2004_04_22_Provvedimento AGCM n. 13126

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2004_04_22_Provvedimento AGCM n. 13126
PI4370 - SCONTI DA RECORD SUPERMERCATO CONTINENTE
Provvedimento n. 13126
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 22 aprile 2004;
SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa di cui al D.P.R. 11
luglio 2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento, in data 17 novembre 2003, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai
sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un messaggio pubblicitario costituito da un catalogo, diffuso a mezzo posta il
31 ottobre 2003 dall’Ipermercato ad insegna Continente della società LOMBARDINI REZZATO S.r.l., relativo ad offerte
sconto promosse dal punto vendita.
Nella richiesta di intervento si lamenta l’ingannevolezza del suindicato messaggio in relazione all’indisponibilità presso
il punto vendita, il primo giorno della promozione e i successivi, di uno dei prodotti pubblicizzati nel catalogo tra le
offerte sconto “I sottocosto”, segnatamente il telefono cellulare NOKIA TIM 3510, nel periodo indicato come quello
durante il quale le offerte sarebbero state valide, dal 31 ottobre al 10 novembre 2003.
In particolare, il segnalante informa di essersi recato presso dall’Ipermercato Continente di Rezzato il giorno 6
novembre 2003 e di non aver potuto acquistare il telefono cellulare NOKIA TIM 3510 offerto in promozione in quanto
esaurito. Nella segnalazione si fa altresì presente che i telefoni in questione, peraltro in arrivo, sarebbero stati 200 e
non 500 e che erano già stati venduti alle persone inserite in una lista manoscritta.
II. MESSAGGIO
Il messaggio segnalato è costituito da un dépliant contenente tre tipi di offerte, “I sottocosto”, “I freschissimi” e “Le
grandi occasioni”, la prima con validità dal 31 ottobre al 10 novembre 2003, le altre con validità dal 31 ottobre al 15
novembre 2003. L’informazione pubblicitaria relativa a “I sottocosto”, oggetto della richiesta di intervento, è contenuta
nella prima parte del catalogo e contraddistinta dal colore verde. Le pagine contengono buoni-sconto riguardanti
ciascun prodotto messo in vendita sottocosto, da esibire al momento dell’acquisto. I buoni-sconto recano indicazioni
sull’offerta, riportando: il numero di pezzi disponibili (nel caso in esame 500) con la dicitura “salvo esaurimento
scorte”, le caratteristiche del prodotto (nella fattispecie telefono cellulare NOKIA TIM 3510-MMSMGPRS-WAP ….), il
prezzo reale (119,00 euro), il prezzo sottocosto (79,00 euro) e lo sconto in euro e in lire (40 euro ovvero 77.450 lire).
Sull’ultima pagina del dépliant, in basso e a caratteri ridotti si legge tra l’altro “Prezzi ed articoli validi fino ad
esaurimento scorte”.
III. COMUNICAZIONE ALLE PARTI
In data 24 dicembre 2003, è stato comunicato al segnalante e alla società LOMBARDINI REZZATO S.r.l., l’avvio di un
procedimento, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale
ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli articoli 1, 2 e 3
del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo alle caratteristiche dell’offerta in questione, alle modalità di
fruizione da parte del consumatore, alla reale disponibilità presso l’Ipermercato Continente di Rezzato, nel periodo 31
ottobre - 10 novembre 2003, di 500 telefoni cellulari NOKIA TIM 3510 e alla rilevanza delle eventuali omissioni
informative riscontrabili nel messaggio.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società LOMBARDINI REZZATO
S.r.l., in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a) del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284,
di fornire informazioni in merito alla reale disponibilità presso l’Ipermercato Continente di Rezzato dei telefoni cellulari
NOKIA TIM 3510 nel periodo corrispondente alla promozione (31 ottobre - 10 novembre 2003), al numero di telefoni
cellulari in parola acquistati dall’ipermercato per far fronte alla promozione ed effettivamente consegnati al punto
vendita, nonché documentazione idonea a rilevare le vendite effettuate ed il prezzo praticato nei diversi giorni di
durata della promozione.
In data 21 gennaio 2004, è pervenuta una comunicazione della società LOMBARDINI REZZATO S.r.l., nella quale
vengono fornite le informazioni richieste nella comunicazione di avvio. In particolare, l’operatore pubblicitario fa
presente che l’Ipermercato Continente di Rezzato aveva a disposizione tutti i 500 telefoni cellulari NOKIA TIM 3510
indicati nell’offerta promozionale sin dal 31 ottobre 2003, data di inizio dell’offerta; che la promozione si è conclusa nei
primi due giorni di offerta; che la vendita è avvenuta nel rispetto dell’ordine temporale delle richieste, conformemente
al disposto dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 144; che non esisteva alcun sistema di liste o
prenotazioni; che, stante il rapido esaurimento dei telefoni cellulari in questione nei primi due giorni di offerta, il punto
vendita ha provveduto a riassortire l’articolo per 200 pezzi, che ha venduto sempre al prezzo di 79,00 euro nell’arco
temporale della promozione.
Nello specifico, la documentazione prodotta consiste in fatture e documenti di consegna, che comproverebbero
l’assortimento dei telefoni cellulari in promozione da parte della società LOMBARDINI REZZATO S.r.l. e la disponibilità
degli stessi presso il punto vendita di Rezzato, nonché in scontrini fiscali, che dimostrerebbero l’avvenuta vendita dei
telefoni cellulari al prezzo pubblicizzato nel periodo di validità dell’offerta.
Dalla documentazione prodotta agli atti emerge che:
in data 27 ottobre 2003 sono stati consegnati, alla società LOMBARDINI REZZATO S.r.l., che gestisce i punti vendita
Continente, 500 telefoni cellulari NOKIA TIM 3510, consegnati successivamente al punto vendita di Rezzato in data 28
ottobre 2003;
l’Ipermercato Continente di Rezzato ha venduto 411 telefoni cellulari NOKIA TIM 3510 il 31 ottobre 2003, primo giorno
della promozione, al prezzo di 79,00 euro, e 94 il successivo 1° novembre;
altri 200 telefoni cellulari NOKIA TIM 3510 venivano consegnati alla società LOMBARDINI REZZATO S.r.l. e
successivamente al punto vendita in data 5, 6 e 7 novembre 2003;
l’Ipermercato Continente ha venduto tutti gli ulteriori 200 telefoni cellulari NOKIA TIM 3510 in data 3, 4, 5, 7 e 8
novembre 2003, sempre al prezzo di 79,00 euro, seguendo la modalità della consegna differita, essendo in corso le
consegne degli articoli presso il punto vendita;
il giorno 6 novembre 2003 è stato venduto dall’Ipermercato Continente un solo telefono cellulare NOKIA TIM 3510,
vendita resa possibile dal fatto che il giorno stesso un cliente aveva effettuato un reso.
In data 24 marzo 2004, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo
12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284. Alla suddetta comunicazione l’operatore pubblicitario e il denunciante
non hanno dato alcun seguito.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Il messaggio pubblicitario oggetto di segnalazione è diretto a reclamizzare alcune offerte promozionali effettuate nel
periodo compreso tra il 31 ottobre e il 15 novembre 2003, presso l’Ipermercato Continente di Rezzato.
Con specifico riguardo alla promozione denominata “I sottocosto”, oggetto della richiesta di intervento, ed al prodotto
oggetto di segnalazione, il telefono cellulare NOKIA TIM 3510, il messaggio lascia intendere la disponibilità di tale
prodotto presso il punto vendita al prezzo promozionale di 79,00 euro, dal 31 ottobre al 10 novembre 2003, nella
misura di 500 pezzi.
Nel corso del procedimento è emerso, contrariamente a quanto sostenuto nella richiesta di intervento, che
effettivamente presso l’Ipermercato Continente di Rezzato, già dal primo giorno della promozione, erano disponibili i
500 telefoni cellulari NOKIA TIM 3510 reclamizzati, e che sono stati venduti tutti nei primi due giorni di offerta al
prezzo reclamizzato.
In particolare, risultano essere state vendute 411 unità di prodotto nel corso della prima giornata di promozione (fino
alle ore 21.30 circa) ed altri 94 il giorno successivo.
Sotto tale profilo e con riferimento al prodotto in questione, pertanto, il messaggio non appare mendace nei contenuti,
laddove prospetta la possibilità di acquistare, nel periodo indicato, presso l’Ipermercato Continente di Rezzato il
telefono cellulare pubblicizzato al prezzo promozionale indicato.
A ciò si aggiunga che il punto vendita, visto il successo dell’iniziativa, si è attivato al fine di ottenere un riassortimento
del prodotto in questione, riuscendo ad acquistarne altri 200 pezzi, che ha successivamente venduto nel periodo di
validità dell’offerta al prezzo promozionale indicato nel messaggio, sebbene la promozione potesse correttamente
ritenersi conclusa già il 1° novembre 2003.
Nel corso del procedimento è emerso, altresì, che le vendite dei 500 telefoni cellulari NOKIA TIM 3510 reclamizzati
sono state effettuate seguendo l’ordine temporale delle richieste, senza alcuna forma di prenotazione. L’Ipermercato
Continente di Rezzato, è infatti ricorso alle vendite con consegna differita solo successivamente al 1° novembre 2003,
solo per gli ulteriori 200 pezzi e in date diverse dal 6 novembre, essendo in corso le consegne degli articoli presso il
punto vendita.
Anche sotto questo aspetto, il messaggio non appare carente dal punto di vista informativo circa le modalità di
acquisizione del prodotto pubblicizzato, non essendo previsto alcun criterio particolare per evadere le richieste di
acquisto di cui dare notizia.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio segnalato non è suscettibile di indurre in errore i destinatari con riguardo alle
caratteristiche dell’offerta denominata “I sottocosto”, posta in essere dall’Ipermercato Continente di Rezzato, nel
periodo compreso tra il 31 ottobre e il 10 novembre 2003, in relazione al telefono cellulare NOKIA TIM 3510 offerto al
prezzo di 79,00 euro, in modo da pregiudicarne il comportamento economico;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società LOMBARDINI
REZZATO S.r.l., non costituisce, per le ragioni esposte in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole, ai sensi
degli articoli 1, 2 e 3 lettera a) del Decreto Legislativo n. 74/92.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 7, comma 11,
del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro