cazione e con le modalità stabilite dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modi¿cazioni.
2. Le Regioni possono delegare alle Province il rilascio
delle autorizzazioni di cui al comma 1, qualora le opere di
cui all’articolo 4, comma 4, nonché gli impianti ai quali
le medesime opere sono funzionali, ricadano interamente
all’interno del territorio provinciale.
3. Le Regioni e, nei casi previsti al comma 2, le Province delegate assicurano che i procedimenti di cui al
comma 1 siano coordinati con i procedimenti di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, comunque denominati, allo scopo di garantire il raggiungimento degli
obiettivi de¿niti in attuazione dell’articolo 2, comma 167,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Il procedimento di cui al comma 1 si applica anche alla costruzione di opere e infrastrutture della rete
di distribuzione, funzionali al miglior dispacciamento
dell’energia prodotta da impianti già in esercizio.
Art. 17.
Interventi per lo sviluppo delle reti elettriche di
trasmissione
1. Terna S.p.A. individua in una apposita sezione del
Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale gli
interventi di cui all’articolo 4, comma 4, tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio degli impianti in corso.
2. In una apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale Terna S.p.A. individua
gli interventi di potenziamento della rete che risultano
necessari per assicurare l’immissione e il ritiro integrale
dell’energia prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile
già in esercizio.
— 9 —
28-3-2011
Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE
3. Le sezioni del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, di cui ai commi 1 e 2, possono includere sistemi di accumulo dell’energia elettrica ¿nalizzati a facilitare il dispacciamento degli impianti non
programmabili.
4. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede
alla regolamentazione di quanto previsto al comma 3 e
assicura che la remunerazione degli investimenti per la
realizzazione e la gestione delle opere di cui ai commi
1, 2 e 3 tenga adeguatamente conto dell’ef¿cacia ai ¿ni
del ritiro dell’energia da fonti rinnovabili, della rapidità di
esecuzione ed entrata in esercizio delle medesime opere,
anche con riferimento, in modo differenziato, a ciascuna zona del mercato elettrico e alle diverse tecnologie di
accumulo.
5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Art. 19.
Ulteriori compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas in materia di accesso alle reti elettriche
1. Entro il 30 giugno 2013 e, successivamente, ogni
due anni, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiorna le direttive di cui all’articolo 14 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, perseguendo l’obiettivo di assicurare l’integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema
elettrico nella misura necessaria per il raggiungimento al
2020 degli obiettivi di cui all’articolo 3.
2. Con la medesima periodicità di cui al comma 1,
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas effettua un’analisi quantitativa degli oneri di sbilanciamento gravanti sul
sistema elettrico connessi al dispacciamento di ciascuna
delle fonti rinnovabili non programmabili, valutando gli
effetti delle disposizioni di cui al presente Capo.
Art. 18.
Capo II
RETE DEL GAS NATURALE
Interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione
1. Ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi di ammodernamento secondo i concetti di smart
grid spetta una maggiorazione della remunerazione del
capitale investito per il servizio di distribuzione, limitatamente ai predetti interventi di ammodernamento. I suddetti interventi consistono prioritariamente in sistemi per
il controllo, la regolazione e la gestione dei carichi e delle
unità di produzione, ivi inclusi i sistemi di ricarica di auto
elettriche.
2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede
alla de¿nizione delle caratteristiche degli interventi di cui
al comma 1 e assicura che il trattamento ivi previsto tenga
conto dei seguenti criteri:
a) indicazioni delle Regioni territorialmente interessate agli interventi;
b) dimensione del progetto di investimento, in termini di utenze attive coinvolte, sistemi di stoccaggio ed
effetti sull’ef¿cacia ai ¿ni del ritiro integrale dell’energia
da generazione distribuita e fonti rinnovabili;
c) grado di innovazione del progetto, in termini di
capacità di aggregazione delle produzioni distribuite ¿nalizzata alla regolazione di tensione e all’uniformità del
diagramma di produzione, di impiego di sistemi avanzati
di comunicazione, controllo e gestione;
d) rapidità di esecuzione ed entrata in esercizio delle
opere.
3. Le imprese distributrici di energia elettrica, fatti
salvi gli atti di assenso dell’amministrazione concedente, rendono pubblico con periodicità annuale il piano di
sviluppo della loro rete, secondo modalità individuate
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Il piano di
sviluppo della rete di distribuzione, predisposto in coordinamento con Terna S.p.A. e in coerenza con i contenuti
del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale,
indica i principali interventi e la previsione dei relativi
tempi di realizzazione, anche al ¿ne di favorire lo sviluppo coordinato della rete e degli impianti di produzione.
Serie generale - n. 71
Art. 20.
Collegamento degli impianti di produzione di biometano
alla rete del gas naturale
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas
emana speci¿che direttive relativamente alle condizioni
tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di
connessione di impianti di produzione di biometano alle
reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.
2. Le direttive di cui al comma 1, nel rispetto delle esigenze di sicurezza ¿sica e di funzionamento del sistema:
a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e ¿siche
minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l’odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per
l’immissione nella rete del gas naturale;
b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza; a tal ¿ne l’allacciamento non
discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di
biometano dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità
tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme
tecniche e le esigenze di sicurezza;
c) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di
rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del
gas naturale degli impianti di produzione di biometano;
d) ¿ssano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l’espletamento di tutte le fasi
istruttorie necessarie per l’individuazione e la realizzazione della soluzione de¿nitiva di allacciamento;
e) sottopongono a termini perentori le attività poste
a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
— 10 —
28-3-2011
Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE
f) stabiliscono i casi e le regole per consentire al soggetto che richiede l’allacciamento di realizzare in proprio
gli impianti necessari per l’allacciamento, individuando
altresì i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al ¿ne di de¿nire i requisiti tecnici di detti impianti;
Serie generale - n. 71
Capo III
RETI DI TELERISCALDAMENTO E
TELERAFFRESCAMENTO
Art. 22.
g) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori
di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l’allacciamento di
nuovi impianti;
h) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni,
adottate dalla stessa Autorità per l’energia elettrica e il
gas, vincolanti fra le parti;
i) stabiliscono le misure necessarie af¿nché l’imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano non penalizzi lo
sviluppo degli impianti di produzione di biometano.
Art. 21.
Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas
naturale
1. Il biometano immesso nella rete del gas naturale alle
condizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 20 è
incentivato, su richiesta del produttore, secondo una delle
seguenti modalità:
a) mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in
cui sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispetto delle
regole per il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale, in
impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
b) mediante il rilascio di certi¿cati di immissione
in consumo ai ¿ni dell’adempimento dell’obbligo di cui
all’articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge
11 marzo 2006, n. 81, e successive modi¿cazioni, qualora
il biometano sia immesso in rete e, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i trasporti;
c) mediante l’erogazione di uno speci¿co incentivo
di durata e valore de¿niti con il decreto di cui al comma 2,
qualora sia immesso nella rete del gas naturale. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas de¿nisce le modalità con
le quali le risorse per l’erogazione dell’incentivo di cui
alla presente lettera trovano copertura a valere sul gettito
delle componenti delle tariffe del gas naturale.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le direttive per l’attuazione di quanto
previsto al comma 1, fatto salvo quanto previsto all’articolo 33, comma 5.
Sviluppo dell’infrastruttura per il teleriscaldamento e il
teleraffrescamento
1. Le infrastrutture destinate all’installazione di reti
di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento sono assimilate ad ogni
effetto, esclusa la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nei casi e alle condizioni
de¿nite con il decreto di cui al comma 5.
2. In sede di piani¿cazione e progettazione, anche ¿nalizzate a ristrutturazioni di aree residenziali, industriali o
commerciali, nonché di strade, fognature, reti idriche, reti
di distribuzione dell’energia elettrica e del gas e reti per
le telecomunicazioni, i Comuni veri¿cano la disponibilità
di soggetti terzi a integrare apparecchiature e sistemi di
produzione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili e di
reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, anche alimentate da fonti non rinnovabili.
3. Al ¿ne di valorizzare le ricadute dell’azione di piani¿cazione e veri¿ca di cui al comma 2, i Comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti de¿niscono, in
coordinamento con le Province e in coerenza con i Piani
energetici regionali, speci¿ci Piani di sviluppo del teleriscaldamento e del teleraffrescamento volti a incrementare
l’utilizzo dell’energia prodotta anche da fonti rinnovabili. I Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti
possono de¿nire i Piani di cui al periodo precedente, anche in forma associata, avvalendosi dell’azione di coordinamento esercitata dalle Province.
4. E’ istituito presso la Cassa conguaglio per il settore
elettrico un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05
c€/Sm3, posto a carico dei clienti ¿nali. L’Autorità per
l’energia elettrica e il gas disciplina le modalità di applicazione e raccolta del suddetto corrispettivo.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza uni¿cata, sono de¿nite le modalità di gestione e
accesso del fondo di cui al comma 4, nonché le modalità
per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, tenendo conto:
a) della disponibilità di biomasse agroforestali nelle diverse regioni, ovvero nelle diverse sub-aree o
bacini, ove individuati dalla piani¿cazione regionale o
sub-regionale;
b) delle previsioni dei piani regionali per il trattamento dei ri¿uti e in particolare degli impianti di valorizzazione energetica a valle della riduzione, del riuso e
della raccolta differenziata, nel rispetto della gerarchia
comunitaria di trattamento dei ri¿uti;
— 11 —
28-3-2011
Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE
c) della disponibilità di biomasse di scarto in distretti
agricoli e industriali;
d) della fattibilità tecnica ed economica di reti di trasporto di calore geotermico;
e) della presenza di impianti e progetti di impianti
operanti o operabili in cogenerazione;
f) della distanza dei territori da reti di teleriscaldamento esistenti.
TITOLO V
REGIMI DI SOSTEGNO
Serie generale - n. 71
e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se
si tratta di altro tipo di società o consorzio.
4. Dal presente titolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Capo II
REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
Art. 24.
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Meccanismi di incentivazione
Art. 23.
Principi generali
1. Il presente Titolo ride¿nisce la disciplina dei regimi
di sostegno applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili e all’ef¿cienza energetica attraverso il riordino ed
il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione. La
nuova disciplina stabilisce un quadro generale volto alla
promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell’ef¿cienza energetica in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, attraverso
la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano
l’ef¿cacia, l’ef¿cienza, la sempli¿cazione e la stabilità
nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo nel
contempo l’armonizzazione con altri strumenti di analoga
¿nalità e la riduzione degli oneri di sostegno speci¿ci in
capo ai consumatori.
2. Costituiscono ulteriori principi generali dell’intervento di riordino e di potenziamento dei sistemi di incentivazioni la gradualità di intervento a salvaguardia degli
investimenti effettuati e la proporzionalità agli obiettivi,
nonché la Àessibilità della struttura dei regimi di sostegno, al ¿ne di tener conto dei meccanismi del mercato e
dell’evoluzione delle tecnologie delle fonti rinnovabili e
dell’ef¿cienza energetica.
3. Non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte
normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli
enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla
richiesta di quali¿ca degli impianti o di erogazione degli
incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri,
ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci. Fermo
restando il recupero delle somme indebitamente percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi
ha durata di dieci anni dalla data dell’accertamento e si
applica alla persona ¿sica o giuridica che ha presentato la
richiesta, nonché ai seguenti soggetti:
a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la
richiesta;
b) il soggetto responsabile dell’impianto;
c) il direttore tecnico;
d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il
31 dicembre 2012 è incentivata tramite gli strumenti e
sulla base dei criteri generali di cui al comma 2 e dei criteri speci¿ci di cui ai commi 3 e 4. La salvaguardia delle
produzioni non incentivate è effettuata con gli strumenti
di cui al comma 8.
2. La produzione di energia elettrica dagli impianti di
cui al comma 1 è incentivata sulla base dei seguenti criteri
generali:
a) l’incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio;
b) il periodo di diritto all’incentivo è pari alla vita
media utile convenzionale delle speci¿che tipologie di
impianto e decorre dalla data di entrata in esercizio dello
stesso;
c) l’incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico dell’energia
prodotta;
d) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto, sulla base di un contratto-tipo de¿nito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al
comma 5;
e) fatto salvo quanto previsto dalla lettera i) del presente comma e dalla lettera c) del comma 5, l’incentivo
è attribuito esclusivamente alla produzione da nuovi impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di integrale
ricostruzione, da impianti ripotenziati, limitatamente alla
producibilità aggiuntiva, e da centrali ibride, limitatamente alla quota di energia prodotta da fonti rinnovabili;
f) l’incentivo assegnato all’energia prodotta da impianti solari fotovoltaici è superiore per gli impianti ad
alta concentrazione (400 soli) e tiene conto del maggior
rapporto tra energia prodotta e super¿cie utilizzata;
g) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l’incentivo tiene conto della tracciabilità e della provenienza
della materia prima, nonché dell’esigenza di destinare
prioritariamente:
i. le biomasse legnose trattate per via esclusivamente meccanica all’utilizzo termico;
ii. i bioliquidi sostenibili all’utilizzo per i trasporti;
— 12 —
28-3-2011
Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE
iii. il biometano all’immissione nella rete del gas
naturale e all’utilizzo nei trasporti.
h) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, in
aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l’incentivo è ¿nalizzato a promuovere:
i. l’uso ef¿ciente di ri¿uti e sottoprodotti, di biogas da reÀui zootecnici o da sottoprodotti delle attività
agricole, agro-alimentari, agroindustriali, di allevamento
e forestali, di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate
non alimentari, nonché di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da ¿liere corte, contratti quadri e da intese
di ¿liera;
ii. la realizzazione di impianti operanti in
cogenerazione;
iii. la realizzazione e l’esercizio, da parte di imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse
e biogas asserviti alle attività agricole, in particolare di
micro e minicogenerazione, nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato, tenuto conto di
quanto previsto all’articolo 23, comma 1;
i) l’incentivo è altresì attribuito, per contingenti di
potenza, alla produzione da impianti oggetto di interventi
di rifacimento totale o parziale, nel rispetto dei seguenti
criteri:
i. l’intervento è eseguito su impianti che siano in
esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita
utile convenzionale dell’impianto;
ii. l’incentivo massimo riconoscibile non può essere superiore, per gli interventi di rifacimento parziale,
al 25% e, per gli interventi di rifacimento totale, al 50%
dell’incentivo spettante per le produzioni da impianti
nuovi; nel caso degli impianti alimentati a biomassa, ivi
compresi quelli alimentati con la frazione biodegradabile
dei ri¿uti, l’incentivo massimo riconoscibile non può essere superiore, per gli interventi di rifacimento parziale,
all’80% e, per gli interventi di rifacimento totale, al 90%
dell’incentivo spettante per le produzioni da impianti
nuovi;
iii. l’incentivo in ogni caso non si applica alle opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per
adeguare l’impianto a prescrizioni di legge;
iv. l’incentivo non si applica alle produzioni da
impianti che bene¿ciano di incentivi già attribuiti alla
data di entrata in vigore del presente decreto o attribuiti ai
sensi del presente articolo, per tutto il periodo per il quale
è erogato l’incentivo in godimento.
3. La produzione di energia elettrica da impianti di
potenza nominale ¿no a un valore differenziato sulla
base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili,
comunque non inferiore a 5 MW elettrici, nonché dagli
impianti previsti dai progetti di riconversione del settore
bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all’articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge
11 marzo 2006, n. 81, ha diritto a un incentivo stabilito
sulla base dei seguenti criteri:
a) l’incentivo è diversi¿cato per fonte e per scaglioni
di potenza, al ¿ne di commisurarlo ai costi speci¿ci degli
impianti, tenendo conto delle economie di scala;
Serie generale - n. 71
b) l’incentivo riconosciuto è quello applicabile alla
data di entrata in esercizio sulla base del comma 5.
4. La produzione di energia elettrica da impianti di
potenza nominale superiore ai valori minimi stabiliti per
l’accesso ai meccanismi di cui al comma 3 ha diritto a
un incentivo assegnato tramite aste al ribasso gestite dal
GSE. Le procedure d’asta sono disciplinate sulla base dei
seguenti criteri:
a) gli incentivi a base d’asta tengono conto dei criteri generali indicati al comma 2 e del valore degli incentivi, stabiliti ai ¿ni dell’applicazione del comma 3,
relativi all’ultimo scaglione di potenza, delle speci¿che
caratteristiche delle diverse tipologie di impianto e delle
economie di scala delle diverse tecnologie;
b) le aste hanno luogo con frequenza periodica e
prevedono, tra l’altro, requisiti minimi dei progetti e di
solidità ¿nanziaria dei soggetti partecipanti, e meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti autorizzati, anche mediante ¿ssazione di termini per l’entrata in
esercizio;
c) le procedure d’asta sono riferite a un contingente
di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di
impianto;
d) l’incentivo riconosciuto è quello aggiudicato sulla
base dell’asta al ribasso;
e) le procedure d’asta prevedono un valore minimo
dell’incentivo comunque riconosciuto dal GSE, determinato tenendo conto delle esigenze di rientro degli investimenti effettuati.
5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e, per i pro¿li di competenza, con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e la Conferenza uni¿cata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono de¿nite le modalità per l’attuazione
dei sistemi di incentivazione di cui al presente articolo,
nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e
4. I decreti disciplinano, in particolare:
a) i valori degli incentivi di cui al comma 3 per gli
impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2013 e gli incentivi a base d’asta in applicazione del
comma 4, ferme restando le diverse decorrenze ¿ssate ai
sensi dei decreti attuativi previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 nonché i valori
di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli impianti
sottoposti alle procedure d’asta;
b) le modalità con cui il GSE seleziona i soggetti
aventi diritto agli incentivi attraverso le procedure d’asta;
c) le modalità per la transizione dal vecchio al nuovo
meccanismo di incentivazione. In particolare, sono stabilite le modalità con le quali il diritto a fruire dei certi¿cati
verdi per gli anni successivi al 2015, anche da impianti
non alimentati da fonti rinnovabili, è commutato nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto ai certi¿cati verdi, a un incentivo ricadente nella tipologia di
cui al comma 3, in modo da garantire la redditività degli
investimenti effettuati.
— 13 —
28-3-2011
Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE
d) le modalità di calcolo e di applicazione degli incentivi per le produzioni imputabili a fonti rinnovabili in
centrali ibride;
e) le modalità con le quali è modi¿cato il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti, anche in
esercizio, che accedono a tale servizio, al ¿ne di sempli¿carne la fruizione;
f) le modalità di aggiornamento degli incentivi di cui
al comma 3 e degli incentivi a base d’asta di cui al comma 4, nel rispetto dei seguenti criteri:
i. la revisione è effettuata, per la prima volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui alla lettera a) e, successivamente, ogni tre
anni;
ii. i nuovi valori riferiti agli impianti di cui al
comma 3 si applicano agli impianti che entrano in esercizio decorso un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto di determinazione dei nuovi valori;
iii. possono essere introdotti obiettivi di potenza
da installare per ciascuna fonte e tipologia di impianto, in
coerenza con la progressione temporale di cui all’articolo 3, comma 3;
iv. possono essere riviste le percentuali di cumulabilità di cui all’articolo 26;
g) il valore minimo di potenza di cui ai commi 3 e 4,
tenendo conto delle speci¿che caratteristiche delle diverse tipologie di impianto, al ¿ne di aumentare l’ef¿cienza
complessiva del sistema di incentivazione;
h) le condizioni in presenza delle quali, in seguito
ad interventi tecnologici sugli impianti da fonti rinnovabili non programmabili volti a renderne programmabile
la produzione ovvero a migliorare la prevedibilità delle
immissioni in rete, può essere riconosciuto un incremento
degli incentivi di cui al presente articolo. Con il medesimo provvedimento può essere individuata la data a decorrere dalla quale i nuovi impianti accedono agli incentivi
di cui al presente articolo esclusivamente se dotati di tale
con¿gurazione. Tale data non può essere antecedente al
1° gennaio 2018;
i) fatto salvo quanto previsto all’articolo 23, comma 3, ulteriori requisiti soggettivi per l’accesso agli
incentivi.
6. I decreti di cui al comma 5 sono adottati entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas de¿nisce
le modalità con le quali le risorse per l’erogazione degli
incentivi di cui al presente articolo e all’articolo 25, comma 4, trovano copertura nel gettito della componente A3
delle tariffe dell’energia elettrica.
8. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 13 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in materia di
partecipazione al mercato elettrico dell’energia prodotta
da fonti rinnovabili, entro il 31 dicembre 2012, sulla base
di indirizzi stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede a
de¿nire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei
ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti a fonti rinnovabili che
continuano ad essere eserciti in assenza di incentivi e per
i quali, in relazione al perseguimento degli obiettivi di
cui all’articolo 3, la salvaguardia della produzione non
Serie generale - n. 71
è assicurata dalla partecipazione al mercato elettrico. A
tale scopo, gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico e le conseguenti deliberazioni dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas mirano ad assicurare l’esercizio
economicamente conveniente degli impianti, con particolare riguardo agli impianti alimentati da biomasse, biogas
e bioliquidi, fermo restando, per questi ultimi, il requisito
della sostenibilità.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sono de¿niti speci¿ci incentivi
per la produzione di energia da fonti rinnovabili mediante
impianti che facciano ricorso a tecnologie avanzate e non
ancora pienamente commerciali, compresi gli impianti
sperimentali di potenza ¿no a 5 MW alimentati da Àuidi
geotermici a media ed alta entalpia.
Art. 25.
(Disposizione transitorie e abrogazioni)
1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio entro il
31 dicembre 2012, è incentivata con i meccanismi vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, con i
correttivi di cui ai commi successivi.
2. L’energia elettrica importata a partire dal 1° gennaio 2012 non è soggetta all’obbligo di cui all’articolo 11,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
esclusivamente nel caso in cui concorra al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui all’articolo 3.
3. A partire dal 2013, la quota d’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, si riduce linearmente in ciascuno degli anni successivi, a partire dal valore assunto per l’anno 2012 in base
alla normativa vigente, ¿no ad annullarsi per l’anno 2015.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il GSE ritira
annualmente i certi¿cati verdi rilasciati per le produzioni
da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota
d’obbligo. Il prezzo di ritiro dei predetti certi¿cati è pari
al 78 per cento del prezzo di cui al citato comma 148. Il
GSE ritira altresì i certi¿cati verdi, rilasciati per le produzioni di cui ai medesimi anni, relativi agli impianti di
cogenerazione abbinati a teleriscaldamento di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro
delle attività produttive del 24 ottobre 2005, pubblicato
nel Supplemento ordinario della Gazzetta Uf¿ciale 14 novembre 2005, n. 265. Il prezzo di ritiro dei certi¿cati di
cui al precedente periodo è pari al prezzo medio di mercato registrato nel 2010. Conseguentemente, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogati i commi 149 e 149-bis dell’articolo 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
5. Ai soli ¿ni del riconoscimento della tariffa di cui
alla riga 6 della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre
2007, n. 244 i residui di macellazione, nonché i sottoprodotti delle attività agricole, agroalimentari e forestali,
non sono considerati liquidi anche qualora subiscano, nel
sito di produzione dei medesimi residui e sottoprodotti o
dell’impianto di conversione in energia elettrica, un trattamento di liquefazione o estrazione meccanica.
— 14 —
28-3-2011
Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE
6. Le tariffe ¿sse omnicomprensive previste dall’articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
restano costanti per l’intero periodo di diritto e restano
ferme ai valori stabiliti dalla tabella 3 allegata alla medesima legge per tutti gli impianti che entrano in esercizio
entro il 31 dicembre 2012.
7. I fattori moltiplicativi di cui all’articolo 2, comma 147, della legge24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo 1, comma 382-quater, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, restano costanti per l’intero periodo di diritto e
restano fermi ai valori stabiliti dalle predette norme per
tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
8. Il valore di riferimento di cui all’articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 resta fermo
al valore ¿ssato dalla predetta norma per tutti gli impianti
che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
9. Le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Uf¿ciale n. 197 del 24 agosto 2010, si applicano alla
produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011.
10. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2-sexies
del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con
modi¿cazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti
solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al termine di cui al comma 9 è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
mare, sentita la Conferenza uni¿cata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il
30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi:
a) determinazione di un limite annuale di potenza
elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti;
b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto
conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi
di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri
dell’Unione europea;
c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell’area di sedime;
d) applicazione delle disposizioni dell’articolo 7 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto
compatibili con il presente comma.
11. Fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti prodotti
tenendo conto di quanto stabilito dall’articolo 24, comma 5, lettera c), sono abrogati:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, il comma 3
dell’articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387 del 2003;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2013:
1) i commi 143, 144, 145, 150, 152, 153, lettera
a), dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2) il comma 4-bis dell’articolo 3 del decreto-legge
1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modi¿cazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102;
3) l’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387;
Serie generale - n. 71
c) a decorrere dal 1° gennaio 2016:
1) i commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
2) l’articolo 4 del decreto legislativo n. 387 del
2003, ad eccezione dell’ultimo periodo del comma 1,
che è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
3) i commi 382, 382-bis, 382-quater, 382-quinquies, 382-sexies, 382-septies, 383 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
4) i commi 147, 148, 155 e 156 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e al comma 145 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 si applicano anche agli impianti a biogas di
proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con
aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1° gennaio 2008. Il periodo residuo degli incentivi è calcolato
sottraendo alla durata degli incentivi il tempo intercorso
tra la data di entrata in esercizio commerciale degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007.
Art. 26.
(Cumulabilità degli incentivi)
1. Gli incentivi di cui all’articolo 24 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati,
fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi.
2. Il diritto agli incentivi di cui all’articolo 24, comma 3, è cumulabile, nel rispetto delle relative modalità
applicative:
a) con l’accesso a fondi di garanzia e fondi di
rotazione;
b) con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40 per
cento del costo dell’investimento, nel caso di impianti di
potenza elettrica ¿no a 200 kW, non eccedenti il 30 per
cento, nel caso di impianti di potenza elettrica ¿no a 1
MW, e non eccedenti il 20 per cento, nel caso di impianti di potenza ¿no a 10 MW, fatto salvo quanto previsto
alla lettera c); per i soli impianti fotovoltaici realizzati su
scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado
ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il
soggetto proprietario dell’edi¿cio scolastico, nonché su
strutture sanitarie pubbliche, ovvero su edi¿ci che siano
sedi amministrative di proprietà di regioni, province autonome o enti locali, la soglia di cumulabilità è stabilita ¿no
al 60 per cento del costo di investimento;
c) per i soli impianti di potenza elettrica ¿no a 1 MW,
di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione
con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e
forestali, alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del
costo dell’investimento;
d) per gli impianti di cui all’articolo 24, commi 3 e 4,
con la fruizione della detassazione dal reddito di impresa
degli investimenti in macchinari e apparecchiature;
— 15 —
28-3-2011
Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE
e) per gli impianti cogenerativi e trigenerativi alimentati da fonte solare ovvero da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali,
ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese
di ¿liera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10
del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di
¿liere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale,
con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo
dell’investimento.
3. Il primo periodo del comma 152 dell’articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica nel caso di
fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli
investimenti in macchinari e apparecchiature e di accesso
a fondi di rotazione e fondi di garanzia.
Capo III
REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI E
PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
Art. 27.
Regimi di sostegno
1. Le misure e gli interventi di incremento dell’ef¿cienza energetica e di produzione di energia termica da
fonti rinnovabili sono incentivati:
a) mediante contributi a valere sulle tariffe del gas
naturale per gli interventi di piccole dimensioni di cui
all’articolo 28 alle condizioni e secondo le modalità ivi
previste;
b) mediante il rilascio dei certi¿cati bianchi per
gli interventi che non ricadono fra quelli di cui alla lettera a), alle condizioni e secondo le modalità previste
dall’articolo 29.
Art. 28.
Contributi per la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili e per interventi di ef¿cienza energetica di
piccole dimensioni
1. Gli interventi di produzione di energia termica da
fonti rinnovabili e di incremento dell’ef¿cienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al
31 dicembre 2011, sono incentivati sulla base dei seguenti criteri generali:
a) l’incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed è
commisurato alla produzione di energia termica da fonti
rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli
interventi;
b) il periodo di diritto all’incentivo non può essere
superiore a dieci anni e decorre dalla data di conclusione
dell’intervento;
c) l’incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico dell’energia
prodotta o risparmiata;
Serie generale - n. 71
d) l’incentivo può essere assegnato esclusivamente
agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali,
fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse;
e) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto, sulla base di un contratto-tipo de¿nito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al
comma 2.
2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e, per i pro¿li di competenza, con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa
con Conferenza uni¿cata, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ¿ssate le modalità per l’attuazione di quanto disposto al presente articolo
e per l’avvio dei nuovi meccanismi di incentivazione. I
decreti stabiliscono, inoltre:
a) i valori degli incentivi, sulla base dei criteri di cui
al comma 1, in relazione a ciascun intervento, tenendo
conto dell’effetto scala;
b) i requisiti tecnici minimi dei componenti, degli
impianti e degli interventi;
c) i contingenti incentivabili per ciascuna applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia delle iniziative avviate;
d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico del
soggetto bene¿ciario;
e) le modalità con le quali il GSE provvede ad erogare gli incentivi;
f) le condizioni di cumulabilità con altri incentivi
pubblici, fermo restando quanto stabilito dal comma 1,
lettera d);
g) le modalità di aggiornamento degli incentivi, nel
rispetto dei seguenti criteri:
i. la revisione è effettuata, per la prima volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al presente comma e, successivamente, ogni
tre anni;
ii. i nuovi valori si applicano agli interventi realizzati decorso un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto di determinazione dei nuovi valori.
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro sei
mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas de¿nisce
le modalità con le quali le risorse per l’erogazione degli
incentivi di cui al presente articolo trovano copertura a
valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas
naturale.
5. I commi 3 e 4 dell’articolo 6 del decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 115, sono abrogati a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto attuativo del comma 2, lettera f), del presente articolo. Fino al termine di
cui al periodo precedente, gli strumenti di incentivazione
di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo
n. 115 del 2008 possono essere cumulati anche con fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto
interesse.
— 16 —
28-3-2011
Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE
6. L’articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115, è abrogato.
Art. 29.
Certi¿cati bianchi
1. Al ¿ne di rendere coerente con la strategia complessiva e razionalizzare il sistema dei certi¿cati bianchi, con
i provvedimenti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115:
a) sono stabilite le modalità con cui gli obblighi in
capo alle imprese di distribuzione di cui all’articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si raccordano agli obiettivi nazionali
relativi all’ef¿cienza energetica;
b) è disposto il passaggio al GSE dell’attività di gestione del meccanismo di certi¿cazione relativo ai certi¿cati bianchi, ferme restando le competenze del GME
sull’attività di emissione dei certi¿cati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certi¿cati
bianchi;
c) sono approvate almeno 15 nuove schede standardizzate, predisposte dall’ENEA-UTEE secondo quanto
stabilito dall’articolo 30, comma 1;
d) è raccordato il periodo di diritto ai certi¿cati con
la vita utile dell’intervento;
e) sono individuate modalità per ridurre tempi e
adempimenti per l’ottenimento dei certi¿cati;
f) sono stabiliti i criteri per la determinazione del
contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di
energia primaria posti a loro carico.
2. Ai ¿ni dell’applicazione del meccanismo dei certi¿cati bianchi, i risparmi realizzati nel settore dei trasporti
attraverso le schede di cui all’articolo 30 sono equiparati
a risparmi di gas naturale.
3. I risparmi di energia realizzati attraverso interventi
di ef¿cientamento delle reti elettriche e del gas naturale
individuati nelle schede di cui all’articolo 30 concorrono
al raggiungimento degli obblighi in capo alle imprese di
distribuzione. Per tali interventi non sono rilasciabili certi¿cati bianchi.
4. Gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo
il 1° aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore
del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, riconosciuti come cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla
data di entrata in esercizio dell’impianto, hanno diritto,
qualora non accedano ai certi¿cati verdi né agli incentivi de¿niti in attuazione dell’articolo 30, comma 11, della
legge n. 23 luglio 2009, n. 99, a un incentivo pari al 30%
di quello de¿nito ai sensi della medesima legge per un
periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore
del decreto di de¿nizione del predetto incentivo, purché,
in ciascuno degli anni del predetto periodo, continuino ad
essere cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla
data di entrata in esercizio.
Serie generale - n. 71
Art. 30.
Misure in materia di ef¿cienza energetica
1. In vista dell’esigenza di procedere in tempi brevi
all’attuazione delle attività previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 ai ¿ni del conseguimento
degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell’ef¿cienza energetica, anche nelle
more dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo,
l’ENEA avvia ed effettua le attività in esso previste e in
particolare:
a) ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e trasmette al Ministero dello sviluppo economico almeno 15 schede standardizzate per la quanti¿cazione dei
risparmi nell’ambito del meccanismo dei certi¿cati bianchi, con particolare riguardo ai seguenti settori/interventi:
i. diffusione di automezzi elettrici, a gas naturale
e a GPL;
ii. interventi nel settore informatico con particolare riguardo all’utilizzo di server/servizi remoti anche
virtuali;
iii. illuminazione ef¿ciente con particolare riguardo all’illuminazione pubblica a LED e al terziario;
iv. misure di ef¿cientamento nel settore dell’impiantistica industriale;
v. misure di ef¿cientamento nel settore della distribuzione idrica;
vi. risparmio di energia nei sistemi di telecomunicazioni e uso delle tecnologie delle comunicazioni ai ¿ni
del risparmio energetico;
vii. recuperi di energia.
viii. apparecchiature ad alta ef¿cienza per il settore residenziale, terziario e industriale, quali ad esempio gruppi frigo, unità trattamento aria, pompe di calore, elettrodomestici anche dotati di etichetta energetica;
l’ENEA sviluppa procedure standardizzate che consentano la quanti¿cazione dei risparmi con l’applicazione di
metodologie statistiche e senza fare ricorso a misurazioni
dirette;
b) provvede a pubblicare casi studio e parametri
standard come guida per facilitare la realizzazione e la
replicabilità degli interventi a consuntivo.
Art. 31.
Fondo rotativo di cui all’articolo 1, comma 1110, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296
1. Per le regioni e gli enti locali, nonché per tutti gli altri
enti pubblici, la durata massima dei ¿nanziamenti a tasso
agevolato non può essere superiore a centottanta mesi, in
deroga al termine di cui all’articolo 1, comma 1111, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
— 17 —
28-3-2011
Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE
2. Con la convenzione prevista all’articolo 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono de¿niti, altresì, gli oneri di gestione del fondo rotativo di cui
al comma 1110 del medesimo articolo 1, da riconoscersi
alla Cassa Depositi e Prestiti SpA. La copertura di tali
oneri, nella misura massima dell’1,50 per cento su base
annua, è disposta a valere sulle risorse annualmente conÀuite nel medesimo fondo provenienti dal bilancio dello
Stato e dai rimborsi dei ¿nanziamenti agevolati erogati.
Art. 32.
Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e
industriale
1. Al ¿ne di corrispondere all’esigenza di garantire
uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono
al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 attraverso la promozione congiunta di domanda e offerta
di tecnologie per l’ef¿cienza energetica e le fonti rinnovabili, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo
economico con propri decreti individua, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in
materia di fonti rinnovabili ed ef¿cienza energetica sulla
base dei seguenti criteri:
a) gli interventi e le misure sono coordinate con le
disposizioni di cui al presente Titolo al ¿ne di contribuire,
in un’ottica di sistema, al raggiungimento degli obiettivi
nazionali di cui all’articolo 3;
b) gli interventi e le misure prevedono, anche attraverso le risorse di cui al comma 2, il sostegno:
i. ai progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico, con particolare riguardo alle infrastrutture della
rete elettrica, ai sistemi di accumulo, alla gassi¿cazione
ed alla pirogassi¿cazione di biomasse, ai biocarburanti
di seconda generazione, nonché di nuova generazione,
alle tecnologie innovative di conversione dell’energia
solare, con particolare riferimento al fotovoltaico ad alta
concentrazione;
ii. ai progetti di innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi energetici;
iii. alla creazione, ampliamento e animazione dei
poli di innovazione ¿nalizzati alla realizzazione dei progetti di cui al punto 1);
iv. ai fondi per la progettualità degli interventi di
installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore di enti pubblici.
2. Per il ¿nanziamento delle attività di cui al comma 1 è
istituito un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore
elettrico alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del
gas naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 c€/
kWh e a 0,08 c€/Sm3.
3. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas stabilisce le
modalità con le quali le risorse di cui al comma 2 trovano
copertura a valere sulle componenti delle tariffe elettriche
e del gas, dando annualmente comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle relative disponibilità.
Serie generale - n. 71
Capo IV
REGIMI DI SOSTEGNO PER L’UTILIZZO DELLE
FONTI RINNOVABILI NEI TRASPORTI
Art. 33.
Disposizioni in materia di biocarburanti
1. All’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge
11 marzo 2006, n. 81, e successive modi¿cazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili
da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono
i carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla
biomassa.”.
2. L’impiego di biocarburanti nei trasporti è incentivato
con le modalità di cui all’articolo 2-quater del decretolegge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modi¿cazioni, come modi¿cato dal comma 1 del presente
articolo, e all’articolo 2, commi 139 e 140, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. La quota minima di cui al citato
comma 139 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico, da conseguire entro l’anno 2014, è ¿ssata nella misura del 5%.
Con le modalità di cui all’articolo 2, comma 140, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono stabiliti gli incrementi annui per il raggiungimento della predetta quota
minima al 2014 e può essere rideterminato l’obiettivo di
cui al periodo precedente. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della ¿nanza pubblica.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti
immessi in consumo sono conteggiati ai ¿ni del rispetto
dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modi¿cato dal comma 1 del presente articolo, a condizione che rispettino i
criteri di sostenibilità di cui all’articolo 38.
4. Allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzione
delle emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in
luoghi vicini a quelli di consumo ¿nale, ai ¿ni del rispetto
dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modi¿cazioni
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modi¿cato dal
comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio
2012 il contributo energetico dei biocarburanti diversi da
quelli di cui al comma successivo è maggiorato rispetto
al contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in
stabilimenti ubicati in Stati dell’Unione europea e utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate
nel territorio dei medesimi Stati. Identica maggiorazione è attribuita ai biocarburanti immessi in consumo al di
fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la
percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%,
fermi restando i requisiti di sostenibilità. Per tali ¿nalità,
fatto salvo il comma 5, il diritto a un certi¿cato di immissione in consumo ai ¿ni del rispetto del richiamato obbli-
— 18 —
28-3-2011
Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE
go matura allorché è immessa in consumo una quantità di
biocarburanti pari a 9 Giga-calorie.
5. Ai ¿ni del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, come modi¿cato dal comma 1 del presente articolo,
il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per
i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri,
mediante le modalità di cui all’articolo39, che essi sono
stati prodotti a partire da ri¿uti e sottoprodotti, come de¿niti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, materie di origine non alimentare,
ivi incluse le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe, è equivalente all’immissione in consumo
di una quantità pari a due volte l’immissione in consumo
di altri biocarburanti, diversi da quelli di cui al comma 4.
6. Qualora siano immessi in consumo biocarburanti ottenuti da biocarburanti ricadenti nella tipologia di cui al
comma 5 e da altri biocarburanti, il contributo ai ¿ni del
rispetto dell’obbligo di cui al comma 5 è calcolato sulla
base del contenuto energetico di ciascun biocarburante.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con i Ministri dell’economia
e delle ¿nanze, dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e delle politiche agricole e forestali, entro il
1° gennaio 2012, sono stabilite le modalità con le quali
sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4.
TITOLO VI
GARANZIE DI ORIGINE, TRASFERIMENTI
STATISTICI E PROGETTI COMUNI
Art. 34.
Garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti
rinnovabili
1. Con le modalità previste dall’articolo 1, comma 5,
del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modi¿cazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, sono aggiornate le modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo
della garanzia di origine dell’elettricità da fonti rinnovabili in conformità alle disposizioni dell’articolo 15 della
direttiva 2009/28/CE.
2. La garanzia di origine di cui al comma 1 ha esclusivamente lo scopo di consentire ai fornitori di energia
elettrica di provare ai clienti ¿nali la quota o la quantità
di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico.
3. Il rilascio, il riconoscimento o l’utilizzo della garanzia di origine di cui al comma 1 non ha alcun rilievo ai
¿ni:
a) del riconoscimento dei meccanismi di sostegno
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
b) del riconoscimento della provenienza da fonti rinnovabili dell’elettricità munita di garanzia di origine ai
¿ni dell’applicazione dei meccanismi di sostegno;
c) dell’utilizzo di trasferimenti statistici e progetti
comuni;
d) della determinazione del grado di raggiungimento
degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili.
Serie generale - n. 71
4. A decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a
quello di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1,
i fornitori di energia elettrica possono utilizzare esclusivamente la garanzia di origine di cui al medesimo comma 1 per provare ai clienti ¿nali la quota o la quantità di
energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico. A
decorrere dalla medesima data è abrogato l’articolo 11 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Art. 35.
Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati
membri
1. Sulla base di accordi internazionali all’uopo stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri progetti
comuni e trasferimenti statistici a favore dell’Italia di
produzioni di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) gli accordi sono promossi allorché si veri¿ca il
mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi ¿no al
2016;
b) l’onere speci¿co per il trasferimento statistico e
per i progetti comuni è inferiore, in misura stabilita negli accordi di cui al presente articolo, rispetto al valore
medio ponderato dell’incentivazione della produzione
elettrica da fonti rinnovabili in Italia, al netto della produzione e dei valori dell’incentivazione dell’elettricità da
fonte solare, riferiti all’anno precedente a quello di stipula
dell’accordo;
c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalità
che assicurano che l’energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal
progetto comune, contribuisca al raggiungimento degli
obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili;
d) sono stabilite le misure necessarie ad assicurare il
monitoraggio dell’energia trasferita per le ¿nalità di cui
all’articolo 40.
2. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e
i progetti comuni di cui al comma 1 è assicurata dalle tariffe dell’energia elettrica e del gas naturale, con modalità
¿ssate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas successivamente alla stipula di ciascun accordo.
3. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati
membri può comprendere operatori privati.
Art. 36.
Progetti comuni con Paesi terzi
1. Ai ¿ni del conseguimento degli obiettivi nazionali
in materia di energie rinnovabili, è incentivata l’importazione di elettricità da fonti rinnovabili proveniente da
Stati non appartenenti all’Unione europea ed effettuata su
iniziativa di soggetti operanti nel settore energetico, sulla base di accordi internazionali all’uopo stipulati con lo
Stato da cui l’elettricità da fonti rinnovabili è importata.
Tali accordi si conformano ai seguenti criteri:
a) il sostegno è effettuato mediante il riconoscimento, sull’energia immessa nel sistema elettrico nazionale,
di un incentivo che, rispetto a quello riconosciuto in Italia
alle fonti e alle tipologie impiantistiche da cui l’elettricità
— 19 —
28-3-2011
Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE
è prodotta nel Paese terzo, è di pari durata e di entità inferiore, in misura ¿ssata negli accordi di cui al presente
articolo, tenendo conto della maggiore producibilità ed
ef¿cienza degli impianti nei Paesi terzi e del valore medio
dell’incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia;
b) la produzione e l’importazione avviene con modalità tali da assicurare che l’elettricità importata contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili;
c) sono stabilite le misure necessarie ad assicurare
il monitoraggio dell’elettricità importata per le ¿nalità di
cui all’articolo 40.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, può essere
stabilito, salvaguardando gli accordi già stipulati, un valore dell’incentivo diverso da quello di cui alla lettera a)
del comma 1, contemperando gli oneri economici conseguenti al riconoscimento dell’incentivo stesso e gli effetti
economici del mancato raggiungimento degli obiettivi.
3. Il comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387 è abrogato.
e) provvedono a incentivare la produzione di energia
da fonti rinnovabili e l’ef¿cienza energetica, nei limiti di
cumulabilità ¿ssati dalle norme nazionali.
5. Ai sensi dell’articolo 2, comma 169, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, il Ministro dello sviluppo
economico provvede alla veri¿ca del raggiungimento
degli obiettivi regionali de¿niti in attuazione dell’articolo 2, comma 167, della medesima legge 24 dicembre
2007, n. 244, sulla base di quanto previsto all’articolo 40,
comma 5.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono de¿niti e quanti¿cati gli obiettivi regionali
in attuazione del comma 167 dell’articolo 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modi¿cazioni.
Con il medesimo decreto sono de¿nite le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi
da parte delle Regioni e delle Province autonome, in coerenza con quanto previsto dal comma 170 del medesimo
articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 37.
TITOLO VII
SOSTENIBILITA’ DI BIOCARBURANTI E
BIOLIQUIDI
Trasferimenti statistici tra le Regioni
1. Ai ¿ni del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in
materia di fonti rinnovabili, de¿niti in attuazione dell’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successive modi¿cazioni, le Regioni e le Province autonome possono concludere accordi per il trasferimento
statistico di determinate quantità di energia rinnovabile.
2. Il trasferimento statistico di cui al comma 1 non deve
pregiudicare il conseguimento dell’obiettivo della Regione che effettua il trasferimento.
3. Il raggiungimento dell’obiettivo di ciascuna Regione, di cui al comma 1, e la disponibilità effettiva di energia da trasferire, ovvero da compensare, sono misurati applicando la metodologia di cui all’articolo 40, comma 5.
4. Ai ¿ni del raggiungimento dei propri obiettivi le
Regioni:
a) possono concludere intese con enti territoriali interni
ad altro Stato membro e accordi con altri Stati membri
per trasferimenti statistici, nel rispetto delle condizioni e
dei limiti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 6 della legge
5 giugno 2003, n. 131, oppure concorrere alla copertura
degli oneri di cui all’articolo 35, comma 2;
b) assicurano la coerenza tra la programmazione in materia di fonti rinnovabili, di cui all’articolo 2, comma 168,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la programmazione in altri settori;
c) promuovono l’ef¿cienza energetica in coerenza con
le norme nazionali;
d) emanano indirizzi agli enti locali, in particolare per
il contenimento dei consumi energetici e per lo svolgimento dei procedimenti di competenza degli enti locali
relativi alla costruzione e all’esercizio degli impianti di
produzione da fonti rinnovabili;
Serie generale - n. 71
Art. 38.
Criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia
elettrica, termica o per il raffrescamento possono essere
computati per il raggiungimento degli obiettivi nazionali
e possono accedere agli strumenti di sostegno, ivi inclusi i meccanismi basati sull’obbligo di rispetto di quote
minime, solo se rispettano i criteri di sostenibilità di cui
al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2009. Per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra
prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei
bioliquidi si applica quanto previsto dallo stesso provvedimento attuativo.
2. In applicazione delle disposizioni del comma 1 del
presente articolo, ai ¿ni del calcolo richiamato al punto
19 dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE si fa riferimento ai valori dei carburanti fossili ivi richiamati.
Art. 39.
Veri¿ca del rispetto dei criteri di sostenibilità per i
biocarburanti e per i bioliquidi
1. Ai ¿ni della veri¿ca del rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti, si applicano le disposizioni di cui
al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/
CE, ivi incluse le sanzioni.
— 20 —
28-3-2011
Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE
2. Le disposizioni richiamate al comma 1 si applicano
anche per la veri¿ca del rispetto dei criteri di sostenibilità
dei bioliquidi.
TITOLO VIII
MONITORAGGIO, CONTROLLO E RELAZIONE
Capo I
MONITORAGGIO E RELAZIONI
Art. 40.
Monitoraggio, sistema statistico nazionale, relazioni e
aggiornamenti
1. Nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, il Ministero dello sviluppo economico provvede ad integrare
il sistema statistico in materia di energia perseguendo le
seguenti ¿nalità:
a) assicurare il monitoraggio del raggiungimento
degli obiettivi, intermedi e al 2020, in materia di quote
dei consumi ¿nali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti, coperti da
fonti energetiche rinnovabili, secondo i criteri di cui al
regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle statistiche
dell’energia, e successive modi¿cazioni, tenendo conto
anche dei progetti comuni e dei trasferimenti statistici tra
Stati membri;
b) assicurare coerenza tra il monitoraggio di cui alla
lettera a) e il bilancio energetico nazionale;
c) assicurare che il monitoraggio di cui alla lettera
a) consenta di stimare, per ciascuna regione e provincia
autonoma, i medesimi parametri di quote dei consumi
energetici coperti da fonti energetiche rinnovabili, con
modalità idonee a misurare il grado di raggiungimento
degli obiettivi regionali stabiliti in attuazione dell’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Per le ¿nalità di cui al comma 1, il GSE, tenuto conto
delle norme stabilite in ambito SISTAN e EUROSTAT,
organizza e gestisce un sistema nazionale per il monitoraggio statistico dello stato di sviluppo delle fonti rinnovabili, idoneo a:
a) rilevare i dati necessari per misurare lo stato
di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 in
ambito nazionale e stimare il grado di raggiungimento
dei medesimi obiettivi in ciascuna regione e provincia
autonoma;
b) stimare i risultati connessi alla diffusione delle
fonti rinnovabili e all’ef¿cienza energetica in termini di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
3. Il GSE provvede altresì a sviluppare ed applicare
metodologie idonee a fornire, con cadenza biennale:
a) stime delle ricadute industriali ed occupazionali
connesse alla diffusione delle fonti rinnovabili e alla promozione dell’ef¿cienza energetica;
b) stime dei costi e dell’ef¿cacia delle misure di
sostegno, confrontati con i principali Stati dell’Unione
europea.
Serie generale - n. 71
4. Sulla base delle attività di cui ai commi 1 e 2, entro
il 31 dicembre 2011 il Ministro dello sviluppo economico approva la metodologia che, nell’ambito del sistema
statistico nazionale in materia di energia, è applicata per
rilevare i dati necessari a misurare, ai ¿ni delle comunicazioni alla Commissione europea, il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali.
5. Sulla base delle attività di cui ai commi 1 e 2, entro il
31 dicembre 2012 il Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e, per gli aspetti inerenti le biomasse, di concerto con il Ministro per le politiche agricole
alimentari e forestali, previa intesa Conferenza uni¿cata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, approva la metodologia che, nell’ambito
del sistema statistico nazionale, è applicata per rilevare i
dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali de¿niti in attuazione dell’articolo 2,
commi 167 e 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. Anche sulla base delle attività di monitoraggio di cui
ai precedenti commi:
a) il GSE sottopone al Ministero dello sviluppo economico lo schema di relazione sui progressi realizzati
nella promozione e nell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, di cui all’articolo 22 della direttiva 2009/28/CE;
b) il Ministero dello sviluppo economico, sentito
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, provvede alla trasmissione alla Commissione
europea della relazione di cui all’articolo 22 della direttiva 2009/28/CE e, qualora la quota di energia da fonti
rinnovabili sia scesa al di sotto di quella necessaria al rispetto della progressione temporale di cui all’articolo 3,
comma 3, all’aggiornamento del Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili di cui all’articolo 4 della
medesima direttiva.
7. Entro il 31 dicembre 2011 e, successivamente, ogni
due anni l’ENEA trasmette al Ministero dello sviluppo
economico e all’Autorità per l’energia elettrica e il gas un
rapporto concernente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di energia elettrica, di calore
e di biocarburanti, nonché lo stato e le prospettive delle
tecnologie rilevanti in materia di ef¿cienza energetica,
con riguardo particolare a disponibilità, costi commerciali, sistemi innovativi non ancora commerciali e potenziale nazionale residuo di fonti rinnovabili e di ef¿cienza
energetica.
8. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede
alla copertura dei costi sostenuti da GSE ed ENEA, non
coperti da altre risorse, per lo svolgimento delle attività
svolte ai sensi del presente decreto.
Art. 41.
Relazione al Parlamento
1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, trasmette al Parlamento, dopo i primi due anni
di applicazione del meccanismo di incentivazione di cui
al commi 3 e 4 dell’articolo 24, una relazione sui risultati
ottenuti e le eventuali criticità rilevate.
— 21 —
28-3-2011
Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE
Capo II
CONTROLLI E SANZIONI
Art. 42.
Controlli e sanzioni in materia di incentivi
1. L’erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del GSE, è subordinata alla veri¿ca
dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano
istanza. La veri¿ca, che può essere af¿data anche agli
enti controllati dal GSE, è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli
a campione sugli impianti. I controlli sugli impianti, per
i quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la quali¿ca
di pubblico uf¿ciale, sono svolti anche senza preavviso
ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all’impianto, la sua con¿gurazione impiantistica e le modalità
di connessione alla rete elettrica.
2. Restano ferme le competenze in tema di controlli e
veri¿che spettanti alle amministrazioni statali, regionali,
agli enti locali nonché ai gestori di rete. Sono eseguiti
dall’AGEA, con le modalità stabilite ai ¿ni dell’applicazione dell’articolo 1, comma 382-septies, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, i controlli sulla provenienza e
tracciabilità di biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili.
3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito
dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai ¿ni
dell’erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto
dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché
il recupero delle somme già erogate, e trasmette all’Autorità l’esito degli accertamenti effettuati per l’applicazione
delle sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c),
della legge 14 novembre 1995, n. 481.
4. Per le ¿nalità di cui al comma 3, le amministrazioni
e gli enti pubblici, deputati ai controlli relativi al rispetto
delle autorizzazioni rilasciate per la costruzione e l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, fermo restando il
potere sanzionatorio loro spettante, trasmettono tempestivamente al GSE l’esito degli accertamenti effettuati, nel
caso in cui le violazioni riscontrate siano rilevanti ai ¿ni
dell’erogazione degli incentivi.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE fornisce al Ministero dello sviluppo
economico gli elementi per la de¿nizione di una disciplina organica dei controlli che, in conformità ai principi di
ef¿cienza, ef¿cacia e proporzionalità, stabilisca:
a) le modalità con le quali i gestori di rete forniscono
supporto operativo al GSE per la veri¿ca degli impianti di
produzione di energia elettrica e per la certi¿cazione delle
misure elettriche necessarie al rilascio degli incentivi;
b) le procedure per lo svolgimento dei controlli sugli
impianti di competenza del GSE;
c) le violazioni rilevanti ai ¿ni dell’erogazione degli
incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di impianto e potenza nominale;
d) le modalità con cui sono messe a disposizione
delle autorità pubbliche competenti all’erogazione di incentivi le informazioni relative ai soggetti esclusi ai sensi
dell’articolo 23, comma 3;
Serie generale - n. 71
e) le modalità con cui il GSE trasmette all’Autorità
per l’energia elettrica e il gas gli esiti delle istruttorie ai
¿ni dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 3.
6. Entro un mese dal ricevimento degli elementi di cui
al comma 5, il Ministro dello sviluppo economico, con
proprio decreto, de¿nisce la disciplina dei controlli di cui
al medesimo comma 5.
7. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas de¿nisce
le modalità con le quali gli eventuali costi connessi alle
attività di controllo trovano copertura a valere sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica e del gas, nonché
le modalità con le quali gli importi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni sono portati a riduzione degli oneri
tariffari per l’incentivazione delle fonti rinnovabili.
Art. 43.
Disposizioni speci¿che per l’attuazione
dell’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 3, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge
22 marzo 2010, n. 41
1. Fatte salve le norme penali, qualora sia stato accertato che i lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico
non sono stati conclusi entro il 31 dicembre 2010, a seguito dell’esame della richiesta di incentivazione ai sensi del
comma 1 dell’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge
22 marzo 2010, n. 41, e successive modi¿cazioni, il GSE
rigetta l’istanza di incentivo e dispone contestualmente
l’esclusione dagli incentivi degli impianti che utilizzano
anche in altri siti le componenti dell’impianto non ammesso all’incentivazione. Con lo stesso provvedimento il
GSE dispone l’esclusione dalla concessione di incentivi
per la produzione di energia elettrica di sua competenza,
per un periodo di dieci anni dalla data dell’accertamento,
della persona ¿sica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché dei seguenti soggetti:
a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la
richiesta;
b) il soggetto responsabile dell’impianto;
c) il direttore tecnico;
d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se
si tratta di altro tipo di società o consorzio.
2. Fatte salve più gravi ipotesi di reato, il proprietario dell’impianto di produzione e il soggetto responsabile
dell’impianto che con dolo impiegano pannelli fotovoltaici le cui matricole sono alterate o contraffatte sono puniti con la reclusione da due a tre anni e con l’esclusione
da qualsiasi incentivazione, sovvenzione o agevolazione
pubblica per le fonti rinnovabili.
Art. 44.
Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio
1. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l’esercizio delle opere ed impianti in assenza
dell’autorizzazione di cui all’articolo 5 è assoggettata alla
— 22 —
28-3-2011
Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro
150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e il direttore dei lavori.
L’entità della sanzione è determinata, con riferimento alla
parte dell’impianto non autorizzata:
a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti
termici di produzione di energia;
b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non
termici di produzione di energia;
2. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 6 in assenza
della procedura abilitativa sempli¿cata o in difformità da
quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui
sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1.
3. Fatto salvo l’obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione
di una o più prescrizioni stabilite con l’autorizzazione o
con gli atti di assenso che accompagnano la procedura
abilitativa sempli¿cata di cui all’articolo 6, è punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad
un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro
300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i
soggetti di cui ai commi 1 e 2.
4. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente per le fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3,
nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui
al presente articolo, in capo alle Regioni, alle Province
Autonome e agli enti locali.
Serie generale - n. 71
4. Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva
2009/28/CE, il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione europea il presente decreto e le
eventuali successive modi¿cazioni.
Art. 47.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uf¿ciale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta uf¿ciale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 marzo 2011
NAPOLITANO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
ROMANI, Ministro dello sviluppo economico
FRATTINI, Ministro degli affari esteri
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 45.
ALFANO, Ministro della giustizia
Disposizioni speci¿che per le Regioni a statuto speciale
e per le Province autonome di Trento e Bolzano
TREMONTI, Ministro dell’economia e delle finanze
1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano, che provvedono alle ¿nalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle
relative norme di attuazione.
Ministro
PRESTIGIACOMO,
dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare
Art. 46.
BONDI, Ministro per i beni e
le attività culturali
Disposizioni ¿nali e clausola di invarianza ¿nanziaria
1. Gli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto
del Ministro dello sviluppo economico.
2. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le
risorse umane, strumentali e ¿nanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della ¿nanza pubblica.
GALAN, Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali
CALDEROLI, Ministro per la
semplificazione normativa
Visto, il Guadasigilli: A LFANO
— 23 —
ANNEX_ 07
LEGGE 3 agosto 2013, n. 90
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la
definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione
europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale.
(13G00133)
(GU n.181 del 3-8-2013)
Vigente al: 4-8-2013
La Camera
approvato;
dei
deputati
ed
il
Senato
della
Repubblica
hanno
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni
urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell'edilizia per
la
definizione
delle
procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea,
nonche'
altre
disposizioni in materia di coesione sociale, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 agosto 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del
ministri
Moavero Milanesi,
affari europei
Zanonato,
economico
Consiglio
Ministro
Ministro
dello
per
dei
gli
sviluppo
Lupi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 63
All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2:
dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) determinare i criteri generali per la certificazione
della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento
delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;
b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la
climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo
energetico e le emissioni di biossido di carbonio»;
la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) coniugare le opportunita' offerte dagli
obiettivi
di
efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di
costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel
settore delle costruzioni e con l' occupazione»;
dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
«h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in
materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la
raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati;
h-ter) promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso
l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali».
All'articolo 2:
al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) 'prestazione energetica di un edificio': quantita' annua di
energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa
essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile,
i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale
e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari,
la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli
impianti ascensori e scale mobili. Tale quantita' viene espressa da
uno o piu' descrittori che tengono conto del livello di isolamento
dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione
degli impianti tecnici. La prestazione energetica puo'
essere
espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale
come somma delle precedenti"»;
al comma 1:
al capoverso lettera l-quater) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19
settembre 2011»;
al capoverso lettera l-quinquies), le parole: «"confine del
sistema (o energetico dell'edificio)"»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«"confine
del
sistema"
o
"confine
energetico
dell'edificio"»;
al capoverso lettera l-octies), le parole: «prodotta all'interno
del confine del sistema (in situ)» sono sostituite dalle seguenti:
«prodotta in situ»;
al capoverso lettera l-novies), le parole:
«"edificio
di
riferimento o target» sono sostituite dalle seguenti: «"edificio di
riferimento" o "target»;
al capoverso lettera l-ter decies), le parole: «e utilizzata»
sono sostituite dalle seguenti: «e ceduta per l'utilizzo»;
al capoverso lettera l-sexies decies), la parola: «erogati» e'
sostituita dalle seguenti: «considerati nella determinazione della
prestazione energetica, erogata»;
il capoverso lettera l-vicies bis) e' soppresso;
al capoverso lettera l-vicies ter), le parole: «alla lettera
l-vicies bis)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera l-vicies
quater)»;
al capoverso lettera l-vicies quater), le parole: «a titolo
esemplificativo e non esaustivo,» sono sostituite dalle seguenti: «e
consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel»;
al capoverso lettera l-vicies quinquies), le parole: «"sistema di
climatizzazione estiva, impianto» sono sostituite dalle seguenti:
«"sistema di climatizzazione estiva" o "impianto»;
al capoverso lettera l-vicies sexies), le parole: «dedicato a
uno» sono sostituite dalle seguenti: «dedicato a un
servizio
energetico»;
e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai
servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o
senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal
vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di
produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli
organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti
termici gli impianti individuali di
riscaldamento.
Non
sono
considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali
apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici
quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi
al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5
kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi
dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio
di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate»;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Nell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, il punto 14 e' sostituito dal seguente:
"14. fabbisogno annuo di energia primaria per la Climatizzazione
invernale e' la quantita' di energia primaria globalmente richiesta,
nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la
temperatura di progetto"».
All'articolo 3, comma 1:
alla lettera c), capoverso 3, lettera e), dopo le parole:
«sistemi tecnici» sono inserite le seguenti: «di climatizzazione»;
alla lettera d), dopo il capoverso 3-bis e' inserito il seguente:
«3-bis. l. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono
esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma
3-bis, solo nel caso in cui, previo
giudizio
dell'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle
prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o
aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e
paesaggistici».
All'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le
parole: «Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica» sono
inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Per le attivita' propedeutiche all'emanazione dei decreti
di cui al primo periodo, di competenza del Ministero dello sviluppo
economico, quest'ultimo puo' avvalersi delle competenze dell'ENEA.
Con gli stessi decreti, sono individuate modalita' di progettazione,
installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i
sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al
risparmio energetico».
All'articolo 5, comma 1: al capoverso Art. 4-bis:
al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2014» e le parole: «con il parere della
Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la
Conferenza unificata»;
al comma 3:
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
tenendo conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del
territorio»;
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici sul
costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica
quanto disposto al comma 1»;
al capoverso Art. 4-ter:
al comma 2, dopo le parole: «edifici scolastici» sono inserite le
seguenti: «e agli ospedali»; dopo le parole: «attraverso le ESCO»
sono inserite le seguenti: «, il ricorso a forme di partenariato tra
pubblico e privato, societa' private appositamente costituite» e,
dopo le parole: «edilizia pubblica» sono inserite le seguenti: «, ivi
inclusa l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento
successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del
fondo stesso»;
al comma 3, dopo le parole:
«del
rendimento
energetico
dell'edificio,» sono inserite le seguenti: «analogo al contratto di
rendimento energetico europeo EPC,» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, recante disposizioni in materia di incentivazione
della produzione di energia termica da fonti
rinnovabili
ed
interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
2013»;
al comma 4, le parole: «30 aprile 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2013».
All'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6:
al comma 1, le parole da: «L'attestato» fino a: «e' rilasciato»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'attestato di
prestazione
energetica degli edifici e' rilasciato» e le parole: «al termine dei
lavori» sono sostituite dalle seguenti: «prima del rilascio del
certificato di agibilita'»;
al comma 2, nel primo periodo, dopo la parola: «vendita» sono
inserite le seguenti: «, di trasferimento di immobili a titolo
gratuito» e, nell'ultimo periodo, le parole: «congiuntamente alla
dichiarazione di fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «entro
quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di
agibilita'»;
al comma 3, dopo la parola: «vendita» sono inserite le seguenti:
«, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'attestato di prestazione energetica
deve
essere
allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di
immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la
nullita' degli stessi contratti»;
al comma 4, dopo le parole: «destinazione d'uso,» sono inserite
le seguenti: «la medesima situazione al contorno, il medesimo
orientamento e la medesima geometria e»;
al comma 5, secondo periodo, le parole: «degli impianti termici»
sono sostituite dalle seguenti: «dei sistemi tecnici dell'edificio,
in particolare per gli impianti termici» e le parole da: «dal
decreto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
«dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 75»;
al comma 6, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «centottanta giorni»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' utilizzato entro i limiti
delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese
relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al
comma 6 del presente articolo»;
al comma 8, le parole: «l'indice di prestazione energetica
dell'involucro edilizio e globale» sono sostituite dalle seguenti:
«gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale»;
al comma 11, le parole: «rilascio della prestazione energetica»
sono sostituite dalle
seguenti:
«rilascio
dell'attestato
di
prestazione energetica» e le parole: «sistema di
attestazione
energetica»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«sistema
di
certificazione energetica»;
al comma 12, alinea, le parole: «pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 153» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 158».
All'articolo 7:
al comma 1, capoverso 1, al primo periodo, dopo le parole:
«impiantistiche termotecniche»
e'
inserita
la
seguente:
«,
elettriche» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o alla
domanda di concessione edilizia»; al secondo periodo, la parola:
«mera» e' soppressa e le parole da: «decreto 22 gennaio 2008» fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008,
n. 37» e, nell'ultimo periodo, le parole: «applicazione della norma
predetta» sono sostituite dalle seguenti: «applicazione del predetto
articolo 26, comma 7,»;
al comma 2:
all'alinea, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti:
«del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005»;
il capoverso 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della
direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e
dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione
importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 e' prevista
una valutazione della fattibilita' tecnica, ambientale ed economica
per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i
quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione,
teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di
monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della
fattibilita' tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e
disponibile a fini di verifica».
All'articolo 8, comma 1:
alla lettera a), capoverso lettera a), dopo le parole: «i
soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano» sono inserite le
seguenti: «entro centoventi giorni»;
alla lettera a), capoverso lettera c), dopo le parole: «alle
regioni» sono inserite le seguenti: «e alle province autonome» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi del sistema
informativo di cui all'articolo 4, comma 1-bis»;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) al comma 3-bis, le parole: "Ai sensi dell'articolo 1,
comma 3," sono soppresse»;
alla lettera b), capoverso 5-ter, le parole: «le regioni possono
provvedere o prendere provvedimenti migliorativi» sono sostituite
dalle seguenti: «le regioni e le province autonome possono adottare
provvedimenti migliorativi»;
alla lettera b), capoverso 5-quinquies, nell'alinea, dopo le
parole: «e le province autonome» sono inserite le seguenti: «, in
conformita' a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013,
n. 75,»;
alla lettera b), capoverso 5-sexies, nell'alinea, le parole: «con
il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione»
sono sostituite dalle seguenti: «con il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
alla lettera b), capoverso 5-sexies, nella lettera d), le parole:
«Piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano d'azione».
All'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 11, dopo la lettera e) e'
aggiunta la seguente:
«e-bis) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici Requisiti energetici per illuminazione».
All'articolo 10, comma 1, capoverso Art. 14,
la
parola:
«provvede» e' sostituita dalle seguenti: «si provvede».
All'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 15:
al comma 2, dopo le parole: «i controlli» sono inserite le
seguenti: «periodici e diffusi»;
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «L'ente locale e la
regione» sono inserite le seguenti: «o la provincia autonoma»;
al comma 4, le parole: «contestualmente alla dichiarazione di
fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «prima del rilascio del
certificato di agibilita'».
Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis. (Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192). - 1. L'articolo 17 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a quanto
disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e
alle province autonome che non abbiano ancora
provveduto
al
recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e
provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni
e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal
presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di
attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di
entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano gia'
provveduto al recepimento"».
All'articolo 14:
al comma 1, le parole da: «, con l'esclusione delle spese» fino
alla fine del comma sono soppresse;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione
del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione
degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) elabora le informazioni contenute
nelle
richieste
di
detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al
Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive
competenze territoriali. Nell'ambito di tale attivita',
l'ENEA
predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di
cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
gia' attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano».
All'articolo 15:
al comma 1, dopo le parole: «ed incentivi selettivi di carattere
strutturale» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro il 31
dicembre 2013», dopo le parole: «la realizzazione di interventi per
il miglioramento» sono inserite le seguenti: «,
l'adeguamento
antisismico», dopo le parole: «per l'incremento» sono inserite le
seguenti: «dell'efficienza idrica e» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Nella definizione delle misure e degli incentivi
di cui al primo periodo e' compresa l'installazione di impianti di
depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo
domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove e' stato rilevato il
superamento
del
limite
massimo
di
tolleranza
stabilito
dall'Organizzazione mondiale della sanita' o da norme vigenti, ovvero
dove i sindaci o altre autorita' locali sono stati costretti ad
adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i
diversi impieghi.»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene
conto dell'opportunita' di agevolare ulteriori interventi rispetto a
quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature
solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il
miglioramento dell'efficienza energetica, nonche' interventi per
promuovere l'incremento dell'efficienza idrica e per la sostituzione
delle coperture di amianto negli edifici»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
idrica».
Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis. (Banca dati degli incentivi
in
materia
di
efficienza energetica e di produzione
di
energia
da
fonti
rinnovabili). - 1. Al fine di monitorare l'andamento, e i relativi
costi, delle attivita' connesse ai settori dell'efficienza energetica
e della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonche' di
prevenire eventuali fenomeni
fraudolenti
nella
richiesta
di
riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti previsti dalle
singole normative di settore, e' istituita presso il Gestore dei
servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui
confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli
incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni
pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per
attivita' connesse ai settori dell'efficienza energetica e della
produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le
competenze istituzionali dell'ENEA, individua, con apposito decreto,
le modalita' di gestione dei flussi informativi della banca dati di
cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e
raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare
un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio
possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali
anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicita' di tali
informazioni.
3. All'attuazione del presente articolo, dal quale non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 16:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici
ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e 2) di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274
del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni
adibite ad abitazione principale o ad attivita' produttive, spetta,
fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al
65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al
comma 1 e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda,
fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento
delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata
in vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonche' A per i
forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica,
finalizzati
all'arredo
dell'immobile
oggetto
di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma,
da
ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari
importo, e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a
10.000 euro».
Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis. (Interventi per favorire l'accesso al credito). 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, promuove con l'Associazione bancaria italiana una verifica
sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che
intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente
decreto, per gli interventi di
efficienza
energetica
e
di
ristrutturazione edilizia».
All'articolo 17, comma 1, capoverso 2, le parole: «Entro il 31
ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre
2013».
Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis. (Requisiti degli impianti termici). - 1. Con
decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto
2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o
sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco
sopra il
tetto
dell'edificio
alla
quota
prescritta
dalla
regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei
casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione
energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di
calore individuali che risultano installati in data antecedente a
quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva
ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta
incompatibile
con
norme
di
tutela
degli
edifici
oggetto
dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a
realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis e' obbligatorio installare
generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica
e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme
UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di
tiraggio in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129, e
successive integrazioni.
9-quater. I comuni
adeguano
i
propri
regolamenti
alle
disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter"».
All'articolo 18:
al comma 1, le parole da: «sono abrogati» fino a: «allegato A»
sono sostituite dalle seguenti: «sono abrogati gli articoli 2, comma
1, lettere d), e) ed f), 5 e 12, i punti 2, 11, 12, 18, 22 e 56
dell'Allegato A»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al punto 4 dell'Allegato A del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, le parole: "soggetti di cui all'art. 4, comma 1,
lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti
di
cui
all'articolo 4, comma 1-bis"»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a),
capoverso "1", all'articolo 6, comma 1, capoverso "Art. 6", comma 12,
e all'articolo 7, comma 1, capoverso "1", terzo periodo, sono emanati
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto».
All'articolo 19, comma 1:
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) al secondo periodo, le parole: "a supporti integrativi o ad
altri beni" sono sostituite dalle seguenti: "a beni diversi dai
supporti integrativi"»;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai
seguenti: "Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi,
le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o
digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente
ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le universita',
ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a
condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e
che, per
il
loro
contenuto,
non
siano
commercializzabili
separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti
congiuntamente si applica il sesto periodo."».
All'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 121), le parole:
"somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni" sono sostituite
dalle seguenti: "somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate
anche mediante distributori automatici; prestazioni"».
All'articolo 21, comma 3:
all'alinea, le parole da: «a 271,3 milioni di euro» fino a: «al
2023» sono sostituite dalle seguenti: «a 274 milioni di euro per
l'anno 2014, a 379,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 265,1 milioni
di euro per l'anno 2016, a 262,2 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2017 al 2023»;
alla lettera a), le parole: «229 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «194 milioni», le parole: «e a 413,1 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «e a 379 milioni» e dopo le parole:
«maggiori entrate» sono inserite le seguenti: «e delle minori spese»;
alla lettera b), le parole: «quanto a 42,3 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «quanto a 44,8 milioni», le parole: «a
50,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 54,7 milioni», le
parole: «e a 31,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 34,7
milioni» e le parole: «e a 28,8 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «e a 31,8 milioni»;
alla lettera c), le parole: «17,8 milioni di euro per l'anno
2015» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 milioni di euro per l'anno
2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024»;
alla lettera d), dopo le parole: «quanto a» sono inserite le
seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014 e a»;
dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, a 35 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023 e a 32,7 milioni di
euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione
della
dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24
dicembre 2012, n. 228».
ANNEX_ 08
L.R. 27 Maggio 2008, n. 6
Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia (1)
SOMMARIO
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Finalità e oggetto)
Art. 2 (Interventi di edilizia sostenibile, architettura sostenibile e di bioedilizia)
CAPO II APPLICAZIONI FONDAMENTALI DELLA SOSTENIBILITA’
ENERGETICO AMBIENTALE
Art.
Art.
Art.
Art.
3
4
5
6
(Sostenibilità energetico ambientale negli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica)
(Risparmio idrico)
(Fonti energetiche rinnovabili)
(Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili)
CAPO III PROTOCOLLO E CERTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
BIOEDILIZIA
Art. 7 (Protocollo regionale sulla bioedilizia)
Art. 8 (Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche costruttive)
Art. 9 (Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia)
Art. 10 (Controlli e sanzioni)
Art. 11 (Prezzario e capitolato tipo prestazionale)
CAPO IV INCENTIVAZIONE E PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITA’
DEGLI INTERVENTI DI BIOEDILIZIA
Art. 12 (Calcolo degli indici di fabbricabilità)
Art. 13 (Incentivi per interventi di bioedilizia)
Art. 14 (Contributi regionali per interventi di bioedilizia)
Art. 15 (Attività regionali formative ed informative)
Art. 16 (Sostenibilità energetico ambientale nell ’edilizia residenziale pubblica. Modifica alla legge regionale
6 agosto 1999, n.12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia
residenziale pubblica” e successive modifiche)
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17 (Disposizione transitoria)
Art. 18 (Abrogazioni)
Art. 19 (Disposizione finanziaria)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione, al fine di salvaguardare l’ambiente, il territorio e la salute degli abitanti, promuove ed
incentiva la sostenibilità energetico-ambientale nella progettazione e realizzazione di opere edilizie
pubbliche e private, individuando e promuovendo l’adozione e la diffusione di principi, modalità e tecniche
proprie dell’architettura sostenibile e della bioedilizia, ivi compresi quelli tesi al miglioramento delle
prestazioni energetiche degli edifici in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive
modifiche.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione definisce altresì un sistema di valutazione e certificazione della
sostenibilità energetico-ambientale degli edifici.
Art. 2
(Interventi di edilizia sostenibile, architettura sostenibile e di bioedilizia)
1. Ai fini della presente legge per interventi di edilizia sostenibile, di architettura sostenibile e di bioedilizia
si intendono gli interventi che soddisfano i seguenti requisiti:
a) perseguire uno sviluppo armonioso e sostenibile del territorio, dell ’ambiente urbano e dell’intervento
edilizio;
b) tutelare l ’identità storica degli agglomerati urbani e favorire il mantenimento dei caratteri storici e
tipologici legati alla tradizione degli edifici;
c) favorire il risparmio energetico e l ’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
d) realizzare risparmi sul consumo di acqua potabile, attraverso il recupero e il riutilizzo delle acque
piovane, il riutilizzo, per usi compatibili, delle acque grigie e sistemi di trattamento delle acque di scarico;
e) garantire il benessere, la salute e la sicurezza degli occupanti;
f) ricercare e applicare tecnologie edilizie sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale al fine
di soddisfare le necessità del presente senza compromettere quelle delle future generazioni;
g) utilizzare materiali, tecniche costruttive, componenti per l’edilizia, impianti, elementi di finitura e arredi
fissi biocompatibili, sostenibili, ecologici e non nocivi per la salute;
h) privilegiare l’impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di
vita dell’edificio e la cui produzione comporti un basso consumo energetico.
CAPO II
APPLICAZIONI FONDAMENTALI DELLA SOSTENIBILITÀ
ENERGETICO AMBIENTALE
Art. 3
(Sostenibilità energetico ambientale negli strumenti
della pianificazione territoriale ed urbanistica)
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale, provinciale e comunale, nonché i
regolamenti edilizi, nell’ambito dei rispettivi contenuti previsti dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n.
38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, perseguono e promuovono la sostenibilità
energetico ambientale nelle trasformazioni territoriali e urbanistiche.
2. Ai fini di cui al comma 1, il processo di pianificazione garantisce:
a) l’ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;
b) la compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo con la sicurezza, l’integrità fisica e con la
identità storico-culturale del territorio stesso;
c) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti;
d) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, anche attraverso
opportuni interventi di mitigazione degli impatti;
e) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto valore agricolo e/o
naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti
ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione;
f) il migliore utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici nonché la prevenzione dei rischi ambientali.
3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dalla l.r. 38/1999, gli
strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale, provinciale e comunale generale sono
definiti anche sulla base di indagini territoriali ed ambientali aventi lo scopo di valutare le trasformazioni
indotte nell ’ambiente dai processi di urbanizzazione, corredate da analisi di settore quali analisi dei fattori
ambientali, naturali e climatici del territorio, analisi delle risorse ambientali, idriche ed energetiche con
particolare riferimento all’uso di fonti rinnovabili, analisi dei fattori di rischio ambientale di natura antropica,
analisi delle risorse e delle produzioni locali.
Art. 4
(Risparmio idrico)
1. La Giunta regionale, in collaborazione con gli organismi competenti e sentite le commissioni consiliari
competenti, individua i criteri e le modalità di salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale, in
particolare attraverso:
a) la predisposizione di misure atte a verificare la qualità e l’efficienza delle reti di distribuzione, anche
attraverso il monitoraggio dei consumi;
b) l’individuazione di standard ottimali di riferimento per i consumi di acqua potabile e per gli scarichi
immessi nella rete fognaria ed i relativi sistemi di controllo;
c) la promozione dell’utilizzo di tecniche di depurazione naturale;
d) l’utilizzo di tecniche per il recupero delle acque piovane e grigie .
2. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, di cui
rispettivamente all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e
successive modifiche è obbligatorio:
a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili,
tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione;
b) l’installazione di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati;
c) l’installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua;
d) l’impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti edificabili, di pavimentazioni drenanti nel
caso di copertura superiore al 50 per cento della superficie stessa, al fine di conservare la naturalità e la
permeabilità del sito e di mitigare l’effetto noto come isola di calore.
3. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici. Sono altresì
fatti salvi, nel caso di ristrutturazioni edilizie, eventuali impedimenti tecnici adeguatamente documentati
relativi agli interventi per il recupero ed il riutilizzo delle acque piovane e grigie di cui al comma 2, lettera
a).
Art. 5
(Fonti energetiche rinnovabili)
1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui,
rispettivamente, all ’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del d.p.r. 380/2001, è obbligatoria
l’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare:
a) il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento;
b) il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare e non
inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio di estensione superficiale di almeno
100 metri quadrati.
2. La progettazione degli interventi edilizi ai sensi del comma 1 deve curare l ’integrazione con le strutture
del fabbricato o del quartiere.
3. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici nonché
eventuali impedimenti tecnici adeguatamente documentati.
4. Per i titoli abilitativi relativi all’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, si
applica quanto previsto dall ’articolo 19, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge
finanziaria regionale per l’esercizio 2008).
Art. 6
(Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili)
1. Al fine di preservare l’identità storica e culturale del patrimonio edilizio e architettonico e le relative
tradizioni e tecniche costruttive e tipologiche, gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e
nell’edilizia tradizionale locale e/o rurale che trovano piena rispondenza nei principi dell’architettura
sostenibile e della bioedilizia ai sensi della presente legge devono essere preservati.
2. Per gli interventi di recupero degli edifici di cui al comma 1, i comuni adottano specifiche disposizioni per
assicurare la conservazione ed il ripristino degli elementi e delle soluzioni costruttive proprie
dell ’architettura sostenibile e della bioedilizia ovvero la sostituzione degli stessi con materiali che ne
mantengano inalterate le originali caratteristiche di biocompatibilità.
CAPO III
PROTOCOLLO E CERTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BIOEDILIZIA
Art. 7
(Protocollo regionale sulla bioedilizia)
1. Il protocollo regionale sulla bioedilizia, con le relative linee guida di utilizzo, è lo strumento di cui si dota
la Regione per valutare e certificare la sostenibilità degli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere d), e) ed f) del d.p.r. 380/2001, attribuire agli stessi un punteggio e graduare i contributi previsti
dalla presente legge.
2. Il protocollo regionale è diviso in aree di valutazione, corrispondenti alle varie tematiche da esaminare in
sede di valutazione degli interventi, e contiene, oltre alle condizioni minime previste dal capo II, i requisiti
di bioedilizia richiesti con le corrispondenti scale di prestazione quantitativa e qualitativa, con riferimento,
in particolare:
a) alla qualità ambientale degli spazi esterni attraverso:
1) il controllo della temperatura superficiale e dei flussi d’aria, dell’inquinamento acustico, luminoso,
atmosferico, elettromagnetico, del suolo e delle acque, nonché la valutazione degli aspetti di percezione
sensoriale dell ’ambiente costruito;
2) l’integrazione degli edifici con il contesto paesaggistico, ambientale e geomorfologico;
3) l’integrazione degli edifici con la cultura locale attraverso il mantenimento dei caratteri storici, materiali
e costruttivi tradizionali locali;
b) al risparmio delle risorse attraverso:
1) l’utilizzo di materiali da costruzione a limitato consumo energetico nelle fasi di produzione, trasporto,
montaggio e dismissione, da selezionare in conformità ai criteri di cui all’articolo 8, nonché il riutilizzo delle
strutture esistenti;
2) l’utilizzo di dispositivi per la riduzione del consumo di energia elettrica o per la produzione da fonti
rinnovabili;
3) il contenimento dei consumi di acqua potabile negli edifici, impianti e relative pertinenze attraverso il
monitoraggio dell ’uso e l ’installazione di adeguati dispositivi di riduzione;
4) la riduzione del consumo energetico per il riscaldamento ed il raffrescamento dell’edificio, con l’ottimale
inerzia e isolamento termico dello stesso e l ’uso di energie rinnovabili;
5) la realizzazione di impianti di ventilazione e raffrescamento efficienti, mediante il controllo degli apporti
calorici solari e dell’inerzia termica degli elementi costruttivi;
6) la riduzione dei consumi energetici per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso l’impiego di
energie rinnovabili;
c) ai carichi ambientali degli edifici attraverso:
1) la riduzione dei rifiuti solidi da cantiere, da costruzione e da demolizione;
2) il contenimento dei rifiuti liquidi, con sistemi di trattamento delle acque di scarico e privilegiando il
ricorso a tecniche di depurazione naturale, la raccolta e recupero delle acque piovane, per usi sia pubblici
che privati, il riuso delle acque grigie, l ’aumento della capacità drenante delle superfici calpestabili;
3) la riduzione delle emissioni di gas;
d) alla qualità dell’ambiente interno attraverso l ’elevazione del comfort visivo, acustico, termico, della
qualità dell’aria, interna ed esterna con particolare riferimento al controllo della migrazione del gas radon,
la minimizzazione del livello dei campi elettrici e magnetici;
e) alla qualità del servizio fornito dall’edificio relativamente alla manutenzione edilizia ed impiantistica,
attraverso l’adozione di elementi di protezione dell’involucro esterno dell’edificio;
f) alla qualità della gestione, attraverso la disponibilità della documentazione tecnica relativa all’edificio;
g) alla accessibilità e fruibilità dei servizi sociali di interesse collettivo, anche attraverso l ’integrazione con il
trasporto pubblico ed i sistemi di mobilità sostenibile e l’adozione di misure per favorire il trasporto
alternativo.
3. I requisiti individuati dal protocollo regionale relativamente al consumo energetico dell’edificio sono
determinati tenendo altresì conto di quanto previsto dal d.lgs. 192/2005 concernente il rendimento
energetico nell’edilizia.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta il Protocollo entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede al relativo aggiornamento con
cadenza almeno biennale.
5. L’applicazione del protocollo regionale costituisce:
a) condizione per il rilascio della certificazione di cui all’articolo 9 e per l ’accesso agli incentivi ed ai
contributi previsti dagli articoli 13 e 14;
b) criterio di priorità per l’accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti previsti dalla normativa
regionale in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, di edilizia, di lavori pubblici.
6. Ai fini di cui al comma 5, il protocollo regionale, oltre a disciplinare l’attribuzione dei punteggi, definisce
altresì soglie minime di valutazione al di sotto delle quali non è previsto il rilascio della certificazione e
l’accesso agli incentivi ed ai contributi.
Art. 8
(Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche costruttive)
1. Negli interventi edilizi da realizzare in conformità al protocollo regionale è previsto l ’uso di materiali da
costruzione, componenti per l ’edilizia, impianti, elementi di finitura, arredi fissi e tecnologie costruttive che
siano:
a) selezionati tra quelli ecocompatibili, con ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati, non
nocivi per la salute; tali requisiti devono permanere per l ’intero ciclo di vita del fabbricato;
b) riciclati, riciclabili, di recupero, prodotti con un basso bilancio energetico ambientale, di provenienza
locale.
2. I requisiti di qualità di cui al comma 1 costituiscono i criteri per la redazione del capitolato tipo e del
prezzario regionale di cui all’articolo 11.
Art. 9
(Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia)
1. La certificazione della sostenibilità degli interventi di bioedilizia è un sistema di procedure univoche e
normalizzate che utilizza il protocollo e le relative linee guida per valutare sia il progetto che l’edificio
realizzato.
2. La certificazione di cui al comma 1 ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica
obbligatoria di cui al d.lgs. 192/2005, per la quale sono parimenti utilizzati le modalità e gli strumenti di
valutazione di cui all ’articolo 7 della presente legge, con riferimento ai requisiti ed ai parametri indicati nel
citato decreto.
3. Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciato, su richiesta del proprietario dell’immobile o del
soggetto attuatore dell’intervento, da un professionista estraneo alla progettazione e alla direzione lavori,
accreditato ai sensi del comma 4, lettera c). Il certificato è affisso nell’edificio in luogo facilmente visibile.
4. La Regione, con regolamento adottato ai sensi dell ’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, sentita
la competente commissione consiliare, definisce:
a) la procedura e le modalità per la richiesta ed il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici;
b) le procedure, le modalità ed i tempi per l’effettuazione dei controlli, anche a campione, sugli interventi
edilizi in fase di realizzazione nonché sugli interventi realizzati al fine di accertare la conformità degli stessi
alla certificazione rilasciata;
c) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici
comprensivo dell’individuazione dei relativi requisiti professionali, in coerenza, relativamente alla
certificazione energetica, con quanto stabilito dall ’articolo 4 del d.lgs. 192/2005, nonché le modalità di
controllo, anche a campione, sulla sussistenza dei suddetti requisiti e sull’attività certificatoria.
5. L’applicazione del protocollo e l’acquisizione del certificato di sostenibilità è obbligatoria per gli interventi
relativi agli immobili di proprietà della Regione.
Art. 10
(Controlli e sanzioni)
1. I controlli previsti dall’articolo 9, comma 4, lettera b), sono effettuati dai comuni, anche in raccordo con
la Regione. Qualora dagli stessi risultino difformità, il comune ingiunge al soggetto attuatore o al
proprietario di effettuare i lavori necessari per rendere uniforme l ’intervento a quanto dichiarato ai fini della
certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia. In caso di inottemperanza, il comune:
a) provvede ad effettuare le necessarie comunicazioni alla Regione ai fini della revoca della certificazione di
sostenibilità degli interventi di bioedilizia rilasciata, nonché della revoca della concessione o della
erogazione dei contributi di cui all’articolo 14;
b) provvede alla revoca degli eventuali incentivi concessi ai sensi dell’articolo 13.
2. I controlli previsti dall’articolo 9, comma 4, lettera c), sono effettuati dalla Regione. Nel caso in cui
vengano meno i requisiti previsti per l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione, ai
sensi dell ’articolo 9, comma 4, lettera c), ovvero nel caso di rilascio di certificazioni irregolari, i soggetti
decadono dall’accreditamento medesimo e la Regione ne segnala l ’operato al rispettivo ordine
professionale.
Art. 11
(Prezzario e capitolato tipo prestazionale)
1. La Regione adotta un capitolato tipo prestazionale per la realizzazione degli interventi di bioedilizia e
nell’ambito del tariffario regionale dei prezzi per la realizzazione di opere edili istituisce un’apposita sezione
dedicata alla bioedilizia.
2. I requisiti di qualità dei materiali da costruzione di cui all’articolo 8 costituiscono i criteri per la redazione
del capitolato e del prezzario di cui al comma 1.
CAPO IV
INCENTIVAZIONE E PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ
DEGLI INTERVENTI DI BIOEDILIZIA
Art. 12
(Calcolo degli indici di fabbricabilità)
1. Al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, i comuni prevedono, per la
determinazione dell ’indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico e fermo restando il rispetto
delle distanze minime previste dalla normativa vigente, lo scomputo:
a) del maggior spessore delle murature esterne degli edifici, siano esse tamponature o muri portanti, per la
parte eccedente 30 centimetri, fino ad un massimo di 25 centimetri;
b) del maggior spessore dei solai intermedi e di copertura, per la parte eccedente 30 centimetri e,
rispettivamente, fino ad un massimo di 15 e 25 centimetri;
c) delle serre solari con vincolo di destinazione e, comunque, di dimensioni non superiori al 15 per cento
realizzata;
della superficie utile dell’unità abitativa realizzata
d) degli altri maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l’isolamento termico ed acustico, la
captazione diretta dell ’energia solare e la ventilazione naturale, alla riduzione dei consumi energetici o del
rumore proveniente dall’esterno.
2. Il contenimento del consumo energetico realizzato con gli interventi di cui al comma 1 deve essere
dimostrato nell’ambito della documentazione tecnica richiesta per il titolo abilitativo, anche in conformità
con quanto previsto dal d.lgs. 192/2005.
3. I comuni applicano lo scomputo dei maggiori volumi realizzati ai sensi del comma 1 anche ai fini della
determinazione del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire.
costruire
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 sono applicabili anche agli interventi di recupero degli edifici
esistenti, a condizione che siano salvaguardati gli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed
artistico nonché gli allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali, e le falde dei tetti che
caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
5. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri
regolamenti edilizi alle disposizioni di cui al comma 1. In mancanza di adeguamento, le suddette
disposizioni trovano comunque applicazione.
Art. 13
(Incentivi per interventi di bioedilizia)
1. I comuni prevedono, per gli interventi edilizi conformi al protocollo regionale, la riduzione degli oneri di
urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, in misura crescente in relazione al livello di
sostenibilità energetico-ambientale e comunque fino ad un massimo del 50 per cento, ovvero adottano, iin
n
riferimento agli edifici a maggiori prestazioni energetico-ambientali, altre forme di incentivazione.
2. La riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria può essere cumulata ad eventuali altre riduzioni sui
medesimi, previste dalla normativa vigente.
3. Gli incentivi di cui al presente articolo sono cumulabili con gli altri contributi previsti dall’articolo 14 e
dalla normativa vigente.
Art. 14
(Contributi regionali per interventi di bioedilizia)
1. La Regione, al fine di incentivare la realizzazione di interventi edilizi in conformità ai contenuti del
protocollo regionale, concede contributi a soggetti pubblici e privati nella misura massima, rispettivamente,
del 50 e del 20 per cento del costo complessivo dell ’intervento.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 9 sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e
l’erogazione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 15
(Attività regionali formative e informative)
1. La Regione, al fine di favorire la diffusione e la conoscenza dei principi della sostenibilità energetico
ambientale nell’edilizia, promuove:
a) anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, specifici corsi di formazione, aggiornamento e
riqualificazione professionale rivolti, in particolare, agli enti locali, alle aziende territoriali per l’edilizia
residenziale, alle imprese ed ai liberi professionisti;
b) iniziative culturali, studi e ricerche sulle tecniche e sui criteri costruttivi dell ’architettura sostenibile e
della bioedilizia, anche mediante intese o collaborazioni con le università, le istituzioni scolastiche e
formative, gli ordini professionali, le associazioni di categoria interessate, gli enti di ricerca;
c) anche in collaborazione con gli enti locali, concorsi di idee o progettazioni per la realizzazione di
interventi di architettura sostenibile e di bioedilizia;
d) campagne informative per la diffusione di una cultura dell’uso responsabile del territorio e del costruire,
finalizzate al rispetto dell’ambiente ed al risparmio energetico.
2. La Regione realizza, altresì, sul proprio sito internet, anche attraverso convenzioni con gli enti pubblici
interessati, uno sportello informativo sulla architettura sostenibile e sulla bioedilizia.
Art. 16
(Sostenibilità energetico ambientale nell ’edilizia residenziale pubblica. Modifica alla legge regionale 6
agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia
residenziale pubblica” e successive modifiche)
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 12/1999, come modificato dal comma 2 del presente
articolo, riserva una quota dei fondi da ripartire a favore di interventi di edilizia residenziale pubblica da
realizzare in conformità al protocollo regionale di cui all’articolo 7.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 12/1999 è inserito il seguente:
“2bis. Una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2, lettera
a) è riservata agli interventi di nuova realizzazione e di recupero conformi al protocollo regionale sulla
bioedilizia, ripartita in base al punteggio attribuito dall’applicazione del suddetto protocollo”.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17
(Disposizione transitoria)
1. Ai titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di cui agli articoli 4, comma 2, 5 e 12, richiesti e non
ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la disciplina normativa
previgente.
Art. 18
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la legge regionale 8 novembre 2004, n. 15 (Disposizioni per favorire l’impiego di energia solare termica
e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici);
b) i commi 6 e 7 dell’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale
per l ’esercizio 2008).
Art. 19
(Disposizione finanziaria)
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge viene istituito,
nell’ambito dell’UPB E62, un capitolo denominato “Disposizioni in materia di architettura sostenibile e di
bioedilizia” con lo stanziamento di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. Ai relativi oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del
capitolo E62516.
Note:
(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 7 giugno 2008, n. 21
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.
ANNEX_ 09
Protocollo RC n. 10657/09
Deliberazione n. 7
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2011
VERBALE N. 9
Seduta Pubblica del 14 febbraio 2011
Presidenza: POMARICI - PICCOLO
L’anno duemilaundici, il giorno di lunedì quattordici del mese di febbraio, alle ore 15,05,
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già
iscritti all’ordine dei lavori della seduta dell’11 febbraio, tolta per mancanza del numero legale,
per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Vice Presidente Samuele PICCOLO, il
quale dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,20 – il Presidente Marco POMARICI, assunta la
presidenza dell’Assemblea, dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento,
all’appello dei Consiglieri.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 21
Consiglieri:
Azuni Maria Gemma, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Ciardi Giuseppe, De Micheli
Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Ferrari Alfredo, Gramazio Luca, La Fortuna
Giuseppe, Masino Giorgio Stefano, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Rossin Dario, Storace
Francesco, Tomaselli Edmondo, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli
Alessandro, Vigna Salvatore e Voltaggio Paolo.
Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:
Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio,
Cantiani Roberto, Cianciulli Valerio, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca
Athos, De Luca Pasquale, Fioretti Pierluigi, Gazzellone Antonio, Guidi Federico, Marroni
Umberto, Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Nanni Dario,
Onorato Alessandro, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Parsi Massimiliano,
Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rocca Federico,
Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Todini
Ludovico Maria, Valeriani Massimiliano e Zambelli Gianfranco.
2
Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Parsi ha giustificato la propria
assenza.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy
Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana e Okeadu Victor Emeka.
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Belviso
Sveva e Corsini Marco.
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 166ª proposta
nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti:
166ª Proposta (Dec. G.C. del 4 novembre 2009 n. 98)
Variazioni ed integrazioni del Regolamento Edilizio Comunale. Norme per il
risparmio energetico, l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia e risparmio
delle risorse idriche.
Premesso che il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 stabilisce i criteri, le
condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di
favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la
diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione
delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la
competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico;
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20 febbraio 2006 sono
state apportate alcune variazioni ed integrazioni al Regolamento Edilizio Comunale
concernenti disposizioni in materia di risparmio energetico, utilizzazione di fonti
rinnovabili di energia e risparmio delle risorse idriche;
Che, in particolare, nelle more della redazione del Nuovo Regolamento Edilizio è
stata approvata una specifica regolamentazione della materia, sia per gli edifici pubblici e
privati di nuova edificazione che per quelli oggetto di interventi di complessiva
ristrutturazione, attraverso l’integrazione del vigente Regolamento Edilizio con i seguenti
articoli:
−
−
−
−
−
articolo 48 bis – Risparmio energetico e fonti rinnovabili di energia;
articolo 48 ter – Risparmio energetico e definizione del volume imponibile;
articolo 48 quater – Sistemi di accumulo, riutilizzazione delle acque meteoriche e di
risparmio idrico;
articolo 48 quinquies – Pavimentazione, aree verdi, superfici ed aree libere del lotto;
articolo 48 sexies – Fase transitoria;
Che il Regolamento Edilizio deve contenere una maggiore integrazione in materia
di tutela ambientale attraverso la stesura di specifici allegati relativi ai temi dell’utilizzo
delle energie alternative, della razionalizzazione dei consumi energetici, del risparmio
idrico, dell’isolamento acustico, del calcolo del risparmio energetico degli edifici;
Che, con nota prot. n. 73998 del 31 ottobre 2006, la deliberazione suddetta è stata
trasmessa alla Provincia di Roma – Dipartimento “Governo del territorio e della mobilità”
– Servizio Urbanistica, ai sensi dell’articolo 71 della L.R. Lazio n. 38/1999;
3
Che la Provincia di Roma, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1200/1944
del 28 novembre 2006, ha espresso il proprio assenso in ordine alle variazioni ed
integrazioni introdotte dal Comune di Roma al proprio Regolamento Edilizio, in quanto
conformi e coerenti con la normativa nazionale e regionale di riferimento, invitando
peraltro l’Amministrazione Comunale, nel procedere alla redazione del Nuovo
Regolamento Edilizio, ad adeguarlo alle disposizioni regionali relative alla riduzione e
prevenzione dell’inquinamento luminoso;
Che ai sensi dell’articolo 71 comma 3 della citata L.R. n. 38/1999, occorre
pronunciarsi sulle osservazioni della Provincia;
Che, inoltre, con nota 17 novembre 2006, la ASL RMC ha fatto presente che,
relativamente all’utilizzo delle acque di pioggia per la pulizia delle parti comuni e per gli
scarichi dei water (articolo 48 quater), tale utilizzo può essere previsto, ma deve essere
subordinato al rispetto delle normative igienico-sanitarie;
Che con Decreto Legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006, pubblicato sulla G.U.
n. 26 del 1° febbraio 2007, sono state approvate integrazioni e modificazioni al Decreto
Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, in materia di rendimento energetico nell’edilizia e
di certificazione energetica degli edifici;
Che il Decreto Legislativo n. 192/2005, come modificato ed integrato dal Decreto
Legislativo n. 311/2006, all’articolo 2 comma 1 lettera c), definisce la prestazione
energetica di un edificio come “la quantità annua di energia effettivamente consumata o
che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso
standard dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione
dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l’illuminazione”;
Che il Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 – Regolamento
di attuazione dell’art. 4, comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs. n. 192/2005 – definisce i
criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi della prestazione energetica,
finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo, valorizzazione e integrazione delle fonti rinnovabili;
Che il Decreto Ministeriale (Sviluppo Economico) 26 giugno 2009 – Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici – definisce le Linee guida nazionali
per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione e
cooperazione tra lo Stato e le Regioni;
Che il Decreto Legislativo n. 115/2008, all’art. 18 comma 6, prescrive che ai fini di
dare piena attuazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica
degli edifici, nelle more dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera c), del medesimo Decreto Legislativo e fino alla data di entrata in vigore dello
stesso Decreto, si applica l’allegato III;
Che la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) dispone che a
decorrere dal 1° gennaio 2009 nei regolamenti edilizi, ai fini del rilascio del permesso di
costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo tale da
garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa,
compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali di
estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati la produzione energetica
minima è di 5 kW;
Che la legge 27 febbraio 2009 n. 14, di conversione del Decreto Legge 30 dicembre
2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti, all’art. 29 comma 1 octies, ha differito la scadenza del 1° gennaio
2009 prevista dall’articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e
4
regolamentari in materia edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, al 1° gennaio 2010;
Che la Legge Regionale n. 6 del 27 maggio 2008, in materia di architettura
sostenibile e bioedilizia, promuove ed incentiva la sostenibilità energetico-ambientale
nella progettazione e realizzazione di opere edilizie pubbliche e private, individuando e
promuovendo l’adozione e la diffusione di principi, modalità e tecniche proprie
dell’architettura sostenibile e della bioedilizia, ivi compresi quelli tesi al miglioramento
delle prestazioni energetiche degli edifici in conformità a quanto stabilito dal Decreto
Legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Che la stessa Legge Regionale n. 6/2008, ai fini della salvaguardia delle risorse
idriche e del loro uso razionale, prescrive che negli interventi di ristrutturazione edilizia,
di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, sono obbligatori il recupero delle
acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili,
tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione,
l’installazione di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati, l’installazione di
rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua;
Che, al fine di una concreta operatività della modifica al Regolamento Edilizio
adottata con la deliberazione consiliare n. 48 del 20 febbraio 2006, appare opportuno fare
riferimento anziché al “fabbisogno complessivo di un edificio” alla “prestazione
energetica di un edificio”;
Che per fabbisogno effettivo di energia frigorifera si intende il fabbisogno ideale di
energia termica per raffrescamento (così come calcolato nella UNI TS 11300-1),
aumentato delle perdite di emissione, regolazione, distribuzione, accumulo e diminuito
della quantità di energia recuperata (così come calcolate nella UNI TS 11300-3);
Che per fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione estiva si
intende la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede
possa essere necessaria per la climatizzazione estiva in condizioni climatiche e di uso di
riferimento dell’edificio (così come calcolato nella UNI TS 11300-3);
Che, contemporaneamente alla definizione dell’iter approvativo delle modifiche al
Regolamento Edilizio, è stata svolta da un apposito “Tavolo Tecnico”, composto dai
rappresentanti degli Uffici Comunali competenti, con l’apporto della “Commissione per
l’Energia”, istituita con ordinanza del Sindaco di Roma n. 235 del 2 settembre 2008, una
verifica approfondita della nuova normativa, finalizzata a rendere effettivamente
operative le nuove disposizioni ed evitare difficoltà interpretative della stessa;
Che, per gli edifici destinati al Culto, escluse le loro pertinenze, in considerazione
della specificità di tali immobili e della limitata rilevanza rispetto all’impatto ambientale
complessivo, è opportuno che gli stessi abbiano una disciplina diversa rispetto alla
generalità degli edifici;
Che, conseguentemente, oltre a prendere atto dell’assenso della Provincia alle
variazioni ed integrazioni al Regolamento Edilizio, occorre apportare alcune modifiche
alle disposizioni introdotte con la deliberazione n. 48/2006, che tengano conto delle
considerazioni soprariportate, anche alla luce della normativa nazionale sopravvenuta;
Che in data 29 luglio 2009 il Dirigente della II U.O. del Dipartimento IX, ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Dirigente
F.to: A. Fatello”;
5
Che in data 29 luglio 2009 il Dirigente della VIII U.O. del Dipartimento VI, ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del T.U. Enti Locali, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Dirigente
F.to: S. Tarquini”;
Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma
2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
Che la proposta, in data 5 novembre 2009, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l’espressione del parere
da parte del relativo Consiglio;
Che dai Municipi I, IV, VIII e XIX non è pervenuto alcun parere entro il termine
prescritto;
Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi III, V, VII, X, XI, XII, XV,
XVI, XVIII e XX hanno espresso parere favorevole;
Che i Consigli dei Municipi VI, XIII e XVII hanno espresso parere favorevole con
le seguenti richieste di modifiche e/o osservazioni:
a. la mancanza della previsione, nella proposta di deliberazione, dei controlli previsti
dall’art. 10 L.R. n. 6/2008;
b. la mancanza di riferimento, nella proposta di deliberazione, al “Prezziario della
Bioedilizia” ex art. 11 L.R. n. 6/2008;
c. l’opportunità dell’istituzione di sportelli municipali di informazione in materia di
risparmio energetico;
d. la richiesta di specifica indicazione circa i limiti e le caratteristiche del materiale
coibente da utilizzare ai fini dell’art. 48 ter punto 1;
e. la prescrizione dell’altezza netta di 2,40 metri dal vano tecnico di cui all’art. 48 ter
paragrafo 1;
f. la mancata previsione del riciclo delle acque grigie (art. 48 quater);
g. l’indicazione di inserire in deliberazione un ruolo di controllo per RomaEnergie
prevedendone una rivalorizzazione ed un potenziamento del suo organico e delle
risorse;
h. l’indicazione di predisporre gli organi di Controllo preposti al rispetto della
deliberazione;
i.
l’indicazione di parificare gli standard previsti per gli appartamenti anche per le
strutture ricettive quali alberghi e hotel;
Che il Consiglio del Municipio IX ha espresso parere contrario senza motivazione;
Che la Giunta Comunale nella seduta del 26 maggio 2010, in merito alle richieste
e/o osservazioni dei Municipi, ha rappresentato quanto segue:
a. l’osservazione non viene accolta in quanto riferita all’art. 10 L.R. n. 6/2008 che
rimanda all’art. 9, comma 4 lettera b) della stessa Legge Regionale che prevede tali
procedure all’interno di un futuro regolamento regionale ancora da adottare;
b. l’osservazione non viene accolta in quanto riferita all’art. 11 L.R. n. 6/2008 che
prevede un capitolato tipo prestazionale ancora da adottare dalla Regione Lazio;
6
c. la richiesta è già prevista nell’attuale stesura della proposta di deliberazione all’art. 48
nonies seconda parte lettera d) che attribuisce alla Commissione Tecnica per
l’Energia, di cui allo stesso art. 48 nonies, il compito di “svolgere supporto tecnicoscientifico e consulenza per i Dipartimenti e per i Municipi sulle questioni
energetiche” non escludendo il supporto all’istituzione, da parte dei Municipi, di
sportelli informativi in materia di risparmio energetico;
d. l’osservazione non è accolta, non solo perché risulta difficile l’inserimento
nell’articolato della deliberazione e riveste carattere limitativo rispetto alle possibilità
tecniche e progettuali da esprimere nella realizzazione dei volumi cui si riferisce
l’art. 48 ter; d’altro canto, per quanto riguarda le caratteristiche prestazionali di
isolamento termico, l’osservazione è già contenuta nell’obbligo della dimostrazione di
calcolo di cui all’art. 48 ter comma 2 primo punto;
e. l’osservazione viene accolta essendo già presente nell’articolato della deliberazione
Consiglio Comunale n. 48/2006 e in quanto coerente con i limiti dimensionali degli
spazi sottotetti;
f. l’osservazione, pur se condivisibile, non è accolta in quanto attualmente di difficile
applicazione sia in termini quantitativi che in termini qualitativi; tali chiarimenti
saranno forniti dalla individuazione dei criteri e delle modalità di salvaguardia delle
risorse idriche e del loro uso razionale dalla Giunta Regionale con successivo
provvedimento che indichi le tecniche per il recupero delle acque piovane e grigie
come dettato dall’art. 4 comma 1 della L.R. n. 6/2008;
g. l’osservazione non viene accolta in quanto non pertinente con il dispositivo della
deliberazione, prevedendo l’istituzione della Commissione Tecnica per l’Energia,
affida alla stessa l’esclusivo compito di svolgere supporto tecnico-scientifico e
consulenza per i Dipartimenti e per i Municipi sulle questioni energetiche e di
controllo sull’attuazione della deliberazione, non contemplando, quindi, il ruolo di
altre Agenzie o Società in sostituzione degli Uffici dell’Amministrazione. Alla stessa
RomaEnergie, il cui Statuto è stato modificato con D.C.C. n. 1 del 2002, è fatto
divieto di svolgere attività diverse dal settore istituzionale che prevede, in sostanza,
esclusivamente attività di promozione e non anche di controllo;
h. l’osservazione non viene accolta in quanto già inserita nell’art. 48 nonies con i
compiti affidati alla Commissione Tecnica per l’Energia;
i.
l’osservazione è stata discussa in sede di Commissioni Consiliari ed il testo licenziato
prevede nell’art. 48 bis comma 3 lettera b) quantità specifiche di produzioni di energia
elettrica minime da fonti rinnovabili;
Che le Commissioni Consiliari Permanenti IV e VIII, nella seduta congiunta del
18 gennaio 2010, hanno espresso parere favorevole all’unanimità;
Visto il Regolamento Edilizio;
Visto il NPRG vigente;
Visto il D.Lgs. n. 31/2001;
Visto il D.Lgs. n. 27/2002;
Visto il D.M. n. 185/2003;
Visto il D.Lgs. n. 192/2005;
Visto il D.Lgs. n. 311/2006;
Vista la legge n. 296/2006;
Vista la Legge Regionale n. 6/2008;
Visto il D.Lgs. n. 115/2008;
Vista la legge n. 14/2009;
7
Visto il D.P.R. n. 59/2009;
Visto il D.M. del 26 giugno 2009;
Visto il parere del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell’art. 49
del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA
−
di prendere atto dell’assenso della Provincia in ordine alle variazioni ed integrazioni
al vigente Regolamento Edilizio introdotte con la deliberazione consiliare n. 48 del
20 febbraio 2006, nonché dell’invito nel procedere alla redazione del nuovo
Regolamento Edilizio, ad adeguarlo alle disposizioni dettate dalla normativa regionale
relativa alla riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso;
−
di apportare per le motivazioni indicate in premessa alcune modifiche ed integrazioni
alle disposizioni introdotte con la deliberazione consiliare n. 48/2006, per cui gli
attuali articoli: 48/bis, 48/ter, 48/quater, 48/quinquies, 48/sexies, 48/septies sono
sostituiti ed integrati dai seguenti:
Articolo 48/bis – Risparmio energetico e fonti rinnovabili di energia.
1. Gli edifici pubblici e privati di nuova costruzione devono possedere un indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale (E.P.i.) migliorativo rispetto al
limite stabilito dal D.Lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni
secondo quanto riportato nella seguente tabella:
S/V ≤ 0,2
0%
0,2 < S/V ≤ Interpolazione lineare tra 0% e 40%
0,9
S/V > 0,9
40%
Tale miglioramento dovrà essere ottenuto attraverso misure di contenimento, sistemi
solari passivi e attraverso l’impiego di fonti rinnovabili di energia.
Per gli edifici destinati all’esercizio del culto, escluse le loro pertinenze, la
percentuale migliorativa è ridotta della metà.
2. Negli edifici pubblici e privati di nuova costruzione o in occasione di nuova
installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti,
relativamente all’intera unità edilizia, l’impianto di produzione di energia termica
deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno
annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con
l’utilizzo di fonti rinnovabili. Tale limite è ridotto al 20 per cento per gli edifici situati
nella parte di città storica dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità – così come
chiaramente individuata nel P.T.P.R. adottato dalla Regione Lazio e pubblicato sul
BURL n. 6 del 14 febbraio 2008 –.
In caso di impossibilità tecnica, adeguatamente documentata mediante relazione
asseverata da tecnico abilitato, a raggiungere il completo soddisfacimento della
disposizione del precedente capoverso, il dimensionamento ottimale dell’impianto
8
proposto dovrà esser valutato dalla “Commissione Tecnica per l’Energia”, istituita
presso il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica.
3. Negli edifici pubblici e privati di nuova costruzione, il cui titolo abilitativo sia stato
richiesto dopo il 22 giugno 2008 (data di entrata in vigore della L.R. n. 6/2008) e non
ancora rilasciato, deve essere assicurata la seguente produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile:
a) per superfici con destinazioni d’uso a:
–
–
–
abitazioni singole;
abitazioni agricole;
abitazioni collettive;
una produzione minima di 1.000 kWh annui per ogni unità immobiliare e per le
parti comuni;
b) per superfici con destinazioni d’uso a:
–
–
strutture ricettive alberghiere;
strutture ricettive extra-alberghiere;
una produzione minima di 1.000 kWh annui per ogni 60 posti letto o frazione;
c) per superfici con destinazioni d’uso diverse dalle precedenti deve essere assicurata
una produzione pari al 100% del fabbisogno annuo di energia primaria per la
climatizzazione estiva, fermo restando l’obbligo di assicurare una produzione
minima di:
–
–
–
–
1.300 kWh annui per S.U.L. inferiori a 100 mq.;
5.000 kWh annui per S.U.L. comprese tra 100 e 500 mq.;
1.000 kWh annui, ulteriori, per ogni 500 mq. di S.U.L. superiori ai primi
500 mq.;
10.000 kWh annui per S.U.L. superiore a 2.500 mq.
Per tali finalità i sistemi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
nonché quelli previsti dal comma 2, qualora siano sistemi solari, devono essere
installati sulle coperture degli edifici, al fine di massimizzare l’efficienza dei sistemi
stessi con soluzioni organicamente inserite nell’estetica dell’edificio.
Gli impianti sui tetti a falde devono essere posizionati in adiacenza alla copertura
inclinata o meglio integrati in essa. I serbatoi di accumulo degli impianti solari
termici devono essere posizionati in maniera non visibile dal piano stradale ovvero
all’interno dei volumi tecnici degli edifici.
Nel caso di coperture piane i pannelli possono essere installati con inclinazione
ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando
l’ombreggiamento tra di essi se disposti su più file.
In caso di impossibilità tecnica, adeguatamente documentata mediante relazione
asseverata da tecnico abilitato, a raggiungere la quota sopra prevista per gli edifici
indicati al punto a), la produzione minima per ogni unità edilizia, non dovrà in ogni
caso essere inferiore a 1.000 kWh annui per ogni 100 mq. di S.U.L.
Qualora anche le quantità previste al capoverso precedente non possano essere
soddisfatte per impedimenti tecnici, documentati attraverso relazione asseverata da
tecnico abilitato, i sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili potranno
essere installati nelle pertinenze delle unità edilizie ovvero in strutture appositamente
realizzate ed integrate. Tale ubicazione, in caso di impedimenti tecnici, è consentita
9
anche per gli edifici indicati al punto b) e punto c) ferme restando le quantità ivi
previste.
In caso di ulteriore impossibilità tecnica, a raggiungere il completo soddisfacimento
del dettato del precedente capoverso, per il raggiungimento dei succitati quantitativi
di produzione energetica da fonti rinnovabili, è consentita la partecipazione alla
realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
installati fuori dal lotto di pertinenza, ovvero l’acquisizione di diritti sui
medesimi, purché si tratti di impianti comunque localizzati all’interno del territorio
comunale.
Tale alternativa adeguatamente documentata, sarà valutata dalla “Commissione
Tecnica per l’Energia” istituita presso il Dipartimento Programmazione e Attuazione
Urbanistica.
4. All’atto della richiesta del titolo abilitativo dovrà essere prodotta una specifica
relazione, sottoscritta da tecnico abilitato, con i necessari elaborati tecnici e calcoli
redatti secondo i criteri specificati in premessa, che attesti come gli interventi previsti,
siano idonei a soddisfare i requisiti del presente articolo.
All’atto della presentazione della Dichiarazione di Fine Lavori dovrà essere allegato
l’Attestato di Qualificazione Energetica, redatto in duplice copia da un tecnico
abilitato e asseverato dal Direttore dei Lavori.
In sede di richiesta del certificato di agibilità degli edifici dovrà essere depositato
l’Attestato di Certificazione Energetica e prodotta apposita relazione asseverata che
attesti la sussistenza degli impianti e la loro conformità al progetto depositato.
Nel certificato di agibilità dovrà essere indicata la Classe Energetica come individuata
nell’Attestato di Certificazione Energetica depositato per il rilascio dello stesso.
La destinazione del volume tecnico, finalizzato al soddisfacimento delle presenti
norme, collocato sul tetto captante o nel sottotetto verrà verificata in sede di
agibilità mediante sopralluogo degli Uffici Tecnici Municipali oppure mediante
perizia giurata.
5. Le prescrizioni dei commi precedenti si applicano anche agli interventi di
ristrutturazione edilizia su interi edifici.
In caso di impedimenti tecnici, adeguatamente documentati, eventuali deroghe al
capoverso precedente saranno valutate dalla “Commissione Tecnica per l’Energia”
istituita presso il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica.
6. Sono sempre fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e
paesaggistici.
7. In caso di impedimenti, adeguatamente documentati, di natura tecnica che ostacolino
l’installazione di impianti solari sull’edificio o sulle pertinenze, o impediscano l’uso
di impianti alimentati da altre fonti rinnovabili di energia, devono essere valutate
soluzioni alternative quali cogenerazione ad alto rendimento secondo il D.Lgs.
n. 20/2007 e pompe di calore.
Tale alternativa ed eventuali deroghe alle prescrizioni, adeguatamente documentate,
saranno valutate dalla “Commissione Tecnica per l’Energia” istituita presso il
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica.
Art. 48/ter – Risparmio energetico e casi di esclusione dal volume imponibile e della
superficie utile lorda.
10
1. Al fine di favorire gli interventi per il risparmio energetico e per l’utilizzo delle fonti
rinnovabili di energia, dal calcolo del volume fuori terra e della “superficie utile
lorda” (S.U.L.) e dell’altezza degli edifici, come definiti dalle NTA del PRG sono
esclusi:
–
–
–
–
–
–
il maggior spessore delle murature esterne degli edifici, siano esse tamponature o
muri portanti, per la parte eccedente i 30 centimetri, fino ad un massimo di
25 centimetri;
il maggior spessore dei solai intermedi a contatto con ambienti riscaldati, per la
parte eccedente 30 centimetri, fino ad un massimo di 15 centimetri;
il maggior spessore dei solai intermedi a contatto con ambienti non riscaldanti e
dei solai a contatto con l’esterno, per la parte eccedente 30 centimetri, fino ad un
massimo di 25 centimetri;
il vano collocato sul tetto captante o nel sottotetto in quanto considerato volume
tecnico perché destinato ad accogliere gli impianti, i serbatoi e le masse
d’accumulo per l’acqua calda ed il calore prodotto dai collettori solari. In tale
volume devono essere ospitati i componenti del circuito primario dell’impianto
solare termico ed i dispositivi di condizionamento della potenza dell’impianto
fotovoltaico e di connessione alla rete (quadro elettrico e dispositivi di interfaccia
con la rete);
i vani tecnici di cui al punto precedente dovranno avere una altezza netta interna,
da pavimento ad intradosso del vano, non superiore a m. 2,40;
gli altri maggiori volumi o superfici, sia in facciata che in copertura, anche di
altezza utile superiore a m.1,80 se ricavati tra l’intradosso del solaio di copertura
e estradosso dell’ultimo livello di calpestio, purché finalizzati, attraverso
l’isolamento termico ed acustico, alla captazione diretta dell’energia solare e alla
ventilazione naturale, alla riduzione dei consumi energetici o del rumore
proveniente dall’esterno.
2. I sistemi bioclimatici passivi, come le serre captanti, nonché altri spazi strettamente
funzionali al risparmio energetico per la captazione e lo sfruttamento dell’energia
solare e il guadagno termico solare negli edifici, non sono computati nel calcolo dei
volumi e delle S.U.L. ammissibili purché rispettino le seguenti condizioni:
–
–
–
–
–
–
–
dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al
progetto, la loro funzione di riduzione del fabbisogno di energia primaria per la
climatizzazione invernale di una quantità pari ad almeno il 10%, attraverso lo
sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare;
le dimensioni in pianta non siano superiori al 15% della superficie utile dell’unità
immobiliare connessa o dell’unità edilizia oggetto dell’intervento;
la formazione della serra non deve determinare nuovi locali riscaldati o
comunque locali idonei a consentire la presenza continuativa di persone (locali di
abitazione permanente o non permanente, luoghi di lavoro, etc.);
i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto di illuminazione e aerazione
naturale diretta;
se dotati di superfici vetrate siano provvisti di opportune schermature
e/o dispositivi mobili e rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo;
il progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento
solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento.
Come guadagno si intende la differenza tra energia dispersa in assenza del
sistema bioclimatico e quella dispersa in presenza del sistema stesso;
nel caso di serre solari, queste devono essere integrate prioritariamente nella
facciata esposta nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest.
11
3. Ogni edificio può dotarsi di un sistema di ventilazione naturale, per il riscaldamento
ed il raffrescamento degli ambienti. Il sistema di ventilazione prefigurandosi come
volume tecnico non sarà conteggiato nel volume e nella S.U.L. dell’edificio alle
seguenti condizioni:
–
–
consenta la circolazione di flussi d’aria differenziati per stagione;
vengano usati materiali da costruzione con elevata capacità termica.
4. Le soluzioni alternative alle indicazioni del presente articolo e le eventuali ulteriori
esclusioni di spessori supplementari, adeguatamente documentati, impiegati ai fini del
risparmio energetico, o dell’ottenimento degli incentivi previsti, saranno valutate dalla
“Commissione Tecnica per l’Energia” istituita presso il Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica.
Art. 48/quater – Sistemi di risparmio della risorsa idrica.
1.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 104 delle NTA del PRG, negli interventi di
nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia su interi edifici è fatto obbligo di:
− installare nei servizi igienici cassette d’acqua per i water con scarichi differenziati
dotati di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione,
prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua;
− installare rubinetterie dotate di miscelatore aria-acqua;
− per le destinazioni non residenziali individuate alle lettere b, c, d, e, f dell’art. 6
delle NTA del PRG, installare rubinetteria monocomando comandata a sensore, a
pedale o a tempo.
Le prescrizioni del presente comma si applicano anche al patrimonio esistente per
tutte le categorie di intervento, così come classificate all’art. 9 delle NTA del
PRG, con la sola esclusione della manutenzione ordinaria.
2.
Ulteriori criteri e modalità di salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso
razionale, da attuare negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione
edilizia, verranno regolamentati dopo l’individuazione degli stessi da parte della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. n. 6/2008.
Art. 48/quinquies – Pavimentazioni, aree verdi, superfici ed aree libere del lotto.
Negli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia su interi edifici e di
ristrutturazione urbanistica, è obbligatorio l’impiego di pavimentazioni drenanti nelle
sistemazioni delle superfici esterne e aree di pertinenza, almeno per il 50% della
superficie pavimentata.
Qualora la superficie coperta SC sia superiore al 50% della superficie fondiaria SF le
prescrizioni del precedente punto dovranno essere estese alla totalità della superficie non
coperta.
Art. 48/sexies – Interventi impiantistici.
1. Produzione centralizzata dell’energia termica.
Negli edifici con più di 10 unità abitative o superiori a 2.500 mc. è obbligatorio
l’impiego di impianti di riscaldamento centralizzati, dotati di sistema di gestione e
contabilizzazione individuale dei consumi.
Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alle destinazioni d’uso
all’art. 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova costruzione di edifici
pubblici e privati e di ristrutturazione degli stessi conformemente all’articolo 3,
12
comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 192/2005, è obbligatoria la predisposizione delle
opere, riguardanti l’involucro dell’edificio e gli impianti, necessarie a favorire il
collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una
distanza inferiore a metri 1.000 ovvero in presenza di progetti approvati nell’ambito di
opportuni strumenti pianificatori.
2. Reti di distribuzione dell’acqua calda sanitaria.
In tutti gli edifici, le reti di distribuzione dell’acqua calda sanitaria interne alle
abitazioni dovranno prevedere un allaccio per gli elettrodomestici che utilizzano nel
loro ciclo acqua calda.
3. Scaldabagni elettrici.
Negli edifici pubblici e privati con destinazioni d’uso ad:
−
−
−
−
−
abitazioni singole;
abitazioni collettive;
abitazioni agricole;
strutture ricettive alberghiere;
strutture ricettive extra-alberghiere;
non è consentito l’utilizzo di riscaldatori elettrici per la preparazione dell’acqua calda
sanitaria.
4.
Efficienza degli impianti di illuminazione.
Il primo criterio di contenimento energetico è quello di favorire l’utilizzo
dell’illuminazione naturale.
In relazione all’uso razionale dell’energia elettrica è obbligatorio per le zone non
destinate alla permanenza di persone negli edifici pubblici e del terziario, e per le sole
parti comuni degli edifici residenziali, l’uso di dispositivi che permettono di
controllare i consumi di energia dovuti all’illuminazione.
In particolare, pur prevedendo che l’illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di
circolazione e di collegamento deve assicurare condizioni di benessere visivo e
garantire la sicurezza di circolazione degli utenti, è previsto:
−
Edifici a destinazione abitativa:
− obbligo di installazione di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di
presenza in tutte le parti comuni (garage, vano scale, corridoi, cantine, ecc.)
eccetto negli androni dove sarà presente luce fissa con lampade a basso
consumo.
−
Edifici a destinazione non abitativa:
− obbligo di installazione di lampade a basso consumo e di interruttori a tempo
e/o azionati da sensori di presenza in tutti gli ambienti utilizzati in modo non
continuativo (bagni, depositi, archivi, magazzini, garage);
− obbligo di installazione di lampade a basso consumo energetico (ad esempio
LED) in tutti gli ambienti destinati ad un uso continuativo e/o a permanenza
di persone.
−
Nelle aree esterne di pertinenza di tutti gli edifici:
− obbligo di installazione di interruttori crepuscolari e lampade a basso
consumo energetico;
− nelle aree comuni (private, condominiali o pubbliche) i corpi illuminanti
dovranno essere previsti di diverse altezze e avere sempre il flusso luminoso
13
orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta
celeste e il riflesso sugli edifici.
5. Efficienza degli impianti elettrici.
L’architettura degli impianti elettrici interni dovrà prevedere una doppia distribuzione
delle linee prese: utenze varie elettriche e forza motrice.
Le utenze varie elettriche sono utenze interrompibili attraverso un interruttore
motorizzato programmabile: questa misura dovrà consentire lo spegnimento
manuale/automatico delle utenze trascurate o degli elettrodomestici in stand-by.
6. Contenimento dei consumi per la climatizzazione estiva.
Nel caso in cui fosse presente un impianto di trigenerazione non è consentita la
installazione di impianti di raffrescamento o climatizzazione di tipo autonomo.
Per gli edifici residenziali è consentita la installazione di terminali per l’erogazione
dell’energia frigorifera con potenza elettrica installata non superiore a 15 W/mq. di
S.U.L.
Art. 48/septies – Incentivi.
L’Amministrazione Capitolina favorisce e promuove la realizzazione degli interventi di
risparmio energetico e di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili attraverso specifici
provvedimenti, ove migliorativi rispetto alle prescrizioni dei precedenti articoli 48 e
segg., di:
–
–
incentivo economico, nella forma di cofinanziamenti attraverso bandi pubblici e di
accordi con istituti di credito per finanziamenti e tassi agevolati;
incentivo urbanistico, attraverso l’incremento delle previsioni del piano urbanistico,
della S.U.L. o della volumetria prevista nelle aree oggetto di intervento.
A tali interventi, considerati come interventi di Miglioramento Bioenergetico (art. 10
comma 7 NTA), sono assimilabili, ai fini di questo articolo, quelli che prevedano l’uso di
impianti di cogenerazione ad alto rendimento secondo il D.Lgs. n. 20/2007, anche
abbinati al teleriscaldamento, di rigenerazione e pompe di calore.
La misura degli incentivi sopra citati è subordinata alla stesura di un Regolamento
Attuativo ed è subordinata all’acquisizione del parere vincolante della “Commissione
Tecnica per l’Energia” istituita presso il Dipartimento VI.
Art. 48/octies – Fase transitoria.
Fermo restando l’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento energetico e
produzione di energia da fonte rinnovabile previste dal presente provvedimento, in
considerazione delle impossibilità tecniche di adeguamento dei progetti in corso di
istruttoria, le prescrizioni di cui all’art. 48 bis, comma 1, si applicano ai progetti il cui
titolo abilitativo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore della
presente deliberazione.
Art. 48/nonies – Istituzione della “Commissione Tecnica per l’Energia” e relative
funzioni.
La Commissione Tecnica per l’Energia è istituita presso il Dipartimento Programmazione
e Attuazione Urbanistica sentite le Commissioni Consiliari Permanenti competenti; i
membri, in numero di 7 e nominati dalla Giunta Capitolina su proposta dell’Assessore
competente, sono:
−
il Presidente, nella persona del Direttore del Dipartimento Programmazione e
Attuazione Urbanistica o di un suo delegato;
14
−
−
−
−
−
−
il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione
Attuazione degli Strumenti Urbanistici o di un suo delegato;
il Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana o di un
suo delegato;
il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico in materia di politiche di riduzione
delle emissioni climalteranti e la produzione ed il consumo sostenibile dell’energia, a
supporto dell’Osservatorio Ambientale o di un suo delegato;
un membro esperto di qualità architettonica, nominato dal COQUE;
un membro esperto in fisica tecnica ambientale e nel settore degli impianti tecnici;
un membro esperto in bioarchitettura e bioedilizia.
La Commissione svolge le seguenti funzioni:
a) supporta il Dipartimento ai fini del controllo generale e della supervisione
dell’attuazione delle prescrizioni contenute nella presente deliberazione in relazione
alle deroghe e ai casi particolari;
b) provvede alla verifica e al monitoraggio a campione dei progetti realizzati e delle
misure adottate;
c) predispone proposte tecniche per la definizione di un regolamento per i miglioramenti
bioenergetici di cui all’articolo 48-septies;
d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per gli altri Dipartimenti sulle
questioni energetiche;
e) predispone semestralmente alle Commissioni Consiliari competenti un report sulle
attività svolte e sullo stato di attuazione della presente deliberazione.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 32 voti favorevoli e l’astensione dei
Consiglieri Aiuti, Onorato, Rossin, Smedile, Storace e Voltaggio.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Aiuti, Alzetta, Angelini, Azuni, Berruti, Bianconi, Cantiani, Cassone, Cianciulli, De Luca
A., De Luca P., De Priamo, Di Cosimo, Fioretti, Gazzellone, Gramazio, Guidi, La Fortuna,
Marroni, Masino, Mennuni, Mollicone, Onorato, Orsi, Pomarici, Quarzo, Rocca, Rossin, Santori,
Siclari, Smedile, Storace, Todini, Torre, Tredicine, Valeriani, Vannini Scatoli e Voltaggio.
La presente deliberazione assume il n. 7.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
M. POMARICI – S. PICCOLO
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO
15
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.
La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta
del 14 febbraio 2011.
Dal Campidoglio, li …………………………………
p. IL SEGRETARIO GENERALE
……...………….…………………
EH-CMap
Advanced Training on Energy Efficiency in Historic Heritage
O1-A1
State-of-the-art Report
Partner: Patronato de la Alhambra y el Generalife, Granada, España
January 30th, 2015
IRENA – Istrian Regional Energy Agency
www.irena-istra.hr
[email protected]
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
Patronato de la Alhambra y el Generalife
1. Introduction
1.1 Geographical location
Andalusia is located in the south of the Iberian Peninsula, the southernmost point of mainland Europe. It has
a favoured position that serves as the union of two continents, Africa and Europe and it is a liaison between
the Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea. This location has greatly marked the history of Andalusia,
being the traditional door of Spain to Latin America and the Arab world. Its area is of 87,598 km2 and its
boundary lines of 2,019 km, of which 1,971 km are land borders and 948 km maritime borders.
From north to south, Andalusia extends over two latitudinal degrees, between 38º 44' and 36º 00' of the
northern hemisphere, in the heart of the temperate zone, distinct from the northern cold regions and the
steamy warmth of the tropic. From east to west, there are about six degrees of travel between its eastern limit
of the Mediterranean coasts of the town of Pulpí (Almeria province) and the Guadiana river natural border
with the Portuguese lands. It runs from 1º 37' to 7º 31', very close to Greenwich Meridian and with the same
solar time, over three hundred miles.
Figure 1. Andalusia’s Location.
1.2 Geographic characteristics
Andalusia is the second largest region of the Iberian Peninsula. Its surface represents 16.7% of the Spanish
territory and approximately 2.3% of the entire territory of the European Union. It surpasses in size countries
like Belgium, Holland, Denmark, Austria or Switzerland and equals countries like Portugal.
One of the most unique features of Andalusia is the diversity of landscapes and territories that comprise it
that go from the wide valley of the Guadalquivir river to the high peaks of Sierra Nevada mountains, from
the arid and volcanic lands the Golf of Almeria Nijar to the rainiest part of Spain in the birth of Guadalete
river in the Sierra of Grazalema (Cadiz), where precipitations can exceed 4.000 litres per year. The long
coastal profile of Andalusia that develops six hundred miles, second in length among the Spanish
autonomous communities after Galicia, defines its strong maritime orientation. The Andalusia coast
configures long sandy beaches, which predominate in the Atlantic seaboard, and lines of cliffs, more
frequent in the East. In the Betic Mountains some of the highest peaks of the peninsula are to be found with
the Mulhacen in Sierra Nevada Mountains of -3.478m being the highest one.
1
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
Patronato de la Alhambra y el Generalife
Alongside this strong orographic contrast, an arid climate causes a low vegetation cover and an unreliable
rainfall regime that result in a hydrology marked by extreme phenomena with seasonal droughts alternating
with short periods of heavy, even torrential rain that increase the erosive and trawl activity of the riverbeds.
In Andalusia’s distinct landscape, there is a population of eight million and a half inhabitants. Most of them
live on a network of cities that becomes denser at coastal and valley areas. The capitals of the region’s eight
provinces (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaen, Malaga and Seville) and Jerez de la Frontera
are leading the way in terms of demographic numbers, followed by a large group of intermediate cities up to
the inhabitants of the mountain villages, cottages and farmhouses.
1.3 Climate
In Andalusia, one of the basic features is its warm temperate climate with an annual average of 16,8º C.
However, and due its extensive territory with abundant mountain ranges and a large coastline, there are
strong contrasts that grant a great climatic diversity to the region. Thus, there are areas with wet oceanic
influences, since they are exposed to the Atlantic rain fronts in the south-western portion of Andalucía, areas
with semi-desert conditions in the southeast end and even high mountain climate with snow and heavy frosts
in Sierra Nevada’s peaks. The continental climate characterised by severe winters is more prevalent in the
eastern half of the region.
Regarding the region’s winter time climate, average temperatures rise above 0° almost on the entire region,
although there are remarkable differences within a geographical proximity like the intense cold of the high
eastern chains of the Penibetica Mountains and the mild temperatures of the coast of Granada and Almeria.
On the other hand, during the summer, average temperatures reach over 20 degrees in August, with high
temperatures that can sometimes go above 40º registered in the middle valley of the Guadalquivir in the
Andujar-Córdoba-Seville axis. In coastal areas this high temperatures are tempered by marine influence. The
atmosphere is somehow cooler also in the mountain regions. The location of Andalusia causes that in winter
is affected by the humid Atlantic fronts while in summer is influence by the high pressures of the Azores
anticyclone and the low pressure of the desert.
The distribution of rainfall in Andalusia throughout the year is usually fairly irregular even though there are
always scarce rains in the summer months. Totals can also vary from one year to another with periods of
more or less prolonged drought. Furthermore, it is not unusual that rain is heavy and torrential, sometimes in
the form of heavy rainstorms that, in extreme cases, causes floods.
A prominent feature of the climate of Andalusia is the high insolation intensity received. Along with
southern Portugal, it has the highest rates of sun hours annually in the Iberian Peninsula. Thus, much of the
region boasts over 2,800 hours of sun a year, with more than 3,000 hours in the Bajo Guadalquivir area, the
Atlantic coast and the coast of Granada and Almeria.
In summary, Andalusia enjoys a mild Mediterranean climate and the feature that best identifies the
Andalusia climate is a large number of hours of sun per year. This climate can be considered as a transition
between the typical mid-latitude temperate climates, with Atlantic influence, and the subtropical climate
characteristic of lower latitudes. Broadly speaking, Andalusia’s climate is characterised by hot dry summers
with relatively mild temperatures in winter, when rainfall concentrates but is, in general, rather scarce and
irregular. The coincidence of high temperatures and no rain in summer is an outstanding feature of the
Mediterranean climate that originates a marked water deficit.
2
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
Patronato de la Alhambra y el Generalife
2. Legislation in force
The transfer of a large number of legislative, judicial and executive powers to the autonomous regions
characterises the Spanish political system under which there are almost as many regional laws as
communities are recognised in the Spanish political system. Both in the energy and the heritage sector, the
Spanish regulatory structure requires a series of laws and royal decrees nationwide from which many laws of
autonomic character emanate to expand and singularise it. For this report, regional regulations, laws and
royal decrees nationwide regarding energy efficiency and historic heritage will be enunciated and described.
2.1 National Legislation on Energy Efficiency
2.1.1 Law 8/2013, 26th June 2013 about rehabilitation, regeneration and urban renewal
This law seeks to actively contribute to environmental sustainability and to social cohesion improving the
quality of life of all citizens. The law focuses its efforts on housing and public and private buildings, and
urban spaces. The European Union set up several recommendations in relation to “Energy and Climate
Change” for 2020 that have been included in Spain through this law. These three compulsory targets have
been established for the 27 member countries: to reduce 20% of greenhouse gases’ emissions; to reach 20%
consumption through renewable energy; and to improve efficiency energy by 20% in buildings, housing, etc.
Link: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6938
2.1.2 Royal Decree 235/2013, 5th June 2013, about basic procedures for building energy
certification
The Royal Decree includes partially the Directive 2010/31 of the European Parliament in relation to energy
efficiency certification in housing and public and private buildings. It also incorporates the basic procedures
to certificate energy efficiency in existing building. Furthermore, it determines that the responsibility of
obtaining the energy efficiency certification is with purchasers or users of buildings. This certification should
include general information about energy efficiency and reference values such as minimum energy
performance requirements for owners or building tenants to compare and assess its energy efficiency. Link:
http://www.minetur.gob.es/ENERGIA/DESARROLLO/EFICIENCIAENERGETICA/CERTIFICACIONEN
ERGETICA/NORMATIVA/Paginas/rd235_2013.aspx
2.1.3 Royal Decree 314/2006, 17th March 2006, the Building Technical Code
This Royal Decree fulfils some basic building requirements related to structural safety, welfare of people,
fire protection, sanitation, noise protection, energy conservation or accessibility for people with disabilities.
It contributes decisively to the development of sustainability policies. From this royal decree, it results the
Plan of Action for the Energy Saving and Efficiency Strategy. It is also a resource to fulfil international
commitments of the Spanish Government on environmental issues, such as the Kyoto Protocol or the
Gothenburg Strategy. Link: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-5515
2.1.4 Royal Decree 1027/2007, 20th July 2007, Regulation of Thermal Installations in
Building
The new Regulation of Thermal Installations in Buildings (RITE) determines the requirements that must be
followed by heating, cooling and hot water systems to achieve a rational use of energy. These systems must
3
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
Patronato de la Alhambra y el Generalife
guarantee
the
requirements
of
thermal
comfort
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15820.
2.2
and
health
of
buildings.
Link:
Regional legislation on Energy Efficiency
2.2.1 [Andalucía] Law 1/2014, 18th March 2014, Program to promote Sustainable
Buildings in Andalusia
The law targets citizens including communities of owners and housing cooperatives. It promotes actions
regarding energy savings, improvement on energy efficiency or use of renewable energy. These actions have
to be contemplated in restoration works, building renewal or improvement of energy efficient systems. Link:
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/58/1
2.2.2 [Andalucía] Law 7/2007, 9th July 2007, Integrated Management of Environmental
Quality
The law divide the territory into zones highlighting levels for each zone. The law values several elements
like municipal and entrepreneur interests, scientific and environmental needs or energy efficiency strategies.
Link: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/159/2
2.2.3 [Madrid] Royal Decree 2066/2008, 12th December 2008, approval of National
Housing and Rehabilitation Strategy
The law focuses on housing renewal and new building to improve energy efficiency levels, accessibility and
security in buildings. Link: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-20751
2.2.4 [Catalonia] Royal Decree 233/2013, 5th April 2013, building rehabilitation and
urban regeneration and renewal
The law regulates funds allocated to refurbish communal spaces for housing, to upgrade quality and
sustainability
of
housing
stock
or
to
improve
buildings
accessibility.
Link:
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/10/pdfs/BOE-A-2013-3780.pdf
2.2.5 [Basque Country] Decree 317/2002, 30th December 2002, in relation to
rehabilitation of urbanised and built heritage
The Decree aim is to improve housing requirements on several fields like: accessibility, fire risk or efficiency
energy. This Decree is focused on housing buildings blocks. Link: http://www.euskadi.net/cgibin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000110652&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
2.2.6 [Castilla La Mancha] Law 7/2014, 12th September 2014, legal initiatives in relation
to housing and urban rehabilitation, urban renewal, sustainability and
coordination in the field of urban planning
It defines that housing rehabilitation and urban renewal must be the main objectives of Castilla La Mancha
urban strategies. This must be especially contemplated in complex urban spaces where converge conditions
like urban obsolescence, abandoned spaces or damaged building take place. Other factors should be taken
4
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
Patronato de la Alhambra y el Generalife
into account like social exclusion based on unemployment, low incomes, age, disabilities or any another
element link to social risks. Link: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9961
5
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
Patronato de la Alhambra y el Generalife
2.3
National and Regional regulation on conservation and heritage
2.3.1 Law 16/1985, 25th June 1985, Spanish Historic Heritage
The Spanish Historic Heritage Law establishes the provision of one per cent of the public construction’s
budget contracts to conservation and restoration of Spanish historic heritage and to support art and artistic
expressions. The budget should rather be spent in the construction’s contract nearby area. Link:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534
2.4
Regional regulation in relation to preservation and heritage
2.4.1 [Andalusia] Law 14/2007, 26th November 2007, Law of Andalusia Historic
Heritage
This Law summarises previous experience with the Regional Law 1/1991, updates ideas about heritage and
new knowledge on heritage protection and conservation. It also gathers several legal changes introduced in
Regional Legislation during previous years. Link: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/248/1
2.4.2 [Andalusia] Law 19/1995, 7th February 1995, Promotion and Protection of
Andalusia Historic Heritage
Law 19/1995 covers several objectives: to facilitate legal and administrative protection of Andalusia Historic
Heritage based on registration using suitable legal instruments; to contribute to a better knowledge of
Andalusia historic heritage supporting activities like research, conservation, enhancement and administrative
planning of heritage; and to disseminate Andalusia Historic Heritage through open access and contents’
search. Link: http://www.juntadeandalucia.es/boja/1995/43/1
2.4.3 [Madrid] Law 7/2000, 19th June 2000, Restoration of rundown urban spaces and
buildings which must be preserved
Law 7/2000 identifies the buildings that could be reconstructed. It also establishes thematic restoration
programmes to be developed to achieve this objective. The new law improves the current legal framework on
building restoration that establishes subjective conditions like owner's incomes and objective ones like use or
dimension of the building to grant access to the funds and therefore, prevent effective action by the
Administration in cases in which the reasons of general interest that justify the action are not
of socioeconomic character, but of architectural, historic, artistic, cultural or aesthetic one. Link:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Co
ntentdisposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DCMLe00072000.pdf&blobheaderv
alue2=language%3Des%26site%3DPortalVivienda&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352
847039735&ssbinary=true
2.4.4 [Madrid] Law 10/1998, 9th July 1998, Historic Heritage from Madrid Region
This law adapts the national legislation to the region of Madrid context and needs. Therefore, this law
indicates the necessary legal instruments to protect, conserve and regulate the historic heritage of Madrid.
6
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
Patronato de la Alhambra y el Generalife
At that time, Madrid Region had to develop the administrative and material resources needed to protect its
cultural legacy.
Link: www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=245&cdestado=P
2.4.5 [Cataluña] Law 9/1993, 30th September 1993, that regulates Cultural Heritage
Catalonian Government assumes the responsibility in the field of Cultural Heritage from the Spanish State
according to the 9th article of its Regional Statute. As a result, the Regional Governments of Catalonia takes
over the responsibility to protect its cultural heritage within its administrative boundaries. This Law builds
on the previous law of 3rd July 1934 about conservation of Catalonia’s historic, artistic and scientific
heritage as well as on several sectorial laws that structure each sector in relation to cultural heritage.
Link: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l9-1993.html
2.4.6 [Canarias] Law 4/1999, 15th March 1999, Canary Islands Historic Heritage
This law defines the Canary Islands historic heritage assets according to their historic, architectural, artistic,
archaeological, ethnographic and paleontological values as well as to other marks from canary culture.
Link: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ic-l4-1999.html
2.4.7 [Estremadura] Law 2/1999, 29th March 1999, Estremadura Cultural and Historic
Heritage
As the rest of Spanish regional government, the Regional Government of Estremadura has full responsibility
in the field of historic, cultural, artistic, scientific or archaeological heritage in the Region of Estremadura. It
protects Estremadura people’s culture and promotes access to museums, archives, libraries for them.
Link: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ex-l2-1999.html
7
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
Patronato de la Alhambra y el Generalife
3. Cultural approach to rehabilitation of heritage
3.1 Public structures, applicable law, legislative and regulatory levels of rehabilitation in
Spain and Andalusia
3.1.1 National Level
Government structures: Ministry of Education, Culture and Sport.
Applicable law: Spanish Constitution of 1978: art. 46: “The public authorities must ensure, preserve and
promote the enrichment of Heritage and all assets that comprise it, whatever their legal status and
ownership” and art. 149.1.28: full powers of the State on Cultural Heritage interpreted in the light of the
judgment of the Constitutional Court 17/1991 of 31st of January: the exclusive powers of the state are limited
to the functions of defence against exportation and spoliation corresponding the rest powers to the
Autonomous Communities by virtue of their Statutes of Autonomy.
Legislative level: Law 16/1985 of 25 June, Spanish Historic Heritage (LPHE); Law 38/1999 of 5 November,
Building Management; Penal Code of 1995 (arts. 321-324 that defines the offenses against historic heritage,
for the more serious cases, with penalties that include imprisonment). The LPHE art. 39 reflects the
philosophy of conservation and restoration that Spanish law has presented: conservation, consolidation,
improvement and rehabilitation actions should avoid attempts at reconstruction, unless original parts are used
and their authenticity could be proved.
If materials or essential parts for stability or maintenance are added, these additions must be recognisable and
avoid mimetic confusion. The restorations must respect the contributions of all ages, and the removal of
some of these parts are exceptionally allowed when these deleted elements play an obvious degradation of
the asset and removal is needed to facilitate a better historic interpretation, nevertheless, the eliminated parts
must be properly documented.
Regulatory level: Decree 798/1971 of 3 April, which establishes that for works on monuments and historicartistic sites where possible materials and traditional techniques should be used; and Royal Decree 111/1986,
of 10 January, that partially develops the LPHE (Spanish National Heritage Law), as amended by Royal
Decree 64/1994, of January 21st
3.1.2 Regional Level
Public structures: Regional Ministry of Education, Culture and Sports, Government of Andalusia.
Applicable law: Spanish Constitution of 1978, arts. 46, 148.1.16 and 17, open a wide range of possibilities of
intervention for the protection of cultural heritage in matters not held by the State: restricted autonomic
legislation over monuments of regional interest and promotion of culture; implementation of national
legislation (e.g. declaration of BICs -Asset of Cultural Interest, state level).
Legislative level: Law 14/2007 of 26 November, new Andalusia Historic Heritage Law. The accumulated
experience on the implementation of Law 1/1991 of 3rd July on Andalusia Historic Heritage, the evolution
of protection and conservation’s concepts and approaches as well as the legislative changes in regulatory
areas closely related to this topic advised to carry out a comprehensive reform of the previous Law.
3.1.3 Local level
Public structures: Provinces (Provincial Councils: coordination, cooperation and support of municipalities);
Municipalities (City Councils), Association of Municipalities
8
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
Patronato de la Alhambra y el Generalife
Applicable law: Spanish Constitution of 1978, arts. 140 and 141, comprise the institutional guarantee of local
autonomy: guarantee that welcomes the need to recognise powers to provinces and municipalities within the
national and regional legislation in a number of areas, including arts. 2 and 25 of Law 7/1985 that regulates
the basis of local government -from April 2 (LRBRL) includes specifically the cultural heritage.
Andalusia’s Historic Heritage Law also obliges, in Chapter II, Article 19, local governments of Andalusia
with assets listed in the General Catalogue of Historic Heritage of Andalusia, to include in their urban
planning or in their construction and urbanisation municipal ordinances measures to prevent their visual or
perceptual contamination. Such measures shall include at least the following elements of control:
a) Constructions or installations of permanent or temporary character which height, volume or distance
might disturb its perception.
b) Facilities required for supplies, energy generation and consumption.
c) Required telecommunications facilities.
d) Placement of labels, signs and outdoor advertising.
e) Placement of street furniture.
f) Location of urban waste collection installations.
3.2 Guidelines and principles in the field of intervention and rehabilitation of the
architectural heritage
The architectural heritage assets, both for their nature and for their history (as regards materials and
assemblages) are subject to a number of challenges in diagnosis and restoration that limit the application of
the construction and restoration laws and guidelines.
3.2.1. General Principles and Criteria
The Spanish Committee of the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) have established a
set of principles for rehabilitation of architectural Heritage set out below, which are key for the identification
of rehabilitation and energy efficiency initiatives in Spain and especially in Andalusia:
 Conservation, reinforcement and restoration of architectural heritage requires a multidisciplinary
approach.
 The value of architectural heritage is not only in its appearance, but the integrity of all its
components as a unique product of the specific building technology of its time. Therefore, the
removal of the inner structures maintaining only the façades does not fit within the present
conservation criteria.
 In the case of change of use or functionality, all requirements of conservation and security conditions
should be taken into account thoroughly.
 The restoration of assets that refer to the Architecture Heritage is not an end in itself but a mean to
serve a purpose which is none other than the building as a whole.
 The peculiarities of architectural assets, because of their complex history, require that studies and
proposals are organised in successive and well defined phases similar to those used in medicine:
Anamnesis, diagnosis, therapy and control, applied to the corresponding search for revealing data
and information; to determine the causes of deterioration and degradation; to choose the corrective
measures, and to monitor the effectiveness of interventions. For optimal balance between cost and
performance and for producing minimal impact on architectural heritage using available funds in a
rational way, it is usually necessary to repeat these phases of study within an ongoing process.
9
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
Patronato de la Alhambra y el Generalife
No action should be undertaken without having established the possible benefits and damage on the
architectural heritage, except when urgent protection measures are required to prevent the imminent
collapse of the structures (eg, following the damage caused by an earthquake); however, it should be
pursued that such urgent measures do not produce an irreversible modification of the structures.
In the case of Andalusia, the intervention criteria should always be consistent with the Andalusian Historic
Heritage Law. The Law 14/2007 of 26 November on the Andalusia Historic Heritage establishes the criteria
for conservation and restoration, integrating in its regulatory principles various international charters and
restoration guiding documents, affecting both the nature of the interventions and the nature of the materials
used. Andalusia Historic Heritage Law uses Title III for Architectural Heritage.
In Chapter I architectural heritage is classified as assets of cultural interest and is listed in the General
Catalogue of the Andalusia Historic Heritage following the traditional figures (Monument, Historic Centre,
Historic Garden, Historic Site and Archaeological Site).
Chapter II develops the necessary coordination with the urban and environmental regulations. It is commonly
accepted the convenience of objectifying the architectural heritage action parameters through urban planning,
since the protection and conservation of our historic heritage cannot be achieved by an exercise of control
work or by promotion activity. In this sense, the report of the cultural administration is regulated both in the
different management tools and in the environmental prevention procedures when these affect assets of the
Andalusia Historic Heritage.
Chapter III, integrates the limitations contained in the national legislation regarding their displacement and
visual contamination and develops the authorisation system
Chapter IV maintains, within the competence regulation, the chances for turning over municipalities the
surrounding area of the assets declared of cultural interest and the unification of procedures of the various
administrations.
Furthermore Article 20 establishes the criteria for conservation.
 The implementation of interventions on assets listed in the General Catalogue of the Andalusia
Historic Heritage will undertake, by all means of science and technology, their preservation,
restoration and rehabilitation.
 Materials used in the conservation, restoration and rehabilitation shall be consistent with the asset.
These should follow reversibility criteria and should provide sufficiently tested performance and
outcomes. The construction methods and materials to be used must be compatible with the asset’s
architectural tradition.

3.2.1 Corrective and control measures
There are a set of control measures define by the Spanish Committee of the International Council on
Monuments and Sites (ICOMOS):
 A safety assessment and the understanding of the value of the historic heritage asset should be the
basis of conservation measures and consolidation.
 No action should be undertaken before verifying that it is essential.
 Each intervention should be proportionate to the security objectives previously established and
limited to the minimum needed to ensure safety and durability with the least damage to heritage
values.
 The choice between “traditional” and “innovative” techniques should be weighed case by case,
giving always preference to less invasive and most compatible techniques with the values of cultural
heritage.
10
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
Patronato de la Alhambra y el Generalife
Whenever possible, the measures adopted should be "reversible", i.e. they could be removed and
replaced with more suitable measures when enhance knowledge is acquired. In case the procedures
performed cannot be completely reversible, they should at least not restrict possible further
interventions.
 The distinguishing qualities of the building and the surrounding area in its original form or in its
earliest stage should not be damaged.
 The intervention must respond to an overall integrated plan that adequately takes into account the
different aspects of architecture, structure, installations and functionality.
 Wherever possible, the removal or alteration of any historic material or any distinctive architectural
features should be avoided.
 Wherever possible, deteriorated structures should be repaired rather than replaced, where practical.
 Any intervention proposal should be complemented by a control program that, as much as possible,
should be carried out while the work is executed.
 Measures not subject to monitoring during execution should not be authorised.
 Checking and monitoring activities should be documented and kept as part of the history of the
building.
In Andalusia, Law 14/2007 of 26th November of Historic Heritage, Article 31, determines that the protection
plans should include the identification of unsuitable elements for the values of the asset, and should establish
appropriate corrective measure.

3.2.2 The Technical Building Code regarding intervention and rehabilitation of
architectural heritage
The Technical Building Code (CTE) is the mandatory regulations, in force since 2006 that determines the
basic building requirements established by Law 38/1999 of 5th November on Construction Planning - LOE.
The CTE is a policy paper basically written from the perspective of construction of new buildings and
mainly for housing; nevertheless, it includes within its scope its application to interventions on buildings
with some degree of cultural protection.
This regulation is unrelated to most of the ideas that have guided the drafting of the national and regional
heritage laws that forms the legal framework governing cultural protection and hence, the intervention in
cultural heritage. It is especially not linked to new social sensibilities on cultural heritage already included in
national and regional laws through new types of classifications, that have extended the time limits and
typologies subjected to cultural protection.
On numerous occasions, the protection and safeguarding of cultural values and identity, being a priority in
any intervention in cultural heritage, has “forced” situation that go from not complying with the demands
contained in the CTE basic documents, resulting on numerous formal problems related to the content of
documents elaborated that develop compromise solutions on the edge of compatibility with cultural values,
to situations of legal uncertainty for the architects in charge of the design of the intervention projects or for
the administration itself through its office of project supervision.
In the case of the amended Law 14/2007 of 26 November on Andalusia Historic Heritage, the definition of
the conservation project as a management tool for the conservation, restoration and rehabilitation of assets
listed in the General Catalogue of Andalusia Historic Heritage worsens this situation of lack of coordination
between laws, since there are two figures/intervention tools developed from different objectives and
perspectives.
11
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
Patronato de la Alhambra y el Generalife
The Andalusia Institute of Historic Heritage (IAPH) has launched a line of work in this field that rise
alternatives that enable the creation and subsequent implementation of intervention projects on cultural
heritage. This work has drafted a protocol called Basic and Execution Intervention Project in Cultural
Heritage to incorporate demands from both laws.
The Technical Building Code Application Guide –GACTEP highlights the inconsistency between the two
legislative structures that develop the two constitutional mandates (equity and building) and focus the
discussion on art. 20.3 of Law 14/2007 of Andalusia Historic Heritage, where criteria like the compatibility
of materials that guide the intervention, was first established.
12
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
Patronato de la Alhambra y el Generalife
4. Technical Approach to Rehabilitation of Heritage from the Energy Perspective
Law 14/2007 of 26th November of Historic Heritage outlines rules directly related to the rehabilitation of
architectural heritage in its preface. It also takes into account all actions in cultural heritage. The Law
exposes that the protection of historic heritage requires to put together the current technologies used in our
daily live with the conservation of the environmental quality. Thus, it is necessary to coordinate actions
among all the administrations. The Law also looks after the protection of heritage in opposition to any
element or installation that could have a negative impact. Thus, the installation of energy or
telecommunication systems that could have an impact on a cultural asset needs to be authorised by the
appropriate cultural administration.
Article 33 point 2 of the law establishes levels of intervention such as “authorised interventions, prohibitions
and responsibility to communicate” which interventions should follow in order to protect the environment
and natural resources. The law forbids to place advertisements, cables, antennas or visible conductions in
historic gardens, facades or roof of monuments. Article 19 establishes that it is not permitted the construction
of any building that modifies the nature of the cultural asset or that prevent the appropriate view of the asset.
4.1 Vernacular architecture
Traditional architecture integrates a large number of historic buildings and endangered heritage. Many
lessons could be learned if traditional knowledge of building is accessible to all. The architecture so-called
“bio” is nothing but the architecture traditionally developed that has been discarded because of its economic
and social obsolescence during the last century. However, its use and adaptation to natural and human
resources over time, can bring it back as an example for new lines of contemporary architecture. Thus,
ecology and sustainability would be represented implicitly in the process of restoration and rehabilitation of
this heritage. Traditional architecture, ecology and sustainability need to be taken into account when heritage
restoration and rehabilitation projects are implemented.
There are many passive systems for environmental comfort and solar energy control firmly established in
Spain throughout history. Usually constructive systems used in Spain until the late twentieth century had
been characterised by low technology, lack of prefabricated elements in construction of buildings or use of
low quality materials manufactured in place.
Nevertheless, low quality of fabric and building systems and low use of building technology have been
replace by the large typological diversity and the use of traditional architectural solutions. For example,
courtyards regulate the building temperature and ventilate them. This is a good example of this traditional
architecture. In addition, and to allow cross ventilation of building spaces, these courtyards are covered with
a glass roof to allow better utilisation of this typology in some regions of Spain. The glass roof in courtyards
permits heat to build up in the courtyard and to be distributed to the rest of the building in winter. In summer
a few windows on the glass cover allow free circulation of fresh air by the "hearth effect" created. In
southern Spain it is also common to use a layer of lime to paint the exterior facades that creates a film that
improves the insulating conditions of the facades. Another traditional technique of Spanish traditional
architecture is to use blinds and passive sunlight control elements (shutters, slats of wood or metal have been
used).
13
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
Patronato de la Alhambra y el Generalife
4.2 Creation of the first technical regulations
The technical regulations of the building sector, known as MV standards, were launched under the Ministry
of Housing in 1957. This regulation was developed by the Department of Architecture of the Ministry of
Interior established in 1937.
The Spanish government decided to harmonise all the norms used for the building sector in 1977. These
rules became the Basic Construction Standards (NBE) that became mandatory from that point. Technological
Construction Standards (NTE) were also established together with NBE to complete the regulatory
framework. Though NTE regulation was not mandatory, it was used to operational development of the NBE
regulation. Finally, the set of norms created in 1977 was completed with the Approved Building Solutions
Regulation (HES) that permitted to include conventional or traditional construction solutions. HES
regulation concluded the building regulations developed in the field of conventional or traditional
constructive solutions.
4.3 Upgrade of the law to integrate EU policies and directives the new comfort standards
The Spanish government promoted the Law 38/1999 for Building Management (LOE) in 1999. The main
objective was to update regulations that had been deeply obsolete. The Law authorised to the Government to
approve a Technical Building Code (CTE) by Royal Decree establishing the requirements to be met by
buildings in relation to the basic conditions for safety and habitability.
LOE regulation was created to update the previous set of rules but also to complete a regulation that it had
been scattered and unclear until 1999. The updating of construction rules was especially needed as the
building sector is one of the main economic sectors in Spain and has obvious implications for the entire
society and for the protection of inherent cultural values of architectural heritage. The Law also meets the
demands of Spanish society increasingly concerned for the quality in buildings, safety, welfare, energy and
environmental protection.
4.4 Law 38/1999 builds a new technical code for buildings (CTE) to translate the technical
language inside to the building sector
The Technical Building Code (CTE) is the regulatory framework that establishes basic quality requirements
for buildings and facilities. The Code may be complemented by the requirements of other regulations issued
by competent authorities and be updated regularly according to the evolution of technology and the demands
of society. The law regulates the basic issues that define the minimum habitability conditions to be satisfied
by buildings:
 Issues about sanitation, public health and environmental protection: to achieve acceptable conditions
inside the building and dos not damage the environment in their immediate surrounding area,
ensuring optimal handling of all types of waste.
 Protection against noise.
 Energy saving and thermal insulation, so a rational use of energy for proper use of the building is
achieved.
 Other functional issues of the construction elements or facilities that facilitate a satisfactory use of
the building.
The CTE commonly establishes passive solutions for energy efficiency that facilitate the reduction of energy
consumption in our buildings. In addition the CTE also establishes by law the typology of buildings for
which it is mandatory to include active systems for energy efficiency and energy production during
14
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
Patronato de la Alhambra y el Generalife
construction. Thus, this legislation includes the production of hot water by solar panels or electrical energy
input through photovoltaic panels as the main active elements of energy efficiency.
4.5 Incentives for improving energy efficiency in the built heritage
In 2014 CET came into force, through regional decrees that implemented national and regional initiatives in
energy efficiency, with a number of complementary measures for sustainable construction and investment in
energy efficiency measures and renewable energy. Thus, improvements in energy supply of buildings in
Spain are guaranteed mainly through improving walls and windows of our buildings, incorporating vertical
and horizontal insulation elements, using more efficient heating and cooling systems and incorporating
individualised monitoring that enable better expenditure control systems.
15
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
Patronato de la Alhambra y el Generalife
5. Educational offer
Andalusia’s University System is composed by ten public universities, one for each province, except in
Seville city where three universities are based. It should also be said that some universities have centres in
different towns within their province. This contributes to greater decentralisation of university activities and
higher territorial dynamics.
The extensive coverage of universities has had an impact on the regional economy, shown by the continuous
increase in the working age population percentage with a university degree. This percentage rose from 2.7%
in 1977 to 13.3% in 2007. Similarly, the proportion of population aged 25 to 34 with higher education
increased from 1992 to 2002 by 13.7%, slightly lower than the national average of 14.5%. This increase
shows the gradual transformation of Andalusia, from production structures primarily linked to agricultural to
others more related to the use of knowledge.
5.1 Educational offer
Educational
Offer
university
studies
postuniversity
studies
undergraduate
courses
Phd
courses
Master
own
training
courses
profession
al colleges
and
technical
institutes
specialisation
courses
16
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
Patronato de la Alhambra y el Generalife
5.2 5.2. Educational offer in areas related to EH_CMap
5.2.1 University of Seville
EUROPEAN
MASTER
EMBIRED
JOINT EDUCATION WITH
OTHER UNIVERSITIES
University
University of Sevilla
University Reggio Calabria
Lubleska University (Pol)
Architecture
engineering
Master
Fine Arts
Undergraduate
Undergraduate
Master
Architecture
and
sustainable
cities
University of
Seville
Master of
Architecture
and Heritage
Master in
Integrated
Building
Management
University of
Seville–
Alhambra
School
University of
Seville
Master in
Building
Expertise
Degree in
Engineering
Building
University of
Seville
University of
Seville–
University of
Málaga
Degree in
Conservation
and
Restoration of
Cultural
Heritage
University of
Seville
5.2.2 University of Granada
University
Architecture
Own Courses
Master
Master in
Architectural
Rehabilitation
17
Engineering
Masters in
structural
reinforcement
and energy
optimisation of
buildings
Diagnostic
techniques
applied to the
conservation of
historic buildings
Expert in
Sustainable
Construction
Undergraduates
Degree in
Engineering
Building
Fine Arts
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
Patronato de la Alhambra y el Generalife
5.2.3 International University of Andalusia
University
Master
Courses
Master in
Environmental
Technology
International Laboratory of
architectural restoration and urban
renewal
5.2.4 Overview about Spain’s educational offer in EH_CMaps topics
Ministry of
University of
Economy and
Madrid
Competitivene
University of
Professional Orders/
Barcelona
Professional
ss
Master
International
degree in
Congress on
conservation
Energy
and
Efficiency
restoration
and Historic
of heritage
Buildings
construction
and
technology of
historic
buildings
Master in
Master on
renewable
energy and
energy and
environmenta
energy
l certifications
Order of
Superior
Architects
Order of
sustainability
Architect
s of Spain
CENER.
Architecture.
National
Order of
Renewable
Architects of
Energy Centre
Madrid
XXXVI
CIBARQ.
International
PhD in
Energy
conservation
Efficiency
Sustainability
Certification
Congress of
and
and
Assessment
of energy
Architecture,
restoration of
Heritage
in Buildings
efficiency in
City and
architectural
existing
Energy
heritage
buildings
Renewabl
e Energy
in
Buildings
18
Institute of
Course on
Master
degree in
Institutes
EH-CMap
Advanced Training on Energy Efficiency in Historic Heritage
O1-A1
State-of-the-art Report
Partner: MIEMA - Malta Intelligent Energy Management Agency
IRENA – Istrian Regional Energy Agency
www.irena-istra.hr
[email protected]
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
MIEMA
1. Introduction
1.1 The Maltese Archipelago
Malta is an archipelago of coralline limestone in the central Mediterranean and is also one of the
southernmost states in the European Union. The country covers just over 316 km2 but is very densely
populated, with a population of almost 450,000. Indeed, Malta is one of the world’s smallest and most
densely populated countries. Malta has a Subtropical-Mediterranean climate with very mild winters and
warm to hot summers, which make it a very popular tourist destination.
The Archipelago has two main islands, the larger being Malta itself and the smaller being Gozo, located on
the northwestern extremity. Between these main islands lies the much smaller island of Comino. Other
smaller islands form part of the archipelago, but they are not inhabited and only have environmental and
geographic significance. The landscape of the islands is characterised by high hills with terraced fields, with
the highest point (253 metres) on mainland Malta.
Figure 1. The Maltese Archipelago.
1
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
MIEMA
1.2 History
It is estimated that Man first arrived in Malta around 5200 BC. These were Neolithic people and probably
arrived from Sicily. Around 1000 BC the Phoenicians arrived from the eastern Mediterranean. They used
Malta as an outpost to further expand their sea explorations and trades, and gave the island the name of
Malat, which means “refuge”. Another most common etymology is that the word Malta derives from the
Greek word μέλι (meli, “honey”), possibly due to Malta’s unique production of honey.
By 117 AD, the Maltese Islands were a thriving part of the Roman Empire, being promoted to the status of
Municipium under Hadrian, playing an important role in the trade routes to the eastern Mediterranean.
Malta has a long Christian legacy connected and strengthened with the arrival of the Knights. In the early
16th century, the Ottoman Empire reached South-East Europe. Suleiman II drove the Knight Hospitallers of
St. John out of Rhodes, and wanting to protect Rome from invasion from the South, in 1530, Charles V
handed Malta to these Knights. At the time of the Knights a significant military land use was developed.
They stayed for almost three centuries and built towns, palaces, churches, gardens, and fortifications. The
Knights of Malta started defence and embellishment projects, implemented numerous works of art, and
developed the cultural heritage.
Due to the confrontations taking place at the time, one of their main tasks was to provide medical assistance,
although, after some time, the priorities changed to favour the military activities. Therefore, they became
great seamen with a good fleet.
The Order started work on the new city of Valletta on the peninsula between the two natural harbours. It was
designed to have state of-the-art fortifications. These defences were eventually never tested, since the
Ottoman Empire never attacked again. They hence remain to be one of the best-preserved fortifications of
this period. Valletta is nowadays the Capital of the Republic of Malta.
Figure 2. Figura 2 Valletta, Citta Nova di Malta by Matthäus Merian Kupferstich, 1680; and an aerial view of
Valletta in 2014.
Malta voluntarily became part of the British Empire in 1800, after a brief occupation by the French. Initially
it was not given much importance, but with the opening of the Suez Canal, its harbours became a huge asset.
It was further developed into a military and naval fortress, and served as the headquarters of the British
Mediterranean fleet.
In 1964, Malta gained its independence and in 1979 the last British forces left the Island after the end of the
economic pact to stabilize the Maltese economy. The 31st of March is celebrated as Freedom Day. Since
becoming independent in 1964, Malta has made huge strides in its development.
2
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
MIEMA
2. Legislation in force
2.1 Introduction
Urbanisation in Malta has spread around the two harbours next to the Valletta peninsula on the North Eastern
coast. The region forms today one large conurbation with significant historical centres. In Gozo, a number of
satellite settlements have evolved, with the main city, Victoria, assuming a central role. Approximately 22 %
of the islands is characterized by urban development and the main population distribution is around the twin
ports.
Figure 3. Satellite Map.
The Maltese landscape has an attractive and distinctive character, and includes a rich diversity of landscape
features. The coast and the sea play determining roles. In addition, Maltese history has produced a splendid
collection of strategically located fortifications both on the shores and on high ground, walled cities with
high-value architecture and several significant buildings. Add to all this the terraced fields that still dominate
the skyline, and a unique landscape takes shape. This also means that the Maltese landscape is very sensitive,
where relatively small features can have a disproportionate influence on long distance views.
Legally protected landscapes in the Maltese Islands now amount to 33% of the total land area. The newly
protected areas reflect the findings of the Landscape Assessment Study carried out by the Malta Environment
and Planning Authority (MEPA, 2004), which had identified that over 51% of the Maltese Islands had high
or very high landscape sensitivity.
The dynamic urban environment puts the cultural heritage of the Islands under pressure, in particular
historical buildings, due to development, the introduction of new facilities, and the changing of needs and
requirements. There is a growing awareness about the importance of energy efficiency, water conservation
and related issues in Malta, and environmental aspects are taken into consideration when issuing planning
and environmental permits. The government and the planning authorities put into force several laws,
regulations and instruments related to heritage protection, planning, energy efficiency and introduction of
renewable energy sources, in coordination with the EU framework and not only. However, there is
insufficient regulation and lack of economic subsidies to promote sustainable practices, and awareness of the
concept of sustainability in historical buildings is still weak. In fact, presently there is no formal reference
legislative framework concerning sustainability of historical buildings.
3
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
MIEMA
2.2 Governance and planning
The responsibility for spatial planning in Malta falls on the Office of the Prime Minister (OPM) and the
Malta Environment and Planning Authority (MEPA), which is the national agency responsible for land use
planning and environmental regulation in Malta. Its mandate is provided for by the Environment Protection
Act (2001) and the Development Planning Act (1992) of the Laws of Malta.
All development in Malta is regulated through the Environment and Development Planning Act (2010) and
the Structure Plan for the Maltese Islands (1990). The Structure Plan for the Maltese Islands is a strategic
document guiding spatial planning within a time horizon of 20 years.
The OPM acts as the strategic focus and sets the priorities. MEPA, on the other hand, acts as the technical
advisor to the OPM on spatial planning and environmental issues. It then translates these priorities into
spatial policy documents, being responsible for development control, environmental protection, enforcement
and land use planning. MEPA is also in charge for both strategic planning and operational aspects of this
legislation. There are no further subdivisions in terms of planning agencies at local or regional level.
Two levels of policy documents cover the geographic area of Malta. The Structure Plan for the Maltese
Islands gives strategic direction. This policy document was approved in 1990 and is in the process of being
replaced. At the regional and locality levels, seven Local Plans cover the geographic area of Malta.
Other national authorities and agencies are also responsible for planning and implementation of policies by
sector. These authorities are accountable to the specific Ministry that is assigned the responsibility. Examples
include agencies such as Heritage Malta, Building Regulation Office, The Superintendence of Cultural
Heritage, Malta Enterprise, and MIEMA itself.
At locality level, the local councils provide to general functions and also advise central government and its
authorities, agencies and public institutions on all issues related to their localities. The powers of local
councils are relatively limited, but increasing as time goes by. In terms of spatial planning, local councils can
be responsible, within the parameters of any national plan, to issue guidelines to be followed in the upkeep,
restoration, design or alteration of the facade of any building or of any building or any part of a building
normally visible from a street. However, to date, no local council seems to have made direct use of this piece
of legislation, leaving such matters to MEPA.
2.3 Cultural Heritage
MEPA is also responsible for the process for legally protecting heritage in Malta, which is referred to a
scheduling. In fact, the Structure Plan for the Maltese Islands (1990) also defines the strategy for urban
conservation, which involves:
1. identification, protection and retention of urban areas of historical and architectural importance; and
2. regeneration, rehabilitation, enhancement and environmental improvement through control of
development and positive improvement.
This strategy has a dual approach: conservation of both areas (conservation areas) and individual structures
(scheduled property).
2.3.1 Urban Conservation Areas
The designation of Urban Conservation Areas (UCAs) aims at protecting entire urban areas of special
architectural or historical interest. Within UCAs, buildings and spaces are protected for their contribution to
the character of the area. Through the designation of a UCA, protection is given to the whole townscape and
all the elements that constitute that townscape including the buildings, streets, green areas, street furniture
and views. Protection and improvement of UCAs is achieved through the control of construction works and
by encouraging new environmental improvements that promote the historic importance of UCAs (source
4
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
MIEMA
MEPA). The identification, designation and management of UCAs is addressed through development plans
and the development control process. By the end of 2008, there were 6,298 designated UCAs covering an
area of 13.80 km2 (Figure 4).
Figure 4. Approved UCAs as of 2008 (source: MEPA).
Even this approach was found, in many cases, to be insufficiently comprehensive in the determination of
development planning applications, as a set of policies were indiscriminately applied irrespective of the
relative quality of the streetscape. Therefore, a more fine-tuned approach to conservation in UCAs was
adopted during the review period by means of a hierarchy of street categorisation, allowing controlled
changes in the lower category and stringent conservation in the higher category. A general interest to
designate and delineate a hierarchy of UCAs was expressed through the public consultation exercise, and this
supported the Local Plans to propose a policy intended to address this issue (source MEPA).
2.3.2 Scheduling of cultural heritage sites
The protection of archaeological sites and areas, individual monuments, buildings, and spaces, is addressed
via the National Protective Inventory (NPI), with different degree of protection as stated by the Structure
Plan for the Maltese Islands. The NPI, based on criteria established by the Structure Plan, lists historical
buildings, gardens and other open spaces, and streetscapes that require protection. As of December 2008, the
NPI contained over 12,000 entries, the majority of which are features of architectural value.
5
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
MIEMA
Figure 5. Heritage Flowchart (Source: MEPA).
Development on or near these areas is more strictly controlled and assessment of development applications
includes more rigorous procedures and consultation with the relevant heritage organisations. A register of
sites and properties of cultural or natural importance is kept and is continuously updated. Each section of the
Heritage Flowchart has different degrees of protection, in case of Architecture and Engineering there are
only 3 degrees.
The Structure Plan for the Maltese Islands, December 1990
Degree of Protection
Cultural Heritage - Architecture/ Engineering
Grade 1: These buildings are of outstanding architectural or historical interest that shall be preserved in
their entirety. Demolition or alterations which impair the setting or change the external or internal
appearance, including anything contained within the curtilage of the building, will not be allowed. Any
interventions allowed must be directed to their scientific restoration and rehabilitation. Internal structural
alterations will only be allowed in exceptional circumstances where this is paramount for reasons of
keeping the building in active use.
Grade 2: These are buildings of some architectural or historical interest or which contribute to the visual
image of an Urban Conservation Area. Permission to demolish such buildings will not normally be given.
Alterations to the interior will be allowed if proposed to be carried out sensitively and causing the least
detriment to the character and architectural homogeneity of the building.
Grade 3: These are buildings which have no historical importance and are of relatively minor architectural
interest. Demolition may be permitted provided the replacement building is in harmony with its
surroundings.
Table 1. Degrees of Protection for architecture and engineering.
After 2010, a Geographic Information System-based inventory of all scheduled sites and features is available
in the MEPA heritage management system (http://www.mepa.org.mt/schedschedulingsearch), which has
been upgraded to transform it from a static list to a query-based system.
6
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
MIEMA
The restoration of historical protected buildings passes through a developing application to be submitted to
MEPA, which has two main permitting functions: the permitting of operations from an environmental
perspective, and the permitting of developments.
MEPA also provides technical guidelines for interventions on historical buildings to support developing
issues, but none of them is directly related to energy efficiency. To fill this gap, in 2014, MEPA launched a
consultation to formulate a new Policy and Design Guidance (DC 2014) under the Environment and
Development Planning Act. Prior to the formulation of these guidelines, the Authority published, for public
consultation, a set of proposed objectives to guide the drafting of the document.
The main aim of this policy document is to serve as new guidelines to revise the policy and design guidance
for the Urban Conservation Areas and Scheduled Buildings, and to encourage good intervention practice.
Part of the document will be dedicated to good practice guidelines on energy conservation, the use of
renewable energy, and the sustainable use of natural resources.
2.4 Renewable Energy Sources
The Maltese Islands are almost completely dependent on fossil fuels for energy production. According to the
EU 20-20-20 energy targets, 10% of the total energy produced should derive from renewable sources by the
year 2020, as set by the The National Renewable Energy Action Plan (NREAP), dated June 2010. Energyrelated awareness has been growing over the past years in Malta; however, this process is still in its initial
phases.
The Malta Resources Authority (MRA) is a public corporate body with regulatory responsibilities relating to
water, energy and mineral resources in the Maltese Islands. The MRA has wide-ranging responsibilities, in
particular involving regulation of water and energy utilities, and energy production from Renewable Energy
Sources (RES).
The key normative instrument supporting the introduction of RES in Malta is the SUBSIDIARY
LEGISLATION 423.19: Promotion Of Energy From Renewable Sources Regulations (L.N. 538 of 2010, as
amended by L.N. 210 of 2012). It provides definitions regarding RES, sets the national overall target of 10%
and the share among RES, introduces the opportunity of joint projects between Member States, and ensures
that the administrative procedures for certification and licensing that are applied to plants and associated
transmission and distribution network infrastructures for the production of electricity, heating or cooling
from renewable energy sources, and to the process of transformation of biomass into biofuels or other energy
products, are proportionate and necessary.
Practically all Maltese laws dealing with RES are in the form of subsidiary legislation, namely they are not
primary sources of law. Nonetheless, this element makes it very useful in the field of environmental law,
because the procedure for changing and updating these types of law (which is necessary in these contexts) is
made easier and much faster than the rigorous process to be followed by primary laws.
The National Renewable Energy Action Plan (NREAP) of 2010 indicates the introduction of solar and
photovoltaic panels as one of the most significant issue concerning the fostering of RES plants in dwellings.
Due to the construction system with flat roofs and the global annual radiation, the “solar” RES could play a
key role for the Islands’ economy. MRA has introduced schemes to encourage the use of such solar panels,
mainly aimed at private households and manufacturing entities, apart from the identification of a number of
public buildings where such panels can be installed. Subsidy grant schemes have been activated since 2005,
to assist in the long-term development of the market, to reduce household expenditure on energy and
increase accessibility to sustainable technologies. The schemes were also aimed at increasing public
awareness about sustainable energy technology. Capital costs for installation however remain as the main
obstacle for their widespread adoption.
In order to encourage electricity generation through technologies other than conventional generating plants,
the government has launched schemes to promote the installation of renewable energy generation equipment
7
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
MIEMA
in the domestic sector, and has introduced a feed-in tariff (FIT) regulation. The Subsidiary Legislation
423.46 regulates the feed-in tariffs for electricity produced by PV system. The feed-in tariff regulations were
introduced for the first time on 10th September 2010.
Under the FIT Regulation, electricity generated by domestic PV installations and exported to the distribution
system shall be paid by Enemalta with different rates, according to whether they are granted or non-granted
systems. For Example, a granted PV installation has the following rates: twenty-two cents per kWh as feedin tariff for a guaranteed period of six years for the electricity generated from solar photovoltaic installations
located in Malta and Gozo.
In terms of permits, the situation as it stands today does not have specific permitting procedures for RES
Plant Implementation. Certain small-scale, domestic RES installations (like PV installations) require
approval or notification to the local energy corporation (ENEMALTA) and the Malta Resources Authority,
because they need to be connected with the local electrical grid system. On the other hand, larger
installations require a normal building permit approved by MEPA. Strictly speaking, there is no specific
procedure catering for these large installations; they are considered just like normal buildings. So, when a
development proposal is submitted, it is screened by MEPA and if it is determined that the proposal is likely
to have significant environmental effects or otherwise falls under the requirements of the Environmental
Impact Assessment (EIA) Regulation, the developer is requested to undertake an EIA. However, this is in the
process of being revised.
Being aware that Malta lacks general permitting procedures for RES plant implementation, the Renewable
Energy Policy for Malta calls for “simple permitting and regulatory procedures” as well as for the
establishment of a “a one-stop shop authorisation arrangement” with overall responsibility for co-ordination
of the multiple permits, licences and authorisations currently being administered and issued by different
agencies and entities (MEPA, MRA, Enemalta etc). In addition, the monitoring of the performance of new
procedures established and the results attained is also envisaged to be carried out.
2.5 Energy efficiency in buildings
The EU Energy Performance of Buildings Directive (EPBD - 2002/91/EC) is the main European legislative
instrument for improving the energy efficiency of Europe’s building stock. In 2010, the EPBD Recast
(Directive 2010/31/EU) entered into force. The updated text clarified, strengthened and extended the scope
of the current directive.
Malta implemented the EPBD by means of Legal Notice 261 of 2008 entitled “Energy Performance Of
Buildings Regulations, 2008” (superseded) and now by means of Legal Notice 376 of 2012 entitled “Energy
Performance of Buildings Regulations, 2012”.
The Buildings’ Regulation Office (BRO) is the authority responsible for drafting and setting new building
regulations for Malta, and for implementing the introduction of the Energy Performance of Buildings
Regulations.
The regulation identifies the common general framework for a methodology for calculating the integrated
energy performance of buildings and building units and the application of minimum requirements for the
energy performance of new buildings and new building units; besides, it regulates also the application of
minimum requirements for the energy performance of existing buildings, building units and building
elements which are subject to major renovation; building elements which form part of the building envelope
and that have a significant impact on the energy performance of the building envelope when they are
retrofitted or replaced; technical building systems whenever they are installed, replaced or upgraded.
The regulation states that when a building is constructed, sold or rented (REG 14 – LN 376) its energy
performances have to be certified. The Energy Performance Certificate (EPC) shows the energy consumption
of a building and its carbon dioxide emissions. It also outlines recommendations that help to improve the
8
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
MIEMA
building’s energy performance. An EPC is produced after a professional assessment of the property is
conducted. The EPC can be obtained from a duly authorized assessor and to be valid, this certificate should
be registered with the Buildings’ Regulation Office (BRO) before being issued.
The Technical Guidance Document F sets out the minimum requirements on energy performance of
buildings in the Maltese islands. It deals with conservation of fuel and power, resistance to the passage of
heat, solar overheating, control of heating and cooling systems, artificial lighting systems and conservation
of rainwater.
The national calculation methodology for residential buildings in Malta is called the EPRDM (Energy
Performance of Residential Dwellings in Malta). The calculation procedure takes account of the weather
climatology and net energy required for space heating and cooling, water heating, lighting, and ventilation,
after subtracting any savings from energy generation technologies.
The energy use or EPRDM rating scale ranges from 0 kWh/m2.yr (calculated low energy use due to high
energy efficiency) to 280 kWh/m2.yr (calculated high energy use due to low energy efficiency). Beneath the
main energy use scale, the dwelling’s CO2 emission rate, or DCER, is also shown in the EPC on a scale
ranging from 0 kg/m2.yr to 70 kg/m2.yr.
Figure 6. Example of EPRDM and DCER ratings on an Energy Performance Certificate for a building.
The same rating scale is used for those buildings that were designed before the implementation of the
minimum requirements for the energy performance of buildings.
Some categories of buildings are exempted from the requirements of these regulations, among others:
- buildings officially protected as part of a designated environment or because of their special
architectural or historical merit, in so far as compliance with certain minimum energy performance
requirements would unacceptably alter their character or appearance;
- buildings used as places of worship;
- a building classified as scheduled property (Grade One) by the Malta Environment and Planning
Authority under article 81 of the Environment and Development Planning Act.
In the end, the regulation introduces a national plan for increasing the number of nearly zero-energy
buildings, setting the 31st December 2018 as a target date by when all new buildings are nearly zero-energy
buildings and new buildings occupied and owned by public authorities are nearly zero-energy buildings.
AREA
Planning
9
TYPE
LEG
LAW, POLICY and ACTION PLAN REFERENCES
Environment and Development Planning Act, 2010
http://www.mepa.org.mt/LpDocumentDetails?syskey=1260
L.N. 114, 2007 Development Planning Act (CAP. 356) Environment Protection Act
(CAP.435) Environmental Impact Assessment Regulations, Arrangement of Regulations
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
MIEMA
http://www.mepa.org.mt/LpDocumentDetails?syskey=%20664
Structure Plan for the Maltese Island, 1990
http://www.mepa.org.mt/lpg-structureplan
PLA
Strategic Plan for the Environment and Development, 2012
http://www.mepa.org.mt/sped
Local plans
http://www.mepa.org.mt/LPLegislationPolicyDocslpin?topic=none&doctype=Local%20Pl
ans%20&doctypeid=INLP&docname=none
LEG
Cultural Heritage Act, 2002
http://www.culturalheritage.gov.mt/filebank/chapt445[1]%20Latest%20copy%20as%20at
%20September%202010.pdf
National Cultural Heritage Strategy, 2006
http://www.culturalheritage.gov.mt/filebank/National%20Cultural%20Heritage%20Strateg
y%202006.pdf
Cultural
Heritage
POL
National Strategy for the Cultural Heritage - May 2012 - Draft for Consultation
http://www.culturalheritage.gov.mt/filebank/National%20Strategy%20for%20the%20Cult
ural%20Heritage-May2012-Draft%20for%20Consultation.%20Version%202.pdf
Malta scheduled properties
http://www.mepa.org.mt/malta-scheduled-property
PLA
2nd National Energy Efficiency Action Plan, 2011
http://www.buildup.eu/publications/20816
Energy
efficiency
LEG
Boosting the
use of
renewable
energies
National Energy Efficiency Action Plan, 2008
http://mfin.gov.mt/en/TheBudget/Documents/The%20Budget%202009/National%20Energy%20Efficiency%20Acti
on%20Plan%202008.pdf
Legal Notice 261 of 2008 - Minimum Requirements on the Energy Performance of
Buildings Regulations, 2008 (superseded)
Legal Notice 376 of 2012 - Energy Performance of Buildings Regulations, 2012
https://secure2.gov.mt/epc/legislation?l=1
GUI
Conservation of Fuel, Energy & Natural Resources. Technical Guidance Document F,
2006
https://secure2.gov.mt/epc/legislation?l=1
POL
National Energy Policy for the Maltese Islands, 2009
http://mra.org.mt/wp-content/uploads/2012/08/1.2.Energy-Policy.pdf
L.N. 210 of 2012 - Malta Resources Authority Act (Cap. 423) Building Regulations (Cap.
513) Environment and Development Planning Act (Cap. 504) Promotion of Energy from
Renewable Sources (Amendment) Regulations
http://www.mepa.org.mt/LpDocumentDetails?syskey=1461
LEG
S.L. 423.19 - Promotion Of Energy From Renewable Sources Regulations (L.N. 538 of
2010, as amended by L.N. 210 of 2012)
http://mra.org.mt/wp-content/uploads/2012/08/19.Promotion-of-Energy-from-RenewableSources-Regulations.pdf
S.L. 423.46. FEED-IN TARIFFS SCHEME
http://mra.org.mt/regulated-tariffs/feed-in-tariffs/
PLA
10
National Renewable Energy Action Plan (NREAP), 2010
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
MIEMA
http://ec.europa.eu/energy/renewables/action_plan_en.htm
MIEMA – Enerscapes project: Action Plan for the development of renewable energies and
the protection of landscape
http://www.enerscapes.eu
GUI
MIEMA – Enerscapes project: Guidelines for the Integration of Renewable Energies in
Mediterranean Landscapes
http://www.enerscapes.eu
MEPA Guidelines for Solar Installations
http://mra.org.mt/support-schemes/technical-schemes/solar-mepa-installation/
Green
communicati
on
Energy Efficiency Initiative – Green Marketing Campaign
http://mra.org.mt/wp-content/uploads/2013/05/3850/JPA.pdf
Energy Efficiency in buildings
http://energyefficiency.org.mt/buildings/
Table 2. Law, policy and action plan references concerning energy efficiency and energy production from RES in Malta.
11
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
MIEMA
3. Cultural approach to restoration of buildings
Starting from the early 1990s, Malta has been developing specific policies and regulations for the protection
of its heritage. One of the principal goals of these policies, as we previously said, was the establishment of
Urban Conservation Areas (within each Local Plan) and, more recently, the design priority areas, which have
been given a specific policy (Design Guidance for Development within UCAs).
In 2002, with the Cultural Heritage Act (replacing the Antiquities Act), a Superintendence of Cultural
Heritage was made responsible for a range of functions including surveillance over the protection and
conservation of cultural heritage. The Act represented a key document because introduced the protection of
monuments, and also contained a list of buildings or remains that were to be protected from development and
for which permission would be needed for any works.
Since 1994, over 2000 properties have been scheduled on the Maltese Islands. This process involved
checking of all related legislation and an on-site inspection for each property. This project has commenced in
2008 and produced a definite accurate Register of scheduled building, which is now nearing completion. The
following stage of the project (still ongoing) is aimed at making future reviews simpler.
These premises show how relatively new is the cultural approach to restoration of buildings in Malta.
Despite the efforts on scheduling buildings and planning recommendations for Urban Conservation Areas, a
defined methodology on restoration techniques for historic buildings has not been established yet. Most of
the interventions on important historic buildings and areas (for example, the Old Opera House and the New
Valletta’s Gate) have been always accompanied by long and articulated debates on conservation methods
and approaches. Studies and researches were mostly addressed to either conservation or development of adhoc solutions that were not necessarily inserted under a broader regulation or a specific plan. This lack of an
overall approach led Malta to experience significant difficulties in the heritage management, as many times
there was no other possibility than treating every intervention with a separated and different approach. This
situation usually makes also project’s decisions to be vulnerable to political changes, affecting the prior
objective of an effective protection of architectural heritage.
In the last two decades, Malta has been following a general approach to restoration in line with the concept
of conversion and re-use. In fact, the Structure Plan1 gave support to the conversion of large housing units
into smaller dwellings or to other appropriate uses. This approach reduces the number of vacant buildings in
UCAs and the demand for new land for development on the urban periphery.
According to the Planning Authority document (1998) “Conservation philosophy and a new approach to
conservation issues”2, housing standards and requirements offer a wide range of possibilities for sensitive
adaptation. The document states that the investment and development activity needs to be channelled into
rehabilitation and conversion rather than new building or redevelopment. It shows how the approaches to
restoration went progressively towards the adaptation and re-use of buildings. MEPA states that “the key to
the survival of historical buildings and so to the success of the conservation strategy is finding appropriate
uses which make their maintenance and restoration economically feasible”, conforming to the British
approach according to which “conservation must never be regarded as a negative process, as nothing more
than antiquarianism… Our responsibility towards the historical environment goes beyond simply preventing
destruction, essential though it is. It involves actively caring for the heritage, maintaining it in good physical
condition, making it readily accessible for study, enjoyment, recreation and tourism. Above all it means
ensuring that to the fullest possible extent, the heritage remains in active use as an integral part of the living
1 Structure Plan for the Maltese Islands (December 1990). The Structure Plan is the document that provides strategic guidance on
land use in the Maltese Islands.
2 Planning Authority. Conservation philosophy and a new approach to conservation issues: The sustainable conservation, a new
approach. 1998, Floriana.
12
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
MIEMA
and working community, a material asset that makes a positive contribution to economic prosperity and
quality of life” (quoted in the cited text from The Department of National Heritage, UK)3.
The approach to reconversion led to several issues throughout the course of the years. For example, still
today there is an issue with the owner’s enforcement to schedule historic properties in order to maintain and
conserve the old features in architecture. Many specific policies have been drafted to restrict the
interventions on historic buildings. However, a set of parameters for assessing the building’s historic value
and features, and a common method for conservation and rehabilitation, are still missing. This gap has often
brought to a number of permits for demolition, or other interventions, issued without a proper and detailed
assessment. This situation is also related to the real estate market in Malta that follows the profit objective by
promoting the demolition and reconstruction for the development of strategic areas, especially in Sliema, St
Julians and surroundings.
As stated in the Sub report “Land”4: “The 2005 State of the Environment Report had noted that the
scheduling process faces a number of challenges related to demolition of scheduled buildings, significant
monuments still unprotected, need for more procedural clarification and transparency; shortage of trained
staff; lack of enforcement capacity; and, lenient fines and court sentences for damage to cultural heritage”.
In relation to this, the report also shows that the public perceptions of thresholds relating to acceptable loss of
cultural, natural and historical features may be different from those of the experts, leading to unexpected
conflicts in the public sphere. “This is evident in the case of the public concern over the demolition of some
particular dwellings in Sliema, where the cumulative effect of development in this area is likely to be the
underlying reason for the concern over the dwelling”5.
With the aim of controlling and mitigating the effects of uncontrolled permits, MEPA’s Heritage Planning
Unit was made responsible for the tasks related to heritage management, including the Planning Application
Assessment process. The Heritage Planning Unit (HPU) assesses the impact of proposed works on the
scheduled property in question and recommends that the application is granted or refused6. Usually, this Unit
proposes minor modifications to the architect’s proposal in order to reduce or mitigate the impact on the
scheduled building. The concern with this process is that, without an overall approach and detailed
guidelines to be followed for building restoration, the Unit’s parameters for evaluation can vary, depending
on the type of project.
Due to the lack of an overall method, there are still many concerns related to the cultural approach on
restoration and the protection of the settings and contexts of cultural heritage in Malta. For example, public
concern has been raised about the effectiveness of protecting façades while the rest of historic buildings are
demolished, as well as whether enough is being done to protect the setting and context of cultural and natural
sites and areas7.
As highlighted in the Report, this situation is partly caused by the constraints associated with the small scale
of Malta’s administration, where there is a chronic lack of resources in the sphere of heritage conservation.
This suggests that there are still significant conceptual and resource-related challenges to be faced in
protecting and managing the Islands’ heritage at levels that ensure its enjoyment by current and future
generations.
Many historical buildings and areas have been given statutory protection, but despite these efforts, heritage
in Malta remains under threat, from factors such as inappropriate design of new and restored buildings,
which undermines street character, and demolition. This, as we said before, is the consequence of a missing
3
Planning Authority. Conservation philosophy and a new approach to conservation issues: The sustainable conservation, a new
approach. 1998, Floriana.
4 MEPA, The Environment report 2008, Sub-report 4 (“Land”), p. 31.
5 MEPA, The Environment report 2008, Sub-report 4 (“Land”), p. 36.
6 http://www.mepa.org.mt/heritage-related-planning.
7 The proposed developments at Mnajdra, Palazzo de Fremaux in Xejtun and the Verdala Golf Course near Mdina illustrate this
point. Source: MEPA, The Environment report 2008, Sub-report 4 (“Land”), p. 37.
13
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
MIEMA
cultural approach and shared vision on historic building restoration. Much conservation effort remains
limited to UCAs, which face increasing tensions at their fringes. While if not scheduled, buildings of
historical value outside UCAs remain unprotected and archaeology remains threatened.
Finally, as regards sustainability and energy efficiency solutions for building rehabilitation, currently there is
no legal obligation to achieve energy-related targets. Even if there is a growing awareness about the
technologies and benefits that these can bring, the inclusion of energy saving solutions in the project
proposal is not compulsory. Besides that, there are restrictions for instance related to the visual impact of
solar installations when placed on the roof of historic buildings.
In conclusion, since not compulsory by law, most of the times the sustainability aspects of an intervention on
historic buildings come along with the designer’s criteria, but in other occasions could be specified and
demanded by a tender or bid. In fact, there are few examples of projects in Malta including energy efficiency
solutions in building restoration. One example is the restoration of the 19-th century British Garrison Chapel
in Valletta, which was converted into the Malta Stock Exchange by Architecture Project in 20018. In the
interior of the building, a cleverly designed cooling system, using sprays of fine water particles, was placed
within the roof’s original wooden-beam structure, increasing air-quality and the use of the central open
space. This “Passive Downdraft Evaporative Cooling” system allows a drop of approximately seven degrees
Celsius to be achieved in the internal environment without the use of conventional air-conditioning systems.
The “natural coolness” effect provides a welcome relief from the hot stifling heat that characterises Malta
during the summer months.
3.1








8
References for this chapter
MEPA, 2008. The Environment report, Sub-report 4 (“Land”).
Development control within Urban Conservation Areas, Design Guidance, July 1995.
Evaporative cooling at Malta Stock Exchange, EcoTech, Issue May 2002.
Planning Authority, 1998. Conservation philosophy and a new approach to conservation issues: The
sustainable conservation, a new approach. Floriana.
Planning Authority, 2002. Cultural Heritage Act.
Planning Authority, 2010. Environment and Development Planning Act.
“Revitalising Urban Conservation Areas – An environmental exercise”, Article from Malta
Independent Tuesday, 20 March 2007. Author: Dr Mallia, Heritage Advisory Committee.
Structure Plan for the Maltese Islands, 1990.
http://architecture-project.com/projects/stock-exchange
14
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
MIEMA
4. Technological approach to retrofitting of buildings
The Heritage Planning Unit (HPU) is the responsible entity for all matters related to technological advices
for retrofitting of scheduled buildings in Malta. The Unit is composed by a team of officers of varied
expertise, thus providing a holistic approach towards heritage management. The Unit gathers data, maintains
heritage-related databases and carries out research and forward planning. They also designate heritage assets
for legal protection and give advice on heritage matters related to development and land use, and monitor
development works within heritage-sensitive areas as required by Chapter 15 of the Structure Plan for the
Maltese Islands9 and relevant Articles of the Environment and Development Planning Act.
From a technological point of view, the approach on retrofitting in Malta is based on the conservation of the
historic features in buildings. Techniques are mainly focused on the conservation and maintenance of
traditional materials, as limestone, and architectural elements, as stone ceilings, stone spiral stairs, wooden
balconies etc. With the aim to foster the knowledge of solutions and application of techniques for restoration,
Heritage Malta and Malta Centre for Restoration are reference organisations in this field. Heritage Malta’s
mission is to ensure that the elements of cultural heritage entrusted to it are protected and made accessible to
the public as defined in the Cultural Heritage Act. The Malta Centre for Restoration, absorbed by Heritage
Malta, is a centre of excellence for the teaching, training, research and practice of conservation, restoration,
maintenance, management and presentation of cultural heritage, and for providing conservation and
restoration services and consultation as may be required by other bodies, both public and private.
Other two government organisations are crucial in the definition of the technological approach to restoration,
and give useful advises and information on how to carry out a project and a restoration work. These are:
3. Restoration Unit. It carries out various specialised restoration works, whilst providing project
management services to various Ministries and other departments within the Ministry for Resources
and Rural Affairs (MRRA).
4. Superintendence of Cultural Heritage. The mission of the Superintendence of Cultural Heritage is to
fulfill the duties of the State to ensure the protection and accessibility of cultural heritage as defined
in the Cultural Heritage Act.
As regards restoration initiatives, some positive measures have been promoted with the aim to enhance
heritage conservation through the planning system. The MEPA balconies scheme, for example, is part of the
new approach to enforcement taken in addressing unsightly Valletta balconies. The MEPA Wooden Balcony
Grant Scheme is a funding programme that aims to facilitate the restoration of traditional balconies, thus also
contributing to the maintenance of conservation areas. It is a periodic initiative started in 1996, and, until the
end of 2006, residents had benefited from a total of € 351,760. In October 2007, the scheme was opened to
all localities in Malta and Gozo having a UCA, and all other scheduled properties, for which the sum of €
1,031,478 was allocated.
Another project promoting technological transfer of knowledge about restoration in Malta regards the
drafting of guidelines for conservation and restoration methods and techniques, written by MEPA. These
guidelines are the first attempt to deliver a practical tool to people and professionals that can help in the
rehabilitation process of a building, and it embeds the vision and the new approach to restoration. The
Restoration Guidelines are technical aids for those who wish to carry out works on a historic property in the
Maltese Islands. Each guideline provides valuable advice and outlines acceptable as well as unacceptable
methods for carrying out works to different elements of the fabric of culturally significant buildings or
structures. Works on a historic property are classified into the following categories: Maintenance, Repair/
Replacement, Cleaning, Restoration, and Minor Works. A sample of the guidelines on restoration and
maintenance can be seen at http://www.mepa.org.mt/heritageguidelinesforrestoration.
9
Structure Plan for the Maltese Islands (December 1990). The Structure Plan is the document that provides strategic guidance on
land use in the Maltese Islands.
15
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
MIEMA
Finally, another important scheme was the Restoration of Commercial Property (Tax Credits) that aimed to
promote the restoration, conservation and maintenance of Grade 1 and Grade 2 scheduled buildings and
buildings within Urban Conservation Areas (UCAs) that are or shall be used as commercial premises.
Companies commissioning such works shall qualify for a tax credit of up to:
5. € 20,000 covering 20% of eligible costs for the restoration, conservation or maintenance of a
building in a UCA;
6. € 30,000 covering 30% for the restoration, conservation or maintenance of a Grade 1 or Grade 2
scheduled building.
This is basically the scenario of technological retrofitting in Malta, where most of the knowledge related to
conservation technologies is in the hands of craftsmen and professionals who have inherited them from their
ancestors. There is still a lot of work to do, especially in order to provide professionals with more detailed
guidelines on restoration techniques that can be helpful throughout the different phases of the project
proposal and implementation.
16
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
MIEMA
5. Offer of education
5.1 Higher education
The University of Malta traces its origins to the XVI century, and today it hosts around 11,000 students,
being the largest public higher education institution in the country.
The University offers both undergraduate and postgraduate courses related to the themes of energy efficiency
in general, energy efficiency in buildings, and conservation of historic buildings. However, apart from the
traditional, generic studies in architecture, there is no specific course integrating these two fields of
knowledge.
As regards the general studies for the built environment, the University of Malta offers the following
courses:
- undergraduate level:
- Bachelor in Engineering and Architecture (5 years);
- Bachelor of Science in Built Environment Studies (3 years).
- at postgraduate level, different Master courses (duration of 2 years) such as Architecture,
Architecture and Conservation Studies, Architecture and Urban Design, Civil Engineering.
As regards energy efficiency, the University offers a Master of Science in Environmental Design, where
students are taught how to assess thermal loads, measure and improve energy efficiency, work with energy
efficiency ratings and certifications.
As regards conservation of historic buildings, the University offers the following courses:
- Master of Science in Conservation Technologies for Masonry Buildings (3 semesters), concerning
the technologies and the conservation of traditional building materials;
- Master of Arts in Cultural Heritage Management (3 semesters), specifically related to heritage
management.
5.2 Vocational education
The Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) is the most important vocational education
and training institution in Malta. Its Institute of Building and Construction Engineering offers a series of
training courses related to the construction sector, leading to diplomas such as:
- Diplomas in Construction Engineering, and Diplomas in Construction and the Built Environment,
training students to work in this sector as collaborators in architects’ offices and firms;
- Diplomas in Masonry Heritage Skills, training future masons on the restoration of traditional
materials, and offering workshops and practical work at heritage sites;
- Diplomas in Heating, Ventilation and Air-Conditioning, focusing on practical skills related to the
maintenance of HVAC appliances;
The Institute of Applied Science offers a Bachelor of Science in Environmental Engineering, focusing,
among the other subjects, on electrical engineering and energy audits.
Being a vocational school, MCAST’s courses are more oriented towards specific technical specializations,
and therefore there is even less interest in the integration of knowledge between the sectors of energy
efficiency and conservation of buildings.
17
EH-CMap
Advanced Training on Energy Efficiency in Historic Heritage
O1-A1
State-of-the-art Report
Partner: University of Algarve - Portugal
IRENA – Istrian Regional Energy Agency
www.irena-istra.hr
[email protected]
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
University of Algarve
1. Introduction
1.1 Portugal’s geography
Portugal is located just out into the Atlantic in the far southwest of Europe also known as the Iberian
Peninsula. The only country it shares a border with is neighbor Spain to the north and the east, with the
Atlantic Ocean hugging its 800-km (500-mile) coastline to the south and west. It has a land mass of 89,000
sq km (34,400 sq miles) with the Portuguese islands of the Azores and Madeira boosting that by another
3,100 sq km (1,200 sq miles). The Azores lie around 1,100 km (700 miles) west of Lisbon, while Madeira
sits just north of the Canary Islands to the west of Morocco.
Outside the large urban areas, the countryside is a great deal more rural and sparse than in many other
European countries. Portugal is crossed by several rivers which have their origin in Spain. These flow from
east to west out into the Atlantic or north to south, the main rivers being the Minho and Douro in the north,
and the Tagus and Guadiana in the south.
Portugal possesses a high plain of varying height intersected by deep valleys. The north of the country is
rugged, mountainous and dotted with vineyards. The high northern point of the Serra da Estrela proves a
popular area for skiing, while Serra de São Mamede further south on the Spanish border is a hiking favourite.
After the stunning slopes of the central regions, the vast plains of the Alentejo region stretch south of Lisbon,
with a range of mountains dividing the Alentejo from the Algarve, whose wide sandy beaches and attractive
bays run along the south coast.
Over half the country is used for agriculture, though the soil is much richer for cultivation in the greener
north. The capital, Lisbon, sits about two-thirds down the west coast. Porto is also situated on the coast in the
northwest of the country. Smaller Faro nestles on the southern end of the country, its airport a busy hub for
Algarve sunseekers and swathes of golfers looking for year-round sun. Braga, Coimbra and Setubal are also
near the coast and rivers.
1.2 Portugal’s climate
Portugal is defined as a Mediterranean climate (Csa in the South, interior, and Douro region; Csb in the
North, Central Portugal and coastal Alentejo; and also Semi-arid climate or Steppe climate – BSk in certain
parts of Beja district – according to the Köppen-Geiger Climate Classification). It is also one of the warmest
European countries: the annual average temperature in mainland Portugal varies from 12 °C (53.6 °F) in the
mountainous interior in the north, to over 18 °C (64.4 °F) in the south and in the Guadiana river basin. The
Algarve, separated from the Alentejo region by mountains reaching up to 900 meters (3,000 ft) in Alto de
Fóia, has a climate similar to that of the southern coastal areas of Spain or Southern California.
Annual average rainfall in the mainland varies from just over 3,000 mm (118.1 in) in the northern mountains
to less than 300 mm (11.8 in) in the area of the Massueime River, near Côa, along the Douro river. Mount
Pico is recognized as receiving the largest annual rainfall (over 6,250 mm (246.1 in) per year) in Portugal,
according to Instituto Português do Mar e da Atmosfera (English: Portuguese Institute of the Sea and the
Atmosphere).
In some areas, such as the Guadiana basin, annual average temperatures can be as high as 20 °C (68 °F), but
summer highest temperatures may be over 45 °C (113 °F). The record high of 47.4 °C (117.3 °F) was
recorded in Amareleja, although this might not be the hottest spot in summer, according to satellite readings.
Snowfalls occur regularly in the interior North and Centre of the country in particular in the districts of Vila
Real, Bragança, Viseu and Guarda. In winter temperatures may drop below −10.0 °C (14.0 °F) in particular
in Serra da Estrela, Serra do Gerês, Serra do Marão and Serra de Montesinho. In these places, snow can fall
1
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
University of Algarve
any time from October to May. In the South of the country, snowfalls are rare but still occur in the highest
elevations.
The country has around 2500 to 3200 hours of sunshine a year, an average of 4–6 h in winter and 10–12 h in
the summer, with higher values in the south-east and lower in the north-west.
The sea surface temperature on the west coast of mainland Portugal varies from 13–15 °C (55.4–59.0 °F) in
winter to 18–20 °C (64.4–68.0 °F) in the summer, while on the south coast it ranges from 15 °C (59.0 °F) in
Winter and rises in the summer to about 23 °C (73.4 °F) occasionally reaching 26 °C (78.8 °F).
Both the archipelagos of the Azores and Madeira have a subtropical climate, although variations between
islands exist, making weather predictions very difficult (owing to rough topography). The Madeira and
Azorean archipelagos have a narrower temperature range, with annual average temperatures exceeding 20 °C
(68 °F) along the coast (according to the Portuguese Meteorological Institute). Some islands in Azores do
have drier months in the summer. Consequently, the island of the Azores have been identified as having a
Mediterranean climate (both Csa and Csb types), while some islands (such as Flores or Corvo) are classified
as Maritime Temperate (Cfb) or Humid subtropical (Cfa), respectively, according to Köppen-Geiger
classification. Porto Santo island in Madeira has a semi-arid Steppe climate (BSh). The Savage Islands,
which are part of the regional territory of Madeira are unique in being classified as a Desert climates (BWh)
with an annual average rainfall of approximately 150 mm (5.9 in). The sea surface temperature in the
archipelagos varies from 17–18 °C (62.6–64.4 °F) in winter to 24–25 °C (75.2–77.0 °F) in the summer
occasionally reaching 26 °C (78.8 °F).
2
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
University of Algarve
2. Legislation in force
2.1
Energy efficiency in buildings
Energy efficiency requirements for residential buildings were first introduced in Portugal in 1991, and in
1998 for non-residential buildings. In 2006, the building codes were revised for all buildings due to the
transposition of the EPBD 2002/91/EC by means of a legislative package composed of three Decree-Laws:
- N. 78/2006 – National Energy Performance Certification System and Indoor Air Quality in
Buildings (SCE);
- N. 79/2006 – Regulation of Temperature Control Systems in Buildings (RSECE);
- N. 80/2006 – Regulation of Thermal Behaviour Characteristics in Buildings (RCCTE).
In 2013, the legislation on building’s energy efficiency was revised. Decree-Law nº 118/2013, of 20th
August, approved the System for Energy Certification of Buildings (SCE), which integrates the Regulation
on the Energy Performance of Residential Buildings (REH) and the Regulation on the Energy Performance
of Services Buildings (RECS). It transposes to national law Directive 2010/31/EU of the European
Parliament and of the Council on the energy performance of buildings. In general, the requirements for new
buildings were tightened, promoting efficient envelops and introducing technical systems requirements. The
contribution of renewable energy systems has also been detailed and stimulated. It was introduced the
obligation to include the energy performance label in all advertisements. The Energy Performance
Certificates introduced advices to users, concerning the replacement of boilers and AC units, other
modifications to the heating and cooling systems, as well as alternative solutions to assess the efficiency and
appropriate sizing of the boiler or AC unit. This new legislation, entered in force in December 2013, paves
the path towards Nearly Zero-Energy Buildings (NZEB) and sets up a roadmap tightening the Energy
Performance (EP) requirements progressively until 2020.
The legislation is structured in a way that allows a quick and easy update of requirements according to costoptimality, if necessary. Besides tightening the envelope requirements for residential buildings, the revised
codes also include technical systems requirements. For residential buildings, the system requirements include
ventilation, space heating, air-conditioning (AC), Domestic Hot Water (DHW) and renewable energy
systems. For non-residential buildings and in addition to the requirements applicable to the residential sector,
requirements for lighting, lifts (after 2015), and Building Energy Management (BEM) systems are also set.
In Portugal NZEBs are considered buildings that cumulatively offer: a) components compatible with the
upper level of the cost-optimal evaluations; b) implementation of renewable energy that covers a very
significant fraction of the minimized building needs. This energy must be produced on site (whenever
possible) and/or, alternatively, when the local production may be insufficient, e.g., in urban areas, as nearby
as possible. The primary energy factors, that also play an important role, will be gradually revised until 2020,
to incorporate the effort made by Portugal to have clean and renewable electricity.
Besides the reinforcement of the EP requirements, the EPBD transposition in 2006 introduced for the first
time in the building codes the need to issue an Energy Performance Certificate (EPC). To effectively
implement the EPC, ADENE designed, developed and currently supports the National System for Energy
and Indoor Air Quality Certification of Buildings (SCE), which is based on a central registry and database.
The quality of the EPC is guaranteed by training the Qualified Experts (QE), performing periodic Quality
Assurance (QA) assessments of their work and supporting them through a telephone and e-mail helpdesk.
The QEs are also technically supported by guidance documents available online, namely FAQ’s and manuals
to issue the certificates using the central registry’s online platform.
The legislation by itself will not be enough to push the market towards the recast EPBD goals. Thus, several
other strategies are being implemented to address this issue. This includes enhanced control mechanisms to
3
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
University of Algarve
promote the full SCE implementation, training of the building workforce, and promotion of financial
incentives.
2.2
National subsidies for energy efficiency
Fonseca et al (2011) report the major available incentives in Portugal. Some of them were opened for a
limited period of time:
- Personal Income Tax deduction: homeowners presenting equipment expenses related to the
improvement of the efficiency of their houses will have tax benefits. Eligible equipment are: solar
thermal systems to produce sanitary hot water and heating; heat pumps to produce hot water for
domestic use; micro-generation systems; photovoltaic panels and micro wind generators with
nominal power below 5 kW, and respective control system and energy storage devices, to supply
household with electrical energy; boilers to recover heat from the furnaces (fireplaces), to be used
for heating the house or to produce sanitary hot water.
- Income tax deduction for A and A+ dwellings: consumers whose building achieve an A or A+
efficiency level, will have an increase of 10% in the deduction related to house loans in the personal
income tax.
- Municipal tax deduction for A+ dwellings (known as IMI): there are some municipalities that
make a reduction in the municipal tax to be paid in case the building has incorporated
environmentally sustainable techniques. The benefit targets houses with an A+ efficiency range, by
deductions in the total tax. In addition, the value of the property evaluation, while doing the first
registration of the house in the notary, can be decreased by 5 to 10%.
- Reduced VAT on Solar Energy Systems: solar energy systems sold in Portugal benefit from a
VAT reduction from 23% (higher VAT rate in Portugal), to 13% (intermediary VAT rate in
Portugal). This tax reduction leads to more attractive prices for the final consumer.
- Efficiency cheque: the efficiency cheque is intended to reward most efficient consumers. It is a
prize for the reduction of electricity consumption of 10% or 20% per year, during two years. It is
given to consumers over a two-year period with a value of 10% or 20% of their annual electricity
bill. It can only be spent on energy efficiency measures and checks will only be received in the
second year if consumption levels reached in the previous year are maintained.
- Low Interest Credit lines: for investments in energy efficiency, at the amount of € 250,000 per
year. This measure had a strong focus on urban rehabilitation, but the Portuguese families have not
been using this credit line, because of the high debts incurred in the purchase of own houses and also
because of the international economic crisis. However, if the percentage of funding awarded for
renovation was higher, maybe there would be more people applying to this type of initiative.
- Re-housing Programme: in the metropolitan areas of Lisbon and Porto (known as PER) this
program was established to support families with low incomes. This program aims to grant financial
aids for the construction, acquisition or renting of dwellings for low income families living in shacks
or similar houses. Under the PER it is also possible to grant financial assistance for the renovation or
purchase of unoccupied houses or buildings and paying the cost of their renovation works, when
such dwellings are intended to rehouse families registered in the PER. The funds available for this
program will probably not be sufficient because many buildings in the cities are unoccupied and still
need renovation.
4
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
University of Algarve
2.3
Interventions on historic buildings
Decree-Law nº 118/2013, which approved the Buildings Energy Certification System (SCE), and which
applies to new buildings or to buildings subject to a major intervention in accordance with article 4 - scope of
negative application, considers that the following are excluded from SCE:
b) The buildings used as places of worship and for religious activities;
h) The monuments and buildings individually classified or to be classified, pursuant to Decree-Law nº
309/2009, of October 23rd, changed by Decree-Laws nº 115/2011 of December 5th and 265/2012 of
December 28th, and those being recognized as special architectural and historical value by the licensing
entity or any other appropriate entity for this purpose;
i) The buildings integrated in sets or classified sites or to be classified, or located within protection zones,
pursuant to Decree-Law nº 309/2009, October 23, changed by the Decree-Laws nº 115/2011, December 5
and 265/2012, December 28, when is attested by the licensing entity or other competent authority to the
effect that compliance with minimum energy performance requirements is susceptible of change in
unacceptable way of their character or look; that is, for these buildings there is no obligation to issuing the
energy certificate.
The Regulation on the Energy Performance of Residential Buildings (REH) and the Regulation on the
Energy Performance of Services Buildings (RECS) maintains the exclusion for buildings of sub-paragraphs
h) and i).
The regulatory exclusion should be based on criteria set by the thermic planner together with the entity
responsible for the Heritage goods. The analysis of energy performance of the buildings, and the solutions to
be applied, must be made according to what stated by Decree-Law nº 140/2009 of June 15th, which
establishes the legal system of studies, projects, reports, works or interventions on classified cultural
property, or those being classified, of national interest, public interest or municipal interest.
The base law for the Portuguese Cultural Heritage – Law nº 107/2001, of September 8th – introduces a
mechanism of prior control and responsibility for all the works and interventions on the cultural heritage.
The regulatory impositions under articles 45 and 59 of that law are achievement and object of Decree-Law nº
140/2009, with respect for the particularities of the nature of the goods. This decree adapts the procedural
rules of the legal urbanization and building regime to the specificities of immobile cultural heritage, in order
to facilitate the assessment by the municipal administration and central administration, in case of necessity,
appropriateness and adequacy of the proposed works or interventions.
Two forms of protection of cultural property are laid down: Classification and Inventory (articles 18 and 19
of Law 107/2001). In classified buildings or in the classification process, the State requires, in projects,
works and interventions, the presence and responsibility of legally qualified technicians.
The Regional Directorates of Culture should propose plans for all the classified properties, regardless of
ownership, and manage the properties under their responsibility. The General Directorate of Cultural
Heritage (DGPC) is responsible for preparing projects for execution of works and interventions, as well as
performing surveillance or technical support for all State properties, and ensure the management and
enhancement of what is under its responsibility, promoting, executing and supervising the works or
interventions necessary for that purpose.
(http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/legislacao-sobre-patrimonio/)
5
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
University of Algarve
3. Cultural approach to restoration of buildings
The above-mentioned decrees and laws, in particular Law nº 107/2001 of September 8th, establish a policy
basis and a protection and promotion system for cultural heritage. This Decree-Law regulates an order for all
kind of works (studies, projects, reports, works or interventions) on classified cultural properties, or those to
be classified, of national interest, public interest or municipal interest, which can condition the restoration
and intervention on historical buildings.
In accordance with Law nº 107/2001 article 45, works, projects and interventions must take into account that:
- the studies and projects for the works of conservation, modification, reinstatement and restoration in
goods classified or to be classified, are mandatorily drawn up and signed by legally recognized
qualification technicians or under his direct responsibility;
- studies and projects referred to in the previous paragraph should also include a report on the
importance and the artistic or historical evaluation of the intervention, the responsibility of a
competent technician in that area;
- the works or interventions on real property classified in accordance with article 15 of this law, or to
be classified as such, will be authorized and monitored by the responsible entity for the final decision
of the classification procedure, as defined in the law;
- once the works are concluded, a report, stating the nature of the work, techniques, methodologies,
materials and treatments applied and graphic documentation, photographic, scanned or another on
the process followed, shall be prepared and forwarded to the competent administration of the cultural
heritage.
Article 51 also states that any intervention or work, inside or outside of monuments, in sets or classified sites,
which may change their use and damage them in whole or part, without authorization and monitoring of the
competent member of the central administration, autonomous region or municipality, is not permitted.
As can be seen, especially with regard to historical classified buildings, the law is quite restrictive to any
changes or interventions, especially those covering energy efficiency. The priority in these cases is always
given to the historical preservation of the integrity of the building, accepting the incorporation of new
elements only when they do not affect the heritage asset quality that led to their classification.
In the case of unclassified historic buildings, their integrity is in charge of safeguard offices and
rehabilitation of historic centers and other municipal authorities that license or supervise the interventions.
These entities also take part as a reference promoting diplomas and municipal legislation about the subject,
and end up being more permissive, especially with regard to the building interiors, enabling thus its
adaptations to new uses (eg.: the restaurant "Tertúlia Algarvia" the exterior remained unchanged but the
interior of this building has been completely refurbished to be adapted to its new functions).
Globally, the energy rehabilitation of historic buildings in Portugal tends to be the least intrusive possible
and focuses mainly on the thermal component. “The energy rehabilitation solutions more applicable to
current properties consist in the application of thermal insulation in walls and outdoor decks, or elements in
contact with unheated spaces, as well as transition slabs for attic coverage or coverages in touch direct to
the outside, passing, also, by the renewal of window frames or addition of new frames on the inside, forming
double windows” (Varandas, 2010).
The General Directorate of National Buildings was abolished and, in 1992, the Institute of Management of
Architectural and Archaeological Heritage (IHRU) was established. Indeed, in the 40s of the twentieth
century, the buildings’ rehabilitations and reconstructions were done in Eugène Viollet-le-Duc’s style, even
if the buildings were of another century or architectural style. In Portugal, Viollet-le-Duc’s style was used as
national architectural and aesthetic discourse. This kind of interventions had a huge impact in the buildings,
so, the Heritage Basis Law obliges interventions that minimizes the impact and aims at restoring a credible
building style. This recent demand started to be applied, including the energy efficiency of the buildings as
important component to be considered in the rehabilitation.
6
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
University of Algarve
Recently, some initiatives tend to encourage energy efficiency in historic buildings, as was the case of a
measure launched in 2011-2012 to replace traditional lamps with LEDs in monuments and historic buildings,
proposed by ADENE (Agency for Energy) and funded by the Regulatory Authority for Energy Services
(ERSE) under the Plan for Promoting Efficiency in Electricity Consumption (PPEC). The goal was to
improve energy efficiency in lighting monuments and facades of historic buildings, and addressed to all
entities or institutions, public and private, proprietary and/or responsible for the management and
maintenance of outdoor lighting of facades and monuments in Portugal. The initiative, which funded the
applications up to a maximum of 50%, required that each candidate submit a document requiring the
authorization by IGESPAR (Institute for the Management of Architectural and Archaeological Heritage) for
changing the outdoor lighting (where applicable).
7
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
University of Algarve
4. Technological approach to restoration of buildings
The restoration of historic buildings initially focused on the elements affected by water/moisture – and
therefore particular attention was firstly given to roofs and walls (in the case of the latter, especially in their
parts closer to the ground, due to the rise of moisture by capillarity). Even when the roofs were integrally
degraded, the restoration approach usually did not consider their thermal insulation.
Today, although the new legislation does not impose requirements to be implemented in buildings, the
planner seeks solutions targeted at walls, roofs, and glazing, in order to improve their energy performance
and reduce the operating costs of HVAC. In the case of classified buildings, or buildings to be classified, the
adopted solutions will always have to respect the building's integrity and be accepted by the technical team
that oversees its safeguard. In these cases, it is sometimes difficult to adopt certain solutions that can
somehow affect the monument’s original image or pervert its identity.
8
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
University of Algarve
5. Offer of education
The higher education offer regarding energy efficiency in historic buildings tends to be treated as incipient in
Portugal. Although energy efficiency is an area of study of Portuguese Universities, it is virtually confined to
courses and areas of engineering, and absent in courses related to Heritage and its rehabilitation. Whereas, in
the former discipline, engineers predominate almost exclusively, in the latter the main protagonists are
conservation architects and technicians.
In the case of the University of Algarve, there is the first cycle level a course of Cultural Heritage and
Archaeology, which concentrates various specialties centered in History, Archaeology, History of Art and
Architecture, and where there is a course dedicated to Intervention Methodologies in Built Heritage, but
where energy efficiency component is not treated. This degree, of the Humanities area, opens to the 2nd
cycle courses of History and Heritage and Archaeology. Still at the University of the Algarve, the
engineering area departments, there are first cycle of courses for the training of civil and electrical engineers,
which allows further study in various specialties.
Thus, there is a postgraduate course in “Rehabilitation - Buildings and Urban Areas” and a master's degree in
“Energy and Climate of Buildings”, with courses named, respectively, “Materials and Maintenance and
Rehabilitation Technologies” and “Thermic of buildings”. But if the Historical Heritage area courses do not
focus on the issues of energy efficiency, the engineering area courses that focus on this issue do not treat
deeply the realities and problems of the Built Heritage. This scenario is extended to the rest of the country;
i.e., Heritage issues and energy efficiency are not integrated in higher education.
However, this reality is already changing, as shown by some courses, as the “Building Rehabilitation” course
of the Department of Civil Engineering, University of Porto or the MBA course of the University Fernando
Pessoa entitled “Rehabilitation of the Built Heritage”. As stated in the presentation of the Master of the
University of Porto, which began a decade ago, “the Master’s Degree in Buildings Rehabilitation (…)
involving the scientific fields of Construction, Structures, Materials and Urban Planning (….) is given to
graduate students in Civil Engineering and in Architecture, as it strives to offer solid theoretical and
practical training aimed at carrying out activities in the field of Building Rehabilitation” (FEUP). This
course is targeted to architects and engineers, and intends to combine the heritage issues, which are normally
included in the training of architects, with the technical knowledge of the engineering field. That course
presentation captures the complexity of the issues of recovery as well as the formation of gaps in Portugal,
justifying the need for training that crosses different knowledge: “The rehabilitation constitutes a complex
and multidisciplinary field for which there is an obvious lack of skilled professionals, whether in the area of
projects or in that of construction. Investment in the rehabilitation and maintenance of buildings and
monuments in Portugal is extremely low, unlike to that which can be seen in many countries of the European
Union, which results in profound degradation of buildings. On the other hand, the growing importance of the
act of rehabilitating as the element that calls both for the greatest number of interventions on the built-up
property of cities that have already reached the peak of their growth (as is the case with the most developed
cities in the world) and for those which potentially evolve in that direction today is undeniable. It is
important to develop methodologies for working up rehabilitation projects based on proven diagnoses,
bearing in mind the expected market growth in the near future” (FEUP). As a result of this course, a series
of academic papers have been produced and several technicians have been formed, who have been gradually
increasing the technical quality of several companies dedicated to rehabilitation in the country.
The course at Fernando Pessoa University in “Rehabilitation of the Built Environment” provides a set of
skills from diverse disciplines, which contribute to an integrated training in the rehabilitation of historic
buildings. Fernando Pessoa University also provides a specific course for “Thermal Rehabilitation and
Building Acoustics”. Both courses are the result of the academic and national consciousness for the need of
intervention on historic buildings. Of course this training (3 months), is far from responding to the training
needs that the country still lacks, but has at least the merit of giving a comprehensive and integrated view of
9
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
University of Algarve
the rehabilitation of the Heritage that has to be task for multidisciplinary teams. Given the complexity of the
matter and the very legal framework that regulates the Portuguese Built Heritage, the issues of energy
heritage rehabilitation and energy efficiency should be increasingly integrated in the coming years; in this
way, conservation architects, civil engineers, electrical engineers, and the other professionals involved in this
field will be able to work together in order to provide a complete rehabilitation to be done with respect for
the patrimonial identity of the historic buildings.
10
Erasmus+ EH-Cmap
State-of-the-art Report
University of Algarve
6. References








11
D9: EED implementation in Portugal, Concerted Action Energy Efficient Directive, March 2014
Fonseca, P., Almeida, A. and U. Nunes (2011) Research results and policy recommendations of the
IDEAL EPBD project addressing effective EPBD implementation and the Energy Performance
Certificate, www.ideal-epbd.eu/download/pap/PT_findings_recommendations.pdf
Geography of Portugal, Wikipedia
Implementing the Energy Performance of Building Directive (EPBD), Concerted Action Energy
Performance of Buildings, October 2013
Varandas, João (2010) “Reabilitação energética de edifícios antigos. Enquadramento e exigências
legais”, Pedra & Cal, nº 45, pp. 26-27.
ADENE
=
http://www2.adene.pt/pt-pt/subportais/gere/Documents/AvisoLedMonumental.pdf
(consulted on December 8, 2014)
FEUP=
http://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_curso_id=672&pv_ano_lectivo=2014&pv_orige
m=CUR
Tertúlia Algarvia = http://www.tertulia-algarvia.pt/ (consulted on December 8, 2014)