capitolato gestione Palazzetto

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capitolato gestione Palazzetto
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI
GATTINARA SITI IN REGIONE CASTELLAZZO
ART. 1- OGGETTO DEL CAPITOLATO
Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina della gestione e l’utilizzo della piscina comunale
scoperta, della palestra comunale polivalente, comprese tutte le attrezzature installate nelle suddette
strutture, site in Gattinara, via Castellazzo, n.22, di proprietà del Comune di Gattinara, nonché di
altre attrezzature che venissero ivi installate a cura del Comune di Gattinara.
Il Comune di Gattinara (in seguito nel presente capitolato denominato anche “Concedente”) può
consentire al concessionario della gestione (e con spese a carico dello stesso) la posa in opera e/o
l’attivazione di impianti e attrezzature a titolo precario, per la durata del periodo di validità della
concessione.
ART. 2 - SCOPO
Scopo della concessione a terzi della gestione degli impianti indicati all’art. 1 è quello di
assicurarne il regolare funzionamento per garantire il conseguimento delle finalità di promozione
delle attività sportive e ricreative, purché a carattere sociale, a vantaggio principalmente della
popolazione comunale, che l’Amministrazione persegue.
La gestione degli impianti non potrà essere effettuata per finalità diverse da quelle per cui la
concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Concedente o dallo
stesso Concedente disposti.
ART. 3 – DENOMINAZIONE E USO DEGLI IMPIANTI
Il Concessionario dovrà collocare apposita insegna all’ingresso delle strutture con la seguente
denominazione obbligatoria che non potrà essere alterata: “Palazzetto Comunale dello Sport”.
Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare gli impianti in modo corretto, usando la diligenza
del buon padre di famiglia.
Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le
disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto.
ART. 4 - CONSISTENZA DELL' APPALTO E DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI
La gestione comprende e si estende a tutti gli impianti del complesso e quindi alle strutture murarie,
agli impianti tecnologici, agli attrezzi accessori in dotazione, di cui verrà redatto apposito inventario
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da parte del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Gattinara, al momento della
consegna degli impianti stessi, sinteticamente di seguito indicati:
~ PISCINE SCOPERTE, impianti di filtrazione, area delimitante gli specchi d'acqua, edificio
servizi e aree esterne delimitate da recinzione;
~ PALESTRE POLIVALENTI formate da sala per attività, deposito attrezzi, spogliatoi atleti,
istruttori e arbitri, infermeria e servizi vari, atrii e zone di disimpegno, centrale termica e di
condizionamento;
~ AREA ESTERNA alle palestre e area piscina, delimitata da recinzione e cancelli di accesso e
attrezzature sportive all'aperto.
ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione della gestione decorre dal 01/09/2016 e avrà la durata di anni 7 (sette).
ART. 6 - ATTIVITA' - OBIETTIVI GENERALI E LINEE DI INTERVENTO
La concessione della gestione degli impianti sportivi suindicati è finalizzata a garantire un servizio
pubblico consono all'attuale realtà cittadina e deve tener conto della diversa tipologia degli impianti
per una proficua programmazione delle attività.
Per quanto sopra, il Concessionario è tenuto, fatta salva la propria autonomia organizzativa, a
garantire ed eseguire, di comune accordo con l'Amministrazione Comunale del Comune di
Gattinara, la più ampia programmazione per tutte le attività da svolgere nelle strutture in parola, per
il conseguimento degli obiettivi della gestione, nel rispetto delle seguenti modalità:
PISCINE: la gestione dell'attività del "Nuoto Libero" deve consentire l'accesso da parte di tutti gli
utenti che vorranno avvalersi del servizio, attività che dovrà svolgersi secondo gli orari che
verranno stabiliti dal Concessionario sentito il parere del Concedente.
Nelle ore mattutine, escluso il sabato e i giorni festivi, le strutture dovranno essere riservate in via
prioritaria alla promozione scolastica e dei Centri Estivi, previ accordi economici.
Il Concessionario deve garantire la piena efficienza degli impianti, il coordinamento, il personale di
vasca, gli istruttori, i servizi di segreteria e pulizia.
Il Comune di Gattinara, in accordo con il Concessionario, che dovrà mettere a disposizione le
attrezzature e il personale occorrente, potrà organizzare e svolgere annualmente, a titolo gratuito,
almeno cinque manifestazioni che riterrà opportuno promuovere.
In occasione di particolari circostanze legate alle attività comunali, l’Ente Concedente potrà
richiedere l'utilizzo dell'impianto, con diritto di priorità, corrispondendo al Concessionario tariffe
forfettarie determinate di comune accordo.
Tutti i locali e le aree adibite a servizi, ivi compreso l'eventuale bar-ristoro, seguiranno gli orari di
apertura e chiusura della struttura.
PALESTRE E ATTREZZATURE SPORTIVE ESTERNE: la gestione degli impianti deve essere
organizzata al fine di agevolare la pratica ginnico-sportiva da parte di tutti gli utenti e in particolare
modo le società sportive locali.
Il Concessionario potrà utilizzare gli impianti nelle ore della giornata concordate con l'Ente
Concedente, nel rispetto della più ampia autonomia gestionale.
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E' fatto salvo, in via prioritaria, durante il periodo scolastico, l'utilizzo degli impianti da parte delle
scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune di Gattinara, dietro corresponsione
di tariffa oraria, concordata tra Concedente e Concessionario all'inizio della concessione ed
aggiornata secondo le modalità previste dall'art. 13.
Il Concessionario dovrà utilizzare tutti gli accorgimenti possibili per salvaguardare tutti gli impianti
e in particolar modo il fondo per la sala di attività, ivi compreso il ricoprimento dello stesso con
idonea pavimentazione temporanea, in caso di necessità.
AREA ESTERNA: dovrà essere utilizzata, in via continuativa, quale area verde ed area di
parcheggio.
L'area di parcheggio non potrà essere utilizzata per svolgere manifestazioni che comportino
l’installazione di strutture fisse o di ingombro di non immediata asportazione o strutture di
spettacoli viaggianti e simili.
Il Concedente può riservarsi l'uso dell'area a titolo gratuito - con l'esclusione delle attività suddette e
di comune accordo con il Concessionario - per almeno cinque giornate all'anno, garantendo
comunque l'uso di una parte dell'area da adibire a parcheggio a servizio degli altri impianti, purché
contemporaneamente funzionanti.
L'organizzazione e le modalità di gestione degli impianti ed attrezzature che venissero realizzati dal
Comune e richiamati all'art. 1, verranno formalizzate di volta in volta tra Concedente e
Concessionario.
ART. 7 - SPAZI PUBBLICITARI
Il Concedente concede al Concessionario la gestione degli spazi per la pubblicità all' interno delle
strutture sportive in questione, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
ART. 8 – STRUTTURA PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
E' data facoltà al Concessionario di realizzare, a proprie spese, una struttura per la somministrazione
di alimenti e bevande al pubblico su area ricompresa all'interno dell'impianto.
Allo scadere della concessione tale struttura dovrà essere rimossa a cura del Concessionario salvo
che il Comune ritenga utile conservarla.
Per la realizzazione delle strutture il Concessionario dovrà seguire l'iter autorizzativo previsto dalle
vigenti norme legislative e regolamentari.
ART. 9 - AUTORIZZAZIONE GESTIONE BAR-RISTORO
L'eventuale attivazione di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del
precedente articolo potrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.
La titolarità del predetto esercizio spetterà al Concessionario, che dovrà porre in essere gli
adempimenti del caso.
A carico del Concessionario sarà ogni spesa, imposta e tassa inerenti la conduzione dell’esercizio.
Il Concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che riguardano gli esercizi di
somministrazione.
L'orario di apertura e di chiusura del bar-ristoro seguirà quello di apertura, funzionamento e di
chiusura degli impianti sportivi.
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ART.10 - ORARI
Gli orari di apertura e di chiusura degli impianti sportivi dovranno essere stabiliti di comune
accordo tra Concedente e Concessionario, nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica e del Piano
comunale di zonizzazione acustica del Comune di Gattinara.
Compete al Concessionario la responsabilità di curare che siano rispettate, negli orari di apertura, le
prescrizioni di legge e le disposizioni stabilite dalla competente Commissione di Vigilanza in ordine
alla capienza e agibilità dell'impianto.
ART. 11- CONSEGNA IMPIANTI E INIZIO ATTIVITA'
Con la sottoscrizione del contratto di gestione, il Concessionario dovrà dichiarare di aver preso
ampia visione delle condizioni delle strutture e degli impianti e di accettare la consegna dei
medesimi in base all'apposito verbale redatto dall' Amministrazione Comunale di Gattinara,
eventualmente integrato, da sottoscrivere e allegare al contratto di gestione.
Il Concessionario dovrà quindi attivare le procedure per la messa in opera dei lavori di ordinaria
manutenzione utili alla messa in funzione degli impianti, così come indicato negli articoli seguenti.
ART. 12 - ACCESSO AGLI IMPIANTI
L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti gli utenti senza preclusione alcuna.
E’ fatto divieto al concessionario di richiedere iscrizioni a club o ad associazioni per l’accesso agli
impianti o per differenziare le tariffe d’ingresso agli impianti stessi.
La responsabilità nel consentire l'accesso agli impianti ai minorenni spetta al Concessionario.
Ai soggetti portatori di handicap e loro accompagnatori dovranno essere riservate facilitazioni di
tipo economico per l'accesso agli impianti.
Per quanto attiene le piscine, nel caso di handicap per il quale è indispensabile la presenza
dell'accompagnatore, quest'ultimo sarà responsabile dell'incolumità del fruente il servizio, ferma
restando la presenza nell'impianto del personale addetto.
Per le manifestazioni con ingresso per il pubblico a pagamento, il Concessionario dovrà espletare
ogni adempimento previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
ART. 13 - INTROITI
Il Concessionario introiterà per intero i proventi degli ingressi alle piscine, alle palestre e agli altri
impianti presenti o che venissero in seguito attivati.
Il Concessionario concorderà annualmente, la prima volta entro 15 giorni dall’aggiudicazione
definitiva e successivamente con periodicità annuale entro il 31/08 di ogni anno, con il Concedente
le tariffe generali e le tariffe privilegiate e differenziate applicabili ai ragazzi fino ai 14 anni ed alle
Associazioni Sportive locali, a cui dovrà essere accordata una accessibilità opzionale privilegiata
all'uso degli impianti.
Dette tariffe, concordate con il Concedente entro il 31 agosto di ogni anno, potranno essere in
alternativa, aggiornate annualmente, in funzione della variazione rilevata dall’ISTAT negli ultimi
12 mesi, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Spettano inoltre al Concessionario i proventi derivati dalla gestione del bar e degli spazi pubblicitari
di cui all'art. 7, oltre a quelli derivanti da manifestazioni o da qualsiasi attività promozionale che il
Concessionario vorrà promuovere nell'ambito della conduzione degli impianti di che trattasi.
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ART. 14 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria del complesso sportivo.
In particolare il Concessionario, nell'impegnarsi a gestire e a mantenere in costante efficienza tutte
le attrezzature e gli impianti, con la firma del contratto assume la gestione degli impianti sportivi e
sarà quindi responsabile della conduzione del servizio e della custodia degli impianti stessi agli
effetti di cui all’articolo 2051 del codice civile e alle altre disposizioni normative vigenti.
In dipendenza di quanto sopra, a partire dalla data di consegna dell’impianto, ogni responsabilità
inerente e conseguente all'uso delle piscine, delle palestre e loro accessori e pertinenze graverà sul
Concessionario che ne risponderà pienamente e totalmente, senza eccezioni e riserve, intendendosi
delegato dal Concedente stesso nella gestione.
Per eventuali impianti successivamente attivati, tali responsabilità decorreranno dalla data di
sottoscrizione del verbale di presa in consegna.
La gestione del servizio dovrà essere svolta dal Concessionario con propri capitali, struttura tecnica
e proprio personale; ciò comporta specificamente l'assunzione degli oneri per:
a) spese di personale (per cui si rimanda all’art.19 del presente capitolato);
b) spese per i prodotti chimici di filtraggio e depurazione delle acque, precisando che gli impianti
sono predisposti all'uso con sodio ipoclorito;
c) conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti della centrale per il trattamento dell'acqua;
d) spese per riscaldamento e relativa manutenzione degli impianti;
e) manutenzione ordinaria della Centrale Termica che si renderà necessaria nel corso della gestione,
sia che questa venga rilevata dal Concessionario che dal Concedente nel corso di ispezioni
periodiche;
f) spese per i materiali ed esecuzione delle opere di ordinaria manutenzione dei complessi delle
piscine scoperte, palestre, altre attrezzature ed impianti esistenti e le zone di servizio degli stessi.
Tali opere, che dovranno comunque essere segnalate al Concedente, riguardano in particolare:
• riparazioni o sostituzioni di cui agli articoli 1587, 1609 e 1621 del Codice Civile;
• la tenuta in efficienza degli impianti elettrici ed idrici, con l'eventuale sostituzione di
rubinetterie e lampade e precisamente: quadri di comando protezione, protettori vari,
interruttori, relais termici, dispositivi di controllo e regolazione assorbimento, rifasatori, rete
autonoma, luce di emergenza e tutto quant'altro esistente;
• sostituzione vetri;
• tinteggiature dei locali di servizio, degli infissi e delle parti metalliche;
• pulizia e disinfezione dei locali;
• posa, riparazione ed integrazione delle attrezzature di salvataggio e di sicurezza;
• mantenimento delle aree verdi esterne, con relativa potatura delle alberature, taglio erba e
comunque tutte quelle prestazioni che per consuetudine fanno carico all'affittuario in
dipendenza dell' art. 1609 del Codice Civile;
• manutenzione delle attrezzature e degli impianti che venissero attivati, con le opportune
tecniche.
In caso di mancata diretta esecuzione di tutto quanto previsto finora dai punti da a) a f) il
Concedente, a seguito di specifico invito - diffida trasmesso mediante P.E.C. o lettera
raccomandata, potrà sostituirsi al concessionario ed in tal caso a quest’ultimo verranno applicate le
penali di cui al successivo art. 26.
g) spese per polizze assicurative;
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h) spese per il materiale di cancelleria, biglietti di ingresso;
i) spese per la pubblicità;
l) spese contrattuali e gestionali;
m) tassa smaltimento rifiuti.
In relazione e dipendenza di quanto sopra, entro 30 giorni dall’avvenuta sottoscrizione del contratto,
il Concessionario è tenuto a richiedere agli Enti erogatori di servizi la volturazione delle relative
utenze (contratto Contatori).
Resta comunque inteso che dalla data della consegna degli impianti, i consumi di qualsiasi genere
faranno carico al Concessionario e pertanto lo stesso dovrà rimborsare al precedente intestatario gli
importi delle bollette che non fossero ancora state volturate.
Inoltre il Concessionario si obbliga:
l) a dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme per la gestione delle piscine, della
palestra polivalente e delle relative attrezzature, degli altri impianti e dei servizi annessi. Resta
inteso che in caso di risoluzione del contratto tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni
decadranno automaticamente senza che il Concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura;
2) alla tenuta delle scritture contabili a norma di legge;
3) a dotarsi del materiale di pronto soccorso e di prima rianimazione a norma di legge;
4) al rigoroso rispetto delle norme di legge in ordine a:
- affluenza consentita agli utenti;
- affluenza di pubblico consentita;
- numero del personale addetto alla sorveglianza agli utenti (art. 110 Circolare Ministro degli Interni
n.16 del 15.02.1951) e Decreto Ministero degli Interni del 18.03.1996 e successive modifiche ed
integrazioni;
- rapporti con terzi;
- rispetto degli orari secondo le norme vigenti in materia di pubblica sicurezza e/o concordati con il
Concedente;
5) a provvedere alla custodia dell'intero complesso con proprio personale.
ART. 15 - CONTROLLO
La gestione degli impianti, delle attrezzature e dei servizi verrà controllata in modo continuativo da
personale comunale appartenente ai Settori: Lavori pubblici e Manutenzione, Cultura e Servizi
Sociali.
A detto personale sono attribuite le seguenti funzioni:
• controllo del programma di utilizzo e applicazione e contabilizzazione delle tariffe di cui ai
precedenti art. 6, 12 e 13;
• controllo dell'esecuzione di interventi manutentivi a carico del Concessionario;
• valutazione e proposte in caso di eventuali arresti di conduzione della gestione;
• espressione di parere sulla proposta di dichiarazione di decadenza dalla gestione o sulle
applicazioni di penalità;
Per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate il personale comunale avrà libero accesso agli
impianti ed agli atti ed alla documentazione esistenti nelle strutture, ivi compresa la
documentazione contabile.
Per motivi di sicurezza la copia delle chiavi di tutti i locali dovrà essere consegnata al responsabile
dell'Ufficio Tecnico del Comune concedente.
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ART. 16 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Gli interventi di manutenzione ordinaria relativi ai manufatti, agli impianti e alle aree comprese nel
perimetro della zona sportiva che prevedano modifiche alla struttura o alla tipologia pre-esistente,
dovranno essere comunicati dal Concessionario, prima della loro esecuzione, al Concedente.
Gli stessi si intendono autorizzati, qualora il Concedente non comunichi ragioni ostative o non
chieda la sospensione della loro esecuzione entro cinque giorni dalla registrazione della
comunicazione al protocollo del Comune di Gattinara, salvo casi di particolare urgenza.
ART. 17 - ONERI DEL CONCEDENTE
Rimangono a carico del Concedente:
- verifica della buona gestione degli impianti e della perfetta ottemperanza di quanto previsto dal
presente capitolato;
- espletamento pratiche amministrative derivanti dalla gestione e indicate nel capitolato;
- manutenzione straordinaria degli impianti salvo gli eventuali interventi consequenziali alla cattiva
gestione degli stessi.
ART. 18 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI- FURTO E INCENDIO
Il Concessionario, con l'assunzione della gestione, esonera espressamente il Concedente da ogni
responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento
e modo derivare dalla gestione degli impianti, strutture e immobili formanti oggetto della presente
Convenzione.
Per quanto sopra, al momento della stipula del contratto di concessione della gestione, il
Concessionario dovrà depositare copia della polizza assicurativa, appositamente stipulata a
copertura di ogni rischio connesso all'uso degli impianti (R.C.T – RCO - Furto - Incendio), con
validità per l’intero periodo di durata dell’affidamento e con i seguenti massimali minimi:
€. 3.000.000,00
ART. 19 - PERSONALE
Sarà a carico del Concessionario tutto il personale occorrente per una corretta gestione delle
strutture indicate dal presente capitolato. Saranno quindi a carico del medesimo tutti gli oneri
relativi alla corresponsione di rimborsi, compensi, salari e conseguenti contributi previdenziali e
assicurativi di legge per tutto il personale adibito alla gestione del servizio.
Il personale adibito alla gestione del servizio dovrà mantenere un contegno rigoroso e corretto verso
il pubblico e il Concessionario è tenuto a richiamare e, se del caso, sostituire, il personale che non
osservasse una condotta irreprensibile.
Le segnalazioni e richieste del Concedente in questo senso saranno impegnative per il
Concessionario.
La conduzione degli impianti di riscaldamento e di termoventilazione dovrà essere curata da
soggetti in possesso delle certificazioni e qualificazioni di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 74 e dalla
normativa dallo stesso richiamata, in quanto applicabile.
Tutto il personale di vasca dovrà indossare indumenti atti all'immediato riconoscimento.
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Per la gestione degli spazi d'acqua, il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme
tecniche, igieniche e di sicurezza per la salvaguardia dei bagnanti e pertanto dovrà garantire la
presenza di Istruttori qualificati per legge.
Per una corretta gestione il Concessionario dovrà assicurare la presenza delle seguenti figure:
A. n. 2 assistenti bagnanti per le piscine;
B. istruttori di nuoto in numero sufficiente ai corsi organizzati (e istruttori in caso di attivazione di
altri impianti);
C. terzo responsabile, conduttore centrale termica e impianti tecnologici;
D. figura responsabile degli impianti e attrezzature che - se non designato e comunicato al
Concedente - si intende individuato nella persona del legale rappresentante del Concessionario.
Tutto il personale dovrà rispettare il Codice di comportamento approvato con Delibera G.C. del
Comune di Gattinara n.43 del 31.03.2014.
ART. 20 - RISPETTO DELLE NORME IGIENICO SANITARIE
Il Concessionario dovrà eseguire tutte le operazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in
materia di conduzione di impianti sportivi, in particolare le operazioni per l'analisi dell'acqua di
vasca riferite all'impianto di filtraggio e depurazione della stessa.
ART. 21- SOSPENSIONE ATTIVITA'
Con la firma del contratto il Concedente garantisce per tutta la durata della concessione il libero uso
delle strutture di cui trattasi, fatta salva, comunque, ogni sospensione che dovesse verificarsi per
anomalie o disfunzioni degli impianti che richiedessero delle interruzioni per interventi straordinari.
ART. 22 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
E' fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, in tutto o anche solo in parte, ad altri la
conduzione degli impianti di che trattasi, pena la revoca immediata della concessione e la
risoluzione del contratto.
ART. 23 - CARATTERE DEL SERVIZIO
Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi di
pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.
Gli eventuali possibili casi di forza maggiore saranno valutati dal Concedente.
ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario della gestione dovrà prestare fidejussione a copertura degli oneri per il mancato o
inesatto adempimento agli obblighi che la stessa assume nei confronti del Concedente, e deve
provvedere - prima della stipulazione del contratto e comunque entro e non oltre i 15 giorni dal
ricevimento della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva - a costituire apposita
garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell’intero importo contrattuale relativo all’intera
durata.
La fidejussione potrà essere, a scelta dell’aggiudicatario, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari aventi i requisiti specificati dall’articolo 75 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e
successive modifiche.
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La fidejussione dovrà contenere le previsioni indicate nell’articolo 113 comma 2 del D.Lgs. n.
163/2006 e successive modifiche.
Al termine di durata della concessione, liquidata e saldata ogni pendenza, la garanzia cesserà di
avere effetto.
ART. 25 - CONTROLLO DEL CONCEDENTE
Il Concedente oltre che avvalersi del personale comunale di cui all' art. 15, potrà effettuare controlli
di ordine tecnico ed amministrativo per la verifica del rispetto delle condizioni stabilite dal presente
capitolato, anche tramite funzionari o dipendenti di altre aree o settori.
Il Concedente potrà avvalersi altresì della collaborazione e consulenza dell’A.S.L. VC - Servizio
Igiene Pubblica, per quanto di competenza, dell’ARPA o di altri soggetti.
ART. 26 - CONTROLLO, PENALITA' E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Il controllo è eseguito dal Concedente su ogni aspetto della gestione a norma dell'art. 25.
Tutte le inadempienze rispetto alle prescrizioni e agli obblighi previsti a carico del Concessionario
dal presente capitolato, nonché rispetto alle disposizioni del Codice Civile e di leggi e regolamenti
vigenti ed emanandi, saranno accertate dagli Uffici competenti e contestate mediante verbale
notificato al Concessionario.
Il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla data di notifica.
Trascorso inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta la mancanza ed in tal caso, come pure
qualora non siano ritenute valide le controdeduzioni prodotte dal concessionario, saranno applicate
a suo carico le penalità conseguenti di seguito indicate
1. per la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 verrà applicata una penale di € 5.000,00;
2.per la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 20, indipendentemente da altre sanzioni
amministrative derivanti dalla inosservanza delle norme igienico - sanitarie in materia di
conduzione di impianti sportivi, verrà applicata una penale di € 500,00;
3. per la mancata esecuzione delle opere di ordinaria manutenzione verrà applicata una penale pari
al 20% del valore delle opere non eseguite; nel caso in cui le opere non vengano eseguite neppure a
seguito di diffida, le stesse saranno eseguite dal Concedente e il Concessionario sarà tenuto al
rimborso della somma spesa dal Comune, maggiorata del 30%;
4. per ingiustificata chiusura degli impianti verrà applicata una penale di € 260,00 per ogni giornata;
5. per violazione dell’art. 12 (accesso agli impianti) verrà applicata una penale di € 2.000,00;
Il Concedente, dopo l'applicazione di almeno tre delle penalità previste per le inosservanze di cui
sopra, anche se della stessa natura, potrà procedere, a proprio insindacabile giudizio, alla revoca
della concessione e alla risoluzione del contratto, previa notifica al concessionario.
ART. 27 - RICONSEGNA DELLE STRUTTURE
Alla scadenza del periodo di durata della gestione il Concessionario dovrà restituire le strutture con
relativi impianti e accessori d'uso in buono stato di conservazione e funzionamento, tenuto conto
dell'usura.
Ciò al fine dello svincolo della garanzia, fatte salve eventuali azioni giudiziarie per inadempienze
contrattuali. L'atto di riconsegna dovrà avvenire alla presenza di un funzionario del Settore - Lavori
Pubblici e Manutenzioni del Comune di Gattinara e di ciò dovrà essere redatto apposito verbale.
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Quando, per una qualsiasi ragione, dovesse avvenire la risoluzione anticipata del presente contratto,
si procederà come segue:
a) gli impianti di proprietà del Concedente saranno riconsegnati a questo in buono stato d'uso e
funzionamento, considerata la vetustà e l’usura;
b) le attrezzature e i materiali di scorta che risulteranno proprietà del Concessionario - al netto di
quanto previsto dall' art. 11 - potranno essere ceduti al Concedente al prezzo di mercato.
ART. 28 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
In caso di controversie non risolvibili in via bonaria, è competente il T.A.R. per il Piemonte in sede
di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 104/10 e s.m., ad
eccezione che per le controversie relative a indennità o canoni per le quali è competente il Tribunale
Ordinario Foro di Vercelli.
ART. 29 – CANONE DELLA CONCESSIONE
A fronte della concessione in gestione degli impianti e attrezzature di cui agli articoli 1 e 5 del
presente contratto, il Concessionario si impegna a versare l’importo annuo di euro ………………
oltre a I.V.A ( come da offerta in sede di gara).
Detto canone, a decorrere dal secondo anno di durata del rapporto, sarà annualmente aggiornato
sulla base della variazione rilevata dall’ISTAT negli ultimi 12 mesi, dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Il canone annuo dovrà essere versato, in via anticipata entro il termine di 20 giorni a decorrere
dall’inizio della durata della presente Concessione e così annualmente in una unica soluzione.
A garanzia del regolare pagamento dell'importo contrattuale dovrà essere prodotta garanzia
fidejussoria con le caratteristiche descritte all'art. 24 del presente capitolato, di ammontare pari
all'importo del canone annuale maggiorato del 25%, valida per tutta la durata della concessione
Il mancato pagamento del Canone entro un mese dalla scadenza prevista, comporterà, ipso iure, la
risoluzione del contratto.
ART. 30 - SPESE
Tutte le spese per la stipulazione del contratto e la sua registrazione e quelle conseguenti per la
corretta gestione del servizio, sono a carico del Concessionario.
ART. 31 - ELEZIONE DI DOMICILIO
Il Concessionario agli effetti del contratto di concessione e della sua esecuzione, elegge il proprio
domicilio presso gli impianti sportivi comunali di via Castellazzo, n.22 in Gattinara.
Le comunicazioni saranno effettuate mediante P.E.C. o lettera raccomandata.
Il Responsabile del Procedimento CUC
Dr.ssa Donatella Caruso
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