Regolamento votazioni ed elezioni
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Regolamento votazioni ed elezioni
Regolamento votazioni ed elezioni Conformemente all’ art. 15 cpv. 3 e all’art. 19 cpv. 1 lettera b degli statuti di viscom swiss print & communication association (di seguito associazione) del 28 aprile 2016, l'Assemblea dei delegati ha approvato il seguente regolamento. Art. 1 1.1 Assemblea dei delegati Diritto di voto I delegati delle sottoassociazioni hanno diritto di voto all’Assemblea dei delegati. Gli altri rappresentanti degli affiliati hanno lo statuto di osservatore. 1.2 1.3 swiss print & communication association Speichergasse 35 Postfach CH-3001 Bern Tel. 058 225 55 00 Fax 058 225 55 10 [email protected] www.viscom.ch 1.4 Procedura di votazione e di elezione a) Di regola generale le votazioni e le elezioni avvengono per alzata di mano; la maggioranza semplice è decisiva. b) Su richiesta di un quinto dei delegati presenti, la votazione o l’elezione può avvenire a scrutinio segreto. c) In caso di parità, il voto del presidente del comitato Centrale è preponderante. Numero di delegati a) Il numero di delegati con diritto di voto è all’incirca 170. b) L’attribuzione del numero di delegati per ogni sottoassociazione si svolge di regola ogni tre anni prima dell’inizio di un nuovo mandato, sulla base di un sistema di calcolo che figura alla cifra 1.6. Elezione e durata del mandato a) Le sottoassociazioni eleggono i propri delegati tra i propri membri. b) La durata del mandato è di tre anni. In caso di elezione complementare durante un periodo di mandato, la persona eletta rimarrà in carica fino alla fine del mandato ordinario. MwSt.-Nr. CHE-105.834.332 Seite 1 1.5 Procura a) La procura dei delegati avviene tramite un altro delegato o tramite un delegato sostituto. 1.6 b) Un delegato può rappresentare al massimo altri due delegati (per un massimo di tre voti). c) L’invito e i documenti sono sempre inviati ai delegati eletti. Se non hanno la possibilità di partecipare, si impegnano a fornire l’invito e i documenti al proprio sostituto. Sistema di calcolo per il numero di delegati delle sottoassociazioni 1 delegato per ogni CHF 7‘000.00 o frazione di CHF 7'000.00 di contributi versati all’associazione. Art. 2 2.1 2.2 Comitato centrale Elezioni e durata del mandato a) Il comitato centrale viene eletto dall’assemblea dei delegati. Hanno diritto a proporre i candidati: - il comitato centrale per il presidente e gli altri membri del comitato centrale, che non hanno un posto d’ufficio; - i delegati per presidente, vicepresidente e altri membri del comitato centrale, che non hanno un posto d’ufficio. c) La durata del mandato è di tre anni. In caso di elezione complementare durante un periodo di mandato, la persona eletta rimarrà in carica fino alla fine del mandato ordinario. Decisioni a) Il comitato centrale ha potere decisionale se almeno la metà dei suoi membri è presente. Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei membri presenti. I membri sono tenuti al voto e in caso di parità, il voto del presidente è decisivo. b) Decisioni urgenti possono essere prese per scritto o per telefono. Devono essere ratificate e verbalizzate durante la prossima riunione. c) Le decisione che non possono attendere, possono essere prese dal presidente dopo discussione con il direttore. Le decisioni presidenziali devono essere ratificate il più presto possibile dagli altri membri del comitato. Seite 2 von 5 Art. 3 3.1 Votazioni generali presso i membri Competenza Le votazioni presso i membri sono organizzate conformemente all’art. 28 cifra 1 degli statuti dell’associazione. 3.2 Procedura a) Qualora la votazione presso i membri non sia stata decisa dall’assemblea dei delegati, il comitato centrale stabilisce la data e lo svolgimento. Di norma la votazione si svolge lo stesso giorno presso tutte le sottoassociazioni. b) La direzione Svizzera invia a tutti i membri una scheda di voto, il bollettino di voto corrispondente, come pure la documentazione necessaria alla votazione. Sulla scheda di voto non figura alcun nome. I documenti devono contenere le proposte del comitato centrale o dell’assemblea dei delegati. b) La direzione Svizzera invia alle associazioni regionali un formulario ufficiale (protocollo di votazione) come pure le direttive dettagliate per l’organizzazione della votazione. d) L’invito ai membri per l’assemblea della sottosezione è inviato da parte del comitato della sottoassociazione con le informazioni inerenti a data, luogo, orario e ordine del giorno. Nelle sottoassociazioni possono essere organizzate assemblee in più luoghi. e) Due scrutatori eletti dalla sottoassociazione formano, unitamente al presidente della sottoassociazione o a un suo rappresentante, l’ufficio di voto competente per il conteggio delle schede, la messa a protocollo del risultato della votazione e l’inoltro dei risultati alla direzione svizzera. f) Gli oggetti in votazione devono essere discussi e spiegati durante l’assemblea della sottoassociazione e prima della votazione. La votazione si svolge a scrutinio segreto. Il risultato dello scrutinio è comunicato all’assemblea della sottoassociazione. g) La decisione di questa procedura è presa con la maggioranza semplice dei voti espressi in tutta la Svizzera, a condizione che gli statuti non prevedano altro. h) Il comitato centrale comunica il risultato a tutta la Svizzera. Seite 3 von 5 3.3 Determinazione del diritto di voto a) Il diritto di voto per ogni affiliato è determinato conformemente all’art. 28 cfr. 2 degli statuti dell’associazione. b) Il diritto di voto è ponderato in modo tale che piccole, medie e grandi aziende siano equamente rappresentate, ossia con un terzo per ogni categoria. c) Il calcolo del numero dei voti avviene ogni 3 anni dalla direzione svizzera e secondo la scala sottostante. Viene tenuta in considerazione la quota di affiliazione versata nel corso dell’anno precedente e, in caso di nuove ammissioni, le quote previste per l’anno in corso. Viene attribuito il diritto di un voto per ogni CHF 2'000.00 di quota di affiliazione versata (o anche frazione minore dell’importo) per un massimo di 15 voti. Ne risulta la scala di calcolo seguente: Quota di affiliazione fino a Quota di affiliazione fino a Quota di affiliazione fino a Quota di affiliazione fino a Quota di affiliazione fino a Quota di affiliazione fino a Quota di affiliazione fino a Quota di affiliazione fino a Quota di affiliazione fino a Quota di affiliazione fino a Quota di affiliazione fino a Quota di affiliazione fino a Quota di affiliazione fino a Quota di affiliazione fino a Quota di affiliazione fino a d) CHF 2'000.00 CHF 4'000.00 CHF 6'000.00 CHF 8'000.00 CHF 10'000.00 CHF 12'000.00 CHF 14'000.00 CHF 16'000.00 CHF 18'000.00 CHF 20'000.00 CHF 22'000.00 CHF 24'000.00 CHF 26'000.00 CHF 28'000.00 CHF 30'000.00 1 voto 2 voti 3 voti 4 voti 5 voti 6 voti 7 voti 8 voti 9 voti 10 voti 11 voti 12 voti 13 voti 14 voti 15 voti Ogni tre anni il comitato centrale esamina la scala dei diritti di voto e, se necessario, propone un adeguamento all’assemblea dei delegati. Seite 4 von 5 3.4 Esercizio del diritto di voto a) Il diritto di voto dev’essere esercitato, se possibile, nel corso dell’assemblea ordinata dall’associazione regionale. In casi eccezionali (ad esempio riunioni di comitato urgenti) per i membri del comitato centrale è possibile votare al di fuori dell’assemblea della sottoassociazione. b) È possibile il voto per corrispondenza, seguendo la seguente procedura: il membro deve firmare la propria carta di legittimazione che gli viene inviata unitamente alla scheda di voto; deve inserirla in una busta separata e chiusa e inviarla al presidente del comitato della sottoassociazione per lettera raccomandata. L’invio deve venir effettuato almeno 7 giorni prima della data dell’assemblea della sottoassociazione (fa stato la data del timbro postale). Durante l’assemblea della sottoassociazione il presidente del comitato dell’associazione regionale apre la busta con la carta di voto. c) Un membro può rappresentare al massino due altri membri della propria associazione regionale, se dispone di una procura scritta. d) Non sussiste l’obbligo di voto. Il regolamento del 27 giugno 2014 è abrogato. Berna, 28 aprile 2016 Il Presidente: Il Direttore: Peter Edelmann Dr. Thomas Gsponer Seite 5 von 5