fondo patrimoniale - consiglio notarile dei distretti riuniti di vicenza e

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fondo patrimoniale - consiglio notarile dei distretti riuniti di vicenza e
FONDO PATRIMONIALE:
LL’ATTO
ATTO COSTITUTIVO E
LA PUBBLICITA’ DEL FONDO
Vicenza, 12 novembre 2013
Notaio Massimo Stefani
Le norme
Le
Art. 167:
167: "ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un
terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale,
destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri
o titolil di
d credito,
d
a far
f fronte
f
ai bisogni
b
della
d ll famiglia.
f
l
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal
terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi.
L'
L'accettazione
i
può
ò essere fatta
f
con atto pubblico
bbli posteriore.
i
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio...".
Art. 168, co. 1:
1: "la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale
spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito
nell'atto di costituzione".
P t t
Pertanto:
• - il fondo può essere costituito sia prima che durante (e
•
•
•
quindi dopo) il matrimonio. Tuttavia, se viene costituito
prima,
i
la
l sua efficacia
ffi i è subordinata
b di t alla
ll condicio
di i iuris
i i
della celebrazione del matrimonio, alla quale dovrà
seguire l'annotazione della costituzione del fondo a
margine
i dell'atto
d ll'
di matrimonio,
i
i annotazione
i
che
h non
può ovviamente avere luogo prima;
- esso può essere costituito per atto pubblico (e quindi
per atto tra vivi) da ciascuno o da ambedue i coniugi, o
anche da un terzo;
- il terzo può costituire il fondo anche per testamento;
- i coniugi, invece, non possono costituire il fondo per
testamento.
IL FONDO PATRIMONIALE COME
PATRIMONIO SEPARATO
Ciò che caratterizza il fondo patrimoniale è il
vincolo di destinazione.
Secondo la dottrina dominante il fondo
patrimoniale
una ipotesi
ti
i l costituisce
tit i
i t i di
patrimonio separato.
Si tratta di un complesso di beni che, all’interno
del patrimonio complessivo di uno stesso
soggetto si distacca dal resto dei beni in forza
d l vincolo
del
i
l di destinazione.
d ti
i
Anche secondo la giurisprudenza il
f d patrimoniale
fondo
ti
i l costituisce
tit i
una
ipotesi di patrimonio separato
“Con
Con il fondo patrimoniale una parte del patrimonio
del soggetto si distacca dal resto ma continua ad
appartenere alla stessa persona (fenomeno del
patrimonio
i
i separato).
) Diversamente
i
dal
d l
patrimonio autonomo, non viene quindi creato
nessun nuovo soggetto giuridico dotato di
autonomia patrimoniale (perfetta od imperfetta
che sia) cui rivolgere la prestazione del debitore”
(Cass. Civ., Sez. V, 6 giugno 2002, n. 8162).
8162).
CONSEGUENZE DEL VINCOLO DI
DESTINAZIONE
• - obbligo dei coniugi di utilizzare i beni ed i frutti
per i bisogni della famiglia,
famiglia e quindi divieto di
distrarre detti beni dallo scopo al quale sono
stati destinati;
• - limitazione al soddisfacimento dei creditori, che
ddi f i suii beni
b i facenti
f
ti parte
t del
d l
possono soddisfarsi
fondo e sui loro frutti solo se non conoscevano
che
h il credito
dit era stato
t t contratto
t tt per scopii
estranei ai bisogni della famiglia.
IL FONDO COME REGIME
PATRIMONIALE
Una parte della dottrina ritiene che il fondo
patrimoniale consista unicamente in un vincolo
su beni determinati, e quindi nega che il fondo
patrimoniale costituisca un regime patrimoniale
autonomo, in quanto, avendo ad oggetto beni
determinati esso si trova sempre a coesistere
determinati,
con un altro "regime patrimoniale" principale
(comunione legale,
legale separazione dei beni o
comunione convenzionale).
Altra parte della dottrina afferma
invece che il fondo patrimoniale,
patrimoniale pur
non essendo un regime patrimoniale
alternativo agli altri regimi
patrimoniali generali,
generali è pur esso un
"regime patrimoniale",
patrimoniale", in quanto,
sia pur con riguardo a beni
determinati, esso rappresenta
comunque un insieme di norme
programmatiche.
ti h
C
Conseguenza
del
d l fatto
f tt che
h il fondo
f d
patrimoniale costituisca un "regime
regime
patrimoniale“
Il fondo p
patrimoniale è soggetto
gg
ad
essere costituito e modificato
attraverso lo strumento della
i
i
i l .
convenzione
matrimoniale
matrimoniale.
Ciò significa
g
che è richiesta la forma
dell’atto pubblico con la presenza dei
testimoni (art. 48 l.n.)
Comunque anche la maggior parte
di coloro che negano che il fondo
patrimoniale costituisca un regime
patrimoniale della famiglia
g
ritengono che per la costituzione
del fondo patrimoniale debba
essere rispettata la forma richiesta
per le convenzioni matrimoniali.
La giurisprudenza di legittimità ritiene
in ogni caso che il fondo patrimoniale
rientri nell'area delle convenzioni
matrimoniali.
Così espressamente Cass. sez. I, 5 aprile
2007, 8.610:
8.610: "la
la costituzione del fondo
patrimoniale prevista dall'art. 167 c.c., e
comportante un limite alla disponibilità di
determinati beni con vincolo di
destinazione per fronteggiare i bisogni
familiari, va compresa tra le convenzioni
matrimoniali".
matrimoniali
STRUTTURA E FUNZIONE
Il fondo patrimoniale ha innanzitutto una
funzione destinatoria,
destinatoria, che è sempre
presente Accanto ad essa la legge prevede che
presente.
eventualmente vi sia anche una funzione
traslativa..
traslativa
Così l'art. 168 prevede che "la proprietà dei beni
tit
ti il fondo
f d patrimoniale
ti
i l spetta
tt ad
d
costituenti
entrambi i coniugi, salvo che sia
diversamente
di
t stabilito
t bilit nell'atto
ll' tt di
costituzione".
costituzione
".
La legge pertanto configura l'effetto
l effetto
traslativo in capo ad entrambi i coniugi come
effetto naturale della costituzione del fondo
patrimoniale, vale a dire che se l'atto
costitutivo
tit ti nulla
ll prevede
d all riguardo,
i
d l'effetto
l' ff tt
traslativo a favore dei coniugi si verifica.
E' ovvio che in realtà sarà alquanto
opportuno che l'atto
l atto costitutivo regoli
espressamente questo aspetto.
STRUTTURA DEL FONDO
PATRIMONIALE COSTITUITO PER
ATTO TRA VIVI
L’art. 167, comma 2 c.c. prevede che "la
costituzione del fondo p
patrimoniale per
p atto tra
vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con
l'accettazione dei coniugi“.
S
Secondo
d alcuni
l
i autori,
t i poichè
i hè la
l legge
l
richiede
i hi d
espressamente l'accettazione da parte dei
coniugi solo nella costituzione da parte di un
terzo, al contrario nessuna accettazione sarebbe
richiesta quando a costituire il fondo
patrimoniale
ti
i l sia
i uno dei
d i coniugi,
i i quindi
i di in
i tal
t l
caso l’atto costitutivo sarebbe un atto
unilaterale.
Appare
l'orientamento
ppa prevalente
p a
o
a
o che
ritiene che il consenso di entrambi i
coniugi sia in ogni caso necessario,
necessario
dovendosi far rientrare l'atto
costit ti o di fondo pat
imoniale tra
t a le
costitutivo
patrimoniale
convenzioni matrimoniali.
Dal punto di vista notarile è
ovviamente comunque sempre
opportuno fare intervenire nell’atto
costitutivo
tit ti entrambi
t
bi i coniugi.
i i
Da segnalare che vi sono alcune massime di
t
d
ll Corte
C t di Cassazione,
C
i
h
sentenze
delle
che
statuiscono che in tema di azione revocatoria
della costituzione del fondo patrimoniale,
“legittimato passivo è anche il coniuge non
stipulante”” (Cass.
stipulante
(Cass. civ. Sez. I, 1313-0707-2006,
n 15917)
15917
) oppure
opp e che “la legittimazione
legittima ione
n.
15917),
),
passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se
ll’atto
atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di
essi”, o addirittura (altra massima della stessa
sentenza) che “la legittimazione passiva spetta
coniugi ancorchè la stipula sia
ad entrambi i coniugi,
avvenuta tramite l’intervento di uno solo
di essi”
essi” ((Cass.
Cass. civ. Sez. I, 27
27--01
01--2012, n.
1242).
1242
).
Queste massime potrebbero far pensare che la
Cassazione accolga l’opinione secondo la quale il
fondo patrimoniale può essere costituito da un
solo
unilateralmente,
l coniuge
i
il t l
t senza che
h l’altro
l’ lt
intervenga all’atto costitutivo.
integ ale delle sentenze,
senten e ci si
Leggendo il testo integrale
rende conto che in tutti i casi presi in esame
dalle suddette sentenze in realtà il fondo
patrimoniale era stato costituito con l’intervento
di entrambi i coniugi, e che la Corte, riferendosi
alla stipula dell’atto da parte di uno solo dei
coniugi,
g intendeva far riferimento al fatto che i
beni costituiti in fondo patrimoniale
appartenevano ad uno solo dei coniugi.
Addirittura l’ultima sentenza citata (Cass.
(Cass.
civ.
27--01
01--2012
2012)) sembra
i Sez.
S
II, 27
b
accogliere espressamente la tesi (opposta)
della necessaria bilateralità dell’atto
costitutivo del fondo, laddove afferma
espressamente la “necessità del
coniugi ndr)
consenso di entrambi (i coniugi,
sia per la costituzione del fondo che
per l’alienazione
l’ li
i
dei
d i beni
b i che
h ne
fanno parte”.
Dal
strutturale
a punto
pu to di
d vista
sta st
uttu a e l’atto
atto
costitutivo di fondo patrimoniale può
assumere una notevole varietà di aspetti
aspetti,
in relazione:
• al soggetto costituente;
• alla contestuale presenza o meno di un
effetto traslativo;
d ti t i di tale
t l eventuale
t l effetto
ff tt
• all destinatario
traslativo;
• al tempo della costituzione.
A) In caso di costituzione del fondo
patrimoniale da parte di uno dei coniugi
coniugi,,
pieno proprietario del bene, egli potrebbe:
• riservarsi la proprietà;
• trasferire l'intera proprietà al coniuge;
p
• costituire il bene in fondo patrimoniale
attribuendo la proprietà ad entrambi i coniugi, e
quindi trasferendo la metà della proprietà del
bene all’altro coniuge (effetto naturale nel
silenzio del titolo);
• costituire ill bene
b
in fondo
f d patrimoniale
l
trasferendo la proprietà ad un terzo.
B) In caso di costituzione del fondo
patrimoniale da parte di entrambi i
coniugi,, pieni proprietari del bene in comunione
coniugi
legale od ordinaria, essi potrebbero:
• attribuire la pproprietà
p
ad uno solo di essi. Nel
caso in cui il bene faccia parte della comunione
legale
g
tra i coniugi,
g , a mio avviso si deve ritenere
che l’attribuzione della proprietà ad uno solo dei
coniugi
g comporti
p
necessariamente,, quale
q
presupposto
ll’l’estromissione
estromissione del bene dalla comunione
legale;;
legale
• attribuire la proprietà ad un terzo;
• riservare in capo ad entrambi la proprietà dei
b i costituiti
tit iti in
i fondo
f d patrimoniale.
ti
i l
beni
In questo caso occorre distinguere:
- se i beni
b i costituiti
tit iti in
i fondo
f d patrimoniale
ti
i l fanno
f
parte della comunione legale o spettano ai
coniugi in quote uguali, anche nel silenzio del
titolo, non vi sarà alcun effetto traslativo;
p
- se i beni costituiti in fondo ppatrimoniale spettano
ad entrambi i coniugi in comunione ordinaria per
quote diseguali, l’atto costitutivo comporterà
anche (come effetto naturale nel silenzio del
titolo) il trasferimento di una quota dei beni da
un coniuge
g all’altro (salvo che i coniugi
g
espressamente non si riservino la
l proprietà
à dei
d
beni nelle quote a ciascuno spettanti).
di cost
costituzione
del fondo
C) In caso d
tu o e de
o do
patrimoniale per atto tra vivi da parte
di un terzo
terzo, pieno proprietario del bene
bene,
egli potrebbe:
à
• riservarsi la proprietà;
• trasferire la proprietà ad entrambi i
coniugi (effetto naturale nel silenzio del
titolo);
• trasferire l'intera proprietà ad uno solo dei
coniugi;
• trasferire la proprietà ad un terzo
terzo.
Ci si è chiesti se terzo possa essere anche
un figlio dei coniugi (che non può dirsi
estraneo rispetto alla famiglia).
Uno studio del C.N.N. ha preso in esame
l questione,
la
ti
concludendo
l d d nell senso che
h
terzo può essere anche un figlio dei
coniugi (C.N.N. - Quesito 119/2008 dell’11
aprile 2008).
La complessità strutturale della
costituzione
cos
u o e del
de fondo
o do patrimoniale
pa
o a e per
pe
atto tra vivi risulta ulteriormente arricchita
dal fatto che tutte le ipotesi che abbiamo
sopra delineato potrebbero verificarsi
PRIMA o DOPO il matrimonio.
ti
i
NATURA GIURIDICA DEL
FONDO PATRIMONIALE
Con riguardo alla natura giuridica dell’atto
costitutivo del fondo patrimoniale, in
dottrina sono stati espressi vari
orientamenti
orientamenti.
La giurisprudenza, che si è
pronunciata
i t più
iù volte
lt sull punto
t in
i
materia di revocatoria,
revocatoria è unanime
nell'attribuire all'atto costitutivo
del fondo patrimoniale la natura
di atto di liberalità o di atto a
titolo g
gratuito.
gratuito.
Cassazione, Sez. III, 17 g
gennaio 2007 n.
966,, ha affermato:
966
• - che l'atto costitutivo del fondo patrimoniale,
anche quando proviene da entrambi i coniugi,
coniugi è
un atto a titolo gratuito, stante l'assenza di una
corrispondente attribuzione in favore dei
disponenti;
• - che la costituzione del fondo patrimoniale non
può
ò considerarsi
d
integrare l'adempimento
l' d
di
d un
dovere giuridico atteso che non è obbligatoria
per legge;
• - che pertanto ai fini dell'esperimento dell'azione
revocatoria sono necessarie e sufficienti le
condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c.
Di recente Cassazione civ., Sez. VI – 3
O di
Ordinanza
12 dicembre
di
b 2012,
2012 n.
22878,, ha ribadito che “è pacifico nella
22878
giurisprudenza
i i
d
di questa
t Corte
C t che
h l’atto
l’ tt di
costituzione di fondo patrimoniale, anche
quando
d è posto
t iin essere d
daglili stessi
t i
coniugi, costituisce negozio a titolo
gratuito che
h può
ò essere dichiarato
d h
inefficace nei confronti del creditore,
qualora ricorrano le condizioni di cui
all’art. 2901 c.c., n. 1 (confr.
(confr. Cass. Civ.
18 ottobre 2011, n. 21492; Cass. Civ.
7 ottobre 2008,, n. 24757).
24757)).
In dottrina sono state sostenute varie tesi:
Una prima tesi, autorevolmente sostenuta dal prof. Giovanni Gabrielli,
nega che il fondo patrimoniale costituisca un tipo negoziale
autonomo ed unitario. La funzione destinatoria, che caratterizza il
fondo patrimoniale, si inserirebbe in schemi causali diversi, senza
snaturarli.
snaturarli
In questa prospettiva, la funzione destinatoria caratterizza in modo
esclusivo l’istituto del fondo patrimoniale solo quando manca del
tutto un effetto traslativo,
traslativo e cioè se i beni costituiti in fondo
patrimoniale appartengono ad entrambi i coniugi, in comunione
legale od ordinaria, e quindi la costituzione del fondo comporta solo
un mutamento della condizione giuridica dei beni, sui quali viene
i
i
l di destinazione
d i
i
h caratterizza
i
f d
impresso
il vincolo
che
il fondo
patrimoniale.
Si tratta comunque di un atto di disposizione, da considerare, ai fini
dell esperimento dell’azione
dell azione revocatoria da parte dei creditori
creditori, come
dell’esperimento
posto in essere a titolo gratuito (così come la giurisprudenza unanime
ritiene).
Sempre secondo la tesi del prof. Gabrielli, quando sono
costituiti in fondo patrimoniale beni di uno solo dei
coniugi o di un terzo, l’atto dispositivo deve essere fatto
rientrare tra gli atti a titolo gratuito, e si dovrà parlare di
donazione modale,
modale costituendo il vincolo di destinazione
impresso al bene un modus apposto alla donazione.
Da questa assimilazione deriva l’applicabilità della disciplina
in materia di donazione in quanto compatibile.
compatibile
Così, ad esempio devono ritenersi applicabili, oltre alle
norme in materia di revocatoria:
• gli articoli 797 e 798 c.c. in materia di garanzie;
• le norme a tutela dei diritti dei legittimari;
• la norma di cui all’art. 805 c.c. in materia di irrevocabilità
per ingratitudine e per sopravvenienza di figli (l’art. 805
non contiene l’espressione
l’esp essione “f
“futuro”
t o” mat
matrimonio).
imonio)
Anche altri autori distinguono il negozio
costitutivo del fondo patrimoniale,
caratterizzato unicamente dalla funzione
destinatoria (e quindi dal vincolo di
destinazione) da un eventuale altro
destinazione),
negozio traslativo, oneroso o gratuito,
collegato al primo.
primo
In dottrina si è anche cercato di
individuare nel fondo patrimoniale un tipo
g
negoziale
autonomo,, caratterizzato dalla
funzione destinatoria, alla quale, in questa
prospettiva,
p
p
, viene attribuito valore
preminente rispetto alla funzione
traslativa, che potrebbe anche non essere
presente.
Il fondo patrimoniale sarebbe quindi un
autonomo tipo negoziale, a funzione
destinatoria--attributiva necessaria e
destinatoria
funzione traslativa eventuale.
Non è possibile prendere in esame tutte le
opinioni espresse sul punto.
Mi limito a ricordare solo che, assimilando l’atto
costitutivo del fondo patrimoniale all’atto
è stato anche chi
costitutivo di una fondazione, c’è
ha messo in relazione l’atto costitutivo del fondo
patrimoniale,
patrimoniale con cui viene creato il vincolo,
vincolo con
l’atto costitutivo della fondazione, e l’atto
attributivo del diritto sui beni con ll’atto
atto con il
quale vengono trasferiti alla fondazione i beni
che costituiscono il patrimonio della stessa (cd.
Atto di dotazione).
Alcune ipotesi:
a) I coniugi Tizio e Caia acquistano un immobile e
(contestualmente)
(
t t l
t ) llo costituiscono
tit i
iin fondo
f d
patrimoniale.
b) Tizio costituisce in fondo patrimoniale un
immobile di sua proprietà, destinandolo a far
g della famiglia
g del figlio
g Mevio,
fronte ai bisogni
coniugato con Caia, e attribuendo la proprietà
à
dei beni ai nipoti Sempronio e Filana, figli di
Mevio e Caia
Caia.
c) Sempronio costituisce in fondo patrimoniale un
immobile di sua proprietà, destinandolo a far
fronte ai bisogni della famiglia dei coniugi Tizio
e Caia, i quali versano un corrispettivo a
Sempronio a fronte di tale costituzione
costituzione.
Facendo presente che l’ipotesi della
costituzione del fondo p
patrimoniale da
parte di un terzo è da alcuni considerata
“un caso di scuola”,, in conclusione
occorre tenere presente che dal punto di
vista del notaio nel caso di costituzione del
fondo patrimoniale per atto tra vivi è bene
fare sempre e comunque intervenire
all’atto costitutivo del fondo patrimoniale
entrambi i coniugi, anche quando il bene
che viene costituito in fondo patrimoniale
appartiene ad uno solo dei coniugi
coniugi.
LA COSTITUZIONE PER TESTAMENTO
La legge prevede che un terzo possa
costituire un fondo patrimoniale
anche per testamento.
D ll’ t 171 c.c. sii ricava
Dall’art.
i
che
h invece
i
il
fondo p
patrimoniale non può
p essere
costituito per testamento da un
coniuge.
coniuge
Legato
L
t o ((anche)
h ) eredità?
dità?
La dottrina è unanime nel ritenere che la
costituzione del fondo patrimoniale per
testamento possa avvenire a titolo di legato.
Di
Diversità
ità di opinioni
i i i sono state
t t espresse invece
i
con riguardo alla possibilità che la costituzione
d l fondo
f d patrimoniale
ti
i l possa derivare
d i
d una
del
da
disposizione a titolo universale (istituzione
d’ d )
d’erede).
Disposizioni a titolo universale e a
titolo particolare.
particolare L
L’institutio
institutio ex re
certa.
Sono disposizioni a titolo universale quelle che
comprendono l’universalità dei beni del testatore o una
loro quota.
quota Sono a titolo particolare tutte le altre
disposizioni.
Tuttavia l’indicazione di singoli beni o di un complesso di
beni non esclude che la disposizione sia a titolo
universale, quando risulta che detti beni sono stati
attribuiti come quota del patrimonio (art. 588 c.c.).
-
Caratteristiche dell’institutio ex re certa:
lascito di beni determinati in funzione di una quota del
patrimonio;
la quota ereditaria viene determinata dopo l’apertura
d ll successione.
della
i
Alcuni autori limitano la ammissibilità di una
costituzione di fondo patrimoniale mediante una
disposizione a titolo universale all’ipotesi della
istitutio ex re certa, argomentando sulla base
della necessaria determinatezza dei beni che
vengono costituiti in fondo patrimoniale, così
come previsto dall’art. 167 c.c.
Altri autori ritengono invece che sia sufficiente
che i beni siano determinabili,, e che,, in
mancanza di individuazione da parte del
testatore,, il fondo si costituisca su tutti i beni
rientranti tra quelli previsti dall’art. 167 c.c.
Personalmente ritengo
g preferibile
p
l’opinione che, basandosi su specifiche
norme successorie, ritiene che il fondo
patrimoniale possa costituirsi per
testamento solo attraverso un legato.
legato.
Da una serie di norme previste in materia
successoria si ricava infatti che i legatari
successoria,
sono posposti ai creditori ereditari (in
osseq io al principio
ossequio
p incipio nemo liberalis
libe alis nisi
liberatus).
Al riguardo
i
d vengono in
i considerazione:
id
i
• L’art. 514 comma 3 c.c.: “…quando la
separazione è esercitata da creditori e legatari, i
creditori sono preferiti ai legatari”;
• L’art. 495, comma 2 c.c.: “esaurito l’asse
ereditario,, i creditori rimasti insoddisfatti hanno
soltanto diritto di regresso contro i legatari,
ancorchè di cosa determinata appartenente
pp
al
testatore, nei limiti del valore del legato”
• L’art.
L art. 499, comma 2 c.c.: “ii creditori … sono
preferiti ai legatari”.
Il legato, inoltre, è soggetto ad azione di
riduzione in caso di lesione di legittima (v.
art 554 cc.c.),
art.
c ) mentre il creditore
ereditario ha il diritto generale di garanzia
su tutto
t tt il patrimonio
ti
i ereditario,
dit i secondo
d
quanto previsto dagli articoli 2740 e 2741
c.c.
ammettesse
costituzione
di fondo
Se ssi a
ettesse la
a cost
tu o e d
o do
patrimoniale attraverso una istituzione
d
erede (eventualmente ex re certa)
certa), la
d’erede
disposizione testamentaria avrebbe
ff tt e sii determinerebbero
d t
i
bb
comunque effetto,
delle situazioni che sembrano contrastare
con le finalità del fondo patrimoniale (si
pensi al potenziale
conflitto che si
p
p
verrebbe a creare tra creditori della
famiglia e creditori ereditari).
ereditari)
Se invece si configura la costituzione di
fondo patrimoniale come legato, il bene
costituito in fondo patrimoniale potrà
considerarsi vincolato a far fronte ai
bisogni della famiglia se il patrimonio
ereditario è sufficiente a soddisfare i
creditori ereditari
ereditari. Viceversa il legato non
potrà produrre i suoi effetti.
In questo modo si avrà una situazione
certa, a beneficio sia dei creditori ereditari,
sia dei coniugi,
coni gi sia dei loro
lo o creditori.
c edito i
Disposizione testamentaria e
costituzione del fondo patrimoniale
Altro problema è stabilire il rapporto tra la
di
disposizione
i i
testamentaria
i e la
l
costituzione del fondo patrimoniale.
p
Al riguardo
i
d sii possono dare
d
varie
i ipotesi.
i t i
A) Il testatore dispone a favore dei coniugi con l’onere o
sotto condizione sospensiva di costituire i beni in fondo
patrimoniale.
A ben vedere questa ipotesi non rientra in quella
contemplata dall’art. 167 c.c., in quanto si deve
ritenere che non vi sia alcun bisogno di una norma
espressa per ammettere una tale disposizione
testamentaria. Si tratta semplicemente di fare
applicazione dei principi generali in materia
successoria,
i ed
d in
i particolare
ti l
di onere e di condizione
di i
(con particolare riguardo alla disciplina in materia di
inadempimento
dell’onere e di mancato avveramento
p
della condizione). In questo caso però il fondo
patrimoniale si costituirà per atto tra vivi, a seguito
della convenzione matrimoniale,
matrimoniale che dovrà essere
stipulata in adempimento dell’onere o ai fini
dell’avveramento della condizione.
B) Il testatore costituisce direttamente i beni in
fondo patrimoniale destinandoli a far fronte ai
bisogni della famiglia.
Secondo alcuni autori
autori, anche in questo caso il
fondo non si potrebbe costituire solo per
effetto della disposizione testamentaria
testamentaria, ed in
applicazione della disciplina successoria, ma
sarebbe in ogni caso necessaria anche una
convenzione matrimoniale, con la quale i
coniugi danno vita al fondo patrimoniale.
patrimoniale
In questa prospettiva,
prospettiva la differenza tra i due casi
presi in esame, sarebbe la seguente:
- nell caso di disposizione
di
i i
sottoposta
tt
t a
condizione o gravata da onere, “parte
costituente”
tit
t ” sarebbero
bb
i coniugi
i i ed
d
eventualmente il terzo onerato (erede o
l
legatario),
t i ) se diverso
di
dai
d i coniugi;
i i
- nel caso di costituzione “diretta” “parte
costituente” del fondo patrimoniale
sarebbe, oltre ai coniugi, anche il testatore.
Se si aderisce a questa impostazione
impostazione,
anche in caso di fondo patrimoniale
tit it per testamento,
t t
t lla costituzione
tit i
costituito
del fondo alla fine ha luogo sempre per
effetto di una convenzione matrimoniale,
che potrà essere poi modificata con il
consenso di tutte le persone che ne sono
state parti
parti, o dei loro eredi (art
(art. 163
comma 1 c.c.).
Vi è da dire peraltro che una consistente
parte della dottrina, facendo leva sulla
disposizione dell
dell’art.
art. 167 c.c., che richiede
l’accettazione dei coniugi solo per il
perfezionamento della costituzione di
fondo patrimoniale effettuata dal terzo per
atto tra vivi,
vivi ritiene che il fondo
patrimoniale costituito per testamento su
beni determinati costituisca un legato che
si acquista, come di regola, senza bisogno
di accettazione,
accettazione salva la facoltà di
rinunciare (art. 649 c.c.).
Un ulteriore argomento a favore della tesi
dell’immediata
dell immediata efficacia del legato di un bene in
fondo patrimoniale è l’ultimo comma dell’articolo
2647 c.c.,, il quale
q
prevede:”La
p
trascrizione del
vincolo derivante dal fondo patrimoniale
costituito per testamento deve essere eseguita
d’ufficio
d ufficio dal conservatore contemporaneamente
alla trascrizione dell’acquisto a causa di morte.”
(secondo coloro che richiedono, ai fini dell’efficacia
del vincolo,, la stipula
p
di una convenzione
matrimoniale con la quale i coniugi accettano la
disposizione testamentaria, il conservatore
dovrebbe trascrivere il vincolo,
vincolo evidenziando
l’esistenza di una condizione sospensiva
((l’accettazione dei coniugi)).
g ))
Una volta accolta la p
prospettiva
della
p
costituzione immediata ci si chiede se per
g
rinunciare al legato
occorra il consenso di
entrambi i coniugi.
Appare preferibile la tesi positiva, in
considerazione del fatto che, se si considera il
bene già costituito in fondo patrimoniale, ai
sensi dell’art. 168 le regole di amministrazione
sono quelle previste in materia di comunione
legale e quindi, trattandosi di un atto di
straordinaria amministrazione, è richiesto il
consenso di entrambi i coniugi (art. 180 c.c.)
IPOTESI DI FORMULA
Lascio a titolo di legato a mio nipote
M i figlio
Mevio,
fi li di mia
i figlia
fi li Caia,
C i la
l proprietà
i tà
della casa di abitazione in Bassano del
Grappa, Via …, con tutte le relative
pertinenze, costituendola in fondo
patrimoniale per far fronte ai bisogni della
famiglia di mia figlia Caia e di suo marito
Sempronio.
LA PUBBLICITA’
PUBBLICITA DEL FONDO
PATRIMONIALE
Con riguardo alla pubblicità del fondo
patrimoniale,, le norme che vengono
p
g
in
considerazione sono essenzialmente:
• l'art. 162, comma 4 c.c., il quale prevede:"le
convenzioni
i i matrimoniali
ti
i li non possono essere
opposte a terzi quando a margine dell'atto di
matrimonio non risultano annotati la data del
contratto, il notaio rogante e le generalità dei
contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo
comma (vale
( l a dire
di la
l separazione
i
dei
d i beni
b i
scelta al momento del matrimonio, ndr)";
• l'art
l art. 2647 c.c.,
c c il quale prevede: "Devono
Devono
essere trascritti, se hanno per oggetto
b i immobili,
beni
i
bili la
l costituzione
tit i
del
d l fondo
f d
patrimoniale, ...., a carico ... dei coniugi
titolari del fondo patrimoniale, ...;
• ll'art
art. 2685 c.c.,
c c il quale,
quale con riguardo ai
beni mobili registrati, prevede che si
asc i e e anche il fondo
debba ttrascrivere
patrimoniale avente ad oggetto beni
mobili registrati, e che "la trascrizione ha
gli
g effetti stabiliti per
p i beni immobili";;
• l'art. 163 c.c., il quale prevede che anche le modifiche alle
•
•
convenzioni matrimoniali abbiano effetto rispetto ai terzi
solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto di
matrimonio;
l'art. 3434-bis disp. att. c.c., il quale prevede che "il notaio
rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data del
matrimonio o dalla data dell
dell'atto
atto pubblico di modifica delle
convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione nel caso
previsto dal secondo comma dell'art. 163 del codice,
richiedere
i hi d
l'annotazione
l'
t i
a margine
i dell'atto
d ll' tt di matrimonio
ti
i
della convenzione matrimoniale E (ndr) dell'atto di
modifica della stessa";;
l'art. 69 del d.p.r. 3 novembre 2000 (Revisione e
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), il quale
prevede
a margine
d l'annotazione
l'
t i
i dell'atto
d ll' tt di matrimonio,
ti
i
tra l'altro, delle convenzioni matrimoniali e delle relative
modificazioni.
Con riguardo
g
al fondo patrimoniale
p
sono quindi previste due forme di
pubblicità:
bbli ità
• 1) ll'annotazione
annotazione a margine dell
dell'atto
atto di
matrimonio;
• 2) la trascrizione a carico dei coniugi.
COORDINAMENTO TRA LE DUE
FORME DI PUBBLICITA’
Naturalmente è bene precisare che il
problema che stiamo esaminando riguarda
la pubblicità del vincolo di destinazione
patrimoniale e non
conseguente al fondo patrimoniale,
dell'eventuale atto traslativo che sia ad
esso collegato.
Così, nel caso in cui Tizio ((terzo)) disponga
p g dei
propri beni, destinandoli a far fronte ai bisogni
della famiglia di Sempronio e Mevia, trasferendo
la proprietà dei beni a Sempronio e Mevia stessi,
stessi
ovvero senza nulla prevedere in ordine alla
titolarità dei beni (v. art. 168 c.c.), occorre
d
distinguere
l'effetto
l' ff
traslativo,
l
che
h deve
d
essere
pubblicizzato ai sensi dell'art. 2643 c.c., e per gli
effetti di cui all
all'art
art. 2644 c.c.
c c (e che non
necessita di alcuna pubblicità ai sensi dell'art.
162 c.c.), e l'effetto destinatorio, conseguente
ll costituzione
i i
d l fondo
f d patrimoniale,
i
i l che
h deve
d
alla
del
essere pubblicizzato da una lato ai sensi dell'art.
162 comma 4 c.c.
162,
c c e dall'altro
dall altro ai sensi dell
dell'art
art.
2647 c.c.
Esempi:
• I coniugi Tizio e Caia costituiscono in
f d patrimoniale
fondo
ti
i l un immobile,
i
bil
riservandosene la proprietà.
• I coniugi Tizio e Caia acquistano un
immobile, costituendolo (contestualmente)
in fondo patrimoniale.
Occorre tenere in considerazione che
precedentemente alla riforma del diritto di
famiglia
g l'art. 2647 c.c.,, che disciplinava
p
la
trascrizione, tra l'altro, del patrimonio familiare
((istituto del quale
q
il fondo patrimoniale
p
ha preso
p
il
posto), prevedeva espressamente, al comma 4,
che la trascrizione del p
patrimonio familiare,, come
di tutte le convenzioni di cui quella norma
prevedeva la trascrizione,, dovesse essere
p
effettuata a fini di opponibilità ai terzi del vincolo.
Con la riforma del diritto di famiglia:
- da un lato è stato soppressa la
disposizione che prevedeva che la
t asc i ione del patrimonio
trascrizione
pat imonio familiare
familia e avesse
a esse
effetti di opponibilità;
- dall’altro è stata introdotta la disposizione
q
di cui al comma 4 dell’art. 162, la quale
attribuisce all’annotazione a margine
dell’atto di matrimonio l’effetto di rendere
opponibili ai terzi le convenzioni
matrimoniali.
La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza di
legittimità ritengono che a seguito delle suddette
novità introdotte con la riforma del 1975 la
forma di pubblicità prevista dalla legge ai fini
d ll'
dell'opponibilità
ibilità aii terzi
t i delle
d ll convenzioni
i i
matrimoniali, e quindi anche del fondo
patrimoniale sia esclusivamente la annotazione
patrimoniale,
a margine dell'atto di matrimonio. In questa
prospettiva la trascrizione prevista dall'art. 2647
c.c. è "d
"degradata"
d t " a mera pubblicità
bbli ità notizia.
ti i
f tt che
h l’art.
l’ t 2915 c.c. sembri
b i in
i contrasto
t t
Il fatto
con l’efficacia di pubblicità notizia della
trascrizione del fondo patrimoniale deve
intendersi dovuto ad un difetto di
coordinamento, ad una dimenticanza del
l i l t
legislatore.
Anche se una parte rilevante della dottrina
(anche di estrazione notarile) e molte
decisioni di merito hanno cercato di
contrastare questo orientamento, la
giurisprudenza
i i
d
della
d ll Corte
C t di Cassazione
C
i
è
sempre stata univoca sul punto.
La sentenza che per prima ha esplicitamente accolto la
tesi della efficacia dichiarativa, ai fini della opponibilità ai
terzi,
a margine
t i della
d ll annotazione
t i
i dell'atto
d ll' tt di matrimonio
ti
i
del fondo patrimoniale, considerando invece la
trascrizione del vincolo prevista dall'art. 2647 c.c.
i hi
l a fini
fi i di mera pubblicitàbbli i à-notizia,
i i è la
l
richiesta
solo
pubblicità
sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, 27
novembre 1987,, n. 8824.
La Corte ha fatto proprie tutte le argomentazioni della
dottrina, sopra esposte, considerando la mancata
modificazione dell
dell'art.
art. 2915 c.c. come un difetto di
coordinamento della legge di riforma con la disciplina
anteriore (quindi l'art. 2915 c.c. deve intendersi riferito ai
vincoli di indisponibilità diversi da quelli discendenti dalla
comunione legale e dal fondo patrimoniale).
Questo orientamento è stato poi
confermato più volte dalla Corte di
Cassazione, la quale da ultimo è
intervenuta sul punto con una sentenza
delle Sezioni Unite, chiamate in causa, pur
in assenza di un contrasto
giurisprudenziale sul punto
(Cass. civ., Sez. Unite, 1313-10
10--2009,
n. 21658).
Questa sentenza, facendo proprie le stesse argomentazioni delle
precedenti pronunce di legittimità, ha ribadito che "la costituzione del
fondo patrimoniale di cui all'art. 167 c.c. - compresa tra le
convenzioni
i i matrimoniali
ti
i li secondo
d quanto
t ritenuto
it
t dalla
d ll corte
t di
merito con affermazione che non può più essere posta in discussione
- è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. circa le forme delle
convenzioni medesime
medesime, ivi incluso il terzo (quarto, ndr.) comma che
ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo
contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del
vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a
mera pubblicitàpubblicità
bbli ità-notizia
ti i (i
(inidonea
id
ad
d assicurare
i
detta
d tt opponibilità)
ibilità) e
non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile,
che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la
conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione
del fondo. Ne consegue che, in mancanza di annotazione del fondo
patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, il fondo medesimo
non è opponibile ai creditori che - come appunto nella specie abbiano
iscritto
suii beni
bbi
i itt ipoteca
i t
b i del
d l fondo
f d essendo
d irrilevante
i il
t la
l
trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni
immobili." Le argomentazioni sono quelle sopra esposte.
Sul punto occorre segnalare anche la sentenza della
Corte Costituzionale del 6 aprile 1995 n.
n 111,
111 che
ha dichiarato infondata, in riferimento agli articoli 3 e 29
Cost., la questione di legittimità costituzionale sollevata
dal Tribunale di Genova con riguardo agli articoli 162
c.c., 2647 e 2915 c.c. La Corte Costituzionale ha
osservato che la necessità di effettuare ricerche sia
presso i registri dello stato civile che presso i
registri immobiliari non costituisce un onere
eccessivamente
i
t gravoso, ed
d ha
h escluso
l
che
h
l'interpretazione della Cassazione sia in contrasto con i
principi
p
p costituzionali,, osservando anche che
l'interpretazione proposta dal Tribunale di Genova
nell'ordinanza di rimessione si risolve nel ripristino della
vecchia disciplina
disciplina, che il legislatore della riforma ha
inteso superare, apportando le modifiche citate.
Con riguardo alla posizione del notaio, occorre
peraltro
lt considerare
id
che
h una volta
lt ricevuto
i
t l'atto
l' tt
di costituzione del fondo patrimoniale, il notaio
deve provvedere nel più breve tempo possibile
ad effettuare entrambe le forme di pubblicità
previste dalla legge (art.
(art. 34 bis disp. att. c.c.
e art. 2671 c.c.),
c.c.), dovendo rispondere dei danni
causati nel caso in cui il ritardo nell'effettuazione
delle formalità sia dipeso da sua colpa. Al
riguardo vedasi Cass. Civ. Sez. III, 2727-11112012 n. 20.995,
2012,
20.995
20 995, che
h ha
h affermato
ff
t lla
responsabilità del notaio per i danni derivanti
dall’omessa
dall
omessa annotazione a margine dell
dell’atto
atto di
matrimonio.
In relazione alla annotazione a margine dell'atto
di matrimonio,
matrimonio occorre anche tenere presente
che l'efficacia della annotazione non
retroagisce
g
al momento in cui l'ufficio
competente ha ricevuto l'atto da annotare,
annotare,
ma decorre solo dal momento in cui
ll'annotazione
annotazione ha avuto luogo.
luogo
Per quanto riguarda la trascrizione, invece, l’art.
2664 c.c. fa sì che gli effetti della trascrizione si
producano a partire dal giorno della consegna
della nota e del titolo al conservatore che, dopo
aver controllato
t ll t lla regolarità
l ità della
d ll nota
t e aver
attribuito alla stessa un numero d’ordine
progressivo annuale, deve inserirla nella raccolta
delle note che costituiscono il registro particolare
delle trascrizioni.
Al riguardo occorre anche tenere presente che la
Corte di Cassazione ha ritenuto che "ilil Comune
non è responsabile per la mancata annotazione
nei registri
g
dello stato civile della costituzione di
un fondo patrimoniale perché, secondo quanto
stabilito nell'art. 1 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238,
tale funzione appartiene al Sindaco in qualità di
ufficiale di governo ed i relativi atti sono
direttamene imputabili
p
allo Stato" (Cass.
(Cass. Civ.,,
Sez. I, 2525-0303-2009, n. 7210
7210).
). Quindi
l'eventuale risarcimento del danno patito a causa
della ritardata o mancata annotazione a margine
dell'atto di matrimonio deve essere richiesto allo
Stato,, e non al Comune (salvo
(
futuri
ripensamenti della Corte).
Grazie per l’attenzione!