Relazione proposta di revisione del vincolo

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Relazione proposta di revisione del vincolo
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Cagliari
COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI
PROPOSTA DI REVISIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
RDL N. 3267 DEL 30 DICEMBRE 1923
RELAZIONE GENERALE
L’Ufficiale Istruttore
Il responsabile del settore tecnico
V. Comm. Forestale dr. Giovanni Pani
Comm. capo Forestale dr. Giovanni Monaci
Il Direttore del Servizio
Dott. Giuseppe Delogu
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Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Cagliari
INDICE
1.
PREMESSA
3
2.
QUADRO NORMATIVO
5
3.
GENERALITA’ TERRITORIALI COMUNE DI PULA
8
3.1
Inquadramento geografico e amministrativo del Comune di Pula
8
3.2
Contesto paesaggistico. Descrizione generale
9
Inquadramento climatico
12
3.3
4
VINCOLI VIGENTI EX RDL N. 3267/1923
13
4.1
Art. 1 RDL n. 3267/1923. Vincolo idrogeologico
13
4.2
Art. 54 RDL n. 3267/1923. Piani di Coltura e Conservazione
15
4.3
Art. 130 RDL n. 3267/1923. Tutela tecnico-economica
16
5
MOTIVI DI REVISIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
17
5.1
AREA MONTANA
17
5.1.1
Proposta di revisione del vincolo idrogeologico
18
5.2
AREA MARINA
31
5.2.1
Breve storia degli interventi forestali del XX secolo
31
5.2.2
Cronistoria trasformazioni territoriali
33
5.2.3
Proposta di revisione del vincolo idrogeologico
39
5.2.4
Descrizione nuova area di vincolo (IX zona)
46
6
CONCLUSIONI
50
7
ELENCO DEGLI ALLEGATI
55
2
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1.
PREMESSA
I recenti episodi di dissesto idrogeologico che si stanno verificando in varie parti d’Italia, compresa la Sardegna, sempre con maggiore intensità e frequenza non fanno altro che confermare la necessità di tutelare
l’ambiente in generale secondo criteri di salvaguardia peculiari e funzionali alle caratteristiche fisiografiche
del territorio.
E’ ormai riconosciuta l’importanza dell’ambiente e la salvaguardia delle risorse che da esso derivano sia
per la conservazione degli ecosistemi e degli habitat, da cui deriva l’equilibrio generale della biosfera, e sia
per le conseguenze dirette che, in chiave più localizzata, possono influenzare nell’immediatezza la qualità
della vita umana.
I concreti segnali del cambiamento climatico, facilmente riscontrabile nella stringente attualità con eventi
meteorici particolarmente intensi o col ciclico ripetersi di stagioni anomale dal punto di vista climatico, suggeriscono una rinnovata attenzione verso la salvaguardia e la tutela nei confronti dell’ambiente in generale
e del territorio in particolare.
I recenti eventi legati alle conseguenze di alluvioni, frane e dissesti hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica quanto questi possono essere drammatici soprattutto in presenza di terreni che hanno perso la
stabilità a seguito di forme errate di utilizzo del territorio.
Il suolo, infatti, è il risultato di un equilibrio dinamico tra i processi di pedogenesi e i processi erosivi. La pedogenesi è l’insieme dei processi fisici, chimici e biologici che portano all’accumulo ed alla formazione del
suolo partendo dalla roccia madre. L’erosione, invece, è dovuta al distacco ed al trasporto dei materiali incoerenti ad opera degli agenti atmosferici; a questo naturale fenomeno di asportazione si aggiunge l’azione
antropica che accelera in modo esponenziale questo fenomeno.
Tale squilibrio porta alla degradazione dei suoli, all’instabilità dei versanti ed a processi di dissesto idrogeologico gravi e spesso irreversibili.
Il rapporto dinamico accumulo-erosione è influenzato dal fattore di copertura esercitato dalla vegetazione,
di conseguenza il ripristino ed il mantenimento della stessa risulta essenziale per contrastare i fenomeni
erosivi.
L’importanza della protezione del suolo, e degli elementi naturali che a tale difesa concorrono, era già stata
avvertita dal Legislatore, con la Legge n. 3917 del 20 giugno 1877, che stabilì il divieto di disboscamento
dei terreni al di sopra del limite stazionale del castagno, e confermata con il Regio Decreto Legge del 30
dicembre del 1923 n° 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni
montani” che, all’art. 1, recita: “Sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni di qualsiasi natura e desti-
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nazione che per effetto di forme contrastanti con le norme possono, con danno pubblico, subire denudazione, perdere stabilità, turbare il regime delle acque”.
L’oggetto del vincolo non sono infatti solo i terreni boscati, ma qualsiasi terreno che per effetto di forme di
utilizzazione non sostenibili, possono subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque.
La normativa interviene infatti principalmente nelle parti montane dei bacini, ove i segnali di dissesto spesso non sono evidenti, ma si affermano lentamente aumentando progressivamente il rischio di eventi disastrosi.
Oltre che sulle aree montane e sui terreni con soprassuolo vegetale naturale, la normativa vincolistica, riconoscendo il valore sistematorio dei rimboschimenti artificiali, interviene anche sulle aree soggette a sistemazioni idrauliche forestali con fondi pubblici . Queste aree sono sottoposte a vincolo idrogeologico e a
particolari restrizioni nelle forme d’utilizzo al fine della tutela dell’interesse pubblico generale a scapito dell’interesse privato riconoscendo forme di indennizzo per il mancato reddito nel periodo di occupazione per i
lavori sistematori.
In questi contesti il vincolo idrogeologico diviene un intervento a basso costo e a basso impatto, legato alla
regolamentazione dell’utilizzo dei terreni e dei boschi e all’introduzione di pratiche agricole sostenibili.
In parole povere ci si avvale di norme tecniche per la gestione sostenibile dei soprassuoli vegetali legate
comunque all’esercizio delle normali pratiche forestali e agricole.
E’ lapalissiano affermare che gli strumenti tecnici di conservazione delle aree boscate o delle aree nude
agricole forniti dalla norma, che ricordiamo risale a quasi un secolo fa, sono applicabili con efficacia solo
dove si sono mantenute le condizioni per cui è ancora possibile l’esercizio delle pratiche forestali e agricole
ovvero dove l’utilizzo forestale del suolo ha mantenuto l’assoluta prevalenza rispetto ad altre forme di utilizzo gestibili con modalità e forme altre e non con gli strumenti “agro-forestali”.
Sono diversi i casi dove sono prevalse forme di utilizzo del territorio in cui, nel corso dei decenni, la sensibilità sistematorio-conservativa delle pubbliche amministrazioni è stata sostituita da altre tipologie di interessi
anche più consoni alle esigenze socio-economiche della società, nelle quali però persistono norme vincolistiche ormai non più congrue rispetto alla buona gestione del territorio in termini ambientali e/o paesaggistici.
La normativa esistente, pur vetusta, si dimostra lungimirante ed elastica con l’espressa possibilità di revisione del vincolo idrogeologico, oggetto del presente lavoro, come necessario strumento strategico di tutela
degli interessi pubblici connessi alla salvaguardia territoriale.
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2.
QUADRO NORMATIVO
Con estrema sintesi è opportuno fare un accenno alle principali norme che definiscono il rapporto tra l’Amministrazione Forestale e il territorio tutelato dal punto di vista idrogeologico, sia o no coperto da boschi.
Sorvolando sulle norme antecedenti (che comunque sono state abrogate dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa) nel 1923 viene promulgato il R.D.L. n. 3267, “Riordinamento
e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, noto anche come legge Serpieri o
Legge Forestale.
E’ la norma che per eccellenza definisce e regolamenta il “vincolo idrogeologico” e ha rappresentato (e rappresenta ancora in Sardegna) per lunghissimo tempo il riferimento principale per la regolamentazione del
settore forestale in Italia. Tuttora essa mantiene ben saldi i principi ispiratori dell’uso delle risorse rurali naturali compatibilmente con la finalità della difesa del suolo e della regolamentazione del regime delle acque.
Le parti del Regio Decreto Legge n. 3267/1923 che intervengono per una gestione oculata e conservativa
della risorsa suolo sono:
Titolo I, Capo I, Sezione I
Vincolo per scopi idrogeologici
Titolo I, Capo I, Sezione II
Vincolo per altri scopi
Titolo II, Capo I,
Vincolo e obbligo di gestione dei terreni rimboschiti con fondi pubblici secondo quanto previsto dal c.d. Piano di Coltura e Conservazione
Titolo IV, Capo II
Obbligo di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali appartenenti ai
Comuni o ad altri enti in conformità di un piano economico approvato
Titolo VII
Provvedimento di efficacia transitoria
Il Regio Decreto rivolge particolare attenzione alla protezione, soprattutto dei territori montani, dal dissesto
idrogeologico, e si pone come principale strumento applicativo di prevenzione e difesa del suolo attraverso
un regime autorizzatorio per la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione dei
suoli saldi in suoli soggetti a periodica lavorazione. Regolamenta inoltre, mediante l’applicazione delle Pre-
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scrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF), la gestione dei boschi, dei pascoli e dei seminativi
ricadenti in aree vincolate.
La norma assegna agli “Ispettorati forestali”, in Sardegna attualmente Servizi Territoriali Ispettorati Ripartimentali, precisi compiti tecnici connessi alla valutazione sulle aree da sottoporre e/o esonerare dal vincolo
idrogeologico e sulle aree vincolate da sottoporre a “trasformazione o cambio di coltura” nonché la vigilanza in genere sulla base delle prescrizioni fornite dalla PMPF.
Le PMPF, dettate dall’art. 19 del R.D. 1126/1926 “Approvazione del regolamento per l’applicazione del
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di
boschi e terreni montani”, contengono le prescrizioni atte ad evitare danni all’assetto idrogeologico. In particolare stabiliscono le modalità di utilizzo dei boschi, le norme per l’esercizio dei pascoli, le modalità di soppressione dei cespugli aventi funzioni protettive, le modalità di dissodamento dei terreni nudi e le modalità
di lavorazione delle colture agrarie. Le vigenti PMPF, uniche per tutto il territorio sardo, sono state approvate con Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006.
Tale strumento costituisce il punto di riferimento necessario ed indispensabile per i territori vincolati ai sensi
del R.D.L. 3267/1923.
Dopo i primi anni di applicazione del R.D.L. 3267/1923, il legislatore intervenne con l’emanazione di una
norma transitoria (R.D.L. del 3 gennaio 1926 n. 23) con la quale si estesero a tutti i boschi radicati nei comuni in cui non è stato imposto il vincolo il divieto di trasformazione senza la prevista autorizzazione.
Tale disposizione normativa fu adottata per impedire che in attesa dell’applicazione del vincolo si potesse
procedere a disboscamenti irrazionali con conseguenti fenomeni di dissesto. Seppure nata con un carattere
di transitorietà risulta ancora vigente (sentenza del 01.04.2009 n. 00681/2009 del TAR Sardegna) in molti
comuni che per vari motivi non sono stati ancora presi in esame per l’applicazione dell’art. 1 del R.D.L. 3267/1923.
Successivamente la normativa in materia di vincolo idrogeologico si è evoluta sviluppando il concetto di
difesa del territorio coerentemente con le diverse sfaccettature e articolazioni che la gestione del territorio
richiede in tempi moderni. Rimane fermo comunque il concetto che la tutela territoriale passa attraverso la
gestione oculata e conservativa della copertura forestale dei suoli.
Tra le norme più significative citiamo:
R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, “Nuove norme per la bonifica integrale”, che impone, tra le altre cose, le norme di tutela previste dalla Legge Forestale per la manutenzione e il godimento delle opere di rimboschi-
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mento e dei terreni rimboschiti e rinsaldati;
L. 25 luglio 1952 n. 991, “Provvedimenti in favore dei territori montani”, che, sottopone a vincolo idrogeologico i terreni soggetti ai piani di bonifica montana. Questa legge ha consentito, in passato, di vincolare interi
comprensori montani come, p. es., il Gerrei;
L. 18 maggio 1989 n.183, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” che individua il bacino idrografico come entità territoriale di pianificazione e ripartisce in bacini l’intero territorio
statale, introducendo il concetto di rischio potenziale dipendente dall’uso che si fa del suolo e del soprassuolo nonché individuando lo strumento dell’imposizione del vincolo idrogeologico quale intervento a basso
costo e a basso impatto legati ad una gestione sostenibile del bosco;
D. Lgs 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale…” che definisce il
bosco come un’entità giuridica a se stante e non come strumento per il raggiungimento di finalità prefisse
dalla norma stessa, vietando la sua trasformazione salvo autorizzazioni di legge che tengano comunque
conto della compatibilità con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime
delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione
frangivento e di igiene ambientale locale;
D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che, tral’altro pone tra le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione da realizzare, … il riordino del vincolo idrogeologico… con funzioni interamente esercitate dalle regioni.”
L.R. del 25 novembre 2004 n. 8 “Piano Paesaggistico Regionale” in cui le norme d’attuazione prendono in
considerazione i territori vincolati idrogeologicamente, individuandoli come categoria a cui porre attenzione
e da gestire secondo quanto previsto dalla Legge Forestale.
In tale contesto ambientale e normativo il Servizio Ispettorato scrivente ha ritenuto il territorio del comune di
Pula, in quanto interessato negli ultimo decenni da importanti modificazioni d’uso del territorio, meritevole
di un processo generale di revisione del vincolo idrogeologico.
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3.
GENERALITÀ TERRITORIALI COMUNE DI PULA
3.1
Inquadramento geografico e amministrativo del Comune di Pula
Il Comune di Pula è situato nella parte sud-occidentale della Sardegna e dal punto di vista cartografico è
compreso nei seguenti Fogli I.G.M. in scala 1:25.000:
Fg. 565, sez. II – Villa San Pietro
Fg. 566, sez. III – Pula
Fg. 573, sez. I – Domus de Maria
Fig. 1 Limiti amministrativi del comune di Pula su cartografia IGM
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Amministrativamente appartiene alla Provincia di Cagliari mentre geograficamente è inserito nella regione
del Sulcis.
Confina a nord-est con il Comune di Sarroch e Villa San Pietro, a nord-ovest con il Comune di Santadi e a
ovest il Comune di Domus de Maria. Si affaccia a sud-est nel Golfo di Cagliari.
E’ collegato col resto dell’isola esclusivamente dalla Strada Statale n. 195 che ne attraversa il territorio e il
centro abitato secondo la direttrice nord-est/sud-ovest.
Il territorio comunale di Pula ha un’estensione di 13987 ettari. Circa l’65 % dell’intero territorio comunale è
coperto da una vegetazione forestale, gran parte del quale gestito dall’Ente Foreste della Sardegna. La
rilevante attività agricola è praticata principalmente sulla piana alluvionale formata principalmente dal Rio di
Pula, Rio Su Tintiori - Riu S’Orecanu, Rio Palaceris - Santa Margherita e da altri rii minori.
Dal punto di vista insediativo è presente un centro abitato principale e un agglomerato turistico-residenziale
costiero. La popolazione residente è di 7340 unità (www.sardegnastatistiche.it)
3.2
Contesto paesaggistico. Descrizione generale
Il territorio comunale di Pula è definito dal sistema delle piane costiere che si raccordano verso l’entroterra
alla fascia pedemontana detritico-alluvionale, legata morfologicamente e geneticamente alla evoluzione dei
corridoi fluviali che solcano i rilievi meridionali del Massiccio del Sulcis. Le incisioni vallive caratterizzano il
vasto entroterra montano fino a interessare la fascia litorale con ampi conoidi alluvionali.
Infatti la morfologia del territorio è caratterizzata dalla presenza di importanti elementi idrografici provenienti
dal sistema montano costituito da cime intorno ai mille metri di quota, le cui vette ricadono comunque appena fuori dal territorio comunale (Monte Maxia, Tuppa Granella, Punta Sebera ). Essi scorrono verso valle
determinando la formazione e la caratterizzazione del territorio con la morfogenesi e l’evoluzione sia dei
conoidi nel settore pedemontano, sia dei sistemi sabbiosi che definiscono il settore litoraneo. Il territorio di
Pula presenta una morfologia che si può distinguere in due aree ben definite: una zona collinare e montana, con rilievi che sfiorano i mille metri d’altezza, e una zona pianeggiante di natura alluvionale. L’ambito
costiero è costituito da spiagge sabbiose, inframmezzate da piccoli promontori rocciosi di origine vulcanica,
a costituire una linea di costa essenzialmente morbida e bassa, a parte le modeste altezze dell’ordine di
poche decine di metri riscontrabili nel Capo di Pula. Tra la zona costiera e l’entroterra montuoso si trova la
piana alluvionale costituita prevalentemente dai detriti trasportati a valle dal Rio di Pula, Rio Su Tintiori - Riu
S’Orecanu, Rio Palaceris - Santa Margherita, Canali sa Scifedda – Su Genovesu, Rio Su Mesau, Canali
Gironi, Riu Pedrosu, Canali su Passiali, Rio su Baracconi.
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Fig. 2
Sistema idrografico del territorio comunale
di Pula
Fig. 3
Distribuzione
dei pedotipi
presenti nel
territorio di
Pula (Carta
dei suoli della
Sardegna)
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L’intero territorio comunale presenta una matrice caratterizzata da forme geologiche del Paleozoico con
prevalenza di superfici formati da rocce granitiche di natura intrusiva intervallate da superfici scistose di
natura metamorfica. Tali matrici hanno determinato la formazione di suoli a tessitura prevalentemente sabbiosa e ricchi di scheletro con buona capacità drenante.
Le pendenze dei versanti si attestano tra il 45% e il 25% con prevalenza di valori medi intorno al 40%.
La zona collinare e montana presenta un’estesa copertura boscata caratterizzata dalla forme tipiche degli
orizzonti mediterranei costituiti dalle macchie litoranee, dalle foreste miste di sclerofille sempreverdi per
arrivare alle foreste mesofile del leccio nelle aree montane più fresche e umide. Tali sistemi forestali svolgono, ove ben sviluppati, un’efficace funzione di protezione del suolo.
Le forme di utilizzo del bosco, gestito per circa l’80% della superficie dall’Ente Foreste della Sardegna, tendenti ad una gestione di stampo ambientalistico-naturalistico accentuano le capacità protettive della copertura vegetale sul suolo, evitando fenomeni erosivi generalizzati sull’intera area montana.
Le aree pianeggianti completamente antropizzate presentano condizioni pedo-morfologiche molto favorevoli che hanno determinato, unitamente alla disponibilità della risorsa idrica, lo sviluppo dell’attività agricola.
Negli ultimi decenni alcuni tratti di fascia litoranea hanno visto la nascita e lo sviluppo di strutture alberghiere, residence e condomini legati all’utilizzo turistico della fascia litoranea.
Fig. 4
Carta della vegetazione del
territorio comunale di Pula
(CFVA – STIR CA)
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3.3
Inquadramento climatico
La situazione climatica del territorio di Pula coincide col clima mediterraneo tipico delle aree costiere della
Sardegna, caratterizzato da estati calde e siccitose con inverni freschi e miti.
L’analisi dei dati provenienti da tre stazioni termopluviometriche del territorio pulese, situate a quote diverse
slm*, conferma la tipica situazione climatica mediterranea con un periodo invernale fresco (ottobre – maggio) e un periodo estivo caldo. Le precipitazioni si concentrano nella stagione fredda con picchi nel periodo
autunnale (novembre-dicembre).
La comparazione dei dati tra le stazioni ci da un quadro della diversità di precipitazioni tra la fascia costiera
e la fascia montana, con un
Com une di Pula
Periodo 1982 - 2005
Medie pluviom etriche m ensili
bilancio idrico assolutamente favorevole all’area monta-
circa 530 mm di precipitazioIs Cannoneris
DIC
NOV
OTT
SET
AGO
LUG
GIU
MAG
APR
MAR
FEB
Pula
Com une di Pula
Periodo 1988 - 2002
Tem perature m edie diurne m ensili
Dati: Servizio Idrografico
Regione Autonoma della Sardegna
30,0
25,0
20,0
Is Cannoneris
15,0
Piscinamanna
10,0
Pula
*Pula m. 10
*Piscinamanna m 255
*Is Cannoneris m. 716
5,0
ic
D
en
Fe
b
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ar
Ap
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Lu
g
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t
O
tt
N
ov
0,0
G
Temperature medie diurne C°
ne media annua.
Piscinamanna
GEN
Precipitazioni (mm)
na con una differenza di
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
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4.
VINCOLI VIGENTI EX RDL N. 3267/1923
4.1
Art. 1 RDL n. 3267/1923. Vincolo idrogeologico
Sul territorio del Comune di Pula sussiste il vincolo idrogeologico istituito ai sensi del R.D.L. 3267/1923 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani – che si pone come obiettivo la difesa del suolo al fine di evitare frane, erosione, alluvioni. La vigilanza sulle aree soggette al vincolo idrogeologico è competenza del Corpo Forestale e di V.A. che provvede direttamente alla tutela tecnica dei boschi e alla valutazione dei comportamenti non conformi alle norme tecniche vigenti, anche con
l’irrorazione di sanzioni amministrative, e fornisce agli organi preposti alla concessione delle autorizzazioni,
il parere tecnico circa le “trasformazioni” o “cambi di coltura” da effettuarsi nelle aree soggette al vincolo.
All’attualità il comune di Pula presenta circa il 68% (circa 9470 ha) della superficie comunale soggetta a
vincolo derivante dall’applicazione dell’art. 1 del R.D.L. 3267/1923 imposto dalla Sezione agricola forestale
del Consiglio provinciale dell’Economia corporativa di Cagliari che, nella seduta del 23 giugno 1934, approvò gli atti di vincolo compilati dal Comando di Cagliari della Milizia Nazionale Forestale.
Tali atti sottopongono a vincolo parte del territorio comunale di Pula, che all’epoca comprendeva anche il
territorio di Villa San Pietro, suddividendolo nei seguenti sottobacini o zone di vincolo.
Le superfici totali indicate si riferiscono agli atti di vincolo del 1934.
Zona I
Sottobacino Rio Monte Nieddu
Attualmente tutta in agro di Villa San Pietro
Zona II
Superficie totale
771 ha
Sottobacino Rio Montilongu
Attualmente è presente in agro di Pula solo una piccola parte
Superficie totale 242 ha
Zona III
Superficie in comune di Pula
27 ha
Sottobacino Rio Mannu
Attualmente divisa in due parti tra il comune di Pula e di Villa San Pietro. Presenta al suo interno due zone
di esclusione ai sensi dell’art. 12 del R.D.L. 3267/1923: zona I (19 ha) e zona II (18 ha)
Superficie totale 6020 ha
Zona IV
Superficie in comune di Pula
4274 ha
Sottobacino Rio Perda Petunta - parte alta
Attualmente è presente in agro di Pula solo una parte
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Superficie totale 187 ha
Zona V
Superficie in comune di Pula
Sottobacino Rio Noleddu
Tutta in agro di Pula
Zona VI
Superficie totale 1316 ha
Bacino Rio Molas - parte alta
Tutta in agro di Pula
Zona VII
Superficie totale 2462 ha
Bacini Rii Baracconi, Perdosu, Campana, Gironi, Su Genovesu, Conca Moio parte
Tutta in agro di Pula
Zona VIII
124 ha
alta
Superficie totale 1010 ha
Bacini Rii Baracconi, Perdosu, Campana - parte bassa
Tutta in agro di Pula. Presenta al suo interno una zona di esclusione ai sensi dell’art. 12 del R.D.L. 3267/1923: zona III (14
ha) che la divide in
due parti.
Su-
perficie totale
267 ha
Fig. 5
Cartografia zone di
vincolo idrogeologico comune di Pula
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Art. 54 RDL n. 3267/1923. Piani di coltura e conservazione
Tutta la VIII zona di vincolo è sottoposta a Piano di Coltura e Conservazione a seguito degli interventi di
rimboschimento finanziati con fondi della Bonifica Integrale per opere avviate nella seconda metà degli anni
’20 del secolo scorso. Inoltre i terreni soggetti alla Bonifica integrale si estendono, oltre l’VIII zona di vincolo, a interessare una fascia litoranea, con una larghezza variabile tra i 100 metri e i 250 metri dalla linea di
costa, che dalla località “Nuraxeddu” si estende, senza soluzione di continuità sino a P.ta D’Agamu, per
circa 5600 metri.
Fig. 6 -Aree soggette a Piano Coltura e Conservazione nel comune di Pula
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4.3
Art. 130 RDL n. 3267/1923. Tutela tecnico-economica
Buona parte della dell’area montana, in quanto demanio regionale è attualmente gestita dall’Ente Foreste
della Sardegna. Tale superficie è soggetta alla tutela tecnico-economica del Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale, ai sensi dell’art. 130 e seguenti del RDL n. 3267/1923, poiché patrimonio silvo-pastorale dei
Comuni ed altri enti privo di piano economico di gestione.
Fig. 7
Cartografia zone di
tutela tecnicoeconomica da parte del CFVA (in
verde)
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5.
MOTIVI DI REVISIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
Partendo dalla situazione vincolistica attuale possiamo evidenziare che il comune di Pula presenta due macroaree soggette a vincolo idrogeologico:
la prima è costituita dalla II (parte), III (parte), IV (parte), V, VI e VII zona di vincolo e si presenta come un
corpo unico che insiste sulla regione collinare e montana del territorio pulese;
la seconda, costituita dalla VIII zona di vincolo, insiste su un’area pianeggiante, limitrofa alla costa sabbiosa.
Per esigenze metodologiche nonché per le diverse motivazioni che determinano la presente proposta di
revisione del vincolo, nel proseguo della presente relazione, è opportuno distinguere le due macroaree, che
per semplicità d’esposizione possiamo chiamare Area Montana e Area Marina, considerando singolarmente le diverse zone di vincolo.
5.1
AREA MONTANA
Appare immediatamente evidente il senso dell’applicazione, e del mantenimento, del vincolo idrogeologico
sulla prima macroarea costituita da aree acclivi coperte da vegetazione forestale e per questo gestibili tecnicamente con strumenti normativi che leggi e regolamenti pongono a disposizione delle Amministrazioni
pubbliche preposte alla gestione di territori che, come recita l’art. 1 del RDL n. 3267/1923, “…, per effetto di
forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire
denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque” . Diciamo subito le norme “di cui agli art. 7,
8 e 9” altro non sono che regole tecniche di utilizzazione di boschi e di gestione del pascolo sui medesimi
boschi.
Occorre ricordare infatti che il vincolo idrogeologico non è un vincolo “impeditivo” ma è finalizzato alla tutela
di un interesse pubblico (la difesa del suolo), mediante una regolamentazione delle attività umane, volta
alla regimazione delle acque al fine di ridurre l’erosione, le frane e le alluvioni.
Questa regolamentazione si traduce di fatto nell’osservanza da parte dell’utenza di alcune prescrizioni di
carattere generale (P.M.P.F.), relative principalmente al taglio dei boschi e alla regolamentazione di altre
attività connesse (per es. carbonizzazione, raccolta dei semi forestali, pascolo, etc.)
Per interventi di trasformazioni dei boschi in altre qualità di coltura e per le trasformazioni dei suoli saldi in
suoli soggetti a periodica lavorazione, è previsto, compatibilmente alla normativa paesaggistica vigente, il
rilascio di una autorizzazione con prescrizioni al fine di garantire la corretta conservazione del suolo, la stabilità dei versanti e la regimazione delle acque.
Riguardo i terreni coltivati il vincolo idrogeologico permette che vengano mantenuti nella loro attuale desti-
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nazione purché lavorati secondo le norme contenute nelle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.
È indubbio che il territorio nel suo complesso presenta una serie di fattori critici che giustificano la presenza
e il mantenimento del vincolo idrogeologico derivante dall’applicazione dell’art 1 del R.D.L. 3267/1923 soprattutto finalizzato al mantenimento della copertura forestale quale elemento fondamentale per la protezione del suolo al fine di garantire, particolarmente nelle aree con pendenze accentuate o nelle aree caratterizzate da materiale incoerente, una protezione contro l’azione battente delle piogge e una naturale azione
regimante delle acque superficiali influendo positivamente sui tempi di corrivazione.
L’assioma che recita che la pianura si protegge in montagna sintetizza i concetti descritti.
L’analisi tecnica effettuata, derivata da anni di valutazioni e interventi tecnico-amministrativi sul territorio da
parte del Servizio scrivente, ha evidenziato l’assoluta congruenza della presenza del vincolo idrogeologico
sulle aree montane e collinari. Le motivazioni che spinsero i tecnici forestali a imporre il vincolo in tali aree
permangono e vengono rafforzate dalle moderne teorie circa la salvaguardia territoriale in senso lato.
Dagli anni ’30 del secolo scorso ad oggi non ci sono state modifiche alle forme di utilizzo del territorio che
ha mantenuto sostanzialmente una gestione caratterizzata da aspetti selvicolturali e pastorali. Non sussistono pertanto motivazioni di alcuna natura che determinino la regressione delle aree vincolate o tanto meno la loro soppressione; viceversa è necessario valutare con attenzione l’integrazione delle attuali zone di
vincolo con territori adiacenti, in cui il bosco ha aumentato le sue capacità regimanti, e su cui insistono rischi di trasformazioni che potrebbero determinare pericoli di dissesto, individuando nuove aree boscate
immediatamente a monte di aree soggette a sviluppo edilizio o soggette a colture agrarie.
Il servizio Ispettorato territoriale di Cagliari del CFVA propone la seguente ipotesi d’integrazione del vincolo
idrogeologico del comune di Pula con le seguenti valutazioni relative alle sole zone di cui si ritiene opportuno l’ampliamento territoriale, tralasciando la descrizione delle aree in cui non si sono riscontrati motivi di
revisione rispetto alle valutazioni che hanno determinato l’imposizione del vincolo nel 1934.
Tali valutazioni sono state effettuate ai sensi degli Indirizzi metodologici per la revisione del vincolo idrogeologico (Determinazione DG del CFVA n. 55998/910 del 31/07/2007) utilizzando, in particolar modo, il metodo parametrico CORINE EROSION RISK che suddivide il territorio su tre classi di rischio d’erosione potenziale (1°, 2° e 3° in ordine crescente di pericolosità) individuate sovrapponendo informazioni territoriali tematiche relative all’uso del suolo e a caratteristiche pedologiche, morfologiche e pluviometriche.
5.1.1
Zona II
Proposta di revisione del vincolo idrogeologico
Sottobacino Rio Montilongu
Come già accennato permane nel comune di Pula una piccola parte di circa 27 ha.
18
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Si ritiene opportuno mantenere immutati i confini della II° Zona.
Zona III
Sottobacino Rio Mannu
Anche la III° zona risulta attualmente divisa in due parti tra il comune di Pula e di Villa San Pietro. Presenta
al suo interno due zone di esclusione ai
sensi dell’art. 12 del R.D.L. 3267/1923:
zona I (19 ha) e zona II (18 ha)
La superficie ricadente nell’agro del comune di Pula risulta di 4274 ha.
Si ritiene opportuno mantenere immutati i
confini della III° Zona mentre si ritiene
superfluo mantenere le due zone di esclusione le quali risultano obsolete in quanto
è venuta meno la necessità di esenzione
che
era
connessa
ad
attività
agro-
pastorali non più in atto.
Proposta di revisione
Si propone di estendere il vincolo già presente sulla III° zona di vincolo anche alle
aree sottoposte nel 1934 ad esclusione ai
sensi dell’articolo 13 del RDL n. 3267/1923. Tali aree presentano una superficie complessiva di circa 37 ha.
La morfologia territoriale e la tipologia di
soprassuolo risulta assolutamente identica a quella delle aree circostanti già soggette a vincolo idrogeologico
19
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Zona IV
Sottobacino Rio Perda Petunta - parte alta
Attualmente è presente in agro di Pula solo una parte avente una superficie di 124 ha.
L’area è costituita dalla parte alta del bacino del Rio “Perda Petunta” che nella parte bassa, al di fuori della
zona di vincolo, prende il nome di “Rio Baustella”. Il versante idrografico destro del bacino raccoglie le acque provenienti dai due sottobacini denominati “Rio Granucciu” e “Rio su Pettuso” aventi carattere torrentizio con periodi di magra durante la
stagione calda.
Tutta l’attuale zona di vincolo risulta boscata con una copertura costituita, secondo la Carta della
vegetazione elaborata dal Servizio
scrivente, da leccete cedue nella
parte nord occidentale e da rimboschimenti a conifere nella parte
sud orientale con la presenza di
aree intermedie caratterizzate da
alta macchia mediterranea a prevalenza di corbezzolo e erica.
L’area interessata dal rimboschimento con essenze resinose deborda in direzione Sud-Est oltre i
confini dell’attuale zona di vincolo
interessando un’ulteriore area, di
circa 06.70 ha, che risulta ben
delimitata da un’evidente fascia
parafuoco realizzata a protezione
del rimboschimento.
Le pendenze medie si aggirano
intorno al 30 – 35%. Il dislivello tra
la quota più elevata e quella più
bassa è di metri 460 circa. La geo20
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logia predominante è caratterizzata da rocce granitiche di natura intrusiva intervallate da superfici scistose
di natura metamorfica che generano suoli xerici con scarsa profondità ed eccesso di scheletro che si manifestano con rocciosità e pietrosità elevate.
L’analisi del territorio effettuata tramite il metodo CORINE, assegna quasi all’intera zona la classe di rischio
potenziale “3”; solo nelle aree meno acclivi la classe di rischio scende a “2”.
Tutta l’area è attualmente in possesso dell’Ente Foreste della Sardegna che la governa secondo criteri di
gestione naturalistici e paesaggistici ovvero in un’ottica di conservazione della risorsa bosco finalizzata anche alla salvaguardia idrogeologica del territorio.
Proposta di revisione
Con la presente relazione si propone di ampliare la IV zona di vincolo del Comune di Pula sino a inserire
tutta l’area rimboschita a Sud-Est, per una superficie di circa 6.70 ha, delimitata dalla fascia parafuoco.
L’area in questione è coincidente con parte del versante idrografico destro del “Rio su Pettuso”. La pendenza media si aggira intorno al 23%. Il soprassuolo forestale è costituito da un rimboschimento a Pinus spp. I
suoli derivano dalla degradazione dei metamorfiti del Paleozoico con formazione di substrati pietrosi, ricchi
di scheletro, poco profondi e a rischio erosione elevato.
Il metodo CORINE considera l’intera area di cui si propone l’imposizione del vincolo inserita nella classe di
rischio potenziale “3” .
Da un punto di vista paesaggistico tutta la zona di cui si propone l’estensione del vincolo è considerata come “Area agroforestale” ai sensi dell’art. 28 delle NTA del vigente PPR.
La proposta di ampliamento porterebbe l’estensione della IV° zona a 131 ha circa.
Zona V
Sottobacino Rio Noleddu
La V° zona di vincolo insiste completamente nel territorio comunale di Pula. L’attuale superficie totale dell’area è di 1316 ha.
Il nome dato alla V° zona nella relazione costituente gli atti di vincolo non trova riscontro nella toponomastica attuale dei rii presenti nel territorio. Probabilmente il nome deriva da una storpiatura del toponimo “Rio
Forreddu”. In ogni caso l’asta fluviale principale è costituita dal “Rio S’ Acqua Vitania” che, insieme al “Rio
Domo de is Abis” (di cui il “Rio Forreddu” è affluente) confluisce nel “Rio Tintiori”. Tutti corsi d’acqua pre-
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sentano carattere torrentizio con periodi di magra durante la stagione calda
Tutta l’attuale zona di vincolo risulta boscata con una copertura mista costituita, su grandi superfici, da leccete – nelle aree più fresche e con suolo più profondo – e macchia mediterranea nelle aree più secche e
povere di suolo. Nel corso degli anni la copertura vegetale è stata integrata con rimboschimenti a conifere,
nella parte collinare della zona di vincolo, in cui sono in atto i normali processi dinamici con la naturale affermazione di latifoglie mediterranee al posto delle specie resinose.
Nella parte più a Est della V° zona, a parte un’area ricolonizzata con resinose situata nella destra idrografica del “Rio Domo de is Abis”, la macchia mediterranea presenta un habitus ancora più xeromorfo tant’è che
la gariga si afferma nelle zone più vicine alla piana che, nei decenni passati, sono state interessate da incendi.
La morfologia si presenta abbastanza accidentata soprattutto nella porzione più elevata della V° zona dove
l’azione erosiva delle acque ha scavato numerosi e notevoli impluvi che, dalla linea di cresta che delimita il
bacino a Nord-Ovest, convogliano le acque meteoriche verso la piana. Le pendenze medie si aggirano intorno al 35% con un dislivello tra le quote massima e minima di metri 800 circa. La geologia predominante
è caratterizzata
da
rocce granitiche di natura intrusiva intervallate da superfici
sci-
stose
di
natura metamorfica
che
gene-
rano
suoli
xerici
di
scarsa profondità, con
eccesso di
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scheletro che si manifesta con rocciosità e pietrosità elevate.
L’analisi del territorio effettuata tramite il metodo CORINE, assegna quasi interamente all’intera zona la
classe di rischio potenziale “2” che raggiunge la classe “3” nelle aree più acclivi.
Circa il 60% della V° zona è attualmente in possesso dell’Ente Foreste della Sardegna .
Le aree private presenti nella regione più fresca e alta presentano coperture a lecceta negli impluvi con
suoli più profondi e a macchia nelle aree con suoli più poveri. Viceversa le aree più a valle, sia per motivi
climatici che per il passaggio del fuoco, esprimono indici di copertura della vegetazione inferiori e con fasi
dinamiche regressive tendenti a una minore complessità arborea ed arbustiva. Solo negli ultimi anni i processi evolutivi si stanno invertendo verso serie dinamiche progressivamente più evolute.
Proposta di revisione
Con la presente relazione si propone di ampliare la V° zona di vincolo del Comune di Pula sino a inserire
tutta l’area con copertura a macchia mediterranea e gariga, per una superficie aggiuntiva di circa 129.5 ha,
in cui i processi evolutivi si stanno indirizzando verso il raggiungimento di serie vegetazionali più evolute.
La superficie totale raggiungerebbe i 1445.5 ha.
Le aree in questione sono rappresentate dai versanti Nord orientali del Monte “Bagadiu” e del “Conca del
Mancallu” (o “Concas de Sangallo” come riportato in carta IGM). Le pendenze medie si aggirano intorno al
38%. La vegetazione è costituita da macchia mediterranea termoxerofila con presenza di sporadiche piante
di sughera. I suoli coincidono con quelli descritti per l’intera V° zona di vincolo.
Il metodo CORINE considera le aree più acclivi, coincidenti coi versanti collinari, nella classe di rischio “2”
mentre le aree marginali pianeggianti sono inserite nelle aree contraddistinte dalla classe “1”.
Da un punto di vista paesaggistico tutta la zona di cui si propone l’estensione del vincolo è considerata come “Area naturale e subnaturale” ai sensi dell’art. 22 delle NTA del vigente PPR.
Tali superfici, costituite da terreni privati, si trovano immediatamente a Ovest della lottizzazione “Is Molas
Golf Resort” e terminano con la fascia parafuoco che separa le aree coperte da vegetazione dalle aree edificate o in fase di edificazione.
Appare evidente che la tutela tramite l’imposizione del vincolo idrogeologico di aree soggette ad erosione in
assenza di coperture forestali affermate non possa non apportare beneficio sulle sottostanti aree edificate e
ridurre rischi alluvionali in realtà economicamente rilevanti come quelle presenti nel territorio in questione.
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Zona VI
Bacino Rio Molas - parte alta
La VI° zona di vincolo insiste completamente nel territorio comunale di Pula. L’attuale superficie totale dell’area è di 2462 ha.
L’asta fluviale principale è costituita dal “Rio Palaceris” che, una volta giunto nella piana alluvionale prende
il nome di “Rio Santa Margherita”. Tutti corsi d’acqua presentano carattere torrentizio con periodi di magra
durante la stagione calda
Tutta l’attuale zona di vincolo risulta boscata con una copertura mista costituita da leccete mesofile – nelle
aree più fresche e con suolo più profondo – e macchia mediterranea nelle aree più calde e povere di suolo
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dove il leccio si integra col corbezzolo, la fillirea e l’erica. Si evidenzia una vegetazione con copertura più
rada nelle aree con rocciosità affiorante. Nel corso degli anni la copertura vegetale è stata integrata con
rimboschimenti a Pinus spp. nel versante idrografico sinistro del “Rio Is Sannas”, in cui sono in atto i normali processi dinamici con la naturale affermazione di latifoglie mediterranee al posto delle specie resinose.
La morfologia si presenta abbastanza accidentata e le pendenze medie si aggirano intorno al 30% con un
dislivello tra le quote massima e minima di metri 650 circa. La geologia predominante è caratterizzata da
rocce granitiche di natura intrusiva che generano suoli xerici di scarsa profondità, con eccesso di scheletro
che si manifesta con rocciosità e pietrosità elevate.
L’analisi del territorio effettuata tramite il metodo CORINE disegna un mosaico di zone in cui si alternano la
classe di rischio “2” e la classe di rischio “3”.
Circa il 100% della VI° zona è di proprietà pubblica. Circa il 90% del territorio è demanio regionale attualmente in gestione all’Ente Foreste della Sardegna. Il restante territorio ospita gli edifici e le aree del Parco
Tecnologico “POLARIS”
Da un punto di vista paesaggistico tutta l’attuale VI° zona di vincolo è considerata come “Area naturale e
subnaturale” ai sensi dell’art. 22 delle NTA del vigente PPR.
Proposta di revisione
La VI° zona di vincolo non necessità di integrazioni territoriali se non un a minima rettifica dei confini nella
parte compresa tra la strada, che dalla SS 195 conduce a Piscinamanna, e la lottizzazione “Is Molas Golf
Resort” al fine di allineare i confini del vincolo ad un evidente elemento fisiografico quale l’esistente fascia
parafuoco. La superficie da inserire all’interno dei confini vincolati risulta avere un’estensione di circa 02.00
ha.
La superficie totale della proposta zona di vincolo raggiunge pertanto i 2464 ha.
Zona VII
Bacini Rii Baracconi, Perdosu, Campana, Gironi, Su Genovesu, Conca Moio - parte
alta
La VII° zona di vincolo insiste completamente nel territorio comunale di Pula. L’attuale superficie totale dell’area è di 1010 ha.
Tale zona non è costituita da un unico bacino idrografico ma presenta una serie di piccoli bacini paralleli,
che si sviluppano con un‘asse Nord-Ovest/Sud-Est, i quali, dipartendosi da una linea di cresta che presenta
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uno sviluppo parallelo alla linea di costa, convogliano le acque meteoriche verso la piana alluvionale di
Santa Margherita di Pula. Le ridotte dimensione dei bacini accentuano il carattere torrentizio dei corsi d’acqua che presentano notevoli periodi di magra durante la stagione calda.
Con andamento da Sud-Ovest a Nord-Est si susseguono i rii “Baracconi”, “Su Passiali”, “Rio Perdosu”,
“Canali Gironi”, “Canali su Genovesu” e “Canali sa Scifedda”, “Is Molas” e “Canali Conca Moio” entrambi
affluenti del Rio Santa Margherita.
Tutta l’attuale zona di vincolo, che presenta un’esposizione predominante a Sud-Est, risente di elementi
climatici che determinano caratteri prevalentemente xeromorfici della vegetazione. La macchia mediterranea termoxerofila rappresenta lo stadio dinamico attualmente più evoluto. Nelle aree con rocciosità affiorante si riscontra una vegetazione con copertura più rada.
La parte a Nord-Est della VII°
zona, in particolare i bacini dei
rii “Is Molas” e “Canali Conca
Moio” è stata ricolonizzata
tramite rimboschimenti a Pinus spp., in cui sono in atto i
processi dinamici vegetali con
la naturale affermazione di
latifoglie mediterranee al posto
delle specie resinose.
La morfologia si presenta abbastanza
accidentata
e
le
pendenze medie si aggirano
intorno al 40% con un dislivello tra le quote massima e minima di metri 500 circa. La geologia predominante è caratterizzata da rocce granitiche di
natura intrusiva che generano
suoli xerici di scarsa profondi-
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tà, con eccesso di scheletro che si manifesta con rocciosità e pietrosità elevate.
L’analisi del territorio effettuata tramite il metodo CORINE disegna un mosaico di zone in cui prevale la
classe di rischio “2” con aree periferiche, costituite da aree cacuminali e impluvi, in classe di rischio “3”..
Circa il 90% della VII° zona è di proprietà pubblica: l’Ente Foreste della Sardegna la governa secondo criteri di gestione naturalistici e paesaggistici.
Da un punto di vista paesaggistico tutta l’attuale VII° zona di vincolo è considerata come “Area naturale e
subnaturale” ai sensi dell’art. 22 delle NTA del vigente PPR.
Proposta di revisione
La VII° zona di vincolo, proprio per la brevità delle aste fluviali, per l’intensa urbanizzazione, in termini turistico-residenziali, delle
aree a valle necessità di una particolare
attenzione circa il mantenimento della copertura vegetale soprattutto con lo scopo di
rinsaldare il suolo tramite l’azione degli apparati radicali delle piante e di ridurre l’impatto delle acque meteoriche al suolo mediante una copertura vegetale quanto più
colma possibile.
La ridotta dimensione dei bacini, in caso di
precipitazioni abbondanti, determina tempi
di corrivazione estremamente brevi con
pericolo di dissesto verso valle. Infatti va
considerato che le precipitazioni intense
sono abbastanza frequenti a causa della
barriera fisica esercitata dai primi rilievi
montani rispetto alle masse umide provenienti da scirocco. I dati pluviometrici territoriali ci descrivono picchi giornalieri, nella
stazione di Piscinamanna, di 91 mm nel
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29/10/1997 e addirittura di 158 e 294 mm nel 4 e 5 aprile 2005.
In linea di massima si propongono tre interventi consistenti:
1.
nell’ampliamento di un’area situata nel bacino dei Rii Baracconi”, “Su Passiali” e “Rio Perdosu”,
2.
nella rettifica dei limiti inferiori del vincolo al fine di allinearne i confini alla fascia parafuoco che, de-
corre parallelamente alla linea di cresta determinando soluzione di continuità tra le aree boscate a monte e
le aree turistiche e agricole a valle,
3.
nell’ampliamento di un’area situata nel bacino del Rio “Is Molas”.
L’ampliamento dell’area situata nel bacino dei Rii Baracconi”, “Su Passiali” e “Rio Perdosu”, interessa una
zona inclusa tra l’attuale zona di vincolo e la sottostante fascia parafuoco. La vegetazione è costituita da
macchia mediterranea termoxerofila con prevalenza di olivastro, lentisco e calicotome a densità colma. Le
pendenze sono quelle presenti in tutta la VII° zona di vincolo che si aggirano intorno al 40%. La scarsità di
suolo determinata dalla matrice geologica, dalle pendenze e dalla tipologia della vegetazione evidenzia la
necessità del mantenimento di una fitta copertura arbustiva soprattutto a protezione delle lottizzazioni sottostanti da rischi alluvionali.
L’analisi del territorio effettuata tramite il metodo CORINE evidenzia la predominanza di aree di classe di
rischio “3”.
Quasi tutta l’area, che presenta una superficie di circa 110.0 ha, è attualmente in possesso dell’Ente Foreste della Sardegna per l’80% della superficie.
Per quanto concerne il secondo punto ovvero la necessità di revisionare i confini a Sud-Est allineandoli all’esistente fascia parafuoco è opportuno sottolineare che dall’analisi degli atti di vincolo del 1934 si evince
l’allineamento dei limiti della VII° zona su limiti catastali ormai abbondantemente modificati in seguito ai
numerosi frazionamenti che si sono susseguiti nel tempo. Ciò rende difficoltosa l’individuazione puntuale
dei confini del vincolo idrogeologico senza opportuni strumenti tecnici.
Con l’allineamento che si propone ci si attesta sul limite inferiore della fascia parafuoco, che tra l’altro in
gran parte coincide con dei limiti catastali. Ciò causa sia l’inclusione di alcune parti di territorio attualmente
non vincolato sia l’esclusione di parti di territorio attualmente vincolato.
Il bilancio tra superficie da vincolare e superficie da escludere dal vincolo è sostanzialmente pari allo zero
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sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. Si tratta infatti di propaggini territoriali del tutto simili, per
morfologia, pedologia e copertura vegetale, a quelle già descritte che identificano l’intera superficie vincolata.
Infine, per quanto riguarda il 3 punto, merita un ragionamento approfondito l’inclusione all’interno della VII°
zona di un’area situata nel bacino di “Rio Molas”.
Trattasi di un’area, della superficie di circa 57 ha, che costituisce la parte bassa del bacino del “Rio Molas”.
Tutto l’omonimo bacino nasce, nella parte più elevata, dal versante settentrionale del monte “Conca Moio”,
ed è limitato a Ovest dal crinale che da “P.ta Su Giogadroxiu” si estende sino a “P.ta Is Molas“ e a Est dallo
spartiacque che separa il bacino da quello propriamente detto di “Conca Moio”. Come già accennato il bacino confluisce in quello più ampio del “Rio Palaceris”.
La parte alta del bacino, per una superficie di circa 45 ha, è già soggetta a vincolo idrogeologico.
Tutta l’area da includere è stata sottoposta a rimboschimento a conifere effettuato nei primi anni ’80 del
secolo scorso tramite fondi del Progetto Speciale 24 - Cassa del Mezzogiorno. Allo stato attuale la copertura forestale ha assunto una fisionomia a bosco, come definito dall’art. 2 del DL n. 227/2001, a seguito dello
sviluppo della tipica vegetazione mediterranea che ha conferito naturalità all’impianto artificiale il quale era
stato realizzato sostituendo la precedente copertura a macchia mediterranea.
Risulta infatti illogico che tale area che presenta delle condizioni fisiografiche del tutto simili a quelle delle
aree circostanti, in termini di acclività, suolo e tipologia di vegetazione sia stata esclusa dall’imposizione del
vincolo nel 1934.
Oltretutto sull’area insiste una piccolo invaso artificiale che riceve le acque dal reticolo idrografico e le immette, a sua volta, nel “Rio Palaceris” il quale periodicamente è soggetto a fenomeni di piena con conseguenti fenomeni alluvionali sulla piana sottostante.
Il metodo CORINE, evidenzia la successione delle tre classi di rischio che passano dalla classe di rischio
“3” nelle aree più alte e acclivi, alla “2” e successivamente alla “1” man mano che si procede verso valle.
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E’ indispensabile pertanto imporre strumenti di difesa della vegetazione, e conseguentemente del suolo in
un’area così delicata per la presenza d’insediamenti civili, per la tutela delle funzioni di regimazione delle
acque confluenti sul Rio Palaceris in generale e, in particolare, dell’invaso che, senza adeguato presidio
della vegetazione circostante, potrebbe essere sottoposto sia a interramento oppure a tracimazione in occasione di eventi meteorici eccezionali che si stanno manifestando sempre con maggior frequenza e intensità diventando eventi normali.
In considerazione delle suddette proposte di revisione l’intera VII° zona di vincolo raggiungerebbe la superficie di 1177 ha.
30
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5.2
AREA MARINA
Diversa risulta invece la valutazione che è possibile assumere per l’VIII zona di vincolo coincidente con la
regione denominata Santa Margherita di Pula.
Diciamo subito che l’esigenza di proporre la revisione del vincolo nell’VIII zona nasce da motivazioni di carattere tecnico in parte concordanti con quelle che ne hanno determinato l’imposizione e in parte derivanti
dalle mutate forme di utilizzo del suolo su oltre il 75% della superficie attualmente vincolata.
Si ritiene infatti necessario imporre il vincolo idrogeologico sulle aree sottoposte ai lavori di bonifica integrale nel secolo scorso, e già soggette a Piano di Coltura e Conservazione, che hanno mantenuto la copertura
boscata senza insediamenti e/o manufatti edilizi e contestualmente svincolare parte dell’attuale VIII zona di
vincolo.
A tal proposito si ritiene utile esporre la storia del territorio per illustrare le trasformazioni che l’hanno interessato.
5.2.1
Breve storia degli interventi forestali del XX secolo
Per valutare appieno le modifiche che hanno interessato l’VIII zona di vincolo del comune di Pula è necessario ricostruire la storia dell’area e degli interventi di natura forestale che si sono attuati nella prima metà
del secolo scorso al fine di capire le motivazioni che hanno determinato l’imposizione del vincolo su aree
pianeggianti, apparentemente scevre da potenziali rischi erosivi, da parte dell’Amministrazione Forestale.
Il R.D.L. n. 3267/1923 prevede che il vincolo idrogeologico possa essere imposto anche nelle aree soggette a opere di sistemazione idraulico-forestale eseguite a cura e spese dello Stato.
L’iter dei lavori prevede che lo Stato prenda in carico i terreni qualora risulti indispensabile una totale o parziale sospensione di godimento della proprietà, indennizzando il proprietario per il mancato reddito, sino
alla riconsegna al proprietario del terreno rinsaldato o rimboschito, che avverrà dopo che i lavori siano stati
collaudati e, trattandosi di boschi, dopo che questi siano diventati redditizi. Ovviamente al proprietario vengono imposti delle restrizioni d’uso del terreno e in particolar modo la legge impone che sul terreno rimboschito non venga mai permessa la coltura agraria. Inoltre, preventivamente all’inizio delle opere di sistemazione idraulico-forestale, una volta che si è stabilito in via definitiva l’elenco dei terreni da sistemare “… i
terreni compresi nell’elenco s’intenderanno sottoposti al vincolo di cui al titolo I, capo I, sezione I, del presente decreto,(R.D.L. n. 3267/1923, n.d.r) ed i proprietari interessati non potranno opporsi alla esecuzione
delle opere di sistemazione.”
Dagli atti in archivio del Servizio Ispettorato scrivente risultano diversi verbali di restituzione ai diversi proprietari che recitano: “con verbale in data 3 marzo 1937, registrato a Cagliari addì 11/3/1937 al n. 4498 vol.
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242 mod. 2, l’Amministrazione Forestale prendeva in consegna quota parte dei terreni di proprietà dei sigg.
… omissis…, situati lungo il litorale S. Margherita di Pula, per essere sottoposti a rimboschimento in conformità di apposito progetto redatto dall’allora R. Ispezione Forestale di Cagliari in data 20 luglio 1926, debitamente approvato dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alla OO.PP. per la Sardegna nella Adunanza del 2 agosto 1926 da finanziarsi con fondi a carico della Bonifica Integrale a mezzo dello stesso Provveditorato.”
Le opere di bonifica furono realizzate mediante la piantagione, per il 90% del territorio di conifere della specie Pino domestico e, per il restante 10%, di latifoglie della specie Eucaliptus rostrata lungo la fascia litoranea che partendo dalla località indicata, nella relazione degli atti di vincolo, come “Cala Bernardini” e seguendo il limite dell’odierna SS 195 a Nord-Ovest e della linea di costa a Sud-Est, giungeva sino alla località “Nuraxeddu”, per proseguire sino al promontorio di P.ta D’Agamu.
Si realizzò in tal modo l’attuale pineta di Santa Margherita di Pula con funzioni di salvaguardia dei suoli
sabbiosi dal rischio di sorrenamento e con la logica di proteggere le coltivazioni agricole dell’immediato entroterra dai venti salmastri.
I lavori, finanziati con fondi pubblici, furono effettuati su terreni privati.
Come precedentemente ricordato in data 23 giugno 1934 furono approvati gli atti di vincolo e i terreni risultano a tutti gli effetti sottoposti a vincolo idrogeologico per la parte attualmente inserita nella VIII zona di
vincolo.
I lavori sistematori, effettuati tra il 1926 e il 1934, terminarono intorno ai primissimi anni ’50. Furono collaudati nel 1953 e restituiti ai legittimi proprietari nel 1954 con l’imposizione del Piano di Coltura e Conservazione, che dettava norme di utilizzo del soprassuolo forestale e soprattutto vietava la trasformazione del
bosco in coltura agraria, su tutta la fascia imboschita, che dalla località “Cala Bernardini“ prosegue sino a
“P.ta D’Agamu”. E’ significativo notare che solo l’area compresa tra “Cala Bernardini” e la località
“Nuraxeddu” è stata sottoposta a vincolo ai sensi dell’art. 1 del RDL n. 3267/1923.
Nel periodo immediatamente successivo, sotto la spinta d’interessi economici rilevanti, iniziò la trasformazione della pineta da bosco di origine artificiale con finalità sistematorie ad area urbanizzata con finalità
turistico-ricreativo.
Ricerche effettuate presso gli archivi del Servizio scrivente hanno permesso di definire, in maniera sufficientemente esaustiva, la cronistoria degli interventi di trasformazione secondo indirizzi di valorizzazione
turistica che, è bene precisare, non hanno interessato solo la pineta litoranea di Santa Margherita di Pula
ma numerose (se non tutte) pinete litoranee, anche al di fuori della Sardegna, al punto da richiedere, come
vedremo, un intervento d’indirizzo da parte dell’allora Ministero dell’Agricoltura e Foreste.
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5.2.2
Cronistoria trasformazioni territoriali
4/12/1958 CCIA Cagliari
Delibera 578
A seguito di presentazione da parte della Compagnia Immobiliare Nord di un ampio piano di lottizzazione
per Santa Margherita - Pula in continuazione di quanto operato in zona attigua, la CCIA prende in esame
una parte dell’intera lottizzazione autorizzando le costruzioni in lotti aventi una superficie minima non inferiore ai 1000 mq, come indicato nelle precedenti Delibere n. 160 del 5/04/1957, n. 329/bis del 14/10/1957,
n. 540 del 30/12/1957 e n. 96 del 03/031958, col vincolo di copertura del lotto del 10% per la realizzazione
di edifici e con la prescrizione del “mantenimento lungo la strada Cagliari-Teulada di una fascia di rispetto
della larghezza di ml. 40/50 per la salvaguardia delle retrostanti colture”
13/05/1959 CCIA Cagliari
Delibera 231
In seguito a invito dell’Ispettorato delle Foreste Cagliari (lettera n. 5055 del 24/04/1959) la CCIA precisa:
la superficie utilizzabile per costruzioni edilizie non deve superare la percentuale del 10% della superficie
del lotto la quale, a sua volta, non deve essere inferiore a mq 1000
la suddetta quota di superficie dev’essere utilizzata in unica soluzione, per un fabbricato accorpato;
non sono, pertanto, ammesse nell’ambito del lotto costruzioni distinte successive alla prima;
15/06/1959 Ispettorato Forestale Cagliari
SN
Il Capo dell’Ispettorato Forestale di Cagliari chiede istruzioni alla X Divisione della D.G. Economia Montana
e Foreste di Roma comunicando che le sanzioni pecuniarie non fermano gli edificatori.
18/09/1961 CCIA Cagliari
Delibera 439
A seguito presentazione, in data 28/04/1961, del piano di lottizzazione da parte della Soc. S.A.I.A., modificato con riferimento alla delibera CCIA n. 76 del 05/04/1956 in cui si raccomanda che l’Amministrazione
forestale sia posta in modo da stabilire le zone da escludere in relazione all’abbattimento delle piante ed
alla vitalità stessa della pineta la CCIA approvare definitivamente il p.d.l. con le seguenti indicazioni:
lotto minimo non inferiore ai 1000 mq,
le costruzioni, da realizzare ove possibile in radure esistenti, non potranno eccedere il limite del 12% della
superficie globale e comunque la superficie di 120 mq,
vengono esclusi dall’autorizzazione una serie di lotti, che non presentano spazi liberi atti alla costruzione e
la cui superficie potrà essere portata in aumento di quella dei lotti contigui,
nelle radure non dev’essere mai eseguita alcuna coltura agraria,
venga lasciata intatta, lungo la strada statale, una fascia boschiva non inferiore a m. 30…
7/11/1962 Ispettorato Forestale Cagliari
Prot. 10866
Si autorizza la Compagnia Immobiliare Nord al taglio del sottobosco nella fascia litoranea
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20/11/1962 Ispettorato Forestale Cagliari Prot. 12527
Comunica a Compagnia Immobiliare Nord sanzione forestale per taglio abusivo pini ordinando il ripristino a
carico della società
08/06/1963 DG Economia montana e Foreste
Prot. 24302 Circolare n. 35/1963
Comunica agli Ispettorati Forestali che, a causa intensificarsi fenomeno lottizzazioni a scopo edificatorio e
turistico in terreni rimboschiti lungo i litorali, si sta promuovendo un parere in merito da parte del Consiglio
superiore dell’Agricoltura e chiede l’invio delle richieste di lottizzazione in itinere
23/12/1963 CCIA Cagliari
Delibera sn – Verbale n. 16
A seguito richiesta soc. SAIA si concede l’ulteriore svincolo (??? Ndr) nelle aree precluse nella precedente
Delibera 439 del 18/09/1961 in quanto non presentavano spazi liberi atti alla costruzione con la possibilità
di costruire, col limite del 12% e perché le costruzioni siano ubicate nei punti in cui sia necessario abbattere
il minor numero di piante,
21/04/1964 DG Economia montana e Foreste
Prot. 24132 Circolare n. 18/1964
Si conferma l’interessamento del Consiglio Superiore dell’Agricoltura al fenomeno delle lottizzazioni e si
impartiscono disposizioni agli Ispettorati territoriali circa la procedura da seguire per la concessioni delle
autorizzazioni ribadendo che l’iter previsto è quello sancito dall’art. 21 del Regolamento Forestale e non già
dall’art. 20 del Regolamento come effettuato da alcuni Ispettorati in merito a richieste di trasformazione per
lottizzazioni edilizie
15/07/1964 DG Economia montana e Foreste
Prot. 40960 Circolare n. 35/1964
Comunicazione circa l’esito del parere del Consiglio Superiore dell’Agricoltura in cui il Consiglio, in carenza
di opportuna disciplina legislativa, fa voto affinché:
•
si istituiscano delle Commissioni consultive territoriali formate da esponenti delle Amministrazioni pub-
bliche interessate,
•
sia esclusa dalle aree da lottizzare la fascia di 100 metri di larghezza dei boschi litoranei, a decorrere
dall’inizio dell’area boscata, e le dune litoranee
•
l'investimento edilizio si realizzi fuori o ai margini dei boschi o nelle aree interne non coperte da vegeta-
zione
si rispetti il limite dei seguenti indici di copertura per le zone pianeggianti:
Abitazione sino a 2 piani:
5% + 3% = 8%
(omissis)
10/03/1965 Ispettorato Forestale Cagliari
Prot. 2907
Si invia nota alla Stazione di Pula in cui si prende atto sostanzialmente della trasformazione dei boschi in
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giardini e si dispone di non dover procedere per violazioni forestali, nella pineta di Santa Margherita, qualora la piantagione di alberi da giardino e fruttiferi, nelle aree libere adiacenti ai fabbricati, non comporti l’eliminazione di vegetazione forestale
15/10/1965 Asse.to regionale Agricoltura e Foreste
Decreto n. 4723
L’Assessore regionale nomina una Commissione consultiva in ossequio alle indicazioni del Ministero dell’Agricoltura e Foreste
26/04/1966 CCIA
Cagliari
Delibera 261 Verbale n 10
Su richiesta Ispettorato Forestale di Cagliari si obbligano i proprietari del complesso boschivo della Pineta
di Santa Margherita di Pula all’eliminazione della vegetazione erbacea e arbustiva per la riduzione del pericolo d’insorgenza incendi
29/09/1966 Ispettorato Forestale Cagliari
Prot. 6578
Nota in cui si ricorda al personale dipendente che i progetti di trasformazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla CCIA e che i progetti di lottizzazione dovranno essere esaminati e approvati dalla
Commissione regionale consultiva
05/12/1966 Ispettorato Forestale Cagliari
Prot. 13566
Si informa la Stazione Pula che la CCIA Cagliari, con delibera 639 del 07/02/1966, ha autorizzato la società
CITAS alla realizzazione di un complesso alberghiero nella pineta del litorale di Santa Margherita in contrasto col parere negativo dell’Ispettorato.
Si incarica la Stazione di voler procedere a diffida della società CITAS in caso d’inizio lavori
06/12/1966 Stazione Pula
Prot. 689
Si risponde che nessun lavoro è in corso tranne la realizzazione dell’Albergo ABAMAR già autorizzato con
nota Ripartimentale n. 1777 del 21/02/1966 e delibera CCIA Cagliari del 21/02/1966
06/05/1967 CCIA Cagliari
Delibera 222
Delibera importante. Disciplina gli insediamenti edilizi nelle pinete situate nei litorali della Provincia di Cagliari, sottoposte a vincolo idrogeologico, abrogando le disposizioni finora adottate in materia. Nello specifico:
consente la costruzioni per le private abitazioni, in lotti non inferiori a 1000 mq (con l’eccezione per i lotti a
acquistati antecedentemente all’01/12/1959 sempre col rispetto della percentuale di copertura del 10%) che
non potranno avere più di due piani con una superficie coperta, comprese le pertinenze anche non occupate, che non possono superare il 10% dell’intero lotto;
consente la realizzazione di alberghi, complessi alberghieri, pensioni e simili, sempre col limite – compresi
piscine, attrezzature sportive e dipendenze - del 10% dell’intero lotto;
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impone a tutte le costruzioni alcune norme quali l’edificazione possibilmente in radure, il divieto di eseguire
colture agrarie, dotazione di mezzi antincendio, conservazione di una fascia di 50 ml lungo la Statale . L’Ispettorato detta, a chiarimento e integrazione della delibera, alcune indicazioni tecniche per l’individuazione
delle superfici da detrarre dalle aree libere dell’intero lotto.
5/01/1969 Cassa Mezzogiorno
Prot. 137209
10/02/1969 DG Economia montana e Foreste
Prot. 11012
La crescente domanda di aree idonee alla sviluppo turistico-residenziale che, evidentemente si accentra su
aree litoranee già soggette a rimboschimenti finanziati dallo Stato pone la Cassa per il Mezzogiorno, in
quanto Ente erogante, nelle condizioni di dettare “indicazioni” al fine di limitare la riconsegna dei terreni rimboschiti prima che questi abbiano raggiunto i requisiti richiesti e di “suggerire” l’integrazione del PCC con
apposita dichiarazione del proprietario circa la destinazione edilizia del lotto affinché La “Cassa” sia messa
in condizione di conoscere, partecipando all’iter istruttorio della riconsegna, e valutare con proprio parere
l’istanza di restituzione.
—/11/1969 DG Economia Montana e Foreste
Prot. 70060 Circ.re n. 33/1969
Trasmissione sentenza Consiglio di Stato che sancisce che i terreni rimboschiti a norma dell’art. 91 del
RDL n. 3267/1923 non possono essere destinati ad usi incompatibili con la conservazione del bosco anche
se si tratta di forme di utilizzazione con rilevante importanza economica.
Le CCIA non possono autorizzare le trasformazioni in detti terreni (è evidente che tale circolare non viene
applicata per motivi non noti al redattore)
—/06/1971 Ispettorato Forestale Regionale
Prot. 4076
Viene divulgata una circolare Direzionale che comunica sentenza del Consiglio di Stato che respingeva il
ricorso giuridico di una ditta la quale, munita di autorizzazioni urbanistiche, edificava in area vincolata idrogeologicamente nonostante il diniego della CCIAA.
10/09/1975 Ispettorato Forestale Cagliari
Prot. 3950
Si risponde alla Procura della Repubblica in merito ad accertamenti effettuati per un presunto abuso edilizio
in località Stella Marina – Pula.
E’ interessante notare che l’Ispettorato comunica differenti valutazioni in ordine all’indice di copertura che
viene calcolato in funzione delle indicazioni progettuali, già vagliate dalla Soprintendenza e dal comune di
Pula, ovvero se gli stessi indichino la superficie coperta al netto o al lordo delle strade in quanto la delibera
CCIAA n. 222-1967 non precisa in merito.
(Non si tiene conto della circolare 35/1964 della DG Economia Montana e Foreste – ndr)
24/09/1976 Ispettorato Forestale Cagliari
Prot. 3950
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Si segnala alla CCIAA di Cagliari la necessità di regolamentare i passaggi pedonali in aggiunta alla percentuale di superficie edificata proponendo di permetterne la realizzazione “seguendo il tracciato più breve e
della larghezza non superiore a mt. 1.20”
22/11/1977 CCIAA Cagliari
Delibera 600
Autorizzazione alla realizzazione di una serie di fabbricati a schiera, per una superficie di 12.213 mq, lungo
la SS. 195 oltre la fascia di rispetto di 50 metri
13/06/1978 Ispettorato Forestale Cagliari
Parere positivo per la realizzazione di un complesso alberghiero residenziale in loc. Cala Bernardini – Monte sa Guardia da parte società CI.TI.ES. Il parere è positivo in quanto il progetto rispetta sia la Delibera
CCIAA 222/1967 sia la Circolare DG Economia Montana e Foreste n. 35/1964. Si cita il PCC sui terreni
interessati che sono comunque vincolati
31/01/1979 Ispettorato Forestale Cagliari
Parere positivo per la realizzazione di un complesso alberghiero residenziale in loc. Su Putzu mannu – Lottizzazione SAIA da parte società SAIA. Il parere è positivo in quanto il progetto rispetta sia la Delibera
CCIAA 222/1967 sia la Circolare DG Economia Montana e Foreste n. 35/1964. Si cita il PCC sui terreni
interessati che sono comunque vincolati
31/12/1979 Assessore reg.le EE.LL., FF. e Urbanistica
Decreto 1941U
Il decreto approva lo Studio di disciplina delle zone turistiche classificate “E” del Comune di Pula con alcune modifiche, inserite nello stesso decreto, tra cui: a) abolizione del lotto minimo d’intervento per l’edificazione.
29/07/1980 CCIAA Cagliari
Delibera 263
Autorizzazione alla realizzazione di una serie di fabbricati ad uso abitativo a favore della società “Pineta
Sud”
04/06/1981 CCIAA Cagliari
Delibera 116
La delibera armonizza la precedente n. 222/1967, che prevedeva il lotto minimo di 1000 mq, al Decreto
Assessoriale 1941U/1979 stabilendo in 800 mq il lotto minimo edificabile.
15/05/1998 CCIAA Cagliari
Delibera 151
Si entra nel merito di condono edilizio.
Su proposta dell’Ispettorato ripartimentale la CCIAA delega lo stesso Ispettorato a fissare i termini temporali per l’effettuazione dei lavori di ripristino nel caso di eccedenze di copertura relativamente al disciplinare
fissato con Delibera CCIAA 173/1997 sentito il Comune interessato nel caso di interessamento di fabbricati
e demanda all’Ispettorato l’onere di verificare le operazioni di ripristino con notifica degli esiti alla CCIAA
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Dal 2002, in seguito a sentenza del Consiglio di Stato, con la L.R. n. 7 il Consiglio regionale, dopo un breve
periodo esercitato dal Servizio tutela del Suolo dell’Assessorato Difesa Ambiente, attribuisce alla Direzione
Generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale le funzioni attualmente esercitate dalle Camere di
commercio e concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267, nelle more del trasferimento agli enti locali delle stesse.
Pertanto la D.G. del CFVA cerca di disciplinare “le trasformazioni, diverse dalla coltura agraria, dei boschi e
terreni lottizzati sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL n. 3267/1923, assoggettati o no al Piano
di Coltura e Conservazione di cui agli articoli 54 e 91 del medesimo RDL…”
Nascono così le Determinazioni dirigenziali n. 120/2003, 48/2005, 60/2005 e 180/2006 che pongono prescrizioni tecniche, tutt’ora in vigore, circa le trasformazioni del terreno diverse dalla coltura agraria, definendo gli indici di trasformabilità e gli adeguamenti consentiti per le pratiche di condono.
In particolare le Determinazioni, pur circoscrivendo e definendo in maniera più puntuale alcuni concetti tecnici da applicare alle trasformazioni nei boschi lottizzati, sanciscono alcuni punti chiave prendendo atto della situazione di fatto esistente.
Nel dettaglio si stabilisce il concetto che la “superficie trasformata” possa essere costituita da una
“superficie edificata” (costituita da fabbricati, loggiati, piscine, porticati e simili) e una “superficie coperta” (costituita da pensiline, parcheggi, passi carrai, camminamenti, docce, barbecue, etc.).
Gli indici di trasformabilità vengono definiti come segue.
Opere ex novo:
lotti di superficie non inferiore ai 1000 mq: superficie edificata 10% + superficie coperta 4% = 14%.
Opere già realizzate in eccedenza ai parametri suddetti in assenza di autorizzazione per cui è stata presentata domanda di “condono edilizio”:
lotti di superficie non inferiore ai 1000 mq: superficie edificata 12.5% + superficie coperta 4% = 16.5%;
lotti di superficie inferiore ai 1000 mq: non viene fatta distinzione tra le due tipologie di superficie e viene ammesso un indice aggiuntivo del 6.5% rispetto alla superficie edificata regolarmente assentita e
realizzata.
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5.2.3
Proposta di revisione del vincolo idrogeologico
Come già accennato la proposta di revisione del vincolo sulla cosiddetta “area marina” si articola in:
a) un processo di riduzione della superficie vincolata nell’attuale VIII zona di vincolo del Comune di Pula,
b) l’imposizione ex novo del vincolo idrogeologico in una nuova area già soggetta a interventi di bonifica
integrale.
Per quanto riguarda la fase di svincolo la presente relazione non manifesta un carattere descrittivo del territorio pulese particolareggiato ed articolato ma tende a porre in risalto le trasformazioni urbanistiche che
l’area ha subito.
Zona VIII
Bacini Rii Baracconi, Perdosu, Campana (parte bassa)
La VIII° zona di vincolo insiste completamente nel territorio comunale di Pula. L’attuale superficie totale della area è di 267 ha.
L’VIII zona di vincolo idrogeologico del Comune di Pula è completamente inserita in un contesto a morfologia pianeggiante su una fascia costiera lunga circa 4500 metri e larga mediamente 600 metri.
Il susseguirsi degli atti amministrativi, già descritti precedentemente, dalla fine dei passati anni ’50 ad oggi,
ha determinato la trasformazione del territorio da area boscata ad area urbanizzata. Cinquant’anni di interventi di natura edilizia hanno trasformato un bosco artificiale, realizzato a fini sistematori su suoli di natura
sabbiosa, in un susseguirsi di villaggi e residence che, senza soluzione di continuità, si estendono su una
superficie di circa 200 ettari.
L’intervento d’imboschimento con Pinus pinea (90%) e Eucaliptus rostrata (10%) fu progettato e realizzato,
nell’ambito di un ampio programma nazionale di bonifica integrale, al fine di rallentare se non arrestare i
processi di deflazione delle sabbie verso le sovrastanti aree pedemontane e proteggere le coltivazioni a
monte dall’aerosol marino.
Ovviamente gli effetti dell’intervento selvicolturale hanno inciso non solo su aspetti di natura prevalentemente idraulico-forestale ma anche su aspetti di natura paesaggistica trasformando un’area con soprassuolo costituito presumibilmente da essenze tipiche della macchia litoranea mediterranea in una estesa
pineta su cui, nel corso degli anni, si sono concentrate le mire di società immobiliari alla ricerca di aree da
sottoporre alla cosiddetta “valorizzazione turistica”.
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L’odierna realtà dei fatti ci descrive un’area vasta in cui il rapporto tra territorio naturale e aree coperte da
manufatti edilizi di qualsiasi natura (alberghi, case, strade asfaltate) ha superato la percentuale di trasformazione dell’8% individuata, già nel 1964, dal Consiglio Superiore dell’Agricoltura come mediazione tra le
esigenze di salvaguardia dei territori sottoposti ad interventi sistematori statali e le spinte economiche per la
valorizzazione turistica dei boschi.
Gli attuali indici di copertura prevedono un rapporto tra superficie trasformata e superficie libera del 16.5%.
Possiamo con assoluta ragionevolezza sottolineare che tale indice riveste un carattere teorico. La vastità
del territorio e la densità residenziale hanno reso difficile l’attività di vigilanza e prevenzione agli Organi preposti al controllo sia delle norme di salvaguardia territoriale che delle norma di natura prettamente urbanistica. E’ testimonianza di ciò il rilevante numero di domande di condono edilizio che sono pervenute al Servizio scrivente, ai sensi della Delibera n. 151/1998 della CCIAA di Cagliari, dopo la pubblicazione della Legge 24 novembre 2003, n. 326 sul condono edilizio.
E’ ragionevole affermare che tali domande di condono hanno interessato i soli evidenti abusi edilizi e non le
piccole trasformazioni legate alla posa di pavimentazioni, box, piccoli ampliamenti di verande e altre opere
non facilmente rilevabili e pertanto non avviate a condono. Se a ciò aggiungiamo che gran parte della vegetazione spontanea arbustiva è stata abbattuta per far posto a giardini con prati verdi e che nel calcolo delle
superfici trasformate non sono comprese le strade, sia principali che secondarie, anche non asfaltate la cui
superficie costipata non è più in grado di drenare acqua piovana possiamo ragionevolmente calcolare una
percentuale di trasformazione che, nelle aree urbanizzate, si attesta su cifre intorno al 25%.
L’analisi delle foto aeree conferma tali dati nonostante la copertura arborea dei pini possa trarre in inganno
l’osservatore.
Anche l’analisi effettuata sulla carta vettoriale CORINE Land cover (cartografia della copertura del suolo
realizzata dal CISIS - Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici) conferma la trasformazione della fascia costiera in questione da area boscata ad area edificata. l
s alla scala
1:100.000
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Fig. 6
S e r i e
storica
ortofoto
Sant a
Margherita
di
Pula
Fig. 7
Ortofoto
C G R
2006
Dettaglio
situazione urbanistica
attuale
41
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Dall’analisi degli atti di vincolo si evince che nel 1934 l’VIII zona di vincolo idrogeologico insisteva complessivamente su otto mappali in due Fogli catastali:
Foglio 57, ex mappali 6, 7, 10, 12, 13p;
Foglio 58, ex mappali 4, 7, 9.
Oggi, da un’analisi dei dati vettoriali forniti dall’Ass.to regionale agli Enti Locali, si riscontrano, nella stessa
area, ben 2660 mappali che denotano l’orientamento che ha assunto il territorio di Santa Margherita di Pula.
Fig. 8 - Rappresentazione cartografica dei mappali nell’VIII zona di vincolo del Comune Pula
.
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Anche l’uso del suolo descritto dal sistema CORINE Land Cover evidenzia l’uso prettamente residenziale
della regione.
Fig. 9 — Uso del Suolo Corine Land Cover 2008 - Dettaglio tipologie
In considerazione di quanto sopra si manifesta l’inutilità del mantenimento del vincolo idrogeologico, posto
ai sensi dell’art. 1 del RDL n. 3267/1923, su aree ormai urbanizzate su cui è impossibile la tutela del suolo
con gli strumenti legislativi e tecnico – forestali previsti dalle norme in vigore in materia di tutela idrogeologica e nelle quali è ormai necessario provvedere alla tutela esclusivamente sotto gli aspetti urbanistici e paesaggistici. Infatti l’attuale contesto urbanizzato rende impossibile praticare una gestione selvicolturale del
soprassuolo forestale, il quale si presenta sottoforma di fustaia adulta di pino, che sta progressivamente
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perdendo le proprie capacità rigenerative per via dell’invecchiamento senza possibilità di intervenire al fine
di garantire la rinnovazione.
Risulta inoltre difficile per l’Amministrazione Forestale imporre, a termini di Piano di Coltura e Conservazione, ai numerosi proprietari dei terreni di procedere ad una rinnovazione artificiale in quanto sia l’estremo
frazionamento dei lotti originari sia la trasformazione degli stessi in giardini rende impossibile la gestione
unitaria dell’originario ecosistema forestale.
Per contro, nonostante l’intenso frazionamento catastale, vaste aree della attuale VIII zona di vincolo del
Comune di Pula, quantificabili nel 25% dell’intera VIII zona di vincolo, hanno mantenuto l’originaria fisionomia forestale.
Le aree adiacenti la località “Cala Bernardini” e il “Pinus Village”, nonostante la presenza di qualche edificio
e/o manufatto edilizio, presentano un soprassuolo arboreo e arbustivo tale da poter essere definito bosco ai
sensi dell’art. 2 del D. L.vo n. 227/2001. In tali aree l’indice di trasformazione è inferiore all’8% come previsto nel 1964 dal Consiglio Superiore dell’Agricoltura e Foreste.
L’intera area su cui si ritiene opportuno mantenere l’attuale regime vincolistico è insita all’interno del bacino
del Rio Baracconi, su un’area di circa 60 ha. La copertura forestale esistente garantisce, su aree che presentano le maggiori acclività della VIII Zona di vincolo (valutabili tra i 2° e i 16°, con una media che sale a
circa 18° qualora si prendano in considerazione anche le aree a monte della SS n. 195 che presentano
acclività ben superiori), la stabilità dei versanti dei piccoli bacini di secondo livello afferenti al Rio Baracconi,
proteggendoli sia dall’azione delle acque meteoriche e/o dall’azione del vento che potrebbe determinare
fenomeni di sorrenamento cioè il movimento delle sabbie dunali o, in generale, dei compendi sabbiosi litoranei determinato dal vento, dall’acqua o dalla gravità a causa della mancata protezione vegetale, sia arborea che arbustiva.
Proposta di revisione
Su tale superficie si propone il mantenimento dell’attuale regime vincolistico ai sensi dell’art. 1 del RDL n.
3267/1923 estendendolo di circa 2 ha in maniera da tutelare la fascia compresa tra il vecchio tracciato della
SS 195 e l’attuale tracciato all’altezza dello svincolo per la località “Pinus Village” dove è presente una vegetazione identica a quella appena descritta.
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All’interno della novellata VIII zona di vincolo è presente l’agglomerato turistico-residenziale di “Pinus Village” per il quale è valido il ragionamento già effettuato sulla gestione delle aree urbanizzate di Santa Margherita propriamente detta.
Si propone pertanto l’esclusione della I° sottozona dell’VIII zona di vincolo idrogeologico del Comune di
Pula come da cartografia, descrizione confini ed estratto catastale allegato alla presente relazione.
Fig. 10 - Proposta di nuova zona di vincolo idrogeologico
In considerazione di quanto sopra si ritiene utile il mantenimento del vincolo idrogeologico, posto ai sensi
dell’art. 1 del RDL n. 3267/1923, su un’area su cui è ancora possibile la tutela del suolo con gli strumenti
legislativi e tecnici previsti dalle norme in vigore in materia di tutela idrogeologica e nelle quali è necessario
prevenire, a causa delle acclività presenti, il rischio di dissesto idrogeologico.
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5.2.4
Imposizione ex novo del vincolo idrogeologico in una nuova area già soggetta a interventi
di bonifica integrale
Zona IX
Cala d’Ostia
Si è già detto che le opere effettuate a seguito degli interventi di bonifica integrale hanno interessato un’area ben più vasta di quella in cui è stato imposto il vincolo idrogeologico nel 1934.
Tale area, che si estende fronte mare dalla località “Nuraxeddu” sino a “P.ta D’Agamu”, presenta numerose
affinità con la zona attualmente vincolata ai sensi dell’art. 1 del RDL n. 3267/1923.
L’area per cui si propone il vincolo idrogeologico si estende su una superficie di circa 40.0 ha.
E’ compresa in 20 mappali inseriti nei Fogli 50, 56 e 57. Presenta una lunghezza di circa 3350 metri e una
larghezza media di circa 100 metri.
Attualmente non presenta particolari strutture di natura urbanistica se non tre campeggi che poco incidono
sulla stabilità dei suoli e sulla possibilità di applicare le norme tecniche forestali idonee per la gestione e
mantenimento
delle copertura
forestale.
Fig. 11
Proposta
di
nuova zona di
vincolo idrogeologico
“Cala
d’Ostia”
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Morfologicamente si presenta pianeggiante, con copertura forestale a Pinus pinea e Eucaliptus rostrata su
suoli di natura alluvionale costituiti da ghiaie, sabbie e limi più o meno compattati e naturalmente soggetti
ad erosione in mancanza di copertura vegetale.
Fig. 12 - Litologia nuova zona di vincolo idrogeologico “Cala d’Ostia”
La natura alluvionale di tali terreni si evince facilmente dalla presenza di ben sette impluvi; alcuni hanno
rango di rio ovvero di corsi d’acqua temporanei a portata variabile mentre altri sono di natura artificiale
(probabilmente realizzati in occasione delle opere di bonifica) a costituire dei canali di drenaggio e raccolta
delle acque piovane. La stessa alternanza di specie arboree, pini ed eucaliptus, non è casuale in quanto
quest’ultimi sono stati piantati in corrispondenza degli impluvi.
In regione “Campumatta” è presente una piccola laguna retrodunale che raccoglie acque dolci da un piccolo impluvio e periodicamente viene alimentata dalle acque marine.
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L’area da sottoporre a vincolo costituisce la parte terminale di due piccoli bacini.
Il primo, a Sud, è costituito dal Rio “Su Mesau” e dai sui affluenti con una superficie di circa 452.0 ha.
Il secondo, più a Nord rispetto al primo, è costituito dai rii “Canali su Genovesu” e “Canali sa Scifedda” che
dopo essersi uniti sfociano a Cala d’Ostia. La superficie di quest’ultimo bacino è di circa 537.0 ha.
Fig. 13 - Bacini idrografici nuova zona di vincolo idrogeologico “Cala d’Ostia
Tra e oltre i due rii sono presenti altri piccoli canali costituenti piccoli bacini di raccolta delle acque. La presenza di ben sette corsi d’acqua su un fronte a mare di appena 3300 metri manifesta la notevole capacità
erosiva delle acque meteoriche portate da perturbazioni che spinte dal vento di scirocco precipitano al suolo prima dei rilievi montani che fermano le masse d’aria ricche d’umidità provenienti dal mare.
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Come precedentemente riportato sussistono picchi di piovosità giornaliera, rilevati nella stazione pluviometrica di Piscinamanna, immediatamente a monte della proposta IX zona di vincolo, che si attestano a 158 e
249 mm registrati il 4 e 5 aprile 2005 per complessivi 407 mm di pioggia in appena due giorni.
Oltre a compattare e proteggere il suolo dalle acque meteoriche è evidente che la copertura forestale costituisca un limite all’azione dei venti marini e limiti l’erosione eolica che potrebbe privare il suolo degli strati
superficiali più fertili favorendo, in generale, i processi erosivi e convogliando l’aerosol marino sui retrostanti
terreni agricoli
La necessità di imporre il vincolo idrogeologico su tale area che, poiché compresa nella fascia dei trecento
metri dal mare e in quanto area boscata, gode di ampia tutela di natura paesaggistica deriva dalla necessità di poter governare il soprassuolo forestale, mantenendo l’optimum fisiologico dell’intero compendio boschivo, sulla base di interpretazioni di natura tecnica in presenza di eventuali trasformazioni territoriali così
da porre l’interesse pubblico in cima ai criteri di valutazione.
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6.
CONCLUSIONI
In relazione a quanto esplicitato nei precedenti paragrafi il Servizio scrivente propone la revisione
del vincolo idrogeologico del comune di Pula, imposto ai sensi dell’art. 1 del RDL n. 3267/1923, con
la modifica parziale delle attuali zone di vincolo del Comune di Pula come di seguito descritto con
conseguente abrogazione della vecchia cartografia IGM e catastale e sostituzione con la nuova cartografia IGM in scala 1:25000 e con gli estratti della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10000.
La vecchia cartografia relativa agli atti di vincolo del 1934 rimane in vigore esclusivamente per
quanto riguarda il territorio comunale di Villa San Pietro in attesa di procedura di revisione del vincolo idrogeologico.
A) la conferma e il mantenimento della I° zona di vincolo, descritta negli atti di vincolo del 1934 come
facente parte del comune di Pula – Villa San Pietro, e attualmente facente completamente parte del territorio comunale di Villa San Pietro (si mantiene la descrizione dei confini presente negli atti del 1934);
B) la conferma e il mantenimento della II° zona di vincolo, descritte negli atti di vincolo del 1934 come facenti parte del comune di Pula – Villa San Pietro, e attualmente parzialmente comprese nel territorio
comunale di Villa San Pietro oltre che in quello di Pula;
C) la revisione parziale con ampliamento, ai sensi dell’art. 1 del RDL n. 3267/1923, della III° zona di
vincolo, descritta negli atti di vincolo del 1934 come facente parte del comune di Pula – Villa San Pietro, e
attualmente parzialmente compresa nel territorio comunale di Pula, a seguito dell’imposizione del vincolo
anche sulle aree, denominate 1° e 2° sottozona d’esclusione, escluse negli atti del 1934 ex art. 13 del RDL
n. 3267/1923.
D) la revisione parziale con ampliamento, ai sensi dell’art. 1 del RDL n. 3267/1923, della IV° zona di
vincolo, descritta negli atti di vincolo del 1934 come facente parte del comune di Pula – Villa San Pietro, e
attualmente parzialmente compresa nel territorio comunale di Pula;
E) la revisione parziale con ampliamento, ai sensi dell’art. 1 del RDL n. 3267/1923, della V°, VI° e
VII° zona di vincolo, descritte negli atti di vincolo del 1934 come facenti parte del comune di Pula – Villa
San Pietro, e attualmente completamente comprese nel territorio comunale di Pula;
F) la revisione parziale della VIII zona di Vincolo idrogeologico del Comune di Pula, ai sensi dell’art.
13 del RDL n. 3267/1923, con esclusione del vincolo sulle aree urbanizzate e mantenendolo viceversa nelle vaste aree coperte di vegetazione, sia di origine artificiale che naturale, che ancora non presentano un
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indice di trasformazione superiore complessivamente all’8% quale somma della percentuale di superficie
edificata e superficie coperta, come indicato nelle allegate carte topografiche. L’area di cui si propone il
mantenimento del vincolo conserva la denominazione di VIII Zona di Vincolo idrogeologico del Comune
di Pula “Cala Bernardini” mentre l’area esente dal vincolo e interclusa all’interno dell’VIII zona viene denominata I zona d’esenzione “Pinus Village”
G) l’imposizione del vincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 1 del RDL n. 3267/1923, lungo la fascia litoranea dalla località denominata “Nuraxeddu” sino alla località denominata “Case Santa Margherita” come indicato nelle allegate carte topografiche. L’area di cui si propone il vincolo viene denominata IX Zona di Vincolo idrogeologico del Comune di Pula “Cala d’Ostia”.
Il quadro di sintesi della proposta di revisione viene evidenziato con la successiva tabella riepilogativa delle
superfici e nelle pagine successive con la visualizzazione della attuale situazione vincolistica, su supporto
cartografico CGR 2006, e della proposta di revisione su supporto cartografico CGR 2006 e su carta topografica IGM.
Denominazione
Comune
Superfici totali
zone vincolo
di cui agli atti
del 1934
Superfici in Superfici totacomune di
li su proposta
Pula attuale
revisione
proposta di
(su base GIS)
revisione
(su base GIS)
I zona di vincolo
Villa San Pietro
771 ha
—-
773.9 ha
II zona di vincolo
Pula — Villa San Pietro
242 ha
27.0 ha
252.4 ha
III zona di vincolo
Pula — Villa San Pietro
6020 ha
4296.9 ha
5949.6 ha
IV zona di vincolo
Pula — Villa San Pietro
187 ha
130.6 ha
185.2 ha
V zona di vincolo
Pula
1316 ha
1461.9 ha
1461.9 ha
VI zona di vincolo
Pula
2462 ha
2447.1ha
2447.1 ha
VII zona di vincolo
Pula
1010 ha
1202.2 ha
1202.2 ha
VIII zona di vincolo
Pula
267 ha
62.7 ha
62.7 ha
IX zona di vincolo
Pula
-—
41.4 ha
41.4 ha
I zona di esenzione
Pula
—-
13.8 ha
13.8 ha
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Attuale situazione
vincolistica definita negli atti di vincolo del 1934 su
ortofoto CGR 2006
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Proposta di revisione vincolo idrogeologico su
ortofoto CGR
2006
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Proposta di
revisione vincolo idrogeologico su carta
topografica
IGM
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7.
ELENCO DEGLI ALLEGATI:
I confini delle aree di cui si propone la revisione del vincolo mediante modifica dei confini ed imposizione ex
novo vengono descritti nell’ allegato n. 1 — DESCRIZIONE DEI CONFINI mentre l’elenco dei Fogli e
Mappali compresi nelle zone di cui si propone il vincolo vengono elencati nell’allegato n. 2 — ELENCO
FOGLI E MAPPALI VINCOLATI, AI SENSI DELL’ART. 1 DEL RDL N. 3267/1923, DEL COMUNE DI PULA.
Le aree di cui si propone la revisione del vincolo mediante modifica dei confini ed imposizione ex novo vengono descritte con linea di colore rosso e buffer vermiglione sul lato esterno nelle allegate carte topografiche sotto descritte.
Allegato 3
Carta IGM 1:25000 con indicazione complessiva delle aree vincolate
in formato A0
Allegato 4a, 4b, 4c, 4d
CTR regionale 1:10000 con indicazione delle zone di vincolo ripartite
in 4 carte formato A0
Le aree di cui si propone lo svincolo vengono indicate con linea di colore giallo con buffer del medesimo
colore esterno nelle allegate carte topografiche sotto descritte.
Allegato 5a, 5b
CTR regionale 1:10000 con zone svincolate in carta formato A3
Allegato 5c
Carta IGM 1:25000 con zone svincolate in carta formato A3
CD con cartografia, relazione e allegati in formato PDF
Le zone vincolate non sono state rappresentate cartograficamente su mappe catastali per mancanza delle
stesse su supporto digitale.
L’elenco dei mappali catastali è stato realizzato utilizzando sia i dati vettoriali in formato .shp e in formato .dwg forniti dall’Assessorato regionale Enti Locali, Finanze e Urbanistica aggiornati al 2008 e sia tramite
visura catastale mediante dati informatici SISTER — Agenzia del Territorio.
L’Ufficiale Istruttore
Il responsabile del settore tecnico
V. Comm. Forestale dr. Giovanni Pani
Comm. capo Forestale dr. Giovanni Monaci
Il Direttore del Servizio
Dott. Giuseppe Delogu
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