MIGLIORARE LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE VITTIME

Transcript

MIGLIORARE LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE VITTIME
MIGLIORARE LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE VITTIME:
ACCESSO AL PATROCINIO GRATUITO
Documento di ricerca sul quadro giuridico
attuale e le migliori prassi
Rapporto di ricerca
ITALIA
Dicembre 2013
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
Indice
Premessa................................................................................................................................................................... 3
1. Definizioni e storia legislativa...................................................................................................................... 3
1.1 Definizione di “vittima” nella legislazione italiana...................................................................... 3
1.2 Definizione di gratuito patrocinio nella legislazione nazionale ............................................. 4
2. Diritto all'informazione sulla situazione giuridica delle vittime .................................................... 5
2.1. Informazioni sulla procedura per la presentazione di una denuncia .................................. 5
2.2. Informazioni sullo stato del procedimento .................................................................................... 6
2.3. Informazioni sui diritti nel corso del procedimento. ................................................................. 6
2.4. Informazioni sulla possibilità di ottenere consulenza / assistenza legale. ........................ 7
2.5. Informazioni sulla possibilità di ottenere un risarcimento dallo Stato............................... 8
2.6. Informazioni su eventuali strumenti speciali di tutela degli interessi delle vittime, se
residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato non appartenente
all’Unione. ............................................................................................................................................................ 8
2.7. Questioni etiche nel fornire informazioni alle vittime della criminalità ............................ 8
3. Gratuito patrocinio in favore delle vittime di reato - considerazioni generali ......................... 9
3.1. Caratteristiche e criteri di selezione delle vittime che hanno diritto al gratuito
patrocinio............................................................................................................................................................. 9
3.2. Condizioni speciali per gli stranieri - residenti UE e non. ...................................................... 10
4. Ambito di applicazione e portata dell'assistenza legale, concessi alle vittime della
criminalità. ............................................................................................................................................................. 11
4.1. Primo momento in cui le vittime possono ricorrere al patrocinio ..................................... 12
4.2. Fasi del procedimento penale, in cui la vittima può ricevere assistenza legale ............ 12
4.3. Assistenza legale per ottenere un risarcimento ......................................................................... 12
4.4. Assistenza legale per partecipare ai meccanismi di giustizia riparativa .......................... 14
4.5. Durata del periodo di copertura del patrocinio ......................................................................... 15
4.7. Pagamenti per il patrocinio a spese dello Stato.......................................................................... 15
4.8. Rimborso delle spese legali delle vittime ..................................................................................... 15
5. Assistenza legale alle vittime particolarmente vulnerabili ............................................................ 16
5.1. Bambini ...................................................................................................................................................... 16
6. Struttura istituzionale e capacità del sistema di assistenza legale alle vittime di reati ..... 16
6.1. I fondi pubblici per l' assistenza legale alle vittime - mediante assegnazione ............... 16
7. Best practices in materia di accesso alla giustizia per le vittime della criminalità ............... 16
8. Principali risultati della ricerca ................................................................................................................. 17
9. Conclusioni e raccomandazioni................................................................................................................. 22
Allegato 1 - Autorità statali italiane coinvolte nell’assistenza legale ............................................. 22
Allegato 2 - Organizzazioni non Governative - Associazioni coinvolte nell’assistenza legale
alle vittime di reato............................................................................................................................................. 23
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
Premessa
Il presente rapporto nazionale pone l’attenzione sull’attuale legislazione e sulla prassi in
materia di accesso all'assistenza legale per le vittime di reato. Tale ricerca è stata preparata
nell'ambito del progetto Improving protection of victim’s rights: access to legal aid. Lo scopo
del progetto consisteva nell’effettuare una ricognizione sistematica e comparativa sui modelli
legislativi, sulle buone prassi e sui punti di forza e di debolezza dei sistemi vigenti nei seguenti
paesi: Italia, Spagna, Bulgaria, Lettonia e Polonia. Primaria attenzione è stata data alla
situazione delle vittime particolarmente vulnerabili, compresi gli stranieri, il cui accesso alla
giustizia può essere più complicato.
Nel dettaglio, la ricerca ha esplorato il quadro normativo internazionale e nazionale e le
pratiche in materia di assistenza legale alle vittime, al fine di individuare le differenze ed i
punti di contatto, così contribuendo allo sviluppo di standard minimi nella protezione e
nell'assistenza alle vittime.
La metodologia utilizzata è stata il risultato della combinazione di un lavoro a tavolino,
comprensivo di un'analisi delle leggi, dei regolamenti e dei rapporti governativi, e dei
principali metodi di ricerca, tra i quali interviste e questionari somministrati ai soggetti
interessati. Nello specifico, un questionario aperto è stato utilizzato per intervistare
osservatori privilegiati ed autorità incaricate dell'applicazione della legge nel settore. Il
questionario a risposta multipla è stato invece somministrato a 30 soggetti interessati,
appartenenti tanto ad organi pubblici (polizia, pubblici ministeri) quanto ad uffici non
governativi (case di accoglienza per donne, sportelli sull'immigrazione), per analizzare come
le norme in materia di assistenza legale alle vittime siano state applicate su base quotidiana1. I
soggetti interessati sono stati scelti sulla base, tra l'altro, della conoscenza del diritto in
materia di sostegno alle vittime e dell’esperienza lavorativa con esse2. I principali problemi
riscontrati sono stati gli impegni dei soggetti intervistati, la generale delusione circa il
funzionamento del sistema giuridico, lo stress professionale e la difficoltà di comprendere il
concetto di assistenza legale.
1. Definizioni e storia legislativa
1.1 Definizione di “vittima” nella legislazione italiana
Il sistema italiano di procedura penale3 non prevede lo status giuridico di “vittima” del reato.
Nel Codice di Procedura Penale italiano (di seguito, CPP4) è, invece, presente la figura della
Sono pervenute 20 risposte.
I soggetti interessati sono stati contattati via e-mail. E’ stata inviata una lettera per illustrare gli obiettivi teorici
e metodologici della ricerca. Continue telefonate sono state effettuate per incrementare le percentuali di risposta.
Le interviste ad alcuni soggetti interessati sono state condotte utilizzando le domande dei due questionari.
Un’approfondita intervista è stata condotta con una organizzazione non governativa, al fine di sottolineare i
problemi generali in materia di sostegno alle vittime affrontati dalle ONG. In alcuni casi, i questionari sono stati
riempiti, durante alcuni incontri, da un gruppo di avvocati, ufficiali non governativi o giudici per avere un quadro
più realistico e completo della situazione.
3 Il sistema processuale penale italiano è diviso nella fase delle indagini e in quella del processo. Esso è
imperniato sul principio del contraddittorio; ciò vale a dire che la prova del reato deve trovare riscontro nella
1
2
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
“persona offesa dal reato” (persona che soffre gli effetti di un reato) - il soggetto passivo del
reato, la persona interessata dall’azione o omissione che costituisce il
delitto/contravvenzione. Dal punto di vista procedurale, la persona offesa dal reato è la
vittima, anche se lui/lei rinviene nel Codice uno status specifico. Il Codice delinea anche la
figura del “danneggiato dal reato” (la persona offesa/parte civile/querelante) - la persona che
chiede il risarcimento, nell'ambito del procedimento penale, per il danno subito. In questa
veste, la vittima avrà un ruolo più attivo.
La distinzione tra parte civile e vittima è importante, in quanto si presume che la vittima sia
direttamente interessata al fatto che il colpevole sia perseguito e punito, mentre la persona
danneggiata cerchi di ottenere il risarcimento del danno lui/lei subito. Quando la vittima del
reato muore in diretta conseguenza del reato, i suoi diritti possono essere esercitati dai suoi
parenti stretti, definiti come i genitori, figli, fratelli, zii, zie e nipoti della vittima diretta (§ 307
cp), così come i genitori e i figli adottivi ed i conviventi.
1.2 Definizione di gratuito patrocinio nella legislazione nazionale
Il gratuito patrocinio sia per i soggetti attivi del reato, sia per le persone offese/ parti civili
non abbienti, è disciplinato dal Testo unico in materia di spese Giustizia DPR, Testo
coordinato 30.05.2002 n° 115 (Decreto 115/2002, norme consolidate e regolamentazione
relativa alle spese legali)5, pur senza una definizione specifica. Il decreto disciplina il gratuito
patrocinio sia per i colpevoli che le vittime. L'unica condizione prevista per ottenere
l’assistenza legale gratuita è di carattere economico, fatta eccezione per le vittime di
mutilazioni genitali e del reato di femminicidio. Se durante il processo la vittima è
riconosciuta come tale e le è riconosciuto il diritto ad un risarcimento civile, che ammonti a
più del limite economico stabilito per ottenere il gratuito patrocinio, è tenuta a rimborsare le
spese legali sostenute.
L'istituto del gratuito patrocinio è garantito a livello costituzionale (art. 24, co. 3)6 e numerosi
sono stati gli sforzi tesi alla costruzione di un apparato legislativo in materia. La legge n 533
del 1973 ha stabilito per la prima volta delle previsioni relative al gratuito patrocinio, ma solo
nelle controversie di lavoro e negli affari attinenti alla sicurezza sociale. Tale legge ha
introdotto nell'ordinamento italiano il principio della remunerazione corrisposta dallo Stato
per i difensori e per gli altri soggetti che svolgono la propria attività in favore di persone con
scarsi mezzi economici. Successivamente, la legge n° 117/1988 ha regolamentato il gratuito
patrocinio nei giudizi per responsabilità civile dei magistrati. Solo nel 1990, a seguito
dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il patrocinio a spese dello Stato è
fase di discussione dinanzi ai giudici. Le indagini si concludono con la decisione di perseguire o meno la persona
sottoposta alle stesse (udienza preliminare), mentre il termine “processo” si riferisce alla fase del procedimento
in cui si forma la prova.
4 Parlamento italiano (1988): Codice di procedura penale (Testo coordinato ed aggiornato del DPR 22 settembre
1988, n 447.), Roma: Parlamento italiano, disponibile all'indirizzo: http://www.altalex.com/ index.php? idnot =
2011 (29 novembre 2013).
5 Testo Unico in Materia di Spese di Giustizia, in DPR, testo coordinato 30.05.2002 n° 115, disponibile
all'indirizzo http://www.altalex.com/index.php?idnot=4777.
6 In base all’art. 24 della Costituzione della Repubblica italiana, “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge
determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
stato introdotto nei procedimenti penali e nei procedimenti civili per indennizzo e per
risarcimento dei danni da reato. Tutte queste disposizioni, tuttavia, non hanno fornito un
quadro normativo unitario del gratuito patrocinio, ma solo limitate norme specifiche
all'interno delle singole giurisdizioni.
L'emanazione della recente legge n° 134 del 29 marzo 2001 ha riformato l'intero sistema del
gratuito patrocinio per i non abbienti nei procedimenti penali, civili e amministrativi, così
come in quelli di volontaria giurisdizione. Tale legge ha riformato la legge n 217/1990 ed ha
istituito il patrocinio a spese dello stato anche in materia civile e amministrativa. La legge 134
non è mai stata messa in pratica, in quanto è stata trasfusa nel decreto 115/2002.
2. Diritto all'informazione sulla situazione giuridica delle vittime
Il diritto della persona lesa dal reato ad ottenere informazioni sulla propria situazione
giuridica costituisce un importante pre-requisito affinché la stessa possa esercitare i
conseguenti diritti procedurali, compreso il diritto al gratuito patrocinio. La mancanza di una
corretta informazione, d'altra parte, spesso scoraggia le vittime dal perseguire le proprie
rivendicazioni e la difesa dei propri diritti e interessi legittimi.
2.1. Informazioni sulla procedura per la presentazione di una denuncia
Non ci sono organismi appositamente istituiti per informare le vittime del reato dei propri
diritti - questo 'gap' è colmato da alcune associazioni istituite per sostenere le persone in casi
specifici, come, ad esempio, le associazioni per le vittime di incidenti stradali, le associazioni
per la tutela delle donne e dei minori vittime di violenza, ecc. Consulenza legale è fornita
anche dalle associazioni di categoria, che hanno propri uffici legali o, comunque, sono affiliate
con studi legali, dai sindacati e dalle associazioni datoriali, dalle associazioni dei lavoratori
ecc.
Tenendo presente che nel sistema giuridico italiano tutti i crimini devono essere perseguiti
(obbligatorietà dell'azione penale, art. 112 della Costituzione italiana), allorché si verifica un
reato, le vittime per prima cosa denunciano lo stesso all’Autorità giudiziaria (Polizia,
Carabinieri, Guardia di Finanza, Procura della Repubblica) - §§ 333 e 336 del codice di
procedura penale. Per i reati perseguiti d'ufficio, il reclamo all’Autorità giudiziaria prende, per
l’appunto, il nome di “denuncia”. Per alcuni tipi di reati minori (es. diffamazione, calunnia,
minacce, lesioni, danni, frode, appropriazione indebita), la denuncia non è tuttavia sufficiente
per consentire all’Autorità giudiziaria di procedere: la vittima (o qualcun altro a suo nome)
deve espressamente richiedere che l'autore del reato sia identificato e punito, attraverso la
cosiddetta “querela di parte”7. Le stazioni di polizia di regola offrono supporto linguistico agli
stranieri, anche se ciò può variare da città a città e in relazione alla lingua della vittima.
Le persone che hanno diritto di presentare una querela sono:
- la persona offesa, personalmente o per mezzo di un procuratore speciale (ad esempio un avvocato,
formalmente autorizzato);
- il genitore o il tutore, se la vittima è un minore di 14 anni o è mentalmente incapace;
- se la persona minore di 14 anni o mentalmente incapace non ha alcun rappresentante o nel caso in cui il
rappresentante si trovi in conflitto con gli interessi del rappresentato, il diritto di azione è esercitato da un
7
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
Nessuna forma ufficiale è richiesta o prevista per qualsiasi tipo di reclamo.
Se il reato rientra tra quelli di competenza del giudice di pace (reati minori) ed è procedibile a
querela, la vittima può - oltre a presentare querela – proporre ricorso immediato al giudice. In
quest’ultimo caso, è necessario che sia assistita da un avvocato.
Al momento della presentazione di una denuncia/querela, la persona offesa non ha alcun
diritto specifico ad essere informata. Tuttavia, la vittima deve indicare nella querela, o
separatamente, la richiesta di essere informata della decisione della procura di chiedere
l'archiviazione del caso (§ 408 comma 2 cpp) o della decisione di chiedere una proroga del
termine per le indagini preliminari (§ 406 comma 3 del Codice di procedura penale), in
entrambi i casi attraverso un servizio formale di notifica.
2.2. Informazioni sullo stato del procedimento
La vittima non ha un diritto specifico ad essere informata sullo stato del procedimento, ma
può contattare la rispettiva stazione di polizia, in via informale, e richiedere ulteriori
informazioni riguardo alla propria denuncia/querela. Gli investigatori non sono obbligati a
conferire alla vittima le informazioni sul caso; in particolare, è vietato rivelare alla vittima
tutte le informazioni riservate relative alle indagini.
La vittima può anche presentare una richiesta al Registro Ufficiale delle notizie di reato. Il
Registro può fornire informazioni circa il deposito effettivo della denuncia ed il nome del
presunto colpevole. Il pubblico ministero, tuttavia, può negare tali informazioni per un
determinato periodo di tempo o indefinitamente se le indagini richiedono la segretezza delle
stesse.
2.3. Informazioni sui diritti nel corso del procedimento.
Dal momento della ricezione della notizia di reato, l'Ufficio del Pubblico Ministero (che gioca
un ruolo primario in questa fase) e la Polizia Giudiziaria cominciano le indagini. Gli
investigatori possono invitare la parte offesa a raccontare i fatti. La parte offesa può, tra le
altre cose, nominare un difensore e presentare memorie e prove.
Durante le indagini preliminari, le vittime hanno diritto a ricevere informazioni riguardanti il
procedimento contro il presunto autore del reato attraverso varie notifiche:
curatore speciale nominato dal tribunale, a seguito della richiesta del pubblico ministero o degli organi che si
occupano della cura dei bambini, dell'educazione, della custodia e dell’assistenza;
- per i minori che abbiano compiuto 14 anni, il diritto di azione può essere esercitato da essi stessi o dai loro
genitori o tutori, per loro conto, a prescindere da qualsiasi volontà avversa da essi espressa;
- il legale rappresentante di una persona giuridica, un ente o un'associazione (che deve indicare la fonte dei
propri poteri di rappresentanza).
Il diritto di azione si estingue con la morte del querelante ma, se la denuncia è già stata presentata, la morte della
vittima non cancella il reato. I soggetti citati sono autorizzati a rinunciare al proprio diritto di presentare querela,
fornendo una dichiarazione scritta e firmata dall'interessato o dal suo rappresentante oppure attraverso una
dichiarazione verbale resa alla polizia giudiziaria o ad un notaio. La rinuncia può essere anche tacita: ciò accade
quando la vittima assume un comportamento incompatibile con la volontà di presentare querela. La querela
deve essere presentata entro tre mesi dal momento in cui l'attore è venuto totalmente consapevole del fatto. In
caso di aggressioni sessuali e di pratiche sessuali con minori, il termine è di sei mesi.
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
-
-
quando la prova si forma in una speciale udienza preliminare - incidente probatorio (§
392 codice di procedura penale) davanti al giudice delle indagini preliminari, alla
presenza del pubblico ministero e dell’avvocato della difesa, in quanto vi siano seri
motivi per ritenere che la vittima o la persona che ha reso informazioni possano
successivamente essere oggetto di minacce, intimidazioni, rischio di morte, fuga o
perdita di memoria8.
se ha manifestato la propria volontà di essere informata, la vittima riceve notifica della
richiesta, presentata dal pubblico ministero al giudice, per la proroga del termine
previsto dalla legge per concludere le indagini preliminari o della richiesta di
archiviare il caso.
Una volta che sia stata effettuata la scelta di perseguire il colpevole, la vittima deve essere
informata della data del processo(§ 429 comma 4 del Codice di Procedura Penale - 20 giorni
di preavviso per i processi che richiedono un’udienza preliminare, § 552 comma 3 del Codice
di procedura penale - 60 giorni di preavviso per i processi in cui non è richiesta l'udienza
preliminare) o dell'udienza preliminare (§ 419 codice di procedura penale - 10 giorni di
preavviso). Le vittime possono anche accedere al fascicolo al fine di decidere se costituirsi
parti civili, anche se in pratica esse sono autorizzate ad assistere alle udienze
indipendentemente dal loro ruolo di parti civili.
La decisione di archiviare un caso è soggetta al controllo giurisdizionale da parte giudice delle
indagini preliminari ed è notificata alla vittima, se da questa è stato espressamente richiesto.
La vittima ha il diritto di ricorrere contro tale decisione dinanzi al giudice (§ 410 comma 1 del
Codice di procedura penale). Durante l'udienza davanti al giudice, la vittima, attraverso il suo
avvocato, ha il diritto di avvalorare la propria posizione richiedendo un supplemento di
indagini che evidenzino fatti nuovi da esplorare e indicando prove a sostegno.
Durante il processo, i diritti delle vittime mutano a seconda del fatto che esse abbiano aderito
al procedimento come parte civile o meno. Le vittime prive di uno status procedurale sono
trattate come testimoni regolari. Le parti civili godono di vari diritti, compresi quelli di
informazione e comunicazione, tra i quali, quelli:
- di presentare memorie ed indicare elementi di prova;
- di partecipare al processo rappresentate da un avvocato, la cui nomina è obbligatoria;
- di impugnare la sentenza, nei limiti delle statuizioni civili.
2.4. Informazioni sulla possibilità di ottenere consulenza / assistenza legale.
Gli individui possono ottenere informazioni su come ottenere assistenza legale da: Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati, avvocati, forze di Polizia, tribunali, ONG e agenzie di sostegno alle
vittime, sindacati, ospedali, sportelli per l’immigrazione e centri di accoglienza (Legge 134/
2001; decreto n° 115, articoli 74-141).
Le dichiarazioni rese durante l’incidente probatorio costituiscono prove nella fase successiva. Esso è spesso
utilizzato nei procedimenti per reati sessuali che coinvolgono individui al di sotto dei 16 anni, in ragione
dell’opportunità di una raccolta anticipata delle prove.
8
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
Le informazioni sul rimborso sono generalmente fornite nella fase del giudizio, in quanto le
vittime possono chiedere il rimborso per le spese sostenute nel corso delle indagini
preliminari soltanto se, in seguito, prendono parte al procedimento come parte civile. Le
informazioni sull’opportunità di partecipare a servizi di giustizia riparativa si ottengono
generalmente durante i procedimenti giudiziari specifici, dal momento tale facoltà è
esercitabile formalmente solo nei procedimenti contro minori e nei procedimenti dinanzi al
giudice di pace, mentre nei procedimenti ordinari contro gli adulti non è prevista alcuna
procedura formale di ristoro.
2.5. Informazioni sulla possibilità di ottenere un risarcimento dallo Stato
Le informazioni sulla possibilità di ottenere un risarcimento dallo Stato e sui relativi modelli
applicativi sono fornite dal Ministero dell’Interno. Una volta che l'esistenza del reato e la
colpevolezza del reo sono state provate, la parte lesa può ottenere il risarcimento dei danni
materiali e non materiali subiti. A tal fine, la parte lesa può scegliere di partecipare al
procedimento penale e chiedere la condanna del reo e del civilmente obbligato per la pena
pecuniaria (come, ad esempio, una compagnia di assicurazione auto) al pagamento
immediato, oppure può scegliere di instaurare un’autonoma causa civile per il risarcimento,
attraverso un processo civile del tutto indipendente. La causa civile di risarcimento danni può
trovare spazio nell’ambito del procedimento penale, purché il ricorso venga proposto tra
l'inizio del procedimento penale e l'inizio del processo di primo grado9.
2.6. Informazioni su eventuali strumenti speciali di tutela degli interessi delle
vittime, se residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato
non appartenente all’Unione.
Le vittime di reato straniere/non di madrelingua italiana possono:
- denunciare il crimine nella propria lingua a un pubblico ministero o alle forze di polizia
statali o locali;
- godere dell’assistenza di un interprete nominato dalla polizia, dal pubblico ministero o
dall’ufficiale di polizia incaricato di ricevere un rapporto, a spese della polizia;
- partecipare al procedimento come parte civile e quindi avere diritto alla traduzione.
Le vittime straniere ricevono informazioni sui loro diritti speciali da parte delle autorità
competenti.
2.7. Questioni etiche nel fornire informazioni alle vittime della criminalità
La previsione legislativa di servizi di sostegno alle vittime della criminalità appare
estremamente frammentata. Anche i centri di assistenza alle vittime, che sono già presenti in
molti Paesi, sono ancora virtualmente assenti. Sono pochi i servizi o i centri di supporto per le
La condanna in sede penale (ad eccezione dei casi in cui il processo penale si è concluso con una sentenza di
patteggiamento o con l'emissione di un decreto penale di condanna) sarà efficace nei confronti della vittima
cheche ha preso parte al procedimento, mentre non lo sarà allorché la parte lesa abbia optato per l’instaurazione
di una causa civile indipendente, iniziata prima del processo penale o prima della pronuncia penale di condanna
di primo grado. Se l'azione civile viene esercitata dopo quest'ultimo termine, la decisione penale sarà efficace
nella causa civile. L'azione civile per il risarcimento può essere intrapresa a prescindere dal processo penale.
9
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
vittime e quelli che esistono sono specificamente rivolti ad iniziative in strutture sanitarie,
comuni e regioni. Tali strutture collaborano con la polizia e il sistema giudiziario, nonché con i
servizi sociali e le associazioni di volontariato nella rispettive zone di operatività.
Le vittime di reato possono recarsi alle varie forze di Polizia locale (Polizia di Stato,
Carabinieri e Guardia di Finanza), dove il personale è sempre pronto a fornire consigli pratici
direttamente o mettendo il soggetto in contatto con istituzioni, organizzazioni, associazioni,
uffici ed enti che garantiscono assistenza alle vittime di specifici reati (usura, frode, racket,
sfruttamento sessuale) o nei casi che riguardano individui vulnerabili (bambini, donne,
anziani). Non esiste un codice etico istituzionale che si applica a tutti coloro che, per vari
motivi, forniscono informazioni ed assistenza alle vittime (Legge n 38/2009, D.Lgs 204/2007,
D.Lgs 274/2000).
3. Gratuito patrocinio in favore delle vittime di reato - considerazioni
generali
3.1. Caratteristiche e criteri di selezione delle vittime che hanno diritto al
gratuito patrocinio.
Il gratuito patrocinio è generalmente riconosciuto solo alle vittime che partecipano al
processo come parti civili, e si trovino nelle stesse condizioni legittimanti previste per gli
imputati (§ 98 del Codice di procedura penale), ossia che abbiano un reddito inferiore alla
soglia stabilita dalla legge
Per ottenere il patrocinio, si deve avere un reddito netto inferiore a € 10,766.33 all'anno; il
limite subisce un aumento, solo nei casi penali, di € 1.032,91 per ogni membro della famiglia
che vive con il richiedente (ad esempio, se il richiedente ha una moglie e un bambino, il limite
di reddito è di € 12,693.98). Ci sono alcune eccezioni10. Infine, ci sono anche dei casi in cui
non è possibile accedere al patrocinio a spese dello Stato; ad esempio quando si è stati
condannati per reati di mafia o di coinvolgimento con altri tipi di associazioni criminali o per i
reati di frode fiscale e di fallimento.
Anche se in Italia non esistono strutture dedicate all' assistenza delle vittime nei procedimenti
penali, vi sono delle eccezioni, riguardanti alcune categorie di vittime e reati, che si
caratterizzano per l’esistenza di norme specifiche di tutela delle stesse attraverso fondi
speciali o il riconoscimento del gratuito patrocinio (reati sessuali, reati di mafia, usura, ecc.).
Le associazioni impegnate nel sostegno dei soggetti che si trovano in tali situazioni specifiche,
permettono alle vittime di ricevere consulenza legale gratuita da un proprio consulente;
trattasi di qualcosa di differente rispetto al vero e proprio sistema di assistenza legale, ma
non esistono, allo stato, regolamenti per finanziare l' assistenza legale fornita da queste. In
alcuni casi, gli enti locali (province e comuni) finanziano le suddette associazioni che, quindi,
In caso di separazione, divorzio, affidamento di figli minori o in altri casi riguardanti diritti personali, è
considerato il solo reddito individuale del richiedente e non anche quello degli altri membri della famiglia
(comma 4 dell'art. 76 del DPR 115/2002). In altre situazioni, il gratuito patrocinio è concesso
indipendentemente dal reddito; ad esempio, è sempre riconosciuto alle vittime di reati di violenza sessuale, atti
sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo, anche se la vittima ha un limite di reddito superiore a
quello stabilito.
10
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
in questo modo possono indirettamente provvedere al pagamento delle spese legali per la
difesa delle vittime di reato. Per ricevere questo tipo di aiuti, la vittima deve essere un
membro dell'associazione. In generale, i consulenti legali delle associazioni applicano tariffe
esigue e, di fatto, lavorano gratuitamente in vista del risarcimento che la vittima può ricevere
e da cui gli stessi si possono dedurre le spese legali.
3.2. Condizioni speciali per gli stranieri - residenti UE e non.
Esistono disposizioni speciali in materia di immigrazione. L’art. 18 del Testo Unico
sull'immigrazione stabilisce il cosiddetto permesso di soggiorno per ragioni di protezione
sociale11. Le vittime che godo di tale permesso sono incluse nei programmi di aiuto e di
integrazione sociale previste dal comune in cui vivono o soggiornano. Un decreto ministeriale
ha stabilito i requisiti per identificare in ogni comune le associazioni che possano aiutare
queste persone, così come la disponibilità di strutture adeguate che le possano ospitare. Il
permesso di soggiorno rilasciato in forza di tale regime ha una durata di sei mesi ma può
essere prorogato per un altro anno o per il periodo di tempo richiesto dalle autorità
competenti; esso viene revocato se il programma viene interrotto o in caso di condotta del
soggetto incompatibile con le finalità del medesimo. Tale permesso consente anche l'accesso
ai servizi sociali e all'istruzione; la persona può essere registrata come disoccupata e può
essere assunta, conformemente ai requisiti minimi di età previsti.
Il patrocinio è disponibile per tutti i cittadini italiani e stranieri provenienti da paesi UE e nonUE; si tratta, tra l'altro, di patrocinio esteso alle giurisdizioni penale, civile, amministrativa,
contabile, nonché alle ipotesi di volontaria giurisdizione, dinanzi ai tribunali. Si deve rilevare
che molti richiedenti asilo e migranti hanno perduto la possibilità di far valere i propri diritti
di difesa e di ricorso attraverso l’accesso ad uno status legale, a causa della rapidità delle
procedure di espulsione e diniego di revisione delle domande di asilo, che a volte sono più
rapide della procedura per il riconoscimento del patrocinio. A questo si aggiungono le
difficoltà di ottenere adeguata assistenza da parte dei difensori pubblici, l'assenza di
interpreti freelance, nonché l'esecuzione immediata delle decisioni di allontanamento forzato
e, recentemente, la sospensione del diritto di appello.
Il Decreto Legislativo n° 25 del 28 gennaio 2008, oltre ad intervenire sulle questioni più
controverse, come, ad esempio, l'obbligo di ricezione della domanda di protezione
internazionale da parte degli uffici di polizia e il regime differenziato di detenzione, incanala i
ricorsi contro le decisioni di rifiuto di status attraverso una disposizione specifica in materia
di patrocinio a spese dello Stato. L’art. 16 del decreto di attuazione delle direttive comunitarie
in materia di procedure di asilo prevede che:
La disposizione recita: “quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei
delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di
procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua
incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti
delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del
Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di
soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale
e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale”.
11
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
1. Gli stranieri possono essere assistiti a proprie spese da un avvocato;
2. In caso di ricorsi ai tribunali, gli stranieri devono essere assistiti da avvocati e sono
ammessi al patrocinio se sono soddisfatte le condizioni previste dal decreto n° 115 del 30
maggio 2002. In ogni caso, lo straniero deve presentare una dichiarazione dei redditi percepiti
all'estero.
In realtà, la normativa italiana garantisce formalmente il diritto di accesso all'assistenza
legale, disciplinata dal DPR n° 115 del 2002 e dall'art. 98 del codice di procedura penale, che
permette a coloro che versano in condizioni di indigenza, sia tra cittadini italiani che tra
cittadini stranieri, di accedere all'assistenza legale gratuita nell’ambito di una causa civile o
penale. Nell’esercizio di tale diritto, la vittima può ricorrere ad un avvocato senza sostenere
alcuna spesa. Non tutti gli avvocati possono difendere coloro che sono stati ammessi al
patrocinio a spese dello Stato. È necessario che la vittima o l’imputato che intendono
avvalersi del patrocinio gratuito consultino uno degli avvocati iscritti nel registro dei
patrocinanti a spese dello Stato, tenuti dai rispettivi Consigli di afferenza. Presumibilmente, gli
avvocati iscritti nel registro non sono tra i migliori e spesso la vittima rinuncia al diritto di
assistenza gratuita e / o opta di essere rappresentato da un avvocato più abile, di uno studio
legale privato, essendo così tenuto a pagare la parcella personalmente.
4. Ambito di applicazione e portata dell'assistenza legale, concessi alle
vittime della criminalità.
Le vittime di reato sono state spesso ignorate sia dal sistema giudiziario che dai governi.
Tuttavia, durante gli anni 1970, prese avvio un tentativo di mobilitazione del settore pubblico
e di quello privato per la tutela dei diritti delle vittime e per la loro assistenza. In realtà, c'è
sempre stata una consapevolezza crescente dei bisogni emotivi e materiali delle vittime sia
durante che dopo la commissione di un reato. Le vittime possono ricevere assistenza da
persone vicine a loro, ma anche da organi ufficiali di giustizia e dai servizi nel settore pubblico
e privato. La maggior parte delle strutture del sistema giuridico esistenti, tuttavia, sono
orientati verso i colpevoli. Come risultato, le vittime sono spesso soggette a emarginazione o
addirittura ad un'ulteriore vittimizzazione, inflitta spesso dallo stesso sistema giudiziario che
guarda alle vittime come fornitrici di prove, piuttosto che come individui con bisogni e diritti
da proteggere.
Negli ultimi anni, tuttavia, sono stati operati alcuni miglioramenti, anche se alcuni tra questi
restano soltanto su un piano formale. Non esiste nel territorio italiano un servizio nazionale
che si occupi specificamente delle vittime di reati, in grado di rispondere alle esigenze delle
vittime e di evitare un'ulteriore vittimizzazione. Tuttavia, vi è necessità di strutturare un
servizio nazionale più completo per le vittime, che sia riconosciuto e sostenuto a livello
governativo. In relazione alla tutela giuridica, il sistema italiano di tutela delle libertà civili
(garantista) presenta una marcata differenza nel trattamento delle vittime e dei trasgressori,
anche se la Costituzione afferma il principio della parità di trattamento.
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
4.1. Primo momento in cui le vittime possono ricorrere al patrocinio
Le vittime possono generalmente ricorrere al patrocinio, se costituite come parti civili, sin
dalla fase di raccolta delle prove (con l'eccezione della fase dell’incidente probatorio), se non
superano la soglia minima di reddito stabilita ai sensi del decreto 115/2002. Durante il
processo, sono rappresentati da avvocati specializzati in diritto penale, che presentano il
cosiddetto “atto di costituzione di parte civile”, in cui sono esplicitati la qualità e la quantità
del danno morale subito dalla vittima a causa del reato.
4.2. Fasi del procedimento penale, in cui la vittima può ricevere assistenza legale
L’assistenza legale alle vittime è disponibile solo durante il processo, quando si costituiscono
come parti civili, sin dalla udienza preliminare e citazione in giudizio, fino al possibile ricorso
alla Corte di Cassazione. Per quanto riguarda tutte le fasi precedenti, la vittima è considerata
solo come parte lesa o come testimone e non può avere alcun altro ruolo. Da questo punto di
vista, si ritiene che l'aiuto fornito alle vittime è molto limitato, considerato che le indagini
possono durare diversi anni. L'unica eccezione è l'incidente probatorio, in cui, tra i diritti delle
vittime è compresa l’assistenza legale gratuita in caso di vittime bisognose, in virtù del § 74
del decreto 115/2002. A causa del rigore dei criteri per l’accesso all’assistenza gratuita, la
disposizione è rilevante solo per un numero limitato di vittime. Nel 2009, il gratuito
patrocinio è stato esteso alle vittime di determinati reati sessuali (cfr. Decreto 11/2009). Il
patrocinio è concesso a prescindere dal reddito, cioè è sempre dato alle vittime di reati di
violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale da parte di un gruppo, anche
se la vittima ha un limite di reddito superiore a quello stabilito (Decreto Legge, testo
coordinato 2013/08/14 n° 93, GU 2013/08/16).
4.3. Assistenza legale per ottenere un risarcimento
Il sistema di indennizzo è legato strettamente a strutture separate, per aiutare le vittime di
reati specifici. In generale, ci sono un numero considerevole di norme che garantiscono alle
vittime di determinati reati un intervento economico da parte dello Stato. Tuttavia, l'Italia non
ha un sistema generale di risarcimento per reati intenzionali violenti, circostanza che è
attualmente oggetto di un procedimento contro il Paese per violazione del diritto dell'Unione.
La legislazione italiana prevede solo per il risarcimento delle vittime di alcuni reati
intenzionali violenti, come il terrorismo e la criminalità organizzata e il Paese non ha preso le
misure necessarie per modificare la propria legislazione; come risultato, in definitiva, alcune
vittime di reati intenzionali violenti non possono avere accesso al risarcimento cui avrebbero
diritto.
In primo luogo, ci sono le vittime dell'usura, tra cui possono rientrare persone che eseguono
tutti i tipi di imprese o di arti e professioni libere, essendo parti offese nel relativo
procedimento penale. Oltre al reato di usura, queste persone sono anche vittime di estorsione,
perché l'autore dell'usura di solito li induce a consegnare il denaro extra utilizzando la
violenza e la minaccia. Per le vittime di questo tipo di reati e / o richieste di pagamenti non
dovuti (Pizzo) da membri del crimine organizzato, la legge prevede la possibilità di ricevere
denaro dai fondi istituiti per chi decide di denunciare un crimine e si rifiuta di corrispondere
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
la richiesta illegale di denaro. Più in particolare, il Ministero dell'Interno ha istituito un fondo
di solidarietà per le vittime di richieste estorsive sottoposte a richieste di pagamenti indebiti.
Ai sensi della Legge n° 44 del 23 febbraio 1999,”Disposizioni concernenti il Fondo di
solidarietà per le vittime di richieste estorsive e dell'usura” (GU n.51 del 1999/03/03), le
vittime di estorsione e coloro i quali hanno subito danni rimborsabili possono contare su una
rapida erogazione dei contributi.
La Legge 108 del 7 marzo 1996 prevede l’istituzione di due Fondi:
1. Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura (articolo 14): vale solo per eventi occorsi
dopo il 1 Gennaio 1996 ed è destinato a prestiti a persone impegnate in attività di
lavoro autonomo che siano parti di un procedimento penale per il reato di usura;
2. Fondo per la prevenzione dell'usura (art. 15): prevede contributi destinati a consorzi o
cooperative, di garanzia collettiva fidi (CONFIDI) o alle fondazioni e associazioni
riconosciute (purché aventi le caratteristiche indicate dal Ministero del Tesoro) per la
prevenzione dell'usura.
L’art. 18 bis della Legge n° 44 del 23 febbraio 1999, Disposizioni concernenti il Fondo di
solidarietà per le vittime di richieste estorsive e dell'usura (GU 51 del 03.03.1999) ha
unificato il Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione di cui all'articolo 18 della legge e il
Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 Marzo 1996, n.
108. Questo Fondo unificato è stanziato al fine di erogare fondi per risarcire le somme versate
agli aventi diritto nei confronti dei responsabili dei danni di cui alla presente legge.
In particolare, le tipologie di vittime che possono chiedere i contributi previsti dalla legge
sono quelli che hanno anche subito estorsione. Queste persone possono chiedere un
risarcimento completo del danno subito, nonché un risarcimento provvisorio fino al 70 per
cento del danno subito. Nel loro ricorso, costoro dovrebbero specificare:
- Chi sono e perché stanno agendo per la compensazione;
- La data e il luogo della denuncia;
- Il fatto di aver rifiutato le richieste di estorsione e
- Il tipo di attività che svolgevano al momento in cui l’estorsione è avvenuta.
Inoltre, devono allegare l'indicazione del danno subito e il nesso di causalità tra l'evento
dannoso e le richieste estorsive, documenti e dichiarazioni fiscali e di reddito dei due anni
precedenti l'evento dannoso o le richieste di estorsione, l'importo richiesto a titolo di
risarcimento provvisorio e una dichiarazione relativa alla possibile applicazione dei benefici
previsti dalla Legge n° 302/90 (norme in favore delle vittime di atti di terrorismo e
criminalità organizzata), precisando se per lo stesso reato hanno già ricevuto un indennizzo
provvisorio relativo a tale legge, indicando l’ammontare dell’importo eventualmente ricevuto,
nonché le copie di eventuali polizze assicurative stipulate.
Per essere aiutati e sostenuti nella presentazione della domanda, gli interessati possono
chiedere al Consiglio Nazionale della loro associazione professionale, ad una delle associazioni
nazionali, rappresentate dal CNEL (Consiglio Nazionale italiano dell'Economia e del Lavoro) o
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
ad una delle organizzazioni anti- racket registrate presso le Prefetture. La domanda dovrà
allegare la dichiarazione di consenso del richiedente.
Sia per i reati di usura che per quelli di estorsione, una richiesta di sospensione dei termini di
legge può essere presentata unitamente alla domanda di risarcimento. Questa sospensione, se
approvata, autorizza il richiedente ad ottenere la sospensione di scadenze specifiche per un
anno dopo la data di commissione del reato, come ad esempio scadenze per adempimenti
amministrativi, rate di mutuo bancario ipotecario, nonché ogni altro atto esecutivo;
pagamenti fiscali (per 3 anni); scadenze legali, convenzionali, sostanziali e procedurali che
determinano la decadenza da un diritto, un atto o un’eccezione scaduto o in scadenza entro
l’anno dalla data del reato, l'esecuzione di misure e decadenze relative al rilascio di proprietà
o ai pignoramenti di beni di proprietà, comprese le vendite e la ripartizione obbligatoria.
Questi casi di sospensione riguardano:
- Soggetti che svolgono un business, che hanno subito l'estorsione, essendo costoro
imprenditori, commercianti, artigiani, o persone esercenti arti o libere professioni,
nonché, previa approvazione della parte interessata, il Consiglio Nazionale della loro
associazione professionale o una delle associazioni nazionali, rappresentate dal CNEL
(Consiglio Italiano nazionale dell'Economia e del Lavoro), o una delle organizzazioni
anti- racket e anti- usura registrate con le Prefetture, incaricate di fornire aiuto e
consulenza alle persone che hanno subito estorsioni;
- Membri di associazioni di solidarietà;
- Altri (terzi danneggiati);
- Sopravvissuti.
In secondo luogo, vi è il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime della criminalità
organizzata, l'estorsione e l'usura, che comprende, secondo il punto 1, comma 6 sexies della
legge n° 10 del 26.2.2011 Fondi esistenti:
- Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive e dell'usura, istituito dal DPR
455/99, che si è fusa il Fondo di solidarietà esistente per le vittime dell'usura e del
Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione, regolato dalle leggi 108/96 e 44/99
rispettivamente.
- Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime della criminalità organizzata, istituito
con legge n° 512 /99.
Tuttavia, i due diversi comitati di solidarietà continuano ad essere organi della 'fusione' del
Fondo Essi sono istituiti presso il Ministero degli Interni e sono presieduti da un commissario
nominato dal governo, che ha funzioni deliberative.
4.4. Assistenza legale per partecipare ai meccanismi di giustizia riparativa
La conciliazione durante la fase istruttoria può essere raggiunta solo nei casi in cui la
denuncia della vittima è prevista come condizione di procedibilità. Anche in tali casi, la vittima
può ritirare la propria denuncia in giudizio o durante l'appello. Quando una denuncia viene
ritirata, le spese legali sono a carico del trasgressore, se non diversamente stabilito. Una
procedura di riconciliazione è possibile nei procedimenti penali per i reati minori davanti al
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
giudice di pace e nel procedimento dinanzi al tribunale dei minori per gli atti commessi da
delinquenti minori.
Ci sono anche casi in cui è possibile un patteggiamento tra il pubblico ministero e l'autore del
reato. In caso di patteggiamento, che viene effettuato durante la fase istruttoria, il giudice non
può pronunciarsi sulla questione civile e la vittima ha bisogno di ricorrere ad una azione
civile, in un separato procedimento.
4.5. Durata del periodo di copertura del patrocinio
Il patrocinio a spese dello stato per le parti civili dura per tutta la durata del processo e
l'appello, fatta eccezione per l' incidente probatorio, che si svolge in una fase cautelare.
4.6. Lingue in cui viene fornita l'assistenza legale
I procedimenti penali si svolgono in italiano con un interprete designato a rappresentare
coloro che non parlano la lingua italiana. I documenti e le traduzioni possono essere forniti dal
legale rappresentante designato.
4.7. Pagamenti per il patrocinio a spese dello Stato
Al fine di ottenere il gratuito patrocinio si deve avere un reddito netto inferiore a € 10,766.33
all'anno; tale limite può essere aumentato, sia pur solo in relazione a casi penali, di € 1.032,91
per ogni membro della famiglia che vive con il richiedente. In caso di separazione, divorzio,
affidamento dei figli minori o altri casi di diritti personali, si considera soltanto il reddito
individuale del richiedente e non anche quello degli altri membri della famiglia (comma 4
dell'art. 76 del DPR 115/2002). In altre situazioni patrocinio è concesso indipendentemente
dal reddito, ad esempio, è sempre riconosciuto alle vittime di reati di violenza sessuale, atti
sessuali con minorenne, violenza sessuale da parte di un gruppo, anche se la vittima ha un
limite di reddito superiore a quello stabilito.
4.8. Rimborso delle spese legali delle vittime
Quando la sentenza penale statuisce il diritto al risarcimento e al rimborso delle spese legali
sostenute dal ricorrente, l'autore del reato è costretto a rispettare tale statuizione pagando la
somma fissata dal giudice della condanna penale. Se le prove ottenute nel corso del
procedimento sono insufficiente a quantificare gli importi esatti di quanto sopra, il giudice
rimette le parti dinanzi al giudice civile che, dopo una causa, stabilisce la quantificazione
monetaria effettiva del danno. Per evitare l'inconveniente pratico di dover intentare un'azione
civile dopo la costituzione come parte civile nel procedimento penale, al fine di quantificare i
danni, l'attore può chiedere - sempre in anticipo o in forma scritta alla fine del processo –che
l' imputato sia condannato al pagamento di danni generici, chiamato provvisionale e ordinato
dal giudice penale, attraverso la condanna al pagamento di una somma provvisoriamente
esecutiva.
Se il giudice penale ritiene che si possa effettuare direttamente il pagamento per qualsiasi
danno lamentato dalla vittima, la sentenza sarà immediatamente esecutiva, al fine di
risparmiare all’attore il tempo e il denaro necessari per l’avvio di una causa ulteriore, benchè
di diritto civile. Nel caso di condanna al pagamento da parte del giudice penale di tutti i danni
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
rivendicati dalla parte ricorrente (senza l'intervento del giudice civile), il giudice può - a
richiesta del consiglio per i querelanti - dichiarare la condanna al risarcimento (o rimborsi)
provvisoriamente esecutiva, quando le ragioni sono giustificate.
Questo ordine di pagamento comprende i costi e le passività sostenute dal ricorrente per
partecipare al processo penale (sostanzialmente le spese di assistenza legale, quando non si è
beneficiato di assistenza legale gratuita, se in possesso dei requisiti).
5. Assistenza legale alle vittime particolarmente vulnerabili
5.1. Bambini
Le vittime sotto i 16 anni di età possono essere udite in una udienza preliminare, davanti al
giudice delle indagini preliminari, alla presenza del pubblico ministero e difensore e le loro
dichiarazioni valgono come prove nei procedimenti successivi. Durante il processo, i minori
vengono ascoltati in udienza privata. Ai minori vittime di reati sessuali non sono poste
domande sulla vita privata e sessuale, a meno che tali domande non siano essenziali per
stabilire la verità processuale del caso.
6. Struttura istituzionale e capacità del sistema di assistenza legale alle
vittime di reati
6.1. I fondi pubblici per l' assistenza legale alle vittime - mediante assegnazione
Non ci sono fondi predeterminati per le vittime della criminalità, perché si tratta di soggetti
privati che partecipano a un processo pubblico. Tuttavia, è importante ricordare che per
alcuni tipi di reati, in particolare quelli riguardanti la criminalità organizzata, alcune
organizzazioni non-profit patrocinate dallo Stato offrono consulenza legale e assistenza ed
eventuale risarcimento.
7. Best practices in materia di accesso alla giustizia per le vittime della
criminalità
Una famosa iniziativa si è svolta nella parte meridionale del paese, in provincia di Lecce: si
tratta di un progetto chiamato ' On the Road ' destinato, come target, a gruppi di immigrati. E '
stato attuato nel periodo 2010-2012 da LILA Lecce ed è stato finanziato dall'Istituto di Culture
Mediterranee e della Provincia di Lecce, con la collaborazione di Upter - Università Popolare
di Roma, il Consiglio Italiano per i Rifugiati e il Centro Studi Kairòs. Nell'ambito del progetto,
un team di mediatori culturali e avvocati ha viaggiato con un camper fino a toccare villaggi
remoti, al fine di dare consulenza gratuita a migranti e rifugiati, in relazione ai loro diritti e a
buone norme di salute. La squadra è in costante contatto con gli immigrati ATM - Servizi
Immigrazione Salento, con i mediatori nelle Aree di Stato e presso il Centro per l'Impiego.
Sotto un'altra iniziativa, il Centro di assistenza e servizio di ascolto per le vittime di violenza Demeter ha indirizzato i suoi sforzi verso le vittime di violenza domestica - insulti, minacce,
violenze fisiche, ricatti, abusi economici, emotivi e psicologici, stalking. In termini di sostegno,
ha fornito:
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
-
consulenza medica dedicato alle vittime di violenza di genere e stalking, servizi
sanitari adeguati, con sostegno attivo durante la fase diagnostica e terapeutica;
assistenza e supporto legale che includa una corretta rendicontazione;
consulenze specialistiche al fine di dettagliare gli eventi di violenza;
elaborazione di linee guida e protocolli per gli operatori sanitari;
consulenza per gli operatori telefonici delle strutture sanitarie prive di servizi
adeguati;
l'attivazione di una rete di servizi pubblici e privati per sostenere le vittime della
violenza;
formazione specifica degli operatori.
Il Centro Demetra aiuta le vittime che fuggono dalla violenza e le accompagna in un percorso
di aiuto immediato, nel recupero delle loro competenze e risorse. Il centro apre spazi di
ascolto attivo nel quale la persona può precisare quanto è successo e parlare del proprio
stato emotivo, di paure e bisogni.
Il progetto Daphne rete prevede l'istituzione di una rete di iniziative e servizi in grado di
rispondere in modo articolato alle esigenze delle persone che sono costrette a confrontarsi
con le conseguenze di un crimine. Il progetto intende farsi carico degli effetti di reati legati
alla violenza domestica e di altri eventi criminali violenti che colpiscono l'integrità fisica e
psicologica degli individui. Esso aiuta gli individui che sono considerati in stato di vittimismo
e che, di conseguenza, decidono di denunciare formalmente i propri aguzzini presso un
tribunale o una stazione di polizia. Il progetto non si occupa di crimini commessi contro i
bambini, dal momento che questi ultimi sono protetti da servizi e iniziative specificamente
dedicate a loro.
Il Network fornisce anche 'Non essere mai soli! Un aiuto alle donne immigrate - un servizio
attivo in quattro lingue: italiano, arabo, inglese e francese, che riceve richieste di aiuto da tutte
le donne di ogni nazionalità, vittime di abusi e violenze psicologiche e fisiche, e fornisce il
supporto per le vittime di violenza, dal primo soccorso al sostegno psicologico, consulenza
legale e informazioni riguardanti i centri antiviolenza in Italia.
È inoltre istituito un numero verde -0800911753- per far fronte alla violenza contro le donne;
il numero verde fornisce supporto psicologico e orientamento legale, oltre a strutture
specializzate nella lotta contro la violenza inflitta alle donne, in lingua araba, francese e
italiana. Esso fornisce informazioni sulle procedure di reclamo, sugli ausili psicologici a
disposizione e sul supporto legale.
Il Consiglio della famiglia della Croce Rossa Italiana di Genova offre numerosi servizi tra cui
consulenza e assistenza legale.
8. Principali risultati della ricerca
In Italia, i giudizi degli operatori specializzati circa la possibilità, garantita alle vittime di reato,
di ricevere aiuti e informazioni adeguati in ordine al proprio status giuridico, sono piuttosto
negativi. Tra i problemi che suscitano maggiore preoccupazione da parte di esperti, vi sono la
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
scarsità delle opportunità di partecipare a servizi di giustizia riparativa e di ottenere un
risarcimento statale. In particolare, in materia di aiuti e consulenza legale, il 55 per cento dei
soggetti interessati ritengono il livello di informazione abbastanza sufficiente e il 5 per cento
lo ha ritenuto molto sufficiente. Questa risposta può apparire parzialmente incoraggiante, ma
il livello di gradimento deve poter esser innalzato ulteriormente ed è necessario un
intervento anche in questo settore.
Nel corso delle interviste sono emersi alcuni problemi legati al ruolo della polizia nel
processo di informazione; vanno menzionate, in particolare, le dichiarazioni rilasciate da
alcuni immigrati, che lamentano maltrattamenti per mano della polizia e sono di conseguenza
riluttanti a denunciare i crimini.
Le parti interessate sono state invitate a riferire se vi siano settori particolarmente
problematici ai fini della ricezione delle informazioni da parte delle vittime. Solo il 15 per
cento ha dichiarato che non vi erano aree problematiche, un dato che evidenzia ulteriormente
la necessità di intervenire per migliorare i diritti delle vittime. L’area più problematica è
considerata quella legislativa.
E 'stato riferito dal 55 per cento dei soggetti interessati che le condizioni che le vittime devono
soddisfare per poter beneficiare del patrocinio a spese dello Stato sono eccessivamente
restrittive, mentre solo il 15 per cento ha dichiarato che non sono né restrittive nè favorevoli,
forse a causa della mancanza di conoscenza della normativa. Tuttavia, il 30 per cento degli
interessati definisce il quadro normativo come l’area più problematica nell’ambito della
assistenza legale alle vittime.
In realtà, la normativa italiana garantisce formalmente il diritto di accesso gratuito
all'assistenza legale, così come previsto dal DPR n° 115 del 2002 e dall'art. 98 del codice di
procedura penale, ai non abbienti, italiani e stranieri, per promuovere o per difendersi in una
causa civile o penale. Per esercitare tale diritto, la vittima può ricorrere gratuitamente
all’ausilio di un difensore. Non tutti gli avvocati possono difendere coloro che sono stati
ammessi al patrocinio a spese dello Stato. E 'necessario che la vittima o l’imputato che
intendono avvalersi del patrocinio consultino uno degli avvocati iscritti nel registro dei
patrocinanti a spese dello Stato, tenuti dai competenti Consigli dell’Ordine. Molto spesso, gli
avvocati iscritti al registro dei patrocinanti a spese dello stato non sono tra i “top ranking” e la
vittima preferisce rinunciare al diritto di gratuito patrocinio e/ o optare per essere
rappresentata da un avvocato più abile di uno studio legale privato, essendo però tenuta a
pagare la parcella di tasca propria.
La ricerca ha inoltre rilevato che il 30 per cento dei soggetti contattati tramite questionario,
ha affermato che il raggio dei diritti riconosciuti al trasgressore è più ampio, mentre il 60 per
cento ha affermato che i colpevoli e le vittime hanno uguali diritti per quanto attiene
all’assistenza legale. Quest’ultima percentuale è da ritenersi
piuttosto bassa e
insoddisfacente.
Le parti interessate e avvicinate tramite questionario, sono state intervistate sia durante la
fase delle indagini che durante il processo e la fase dell’appello.
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
Le figure seguenti si riferiscono alla domanda inerente la adeguatezza o meno degli aiuti
durante la fase di indagine:
- servizi di sostegno alle vittime: l'85 per cento concorda circa il fatto che sono forniti
aiuti sufficienti;
- autorità di assistenza giudiziaria specializzate: il 70 per cento degli intervistati
concorda sul fatto che essi forniscono un aiuto sufficiente;
- Consigli dell’Ordine: il 45 per cento degli intervistati concorda sul fatto che essi
forniscono un aiuto sufficiente;
- ONG: il 50 per cento degli intervistati concorda sul fatto che essi forniscono un aiuto
sufficiente;
- Cliniche legali- servizi di medicina legale: il 30 per cento degli intervistati concorda sul
fatto che essi forniscono un aiuto sufficiente;
Apparentemente, i soggetti coinvolti percepiscono che i servizi di assistenza alle vittime
funzionano meglio di altre istituzioni, comprese le ONG che sono coinvolte nell'assistenza alle
vittime. Le cliniche legali hanno la più bassa percentuale di consenso, a riprova della necessità
di un miglioramento significativo in questo campo; per di più si rileva una scarsa conoscenza
dei meccanismi di funzionamento di tali cliniche: il 25 per cento dei soggetti intervistati, sul
punto, risponde di non sapere.
Durante il processo di primo grado e l’appello, i gruppi di sostegno alle vittime sono percepiti
come soggetti in grado di fornire aiuto e consigli adeguati alle vittime di criminalità; anche i
consigli dell’ordine hanno raccolto indici alti di consensi. Il dato, però, è molto basso per le
cliniche legali, il che evidenzia la necessità di intervenire in questo settore. Il dato è
abbastanza basso anche per le ONG. Per quanto attiene alle autorità, solo il 15 per cento
ritiene di poter rispondere positivamente a questa domanda (molto d'accordo / d'accordo),
evidenziando così la necessità di un intervento in questo settore.
Gli intervistati hanno affermato che il proprio ruolo concreto nel fornire assistenza alle
vittime di reato nel corso dell'inchiesta consiste nella fornitura di materiale ed informazioni
on-line(70 per cento), nella fornitura di consulenza legale (50 per cento), nella fornitura di
rappresentanza dinanzi alle autorità preposte (il 45 per cento), mentre circa il 15 per cento
lavora per la stesura della documentazione legale e con riferimento alla partecipazione ai
meccanismi di giustizia riparativa.
La stragrande maggioranza degli intervistati - 85 per cento – ritiene inadeguato l’aiuto messo
a disposizione delle vittime di reato durante la fase di prima segnalazione / apertura del
procedimento inerente il delitto, mentre il 60 per cento si limita ad esprimere un forte
disaccordo. Per quanto attiene alla fase di indagine, non c'è differenza notevole tra chi si
ritiene soddisfatto e chi no, mentre per la fase processuale vera e propria i favorevoli
prevalgono sugli insoddisfatti (60 per cento contro 40 per cento). Questo è indicativo
dell'importanza cruciale della prima fase, in cui le vittime vengono a contatto con le autorità:
se in questa prima fase l'assistenza non è adeguata, molte vittime possono essere portate a
rinunciare alla prosecuzione del processo.
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
Figura 20 - Esistono gruppi specifici di vittime in Italia che rientrano in una categoria
maggiormente svantaggiata nell’accesso al patrocinio a spese dello Stato?
Tra i soggetti più svantaggiati nell'accesso al gratuito patrocinio sono le vittime della tratta di
esseri umani, le minoranze e gli stranieri - una situazione, confermata dalle interviste. Tra i
fattori in grado di influenzare la situazione, vanno ricordati la mancanza di finanziamenti a
favore di questi gruppi, la mancanza di priorità nella destinazione delle risorse disponibili a
tali gruppi di vittime, invece che ad altri, la mancanza di competenze e di formazione adeguate
negli operatori incaricati di lavorare con tali vittime, soprattutto alla luce della natura
transnazionale dei reati di cui questi soggetti sono vittime.
I giudizi dei soggetti avvicinati tramite questionario in relazione alla fase di segnalazione del
reato/apertura del procedimento penale sono piuttosto negativi, in specie per quanto attiene
alla parità del livello di assistenza legale in tutte le regioni del Paese- il 65 per cento degli
intervistati ritiene tale parità inesistente, almeno in questa prima fase, mentre per quanto
attiene alla fase degli indagini e a quella del processo non si rilevano differenze significative
tra il numero di coloro i quali ritengono tali standard uguali in tutte le regioni del Paese e
coloro i quali non sono, invece d’accordo. Le parti interessate sottolineano che, anche se le
norme in materia di accesso al gratuito patrocinio sono uguali in ogni regione, l'assistenza
effettiva e la consulenza proposte variano notevolmente, perché questi dipendono dalle
iniziative concrete di istituzioni locali, strutture private e organizzazioni. Le regioni
meridionali, in particolare, sono considerate meno efficienti rispetto a quelle settentrionali,
soprattutto per quanto riguarda le vittime immigrate, nella prospettiva delle ONG locali.
Quando interrogati sulle ragioni di tale giudizio, gli intervistati hanno evidenziato, quale
problema principale, la disponibilità di consulenza legale nelle differenti aree geografiche, e,
secondariamente, la mancanza di consapevolezza degli strumenti a disposizione da parte dei
cittadini.
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
Inoltre, il 70 per cento dei soggetti intervistati dichiara di ritenere non sufficiente ed adeguata
la formazione generale e specialistica dei soggetti chiamati a fornire assistenza legale e
consulenza alle vittime di reato.
Figura 25 - Siete daccordo sul fatto che le persone chiamate a fornire assistenza legale
e consulenza alle vittime della criminalità in Italia hanno ricevuto una formazione
generale e specialistica sufficiente?
Fonte: COINFO - Italia
Si è inoltre riscontrato che il 55 per cento degli intervistati considera le pratiche degli enti che
forniscono assistenza legale e consulenza alle vittime di reato insufficienti e inadatte a
rispondere alle esigenze delle vittime, un dato, questo, che evidenzia la necessità di corsi di
formazione.
Le interviste con gli avvocati e le ONG evidenziano che gli avvocati più “quotati” di solito non
accettano di lavorare per i casi di assistenza legale a spese dello Stato, ma preferiscono
occuparsi di casi a pagamento. Questo dimostra che, anche in caso di accesso al gratuito
patrocinio, la vittima non ha, di solito, la garanzia di essere rappresentata dai migliori avvocati
disponibili. Un altro problema segnalato è che i pagamenti per il gratuito patrocinio sono
frequentemente tardivi, una circostanza che, evidentemente, scoraggia ulteriormente gli
avvocati ad occuparsi di questi casi. Interviste più approfondite dimostrano che gli avvocati
hanno una notevole influenza sulle vittime loro clienti, potendo arrivare a dissuaderle dal
proseguire nel procedimento, in caso di ridotto loro interesse nel portare avanti il caso stesso
e la relativa difesa; agiscono, insomma, alla stregua di veri e propri custodi. Moltissimo lavoro
deve esser fatto in materia di assistenza agli immigrati e nella formazione di agenti di polizia e
medici che lavorano in cliniche legali.
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
9. Conclusioni e raccomandazioni
Il sistema italiano soffre di un gap culturale circa l'importanza dello status di vittima –
l’ordinamento giuridico italiano ha una attenzione maggiore allo status di detenuto e ai
problemi causati dal sovraffollamento delle carceri, che allo status di vittime. Non esiste un
quadro chiaro e completo sui diritti delle vittime nel sistema giuridico italiano - una
sostanziale assistenza è offerta solo a coloro i quali sono seriamente minacciati da alcuni tipi
di reato e il sostegno è fornito, di solito, a causa del loro contributo alle indagini. Una recente
iniziativa promossa dalle comunità locali prevede l’avvio di programmi deputati al
reinserimento delle vittime di reati nella società. Questo aiuto è, in determinate circostanze,
più apprezzato della compensazione finanziaria in senso stretto. Anche in questo caso, il
rischio, in Italia, è che la priorità sia data alla reintegrazione di coloro i quali hanno commesso
un reato e che hanno espiato il loro periodo di detenzione, piuttosto che allo sviluppo di una
consapevolezza maggiore del disagio emotivo delle vittime di reati. Nel 2001, il ministro della
Giustizia ha istituito un "Osservatorio sui problemi e per il sostegno delle vittime di reati"
(l'Osservatorio sui PROBLEMI e sul Sostegno delle Vittime dei Reati) con il compito principale
di aumentare la consapevolezza del pubblico sui diritti e bisogni delle vittime. Tuttavia, nel
2003 l'Osservatorio è stato chiuso. Ri-fondare un istituto così importante sarebbe molto utile
per aprire un dibattito proficuo sullo status di vittima, dibattito ancora troppo flebile nella
società italiana. Inoltre, sono stati presentati al Parlamento Italiano una serie di progetti di
legge nei quali si riconoscono alle vittime numerosi diritti relativi alla fase delle indagini
preliminari e la cui adozione dovrebbe essere sostenuta e incoraggiata.
Allegato 1 - Autorità statali italiane coinvolte nell’assistenza legale
Nome dell’Ente
Ministero di Giustizia
Indirizzo
via Arenula 70 - 00186 Roma
Telefono
+39 6 68851
Fax
E-mail
[email protected]
Website
http://www.giustizia.it/
Nome dell’Ente
Ministero degli interni
Indirizzo
Piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma
Telefono
+39 6 4651
Fax
E-mail
[email protected]
Website
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/s
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
ites/default/it/
 Anti-trafficking Helpline - 800 290 290
 Anti-violence Helpline - 1522
Anti-discrimination Helpline - 800 90 10 10
 Helpline for victims of genital mutilation - 800 300 558
 Helpline for victims of terrorism and organized crime - 06.46548373 - 06.46548374 06.46548375
 Helpline for victims of crimes related to the mafia - 800 191 000
 Helpline for victims of extortion and usury - 800-999-000
 Helpline in all languages to report incidents of discrimination and racism - 800 90 10 10
 Emergency Helpline for minors - 114
Allegato 2 - Organizzazioni non Governative nell’assistenza legale alle vittime di reato
Associazioni coinvolte
1. Confederazioni sindacali: CGIL – CISL - UIL
2. Associazione Libera - 0832 683429-683430
3. Women's refuge Rome - 06 6840 172006
4. Associazioni dei Consumatori
5. Rete ADA Nazionale– Associazioni per i diritti degli anziani – 06 48907327
6. Rete Dafne (Aiuto alle vittime di violenza) - 011 5683686
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea