Circolare n. 49/T - 27/02/1996

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Circolare n. 49/T - 27/02/1996
CIRCOLARE N. 49/T/96
Roma 27/02/1996
MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
Direzione Centrale dei Catasto, dei Servizi Geotopocartografìci e della
Conservazione dei Registri Immobiliari
Alle Direzioni Compartimentali
LORO SEDI
Agli Uffici Tecnici Erariali
LORO SEDI
Alla Regione Trentino - Alto Adige
Assessorato per il libro Fondiario e il Catasto
TRENTO
Servizio Tecnico II
Prot. N. C2/186/96 –Allegati n. 1
OGGETTO: Articolo 1, commi 5 e 8, del decreto del Ministero delle Finanze 19 Aprile 1994 n. 701.
Con circolare di questa Direzione Centrale, n. 194/T del 13.7.95, sono stati impartiti indirizzi
interpretativi ed operativi per l'attuazione delle disposizioni richiamate in oggetto.
Successivamente sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti sulle modalità da seguire in
specifici casi d'interesse generale, non esplicitamente trattati con la suddetta circolare e soprattutto
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sottoscrizione degli atti di aggiornamento, da parte dei titolari di diritti reali, si configura fortemente
problematica e talora impossibile.
Al riguardo appare opportuno sottolineare preliminarmente come obiettivo centrale della
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finalità istituzionali, civili e civilistiche, oltre che fiscali. Da ciò discende l'opportunità di trattare s
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alcuni profili formalistici. Quanto sopra vale soprattutto per i tipi mappali, attese le specifiche
valenze di natura fiscale, rispetto ai tipi di frazionamento.
Tanto premesso, allo scopo dì uniformare i comportamenti degli uffici, si rappresentano di
seguito ulteriori indirizzi distintamente per le due tipologie di atti di aggiornamento sopra richiamate.
1. TIPO MAPPALE
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dichiarazioni di accatastamento dei fabbricati, il tipo mappale, anche se comportante stralcio di corte,
di norma, deve essere accettato e trattato dagli uffici, in base ai criteri previsti dalla circolare n. 2 del
1984 della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE. e dalle successive modificazioni. Qualora
la sottoscrizione non risulti conforme alle disposizioni dettate dal decreto ministeriale in oggetto e
dalla circolare 194/T dei 1995 emanata questa Direzione Centrale, verranno osservate le modalità
operative descritte nel successivo paragrafo n. 3.
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quelle previste per i tipi di frazionamento - stabilita dall'articolo 1, comma 5, dei decreto in esame -
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il tipo mappale preveda stralcio di corte da una o più particelle.
2. TIPO DI FRAZIONAMENTO
Come è noto, per gli atti in esame sono preminenti i profili civilistici e della corretta pubblicità
immobiliare: di contro sono praticamente irrilevanti quelli di natura fiscale. Per questi motivi i casi di
non conformità saranno oggetto di particolari attenzioni, che potranno comportare anche la
sospensione della trattazione e dell'inserimento in atti dei tipi medesimi. Nondimeno - anche per
questa seconda tipologia di atti - esistono fattispecie di non conformità al decreto in oggetto, per le
quali la trattazione si configura ammissibile, sempre che siano osservate le modalità cautelative
descritte nel successivo paragrafo n. 3.
L'ampia casistica è sostanzialmente riconducibile a tre fattispecie generali che per una maggiore
chiarezza, vengono di seguito sinteticamente richiamate.
A)
Tipi redatti in conformità alle disposizioni vigenti (decreto ministeriale n. 701 del 1994 e della circolare
n. 194/T del 1995).
È appena il caso di ricordare come in questa fattispecie rientrino anche gli atti finalizzati a
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ancorché non sottoscritti dai titolari dei diritti reali.
B)
Tipi non redatti in conformità alle disposizione vigenti non iscrivibili in atti.
Non sono oggetto di trattazione i tipi di frazionamento interessanti beni demaniali, la cui
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immobili. Parimenti non debbono essere trattati i tipi per i quali la mancata sottoscrizione è
ascrivibile ad un contenzioso in atto tra i contitolari dei diritti reali, (a meno di specifica
richiesta della Autorità Giudiziaria).
C)
Tipi non redatti in conformità alle disposizioni vigenti, ma ricevibili ed iscrivibili in atti con l'osservanza
delle modalità indicate al paragrafo n.3.
In questa fattispecie rientra una ampia casistica avente carattere residuale rispetto ai tipi indicati
alle precedenti lettere A) e B). Tra questi si rilevano in particolare i casi di mancata
sottoscrizione del tipo ovvero mancata autorizzazione al mandato da parte di eventuali titolari di
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 per cause di forza maggiore (irreperibilità, morte presunta di persone fisiche, inesistenza o
soppressione di persone giuridiche);
 nei procedimenti promossi da soggetti portatori di interessi legittimi, tesi al riconoscimento
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professionista da parte del richiedente, della motivazione di interesse legittimo all'attivazione
della procedura di aggiornamento catastale (vedasi allegato).
Si ritiene infine opportuno sottolineare che non possono essere oggetto di sindacato da parte
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del tipo ovvero dichiarati nella nota di incarico, qualora dette incoerenze vengono motivate nella nota
medesima.
3. MODALITA' DA OSSERVARE NELL'IPOTESI CHE IL TIPO NON SIA CONFORME AL
DECRETO MINISTERIALE N. 701 DEL 1994 ED ALLA CIRCOLARE N. 194/T DEL 1995.
Nelle ipotesi di mancata conformità alle disposizioni sopra richiamate, i tipi diversi da quelli
indicati al paragrafo n. 2, lettera B), sono ricevibili ed inseribili in atti con le modalità ed alle
condizioni di seguito precisate:
 la lettera d'incarico, sottoscritta per accettazione anche dal professionista, deve
obbligatoriamente contenere gli elementi informativi riportati nel modello allegato. La stessa
può essere proficuamente utilizzata come delega alla rappresentanza della parte interessata
nei confronti dell' Amministrazione per lo specifico procedimento amministrativo (ex art. 63
del D.P.R. n. 600 dei 1973);
 la lettera di incarico deve riportare le motivazioni della mancata sottoscrizione del tipo
ovvero della mancata autorizzazione al mandato, nonché una dichiarazione di assunzione di
responsabilità, da parte dei conferenti, per ogni onere ed obbligo che eventualmente dovesse
interessare gli altri soggetti non sottoscrittori, per effetto dell' aggiornamento richiesto;
 ai fini della pubblicità immobiliare, la mancata conformità alle disposizioni in oggetto verrà
evidenziata attraverso l'apposizione alle particelle, interessate dall'atto di aggiornamento,
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atti del catasto, sarà annullata al momento della prima volturazione delle particelle medesime.
Si precisa infine che in presenza di lettera d'incarico, conforme alle disposizioni esposte o
richiamate in precedenza non risulta obbligatoria la contestuale sottoscrizione del tipo di
aggiornamento. In questo caso il professionista avrà cura di annotare nel mod. 51 - nello spazio
riservato alla firma delle parti - gli estremi della lettera stessa, che in originale sarà conservata agli atti
d'ufficio.
Sono da ritenersi superate le disposizioni ovvero i pareri espressi in precedenza dalla scrivente
Direzione, ove in contrasto con gli indirizzi sopra rappresentati.
IL DIRETTORE CENTRALE
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redazione e presentazione in catasto degli atti di aggiornamento interessanti gli immobili sopra
indicati.
Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità:
A –che i rimanenti contitolari di diritti sono i soggetti di seguito indicati:2
Codice fiscale3
Dati anagrafici
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
B –di essere/non essere stato autorizzato al conferimento del presente mandato da tutti i soggetti
indicati nella precedente lettera A, per le seguenti motivazioni:4
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
C –che le incoerenze tra i soggetti titolari dei diritti reali dichiarati nella presente lettera e quelli
intestati in catasto, sono dovute a:5
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
D –che la mancata sottoscrizione o autorizzazione al mandato non è da ascrivere ad un contenzioso in
atti, e comunque si assume ogni onore e obbligo che eventualmente possa scaturire a carico
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E –che la presente vale/non vale come delega alla rappresentanza nei confronti della Amministrazione Finanziaria (ex art. 63 D.P.R. 600/73).
Codice fiscale3
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Il Tecnico
(timbro e firma)
Per i tipi di frazionamento, da presentarsi anche ai soli fini di motivare le eventuali incoerenze tra i soggetti titolari di diritti reali ed i
soggetti intestati al catasto terreni.
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3 Da indicare, nel caso che sia noto.
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5 da precisare solo per i tipi di frazionamento, con modalità analoghe a quelle previste per i tipi mappali.
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Stampato lettera di incarico