La garanzia nei rapporti tra

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La garanzia nei rapporti tra
LA GARANZIA NEI RAPPORTI TRA AZIENDE
(B2B)
Avvocato Maurizio Iorio, presidente di ANDEC
Seminario organizzato da ANDEC
Martedì 17 giugno 2014
Milano, Confcommercio - Corso Venezia 47
Sala Turismo
Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it
LA GARANZIA NEI RAPPORTI TRA AZIENDE
·
Differenza tra garanzia B2B e garanzia al consumatore (B2C)
·
La garanzia legale B2B nella vendita
·
La garanzia legale B2B nell’appalto
·
Differenza tra vendita ed appalto
·
La garanzia convenzionale B2B
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Le avventure della ditta Bianchi Spa
La Bianchi Spa acquista un PC Lap Top, munito naturalmente di
alimentatore carica – batteria, per il proprio personale di vendita:
- L’alimentatore non funziona correttamente e carica solo parzialmente
la batteria, o la carica in 6 ore contro le 2 promesse.
- L’alimentatore si surriscalda in modo anomalo, senza che ci siano
concause dovute alla rete elettrica.
- L’alimentatore brucia e determina un principio di incendio.
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Le avventure della ditta Bianchi Spa
(segue) La Bianchi Spa acquista un PC Lap Top, munito
naturalmente di alimentatore carica – batteria, per il proprio
personale di vendita:
- L’alimentatore carica solo parzialmente:
Mancata conformità
Garanzia
- L’alimentatore si surriscalda in modo anomalo, senza concause
nell’impianto elettrico:
Pericolo
- L’alimentatore brucia, determinando un principio di incendio
nell’impianto:
Danno
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L’ alimentatore
non carica
correttamente
Garanzia di
legge
e convenz.le
Il prodotto non è
“conforme”
(= vizi o mancanza
qualità )
(GARANZIA)
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L’alimentatore
si surriscalda
Sicurezza
generale dei
prodotti
Il prodotto non è
“Sicuro”
(PERICOLO)
L’ alimentatore
brucia
Responsabilità
da
prodotto
difettoso
Il prodotto ha causato
un danno a persona
o cose
(DANNO)
L’ alimentatore non carica
correttamente
Garanzia
LEGALE
Il prodotto non è
“conforme”
(= vizi o mancanza
qualità)
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(GARANZIA)
L’ alimentatore non carica
correttamente
Garanzia
CONVENZIONALE
Il prodotto non è
“conforme”
(= vizi o mancanza
qualità)
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(GARANZIA basata sulle
pattuizioni tra le parti )
DEFINIZIONE DI VENDITA
La vendita è il contratto che ha per oggetto “il trasferimento della
proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il
corrispettivo di un prezzo” (art. 1470 cod.civ.)
Obblighi del venditore:
 consegnare la “cosa” al compratore;
 fargli acquistare la proprietà della stessa;
 garantire il compratore dai difetti o dalla
mancanza di qualità della cosa.
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DEFINIZIONE DI APPALTO
“L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un
corrispettivo in danaro” (art. 1655 cod.civ.)
Quindi:
 propria organizzazione
 assunzione di un rischio
 fornitura di cosa specificamente predisposta o di servizio
 corrispettivo
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:
GARANZIA LEGALE: VENDITA ED APPALTO
DIFFERENZA NELLA GARANZIA LEGALE - 1
FORNITURA
B/B
Garanzia: VENDITA
B2B
(Art. 1490 e ss. Cod. civ.):
Durata: 1 anno
Rimedi: Risoluzione,
Riduzione prezzo
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Garanzia: APPALTO
B2B
(Art. 1668 - 1669 Cod. civ.):
Durata: 2 anni
Rimedi: Riparazione,
Riduzione prezzo,
Risoluzione
GARANZIA LEGALE: VENDITA ED APPALTO
DIFFERENZA NELLA GARANZIA LEGALE - 2
FORNITURA
B/B
Garanzia: VENDITA
B2B
Nessuna resp.tà Compratore
per attività Venditore
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Garanzia: APPALTO
B2B
(DL. 233/2006 art. 35 c. 28bis)
Resp.tà Committente per
omesso versamento RA
da parte dell’Appaltatore
I “VIZI” DELLA COSA VENDUTA SU CUI OPERA
LA GARANZIA LEGALE NELLA VENDITA
• Difetti
• Qualità
(1) Diminuzione
valore
(1) Qualità
promessa
(2) Qualità
necessaria
(2) Inidoneità
uso
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I “VIZI” DELLA COSA VENDUTA SU CUI OPERA
LA GARANZIA LEGALE NELLA VENDITA
 Sono Difetti della cosa venduta quei difetti che la rendono
inidonea all’uso a cui è destinata (ad esempio un alimentatore che
non carica) o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore
(per esempio un alimentatore che impiega troppo tempo per
ricaricare la batteria di un PC portatile o di uno smartphone).
 La cosa venduta è “viziata” anche quando non ha le Qualità
promesse ovvero essenziali per l’uso a cui è destinata (esempio di
mancanza di qualità promessa: un alimentatore di voltaggio diverso
rispetto a quello pattuito; esempio di mancanza di qualità
essenziale: un alimentatore che non è conforme alla normativa
LVD).
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GARANZIA LEGALE NEL CASO DI VENDITA
- DURATA:
1 anno dalla consegna
- DENUNCIA:
8 giorni dalla scoperta
- RIMEDI:
l’acquirente può richiedere a sua scelta:
(a) una proporzionale diminuzione del prezzo (“sconto”)
(non nel caso di mancanza di qualità)
(b) oppure la risoluzione del contratto
In ogni caso (se c’è colpa) il
(non è prevista, si noti, la riparazione …)
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risarcimento
del
danno
GARANZIA LEGALE NEL CASO DI VENDITA
Importante
E’ valido il patto con cui si esclude o si
limita la garanzia (purché il venditore
non abbia in mala fede taciuto al
compratore i vizi della cosa)
Differenza dalla vendita B2C
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GARANZIA CONVENZIONALE e “Aliud pro Alio”
(= una cosa per l’altra)
Se si consegna una cosa che è radicalmente diversa da quella pattuita
(1) per caratteristiche intrinseche e/o
(2) perché appartiene ad una tipologia merceologica completamente
diversa
Si esce dalla disciplina della vendita e si applicano altre regole generali
sull’ inadempimento contrattuale, come segue :
- DURATA:
periodo di prescrizione di 10 anni
- DENUNCIA:
non è stabilito, in aggiunta al termine di
prescrizione, un termine specifico di denuncia
- RIMEDI:
risoluzione contratto e risarcimento del danno
(= regola generali inadempimento contratto)
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DEFINIZIONE DI APPALTO
“L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un
corrispettivo in danaro” (art. 1655 cod.civ.)
Quindi:
 propria organizzazione
 assunzione di un rischio
 fornitura di cosa specificamente predisposta o di servizio
 corrispettivo
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:
GARANZIA LEGALE NEL CASO DI APPALTO
- DURATA :
2 anni da collaudo
- DENUNCIA:
60 giorni da scoperta
- RIMEDI:
il committente può richiedere:
(a) l’eliminazione dei difetti (riparazione) o
(b) una proporzionale diminuzione del prezzo (“sconto”)
(c) nel caso di difformità gravi (in alternativa), la
risoluzione del contratto
In ogni caso (se c’ è colpa) il risarcimento del danno
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DEROGABILITA’ GARANZIA LEGALE NEL
CASO DI APPALTO
Importante
Anche nel caso di appalto é valido il
patto con cui si esclude o si limita la
garanzia
Differenza dalla vendita B2C
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DIFFERENZA TRA VENDITA e APPALTO
La Corte di Cassazione ha stabilito la differenza tra appalto e vendita in
questi termini: “la distinzione tra appalto e vendita (e vendita di cosa
futura) si basa su due elementi: a) la volontà dei contraenti e, b) il
rapporto fra il valore della materia (prestazione di dare) ed il valore
della prestazione d'opera (prestazione di fare), da considerare non in
senso oggettivo (quale valore economico della materia e/o
dell'opera), bensì avuto riguardo alla comune intenzione dei
contraenti” (Cass. S. 30.04.2012, n. 6636). Ciò significa, in soldoni, che
se si chiede ad un distributore/installatore di condizionatori d’aria di
sostituire il motore di un apparecchio a suo tempo acquistato, non si deve
considerare – per stabilire se si tratta di un appalto o di una vendita del
motore - se vale di più la “mano d’opera” dell’installatore che ha effettuato
la sostituzione o il nuovo motore sostituito, ma la circostanza che il
motore sia un pezzo fatto in serie o sia stato espressamente
disegnato e fabbricato (o specificamente adattato) espressamente
per l’acquirente: nel primo caso, in cui il prodotto é “a listino” siamo nella
vendita, nel secondo caso siamo nell’ appalto.
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DIFFERENZA TRA VENDITA e APPALTO
Appalto
Fornitura di un prodotto:
- NON appartenente ad una
SERIE
oppure,
- Oggetto di SOSTANZIALI
ADATTAMENTI su richiesta
APPALTO
(= nella fornitura pattuita
Prevale il FARE sulla
MATERIA fornita)
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“Si è in presenza di un contratto
d’appalto se l’oggetto effettivo e
prevalente dell’obbligazione assunta dal
produttore-venditore è la realizzazione di
un’opera unica o anche di un’opera
derivata dalla serie, ma oggetto di
sostanziali adattamenti e modifiche …”
(Cass. N°.6636 / 2012)
Non osta all’esistenza di un contratto
di vendita anziché di appalto l’assemblaggio presso l’acquirente di un
prodotto di serie che non ha subito
adattamenti sostanziali ma solo
adattamenti minori o standard.
L’ alimentatore non carica
correttamente
Garanzia
CONVENZIONALE
Il prodotto non è
“conforme”
(= vizi o mancanza
qualità)
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(GARANZIA basata sulle
pattuizioni tra le parti)
GARANZIA CONVENZIONALE
- DURATA:
Determinata dalle parti
- DENUNCIA:
Determinata dalle parti
- RIMEDI:
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In genere è prevista la riparazione o la
sostituzione
GARANZIA CONVENZIONALE
Art. 1487 cod. civ. Modificazione o esclusione convenzionale della
garanzia
“I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della
garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto
a garanzia alcuna”.
“Quantunque sia pattuita l’esclusione della garanzia, il venditore è
sempre tenuto per l’evizione derivante da un fatto suo proprio”
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GARANZIA CONVENZIONALE
La clausola contenuta nel contratto di vendita di una
macchina, limitante l'obbligo del venditore alla sostituzione
dei pezzi rotti per accertato difetto del materiale ed escludente
il diritto del compratore di chiedere la risoluzione ed il
risarcimento dei danni, integra una limitazione della garanzia
per vizi, ammessa dall'art. 1490 comma 2 c.c., soggetta a
specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.”
Cassazione civile, sez. II, 23/03/1993, n. 3418; Cass. 8/10/1976
n.
3345;
Cass.
22/11/1982
n.
6011).
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GARANZIA CONVENZIONALE
Si noti tuttavia che:
- Il venditore (o l’appaltatore) é comunque sempre responsabile
nel caso di inadempimento imputabile a dolo o colpa grave.
- Il venditore è comunque responsabile nel particolare caso di
garanzia per evizione, che non è derogabile.
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Ulteriori informazioni su questo argomento si possono reperire
sul mio sito, (voce: La garanzia B2B nelle forniture di beni o servizi tramite
vendita ed appalto), al seguente indirizzo specifico:
http://www.avvocatoiorio.it/public/__PIOR4_ARTICOLI-E-SAGGI790.asp?idPulsante=790&idPP=1776&M=Y
Grazie per la Vostra
attenzione
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