Procedura per la determinazione del mix energetico

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Procedura per la determinazione del mix energetico
PROCEDURA TECNICA
PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE
DEL MIX ENERGETICO COMPLEMENTARE
DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN
RETE DEL PRODUTTORE
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PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL MIX
ENERGETICO COMPLEMENTARE DELL’ENERGIA
ELETTRICA IMMESSA IN RETE DEL PRODUTTORE
(Ai sensi dell’articolo 5, comma 5,
del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009)
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INDICE
1
PREMESSA ................................................................................................................ 3
2
GLOSSARIO ............................................................................................................... 4
3
RIFERIMENTI NORMATIVI ........................................................................................ 5
4
MODALITÀ DI ACCESSO AL PORTALE INFORMATICO DEL GSE ........................ 5
5
COMUNICAZIONI DEI DATI ANAGRAFICI DEL PRODUTTORE.............................. 6
6
COMUNICAZIONE DEI DATI DI ANAGRAFICA DEGLI IMPIANTI NELLA
TITOLARITÀ DEL PRODUTTORE ............................................................................. 6
7
DETERMINAZIONE DEL MIX ENERGETICO INIZIALE DEL PRODUTTORE .......... 7
7.1 RICHIESTA
DI
INFORMAZIONI
AGGIUNTIVE
AI
FINI
DELLA
DETERMINAZIONE DEL MIX ENERGETICO INIZIALE DEL PRODUTTORE .......... 8
8
DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GSE DEL MIX ENERGETICO
COMPLEMENTARE ................................................................................................... 8
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PUBBLICAZIONE
SUL
PORTALE
GSE
DEL
MIX
ENERGETICO
COMPLEMENTARE DEL PRODUTTORE ............................................................... 10
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PREMESSA
La direttiva 2009/28/CE e la direttiva 2009/72/CE che abroga la direttiva
2003/54/CE, recepita nell’ ordinamento italiano con la legge 125/07, introducono norme
comuni a tutela del cliente finale circa l’effettivo utilizzo di energia elettrica proveniente da
fonti rinnovabili.
Secondo quanto disposto a livello comunitario, le imprese di vendita sono tenute a
dare informazioni ai propri clienti finali in merito alla composizione del mix energetico per
la produzione di energia elettrica fornita e al relativo impatto ambientale.
In questo contesto comunitario si inserisce il Decreto Ministeriale (di seguito:
Decreto) emanato in data 31 luglio 2009 dal Ministero dello sviluppo economico e
pubblicato sulla G.U. del 25 agosto 2009 Serie Generale n. 196 recante:
“Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla
composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica
fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione”
che definisce le modalità con cui le imprese esercenti attività di vendita di energia
elettrica sono tenute a fornire informazioni ai clienti finali.
In attuazione di quanto disposto all’articolo 5, comma 5 del suddetto Decreto,
viene di seguito descritta la procedura adottata dal Gestore dei Servizi Energetici (di
seguito GSE) per la comunicazione del mix “complementare” dell’energia elettrica
immessa in rete da parte del produttore.
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GLOSSARIO
Produttore
Persona fisica o giuridica che produce energia elettrica,
indipendentemente dalla proprietà dell’impianto.
GO
Garanzia di Origine rilasciata in conformità all’articolo 15
delle Direttiva 2009/28/CE.
Mix energetico iniziale del Energia elettrica derivante da fonti convenzionali e da fonti
produttore
rinnovabili annualmente immessa in rete dagli impianti nella
disponibilità del produttore.
Mix energetico
complementare del
produttore
Mix energetico del produttore al netto delle GO trasferite a
soggetti terzi, e di eventuale energia CIP 6/92, così come
definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del Decreto.
Mix energetico nazionale
Energia elettrica derivante da fonti convenzionali e da fonti
rinnovabili, annualmente immessa in rete, come
determinato dal GSE ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del
Decreto.
Mix energetico
Mix energetico nazionale, ivi inclusa l’energia elettrica
complementare nazionale importata, attribuita alle diverse fonti primarie, dedotte le
GO trasferite dai produttori ai venditori nell’ambito del
sistema GO.
SSP
Scambio sul posto così come definito ai sensi della delibera
ARG/elt 74/08 e sue successive modifiche e integrazioni.
DTF
Disposizioni tecniche di funzionamento.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
I principali riferimenti normativi per l’applicazione della presente procedura tecnica
sono i seguenti:

Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia elettrica
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE;

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009
relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la
direttiva 2003/54/CE;

Legge 3 agosto 2007, n. 125: "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni
comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”.

Decreto Ministeriale del 31 luglio 2009: “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti
finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la
produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della
produzione”;

Decreto Legislativo del 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”

Decreto interministeriale del 6 luglio 2012: “Attuazione dell’art. 24 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia
elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”
 Decreto interministeriale del 5 luglio 2012: “Attuazione dell’art. 25 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia
elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia)”
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4 MODALITÀ DI ACCESSO AL PORTALE INFORMATICO DEL GSE
Il produttore deve previamente registrarsi, se non già fatto in precedenza, sul
portale del GSE https://applicazioni.gse.it secondo le modalità definite nelle DTF
pubblicate sul portale del GSE.
Con le credenziali di accesso rilasciate in fase di registrazione, il produttore dovrà
sottoscrivere l’applicativo MIX al fine di ottemperare agli obblighi del Decreto articolo 5,
comma 5.
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COMUNICAZIONI DEI DATI ANAGRAFICI DEL PRODUTTORE
Il produttore abilitato all’applicativo “FUEL MIX” integra i propri dati anagrafici,
comunicati al momento della registrazione sul portale del GSE, con le seguenti
informazioni:
 codice identificativo fornito dal GME (codice SDC) se il produttore è un operatore del
mercato elettrico;
 codice del contratto di dispacciamento in immissione se il produttore è titolare di un
contratto di dispacciamento in immissione stipulato con Terna.
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COMUNICAZIONE DEI DATI DI ANAGRAFICA DEGLI IMPIANTI NELLA
TITOLARITÀ DEL PRODUTTORE
Il produttore comunica su base annuale, entro il 31 marzo, per ogni impianto di
produzione afferente ad Unità di produzione rilevanti e ad Unità di produzione non
rilevanti i seguenti dati di anagrafica:
Lista impianti di produzione
Impianti di produzione afferenti Unità di produzione Rilevanti
Codice CENSIMP
Codice richiesta CENSIMP
Codice RUP
Impianti di produzione afferenti Unità di produzione Non Rilevanti
Codice CENSIMP
Codice richiesta CENSIMP
Codice SAPR
Per alcuni dati caratteristici dell’impianto, quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo, nome impianto, tipologia impiantistica, livello di tensione ecc, saranno utilizzati
le informazioni di anagrafica contenute su GAUDI’.
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Non sono oggetto di comunicazione di dati gli impianti in SSP, gli impianti in
convenzione Cip n. 6/92 e gli impianti fotovoltaici con potenza attiva nominale fino a 1.000
kW incentivati con il Quinto Conto Energia. Rientrano nelle comunicazioni gli impianti in
regime di ritiro dedicato, incentivati con il sistema della tariffa fissa onnicomprensiva o
che cedono energia elettrica al mercato libero.
Con la medesima tempistica del 31 marzo di ogni anno, il produttore ha la
possibilità di aggiornare, tramite l’applicativo informatico, i dati di anagrafica degli impianti
riferiti all’anno di competenza.
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DETERMINAZIONE DEL MIX ENERGETICO INIZIALE DEL PRODUTTORE
Il produttore comunica al GSE su base annuale, entro il 31 marzo dell’anno
successivo a quello di competenza, la composizione del proprio mix energetico iniziale
dell’energia elettrica immessa in rete distinta per le fonti di alimentazione indicate nel
Decreto: fonti rinnovabili, gas naturale, carbone, prodotti petroliferi, nucleare, altre
fonti.
Con la stessa tempistica, il produttore ha la possibilità di aggiornare i dati del mix
energetico iniziale riferiti all’anno precedente a quello di competenza.
Il dato di energia comunicato su base annuale, espresso in MWh con
arrotondamento alla terza cifra decimale, deve essere trasmesso con il seguente livello di
dettaglio:
a. totale energia elettrica annua immessa in rete dell’intero parco di produzione
distinta per fonte di alimentazione;
b. totale energia elettrica annua immessa in rete da ogni singola UP rilevante
distinta per fonte di alimentazione;
Le modalità con cui i dati dovranno essere comunicati, tramite l’inserimento delle
informazioni direttamente sull’applicativo informatico o il caricamento di un file in formato
xml, sono descritte nel manuale utente dell’applicativo “FUEL MIX”.
Il contenuto informativo del file strutturato per l’upload sarà il seguente:
Dati Energia
Fonti
Prodotti
Anno
Carbone Gas naturale
rinnovabili
petroliferi
(aaaa)
MWh
MWh
MWh
MWh
Nucleare Altri fonti
MWh
MWh
Totale
MWh
Totale energia elettrica annua immessa in
rete
Tabella 1. Dettaglio dati totale energia immessa in rete su base annuale
Dettaglio Energia Annua immessa in rete per Impianti di produzione afferenti Unità di produzione Rilevanti
Codice CENSIMP
Codice
RUP
Anno
(aaaa)
Fonti
rinnovabili
MWh
Carbone
MWh
Gas naturale
MWh
Prodotti
petroliferi
MWh
Nucleare
MWh
Tabella 2. Dettaglio dati energia immessa in rete su base annuale per singola UP rilevante
Altri fonti
MWh
Totale
MWh
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RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AI FINI DELLA
DETERMINAZIONE DEL MIX ENERGETICO INIZIALE DEL PRODUTTORE
Il GSE si riserva la possibilità di richiedere, tramite upload di documenti, per talune
tipologie di UP rilevanti – quali gli impianti ibridi e gli impianti dual fuel - informazioni
aggiuntive utili per la verifica della composizione del mix energetico iniziale laddove non
richieste dal GSE già per altre finalità.
Per gli impianti ibridi, che producono energia elettrica utilizzando sia fonti
rinnovabili che fonti non rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co - combustione, se:
a. la produzione annua non imputabile alle fonti rinnovabili è inferiore al 5% della
produzione totale, l’intera produzione rientra come energia da fonte rinnovabile;
b. la produzione annua non imputabile alle fonti rinnovabili è superiore al 5% della
produzione totale, il produttore è tenuto a trasmettere un’autocertificazione su
base annua che specifichi la quota di energia elettrica attribuibile a fonti
rinnovabili e la quota attribuibile a fonti non rinnovabili nonché i consumi di
combustibili, i rendimenti dell’impianto, il potere calorifico superiore (PCS), il
potere calorifico inferiore (PCI), e gli ulteriori elementi necessari alla
determinazione della suddivisione pro-quota del mix di produzione.
Per gli impianti ibridi o dual fuel, il produttore è tenuto a trasmettere al GSE,
qualora esplicitamente richiesto da quest’ultimo, un’autocertificazione che riporti le
seguenti informazioni:

il consumo specifico medio netto annuo per ogni combustibile utilizzato
espresso in Gcal/MWh,

il PCI medio annuo per olio combustibile o carbone espresso il Gcal/ton;

il PCS medio annuo per gas espresso il Gcal/m3;

la quantità bruciate del combustibile espresso in ton o m3 e la relativa quota
percentuale di utilizzo della fonte primaria utilizzata;

i rendimenti percentuali per ogni combustibile.
L’autocertificazione che il produttore titolare d’impianti ibridi o impianti dual fuel
può essere tenuto a trasmettere verrà utilizzata dal GSE per effettuare controlli a
campione al fine di provare la veridicità e la coerenza delle comunicazioni trasmesse dal
medesimo produttore ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del Decreto.
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DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GSE DEL MIX ENERGETICO
COMPLEMENTARE
Il GSE determina il mix energetico complementare del produttore sulla base delle
informazioni comunicate dal medesimo (come descritto al paragrafo 7) e delle GO,
relative al medesimo anno di competenza, trasferite a soggetti terzi come risultante
dall’applicativo informatico. Le eventuali GO non ancora trasferite, al momento della
predetta comunicazione, rimangono nella disponibilità del produttore e non possono
essere conteggiate ai fini della determinazione del mix energetico complementare.
L’algoritmo di calcolo del mix energetico complementare del produttore è di
seguito descritto:
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 il mix iniziale del produttore comunicato dal medesimo e verificato dal GSE
(paragrafo 4), espresso in MWh, è decurtato, con riferimento alla quota di
energia elettrica immessa in rete da fonte rinnovabile, di una quantità
complessiva di energia immessa in rete, espressa in MWh, pari alle GO trasferite
a soggetti terzi così come risultante dal sistema di certificazione entro il 31 marzo
di ogni anno.
Di seguito le variabili e la metodologia di calcolo relativa alla determinazione del
mix energetico complementare:
Variabili
MIX _ iniziale fonte_ rinnovabile = mix iniziale del produttore, espresso in MWh, associato alla
fonte rinnovabile
MIX _ iniziale j = mix iniziale del produttore, espresso in MWh, associato alla j-esima
fonte di alimentazione
dove j = gas naturale, carbone, prodotti petroliferi, nucleare, altre fonti
GOtrasf = GO, espresse in MWh, che sono state trasferite dal produttore a soggetti terzi
Metodologia di calcolo
Il mix energetico complementare del produttore, espresso in MWh, per singola fonte
di alimentazione, è calcolato nel modo seguente:
MIX _ compl fonte_ rinnovabile  MIX _ iniziale fonte_ rinnovabile  GOtrasf
MIX _ compl j  MIX _ iniziale j
dove j = gas naturale, carbone, prodotti petroliferi, nucleare, altre fonti
Il mix energetico complementare totale del produttore, espresso in MWh è calcolato
nel modo seguente:
MIX _ compl _ totale  MIX _ compl fonte_ rinnovabile 
fonte
 MIX _ compl
j
j
dove j = gas naturale, carbone, prodotti petroliferi, nucleare, altre fonti
Il mix energetico complementare percentuale del produttore per singola fonte di
alimentazione è calcolato nel modo seguente:
MIX _ compl _ %i 
MIX _ compli
MIX _ compl _ totale
dove i = fonte rinnovabile, carbone, prodotti petroliferi, nucleare, altre fonti
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PUBBLICAZIONE
SUL
PORTALE
GSE
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ENERGETICO
COMPLEMENTARE DEL PRODUTTORE
Il GSE, ai sensi di quanto disposto dal Decreto, pubblica sul proprio sito
internetsulla base dei dati comunicati ed in proprio possesso relativamente all’anno “n”, il
mix energetico complementare di ogni produttore:
-
relativo all’anno di competenza “n-1” (dato di pre-consuntivo);
-
relativo all’anno di competenza”n-2” (dato di consuntivo), a seguito dell’eventuale
rettifica dei dati comunicati dal produttore.
Composizione del mix complementare del
produttore
Anno
Fonti primarie utilizzate
%
- Fonti rinnovabili
- Carbone
- Gas naturale
- Prodotti petroliferi
- Nucleare
- Altre fonti