CORSO DI FORMAZIONE PER CERTIFICATORE ENERGETICO

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CORSO DI FORMAZIONE PER CERTIFICATORE ENERGETICO
MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
CORSO DI FORMAZIONE
PER
CERTIFICATORE
ENERGETICO
DELLA REGIONE LIGURIA
LA NORMATIVA REGIONALE
IL REGOLAMENTO REGIONALE
LA DESCRIZIONE E LA COMPILAZIONE DEL
CERTIFICATO
Docente: Prof. Ing Paolo CAVALLETTI
Email : [email protected]
CORSO DI FORMAZIONE PER CERTIFICATORE ENERGETICO DELLA REGIONE LIGURIA 16 ore
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
CORSO DELLE 16 ORE
L’Allegato 1 della delibera in corso di pubblicazione 1524/ 09
Prevede che:
•I professionisti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti
asserviti agli stessi si facciano rilasciare dall’Ordine o dal Collegio
una dichiarazione in tal senso
•Seguano
un corso di 16 ore (senza ore di assenza) sulla
normativa ed il software regionale tenuto da enti abilitati o dagli
Ordini o Collegi, senza esame finale
•Con
entrambi gli attestati sono iscritti all’elenco dei certificatori
•TUTTI
GLI ALTRI
fanno il corso di 80-50 ore (solo quelle obbligatorie) con max
4 ore di assenza (sulle obbligatorie)
•
•
Fanno l’esame finale come fino ad oggi previsto
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PRIME CONSIDERAZIONI
Il corso delle 16 ore SI OCCUPA DI:
* 4 ore di normativa: SOLO REGIONALE
* 4 ore di spiegazione sull’uso del software (CELESTE)
* 8 ore di esercizi con il software con la redazione del CE
Il corso delle 16 ore NON SI OCCUPA DI:
* spiegazioni sul significato dei parametri previsti dalla UNI TS
11300 parte 1 e 2, da inserire in Celeste
* Determinazione delle trasmittanze, dei rendimenti di impianto,
delle schematizzazioni e degli approcci preliminari di calcolo
*Spiegazioni sulla normativa nazionale
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Efficienza energetica e rinnovabili
Il vero futuro della sostenibilità
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Indica il fabbisogno
- STANDARD (in riferimento all’uso dell’edificio e dell’impianto)
- MEDIO ( in riferimento al clima)
QUINDI
- IL FABBISOGNO PIU’ PROBABILE
NON il FABBISOGNO VERO dell’edificio !
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Efficienza energetica e rinnovabili
Il vero futuro della sostenibilità
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
¾Serve
per confrontare gli edifici tra di loro in termini
di QUALITA’ energetica
¾E’ il primo passo per far acquisire una coscienza
energetica ai cittadini
¾Indica lo stato attuale e alcuni miglioramenti
possibili e relativi:
‰ risparmi di energia
‰ tempi di rientro dell’investimento
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Efficienza energetica e rinnovabili
Il vero futuro della sostenibilità
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
-Indica la quantità di energia necessaria per:
¾un uso STANDARD dell’edificio
¾i fabbisogni di :
™riscaldamento/raffrescamento
™Acqua calda sanitaria
™Illuminazione
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Efficienza energetica e rinnovabili
Il vero futuro della sostenibilità
IL TECNICO CERTIFICATORE
¾Rileva
‰
‰
e verifica sul posto i dati necessari
relativi all’edificio
di targa degli impianti
¾Elabora
secondo la procedura STANDARD prevista
dalle UNI TS 11300 (1-2) i fabbisogni di energia per i
diversi usi
¾Inquadra
i fabbisogni così determinati in una scala
di valori
¾Indica
i consigli per i miglioramenti (involucro,
impianti, rinnovabili)
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Efficienza energetica e rinnovabili
Il vero futuro della sostenibilità
LO SCOPO DELLA CERTIFICAZIONE
Energia da fornire
per il riscaldamento
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Efficienza energetica e rinnovabili
Il vero futuro della sostenibilità
LO SCOPO DELLA CERTIFICAZIONE
1) RISPARMIARE ENERGIA
Prendere coscienza della qualità dell’isolamento
termico diminuendo il fabbisogno
2) PRODURRE ENERGIA IN MODO EFFICIENTE
Migliorare gli impianti ed i rendimenti dei sottosistemi
3) PRODURRE ENERGIA IN MODO SOSTENIBILE
Utilizzo
esteso,
diffuso
ma
soprattutto
architettonicamente integrato delle
energie
rinnovabili negli involucri degli edifici.
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Efficienza energetica e rinnovabili
Il vero futuro della sostenibilità
IN CONCLUSIONE
Certificare il sistema edificio-impianto per:
™conoscerne la carta di identità’ energetica;
™conoscerne
le aree più energivore;
™attuare
una diagnosi energetica che permetta di
utilizzare correttamente le risorse attuando opportuni
miglioramenti di efficientamento energetico.
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Certificazione energetica degli edifici
l.r. 22/07. (MAGGIO 07) Norme in materia di energia
Modificata con LR 23 (30/07/2012)
Il 13 dicembre 2007, con l'entrata in vigore del
PRIMO regolamento regionale n.6 dell'8 novembre
2007 (previsto all'art.29 della legge regionale n.22 del
29 maggio 2007 Norme in materia di energia di
recepimento della direttiva 2002/91/CE e dei decreti
legislativi n.192/2005 e n.311/2006) è stata
disciplinata la certificazione energetica degli edifici
prevista all'art. 28 della citata l.r. 22/07.
SECONDO REGOLAMENTO 1/2009
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Certificazione energetica degli edifici
Con il regolamento n.6/2007, la Regione ha anche
provveduto a disciplinare la procedura per il rilascio
della certificazione energetica e con dgr n.954 del 3
agosto 2007, e successive modificazioni ed
integrazioni, è stato istituito presso il Dipartimento
Ambiente l'Elenco regionale dei professionisti
abilitati al rilascio.
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L.R. 29 maggio 2007, n. 22.
Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
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2. Gli obiettivi che la Regione persegue sono, in
particolare:
a) soddisfare le esigenze energetiche della Regione,
secondo criteri di efficienza e con il fine del contenimento
dei consumi;
b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’utilizzo delle
fonti rinnovabili compatibili con il territorio;
c) favorire ed incentivare forme di risparmio energetico,
sviluppo della cogenerazione e del teleriscaldamento;
d) promuovere il miglioramento dell’efficienza
energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti e
climalteranti;
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Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
Art. 2. (Competenze della Regione)
1. E’ competenza della Regione:
a) la programmazione energetica regionale;
b) l’adozione dei regolamenti attuativi della presente
legge;
c) la predisposizione di criteri e linee guida in materia di
energia, anche in attuazione della normativa nazionale e
comunitaria;
d) i criteri per la localizzazione di impianti e reti di
teleriscaldamento;
e) la semplificazione delle procedure per il rilascio
dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico;
f) la promozione di iniziative, studi e ricerche nel campo
dell’energia, anche per la realizzazione di progetti pilota;
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L.R. 29 maggio 2007, n. 22.
Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
Art. 9. (Competenze dei Comuni)
1. I Comuni provvedono a:
a)favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili,
in particolare, microgenerazione e cogenerazione,
anche attraverso i propri strumenti regolamentari ed
urbanistici in conformità alle indicazioni del PEAR
b)effettuare il controllo sul rendimento energetico
nonché sullo stato di manutenzione ed esercizio degli
impianti termici per i Comuni superiori a 40.000
c) adottare, negli atti di governo del territorio e nei
regolamenti
edilizi
prescrizioni
concernenti
l’efficacia energetica in edilizia,
d) effettuare i controlli, gli accertamenti e le ispezioni in
materia di rendimento energetico in edilizia.
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REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNE DI GENOVA
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L.R. 29 maggio 2007, n. 22.
Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
1.
a)
b)
c)
d)
Art. 11. (Denuncia di inizio attività)
Sono soggetti a denuncia di inizio attività … i seguenti
interventi, purché conformi a quanto stabilito con
apposito regolamento regionale :
l’installazione di pannelli solari termici da 20 metri
quadrati a 100 metri quadrati
l’installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza
nominale da 3 kW a 10 kW di picco;
gli impianti eolici fino a 5 kW;
le opere di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e
c).( elettrodotti < 5000 V cabine max 15000 V)
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L.R. 29 maggio 2007, n. 22.
Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
Art. 12. (Procedure semplificate)
omissis
4. Sono soggetti a comunicazione di avvio di attività, da
effettuarsi contestualmente all’inizio dei lavori, purché
conformi con le previsioni della strumentazione
urbanistico-territoriale e del regolamento edilizio
vigenti e/o operanti in salvaguardia e nel rispetto
delle normative di settore, i seguenti interventi:
a)/b) interventi relativi all’installazione di pannelli solari
termici o fotovoltaici se di sviluppo inferiore a 20 metri
quadrati per ogni unità immobiliare;
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L.R. 29 maggio 2007, n. 22.
Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
Art. 12. (Procedure semplificate)
La comunicazione deve essere accompagnata da una
relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato che
illustri le caratteristiche dell’impianto ed asseveri il
rispetto delle norme di sicurezza e delle verifiche
tecniche del caso (strutturali, statiche ecc.), nonché da
una relazione paesaggistica semplificata, ai fini del nulla
osta della Soprintendenza, secondo quanto previsto
all’articolo 13- (procedure semplificate di VIA entro 90
gg)
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“Articolo 24 (Definizioni) 1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a)
edificio: una costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale
l’energia è utilizzata per il condizionamento degli ambienti interni. Sono
esclusi dalla definizione di edificio gli immobili la cui destinazione
d’uso non comporta il ricorso in modo continuativo ad impianti per il
condizionamento ( CLIMATIZZAZIONE) degli ambienti interni, ad
eccezione delle loro parti eventualmente adibite ad ufficio ed assimilabili,
purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. La Giunta
regionale, con propria deliberazione, indica le tipologie degli immobili
esclusi;
b)
OMISSIS
c)
sistemi tecnici per l’edilizia: impianti tecnologici per il riscaldamento, il
raffrescamento, la ventilazione,la produzione di acqua calda, l’illuminazione di un edificio
o di una unità immobiliare, o per una combinazione di tali funzioni. Non sono
considerati impianti tecnologici per il riscaldamento apparecchi quali:
stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad
energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli
impianti termici quando la somma delle potenze nominali al focolare
degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o
uguale a 15 kilowatt;
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“Articolo 24 (Definizioni) 1. Ai fini del presente titolo si intende per:
OMISSIS
I) fabbricati indipendenti: gli edifici dotati o meno di un sistema di
riscaldamento separato, non aventi elementi dell’involucro in comune con
altri edifici.
j) edifici diruti: gli edifici per i quali sia oggettivamente impossibile
determinare una qualsivoglia prestazione energetica in quanto sprovvisti
di un involucro definito.
;
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L.R. 29 maggio 2007, n. 22.
Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
TITOLO IV Art. 26. (Rendimento energetico degli
edifici)
I requisiti minimi di prestazione energetica e le prescrizioni specifiche,
previsti dal regolamento di cui all’articolo 29, devono essere rispettati
nei seguenti casi:
a) progettazione e realizzazione degli edifici di nuova costruzione;
b) demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti;
c) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro
degli edifici;
d) ampliamento volumetrico superiore al 20 per cento dell’edificio
esistente, qualora dall’intervento risulti un aumento di superficie utile
superiore ai 15 metri quadrati, prevedendo una applicazione
limitatamente al solo ampliamento dell’edificio;
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L.R. 29 maggio 2007, n. 22.
Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
TITOLO IV Art. 26. (Rendimento energetico degli
edifici)
e) nuova installazione, sostituzione, modifica o miglioramento di
sistemi tecnici per l’edilizia;( IMPIANTI)
f) nuova installazione o sostituzione di elementi di coibentazione
termica;
g) nuova installazione, sostituzione totale o parziale dei componenti
verticali degli involucri edilizi;
h) rifacimento del manto di copertura dell’edificio;
i) rifacimento dell’intonaco esterno con demolizione dell’esistente fino
al vivo della muratura, quando il rifacimento è esteso almeno a un
intero prospetto;
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L.R. 29 maggio 2007, n. 22.
Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
TITOLO IV Art. 26. (Rendimento energetico degli
edifici)
Esclusioni
La disposizione … non si applica alle seguenti categorie edilizie:
a) edifici di interesse storico-artistico vincolati ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42(Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137) e
successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui il
rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica
implichi un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;
b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
c) fabbricati indipendenti con una superficie utile totale inferiore a 50
metri quadrati, così come definita dal regolamento di cui all’articolo
29.
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L.R. 29 maggio 2007, n. 22.
Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
TITOLO IV Art. 26. (Rendimento energetico degli
edifici)
Esclusioni
La disposizione … non si applica alle seguenti categorie edilizie:
a) edifici di interesse storico-artistico vincolati ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42(Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137) e
successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui il
rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica
implichi un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;
b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
c) fabbricati indipendenti con una superficie utile totale inferiore a 50
metri quadrati, così come definita dal regolamento di cui all’articolo
29.
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L.R. 29 maggio 2007, n. 22.
Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
Art.27.(Valorizzazione
delle
fonti
energetiche
rinnovabili)
Negli edifici oggetto degli interventi di cui all’articolo 26, comma 2,
lettere a), b), c), d), ( nuovi, dem-ric, ristrutt e ampliamento ndr )
deve essere previsto l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei
consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo i
principi minimi di integrazione e le decorrenze previsti nel
regolamento di cui all’articolo 29.”.
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L.R. 29 maggio 2007, n. 22.
Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
Art. 28. (Certificazione energetica degli edifici)
1) Ogni edificio o unità immobiliare oggetto degli interventi di cui
all’articolo 26, comma 2, lettere a), b), c), d), (nuovi, dem-ric,
ristrutt e ampliamento ndr) deve essere dotato, a cura del
costruttore o del proprietario, dell’attestato di prestazione energetica
avente i contenuti previsti dal regolamento di cui all’articolo 29.
L’attestato deve essere conforme al modello allegato al regolamento.
Nel caso previsto all’articolo 26, comma 2, lettera d),( ampliamento)
l’attestato di prestazione energetica deve riguardare l’intero
immobile.
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L.R. 29 maggio 2007, n. 22.
Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
Art. 28. (Certificazione energetica degli edifici)
2) Ogni immobile che non ricada nel campo di applicazione di cui al
comma 1 deve essere comunque dotato, all’atto della
compravendita o della locazione, di attestato di prestazione
energetica.
3. (esclusioni) Gli edifici diruti, nonché i fabbricati indicati nell’articolo
26, comma 3, lettere a), b), c), (ndr storici culto indipendenti) non
devono essere dotati dell’attestato.
4. La validità dell’attestato di prestazione energetica è di dieci anni.
L’attestato, laddove sia necessario esibirlo ai sensi della presente
legge, è aggiornato nel caso di effettuazione di uno degli interventi
dicui all’articolo 26, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j).
Ndr Nuova install. sost o modifica di impianti, elementi edilizi,
coibentazioni; rifacimento copertura; almeno 1 propsetto
intonaco
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L.R. 29 maggio 2007, n. 22.
Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
Art. 28. (Certificazione energetica degli edifici)
5. L’attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni
per il miglioramento efficace ottimale in funzione dei costi della
prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
6. Le raccomandazioni che figurano nell’attestato di prestazione
energetica riguardano:
a) le misure attuabili per migliorare la classificazione energetica
attraverso ulteriori interventi di cui all’articolo 26, comma 2, lettere
e), f), g), h), i), j), sull’edificio o sui sistemi tecnici per l’edilizia;
b) le misure attuabili per migliorare la classificazione energetica
attraverso interventi su singoli elementiedilizi.
7. Le raccomandazioni riportate nell’attestato di prestazione energetica
devono essere tecnicamente fattibili per l’edificio considerato e
fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici
rispetto al ciclo di vita economico.
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L.R. 29 maggio 2007, n. 22.
Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
Art. 28 bis . (Esibizione e consegna dell’attestato di
prestazione energetica)
1. In caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o di unità
immobiliari, l’attestato di prestazione energetica o copia fotostatica
dello stesso, deve essere mostrato al potenziale acquirente o al
conduttore.
2. In caso di vendita o di locazione di un edificio o di una
unitàimmobiliare prima della sua costruzione, il venditore o il
locatore, in deroga a quanto disposto dal comma 1, fornisce una
valutazione (AQE ndr)
della futura prestazione energetica
dell’edificio; in tal caso, l’attestato è rilasciato alla fine della
costruzione dell’edificio o dell’unità immobiliare.
3. L’attestato di prestazione energetica …. deve essere esibito al notaio
all’atto del trasferimento stesso e consegnato contestualmente
all’acquirente.
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L.R. 29 maggio 2007, n. 22.
Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
Art. 28 bis . (Esibizione e consegna dell’attestato di
prestazione energetica)
4. Copia fotostatica dell’attestato di prestazione energetica deve essere
consegnata al conduttore all’atto della stipulazione del contratto di
locazione.
5. In caso di offerta in vendita o in locazione, l’indicatore di
prestazione energetica globale che figura nell’attestato dell’edificio
o dell’unità immobiliare deve essere riportato in tutti gli annunci
dei mezzi di comunicazione commerciali.
6. L’obbligo di predisporre un attestato viene meno ove sia già
isponibile un attestato valido rilasciato ai sensi della direttiva
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2002 relativa al rendimento energetico nell’edilizia, e del d. lgs.
192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
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L.R. 29 maggio 2007, n. 22.
Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
Art. 28 ter. (Effetti dell’attestato)
1. L’attestato di prestazione energetica diventa efficace a seguito della
trasmissione in via telematica da parte del tecnico abilitato alla
banca dati della prestazione energetica degli edifici della Regione
Liguria.
2. La Regione rilascia copia dell’attestato con gli estremi
dell’avvenuta ricezione.
3. L’attestato è necessario per accedere agli incentivi di qualsiasi natura,
finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità
immobiliari, dell’edificio o degli impianti.
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L.R. 29 maggio 2007, n. 22.
Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
1.
2.
3.
4.
Art. 28 quater. Disciplina per gli enti pubblici
Gli edifici occupati da enti pubblici e abitualmente frequentati dal
pubblico aventi una metratura utile totale di oltre 500 metri quadrati
devono essere dotati dell’attestato entro il 31 dicembre 2013. A
far data dal 9 luglio 2015 la soglia di 500 metri quadrati è abbassata
a 250 metri quadrati.
In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1, la Regione
provvede tramite ARE Liguria S.p.A., con costi a carico dell’ente
inadempiente.
Negli edifici di cui al comma 1 l’attestato deve essere affisso in un
luogo chiaramente visibile al pubblico.
L’obbligo di affissione non si estende alle raccomandazioni
contenute nell’attestato.
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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO CIRC. 3/8/2009.
Uno tra gli aspetti rilevanti ed innovativi della Linee Guida –è la
definizione dell’ambito applicativo del Dlgs 192/2005 e
successive modifiche, in ordine alle diverse tipologie
immobiliari. Al punto 2 dell’All. A è previsto che esso si
applichi a tutti gli edifici delle categorie di cui all’art. 3 del
Dpr 412/1993, indipendentemente dalla presenza o
meno di impianti termici di cui è previsto il calcolo delle
prestazioni. Tra le categorie predette non rientrano box,
cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi,
strutture stagionali a protezione degli impianti
sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni
eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché
scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO CIRC. 3/8/2009.
Studio n. 334-2009/C
l’obbligo di dotazione, pur essendo previsto in capo al venditore
ovvero al costruttore, può essere assunto a proprio carico
dall’acquirente in forza di una specifica pattuizione, alla quale
le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi
concreti, potranno addivenire nel rogito notarile. Sotto questo
profilo il notaio chiarirà che il decreto non prevede alcun
divieto riguardo ad un’eventuale pattuizione in tal senso, e
inviterà le parti ad una regolamentazione del rapporto, la quale
non necessariamente deve risultare dall’atto notarile.
quindi
Sono AMMISSIBILI le pattuizioni con cui le parti stabiliscono le
modalità per assolvere all’obbligo di dotazione.
Tale pattuizione non è di ostacolo alla sanzione amministrativa di
cui all’art. 15 co. 7 in capo al costruttore…. omissis
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
L.R. 29 maggio 2007, n. 22.
Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
Art. 29. (Regolamento)
1. Con regolamento regionale adottato ai sensi dell’articolo 50,
comma 1, dello Statuto, sono definiti, tral’altro:
a) i criteri per il contenimento dei consumi di energia;
b) la metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
c) i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità
immobiliari;
d) le prescrizioni specifiche (indicazioni di natura tecnica dirette a
migliorare la prestazione energetica del sistema edificio-sistema
tecnico per l’edilizia o di parti di esso);
e) i criteri e le modalità per la redazione e il rilascio dell’attestato;
f) le modalità di svolgimento delle verifiche a campione di cui
all’articolo 7, comma 2, lettera c ter);
g) ulteriori casi di esonero dall’obbligo dell’attestato.
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
L.R. 29 maggio 2007, n. 22.
Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
Art. 30. (Tecnici abilitati al rilascio dell’attestato di
prestazione energetica)
1. L’attestazione di prestazione energetica degli edifici deve essere
effettuata in maniera indipendente da tecnici abilitati, così come
definiti dalla normativa statale vigente.
2. A tal fine, la Regione istituisce l’elenco dei tecnici abilitati al rilascio
dell’attestato di prestazione energetica,secondo modalità stabilite con
deliberazione della Giunta regionale.”.
Art 30 bis (Contributi alle spese)
1. Il tecnico abilitato a redigere l'attestato di prestazione energetica è
tenuto a versare un contributo, per ogni attestato redatto, …..
2. Il mancato pagamento del contributo impedisce la trasmissione in via
telematica dell’attestato alla banca dati della prestazione energetica
degli edifici della Regione Liguria.
3. L’entità …. è determinata ed aggiornata dalla Giunta Regionale ….
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
L.R. 29 maggio 2007, n. 22.
Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
Art. 31. (Accertamenti ed ispezioni)
1. Il Comune, anche avvalendosi di ARPAL, dispone
annualmente, per almeno il 5% degli edifici di nuova
costruzione o in ristrutturazione,accertamenti ed
ispezioni in corso d’opera volti a verificare la
conformità delle opere con quanto stabilito dal
Regolamento di cui all’articolo 29.
3. Le funzioni ispettive previste dal d.lgs. 192/2005 e
successive modifiche e integrazioni sono attribuite alle
Province che le svolgono secondo le modalità individuate
dal Regolamento.
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
L.R. 29 maggio 2007, n. 22.
Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
Art. 32 bis (Informazione)
1. La Regione definisce, con proprio provvedimento, le modalità
necessarie per informare i proprietario i conduttori di edifici o di
unità immobiliari sui diversi metodi che contribuiscono a
migliorare la prestazione energetica.
2. In particolare, la Regione definisce, sentite le organizzazioni
maggiormente rappresentative dei proprietari immobiliari e dei
conduttori, le modalità per informare i proprietari o i locatari di
edifici sugli attestati di prestazione energetica e sui rapporti di
ispezione, le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a
migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo
economicamente conveniente e, all’occorrenza, sugli strumenti
finanziari disponibili per migliorare la prestazione stessa.”.
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L.R. 29 maggio 2007, n. 22.
Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
Art. 33. (Sanzioni)
“6.All’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai
commi 2 e 3 provvede ARPAL secondo le procedure di cui alla
legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 ….
10.Qualora il tecnico abilitato rediga l'attestato di prestazione
energetica degli edifici o delle unità immobiliari in modo non
conforme alle modalità individuate dal regolamento di cui
all’articolo 29, incorre nella sanzione amministrativa da euro
300,00 a euro 1.500,00. Se l'attestazione comporta l'assegnazione di
una classe di efficienza energetica migliore, alla sanzione si
aggiungono euro 10,00 per ciascun metro quadrato di superficie
netta calpestabile riscaldata dell'edificio in oggetto, fino ad un
massimo di euro 10.000,00. In ogni caso, l'attestato di prestazione
energetica redatto in modo non conforme alle modalità sopra indicate
è inefficace e viene sostituito dall’attestato corretto redatto dal
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soggetto
verificatore.
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CORSO PerformPerform- Diptem PER CERTIFICATORI ENERGETICI
Prof. Ing. Paolo Cavalletti
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
Art. 33. (Sanzioni)
11.Il progettista che, …., sottoscrive relazioni tecniche errate in
relazione alle prestazioni energetiche dell'edificio, incorre nella
sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00. Qualora
tali relazioni risultino non veritiere, incorrenella sanzione
amministrativa da euro 1.000,00 a euro 7.000,00. In entrambi i casi,
la sanzione è aumentata del 50 per cento se le relazioni hanno
consentito di realizzare interventi altrimenti non ammissibili o di
accedere ad agevolazioni.
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Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
Art. 33. (Sanzioni)
11 bis. Il direttore dei lavori che consente la realizzazione
dell'intervento in modo non conforme a quanto indicato nel
progetto causando un peggioramento della prestazione energetica
dichiarata nel titolo abilitativo o in successive variazioni incorre nella
sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Nella
stessa sanzione ridotta al 50 per cento incorre il committente
(ndr attenzione per gli amministratorei di condominio!).
Se la non conformità comporta prestazioni energetiche inferiori anche
ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento, la sanzione è
raddoppiata e il Comune provvede a ordinare l'adeguamento degli
interventi realizzati o in corso di realizzazione.
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L.R. 29 maggio 2007, n. 22.
Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
Art. 33. (Sanzioni)
11 ter. L’esecutore dei lavori che esegue le opere in modo non
conforme agli elaborati tecnici o alle relazioni di progetto incorre
nella sanzione prevista per il direttore dei lavori.
11 quater. L’alienante a titolo oneroso che non ottempera agli obblighi
di cui all’articolo 28 bis, commi 2 e 3, ( AQE e consegna ACE o
AQE ) incorre nella sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro
10.000,00.
11 quinquies. Il locatore che non ottempera all’obbligo di cui all’articolo
28 bis, commi 2 e 4, ( AQE e consegna) incorre nella sanzione
amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.
11 sexies. Il professionista che rilasci una valutazione di cui all’articolo
28 bis, comma 2, (AQE) che comporti l’assegnazione di una classe di
efficienza energetica migliore di quella derivante dall’analisi del
titolo abilitativo, incorre nella sanzione amministrativa da euro
3.000,00 a euro 15.000,00.
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Norme in materia di energia
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
Art. 33. (Sanzioni)
11 septies. Nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore
dei lavori o del tecnico abilitato ,l'ente accertatore provvede a darne
comunicazione all'ordine, collegio o associazioneprofessionale di
appartenenza. L'applicazione della sanzione a carico del tecnico
abilitato comporta la sospensione per tre mesi dell’attività di
attestatore. La reiterazione della sanzione per lo stesso o per un
altro motivo comporta la sospensione dell’attività di attestatore per
un anno qualora le violazioni vengano commesse nell’arco di tre
anni. Le modalità e i criteri per l’irrogazione della sospensione sono
definiti dal regolamento di cui all’articolo 29.
11 octies. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni
di cui ai commi 10, 11 quater, 11 quinquies, 11 sexies, 11 septies
competono alla Regione, che può esercitare tali funzionitramite
ARE Liguria S.p.A. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione
delle sanzioni di cui ai commi 11, 11 bis e 11 ter competono ai
44/71
Comuni.
( Progetti direzione ed esecuzione dei lavori)
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Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
Art. 33. (Sanzioni)
11) nonies. Al fine di consentire la verifica sull'effettivo rispetto delle
disposizioni in materia di rilasciodell'attestato di prestazione
energetica, in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso di
edifici o di singole unità immobiliari, il notaio a cui non è stato
esibito, anche giustificatamente, l’attestato o la valutazione di cui
all’articolo 28 bis, comma 2, segnala il fatto alla Regione, inviando,
entro trenta giorni dalla registrazione, copia con forme all’originale
dell’atto dallo stesso ricevuto o autenticato.”.
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Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
Art. 35. (norme transitorie)
NOVITA’
Dopo il comma 2 bis dell’articolo 35 della l.r. 22/2007 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
“2 ter. Nelle more di approvazione del regolamento di cui all’articolo 29,
ARE Liguria S.p.A. effettua le verifiche a campione di cui all’articolo
7, comma 1, lettera c ter), sugli attestati esistenti, sulla base del
regolamento regionale vigente.
2 quater. Fino a quando restano in vigore le disposizioni di cui al
punto 9 dell’allegato A al decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici) può essere utilizzata
l’autodichiarazione del proprietario ivi prevista.”.
CHE DICE…..
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L.R. 29 maggio 2007, n. 22.
Norme in materia di energia
(B.U. 6 giugno 2007, n. 11)
MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
Art. 35. (norme transitorie)
NOVITA’
CHE DICE…..
Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2 e ai soli
fini di cui al comma1bis, dell’articolo 6, del decreto legislativo, (cioè
in caso di vendita o locazione ndr) mantenendo la garanzia di una
corretta informazione dell’acquirente, il proprietario dell’edificio,
consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, può
scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una
sua dichiarazione in cui afferma che:
- l’edificio è di classe energetica G;
- i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti;
Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il
proprietario ne trasmette copia alla Regione o Provincia autonoma
competente per territorio.
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
REGOLAMENTO REGIONALE 1/2009
26.01.09
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
REGOLAMENTO REGIONALE febbraio 09
Articolo 4 (Requisiti minimi di prestazione energetica
degli edifici)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
1 I requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici
interessano i seguenti ambiti:
le caratteristiche e le prestazioni termiche dell’involucro
edilizio;
il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione
invernale;
il rendimento globale medio stagionale dell’impianto di
climatizzazione invernale;
il fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua
calda per usi igienici e sanitari;
il fabbisogno di energia primaria per climatizzazione estiva;
il fabbisogno di en. primaria per illuminazione artificiale.
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
REGOLAMENTO REGIONALE 1/2009
Articolo 4 (Requisiti minimi di prestazione energetica
degli edifici)
Per edifici di nuova costruzione, nei casi di
ristrutturazione di edifici esistenti e di ampliamento
previsti all’articolo 26 della L.R. 22/2007, comma 1,
lettere a), b) e c) devono essere verificati i seguenti valori
limite:
a) trasmittanza termica (U): valori limite di prospetti a
ponte termico corretto. Ove tale condizione non fosse
verificata, occorre riferirsi alla trasmittanza termica
media della parete (parete corrente più ponte termico).
per valori della superficie vetrata maggiori del 25% della
superficie verticale perimetrale dell’immobile, i requisiti
minimi richiesti per U sono ridotti e riportati nelle
tabelle B.7 e B.8 dell’allegato B al presente Regolamento;
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
REGOLAMENTO REGIONALE 1/2009
Articolo 4 (Requisiti minimi di prestazione energetica
degli edifici)
Tabella B.1 - Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache verticali
Zona climatica
Dal 1° Gennaio 2008
2
U [W/(m K)]
C
D
E
F
0.46
0.40
0.37
0.35
Dal 1° Gennaio 2010
2
U [W/(m K)]
0.40
0.36
0.34
0.33
Tabella B.2 - Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di
copertura
Zona climatica
Dal 1° Gennaio 2008
2
U [W/(m K)]
C
D
E
F
0.42
0.35
0.32
0.31
Dal 1° Gennaio 2010
2
U [W/(m K)]
0.38
0.32
0.30
0..29
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
REGOLAMENTO REGIONALE 1/2009
Articolo 4 (Requisiti minimi di prestazione energetica
degli edifici)
Trasmittanza termica delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari 0,8 W/m2K
Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti (superficie vetrata
dell’immobile inferiore al 25% della superficie perimetrale verticale)
Tabella B.5 - Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi
Zona climatica
Dal 1° Gennaio 2008
U [W/(m2K)]
C
D
E
F
3.0
2.8
2.4
2.2
Trasmittanza
termica
dei
vetri
(superficie
termica
centrale
dei
vetri
(superficie
Tabella B.8 - Valore limite della trasmittanza termica centrale U dei vetri
Dal 1° Gennaio 2008
2
U [W/(m K)]
Dal 1° Gennaio 2010
2
U [W/(m K)]
C
D
E
1.7
1.6
1.5
1.5
1.4
1.3
F
1.4
1.1
vetrata
dell’immobile inferiore al 25% della superficie perimetrale verticale)
Tabella B.6 - Valore limite della trasmittanza termica centrale U dei vetri
Zona
climatica
C
D
E
F
Dal 1° Gennaio 2008
U [W/(m2K)]
2.3
2.1
1.9
1.7
vetrata
dell’immobile superiore al 25% della superficie perimetrale verticale)
Zona
climatica
Dal 1° Gennaio 2010
U [W/(m2K)]
2.6
2.4
2.2
2.0
centrale
Trasmittanza
Dal 1° Gennaio 2010
2
U [W/(m K)]
2.1
1.9
1.7
1.3
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
(ART 4. Requisiti minimi di prestazione energetica
degli edifici) COMMA 5
Per ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria, consistenti
in opere che prevedono a titolo esemplificativo e non esaustivo la
sostituzione degli infissi, il rifacimento di pareti esterne, intonaci esterni,
del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture si applica quanto
previsto alle lettere seguenti:
-.-.trasmittanza termica U per le strutture opache verticali, orizzontali o al suolo
delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti
senza riscaldamento ( scale !!!!!! ) U < Ulim tabella B
Anche le sottofinestre !
Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitate
oggetto di riduzione di spessore (sottofinestre e altri componenti) devono
essere rispettati i limiti previsti nella tabella B.1 dell’allegato B al presente
Regolamento;
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
(ART 4. Requisiti minimi di prestazione energetica
degli edifici) COMMA 5
Per ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria, consistenti
in opere che prevedono a titolo esemplificativo e non esaustivo la
sostituzione degli infissi, il rifacimento di pareti esterne, intonaci esterni,
del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture si applica quanto
previsto alle lettere seguenti:
-.-.• * rispettato il valore di U per le strutture edilizie di separazione
• * per le pareti opache:
• - assenza di condensazione superficiale ed inoltre la verifica che
l’eventuale condensazione interstiziale sia limitata alla quantità
rievaporabile,
• - massa superficiale >230 kg/m2 dove Immediomaxinsolaz est>290 W/m2 ad
esclusione zona F. Gli effetti che si ottengono con il rispetto dei valori
di massa superficiale delle pareti opache possono essere raggiunti con
l'utilizzo di tecniche e materiali anche innovativi. In tal caso produrre
adeguata documentazione che ne attesti l'equivalenza con le predette
disposizioni, per quanto riguarda le oscillazioni della temp. ambiente.
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
(ART 4. Requisiti minimi di prestazione energetica
degli edifici) COMMA 7
a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza
di acqua di alimentazione dell' impianto con durezza temporanea
maggiore o uguale a 25 gradi francesi è obbligatorio:
un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza
nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale
del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW;
b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui
alla lettera a) valgono in presenza di acqua di alimentazione dell'
impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi.
Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma
tecnica UNI 8065.
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
(ART 4. Requisiti minimi di prestazione energetica
degli edifici) COMMA 8
a)
•
•
•
nuova costruzione o ristrutturazione, per gli edifici pubblici o ad
uso pubblico, devono essere rispettate le seguenti ulteriori
disposizioni:
i valori limite previsti nell’allegato C al presente Regolamento sono
ridotti del 10%;
il valore limite del rendimento globale medio stagionale è calcolato
con la formula riportata al paragrafo D.3 dell’allegato D al presente
Regolamento;
i predetti edifici devono essere dotati di impianti centralizzati per la
climatizzazione invernale.
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
(Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)
RESIDENZIALI
a) indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale: uguale
o inferiore a quello limite EPLi riportato nelle tabelle C.1, C.2, C.3 e C.4
dell’allegato C al presente Regolamento;
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
(Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
Rendimento globale medio stagionale degli impianti per la
climatizzazione invernale: uguale o superiore a quello
riportato nel paragrafo D.1 dell’allegato D del presente
Regolamento; ( a destra i valori per uso pubblico)
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
Criteri e procedure per la certificazione energetica
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
Art 5 Edifici non dotati di impianto di climatizzazione
invernale
Energia primaria per edifici compresi nelle categorie dpr 412:
* climatizzazione invernale: fabbisogno involucro (UNI/TS 113001) l’energia primaria mediante l’utilizzo di apparecchi alimentati
dalla rete elettrica (il fabbisogno correggerlo mediante il fattore
di conversione fp,el =2.18);
* produzione di acqua calda sanitaria: fabbisogno (UNI/TS 113002); l’energia primaria mediante l’uso di apparecchi elettrici
(il fabbisogno correggerlo mediante il fattore di conversione fp,el
=2.18)”.
AGGIORNATO CON DELIBERA AEEG 9 DEL 12.4.10
CORSO DI FORMAZIONE PER CERTIFICATORE ENERGETICO DELLA REGIONE LIGURIA 16 ore
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MODULO 9_A – NORMATIVA REGIONALE
Articolo 7
(Criteri per la metodologia di calcolo del
rendimento energetico degli edifici)
Il metodo di calcolo è UNI/TS 11300-1 e UNI/TS 11300-2
Allegato G presenza di sottosistemi di generazione non
specificatamente trattati nelle normative sopra citate.
In particolare:
- fotovoltaici // solari termici // microcogenerazione // sistemi a
pompa di calore
1
Per la valutazione degli indicatori prestazionali è possibile utilizzare il
software messo a disposizione dalla Regione Liguria o un altro
software che, sviluppato nel rispetto delle metodologie di calcolo
definite nel presente Regolamento, sia in grado di trasferire i dati
in formato XML secondo le specifiche pubblicate sul sito della
Regione Liguria.
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Articolo 8
(Indici di prestazione energetica globale e parziale)
:
a) EPgl: prestazione energetica globale, :
EPgl = EPi + EPacs + EPe + EPill
EPgl è comprensivo dei contributi dovuti alla climatizzazione invernale
(EPi), alla produzione di acqua calda sanitaria (EPacs), alla
climatizzazione estiva (Epe) ed all’illuminazione artificiale (EPill).
Nel Regolamento si considerano solo i contributi dovuti ad EPi e EPacs;
b) EPi,inv : indice di prestazione energetica per il solo involucro edilizio;
c) EPacs: indice di prestazione per la produzione di acqua calda
sanitaria;
d) Ω: indice di prestazione energetica dell’impianto per la climatizzazione
invernale.
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Articolo 8
(Indici di prestazione energetica globale e parziale)
:
EPgl: prestazione energetica globale:
EPgl =
Q p,H + Q p,W
Au
= EPi + EPacs
Q p,H = ∑ Q H,c,i ⋅ f p,i + (QH,aux + Q INT,aux − Qel,exp ) ⋅ f p,el
Q p,W = ∑ QW,c, j ⋅ f p, j + (QW,aux + Q INT,aux − Qel,exp ) ⋅ f p,el
- QH,c,i [kWh]: fabbisogno riscaldamento UNI/TS 11300-1, incrementato delle perdite dovute
all’emissione dei corpi scaldanti, alla regolazione, alla distribuzione, all’eventuale accumulo e alla
generazione secondo la UNI/TS 11300-2;
- fp,i fp,j : fattore di conversione in energia primaria del vettore energetico i. Combustibili fossili=1 ;
- QW,c,j [kWh]: fabbisogno per acqua calda sanitaria UNI/TS 11300-2;
- QH,aux [kWh]: fabbisogno di en. elettrica ausiliari degli impianti di riscaldamento, UNI/TS 11300-2;
-QW,aux [kWh]: fabbisogno di en. elettrica ausiliari produzione ACS , UNI/TS 11300-2;
- QINT,aux [kWh]: fabbisogno di energia elettrica per gli ausiliari di sistemi integrativi ( solarefotovolt)
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Articolo 8
(Indici di prestazione energetica globale e parziale)
EPinv: prestazione energetica involucro
residenziale
Altri edifici
EPi, inv =
Q H,nd
EPi, inv =
Q H,nd
Au
V
- -QH,nd [kWh]: fabbisogno ideale di energia termica dell’edificio, che tiene conto dei contributi
dovuti ai disperdimenti termici per trasmissione, ventilazione e degli apporti gratuiti interni e solari,
da valutarsi secondo la norma UNI/TS 11300 -1;
- Au [m2]: superficie utile (definita come superficie netta calpestabile della zona riscaldata);
- V [m3]: è il volume lordo delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
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Articolo 8
(Indici di prestazione energetica globale e parziale)
EPacs: prestazione energetica prod ACS
residenziale
Altri edifici
EPacs =
EPacs =
Q p,W
Au
Q p,W
V
- Qp,W [kWh]: fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria,
- Au [m2]: superficie utile (definita come superficie netta calpestabile della zona riscaldata);
- V [m3]: è il volume lordo delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
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Articolo 8
(Indici di prestazione energetica globale e parziale)
Ω : prestazione energetica impianto
Ω=
Q p,H
Q H ,nd
Qp,H [kWh]: fabbisogno di energia primaria calcolato secondo l’equazione (2) dell’allegato G,
paragrafo G.1;
QH,nd [kWh]: fabbisogno di energia termica dell’edificio, che tiene conto dei contributi dovuti ai
disperdimenti termici per trasmissione, ventilazione e degli apporti gratuiti interni e solari, da
valutarsi secondo la norma UNI/TS 11300 -1.
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Articolo 9
(Certificazioni di edifici e di singole unità immobiliari)
Residenziali,
certificazione comune per quelle unità che presentano
caratteristiche di ripetibilità logistica e di esposizione, , sia nel caso di impianti
centralizzati che individuali
Nel caso di impianti individuali la certificazione comune è effettuata solo a parità
di generatore di calore (tipologia e potenza).
In presenza di impianto centralizzato: determinazione degli indici dell'impianto
comune, ripartendo il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione
invernale dell'edificio nella sua interezza (Qp,H), sulla base delle tabelle
millesimali relative al servizio di riscaldamento. L’indice di prestazione per la
produzione di acqua calda sanitaria EPacs si ricava secondo la norma UNI/TS
11300-2.
Per avere un inquadramento generale della situazione energetica e valutare la
convenienza tecnico-economica di possibili interventi di efficienza energetica, è
necessario prendere come riferimento l’edificio nel suo complesso e non la
singola unità immobiliare.
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Art. 10-11(Metodologia di classificazione degli edifici)
EPgl
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Art. 12(Metodologia di classificazione degli edifici)
EPinv
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Art. 13(Metodologia di classificazione degli edifici)
EPACS
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Art. 14 (Metodologia di classificazione degli edifici)
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Art. 15 (L’attestato di certificazione energetica)
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n.
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n.
rilasciato il …………………
scadenza il …………………
Prestazioni energetiche parziali
Involucro
•
•
•
•
•
•
•
•
Impianto perla climatizzazione
invernale
? kWh/m2anno
Inform azioni generali dell’edificio
Ubicazione: …………………
Proprietà:…………………
Anno di costruzione:…………………
Zona Clim atica: …………………
Superficie utile Au [m 2]: ………………..
Volum e lordo V [m 3]: ……………………………..
Rapporto di form a S/V [m -1] : ……………….
Identificativi catastali:
Com une:…………………
Sezione:………………… Foglio: …………
Mappale: …………………
Sub: …………………
Prestazione energetica globale
? kWh/m 2anno
kWh/m3anno
A+
kWh/m3annoraggiungibile
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
Valore attuale: ………
Valore raggiungibile:……..
< 1,03
1,03 -1,11
1,11-1,19
1,19 - 1,49
1,49 - 1,80
1,80 – 2,10
> 2,10
Valore attuale: ………
Valore raggiungibile:……..
Produzione di acqua calda sanitaria
G
F
E
D
C
A
B
A+
Valore attuale: ………
Valore raggiungibile:……..
A
? kWh/m2anno
kWh/m3anno
B
Interventi Consigliati
raggiungibile
C
Rif. Legislativo = …….
INTERVENTI SULL’INVOLUCRO
(*) ? kWh/m2anno
Energia primaria
annua risparmiata (*)
kWh/m3anno
Sovraccosto/
Costo intervento
Tempo di
ritorno (anni)
D
E
INTERVENTI SULL’IMPIANTO
attuale
F
ENERGIE RINNOVABILI
G
Benefici Am bientali
CO 2
CO 2
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE
MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA
PRIMARIA
Emissioni
Emissioni di
di CO
CO22 attribuibili
attribuibili all’edificio
all’edificio allo
allo stato
stato attuale:
attuale: ……….
………. t/anno
t/anno
Potenziale
Potenziale di
di riduzione
riduzione CO
CO22 ottenibile
ottenibile con
con interventi
interventi migliorativi:
migliorativi: ……….
………. t/anno
t/anno
Firma, numero e timbro del certificatore:
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Art. 16 (Emissioni)
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Grazie per l’attenzione…
Prof. Ing. Paolo Cavalletti
[email protected]
Tel 0108362204
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