il traino con macchine agricole

Transcript

il traino con macchine agricole
MACCHINE AGRICOLE
Norme e limiti (lunghezza, sagoma, carico) da rispettare, viaggiando su strada
IL TRAINO
CON MACCHINE AGRICOLE
La lunghezza complessiva della macchina trainante e del relativo rimorchio o macchina
operatrice trainata (treno agricolo), non può superare i
16,50 m, come dispongono gli
articoli 104 e105 del Codice
della Strada.
TERRA TRENTINA
Nel limite dei 16,5 m. le macchine agricole possono trainare:
• un solo rimorchio
• oppure al massimo due
macchine operatrici agricole, se le stesse dispongono
di dispositivi di frenatura
comandati dalla trattrice.
• E ammesso il traino di una
sola macchina operatrice
trainata priva di dispositivi
di frenatura, purché la massa della stessa sia uguale od
inferiore a quella rimorchiabile della trattrice.
• È vietato il traino alle trattrici agricole con attrezzatura
portata anteriormente salvo il caso in cui il rimorchio
o la macchina operatrice
trainata siano dotati di dispositivo di frenatura.
• È ammesso il traino di rimorchio o macchina operatrice quando alla trattrice
è applicata attrezzatura
portata posteriormente.
28
LIMITI DI MASSA
• La massa del rimorchio o
della macchina operatrice
trainata non deve essere
superiore a quella rimorchiabile, indicata sulla carta
di circolazione della trattri-
Il rispetto delle norme previste dal Codice
della strada contribuisce a salvaguardare
l’incolumità del guidatore e di terzi ed evita
multe pesanti cui può aggiungersi il ritiro della
carta di circolazione. È d’obbligo in ogni caso
la copertura assicurativa
Maurizio Valer
Servizio Strutture Gestione e Sviluppo delle Aziende Agricole
ce agricola. In caso di accertato sovraccarico si applicano le sanzioni previste
dall’art. 167 del Codice della Strada.
• Gancio di traino, timone
ed occhione devono essere di tipo approvato e
compatibili tra loro.(non è
possibile ad esempio agganciare ad un trattore con
massa rimorchiabile di
6.000 kg, un rimorchio anche senza carico con massa complessiva superiore a
6.000 kg)
MASSA RIMORCHIABILE
E RAPPORTO
DI RIMORCHIABILITÀ
Questo dato che dipende dalla
potenza del motore e dalla
massa aderente alla macchina
traente viene stabilito:
• In sede di omologazione
delle macchine agricole semoventi.
• In sede di visita e prova per
ciascun esemplare per i tipi
non omologati
Il rapporto di rimorchiabilità
ovvero il rapporto tra la massa
Tipo
di macchina
Dispositivo di frenatura
della macchina trainante
Rapporto
di rimorchiabilità
Macchine agricole trainanti
di tipo snodato a ruote gommate
Macchine agricole a ruote non gommate
Macchine agricole con cingoli
Qualsiasi
Non superiore a 2
Meccanico
Non superiore a 3
Macchine agricole traenti a ruote gommate
Misto e automatico
Non superiore a 4
Continuo e automatico
Non superiore a 5
complessiva della macchina
rimorchiata e la massa della
macchina agricola traente, limita il valore massimo della
massa rimorchiabile. (differenza tra la massa massima
del treno agricolo e la massa
della macchina agricola trainante in ordine di marcia. I
valori del rapporto di rimorchiabilità si possono cosi riassumere:
TRASPORTO DI PERSONE
SU RIMORCHI
Il trasporto di persone su rimorchio deve essere autorizzato nella carta di circolazione del rimorchio ed
inoltre deve essere indicata la
targa del trattore al quale è stato
autorizzato l’agganciamento. Le
sanzioni per gli inadempienti
sono previste dagli art. 110, 7°
comma e 112, 4° comma del
Codice della Strada. È prevista
in tal caso la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione del rimorchio e per
l’uso improprio del mezzo agricolo anche il ritiro della carta di
circolazione del trattore in ap-
plicazione dell’art. 82, 9 ° comma del Codice della Strada.
Il trasporto di persone in numero superiore a quello indicato sulla carta di circolazione
fa scattare la sanzione amministrativa prevista dall’art. 169,
10° comma del C.d.S.
USO IMPROPRIO
DEI RIMORCHI
In caso di uso e trasporto di
merci diverse da quelle previste dall’art. 82 8à comma C.d.S.
viene applicata la sanzione
amministrativa e la sospensione della carta di circolazione
da 1 a 6 mesi;
ASSICURAZIONE
Il codice della Strada prescrive
l’obbligo della copertura assicurativa sulla responsabilità civile
verso terzi anche per le macchie
agricole, pertanto rimorchi agricoli e macchine operatrici trainate sono soggette ai seguenti
tipi di assicurazione:
u Rischio dinamico
Se agganciati alla macchina
agricola semovente con
idonei organi di traino, l’assicurazione del mezzo trainante durante la circolazione del convoglio copre
anche il veicolo trainato.
u Rischio statico
Per il risarcimento dei danni a terzi nel caso di sganciamento del veicolo trainato o nel caso della sosta
in area pubblica del rimorchio va stipulata un’assicurazione autonoma.
Il contrassegno di assicurazione nel caso delle macchine
agricole è sufficiente che segua il veicolo unitamente al relativo certificato, per l’eventuale esibizione in caso di
controllo da parte degli organi
preposti, senza doverlo esporre. La mancanza di copertura
assicurativa determina l’applicazione dell’art193/ 1-2 comma del Codice della Strada con
il sequestro amministrativo del
veicolo. Se in caso di controllo
la macchina agricola purchè
assicurata, risulta sprovvista al
seguito del certificato e del
contrasegno di assicurazionevengono applicate le sanzioni
previste dagli articoli 180/1-87
e 181/1-3 comma del C.d.S.
TERRA TRENTINA
È quindi opportuno prima di
effettuare il traino su strada
con macchine agricole l’accertamento della compatibiltà
del sistema di frenatura dei
veicoli traenti, con il peso rimorchiabile. Questi dati sono
rilevabili dalla consultazione
delle carte di circolazione che,
per le trattrici agricole, riportano anche le eventuali masse
rimorchiabili in relazione ai
vari tipi di frenatura.
29