FundLogic Alternatives plc
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Il presente Prospetto è la traduzione fedele dell'ultima versione approvata dall’Autorità di Vigilanza della Repubblica d'Irlanda. _____________________ FundLogic Alternatives p.l.c. (società d’investimento multicomparto a capitale variabile con responsabilità separata tra comparti) Una società costituita come società a responsabilità limitata in forma di società di investimento aperta a capitale variabile secondo il diritto irlandese e registrata al numero 483770 PROSPETTO La data di questo Prospetto è il 27 luglio 2010 Gli Amministratori di FundLogic Alternatives plc i cui nomi sono riportati in questo Prospetto si assumono la responsabilità delle informazioni in esso contenute. Per quanto a conoscenza degli Amministratori (che si sono assicurati con tutta la cura ragionevole che questo sia il caso) le informazioni contenute in questo documento corrispondono ai fatti e non ci sono omissioni che possano diminuirne l’attendibilità. Il presente Prospetto dovrebbe essere letto congiuntamente ai Supplementi relativi ai Comparti della società. Gestore degli Investimenti Fundlogic SAS 20297640.17 1 FundLogic Alternatives plc L’autorizzazione di FundLogic Alternatives plc (il Fondo) da parte dell’Autorità di vigilanza finanziaria non è una garanzia della performance del Fondo e l’Autorità di vigilanza finanziaria non sarà responsabile del successo o dell’insuccesso nella realizzazione della performance da parte del Fondo. L’applicazione di una commissione iniziale e/o di rimborso alla differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso delle Azioni del relativo Comparto comporta che l’investimento dovrebbe essere considerato come un investimento di medio/lungo termine. Il valore e il reddito derivante dalle Azioni del Fondo possono aumentare o diminuire e le somme investite nel Fondo possono non essere recuperate. Il presente Prospetto contiene le informazioni generali relative al Fondo. Le Azioni di ciascun comparto del Fondo (un “Comparto”) sono descritte nei Supplementi al presente Prospetto. Prima di investire nel Fondo si consiglia di esaminare i rischi relativi a tale investimento. Si invita ad esaminare i “Fattori di rischio” relativi ad ogni Comparto descritti nei Supplementi. Per qualsiasi dubbio sul contenuto di questo Prospetto si invita a consultare il proprio broker, direttore di banca, avvocato, contabile o altro consulente finanziario di fiducia. La diffusione di questo Prospetto non è autorizzata in qualsiasi giurisdizione se esso non è corredato di una copia dell’ultima relazione annuale con il bilancio certificato del Fondo e, se pubblicata in data successiva a tale relazione, di una copia della relazione semestrale più recente e del bilancio non certificato. Tali relazioni insieme a questo Prospetto costituiscono il prospetto relativo all’emissione di Azioni del Fondo. Il Fondo è una società di investimento multicomparto a capitale variabile con responsabilità separata tra Comparti costituita il 28 aprile 2010 e autorizzata in Irlanda come organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi del Regolamento delle Comunità Europee (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) del 2003 (S.I. 211 del 2003) e successive modifiche. Tale autorizzazione non è un avallo o una garanzia del Fondo o dei relativi Comparti da parte dell’Autorità di vigilanza finanziaria, e l’Autorità di vigilanza finanziaria non è responsabile del contenuto di questo Prospetto. Questo Prospetto non può essere utilizzato come offerta o sollecitazione d’investimento nelle giurisdizioni o in circostanze nelle quali tale offerta o sollecitazione d’investimento non sia ammessa per legge o non sia autorizzata. In particolare, le Azioni non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (e successive modifiche) e non possono essere offerte o vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o a Persone statunitensi, tranne che in transazioni ammesse dalle leggi statunitensi relative a operazioni su titoli. Il Fondo non sarà registrato ai sensi dello United States Investment Company Act del 1940 (e successive modifiche). Lo Statuto del Fondo conferisce agli Amministratori il potere di imporre restrizioni alla detenzione di Azioni da parte di (e di conseguenza di riacquistare Azioni detenute da), o di trasferire Azioni a qualsiasi persona (inclusa qualsiasi Persona statunitense) che sembri violare le leggi o le disposizioni di qualsiasi paese, o autorità governativa o qualsiasi persona o persone in circostanze che coinvolgano direttamente e/o indirettamente tale persona o tali persone, e considerate singolarmente o in associazione con qualsiasi altra persona, correlata o no, o in qualsiasi altra circostanza ritenuta pertinente dagli Amministratori, qualora gli Amministratori ritengano che ciò possa assoggettare il Fondo a qualsiasi obbligo fiscale o provocare un grave svantaggio pecuniario, regolamentare, legale o amministrativo rilevante del quale il Fondo non avrebbe dovuto altrimenti farsi carico. Lo Statuto consente inoltre agli Amministratori, se necessario, di riacquistare e cancellare Azioni (e loro frazioni) detenute da una persona che agisce o è ritenuta agire per conto di un Soggetto d’Imposta Irlandese 20297640.17 2 qualora si verifichi un evento imponibile ai fini del regime fiscale irlandese. Si consiglia, prima di sottoscrivere e acquistare Azioni, di informarsi sulle (a) possibili implicazioni fiscali, (b) norme giuridiche, (c) qualsiasi restrizione valutaria o disposizione di controllo valutario e (d) qualsiasi altra disposizione governativa o altri permessi o formalità obbligatori ai sensi della legislazione dei paesi di registrazione, cittadinanza, residenza o domicilio eventualmente pertinenti ai fini della sottoscrizione, dell’acquisto, della detenzione o della dismissione di Azioni. Questo Prospetto può essere tradotto in altre lingue. Ogni traduzione deve contenere esclusivamente le stesse informazioni e avere gli stessi significati di questo documento in inglese. Per qualsiasi discrepanza tra questo documento in inglese e il documento in un’altra lingua, sarà vincolante questo documento in inglese tranne per quanto richiesto dalle leggi di qualsiasi paese e territorio (ma limitatamente a questo) nel quale le Azioni sono vendute; in quest’ultimo caso per un’azione avviata in base alla comunicazione di informazioni contenute in un documento in una lingua diversa dall’inglese, sarà vincolante la lingua del documento su cui si basa tale azione. Tutte le informazioni fornite o le dichiarazioni rilasciate da qualsiasi negoziatore di titoli, venditore o altra persona non contenute in questo Prospetto o nelle relazioni e nei bilanci del Fondo che ne costituiscono parte integrante devono essere considerate non autorizzate e quindi non attendibili. Né la consegna di questo Prospetto né l’offerta, l’emissione o la vendita di Azioni costituirà in alcuna circostanza una dichiarazione che le informazioni contenute in questo Prospetto sono corrette in qualsiasi momento successivo alla data del Prospetto. Questo Prospetto può essere aggiornato periodicamente per tenere conto di modifiche rilevanti e gli eventuali sottoscrittori sono invitati ad informarsi preventivamente presso l’Amministratore o il Gestore degli Investimenti sulla pubblicazione del Prospetto più recente o di qualsiasi relazione e dei bilanci del Fondo. Tutti gli Azionisti hanno diritto a trarre beneficio, sono vincolati e ritenuti essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell’Atto costitutivo e nello Statuto del Fondo, le cui copie sono disponibili su richiesta. Le definizioni dei termini utilizzati in questo Prospetto sono elencate nell’Appendice 1. Questo Prospetto non costituisce un’offerta o una sollecitazione d’investimento da parte di nessuno nelle giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione d’investimento non sia autorizzata o a persone a cui sia contrario alla legge rivolgere tale offerta o sollecitazione. Si informano gli investitori che è un onere di coloro che intendano sottoscrivere le Azioni quello di informarsi riguardo a e di agire in conformità a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili. È possibile che vengano addebitate spese iniziali per la sottoscrizione delle Azioni e/o spese di rimborso per il rimborso delle Azioni e/o spese di conversione per la conversione delle Azioni. I dettagli inerenti a tali oneri esigibili relativamente alle Azioni di qualsiasi Comparto del Fondo saranno definiti nel relativo Supplemento, ma in ogni caso non potrà essere superato il 5% per le spese di sottoscrizione e il 3% per le spese di rimborso. 20297640.17 3 INDICE PAGINA N. 1. ELENCO DEGLI INDIRIZZI........................................................................................................................ 6 2. INTRODUZIONE............................................................................................................................................ 8 3 AMMINISTRATORI DEL FONDO ............................................................................................................. 8 4. GESTORE DEGLI INVESTIMENTI............................................................................................................ 9 5. DEPOSITARIO ............................................................................................................................................. 10 6. AMMINISTRATORE E CUSTODE DEL REGISTRO ............................................................................ 10 7. OBIETTIVO E POLITICHE DI INVESTIMENTO.................................................................................. 10 8. LIMITI AGLI INVESTIMENTI.................................................................................................................. 11 9. ASSUNZIONE DI PRESTITI E LEVA FINANZIARIA ........................................................................... 11 10. INVESTIMENTI CONSENTITI.............................................................................................................. 11 11. LIMITI AGLI INVESTIMENTI.............................................................................................................. 11 12 INVESTMENTI IN ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVI ........................................... 13 13 DISPOSIZIONI GENERALI.................................................................................................................... 13 14. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ............................................................................................... 15 15. GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO ..................................................................................... 15 16. FATTORI DI RISCHIO ........................................................................................................................... 16 17. POLITICA DEI DIVIDENDI......................................................................................................................... 26 18. SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI .................................................................................................................. 26 19. RIMBORSO DI AZIONI ................................................................................................................................ 30 20. CONVERSIONE DI AZIONI......................................................................................................................... 32 21. PREZZI DI EMISSIONE E DI RIMBORSO / CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO / VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ................................................................................................ 33 22. SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO....................................... 36 23. COMMISSIONI E SPESE DI GESTIONE................................................................................................... 36 24. ONERI E SPESE GENERALI ....................................................................................................................... 36 25. INCENTIVI...................................................................................................................................................... 37 20297640.17 4 26 TRANSAZIONI DEL COMPARTO E CONFLITTI DI INTERESSE ....................................................... 38 27. REGIME FISCALE ........................................................................................................................................ 40 28. RELAZIONI E BILANCI............................................................................................................................... 44 29. TRASFERIMENTO DI AZIONI ................................................................................................................... 44 30 COMUNICAZIONE DEI PREZZI ................................................................................................................. 44 31. INFORMAZIONI GENERALI...................................................................................................................... 45 31APPENDICE I – DEFINIZIONI...................................................................................................................... 49 32.APPENDICE II - MERCATI .......................................................................................................................... 55 20297640.17 5 1. ELENCO DEGLI INDIRIZZI FundLogic Alternatives p.l.c. 70 Sir John Rogerson’s Quay Dublino 2 Irlanda GESTORE DEGLI INVESTIMENTI FundLogic SAS 61 Rue de Monceau 75008 Parigi Francia PROMOTORE E DISTRIBUTORE Morgan Stanley & Co International plc 25 Cabot Square Canary Wharf Londra E14 4QA Regno Unito DEPOSITARIO Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited George's Court 54-62 Townsend Street Dublino 2 Irlanda AMMINISTRATORE Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited George's Court 54-62 Townsend Street Dublino 2 Irlanda SEGRETARIO Matsack Trust Limited 70 Sir John Rogerson’s Quay Dublino 2 Irlanda REVISORI Ernst & Young Harcourt Centre Harcourt Street Dublino 2 Irlanda CONSULENTE LEGALE IRLANDESE DEL FONDO 20297640.17 Matheson Ormsby Prentice70 Sir John Rogerson’s Quay Dublino 2 6 Irlanda 20297640.17 7 2. INTRODUZIONE Il Fondo è strutturato come società d’investimento multicomparto a capitale variabile, nell’ambito della quale gli Amministratori possono costituire di volta in volta Comparti diversi, previa autorizzazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria. I particolari relativi ad ogni singolo Comparto sono contenuti in un Supplemento al Prospetto separato (ciascuno un Supplemento). Ciascuno di questi Supplementi elencherà tutti i Comparti esistenti. I Supplementi devono essere letti congiuntamente al Prospetto. In relazione ad un Comparto possono essere emesse diverse classi di Azioni. La creazione di nuove classi di azioni sarà preventivamente comunicata all’Autorità di vigilanza finanziaria e da questa approvata. Al momento dell’introduzione di ogni nuova classe di Azioni il Fondo redigerà e gli Amministratori pubblicheranno la documentazione contenente le informazioni dettagliate relative a ognuna di queste classi di Azioni. Ogni Comparto avrà un portafoglio di attività separate e queste saranno investite conformemente all’obiettivo d’investimento di tale Comparto. Il Fondo può rifiutare in tutto o in parte qualsiasi richiesta di sottoscrizione di Azioni senza essere obbligato a giustificare i motivi del rifiuto e può respingere una sottoscrizione iniziale di Azioni per qualsiasi importo (escluse le eventuali spese preliminari) se inferiore alla Sottoscrizione iniziale minima a meno che gli Amministratori non abbiano rinunciato ad una Sottoscrizione iniziale minima. Le emissioni e i rimborsi di Azioni successivi all’emissione iniziale avverranno al Valore Patrimoniale Netto per Azione aumentato o ridotto degli oneri e delle spese (a seconda del caso), incluse tutte le spese iniziali o di rimborso specificate nei relativi Supplementi. Il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di ogni classe e i prezzi di emissione e di rimborso saranno calcolati secondo le disposizioni riepilogate nel capitolo Prezzi di emissione e di rimborso/Calcolo del Valore Patrimoniale Netto/Valutazione delle Attività di questo Prospetto. I dettagli dei Giorni di Trattazione in relazione a ciascuno dei Comparti sono indicati nei relativi Supplementi. Tutti gli Azionisti hanno diritto a trarre beneficio, sono vincolati e ritenuti essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell’Atto costitutivo e nello Statuto contenute nel capitolo intitolato Informazioni generali del presente Prospetto, le cui copie sono disponibili come indicato nel Prospetto medesimo. Il Fondo ha passività separata tra i Comparti e di conseguenza le responsabilità per conto o attribuibili a ciascun Comparto saranno liquidate esclusivamente a valere sulle attività dei Comparti. 3 Amministratori del Fondo Gli Amministratori della Società sono: Wyndham Williams è un dirigente bancario senior di grande esperienza con un ampio bagaglio di competenze a livello internazionale e nazionale nel settore del corporate banking e della direzione generale. Membro dell’Institute of Bankers in Irlanda, opera nell’ambito dei servizi finanziari e bancari fin dal 1959. È stato rappresentante per il Nord America di AIB Bank a New York nel 1973, prima di assumere il ruolo di direttore senior per le attività di prestito, nel 1977, nell'International Corporate Banking Division di AIB, con il compito di sviluppare la strategia aziendale di AIB in relazione alle società multinazionali che andavano costituendosi in Irlanda. Nel 1991, è stato nominato responsabile regionale dell’area metropolitana di Dublino, sempre per AIB, e nel 1995 è diventato Amministratore delegato di AIB Home Mortgages. Il sig. Williams ha conseguito una laurea con lode e un master in gestione, entrambi presso il Trinity College di Dublino. 20297640.17 8 Kevin Molony ha una larga esperienza e conoscenza dell’industria dell’investimento avendo lavorato per importanti società di gestione di investimento mondiali nonché per importanti società di broker negli ultimi 28 anni. In qualità di Amministratore di Citigroup Global Markets dal 1999 all’inizio del 2009, è stato determinante per la costituzione e la costruzione della loro attività di broking istituzionale in Irlanda in cui si è specializzato nel mercato azionario statunitense e latino-americano. Tra il 1995 ed il 1999, ha lavorato presso la Deutsche Bank per il mercato istituzionale irlandese specializzandosi nel mercato azionario europeo globale. Tra il 1982 ed il 1995 ha lavorato nella gestione degli investimenti nell’ambito della quale si è occupato della gestione di fondi azionari statunitensi per AIBIM a Dublino e di fondi azionari inglesi per Phillips & Drew Fund Managers a Londra. Di recente ha lasciato Citigroup ed è attualmente considerato per una serie di incarichi come dirigente nell’ambito degli investimenti indipendenti. Ha un BA in Economia conseguito presso la University College Dublin ed è al momento un Rappresentante Registrato della FSA e della FINRA degli Stati Uniti. Shahzad Sadique è capo di FundLogic Global Solutions, un’entità dedicata alla gestione passiva ed ai fondi strutturati, un’iniziativa congiunta tra la banca di investimento di Morgan Stanley e la sua divisione di gestione degli investimenti. Shahzad ha 14 anni di esperienza consolidata ed è stato membro del team di FundLogic Global Solutions dalla sua costituzione. E’ entrato a far parte del Global Fund Derivative Group di Morgan Stanley nel 2006 per creare la sua piattaforma derivata di hedge fund. Prima di entrare a far parte della Società, Shahzad è stato co-direttore del team di retail structuring per la piattaforma multi-asset presso la Dresdner Bank, ed ha cominciato la sua carriera presso la Merrill Lynch nel gruppo dei derivati azionari globali. Shahzad si è laureato conseguendo una laurea M.Sc in titoli internazionali ed in investment banking ed un BA (Hons) in economia finanziaria presso la University of Reading ISMA. Il Fondo ha delegato la gestione giornaliera e la conduzione del Fondo conformemente alle politiche approvate dagli Amministratori all’Amministratore, al Gestore degli Investimenti ed al Distributore ed ha assegnato al Depositario la custodia delle attività del Fondo. Di conseguenza nessuno degli Amministratori del Fondo ha incarichi esecutivi. 4. Gestore degli Investimenti Il Gestore degli Investimenti è Fundlogic SAS, costituita in Francia. Il Gestore degli Investimenti è stato nominato per fornire al Fondo servizi di gestione degli investimenti. La sede legale del Gestore degli Investimenti è in 61 Rue de Monceau, 75008 Parigi, Francia. Sotto il controllo imposto dagli Amministratori ai sensi del contratto di gestione degli investimenti, di tutte le leggi ed i regolamenti applicabili, di questo Prospetto e dello Statuto, il Gestore degli Investimenti ha il potere discrezionale di assumere decisioni di investimento giorno per giorno, di effettuare gli investimenti e di svolgere la gestione del Fondo. Il Gestore degli Investimenti è soggetto alla vigilanza dell’ Autorité des Marches Financiers in Francia. Al 29 maggio 2009 Fundlogic SAS aveva in via approssimativa 735 milioni di Dollari statunitensi di attività in gestione. Ai sensi del contratto di gestione degli investimenti, e previa approvazione del Fondo e dell’Autorità di vigilanza finanziaria, il Gestore degli Investimenti potrà di volta in volta nominare uno o più Subgestori degli Investimenti che svolgano e/o esercitino tutte o alcune delle sue funzioni, facoltà, discrezionalità, compiti e doveri previsti secondo i termini del contratto di gestione degli investimenti. Tali Subgestori degli Investimenti non saranno retribuiti dal patrimonio del Fondo. I dettagli inerenti ai Subgestori degli Investimenti saranno comunicati agli Azionisti su richiesta e le informazioni ad essi relative saranno pubblicate nelle relazioni periodiche del Fondo. 20297640.17 9 La Società potrà nominare altri gestori degli investimenti in relazione a un Comparto specifico. Alternativamente, il Gestore degli Investimenti potrà nominare uno o più subgestori degli investimenti in relazione a un Comparto specifico. I dettagli inerenti agli altri gestori o subgestori degli investimenti, ove presenti, nominati per Comparti specifici saranno indicati nel Supplemento del relativo Comparto. I Supplementi saranno quindi sottoposti all’Autorità di vigilanza finanziaria prima della nomina effettiva di tali altri gestori o subgestori degli investimenti. Per evitare ogni dubbio, tutti i riferimenti relativi al Gestore degli Investimenti contenuti nel successivo testo del presente documento saranno intesi includere anche tali altri gestori o subgestori degli investimenti, secondo necessità. 5. Depositario Il Fondo ha nominato Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, in qualità di depositario delle attività di ciascuno dei Comparti e fornitore di servizi fiduciari a ciascuno dei Comparti in conformità alla Normativa sui Fondi. .Il Depositario è una società a responsabilità limitata costituita in Irlanda in data 5 luglio 1990 ed è una controllata di Northern Trust Corporation. Northern Trust Corporation e rispettive controllate comprendono il Gruppo Northern Trust, uno dei fornitori leader nel mondo di servizi amministrativi e di deposito a custodia rivolti a investitori privati e istituzionali. Il Depositario è soggetto al controllo dell’Autorità di vigilanza finanziaria. La principale attività del Depositario è di fornire servizi fiduciari e di custodia agli organismi di investimento collettivo. Il Depositario potrà di volta in volta, e dietro richiesta del Fondo, nominare entità esterne al Gruppo Northern Trust in qualità di sub-depositario globale delle attività di un particolare Comparto. In tal caso, il sub-depositario sarà responsabile del deposito in custodia delle attività del Comparto e il Depositario dovrà esercitare debita cura e diligenza nella selezione e nella nomina del sub-depositario al fine di garantire che questi abbia e mantenga un livello di perizia, competenza e reputazione idoneo ad assolvere le responsabilità previste. Tale nomina dovrà essere conforme alle disposizioni contenute negli Avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria. Il Depositario dovrà altresì esercitare un’adeguata attività di supervisione nei confronti del subdepositario globale ed effettuare di volta in volta le debite verifiche al fine di accertarsi che i suoi obblighi continuino ad essere opportunamente assolti. I dettagli inerenti a ciascuna nomina saranno indicati nel Supplemento del relativo Comparto. 6. Amministratore e Custode del registro Il Fondo ha nominato Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited in qualità di amministratore di ciascun Comparto. L’Amministratore è responsabile dell’amministrazione giornaliera di ciascuno dei Comparti comprese le funzioni di custode del registro e di agente per i trasferimenti nonché per la fornitura di servizi di contabilità per i Comparti, compreso il calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione. L’Amministratore è una società a responsabilità limitata costituita il 15 giugno 1990ed è completamente di proprietà di Northern Trust Corporation. Northern Trust Corporation e rispettive controllate comprendono il Gruppo Northern Trust, uno dei fornitori leader nel mondo di servizi amministrativi e di deposito a custodia rivolti a investitori privati e istituzionali. La principale attività dell’Amministratore è di erogare servizi amministrativi agli organismi di investimento collettivo. 7. Obiettivo e politiche di investimento Lo Statuto stabilisce che l’obiettivo e le politiche d’investimento di ogni Comparto saranno 20297640.17 10 formulati dagli Amministratori al momento della costituzione del Comparto. Informazioni dettagliate sull’obiettivo e sulle politiche d’investimento di ogni Comparto sono riportate nel Supplemento del relativo Comparto. Le modifiche dell’obiettivo o della politica d’investimento di un Comparto sono ammesse solo con l’approvazione di una delibera ordinaria da parte dei suoi Azionisti. In conformità e fatto salvo quanto appena illustrato con riguardo alle modifiche dell’obiettivo e/o della politica di investimento di un Comparto, gli Azionisti dovranno essere informati con congruo anticipo per poter chiedere il rimborso delle proprie Azioni. 8. Limiti agli investimenti I limiti agli investimenti specifici di ogni Comparto saranno formulati dagli Amministratori al momento della costituzione di ogni Comparto e riportati nel relativo Supplemento. I dettagli dei limiti agli investimenti stabiliti in conformità agli Avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria applicabili ad ogni Comparto sono indicati qui di seguito. 9. Assunzione di prestiti e leva finanziaria Il Fondo può assumere prestiti in qualsiasi momento per un importo non superiore al 10% del patrimonio netto di un Comparto per conto di qualsiasi Comparto e il Depositario può mettere in conto le attività di tale Comparto a garanzia di tale prestito, a condizione che tale prestito sia acceso unicamente per scopi temporanei. Le specifiche restrizioni all’assunzione di prestiti per un Comparto saranno contenute nel Supplemento del relativo Comparto. Fermo restando il potere del Fondo di investire in valori mobiliari, esso non può concedere crediti o fungere da garante per terzi. Un Comparto può acquistare titoli di debito e titoli non interamente liberati. 10. Investimenti consentiti Gli investimenti di ogni Comparto sono limitati a: 10.1. Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, come previsto negli Avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria, quotati nel listino ufficiale di una borsa valori di uno Stato membro o non membro o negoziati in un mercato regolamentato, operante regolarmente, riconosciuto e aperto al pubblico in uno Stato membro o non membro (e che sia in ogni caso elencato nell’Appendice II). 10.2 Valori mobiliari emessi recentemente che saranno quotati nel listino ufficiale di una borsa valori o altro mercato (come descritto qui sopra) entro un anno. 10.3 Strumenti del mercato monetario come descritti negli Avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria diversi da quelli negoziati in un mercato regolamentato. 10.4 Quote di OICVM. 10.5 Quote di società non OICVM come definiti nella Guidance Note 2/03 dell’Autorità di vigilanza finanziaria. 10.6 Depositi presso istituti di credito come prescritto negli Avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria. 10.7 Strumenti derivati finanziari (FDI) come prescritto negli Avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria. 11. Limiti agli Investimenti 11.1 Ogni Comparto può investire fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli indicati nel paragrafo 10.1. 11.2 Ogni Comparto può investire fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto in valori mobiliari di recente emissione che saranno quotati nel listino ufficiale di una borsa valori o altro mercato (come descritto nel paragrafo 10.1) entro un anno. Questa restrizione non si applica relativamente 20297640.17 11 all’investimento di ogni Comparto in certi titoli statunitensi contemplati dalla Norma 144A purché: 11.2.1 i titoli siano emessi con l’impegno di registrarli presso l’US Securities and Exchange Commission entro un anno dall’emissione; e 11.2.2 i titoli non siano illiquidi, vale a dire possono essere realizzati da ogni Comparto entro sette giorni al prezzo, o al prezzo approssimativo, al quale sono valutati dal Comparto. Esposizione al rischio Il rischio di esposizione del Comparto alla controparte con cui si effettua un’operazione di derivati over the counter (OTC) non può superare il 5% del patrimonio netto 11.2.1 11.3 Ogni Comparto può investire fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo purché il valore totale dei valori mobiliari e strumenti del mercato monetario detenuti negli organismi emittenti in ognuno dei quali il Comparto investe più del 5% sia inferiore al 40%. 11.4 Previa approvazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria, il limite del 10% citato al punto 11.3 viene esteso al 25% nel caso di obbligazioni emesse da un istituto di credito con sede legale in uno Stato membro e soggetto per legge a vigilanza pubblica speciale destinata a proteggere i detentori di titoli di debito. Quando un Comparto investe più del 5% del suo patrimonio netto in queste obbligazioni emesse da un singolo emittente, il valore totale di questi investimenti non può essere superiore all’80% del valore patrimoniale netto del Comparto. 11.5 Il limite del 10% di cui al punto 11.3 è esteso al 35% quando i valori mobiliari o strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro o dalle sue autorità locali o da uno Stato non membro o da un organismo pubblico internazionale di cui sono membri uno o più Stati membri. 11.6 I valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di cui ai punti 11.4 e 11.5 non rientreranno nel conteggio ai fini dell’applicazione del limite del 40% di cui al punto 11.3. 11.7 Ogni Comparto può investire fino ad un massimo del 20% del patrimonio netto in depositi effettuati presso lo stesso istituto di credito. Depositi presso qualsiasi istituto di credito diverso da un istituto di credito autorizzato nel See o da un istituto di credito autorizzato in uno stato (diverso da uno Stato membro del See) firmatario dell’Accordo di Basilea sulla convergenza del capitale del luglio 1988, detenuti come liquidità ausiliaria, non devono superare il 10% del patrimonio netto. Questo limite si può estendere al 20% nel caso di depositi effettuati presso il Depositario. 11.8 Il rischio di esposizione del Comparto all’altra parte con cui si effettua un’operazione di derivati over the counter (OTC) non può superare il 5% del patrimonio netto. Questo limite è esteso al 10% nel caso di un istituto di credito autorizzato nel See o un istituto di credito autorizzato in uno stato (che non sia uno Stato membro del See) firmatario dell’Accordo di Basilea sulla convergenza del capitale del luglio 1988; o un istituto di credito autorizzato nel Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda. 11.9 Fermi restando i paragrafi 11.3, 11.7 e 11.8 qui sopra, una combinazione di due o più investimenti tra quelli elencati qui di seguito emessi da o effettuati presso lo stesso organismo non può superare il 20% del patrimonio netto: 11.9.1 investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario; 11.9.2 depositi, e/o 20297640.17 12 11.9.3 esposizioni al rischio di controparte derivanti da operazioni su derivati OTC. 11.10 I limiti di cui ai punti 11.3, 11.4, 11.5, 11.7, 11.8 e 11.9 qui sopra non possono essere combinati, per cui l’esposizione ad un singolo organismo non può essere superiore al 35% del patrimonio netto. 11.11 I gruppi di società sono considerati un singolo emittente ai fini dei punti 11.3, 11.4, 11.5, 11.7. 11.8 e 11.9. Un limite del 20% del patrimonio netto può tuttavia essere applicato all’investimento in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario nell’ambito di uno stesso gruppo. 11.12 Ogni Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da qualsiasi Stato membro, autorità locale di uno Stato membro, da uno Stato non-membro o da un organismo pubblico internazionale di cui uno o più stati membri facciano parte, o da Giappone, Canada, Nuova Zelanda, Australia, Norvegia, Stati Uniti d’America, Svizzera, da un paese membro dell’Ocse (purché siano investment grade), Unione Europea, Banca europea per gli investimenti, Banca Centrale Europea, Euratom, Eurofima, Consiglio d’Europa, Banca asiatica di sviluppo, Banca interamericana di sviluppo, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca Mondiale), Società finanziaria internazionale, Fondo monetario internazionale, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae) Federal Home Loan bank (FHLB), Federal Farm Credit Bank (FFCB), Tennessee Valley Authority (TVA) e la Student Loan Marketing Association (Sallie Mae). Il Comparto in oggetto deve detenere titoli di almeno sei emissioni diverse e i titoli di una singola emissione non devono costituire più del 30% del suo patrimonio netto. 12 Investimenti in Organismi di Investimento Collettivi 12.1 Un Comparto non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in altri organismi d’investimento collettivi (OIC) 12.2 Quando un Comparto investe in quote di altri OIC gestiti, direttamente o per delega, dal gestore di ciascun Comparto o da qualsiasi altra società alla quale il gestore è legato da gestione o controllo comune, o da una partecipazione diretta o indiretta rilevante, né il gestore né l’altra società possono addebitare commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso in conseguenza dell’investimento del Comparto nelle quote di tale altro OIC. 12.3 Qualora una commissione (inclusa una commissione di retrocessione) sia percepita dal gestore di un Comparto a seguito di un investimento nelle quote di un altro OIC, questa commissione deve essere versata nella proprietà del Comparto. Comparti indicizzati 12.4 Un Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in azioni e/o obbligazioni emesse dallo stesso organismo quando la politica d’investimento del Comparto consiste nel replicare un indice che soddisfi i criteri stabiliti negli Avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria ed è riconosciuto dall’Autorità di vigilanza finanziaria. 12.5 Il limite indicato al punto 12.4 qui sopra può essere esteso al 35% e applicato ad un singolo emittente, quando ciò sia giustificato da condizioni eccezionali del mercato. 13 Disposizioni generali 13.1 Il Gestore degli Investimenti, agendo in combinazione con tutti gli OIC gestiti, non può acquisire 20297640.17 13 azioni con diritto di voto che le consentirebbero di esercitare un’influenza significativa sulla gestione di un’emittente. 13.2 Ogni Comparto può acquistare solo fino ad un massimo del: 13.2.1 10% delle azioni senza diritto di voto di un singolo emittente; 13.2.2 10% delle obbligazioni di un singolo emittente; 13.2.3 25% delle quote di un singolo OIC; 13.2.4 10% degli strumenti del mercato monetario di un singolo emittente. AVVERTENZA: I limiti stabiliti ai punti 13.2.2, 13.2.3. e 13.2.4 qui sopra possono non essere considerati al momento dell’acquisizione se in quel momento non sia possibile calcolare l’importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario, o l’importo netto dei titoli emessi. 13.3 13.1 e 13.2 non sono applicabili a: 13.3.1 valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dalle sue autorità locali; 13.3.2 valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro; 13.3.3 valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi pubblici internazionali di cui sono membri uno o più Stati membri; 13.3.4 azioni detenute da ogni Comparto nel capitale di una società costituita in uno Stato non membro che investe le sue attività principalmente nei titoli di emittenti con sede legale in questo Stato, per cui ai sensi della legislazione di questo Stato tale tipo di detenzione rappresenti il solo modo in cui ogni Comparto può investire nei titoli di emittenti dello Stato stesso. Questa deroga è applicabile solo se la politica d’investimento della società nello Stato non membro è conforme ai limiti stabiliti nei punti da 11.3 a 11.11, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5 e 13.6, e purché, nel caso siano superati questi limiti, si osservino i punti 13.5 e 13.6; 13.3.5 azioni detenute da un Comparto nel capitale di società controllate che svolgono unicamente attività di gestione, consulenza o commercializzazione nel paese in cui ha sede la società controllata, riguardo al rimborso di quote su richiesta dell’Azionista unicamente per loro conto. 13.4 Un Comparto non deve ottemperare alle restrizioni agli investimenti descritte in questo documento nell’esercizio dei diritti di sottoscrizione associati a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario che fanno parte delle proprie attività. 13.5 L’Autorità di vigilanza finanziaria può consentire a Comparti di recente autorizzazione di derogare alle disposizioni previste dai punti da 11.3 a 11.12, 12.4 e 12.5 per sei mesi dalla loro autorizzazione, purché osservino il principio di ripartizione del rischio. 13.6 Se i limiti descritti in questo documento sono superati per motivi che esulano dal controllo del Comparto, o come risultato dell’esercizio dei diritti di sottoscrizione, come obiettivo prioritario delle sue operazioni di vendita il Comparto deve mirare a rimediare a tale situazione, tenendo debito conto degli interessi dei suoi azionisti. 13.7 Un Comparto non può vendere allo scoperto: 13.7.1 Valori mobiliari; 13.7.2 Strumenti del mercato monetario; 13.7.3 Quote di OIC o 20297640.17 14 13.7.4 Strumenti finanziari derivati (FDI). 13.8 Un Comparto può detenere liquidità ausiliarie. 13.9 Resta inteso che ciascun Comparto avrà il potere di avvalersi di qualsiasi modifica di leggi, regolamenti o linee guida che consentano investimenti in attività e titoli su scala più estesa in conformità ai requisiti stabiliti dall’Autorità di vigilanza finanziaria. 14. Strumenti Finanziari Derivati 14.1 Un Comparto può investire in FDI over the counter (OTC) se le controparti delle transazioni over the counter sono istituzioni soggette ad attenta supervisione e se appartenenti a categorie approvate dall’Autorità di vigilanza finanziaria. 14.2 L'esposizione della posizione ai titoli sottostanti gli FDI, con inclusione di FDI incorporati in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, se combinati con inerenza a posizioni derivanti da investimenti diretti, non può eccedere i limiti agli investimenti stabiliti dagli Avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria. (Questa regola non si applica nel caso di FDI, basati su indice, a condizione che l'indice sottostante rientri nella tipologia che rispetta i criteri stabiliti dagli Avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria). Gli investimenti in FDI sono soggetti alle condizioni e ai limiti stabiliti dall’Autorità di vigilanza finanziaria. 15. Gestione efficiente del portafoglio L'uso di tecniche e strumenti in relazione a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario impiegati con lo scopo di rendere efficiente la gestione del portafoglio, dovrebbe essere effettuato con riferimento a tecniche e strumenti che rispettano i seguenti criteri: 15.1 essere economicamente appropriati, nel senso che sono realizzati a costi vantaggiosi; 15.2 essere introdotti per uno o più dei seguenti scopi specifici: 15.2.1 riduzione del rischio; 15.2.2. riduzione dei costi; o 15.2.3. generazione di capitale addizionale o di rendimenti per il Comparto per un livello di rischio che sia coerente con il profilo di rischio del comparto stesso e secondo le regole di diversificazione dei rischi previste dagli Avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria. 15.3 i loro rischi sono adeguatamente captati nel processo di gestione del rischio; e 15.4 non possono provocare cambiamenti nell'obiettivo di investimento dichiarato del Comparto o aggiungere rischi supplementari sostanziali rispetto alla politica generale di rischio così come viene descritta nei suoi documenti di vendita. L'FDI usato per un'efficiente gestione del portafoglio deve egualmente rispettare gli Avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria. Tale FDI può comprendere future, contratti a termine, opzioni e swap e il loro uso può comportare la copertura contro i movimenti di mercato, i rischi di cambio o di tassi di interesse in conformità alle politiche di investimento di un Comparto ed entro le condizioni e i limiti stabiliti dalla Autorità di vigilanza finanziaria ai sensi della Normativa sui Fondi. Un Comparto può anche aderire a contratti di pronti contro termine, pronti contro termine inversi e/o accordi di prestito titoli in conformità con i requisiti del Autorità di vigilanza finanziaria. Rispetto alle Classi di Azioni con Copertura ci si aspetta che il livello di copertura dell'esposizione della divisa relativa, secondo i requisiti e le condizioni imposte dall’ Autorità di 20297640.17 15 vigilanza finanziaria, rientri in una gamma che va dal 95% al 105% del Valore Patrimoniale Netto della relativa Classe di Azioni con Copertura. Si possono originare posizioni di sovracopertura o sotto-copertura provocate da fattori che sono al di fuori del controllo del relativo Comparto. Le posizioni con copertura saranno tenute sotto controllo per accertarsi che le posizioni di sovra-copertura non eccedano il 105% del Valore Patrimoniale Netto della relativa Classe di Azioni con Copertura. Questo controllo includerà una procedura per assicurare che non vengano portate avanti da un mese all'altro le posizioni materialmente in eccesso del 100%. Il Fondo, prima di impegnarsi in qualsiasi attività FDI, deve, mediante i suoi fornitori di servizio, adottare un processo di gestione del rischio che permetta di monitorare, misurare e gestire in qualsiasi momento i rischi connessi a una posizione FDI di un Comparto e il loro contributo al profilo di rischio generale del portafoglio di un Comparto. Deve impiegare un processo di valutazione accurato e indipendente del valore di un FDI OTC. Il Fondo deve comunicare all’ Autorità di vigilanza finanziaria i dati della sua attività FDI e il metodo di valutazione dei rischi adottato e, in conformità con i requisiti particolari dell’ Autorità di vigilanza finanziaria, specificherà a tale proposito i tipi permessi di FDI, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi, come questi verranno monitorati e applicati, nonché i metodi scelti per poter valutare i rischi associati alle transazioni di FDI applicabili a qualsiasi Comparto. Il Fondo si accerterà che l'esposizione globale del Comparto agli FDI non ecceda il valore patrimoniale netto dell'attivo del suo portafoglio e che l'esposizione ai rischi della controparte a qualsiasi tipo di transazione FDI del titolo negoziato over the counter non ecceda mai i limiti consentiti dalla Normativa sui Fondi. Il Fondo, su richiesta, fornirà informazioni supplementari agli Azionisti in merito al metodo di gestione dei rischi adottato, con inclusione dei limiti quantitativi impiegati e di qualsiasi sviluppo recente relativo ai rischi, nonché alle caratteristiche di rendimento delle principali categorie degli investimenti con riferimento ai relativi Comparti. Le tecniche e gli strumenti da impiegarsi per ciascun Comparto, se presenti, saranno illustrate nel relativo Supplemento. 16. Fattori di rischio I seguenti fattori di rischio possono comparire per qualsiasi investimento nel Fondo: 16.1 In generale Gli investimenti del Comparto in titoli sono soggetti alle normali fluttuazioni di mercato e ad altri rischi inerenti all'investimento in titoli. Il valore degli investimenti e i rendimenti che ne derivano, e pertanto il valore di e i rendimenti da, Azioni in relazione a ciascun Comparto possono scendere oppure salire e un investitore può non riuscire a recuperare la somma che investe. Anche i cambiamenti nei tassi di cambio tra le valute o le conversioni da una valuta a un'altra possono provocare l'aumento o la diminuzione del valore degli investimenti. Anche se le disposizioni dei Companies Act, 1963 – 2009, prevedono passività separate tra Comparti, tali norme devono essere ancora testate nei tribunali stranieri, in particolare per quel che concerne l’accoglimento dei reclami dei creditori locali. Di conseguenza non è esclusa la possibilità che le attività di un Comparto qualsiasi del Fondo non siano esposte alle passività di altri Comparti del Fondo. Al momento della redazione del presente Prospetto gli Amministratori non sono al corrente di una passività esistente o contingente di un Comparto del Fondo. Il Fondo e il Gestore degli Investimenti non avranno il controllo sulle attività di nessuna società o di qualsiasi organismo di investimento collettivo in cui abbia investito un Comparto. I gestori di organismi di investimento collettivi e le società nelle quali un Comparto può investire possono incorrere in posizioni fiscali indesiderate, impiegare un indebitamento eccessivo o gestire gli organismi di investimento collettivo, o venire gestiti, in un modo non previsto dal Gestore degli Investimenti. Non vi è alcuna garanzia che un Comparto raggiunga i propri obiettivi di investimento. 20297640.17 16 16.2 Ritenuta d'acconto I rendimenti e i guadagni che il Fondo ricava dalla proprie attività possono essere soggetti alla ritenuta d'acconto la quale potrebbe non essere rimborsabile nei paesi in cui sono prodotti tali rendimenti e guadagni. Se questa posizione cambia in futuro e l'applicazione di un tasso inferiore ha come risultato il rimborso al Fondo, il relativo Valore Patrimoniale Netto non sarà riformulato e il beneficio sarà assegnato agli Azionisti esistenti in forma rateizzata al momento del rimborso. 16.3 Contratti di pronti contro termine, pronti contro termine inverso e transazioni di prestito titoli Un Comparto può stipulare contratti di riacquisto, riacquisto inverso e accordi su titoli in conformità alle condizioni e ai limiti stabiliti dagli Avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria. Se l'altra parte di un accordo fosse inadempiente, il Comparto potrebbe subire una perdita nella misura in cui i proventi della vendita dei titoli sottostanti o di garanzia, come del caso, posseduti dal Comparto in connessione con l’accordo di riacquisto respinto siano inferiori al prezzo di riacquisto. Inoltre, in caso di bancarotta o procedimento simile dell'altra parte dell'accordo di riacquisto, o nel caso di inadempimento dell’obbligo di riacquisto o di restituzione dei titoli come concordato, il Comparto potrebbe subire delle perdite, comprese perdite degli interessi e del capitale del titolo nonché costi derivanti da ritardi e dall’esecuzione del contratto di riacquisto. 16.4 Rischi di valuta In circostanze nelle quali un Comparto adotta tecniche di copertura rispetto a investimenti denominati in valute che non siano di riferimento allo scopo di coprire il rischio di cambio di divisa rispetto alla Valuta di Riferimento, continuano a essere presenti comunque dei rischi nel senso che tali tecniche di copertura possono non sempre raggiungere l'obiettivo di cercare di contenere le perdite e i rischi legati al tasso di cambio. La performance può essere fortemente influenzata da movimenti dei tassi di cambio di valuta perché le posizioni della divisa mantenute dal Comparto possono non corrispondere alle posizioni dei titoli posseduti. Nel caso di Classi di Azioni senza Copertura, il valore dell'Azione espresso nella valuta della Classe sarà soggetto all'aumento del tasso di cambio in relazione alla Valuta di Riferimento. 16.5 Classi di Azioni con Copertura Le Classi di Azioni con Copertura utilizzano strategie di copertura allo scopo di limitare l'esposizione ai movimenti di valuta tra una Valuta di Riferimento di un Comparto e la valuta in cui è denominata la Classe di Azioni con Copertura. Tali strategie di copertura non possono eliminare completamente l'esposizione ai movimenti di tale valuta. Non c'è garanzia che le strategie di copertura realmente funzioneranno. Si possono creare delle asimmetrie tra la posizione di valuta di un Comparto e le Classi di Azioni con Copertura emesse per quel Comparto. L'impiego di strategie di copertura può sostanzialmente limitare il beneficio degli Azionisti delle Classi di Azioni con Copertura se la valuta delle Classi di Azioni con Copertura scende rispetto alla Valuta di Riferimento del Comparto. I costi della copertura e tutti i guadagni/perdite delle transazioni di copertura (e delle transazioni stesse) sono assegnati esclusivamente alla relativa Classe di Azioni con Copertura. Gli investitori dovrebbero anche tenere in considerazione che la copertura delle Classi di Azioni con Copertura è differente da qualsiasi altra strategia di copertura che il Gestore degli Investimenti possa attivare a livello di Comparto (i cui rischi associati vengono descritti qui sopra alla voce "rischi di valuta"). 16.6 Rischi di mercato La politica di investimento per ciascun Comparto descrive gli FDI che si possono detenere per conto del Comparto. Conformemente a tale politica, ogni Comparto può anche possedere valori mobiliari e strumenti del mercato monetario come viene descritto nella politica inerente. In 20297640.17 17 conformità con i termini dell'FDI, il Comparto di solito non dovrebbe essere esposto al rischio economico associato a tali titoli. Tuttavia, nel caso in cui la controparte di un determinato FDI fosse inadempiente, il Comparto può essere esposto alla performance dei relativi titoli. In questo senso e nella misura in cui un Comparto possiede valori mobiliari e strumenti del mercato monetario direttamente in conformità alla sua politica di investimento, gli investitori dovrebbero essere consapevoli dei rischi (qui sotto descritti) associati ai tipi di titoli che possono essere posseduti dal Comparto. 16.7 L'Indice o le Attività di Riferimento Non sempre il tentativo di un Comparto di replicare la performance di un Indice o di un'Attività di Riferimento con cui è in relazione raggiunge dei risultati di assoluta precisione. La discrepanza rispetto alla performance di riferimento può essere generata da una serie di fattori tra i quali la struttura dell'FDI, i costi associati all’acquisto, al rinnovamento, all'adattamento e alla chiusura di tale FDI, oppure qualsiasi altra commissione o costo, attività in contanti o di altro tipo detenuti dal Comparto. Alcuni Comparti possono cercare di generare un rendimento in linea con l'andamento di un Indice o di un’Attività di Riferimento con un dato storico di performance che può essere inferiore a un anno. Nella decisione in merito alla sottoscrizione di Azioni di tale Comparto, gli Azionisti potenziali dispongono di dati relativi alla performance molto limitati o inesistenti per valutare i rendimenti dell'Indice e delle Attività di Riferimento nella fase precedente all'inizio delle operazioni del Comparto. In ogni caso non c'è garanzia che l'andamento storico di qualsiasi Indice o Attività di Riferimento sarà replicato in futuro. La metodologia di raccolta dei prezzi e di calcolo del valore dell'indice di alcuni degli Indici o Attività di Riferimento possono essere di proprietà esclusiva di uno sponsor di indice o di terzi. La capacità di un Comparto che cerca di replicare la performance dell'Indice o di un'Attività di Riferimento per raggiungere il suo obiettivo di investimento e svolgere la sua politica dipende dalle operazioni in corso e dalla disponibilità dell’Indice o dell'Attività di Riferimento. Né il Gestore degli Investimenti, né il Fondo sono in condizioni di assicurare l’operatività permanente e la disponibilità di un determinato Indice o dell'attività di riferimento. Nel caso in cui l'indice o l’attività di riferimento vengano cancellati o resi non disponibili, la capacità del Comparto di raggiungere l'obiettivo di investimento sarà seriamente compromessa o diventerà impossibile. Se l'indice o l'azione di riferimento sono resi permanentemente indisponibili o vengono cancellati, le negoziazioni nel Comparto possono essere sospese (chiusura in corso del Comparto). 16.8 Tassi d’interesse I valori dei titoli a reddito fisso in possesso di un Comparto, o ai quali è esposta la performance di un Comparto, in generale varieranno inversamente ai cambiamenti dei tassi di interesse e tali variazioni possono influenzare di conseguenza i prezzi delle Azioni. 16.9 Rischio dell'emittente In relazione a qualsiasi titolo in possesso di un Comparto, o a cui è esposta la performance di un Comparto, il valore di questi titoli può scendere o salire indifferentemente e non c'è garanzia che la performance passata si possa ripetere. Una serie di fattori diversi e non in relazione tra loro possono provocare la caduta del prezzo di qualsiasi titolo, incluse le condizioni economiche e di mercato generali, o di instabilità a livello politico e sociale. Il valore di qualsiasi titolo può salire o scendere non necessariamente in coerenza con il mercato generale, per esempio nel caso in cui l'emittente dei titoli in questione stia subendo o ci si aspetta che subisca una performance scarsa, o nel caso in cui l'industria o la posizione geografica subisca, o ci si aspetta che subisca, una performance scarsa. 16.10 Industria immobiliare 20297640.17 18 Un Comparto può detenere o essere esposto all’andamento dei titoli di società impegnate principalmente nell'industria immobiliare. Tali titoli sono associati a rischi specifici. Questi rischi includono: la natura ciclica dei valori immobiliari, i rischi collegati alle condizioni economiche generali e locali, cementificazione e aumento della concorrenza, aumento delle imposte sulla proprietà e delle spese operative, tendenze demografiche e variazioni dei redditi da affitto, cambiamenti nella legislazione sulla zonizzazione, danni da sinistro o condanna, rischi ambientali, limiti da regolamentazioni sugli affitti, cambiamenti dei valori dell’area circostante, rischi delle parti connesse, cambiamenti nella capacità di attirare compratori da parte delle proprietà, aumento dei tassi di interesse e altri influssi da parte del mercato del capitale immobiliare. In generale gli aumenti dei tassi di interesse fanno aumentare i costi per ottenere finanziamenti e ciò potrebbe provocare sia direttamente che indirettamente il ribasso di un Comparto. 16.11 Mercati emergenti Un Comparto può possedere o essere esposto all’andamento di titoli di emittenti residenti in mercati emergenti. In alcuni paesi emergenti c'è la possibilità di espropriazione di attività, tasse di confisca, instabilità politica e sociale o sviluppi diplomatici che potrebbero influire sull'investimento in quei paesi. Ci possono essere meno informazioni disponibili a livello pubblico in merito ad alcuni strumenti finanziari rispetto a quello che si aspetterebbero certi investitori e determinate entità in alcuni paesi potrebbero non essere soggette a standard di contabilità, di revisione e report finanziari, nonché a requisiti ai quali certi investitori possono essere abituati. Certi mercati finanziari, pur essendo generalmente in crescita di volume, hanno, per la maggior parte, un volume sostanzialmente inferiore rispetto a mercati più sviluppati, ed i titoli di molte società possono essere meno liquidi e i loro prezzi più volatili dei titoli di società comparabili in mercati più grandi. Vi possono essere anche livelli variabili di supervisione e regolamentazione delle borse, delle istituzioni finanziarie e degli emittenti nei vari paesi da parte del governo. Inoltre, la maniera in cui gli investitori stranieri possono investire in titoli in certi paesi, nonché le limitazioni su tali investimenti, possono influire sulle operazioni di investimento di alcuni dei Comparti. Il debito dei paesi emergenti sarà soggetto ad alto rischio e potrebbe non essere soggetto a uno standard minimo di rating e la sua affidabilità creditizia potrebbe non essere stata classificata da parte di un'organizzazione di rating dei crediti riconosciuta a livello internazionale. L'emittente o l'autorità governativa che controlla il rimborso di un debito di un paese emergente potrebbe non essere in grado o non essere disposto a rimborsare il capitale e/o gli interessi in conformità ai termini di tale debito. Come risultato di quanto esposto, un governo obbligato può essere inadempiente rispetto ai propri obblighi. Se si verifica tale evento, il Comparto può avere una risorsa legale limitata contro l'emittente e/o il garante. Le azioni, in certi casi, devono essere svolte nei tribunali della parte insolvente stessa e la capacità di un titolare di titoli di debito di un governo straniero per ottenere il ricorso può essere influenzata dal clima politico nel relativo paese. Inoltre, non si può dare nessuna garanzia sul fatto che il titolare di un debito commerciale non contesti i pagamenti ai titolari di altri governi stranieri di obbligazioni di debito in caso di insolvenza rispetto agli accordi di prestito bancario commerciale. I sistemi di liquidazione nei mercati emergenti possono essere organizzati in maniera meno efficiente rispetto ai mercati sviluppati. Pertanto c'è anche il rischio che una liquidazione possa prolungarsi e che il contante o i titoli dei Comparti possano essere a rischio a causa di mancanze o difetti nel sistema. In particolare, la prassi di mercato può richiedere che il pagamento venga effettuato prima del ricevimento del titolo che si sta acquistando, o che la consegna di un titolo debba essere fatta prima del ricevimento del pagamento. In tali casi, l'inadempienza di un intermediario finanziario o di una banca (la Controparte) attraverso la quale la transazione viene effettuata potrebbe generare una perdita a discapito dei Comparti che ci investono o che si espongono all’andamento dei titoli di mercati emergenti. Se il Comparto investe in mercati dove i sistemi di custodia e/o di liquidazione non sono pienamente sviluppati, le attività dei Comparti che sono commercializzate in tali mercati e che sono state affidate a sotto-depositari, nelle circostanze nelle quali il ricorso a tali sotto-depositari è necessario, possono essere esposte a rischio in circostanze nelle quali il Depositario non avrà alcuna responsabilità. 20297640.17 19 Morgan Stanley & Co International plc può essere nominata in qualità di sub-depositario. Il Fondo cercherà, laddove possibile, di ricorrere a Controparti il cui status finanziario sia tale da poter ridurre il rischio. Tuttavia non ci può essere certezza che il Comparto riesca a eliminare tali rischi per i Comparti, in particolare perché le Controparti che operano in mercati emergenti spesso sono prive della sostanza o delle risorse finanziarie di cui invece dispongono quelle dei paesi sviluppati. Ci può anche essere il pericolo che, a causa dell'incertezza nelle operazioni dei sistemi di liquidazione nei mercati individuali, possano sorgere reclami di concorrenza rispetto ai titoli posseduti da, o da trasferirsi ai Comparti. Inoltre, gli schemi di compensazione possono essere inesistenti o limitati, oppure inadeguati per il reclamo del Fondo in occasione di uno qualsiasi di questi eventi. Gli investimenti nella Federazione Russa sono soggetti a un certo aumento del rischio rispetto alla proprietà e alla custodia dei titoli. In questo paese, ciò è reso evidente dalle registrazioni di una società nel registro o dai suoi registri (che non è né un agente, né un responsabile nei riguardi del Depositario). Né il Depositario né nessuno dei suoi corrispondenti locali né un sistema di deposito centrale avranno certificati che attestano la proprietà di tali società. La proprietà non viene trasferita all'acquirente in una data di contrattazione. La proprietà viene trasferita solo a completamento del processo di registrazione. La proprietà viene iscritta al registro del conservatore dei registri e nei registri dei corrispondenti e possono essere confermate ed evidenziate dal possesso di un “estratto”. Un estratto dimostra che un certo numero di titoli sono iscritti tra le registrazioni di un conservatore dei registri o di un corrispondente come proprietà del possessore in un determinato momento. Questo sistema e la mancanza di un'efficace regolamentazione e direzione a livello statale fanno sì che il Comparto corra il rischio di perdere la propria registrazione e proprietà di tali titoli a causa di frode, negligenza o anche solo per una semplice svista. Tuttavia, in riconoscimento di tali rischi, il corrispondente inerente al Depositario ha stipulato degli accordi con società di conservatoria e permetterà investimenti solo nelle società che hanno attivato adeguate procedure di registrazione. Non esiste un depositario di titoli centrale nella Federazione Russa che sia stato istituito per gestire la compensazione, liquidazione e il deposito in custodia di tutti i titoli. Inoltre, i titoli come le obbligazioni MinFin's vengono liquidate e concesse da un depositario delegato determinato. Né il Depositario, né il corrispondente sono responsabili della potenziale insolvenza del depositario. Altri rischi potrebbero includere, ad esempio, controlli su investimenti stranieri e limitazioni sul rimpatrio di capitali e lo scambio di valute locali, l'impatto sull'economia come risultato di instabilità di tipo religioso o etnico. Se un comparto investe più del 20% in mercati emergenti, l'investimento nel Comparto non dovrebbe costituire una parte sostanziale di un portafoglio di investimento e tale investimento potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. 16.12 Certificati di deposito Un Comparto può possedere o essere esposto a certificati di deposito (ADR, GDR ed EDR). Questi sono strumenti che rappresentano azioni in compagnie che negoziano al di fuori dei mercati nei quali sono negoziati i certificati di deposito. Di conseguenza anche se i certificati di deposito sono negoziati su mercati riconosciuti, ci possono essere altri rischi associati a tali strumenti da tenere in considerazione, come ad esempio le azioni sottostanti a strumenti che possono essere soggetti a rischi politici, di inflazione, di tasso di cambio o di custodia. 16.13 Titoli "non-investment grade" Certi Comparti possono possedere o essere esposti all’andamento di titoli a reddito fisso valutati al di sotto del grado di investimento (investment grade). Tali titoli possono avere maggiore volatilità di prezzo, maggiore rischio di perdita di somma capitale e interesse, rischi di maggiore insolvenza e rischi di liquidità rispetto a titoli con rating più alto. Se un Comparto investe più del 30% in questi titoli, l'investimento nel Comparto non dovrebbe costituire 20297640.17 20 una parte sostanziale di un portafoglio di investimento e tale investimento potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. 16.14 Uso degli FDI Il Gestore degli Investimenti stipulerà transazioni FDI per conto di ciascun Comparto intendendo tali transazioni come una componente chiave degli obiettivi e della politica di investimento. Anche se il ricorso prudente agli FDI può essere vantaggioso, va detto che gli FDI comportano rischi differenti e, in certi casi, maggiori rispetto ai rischi presenti in investimenti più tradizionali. Quanto segue è una descrizione generale sugli importanti fattori di rischio e sui risvolti del ricorso agli FDI di cui gli investitori dovrebbero essere a conoscenza prima di investire in un Comparto. 16.14.1 Rischio di mercato Questo è un rischio generale presente in tutti gli investimenti, con inclusione degli FDI, e si riferisce al fatto che il valore di un particolare FDI può scendere o salire in risposta a cambiamenti dei fattori di mercato. Un Comparto può ricorrere agli FDI anche per abbreviare l'esposizione a certi investimenti. Se il valore di tali investimenti dovesse aumentare invece di diminuire, l'uso degli FDI per abbreviare avrà un effetto negativo sul valore dei Comparti e, in condizioni di mercato estreme, in teoria può aprire la strada a perdite illimitate per il Comparto. Se si dovessero verificare condizioni di mercato così estreme, gli investitori potrebbero, in alcune circostanze, dover far fronte a rientri minimi o totalmente inesistenti o potrebbero persino subire delle perdite nei loro investimenti in quel particolare Comparto. 16.14.2 Rischio di liquidità Esiste un rischio di liquidità quando un particolare strumento è difficile da acquistare o da vendere. Se una transazione FDI è particolarmente grande o se il relativo mercato non è liquido, potrebbe rivelarsi impossibile cominciare una transazione o liquidare una posizione a un prezzo vantaggioso (tuttavia il Fondo stipulerà un FDI OTC solo se sarà permessa la liquidazione di tali transazioni in un'unica soluzione a un valore equo). 16.4.3 Rischio di controparte I Comparti possono stipulare transazioni in mercati OTC e ciò li esporrà al credito delle loro controparti e alla loro capacità di soddisfare i termini di tali contratti. In caso di bancarotta o di insolvenza di una controparte, i Comparti potrebbero subire dei ritardi nella liquidazione della posizione e significative perdite, compresi la diminuzione del valore dei suoi investimenti durante il periodo nel quale il Fondo cerca di esercitare i suoi diritti, la sua incapacità di realizzare guadagni sui suoi investimenti durante quel periodo e tasse e spese nelle quali incorre per far valere i suoi diritti. C'è anche la possibilità che questi accordi si possano concludere a causa, per esempio, di bancarotta, illegalità sopraggiunta o cambiamento delle leggi fiscali o in materia di contabilità relative al momento in cui sono stati stipulati gli accordi. 16.14.4 Rischio di natura legale C'è la possibilità che gli accordi che disciplinano le transazioni in derivati si possano concludere a causa, per esempio, di illegalità sopraggiunta o cambiamento delle leggi fiscali o in materia di contabilità relative al momento in cui sono stati stipulati gli accordi. C'è anche il rischio che tali accordi non si possano far valere legalmente o che le transazioni derivate non siano correttamente documentate. 16.14.5 Altri rischi Altri rischi nell'uso degli FDI includono l'incapacità degli FDI di essere correlati perfettamente con titoli, tassi e indici sottostanti. Molti FDI, in particolare gli FDI OTC, sono complessi e la valutazione può essere fatta solo da un numero limitato di professionisti del mercato che spesso agiscono da controparte nella transazione da valutare. 20297640.17 21 Gli FDI non sono sempre perfettamente o altamente correlati per poter replicare il valore dei titoli, tassi o indici che sono designati a replicare. Di conseguenza, il ricorso di un Comparto all’uso di tecniche FDI non sempre può essere un mezzo efficace per raggiungere gli obiettivi di investimento dei Comparti. 16.15 Vigilanza prudenziale L’industria dei servizi finanziari in generale, e i gestori degli investimenti in particolare, sono stati oggetto di un’intensa e crescente opera di valutazione normativa. Si prevede che gli esiti di tale opera modificheranno l’ambiente normativo nel quale operano il Fondo e i suoi gestori degli investimenti, imponendo oneri amministrativi ai gestori degli investimenti, fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo l'obbligo di interagire con varie autorità governative e di regolamentazione nonché di elaborare e implementare nuove politiche e procedure in risposta alle modifiche del quadro normativo. Tali modifiche e oneri sottrarranno ai gestori degli investimenti tempo, attenzione e risorse attualmente dedicati alle attività di gestione del portafoglio. 16.16 Rischi di sistema Il Fondo dipende dalla capacità dei gestori degli investimenti di sviluppare e implementare sistemi adeguati per le attività del Fondo. Quest’ultimo si avvale in misura significativa di programmi e sistemi software per negoziare, compensare e liquidare transazioni su titoli, valutare determinati valori mobiliari sulla base di informazioni di negoziazione in tempo reale, monitorare i propri portafogli nonché il capitale netto e generare relazioni sulla gestione del rischio nonché su altri aspetti critici per la supervisione delle attività del Fondo. Inoltre, alcune operazioni del Fondo e dei suoi gestori degli investimenti si interfacciano con o dipendono da sistemi amministrati da terzi, fra cui Morgan Stanley & Co International plc, controparti sul mercato e i loro sub-depositari nonché altri fornitori di servizi, pertanto i gestori degli investimenti potrebbero non essere in grado di verificare i rischi o l’affidabilità di tali sistemi di terzi. I software e i sistemi di cui sopra possono essere soggetti a difetti, guasti o interruzioni, fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo problemi causati da “worm”, virus e disalimentazione. Tali difetti o guasti potrebbero determinare ripercussioni negative rilevanti sul Fondo e i suoi Comparti. Ad esempio, un guasto potrebbe impedire la liquidazione delle operazioni, produrre errori contabili, determinare la registrazione o elaborazione di transazioni e generare report inesatti, che potrebbero influire sulla capacità dei gestori degli investimenti di monitorare i portafogli e i rischi relativi. 16.17 Rischio operativo Il Fondo dipende dalla capacità dei suoi gestori degli investimenti di sviluppare sistemi e procedure adeguati per controllare il rischio operativo. I rischi operativi, derivanti da errori compiuti nella conferma e liquidazione delle transazioni, da imprecisioni nel disporre, valutare o contabilizzare le transazioni o da altre disfunzioni analoghe nelle operazioni del Fondo, possono influire sul Fondo e i suoi Comparti generando perdite finanziarie, l’interruzione dell’operatività, responsabilità nei confronti dei clienti, interventi di carattere normativo o danni alla reputazione. Le attività dei gestori degli investimenti dipendono in larga misura dalla loro capacità di elaborare quotidianamente le transazioni in una serie di mercati diversi. Pertanto, il Fondo e i suoi Comparti sono strettamente dipendenti dai sistemi finanziari, contabili e di elaborazione dati di cui si avvalgono i gestori degli investimenti. Anche l’idoneità a gestire un aumento di volume delle transazioni da parte di tali sistemi potrebbe limitare la capacità che un Comparto ha di amministrare il proprio portafoglio. 16.18 Cattiva condotta di dipendenti e fornitori terzi di servizi La cattiva condotta di dipendenti e fornitori terzi di servizi potrebbe causare perdite significative al Fondo. La cattiva condotta dei dipendenti può includere atti quali vincolare il Fondo e/o i suoi Comparti a transazioni che eccedono i limiti autorizzati o presentano rischi inaccettabili, svolgere attività di negoziazione non autorizzate o nascondere operazioni che hanno dato esito negativo (eventualità che, in entrambi i casi, possono generare rischi o perdite sconosciuti o non gestiti). Possono generarsi perdite anche in seguito ad azioni 20297640.17 22 intraprese da fornitori terzi di servizi, fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo il mancato riconoscimento delle operazioni e l’appropriazione indebita di attivi. Inoltre, dipendenti e fornitori terzi di servizi potrebbero impropriamente utilizzare o divulgare informazioni riservate, con l’eventualità che ciò dia luogo a controversie o arrechi seri danni finanziari, ivi comprese a titolo esemplificativo ma non esaustivo le previsioni sulle attività del Fondo e/o dei suoi Comparti o future iniziative di marketing. Sebbene i gestori degli investimenti nominati dal Fondo o dai suoi Comparti adottino misure consone per prevenire e accertare la cattiva condotta dei dipendenti nonché per selezionare fornitori terzi di servizi affidabili, tali misure potrebbero non risultare efficaci in tutti i casi. 16.19 Concorrenza; Disponibilità degli investimenti Alcuni mercati nei quali il Fondo e i suoi Comparti potrebbero investire sono estremamente competitivi per le interessanti opportunità d’investimento offerte e pertanto i rendimenti attesi sugli investimenti potrebbero risultare ridotti. Il Fondo e i suoi Comparti dovranno competere con una serie di altri operatori che potrebbero avere a disposizione capitali superiori alle risorse su cui possono contare il Fondo e i suoi Comparti. Non può essere prestata alcuna garanzia del fatto che il gestore degli investimenti sarà in grado di individuare o di perseguire con successo opportunità d’investimento interessanti in tali mercati. 16.20 Controversie In relazione ad alcuni investimenti del Fondo o dei suoi Comparti, vi è la possibilità che un gestore degli investimenti e/o un Comparto possano comparire come ricorrenti o convenuti in cause civili. Le spese necessarie a promuovere azioni legali per le quali non ci sono garanzie di successo e/o le spese per difendersi in giudizio da terzi nonché il versamento delle somme da corrispondere in seguito ad accordi extragiudiziali o sentenze saranno di norma a carico del Comparto andando a ridurne il patrimonio netto ovvero, ai sensi della legge applicabile, esigeranno che gli investitori restituiscano al Comparto il capitale e i profitti distribuiti. 16.21 Incarichi nei Consigli di Amministrazione delle società in portafoglio I gestori degli investimenti del Fondo e/o le loro controllate o incaricati potranno ricoprire la mansione di amministratori o cariche analoghe nelle società in portafoglio, i cui titoli vengano acquistati o venduti da o per conto del Fondo o dei suoi Comparti. Nel caso in cui pervengano informazioni significative non di dominio pubblico in merito a tali società in portafoglio o qualora un Comparto venga sottoposto a restrizioni sulle negoziazioni ai sensi delle politiche interne in materia applicate dalle suddette società in portafoglio o in ottemperanza a leggi o normative applicabili, ad un Comparto potrà essere interdetto, per un certo periodo di tempo, l’acquisto o la vendita dei titoli di tali società, e un simile divieto potrebbe avere ripercussioni negative sul Comparto. 16.22 Proxy contest e transazioni non amichevoli Un Comparto può acquistare titoli di una società soggetta a proxy contest (o che potrebbe avviare una procedura di proxy contest) presupponendo che il management esistente possa essere convinto o che il nuovo management sia in grado di migliorare la performance aziendale o procedere ad una vendita o liquidazione delle sue attività al fine di incrementare le quotazioni azionarie. Se questi tentativi falliscono, il prezzo di mercato delle azioni della società subisce generalmente un ribasso, e ciò potrebbe implicare una perdita per il Comparto. Inoltre, se il management della società oggetto di tale azione vi si oppone, è possibile che insorga una controversia legale. Tale controversia reca un notevole margine di incertezza riguardo agli esiti e può comportare costi e spese ingenti per la società e gli altri attori della 20297640.17 23 controversia, ivi compreso il Comparto ove applicabile. 16.23 Titoli di debito in generale Un Comparto può acquisire un’esposizione a titoli di debito privi di rating e gli investimenti in tali valori mobiliari, indipendentemente dalla presenza o meno di un rating, possono avere carattere speculativo. Gli emittenti dei suddetti strumenti (ivi compresi emittenti sovrani) possono trovarsi ad affrontare incertezze permanenti e significative nonché un’esposizione a condizioni avverse che possono compromettere la capacità dell’emittente di effettuare puntualmente il versamento degli interessi e i rimborsi di capitale. Questi investimenti sono considerati prevalentemente speculativi in relazione alla capacità dell’emittente di corrispondere gli interessi e rimborsare il capitale entro i termini previsti dalle obbligazioni e comportano un’esposizione consistente al rischio di condizioni avverse. Inoltre, una recessione economica potrebbe alterare gravemente il mercato per la maggior parte di tali valori mobiliari e potrebbe altresì determinare ripercussioni negative sul valore degli investimenti così effettuati. È altresì probabile che un’eventuale recessione economica possa influire negativamente sulla capacità degli emittenti dei titoli di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi maturati, nonché aumentare il tasso d’insolvenza per tali titoli. 16.24 Titoli convertibili Per titoli convertibili si intendono obbligazioni, pagherò, note, azioni privilegiate o altri valori mobiliari che possono essere convertiti in o scambiati con un ammontare specifico di azioni ordinarie o altri valori mobiliari dello stesso emittente o di altri emittenti entro un determinato periodo di tempo e a fronte di un prezzo o di una formula specifici. Un titolo convertibile conferisce al titolare il diritto di ricevere il versamento degli interessi che vengono generalmente corrisposti o che maturano sulle azioni privilegiate finché il titolo convertibile matura o viene rimborsato, convertito o scambiato. I titoli convertibili presentano caratteristiche uniche d’investimento poiché di norma (i) generano rendimenti più elevati delle azioni ordinarie, ma inferiori a quelli di titoli non convertibili comparabili; (ii) sono meno soggetti a fluttuazioni di valore rispetto all’azione ordinaria o altro titolo sottostante in virtù delle loro caratteristiche di valori mobiliari a reddito fisso e (iii) offrono la possibilità di rivalutare il capitale se il prezzo di mercato dell’azione ordinaria o altro titolo sottostante subisce un aumento. Il valore di un titolo convertibile è legato al suo “valore d’investimento” (determinato dai suoi rendimenti rapportati a quelli di altri titoli con scadenza e qualità comparabili ma privi del diritto alla conversione) e al suo “valore di conversione” (prezzo del titolo al valore di mercato se convertito nell’azione ordinaria o altro titolo sottostante). Il valore d’investimento di un titolo convertibile è influenzato dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse, diminuendo all’aumentare dei tassi e aumentando al loro decrescere. Anche l’affidabilità creditizia dell’emittente e altri fattori possono contribuire a fissare il valore d’investimento di un titolo convertibile. Il valore di conversione di un titolo convertibile è determinato dal prezzo di mercato del titolo sottostante. Se il valore di conversione è basso rispetto al valore d’investimento, il prezzo del titolo convertibile è determinato principalmente dal suo valore d’investimento. Quando il prezzo di mercato del titolo sottostante si avvicina o supera il prezzo di conversione, il prezzo del titolo convertibile viene influenzato in misura crescente dal suo valore di conversione. Di norma, un titolo convertibile viene trattato ad un prezzo superiore rispetto al suo valore di conversione nella misura in cui gli investitori conferiscono valore al diritto di acquistare il titolo sottostante a fronte del possesso di un titolo a reddito fisso. In linea generale, l’ammontare del margine decresce con l’avvicinarsi della scadenza del titolo convertibile. Un titolo convertibile può essere soggetto a rimborso a discrezione dell’emittente ad un prezzo 20297640.17 24 stabilito nello strumento disciplinante il suddetto titolo. Se un titolo convertibile detenuto da un Comparto viene richiamato a fini di rimborso, il Comparto dovrà consentire all’emittente di rimborsare il titolo, convertirlo nel titolo sottostante o venderlo a terzi. Queste procedure potrebbero influire negativamente sulla capacità del Comparto di conseguire il suo obiettivo d’investimento. 16.25 Titoli high yield I Comparti possono investire in titoli high yield. Questi valori mobiliari non vengono generalmente negoziati in borsa, ma piuttosto nel mercato over the counter, che è molto meno trasparente di una borsa valori (sebbene sia un mercato autorizzato per gli OICVM). Inoltre, i Comparti possono investire in obbligazioni di emittenti che non dispongono di titoli azionari quotati in borsa, ponendo quindi maggiori difficoltà in termini di copertura dei rischi associati a tali investimenti. I titoli high yield sono soggetti a incertezze permanenti e sono altresì esposti a condizioni avverse di natura commerciale, finanziaria o economica che potrebbero inficiare la capacità dell’emittente di adempiere puntualmente ai suoi obblighi di corresponsione degli interessi e rimborso di capitale. Il valore di mercato di alcuni titoli di debito privi di rating o con un rating basso tendono a rispecchiare gli sviluppi delle singole società in misura maggiore rispetto ai titoli con un rating più elevato che reagiscono principalmente alle fluttuazioni del livello generale dei tassi d’interesse e tendono altresì ad essere più sensibili alla congiuntura economica rispetto ai titoli con rating maggiore. Le società emittenti di questi valori mobiliari presentano spesso un grado elevato di indebitamento e possono non avere a disposizione metodi più tradizionali di finanziamento. È possibile che una grave recessione economica comprometta seriamente il mercato di questi titoli e abbia ripercussioni negative sul loro valore. È altresì possibile che un’eventuale recessione economica possa influire negativamente sulla capacità degli emittenti dei titoli di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi maturati, nonché aumentare il tasso d’insolvenza per tali titoli. 16.26 Restrizioni normative I “limiti di posizione” imposti da varie autorità di vigilanza potrebbero limitare la capacità del Comparto di dare corso alle transazioni desiderate. I limiti di posizione stabiliscono l’importo massimo delle posizioni lorde, long nette o short nette che una persona o un’entità può possedere o controllare in relazione a un determinato strumento finanziario. Tutte le posizioni possedute o controllate dalla stessa persona o entità, anche se in fondi o conti diversi, possono essere aggregate al fine di stabilire se i limiti di posizione applicabili sono stati superati. Pertanto, anche se un Comparto non intende eccedere i limiti di posizione applicabili, è possibile che altri fondi o conti amministrati da un gestore degli investimenti o sue controllate vengano aggregati, limitando conseguentemente le attività d’investimento del Comparto (anche in misura significativa). Se, in qualsiasi momento, le posizioni amministrate da un gestore degli investimenti dovessero eccedere i limiti di posizione applicabili, tale gestore degli investimenti dovrà liquidare le posizioni, eventualmente comprendenti anche le posizioni del Comparto, nella misura necessaria a rientrare nei limiti. Per evitare di superare i limiti di posizione, il Comparto potrebbe dover anticipare o modificare alcune delle transazioni previste. 16.27 Restrizioni dovute a disposizioni normative Un Comparto potrebbe voler acquisire una quota significativa di taluni strumenti finanziari. Nel caso in cui tale quota superi determinate percentuali o limiti di valore, il Comparto potrebbe essere tenuto a notificare in merito una o più agenzie governative od ottemperare ad altre disposizioni normative. Inoltre, tutte le posizioni possedute o controllate dalla stessa persona o 20297640.17 25 entità, anche se in fondi o conti diversi, possono essere aggregate al fine di stabilire se i limiti di posizione applicabili sono stati raggiunti. Alcune notifiche sono soggette a verifica e ciò impone un ritardo nell’acquisizione dello strumento finanziario. L’osservanza di tali diposizioni in materia di notifiche e di altra natura può comportare costi aggiuntivi a carico del Comparto e può altresì ostacolarne la capacità di rispondere con tempestività ai cambiamenti che si producono sul mercato in relazione a tali strumenti finanziari. È dunque possibile, alla luce di tali disposizioni, che il Comparto non persegua opportunità d’investimento che richiederebbero l’applicazione delle suddette disposizioni. 16.28 Protezione del capitale Il valore delle Azioni o il loro reddito può essere protetto completamente o parzialmente. In determinate circostanze tale protezione può non essere applicabile. Agli Azionisti può venire richiesto di tenere le proprie Azioni fino a un punto di scadenza specifico in modo da realizzare pienamente la massima protezione disponibile. Gli Azionisti dovrebbero leggere attentamente i termini di qualsiasi tipo di protezione. Nello specifico, si dovrebbe tenere in considerazione che, salvo dove diversamente stabilito, è difficile che i livelli di protezione siano basati sul prezzo al quale gli Azionisti possono acquistare le azioni sul mercato secondario (se esistente). Ulteriori informazioni su qualsiasi tipo di rischio aggiuntivo inerente a un particolare Comparto saranno illustrati nel relativo Supplemento. L’esposizione dei fattori di rischio fatta in questo Prospetto non pretende di essere una spiegazione esauriente o completa di tutti i rischi. Gli investitori dovrebbero richiedere una consulenza professionale prima di investire. 17. Politica dei dividendi La politica di distribuzione dei dividendi per ogni Comparto sarà stabilita dagli Amministratori al momento della creazione del Comparto stesso e i dettagli sono esposti nel relativo Supplemento. Per Statuto, gli Amministratori sono autorizzati a pagare tali dividendi a qualsiasi classe di Azione nei momenti in cui lo ritengono opportuno e nel momento in cui ciò appare giustificato dai profitti del relativo Comparto, essendo costituiti da: (i) i ricavi accumulati (che sono composti da tutti i ricavi accumulati che includono interessi e dividendi guadagnati dal relativo Comparto) meno spese e/o (ii) guadagni realizzati e non realizzati sulla cessione/valutazione degli investimenti e altri fondi, meno perdite accumulate realizzate e non realizzate del relativo Comparto, premesso che in ciascun caso i dividendi possono essere pagati solo a valere sui fondi disponibili per poter essere distribuiti legalmente. Il Fondo sarà obbligato e autorizzato a dedurre un importo rispetto alla tassazione irlandese da qualsiasi dividendo pagabile a qualsiasi investitore che agisce, o si ritiene che agisca, per conto di un Soggetto d'Imposta Irlandese e a pagare tale importo al Commissario delle Entrate in Irlanda. I dividendi non reclamati entro sei anni a partire dalla loro data di esigibilità decadranno e torneranno al relativo Comparto. I dividendi pagabili in contanti agli Azionisti saranno pagati mediante trasferimento elettronico a spese del beneficiario. I dividendi pagabili a qualsiasi investitore che non abbia prodotto attestazioni sufficienti a dimostrare la sua identità conformemente alle procedure anti-riciclaggio adottate dall’Amministratore saranno automaticamente reinvestiti, a prescindere da eventuali disposizioni contrarie dell’investitore. 18. Sottoscrizione di Azioni 18.1 Emissione delle azioni Dopo l'emissione iniziale, le Azioni di tutte le classi saranno emesse a un prezzo che corrisponde al Valore Patrimoniale Netto per Azione della relativa classe. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascuna classe in ciascun Comparto sarà pubblicato nella sua rispettiva valuta. I dati della Sottoscrizione Iniziale Minima per ciascun Comparto e qualsiasi spesa di sottoscrizione sono esposti nei Supplementi. 20297640.17 26 La richiesta iniziale di Azioni deve essere fatta per iscritto all'Amministratore inoltrando un Modulo di Sottoscrizione firmato. Le sottoscrizioni comporteranno la verifica che l’investitore superi tutti i controlli anti-riciclaggio e di identificazione dei clienti. Il richiedente pertanto dovrà presentare all'Amministratore documenti di identificazione originali, o relative copie autentificate. Le successive potranno essere fatte per iscritto via fax , a condizione che siano già stati completati i controlli permanenti anti-riciclaggio e di identificazione dei clienti. L’Amministratore, la Società e qualsiasi suo distributore (per proprio conto e in qualità di agente della Società) dovranno essere tenuti indenni e manlevati da qualsiasi perdita derivante dalla mancata elaborazione della richiesta qualora tali informazioni, sollecitate da uno di essi, non siano state fornite. Gli Amministratori si riservano il diritto di rifiutare, totalmente o in parte, qualsiasi transazione su titoli e le somme ricevute dal Fondo a fronte di una sottoscrizione respinta saranno restituite senza maturazione di interessi e a rischio dell’investitore. La Società, gli Amministratori, qualsiasi distributore della Società (per proprio conto e in qualità di agente della Società) e l’Amministratore dovranno essere tenuti indenni e manlevati da qualsiasi perdita derivante dal rigetto di una richiesta. I richiedenti congiunti devono firmare tutti il Modulo di Sottoscrizione, tranne nel caso di presentazione di una delega valida o di altro atto di autorizzazione per iscritto. Un sotto-distributore può imporre procedure e limiti di tempo differenti (che possono essere più brevi rispetto a quelli esposti nel relativo Supplemento per permettere a tali sotto-distributori di inoltrare la richiesta al Fondo) se le richieste di Azioni sono fatte attraverso di loro. I richiedenti dovrebbero tenere in considerazione che potrebbe risultare loro impossibile acquistare Azioni attraverso un sotto-distributore nei giorni in cui tale sotto-distributore non è aperto al pubblico. Si intende che le Azioni saranno emesse nel Giorno di Trattazione nel quale una richiesta deve essere ricevuta in forma ottemperante a tutti i requisiti entro il relativo Termine per la Trattazione. Qualsiasi richiesta ricevuta dall'Amministratore dopo il Termine per la Trattazione del relativo Giorno di Trattazione sarà trattata regolarmente nel Giorno di Trattazione successivo, sulla base del Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato nel successivo Giorno di Trattazione. Gli Amministratori, tuttavia, possono, a loro discrezione, ed esclusivamente in circostanze eccezionali, dare seguito alle richieste ricevute dopo il Termine di Trattazione, ma comunque prima del Momento di Calcolo di un determinato Giorno di Trattazione per essere trattate in quel determinato Giorno di Trattazione. Gli Amministratori potrebbero non essere in grado di applicare tale eccezione in tutte le circostanze, per esempio nel momento in cui le richieste per le Azioni sono fatte mediante piattaforme di negoziazione o altri mezzi elettronici. In tali casi, le richieste ricevute dopo il Termine di Trattazione possono essere rifiutate. Agli investitori che fanno richiesta mediante piattaforme di negoziazione o altri mezzi elettronici si ricorda che devono fare riferimento al fornitore della piattaforma o dei mezzi elettronici per le procedure da impiegare in tale tipo di negoziazione di titoli. Gli Amministratori possono limitare o impedire la proprietà di Azioni a qualsiasi persona, azienda o organo societario se, secondo la loro opinione, tale possesso potrà andare a scapito del Fondo, se può provocare la violazione di qualsiasi legge o regolamentazione, sia irlandese che straniera, o se mediante questa operazione il Fondo può esporsi a svantaggi fiscali o altri svantaggi finanziari nei quali non sarebbe altrimenti incorso (tali persone, ditte o organi societari verranno in seguito definite come Persone proibite). In particolare, gli Amministratori hanno deciso di impedire la proprietà di Azioni da parte di qualsiasi Soggetto statunitense che non sia l'acquirente in seguito a una transazione che non violi le leggi di sicurezza USA. Gli Amministratori si riservano il diritto di offrire solo una classe di Azioni per l'acquisto da parte di investitori in qualsiasi giurisdizione particolare ai fini del rispetto di leggi, usi o pratiche di affari locali. Gli Amministratori possono, a loro discrezione, emettere Azioni come corrispettivo di un 20297640.17 27 contributo sotto forma di titoli e/o altre attività, a condizione che rispettino l’obiettivo, le politiche e le restrizioni di investimento e i rilevanti Comparti e nel rispetto di qualsiasi condizione contenuta nella Normativa sui Fondi e nella legge irlandese. I costi di transazione nei quali si incorre in connessione con l'accettazione da parte degli Amministratori di sottoscrizioni in natura saranno sostenuti direttamente dall'Azionista entrante. Gli investimenti che costituiscono le sottoscrizioni in natura saranno valutati secondo le regole di valutazione descritte qui sotto e nel rispetto dei requisiti della Normativa sui Fondi. I valori determinati in tale modo, assieme al Valore Patrimoniale Netto calcolato per le Azioni interessate nel relativo Comparto, determineranno il numero di Azioni da emettersi per gli Azionisti in entrata. Lo scopo di tale politica è quello di assicurare che gli Azionisti esistenti in un Comparto non sostengano i costi di transazione dell'acquisto di attività aggiuntive per un grande Azionista in entrata. Se gli Amministratori stabiliscono che sarebbe negativo per gli Azionisti esistenti accettare una richiesta in contanti per Azioni di qualsiasi Comparto che rappresenti più del 10% del Valore Patrimoniale Netto di tale Comparto, essi potranno decidere che tutta o parte della richiesta di Azioni in eccesso del 10% sarà differita fino al prossimo Giorno di Trattazione. Se gli Amministratori decidono di differire tutta o parte della richiesta in eccesso del 10% tale differimento dovrà essere comunicato ai richiedenti prima che questo avvenga. 18.2 Procedura di pagamento I richiedenti di qualsiasi Azione dovranno eseguire il pagamento nella valuta in cui la Classe di Azione che l’investitore intende sottoscrivere è denominata. Tranne che non vi siano accordi precedenti, i sottoscrittori dovranno eseguire pagamenti in fondi disponibili che dovranno essere ricevuti entro la Data di Regolamento relativa al Giorno di Trattazione in modo da ricevere il Valore Patrimoniale Netto per Azione applicabile in quel giorno. Se non viene eseguito il regolamento puntualmente (o non viene ricevuto il Modulo di Sottoscrizione debitamente compilato per la sottoscrizione iniziale) a discrezione degli Amministratori si potrà (a) annullare la relativa ripartizione di Azioni e si potrà richiedere a un sottoscrittore di rimborsare il relativo Comparto o (b) il Fondo potrà far pagare al richiedente un interesse a un tasso ragionevole, oppure (c) si potrà richiedere al sottoscrittore di rimborsare il relativo Comparto per qualsiasi perdita da questi subita e tale rimborso potrebbe essere, ad esempio, dedotto dai dividendi pagabili al richiedente in relazione alle Azioni che gli sono state assegnate. Se il pagamento viene ricevuto per la richiesta dopo la Data di Regolamento, gli Amministratori possono decidere, a loro discrezione, se la sottoscrizione di azioni sia da considerare per il relativo Giorno di Trattazione. 18.3 Forma delle Azioni Le Azioni saranno emesse in forma registrata e il registro degli azionisti costituisce la prova definitiva della proprietà. Le note di contratto che contengono i dati della transazione saranno normalmente emesse entro tre Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Trattazione. Non saranno emessi certificati azionari. Verranno emessi degli estratti per ciascun Azionista con frequenza mensile per confermare la proprietà, che l'Azionista è stato registrato nel registro degli azionisti e il numero di Azioni che gli/le sono accreditate nel registro degli azionisti rispettivamente a ciascun Comparto. Le note di contratto e gli estratti saranno inoltrati ai sottoscrittori per posta ordinaria o per fax, per mezzo elettronico o per altri mezzi. Si raccomanda ai richiedenti di controllare le note contrattuali al ricevimento in quanto le transazioni processate saranno cambiate solo a discrezione degli Amministratori e se gli Amministratori lo ritengano appropriato, a spese del richiedente. Ai sottoscrittori viene assegnato un numero di Azionista una volta accettata la loro sottoscrizione e questo numero, assieme ai dati dell'Azionista, costituisce prova della sua identità. I dettagli relativi al numero di Azionista saranno riportati nella nota di acquisto emessa dall’Amministratore dopo l’elaborazione della transazione. Tale numero di Azionista dovrà essere usato dall'Azionista per lo svolgimento di tutte le transazioni future con il Fondo o con l'Amministratore. Qualsiasi cambiamento, ad esempio, dei dati dell'Azionista o la perdita del numero di Azionista, 20297640.17 28 deve essere notificato immediatamente all'Amministratore per iscritto. La mancata esecuzione di tale atto può provocare un ritardo al momento del rimborso. Il Fondo si riserva il diritto di richiedere un indennizzo o una verifica controfirmata da una banca, da un broker o da un'altra parte accettabile prima di accettare tali istruzioni. Qualora una richiesta venga respinta totalmente o in parte, le somme per la sottoscrizione o il saldo saranno restituiti al richiedente per posta o mediante bonifico bancario a rischio del richiedente. 18.4 Norme generali Gli Amministratori si riservano il diritto di respingere qualsiasi richiesta o di accettarla solo parzialmente. Gli Amministratori, inoltre, si riservano il diritto di cessare, in qualsiasi momento e senza preavviso, l'emissione e la vendita di Azioni di qualsiasi Comparto del Fondo. Non verranno emesse azioni durante il periodo in cui il calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione del relativo Comparto è sospeso secondo quanto stabilito dallo Statuto e come qui di seguito esposto nel paragrafo Sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto. L'avviso delle sospensioni di questo tipo sarà inoltrato ai richiedenti di Azioni e le richieste effettuate o pendenti durante tale periodo di sospensione possono essere ritirate mediante comunicazione scritta che pervenga al Fondo prima della conclusione di tale periodo di sospensione. Le richieste che non saranno ritirate, saranno prese in considerazione il primo Giorno di Trattazione successivo alla conclusione del periodo di sospensione. I provvedimenti previsti dal Criminal Justice Act del 1994 (Legge sulla Giustizia Criminale, con relative modifiche e integrazioni di volta in volta effettuate) destinati a prevenire il riciclaggio di denaro sporco, possono prevedere una verifica dettagliata dell'identità di ciascun richiedente; a una persona, ad esempio, può venir richiesta la presentazione dell'originale o di una copia debitamente autenticata del proprio passaporto o carta d'identità, oltre a una prova del proprio indirizzo di residenza, nella fattispecie una fattura di pagamento dell'erogazione di un servizio o una dichiarazione della propria banca, e potrà essere richiesta la data di nascita. Se il richiedente è una società, potranno essere richiesti l'originale o una copia debitamente autenticata del certificato di iscrizione al registro delle imprese (che riporti eventuali cambi di ragione sociale), statuti o atti costitutivi (o equivalenti), nonché nomi, mansioni, date di nascita e dati di residenza e indirizzo professionale degli amministratori della società. In tutti i casi verranno richiesti documenti originali o fotocopie debitamente autenticate. A seconda delle circostanze di ciascuna richiesta, la richiesta di una verifica potrà non essere effettuata se: (a) la richiesta viene effettuata mediante un intermediario riconosciuto, (b) se l'investimento viene effettuato da un intermediario riconosciuto o da un'istituzione finanziaria, o (c) in qualsiasi altra circostanza nella quale si possa applicare un'eccezione in conformità alle leggi di prevenzione del riciclaggio o alle leggi penali. Tali eccezioni saranno applicabili solo in determinate circostanze se l'istituzione finanziaria o l'intermediario di cui sopra è residente in un paese che abbia una legislazione contro il riciclaggio equivalente a quella in vigore in Irlanda. I richiedenti possono mettersi in contatto con il Distributore per determinare se sono in possesso dei requisiti per rientrare nelle eccezioni di cui sopra. L'Amministratore ed il Distributore si riservano il diritto di richiedere tante informazioni quante siano necessarie per verificare l'identità di un richiedente. In caso di ritardo o mancata presentazione da parte del richiedente di tali informazioni, richieste a scopo di verifica, l'Amministratore può rifiutarsi di ricevere la richiesta e gli importi di sottoscrizione nonché di liquidare i pagamenti a rimborso, reinvestendo automaticamente gli eventuali dividendi. Sono proibite le attività che possono influenzare negativamente gli interessi degli Azionisti di un Comparto, ad esempio l'impiego di strategie di investimento di tipo market timing da parte degli Azionisti. Tali strategie possono alterare la gestione di un Comparto, influenzarne negativamente il comportamento e far aumentare le spese. Gli Amministratori possono, a loro discrezione e se ritengono che tali attività influenzino negativamente gli interessi degli Azionisti del Fondo, prendere dei provvedimenti in modo da impedire tali attività. 20297640.17 29 Gli Amministratori, se lo ritengono necessario e nell'interesse degli Azionisti, possono riservarsi il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta di conversione e/o sottoscrizione di Azioni da parte degli Azionisti che essi considerino associati ad attività di tipo market timing, in qualsiasi momento e senza preavviso. In tale circostanza, gli Amministratori possono dare istruzioni all'Amministratore di combinare le Azioni che siano di proprietà comune o sotto il controllo comune allo scopo di accertare se gli Azionisti si possano considerare coinvolti in tali attività. Gli Amministratori, inoltre, possono riservarsi il diritto di richiedere a qualsiasi Azionista il riscatto di tutte le Azioni in un Comparto se sono dell'avviso che le transazioni dell'Azionista in quel determinato Comparto siano destinate a trarre vantaggio da movimenti di mercato a breve termine. 19. Rimborso di Azioni Gli Azionisti che desiderano che le loro Azioni vengano riacquistate in parte o totalmente dal Fondo possono inoltrare una richiesta di rimborso presentando un modulo di rimborso debitamente compilato all'Amministratore, per iscritto via fax, a condizione che il pagamento venga effettuato sul conto indicato nei registri (qualsiasi cambiamento al conto potrà essere effettuato solo previo ricevimento di istruzioni per iscritto in originale). Le richieste devono includere tutti i dati relativi al nome del Comparto, classe di Azione, numero di Azioni o importo che l'Azionista desidera che venga rimborsato, dati dell'Azionista, numero di conto dell'Azionista e qualsiasi altra informazione che venga richiesta dal modulo di rimborso. La mancata presentazione di una qualsiasi di tali informazioni potrà provocare il ritardo della richiesta di rimborso dato che tale mancanza comporterà l’inoltro di una richiesta di verifica (che potrà essere richiesta per iscritto) all'Azionista. Le richieste di rimborso non potranno essere accettate e i proventi del rimborso non potranno essere pagati fino al momento in cui la richiesta firmata originale non sia stata ricevuta e fino a quando non saranno stati completati nella loro totalità i controlli anti-riciclaggio e dell’identità del richiedente. Tali richieste di rimborso saranno considerate vincolanti e irrevocabili da parte del Fondo. Potranno essere richieste conferme scritte dal Fondo e queste dovranno essere debitamente firmate da tutti i titolari registrati, tranne nel caso di titolari congiunti per i quali esisterà un titolare unico con diritto di firma. Le richieste ricevute dopo il relativo Termine di Trattazione del relativo Giorno di Trattazione, saranno trattate regolarmente nel Giorno di Trattazione successivo sulla base del Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato nel successivo Giorno di Trattazione. Gli Amministratori, tuttavia, possono, a loro discrezione, ed esclusivamente in circostanze eccezionali, dare seguito alle richieste ricevute dopo il Termine di Trattazione, ma comunque prima del Momento di Calcolo di un determinato Giorno di Trattazione per essere trattate in quel determinato Giorno di Trattazione sulla base del Valore Patrimoniale Netto per Azione calcolato nel medesimo Giorno di Trattazione. .Gli Amministratori potrebbero non essere in grado di esercitare tale discrezione in tutte le circostanze, per esempio nel caso in cui le richieste di rimborso delle Azioni sono fatte mediante piattaforme di negoziazione o altri mezzi elettronici. In tali casi, le richieste ricevute dopo il Termine di Trattazione possono essere rifiutate. Agli Azionisti che fanno richiesta di rimborso mediante piattaforme di negoziazione o altri mezzi elettronici si ricorda che devono fare riferimento al fornitore della piattaforma di negoziazione o ai mezzi elettronici per le procedure da impiegare in tale tipo di negoziazione di titoli. Un sotto-distributore può imporre procedure e limiti di tempo differenti (che possono essere più brevi rispetto a quelli esposti nel relativo Supplemento per permettere a tali sotto-distributori di inoltrare la richiesta al Fondo) se le richieste di rimborso di Azioni sono fatte attraverso di loro. I richiedenti dovrebbero tenere in considerazione che potrebbe risultare loro impossibile ottenere il rimborso delle Azioni attraverso un sotto-distributore nei giorni in cui tale sotto-distributore non è aperto al pubblico. Ai richiedenti verranno comunicati i proventi del rimborso in un ragionevole limite di tempo dopo la determinazione del Valore Patrimoniale Netto. Si ricorda agli Azionisti che i proventi del rimborso possono essere superiori o inferiori rispetto all'importo di sottoscrizione iniziale. 20297640.17 30 Se le richieste totali di rimborso in qualsiasi Giorno di Trattazione di un Comparto eccedono il 10% del numero totale di Azioni nel Comparto, o del 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto, gli Amministratori possono, a loro discrezione, rifiutarsi di riscattare le Azioni che eccedano il 10%. Qualsiasi richiesta di rimborso in tale Giorno di Trattazione sarà ridotta in misura proporzionale e le richieste di rimborso verranno prese in considerazione come se fossero state ricevute nel Giorno di Trattazione successivo fino a quando tutte le Azioni cui la richiesta originale si riferisce sono state rimborsate. Rispetto a qualsiasi richiesta ricevuta nel Giorno di Trattazione iniziale, nella misura in cui le richieste successive saranno ricevute nei successivi Giorni di Trattazione, esse verranno posticipate per poter soddisfare prioritariamente le richieste ricevute nel Giorno di Trattazione iniziale, ma saranno trattate come sopra descritto. Alternativamente, se il rimborso è pari al 5% o più del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di un Comparto che viene riacquistato in qualsiasi Giorno di Trattazione, o meno del 5% con il consenso dell'Azionista, gli Amministratori possono soddisfare la richiesta di riacquisto totalmente o in parte mediante la distribuzione di titoli del relativo Comparto al posto del contante. L'allocazione degli investimenti è soggetta all'approvazione del Depositario L'Azionista può richiedere che il Fondo, invece di trasferire tali investimenti, ne organizzi la vendita e il pagamento dei proventi netti della vendita, meno eventuali oneri e spese, all’Azionista medesimo. Gli Azionisti che ricevono titoli al posto di contanti per un rimborso dovrebbero tenere in considerazione che potrebbero incorrere in spese di mediazione e/o imposte locali sulla vendita dei titoli. Inoltre i proventi netti della vendita da parte dell’Azionista che richiede il rimborso dei titoli possono essere superiori o inferiori rispetto al prezzo di rimborso a causa delle condizioni di mercato e/o alle differenze tra i prezzi usati per calcolare il Valore Patrimoniale Netto e i prezzi di offerta ricevuti al momento della vendita dei titoli. 19.1 Altri limiti sul rimborso Gli Azionisti possono richiedere il rimborso di tutte o parte delle loro Azioni di qualsiasi classe. Il Fondo, tuttavia, non è obbligato a soddisfare la richiesta di rimborso di Azioni (i) se tale richiesta si riferisce a una parte di partecipazioni costituita da Azioni che hanno un valore inferiore all'Importo Minimo per il Rimborso o (ii) se dopo il rimborso al titolare verrebbe lasciato un saldo di Azioni con un valore inferiore alla Partecipazione Minima per quella classe, in tal caso il Fondo potrebbe trattare le richieste come richieste di rimborso di tutte, se possibile, le Azioni di quella Classe appartenenti all'azionista. 19.2 Sospensione temporanea del rimborso Il diritto di tutti gli Azionisti di richiedere il rimborso delle Azioni al Fondo verrà sospeso durante qualsiasi periodo in cui viene sospeso il calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione della relativa Classe da parte degli Amministratori secondo quanto previsto dai poteri illustrati nel paragrafo Sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto. L'avviso di tale periodo di sospensione verrà inoltrato a tutti gli Azionisti che richiedano il rimborso. Le Azioni in questione saranno rimborsate nel primo Giorno di Trattazione successivo alla conclusione del periodo di sospensione. Qualora un periodo di sospensione duri per più di un mese a partire dalla data di richiesta di rimborso, la richiesta potrà essere annullata dall'Azionista mediante avviso scritto rivolto all'Amministratore, a condizione che l'avviso venga ricevuto dall'Amministratore prima del relativo Termine di Trattazione, nell'ultimo Giorno Lavorativo del periodo di sospensione. 19.3 Rimborso coattivo Se il Valore Patrimoniale Netto di un qualsiasi Comparto in un determinato Giorno di Trattazione, in un qualsiasi momento, dovesse scendere al di sotto dei 25.000.000 dollari statunitensi o all’importo equivalente nella valuta del relativo Comparto (o ad un importo specificato dal relativo Supplemento) gli Amministratori possono, a loro discrezione, rimborsare tutte, ma non meno di tutte le Azioni del Comparto richiedibili in sospeso in quel momento, al prezzo di rimborso calcolato alla Data di Scadenza (come qui di seguito definito). Tuttavia, il Fondo deve (i) inviare un avviso di rimborso per iscritto quattro settimane prima a tutti gli Azionisti delle classi di Azioni da rimborsare e tale avviso scadrà nella data riportata sull'avviso 20297640.17 31 (la Data di Scadenza ) e (ii) rimborsare tali Azioni entro le quattro settimane successive a tale Data di Scadenza. Agli Azionisti verrà comunicato per iscritto qualsiasi rimborso di tale tipo. Se gli Amministratori dovessero rendersi conto in qualsiasi momento che le Azioni sono in possesso di o per conto di Persone Proibite, sia individualmente che associate con chiunque altro, e che tali Persone Proibite non rispettano le indicazioni del Fondo di vendere le loro Azioni e di fornire agli Amministratori le prove di tale vendita entro ventuno giorni a partire dal momento in cui hanno ricevuto l'ordine di farlo dagli Amministratori, questi ultimi possono, a loro discrezione, rimborsare coattivamente tali Azioni secondo quanto prevede lo Statuto. Immediatamente dopo il termine specificato nell'avviso dato dal Fondo alle Persone Proibite relativo al rimborso coattivo, le Azioni saranno rimborsate e tale investitore cesserà di essere il possessore di tali Azioni. Il Fondo può richiedere a qualsiasi Azionista o Azionista potenziale di comunicare qualsiasi informazione che potrà considerare necessaria allo scopo di determinare se tale possessore di Azioni sia o possa diventare una Persona Proibita. In particolare, il Fondo potrà richiedere all'Azionista, o al potenziale Azionista, di comunicare al Fondo le informazioni per stabilire se tale persona sia un Soggetto statunitense. 20. Conversione di Azioni Gli Azionisti potranno richiedere la conversione in un qualsiasi Giorno di Trattazione di tutte o parte delle Azioni in loro possesso, di qualsiasi classe, di un Comparto (la Classe Originale) con Azioni, ove consentito, della stessa classe di un diverso Comparto che sia in offerta in quel momento (la Classe Nuova) a condizione che vengano rispettati tutti i criteri per la richiesta di Azioni della Classe Nuova, dandone avviso all'Amministratore per conto del Fondo nel Termine o prima del Termine per la Trattazione per il relativo Momento di Calcolo. Gli Amministratori possono, tuttavia, a loro insindacabile giudizio, ed esclusivamente in circostanze eccezionali, essere concordi nell'accettare le richieste di conversione ricevute dopo tale termine a condizione che le richieste giungano prima del Momento di Calcolo. Gli Amministratori potrebbero non essere in grado di esercitare tale discrezionalità in tutte le circostanze, per esempio quando le richieste di conversione delle Azioni sono fatte mediante piattaforme di negoziazione o altri mezzi elettronici. In tali casi, le richieste di conversione ricevute dopo il Termine per la Trattazione possono essere rifiutate. Agli Azionisti che fanno richiesta di conversione mediante piattaforme di negoziazione o altri mezzi elettronici si ricorda che devono fare riferimento al fornitore della piattaforma di negoziazione o ai mezzi elettronici per le procedure da impiegare in tale tipo di negoziazione di titoli. Le norme generali e i procedimenti relativi ai rimborsi saranno egualmente applicati alle conversioni. Tutte le conversioni saranno trattate come rimborso di Azioni della Classe Originale e impiego dei ricavi netti per l’acquisto di Azioni della Classe Nuova, in base ai prezzi di emissione e di rimborso correnti di Azioni di ogni Comparto. Lo Statuto prevede l’addebito di una commissione di conversione fino al 3% del prezzo di rimborso totale delle Azioni della Classe originale rimborsate, e gli Amministratori, a loro discrezione, si riservano il diritto di addebitare tale commissione entro il limite predetto come sarà indicato nel Supplemento del relativo Comparto. Il numero di Azioni della Classe Nuova da emettere sarà calcolato in base alla formula seguente: S = [R x (RP x ER)] - F SP laddove: R = numero di Azioni della Classe originale da convertire; S = numero di Azioni della Nuova Classe da emettere; RP = prezzo di rimborso per Azione della Classe Originale al Momento di Calcolo del rispettivo Giorno di Trattazione; 20297640.17 32 ER = nel caso di una conversione di Azioni denominate nella stessa Valuta di Riferimento il tasso è uguale a 1. In tutti gli altri casi, è il fattore di conversione valutaria stabilito dagli Amministratori verso il Momento di Calcolo del rispettivo Giorno di Trattazione, che rappresenta il tasso effettivo di cambio applicabile al trasferimento di attività correlate alla Classe Originale e alla Nuova Classe di Azioni corretto come necessario per tenere conto dei costi effettivi di tale trasferimento; SP = prezzo di emissione per Azione della Nuova Classe al Momento di Calcolo del Giorno di Trattazione pertinente; F = spese di conversione, se dovute al Fondo o a chi da essa indicato, imponibili sulla conversione di Azioni. Quando si effettua una conversione di Azioni, le Azioni della Nuova Classe saranno assegnate ed emesse proporzionalmente e rispettivamente alle Azioni della Classe Originale nel rapporto S a R. Non si possono convertire Azioni con quelle di un diverso Comparto in qualsiasi periodo di sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in oggetto come descritto nel paragrafo “Sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto” più avanti. Chi presenta una domanda di conversione di Azioni sarà informato di tale rinvio e, se non ritirate, le domande saranno trattate nel primo Giorno di Trattazione successivo alla fine di tale sospensione. Quando la conversione di Azioni è chiesta come un investimento iniziale in un Comparto, gli Azionisti devono assicurare che il valore delle Azioni scambiate sia uguale o superiore alla Sottoscrizione Iniziale Minima della Nuova Classe pertinente specificata nel relativo Supplemento. Nel caso di una conversione solo in parte di un investimento detenuto, il valore della quota restante deve essere almeno pari alla Partecipazione Minima detenuta della Classe Originale. L'Amministratore gestirà qualsiasi transazione di valuta che si renda necessaria in caso di conversione di Azioni di qualsiasi classe di un Comparto in Azioni della stessa classe di un altro Comparto che sia denominato in una valuta differente. Qualsiasi transazione di valuta di tale tipo potrà essere effettuata con il Depositario o il Distributore e i relativi costi saranno a carico del richiedente. Le transazioni di cambio di valuta possono far ritardare le transazioni in Azioni dato che l'Amministratore può scegliere questa opzione per ritardare l'esecuzione di qualsiasi transazione di cambio fino a quando non siano ricevuti fondi disponibili. 21. Prezzi di Emissione e di Rimborso / Calcolo del Valore Patrimoniale Netto / Valutazione delle attività Il prezzo di emissione iniziale per le Azioni di ciascun Comparto sarà l'importo /saranno gli importi stabilito / stabiliti nei Supplementi. Il prezzo al quale le Azioni di qualsiasi Comparto saranno emesse in un Giorno di Trattazione, dopo l'emissione iniziale, viene calcolato determinando il Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto (ovvero il valore delle attività del Comparto da cui siano state dedotte le passività) nel Momento di Calcolo per quel Comparto nel relativo Giorno di Trattazione. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione del relativo Comparto viene calcolato dividendo il Valore Patrimoniale Netto di tale Comparto per il numero totale di Azioni in emissione del Comparto nel relativo Momento di Calcolo e arrotondando il risultato a due decimali. Laddove possibile, il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascuna Classe in un Comparto viene calcolato determinando la porzione del Valore Patrimoniale Netto del Comparto che sia attribuibile alla Classe relativa e dividendo questa somma per il numero totale di Azioni della relativa classe in emissione nel Momento di Calcolo e arrotondando l'importo risultante a due decimali. Se un Comparto ha più classi di Azioni, potranno essere addebitati costi addizionali su determinate Classi e i dati di tali costi 20297640.17 33 saranno indicati nel Supplemento inerente al Comparto. Ciò può provocare che il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascuna Classe sia differente. Il Momento di Calcolo per ciascun Comparto viene indicato nei Supplementi. Il prezzo a cui le Azioni saranno emesse in un Giorno di Trattazione è, secondo quanto qui di seguito indicato, il Valore Patrimoniale Netto per Azione della relativa Classe che viene calcolato nel modo qui sopra indicato. Il Fondo può, nel calcolare il prezzo di emissione, includervi, con riferimento a ciascun Comparto e per il proprio conto, un addebito sufficiente per coprire i diritti di bolli e di tasse (se esistenti) inerenti all'emissione delle Azioni per le quali è previsto l’addebito di oneri e spese. Ai richiedenti si potranno anche addebitare spese iniziali come specificato nei Supplementi. Il prezzo a cui le Azioni saranno rimborsate in un Giorno di Trattazione è, secondo quanto qui di seguito indicato, il Valore Patrimoniale Netto per Azione della relativa Classe che viene calcolato nella modalità sopra indicata. Il Fondo può, nel calcolare il prezzo di rimborso, dedurre una spesa rispetto a oneri e spese. Ai richiedenti si potrà anche addebitare una commissione di rimborso come specificato nei relativi Supplementi. Nel calcolare il prezzo di emissione/rimborso per un Comparto gli Amministratori possono, nel corso di un Giorno di Trattazione nel quale ci siano sottoscrizioni/rimborsi netti, operare aggiustamenti in modo che il prezzo di emissione/rimborso rifletta l'aggiunta/la deduzione di un prelievo per coprire i costi di transazione e per preservare il valore dei titoli sottostanti del Comparto. Lo Statuto indica il metodo di valutazione delle attività e delle passività di ciascun Comparto. In particolare, lo Statuto prevede che il metodo per calcolare il valore di qualsiasi investimento quotato o negoziato su di un mercato sarà l’adozione dell’ultimo prezzo di trattazione o, se non disponibile, l’adozione del prezzo medio di chiusura nel relativo Momento di Calcolo. Quando un investimento qualsiasi è quotato o negoziato su più di un mercato, gli Amministratori selezioneranno il mercato che costituisce il mercato principale per tale investimento o che essi ritengano che fornisca il criterio più giusto per valutare il titolo. Nel caso di sottoscrizioni nette sostanziali o periodiche, gli Amministratori possono aggiustare il Valore Patrimoniale Netto per Azione per riflettere il valore delle attività del Fondo usando il prezzo di offerta di transazione più basso del mercato in modo da preservare il valore della partecipazione azionaria degli Azionisti esistenti. Nel caso di rimborsi netti sostanziali o periodici, gli Amministratori possono aggiustare il Valore Patrimoniale Netto per Azione per riflettere il valore delle attività del Fondo usando il prezzo di offerta più alto del mercato in modo da preservare il valore della partecipazione azionaria degli Azionisti esistenti. Se è previsto dagli Amministratori che questi poteri possano essere utilizzati per qualsiasi Comparto ciò verrà specificato nel relativo Supplemento. Le politiche di valutazione saranno applicate in maniera coerente con il percorso del Fondo e ci sarà coerenza altresì nelle politiche adottate rispetto delle varie categorie di attività. Il valore di qualsiasi investimento che non è quotato o trattato su di un mercato, o di qualsiasi investimento che viene normalmente quotato o trattato in un mercato ma rispetto al quale l’ultimo prezzo di trattazione o, se non disponibile, il prezzo medio di chiusura non sono disponibili al momento, oppure se il loro prezzo attuale nell'opinione degli Amministratori non rappresenta il giusto prezzo di mercato, sarà costituito dal valore di realizzazione in base ad una stima eseguita con la massima cura e in buona fede dagli Amministratori , o da qualsiasi persona competente da essi incaricata, sottoposta all’approvazione del depositario, o con qualsiasi altro mezzo a condizione che il valore sia approvato dal Depositario. I contanti e altre attività liquide saranno valutati al loro valore nominale più l'interesse maturato, laddove applicabile. Il valore di qualsiasi spesa prepagata, dividendi in contanti e interessi dichiarati o maturati e non ancora ricevuti al Momento di Calcolo sarà stimato come valore nominale tranne in qualsiasi 20297640.17 34 caso in cui gli Amministratori siano dell'avviso che lo stesso non sarà probabilmente pagato o ricevuto pienamente; in tal caso si giungerà al valore dopo aver operato uno sconto che secondo gli Amministratori si può considerare appropriato in tale circostanza per riflettere il valore effettivo al Momento di Calcolo. Il valore di qualsiasi lettera di richiesta, vaglia cambiario e conto ricevibile sarà considerato come valore nominale dell’intero importo dopo aver operato lo sconto ritenuto appropriato dagli Amministratori per riflettere l’effettivo valore corrente in qualsiasi Momento di Calcolo. I certificati di deposito, i buoni ordinari del tesoro, le lettere di accettazione bancarie, gli effetti e altri strumenti negoziabili saranno valutati all’ultimo prezzo di trattazione o, se non disponibile, al prezzo medio di chiusura per tali certificati di deposito, buoni ordinari del tesoro, lettere di accettazione bancarie, effetti e altri strumenti negoziabili. Gli strumenti di un fondo non monetario possono essere valutati su di una base ammortizzata secondo le richieste dell’Autorità di vigilanza finanziaria. I contratti a termine su valuta e i contratti di swap su tassi di interesse saranno valutati sia allo stesso modo dei contratti derivati fuori borsa a cui ci si riferisce in seguito sia con riferimento a quotazioni di mercato liberamente disponibili. Il valore di qualsiasi contratto su future negoziato, contratto su future indicizzati sul prezzo di azione, opzione o altro derivato negoziato si baserà sul prezzo di liquidazione così come viene determinato dal mercato in questione nel Momento di Calcolo. Quando il prezzo di liquidazione non è disponibile, il valore di tale contratto sarà il suo valore di realizzazione probabile che deve essere stimato accuratamente e in buona fede da una persona competente nominata dagli Amministratori e approvata a tale proposito dal Depositario. Il valore di qualsiasi contratto derivato sarà la quotazione dalla controparte di tali contratti al Momento di Calcolo e sarà valutato quotidianamente. La valutazione sarà approvata o verificata almeno settimanalmente da una parte indipendente della controparte che sia stata approvata a tale proposito dal Depositario. Alternativamente il valore di qualsiasi contratto derivato OTC potrà essere la quotazione da parte di un fornitore di prezzo indipendente o quello calcolato dal Fondo stesso e sarà egualmente valutato quotidianamente. Laddove questa valutazione alternativa viene applicata, il Fondo deve applicare le migliori pratiche internazionali e aderire ai principi specifici di tali valutazioni stabilite da organismi quali IOSCO e AIMA. Qualsiasi valutazione alternativa deve essere fornita da una persona competente incaricata dal Fondo e approvata a tale scopo dal Depositario, oppure la valutazione verrà data tramite qualsiasi altro mezzo, a condizione che il valore venga approvato dal Depositario. Qualsiasi valutazione alternativa dovrà essere riallineata alla valutazione della controparte su base mensile. Se dovessero insorgere differenze significative, queste dovranno essere prontamente studiate e spiegate. La valutazione di quote o Azioni, o altre partecipazioni simili in organismi di investimento collettivo, che prevede che le quote, le azioni e altre partecipazioni simili vengano rimborsate su opzione del titolare a valere sulle attività del prodotto, corrisponderà l'ultimo valore patrimoniale netto disponibile per quota o azione, o altra partecipazione relativa, come dichiarato dagli organismi di investimento collettivo al Momento di Calcolo. Se invece sono stati divulgati prezzi di offerta, tale valutazione sarà costituita dall'ultimo prezzo di offerta. Se, in ogni caso, un valore particolare non è accertabile secondo quanto previsto qui sopra, il metodo di valutazione del relativo investimento sarà quello che gli Amministratori decideranno con l'approvazione del Depositario. Qualsiasi valore diversamente espresso rispetto alla Valuta di Riferimento del relativo Comparto (sia esso un investimento o contanti) e qualsiasi assunzione di prestito in valuta che non sia quella di riferimento, verrà convertito nella Valuta di Riferimento al tasso che l'Amministratore riterrà appropriato alle circostanze. Fatto salvo quanto precedentemente esposto, gli Amministratori, con l'approvazione del 20297640.17 35 Depositario, possono aggiustare il valore di qualsiasi investimento se, in considerazione della divisa, della commerciabilità e/o di qualsiasi altra fattore da essi ritenuto importante, quali ad esempio il tasso di interesse applicabile, il tasso anticipato di dividendo, una scadenza o liquidità, ritengano che tale adeguamento sia necessario per rifletterne il giusto valore. 22. Sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto Il Fondo può, in qualsiasi momento, sospendere temporaneamente il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di qualsiasi Comparto e, di conseguenza, il diritto degli Azionisti di richiedere il rimborso o la conversione di Azioni di qualsiasi classe, nonché il pagamento dei proventi del rimborso durante (i) qualsiasi periodo durante il quale uno qualsiasi dei principali mercati o borsa, nei quali una parte sostanziale degli investimenti del relativo Comparto sono quotati, sono chiusi per motivi che non siano i normali periodi di vacanza, o periodi nei quali le transazioni in tali mercati o borse sono limitate o sospese; (ii) qualsiasi periodo nel quale, in conseguenza di eventi di tipo politico, economico, militare o finanziario, o qualsiasi altra circostanza che sia al di fuori del controllo, della responsabilità o dei poteri degli Amministratori, non sia possibile disporre o valutare gli investimenti del relativo Comparto senza il rischio di inficiare seriamente gli interessi degli Azionisti del relativo Comparto o se, secondo l'opinione degli Amministratori, il Valore Patrimoniale Netto del Comparto non può essere equamente calcolato; (iii) momenti di avaria dei mezzi di comunicazione normalmente impiegati per determinare il prezzo di qualsiasi investimento del relativo Comparto e di altre attività, o quando, per qualsiasi altra ragione, i prezzi correnti su qualsiasi mercato o borsa di qualsiasi attività del Comparto non possono essere accertati prontamente e accuratamente; (iv) qualsiasi periodo durante il quale il Fondo non è in grado di recuperare i fondi necessari per poter effettuare i pagamenti dovuti per il rimborso di Azioni di qualsiasi classe nel relativo Comparto o durante il quale il trasferimento di fondi coinvolti nell'acquisto o nella realizzazione di investimenti o pagamenti dovuti per il rimborso di Azioni non possono essere effettuati a prezzi o a tassi di cambio normali secondo l'opinione degli Amministratori; (v) oppure qualsiasi periodo nel quale, secondo gli Amministratori, tale sospensione è giustificata in considerazione degli interessi del Comparto; (vi) in seguito alla circolazione tra gli azionisti di un avviso di convocazione di una assemblea generale nella quale debba essere valutata una delibera che disponga la liquidazione del Fondo o di chiudere il relativo Comparto. Tranne nel caso in cui (vi), il Fondo, laddove possibile, adotti ogni ragionevole misura per far terminare il periodo di sospensione il più presto possibile. Gli Azionisti che hanno richiesto l'emissione o il rimborso di Azioni di qualsiasi tipo o la conversione di Azioni di un Comparto con un altro, riceveranno l’avviso della predetta sospensione con le modalità stabilite dagli Amministratori e la loro richiesta sarà trattata nel primo Giorno di Trattazione utile dopo la cessazione della sospensione. Qualsiasi sospensione sarà comunicata immediatamente e in ogni caso entro il giorno lavorativo stesso anche all’Autorità di vigilanza finanziaria. Verranno avvisate anche le autorità competenti in qualsiasi giurisdizione nella quale è registrato il Fondo per la vendita. 23. Commissioni e spese di gestione I dati relativi alle commissioni e spese di gestione pagabili dal Fondo rispetto a un Comparto sono esposti nel relativo Supplemento. In relazione a ciascun Comparto o classe di Azione, il Gestore degli Investimenti può rinunciare a tutte o a una parte delle sue commissioni e/o assorbire altre spese a suo insindacabile giudizio, per qualsiasi periodo di tempo. 24. Oneri e spese generali 24.1 Oneri di gestione delle azioni I dati inerenti agli oneri iniziali da sostenere al momento della sottoscrizione di Azioni (se esistenti) e/o gli oneri per il rimborso da pagarsi al momento del rimborso delle Azioni (se esistenti) e/o gli oneri di conversione per la conversione di Azioni (se esistenti) sono esposti, rispettivamente a ciascuna Azione di ciascun Comparto, nei relativi Supplementi. 20297640.17 36 I dati degli oneri e delle spese da sostenersi in relazione a ulteriori Comparti o classi di azioni saranno determinati al momento della creazione di tale ulteriore Comparto o classe di azione e saranno esposti nel relativo Supplemento. 24.2 Remunerazione degli Amministratori Gli Amministratori, che non siano direttori, funzionari o dipendenti del Gestore degli Investimenti o di qualsiasi società controllata, avranno diritto alla remunerazione da parte del Fondo per i loro servizi in tale funzione. È previsto che nell'anno contabile che si conclude il 31 luglio 2011, la remunerazione di ciascun amministratore indipendente non ecceda i 20.000 euro più IVA, se applicabile. Gli Amministratori, inoltre, avranno diritto al rimborso in termini ragionevoli di qualsiasi spesa rimborsabile debitamente documentata nella quale incorrano nel corso dello svolgimento del loro servizio di Amministratori. 24.3 Oneri e spese su base continuativa Ciascun Comparto, tranne se diversamente specificato nel relativo Supplemento, pagherà tutte le spese rispettivamente alla circolazione di dati del Valore Patrimoniale Netto, diritti di bollo, tasse, spese di segretariato della società, assicurazione (con inclusione delle assicurazioni di responsabilità civile degli amministratori e dei funzionari), intermediazione e altre spese per acquisto e liquidazione di investimenti, costi e spese di stipulazione, chiusura o ripristino di transazioni su derivati, nonché oneri e spese per revisori di conti, consulenti fiscali e legali. I costi di stampa e distribuzione di rapporti, relazioni e qualsiasi documento esplicativo, qualsiasi spesa di traduzione, costi di registrazione del Fondo per la vendita in qualsiasi giurisdizione, spese di vigilanza, spese di quotazione (se esistenti), oneri e spese di agenti di pagamento o di informazione, o banche corrispondenti, oneri e spese di rappresentanti, distributori o agenti incaricati per il Fondo in qualsiasi giurisdizione (i cui onorari saranno alle normali quotazioni commerciali), i costi di pubblicazione dei prezzi e qualsiasi spesa sostenuta per l'aggiornamento periodico del Prospetto, o per cambiamenti nella legislazione o per l'introduzione di qualsiasi legge nuova (con inclusione dei costi sostenuti in seguito all'adeguamento a qualsiasi codice applicabile, che abbia o meno forza di legge) saranno sostenuti dal Fondo. Tali commissioni, oneri e spese, tranne se diversamente specificato nel relativo Supplemento, saranno a carico del Comparto rispetto al quale queste saranno state sostenute o, se una spesa non viene considerata dagli Amministratori come imputabile a un Comparto, questa sarà assegnata dagli Amministratori con l'approvazione del Depositario, in modo tale e operando su di una base che gli Amministratori ritengano giusta ed equa. Nel caso di oneri e spese di tipo regolare o periodica, come le spese di revisione di conti, gli Amministratori possono calcolare tali oneri e spese su di una base stimata annualmente o per altri periodi in anticipo e aumentare le medesime in proporzioni eguali in ogni periodo. 24.4 Oneri e spese di costituzione I costi di costituzione del Fondo e le spese di offerta iniziale di Azioni nel Comparto iniziale, la preparazione e stampa del presente Prospetto, i costi di commercializzazione e gli onorari di tutti i professionisti coinvolti nelle suddetto attività, saranno sostenute da Morgan Stanley & Co International plc. 25. Incentivi Al momento non si prevede che vengano stipulati accordi di ”soft commissions” (incentivi) da parte del Fondo. Nel caso in cui il Gestore degli Investimenti stipuli accordi di soft commissions, essi assicureranno che (i) il broker o la controparte dell’accordo accetterà di fornire la migliore esecuzione al Fondo; (ii) i benefici derivanti da tali accordi saranno quelli previsti per i servizi di investimento forniti al relativo Comparto e (iii) i tassi di intermediazione non dovranno eccedere le tariffe normali istituzionali di un servizio di intermediazione completo. I dettagli di tali accordi saranno esposti nella prossima relazione del Fondo. Nel caso in cui questa sia una rapporto semi-annuale non certificata, i dati saranno inclusi anche nella successiva relazione annuale. 20297640.17 37 26 Transazioni del Comparto e conflitti di interesse Nel rispetto di quanto esposto in questa sezione, gli Amministratori, il Gestore degli Investimenti, il Distributore, l’Amministratore, il Depositario, qualsiasi Azionista e una qualunque delle loro controllate, collegate, associati, agenti o delegati (ciascuno un Soggetto Collegato) può negoziare o effettuare una transazione finanziaria, bancaria e di qualsiasi altro tipo con un altro soggetto collegato o con il Fondo, con inclusione e senza limitazioni, di investimenti da parte del Fondo in titoli di un Azionista o di qualsiasi Soggetto Collegato, o investimenti da parte di qualsiasi Soggetto Collegato in qualsiasi società od organismo nessun investimento dei quali faccia parte delle attività comprese in tale Comparto, o sia interessato in tale contratto o transazione. In particolare, e senza limitazioni, qualsiasi Soggetto Collegato può investire e trattare in Azioni in relazione a qualsiasi Comparto o in qualsiasi proprietà del tipo incluso nella proprietà del Fondo, rispettivamente per conto proprio o per contro di qualcun altro. Qualora insorgano conflitti d’interesse fra un Soggetto Collegato e la Società, tali conflitti dovranno essere equamente risolti. Inoltre, qualsiasi somma contante del Fondo può essere depositata, in conformità alle norme del Central Bank Acts, dal 1942 al 1998 (come modificate dalle leggi della Banca Centrale e dell’Autorità di vigilanza finanziaria dal 2003 al 2004), nonché alla Normativa sui Fondi, presso qualsiasi Soggetto Collegato, o investito in certificati di deposito o in strumenti bancari emessi da un qualsiasi Soggetto Collegato. Le transazioni bancarie e simili possono anche essere intraprese con o attraverso un Soggetto Collegato. Un Soggetto Collegato può, di volta in volta, trattare, come preponente o agente, con il Fondo a condizione che tali transazioni vengano svolte come se si svolgessero in termini commerciali normali negoziati al prezzo prevalente e negli interessi degli Azionisti; e che: (1) venga rilasciata una valutazione certificata di tale transazione da una persona approvata dal Depositario (o, nel caso in cui tale transazione sia stata conclusa dal Depositario, da una persona approvata dagli Amministratori) che ne attesti l'indipendenza e la competenza; oppure che (2) tale transazione sia stata eseguita nei migliori termini ragionevolmente ottenibili su uno scambio di investimento organizzato in conformità alle regole di quest’ultimo; oppure se nessuna delle condizioni di cui sopra è praticabile, (3) che tale transazione sia stata eseguita in termini che il Gestore (o, nel caso in cui tale transazione sia stata eseguita dal Depositario, gli Amministratori) ritenga soddisfino il principio secondo cui tale transazione sia conforme agli stessi termini commerciali normali negoziati al prezzo prevalente e negli interessi degli Azionisti. Fatto salvo quanto sopra esposto, nel caso in cui il Gestore degli Investimenti, o uno qualsiasi dei suoi delegati, negozi con successo il recupero di una porzione delle commissioni richieste da un intermediario in relazione all'acquisto e/o alla vendita di titoli per un Comparto, tale retrocessione deve essere pagata a quel Comparto. Il Gestore degli Investimenti può essere pagato a valere sulle attività del Comparto per le spese ad essi inerenti e per costi adeguatamente documentati e spese direttamente sostenute a questo proposito. Il gruppo Morgan Stanley (Morgan Stanley) svolge in maniera estesa attività di intermediazione-negoziazione, banking e di altro tipo in tutto il mondo. Queste attività permettono a Morgan Stanley di avere un ampio accesso allo stato corrente di determinati mercati, investimenti e fondi e di essere a perfetta conoscenza degli operatori di fondi. Grazie alle attività precedentemente descritte e all'accesso e alla conoscenza derivanti dallo svolgimento di queste ultime, le società di Morgan Stanley possono essere in possesso di informazioni relative a mercati, investimenti e fondi che, se noti al Gestore degli Investimenti, possono indurre lo stesso Gestore degli Investimenti a cercare di liquidare , trattenere o 20297640.17 38 aumentare gli interessi in investimenti detenuti dal Fondo o ad acquisire certe posizioni per conto del Fondo. Morgan Stanley non sarà in alcun modo obbligato a rendere disponibili tali informazioni al Fondo o al personale del Gestore degli Investimenti che assume le decisioni di investimento per conto del Fondo. In generale il personale del Gestore degli Investimenti che assume le decisioni di investimento lo farà basandosi solamente sulle informazioni note ai responsabili delle decisioni senza tener conto delle informazioni note ad altro personale di Morgan Stanley. Morgan Stanley & Co International plc (“MSI”) è stato incaricato dalla Società di agire in qualità di Sponsor e Distributore dei Comparti. MSI o i suoi dipendenti, agenti, collegate e controllate (gli “Affiliati MSI”) potranno svolgere mansioni ulteriori o alternative in relazione alla Società e ai suoi Comparti, ivi compreso a titolo esemplificativo (i) agire in qualità di controparte nell’ambito di investimenti effettuati dalla Società, (ii) prendere parte ad accordi relativi agli investimenti pertinenti (ad esempio, come controparte derivata o agente di calcolo), (iii) essere nominati sub-depositari dal Depositario e dalla Società, (iv) svolgere la funzione di market maker in relazione alle Azioni, e/o (v) impegnarsi a fornire valutazioni che possono costituire la base per il calcolo dell’Importo Patrimoniale Netto per Azione relativamente ad un Comparto e (vi) agire in qualità di sponsor o essere altrimenti coinvolti in una serie di prodotti strutturati, quali note a partecipazione, opzioni o swap legati in tutto o in parte alla performance di uno o più Fondi. MSI e gli Affiliati MSI possono percepire un compenso per l’erogazione di tali servizi in favore della Società alle normali tariffe commerciali. Entro i limiti previsti dalle leggi applicabili, Morgan Stanley può agire come broker, intermediario, agente, finanziatore o consulente o in altre funzioni commerciali per il Fondo. Si anticipa che tutte le commissioni, spese di rialzo, di ribasso, spese di consulenza finanziaria, le commissioni di sottoscrizione e di collocamento, commissioni di vendita, commissioni di finanziamento e obbligazione, commissioni di intermediazione, commissioni di altro tipo, rimborsi o profitti, tassi, termini e condizioni addebitati da Morgan Stanley saranno nella misura dallo stesso ritenuta commercialmente ragionevole, sebbene Morgan Stanley, compreso il suo personale di vendita, avrà interesse ad ottenere commissioni e altri importi favorevoli sia a Morgan Stanley che a detto personale di vendita. Morgan Stanley (e il suo personale e altri distributori) avrà diritto a trattenere le commissioni, le spese e altre somme che riceve in relazione ai propri servizi prestati al Fondo nelle qualità di broker, intermediario, agente, finanziatore o consulente o presta altre funzioni commerciali e non verrà richiesta contabilizzazione al Fondo o ai suoi Azionisti; e non verrà ridotta alcuna commissione o altro importo dovuti dal Fondo o dai suoi Azionisti a seguito dal ricevimento di tali commissioni o importi da parte di Morgan Stanley. Quando Morgan Stanley agisce in qualità di broker, intermediario, agente, finanziatore o consulente o presta altri servizi commerciali in relazione al Fondo, Morgan Stanley può intraprendere iniziative commerciali nel proprio interesse che potranno avere una ripercussione negativa sui Comparti. Inoltre i prodotti e i servizi ricevuti dal Gestore degli Investimenti o sue controllate da intermediari in connessione con i servizi di intermediazione prestati al Fondo e ad altri fondi o conti gestiti da Morgan Stanley potranno andare a vantaggio in misura sproporzionata dei suddetti altri fondi e conti per quanto riguarda gli importi relativi ai servizi di intermediazione forniti al Fondo e ai suddetti altri fondi e conti. Gli Amministratori possono agire come amministratori di altri organismi di investimento collettivo. Se dovessero sorgere potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei riguardi del Fondo e quelli nei confronti di terzi, gli Amministratori compiranno ogni ragionevole sforzo per assicurare che conflitti di questo tipo non pregiudichino ingiustamente il Fondo. Morgan Stanley & Co International plc, che agisce come distributore del Fondo, è una società controllata dal Gestore degli Investimenti e può anche agire come controparte nelle transazioni FDI stipulate dal Fondo nonché come sponsor dell’indice relativamente ad alcuni indici finanziari la cui performance i Comparti potranno tentare di replicare. Nel caso in cui Morgan Stanley & Co International plc dovesse essere sponsor di un particolare indice tale circostanza verrà indicata nel relativo Supplemento. Entro i limiti permessi dalle leggi applicabili, il Fondo può effettuare transazioni e investire in future, titoli, valute, swaps, opzioni, contratti a termine o altri strumenti nei quali Morgan Stanley 20297640.17 39 agendo come proprietario o per conto dei suoi clienti rappresenta la controparte. Il Fondo prenderà in considerazione la possibilità di impegnarsi in tali transazioni con Morgan Stanley o con le sue controllate solo entro i limiti consentiti dalla legge. Morgan Stanley non avrà diritto a trattenere nessuna ripartizione di onorari, sconti di commissioni, retrocessioni e hard commission ricevute dal Gestore degli Investimenti o qualsiasi altro tipo di commissione o importo che possa essere specificato in qualsiasi avviso o linee guida emessa periodicamente dall’Autorità di vigilanza finanziaria. Se la controparte è membro dello stesso gruppo di società al quale appartiene il Gestore degli Investimenti, non sarà dovuta alcuna commissione da parte del Fondo in relazione a operazioni in FDI OTC. Le controparti, comprese quelle che facciano parte dello stesso gruppo di società del Gestore degli Investimenti, non saranno ritenute essere a conoscenza di, né saranno obbligate a rivelare al Fondo eventuali informazioni delle quali sono entrate in possesso loro o i loro associati in seguito alla transazione in FDI. Né il Gestore degli Investimenti, né nessuna delle controparti, né nessuno dei loro associati saranno obbligati a rendere conto al Fondo di qualsiasi profitto o beneficio ricavato o derivato o in connessione a tale transazione. La parte che verifica i prezzi della controparte sarà anche un membro dello stesso gruppo di società del Gestore degli Investimenti, indipendente dalla controparte e nominata dal Fondo e approvata a tale scopo dal Depositario. Morgan Stanley & Co International plc può inoltre, in conformità alla Normativa sui Fondi e dei requisiti imposti dall’Autorità di vigilanza finanziaria essere l'unica controparte in transazioni FDI usate in relazione a qualsiasi Comparto. In determinate circostanze, in particolare nei casi in cui Morgan Stanley & Co International plc è anche sponsor dell’indice, non sarà possibile per il Gestore degli Investimenti compiere transazioni con qualsiasi altra controparte sulla base del fatto che la metodologia dell’indice è soggetta a proprietà esclusiva e pertanto il rendimento associato a tale Indice può essere reso esclusivamente da Morgan Stanley & Co International plc. Sono previsti dei provvedimenti per assicurare che ci sia un'adeguata separazione delle responsabilità e dei doveri tra le varie divisioni all'interno di Morgan Stanley & Co International plc responsabili per le varie funzioni. Quando agisce in qualità di sponsor dell’indice Morgan Stanley & Co International plc potrà tentare di offrire il rendimento di un particolare Indice ai suoi clienti sotto altre forme, differenti o simili al Fondo. 27. Regime fiscale 27.1 Informazioni generali Le informazioni sulla tassazione contenute qui di seguito assolvono la funzione di guida generale per potenziali investitori e Azionisti solo con riferimento alla legge e alla pratica in vigore nella relativa giurisdizione alla data del presente documento e non costituiscono una consulenza di tipo fiscale o legale. Come nel caso di un qualsiasi investimento, non vi possono essere garanzie che la posizione fiscale o la posizione fiscale proposta prevalente al momento dell'investimento nel Fondo verrà mantenuta per un tempo indeterminato. I potenziali Azionisti dovrebbero familiarizzare e, se necessario, farsi consigliare sulle leggi e regolamentazioni (quelle in materia fiscale o sui controllo dei cambi) applicabili alla sottoscrizione, alla detenzione e al rimborso delle Azioni nei loro luoghi di cittadinanza, residenza e domicilio. 27.2 Regime fiscale irlandese Tassa sui redditi e sui redditi da capitale Il Fondo 20297640.17 40 Il Fondo sarà esclusivamente soggetto ad imposta per eventi imponibili per gli Azionisti che sono Soggetti d'Imposta Irlandesi (generalmente persone che sono residenti o normalmente residenti in Irlanda a scopo fiscale - vedere più avanti per ulteriori dettagli). Un evento imponibile si verifica: 27.2.1 al pagamento di qualsiasi tipo effettuato dal Fondo all'Azionista; 27.2.2 al trasferimento di Azioni; e 27.2.3 nell'ottavo anniversario dall’acquisto di Azioni da parte di un Azionista e in occasione di ciascun ottavo anniversario successivo. ma non include transazioni in relazione ad Azioni detenute attraverso un sistema di clearing riconosciuto dai Commissari sulle entrate irlandesi e determinati trasferimenti che si verifichino come risultato di una fusione o ricostruzione di fondi e determinati trasferimenti tra coniugi o exconiugi. Se un Azionista non è un Soggetto d'Imposta Irlandese nel momento in cui si verifica l’evento imponibile, alcuna imposta irlandese sarà dovuta a seguito di quel determinato evento imponibile dal suddetto Azionista. Nel caso sia dovuta un’imposta per un evento imponibile, secondo quanto si espone qui di seguito, il pagamento spetta al Fondo e tale pagamento è recuperabile per detrazione o, nel caso di trasferimento e della ricorrenza dell'ottavo anniversario dall’ evento imponibile, mediante annullamento o appropriazione delle Azioni dai relativi Azionisti. In determinate circostanze, e solo dopo comunicazione da parte del Fondo all'Azionista, la tassa da pagare alla ricorrenza dell'ottavo anniversario dell’evento imponibile può, a scelta del Fondo, ricadere sull'Azionista invece che sul Fondo. In tali circostanze l'Azionista deve presentare in Irlanda un modulo di rimborso dell’imposta e pagare la corrispondente imposta (al tasso qui sotto indicato) ai Commissari sulle entrate irlandesi. In mancanza di un’opportuna dichiarazione ricevuta dal Fondo che un Azionista non è un Soggetto d'Imposta Irlandese o se il Fondo è in possesso di informazioni che suggerirebbero ragionevolmente che una dichiarazione non è veritiera, il Fondo sarebbe obbligato a pagare la tassa al momento della verificazione dell’evento imponibile. Se l’evento imponibile è costituito da una distribuzione di redditi, la tassa sarà dedotta al tasso del 25% sull'importo della distribuzione. Quando l’evento imponibile si verifica in occasione di qualsiasi altro pagamento a un Azionista o di un trasferimento di Azioni e nell'ottavo anniversario dell’evento imponibile, la tassa sarà dedotta al tasso del 28% sull'aumento del valore delle Azioni a partire dal momento del loro acquisto. Con riferimento all'ottavo anniversario dell’ evento imponibile, è previsto un meccanismo per ottenere un rimborso della tassa mediante il quale le Azioni sono successivamente liquidate a un valore inferiore. Il Finance Act del 2007 ha introdotto un provvedimento anti-evasione che fa aumentare il tasso dell'imposta del 28% fino al 48%, se, nei termini di un investimento in un Fondo, l'investitore o determinate persone associate all'investitore hanno la possibilità di influenzare la selezione delle attività del fondo. Se un Azionista è possessore in qualità di intestatario, è necessario il rilascio di una dichiarazione dagli Azionisti in cui attestano che secondo quanto a loro noto il possessore beneficiario non è un Soggetto d'Imposta Irlandese qualora l'assoggettamento a un'imposta non può essere applicato a un evento imponibile. In circostanze differenti rispetto a quanto qui sopra descritto il Fondo non sarà assoggettato alla tassazione irlandese sui redditi o sui redditi di capitale. Azionisti Gli Azionisti che non sono Soggetti d'Imposta Irlandese, rispetto ai quali sono state fatte le 20297640.17 41 dichiarazioni, non saranno assoggettati a tasse in relazione a qualsiasi tipo di distribuzione da parte del Fondo o a qualsiasi reddito che provenga dal rimborso o dal trasferimento delle loro Azioni, a condizione che le Azioni non siano possedute mediante una succursale o un’agenzia in Irlanda. Non ci saranno deduzioni fiscali rispetto a qualsiasi forma di pagamento effettuato dal Fondo agli Azionisti che non siano Soggetti d'Imposta Irlandesi. Gli Azionisti che sono residenti in Irlanda o normalmente residenti o che sono titolari delle loro Azioni attraverso una succursale o un’agenzia sita in Irlanda, possono essere tenuti, mediante un sistema di autodichiarazione, a pagare imposte o ulteriori imposte su qualsiasi distribuzione o reddito che provenga dalla loro titolarità di Azioni. In particolare laddove il Fondo abbia scelto di non dedurre le imposte in occasione dell'ottavo anniversario dall’evento imponibile, l'Azionista sarà obbligato a presentare un modulo per un importo autodichiaratore a pagare il predetto importo ai Commissari sulle entrate irlandesi. In via generale non è possibile ottenere l rimborso della tassa, nel caso in cui sarebbe stato possibile fare la relativa dichiarazione ma questa non era disponibile al momento dell’evento imponibile, , tranne nel caso di Azionisti società rientranti soggetto alla tassa irlandese sulle società. Imposta di bollo Non dovranno essere pagate imposte di bollo al momento della sottoscrizione, del trasferimento o del rimborso di Azioni, a condizione che tale richiesta di acquisto o di rimborso, o il trasferimento di Azioni non vengano eseguiti mediante il trasferimento in natura di una proprietà sita in Irlanda. Tassa sull'acquisizione di capitale Non è prevista l’applicazione di tasse sulle donazioni o sulle successioni (tassa sull'acquisto di capitale) su donazioni o eredità di Azioni a condizione che 27.2.4. al momento della disposizione il conferente non sia né domiciliato né normalmente residente in Irlanda e che alla data della donazione o successione il beneficiario delle Azioni non sia né domiciliato né normalmente residente in Irlanda; e 27.2.5. le Azioni siano comprese nella disposizione alla data della donazione o eredità e alla data di valutazione. Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio dell'UE Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell'Unione Europea (ECOFIN) ha adottato una direttiva in merito alla tassazione dei redditi da risparmio. Ogni Stato Membro dell'UE deve recepire la direttiva promulgando una legislazione che richieda agli agenti di pagamento (come vengono definiti nella Direttiva) con sede all'interno del loro territorio di fornire alle corrispondenti autorità di vigilanza i dati dei pagamenti degli interessi (che includono i pagamenti effettuati da organismi di investimento collettivo) in favore di qualsiasi individuo e a determinate entità intermedie residenti in un altro Stati Membri dell'UE. Le autorità competenti dello Stato Membro dell'UE dell'agente di pagamento (come viene definito nella Direttiva) dovranno quindi comunicare queste informazioni all'autorità competente dello Stato Membro dell'UE nel quale è residente il beneficiario degli interessi. Austria, Belgio e Lussemburgo possono optare invece per la ritenuta d’imposta sui pagamenti degli interessi secondo quanto prevede la Direttiva. L'Irlanda ha recepito la direttiva nella sua legislazione nazionale. Qualsiasi agente di pagamento irlandese che effettui un pagamento degli interessi per conto del Fondo a una persona fisica, e certe entità residuali definite nella Legge Fiscale irlandese, residenti in un altro Territorio Rilevante potranno essere obbligati a comunicare i dati di pagamento ai Commissari sulle entrate irlandesi che a loro volta trasmetteranno tali informazioni alle autorità competenti del Territorio Rilevante di residenza del soggetto o dell'entità residuale interessata. 20297640.17 42 In via generale, per la distribuzione dei dividendi, il Comparto sarebbe assoggettato agli obblighi di comunicazione dei pagamenti ricevuti solo se il relativo Comparto abbia investito più del 15% delle sue attività direttamente o indirettamente in titoli recanti interessi e, per le distribuzioni di capitale, solo se il Comparto abbia investito più del 40% delle sue attività direttamente o indirettamente in titoli recanti interessi. Residenza in Irlanda e residenza ordinaria a scopo di tassazione 27.2.6. Residenza - Fondo Una società che ha la sua direzione e controllo centrali e il controllo nella Repubblica d'Irlanda (lo Stato) è residente nello Stato indipendentemente dal luogo in cui è stata costituita. Una società che non ha la direzione e controllo centrali nella Repubblica d'Irlanda, ma che è stata costituita nello Stato, è residente nello Stato, tranne nel caso in cui:(1) la società o una sua controllata svolge un'attività commerciale nello Stato e, o la compagnia è sostanzialmente controllata da persone residenti in uno Stato Membro dell'UE o in paesi con cui la Repubblica d’Irlanda ha un accordo contro la doppia imposizione, oppure la compagnia o una sua controllata è una società quotata in una Borsa riconosciuta nell'UE o in un paese con accordo di imposizione fiscale oppure (2) la società viene considerata come non residente nello Stato ai sensi di accordo contro la doppia imposizione tra la Repubblica d'Irlanda e un altro paese. Si deve considerare che la determinazione della residenza di una società ai fini fiscali può essere complessa in certi casi e che ai dichiaranti viene indicato di far riferimento a provvedimenti legislativi specifici che sono inclusi nella sezione 23A della Legge Fiscale Irlandese. 27.2.7. Residenza – persone fisiche Una persona fisica sarà considerato come residente in Irlanda per l'anno fiscale se lui/lei: (1) trascorre 183 o più giorni nello Stato nel corso dell'anno fiscale: oppure (2) ha una presenza complessiva di 280 giorni nello Stato, considerando il numero di giorni trascorsi nello Stato in quell'anno fiscale assieme al numero di giorni trascorsi nello Stato nell'anno precedente. La presenza nel corso di un anno fiscale da parte di una persona fisica per non più di 30 giorni nello Stato non sarà considerata ai fini dell’applicazione del test dei due anni. 27.2.8. Residenza ordinaria – persona fisica Il termine residenza ordinaria, distinto da residenza , si riferisce a uno schema di vita normale di una persona e indica la residenza in un posto con un certo grado di continuità. Un individuo che è stato residente nello Stato per tre anni fiscali consecutivi diventa ordinariamente residente con effetto a partire dall'inizio del quarto anno fiscale. 20297640.17 Un individuo che è stato ordinariamente residente nello Stato cessa di essere ordinariamente residente alla fine del terzo anno consecutivo nel quale lui/lei non è 43 residente. Pertanto un individuo che è residente e ordinariamente residente nello Stato nel 2009 e lascia lo Stato nell'anno fiscale, resterà ordinariamente residente fino alla fine dell'anno fiscale che si conclude il 31 dicembre 2012. 27.2.9. Intermediario Indica una persona che: (1) svolge un'attività che consiste in, o che include, ricezione di pagamenti da un organismo di investimento residente in Irlanda per conto di altre persone, o che (2) detiene quote di un organismo di investimento per conto di altre persone. 28. Relazioni e bilanci La fine dell'anno del Fondo è il 31 luglio di ogni anno. La relazione annuale e i bilanci certificati del Fondo saranno inviati agli Azionisti e all’Autorità di vigilanza finanziaria entro quattro mesi dopo la conclusione di ciascun anno contabile e almeno 21 giorni prima dell’assemblea generale del Fondo alla quale verranno presentati per l'approvazione. Il Fondo invierà anche una relazione semestrale e e bilanci non certificati agli Azionisti e all’Autorità di vigilanza finanziaria entro due mesi a partire dalla conclusione di ciascun semestre che sarà il 31 gennaio di ciascun anno. Le date dei bilanci annuali e semestrali iniziali saranno rispettivamente il 31 luglio 2011 e il 31 gennaio 2011. Tali relazioni e bilanci conterranno la dichiarazione del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Comparto e degli investimenti che vi sono compresi al momento della conclusione dell’anno o del semestre. 29. Trasferimento di Azioni Le Azioni in ciascun Comparto saranno trasferibili mediante strumento scritto firmato (o, nel caso di un trasferimento da un organo societario, firmato per conto o timbrati da) dal conferente sempre a condizione che il beneficiario compili un Modulo di Sottoscrizione diretto All'amministratore e che inoltri all'Amministratore qualsiasi documento che richiestogli dallo stesso. In caso di decesso di uno degli Azionisti congiunti, l’Azionista superstite/Azionisti superstiti saranno l'unica persona/e riconosciuta/e dal Fondo come aventi i titoli per / o interesse nelle Azioni registrate a nome di tali Azionisti congiunti. Le Azioni non possono essere trasferite a un Soggetto statunitense (tranne che in virtù di un’eccezione prevista dalle leggi degli Stati Uniti e su approvazione degli Amministratori). Gli Amministratori possono rifiutare la registrazione di qualsiasi trasferimento se, in seguito al trasferimento, sia l'ordinante che il beneficiario dovessero detenere Azioni per un valore inferiore alla Partecipazione Minima del relativo Comparto (se presente) specificata nel seguente Supplemento. Se l'ordinante è, o si ritiene che sia, o agisce come agente per conto di, un Soggetto d'Imposta Irlandese, il Fondo può riscattare e annullare una porzione sufficiente delle Azioni dell'ordinante in misura da consentire al Fondo di pagare le imposte da versare in relazione al trasferimento ai Commissari sulle entrate irlandesi. 30 Comunicazione dei prezzi Il Valore Patrimoniale Netto per Azione più recente per le Azioni sarà disponibile su Bloomberg e verrà tenuto aggiornato. Il codice di ciascun Indice viene riportato nel relativo Supplemento. Le comunicazioni con gli Azionisti possono essere effettuate per posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione sempre a condizione che l'Azionista abbia autorizzato tale metodo di comunicazione. Le copie di qualsiasi documento inviato agli Azionisti e i dettagli relativi all’Importo Patrimoniale Netto per Azione saranno disponibili in visione presso gli uffici 20297640.17 44 dell'Amministratore. 31. INFORMAZIONI GENERALI 31.1 Costituzione e capitale azionario Il Fondo è stato costituito e registrato in Irlanda come società di investimento a capitale variabile il 28 aprile 2010 con numero di registrazione 483770. In questa data pertanto 31.1.1. il capitale azionario autorizzato del Fondo è di due azioni nominative (azioni nominative) di 1,00 € ciascuna e 1.000.000.000.000 di azioni senza valore nominale designate inizialmente come azioni non classificate e disponibili per l'emissione come Azioni. Non ci sono diritti di prelazione allegati alle Azioni. 31.2 Statuto La clausola 2 dello Statuto prevede che scopo esclusivo del Fondo è l'investimento collettivo in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie liquide del capitale raccolto presso il pubblico sul principio della distribuzione del rischio in conformità alla Normativa sui Fondi. Lo Statuto contiene disposizioni relative a: 31.2.1 Diritti di voto. Per alzata di mano all’assemblea generale o al’assemblea per classe del Fondo ogni Azionista in possesso di Azioni che sia presente di persona o per procura avrà un voto e in una votazione ogni Azionista presente di persona o per procura avrà un voto per ogni Azione di cui è titolare. 31.2.2. Messa in liquidazione. Lo Statuto contiene disposizioni relative a: (1) Se il Fondo venisse liquidato, il liquidatore, secondo quanto prevedono i Companies Acts, assegnerà le attività di ciascun Comparto nella maniera e secondo l’ordine che egli ritenga siano tali da soddisfare le richieste dei creditori in relazione a tale Comparto. (2) Le attività disponibili per la distribuzione tra i titolari saranno assegnate come segue: in prima battuta la parte delle attività in un Comparto attribuibili a ciascuna classe di azioni sarà distribuita ai titolari di azioni nella relativa classe in proporzione al numero di azioni che ciascun titolare possiede, fino al numero totale di azioni in relazione a ciascuna classe di azioni in emissione alla data di inizio della liquidazione e, in un secondo tempo, il saldo restante a quel punto e non attribuibile a nessuna delle classi di azioni sarà attribuito pro-rata tra le classi di azioni sulla base del Valore Patrimoniale Netto di ciascuna classe di azioni al momento dell'inizio della liquidazione, e l'importo così attribuito a una classe sarà distribuito ai titolari pro-rata al numero di azioni di quella classe da loro posseduta. (3) Un Comparto può essere liquidato ai sensi della sezione 256E dei Companies Acts, 1990 e in tale evento le disposizioni sulla liquidazione degli Statuti saranno applicati mutatis mutandis con riferimento a tale Comparto. 20297640.17 (4) Se il Fondo verrà liquidato (sia che la liquidazione sia volontaria, o che sia imposta dalle autorità di vigilanza o dal tribunale) il liquidatore può, in virtù dell'autorità conferitagli da una delibera speciale dei relativi Azionisti e in virtù di qualsiasi altra sanzione prevista dai Companies Acts, dividere tra i titolari delle azioni di qualsiasi classe o di classi all'interno di un Comparto tutte o una parte delle atitvità del Fondo in relazione a un Comparto, sia che le attività siano o non siano costituite da proprietà di un unico tipo. A tale scopo può assegnare un valore che ritenga equo su una o più classi di proprietà e può stabilire come tale divisione dovrà essere effettuata tra tutti gli 45 Azionisti del Fondo o tra i titolari delle differenti classi di azioni in un Comparto. Il liquidatore può, con i dovuti poteri, girare qualsiasi parte attività ai titolari di fondi fiduciari che nell’opinione del liquidatore e con i dovuti poteri, questi considererà opportuni per il beneficio degli Azionisti; e la liquidazione del Fondo può essere conclusa e il Fondo dissolto, ma in modo che nessun Azionista sia obbligato ad accettare beni sui quali grava un debito. Un Azionista può richiedere al liquidatore invece del trasferimento dei beni in natura, di liquidare gli stessi e di pagarne i proventi netti. 31.3 Contenzioso e arbitrati Il Fondo non è coinvolto in nessun contenzioso o arbitrato, né i suoi Amministratori sono al corrente di contenziosi o arbitrati pendenti o minacciati. 31.4 Interessi degli Amministratori 31.4.1 Non ci sono contratti di servizio in essere tra il Fondo e uno qualsiasi dei suoi Amministratori, né ci sono proposte di contratti di tale tipo. 31.4.2. Alla data di questo Prospetto nessun Amministratore ha nessun tipo di interesse, diretto o indiretto, in qualsiasi attività che è stata oggetto di, o che sia stata proposta per, l'acquisto, la cessione o l’emissione per il Fondo e fatto salvo quanto di seguito dichiarato, nessun Amministratore è interessato in misura rilevante in nessun tipo di contratto o accordo in essere alla data suddetta che si possa definire insolito per la sua natura e per i relativi termini, o che sia significativo in relazione agli affari del Fondo. 31.4.3. Alla data di questo Prospetto nessuno degli Amministratori, né nessuna Parte Correlata, ha partecipazioni nel capitale azionario del Fondo o opzioni rispetto a tale capitale. 31.4.4. Shahzad Sadique è uno dei direttori esecutivi del Gestore degli Investimenti. 31.5 Contratti rilevanti I seguenti contratti sono stati stipulati al di fuori dell’ordinaria conduzione dell’attività del Fondo e sono o possono essere rilevanti: 31.5.1. Accordo di Gestione degli Investimenti datato 27 luglio 2010 tra il Fondo e il Gestore degli Investimenti relativo a ciascun Comparto. Questo accordo prevede che la nomina del Gestore degli Investimenti possa essere risolto da entrambe le parti mediante preavviso scritto di non meno di tre mesi. Entrambe le parti possono risolvere questo Accordo mediante avviso scritto (in conformità alla procedura ivi prevista) nel caso in cui si verifichino gli eventi che sono specificati nell'accordo, come la liquidazione dell'altra parte. L'Accordo implica una serie di indennità in favore del Gestore degli Investimenti (e di ciascuno dei suoi direttori, funzionari, impiegati, dipendenti, agenti e incaricati) che sono limitati in modo da escludere circostanze che possano derivare da frode, negligenza o dolo nell’adempimento o nel mancato adempimento da parte del Gestore degli Investimenti (o delle persone che questi abbia designato) dei suoi doveri ed obblighi rientranti nell'Accordo. 31.5.2 Accordo con il Depositario datato 27 luglio 2010 tra il Fondo e il Depositario; questo accordo prevede che la nomina del Depositario sarà efficace fino alla risoluzione da parte di una delle parti mediante un preavviso scritto di non meno di 90 giorni, o di un periodo più breve nel caso di una serie di violazioni o in caso di insolvenza di una delle parti. L'Accordo con il Depositario contiene disposizioni che disciplinano la responsabilità e le limitazioni di responsabilità del Depositario nonché le relative indennità in alcune circostanze, che saranno escluse nel caso di inadempimento ingiustificato dei suoi obblighi, o di adempimento improprio dei medesimi. 31.5.3 Accordo di Amministrazione datato 27 luglio 2010 tra il Fondo e l'Amministratore; questo accordo prevede che la nomina dell’Amministratore sarà efficace fino 20297640.17 46 alla risoluzione da parte di una delle parti mediante un preavviso scritto di non meno di 90 giorni, o di un periodo più breve nel caso di una serie di violazioni o in determinati casi di insolvenza di una delle parti o nel caso in cui l’esecuzione dell’Accordo non sia più lecita. Salvo nei casi di frode, negligenza o dolo, l'Amministratore non sarà responsabile per le perdite che siano il risultato dello svolgimento o non svolgimento dei propri compiti e doveri di cui all'Accordo di Amministrazione. Il Fondo ha accettato di indennizzare l'Amministratore per le perdite da questi subite nello svolgimento o non svolgimento dei suoi doveri e obblighi di cui all'Accordo di Amministrazione, tranne che per le perdite derivanti da frode, negligenza o dolo dell'Amministratore. 31.5.4 L’Accordo di Distribuzione datato 27 luglio 2010 tra il Fondo e il Distributore; questo accordo prevede che la nomina dell’Amministratore sarà efficace salvo e fino alla risoluzione da parte di una delle parti mediante un preavviso scritto di non meno di tre mesi, sebbene, in alcune circostanze, l’Accordo potrà essere risolto immediatamente mediante avviso scritto da una delle parti all'altra; questo Accordo prevede determinate indennità a favore del Distributore, limitati in modo da escludere circostanze che possano derivare da frode, negligenza o dolo nell’adempimento da parte del Distributore o di suoi dipendenti o agenti dei suoi doveri ed obblighi. Il Distributore non sarà responsabile degli atti o delle omissioni imputabili ad intermediari nominati secondo i termini dell’Accordo di Distribuzione, a condizione che il Distributore abbia esercitato la dovuta competenza, diligenza e attenzione nella selezione e nella nomina permanente dell’intermediario. 31.6 Varie Fatto salvo quanto specificato nel capitolo Interessi degli Amministratori di cui sopra, nessuno degli Amministratori ha interesse nella promozione di o in qualsiasi proprietà oggetto di acquisto o di proposte di acquisto da parte del Fondo. Salvo quanto può risultare dalla stipulazione da parte del Fondo degli accordi elencati nel capitolo Contratti rilevanti di cui sopra o qualsiasi altra spesa, commissione o spese scaricate, nessun importo o beneficio è stato pagato o sarà pagato o concesso ai promotori del Fondo. Il Distributore potrà versare una parte delle commissioni di sua spettanza ai distributori o ad altri intermediari. Inoltre il Gestore degli Investimenti può pagare una parte delle proprie commissioni ai distributori, agli intermediari o ad altre entità che lo assistono nello svolgimento dei suoi doveri o che forniscono servizi, direttamente o indirettamente, ai Comparti o ai loro Azionisti e il Gestore degli Investimenti e/o il Distributore e/o le rispettive controllate possono stipulare accordi privati su base negoziale con un titolare o un potenziale titolare di Azioni. La selezione dei titolari o dei potenziali titolari di Azioni con cui possono essere stipulati tali accordi privati e i termini ai quali il Distributore, il Gestore degli Investimenti o o le loro controllate, incaricati o agenti di collocamento possono stipulare tali accordi privati sono una questione che riguarda l’entità interessata. 31.7 Documenti disponibili per la consultazione Le copie dei seguenti documenti possono essere richieste in visione presso gli uffici dell'Amministratore presso la sua sede secondo quanto previsto nel Prospetto durante i normali orari di lavoro nei giorni settimanali, tranne il sabato e nei giorni festivi: (1) lo Statuto; (2) i contratti rilevanti di cui sopra; (3) la Normativa sui Fondi; e (4) gli avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria; Le copie dello Statuto (e, dopo la pubblicazione, delle relazioni periodiche e dei bilanci) possono essere reperite presso l'Amministratore, gratuitamente. 20297640.17 47 20297640.17 48 34 APPENDICE I – DEFINIZIONI AEE Liechtenstein). Area Economica Europea ( Stati Membri, Islanda, Norvegia e Amministratore Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited o qualsiasi altra persona o persone al momento nominate amministratore del Fondo in sostituzione di Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited. Amministratori gli amministratori del Fondo. Attività di Riferimento con riferimento ad un Comparto la cui performance è legata alle attività di riferimento, le attività cui tale Comparto è legato come più ampiamente descritto nel relativo Supplemento. Autorità di vigilanza finanziaria l’Irish Financial Services Regulatory Authority o qualsiasi autorità regolamentare che la sostituisca. Avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria notifiche e linee guida emesse di volta in volta dall’Autorità di vigilanza finanziaria in conformità alla Normativa sui Fondi. Azioni azioni di partecipazione del Fondo, comprese, laddove consentito o richiesto dal contesto, le Azioni di un Comparto che possono essere divise in varie classi. Azionisti titolari di Azioni, ognuno dei quali è un Azionista. Classe di Azioni con Copertura una classe di Azioni la cui valuta di trattazione è coperta mediante la Valuta di Riferimento e/o altre valute in cui le attività del relativo Comparto possono essere denominate. Classe di Azioni senza Copertura classe di Azioni per cui, solitamente, le Azioni possono essere sottoscritte e convertite ed i dividendi calcolati e pagati ed i proventi del rimborso pagati in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento di un Comparto sulla base di una conversione di valuta al tasso di cambio prevalente sulla relativa Valuta di Riferimento per la valuta della relativa classe di azioni. Companies Acts i Companies Acts dal 1963 al 2009 compresi i regolamenti emanati in base agli stessi, nella misura in cui siano applicabili alle società di investimento aperte con capitale variabile. Comparti uno dei Comparti le cui informazioni dettagliate sono esposte nei seguenti Supplementi e (e nel relativo Supplemento nel caso dei Comparti eventualmente creati periodicamente dal Fondo previa approvazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria). Data di Regolamento data specificate nel Supplemento di un Comparto per il ricevimento di somme in pagamento di sottoscrizioni o invio di somme per il rimborso di Azioni. Depositario Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited o qualsiasi altra persona o persone al momento nominate Depositario del Fondo in sostituzione di Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.. Direttiva OICVM Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 (85/611/CEE) sul coordinamento di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative per 20297640.17 49 gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, come di volta in volta modificata, integrata o sostituita. Distributore Morgan Stanley & Co International plc o qualsiasi altra persona o persone al momento nominate distributore del Fondo o di qualsiasi Comparto, in sostituzione, o in aggiunta a Morgan Stanley & Co International plc in conformità a quanto stabilito dall’Autorità di vigilanza finanziaria. Fondo FundLogic Alternatives plc. Gestore degli Investimenti Fundlogic SAS o qualsiasi altra persona o persone debitamente nominate al momento gestore degli investimenti del Fondo per succedere a Fundlogic SAS secondo le disposizioni dell’Autorità di vigilanza finanziaria e nel caso in cui il Gestore degli Investimenti abbia delegato la gestione di tutte o parte delle attività di un Comparto, il termine Gestore degli Investimenti si riferirà anche al gestore delegato di detto Comparto.. Giorno Lavorativo i giorni specificati nel Supplemento (o nel relativo Supplemento nel caso dei Comparti successivi costituiti periodicamente dal Fondo con la previa approvazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria), per il relativo Comparto o gli altri giorni che gli Amministratori potranno, con il consenso del Depositario, stabilire. Giorno di Trattazione per ogni classe di Azioni il giorno lavorativo o i giorni lavorativi specificati nel rispettivo Supplemento di ogni Comparto o altro/i giorno/i stabilito/i di volta in volta dagli Amministratori con l’approvazione del Depositario e comunicato/i anticipatamente a tutti gli Azionisti o agli Azionisti del/i Comparto/i interessato/i purché ricorra almeno una volta ogni quindici giorni per ogni Comparto. Importo Minimo per il Rimborso importo (esclusi tutti i costi di rimborso) nella relativa valuta che deve essere rimborsato per le Azioni di qualunque classe di un Comparto come specificato per un Comparto nel Supplemento. Importo Patrimoniale Netto o Importo Patrimoniale Netto per Azione, con riferimento alle attività di un Comparto o con riferimento ad una Azione di qualunque classe, l’importo calcolato in conformità ai principi stabiliti nel Prospetto nel paragrafo intitolato Prezzo di Emissione e Rimborso/Calcolo del Valore Patrimoniale Netto/Valutazione delle Attività come Valore Patrimoniale Netto di un Comparto o il Valore Patrimoniale Netto per Azione. Indice indice specificato nel Supplemento di un Comparto. Legge Fiscale Irlandese Irish Taxes Consolidation Act, 1997 come di volta in volta modificato. Mercato borsa valori o un mercato regolamentato previsto dallo Statuto ed elencato nell’Appendice II. Mese mese di calendario. Modulo di Sottoscrizione il modulo originale che deve essere consegnato con il modulo di sottoscrizione al momento della richiesta iniziale o della conversione di Azioni. Deve essere consegnato per le successive sottoscrizioni solo nel caso in cui le informazioni relative agli investitori o le circostanze ad essi relative sono cambiate rispetto al momento della sottoscrizione 20297640.17 50 iniziale. Momento di Calcolo il momento nel quale viene calcolato il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto come specificato nel suo rispettivo Supplemento. Normativa sui Fondi Regolamento delle Comunità Economiche Europee (Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari) del 2003 (S.I. n. 211 del 2003) con relativi emendamenti e supplementi, , inclusa qualsiasi condizione possa essere imposta di volta in volta dall’Autorità di vigilanza finanziaria o che coumunque sia applicabile al Fondo. OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (i cui attuali membri sono:- Australia, Austria, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, Corea, Lussemburgo, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Paesi Bassi, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti). OICVM organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari autorizzato ai sensi della Direttiva sugli OICVM. Parte Correlata persona associata ad un Amministratore e, e solo nel caso, che essa sia: (a) coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio/a di tale amministratore; (b) persona che agisce in qualità di fiduciario di UN qualsiasi trust i cui beneficiari principali siano l’Amministratore, il suo coniuge o uno qualsiasi dei suoi figli o qualsiasi ente societario da esso controllato; (c) socio di tale Amministratore. Una società sarà considerata correlata ad un Amministratore quando è da esso controllata. Partecipazione Minima numero di Azioni o Azioni aventi eventualmente il valore specificato nel Supplemento di un Comparto. Prezzo di Emissione Iniziale prezzo per Azione della prima offerta di Azioni di un Comparto per il periodo specificato nel relativo Supplemento di ogni Comparto. Prospetto prospetto emesso di volta in volta dal Fondo e che può essere debitamente emendato, integrato, unificato o modificato, di volta in volta in conformità a quanto stabilito dall’Autorità di vigilanza finanziaria. Società Controllate secondo il significato illustrato nella Sezione 140(5) del Companies Act del 1990 e successive modifiche. Generalmente, secondo questa disposizione le società si considerano correlate quando il 50% del capitale sociale interamente versato o il 50% dei diritti di voto in una società sono di proprietà diretta o indiretta di un’altra società. Società del Gruppo società che fanno parte dello stesso gruppo ai fini del bilancio consolidato, come definito in conformità alla Direttiva 83/349/EEC o in conformità ai principi di contabilità internazionale. Soggetto Collegato le persone definite come tali nella sezione intitolata Transazioni del 20297640.17 51 Comparto e Conflitti di interesse. Soggetto Estero persona che non sia residente o residente ordinario nella Repubblica d’Irlanda ai fini fiscali e che ha fornito al Fondo l’apposita dichiarazione prevista nell’Appendice 2B TCA, e per la quale il Fondo non sia a conoscenza di alcun dato che possa far ragionevolmente ritenere che la dichiarazione non sia corretta o non lo sia stata in qualsiasi momento. Soggetto di Imposta Irlandese 20297640.17 qualsiasi persona diversa da:(i) un Soggetto Estero; (ii) un intermediario, inclusa una persona nominata, che agisce per conto di un Soggetto Estero; (iii) l’Amministratore, purché esso sia una società di amministrazione qualificata ai sensi della sezione 734 TCA; (iv) società specificata ai sensi della sezione 734 TCA; (v) organismo d’investimento ai sensi della sezione 739(B) TCA; (vi) società esente autorizzata o contratto di rendita vitalizia differita o società fiduciaria nell’ambito disposto dalle sezioni 774, 784 o 785 TCA; (vii) una società operante nel ramo vita ai sensi della sezione 706 TCA; (viii) società d’investimento speciale ai sensi della sezione 737 TCA; (ix) fondo aperto ai sensi della sezione 731(5)(a) TCA; (x) istituto di beneficenza esente da imposta sul reddito o sulle società ai sensi della sezione 207(1)(b) TCA; (xi) persona esente dall’imposta sul reddito e sulle plusvalenze ai sensi della sezione 784A(2) TCA, sezione 787I TCA o sezione 848E TCA e purché le quote detenute siano attività di un fondo pensione approvato, un fondo pensione minima autorizzato, un conto incentivi di risparmio speciale o un conto di risparmio per la pensione privato (secondo la definizione della sezione 787A TCA); (xii) Courts Service (ufficio dei servizi giudiziari); (xiii) cooperativa di credito; (xiv) società soggetta all’imposta sulle società ai sensi della sezione 739G(2) TCA o sezione 110(2) TCA, ma solo a condizione che il Comparto in oggetto sia un fondo del mercato monetario; (xv) società soggetta all’imposta sulle società ai sensi della sezione 110(2) TCA; (xvi) National Pensions Reserve Fund Commission; e (xvii) qualsiasi altra persona eventualmente approvata di volta in 52 volta dagli Amministratori purché la detenzione di Azioni da parte di tale persona non dia origine ad una possibile imponibilità tributaria del Fondo nei confronti di tale Azionista ai sensi della sezione 739 TCA, per ognuna delle cui persone l’apposita dichiarazione stabilita nell’Appendice 2B TCA e ogni altra informazione comprovante tale status siano in possesso del Fondo alla data opportuna. Soggetto Statunitense come descritto nel Regolamento S promulgato ai sensi dell’United States Securities Act del 1933 e successive modifiche. Sottoscrizione Iniziale Minima importo (esclusi tutti i costi preliminari) nella rispettiva valuta che ogni Azionista deve sottoscrivere inizialmente per Azioni di qualsiasi classe di un Comparto, come specificato nel relativo Supplemento. Spese e Oneri tutte le imposte di bollo e altri diritti, tasse, spese governative, commissioni di agenti e di intermediazione, oneri bancari, commissioni di trasferimento, spese di registrazione, commissioni per transazioni e misure di sicurezza dovute al Depositario o a suoi delegati o agenti (ai normali tassi commerciali) e altre spese e oneri dovuti per l’acquisizione originaria o l’incremento delle attività di un Comparto o la creazione, emissione o vendita di Azioni o la vendita o l’acquisto di investimenti da parte di un Comparto o altrimenti dovute prima o al momento della transazione o della negoziazione in relazione alle quali dette spese e oneri sono dovuti ad eccezione delle commissioni, tasse, oneri o costi da considerare nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto; Stati Uniti o U.S. or US Stati Uniti di America, i suoi territori, possedimenti e tutte le aree soggette alla sua giurisdizione (compreso il Commonwealth di Porto Rico). Stato Membro stato membro della UE (i cui attuali stati membri sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito). Stato Membro della AEE stato membro della AEE. Statuto Statuto ed Atto costitutivo del Fondo. Strumenti del mercato monetario avranno lo stesso significato di cui agli Avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria. Subgestore degli investimenti Subgestore o Subgestori degli Investimenti nominati dal Gestore degli Investimenti in ottemperanza alle disposizioni dell’Autorità di vigilanza finanziaria in relazione ad un Comparto; Supplemento Supplemento al presente Prospetto (ciascuno un Supplemento) e qualunque Supplemento emanato dal Fondo in relazione alla creazione di nuovi Comparti e/o classi di azioni. Termine per la Trattazione in relazione alle richieste di sottoscrizione, conversione o rimborso di Azioni in un Comparto, le date ed i termini specificati nel Supplemento per il relativo Comparto. 20297640.17 53 UE Unione Europea. Valori mobiliari stesso significato di cui agli Avvisi dell’Autorità di vigilanza finanziaria. Valuta di Riferimento in relazione ad ogni Comparto la valuta specificata nei Supplementi (o nel relativo Supplemento nel caso dei Comparti successivi costituiti periodicamente dal Fondo con la previa approvazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria). Nel presente Prospetto i riferimenti all’Euro ed a € sono i riferimenti alla valuta corrente in Irlanda, i riferimenti alla Sterlina o alla £ sono la valuta corrente nel Regno Unito ed i riferimenti al Dollaro statunitense o al US$ sono i riferimenti alla valuta degli Stati Uniti, Tutti i riferimenti alle precedenti valute comprenderanno qualunque valuta successiva. 20297640.17 54 32. APPENDICE II - MERCATI Le borse valori e i mercati qui di seguito sono elencati conformemente ai requisiti dell’Autorità di vigilanza finanziaria che non pubblica un elenco di borse valori e mercati autorizzati. Fatta eccezione per l’investimento consentito in titoli non quotati , l’investimento sarà limitato alle seguenti borse valori e mercati regolamentati: 1. (a) (b) qualsiasi borsa valori: - in uno Stato membro; o - in Islanda, Norvegia o Liechtenstein; o - in Australia, Canada, Hong Kong, Giappone, Nuova Zelanda, Svizzera, Stati Uniti d’America; o qualsiasi borsa valori inclusa nel seguente elenco: Argentina Bahrain Bangladesh Botswana Brasile Cile Cina Colombia Egitto Ghana India Indonesia Israele Giordania Kazakstan Kenia Corea Kuwait Libano 20297640.17 - Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cordoba, Mendoza, Rosario and La Plata Stock Exchange; Bahrain Stock Exchange; Chittangong Stock Exchange and Dhaka Stock Exchange; Botswana Stock Exchange; Bolsa de Valores de Sao Paulo, Bolsa de Valores de Brasilia, Bolsa de Valores de Bahia-Sergipe - Alagoas, Bolsa de Valores de Extremo Sul, Bolsa de Valores de Parana, Bolsa de Valores de Regional, Bolsa de Valores de Santos, Bolsa de Valores de Pernambuco e Paraiba and Bolsa de Valores de Rio de Janeiro; Santiago Stock Exchange and Valparaiso Stock Exchange; Shanghai Stock Exchange, Fujian Stock Exchange, Hainan Stock Exchange and Shenzhen Stock Exchange; Bolsa de Bogota and Bolsa de Medellin; Cairo Stock Exchange and Alexandria Stock Exchange; Ghana Stock Exchange; Mumbai Stock Exchange, Madras Stock Exchange, Delhi Stock Exchange, Ahmedabab Stock Exchange, Bangalore Stock Exchange, Cochin Stock Exchange, Guwahati Stock Exchange, Magadh Stock Exchange, Pune Stock Exchange, Hyderabad Stock Exchange, Ludhiana Stock Exchange, Uttar Pradesh Stock Exchange, Calcutta Stock Exchange and the National Stock Exchange of India; Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange; Tel Aviv Stock Exchange; Amman Stock Exchange; Kazakhstan Stock Exchange; Nairobi Stock Exchange; Korean Stock Exchange; Kuwait Stock Exchange; Beirut Stock Exchange; 55 (c) Malesia - Kuala Lumpur Stock Exchange; Messico Marocco Namibia Nigeria - Oman Pakistan - Bolsa Mexicana de Valores; Casablanca Stock Exchange; Namibian Stock Exchange; Lagos Stock Exchange, Kaduna Stock Exchange and Port Harcourt Stock Exchange; Muscat Securities Market; Lahore Stock Exchange and Karachi Stock Exchange; Peru Filippine Qatar Russia Arabia Saudita Singapore Sud Africa Sri Lanka Taiwan Tailandia Trinidad & Tobago Tunisia Turchia - Bolsa de Valores de Lima ; Philippines Stock Exchange; Doha Stock Exchange; RTS Stock Exchange, MICEX; Riyadh Stock Exchange; Singapore Exchange Limited; Johannesburg Stock Exchange; Colombo Stock Exchange; Taipei Stock Exchange Corporation; The Stock Exchange of Thailand; Ucraina Uruguay Venezuela - Zambia - The Trinidad & Tobago Stock Exchange; Tunis Stock Exchange; Istanbul Stock Exchange; Ukrainian Stock Exchange; Montevideo Stock Exchange; Caracas Stock Exchange and Maracaibo Stock Exchange; Lusaka Stock Exchange; qualsiasi mercato over the counter incluso nell’elenco qui di seguito: Il mercato organizzato dall’International Capital Markets Association; Il (i) mercato diretto da banche e altri istituti regolamentato dalla Financial Services Authority (FSA) e assoggettato alle disposizioni di Condotta Interprofessionale del Market Conduct Sourcebook pubblicato dalla FSA e il (iii) mercato in prodotti non di investimento soggetto alla guida contenuta nel Non Investment Products Code redatto dai partecipanti al mercato di Londra, incluse la FSA e la Banca d’Inghilterra; Il mercato di titoli di stato statunitensi diretto da negoziatori di titoli primari regolamentato dalla Federal Reserve Bank di New York e l’US Securities and Exchange Commission; Il mercato over the counter negli Stati Uniti diretto da negoziatori di titoli primari e secondari regolamentato dalla Securities and Exchange Commission e dalla National Association of Securities Dealers (e da istituti bancari regolamentati dall’US Comptroller of the Currency, dal Federal Reserve System o dalla Federal Deposit Insurance Corporation); Il mercato over the counter in Giappone regolamentato dalla Securities Dealers Association of Japan; Il mercato over the counter in titoli di stato canadesi regolamentato dall’Investment Dealers Association of Canada; Il mercato francese di Titres de Créance Negotiable (mercato over the counter di strumenti di debito negoziabili); 20297640.17 56 d) qualsiasi mercato elettronico incluso nell’elenco qui di seguito: NASDAQ; KOSDAQ; [Korea] Catalist; [Singapore] TAISDAQ/Gretai Market; [Taiwan] RASDAQ; [Romania] 2. Relativamente a qualsiasi contratto su derivati finanziari autorizzato in una borsa valori, qualsiasi borsa valori o mercato sul quale tale contratto può essere acquistato o venduto e che sia regolamentato, funzionante regolarmente, riconosciuto e aperto al pubblico che (1) abbia sede in uno Stato membro, (2) abbia sede in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, Nuova Zelanda, Svizzera, Stati Uniti (3) il Channel Islands Stock Exchange (4) quotato nei mercati di cui alla lettera (d) o (5) qualsiasi mercato incluso nell’elenco qui di seguito: - The Chicago Board of Trade; - The Mercantile Exchange; - The Chicago Board Options Exchange; - EDX London; - New York Mercantile Exchange; - New York Board of Trade; - New Zealand Futures and Options Exchange; - Hong Kong Futures Exchange; - Singapore Commodity Exchange; - Tokyo International Financial Futures Exchange; 20297640.17 57