LE FEDERAZIONI SPORTIVE SONO ENTI PUBBLICI O PRIVATI? Il
Transcript
LE FEDERAZIONI SPORTIVE SONO ENTI PUBBLICI O PRIVATI? Il
COMUNICAZIONE RISERVATA AI CLIENTI ARSEA News n.76_2008 LE FEDERAZIONI SPORTIVE SONO ENTI PUBBLICI O PRIVATI? A seguito del riordino del CONI, operato con il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le Federazioni sportive sono diventate associazioni private alle quali però sono riconosciuti pubblici poteri quando operano negli ambiti di interesse del CONI. Non sempre è facile individuare il settore in cui operano “iure privatorum” rispetto al settore in cui – invece – operano come braccia del CONI. Un esempio lampante di tale difficoltà interpretativa emerge dalla lettura della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 10.09.2007, n. 4743. Il caso. Una Federazione conferisce mandato ad una società di brokeraggio per svolgere indagini di mercato finalizzate a reperire un istituto assicuratore con cui stipulare l’assicurazione a favore dei propri tesserati per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni personali. All'esito di tale indagine di mercato, nel corso della quale era stata contattata anche la SPORTASS, la società di brokeraggio indica alla Federazione la compagnia assicurativa da scegliere. Successivamente alla stipula del contratto la Sportass fa ricorso al TAR lamentando l’illegittimità della delibera di affidamento del servizio assicurativo all’azienda in quanto la relativa individuazione non è avvenuta attraverso le procedure ad evidenza pubblica. partecipano alla natura pubblica di questo (cfr., Cass. Sez unite, n. 2725/79 e Cons. Stato, VI, n. 5440/02 e Cons. Stato, VI, n. 1050/95). L'elemento discriminante per individuare il limite tra le due funzioni svolte dalle Federazioni (da cui deriva il criterio di riparto di giurisdizione) è quello della natura dell'attività svolta: a) in caso di applicazione di norme che attengono alla vita interna della federazione ed ai rapporti tra società sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti, le Federazioni operano come associazioni di diritto privato; b) quando invece l'attività è finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva, devono essere considerate organi del C.O.N.I. Solo gli atti di quest'ultimo tipo posti in essere dalle federazioni in qualità di organi del C.O.N.I. sono esplicazione di poteri pubblici, partecipano della natura pubblicistica e sono soggetti alla giurisdizione del tribunale amministrativo allorché incidano su posizioni di interesse legittimo. Sempre a parere del Consiglio di Stato, nel momento in cui la Federazione stipula un contratto assicurativo in nome e per conto dei propri tesserati provvede alla loro tutela nello svolgimento dell’attività sportiva così esercitando uno dei compiti del C.O.N.I. Per questo motivo la scelta del contraente doveva essere fatta utilizzando le procedure ad evidenza pubblica. La Sportass non vince la causa ma solo perché propone tardivamente il ricorso. Secondo i giudici del Consiglio di Stato “le Federazioni sportive, pur sorgendo come soggetti privati, in presenza di determinati presupposti assumono la qualifica di "organi del C.O.N.I." e ARSEA SRL - Sede Legale: Via S .Maria Maggiore 1 - 40121 Bologna – Tel. Tel 051/ 23.89.58 - Fax 051/22.52.03 – Email: Email [email protected] Pagina 1 Bologna, 30/06/2008