fondo patrimoniale - consiglio notarile dei distretti riuniti di vicenza e
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fondo patrimoniale - consiglio notarile dei distretti riuniti di vicenza e
FONDO PATRIMONIALE: LL’ATTO ATTO COSTITUTIVO E LA PUBBLICITA’ DEL FONDO Vicenza, 12 novembre 2013 Notaio Massimo Stefani Le norme Le Art. 167: 167: "ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titolil di d credito, d a far f fronte f ai bisogni b della d ll famiglia. f l La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L' L'accettazione i può ò essere fatta f con atto pubblico bbli posteriore. i La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio...". Art. 168, co. 1: 1: "la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione". P t t Pertanto: • - il fondo può essere costituito sia prima che durante (e • • • quindi dopo) il matrimonio. Tuttavia, se viene costituito prima, i la l sua efficacia ffi i è subordinata b di t alla ll condicio di i iuris i i della celebrazione del matrimonio, alla quale dovrà seguire l'annotazione della costituzione del fondo a margine i dell'atto d ll' di matrimonio, i i annotazione i che h non può ovviamente avere luogo prima; - esso può essere costituito per atto pubblico (e quindi per atto tra vivi) da ciascuno o da ambedue i coniugi, o anche da un terzo; - il terzo può costituire il fondo anche per testamento; - i coniugi, invece, non possono costituire il fondo per testamento. IL FONDO PATRIMONIALE COME PATRIMONIO SEPARATO Ciò che caratterizza il fondo patrimoniale è il vincolo di destinazione. Secondo la dottrina dominante il fondo patrimoniale una ipotesi ti i l costituisce tit i i t i di patrimonio separato. Si tratta di un complesso di beni che, all’interno del patrimonio complessivo di uno stesso soggetto si distacca dal resto dei beni in forza d l vincolo del i l di destinazione. d ti i Anche secondo la giurisprudenza il f d patrimoniale fondo ti i l costituisce tit i una ipotesi di patrimonio separato “Con Con il fondo patrimoniale una parte del patrimonio del soggetto si distacca dal resto ma continua ad appartenere alla stessa persona (fenomeno del patrimonio i i separato). ) Diversamente i dal d l patrimonio autonomo, non viene quindi creato nessun nuovo soggetto giuridico dotato di autonomia patrimoniale (perfetta od imperfetta che sia) cui rivolgere la prestazione del debitore” (Cass. Civ., Sez. V, 6 giugno 2002, n. 8162). 8162). CONSEGUENZE DEL VINCOLO DI DESTINAZIONE • - obbligo dei coniugi di utilizzare i beni ed i frutti per i bisogni della famiglia, famiglia e quindi divieto di distrarre detti beni dallo scopo al quale sono stati destinati; • - limitazione al soddisfacimento dei creditori, che ddi f i suii beni b i facenti f ti parte t del d l possono soddisfarsi fondo e sui loro frutti solo se non conoscevano che h il credito dit era stato t t contratto t tt per scopii estranei ai bisogni della famiglia. IL FONDO COME REGIME PATRIMONIALE Una parte della dottrina ritiene che il fondo patrimoniale consista unicamente in un vincolo su beni determinati, e quindi nega che il fondo patrimoniale costituisca un regime patrimoniale autonomo, in quanto, avendo ad oggetto beni determinati esso si trova sempre a coesistere determinati, con un altro "regime patrimoniale" principale (comunione legale, legale separazione dei beni o comunione convenzionale). Altra parte della dottrina afferma invece che il fondo patrimoniale, patrimoniale pur non essendo un regime patrimoniale alternativo agli altri regimi patrimoniali generali, generali è pur esso un "regime patrimoniale", patrimoniale", in quanto, sia pur con riguardo a beni determinati, esso rappresenta comunque un insieme di norme programmatiche. ti h C Conseguenza del d l fatto f tt che h il fondo f d patrimoniale costituisca un "regime regime patrimoniale“ Il fondo p patrimoniale è soggetto gg ad essere costituito e modificato attraverso lo strumento della i i i l . convenzione matrimoniale matrimoniale. Ciò significa g che è richiesta la forma dell’atto pubblico con la presenza dei testimoni (art. 48 l.n.) Comunque anche la maggior parte di coloro che negano che il fondo patrimoniale costituisca un regime patrimoniale della famiglia g ritengono che per la costituzione del fondo patrimoniale debba essere rispettata la forma richiesta per le convenzioni matrimoniali. La giurisprudenza di legittimità ritiene in ogni caso che il fondo patrimoniale rientri nell'area delle convenzioni matrimoniali. Così espressamente Cass. sez. I, 5 aprile 2007, 8.610: 8.610: "la la costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 c.c., e comportante un limite alla disponibilità di determinati beni con vincolo di destinazione per fronteggiare i bisogni familiari, va compresa tra le convenzioni matrimoniali". matrimoniali STRUTTURA E FUNZIONE Il fondo patrimoniale ha innanzitutto una funzione destinatoria, destinatoria, che è sempre presente Accanto ad essa la legge prevede che presente. eventualmente vi sia anche una funzione traslativa.. traslativa Così l'art. 168 prevede che "la proprietà dei beni tit ti il fondo f d patrimoniale ti i l spetta tt ad d costituenti entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente di t stabilito t bilit nell'atto ll' tt di costituzione". costituzione ". La legge pertanto configura l'effetto l effetto traslativo in capo ad entrambi i coniugi come effetto naturale della costituzione del fondo patrimoniale, vale a dire che se l'atto costitutivo tit ti nulla ll prevede d all riguardo, i d l'effetto l' ff tt traslativo a favore dei coniugi si verifica. E' ovvio che in realtà sarà alquanto opportuno che l'atto l atto costitutivo regoli espressamente questo aspetto. STRUTTURA DEL FONDO PATRIMONIALE COSTITUITO PER ATTO TRA VIVI L’art. 167, comma 2 c.c. prevede che "la costituzione del fondo p patrimoniale per p atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi“. S Secondo d alcuni l i autori, t i poichè i hè la l legge l richiede i hi d espressamente l'accettazione da parte dei coniugi solo nella costituzione da parte di un terzo, al contrario nessuna accettazione sarebbe richiesta quando a costituire il fondo patrimoniale ti i l sia i uno dei d i coniugi, i i quindi i di in i tal t l caso l’atto costitutivo sarebbe un atto unilaterale. Appare l'orientamento ppa prevalente p a o a o che ritiene che il consenso di entrambi i coniugi sia in ogni caso necessario, necessario dovendosi far rientrare l'atto costit ti o di fondo pat imoniale tra t a le costitutivo patrimoniale convenzioni matrimoniali. Dal punto di vista notarile è ovviamente comunque sempre opportuno fare intervenire nell’atto costitutivo tit ti entrambi t bi i coniugi. i i Da segnalare che vi sono alcune massime di t d ll Corte C t di Cassazione, C i h sentenze delle che statuiscono che in tema di azione revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale, “legittimato passivo è anche il coniuge non stipulante”” (Cass. stipulante (Cass. civ. Sez. I, 1313-0707-2006, n 15917) 15917 ) oppure opp e che “la legittimazione legittima ione n. 15917), ), passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se ll’atto atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi”, o addirittura (altra massima della stessa sentenza) che “la legittimazione passiva spetta coniugi ancorchè la stipula sia ad entrambi i coniugi, avvenuta tramite l’intervento di uno solo di essi” essi” ((Cass. Cass. civ. Sez. I, 27 27--01 01--2012, n. 1242). 1242 ). Queste massime potrebbero far pensare che la Cassazione accolga l’opinione secondo la quale il fondo patrimoniale può essere costituito da un solo unilateralmente, l coniuge i il t l t senza che h l’altro l’ lt intervenga all’atto costitutivo. integ ale delle sentenze, senten e ci si Leggendo il testo integrale rende conto che in tutti i casi presi in esame dalle suddette sentenze in realtà il fondo patrimoniale era stato costituito con l’intervento di entrambi i coniugi, e che la Corte, riferendosi alla stipula dell’atto da parte di uno solo dei coniugi, g intendeva far riferimento al fatto che i beni costituiti in fondo patrimoniale appartenevano ad uno solo dei coniugi. Addirittura l’ultima sentenza citata (Cass. (Cass. civ. 27--01 01--2012 2012)) sembra i Sez. S II, 27 b accogliere espressamente la tesi (opposta) della necessaria bilateralità dell’atto costitutivo del fondo, laddove afferma espressamente la “necessità del coniugi ndr) consenso di entrambi (i coniugi, sia per la costituzione del fondo che per l’alienazione l’ li i dei d i beni b i che h ne fanno parte”. Dal strutturale a punto pu to di d vista sta st uttu a e l’atto atto costitutivo di fondo patrimoniale può assumere una notevole varietà di aspetti aspetti, in relazione: • al soggetto costituente; • alla contestuale presenza o meno di un effetto traslativo; d ti t i di tale t l eventuale t l effetto ff tt • all destinatario traslativo; • al tempo della costituzione. A) In caso di costituzione del fondo patrimoniale da parte di uno dei coniugi coniugi,, pieno proprietario del bene, egli potrebbe: • riservarsi la proprietà; • trasferire l'intera proprietà al coniuge; p • costituire il bene in fondo patrimoniale attribuendo la proprietà ad entrambi i coniugi, e quindi trasferendo la metà della proprietà del bene all’altro coniuge (effetto naturale nel silenzio del titolo); • costituire ill bene b in fondo f d patrimoniale l trasferendo la proprietà ad un terzo. B) In caso di costituzione del fondo patrimoniale da parte di entrambi i coniugi,, pieni proprietari del bene in comunione coniugi legale od ordinaria, essi potrebbero: • attribuire la pproprietà p ad uno solo di essi. Nel caso in cui il bene faccia parte della comunione legale g tra i coniugi, g , a mio avviso si deve ritenere che l’attribuzione della proprietà ad uno solo dei coniugi g comporti p necessariamente,, quale q presupposto ll’l’estromissione estromissione del bene dalla comunione legale;; legale • attribuire la proprietà ad un terzo; • riservare in capo ad entrambi la proprietà dei b i costituiti tit iti in i fondo f d patrimoniale. ti i l beni In questo caso occorre distinguere: - se i beni b i costituiti tit iti in i fondo f d patrimoniale ti i l fanno f parte della comunione legale o spettano ai coniugi in quote uguali, anche nel silenzio del titolo, non vi sarà alcun effetto traslativo; p - se i beni costituiti in fondo ppatrimoniale spettano ad entrambi i coniugi in comunione ordinaria per quote diseguali, l’atto costitutivo comporterà anche (come effetto naturale nel silenzio del titolo) il trasferimento di una quota dei beni da un coniuge g all’altro (salvo che i coniugi g espressamente non si riservino la l proprietà à dei d beni nelle quote a ciascuno spettanti). di cost costituzione del fondo C) In caso d tu o e de o do patrimoniale per atto tra vivi da parte di un terzo terzo, pieno proprietario del bene bene, egli potrebbe: à • riservarsi la proprietà; • trasferire la proprietà ad entrambi i coniugi (effetto naturale nel silenzio del titolo); • trasferire l'intera proprietà ad uno solo dei coniugi; • trasferire la proprietà ad un terzo terzo. Ci si è chiesti se terzo possa essere anche un figlio dei coniugi (che non può dirsi estraneo rispetto alla famiglia). Uno studio del C.N.N. ha preso in esame l questione, la ti concludendo l d d nell senso che h terzo può essere anche un figlio dei coniugi (C.N.N. - Quesito 119/2008 dell’11 aprile 2008). La complessità strutturale della costituzione cos u o e del de fondo o do patrimoniale pa o a e per pe atto tra vivi risulta ulteriormente arricchita dal fatto che tutte le ipotesi che abbiamo sopra delineato potrebbero verificarsi PRIMA o DOPO il matrimonio. ti i NATURA GIURIDICA DEL FONDO PATRIMONIALE Con riguardo alla natura giuridica dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, in dottrina sono stati espressi vari orientamenti orientamenti. La giurisprudenza, che si è pronunciata i t più iù volte lt sull punto t in i materia di revocatoria, revocatoria è unanime nell'attribuire all'atto costitutivo del fondo patrimoniale la natura di atto di liberalità o di atto a titolo g gratuito. gratuito. Cassazione, Sez. III, 17 g gennaio 2007 n. 966,, ha affermato: 966 • - che l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, coniugi è un atto a titolo gratuito, stante l'assenza di una corrispondente attribuzione in favore dei disponenti; • - che la costituzione del fondo patrimoniale non può ò considerarsi d integrare l'adempimento l' d di d un dovere giuridico atteso che non è obbligatoria per legge; • - che pertanto ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria sono necessarie e sufficienti le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c. Di recente Cassazione civ., Sez. VI – 3 O di Ordinanza 12 dicembre di b 2012, 2012 n. 22878,, ha ribadito che “è pacifico nella 22878 giurisprudenza i i d di questa t Corte C t che h l’atto l’ tt di costituzione di fondo patrimoniale, anche quando d è posto t iin essere d daglili stessi t i coniugi, costituisce negozio a titolo gratuito che h può ò essere dichiarato d h inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 2901 c.c., n. 1 (confr. (confr. Cass. Civ. 18 ottobre 2011, n. 21492; Cass. Civ. 7 ottobre 2008,, n. 24757). 24757)). In dottrina sono state sostenute varie tesi: Una prima tesi, autorevolmente sostenuta dal prof. Giovanni Gabrielli, nega che il fondo patrimoniale costituisca un tipo negoziale autonomo ed unitario. La funzione destinatoria, che caratterizza il fondo patrimoniale, si inserirebbe in schemi causali diversi, senza snaturarli. snaturarli In questa prospettiva, la funzione destinatoria caratterizza in modo esclusivo l’istituto del fondo patrimoniale solo quando manca del tutto un effetto traslativo, traslativo e cioè se i beni costituiti in fondo patrimoniale appartengono ad entrambi i coniugi, in comunione legale od ordinaria, e quindi la costituzione del fondo comporta solo un mutamento della condizione giuridica dei beni, sui quali viene i i l di destinazione d i i h caratterizza i f d impresso il vincolo che il fondo patrimoniale. Si tratta comunque di un atto di disposizione, da considerare, ai fini dell esperimento dell’azione dell azione revocatoria da parte dei creditori creditori, come dell’esperimento posto in essere a titolo gratuito (così come la giurisprudenza unanime ritiene). Sempre secondo la tesi del prof. Gabrielli, quando sono costituiti in fondo patrimoniale beni di uno solo dei coniugi o di un terzo, l’atto dispositivo deve essere fatto rientrare tra gli atti a titolo gratuito, e si dovrà parlare di donazione modale, modale costituendo il vincolo di destinazione impresso al bene un modus apposto alla donazione. Da questa assimilazione deriva l’applicabilità della disciplina in materia di donazione in quanto compatibile. compatibile Così, ad esempio devono ritenersi applicabili, oltre alle norme in materia di revocatoria: • gli articoli 797 e 798 c.c. in materia di garanzie; • le norme a tutela dei diritti dei legittimari; • la norma di cui all’art. 805 c.c. in materia di irrevocabilità per ingratitudine e per sopravvenienza di figli (l’art. 805 non contiene l’espressione l’esp essione “f “futuro” t o” mat matrimonio). imonio) Anche altri autori distinguono il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, caratterizzato unicamente dalla funzione destinatoria (e quindi dal vincolo di destinazione) da un eventuale altro destinazione), negozio traslativo, oneroso o gratuito, collegato al primo. primo In dottrina si è anche cercato di individuare nel fondo patrimoniale un tipo g negoziale autonomo,, caratterizzato dalla funzione destinatoria, alla quale, in questa prospettiva, p p , viene attribuito valore preminente rispetto alla funzione traslativa, che potrebbe anche non essere presente. Il fondo patrimoniale sarebbe quindi un autonomo tipo negoziale, a funzione destinatoria--attributiva necessaria e destinatoria funzione traslativa eventuale. Non è possibile prendere in esame tutte le opinioni espresse sul punto. Mi limito a ricordare solo che, assimilando l’atto costitutivo del fondo patrimoniale all’atto è stato anche chi costitutivo di una fondazione, c’è ha messo in relazione l’atto costitutivo del fondo patrimoniale, patrimoniale con cui viene creato il vincolo, vincolo con l’atto costitutivo della fondazione, e l’atto attributivo del diritto sui beni con ll’atto atto con il quale vengono trasferiti alla fondazione i beni che costituiscono il patrimonio della stessa (cd. Atto di dotazione). Alcune ipotesi: a) I coniugi Tizio e Caia acquistano un immobile e (contestualmente) ( t t l t ) llo costituiscono tit i iin fondo f d patrimoniale. b) Tizio costituisce in fondo patrimoniale un immobile di sua proprietà, destinandolo a far g della famiglia g del figlio g Mevio, fronte ai bisogni coniugato con Caia, e attribuendo la proprietà à dei beni ai nipoti Sempronio e Filana, figli di Mevio e Caia Caia. c) Sempronio costituisce in fondo patrimoniale un immobile di sua proprietà, destinandolo a far fronte ai bisogni della famiglia dei coniugi Tizio e Caia, i quali versano un corrispettivo a Sempronio a fronte di tale costituzione costituzione. Facendo presente che l’ipotesi della costituzione del fondo p patrimoniale da parte di un terzo è da alcuni considerata “un caso di scuola”,, in conclusione occorre tenere presente che dal punto di vista del notaio nel caso di costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi è bene fare sempre e comunque intervenire all’atto costitutivo del fondo patrimoniale entrambi i coniugi, anche quando il bene che viene costituito in fondo patrimoniale appartiene ad uno solo dei coniugi coniugi. LA COSTITUZIONE PER TESTAMENTO La legge prevede che un terzo possa costituire un fondo patrimoniale anche per testamento. D ll’ t 171 c.c. sii ricava Dall’art. i che h invece i il fondo p patrimoniale non può p essere costituito per testamento da un coniuge. coniuge Legato L t o ((anche) h ) eredità? dità? La dottrina è unanime nel ritenere che la costituzione del fondo patrimoniale per testamento possa avvenire a titolo di legato. Di Diversità ità di opinioni i i i sono state t t espresse invece i con riguardo alla possibilità che la costituzione d l fondo f d patrimoniale ti i l possa derivare d i d una del da disposizione a titolo universale (istituzione d’ d ) d’erede). Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare. particolare L L’institutio institutio ex re certa. Sono disposizioni a titolo universale quelle che comprendono l’universalità dei beni del testatore o una loro quota. quota Sono a titolo particolare tutte le altre disposizioni. Tuttavia l’indicazione di singoli beni o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che detti beni sono stati attribuiti come quota del patrimonio (art. 588 c.c.). - Caratteristiche dell’institutio ex re certa: lascito di beni determinati in funzione di una quota del patrimonio; la quota ereditaria viene determinata dopo l’apertura d ll successione. della i Alcuni autori limitano la ammissibilità di una costituzione di fondo patrimoniale mediante una disposizione a titolo universale all’ipotesi della istitutio ex re certa, argomentando sulla base della necessaria determinatezza dei beni che vengono costituiti in fondo patrimoniale, così come previsto dall’art. 167 c.c. Altri autori ritengono invece che sia sufficiente che i beni siano determinabili,, e che,, in mancanza di individuazione da parte del testatore,, il fondo si costituisca su tutti i beni rientranti tra quelli previsti dall’art. 167 c.c. Personalmente ritengo g preferibile p l’opinione che, basandosi su specifiche norme successorie, ritiene che il fondo patrimoniale possa costituirsi per testamento solo attraverso un legato. legato. Da una serie di norme previste in materia successoria si ricava infatti che i legatari successoria, sono posposti ai creditori ereditari (in osseq io al principio ossequio p incipio nemo liberalis libe alis nisi liberatus). Al riguardo i d vengono in i considerazione: id i • L’art. 514 comma 3 c.c.: “…quando la separazione è esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari”; • L’art. 495, comma 2 c.c.: “esaurito l’asse ereditario,, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorchè di cosa determinata appartenente pp al testatore, nei limiti del valore del legato” • L’art. L art. 499, comma 2 c.c.: “ii creditori … sono preferiti ai legatari”. Il legato, inoltre, è soggetto ad azione di riduzione in caso di lesione di legittima (v. art 554 cc.c.), art. c ) mentre il creditore ereditario ha il diritto generale di garanzia su tutto t tt il patrimonio ti i ereditario, dit i secondo d quanto previsto dagli articoli 2740 e 2741 c.c. ammettesse costituzione di fondo Se ssi a ettesse la a cost tu o e d o do patrimoniale attraverso una istituzione d erede (eventualmente ex re certa) certa), la d’erede disposizione testamentaria avrebbe ff tt e sii determinerebbero d t i bb comunque effetto, delle situazioni che sembrano contrastare con le finalità del fondo patrimoniale (si pensi al potenziale conflitto che si p p verrebbe a creare tra creditori della famiglia e creditori ereditari). ereditari) Se invece si configura la costituzione di fondo patrimoniale come legato, il bene costituito in fondo patrimoniale potrà considerarsi vincolato a far fronte ai bisogni della famiglia se il patrimonio ereditario è sufficiente a soddisfare i creditori ereditari ereditari. Viceversa il legato non potrà produrre i suoi effetti. In questo modo si avrà una situazione certa, a beneficio sia dei creditori ereditari, sia dei coniugi, coni gi sia dei loro lo o creditori. c edito i Disposizione testamentaria e costituzione del fondo patrimoniale Altro problema è stabilire il rapporto tra la di disposizione i i testamentaria i e la l costituzione del fondo patrimoniale. p Al riguardo i d sii possono dare d varie i ipotesi. i t i A) Il testatore dispone a favore dei coniugi con l’onere o sotto condizione sospensiva di costituire i beni in fondo patrimoniale. A ben vedere questa ipotesi non rientra in quella contemplata dall’art. 167 c.c., in quanto si deve ritenere che non vi sia alcun bisogno di una norma espressa per ammettere una tale disposizione testamentaria. Si tratta semplicemente di fare applicazione dei principi generali in materia successoria, i ed d in i particolare ti l di onere e di condizione di i (con particolare riguardo alla disciplina in materia di inadempimento dell’onere e di mancato avveramento p della condizione). In questo caso però il fondo patrimoniale si costituirà per atto tra vivi, a seguito della convenzione matrimoniale, matrimoniale che dovrà essere stipulata in adempimento dell’onere o ai fini dell’avveramento della condizione. B) Il testatore costituisce direttamente i beni in fondo patrimoniale destinandoli a far fronte ai bisogni della famiglia. Secondo alcuni autori autori, anche in questo caso il fondo non si potrebbe costituire solo per effetto della disposizione testamentaria testamentaria, ed in applicazione della disciplina successoria, ma sarebbe in ogni caso necessaria anche una convenzione matrimoniale, con la quale i coniugi danno vita al fondo patrimoniale. patrimoniale In questa prospettiva, prospettiva la differenza tra i due casi presi in esame, sarebbe la seguente: - nell caso di disposizione di i i sottoposta tt t a condizione o gravata da onere, “parte costituente” tit t ” sarebbero bb i coniugi i i ed d eventualmente il terzo onerato (erede o l legatario), t i ) se diverso di dai d i coniugi; i i - nel caso di costituzione “diretta” “parte costituente” del fondo patrimoniale sarebbe, oltre ai coniugi, anche il testatore. Se si aderisce a questa impostazione impostazione, anche in caso di fondo patrimoniale tit it per testamento, t t t lla costituzione tit i costituito del fondo alla fine ha luogo sempre per effetto di una convenzione matrimoniale, che potrà essere poi modificata con il consenso di tutte le persone che ne sono state parti parti, o dei loro eredi (art (art. 163 comma 1 c.c.). Vi è da dire peraltro che una consistente parte della dottrina, facendo leva sulla disposizione dell dell’art. art. 167 c.c., che richiede l’accettazione dei coniugi solo per il perfezionamento della costituzione di fondo patrimoniale effettuata dal terzo per atto tra vivi, vivi ritiene che il fondo patrimoniale costituito per testamento su beni determinati costituisca un legato che si acquista, come di regola, senza bisogno di accettazione, accettazione salva la facoltà di rinunciare (art. 649 c.c.). Un ulteriore argomento a favore della tesi dell’immediata dell immediata efficacia del legato di un bene in fondo patrimoniale è l’ultimo comma dell’articolo 2647 c.c.,, il quale q prevede:”La p trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d’ufficio d ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell’acquisto a causa di morte.” (secondo coloro che richiedono, ai fini dell’efficacia del vincolo,, la stipula p di una convenzione matrimoniale con la quale i coniugi accettano la disposizione testamentaria, il conservatore dovrebbe trascrivere il vincolo, vincolo evidenziando l’esistenza di una condizione sospensiva ((l’accettazione dei coniugi)). g )) Una volta accolta la p prospettiva della p costituzione immediata ci si chiede se per g rinunciare al legato occorra il consenso di entrambi i coniugi. Appare preferibile la tesi positiva, in considerazione del fatto che, se si considera il bene già costituito in fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 168 le regole di amministrazione sono quelle previste in materia di comunione legale e quindi, trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, è richiesto il consenso di entrambi i coniugi (art. 180 c.c.) IPOTESI DI FORMULA Lascio a titolo di legato a mio nipote M i figlio Mevio, fi li di mia i figlia fi li Caia, C i la l proprietà i tà della casa di abitazione in Bassano del Grappa, Via …, con tutte le relative pertinenze, costituendola in fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia di mia figlia Caia e di suo marito Sempronio. LA PUBBLICITA’ PUBBLICITA DEL FONDO PATRIMONIALE Con riguardo alla pubblicità del fondo patrimoniale,, le norme che vengono p g in considerazione sono essenzialmente: • l'art. 162, comma 4 c.c., il quale prevede:"le convenzioni i i matrimoniali ti i li non possono essere opposte a terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma (vale ( l a dire di la l separazione i dei d i beni b i scelta al momento del matrimonio, ndr)"; • l'art l art. 2647 c.c., c c il quale prevede: "Devono Devono essere trascritti, se hanno per oggetto b i immobili, beni i bili la l costituzione tit i del d l fondo f d patrimoniale, ...., a carico ... dei coniugi titolari del fondo patrimoniale, ...; • ll'art art. 2685 c.c., c c il quale, quale con riguardo ai beni mobili registrati, prevede che si asc i e e anche il fondo debba ttrascrivere patrimoniale avente ad oggetto beni mobili registrati, e che "la trascrizione ha gli g effetti stabiliti per p i beni immobili";; • l'art. 163 c.c., il quale prevede che anche le modifiche alle • • convenzioni matrimoniali abbiano effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto di matrimonio; l'art. 3434-bis disp. att. c.c., il quale prevede che "il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell dell'atto atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 163 del codice, richiedere i hi d l'annotazione l' t i a margine i dell'atto d ll' tt di matrimonio ti i della convenzione matrimoniale E (ndr) dell'atto di modifica della stessa";; l'art. 69 del d.p.r. 3 novembre 2000 (Revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), il quale prevede a margine d l'annotazione l' t i i dell'atto d ll' tt di matrimonio, ti i tra l'altro, delle convenzioni matrimoniali e delle relative modificazioni. Con riguardo g al fondo patrimoniale p sono quindi previste due forme di pubblicità: bbli ità • 1) ll'annotazione annotazione a margine dell dell'atto atto di matrimonio; • 2) la trascrizione a carico dei coniugi. COORDINAMENTO TRA LE DUE FORME DI PUBBLICITA’ Naturalmente è bene precisare che il problema che stiamo esaminando riguarda la pubblicità del vincolo di destinazione patrimoniale e non conseguente al fondo patrimoniale, dell'eventuale atto traslativo che sia ad esso collegato. Così, nel caso in cui Tizio ((terzo)) disponga p g dei propri beni, destinandoli a far fronte ai bisogni della famiglia di Sempronio e Mevia, trasferendo la proprietà dei beni a Sempronio e Mevia stessi, stessi ovvero senza nulla prevedere in ordine alla titolarità dei beni (v. art. 168 c.c.), occorre d distinguere l'effetto l' ff traslativo, l che h deve d essere pubblicizzato ai sensi dell'art. 2643 c.c., e per gli effetti di cui all all'art art. 2644 c.c. c c (e che non necessita di alcuna pubblicità ai sensi dell'art. 162 c.c.), e l'effetto destinatorio, conseguente ll costituzione i i d l fondo f d patrimoniale, i i l che h deve d alla del essere pubblicizzato da una lato ai sensi dell'art. 162 comma 4 c.c. 162, c c e dall'altro dall altro ai sensi dell dell'art art. 2647 c.c. Esempi: • I coniugi Tizio e Caia costituiscono in f d patrimoniale fondo ti i l un immobile, i bil riservandosene la proprietà. • I coniugi Tizio e Caia acquistano un immobile, costituendolo (contestualmente) in fondo patrimoniale. Occorre tenere in considerazione che precedentemente alla riforma del diritto di famiglia g l'art. 2647 c.c.,, che disciplinava p la trascrizione, tra l'altro, del patrimonio familiare ((istituto del quale q il fondo patrimoniale p ha preso p il posto), prevedeva espressamente, al comma 4, che la trascrizione del p patrimonio familiare,, come di tutte le convenzioni di cui quella norma prevedeva la trascrizione,, dovesse essere p effettuata a fini di opponibilità ai terzi del vincolo. Con la riforma del diritto di famiglia: - da un lato è stato soppressa la disposizione che prevedeva che la t asc i ione del patrimonio trascrizione pat imonio familiare familia e avesse a esse effetti di opponibilità; - dall’altro è stata introdotta la disposizione q di cui al comma 4 dell’art. 162, la quale attribuisce all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio l’effetto di rendere opponibili ai terzi le convenzioni matrimoniali. La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza di legittimità ritengono che a seguito delle suddette novità introdotte con la riforma del 1975 la forma di pubblicità prevista dalla legge ai fini d ll' dell'opponibilità ibilità aii terzi t i delle d ll convenzioni i i matrimoniali, e quindi anche del fondo patrimoniale sia esclusivamente la annotazione patrimoniale, a margine dell'atto di matrimonio. In questa prospettiva la trascrizione prevista dall'art. 2647 c.c. è "d "degradata" d t " a mera pubblicità bbli ità notizia. ti i f tt che h l’art. l’ t 2915 c.c. sembri b i in i contrasto t t Il fatto con l’efficacia di pubblicità notizia della trascrizione del fondo patrimoniale deve intendersi dovuto ad un difetto di coordinamento, ad una dimenticanza del l i l t legislatore. Anche se una parte rilevante della dottrina (anche di estrazione notarile) e molte decisioni di merito hanno cercato di contrastare questo orientamento, la giurisprudenza i i d della d ll Corte C t di Cassazione C i è sempre stata univoca sul punto. La sentenza che per prima ha esplicitamente accolto la tesi della efficacia dichiarativa, ai fini della opponibilità ai terzi, a margine t i della d ll annotazione t i i dell'atto d ll' tt di matrimonio ti i del fondo patrimoniale, considerando invece la trascrizione del vincolo prevista dall'art. 2647 c.c. i hi l a fini fi i di mera pubblicitàbbli i à-notizia, i i è la l richiesta solo pubblicità sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, 27 novembre 1987,, n. 8824. La Corte ha fatto proprie tutte le argomentazioni della dottrina, sopra esposte, considerando la mancata modificazione dell dell'art. art. 2915 c.c. come un difetto di coordinamento della legge di riforma con la disciplina anteriore (quindi l'art. 2915 c.c. deve intendersi riferito ai vincoli di indisponibilità diversi da quelli discendenti dalla comunione legale e dal fondo patrimoniale). Questo orientamento è stato poi confermato più volte dalla Corte di Cassazione, la quale da ultimo è intervenuta sul punto con una sentenza delle Sezioni Unite, chiamate in causa, pur in assenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto (Cass. civ., Sez. Unite, 1313-10 10--2009, n. 21658). Questa sentenza, facendo proprie le stesse argomentazioni delle precedenti pronunce di legittimità, ha ribadito che "la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 c.c. - compresa tra le convenzioni i i matrimoniali ti i li secondo d quanto t ritenuto it t dalla d ll corte t di merito con affermazione che non può più essere posta in discussione - è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c. circa le forme delle convenzioni medesime medesime, ivi incluso il terzo (quarto, ndr.) comma che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicitàpubblicità bbli ità-notizia ti i (i (inidonea id ad d assicurare i detta d tt opponibilità) ibilità) e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. Ne consegue che, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, il fondo medesimo non è opponibile ai creditori che - come appunto nella specie abbiano iscritto suii beni bbi i itt ipoteca i t b i del d l fondo f d essendo d irrilevante i il t la l trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili." Le argomentazioni sono quelle sopra esposte. Sul punto occorre segnalare anche la sentenza della Corte Costituzionale del 6 aprile 1995 n. n 111, 111 che ha dichiarato infondata, in riferimento agli articoli 3 e 29 Cost., la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Genova con riguardo agli articoli 162 c.c., 2647 e 2915 c.c. La Corte Costituzionale ha osservato che la necessità di effettuare ricerche sia presso i registri dello stato civile che presso i registri immobiliari non costituisce un onere eccessivamente i t gravoso, ed d ha h escluso l che h l'interpretazione della Cassazione sia in contrasto con i principi p p costituzionali,, osservando anche che l'interpretazione proposta dal Tribunale di Genova nell'ordinanza di rimessione si risolve nel ripristino della vecchia disciplina disciplina, che il legislatore della riforma ha inteso superare, apportando le modifiche citate. Con riguardo alla posizione del notaio, occorre peraltro lt considerare id che h una volta lt ricevuto i t l'atto l' tt di costituzione del fondo patrimoniale, il notaio deve provvedere nel più breve tempo possibile ad effettuare entrambe le forme di pubblicità previste dalla legge (art. (art. 34 bis disp. att. c.c. e art. 2671 c.c.), c.c.), dovendo rispondere dei danni causati nel caso in cui il ritardo nell'effettuazione delle formalità sia dipeso da sua colpa. Al riguardo vedasi Cass. Civ. Sez. III, 2727-11112012 n. 20.995, 2012, 20.995 20 995, che h ha h affermato ff t lla responsabilità del notaio per i danni derivanti dall’omessa dall omessa annotazione a margine dell dell’atto atto di matrimonio. In relazione alla annotazione a margine dell'atto di matrimonio, matrimonio occorre anche tenere presente che l'efficacia della annotazione non retroagisce g al momento in cui l'ufficio competente ha ricevuto l'atto da annotare, annotare, ma decorre solo dal momento in cui ll'annotazione annotazione ha avuto luogo. luogo Per quanto riguarda la trascrizione, invece, l’art. 2664 c.c. fa sì che gli effetti della trascrizione si producano a partire dal giorno della consegna della nota e del titolo al conservatore che, dopo aver controllato t ll t lla regolarità l ità della d ll nota t e aver attribuito alla stessa un numero d’ordine progressivo annuale, deve inserirla nella raccolta delle note che costituiscono il registro particolare delle trascrizioni. Al riguardo occorre anche tenere presente che la Corte di Cassazione ha ritenuto che "ilil Comune non è responsabile per la mancata annotazione nei registri g dello stato civile della costituzione di un fondo patrimoniale perché, secondo quanto stabilito nell'art. 1 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, tale funzione appartiene al Sindaco in qualità di ufficiale di governo ed i relativi atti sono direttamene imputabili p allo Stato" (Cass. (Cass. Civ.,, Sez. I, 2525-0303-2009, n. 7210 7210). ). Quindi l'eventuale risarcimento del danno patito a causa della ritardata o mancata annotazione a margine dell'atto di matrimonio deve essere richiesto allo Stato,, e non al Comune (salvo ( futuri ripensamenti della Corte). Grazie per l’attenzione!