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EH-CMap Advanced Training on Energy Efficiency in Historic Heritage O1-A1 State-of-the-art Report IRENA – Istrian Regional Energy Agency www.irena-istra.hr [email protected] Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report 1. Scope and purpose of this report This document reports the findings of the first activity of the EH-CMap project. Project partners have been asked to prepare a short document on the state of the art of the practice of energy retrofitting of historic buildings, in terms of geographic features, existing regulations, cultural and technological approach, and the related educational implications. The aim of this activity was to provide a basic document that could be useful for the following activities, and support teaching staff and students in their exercises. The specific contents of this report have been agreed by the partners, based on what declared on the application form, during the kick-off meeting in Labin, Croatia. Indeed, during the meeting, partners have realised how different the approaches to energy retrofitting of historic buildings are in the involved countries; for this reason, the contents of this report have been organised in order to provide a short overview of the complexity of the matter and of the different technical, cultural and administrative issues that can be encountered when approaching such matter in each different country. Teaching staff and students involved in the future exercises on conceptual maps will be therefore aware of all the possible issues that have to be considered when approaching a professional work of energy retrofitting of a historic building. In order to harmonise partners’ contributions, the following guide was provided by MIEMA prior to the activity. Chapter name Contents Max number of characters Notes 1 Introduction General introduction on geographic and climate features of the country or region where the study cases are located 5,000 Since climatic characteristics can be very different in the case of larger countries, please make a very general description. In case the study cases belong to one region only, please refer to the region’s geographic and climatic characteristics. This chapter might not be very relevant especially in the case of the larger countries, but it has been added in order to meet the requirements of what has been written in the application form. 2 Legislation in force Description of the legislation in force on energy efficiency in buildings, with particular reference on legislation on energy efficiency in historic buildings (if applicable) 12,000 Please refer only to the most recent legislation, or in any case to the legislation currently in force, on energy efficiency/retrofitting/energy classification of buildings. Depending on the location of the study cases and the administrative and legal characteristics of the partner’s state, the legislation described here could be either the national or the regional legislation, or even both of them if national and regional laws are both applicable. The description should concern the main contents of the laws and, if applicable, the procedures for the interventions on historic buildings. If there is no specific legislation on energy efficiency in historic buildings, please refer to the legislation on energy efficiency in buildings in general. This chapter can also contain a description on national/regional subsidies for energy efficiency/retrofitting of buildings. 3 Cultural approach to restoration of buildings Description of the cultural approach to restoration of buildings in the partner’s country 12,000 Please describe the cultural approach to restoration of buildings in your country (or region), with particular reference, if possible, to the retrofitting of historic buildings. This approach is often the result of old national traditions 1 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report and practices, but can be also formalised through legislation and the competences and behaviours of specific authorities (such as Superintendence offices). There are some countries such as Spain (see example of Saint Jerome’s Hospital presented during the meeting) where the approach to restoration is very free, resulting often in a juxtaposition of the old building parts with very new architectural solutions; whereas in other countries such as Croatia, laws can be very strict and not allow any modifications in the facades. Other countries such as Italy or Malta are halfway between these two ends: there might be a national, long-time discussion between “conservationists” and “restorers”, where the former intend restoration as the mere maintenance of the building in its current conditions, and the latter believe that modifications should be allowed if supported by accurate philological studies on the building. 4 Technological approach to retrofitting of buildings Description of the technological approach to retrofitting of buildings in the partner’s country 12,000 Please describe what the national and/or regional legislation, or the subsidies, or even tradition, focus on in terms of technology. For example, whether passive or active systems are preferred, whether there is more emphasis on the technological plants or the building envelope, etc. 5 Offer of education Description of the educational curricula offered by the partner (in case the partner is a university) or by the universities/institutes of the region where the partner is located (in case of other type of partners) 12,000 Especially in the case of the larger countries, a description of the offer of education provided by all the universities in the country would be too long. Therefore, if the partner is a university, he should describe its own offer of courses related to the theme; if the partner is another type of institution, he could describe the educational offer of universities/vocational institutes of his own region, or the ones considered the most representative/competitive/renowned in the country. 6 Annexes Annexes deemed relevant for a better illustration of what described in the above chapters You can annex for example the full texts of the laws described in chapter 2, or scientific articles illustrating in more detail what described in chapters 3 and 4. This material can be useful also for the educational activities. Table 1. Contents of the State-of-the-art Report with instructions, as provided by MIEMA to partners. 2 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report 2. Brief overview of results 2.1 Geographic and climate features Even though all partners belong to countries commonly defined as “Mediterranean”, climate characteristics can be very different in different parts of the same country. In a large region such as Andalusia, for example, climate conditions vary from typically Mediterranean to semi-desert, including Atlantic influences and mountain climate; or, in a big city like Rome, the local microclimate can be considerably different from the surroundings due to the “urban heat island” effect. Knowing and understanding the specific local climate conditions will be the first important exercise for the students who will be approaching the conceptual mapping exercises Figure 1. Different climatic features in partners’ countries, regions, or cities. 2.2 Legislation and subsidies on energy efficiency in (historic) buildings The first legislative reference for all Member States as regards energy efficiency of buildings is the body of EU Directives that must be implemented by the States themselves. The most recent and important is Directive 2010/31/EU, which obliges Member States to: - adopt a methodology for calculating the energy performance of buildings; - set minimum energy performance requirements for new and existing buildings (with the possibility to exempt historic buildings); - draw up a list of measures and instruments (including financial measures) promoting the objectives of the Directive; - establish a system of certification of the energy performance of buildings. 3 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report These requirements are mandatory and have been implemented by each country in different ways, yet respecting the common general framework provided by the Directive. There are laws regulating the performance requirements for buildings at both national and regional level. Some partners have highlighted that their countries have taken advantage of the possibility of exempting historic/classified buildings from the obligation to comply with these requirements. As regards subsidies, the matter is more delicate because they are not mandatory per se according to the Directive, but they may be part of the general “measures and instruments” promoting its objectives; however, subsidies are very important for achieving the objectives of energy efficiency in the private sector. According to partners, all their countries/regions have implemented a specific system of subsidies, in different forms such as the establishment of specific funds providing low-interest lines of credit for energy retrofit works (Croatia, Portugal); national or municipal tax deductions for certain types of energy retrofit works (Italy, Portugal); reduced VAT on the sale of certain technological systems or appliances (Portugal); or “efficiency cheques”, rewarding the most efficient consumers, which must be spent on further energy efficiency measures (Portugal). No specific law or regulation concerning the energy performance of historic buildings has been reported by any of the partners. On the contrary, some of them are concerned by the strictness of the rules imposed by the laws protecting the cultural heritage, which sometimes make it impossible to apply important measures for energy efficiency on historic buildings. 2.3 Cultural approach to restoration of buildings This information has been required to partners in order to provide an overview of the different approaches to restoration that are rooted in each country’s own tradition. The techniques of restoration of historic buildings do not pertain to an “exact science”, but derive from decades, sometimes centuries, of professional practice and cultural debate. It is therefore important that, in their future exercises within the EH-CMap project, the students consider the cultural environment of the country in which they will operate. The theories of restoration can be described quite well using the description provided by the Italian partner. In Italy (but this description can fit quite well the approaches of all European countries), the practices of restoration are based on three different positions: - the “Roman school”: it is referred to a “critical” restoration, which implies an “interpretation” of the building and his historic stratifications; its main criteria are “minimum intervention” and “noticeability”, and it does not exclude the use of innovative techniques (figure 2); - “pure conservation”: maintenance of all stratifications and the documentary role of the building; this position does not allow critical restoration (figure 3); - “hypermaintenance”: it refers to the practice of completing some of the missing parts of the building, or transforming some of its features in order to return it to some ideal form having existed (or thought to have existed) in the past (figure 4). Of course, these approaches are not always mutually exclusive, and one single work may follow more than one of them according to the specific situation and the restorer’s point of view. 4 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report Figure 2. Example of “critical restoration”. Florence, Palazzo Vecchio: use of high-tech windows resembling the original ones (photo: Wikipedia). Figure 3. Example of “pure conservation”. Restoration and re-use of original wooden trusses (photo: nogapprogetti.com). 5 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report Figure 4. Example of “hypermaintenance”. “La Zisa” palace in Palermo, partially collapsed in 1971, and reconstructed in its missing parts according to the concept of “restauration à l’identique”: the reconstructed parts are not recognisable from the original ones (photo: Wikipedia). In Spain, the philosophy of conservation is stated by a national law: conservation, consolidation, improvement and rehabilitation actions should avoid attempts at “reconstruction”. If materials or parts that are essential for stability are added, they must be recognisable in order to avoid mimetic confusion. All historic stratifications should be maintained. There are also criteria established by the regional law (Andalusia) on historic heritage: methods and materials should be chosen according to criteria of reversibility and must be compatible with the specific architectural traditions. According to further criteria by the Spanish Committee of ICOMOS, the choice between traditional and innovative techniques should be weighed case by case, giving preference to the least invasive and most compatible techniques; whenever possible, removal of historic material should be avoided, and deteriorated parts should be repaired. It is clear, however, that the approach to restoration depends also on how the building is classified/the degree of its protection status, and on financial considerations (in the case of important monuments, the revenue that the building can generate from the tourists’ visits is certainly one of the main drivers for the final decision on the restoration approach). Two Spanish examples illustrate well the results of two very different approaches: the restoration of the Hospital de San Jerónimo (figure 5), where the above “recognisability” has been achieved through a contrast between new and old (from a certain point of view, this approach can be considered a broad interpretation of the “Roman school”); and the restoration of the Alhambra (figure 6), 6 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report where all historic stratifications on the walls have been maintained (such approach is closer to the above theory of “pure conservation”). Figure 5. Restoration of Hospital de San Jerónimo in Marchena, Spain: «recognisability» through contrast between new and old. Figure 6. Restoration of walls and plasters in the Alhambra: maintenance of all historic stratifications. 7 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report In Malta, the history of restoration practices is poorer and it does not show any particular orientation. Most interventions on important historic buildings have been accompanied by long debates, and each intervention has followed a different approach. This lack of a general, consolidated view on the practice of restoration have resulted in the demolition of many historic – even if minor – buildings and urban environments. However, one relatively recent approach is headed towards adaptation and re-use: according to this approach, the building heritage must remain actively used rather than merely preserved. In Portugal, the XX-century approach, rooted in Viollet-le-Duc’s theories (see example in figure 4), has been recently replaced with a much more restrictive vision: in the case of works on classified historic buildings, priority is always given to the preservation of the historical integrity; incorporation of new elements is accepted only when it does not affect the qualities that led to the classification of the building. On the other hand, if the historic building is not classified, the competent authorities tend to be more permissive. In Croatia, local conservation departments are usually very strict when authorising works on historic buildings; as a result, it is usually very difficult to undertake energy retrofitting works on such buildings. 2.4 Technological approach to restoration of buildings The technological approach to restoration varies a lot depending on the single works, the degree of protection of the building concerned, and the cultural environment of the single countries as described in the previous section. The Croatian partner reports some of the guidelines by UNESCO: - improvement of efficiency of existing systems, or their replacement; - use of modern PVC windows allowing for a good mimetic performance; or installation of internal, double-glazed windows; - use of rock wool insulation in the attic; - hoisting ground floor slabs above the ground; - adding insulation layer on the external side of walls if possible; if not, working on the internal side paying attention to condensation matters; - using high-efficiency lamps for lighting. The Italian partner has stressed the importance of a detailed analysis of the problems of the single case as an essential operation prior to any energy retrofitting work. There are many different innovative solutions that the market can provide, which can perfectly fit the historic appearance of the building, especially if tailormade. One example is the windows of figure 2, whose high-tech properties are able to protect the artworks inside the building, while at the same time resembling the original windows. Besides windows, there are many different innovative solutions such as nanotechnologies for protection from pollutants and waterproofing, or for insulation (e.g. aerogel), phase-change materials for increasing thermal inertia, PV tiles for production of electricity, etc. On the other hand, the Spanish partner underlines that many traditional, low-tech solutions can be still used today with good results and low costs (e.g. use of courts for regulation of temperature, use of blinds/shutters protecting from solar gain, etc.). In Malta, MEPA (Malta Environment & Planning Authority) issues a series of guidelines on the restoration of historic buildings; however, they only concern the restoration of traditional elements (limestone, wooden balconies, stone ceilings, etc.). 8 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report 2.5 Offer of education An integrated vision including restoration of historic buildings and energy retrofitting is not always available at higher education level. Where available, the following have been highlighted by the partners. - Croatia (University of Zagreb): - Faculty of Architecture: courses focused on restoration of architectural heritage, and energy retrofitting of historic buildings. Italy (Sapienza University): - Master’s Degree in Architecture-Restoration, including curses related to structural and functional renovation of historic buildings; - “Master” course in renovation of historic buildings and urban spaces, including issues of sustainability and energy audit of existing buildings; - “Master” course in “bio-ecological” architecture and sustainable technologies for the environment, including issues of energy performance technologies in the renovation of buildings. Spain (University of Granada): - Degree in Architecture, including courses concerning diagnostics applied to conservation of historic buildings; - Master’s Degree in structural reinforcement and energy optimisation of buildings. Portugal (Fernando Pessoa University) - there are only a few courses providing an integrated training in this field: “rehabilitation of the built heritage” and “thermal rehabilitation and building acoustics”. 9 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report Annexes - i IRENA – Istrian Regional Energy Agency (Croatia) Sapienza University (Italy) Patronato de la Alhambra y Generalife (Spain) MIEMA – Malta Intelligent Energy Management Agency (Malta) University of Algarve (Portugal) IRENA – Istrian Regional Energy Agency www.irena-istra.hr [email protected] EH-CMap Advanced Training on Energy Efficiency in Historic Heritage O1-A1 State-of-the-art Report Partner: IRENA – Istrian Regional Energy Agency IRENA – Istrian Regional Energy Agency www.irena-istra.hr [email protected] Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report IRENA – Istrian Regional Energy Agency 1. Introduction 1.1 Geography of Croatia Although the land area of Croatia is not large (56,594 km², 19th in size among the countries of the European Union), it has an extremely varied relief, as it adjoins several large European relief forms. There are three main types of relief in Croatia: lowland Pannonian, mountainous Dinaric and coastal Adriatic. The lowlands occupy the largest area, with 53% of the territory under 200 m, while 26% of the country is hilly, with peaks between 200 and 500 m, and 21% lies over 500 m above sea level. The lowest areas are in the northeast region, which forms part of the Pannonian Plain, where the alluvial plains of the Sava, Drava and Danube alternate with the cinder plains of Baranja and Srijem. Further west, isolated, wooded peaks rise up from the plains to a maximum of 1,000 m. Along the edge of the Pannonian Plain is the hilly peri-Pannonian area with a large proportion of highland, sometimes exceeding 1,000 m absolute height. The transition to the mountainous region is formed by the hills and limestone plateaus of Pokuplje and Kordun. The real mountain region includes Gorski Kotar and Lika, with part of the Dinaric highland, basically lying NW-SE, with the highest mountains along the edges. In Gorski Kotar there is a sharp contrast between the highland area and the deeply hewn river valleys of the Čabranka, Kupa and Dobra. In inland Lika there are extensive karst fields. The coastal region extends from the mountains. In the north, it includes the Istrian peninsula, while south of Rijeka the coastal belt is narrow, bordered by high mountain Velebit on one side and islands on the other. The southern stretch of coastline corresponds to the historically established region of Dalmatia. The main feature of this area is the dominant karst relief. It is characterised by lengthwise zonality and the division into islands, the coastal belt and the hilly area of Zagora in the hinterland. The coastal zone is proportionally narrow, bordered inland by steep mountain slopes. It is widest and lowest in the flysch zones of Ravni Kotari in the north, in the central Kaštel region, and in the River Neretva delta in the south. In the hinterland is Dalmatinska Zagora, a hilly region with several broad karst fields. About half the territory of Croatia is karst land, while part of the wider region is composed of the same material, Dinaric karst and continues into Slovenia in the northwest and Bosnia and Herzegovina and Montenegro in the east and southeast. Rivers arise from powerful sources, and may flow over or underground before emerging again at ground level in lower lying areas. Submarine sweet water springs known as vrulje are common. The karst land may be forested or completely bare. Within Europe, Croatia is considered to be one of the classic karst countries. The karst region includes the largest reserves of underground drinking water, which require special protection from the dangers of pollution. Since the level of preservation is high, the Croatian karst region is of exceptional natural value in European terms. 1.2 Climate characteristics in Croatia Thanks to its position in the moderate climate belt along the 45th parallel, Croatia enjoys a predominantly moderate climate, with four clearly marked seasons. Local climate differences are determined primarily by the diversity of the relief and proximity to the Adriatic Sea. The range of the main climate types on the whole corresponds to the three main relief types. 1 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report IRENA – Istrian Regional Energy Agency In the Pannonian area, the climate is predominantly warm and humid. Mean January temperatures are between 0 °C and –2 °C, while mean July temperatures are around 22 °C. Mean annual temperatures and temperature amplitudes rise from west to east. Precipitation levels fall from west to east, mostly between 800–1000 mm. The areas north of the River Sava have most precipitation in May and June, with a secondary high in autumn, while south of the Sava, the maximum precipitation occurs in autumn. Snow stays on the ground for 25–40 days of the year. The highlands also have a continental climate, but with a significantly modified relief: temperatures are lower (in winter from –2 °C to –4 °C and in summer under 20 °C). Precipitation levels are higher, and can be as high as 3000 mm in Gorski Kotar, while snow stays on the ground for 50–60 days of the year. The coastal area has a Mediterranean climate. The mean January temperature is 6 °C in the north and 8 °C in the south, while in the hinterland it is 4 °C. Summer temperatures are over 22 °C in all parts. Precipitation is from 800–1000 mm, lower on the islands, and higher on the approaches to the coastal mountain ranges. Most precipitation occurs during the cold part of the year, and the driest months are July and August. Throughout the year, but particularly in winter, weather conditions on the coast are determined by winds, among which the best known are the jugo (south wind) and the bura (north wind). 2 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report IRENA – Istrian Regional Energy Agency 2. Legislation in force New EU directives and strategic plans are clearly indicating that by the year 2020 energy consumption needs to be reduced by 20%. As building sector represents almost 40% of the total energy consumption, legislation on energy efficiency in buildings is very important tool how to achieve this goal. Major part of governmentowned facilities are protected cultural goods or are located within protected cores, despite of this fact legislation on energy efficiency in buildings often excludes historic buildings. Reason for this lies in believe that cultural value of heritage should not be compromised or threatened by new regulations on energy performance of buildings. Energy efficient management in historic buildings for Croatia is very important issue, as more than 38% of government-owned facilities are protected cultural goods or are located within protected cores. Unfortunately there are no guidelines for renovation which would lead to successful energy efficiency improvements while respecting conservation requirements and protection of heritage buildings. All energy efficiency measures cannot be applied in buildings that are characterized as cultural heritage, but with careful planning and evolving technologies and solutions it is possible to increase the energy efficiency of protected objects. The Republic of Croatia has three laws that we must consider when we analyse energy efficiency interventions in historic buildings: 1. Act on the Protection and Preservation of Cultural Heritage (Official Gazette nr. 69/99, 151/03; 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13) 2. Act on Energy Efficiency (Official Gazette nr. 127/14) 3. Act on Construction (Official Gazette nr. 153/13) Added to these basic laws there are a number of regulations and technical provisions. In July 2014 the Republic of Croatia has adopted Third National Energy Efficiency Action Plan for the period 2014-2016, which puts emphasis of systematic energy renovation of existing buildings. 2.1 Act on the Protection and Preservation of Cultural Heritage More than 38% of government-owned facilities are protected cultural goods or are located within protected cores and therefore renovation measures need to be in line with conservation requirements of the protection of heritage buildings. Act on the Protection and Preservation of Cultural Heritage regulates the types of cultural goods (immovable, movable, immaterial), protection of cultural heritage, obligations and rights of the owner of cultural property, works necessary for protection and preservation of cultural heritage, administrative and inspection activities, operation and scope of the Croatian Council for Cultural Heritage, financing and preservation of cultural heritage. Major problem for the implementation of energy efficient renovation of buildings are buildings under the protection as Cultural Property. Buildings under the protection are registered in the Register of Cultural Property, led by the Ministry of Culture. This law provides measures for their protection and preservation. The process of reconstruction is necessary to harmonize with requirements of the Conservation Department, in order to find appropriate technical solution. Interventions need to be in line with conservation foundation. The most common example of the energy reconstruction is the inability of the building outside thermal insulation due to the retention of architectural significance. In these cases the thermal insulation is placed on inner side which is consent with the decision of the local conservation department. 3 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report IRENA – Istrian Regional Energy Agency Prior to the renovation of the historic building, it is necessary to contact the competent authority (the Conservation Department), that will issue special protection requirements for the building under protection of the cultural heritage. Since the renovation of the building is activity that will lead to changes in cultural property it is necessary to obtain pre-approval for work on cultural property, in accordance with Art. 60 and 62 of the Law on the Protection and Preservation of Cultural Heritage, and inform the competent authority on the beginning of works. Special conditions of protection, as opposed to the general conditions of protection, are based on system protection measures determined for each cultural asset. Through them the competent authority provides a basic guideline on the basis of which the cultural property is protected. Obtaining approval for the proposed EE measures depends on the level of protection and on the properties of cultural property. Obtaining special environmental protection is the tasks of investor. Application for the issuing of the special conditions must be accompanied with the results of conservation and restoration research. The mentioned research gathers all the data on the current state, materials and technology utilized for the construction of the building. Conservation and restoration research represents the basis for the adoption of special conditions of the Conservation-restoration Institute of the Ministry of Culture. After that it is necessary to perform Conservation study which contains a description of the building significance, information on previous land use, summary of the results of the conservation and restoration research and guidelines for the implementation of restoration, including proposals of elements of the existing building which shall be retained and which must be replaced. Prior to the issuance of the building permit, investor is obligated to seek for the competent authority, the decision on construction conditions. Decision on construction condition is a form which certificates that the reconstruction of the building is in line with the spatial plan. 2.2 Act on Energy Efficiency Act on Energy Efficiency regulates the area of efficient energy use, adoption of plans at the local, regional and national level for the improvement of the energy efficiency and their implementation, energy efficiency measures, energy efficiency obligations, obligations of the regulatory body for energy, transmission system operators, distribution system operators and market operator in connection with the transfer or transport and distribution of energy, obligations of the energy distributor, supplier of energy and / or water, and in particular energy service, determines the energy savings and consumer rights in the implementation of energy efficiency measures. Energy renovation of the building is defined as implementation of energy efficiency measures in order to improve energy performance of a building, or its part, as well as the basic building requirement of the energy management and the heat conservation. According above definition as energy efficiency measure is considered: - energy audit and energy certificate of the building for the energy needs restoration, - preparation of the project documentation for the energy renovation of the building which provides energy savings, 4 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report IRENA – Istrian Regional Energy Agency - increasing the thermal protection of the building envelope, upgrading of technical building systems which include technical equipment for heating, cooling, ventilation, air conditioning and hot water, lighting system and system automation, management of the building or its part, and the introduction of renewable energy systems. 2.3 Act on Construction Act on Construction regulates the design, construction, operation and maintenance of buildings, and the implementation of administrative and other procedures. Act obligates investors that all interventions in buildings need to result with energy savings. In case the building is registered in the Register of Cultural Property, with the approval of the component authority derogations are possible if energy renovation would significantly undermined heritage characteristics. 2.4 Subsidies for energy efficiency retrofitting of buildings The Croatian Environmental Protection and Energy Efficiency Fund was established by the law in 2003 as an extra-budgetary institution, funded by “polluter pays” principle through collection of various environmental charges (for emissions of pollutants in atmosphere, motor vehicles, waste). In 2005 first public invitations were issued. It has become the underlying mechanism for gathering money and investing it in projects and programmes related to environmental protection, waste management, renewable energy sources and energy efficiency. Since its establishment, the Fund has co-financed through subsidies, loans and grants more than 800 energy efficiency projects. EPEEF is the first and the only extra-budgetary fund for financing projects programmes and measures for the purpose of EP, EE and the use of RES in Croatia. Till 2012 EPEEF funding was limited to companies, local/regional selfgovernment and other institutions (no subsidies were given to natural persons). Financing is secured through environmental charges and is allocated to legal and natural persons through loans, subsidies, financial aid, and grants. In particular: - Loans - zero interest rate, repayment period 7 years (grace period 2 years, payback period 5 years), up to €190.000 - Subsidies - up to 2% of the stipulated rate and up to €108.000 - Financial aid - only for units of regional and local self-government up to €190.000 - Grants – for educational, research and development activities, up to €22.000 These resources are allocated following a public announcement inviting applications for allocation. The resources can be allocated to local and regional self-governments and to legal and natural persons. The user of the Fund’s financial support is, however, obliged to invest his own financial resources in the proposed project. The Fund can cover up to 40% of the total investment cost. For regional and local self-government units in Areas of Special State Concern this amount can be up to 80%, and for undeveloped areas (islands, mountainous and rural areas with an average per capita income of less than 65% of the Croatian average) up to 60%. 5 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report IRENA – Istrian Regional Energy Agency The Croatian Law on the Protection and Preservation of Cultural Property is the basic regulatory law that identifies the types of cultural property as well as the protection thereof, and it also establishes the financing of cultural property protection and preservation. The funds necessary for cultural property preservation in Croatia can be drawn from the: Monument annuity, state budget, county budget, city or municipality budget, donations, deeds, concession allowances, trust funds, and other sources. On annually basis Ministry of Culture announces a call for funding of public cultural needs in the context of which programs of conservation, restoration, presentation and maintenance of cultural heritage are financed. Owners of historic buildings (natural and legal persons) may apply to this call. An ESCO company provides energy services and thus develops, executes and finances energy efficiency projects on a commercial basis. It provides a broad range of comprehensive energy solutions including designs and implementation of energy savings projects, retrofitting, energy conservation, energy infrastructure outsourcing, power generation and energy supply, and risk management. The aim of the ESCO project is to reduce energy and maintenance cost by installing energy efficient equipment and optimizing energy systems, which ensures investment repayment through savings in the preferable period of 5 or 8 years (up to 14 years), depending on client and energy efficient measures to be implemented. The risk of savings being achieved can be assumed by an ESCO through giving guarantees to the client in accordance with the International Protocol for Verification and Measurement (IPMVP). After the investment is repaid, the ESCO withdraws from the project and passes all achieved benefits to the client. All projects are tailored specifically to each client so that it is possible to extend the project to include reconstruction, additions, more comfort and the like by splitting the investment. 6 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report IRENA – Istrian Regional Energy Agency 3. Cultural approach to restoration of buildings Historical buildings, complexes of buildings, cultural landscapes and historic zone are protected as immovable cultural property by the Law on the Protection and Conservation of Cultural Property. Historical buildings under special protection are registered in the Register of Cultural Goods. Record of cultural heritage can search via a search tool of the Ministry of Culture. Regardless of the legal status on the historical building protection, before making any kind of documentation is recommended to contact the local conservation department. In case of a protected cultural monument or the building location within the area of cultural and historical units, prior to the start of construction work or repairs that could change the integrity and character of the historic building, investor is obligated to demand approval of the local conservation department. In the work planning phase of work on the historic building conservators shall issued special conditions for the protection of cultural property, on basis of which the designer shall prepare the main renovation project. Only when conservators provide confirmation of the main project, the work can begin. Works on the cultural property must be designed and run by a company with permission to work on cultural goods and persons with adequate vocations in the profession. This provision was included in the law as a quality assurance work on the cultural heritage and the guarantee of knowledge, skills and equipment contractors. 7 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report IRENA – Istrian Regional Energy Agency 4. Technological approach to restoration of buildings1 Before starting a refurbishment it is fundamental to carry out an analysis of the actual existing building’s performance and condition to understand which areas need to be improved. At first it is important to study the behaviour of the building without considering mechanical and electrical systems and try to implement the passive strategies to reduce the energy demand of the building. Passive strategies are referred to the behaviour of the building without considering mechanical and electrical systems: efficiency of the envelope (insulation, thermal mass, air-tightness), optimisation of solar gains (use of greenhouse and solar shading), utilisation of day lighting and natural ventilation. During the design phase, these steps have to be followed: reduce demand (energy and water demand), maximise efficiency of the existing systems or replace them if it is necessary and install and integrate renewable energy systems. The share of PVC windows used in the restoration of old buildings is increasing. Modern PVC systems by major producers with their manifold profile and equipment programme allow for a restoration in style in almost all historic and old buildings. All requirements can be met with various crossbar profile sections, pillars, vertical bars and crossbars as well as decorative profiles. When old buildings need to be adapted for modern use, using state of the art materials is imperative. Present day PVC profiles are very different from those manufactured twenty or more years ago. Furthermore, environment-friendly production has become a standard in most parts of this industry branch. However, depending on the case, conservers decide whether keeping original materials for windows is necessary or not. In some cases it is possible to maintain the original shape, materials and single glazed windows on the outside while installing double glazed windows on the inside. When roof of cultural monuments is under reconstruction or reconstruction is planned, especially if attic is not used and visible it is highly recommended to consider use of rock wool insulation (thickness in accordance with the calculation). This measure is not destructive and will not influence value of cultural heritage building but it will significantly contribute to thermal comfort and energy savings in the building. In older constructions the problem of waterproofing is usually solved by hoisting floors above the surrounding soil, installing layers with a higher proportion of voids (mound of large stones and gravel) as well as reduced capillary layers (dense mound of clay), and performing additional floor structures with cavities above these layers. Depending on the load, heat-insulating panels made of expanded polystyrene-foam whose thermal conductivity is λ = 0.036 W/(mK) (density 20-30 kg/m3), should be put on the waterproofing or on the concrete base. Thickness of the insulation should be calculated (but not less than 6 cm). PE foil should be placed on boards before the application of reinforced concrete. Thermal insulation of external walls should be carried out by adding a new layer of thermal insulation on external walls from the outside. However, in most cases this is not applicable to protected buildings as it changes the building’s visual identity. From the physical standpoint, performance of thermal insulation of external walls from inside is inappropriate and often more expensive because of the additional problems of diffusion of water vapour, the more stringent requirements in terms of security against fire, the lack of usable space, etc. Another reason why the installation of thermal insulation on the inside walls is not good in the physical sense is because even though insulating values are improved, 1 8 Reference: Energy Efficiency and Energy Management in Cultural Heritage, UNESCO. Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report IRENA – Istrian Regional Energy Agency heat flows in the walls change significantly causing the main load bearing walls to become colder. Therefore, special attention should be given to the performance of a vapour barrier in order to prevent condensation and the appearance of mold. Also, heat should be insulated in partitions that are connected with the outside wall. Thermal insulation of walls on buildings under monumental protection is usually done from the inside to avoid changes on the facade of the building because of its architectural value. It is estimated that up to 75% of buildings have outdated lighting which is not only inefficient in its energy consumption but it also fails to provide the optimum visual environment which is especially true for cultural heritage buildings. The high cost of electricity makes lighting a prime candidate for action to improve energy efficiency. Consumption of electrical energy for lighting can be reduced by: using energy efficient lamps and light fittings, directing light to where it is needed, controlling the use of lighting and user behaviour and using daylight as much as possible. The first three of the listed measures bring immediate results whereas the last one can really only be satisfactorily applied during the initial lighting design or in the course of major reconstructions. Refurbishment of the lighting system is a very cost-effective measure with the usual payback period of less than 12 months (in some cases even less than 6 months) and with energy savings that can reach up to 85% if new lighting systems and methods are implemented. For example, replacing old fittings with new T5 lamps in a building that uses outdated T12 fluorescent lighting achieves significant energy reduction. Apart from improving lighting quality in the space this provides a 50% energy reduction even before the installation of lighting controls. Various applications can be used when refurbishing heating and power supply system’s because these systems do not affect a buildings outer appearance. There is also a possibility for installation of solar water heating panels hidden in roof valleys, invisible for all intents and purposes. 9 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report IRENA – Istrian Regional Energy Agency 5. Offer of education In Croatia, continuing training programs focussed on energy efficiency relevant for building sector exist for university level professionals, mainly architects and civil engineers. On the University of Zagreb, Faculty of Architecture undergraduate students of architecture and urbanism have for a main subject “Protection and restoration of the architectural heritage”. In addition numerous professional seminars are organised on the energy performance of buildings. Students are learning on harmonisation of energy and thermal properties of existing buildings with the requirements of applicable regulations, through examples they are gathering different experiences and guidelines for energy renovation of existing buildings. Learning how to improve the energy performance of buildings from different periods of construction and how to proceed on energy rehabilitation of buildings under protection. University of Rijeka Faculty of Civil Engineering began as the College of Civil Engineering in 1969. In 1971 it started its programme in Civil Engineering as a part of the Faculty of Engineering in Rijeka and in 1976 as an independent Faculty of Civil Engineering. The Faculty provides high-quality education of professionals in the area of civil engineering and the related disciplines. During its 40 years of history about 1200 students graduated from the university study programme and 1400 students graduated from the vocational study programme, while 12 students were awarded the title of Master of Sciences in Civil Engineering. In 2005 the Faculty commenced the Bachelor and Master degree study programmes in Civil Engineering (University undergraduate and graduate studies) as well as the Vocational Bachelor and Graduate Specialist (Coastal Constructions and Infrastructure Systems) study programmes in Civil Engineering. All study programmes were designed in accordance with the Bologna principles and accredited by the Ministry of Science, Education and the Sport in 2005. In Croatia, continuing training programs focussed on energy efficiency relevant for building sector exist, for now, only for university level professionals (e.g. architects, civil engineers). Exist tendency to develop education which could upgrade the current knowledge and skills of workers in building and construction sector in order to be able to adapt new standards and requirements aligned with energy efficiency targets. This idea is being developed by the project CROSKILL led by University of Zagreb Faculty of Civil Engineering in collaboration of a numerous representative partners: Ministry of Construction and Physical Planning; Regional Environmental Centre; Croatian Chamber of Trades and Crafts; School of Building and Crafts Čakovec; University of Zagreb, Faculty of Architecture; Knauf Insulation Ltd.; United Nations Development Programme Croatia; Republic of Croatia, Ministry of Economy; Republic of Croatia, Ministry of Entrepreneurship and Crafts; Republic of Croatia, Ministry of Environment and Nature protection; Republic of Croatia, Ministry of Science, Education and Sports; Agency for Vocational Education and Adult Learning (ASOO); Environmental Protection and Energy Efficiency Fund; Croatian Chamber of Commerce, Industry and Technology Department; City of Zagreb; Croatian Chamber of Civil Engineers (HKIG); Trade Union of Construction Industry of Croatia (SGH); REGEA – Regional Energy Agency Northwest Croatia; Building & Construction Technical High School, Zagreb; Rudjer Boskovic Tehnical School in Zagreb; Saint Gobain Isover Croatia Ltd.; Tehnika Inc.; DOOR – Society for Sustainable Development Design; Croatian Association of Facade Thermal Insulation Systems (HUPFAS); Croatian Society for Infrared Thermography (HUICT); Association of PVC Joinery Manufacturers. 10 O1-A1 STATE OF THE ART Partner: University of Sapienza - Italy 1 1 Introduction This report looks at the state-of-the-art in Italy as regards the issue of energy efficiency in historic heritage. Various viewpoints are examined: legislative, cultural, technological and education. The first section contains information regarding the main law provisions in force, transferring European directives at a national, regional and municipal level. In the case in point, the Italian situation is analysed by taking a closer look at the geographical area of Lazio region and the city of Rome that the case studies selected for O1_A2 are part of. Rome represents an excellent example, both from a climatic viewpoint and with regard to the cultural tradition of restoration studies developed at the “Eternal City’s” universities. Subsequently, the focus is placed on the current cultural debate, highlighting the interaction between restoration studies and the need to take action with regard to existing heritage. The active conservation approach is pointed out, which aims at improving the performance of historic buildings of significant cultural and documentary interest, as opposed to a vision of mere compliance with legislation or of exemption from legislation with the tendency to not take any action. The cultural approach is accompanied by a description of the technological approach with reference to pilot projects, stressing the importance of technological innovation as well as of necessary repossession of interpretation of geographical conditions as a cornerstone for appropriate, measured action. Indeed, the climatic conditions forming the basis of theories for improving energy and environmental performance in the geographical area of Rome are included in this introduction by virtue of the importance of said profile. In conclusion there is an overview of educational courses offered by La Sapienza University and the areas of specialisation of training programmes sponsored by the Professional Associations of Architects, Planners and Conservators of the Provinces of Lazio. Figure 1. Lazio: Regional Territorial Landscape 2 1.1 Rome’s climate Figure 2. The Provinces of Lazio Region: Roma (RM); Viterbo (VT); Rieti (RI); Frosinone (FR); Latina (LT). In yellow, Province of Rome, in red, City of Rome Starting from a study of the average monthly maximum temperatures, we can note that these do not exceed 30° C and the average monthly minimum temperatures do not drop below 3° C. The average monthly rainfall exceeds 100 mm for a three-month period from October to December (weather station: Rome Ciampino) and for one month only (November) as regards Rome city (weather station: Monte Mario). On the whole, the climatic data provide confirmation of the fact that the city of Rome falls into Climate Zone 4 as defined by Walter et al. (1975), in a Mediterranean type transition zone. Recent climate studies of cities show some changes with regard to the surrounding areas resulting in a generally warmer and drier situation (Sucopp & Kowarik, 1988). Moreover, the “heat island” phenomenon also occurs as a result of the ability of the earth and buildings in urban areas to heat up, with higher temperatures compared to surrounding rural areas, especially at night and during the winter months (Colacino, 1989). As regards prevailing winds, we can take a brief look at data provided by the Italian Air Force’s National Centre of Aeronautical Meteorology and Climatology (C.N.M.C.A.) Said data refer to the weather station located in Rome Ciampino for the period from 1961 to 1990. For most of the year we can see speeds between 1 and 10 knots with an increase in both speed and frequency during the winter months compared to the summer months. Prevailing winds in winter come from the North (North wind) and North-East (Northeaster) on the coldest, driest days and from the South-East (Scirocco) on the dampest days. An area of high pressure (Azores High) normally develops over the Tyrrhenian Sea during the summer which 3 results in prevailing winds from a south-westerly direction. Specifically, it must be noted that from June to August in Rome, movements of masses of air are caused by the different speeds of warming of the earth produced during the day between the sea and the earth which result in light winds (sea breeze). This is the so-called “Ponentino” which can be experienced from 12 noon through to the evening and which blows inland up to a distance of 50 km from the coast. The “ponentino” is a typical environmental element described and recalled in local culture, in songs and poetry. Figure 3. Rome: climatic condition As regards solar accessibility, it must be noted that the Italian territory is split into six climatic areas, or climatic brackets, that are identified via the heating degree days and range from letters A to F. Said classification forms the basis for the algorithm used to calculate the energy performance of building enclosures provided for in Italian legislation. Based on this classification, Rome falls into climatic bracket D and is characterised by heating degree days equal to 1415 days and average winter temperatures of 7° C and average summer temperatures of 24° C. The solar radiation for Rome is equal to 15MJ/m2 per year. The maximum potential sublight compared to the inclination of the enclosure elements can be described graphically. 4 Figure 4. Figure 5. Rome: prevailing winds Rome, main parameters for bioclimatic analisys: optimum orientation and annual solar radiation 5 Figure 6. Rome, main parameters for bioclimatic analisys: solar radiation for different exposure condition The current general climatic conditions represent a point of departure to be looked at more in depth and optimised, highlighting how the upgrading and optimisation of the climatic and environmental characteristics of settlement patterns and historic buildings represents the first step of a project to increase the efficiency of historic and cultural heritage. 6 2. Current legislation In recent years, the legislative framework referring to the energy performance of new and existing buildings has experienced major changes due to the issue of a series of implementation decrees at a local level that are regulating the control and assessment procedures required by national laws to apply European directives. Alongside general regulations to implement energy sustainability targets, work is currently going ahead to codify calculation procedures, showing in an analytical manner that modelling of building heritage is not so easy, especially for European cities rich in history and stratifications, with Italy undoubtedly offering the most representative example of this. Awareness in Italy of the problem concerning the correct management of energy sources came to light in 1975 when the first National Energy Plan was approved. Law No. 10 of 9 January 1991, “Provisions for implementation of the National Energy Plan with regard to rational use of energy, energy saving and development of renewable energy sources” represented an innovative instrument, showing that energy saving could not be limited solely to improving the building enclosure’s thermal insulation, but had to be carried out by cutting consumption and greater use of renewable energy sources. Implementation of Law No. 10/1991 took the form of law provisions in the shape of a ministerial decree, and technical provisions consisting in UNI standards to define the calculation methods to be adopted. Therefore, for the first time, architects were obliged to check the efficiency of their designs from an energy viewpoint, using dedicated law provisions. Law No. 10/1991 was improved on in order to implement and apply at a national level the community recommendations set forth in Directive 2002/91/EC regarding the energy performance of buildings which opened the door to a process of legislative innovation still in progress. This report offers an overview of European directives at a national level, describing the inclusion of these in legislative frameworks at a national, regional and municipal level. The geographical area of Lazio will be studied, with a closer look at the state-of-the-art as regards the implementation of said provisions and procedures in the Municipality of Rome. The aim of the report is to highlight, with regard to Italy, the ways in which the move from general logics to local logics has occurred, showing how Italy alone opted for concurrent state-regions legislation, in other words issuing laws at a national level but delegating the implementation of these to subordinate authorities (Lucchi et al. 2013). The use of exceptions in local situations with regard to buildings and urban fabrics forming part of the historic heritage will be pointed out, and the debate aimed at looking for a new balance between conservation and energy regeneration will be embarked on. 2.1 Energy efficiency in buildings The need for specific legislation regarding the efficiency of historic heritage can be considered a natural progression of the issue of sustainability which has involved that world of architecture at various levels as from 1997 on. This was the year when the Kyoto Protocol approved the need to promote and improve a low-energy consumption economy, with the aim of combating climate changes and improving market competiviveness. Issue of the European directive on the energy efficiency of buildings (EPBD 2002/91/EC) and the more recent directive 2010/31/EU are aimed at increasing the energy efficiency of buildings, obliging member states to create a suitable legislative framework, suited to their own climatic and geographical conditions, specific uses, building characteristics and, last but not least, cost efficiency. 7 In order to provide a concise and well thought out overview, a progressive breakdown of the directives in direct relation to their incorporation into the Italian legislative context can be found below: x Directive 2002/91/EC and Legislative Decree No. 192/2005 – Legislative Decree No. 311/2006 The directive focuses on 5 key points: - calculation of energy efficiency of buildings; - minimum energy efficiency requisites; - building certification system; - centralised plants and boiler inspection; - optimisation of renewable sources The directive contains a specific innovation regarding existing buildings; specifically, reference is made to “existing buildings of a large size” –more than 1000 m2 – “subject to major renovation” (Art.1) so that their efficiency is improved “in order to meet minimum requirements insofar this is technically, functionally and economically feasible” (Art.6). The directive provides for the possibility for member states not to apply the set requisites to some categories of buildings, including buildings used as places of worship and for religious activities or buildings and monuments that are protected as part of a designated environment or because of their special architectural or historical value, where compliance with requirements would unacceptably alter their character or appearance (Art.4 subsection 3). Italy has adopted the European Community provisions through Legislative Decree No. 192/2005 (supplemented and amended by Legislative Decree No. 311/2006), with a view to“improving the energy performance of buildings so as to promote the development, optimisation and integration of renewable sources and energy diversification, helping achieve the national targets of reduction of greenhouse gas emission set by the Kyoto Protocol, and promoting the competitiveness of the more advanced segments through technological development”(Art.1). The most important points contained in said legislation are: - the criteria for checking energy performance transmittance limits obligation of energy certification obligation of solar thermal energy In keeping with the provisions of the European directive for existing buildings subject to renovation, the legislation provides for complex application: total or partial renovation, extensions and non-recurring maintenance. While assets subject to restrictions are excluded from the decree. In Italy, Law Decree No. 42/2004 sets down the laws regarding landscape and environmental issues, otherwise known as the “Code of cultural assets and landscape”. x Directive 2006/32/EC and Legislative Decree No. 115/2008 The directive clarifies the priority of action with regard to 3 key points: - national plan of action for energy efficiency - targets, schemes and incentives for eliminating barriers to efficient use of energy - introduction of energy diagnosis of buildings Italy has adopted the directive through Legislative Decree No. 115/2008 which establishes a series of measures to improve the efficiency of end uses of energy. The most important points include: - volumetric deductions for buildings with thicker walls and floors obligation to include solar thermal and photovoltaic energy for routine maintenance activities 8 Figure 7. Climatic classification. The Italian territory is divided into climatic zone. The zoning is made in relation to the heating period, measured in hours of heating (GG). S/V CLIMATE ZONE A B C D E F 600-GG 601-GG 900-GG 901-GG 1400-GG 1401-GG 2100-GG 2101-GG 3000-GG 3001-GG <0.2 8.5 8.5 12.8 12.8 21.3 21.3 34 34 46.8 46.8 >0.9 36 36 48 48 68 68 88 88 116 116 Table 1. Limit for specific heat supply (Kwh/mq) in the case of residential buildings. The index is calculated in relation of climate zone (GG number of heating hours) and the factor form 9 S/V CLIMATE ZONE A B C D E F A 600-GG 601-GG 900-GG 901-GG 1400-GG 1401-GG 2100-GG 2101-GG 3000-GG 3001-GG <0.2 2.0 2.0 3.6 3.6 6 6 9.6 9.6 12.7 12.7 >0.9 8.2 8.2 12.8 12.8 17.3 17.3 22.5 22.5 31 31 Table 2. Climate Zone Limit for specific heat supply (Kwh/mc) in the case of non residential buildings. Vertical opaque components Horizontal opaque components Roof Windows Floor A 0.54 0.32 0.60 3,7 B 0.41 0.32 0.46 2,4 C 0.34 0.32 0.40 2,1 D 0,29 0,26 0,34 2,0 E 0.27 0.24 0.30 1,8 F 0.26 0.23 0.28 1,6 Table 3. U-Limit values for access to incentives Thermal Lag – S- Thermal decrement -Fa Performance Quality class S>12 Fa<0.15 VERY GOOD I 12>S>10 0.15<Fa<0.3 GOOD II 10>S>8 0.3<Fa<0.4 DISCREET III 8>S>8 0.4<Fa<0.6 SUFFICIENT IV 0.6>S 0.6<Fa MEDIOCRE V Table 4. UNI EN ISO 13786: classes and values for the building energy performance in dynamic analysis 10 x Enforcement of application procedures in Italy: The legislative decrees are enforced through implementation decrees, specifically: - DPR 59/2009 : Presidential Decree No 59/2009 “Regulations for implementation of Article 4, subsection 1, letters a) and b) of Legislative Decree No. 192 of 19 August 2005 concerning implementation of Directive 2002/91/EC on energy efficiency of buildings”. This decree, currently in force, aims to ensure application, in a standardised manner throughout the country, of the regulations for the energy efficiency of new buildings and buildings subject to renovation, defining the criteria, minimum requisites and calculation methodologies for the energy performance of buildings and heating and hot water plants. However, said decree specifies that its provisions are only applicable in regions that do not already have their own specific regulations in this regard. - DM 26/06/2009 : Ministerial Decree of 26/6/2009 issued by the Ministry of Economic Development “National guidelines for energy certification of buildings” is the national reference law for energy certification of new and pre-existing buildings and for defining calculation methods. As from 25 July 2009, regions without regulations regarding the energy certification of buildings must follow the national guidelines, while regions that have already adopted the European Community directive 2002/91/EC must maintain their own regulations but update them to comply with the national ones. - Directive 2010/31/EU (Revocation of Directive 2002/91/EC) – Legislative Decree No. 28/2011 This directive finalises the energy efficiency measures undertaken, widens the field of application, consolidates the validity of some provisions and grants the public sector a leading role. The new version of the directive maintains the previous distinctions between new and existing buildings, confirming that religious buildings and protected historic buildings may be considered exempt from any obligation to comply with the directive should any changes to be made damage their nature or appearance, Legislative Decree No. 28/2011 adopts the directive through substantial confirmation of the previous provisions, and by introducing the obligation for new constructions to meet part of their electric energy requirements using renewable sources. x Directive2012/27/EU(RevocationofDirective2006/32/EC) The European directive on energy efficiency has been in force since December 2012. The directive does not envisage any obligatory target for member states by 2020 (compared to, for example, the provisions regarding renewable energy). Indeed, Article 3 of Directive 2012/27/EU establishes that all member states must set an indicative national target for energy efficiency based on primary or end energy consumption, on primary or end energy saving or on energy intensity. However, the directive also states that member states may use alternative measures to guarantee equivalent savings. Also in this case, the directive states the possibility of exemption from renovation obligations for specific categories of buildings (historic and military buildings and places of worship). Said exemption would seem to be confirmed in the draft implementation legislative decree. x LawDecreeNo.63/2013(LawNo.90/2013) Conversion of Decree No. 63/2013 into Law No. 90/2013 entailed the amendment and correction of some of the provisions contained in Legislative Decree No. 192/2005. The Decree eliminated Energy Certification (ACE) and introduced Energy Performance Certification (APE), in compliance with the new directive. The new method for calculating energy parameters will be defined by one or more decrees issued by the Ministry of Economic Development. Specifically, this involves updating of the aforementioned Presidential Decree No. 59/2009 containing the energy performance calculation methods 11 in accordance with the previous Directive 2002/91/EC. Despite the supplements and amendments, the exemption remains for buildings falling into the area regulated by the second part and Article 136, subsection 1, letters b) and c) of Legislative Decree No. 42 of 22 January 2004, containing the code of cultural assets and landscape, without prejudice to the provisions contained in subsection 3-bis. x NationalPlan,RegionalProgrammes,MunicipalRegulations In 2007, Italy approved the first National Plan of Action for Energy Efficiency (P.A.E.E. 2007), in 2011 it drafted its second and in 2014 its third. Each of these plans identified government policies for achieving the targets to improve energy efficiency and energy services updated from time to time and organised according to sector: residential, tertiary, industry, transport. Basically, the plan represented an overview of energy consumption and forecast savings by working on various fronts. Thematic targets are outlined through the structural fund planning (2014-2020) in order to achieve the savings set down in the plan. Energy efficiency represents a thematic target where the first area of action is aimed at improving energy efficiency and reducing consumption in residential and non-residential, public facilities and buildings owned by the central public administration. Under Legislative Decree No. 112/98 “Assignment of the State’s administrative duties and tasks to the regions and local authorities”, implementing Part 1 of Law No. 59 of 15 March 1997 in which the state delegates “energy-related administrative tasks to the regions under national coordination” every region is obliged to perform programming, strategy planning, coordination and control of tasks assigned to local authorities, and establishes energy saving and renewable source development targets and the relative methods for meeting them. The region is responsible, inter alia, for approving, adopting and updating the Regional Energy Plan (PER) and promotes the development of energy efficiency certification and the diffusion of renewable sources. At a regional level, in Resolution No. 724 passed by Lazio’s Regional Council on 24 October 2006, the region provided for the preparation of a document to supplement and complete the 2001 Regional Energy Plan, assigning the task to ENEA and setting up a Technical Committee to identify the guidelines. Subsequent to approval of the Regional Energy Plan, Lazio regional authorities must complete their own regional planning entailing the drafting of an overall development project for the whole energy system in keeping with the region’s socio-economic and production expansion. As regards energy efficiency issues, Lazio regional authorities refer to the national legislative framework (DPR 59/2009 and DM 26/06/2009). Note must be taken of Regional Law No. 6/2008 “Regional provisions regarding sustainable architecture and bio-construction” which represents a legislative interface to Legislative Decree No.192/205, as subsequently amended. Said law proposes a vision combining the need to make known sustainable architecture activities with safeguard of the historical identity of urban areas, promoting the conservation of typological historiccharacteristics linked to the buildings’ traditions (Art. 2, subsection 1,point b). At a municipal level, CRESME and Legambiente carried out a preliminary survey on a sample of 1000 municipalities, collecting and classifying 188 building regulations that either order or promote a different way of building which focuses on environmental sustainability. Nowadays, municipal building regulations are an all-important lever for promoting and achieving environmental and energy policies. In Resolution No. 7 passed by the Capitoline Assembly in 2011, the Municipality of Rome introduced a series of obligations and incentives that apply to new buildings, with the exception of technical restrictions to be documented, and existing buildings. Also in this case, at a municipal level and by way of precaution, Article 48-ter/point 6 cites that “exception shall always be made for limits provided for in restrictions related to cultural, environmental and landscape assets”. Just as, at a regional level, updating of building regulations represents a key stimulus for applying made-to-measure, passive bioclimatic strategies. 12 2.2. Actions involving historic buildings The concise overview of the evolution of Italian legislation provided above shows a series of problems, due in part to the delay in adopting directives, but also to the complexity of the issue that necessitates total regeneration of the international, national and local chain of rule. Clearly, the fact that energy performance has been placed at the heart of assessment systems, requiring states to supplement their own energy and climatic profiles, is an important step forward for a society that has been indifferent to its own geographic conditions for too long. The aforementioned exemption regarding energy efficiency activities for historic buildings, transferred from a European level to a local municipal level, is undoubtedly necessary in such a chaotic and uncertain scenario. It is also true that the for short-term improvement of the energy performance of public buildings in contexts such as Rome, for example, generates doubts regarding the real effectiveness of this type of measure, without, to some extent, involving the historic fabrics and buildings. Indeed, the cultural and scientific debate is offering new viewpoints on this issue that, while focusing on the unquestionable priority of safeguarding historic heritage, move towards new horizons of optimising efficiency through measured and intelligent use of traditional technologies and new technological horizons. (Davoli, 2010) Figure 8. Figure 9. Lazio Regional Landscape Plan: in red the historic city of Rome. Lazio Regional Landscape Plan: map of cultural and environmental protection 13 3. Cultural approach to building restoration The term restoration is used to refer to any action aimed at conserving works of historical, artistic and environmental interest, and passing them on to future generations, facilitating their interpretation and without deleting the signs of the passage of time. Restoration is based on respect for the ancient substance and genuine documentation forming said works, and also offers itself as a critical act of interpretation (…) as a critical hypothesis and propostion that can be amended at all times, without the original undergoing irreversible changes because of this1. This paper will focus on the current cultural approach developed in Italy with regard to energy efficiency activities involving architectural heritage. This issue is increasingly acknowledged as fundamental for the challenge posed by sustainable development. Alongside the increasingly stringent performance requisites for new buildings, the “historic city”, which includes both the ancient city and consolidated modern city and stratifications, represents a key cultural and historic resource, as well as an important part of public heritage. Therefore, upgrading of existing buildings seems to be a priority action, especially in contexts full of history, that refers to the need for greater sharing and understanding of cultural policies and working approaches. Figure 10. 1 Rome, G.B.Nolli 1748 Giovanni Carbonara, in Che cosa è il restauro? Nove studiosi a confronto, Pag.25 14 Actions aimed at energy-environmental upgrading of existing buildings are actions that clash with the need to safeguard the historic city. The issue is made even more virulent by the fact that said actions offer elements that qualify the upgrading activities. After all, confirmation of the principle of precaution comes in a series of illegal changes during the 1900s due to the advent of drastic differences in habits and customs (electricity, hydraulic systems, lifts, antennae, vehicle access, etc.) that resulted in changes that cannot be overlooked. On the other hand, the technological goals of the era of information technology, dematerialisation, and decentralisation in energy production are what projects the debate towards broader horizons. Figure 11. Rome’s Urban fabric: medieval; renaissance; nineteenth-century expansion; twentieth-century expansion As regards new technological opportunities, the path linking the energetic restoration of historical buildings takes on a never-seen-before guise that cannot be exhausted in the building’s intrinsic logics, but must be referred to the vocations of its context, to the logic of connecting and sharing the energy scenario with buildings with more possibilities of action. This process of creating a “network” of buildings of differing historic importance, even if easy to understand and up-to-date, refers to the start-up of a phase of fact- 15 finding analysis of relations between territorial-level energy vocation and the historic city’s typomorphological characteristics, the definition of criteria to achieve energy balance through diversification of actions in relation to the existing buildings’ qualities and characteristics. In this context, the issue of technological diversification comprises various aspects: undoubtedly from a performance viewpoint, but also from the viewpoint of the historical and identity-related compatibility of existing buildings. Consequently, even if the “network” logic represents a significant direction, it cannot replace the need to consider optimisation of direct action. Also in this case, the introduction of innovative technologies and materials play a key role in the eco-efficiency of action within a historic context. The outlined cultural approach refers to the principles of active conservation that have long since paid attention to the indiscriminate introduction of modern technology in historic buildings. At the same time a cultural position that tries to surpass national legislation that has exempted historic environments from technological and plant upgrading, as recommended in European directives. But said exclusion does not actually resolve a real need for upgrading, especially if the historic building, often publically-owned in the case in point, continues to be used for residential purposes which the concepts of consumption and comfort must be referred to. In this sense, the debate is focused on overcoming the lack of legislation in a context where, instead, it would seem necessary to establish a few, yet infrastructural rules of action. Figure 12. Rome’s Urban fabric, typo-morphological characteristics: medieval; renaissance; nineteenth-century expansion; twentiethcentury expansion The problem of codifying said rules lies mostly in a series of cultural distortions on the issue of a sustainability that is too often generic, or too seldom gauged on the situation’s real conditions. Technological opportunities most definitely represent a key vehicle for implementing local sustainability, but the potential contribution from updating of restoration and conservation procedures is equally important, which can be measured on various conceptual and working aspects that go to enrich the cultural approach to the question of energy upgrading of historic heritage: - - Direct and in-depth knowledge of the buildings and history as a source of learning and possible reference in active thinking on sustainability in architecture, including in new buildings; indeed detailed analysis and critical comparison of historic heritage and settlements can represent a vast field of research and be useful for fine-tuning of the concept of sustainability and for more mature territorial and architectural planning and thinking; Forward-thinking in restoration, including in the sense of respect and coherence with settlement principles, construction techniques, material choices made over time in accordance with the rules of good construction; new contributions and research on investigation techniques, ancient and modern materials, relations between the old and the new with a view to sustainability in the sense of antithesis to the dissipation of matter, culture and energy are linked to this; 16 - The actual contribution of technology in relation to the specific characteristics of historic heritage; hence the potential that can be expressed from this ever-changing dialogue, within the criteria of compatability, amid historic matter and technological contribution. In turn, said contribution is to be looked on as the outcome of specific studies that lead research and production targeted at energy reduction to tackle the concept of compatability for historic buildings, taking action and inventing in order to move around within them while showing respect and achieving efficiency (De Vita, 2012). Figure 13. Rome, Municipal Master Plan: guide to the interventions of quality. Type of bearing wall Some significant aspects of the above points must be highlighted. Firstly, it is clear that the cultural approach shown contrasts with any form of standardised action protocol. A fact-finding approach that exalts historic stratification as a natural condition of interpretation. A second aspect concerns the 17 knowledge of geographical, construction, material, technical and technological characteristics found in the different historical stratifications. As well as the teachings that come to light from interpreting relations between architectural bodies and climatic control in historic buildings. The need to pursue interaction between the various technical and scientific skills already forming the multidisciplinary framework of restoration seems clear. Restoration studies is one of the areas lacking in a single and univocal definition given its cultural connotation often linked to the passage of time. As regards the stance adopted in relation to conservation of the original matter, theoretical approaches that currently form the basis of restoration in Italy comprise three positions (Carbonara, 1997): the “Roman school or Tout Court”; “pure conservation”; “hypermaintenance – restoration”. The Roman school, which is the mostwidely shared position at the present time, has its roots in the postulates of scientific restoration which were later supplemented with observations and studies of critical restoration in its most genuine form. Critical restoration is a methodological approach to restoration formulated by Cesare Brandi (Brandi, 1963), an art historian and director of the Central Restoration Institute (now called the Higher Institute of Restoration and Conservation) for many years. In this context, restoration is taken as “interpretation” of the monument, to be conserved in its historical stratification, combining image and matter, in the form in which it has survived. Therefore, a position which prefigures a wide selection of actions by complying with criteria regarding minimum intervention and distinguibility, without excluding the legitimacy of innovative actions aimed at substantial respect of the authentic work. Pure conservation totally rejects critical restoration, especially as regards the importance it gives to the building’s aesthetic need. If our point of departure is the premise that in today’s world, aesthetics are a position in complete crisis, the trend favours the historic need. So, actions committed to maintaining the work’s legibility and conserving the architecture’s documentary role are the only ones permitted. Strictly conservative restoration requires the strict conservation of the work in the completeness of its stratifications, and conservation of the patina as a sign of the matter’s transformation over time. However, justified removal of some additions that disturb the monument’s visual appearance is allowed, and this factor narrows the distance between said conceptual approach and critical restoration. Hypermaintenance – Restoration is a completely opposite theoretical approach that tends to look on restoration as “reconditioning” so that the works marked by the passing of time can require the freshness of a new work. This is a trend that focuses more on appearance than on substance. The desire to lend “change” to the ancient monument is an approach that is inspired by some schools of thought of the 1800s (for example stylistic restoration) whose foundations lie in past eras and among architects that try to introduce the culture of design into restoration doctrine. At a highly schematic level, it could be said that it promotes the completion of some of the missing parts of a monument, or the transformation of some features in order to give it back an ideal form that existed (or is said to have existed) in the past. One of the limitations of said school of thought is the subjectiveness of design choices: the iconographic sources referred to are often relative and imprecise. At an interpretational level, we could say that this approach is an attempt to wipe out the passing of time and the work’s evolution. To conclude, the differing interactions of the issue of energy efficiency in relation to the three schools of thought on urban and architectural restoration can be noted. It is clear that there is no simplified option for an integrated vision. Knowledge of the local geographical and historical situation and coherent application of technological systems are the principles drawn on that must cater for contingent needs and the lack of a legislative framework,regardless of the relevant school of thought. The most important cultural approach is the one that does away with the formulation of manuals of technical solutions, favouring a logic that resembles that of a “guide” to the choices to be made in view of upgrading activities and the fundamental principles for ongoing regeneration of our cultural heritage 18 4. Technological approach to building restoration The technological approach to improving the energy efficiency of historic buildings in Italy is in line, for the most part, with the logic of made-to-measure action, hence far removed from the application of universal guidelines. Therefore, the central idea is aimed at improving energy performance as a whole, without ever taking action to force or distort the features of the original building. This type of action is experimental and does not comply with legislative obligations regarding energy efficiency, but implements key innovations of the technological approach. Said approach brings with it optimisation of a technological culture in the sense of an intelligent, measured transformation process, opting to improve immaterial factors prior to any physical transformation since the former often represent a significant variable in a building’s energy balance. In addition, measured action makes use of innovative technologies for the diagnosis and for the building enclosure, as well as for the basic systems to increase a building’s active and passive performance without putting its image at risk (De Santoli, 2006). To start, the first point for a cultural and energy optimisation project lies in the innovation of local knowledge systems. Indeed, a first area of debate is the retrieval of common technical knowledge,indispensable for appropriate use and conservation as well as useful for defining the most balanced and sustainable development of urban transformations the user is called upon to take part in. The heritage of common technical knowledge is probably one of the factors that has suffered most in the homogenisation culture. Consequently, a technological approach aimed at optimising the immaterial areas of technical culture represents a fundamental action for creating the cultural landscape that operates in a dynamic process where the evolution of cultural assessment by a community is ongoing. The areas of design and production are also fully involved in this process of cultural optimisation, indeed technical knowledge blends with technical awareness as regards the professional figures involved. Said option poses the need to innovate the relationship between historic architecture, sustainability and new technologies, going beyond the traditional, limited approach combining conservation and plant engineering technology. Indeed, it is interesting to note the reversal of the approach found in “technological production” whose product innovation process is based on the specific needs of conservation, and not the contrary. In this sense, the current logics of renewable energy micro-networks represent an interesting scenario of application, where common technical culture, design and technological production adapted to local conditions are part of those factors the “active conservation” culture refers to. Said culture has long since wondered about the introduction of modern technologies, highlighting the dangers and traumas that can arise from a simple request for performance and the indifference of technology in the fabric and material of the historic city. The position for which energetic-environmental upgrading referred to existing buildings, and especially to the historic city, must correspond to the achievement of a positive energy balance, obtained through differentiated criteria and techniques depending on the characteristics of existing buildings and in accordance with the principle of compatibility between advanced technologies, filed material for historical purposes and landscape, is one that is common within the Italian panorama. The technological approach that refers to the application of “protocols” is less defined or at least more controversial. On the one hand, the chance to be able to refer to case studies whose action process, from a methodological-working viewpoint, can be transferred to other circumstances, is appealing. On the other hand, it is clear that protocols represent a step towards homogenisation of the repeatable procedure which could encourage solely economic goals if applied without intelligence and critique. 19 We can find the more consolidated material approach alongside the immaterial technological approach, which refers to the scenarios offered by product and process innovation both during diagnosis and action. Technological evolution in the field of diagnostics has allowed for anomalous situations to be studied more closely, with specific identification of the causes and parameters where action must be taken in order to allow the system to refunction correctly, avoiding wide-range action and consequently the risk of inappropriate action, as well as considerable financial savings. It is clear that active conservation refers to the diagnostic approach insofar as it allows for knowledge of the monument and draws on the minimum action strategy. To this end, the technological innovation approach makes it necessary to introduce a different fact-finding methodology that can be positioned prior to design and can help detect working problems as well as expand the development of historical research in the strict sense. In this sense, careful investigation of masonry, structural components and graphic rendering of the building’s performance that can be carried out via thermography, make it possible to reconstruct an unprecedented knowledge framework. Studies carried out in this sense on Palazzo Vecchio in Florence (first built by Arnolfo di Cambio in 1299) have accurately shown the series of stratifications formed over time which are fundamental for documentary historical analysis and for measuring overall thermohy-grometric functioning which cannot be modelled through a standard typology. Hence the impossibility of transferring it to a catalogue. An analysis of the Palazzo Vecchio case study makes it possible to obtain other lessons of use in the process of linking sustainability and conservation. The first step concerns routine and non-reccuring maintenance activities for the conservation of detailed elements that refersto a technological action programming and planning strategy; assessment of the restoration and consolidation approaches which, in the presence of structural changes, require the adoption of non-invasive monitoring strategies aimed at identifying the solution that fits with the original architecture. Palazzo Vecchio is also emblematic as regards one of the other key issues for energy efficiency: replacement of fixtures. Once again the historical building boasts specific features such as large dimensions, more than eight square metres and split into four parts characterised by a precious,nineteenth-century perpendicular fabric. Said fixtures, however valuable they may be, offer scant protection against atmospheric agents and the windows are unable to ensure suitable protection against sunlight for the works on display inside the building. The solution was to design new, made-to-measure fixtures with a suitable performance level that incorporated the perpendicular fabric. Therefore, a new fixture was designed with a thicker, multilayer oak wood section able to contain a sandwich of three layers with the historic window forming the middle layer , an energetic window on the outside which reflects 39% of lighting and a 7 mm safety window on the inside. Greater resistance was achieved by introducing argon gas into the air in the layers. And lastly, the strategies adopted to optimise building lighting and minimise consumption. Said strategies entailed the use of highefficiency light bulbs and automised plant control technologies; use of devices to eliminate ducts in the historic masonry. Another important area of the technological approach inside historical buildings concerns the use of environmental technologies such as nanotechnologies; phase change materials and aerogels. And lastly the integration of energy production systems from renewable sources, firstly photovoltaic systems. Studies concerning the use of nanotechnologies have allowed minimum impact actions to safeguard the wall surfaces increasing durability and resistance to atmospheric agents, as well as reducing maintenance activities with the advantage of saving financial resources. Said possibility is offered by technological transfer of the water-repellant effect of Lotus plant leaves. Said innovation in the area of historic buildings of special architectural and artistic value becomes all-important for limiting the damage caused by chemical agents resulting from atmospheric pollution. 20 Another area of innovation aimed at increasing the energy performance of historic buildings consists in the application of phase change materials (PCM). These are thermo-regulating materials that increase the range of options as regards the management of comforts inside buildings insofar as able to accumulate and release heat in accordance with set parameters. Said materials work as accumulation masses, similar to traditionally-used building materials, but with markedly smaller dimensions. At a working level, said materials are employed through encapsulation in microspheres inside the plasterwork, or contained in stiff panels made using aluminium structures. Still in relation to innovative materials, there are solutions with insulation using dehydrated silicon gel, better known as aerogel. This material offers new insulation options, including for reduced thicknesses which makes it especially suitable to be used in delicate situations. Indeed, in cases where it would not be possible to employ traditional insulation materials because of the reduced thicknesses, use of aerogel would ensure minimum, integrated action. Another passage is the production of electricity using photovoltaic plants. Also in this case, Italian legislation does not assign any obligations to historic buildings, limiting the use in historical contexts. The question of aesthetic compatibility goes hand in hand with an assessment of actual deliverability in highdensity contexts such as historic city centres. Also in this case, product innovation provided made-tomeasure solutions by supplementing the system using tiles or other typical features of historic buildings. As regards the most recent research horizons and the need to reply to European directives concerning energy consumption in the immediate future, the node network logic seems to be the best for meeting the needs of a weighting and distribution of energy production systems, freeing the historical contexts, linking them in a node exchange network with more options for action. O1_A2 comprises 5 selected case studies in Rome that describe the technological approaches used, highlighting some special method and instrument characteristics arising from the building’s and the context’s historic value. These case studies look at both active and passive technological solutions, favouring a description of the methods and instruments employed so as to help make known a technical culture aimed at optimising historic heritage. Figure 14. Figure 15. Rome: palazzo delle esposizioni, glass house, arch. P.Desideri Rome: Città dell’altra economica, bioclimatic solar study, Arch.L.Cupelloni 21 5. Education courses With regard to energetic retrofitting of historical heritage, education course at a national level include degree, post-graduate and specialist courses. Research is centred on La Sapienza University so as to be able to describe in more detail the issues dealt with in courses at various levels of education. Moreover, a survey has been developed as regards the training programmes offered by Lazio’s professional associations,specifically: the associations of the province of Rome, Latina, Frosinone, Viterbo and Rieti as a result of the recently-issued regulations regarding obligatory training that implement Article 7 of Presidential Decree No. 137/2012, the last step in applying European Directive 2005/36/CE “Acknowledgement of professional qualifications”, adopted in Italy under Law Decree No. 236 of 6/11/2007. La Sapienza University’s current offer comprises a selection of study courses and university and postuniversity training programmes that deal with issues in keeping with or linked to the EH_Cmap Project. The university offers two degree courses with specialisation focusing on the issue in question: x 2nd-Level Degree Course in Architecture-Restoration: The specific aim of the course is to give special attention to the procedures for action involving existing environmental and architectural heritage, with special focus on the relations between new and existing buildings and the historic city. The degree course, which has a two-year duration, entails the consolidation of specialist know-how regarding : a) historical-critical and historical-technical architectural analysis skills; b) ability to take action involving new buildings and restore and renovate existing buildings; c) acquisition of specific scientific knowledge. Therefore, the 2nd-Level Degree Course in Restoration focuses on issues linked to actions involving the existing environmental and architectural heritage. So, specific areas are looked at during the course such as: Ͳ Ͳ Ͳ Consolidation of historic buildings and plants: the course looks at issues connected with the inclusion of plants inside buildings of historic importance for the purpose of increasing the capacity of structural and functional renovation of historical buildings with the aim of conserving and maintaining existing capacities. Technological planning for architectural upgrading: the course aim is to provide the theoretical and methodological instruments needed to organise and develop suitable upgrading activities. The course looks at issues connected with building maintenance and upgrading, with special focus on survey of existing building, design and work organisation and executive techniques for the different phases. Urban upgrading and cultural asset legislation: the course sets itself the goal of providing the theoretical-methodological and operating instruments for creating a planning process aimed at upgrading of the existing city through checking of environmental, morphological, economicfinancial and administrative feasibility. x 5-year Combined 1st/2nd-Level Degree course in Architecture The 5-year Combined 1st/2nd-Level Degree Course in Architecture also has educational goals linked to the renovation of historic buildings. The courses include: Ͳ Principles of restoration: the course is dedicated to basic knowledge of the main principles and stylistic and constructive characteristics of architecture throughout its historical development. The 22 Ͳ course also looks at theoretical issues linked to restoration, in connection with the principles of protection and safeguard. Restoration workshop: the aim of the course is to take a closer look at concepts related to the theory and history of restoration, to apply methods to understand architectural bodies, to provide instruments for interpreting and diagnosing the phenomena of decline, to define guidelines and procedures for design activities and to provide information regarding legislative aspects. The Technology of Architecture and Technical and Environmental Physics courses have the task of teaching about planning and checking of the environmental and energy performance of new and existing buildings. La Sapienza University has introduced several masters courses which, using different disciplinary approaches, focus on the issue of optimisation of cultural heritage and energy upgrading. x 2nd-Level Masters PARES | Progettazione Architettonica per il Recupero dell’Edilizia Storica e degli Spazi Urbani – Architectural Design for the Renovation of Historical Buildings and Urban Spaces The masters course focuses on conservation and transformation of heritage with the aim of optimisation, protection and active involvement in the dynamics of contemporary life. The goal of the course is the training of qualified professionals able to operate in the process stretching from design to the performance of actions to renovate historic centres. Given the currentness of the issues of regeneration and sustainable renovation of buildings and open spaces within the existing city, the course aims at training a professional figure aware of the cultural and technical problems related to design, able to combine overall vision with a high level of specialisation. The areas of study are: architectural and urban planning with reference to the issues of designing and planning for existing buildings; architectural and urban restoration; architectural and topographical construction surveying; statics and dynamics of buildings; materials and techniques of historical buildings; action techniques; sustainability and energy balancing; town planning and financial instruments; performance and management of actions. x Act – Optimisation and management of small historical centres –Environment Culture Territory, integrated actions The masters course is aimed at providing training for the purpose of meeting the demand for technical-scientific higher education and cultural updating from a vast range of businesses and professional resources linked to the optimisation of smaller historic centres. The course looks at various areas of study: diagnostics for optimising a territory: dedicated to diagnostics for organising knowledge and description systems, consulting of territorial players, analysis of transformations in progress and plans, identification of strong and weak points, preliminary identification of design elements and cartographic representation; optimisation instruments and practices: this concerns the instruments for optimising a historic centre and relative practices, in use and tested in Italy and abroad, and aimed at specific training for an operator able to: combine relative small-scale actions with innovative processes for the management of natural, cultural and historical resources where the environment serves as a backdrop for new qualitative life “models” within a territory; start-up cooperation procedures involving public and private actors that take into account the specific levels of complexity of small town centres; actively take part in the decision-making process to find a solution; the optimisation programme cycle: this concerns the process stretching from conception to design, from final checking of feasibility to promotion of marketing strategies and finally communications. 23 x Bioecological architecture and sustainable technologies for the environment The aim of the masters course is in-depth training regarding the issues of environmental design of architecture and informed and eco-efficient transformation of physical space and building patterns. The course is aimed at developing know-how in the area of sustainable design and energetic and environmental retrofitting of buildings through the transfer of knowledge related to bioclimatic architecture and active and passive strategies for the design of net zero energy buildings, integrated systems and technologies for energy production from renewable sources and innovative building components and materials with a low environmental impact. The masters comprises several areas of study: Sustainability Design: the module introduces and analyses the concept of environmental sustainability, energy use and consumption in buildings and in urban and rural settlements; Eco-efficiency of settlement patterns: this looks at the fundamental principles, valuation criteria, goals to be pursued and reference strategies, from architectural-design and technological viewpoints; Ecological performance analysis, Life cyle and Environmental certification: this looks more closely at the approach to the project life cycle, identifying the reference strategy for assessing the ecological performance of building products, buildings and settlement patterns in Life Cycle Assessment; Bioclimatic architecture, this studies in more depth the issue of the use of the natural operating principles of a bioclimatic approach to architecture, with the threefold goal of increasing ecological efficiency, increasing energy efficiency and optimising comfort conditions in inhabited spaces; Energy simulations and energy certification which deals with the methods for analysing the energy performance of buildings in terms of assessment of energy requirements for heating/air conditioning needs in relation to Italy’s current legislative framework; Active plant engineering systems and renewable energy sources which looks more closely at the integration of energy accumulation production systems. Lastly, the Upgrading, renovation, reuse module analyses, including through references to projects carried out, direct site and performance experiences, the relations between technological characteristics, type of building, environmental performance and bioclimatic functioning of buildings in renovation and upgrading activities. x Training courses promoted by professional associations As regards the courses developed by professional associations, the census carried out has made it possible to bring together under a single profile the current regional scenario in Italy, which reflects a condition that can be transferred within the national territory. In this case, training programmes are heavily focused on professional practice. The aim of the programmes is to teach and inform professionals about methods, instruments and legislative updates with the aim of developing technical and cultural skills. To this end, it has been possible to analyse a sizeable number of programmes focusing on the issues of energy efficiency in construction, ranging from general programmes outlining the forthcoming development scenarios, in relation to implementation of European directives, through to programmes to support the development of technical skills,such as the drafting of Energy Performance Certificates. No programmes aimed specifically at the energy efficiency of historical buildings were noted. Probably, as already noted with regard to professional training programmes, said issue is highly specialistic and sectorial. Obviously, programmes aimed at professional training in the area of restoration are included, where the issue of environmental and energy sustainability is looked at, but given that it is not recessary to comply with any law provisions, it is mostly presented as an update of the cultural debate and development of good action procedures. 24 References 2013, Lucchi E., Pracchi V. (a cura di), Efficienza energetica e patrimonio costruito. La sfida del miglioramento delle prestazioni nell’edilizia storica, Maggioli Editore, Milano. 2012, De Paoli O., The Historic City, Innovation, Technology and Possible Scenarios, in Historic cities and sustainability, Firenze University Press 2012, De Vita M., Historic cities and sustainability buildings: an advanced experimentation programme, in Historic cities and sustainability, Firenze University Press 2012, Mastrodicasa C., Palazzo Vecchio: sustainability in restoration work, in Historic cities and sustainability, Firenze University Press 2012, Mecca, S., Sustainable development and the innovation of local knowledge systems, in Historic cities and sustainability, Firenze University Press 2012, Seracini M., Thermographic studies of Palazzo Vecchio masonery: instruments and methodological suggestions for sustainable interventions measure, in Historic cities and sustainability, Firenze University Press, 2012 2010, Davoli P., Il restauro energetico ambientale degli edifici storici. Un percorso progettuale tra antichi saperi, costruzioni tutelate e tecnologie innovative, in “Recupero e conservazione”, 90 2006, De Santoli L., I sistemi impiantistici per il controllo del microclima negli edifici storici, tratto da Antincendio : la rivista italiana della prevenzione incendi e della protezione civile, 58, Gruppo EPC. 2005, AA.VV, Che cosa è il restauro. Nove studiosi a confronto, (a cura di) P.B. Torsello, Marsilio, Venezia 1997, Carbonara G., Avvicinamento al restauro. Teoria, storia, monumenti, Liguori, Napoli 1989, Colacino M., Problemi di climatologia urbana nel'area di Roma. Sem. studi e analisi: Rischio a Roma, Facoltà di Scienze Mat. Fis. e Nat. Università di Roma "La Sapienza". 1988, Sukopp H., Kowarik I., Stadt als Lebensraum Für Pflnzen, Tiere und Menschen.Ullstein Sachbuch, Frankfurt-M. 1975, Walter H., Harnickell E., Müller-Dombois D., Climate-diagram Maps of the Individual Continents and the Ecological Climatic Regions of the Earth. Supplement to the vegetation monographs, Springer, Berlino. 1963, Brandi C., Teoria del restauro, Edizioni di Storia e Lettere, Torino. 25 Annexes - 01_National reports on energy certification of buildings ITALY 02_Legislative Decree No. 192/2005 – Legislative Decree No. 311/2006 03_Legislative Decree No. 115/2008 04_Presidential Decree No. 59/2009 05_Ministerial Decree of 26/06/2009 06_Legislative Decree No. 28/2011 07_Law Decree No. 63/2013 (Law No. 90/2013) 08_Lazio Regional Law No. 6/2008 09_Capitoline Assembly Resolution No. 7 of 2011 26 ANNEX_ 01 National reports on energy certification of buildings ITALY 2YHUYLHZRIQDWLRQDOOHJLVODWLRQIRUWKH(3%'WUDQVSRVLWLRQ 7KH(QHUJ\3HUIRUPDQFHRI%XLOGLQJV'LUHFWLYH(3%'(&ZDVUDWLILHGLQLWLDOO\E\WZRGHFUHHV Year 2005 2006 Legislative reference 'HFUHWR OHJLVODWLYR Q $WWXD]LRQH GHOOD GLUHWWLYD &(UHODWLYD DOUHQGLPHQWRHQHUJHWLFRQHOO HGLOL]LD 'HFUHWROHJLVODWLYRQ³'LVSRVL]LRQLFRUUHWWLYHHGLQWHJUDWLYHDO'/JV QUHFDQWHDWWXD]LRQHGHOODGLUHWWLYD&(UHODWLYDDOUHQGLPHQWR 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Ord. n.158/L) In vigore dall’8 ottobre 2005 • D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 (G.U. n. 26 del 1.2.2007 - Suppl. Ord. n. 26/L) In vigore dal 2 febbraio 2007 Titolo I PRINCIPI GENERALI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA • • • • • • • • • • • Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, e 5 e l'allegato «A»; Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare il titolo II, recante norme per il contenimento dei consumi di energia negli edifici; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 1233 del 19 dicembre 2002, recante revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2003; 1 • • • • • • • • • Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, stabilisce che gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi esistenti di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali; Considerato che le norme concernenti l'efficienza energetica degli edifici integrano esigenze di diversificazione delle fonti, flessibilità e sicurezza degli approvvigionamenti, sviluppo e qualificazione dei servizi energetici, concorrenza tra imprese, incolumità delle persone e delle cose, sicurezza pubblica e tutela dell'ambiente; Considerato che la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, attuano, per una parte, la direttiva 2002/91/CE; Ritenuto di dover procedere, ai fini dell'attuazione della direttiva 2002/91/CE a introdurre modifiche, integrazioni e aggiornamenti alla disciplina vigente in materia, al fine di evitare disarmonie con le nuove normative, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Articolo 1 - Finalità 1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico. 2. Il presente decreto disciplina in particolare: a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici; b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione; e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti; f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore; 2 g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore. 3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla: a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme; b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati; c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato; d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali. Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si definisce: a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se stanti; b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico; d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio; e) «cogenerazione» è la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica; f) «sistema di condizionamento d'aria» è il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria; g) «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione; h) «potenza termica utile di un generatore di calore» è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW; 3 i) «pompa di calore» è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata; l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo. 2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell'Allegato A. Articolo 3 - Ambito di intervento 1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici: a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3; b) all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12; c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all’articolo 6. 2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione: a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di: 1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati; 2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati; b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente; c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali: 1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all’infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b); 2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti; 3) sostituzione di generatori di calore. 3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati. c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile. 4 Articolo 4 - Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti: a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'Allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'Allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici; c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica. 2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisita 1'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU. Articolo 5 - Meccanismi di cooperazione 1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, promuove, senza nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, iniziative di raccordo, concertazione e cooperazione per l'attuazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, anche con il supporto dell'ENEA e del CNR, finalizzati a: a) favorire l'integrazione della questione energetico ambientale nelle diverse politiche di settore; b) sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubblica utilità; c) favorire la realizzazione di un sistema di ispezione degli impianti all'interno degli edifici, minimizzando l'impatto e i costi di queste attività sugli utenti finali; d) sviluppare un sistema per un'applicazione integrata ed omogenea su tutto il territorio nazionale della normativa; e) predispone progetti mirati, atti a favorire la qualificazione professionale e l'occupazione. 5 Articolo 6 - Certificazione energetica degli edifici 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1. 1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o, con riferimento al comma 4, del locatore: a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile; b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1.000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari; c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso. 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all’amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte della medesima. 1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica. 2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento interessato: a) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune; b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia. 2-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, l’attestato di qualificazione energetica può essere predisposto a cura dell’interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell’Allegato A. 3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato è Allegato all’atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata. 4. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso. 5. L'attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto. 6. L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai 6 cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione. 7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1.000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico. 8. Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal Ministero delle attività produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e all'affissione dell'attestato di certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico. 9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri. Articolo 7 - Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva 1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. 2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione. Articolo 8 - Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni 1. La documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata. 2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. 3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica. 4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, 7 accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1. 5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti. Articolo 9 - Funzioni delle regioni e degli enti locali 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto. 2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a: a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti; b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto; c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7; d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In questo caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche significative e per i soggetti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi. 3-bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti: a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 concernenti l’efficienza energetica negli usi finali; b) l’attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia; c) l’applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del presente decreto legislativo; d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più bassa efficienza; 8 e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali; f) la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell’attestato di certificazione energetica, o in occasione delle attività ispettive di cui all’Allegato L, comma 16. 3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica. 3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell’energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter. 3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini dell’applicazione del presente decreto legislativo. 4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano, con le stesse modalità previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati. 5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto. 5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all’uso razionale dell’energia e all’uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti. Articolo 10 - Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale 1. Il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati, provvedono a rilevare il grado di attuazione del presente decreto, valutando i risultati conseguiti e proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo. 2. In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle seguenti attività: a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell'energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento; b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti; 9 c) valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi; d) valutazione dell'impatto del presente decreto e della legislazione di settore sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione; e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto; f) studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all'offerta di energia del settore civile; g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell'intero processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai processi di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione; h) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile. 3. I risultati delle attività di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati di analoghe attività autonome a livello nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da trasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione prevista ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché alla Conferenza unificata. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvedono altresì al monitoraggio della legislazione negli Stati membri dell'Unione europea, per lo sviluppo di azioni in un contesto di metodologie ed esperienze il più possibile coordinato, riferendone al Parlamento ed alla Conferenza unificata nell'ambito del quadro conoscitivo di cui al periodo precedente. 10 Titolo II NORME TRANSITORIE Articolo 11 - Requisiti della prestazione energetica degli edifici 1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'Allegato I. 1-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6, comma 9, l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell’articolo 8, comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005. 1-ter. Trascorsi dodici mesi dall’emanazione delle Linee guida nazionali di cui all’articolo 6, comma 9, l’attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis. Articolo 12 - Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici 1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'Allegato L. 11 Titolo III DISPOSIZIONI FINALI Articolo 13 - Misure di accompagnamento 1. Il Ministero delle Attività Produttive, predispone programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico. 2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie di competenza e di risorse dei pertinenti settori delle amministrazioni regionali e possono essere realizzati anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati. Gli stessi programmi e progetti hanno come obiettivo: a) la piena attuazione del presente decreto attraverso nuove e incisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini, e agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare; b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello individuale e collettivo. Tra questi indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto comunicativo, si segnala l'impronta ecologica; c) l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare attenzione all'efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e illuminazione; d) la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui affidare il sistema degli accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche. 3. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono integrate nel piano nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente dell'energia realizzato dal Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 1 comma 119, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, limitatamente agli anni 2005 e 2006. Gli strumenti predisposti nell'ambito di questa attività e i risultati raggiunti sono resi disponibili alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere c) e d) competono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che possono provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Articolo 14 - Copertura finanziaria 1. All'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239. 12 Articolo 15 - Sanzioni 1. Il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione o qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di certificazione o qualificazione energetica non veritieri, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere e dell’attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la asseverazione di cui all’articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell’attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la sanzione amministrativa di 5.000 euro. 5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro. 6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro. 8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall’acquirente. 9. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore. Articolo 16 - Abrogazioni e disposizioni finali 1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10: a) l’articolo 4, commi 1, 2 e 4; l’articolo 28, commi 3 e 4; l’articolo 29; l’articolo 30; l’articolo 31, comma 2, l’articolo 33, commi 1 e 2; l’articolo 34, comma 3. 1-bis. Il comma 2 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal seguente: ‘‘2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso 13 un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.’’ 2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applica, in quanto compatibile con il presente decreto legislativo, e può essere modificato o abrogato con i decreti di cui all’articolo 4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme: a) l’articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l’articolo 7, comma 7; l’articolo 8; l’articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20. 3. È abrogato l'articolo 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1994 del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato. 4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono modificati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata, in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Articolo 17 - Clausola di cedevolezza 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 agosto 2005 CIAMPI Berlusconi Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa Ministro per le politiche comunitarie Scajola Ministro delle attività produttive Fini Ministro degli affari esteri Castelli Ministro della giustizia Siniscalco Ministro dell'economia e delle finanze Matteoli Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Lunardi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti La Loggia Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli 14 Ulteriori disposizioni contenute nel D.Lgs 29 dicembre 2006, n.311 [ Omissis ] Articolo 8 - Modifiche agli allegati tecnici del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 1. Gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L del decreto legislativo n. 192 del 2005 sono sostituiti con gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L al presente decreto. 2. L’allegato D del decreto legislativo n. 192 del 2005, è abrogato. Articolo 9 - Copertura finanziaria 1. All’attuazione del presente decreto si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Articolo 10 - Entrata in vigore 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 dicembre 2006 NAPOLITANO Prodi Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino Ministro per le politiche europee Bersani Ministro dello sviluppo economico Lanzillotta Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali D’Alema Ministro degli affari esteri Mastella Ministro della giustizia Padoa Schioppa Ministro dell’economia e delle finanze Pecoraro Scanio Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Di Pietro Ministro delle infrastrutture Visto, il Guardasigilli: Mastella 15 ANNEX_ 03 DECRETO LEGISLATIVO N. 115 DEL 30/05/2008 Testo pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 154 del 03/07/2008 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE Titolo I FINALITA' E OBIETTIVI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare, l'articolo 1; Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto quanto disposto, in materia di incremento dell'efficienza energetica, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, dai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Visto il primo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea nel luglio 2007, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 marzo 2008; Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati; Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non si e' espressa nel termine previsto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto-legislativo: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici. Per tali finalita', il presente decreto: a) definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia; b) crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali. 2. Il presente decreto si applica: a) ai fornitori di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle societa' di vendita di energia al dettaglio; b) ai clienti finali; c) alle Forze armate ed alla Guardia di finanza, limitatamente al capo IV del Titolo II e solamente nella misura in cui l'applicazione del presente decreto legislativo non e' in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attivita' delle Forze armate e della Guardia di finanza e ad eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari. 3. Il presente decreto non si applica tuttavia alle imprese operanti nelle categorie di attivita' di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita'. Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2007, n. 40, S.O. cosi' recita: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma e' ridotto a sei mesi. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006. 5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo e' autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste. 7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005. 8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.». - La direttiva 2006/32/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. del 27 aprile 2006, n. L 114. - La legge 9 gennaio 1991, n. 10, reca: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia». - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 reca: «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10». - Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, reca: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.». - La legge 14 novembre 1995, n. 481, reca: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita». - Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, reca: «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica». - Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, reca: «Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144». - La legge 1° giugno 2002, n. 120, reca: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997». - Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, reca: «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita». - La legge 23 agosto 2004, n. 239, reca: «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia». - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, reca: «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia». - La legge 27 dicembre 2006, n. 296, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)». - Il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, reca: «Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE». - La legge 3 agosto 2007, n. 125, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia». - Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201 reca: «Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia». - La legge 24 dicembre 2007, n. 244, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)». - L'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, cosi' recita: «Art. 9 (L'attivita' di distribuzione). 1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le societa' cooperative di produzione e distribuzione di cui all'art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.». - L'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, cosi' recita: «4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnnovabili. Gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della remunerazione delle iniziative di cui al comma 4 dell'art. 23, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione, sono determinati con provvedimenti di pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi di raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata e' verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali.». - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Statoregioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». Nota all'art. 1: - La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275. Titolo I FINALITA' E OBIETTIVI Art. 2. Definizioni 1. Esclusivamente ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: a) «energia»: qualsiasi forma di energia commercialmente disponibile, inclusi elettricita', gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, gas di petrolio liquefatto, qualsiasi combustibile da riscaldamento o raffreddamento, compresi il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, carbone e lignite, torba, carburante per autotrazione, ad esclusione del carburante per l'aviazione e di quello per uso marina, e la biomassa quale definita nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'; b) «efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia; c) «miglioramento dell'efficienza energetica»: un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici; d) «risparmio energetico»: la quantita' di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o piu' misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico; e) «servizio energetico»: la prestazione materiale, l'utilita' o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attivita' di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura e' effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili; f) «meccanismo di efficienza energetica»: strumento generale adottato dallo Stato o da autorita' pubbliche per creare un regime di sostegno o di incentivazione agli operatori del mercato ai fini della fornitura e dell'acquisto di servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica; g) «programma di miglioramento dell'efficienza energetica»: attivita' incentrate su gruppi di clienti finali e che di norma si traducono in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili; h) «misura di miglioramento dell'efficienza energetica»: qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili; i) «ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, cio' facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti; l) «contratto di rendimento energetico»: accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello dimiglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente; m) «finanziamento tramite terzi»: accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo puo' essere una ESCO; n) «diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attivita' o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunita' di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati; o) «strumento finanziario per i risparmi energetici»: qualsiasi strumento finanziario, reso disponibile sul mercato da organismi pubblici o privati per coprire parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale per l'attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica; p) «cliente finale»: persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale; q) «distributore di energia», ovvero «distributore di forme di energia diverse dall'elettricita' e dal gas»: persona fisica o giuridica responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali. Da questa definizione sono esclusi i gestori dei sistemi di distribuzione del gas e dell'elettricita', i quali rientrano nella definizione di cui alla lettera r); r) «gestore del sistema di distribuzione» ovvero «impresa di distribuzione»: persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica o gas naturale; s) «societa' di vendita di energia al dettaglio»: persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali; t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 Mwe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarita' di un soggetto diverso dal cliente finale, e' direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed e' realizzato all'interno dell'area di proprieta' o nella piena disponibilita' del medesimo cliente; u) «certificato bianco»: titolo di efficienza energetica attestante il conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di miglioramento dell'efficienza energetica e utilizzabile ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; v) «sistema di gestione dell'energia»: la parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilita', le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la politica energetica aziendale; z) «esperto in gestione dell'energia»: soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacita' necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente; aa) «ESPCo»: soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l'offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia; bb) «fornitore di servizi energetici»: soggetto che fornisce servizi energetici, che puo' essere uno dei soggetti di cui alle lettere i), q), r), s), z) ed aa); cc) «Agenzia»: e' la struttura dell'ENEA di cui all'articolo 4, che svolge le funzioni previste dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/32/CE. 2. Continuano a valere, ove applicabili, le definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Note all'art. 2: - La direttiva 2001/77CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283. - Per il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si vedano le note alle premesse. - Per l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 si vedano le note alle premesse. - Per l'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 si vedano le note alle premesse. - Per la direttiva 2006/32/CE si vedano le note alle premesse. Titolo I FINALITA' E OBIETTIVI Art. 3. Obiettivi di risparmio energetico 1. Gli obiettivi nazionali indicativi di risparmio energetico sono individuati con i Piani di azione sull'efficienza energetica, PAEE, di cui all'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE, predisposti secondo le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, ai fini della misurazione del contributo delle diverse misure di risparmio energetico agli obiettivi nazionali di cui al comma 1, si applicano: a) per la conversione delle unita' di misura, i fattori di cui all'allegato I; b) per la misurazione e la verifica del risparmio energetico, i metodi approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 4, secondo le modalita' di cui all'allegato IV della direttiva 2006/32/CE. Tali metodi sono aggiornati sulla base delle regole armonizzate che la Commissione mettera' a disposizione. Nota all'art. 3: - Per la direttiva 2006/32/CE si vedano le note alle premesse. Titolo II STRUMENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA Capo I Coordinamento e monitoraggio Art. 4. Funzioni di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica 1. L'ENEA svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc), tramite una struttura, di seguito denominata: «Agenzia», senza nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. L'Agenzia, opera secondo un proprio piano di attivita', approvato congiuntamente a quelli di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. L'ENEA provvede alla redazione di tale piano di attivita' sulla base di specifiche direttive, emanate dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto disposto dal presente decreto oltreche' ad ulteriori obiettivi e provvedimenti attinenti l'efficienza energetica. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'ENEA e previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' con cui si procede alla riorganizzazione delle strutture, utilizzando il solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l'effettivita' delle funzioni dell'Agenzia. 4. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni: a) supporta il Ministero dello sviluppo economico e le regioni ai fini del controllo generale e della supervisione dell'attuazione del quadro istituito ai sensi del presente decreto; b) provvede alla verifica e al monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e coordinando le informazioni necessarie ai fini delle specifiche attivita' di cui all'articolo 5; c) predispone, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, da approvarsi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. In tale ambito, definisce altresi' metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette; d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico di cui al presente decreto; e) assicura, anche in coerenza con i programmi di intervento delle regioni, l'informazione a cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico, nonche' sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione dell'efficienza energetica, provvedendo inoltre a fornire sistemi di diagnosi energetiche in conformita' a quanto previsto dall'articolo 18. Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, reca: «Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137» cosi' recita: «Art. 16 (Piani di attivita). 1. L'ENEA opera sulla base di un proprio piano triennale di attivita', formulato e rivisto annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 204 del 1998 e con gli indirizzi del Ministro delle attivita' produttive. Il piano comprende la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale. 2. Oltre al piano triennale e' previsto un piano annuale di dettaglio, che pianifica le attivita' da svolgersi nel corso dell'anno, contenente specifici obiettivi, attivita', risorse da impiegare, sia interne che esterne, tempi di realizzazione, risultati attesi e indicatori di valutazione. 3. Le proposte di piano triennale e di piano annuale dell'ente sono deliberate dal consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro delle attivita' produttive ai sensi del citato decreto legislativo n. 204 del 1998, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previo parere del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.». - Per la direttiva 2006/32/CE si vedano le note alle premesse. Titolo II STRUMENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA Capo I Coordinamento e monitoraggio Art. 5. Strumenti di programmazione e monitoraggio 1. Al fine di provvedere al monitoraggio e al coordinamento degli strumenti di cui al presente decreto legislativo, entro il 30 maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2009, l'Agenzia provvede alla redazione del Rapporto annuale per l'efficienza energetica, di seguito denominato: «Rapporto». Il Rapporto contiene: a) l'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3; b) l'analisi e il monitoraggio degli strumenti di incentivazione di cui al presente decreto e degli ulteriori strumenti attivati a livello regionale e locale in conformita' a quanto previsto dall'articolo 6; c) l'analisi dei risultati conseguiti nell'ambito del quadro regolatorio per la semplificazione delle procedure autorizzative, per la definizione degli obblighi e degli standard minimi di efficienza energetica, per l'accesso alla rete dei sistemi efficienti di utenza, individuato dalle disposizioni di cui al presente decreto legislativo; d) l'analisi dei miglioramenti e dei risultati conseguiti nei diversi settori e per le diverse tecnologie, comprensiva di valutazioni economiche sulla redditivita' dei diversi investimenti e servizi energetici; e) l'analisi e la mappatura dei livelli di efficienza energetica presenti nelle diverse aree del territorio nazionale utilizzando anche i risultati ottenuti dalle azioni messe in atto dalle regioni e dalle province autonome; f) l'individuazione delle eventuali misure aggiuntive necessarie anche in riferimento a quanto emerso dall'analisi di cui alla lettera e), ivi inclusi eventuali ulteriori provvedimenti economici e fiscali, per favorire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3; g) le ulteriori valutazioni necessarie all'attuazione dei commi 2 e 3; h) il rapporto riportera' altresi' un'analisi sui consumi e i risparmi ottenuti a livello regionale e sara' messo a disposizione del pubblico in formato elettronico. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su proposta dell'Agenzia sulla base dei rapporti di cui al comma 1, approva e trasmette alla Commissione europea: a) un secondo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2011; b) un terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE, entro il 30 giugno 2014. 3. Il secondo e il terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica: a) includono un'analisi e una valutazione approfondite del precedente Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica; b) includono i risultati definitivi riguardo al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui all'articolo 3; c) si basano sui dati disponibili, integrati da stime; d) includono piani relativi a misure addizionali e informazioni sugli effetti previsti dalle stesse intesi ad ovviare alle carenze constatate o previste rispetto agli obiettivi; e) prevedono il ricorso ai fattori e ai metodi di cui all'articolo 3; f) sono predisposti su iniziativa e proposta dell'Agenzia in collaborazione con un gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica. Nota all'art. 5: - L'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, cosi' recita: «2. La Conferenza Stato-regioni puo' istituire gruppi di lavoro o comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attivita' della Conferenza stessa». Titolo II STRUMENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA Capo I Coordinamento e monitoraggio Art. 6. Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica 1. Con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli obiettivi minimi di risparmio energetico necessari per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3, e successivi aggiornamenti, proposti dall'Unione europea. 2. Entro i novanta giorni successivi a quelli di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i provvedimenti e le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 1. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilita' di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4. 4. Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell'equa remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti dall'Agenzia di cui all'articolo 4. Con gli stessi decreti sono stabilite le modalita' per il controllo dell'adempimento alle disposizioni di cui al presente comma. 5. Congiuntamente a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 169, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministro delle sviluppo economico verifica ogni due anni, sulla base dei rapporti di cui all'articolo 5, per ogni regione, le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e ne da' comunicazione al Parlamento. 6. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento dell'efficienza energetica nei rispettivi territori. Nota all'art. 6: -Si riporta il testo dei commi 167 e 169, dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244: «167. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.». «169. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 167 a 172, il Ministro dello sviluppo economico verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne da' comunicazione con relazione al Parlamento.». Capo II Incentivi e strumenti finanziari Art. 7. Certificati bianchi 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza unificata: a) sono stabilite le modalita' con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si raccordano agli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, tenuto conto di quanto stabilito dalla lettera b); b) sono gradualmente introdotti, tenendo conto dello stato di sviluppo del mercato della vendita di energia, in congruenza con gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, e agli obblighi di cui alla lettera a), obblighi di risparmio energetico in capo alle societa' di vendita di energia al dettaglio; c) sono stabilite le modalita' con cui i soggetti di cui alle lettere a) e b) assolvono ai rispettivi obblighi acquistando in tutto o in parte l'equivalente quota di certificati bianchi; d) sono approvate le modalita' con cui l'Agenzia provvede a quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, lettera c); e) sono aggiornati i requisiti dei soggetti ai quali possono essere rilasciati i certificati bianchi, nonche', in conformita' a quanto previsto dall'allegato III alla direttiva 2006/32/CE, l'elenco delle tipologie di misure ed interventi ammissibili ai fini dell'ottenimento dei certificati bianchi. 2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, nonche' dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano i provvedimenti normativi e regolatori emanati in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 3. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di cui al presente articolo, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricita' e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione e equiparato al risparmio di gas naturale. 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla individuazione delle modalita' con cui i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti realizzati secondo le disposizioni del presente articolo, nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e approva le regole di funzionamento del mercato e delle transazioni bilaterali relative ai certificati bianchi, proposte dalla Societa' Gestore del mercato elettrico, nonche' verifica il rispetto delle regole ed il conseguimento degli obblighi da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), applicando, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, cosi' recita: «Art. 6 (Regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento). 1. Al fine di assicurare che il sostegno alla cogenerazione sia basato sulla domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, alla cogenerazione ad alto rendimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La cogenerazione ad alto rendimento accede ai benefici derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza unificata, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento, nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1. Detti criteri tengono conto di: a) potenza elettrica dell'impianto; b) rendimento complessivo dell'impianto; c) calore utile; d) aspetti innovativi dell'impianto e delle modalita' d'uso del calore utile, in particolare ai fini dell'impiego in teleriscaldamento e per la trigenerazione; e) specificita' dell'impiego in agricoltura per il riscaldamento delle serre destinate alla produzione floricola ed orticola; f) risparmio energetico conseguito e relativa persistenza nel tempo; g) tipologia di combustibile impiegato; h) emissioni inquinanti e climalteranti. 4. Il decreto di cui al comma 3 prevede l'estensione graduale del diritto di accesso ai benefici di cui al comma 1, secondo periodo, anche a soggetti diversi da quelli previsti dalla vigente disciplina. 5. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 1, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricita' e dal gas naturale e' equiparato al risparmio di gas naturale. 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza nominale non superiore a 200 kW, tenendo conto della valorizzazione dell'energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l'accesso alle reti.». - Per l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 si vedano le note alle premesse. - Per l'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 si vedano le note alle premesse. - Per la direttiva 2006/32/CE si vedano nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 cosi' recita: «20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorita': a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attivita'; b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37; c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita' del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attivita' di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;». Capo II Incentivi e strumenti finanziari Art. 8. Interventi di mobilita' sostenibile 1. Con accordi volontari con gli operatori di settore, ivi inclusi i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le regioni, sulla base di priorita' e di ambiti di intervento segnalati dalle regioni medesime, promuovono iniziative di mobilita' sostenibile, avvalendosi anche di risorse rinvenenti dagli aggiornamenti della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 dicembre 2002, n. 123, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003. In tale ambito, l'Agenzia provvede a definire modalita' per la contabilizzazione dei risparmi energetici risultanti dalle misure attivate ai fini della contribuzione agli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3. Capo II Incentivi e strumenti finanziari Art. 9. Fondo di rotazione per il finanziamento tramite terzi 1. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica, a valere sulle risorse relative all'anno 2009 previste dall'articolo 1, comma 1113, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata una quota di 25 milioni di euro per gli interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO. 2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto da adottare entro il 31 dicembre 2008, tenuto conto di apposite relazioni tecniche predisposte dall'Agenzia di cui all'articolo 4, individua i soggetti, le misure e gli interventi finanziabili, nonche' le modalita' con cui le rate di rimborso dei finanziamenti sono connesse ai risparmi energetici conseguiti e il termine massimo della durata dei finanziamenti stessi in relazione a ciascuna di tali misure, che non puo' comunque essere superiore a centoquarantaquattro mesi, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nota all'art. 9: - I commi 1111 e 1113, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 cosi' recitano: «1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalita' per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' individuato il tasso di interesse da applicare.». «1113. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'art. 2, comma 3, della legge 1° giugno 2002, n. 120.». Capo III Semplificazione e rimozione degli ostacoli normativi Art. 10. Disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonche' le modalita' e i tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nel caso di inosservanza dei propri provvedimenti, applica l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. 2. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede inoltre affinche' la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata facendo esclusivo riferimento all'energia elettrica scambiata con la rete elettrica sul punto di connessione. In tale ambito, l'Autorita' prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le disposizioni per lo svolgimento di attivita' nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi postcontatore, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modifiche, si applicano anche alla fornitura di servizi energetici. Note all'art. 10: - Per l'art. 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 si vedano le note all'art. 7. - I commi 34 e 34-bis dell'art. 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, cosi' recitano: «34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunita' di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere attivita' nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi di societa' separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, non possono applicare condizioni ne' concordare pratiche economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi post-contatore e rendono accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilita' in relazione all'attivita' svolta in posizione dominante o in regime di monopolio. 34-bis. Alle imprese di cui al comma 34 operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale si applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'art. 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.». Capo III Semplificazione e rimozione degli ostacoli normativi Art. 11. Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari 1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonche' alle altezze massime degli edifici. 2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga puo' essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonche' di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e' sufficiente una comunicazione preventiva al Comune. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti. 5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non puo' in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica. 6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziabili in riferimento alle dotazioni finanziarie stanziate dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio lavori e' da intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni successivi. 7. La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. 8. L'autorizzazione di cui al comma 6 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di dissenso, purche' non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, e' rimessa alla Giunta regionale. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non puo' comunque essere superiore a centottanta giorni. Note all'art. 11: - Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 si vedano le note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 reca: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia». - Il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 cosi' recita: «3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.». - Il testo dell'art. 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 cosi' recita: «Art. 26 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti). 1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e' considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.». - Il testo degli articoli 22 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 citato cosi' recita: «Art. 22 (Interventi subordinati a denuncia di inizio attivita) (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149) 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 e all'art. 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 2. Sono, altresi', realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del rilascio del certificato di agibilita', tali denunce di inizio attivita' costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attivita': a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'art. 44. 5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attivita', diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione. 6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, e' subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 ed e' soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37.». «Art. 23 (R) (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della denuncia di inizio attivita). (legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669) 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attivita', almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed e' sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti. 5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari. 6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37, comma 5.». - I commi 351 e 352 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 citata nelle note alle premesse cosi' recita: «351. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione. 352. Per l'attuazione del comma 351 e' costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalita' per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonche' i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.». - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 cosi' recita: «Art. 8 (Semplificazione delle procedure amministrative). 1. Per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica superiore a 300 MW, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, si applica la normativa di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. 2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Col provvedimento di cui all'art. 1, comma 88, della legge 23 agosto 2004, n. 239, ed anche con riguardo agli aspetti di sicurezza antincendio, di intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite procedure autorizzative semplificate per l'installazione e l'esercizio di unita' di piccola e di microcogenerazione, tenendo anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 86, della medesima legge n. 239 del 2004.». - Il testo dell'art. 63, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante: testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O. cosi' recita: «Art. 63 (Licenze di esercizio e diritti annuali). (Art. 4 testo unico spiriti, art. 2 testo unico birra, art. 6 testo unico energia elettrica, approvati con decreto ministeriale 8 luglio 1924 - Art. 2 regio decreto-legge n. 23/1933 - Art. 4 regio decreto-legge n. 334/1939 - articoli 4, 5 e 7, allegato H, del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223 Art. 7 decreto-legge n. 707/1949 [*] - Art. 10 decreto-legge n. 50/1950 [**] - Art. 3 decreto-legge n. 271/1957 - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990) 1. Le licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, prima dell'inizio dell'attivita' degli impianti cui si riferiscono ed hanno validita' illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto. 2. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura: a) depositi fiscali (fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di condizionamento): lire 500 mila; b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi): lire 200 mila; c) depositi per uso commerciale di prodotti petroliferi, gia' assoggettati ad accisa, e di prodotti petroliferi denaturati: lire 100 mila; d) impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa: lire 100 mila; e) esercizi di vendita di prodotti alcolici: lire 65 mila. Il diritto annuale di cui alla lettera a) e' dovuto anche dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo disciplinata dall'art. 61. Il diritto annuale di cui alla lettera c) e' dovuto per l'esercizio dei depositi commerciali dei prodotti assoggettati all'imposizione di cui all'art. 61. La licenza relativa ai depositi di cui alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che custodiscono i prodotti soggetti alla disciplina prevista dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. 3. Nel settore dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura: a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: lire 45 mila; b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000. 4. Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1° al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. L'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito e' punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto stesso. 5. La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non puo' essere rilasciata o rinnovata a chi e' stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.». - La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Capo IV Settore pubblico Art. 12. Efficienza energetica nel settore pubblico 1. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di applicare le disposizioni di cui agli articoli seguenti. 2. La responsabilita' amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'adozione degli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore pubblico, di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono assegnati all'amministrazione pubblica proprietaria o utilizzatrice del bene o servizio di cui ai medesimi articoli, nella persona del responsabile del procedimento connesso all'attuazione degli obblighi ivi previsti. 3. Ai fini del monitoraggio e della comunicazione ai cittadini del ruolo e dell'azione della pubblica amministrazione, i soggetti responsabili di cui al comma 2, trasmettono all'Agenzia di cui all'articolo 4 una scheda informativa degli interventi e delle azioni di promozione dell'efficienza energetica intraprese. Capo IV Settore pubblico Art. 13. Edilizia pubblica 1. In relazione agli usi efficienti dell'energia nel settore degli edifici, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono di norma: a) il ricorso, anche in presenza di esternalizzazione di competenze, agli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata; b) le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15 per cento della superficie esterna dell'involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato; c) la certificazione energetica degli edifici pubblici od ad uso pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, e l'affissione dell'attestato di certificazione in un luogo, dello stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 2. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici od ad uso pubblico le amministrazioni pubbliche si attengono a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 cosi' recita: «7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica e' affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.». Capo IV Settore pubblico Art. 14. Apparecchiature e impianti per la pubblica amministrazione 1. In relazione all'acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature che consumano energia, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono l'acquisto di prodotti con ridotto consumo energetico, in tutte le modalita', nel rispetto, per quanto applicabile, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, e suoi provvedimenti attuativi. Nota all'art. 14: - Per il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201 si vedano le note alle premesse. Capo IV Settore pubblico Art. 15. Procedure di gara 1. Agli appalti pubblici non riconducibili ai settori speciali disciplinati dalla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed aventi ad oggetto l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente all'effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformita' ai livelli di progettazione specificati dall'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in mancanza di progetto preliminare redatto a cura dell'Amministrazione. 2. Alla individuazione degli operatori economici che possono presentare le offerte nell'ambito degli appalti di cui al comma 1, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Note all'art. 15: - Il testo degli articoli 55, 83 e 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», cosi' recita: «Art. 55 (Procedure aperte e ristrette). (articoli 3 e 28, direttiva 2004/18; articoli 19, 20, 23, L. n. 109/1994; art. 9, decreto legislativo n. 358/1992; art. 6, decreto legislativo n. 157/1995; art. 76, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) 1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell'art. 11, indica se si seguira' una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all'art. 3. 2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della determina a contrarre. 4. Il bando di gara puo' prevedere che non si procedera' ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'art. 81, comma 3. 5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalita' e dei termini fissati dal bando di gara. 6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalita' e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalita' e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette, sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'art. 62 e dall'art. 177.». «Art. 83 (Criterio dell'offerta economicamente piu'vantaggiosa). (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994; art. 19, decreto legislativo n. 358/1992; art. 23, decreto legislativo n. 157/1995; art. 24, decreto legislativo n. 158/1995) 1. Quando il contratto e' affidato con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: a) il prezzo; b) la qualita'; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditivita'; h) il servizio successivo alla vendita; i) l'assistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento; o) in caso di concessioni, altresi' la durata del contratto, le modalita' di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti. 2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato. 3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. 4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub - criteri e i sub pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o piu' esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterra' per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando. 5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalita' semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente codice.». «Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori). (art. 16, legge n. 109/1994) 1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle finalita' relative; b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. 3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita' di riuso e riciclaggio, della sua fattibilita' amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovra' inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa. 4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonche' in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. 5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. In particolare il progetto e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalita', i contenuti, i tempi e la gradualita' stabiliti dal regolamento di cui all'art. 5. 6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione. 7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche' agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilita' e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete. 9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e' autorizzato ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.». Capo V Definizione di standard Art. 16. Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici 1. Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di qualita' e competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici, con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico e' approvata, a seguito dell'adozione di apposita norma tecnica UNI-CEI, una procedura di certificazione volontaria per le ESCO di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), e per gli esperti in gestione dell'energia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z). 2. Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di obiettivita' e di attendibilita' per le misure e i sistemi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico e' approvata, a seguito dell'adozione di apposita norma tecnica da parte dell'UNI-CEI, una procedura di certificazione per il sistema di gestione energia cosi' come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera v), e per le diagnosi energetiche cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera n). 3. Il Ministro dello sviluppo economico aggiorna i decreti di cui ai commi 1 e 2 all'eventuale normativa tecnica europea emanata in riferimento ai medesimi commi. 4. Fra i contratti che possono essere proposti nell'ambito della fornitura di un servizio energetico rientra il contratto di servizio energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, rispondente a quanto stabilito dall'allegato II al presente decreto. Nota all'art. 16: - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, citato nelle note alle premesse: «Art. 1 (Definizioni). 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende: a) per "edificio", un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; b) per "edificio di proprieta' pubblica", un edificio di proprieta' dello Stato, delle regioni, degli enti locali, nonche' di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attivita' dell'ente, sia ad altre attivita' o usi, compreso quello di abitazione privata; c) per "edificio adibito ad uso pubblico", un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attivita' istituzionale di enti pubblici; d) per "edificio di nuova costruzione", salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso; e) per "climatizzazione invernale", l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidita', della portata di rinnovo e della purezza dell'aria; f) per "impianto termico", un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; g) per "impianto termico di nuova installazione», un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedente privo di impianto termico; h) per "manutenzione ordinaria dell'impianto termico", le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente; i) per "manutenzione straordinaria dell'impianto termico", gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico; j) per "proprietario dell'impianto termico", chi e' proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilita' posti a carico del proprietario del presente regolamento sono da intendersi riferito agli amministratori; l) per "ristrutturazione di un impianto termico", gli interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonche' la risistemazione impiantistica nelle singole unita' immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato; m) per "sostituzione di un generatore di calore", la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze; n) per "esercizio e manutenzione di un impianto termico", il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilita' finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale; o) per "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacita' tecnica, economica, organizzativa, e' delegata dal proprietario ad assumere la responsabilita' dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici; p) per "contratto servizio energia", l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia; q) per "valori nominali" delle potenze e dei rendimenti di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo; r) per "potenza termica del focolare" di un generatore di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unita' di misura utilizzata e' il kW; s) per "potenza termica convenzionale" di un generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino; l'unita' di misura utilizzata e' il kW; t) per "potenza termica utile" di un generatore di calore, la quantita' di calore trasferita nell'unita' di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino; l'unita' di misura utilizzata e' il kW; u) per "rendimento di combustione", sinonimo di "rendimento termico convenzionale" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare; v) per "rendimento termico utile" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare; w) per "temperatura dell'aria in un ambiente" la temperatura dell'aria misurata secondo le modalita' prescritte dalla norma tecnica UNI 5364; z) per "gradi-giorno" di una localita', la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unita' di misura utilizzata e' il grado-giorno (GG).». Capo V Definizione di standard Art. 17. Misurazione e fatturazione del consumo energetico 1. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione gia' adottati in materia, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con uno o piu' provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalita' con cui: a) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia al dettaglio provvedono, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, affinche' i clienti finali di energia elettrica e gas naturale, ricevano, a condizioni stabilite dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica e il gas, contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso; b) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia al dettaglio, al momento di sostituire un contatore esistente, forniscono contatori individuali, di cui alla lettera a), a condizioni stabilite dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica e il gas e a meno che cio' sia tecnicamente impossibile e antieconomico in relazione al potenziale risparmio energetico preventivato a lungo termine o a meno che cio' sia antieconomico in assenza di piani di sostituzione dei contatori su larga scala. Quando si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni cosi' come definite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si forniscono sempre contatori individuali, di cui alla lettera a), fatti salvi i casi in cui i soggetti di cui sopra abbiano gia' avviato o concluso piani di sostituzione dei contatori su larga scala; c) le imprese di distribuzione nel dare seguito alle attivita' di cui alle lettere a) e b) e alle condizioni di fattibilita' ivi previste, provvedono ad individuare modalita' che permettano ai clienti finali di verificare in modo semplice, chiaro e comprensibile le letture dei propri contatori, sia attraverso appositi display da apporre in posizioni facilmente raggiungibili e visibili, sia attraverso la fruizione dei medesimi dati attraverso ulteriori strumenti informatici o elettronici gia' presenti presso il cliente finale; d) le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia al dettaglio provvedono affinche', laddove opportuno, le fatture emesse si basino sul consumo effettivo di energia, e si presentino in modo chiaro e comprensibile, e riportino, laddove sia significativo, indicazioni circa l'energia reattiva assorbita dall'utente. Insieme alla fattura devono essere fornite adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali. Le fatture, basate sul consumo effettivo, sono emesse con una frequenza tale da permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico; e) qualora possibile e vantaggioso, le imprese di distribuzione ovvero le societa' di vendita di energia al dettaglio forniscono ai clienti finali le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle loro fatture, contratti, transazioni o ricevute emesse dalle stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi: 1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo; 2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico; 3) confronti rispetto ai parametri di riferimento, individuati dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica e i gas, relativi ad un utente di energia medio o di riferimento della stessa categoria di utente tenendo conto dei vincoli di cambio fornitore; 4) secondo specifiche fornite dalla stessa Autorita' per l'energia elettrica e il gas, informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni di consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti Internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia. Nota all'art. 17: - Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si vedano le note alle premesse. Capo V Misure di accompagnamento Art. 18. Diagnosi energetiche e campagne di informazione 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia definisce le modalita' con cui assicura la disponibilita' di sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualita' destinati a individuare eventuali misure di miglioramento dell'efficienza energetica applicate in modo indipendente a tutti i consumatori finali, prevedendo accordi volontari con associazioni di soggetti interessati. 2. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, l'Agenzia predispone per i segmenti del mercato aventi costi di transazione piu' elevati e strutture non complesse altre misure quali i questionari e programmi informatici disponibili su Internet o inviati per posta, garantendo comunque la disponibilita' delle diagnosi energetiche per i segmenti di mercato in cui esse non sono commercializzate. 3. La certificazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si considera equivalente ad una diagnosi energetica che risponda ai requisiti di cui ai commi 1 e 2. 4. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 sono stabilite le modalita' con cui le imprese di distribuzione concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di garantire la disponibilita' di diagnosi energetiche a tutti clienti finali. 5. Ai fini di dare piena attuazione alle attivita' di informazione di cui dall'articolo 4, comma 4, lettera e), l'Agenzia si avvale delle risorse rinvenenti dal fondo di cui all'articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, assegnate con le modalita' previste dal medesimo comma. 6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui all'allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le province autonome che abbiano gia' provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III. Note all'art. 18: - Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosi' recita: «162. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica e' istituto, a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo e' finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono utilizzati. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonche' di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i principi e i criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui al presente comma.». - Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, cosi' recita: «Art. 17 (Clausola di cedevolezza). In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.». - La direttiva 2002/91/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4 gennaio 2003, n. L 1. Titolo III DISPOSIZIONI FINALI Art. 19. Disposizioni finali e copertura finanziaria 1. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in conformita' alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario. 2. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le parole da: «con modalita' definite con decreto» fino alla fine del comma sono soppresse. 3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle norme di attuazione. 4. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica. 5. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nota all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, cosi' come modificato dal presente decreto: «1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell'art. 1, comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'art. 1, comma 1, che se ne assume la responsabilita'. L'eventuale atto di assunzione di responsabilita' da parte del terzo, che lo espone altresi' alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non puo' delegare ad altri le responsabilita' assunte, e puo' ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attivita' di sua competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990, n. 46, per le attivita' di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilita' ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto e' incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia.». Titolo III DISPOSIZIONI FINALI Art. 20. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 maggio 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Scajola, Ministro dello sviluppo economico Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Alfano, Ministro della giustizia Frattini, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Alfano ANNEX_ 04 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009 , n. 59 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068) (GU n. 132 del 10-6-2009; in vigore dal 25-6-2009) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia; Visto il Titolo I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e in particolare: l'articolo 4, comma 1, lettera a), che prevede l'emanazione di uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato B e della destinazione d'uso degli edifici, in materia di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione degli edifici; l'articolo 4, comma 1, lettera b), che prevede l'emanazione di uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo la ristrutturazione di edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato all'allegato B e alla destinazione d'uso degli edifici; l'articolo 9, comma 1, che, fermo restando il rispetto dell'articolo 17, assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute nel medesimo decreto legislativo; Visto l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che stabilisce che fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale e' disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dalle disposizioni dell'allegato I del medesimo decreto legislativo; Visto l'articolo 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che stabilisce che fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6 dell'articolo 18; Acquisito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA); Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007; Considerato che l'emanazione del presente decreto e' funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE, e in particolare dell'articolo 7, e che, in proposito, la Commissione europea gia' il 18 ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, procedura di infrazione n. 2006/2378; Considerato che, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, fissa in centoventi giorni, decorrenti dal 9 ottobre 2005, il termine per l'emanazione del presente provvedimento; Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 marzo 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 maggio 2008; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009; Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di intervento e finalita' 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa delle norme per l'efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 2. I criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono integrati con successivi provvedimenti. 3. I criteri generali di cui ai commi 1 e 2 si applicano alla prestazione energetica per l'edilizia pubblica e privata anche riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. (GUUE) Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; ». - La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia e' pubblicata nella GUCE del 4 gennaio 2003 L-1-65. - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 23 settembre 2005 Supplemento ordinario n. 158. - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b) e dell'art. 9, comma 1, del titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: «Art. 4 (Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica). - 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti: a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici; ». «Art. 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali). 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: «1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria e' disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.». Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: «Art. 12 (Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici). - 1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L.». - La direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella GUCE L 114-64. del 27 aprile 2006. - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 18 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della predetta direttiva 2006/32/CE: «6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo. Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui all'allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le province autonome che abbiano gia' provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III.». Nota all'art. 1: Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: «Art. 1 (Finalita') - 1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalita' per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitivita' dei comparti piu' avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico. 2. Il presente decreto disciplina in particolare: a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici; b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione; e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti; f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore; g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore. 3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla: a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme; b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati; c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato; d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali.». - Per l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si veda nelle note alle premesse. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. 2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e successive modificazioni, e le ulteriori definizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente decreto. 3. Sistemi filtranti, pellicole polimeriche autoadesive applicabili su vetri, su lato interno o esterno, in grado di modificare uno o piu' delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata: trasmissione dell'energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile. 4. Trasmittanza termica periodica YIE (W/m2K), e' il parametro che valuta la capacita' di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti. 5. Coperture a verde, si intendono le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo. Nota all'art. 2: - Per «decreto legislativo» si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 di cui al punto 4 delle note alle premesse. - Si riportano i commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192: «1. Ai fini del presente decreto si definisce: a) «edificio» e' un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine puo' riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unita' immobiliari a se' stanti; b) «edificio di nuova costruzione» e' un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita', comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» e' la quantita' annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantita' viene espressa da uno o piu' descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico; d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» e' il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio; e) «cogenerazione» e' la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica; f) «sistema di condizionamento d'aria» e' il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura e' controllata o puo' essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidita' e della purezza dell'aria; g) «generatore di calore o caldaia» e' il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione; h) «potenza termica utile di un generatore di calore» e' la quantita' di calore trasferita nell'unita' di tempo al fluido termovettore; l'unita' di misura utilizzata e' il kW; i) «pompa di calore» e' un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata; l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo. 2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell'allegato A.». Art. 3. Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti 1. Ai fini dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme EN a supporto della direttiva 2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni. Di seguito si riportano le norme a oggi disponibili: a) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; b) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria. 2. Ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per il calcolo della prestazione energetica, sono riportate nelle Linee guida nazionali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo. - Per Nota all'art. 3: l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del «decreto legislativo», si veda nelle note alle premesse. - La direttiva 2002/91/CE e' pubblicata nella GUCE L 1-65 del 4 gennaio 2003. - Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 6 del «decreto legislativo»: «9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'art. 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.». Art. 4. Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti 1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, i criteri generali e i requisiti della prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione ed installazione degli impianti, sono fissati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificati dal decreto legislativo, dall'allegato C al decreto legislativo e dalle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. 2. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo si procede, in sede progettuale alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi), e alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite che sono riportati nella pertinente tabella di cui al punto 1 dell'allegato C al decreto legislativo. 3. Nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo, si procede in sede progettuale alla determinazione della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio (Epe, invol), pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell'edificio, calcolata tenendo conto della temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/TS 11300 - 1, e la superficie utile, per gli edifici residenziali, o il volume per gli edifici con altre destinazioni d'uso, e alla verifica che la stessa sia non superiore a: a) per gli edifici residenziali di cui alla classe E1, cosi' come classificati, in base alla destinazione d'uso, all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme, ai seguenti valori: 1) 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B; 2) 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F; b) per tutti gli altri edifici ai seguenti valori: 1) 14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B; 2) 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F. 4. Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1), del decreto legislativo, consistenti in opere che prevedono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture, si applica quanto previsto alle lettere seguenti: a) per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella tabella 2.1 al punto 2 dell'allegato C al decreto legislativo, in funzione della fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella tabella 2.1 al punto 2 dell'allegato C al decreto legislativo, devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media, parete corrente piu' ponte termico; nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore, sottofinestre e altri componenti, devono essere rispettati i limiti previsti nella tabella 2.1 al punto 2 dell'allegato C al decreto legislativo, con riferimento alla superficie totale di calcolo; b) per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nelle tabelle 3.1 e 3.2 del punto 3 dell'allegato C al decreto legislativo, in funzione della fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nelle tabelle 3.1 e 3.2 del punto 3 dell'allegato C al decreto legislativo, devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media, parete corrente piu' ponte termico. Nel caso di strutture orizzontali sul suolo i valori di trasmittanza termica da confrontare con quelli di cui alle tabelle 3.1 e 3.2 del punto 3 dell'allegato C al decreto legislativo, sono calcolati con riferimento al sistema struttura-terreno; c) per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell'allegato C al decreto legislativo. Restano esclusi dal rispetto di detti requisiti gli ingressi pedonali automatizzati, da considerare solo ai fini dei ricambi di aria in relazione alle dimensioni, tempi e frequenze di apertura, conformazione e differenze di pressione tra l'ambiente interno ed esterno. 5. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 2) e 3), del decreto legislativo, si procede al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite riportato al punto 5 dell'allegato C al decreto legislativo. Nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100 kW, e' fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo, una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto nella quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e sulla base della quale sono state determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. 6. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di mera sostituzione di generatori di calore, prevista all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 3), del decreto legislativo, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia, incluse quelle di cui al comma 5, qualora coesistano le seguenti condizioni: a) i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100 per cento della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula 90 + 2 log Pn, dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; b) le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un rendimento utile in condizioni nominali, ηu, riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula a 90 + 3 log Pn; dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica e' fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti; c) siano presenti, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilita' tecnica nel caso specifico, almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o comunque gratuiti. Detta centralina di termoregolazione si differenzia in relazione alla tipologia impiantistica e deve possedere almeno i requisiti gia' previsti all'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei casi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici. In ogni caso detta centralina deve: 1) essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportate eventualmente da una analoga centralina per la temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici centralizzati; 2) consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unita' immobiliari; d) nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente, l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento; e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di piu' unita' immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unita' immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono essere corretti in occasione della sostituzione del generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unita' immobiliare; f) nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, e' rimessa alle autorita' locali competenti ogni valutazione sull'obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma 25 e se la medesima puo' essere omessa a fronte dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformita' ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni. 7. Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni del comma 6, lettera a), in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione e' al servizio di piu' utenze ed e' di tipo collettivo ramificato, e qualora sussistano motivi tecnici o regolamenti locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista all'articolo 2, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, la semplificazione di cui al comma 6 puo' applicarsi ugualmente, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste, a condizione di: a) installare generatori di calore che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30 per cento della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 85 + 3 log Pn; dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; b) predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni del comma 6, da allegare alla relazione tecnica di cui al comma 25, ove prevista, o alla dichiarazione di conformita', ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, correlata all'intervento, qualora le autorita' locali competenti si avvalgano dell'opzione di cui alle lettera f) del comma 6. 8. Nei casi previsti al comma 2, per tutte le categorie degli edifici cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e quando il rapporto tra la superficie trasparente complessiva dell'edificio e la sua superficie utile e' inferiore a 0,18, il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria puo' essere omesso, se gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel rispetto dei limiti fissati al comma 5, lettere a), b) e c), e sono rispettate le seguenti prescrizioni impiantistiche: a) siano installati generatori di calore con rendimento termico utile a carico pari al 100 per cento della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a X + 2 log Pn; dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, ed X vale 90 nelle zone climatiche A, B e C, e vale 93 nelle zone climatiche D, E ed F. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; b) la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle condizioni di progetto sia non superiore a 60 °C; c) siano installati almeno una centralina di termoregolazione programmabile in ogni unita' immobiliare e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni; d) nel caso di installazione di pompe di calore elettriche o a gas queste abbiano un rendimento utile in condizioni nominali, ηu, riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula a 90 + 3 log Pn; dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica e' fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti. In tale caso, all'edificio o porzione interessata, si attribuisce il valore del fabbisogno annuo di energia primaria limite massimo applicabile al caso specifico ai sensi del comma 2. 9. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unita' abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unita' abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25. 10. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unita' abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione dell'impianto termico devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unita' abitativa. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, ovvero l'adozione di altre soluzioni impiantistiche equivalenti, devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al comma 25. 11. Le apparecchiature installate ai sensi del comma 10 devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore a piu' o meno il 5 per cento, con riferimento alle norme UNI in vigore. Anche per le modalita' di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI. 12. Ai fini del presente decreto, e in particolare per la determinazione del fabbisogno di energia primaria dell'edificio, sono considerati ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte rinnovabile gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili che rispettano i seguenti requisiti: a) rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI EN 303-5; b) limiti di emissione conformi all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero i piu' restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti; c) utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 13. Per tutte le tipologie di edifici, in cui e' prevista l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, in sede progettuale, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, si procede alla verifica che la trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie, opache e trasparenti, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso vani non riscaldati, non sia maggiore dei valori definiti nella pertinente tabella di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato C al decreto legislativo. 14. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di cui alla lettera c), numeri 2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' prescritto: a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi: 1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW; 2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW; b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065. 15. In tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o a uso pubblico, cosi' come definiti ai commi 8 e 9 dell'allegato A al decreto legislativo, devono essere rispettate le seguenti ulteriori disposizioni: a) i valori limite gia' previsti ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'allegato C al decreto legislativo sono ridotti del 10 per cento; b) il valore limite del rendimento globale medio stagionale, gia' previsto al punto 5, dell'allegato C, del decreto legislativo, e' calcolato con la seguente formula: ηg= (75 + 4 log Pn)%; c) i predetti edifici devono essere dotati di impianti centralizzati per la climatizzazione invernale ed estiva, qualora quest'ultima fosse prevista. 16. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), questo ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali, da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F, il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unita' immobiliari confinanti fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997, recante determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2K, nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento. 17. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), si procede alla verifica dell'assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantita' rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente. Qualora non esista un sistema di controllo della umidita' relativa interna, per i calcoli necessari, questa verra' assunta pari al 65 per cento alla temperatura interna di 20 °C. 18. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione, esclusivamente per le disposizioni di cui alla lettera b), delle categorie E.5, E.6, E.7 ed E.8, il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), del decreto legislativo, questo ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali: a) valuta puntualmente e documenta l'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare; b) esegue, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le localita' nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, Im, s, sia maggiore o uguale a 290 W/m²: 1) relativamente a tutte le pareti verticali opache con l'eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est, almeno una delle seguenti verifiche: 1.1 che il valore della massa superficiale Ms, di cui al comma 22 dell'allegato A, sia superiore a 230 kg/m²; 1.2 che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica (YIE), di cui al comma 4, dell'articolo 2, sia inferiore a 0,12 W/m² °K”; 2) relativamente a tutte le pareti opache orizzontali ed inclinate che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE, di cui al comma 4, dell'articolo 2, sia inferiore a 0,20 W/m2 °K”; c) utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale dell'edificio; nel caso che il ricorso a tale ventilazione non sia efficace, puo' prevedere l'impiego di sistemi di ventilazione meccanica nel rispetto del comma 13 dell'articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o trasmittanza termica periodica delle pareti opache previsti alla lettera b), possono essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, ovvero coperture a verde, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare. In tale caso deve essere prodotta una adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti l'equivalenza con le predette disposizioni. 19. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categorie E.6 ed E.8, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), questo ultimo limitatamente alle ristrutturazioni totali, del decreto legislativo, e' resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni. Qualora se ne dimostri la non convenienza in termini tecnico-economici, detti sistemi possono essere omessi in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5. Tale valutazione deve essere evidenziata nella relazione tecnica di cui al comma 25. 20. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), del decreto legislativo, per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categoria E.6 ed E.8, il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, valuta puntualmente e documenta l'efficacia dei sistemi filtranti o schermanti delle superfici vetrate, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica ed economica all'utilizzo dei predetti sistemi devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al comma 25. La predetta valutazione puo' essere omessa in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5. 21. Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, e' prescritta l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. L'installazione di detti dispositivi e' aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all'articolo 7, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e deve comunque essere tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione. 22. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e privati, e' obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite e' ridotto al 20 per cento per gli edifici situati nei centri storici. 23. Le modalita' applicative degli obblighi di cui al comma 22, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l'utilizzo di fonti rinnovabili, sono precisate, in relazione alle dimensioni e alle destinazioni d'uso degli edifici, con successivo provvedimento ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l'eventuale impossibilita' tecnica di rispettare le presenti disposizioni, devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui al comma 25. In mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione e' dichiarata irricevibile. Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, e' obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. 24. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova costruzione di edifici pubblici e privati e di ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, e' obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti l'involucro dell'edificio e gli impianti, necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1.000 ovvero in presenza di progetti approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori. 25. Il progettista dovra' inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente articolo nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge. Schemi e modalita' di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono riportati nell'allegato E al decreto legislativo. Ai fini della piu' estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, negli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, tale relazione progettuale dovra' essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta a tale fine redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato. 26. I calcoli e le verifiche necessari al rispetto del presente decreto sono eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a tale requisito le norme tecniche predisposte dagli organismi deputati a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio l'UNI e il CEN, o altri metodi di calcolo recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 27. L'utilizzo di altri metodi, procedure e specifiche tecniche sviluppati da organismi istituzionali nazionali, quali l'ENEA, le universita' o gli istituti del CNR, e' possibile, motivandone l'uso nella relazione tecnica di progetto di cui al comma 25, purche' i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo precedentemente detti. Nel calcolo rigoroso della prestazione energetica dell'edificio occorre prendere in considerazione i seguenti elementi: a) lo scambio termico per trasmissione tra l'ambiente climatizzato e l'ambiente esterno; b) lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica); c) lo scambio termico per trasmissione e ventilazione tra zone adiacenti a temperatura diversa; d) gli apporti termici interni; e) gli apporti termici solari; f) l'accumulo del calore nella massa dell'edificio; g) l'eventuale controllo dell'umidita' negli ambienti climatizzati; h) le modalita' di emissione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia; i) le modalita' di distribuzione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia; l) le modalita' di accumulo del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia; m) le modalita' di generazione del calore e le corrispondenti perdite di energia; n) l'effetto di eventuali sistemi impiantistici per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia; o) per gli edifici di nuova costruzione del settore terziario con volumetria maggiore di 10.000 mc, l'influenza dei fenomeni dinamici, attraverso l'uso di opportuni modelli di simulazione, salvo che si possa dimostrare la scarsa rilevanza di tali fenomeni nel caso specifico. - Per Nota all'art. 4: l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del «decreto legislativo», si veda nelle note alle premesse. - La legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1991, n. 13. - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1993, n. 242. - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 che reca «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10»: «Art. 3 (Classificazione generale degli edifici per categorie). - 1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie: E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attivita' similari; E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attivita' industriali o artigianali, purche' siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico; E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonche' le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; E.4 Edifici adibiti ad attivita' ricreative, associative o di culto e assimilabili: E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi; E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo; E.5 Edifici adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; E.6 Edifici adibiti ad attivita' sportive: E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; E.6 (2) palestre e assimilabili; E.6 (3) servizi di supporto alle attivita' sportive; E.7 Edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; E.8 Edifici adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e assimilabili. 2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioe' ciascuna nella categoria che le compete.». - Per il punto 1, dell'allegato «C» del «decreto legislativo», si veda al punto 4 delle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, lettere a) e b), del «decreto legislativo»: «2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'art. 4, e' prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione: a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di: 1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; 2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; b) una applicazione (integrale, ma) limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente; ». Per le tabelle dell'allegato «C» del «decreto legislativo», vedi decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993. n. 412: «Art. 7 (Termoregolazione e contabilizzazione). - 1. Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia sia stata rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto devono disporre dei sistemi di regolazione e controllo previsti dalle precedenti normative, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici. 2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralita' di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, e' prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a + o - 2 (gradi) C. 3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in vigore di detto art. 26, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unita' immobiliare. Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unita' immobiliare. 4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo puo' essere dotato di un programmatore che consenta la regolazione su un solo livello di temperatura ambiente qualora in ogni singola unita' immobiliare sia effettivamente installato e funzionante un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione pilotato da una o piu' sonde di misura della temperatura ambiente dell'unita' immobiliare e dotato di programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore. 5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro destinazione d'uso sono normalmente soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della settimana o del mese devono inoltre disporre di un programmatore settimanale o mensile che consenta lo spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione o il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento nei periodi di non occupazione. 6. Gli impianti termici per singole unita' immobiliari destinati, anche se non esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da una o piu' sonde di misura della temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore. 7. (Comma abrogato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192). 8. L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve essere giustificata in sede di relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la valutazione degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve essere effettuata utilizzando la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3 dell'art. 8. 9. NeI caso di installazione in centrale termica di piu' generatori di calore, il loro funzionamento deve essere attivato in maniera automatica in base al carico termico dell'utenza.». - La legge 5 marzo 1990, n. 46 recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.». «2. Al secondo capoverso del comma 9 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il periodo da: “Fatte salve” a: “tetto dell'edificio”, e' sostituito dal seguente: “Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297: singole ristrutturazioni di impianti termici individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano gia' di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore; nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.”.». - La legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia amhientale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96. - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412: «6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonche' in quelli sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata dell'energia termica necessaria alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralita' di utenze, deve essere effettuata con generatori di calore separati, fatte salve eventuali situazioni per le quali si possa dimostrare che l'adozione di un unico generatore di calore non determini maggiori consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica o economica. Gli elementi tecnico-economici che giustificano la scelta di un unico generatore vanno riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua, e' prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW.». - Per l'allegato A, commi 8 e 9 e l'allegato C del «decreto legislativo», si veda il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, S.O. - Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412: «13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica controllata, e' prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la portata totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori limite riportati nell'allegato C del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'art. 7, commi 2, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni: «2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralita' di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, e' prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a + o - 2 (gradi) C. 3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in vigore di detto art. 26, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unita' immobiliare. Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unita' immobiliare. 4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo puo' essere dotato di un programmatore che consenta la regolazione su un solo livello di temperatura ambiente qualora in ogni singola unita' immobiliare sia effettivamente installato e funzionante un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione pilotato da una o piu' sonde di misura della temperatura ambiente dell'unita' immobiliare e dotato di programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore. 5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro destinazione d'uso sono normalmente soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della settimana o del mese devono inoltre disporre di un programmatore settimanale o mensile che consenta lo spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione o il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento nei periodi di non occupazione. 6. Gli impianti termici per singole unita' immobiliari destinati, anche se non esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da una o piu' sonde di misura della temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.». Si riporta il testo dell'art. 4 del «decreto legislativo»: «Art. 4 (Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica). - 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti: a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici; c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica. 2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.». - Si riporta il testo della legge 9 gennaio 1991, n. 10, articoli: 19, 25, 26 e 28, comma 1: «Art. 19 (Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia). - 1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. 2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energici relativi alle proprie strutture e imprese. 3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza. 5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalita' della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma i e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.». «Art. 25 (Ambito di applicazione). - 1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonche' mediante il disposto dell'art. 31, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti. 2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente titolo e' graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Art. 26 (Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti). - 1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e' considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera. 2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1 ivi compresi quelli di cui all'art. 8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali. 3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica. 4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonche' dei componenti degli edifici e degli impianti. 5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile. 6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unita' immobiliare. 7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia ((…)) salvo impedimenti di natura tecnica od economica. 8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.». Omissis… «Art. 28 (Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni). - 1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai proggettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.». Art. 5. Criteri generali e requisiti per l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, sono confermati i criteri generali ed i requisiti per l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, fissati dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificato dal decreto legislativo e dalle disposizioni dell'allegato L del decreto legislativo. Nota all'art. 5: - Per l'art. 4, comma 1, lettera a) del «decreto legislativo», si veda al punto 5 delle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 7 e 9 del «decreto legislativo»: «Art. 7 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva). - 1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilita', mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinche' siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. 2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attivita' a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialita' dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma i che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.». «Art. 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali). 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto. 2. Le autorita' competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attivita' nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'art. 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, cosi' da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attivita', le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all'art. 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialita', trasparenza, pubblicita', omogeneita' territoriale e sono finalizzate a: a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti; b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto; c) rispettare quanto prescritto all'art. 7; d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche. [3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonche' per adempiere in modo piu' efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorita' competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In questo caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'art. 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche significative e per i soggetti di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre i 999, n. 551, di comunicare le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarita' degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi. 3-bis. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti: a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attivita' produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza energetica negli usi finali; b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia; c) l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del presente decreto legislativo; d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a piu' bassa efficienza; e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali; f) la facolta' di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di certificazione energetica, o in occasione delle attivita' ispettive di cui all'allegato L, comma 16. 3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma. 3-bis. i comuni possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica. 3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter. 3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo]. 4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di eta' superiore a quindici anni, le autorita' competenti effettuano, con le stesse modalita' previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati. 5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto. [5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti.]». - Per l'allegato L del «decreto legislativo», si veda al punto 4 delle note alle premesse. Art. 6. Funzioni delle regioni e delle province autonome 1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali. 2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, fermo restando il rispetto dell'articolo 17, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea della predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonche' dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono: a) definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 ma che trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento; b) fissare requisiti minimi di efficienza energetica piu' rigorosi attraverso la definizione di valori prestazionali e prescrittivi minimi inferiori a quelli di cui all'articolo 4, tenendo conto delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione dell'edificio, delle problematiche ambientali e dei costi posti a carico dei cittadini con le misure adottate, con particolare attenzione alle ristrutturazioni e al contesto socio-economico territoriale. 3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia' provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti, anche nell'ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell' articolo 6, comma 9, del decreto legislativo. Le regioni e le province autonome provvedono affinche' sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto. Nota all'art. 6: Si riporta il testo dell'art. 17 del «decreto legislativo»: «Art. 17 (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.». - Per la direttiva 2002/91/CE, si veda al punto 3 delle note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, del «decreto legislativo». «1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.». - Per l'art. 6, comma 9, del «decreto legislativo», si veda alle note all'art. 3. Art. 7. Disposizioni finali 1. Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui al comma 1 dell'articolo 3, software commerciali, garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di piu' o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La predetta garanzia e' fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI). 2. In relazione alle norme tecniche di cui al comma 1 dell'articolo 3, il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui base fornire la garanzia di cui al comma 1. 3. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima e' sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno degli organismi citati al comma 1. Art. 8. Copertura finanziaria 1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 aprile 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del dei Ministri Consiglio Scajola, Ministro dello economico sviluppo Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 279 ANNEX_ 05 Decreto Ministeriale 26/6/2009 – Ministero dello Sviluppo Economico Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (G.U. 10/7/2009 n. 158 – in vigore dal 25/7/2009) Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia; Visto il Titolo I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e in particolare: - l'articolo 4, comma 1, che prevede che con uno o più decreti sono definiti i criteri generali concernenti le metodologie di calcolo e i requisiti minimi, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e al raggiungimento degli obiettivi dell'articolo 1, per la progettazione o la ristrutturazione di edifici ed impianti termici, per l'installazione, l'esercizio, manutenzione e ispezione dei medesimi impianti nonché i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione; - l'articolo 6, comma 9, che dispone l'emanazione di Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e 1 della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza Unificata e sentito il CNCU; - l'articolo 9, comma 1, che, fermo restando il rispetto dell'articolo 17, assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute nel medesimo decreto legislativo; - l'articolo 5, comma 1, concernente iniziative di raccordo concertazione e cooperazione, tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, per l'attuazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, anche con il supporto dell'ENEA e del CNR, finalizzate a favorire l'integrazione della questione energetica e ambientale nelle diverse politiche di settore, a sviluppare e qualificare servizi energetici di pubblica utilità, a sviluppare un sistema per una applicazione integrata ed omogenea della normativa su tutto il territorio nazionale, minimizzando l'impatto e i costi di queste attività sugli utenti finali e a predisporre progetti mirati; Visto il comma 4, dell'articolo 16, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le modalità di modifica degli allegati al medesimo decreto legislativo; Visto il parere del Consiglio di Stato in merito al decreto attuativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 2008, che rileva la pertinenza di modifica degli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, attraverso un decreto ministeriale e suggerisce l'utilizzo del presente atto; Ritenuto di accogliere le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato; Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6 dell'articolo 18; Visti i due decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 luglio 2004 recanti, rispettivamente, "nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", e "nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", e successive modifiche ed integrazioni; Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007; Considerato che l'emanazione del presente decreto è funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE, e in particolare dell'articolo 7, e che, in proposito, la Commissione Europea già il 18 ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE (procedura di infrazione 2006/2378); Considerato che, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni, fissa in 180 giorni, decorrenti dal 9 ottobre 2005, il termine per l'emanazione del presente provvedimento; Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 marzo 2008 DECRETA 2 Art. 1 (Finalità e ambito di intervento) 1. Ai sensi dell' articolo 6, comma 9, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e per le finalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto definisce: a) le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici; b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni e l'ulteriore definizione di cui al comma seguente. 3. Singole unità immobiliari, ai fini del presente decreto si intende l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggio nell'ambito di un edificio, di qualsiasi tipologia edilizia, comprendente almeno due unità immobiliari. E' assimilata alla singola unità immobiliare l'unità commerciale o artigianale o direzionale appartenente ad un edificio con le predette caratteristiche. Art. 3 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) 1. Al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità delle certificazioni energetiche sull'intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2002/91/CE, promuovendo altresì la tutela degli interessi degli utenti, sono riportate in allegato A le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di seguito Linee guida. 2. Formano parte integrante delle Linee guida gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 3. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 5, le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici. 4. Nel disciplinare il sistema di certificazione energetica degli edifici le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva 2002/91/CE, tengono conto degli elementi essenziali di cui all'articolo 4. 5. Ai fini del comma 1, le regioni e le province autonome che alla data del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle Linee guida. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti dell'articolo 4. 3 Art. 4 (Elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici) 1. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici, desumibili dalle Linee guida di cui all'allegato A: a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell'attestato di certificazione energetica, compresi i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione; b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale; c) le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto conto delle norme di riferimento. 2. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo; 3. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici, desumibili dall'articolo 6: a) la validità temporale massima dell'attestato; b) le prescrizioni relative all'aggiornamento dell'attestato in relazione ad ogni intervento che migliori la prestazione energetica dell'edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il degrado della prestazione medesima, di entità significativa. Art. 5 ( Coordinamento tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, in merito all'attivazione di tutti i meccanismi di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, è istituito un Tavolo di confronto e coordinamento presso il Ministero degli affari regionali e delle autonomie locali, con la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di Regioni, Province e Comuni, con il supporto del CNR, del CTI, dell'ENEA, del CNCU, dell'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la contabilità ambientale (ITACA) e del Comitato Ecolabel. 2. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con i Ministeri degli affari regionali e delle autonomie locali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e la Conferenza unificata sono definite composizione e modalità operative del Tavolo di confronto e coordinamento di cui al comma 1. 3. Sono obiettivi e compiti del Tavolo di confronto e coordinamento di cui al comma 1: a) il monitoraggio dell'applicazione della normativa sulla certificazione energetica degli edifici finalizzato a garantire le più efficaci modalità di trasferimento delle informazioni nei confronti degli acquirenti e dei conduttori degli immobili e alla massima diffusione e omogeneizzazione delle procedure sul territorio nazionale; 4 b) il confronto e lo scambio di esperienze a supporto della predisposizione dei programmi di cui al comma 3bis dell'articolo 9, del decreto legislativo; c) la formulazione di proposte per la realizzazione di un sistema informativo regionale e nazionale, che favorisca la raccolta di dati, in materia di certificazione energetica e di controllo per l'efficienza energetica degli edifici; d) la formulazione di proposte per l'adeguamento delle disposizioni normative vigenti; e) la formulazione di proposte per lo sviluppo di iniziative coordinate di informazione dei cittadini favorendo lo scambio di strumenti e l'ottimizzazione delle risorse disponibili; f) valutazione dei costi di mercato e delle condizioni di accesso al servizio di certificazione energetica degli edifici, sentiti i Consigli nazionali dei professionisti; g) la formulazione di proposte inerenti lo sviluppo di certificazioni e marchi volontari di qualità energetico-ambientale; h) le proposte volte ad assicurare la più ampia pubblicità delle condizioni di svolgimento del servizio di certificazione; i) la promozione del ravvicinamento degli strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle Linee guida, di cui all'articolo 3, comma 5. Art. 6 (Disposizioni finali) 1. Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni, ai sensi del comma 5, dell'articolo 6 del decreto legislativo. Tale validità non viene inficiata dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento del presente decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione. 2. La validità massima dell'attestato di certificazione di un edificio, di cui al comma 1, è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo. Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. 3. Ai fini del comma 2, i libretti di impianto o di centrale di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di certificazione energetica. 4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo l'attestato di certificazione energetica è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio nei termini seguenti: a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile; b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti; c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio; d) facoltativo in tutti gli altri casi. 5 5. In relazione al premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia previsti in attuazione dell'articolo 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l'indice di prestazione energetica, su cui determinare la riduzione per accedere al premio, si determina esclusivamente con il metodo di calcolo di progetto di cui al paragrafo 5.1, delle Linee guida di cui all'articolo 3. 6. Le disposizioni di cui al presente decreto e ai suoi allegati sono modificate e integrate con la medesima procedura. Art. 7 (Modifica allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni) 1. All' allegato A, del decreto legislativo, sono apportate le seguenti modifiche: a. nei commi 31 e 32, le parole: "l'equivalenza 9MJ = 1kWhe", sono sostituite con le parole: "il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti." b. nei commi 16 e 17 la parola. "consumo" è sostituita da: "fabbisogno". 2. I contenuti dell'allegato M, al decreto legislativo, sono integralmente sostituiti da quelli dell'allegato B, al presente decreto. 3. Alla lettera d), del comma 1, dell'allegato H, del decreto legislativo, le parole da: "90+2logPn" a "espressa in kW", sono sostituite con le seguenti: "X + 2 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, ed X vale 90 per le caldaie a condensazione, e vale 88 per tutte le altre tipologie di caldaie." Art. 8 (Copertura finanziaria) 1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 6 ALLEGATI ALLEGATO A ALLEGATO B ALLEGATO 1 ALLEGATO 2 ALLEGATO 3 ALLEGATO 4 ALLEGATO 5 ALLEGATO 6 Lineeguidanazionaliperlacertificazioneenergeticadegliedifici Normetecnichediriferimento Indicazioniperilcalcolodellaprestazioneenergeticadiedificinondotatidiimpiantodiclimatizzazione invernalee/odiproduzionediacquacaldasanitaria Schemadiprocedurasemplificataperladeterminazionedell'indicediprestazioneenergeticaperla climatizzazioneinvernaledell'edificio Tabellariepilogativasull'utilizzodellemetodologiedicalcolodelleprestazionienergeticheinrelazione agliedificiinteressatieaiservizienergeticidavalutareaifinidellacertificazioneenergetica. Sistemadiclassificazionenazionaleconcernentelaclimatizzazioneinvernaledegliedificiela produzionediacquacaldasanitaria Attestatodiqualificazioneenergetica(aisensidelcomma2,dell'articolo8,deldecretolegislativo 19agosto2005,n.192esuccessivemm.eii.) Edificiresidenziali Attestatodicertificazioneenergetica Edificiresidenziali ALLEGATO 7 Attestatodicertificazioneenergetica Edificinonresidenziali 7 ALLEGATO A (articolo 3, comma 1) Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici Indice del documento 1. Finalità 2. Campo di applicazione 3. Prestazione energetica degli edifici 4. Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici 5. Metodi di calcolo di riferimento nazionale 5.1 Metodo calcolato di progetto 5.2 Metodi di calcolo da rilievo sull’edificio 6. Valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva. Riferimenti nazionali. 6.1 Metodo basato sulla determinazione dell’indice di prestazione termica dell’edificio per il raffrescamento 6.2 Metodo basato sulla determinazione di parametri qualitativi 7. Metodologia di classificazione degli edifici 7.1 Rappresentazione delle prestazioni, struttura della scala delle classi e soglia di riferimento legislativo 7.2 Classi energetiche e prestazione energetica globale 7.3 Climatizzazione invernale dell’edificio 7.4 Preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari 7.5 Certificazione di edifici e di singoli appartamenti (climatizzazione invernale) 8. Procedura di certificazione energetica degli edifici 9. Autodichiarazione del proprietario 1. Finalità Le presenti Linee guida definiscono un sistema di certificazione energetica degli edifici in grado di: a. fornire informazioni sulla qualità energetica degli immobili e strumenti di chiara ed immediata comprensione: - per la valutazione della convenienza economica a realizzare interventi di riqualificazione energetica delle abitazioni. - per acquisti e locazioni di immobili che tengano adeguatamente conto della prestazione energetica degli edifici; b. contribuire ad una applicazione omogenea della certificazione energetica degli edifici coerente con la direttiva 2002/91/CE e con i principi desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito nominato decreto legislativo, attraverso la definizione di una procedura nazionale che comprenda: - l’indicazione di un sistema di classificazione degli edifici; - l’individuazione di metodologie di calcolo della prestazione energetica utilizzabili in modo alternativo in relazione alle caratteristiche dell’edificio e al livello di approfondimento richiesto; - la disponibilità di metodi semplificati che minimizzino gli oneri a carico dei cittadini. Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici. Nel disciplinare il sistema di certificazione energetica degli edifici le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva 2002/91/CE, tengono conto degli elementi essenziali nel seguito indicati: a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell’attestato di certificazione energetica, compresi i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell’edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione; b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale; c) le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto conto delle norme di riferimento; d) i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l’indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici; e) la validità temporale massima dell’attestato; f) le prescrizioni relative all’aggiornamento dell’attestato in relazione ad ogni intervento che migliori la prestazione energetica dell’edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il degrado della prestazione medesima, di entità significativa. 2 Ai fini di una applicazione omogenea della certificazione energetica, come precedentemente detto, le regioni e le province autonome che alla data del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle presenti Linee guida. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con gli elementi essenziali di cui alle lettere da a) a f). 2. Campo di applicazione Ai sensi del decreto legislativo la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Si sottolinea che tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. Specifiche indicazioni per i calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell’allegato 1. Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato. 3. Prestazione energetica degli edifici La prestazione energetica complessiva dell’edificio è espressa attraverso l’indice di prestazione energetica globale EPgl. EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPill dove: EPi: è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale; EPacs: l’indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria; Epe: l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva; EPill: l’indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale. Nel caso di edifici residenziali tutti gli indici sono espressi in kWh/m2anno. Nel caso di altri edifici (residenze collettive, terziario, industria) tutti gli indici sono espressi in kWh/m3anno. Le modalità di calcolo dell’energia primaria e i contributi delle fonti rinnovabili sono valutati, nell’ambito delle metodologie di riferimento nazionali di cui al paragrafo 5, con le modalità disposte ai decreti ministeriali 24 luglio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili”. L’indice di prestazione energetica globale EPgl tiene conto: - del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l’illuminazione artificiale; - dell’energia erogata e dell’energia ausiliaria dei sistemi impiantistici, incluso i sistemi per l’autoproduzione o l’utilizzo di energia. 3 Si ricorda che la determinazione dell’indice di prestazione energetica per l’illuminazione degli ambienti è obbligatoria per gli edifici appartenenti alle categorie E. 1, limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme, E. 2, E. 3, E. 4, E. 5, E. 6, e E. 7, di cui all’articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Tuttavia, nella fase di avvio, ai fini della certificazione degli edifici, si considerano nelle presenti Linee guida solamente gli indici di prestazione di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari. Inoltre, per la climatizzazione estiva è prevista una valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno energetico per l’erogazione del predetto servizio come definito al paragrafo 6. Con uno o più atti successivi, di integrazione al presente provvedimento, si procede ad estendere la certificazione a tutti i servizi energetici afferenti l’edificio, ed eventualmente ad integrare, ai metodi di valutazione delle prestazioni energetiche già indicati, i metodi a consuntivo o le valutazioni di esercizio. 4. Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici Sulla base delle finalità, dell’esperienza e delle opportunità offerte dalla certificazione energetica possono essere usate diverse metodologie di riferimento per la determinazione della prestazione energetica degli edifici, differenti per utilizzo e complessità. Sono pertanto considerati: 1. “Metodo calcolato di progetto”, che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell’edificio come costruito e dei sistemi impiantistici a servizio dell’edificio come realizzati. Questo metodo è di riferimento per gli edifici di nuova costruzione e per quelli completamente ristrutturati di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, per la predisposizione dell’attestato di qualificazione energetica e della relazione tecnica di rispondenza del progetto alle prescrizioni per il contenimento dei consumi energetici, previsti ai sensi del decreto legislativo, fermo restando le relative flessibilità (vedi i decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e l’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo); 2. “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o standard”, che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull’edificio esistente. In questo caso le modalità di approccio possono essere: i. mediante procedure di rilievo, anche strumentali, sull’edificio e/o sui dispositivi impiantistici effettuate secondo le normative tecniche di riferimento, previste dagli organismi normativi nazionali, europei e internazionali, o, in mancanza di tali norme dalla letteratura tecnico-scientifica; ii. per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrata da banche dati o abachi nazionali, regionali o locali; iii. sulla base dei principali dati climatici, tipologici, geometrici ed impiantistici. Queste metodologie trovano concreta applicazione nei metodi di calcolo illustrati al successivo paragrafo. 5. Metodi di calcolo di riferimento nazionale A partire dall’entrata in vigore del presente provvedimento, i metodi di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, in relazione ai diversi criteri del precedente paragrafo, costituiscono i metodi di riferimento nazionali per la determinazione della prestazione energetica dell’edificio. I metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1, utilizzano pienamente le metodologie di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo. Gli altri metodi riportati al paragrafo 5.2, rispondono ai requisiti di semplificazione, finalizzati a minimizzare gli oneri a 4 carico dei richiedenti, conformemente alla disposizioni del comma 9, dell’articolo 6, del decreto legislativo. Gli strumenti di calcolo applicativi dei metodi di riferimento nazionali (software commerciali) devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dei pertinenti riferimenti nazionali. La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da: - CTI ed UNI per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1; - CNR, ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.2, punti 2 e 3. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno degli organismi pubblici nazionali citati. 5.1 Metodo calcolato di progetto Per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), attuativo del “Metodo calcolato di progetto o di calcolo standardizzato” di cui al punto 1 del paragrafo 4, si fa riferimento alle metodologie di calcolo definite ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, e precisamente alle norme della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazione e integrazioni. Di seguito si riportano le norme a oggi disponibili: a) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; b) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria; In particolare: - la norma tecnica di cui alla lettera a) definisce il metodo di calcolo della prestazione energetica dell’involucro edilizio per il riscaldamento ed il raffrescamento; - la norma tecnica di cui alla lettera b), a partire dalla prestazione dell’involucro edilizio, permette di calcolare la prestazione del sistema edificio-impianti in relazione allo specifico impianto termico installato. A oggi queste norme permettono il calcolo per il riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria e non per il raffrescamento estivo. Il corrispondente foglio di calcolo, che costituisce il riferimento applicativo delle predette norme, e significativi esempi numerici, sono reperibili sul sito internet del CTI a partire dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Questa procedura è applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici nuovi ed esistenti indipendentemente dalla loro dimensione. 5.2 Metodi di calcolo da rilievo sull’edificio Per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), attuativo del “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio” di cui al punto 2 del paragrafo 4, sono previsti i seguenti tre livelli di approfondimento. 1. In merito al metodo di cui al punto 2i, per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), si fa riferimento alle norme tecniche di cui al paragrafo 5.1 e alle relative semplificazioni previste per gli edifici esistenti. Infatti le predette norme 5 prevedono, per gli edifici esistenti, modalità di determinazione dei dati descrittivi dell’edificio e degli impianti sotto forma di abachi e tabelle in relazione, ad esempio, alle tipologie e all’anno di costruzione. Questa procedura è applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici esistenti indipendentemente dalla loro dimensione. 2. In merito alla metodologia di cui al punto 2ii del paragrafo 4, per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), si fa riferimento al metodo di calcolo DOCET, predisposto da CNR ed ENEA, sulla base delle norme tecniche di cui al paragrafo 5.1, il cui software applicativo è disponibile sui siti internet del CNR e dell’ENEA. Questa procedura è applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 3000 m2. 3. In merito alla metodologia di cui al punto 2iii del paragrafo 4, per il calcolo dell’indice di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) si utilizza come riferimento il metodo semplificato di cui all’allegato 2, mentre per il calcolo dell’indice energetico per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs) alle norme UNI/TS 11300 per la parte semplificata relativa agli edifici esistenti; Questa procedura è applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 1000 m2. Ai fini delle presenti Linee guida sono edifici residenziali gli edifici classificati E1, in base alla destinazione d’uso, all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, con l’esclusione di collegi, conventi, case di pena e caserme. Nell’allegato 3 si riporta una tabella riepilogativa sull’utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazione energetica in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare. 6. Valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva. Riferimenti nazionali. In considerazione della rilevanza crescente dei consumi per il raffrescamento degli edifici e per non fornire valutazioni fuorvianti circa la qualità energetica dell’edificio nei casi in cui, anche per le particolari condizioni climatiche, l’esposizione al calore e l’attitudine a trattenerlo possono determinare condizioni gravose per la prestazione energetica in estate, si ritiene utile tenere conto di questi aspetti pure nelle more della predisposizione di norme tecniche consolidate in materia di impianti per la climatizzazione estiva. A tal fine, a far data dal 1 luglio 2008, per la valutazione della qualità termica estiva dell’involucro edilizio sono riferimenti nazionali le metodologie di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2, in relazione alle procedure utilizzate per la determinazione degli indici di prestazione energetica di cui al paragrafo 4. L’indicazione della qualità termica estiva dell’involucro edilizio deve essere riportata negli attestati di qualificazione e certificazione energetica. In assenza di un quadro di normativa tecnica sperimentato e consolidato, in materia di climatizzazione estiva degli edifici, che, al momento, rende difficile la definizione di specifici metodi semplificati e ritenuto che, ancorché qualitativi, i metodi di valutazione indicati ai successivi paragrafi 6.1 e 6.2 non presentano le condizioni di semplicità e di minimizzazione degli oneri disposti all’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo, la valutazione di cui al presente paragrafo è resa in ogni caso facoltativa nella certificazione di singole unità immobiliari ad uso residenziale di superficie utile inferiore o uguale a 200 m2, che per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale utilizzino il metodo semplificato di cui al paragrafo 5.2, punto 3. 6 In assenza della predetta valutazione, all’unità immobiliare viene attribuita una qualità prestazionale corrispondente al livello “V” delle tabelle di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 . 6.1 Metodo basato sulla determinazione dell’indice di prestazione termica dell’edificio per il raffrescamento (EPe,invol) Congiuntamente all’applicazione delle metodologie di cui al paragrafo 5.1 e al paragrafo 5.2, punti 1 e 2, sia in applicazione di disposizioni legislative che per scelta di utilizzo, si procede alla determinazione dell’indice di prestazione termica dell’edificio per il raffrescamento (EPe,invol), espresso in kWh/m2anno, pari al rapporto tra il fabbisogno di energia termica per il raffrescamento dell’edificio (energia richiesta dall’involucro edilizio per mantenere negli ambienti interni le condizioni di comfort, non tiene conto dei rendimenti dell’impianto che fornisce il servizio e quindi non è energia primaria) e la superficie calpestabile del volume climatizzato. Il riferimento nazionale per il calcolo del fabbisogno di energia termica per il raffrescamento, direttamente o attraverso il metodo DOCET del CNR/ENEA, sono le norme tecniche di cui al paragrafo 5.1, e, a oggi, per il caso specifico la seguente norma tecnica e sue successive modificazioni e integrazioni: UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; Sulla base dei valori assunti dal parametro EPe,invol, calcolati con la predetta metodologia, si definisce la seguente classificazione, valida per tutte le destinazioni d’uso: EPe,invol (kWh/m2anno) EPe,invol < 10 10< EPe,invol < 20 20< EPe,invol < 30 30< EPe,invol < 40 EPe,invol > 40 Prestazioni ottime buone medie sufficienti mediocri Qualità prestazionale I II III IV V 6.2 Metodo basato sulla determinazione di parametri qualitativi Congiuntamente all’applicazione delle metodologie di cui al paragrafo 5.2, punto 3, e con le limitazioni ivi previste, in alternativa alla metodologia di cui al paragrafo 6.1, si può procedere alla determinazione di indicatori quali: lo sfasamento (S), espresso in ore, ed il fattore di attenuazione (fa), coefficiente adimensionale. Il riferimento nazionale per il calcolo dei predetti indicatori è la norma tecnica UNI EN ISO 13786, dove i predetti parametri rispondono rispettivamente alle seguenti definizioni: a) fattore di attenuazione o fattore di decremento è il rapporto tra il modulo della trasmittanza termica dinamica e la trasmittanza termica in condizioni stazionarie. b) sfasamento è il ritardo temporale tra il massimo del flusso termico entrante nell’ambiente interno ed il massimo della temperatura dell’ambiente esterno. Sulla base dei valori assunti da tali parametri si definisce la seguente classificazione valida per tutte le destinazioni d’uso: Sfasamento (ore) S> 12 12 >S > 10 10 >S > 8 8 >S > 6 6>S Attenuazione Fa<0,15 0,15<fa<0,30 0,30<fa<0,40 0,40<fa<0,60 0,60<fa Prestazioni ottime buone medie sufficienti mediocri Qualità prestazionale I II III IV V 7 Nei casi in cui le coppie di parametri caratterizzanti l’edificio non rientrano coerentemente negli intervalli fissati in tabella, per la classificazione prevale il valore dello sfasamento. 7. Metodologia di classificazione degli edifici L’attestato di certificazione energetica degli edifici, con l’attribuzione di specifiche classi prestazionali, è strumento di orientamento del mercato verso gli edifici a migliore rendimento energetico, permette ai cittadini di valutare la prestazione energetica dell’edificio di interesse e di confrontarla con i valori tecnicamente raggiungibili, in un bilancio costi/benefici. Le esperienze in atto a livello internazionale ed europeo, i provvedimenti adottati in argomento da parte di alcune Regioni e Province Autonome dimostrano che esistono diversi sistemi di classificazione energetica degli edifici, che possono coprire anche aspetti di sostenibilità ambientali. Nel seguito è indicata la metodologia di classificazione che si ritiene più efficace per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva 2002/91/CE in relazione al patrimonio edilizio nazionale valutato nella sua globalità territoriale. 7.1 Rappresentazione delle prestazioni, struttura della scala delle classi e soglia di riferimento legislativo In merito alla rappresentazione delle prestazioni energetiche globali e parziali dell’edificio, si ritiene opportuno, per la massima efficacia comunicativa, affiancare ad una rappresentazione grafica diretta delle predette prestazioni, conforme al punto 3 degli allegati 6 e 7 (comprensiva quindi dell’indicazione della prestazione raggiungibile con la realizzazione degli interventi di riqualificazione raccomandati) un sistema di valutazione basato su classi. La classe energetica globale dell’edificio è l’etichetta di efficienza energetica attribuita all’edificio sulla base di un intervallo convenzionale di riferimento all’interno del quale si colloca la sua prestazione energetica complessiva. La classe energetica è contrassegnata da una lettera. Possono coesistere delle maggiori specificazioni all’interno della stessa classe (a titolo esemplificativo classe B, B+). Le classe energetica globale dell’edificio comprende sottoclassi rappresentative dei singoli servizi energetici certificati: riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria e illuminazione. Per la classificazione della prestazione relativa al servizio di climatizzazione invernale, tenendo conto dell’evoluzione normativa (che prevede nuovi requisiti minimi concernenti gli edifici di nuova costruzione a partire dal 1 gennaio 2008 e dal 1 gennaio 2010), è stato posto il requisito minimo fissato a partire dal 2010 quale limite di separazione tra le classi C e D (soglia di riferimento legislativo). In considerazione del livello medio di efficienza del parco immobiliare nazionale e soprattutto per stimolare interventi di riqualificazione diffusi, che possano concretizzarsi agevolmente in passaggi di classe, si ritiene opportuno, avere a disposizione un congruo numero di classi, soprattutto al di sopra della soglia di riferimento legislativo. A tali esigenze si può rispondere con classi identificate dalle lettere dalla A alla G, nel senso di efficienza decrescente, con l’introduzione di una classe A+ (relativamente alla prestazione globale e a quelle concernenti la climatizzazione invernale ed estiva). 7.2 Classi energetiche e prestazione energetica globale La scelta del sistema di classificazione degli edifici in base alle loro prestazioni energetiche, pur nella sua inevitabile convenzionalità, rappresenta certamente un aspetto importante per l’efficacia e la correttezza delle informazioni fornite ai cittadini. 8 A tal fine si ritiene opportuno che il certificato energetico esprima il confronto della prestazione energetica globale propria dell’edificio: EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPill (1) con “n” classi di riferimento, i cui limiti inferiori sono determinati attraverso la seguente espressione: EPgl (CLASSE) n= K1 nEPi L (2010)+ EPacs n + K2 nEPe L + EPill n (2) dove: K1n e K2n sono dei parametri adimensionali; EPi L (2010) è il limite massimo ammissibile dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale in vigore a partire dal 1 gennaio 2010. I significati degli altri simboli sono riportati al paragrafo 3. Come già detto al paragrafo 3, si avvia la certificazione energetica limitando la valutazione dell’indice di prestazione EP ai servizi di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria. In tal caso le precedenti espressioni (1) e (2) diventano rispettivamente: EPgl= EPi + EPacs (3) EPgl (CLASSE) n= K1 nEPi L (2010)+ EPacs n (4) Nell’allegato 4 si riportano le scale delle classi energetiche per le prestazioni parziali e globale, questa ultima, indicata al punto 3 del predetto allegato, definita con l’espressione (4), con cui confrontare la prestazione energetica globale propria dell’edificio, calcolata con l’espressione (3). 7.3. Climatizzazione invernale dell’edificio Il sistema di classificazione nazionale, relativo alla climatizzazione invernale, è definito sulla base dei limiti massimi ammissibili del corrispondente indice di prestazione energetica in vigore a partire dal 1 gennaio 2010 (EPiL(2010)), di cui alle tabelle 1.3 e 2.3 dell’allegato C al decreto legislativo, e quindi parametrato al rapporto di forma dell’edificio e ai gradi giorno della località dove lo stesso è ubicato. Un sistema così definito: - è pienamente coerente con le finalità di cui al paragrafo 1; - garantisce la stessa classe a tutti gli edifici, anche di diversa tipologia, che rispettano i limiti del decreto legislativo (EPiL), in pari misura, ponendoli in maniera certa al di sopra della soglia di riferimento; - permette una politica energetica degli edifici basata su una corretta comunicazione ai cittadini, su incentivi e premialità, facilmente integrabili o cumulabili tra loro, a partire dal rispetto degli obblighi di legge e con l’utilizzo delle classi; - assicura piena coerenza tra la metodologia di calcolo dell’indice di prestazione energetica EPi e l’attribuzione della classe energetica. Al punto 1 dell’allegato 4 si riporta la scala nazionale di classi espressione della prestazione energetica per la climatizzazione invernale. Al fine di fornire all’utente tutte le informazioni necessarie per individuare i provvedimenti atti migliorare le prestazioni energetiche, nell’attestato di certificazione devono essere riportati, oltre all’indice di prestazione energetica dell’edificio (energia primaria specifica), 9 quelli relativi alle prestazioni parziali, quali il fabbisogno energetico dell’involucro e il rendimento medio stagionale dell’impianto. Si richiama l’attenzione sul fatto che nel costruire la scala di confronto, per gli edifici residenziali gli indici di prestazione sono espressi in kWh/m2 anno, mentre per residenze collettive o edifici non residenziali, i medesimi indici sono espressi in kWh/m3 anno. Nell’ambito di quanto disposto all’articolo 4 del presente decreto, nel contesto delle specifiche realtà regionali possono essere adottati altri sistemi di classificazione in conformità all’articolo 7 della direttiva 2002/91/CE e dei principi generali fissati dal decreto legislativo. Ai fini di tutela degli interessi degli utenti, di cui al comma 1, dell’articolo 3 del presente decreto, è essenziale assicurare un livello di confrontabilità delle prestazioni degli edifici su tutto il territorio nazionale. La predetta confrontabilità è garantita dalla rappresentazione grafica, eventualmente aggiuntiva, di cui ai punti 3 e 4, degli allegati 6 e 7. 7.4. Preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari La prestazione energetica, rappresentata dal relativo indice per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari (EPacs), in chilowattora per metro quadrato di superficie utile dell’edificio per anno (kWh/m2 anno), viene messa a confronto con una scala di valori costituenti le classi energetiche. Al punto 2 dell’allegato 4 si riporta la scala nazionale delle classi, espressione della prestazione energetica per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari, determinata sulla base di considerazioni tecnico-economiche. 7.5. Certificazione di edifici e di singoli appartamenti (climatizzazione invernale) Per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento. Nel caso di una pluralità di unità immobiliari in edifici multipiano, o con una pluralità di unità immobiliari in linea, si potrà prevedere, in generale, una certificazione originaria comune per unità immobiliari che presentano caratteristiche di ripetibilità logistica e di esposizione, (piani intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individuali, in questo ultimo caso a parità di generatore di calore per tipologia e potenza. Per i predetti edifici, si può quindi prevedere: a) in presenza impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, un certificato per ogni unità immobiliare determinato con l’utilizzo del rapporto di forma proprio dell’appartamento considerato (Lo stesso che si utilizza per la determinazione dell’indice di prestazione energetica limite EPLi); b) in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l’indice di prestazione energetica per la certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo l’indice di prestazione energetica (EPLi) dell’edificio nella sua interezza in base alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento; c) in presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che si diversifichino dagli altri per l’installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, si procede conformemente al punto a). In questo caso per la determinazione dell’indice di prestazione energetica si utilizzano i parametri di rendimento dell’impianto comune, quali quelli relativi a produzione, distribuzione, emissione e regolazione, ove pertinenti. A tal fine è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire ai condomini le informazioni e i dati necessari. 8. Procedura di certificazione energetica degli edifici La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, ai Soggetti 10 certificatori riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, con le disposizioni, ivi previste, per assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei medesimi soggetti nei differenti casi di edifici nuovi od esistenti. La procedura di certificazione energetica degli edifici comprende il complesso di operazioni svolte dai Soggetti certificatori ed in particolare: 1. l’esecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto, finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell’immobile e all’individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti: a) il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’edificio e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, in primo luogo dell’attestato di qualificazione energetica; b) la determinazione della prestazione energetica mediante applicazione di appropriata metodologia, secondo quanto indicato ai precedenti paragrafi 4 e 5, relativamente a tutti gli usi energetici, espressi in base agli indici di prestazione energetica EP totale e parziali; c) l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle; 2. la classificazione dell’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica di cui alla lettera b), del punto 1, e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati; 3. il rilascio dell’attestato di certificazione energetica. Le modalità esecutive della diagnosi di cui al punto 1 possono essere diverse e commisurate al livello di complessità della metodologia di calcolo utilizzata per la valutazione della prestazione energetica, come precisato al paragrafo 4. Il richiedente il servizio di certificazione energetica può, ai sensi dell’articolo 6, comma 2bis, del decreto legislativo, rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. Lo stesso può richiedere il rilascio dell’attestato di certificazione energetica sulla base di: - un attestato di qualificazione energetica relativo all’edificio o alla unità immobiliare oggetto di certificazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi su edifici ed impianti eseguiti successivamente; - le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti con i metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere. Il Soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare i documenti sopra indicati (ed i dati in essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente. L’attestato di qualificazione e la diagnosi predetti, in considerazione delle competenze e delle responsabilità assunte dai firmatari degli stessi, sono strumenti che favoriscono e semplificano l’attività del Soggetto certificatore e riducono l’onere a carico del richiedente. In particolare l’attestato di qualificazione, di cui al comma 2, dell’articolo 8, del decreto legislativo, è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi ricadenti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali. L’attestato di qualificazione energetica deve essere predisposto da un tecnico abilitato non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio. L’attestato di qualificazione energetica degli edifici si differenzia da quello di certificazione, essenzialmente per i soggetti che sono chiamati a redigerlo e per l’assenza dell’attribuzione 11 di una classe di efficienza energetica all’edificio in esame (solamente proposta dal tecnico che lo redige). Al di fuori di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo l’attestato di qualificazione energetica è facoltativo e può essere predisposto dall’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. Uno schema di attestato di qualificazione energetica, con i suoi contenuti minimi è riportato nell’allegato 5. Entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente dell’attestato di certificazione energetica, il Soggetto certificatore trasmette copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio. Nel caso di edifici di nuova costruzione o di interventi ricadenti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali, la nomina del Soggetto certificatore avviene prima dell’inizio dei lavori. Nei medesimi casi, qualora fossero presenti, a livello regionale o locale, incentivi legati alla qualità energetica dell’edificio (bonus volumetrici, ecc.), la richiesta dell’attestato di certificazione energetica può essere resa obbligatoria prima del deposito della richiesta di autorizzazione edilizia. In tali ambiti, al fine di consentire controlli in corso d’opera, può essere previsto che il direttore dei lavori segnali al Soggetto certificatore le varie fasi della costruzione dell’edificio e degli impianti, rilevanti ai fini delle prestazioni energetiche dell’edificio. Il Soggetto certificatore, nell’ambito della sua attività di diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario di tecniche strumentali. Le condizioni e le modalità attraverso cui è stata effettuata la valutazione della prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare viene indicata esplicitamente nel relativo attestato, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità. Schemi di attestato di certificazione energetica, con i suoi contenuti minimi sono riportati negli allegati 6 ed 7, rispettivamente per edifici residenziali e non residenziali. 9. Autodichiarazione del proprietario Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2 e ai soli fini di cui al comma 1bis, dell’articolo 6, del decreto legislativo, mantenendo la garanzia di una corretta informazione dell’acquirente, il proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che: - l’edificio è di classe energetica G; - i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti; Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio. 12 ALLEGATO 1 (Allegato A, paragrafo 2) Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria 1. In assenza di impianti termici, come definiti al comma 14, dell’allegato A, al decreto legislativo, per la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda sanitaria e quindi nell’impossibilità di poter determinare le conseguenti prestazioni energetiche e l’energia primaria utilizzata dall’edificio, per tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si procede con le seguenti modalità. a) Climatizzazione invernale i. In presenza di edifici che hanno un indice di prestazione dell’involucro edilizio maggiore del valore limite riportato nelle seguenti tabelle 1 e 2, in funzione della fascia climatica, rispettivamente per edifici ad uso residenziale e non residenziale, con l’esclusione degli edifici industriali (categoria E.8), in considerazione del concetto di certificazione della prestazione basato sull’ipotesi di utilizzo convenzionale e standard dell’edificio in esame, si presume che le condizioni di comfort invernale siano raggiunte grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettrica. Il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ è definito con apposito provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti. ii. In presenza di edifici che hanno un indice di prestazione dell’involucro edilizio non superiore al valore limite riportato nelle seguenti tabelle 1 e 2, in funzione della fascia climatica, rispettivamente per edifici ad uso residenziale e non residenziali, con l’esclusione degli edifici industriali (categoria E.8), si presume un rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico pari al valore calcolato con la formula riportata al comma 5, dell’allegato C, del decreto legislativo. Per l’applicazione della predetta formula, in luogo della potenza utile nominale del generatore si utilizza la potenza richiesta dall’edificio calcolata secondo la norma UNI EN 12831 (carico invernale). iii. In presenza di edifici industriali (categoria E.8) che non rispettino i pertinenti valori limite di trasmittanza delle pareti, opache e trasparenti, di cui ai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, in considerazione del concetto di certificazione della prestazione basato sull’ipotesi di utilizzo convenzionale e standard dell’edificio in esame, si presume che le condizioni di comfort invernale siano raggiunte grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettrica. Il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ è definito con apposito provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti. iv. In presenza di edifici industriali (categoria E.8) che rispettino i pertinenti valori limite di trasmittanza delle pareti, opache e trasparenti, di cui ai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, si presume un rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico pari al valore calcolato con la formula riportata al comma 5, dell’allegato C, del decreto legislativo. Per l’applicazione della predetta formula, in luogo della potenza utile nominale del generatore si utilizza la potenza richiesta dall’edificio calcolata secondo la norma UNI EN 12831 (carico invernale). ALLEGATO 1 (Allegato A, paragrafo 2) b) Produzione di acqua calda sanitaria In assenza di impianto di produzione di acqua calda sanitaria ed in mancanza di specifiche indicazioni, sulla base delle considerazioni riportate alla lettera precedente si presume che lo specifico servizio sia fornito grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettrica. Il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con apposito provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti Tabella 1. Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’involucro edilizio degli edifici residenziali, espresso in kWh/m2 anno, al di sopra dei quali, in assenza di impianto termico, si applica quanto previsto al comma 1, lettera a). A B Zona climatica C D 5 5 10 10 E F 20 20 Tabella 2. Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’involucro edilizio degli edifici NON residenziali, espresso in kWh/m3 anno, al di sopra dei quali, in assenza di impianto termico, si applica quanto previsto al comma 1, lettera a). A B Zona climatica C D 1 1 3 3 E F 8 8 ALLEGATO 2 (Allegato A, paragrafo 5.2) Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio. L'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da attribuire all'edificio per la sua certificazione energetica (EPi) può essere ricavato come: (Q / A pav ) h ηg EPi = [kWh/m2K] Dove: Qh = fabbisogno di energia termica dell'edificio, espresso in kWh Apav = la superficie utile (pavimento) espressa in m2 ηg = rendimento globale medio stagionale Il fabbisogno di energia termica dell'edificio Qh è dato da: Q h = 0,024 ⋅ GG ⋅ ( H T + H V ) − f x (Q s + Qi ) (kWh) Dove: GG sono i gradi giorno della città nella quale viene ubicato l’edificio in esame, (Kgg); HT è il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione, corretto per tenere conto della differenza di temperatura interno-esterno di ciascuna superficie disperdente; (W/K); HV è il coefficiente globale di scambio termico per ventilazione (W/K); fx è il coefficiente di utilizzazione degli apporti gratuiti (adimensionale), assunto pari a 0,95 Qs sono gli apporti solari attraverso i componenti di involucro trasparente (MJ); Qi sono gli apporti gratuiti interni (MJ) Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione n Ht = ∑S i ⋅U i ⋅ btr ,i [W/K] 1 Dove: Si = superfici esterne che racchiudono il volume lordo riscaldato. Non si considerano le superfici verso altri ambienti riscaldati alla stessa temperatura [m2] Ui = trasmittanza termica della struttura [W/m2K] Nell’impossibilità di reperire le stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi possono essere adottati i valori riportati nella norma UNI – TS 11300-1, rispettivamente nell'appendice A e nell'appendice C. btr,i = fattore di correzione dello scambio termico verso ambienti non climatizzati o verso il terreno (adimensionale) I valori del coefficiente btr,i si ricavano: per superfici disperdenti verso ambienti non riscaldati: Prospetto 5 UNI/TS 11300-1 per superfici disperdenti verso il terreno: Prospetto 6 UNI/TS 11300-1 Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione Hv = 0,34 ⋅ n⋅Vnetto [W/K] Dove n = numero di ricambi d'aria pari a 0,3 vol/h Vnetto = In assenza di informazioni sul volume netto dell'ambiente climatizzato, si assume pari al 70% del volume lordo. Apporti solari attraverso i componenti di involucro trasparente Qs = 0,2 ⋅ ∑I sol ,i ⋅ S serr ,i [kWh] esposiz . Dove: 0,2 = coefficiente di riduzione che tiene conto del fattore solare degli elementi trasparenti e degli ombreggiamenti medi Isol,i = irradianza totale stagionale (nel periodo di riscaldamento) sul piano verticale, per ciascuna esposizione. NOTA Il valore si calcola come sommatoria dei valori di irradianza media mensile sul piano verticale riportati nella UNI 10349, estesa ai mesi della stagione di riscaldamento Per i mesi non completamente ricompresi nella stagione di riscaldamento (es. ottobre ed aprile per la zona E) si utilizza un valore di irradianza pari alla quota parte del mese. Apporti gratuiti interni Qi = (θ int ⋅ A pav ⋅ h) / 1000 [kWh] Dove: Φint = apporti interni gratuiti, valore convenzionale assunto pari a 4 W/m2 per edifici residenziali h = numero di ore della stagione di riscaldamento Rendimento globale medio stagionale Il rendimento globale medio stagionale Șg si determina come: Șg = Șe x Șrg x Șd x Șgn dove: Șe = rendimento di emissione, valori del prospetto 17 della UNI/TS 11300-2 Șrg = rendimento di regolazione, valori del prospetto 20 della UNI/TS 11300-2 Șd = rendimento di regolazione, valori dei prospetti 21 (a,b,c,d,e) della UNI/TS 11300-2 Șgc = rendimento di generazione, valori dei prospetti 23 (a,b,c,d,e,) della UNI/TS 11300-2 ALLEGATO 3 (Allegato A, paragrafo 5.2) Tabella riepilogativa sull’utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare ai fini della certificazione energetica. “Metodo di calcolo di progetto” (paragrafo 5.1) “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio” (paragrafo 5.2 punto 1) “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio” (paragrafo 5.2 punto 2) “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio” (paragrafo 5.2 punto 3) Edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 3000 m2 DOCET Edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2 Metodo semplificato (Allegato 2) Metodo semplificato (Allegato 2) Norme UNI/TS 11300 (esistenti) Edifici interessati Tutte le tipologie di edifici nuovi ed esistenti Tutte le tipologie di edifici esistenti Prestazione invernale involucro edilizio Energia primaria prestazione invernale Energia primaria prestazione acqua calda sanitaria Norme UNI/TS 11300 Norme UNI/TS 11300 Norme UNI/TS 11300 Norme UNI/TS 11300 (CNR-ENEA) Norme UNI/TS 11300 Norme UNI/TS 11300 (CNR-ENEA) Norme UNI/TS 11300 Norme UNI/TS 11300 (CNR-ENEA) Prestazione estiva involucro edilizio (CNR-ENEA) DOCET DOCET DOCET Norme UNI/TS 11300 o DOCET o metodologia paragrafo 6.2 (*) (*) La determinazione della prestazione energetica estiva dell’involucro edilizio è facoltativa nella certificazione di singole unità immobiliari ad uso residenziale di superficie utile inferiore o uguale a 200 m2 per le quali il calcolo dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale avvenga con il metodo semplificato di cui al paragrafo 5.2, punto 3. In assenza della predetta valutazione, all’edificio viene attribuita una qualità prestazionale energetica estiva dell’involucro edilizio corrispondente al livello “V” delle tabelle di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 . ALLEGATO 4 (Allegato A, paragrafo 7.2) Sistema di classificazione nazionale concernente la climatizzazione invernale degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria Esempio per un edificio residenziale 1. Si riporta la scala di classi energetiche espressione della prestazione energetica per la climatizzazione invernale EPi. Classe Ai + < 0,25 EPiL (2010) 0,25 EPiL (2010) Classe Ai < 0,50 EPiL (2010) 0,50 EPiL (2010) Classe Bi < 0,75 EPiL (2010) 0,75 EPiL (2010) Classe Ci < 1,00 EPiL (2010) 1,00 EPiL (2010) Classe Di < 1,25 EPiL (2010) 1,25 EPiL (2010) Classe Ei < 1,75 EPiL (2010) 1,75 EPiL (2010) Classe Fi < 2,50EPiL (2010) Classe Gi > 2,50 EPiL (2010) ALLEGATO 4 (Allegato A, paragrafo 7.2) 2. Si riporta la scala delle classi energetiche espressione della prestazione energetica per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari EPacs. Classe Aacs < 9 kWh/m2 anno 9 kWh/m2 anno Classe Bacs < 12kWh/m2 anno 12 kWh/m2 anno Classe Cacs < 18 kWh/m2 anno 18 kWh/m2 anno Classe Dacs < 21 kWh/m2 anno 21 kWh/m2 anno Classe Eacs < 24 kWh/m2 anno 24 kWh/m2 anno Classe Facs < 30 kWh/m2 anno Classe Gacs > 30 kWh/m2 anno 3. Si riporta la scala di classi energetiche definita con l’espressione (4) a cui riferirsi per la valutazione della prestazione energetica globale dell’edificio EPgl. calcolata con l’espressione (3). Classe Agl +< 0.25 EPiL (2010) + 9 kWh/m2 anno 0,25 EPiL (2010) + 9 kWh/m2 anno Classe Agl < 0,50 EPiL (2010) + 9 kWh/m2 anno 0,50 EPiL (2010) + 9 kWh/m2 anno Classe Bgl < 0,75 EPiL (2010) + 12 kWh/m2 anno 0,75 EPiL (2010) + 12 kWh/m2 anno Classe Cgl < 1,00 EPiL (2010) + 18 kWh/m2 anno 1,00 EPiL (2010) + 18 kWh/m2 anno Classe Dgl < 1,25 EPiL (2010) + 21 kWh/m2 anno 1,25 EPiL (2010) + 21 kWh/m2 anno Classe Egl < 1,75 EPiL (2010) + 24 kWh/m2 anno 1,75 EPiL (2010) + 24 kWh/m2 anno Classe Fgl < 2,50 EPiL (2010) + 30kWh/m2 anno Classe Ggl > 2,50 EPiL (2010) + 30 kWh/m2 anno ALLEGATO 5 (Allegato A, paragrafo 8) $77(67$72',48$/,),&$=,21((1(5*(7,&$ DLVHQVLGHOFRPPD, GHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDJRVWRQHVXFFHVVLYHPPHLL (GLILFLUHVLGHQ]LDOL ,1)250$=,21,*(1(5$/, 1XRYDFRVWUX]LRQH 3DVVDJJLRGLSURSULHWj 5LTXDOLILFD]LRQHHQHUJHWLFD 5LIHULPHQWLFDWDVWDOL (',),&,2 ,QGLUL]]R 7LSRORJLDHGLOL]LD 7LSRORJLDFRVWUXWWLYD 1XPHURGL DSSDUWDPHQWL $QQRGLFRVWUX]LRQH 9ROXPHORUGR ULVFDOGDWR9P 6XSHUILFLH GLVSHUGHQWH6P 5DSSRUWR69 )RWRGHOO¶HGLILFLR QRQREEOLJDWRULD 6XSHUILFLHXWLOHP =RQDFOLPDWLFD** 'HVWLQD]LRQHG¶XVR ,03,$17, $QQRGLLQVWDOOD]LRQH 5LVFDOGDPHQWR $FTXDFDOGD VDQLWDULD 5DIIUHVFDPHQWR )RQWLULQQRYDELOL 7LSRORJLD &RPEXVWLELOH 3RWHQ]DQRPLQDOHN: $QQRGLLQVWDOOD]LRQH 7LSRORJLD 3RWHQ]DQRPLQDOHN: &RPEXVWLELOH $QQRGLLQVWDOOD]LRQH 7LSRORJLD 3RWHQ]DQRPLQDOHN: &RPEXVWLELOH $QQRGLLQVWDOOD]LRQH (QHUJLDDQQXDOHSURGRWWD N:KHN:KW 7LSRORJLD 35235,(7$¶ 3URSULHWj ,QGLUL]]R 7HOHIRQRHPDLO 352*(77$=,21( 3URJHWWLVWDLDUFKLWHWWRQLFR ,QGLUL]]R 7HOHIRQRHPDLO 3URJHWWLVWDLLPSLDQWL ,QGLUL]]R 7HOHIRQRHPDLO &26758=,21( &RVWUXWWRUH ,QGLUL]]R 7HOHIRQRHPDLO 'LUHWWRUHLODYRUL ,QGLUL]]R 7HOHIRQRHPDLO ALLEGATO 5 (Allegato A, paragrafo 8) *5$),&2'(//(35(67$=,21,(1(5*(7,&+(*/2%$/((3$5=,$/, 5$&&20$1'$=,21, '$7,35(67$=,21,(1(5*(7,&+(3$5=,$/, 5$))5(6&$0(172 ,QGLFHHQHUJLDSULPDULD(3H $&48$&$/'$ 6$1,7$5,$ 5,6&$/'$0(172 ,QGLFHHQHUJLDSULPDULD(3L ,QGLFHHQHUJLDSULPDULDOLPLWHGL OHJJH ,QGLFHHQHUJLDSULPDULDOLPLWHGL OHJJHGOJV ,QGLFHLQYROXFUR(3HLQYRO ,QGLFHLQYROXFUR(3LLQYRO 5HQGLPHQWRLPSLDQWR )RQWLULQQRYDELOL 5HQGLPHQWRPHGLRVWDJLRQDOH LPSLDQWRηJ )RQWLULQQRYDELOL ,QGLFHHQHUJLDSULPDULD (3DFV )RQWLULQQRYDELOL 5$&&20$1'$=,21, 3UHVWD]LRQH (QHUJHWLFD&ODVVH DYDOOHGHOVLQJROR LQWHUYHQWR ,QWHUYHQWL Tempo di ritorno (anni) 35(67$=,21((1(5*(7,&$5$**,81*,%,/( &/$66 ………….. N:KPDQQR ……… (<10 anni) ALLEGATO 5 (Allegato A, paragrafo 8) ,),&$=,21(&/$66,),&$=,21( &/$66,),&$=,21(3523267$ &/$66((1(5*(7,&$3523267$ % 0(72'2/2*,$',&$/&2/2$'277$7$ 48$/,7$¶,192/8&523523267$ 5$))5(6&$0(172 , ,, ,,, ,9 9 127( 7(&1,&2$%,/,7$72 1RPHHFRJQRPH 'HQRPLQD]LRQH ,QGLUL]]R 7LWROR 7HOHIRQRHPDLO 2UGLQH,VFUL]LRQH 5XRORULVSHWWRDOO¶HGLILFLR '$7,',,1*5(662 3URJHWWRHQHUJHWLFR 3URYHQLHQ]DHUHVSRQVDELOLWj 5LOLHYRVXOO¶HGLILFLR 62)7:$5( 'HQRPLQD]LRQH 3URGXWWRUH 'LFKLDUD]LRQHGLULVSRQGHQ]DHJDUDQ]LDGLVFRVWDPHQWRPDVVLPRGHLULVXOWDWLFRQVHJXLWLLQIHULRUHDO ULVSHWWRDLYDORULGHOODPHWRGRORJLDGLFDOFRORGLULIHULPHQWRQD]LRQDOH81,76« 'DWDDVVHYHUD]LRQHGHO7HFQLFRDELOLWDWR««««««««««««««««««««««««« )LUPDGHO7HFQLFRDELOLWDWR 'DWDDVVHYHUD]LRQHGHO'LUHWWRUHGHLODYRUL«««««««««««««««««««««««««« )LUPDGHO'LUHWWRUHGHLODYRUL 127$3HUJOLHGLILFLQRQUHVLGHQ]LDOLXWLOL]]DUHTXHVWRVFKHPDFRQLWHUPLQLFRQWHQXWLHXQLWjGLPLVXUD DSSURSULDWLYHGLDOOHJDWR ALLEGATO 5 (Allegato A, paragrafo 8) ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LEGENDA (1) Eventuali informazioni aggiuntive nelle note (2) I dati di potenza relativi agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria sono riferiti alla potenza termica al focolare 2 (3) “PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE”: energia totale utilizzata dall’edificio per m di superficie utile (Indice prestazione energetica globale) 2 “PRESTAZIONE RISCALDAMENTO”: energia utilizzata per riscaldare l’edificio per m di superficie utile (Indice prestazione energetica per la climatizzazione invernale) 2 “PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO”: energia utilizzata per raffrescare l’edificio per m di superficie utile (Indice prestazione energetica per la climatizzazione estiva) 2 PRESTAZIONE ACQUA CALDA: energia utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria per m di superficie utile (Indice prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria) PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE: Miglioramento della prestazione energetica conseguente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione riportati nel paragrafo “Raccomandazioni” che presentano un tempo di ritorno degli investimenti inferiore a 10 anni. LIMITE DI LEGGE: Requisito minimo previsto per un edificio identico, di nuova costruzione, ubicato nella stessa località. EMISSIONI DI CO2: Emissioni clima alteranti derivanti dall’attuale efficienza energetica dell’edificio. (4) Indicare eventuali allegati descrittivi dell’intervento (5) La classe energetica complessiva dell’edificio è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 7 delle presenti Linee guida (6) La qualità prestazionale dell’involucro ai fini di contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 6 delle presenti Linee guida $OPRPHQWRQRQRSHUDWLYR ALLEGATO 6 (Allegato A, paragrafo 8) $77(67$72',&(57,),&$=,21((1(5*(7,&$ (GLILFLUHVLGHQ]LDOL ,1)250$=,21,*(1(5$/, &RGLFH&HUWLILFDWR 5LIHULPHQWLFDWDVWDOL 1XRYDFRVWUX]LRQH2 3URSULHWj ,QGLUL]]RHGLILFLR 9DOLGLWj 3DVVDJJLRGLSURSULHWj2 5LTXDOLILFD]LRQHHQHUJHWLFD2 Telefono ,QGLUL]]R (PDLO &/$66((1(5*(7,&$*/2%$/('(//¶(',),&,2 7,35( 67$=,21, (1 (5*(7, &+( 3$5=, $/, Edificio di classe: B *5$),&2'(//(35(67$=,21,(1(5*(7,&+(*/2%$/((3$5=,$/, 48$/,7$¶,192/8&525$))5(6&$0(172 , ,, ,,, ,9 9 0HWRGRORJLHGLFDOFRORDGRWWDWH 1 ALLEGATO 6 (Allegato A, paragrafo 8) 5$&&20$1'$=,21, 3UHVWD]LRQH(QHUJHWLFD&ODVVH Tempo DYDOOHGHOVLQJRORLQWHUYHQWR di ritorno(anni) ,QWHUYHQWL ………….. N:KPDQQR …… (<10 anni) 35(67$=,21((1(5*(7,&$5$**,81*,%,/( &/$66,),&$=,21((1(5*(7,&$*/2%$/('(//¶(',),&,2 6(59,=,(1(5*(7,&, ,1&/86,1(//$ &/$66,),&$=,21( 2 5LVFDOGDPHQWR 5DIIUHVFDPHQWR2 $FTXDFDOGDVDQLWDULD2 < ……. N:KPDQQR $ < ……. N:KPDQQR $ < …….. N:KPDQQR % «N:KP DQQR < …….. N:KPDQQR & 5LIOHJLVODWLYR ««N:KPDQQR < ……. N:KPDQQR ' < …… N:KPDQQR ( < …… N:KPDQQR ) > ……. N:KPDQQR * '$7,35(67$=,21,(1(5*(7,&+(3$5=,$/, 5$))5(6&$0(172 ,QGLFHHQHUJLDSULPDULD(3H 5,6&$/'$0(172 $&48$&$/'$6$1,7$5,$ ,QGLFHHQHUJLDSULPDULD(3L ,QGLFHHQHUJLDSULPDULD (3DFV )RQWLULQQRYDELOL ,QGLFHHQHUJLDSULPDULDOLPLWHGL OHJJH ,QGLFHHQSULPDULDOLPLWHGLOHJJH GOJV ,QGLFHLQYROXFUR(3HLQYRO ,QGLFH LQYROXFUR(3LLQYRO 5HQGLPHQWRLPSLDQWR )RQWLULQQRYDELOL 5HQGLPHQWRPHGLRVWDJLRQDOH LPSLDQWRηJ )RQWLULQQRYDELOL 2 ALLEGATO 6 (Allegato A, paragrafo 8) 127( (interventi di manutenzione edile ed impiantistica, energeticamente significativi, realizzati nella vita dell’edificio, sistemi gestionali in essere,…………) (',),&,2 7LSRORJLDHGLOL]LD 7LSRORJLDFRVWUXWWLYD $QQRGLFRVWUX]LRQH 1XPHURGL DSSDUWDPHQWL 9ROXPHORUGR ULVFDOGDWR9P 6XSHUILFLHGLVSHUGHQWH 6P 5DSSRUWR69 )RWRGHOO¶HGLILFLR QRQREEOLJDWRULD 6XSHUILFLHXWLOHP =RQDFOLPDWLFD** 'HVWLQD]LRQHG¶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llegato A, paragrafo 8) 62**(772&(57,),&$725( (QWH2UJDQLVPRSXEEOLFR 7HFQLFRDELOLWDWR (QHUJ\0DQDJHU 2UJDQLVPR6RFLHWj 1RPHHFRJQRPH 'HQRPLQD]LRQH ,QGLUL]]R 7LWROR 7HOHIRQRHPDLO 2UGLQH,VFUL]LRQH 'LFKLDUD]LRQHGL LQGLSHQGHQ]D ,QIRUPD]LRQLDJJLXQWLYH 6235$//82*+, '$7,',,1*5(662 3URJHWWRHQHUJHWLFR2 5LOLHYRVXOO¶HGLILFLR2 3URYHQLHQ]DHUHVSRQVDELOLWj 62)7:$5( 'HQRPLQD]LRQH 3URGXWWRUH 'LFKLDUD]LRQHGLULVSRQGHQ]DHJDUDQ]LDGLVFRVWDPHQWRPDVVLPRGHLULVXOWDWLFRQVHJXLWLLQIHULRUHDO ULVSHWWRDLYDORULGHOODPHWRGRORJLDGLFDOFRORGLULIHULPHQWRQD]LRQDOH81,76IRUQLWRGD«««««« 'DWDHPLVVLRQH«««««««««««««««««««««««««« )LUPDGHOWHFQLFR 4 ALLEGATO 6 (Allegato A, paragrafo 8) ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LEGENDA (1) Eventuali informazioni aggiuntive nelle note 2 (2) “PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE”: energia totale utilizzata dall’edificio per m di volume climatizzato (Indice prestazione energetica globale) 2 “PRESTAZIONE RISCALDAMENTO”: energia utilizzata per riscaldare l’edificio per m di volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la climatizzazione invernale) 2 “PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO”: energia utilizzata per raffrescare l’edificio per m di volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la climatizzazione estiva) 2 PRESTAZIONE ACQUA CALDA: energia utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria per m di volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria) PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE: Miglioramento della prestazione energetica conseguente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione riportati nel paragrafo “Raccomandazioni” che presentano un tempo di ritorno degli investimenti inferiore a 10 anni. LIMITE DI LEGGE: Requisito minimo previsto per un edificio identico, di nuova costruzione, ubicato nella stessa località. EMISSIONI DI CO2: Emissioni clima alteranti derivanti dall’attuale efficienza energetica dell’edificio. (3) La qualità prestazionale dell’involucro ai fini di contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 6 delle presenti Linee guida (4) Metodologie utilizzate per il calcolo delle prestazioni energetiche globali e parziali, di cui al punto 2, e per la determinazione della qualità dell’involucro di cui al punto 3. (5) Indicare eventuali allegati descrittivi degli interventi (6) La classe energetica complessiva dell’edificio è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 7 delle presenti Linee guida (vedi esempio a pagina 5) (7) I dati di potenza relativi agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria sono riferiti alla potenza termica al focolare (8) Dichiarazione di indipendenza e di imparzialità di giudizio del soggetto certificatore resa ai sensi degli articoli 359 e 481 del C.P.. $OPRPHQWRQRQRSHUDWLYR 5 ALLEGATO 6 (Allegato A, paragrafo 8) Esempio di classificazione di un edificio nel sistema nazionale Edificio residenziale esistente sito a XYZ GG: 2100 Rapporto di forma S/V= 0,60 Indice di prestazione energetica per il riscaldamento invernale dell’edificio: EPi=46 kWh/m2 anno Indice di prestazione energetica massimo ammissibile dell’edificio ai sensi della Tabella 1, dell’allegato C, del decreto legislativo 192/05: EPLi (2010) = 65 kWh/m2 anno Classe Ai+ < 16,25 kWh/m2 anno Classe Ai < 32,50 kWh/m2 anno EPi = 46 kWh/m2 anno Classe Bi < 48,75 kWh/m2 anno Classe Ci < 65.00 kWh/m2 anno Classe Di < 81,25 kWh/m2 anno Classe Ei < 113,75 kWh/m2 anno Classe Fi < 162,50 kWh/m2 anno Classe Gi >162,5 kWh/m2 anno 6(59,=,,1&/86, 1(//$ &/$66,),&$=,21( 2 5LVFDOGDPHQWR 5DIIUHVFDPHQWR2 $FTXDFDOGDVDQLWDULD2 < 16,25 N:KPDQQR $L < 32,50 N:KPDQQR $ L < 48,75 N:KPDQQR % L N:KP DQQR < 65,00 N:KPDQQR & L < 81,25 N:KPDQQR ' L 5LIOHJLVODWLYR N:KP < 113,75 N:KPDQQR ( L ) L < 162,50 N:KPDQQR * L > 162,50 N:KPDQQR Edificio di classe: BL 6 ALLEGATO 7 (Allegato A, paragrafo 8) $77(67$72',&(57,),&$=,21((1(5*(7,&$ (GLILFLQRQUHVLGHQ]LDOL ,1)250$=,21,*(1(5$/, &RGLFH&HUWLILFDWR 5LIHULPHQWLFDWDVWDOL 1XRYDFRVWUX]LRQH2 3URSULHWj ,QGLUL]]RHGLILFLR 9DOLGLWj 3DVVDJJLRGLSURSULHWj2 5LTXDOLILFD]LRQHHQHUJHWLFD2 Telefono ,QGLUL]]R (PDLO &/$66((1(5*(7,&$*/2%$/('(//¶(',),&,2 7,35( 67$=,21, (1 (5*(7, &+( 3$5=, $/, Edificio di classe: B *5$),&2'(//(35(67$=,21,(1(5*(7,&+(*/2%$/((3$5=,$/, 48$/,7$¶,192/8&525$))5(6&$0(172 , ,, ,,, ,9 9 0HWRGRORJLHGLFDOFRORDGRWWDWH 1 ALLEGATO 7 (Allegato A, paragrafo 8) 5$&&20$1'$=,21, 3UHVWD]LRQH(QHUJHWLFD&ODVVH Tempo DYDOOHGHOVLQJRORLQWHUYHQWR di ritorno(anni) ,QWHUYHQWL ………….. N:KPDQQR …… (<10 anni) 35(67$=,21((1(5*(7,&$5$**,81*,%,/( &/$66,),&$=,21((1(5*(7,&$*/2%$/('(//¶(',),&,2 6(59,=,(1(5*(7,&, ,1&/86,1(//$ &/$66,),&$=,21( 5LVFDOGDPHQWR2 5DIIUHVFDPHQWR2 $FTXDFDOGDVDQLWDULD2 ,OOXPLQD]LRQH2 < ……. N:KPDQQR $ < ……. N:KPDQQR $ «N:KP DQQR < …….. N:KPDQQR % < …….. N:KPDQQR & 5LIOHJLVODWLYR ««N:KPDQQR < ……. N:KP DQQR ' < …… N:KPDQQR ( < …… N:KPDQQR ) * > ……. N:KPDQQR '$7,35(67$=,21,(1(5*(7,&+(3$5=,$/, 5$))5(6&$0(172 ,QGLFHHQHUJLDSULPDULD (3H $&48$&$/'$ 6$1,7$5,$ 5,6&$/'$0(172 ,//80,1$=,21( ,QGLFHHQHUJLDSULPDULD (3L ,QGLFHHQHUJLDSULPDULD (3DFV ,QGLFHHQHUJLD SULPDULD(3LOO ,QGLFHHQSULPDULD OLPLWHGLOHJJH ,QGLFHHQHUJLDSULPDULD OLPLWHGLOHJJH ,QGLFHHQSULPDULDOLPLWHGL OHJJHGOJV ,QGLFHLQYROXFUR(3HLQYRO ,QGLFHLQYROXFUR (3LLQYRO 5HQGLPHQWRLPSLDQWR )RQWLULQQRYDELOL 5HQGLPHQWRPHGLR VWDJLRQDOHLPSLDQWRηJ )RQWLULQQRYDELOL )RQWLULQQRYDELOL )RQWLULQQRYDELOL 2 ALLEGATO 7 (Allegato A, paragrafo 8) 127( (interventi di manutenzione edile ed impiantistica, energeticamente significativi, realizzati nella vita dell’edificio, sistemi gestionali in essere,…………) (',),&,2 7LSRORJLDHGLOL]LD 7LSRORJLDFRVWUXWWLYD $QQRGLFRVWUX]LRQH 1XPHURGL DSSDUWDPHQWL 9ROXPHORUGR ULVFDOGDWR9P 6XSHUILFLHGLVSHUGHQWH 6P 5DSSRUWR69 )RWRGHOO¶HGLILFLR QRQREEOLJDWRULD 6XSHUILFLHXWLOHP =RQDFOLPDWLFD** 'HVWLQD]LRQHG¶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llegato A, paragrafo 8) &26758=,21( &RVWUXWWRUH ,QGLUL]]R 7HOHIRQRHPDLO 'LUHWWRUHLODYRUL ,QGLUL]]R 7HOHIRQRHPDLO 62**(772&(57,),&$725( (QWH2UJDQLVPRSXEEOLFR 7HFQLFRDELOLWDWR (QHUJ\0DQDJHU 2UJDQLVPR6RFLHWj 1RPHHFRJQRPH 'HQRPLQD]LRQH ,QGLUL]]R 7LWROR 7HOHIRQRHPDLO 2UGLQH,VFUL]LRQH 'LFKLDUD]LRQHGL LQGLSHQGHQ]D ,QIRUPD]LRQLDJJLXQWLYH 6235$//82*+, '$7,',,1*5(662 3URJHWWRHQHUJHWLFR2 5LOLHYRVXOO¶HGLILFLR2 3URYHQLHQ]DHUHVSRQVDELOLWj 62)7:$5( 'HQRPLQD]LRQH 3URGXWWRUH 'LFKLDUD]LRQHGLULVSRQGHQ]DHJDUDQ]LDGLVFRVWDPHQWRPDVVLPRGHLULVXOWDWLFRQVHJXLWLLQIHULRUHDO ULVSHWWRDLYDORULGHOODPHWRGRORJLDGLFDOFRORGLULIHULPHQWRQD]LRQDOH81,76IRUQLWRGD«««««« 'DWDHPLVVLRQH«««««««««««««««««««««««««« )LUPDGHOWHFQLFR 4 ALLEGATO 7 (Allegato A, paragrafo 8) ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LEGENDA (1) Eventuali informazioni aggiuntive nelle note 3 (2) “PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE”: energia totale utilizzata dall’edificio per m di volume climatizzato (Indice prestazione energetica globale) 3 “PRESTAZIONE RISCALDAMENTO”: energia utilizzata per riscaldare l’edificio per m di volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la climatizzazione invernale) 3 “PRESTAZIONE RAFFRESCAMENTO”: energia utilizzata per raffrescare l’edificio per m di volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la climatizzazione estiva) 3 PRESTAZIONE ACQUA CALDA: energia utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria per m di volume climatizzato (Indice prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria) PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE: Miglioramento della prestazione energetica conseguente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione riportati nel paragrafo “Raccomandazioni” che presentano un tempo di ritorno degli investimenti inferiore a 10 anni. LIMITE DI LEGGE: Requisito minimo previsto per un edificio identico, di nuova costruzione, ubicato nella stessa località. EMISSIONI DI CO2: Emissioni clima alteranti derivanti dall’attuale efficienza energetica dell’edificio. (3) La qualità prestazionale dell’involucro ai fini di contenere il fabbisogno di energia per il raffrescamento è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 6 delle presenti Linee guida (4) Metodologie utilizzate per il calcolo delle prestazioni energetiche globali e parziali, di cui al punto 2, e per la determinazione della qualità dell’involucro di cui al punto 3. (5) Indicare eventuali allegati descrittivi degli interventi (6) La classe energetica complessiva dell’edificio è determinata conformemente ai criteri del paragrafo 7 delle presenti Linee guida (7) I dati di potenza relativi agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria sono riferiti alla potenza termica al focolare (8) Dichiarazione di indipendenza e di imparzialità di giudizio del soggetto certificatore resa ai sensi degli articoli 359 e 481 del C.P.. $OPRPHQWRQRQRSHUDWLYR 5 ALLEGATO B (articolo 7, comma 2) NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO La metodologia di calcolo adottata dovrà garantire risultati conformi alle migliori regole tecniche, a tale requisito rispondono le normative UNI e CEN vigenti in tale settore. Gli aggiornamenti delle norme tecniche riportate nel presente allegato o le eventuali norme sostitutive subentrano direttamente alle corrispondenti norme dell’elenco che segue. NORME QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria; e successive integrazioni 1 NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO UNI EN ISO 13790 Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento NORME PER LA CARATTERIZZAZIONE DELL'INVOLUCRO UNI EN ISO 6946 Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica – Metodo di calcolo UNI EN ISO 10077-1 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti – Calcolo della trasmittanza termica – Parte 1: Generalità UNI EN ISO 10077-2 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure – Calcolo della trasmittanza termica – Metodo numerico per i telai UNI EN ISO 13786 Prestazione termica dei componenti per edilizia – Caratteristiche termiche dinamiche – Metodi di calcolo UNI EN ISO 13789 Prestazione termica degli edifici – Coefficienti di trasferimento del calore per trasmissione e ventilazione – Metodo di calcolo UNI EN ISO 13370 Prestazione termica degli edifici – Trasferimento di calore attraverso il terreno – Metodi di calcolo UNI EN ISO 10211 Ponti termici in edilizia – Flussi termici e temperature superficiali – Calcoli dettagliati 1 Sono in corso di elaborazione le seguenti parti: parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria ALLEGATO B (articolo 7, comma 2) UNI EN ISO 14683 Ponti termici in edilizia – Coefficiente di trasmissione termica lineica – Metodi semplificati e valori di riferimento UNI EN ISO 13788 Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia Temperatura superficiale interna per evitare l’umidità superficiale critica e condensazione interstiziale – Metodo di calcolo UNI EN 13363-1 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della trasmittanza solare e luminosa - Parte 1: Metodo semplificato UNI EN 13363-2 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della trasmittanza solare e luminosa - Parte 2: Metodo di calcolo dettagliato UNI 11235 Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde. NORME PER LA VENTILAZIONE UNI 10339 Impianti aeraulici a fini di benessere – Generalità, classificazione e requisiti - Regole per la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura UNI EN 13779 Ventilazione degli edifici non residenziali – Requisiti di prestazione per i sistemi di ventilazione e di climatizzazione UNI EN 15242 Ventilazione degli edifici - Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d'aria negli edifici, comprese le infiltrazioni BANCHE DATI E NORME DI SUPPORTO UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici UNI 10351 Materiali da costruzione – Conduttività termica e permeabilità al vapore UNI 10355 Murature e solai – Valori di resistenza termica e metodo di calcolo UNI EN 410 Vetro per edilizia – Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate UNI EN 673 Vetro per edilizia – Determinazione della trasmittanza termica (valore U) – Metodo di calcolo UNI EN ISO 7345 Isolamento termico – Grandezze fisiche e definizioni UNI 8065 Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile UNI EN 303-5 Caldaie per riscaldamento - Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale e automatica, con una potenza termica nominale fino a 300 kW - Parte 5: Terminologia, requisiti, prove e marcatura ANNEX_ 06 Supplemento ordinario alla “Gazzetta Uf¿ciale„ n. 71 del 28 marzo 2011 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% 2, comma 20/b - art.- 1,art.comma 1 23-12-1996,n. n. - Filiale Legge 27-02-2004, 46 -662 Filiale di Romadi Roma GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PA R T E P R I M A Roma - Lunedì, 28 marzo 2011 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA AVVISO AL PUBBLICO Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma N. 81/L DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modi¿ca e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. 28-3-2011 Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 71 SOMMARIO DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28. Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modi¿ca e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/ CE. (11G0067) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1 ALLEGATO 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 24 ALLEGATO 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 29 ALLEGATO 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 31 ALLEGATO 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 33 NOTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 36 — III — 28-3-2011 Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 71 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28. Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modi¿ca e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/ CE. IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modi¿ca e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modi¿ca la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le speci¿che relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modi¿ca la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le speci¿che relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna ed abroga la direttiva 93/12/CEE; Vista la Comunicazione n. 2010/C160/01 della Commissione, del 19 giugno 2010, sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi; Vista la Comunicazione n. 2010/C160/02 della Commissione, del 19 giugno 2010, sull’attuazione pratica del regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e sulle norme di calcolo per i biocarburanti; Vista la Decisione della Commissione n. 2010/335/UE, del 10 giugno 2010 relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai ¿ni dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE [noti¿cata con il numero C(2010) 3751]; Vista la Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui criteri di sostenibilità relativamente all’uso di fonti da biomassa solida e gassosa per l’elettricità, il riscaldamento ed il raffrescamento - COM(2010); Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009, ed in particolare l’articolo 17, comma 1, con il quale sono dettati criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2009/28/CE; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modi¿cazioni; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modi¿cazioni; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99; Visto il Piano d’azione sulle fonti rinnovabili trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea nel mese di luglio 2010, redatto dall’Italia in attuazione dell’articolo 4 della direttiva 2006/32/CE e della decisione 30 giugno 2009, n. 2009/548/CE; Visto il decreto in data 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali, pubblicato nella Gazzetta Uf¿ciale n. 219 del 18 settembre 2010; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2010; Acquisito il parere della Conferenza uni¿cata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 gennaio 2011; Acquisito i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle ¿nanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e per la sempli¿cazione normativa; Emana il seguente decreto legislativo: TITOLO I FINALITA’ E OBIETTIVI Art. 1. Finalità 1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96, de¿nisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, ¿nanziario e — 1 — 28-3-2011 Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi ¿no al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo ¿nale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Il presente decreto inoltre detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all’informazione e alla formazione nonché all’accesso alla rete elettrica per l’energia da fonti rinnovabili e ¿ssa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. Art. 2. De¿nizioni 1. Ai ¿ni del presente decreto legislativo si applicano le de¿nizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003. Si applicano inoltre le seguenti de¿nizioni: a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; b) «energia aerotermica»: energia accumulata nell’aria ambiente sotto forma di calore; c) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre; d) «energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle acque super¿ciali sotto forma di calore; e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, ri¿uti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei ri¿uti industriali e urbani; f) «consumo ¿nale lordo di energia»: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all’industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all’agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di calore con la distribuzione e la trasmissione; g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edi¿ci o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria; h) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l’elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa; i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa; l) «garanzia di origine»: documento elettronico che serve esclusivamente a provare ad un cliente ¿nale che una determinata quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da fonti rinnovabili come pre- Serie generale - n. 71 visto all’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/ CE e dai provvedimenti attuativi di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125; m) «edi¿cio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edi¿cio che ricade in una delle seguenti categorie: i) edi¿cio esistente avente super¿cie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro; ii) edi¿cio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria; n) «edi¿cio di nuova costruzione»: edi¿cio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; o) «biometano»: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale; p) «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l’uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Comprende, non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi ¿scali, le restituzioni d’imposta, i regimi di sostegno all’obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certi¿cati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni; q) «centrali ibride»: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili. Art. 3. Obiettivi nazionali 1. La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo ¿nale lordo di energia da conseguire nel 2020 è pari a 17 per cento. 2. Nell’ambito dell’obiettivo di cui al comma 1, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento del consumo ¿nale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno. 3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti con una progressione temporale coerente con le indicazioni dei Piani di azione nazionali per le energie rinnovabili predisposti ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2009/28/CE. 4. Le modalità di calcolo degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono indicate nell’allegato 1. — 2 — 28-3-2011 Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 71 di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili. TITOLO II PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI Art. 5. Autorizzazione Unica Capo I AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE Art. 4. Principi generali 1. Al ¿ne di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all’articolo 3, la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative sempli¿cate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle speci¿che caratteristiche di ogni singola applicazione. 2. L’attività di cui al comma 1 è regolata, secondo un criterio di proporzionalità: a) dall’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modi¿cato dall’articolo 5 del presente decreto; b) dalla procedura abilitativa sempli¿cata di cui all’articolo 6, ovvero c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all’articolo 6, comma 11. 3. Al ¿ne di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modi¿cazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all’individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell’ambito della valutazione di impatto ambientale. 4. I gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all’immissione e al ritiro dell’energia prodotta da una pluralità di impianti non inserite nei preventivi di connessione, richiedono l’autorizzazione con il procedimento di cui all’articolo 16, salvaguardando l’obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione. 5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei ri¿uti, è fatto salvo quanto disposto dall’articolo 182, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modi¿cazioni. 6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite speci¿che procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti sempli¿cati, per i casi di realizzazione di impianti 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, nonché le modi¿che sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modi¿cato dal presente articolo, secondo le modalità procedimentali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12, nonché dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Province autonome. 2. All’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della veri¿ca di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modi¿cazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modi¿cazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale». 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza uni¿cata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modi¿ca sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell’autorizzazione unica in caso di modi¿che quali¿cate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all’emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 6 gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni ¿siche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di veri¿ca di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modi¿chino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato. 4. Qualora il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia delegato alle Province, queste ultime trasmettono alle Regioni, secondo modalità stabilite dalle stesse, le informazioni e i dati sulle autorizzazioni rilasciate. — 3 — 28-3-2011 Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE 5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modi¿cato dal comma 2 del presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 6. Procedura abilitativa sempli¿cata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile 1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragra¿ 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa sempli¿cata di cui ai commi seguenti. 2. Il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a ¿rma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienicosanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5. 3. Per la procedura abilitativa sempli¿cata si applica, previa deliberazione del Comune e ¿no alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal comma 11 dell’articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, noti¿ca all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modi¿che o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l’attività di costruzione deve ritenersi assentita. 5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all’ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento ¿ssato ai sensi dell’articolo 2 della legge Serie generale - n. 71 7 agosto 1990, n. 241, e successive modi¿cazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l’interessato può adire i rimedi di tutela di cui all’articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l’attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l’amministrazione comunale provvede ad acquisirli d’uf¿cio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modi¿cazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso ¿no alla acquisizione degli atti di assenso ovvero ¿no all’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 6-bis, o all’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. La realizzazione dell’intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa sempli¿cata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L’interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori. 7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. 8. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certi¿cato di collaudo ¿nale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modi¿cazioni del classamento catastale. 9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale ¿no ad 1 MW elettrico, de¿nendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse sono assoggettate all’autorizzazione unica di cui all’articolo 5. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono altresì le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le ¿nalità di cui all’articolo 16, comma 2. Con le medesime modalità di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell’impianto. 10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura sempli¿cata di cui al presente articolo. — 4 — 28-3-2011 Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE 11. La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragra¿ 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale ¿no a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edi¿ci, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche. Art. 7. Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili 1. Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edi¿ci esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modi¿cano la sagoma degli edi¿ci stessi; b) la super¿cie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modi¿cazioni. 2. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a), e dell’articolo 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di installazione di impianti solari termici sono realizzati previa comunicazione secondo le modalità di cui al medesimo articolo 6, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) gli impianti siano realizzati su edi¿ci esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edi¿ci; b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. 3. All’articolo 6, comma 2, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono soppresse le parole: «e termici, senza serbatoio di accumulo esterno». 4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza uni¿cata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata Serie generale - n. 71 in vigore del presente decreto, sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edi¿ci, e sono individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa sempli¿cata di cui all’articolo 6. 5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a), e dell’articolo 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4, realizzati negli edi¿ci esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l’utilizzo nei medesimi edi¿ci, sono soggetti alla previa comunicazione secondo le modalità di cui al medesimo articolo 6. 6. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura sempli¿cata di cui al presente articolo. 7. L’installazione di pompe di calore da parte di installatori quali¿cati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edi¿ci esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera. Art. 8. Disposizioni per la promozione dell’utilizzo del biometano 1. Al ¿ne di favorire l’utilizzo del biometano nei trasporti, le regioni prevedono speci¿che sempli¿cazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai ¿ni della distribuzione del metano. 2. Al ¿ne di incentivare l’utilizzo del biometano nei trasporti, gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sonodichiarati opere di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza. Art. 9. Disposizioni speci¿che in materia di energia geotermica 1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modi¿cazioni: a) all’articolo 1: 1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Al ¿ne di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono altresì di interesse nazionale i Àuidi geotermici a media ed alta entalpia ¿nalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del Àuido geotermico nelle stesse — 5 — 28-3-2011 Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere autorizzati più di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW”; 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Fatto salvo quanto disposto ai comma 3, 3-bis e 5, sono di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all’insieme degli impianti nell’ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal solo Àuido geotermico alla temperatura convenzionale dei reÀui di 15 gradi centigradi.”; b) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modi¿cazioni: 1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, l’autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l’intesa con la regione interessata; all’atto del rilascio del permesso di ricerca, l’autorità competente stabilisce le condizioni e le modalità con le quali è fatto obbligo al concessionario di procedere alla coltivazione dei Àuidi geotermici in caso di esito della ricerca conforme a quanto indicato nella richiesta di permesso di ricerca.”; 2) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Sono considerate concorrenti le domande, riferite esclusivamente alla medesima area della prima domanda, fatte salve le domande relative agli impianti sperimentali di potenza nominale non superiore a 5 MW, pervenute all’autorità competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino uf¿ciale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla Regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino uf¿ciale degli idrocarburi, di cui all’articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modi¿cazione. Alla denominazione del Bollettino uf¿ciale degli idrocarburi sono aggiunte in ¿ne le parole «e delle georisorse» (BUIG).”; c) all’articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, l’autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l’intesa con la Regione interessata.”; d) all’articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione può essere richiesta, in concorrenza, da altri operatori con l’esclusione di quelli relativi agli impianti sperimentali di cui all’articolo 1, comma 3-bis. Sono considerate concorrenti le domande, riferite esclusivamente alla medesima area della prima domanda, pervenute all’autorità competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino uf¿ciale regionale o Serie generale - n. 71 in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino uf¿ciale degli idrocarburi e delle georisorse.”; e) all’articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. La concessione rilasciata per l’utilizzazione di risorse geotermiche può essere revocata qualora risulti inattiva da almeno due anni e sia richiesto il subentro nella concessione di coltivazione per la realizzazione di impianti sperimentali di cui all’articolo 1, comma 3-bis, con esclusione dei soggetti che direttamente abbiano realizzato o stiano realizzando altre centrali geotermoelettriche, anche di tipo convenzionale, con potenza nominale installata superiore ai 5 MW. Il subentrante sarà tenuto al pagamento, in unica soluzione, di un indennizzo equivalente al doppio del canone annuo di cui al comma 2 dell’articolo 16.”; f) all’articolo 16, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. Limitatamente alla sperimentazione di impianti pilota a ridotto impatto ambientale, di cui all’articolo 1, comma 3-bis, non sono dovuti i contributi di cui al precedente comma 4 per la produzione di energia elettrica sino a 5 MW per ciascun impianto”. Capo II REGOLAMENTAZIONE TECNICA Art. 10. Requisiti e speci¿che tecniche 1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi statali a condizione che rispettino i requisiti e le speci¿che tecniche di cui all’allegato 2. Sono fatte salve le diverse decorrenze indicate nel medesimo allegato 2. 2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, UNI e CEI trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una rassegna della vigente normativa tecnica europea, tra cui i marchi di qualità ecologica, le etichette energetiche e gli altri sistemi di riferimento tecnico creati da organismi europei di normalizzazione, applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che utilizzano fonti rinnovabili. La rassegna include informazioni sulle norme tecniche in elaborazione. 3. Sulla base della documentazione di cui al comma 2, l’allegato 2 è periodicamente aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La decorrenza dell’ef¿cacia del decreto è stabilita tenendo conto dei tempi necessari all’adeguamento alle norme tecniche con riguardo alle diverse taglie di impianto e non può essere ¿ssata prima di un anno dalla sua pubblicazione. — 6 — 28-3-2011 Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l’accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti dall’allegato 2: a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri; b) non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10 per cento della super¿cie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente. 5. I limiti di cui al comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni. 6. Il comma 4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Serie generale - n. 71 5. Sono abrogati: a) l’articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; b) l’articolo 4, commi 22 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. 6. Nei piani di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa, le regioni e le province autonome possono prevedere che i valori di cui all’allegato 3 debbano essere assicurati, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell’aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA). 7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. Art. 12. Misure di sempli¿cazione Art. 11. Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edi¿ci di nuova costruzione e negli edi¿ci esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti 1. I progetti di edi¿ci di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edi¿ci esistenti prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all’allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all’Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all’allegato 3. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edi¿ci di cui alla Parte seconda e all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modi¿cazioni, e a quelli speci¿camente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici. 3. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. 4. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai ¿ni dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione. 1. I progetti di edi¿ci di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edi¿ci esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all’allegato 3, bene¿ciano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edi¿ci e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2. I soggetti pubblici possono concedere a terzi super¿ci di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai siti militari e alle aree militari in conformità con quanto previsto dall’articolo 355 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della sempli¿cazione, previa intesa con la Conferenza uni¿cata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al riordino degli oneri economici e ¿nanziari e delle diverse forme di — 7 — 28-3-2011 Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE garanzia richiesti per l’autorizzazione, la connessione, la costruzione, l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili e il rilascio degli incentivi ai medesimi impianti. Il riordino è effettuato sulla base dei seguenti criteri: a) coordinare ed uni¿care, laddove possibile, i diversi oneri e garanzie al ¿ne di evitare duplicazioni o sovrapposizioni; b) rendere proporzionato e razionale il sistema complessivo di oneri e garanzie; c) rendere ef¿ciente l’intero processo amministrativo ed accelerare la realizzazione degli impianti, corrispondendo agli obiettivi di cui all’articolo 3 e, al contempo, contrastando attività speculative nelle diverse fasi di autorizzazione, connessione, costruzione, esercizio degli impianti e rilascio degli incentivi; d) prevedere la possibilità di diversi¿care gli oneri e le garanzie per fonti e per fasce di potenza, tenendo conto dell’effetto scala; e) coordinare gli oneri previsti dall’articolo 24, comma 4, lettera b), per l’assegnazione degli incentivi, quelli previsti dall’articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, ai ¿ni dell’autorizzazione, e quelli a garanzia della connessione degli impianti disposti anche in attuazione dell’articolo 1-septies, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 105 del 2010; f) per gli oneri e le garanzie a favore di Regioni o di enti locali, prevedere principi minimi generali che restano validi ¿no all’emanazione di un’apposita normativa regionale; g) de¿nire i casi in cui l’acquisizione del nulla osta minerario, previsto dall’articolo 120 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, può essere sostituito da dichiarazione del progettista circa l’insussistenza di interferenze con le attività minerarie, prevedendo la pubblicazione delle informazioni necessarie a tal ¿ne da parte dalla competente autorità di vigilanza mineraria ed eventualmente coinvolgendo le Regioni interessate; h) de¿nire, con riferimento all’obbligo di rimessa in pristino del sito di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 le modalità e le garanzie da rispettare per assicurare il corretto smaltimento dei componenti dell’impianto. Art. 13. Certi¿cazione energetica degli edi¿ci 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modi¿cazioni: a) all’articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) i criteri generali per la certi¿cazione energetica degli edi¿ci e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione; » b) all’articolo 6, comma 1-bis, sono soppresse le parole: “con riferimento al comma 4”; Serie generale - n. 71 c) all’articolo 6, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: «2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edi¿ci o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certi¿cazione energetica degli edi¿ci. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edi¿ci e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certi¿cazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater. 2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edi¿ci o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certi¿cazione energetica.». TITOLO III INFORMAZIONE E FORMAZIONE Art. 14. Disposizioni in materia di informazione 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici (GSE) realizza, aggiornandolo sulla base dell’evoluzione normativa, in collaborazione con l’ENEA per quanto riguarda le informazioni relative all’ef¿cienza energetica, un portale informatico recante: a) informazioni dettagliate sugli incentivi nazionali per le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, calore e freddo e sulle relative condizioni e modalità di accesso; b) informazioni sui bene¿ci netti, sui costi e sull’ef¿cienza energetica delle apparecchiature e dei sistemi per l’uso di calore, freddo ed elettricità da fonti energetiche rinnovabili; c) orientamenti che consentano a tutti i soggetti interessati, in particolare agli urbanisti e agli architetti, di considerare adeguatamente la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta ef¿cienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di piani¿cazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali; d) informazioni riguardanti le buone pratiche adottate nelle regioni, nelle provincie autonome e nelle province per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per promuovere il risparmio e l’ef¿cienza energetica; e) informazioni di sintesi in merito ai procedimenti autorizzativi adottati nelle regioni, nelle province autonome e nelle province per l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili, anche a seguito di quanto previsto nelle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 2. Il GSE, con le modalità di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, può stipulare accordi con le autorità locali e regionali per elaborare programmi d’informazione, sensibilizzazione, orientamento — 8 — 28-3-2011 Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 71 o formazione, al ¿ne di informare i cittadini sui bene¿ci e sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell’impiego di energia da fonti rinnovabili. I programmi sono coordinati con quelli svolti in attuazione del comma 1 e riportati nel portale informatico di cui al medesimo comma 1. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le condizioni e le modalità con le quali i fornitori o gli installatori di impianti a fonti rinnovabili abilitati alle attività di cui all’articolo 15, commi 4 e 6, rendono disponibili agli utenti ¿nali informazioni sui costi e sulle prestazioni dei medesimi impianti. 6. Il riconoscimento della quali¿cazione rilasciata da un altro Stato membro è effettuato sulla base di principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 7 novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell’allegato 4. 7. I titoli di quali¿cazione di cui ai precedenti commi sono resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia. Art. 15. Capo I RETE ELETTRICA TITOLO IV RETI ENERGETICHE Sistemi di quali¿cazione degli installatori 1. La quali¿ca professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edi¿ci, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. 2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando: a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all’allegato 4 e attesta la quali¿cazione degli installatori; b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell’allegato 4. 3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell’allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all’allegato 4 e l’omogeneità a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l’ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell’attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresì stipulare accordi con l’ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui all’articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modi¿cazioni, per il supporto nello svolgimento delle attività di cui al comma 3. 5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la ¿nanza pubblica derivanti dalle attività di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attività. Art. 16. Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche 1. La costruzione e l’esercizio delle opere di cui all’articolo 4, comma 4, sono autorizzati dalla Regione competente su istanza del gestore di rete, nella quale sono indicati anche i tempi previsti per l’entrata in esercizio delle medesime opere. L’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di sempli¿cazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modi¿cazioni. 2. Le Regioni possono delegare alle Province il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, qualora le opere di cui all’articolo 4, comma 4, nonché gli impianti ai quali le medesime opere sono funzionali, ricadano interamente all’interno del territorio provinciale. 3. Le Regioni e, nei casi previsti al comma 2, le Province delegate assicurano che i procedimenti di cui al comma 1 siano coordinati con i procedimenti di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, comunque denominati, allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi de¿niti in attuazione dell’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. Il procedimento di cui al comma 1 si applica anche alla costruzione di opere e infrastrutture della rete di distribuzione, funzionali al miglior dispacciamento dell’energia prodotta da impianti già in esercizio. Art. 17. Interventi per lo sviluppo delle reti elettriche di trasmissione 1. Terna S.p.A. individua in una apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale gli interventi di cui all’articolo 4, comma 4, tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti in corso. 2. In una apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale Terna S.p.A. individua gli interventi di potenziamento della rete che risultano necessari per assicurare l’immissione e il ritiro integrale dell’energia prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile già in esercizio. — 9 — 28-3-2011 Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE 3. Le sezioni del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, di cui ai commi 1 e 2, possono includere sistemi di accumulo dell’energia elettrica ¿nalizzati a facilitare il dispacciamento degli impianti non programmabili. 4. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede alla regolamentazione di quanto previsto al comma 3 e assicura che la remunerazione degli investimenti per la realizzazione e la gestione delle opere di cui ai commi 1, 2 e 3 tenga adeguatamente conto dell’ef¿cacia ai ¿ni del ritiro dell’energia da fonti rinnovabili, della rapidità di esecuzione ed entrata in esercizio delle medesime opere, anche con riferimento, in modo differenziato, a ciascuna zona del mercato elettrico e alle diverse tecnologie di accumulo. 5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Art. 19. Ulteriori compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di accesso alle reti elettriche 1. Entro il 30 giugno 2013 e, successivamente, ogni due anni, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiorna le direttive di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, perseguendo l’obiettivo di assicurare l’integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico nella misura necessaria per il raggiungimento al 2020 degli obiettivi di cui all’articolo 3. 2. Con la medesima periodicità di cui al comma 1, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas effettua un’analisi quantitativa degli oneri di sbilanciamento gravanti sul sistema elettrico connessi al dispacciamento di ciascuna delle fonti rinnovabili non programmabili, valutando gli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo. Art. 18. Capo II RETE DEL GAS NATURALE Interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione 1. Ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi di ammodernamento secondo i concetti di smart grid spetta una maggiorazione della remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione, limitatamente ai predetti interventi di ammodernamento. I suddetti interventi consistono prioritariamente in sistemi per il controllo, la regolazione e la gestione dei carichi e delle unità di produzione, ivi inclusi i sistemi di ricarica di auto elettriche. 2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede alla de¿nizione delle caratteristiche degli interventi di cui al comma 1 e assicura che il trattamento ivi previsto tenga conto dei seguenti criteri: a) indicazioni delle Regioni territorialmente interessate agli interventi; b) dimensione del progetto di investimento, in termini di utenze attive coinvolte, sistemi di stoccaggio ed effetti sull’ef¿cacia ai ¿ni del ritiro integrale dell’energia da generazione distribuita e fonti rinnovabili; c) grado di innovazione del progetto, in termini di capacità di aggregazione delle produzioni distribuite ¿nalizzata alla regolazione di tensione e all’uniformità del diagramma di produzione, di impiego di sistemi avanzati di comunicazione, controllo e gestione; d) rapidità di esecuzione ed entrata in esercizio delle opere. 3. Le imprese distributrici di energia elettrica, fatti salvi gli atti di assenso dell’amministrazione concedente, rendono pubblico con periodicità annuale il piano di sviluppo della loro rete, secondo modalità individuate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Il piano di sviluppo della rete di distribuzione, predisposto in coordinamento con Terna S.p.A. e in coerenza con i contenuti del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, indica i principali interventi e la previsione dei relativi tempi di realizzazione, anche al ¿ne di favorire lo sviluppo coordinato della rete e degli impianti di produzione. Serie generale - n. 71 Art. 20. Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas emana speci¿che direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. 2. Le direttive di cui al comma 1, nel rispetto delle esigenze di sicurezza ¿sica e di funzionamento del sistema: a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e ¿siche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l’odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l’immissione nella rete del gas naturale; b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza; a tal ¿ne l’allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza; c) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano; d) ¿ssano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l’espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l’individuazione e la realizzazione della soluzione de¿nitiva di allacciamento; e) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia; — 10 — 28-3-2011 Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE f) stabiliscono i casi e le regole per consentire al soggetto che richiede l’allacciamento di realizzare in proprio gli impianti necessari per l’allacciamento, individuando altresì i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al ¿ne di de¿nire i requisiti tecnici di detti impianti; Serie generale - n. 71 Capo III RETI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO Art. 22. g) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l’allacciamento di nuovi impianti; h) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa Autorità per l’energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti; i) stabiliscono le misure necessarie af¿nché l’imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano non penalizzi lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano. Art. 21. Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale 1. Il biometano immesso nella rete del gas naturale alle condizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 20 è incentivato, su richiesta del produttore, secondo una delle seguenti modalità: a) mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento; b) mediante il rilascio di certi¿cati di immissione in consumo ai ¿ni dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modi¿cazioni, qualora il biometano sia immesso in rete e, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i trasporti; c) mediante l’erogazione di uno speci¿co incentivo di durata e valore de¿niti con il decreto di cui al comma 2, qualora sia immesso nella rete del gas naturale. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas de¿nisce le modalità con le quali le risorse per l’erogazione dell’incentivo di cui alla presente lettera trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le direttive per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, fatto salvo quanto previsto all’articolo 33, comma 5. Sviluppo dell’infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento 1. Le infrastrutture destinate all’installazione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento sono assimilate ad ogni effetto, esclusa la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nei casi e alle condizioni de¿nite con il decreto di cui al comma 5. 2. In sede di piani¿cazione e progettazione, anche ¿nalizzate a ristrutturazioni di aree residenziali, industriali o commerciali, nonché di strade, fognature, reti idriche, reti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas e reti per le telecomunicazioni, i Comuni veri¿cano la disponibilità di soggetti terzi a integrare apparecchiature e sistemi di produzione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, anche alimentate da fonti non rinnovabili. 3. Al ¿ne di valorizzare le ricadute dell’azione di piani¿cazione e veri¿ca di cui al comma 2, i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti de¿niscono, in coordinamento con le Province e in coerenza con i Piani energetici regionali, speci¿ci Piani di sviluppo del teleriscaldamento e del teleraffrescamento volti a incrementare l’utilizzo dell’energia prodotta anche da fonti rinnovabili. I Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti possono de¿nire i Piani di cui al periodo precedente, anche in forma associata, avvalendosi dell’azione di coordinamento esercitata dalle Province. 4. E’ istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 c€/Sm3, posto a carico dei clienti ¿nali. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas disciplina le modalità di applicazione e raccolta del suddetto corrispettivo. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza uni¿cata, sono de¿nite le modalità di gestione e accesso del fondo di cui al comma 4, nonché le modalità per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, tenendo conto: a) della disponibilità di biomasse agroforestali nelle diverse regioni, ovvero nelle diverse sub-aree o bacini, ove individuati dalla piani¿cazione regionale o sub-regionale; b) delle previsioni dei piani regionali per il trattamento dei ri¿uti e in particolare degli impianti di valorizzazione energetica a valle della riduzione, del riuso e della raccolta differenziata, nel rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei ri¿uti; — 11 — 28-3-2011 Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE c) della disponibilità di biomasse di scarto in distretti agricoli e industriali; d) della fattibilità tecnica ed economica di reti di trasporto di calore geotermico; e) della presenza di impianti e progetti di impianti operanti o operabili in cogenerazione; f) della distanza dei territori da reti di teleriscaldamento esistenti. TITOLO V REGIMI DI SOSTEGNO Serie generale - n. 71 e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 4. Dal presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Capo II REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI Art. 24. Capo I PRINCIPI GENERALI Meccanismi di incentivazione Art. 23. Principi generali 1. Il presente Titolo ride¿nisce la disciplina dei regimi di sostegno applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili e all’ef¿cienza energetica attraverso il riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione. La nuova disciplina stabilisce un quadro generale volto alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell’ef¿cienza energetica in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l’ef¿cacia, l’ef¿cienza, la sempli¿cazione e la stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo l’armonizzazione con altri strumenti di analoga ¿nalità e la riduzione degli oneri di sostegno speci¿ci in capo ai consumatori. 2. Costituiscono ulteriori principi generali dell’intervento di riordino e di potenziamento dei sistemi di incentivazioni la gradualità di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati e la proporzionalità agli obiettivi, nonché la Àessibilità della struttura dei regimi di sostegno, al ¿ne di tener conto dei meccanismi del mercato e dell’evoluzione delle tecnologie delle fonti rinnovabili e dell’ef¿cienza energetica. 3. Non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di quali¿ca degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci. Fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi ha durata di dieci anni dalla data dell’accertamento e si applica alla persona ¿sica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché ai seguenti soggetti: a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta; b) il soggetto responsabile dell’impianto; c) il direttore tecnico; d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo; 1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri generali di cui al comma 2 e dei criteri speci¿ci di cui ai commi 3 e 4. La salvaguardia delle produzioni non incentivate è effettuata con gli strumenti di cui al comma 8. 2. La produzione di energia elettrica dagli impianti di cui al comma 1 è incentivata sulla base dei seguenti criteri generali: a) l’incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio; b) il periodo di diritto all’incentivo è pari alla vita media utile convenzionale delle speci¿che tipologie di impianto e decorre dalla data di entrata in esercizio dello stesso; c) l’incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico dell’energia prodotta; d) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto, sulla base di un contratto-tipo de¿nito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 5; e) fatto salvo quanto previsto dalla lettera i) del presente comma e dalla lettera c) del comma 5, l’incentivo è attribuito esclusivamente alla produzione da nuovi impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di integrale ricostruzione, da impianti ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, e da centrali ibride, limitatamente alla quota di energia prodotta da fonti rinnovabili; f) l’incentivo assegnato all’energia prodotta da impianti solari fotovoltaici è superiore per gli impianti ad alta concentrazione (400 soli) e tiene conto del maggior rapporto tra energia prodotta e super¿cie utilizzata; g) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l’incentivo tiene conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima, nonché dell’esigenza di destinare prioritariamente: i. le biomasse legnose trattate per via esclusivamente meccanica all’utilizzo termico; ii. i bioliquidi sostenibili all’utilizzo per i trasporti; — 12 — 28-3-2011 Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE iii. il biometano all’immissione nella rete del gas naturale e all’utilizzo nei trasporti. h) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, in aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l’incentivo è ¿nalizzato a promuovere: i. l’uso ef¿ciente di ri¿uti e sottoprodotti, di biogas da reÀui zootecnici o da sottoprodotti delle attività agricole, agro-alimentari, agroindustriali, di allevamento e forestali, di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari, nonché di biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da ¿liere corte, contratti quadri e da intese di ¿liera; ii. la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione; iii. la realizzazione e l’esercizio, da parte di imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e biogas asserviti alle attività agricole, in particolare di micro e minicogenerazione, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 23, comma 1; i) l’incentivo è altresì attribuito, per contingenti di potenza, alla produzione da impianti oggetto di interventi di rifacimento totale o parziale, nel rispetto dei seguenti criteri: i. l’intervento è eseguito su impianti che siano in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell’impianto; ii. l’incentivo massimo riconoscibile non può essere superiore, per gli interventi di rifacimento parziale, al 25% e, per gli interventi di rifacimento totale, al 50% dell’incentivo spettante per le produzioni da impianti nuovi; nel caso degli impianti alimentati a biomassa, ivi compresi quelli alimentati con la frazione biodegradabile dei ri¿uti, l’incentivo massimo riconoscibile non può essere superiore, per gli interventi di rifacimento parziale, all’80% e, per gli interventi di rifacimento totale, al 90% dell’incentivo spettante per le produzioni da impianti nuovi; iii. l’incentivo in ogni caso non si applica alle opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare l’impianto a prescrizioni di legge; iv. l’incentivo non si applica alle produzioni da impianti che bene¿ciano di incentivi già attribuiti alla data di entrata in vigore del presente decreto o attribuiti ai sensi del presente articolo, per tutto il periodo per il quale è erogato l’incentivo in godimento. 3. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale ¿no a un valore differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, comunque non inferiore a 5 MW elettrici, nonché dagli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all’articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei seguenti criteri: a) l’incentivo è diversi¿cato per fonte e per scaglioni di potenza, al ¿ne di commisurarlo ai costi speci¿ci degli impianti, tenendo conto delle economie di scala; Serie generale - n. 71 b) l’incentivo riconosciuto è quello applicabile alla data di entrata in esercizio sulla base del comma 5. 4. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale superiore ai valori minimi stabiliti per l’accesso ai meccanismi di cui al comma 3 ha diritto a un incentivo assegnato tramite aste al ribasso gestite dal GSE. Le procedure d’asta sono disciplinate sulla base dei seguenti criteri: a) gli incentivi a base d’asta tengono conto dei criteri generali indicati al comma 2 e del valore degli incentivi, stabiliti ai ¿ni dell’applicazione del comma 3, relativi all’ultimo scaglione di potenza, delle speci¿che caratteristiche delle diverse tipologie di impianto e delle economie di scala delle diverse tecnologie; b) le aste hanno luogo con frequenza periodica e prevedono, tra l’altro, requisiti minimi dei progetti e di solidità ¿nanziaria dei soggetti partecipanti, e meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti autorizzati, anche mediante ¿ssazione di termini per l’entrata in esercizio; c) le procedure d’asta sono riferite a un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto; d) l’incentivo riconosciuto è quello aggiudicato sulla base dell’asta al ribasso; e) le procedure d’asta prevedono un valore minimo dell’incentivo comunque riconosciuto dal GSE, determinato tenendo conto delle esigenze di rientro degli investimenti effettuati. 5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i pro¿li di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e la Conferenza uni¿cata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono de¿nite le modalità per l’attuazione dei sistemi di incentivazione di cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. I decreti disciplinano, in particolare: a) i valori degli incentivi di cui al comma 3 per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2013 e gli incentivi a base d’asta in applicazione del comma 4, ferme restando le diverse decorrenze ¿ssate ai sensi dei decreti attuativi previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 nonché i valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli impianti sottoposti alle procedure d’asta; b) le modalità con cui il GSE seleziona i soggetti aventi diritto agli incentivi attraverso le procedure d’asta; c) le modalità per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione. In particolare, sono stabilite le modalità con le quali il diritto a fruire dei certi¿cati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da impianti non alimentati da fonti rinnovabili, è commutato nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto ai certi¿cati verdi, a un incentivo ricadente nella tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati. — 13 — 28-3-2011 Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE d) le modalità di calcolo e di applicazione degli incentivi per le produzioni imputabili a fonti rinnovabili in centrali ibride; e) le modalità con le quali è modi¿cato il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti, anche in esercizio, che accedono a tale servizio, al ¿ne di sempli¿carne la fruizione; f) le modalità di aggiornamento degli incentivi di cui al comma 3 e degli incentivi a base d’asta di cui al comma 4, nel rispetto dei seguenti criteri: i. la revisione è effettuata, per la prima volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui alla lettera a) e, successivamente, ogni tre anni; ii. i nuovi valori riferiti agli impianti di cui al comma 3 si applicano agli impianti che entrano in esercizio decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di determinazione dei nuovi valori; iii. possono essere introdotti obiettivi di potenza da installare per ciascuna fonte e tipologia di impianto, in coerenza con la progressione temporale di cui all’articolo 3, comma 3; iv. possono essere riviste le percentuali di cumulabilità di cui all’articolo 26; g) il valore minimo di potenza di cui ai commi 3 e 4, tenendo conto delle speci¿che caratteristiche delle diverse tipologie di impianto, al ¿ne di aumentare l’ef¿cienza complessiva del sistema di incentivazione; h) le condizioni in presenza delle quali, in seguito ad interventi tecnologici sugli impianti da fonti rinnovabili non programmabili volti a renderne programmabile la produzione ovvero a migliorare la prevedibilità delle immissioni in rete, può essere riconosciuto un incremento degli incentivi di cui al presente articolo. Con il medesimo provvedimento può essere individuata la data a decorrere dalla quale i nuovi impianti accedono agli incentivi di cui al presente articolo esclusivamente se dotati di tale con¿gurazione. Tale data non può essere antecedente al 1° gennaio 2018; i) fatto salvo quanto previsto all’articolo 23, comma 3, ulteriori requisiti soggettivi per l’accesso agli incentivi. 6. I decreti di cui al comma 5 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas de¿nisce le modalità con le quali le risorse per l’erogazione degli incentivi di cui al presente articolo e all’articolo 25, comma 4, trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell’energia elettrica. 8. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in materia di partecipazione al mercato elettrico dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, entro il 31 dicembre 2012, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede a de¿nire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti a fonti rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di incentivi e per i quali, in relazione al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, la salvaguardia della produzione non Serie generale - n. 71 è assicurata dalla partecipazione al mercato elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico e le conseguenti deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas mirano ad assicurare l’esercizio economicamente conveniente degli impianti, con particolare riguardo agli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi, fermo restando, per questi ultimi, il requisito della sostenibilità. 9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono de¿niti speci¿ci incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili mediante impianti che facciano ricorso a tecnologie avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi gli impianti sperimentali di potenza ¿no a 5 MW alimentati da Àuidi geotermici a media ed alta entalpia. Art. 25. (Disposizione transitorie e abrogazioni) 1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, è incentivata con i meccanismi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con i correttivi di cui ai commi successivi. 2. L’energia elettrica importata a partire dal 1° gennaio 2012 non è soggetta all’obbligo di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusivamente nel caso in cui concorra al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui all’articolo 3. 3. A partire dal 2013, la quota d’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si riduce linearmente in ciascuno degli anni successivi, a partire dal valore assunto per l’anno 2012 in base alla normativa vigente, ¿no ad annullarsi per l’anno 2015. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il GSE ritira annualmente i certi¿cati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d’obbligo. Il prezzo di ritiro dei predetti certi¿cati è pari al 78 per cento del prezzo di cui al citato comma 148. Il GSE ritira altresì i certi¿cati verdi, rilasciati per le produzioni di cui ai medesimi anni, relativi agli impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive del 24 ottobre 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Uf¿ciale 14 novembre 2005, n. 265. Il prezzo di ritiro dei certi¿cati di cui al precedente periodo è pari al prezzo medio di mercato registrato nel 2010. Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi 149 e 149-bis dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 5. Ai soli ¿ni del riconoscimento della tariffa di cui alla riga 6 della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 i residui di macellazione, nonché i sottoprodotti delle attività agricole, agroalimentari e forestali, non sono considerati liquidi anche qualora subiscano, nel sito di produzione dei medesimi residui e sottoprodotti o dell’impianto di conversione in energia elettrica, un trattamento di liquefazione o estrazione meccanica. — 14 — 28-3-2011 Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE 6. Le tariffe ¿sse omnicomprensive previste dall’articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 restano costanti per l’intero periodo di diritto e restano ferme ai valori stabiliti dalla tabella 3 allegata alla medesima legge per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012. 7. I fattori moltiplicativi di cui all’articolo 2, comma 147, della legge24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo 1, comma 382-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, restano costanti per l’intero periodo di diritto e restano fermi ai valori stabiliti dalle predette norme per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012. 8. Il valore di riferimento di cui all’articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 resta fermo al valore ¿ssato dalla predetta norma per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012. 9. Le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Uf¿ciale n. 197 del 24 agosto 2010, si applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011. 10. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al termine di cui al comma 9 è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza uni¿cata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi: a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti; b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell’Unione europea; c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell’area di sedime; d) applicazione delle disposizioni dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto compatibili con il presente comma. 11. Fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti prodotti tenendo conto di quanto stabilito dall’articolo 24, comma 5, lettera c), sono abrogati: a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, il comma 3 dell’articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 del 2003; b) a decorrere dal 1° gennaio 2013: 1) i commi 143, 144, 145, 150, 152, 153, lettera a), dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 2) il comma 4-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 3) l’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; Serie generale - n. 71 c) a decorrere dal 1° gennaio 2016: 1) i commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 2) l’articolo 4 del decreto legislativo n. 387 del 2003, ad eccezione dell’ultimo periodo del comma 1, che è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 3) i commi 382, 382-bis, 382-quater, 382-quinquies, 382-sexies, 382-septies, 383 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 4) i commi 147, 148, 155 e 156 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 12. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al comma 145 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1° gennaio 2008. Il periodo residuo degli incentivi è calcolato sottraendo alla durata degli incentivi il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio commerciale degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007. Art. 26. (Cumulabilità degli incentivi) 1. Gli incentivi di cui all’articolo 24 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi. 2. Il diritto agli incentivi di cui all’articolo 24, comma 3, è cumulabile, nel rispetto delle relative modalità applicative: a) con l’accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione; b) con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento, nel caso di impianti di potenza elettrica ¿no a 200 kW, non eccedenti il 30 per cento, nel caso di impianti di potenza elettrica ¿no a 1 MW, e non eccedenti il 20 per cento, nel caso di impianti di potenza ¿no a 10 MW, fatto salvo quanto previsto alla lettera c); per i soli impianti fotovoltaici realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell’edi¿cio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche, ovvero su edi¿ci che siano sedi amministrative di proprietà di regioni, province autonome o enti locali, la soglia di cumulabilità è stabilita ¿no al 60 per cento del costo di investimento; c) per i soli impianti di potenza elettrica ¿no a 1 MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell’investimento; d) per gli impianti di cui all’articolo 24, commi 3 e 4, con la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature; — 15 — 28-3-2011 Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE e) per gli impianti cogenerativi e trigenerativi alimentati da fonte solare ovvero da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di ¿liera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di ¿liere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell’investimento. 3. Il primo periodo del comma 152 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica nel caso di fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature e di accesso a fondi di rotazione e fondi di garanzia. Capo III REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI E PER L’EFFICIENZA ENERGETICA Art. 27. Regimi di sostegno 1. Le misure e gli interventi di incremento dell’ef¿cienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono incentivati: a) mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni di cui all’articolo 28 alle condizioni e secondo le modalità ivi previste; b) mediante il rilascio dei certi¿cati bianchi per gli interventi che non ricadono fra quelli di cui alla lettera a), alle condizioni e secondo le modalità previste dall’articolo 29. Art. 28. Contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di ef¿cienza energetica di piccole dimensioni 1. Gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’ef¿cienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, sono incentivati sulla base dei seguenti criteri generali: a) l’incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed è commisurato alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi; b) il periodo di diritto all’incentivo non può essere superiore a dieci anni e decorre dalla data di conclusione dell’intervento; c) l’incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico dell’energia prodotta o risparmiata; Serie generale - n. 71 d) l’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse; e) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto, sulla base di un contratto-tipo de¿nito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 2. 2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i pro¿li di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con Conferenza uni¿cata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ¿ssate le modalità per l’attuazione di quanto disposto al presente articolo e per l’avvio dei nuovi meccanismi di incentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre: a) i valori degli incentivi, sulla base dei criteri di cui al comma 1, in relazione a ciascun intervento, tenendo conto dell’effetto scala; b) i requisiti tecnici minimi dei componenti, degli impianti e degli interventi; c) i contingenti incentivabili per ciascuna applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia delle iniziative avviate; d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico del soggetto bene¿ciario; e) le modalità con le quali il GSE provvede ad erogare gli incentivi; f) le condizioni di cumulabilità con altri incentivi pubblici, fermo restando quanto stabilito dal comma 1, lettera d); g) le modalità di aggiornamento degli incentivi, nel rispetto dei seguenti criteri: i. la revisione è effettuata, per la prima volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al presente comma e, successivamente, ogni tre anni; ii. i nuovi valori si applicano agli interventi realizzati decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di determinazione dei nuovi valori. 3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. 4. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas de¿nisce le modalità con le quali le risorse per l’erogazione degli incentivi di cui al presente articolo trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale. 5. I commi 3 e 4 dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo del comma 2, lettera f), del presente articolo. Fino al termine di cui al periodo precedente, gli strumenti di incentivazione di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 115 del 2008 possono essere cumulati anche con fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse. — 16 — 28-3-2011 Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE 6. L’articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, è abrogato. Art. 29. Certi¿cati bianchi 1. Al ¿ne di rendere coerente con la strategia complessiva e razionalizzare il sistema dei certi¿cati bianchi, con i provvedimenti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115: a) sono stabilite le modalità con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si raccordano agli obiettivi nazionali relativi all’ef¿cienza energetica; b) è disposto il passaggio al GSE dell’attività di gestione del meccanismo di certi¿cazione relativo ai certi¿cati bianchi, ferme restando le competenze del GME sull’attività di emissione dei certi¿cati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certi¿cati bianchi; c) sono approvate almeno 15 nuove schede standardizzate, predisposte dall’ENEA-UTEE secondo quanto stabilito dall’articolo 30, comma 1; d) è raccordato il periodo di diritto ai certi¿cati con la vita utile dell’intervento; e) sono individuate modalità per ridurre tempi e adempimenti per l’ottenimento dei certi¿cati; f) sono stabiliti i criteri per la determinazione del contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria posti a loro carico. 2. Ai ¿ni dell’applicazione del meccanismo dei certi¿cati bianchi, i risparmi realizzati nel settore dei trasporti attraverso le schede di cui all’articolo 30 sono equiparati a risparmi di gas naturale. 3. I risparmi di energia realizzati attraverso interventi di ef¿cientamento delle reti elettriche e del gas naturale individuati nelle schede di cui all’articolo 30 concorrono al raggiungimento degli obblighi in capo alle imprese di distribuzione. Per tali interventi non sono rilasciabili certi¿cati bianchi. 4. Gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, riconosciuti come cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell’impianto, hanno diritto, qualora non accedano ai certi¿cati verdi né agli incentivi de¿niti in attuazione dell’articolo 30, comma 11, della legge n. 23 luglio 2009, n. 99, a un incentivo pari al 30% di quello de¿nito ai sensi della medesima legge per un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di de¿nizione del predetto incentivo, purché, in ciascuno degli anni del predetto periodo, continuino ad essere cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio. Serie generale - n. 71 Art. 30. Misure in materia di ef¿cienza energetica 1. In vista dell’esigenza di procedere in tempi brevi all’attuazione delle attività previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 ai ¿ni del conseguimento degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell’ef¿cienza energetica, anche nelle more dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, l’ENEA avvia ed effettua le attività in esso previste e in particolare: a) ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e trasmette al Ministero dello sviluppo economico almeno 15 schede standardizzate per la quanti¿cazione dei risparmi nell’ambito del meccanismo dei certi¿cati bianchi, con particolare riguardo ai seguenti settori/interventi: i. diffusione di automezzi elettrici, a gas naturale e a GPL; ii. interventi nel settore informatico con particolare riguardo all’utilizzo di server/servizi remoti anche virtuali; iii. illuminazione ef¿ciente con particolare riguardo all’illuminazione pubblica a LED e al terziario; iv. misure di ef¿cientamento nel settore dell’impiantistica industriale; v. misure di ef¿cientamento nel settore della distribuzione idrica; vi. risparmio di energia nei sistemi di telecomunicazioni e uso delle tecnologie delle comunicazioni ai ¿ni del risparmio energetico; vii. recuperi di energia. viii. apparecchiature ad alta ef¿cienza per il settore residenziale, terziario e industriale, quali ad esempio gruppi frigo, unità trattamento aria, pompe di calore, elettrodomestici anche dotati di etichetta energetica; l’ENEA sviluppa procedure standardizzate che consentano la quanti¿cazione dei risparmi con l’applicazione di metodologie statistiche e senza fare ricorso a misurazioni dirette; b) provvede a pubblicare casi studio e parametri standard come guida per facilitare la realizzazione e la replicabilità degli interventi a consuntivo. Art. 31. Fondo rotativo di cui all’articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 1. Per le regioni e gli enti locali, nonché per tutti gli altri enti pubblici, la durata massima dei ¿nanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a centottanta mesi, in deroga al termine di cui all’articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. — 17 — 28-3-2011 Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE 2. Con la convenzione prevista all’articolo 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono de¿niti, altresì, gli oneri di gestione del fondo rotativo di cui al comma 1110 del medesimo articolo 1, da riconoscersi alla Cassa Depositi e Prestiti SpA. La copertura di tali oneri, nella misura massima dell’1,50 per cento su base annua, è disposta a valere sulle risorse annualmente conÀuite nel medesimo fondo provenienti dal bilancio dello Stato e dai rimborsi dei ¿nanziamenti agevolati erogati. Art. 32. Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale 1. Al ¿ne di corrispondere all’esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 attraverso la promozione congiunta di domanda e offerta di tecnologie per l’ef¿cienza energetica e le fonti rinnovabili, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico con propri decreti individua, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed ef¿cienza energetica sulla base dei seguenti criteri: a) gli interventi e le misure sono coordinate con le disposizioni di cui al presente Titolo al ¿ne di contribuire, in un’ottica di sistema, al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui all’articolo 3; b) gli interventi e le misure prevedono, anche attraverso le risorse di cui al comma 2, il sostegno: i. ai progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico, con particolare riguardo alle infrastrutture della rete elettrica, ai sistemi di accumulo, alla gassi¿cazione ed alla pirogassi¿cazione di biomasse, ai biocarburanti di seconda generazione, nonché di nuova generazione, alle tecnologie innovative di conversione dell’energia solare, con particolare riferimento al fotovoltaico ad alta concentrazione; ii. ai progetti di innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi energetici; iii. alla creazione, ampliamento e animazione dei poli di innovazione ¿nalizzati alla realizzazione dei progetti di cui al punto 1); iv. ai fondi per la progettualità degli interventi di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico a favore di enti pubblici. 2. Per il ¿nanziamento delle attività di cui al comma 1 è istituito un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 c€/ kWh e a 0,08 c€/Sm3. 3. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas stabilisce le modalità con le quali le risorse di cui al comma 2 trovano copertura a valere sulle componenti delle tariffe elettriche e del gas, dando annualmente comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle relative disponibilità. Serie generale - n. 71 Capo IV REGIMI DI SOSTEGNO PER L’UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI NEI TRASPORTI Art. 33. Disposizioni in materia di biocarburanti 1. All’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modi¿cazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono i carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa.”. 2. L’impiego di biocarburanti nei trasporti è incentivato con le modalità di cui all’articolo 2-quater del decretolegge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modi¿cazioni, come modi¿cato dal comma 1 del presente articolo, e all’articolo 2, commi 139 e 140, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. La quota minima di cui al citato comma 139 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico, da conseguire entro l’anno 2014, è ¿ssata nella misura del 5%. Con le modalità di cui all’articolo 2, comma 140, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono stabiliti gli incrementi annui per il raggiungimento della predetta quota minima al 2014 e può essere rideterminato l’obiettivo di cui al periodo precedente. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della ¿nanza pubblica. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti immessi in consumo sono conteggiati ai ¿ni del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modi¿cato dal comma 1 del presente articolo, a condizione che rispettino i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 38. 4. Allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo ¿nale, ai ¿ni del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modi¿cazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modi¿cato dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al comma successivo è maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell’Unione europea e utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati. Identica maggiorazione è attribuita ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i requisiti di sostenibilità. Per tali ¿nalità, fatto salvo il comma 5, il diritto a un certi¿cato di immissione in consumo ai ¿ni del rispetto del richiamato obbli- — 18 — 28-3-2011 Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE go matura allorché è immessa in consumo una quantità di biocarburanti pari a 9 Giga-calorie. 5. Ai ¿ni del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modi¿cato dal comma 1 del presente articolo, il contributo dei biocarburanti, incluso il biometano, per i quali il soggetto che li immette in consumo dimostri, mediante le modalità di cui all’articolo39, che essi sono stati prodotti a partire da ri¿uti e sottoprodotti, come de¿niti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche, alghe, è equivalente all’immissione in consumo di una quantità pari a due volte l’immissione in consumo di altri biocarburanti, diversi da quelli di cui al comma 4. 6. Qualora siano immessi in consumo biocarburanti ottenuti da biocarburanti ricadenti nella tipologia di cui al comma 5 e da altri biocarburanti, il contributo ai ¿ni del rispetto dell’obbligo di cui al comma 5 è calcolato sulla base del contenuto energetico di ciascun biocarburante. 7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle ¿nanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole e forestali, entro il 1° gennaio 2012, sono stabilite le modalità con le quali sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4. TITOLO VI GARANZIE DI ORIGINE, TRASFERIMENTI STATISTICI E PROGETTI COMUNI Art. 34. Garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili 1. Con le modalità previste dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, sono aggiornate le modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell’elettricità da fonti rinnovabili in conformità alle disposizioni dell’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE. 2. La garanzia di origine di cui al comma 1 ha esclusivamente lo scopo di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti ¿nali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico. 3. Il rilascio, il riconoscimento o l’utilizzo della garanzia di origine di cui al comma 1 non ha alcun rilievo ai ¿ni: a) del riconoscimento dei meccanismi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; b) del riconoscimento della provenienza da fonti rinnovabili dell’elettricità munita di garanzia di origine ai ¿ni dell’applicazione dei meccanismi di sostegno; c) dell’utilizzo di trasferimenti statistici e progetti comuni; d) della determinazione del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili. Serie generale - n. 71 4. A decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i fornitori di energia elettrica possono utilizzare esclusivamente la garanzia di origine di cui al medesimo comma 1 per provare ai clienti ¿nali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico. A decorrere dalla medesima data è abrogato l’articolo 11 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Art. 35. Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri 1. Sulla base di accordi internazionali all’uopo stipulati, sono promossi e gestiti con Stati membri progetti comuni e trasferimenti statistici a favore dell’Italia di produzioni di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri: a) gli accordi sono promossi allorché si veri¿ca il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi ¿no al 2016; b) l’onere speci¿co per il trasferimento statistico e per i progetti comuni è inferiore, in misura stabilita negli accordi di cui al presente articolo, rispetto al valore medio ponderato dell’incentivazione della produzione elettrica da fonti rinnovabili in Italia, al netto della produzione e dei valori dell’incentivazione dell’elettricità da fonte solare, riferiti all’anno precedente a quello di stipula dell’accordo; c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalità che assicurano che l’energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili; d) sono stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell’energia trasferita per le ¿nalità di cui all’articolo 40. 2. La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti comuni di cui al comma 1 è assicurata dalle tariffe dell’energia elettrica e del gas naturale, con modalità ¿ssate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas successivamente alla stipula di ciascun accordo. 3. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri può comprendere operatori privati. Art. 36. Progetti comuni con Paesi terzi 1. Ai ¿ni del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili, è incentivata l’importazione di elettricità da fonti rinnovabili proveniente da Stati non appartenenti all’Unione europea ed effettuata su iniziativa di soggetti operanti nel settore energetico, sulla base di accordi internazionali all’uopo stipulati con lo Stato da cui l’elettricità da fonti rinnovabili è importata. Tali accordi si conformano ai seguenti criteri: a) il sostegno è effettuato mediante il riconoscimento, sull’energia immessa nel sistema elettrico nazionale, di un incentivo che, rispetto a quello riconosciuto in Italia alle fonti e alle tipologie impiantistiche da cui l’elettricità — 19 — 28-3-2011 Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE è prodotta nel Paese terzo, è di pari durata e di entità inferiore, in misura ¿ssata negli accordi di cui al presente articolo, tenendo conto della maggiore producibilità ed ef¿cienza degli impianti nei Paesi terzi e del valore medio dell’incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia; b) la produzione e l’importazione avviene con modalità tali da assicurare che l’elettricità importata contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili; c) sono stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell’elettricità importata per le ¿nalità di cui all’articolo 40. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, può essere stabilito, salvaguardando gli accordi già stipulati, un valore dell’incentivo diverso da quello di cui alla lettera a) del comma 1, contemperando gli oneri economici conseguenti al riconoscimento dell’incentivo stesso e gli effetti economici del mancato raggiungimento degli obiettivi. 3. Il comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è abrogato. e) provvedono a incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’ef¿cienza energetica, nei limiti di cumulabilità ¿ssati dalle norme nazionali. 5. Ai sensi dell’articolo 2, comma 169, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministro dello sviluppo economico provvede alla veri¿ca del raggiungimento degli obiettivi regionali de¿niti in attuazione dell’articolo 2, comma 167, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla base di quanto previsto all’articolo 40, comma 5. 6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono de¿niti e quanti¿cati gli obiettivi regionali in attuazione del comma 167 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modi¿cazioni. Con il medesimo decreto sono de¿nite le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Province autonome, in coerenza con quanto previsto dal comma 170 del medesimo articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Art. 37. TITOLO VII SOSTENIBILITA’ DI BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI Trasferimenti statistici tra le Regioni 1. Ai ¿ni del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in materia di fonti rinnovabili, de¿niti in attuazione dell’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modi¿cazioni, le Regioni e le Province autonome possono concludere accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di energia rinnovabile. 2. Il trasferimento statistico di cui al comma 1 non deve pregiudicare il conseguimento dell’obiettivo della Regione che effettua il trasferimento. 3. Il raggiungimento dell’obiettivo di ciascuna Regione, di cui al comma 1, e la disponibilità effettiva di energia da trasferire, ovvero da compensare, sono misurati applicando la metodologia di cui all’articolo 40, comma 5. 4. Ai ¿ni del raggiungimento dei propri obiettivi le Regioni: a) possono concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato membro e accordi con altri Stati membri per trasferimenti statistici, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, oppure concorrere alla copertura degli oneri di cui all’articolo 35, comma 2; b) assicurano la coerenza tra la programmazione in materia di fonti rinnovabili, di cui all’articolo 2, comma 168, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la programmazione in altri settori; c) promuovono l’ef¿cienza energetica in coerenza con le norme nazionali; d) emanano indirizzi agli enti locali, in particolare per il contenimento dei consumi energetici e per lo svolgimento dei procedimenti di competenza degli enti locali relativi alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione da fonti rinnovabili; Serie generale - n. 71 Art. 38. Criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento possono essere computati per il raggiungimento degli obiettivi nazionali e possono accedere agli strumenti di sostegno, ivi inclusi i meccanismi basati sull’obbligo di rispetto di quote minime, solo se rispettano i criteri di sostenibilità di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. Per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi si applica quanto previsto dallo stesso provvedimento attuativo. 2. In applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo, ai ¿ni del calcolo richiamato al punto 19 dell’allegato V della direttiva 2009/28/CE si fa riferimento ai valori dei carburanti fossili ivi richiamati. Art. 39. Veri¿ca del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti e per i bioliquidi 1. Ai ¿ni della veri¿ca del rispetto dei criteri di sostenibilità dei biocarburanti, si applicano le disposizioni di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/ CE, ivi incluse le sanzioni. — 20 — 28-3-2011 Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE 2. Le disposizioni richiamate al comma 1 si applicano anche per la veri¿ca del rispetto dei criteri di sostenibilità dei bioliquidi. TITOLO VIII MONITORAGGIO, CONTROLLO E RELAZIONE Capo I MONITORAGGIO E RELAZIONI Art. 40. Monitoraggio, sistema statistico nazionale, relazioni e aggiornamenti 1. Nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, il Ministero dello sviluppo economico provvede ad integrare il sistema statistico in materia di energia perseguendo le seguenti ¿nalità: a) assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, intermedi e al 2020, in materia di quote dei consumi ¿nali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti, coperti da fonti energetiche rinnovabili, secondo i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle statistiche dell’energia, e successive modi¿cazioni, tenendo conto anche dei progetti comuni e dei trasferimenti statistici tra Stati membri; b) assicurare coerenza tra il monitoraggio di cui alla lettera a) e il bilancio energetico nazionale; c) assicurare che il monitoraggio di cui alla lettera a) consenta di stimare, per ciascuna regione e provincia autonoma, i medesimi parametri di quote dei consumi energetici coperti da fonti energetiche rinnovabili, con modalità idonee a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali stabiliti in attuazione dell’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 2. Per le ¿nalità di cui al comma 1, il GSE, tenuto conto delle norme stabilite in ambito SISTAN e EUROSTAT, organizza e gestisce un sistema nazionale per il monitoraggio statistico dello stato di sviluppo delle fonti rinnovabili, idoneo a: a) rilevare i dati necessari per misurare lo stato di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 in ambito nazionale e stimare il grado di raggiungimento dei medesimi obiettivi in ciascuna regione e provincia autonoma; b) stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e all’ef¿cienza energetica in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. 3. Il GSE provvede altresì a sviluppare ed applicare metodologie idonee a fornire, con cadenza biennale: a) stime delle ricadute industriali ed occupazionali connesse alla diffusione delle fonti rinnovabili e alla promozione dell’ef¿cienza energetica; b) stime dei costi e dell’ef¿cacia delle misure di sostegno, confrontati con i principali Stati dell’Unione europea. Serie generale - n. 71 4. Sulla base delle attività di cui ai commi 1 e 2, entro il 31 dicembre 2011 il Ministro dello sviluppo economico approva la metodologia che, nell’ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, è applicata per rilevare i dati necessari a misurare, ai ¿ni delle comunicazioni alla Commissione europea, il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali. 5. Sulla base delle attività di cui ai commi 1 e 2, entro il 31 dicembre 2012 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per gli aspetti inerenti le biomasse, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa Conferenza uni¿cata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva la metodologia che, nell’ambito del sistema statistico nazionale, è applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali de¿niti in attuazione dell’articolo 2, commi 167 e 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 6. Anche sulla base delle attività di monitoraggio di cui ai precedenti commi: a) il GSE sottopone al Ministero dello sviluppo economico lo schema di relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, di cui all’articolo 22 della direttiva 2009/28/CE; b) il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede alla trasmissione alla Commissione europea della relazione di cui all’articolo 22 della direttiva 2009/28/CE e, qualora la quota di energia da fonti rinnovabili sia scesa al di sotto di quella necessaria al rispetto della progressione temporale di cui all’articolo 3, comma 3, all’aggiornamento del Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili di cui all’articolo 4 della medesima direttiva. 7. Entro il 31 dicembre 2011 e, successivamente, ogni due anni l’ENEA trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all’Autorità per l’energia elettrica e il gas un rapporto concernente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di energia elettrica, di calore e di biocarburanti, nonché lo stato e le prospettive delle tecnologie rilevanti in materia di ef¿cienza energetica, con riguardo particolare a disponibilità, costi commerciali, sistemi innovativi non ancora commerciali e potenziale nazionale residuo di fonti rinnovabili e di ef¿cienza energetica. 8. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede alla copertura dei costi sostenuti da GSE ed ENEA, non coperti da altre risorse, per lo svolgimento delle attività svolte ai sensi del presente decreto. Art. 41. Relazione al Parlamento 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, trasmette al Parlamento, dopo i primi due anni di applicazione del meccanismo di incentivazione di cui al commi 3 e 4 dell’articolo 24, una relazione sui risultati ottenuti e le eventuali criticità rilevate. — 21 — 28-3-2011 Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE Capo II CONTROLLI E SANZIONI Art. 42. Controlli e sanzioni in materia di incentivi 1. L’erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del GSE, è subordinata alla veri¿ca dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. La veri¿ca, che può essere af¿data anche agli enti controllati dal GSE, è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti. I controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la quali¿ca di pubblico uf¿ciale, sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all’impianto, la sua con¿gurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica. 2. Restano ferme le competenze in tema di controlli e veri¿che spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali nonché ai gestori di rete. Sono eseguiti dall’AGEA, con le modalità stabilite ai ¿ni dell’applicazione dell’articolo 1, comma 382-septies, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli sulla provenienza e tracciabilità di biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili. 3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai ¿ni dell’erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all’Autorità l’esito degli accertamenti effettuati per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. 4. Per le ¿nalità di cui al comma 3, le amministrazioni e gli enti pubblici, deputati ai controlli relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la costruzione e l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, trasmettono tempestivamente al GSE l’esito degli accertamenti effettuati, nel caso in cui le violazioni riscontrate siano rilevanti ai ¿ni dell’erogazione degli incentivi. 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE fornisce al Ministero dello sviluppo economico gli elementi per la de¿nizione di una disciplina organica dei controlli che, in conformità ai principi di ef¿cienza, ef¿cacia e proporzionalità, stabilisca: a) le modalità con le quali i gestori di rete forniscono supporto operativo al GSE per la veri¿ca degli impianti di produzione di energia elettrica e per la certi¿cazione delle misure elettriche necessarie al rilascio degli incentivi; b) le procedure per lo svolgimento dei controlli sugli impianti di competenza del GSE; c) le violazioni rilevanti ai ¿ni dell’erogazione degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di impianto e potenza nominale; d) le modalità con cui sono messe a disposizione delle autorità pubbliche competenti all’erogazione di incentivi le informazioni relative ai soggetti esclusi ai sensi dell’articolo 23, comma 3; Serie generale - n. 71 e) le modalità con cui il GSE trasmette all’Autorità per l’energia elettrica e il gas gli esiti delle istruttorie ai ¿ni dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 3. 6. Entro un mese dal ricevimento degli elementi di cui al comma 5, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, de¿nisce la disciplina dei controlli di cui al medesimo comma 5. 7. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas de¿nisce le modalità con le quali gli eventuali costi connessi alle attività di controllo trovano copertura a valere sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica e del gas, nonché le modalità con le quali gli importi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni sono portati a riduzione degli oneri tariffari per l’incentivazione delle fonti rinnovabili. Art. 43. Disposizioni speci¿che per l’attuazione dell’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41 1. Fatte salve le norme penali, qualora sia stato accertato che i lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico non sono stati conclusi entro il 31 dicembre 2010, a seguito dell’esame della richiesta di incentivazione ai sensi del comma 1 dell’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modi¿cazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e successive modi¿cazioni, il GSE rigetta l’istanza di incentivo e dispone contestualmente l’esclusione dagli incentivi degli impianti che utilizzano anche in altri siti le componenti dell’impianto non ammesso all’incentivazione. Con lo stesso provvedimento il GSE dispone l’esclusione dalla concessione di incentivi per la produzione di energia elettrica di sua competenza, per un periodo di dieci anni dalla data dell’accertamento, della persona ¿sica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché dei seguenti soggetti: a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta; b) il soggetto responsabile dell’impianto; c) il direttore tecnico; d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo; e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 2. Fatte salve più gravi ipotesi di reato, il proprietario dell’impianto di produzione e il soggetto responsabile dell’impianto che con dolo impiegano pannelli fotovoltaici le cui matricole sono alterate o contraffatte sono puniti con la reclusione da due a tre anni e con l’esclusione da qualsiasi incentivazione, sovvenzione o agevolazione pubblica per le fonti rinnovabili. Art. 44. Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio 1. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l’esercizio delle opere ed impianti in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 5 è assoggettata alla — 22 — 28-3-2011 Supplemento ordinario n. 81/L alla GAZZETTA UFFICIALE sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e il direttore dei lavori. L’entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte dell’impianto non autorizzata: a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia; b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia; 2. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 6 in assenza della procedura abilitativa sempli¿cata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al comma 1. 3. Fatto salvo l’obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l’autorizzazione o con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa sempli¿cata di cui all’articolo 6, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di cui ai commi 1 e 2. 4. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente per le fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché la potestà sanzionatoria, diversa da quella di cui al presente articolo, in capo alle Regioni, alle Province Autonome e agli enti locali. Serie generale - n. 71 4. Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione europea il presente decreto e le eventuali successive modi¿cazioni. Art. 47. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uf¿ciale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uf¿ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 marzo 2011 NAPOLITANO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMANI, Ministro dello sviluppo economico FRATTINI, Ministro degli affari esteri TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI Art. 45. ALFANO, Ministro della giustizia Disposizioni speci¿che per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano TREMONTI, Ministro dell’economia e delle finanze 1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle ¿nalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Ministro PRESTIGIACOMO, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Art. 46. BONDI, Ministro per i beni e le attività culturali Disposizioni ¿nali e clausola di invarianza ¿nanziaria 1. Gli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 2. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e ¿nanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della ¿nanza pubblica. GALAN, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali CALDEROLI, Ministro per la semplificazione normativa Visto, il Guadasigilli: A LFANO — 23 — ANNEX_ 07 LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00133) (GU n.181 del 3-8-2013) Vigente al: 4-8-2013 La Camera approvato; dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 agosto 2013 NAPOLITANO Letta, Presidente del ministri Moavero Milanesi, affari europei Zanonato, economico Consiglio Ministro Ministro dello per dei gli sviluppo Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 63 All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2: dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: «b-bis) determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione; b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio»; la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) coniugare le opportunita' offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l' occupazione»; dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti: «h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati; h-ter) promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali». All'articolo 2: al comma 1 e' premesso il seguente: «01. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) 'prestazione energetica di un edificio': quantita' annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantita' viene espressa da uno o piu' descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica puo' essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti"»; al comma 1: al capoverso lettera l-quater) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011»; al capoverso lettera l-quinquies), le parole: «"confine del sistema (o energetico dell'edificio)"» sono sostituite dalle seguenti: «"confine del sistema" o "confine energetico dell'edificio"»; al capoverso lettera l-octies), le parole: «prodotta all'interno del confine del sistema (in situ)» sono sostituite dalle seguenti: «prodotta in situ»; al capoverso lettera l-novies), le parole: «"edificio di riferimento o target» sono sostituite dalle seguenti: «"edificio di riferimento" o "target»; al capoverso lettera l-ter decies), le parole: «e utilizzata» sono sostituite dalle seguenti: «e ceduta per l'utilizzo»; al capoverso lettera l-sexies decies), la parola: «erogati» e' sostituita dalle seguenti: «considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata»; il capoverso lettera l-vicies bis) e' soppresso; al capoverso lettera l-vicies ter), le parole: «alla lettera l-vicies bis)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera l-vicies quater)»; al capoverso lettera l-vicies quater), le parole: «a titolo esemplificativo e non esaustivo,» sono sostituite dalle seguenti: «e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel»; al capoverso lettera l-vicies quinquies), le parole: «"sistema di climatizzazione estiva, impianto» sono sostituite dalle seguenti: «"sistema di climatizzazione estiva" o "impianto»; al capoverso lettera l-vicies sexies), le parole: «dedicato a uno» sono sostituite dalle seguenti: «dedicato a un servizio energetico»; e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate»; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Nell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il punto 14 e' sostituito dal seguente: "14. fabbisogno annuo di energia primaria per la Climatizzazione invernale e' la quantita' di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto"». All'articolo 3, comma 1: alla lettera c), capoverso 3, lettera e), dopo le parole: «sistemi tecnici» sono inserite le seguenti: «di climatizzazione»; alla lettera d), dopo il capoverso 3-bis e' inserito il seguente: «3-bis. l. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici». All'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le attivita' propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al primo periodo, di competenza del Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo puo' avvalersi delle competenze dell'ENEA. Con gli stessi decreti, sono individuate modalita' di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico». All'articolo 5, comma 1: al capoverso Art. 4-bis: al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014» e le parole: «con il parere della Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Conferenza unificata»; al comma 3: alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio»; la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica quanto disposto al comma 1»; al capoverso Art. 4-ter: al comma 2, dopo le parole: «edifici scolastici» sono inserite le seguenti: «e agli ospedali»; dopo le parole: «attraverso le ESCO» sono inserite le seguenti: «, il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, societa' private appositamente costituite» e, dopo le parole: «edilizia pubblica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso»; al comma 3, dopo le parole: «del rendimento energetico dell'edificio,» sono inserite le seguenti: «analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013»; al comma 4, le parole: «30 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». All'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6: al comma 1, le parole da: «L'attestato» fino a: «e' rilasciato» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici e' rilasciato» e le parole: «al termine dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «prima del rilascio del certificato di agibilita'»; al comma 2, nel primo periodo, dopo la parola: «vendita» sono inserite le seguenti: «, di trasferimento di immobili a titolo gratuito» e, nell'ultimo periodo, le parole: «congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilita'»; al comma 3, dopo la parola: «vendita» sono inserite le seguenti: «, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito»; dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullita' degli stessi contratti»; al comma 4, dopo le parole: «destinazione d'uso,» sono inserite le seguenti: «la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e»; al comma 5, secondo periodo, le parole: «degli impianti termici» sono sostituite dalle seguenti: «dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici» e le parole da: «dal decreto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75»; al comma 6, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»; dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al comma 6 del presente articolo»; al comma 8, le parole: «l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale» sono sostituite dalle seguenti: «gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale»; al comma 11, le parole: «rilascio della prestazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «rilascio dell'attestato di prestazione energetica» e le parole: «sistema di attestazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «sistema di certificazione energetica»; al comma 12, alinea, le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158». All'articolo 7: al comma 1, capoverso 1, al primo periodo, dopo le parole: «impiantistiche termotecniche» e' inserita la seguente: «, elettriche» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o alla domanda di concessione edilizia»; al secondo periodo, la parola: «mera» e' soppressa e le parole da: «decreto 22 gennaio 2008» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37» e, nell'ultimo periodo, le parole: «applicazione della norma predetta» sono sostituite dalle seguenti: «applicazione del predetto articolo 26, comma 7,»; al comma 2: all'alinea, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005»; il capoverso 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 e' prevista una valutazione della fattibilita' tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilita' tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica». All'articolo 8, comma 1: alla lettera a), capoverso lettera a), dopo le parole: «i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano» sono inserite le seguenti: «entro centoventi giorni»; alla lettera a), capoverso lettera c), dopo le parole: «alle regioni» sono inserite le seguenti: «e alle province autonome» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 4, comma 1-bis»; dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) al comma 3-bis, le parole: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 3," sono soppresse»; alla lettera b), capoverso 5-ter, le parole: «le regioni possono provvedere o prendere provvedimenti migliorativi» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome possono adottare provvedimenti migliorativi»; alla lettera b), capoverso 5-quinquies, nell'alinea, dopo le parole: «e le province autonome» sono inserite le seguenti: «, in conformita' a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75,»; alla lettera b), capoverso 5-sexies, nell'alinea, le parole: «con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione» sono sostituite dalle seguenti: «con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; alla lettera b), capoverso 5-sexies, nella lettera d), le parole: «Piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano d'azione». All'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 11, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici Requisiti energetici per illuminazione». All'articolo 10, comma 1, capoverso Art. 14, la parola: «provvede» e' sostituita dalle seguenti: «si provvede». All'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 15: al comma 2, dopo le parole: «i controlli» sono inserite le seguenti: «periodici e diffusi»; al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «L'ente locale e la regione» sono inserite le seguenti: «o la provincia autonoma»; al comma 4, le parole: «contestualmente alla dichiarazione di fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «prima del rilascio del certificato di agibilita'». Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: «Art. 13-bis. (Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192). - 1. L'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente: "Art. 17. (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano gia' provveduto al recepimento"». All'articolo 14: al comma 1, le parole da: «, con l'esclusione delle spese» fino alla fine del comma sono soppresse; dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gia' attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano». All'articolo 15: al comma 1, dopo le parole: «ed incentivi selettivi di carattere strutturale» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro il 31 dicembre 2013», dopo le parole: «la realizzazione di interventi per il miglioramento» sono inserite le seguenti: «, l'adeguamento antisismico», dopo le parole: «per l'incremento» sono inserite le seguenti: «dell'efficienza idrica e» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo e' compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove e' stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanita' o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorita' locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi.»; dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene conto dell'opportunita' di agevolare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonche' interventi per promuovere l'incremento dell'efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici»; alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e idrica». Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: «Art. 15-bis. (Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili). - 1. Al fine di monitorare l'andamento, e i relativi costi, delle attivita' connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonche' di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di settore, e' istituita presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attivita' connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le competenze istituzionali dell'ENEA, individua, con apposito decreto, le modalita' di gestione dei flussi informativi della banca dati di cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie, e per individuare idonee forme di pubblicita' di tali informazioni. 3. All'attuazione del presente articolo, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». All'articolo 16: dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attivita' produttive, spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare»; il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonche' A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro». Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: «Art. 16-bis. (Interventi per favorire l'accesso al credito). 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove con l'Associazione bancaria italiana una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente decreto, per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia». All'articolo 17, comma 1, capoverso 2, le parole: «Entro il 31 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013». Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: «Art. 17-bis. (Requisiti degli impianti termici). - 1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: "9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. 9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis e' obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. 9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter"». All'articolo 18: al comma 1, le parole da: «sono abrogati» fino a: «allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «sono abrogati gli articoli 2, comma 1, lettere d), e) ed f), 5 e 12, i punti 2, 11, 12, 18, 22 e 56 dell'Allegato A»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Al punto 4 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le parole: "soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui all'articolo 4, comma 1-bis"»; dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso "1", all'articolo 6, comma 1, capoverso "Art. 6", comma 12, e all'articolo 7, comma 1, capoverso "1", terzo periodo, sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». All'articolo 19, comma 1: la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) al secondo periodo, le parole: "a supporti integrativi o ad altri beni" sono sostituite dalle seguenti: "a beni diversi dai supporti integrativi"»; dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le universita', ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo."». All'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 121), le parole: "somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni"». All'articolo 21, comma 3: all'alinea, le parole da: «a 271,3 milioni di euro» fino a: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a 274 milioni di euro per l'anno 2014, a 379,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 265,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 262,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023»; alla lettera a), le parole: «229 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «194 milioni», le parole: «e a 413,1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 379 milioni» e dopo le parole: «maggiori entrate» sono inserite le seguenti: «e delle minori spese»; alla lettera b), le parole: «quanto a 42,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 44,8 milioni», le parole: «a 50,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 54,7 milioni», le parole: «e a 31,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 34,7 milioni» e le parole: «e a 28,8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 31,8 milioni»; alla lettera c), le parole: «17,8 milioni di euro per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024»; alla lettera d), dopo le parole: «quanto a» sono inserite le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014 e a»; dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023 e a 32,7 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228». ANNEX_ 08 L.R. 27 Maggio 2008, n. 6 Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia (1) SOMMARIO CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Finalità e oggetto) Art. 2 (Interventi di edilizia sostenibile, architettura sostenibile e di bioedilizia) CAPO II APPLICAZIONI FONDAMENTALI DELLA SOSTENIBILITA’ ENERGETICO AMBIENTALE Art. Art. Art. Art. 3 4 5 6 (Sostenibilità energetico ambientale negli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica) (Risparmio idrico) (Fonti energetiche rinnovabili) (Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili) CAPO III PROTOCOLLO E CERTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BIOEDILIZIA Art. 7 (Protocollo regionale sulla bioedilizia) Art. 8 (Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche costruttive) Art. 9 (Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia) Art. 10 (Controlli e sanzioni) Art. 11 (Prezzario e capitolato tipo prestazionale) CAPO IV INCENTIVAZIONE E PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ DEGLI INTERVENTI DI BIOEDILIZIA Art. 12 (Calcolo degli indici di fabbricabilità) Art. 13 (Incentivi per interventi di bioedilizia) Art. 14 (Contributi regionali per interventi di bioedilizia) Art. 15 (Attività regionali formative ed informative) Art. 16 (Sostenibilità energetico ambientale nell ’edilizia residenziale pubblica. Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n.12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche) CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Art. 17 (Disposizione transitoria) Art. 18 (Abrogazioni) Art. 19 (Disposizione finanziaria) CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione, al fine di salvaguardare l’ambiente, il territorio e la salute degli abitanti, promuove ed incentiva la sostenibilità energetico-ambientale nella progettazione e realizzazione di opere edilizie pubbliche e private, individuando e promuovendo l’adozione e la diffusione di principi, modalità e tecniche proprie dell’architettura sostenibile e della bioedilizia, ivi compresi quelli tesi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modifiche. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione definisce altresì un sistema di valutazione e certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici. Art. 2 (Interventi di edilizia sostenibile, architettura sostenibile e di bioedilizia) 1. Ai fini della presente legge per interventi di edilizia sostenibile, di architettura sostenibile e di bioedilizia si intendono gli interventi che soddisfano i seguenti requisiti: a) perseguire uno sviluppo armonioso e sostenibile del territorio, dell ’ambiente urbano e dell’intervento edilizio; b) tutelare l ’identità storica degli agglomerati urbani e favorire il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli edifici; c) favorire il risparmio energetico e l ’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; d) realizzare risparmi sul consumo di acqua potabile, attraverso il recupero e il riutilizzo delle acque piovane, il riutilizzo, per usi compatibili, delle acque grigie e sistemi di trattamento delle acque di scarico; e) garantire il benessere, la salute e la sicurezza degli occupanti; f) ricercare e applicare tecnologie edilizie sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale al fine di soddisfare le necessità del presente senza compromettere quelle delle future generazioni; g) utilizzare materiali, tecniche costruttive, componenti per l’edilizia, impianti, elementi di finitura e arredi fissi biocompatibili, sostenibili, ecologici e non nocivi per la salute; h) privilegiare l’impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell’edificio e la cui produzione comporti un basso consumo energetico. CAPO II APPLICAZIONI FONDAMENTALI DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE Art. 3 (Sostenibilità energetico ambientale negli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica) 1. Gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale, provinciale e comunale, nonché i regolamenti edilizi, nell’ambito dei rispettivi contenuti previsti dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, perseguono e promuovono la sostenibilità energetico ambientale nelle trasformazioni territoriali e urbanistiche. 2. Ai fini di cui al comma 1, il processo di pianificazione garantisce: a) l’ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo; b) la compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo con la sicurezza, l’integrità fisica e con la identità storico-culturale del territorio stesso; c) il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti; d) la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti; e) la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l’occupazione di suoli ad alto valore agricolo e/o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione; f) il migliore utilizzo delle risorse naturali e dei fattori climatici nonché la prevenzione dei rischi ambientali. 3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dalla l.r. 38/1999, gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale, provinciale e comunale generale sono definiti anche sulla base di indagini territoriali ed ambientali aventi lo scopo di valutare le trasformazioni indotte nell ’ambiente dai processi di urbanizzazione, corredate da analisi di settore quali analisi dei fattori ambientali, naturali e climatici del territorio, analisi delle risorse ambientali, idriche ed energetiche con particolare riferimento all’uso di fonti rinnovabili, analisi dei fattori di rischio ambientale di natura antropica, analisi delle risorse e delle produzioni locali. Art. 4 (Risparmio idrico) 1. La Giunta regionale, in collaborazione con gli organismi competenti e sentite le commissioni consiliari competenti, individua i criteri e le modalità di salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale, in particolare attraverso: a) la predisposizione di misure atte a verificare la qualità e l’efficienza delle reti di distribuzione, anche attraverso il monitoraggio dei consumi; b) l’individuazione di standard ottimali di riferimento per i consumi di acqua potabile e per gli scarichi immessi nella rete fognaria ed i relativi sistemi di controllo; c) la promozione dell’utilizzo di tecniche di depurazione naturale; d) l’utilizzo di tecniche per il recupero delle acque piovane e grigie . 2. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, di cui rispettivamente all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche è obbligatorio: a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione; b) l’installazione di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati; c) l’installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua; d) l’impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti edificabili, di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura superiore al 50 per cento della superficie stessa, al fine di conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare l’effetto noto come isola di calore. 3. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici. Sono altresì fatti salvi, nel caso di ristrutturazioni edilizie, eventuali impedimenti tecnici adeguatamente documentati relativi agli interventi per il recupero ed il riutilizzo delle acque piovane e grigie di cui al comma 2, lettera a). Art. 5 (Fonti energetiche rinnovabili) 1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui, rispettivamente, all ’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del d.p.r. 380/2001, è obbligatoria l’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare: a) il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento; b) il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare e non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio di estensione superficiale di almeno 100 metri quadrati. 2. La progettazione degli interventi edilizi ai sensi del comma 1 deve curare l ’integrazione con le strutture del fabbricato o del quartiere. 3. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici nonché eventuali impedimenti tecnici adeguatamente documentati. 4. Per i titoli abilitativi relativi all’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, si applica quanto previsto dall ’articolo 19, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008). Art. 6 (Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili) 1. Al fine di preservare l’identità storica e culturale del patrimonio edilizio e architettonico e le relative tradizioni e tecniche costruttive e tipologiche, gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell’edilizia tradizionale locale e/o rurale che trovano piena rispondenza nei principi dell’architettura sostenibile e della bioedilizia ai sensi della presente legge devono essere preservati. 2. Per gli interventi di recupero degli edifici di cui al comma 1, i comuni adottano specifiche disposizioni per assicurare la conservazione ed il ripristino degli elementi e delle soluzioni costruttive proprie dell ’architettura sostenibile e della bioedilizia ovvero la sostituzione degli stessi con materiali che ne mantengano inalterate le originali caratteristiche di biocompatibilità. CAPO III PROTOCOLLO E CERTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BIOEDILIZIA Art. 7 (Protocollo regionale sulla bioedilizia) 1. Il protocollo regionale sulla bioedilizia, con le relative linee guida di utilizzo, è lo strumento di cui si dota la Regione per valutare e certificare la sostenibilità degli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del d.p.r. 380/2001, attribuire agli stessi un punteggio e graduare i contributi previsti dalla presente legge. 2. Il protocollo regionale è diviso in aree di valutazione, corrispondenti alle varie tematiche da esaminare in sede di valutazione degli interventi, e contiene, oltre alle condizioni minime previste dal capo II, i requisiti di bioedilizia richiesti con le corrispondenti scale di prestazione quantitativa e qualitativa, con riferimento, in particolare: a) alla qualità ambientale degli spazi esterni attraverso: 1) il controllo della temperatura superficiale e dei flussi d’aria, dell’inquinamento acustico, luminoso, atmosferico, elettromagnetico, del suolo e delle acque, nonché la valutazione degli aspetti di percezione sensoriale dell ’ambiente costruito; 2) l’integrazione degli edifici con il contesto paesaggistico, ambientale e geomorfologico; 3) l’integrazione degli edifici con la cultura locale attraverso il mantenimento dei caratteri storici, materiali e costruttivi tradizionali locali; b) al risparmio delle risorse attraverso: 1) l’utilizzo di materiali da costruzione a limitato consumo energetico nelle fasi di produzione, trasporto, montaggio e dismissione, da selezionare in conformità ai criteri di cui all’articolo 8, nonché il riutilizzo delle strutture esistenti; 2) l’utilizzo di dispositivi per la riduzione del consumo di energia elettrica o per la produzione da fonti rinnovabili; 3) il contenimento dei consumi di acqua potabile negli edifici, impianti e relative pertinenze attraverso il monitoraggio dell ’uso e l ’installazione di adeguati dispositivi di riduzione; 4) la riduzione del consumo energetico per il riscaldamento ed il raffrescamento dell’edificio, con l’ottimale inerzia e isolamento termico dello stesso e l ’uso di energie rinnovabili; 5) la realizzazione di impianti di ventilazione e raffrescamento efficienti, mediante il controllo degli apporti calorici solari e dell’inerzia termica degli elementi costruttivi; 6) la riduzione dei consumi energetici per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso l’impiego di energie rinnovabili; c) ai carichi ambientali degli edifici attraverso: 1) la riduzione dei rifiuti solidi da cantiere, da costruzione e da demolizione; 2) il contenimento dei rifiuti liquidi, con sistemi di trattamento delle acque di scarico e privilegiando il ricorso a tecniche di depurazione naturale, la raccolta e recupero delle acque piovane, per usi sia pubblici che privati, il riuso delle acque grigie, l ’aumento della capacità drenante delle superfici calpestabili; 3) la riduzione delle emissioni di gas; d) alla qualità dell’ambiente interno attraverso l ’elevazione del comfort visivo, acustico, termico, della qualità dell’aria, interna ed esterna con particolare riferimento al controllo della migrazione del gas radon, la minimizzazione del livello dei campi elettrici e magnetici; e) alla qualità del servizio fornito dall’edificio relativamente alla manutenzione edilizia ed impiantistica, attraverso l’adozione di elementi di protezione dell’involucro esterno dell’edificio; f) alla qualità della gestione, attraverso la disponibilità della documentazione tecnica relativa all’edificio; g) alla accessibilità e fruibilità dei servizi sociali di interesse collettivo, anche attraverso l ’integrazione con il trasporto pubblico ed i sistemi di mobilità sostenibile e l’adozione di misure per favorire il trasporto alternativo. 3. I requisiti individuati dal protocollo regionale relativamente al consumo energetico dell’edificio sono determinati tenendo altresì conto di quanto previsto dal d.lgs. 192/2005 concernente il rendimento energetico nell’edilizia. 4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta il Protocollo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede al relativo aggiornamento con cadenza almeno biennale. 5. L’applicazione del protocollo regionale costituisce: a) condizione per il rilascio della certificazione di cui all’articolo 9 e per l ’accesso agli incentivi ed ai contributi previsti dagli articoli 13 e 14; b) criterio di priorità per l’accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti previsti dalla normativa regionale in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, di edilizia, di lavori pubblici. 6. Ai fini di cui al comma 5, il protocollo regionale, oltre a disciplinare l’attribuzione dei punteggi, definisce altresì soglie minime di valutazione al di sotto delle quali non è previsto il rilascio della certificazione e l’accesso agli incentivi ed ai contributi. Art. 8 (Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche costruttive) 1. Negli interventi edilizi da realizzare in conformità al protocollo regionale è previsto l ’uso di materiali da costruzione, componenti per l ’edilizia, impianti, elementi di finitura, arredi fissi e tecnologie costruttive che siano: a) selezionati tra quelli ecocompatibili, con ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati, non nocivi per la salute; tali requisiti devono permanere per l ’intero ciclo di vita del fabbricato; b) riciclati, riciclabili, di recupero, prodotti con un basso bilancio energetico ambientale, di provenienza locale. 2. I requisiti di qualità di cui al comma 1 costituiscono i criteri per la redazione del capitolato tipo e del prezzario regionale di cui all’articolo 11. Art. 9 (Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia) 1. La certificazione della sostenibilità degli interventi di bioedilizia è un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza il protocollo e le relative linee guida per valutare sia il progetto che l’edificio realizzato. 2. La certificazione di cui al comma 1 ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al d.lgs. 192/2005, per la quale sono parimenti utilizzati le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all ’articolo 7 della presente legge, con riferimento ai requisiti ed ai parametri indicati nel citato decreto. 3. Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciato, su richiesta del proprietario dell’immobile o del soggetto attuatore dell’intervento, da un professionista estraneo alla progettazione e alla direzione lavori, accreditato ai sensi del comma 4, lettera c). Il certificato è affisso nell’edificio in luogo facilmente visibile. 4. La Regione, con regolamento adottato ai sensi dell ’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, sentita la competente commissione consiliare, definisce: a) la procedura e le modalità per la richiesta ed il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici; b) le procedure, le modalità ed i tempi per l’effettuazione dei controlli, anche a campione, sugli interventi edilizi in fase di realizzazione nonché sugli interventi realizzati al fine di accertare la conformità degli stessi alla certificazione rilasciata; c) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici comprensivo dell’individuazione dei relativi requisiti professionali, in coerenza, relativamente alla certificazione energetica, con quanto stabilito dall ’articolo 4 del d.lgs. 192/2005, nonché le modalità di controllo, anche a campione, sulla sussistenza dei suddetti requisiti e sull’attività certificatoria. 5. L’applicazione del protocollo e l’acquisizione del certificato di sostenibilità è obbligatoria per gli interventi relativi agli immobili di proprietà della Regione. Art. 10 (Controlli e sanzioni) 1. I controlli previsti dall’articolo 9, comma 4, lettera b), sono effettuati dai comuni, anche in raccordo con la Regione. Qualora dagli stessi risultino difformità, il comune ingiunge al soggetto attuatore o al proprietario di effettuare i lavori necessari per rendere uniforme l ’intervento a quanto dichiarato ai fini della certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia. In caso di inottemperanza, il comune: a) provvede ad effettuare le necessarie comunicazioni alla Regione ai fini della revoca della certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia rilasciata, nonché della revoca della concessione o della erogazione dei contributi di cui all’articolo 14; b) provvede alla revoca degli eventuali incentivi concessi ai sensi dell’articolo 13. 2. I controlli previsti dall’articolo 9, comma 4, lettera c), sono effettuati dalla Regione. Nel caso in cui vengano meno i requisiti previsti per l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione, ai sensi dell ’articolo 9, comma 4, lettera c), ovvero nel caso di rilascio di certificazioni irregolari, i soggetti decadono dall’accreditamento medesimo e la Regione ne segnala l ’operato al rispettivo ordine professionale. Art. 11 (Prezzario e capitolato tipo prestazionale) 1. La Regione adotta un capitolato tipo prestazionale per la realizzazione degli interventi di bioedilizia e nell’ambito del tariffario regionale dei prezzi per la realizzazione di opere edili istituisce un’apposita sezione dedicata alla bioedilizia. 2. I requisiti di qualità dei materiali da costruzione di cui all’articolo 8 costituiscono i criteri per la redazione del capitolato e del prezzario di cui al comma 1. CAPO IV INCENTIVAZIONE E PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI BIOEDILIZIA Art. 12 (Calcolo degli indici di fabbricabilità) 1. Al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, i comuni prevedono, per la determinazione dell ’indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico e fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente, lo scomputo: a) del maggior spessore delle murature esterne degli edifici, siano esse tamponature o muri portanti, per la parte eccedente 30 centimetri, fino ad un massimo di 25 centimetri; b) del maggior spessore dei solai intermedi e di copertura, per la parte eccedente 30 centimetri e, rispettivamente, fino ad un massimo di 15 e 25 centimetri; c) delle serre solari con vincolo di destinazione e, comunque, di dimensioni non superiori al 15 per cento realizzata; della superficie utile dell’unità abitativa realizzata d) degli altri maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l’isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell ’energia solare e la ventilazione naturale, alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall’esterno. 2. Il contenimento del consumo energetico realizzato con gli interventi di cui al comma 1 deve essere dimostrato nell’ambito della documentazione tecnica richiesta per il titolo abilitativo, anche in conformità con quanto previsto dal d.lgs. 192/2005. 3. I comuni applicano lo scomputo dei maggiori volumi realizzati ai sensi del comma 1 anche ai fini della determinazione del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire. costruire 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 sono applicabili anche agli interventi di recupero degli edifici esistenti, a condizione che siano salvaguardati gli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico nonché gli allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali, e le falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione. 5. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui al comma 1. In mancanza di adeguamento, le suddette disposizioni trovano comunque applicazione. Art. 13 (Incentivi per interventi di bioedilizia) 1. I comuni prevedono, per gli interventi edilizi conformi al protocollo regionale, la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, in misura crescente in relazione al livello di sostenibilità energetico-ambientale e comunque fino ad un massimo del 50 per cento, ovvero adottano, iin n riferimento agli edifici a maggiori prestazioni energetico-ambientali, altre forme di incentivazione. 2. La riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria può essere cumulata ad eventuali altre riduzioni sui medesimi, previste dalla normativa vigente. 3. Gli incentivi di cui al presente articolo sono cumulabili con gli altri contributi previsti dall’articolo 14 e dalla normativa vigente. Art. 14 (Contributi regionali per interventi di bioedilizia) 1. La Regione, al fine di incentivare la realizzazione di interventi edilizi in conformità ai contenuti del protocollo regionale, concede contributi a soggetti pubblici e privati nella misura massima, rispettivamente, del 50 e del 20 per cento del costo complessivo dell ’intervento. 2. Con il regolamento di cui all’articolo 9 sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 1. Art. 15 (Attività regionali formative e informative) 1. La Regione, al fine di favorire la diffusione e la conoscenza dei principi della sostenibilità energetico ambientale nell’edilizia, promuove: a) anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, specifici corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale rivolti, in particolare, agli enti locali, alle aziende territoriali per l’edilizia residenziale, alle imprese ed ai liberi professionisti; b) iniziative culturali, studi e ricerche sulle tecniche e sui criteri costruttivi dell ’architettura sostenibile e della bioedilizia, anche mediante intese o collaborazioni con le università, le istituzioni scolastiche e formative, gli ordini professionali, le associazioni di categoria interessate, gli enti di ricerca; c) anche in collaborazione con gli enti locali, concorsi di idee o progettazioni per la realizzazione di interventi di architettura sostenibile e di bioedilizia; d) campagne informative per la diffusione di una cultura dell’uso responsabile del territorio e del costruire, finalizzate al rispetto dell’ambiente ed al risparmio energetico. 2. La Regione realizza, altresì, sul proprio sito internet, anche attraverso convenzioni con gli enti pubblici interessati, uno sportello informativo sulla architettura sostenibile e sulla bioedilizia. Art. 16 (Sostenibilità energetico ambientale nell ’edilizia residenziale pubblica. Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche) 1. La Regione, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 12/1999, come modificato dal comma 2 del presente articolo, riserva una quota dei fondi da ripartire a favore di interventi di edilizia residenziale pubblica da realizzare in conformità al protocollo regionale di cui all’articolo 7. 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 12/1999 è inserito il seguente: “2bis. Una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2, lettera a) è riservata agli interventi di nuova realizzazione e di recupero conformi al protocollo regionale sulla bioedilizia, ripartita in base al punteggio attribuito dall’applicazione del suddetto protocollo”. CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Art. 17 (Disposizione transitoria) 1. Ai titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di cui agli articoli 4, comma 2, 5 e 12, richiesti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la disciplina normativa previgente. Art. 18 (Abrogazioni) 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) la legge regionale 8 novembre 2004, n. 15 (Disposizioni per favorire l’impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici); b) i commi 6 e 7 dell’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l ’esercizio 2008). Art. 19 (Disposizione finanziaria) 1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge viene istituito, nell’ambito dell’UPB E62, un capitolo denominato “Disposizioni in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia” con lo stanziamento di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 2. Ai relativi oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo E62516. Note: (1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 7 giugno 2008, n. 21 Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. ANNEX_ 09 Protocollo RC n. 10657/09 Deliberazione n. 7 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA Anno 2011 VERBALE N. 9 Seduta Pubblica del 14 febbraio 2011 Presidenza: POMARICI - PICCOLO L’anno duemilaundici, il giorno di lunedì quattordici del mese di febbraio, alle ore 15,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all’ordine dei lavori della seduta dell’11 febbraio, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni. Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO. Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Vice Presidente Samuele PICCOLO, il quale dichiara aperta la seduta. (O M I S S I S) Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,20 – il Presidente Marco POMARICI, assunta la presidenza dell’Assemblea, dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 21 Consiglieri: Azuni Maria Gemma, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Ciardi Giuseppe, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Ferrari Alfredo, Gramazio Luca, La Fortuna Giuseppe, Masino Giorgio Stefano, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Rossin Dario, Storace Francesco, Tomaselli Edmondo, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli Alessandro, Vigna Salvatore e Voltaggio Paolo. Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri: Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio, Cantiani Roberto, Cianciulli Valerio, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, Fioretti Pierluigi, Gazzellone Antonio, Guidi Federico, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Parsi Massimiliano, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Todini Ludovico Maria, Valeriani Massimiliano e Zambelli Gianfranco. 2 Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Parsi ha giustificato la propria assenza. Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana e Okeadu Victor Emeka. Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Belviso Sveva e Corsini Marco. (O M I S S I S) Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 166ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti: 166ª Proposta (Dec. G.C. del 4 novembre 2009 n. 98) Variazioni ed integrazioni del Regolamento Edilizio Comunale. Norme per il risparmio energetico, l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia e risparmio delle risorse idriche. Premesso che il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico; Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20 febbraio 2006 sono state apportate alcune variazioni ed integrazioni al Regolamento Edilizio Comunale concernenti disposizioni in materia di risparmio energetico, utilizzazione di fonti rinnovabili di energia e risparmio delle risorse idriche; Che, in particolare, nelle more della redazione del Nuovo Regolamento Edilizio è stata approvata una specifica regolamentazione della materia, sia per gli edifici pubblici e privati di nuova edificazione che per quelli oggetto di interventi di complessiva ristrutturazione, attraverso l’integrazione del vigente Regolamento Edilizio con i seguenti articoli: − − − − − articolo 48 bis – Risparmio energetico e fonti rinnovabili di energia; articolo 48 ter – Risparmio energetico e definizione del volume imponibile; articolo 48 quater – Sistemi di accumulo, riutilizzazione delle acque meteoriche e di risparmio idrico; articolo 48 quinquies – Pavimentazione, aree verdi, superfici ed aree libere del lotto; articolo 48 sexies – Fase transitoria; Che il Regolamento Edilizio deve contenere una maggiore integrazione in materia di tutela ambientale attraverso la stesura di specifici allegati relativi ai temi dell’utilizzo delle energie alternative, della razionalizzazione dei consumi energetici, del risparmio idrico, dell’isolamento acustico, del calcolo del risparmio energetico degli edifici; Che, con nota prot. n. 73998 del 31 ottobre 2006, la deliberazione suddetta è stata trasmessa alla Provincia di Roma – Dipartimento “Governo del territorio e della mobilità” – Servizio Urbanistica, ai sensi dell’articolo 71 della L.R. Lazio n. 38/1999; 3 Che la Provincia di Roma, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1200/1944 del 28 novembre 2006, ha espresso il proprio assenso in ordine alle variazioni ed integrazioni introdotte dal Comune di Roma al proprio Regolamento Edilizio, in quanto conformi e coerenti con la normativa nazionale e regionale di riferimento, invitando peraltro l’Amministrazione Comunale, nel procedere alla redazione del Nuovo Regolamento Edilizio, ad adeguarlo alle disposizioni regionali relative alla riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso; Che ai sensi dell’articolo 71 comma 3 della citata L.R. n. 38/1999, occorre pronunciarsi sulle osservazioni della Provincia; Che, inoltre, con nota 17 novembre 2006, la ASL RMC ha fatto presente che, relativamente all’utilizzo delle acque di pioggia per la pulizia delle parti comuni e per gli scarichi dei water (articolo 48 quater), tale utilizzo può essere previsto, ma deve essere subordinato al rispetto delle normative igienico-sanitarie; Che con Decreto Legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 1° febbraio 2007, sono state approvate integrazioni e modificazioni al Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, in materia di rendimento energetico nell’edilizia e di certificazione energetica degli edifici; Che il Decreto Legislativo n. 192/2005, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 311/2006, all’articolo 2 comma 1 lettera c), definisce la prestazione energetica di un edificio come “la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l’illuminazione”; Che il Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 – Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs. n. 192/2005 – definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi della prestazione energetica, finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, valorizzazione e integrazione delle fonti rinnovabili; Che il Decreto Ministeriale (Sviluppo Economico) 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici – definisce le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni; Che il Decreto Legislativo n. 115/2008, all’art. 18 comma 6, prescrive che ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del medesimo Decreto Legislativo e fino alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto, si applica l’allegato III; Che la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2009 nei regolamenti edilizi, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati la produzione energetica minima è di 5 kW; Che la legge 27 febbraio 2009 n. 14, di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, all’art. 29 comma 1 octies, ha differito la scadenza del 1° gennaio 2009 prevista dall’articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e 4 regolamentari in materia edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al 1° gennaio 2010; Che la Legge Regionale n. 6 del 27 maggio 2008, in materia di architettura sostenibile e bioedilizia, promuove ed incentiva la sostenibilità energetico-ambientale nella progettazione e realizzazione di opere edilizie pubbliche e private, individuando e promuovendo l’adozione e la diffusione di principi, modalità e tecniche proprie dell’architettura sostenibile e della bioedilizia, ivi compresi quelli tesi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192; Che la stessa Legge Regionale n. 6/2008, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale, prescrive che negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, sono obbligatori il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione, l’installazione di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati, l’installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua; Che, al fine di una concreta operatività della modifica al Regolamento Edilizio adottata con la deliberazione consiliare n. 48 del 20 febbraio 2006, appare opportuno fare riferimento anziché al “fabbisogno complessivo di un edificio” alla “prestazione energetica di un edificio”; Che per fabbisogno effettivo di energia frigorifera si intende il fabbisogno ideale di energia termica per raffrescamento (così come calcolato nella UNI TS 11300-1), aumentato delle perdite di emissione, regolazione, distribuzione, accumulo e diminuito della quantità di energia recuperata (così come calcolate nella UNI TS 11300-3); Che per fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione estiva si intende la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per la climatizzazione estiva in condizioni climatiche e di uso di riferimento dell’edificio (così come calcolato nella UNI TS 11300-3); Che, contemporaneamente alla definizione dell’iter approvativo delle modifiche al Regolamento Edilizio, è stata svolta da un apposito “Tavolo Tecnico”, composto dai rappresentanti degli Uffici Comunali competenti, con l’apporto della “Commissione per l’Energia”, istituita con ordinanza del Sindaco di Roma n. 235 del 2 settembre 2008, una verifica approfondita della nuova normativa, finalizzata a rendere effettivamente operative le nuove disposizioni ed evitare difficoltà interpretative della stessa; Che, per gli edifici destinati al Culto, escluse le loro pertinenze, in considerazione della specificità di tali immobili e della limitata rilevanza rispetto all’impatto ambientale complessivo, è opportuno che gli stessi abbiano una disciplina diversa rispetto alla generalità degli edifici; Che, conseguentemente, oltre a prendere atto dell’assenso della Provincia alle variazioni ed integrazioni al Regolamento Edilizio, occorre apportare alcune modifiche alle disposizioni introdotte con la deliberazione n. 48/2006, che tengano conto delle considerazioni soprariportate, anche alla luce della normativa nazionale sopravvenuta; Che in data 29 luglio 2009 il Dirigente della II U.O. del Dipartimento IX, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il Dirigente F.to: A. Fatello”; 5 Che in data 29 luglio 2009 il Dirigente della VIII U.O. del Dipartimento VI, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. Enti Locali, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il Dirigente F.to: S. Tarquini”; Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Che la proposta, in data 5 novembre 2009, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio; Che dai Municipi I, IV, VIII e XIX non è pervenuto alcun parere entro il termine prescritto; Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi III, V, VII, X, XI, XII, XV, XVI, XVIII e XX hanno espresso parere favorevole; Che i Consigli dei Municipi VI, XIII e XVII hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste di modifiche e/o osservazioni: a. la mancanza della previsione, nella proposta di deliberazione, dei controlli previsti dall’art. 10 L.R. n. 6/2008; b. la mancanza di riferimento, nella proposta di deliberazione, al “Prezziario della Bioedilizia” ex art. 11 L.R. n. 6/2008; c. l’opportunità dell’istituzione di sportelli municipali di informazione in materia di risparmio energetico; d. la richiesta di specifica indicazione circa i limiti e le caratteristiche del materiale coibente da utilizzare ai fini dell’art. 48 ter punto 1; e. la prescrizione dell’altezza netta di 2,40 metri dal vano tecnico di cui all’art. 48 ter paragrafo 1; f. la mancata previsione del riciclo delle acque grigie (art. 48 quater); g. l’indicazione di inserire in deliberazione un ruolo di controllo per RomaEnergie prevedendone una rivalorizzazione ed un potenziamento del suo organico e delle risorse; h. l’indicazione di predisporre gli organi di Controllo preposti al rispetto della deliberazione; i. l’indicazione di parificare gli standard previsti per gli appartamenti anche per le strutture ricettive quali alberghi e hotel; Che il Consiglio del Municipio IX ha espresso parere contrario senza motivazione; Che la Giunta Comunale nella seduta del 26 maggio 2010, in merito alle richieste e/o osservazioni dei Municipi, ha rappresentato quanto segue: a. l’osservazione non viene accolta in quanto riferita all’art. 10 L.R. n. 6/2008 che rimanda all’art. 9, comma 4 lettera b) della stessa Legge Regionale che prevede tali procedure all’interno di un futuro regolamento regionale ancora da adottare; b. l’osservazione non viene accolta in quanto riferita all’art. 11 L.R. n. 6/2008 che prevede un capitolato tipo prestazionale ancora da adottare dalla Regione Lazio; 6 c. la richiesta è già prevista nell’attuale stesura della proposta di deliberazione all’art. 48 nonies seconda parte lettera d) che attribuisce alla Commissione Tecnica per l’Energia, di cui allo stesso art. 48 nonies, il compito di “svolgere supporto tecnicoscientifico e consulenza per i Dipartimenti e per i Municipi sulle questioni energetiche” non escludendo il supporto all’istituzione, da parte dei Municipi, di sportelli informativi in materia di risparmio energetico; d. l’osservazione non è accolta, non solo perché risulta difficile l’inserimento nell’articolato della deliberazione e riveste carattere limitativo rispetto alle possibilità tecniche e progettuali da esprimere nella realizzazione dei volumi cui si riferisce l’art. 48 ter; d’altro canto, per quanto riguarda le caratteristiche prestazionali di isolamento termico, l’osservazione è già contenuta nell’obbligo della dimostrazione di calcolo di cui all’art. 48 ter comma 2 primo punto; e. l’osservazione viene accolta essendo già presente nell’articolato della deliberazione Consiglio Comunale n. 48/2006 e in quanto coerente con i limiti dimensionali degli spazi sottotetti; f. l’osservazione, pur se condivisibile, non è accolta in quanto attualmente di difficile applicazione sia in termini quantitativi che in termini qualitativi; tali chiarimenti saranno forniti dalla individuazione dei criteri e delle modalità di salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale dalla Giunta Regionale con successivo provvedimento che indichi le tecniche per il recupero delle acque piovane e grigie come dettato dall’art. 4 comma 1 della L.R. n. 6/2008; g. l’osservazione non viene accolta in quanto non pertinente con il dispositivo della deliberazione, prevedendo l’istituzione della Commissione Tecnica per l’Energia, affida alla stessa l’esclusivo compito di svolgere supporto tecnico-scientifico e consulenza per i Dipartimenti e per i Municipi sulle questioni energetiche e di controllo sull’attuazione della deliberazione, non contemplando, quindi, il ruolo di altre Agenzie o Società in sostituzione degli Uffici dell’Amministrazione. Alla stessa RomaEnergie, il cui Statuto è stato modificato con D.C.C. n. 1 del 2002, è fatto divieto di svolgere attività diverse dal settore istituzionale che prevede, in sostanza, esclusivamente attività di promozione e non anche di controllo; h. l’osservazione non viene accolta in quanto già inserita nell’art. 48 nonies con i compiti affidati alla Commissione Tecnica per l’Energia; i. l’osservazione è stata discussa in sede di Commissioni Consiliari ed il testo licenziato prevede nell’art. 48 bis comma 3 lettera b) quantità specifiche di produzioni di energia elettrica minime da fonti rinnovabili; Che le Commissioni Consiliari Permanenti IV e VIII, nella seduta congiunta del 18 gennaio 2010, hanno espresso parere favorevole all’unanimità; Visto il Regolamento Edilizio; Visto il NPRG vigente; Visto il D.Lgs. n. 31/2001; Visto il D.Lgs. n. 27/2002; Visto il D.M. n. 185/2003; Visto il D.Lgs. n. 192/2005; Visto il D.Lgs. n. 311/2006; Vista la legge n. 296/2006; Vista la Legge Regionale n. 6/2008; Visto il D.Lgs. n. 115/2008; Vista la legge n. 14/2009; 7 Visto il D.P.R. n. 59/2009; Visto il D.M. del 26 giugno 2009; Visto il parere del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati; L’ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA − di prendere atto dell’assenso della Provincia in ordine alle variazioni ed integrazioni al vigente Regolamento Edilizio introdotte con la deliberazione consiliare n. 48 del 20 febbraio 2006, nonché dell’invito nel procedere alla redazione del nuovo Regolamento Edilizio, ad adeguarlo alle disposizioni dettate dalla normativa regionale relativa alla riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso; − di apportare per le motivazioni indicate in premessa alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni introdotte con la deliberazione consiliare n. 48/2006, per cui gli attuali articoli: 48/bis, 48/ter, 48/quater, 48/quinquies, 48/sexies, 48/septies sono sostituiti ed integrati dai seguenti: Articolo 48/bis – Risparmio energetico e fonti rinnovabili di energia. 1. Gli edifici pubblici e privati di nuova costruzione devono possedere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (E.P.i.) migliorativo rispetto al limite stabilito dal D.Lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni secondo quanto riportato nella seguente tabella: S/V ≤ 0,2 0% 0,2 < S/V ≤ Interpolazione lineare tra 0% e 40% 0,9 S/V > 0,9 40% Tale miglioramento dovrà essere ottenuto attraverso misure di contenimento, sistemi solari passivi e attraverso l’impiego di fonti rinnovabili di energia. Per gli edifici destinati all’esercizio del culto, escluse le loro pertinenze, la percentuale migliorativa è ridotta della metà. 2. Negli edifici pubblici e privati di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, relativamente all’intera unità edilizia, l’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di fonti rinnovabili. Tale limite è ridotto al 20 per cento per gli edifici situati nella parte di città storica dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità – così come chiaramente individuata nel P.T.P.R. adottato dalla Regione Lazio e pubblicato sul BURL n. 6 del 14 febbraio 2008 –. In caso di impossibilità tecnica, adeguatamente documentata mediante relazione asseverata da tecnico abilitato, a raggiungere il completo soddisfacimento della disposizione del precedente capoverso, il dimensionamento ottimale dell’impianto 8 proposto dovrà esser valutato dalla “Commissione Tecnica per l’Energia”, istituita presso il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica. 3. Negli edifici pubblici e privati di nuova costruzione, il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo il 22 giugno 2008 (data di entrata in vigore della L.R. n. 6/2008) e non ancora rilasciato, deve essere assicurata la seguente produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile: a) per superfici con destinazioni d’uso a: – – – abitazioni singole; abitazioni agricole; abitazioni collettive; una produzione minima di 1.000 kWh annui per ogni unità immobiliare e per le parti comuni; b) per superfici con destinazioni d’uso a: – – strutture ricettive alberghiere; strutture ricettive extra-alberghiere; una produzione minima di 1.000 kWh annui per ogni 60 posti letto o frazione; c) per superfici con destinazioni d’uso diverse dalle precedenti deve essere assicurata una produzione pari al 100% del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione estiva, fermo restando l’obbligo di assicurare una produzione minima di: – – – – 1.300 kWh annui per S.U.L. inferiori a 100 mq.; 5.000 kWh annui per S.U.L. comprese tra 100 e 500 mq.; 1.000 kWh annui, ulteriori, per ogni 500 mq. di S.U.L. superiori ai primi 500 mq.; 10.000 kWh annui per S.U.L. superiore a 2.500 mq. Per tali finalità i sistemi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché quelli previsti dal comma 2, qualora siano sistemi solari, devono essere installati sulle coperture degli edifici, al fine di massimizzare l’efficienza dei sistemi stessi con soluzioni organicamente inserite nell’estetica dell’edificio. Gli impianti sui tetti a falde devono essere posizionati in adiacenza alla copertura inclinata o meglio integrati in essa. I serbatoi di accumulo degli impianti solari termici devono essere posizionati in maniera non visibile dal piano stradale ovvero all’interno dei volumi tecnici degli edifici. Nel caso di coperture piane i pannelli possono essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l’ombreggiamento tra di essi se disposti su più file. In caso di impossibilità tecnica, adeguatamente documentata mediante relazione asseverata da tecnico abilitato, a raggiungere la quota sopra prevista per gli edifici indicati al punto a), la produzione minima per ogni unità edilizia, non dovrà in ogni caso essere inferiore a 1.000 kWh annui per ogni 100 mq. di S.U.L. Qualora anche le quantità previste al capoverso precedente non possano essere soddisfatte per impedimenti tecnici, documentati attraverso relazione asseverata da tecnico abilitato, i sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili potranno essere installati nelle pertinenze delle unità edilizie ovvero in strutture appositamente realizzate ed integrate. Tale ubicazione, in caso di impedimenti tecnici, è consentita 9 anche per gli edifici indicati al punto b) e punto c) ferme restando le quantità ivi previste. In caso di ulteriore impossibilità tecnica, a raggiungere il completo soddisfacimento del dettato del precedente capoverso, per il raggiungimento dei succitati quantitativi di produzione energetica da fonti rinnovabili, è consentita la partecipazione alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili installati fuori dal lotto di pertinenza, ovvero l’acquisizione di diritti sui medesimi, purché si tratti di impianti comunque localizzati all’interno del territorio comunale. Tale alternativa adeguatamente documentata, sarà valutata dalla “Commissione Tecnica per l’Energia” istituita presso il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica. 4. All’atto della richiesta del titolo abilitativo dovrà essere prodotta una specifica relazione, sottoscritta da tecnico abilitato, con i necessari elaborati tecnici e calcoli redatti secondo i criteri specificati in premessa, che attesti come gli interventi previsti, siano idonei a soddisfare i requisiti del presente articolo. All’atto della presentazione della Dichiarazione di Fine Lavori dovrà essere allegato l’Attestato di Qualificazione Energetica, redatto in duplice copia da un tecnico abilitato e asseverato dal Direttore dei Lavori. In sede di richiesta del certificato di agibilità degli edifici dovrà essere depositato l’Attestato di Certificazione Energetica e prodotta apposita relazione asseverata che attesti la sussistenza degli impianti e la loro conformità al progetto depositato. Nel certificato di agibilità dovrà essere indicata la Classe Energetica come individuata nell’Attestato di Certificazione Energetica depositato per il rilascio dello stesso. La destinazione del volume tecnico, finalizzato al soddisfacimento delle presenti norme, collocato sul tetto captante o nel sottotetto verrà verificata in sede di agibilità mediante sopralluogo degli Uffici Tecnici Municipali oppure mediante perizia giurata. 5. Le prescrizioni dei commi precedenti si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia su interi edifici. In caso di impedimenti tecnici, adeguatamente documentati, eventuali deroghe al capoverso precedente saranno valutate dalla “Commissione Tecnica per l’Energia” istituita presso il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica. 6. Sono sempre fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici. 7. In caso di impedimenti, adeguatamente documentati, di natura tecnica che ostacolino l’installazione di impianti solari sull’edificio o sulle pertinenze, o impediscano l’uso di impianti alimentati da altre fonti rinnovabili di energia, devono essere valutate soluzioni alternative quali cogenerazione ad alto rendimento secondo il D.Lgs. n. 20/2007 e pompe di calore. Tale alternativa ed eventuali deroghe alle prescrizioni, adeguatamente documentate, saranno valutate dalla “Commissione Tecnica per l’Energia” istituita presso il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica. Art. 48/ter – Risparmio energetico e casi di esclusione dal volume imponibile e della superficie utile lorda. 10 1. Al fine di favorire gli interventi per il risparmio energetico e per l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, dal calcolo del volume fuori terra e della “superficie utile lorda” (S.U.L.) e dell’altezza degli edifici, come definiti dalle NTA del PRG sono esclusi: – – – – – – il maggior spessore delle murature esterne degli edifici, siano esse tamponature o muri portanti, per la parte eccedente i 30 centimetri, fino ad un massimo di 25 centimetri; il maggior spessore dei solai intermedi a contatto con ambienti riscaldati, per la parte eccedente 30 centimetri, fino ad un massimo di 15 centimetri; il maggior spessore dei solai intermedi a contatto con ambienti non riscaldanti e dei solai a contatto con l’esterno, per la parte eccedente 30 centimetri, fino ad un massimo di 25 centimetri; il vano collocato sul tetto captante o nel sottotetto in quanto considerato volume tecnico perché destinato ad accogliere gli impianti, i serbatoi e le masse d’accumulo per l’acqua calda ed il calore prodotto dai collettori solari. In tale volume devono essere ospitati i componenti del circuito primario dell’impianto solare termico ed i dispositivi di condizionamento della potenza dell’impianto fotovoltaico e di connessione alla rete (quadro elettrico e dispositivi di interfaccia con la rete); i vani tecnici di cui al punto precedente dovranno avere una altezza netta interna, da pavimento ad intradosso del vano, non superiore a m. 2,40; gli altri maggiori volumi o superfici, sia in facciata che in copertura, anche di altezza utile superiore a m.1,80 se ricavati tra l’intradosso del solaio di copertura e estradosso dell’ultimo livello di calpestio, purché finalizzati, attraverso l’isolamento termico ed acustico, alla captazione diretta dell’energia solare e alla ventilazione naturale, alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall’esterno. 2. I sistemi bioclimatici passivi, come le serre captanti, nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare e il guadagno termico solare negli edifici, non sono computati nel calcolo dei volumi e delle S.U.L. ammissibili purché rispettino le seguenti condizioni: – – – – – – – dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al progetto, la loro funzione di riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale di una quantità pari ad almeno il 10%, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare; le dimensioni in pianta non siano superiori al 15% della superficie utile dell’unità immobiliare connessa o dell’unità edilizia oggetto dell’intervento; la formazione della serra non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque locali idonei a consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente o non permanente, luoghi di lavoro, etc.); i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto di illuminazione e aerazione naturale diretta; se dotati di superfici vetrate siano provvisti di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo; il progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la differenza tra energia dispersa in assenza del sistema bioclimatico e quella dispersa in presenza del sistema stesso; nel caso di serre solari, queste devono essere integrate prioritariamente nella facciata esposta nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest. 11 3. Ogni edificio può dotarsi di un sistema di ventilazione naturale, per il riscaldamento ed il raffrescamento degli ambienti. Il sistema di ventilazione prefigurandosi come volume tecnico non sarà conteggiato nel volume e nella S.U.L. dell’edificio alle seguenti condizioni: – – consenta la circolazione di flussi d’aria differenziati per stagione; vengano usati materiali da costruzione con elevata capacità termica. 4. Le soluzioni alternative alle indicazioni del presente articolo e le eventuali ulteriori esclusioni di spessori supplementari, adeguatamente documentati, impiegati ai fini del risparmio energetico, o dell’ottenimento degli incentivi previsti, saranno valutate dalla “Commissione Tecnica per l’Energia” istituita presso il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica. Art. 48/quater – Sistemi di risparmio della risorsa idrica. 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 104 delle NTA del PRG, negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia su interi edifici è fatto obbligo di: − installare nei servizi igienici cassette d’acqua per i water con scarichi differenziati dotati di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua; − installare rubinetterie dotate di miscelatore aria-acqua; − per le destinazioni non residenziali individuate alle lettere b, c, d, e, f dell’art. 6 delle NTA del PRG, installare rubinetteria monocomando comandata a sensore, a pedale o a tempo. Le prescrizioni del presente comma si applicano anche al patrimonio esistente per tutte le categorie di intervento, così come classificate all’art. 9 delle NTA del PRG, con la sola esclusione della manutenzione ordinaria. 2. Ulteriori criteri e modalità di salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale, da attuare negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, verranno regolamentati dopo l’individuazione degli stessi da parte della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. n. 6/2008. Art. 48/quinquies – Pavimentazioni, aree verdi, superfici ed aree libere del lotto. Negli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia su interi edifici e di ristrutturazione urbanistica, è obbligatorio l’impiego di pavimentazioni drenanti nelle sistemazioni delle superfici esterne e aree di pertinenza, almeno per il 50% della superficie pavimentata. Qualora la superficie coperta SC sia superiore al 50% della superficie fondiaria SF le prescrizioni del precedente punto dovranno essere estese alla totalità della superficie non coperta. Art. 48/sexies – Interventi impiantistici. 1. Produzione centralizzata dell’energia termica. Negli edifici con più di 10 unità abitative o superiori a 2.500 mc. è obbligatorio l’impiego di impianti di riscaldamento centralizzati, dotati di sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alle destinazioni d’uso all’art. 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova costruzione di edifici pubblici e privati e di ristrutturazione degli stessi conformemente all’articolo 3, 12 comma 2, lettera A), del D.Lgs. n. 192/2005, è obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti l’involucro dell’edificio e gli impianti, necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1.000 ovvero in presenza di progetti approvati nell’ambito di opportuni strumenti pianificatori. 2. Reti di distribuzione dell’acqua calda sanitaria. In tutti gli edifici, le reti di distribuzione dell’acqua calda sanitaria interne alle abitazioni dovranno prevedere un allaccio per gli elettrodomestici che utilizzano nel loro ciclo acqua calda. 3. Scaldabagni elettrici. Negli edifici pubblici e privati con destinazioni d’uso ad: − − − − − abitazioni singole; abitazioni collettive; abitazioni agricole; strutture ricettive alberghiere; strutture ricettive extra-alberghiere; non è consentito l’utilizzo di riscaldatori elettrici per la preparazione dell’acqua calda sanitaria. 4. Efficienza degli impianti di illuminazione. Il primo criterio di contenimento energetico è quello di favorire l’utilizzo dell’illuminazione naturale. In relazione all’uso razionale dell’energia elettrica è obbligatorio per le zone non destinate alla permanenza di persone negli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici residenziali, l’uso di dispositivi che permettono di controllare i consumi di energia dovuti all’illuminazione. In particolare, pur prevedendo che l’illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento deve assicurare condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti, è previsto: − Edifici a destinazione abitativa: − obbligo di installazione di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza in tutte le parti comuni (garage, vano scale, corridoi, cantine, ecc.) eccetto negli androni dove sarà presente luce fissa con lampade a basso consumo. − Edifici a destinazione non abitativa: − obbligo di installazione di lampade a basso consumo e di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza in tutti gli ambienti utilizzati in modo non continuativo (bagni, depositi, archivi, magazzini, garage); − obbligo di installazione di lampade a basso consumo energetico (ad esempio LED) in tutti gli ambienti destinati ad un uso continuativo e/o a permanenza di persone. − Nelle aree esterne di pertinenza di tutti gli edifici: − obbligo di installazione di interruttori crepuscolari e lampade a basso consumo energetico; − nelle aree comuni (private, condominiali o pubbliche) i corpi illuminanti dovranno essere previsti di diverse altezze e avere sempre il flusso luminoso 13 orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici. 5. Efficienza degli impianti elettrici. L’architettura degli impianti elettrici interni dovrà prevedere una doppia distribuzione delle linee prese: utenze varie elettriche e forza motrice. Le utenze varie elettriche sono utenze interrompibili attraverso un interruttore motorizzato programmabile: questa misura dovrà consentire lo spegnimento manuale/automatico delle utenze trascurate o degli elettrodomestici in stand-by. 6. Contenimento dei consumi per la climatizzazione estiva. Nel caso in cui fosse presente un impianto di trigenerazione non è consentita la installazione di impianti di raffrescamento o climatizzazione di tipo autonomo. Per gli edifici residenziali è consentita la installazione di terminali per l’erogazione dell’energia frigorifera con potenza elettrica installata non superiore a 15 W/mq. di S.U.L. Art. 48/septies – Incentivi. L’Amministrazione Capitolina favorisce e promuove la realizzazione degli interventi di risparmio energetico e di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili attraverso specifici provvedimenti, ove migliorativi rispetto alle prescrizioni dei precedenti articoli 48 e segg., di: – – incentivo economico, nella forma di cofinanziamenti attraverso bandi pubblici e di accordi con istituti di credito per finanziamenti e tassi agevolati; incentivo urbanistico, attraverso l’incremento delle previsioni del piano urbanistico, della S.U.L. o della volumetria prevista nelle aree oggetto di intervento. A tali interventi, considerati come interventi di Miglioramento Bioenergetico (art. 10 comma 7 NTA), sono assimilabili, ai fini di questo articolo, quelli che prevedano l’uso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento secondo il D.Lgs. n. 20/2007, anche abbinati al teleriscaldamento, di rigenerazione e pompe di calore. La misura degli incentivi sopra citati è subordinata alla stesura di un Regolamento Attuativo ed è subordinata all’acquisizione del parere vincolante della “Commissione Tecnica per l’Energia” istituita presso il Dipartimento VI. Art. 48/octies – Fase transitoria. Fermo restando l’applicazione delle disposizioni in materia di contenimento energetico e produzione di energia da fonte rinnovabile previste dal presente provvedimento, in considerazione delle impossibilità tecniche di adeguamento dei progetti in corso di istruttoria, le prescrizioni di cui all’art. 48 bis, comma 1, si applicano ai progetti il cui titolo abilitativo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore della presente deliberazione. Art. 48/nonies – Istituzione della “Commissione Tecnica per l’Energia” e relative funzioni. La Commissione Tecnica per l’Energia è istituita presso il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica sentite le Commissioni Consiliari Permanenti competenti; i membri, in numero di 7 e nominati dalla Giunta Capitolina su proposta dell’Assessore competente, sono: − il Presidente, nella persona del Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica o di un suo delegato; 14 − − − − − − il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Attuazione degli Strumenti Urbanistici o di un suo delegato; il Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana o di un suo delegato; il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico in materia di politiche di riduzione delle emissioni climalteranti e la produzione ed il consumo sostenibile dell’energia, a supporto dell’Osservatorio Ambientale o di un suo delegato; un membro esperto di qualità architettonica, nominato dal COQUE; un membro esperto in fisica tecnica ambientale e nel settore degli impianti tecnici; un membro esperto in bioarchitettura e bioedilizia. La Commissione svolge le seguenti funzioni: a) supporta il Dipartimento ai fini del controllo generale e della supervisione dell’attuazione delle prescrizioni contenute nella presente deliberazione in relazione alle deroghe e ai casi particolari; b) provvede alla verifica e al monitoraggio a campione dei progetti realizzati e delle misure adottate; c) predispone proposte tecniche per la definizione di un regolamento per i miglioramenti bioenergetici di cui all’articolo 48-septies; d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per gli altri Dipartimenti sulle questioni energetiche; e) predispone semestralmente alle Commissioni Consiliari competenti un report sulle attività svolte e sullo stato di attuazione della presente deliberazione. Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 32 voti favorevoli e l’astensione dei Consiglieri Aiuti, Onorato, Rossin, Smedile, Storace e Voltaggio. Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: Aiuti, Alzetta, Angelini, Azuni, Berruti, Bianconi, Cantiani, Cassone, Cianciulli, De Luca A., De Luca P., De Priamo, Di Cosimo, Fioretti, Gazzellone, Gramazio, Guidi, La Fortuna, Marroni, Masino, Mennuni, Mollicone, Onorato, Orsi, Pomarici, Quarzo, Rocca, Rossin, Santori, Siclari, Smedile, Storace, Todini, Torre, Tredicine, Valeriani, Vannini Scatoli e Voltaggio. La presente deliberazione assume il n. 7. (O M I S S I S) IL PRESIDENTE M. POMARICI – S. PICCOLO IL VICE SEGRETARIO GENERALE L. MAGGIO 15 La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta del 14 febbraio 2011. Dal Campidoglio, li ………………………………… p. IL SEGRETARIO GENERALE ……...………….………………… EH-CMap Advanced Training on Energy Efficiency in Historic Heritage O1-A1 State-of-the-art Report Partner: Patronato de la Alhambra y el Generalife, Granada, España January 30th, 2015 IRENA – Istrian Regional Energy Agency www.irena-istra.hr [email protected] Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report Patronato de la Alhambra y el Generalife 1. Introduction 1.1 Geographical location Andalusia is located in the south of the Iberian Peninsula, the southernmost point of mainland Europe. It has a favoured position that serves as the union of two continents, Africa and Europe and it is a liaison between the Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea. This location has greatly marked the history of Andalusia, being the traditional door of Spain to Latin America and the Arab world. Its area is of 87,598 km2 and its boundary lines of 2,019 km, of which 1,971 km are land borders and 948 km maritime borders. From north to south, Andalusia extends over two latitudinal degrees, between 38º 44' and 36º 00' of the northern hemisphere, in the heart of the temperate zone, distinct from the northern cold regions and the steamy warmth of the tropic. From east to west, there are about six degrees of travel between its eastern limit of the Mediterranean coasts of the town of Pulpí (Almeria province) and the Guadiana river natural border with the Portuguese lands. It runs from 1º 37' to 7º 31', very close to Greenwich Meridian and with the same solar time, over three hundred miles. Figure 1. Andalusia’s Location. 1.2 Geographic characteristics Andalusia is the second largest region of the Iberian Peninsula. Its surface represents 16.7% of the Spanish territory and approximately 2.3% of the entire territory of the European Union. It surpasses in size countries like Belgium, Holland, Denmark, Austria or Switzerland and equals countries like Portugal. One of the most unique features of Andalusia is the diversity of landscapes and territories that comprise it that go from the wide valley of the Guadalquivir river to the high peaks of Sierra Nevada mountains, from the arid and volcanic lands the Golf of Almeria Nijar to the rainiest part of Spain in the birth of Guadalete river in the Sierra of Grazalema (Cadiz), where precipitations can exceed 4.000 litres per year. The long coastal profile of Andalusia that develops six hundred miles, second in length among the Spanish autonomous communities after Galicia, defines its strong maritime orientation. The Andalusia coast configures long sandy beaches, which predominate in the Atlantic seaboard, and lines of cliffs, more frequent in the East. In the Betic Mountains some of the highest peaks of the peninsula are to be found with the Mulhacen in Sierra Nevada Mountains of -3.478m being the highest one. 1 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report Patronato de la Alhambra y el Generalife Alongside this strong orographic contrast, an arid climate causes a low vegetation cover and an unreliable rainfall regime that result in a hydrology marked by extreme phenomena with seasonal droughts alternating with short periods of heavy, even torrential rain that increase the erosive and trawl activity of the riverbeds. In Andalusia’s distinct landscape, there is a population of eight million and a half inhabitants. Most of them live on a network of cities that becomes denser at coastal and valley areas. The capitals of the region’s eight provinces (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaen, Malaga and Seville) and Jerez de la Frontera are leading the way in terms of demographic numbers, followed by a large group of intermediate cities up to the inhabitants of the mountain villages, cottages and farmhouses. 1.3 Climate In Andalusia, one of the basic features is its warm temperate climate with an annual average of 16,8º C. However, and due its extensive territory with abundant mountain ranges and a large coastline, there are strong contrasts that grant a great climatic diversity to the region. Thus, there are areas with wet oceanic influences, since they are exposed to the Atlantic rain fronts in the south-western portion of Andalucía, areas with semi-desert conditions in the southeast end and even high mountain climate with snow and heavy frosts in Sierra Nevada’s peaks. The continental climate characterised by severe winters is more prevalent in the eastern half of the region. Regarding the region’s winter time climate, average temperatures rise above 0° almost on the entire region, although there are remarkable differences within a geographical proximity like the intense cold of the high eastern chains of the Penibetica Mountains and the mild temperatures of the coast of Granada and Almeria. On the other hand, during the summer, average temperatures reach over 20 degrees in August, with high temperatures that can sometimes go above 40º registered in the middle valley of the Guadalquivir in the Andujar-Córdoba-Seville axis. In coastal areas this high temperatures are tempered by marine influence. The atmosphere is somehow cooler also in the mountain regions. The location of Andalusia causes that in winter is affected by the humid Atlantic fronts while in summer is influence by the high pressures of the Azores anticyclone and the low pressure of the desert. The distribution of rainfall in Andalusia throughout the year is usually fairly irregular even though there are always scarce rains in the summer months. Totals can also vary from one year to another with periods of more or less prolonged drought. Furthermore, it is not unusual that rain is heavy and torrential, sometimes in the form of heavy rainstorms that, in extreme cases, causes floods. A prominent feature of the climate of Andalusia is the high insolation intensity received. Along with southern Portugal, it has the highest rates of sun hours annually in the Iberian Peninsula. Thus, much of the region boasts over 2,800 hours of sun a year, with more than 3,000 hours in the Bajo Guadalquivir area, the Atlantic coast and the coast of Granada and Almeria. In summary, Andalusia enjoys a mild Mediterranean climate and the feature that best identifies the Andalusia climate is a large number of hours of sun per year. This climate can be considered as a transition between the typical mid-latitude temperate climates, with Atlantic influence, and the subtropical climate characteristic of lower latitudes. Broadly speaking, Andalusia’s climate is characterised by hot dry summers with relatively mild temperatures in winter, when rainfall concentrates but is, in general, rather scarce and irregular. The coincidence of high temperatures and no rain in summer is an outstanding feature of the Mediterranean climate that originates a marked water deficit. 2 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report Patronato de la Alhambra y el Generalife 2. Legislation in force The transfer of a large number of legislative, judicial and executive powers to the autonomous regions characterises the Spanish political system under which there are almost as many regional laws as communities are recognised in the Spanish political system. Both in the energy and the heritage sector, the Spanish regulatory structure requires a series of laws and royal decrees nationwide from which many laws of autonomic character emanate to expand and singularise it. For this report, regional regulations, laws and royal decrees nationwide regarding energy efficiency and historic heritage will be enunciated and described. 2.1 National Legislation on Energy Efficiency 2.1.1 Law 8/2013, 26th June 2013 about rehabilitation, regeneration and urban renewal This law seeks to actively contribute to environmental sustainability and to social cohesion improving the quality of life of all citizens. The law focuses its efforts on housing and public and private buildings, and urban spaces. The European Union set up several recommendations in relation to “Energy and Climate Change” for 2020 that have been included in Spain through this law. These three compulsory targets have been established for the 27 member countries: to reduce 20% of greenhouse gases’ emissions; to reach 20% consumption through renewable energy; and to improve efficiency energy by 20% in buildings, housing, etc. Link: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6938 2.1.2 Royal Decree 235/2013, 5th June 2013, about basic procedures for building energy certification The Royal Decree includes partially the Directive 2010/31 of the European Parliament in relation to energy efficiency certification in housing and public and private buildings. It also incorporates the basic procedures to certificate energy efficiency in existing building. Furthermore, it determines that the responsibility of obtaining the energy efficiency certification is with purchasers or users of buildings. This certification should include general information about energy efficiency and reference values such as minimum energy performance requirements for owners or building tenants to compare and assess its energy efficiency. Link: http://www.minetur.gob.es/ENERGIA/DESARROLLO/EFICIENCIAENERGETICA/CERTIFICACIONEN ERGETICA/NORMATIVA/Paginas/rd235_2013.aspx 2.1.3 Royal Decree 314/2006, 17th March 2006, the Building Technical Code This Royal Decree fulfils some basic building requirements related to structural safety, welfare of people, fire protection, sanitation, noise protection, energy conservation or accessibility for people with disabilities. It contributes decisively to the development of sustainability policies. From this royal decree, it results the Plan of Action for the Energy Saving and Efficiency Strategy. It is also a resource to fulfil international commitments of the Spanish Government on environmental issues, such as the Kyoto Protocol or the Gothenburg Strategy. Link: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-5515 2.1.4 Royal Decree 1027/2007, 20th July 2007, Regulation of Thermal Installations in Building The new Regulation of Thermal Installations in Buildings (RITE) determines the requirements that must be followed by heating, cooling and hot water systems to achieve a rational use of energy. These systems must 3 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report Patronato de la Alhambra y el Generalife guarantee the requirements of thermal comfort http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15820. 2.2 and health of buildings. Link: Regional legislation on Energy Efficiency 2.2.1 [Andalucía] Law 1/2014, 18th March 2014, Program to promote Sustainable Buildings in Andalusia The law targets citizens including communities of owners and housing cooperatives. It promotes actions regarding energy savings, improvement on energy efficiency or use of renewable energy. These actions have to be contemplated in restoration works, building renewal or improvement of energy efficient systems. Link: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/58/1 2.2.2 [Andalucía] Law 7/2007, 9th July 2007, Integrated Management of Environmental Quality The law divide the territory into zones highlighting levels for each zone. The law values several elements like municipal and entrepreneur interests, scientific and environmental needs or energy efficiency strategies. Link: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/159/2 2.2.3 [Madrid] Royal Decree 2066/2008, 12th December 2008, approval of National Housing and Rehabilitation Strategy The law focuses on housing renewal and new building to improve energy efficiency levels, accessibility and security in buildings. Link: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-20751 2.2.4 [Catalonia] Royal Decree 233/2013, 5th April 2013, building rehabilitation and urban regeneration and renewal The law regulates funds allocated to refurbish communal spaces for housing, to upgrade quality and sustainability of housing stock or to improve buildings accessibility. Link: http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/10/pdfs/BOE-A-2013-3780.pdf 2.2.5 [Basque Country] Decree 317/2002, 30th December 2002, in relation to rehabilitation of urbanised and built heritage The Decree aim is to improve housing requirements on several fields like: accessibility, fire risk or efficiency energy. This Decree is focused on housing buildings blocks. Link: http://www.euskadi.net/cgibin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000110652&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf 2.2.6 [Castilla La Mancha] Law 7/2014, 12th September 2014, legal initiatives in relation to housing and urban rehabilitation, urban renewal, sustainability and coordination in the field of urban planning It defines that housing rehabilitation and urban renewal must be the main objectives of Castilla La Mancha urban strategies. This must be especially contemplated in complex urban spaces where converge conditions like urban obsolescence, abandoned spaces or damaged building take place. Other factors should be taken 4 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report Patronato de la Alhambra y el Generalife into account like social exclusion based on unemployment, low incomes, age, disabilities or any another element link to social risks. Link: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9961 5 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report Patronato de la Alhambra y el Generalife 2.3 National and Regional regulation on conservation and heritage 2.3.1 Law 16/1985, 25th June 1985, Spanish Historic Heritage The Spanish Historic Heritage Law establishes the provision of one per cent of the public construction’s budget contracts to conservation and restoration of Spanish historic heritage and to support art and artistic expressions. The budget should rather be spent in the construction’s contract nearby area. Link: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534 2.4 Regional regulation in relation to preservation and heritage 2.4.1 [Andalusia] Law 14/2007, 26th November 2007, Law of Andalusia Historic Heritage This Law summarises previous experience with the Regional Law 1/1991, updates ideas about heritage and new knowledge on heritage protection and conservation. It also gathers several legal changes introduced in Regional Legislation during previous years. Link: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/248/1 2.4.2 [Andalusia] Law 19/1995, 7th February 1995, Promotion and Protection of Andalusia Historic Heritage Law 19/1995 covers several objectives: to facilitate legal and administrative protection of Andalusia Historic Heritage based on registration using suitable legal instruments; to contribute to a better knowledge of Andalusia historic heritage supporting activities like research, conservation, enhancement and administrative planning of heritage; and to disseminate Andalusia Historic Heritage through open access and contents’ search. Link: http://www.juntadeandalucia.es/boja/1995/43/1 2.4.3 [Madrid] Law 7/2000, 19th June 2000, Restoration of rundown urban spaces and buildings which must be preserved Law 7/2000 identifies the buildings that could be reconstructed. It also establishes thematic restoration programmes to be developed to achieve this objective. The new law improves the current legal framework on building restoration that establishes subjective conditions like owner's incomes and objective ones like use or dimension of the building to grant access to the funds and therefore, prevent effective action by the Administration in cases in which the reasons of general interest that justify the action are not of socioeconomic character, but of architectural, historic, artistic, cultural or aesthetic one. Link: http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Co ntentdisposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DCMLe00072000.pdf&blobheaderv alue2=language%3Des%26site%3DPortalVivienda&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352 847039735&ssbinary=true 2.4.4 [Madrid] Law 10/1998, 9th July 1998, Historic Heritage from Madrid Region This law adapts the national legislation to the region of Madrid context and needs. Therefore, this law indicates the necessary legal instruments to protect, conserve and regulate the historic heritage of Madrid. 6 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report Patronato de la Alhambra y el Generalife At that time, Madrid Region had to develop the administrative and material resources needed to protect its cultural legacy. Link: www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=245&cdestado=P 2.4.5 [Cataluña] Law 9/1993, 30th September 1993, that regulates Cultural Heritage Catalonian Government assumes the responsibility in the field of Cultural Heritage from the Spanish State according to the 9th article of its Regional Statute. As a result, the Regional Governments of Catalonia takes over the responsibility to protect its cultural heritage within its administrative boundaries. This Law builds on the previous law of 3rd July 1934 about conservation of Catalonia’s historic, artistic and scientific heritage as well as on several sectorial laws that structure each sector in relation to cultural heritage. Link: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l9-1993.html 2.4.6 [Canarias] Law 4/1999, 15th March 1999, Canary Islands Historic Heritage This law defines the Canary Islands historic heritage assets according to their historic, architectural, artistic, archaeological, ethnographic and paleontological values as well as to other marks from canary culture. Link: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ic-l4-1999.html 2.4.7 [Estremadura] Law 2/1999, 29th March 1999, Estremadura Cultural and Historic Heritage As the rest of Spanish regional government, the Regional Government of Estremadura has full responsibility in the field of historic, cultural, artistic, scientific or archaeological heritage in the Region of Estremadura. It protects Estremadura people’s culture and promotes access to museums, archives, libraries for them. Link: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ex-l2-1999.html 7 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report Patronato de la Alhambra y el Generalife 3. Cultural approach to rehabilitation of heritage 3.1 Public structures, applicable law, legislative and regulatory levels of rehabilitation in Spain and Andalusia 3.1.1 National Level Government structures: Ministry of Education, Culture and Sport. Applicable law: Spanish Constitution of 1978: art. 46: “The public authorities must ensure, preserve and promote the enrichment of Heritage and all assets that comprise it, whatever their legal status and ownership” and art. 149.1.28: full powers of the State on Cultural Heritage interpreted in the light of the judgment of the Constitutional Court 17/1991 of 31st of January: the exclusive powers of the state are limited to the functions of defence against exportation and spoliation corresponding the rest powers to the Autonomous Communities by virtue of their Statutes of Autonomy. Legislative level: Law 16/1985 of 25 June, Spanish Historic Heritage (LPHE); Law 38/1999 of 5 November, Building Management; Penal Code of 1995 (arts. 321-324 that defines the offenses against historic heritage, for the more serious cases, with penalties that include imprisonment). The LPHE art. 39 reflects the philosophy of conservation and restoration that Spanish law has presented: conservation, consolidation, improvement and rehabilitation actions should avoid attempts at reconstruction, unless original parts are used and their authenticity could be proved. If materials or essential parts for stability or maintenance are added, these additions must be recognisable and avoid mimetic confusion. The restorations must respect the contributions of all ages, and the removal of some of these parts are exceptionally allowed when these deleted elements play an obvious degradation of the asset and removal is needed to facilitate a better historic interpretation, nevertheless, the eliminated parts must be properly documented. Regulatory level: Decree 798/1971 of 3 April, which establishes that for works on monuments and historicartistic sites where possible materials and traditional techniques should be used; and Royal Decree 111/1986, of 10 January, that partially develops the LPHE (Spanish National Heritage Law), as amended by Royal Decree 64/1994, of January 21st 3.1.2 Regional Level Public structures: Regional Ministry of Education, Culture and Sports, Government of Andalusia. Applicable law: Spanish Constitution of 1978, arts. 46, 148.1.16 and 17, open a wide range of possibilities of intervention for the protection of cultural heritage in matters not held by the State: restricted autonomic legislation over monuments of regional interest and promotion of culture; implementation of national legislation (e.g. declaration of BICs -Asset of Cultural Interest, state level). Legislative level: Law 14/2007 of 26 November, new Andalusia Historic Heritage Law. The accumulated experience on the implementation of Law 1/1991 of 3rd July on Andalusia Historic Heritage, the evolution of protection and conservation’s concepts and approaches as well as the legislative changes in regulatory areas closely related to this topic advised to carry out a comprehensive reform of the previous Law. 3.1.3 Local level Public structures: Provinces (Provincial Councils: coordination, cooperation and support of municipalities); Municipalities (City Councils), Association of Municipalities 8 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report Patronato de la Alhambra y el Generalife Applicable law: Spanish Constitution of 1978, arts. 140 and 141, comprise the institutional guarantee of local autonomy: guarantee that welcomes the need to recognise powers to provinces and municipalities within the national and regional legislation in a number of areas, including arts. 2 and 25 of Law 7/1985 that regulates the basis of local government -from April 2 (LRBRL) includes specifically the cultural heritage. Andalusia’s Historic Heritage Law also obliges, in Chapter II, Article 19, local governments of Andalusia with assets listed in the General Catalogue of Historic Heritage of Andalusia, to include in their urban planning or in their construction and urbanisation municipal ordinances measures to prevent their visual or perceptual contamination. Such measures shall include at least the following elements of control: a) Constructions or installations of permanent or temporary character which height, volume or distance might disturb its perception. b) Facilities required for supplies, energy generation and consumption. c) Required telecommunications facilities. d) Placement of labels, signs and outdoor advertising. e) Placement of street furniture. f) Location of urban waste collection installations. 3.2 Guidelines and principles in the field of intervention and rehabilitation of the architectural heritage The architectural heritage assets, both for their nature and for their history (as regards materials and assemblages) are subject to a number of challenges in diagnosis and restoration that limit the application of the construction and restoration laws and guidelines. 3.2.1. General Principles and Criteria The Spanish Committee of the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) have established a set of principles for rehabilitation of architectural Heritage set out below, which are key for the identification of rehabilitation and energy efficiency initiatives in Spain and especially in Andalusia: Conservation, reinforcement and restoration of architectural heritage requires a multidisciplinary approach. The value of architectural heritage is not only in its appearance, but the integrity of all its components as a unique product of the specific building technology of its time. Therefore, the removal of the inner structures maintaining only the façades does not fit within the present conservation criteria. In the case of change of use or functionality, all requirements of conservation and security conditions should be taken into account thoroughly. The restoration of assets that refer to the Architecture Heritage is not an end in itself but a mean to serve a purpose which is none other than the building as a whole. The peculiarities of architectural assets, because of their complex history, require that studies and proposals are organised in successive and well defined phases similar to those used in medicine: Anamnesis, diagnosis, therapy and control, applied to the corresponding search for revealing data and information; to determine the causes of deterioration and degradation; to choose the corrective measures, and to monitor the effectiveness of interventions. For optimal balance between cost and performance and for producing minimal impact on architectural heritage using available funds in a rational way, it is usually necessary to repeat these phases of study within an ongoing process. 9 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report Patronato de la Alhambra y el Generalife No action should be undertaken without having established the possible benefits and damage on the architectural heritage, except when urgent protection measures are required to prevent the imminent collapse of the structures (eg, following the damage caused by an earthquake); however, it should be pursued that such urgent measures do not produce an irreversible modification of the structures. In the case of Andalusia, the intervention criteria should always be consistent with the Andalusian Historic Heritage Law. The Law 14/2007 of 26 November on the Andalusia Historic Heritage establishes the criteria for conservation and restoration, integrating in its regulatory principles various international charters and restoration guiding documents, affecting both the nature of the interventions and the nature of the materials used. Andalusia Historic Heritage Law uses Title III for Architectural Heritage. In Chapter I architectural heritage is classified as assets of cultural interest and is listed in the General Catalogue of the Andalusia Historic Heritage following the traditional figures (Monument, Historic Centre, Historic Garden, Historic Site and Archaeological Site). Chapter II develops the necessary coordination with the urban and environmental regulations. It is commonly accepted the convenience of objectifying the architectural heritage action parameters through urban planning, since the protection and conservation of our historic heritage cannot be achieved by an exercise of control work or by promotion activity. In this sense, the report of the cultural administration is regulated both in the different management tools and in the environmental prevention procedures when these affect assets of the Andalusia Historic Heritage. Chapter III, integrates the limitations contained in the national legislation regarding their displacement and visual contamination and develops the authorisation system Chapter IV maintains, within the competence regulation, the chances for turning over municipalities the surrounding area of the assets declared of cultural interest and the unification of procedures of the various administrations. Furthermore Article 20 establishes the criteria for conservation. The implementation of interventions on assets listed in the General Catalogue of the Andalusia Historic Heritage will undertake, by all means of science and technology, their preservation, restoration and rehabilitation. Materials used in the conservation, restoration and rehabilitation shall be consistent with the asset. These should follow reversibility criteria and should provide sufficiently tested performance and outcomes. The construction methods and materials to be used must be compatible with the asset’s architectural tradition. 3.2.1 Corrective and control measures There are a set of control measures define by the Spanish Committee of the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS): A safety assessment and the understanding of the value of the historic heritage asset should be the basis of conservation measures and consolidation. No action should be undertaken before verifying that it is essential. Each intervention should be proportionate to the security objectives previously established and limited to the minimum needed to ensure safety and durability with the least damage to heritage values. The choice between “traditional” and “innovative” techniques should be weighed case by case, giving always preference to less invasive and most compatible techniques with the values of cultural heritage. 10 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report Patronato de la Alhambra y el Generalife Whenever possible, the measures adopted should be "reversible", i.e. they could be removed and replaced with more suitable measures when enhance knowledge is acquired. In case the procedures performed cannot be completely reversible, they should at least not restrict possible further interventions. The distinguishing qualities of the building and the surrounding area in its original form or in its earliest stage should not be damaged. The intervention must respond to an overall integrated plan that adequately takes into account the different aspects of architecture, structure, installations and functionality. Wherever possible, the removal or alteration of any historic material or any distinctive architectural features should be avoided. Wherever possible, deteriorated structures should be repaired rather than replaced, where practical. Any intervention proposal should be complemented by a control program that, as much as possible, should be carried out while the work is executed. Measures not subject to monitoring during execution should not be authorised. Checking and monitoring activities should be documented and kept as part of the history of the building. In Andalusia, Law 14/2007 of 26th November of Historic Heritage, Article 31, determines that the protection plans should include the identification of unsuitable elements for the values of the asset, and should establish appropriate corrective measure. 3.2.2 The Technical Building Code regarding intervention and rehabilitation of architectural heritage The Technical Building Code (CTE) is the mandatory regulations, in force since 2006 that determines the basic building requirements established by Law 38/1999 of 5th November on Construction Planning - LOE. The CTE is a policy paper basically written from the perspective of construction of new buildings and mainly for housing; nevertheless, it includes within its scope its application to interventions on buildings with some degree of cultural protection. This regulation is unrelated to most of the ideas that have guided the drafting of the national and regional heritage laws that forms the legal framework governing cultural protection and hence, the intervention in cultural heritage. It is especially not linked to new social sensibilities on cultural heritage already included in national and regional laws through new types of classifications, that have extended the time limits and typologies subjected to cultural protection. On numerous occasions, the protection and safeguarding of cultural values and identity, being a priority in any intervention in cultural heritage, has “forced” situation that go from not complying with the demands contained in the CTE basic documents, resulting on numerous formal problems related to the content of documents elaborated that develop compromise solutions on the edge of compatibility with cultural values, to situations of legal uncertainty for the architects in charge of the design of the intervention projects or for the administration itself through its office of project supervision. In the case of the amended Law 14/2007 of 26 November on Andalusia Historic Heritage, the definition of the conservation project as a management tool for the conservation, restoration and rehabilitation of assets listed in the General Catalogue of Andalusia Historic Heritage worsens this situation of lack of coordination between laws, since there are two figures/intervention tools developed from different objectives and perspectives. 11 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report Patronato de la Alhambra y el Generalife The Andalusia Institute of Historic Heritage (IAPH) has launched a line of work in this field that rise alternatives that enable the creation and subsequent implementation of intervention projects on cultural heritage. This work has drafted a protocol called Basic and Execution Intervention Project in Cultural Heritage to incorporate demands from both laws. The Technical Building Code Application Guide –GACTEP highlights the inconsistency between the two legislative structures that develop the two constitutional mandates (equity and building) and focus the discussion on art. 20.3 of Law 14/2007 of Andalusia Historic Heritage, where criteria like the compatibility of materials that guide the intervention, was first established. 12 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report Patronato de la Alhambra y el Generalife 4. Technical Approach to Rehabilitation of Heritage from the Energy Perspective Law 14/2007 of 26th November of Historic Heritage outlines rules directly related to the rehabilitation of architectural heritage in its preface. It also takes into account all actions in cultural heritage. The Law exposes that the protection of historic heritage requires to put together the current technologies used in our daily live with the conservation of the environmental quality. Thus, it is necessary to coordinate actions among all the administrations. The Law also looks after the protection of heritage in opposition to any element or installation that could have a negative impact. Thus, the installation of energy or telecommunication systems that could have an impact on a cultural asset needs to be authorised by the appropriate cultural administration. Article 33 point 2 of the law establishes levels of intervention such as “authorised interventions, prohibitions and responsibility to communicate” which interventions should follow in order to protect the environment and natural resources. The law forbids to place advertisements, cables, antennas or visible conductions in historic gardens, facades or roof of monuments. Article 19 establishes that it is not permitted the construction of any building that modifies the nature of the cultural asset or that prevent the appropriate view of the asset. 4.1 Vernacular architecture Traditional architecture integrates a large number of historic buildings and endangered heritage. Many lessons could be learned if traditional knowledge of building is accessible to all. The architecture so-called “bio” is nothing but the architecture traditionally developed that has been discarded because of its economic and social obsolescence during the last century. However, its use and adaptation to natural and human resources over time, can bring it back as an example for new lines of contemporary architecture. Thus, ecology and sustainability would be represented implicitly in the process of restoration and rehabilitation of this heritage. Traditional architecture, ecology and sustainability need to be taken into account when heritage restoration and rehabilitation projects are implemented. There are many passive systems for environmental comfort and solar energy control firmly established in Spain throughout history. Usually constructive systems used in Spain until the late twentieth century had been characterised by low technology, lack of prefabricated elements in construction of buildings or use of low quality materials manufactured in place. Nevertheless, low quality of fabric and building systems and low use of building technology have been replace by the large typological diversity and the use of traditional architectural solutions. For example, courtyards regulate the building temperature and ventilate them. This is a good example of this traditional architecture. In addition, and to allow cross ventilation of building spaces, these courtyards are covered with a glass roof to allow better utilisation of this typology in some regions of Spain. The glass roof in courtyards permits heat to build up in the courtyard and to be distributed to the rest of the building in winter. In summer a few windows on the glass cover allow free circulation of fresh air by the "hearth effect" created. In southern Spain it is also common to use a layer of lime to paint the exterior facades that creates a film that improves the insulating conditions of the facades. Another traditional technique of Spanish traditional architecture is to use blinds and passive sunlight control elements (shutters, slats of wood or metal have been used). 13 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report Patronato de la Alhambra y el Generalife 4.2 Creation of the first technical regulations The technical regulations of the building sector, known as MV standards, were launched under the Ministry of Housing in 1957. This regulation was developed by the Department of Architecture of the Ministry of Interior established in 1937. The Spanish government decided to harmonise all the norms used for the building sector in 1977. These rules became the Basic Construction Standards (NBE) that became mandatory from that point. Technological Construction Standards (NTE) were also established together with NBE to complete the regulatory framework. Though NTE regulation was not mandatory, it was used to operational development of the NBE regulation. Finally, the set of norms created in 1977 was completed with the Approved Building Solutions Regulation (HES) that permitted to include conventional or traditional construction solutions. HES regulation concluded the building regulations developed in the field of conventional or traditional constructive solutions. 4.3 Upgrade of the law to integrate EU policies and directives the new comfort standards The Spanish government promoted the Law 38/1999 for Building Management (LOE) in 1999. The main objective was to update regulations that had been deeply obsolete. The Law authorised to the Government to approve a Technical Building Code (CTE) by Royal Decree establishing the requirements to be met by buildings in relation to the basic conditions for safety and habitability. LOE regulation was created to update the previous set of rules but also to complete a regulation that it had been scattered and unclear until 1999. The updating of construction rules was especially needed as the building sector is one of the main economic sectors in Spain and has obvious implications for the entire society and for the protection of inherent cultural values of architectural heritage. The Law also meets the demands of Spanish society increasingly concerned for the quality in buildings, safety, welfare, energy and environmental protection. 4.4 Law 38/1999 builds a new technical code for buildings (CTE) to translate the technical language inside to the building sector The Technical Building Code (CTE) is the regulatory framework that establishes basic quality requirements for buildings and facilities. The Code may be complemented by the requirements of other regulations issued by competent authorities and be updated regularly according to the evolution of technology and the demands of society. The law regulates the basic issues that define the minimum habitability conditions to be satisfied by buildings: Issues about sanitation, public health and environmental protection: to achieve acceptable conditions inside the building and dos not damage the environment in their immediate surrounding area, ensuring optimal handling of all types of waste. Protection against noise. Energy saving and thermal insulation, so a rational use of energy for proper use of the building is achieved. Other functional issues of the construction elements or facilities that facilitate a satisfactory use of the building. The CTE commonly establishes passive solutions for energy efficiency that facilitate the reduction of energy consumption in our buildings. In addition the CTE also establishes by law the typology of buildings for which it is mandatory to include active systems for energy efficiency and energy production during 14 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report Patronato de la Alhambra y el Generalife construction. Thus, this legislation includes the production of hot water by solar panels or electrical energy input through photovoltaic panels as the main active elements of energy efficiency. 4.5 Incentives for improving energy efficiency in the built heritage In 2014 CET came into force, through regional decrees that implemented national and regional initiatives in energy efficiency, with a number of complementary measures for sustainable construction and investment in energy efficiency measures and renewable energy. Thus, improvements in energy supply of buildings in Spain are guaranteed mainly through improving walls and windows of our buildings, incorporating vertical and horizontal insulation elements, using more efficient heating and cooling systems and incorporating individualised monitoring that enable better expenditure control systems. 15 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report Patronato de la Alhambra y el Generalife 5. Educational offer Andalusia’s University System is composed by ten public universities, one for each province, except in Seville city where three universities are based. It should also be said that some universities have centres in different towns within their province. This contributes to greater decentralisation of university activities and higher territorial dynamics. The extensive coverage of universities has had an impact on the regional economy, shown by the continuous increase in the working age population percentage with a university degree. This percentage rose from 2.7% in 1977 to 13.3% in 2007. Similarly, the proportion of population aged 25 to 34 with higher education increased from 1992 to 2002 by 13.7%, slightly lower than the national average of 14.5%. This increase shows the gradual transformation of Andalusia, from production structures primarily linked to agricultural to others more related to the use of knowledge. 5.1 Educational offer Educational Offer university studies postuniversity studies undergraduate courses Phd courses Master own training courses profession al colleges and technical institutes specialisation courses 16 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report Patronato de la Alhambra y el Generalife 5.2 5.2. Educational offer in areas related to EH_CMap 5.2.1 University of Seville EUROPEAN MASTER EMBIRED JOINT EDUCATION WITH OTHER UNIVERSITIES University University of Sevilla University Reggio Calabria Lubleska University (Pol) Architecture engineering Master Fine Arts Undergraduate Undergraduate Master Architecture and sustainable cities University of Seville Master of Architecture and Heritage Master in Integrated Building Management University of Seville– Alhambra School University of Seville Master in Building Expertise Degree in Engineering Building University of Seville University of Seville– University of Málaga Degree in Conservation and Restoration of Cultural Heritage University of Seville 5.2.2 University of Granada University Architecture Own Courses Master Master in Architectural Rehabilitation 17 Engineering Masters in structural reinforcement and energy optimisation of buildings Diagnostic techniques applied to the conservation of historic buildings Expert in Sustainable Construction Undergraduates Degree in Engineering Building Fine Arts Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report Patronato de la Alhambra y el Generalife 5.2.3 International University of Andalusia University Master Courses Master in Environmental Technology International Laboratory of architectural restoration and urban renewal 5.2.4 Overview about Spain’s educational offer in EH_CMaps topics Ministry of University of Economy and Madrid Competitivene University of Professional Orders/ Barcelona Professional ss Master International degree in Congress on conservation Energy and Efficiency restoration and Historic of heritage Buildings construction and technology of historic buildings Master in Master on renewable energy and energy and environmenta energy l certifications Order of Superior Architects Order of sustainability Architect s of Spain CENER. Architecture. National Order of Renewable Architects of Energy Centre Madrid XXXVI CIBARQ. International PhD in Energy conservation Efficiency Sustainability Certification Congress of and and Assessment of energy Architecture, restoration of Heritage in Buildings efficiency in City and architectural existing Energy heritage buildings Renewabl e Energy in Buildings 18 Institute of Course on Master degree in Institutes EH-CMap Advanced Training on Energy Efficiency in Historic Heritage O1-A1 State-of-the-art Report Partner: MIEMA - Malta Intelligent Energy Management Agency IRENA – Istrian Regional Energy Agency www.irena-istra.hr [email protected] Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report MIEMA 1. Introduction 1.1 The Maltese Archipelago Malta is an archipelago of coralline limestone in the central Mediterranean and is also one of the southernmost states in the European Union. The country covers just over 316 km2 but is very densely populated, with a population of almost 450,000. Indeed, Malta is one of the world’s smallest and most densely populated countries. Malta has a Subtropical-Mediterranean climate with very mild winters and warm to hot summers, which make it a very popular tourist destination. The Archipelago has two main islands, the larger being Malta itself and the smaller being Gozo, located on the northwestern extremity. Between these main islands lies the much smaller island of Comino. Other smaller islands form part of the archipelago, but they are not inhabited and only have environmental and geographic significance. The landscape of the islands is characterised by high hills with terraced fields, with the highest point (253 metres) on mainland Malta. Figure 1. The Maltese Archipelago. 1 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report MIEMA 1.2 History It is estimated that Man first arrived in Malta around 5200 BC. These were Neolithic people and probably arrived from Sicily. Around 1000 BC the Phoenicians arrived from the eastern Mediterranean. They used Malta as an outpost to further expand their sea explorations and trades, and gave the island the name of Malat, which means “refuge”. Another most common etymology is that the word Malta derives from the Greek word μέλι (meli, “honey”), possibly due to Malta’s unique production of honey. By 117 AD, the Maltese Islands were a thriving part of the Roman Empire, being promoted to the status of Municipium under Hadrian, playing an important role in the trade routes to the eastern Mediterranean. Malta has a long Christian legacy connected and strengthened with the arrival of the Knights. In the early 16th century, the Ottoman Empire reached South-East Europe. Suleiman II drove the Knight Hospitallers of St. John out of Rhodes, and wanting to protect Rome from invasion from the South, in 1530, Charles V handed Malta to these Knights. At the time of the Knights a significant military land use was developed. They stayed for almost three centuries and built towns, palaces, churches, gardens, and fortifications. The Knights of Malta started defence and embellishment projects, implemented numerous works of art, and developed the cultural heritage. Due to the confrontations taking place at the time, one of their main tasks was to provide medical assistance, although, after some time, the priorities changed to favour the military activities. Therefore, they became great seamen with a good fleet. The Order started work on the new city of Valletta on the peninsula between the two natural harbours. It was designed to have state of-the-art fortifications. These defences were eventually never tested, since the Ottoman Empire never attacked again. They hence remain to be one of the best-preserved fortifications of this period. Valletta is nowadays the Capital of the Republic of Malta. Figure 2. Figura 2 Valletta, Citta Nova di Malta by Matthäus Merian Kupferstich, 1680; and an aerial view of Valletta in 2014. Malta voluntarily became part of the British Empire in 1800, after a brief occupation by the French. Initially it was not given much importance, but with the opening of the Suez Canal, its harbours became a huge asset. It was further developed into a military and naval fortress, and served as the headquarters of the British Mediterranean fleet. In 1964, Malta gained its independence and in 1979 the last British forces left the Island after the end of the economic pact to stabilize the Maltese economy. The 31st of March is celebrated as Freedom Day. Since becoming independent in 1964, Malta has made huge strides in its development. 2 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report MIEMA 2. Legislation in force 2.1 Introduction Urbanisation in Malta has spread around the two harbours next to the Valletta peninsula on the North Eastern coast. The region forms today one large conurbation with significant historical centres. In Gozo, a number of satellite settlements have evolved, with the main city, Victoria, assuming a central role. Approximately 22 % of the islands is characterized by urban development and the main population distribution is around the twin ports. Figure 3. Satellite Map. The Maltese landscape has an attractive and distinctive character, and includes a rich diversity of landscape features. The coast and the sea play determining roles. In addition, Maltese history has produced a splendid collection of strategically located fortifications both on the shores and on high ground, walled cities with high-value architecture and several significant buildings. Add to all this the terraced fields that still dominate the skyline, and a unique landscape takes shape. This also means that the Maltese landscape is very sensitive, where relatively small features can have a disproportionate influence on long distance views. Legally protected landscapes in the Maltese Islands now amount to 33% of the total land area. The newly protected areas reflect the findings of the Landscape Assessment Study carried out by the Malta Environment and Planning Authority (MEPA, 2004), which had identified that over 51% of the Maltese Islands had high or very high landscape sensitivity. The dynamic urban environment puts the cultural heritage of the Islands under pressure, in particular historical buildings, due to development, the introduction of new facilities, and the changing of needs and requirements. There is a growing awareness about the importance of energy efficiency, water conservation and related issues in Malta, and environmental aspects are taken into consideration when issuing planning and environmental permits. The government and the planning authorities put into force several laws, regulations and instruments related to heritage protection, planning, energy efficiency and introduction of renewable energy sources, in coordination with the EU framework and not only. However, there is insufficient regulation and lack of economic subsidies to promote sustainable practices, and awareness of the concept of sustainability in historical buildings is still weak. In fact, presently there is no formal reference legislative framework concerning sustainability of historical buildings. 3 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report MIEMA 2.2 Governance and planning The responsibility for spatial planning in Malta falls on the Office of the Prime Minister (OPM) and the Malta Environment and Planning Authority (MEPA), which is the national agency responsible for land use planning and environmental regulation in Malta. Its mandate is provided for by the Environment Protection Act (2001) and the Development Planning Act (1992) of the Laws of Malta. All development in Malta is regulated through the Environment and Development Planning Act (2010) and the Structure Plan for the Maltese Islands (1990). The Structure Plan for the Maltese Islands is a strategic document guiding spatial planning within a time horizon of 20 years. The OPM acts as the strategic focus and sets the priorities. MEPA, on the other hand, acts as the technical advisor to the OPM on spatial planning and environmental issues. It then translates these priorities into spatial policy documents, being responsible for development control, environmental protection, enforcement and land use planning. MEPA is also in charge for both strategic planning and operational aspects of this legislation. There are no further subdivisions in terms of planning agencies at local or regional level. Two levels of policy documents cover the geographic area of Malta. The Structure Plan for the Maltese Islands gives strategic direction. This policy document was approved in 1990 and is in the process of being replaced. At the regional and locality levels, seven Local Plans cover the geographic area of Malta. Other national authorities and agencies are also responsible for planning and implementation of policies by sector. These authorities are accountable to the specific Ministry that is assigned the responsibility. Examples include agencies such as Heritage Malta, Building Regulation Office, The Superintendence of Cultural Heritage, Malta Enterprise, and MIEMA itself. At locality level, the local councils provide to general functions and also advise central government and its authorities, agencies and public institutions on all issues related to their localities. The powers of local councils are relatively limited, but increasing as time goes by. In terms of spatial planning, local councils can be responsible, within the parameters of any national plan, to issue guidelines to be followed in the upkeep, restoration, design or alteration of the facade of any building or of any building or any part of a building normally visible from a street. However, to date, no local council seems to have made direct use of this piece of legislation, leaving such matters to MEPA. 2.3 Cultural Heritage MEPA is also responsible for the process for legally protecting heritage in Malta, which is referred to a scheduling. In fact, the Structure Plan for the Maltese Islands (1990) also defines the strategy for urban conservation, which involves: 1. identification, protection and retention of urban areas of historical and architectural importance; and 2. regeneration, rehabilitation, enhancement and environmental improvement through control of development and positive improvement. This strategy has a dual approach: conservation of both areas (conservation areas) and individual structures (scheduled property). 2.3.1 Urban Conservation Areas The designation of Urban Conservation Areas (UCAs) aims at protecting entire urban areas of special architectural or historical interest. Within UCAs, buildings and spaces are protected for their contribution to the character of the area. Through the designation of a UCA, protection is given to the whole townscape and all the elements that constitute that townscape including the buildings, streets, green areas, street furniture and views. Protection and improvement of UCAs is achieved through the control of construction works and by encouraging new environmental improvements that promote the historic importance of UCAs (source 4 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report MIEMA MEPA). The identification, designation and management of UCAs is addressed through development plans and the development control process. By the end of 2008, there were 6,298 designated UCAs covering an area of 13.80 km2 (Figure 4). Figure 4. Approved UCAs as of 2008 (source: MEPA). Even this approach was found, in many cases, to be insufficiently comprehensive in the determination of development planning applications, as a set of policies were indiscriminately applied irrespective of the relative quality of the streetscape. Therefore, a more fine-tuned approach to conservation in UCAs was adopted during the review period by means of a hierarchy of street categorisation, allowing controlled changes in the lower category and stringent conservation in the higher category. A general interest to designate and delineate a hierarchy of UCAs was expressed through the public consultation exercise, and this supported the Local Plans to propose a policy intended to address this issue (source MEPA). 2.3.2 Scheduling of cultural heritage sites The protection of archaeological sites and areas, individual monuments, buildings, and spaces, is addressed via the National Protective Inventory (NPI), with different degree of protection as stated by the Structure Plan for the Maltese Islands. The NPI, based on criteria established by the Structure Plan, lists historical buildings, gardens and other open spaces, and streetscapes that require protection. As of December 2008, the NPI contained over 12,000 entries, the majority of which are features of architectural value. 5 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report MIEMA Figure 5. Heritage Flowchart (Source: MEPA). Development on or near these areas is more strictly controlled and assessment of development applications includes more rigorous procedures and consultation with the relevant heritage organisations. A register of sites and properties of cultural or natural importance is kept and is continuously updated. Each section of the Heritage Flowchart has different degrees of protection, in case of Architecture and Engineering there are only 3 degrees. The Structure Plan for the Maltese Islands, December 1990 Degree of Protection Cultural Heritage - Architecture/ Engineering Grade 1: These buildings are of outstanding architectural or historical interest that shall be preserved in their entirety. Demolition or alterations which impair the setting or change the external or internal appearance, including anything contained within the curtilage of the building, will not be allowed. Any interventions allowed must be directed to their scientific restoration and rehabilitation. Internal structural alterations will only be allowed in exceptional circumstances where this is paramount for reasons of keeping the building in active use. Grade 2: These are buildings of some architectural or historical interest or which contribute to the visual image of an Urban Conservation Area. Permission to demolish such buildings will not normally be given. Alterations to the interior will be allowed if proposed to be carried out sensitively and causing the least detriment to the character and architectural homogeneity of the building. Grade 3: These are buildings which have no historical importance and are of relatively minor architectural interest. Demolition may be permitted provided the replacement building is in harmony with its surroundings. Table 1. Degrees of Protection for architecture and engineering. After 2010, a Geographic Information System-based inventory of all scheduled sites and features is available in the MEPA heritage management system (http://www.mepa.org.mt/schedschedulingsearch), which has been upgraded to transform it from a static list to a query-based system. 6 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report MIEMA The restoration of historical protected buildings passes through a developing application to be submitted to MEPA, which has two main permitting functions: the permitting of operations from an environmental perspective, and the permitting of developments. MEPA also provides technical guidelines for interventions on historical buildings to support developing issues, but none of them is directly related to energy efficiency. To fill this gap, in 2014, MEPA launched a consultation to formulate a new Policy and Design Guidance (DC 2014) under the Environment and Development Planning Act. Prior to the formulation of these guidelines, the Authority published, for public consultation, a set of proposed objectives to guide the drafting of the document. The main aim of this policy document is to serve as new guidelines to revise the policy and design guidance for the Urban Conservation Areas and Scheduled Buildings, and to encourage good intervention practice. Part of the document will be dedicated to good practice guidelines on energy conservation, the use of renewable energy, and the sustainable use of natural resources. 2.4 Renewable Energy Sources The Maltese Islands are almost completely dependent on fossil fuels for energy production. According to the EU 20-20-20 energy targets, 10% of the total energy produced should derive from renewable sources by the year 2020, as set by the The National Renewable Energy Action Plan (NREAP), dated June 2010. Energyrelated awareness has been growing over the past years in Malta; however, this process is still in its initial phases. The Malta Resources Authority (MRA) is a public corporate body with regulatory responsibilities relating to water, energy and mineral resources in the Maltese Islands. The MRA has wide-ranging responsibilities, in particular involving regulation of water and energy utilities, and energy production from Renewable Energy Sources (RES). The key normative instrument supporting the introduction of RES in Malta is the SUBSIDIARY LEGISLATION 423.19: Promotion Of Energy From Renewable Sources Regulations (L.N. 538 of 2010, as amended by L.N. 210 of 2012). It provides definitions regarding RES, sets the national overall target of 10% and the share among RES, introduces the opportunity of joint projects between Member States, and ensures that the administrative procedures for certification and licensing that are applied to plants and associated transmission and distribution network infrastructures for the production of electricity, heating or cooling from renewable energy sources, and to the process of transformation of biomass into biofuels or other energy products, are proportionate and necessary. Practically all Maltese laws dealing with RES are in the form of subsidiary legislation, namely they are not primary sources of law. Nonetheless, this element makes it very useful in the field of environmental law, because the procedure for changing and updating these types of law (which is necessary in these contexts) is made easier and much faster than the rigorous process to be followed by primary laws. The National Renewable Energy Action Plan (NREAP) of 2010 indicates the introduction of solar and photovoltaic panels as one of the most significant issue concerning the fostering of RES plants in dwellings. Due to the construction system with flat roofs and the global annual radiation, the “solar” RES could play a key role for the Islands’ economy. MRA has introduced schemes to encourage the use of such solar panels, mainly aimed at private households and manufacturing entities, apart from the identification of a number of public buildings where such panels can be installed. Subsidy grant schemes have been activated since 2005, to assist in the long-term development of the market, to reduce household expenditure on energy and increase accessibility to sustainable technologies. The schemes were also aimed at increasing public awareness about sustainable energy technology. Capital costs for installation however remain as the main obstacle for their widespread adoption. In order to encourage electricity generation through technologies other than conventional generating plants, the government has launched schemes to promote the installation of renewable energy generation equipment 7 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report MIEMA in the domestic sector, and has introduced a feed-in tariff (FIT) regulation. The Subsidiary Legislation 423.46 regulates the feed-in tariffs for electricity produced by PV system. The feed-in tariff regulations were introduced for the first time on 10th September 2010. Under the FIT Regulation, electricity generated by domestic PV installations and exported to the distribution system shall be paid by Enemalta with different rates, according to whether they are granted or non-granted systems. For Example, a granted PV installation has the following rates: twenty-two cents per kWh as feedin tariff for a guaranteed period of six years for the electricity generated from solar photovoltaic installations located in Malta and Gozo. In terms of permits, the situation as it stands today does not have specific permitting procedures for RES Plant Implementation. Certain small-scale, domestic RES installations (like PV installations) require approval or notification to the local energy corporation (ENEMALTA) and the Malta Resources Authority, because they need to be connected with the local electrical grid system. On the other hand, larger installations require a normal building permit approved by MEPA. Strictly speaking, there is no specific procedure catering for these large installations; they are considered just like normal buildings. So, when a development proposal is submitted, it is screened by MEPA and if it is determined that the proposal is likely to have significant environmental effects or otherwise falls under the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Regulation, the developer is requested to undertake an EIA. However, this is in the process of being revised. Being aware that Malta lacks general permitting procedures for RES plant implementation, the Renewable Energy Policy for Malta calls for “simple permitting and regulatory procedures” as well as for the establishment of a “a one-stop shop authorisation arrangement” with overall responsibility for co-ordination of the multiple permits, licences and authorisations currently being administered and issued by different agencies and entities (MEPA, MRA, Enemalta etc). In addition, the monitoring of the performance of new procedures established and the results attained is also envisaged to be carried out. 2.5 Energy efficiency in buildings The EU Energy Performance of Buildings Directive (EPBD - 2002/91/EC) is the main European legislative instrument for improving the energy efficiency of Europe’s building stock. In 2010, the EPBD Recast (Directive 2010/31/EU) entered into force. The updated text clarified, strengthened and extended the scope of the current directive. Malta implemented the EPBD by means of Legal Notice 261 of 2008 entitled “Energy Performance Of Buildings Regulations, 2008” (superseded) and now by means of Legal Notice 376 of 2012 entitled “Energy Performance of Buildings Regulations, 2012”. The Buildings’ Regulation Office (BRO) is the authority responsible for drafting and setting new building regulations for Malta, and for implementing the introduction of the Energy Performance of Buildings Regulations. The regulation identifies the common general framework for a methodology for calculating the integrated energy performance of buildings and building units and the application of minimum requirements for the energy performance of new buildings and new building units; besides, it regulates also the application of minimum requirements for the energy performance of existing buildings, building units and building elements which are subject to major renovation; building elements which form part of the building envelope and that have a significant impact on the energy performance of the building envelope when they are retrofitted or replaced; technical building systems whenever they are installed, replaced or upgraded. The regulation states that when a building is constructed, sold or rented (REG 14 – LN 376) its energy performances have to be certified. The Energy Performance Certificate (EPC) shows the energy consumption of a building and its carbon dioxide emissions. It also outlines recommendations that help to improve the 8 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report MIEMA building’s energy performance. An EPC is produced after a professional assessment of the property is conducted. The EPC can be obtained from a duly authorized assessor and to be valid, this certificate should be registered with the Buildings’ Regulation Office (BRO) before being issued. The Technical Guidance Document F sets out the minimum requirements on energy performance of buildings in the Maltese islands. It deals with conservation of fuel and power, resistance to the passage of heat, solar overheating, control of heating and cooling systems, artificial lighting systems and conservation of rainwater. The national calculation methodology for residential buildings in Malta is called the EPRDM (Energy Performance of Residential Dwellings in Malta). The calculation procedure takes account of the weather climatology and net energy required for space heating and cooling, water heating, lighting, and ventilation, after subtracting any savings from energy generation technologies. The energy use or EPRDM rating scale ranges from 0 kWh/m2.yr (calculated low energy use due to high energy efficiency) to 280 kWh/m2.yr (calculated high energy use due to low energy efficiency). Beneath the main energy use scale, the dwelling’s CO2 emission rate, or DCER, is also shown in the EPC on a scale ranging from 0 kg/m2.yr to 70 kg/m2.yr. Figure 6. Example of EPRDM and DCER ratings on an Energy Performance Certificate for a building. The same rating scale is used for those buildings that were designed before the implementation of the minimum requirements for the energy performance of buildings. Some categories of buildings are exempted from the requirements of these regulations, among others: - buildings officially protected as part of a designated environment or because of their special architectural or historical merit, in so far as compliance with certain minimum energy performance requirements would unacceptably alter their character or appearance; - buildings used as places of worship; - a building classified as scheduled property (Grade One) by the Malta Environment and Planning Authority under article 81 of the Environment and Development Planning Act. In the end, the regulation introduces a national plan for increasing the number of nearly zero-energy buildings, setting the 31st December 2018 as a target date by when all new buildings are nearly zero-energy buildings and new buildings occupied and owned by public authorities are nearly zero-energy buildings. AREA Planning 9 TYPE LEG LAW, POLICY and ACTION PLAN REFERENCES Environment and Development Planning Act, 2010 http://www.mepa.org.mt/LpDocumentDetails?syskey=1260 L.N. 114, 2007 Development Planning Act (CAP. 356) Environment Protection Act (CAP.435) Environmental Impact Assessment Regulations, Arrangement of Regulations Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report MIEMA http://www.mepa.org.mt/LpDocumentDetails?syskey=%20664 Structure Plan for the Maltese Island, 1990 http://www.mepa.org.mt/lpg-structureplan PLA Strategic Plan for the Environment and Development, 2012 http://www.mepa.org.mt/sped Local plans http://www.mepa.org.mt/LPLegislationPolicyDocslpin?topic=none&doctype=Local%20Pl ans%20&doctypeid=INLP&docname=none LEG Cultural Heritage Act, 2002 http://www.culturalheritage.gov.mt/filebank/chapt445[1]%20Latest%20copy%20as%20at %20September%202010.pdf National Cultural Heritage Strategy, 2006 http://www.culturalheritage.gov.mt/filebank/National%20Cultural%20Heritage%20Strateg y%202006.pdf Cultural Heritage POL National Strategy for the Cultural Heritage - May 2012 - Draft for Consultation http://www.culturalheritage.gov.mt/filebank/National%20Strategy%20for%20the%20Cult ural%20Heritage-May2012-Draft%20for%20Consultation.%20Version%202.pdf Malta scheduled properties http://www.mepa.org.mt/malta-scheduled-property PLA 2nd National Energy Efficiency Action Plan, 2011 http://www.buildup.eu/publications/20816 Energy efficiency LEG Boosting the use of renewable energies National Energy Efficiency Action Plan, 2008 http://mfin.gov.mt/en/TheBudget/Documents/The%20Budget%202009/National%20Energy%20Efficiency%20Acti on%20Plan%202008.pdf Legal Notice 261 of 2008 - Minimum Requirements on the Energy Performance of Buildings Regulations, 2008 (superseded) Legal Notice 376 of 2012 - Energy Performance of Buildings Regulations, 2012 https://secure2.gov.mt/epc/legislation?l=1 GUI Conservation of Fuel, Energy & Natural Resources. Technical Guidance Document F, 2006 https://secure2.gov.mt/epc/legislation?l=1 POL National Energy Policy for the Maltese Islands, 2009 http://mra.org.mt/wp-content/uploads/2012/08/1.2.Energy-Policy.pdf L.N. 210 of 2012 - Malta Resources Authority Act (Cap. 423) Building Regulations (Cap. 513) Environment and Development Planning Act (Cap. 504) Promotion of Energy from Renewable Sources (Amendment) Regulations http://www.mepa.org.mt/LpDocumentDetails?syskey=1461 LEG S.L. 423.19 - Promotion Of Energy From Renewable Sources Regulations (L.N. 538 of 2010, as amended by L.N. 210 of 2012) http://mra.org.mt/wp-content/uploads/2012/08/19.Promotion-of-Energy-from-RenewableSources-Regulations.pdf S.L. 423.46. FEED-IN TARIFFS SCHEME http://mra.org.mt/regulated-tariffs/feed-in-tariffs/ PLA 10 National Renewable Energy Action Plan (NREAP), 2010 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report MIEMA http://ec.europa.eu/energy/renewables/action_plan_en.htm MIEMA – Enerscapes project: Action Plan for the development of renewable energies and the protection of landscape http://www.enerscapes.eu GUI MIEMA – Enerscapes project: Guidelines for the Integration of Renewable Energies in Mediterranean Landscapes http://www.enerscapes.eu MEPA Guidelines for Solar Installations http://mra.org.mt/support-schemes/technical-schemes/solar-mepa-installation/ Green communicati on Energy Efficiency Initiative – Green Marketing Campaign http://mra.org.mt/wp-content/uploads/2013/05/3850/JPA.pdf Energy Efficiency in buildings http://energyefficiency.org.mt/buildings/ Table 2. Law, policy and action plan references concerning energy efficiency and energy production from RES in Malta. 11 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report MIEMA 3. Cultural approach to restoration of buildings Starting from the early 1990s, Malta has been developing specific policies and regulations for the protection of its heritage. One of the principal goals of these policies, as we previously said, was the establishment of Urban Conservation Areas (within each Local Plan) and, more recently, the design priority areas, which have been given a specific policy (Design Guidance for Development within UCAs). In 2002, with the Cultural Heritage Act (replacing the Antiquities Act), a Superintendence of Cultural Heritage was made responsible for a range of functions including surveillance over the protection and conservation of cultural heritage. The Act represented a key document because introduced the protection of monuments, and also contained a list of buildings or remains that were to be protected from development and for which permission would be needed for any works. Since 1994, over 2000 properties have been scheduled on the Maltese Islands. This process involved checking of all related legislation and an on-site inspection for each property. This project has commenced in 2008 and produced a definite accurate Register of scheduled building, which is now nearing completion. The following stage of the project (still ongoing) is aimed at making future reviews simpler. These premises show how relatively new is the cultural approach to restoration of buildings in Malta. Despite the efforts on scheduling buildings and planning recommendations for Urban Conservation Areas, a defined methodology on restoration techniques for historic buildings has not been established yet. Most of the interventions on important historic buildings and areas (for example, the Old Opera House and the New Valletta’s Gate) have been always accompanied by long and articulated debates on conservation methods and approaches. Studies and researches were mostly addressed to either conservation or development of adhoc solutions that were not necessarily inserted under a broader regulation or a specific plan. This lack of an overall approach led Malta to experience significant difficulties in the heritage management, as many times there was no other possibility than treating every intervention with a separated and different approach. This situation usually makes also project’s decisions to be vulnerable to political changes, affecting the prior objective of an effective protection of architectural heritage. In the last two decades, Malta has been following a general approach to restoration in line with the concept of conversion and re-use. In fact, the Structure Plan1 gave support to the conversion of large housing units into smaller dwellings or to other appropriate uses. This approach reduces the number of vacant buildings in UCAs and the demand for new land for development on the urban periphery. According to the Planning Authority document (1998) “Conservation philosophy and a new approach to conservation issues”2, housing standards and requirements offer a wide range of possibilities for sensitive adaptation. The document states that the investment and development activity needs to be channelled into rehabilitation and conversion rather than new building or redevelopment. It shows how the approaches to restoration went progressively towards the adaptation and re-use of buildings. MEPA states that “the key to the survival of historical buildings and so to the success of the conservation strategy is finding appropriate uses which make their maintenance and restoration economically feasible”, conforming to the British approach according to which “conservation must never be regarded as a negative process, as nothing more than antiquarianism… Our responsibility towards the historical environment goes beyond simply preventing destruction, essential though it is. It involves actively caring for the heritage, maintaining it in good physical condition, making it readily accessible for study, enjoyment, recreation and tourism. Above all it means ensuring that to the fullest possible extent, the heritage remains in active use as an integral part of the living 1 Structure Plan for the Maltese Islands (December 1990). The Structure Plan is the document that provides strategic guidance on land use in the Maltese Islands. 2 Planning Authority. Conservation philosophy and a new approach to conservation issues: The sustainable conservation, a new approach. 1998, Floriana. 12 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report MIEMA and working community, a material asset that makes a positive contribution to economic prosperity and quality of life” (quoted in the cited text from The Department of National Heritage, UK)3. The approach to reconversion led to several issues throughout the course of the years. For example, still today there is an issue with the owner’s enforcement to schedule historic properties in order to maintain and conserve the old features in architecture. Many specific policies have been drafted to restrict the interventions on historic buildings. However, a set of parameters for assessing the building’s historic value and features, and a common method for conservation and rehabilitation, are still missing. This gap has often brought to a number of permits for demolition, or other interventions, issued without a proper and detailed assessment. This situation is also related to the real estate market in Malta that follows the profit objective by promoting the demolition and reconstruction for the development of strategic areas, especially in Sliema, St Julians and surroundings. As stated in the Sub report “Land”4: “The 2005 State of the Environment Report had noted that the scheduling process faces a number of challenges related to demolition of scheduled buildings, significant monuments still unprotected, need for more procedural clarification and transparency; shortage of trained staff; lack of enforcement capacity; and, lenient fines and court sentences for damage to cultural heritage”. In relation to this, the report also shows that the public perceptions of thresholds relating to acceptable loss of cultural, natural and historical features may be different from those of the experts, leading to unexpected conflicts in the public sphere. “This is evident in the case of the public concern over the demolition of some particular dwellings in Sliema, where the cumulative effect of development in this area is likely to be the underlying reason for the concern over the dwelling”5. With the aim of controlling and mitigating the effects of uncontrolled permits, MEPA’s Heritage Planning Unit was made responsible for the tasks related to heritage management, including the Planning Application Assessment process. The Heritage Planning Unit (HPU) assesses the impact of proposed works on the scheduled property in question and recommends that the application is granted or refused6. Usually, this Unit proposes minor modifications to the architect’s proposal in order to reduce or mitigate the impact on the scheduled building. The concern with this process is that, without an overall approach and detailed guidelines to be followed for building restoration, the Unit’s parameters for evaluation can vary, depending on the type of project. Due to the lack of an overall method, there are still many concerns related to the cultural approach on restoration and the protection of the settings and contexts of cultural heritage in Malta. For example, public concern has been raised about the effectiveness of protecting façades while the rest of historic buildings are demolished, as well as whether enough is being done to protect the setting and context of cultural and natural sites and areas7. As highlighted in the Report, this situation is partly caused by the constraints associated with the small scale of Malta’s administration, where there is a chronic lack of resources in the sphere of heritage conservation. This suggests that there are still significant conceptual and resource-related challenges to be faced in protecting and managing the Islands’ heritage at levels that ensure its enjoyment by current and future generations. Many historical buildings and areas have been given statutory protection, but despite these efforts, heritage in Malta remains under threat, from factors such as inappropriate design of new and restored buildings, which undermines street character, and demolition. This, as we said before, is the consequence of a missing 3 Planning Authority. Conservation philosophy and a new approach to conservation issues: The sustainable conservation, a new approach. 1998, Floriana. 4 MEPA, The Environment report 2008, Sub-report 4 (“Land”), p. 31. 5 MEPA, The Environment report 2008, Sub-report 4 (“Land”), p. 36. 6 http://www.mepa.org.mt/heritage-related-planning. 7 The proposed developments at Mnajdra, Palazzo de Fremaux in Xejtun and the Verdala Golf Course near Mdina illustrate this point. Source: MEPA, The Environment report 2008, Sub-report 4 (“Land”), p. 37. 13 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report MIEMA cultural approach and shared vision on historic building restoration. Much conservation effort remains limited to UCAs, which face increasing tensions at their fringes. While if not scheduled, buildings of historical value outside UCAs remain unprotected and archaeology remains threatened. Finally, as regards sustainability and energy efficiency solutions for building rehabilitation, currently there is no legal obligation to achieve energy-related targets. Even if there is a growing awareness about the technologies and benefits that these can bring, the inclusion of energy saving solutions in the project proposal is not compulsory. Besides that, there are restrictions for instance related to the visual impact of solar installations when placed on the roof of historic buildings. In conclusion, since not compulsory by law, most of the times the sustainability aspects of an intervention on historic buildings come along with the designer’s criteria, but in other occasions could be specified and demanded by a tender or bid. In fact, there are few examples of projects in Malta including energy efficiency solutions in building restoration. One example is the restoration of the 19-th century British Garrison Chapel in Valletta, which was converted into the Malta Stock Exchange by Architecture Project in 20018. In the interior of the building, a cleverly designed cooling system, using sprays of fine water particles, was placed within the roof’s original wooden-beam structure, increasing air-quality and the use of the central open space. This “Passive Downdraft Evaporative Cooling” system allows a drop of approximately seven degrees Celsius to be achieved in the internal environment without the use of conventional air-conditioning systems. The “natural coolness” effect provides a welcome relief from the hot stifling heat that characterises Malta during the summer months. 3.1 8 References for this chapter MEPA, 2008. The Environment report, Sub-report 4 (“Land”). Development control within Urban Conservation Areas, Design Guidance, July 1995. Evaporative cooling at Malta Stock Exchange, EcoTech, Issue May 2002. Planning Authority, 1998. Conservation philosophy and a new approach to conservation issues: The sustainable conservation, a new approach. Floriana. Planning Authority, 2002. Cultural Heritage Act. Planning Authority, 2010. Environment and Development Planning Act. “Revitalising Urban Conservation Areas – An environmental exercise”, Article from Malta Independent Tuesday, 20 March 2007. Author: Dr Mallia, Heritage Advisory Committee. Structure Plan for the Maltese Islands, 1990. http://architecture-project.com/projects/stock-exchange 14 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report MIEMA 4. Technological approach to retrofitting of buildings The Heritage Planning Unit (HPU) is the responsible entity for all matters related to technological advices for retrofitting of scheduled buildings in Malta. The Unit is composed by a team of officers of varied expertise, thus providing a holistic approach towards heritage management. The Unit gathers data, maintains heritage-related databases and carries out research and forward planning. They also designate heritage assets for legal protection and give advice on heritage matters related to development and land use, and monitor development works within heritage-sensitive areas as required by Chapter 15 of the Structure Plan for the Maltese Islands9 and relevant Articles of the Environment and Development Planning Act. From a technological point of view, the approach on retrofitting in Malta is based on the conservation of the historic features in buildings. Techniques are mainly focused on the conservation and maintenance of traditional materials, as limestone, and architectural elements, as stone ceilings, stone spiral stairs, wooden balconies etc. With the aim to foster the knowledge of solutions and application of techniques for restoration, Heritage Malta and Malta Centre for Restoration are reference organisations in this field. Heritage Malta’s mission is to ensure that the elements of cultural heritage entrusted to it are protected and made accessible to the public as defined in the Cultural Heritage Act. The Malta Centre for Restoration, absorbed by Heritage Malta, is a centre of excellence for the teaching, training, research and practice of conservation, restoration, maintenance, management and presentation of cultural heritage, and for providing conservation and restoration services and consultation as may be required by other bodies, both public and private. Other two government organisations are crucial in the definition of the technological approach to restoration, and give useful advises and information on how to carry out a project and a restoration work. These are: 3. Restoration Unit. It carries out various specialised restoration works, whilst providing project management services to various Ministries and other departments within the Ministry for Resources and Rural Affairs (MRRA). 4. Superintendence of Cultural Heritage. The mission of the Superintendence of Cultural Heritage is to fulfill the duties of the State to ensure the protection and accessibility of cultural heritage as defined in the Cultural Heritage Act. As regards restoration initiatives, some positive measures have been promoted with the aim to enhance heritage conservation through the planning system. The MEPA balconies scheme, for example, is part of the new approach to enforcement taken in addressing unsightly Valletta balconies. The MEPA Wooden Balcony Grant Scheme is a funding programme that aims to facilitate the restoration of traditional balconies, thus also contributing to the maintenance of conservation areas. It is a periodic initiative started in 1996, and, until the end of 2006, residents had benefited from a total of € 351,760. In October 2007, the scheme was opened to all localities in Malta and Gozo having a UCA, and all other scheduled properties, for which the sum of € 1,031,478 was allocated. Another project promoting technological transfer of knowledge about restoration in Malta regards the drafting of guidelines for conservation and restoration methods and techniques, written by MEPA. These guidelines are the first attempt to deliver a practical tool to people and professionals that can help in the rehabilitation process of a building, and it embeds the vision and the new approach to restoration. The Restoration Guidelines are technical aids for those who wish to carry out works on a historic property in the Maltese Islands. Each guideline provides valuable advice and outlines acceptable as well as unacceptable methods for carrying out works to different elements of the fabric of culturally significant buildings or structures. Works on a historic property are classified into the following categories: Maintenance, Repair/ Replacement, Cleaning, Restoration, and Minor Works. A sample of the guidelines on restoration and maintenance can be seen at http://www.mepa.org.mt/heritageguidelinesforrestoration. 9 Structure Plan for the Maltese Islands (December 1990). The Structure Plan is the document that provides strategic guidance on land use in the Maltese Islands. 15 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report MIEMA Finally, another important scheme was the Restoration of Commercial Property (Tax Credits) that aimed to promote the restoration, conservation and maintenance of Grade 1 and Grade 2 scheduled buildings and buildings within Urban Conservation Areas (UCAs) that are or shall be used as commercial premises. Companies commissioning such works shall qualify for a tax credit of up to: 5. € 20,000 covering 20% of eligible costs for the restoration, conservation or maintenance of a building in a UCA; 6. € 30,000 covering 30% for the restoration, conservation or maintenance of a Grade 1 or Grade 2 scheduled building. This is basically the scenario of technological retrofitting in Malta, where most of the knowledge related to conservation technologies is in the hands of craftsmen and professionals who have inherited them from their ancestors. There is still a lot of work to do, especially in order to provide professionals with more detailed guidelines on restoration techniques that can be helpful throughout the different phases of the project proposal and implementation. 16 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report MIEMA 5. Offer of education 5.1 Higher education The University of Malta traces its origins to the XVI century, and today it hosts around 11,000 students, being the largest public higher education institution in the country. The University offers both undergraduate and postgraduate courses related to the themes of energy efficiency in general, energy efficiency in buildings, and conservation of historic buildings. However, apart from the traditional, generic studies in architecture, there is no specific course integrating these two fields of knowledge. As regards the general studies for the built environment, the University of Malta offers the following courses: - undergraduate level: - Bachelor in Engineering and Architecture (5 years); - Bachelor of Science in Built Environment Studies (3 years). - at postgraduate level, different Master courses (duration of 2 years) such as Architecture, Architecture and Conservation Studies, Architecture and Urban Design, Civil Engineering. As regards energy efficiency, the University offers a Master of Science in Environmental Design, where students are taught how to assess thermal loads, measure and improve energy efficiency, work with energy efficiency ratings and certifications. As regards conservation of historic buildings, the University offers the following courses: - Master of Science in Conservation Technologies for Masonry Buildings (3 semesters), concerning the technologies and the conservation of traditional building materials; - Master of Arts in Cultural Heritage Management (3 semesters), specifically related to heritage management. 5.2 Vocational education The Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) is the most important vocational education and training institution in Malta. Its Institute of Building and Construction Engineering offers a series of training courses related to the construction sector, leading to diplomas such as: - Diplomas in Construction Engineering, and Diplomas in Construction and the Built Environment, training students to work in this sector as collaborators in architects’ offices and firms; - Diplomas in Masonry Heritage Skills, training future masons on the restoration of traditional materials, and offering workshops and practical work at heritage sites; - Diplomas in Heating, Ventilation and Air-Conditioning, focusing on practical skills related to the maintenance of HVAC appliances; The Institute of Applied Science offers a Bachelor of Science in Environmental Engineering, focusing, among the other subjects, on electrical engineering and energy audits. Being a vocational school, MCAST’s courses are more oriented towards specific technical specializations, and therefore there is even less interest in the integration of knowledge between the sectors of energy efficiency and conservation of buildings. 17 EH-CMap Advanced Training on Energy Efficiency in Historic Heritage O1-A1 State-of-the-art Report Partner: University of Algarve - Portugal IRENA – Istrian Regional Energy Agency www.irena-istra.hr [email protected] Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report University of Algarve 1. Introduction 1.1 Portugal’s geography Portugal is located just out into the Atlantic in the far southwest of Europe also known as the Iberian Peninsula. The only country it shares a border with is neighbor Spain to the north and the east, with the Atlantic Ocean hugging its 800-km (500-mile) coastline to the south and west. It has a land mass of 89,000 sq km (34,400 sq miles) with the Portuguese islands of the Azores and Madeira boosting that by another 3,100 sq km (1,200 sq miles). The Azores lie around 1,100 km (700 miles) west of Lisbon, while Madeira sits just north of the Canary Islands to the west of Morocco. Outside the large urban areas, the countryside is a great deal more rural and sparse than in many other European countries. Portugal is crossed by several rivers which have their origin in Spain. These flow from east to west out into the Atlantic or north to south, the main rivers being the Minho and Douro in the north, and the Tagus and Guadiana in the south. Portugal possesses a high plain of varying height intersected by deep valleys. The north of the country is rugged, mountainous and dotted with vineyards. The high northern point of the Serra da Estrela proves a popular area for skiing, while Serra de São Mamede further south on the Spanish border is a hiking favourite. After the stunning slopes of the central regions, the vast plains of the Alentejo region stretch south of Lisbon, with a range of mountains dividing the Alentejo from the Algarve, whose wide sandy beaches and attractive bays run along the south coast. Over half the country is used for agriculture, though the soil is much richer for cultivation in the greener north. The capital, Lisbon, sits about two-thirds down the west coast. Porto is also situated on the coast in the northwest of the country. Smaller Faro nestles on the southern end of the country, its airport a busy hub for Algarve sunseekers and swathes of golfers looking for year-round sun. Braga, Coimbra and Setubal are also near the coast and rivers. 1.2 Portugal’s climate Portugal is defined as a Mediterranean climate (Csa in the South, interior, and Douro region; Csb in the North, Central Portugal and coastal Alentejo; and also Semi-arid climate or Steppe climate – BSk in certain parts of Beja district – according to the Köppen-Geiger Climate Classification). It is also one of the warmest European countries: the annual average temperature in mainland Portugal varies from 12 °C (53.6 °F) in the mountainous interior in the north, to over 18 °C (64.4 °F) in the south and in the Guadiana river basin. The Algarve, separated from the Alentejo region by mountains reaching up to 900 meters (3,000 ft) in Alto de Fóia, has a climate similar to that of the southern coastal areas of Spain or Southern California. Annual average rainfall in the mainland varies from just over 3,000 mm (118.1 in) in the northern mountains to less than 300 mm (11.8 in) in the area of the Massueime River, near Côa, along the Douro river. Mount Pico is recognized as receiving the largest annual rainfall (over 6,250 mm (246.1 in) per year) in Portugal, according to Instituto Português do Mar e da Atmosfera (English: Portuguese Institute of the Sea and the Atmosphere). In some areas, such as the Guadiana basin, annual average temperatures can be as high as 20 °C (68 °F), but summer highest temperatures may be over 45 °C (113 °F). The record high of 47.4 °C (117.3 °F) was recorded in Amareleja, although this might not be the hottest spot in summer, according to satellite readings. Snowfalls occur regularly in the interior North and Centre of the country in particular in the districts of Vila Real, Bragança, Viseu and Guarda. In winter temperatures may drop below −10.0 °C (14.0 °F) in particular in Serra da Estrela, Serra do Gerês, Serra do Marão and Serra de Montesinho. In these places, snow can fall 1 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report University of Algarve any time from October to May. In the South of the country, snowfalls are rare but still occur in the highest elevations. The country has around 2500 to 3200 hours of sunshine a year, an average of 4–6 h in winter and 10–12 h in the summer, with higher values in the south-east and lower in the north-west. The sea surface temperature on the west coast of mainland Portugal varies from 13–15 °C (55.4–59.0 °F) in winter to 18–20 °C (64.4–68.0 °F) in the summer, while on the south coast it ranges from 15 °C (59.0 °F) in Winter and rises in the summer to about 23 °C (73.4 °F) occasionally reaching 26 °C (78.8 °F). Both the archipelagos of the Azores and Madeira have a subtropical climate, although variations between islands exist, making weather predictions very difficult (owing to rough topography). The Madeira and Azorean archipelagos have a narrower temperature range, with annual average temperatures exceeding 20 °C (68 °F) along the coast (according to the Portuguese Meteorological Institute). Some islands in Azores do have drier months in the summer. Consequently, the island of the Azores have been identified as having a Mediterranean climate (both Csa and Csb types), while some islands (such as Flores or Corvo) are classified as Maritime Temperate (Cfb) or Humid subtropical (Cfa), respectively, according to Köppen-Geiger classification. Porto Santo island in Madeira has a semi-arid Steppe climate (BSh). The Savage Islands, which are part of the regional territory of Madeira are unique in being classified as a Desert climates (BWh) with an annual average rainfall of approximately 150 mm (5.9 in). The sea surface temperature in the archipelagos varies from 17–18 °C (62.6–64.4 °F) in winter to 24–25 °C (75.2–77.0 °F) in the summer occasionally reaching 26 °C (78.8 °F). 2 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report University of Algarve 2. Legislation in force 2.1 Energy efficiency in buildings Energy efficiency requirements for residential buildings were first introduced in Portugal in 1991, and in 1998 for non-residential buildings. In 2006, the building codes were revised for all buildings due to the transposition of the EPBD 2002/91/EC by means of a legislative package composed of three Decree-Laws: - N. 78/2006 – National Energy Performance Certification System and Indoor Air Quality in Buildings (SCE); - N. 79/2006 – Regulation of Temperature Control Systems in Buildings (RSECE); - N. 80/2006 – Regulation of Thermal Behaviour Characteristics in Buildings (RCCTE). In 2013, the legislation on building’s energy efficiency was revised. Decree-Law nº 118/2013, of 20th August, approved the System for Energy Certification of Buildings (SCE), which integrates the Regulation on the Energy Performance of Residential Buildings (REH) and the Regulation on the Energy Performance of Services Buildings (RECS). It transposes to national law Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council on the energy performance of buildings. In general, the requirements for new buildings were tightened, promoting efficient envelops and introducing technical systems requirements. The contribution of renewable energy systems has also been detailed and stimulated. It was introduced the obligation to include the energy performance label in all advertisements. The Energy Performance Certificates introduced advices to users, concerning the replacement of boilers and AC units, other modifications to the heating and cooling systems, as well as alternative solutions to assess the efficiency and appropriate sizing of the boiler or AC unit. This new legislation, entered in force in December 2013, paves the path towards Nearly Zero-Energy Buildings (NZEB) and sets up a roadmap tightening the Energy Performance (EP) requirements progressively until 2020. The legislation is structured in a way that allows a quick and easy update of requirements according to costoptimality, if necessary. Besides tightening the envelope requirements for residential buildings, the revised codes also include technical systems requirements. For residential buildings, the system requirements include ventilation, space heating, air-conditioning (AC), Domestic Hot Water (DHW) and renewable energy systems. For non-residential buildings and in addition to the requirements applicable to the residential sector, requirements for lighting, lifts (after 2015), and Building Energy Management (BEM) systems are also set. In Portugal NZEBs are considered buildings that cumulatively offer: a) components compatible with the upper level of the cost-optimal evaluations; b) implementation of renewable energy that covers a very significant fraction of the minimized building needs. This energy must be produced on site (whenever possible) and/or, alternatively, when the local production may be insufficient, e.g., in urban areas, as nearby as possible. The primary energy factors, that also play an important role, will be gradually revised until 2020, to incorporate the effort made by Portugal to have clean and renewable electricity. Besides the reinforcement of the EP requirements, the EPBD transposition in 2006 introduced for the first time in the building codes the need to issue an Energy Performance Certificate (EPC). To effectively implement the EPC, ADENE designed, developed and currently supports the National System for Energy and Indoor Air Quality Certification of Buildings (SCE), which is based on a central registry and database. The quality of the EPC is guaranteed by training the Qualified Experts (QE), performing periodic Quality Assurance (QA) assessments of their work and supporting them through a telephone and e-mail helpdesk. The QEs are also technically supported by guidance documents available online, namely FAQ’s and manuals to issue the certificates using the central registry’s online platform. The legislation by itself will not be enough to push the market towards the recast EPBD goals. Thus, several other strategies are being implemented to address this issue. This includes enhanced control mechanisms to 3 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report University of Algarve promote the full SCE implementation, training of the building workforce, and promotion of financial incentives. 2.2 National subsidies for energy efficiency Fonseca et al (2011) report the major available incentives in Portugal. Some of them were opened for a limited period of time: - Personal Income Tax deduction: homeowners presenting equipment expenses related to the improvement of the efficiency of their houses will have tax benefits. Eligible equipment are: solar thermal systems to produce sanitary hot water and heating; heat pumps to produce hot water for domestic use; micro-generation systems; photovoltaic panels and micro wind generators with nominal power below 5 kW, and respective control system and energy storage devices, to supply household with electrical energy; boilers to recover heat from the furnaces (fireplaces), to be used for heating the house or to produce sanitary hot water. - Income tax deduction for A and A+ dwellings: consumers whose building achieve an A or A+ efficiency level, will have an increase of 10% in the deduction related to house loans in the personal income tax. - Municipal tax deduction for A+ dwellings (known as IMI): there are some municipalities that make a reduction in the municipal tax to be paid in case the building has incorporated environmentally sustainable techniques. The benefit targets houses with an A+ efficiency range, by deductions in the total tax. In addition, the value of the property evaluation, while doing the first registration of the house in the notary, can be decreased by 5 to 10%. - Reduced VAT on Solar Energy Systems: solar energy systems sold in Portugal benefit from a VAT reduction from 23% (higher VAT rate in Portugal), to 13% (intermediary VAT rate in Portugal). This tax reduction leads to more attractive prices for the final consumer. - Efficiency cheque: the efficiency cheque is intended to reward most efficient consumers. It is a prize for the reduction of electricity consumption of 10% or 20% per year, during two years. It is given to consumers over a two-year period with a value of 10% or 20% of their annual electricity bill. It can only be spent on energy efficiency measures and checks will only be received in the second year if consumption levels reached in the previous year are maintained. - Low Interest Credit lines: for investments in energy efficiency, at the amount of € 250,000 per year. This measure had a strong focus on urban rehabilitation, but the Portuguese families have not been using this credit line, because of the high debts incurred in the purchase of own houses and also because of the international economic crisis. However, if the percentage of funding awarded for renovation was higher, maybe there would be more people applying to this type of initiative. - Re-housing Programme: in the metropolitan areas of Lisbon and Porto (known as PER) this program was established to support families with low incomes. This program aims to grant financial aids for the construction, acquisition or renting of dwellings for low income families living in shacks or similar houses. Under the PER it is also possible to grant financial assistance for the renovation or purchase of unoccupied houses or buildings and paying the cost of their renovation works, when such dwellings are intended to rehouse families registered in the PER. The funds available for this program will probably not be sufficient because many buildings in the cities are unoccupied and still need renovation. 4 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report University of Algarve 2.3 Interventions on historic buildings Decree-Law nº 118/2013, which approved the Buildings Energy Certification System (SCE), and which applies to new buildings or to buildings subject to a major intervention in accordance with article 4 - scope of negative application, considers that the following are excluded from SCE: b) The buildings used as places of worship and for religious activities; h) The monuments and buildings individually classified or to be classified, pursuant to Decree-Law nº 309/2009, of October 23rd, changed by Decree-Laws nº 115/2011 of December 5th and 265/2012 of December 28th, and those being recognized as special architectural and historical value by the licensing entity or any other appropriate entity for this purpose; i) The buildings integrated in sets or classified sites or to be classified, or located within protection zones, pursuant to Decree-Law nº 309/2009, October 23, changed by the Decree-Laws nº 115/2011, December 5 and 265/2012, December 28, when is attested by the licensing entity or other competent authority to the effect that compliance with minimum energy performance requirements is susceptible of change in unacceptable way of their character or look; that is, for these buildings there is no obligation to issuing the energy certificate. The Regulation on the Energy Performance of Residential Buildings (REH) and the Regulation on the Energy Performance of Services Buildings (RECS) maintains the exclusion for buildings of sub-paragraphs h) and i). The regulatory exclusion should be based on criteria set by the thermic planner together with the entity responsible for the Heritage goods. The analysis of energy performance of the buildings, and the solutions to be applied, must be made according to what stated by Decree-Law nº 140/2009 of June 15th, which establishes the legal system of studies, projects, reports, works or interventions on classified cultural property, or those being classified, of national interest, public interest or municipal interest. The base law for the Portuguese Cultural Heritage – Law nº 107/2001, of September 8th – introduces a mechanism of prior control and responsibility for all the works and interventions on the cultural heritage. The regulatory impositions under articles 45 and 59 of that law are achievement and object of Decree-Law nº 140/2009, with respect for the particularities of the nature of the goods. This decree adapts the procedural rules of the legal urbanization and building regime to the specificities of immobile cultural heritage, in order to facilitate the assessment by the municipal administration and central administration, in case of necessity, appropriateness and adequacy of the proposed works or interventions. Two forms of protection of cultural property are laid down: Classification and Inventory (articles 18 and 19 of Law 107/2001). In classified buildings or in the classification process, the State requires, in projects, works and interventions, the presence and responsibility of legally qualified technicians. The Regional Directorates of Culture should propose plans for all the classified properties, regardless of ownership, and manage the properties under their responsibility. The General Directorate of Cultural Heritage (DGPC) is responsible for preparing projects for execution of works and interventions, as well as performing surveillance or technical support for all State properties, and ensure the management and enhancement of what is under its responsibility, promoting, executing and supervising the works or interventions necessary for that purpose. (http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/legislacao-sobre-patrimonio/) 5 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report University of Algarve 3. Cultural approach to restoration of buildings The above-mentioned decrees and laws, in particular Law nº 107/2001 of September 8th, establish a policy basis and a protection and promotion system for cultural heritage. This Decree-Law regulates an order for all kind of works (studies, projects, reports, works or interventions) on classified cultural properties, or those to be classified, of national interest, public interest or municipal interest, which can condition the restoration and intervention on historical buildings. In accordance with Law nº 107/2001 article 45, works, projects and interventions must take into account that: - the studies and projects for the works of conservation, modification, reinstatement and restoration in goods classified or to be classified, are mandatorily drawn up and signed by legally recognized qualification technicians or under his direct responsibility; - studies and projects referred to in the previous paragraph should also include a report on the importance and the artistic or historical evaluation of the intervention, the responsibility of a competent technician in that area; - the works or interventions on real property classified in accordance with article 15 of this law, or to be classified as such, will be authorized and monitored by the responsible entity for the final decision of the classification procedure, as defined in the law; - once the works are concluded, a report, stating the nature of the work, techniques, methodologies, materials and treatments applied and graphic documentation, photographic, scanned or another on the process followed, shall be prepared and forwarded to the competent administration of the cultural heritage. Article 51 also states that any intervention or work, inside or outside of monuments, in sets or classified sites, which may change their use and damage them in whole or part, without authorization and monitoring of the competent member of the central administration, autonomous region or municipality, is not permitted. As can be seen, especially with regard to historical classified buildings, the law is quite restrictive to any changes or interventions, especially those covering energy efficiency. The priority in these cases is always given to the historical preservation of the integrity of the building, accepting the incorporation of new elements only when they do not affect the heritage asset quality that led to their classification. In the case of unclassified historic buildings, their integrity is in charge of safeguard offices and rehabilitation of historic centers and other municipal authorities that license or supervise the interventions. These entities also take part as a reference promoting diplomas and municipal legislation about the subject, and end up being more permissive, especially with regard to the building interiors, enabling thus its adaptations to new uses (eg.: the restaurant "Tertúlia Algarvia" the exterior remained unchanged but the interior of this building has been completely refurbished to be adapted to its new functions). Globally, the energy rehabilitation of historic buildings in Portugal tends to be the least intrusive possible and focuses mainly on the thermal component. “The energy rehabilitation solutions more applicable to current properties consist in the application of thermal insulation in walls and outdoor decks, or elements in contact with unheated spaces, as well as transition slabs for attic coverage or coverages in touch direct to the outside, passing, also, by the renewal of window frames or addition of new frames on the inside, forming double windows” (Varandas, 2010). The General Directorate of National Buildings was abolished and, in 1992, the Institute of Management of Architectural and Archaeological Heritage (IHRU) was established. Indeed, in the 40s of the twentieth century, the buildings’ rehabilitations and reconstructions were done in Eugène Viollet-le-Duc’s style, even if the buildings were of another century or architectural style. In Portugal, Viollet-le-Duc’s style was used as national architectural and aesthetic discourse. This kind of interventions had a huge impact in the buildings, so, the Heritage Basis Law obliges interventions that minimizes the impact and aims at restoring a credible building style. This recent demand started to be applied, including the energy efficiency of the buildings as important component to be considered in the rehabilitation. 6 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report University of Algarve Recently, some initiatives tend to encourage energy efficiency in historic buildings, as was the case of a measure launched in 2011-2012 to replace traditional lamps with LEDs in monuments and historic buildings, proposed by ADENE (Agency for Energy) and funded by the Regulatory Authority for Energy Services (ERSE) under the Plan for Promoting Efficiency in Electricity Consumption (PPEC). The goal was to improve energy efficiency in lighting monuments and facades of historic buildings, and addressed to all entities or institutions, public and private, proprietary and/or responsible for the management and maintenance of outdoor lighting of facades and monuments in Portugal. The initiative, which funded the applications up to a maximum of 50%, required that each candidate submit a document requiring the authorization by IGESPAR (Institute for the Management of Architectural and Archaeological Heritage) for changing the outdoor lighting (where applicable). 7 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report University of Algarve 4. Technological approach to restoration of buildings The restoration of historic buildings initially focused on the elements affected by water/moisture – and therefore particular attention was firstly given to roofs and walls (in the case of the latter, especially in their parts closer to the ground, due to the rise of moisture by capillarity). Even when the roofs were integrally degraded, the restoration approach usually did not consider their thermal insulation. Today, although the new legislation does not impose requirements to be implemented in buildings, the planner seeks solutions targeted at walls, roofs, and glazing, in order to improve their energy performance and reduce the operating costs of HVAC. In the case of classified buildings, or buildings to be classified, the adopted solutions will always have to respect the building's integrity and be accepted by the technical team that oversees its safeguard. In these cases, it is sometimes difficult to adopt certain solutions that can somehow affect the monument’s original image or pervert its identity. 8 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report University of Algarve 5. Offer of education The higher education offer regarding energy efficiency in historic buildings tends to be treated as incipient in Portugal. Although energy efficiency is an area of study of Portuguese Universities, it is virtually confined to courses and areas of engineering, and absent in courses related to Heritage and its rehabilitation. Whereas, in the former discipline, engineers predominate almost exclusively, in the latter the main protagonists are conservation architects and technicians. In the case of the University of Algarve, there is the first cycle level a course of Cultural Heritage and Archaeology, which concentrates various specialties centered in History, Archaeology, History of Art and Architecture, and where there is a course dedicated to Intervention Methodologies in Built Heritage, but where energy efficiency component is not treated. This degree, of the Humanities area, opens to the 2nd cycle courses of History and Heritage and Archaeology. Still at the University of the Algarve, the engineering area departments, there are first cycle of courses for the training of civil and electrical engineers, which allows further study in various specialties. Thus, there is a postgraduate course in “Rehabilitation - Buildings and Urban Areas” and a master's degree in “Energy and Climate of Buildings”, with courses named, respectively, “Materials and Maintenance and Rehabilitation Technologies” and “Thermic of buildings”. But if the Historical Heritage area courses do not focus on the issues of energy efficiency, the engineering area courses that focus on this issue do not treat deeply the realities and problems of the Built Heritage. This scenario is extended to the rest of the country; i.e., Heritage issues and energy efficiency are not integrated in higher education. However, this reality is already changing, as shown by some courses, as the “Building Rehabilitation” course of the Department of Civil Engineering, University of Porto or the MBA course of the University Fernando Pessoa entitled “Rehabilitation of the Built Heritage”. As stated in the presentation of the Master of the University of Porto, which began a decade ago, “the Master’s Degree in Buildings Rehabilitation (…) involving the scientific fields of Construction, Structures, Materials and Urban Planning (….) is given to graduate students in Civil Engineering and in Architecture, as it strives to offer solid theoretical and practical training aimed at carrying out activities in the field of Building Rehabilitation” (FEUP). This course is targeted to architects and engineers, and intends to combine the heritage issues, which are normally included in the training of architects, with the technical knowledge of the engineering field. That course presentation captures the complexity of the issues of recovery as well as the formation of gaps in Portugal, justifying the need for training that crosses different knowledge: “The rehabilitation constitutes a complex and multidisciplinary field for which there is an obvious lack of skilled professionals, whether in the area of projects or in that of construction. Investment in the rehabilitation and maintenance of buildings and monuments in Portugal is extremely low, unlike to that which can be seen in many countries of the European Union, which results in profound degradation of buildings. On the other hand, the growing importance of the act of rehabilitating as the element that calls both for the greatest number of interventions on the built-up property of cities that have already reached the peak of their growth (as is the case with the most developed cities in the world) and for those which potentially evolve in that direction today is undeniable. It is important to develop methodologies for working up rehabilitation projects based on proven diagnoses, bearing in mind the expected market growth in the near future” (FEUP). As a result of this course, a series of academic papers have been produced and several technicians have been formed, who have been gradually increasing the technical quality of several companies dedicated to rehabilitation in the country. The course at Fernando Pessoa University in “Rehabilitation of the Built Environment” provides a set of skills from diverse disciplines, which contribute to an integrated training in the rehabilitation of historic buildings. Fernando Pessoa University also provides a specific course for “Thermal Rehabilitation and Building Acoustics”. Both courses are the result of the academic and national consciousness for the need of intervention on historic buildings. Of course this training (3 months), is far from responding to the training needs that the country still lacks, but has at least the merit of giving a comprehensive and integrated view of 9 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report University of Algarve the rehabilitation of the Heritage that has to be task for multidisciplinary teams. Given the complexity of the matter and the very legal framework that regulates the Portuguese Built Heritage, the issues of energy heritage rehabilitation and energy efficiency should be increasingly integrated in the coming years; in this way, conservation architects, civil engineers, electrical engineers, and the other professionals involved in this field will be able to work together in order to provide a complete rehabilitation to be done with respect for the patrimonial identity of the historic buildings. 10 Erasmus+ EH-Cmap State-of-the-art Report University of Algarve 6. References 11 D9: EED implementation in Portugal, Concerted Action Energy Efficient Directive, March 2014 Fonseca, P., Almeida, A. and U. Nunes (2011) Research results and policy recommendations of the IDEAL EPBD project addressing effective EPBD implementation and the Energy Performance Certificate, www.ideal-epbd.eu/download/pap/PT_findings_recommendations.pdf Geography of Portugal, Wikipedia Implementing the Energy Performance of Building Directive (EPBD), Concerted Action Energy Performance of Buildings, October 2013 Varandas, João (2010) “Reabilitação energética de edifícios antigos. Enquadramento e exigências legais”, Pedra & Cal, nº 45, pp. 26-27. ADENE = http://www2.adene.pt/pt-pt/subportais/gere/Documents/AvisoLedMonumental.pdf (consulted on December 8, 2014) FEUP= http://sigarra.up.pt/feup/pt/cur_geral.cur_view?pv_curso_id=672&pv_ano_lectivo=2014&pv_orige m=CUR Tertúlia Algarvia = http://www.tertulia-algarvia.pt/ (consulted on December 8, 2014)