Comunicato Ufficiale N°406 del 27/05/2016

Transcript

Comunicato Ufficiale N°406 del 27/05/2016
- CRL 406/1 -
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LAZIO
Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel.: 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815
Indirizzo Internet: www.lnd.it - www.crlazio.org
e-mail: [email protected]
Sponsor Tecnico Unico
Stagione Sportiva 2015/2016
Comunicato Ufficiale N°406 del 27/05/2016
DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 26 maggio 2016 ha adottato le
seguenti decisioni:
I° COLLEGIO
Presidente:
Componenti:
FRANCESCO ESPOSITO
CARLO CALABRIA, MASSIMO D’APOSTOLI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO
ZACCAGNINI
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. RUGGIU
DANIELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ ASD
POL. ALBAROSSA PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART.4 COMMA 1 DEL
C.G.S..
A seguito di una comunicazione inviata al C.R. LAZIO in data 7 / 03 / 2015 dal sig. DI GIACINTO
Silvio la predetta nota veniva trasmessa alla Procura Federale per le opportune indagini.
Il sig. DI GIACINTO segnalava il comportamento tenuto dal presidente della POL ALBAROSSA
sig. RUGGIU Daniele, in data 26 / 02 / 2015, durante una seduta di allenamento della squadra in
cui militava il figlio DI GIACINTO Lorenzo, di anni 14.
Il RUGGIU, a seguito di una richiesta avanzata dalla madre del ragazzo, sig.ra CEDRINI Rita, con
cui chiedeva di ricevere una comunicazione scritta da parte della società relativa al saldo della
quota di iscrizione alla polisportiva, precisando nell’ occasione che comunque gli impegni iniziali
non erano stati mantenuti, reagiva offendendo gravemente la signora CEDRINI. Subito dopo
entrava in campo esortando il ragazzo, dinanzi agli altri compagni, ad allontanarsi dal campo,
invitando tutti a saldare le rispettive quote.
Interveniva in tale contesto l’allenatore TOSONE Gianluca chiedendo al presidente di desistere da
tale comportamento., venendo successivamente aggredito verbalmente negli spogliatoi dinanzi a
tutti i calciatori.
A questo punto la signora CEDRINI, spaventata per l’accaduto, chiamava il 113 chiedendo
l’intervento di una pattuglia della Polizia.
- CRL 406/2 La procura, sulla base di quanto sopra, ascoltava la signora CEDRINI la quale confermava
l’episodio accaduto, esibendo altresì copia della querela presentata al Commissariato di PS “S.
Ippolito” nei confronti del RUGGIU, in cui riportava i fatti svolti, precisando che, a fronte della
somma richiesta pari a 350 Euro, ne aveva già versati 100 in anticipo, ma senza ricevere alcuna
ricevuta fiscale Ribadiva le gravi offese ricevute e che la società non avrebbe mantenuto gli
impegni presi, tanto che il terzo allenamento dei ragazzi veniva effettuato in altro campo, con le
spese a carico dei predetti.
Veniva quindi ascoltato il presidente RUGGIU, il quale negava quanto asserito dalla signora
CEDRINI, ammettendo solo di essere entrato in campo il 26 febbraio 2015 per allontanare la
predetta signora, entrata sul terreno di gioco senza autorizzazione e concludeva che, dopo
quell’episodio il figlio LORENZO continuava a partecipare agli allenamenti.
Anche i tesserati TASCONE e LEONARDI confermavano in Procura la versione del RUGGIU, In
particolare il TASCONE affermava che il presidente non aveva mai offeso la signora CEDRINI e
che non era mai entrato negli spogliatoi al termine degli allenamenti, consentendo al figliolo di
parteciparvi, unitamente agli altri pur non avendo pagato le quote.
La procura ha anche ascoltato due persone non tesserate ma presenti in tale circostanza, le quali
confermavano di aver udito le espressioni gravemente ingiuriose rivolte dal presidente alla signora
CEDRINI.
A questo punto la Procura, tenuto conto che non è stata presentata dal presidente alcuna
denuncia per calunnia nei confronti della CEDRINI, ritiene credibili le dichiarazioni rese dalla
predetta signora.
Conclude la Procura che l’episodio avvenuto risulta particolarmente riprovevole, sia per il tenore
delle offese anche di stampo sessuale che per le modalità rivolte alla madre di un tesserato, frasi
che potenzialmente potevano essere ascoltate anche dai ragazzi, creando un grave stato di
tensione e disagio, pronunciate dal presidente della società e non da una figura di secondo piano
della stessa.
Ed è per tutti questi motivi sopra esposti che la Procura Federale ha inteso deferire a questo
Tribunale Federale Territoriale i soggetti in questione per le violazioni regolamentari indicate in
epigrafe.
Alla riunione del giorno 26/05/2016 è presente per la Procura Federale l’Avv.to Luca Sanzi, mentre
nessuno è presente per i deferiti.
La Procura insiste nell’atto di deferimento, chiedendo 5 mesi di inibizione per il Presidente
RUGGIU Daniele e per la Società ASD POL. ALBAROSSA l’ammenda di € 400,00.
Questo Tribunale Federale Territoriale non avendo particolari obiezioni da fare sulla vicenda ritiene
che le sanzioni proposte dalla Procura Federale siano da ritenersi congrue rispetto ai fatti accaduti
nel deferimento in questione.
Ciò detto, questo Tribunale
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in epigrafe,
comminando al Presidente RUGGIU Daniele l’inibizione di mesi 5, ed alla Società ASD POL.
ALBAROSSA l’ammenda di € 400,00 (euro quattrocento/00).
Si trasmette agli interessati.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
- CRL 406/3 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC DEL SIG. DANILO CEGLIA,
ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE AIA DI APRILIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS
COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40 DEL REGOLAMENTO AIA, NONCHE’
DEL COMMA 7 DEL CITATO ART. 40.
Il presidente del C.R. Lazio con nota del 12/05/2015, trasmetteva alla Procura Federale la
segnalazione del sig. PORCELLI Daniele, componente della Delegazione Provinciale di Latina, il
quale rendeva noto che, in occasione della gara VIRTUS LATINA SCALO – FORTITUDO FUTSAL
POMEZIA, valevole per il campionato di Serie D calcio a 5, l’arbitro sig. CEGLIA Danilo della
sezione AIA di APRILIA, non riportava nel referto di gara i provvedimenti disciplinari assunti a
carico dell’allenatore SAMPIETRI Massimiliano e del calciatore PARENTE Andrea, entrambi della
società FORTITUDO FUTSAL POMEZIA.
Considerava la Procura che, gli esami dei documenti esistenti nel fascicolo e l’audizione dei
tesserati coinvolti permettevano di ricostruire la vicenda.
Venivano ascoltati i signori PUCCI Mauro, calciatore, MARIGNETI Luca, dirigente e MARRACINO
Graziano, allenatore, tutti tesserati della società VIRTUS LATINA SCALO, i quali concordemente
dichiaravano di ricordare con precisione le circostanze e gli episodi che determinavano i
provvedimenti adottati dall’arbitro nei confronti dell’allenatore e del calciatore della squadra della
FORTITUDO FUTSAL POMEZIA. Anche l’allenatore SAMPIETRI ed il calciatore PARENTE,
ascoltati in Procura, confermavano quanto dichiarato dai tesserati della squadra avversaria.
L’arbitro DANILO CEGLIA dichiarava in Procura di non ricordare nulla degli episodi contestati, in
quanto era passato molto tempo dall’accaduto e che nel lasso temporale intercorso, aveva diretto
molte altre gare. Tre giorni dopo contattava telefonicamente il Collaboratore della Procura,
incaricato dell’indagine, dichiarando di aver ricordato l’episodio, ammettendo di aver espulso i due
tesserati della FUTSAL POMEZIA, non ricordando però né chi fossero, né il numero di maglia, né il
minuto in cui aveva comminato i provvedimenti disciplinari. L’arbitro precisava però che alla fine
della gara veniva accerchiata da tre o quattro calciatori della FORTITUDO FUTSAL POMEZIA che
protestavano per le decisioni assunte. Per tali motivi, caduto nel senso di colpa, l’arbitro ometteva
di refertare i provvedimenti disciplinari e che il grave errore commesso era da imputare a problemi
familiari e di lavoro che lo avevano colpito e reso poco lucido.
Riteneva pertanto la Procura che i fatti sopra elencati evidenziavano comportamenti in violazione
della normativa federale posti in essere dal direttore di gara in questione e conseguentemente
deferiva l’arbitro al Tribunale Federale Territoriale.
Alla riunione indetta da questo Tribunale per il giorno 26/05/2016 è presente per la Procura
Federale l’Avv.to Luca Sanzi, mentre il deferito non è presente per impegni lavorativi.
Il rappresentante dell’AIA presente alla riunione riferisce che l’Arbitro non contesta quanto riportato
dalla Procura nel deferimento, nonostante sia stato minacciato in campo da diverse persone,
ammettendo di aver sbagliato ed accettando le decisioni che verranno adottate al riguardo.
La Procura Federale conclude con l’affermazione di responsabilità, chiedendo a carico del Sig.
CEGLIA Danilo mesi 6 di sospensione.
Questo Tribunale Federale, ritiene che la sanzione proposta dalla Procura Federale sia adeguata
al comportamento censurabile tenuto dall’Arbitro CEGLIA e concorda con la quantificazione
proposta dalla Procura stessa.
Per tutto quanto sopra, questo Tribunale
DELIBERA
Di ritenere responsabile il deferito in oggetto della violazione regolarmente a lui addebitata,
comminando all’Arbitro CEGLIA Danilo la sospensione di mesi 6.
Si trasmette agli interessati.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
Pubblicato in Roma il 27 maggio 2016
IL SEGRETARIO
Claudio Galieti
IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli