il traino con macchine agricole
Transcript
il traino con macchine agricole
MACCHINE AGRICOLE Norme e limiti (lunghezza, sagoma, carico) da rispettare, viaggiando su strada IL TRAINO CON MACCHINE AGRICOLE La lunghezza complessiva della macchina trainante e del relativo rimorchio o macchina operatrice trainata (treno agricolo), non può superare i 16,50 m, come dispongono gli articoli 104 e105 del Codice della Strada. TERRA TRENTINA Nel limite dei 16,5 m. le macchine agricole possono trainare: • un solo rimorchio • oppure al massimo due macchine operatrici agricole, se le stesse dispongono di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice. • E ammesso il traino di una sola macchina operatrice trainata priva di dispositivi di frenatura, purché la massa della stessa sia uguale od inferiore a quella rimorchiabile della trattrice. • È vietato il traino alle trattrici agricole con attrezzatura portata anteriormente salvo il caso in cui il rimorchio o la macchina operatrice trainata siano dotati di dispositivo di frenatura. • È ammesso il traino di rimorchio o macchina operatrice quando alla trattrice è applicata attrezzatura portata posteriormente. 28 LIMITI DI MASSA • La massa del rimorchio o della macchina operatrice trainata non deve essere superiore a quella rimorchiabile, indicata sulla carta di circolazione della trattri- Il rispetto delle norme previste dal Codice della strada contribuisce a salvaguardare l’incolumità del guidatore e di terzi ed evita multe pesanti cui può aggiungersi il ritiro della carta di circolazione. È d’obbligo in ogni caso la copertura assicurativa Maurizio Valer Servizio Strutture Gestione e Sviluppo delle Aziende Agricole ce agricola. In caso di accertato sovraccarico si applicano le sanzioni previste dall’art. 167 del Codice della Strada. • Gancio di traino, timone ed occhione devono essere di tipo approvato e compatibili tra loro.(non è possibile ad esempio agganciare ad un trattore con massa rimorchiabile di 6.000 kg, un rimorchio anche senza carico con massa complessiva superiore a 6.000 kg) MASSA RIMORCHIABILE E RAPPORTO DI RIMORCHIABILITÀ Questo dato che dipende dalla potenza del motore e dalla massa aderente alla macchina traente viene stabilito: • In sede di omologazione delle macchine agricole semoventi. • In sede di visita e prova per ciascun esemplare per i tipi non omologati Il rapporto di rimorchiabilità ovvero il rapporto tra la massa Tipo di macchina Dispositivo di frenatura della macchina trainante Rapporto di rimorchiabilità Macchine agricole trainanti di tipo snodato a ruote gommate Macchine agricole a ruote non gommate Macchine agricole con cingoli Qualsiasi Non superiore a 2 Meccanico Non superiore a 3 Macchine agricole traenti a ruote gommate Misto e automatico Non superiore a 4 Continuo e automatico Non superiore a 5 complessiva della macchina rimorchiata e la massa della macchina agricola traente, limita il valore massimo della massa rimorchiabile. (differenza tra la massa massima del treno agricolo e la massa della macchina agricola trainante in ordine di marcia. I valori del rapporto di rimorchiabilità si possono cosi riassumere: TRASPORTO DI PERSONE SU RIMORCHI Il trasporto di persone su rimorchio deve essere autorizzato nella carta di circolazione del rimorchio ed inoltre deve essere indicata la targa del trattore al quale è stato autorizzato l’agganciamento. Le sanzioni per gli inadempienti sono previste dagli art. 110, 7° comma e 112, 4° comma del Codice della Strada. È prevista in tal caso la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione del rimorchio e per l’uso improprio del mezzo agricolo anche il ritiro della carta di circolazione del trattore in ap- plicazione dell’art. 82, 9 ° comma del Codice della Strada. Il trasporto di persone in numero superiore a quello indicato sulla carta di circolazione fa scattare la sanzione amministrativa prevista dall’art. 169, 10° comma del C.d.S. USO IMPROPRIO DEI RIMORCHI In caso di uso e trasporto di merci diverse da quelle previste dall’art. 82 8à comma C.d.S. viene applicata la sanzione amministrativa e la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi; ASSICURAZIONE Il codice della Strada prescrive l’obbligo della copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi anche per le macchie agricole, pertanto rimorchi agricoli e macchine operatrici trainate sono soggette ai seguenti tipi di assicurazione: u Rischio dinamico Se agganciati alla macchina agricola semovente con idonei organi di traino, l’assicurazione del mezzo trainante durante la circolazione del convoglio copre anche il veicolo trainato. u Rischio statico Per il risarcimento dei danni a terzi nel caso di sganciamento del veicolo trainato o nel caso della sosta in area pubblica del rimorchio va stipulata un’assicurazione autonoma. Il contrassegno di assicurazione nel caso delle macchine agricole è sufficiente che segua il veicolo unitamente al relativo certificato, per l’eventuale esibizione in caso di controllo da parte degli organi preposti, senza doverlo esporre. La mancanza di copertura assicurativa determina l’applicazione dell’art193/ 1-2 comma del Codice della Strada con il sequestro amministrativo del veicolo. Se in caso di controllo la macchina agricola purchè assicurata, risulta sprovvista al seguito del certificato e del contrasegno di assicurazionevengono applicate le sanzioni previste dagli articoli 180/1-87 e 181/1-3 comma del C.d.S. TERRA TRENTINA È quindi opportuno prima di effettuare il traino su strada con macchine agricole l’accertamento della compatibiltà del sistema di frenatura dei veicoli traenti, con il peso rimorchiabile. Questi dati sono rilevabili dalla consultazione delle carte di circolazione che, per le trattrici agricole, riportano anche le eventuali masse rimorchiabili in relazione ai vari tipi di frenatura. 29