Distanza tra edifici, nessuna deroga anche per l

Transcript

Distanza tra edifici, nessuna deroga anche per l
Tratto da ‘Professione Geometra – Associazione Nazionale Donne Geometra’
Distanza
tra
edifici,
nessuna
deroga
anche
per
l’isolamento a cappotto.
La distanza di 10 metri tra edifici è inderogabile anche
nel caso in cui siano presenti isolamenti a cappotto. A
dichiararlo è la Corte Costituzionale con la sentenza n.
114 dell’11 maggio 2012(allegata alla presente per i
Collegi associati) , intervenuta in merito ad alcuni
articoli della Provincia autonoma di Bolzano, che
davano la possibilità di accorciare al di sotto dei 10 metri la distanza tra due pareti finestrate di
differenti edifici, in contrasto con le disposizioni precettive di cui al decreto ministeriale 2 aprile
1968 n. 1444.
“Tali disposizioni, che prevedono, ai fini dell’isolamento termico degli edifici e dell’utilizzo
dell’energia solare, la possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed
alle distanze dai confini previste dal d.m. n. 1444 del 1968, si collocano in un articolato nel
quale si precisa che la deroga opera in riferimento agli strumenti di pianificazione comunali ed
ai relativi piani attuativi, con contestuale conferma della inderogabilità delle distanze imposte
dal codice civile – spiegano i giudici – .
In altri termini, osserva la resistente, le norme impugnate prevedono una sola ipotesi
derogatoria e la riconducono unicamente alle distanze previste dagli strumenti urbanistici, in
armonia con quanto riconosciuto dalla Corte costituzionale, che, nella sentenza n. 173 del
2011, dopo aver affermato che la disciplina della materia urbanistica rientra pacificamente
nelle competenze legislative provinciali primarie, ha ritenuto legittima la deroga dei parametri
e indici urbanistici ed edilizi di cui al regolamento locale ovvero al piano regolatore comunale,
«fatto salvo il rispetto della disciplina sulle distanze tra fabbricati», rispetto che sarebbe
garantito dalle norme censurate dal richiamo esplicito alle disposizioni del codice civile, che si
integrano con le previsioni di cui al d.m. n. 1444 del 1968, assoggettati al medesimo regime di
inderogabilità”.
I giudici sottolineano che la distanza fra gli edifici è competenza esclusiva dello Stato e non può
essere derogata, nemmeno nel caso in cui sia utile ad incentivare gli interventi di
riqualificazione energetica come l’applicazione di cappotti isolanti.
A seguito della sentenza la Provincia di Bolzano ha infatti la circolare del 13 giugno in cui si
chiarisce che gli effetti della sentenza della Corte costituzionale sono immediati.
“Con la sentenza n. 114 del 7 maggio 2012 la Corte Costituzionale ha dichiaralo l’illegittimità
costituzionale dei commi 6 e 7 dell’articolo 127 della legge urbanistica provinciale nella parte in
cui viene consentito nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, di derogare alle
distanze Ira edifici come previste nel piano urbanistico comunale.
La Corte Costituzionale ha ritenuto che il mero richiamo – nelle citate disposizioni – alle
prescrizioni del codice civile è “suscettibile di consenlire l’introduzione di deroghe particolari in
grado di discostarsi dalle distanze di cui all’articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444”, avente,
per giurisprudenza consolidata “efficacia precettiva ed inderogabile”.
Gli effetti di questa decisione sono immediati. Questa decisione ovviamente riverbera i propri
effetti su tutte le disposizioni – sempre in tema di distanze tra edifici – contenute nella legge
urbanistica provinciale e nei relativi regolamenti di esecuzione che vanno, consequentemente,
applicate con interpretazione orientata nei termini del decisum costituzionale e quindi nel
rispetto della disciplina sulle distanze di cui al sopraindicato decreto.
I Comuni, nell’esercizio dell’attività regolamentare, pianificatoria e autorizzatoria, dovranno
pertanto attenersi alle disposizioni, in punto distanze, di cui all’articolo 9 del D.M. n. 144411
968.
Per quanto concerne il comma 7 dell’articolo 127 della LUP (verande), devono essere rispettate
le distanze tra edifici di cui all’articolo 9 del D.M. 1444/1968. Per quanto riguarda invece il
comma 6 dell’articolo 127 della LUP (isolamento termico) la citata norma del decreto
ministeriale sulle distanze incontra un’espressa deroga con l’art. 11 del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. n. 115, applicabile nella provincia di Bolzano per il richiamo contenuto
nell’articolo 127, comma 6, della legge urbanistica provinciale che fa “salvo quanto disposto
dalla normativa d’attuazione della direttiva 2006132/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 aprile 2006””.
Alleghiamo copia integrale della Sentenza ai Collegi Associati
Cordialità
La segreteria