il contenuto del diritto internazionale come insieme di limiti

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il contenuto del diritto internazionale come insieme di limiti
“IL CONTENUTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
COME INSIEME DI LIMITI ALL’USO DELLA FORZA
INTERNAZIONALE ED INTERNA DEGLI STATI”
PROF. GIUSEPPE CATALDI
Università Telematica Pegaso
Il contenuto del diritto internazionale come
insieme di limiti all’uso della forza internazionale …
Indice
1
IL CONTENUTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE COME INSIEME DI LIMITI ALL’USO DELLA
FORZA INTERNAZIONALE ED INTERNA DEGLI STATI --------------------------------------------------------------- 3
1.1.
2
FORZA INTERNAZIONALE E FORZA INTERNA ------------------------------------------------------------------------------ 3
LA SOVRANITÀ TERRITORIALE --------------------------------------------------------------------------------------- 4
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
ORIGINI E CONTENUTO DELLA NORMA SULLA SOVRANITÀ TERRITORIALE ------------------------------------------- 4
CATTURA DI CRIMINALI IN TERRITORIO STRANIERO --------------------------------------------------------------------- 4
LIMITI AL POTERE DI GOVERNO --------------------------------------------------------------------------------------------- 5
SOVRANITÀ TERRITORIALE, PAESI IN SVILUPPO E SOVRANITÀ SULLE RISORSE NATURALI ------------------------- 5
ACQUISTO DELLA SOVRANITÀ TERRITORIALE ---------------------------------------------------------------------------- 6
ACQUISTO DELLA SOVRANITÀ TERRITORIALE E VICENDE DELLO STATO --------------------------------------------- 7
3
LIMITI DELLE SOVRANITÀ TERRITORIALE. L’EROSIONE DEL C.D. DOMINIO RISERVATO E
IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI -------------------------------------------------------------------------------------------- 8
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
DOMINIO RISERVATO (DOMESTIC JURISDICTION) ------------------------------------------------------------------------- 8
MOVIMENTO CONVENZIONALE A FAVORE DEI DIRITTI UMANI---------------------------------------------------------- 9
RISPETTO DEI DIRITTI UMANI SECONDO IL DIRITTO CONSUETUDINARIO ---------------------------------------------- 9
OBBLIGHI NEGATIVI E OBBLIGHI POSITIVI NELLA TUTELA DEI DIRITTI UMANI ------------------------------------- 10
REGOLA DEL PREVIO ESAURIMENTO DEI RICORSI INTERNI ------------------------------------------------------------ 10
BIBLIOGRAFIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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1 Il contenuto del diritto internazionale come
insieme di limiti all’uso della forza internazionale
ed interna degli stati
Quando si parla del contenuto del diritto internazionale attuale ci riferiamo alle regole
materiali, dalle quali derivano direttamente concreti diritti ed obblighi degli Stati, contrapposte alle
regole formali o strumentali ossia alle norme sui procedimenti di formazione, modificazione ed
estinzione del diritto internazionale, e sulla soluzione delle controversie.
Il contenuto del diritto internazionale è costituito da un insieme di limiti all’uso della forza
da parte degli Stati; si tratta di limiti che riguardano l’uso della forza diretta verso l’esterno, sotto
forma di violenza di tipo bellico, nei confronti degli altri Stati (c.d. forza ‘internazionale’) e di limiti
che concernono l’uso della forza verso l’interno, nei confronti degli individui, persone fisiche o
giuridiche, e dei loro beni (c.d. forza ‘interna’).
1.1. Forza Internazionale e forza interna
Per forza internazionale si intende la violenza di tipo bellico, ossia qualsiasi atto il quale
implichi operazioni militari, come l’attraversamento della frontiera da parte di truppe regolari o di
bande armate assoldate dallo Stato, il bombardamento di parti del territorio, l’attacco contro aerei o
navi militari ecc.
Per forza interna si intende, invece, il potere di governo esplicato dallo Stato sugli individui
e sui loro beni
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2 La sovranità territoriale
2.1.
Origini e contenuto della norma sulla sovranità territoriale
La prima, e fondamentale, norma consuetudinaria in tema di delimitazione del potere di
governo dello Stato è quella sulla sovranità territoriale. In origine veniva concepita come una sorta
di diritto di proprietà dello Stato, o meglio del sovrano, avente per oggetto il territorio; anche il
potere esercitato sugli individui veniva ricollegato alla disponibilità del territorio.
Oggi, circa il contenuto della norma internazionale sulla sovranità territoriale, si può dire
che la stessa attribuisce ad ogni Stato il diritto di esercitare in modo esclusivo il potere di governo
sulla sua comunità territoriale, cioè sugli individui (e sui loro beni) che si trovano nell’ambito del
territorio. Correlativamente ogni Stato ha l’obbligo di non esercitare in territorio altrui (e senza il
consenso del sovrano locale) il proprio potere di governo, ossia di non svolgere con i propri organi
azioni di natura coercitiva o comunque suscettibili di essere coercitivamente attuate. In ogni caso la
violazione della sovranità territoriale si ha solo se vi è presenza fisica e non autorizzata dell’organo
straniero nel territorio.
2.2.
Cattura di criminali in territorio straniero
Fu ad es. considerata illecita la cattura da parte di agenti del Governo israeliano del
criminale nazista Eichmann, avvenuta in territorio argentino nel 1960 (Eichmann fu poi processato
e giustiziato in Israele. L’illiceità della cattura fu affermata anche dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite.
L’illiceità della cattura di criminali all’estero si esaurisce nei rapporti tra stati. Essa non
comporta, invece, dal punto di vista del diritto internazionale, l’assenza della potestà di punire,
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potestà sempre esercitabile anche sugli stranieri anche sugli stranieri sempre che vi sia un
collegamento del reato con lo Stato che punisce.
2.3.
Limiti al potere di governo
In linea di principio il potere di governo dello Stato territoriale non solo è esclusivo rispetto
a quello degli altri Stati ma è anche libero nelle forme e nei modi del suo esercizio e nei suoi
contenuti. Lo Stato sarebbe libero nel suo territorio di fare ciò che vuole, di disporre come crede
delle proprie risorse naturali, di seguire i criteri che crede nel governo della comunità territoriale.
In realtà le libertà dello Stato, nata come libertà assoluta, è andata restringendosi via via che
il diritto internazionale moderno si evolveva. Quasi tutte le norme internazionali che si sono venute
formando fino ad oggi comportano una serie di limiti sempre più fitti al potere di governo esplicato
nell’ambito del territorio; cosicchè se è vero che il principio è ancora che lo Stato può comportarsi
nel suo territorio come meglio crede, e se è vero che, nel dubbio, è sempre questo principio a
doversi applicare, le eccezioni non si contano più. È però importante rilevare che, anche se non
mancano le eccezioni derivanti dal diritto consuetudinario, i limiti alla libertà dello Stato sono in
massima parte l’effetto di norme convenzionali, e quindi di norme che gli Stati hanno comunque
liberamente accettato.
2.4.
Sovranità territoriale, Paesi in sviluppo e sovranità sulle
risorse naturali
La libertà dello stato nell’ambito del suo territorio (libertà che costituisce il contenuto del
diritto di sovranità territoriale) è ribadita da alcuni principi del ‘nuovo ordine economico
internazionale’ molto cari ai Paesi in sviluppo. Ci riferiamo in particolare al principio della
sovranità permanente dello Stato sulle risorse naturali, enunciato più volte dall’Assemblea generale
dell’ONU (principio secondo il quale ‘ogni Stato possiede ed esercita liberamente una sovranità
completa e permanente su tutte le sue ricchezze, risorse naturali e attività economiche’). E ci
riferiamo altresì al principio per cui ogni Stato ha il diritto ‘di scegliere il proprio sistema
economico, oltre che i suoi sistemi politici, sociali e culturali, conformemente alla volontà del suo
popolo…’, nonché ‘di scegliere i suoi obiettivi e i suoi mezzi di sviluppo, di mobilitare e di
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utilizzare integralmente le sue risorse, si operare delle riforme economiche e sociali progressive e di
assicurare la piena partecipazione del suo popolo al processo e ai vantaggi dello sviluppo’.
2.5.
Acquisto della sovranità territoriale
L’acquisto della sovranità territoriale, cioè del diritto ad esercitare in modo esclusivo ed
indisturbato il potere di governo, si fonda sul criterio della effettività: l’esercizio effettivo del
potere di governo fa sorgere il diritto… all’esercizio esclusivo del potere di governo medesimo.
Molti aspetti della problematica dell’acquisto della sovranità territoriale hanno ormai perso
quasi del tutto attualità: essi erano infatti legali all’esistenza di territori di nessuno (si fa riferimento
ai territori oggetto di espansione coloniale nel XIX secolo) o magari non ancora scoperti.
Attuale è, invece, il problema degli acquisti di territori effettuati in violazione di norme
internazionali di fondamentale importanza, cioè di quei territori acquistati in violazione dell’art. 2
par. 4, della Carta dell’ONU, che vieta l’uso della forza (ad esempio il Kuwait occupato dall’Iraq
nel 1991), o in violazione del principio di autodeterminazione dei popoli.
Nonostante i tentativi di limitare la portata del principio di effettività e di disconoscere
l’espansione territoriale che sia frutto di violenza o di gravi violazioni di norme internazionali, la
prassi sembra ancora orientata nel senso che l’effettivo e consolidato esercizio del potere di governo
su di un territorio comunque conquistato, comporti l’acquisto della sovranità territoriale. Vero è poi
che, se ad un atto di aggressione non si reagisce subito nell’esercizio dell’autotutela individuale o
collettiva, la situazione si consolida.
Tutto ciò che allora può sostenersi, argomentando dalla prassi delle Nazioni Unite, è che,
oltre all’obbligo di restituzione, gravante sullo Stato che abbia commesso l’aggressione o detenga il
territorio in dispregio del principio di autodeterminazione dei popoli, su tutti gli altri Stati grava
l’obbligo di negare effetti extraterritoriali agli atti di governo emanati in quel territorio e sempre che
l’acquisto sia contestato dalla più gran parte dei membri della comunità internazionale: gli Stati
saranno, insomma, tenuti ad ‘isolare giuridicamente’ quest’ultimo.
Occorre riconoscere che, nel caso della sovranità su zone di confine o isole il cui possesso
sia oggetto di controversia tra gli Stati confinanti, la Corte internazionale di giustizia ha più volte
sostenuto che l’effettività deve cedere il passo ad un titolo giuridico certo, come un precedente
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accordo tra gli Stati interessati o tra gli Stati che li hanno preceduti, e salvo che una delle parti non
abbia prestato acquiescenza alle pretese dell’altra basate sull’effettività.
2.6.
Acquisto della sovranità territoriale e vicende dello Stato
L’acquisto e la perdita della sovranità territoriale si hanno anche in relazione alle vicende
relative alla vita dello Stato: quando si verifica un distacco di una parte del territorio con
conseguente formazione di un nuovo Stato (o una cessione o un’incorporazione di territori) vi è
sempre la perdita della sovranità territoriale da parte di uno Stato e l’acquisto della medesima da
parte di un altro Stato. Anche in questi casi il principio di effettività è decisivo, in quanto gli accordi
che eventualmente siano alla base di tali vicende producono soltanto effetti obbligatori e non sono
idonei da sé soli a far sorgere il diritto di sovranità territoriale.
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3 Limiti delle sovranità territoriale. l’erosione del
c.d. dominio riservato e il rispetto dei diritti
umani
Sebbene storicamente una compressione della sovranità territoriale si sia per prima verificata
con riguardo al trattamento degli stranieri, i limiti più importanti alla libertà dello Stato di
comportarsi come crede nell’ambito del suo territorio sono oggi costituiti dalle norme
internazionali, soprattutto dalle norme convenzionali, che perseguono valori di giustizia, di
cooperazione e di solidarietà tra i popoli. Trattasi di norme attraverso le quali si manifesta la
tendenza del diritto internazionale ad ingerirsi nei rapporti interni alle singole comunità stateli, di
norme, in altri termini, che riguardano l’intera comunità statale, senza distinzione tra cittadini e
stranieri o apolidi.
3.1. Dominio riservato (domestic jurisdiction)
Con l’affermarsi di tali limiti si è andato progressivamente erodendo il cd. dominio riservato
o competenza interna dello Stato, espressione con cui si intende indicare le materie delle quali il
diritto internazionale, sia consuetudinario che pattizio, si disinteressa e rispetto alle quali lo Stato è
conseguentemente libero da obblighi.
Tradizionalmente venivano fatti rientrare nella competenza interna i rapporti tra lo Stato ed i
propri sudditi, l’organizzazione delle funzioni di governo, la politica economica e sociale dello
Stato, ecc. La nozione di domestic jurisdiction può essere ancora utilizzata con riguardo al diritto
consuetudinario, mentre ha perso il suo significato, dato il gran numero di convenzioni che legano
lo Stato, per quanto concerne il diritto convenzionale.
La stessa libertà dello Stato di imporre o concedere la propria cittadinanza ad un individuo,
libertà tradizionalmente rientrante nel dominio riservato, non è più senza limiti. Deve, infatti
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ritenersi ormai consolidato il principio che la Corte internazionale di giustizia enunciò nella famosa
sentenza del 06.04.1955 nel caso Nottebohm e cioè non può essere considerata come
internazionalmente legittima l’attribuzione della cittadinanza in mancanza di un legame effettivo tra
l’individuo e lo Stato. La rilevanza del legame effettivo fu enunciata dalla Corte ai fini della
protezione diplomatica, ma può essere intesa come limite alla stessa attribuzione della cittadinanza.
3.2. Movimento convenzionale a favore dei diritti umani
Tra i limiti che incontra lo Stato rientrano le iniziative internazionali dirette a promuovere la
tutela della dignità umana ovunque l’individuo si trovi. L’azione dei Governi in questo settore si è
tradotta – oltre che in atti molto importanti dal punto di vista politico ma senza o con scarso valore
giuridico, come la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 o la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea- nella conclusione di numerose convenzioni. Tra le principali
ricordiamo: su scala regionale, la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, la Convenzione interamericana sui diritti umani e la Carta africana dei
diritti dell’uomo e dei popoli; su scala universale, i due Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e
politici e sui diritti economici, sociali e culturali.
Tutte queste convenzioni, oltre ad istituire degli organi destinati a vegliare sulla loro
osservanza, contengono un catalogo dei diritti, che spesso risulta assai più dettagliato ed avanzato di
quello che normalmente le Costituzioni prevedono. Assai estesi sono, ad esempio, i diritti che, in
base ai due patti delle Nazioni Unite, gli Stati sono obbligati a riconoscere a tutti gli individui
sottoposti al loro potere, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinione politica, ecc.
3.3. Rispetto dei diritti umani secondo il diritto consuetudinario
La materia dei diritti umani è anche una materia nella quale si sono venute formando delle
norme consuetudinarie, precisamente dei principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni
Civili. A differenza delle convenzioni, le quali contengono cataloghi assai dettagliati, il diritto
consuetudinario si limita a tutelare un nucleo fondamentale ed irrinunciabile di diritti umani.
Trattasi del divieto delle cd. gross violations, ossia delle violazioni gravi e generalizzate di tali
diritti, categoria cui si è soliti riportare quelle pratiche di governo particolarmente disumane ed
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efferate, come ad esempio l’apartheid, la distruzione totale o parziale di un gruppo nazionale,
etnico, razziale o religioso (genocidio), la tortura, i trattamenti disumani e degradanti.
3.4. Obblighi negativi e obblighi positivi nella tutela dei diritti
umani
L’obbligo degli Stati di rispettare i diritti umani è fondamentalmente un obbligo negativo o
di astensione. Gli organi statali, quali che essi siano, sono tenuti ad astenersi dal ledere siffatti diritti
e, per quel che riguarda il diritto consuetudinario, dal compiere atti qualificabili come gross
violations. Ma il rispetto dei diritti umani costituisce anche l’oggetto di un obbligo positivo o di
protezione. Lo Stato deve vegliare affinchè violazioni dei diritti umani non siano commesse da
individui che comunque si trovino nel territorio. Esso è pertanto tenuto a prendere tutte le misure, di
polizia, giudiziarie, ecc., idonee, secondo standards di comune diligenza,a prevenire e reprimere
dette violazioni.
3.5. Regola del previo esaurimento dei ricorsi interni
Alla materia dei diritti umani si applica la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni.
Trattasi di una regola mutuata dalle norme internazionali in tema di trattamento degli stranieri: la
violazione delle norme consuetudinarie sui diritti umani non può dirsi consumata, o comunque non
può farsi valere sul piano internazionale, finchè esistono nell’ordinamento dello Stato offensore
rimedi adeguati ed effettivi per eliminare l’azione illecita o per fornire all’individuo offeso una
congrua riparazione.
Tutte le convenzioni sui diritti umani le quali prevedono organi di controllo sul rispetto di
tali diritti contengono la regola del previo esaurimento (ad esempio l’art. 35 della Convenzione
europea), rivelando il convincimento che la regola medesima sia connaturata al tipo di interesse
protetto.
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Bibliografia
 B. CONFORTI, Diritto internazionale, ES, Napoli, 2010.
 T. TREVES, Diritto internazionale - Problemi fondamentali, Milano, ult. edizione
 N. RONZITTI, Introduzione al diritto internazionale, II ed., Torino, 2007.
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