Comunicato Ufficiale N°406 del 27/05/2016
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Comunicato Ufficiale N°406 del 27/05/2016
- CRL 406/1 - Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE LAZIO Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA Tel.: 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815 Indirizzo Internet: www.lnd.it - www.crlazio.org e-mail: [email protected] Sponsor Tecnico Unico Stagione Sportiva 2015/2016 Comunicato Ufficiale N°406 del 27/05/2016 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 26 maggio 2016 ha adottato le seguenti decisioni: I° COLLEGIO Presidente: Componenti: FRANCESCO ESPOSITO CARLO CALABRIA, MASSIMO D’APOSTOLI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. RUGGIU DANIELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ ASD POL. ALBAROSSA PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 1 DEL C.G.S.. A seguito di una comunicazione inviata al C.R. LAZIO in data 7 / 03 / 2015 dal sig. DI GIACINTO Silvio la predetta nota veniva trasmessa alla Procura Federale per le opportune indagini. Il sig. DI GIACINTO segnalava il comportamento tenuto dal presidente della POL ALBAROSSA sig. RUGGIU Daniele, in data 26 / 02 / 2015, durante una seduta di allenamento della squadra in cui militava il figlio DI GIACINTO Lorenzo, di anni 14. Il RUGGIU, a seguito di una richiesta avanzata dalla madre del ragazzo, sig.ra CEDRINI Rita, con cui chiedeva di ricevere una comunicazione scritta da parte della società relativa al saldo della quota di iscrizione alla polisportiva, precisando nell’ occasione che comunque gli impegni iniziali non erano stati mantenuti, reagiva offendendo gravemente la signora CEDRINI. Subito dopo entrava in campo esortando il ragazzo, dinanzi agli altri compagni, ad allontanarsi dal campo, invitando tutti a saldare le rispettive quote. Interveniva in tale contesto l’allenatore TOSONE Gianluca chiedendo al presidente di desistere da tale comportamento., venendo successivamente aggredito verbalmente negli spogliatoi dinanzi a tutti i calciatori. A questo punto la signora CEDRINI, spaventata per l’accaduto, chiamava il 113 chiedendo l’intervento di una pattuglia della Polizia. - CRL 406/2 La procura, sulla base di quanto sopra, ascoltava la signora CEDRINI la quale confermava l’episodio accaduto, esibendo altresì copia della querela presentata al Commissariato di PS “S. Ippolito” nei confronti del RUGGIU, in cui riportava i fatti svolti, precisando che, a fronte della somma richiesta pari a 350 Euro, ne aveva già versati 100 in anticipo, ma senza ricevere alcuna ricevuta fiscale Ribadiva le gravi offese ricevute e che la società non avrebbe mantenuto gli impegni presi, tanto che il terzo allenamento dei ragazzi veniva effettuato in altro campo, con le spese a carico dei predetti. Veniva quindi ascoltato il presidente RUGGIU, il quale negava quanto asserito dalla signora CEDRINI, ammettendo solo di essere entrato in campo il 26 febbraio 2015 per allontanare la predetta signora, entrata sul terreno di gioco senza autorizzazione e concludeva che, dopo quell’episodio il figlio LORENZO continuava a partecipare agli allenamenti. Anche i tesserati TASCONE e LEONARDI confermavano in Procura la versione del RUGGIU, In particolare il TASCONE affermava che il presidente non aveva mai offeso la signora CEDRINI e che non era mai entrato negli spogliatoi al termine degli allenamenti, consentendo al figliolo di parteciparvi, unitamente agli altri pur non avendo pagato le quote. La procura ha anche ascoltato due persone non tesserate ma presenti in tale circostanza, le quali confermavano di aver udito le espressioni gravemente ingiuriose rivolte dal presidente alla signora CEDRINI. A questo punto la Procura, tenuto conto che non è stata presentata dal presidente alcuna denuncia per calunnia nei confronti della CEDRINI, ritiene credibili le dichiarazioni rese dalla predetta signora. Conclude la Procura che l’episodio avvenuto risulta particolarmente riprovevole, sia per il tenore delle offese anche di stampo sessuale che per le modalità rivolte alla madre di un tesserato, frasi che potenzialmente potevano essere ascoltate anche dai ragazzi, creando un grave stato di tensione e disagio, pronunciate dal presidente della società e non da una figura di secondo piano della stessa. Ed è per tutti questi motivi sopra esposti che la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti in questione per le violazioni regolamentari indicate in epigrafe. Alla riunione del giorno 26/05/2016 è presente per la Procura Federale l’Avv.to Luca Sanzi, mentre nessuno è presente per i deferiti. La Procura insiste nell’atto di deferimento, chiedendo 5 mesi di inibizione per il Presidente RUGGIU Daniele e per la Società ASD POL. ALBAROSSA l’ammenda di € 400,00. Questo Tribunale Federale Territoriale non avendo particolari obiezioni da fare sulla vicenda ritiene che le sanzioni proposte dalla Procura Federale siano da ritenersi congrue rispetto ai fatti accaduti nel deferimento in questione. Ciò detto, questo Tribunale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in epigrafe, comminando al Presidente RUGGIU Daniele l’inibizione di mesi 5, ed alla Società ASD POL. ALBAROSSA l’ammenda di € 400,00 (euro quattrocento/00). Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica. - CRL 406/3 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC DEL SIG. DANILO CEGLIA, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE AIA DI APRILIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40 DEL REGOLAMENTO AIA, NONCHE’ DEL COMMA 7 DEL CITATO ART. 40. Il presidente del C.R. Lazio con nota del 12/05/2015, trasmetteva alla Procura Federale la segnalazione del sig. PORCELLI Daniele, componente della Delegazione Provinciale di Latina, il quale rendeva noto che, in occasione della gara VIRTUS LATINA SCALO – FORTITUDO FUTSAL POMEZIA, valevole per il campionato di Serie D calcio a 5, l’arbitro sig. CEGLIA Danilo della sezione AIA di APRILIA, non riportava nel referto di gara i provvedimenti disciplinari assunti a carico dell’allenatore SAMPIETRI Massimiliano e del calciatore PARENTE Andrea, entrambi della società FORTITUDO FUTSAL POMEZIA. Considerava la Procura che, gli esami dei documenti esistenti nel fascicolo e l’audizione dei tesserati coinvolti permettevano di ricostruire la vicenda. Venivano ascoltati i signori PUCCI Mauro, calciatore, MARIGNETI Luca, dirigente e MARRACINO Graziano, allenatore, tutti tesserati della società VIRTUS LATINA SCALO, i quali concordemente dichiaravano di ricordare con precisione le circostanze e gli episodi che determinavano i provvedimenti adottati dall’arbitro nei confronti dell’allenatore e del calciatore della squadra della FORTITUDO FUTSAL POMEZIA. Anche l’allenatore SAMPIETRI ed il calciatore PARENTE, ascoltati in Procura, confermavano quanto dichiarato dai tesserati della squadra avversaria. L’arbitro DANILO CEGLIA dichiarava in Procura di non ricordare nulla degli episodi contestati, in quanto era passato molto tempo dall’accaduto e che nel lasso temporale intercorso, aveva diretto molte altre gare. Tre giorni dopo contattava telefonicamente il Collaboratore della Procura, incaricato dell’indagine, dichiarando di aver ricordato l’episodio, ammettendo di aver espulso i due tesserati della FUTSAL POMEZIA, non ricordando però né chi fossero, né il numero di maglia, né il minuto in cui aveva comminato i provvedimenti disciplinari. L’arbitro precisava però che alla fine della gara veniva accerchiata da tre o quattro calciatori della FORTITUDO FUTSAL POMEZIA che protestavano per le decisioni assunte. Per tali motivi, caduto nel senso di colpa, l’arbitro ometteva di refertare i provvedimenti disciplinari e che il grave errore commesso era da imputare a problemi familiari e di lavoro che lo avevano colpito e reso poco lucido. Riteneva pertanto la Procura che i fatti sopra elencati evidenziavano comportamenti in violazione della normativa federale posti in essere dal direttore di gara in questione e conseguentemente deferiva l’arbitro al Tribunale Federale Territoriale. Alla riunione indetta da questo Tribunale per il giorno 26/05/2016 è presente per la Procura Federale l’Avv.to Luca Sanzi, mentre il deferito non è presente per impegni lavorativi. Il rappresentante dell’AIA presente alla riunione riferisce che l’Arbitro non contesta quanto riportato dalla Procura nel deferimento, nonostante sia stato minacciato in campo da diverse persone, ammettendo di aver sbagliato ed accettando le decisioni che verranno adottate al riguardo. La Procura Federale conclude con l’affermazione di responsabilità, chiedendo a carico del Sig. CEGLIA Danilo mesi 6 di sospensione. Questo Tribunale Federale, ritiene che la sanzione proposta dalla Procura Federale sia adeguata al comportamento censurabile tenuto dall’Arbitro CEGLIA e concorda con la quantificazione proposta dalla Procura stessa. Per tutto quanto sopra, questo Tribunale DELIBERA Di ritenere responsabile il deferito in oggetto della violazione regolarmente a lui addebitata, comminando all’Arbitro CEGLIA Danilo la sospensione di mesi 6. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica. Pubblicato in Roma il 27 maggio 2016 IL SEGRETARIO Claudio Galieti IL PRESIDENTE Melchiorre Zarelli