N. 3 Decorrenza 23/01/2017 INFGEN_BDMCM_FINPRIV

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N. 3 Decorrenza 23/01/2017 INFGEN_BDMCM_FINPRIV
N. 3
Decorrenza 23/01/2017
INFGEN_BDMCM_FINPRIV
INFORMAZIONI GENERALI SUL
CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI
FINANZIAMENTO IMPRENDITORE
INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE
Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. (di seguito anche ”Banca”), Società con socio unico Poste
Italiane S.p.A. e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima, codice ABI 10680.7, società per
azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all’Albo delle Banche 74762.60, numero
di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA 00915101000 aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all’art. 62, comma1 del D.Lgs.
n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: www.mcc.it
Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede
Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell’offerta fuori sede
Nome e cognome/Ragione sociale ___________________________________________
Qualifica __________________________________
sede (indirizzo)__________________________________________________________________________
telefono_________________ email______________________
Iscrizione ad Albo/Elenco __________________________Numero delibera Iscrizione_______________
CHE COS’È IL FINANZIAMENTO IMPRENDITORE
Il Finanziamento Imprenditore è un finanziamento a medio-lungo termine fondiario ai sensi degli art. 38 ss del Testo
Unico Bancario. La sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni.
Il finanziamento è destinato alle persone fisiche che risultino: Libero Professionista, Artigiano, titolare di impresa
individuale, esercente attività agricola, socio di società di persone o socio di società di capitali non quotate che abbia
partecipazione al capitale superiore al 25%, per soddisfare esigenze connesse alla propria attività
professionale/dell’Impresa o di liquidità personale.
Il finanziamento è garantito da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, iscritta per un ammontare pari al 200%
dell’importo nominale del finanziamento. Possono essere richieste ulteriori garanzie personali.
Il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate, di solito comprensive di capitale e interessi,
secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate sono mensili.
Il Finanziamento Imprenditore viene concesso dalla Banca, a proprio insindacabile giudizio.
I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI
Finanziamento a tasso fisso
Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate. Lo
svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso,
degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle
variazioni delle condizioni di mercato.
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Finanziamento a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più
parametri di indicizzazione fissati nel contratto.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo delle rate o del numero delle rate stesse per i
mutui a tasso variabile a rata costante con durata variabile.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere
eventuali aumenti dell’importo delle rate.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
 possibilità di variazione del tasso d’interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di
partenza;
 impossibilità di beneficiare degli eventuali ribassi dei tassi, per il mutuo a tasso fisso.
Per saperne di più:
La Guida pratica “Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole semplici”, che aiuta a orientarsi nella
scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e www.mcc.it
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL FINANZIAMENTO
TAEG per ogni tipologia di mutuo calcolato su un importo di 100.000 euro, 20 anni di durata e rate mensili
Importo
totale del
credito
Costo
totale del
credito
Importo totale dovuto
dal cliente
Tasso Annuo
Effettivo Globale
(TAEG)
Mutuo a tasso
Fisso
100.000,00
54.386,03
154.386,03
4,91%
Mutuo a tasso
variabile
100.000,00
36.735,11
136.735,11
3,38%
Il TAEG è stato calcolato con i tassi in vigore alla data di ultimo aggiornamento del presente documento e
considerando le spese, ove previste, relative a: istruttoria, perizia, incasso rata, e dell’imposta sostitutiva
conteggiata allo 0,25%. Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l’iscrizione
dell’ipoteca ed eventuali penali.
Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni
determinate dall’andamento del parametro di indicizzazione.
VOCI
COSTI
Importo 50% del valore accertato dal perito dell’immobile offerto in garanzia.
massimo
finanziabil
e
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Durata
Garanzie
accettate
Tasso fisso: con durate da 60/120/180/240 mesi
Tasso variabile: con durate da 60/120/180/240 mesi
Il finanziamento deve essere garantito da ipoteca su un immobile pari al 200% dell'importo del
finanziamento. L’ipoteca deve essere di primo grado sostanziale e su un immobile censito in
Italia. Per determinare il valore dell’immobile, e quindi della garanzia, l’immobile viene prima
sottoposto a una perizia, svolta da un tecnico indicato dalla Banca. Il costo della perizia,
indicato di seguito tra le condizioni economiche, è a carico del Cliente e viene detratto
dall’erogazione.
Oltre all’ipoteca, possono essere richieste altre garanzie, quali la fideiussione di un soggetto
diverso dal cliente che richiede il mutuo. Con la fideiussione il garante risponde della restituzione
dell’intero finanziamento con tutti i suoi beni. La fideiussione del titolare della ditta o del / dei
socio / soci della società è obbligatoria in caso di reddito derivante da Impresa Familiare.
Il tasso è deteriminato dalla somma tra Parametro di riferimento, come di seguito identificato, e
Tasso di Spread.
interesse Fisso: 4,604%
nominale Variabile: 3,127%
annuo
I tassi sono determinati alla data di aggiornamento del documento Informazioni Generali. Il tasso
applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all’andamento del parametro al
momento della stipula.
Parametro Tasso Fisso: EuroIrs lettera della stessa durata del finanziamento, rilevato sul circuito Reuters alle
di
ore 11 CET, alla pagina ISDAFIX2, colonna Euribor Basis il penultimo giorno
indicizzazi
lavorativo del mese precedente il mese solaredell’offerta vincolante.
one
Spread
3,45%
Tasso di
interesse
Pari al tasso contrattuale di ammortamento
di
preammo
rtamento
Istruttoria (spese
dovute solo in caso di
stipula)
€ 300,00 (trattenute dall’importo erogato)
Perizia tecnica
€ 350,00 (trattenute dall’importo erogato)
Spese per la
stipula del
contratto
SPESE
TASSI DISPONIBILI
Tasso variabile: Euribor 3 mesi divisore 365 così determinato:
tasso interbancario lettera del mercato monetario Euro rilevato sul Circuito
Reuters (o su qualunque altra pagina od altro circuito che dovesse in futuro
sostituire tale pagina o tale circuito) rilevato il penultimo giorno lavorativo del
mese precedente il mese solare dell’offerta vincolante per il primo periodo di
maturazione di interessi e il penultimo giorno lavorativo del mese precedente di
ciascun periodo di interessi successivo.
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Assicurazione
immobile obbligatoria
Spese per la gestione del
rapporto
Gestione pratica
Spese incasso rata con
addebito diretto su conto
BancoPosta
Spese incasso rata con
addebito diretto su
conto corrente
bancario
Invio comunicazioni
periodiche
Spese per sollecito
pagamento
Commissione per la
dichiarazione di
sussistenza del
credito
Spese per rilascio
dichiarazioni varie e/o
riproduzione documenti
Gratuita. Il costo è sostenuto interamente dalla banca che ha
stipulato anche in qualità di assicurato e beneficiario, con una
primaria compagnia di assicurazione al fine di gestione del rischio di
credito, la polizza assicurativa a copertura del rischio incendio e
scoppio dell’immobile su cui viene iscritta l’ipoteca.
Nessun costo
Nessun costo
€ 5,00
In formato cartaceo: € 0,00
In formato elettronico: € 0,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00 per ogni dichiarazione/riproduzione
Cancellazione ipoteca a
Non è prevista alcuna spesa per le comunicazioni cui è tenuta la
seguito dell’estinzione del Banca per ottenere la cancellazione dell’ipoteca a seguito
finanziamento
dell’estinzione del debito
Cancellazione/
restrizione ipoteca a
mezzo atto notarile (su
richiesta della parte
mutuataria)
Nessun costo
Lettera di assenso per
cancellazione, riduzione o Gratuita
restrizione dell’ipoteca
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Accollo/Espromissione
€ 50,00
Sospensione pagamento
rate
Nessun costo
Commissione per
estinzione/riduzione
anticipata
Non applicata
Commissione per
variazioni (rinegoziazione
€ 50,00
del tasso, rimodulazione
piano di ammortamento, (Nel caso in cui il Cliente si sia avvalso della facoltà di surrogazione
prevista dalla normativa vigente, la rinegoziazione è senza spese)
variazione di garanzie)
PIANO DI
AMMORTAMENTO
Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i
seguenti oneri:
- spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da
Costi in caso di ritardo nel
enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente
Pagamento
sostenuti;
- spese per interventi di legali esterni: in misura pari ai costi
effettivamente sostenuti dalla Banca
Tipo di ammortamento
Francese
Tipologia di rate
Costante (per finanziamenti a tasso fisso)
Variabile (per finanziamenti a tasso variabile)
Periodicità delle rate
Mensile
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento
personalizzato contenuto nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
MUTUO A TASSO VARIABILE 3MESI/365
Durata del
finanziamento
(anni)
Tasso di
interesse
applicato
Importo della
rata mensile per
€100.000,00 di
capitale
Se il tasso di interesse
aumenta del 2% dopo
2 anni (*)
Se il tasso di
interesse diminuisce
del 2% dopo 2 anni
(*)
5
3,127%
€ 1.807,51
€ 1.911,79
non applicabile
10
3,127%
€ 976,48
€ 1.062,98
non applicabile
15
3,127%
€ 701,70
€ 793,73
20
3,127%
€ 565,97
€ 664,43
non applicabile
non applicabile
MUTUO A TASSO FISSO
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Durata del
finanziamento (anni)
Tasso di
applicato
interesse
Importo della rata mensile per €100.000,00
di capitale
5
3,532%
€ 1.825,60
10
4,105%
€ 1.022,45
15
4,462%
€ 768,05
20
4,604%
€ 643,28
(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle
rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato www.mcc.it e negli appositi locali aperti al pubblico della
Banca.
SERVIZI ACCESSORI
Insieme al prodotto “Finanziamento Imprenditore” le cui caratteristiche sono descritte nel presente documento, la
Banca non offre e non promuove alcun servizio accessorio, di tipo obbligatorio o facoltativo (es. contratti di
assicurazione o altri servizi bancari e finanziari).
ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG
Tasso di mora
Sospensione pagamento rate
Adempimenti notarili
Imposta sostitutiva
Tasse ipotecarie
2,00% (espresso in forma di maggiorazione del TAN vigente)
Nessun costo
Sono regolati e corrisposti direttamente dal cliente al notaio,
anche in caso di mancato perfezionamneto
0,25% dell’importo del finanziamento e trattenuta al momento
dell’erogazione.
Ai sensi del D.L.145 del 23 dicembre 2013 (G.U.300/2013), si
specifica che la natura dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti è
opzionale. L’esercizio del connesso regime di favore del D.P.R
601/1973 è effettuato nel contratto di finanziamento in
alternativa all’applicazione dell’ordinaria imposizione indiretta
(imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria).
è richiesta l’iscrizione ipotecaria fino al 200% dell’importo del
finanziamento.
TEMPI DI EROGAZIONE
- Durata dell’istruttoria: massimo 180 giorni, salvo differenti esigenze delle Parti (ad esempio Cliente, Notaio) nella
definizione della data per la stipula dell’atto di mutuo;
- Disponibilità dell’importo: Di norma, dopo il “consolidamento” dell’ipoteca e comunque entro 30 giorni dall’atto di
stipula. Se il pagamento avviene con bonifico bancario, devono essere considerati i giorni necessari per il trasferimento
delle somme alla Banca del beneficiario.
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INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO
Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti
indicati entro 30 giorni dalla richiesta.
Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.
Documentazione anagrafica relativa a tutti i richiedenti e garanti

Documento di riconoscimento (esclusivamente Carta d’identità, Passaporto, Patente di guida rilasciata
dallaPrefettura)

Tessera Sanitaria

Certificato contestuale (con la certificazione della residenza e dello stato di famiglia),

Certificato di matrimonio con annotazioni del regime patrimoniale scelto)
Se il richiedente non è coniugato:

In caso di separazione: copia della sentenza di separazione e omologa del tribunale

In caso di divorzio: copia della sentenza depositata in cancelleria
Se il richiedente è cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea:

Permesso di soggiorno in corso di validità

Se il permesso di soggiorno è scaduto: domanda di rinnovo del permesso di soggiorno con relativa ricevuta di

spedizione, rilasciato per “lavoro subordinato a tempo indeterminato”, per “lavoro autonomo” o per “motivi
familiari”; oppure carta di soggiorno

Ultima bolletta pagata relativa all’utenza elettrica

Elenco beni Immobili del fideiussore con indicazione di (Via, Citta, CAP, Categoria Catastale eventuali gravi,
valore)
Documentazione relativa alla capacità reddituale dei richiedenti il finanziamento ed eventuali garanti
Se il richiedente/garante è Titolare Partita IVA:

Mod. Unico degli ultimi due anni con ricevute presentazione ed F24 IRPEF

Estratti conto ultimi sei mesi (due se l’estratto conto è trimestrale, sei se mensili)

Estratto del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o eventualmente tessera di iscrizione all'Albo

Certificato attribuzione Partita IVA
Se il richiedente/garante è Imprenditore/Socio di società di persone o capitale:

Mod. Unico degli ultimi due anni con ricevute presentazione ed F24 IRPEF

Certificato CCIAA recente2 (in caso di socio di società di capitali, anche estratto del certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A del socio)

Estratti conto ultimi sei mesi (due se l’estratto conto è trimestrale, sei se mensili)
Se il richiedente/garante è dipendente/pensionato:

Ultimi due cedolini dello stipendio/pensione (nel caso in cui i cedolini pensione non siano disponibili si accetta
il modulo OBIS M.)

Ultimo mod. CUD

730/Unico PF (se presentati) con ricevute di presentazione

Dichiarazione del datore di lavoro attestante l’anzianità di servizio ed il tipo di contratto (se non desumibile dai
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precedenti documenti).

Estratti conto ultimi tre mesi relativi alla banca presso la quale accreditano lo stipendio/pensione (uno se
l’estratto conto è trimestrale, tre se mensili)
Nel caso il Libero Professionista/Imprenditore/Socio sia anche lavoratore dipendente, va acquisita la relativa
documentazione reddituale da lavoratore dipendente.
Documentazione riguardante l'immobile offerto in garanzia

Atto di provenienza

Atto preliminare di vendita o compromesso (opzionale solo in presenza di acquisto immobile)

Certificato di abitabilità ove presente

Planimetria catastale

Visura Catastale

Concessione edilizia se non rilevabile da titolo di provenienza
Documenti dell’immobile in caso di successione:

Atto di provenienza precedente (attestante la proprietà da parte del ‘de cuius’)

Verbale di pubblicazione del testamento (ove presente il testamento
Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione
di banche dati.
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI
Estinzione anticipata
Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso alla Banca, a mezzo lettera
raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della rata di riferimento.
L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale e di ogni somma a
qualunque titolo ancora dovuta prima della scadenza del mutuo.
In caso di riduzione parziale la Banca procederà al ricalcolo del piano di ammortamento sulla base del debito
residuo.
L'estinzione totale o parziale del mutuo non comporta per il cliente il pagamento di alcuna penale, compenso od
onere aggiuntivo.
Recesso della Banca
Ferma la facoltà per la Banca di considerare gli stessi, ove possibile, quali indici di insolvenza del cliente ai sensi
dell’art.1186 cod.civ., la Banca ha diritto di recedere dal contratto per giusta causa al verificarsi di uno dei seguenti eventi
a carico del cliente, del garante o del fideiussore:
a) accertamento a suo/loro carico di protesti e/o azioni esecutive, conservative o concorsuali;
b) qualora risultino non veritiere le dichiarazioni rese circa la propria/loro consistenza patrimoniale per la concessione
del Mutuo;
c) diminuzione della sua/loro consistenza patrimoniale avvenuta dopo la data di stipula del Contratto in misura tale da
pregiudicare il rimborso del Mutuo;
d) qualora si accerti che la documentazione prodotta e le comunicazioni rese alla Banca non siano veritiere. Tale diritto
può essere esercitato dalla Banca entro 60 giorni dal momento in cui la stessa sia venuta a conoscenza degli eventi di cui
al comma che precede.
Portabilità del mutuo
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non
deve sostenere, per legge, neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo
contratto mantiene, per legge, i diritti e le garanzie del vecchio.
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Tempi massimi di chiusura del rapporto
Dal momento in cui la parte finanziata ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione totale
anticipata, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.
Reclami
Nel caso in cui il Cliente (e/o la Parte garante) intendano presentare un reclamo in relazione all’interpretazione,
applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, il Cliente (e/o la Parte
garante) possono presentarlo alla Banca, alla Direzione Legale, Compliance e Affari Societari - Area Legale Generale,
viale America, 351 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784, email [email protected], pec
[email protected]
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso.
Se il Cliente (e/o la Parte garante) non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine,
possono rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il
sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La
decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente (e/o per la Parte garante) di ricorrere all’autorità
giudiziaria ordinaria; in tal caso il Cliente (e/o per la Parte Garante ) non saranno tenuti ad esperire il procedimento di
mediazione di cui al successivo capoverso.
Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all’obbligo previsto dal decreto
legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9
agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di presentare
ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e/o gli eventuali garanti e la Banca possono ricorrere all’Organismo di
Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle
controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. (www.conciliatorebancario.it dove è consultabile anche il
relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e
finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE
Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.
Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.
Se l’inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio
credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un’ipoteca, può far vendere l’immobile e soddisfarsi sul
ricavato.
LEGENDA
Accollo
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a
pagare il debito al creditore. Nel caso di mutuo, chi acquista un
immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare
all’intermediario, cioè si “accolla”, il debito residuo.
Consolidamento dell’ipoteca
Il consolidamento dell’ipoteca avviene quando sono decorsi 10
giorni dall’iscrizione dell’ipoteca stessa alla conservatoria dei
registri immobiliari. L’ipoteca non è assoggettata alla revocatoria
fallimentare se è avvenuto il consolidamento dell’ipoteca ossia
l’iscrizione dell’ipoteca è avvenuta 10 giorni prima della
pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (art 39-4°
comma DLGS 385/1993-Testo Unico Bancario)
Imposta sostitutiva
Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della
somma erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione
dell’immobile.
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Ipoteca
Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore
non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere
l’espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria
Parametro di indicizzazione (per i
mutui a tasso variabile)/ Parametro di
riferimento (per i mutui a tasso fisso)
Perizia
Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a
riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della
composizione delle singole rate (quota capitale e quota
interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento “francese”
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede
una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente.
All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il
capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e
la quota di capitale aumenta.
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento
restituito.
Quota capitale
Quota interessi
Rata costante
Rata variabile
Spread
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Tasso di interesse di preammortamento
Tasso di interesse nominale annuo
Tasso di mora
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da
ipotecare.
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane
uguale per tutta la durata del mutuo.
L’importo della rata non è costante, la somma tra quota
capitale e quota interessi si modifica durante la vita del
mutuo.
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di
indicizzazione.
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in
percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso.
Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio
spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il
periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data
di scadenza della prima rata.
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra
l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il
capitale prestato.
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di
ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge
sull’usura. E’ utilizzato per il calcolo del cosiddetto “tasso
soglia”, ossia il limite oltre il quale il tasso d’interesse diviene
usurario.
Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato,
bisogna confrontarlo con il “tasso soglia” riferito ai mutui a tasso
fisso oppure con il “tasso soglia” dei mutui a tasso variabile, in
vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.