Dossier di documentazione legislativa
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Dossier di documentazione legislativa
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA Unità Dirigenziale Studi Legislativi e Documentazione Dossier di documentazione legislativa Inquadramento Tecnico–Normativo della Proposta di Legge “Istituzione del Garante regionale dei diritti degli animali” Ad iniziativa dei Consiglieri Giovanni Zannini, Vincenzo Alaia e Michele Schiano Di Visconti Reg. Gen. n. 380 Denominazione file: Griglia metodologica per la stesura dell’analisi tecnico normativa Data documento: 20/12/2016 Dirigente Dott.ssa Rosaria Conforti A cura Dott. Enrico Flauto Unità Dirigenziale Studi Legislativi e Documentazione Dott. Bruno Mazzarella Unità Dirigenziale Studi Legislativi e Documentazione Inquadramento tecnico-normativo sulla proposta di legge: “Istituzione del Garante Regionale dei Diritti degli Animali” Reg. Gen. n. 380 Contenuto – Relazioni allegate – Necessità dell’intervento con legge – Rispetto delle competenze legislative costituzionali – Normativa di riferimento 1 Contenuto Quasi tutte le attività umane, direttamente o indirettamente, incidono sulla vita degli animali. Le leggi che regolano in Italia i rapporti tra umani ed altri animali sono tra le più avanzate e tra queste, molte sono quelle espressamente emanate per tutelare gli animali, il loro benessere e i loro diritti. Negli ultimi anni, in particolare, una maggiore sensibilità della intera comunità, dovuta anche a migliori conoscenze etologiche e ad una più ampia diffusione della cultura e della filosofia animalista, ha stimolato una maggiore attività legislativa dedicata, anche a dimostrazione della volontà del legislatore di dotarsi di strumenti normativi sempre più efficaci per contrastare i maltrattamenti degli animali e per costruire un rapporto più maturo e consapevole con il mondo animale. Le istituzioni si sono cosi fatte carico delle problematiche afferenti agli animali (pensiamo anche alle iniziative di Comuni che, pur in assenza di legislazione regionale, hanno istituito uffici di interesse specifico ed emanato conseguentemente appositi Regolamenti) per non parlare dell’aumento del numero di associazioni per la tutela degli animali e di persone che dedicano il proprio tempo libero nel volontariato animalista. Purtroppo però è innegabile che maltrattamento e sfruttamento degli animali siano ancora diffusi e che accanto al persistere di atteggiamenti negativi di vecchio stampo, si siano affermate altre pratiche di sfruttamento “più moderne” come ad esempio l’utilizzo di sostanze anabolizzanti, dopanti, combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate tra cani. Altre situazioni di forte illegalità sono rappresentate dai canili lager, dal traffico illegale di animali e dagli abbandoni, puntualmente annotate dal mondo delle associazioni e in particolare nel Rapporto sulle ecomafie redatto da Legambiente. Anche se nel nostro Paese è la Sanità il settore pubblico che si occupa di animali (Ministero, Assessorati Regionali ed ASL) è innegabile, in ragione del fatto che la vita degli animali si intreccia con un'infinità varietà di aspetti della vita umana, che molti altri settori siano interessati. Pensiamo all’ambiente piuttosto che al commercio ma anche alla cultura, allo sport, alla pianificazione territoriale e così via. Con la proposta in argomento, la Regione Campania, nel riaffermare i principi statutari, istituisce la figura del Garante Regionale dei Diritti degli animali, di alto profilo professionale volta a garantire in maniera polivalente tutta la materia. L’istituzione dell’ufficio del Garante Regionale dei Diritti degli animali, permetterà una visione il più possibile completa di tutto ciò che avviene nei riguardi degli animali a livello regionale, una visione d’insieme da garantire che le varie iniziative possano coordinarsi ed armonizzarsi. Un punto di riferimento per enti locali, ASL, Associazioni a cui poter dare risposte, stimoli, consulenze con il potere di agire in giudizio in procedimenti per maltrattamento 2 Relazioni allegate animali per le funzioni riconosciute sulla tutela degli animali, sull’osservanza ed applicazioni delle leggi. Il Garante è nominato con decreto dal Presidente del Consiglio Regionale successivamente all’elezione da parte del Consiglio Regionale tra persone che abbiano oggettive e riconosciute competenze nel settore. L’ufficio del Garante potrà anche avvalersi, a titolo gratuito, di Consulenti esperti esterni per la realizzazione di particolari interventi e progetti. La proposta contiene sette articoli. L’art.1 prevede le finalità della legge e le attività per il loro raggiungimento. L’art.2 istituisce il Garante regionale dei Diritti degli Animali che svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. L’art.3 disciplina le funzioni del Garante. L’art.4 stabilisce la modalità di nomina, i requisiti e le incompatibilità del Garante. L’art. 5 prevede l’istituzione dell’ufficio del Garante L’art. 6 dispone in merito alla relazione annuale sull’attività svolta. L’art. 7 contiene la norma finanziaria. Dall’attuazione della presente legge derivano nuovi e maggiori oneri per il bilancio della Regione Campania. E’ previsto che il Consiglio Regionale provveda per le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore ed un rimborso spese da corrispondere al Garante. Si segnala, in ordine ai contenuti della relazione tecnico – finanziaria, che la Corte Costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente in ordine agli obblighi di copertura finanziaria delle leggi (anche regionali), dando così contenuto a quel compito di tutela e salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica fissato dall’art. 81 della Cost. Alle novità costituzionali si aggiungono le azioni di riforma operate nell’ambito dell’ordinamento della finanza pubblica che dovrebbero consentire di approntare maggiori strumenti di controllo e monitoraggio degli oneri finanziari collegati agli interventi legislativi, introducendo, nell’ottica di definire il giusto bilanciamento tra spese ed entrate, una nuova impostazione nella legislazione contabile, orientata non solo al rispetto della semplice legittimità formale, ma in misura sempre maggiore a criteri di sana gestione finanziaria e contabile e di corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Al riguardo la Corte Costituzionale ha, nelle sue reiterate pronunce in materia, sgomberato il campo da alcuni dubbi pregiudiziali e riaffermato una serie di principi e norme inderogabili sul piano dell’ordinamento contabile: a) equilibrio di bilancio, già desumibile dal testo vigente dell’art.81, quarto comma Cost., principio che opera direttamente prescindendo dall’esistenza di norme interposte; b) principio esteso alle norme regionali, incluse quelle delle Regioni e Province ad autonomia differenziata (principio ribadito dalla Corte in numerose sentenze a partire dal 1961); c) le disposizioni della L. n. 196/2009, in particolare l’art. 17 in materia di copertura delle leggi di spesa, costituiscono d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) regole specificative del principio di equilibrio del bilancio e trovano applicazione anche per le leggi regionali; la disciplina di cui al citato art.17 non comporta un’innovazione al principio della copertura, bensì una semplice puntualizzazione tecnica ispirata dalla crescente complessità della finanza pubblica; le leggi che istituiscono nuove spese devono contenere un’espressa indicazione del relativo mezzo di copertura; tale copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale; la copertura di nuove spese deve, inoltre, essere ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza “in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare”; solo per le spese continuative ricorrenti è consentita, per le Regioni, l’individuazione dei relativi mezzi di copertura al momento della redazione e dell’approvazione del bilancio annuale, in coerenza con quanto previsto dall’art. 3, co.1 del D.Lgs. n.76/2000; la copertura deve essere sempre valutata ex ante e deve essere credibile e ragionevolmente argomentata secondo le regole dell’esperienza e della pratica contabile; non può essere consentita la cd. copertura ex post, in quanto non corrisponde all’affermata congruità delle risorse impiegate per la specifica finalità dell’equilibrio; la tecnica di copertura esige un’analitica quantificazione a dimostrazione della sua idoneità; la declaratoria di assenza di onere non vale di per sé a dimostrare il rispetto dell’obbligo di copertura, dato che non si può assumere che, mancando nella legge ogni riferimento alla cosiddetta copertura, cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun nuovo maggiore onere: la mancanza o l’esistenza di effetti finanziari si desume dall’effetto della legge e dal suo contenuto; l’art. 24 co.1 della L. n.196/2009 stabilisce che il principio di unità del bilancio, insieme a quelli di integrità e di universalità, costituisce profilo attuativo, o meglio specificativo, dell’art.81 Cost.. è da ritenere in contrasto con detto parametro costituzionale la disposizione che dovesse istituire un vincolo di destinazione tra un’entrata di natura corrente ed una maggiore spesa afferente all’esercizio di competenza. il principio della previa copertura della spesa in sede legislativa è inderogabile e l’individuazione dei relativi mezzi non può essere demandata agli organi di gestione in sede diversa e in un momento successivo da quello indefettibilmente previsto dall’art. 81 Cost. La relazione tecnica assume, pertanto, non solo un rilievo illustrativo, bensì dimostrativo del rispetto, da parte del nuovo provvedimento legislativo, del parametro costituzionale sulla copertura finanziaria degli oneri. La verifica della sussistenza della copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali, estrinsecata per mezzo della relazione tecnica, deve necessariamente transitare attraverso tre distinte fasi di accertamento concernenti: la morfologia giuridica degli oneri finanziari (richiamo alle q) r) s) t) 3 Necessità dell’intervento con legge 4 Rispetto delle competenze legislative costituzionali tipologie di spese previste dall’art.21, co. 5 ss. L. n.196/2009); la loro quantificazione; l’individuazione delle risorse necessarie per garantire loro copertura finanziaria. la relazione tecnica deve fornire tutti i dati e gli elementi necessari per una verifica della quantificazione e dell’adeguatezza della copertura in considerazione dei vincoli rappresentati dalle risorse a disposizione, avviando il procedimento di quantificazione e copertura degli oneri connessi alle nuove proposte di legge. la relazione tecnica diventa lo strumento principale di nuovo tale metodo, attraverso l’indicazione degli obiettivi che la/il proposta/disegno di legge intende raggiungere, evidenziando le finalità a cui deve mirare l’intervento legislativo e che, attraverso la loro definizione è possibile verificare ex post, per una buona riuscita dell’azione normativa. La relazione tecnica, infatti, consente di precisare la quantità di risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi, le modalità e quindi l’impiego delle medesime con riferimento alle fonti finanziarie utilizzate. Si ritiene necessario l’intervento legislativo. La pdl rispetta le competenze legislative costituzionali. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Ai fini dell’approfondimento delle tematiche oggetto della proposta di legge “Istituzione del Garante Regionale dei Diritti degli Animali”, si elenca la normativa di riferimento. PRINCIPALE NORMATIVA INTERNAZIONALE Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi PRINCIPALE NORMATIVA COMUNITARIA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1992 che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE REGOLAMENTO (CE) N. 998/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio REGOLAMENTO (CE) N. 592/2004 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo agli elenchi di paesi e territori REGOLAMENTO (UE) N. 576/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 577/2013 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2013 relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio PRINCIPALE NORMATIVA NAZIONALE Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320 Regolamento di Polizia Veterinaria Legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico Legge 14 agosto 1991, n.281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. Articolo 4 comma 1 sostituito dall’articolo 1 comma 829 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dai commi 370 e 371 dell’articolo 2 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285). Decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633. Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE. Legge 21 novembre 2000 n.342 Misure in materia fiscale - Articolo 32 (Disposizioni in materia di spese veterinarie) Circolare del Ministro della Sanità n.5 del 14 maggio 2001 "Attuazione della legge 14 agosto 1991 n.281". Legge 31 luglio 2002, n.179 Disposizioni in materia ambientale. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pettherapy. (Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pettherapy. Decreto del Ministro della Sanità 28 marzo 2003 sulla distribuzione alle Regioni del fondo nazionale sul randagismo. Pubblicato in GU n.140 del 19.06.2003. Legge 1 agosto 2003, n.200 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali. Legge 1 agosto 2003, n. 214 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada Decreto Ministeriale Salute 20 aprile 2005 Organizzazione del sistema di controllo sugli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, introdotti al seguito dei viaggiatori e senza finalità commerciali in applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003. (GU n. 221 del 22.9.2005). Legge 8 febbraio 2006, n.60 Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico Decreto Ministero della Salute 6 maggio 2008 Determinazione dei criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del fondo per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo». Decreto 26 novembre 2009 Ministero della Salute Percorsi formativi per i proprietari dei cani. Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.47 in materia di “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono”. Legge 4 novembre 2010, n.201 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché' norme di adeguamento dell'ordinamento interno Decreto Ministeriale 9 ottobre 2012, n.217 Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità. Legge 11 dicembre 2012, n. 220 recante "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici" che prevede la modifica della disciplina degli immobili in condominio così come disciplinata dal codice civile del 1942. Ordinanza del Ministro della Salute 6 agosto 2013 contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani. Ordinanza del Ministro della Salute 4 settembre 2013 Proroga e modifica dell’ordinanza 21 luglio 2011 recante "Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati." Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. PRINCIPALI NORMATIVE REGIONALI Umbria Legge regionale 9 aprile 2015, n.11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.” Piemonte Legge regionale 18 febbraio 2010, n.6 “Norme per la detenzione, l’allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali.” Decreto del Presidente della Giunta regionale 28 novembre 2012, n.11-R “Disposizioni attuative della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6, in materia di animali esotici.”. Puglia Legge regionale 03 aprile 1995, n.12 “Interventi per la tutela degli animali d' affezione e prevenzione del randagismo.”