La garanzia nei rapporti tra
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LA GARANZIA NEI RAPPORTI TRA AZIENDE (B2B) Avvocato Maurizio Iorio, presidente di ANDEC Seminario organizzato da ANDEC Martedì 17 giugno 2014 Milano, Confcommercio - Corso Venezia 47 Sala Turismo Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it LA GARANZIA NEI RAPPORTI TRA AZIENDE · Differenza tra garanzia B2B e garanzia al consumatore (B2C) · La garanzia legale B2B nella vendita · La garanzia legale B2B nell’appalto · Differenza tra vendita ed appalto · La garanzia convenzionale B2B Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it Le avventure della ditta Bianchi Spa La Bianchi Spa acquista un PC Lap Top, munito naturalmente di alimentatore carica – batteria, per il proprio personale di vendita: - L’alimentatore non funziona correttamente e carica solo parzialmente la batteria, o la carica in 6 ore contro le 2 promesse. - L’alimentatore si surriscalda in modo anomalo, senza che ci siano concause dovute alla rete elettrica. - L’alimentatore brucia e determina un principio di incendio. Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it Le avventure della ditta Bianchi Spa (segue) La Bianchi Spa acquista un PC Lap Top, munito naturalmente di alimentatore carica – batteria, per il proprio personale di vendita: - L’alimentatore carica solo parzialmente: Mancata conformità Garanzia - L’alimentatore si surriscalda in modo anomalo, senza concause nell’impianto elettrico: Pericolo - L’alimentatore brucia, determinando un principio di incendio nell’impianto: Danno Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it L’ alimentatore non carica correttamente Garanzia di legge e convenz.le Il prodotto non è “conforme” (= vizi o mancanza qualità ) (GARANZIA) Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it L’alimentatore si surriscalda Sicurezza generale dei prodotti Il prodotto non è “Sicuro” (PERICOLO) L’ alimentatore brucia Responsabilità da prodotto difettoso Il prodotto ha causato un danno a persona o cose (DANNO) L’ alimentatore non carica correttamente Garanzia LEGALE Il prodotto non è “conforme” (= vizi o mancanza qualità) Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it (GARANZIA) L’ alimentatore non carica correttamente Garanzia CONVENZIONALE Il prodotto non è “conforme” (= vizi o mancanza qualità) Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it (GARANZIA basata sulle pattuizioni tra le parti ) DEFINIZIONE DI VENDITA La vendita è il contratto che ha per oggetto “il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo” (art. 1470 cod.civ.) Obblighi del venditore: consegnare la “cosa” al compratore; fargli acquistare la proprietà della stessa; garantire il compratore dai difetti o dalla mancanza di qualità della cosa. Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it DEFINIZIONE DI APPALTO “L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro” (art. 1655 cod.civ.) Quindi: propria organizzazione assunzione di un rischio fornitura di cosa specificamente predisposta o di servizio corrispettivo Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it : GARANZIA LEGALE: VENDITA ED APPALTO DIFFERENZA NELLA GARANZIA LEGALE - 1 FORNITURA B/B Garanzia: VENDITA B2B (Art. 1490 e ss. Cod. civ.): Durata: 1 anno Rimedi: Risoluzione, Riduzione prezzo Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it Garanzia: APPALTO B2B (Art. 1668 - 1669 Cod. civ.): Durata: 2 anni Rimedi: Riparazione, Riduzione prezzo, Risoluzione GARANZIA LEGALE: VENDITA ED APPALTO DIFFERENZA NELLA GARANZIA LEGALE - 2 FORNITURA B/B Garanzia: VENDITA B2B Nessuna resp.tà Compratore per attività Venditore Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it Garanzia: APPALTO B2B (DL. 233/2006 art. 35 c. 28bis) Resp.tà Committente per omesso versamento RA da parte dell’Appaltatore I “VIZI” DELLA COSA VENDUTA SU CUI OPERA LA GARANZIA LEGALE NELLA VENDITA • Difetti • Qualità (1) Diminuzione valore (1) Qualità promessa (2) Qualità necessaria (2) Inidoneità uso Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it I “VIZI” DELLA COSA VENDUTA SU CUI OPERA LA GARANZIA LEGALE NELLA VENDITA Sono Difetti della cosa venduta quei difetti che la rendono inidonea all’uso a cui è destinata (ad esempio un alimentatore che non carica) o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore (per esempio un alimentatore che impiega troppo tempo per ricaricare la batteria di un PC portatile o di uno smartphone). La cosa venduta è “viziata” anche quando non ha le Qualità promesse ovvero essenziali per l’uso a cui è destinata (esempio di mancanza di qualità promessa: un alimentatore di voltaggio diverso rispetto a quello pattuito; esempio di mancanza di qualità essenziale: un alimentatore che non è conforme alla normativa LVD). Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it GARANZIA LEGALE NEL CASO DI VENDITA - DURATA: 1 anno dalla consegna - DENUNCIA: 8 giorni dalla scoperta - RIMEDI: l’acquirente può richiedere a sua scelta: (a) una proporzionale diminuzione del prezzo (“sconto”) (non nel caso di mancanza di qualità) (b) oppure la risoluzione del contratto In ogni caso (se c’è colpa) il (non è prevista, si noti, la riparazione …) Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it risarcimento del danno GARANZIA LEGALE NEL CASO DI VENDITA Importante E’ valido il patto con cui si esclude o si limita la garanzia (purché il venditore non abbia in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa) Differenza dalla vendita B2C Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it GARANZIA CONVENZIONALE e “Aliud pro Alio” (= una cosa per l’altra) Se si consegna una cosa che è radicalmente diversa da quella pattuita (1) per caratteristiche intrinseche e/o (2) perché appartiene ad una tipologia merceologica completamente diversa Si esce dalla disciplina della vendita e si applicano altre regole generali sull’ inadempimento contrattuale, come segue : - DURATA: periodo di prescrizione di 10 anni - DENUNCIA: non è stabilito, in aggiunta al termine di prescrizione, un termine specifico di denuncia - RIMEDI: risoluzione contratto e risarcimento del danno (= regola generali inadempimento contratto) Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it DEFINIZIONE DI APPALTO “L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro” (art. 1655 cod.civ.) Quindi: propria organizzazione assunzione di un rischio fornitura di cosa specificamente predisposta o di servizio corrispettivo Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it : GARANZIA LEGALE NEL CASO DI APPALTO - DURATA : 2 anni da collaudo - DENUNCIA: 60 giorni da scoperta - RIMEDI: il committente può richiedere: (a) l’eliminazione dei difetti (riparazione) o (b) una proporzionale diminuzione del prezzo (“sconto”) (c) nel caso di difformità gravi (in alternativa), la risoluzione del contratto In ogni caso (se c’ è colpa) il risarcimento del danno Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it DEROGABILITA’ GARANZIA LEGALE NEL CASO DI APPALTO Importante Anche nel caso di appalto é valido il patto con cui si esclude o si limita la garanzia Differenza dalla vendita B2C Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it DIFFERENZA TRA VENDITA e APPALTO La Corte di Cassazione ha stabilito la differenza tra appalto e vendita in questi termini: “la distinzione tra appalto e vendita (e vendita di cosa futura) si basa su due elementi: a) la volontà dei contraenti e, b) il rapporto fra il valore della materia (prestazione di dare) ed il valore della prestazione d'opera (prestazione di fare), da considerare non in senso oggettivo (quale valore economico della materia e/o dell'opera), bensì avuto riguardo alla comune intenzione dei contraenti” (Cass. S. 30.04.2012, n. 6636). Ciò significa, in soldoni, che se si chiede ad un distributore/installatore di condizionatori d’aria di sostituire il motore di un apparecchio a suo tempo acquistato, non si deve considerare – per stabilire se si tratta di un appalto o di una vendita del motore - se vale di più la “mano d’opera” dell’installatore che ha effettuato la sostituzione o il nuovo motore sostituito, ma la circostanza che il motore sia un pezzo fatto in serie o sia stato espressamente disegnato e fabbricato (o specificamente adattato) espressamente per l’acquirente: nel primo caso, in cui il prodotto é “a listino” siamo nella vendita, nel secondo caso siamo nell’ appalto. Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it DIFFERENZA TRA VENDITA e APPALTO Appalto Fornitura di un prodotto: - NON appartenente ad una SERIE oppure, - Oggetto di SOSTANZIALI ADATTAMENTI su richiesta APPALTO (= nella fornitura pattuita Prevale il FARE sulla MATERIA fornita) Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it “Si è in presenza di un contratto d’appalto se l’oggetto effettivo e prevalente dell’obbligazione assunta dal produttore-venditore è la realizzazione di un’opera unica o anche di un’opera derivata dalla serie, ma oggetto di sostanziali adattamenti e modifiche …” (Cass. N°.6636 / 2012) Non osta all’esistenza di un contratto di vendita anziché di appalto l’assemblaggio presso l’acquirente di un prodotto di serie che non ha subito adattamenti sostanziali ma solo adattamenti minori o standard. L’ alimentatore non carica correttamente Garanzia CONVENZIONALE Il prodotto non è “conforme” (= vizi o mancanza qualità) Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it (GARANZIA basata sulle pattuizioni tra le parti) GARANZIA CONVENZIONALE - DURATA: Determinata dalle parti - DENUNCIA: Determinata dalle parti - RIMEDI: Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it In genere è prevista la riparazione o la sostituzione GARANZIA CONVENZIONALE Art. 1487 cod. civ. Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia “I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna”. “Quantunque sia pattuita l’esclusione della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l’evizione derivante da un fatto suo proprio” Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it GARANZIA CONVENZIONALE La clausola contenuta nel contratto di vendita di una macchina, limitante l'obbligo del venditore alla sostituzione dei pezzi rotti per accertato difetto del materiale ed escludente il diritto del compratore di chiedere la risoluzione ed il risarcimento dei danni, integra una limitazione della garanzia per vizi, ammessa dall'art. 1490 comma 2 c.c., soggetta a specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.” Cassazione civile, sez. II, 23/03/1993, n. 3418; Cass. 8/10/1976 n. 3345; Cass. 22/11/1982 n. 6011). Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it GARANZIA CONVENZIONALE Si noti tuttavia che: - Il venditore (o l’appaltatore) é comunque sempre responsabile nel caso di inadempimento imputabile a dolo o colpa grave. - Il venditore è comunque responsabile nel particolare caso di garanzia per evizione, che non è derogabile. Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it Ulteriori informazioni su questo argomento si possono reperire sul mio sito, (voce: La garanzia B2B nelle forniture di beni o servizi tramite vendita ed appalto), al seguente indirizzo specifico: http://www.avvocatoiorio.it/public/__PIOR4_ARTICOLI-E-SAGGI790.asp?idPulsante=790&idPP=1776&M=Y Grazie per la Vostra attenzione Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it