Procedura per la determinazione del mix energetico
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Procedura per la determinazione del mix energetico
PROCEDURA TECNICA PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL MIX ENERGETICO COMPLEMENTARE DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DEL PRODUTTORE Pagina 1 di 10 PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL MIX ENERGETICO COMPLEMENTARE DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DEL PRODUTTORE (Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009) PROCEDURA TECNICA PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL MIX ENERGETICO COMPLEMENTARE DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DEL PRODUTTORE Pagina 2 di 10 INDICE 1 PREMESSA ................................................................................................................ 3 2 GLOSSARIO ............................................................................................................... 4 3 RIFERIMENTI NORMATIVI ........................................................................................ 5 4 MODALITÀ DI ACCESSO AL PORTALE INFORMATICO DEL GSE ........................ 5 5 COMUNICAZIONI DEI DATI ANAGRAFICI DEL PRODUTTORE.............................. 6 6 COMUNICAZIONE DEI DATI DI ANAGRAFICA DEGLI IMPIANTI NELLA TITOLARITÀ DEL PRODUTTORE ............................................................................. 6 7 DETERMINAZIONE DEL MIX ENERGETICO INIZIALE DEL PRODUTTORE .......... 7 7.1 RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL MIX ENERGETICO INIZIALE DEL PRODUTTORE .......... 8 8 DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GSE DEL MIX ENERGETICO COMPLEMENTARE ................................................................................................... 8 9 PUBBLICAZIONE SUL PORTALE GSE DEL MIX ENERGETICO COMPLEMENTARE DEL PRODUTTORE ............................................................... 10 PROCEDURA TECNICA PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL MIX ENERGETICO COMPLEMENTARE DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DEL PRODUTTORE 1 Pagina 3 di 10 PREMESSA La direttiva 2009/28/CE e la direttiva 2009/72/CE che abroga la direttiva 2003/54/CE, recepita nell’ ordinamento italiano con la legge 125/07, introducono norme comuni a tutela del cliente finale circa l’effettivo utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Secondo quanto disposto a livello comunitario, le imprese di vendita sono tenute a dare informazioni ai propri clienti finali in merito alla composizione del mix energetico per la produzione di energia elettrica fornita e al relativo impatto ambientale. In questo contesto comunitario si inserisce il Decreto Ministeriale (di seguito: Decreto) emanato in data 31 luglio 2009 dal Ministero dello sviluppo economico e pubblicato sulla G.U. del 25 agosto 2009 Serie Generale n. 196 recante: “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione” che definisce le modalità con cui le imprese esercenti attività di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire informazioni ai clienti finali. In attuazione di quanto disposto all’articolo 5, comma 5 del suddetto Decreto, viene di seguito descritta la procedura adottata dal Gestore dei Servizi Energetici (di seguito GSE) per la comunicazione del mix “complementare” dell’energia elettrica immessa in rete da parte del produttore. PROCEDURA TECNICA PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL MIX ENERGETICO COMPLEMENTARE DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DEL PRODUTTORE 2 Pagina 4 di 10 GLOSSARIO Produttore Persona fisica o giuridica che produce energia elettrica, indipendentemente dalla proprietà dell’impianto. GO Garanzia di Origine rilasciata in conformità all’articolo 15 delle Direttiva 2009/28/CE. Mix energetico iniziale del Energia elettrica derivante da fonti convenzionali e da fonti produttore rinnovabili annualmente immessa in rete dagli impianti nella disponibilità del produttore. Mix energetico complementare del produttore Mix energetico del produttore al netto delle GO trasferite a soggetti terzi, e di eventuale energia CIP 6/92, così come definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del Decreto. Mix energetico nazionale Energia elettrica derivante da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili, annualmente immessa in rete, come determinato dal GSE ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del Decreto. Mix energetico Mix energetico nazionale, ivi inclusa l’energia elettrica complementare nazionale importata, attribuita alle diverse fonti primarie, dedotte le GO trasferite dai produttori ai venditori nell’ambito del sistema GO. SSP Scambio sul posto così come definito ai sensi della delibera ARG/elt 74/08 e sue successive modifiche e integrazioni. DTF Disposizioni tecniche di funzionamento. PROCEDURA TECNICA PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL MIX ENERGETICO COMPLEMENTARE DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DEL PRODUTTORE 3 Pagina 5 di 10 RIFERIMENTI NORMATIVI I principali riferimenti normativi per l’applicazione della presente procedura tecnica sono i seguenti: Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE; Legge 3 agosto 2007, n. 125: "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”. Decreto Ministeriale del 31 luglio 2009: “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione”; Decreto Legislativo del 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” Decreto interministeriale del 6 luglio 2012: “Attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici” Decreto interministeriale del 5 luglio 2012: “Attuazione dell’art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia)” PROCEDURA TECNICA PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL MIX ENERGETICO COMPLEMENTARE DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DEL PRODUTTORE Pagina 6 di 10 4 MODALITÀ DI ACCESSO AL PORTALE INFORMATICO DEL GSE Il produttore deve previamente registrarsi, se non già fatto in precedenza, sul portale del GSE https://applicazioni.gse.it secondo le modalità definite nelle DTF pubblicate sul portale del GSE. Con le credenziali di accesso rilasciate in fase di registrazione, il produttore dovrà sottoscrivere l’applicativo MIX al fine di ottemperare agli obblighi del Decreto articolo 5, comma 5. 5 COMUNICAZIONI DEI DATI ANAGRAFICI DEL PRODUTTORE Il produttore abilitato all’applicativo “FUEL MIX” integra i propri dati anagrafici, comunicati al momento della registrazione sul portale del GSE, con le seguenti informazioni: codice identificativo fornito dal GME (codice SDC) se il produttore è un operatore del mercato elettrico; codice del contratto di dispacciamento in immissione se il produttore è titolare di un contratto di dispacciamento in immissione stipulato con Terna. 6 COMUNICAZIONE DEI DATI DI ANAGRAFICA DEGLI IMPIANTI NELLA TITOLARITÀ DEL PRODUTTORE Il produttore comunica su base annuale, entro il 31 marzo, per ogni impianto di produzione afferente ad Unità di produzione rilevanti e ad Unità di produzione non rilevanti i seguenti dati di anagrafica: Lista impianti di produzione Impianti di produzione afferenti Unità di produzione Rilevanti Codice CENSIMP Codice richiesta CENSIMP Codice RUP Impianti di produzione afferenti Unità di produzione Non Rilevanti Codice CENSIMP Codice richiesta CENSIMP Codice SAPR Per alcuni dati caratteristici dell’impianto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome impianto, tipologia impiantistica, livello di tensione ecc, saranno utilizzati le informazioni di anagrafica contenute su GAUDI’. PROCEDURA TECNICA PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL MIX ENERGETICO COMPLEMENTARE DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DEL PRODUTTORE Pagina 7 di 10 Non sono oggetto di comunicazione di dati gli impianti in SSP, gli impianti in convenzione Cip n. 6/92 e gli impianti fotovoltaici con potenza attiva nominale fino a 1.000 kW incentivati con il Quinto Conto Energia. Rientrano nelle comunicazioni gli impianti in regime di ritiro dedicato, incentivati con il sistema della tariffa fissa onnicomprensiva o che cedono energia elettrica al mercato libero. Con la medesima tempistica del 31 marzo di ogni anno, il produttore ha la possibilità di aggiornare, tramite l’applicativo informatico, i dati di anagrafica degli impianti riferiti all’anno di competenza. 7 DETERMINAZIONE DEL MIX ENERGETICO INIZIALE DEL PRODUTTORE Il produttore comunica al GSE su base annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza, la composizione del proprio mix energetico iniziale dell’energia elettrica immessa in rete distinta per le fonti di alimentazione indicate nel Decreto: fonti rinnovabili, gas naturale, carbone, prodotti petroliferi, nucleare, altre fonti. Con la stessa tempistica, il produttore ha la possibilità di aggiornare i dati del mix energetico iniziale riferiti all’anno precedente a quello di competenza. Il dato di energia comunicato su base annuale, espresso in MWh con arrotondamento alla terza cifra decimale, deve essere trasmesso con il seguente livello di dettaglio: a. totale energia elettrica annua immessa in rete dell’intero parco di produzione distinta per fonte di alimentazione; b. totale energia elettrica annua immessa in rete da ogni singola UP rilevante distinta per fonte di alimentazione; Le modalità con cui i dati dovranno essere comunicati, tramite l’inserimento delle informazioni direttamente sull’applicativo informatico o il caricamento di un file in formato xml, sono descritte nel manuale utente dell’applicativo “FUEL MIX”. Il contenuto informativo del file strutturato per l’upload sarà il seguente: Dati Energia Fonti Prodotti Anno Carbone Gas naturale rinnovabili petroliferi (aaaa) MWh MWh MWh MWh Nucleare Altri fonti MWh MWh Totale MWh Totale energia elettrica annua immessa in rete Tabella 1. Dettaglio dati totale energia immessa in rete su base annuale Dettaglio Energia Annua immessa in rete per Impianti di produzione afferenti Unità di produzione Rilevanti Codice CENSIMP Codice RUP Anno (aaaa) Fonti rinnovabili MWh Carbone MWh Gas naturale MWh Prodotti petroliferi MWh Nucleare MWh Tabella 2. Dettaglio dati energia immessa in rete su base annuale per singola UP rilevante Altri fonti MWh Totale MWh PROCEDURA TECNICA PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL MIX ENERGETICO COMPLEMENTARE DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DEL PRODUTTORE 7.1 Pagina 8 di 10 RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL MIX ENERGETICO INIZIALE DEL PRODUTTORE Il GSE si riserva la possibilità di richiedere, tramite upload di documenti, per talune tipologie di UP rilevanti – quali gli impianti ibridi e gli impianti dual fuel - informazioni aggiuntive utili per la verifica della composizione del mix energetico iniziale laddove non richieste dal GSE già per altre finalità. Per gli impianti ibridi, che producono energia elettrica utilizzando sia fonti rinnovabili che fonti non rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co - combustione, se: a. la produzione annua non imputabile alle fonti rinnovabili è inferiore al 5% della produzione totale, l’intera produzione rientra come energia da fonte rinnovabile; b. la produzione annua non imputabile alle fonti rinnovabili è superiore al 5% della produzione totale, il produttore è tenuto a trasmettere un’autocertificazione su base annua che specifichi la quota di energia elettrica attribuibile a fonti rinnovabili e la quota attribuibile a fonti non rinnovabili nonché i consumi di combustibili, i rendimenti dell’impianto, il potere calorifico superiore (PCS), il potere calorifico inferiore (PCI), e gli ulteriori elementi necessari alla determinazione della suddivisione pro-quota del mix di produzione. Per gli impianti ibridi o dual fuel, il produttore è tenuto a trasmettere al GSE, qualora esplicitamente richiesto da quest’ultimo, un’autocertificazione che riporti le seguenti informazioni: il consumo specifico medio netto annuo per ogni combustibile utilizzato espresso in Gcal/MWh, il PCI medio annuo per olio combustibile o carbone espresso il Gcal/ton; il PCS medio annuo per gas espresso il Gcal/m3; la quantità bruciate del combustibile espresso in ton o m3 e la relativa quota percentuale di utilizzo della fonte primaria utilizzata; i rendimenti percentuali per ogni combustibile. L’autocertificazione che il produttore titolare d’impianti ibridi o impianti dual fuel può essere tenuto a trasmettere verrà utilizzata dal GSE per effettuare controlli a campione al fine di provare la veridicità e la coerenza delle comunicazioni trasmesse dal medesimo produttore ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del Decreto. 8 DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GSE DEL MIX ENERGETICO COMPLEMENTARE Il GSE determina il mix energetico complementare del produttore sulla base delle informazioni comunicate dal medesimo (come descritto al paragrafo 7) e delle GO, relative al medesimo anno di competenza, trasferite a soggetti terzi come risultante dall’applicativo informatico. Le eventuali GO non ancora trasferite, al momento della predetta comunicazione, rimangono nella disponibilità del produttore e non possono essere conteggiate ai fini della determinazione del mix energetico complementare. L’algoritmo di calcolo del mix energetico complementare del produttore è di seguito descritto: PROCEDURA TECNICA PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL MIX ENERGETICO COMPLEMENTARE DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DEL PRODUTTORE Pagina 9 di 10 il mix iniziale del produttore comunicato dal medesimo e verificato dal GSE (paragrafo 4), espresso in MWh, è decurtato, con riferimento alla quota di energia elettrica immessa in rete da fonte rinnovabile, di una quantità complessiva di energia immessa in rete, espressa in MWh, pari alle GO trasferite a soggetti terzi così come risultante dal sistema di certificazione entro il 31 marzo di ogni anno. Di seguito le variabili e la metodologia di calcolo relativa alla determinazione del mix energetico complementare: Variabili MIX _ iniziale fonte_ rinnovabile = mix iniziale del produttore, espresso in MWh, associato alla fonte rinnovabile MIX _ iniziale j = mix iniziale del produttore, espresso in MWh, associato alla j-esima fonte di alimentazione dove j = gas naturale, carbone, prodotti petroliferi, nucleare, altre fonti GOtrasf = GO, espresse in MWh, che sono state trasferite dal produttore a soggetti terzi Metodologia di calcolo Il mix energetico complementare del produttore, espresso in MWh, per singola fonte di alimentazione, è calcolato nel modo seguente: MIX _ compl fonte_ rinnovabile MIX _ iniziale fonte_ rinnovabile GOtrasf MIX _ compl j MIX _ iniziale j dove j = gas naturale, carbone, prodotti petroliferi, nucleare, altre fonti Il mix energetico complementare totale del produttore, espresso in MWh è calcolato nel modo seguente: MIX _ compl _ totale MIX _ compl fonte_ rinnovabile fonte MIX _ compl j j dove j = gas naturale, carbone, prodotti petroliferi, nucleare, altre fonti Il mix energetico complementare percentuale del produttore per singola fonte di alimentazione è calcolato nel modo seguente: MIX _ compl _ %i MIX _ compli MIX _ compl _ totale dove i = fonte rinnovabile, carbone, prodotti petroliferi, nucleare, altre fonti PROCEDURA TECNICA PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL MIX ENERGETICO COMPLEMENTARE DELL’ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DEL PRODUTTORE 9 PUBBLICAZIONE SUL PORTALE GSE DEL MIX Pagina 10 di 10 ENERGETICO COMPLEMENTARE DEL PRODUTTORE Il GSE, ai sensi di quanto disposto dal Decreto, pubblica sul proprio sito internetsulla base dei dati comunicati ed in proprio possesso relativamente all’anno “n”, il mix energetico complementare di ogni produttore: - relativo all’anno di competenza “n-1” (dato di pre-consuntivo); - relativo all’anno di competenza”n-2” (dato di consuntivo), a seguito dell’eventuale rettifica dei dati comunicati dal produttore. Composizione del mix complementare del produttore Anno Fonti primarie utilizzate % - Fonti rinnovabili - Carbone - Gas naturale - Prodotti petroliferi - Nucleare - Altre fonti