TRATTAMENTO ORDINARIO DI DISOCCUPAZIONE Sommario

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TRATTAMENTO ORDINARIO DI DISOCCUPAZIONE Sommario
TRATTAMENTO ORDINARIO DI DISOCCUPAZIONE
Sommario
Premessa
1. Soggetti assicurati
2. Soggetti esclusi
3. Requisiti di assicurazione e contribuzione
4. Modalità di presentazione della domanda
5. Decorrenza, durata e prescrizione dell'indennità di disoccupazione
6. Misura dell'indennità e corresponsione
7. Decadenza dal trattamento
8. Agevolazioni contributive (rinvio)
Premessa
L'art. 2, della L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma del mercato del lavoro) si prefigge il
riordino e miglioramento delle tutele in caso di perdita involontaria della propria occupazione,
l'estensione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro ai settori oggi non coperti dalla cassa
integrazione straordinaria, la creazione di strumenti che agevolino la gestione delle crisi
aziendali per i lavoratori vicini al pensionamento.
La riforma si articola su tre pilastri:
1) Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), a carattere universale;
2) tutele in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, CIGS, fondi di solidarietà);
3) strumenti di gestione degli esuberi strutturali.
L'Assicurazione Sociale per l'Impiego è destinata a sostituire - con decorrenza 1º gennaio
2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da tale data - i
seguenti istituti:
- indennità di mobilità;
- indennità di disoccupazione non agricola ordinaria;
- indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- indennità di disoccupazione speciale edile (nelle tre diverse varianti).
La funzione dell'ASpI è quella di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente
la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione.
Pertanto, la lettura dell'argomento non può prescindere dalla lettura della nota redazionale
dedicata all'ASpI (e al trattamento mini-ASpI).
1. Soggetti assicurati
Ai sensi dell'art. 37, R.D.L. n. 1827/1935 e dell'art. 1, comma 1, D.P.R. n. 818/1957, il diritto
al trattamento ordinario di disoccupazione è riconosciuto ai lavoratori che versino in stato di
disoccupazione involontaria. L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è
obbligatoria, salvo le eccezioni di cui al successivo par. 2, per tutti i lavoratori che prestino
attività lavorativa alle dipendenze di terzi.
In particolare beneficiano dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria anche:
- i dirigenti;
- i lavoratori agricoli (art. 32, lett. a), L. n. 264/1949, per i quali si rinvia alla specifica sede di
illustrazione);
- i lavoratori a domicilio (art. 9, L. n. 877/1973);
- i lavoratori dello spettacolo per i quali sussiste un rapporto di lavoro subordinato con
esclusione del personale artistico, teatrale e cinematografico (v. INPS mess. n. 12956/1998;
circc. n. 191/1998; n. 60/2002; mess. 33014/2010; n. 9200/2011; circ. n. 22/2012);
- il personale dipendente degli Istituti di credito già appartenenti al comparto ex ACRI
(quadri, personale delle aree professionali, dirigenti; v. circ. INPS n. 133/2002);
- i portieri, i domestici e gli addetti familiari in genere (art. 1, lett. a), D.P.R. n. 1403/1971);
- i soci di società cooperative impegnati in lavori affidati a quest'ultime (art. 2, R.D. n.
2270/1924);
- gli autisti che prestano la loro attività alle dipendenze di titolari d'imprese o di attività
comunque soggette alle norme sugli assegni familiari (ora assegno per il nucleo familiare),
anche se addetti a servizi personali del titolare medesimo o dei suoi familiari (art. 1, L. n.
1003/1956);
- i lavoratori rimpatriati, compresi i lavoratori occupati in Paesi esteri non convenzionati. Il
trattamento ordinario di disoccupazione spetta anche in caso di riassunzione presso il
medesimo datore di lavoro, purchè all'atto del licenziamento il lavoratore non ottenga un
formale rinnovo del contratto di lavoro (INPS circ. n. 171/2002);
- dal primo periodo di paga decorrente dal 1º gennaio 2009, i lavoratori dipendenti ai quali
sia garantita la stabilità di impiego (art. 20, commi 4-6, D.L. n. 112/2008; INPS circ. n. 18/2009;
mess. n. 5730/2009);
- i lavoratori somministrati, quelli assunti con contratto di inserimento ed i lavoratori con
contratto di lavoro ripartito.
Le prestazioni di disoccupazione sono erogabili anche ai giovani assunti con contratto di
solidarietà e di formazione e lavoro, come del resto confermato dall'art. 7 del D.L. n. 86/1988, in
quanto i periodi di effettiva attività lavorativa devono considerarsi equiparati, ai fini della
maturazione dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dalle vigenti disposizioni, a
periodi coperti da contribuzione contro la disoccupazione involontaria (INPS circ. n. 149/1987).
Parimenti, come è stato precisato dall'INPS, con circ. n. 274/1991, ai fini della
assicurazione per la disoccupazione involontaria, lo status degli ex apprendisti il cui rapporto di
lavoro sia stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato e dei giovani in possesso di
diploma o di attestato di qualifica, assunti con rapporto a tempo indeterminato, non differisce da
quello degli altri lavoratori e su di esso quindi non produce alcun effetto la circostanza che per
gli stessi interessati il datore di lavoro effettui il versamento contributivo come per gli
apprendisti. Conseguentemente, ai fini della maturazione dei requisiti di assicurazione e di
contribuzione richiesti per fruire delle prestazioni di disoccupazione, i periodi di effettiva attività
lavorativa, svolta negli archi temporali interessati, devono equipararsi a periodi coperti da
contribuzione contro la disoccupazione involontaria.
Sul piano operativo, le relative domande dovranno essere presentate con le consuete
modalità (si veda infra), corredate dalla documentazione attestante la trasformazione del
rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero l'assunzione di
giovani in possesso del diploma o dell'attestato previsto dalla legge.
Per i soci di società cooperativa non è necessario che si sia risolto anche il rapporto sociale
(INPS mess. n. 160/2003).
Per effetto dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 108/1991, a decorrere dal 1º gennaio 1990
l'assicurazione contro la disoccupazione è estesa anche ai lavoratori occasionali e stagionali.
(Per ulteriori chiarimenti in materia, cfr. INPS circc. n. 136/1957; n. 3-279/1958 e n.
90/1985).
Dimissioni
Ai sensi dell'art. 34, comma 5, L. n. 448/1998, le dimissioni intervenute successivamente al
31 dicembre 1998 non danno titolo all'indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non
agricola, sia con requisiti normali che ridotti (per quest'ultima, v. par. 3). L'INPS con messaggio
n. 16285/2010 ha ribadito che l'indennità di disoccupazione, secondo la normativa vigente, non
spetta nel caso di dimissioni volontarie da parte del lavoratore. La Corte Costituzionale, con la
sentenza n. 269 del 24 giugno 2002, ha, però, affermato che le dimissioni per giusta causa
comportano uno stato di disoccupazione involontaria e quindi, non dovendosi considerare
ricomprese nell'ambito di operatività del citato art. 34, comma 5, non escludono la
corresponsione della indennità ordinaria di disoccupazione (v. pure INPS circc. n. 97/2003 e n.
163/2003).
Con riguardo alle lavoratrici madri possono dar titolo all'indennità ordinaria di
disoccupazione, agricola e non agricola, le dimissioni rassegnate durante il periodo in cui esiste
il divieto di licenziamento (INPS circ. n. 128/2000).
Risoluzione consensuale per cessione dell'azienda o trasferimento del dipendente
L'indennità di disoccupazione ordinaria (con requisiti normali e ridotti) può essere
riconosciuta nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro quando quest'ultima sia
da ricondurre alle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti sia a cessione
dell'azienda ad altre persone fisiche o giuridiche sia a trasferimento del dipendente ad altra
sede della stessa azienda situata a notevole distanza dal luogo originario di lavoro o dalla
residenza del lavoratore.
Part-time verticale
A seguito di numerose e difformi sentenze della Corte di Cassazione in merito alla
possibilità di erogare l'indennità ordinaria di disoccupazione ai lavoratori assunti con contratto a
tempo parziale verticale su base annua per i periodi di inattività, la Suprema Corte, Sez. Unite,
con la sentenza n. 1732/2003, si è pronunciata affermando che ai lavoratori assunti con
contratto di lavoro part-time verticale non spetta l'indennità ordinaria di disoccupazione per i
periodi di inattività, posto che la stipulazione di tale tipo di contratto, dipendendo dalla libera
volontà del lavoratore contraente, non dà luogo a disoccupazione involontaria nei periodi di
pausa. Sono, pertanto, confermate le istruzioni fornite dall'INPS con circolare n. 198/1995
(INPS mess. n. 253/2003; circ. n. 41/2006). La non indennizzabilità dei periodi di inattività in
caso di part-time verticale sussiste sia per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti
normali che per quella con requisiti ridotti (INPS circ. n. 55/2006).
Lavoratori a domicilio
Analogamente a quanto detto per il part-time verticale, la Corte di Cassazione, Sez.
Lavoro, con la sentenza n. 14127/2002 ha ritenuto che per i lavoratori a domicilio non è
consentita la corresponsione dell'indennità di disoccupazione durante i periodi di inoccupazione
fra una commessa e l'altra e nella perdurante esistenza del rapporto di lavoro.
Pertanto, per il rapporto di lavoro a domicilio, i periodi di inattività si considerano come
normale conseguenza della natura dell'attività svolta e non possono essere indennizzati (INPS
mess. n. 895/2003).
Lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali
L'art. 19, comma 1, lett. a) e b), del D.L. n. 185/2008 ha previsto, per gli anni 2009-2012, il
riconoscimento, entro determinati limiti di spesa, dell'indennità di disoccupazione in favore dei
lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali (INPS circ. n. 73/2009). Le modalità di
applicazione di tale normativa, nonché le procedure di comunicazione all'INPS, a cui è affidato
anche il monitoraggio, nei limiti di spesa stabiliti, dei provvedimenti autorizzativi dei benefici,
sono state definite, in attuazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 3, D.L. n. 185/2008, dal
D.M. 19 maggio 2009, n. 46441.
In particolare, l'art. 2 del D.M. n. 46441/2009 stabilisce che per sospensioni riconducibili a
situazioni di crisi aziendali o occupazionali si devono intendere eventi transitori e di carattere
temporaneo dovuti a situazioni di mercato o eventi naturali che comportino, per qualunque
tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti.
L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali (v. infra par. 3) è
estesa ai suddetti lavoratori che sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge (2 anni di
anzianità assicurativa e almeno 1 anno di contributi nell'ultimo biennio). La durata massima del
trattamento è di 90 giornate annue di indennità. Per tale periodo deve essere accreditata la
contribuzione figurativa e, in presenza dei requisiti specifici, devono essere concessi gli assegni
per il nucleo familiare (INPS circ. n. 39/2009; art. 3, D.M. n. 46441/2009).
L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti (v. infra par. 3) è,
invece, riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, in possesso dei
requisiti richiesti dalla legge (anzianità assicurativa di almeno 2 anni e lavoro per almeno 78
giornate di calendario nell'anno solare precedente). Anche in questo caso, la durata massima
del trattamento è di 90 giornate annue (INPS circ. n. 39/2009; art. 4, D.M. n. 46441/2009).
In entrambi i casi, il trattamento di disoccupazione è concesso subordinatamente ad un
intervento integrativo pari almeno al 20% dell'indennità stessa a carico degli Enti bilaterali
previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli istituiti, ex art. 12 D.Lgs. n. 276/2003, per
i lavoratori somministrati. L'erogazione del trattamento è, altresì, subordinata alla
comunicazione mensile, da parte dell'Ente bilaterale all'INPS, dei nominativi dei lavoratori aventi
titolo alla percezione della quota integrativa, del relativo periodo di erogazione, nonché
dell'impegno ad effettuare l'erogazione stessa. Gli Enti bilaterali erogano la quota integrativa
fino a concorrenza delle risorse disponibili ed i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio
nazionale (art. 19, comma 7, D.L. n. 185/2008; artt. 8 e 9, D.M. n. 46441/2009; art. 33, comma
23, L. n. 183/2011). Nelle ipotesi in cui manchi l'intervento degli Enti bilaterali, i periodi di tutela
previsti dalle lettere a) e b), comma 1, art. 19 D.L. n. 185/2008 devono essere considerati
esauriti ed i lavoratori interessati possono accedere direttamente ai trattamenti in deroga alla
normativa vigente (art. 19, comma 1-bis, D.L. n. 185/2008; art. 6, D.M. n. 46441/2009) e le
domande di disoccupazione presentate devono essere considerate come anticipazione di
domanda di C.i.g. in deroga (INPS mess. n. 23991/2009).
Inizialmente per il solo biennio 2009-2010, termine poi prorogato per l'anno 2011 dal D.L. n.
225/2010 e dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (INPS mess. n. 9085/2011) e, successivamente, per
tutto l'anno 2012 dall'art. 6 del D.L. n. 216/2011, termine a sua volta prorogato al 30 giugno
2013, ed ulteriormente prorogabile con uno o più D.P.C.M. al 31 dicembre 2013, dall'art. 1,
commi 388 e 394, L. n. 228/2012 - legge di stabilità 2013 -, viene garantita ai lavoratori sospesi
una prestazione di importo equivalente a quello degli ammortizzatori sociali in deroga (art. 19,
comma 1-ter, D.L. n. 185/2008). La misura dell'indennità di disoccupazione è pari all'80% della
retribuzione.
Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende
destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nei contratti a tempo indeterminato con
sospensioni programmate e nei contratti a tempo parziale di tipo verticale, nonchè nelle ipotesi
in cui la perdita e la sospensione dello stato di disoccupazione trovino una propria disciplina
nella normativa in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro (come nel caso del
lavoratore che rifiuti un'offerta di lavoro senza giustificato motivo) (artt. 3 e 4, D.M. n.
46441/2009).
Per l'erogazione di tali trattamenti, il datore di lavoro è tenuto a comunicare, in via
telematica, sia ai servizi per l'impiego che all'INPS, competente per territorio, la sospensione
dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonchè i nominativi dei lavoratori interessati
(INPS mess. n. 6577/2010). I datori di lavoro sono, altresì, tenuti a comunicare
tempestivamente all'INPS le eventuali riprese lavorative intervenute (art. 19, comma 1-bis, D.L.
n. 185/2008; art. 7, D.M. n. 46441/2009). Qualora la domanda sia stata presentata oltre tale
termine, la prestazione decorre dalla data di effettiva presentazione della domanda (INPS circ.
n. 73/2009).
L'INPS, con la circolare n. 68/2012, fornisce istruzioni in merito alla modalità di
presentazione delle domande di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti per i
lavoratori sospesi e di disoccupazione ordinaria con requisiti normali per gli apprendisti sospesi
e/o licenziati. Tali domande a decorrere dal 1º aprile 2012 devono essere presentate
esclusivamente attraverso il canale telematico, disponibile sul portale dell'INPS ed accessibile
mediante PIN.
Le indennità in esame sono corrisposte dall'INPS sulla base della data di presentazione
della domanda nei limiti delle risorse stabilite, che includono, ove previsti, anche gli oneri per
contribuzione figurativa ed assegni per il nucleo familiare. Qualora la previsione di spesa legata
alle indennità già autorizzate superi l'80% dei limiti di spesa consentiti, l'INPS informa
tempestivamente il Ministero del lavoro ed il Ministero dell'economia e delle finanze per le
determinazioni conseguenti; se la previsione di spesa supera il 95%, sospende l'autorizzazione
di ogni altra prestazione (art. 13, D.M. n. 46441/2009).
Per l'indennità prevista dall'art. 19, comma 1, lett. c), del D.L. n. 185/2008 a favore dei
lavoratori in possesso della qualifica di apprendista nelle ipotesi di sospensione per crisi
aziendali od occupazionali o in caso di licenziamento si rinvia alla nota illustrativa
Apprendistato.
2. Soggetti esclusi
Sono esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione e quindi dal relativo trattamento:
a) fino al 31 dicembre 2008, i lavoratori che godono della stabilità di impiego (artt. 40, n. 2,
R.D.L. n. 1827/1935 e 32, lett. b), L. n. 264/1949). Rientravano in tale categoria, ad es., i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende pubbliche, delle aziende esercenti
pubblici servizi (anche aziende di trasporto pubblico, v. ML nota n. 4572/2006; INPS mess. n.
20908/2006) semprechè il requisito della stabilità risultasse dalle norme regolanti lo stato
giuridico del personale; per i dipendenti delle aziende private il requisito della stabilità era
riconosciuto, su domanda, con provvedimento dichiarativo del Ministro del lavoro (v., in tal
senso, art. 36, D.P.R. n. 818/1957; v. anche INPS circ. n. 63/2005). Dal 1º gennaio 2009, il
regime di esonero per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è caratterizzato dalla stabilità
d'impiego può continuare a trovare applicazione esclusivamente con riferimento ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, compreso il
personale delle Gestioni governative esercenti pubblici servizi di trasporto (INPS circ. n.
18/2009; mess. n. 29362/2009; INPGI circ. n. 4/2009). L'INPS, con mess. n. 17933/2011, ha
precisato che le Autorità portuali, nonostante siano enti pubblici non economici, sono tenute a
versare la contribuzione di disoccupazione involontaria, in quanto, il rapporto di lavoro dei
dipendenti delle predette Autorità non è assistito dalla c.d. stabilità;
b) i lavoratori retribuiti esclusivamente con partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda
(artt. 8, R.D. n. 2270/1924 e 40, n. 7, R.D.L. n. 1827/1935);
c) il personale artistico, teatrale e cinematografico; l'esclusione tuttavia non opera nei
confronti di quei lavoratori che prestano opera che non richieda preparazione tecnica, culturale
od artistica (art. 7, R.D. n. 2270/1924; art. 40, n. 5, R.D.L. n. 1827/1935; INPS circ. n. 22/2012);
d) i sacerdoti ed i religiosi che prestano la propria attività a favore dell'ordine di
appartenenza (art. 4, R.D. n. 2270/1924);
e) gli apprendisti (art. 21, L. n. 25/1955). Tuttavia, in via sperimentale per gli anni 2009,
2010, 2011 e 2012 ed in subordine ad un intervento integrativo da parte degli Enti bilaterali pari
ad almeno il 20%, nelle ipotesi di sospensione per crisi aziendali od occupazionali o in caso di
licenziamento, è riconosciuta in favore degli apprendisti un'indennità pari a quella ordinaria di
disoccupazione con requisiti normali. Tale indennità riguarda solo i lavoratori assunti come
apprendisti alla data del 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008) e
con almeno 3 mesi di servizio presso l'azienda interessata dal trattamento, per la durata
massima di 90 giorni nell'intero periodo di vigenza del contratto (art. 19, comma 1, lett. c), del
D.L. n. 185/2008; INPS circ. n. 68/2012);
f) il personale delle ferrovie (R.D. n. 148/1931) e gli addetti ai servizi di linea urbani ed
extraurbani (L. n. 1054/1966).
Inoltre, non danno diritto all'indennità, la disoccupazione nei periodi di stagione morta, per
le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le
lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione (art. 76, comma 1, R.D.L. n. 1827/1935).
Circa il concetto di stabilità dell'impiego va rilevato come, sia nella giurisprudenza che nella
prassi amministrativa, risulti pacifico che essa non si identifica con i regimi di tutela previsti in
caso di licenziamento dalla L. n. 604/1966 e dalla L. n. 300/1970.
Come è stato chiarito dall'INPS, con circ. n. 600/1982, la stabilità in parola può ritenersi
sussistente solamente allorchè sia riconosciuto ai lavoratori uno stato giuridico in forza del
quale il rapporto non possa essere risolto se non per "giusta causa", a norma dell'art. 2119 cod.
civ., oppure per determinati motivi esclusivamente stabiliti a priori con criteri restrittivi e con la
previsione di trattamenti indennitari se trattasi di motivi tassativamente collegati ad esigenze
dell'impresa.
Infine, l'indennità di disoccupazione non spetta in caso di perdita e sospensione dello stato
di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di
lavoro (art. 1, comma 25, L. n. 247/2007).
Pensione e assegno di invalidità
Dal 1º gennaio 1985 i trattamenti di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti
pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi
dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (art. 10,
comma 14, L. n. 887/1984 e art. 6, comma 7, D.L. n. 148/1993).
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234, si riconosce
all'assicurato il diritto di scegliere tra l'assegno ordinario di invalidità e l'indennità di
disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato, ferma restando
l'incumulabilità delle due prestazioni (INPS circ. n. 138/2011).
3. Requisiti di assicurazione e contribuzione
A norma dell'art. 19, comma 1, R.D.L. n. 636/1939, il diritto del disoccupato a percepire
l'indennità di disoccupazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti assicurativi e
contributivi:
a) almeno due anni di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione;
b) almeno 1 anno (52 settimane) di contribuzione nel biennio precedente l'inizio della
disoccupazione. Ai fini della determinazione del biennio in argomento sono esclusi, ex art. 37,
comma 3, D.P.R. n. 818/1957 (cfr. anche INPS circ. n. 136/1957):
- i periodi di assenza per maternità se non coperti da contribuzione figurativa;
- i periodi di lavoro all'estero che non siano tutelati in base a convenzioni od accordi
internazionali;
- i periodi di servizio militare eccedenti il periodo corrispondente al servizio di leva;
- i periodi di malattia, comprovati con certificato rilasciato da un ente previdenziale o da una
pubblica amministrazione ospedaliera, che eccedano i limiti stabiliti dall'art. 56, lett. a), punto 2,
del R.D.L. n. 1827/1935 (12 mesi).
Nell'ambito dei periodi neutri costituiti, ex art. 42, D.Lgs. n. 151/2001, dalle assenze per la
fruizione di riposi e permessi per motivi di assistenza a figli con handicap grave, si può
annoverare altresì, a seguito della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 19/2009,
quello fruito dal figlio convivente del portatore di handicap grave, qualora non vi siano altri
soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta da disabilità, con l'effetto di retrodatare il
biennio di riferimento, ai fini del computo del requisito contributivo (ML interpello n. 8/2012).
In via sperimentale per gli anni 2010, 2011 e 2012, per il diritto all'indennità di
disoccupazione con requisiti normali, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si
computano anche i periodi di lavoro svolto nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di
collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di 13
settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa si calcola l'equivalente in giornate
lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due
anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera (art. 19, comma 2-ter, D.L. n.
185/2008; art. 1, comma 33, L. n. 220/2010 e art. 33, comma 25, L. n. 183/2011).
Pertanto, per calcolare le settimane svolte da parasubordinato, computabili per il
raggiungimento del requisito contributivo, si procede nel modo seguente:
- si calcolano i minimali retributivi giornalieri relativi agli anni di competenza, dividendo il
minimale annuo per 365;
- si divide il totale dell'imponibile contributivo, relativo ai periodi di lavoro coperti da
contribuzione alla Gestione separata nel biennio precedente lo stato di disoccupazione, anche
non continuativi, per il minimale retributivo giornaliero in vigore nel relativo anno;
- il numero così ottenuto è diviso per 7 ed arrotondato per difetto.
I periodi riferibili ad anni diversi vanno computati separatamente, ognuno con riferimento al
massimale dell'anno; i risultati sono successivamente sommati.
Il numero di contributi settimanali così ottenuti è computato, nel limite massimo di 13
settimane, per la verifica del requisito contributivo (INPS circ. n. 74/2010).
L'art. 27, comma 1, R.D.L. n. 636/1939, stabilisce che il requisito della contribuzione si
intende realizzato anche quando i contributi risultino dovuti, ma non versati (ciò ovviamente nei
limiti della prescrizione).
Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti
Prima della L. n. 92/2012 (c.d. Riforma del mercato del lavoro) in base all'art. 7, comma 3,
D.L. n. 86/1988, i lavoratori occupati in lavorazioni stagionali od occasionali, in mancanza dei
requisiti richiesti per la disoccupazione ordinaria con requisiti normali avevano diritto a percepire
una particolare indennità di disoccupazione, c.d. indennità con requisiti ridotti.
Per poter usufruire di tale indennità i lavoratori, fermo restando il requisito dei due anni di
anzianità assicurativa, dovevano far valere almeno 78 giorni di effettiva attività lavorativa
nell'anno precedente la disoccupazione per i quali erano stati versati o dovuti i contributi per
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (v. anche INPS circc. n. 148/1998 e n.
60/2002 per i lavoratori dello spettacolo).
Ai fini dell'accertamento delle 78 giornate di lavoro andavano considerate, oltre quelle
effettivamente lavorate, anche le giornate di assenza per festività, ferie, riposi ordinari e
compensativi, i periodi di maternità, malattia e situazioni assimilabili, purchè retribuite, coperte
da contribuzione obbligatoria e comunque relative ad un periodo complessivamente considerato
come lavorativo (INPS circ. n. 273/1998).
Infatti, l'art. 2, comma 69 della L. n. 92/2012 ha disposto l'abrogazione dell'art. 7, comma 3,
del D.L. n. 86/1988; pertanto, dal 1º gennaio 2013 non è più erogabile l'indennità di
disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti in favore dei lavoratori subordinati agricoli e non
agricoli.
Le prestazioni di cui all'art. 7, comma 3, del D.L. n. 86/1988, ai sensi dell'art. 2, comma 24,
L. n. 92/2012, si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle
prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1º gennaio 2013; quindi, è riconosciuta
dell'indennità di disoccupazione mini-ASpI 2012, riferita ai periodi di disoccupazione intercorsi
nel 2012.
Tale disposizione non è, comunque, applicabile agli operai agricoli a tempo indeterminato e
a tempo determinato in forza dell'esclusione dall'assicurazione ASpI e dalle relative indennità di
disoccupazione ASpI e mini-ASpI, stabilita dal comma 3 dell'art. 2 della L. n. 92/2012.
Pertanto, non è più possibile, a decorrere dal 1º gennaio 2013, erogare l'indennità di
disoccupazione agricola a coloro che possano far valere solo il requisito ridotto (INPS mess. n.
6675/2013).
Incumulabilità
Generalmente l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti e quella con requisiti
normali non sono cumulabili.
Tuttavia, è prevista una specifica ipotesi di deroga alla regola generale: se un lavoratore
che ha i requisiti per l'indennità con requisiti normali ha regolarmente presentato la domanda,
poi accolta, senza però aver riscosso, oppure, se sono state indennizzate un numero di
giornate inferiore al limite massimo previsto, si può riconoscere il diritto all'indennità di
disoccupazione con requisiti ridotti, nel limite massimo di 156 giornate nell'anno solare. Solo in
tali casi le due indennità di disoccupazione sono cumulabili (INPS mess. n. 895/2003).
4. Modalità di presentazione della domanda
La domanda per ottenere l'indennità giornaliera di disoccupazione con requisiti normali
deve essere presentata all'INPS entro 60 giorni a partire dal giorno di inizio della
disoccupazione indennizzabile. Poiché lo stato di disoccupazione indennizzabile viene a
verificarsi di norma 7 giorni dopo la cessazione del lavoro (v. infra), in pratica la domanda di
disoccupazione va presentata entro i 67 giorni successivi a quello di inizio della disoccupazione
stessa.
La domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere,
invece, presentata all'INPS entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento
dell'attività lavorativa svolta.
Dal 29 settembre 2011, la domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso uno
dei seguenti canali:
- web utilizzando i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN
attraverso il sito internet dell'INPS. Il servizio prevede il prelievo automatico delle informazioni
necessarie all'istruttoria ed al calcolo della prestazione utilizzando i dati già in possesso
dell'Istituto. Una volta inviata la domanda è possibile stampare la ricevuta di presentazione ed il
modello DS21 telematico che deve essere conservato a cura dell'utente ma non presentato
all'INPS (v. anche INPS determinazione n. 277/2011; INPS circ. n. 110/2011).
- Contact Center Integrato chiamando il numero gratuito 803.164. Le domande possono
essere acquisite con o senza PIN del cittadino. Nel caso in cui l'utente non sia dotato di PIN, il
Contact Center acquisisce i dati essenziali della domanda. Successivamente copia di questa,
con gli estremi identificativi, viene inviata via posta all'utente che provvederà a firmarla,
eventualmente integrarla, e a farla pervenire, corredata di copia del documento d'identità, a
mezzo fax al n. 800.803.164 o per posta alla Struttura INPS competente;
- patronati/intermediari dell'INPS attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (INPS
circc. n. 29/2010 e n. 170/2010).
La disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti andrà presentata telematicamente dal 1º
aprile 2012 (v. INPS mess. n. 8435/2011 e INPS determinazione n. 277/2011; INPS circc. n.
110/2011; n. 56/2012).
Contestualmente alla domanda di disoccupazione, l'interessato può richiedere la
liquidazione dell'assegno per il nucleo familiare (INPS circ. n. 66/2011).
5. Decorrenza, durata e prescrizione dell'indennità di disoccupazione
Decorrenza
L'indennità di disoccupazione con requisiti normali, a condizione che la relativa domanda
sia stata prodotta entro 7 giorni dall'inizio della disoccupazione, decorre dall'8º giorno
successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro (art. 73, comma 2, R.D.L. n.
1827/1935).
Qualora l'assicurato inoltri la domanda tra il 9º e il 68º giorno, l'indennità avrà decorrenza
dal 5º giorno successivo a quello di presentazione della domanda (art. 77, comma 2; R.D.L. n.
1827/1935). Nel caso di presentazione dopo il 68º giorno l'indennità è definitivamente persa.
Nel caso poi che all'atto della domanda non sia ancora avvenuta l'iscrizione presso i servizi
competenti, il termine decorre dal momento di detta iscrizione (v. INPS circ. n. 3-279/1958).
Se è stata corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso, l'indennità di disoccupazione è
corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla scadenza del preavviso (art. 73,
comma 3, R.D.L. n. 1827/1935).
Nell'ipotesi in cui l'assicurato sia stato licenziato per giusta causa, la decorrenza della
prestazione viene differita di 30 giorni dalla data di inizio della disoccupazione, per cui il primo
giorno indennizzabile diventa il 38º della cessazione del rapporto (art. 76, comma 3, R.D.L. n.
1827/1935).
L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti viene erogata l'anno successivo a quello
in cui vi sono stati i periodi di disoccupazione. Pertanto, non esiste una decorrenza specifica
essendo la prestazione riferita all'anno in cui sono state effettuate le giornate di lavoro e le
giornate indennizzate si collocano nei periodi vuoti dell'anno considerato.
Durata
Il protocollo 23 luglio 2007 ha previsto che la prima fase del progetto di riforma degli
ammortizzatori sociali debba realizzarsi tramite degli interventi migliorativi delle indennità di
disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti, con riferimento in
particolare, alla durata, alla misura ed alla copertura previdenziale.
Pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 25, della legge n. 247/2007, per i trattamenti di
disoccupazione ordinaria in pagamento dal 1º gennaio 2008 la durata dell'indennità ordinaria di
disoccupazione con requisiti normali, di cui all'art. 19, comma 1, del R.D.L. n. 636/1939, è
elevata a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici mesi
per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni (*). Al fine di garantire una
piena copertura previdenziale, è assicurata la contribuzione figurativa per l'intero periodo di
godimento delle indennità, nel limite massimo della durata legale del trattamento stesso.
Inoltre, l'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del D.L. n.
86/1988, per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1º gennaio 2008, spetta per un
numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla
differenza tra il numero 360 (anziché 312 come previsto dall'art. 7, comma 3, D.L. n. 86/1988),
diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle
giornate di lavoro prestate (art. 1, comma 26, L. n. 247/2007).
In precedenza, la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione era fissata, dapprima in
120 giornate ex art. 20, R.D.L. n. 636/1939, poi in 180 giorni in applicazione dell'art. 31, L. n.
264/1949.
Successivamente, l'art. 78, comma 19, L. n. 388/2000 aveva disposto, dal 1º gennaio 2001,
l'aumento fino a 9 mesi della durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione (e non anche di
quella con requisiti ridotti) per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni.
Infine, prima della legge di attuazione del protocollo, l'art. 13, comma 2, lett. a) del D.L. n.
35/2005, per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1º aprile 2005, aveva fissato il
limite massimo di durata in sette mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta
anni e in dieci mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni (art. 1,
comma 1167, L. n. 296/2006; INPS circ. n. 87/2005).
L'INPS ha precisato che, a decorrere dal 1º gennaio 2001, il possesso del requisito d'età
richiesto (50 anni) si accerta in relazione alla data di cessazione del rapporto di lavoro (v. INPS
circc. n. 54/2001; n. 87/2005 ).
Qualora, durante la percezione dell'indennità il lavoratore trovi una nuova occupazione,
cessa il diritto all'indennità, e lo stesso potrà essere ammesso a beneficiare nuovamente
dell'indennità soltanto nel caso in cui, nel periodo di un anno immediatamente precedente
l'inizio della disoccupazione, risulti che non abbia già fruito in tutto o in parte dei giorni di
indennità spettanti (art. 20, R.D.L. n. 636/1939). Pertanto, nel caso in cui l'interessato, nel
cosiddetto anno mobile, abbia beneficiato dell'indennità dovrà essere applicato il principio del
differimento o del frazionamento della indennità richiesta (INPS mess. n. 162/2003; circ. n.
87/2005).
Prescrizione dell'indennità
Per quanto concerne la prescrizione del diritto al trattamento di disoccupazione il termine è
quello ordinario di cui all'art. 2946 cod. civ. cioè decennale (v. anche INPS circolare n.
111/2001).
---------(*) Tali incrementi di durata non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, nè all'indennità
ordinaria con requisiti ridotti di cui all'art. 7, comma 3, del D.L. n. 86/1988.
6. Misura dell'indennità e corresponsione
Il protocollo del 23 luglio 2007 e la legge n. 247/2007 di attuazione hanno inciso sulla
misura dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti.
Per i trattamenti di disoccupazione ordinaria in pagamento dal 1º gennaio 2008 l'importo
dell'indennità è fissato al 60% dell'ultima retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% per i successivi
due mesi (dal 7º all'8º mese), al 40% per gli ulteriori mesi (art. 1, comma 25, L. n. 247/2007) (*).
Invece, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria con
requisiti ridotti di cui all'art. 7, comma 3, del D.L. 86/1988, è rideterminata al 35% (anziché al
30%) per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni (art.
1, comma 26, L. n. 247/2007).
Già in precedenza la misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione, inizialmente fissata
nel 30% della retribuzione, era stata elevata al 40% dal 1º gennaio 2001 (art. 78, comma 19, L.
n. 338/2000; INPS circ. n. 54/2001), e, successivamente, per i trattamenti di disoccupazione in
pagamento dal periodo 1º aprile 2005 era stata così elevata dall'art. 13, comma 2, lett. a), D.L.
n. 35/2005:
a) lavoratori con età inferiore a 50 anni: 50% per i primi 6 mesi, 40% per il settimo mese;
b) lavoratori con età pari o superiore a 50 anni: 50% per i primi sei mesi, 40% per i tre mesi
successivi, 30% per il decimo mese (art. 1, comma 1167, L. n. 296/2006; INPS circc. n. 87/2005
e n. 100/2005).
Il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, di cui alla legge 25
luglio 1975, n. 402, ivi compresi i lavoratori italiani occupati in paesi extracomunitari con i quali
non vigono accordi di sicurezza sociale, deve essere determinato in base alle retribuzioni
convenzionali fissate annualmente con decreto ministeriale. Tale trattamento sarà corrisposto
soltanto ai lavoratori che si siano resi disponibili entro 30 giorni dalla data del rimpatrio (INPS
mess. n. 160/2003).
L'indennità giornaliera di disoccupazione è maggiorata delle quote dell'assegno per il
nucleo familiare, alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per i lavoratori in
servizio.
Fra i benefici accessori è prevista inoltre la corresponsione, in occasione delle festività
natalizie, di un assegno speciale in favore di tutti quei disoccupati i quali, anche per un solo
giorno, percepiscano l'indennità di disoccupazione nell'arco di tempo compreso tra il 18 e il 24
dicembre.
Massimale
Al trattamento ordinario di disoccupazione con requisiti normali si applica, per effetto
dell'art. 3, D.L. n. 299/1994, il massimale di cui alla legge n. 427/1980, originariamente stabilito
con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale (si veda al riguardo, quanto
esposto in materia di "Cig straordinaria-massimale"; per ulteriori chiarimenti, v. INPS circc. n.
20/2012 e n. 54/2001).
Per quanto riguarda invece, l'indennità ordinaria con requisiti ridotti, trovano applicazione
gli importi stabiliti per l'anno di riferimento.
Corresponsione
Ai sensi dell'art. 1, D.M. 6 marzo 1998 e del D.M. 28 aprile 1998, l'indennità in parola viene
corrisposta direttamente dall'INPS.
A far data dalla dichiarazione di competenza gennaio 2011, il flusso UniEmens è arricchito
con il dato relativo alle giornate effettivamente lavorate per ogni singola settimana.
Tale integrazione consentirà, per le prestazioni di disoccupazione con requisiti ridotti da
liquidarsi nel 2012, la semplificazione delle operazioni di liquidazione con il prelievo
automatizzato dei dati dagli archivi in possesso dell'INPS, evitando di gravare azienda e
lavoratore dell'obbligo di produrre il modello DL 86/88 bis con i dati relativi al rapporto di lavoro
(INPS mess. n. 8435/2011).
Dal 19 gennaio 2012 è stata rilasciata una nuova versione della procedura DSWEB di
liquidazione dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti che permette il calcolo
automatico dell'importo dell'indennità tramite i dati prelevati direttamente dal sistema UniEmens
opportunamente implementato (INPS mess. n. 966/2012).
Il pagamento può in alcuni casi essere sospeso e ripristinato una volta cessata la causa di
sospensione, fra cui:
- rioccupazione non superiore a 5 giorni consecutivi;
- periodi di malattia indennizzati;
- avviamento a cantieri di lavoro.
L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato
di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di
lavoro (art. 13, comma 2, D.L. n. 35/2005).
---------(*) Tali incrementi di misura non si applicano all'indennità di disoccupazione agricola e all'indennità ordinaria con
"requisiti ridotti" di cui all'art. 7, comma 3, del D.L. n. 86/1988.
7. Decadenza dal trattamento
Il lavoratore decade dal trattamento di disoccupazione quando:
- rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di
attivazione proposta dai centri per l'impiego o non vi partecipi regolarmente;
- non accetti una offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20
per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto (art. 4, comma 41, L. n. 92/2012).
Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 41, L. n. 92/2012 si applicano quando le attività
lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di
50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80
minuti con i mezzi di trasporto (art. 4, comma 42 della L. n. 92/2012, c.d. "Riforma del mercato
del lavoro").
E' fatto obbligo ai servizi competenti di comunicare tempestivamente gli eventi di cui all'art.
4, comma 41, L. n. 92/2012 all'INPS che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza,
recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento (art.
4, comma 44, L. n. 92/2012).
Avverso tale provvedimento é ammesso ricorso al comitato provinciale di cui all'art. 34,
D.P.R. n. 639/1970 (art. 4, comma 45, L. n. 92/2012).
8. Agevolazioni contributive (rinvio)
Per le agevolazioni contributive spettanti ai datori di lavoro che assumono lavoratori
disoccupati si rinvia all'argomento Agevolazioni per l'assunzione di particolari categorie di
lavoratori.